Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Esito dei pareri al Governo - Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari - D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31
Serie: Atti del Governo    Numero: 151    Progressivo: 1
Data: 22/03/2010
Descrittori:
ENERGIA NUCLEARE   IMPIANTI NUCLEARI
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Esito dei pareri al Governo

 

 

Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

 

 

 

n. 151/1

 

22 marzo 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AP0099a.doc

 


INDICE

 

Premessa  1

§      L’esame parlamentare dello schema di decreto  1

§      L’esito dei pareri parlamentari1

§      Il decreto legislativo n. 31 del 2010  2

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra lo schema n. 174 e D.Lgs. n. 31/2010  11

Consiglio di Stato

§      Sezione consultiva per gli Atti normativi

Parere 8 febbraio 2010, n. 261  91

Iter parlamentare

Camera dei deputati

§      Atti del Governo

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 21 gennaio 2010  107

Seduta del 9 febbraio 2010  111

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 19 gennaio 2010  117

 

§      Conflitto di competenza

-       VIII Commissione (Ambiente)

Seduta del 19 gennaio 2010  123

§      Atti del Governo

-       Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

Seduta del 20 gennaio 2010  125

Seduta del 27 gennaio 2010  129

Seduta del 20 gennaio 2010  135

Seduta del 3 febbraio 2010  141

Seduta del 9 febbraio 2010  143

Senato della Repubblica

§      In sede consultiva su atti del Governo

-       10ª Commissione (Industria, commercio, turismo)

Seduta del 27 gennaio 20101  147

Seduta del 2 febbraio 2010  151

Seduta del 3 febbraio 2010  154

Seduta del 9 febbraio 2010 (antimeridiana)157

Seduta del 9 febbraio (pomeridiana)167

Seduta del 9 febbraio (notturna)170


Premessa

 


L’esame parlamentare dello schema di decreto

Lo schema di decreto legislativo recante Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (atto n. 174), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2009, è stato trasmesso alle Camere il 28 dicembre 2009 ai fini dell’espressione del parere previsto dalla legge delega (in particolare dall’articolo 25 della legge n. 99 del 2010).

Lo schema è stato assegnato alle Commissioni 10.a (Industria) e 5.a (Bilancio) del Senato e alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nonché alla Commissione V (Bilancio) della Camera dei deputati.

In data 9 febbraio 2010, sia la 10.a Commissione (Industria) del Senato sia le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati hanno espresso un parere favorevole con osservazioni.

Inoltre la V Commissione (Bilancio) della Camera ha espresso un parere favorevole con condizioni il 9 febbraio 2010, mentre la 5a Commissione (Bilancio) del Senato non ha espresso il parere.

L’esito dei pareri parlamentari

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 febbraio 2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2010, ed entrerà quindi in vigore il 23 marzo 2010.

Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere ed il decreto legislativo definitivo emerge, in linea generale, la seguente situazione relativa al recepimento da parte del Governo delle indicazioni dei pareri parlamentari espressi dalle Commissioni competenti per settore:

 

 

Comm. VIII e X

Camera

Comm. 10a

Senato

Condizioni formulate

0

0

Condizioni recepite

0

0

% condizioni recepite

=

=

 

 

 

Osservazioni formulate

8

15

Osservazioni recepite

1

12

% osservazioni recepite

12%

80%

 

Si rileva peraltro che numerose modifiche apportate al testo non sono riconducibili ai pareri delle Commissioni parlamentari, ma recepiscono le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Si ricorda che, in base alle lettere del 12 febbraio e del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio, gli schemi di atti normativi del Governo, una volta trasmessi al Parlamento, possono essere modificati dal Governo medesimo solo in accoglimento di rilievi contenuti nel parere parlamentare.[1]

 

Il decreto legislativo n. 31 del 2010

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in attuazione della delega di cui all’articolo 25 della legge n. 99 del 2009, disciplina la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e definisce le misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Il decreto stabilisce altresì le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.

L’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali.

L’articolo 2 fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto, nonché su taluni organi coinvolti.

L’articolo 3 dispone che il Consiglio dei Ministri adotti un documento programmatico, definito “Strategia nucleare”, in cui delinea gli obiettivi strategici in materia nucleare e le linee guida del processo di realizzazione, indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione ed infine valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali. Tale documento costituisce parte integrante della Strategia energetica nazionale.

L’articolo 4 dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto ministeriale.

L’articolo 5 stabilisce che gli operatori autorizzati alla realizzazione e all’esercizio di un impianto nucleare devono essere in possesso di determinati e comprovati requisiti in termini di capacità tecniche e professionali e disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie, anche nel rispetto delle raccomandazioni dell’AIEA, rinviando ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri esplicativi dei medesimi requisiti. Vengono altresì stabilite situazioni ostative alle citate attività.

L’articolo 6 prevede che gli operatori presentino il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari al Ministero dello sviluppo economico che, valutato il possesso dei requisiti, trasmette copia del programma al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale programma, che non riguarda la localizzazione degli impianti, si applicano le norme in materia di accesso agli atti.

L’articolo 7 prevede che gli operatori che intendono realizzare impianti nucleari richiedono all’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare l’effettuazione delle verifiche tecniche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza, dandone informazione al Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia, dopo aver effettuato le verifiche sulla base, tra l’altro, degli standard di sicurezza internazionali definiti dall’AIEA, comunica le proprie determinazioni all’operatore richiedente e al Ministero dello sviluppo economico.

L’articolo 8 dispone che l’individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari deve rispondere a criteri tecnici idonei ad assicurare adeguati livelli di sicurezza per la popolazione e per l’ambiente. Quindi, in coerenza con la Strategia nucleare di cui all’articolo 3, l’Agenzia per la sicurezza nucleare elabora una proposta al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti relativa a specifici parametri esplicativi dei citati criteri tecnici. Sulla base di tale proposta, i ministeri in questione predispongono una prima bozza di schema, che verrà pubblicato su internet e su alcuni quotidiani, sulla quale verranno raccolte osservazioni e proposte tecniche provenienti dalle Regioni, dagli Enti locali, nonché dai soggetti portatori di interessi qualificati. L’Agenzia per la sicurezza nucleare valuterà l’opportunità di integrare tali contributi nella versione finale dello schema, motivando l’eventuale mancato accoglimento, e sulla base di questa proposta i citati ministeri adotteranno, con proprio decreto, lo schema in versione definitiva.

L’articolo 9 assoggetta la Strategia nucleare, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, a valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM.

L’articolo 10 riguarda la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia per la sicurezza ed elenca i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l’irricevibilità della stessa.

L’articolo 11 prevede che l’Agenzia per la sicurezza nucleare verifica la regolarità formale di ciascuna istanza, esegue l’istruttoria tecnica (entro trenta giorni), certifica ciascun sito (entro i successivi novanta giorni) ed infine trasmette la certificazione, contenente eventuali specifiche prescrizioni, al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti.

Il Ministero dello sviluppo economico sottopone (entro trenta giorni) ciascuna certificazione all’intesa con la Regione interessata. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni, la stessa è ricercata nell’ambito di un Comitato interistituzionale, pariteticamente costituito dai rappresentanti dei suddetti Ministeri e della Regione. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si adotta un atto sostitutivo dell’intesa con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione interessata.

Definito un elenco di siti certificati, corredati dall’intesa delle Regioni interessate o dal D.P.R. sostitutivo, il Ministero dello sviluppo economico lo trasmette alla Conferenza Unificata, che esprime la propria intesa. In mancanza di intesa entro sessanta giorni, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o dei D.P.R. sostitutivi di intesa.

A questo punto viene adottato il decreto ministeriale di approvazione dell’elenco dei siti certificati, dalla cui pubblicazione decorre il termine di ventiquattro mesi (prorogabile una sola volta per non oltre dodici mesi) a disposizione degli operatori per sviluppare il progetto e formulare l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare in uno di tali siti. Decorso inutilmente tale termine, la certificazione del singolo sito perde efficacia e l’operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti.

L’articolo 12 elenca le attività preliminari che l’operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato e che sia stato oggetto dell’intesa della Regione (ovvero del D.P.R. sostitutivo), previa comunicazione o denuncia all’ente locale secondo la normativa vigente. Nel caso in cui l’area interessata non sia nella disponibilità dell’operatore si applicano le disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L’articolo 13 disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell’operatore che avviene mediante la presentazione, da parte dell’operatore titolare del sito certificato, di apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico; quest’ultimo rilascia l’autorizzazione previo parere vincolante dell’Agenzia ed a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L’articolo 14 consente al Ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica, nei casi di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite nonché di commissione di taluno dei reati previsti dall’art. 33.

L'articolo 15 affida al titolare dell’autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Lo stesso articolo pone a carico del titolare sia gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia sia la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo sistematico e verificabile.

L’articolo 16 prevede una serie di obblighi per il titolare dell’autorizzazione unica. Il comma 1 prevede la tempestiva trasmissione all’Agenzia delle informazioni circa incidenti ed accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione verificatisi all’interno del sito e delle conseguenti misure di ripristino e di tutela della salute e dell’ambiente. I commi 2 e 3, invece, la trasmissione all’Agenzia e al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’art. 22, nonché la pubblicazione sul web, di un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle misure adottate per la sicurezza, per adempiere alle prescrizioni autorizzative e per limitare i rifiuti radioattivi.

L’articolo 17 prevede l’individuazione, con apposito decreto ministeriale, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

L’articolo 18 dispone che l’Agenzia per la sicurezza nucleare è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento a tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica. L’Agenzia, se rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione, pena la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica.

L’articolo 19 pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell’impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché l’obbligo di provvedere – a proprie spese – al loro trattamento e smaltimento/immagazzinamento presso il Deposito nazionale.

L’articolo 20 affida alla Sogin S.p.A. l’attività di disattivazione degli impianti fino al rilascio dei siti per altri usi e ne pone il finanziamento a carico del Fondo per il “decommissioning”, alimentato con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica.

L’articolo 21 istituisce il Fondo per il “decommissioning” presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico che provvede alla sua gestione. Tale Fondo viene alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto, determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas su proposta della Sogin SpA e commisurato ad analoghe esperienze internazionali, secondo criteri di efficienza.

L’articolo 22 prevede l’istituzione, presso ciascuna Regione interessata da un sito certificato e in quella in cui è situato il sito per il Deposito nazionale, di un “Comitato di confronto e trasparenza”, con decreto ministeriale.

Lo scopo di tali Comitati è quello di garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.

L’articolo 23 definisce le misure compensative previste dalla legge di delega a carico del titolare dell’autorizzazione unica ed a favore delle persone residenti, delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e degli enti locali interessati.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono previsti contributi annuali per tutta la durata della costruzione dell’impianto, commisurato alla potenza elettrica nominale di quest’ultimo, e per tutta la durata dell’esercizio dell’impianto, commisurato all’energia prodotta ed immessa in rete in ciascun trimestre. Per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale.

Le compensazioni sono destinate per il 10% alla Provincia o alle Province e per il 55% al Comune o ai Comuni ove è ubicato l’impianto e per il 35% ai comuni limitrofi.

In particolare, il contributo di costruzione è destinato per il 40% agli enti locali e per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica e di alcuni tributi.

Il contributo di esercizio è destinato alla riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti finali ubicati nei territori interessati, secondo i criteri e le modalità fissati con appositi decreti ministeriali, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

L’articolo 24 disciplina la decadenza automatica dei benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell’esercizio dell’impianto, precisando che comunque rimangono definitivamente acquisiti i benefici erogati anticipatamente.

Con l’articolo 25 si apre il Titolo III destinato a disciplinare le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative. La realizzazione del Parco Tecnologico, ed in particolare del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, è affidata alla Sogin S.p.A. e finanziata prioritariamente con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza della Sogin.

L’articolo 26 attribuisce alla Sogin SpA la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e Deposito nazionale e definisce puntualmente le attività di competenza.

Le disposizioni dell'articolo 27 delineano le seguenti fasi procedurali per addivenire al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico: una prima fase finalizzata all’individuazione del sito (imperniata sulla definizione di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e di un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso) cui segue la fase procedurale necessaria al rilascio dell’autorizzazione unica (che si conclude con apposita intesa raggiunta in conferenza di servizi e successivo rilascio con apposito decreto ministeriale).

L’articolo 28 disciplina i contenuti informativi dell’istanza e le modalità di svolgimento dell’istruttoria relative all’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse.

L’articolo 29 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la determinazione annuale delle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale, disciplinando altresì i criteri per il loro aggiornamento.

L’articolo 30 prevede il riconoscimento, al territorio circostante il sito del Parco Tecnologico, di un contributo compensativo di natura economica, di cui disciplina le modalità di calcolo e di trasferimento agli enti locali interessati. Viene altresì previsto che una quota di tale contributo sia riversata, dagli enti locali beneficiari, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.

Gli articoli 31 e 32 prevedono la promozione di un programma per la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare” da parte del Ministero dello sviluppo economico, che a tal fine potrà avvalersi dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

L’articolo 33 individua le fattispecie di reati in violazione delle norme del presente decreto e le relative sanzioni penali.

L’articolo 34 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione di norme del provvedimento prevedendo, nei casi più gravi, il ricorso alla sospensione dell’attività o alla revoca dell’autorizzazione unica.

L’articolo 35 prevede l’abrogazione espressa di alcune disposizioni vigenti incompatibili con il decreto in esame.

 


Testo a fronte

 


 

 

Il presente testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di decreto legislativo n. 174 presentato alla Camere per il prescritto parere e, nella seconda colonna, il testo del relativo decreto legislativo. Sono evidenziate in carattere neretto le differenze tra i due testi. Le annotazioni riportate nella terza colonna evidenziano il rapporto tra le modifiche apportate (o non apportate) al testo e il contenuto dei pareri parlamentari (laddove non sia specificato, si fa riferimento ai pareri delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e della 10.a Commissione del Senato), nonché del parere espresso dal Consiglio di Stato (CdS). Le modifiche non corredate da annotazioni non appaiono trovare specifico riscontro nei pareri sopra menzionati.

 

 

Schema D.Lgs. n. 174

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

Annotazioni sulle modifiche

 

 

 

Titolo I – Disposizioni generali

Titolo I -Disposizioni generali

 

 

 

 

Articolo 1
(Oggetto)

Articolo 1
(Oggetto)

 

 

 

 

1. Con il presente decreto si attua il rias­setto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbri­cazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:

1. Identico:

 

a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costru­zione, di esercizio e di disattivazione degli im­pianti, nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;

a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costru­zione, di esercizio e di disattivazione degli im­pianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei ri­fiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;

 

b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;

b) identica;

 

c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispon­dere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

Osservazione del Senato – non accolta nella parte in esame:

sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "misure compensative" - che esprimono un particolare senso di negati­vità come se il "compenso" fosse connesso ad un danno - con un' espressione più positiva del tipo: "benefici" o " agevolazioni". Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici.

d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad acco­gliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

 

e) le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;

e) identica;

 

f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone resi­denti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

f) identica;

Si rinvia, con riferimento all’uso dell’espressione “misure compensative”, alle annotazioni relative alla precedente lettera c).

g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di infor-mazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;

g) identica;

 

h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.

h) identica.

 

 

 

 

Articolo 2
(Definizioni)

Articolo 2
(Definizioni)

 

 

 

 

1. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, valgono le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come successivamente modi­ficati ed integrati, nonché le seguenti:

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

Recepisce un’osservazione del Consiglio di Stato (CdS).

a) “Agenzia” è l’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

a) identica;

 

b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche am­bientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’inse­diamento di impianti nucleari;

b) identica;

 

c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;

c) identica;

 

d) “Conferenza unificata” è la Conferenza prevista all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;

d) identica;

 

e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, com­prensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del com­bustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e ade­guamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;

e) identica;

 

f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;

f) identica;

 

g) “AIEA” (ovvero “IAEA”) è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

g) "AIEA" è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

Recepisce un’osservazione del CdS.

h) “AEN-OCSE” (ovvero “NEA”) è l’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE, con sede a Parigi.

h) "AEN-OCSE" è l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi.

Recepisce un’osservazione del CdS.

i) “deposito nazionale” è il deposito nazio­nale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all’immagazzinamento, a titolo prov­visorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari.

i) "deposito nazionale" è il deposito nazio­nale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ri­cerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all'imma­gazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combu­stibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

 

 

 

Il Consiglio di Stato ha rilevato un difetto di attuazione della delega - non risolto nel testo finale - che prevedeva che fossero disciplinati i sistemi per il deposito definitivo di tutti i materiali e rifiuti radioattivi, mentre il decreto prevede per quelli ad alta attività solo un deposito provvisorio ancorché di lunga durata.

 

l) "Strategia nucleare" indica il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare.

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

 

 

Articolo 3
(Strategia del Governo in materia nucleare)

Articolo 3
(Strategia del Governo in materia nucleare)

 

 

 

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svilup­po economico, che può avvalersi dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotta un documento programmatico, definito “Strategia del Governo in materia nucleare”, ovvero più sinteticamente “Stra­tegia nucleare”, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la consistenza degli im­pianti nucleari da realizzare, la relativa poten­za complessiva ed i tempi attesi di realiz­zazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e for­mazione, valuta il contributo dell’energia nu­cleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svilup­po economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strate­gici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ioniz­zanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modifi­cazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

3. La Strategia nucleare indica, in particolare:

3. La Strategia nucleare indica, in particolare:

 

 

a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;

Recepisce un’osservazione del CdS.

a) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;

b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;

 

b) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;

c)gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;

 

c) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia;

d)il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;

 

d) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

 

e) gli orientamenti sulle modalità realiz­zative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi, da emanare ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

f)gli orientamenti sulle modalità realiz­zative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

f) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radio­protezione della popolazione e nei confronti dei rischi di non proliferazione;

vedi sopra, la lettera a)

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita;

g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;

 

h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle com-pensazioni per popolazione e sistema delle imprese;

h) identica;

 

i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare il target prefissato di potenza da installare;

i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

l) gli obiettivi in materia di approvvi­gionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.

l) identica.

 

 

 

 

Titolo II – Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative

Titolo II - Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti

Si rinvia, con riferimento alla sostituzione dell’espressione “misure compensative”, alle annotazioni relative all’articolo 23, comma 1, del testo finale del decreto.

 

 

 

Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nuclear
i)

Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari)

 

 

 

 

1. La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5
(Requisiti soggettivi degli operatori)

Articolo 5
(Requisiti degli operatori)

 

 

 

 

1. Gli operatori devono essere in possesso o in grado di garantire i requisiti soggettivi, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’am­biente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei tra­sporti, in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, mate­riali e delle strutture organizzative necessarie per attivare, gestire e controllare il processo di ottenimento delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per garantire il pieno controllo delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall’AIEA.

1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di pro­gettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.

La riformulazione dell’articolo tiene conto del parere del CdS.

 

 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.

Osservazione della Camera – accolta:

agli articoli 5, 7, 10, comma 3, 13, comma 2, occorre fissare tempi certi per l'adozione dei decreti e l'attivazione delle procedure ivi previste.

Osservazione del Senato - accolta:

nell'articolo 5 risulterebbe necessario fissare un termine (ad esempio 60 gg) per l'emanazione del decreto ivi previsto.

 

3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti i soggetti:

 

 

a)che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre­ventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 

 

b)nei cui confronti è pendente proce­dimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'ar­ticolo 10 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il diret­tore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

 

 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudi­cato, o emesso decreto penale di condan­na divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di pro­cedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclu­sione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di parteci­pazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rap-presentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

 

 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

 

 

e)che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli ob­blighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 

 

f) che hanno commesso violazioni gra­vi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assi­stenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

 

 

4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le even­tuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

 

 

5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

  

 

Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)

Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)

 

 

 

 

1. Gli operatori di cui all’articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero, al Ministero dell’am­biente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell’articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all’articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il programma di intervento è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente, nonché a quello di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, e non riguarda la localizzazione degli impianti.

1. Gli operatori di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al pre­detto Ministero il proprio programma di inter-vento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico, valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore, tra­smette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione degli im­pianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Osservazione del Senato – parzialmente accolta:

nell'articolo 6, considerato che il soggetto sono "gli operatori di cui all'articolo 5", sarebbe opportuno chiarire sia che il MISE provvede all'analisi (almeno preliminare) dei requisiti soggettivi degli operatori, al fine di evitare possibili ricorsi, sia che il solo MISE acquisisce il programma di intervento degli operatori e poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Per ridurre i tempi e gli inutili passaggi burocratici sarebbe il caso di pre­vedere che l'operatore, nel presentare il pro­gramma di intervento, fornisca anche tutte le informazioni tecniche che serviranno all'Agen­zia per la predisposizione del rapporto pre­scritto dall'articolo 7.

L’eliminazione dell’inciso “fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente” recepisce un’osservazione del CdS.

 

  

 

Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)

Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)

 

 

 

 

1. L’Agenzia, su richiesta degli operatori, procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori ed accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall’AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall’AEN-OCSE, tenendo conto delle appro­vazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la coope­razione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.

1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, richiedono all'Agenzia l'effettuazione delle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza, dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche rac-comandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.

Osservazione del Senato – parzialmente accolta:

All'articolo 7 risulterebbe più opportuno prevedere che la richiesta all'Agenzia venga trasmessa dal MISE, mantenendo così una visione completa di tutto il procedimento. E' altresì necessario prevedere in modo esplicito che l'Agenzia invia il proprio rapporto preli­minare al MISE, che poi provvede a tra­smetterlo agli altri ministeri. Anche in questo caso andrebbe introdotto il termine (che ad esempio potrebbe essere 90 gg.) entro il quale si deve completare la procedura.

Osservazione della Camera – accolta:

agli articoli 5, 7, 10, comma 3, 13, comma 2, occorre fissare tempi certi per l'adozione dei decreti e l'attivazione delle procedure ivi previste.

 

 

  

 

Articolo 8
(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)

Articolo 8
(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)

 

 

 

 

1. Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e di protezione dell’ambiente, entro sessanta giorni dall’adozione del documento program­matico di cui all’articolo 3 comma 1, il Mini­stero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Ministero per i beni e le attività culturali definiscono, su proposta dell’Agenzia, formulata in coerenza il suddetto documento programmatico e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le università, uno schema di parametri di riferimento relativi alle seguenti caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee:

1. L'individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localiz­zazione degli impianti nucleari segue i criteri tecnici, in linea con le migliori pra­tiche internazionali, atti ad assicurare ade­guati livelli di sicurezza a tutela della salu-te della popolazione e della protezione del­l'ambiente, oltre quanto previsto dalle vi­genti disposizioni in materia. Entro ses­santa giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di con­certo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministe­ro per i beni e le attività culturali definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, con particolare riferimento ai seguenti profili:

Nella maggior parte dei casi le diverse modifiche introdotte all’articolo 8 recepiscono sostanzialmente le osservazioni del Consiglio di Stato.

Solamente alcune modifiche, indicate espressamente, sono riconducibili ai pareri parlamentari ovvero non trovano specifico riscontro nei pareri.

 

 

Osservazione del Senato – accolta:

anche nell'articolo 8 il soggetto unico dovrebbe essere il MISE, di concerto con gli altri ministeri.

a) popolazione e fattori socio-economici;

a) popolazione e fattori socio-economici;

 

b) qualità dell’aria;

soppressa

Modifica che non trova riscontro nei pareri.

c) idrologia e risorse idriche;

b) idrologia e risorse idriche;

 

d) fattori climatici;

c)fattori meteorologici;

Modifica che non trova riscontro nei pareri.

e) biodiversità;

d)biodiversità;

 

f) geofisica e geologia;

e)geofisica e geologia;

 

g) valore paesaggistico;

f)valore paesaggistico;

 

h) valore architettonico-storico;

g)valore architettonico-storico;

 

i) accessibilità.

h)accessibilità;

 

l) sismo-tettonica;

i) sismo-tettonica;

 

m) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

 

n) strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

 

o) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

 

2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’am­biente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quoti-diani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere con­sultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formu­lazione delle osservazioni o proposte. La sud­detta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quoti-diani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agen­zia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osser­vazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica che non trova riscontro nei pareri.

 

3. I Ministeri di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito nell’articolo 9, adottano lo schema di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, adeguando i parametri di cui allo schema iniziale, su proposta dell’Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l’eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.

3. Ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta con proprio decreto Io schema definitivo dei parametri di cui al comma 1. Tale decreto è adottato entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di cui al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute. L'eventuale mancato accoglimento delle os­servazioni stesse deve essere adeguata­mente motivato. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.

Osservazione del Senato – accolta:

anche nell'articolo 8 il soggetto unico dovrebbe essere il MISE, di concerto con gli altri ministeri. Al comma 3 il periodo "tenendo conto delle osservazioni pervenute e moti­vando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse." andrebbe modificato come segue: "tenendo conto delle osservazioni pervenute, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse."

 

 

 

Articolo 9
(Valutazione Ambientale Strategica
ed integrazione della Strategia nucleare)

Articolo 9
(Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)

 

 

 

 

1. La Strategia nucleare di cui all’articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.

1. Identico.

Non sono state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato relative all’articolo 9, che rilevavano la necessità di individuare l’atto formale di identificazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i prin­cipi e le disposizioni di cui al decreto legisla­tivo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i prin­cipi e le disposizioni di cui al decreto legisla­tivo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni.

 

Osservazione del Senato – accolta:

all'articolo 9, al comma 2, si ritiene illogica l'espressione: "popolazioni interessate" e quindi dovrebbe essere soppresso il termine: "interessate".

3. Al termine della procedura di valuta­zione ambientale strategica, il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Identico.

 

4. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1, conformandole all’esito della Valutazione ambientale stra­tegica e sottopongono gli atti così adeguati all’approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Identico.

 

5. Per gli aggiornamenti si seguono le medesime procedure previste per l’approvazione.

Soppresso

 

 

 

 

Articolo 10
(Istanza per la certificazione dei siti)

Articolo 10
(Istanza per la certificazione dei siti)

 

 

 

 

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia dell’istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all’insediamento di un impianto nucleare.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare.

Osservazione del Senato – accolta:

all'articolo 10, al comma 1, andrebbe soppresso il periodo: "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5", in relazione a quanto già previsto alla lettera a) del comma 3.

2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Identico.

 

3. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia, concernenti:

3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vi­gore del presente decreto, concernenti:

Osservazione della Camera – accolta:

agli articoli 5, 7, 10, comma 3, 13, comma 2, occorre fissare tempi certi per l'adozione dei decreti e l'attivazione delle procedure ivi previste.

Osservazione del Senato – accolta:

Anche in questo caso [al comma 3: ndr] sarebbe necessario inserire una scadenza temporale (ad esempio 90 gg.), mentre la lettera g) andrebbe soppressa.

a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall’articolo 5;

a) identica;

 

b) puntuale indicazione del sito destinato all’istallazione dell’impianto e titolarità dello stesso;

b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

c) progetto preliminare dell'impianto, recante l’indicazione della tipologia dell’instal­lazione, delle principali caratteristiche tecni­che, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;

c) identica;

 

d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell’impianto nell’ambito del sito indicato;

d) identica;

 

e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree;

e) identica;

 

f) documentazione relativa alla valutazione preliminare di sicurezza di cui all’articolo 7;

f) identica;

 

g) documentazione richiesta dalla normativa in materia di valutazione am­bientale strategica di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

soppressa

 

h) documentazione relativa alla valutazio-ne degli effetti ambientali;

g)documentazione relativa alla valutazio-ne degli effetti ambientali;

 

i) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica

h)documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambien­tale e paesaggistica;

 

j) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse;

i) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

 

k) ogni altra documentazione tecnica ne­cessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratte­ristiche ambientali e tecniche ed ai relativi pa­rametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.

l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratte­ristiche ambientali e tecniche ed ai relativi pa­rametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.

 

 

  

 

Articolo 11
(Certificazione dei siti)

Articolo 11
(Certificazione dei siti)

 

 

 

 

1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell’ambiente secondo la normativa vigente, l’Agenzia effettua l’istrut­toria tecnica sulle singole istanze di cui all’articolo 10, comma 1, dopo aver comple­tato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di document­azione, entro 30 giorni della relativa ricezione.

1. Identico.

 

2. L’Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per  adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all’acquisizione degli elementi richiesti.

2. Identico.

 

3. L’Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certi­ficazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle infor­mazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:

Recepisce un’osservazione del CdS.

a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5,

a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 4,

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

b) alle scelte tecniche relative all’inte­razione sito-impianto,

b) identica;

 

c) alla strategia nucleare di cui all’articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell’impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.

c) identica.

 

4. L’Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Identico.

 

5. Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisi­zione del parere del comune interessato.

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

6. In caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da as­sicurare una composizione paritaria, rispet­tivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter­ritorio e del mare ed il Ministro delle infra­strutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe­razione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono de­signati in modo da assicurare una com­posizione paritaria, rispettivamente, dal Mini­stero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rap­presentante del comune interessato. Le mo­dalità di funzionamento del Comitato inter­istituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corre­sponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS. Accoglie altresì un’osservazione della V Commissione della Camera:

dopo l'articolo 32-bis aggiungere il seguente: «32-ter. 1. [...]. 2. Ai componenti dei Comitati di cui agli articoli 11, comma 6, e 26, comma 8, non è corrisposto alcun emolu­mento, indennità o rimborso spese».

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

7. L’intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

7. Identico.

 

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal rice­vimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione moti­vata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in man­canza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con delibe­razione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa.

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

9. Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo eco­nomico, di concerto con il Ministro dell’am­biente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichia­rato di interesse strategico nazionale, sogget­to a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla titolarità dell’operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gaz­zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia.

9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo eco­nomico, di concerto con il Ministro dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il decreto di appro­vazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigi­lanza e protezione; il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12 è attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblica­zione di cui al comma 9, la Regione interes­sata dalla presenza di un sito nucleare ade­gua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto del disposto dell’intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblica­zione di cui al comma 9, la Regione interes­sata dalla presenza di un sito nucleare pro­cede adegua il proprio Piano Energetico Am­bientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

 

11. L’efficacia del decreto di cui al comma 9 per ciascun sito viene meno decorsi venti­quattro mesi dalla sua pubblicazione senza che venga presentata l’istanza di cui all’arti­colo 13, comma 1, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell’operatore interessato, da presentarsi prima della scadenza del termine; da tale inefficacia consegue la responsabilità dell’operatore per i danni econonomici conse­guenti all’avvenuta certificazione del sito.

11. Per ciascun sito certificato l'ope­ratore interessato deve presentare l'istan­za di cui all'articolo 13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della sca­denza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici con­seguenti all'avvenuta certificazione del sito.

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 11, commi 11 e 12, venga previsto che la validità della certificazione di sito abbia una durata pari ad almeno 5 anni.

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS, in base alla quale, in caso di inefficacia della certificazione del sito, andrebbero precisate le conseguenze di tale inefficacia sul diritto di svolgere le attività di cui all’articolo 12.

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Articolo 12
(Attività preliminari)

Articolo 12
(Attività preliminari)

 

 

 

 

1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell’articolo 11 e su cui è stata acquisita l’intesa della Regione interessata costituisce titolo per svolgere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, le seguenti attività:

1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore può svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività:

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

Osservazione del Senato – accolta:

all’articolo 12, andrebbe inserita, dopo la parola: "titolo", l'altra: "per l'operatore".

a) indagini geognostiche;

a) effettuazione di rilievi;

 

b) effettuazione di rilievi;

b) indagini geognostiche;

 

c) allacci tecnologici di cantiere;

c) indagini ambientali specifiche;

 

d) eventuali caratterizzazioni ambientali dei terreni;

d) allacci tecnologici di cantiere;

 

e) recinzione delle aree.

e) identica.

 

2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato secondo la normativa vigente.

2. Identico.

 

 

3. Nel caso in cui l'area sulla quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non siano nella disponi­bilità dell'operatore medesimo, si applica­no, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presi­dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposi­zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario dell'area è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazio­ne. Qualora, per qualsivoglia motivo, l'operatore non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, l'operatore stesso provvede alla riduzione in pristino dell'area e, ove questa non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.

 

 

  

 

Articolo 13
(Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)

Articolo 13
(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore)

Osservazione del Senato – accolta:

all’articolo 13, la parola: "proponente" deve essere sostituita con l'altra: "operatore".

 

 

 

1. Entro il termine di cui all’articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l’operatore titolare del sito certificato propone apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e per lo stoccaggio del combu­stibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e diret­tamente connesse con l’impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente, agli eventuali oneri derivanti si provvede nell’ambito del quadro economico-finanziario dell’opera.

1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato propone al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, nonché per la certifica­zione del proponente, agli eventuali oneri derivanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.

 

2. L’istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia, concernenti:

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:

Osservazione della Camera – accolta:

agli articoli 5, 7, 10, comma 3, 13, comma 2, occorre fissare tempi certi per l'adozione dei decreti e l'attivazione delle procedure ivi previste.

Osservazione del Senato – accolta:

Anche qui [al comma 2: ndr] andrebbe inserita una scadenza temporale, ad esempio 90 gg.

a) denominazione e ragione sociale dell’istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;

a) identica;

 

b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all’articolo 4;

b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 5;

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell’operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti;

c) identica;

 

d) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.

d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.

Osservazione del Senato – accolta:

Al comma 2, lettera d) la parola: "strumenti" deve essere sostituita con l'altra: "atti".

e) progetto definitivo dell’impianto, rispondente, tra l’altro, ai dettami di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comprendente, tra l’altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell’impianto e delle opere connesse, le mo­dalità operative per lo stoccaggio del combu­stibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all’impianto nucleare;

e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di sicurezza ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell'im­pianto e delle opere connesse, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

f) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;

f) identica;

 

g) rapporto finale di sicurezza;

g) identica;

 

h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

h) identica:

 

I. manuale per la gestione in qualità;

1) identico;

 

II. regolamento di esercizio;

2) identico;

 

III. manuale operativo;

3) schema di manuale operativo;

 

IV. programma delle prove funzionali a freddo;

4) identico;

 

V. programma generale di prove con il combustibile nucleare;

5) identico;

 

VI. organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all’esercizio tecnico dell’impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

6) identico;

 

i) studio preliminare di disattivazione dell’impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combu­stibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti;

i) identica;

 

l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;

l) identica;

 

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall’impiego pacifico dell’energia nucleare, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia, sono definite le modalità per l’estensione della garanzia alle attività di cui all’articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

 

n) idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finan­ziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizza­zione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all’articolo 15;

n) idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizza­zione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all'articolo 17;

 

o) documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

o) identica;

 

p) stima aggiornata dell’ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell’articolo 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali inte­ressati, con l’indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali inte­ressati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

Osservazione del Senato – non accolta nella parte in esame:

sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "misure compensative" - che esprimono un particolare senso di negatività come se il "compenso" fosse con­nesso ad un danno - con un' espressione più positiva del tipo: "benefici" o " agevolazioni". Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici.

3. L’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

3. Identico.

 

4. L’istruttoria tecnica relativa all’istanza è svolta dall’Agenzia, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell’istanza stessa e della relativa documen­tazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente.

4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro do­dici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

Osservazione del Senato – accolta nella parte in esame:

Si segnala anche l'opportunità sia di specificare (comma 4) chi manda l'istanza all'Agenzia, sia [].

 

5. Nell’ambito dell’istruttoria, l’Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Identico.

 

6. L’Agenzia, ai fini della conclusione dell’istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2008, n. 4, con parere motivato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.

6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con parere moti­vato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.

Osservazione del Senato – non accolta nella parte in esame:

Si segnala anche l'opportunità sia [...], sia di eliminare (comma 6), dopo attenta disamina, il riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in quanto non prevista dalle direttive comunitarie.

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 13 occorre assicurare una maggiore compattezza del procedimento autorizzativo unico, garantendo la celerità e la certezza dei tempi, eliminando a tal fine l'obbligo dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche in considerazione che la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'in­quinamento (IPPC), come anche la direttiva 2008/1/CE, recentemente entrata in vigore, sottopongono ad AIA le attività energetiche riferite esclusivamente agli impianti di combustione e non agli impianti nucleari.

La correzione del riferimento normativo (D.Lgs. 152/2006 invece del D.Lgs. 4/2008) recepisce un’osservazione del CdS.

7. La commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS e, anche ai fini dell’AIA, effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti. Resta ferma la valutazione dell’Agen­zia con riguardo alla localizzazione del sito.

7. Identico.

 

8. L’Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l’impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte inte­grante e sostanziale dell’autorizzazione unica. L’Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.

8. Identico.

 

9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all’Unione Europea ai fini dell’acqui-sizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

9. Identico.

 

10. Al compimento dell’istruttoria, l’Agenzia, fermo restando l’esito delle proce­dure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e  con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

10. Identico.

 

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svilup­po economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decor­so inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svilup-po economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa.

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svi­luppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione inte­ressata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di con­certo con il Ministro dell'ambiente e della tute­la del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Pre­sidente del Consiglio dei Ministri sosti­tutivo dell'intesa.

La modifica del comma tiene conto (seppur parzialmente) di un’osservazione del CdS.

 

Condizione della V Commissione della Camera – superata:

all'articolo 13, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta di cui al comma 11, sono a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente ovvero a carico del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autorizzazione unica, dispo­nendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certi­ficazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell’autorizzazione unica.

12. Identico

 

13. L’autorizzazione unica indica:

13. L'autorizzazione unica indica:

 

a) l’identità del titolare dell’autorizzazione;

a) identica;

 

b) la natura, le caratteristiche, la durata dell’impianto e delle opere connesse;

b) identica;

 

c) il perimetro dell’installazione;

c) identica;

 

d) la sua decorrenza e durata;

d) la sua decorrenza e durata nonché la periodicità delle revisioni;

 

e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell’impianto e delle sue infra­strutture a quanto prescritto;

e) identica;

 

f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;

f identica;

 

g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e succes­sive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

g) identica;

 

h) le prescrizioni e gli obblighi di infor­mativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell’ambiente;

h) identica;

 

i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;

i) identica;

 

l) ogni altra prescrizione ritenuta neces-saria per la tutela dell’ambiente e della pubblica utilità.

l) identica.

 

14. L’autorizzazione unica vale anche quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nu­cleare a scopi industriali ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell’operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall’Agenzia.

14. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia.

 

Recepisce (seppur non integralmente) un’osservazione del CdS.

15. L’autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi. L’autorizzazione unica costi­tuisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministra­tivo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto ammini­strativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.

15. Identico.

 

 

  

 

Articolo 13-bis
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione unica)

Articolo 14
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica)

Recepisce un’osservazione del CdS, che pone in evidenza che non è giustificata la duplicazione del numero ordinale.

 

 

 

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall’articolo 32, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospen­sione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica.

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la so­spensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.

 

 

 

 

Articolo 14
(Responsabilità del titolare dell’autorizzazione unica in materia di controlli e di sicurezza e di radioprotezione)

Articolo 15
(Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione)

 

 

 

 

1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radio­protezione, il titolare dell’autorizzazione unica è altresì responsabile:

Identico

 

a) della sicurezza dell’impianto;

 

 

b) della formazione dei lavoratori del­l’impianto, con particolare riguardo alla pre­venzione dei rischi, legati alle attività di costru-zione e di esercizio dell’impianto medesimo;

 

 

c) dell’osservanza delle prescrizioni dell’Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti;

 

 

d) dell’attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popo­lazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell’impianto nucleare oggetto dell’autoriz­zazione stessa.

 

 

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell’autorizzazione unica.

 

 

3. E’ posta in capo al titolare dell’autorizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, la valutazione e la verifica pe­riodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo si­stematico e verificabile, garantendo l’esi­stenza e l’attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di inci­denti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni signifi­cative alle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.

 

 

 

 

 

Articolo 15
(Relazione annuale del titolare dell’autorizzazione unica)

Articolo 16
(Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica)

 

 

 

 

1. Il titolare dell’autorizzazione unica ha l’obbligo di trasmettere all’Agenzia con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verifi­catisi all’interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull’ambiente.

1. Identico.

 

2. Il titolare dell’autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell’impianto nucleare, trasmette all’Agenzia un rapporto contenente:

2. Identico.

 

a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

 

 

b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l’autorizzazione unica, anche relativamen­te alle fasi di cantiere e eventualmente al pe­riodo di prova antecedente l’entrata a regime dell’impianto;

 

 

c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

 

 

d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall’Im­pianto Nucleare nell’ambiente;

 

 

e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell’impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull’ambiente.

 

 

3. Il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’articolo 21 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell’autorizzazione unica e dell’Agenzia.

3. Il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.

 

 

 

 

Articolo 16
(Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)

Articolo 17
(Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)

 

 

 

 

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori che rimangono in capo al titolare stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

  

 

Articolo 17
(Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)

Articolo 18
(Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)

 

 

 

 

1. L’Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell’autorizza­zione stessa.

1. Identico.

 

2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell’esercizio delle fun­zioni di vigilanza sulla costruzione e l’esercizio dell’impianto e le salvaguardie, l’Agenzia rile-va la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure corret­tive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l’esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.

2. Identico.

 

3. Il titolare dell’autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indif­feribili nelle prescrizioni dell’Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione unica potrà proporre all’Agenzia, per l’appro-vazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.

3. Identico.

 

4. Entro i successivi quindici giorni, l’Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell’autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l’Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica.

4. Identico.

 

 

5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

  

 

Articolo 18
(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)

Articolo 19
(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)

 

 

 

 

1. Il titolare dell’autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radio-attivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell’impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare, che vengono gestiti dall’operatore in base alla normativa vigente e stoccati temporaneamente nel sito dell’im-pianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.

1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radio­attivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante l'esercizio dell'impianto nu­cleare, che vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, che possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'im­pianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.

 

2. Il titolare dell’autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall’Agenzia, al trattamento ed al condiziona­mento dei rifiuti operazionali, al loro smalti­mento presso il Deposito nazionale e al ripro­cessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condiziona­mento dei rifiuti operazionali, al loro smalti­mento presso il Deposito nazionale ed all'im­magazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell’autorizzazione unica.

3. Identico.

 

 

 

 

Articolo 19
(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)

Articolo 20
(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)

 

 

 

 

1. L’attività di disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A.

1. All'attività di disattivazione degli impianti attende la Sogin S.p.A. in coerenza con gli scopi statutari, le linee di indirizzo stra­tegico del Ministro dello sviluppo econo­mico e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27 comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché delle vigenti disposizioni in materia.

La modifica del comma 1 trae spunto da un’osservazione del CdS, recepità però solo parzialmente.

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell’impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.

2. Identico.

 

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione.

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, pare­re di congruità ad un qualificato organismo terzo.

Osservazione del Senato – parzialmente accolta:

all'articolo 19, comma 3, risulta indispensabile escludere che la SOGIN sia l'unico soggetto a valutare i costi di disattivazione. Si propone quindi di prevedere una valutazione terza (anche eventualmente di congruità) attraverso un'apposita divisione dell'Agenzia che segua la vita dell'impianto.

4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all’articolo 20, alimentato con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica.

4. Identico.

 

5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell’autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.

5. Identico.

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 19 occorre eliminare il comma 5 nella parte in cui affida a Sogin S.p.A. la valutazione sulla congruità del Fondo per il «decommissioning», riconoscendo tale compito in capo ad un soggetto terzo, assicurando altresì all'articolo 20 certezza sull'entità del Fondo stesso, anche attraverso la previsione dell'obbligo di accantonamenti annuali sin dal primo anno di autorizzazione dell'impianto.

Condizione della V Commissione della Camera – non accolta:

all'articolo 19, comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «e a prestare a tal fine idonea garanzia finanziaria.».

 

6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.

 

 

  

 

Articolo 20
(Fondo per il “decommissioning”)

Articolo 21
(Fondo per il "decommissioning")

 

 

 

 

1. Il Fondo per il “decommissioning” di cui all’art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali affe­riscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gesti­sce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali affe­riscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gesti­sce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

 

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 19 occorre eliminare il comma 5 nella parte in cui affida a Sogin S.p.A. la valutazione sulla congruità del Fondo per il «decommissioning», riconoscendo tale compito in capo ad un soggetto terzo, assicurando altresì all'articolo 20 certezza sull'entità del Fondo stesso, anche attraverso la previsione dell'obbligo di accantonamenti annuali sin dal primo anno di autorizzazione dell'impianto.

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

Condizione della V Commissione della Camera – non accolta:

all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La Cassa provvede alla erogazione delle risorse in favore del Fondo, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I fondi accantonati annualmente per il «decommissioning», derivanti da tariffe, non possono essere utilizzati se non per effettuare operazioni di «decommissioning», nei tempi stabiliti dalle regole tecniche previste dai relativi regolamenti e di norma al fine del ciclo di vita degli impianti.».

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall’AEEG, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell’Agenzia, in forma commisurata a ana­loghe esperienze internazionali con la mede­sima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase auto­rizzativa. L'importo è attualizzato ogni anno secondo gli indici definiti dall’AEEG.

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'AEEG, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell'Agenzia, assumendo a parametro analo­ghe esperienze internazionali con la mede­sima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase auto­rizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'AEEG e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni.

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

 

 

Osservazione del Senato – accolta:

all'articolo 20, si suggerisce di prevedere una valutazione periodica dell'ammontare economico totale necessario anche durante la vita dell'impianto.

3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziare che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall’AEEG che provvede all’erogazione dei fondi per stato d’avan­zamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disatti­vazione degli impianti nucleari, condizio­namento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziare che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'AEEG che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo con­trollo e validazione dei progetti e costi di disat­tivazione degli impianti nucleari, condiziona­mento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

 

 

  

 

Articolo 21
(Comitati di confronto e trasparenza)

Articolo 22
(Comitati di confronto e trasparenza)

 

 

 

 

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 è istituito un “Comitato di confronto e trasparenza”, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popo­lazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'atti­vità concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

 

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richie­sti, ad eccezione delle informazioni commer­ciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell’impianto nucleare.

2. Identico.

 

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell’impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all’uopo dal titolare dell’autorizza­zione unica.

3. Identico.

 

4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri­torio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell’operatore, è composto da:

4. Identico:

Osservazione del Senato - non accolta:

prendendo spunto dall'articolo 21, comma 4, si suggerisce che tutti gli oneri aggiuntivi, previsti in varie parti del decreto, che ricadono sull'operatore vengano inseriti esplicitamente nell'articolo che tratta degli obblighi.

a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

a) identica;

 

b) il/i Presidente/i della/e Provincia/e interessata/e o suo/i delegato/i;

b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;

 

c) il/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i o suo/i delegato/i;

c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realiz­zazione dell'impianto nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;

 

d) il Prefetto o suo delegato;

d) identica;

 

e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

e) identica;

 

f) un rappresentante del Ministero dell’am­biente e della tutela del territorio e del mare;

f) identica;

 

g) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università;

g) identica;

 

h) un rappresentante dell’ISPRA;

h) identica;

 

i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

i) identica;

 

l) un rappresentante dell’ARPA della Regione interessata;

l) identica;

 

m) un rappresentante dell’Agenzia;

m) identica;

 

n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione unica, del titolare di quest’ultima;

n) identica;

 

o) un rappresentante dell’associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;

o) identica;

 

p) un rappresentante dell’imprenditoria locale indicato dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

p) identica;

 

q) un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;

q) identica;

 

r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall’Agenzia.

r) identica.

 

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest’ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

 

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l’ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contributo annuale di cui all’articolo 22.

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.

 

 

  

 

Articolo 22
(Misure compensative)

Articolo 23
(Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio)

Per quanto riguarda la sostituzione dell’espressione "misure compensative", si rinvia alle annotazioni al comma 1.

1. Il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere contestuale all’assunzione del vincolo alla realizzazione delle misure compensative di cui all’articolo 25, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99, in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nel­l’esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nel­l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

Osservazione del Senato – accolta nella parte in esame:

sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "misure compensative" - che esprimono un particolare senso di negatività come se il "compenso" fosse connesso ad un danno - con un' espressione più positiva del tipo: "benefici" o " agevolazioni". Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici.

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 22, recante disposizioni in materia di misure compensative, sia specifi­cato che il beneficio economico da corrispon­dere deve essere comprensivo delle compen­sazioni ambientali; sia altresì specificato che la restante parte degli importi di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3, a seguito dell'ap­plicazione dei benefici di cui al comma 7, sia destinata comunque ai cittadini per le finalità di cui al comma 5, lettera b), e da ultimo agli enti locali, secondo le percentuali di cui al comma 4, anche ai fini della realizzazione di iniziative infrastrutturali e ambientali; al com­ma 4, sia valutata la possibilità di ampliare l'area di riferimento per la destinazione dei benefici economici estendendola a 40 km dal perimetro dell'impianto di produzione elettrica, o a 20 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare.

2. Il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

2. Identico:

 

a) un beneficio economico omnicom­prensivo, da corrispondere in quote annuali commisurate allo stato di avanzamento per ciascun anno solare, o parte dello stesso, del programma di costruzione dell’impianto nu­cleare oggetto di autorizzazione; l’aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell’impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per potenze superiori al predetto livello;

a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un beneficio eco­nomico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso, compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dal­l'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto livello;

Osservazione del Senato – accolta:

all'articolo 22, comma 2, lettera a), va chiarito il periodo di corresponsione del bene­ficio economico, in quanto non si comprende se l'ammontare previsto è totale da dividere negli anni ovvero - come dovrebbe essere - è annuale.

 

b) a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, un beneficio economico omni­comprensivo su base trimestrale da corrispon­dere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto nucleare, commisurato all’energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.

b) identica.

 

3. Il titolare dell’autorizzazione unica rela­tiva agli impianti di fabbricazione del com­bustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posti­cipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di con­certo con il Ministro dell’economia e finanze.

3. Identico.

 

4. I benefici economici di cui ai commi 2 e 3 sono destinati per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l’im­pianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l’impianto e per il 35% ai comuni limitrofi,  intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all’interno di un’area compresa nei 20 km dal perimetro dell’im­pianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spet­tante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all’interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l’altro, di criteri di perequazione territoriale.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a) e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di im­pianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

I commi 4 e 5 sono stati modificati a fini di maggiore chiarezza, traendo spunto dai rilievi del CdS.

5. Il beneficio di cui al comma 2, lettera a), secondo criteri e modalità fissati da specifiche convenzioni tra il titolare dell’autorizzazione unica e gli enti locali interessati da ciascun impianto, sulla base di uno schema-tipo definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco­nomia e finanze, sentita la Conferenza unificata, è destinato:

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Mi­nistro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata è definito le schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di correspon­sione del beneficio di cui al comma 2, lettera a), così suddiviso:

 

a) per il 40% agli enti locali;

a)per il 40% a favore degli enti locali;

 

b) per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare mediante la ridu­zione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell’ICI.

b)per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare me­diante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.

Condizione della V Commissione della Camera – accolta:

all'articolo 22, al comma 5, lettera b), sostituire la parola: «IRPEG» con le seguenti: «dell'IRES».

6. Nell’ambito dei benefici economici di cui al comma 5, le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in favore della salute della popolazione, della tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

Osservazione del Senato – parzialmente accolta:

Al comma 6, si suggerisce poi di eliminare i concetti negativi associati ad espressioni come "salute della popolazione" e "tutela dell'ambiente", chiarendo invece che i benefici sono di natura sociale, ambientale, culturale.

7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

7. Identico

 

8. I benefici di cui al comma 2 sono aggior­nati annualmente con decreto del Ministro del­lo sviluppo economico sulla base dell’anda­mento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

8. Identico.

 

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente articolo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.

 

 

  

 

Articolo 23
(Decadenza dei Benefici)

Articolo 24
(Decadenza dei Benefici)

 

 

 

 

1. Nel caso in cui la realizzazione o l’esercizio dell’impianto subisca, per qualun­que ragione, un arresto definitivo i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automati­camente con effetto dal momento dell’arresto.

 1. Nel caso in cui la realizzazione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualun­que ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automatica­mente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente.

 

 

 

 

 

 

Precisazione introdotta a seguito dei rilievi del CdS.

 

  

 

Titolo III – Procedure per la localizzazione , costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative

Titolo III - Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative

 

 

Per quanto riguarda l’uso dell’espressione "misure compensative", si rinvia alle annotazioni alla lettera c) dell’articolo 1.

 

 

 

Articolo 24
(Deposito nazionale e Parco Tecnologico)

Articolo 25
(Deposito nazionale e Parco tecnologico)

 

 

 

 

1. Sono soggette alle disposizioni del pre­sente Titolo la localizzazione, la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare ed a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radio­attivi a bassa e media attività ed all’imma­gazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combu­stibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari.

1. Sono soggetti alle disposizioni del pre­sente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, fer­me restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.

Per rilievi del CdS, v. annotazioni all’art. 2, lett. i).

Osservazione del Senato – non accolta:

all'articolo 24 risulta fondamentale colmare il vuoto esistente nel decreto tra i tempi dello stoccaggio temporaneo da parte dell'opera­tore e quelli della messa in funzione del depo­sito nazionale. Infatti, in mancanza, vi sarebbe una indeterminazione che non consentirebbe all'operatore di completare la proposta indu­striale o, comunque, si darebbe adito a costosi contenziosi per lo Stato.

2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni neces­sarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecno­logiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratteriz­zazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri­torio e del mare e con il Ministro dell’istru­zione, dell’università e della ricerca, tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

2. Identico

 

3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di sup­porto, con i fondi provenienti dal finanzia-mento delle attività di competenza, anche sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati.

3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di sup­porto, con i fondi provenienti dal finanzia­mento delle attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione.

 

 

  

 

Articolo 25
(Sogin S.p.A.)

Articolo 26
(Sogin S.p.A.)

 

 

 

 

1. La Sogin S.p.A, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto respon­sabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'eser­cizio del Deposito nazionale e del Parco Tec­nologico di cui all'articolo 24, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

1. La Sogin S.p.A, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 25, ai fini dell'efficiente espletamento dei compiti riconosciuti a Sogin Spa, occorre specificare l'assetto istituzionale della società, che dovrebbe preferibilmente rientrare nell'ambito della sfera dei soggetti pubblici.

Non è stata accolta l’osservazione del CdS che ritiene erroneo il richiamo al comma 8 dell’art. 27 della legge 99/2009.

A tal fine:

A tal fine:

 

a) gestisce le attività finalizzate alla localiz­zazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell’articolo 25;

a) gestisce le attività finalizzate alla localiz­zazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;

Il riferimento all’art. 25, che era erroneo nello schema (come segnalato dal CdS), è diventato corretto a seguito della rinume­razione degli articoli.

b) cura le attività connesse al proce­dimento autorizzativo relativo alla realizza­zione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

b) identica;

 

c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;

c) identica;

 

d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’articolo 26, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mini­stero dell’economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto legislativo;

d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mini­stero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo;

 

 

 

 

 

Non è stato accolto il rilievo del CdS che segnala l’erroneità del richiamo dell’art. 28 (art. 29 nel testo finale). Nel decreto il riferimento corretto dovrebbe essere invece all’art. 30, recante misure compensative.

e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popo­lazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’ese­cuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

e) identica.

 

2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limi­tatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 26
(Autorizzazione unica per la costruzione
e l’esercizio del Parco Tecnologico)

Articolo 27
(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

 

 

 

 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e sulla base delle valuta­zioni derivanti dal procedimento di Valuta­zione Ambientale Strategica di cui all’articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localiz­zazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

1. Identico.

 

Non viene accolta un’osservazione del CdS che rileva l’inutilità di menzionare per esteso le Agenzie di cui al comma in esame.

2. Il progetto preliminare di massima con­tiene gli elementi ed è corredato dalla docu­mentazione di seguito indicati:

2. Identico:

 

a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito na­zionale (criteri di accettabilità a deposito; mo­dalità di confezionamento accettabili; inven­tario radiologico; ecc.);

 

 

b) dimensionamento preliminare della ca-pacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;

 

 

c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;

 

 

d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;

 

 

e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;

 

 

f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell’impiego di personale residente nei territori interessati, compati­bilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;

 

 

g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;

 

 

h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;

 

 

i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

 

 

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la docu­mentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione,  le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunica­zioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta con sul-tazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la docu­mentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunica­zioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta con sul­tazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Asso­ciazioni degli Industriali delle Province interes­sate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell’AIEA e dell’Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all’articolo 24, comma 2, lettera i).

4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Asso­ciazioni degli Industriali delle Province interes­sate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 30, comma 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’uso dell’espressione "misure compensative", si rinvia alle annotazioni alla lettera c) dell’articolo 1.

 

La modifica trae spunto dall’osservazione del CdS che ha segnalato l’erroneità del riferimento normativo contenuto nello schema.

5. La Sogin SpA, sulla base delle os­servazioni emerse a seguito della pub­blicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stes­sa entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

5. Identico.

 

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localiz-zazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia.

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizza­zione del Parco tecnologico. La Carta è pub­blicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.

 

7. La Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco Tecno-logico stesso, da formalizzare con uno spe­cifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manife­stazioni d’interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell’area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, econo­miche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l’intesa delle Regioni interessate.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formaliz­zare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Re­gioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA pro­muove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, econo­miche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

8. In caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede alla costitu­zione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispet­tivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini­stro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interisti­tuzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assi­curare una composizione paritaria, rispettiva­mente, dal Ministero dello sviluppo econo­mico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzio­namento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con de­creto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-zione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

Non è stato dato seguito ad un rilievo del CdS, che chiedeva di chiarire se, nell’ipotesi di una pluralità di aree poterzialmente idonee ricadenti in più Regioni, nel caso di mancata intesa si costituisca un unico Comitato con la partecipazione dei presidenti delle Regioni interessate o più Comitati per quante sono le Regioni medesime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglie un’osservazione della V Commissione della Camera:

dopo l'articolo 32-bis aggiungere il seguente: «32-ter. 1. [...]. 2. Ai componenti dei Comitati di cui agli articoli 11, comma 6, e 26, comma 8, non è corrisposto alcun emolu­mento, indennità o rimborso spese».

 

9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo econo­mico trasmette la proposta di aree poten­zialmente idonee sulle quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all’articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre no­vanta giorni dal ricevimento della relativa ri­chiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

9. Identico.

 

10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell’ordine di idoneità  di cui al comma 7 e fino all’individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal proto­collo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risul­tanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal proto­collo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. Si applica quanto previsto dall'articolo 12. L'Agenzia vigila sull'ese­cuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

 

11. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’ università e della ricerca per gli aspetti relativi alle attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecno­logico e ne attribuisce la titolarità alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse stra­tegico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell’Agenzia.

11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un’osservazione del CdS.

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’uso dell’espressione "misure compensative", si rinvia alle annotazioni alla lettera c) dell’articolo 1.

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia una cam­pagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza, della tutela ambien­tale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del terri­torio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previ­ste, della loro quantificazione, modalità e tem­pi del trasferimento alla popolazione inte­ressata.

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di svi­luppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compen­sative previste, della loro quantificazione, mo­dalità e tempi del trasferimento alla popo­lazione interessata.

 

 

 

 

 

La modifica sembra trarre spunto dal parere del CdS, che ha suggerito la riscrittura in una forma più chiara del comma 12.

 

 

Per quanto riguarda l’uso dell’espressione "misure compensative", si rinvia alle anno-tazioni alla lettera c) dell’articolo 1.

13. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sen­si e per gli effetti dell'articolo 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo modalità di cui al precedente articolo 25, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall’Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.

13. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalità di cui all'articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazio­nale e di tutte le altre opere connesse com­prese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.

 

 

 

Dà seguito ad un rilievo del CdS.

14. Al compimento dell’istruttoria, l’Agen­zia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istrut­toria svolta dall’Agenzia.

14. Identico.

 

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svi­luppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svi­luppo economico, nomina un commissario ad acta per adottare l’atto sostitutivo dell’intesa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri parte­cipa il Presidente della Regione interessata all’intesa.

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello svilup­po economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decor­so inutilmente tale termine, previa deli­berazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione inte­ressata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

 

16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello svi­luppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autoriz­zazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia.

16. Identico.

 

17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:

17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:

 

a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;

a) identica;

 

b) il perimetro dell'installazione;

b) identica;

 

c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'auto­rizzazione unica, è tenuta ad effettuare;

c) identica;

 

d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella docu­mentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all’articolo 26, specifi­cando inoltre le modalità tecniche di svol­gimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella docu­mentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28, specifi­cando inoltre le modalità tecniche di svol­gimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

 

 

 

 

Dà seguito ad un rilievo del CdS.

e) le prescrizioni e gli obblighi di infor­mativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell’ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

e) identica.

 

 

  

 

Articolo 27
(Istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica e attività istruttoria)

Articolo 28
(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

 

 

 

 

1. L'istanza per il rilascio dell'autoriz­zazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:

1. Identico.

 

a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;

 

 

b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

 

 

c) rapporto finale di analisi di sicurezza;

 

 

d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazio­nale, in particolare:

 

 

- regolamento di esercizio;

 

 

- manuale operativo;

 

 

- programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

 

 

- organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.

 

 

e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

 

 

f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

 

 

g)documentazione attestante l'ottempe­ranza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

 

 

2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:

2. Identico.

 

a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;

 

 

b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;

 

 

c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispet­to dalle norme vigenti;

 

 

d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

 

 

3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formulail proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'au­torizzazione unica ai sensi dell’articolo 25.

3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'au­torizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 28
(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)

Articolo 29
(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)

 

 

 

 

1. Le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irrag­giato al Deposito nazionale sono determinate annualmente dall’Autorità per l’energia elettri­ca ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l’altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti (caratterizzazione, condizionamento, riconfezionamento, ecc.) e delle misure compensative di cui all’articolo 29.

1. Le tariffe per il conferimento,al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari, sono determinate an­nualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di siste­mazione in sicurezza dei rifiuti stessi effet­tuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richie­sti, quali la caratterizzazione, il condiziona­mento, il riconfezionamento, e delle misure compensative di cui all'articolo 30.

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 28, recante disposizioni per la stima dei corrispettivi del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, venga specificato che i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi gene­rati da attività medicali e industriali, diverse da quelle di cui al titolo II del presente schema, sono tenuti al conferimento di tali rifiuti presso il Deposito Nazionale secondo prescrizioni impartite dall'Agenzia e con tariffe a loro carico determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Conseguentemente occorre­rebbe assoggettare tali soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 3.

 

 

 

Articolo 29
(Misure compensative)

Articolo 30
(Misure compensative)

 

 

 

 

1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circo­stante il relativo sito un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinve­nienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disci­plinate da norme precedenti.

1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circo­stante il relativo sito un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinve­nienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disci­plinate da norme precedenti.

Osservazione del Senato – non accolta nella rubrica dell’articolo in esame:

sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "misure compensative" - che esprimono un particolare senso di nega­tività come se il "compenso" fosse connesso ad un danno - con un' espressione più posi­tiva del tipo: "benefici" o " agevolazioni". Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici.

2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’eco­nomia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto al comma 3.

2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radio­attività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dà seguito ad un rilievo del CdS.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

3. Identico.

 

4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

4. Identico.

 

5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito in un ambito territoriale di 20 chilometri, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

 

 

 

 

 

Dà seguito ad un rilievo del CdS.

 

 

 

Titolo IV – Campagna di informazione"

Titolo IV - Campagna di informazione

 

 

 

 

Articolo 30
(Campagna di informazione)

Articolo 31
(Campagna di informazione)

 

 

 

 

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informa-zione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”, avva-lendosi, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un’ap­posita convenzione, dell’Agenzia per l’at­trazione degli investimenti e lo sviluppo d’im­presa S.p.A e prevedendo, nell’ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappre­sentante dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l’informa-zione e l’editoria della Presidenza del Consi­glio dei Ministri, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell’ISPRA, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizza­zione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita con­venzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Au-torità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nu­cleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2.

Osservazione della Camera – non accolta:

all'articolo 30, vengano specificate le risorse di bilancio disponibili per il finan­ziamento della campagna di informazione, al fine di rendere effettivo ed immediatamente realizzabile l'impegno per una corretta e com­piuta informazione ai cittadini sugli aspetti concernenti l'impiego di produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

Osservazione del Senato – non accolta:

all'articolo 30, si suggerisce di dividere la parte transitoria (quando non esiste ancora l'operatore), da quella a regime, lasciando allo Stato la definizione e la copertura finanziaria nella fase transitoria e a carico degli operatori la fase a regime attraverso la messa a punto di un completo programma di informazione.

 

2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri­torio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell’economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legi­slativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messag­gi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare compe­tenza del settore, individuato nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l’ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.

2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del terri­torio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legi­slativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messag­gi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare compe­tenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.

 

3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la crea-zione di un adeguato portale internet di riferimento e approfon­dimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.

3. Identico.

 

4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i sei mesi successivi all’approvazione di cui al comma 2.

4. Identico.

 

 

  

 

Articolo 31
(Realizzazione)

Articolo 32
(Realizzazione)

 

 

 

 

1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna è realiz­zata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Può applicarsi l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna di informazione è realizzata mediante proce­dura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

Dà seguito ad un rilievo del CdS.

 

  

 

Titolo V - (Norme finali)

Titolo V - Norme finali

 

 

 

 

Articolo 32
(Sanzioni penali)

Articolo 33
(Sanzioni penali)

 

 

 

 

1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l’autorizzazione unica di cui all’articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arre­sto da uno a tre anni e con l’ammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro.

1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fab­bricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro. La presente disposizione non si applica alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'arti­colo 13, comma 14, agli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, in relazione alle quali continua a trovare applicazione l'articolo 30 dellalegge 31 dicembre 1962, n. 1860.

Il CdS ha espresso perplessità, sul piano del rispetto della delega, con riferimento all’introduzione di nuove fattispecie a rilevanza penale.

Ha comunque rilevato (e a tale rilievo sembra essersi dato seguito nel testo finale del decreto) l’opportunità di coordinare il comma 1 con le disposizioni della legge 1860/1962, che già prevede una sanzione penale per chi ponga in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuta l’autoriz­zazione.

2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall’Agenzia nell’autoriz­zazione unica di cui all’articolo 13, comma 1, è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.

2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Agenzia nell'autoriz­zazione unica di cui all'articolo 13, ad ecce­zione di quelle indicate al comma 13, lettera f), è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.

 

 

Dà seguito ad un’osservazione del CdS.

3. Il titolare dell’autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all’articolo 18, comma 2, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro; alla stessa pena soggiace il produttore o detentore di rifiuti radioattivi generati da attività industriali e medicali che non ottempera alle prescri­zioni di cui all'articolo 18 comma 4.

 

 

 

 

Articolo 32-bis
(Sanzioni amministrative)

Articolo 34
(Sanzioni amministrative)

Recepisce un’osservazione del CdS, che pone in evidenza che non è giustificata la duplicazione del numero ordinale.

 

 

 

1. Il titolare dell’autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all’articolo 15, comma 1 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all'articolo 16, comma 2 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

 

2. Il titolare dell’autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all’art. 13, ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all'articolo 13, comma 13, lettera f)ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.

 

3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all’articolo 22 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 6 dell’articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.

3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'articolo 23 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 del predetto articolo e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.

 

 

 

 

 

Dà seguito ad un rilievo del CdS.

4. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni ammini­strative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.

4. Identico.

 

5. Alle sanzioni amministrative pecu-niarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Identico.

 

6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’Agenzia, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Identico.

 

 

Non viene accolta un’osservazione del CdS, che rileva la necessità di specificare gli articoli della legge 689/1981 effettivamente applicabili.

7. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell’autorizzazione.

7. Identico.

 

8. I ricorsi avverso le sanzioni ammini­strative previste dal presente arti-colo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giu-dice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’Agenzia.

8. Identico.

 

 

  

Condizione della V Commissione della camera – non accolta:

dopo l'articolo 32-bis aggiungere il seguente: «32-ter. 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. […]».

Articolo 33
(Abrogazioni)

Articolo 35
(Abrogazioni)

 

 

 

 

Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto legislativo.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

La modifica accoglie l’osservazione del CdS che evidenzia la necessità, per il rispetto della norma di delega, dell’indicazione esplicita delle norme abrogate.

 

a)articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

 

 

b)articoli 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23della legge 2 agosto 1975, n. 393.

 

 

2. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

 

 

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 


Consiglio di Stato


Numero 00443/2010 e data 09/02/2010

 

 

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

 

Consiglio di Stato

 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

 

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

 

 

 


NUMERO AFFARE 00261/2010

 

OGGETTO:

 

Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Legislativo.

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL’ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHE’ LE MISURE COMPENSATIVE E LE CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBLICO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

 

LA SEZIONE

 

Vista la relazione 452 del 12/01/2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Minicone;

 

PREMESSO

 

Lo schema di decreto legislativo trasmesso per il parere dà attuazione all’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

 

Lo stesso articolo 25 prevede che con i suddetti decreti legislativi vengano, altresì, stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.

Afferma il Ministero dello Sviluppo Economico che, attraverso lo schema di decreto legislativo allegato, sono state attuate tutte le deleghe definite dal citato articolo 25, nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi definiti dal comma 2, lettere da a) a q), dello stesso articolo.

 

Lo schema proposto, che ha recepito le modifiche richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è costituito da 5 Titoli e 33 articoli.

 

Al Titolo I vengono dettate le disposizioni di carattere generale riguardanti l’oggetto del provvedimento (art. 1), le definizioni (art. 2) e il documento programmatico recante la “Strategia del Governo in materia nucleare”.

 

Attraverso il Titolo II viene esercitata la delega relativa alle procedure autorizzative per la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli “impianti nucleari” (intesi come impianti di produzione di energia elettrica nucleare ed impianti di fabbricazione di combustibile nucleare) e, in tale ambito, quella riguardante la fissazione dei requisiti soggettivi degli operatori (articolo 5), la disciplina della localizzazione degli impianti nucleari (articoli 8-11), il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti (articolo 13), la disciplina dei sistemi di stoccaggio temporanei del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi nell’ambito degli impianti nucleari in attesa del definitivo stoccaggio nel Deposito nazionale (articolo 18) e la definizione delle relative misure compensative in favore delle popolazioni interessate (articolo 22).

 

Nel Titolo III viene esercitata la delega relativa alle procedure di localizzazione e di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività, nonché del combustibile irraggiato.

 

Nell’ambito di tali procedure, viene esercitata la delega sulla disciplina dell’autorizzazione al deposito nazionale (articolo 26) e sulle misure compensative in favore delle popolazioni interessate (articolo 29).

Il tema della dismissione degli impianti è trattato agli articoli 19 e 20, con la definizione delle relative disposizioni e la disciplina del Fondo per il “decommissioning”.

 

Il Titolo IV prevede la definizione di una Campagna nazionale di informazione in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e dell’economicità, secondo le previsioni di cui all’articolo 25, comma 2, lettera q), della legge di delega, mentre è prevista a carico dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, dei titolari delle autorizzazioni uniche e della Sogin SpA l’informazione diffusa e capillare per le popolazioni interessate, secondo le previsioni di cui al comma 2, lettera o) del predetto articolo 25.

 

Il testo trasmesso risulta corredato dalla relazione tecnico-normativa, dalla relazione tecnico-finanziaria e dall’analisi di impatto della regolamentazione e su di esso ha espresso il proprio assenso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha formulato, tuttavia, alcune osservazioni.

Alcuni rilievi sono stati anche formulati dal Ministero per la semplificazione normativa.

 

 

CONSIDERATO

 

1. Va, in via preliminare, osservato che il concerto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta espresso dai rispettivi Capi degli Uffici Legislativi, anziché, come sarebbe richiesto, dai Titolari dei Dicasteri.

Il parere viene, pertanto reso sul presupposto che l’assenso espresso sia conforme alla volontà dei Ministri.

2. Lo schema di decreto legislativo in esame costituisce, come si è detto, attuazione dell’art. 25 della legge n. 99 del 2009, il quale ha delegato il Governo ad adottare, “nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate”.

La delega avrebbe dovuto essere esercitata secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal comma 2, lettere da a) a q), dello stesso articolo 25 e si inquadra, quindi, sotto il profilo formale, nell’ambito degli interventi di riassetto normativo e codificazione della normativa primaria delineati dal legislatore del 1997.

E’ da sottolineare, peraltro, che, ancorché il legislatore delegante menzioni espressamente, come finalità del provvedimento delegato, il “riassetto normativo” delle disposizioni in materia di produzione di energia elettrica nucleare, l’intervento in esame delinea, in realtà, una disciplina rielaborata pressoché integralmente ex novo, giacché, come emerge dai criteri direttivi dettati e come, del resto, chiaramente evidenziato dall’analisi di impatto della regolamentazione redatta ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, la normazione attualmente vigente risulta ormai superata, da un lato, in quanto non in linea con le migliori pratiche adottate a livello comunitario ed internazionale a tutela della salute della popolazione e dell’ambiente; dall’altro, in ragione delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione e segnatamente agli articoli 117, 118 e 120, che hanno delineato la suddivisione delle competenze fra Stato e Regioni.

Ancorché la materia della produzione di energia elettrica nucleare rientri, in parte (ad eccezione dei profili di tutela ambientale), fra quelle di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato è riservata la determinazione dei princìpi fondamentali, il legislatore delegante ha ritenuto di avocare alla legislazione statale la disciplina delle funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, e di tale scelta (alcuni profili della quale sono attualmente all’esame della Corte Costituzionale) non può che prendersi atto in questa sede.

3. Va, ancora, preliminarmente osservato che non risulta comunicato, alla data dell’odierno esame della questione, il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la cui previa acquisizione costituirebbe, alla stregua del dettato dell’art. 25 della legge n. 99 del 2009, un atto prodromico essenziale per l’esercizio della specifica potestà delegata; né risulta dagli atti trasmessi se il Presidente del Consiglio dei Ministri si sia avvalso o no della dichiarazione di urgenza, che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281/1997, consentirebbero la consultazione successiva.

La Sezione ritiene, peraltro, di rendere ugualmente l’avviso ad essa richiesto, in considerazione dell’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, non senza sottolineare, però, che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso a ridosso di detta scadenza sì da non consentire a questo Consiglio di Stato di disporre integralmente dello spatium deliberandi, che il legislatore ha inteso ad esso riservare in ragione della delicatezza e della rilevanza della funzione consultiva affidatagli in subiecta materia.

4. Ciò premesso, in relazione al contenuto dello schema di provvedimento in esame, si osserva quanto segue:

 

Articolo 2 (Definizioni):

La norma opera, in premessa, un generale rinvio alle definizioni contenute nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Va, però, considerato che l’introduzione di una norma di definizioni in un testo normativo è strettamente preordinata alla migliore comprensione dei termini o delle espressioni adoperati nel testo stesso.

Ora, i provvedimenti legislativi cui si fa rinvio contengono una molteplicità di definizioni per la maggior parte non riguardanti termini utilizzati nell’articolato in esame.

Ciò, da un lato vanifica lo scopo chiarificatore della disposizione in parola, giacché costringe l’interprete a ricercare il significato dei termini adoperati nel presente decreto legislativo nell’ambito di un vasto numero di definizioni per lo più estranee all’oggetto dello stesso; dall’altro, pone problemi di coordinamento con le specifiche definizioni contenute nello schema in esame.

Si può citare, a titolo di esempio, la definizione di “impianti nucleari” recata dalla lettera e), che viene da interferire, senza coordinamento, con la pluralità di definizioni di impianto nucleare contenute nell’art. 7 del d. lgs. n. 230 del 1995.

Sarebbe opportuno, pertanto, anche in ossequio ai principi di semplificazione e concentrazione che devono ispirare l’attività di riassetto normativo, che, ove si ritenga che definizioni contenute negli altri provvedimenti legislativi, si palesino utili alla comprensione del presente schema, le stesse venissero trasfuse in quest’ultimo.

Si osserva, inoltre, che le lettere g) e h) recano definizioni per sigle alternative (AIEA ovvero IAEA e AEN-OCSE ovvero NEA): poiché nell’articolato vengono adoperate le sole sigle AIEA e AEN-OCSE, le sigle alternative a queste dovrebbero essere espunte.

 

Articolo 3 (Strategia del Governo in materia nucleare)

Al comma 1, la definizione alternativa (“Strategia del Governo in materia nucleare”, ovvero più sinteticamente “Strategia nucleare”) della denominazione del documento programmatico del Governo, non si attaglia alla funzione di normazione del testo in esame.

Oltre tutto, nello schema, l’unica espressione adoperata è “Strategia nucleare”.

Si suggerisce, pertanto, di espungere l’espressione dall’articolo 3 e di inserirla nell’articolo 2 secondo la seguente formulazione: “Strategia nucleare” indica il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare.

Di conseguenza la prima parte del primo comma potrebbe essere così riscritta:

“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”.

Al comma 2, primo periodo, va soppresso l’avverbio “come”.

Al comma 3, l’elencazione degli obiettivi del documento programmatico dovrebbe recare al primo posto, come enunciato al comma 1, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare, laddove tale profilo è preso in considerazione solo alla lettera f).

Alla lettera e), poi, l’espressione “da emanare ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 14 novembre 1995, n.481”, oltre a determinare una reiterazione del concetto espresso nella frase immediatamente precedente, appare superflua, dal momento che la norma richiamata non disciplina il potere di indirizzo generale del Governo, ma si limita, a sua volta, a darlo per presupposto.

Alla lettera f) si parla di “rischi di non proliferazione”: l’espressione sembrerebbe essere stata adoperata in luogo di “rischi di proliferazione”.

Alla lettera i) sarebbe da evitare l’uso della parola straniera “target”, facilmente sostituibile con la sua traduzione italiana.

 

Articolo 5 (Requisiti soggettivi degli operatori)

La norma rinvia ad un decreto interministeriale la definizione dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti, laddove l’art. 25 della legge n. 99 del 2009 prescrive che detti requisiti soggettivi siano stabiliti con il decreto o i decreti legislativi di attuazione della delega.

L’affidamento, pertanto, ad una fonte di normazione secondaria della individuazione dei requisiti in parola non appare consentito, potendo, invece, costituire ammissibile oggetto di un decreto legislativo integrativo, da emanarsi nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 99 del 2009.

 

Articolo 6 (Programmi di intervento degli operatori)

La seconda parte della disposizione, nel precisare che il programma di intervento presentato dagli operatori è soggetto al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 e al d. lgs. n. 195 del 2005, sottrae da tale accesso “le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente”.

Ora, la norma di delega non contiene alcuna previsione che autorizzi il Governo a regolamentare il diritto di accesso.

Ne consegue che, ove l’ipotesi citata di sottrazione dall’accesso rientri tra quelle già contemplate dalle disposizioni vigenti, la previsione sarebbe superflua; ove, invece, si sia inteso introdurre una prescrizione autonoma, che subordina l’accesso alle indicazioni dell’operatore, la previsione stessa eccederebbe i limiti della delega e andrebbe espunta.

Al riguardo potrebbe semplicemente adoperarsi la formula:

1. “Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo n. 195 del 2005”.

 

Articolo 8 (Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari).

La norma di delega demanda al legislatore delegato la “definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente”.

Con la disposizione, in esame, invece, si individuano solo gli elementi caratterizzanti l’idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti nucleari, rinviando ad un successivo provvedimento ministeriale l’individuazione dei parametri atti a far ritenere tali aree idonee.

Anche tale previsione appare non conforme al dettato dell’art. 25 della legge n. 99 del 2009, dovendosi, quanto meno, delineare, in questa sede, i livelli minimi di accettabilità di ciascuna delle caratteristiche ambientali e tecniche indicate dalle lettere da a) ad o) per far ritenere la sussistenza del requisito dell’idoneità di ciascuna area.

In subordine, la definizione di tali livelli potrebbe formare oggetto di un decreto integrativo, alla stregua di quanto osservato a proposito dell’articolo 5.

Ciò premesso, sotto un profilo più strettamente procedimentale, si osserva che, al primo comma, viene stabilito che lo schema provvisorio dei parametri di riferimento, relativi alle caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee, debba essere predisposto, da parte dei Ministeri ivi indicati, entro 60 giorni dalla adozione del documento programmatico; tuttavia tale predisposizione presuppone una proposta dell’Agenzia, effettuata, a sua volta sulla base di contributi scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, senza che sia, però, fissato un termine per tale proposta e per l’acquisizione dei citati contributi.

La stessa carenza di indicazione di termini infraprocedimentali si riscontra, al terzo comma, per l’adozione dell’atto definitivo.

Non è specificata, infine, la forma giuridica che deve assumere l’atto di adozione dello schema definitivo.

 

Articolo 9 (Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare).

Dal contesto complessivo della norma, sembra doversi logicamente dedurre che il documento di Strategia nucleare e i parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, una volta approvati, conducano alla identificazione delle macro aree all’interno delle quali gli operatori potranno proporre, ai sensi del successivo articolo 10, la localizzazione dei propri siti.

Tuttavia, non appare individuato l’atto formale di identificazione di dette macro aree.

Invero, le stesse dovrebbero essere già state identificate al momento dell’avvio della consultazione pubblica, essendo il Ministero dell’Ambiente onerato di consentire la partecipazione alla Valutazione Ambientale Strategica delle “popolazioni interessate”. Sennonché la “Strategia nucleare”, come disciplinata dall’art. 3, appare rivolta alla indicazione degli obiettivi generali (consistenza degli impianti, potenza degli stessi, tempi di realizzazione e di messa in esercizio, interventi in materia di ricerca e formazione, valutazione del contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza economica, benefici ambientali e sociali, linee guida del processo di realizzazione).

A loro volta, i parametri circa le caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, definiti nello schema, appaiono essere prodromici, appunto, ad una successiva attività di identificazione delle aree.

Inoltre, l’esperimento della VAS sui piani o programmi implica anche la valutazione del rapporto ambientale che deve accompagnare necessariamente il piano stesso (art. 13 del d. lgs. n. 152 del 2006), rapporto nel quale “debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”.

Ne consegue che, tenuto conto dello sviluppo logico-temporale del procedimento di cui sopra, occorre individuare il momento formale nel quale si opera, per gli effetti accennati, la definizione concreta delle aree idonee.

 

Articolo 10 (Istanza per la certificazione dei siti)

Al primo comma si indica il possesso, in capo agli operatori interessati, “dei requisiti di cui all’art. 5”.

Sennonché, come si è già osservato, l’articolo 5 non determina i requisiti, ma si limita a far rinvio ad un successivo decreto ministeriale, per il quale si richiamano le considerazioni già espresse.

Al terzo comma lettera b) l’espressione “puntuale indicazione del sito destinato all’istallazione dell’impianto e titolarità dello stesso” appare equivoca, giacché non è chiaro se il proponente debba indicare di essere titolare del sito o, più semplicemente, quale sia il soggetto titolare del sito.

 

Articolo 11 (Certificazione dei siti)

Il comma 3 muove dal presupposto che l’Agenzia riscontri i requisiti per il rilascio della certificazione, laddove l’istruttoria disciplinata ai precedenti due commi potrebbe, astrattamente anche concludersi negativamente.

Si suggerisce, pertanto, di integrare il comma in esame, facendolo iniziare con la frase “In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Agenzia…”.

Al comma 3, lett. a), poi, il riferimento all’art. 9, comma 5, non è esatto, in quanto l’approvazione è disciplinata dal comma 4 dello stesso articolo 9.

Al comma 5 si prevede che ciascuno dei siti certificati sia sottoposto all’intesa solo con la Regione interessata.

Sennonché, l’art. 25, comma 2, lettera f) prevede il potere sostitutivo del Governo, disciplinato dal successivo comma 6, in caso di mancato raggiungimento delle “necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti”.

Ora, la certificazione dei siti conferisce all’operatore il titolo per le attività preliminari di indagini elencate dall’articolo 12, da comunicare o denunciare all’ente locale interessato, nonché per proporre l’istanza di autorizzazione unica e avviare, quindi, concretamente il procedimento di costruzione dell’impianto, onde non sembra potersi escludere che, già in questa fase, il Comune nel quale il sito è ubicato sia “coinvolto” e rientri, quindi, tra i soggetti dai quali acquisire l’intesa.

In subordine, potrebbe prevedersi che i Comuni interessati siano, almeno, sentiti.

L’accoglimento del rilievo di cui sopra comporta, evidentemente, che il Comitato interistituzionale, previsto dal comma 6 per il caso di mancata definizione dell’intesa, sia integrato con la partecipazione del Comune interessato.

Il comma 6, ultima parte, prevede, poi, che, “ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale ovvero non si pervenga alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata”. Al riguardo si suggerisce di utilizzare la più completa formula che si rinviene per l’analoga fattispecie disciplinata dall’art. 26, comma 8, secondo la quale “si provvede all’intesa con decreto ecc.”.

Appare, infine, condivisibile l’osservazione della Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale andrebbe specificato che il Comitato interistituzionale opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

Il comma 8 dovrebbe essere così riformulato, per tener conto anche delle ipotesi in cui l’intesa sia stata dichiarata, in via di sussidiarietà, con decreto: “Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l’intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa.

Al comma 9 si prevede che, con il decreto di approvazione dei siti certificati, ciascuno di detti siti “è attribuito alla titolarità dell’operatore richiedente”.

La portata di tale prescrizione non appare chiara.

Ove, con essa si voglia significare che tutti i beni compresi nei siti, di cui l’operatore già non disponga per un titolo proprio, sono espropriati in suo favore, la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 25 della legge n. 99 del 2009 - il quale, al comma 2, lettera h) con lo stabilire che l’autorizzazione deve comprendere, tra l’altro, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, presuppone che tale esproprio debba avvenire solo successivamente, secondo le ordinarie procedure di legge - nonché con il successivo, articolo 13, comma 15, che tale previsione attua.

Ove, invece, all’espressione, debba attribuirsi un significato diverso e cioè che l’operatore acquista il diritto esclusivo a costruire ed esercire l’impianto sul sito proposto ovvero che acquista la titolarità del diritto di svolgere le attività di cui all’art. 12 dello schema, la previsione dovrebbe essere più precisamente formulata.

In ordine al comma in esame, l’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa ha anche osservato che la previsione secondo la quale, con il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati, ciascuno di essi “è dichiarato di interesse strategico nazionale” non sarebbe pienamente in linea con la delega contenuta nell’art. 25, il quale, al comma 2, lettera a) prevedrebbe solo la “possibilità” che i siti siano dichiarati aree di interesse strategico nazionale.

Al riguardo, la Sezione ritiene che la facoltà attribuita dalla norma di delega consenta al legislatore delegato anche di operare una scelta di carattere generale e preventivo circa l’interesse dei siti, indipendentemente dalla collocazione e dalla destinazione specifica di ciascuno di essi.

Infine, con riferimento al disposto dei commi 11 e 12, andrebbe precisata la sorte del sito già passato nella titolarità dell’operatore, in caso di inefficacia del decreto di cui all’art. 9.

 

Articolo 12 (Attività preliminari)

Il primo comma andrebbe integrato con la previsione, accanto all’intesa della Regione interessata, anche, in alternativa, dell’adozione del decreto sostitutivo dell’intesa stessa.

 

Articolo 13 (Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente).

Al comma 2, lettera b) appare errato il richiamo all’art. 4, che non disciplina la capacità tecnica.

Alla lettera e) dello stesso comma, andrebbero indicate, per chiarezza, a quali prescrizioni del d. lgs. n. 152 del 2006 debba rispondere il progetto definitivo.

Al comma 6, è errata la data del d. lgs. n. 4 del 2008, ivi richiamato (16 gennaio e non 17 gennaio). In ogni caso, per una corretta tecnica legislativa, il riferimento dovrebbe essere operato al d. lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni e, relativamente all’AIA, al d. lgs. n 59/2005).

Al comma 11, è prevista, nel caso di mancata intesa, in sede di conferenza di servizi, con un ente locale coinvolto, e previa assegnazione di un congruo termine a quest’ultimo, la nomina di un commissario ad acta.

Peraltro se, come sembrerebbe dal testo della norma, detto commissario non abbia altra funzione che quella di esprimere formalmente l’intesa, sarebbe preferibile attribuire normativamente il valore di intesa al decorso infruttuoso del termine assegnato per il raggiungimento dell’intesa stessa.

La previsione di cui al comma 14, secondo la quale l’autorizzazione unica vale anche quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, appare eccedere i limiti della delega, che prevede espressamente l’autorizzazione unica solo per gli impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare.

 

Articolo 13-bis (Sospensione e revoca dell’autorizzazione unica)

La disposizione, nel testo definitivo, va numerata come articolo 14, non essendo giustificata la duplicazione del numero ordinale. Di conseguenza vanno rinumerati tutti i successivi articoli.

 

Articolo 16 (Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)

Dalla formulazione della norma non appare del tutto chiaro se i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori rientrino tra i motivi di ritardo non dipendenti dal titolare (e quindi soggetti a copertura assicurativa), ovvero se tali rischi sono da addossarsi al titolare stesso (e, quindi, non coperti da assicurazione).

 

Articolo 17 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)

Si osserva che anche per la fase disciplinata dal presente articolo dovrebbero essere previste le misure di massima trasparenza secondo la previsione del comma 2 lettera l) dell’art. 25.

 

Articolo 18 (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi).

La norma, che demanda alle prescrizioni impartite dall’Agenzia, le modalità per il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti operazionali, per il loro smaltimento presso il Deposito nazionale, il riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale, non appare conforme alla volontà del legislatore delegante, che, all’art. 25, comma 2, lett. d), configura tali modalità come oggetto dei decreti legislativi di attuazione.

Al riguardo si richiamano le osservazioni formulate all’articolo 5 circa la possibilità di integrazione di tale norma attraverso un successivo decreto legislativo ex articolo 25, comma 5, della legge n. 99 del 2009.

 

Articolo 19 (Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)

La norma, che affida alla Sogin S.p.A., senza alcuna indicazione delle modalità, l’attività di disattivazione degli impianti non appare, anch’essa, coerente con l’art. 25, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2009, che demanda al decreto delegato la previsione, appunto, delle modalità “per lo smantellamento degli impianti a fine vita”, onerando, oltre tutto, di tale attività i “titolari di autorizzazioni”.

A ciò va aggiunto che non sembra opportuno che sia individuato fin da ora, in via legislativa, il soggetto incaricato di una attività, che, secondo una normale previsione di durata degli impianti nucleari, dovrebbe avvenire, presumibilmente, fra molti decenni.

 

Articolo 20 (Fondo per il “decommissioning”)

In disparte l’uso non necessario della parola straniera “decommissioning”, al comma 1, ultimo rigo il pronome “che” appare superfluo in una corretta formulazione del testo.

Al comma 2, l’espressione “La misura del contributo…è determinata…in forma commisurata a analoghe…” potrebbe essere meglio sostituita con “La misura del contributo…è determinata…assumendo a parametro analoghe…”.

Non appare, infine, condivisibile l’osservazione della Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale non sarebbe comprensibile la scelta di attribuire all’AEEG la funzione di erogare i fondi, detenuti e gestiti, invece, dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, giacché la funzione attribuita alla stessa Autorità di determinare la misura del contributo periodico rende giustificato l’affidamento ad essa anche del momento di controllo correlato all’erogazione dei fondi per stato di avanzamento dei lavori.

 

Articolo 22 (Misure compensative)

I commi 4 e 5 risultano di difficile interpretazione.

Ed invero, mentre il comma 4 opera una ripartizione, secondo determinate percentuali, di tutti i benefici previsti dai precedenti commi 2 e 3 tra Province (10%), Comuni ove è ubicato l’impianto (55%) e Comuni limitrofi (35%), il comma 5 prevede, per il medesimo beneficio di cui al comma 2, limitatamente alla lettera a), una diversa ripartizione percentuale, tra enti locali (senza distinzione tra provincie, comuni di localizzazione e comuni limitrofi) e popolazione residente.

Sul punto ha, del resto, espresso perplessità anche l’Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione normativa.

Le disposizioni andrebbero, pertanto, riformulate in maniera più chiara e coordinata, non potendosi escludere neppure la sussistenza di un errore materiale, al comma 4 (riferimento al comma 2 anziché al comma 2 lettera b).

 

Articolo 23 (Decadenza dei Benefici)

La norma, nel disciplinare la decadenza dei benefici dal momento dell’arresto definitivo della costruzione o dell’esercizio degli impianti non si preoccupa di dettare una disciplina dei rapporti eventualmente pendenti ivi compresa la già avvenuta percezione di benefici non più spettanti.

 

TITOLO III (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative).

Le disposizioni del presente titolo, nel disciplinare la localizzazione, la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare ed a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari, non dà compiuta attuazione alla legge di delega, che, all’art. 25, comma 1, prevede che debbano essere, in sede di decreti legislativi delegati, disciplinati i sistemi per il deposito definitivo di tutti i materiali e rifiuti radioattivi, laddove, per quelli ad alta attività è previsto solo un deposito provvisorio, ancorché di lunga durata

 

Articolo 25 (Sogin S.p.A.)

Al comma 1, primo periodo, appare errato il richiamo al comma 8 dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ugualmente impropria è la citazione dell’art. 25, operata dalla lettera a) dello stesso comma, giacché l’articolo 25 è proprio quello in esame.

Errata è, infine, anche la citazione dell’art. 28, alla lettera d).

 

Articolo 26 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

La menzione, al comma 1, per esteso, dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica e dall'Agenzia di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 appare inutile, giacché nell’articolo 2 dello schema dette Agenzie sono già definite rispettivamente “AIEA” e “Agenzia” e tale definizione è valida per tutto l’articolato.

Al comma 3, il gerundio “dando” (in quanto riferito alla Sogin S.p.A., che non è il soggetto della proposizione principale) dovrebbe essere sostituito con “la quale dà”.

Al comma 4, appare errato il riferimento all’art. 24, comma 2, lettera i).

Al comma 7, la proposizione “e avvia trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco Tecnologico stesso” appare ripetitiva e potrebbe essere riformulata come segue: “e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento”.

Al comma 8, andrebbe chiarito se, nell’ipotesi di pluralità di aree potenzialmente idonee ricadenti in più Regioni, in caso di mancata definizione dell’intesa, si costituisca un unico Comitato interistituzionale, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, o più Comitati per quante sono le Regioni stesse.

Al comma 11, in relazione alla attribuzione della “titolarità” del sito individuato alla Sogin S.p.A., si pone la stessa problematica già evidenziata in relazione all’art. 11, comma 9.

Il comma 12 è formulato in maniera alquanto contorta e risulta di non facile lettura. Si suggerisce la sua riscrittura in una forma più chiara.

Al comma 13, il riferimento all’art. 25 dello schema appare errato.

Al comma 17, lettera d) il riferimento “di cui all’art. 26” non sembra appropriato, essendo inserito nello stesso articolo 26.

Articolo 29 (Misure compensative)

Al comma 2 si richiama la ripartizione del contributo a carico della Sogin S.p.A. “secondo quanto previsto dal comma 3”, senza specificare di quale articolo dello schema di decreto, atteso che il comma 3 dell’articolo in esame non concerne la materia.

Al comma 5, i destinatari di una quota del contributo sono individuati nelle persone residenti e nelle imprese operanti “nel territorio circostante il sito”, senza che siano fissati i criteri per definire l’estensione del “territorio circostante”.

 

Articolo 31 (Realizzazione)

Il richiamo operato dalla disposizione all’applicabilità dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 è erroneo, essendo stata tale norma abrogata dall’art. 256 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Va precisato che l’originario art. 7 del d. lgs. n. 157 del 1995 è confluito negli articoli 56 e 57 del Codice dei contratti pubblici (procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara).

Va, dunque, stabilito a quale delle due ipotesi si intende fare riferimento, non senza sottolineare, tuttavia, che entrambe, in applicazione dei principi comunitari, sono utilizzabili solo per ipotesi tassativamente determinate.

 

Articolo 32 (Sanzioni penali)

L’articolo 25 della legge n. 99 del 2009 si limita a prevedere l’introduzione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste dal decreto legislativo.

Appare dubbio e si sottopone la questione all’attenta riflessione dell’Amministrazione se, stante la riserva assoluta di legge in materia, sancita dall’art. 25 Cost., una delega così formulata consenta di configurare, in sede delegata, nuove fattispecie a rilevanza penale, ovvero se il potere conferito dal legislatore primario non debba, invece, considerasi limitato alla previsione di sanzioni amministrative.

In ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, di chi ponga in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuta l'autorizzazione, è già penalmente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 30 e 33 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, che fa, oltre tutto, salve le pene applicabili per reati previsti dal codice penale.

Appare, quanto meno, quindi, necessario un coordinamento con le disposizioni di quest’ultima legge, anche tenuto conto che l’autorizzazione unica è stata configurata anche quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che è fattispecie, specificamente prevista dall’art. 30 della stessa legge e che non risulta riprodotta nella previsione del comma 1 del presente articolo.

Il comma 2 punisce chi non ottemperi alle prescrizioni impartite dall’Agenzia nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 13, comma 1 dello schema di decreto.

Premesso che il comma 1 dell’art. 13 appare erroneamente indicato, giacché l’autorizzazione unica è menzionata dal comma 12, va osservato che lo stesso art. 13 tratta in due commi delle prescrizioni: al comma 8 fa parola delle prescrizioni tecniche e delle prescrizioni ai fini della certificazione; al comma 13, lettera f), le menziona in relazione alle modalità tecniche di svolgimento dei tests, delle ispezioni e delle analisi che il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad effettuare ; alla lettera g) menziona le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995; alla lettera h), le prescrizioni per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell’ambiente e, infine, alla lettera l) fa menzione di ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell’ambiente e della pubblica utilità.

Ora, pur dando atto che la legittimità delle norme penali in bianco è stata, dalla dotttrina, ritenuta ammessa, allorché la loro specificazione sia data da prescrizioni di carattere strettamente tecnico, per il principio di determinatezza della sanzione penale appare necessario, quanto meno, che si indichino quali di queste prescrizioni siano presidiate da sanzione penale.

 

Articolo 32-bis (Sanzioni amministrative)

Si richiamano, circa la numerazione dell’articolo, le osservazioni svolte in relazione all’articolo 13 bis.

Al comma 3, appare erroneo il riferimento al comma 6 dell’articolo 22 dello schema.

Al comma 6, la dizione “degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689” appare eccessivamente generica, dovendosi specificare gli articoli effettivamente applicabili.

 

Articolo 33 (Abrogazioni)

La norma non rispetta il criterio direttivo di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) della legge n. 59/1997 che prevede l’indicazione esplicita delle norme abrogate;

Né tale previsione appare superabile attraverso il richiamo all’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, operata dallo stessa lettera b), trattandosi di clausola di chiusura volta a far salve le abrogazioni di norme, eventualmente non menzionate espressamente, che non può assurgere a criterio generale per eludere il principio imposto in sede di delega; principio connaturato, del resto, alla logica di codificazione e semplificazione perseguita dal legislatore del 1997.

 

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Minicone

 

Giancarlo Coraggio

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 


Iter parlamentare


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010 - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

 

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento agli articoli da 3 a 18 relativi all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari, osserva che le norme - conformemente a quanto già stabilito con la disciplina istitutiva dell'Agenzia per la sicurezza nucleare - affidano all'Agenzia una molteplicità di adempimenti nell'ambito delle procedure autorizzatorie relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti nucleari. La relazione tecnica, tuttavia, non fornisce elementi informativi circa la coerenza di tali previsioni rispetto all'obbligo di invarianza finanziaria previsto sia dalla legge di delega sia dal testo in esame. Sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento. Analogamente, rileva che andrebbe confermato che i diversi adempimenti previsti per i soggetti e gli enti coinvolti nel procedimento (amministrazioni statali, regioni, enti locali) possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, in relazione all'articolo 16, che rinvia ad apposito decreto ministeriale l'individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di realizzazione degli impianti, osserva che andrebbero fornite precisazioni in ordine alle modalità applicative di tali strumenti, al fine di escludere effetti finanziari non previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 25, comma 6, della legge n. 99 del 2009 prevede che dall'attuazione della delega in materia di nucleare non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e tenuto conto di quanto evidenziato nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009, allegata al provvedimento, in ordine all'esigenza di prevedere che ai componenti del Comitato di cui all'articolo 11, comma 6, non vengano corrisposti compensi o emolumenti, rileva la necessità che il Governo valuti l'opportunità di prevedere che dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che ai membri del Comitato non sia corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Quanto alla disattivazione degli impianti e fondo per il decommissioning, previsti dagli articoli 19 e 20, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito al possibile futuro disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi, versati dai titolari di autorizzazione unica durante la fase di esercizio degli impianti, e i pagamenti erogati a valere sul Fondo alimentato dai medesimi contributi e costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ente incluso nel conto economico della pubblica amministrazione. Salvo che il fondo sia configurabile come una gestione autonoma, fuori dal predetto conto, i contributi riscossi annualmente dovrebbero determinare, nel periodo di esercizio degli impianti, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, mentre negli anni di erogazione a Sogin SpA, esterna al comparto della pubblica amministrazione, dovrebbero registrarsi effetti negativi sui saldi. L'utilizzo delle risorse del fondo non apparirebbe, infatti, una compensazione idonea ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto le risorse stesse deriverebbero da somme affluite in esercizi precedenti. Segnala infine che, non essendo espressamente prevista l'indeducibilità dei contributi al Fondo da parte dei titolari di autorizzazione unica, potrebbero evidenziarsi riflessi sui versamenti tributari dei predetti soggetti. Con riferimento ai Comitati di confronto e trasparenza, previsti dall'articolo 21, osserva che gli oneri relativi alle spese per il loro funzionamento e per le analisi richieste dal medesimo organismo sono posti a carico dell'operatore nell'ambito delle misure compensative territoriali di cui all'articolo 22. In ordine agli articoli 22 e 23, relativi alle misure compensative e alla relativa decadenza, ritiene opportuno acquisire conferma che l'utilizzazione dei benefici dovrà avvenire nel medesimo esercizio in cui essi sono versati da parte dei titolari di autorizzazione unica. Segnala inoltre che, a fronte della contribuzione per misure compensative, prevista a carico dei titolare di autorizzazione unica con divieto di traslazione della stessa sul prezzo finale, si determineranno - in assenza di un'esplicita esclusione in tal senso - oneri deducibili per lo stesso titolare, con conseguenti possibili riflessi sul gettito erariale. Con riferimento agli articoli da 24 a 28, relativamente ai finanziamenti necessari per la realizzazione e l'esercizio del Parco tecnologico e del Deposito nazionale, che dovranno essere reperiti nell'ambito dei fondi provenienti dalle attività di competenza della Sogin, osserva che, a fronte di tali attività, la Sogin riceve dagli operatori interessati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti un corrispettivo sulla base di tariffe stabilite mediante decreto ministeriale. Poiché la relazione tecnica non fornisce indicazioni in ordine alla quantificazione degli oneri inerenti la fase di realizzazione delle strutture, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità nel bilancio della Sogin, anche in termini di coerenza temporale, delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal testo. Diversamente, tali oneri potrebbero incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica. Riguardo, poi, al rilascio dell'autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, fa presente che il testo ricalca essenzialmente lo schema procedurale già previsto per la realizzazione e l'esercizio delle centrali nucleari. Rinvia pertanto - con riferimento ai diversi adempimenti affidati alle amministrazioni coinvolte (Agenzia per la sicurezza nucleare, Ministeri, regioni, enti locali), nonché con riferimento alle spese connesse agli organismi incaricati (Comitati interistituzionali e commissari ad acta) e alla dichiarazione di interesse strategico nazionale - alle medesime richieste di chiarimento già formulate in ordine agli articoli da 3 a 18. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 26, comma 8, richiede - richiamando le osservazioni già svolte con riferimento all'articolo 11, comma 6, - l'avviso del Governo in merito all'opportunità di prevedere che dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti dello stesso non venga corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Al riguardo, osserva che l'opportunità di tale specificazione è evidenziata nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009 allegata al provvedimento. Segnala, inoltre, l'opportunità di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria che, riprendendo il contenuto dell'articolo 25, comma 6, della legge n. 99 del 2009 e conformemente alle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento, specifichi che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo inoltre che ai relativi adempimenti, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale clausola potrebbe, inoltre, recepire i rilievi formulati con riferimento agli articoli 11, comma 6, e 26, comma 8. Al riguardo ricorda che l'esigenza di tale integrazione è evidenziata nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009. Quanto alle misure compensative previste dall'articolo 29, ritiene opportuna la conferma da parte del Governo che gli oneri connessi alle compensazioni per i rifiuti radioattivi derivanti dal funzionamento degli impianti nucleari di nuova realizzazione siano sostenuti integralmente a carico del bilancio della Sogin, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla campagna di informazione disciplinata dagli articoli 30 e 31, osserva che, analogamente a quanto segnalato per gli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, la definizione della campagna di informazione - con particolare riferimento al fabbisogno finanziario e alle risorse utilizzabili - viene demandata all'emanazione di un futuro decreto ministeriale. Riguardo allo svolgimento della campagna nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, come espressamente previsto nella norma di delega, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa l'effettiva compatibilità della sua concreta effettuazione con la clausola di salvaguardia finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rilevato che il provvedimento in esame si presenta particolarmente complesso, chiede che il seguito dell'esame venga rinviato per consentire al Governo di svolgere l'istruttoria necessaria anche alla luce delle considerazioni espresse dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel concordare sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e che la Commissione ambiente ha deliberato in data 19 gennaio di sollevare un conflitto di competenza per rivendicare un coinvolgimento diretto della Commissione medesima.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a due ulteriori questioni, rispetto a quelle già sollevate dal relatore. In primo luogo, con riferimento all'articolo 22, comma 9, del provvedimento rileva che, fermo restando il divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione da versare ai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, a fronte della realizzazione di un impianto nucleare, non viene chiarito adeguatamente chi sopporterà tali costi. In secondo luogo, con riferimento all'articolo 23, che prevede l'automatica decadenza dai benefici di cui all'articolo 22 in caso di interruzione della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto nucleare, osserva che sarebbe più opportuno chiarire meglio la disposizione al fine di evitare contenzioni e anche al fine di evitare di avere sul territorio degli «ecomostri» privi di qualsiasi utilità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel confermare la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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ATTI DEL GOVERNO

 

Martedì 9 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 14.

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento - Parere favorevole con condizioni).

 

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo il 21 gennaio 2010, rinviandone il seguito in attesa dell'espressione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. In proposito, segnala che, in merito al parere della Conferenza unificata, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato al Presidente della Camera, in data 1o febbraio 2010, che il Consiglio dei ministri in data 22 gennaio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha deliberato la procedura in via d'urgenza, prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fa, altresì, presente che il Consiglio di Stato ha trasmesso, in data odierna, il previsto parere. Segnala, quindi, che la Commissione può pertanto proseguire l'esame dello schema di decreto legislativo e pervenire all'espressione del parere richiesto.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 21 gennaio scorso, per quanto concerne l'organo deputato alla verifica dei requisiti degli operatori, di cui all'articolo 5 dello schema normativo in oggetto, precisa che tale verifica potrà essere effettuata direttamente dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, in quanto amministrazione procedente ai fini dell'adozione del decreto interministeriale con cui i suddetti requisiti dovranno essere definiti. Osserva che tale attività di verifica dovrà essere in ogni caso svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quel che riguarda gli oneri per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, rileva che l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, oltre a determinare gli oneri stessi «nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività» dell'Agenzia stessa ai sensi del comma 18, prevede, al comma 7, che «per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Inoltre, ricorda che, per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ad essa sono versati gli importi delle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi del comma 5, lettera g). Osserva che il tema di un finanziamento pubblico integrativo si pone solo per il primo periodo di operatività dell'Agenzia, in cui, peraltro, le attività della stessa non saranno particolarmente estese e, quindi, non comporteranno spese rilevanti. Al riguardo ritiene che, per tale periodo si potrà far leva sullo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, come ricordato dalla Commissione, oltre che sulla adeguata rimodulazione dei corrispettivi già oggi previsti per i servizi resi da ISPRA e, con l'operatività dell'Agenzia, da quest'ultima. Ricorda che i soggetti richiedenti tali servizi sono costituiti da chiunque abbia necessità di autorizzazioni, licenze o controlli relativi a materiali o attività nucleari, anche a prescindere dalla produzione di energia elettrica. A fronte di tale pluralità di fonti di finanziamento poste a carica degli operatori di mercato, ritiene possibile confermare che dal funzionamento dell'Agenzia de qua non deriveranno, a regime, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne i compiti previsti in capo a ISPRA, ENEA e università, ai sensi dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, a conferma che i compiti stessi saranno svolti dai predetti soggetti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di invarianza.

Quanto agli oneri di informazione della procedura di valutazione ambientale strategica, ritiene che gli stessi siano sostenuti dagli operatori interessati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che, d'altra parte, viene espressamente richiamato nell'articolo 9 dello schema normativo in oggetto.

Per quanto attiene alla costituzione e al funzionamento dei Comitati interistituzionali di cui agli articoli 11 e 26 dello schema di decreto legislativo, rileva che, in ragione della natura di tali organismi, composti da membri già appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, essi non comportano nuovi o maggiori oneri. Per superare ogni rilievo di ordine finanziario, ritiene tuttavia opportuno inserire nello schema di decreto legislativo una clausola di invarianza,

Per quel che attiene agli effetti finanziari discendenti dall'attività di certificazione dei siti, fa presente che essi risultano in tutto ricompresi nelle attività istituzionali di pertinenza dei vari enti e soggetti pubblici coinvolti.

In ordine alla previsione di cui all'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame, evidenzia che gli eventuali oneri cui si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera, sono comunque sostenuti dall'operatore titolare del sito certificato.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 16 in materia di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa, ricorda che la presenza di tale disciplina deriva direttamente dai criteri e principi direttivi della delega di cui all'articolo 25, comma 2, lettera m). Tenuto conto della generale previsione di invarianza di spesa, ritiene che non si prefiguri la concessione di contributi o l'insorgenza di oneri a carico dello Stato, ma l'esigenza di dare una disciplina generale ad un elemento, quello della copertura dei rischi di costruzione per ritardi, particolarmente presente nella realizzazione di infrastrutture energetiche complesse, quale è un impianto nucleare. Sottolinea che la norma specifica che, tra le cause di ritardo, sono escluse quelle attinenti al comportamento del soggetto appaltatore, i cui oneri rimarrebbero pertanto in capo al soggetto stesso; dunque, gli strumenti di copertura in parola sono stati pensati per tutelare piuttosto da altri ritardi imputabili, ad esempio, a ricorsi amministrativi contro l'autorizzazione. Evidenzia che l'esistenza di schemi di garanzia disciplinati secondo standard pubblicistici, per i quali si può prevedere, tramite il decreto di attuazione, anche il coinvolgimento di strutture e società pubbliche specializzate, può costituire un elemento importante a sostegno della finanziabilità dell'investimento, anche con il ricorso a formule consortili tra produttori e consumatori di energia.

Con riguardo alla funzione attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'articolo 20, comma 3, dello schema di decreto legislativo, relativa all'erogazione dei fondi per il decommissioning, osserva che, ai sensi del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas «opera la verifica e il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il fondo per il decommissioning». Precisa che, alla luce di tale verifica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stessa determina l'entità delle risorse stesse e ne dispone l'erogazione che viene materialmente effettuata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Ritiene che quest'ultimo organismo, pur risultando oggi statisticamente compreso nell'ambito del conto economico dello Stato, amministra in modo autonomo e sotto la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas risorse derivanti da componenti tariffarie definite dalla specifica regolazione di settore. Al fine di eliminare eventuali ambiguità interpretative dalla disposizione sopra richiamata, ritiene che si potrebbe precisare che alla concreta erogazione delle risorse in favore del fondo provvede la Cassa conguaglio per il settore elettrico, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che i fondi accantonati annualmente per il decommissioning, derivanti da tariffe e quindi a gestione indipendente, sono indisponibili, nel senso che non possono essere utilizzati se non per effettuare operazioni di decommissioning a tempo debito, di regola, fine vita degli impianti. Quanto alle osservazioni sugli effetti indiretti sui saldi di finanza pubblica dovuti alle operazioni di immobilizzo e smobilizzo finanziario, ritiene che la precisazione sopra riportata consenta di inquadrare la situazione in modo più adeguato.

Ferma l'esigenza di creazione del Fondo per il decommissioning a garanzia dei territori impegnati nella realizzazione degli impianti, ritiene che la formula proposta sia la più adeguata alla funzione attribuita, anche per evidenti analogie con il finanziamento delle attività di decommissioning degli impianti di produzione da dismettere, derivati dalla precedente stagione nucleare. Peraltro, al fine di evitare il verificarsi di significativi scostamenti tra la previsione iniziale, operata da Sogin Spa, dei costi per il decommissioning e i contributi versati dal titolare dell'autorizzazione unica, ritiene che si possa prevedere che al titolare stesso venga riconosciuto il diritto di partecipare, in contraddittorio con Sogin, alla definizione dei suddetti costi e che la stima effettuata da Sogin sia sottoposta ad una verifica di congruità da parte di un qualificato soggetto, con caratteristiche di terzietà. Segnala, infine, l'opportunità di prevedere che la misura del contributo periodico al Fondo per il decommissioning venga aggiornata periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, ciò per tener conto di eventuali evoluzioni delle tecniche per il decommissioning.

In ordine alla configurabilità dei contributi versati dagli operatori di, cui all'articolo 22, quali costi deducibili a fini fiscali, passibili quindi di determinare effetti sul gettito tributario, rileva che gli eventuali minori introiti imputabili alla deducibilità sarebbero comunque di gran lunga superati dalle maggiori entrate derivanti dalla realizzazione delle opere sul territorio e dal relativo «indotto».

La copertura dei costi di realizzazione del deposito nazionale, di cui agli articoli 24 e 25, comunica che sarà assicurata, per le «nuove» attività elettronucleari, dai corrispettivi a carico degli operatori elettrici secondo modalità di conferimento definite in via generale. Per quanto riguarda invece il materiale derivante dalle attività pregresse, precisa che la copertura deriva dalla componente A2 della tariffa elettrica, relativa agli oneri generali del sistema elettrico. Ricorda che, infatti, tra, tali oneri, individuati dalla legge n. 83 del 2003, rientrano anche «i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti».

In ordine all'articolo 26 dello schema normativo in esame, richiama le le stesse considerazioni svolte con riferimento agli articoli 24 e 25.

In ordine alla configurabilità dei contributi versati dalla Sogin, di cui all'articolo 29, quali costi deducibili a fini fiscali, passibili quindi di determinare effetti sul gettito tributario, rileva che gli eventuali minori introiti imputabili alla deducibilità sarebbero comunque di gran lunga superati dalle maggiori entrate derivanti dalla realizzazione delle opere sul territorio e dal relativo «indotto».

In ordine agli oneri connessi alla campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, evidenzia che la compatibilità finanziaria della campagna stessa è garantita dall'espressa precisazione, contenuta nell'articolo 30, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che, per la realizzazione della predetta campagne informativa, si provvede «nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo». Rileva che per la copertura dei suddetti oneri sono disponibili le risorse individuate dall'articolo 27, comma 38, della legge n. 99 del 2009. sottolinea che, in particolare, tale disposizione prevede che «l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro». Ricorda che è altresì previsto che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, prendendo atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (atto n. 174),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

dal funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non deriveranno, a regime, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto:

a) l'Agenzia farà fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse previste, per il primo periodo di operatività dell'Agenzia stessa, dall'articolo 29, comma 18, della legge n. 99 del 2009, che per l'anno 2010 ammontano a 1,5 milioni di euro;

b) il comma 7 del citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009, prevede che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

c)all'Agenzia sono versati, ai sensi del comma 5, lettera g), del citato articolo 29, gli importi delle sanzioni dalla stessa irrogate;

gli adempimenti previsti per i soggetti e gli enti coinvolti nelle procedure autorizzatorie relative alla costituzione e all'esercizio degli impianti nucleari (amministrazioni statali, regionali, enti locali) verranno effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e a tal fine è opportuno inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 13 è opportuno inserire la previsione per cui agli eventuali oneri concernenti la nomina del commissario ad acta, si provvederà a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente, ovvero a carico del soggetto richiedente;

con l'articolo 16, concernente la disciplina di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa, stante la previsione dell'invarianza della spesa prevista dalla legge delega, non si prefigura la concessione di contributi o l'insorgenza di oneri a carico dello Stato, ma viene soddisfatta l'esigenza di fornire una disciplina generale della copertura dei rischi di costruzione per ritardi;

all'articolo 20, appare opportuno precisare che alla concreta erogazione delle risorse del Fondo per il «decommissioning» provvede la Cassa conguaglio per il settore elettrico, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che i fondi accantonati annualmente per il «decommissioning», possono essere utilizzati esclusivamente per tale finalità nei tempi stabiliti;

il riferimento all'addizionale IRPEG, di cui all'articolo 22, comma 5, lettera b), è da intendersi come effettuato all'IRES;

la copertura dei costi di realizzazione del deposito nazionale previsto all'articolo 24, sarà assicurata per le «nuove» attività elettronucleari, dai corrispettivi a carico degli operatori elettrici;

con riferimento ai contributi di natura economica riconosciuto al territorio circostante il Parco Tecnologico, posto, ai sensi dell'articolo 29, a carico della Sogin SpA, la stessa potrà rivalersi sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi;

le campagne di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare saranno realizzate nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

all'articolo 13, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta di cui al comma 11, sono a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente ovvero a carico del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

all'articolo 19, comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «e a prestare a tal fine idonea garanzia finanziaria.»

all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La Cassa provvede alla erogazione delle risorse in favore del Fondo, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I fondi accantonati annualmente per il «decommissioning», derivanti da tariffe, non possono essere utilizzati se non per effettuare operazioni di «decommissioning», nei tempi stabiliti dalle regole tecniche previste dai relativi regolamenti e di norma al fine del ciclo di vita degli impianti.»;

all'articolo 22, al comma 5, lettera b), sostituire la parola: «IRPEG» con le seguenti: «dell'IRES»;

dopo l'articolo 32-bis aggiungere il seguente: «32-ter. 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Ai componenti dei Comitati di cui agli articoli 11, comma 6, e 26, comma 8, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese».

Maino MARCHI (PD) riprendendo due questioni già affrontate dal collega Vannucci nella seduta del 21 gennaio 2010, rileva che il divieto di trasferire sugli utenti i costi per le misure compensative di cui all'articolo 22, comma 9, del provvedimento in esame rischia di essere una norma di bandiera. Osserva infatti che, in mancanza di contributi pubblici, le aziende, in presenza dei maggiori costi derivanti dalle misure compensative, saranno naturalmente portate ad aumentare i prezzi. Pur non essendo pregiudizialmente contrario a porre in capo al complesso dei cittadini utenti tali costi, ritiene che la questione debba essere chiarita. Con riferimento all'articolo 23, che prevede l'automatica decadenza dai benefici di cui all'articolo 22 in caso di interruzione della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto nucleare, rileva che vi è il concreto rischio di incorrere in un elevato numero di contenziosi e di avere sul territorio veri e propri «ecomostri».

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni critiche del deputato Marchi, osserva che l'articolo 23 dello schema in esame rappresenta a suo giudizio una disposizione assolutamente ragionevole, in quanto prevede la cessazione di misure di carattere oneroso nei casi in cui si determini l'arresto definitivo delle realizzazione o dell'esercizio di un impianto nucleare. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di misure compensative previste dall'articolo 22, rileva che tale ultima disposizione intende individuare un sistema di fissazione delle tariffe volte ad evitare la traslazione sugli utenti finali dei costi di compensazione dovuti dai titolari delle autorizzazioni per gli impianti nucleari.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere, ricordando come il proprio gruppo abbia posto questioni molto serie con riferimento agli affetti delle disposizioni degli articoli 22 e 23 dello schema, sulle quali il rappresentante del Governo ha fornito assicurazioni che giudica del tutto insoddisfacenti. Ritiene, quindi, che, con l'avvio del programma di produzione di energia nucleare, il nostro Paese si stia imbarcando in una avventura assai pericolosa, osservando come questa valutazione non sia il frutto di un pregiudizio ideologico, ma derivi da una serena analisi dell'atteggiamento tenuto in materia dalla maggioranza e dal Governo, improntato alla superficialità e all'approssimazione. Giudica che la scarsa attenzione fin qui mostrata alle possibili implicazioni dello sviluppo del programma nucleare nel nostro Paese rischia di produrre effetti assai negativi anche sotto il profilo finanziario, in quanto non si riscontra nel provvedimento l'esistenza di adeguate procedure volte al monitoraggio di possibili conseguenze negative per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere.


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, illustra lo schema di decreto che costituisce attuazione dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia».

Ricorda che ai sensi del citato articolo 25, il Governo, entro il 15 febbraio 2010 deve disciplinare con uno o più decreti legislativi la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; devono essere altresì definiti i sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e le misure compensative in favore delle popolazioni interessate. Devono essere anche stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti

La relazione illustrativa evidenzia alcuni punti ritenuti più significativi del decreto legislativo: la definizione di una strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all'avvio delle procedure localizzative ed autorizzative, alla quale queste ultime devono aderire (articolo 3); la previsione di un ruolo «forte» delle regioni interessate, chiamate ad esprimere un'intesa fin dalla fase di localizzazione, propedeutica all'intesa con la Conferenza unificata prevista, secondo l'articolo 25, comma 2, lettera g)della legge n. 99/09, nell'ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari (articolo 11) e per il deposito nazionale (articolo 26), in quest'ultimo caso previa manifestazione d'interesse e protocollo di accordo; la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le regioni che con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste da leggi vigenti e nel rispetto del principio di leale collaborazione; l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera f) della legge n. 99/09, nei confronti degli enti locali nell'ambito delle conferenze di servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche; l'istituzione di «Comitati di confronto e trasparenza» per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente (articolo 21); la previsione di uno stretto coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l'ambiente, la popolazione ed i lavoratori; la fissazione di tempi procedurali che contemperino le esigenze di sicurezza sopra richiamate e di celere attuazione della strategia del Governo in materia nucleare.

Secondo la relazione tecnica, in linea generale, dalle disposizioni legislative in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e tutte le misure ed attività previste dal provvedimento in esame vengono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 Titoli e 35 articoli.

Il Titolo I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali; il Titolo II (articoli 4-23) reca le disposizioni in materia di «Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative»; il Titolo III (articoli 24-29) reca disposizioni in materia di «Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative»; il Titolo IV (articoli 30 e 31) disciplina la campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare; il Titolo V (articoli 32, 32-bis e 33) reca, infine, le norme finali.

Illustra quindi l'articolo 1 che definisce l'oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali.

L'articolo 2 fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto, nonché su taluni organi coinvolti.

L'articolo 3 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Consiglio dei ministri adotti un documento programmatico, definito «Strategia nucleare», in cui si delineano gli obiettivi strategici in materia nucleare e le linee guida del processo di realizzazione, si indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione e, infine, si valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali. Tale documento costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale.

L'articolo 4, in materia di autorizzazione agli impianti, dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell'operatore, con decreto interministeriale.

L'articolo 5 riguarda i requisiti soggettivi che gli operatori devono possedere in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative, che devono essere individuati attraverso un decreto interministeriale.

L'articolo 6 prevede che gli operatori presentino il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale programma non riguarda la localizzazione degli impianti.

L'articolo 7, in materia di verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, effettui una serie di verifiche tecniche, sia con riferimento alle priorità ed agli indirizzi di politica energetica nazionale ed agli standard nazionali, comunitari ed internazionali in materia di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni e dell'ambiente.

L'articolo 8, prevede che, in coerenza con la «Strategia nucleare» del Governo, l'Agenzia per la sicurezza nucleare elabori una proposta al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti relativa a specifici parametri relativi alle caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree del territorio nazionale per essere idonee ad ospitare un sito nucleare. Sulla base di tale proposta, i ministeri in questione predispongono una prima bozza di schema, che verrà pubblicato su internet e su alcuni quotidiani, sulla quale verranno raccolte osservazioni e proposte tecniche provenienti dalle regioni, dagli enti locali, nonché dai soggetti portatori di interessi qualificati. L'Agenzia per la sicurezza nucleare valuterà l'opportunità di integrare tali contributi nella versione finale dello schema, motivando l'eventuale mancato accoglimento, e sulla base di questa proposta i citati ministeri adotteranno lo schema in versione definitiva.

L'articolo 9 assoggetta la Strategia nucleare, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, a valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM.

L'articolo 10 disciplina la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia per la sicurezza ed elenca i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l'irricevibilità della stessa.

L'articolo 11, recante la disciplina in materia di certificazione dei siti, prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare verifichi la regolarità formale di ciascuna istanza, esegua l'istruttoria tecnica (entro trenta giorni), certifichi ciascun sito (entro i successivi novanta giorni) ed infine trasmetta la certificazione, contenente eventuali specifiche prescrizioni, al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti. Il Ministero dello sviluppo economico sottopone ciascuna certificazione all'intesa con la regione interessata. In caso di mancata intesa, la stessa è ricercata nell'ambito di un Comitato interistituzionale, pariteticamente costituito dai rappresentanti dei suddetti ministeri e della regione. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si adotta un atto sostitutivo dell'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione interessata. Definito un elenco di siti corredati dall'intesa delle regioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico lo trasmette alla Conferenza unificata, che esprime la propria intesa. In mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole regioni interessate da ciascun sito. A questo punto viene adottato il decreto ministeriale di approvazione dell'elenco dei siti certificati, dalla cui pubblicazione decorre il termine di ventiquattro mesi (prorogabile una sola volta per non oltre sei mesi) a disposizione degli operatori per sviluppare il progetto e formulare l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare in uno di tali siti. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di certificazione perde efficacia e l'operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti.

L'articolo 12 elenca le attività preliminari finalizzate alla caratterizzazione del sito che l'operatore può svolgere una volta che lo stesso sia stato certificato e che sia stato oggetto dell'intesa della Regione, previa comunicazione o denuncia all'ente locale secondo la normativa vigente.

L'articolo 13 disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente che avviene mediante la presentazione, da parte dell'operatore titolare del sito, di apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico; quest'ultimo rilascia l'autorizzazione previo parere vincolante dell'Agenzia e a seguito di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA),.

L'articolo 13-bis consente al ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica, nei casi di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione nonché nell'ipotesi di commissione di uno dei reati previsti dal successivo articolo 32.

L'articolo 14 affida al titolare dell'autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Lo stesso articolo pone a carico del titolare sia gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia sia la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile.

L'articolo 15 prevede una serie di obblighi per il titolare dell'autorizzazione unica. Il comma 1 prevede la tempestiva trasmissione all'Agenzia delle informazioni circa incidenti ed accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione verificatisi all'interno del sito e delle conseguenti misure di ripristino e di tutela della salute e dell'ambiente. I commi 2 e 3, invece, la trasmissione all'Agenzia e al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 21, nonché la pubblicazione sul web di un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle misure adottate per la sicurezza, per adempiere alle prescrizioni autorizzative e per limitare i rifiuti radioattivi.

L'articolo 16 prevede l'individuazione, con decreto del MISE di concerto con il MEF, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

L'articolo 17 dispone che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione. L'Agenzia, se rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione, pena la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.

L'articolo 18 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell'impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché l'obbligo di provvedere - a proprie spese - al loro trattamento e smaltimento/immagazzinamento presso il Deposito nazionale.

L'articolo 19 affida alla Società gestione impianti nucleari ( Sogin Spa), costituita il 1o novembre 1999 per curare lo smantellamento degli impianti nucleari dell'ENEL, l'attività di disattivazione degli impianti fino al rilascio dei siti per altri usi e ne pone il finanziamento a carico del Fondo per il decommissioning, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

L'articolo 20 istituisce il Fondo per il decommissioning presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvede alla sua gestione. Tale fondo viene alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin Spa e commisurato ad analoghe esperienze internazionali, secondo criteri di efficienza.

L'articolo 21 prevede l'istituzione, presso ciascuna regione interessata da un sito certificato, di un «Comitato di confronto e trasparenza», con decreto interministeriale. Lo scopo di tali Comitati è quello di garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. Il titolare del sito è pertanto tenuto a fornire al Comitato tutte le informazioni ed i dati richiesti.

L'articolo 22 definisce le misure compensative previste dalla legge di delega a carico del titolare dell'autorizzazione unica ed a favore delle persone residenti, delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e degli enti locali interessati. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono previsti contributi annuali per tutta la durata della costruzione dell'impianto, commisurato alla potenza elettrica nominale di quest'ultimo, e per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, commisurato all'energia prodotta ed immessa in rete in ciascun trimestre. Per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale. Le compensazioni sono destinate per il 10 per cento alla provincia o alle province, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi. In particolare, il contributo di costruzione è destinato per il 40 per cento agli enti locali e per il 60 per cento alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica e di alcuni tributi, quali la TRASU, le addizionali IRPEF e IRPEG e ICI. Il contributo di esercizio è destinato alla riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti finali ubicati nei territori interessati, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del MISE, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

L'articolo 23 disciplina la decadenza automatica dei benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto, dovuto a qualunque ragione.

Con l'articolo 24 si apre il Titolo III volto a disciplinare le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative. La realizzazione del Parco tecnologico, ed in particolare del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e delle strutture tecnologiche di supporto, è affidata alla Sogin Spa e finanziata prioritariamente con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza della stessa Sogin.

L'articolo 25 attribuisce alla Sogin Spa la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco tecnologico e Deposito nazionale e definisce puntualmente le attività di competenza.

Le disposizioni dell'articolo 26 delineano le fasi procedurali necessarie per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico: una prima fase finalizzata all'individuazione del sito (imperniata sulla definizione di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e di un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso) cui segue la fase procedurale necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica (che si conclude con apposita intesa raggiunta in Conferenza di servizi con le regioni interessate e successivo rilascio con apposito decreto interministeriale). In caso di mancata intesa, è prevista la costituzione di un Comitato interistituzionale. Viene altresì disciplinato il caso in cui non si riesca a pervenire comunque alla definizione di un'intesa entro i 60 giorni successivi alla costituzione del Comitato, eventualmente per l'impossibilità di costituire il Comitato stesso. In tal caso si provvede all'intesa con apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione interessata.

L'articolo 27 disciplina i contenuti informativi dell'istanza e le modalità di svolgimento dell'istruttoria relative all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico e delle opere connesse.

L'articolo 28 affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la determinazione annuale delle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale, disciplinando altresì i criteri per il loro aggiornamento, sulla base della stima dei costi dell'operatore della struttura.

L'articolo 29 prevede il riconoscimento, a favore dei territori circostanti il sito del Parco tecnologico, di un contributo compensativo di natura economica, di cui disciplina le modalità di calcolo e di trasferimento agli enti locali interessati. Viene altresì previsto che una quota di tale contributo sia riversata, dagli enti locali beneficiari, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.

Gli articoli 30 e 31 prevedono la promozione di un programma per la realizzazione di una «Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare» da parte del Ministero dello sviluppo economico, che a tal fine potrà avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

L'articolo 32 individua le fattispecie di reati in violazione delle norme del presente decreto e le relative sanzioni penali.

L'articolo 32-bis definisce le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione di norme del provvedimento prevedendo, nei casi più gravi, il ricorso alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione unica.

L'articolo 33 prevede infine l'abrogazione di tutte le disposizioni attualmente in vigore che risultino incompatibili con il decreto legislativo in esame.

Ludovico VICO (PD) chiede chiarimenti in merito ai tempi di esame previsti per il provvedimento in titolo.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, sottolinea preliminarmente che per poter concludere l'esame dello schema di decreto è necessario acquisire il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, la cui espressione è prevista - da notizie a lui pervenute - per il prossimo 28 gennaio. Riterrebbe pertanto opportuno concludere l'esame del provvedimento entro la fine del mese di gennaio, immediatamente dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, tenuto conto che, in base alla legge n. 99 del 2009, il termine per l'adozione dei decreti legislativi è fissato entro i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore e, quindi, entro il 15 febbraio 2010.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea la necessità di disporre di tempi congrui per l'esame dello schema di decreto in materia nucleare molto rilevante per le competenze della Commissione attività produttive.

Andrea GIBELLI, presidente, assicura che saranno previsti tempi adeguati per il necessario approfondimento del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente)
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CONFLITTO DI COMPETENZA

 

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

 

La seduta comincia alle 14.20.

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.
Atto n. 174.
(Deliberazione di un conflitto di competenza).

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di rivendicare un coinvolgimento diretto della VIII Commissione nell'esame in sede primaria dello schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (Atto n. 174), già assegnato alla X Commissione.
Propone, pertanto, alla Commissione di promuovere un conflitto per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite VIII e X sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione alle Commissioni riunite VIII e X dello schema di decreto legislativo in titolo.

La seduta termina alle 14.30.


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

 

La seduta comincia alle 15.30.

 

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, avverte che, a seguito di conflitto di competenza sollevato dalla VIII Commissione, la Presidenza della Camera ha proceduto nella giornata di ieri all'assegnazione del provvedimento in titolo alle Commissioni VIII e X in congiunta, oltre che alla V Commissione per quanto concerne i profili di carattere finanziario. A seguito di tale modifica nell'assegnazione, occorre procedere ad un nuovo inizio dell'esame dell'atto in esame. Dà quindi la parola al relatore per la X Commissione, quindi al relatore per l'VIII Commissione.

Giovanni FAVA, relatore per la X Commissione, si richiama alla relazione svolta nella giornata di ieri che rimette all'attenzione dei colleghi della VIII Commissione.

Tommaso FOTI, relatore per l'VIII Commissione, ad integrazione della relazione del relatore per la X Commissione, ricorda che il provvedimento in esame interviene in una materia che nel complesso riveste una forte valenza ambientale, disciplinando in particolare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, di stretta competenza della VIII Commissione Ambiente.

Lo schema si articola nel Titolo I, recante disposizioni generali, nel Titolo II, recante procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e le relative misure compensative, nel Titolo III, recante procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo di rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative, nel Titolo IV riguardante la campagna di informazione, nonché nel Titolo V recante le norme finali.

Il provvedimento prevede il coinvolgimento del ministro dell'ambiente in ogni scelta relativa alla definizione della strategia del Governo in materia nucleare (articolo 3), all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti (articolo 4), alla definizione dei requisiti soggettivi degli operatori (articolo 5), alla presentazione dei programmi di intervento da parte degli operatori (articolo 6), alla definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari che dovranno essere individuate in uno schema utilizzando quali parametri di riferimento quelli relativi, tra gli altri, alla qualità dell'aria, all'idrologia e alle risorse idriche, ai fattori climatici, alla biodiversità, alla geofisica e geologia dei luoghi nonché alla pericolosità sismica del territorio (articolo 8).

L'articolo 9 prevede, inoltre, che la strategia nucleare sia soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica, affidando al Ministero dell'ambiente lo svolgimento della consultazione pubblica e la trasmissione di un parere motivato al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture; la Strategia nucleare sarà, poi, adeguata all'esito della valutazione ambientale.

L'articolo 11 stabilisce che l'Agenzia effettui l'istruttoria tecnica per la certificazione dei siti, fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente.

L'articolo 13 prevede che l'istanza per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti nucleari deve essere presentata al Ministero dell'ambiente ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale; il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che la Commissione VIA non ripeta le valutazioni già effettuate in sede VAS e, anche ai fini dell'Autorizzazione integrata ambientale, effettui le valutazioni entro i termini ed i tempi previsti dal decreto legislativo n. 152/2006.

Sottolinea altresì che di stretta attinenza alle competenze della VIII Commissione risultano le disposizioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 18 dispone che il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi, provvedendo al trattamento e al relativo smaltimento presso il Deposito nazionale nonché al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo deposito nazionale.

L'articolo 24 detta, quindi, disposizioni relative alla localizzazione, alla costruzione e all'esercizio del deposito nazionale nell'ambito del Parco tecnologico, destinato a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari. La Sogin S.p.A. è individuata come il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale; nella regione in cui è situata il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin avvia una campagna informativa per comunicare alla popolazione e agli enti locali le informazioni necessarie sul deposito nazionale.

A norma dell'articolo 27, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione del parco tecnologico deve prevedere, tra l'altro, lo studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA.

L'articolo 28, infine, prevede che le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al deposito nazionale sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Riservandosi, comunque, di approfondire ogni ulteriore elemento che potrà emergere dal dibattito, ritiene, sin d'ora, opportuno sottolineare alcune criticità inerenti talune disposizioni contenute nel provvedimento. In primo luogo, sottolinea come agli articolo 5, 10, comma 3 e 13, comma 2, si prevede l'emanazione di un decreto che definisca, rispettivamente, i requisiti soggettivi degli operatori, i contenuti dell'istanza per la certificazione dei siti nonché i contenuti dell'istanza per l'Autorizzazione unica, senza che sia stabilito un termine entro il quale tali atti devono essere emanati. Rileva, inoltre, che all'articolo 11, commi 11 e 12, andrebbe previsto che la validità della certificazione del sito abbia una durata pari ad almeno dieci anni e non limitata ad un periodo di ventiquattro mesi. Rileva, infine, che all'articolo 19, comma 5, e all'articolo 20 andrebbe esplicitata l'entità del Fondo per il cosiddetto «decommissioning» al fine di dare maggiore certezza in ordine alle spese che dovranno sopportare gli operatori.

Salvatore MARGIOTTA (PD) chiede chiarimenti relativamente ai tempi di esame dello schema di decreto.

Giovanni FAVA (LNP), richiamandosi a quanto già detto nella seduta di ieri, riterrebbe opportuno procedere all'espressione del parere entro la fine del mese di gennaio o al massimo entro la prima settimana di febbraio, atteso che il termine per l'adozione del decreto è fissato dalla legge n. 99 del 2009 entro il prossimo 15 febbraio. Ritiene che sin dalla seduta odierna si possa entrare nel merito della discussione.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea che la complessità del provvedimento richiede un adeguato approfondimento da parte delle Commissioni.

Andrea LULLI (PD), ricordato che il Partito Democratico ha espresso voto contrario sulla legge n. 99 del 2009, ritiene tuttavia necessario procedere nell'esame dello schema di decreto per poter esprimere in tempo utile il prescritto parere parlamentare all'Esecutivo.

Mauro LIBÈ (UdC) ritiene che le Commissioni, in uno spirito di concreta e serena collaborazione, possano entrare nel merito della discussione nel corso della prossima settimana e concludere in tempi congrui, prima del 15 febbraio prossimo, l'esame dello schema di decreto.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. - Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 20 gennaio 2010.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ricorda, in primo luogo, che il gruppo PD ha espresso un voto contrario sulla legge n. 99 del 2009 che, all'articolo 25, reca la delega al Governo in materia nucleare, sia per questioni di metodo che per questioni di merito.

Con riferimento alle questioni di metodo, evidenzia come la scelta del nucleare implichi la costruzioni di centrali di terza generazione con costi non competitivi, secondo studi anche di carattere internazionale, nonché rischi rilevanti, e come a tale scelta non segua la soluzione della questione delle scorie radioattive. Precisa che il suo gruppo si è invece sempre dichiarato, ed è tuttora, favorevole alla ricerca in ambito nucleare, soprattutto in relazione alle centrali di quarta generazione.

Quanto alle questioni di metodo, fa notare come nella scelta del Governo in materia nucleare sia previsto uno scarso coinvolgimento di regioni, di enti locali e, quindi, delle popolazioni interessate all'individuazione dei siti e alla localizzazione del Deposito nazionale. A tale proposito ricorda la questione del cosiddetto decreto legge Scanzano, modificato a seguito della mobilitazione delle popolazioni interessate.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) fa notare come l'intervento del collega Margiotta dovrebbe proseguire alla presenza del rappresentante del Governo. Chiede, pertanto, alla presidenza di sospendere la seduta in attesa dell'arrivo del sottosegretario per lo sviluppo economico.

Gabriele CIMADORO (IdV), osservato che le competenze della Commissione ambiente sul provvedimento in esame sono, a suo avviso, marginali, rileva che la discussione si è avviata in un clima poco sereno.

Angelo ALESSANDRI, presidente, dopo aver comunicato l'imminente arrivo del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, propone di sospendere nel frattempo la seduta, come richiesto dall'onorevole Quartiani.

 

La seduta sospesa alle 14.40 è ripresa alle 14.50

 

Salvatore MARGIOTTA (PD), passando ad esaminare lo schema di decreto legislativo in esame, si sofferma su alcuni aspetti problematici. In primo luogo, sottolinea come per l'elenco dei siti certificati si preveda un meccanismo che, seppure finalizzato a trovare l'intesa con le regioni interessate, può comunque concludersi con una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri. Ritiene che tale procedura non sia corretta, oltre ad essere impraticabile, considerata la difficoltà di procedere alla costruzione di centrali nucleari in assenza dell'intesa con la Regione su cui la centrale medesima è destinata ad incidere.

In secondo luogo, fa notare come le osservazioni testé formulate possano ripetersi anche in relazione al deposito nazionale, per il quale è previsto all'articolo 26 la medesima procedura indicata per l'elenco dei siti certificati. Con riferimento proprio al Deposito nazionale, rileva poi che non appare chiaro se debba considerarsi superato il dibattito tra un unico sito geologico per le scorie radioattive, quindi un sito di profondità , di cui esiste un solo esempio nel mondo, o più siti di superficie. Dando per scontato che la scelta sia quella di un sito unico in profondità, rileva che anche in questo caso il Governo può decidere in assenza dell'accordo con le regioni.

In terzo luogo, ritiene che lo schema di decreto in esame non affronti il tema dello smaltimento delle scorie radioattive, problema che per le scorie prodotte nel passato non risulta ancora risolto in Italia.

Federico TESTA (PD) osserva preliminarmente che, nel corso della discussione della legge n. 99 del 2009, erano state sollevate dalla sua parte politica alcune perplessità relativamente a questioni che permangono anche nello schema di decreto legislativo in esame. La prima riguarda il quadro d'insieme dello sviluppo della politica energetica. All'articolo 3 dello schema di decreto, intitolato «Strategia del Governo in materia nucleare», si prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto il Governo adotti un documento programmatico sulla strategia nucleare. Ciò, a suo avviso, pone una serie di questioni sia di metodo - in quanto la Costituzione prevede tra le materie a legislazione concorrente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia - sia di merito, in quanto non sembra opportuno prevedere una strategia nucleare in assenza di una strategia energetica generale. In secondo luogo, rileva che negli anni si è riusciti faticosamente a costruire in Italia un mercato dell'energia elettrica che l'impostazione dell'articolo 3 dello schema di decreto potrebbe depotenziare dal momento che, in relazione alla produzione di energia nucleare si potrebbero prevedere regole diverse dalle logiche di mercato. In questo senso, l'accordo sottoscritto dal Governo italiano con la francese EDF per lo sviluppo del nucleare in Italia, oltre a presentare aspetti discutibili dal punto di vista tecnologico, può favorire tendenze monopolistiche.

Sottolinea quindi che nella legge n. 99 del 2009 il Governo ha fortemente voluto prevedere il potere sostitutivo dello Stato che, nella formulazione proposta è stato decisamente avversato dal Partito democratico nel corso dell'esame parlamentare. Il risultato è che risultano pendenti i giudizi di costituzionalità promossi da molte regioni nei confronti dell'articolo 25 della legge n. 99, ciò a dimostrazione del fatto che non si possono assumere decisioni così rilevanti senza tenere conto delle scelte delle popolazioni interessate. A questo proposito, ricorda che lo stesso ministro Zaia, candidato presidente per il PDL nella regione Veneto, ha anticipato in campagna elettorale che sulla scelta nucleare consulterà i cittadini.

Entrando nel merito dei singoli articoli, rileva un'incoerenza tra l'articolo 13, che disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, e l'articolo 18 che pone in carico al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità per tutta la durata di vita dell'impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, secondo modalità che non sono presenti in alcuna parte del mondo, dal momento che la localizzazione del deposito di stoccaggio è diversa da quella del sito di produzione di energia nucleare.

Con riferimento all'articolo 19, che affida alla Sogin Spa l'attività di disattivazione degli impianti, rileva che non risulta chiaro a chi debbano essere attribuiti i costi di tale disattivazione. Ritiene altresì che debba essere valutato con particolare attenzione il ruolo della Sogin che, pur essendo società quotata in borsa, ha il compito di individuare la localizzazione dei depositi di stoccaggio, diversamente da quanto avviene in altre nazioni in cui questa funzione è affidata a società pubbliche. Si potrebbe infatti determinare un'eterogenesi dei fini perché le esigenze di fare utile di una società di diritto privato potrebbero essere in contrasto con le esigenze di sicurezza richieste da queste attività.

Con riferimento all'articolo 16, ritiene infine necessario chiarire se i costi degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa siano a carico della collettività.

Concludendo, sottolinea che ritiene giusto non adottare atteggiamenti pregiudiziali nei confronti del progetto in esame - e più in generale in relazione alla reintroduzione del nucleare in Italia - ma ritiene altrettanto essenziale che le scelte siano compiute con ponderatezza e attenzione, non brandite come slogan elettorali.

Ermete REALACCI (PD) svolge alcune considerazioni inerenti il provvedimento all'esame delle Commissioni ritenendo opportuno, pur confermando la contrarietà alle scelte effettuate dal Governo in ordine alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, contribuire ad un esame nel merito delle singole disposizioni in modo da poter contribuire ad un suo perfezionamento.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 prevede che il Governo definisca una strategia in materia nucleare senza che alcun passaggio parlamentare sia previsto su tale atto. Svolge, quindi, alcune riflessioni sugli effetti che l'introduzione del nucleare potrebbe determinare nel processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avviato nel Paese; ritiene, infatti, che garantire agli operatori del nucleare un costo fisso dell'energia potrebbe creare un forte svantaggio al settore elettrico, soprattutto qualora si garantisca una priorità nell'acquisto dell'energia nucleare. Sottolinea, altresì, che il provvedimento prevede una centralità dello Stato in merito alle scelte più delicate, dimenticando l'importanza degli enti locali in materia. Rileva, poi, come sono previste numerose garanzie per gli operatori del settore che non hanno riscontro nella legislazione riguardante il settore dell'energia, addirittura prevedendo che il Governo effettui una campagna informativa a favore del nucleare. Svolge, quindi, alcuni rilievi in ordine alla mancanza nel testo di precisazioni in ordine ai costi che dovranno essere sopportati per lo smaltimento dei vecchi impianti nucleari, ricordando che stime del 2004 parlavano di oneri per 4 miliardi di euro che ricadranno sulle bollette pagate dai cittadini. Rileva come occorre riflettere e ben definire i costi che dovranno essere sopportati per l'avvio del nucleare in Italia, costi particolarmente ingenti nella fase di costruzione delle centrali nucleari e di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Conclude, affermando di essere favorevole a qualsiasi misura tendente a rafforzare il ruolo dell'Agenzia sul nucleare.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sul contenuto del provvedimento nel suo complesso, rileva che le disposizioni recate dall'articolo 3 dello schema in esame affrontano la questione di fondo della scelta compiuta dal Governo per il nucleare, stabilendo che entro tre mesi si deve adottare un documento programmatico relativo alla strategia nucleare. A tale riguardo, ricorda che resta ancora inattuato l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, definisce la strategia energetica nazionale nell'ambito della quale, in quanto strategia complessiva, andrebbe naturalmente collocata la strategia per il nucleare. Ritiene inoltre che occorre valutare attentamente l'immissione sul mercato di una quantità notevole di nuovi generatori di energia, senza che sia stata valutato lo stato attuale delle reti ed il relativo impatto sul mercato.

Sottolinea come, anche in virtù degli specifici compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, appare sottodimensionata dal punto di vista sia delle risorse umane e strumentali, sia da quello delle dotazioni finanziarie.

Sottolinea la delicatezza del ruolo che assume la Sogin Spa quale soggetto gestore della fase di smantellamento degli impianti nucleari e della fase di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Valuta, in particolare, di difficile quantificazione i costi relativi alla disattivazione degli impianti e di non chiara portata le disposizioni del comma 5 dell'articolo 19 che prevedono che, qualora i costi di disattivazione risultino superiori a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi sia tenuto ad integrare il fondo con la relativa differenza.

Con riferimento alla concreta formulazione del testo dello schema di decreto occorre peraltro evidenziare come vi siano molteplici le disposizioni che presentano aspetti da chiarire. In particolare, andrebbe meglio specificato il contenuto del punto f) del citato articolo 3, in tema di affidabilità dell'energia nucleare, nonché la portata ed il contenuto del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti che l'Agenzia deve predisporre ai sensi dell'articolo 7; andrebbe altresì meglio specificato il soggetto incaricato della valutazione ambientale strategica prevista all'articolo 9; ritiene, infine, che andrebbe garantita la congruenza fra il contenuto dell'istanza relativa alla certificazione dei siti, di cui all'articolo 10 dello schema di decreto, e la valutazione ambientale strategica.

Gabriele CIMADORO (IdV), ricorda preliminarmente che il suo gruppo ha assunto una posizione contraria alla scelta nucleare operata dal Governo e favorevole al potenziamento dei compiti dell'Agenzia per la sicurezza. Esprime rilievi critici sullo schema di decreto in esame che, a suo avviso, evidenzia una strumentale disponibilità del Governo a collaborare con le regioni nella localizzazione dei siti, come del resto dimostrato dal fatto che già sedici regioni italiane hanno sollevato giudizio di costituzionalità nei confronti della legge n. 99 del 2009. Ritiene che la previsione, alla fine di un percorso di intese, del potere sostitutivo del governo sia una scelta velleitaria, che rischia di provocare scontri sul territorio ed una vera e propria militarizzazione dei siti. Infine, sottolinea che, così come definita, l'Agenzia per la sicurezza non avrà alcuna possibilità di caratterizzarsi quale organismo efficiente ed autorevole.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel ribadire l'importanza della presenza del rappresentante del Governo, sottolinea che la posizione contraria del suo gruppo sul provvedimento in esame non deriva da posizioni preconcette o ideologiche sulla scelta del nucleare, così come non c'è stato alcun atteggiamento pregiudiziale nel corso dell'iter di approvazione della legge n. 99. Le valutazioni, e la contrarietà, sono nel merito del provvedimento e delle soluzioni normative proposte.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, pone una questione di metodo, ritenendo che non si possa prevedere con un decreto legislativo la definizione entro i tre mesi successivi alla sua approvazione della strategia nucleare del Governo che, invece, dovrebbe essere stata definita già in precedenza. Ritiene infatti che sarebbe stato più opportuno conoscere la strategia del Governo sulla scelta nucleare ai fini di una corretta valutazione del provvedimento in esame.

Ritiene altresì che vi siano questioni di fondo da affrontare preliminarmente alla scelta del nucleare che, in ogni caso, deve trovare il consenso di tutti i soggetti interessati, anche dei cittadini e non solo degli operatori economici del settore. Ritiene fondamentale mantenere la liberalizzazione del mercato energetico senza cedere a logiche pianificatorie che, secondo recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, potrebbero essere applicate alla produzione di energia nucleare.

Sottolinea inoltre che non deve essere messa in discussione la scelta di liberalizzazione del mercato dell'energia già operata come farebbe pensare alcune scelte relative ai costi dell'energia e alle tariffe.

Considera inoltre necessario prevedere l'assegnazione di maggiori risorse umane e finanziarie all'Agenzia per la sicurezza; non si può davvero pensare che in Italia la scelta nucleare possa essere perseguita a costo zero, come si evince da recenti dichiarazioni: le spese in tal modo ricadrebbero sui privati investitori, che pretenderebbero anche potere decisionale.

In relazione al funzionamento globale del sistema, nelle sue varie fonti, andrebbe valutata con maggiore ponderatezza la situazione della rete degli impianti di distribuzione che certamente va ammodernata e implementata per poter sostenere l'immissione di nuovi quantitativi di energia proveniente dal nucleare. Ciò certamente comporterà dei costi che occorre comprendere su chi ricadranno; inoltre, quale impatto avrà la scelta del nucleare sugli altri importanti settori di produzione dell'energia, come quello del gas, dove sono state investite, anche recentemente, notevoli risorse finanziarie? Con riferimento alla delicata questione dei rifiuti radioattivi, evidenzia come già oggi le aziende e le famiglie debbano sostenere i costi del decommissioning dei rifiuti delle centrali non più attive. Sulla base di quanto previsto nel provvedimento in esame, tali costi sono certamente destinati ad aumentare e le compensazioni previste non riguardano i cittadini dei territori in cui sono state chiuse le centrali chiuse.

La seduta termina alle 16.

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

 

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

 

La seduta comincia alle 13.50.

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) osserva che il provvedimento in esame comporta una violazione del principio costituzionale relativo alla potestà legislativa concorrente in materia di energia e presenta profili problematici inerenti il potere sostitutivo dello Stato. Rileva che una deliberazione del Consiglio dei ministri contro le decisioni assunte a livello regionale potrebbe implicare l'annullamento del piano energetico regionale e l'abrogazione di tutte le leggi regionali che risultassero incompatibili con tale deliberazione. Sottolinea, ad esempio, che il piano energetico regionale pugliese potrebbe risultare incompatibile con lo schema di decreto in esame in quanto la regione ha già effettuato una scelta antinuclearista puntando sulle energie rinnovabili. La Puglia, peraltro, ha raggiunto livelli notevoli di produzione che le consentono di fornire energia anche ad altre regioni. Invita pertanto i relatori a considerare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere la possibilità che le regioni italiane che si sono orientate contro il nucleare e che sono autosufficienti dal punto di vista energetico non possano essere obbligate alla costruzione di impianti nucleari sul proprio territorio.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) rileva come il Governo abbia effettuato sul nucleare una scelta di tipo ideologico, in quanto aprioristica scelta industriale, condizionando in tal modo la definizione di un'articolata strategia energetica nazionale nel rispetto dei vincoli europei del 20-20-20. Fa presente, inoltre che a fronte di una spesa di circa 25-30 miliardi di euro per la costruzione di nuove centrali, la produzione di energia nucleare sarà pari a solo circa un 4-5 per cento dei consumi finali. Ricorda una recente valutazione dell'ENEA per la quale le uniche opzioni tecnologiche con benefici sociali netti o con costi minimi sono quelle riconducibili al miglioramento dell'efficienza energetica nell'industria, nel terziario, nel trasporto, nell'edilizia residenziale e nella produzione e trasmissione di elettricità. Secondo quanto affermato in questo studio, nel solo settore dell'elettricità, si potrebbe recuperare oltre il 20 per cento dei consumi finali lordi, un potenziale di risparmio energetico al 2020 corrispondente alla produzione elettrica di circa 8 grandi centrali nucleari. Ritiene, quindi, che occorra un serio confronto su tali temi nonché sui soggetti sui quali graverà il costo finanziario di tale scelta. Ricorda, inoltre, che gli stessi dirigenti dell'EDF hanno lamentato un aumento dei costi relativi alla costruzione del reattore EPR al quale, comunque, sono state mosse numerose critiche in ordine alla sua sicurezza; il Paese si accinge, quindi, ad importare tale prodotto a scatola chiusa senza effettuare le necessarie verifiche. Rileva, infatti, che all'articolo 7 del provvedimento in esame si prevede che la verifica tecnica dei requisiti degli impianti venga effettuata tenendo conto delle valutazioni effettuate dai Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione, senza che vengano svolte autonome valutazioni al riguardo. Ritiene, inoltre, che andrebbe riconsiderato quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, secondo il quale l'Agenzia è chiamata ad esprimersi entro 12 mesi dall'istanza per l'autorizzazione alla costruzione degli impianti; rileva, inoltre che occorre prevedere la possibilità per l'Agenzia di richiedere ulteriori integrazioni rispetto alla documentazione presentata.

Conclude affermando che se si vuole veramente introdurre la produzione del nucleare nel Paese, occorre trovare una forma condivisa sulle modalità ed i tempi, altrimenti si rischierà non solo di non realizzare tale programma ma di fallire anche gli altri obiettivi riguardanti il raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica.

Mauro LIBÈ (UdC) sottolinea come il suo gruppo condivide la scelta effettuata dal Governo sul nucleare. Ritiene, però, di dover sottolineare che restano irrisolte alcune problematiche che occorre affrontare. Ricorda, al riguardo, che lo stesso Ministro Scajola ha recentemente dichiarato che senza una riforma del Titolo V della Costituzione sarà impossibile realizzare il programma relativo alla creazione di nuove centrali nucleari. È, infatti, necessario che il Governo prefiguri un percorso che veda il coinvolgimento degli enti locali e delle popolazioni interessate in tale scelta, in modo che ognuno possa sentirsi sicuro e garantito dallo Stato, inteso in ogni sua articolazione. Rileva, inoltre, che effettivamente, come rilevato dal deputato Zamparutti, occorre che il Governo chiarisca quale strategia intenda adottare in ordine alla combinazione delle diverse fonti energetiche, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi comunitari. Ritiene, infatti, che in tale ambito occorra una pianificazione chiara su ciò che si intenda effettuare, anche per non considerare il nucleare una scelta ideologica; fa presente, al riguardo, di nutrire perplessità sulla capacità di utilizzo delle centrali a carbone, dato l'elevata capacità di inquinamento delle stesse. Conclude affermando che, comunque, i problemi risiedono non tanto nelle tecnologie prescelte quanto nella gestione delle stesse, che richiede sforzi rilevanti ai fini dello svolgimento di adeguati controlli e verifiche.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che la scelta effettuata dal Governo sul nucleare rischi di allontanarci dagli obiettivi che si è prefissa l'Unione europea in termine di risparmio e di efficienza energetica, senza che sia stata fatta una seria valutazione in ordine ai costi e alla gestione delle scorie radioattive nonché in ordine ai reali fabbisogni del Paese in tema di fabbisogno energetico. Ricorda, al riguardo, che sono stati autorizzati negli ultimi anni molti nuovi impianti a ciclo combinato a gas e come non risulta chiaro come si integrerà tale produzione con quella proveniente dai nuovi impianti nucleari, che dovrebbero fornire una quota pari a circa il 25 per cento dell'energia, senza che alcuno abbia modo di sapere come sia stata effettuata tale previsione.

È del tutto infondata la affermazione per cui il nucleare consentirà di raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 concordati a livello europeo. Infatti il piano nucleare non sarà mai a regime a quella data. Inoltre dai dati IAEA si presume, con uno scenario sul nucleare molto favorevole, un contributo attorno al 6 per cento di riduzione dei gas serra al 2050.

Ritiene fortemente contraddittorio che la produzione di energia nucleare possa essere parificata alle fonti rinnovabili rispetto alle priorità di accesso alla rete così come sancito dalla legge 99. Rileva, inoltre, che i tre enti pubblici, Ispra, Enea e Sogin, che hanno competenze sul nucleare sono, al momento, soggetti ad una procedura di commissariamento e che non è certo se la Sogin resterà ancora ente di natura pubblica. Fa presente, inoltre, che il provvedimento definisce i siti come aree di interesse strategico nazionale con il rischio che essi rientrino nella competenza del Ministero della Difesa che magari demanderà la relativa gestione alla costituenda società per azioni. In merito alla sicurezza, ritiene che le disposizioni relative al funzionamento dell'Agenzia sul nucleare non sembrano rispettare quanto richiesto dalla direttiva Euratom, secondo la quale le Autorità di regolamentazione devono avere a disposizione i mezzi necessari per il funzionamento. Il personale è inadeguato. Questo proveniente da Ispra e Enea è prossimo al pensionamento e non vi è notizia di concorsi per assunzione di nuovo personale. Fa presente, al riguardo, che la somma di cinquecentomila euro predisposta a tal fine sembra risultare del tutto irrisoria. Stigmatizza, inoltre, che nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia prevista la partecipazione di due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, che si troverebbero, così, in conflitto di interessi assommando nella stessa persona il ruolo di controllore e controllato. In merito alle Agenzie regionali, rileva che viene alle stesse richiesto un ruolo di collaborazione senza che a tal fine vengano previste risorse aggiuntive per lo svolgimento di tale nuovo incarico. Sul cosiddetto Fondo per il decommissioning, ribadisce le preoccupazioni già espresse sulle incertezze relative al futuro della Sogin. Rileva, inoltre, che appaiono particolarmente oscure le norme riguardanti le campagne di informazione ai cittadini. Svolge, poi, alcune considerazioni in merito all'articolo 3 dove è prevista una mera facoltà e non un obbligo in ordine alla collaborazione dell'Agenzia per il nucleare nell'elaborazione della strategia governativa sul nucleare e all'articolo 8 dove si prevede che il Governo può chiedere contributi tecnico-scientifici ad enti ed organismi diversi da quelli ufficialmente preposti a tale compito. Rileva, come del resto già sottolineato nei precedenti interventi, che risulta difficile immaginare come il Governo possa obbligare le regioni a modificare i propri piani energetici, quando tale materia risulta di competenza delle stesse regioni. Sottolinea, infine, come all'articolo 21 si prevede che i Comitati di confronto e trasparenza si riuniscano una sola volta nell'anno in contraddizione con il ruolo cui sono chiamati mentre all'articolo 22 si prevede che le misure compensative siano destinate per il quaranta per cento agli enti locali e per il sessanta per cento alle persone residenti e alle imprese operanti nel territori mediante la riduzione di tributi che, comunque, sono di competenza degli enti locali sui quali graverebbero le minori entrate.

Ludovico VICO (PD), ricordato preliminarmente il complesso iter parlamentare della legge n. 99 del 2009, ritiene opportuno richiamare al legislatore la distinzione tra potere pubblico e privato che, a suo avviso, nello schema di decreto in esame rischiano di essere confusi. Al pubblico compete infatti la predisposizione di strumenti di regolamentazione, mentre al privato dovrebbe essere lasciata la valutazione della congruità economica degli investimenti. Sottolinea che l'atto del Governo prevede che l'Esecutivo definisca una strategia nucleare che le imprese sono tenute ad attuare, stabilendo altresì che il soggetto titolare della certificazione dei siti (Agenzia per la sicurezza nucleare) sia distinto da quello che rilascia l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari (Ministero dello sviluppo economico). Questa impostazione rende a suo avviso poco chiaro in quale fase possa intervenire il potere sostitutivo del Governo nei confronti delle regioni. Evidenzia altresì ulteriori perplessità riguardo all'affidamento alla Sogin Spa, società di diritto privato, delle attività relative al decommissioning, disposizioni che giudica problematiche anche sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria.

Enzo RAISI (PdL), nel dichiararsi sorpreso dell'intervento acceso della collega Zamparutti, ritiene che le Commissioni non dovrebbero tornare a discutere la scelta del nucleare ormai già operata e ampiamente approfondita nel corso dell'esame della cosiddetta legge per lo sviluppo. In particolare, ricorda che il dibattito tra maggioranza e opposizione, durante l'iter di approvazione della legge n. 99 del 2009, si è articolato non sulla scelta nucleare si o nucleare no, ma sull'opzione verso le centrali di terza o quarta generazione. A tale riguardo, ritiene che se il Governo si fosse orientato alla tecnologia di quarta generazione avrebbe di fatto rinviato all'infinito l'introduzione del nucleare in Italia. Sottolinea inoltre che, nel corso dell'esame della «legge sviluppo», di cui è stato relatore, l'opposizione non ha manifestato un orientamento pregiudizialmente contrario alla scelta nucleare. Si tratta ora di procedere nella direzione intrapresa, discutendo nel merito le questioni affrontate dallo schema di decreto legislativo presentato dal Governo. Sottolinea, in particolare, che considera condivisibile l'approccio dell'Esecutivo per quanto riguarda la trasparenza delle decisioni che vedono coinvolti gli enti locali e la cittadinanza, così come l'equo sistema di compensazioni riconosciute ai cittadini residenti ed alle imprese. Ritiene quindi che, in questa sede, sia necessario un passo in avanti di tipo culturale a tutela dell'interesse generale.

Per quanto riguarda le questioni delle società Ispra, Enea e Sogin Spa, ritiene senz'altro necessario superare tali fasi di commissariamento che sembrano peraltro piuttosto consequenziali alla diversa mission assegnata agli organismi in questione.

Esprime in conclusione viva soddisfazione per l'operato del Governo che, una volta compiuta la scelta per il nucleare, in un tempo ragionevole data la complessità e delicatezza della materia, ha ottenuto l'approvazione della legge n. 99 e presentato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 25. Ritiene infatti che il Governo abbia ampiamente dimostrato di avere intenzioni serie sul tema della politica energetica.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo anche a nome del collega Foti, relatore per la Commissione Ambiente, preannuncia la presentazione di una proposta di parere, nella seduta prevista per la giornata di domani, in cui si terrà conto, pur nelle diverse sensibilità, delle questioni emerse durante il dibattito fin qui svolto. Per quanto riguarda la votazione della proposta di parere, ritiene che le Commissioni potranno essere in grado di esprimersi nella giornata del prossimo martedì 9 febbraio.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuna altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

 

 

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

 

La seduta comincia alle 15.

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Tommaso FOTI (PdL), relatore per l'VIII Commissione, illustra, anche a nome del relatore per la X Commissione, la proposta di parere formulata che tiene conto di alcuni rilievi tecnici emersi nel corso della discussione, nella consapevolezza che ulteriori questioni, di natura squisitamente politica, non possono trovar risposta nell'esame del provvedimento (vedi allegato 1).

Federico TESTA (PD), a nome del proprio gruppo, illustra una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), sottolineando che sarebbe stato preferibile esaminare il provvedimento in titolo successivamente alla definizione da parte del Consiglio dei ministri di una strategia energetica nazionale, così come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva altresì che il finanziamento e il personale assegnato all'Agenzia per la sicurezza nucleare risultano assolutamente inadeguati, mentre l'attuale commissariamento di Ispra, Sogin ed Enea non consente di definire con chiarezza gli obiettivi della loro attività. Sottolinea inoltre che, per quanto riguarda lo smantellamento degli impianti, l'articolo 19 dello schema di decreto prevede che, a fine vita degli stessi, la Sogin Spa prenda in carico la gestione in sicurezza e lo svolgimento di tutte le attività relative alla loro disattivazione. Al riguardo, paventa il rischio che i costi di queste attività siano estesi alla collettività nel caso in cui il fondo per il decommissioning previsto all'articolo 20 non fosse sufficiente. Ricordato che l'articolo 22 attribuisce all'operatore il compito di garantire le compensazioni a persone ed enti locali con divieto di trasferirne gli oneri sugli utenti finali, sottolinea tuttavia che l'articolo 16 prevede che con decreto del ministro dello sviluppo economico siano individuati strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

Gabriele CIMADORO (IdV), a nome del proprio gruppo, presenta una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

Manuela LANZARIN (LNP) rileva l'opportunità che all'articolo 22, comma 4, venga individuato un criterio più definito che permetta l' ampliamento dell'area nella quale sono ubicati i comuni che possono beneficiare delle misure compensative, quale ad esempio l'indicazione di un raggio di 40 chilometri.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene eccessivo il termine di almeno cinque anni per la validità di certificazione del sito previsto alla lettera b) della proposta di parere dei relatori.

Giovanni FAVA (LNP), relatore per la X Commissione, per quanto concerne il primo rilievo formulatoritiene sia preferibile non indicare nella proposta di parere parametri eccessivamente perentori. I relatori sono ovviamente favorevoli all'estensione dei beneficiari, se il Governo si dichiara favorevole e non sono neppure contrari al limite indicato. Con riferimento all'osservazione del deputato Polledri, sottolinea che alla lettera b) della proposta di parere si parla di certificazioni dei siti e il termine ipotizzato di «almeno cinque anni» appare congruo se si considera che le procedure di autorizzazione potrebbero durare anche quattro anni. Sul punto si rimette comunque alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) ringrazia i colleghi per il proficuo e intenso lavoro finora svolto. Manifesta un orientamento complessivamente favorevole sul parere proposto dai relatori. Suggerisce tuttavia di sostituire alla lettera f) della proposta di parere le parole «nell'ambito della sfera dei soggetti pubblici» con le parole «nell'ambito di soggetti a prevalente capitale pubblico».

Giovanni FAVA (LNP), relatore per la X Commissione, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Federico TESTA (PD) sottolinea che sarebbe preferibile affidare ad una società di diritto pubblico le attività attribuite a Sogin Spa dallo schema di decreto.

Andrea LULLI (PD) evidenzia la delicatezza dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi che nello schema di decreto in esame è attribuita ad una società di diritto privato.

Tommaso FOTI (PdL), relatore per l'VIII Commissione, ritiene che la questione non sia tanto nella natura giuridica delle società cui viene affidata la gestione dei rifiuti radioattivi, quanto nella realizzazione dei un deposito nazionale delle scorie.

Paolo FADDA (PD) sottolinea che la gestione delle scorie radioattive dovrebbe essere affidata ad una società pubblica.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

 

 

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

 

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

 

La seduta comincia alle 13.20.

 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 3 febbraio 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che è pervenuto alle presidenze delle due Commissioni la nota del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con la quale si rappresenta, in merito al prescritto parere della Conferenza Unificata, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la procedura in via d'urgenza prevista dal decreto legislativo n. 281 del 1997. Aggiunge che è altresì pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato e che, pertanto, le Commissioni risultano nella condizione di potersi esprimere sul provvedimento in titolo.

Ricorda, infine, che nella precedente seduta i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che i rappresentanti del gruppo Partito Democratico e del gruppo Italia dei Valori hanno presentato due distinte proposte di parere alternativo.

Giovanni FAVA (LNP), relatore per la X Commissione, comunica l'intenzione dei relatori di integrare la proposta di parere presentata nel corso della scorsa seduta con l'osservazione della collega Lanzarin, aggiungendo alla fine della lettera e) delle osservazioni le seguenti parole: «; al comma 4, sia valutata la possibilità di ampliare l'area di riferimento per la destinazione dei benefici economici estendendola a 40 km dal perimetro dell'impianto di produzione elettrica, o a 20 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare» (vedi allegato).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea preliminarmente la disponibilità del Governo di apportare alcune modificazioni al testo in esame, anche sulla base del confronto rispettoso e costruttivo che si è registrato tra maggioranza e opposizione nelle Commissioni.

Entrando nel merito di alcuni dei rilievi sollevati nel corso della discussione e segnalati nei pareri delle opposizioni, riguardo al tema dei costi del nucleare manifesta la convinzione del Governo sulla piena sostenibilità economica dell'investimento per la costruzione delle centrali nucleari di tipo sia EPR sia AP1000 il cui ciclo di vita è previsto in 40-60 anni. Con riferimento al costo dell'energia elettrica prodotta da fonte nucleare, rileva che il prezzo a kilowattora si mantiene a livelli decisamente inferiori rispetto a quello prodotto da altre fonti energetiche. Aggiunge che i motivi fondamentali della scelta del Governo a favore del nucleare si basano sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla lotta ai cambiamenti climatici perché, come è noto, le emissioni di CO2 degli impianti nucleari sono pari a zero. Al riguardo, ricorda che in tutti i dibattiti internazionali, non ultimo quello svoltosi recentemente in sede OCSE, l'opzione nucleare è ritenuta necessaria nella lotta contro i cambiamenti climatici. Sottolinea altresì che la decisione di riattivare la tecnologia nucleare non è assolutamente in contrasto con il progetto ambizioso relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma si pone in termini di assoluta complementarietà, in quanto queste ultime presentano una discontinuità di produzione che può essere ben compensata dal nucleare. Fa presente, infine, che il Governo italiano ha un confronto costante sulle importanti tematiche connesse al nucleare, oltre che con la Francia e la Finlandia, con altri Paesi europei che hanno effettuato o sono in procinto di effettuare questa scelta, quali Germania e Gran Bretagna.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che lo schema di decreto in esame presenta profili di dubbia costituzionalità perché interviene in una materia legislativa che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle regioni. La dichiarazione d'urgenza da parte del Consiglio dei ministri, in questo senso è decisamente inopportuna e, a suo avviso, produrrà l'effetto di accentuare il contrasto tra Governo e regioni. Sottolinea che per poter costruire impianti nucleari è necessario il consenso delle popolazioni interessate. Osserva che la scelta del Governo rischia di essere propagandistica e di ritardare una politica energetica nazionale fondata sia sul risparmio sia sulla differenziazione delle fonti energetiche di cui il Paese ha grande bisogno. Ritiene che la questione dell'approvvigionamento abbia carattere sovranazionale e non possa essere risolta all'interno dei singoli Paesi. Osservato altresì che l'integrazione proposta al parere non risolve la questione del consenso delle popolazioni e anzi segnala che la maggioranza si è resa conto dei problemi che esistono; avendone preso visione, giudica molto severo anche il parere del Consiglio di Stato che richiama la necessità del coinvolgimento degli enti territoriali nel processo decisionale e che ha sottolineato l'utilizzo di un eccesso di delega con riferimento agli articoli 6 e 11 dello schema di decreto. Lamentata infine la mancanza del parere da parte della Conferenza unificata Stato-regioni, ritiene che le disposizioni in esame daranno luogo a situazioni problematiche di cui la maggioranza deve assumersi per intero la responsabilità.

Mauro LIBÈ (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, rammaricandosi, peraltro, del fatto che il provvedimento in esame elude il vero nodo della questione del ritorno al nucleare, vale a dire la revisione del titolo V della Costituzione con la riattribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di energia. Riconosce che lo schema di decreto legislativo contiene elementi positivi su alcuni punti importanti, come quelli relativi alla localizzazione degli impianti, alle garanzie per la loro sicurezza e alle forme di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali.

Ritiene però che, nonostante tali aspetti, lo schema di decreto rischia di risolversi, sostanzialmente, in un atto propagandistico o, tutt'al più, in una mera attestazione di volontà politica, non sorretta dagli strumenti normativi indispensabili per raggiungere l'obiettivo strategico della costruzione di una nuova politica energetica, capace, anche attraverso l'uso del nucleare, di porre le basi per garantire al Paese indipendenza energetica e raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale sottoscritti dall'Italia in sede internazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Nel deplorare, inoltre, il comportamento poco responsabile di alcuni autorevoli esponenti della maggioranza candidati alla presidenza di alcune regioni, a partire dall'attuale ministro Zaia, che hanno preso pubblicamente posizione contro la localizzazione nei rispettivi territori degli impianti nucleari, conclude auspicando che il Governo voglia affrontare davvero, al di là dei toni propagandistici, la questione essenziale della richiamata revisione della Costituzione.

Enzo RAISI (PdL) ritiene che il tema della propaganda sia stato a lungo utilizzato in questo dibattito e ritiene ci sia a questo punto un po' di confusione su chi dovrebbe avvantaggiarsi di tale atteggiamento propagandistico, se il governo o gli enti locali. La scelta del governo è stata chiara fin dall'inizio con decisioni di merito che sia il governo che la maggioranza hanno voluto condividere con il Parlamento su vari aspetti nel corso dell'esame della legge 99, c.d. legge sviluppo; ritiene infatti che laddove non c'è stata condivisione c'è stata comunque una particolare attenzione alle criticità sollevate. Come relatore alla legge sullo sviluppo ha già avuto occasione di ribadire che ritiene la condivisione delle scelte con le comunità locali coinvolte sia l'elemento chiave ma tale condivisione deve presupporre un atteggiamento propositivo e non ostruzionistico che non può che nuocere al dialogo. Ritiene peraltro che la politica energetica, per alcuni profili, sia certamente un tema che riguarda una materia di competenza dello Stato; ritiene comunque che gli organi preposti saranno in grado di stabilire se l'impostazione data con il decreto violi in qualche maniera la competenza degli organi regionali. Sottolinea che rispetto all'obiettivo che il Governo si era prefissato i tempi sono stati rispettati. Esprime quindi apprezzamento anche per la proposta di parere favorevole presentata dai relatori, che solleva puntualmente alcune criticità sia formali che sostanziali del provvedimento in esame, ed è certamente finalizzata al miglioramento del testo presentato dal Governo. Dichiara infine il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, ringraziandoli del lavoro svolto ritenendo che al di là delle diverse sensibilità ci sia stato, anche in questa occasione, un proficuo confronto fra maggioranza ed opposizione senza atteggiamenti preconcetti.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'esprimere forti perplessità circa l'accelerazione impressa dal Governo e dalla maggioranza all'iter dello schema di decreto in esame, ritiene che la scelta compiuta dal Governo in questa occasione riguardi senza dubbio uno dei provvedimenti più importanti della legislatura. Ritiene che sarebbe stata necessaria una maggiore valutazione di scelte di politica energetica alternative e che il nucleare non rappresenti la scelta obbligata anche per le problematiche di approvvigionamento che l'Italia deve affrontare; ritiene per esempio che sarebbe stato necessario un maggiore sforzo di investimento nelle centrali di quarta generazione, senza le scorie radioattive.

L'Italia in questi anni ha comunque dimostrato di poter stare sul mercato anche senza ricorrere all'energia nucleare. Come ricordato dal collega Realacci, nel corso della precedente seduta, i 4 miliardi di euro che già il nostro paese spende per lo smaltimento delle scorte andranno sicuramente ad aumentare e la Lombardia, una delle poche regioni che ha dato ampia disponibilità in tale direzione, vedrà un eccessivo proliferare di centrali nucleari. Ritiene che il tema dell'energia nucleare attenga ad una materia che deve essere considerata riservata alla competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e intravede il rischio di militarizzazione delle aree che saranno individuate come idonee per la costruzione degli impianti. Con il provvedimento in esame si è compiuta una forzatura ed il governo ha di fatto rinunciato a promuovere un progetto organico di politica energetica più rispondenti ai bisogni dei cittadini. Dichiara, infine, il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, ricordando che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativo.

Alberto TORAZZI (LNP), nel ribadire che il provvedimento in esame rappresenta, a suo giudizio, il frutto di una scelta ampiamente meditata del governo e discussa in sede parlamentare, evidenzia che si tratta in particolare di un'assunzione di responsabilità di carattere solidaristico da parte di un paese ricco come l'Italia. Ritiene oltretutto che se tale scelta venisse compiuta dai c.d. paesi del terzo mondo ci sarebbero molti più rischi per la sicurezza di quelli che oggi l'opposizione ha voluto evidenziare. Ribadendo, infine, che con il provvedimento in esame si compia un ulteriore passo in avanti, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo per una precisazione, chiede al Governo di riflettere sulla portata della disposizione relativa alla corresponsione di indennità agli enti territoriali, in ragione della distanza dagli impianti di produzione del combustibile. Ritiene, infatti, che se è vero che la normativa contenuta nello schema di decreto legislativo in esame non pone problemi interpretativi con riferimento agli impianti costituiti dalle centrali nucleari vere e proprie, tali problemi potrebbero prospettarsi, invece, con riferimento agli impianti rappresentati sia dai siti di estrazione del minerale che da quelli di arricchimento dello stesso.

Federico TESTA (PD), nel ribadire le criticità ampiamente sottolineate nella proposta di parere alternativo presentata, in cui sono state sollevate alcune questioni molto precise, come quella del necessario coinvolgimento delle popolazioni interessate, rileva come solo alcuni di tali rilievi problematici sono stati marginalmente recepiti nel parere predisposto dai relatori. Dichiara quindi il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, risultando così precluse le votazioni sulle proposte di parere alternative presentate dai gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori.

La seduta termina alle 13.50.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2010

116ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

CURSI 

            Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente di Assogenerici, dottor Giorgio Foresti, accompagnato dalla dottoressa Licia Soncini, responsabile delle relazioni istituzionali.           

  

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico" (n. 174)

(Esame e rinvio) 

 

Il senatore VETRELLA(PdL), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, sul quale la Commissione deve esprimere il proprio parere e che è stato assegnato con riserva in attesa che su di esso si esprimano anche la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega in materia nucleare prevista dalla legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo) ed ha per oggetto: i criteri sulla base dei quali saranno localizzati nel territorio nazionale gli impianti nucleari ed i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; i sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti radioattivi; le procedure per la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti, nonché i requisiti soggettivi che devono essere in possesso degli operatori; le misure compensative in favore delle popolazioni interessate e degli enti locali; la "Campagna di informazione"; le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme previste dal decreto legislativo.

            Lo schema di decreto si compone di 33 articoli.

            L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene una serie di definizioni tra cui quella di "area idonea" e di "sito" inteso come quella porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari.

            L'articolo 3 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri adotti, su proposta concertata tra tutti i Ministeri competenti (Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti) la "Strategia nucleare", un documento programmatico con il quale saranno delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, con prioritaria attenzione per i profili relativi alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e alla sicurezza nucleare.

La "Strategia nucleare" indicherà la potenza complessiva degli impianti nucleari da realizzare ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio; valuterà il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali; definirà le linee guida del processo di realizzazione.

L'articolo 4 delinea le procedure autorizzative per l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare.

Le procedure per la definizione dei criteri di localizzazione e per l’autorizzazione dell’impianto sono caratterizzate dalla più ampia partecipazione delle Regioni, degli enti locali e dell’opinione pubblica. Lo schema di decreto prevede che siano rispettate tutte le procedure (di competenza del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei beni culturali) dirette ad accertare la compatibilità ambientale e paesaggistica del programma nel suo complesso e dei singoli impianti (valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale).

Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente i requisiti soggettivi che debbono avere gli operatori interessati alla presentazione di progetti per la realizzazione di centrali nucleare e i programmi di intervento degli operatori stessi.

L'articolo 7 stabilisce che l'Agenzia per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell'ambito della procedura volta al rilascio dell'autorizzazione unica, compie una serie di verifiche tecniche sulla base degli standard previsti dalla normativa internazionale a tutela della salute dei lavoratori, delle popolazioni interessate e dell'ambiente.

Gli articoli da 8 a 17 si soffermano sulle procedure autorizzative e sui principi e i criteri per l'individuazione delle aree e la certificazione dei siti sui quali sorgeranno le future centrali.

A tale proposito, il relatore segnala che il provvedimento individua i criteri generali per definire l’idoneità potenziale dei territori ad ospitare un impianto nucleare. Non si tratta, quindi, di una mappatura del territorio, ma di requisiti cui dovranno rispondere le proposte dei singoli operatori.

Tra questi requisiti vi sono le caratteristiche in termini sismici, geofisici e geologici, nonché di accessibilità dell’area, distanza da centri abitati ed infrastrutture di trasporto, disponibilità di risorse idriche, valore architettonico e paesaggistico, etc.

È affidato all’Agenzia il compito tecnico di specificare le caratteristiche ambientali e tecniche che dovranno essere in grado di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, la tutela della salute della popolazione e la protezione dell’ambiente.

Gli articoli da 18 a 20 contengono le disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi e del fondo per il decommissioning che verrà istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e che sarà alimentato dai titolari dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mediante il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto stesso.

Particolarmente significative, inoltre, sono le previsioni contenute all'articolo 21 che istituisce, presso ciascuna regione interessata da un sito, un Comitato di confronto e trasparenza e individua le misure compensative poste a carico del titolare dell'autorizzazione unica e delle altre imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti.

L’obbligo di corrispondere misure compensative ricalca quanto avviene in tutti i Paesi europei e quanto oggi previsto per le centrali elettriche tradizionali.

Durante la fase di costruzione il contributo, commisurato allo stato di avanzamento dei lavori, è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorato del 20% per potenze superiori. Il contributo è destinato per il 40% agli enti locali e per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell’ICI.

Durante tutta la fase di esercizio, il contributo è pari a 0,4 €/MWh (il doppio di quanto previsto – per i soli primi sette anni di esercizio – per gli impianti a carbone) ed è destinato alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali.

Tutti i suddetti contributi sono attribuiti: per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l’impianto; per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l’impianto; per il 35% ai comuni limitrofi entro 20 km dal perimetro dell’impianto.

La disciplina di dettaglio delle misure compensative è rimessa ad apposite convenzioni tra operatori ed enti locali, sulla base di uno schema tipo che terrà conto anche di criteri di perequazione tra comuni limitrofi.

Gli articoli da 24 a 29 riguardano il deposito nazionale e lo sviluppo di un Parco tecnologico nonché di un centro di studi e sperimentazione nel quale confluiranno o a cui saranno collegate tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi.

La disattivazione degli impianti è affidata alla Sogin S.p.A., che al termine della vita dell’impianto ne prenderà in carico la gestione in sicurezza.

Il Deposito nazionale sarà realizzato nell’ambito di un più ampio Parco tecnologico specializzato nel settore nucleare e servirà a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività e ad immagazzinare, a titolo provvisorio di lunga durata, i rifiuti ad alta attività nonché il combustibile irraggiato proveniente dall’esercizio di impianti nucleari.

Per la sua localizzazione, costruzione ed esercizio, il provvedimento prevede una disciplina analoga a quella relativa agli impianti di produzione di energia elettronucleare e di combustibile nucleare.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, è determinata l’entità delle misure compensative riconosciute al territorio che ospita il Deposito nazionale ed il Parco Tecnologico.

Lo schema di decreto legislativo, infine, all'articolo 30, introduce disposizioni finalizzate a favorire una corretta ed obiettiva informazione alla popolazione sulla tematica inerente la produzione di energia da fonte nucleare. In particolare, l’art. 30 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e il Ministero delle infrastrutture, con la partecipazione di altri soggetti, tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, l’ISPRA, l’Enea ed anche l’Anci, concordino, entro tre mesi dalla definitiva approvazione del decreto legislativo, un programma per la definizione e la realizzazione di una campagna di informazione nazionale, da avviare entro i sei mesi successivi.

Il relatore conclude riservandosi di approfondire alcune delle principali questioni contenute nello schema di decreto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2010

117ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

CURSI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.            

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"(n. 174)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

 

Il senatore VETRELLA(PdL), ad integrazione della relazione già svolta nella precedente seduta, formula osservazioni su alcuni aspetti dell'Atto del Governo in titolo. In particolare, rileva che l'espressione "misure compensative" dovrebbe essere più opportunamente sostituita con la dizione "benefici o agevolazioni".

In relazione all'articolo 5, osserva come sarebbe opportuno fissare un termine per l'emanazione del decreto ministeriale con cui vengono individuati i requisiti soggettivi degli operatori che intendono ottenere l'autorizzazione al fine di assicurare agli operatori stessi una maggiore certezza.

In merito all'articolo 6, si sofferma sull'assenza di un soggetto che verifichi la sussistenza, in capo agli operatori che presentano un programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, dei prescritti requisiti soggettivi. Rileva, altresì, che i programmi di intervento degli operatori, dovranno essere vagliati da diversi ministeri (Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e trasporti), con il rischio di una eccessiva frammentazione se non si provvede ad un adeguato coordinamento.

In merito all'articolo 7, recante disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, rileva come non sia previsto che la relazione che l'Agenzia per la sicurezza nucleare dovrà predisporre sulle richieste degli operatori venga trasmessa al Ministero dello sviluppo economico che, invece, dovrebbe essere coinvolto in quanto attore principale dell'intera procedura autorizzativa.

Con riguardo all'articolo 8, ritiene che il coinvolgimento di quattro diversi ministeri (Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e trasporti e Beni e attività culturali) rischi di rallentare i procedimenti autorizzativi, mentre con riferimento all'articolo 9, comma 2, sottolinea l'opportunità di sopprimere la parola "interessate".

In relazione all'articolo 10 rileva come sarebbe opportuno inserire delle ulteriori scadenze temporali per assicurare una complessiva accelerazione dell'iter autorizzativo necessario mentre, con riguardo all'articolo 19, osserva come potrebbe risultare inopportuno affidare alla Sogin la valutazione dei costi di disattivazione dell'impianto al termine della sua vita operativa.

Per quanto attiene all'articolo 20, che istituisce il fondo per il decommissioning, si sofferma sull'opportunità che venga prevista la possibilità di un monitoraggio periodico delle somme che ogni anno il gestore dell'impianto dovrà versare a titolo di contributo per alimentare il predetto fondo: occorre infatti garantire agli operatori del settore una maggiore certezza circa gli investimenti che dovranno effettuare, evitando in questo modo eventuali sorprese in merito ai costi da sostenere per lo smantellamento dell'impianto stesso.

In merito alla individuazione di un deposito nazionale, osserva come lo schema di decreto non indica un termine entro il quale il deposito nazionale dovrà essere realizzato mentre, per quanto attiene alla campagna di informazione, evidenzia l'opportunità che essa sia finanziata, a regime, anche dagli operatori del settore. Rileva infatti la necessità che queste campagne vengano realizzate con una certa continuità nel tempo e non solamente nella fase di avvio del programma nucleare.

 

Il senatore BUBBICO (PD) chiede al rappresentante del Governo una stima complessiva, e disaggregata sul territorio, del deficit energetico che le nuove centrali, che il Governo intende far realizzare nell'ambito del programma nucleare, dovrebbero colmare. Si sofferma poi - chiedendo quale siano le valutazione del Governo al riguardo - sui ricorsi presentati da numerose regioni dinanzi alla Corte costituzionale avverso la legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo) e richiede altresì una valutazione dei costi e dei benefici che deriveranno ai consumatori dall'avvio del programma nucleare e una stima dei costi per la realizzazione dei siti di stoccaggio.

 

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente inizio della seduta delle Commissioni riunite 2ª e 10ª, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª) 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2010

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

 

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"(n. 174)

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

La senatrice BUGNANO (IdV) rileva che, a prescindere da qualsiasi convinzione sull'opportunità di avviare un programma di realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia, quello che appare molto grave è che l'iter previsto dalla legge n. 99 del 2009 per la realizzazione delle centrali possa arrivare a scavalcare completamente le realtà territoriali (Regioni ed Enti locali), ponendosi palesemente in contrasto con il Titolo V della Costituzione e specificamente con il rispetto dei poteri concorrenti delle Regioni riguardanti la produzione dell'energia e il governo del territorio, di cui all'articolo 117 della Costituzione, con il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 118 della Costituzione e con l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, disposizioni già richiamate in numerose pronunce della Corte costituzionale in materia energetica.

A tale riguardo, ricorda che nella sentenza n. 383 del 2005 della Corte costituzionale in materia di ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento avverso numerose disposizioni del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, il filo conduttore fu rappresentato dalla ricognizione, ai sensi dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica, la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del decreto-legge n. 239/2003, per la parte in cui non veniva previsto che i poteri attribuiti agli organi statali debbano essere esercitati d'intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, oppure direttamente con le Regioni e le Province interessate.

Ricorda inoltre che, in accoglimento di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel 2005, nei primi giorni dello scorso mese di ottobre, undici regioni italiane hanno impugnato la legge n. 99 del 2009 dinanzi al giudice delle leggi: Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Molise, Marche e Emilia Romagna. I ricorsi richiamano l'illegittimità costituzionale, in primis,della lettera g) dell'art. 25, comma 2, in virtù della quale la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita vengono considerati attività "di preminente interesse statale" e, come tali, soggetti ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata. La maggior parte dei ricorsi chiamano in causa anche quanto disposto nelle altre lettere del medesimo articolo, in particolare alla lettera a) e alla lettera f). Ai termini della lettera a) il Governo dovrà prevedere la "possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione", senza prevedere alcuna partecipazione della Regione interessata né della Conferenza unificata. Ai sensi della lettera f), il Governo, in sede di esercizio della delega, dovrà determinare le modalità di esercizio del suo potere sostitutivo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

Sottolinea altresì che il successivo articolo 26 della legge n. 99 del 2009 - anch'esso oggetto del vaglio di costituzionalità nel ricorso di alcune Regioni - assegna nuovamente al Governo, e segnatamente al CIPE, il compito di definire con apposita delibera, sempre nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e previo parere della Conferenza unificata, le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

Rileva quindi che, come emerge chiaramente dalle disposizioni sopra citate, il ruolo assegnato alle Regioni è insufficientemente tutelato, che il consenso delle singole Regioni non viene mai chiesto e che la Conferenza unificata può esprimere solo pareri non vincolanti relativamente alle scelte strategiche e di alta amministrazione, mentre l'intesa è prevista solo in sede di procedimento di autorizzazione unica, quando ormai la localizzazione dell'impianto è già stata decisa. Premesso che il coinvolgimento della Conferenza non può essere ritenuto equivalente o sostitutivo di quello della Regione interessata, dichiara di non comprendere come la necessità del consenso della singola Regione alla localizzazione di grandi opere (che imprimono al territorio una caratterizzazione tanto forte da incidere sulla sua complessiva destinazione e su tutti gli interessi che in esso insistono) non sia stata normata.

Conseguentemente, rileva che tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, qualora la Corte Costituzionale dovesse accogliere i ricorsi regionali, sarebbe viziato da illegittimità costituzionale.

In merito al tema della sicurezza, osserva inoltre che l'articolo 14 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica, di cui all'articolo 13, la responsabilità in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione. La responsabilità si estende ai controlli sulla sicurezza degli impianti, alla formazione dei lavoratori dell'impianto, all'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla costruzione e all'esercizio degli impianti e all'attuazione delle operazioni di informazione diffusa e capillare per le popolazioni. Rileva quindi che il ruolo e le responsabilità attribuiti ai titolari delle autorizzazioni appare senza dubbio spropositato, nella misura in cui lo Stato lascia la questione della sicurezza degli impianti, di chi vi lavora e di chi vive in quelle aree ad un soggetto privato, limitandosi ad imporre l'obbligo di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento, in aggiunta all'obbligo di trasmissione, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio degli impianti, di un rapporto contenente dati ed informazioni utili al monitoraggio soprattutto ai fini della sicurezza.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,50.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª) 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2010

119ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

CURSI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

 

La seduta inizia alle ore 9,20.

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"(n. 174)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 3 febbraio 2010.

 

Il senatore PARDI (IdV) esprime forti riserve e perplessità sul provvedimento all'esame della Commissione, sul quale preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo parlamentare di una proposta di parere contrario. Fornisce alcuni dati sugli obblighi internazionali che l'Italia ha assunto per ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 ed osserva come la scelta del Governo di avviare la produzione di energia elettrica da fonte nucleare non risolverà affatto i problemi energetici del Paese e non ridurrà in maniera significativa i quantitativi di CO2 immessi in atmosfera. Rileva, inoltre, che il territorio italiano è caratterizzato dalla presenza di ampie aree a rischio sismico che risultano quindi non adatte ad ospitare degli impianti nucleari, a differenza di quanto invece avviene in Francia. Lamenta, infine, la compressione delle autonomie locali prevista dallo schema di decreto, con particolare riguardo all'individuazione dei siti ove dovranno sorgere le future centrali e il deposito unico nazionale.

 

Il senatore SANGALLI (PD) rileva come lo schema di decreto risulta pesantemente lacunoso, in quanto sorvola sull'esigenza di maggiore trasparenza e condivisione del processo decisionale sul nucleare. Il provvedimento, inoltre, suppone ottimisticamente l'invarianza dei costi per lo Stato, mentre non chiarisce affatto i supposti benefici. Infine, non viene risolto l'annoso problema del deposito delle scorie, condizione questa indispensabile per procedere su qualsiasi programma nucleare.

Più nel dettaglio, elenca le ragioni per cui preannuncia la presentazione di un parere contrario del suo Gruppo parlamentare.

L'articolo 3 richiede che sia definita la "Strategia del Governo in materia nucleare", ma tale strategia non deve essere, a suo parere, del Governo, bensì del Paese, come lo è sempre stato in passato anche quando si decise nel 1988 di abbandonare, dopo il referendum consultivo del 1987, il nucleare.

Rileva che con lo schema di decreto viene confermata la tipica confusione italiana che è stata criticata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) lo scorso 3 febbraio 2010. Osserva come la strategia nucleare dovrebbe chiarire alcuni concetti che nello schema di decreto sono accennati, in particolare i supposti vantaggi di tipo economico e ambientale. Manifesta quindi l'opportunità che il Governo chiarisca se esiste questa garanzia per gli investitori o se si corre il rischio che eventuali investimenti, che poi si rivelino essere troppo alti, come probabile, si scarichino sulle tariffe pagate dalla collettività, come accade già oggi per gli oneri di sistema e per le questioni non risolte del nucleare passato, considerando che attualmente i consumatori pagano ogni anno circa 500 milioni di euro per il nucleare, mentre in passato sono stati già pagati oltre 10 miliardi di euro. Evidenzia che attualmente sulle tariffe elettriche ogni famiglia paga 0,22 centesimi di euro per kWh per gli oneri nucleari, poco meno di quanto vada alle fonti rinnovabili. Chiede notizie circa un convegno organizzato dalla Confindustria lo scorso 20 gennaio, al quale ha partecipato il Governo e in cui l'Enel ha cercato di raccogliere impegni da parte dell'industria. Chiede, in particolare, che il Governo chiarisca come intende affrontare i problemi di politica industriale del Paese, in quanto si sta spianando la strada per l'Enel, la società dominante, mentre le altre società del nostro mercato, che fanno fatica a raggiungere assetti competitivi, rimarrebbero escluse o penalizzate.

Ricorda che già oggi l'Italia ha prezzi più alti del 20-30 per cento rispetto agli altri Paesi anche per gli oneri di scelte affrettate sul sistema elettrico: sperare che il costo del nucleare sia ampiamente inferiore ai costi del ciclo combinato a gas o del carbone con cattura e stoccaggio della CO2 appare del tutto velleitario.

Si sofferma, infine, sul tema dello smaltimento dei rifiuti nucleari, oggetto anche di un'apposita comunicazione della Commissione europea, e critica pesantemente i ritardi accumulati dall'Italia nello smaltimento delle scorie degli impianti dismessi. Rileva, altresì, che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare non ha ancora potuto avviare la propria attività in mancanza dell'apposito statuto ed osserva come risulta paradossale che non si sia ancora aperto un dibattito pubblico sul tema del nucleare, mentre si registrano delle ostilità crescenti, a livello locale, sugli impianti che si intendono realizzare.

 

Il senatore ASTORE (Misto) ricorda come, già nel 1979, in Italia erano stati individuati 21 siti destinati alla realizzazione di centrali nucleari senza l'instaurazione di un necessario dialogo con le Regioni che avrebbero ospitato tali impianti. Ritiene che lo schema di decreto in esame non sia rispettoso delle autonomie locali e prevede l'imposizione di scelte dall'alto. Chiede infine al rappresentante del Governo se ritiene che saranno escluse dalla realizzazione di impianti nucleari le aree sismiche di primo e secondo livello e le zone del Paese in cui sono avvenute delle ingenti alluvioni.

Illustra quindi una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, e auspica che - ove essa non fosse approvata - nella proposta di parere del relatore, in via subordinata, venga inserito un parametro di riferimento circa le caratteristiche ambientale e tecniche cui debbono rispondere le aree idonee di cui all'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto. A tale proposito, auspica che, dopo la lettera o), dell'articolo 8, comma 1, vengano aggiunte le seguenti lettere: «p) rapporto tra la capacità di potenza elettrica degli impianti di varia tipologia già installati nell'area ed il fabbisogno energetico dell'area stessa, misurato sulla base dei consumi di energia elettrica rilevati nell'anno immediatamente precedente a quello della pubblicazione dello schema di parametri di cui al presente comma; q) pregresse calamità naturali di origine sismica o idrogeologica verificatesi nell'area nell'ultimo decennio».

 

La senatrice GRANAIOLA (PD) interviene affermando che purtroppo la scelta del nucleare appare ormai un dato di fatto. Si tratta ora soprattutto di verificare come possa essere attuata la strategia del Governo, vista la rilevanza e la delicatezza dei temi, nonché il loro valore strategico.

Soprattutto evidenzia la necessità di verificare come tale scelta possa essere realizzata in un ambito di concertazione e condivisione con i governi locali prima di tutto per l'individuazione dei siti e per le questioni legate alla sicurezza, considerato che l'avvio, come si è appreso dalla stampa, non sembra essere dei migliori. Sottolinea come le prime risposte del Governo alle obiezioni delle Regioni sulle ipotesi di localizzazione delle centrali - laddove non ci fosse accordo con le Regioni il Governo intenderebbe procedere per autorità - mettano subito in evidenza una strana e riduttiva visione del federalismo.

Passa quindi ad evidenziare alcuni punti del progetto del Governo che paiono particolarmente critici. In primo luogo, per quanto riguarda il ruolo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, rimangono le perplessità, già segnalate a suo tempo, circa la sua composizione, a nomina politica, e i requisiti tecnico professionali dei componenti. La certezza dell'autonomia operativa dell'Agenzia è una questione centrale e rilevantissima che non sembra adeguatamente tutelata. Ricorda, a questo riguardo, che gli indirizzi europei sulla sicurezza nucleare prevedono la necessità di garantire all'Agenzia la capacità d'intervento per poter affrontare qualsiasi emergenza. Rileva in tutta l'impostazione una certa vacuità nella definizione del suo ruolo e nella sua reale capacità operativa. Per esempio, laddove nell'art. 3 si prevede la stesura del documento programmatico sulla strategia nucleare del Governo, sulla sicurezza dei cittadini e degli impianti, la compartecipazione dell'Agenzia alla realizzazione di questo documento è posta come "facoltativa" in quanto il ministro "può avvalersi dell'Agenzia".

In secondo luogo, si pone la questione della copertura finanziaria, poiché il provvedimento non ne prevede alcuna, neanche di riserva, per gestire eventuali situazioni di crisi. Le risorse devono provenire tutte dagli operatori, sia quelle compensative, sia quelle informative, sia quelle per la ricerca sullo smaltimento dei residui radioattivi, come per il decommissioning e per la gestione straordinaria di eventuali emergenze. Esprime perplessità sul fatto che una scelta strategica così delicata, che pone rilevanti questioni di sicurezza, possa essere affidata in toto ad una "quota di investimento" degli operatori.

Considera particolarmente avventata tutta la questione dello smantellamento dei residui nucleari sui quali si fa un ragionamento in teoria anche interessante (ad esempio il legame tra centro di studi e luogo di deposito), ma assolutamente non definito. Si intende cioè avviare il percorso per la realizzazione delle centrali senza ancora sapere dove e come collocare e gestire i rifiuti nucleari. Ricorda che praticamente la totalità degli studiosi, anche quelli favorevoli alla realizzazione delle centrali stesse, sottolineano come questo sia uno dei problemi fondamentali e non rinviabili, anche perché si tratta di una pesante e duratura eredità che lasceremo alle future generazioni.

Evidenzia che i processi di qualità, nel senso più ampio del termine, determinano la sicurezza, l'efficacia e la convenienza degli impianti nucleari. Se i progetti attualmente realizzabili possono essere considerati "tecnicamente sicuri" lo saranno effettivamente se verranno rispettati i ferrei protocolli di qualità previsti. Manifesta tuttavia una certa inquietudine relativamente ai rischi che possono derivare da possibili tentazioni di inquinamenti malavitosi generati inevitabilmente dai corposi investimenti necessari e chiede che si faccia chiarezza su come si intende affrontare questi temi che investono il complesso delle relazioni sociali ed economiche.

Quanto poi agli interventi compensatori previsti, questi non possono che assumere quei connotati di "risarcimento" che invece non dovrebbero avere, poiché il risarcimento c'è quando si riconosce un'ipotesi di danno.

Rileva, infine, che da tempo il nostro Paese non sembra più svolgere alcun rilevante ruolo nella ricerca di base e nelle sue applicazioni tecnologiche: sebbene l'Italia collabori a rilevanti progetti di studio internazionali, sottolinea infatti la mancanza di riconoscimento da parte del Governo della centralità della ricerca nelle scienze di base.

Evidenzia quindi come l'Italia rischi di rimanere, nei prossimi anni, fanalino di coda anche nella ricerca sulle nuove fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti, nonché nella tecnologia necessaria al loro sfruttamento. Osserva che, proprio su questo, si fondano i dubbi e le perplessità di chi non è pregiudizialmente contrario all'uso del nucleare per la produzione di energia, ma sente ancora molto forte il peso psicologico dell'incidente dei Chernobyl. Per queste ragioni ribadisce la sua contrarietà al provvedimento all'esame della Commissione.

 

La senatrice VICARI (PdL) ricorda che lo schema di decreto esaminato in queste settimane rappresenta una tappa fondamentale nel percorso, delineato dalla legge sviluppo, che riporterà l’Italia a riprendere la produzione di energia elettrica da fonte nucleare così come da anni sta avvenendo in numerosissimi Paesi dell’Unione europea e del mondo.

Tale scelta si inserisce nel più complessivo piano strategico per l’energia che il Governo dovrà definire nei prossimi mesi e che consentirà all’Italia di modificare il proprio mix energetico giungendo, entro il 2020, ad una produzione di circa il 25 per cento di energia elettrica dal nucleare accompagnato da un altro 25 per cento di energia da fonti rinnovabili. Evidenzia che tutto questo consentirà senz’altro di ridurre sensibilmente il costo dell’energia elettrica che i cittadini e le imprese italiane debbono oggi sopportare in misura quasi doppia rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia, dove, come è noto, quasi l’80 per cento dell’energia elettrica viene prodotta dal nucleare.

Lo schema di decreto affida diversi compiti all’Agenzia per la sicurezza nucleare. Questo nuovo organo, di natura indipendente, rappresenta uno dei punti focali dell’intera riforma poiché dovrà vigilare sulle diverse fasi del piano per il rilancio del nucleare in Italia a partire dalle prime fasi di certificazione dei siti e di autorizzazione agli operatori che intenderanno investire in tale settore.

Auspica, pertanto, che la nuova Agenzia per la sicurezza sappia rappresentare, soprattutto per i cittadini, un autorevole punto di riferimento indipendente. Tale autorevolezza dovrà essere costruita ogni giorno sulla base dei monitoraggi e dei controlli affidati all’Agenzia che dovrà vigilare sul rispetto degli standard internazionali da parte degli operatori nonché assicurare il rispetto e la tutela della salute delle popolazioni interessate e dell’ambiente circostante ai nuovi impianti.

Proprio per questo ritiene che la nuova Agenzia dovrà essere dotata di adeguate risorse finanziarie in grado da renderla effettivamente indipendente e di arruolare al suo interno tutte quelle professionalità di natura tecnica necessarie all’espletamento nel migliore dei modi dei propri compiti.

A proposito dei tempi del processo autorizzativo, rileva che sarebbe opportuno introdurre delle scadenze temporali per alcune fasi particolarmente critiche del procedimento, al fine di evitare un allungamento eccessivo dei termini complessivi necessari ad ottenere l’autorizzazione unica degli impianti nucleari. Solamente mediante l’individuazione di tempi certi entro i quali dovranno essere emanati, ad esempio, i decreti relativi all’individuazione dei requisiti soggettivi degli operatori, la verifica tecnica dei requisiti degli impianti, l’istanza per la certificazione dei siti e l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari, gli operatori saranno realmente motivati a realizzare in Italia questi importanti investimenti.

Senza l’individuazione di tempi certi per ciascuna di queste fasi, infatti, ritiene che sarà veramente difficile che gli operatori interessati abbiano quelle certezze necessarie a porre in essere un investimento di ingenti dimensioni.

Al contempo, osserva come bisognerebbe assicurare agli operatori stessi che gli accantonamenti previsti per alimentare il Fondo per il decommissioning siano individuati con un certo margine di certezza, al fine di evitare che al termine della vita dell’impianto, la cui durata mediamente è di sessanta anni circa, gli operatori debbano conferire ulteriori ingenti risorse finanziarie che non erano state precedentemente accantonate.

Per quanto attiene alla campagna di informazione, auspica che vengano individuati adeguati strumenti di copertura economico-finanziaria della campagna stessa, al fine di sensibilizzare ed informare i cittadini, in particolare le giovani generazioni, anche attraverso l’attuazione di apposite iniziative da realizzare all’interno delle scuole.

 

Il presidente CURSI avverte che il seguito dell'esame dell'atto di Governo in titolo proseguirà nell'odierna seduta pomeridiana.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE  ASTORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174

 

 


La 10a Commissione Industria, Commercio, Turismo

esaminato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, lo schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (Atto n. 174);

 

premesso che:

- il presente schema di decreto legislativo costituisce uno dei passi fondamentali con cui il Governo dà piena attuazione alla sua politica in materia di energia nucleare;

- un fondato dubbio di legittimità costituzionale riguarda la legge 99 del 23 luglio 2009 e il presente decreto legislativo che il Governo, sulla base della delega prevista all’art. 25 della predetta legge, si appresta ad adottare. Poiché produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia sono materie di competenza legislativa concorrente, non sembra risolta la questione circa la necessità dell’intesa fra Stato e Regioni per la costruzione ed esercizio di centrali nucleari. Diverse Regioni hanno già impugnato la legge 99 del 2009 e, in particolare, l’art. 25 (delega al Governo in materia nucleare), il quale prevede un potere sostitutivo del Governo in caso di mancata intesa con le Regioni e i diversi enti locali coinvolti, nonché l’art. 26 (Energia nucleare), in quanto ritenuto insufficiente il coinvolgimento (parere non vincolante) della Conferenza unificata nella definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia. Peraltro, la Regione Puglia ha adottato una legge, la n. 30 del 4 dicembre 2009, "Disposizioni in materia di energia nucleare", che vieta l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi  di materiali e rifiuti radioattivi in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, e ciò  nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione. Altre Regioni si apprestano ad approvare leggi di analogo contenuto;

 

Considerato che:

- l’impostazione della politica del Governo in materia di energia nucleare appare miope dal punto di vista degli obiettivi, e fondata su falsi presupposti per quanto riguarda costi, tempi di realizzazione e sicurezza, oltre che a rischio di fallimento circa il concreto raggiungimento del risultato finale. Che il ritorno al nucleare sia una strategia perdente è dimostrato dal fatto che a livello mondiale il numero di reattori nucleari non solo non è più aumentato negli ultimi 20 anni, ma si prevede che entro il 2015 ne entreranno in funzione circa 30 mentre ne saranno dismessi più di 90;

- ad oltre venti anni di distanza dal referendum popolare che ha posto fine all’utilizzo dell’energia nucleare, il governo italiano si accinge ad adottare impianti di terza generazione, considerati obsoleti, troppo costosi e insicuri, mentre stanno per arrivare sul mercato quelli di quarta generazione che dovrebbero invece affrontare alla radice il problema della sicurezza e in particolare delle scorie radioattive, favorendo tra l’altro l’abbattimento dei costi;

- la scelta del Governo è in netta antitesi con gli obiettivi di una efficace e lungimirante politica energetica basata su energie rinnovabili ed efficienza e risparmio energetico. Sono del tutto ignorati, peraltro, gli assi portanti del Piano di azione per l'efficienza energetica (2007-2012) adottato dalla Commissione Europea, il cui scopo è giungere ad una riduzione del 20% del consumo di energia entro il 2020. Il piano di azione prevede misure volte ad accrescere l'efficienza energetica di prodotti, edifici e servizi, a migliorare il rendimento della produzione e della distribuzione di energia, a ridurre l'impatto dei trasporti sul consumo di energia, a favorire il finanziamento e la realizzazione di investimenti nel settore, a promuovere e a rafforzare un comportamento razionale in merito al consumo di energia e a potenziare l'azione internazionale in materia di efficienza energetica;

 

- il contributo del nucleare alla totalità dell'energia consumata nelle attività economiche e sociali (industria, trasporti, habitat, terziario, agricoltura), anche nei Paesi dove è elevata la produzione di energia da centrali nucleari, risulta modesto. In questo senso è interessante osservare l’esempio della Francia, che occupa un posto particolare nel mondo per l’importanza del suo programma nucleare, dove il contributo del nucleare al consumo finale di elettricità è del 67%. Poiché la parte dell'elettricità nel consumo di energia finale è del 20,8%, il contributo del nucleare al consumo di energia finale della Francia è del 13,9%. L’opzione nucleare non offre dunque alcuna riduzione dei rischi legati alla dipendenza petrolifera (aumento dei prezzi, rischio geopolitico, limiti delle risorse mondiali). È pertanto difficile sostenere che l'energia nucleare assicura l’indipendenza energetica della Francia. Passando dalla Francia all’Italia è da escludere che il programma nucleare del Governo contribuirebbe in modo decisivo all'indipendenza energetica dell'Italia. Nel nostro Paese il consumo di elettricità rappresenta il 18,3% del consumo di energia finale. Il governo italiano ha annunciato che, conformemente al suo progetto, la produzione di origine nucleare dovrebbe assicurare il 25% della produzione totale di elettricità. Ciò significa che, se tale progetto si realizzasse, il contributo del nucleare al consumo di energia finale dell'Italia sarebbe del 4,5%;

- Il costo dell’investimento per le otto centrali EPR previste dal progetto governativo è stimato oggi ad una cifra che va dai 40 ai 50 miliardi di euro, che il pubblico dovrà sostenere per realizzare, gestire e infine smantellare le centrali nucleari. Analizzando complessivamente il sistema energetico, ovvero partendo dalla costruzione delle centrali sino anche alla complessa gestione dei rifiuti, si riscontra un notevole incremento nei costi sociali e una scarsa convenienza economica. Investire in una fonte costosa e inaffidabile come l’energia nucleare per produrre il 25% dell’elettricitàannullerà i già scarsi finanziamenti a favore dell’efficienza energetica e della ricerca sulle fonti rinnovabili, lasciando l’Italia nella posizione di fanalino di coda in settori strategici dove altri paesi stanno investendo somme ingenti;

- al termine del ciclo di vita della centrale nucleare va considerato anche il costo del suo smantellamento, la bonifica del territorio e lo stoccaggio delle scorie radioattive. A titolo d’esempio per costruire la centrale nucleare Usa di Maine Yankee negli anni '60 sono stati investiti 231 milioni di dollari correnti. Recentemente questa centrale ha terminato il suo ciclo produttivo e per smantellarla sono stati allocati 635 milioni di dollari correnti.
Soltanto per smantellare le quattro vecchie centrali nucleari italiane è stato stimato un costo pari a 2 miliardi di dollari, costo che grava tuttora sulla bolletta elettrica degli italiani. Alla fine del funzionamento delle centrali nucleari, vi sarà inoltre da gestire una nuova quantità considerevole di materiali radioattivi, vale a dire tutti i rifiuti prodotti dallo "smantellamento" delle centrali nucleari, i cui siti rimangono a rischio di radioattività;

- relativamente alla sicurezza negli approvvigionamenti, la fonte primaria dell’energia nucleare è l'uranio naturale che, nel caso della Francia, così come sarebbe anche per l'Italia, è totalmente importato; dunque l'elettricità di origine nucleare non può essere considerata come una "elettricità primaria", prodotta integralmente sul territorio nazionale;

 

- la realizzazione del programma nucleare previsto dal Governo richiede tempi molto lunghi di avvio ed i primi risultati – se tutto andasse bene – si avrebbero dopo un termine di almeno un decennio. Nel caso del nuovo impianto EPR (Olkiluoto 3) in Finlandia, l’iter è iniziato nel 1998 (a quel tempo erano ancora in ballo due possibili siti), ha attraversato il suo culmine con l’approvazione della nuova centrale da parte del Governo nel maggio del 2002 (la licenza alla costruzione è stata poi rilasciata nel 2005) e si concluderà nel 2010-2011 con la messa in funzione dell’impianto: complessivamente 13-14 anni;

 

 - il nucleare, che richiede la disponibilità di adeguate risorse idriche per il raffreddamento degli impianti, ha in Italia problemi enormi di localizzazione, essendo un territorio fortemente sismico, pervaso dal dissesto idrogeologico, con spazi fluviali ancor più ridotti e prosciugati per buona parte dell’anno (fenomeno che aumenterà con l’acutizzarsi degli effetti dei cambiamenti climatici) e con zone costiere che sono generalmente sviluppate dal punto di turistico). Dunque la previsione di compensi economici e benefici fiscali non sarà sufficiente per superare la forte e diffusa ostilità dei cittadini e delle istituzioni regionali e locali;

 

- non esiste ancora una soluzione definitiva, scientificamente convalidata, per il problema delle scorie radioattive.  Secondo il progetto del Governo e con l’uso di una terminologia ambigua e fuorviante, queste dovrebbero essere stoccate in un Deposito nazionale nell’ambito di un "Parco tecnologico" individuato dalla Sogin SpA. Le centrali nucleari producono rifiuti (scorie) che rimangono radioattivi per 10.000-100.000 anni e la cui gestione è ancora un capitolo aperto per l'intero occidente. Soltanto gli Usa, dopo oltre 25 anni di studi e dopo aver speso più di 60 miliardi di dollari, hanno realizzato una soluzione definitiva realizzando un deposito in profondità (geologico) in cui stoccare le sole scorie radioattive di II grado, mentre resta ancora incerto il destino delle scorie di III grado (ad alta radioattività) stoccate temporaneamente all'interno delle centrali nucleari;

 

RIBADITO che:

 

- il nucleare costa troppo, non è sicuro, non libera dalla dipendenza energetica in quanto l’Italia non possiede risorse di uranio, aumenterà la militarizzazione del territorio, è una sciagura sotto il profilo ambientale a causa dell’irrisolto problema delle scorie e, non ultimo, la maggioranza degli italiani è contraria;

 

- la potenza installata in Italia è già superiore alla domanda di energia, anche in momenti di picco e quindi la costruzione di centrali nucleari non risulta assolutamente necessaria;

 

- le priorità della politica energetica italiana devono essere: efficacia energetica in tutti i settori, politica di trasformazione del sistema di trasporto, utilizzazione razionale ed efficace del gas, sviluppo delle energie rinnovabili. E’ questa una strategia vincente sul piano dell’economia e dell’occupazione, della sicurezza energetica, dell'ambiente e della cooperazione internazionale, in particolare in ambito mediterraneo. Il potenziale è notevole ed i tempi di redditività degli investimenti diventano più favorevoli a misura che i prezzi dell'energia aumentano;

 

ESPRIME

PARERE CONTRARIO

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2010

120ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

 

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,25.

 

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

  

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"(n. 174)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Accertata la mancanza del numero legale, prescritto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo concernente la disciplina della localizzazione degli impianti per la produzione di energia nucleare (n. 174), all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il presidente CURSI, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,45.

 

Il presidente CURSI, accertata nuovamente la mancanza del numero legale, sospende la seduta per ulteriori venti minuti.

 La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,10.

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il senatore TOMASELLI (PD) esprime forti perplessità sullo schema di decreto in esame che rischia di favorire solamente quelle imprese italiane che hanno realizzato delle alleanze strategiche con le imprese francesi che operano nel settore del nucleare e che stanno promuovendo la tecnologia EPR. A tale proposito, osserva come tale tecnologia, una volta che sarà entrata in funzione nelle centrali italiane, rischia di risultare superata ed evidenzia come gli Stati Uniti stiano puntando allo sviluppo del nucleare di quarta generazione. Ricorda, inoltre, che, secondo alcuni dati forniti dalla società Terna, il sistema elettrico nazionale risulterebbe caratterizzato da una sovrapproduzione di energia elettrica rispetto alle attuali esigenze del Paese. Soffermandosi quindi, sui diversi ricorsi presentati alla Corte costituzionale da alcune Regioni contro le disposizioni della legge sviluppo in materia di energia nucleare, lamenta la mancata predisposizione, da parte del Governo, di una seria strategia energetica nazionale. Da ultimo, mentre stigmatizza la sensibile riduzione delle risorse e degli incentivi a favore dello sviluppo di energie rinnovabili, per le quali invece la regione Puglia ha raggiunto degli importanti primati, critica la parte dello schema di decreto che conferisce allo Stato la possibilità di esercitare il potere sostitutivo.

 

Il senatore BUBBICO (PD) interviene brevemente per sottolineare la necessità che il rappresentante del Governo assicuri la propria presenza durante l'esame dello schema di decreto in materia di energia nucleare.

 

Il viceministro URSO assicura che il Governo continuerà ad essere rappresentato in considerazione dell'importanza del provvedimento all'esame della Commissione.

 

La senatrice FIORONI (PD) rileva come lo schema di decreto preveda che il Governo predisponga una strategia in materia di energia nucleare nonostante sia tuttora assente un piano energetico nazionale. Richiama, quindi, un recente rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia, nel quale sono state espresse alcune perplessità sugli sviluppi operativi del Governo nel settore energetico, con particolare riguardo all'assenza di chiare scelte sul mix energetico. Rileva, inoltre, che il recente protocollo d'intesa Italia-Francia, che dovrebbe realizzarsi con la progettazione e l'avvio di tre reattori nucleari su quattro con tecnologia EPR, proveniente dalla Francia, non lascerà grande spazio ad altri operatori del settore. Si sofferma, quindi, sui ricorsi presentati da alcune Regioni contro le disposizioni della legge n. 99 del 2009 in materia di energia nucleare e lamenta il mancato coinvolgimento nelle procedure autorizzative delle popolazioni locali interessate. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, evidenzia come l'assenza di adeguate risorse finanziarie rischia di comprometterne l'attività. Da ultimo, critica l'affidamento alla Sogin di competenze in materia di decommissioning: questa scelta - a suo avviso - costituisce, infatti, uno degli aspetti più delicati in quanto legato al tema del deposito nazionale per le scorie radioattive e agli oneri per il decommissioning, che potrebbero gravare anche sulle finanze pubbliche in caso di default dell'operatore responsabile della gestione della centrale.

 

Il senatore BUBBICO (PD), ad integrazione delle osservazioni già svolte nel corso della seduta del 2 febbraio scorso, ricorda l'iter che aveva portato all'approvazione dell'articolo 25 della legge sviluppo, cui erano stati presentati dai Gruppi parlamentari dell'opposizione diverse proposte emendative. Queste ultime, tra l'altro, avrebbero chiarito le incomprensibili ragioni per cui, nel citato articolo, si delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia nucleare con un esplicito riferimento al rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure. Richiama, quindi, la relazione della Ragioneria Generale dello Stato sul provvedimento in esame, che affronta tematiche di straordinaria importanza come quella della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini. Con riferimento all'articolo 8, evidenzia la necessità che, nell'ambito delle procedure, particolarmente complesse, per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare delle centrali nucleari, siano maggiormente coinvolte le popolazioni interessate e gli enti locali. In merito all'articolo 9, si sofferma sulla valutazione ambientale e strategica, mentre con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, sottolinea l'assenza di risorse finanziarie e di competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dei delicati compiti assegnati a questo nuovo organismo. Critica, inoltre, il fatto che l'autorizzazione unica per la realizzazione di una centrale nucleare contenga in sé anche l'atto autorizzativo all'esercizio dell'impianto stesso. Da ultimo, osserva come non sia pensabile affidare alla Sogin, che è una società privata che attualmente risulta commissariata, un'attività così delicata come la gestione del decommissioning. Rileva, infine, che numerose disposizioni dello schema di decreto sembrano fortemente in contrasto con le normative comunitarie, che impongono l'affidamento della vigilanza sul settore dell'energia nucleare ad agenzie terze ed indipendenti.

 

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta notturna prevista per le ore 21.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2010

121ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

 

 

La seduta inizia alle ore 21,20.

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"(n. 174)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

 

La senatrice ARMATO (PD) critica la scelta del Governo di riprendere la produzione di energia elettrica da fonte nucleare giudicando tale scelta inutile, dispendiosa e dannosa per il Paese. Evidenzia che si tratta di una decisione adottata in contrasto con i principi del federalismo e lesiva della sfera di autonomia assegnata dalla Costituzione agli enti locali. Ricorda che nel 1987, mediante referendum, i cittadini avevano già fatto sentire la propria voce con un chiaro no al nucleare a tutela della salute dei cittadini e a salvaguardia dell'ambiente. In merito allo schema di decreto, critica l'assenza di adeguate risorse finanziarie per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, che impedirà a questo importante organismo di assolvere nel migliore dei modi i compiti affidati dalla legge sviluppo e dallo schema di decreto stesso. A tale riguardo, evidenzia come le competenze scientifiche attualmente presenti in Italia risalgono alla cosiddetta "stagione nucleare" che si è conclusa più di vent'anni fa. Ritiene, pertanto, che il riavvio di un programma nucleare dovrà scontare questo divario che andrebbe invece colmato attraverso seri investimenti nella ricerca scientifica e nei programmi europei di sviluppo del nucleare di quarta generazione. Si sofferma, da ultimo, sull'assenza di un coinvolgimento delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle future centrali nucleari nei procedimenti autorizzativi delineati dallo schema di decreto in titolo.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI dichiara chiusa la discussione.

 

Il relatore illustra quindi una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

 

Dopo un breve intervento del senatore GARRAFFA (PD), che si sofferma con toni critici su taluni aspetti del parere illustrato dal relatore, il senatore VETRELLA (PdL) auspica che il confronto parlamentare avvenga sui soli contenuti del provvedimento nel rispettoso confronto delle diverse posizioni.

 

Il senatore TOMASELLI (PD) e la senatrice BUGNANO (IdV), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, illustrano delle proposte di parere contrario, pubblicate in allegato al resoconto.

 

Il senatore ASTORE (Misto) ricorda il contenuto della proposta di parere contrario da lui presentata nel corso della seduta antimeridiana e ribadisce la necessità di escludere le aree sismiche dalla realizzazione di impianti nucleari.

 

La senatrice VICARI (PdL) si sofferma sull'importanza di escludere chiaramente che la realizzazione di centrali nucleari possa avvenire in aree a forte rischio sismico.

 

Dopo brevi interventi dei senatori GARRAFFA (PD) e PARAVIA (PdL), prende la parola il sottosegretario SAGLIA che, dopo aver sottolineato come l'argomento trattato meriti tutto l'approfondimento necessario, cui il Governo non si sottrae, rispettando ogni utile contributo al dibattito, assicura che la sismicità del territorio sarà uno dei principali punti che verranno esaminati dall'Agenzia per la sicurezza nucleare nelle valutazioni che dovrà effettuare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi. A tale riguardo, assicura comunque che il Governo italiano intende escludere la realizzazione di centrali nucleari in aree caratterizzate da elevato rischio sismico, nonostante le moderne tecnologie, come dimostra l'esperienza del Giappone, consentano la realizzazione di impianti nucleari anche in tali zone. In relazione all'opportunità di sostituire, ovunque ricorra nello schema di decreto, l'espressione "misure compensative", ricorda come questa terminologia sia stata utilizzata nella delega contenuta nella legge sviluppo e che quindi non è modificabile con il provvedimento in esame. Richiamata quindi l'attenzione sul tema dell'autorizzazione integrata ambientale, che, pur rientrando nella generale valutazione di impatto ambientale, potrebbe essere esclusa dalla mancanza di emissioni gassose da parte degli impianti in questione, assicura infine che lo schema di decreto risulta rispettoso del sistema delle autonomie delineato dalla Costituzione.

 

Dopo un breve intervento del senatore PISCITELLI (PdL) in relazione al tema dell'autorizzazione integrata ambientale, il presidente CURSI pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, illustrata dal relatore, che, verificata la presenza del numero legale, è approvata dalla Commissione, in un testo risultante da una modifica al punto 9 (allegato al resoconto della seduta).

Risultano quindi precluse tutte le restanti proposte di parere contrario presentate.

 

La seduta termina alle ore 21,50.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174

 


La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1.  Sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "misure compensative" - che esprimono un particolare senso di negatività come se il "compenso" fosse connesso ad un danno - con un' espressione più positiva del tipo: "benefici" o " agevolazioni". Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici ;

2.  Nell'articolo 5 risulterebbe necessario fissare un termine (ad esempio 60 gg) per l'emanazione del decreto ivi previsto;

3.  Nell'articolo 6, considerato che il soggetto sono "gli operatori di cui all'articolo 5", sarebbe opportuno  chiarire sia che il MISE provvede all'analisi (almeno preliminare) dei requisiti soggettivi degli operatori, al fine di evitare possibili ricorsi, sia che il solo MISE acquisisce il programma di intervento degli operatori e poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Per ridurre i tempi e gli inutili passaggi burocratici sarebbe il caso di prevedere che l'operatore, nel presentare il programma di intervento, fornisca anche tutte le informazioni tecniche che serviranno all'Agenzia per la predisposizione del rapporto prescritto dall'articolo 7;

4.  All'articolo 7 risulterebbe più opportuno prevedere che la richiesta all'Agenzia venga trasmessa dal MISE, mantenendo così una visione completa di tutto il procedimento. E' altresì necessario prevedere in modo esplicito che l'Agenzia invia il proprio rapporto preliminare al MISE, che poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Anche in questo caso andrebbe introdotto il termine (che ad esempio potrebbe essere 90 gg.) entro il quale si deve completare la procedura;

5.  Anche nell'articolo 8 il soggetto unico dovrebbe essere il MISE, di concerto con gli altri ministeri. Al comma 3 il periodo "tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse." andrebbe modificato come segue: "tenendo conto delle osservazioni pervenute, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse.";

6.  All'articolo 9, al comma 2, si ritiene illogica l'espressione: "popolazioni interessate" e quindi dovrebbe essere soppresso il termine: "interessate";

7.  All'articolo 10, al comma 1, andrebbe soppresso il periodo: "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5", in relazione a quanto già previsto alla lettera a) del comma 3. Anche in questo caso sarebbe necessario inserire una scadenza temporale (ad esempio 90 gg.), mentre la lettera g) andrebbe soppressa;

8.  All'articolo 12, andrebbe inserita, dopo la parola: "titolo", l'altra:  "per l'operatore";

9.  All'articolo 13, la parola: "proponente" deve essere sostituita con l'altra: "operatore". Al comma 2, lettera d) la parola: "strumenti" deve essere sostituita con l'altra: "atti". Anche qui andrebbe inserita una scadenza temporale, ad esempio 90 gg. Si segnala anche l'opportunità sia di specificare (comma 4) chi manda l'istanza all'Agenzia, sia di eliminare (comma 6), dopo attenta disamina, il riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in quanto non prevista dalle direttive comunitarie;

10.  All'articolo 19, comma 3, risulta indispensabile escludere che la SOGIN sia l'unico soggetto a valutare i costi di disattivazione. Si propone quindi di prevedere una valutazione terza (anche eventualmente di congruità) attraverso un'apposita divisione dell'Agenzia che segua la vita dell'impianto;

11.  All'articolo 20, si suggerisce di prevedere una valutazione periodica dell'ammontare economico totale  necessario anche durante la vita dell'impianto.

12.  Prendendo spunto dall'articolo 21, comma 4, si suggerisce che tutti gli oneri aggiuntivi, previsti in varie parti del decreto, che ricadono sull'operatore vengano inseriti esplicitamente nell'articolo che tratta degli obblighi;

13.  All'articolo 22, comma 2, lettera a), va chiarito il periodo di corresponsione del beneficio economico, in quanto non si comprende se l'ammontare previsto è totale da dividere negli anni ovvero - come dovrebbe essere - è annuale. Al comma 6, si suggerisce poi di eliminare i concetti negativi associati ad espressioni come "salute della popolazione" e "tutela dell'ambiente", chiarendo invece che i benefici sono di natura sociale, ambientale, culturale;

14.  All'articolo 24 risulta fondamentale colmare il vuoto esistente nel decreto tra i tempi dello stoccaggio temporaneo da parte dell'operatore e quelli della messa in funzione del deposito nazionale. Infatti, in mancanza, vi sarebbe una indeterminazione che non consentirebbe all'operatore di completare la proposta industriale o, comunque, si darebbe adito a costosi contenziosi per lo Stato;

15.  All'articolo 30, si suggerisce di dividere la parte transitoria (quando non esiste ancora l'operatore), da quella a regime, lasciando allo Stato la definizione e la copertura finanziaria nella fase transitoria e a carico degli operatori la fase a regime attraverso la messa a punto di un completo programma di informazione.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174

 


La 10ª Commissione Industria, Commercio, Turismo,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (A.G. 174),

premesso che:

-  lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" con il quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale legge (e quindi entro il 15 febbraio 2010) uno o più decreti legislativi di riassetto normativo relativi alla disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti radioattivi e della definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate;

- il rilancio del nucleare rappresenta l’obiettivo principale della "Strategia energetica nazionale" promossa dall’attuale Governo. Intesa, infatti, come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale la suddetta "Strategia", delineata dall’art. 7 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, contempla la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione. In linea con la citata "Strategia energetica nazionale", il citato articolo 25 della legge 99/2009, reca una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare. Quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare viene istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Per la promozione dell’innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione, la suddetta legge contempla la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo. Si rammenta, infine, che il Ministro dello Sviluppo Economico, Scajola, ha riferito alle Commissioni riunite X Camera e 10a Senato, nella seduta dell’11 marzo 2009 , in merito ai contenuti del Protocollo di Accordo, firmato durante il vertice di Villa Madama del 24 febbraio 2009, tra i Governi italiano e francese sulla cooperazione nel settore dell’energia nucleare. Grazie a tale accordo il progetto nucleare italiano potrà avvalersi della esperienza della Francia la cui dotazione di centrali nucleari attive è la più consistente a livello europeo. Il Protocollo, avente carattere di "accordo-quadro", rimette a successivi accordi operativi la definizione dei singoli aspetti concreti della cooperazione tra i due Stati ed inoltre lascia impregiudicata la scelta delle tipologie di impianti nucleari da realizzare nel territorio nazionale e non contiene clausole che introducono vincoli di "esclusiva";

rilevato che:

-  il nostro Paese, a seguito del referendum del 7 e dell’8 novembre 1987, ha espresso la propria contrarietà rispetto l’uso di energia proveniente da fonte nucleare. Pur tuttavia, l’Italia non può considerarsi ancora un paese denuclearizzato, visto che il problema dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei prodotti o rifiuti radioattivi è ancora presente nel nostro territorio nazionale. Le competenze in materia sono state rimesse o sono svolte attualmente da vari soggetti, tra i quali il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici (APAT), il Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, il Dipartimento della protezione civile, varie Commissioni tecnico-scientifiche, il CIPE;

-  l’attuale Governo, in controtendenza rispetto agli Stati Uniti d’America e molti altri Paesi europei come la Germania e la Spagna, ha deciso di fondare parte della propria politica economica per il rilancio produttivo sul ritorno alla produzione di energia da fonte nucleare, con l'obiettivo precipuo di produrre il 25% dell'energia elettrica dall'atomo;

-  i problemi collegati al nucleare, sono purtroppo ancora ad oggi irrisolti: problemi come l’approvvigionamento dell’uranio, la gestione delle scorie radioattive, gli altissimi costi. I costi del KWh nucleare imputabili all’investimento, all'esercizio e alla manutenzione sono enormemente superiori a qualunque altra fonte di produzione di energia. La tecnologia nucleare esistente, sulla quale l’attuale Governo sta puntando con decisione, è quella di terza generazione, ossia una tecnologia che risale agli anni sessanta. Le ricerche in questo campo prevedono ancora 10-20 anni di tempo necessari per arrivare alla cosiddetta tecnologia di IV generazione, ossia quella che potrà dare risposte convincenti ai problemi suddetti, a cominciare da quello della sicurezza. In pratica il nostro Paese rischia di vedere entrare in funzione le proprie centrali nucleari, appena prima la probabile disponibilità dei nuovi reattori di quarta generazione; e poiché la vita media di un impianto nucleare è di circa 60 anni, l’Italia rischierebbe di trovarsi per oltre 50 anni con impianti meno sicuri e obsoleti. I tempi attuali indicano, nella migliore delle ipotesi, in ben oltre 10 anni i tempi minimi per l’entrata in funzione degli impianti suddetti. Nell’efficiente Finlandia, infatti, dove il consenso al nucleare è maggioranza, ed esistono già 5 centrali, i tempi fra l’avvio del dibattito su un nuovo reattore e la posa della prima pietra, si sono allungati ad otto anni, rispetto ai cinque anni programmati, mentre i costi sono già lievitati dai 3 miliardi di euro previsti a circa 4,5 miliardi. Il presunto basso costo del kWh da nucleare è quasi esclusivamente dovuto in tutto il mondo dall’intervento dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare (costi per lo smaltimento definitivo delle scorie e per lo smantellamento delle centrali). In conseguenza di ciò la scelta nucleare ostacola il perseguimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Sotto tale profilo si osserva che l’Agenzia internazionale per l’energia ha calcolato che dal 1992 al 2005 nei Paesi OCSE il nucleare da fissione ha usufruito del 46% degli investimenti in ricerca e sviluppo, quello da fusione del 12%, mentre alle rinnovabili è stato destinato l’11%. Nel nostro Paese, peraltro, alla fine dell'anno scadranno gli incentivi attualmente vigenti per le fonti rinnovabili, con il serio rischio di veder conseguentemente dirottare parte importante delle risorse pubbliche su una costosa e, in parte, già obsoleta tecnologia nucleare che si intende importare dall'estero. E’ peraltro irrealistico, per problemi  non solo ambientali ed economico-finanziari, ma anche tecnici, l’obiettivo di Enel ed Edison di coprire il 15-20% del fabbisogno elettrico dell’Italia con il nucleare. Bisognerebbe, infatti, realizzare 10-15 centrali entro quella data, tenendo presente che il primo impianto entrerebbe in funzione tra almeno 10 anni, in una situazione in cui ancora non è stata data oggettiva soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi del nostro Paese (secondo l’inventario APAT: 25 mila metri cubi di rifiuti, 250 t di combustibile irraggiato – pari al 99% della radioattività presente nel nostro Paese -, a cui vanno sommati i circa 1500 metri cubi prodotti annualmente da ricerca, medicina e industria e i circa 80-90 mila metri cubi derivanti dallo smantellamento dalle 4 centrali e degli impianti del ciclo del combustibile). Infine, bisogna ricordare che i tempi di realizzazione di una nuova centrale nucleare non possono essere compressi in un periodo più breve di 12 anni (come dimostra l’esperienza dell’unica nuova centrale europea in costruzione in Finlandia) e che se proprio si dovesse perseguire questo obiettivo, l’unica, eventuale possibilità sarebbe quella di scegliere la tecnologia del nucleare di quarta generazione che, pur non risolvendo i problemi di fondo, viene ritenuta come l’unica in grado di garantire maggiore efficienza, minore produzione di scorie, impossibilità di impiego delle scorie negli usi bellici;

-  in data 22 dicembre 2009 la Commissione Europea ha presentato un documento di lavoro (SEC (2009) 1654) contenente i dati relativi all’uso di risorse finanziarie destinate alle attività di smantellamento degli impianti nucleari (decommissioning) secondo il quale, in Italia, i costi (calcolati nel 2004) per lo smantellamento di tutti gli impianti nucleari (esclusi quelli provenienti dal centro di ricerca ISPRA) da realizzare entri il 2024, è valutato in circa 4 miliari di euro, esclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito non calcolabili in assenza di un sito definitivo di stoccaggio.

-  nel periodo in cui il Parlamento italiano approvava la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", il c.d. "Collegato Energia", alcune agenzie ONU   presentavano alla Conferenza "World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development", tenutasi a New York, una dichiarazione in cui veniva evidenziato quanto l’attuale crisi economica e finanziaria fosse in attesa di una risposta collettiva della comunità mondiale e come la green economy potesse costituire l’unica reale via d’uscita. In particolare, le agenzie ONU, capeggiate da Achim Steiner, direttore esecutivo del Programma ONU per l’Ambiente (UNEP) si sono pronunciate a favore di una transizione verso "meno carbonio" ed a sostegno di un’economia verde capace di fornire molteplici opportunità economiche, sociali ed ambientali. Nella dichiarazione si legge che "investire i fondi di rilancio economico in settori quali le tecnologie energetiche efficienti, le energie rinnovabili, i trasporti pubblici, l’agricoltura sostenibile, il turismo rispettoso dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, soprattutto gli ecosistemi e la biodiversità, riflette la convinzione che l’economia verde può creare delle nuove industrie dinamiche, dei posti di lavori di qualità, generare crescita e guadagni, attenuando allo stesso tempo gli effetti dei cambiamenti climatici ed arrestando il declino della biodiversità". Anche l’economista Nicholas Stern ha invitato i governi a spendere circa 400 miliardi di dollari in un’azione di contrasto della recessione economica che punti sull'efficienza energetica. La Spagna ha risposto positivamente ed ha ribaltato la propria situazione di dipendenza energetica dall’esterno, arrivando a produrre un quantitativo di energia pari al 50,1% attraverso lo sfruttamento di fonti rinnovabili. Inoltre, la Germania ha recentemente investito - luglio 2009 - nel c.d. Progetto "Desertec" 400 miliardi di euro per la realizzazione di progetti destinati alla produzione di energia con tecnologia solare a ciclo termodinamico;

considerato che:

-  lo schema di decreto in esame presenta rilevanti criticità sotto molteplici profili che vanno dal rispetto delle competenze legislative costituzionalmente riconosciute, alle garanzie per i livelli di sicurezza a tutela  delle popolazioni, dai costi all’eccesso di delega legislativa, al rispetto delle disposizioni nazionali  e comunitarie in materia di appalti e tutela della concorrenza;

I

sotto il profilo del rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute e della necessità dell’intesa fra lo Stato e le Regioni ai fini della costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari, si osserva che:

-  a prescindere da qualsiasi convinzione sull’opportunità di avviare o meno un programma di realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia, quello che appare molto grave è che l’iter previsto - sia dalla legge n. 99 del 2009 sia dallo schema di decreto legislativo in esame - per la realizzazione delle centrali possa arrivare a scavalcare completamente territorio, Regioni ed Enti locali, ponendosi palesemente in contrasto con il Titolo V della Costituzione e specificamente con il rispetto dei poteri concorrenti delle Regioni riguardanti la produzione dell’energia e il governo del territorio, di cui all’art. 117 della Costituzione; con il principio di leale collaborazione, di cui all’art. 118 Cost. e con l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost., disposizioni già richiamate in numerose pronunce della Corte costituzionale in materia energetica;

-  con riferimento agli articoli 25 - 29 della l. n. 99/2009 si osserva che i ricorsi presentati dalle Regioni avverso tali disposizioni (12 sino ad oggi e segnatamente la Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Molise che insieme rappresentano circa il 60 per cento del territorio nazionale) si concentrano soprattutto sul dettato del secondo comma dell’art. 25 della legge n. 99/2009, che delinea i principi e i criteri direttivi cui i decreti delegati dovranno conformarsi. Ancora più in particolare, uno dei nodi cruciali delle doglianze mosse dalle Regioni sembra proprio essere quello di non aver riservato uno spazio specificamente dedicato (e diverso dal richiamo alla conferenza unificata) alle intese tra lo  Stato e la singola regione interessata, o meglio di non aver tenuto nella giusta e dovuta considerazione la necessità del raggiungimento di un’intesa con la regione interessata. Al riguardo occorre ricordare che nella sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005 in materia di ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento avverso numerose disposizioni del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003), e della legge di riordino del settore energetico (legge 23 agosto 2004, n. 239),il filo conduttore è stato la ricognizione, ai sensi dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica, la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del D.L. n. 239/2003, per la parte in cui non viene previsto che i poteri attribuiti agli organi statali debbano essere esercitati d’intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza Unificata Stato Regioni e Stato-città, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le Regioni e le Province interessate. Particolare rilievo assume poi la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le intese in questione debbono assumere, con la sottolineatura del carattere necessariamente paritario delle stesse. In un passo della motivazione della sentenza si legge che: "Nell'attuale situazione, infatti, come questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarietà" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni". Accogliendo quando affermato dalla Corte nel 2005, i ricorsi presentati dalle Regioni hanno richiamato l’illegittimità costituzionale in primis della lettera g) dell’art. 25, comma 2, in virtù della quale la costruzione e l'esercizio  di impianti per  la  produzione  di  energia  elettrica  nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita vengono  considerati attività «di preminente interesse statale» e, come tali, soggetti ad autorizzazione  unica  rilasciata  con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  con la Conferenza unificata. Tale autorizzazione unica, che consegue a un procedimento cui partecipano le amministrazioni interessate, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza  delle opere, l'eventuale dichiarazione di  inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, sostituendo ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominati, fatta eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), cui si deve obbligatoriamente ottemperare (art. 25, comma 2, lettera h). E ciò in quanto né la lettera g) né la lettera h)  prevedono che sull'autorizzazione, per i profili attinenti alla  localizzazione e alle caratteristiche dell'impianto, sia richiesta l'intesa della Regione interessata. La maggior parte dei ricorsi chiamano in causa anche quanto disposto nelle altre lettere del medesimo articolo, in particolare alla lettera a) e alla lettera f). Entro i termini di cui alla lettera a)il  Governo  dovrà prevedere la "possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione", senza prevedere alcuna partecipazione della Regione interessata né della Conferenza unificata. Ai sensi della lettera f), il Governo, in sede di esercizio della delega, dovrà determinare le modalità di esercizio del suo potere sostitutivo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della  Costituzione. Va altresì sottolineato che il successivo art. 26 della legge n. 99/2009 - anch'esso oggetto del vaglio di costituzionalità nel ricorso di alcune regioni - assegna nuovamente al Governo, e segnatamente al CIPE, il compito di definire con apposita delibera, sempre nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e previo parere della Conferenza unificata, le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;

-  il ruolo assegnato alle Regioni dalla legge n. 99/2009 è insufficientemente tutelato, né lo schema di decreto in esame che ne costituisce attuazione riesce a risolvere l’annosa questione relativa alla necessità dell’intesa con le Regioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari. Nel testo dello schema di decreto, infatti, sono previste ipotesi di intesa con le singole Regioni:

1)  nel procedimento che si conclude con la certificazione del sito (art. 11, commi 4, 5, 6);

2)   nell’articolo relativo alla localizzazione del Parco Tecnologico (articolo 26 comma 8);

3)  in sede di conferenza di servizi per il conseguimento da parte dell’operatore dell’autorizzazione unica (art. 13 comma 11)

Pur tuttavia, nei primi due casi (nel procedimento che si conclude con la certificazione del sito e nell’articolo relativo alla localizzazione del Parco Tecnologico) se non ricorre l’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione, essa può realizzarsi in sede di Comitato interistituzionale, il quale è esteso ad una componente paritaria della Regione. Nel caso in cui non sia raggiunta l’intesa, si "provvede" con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione interessata. In buona sostanza è stato riprodotto il principio contenuto nel nuovo testo dell’articolo 1-sexies, comma 4-bis del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 (Legge 27 ottobre 2003, n. 290) come modificato dall’articolo 27, comma 24 della legge 99 del 2009 (Collegato Energia). Il problema è che il comma 4-bis, nel suo testo originario, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 2005, in quanto prevedeva un "potere sostitutivo" statale in caso di mancata intesa con la Regione, ed il nuovo testo, contenuto nella citata legge n. 99/09, sotto tale profilo, non sembra sanare in nulla i profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte sul testo originario. Per altro, la partecipazione del Presidente della Regione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri non offre idonee garanzie per il superamento di tale problema. Nell’ultimo caso, qualora in sede di Conferenza di servizi non venga raggiunta la necessaria intesa dell’ente locale, il superamento del dissenso avviene attraverso l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa e, decorso inutilmente tale termine, è il Consiglio dei Ministri (in una riunione in cui partecipa anche il Presidente della Regione interessata) che nomina un commissario ad acta. Questa disposizione sembra riconducibile all’ipotesi procedurale di cui all’articolo 120 della Costituzione, sebbene l’articolo 120 Cost. non venga citato;

- per l’attuale Governo, dunque, non rileva minimamente il fatto che 11 Regioni italiane abbiano impugnato la legge n. 99/09 innanzi alla Corte Costituzionale e che altre, come il Veneto, la Sicilia e la Sardegna, pur non ricorrendo formalmente, abbiano manifestato la contrarietà ad ospitare centrali nucleari sul proprio territorio, né tantomeno che la Conferenza delle Regioni abbia approvato a maggioranza un parere negativo sullo schema di decreto legislativo in attesa di esprimersi in sede di Conferenza Unificata. Per altro, qualora la Consulta dovesse accogliere i ricorsi regionali, tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'art. 25 della legge n. 99/2009 - ovvero lo schema di decreto in esame - risulterebbe viziato di illegittimità costituzionale. Si evidenzia infine che la Regione Puglia, ha adottato recentemente una legge, la n. 30 del 4 dicembre 2009 "Disposizioni in materia di energia nucleare" che vieta l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare e di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e che a riguardo, il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale proprio le leggi regionali di Puglia, oltre che di Campania (l. n. 2/2010) e Basilicata (l. n. 1/2010);

- va altresì considerato che nel citato parere negativo espresso dalla Conferenza delle regioni, oltre alle criticità afferenti agli articoli 2, 3, 8, 11, 21, 24, 26, 33, si ribadisce  che risulta pregiudiziale, per qualsiasi ulteriore sviluppo del programma nucleare, risolvere le problematiche costituzionali di cui agli articoli 11 (certificazione dei siti), 13 (Autorizzazione unica per gli impianti nucleari) e 26 (autorizzazione unica per il deposito nazionale) in cui viene prevista la possibilità che il Governo possa superare la mancata intesa della singola Regione, in relazione anche agli articoli 25 e 26 della legge 99/2009. Tali previsioni, in palese contrasto con la lettera dell’art. 120 della Costituzione, dovrebbero essere sostituite da differenti procedure che permettano di risolvere gli eventuali contrasti istituzionali con forme concertative non lesive delle prerogative costituzionali delle regioni;

- al contrario, nonostante la necessità, ribadita dalla Corte Costituzionale, di una intesa forte bilaterale con le Regioni, anche con riguardo alle modalità di perfezionamento della decisione, in mancanza dell’Intesa con la regione, lo schema di decreto in esame non segue neppure la procedura prevista dal comma 6 dall’art. 165 del D.Lgs. n. 163/2006 riguardante l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche ;

II

sotto il profilo delle garanzie per i livelli di sicurezza a tutela popolazioni, si osserva che:

- lo schema di decreto in esame contiene un insieme di misure relative ai controlli di sicurezza e di radioprotezione i cui costi indiretti e diretti sono accollati al c.d. titolare dell’autorizzazione unica alla costruzione degli impianti nucleari, ovvero a un privato (si veda ad esempio l’articolo 14 comma 2 dove si prevedono gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione). Eppure, neanche lo Stato, nel nostro Paese, è mai riuscito sino ad oggi ad attuare le norme comunitarie in materia di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, per cui non si comprende con quali strumenti potrebbe riuscirci oggettivamente un privato. L’Autorità per la sicurezza nucleare non può rappresentare un'idonea garanzia a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, tanto più che tale organismo non si configura neppure come un’Autorità amministrativa indipendente visto che i suoi membri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dello sviluppo Economico e dal Ministro dell’Ambiente. Sotto tale profilo appare utile ricordare che il 5 luglio 2005 la Commissione Europea ha inviato all’Italia un parere motivato per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, ha contestato all’Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un’effettiva applicazione delle due direttive in esame. Il Governo italiano, dunque, non ottempera agli obblighi comunitari in materia di sicurezza, ma pretende di poter garantire addirittura "elevati livelli di sicurezza" attraverso le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame;

-  la delega prevista alla lettera b) dell'art. 25 della legge n. 99/2009 relativa alla definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, risulta essere stata esercitata in maniera ambigua nella predisposizione dello schema di decreto. L'articolo 8 dello schema di decreto infatti definisce le caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti, inserendo parametri quali la popolazione e i fattori economici; la qualità dell'aria; l'idrologia e le risorse idriche; i fattori climatici; la biodiversità; la geofisica e la geologia; il valore paesaggistico ; il valore architettonico-storico; l'accessibilità; la sismo-tettonica; la distanza dalle aree abitate e da infrastrutture di trasporto; la strategicità dell'area per il sistema energetico e le caratteristiche della rete elettrica; i rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante. Senza voler soffermarsi analiticamente su ciascun indicatore, basterà semplicemente ricordare che il valore del patrimonio architettonico e artistico italiano non ha eguali e che la maggior parte del territorio italiano è soggetto a rischio sismico e quindi non idoneo a  ricevere impianti nucleari né a smaltire le scorie. Né sono numerose le aree che dispongono dell'ingente quantità d'acqua occorrente al funzionamento dei reattori nucleari, perché la portata dei fiumi italiani è generalmente insufficiente e le zone costiere, dove potrebbe essere utilizzata l'acqua del mare, sono spesso congestionate da insediamenti urbani e turistici, scarsamente compatibili con impianti nucleari. Le centrali nucleari francesi usano il 40% delle risorse idriche consumate su tutto il territorio nazionale. Secondo uno studio del 2007 pubblicato negli Stati Uniti dall'Union of concerned scientist, in media per un reattore di 1000 MW servono oltre 2,5 milioni di metri cubi di acqua al giorno: una quantità troppo rilevante per l'Italia. Anche la questione delle infrastrutture e dell'accessibilità ai siti è centrale, vista la delicatezza delle operazioni di trasporto dei rifiuti al Deposito nazionale di cui all'art. 14 dell'Atto Governo n. 174. In Francia il trasposto di materiale nucleare va su treni speciali, scortati dalla polizia: il nostro sistema infrastrutturale non è evidentemente in grado di assicurare la sicurezza di una tale operazione. L'articolo 8 può essere letto dunque in due modi: ingenuamente, come l'articolo contenente l'elenco degli indicatori di sicurezza per la scelta delle aree idonee; oppure realisticamente, come obbligo, scomodo, di dare attuazione a quanto disposto all'art. 25, comma 2, lettera b), della legge n. 99/2009 - tra l'altro, frutto di un emendamento proposto dal Gruppo IdV presso il Senato della Repubblica - senza la volontà poi di seguire quanto prescritto, se è vero che l’elenco semi-ufficiale dei luoghi prescelti esisterebbe già. Agli inizi del mese di gennaio 2010, infatti, Milano Finanza ha pubblicato la lista dei probabili siti: Montalto di Castro (Viterbo), Borgo Sabotino (Latina), Garigliano (Caserta), Trino Vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), Oristano, Palma (Agrigento), Monfalcone (Gorizia). Sempre restando in tema di sicurezza, l'art. 14 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 13, la responsabilità in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione. La responsabilità si estende ai controlli sulla sicurezza degli impianti; alla formazione dei lavoratori dell'impianto; all'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla costruzione e all'esercizio degli impianti; all'attuazione delle operazioni di informazione diffusa e capillare per le popolazioni. Spetta sempre al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento, della sicurezza nucleare dell'impianto e di misure per la prevenzione di incidenti. Il ruolo e le responsabilità attribuiti ai titolari delle autorizzazioni appare tuttavia senza dubbio spropositato, nella misura in cui lo Stato lascia la questione della sicurezza degli impianti, di chi vi lavora e di chi vive in quelle aree ad un soggetto privato, limitandosi ad imporre l'obbligo di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio degli impianti, deve trasmettere un rapporto contenente dati ed informazioni utili al monitoraggio soprattutto ai fini della sicurezza (articolo 15).

- sotto il profilo strettamente ambientale, lo schema di decreto de quo avrebbe dovuto  valutare con maggiore attenzione il rischio della contaminazione radioattiva cui sarebbero inevitabilmente esposti non soltanto i lavoratori impiegati nelle centrali nucleari e le popolazioni residenti in territori limitrofi, ma anche le cosiddette matrici ambientali (acqua, suolo, aria) e gli alimenti. Sarebbe stata pertanto necessaria la predisposizione di adeguate misure di valutazione e di prevenzione del rischio di contaminazione;

- lo schema di decreto in titolo si rivela altresì contraddittorio in più punti. Ad esempio, in base all'articolo 13, lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti dovrebbe aver luogo in strutture ubicate nello stesso sito direttamente connesse con l'impianto nucleare, mentre l'articolo 18 prevede che il titolare dell'autorizzazione unica provveda al trattamento, al condizionamento e allo smaltimento dei rifiuti nonché al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il Deposito nazionale. Appare quindi evidente l'impossibilità di avviare la costruzione di nuovi impianti prima di aver localizzato a portato a costruzione il deposito stesso;

- inoltre, lo schema di decreto in esame, nel prevedere all'articolo 3, comma 1, l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del documento definito "Strategia nucleare" con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione delle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare, contrasta con la disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nella misura in cui non si prevede la sottoposizione del programma al procedimento di valutazione ambientale strategico prima dell'adozione della suddetta "Strategia";

- con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica,  la Carta nazionale della aree potenzialmente idonee per la localizzazione del Deposito nazionale nell’ambito del Parco tecnologico, di cui all’art. 24 dello stesso AG, non risulta essere sottoposta a VAS, mentre, in riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale al comma 7 dell’art. 13 dell’AG 174 si stabilisce che la Commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS. Questa affermazione è priva di senso logico  perché, come è noto, la VAS è una procedura speciale aperta che riguarda l’esame di piani o programmi, mentre la procedura di VIA è una procedura sul singolo progetto che si conclude con un giudizio di compatibilità ambientale. Inoltre, c’è anche da dire che questa disposizione è in aperto contrasto con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE che all’art. 11 paragrafo 1, stabilisce chiaramente come la VAS lascia impregiudicate le disposizioni della Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA;

- da ultimo, appare ancora molto grave il fatto che lo schema di decreto legislativo in esame, invece di individuare i siti dove ubicare le centrali nucleari come invece avrebbe dovuto fare in virtù della legge delega, si preoccupa di ottenere il consenso della popolazione italiana attraverso l’enfatizzazione del beneficio economico, le c.d. "misure compensative", in favore dei residenti e degli enti locali. Peraltro, al comma 1 dell’art. 21 dell’AG 174 riguardante l’istituzione del "Comitato di confronto e trasparenza" si parla solo ed esclusivamente di impianti (così come vengono definiti all’art. 2, c. 1, lettera e) dello stesso A.G. e non c’è alcun riferimento al Parco tecnologico e Deposito nazionale ;

III

sotto il profilo dei costi economici si osserva che:

-  l’industria nucleare civile ha oltre cinquanta anni. Dopo un così lungo periodo non vi è stato un miglioramento nelle tecnologie e nell’esperienza e risultati di una maggiore convenienza economica. Il tanto pubblicizzato "Rinascimento nucleare" presuppone che i nuovi impianti vengano costruiti in maniera più economica rispetto alle alternative esistenti, sia in termini di tempo che di costi, che funzioneranno in maniera più attendibile e che i costi degli obblighi a lungo termine - come lo smaltimento dei rifiuti e di smantellamento a fine vita - si stabilizzeranno. Tuttavia l’industria nucleare, nonostante affermi il contrario, sta affrontando grandi problemi di costi che crescono vertiginosamente, di ritardi nella costruzione degli impianti, di scarsa sicurezza e, soprattutto, di una crisi nella domanda globale di tecnologia nucleare. Uno studio condotto dal Consiglio Mondiale dell’Energia (WEC) ha mostrato che in tutto il mondo i tempi di costruzione per i reattori nucleari sono aumentati dai 66 mesi a 116 mesi tra il 1995 e il 2000. L’aumento dei tempi di costruzione è sintomatico di una serie di problemi, tra i quali la gestione della costruzione di reattori sempre più complessi. Il progetto di costruzione del reattore Oikiluoto, in Finlandia, in poco tempo è diventato un esempio di tutto ciò che può andare storto in termini economici con la costruzione di nuovi impianti nucleari. Ha dimostrato i problemi chiave di ritardi di costruzione legati ad aspetti di sicurezza, agli aumenti eccessivi di costi, come pure emerge un serio dubbio di sussidi di stato nascosti che stanno ora affrontando diverse accuse sul piano legale. Nel dicembre del 2006, dopo soli 16 mesi di costruzione, la francese Areva ha annunciato che il reattore era già indietro di 18 mesi rispetto al programma;

-  tutto questo comporta un investimento che definire ingente è inappropriato e che mette in risalto la questione della reale possibilità di copertura finanziaria per chi gestirà la realizzazione del programma nucleare, ossia l'ENEL, ossia, per metà, lo Stato italiano. Al riguardo occorre tenere presente che all’articolo 13, secondo comma, lo schema di decreto de quo, nel regolare l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente, prevede che l'istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo economico per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi contenga la documentazione relativa alla garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalla normativa in materia di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico del nucleare; la documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, la stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante. I costi imprevedibili e esorbitanti del nucleare potrebbero richiedere, secondo quanto avanzato dall’ENEL, la fissazione di una tariffa minima per la vendita dell’elettricità in modo da rassicurare le banche coinvolte in tale operazione. Una richiesta, quest’ultima, palesemente contraria al mercato e agli interessi di consumatori ed aziende;

- secondo un recente rapporto di Citigroup il costo dell'energia prodotta dalle centrali potrebbe salire oltre i 70 euro ogni mille kilowattora, a fronte di una stima del Governo italiano che si attesta sui 40 euro. Altrettanta incertezza si rileva sul costo di ciascun reattore nucleare, che secondo Citigroup si colloca tra i 5 miliardi e i 6 miliardi di euro. L’Enel nel 2008 ipotizzava un costo di 3-3,5 miliardi di euro per reattore mentre le stime più recenti fanno riferimento a costi oltre 4 miliardi di euro a reattore, mentre Areva ha dichiarato che i costi del citato reattore di Olkiluoto saranno resi noti solo alla fine della costruzione;

- con riferimento ai benefici per il sistema produttivo italiano, si rileva che la tecnologia che sarà utilizzata è tutta di provenienza estera (francese, nel caso di specie), a partire dai brevetti, mentre l’alto indebitamento di Enel (intorno ai 50 miliardi) renderebbe problematico per questo operatore sostenere il costo finanziario senza rilevanti aiuti pubblici. Si consideri che negli Stati Uniti sono stati indispensabili forti incentivi federali già dal 2005, ma, ancora a distanza di cinque anni, non risulta in fase di avanzamento nessun cantiere per nuove centrali, mentre, dopo 15 anni e 8 miliardi di dollari spesi, è stato chiuso il deposito geologico per le scorie nucleari di Yucca Mountain;

- nell’ottobre 2009 le tre agenzie di sicurezza, francese finlandese e inglese, hanno individuato carenze nel sistema di sicurezza nell’impianto Epr da ciascuna preso in considerazione, con necessità di tempi e costi ulteriori per la messa in sicurezza ed il completamento delle opere. Considerando il gap tra il momento in cui si chiede l’investimento e quello in cui si cominceranno a maturare i ricavi per ripagarlo si capisce che è un affare insostenibile per la società. E sarebbe rischioso anche per i privati. A fronte di tali concrete esperienze che anche in tempi recenti sono state registrate in Paesi che adottano la tecnologia oggetto degli impianti di cui al presente decreto, il provvedimento in esame non fornisce alcuna indicazione circa i maggiori fattori di rischio per la copertura degli oneri: vale a dire le attività di pianificazione, di costruzione, di prezzo delle tecnologie, rischi operativi e rischi di decommissioning;

-  si osserva inoltre che, in ambito di sistemazione di rifiuti radioattivi, l'articolo 18 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dell'impianto e stoccati in attesa di essere trasferiti nel Deposito nazionale. Anche in questo caso, i costi sono a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. La disattivazione degli impianti, ai fini dello smaltimento delle scorie e del rilascio del sito, spetta alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa (articolo 19). Tali attività sono finanziate, ancora una volta, dai titolari dell'autorizzazione attraverso il versamento di un contributo, per ogni anno di esercizio dell'impianto, nel Fondo per il "decommissioning", di cui all'articolo 20. Il Fondo è istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico che gestisce il Fondo e che può persino effettuare investimenti fruttiferi. Allo scopo di avere un quadro più chiaro del problema della gestione dei rifiuti nucleari in Italia, è opportuno ricordare che la Sogin è ancora impegnata nelle attività di smantellamento e gestione dei rifiuti nucleari a tutt’oggi presenti nei siti di Trino, Saluggia e Bosco Marengo. Solo nel 2008, infatti, sono stati ottenuti il decreto VIA per la realizzazione dell’impianto Cemex di Saluggia (l’impianto che dovrebbe servire alla solidificazione, mediante cementazione, dei circa 230 metri cubi di scorie radioattive liquide attualmente stoccate nei serbatoi dell’Eurex) e per il decommissioning della centrale di Trino, oltre al decreto di disattivazione dell’impianto di Bosco Marengo, primo impianto nucleare ad essere smantellato in Italia. Sembra, dunque, non plausibile che la Sogin riesca a portare a termine tutte le operazioni in corso prima di assumere gli incarichi ad essa derivanti dallo schema di decreto legislativo in esame;

-  va altresì rilevato che la norma relativa alla disattivazione degli impianti è di dubbia legittimità se raffrontata alla Direttiva comunitaria 2009/71/Euratom e alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994. La recente Direttiva Euratom 2009/71 del 25 giugno 2009 affida agli Stati membri il compito di emanare, entro il 22 luglio 2011 (termine di attuazione della direttiva), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative occorrenti per:

   1. stabilire requisiti nazionali di sicurezza nucleare;

   2. predisporre un sistema di concessione di licenze per l’esercizio degli impianti nucleari, ponendo a carico dei titolari delle licenze obblighi specifici e responsabilità primarie per la sicurezza nucleare in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare nonché per l’adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

   3. predisporre un sistema di supervisione della sicurezza nucleare mediante la istituzione di un’autorità di regolamentazione competente.

   In linea con tali principi, la previsione contenuta all'art. 5 del provvedimento in esame annovera tra i requisiti soggettivi degli operatori che intendano esercire un impianto nucleare la capacità di garantire anche il pieno controllo delle attività di disattivazione degli impianti, per poi però stabilire all'articolo 19 che l'attività di disattivazione è svolta dalla Sogin S.p.A. e che "essa, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione della sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi". E' la stessa Sogin, secondo quanto previsto all'art. 19, ad effettuare "una valutazione dei costi di disattivazione", decidendo quindi sulla determinazione dei propri ricavi connessi alle operazioni;

-  sempre alla Sogin spetta inoltre, secondo quanto disposto all'art. 24 dello schema di decreto, la costruzione del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare e smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi. Il Parco tecnologico sarà la sede anche di un Centro di Studi e sperimentazione. Fermo restando che il nome altisonante non riesce a smentire che non esiste al mondo un solo Paese (nemmeno la Francia e gli Stati Uniti) che abbia identificato un deposito per lo smaltimento definitivo e sicuro delle scorie a elevata radioattività, è più che evidente che il risparmio che - a detta del Governo - i cittadini dovrebbero avere sulle bollette, non vale il dispendio di un tale quantitativo di risorse, visto che, se in futuro una diversa maggioranza politica decidesse di abbandonare il programma nucleare, gli utenti pagherebbero comunque nelle bollette i costi sostenuti dalle aziende energetiche per avviare la realizzazione degli impianti;

- appare incomprensibile e non corretta la scelta di affidare il compito di localizzare e realizzare il deposito per il trattamento e la custodia dei rifiuti non ad una Agenzia pubblica - come avviene ovunque -, bensì ad una società «di diritto privato» per la quale, pur essendo al momento interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei mesi scorsi si è più volte parlato della possibilità di ingresso nel capitale anche di altre società quotate;

IV

sotto il profilo della configurazione dell’eccesso di delega si osserva che:

- nell’ambito del provvedimento al nostro esame è possibile individuare tale vizio  nella previsione contenuta all'art. 18 dello schema di decreto legislativo in esame. Al secondo comma dell'articolo in questione si legge che: "Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale". Risponde al nome di riprocessamento quella operazione attraverso cui il combustibile esaurito - che contiene ancora una percentuale di Uranio-235 pari al 90/95 per cento - può essere separato e usato per fabbricare nuovo combustibile. Nella delega al Governo prevista all'art. 25 della legge n. 99/2009 tuttavia non compare alcun riferimento al riprocessamento che, tra l'altro, comporterebbe dei costi ancora maggiori rispetto alla semplice operazione di mettere nei depositi il combustile esaurito appena estratto dalle piscine di raffreddamento. Sempre ad un eccesso di delega può essere ricondotto il disposto dell'articolo 33 che abroga le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto. All’articolo 3 dello schema di decreto si arriva addirittura ad introdurre una delega nell’ambito di un decreto legislativo attuativo di una legge delega, per di più concernente l’'intera materia della strategia nucleare, dalla sicurezza alla consistenza degli impianti nucleari, le alleanze e la cooperazione nazionale, la gestione dei rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti. Si tratta di tutto quello che già si dovrebbe sapere prima di decidere come individuare i siti, come individuare i realizzatori degli impianti, come compensare i territori e come informare le popolazioni. Per altro l'atto in questione è un documento non emendabile e non soggetto a discussione parlamentare, una sorta di DPEF nucleare;

V

sotto il profilo del mancato rispetto delle disposizioni nazionali  e comunitarie in materia di appalti e tutela della concorrenza si osserva che:

- come accennato nelle premesse precedenti, lo schema di decreto in esame contiene una serie di disposizioni (nel Titolo II) finalizzate alla individuazione dei soggetti autorizzati a costruire impianti nucleari. Al riguardo l’aspetto più allarmante risiede nella mancata individuazione dei requisiti soggettivi che tali soggetti dovranno possedere, dato che l’articolo 5 dello schema di decreto ne rinvia la compiuta definizione ad un successivo decreto interministeriale. In buona sostanza sarà sufficiente emanare un provvedimento di rango non parlamentare per riuscire a capire chi sarà chiamato a realizzare una centrale nucleare. Tutto ciò, nonostante la legge italiana, ed in particolare il Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), stabilisca la natura e le caratteristiche del c.d. general contractor che possa partecipare ad una gara pubblica per la costruzione di un’opera pubblica come un'autostrada. Nello schema di decreto in esame, invece, attraverso un semplice Decreto Ministeriale si definiscono le caratteristiche del general contractor che, senza gara, e in virtù dell’autorizzazione unica, la cui procedura sembra più simile a quella degli appalti a trattativa privata, progetta, costruisce e gestisce una centrale nucleare. L’operatore privato, inoltre, in virtù dell’articolo 10 dello schema di decreto, può chiedere di poter realizzare le sue centrali in alcuni siti di sua scelta, per i quali richiede la certificazione. La richiesta è accompagnata dal progetto preliminare dell'impianto, la cartografia del sito, la valutazione preliminare di sicurezza, la valutazione degli effetti ambientali, gli strumenti di pianificazione territoriale e le servitù. Si tratta, come si vede, di quanto - negli ordinari lavori pubblici - deve essere presentato per la gara ad evidenza pubblica, solo che nell’ambito del provvedimento in esame non si menzionano le offerte economiche sulle quali fare una gara e la gara pubblica non esiste ;

considerato infine che:

- le Commissioni VIII e X della Camera dei deputati,  in sede di esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, hanno evidenziato rilevanti criticità con riferimento agli articoli 5, 7, 10, 13, 11, 22, 25, 28 e 30, nonché, soprattutto,  con riferimento all'articolo 19 comma 5 nella parte in cui affida a Sogin S.p.A. e non ad un soggetto terzo la valutazione sulla congruità del Fondo per il «decommissioning»,  attività i cui costi incidono in maniera rilevantissima, come dimostra l'esperienza dello smantellamento delle centrali seguito al referendum popolare del 1987, sull'onere complessivo dell'opzione nucleare operata dal Governo, col conseguente concreto rischio di scaricare ulteriori costi sui cittadini utenti (attraverso le tariffe) o contribuenti (attraverso fondi pubblici);

- definendo i siti di interesse strategico nazionale questi potrebbero essere gestiti dalle costituende Società difesa s.p.a e/o Protezione civile s.p.a, quindi al di fuori di qualsiasi incisivo controllo parlamentare ovvero in deroga a normative vigenti regionali e nazionali, ancorché di derivazione comunitaria;

- il provvedimento in esame rappresenta la prova provata dell’intenzione dell’attuale Governo di mettere in moto una macchina pericolosa e inarrestabile capace di annientare principi insuperabili sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, travolgere le prerogative delle Regioni, distruggere i poteri urbanistici, di assetto del territorio e della salute pubblica riconosciuti agli Enti Locali, solo al fine di foraggiare alcune imprese pronte a spartirsi i proventi derivanti dalla implementazione dei progetti per la produzione di energia da fonte nucleare, laddove si registra invece un rischio elevato di colonizzazione tecnologica delle imprese italiane e di marginalizzazione della capacità di ricerca nazionale, nonostante non sia stata ancora formalmente ufficializzata la localizzazione dei siti delle centrali nucleari e quindi i cittadini e le autonomie territoriali non siano posti in condizioni di avere informazioni essenziali;

Esprime parere contrario sullo schema di decreto legislativo in esame
ed invita il Governo a ritirarne la proposta.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 174

 


La Commissione 10ª,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative, A.G. n. 174;

premesso che,

l'articolo 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva affidato il compito di definire la strategia energetica nazionale al Ministro dello sviluppo economico, ma  a oltre un anno dalla scadenza del termine nessun documento è stato ancora emanato;

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di indirizzo strategico del settore energetico, proprie del Ministro dello sviluppo economico e delle regioni per la parte di competenza loro affidata dalla carta costituzionale, sono state nel frattempo  accentrate e demandate direttamente alle scelte operate in prima persona dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidenti ricadute sugli equilibri nazionali e sullo scenario internazionale;

in assenza di un piano energetico nazionale, il Governo, con la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha reintrodotto il nucleare nel nostro Paese dopo oltre 20 anni dall'approvazione del noto referendum abrogativo. Tale iniziativa ha sollevato da subito forti dubbi e perplessità, non soltanto per le possibili ricadute in termini di sicurezza ambientale e di tutela della salute dei cittadini, che alla luce del provvedimento oggi al nostro esame, mantengono tutta la loro attualità;

la scelta del nostro Paese di scommettere sul nucleare, fatto isolato nel contesto internazionale, conferma l’impressione di una posizione fortemente ideologica del Governo che prefigura uno sviluppo del mercato elettrico nazionale incongruente con gli indirizzi strategici prevalenti nell'ambito dell'UE e con gran parte delle direttive europee;

l'atteggiamento del Governo in tale ambito è stato sottolineato anche dall'Agenzia Internazionale dell'energia che lo scorso 3 febbraio ha formulato diversi rilievi critici  alle scelte operate dall'esecutivo che travalicano talune regole fissate dalla stessa AIE e dalla sua diramazione dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE;

constatato che,

la vicenda della reintroduzione del nucleare nel nostro Paese è caratterizzata, fin dall'origine, e ora anche nel decreto legislativo al nostro esame, dall'assoluta  mancanza di dialogo, cooperazione e condivisione delle scelte di sviluppo energetico fra Governo, Regioni ed enti locali;

la legge 23 luglio 2009 n. 99, è stata da subito impugnata da 11 regioni proprio in ragione del fatto che il Governo ha esautorato le regioni dalle loro competenze. In particolare, al comma 2, lettera f), dell'articolo 25, il Governo ha ostinatamente voluto inserire la previsione dell’esercizio sostitutivo. Come sottolineato allora, si trattava di una previsione normativa errata, tanto che nel decreto al nostro esame si prevede un percorso diverso, certamente più rispettoso delle autonomie locali, ma nella sostanza con i medesimi effetti finali;

l’articolo 3, dello schema di decreto legislativo, recante la "Strategia del Governo in materia nucleare",  attribuisce esclusivamente al Governo centrale il compito di definire programmaticamente gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare, il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali, gli orientamenti sulle modalità realizzative, gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare;

al Governo spetta, di fatto, la scelta dell’ubicazione dei siti e del deposito nazionale, che può essere deciso anche contro la volontà delle regioni, con modifica forzata dei piani energetici e quindi andando ad incidere direttamente sulle prerogative delle Regioni, escludendole palesemente da qualsiasi decisione attinente la gestione ambientale e il governo dell’energia nel  proprio territorio;

l'articolo in esame rovescia, pertanto, i passaggi logici che dovrebbero caratterizzare un corretto ed ordinato processo di sviluppo energetico del Paese, che a ragion di logica dovrebbe vedere dapprima la stesura di un Piano nazionale di sviluppo, condiviso da tutti i livelli istituzionali, nel quale dovrebbero essere fissati gli obiettivi generali della politica energetica nazionale, successivamente al quale dovrebbe fare seguito un condiviso piano strategico nucleare;

in relazione alla certificazione dei siti nei quali dovrebbero insediarsi le centrali nucleari emergono talune incongruenze nel combinato disposto degli articoli 8, 9 10 e 11 dello schema del decreto legislativo;

in particolare l'articolo 8, assegna il compito dell'individuazione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare senza il coinvolgimento diretto delle regioni. Su proposta dell'Agenzia, infatti, verranno definiti i parametri a cui devono rispondere le aree idonee ed entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dei parametri le regioni e gli enti locali potranno soltanto formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta;

l'articolo 9 assoggetta la strategia nucleare e i parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alle procedure di valutazione ambientale strategica ma non individua in alcun modo quali siano le aree idonee. Anche in tale caso le regioni e gli enti locali non sono chiamati a svolgere alcun ruolo se non quello consultivo del governo;

l'articolo 10 stabilisce che ciascun operatore interessato possa presentare  le istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari direttamente al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia per la sicurezza nucleare entro 90 giorni dalla pubblicazione della VAS;

in sostanza, definite le caratteristiche delle aree idonee da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sottoposte a valutazione VAS, l'individuazione effettiva dei siti dove ubicare le centrali nucleari è demandata ad una istanza degli operatori interessati, prima ancora che risultino effettivamente individuate le aree idonee;

ad aggravare il giudizio sulla procedura appena descritta interviene l'articolo 11 sulla certificazione dei siti, con il quale si prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è tenuta a verificare esclusivamente la regolarità formale di ciascuna istanza presentata (entro 30 giorni dalla presentazione) e a trasmettere la certificazione (entro i successivi 90 giorni) al Ministero dello sviluppo economico. Solo successivamente, il Mise sottopone i siti certificati all'intesa della regione interessata ed in caso di mancato accordo, al rilascio della certificazione si provvede con apposito decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri

nulla viene previsto in relazione alla sussistenza delle condizioni di certificazione dei siti, con ciò configurando un grave pregiudizio non solo per le regioni coinvolte, ma soprattutto per la tutela dei cittadini  e la salvaguardia dell'ambiente. Infatti, le indagini geognostiche e i rilievi ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, sono effettuate solo successivamente al rilascio della certificazione del sito approvato;

l'insieme delle predette previsioni sono in palese contrasto con il dettato dell'articolo 120 della Costituzione, in quanto prevedono meccanismi che non consentono di rispettare le normali procedure concertative fra Governo e regioni;

rilievi critici emergono anche in relazione alla procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. In particolare, il comma 14 dell'articolo 13 del provvedimento in esame stabilisce che l'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio dell'impianto senza che su tali impianti siano stati effettuati i necessari collaudi;

l'autorizzazione unica, inoltre, vale quale dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, licenza nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, previsti da norme vigenti, anche regionali e degli enti locali;

in assenza di quadro prospettico d’insieme sul tema energetico, ed in conseguenza del conflitto già avviato fra i diversi livelli istituzionali, non vengono forniti a tutti i soggetti coinvolti gli elementi necessari per comprendere le reali ricadute delle scelte adottate nel campo dell’energia nucleare che andranno ad incidere sulla qualità della vita delle comunità direttamente interessate dall'installazione dei nuovi impianti nucleari;

l’esperienza internazionale dei paesi democratici dimostra come progetti di questo genere non si possano fare contro i cittadini e le comunità locali, ma solo costruendo il consenso e la condivisione, mentre questo approccio ideologico corre il rischio di creare una reazione di rigetto che non era scontata, risultando così di ostacolo ad una discussione di merito dei problemi;

in relazione alle tematiche della sicurezza dei cittadini emerge in tutta evidenza la clamorosa assenza nel provvedimento al nostro esame, sia nel percorso di sua formazione, sia negli atti ad esso collegati sia nel procedimento autorizzatorio, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno, competenti, insieme alle regioni, in materia di prevenzione e tutela della salute dei cittadini;

nello schema di decreto legislativo manca qualsiasi esplicito riferimento all'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione unica ad effettuare attività di monitoraggio radiologico ambientale, appositamente previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e il generico richiamo alla presenza nell'autorizzazione di prescrizioni per garantire la tutela dell'ambiente non sono assolutamente sufficienti;

evidenziato che,

non sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda l'individuazione del deposito di superficie: nel 2012 e nel 2020 torneranno rispettivamente dall'Inghilterra e dalla Francia le scorie relative alle centrali chiuse a seguito del referendum del 1987, mentre siamo ancora  al dieci per cento circa di decommissioning effettuato;

per quanto riguarda il problema del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, il decreto presenta una contraddizione tra quanto stabilito agli articoli 13 e 18. Se l’articolo 13, infatti, prefigura che lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti avvenga in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l’impianto nucleare, l’articolo 18 prevede che il titolare dell’autorizzazione unica provveda al trattamento, al condizionamento e allo smaltimento dei rifiuti nonché al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il Deposito nazionale;

non appare chiaro, pertanto, dove effettivamente andranno i rifiuti e il combustibile irraggiato. Se, come sembra dovessero andare nel Deposito nazionale, bisognerebbe allora che questo fosse in costruzione o almeno localizzato prima di avviare la costruzione dei nuovi impianti;

in tale ambito occorre una assoluta chiarezza sulla destinazione del combustibile irraggiato e sui rifiuti, sull'individuazione dei siti, necessaria soprattutto per dimostrare di aver predisposto per tempo la chiusura del ciclo e di non rinviare alle future generazioni eredità pesanti o almeno non valutate;

la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività, è un’esigenza imprescindibile, anche se non vi fosse alcuna ripresa del nucleare in Italia. Esso diventa una condicio sine qua non per la prosecuzione delle iniziative sul nucleare;

lo sforzo fatto nel decreto di arrivare alla sua localizzazione e realizzazione è apprezzabile, ma forti rilievi critici emergono in relazione alla sua gestione. Il compito di localizzare e realizzare il deposito si è affidata tale attività alla Sogin s.p.a. e non ad una Agenzia pubblica, come avviene ovunque;

la Sogin s.p.a. è una società "di diritto privato", e la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze potrebbe ridursi al 20 per cento del capitale, e l'operazione configura una sorta di "privatizzazione delle attività concernenti il trattamento e la custodia dei rifiuti nucleari";

tale impostazione, anche se può essere dettato dalla volontà di non creare nuovi soggetti pubblici, non è accettabile. E' fondamentale, infatti,  dare alla popolazione la massima garanzia che chi si occupa dei rifiuti sia impegnato unicamente nella sicurezza e della protezione della popolazione stessa. Il fatto che a Sogin s.p.a. venga affidato in esclusiva anche in futuro il compito di smantellare gli impianti rende poco accettabile la soluzione prevista. Vi sarebbe infatti un potenziale conflitto di interesse tra un soggetto che deve cercare di smaltire rifiuti al minimo costo e con utili e un soggetto che li deve ricevere e custodire con la massima sicurezza;

per quanto  riguarda lo smantellamento degli impianti, l’articolo 19 prevede che, a fine vita degli impianti, la Sogin s.p.a. prenda in carico la gestione in sicurezza  e lo svolgimento di tutte le attività relative alla disattivazione dell’impianto. Vi è il rischio che i costi di queste attività vengano "socializzati". Infatti è vero che l’articolo 20 prevede un fondo per il decommissioning ma, se il fondo non sarà sufficiente, si  ricorrerà al contribuente;

del tutto incomprensibile è, poi, l'affidamento al medesimo soggetto, la Sogin, sia della procedura per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione e alla realizzazione del Parco tecnologico, sia della contemporanea realizzazione ed esercizio del Deposito nazionale  dei rifiuti radioattivi. Ciò in palese contrasto con il dettato dell'articolo 1 del provvedimento medesimo;

una ulteriore contraddizione del decreto riguarda l’individuazione del soggetto che dovrà determinare le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato: mentre l’articolo 25, comma 1, lettera d), attribuisce tale compito a un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, all’articolo 28 si prevede che le tariffe siano determinate annualmente dall’AEEG secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l’altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti e delle misure compensative;

la questione delle garanzie finanziarie è trattata in più articoli ma in maniera confusa e persino contraddittoria. Da un lato sembrerebbero scaricarsi sull’operatore molti costi - che contribuirebbero, peraltro, a rendere meno appetibili le centrali nucleari - come nel caso dell’articolo 13, comma 1, dove si dice che agli oneri derivanti dall’istanza di autorizzazione e dalla certificazione del proponente si provvede nell’ambito del quadro economico-finanziario dell’opera, del medesimo articolo (comma 2, lettera l) in cui si obbliga il proponente a dimostrare la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dalla sua volontà, nonché dell’articolo 22 che attribuisce all’operatore il compito di garantire le "compensazioni" a persone ed enti locali con divieto di trasferirne gli oneri sugli utenti finali. Dall’altro lato, però, l’articolo 16 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano individuati strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori;

tutto ciò premesso,

considerata la legittima pretesa, nell’interesse del paese, che scelte come quella in esame siano fatte con la dovuta serietà e ponderatezza, e che su temi di tale rilevanza vi sia il coinvolgimento diretto di tutti i livelli istituzionali e il consenso le popolazioni interessate,

 

esprime parere contrario


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE VETRELLA SULL'ATTO DI GOVERNO N. 174

 


La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 16.     Sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "misure compensative" - che esprimono un particolare senso di negatività come se il "compenso" fosse connesso ad un danno - con un' espressione più positiva del tipo: "benefici" o " agevolazioni". Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici ;

17.     Nell'articolo 5 risulterebbe necessario fissare un termine (ad esempio 60 gg) per l'emanazione del decreto ivi previsto;

18.     Nell'articolo 6, considerato che il soggetto sono "gli operatori di cui all'articolo 5", sarebbe opportuno  chiarire sia che il MISE provvede all'analisi (almeno preliminare) dei requisiti soggettivi degli operatori, al fine di evitare possibili ricorsi, sia che il solo MISE acquisisce il programma di intervento degli operatori e poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Per ridurre i tempi e gli inutili passaggi burocratici sarebbe il caso di prevedere che l'operatore, nel presentare il programma di intervento, fornisca anche tutte le informazioni tecniche che serviranno all'Agenzia per la predisposizione del rapporto prescritto dall'articolo 7;

19.     All'articolo 7 risulterebbe più opportuno prevedere che la richiesta all'Agenzia venga trasmessa dal MISE, mantenendo così una visione completa di tutto il procedimento. E' altresì necessario prevedere in modo esplicito che l'Agenzia invia il proprio rapporto preliminare al MISE, che poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Anche in questo caso andrebbe introdotto il termine (che ad esempio potrebbe essere 90 gg.) entro il quale si deve completare la procedura;

20.     Anche nell'articolo 8 il soggetto unico dovrebbe essere il MISE, di concerto con gli altri ministeri. Al comma 3 il periodo "tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse." andrebbe modificato come segue: "tenendo conto delle osservazioni pervenute, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse.";

21.     All'articolo 9, al comma 2, si ritiene illogica l'espressione: "popolazioni interessate" e quindi dovrebbe essere soppresso il termine: "interessate";

22.     All'articolo 10, al comma 1, andrebbe soppresso il periodo: "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5", in relazione a quanto già previsto alla lettera a) del comma 3. Anche in questo caso sarebbe necessario inserire una scadenza temporale (ad esempio 90 gg.), mentre la lettera g) andrebbe soppressa;

23.     All'articolo 12, andrebbe inserita, dopo la parola: "titolo", l'altra:  "per l'operatore";

24.     All'articolo 13, la parola: "proponente" deve essere sostituita con l'altra: "operatore". Al comma 2, lettera d) la parola: "strumenti" deve essere sostituita con l'altra: "atti". Anche qui andrebbe inserita una scadenza temporale, ad esempio 90 gg. Si segnala anche l'opportunità di specificare (comma 4) chi manda l'istanza all'Agenzia e la necessità di eliminare (comma 6) il riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in quanto non prevista dalle direttive comunitarie, adeguando di conseguenza l'intero comma alla sola acquisizione della Valutazione d'Impianto ambientale;

25.     All'articolo 19, comma 3, risulta indispensabile escludere che la SOGIN sia l'unico soggetto a valutare i costi di disattivazione. Si propone quindi di prevedere una valutazione terza (anche eventualmente di congruità) attraverso un'apposita divisione dell'Agenzia che segua la vita dell'impianto;

26.     All'articolo 20, si suggerisce di prevedere una valutazione periodica dell'ammontare economico totale  necessario anche durante la vita dell'impianto.

27.     Prendendo spunto dall'articolo 21, comma 4, si suggerisce che tutti gli oneri aggiuntivi, previsti in varie parti del decreto, che ricadono sull'operatore vengano inseriti esplicitamente nell'articolo che tratta degli obblighi;

28.     All'articolo 22, comma 2, lettera a), va chiarito il periodo di corresponsione del beneficio economico, in quanto non si comprende se l'ammontare previsto è totale da dividere negli anni ovvero - come dovrebbe essere - è annuale. Al comma 6, si suggerisce poi di eliminare i concetti negativi associati ad espressioni come "salute della popolazione" e "tutela dell'ambiente", chiarendo invece che i benefici sono di natura sociale, ambientale, culturale;

29.     All'articolo 24 risulta fondamentale colmare il vuoto esistente nel decreto tra i tempi dello stoccaggio temporaneo da parte dell'operatore e quelli della messa in funzione del deposito nazionale. Infatti, in mancanza, vi sarebbe una indeterminazione che non consentirebbe all'operatore di completare la proposta industriale o, comunque, si darebbe adito a costosi contenziosi per lo Stato;

30.     All'articolo 30, si suggerisce di dividere la parte transitoria (quando non esiste ancora l'operatore), da quella a regime, lasciando allo Stato la definizione e la copertura finanziaria nella fase transitoria e a carico degli operatori la fase a regime attraverso la messa a punto di un completo programma di informazione.

 


 



[1]     In particolare, nella lettera del 12 febbraio 1998 si afferma che “ […] per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L’introduzione, successivamente all’espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa”.