Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari - Schema di D.Lgs. n. 174 - (art. 25, L. 99/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 151 | ||
Data: | 18/01/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo | ||
Altri riferimenti: |
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18 gennaio 2010 |
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n. 151/0 |
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Localizzazione e realizzazione di impianti nucleariSchema di D.Lgs. n. 174
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Numero dello schema di decreto legislativo |
174 |
Titolo |
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative |
Norma di delega |
Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25 |
Numero di articoli |
35 |
Date: |
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presentazione |
28 dicembre 2009 |
assegnazione |
8 gennaio 2010 |
termine per l’espressione del parere |
26 febbraio 2010 |
termine per l’esercizio della delega |
15 febbraio 2010 |
Commissioni competenti |
X (Attività produttive), V (Bilancio) |
L’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali.
L’articolo 2 fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto, nonché su taluni organi coinvolti.
L’articolo 3 dispone che il Consiglio dei Ministri adotti un documento programmatico, definito “Strategia nucleare”, in cui delinea gli obiettivi strategici in materia nucleare e le linee guida del processo di realizzazione, indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione ed infine valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali. Tale documento costituisce parte integrante della Strategia energetica nazionale.
L’articolo 4 dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell’operatore, con decreto interministeriale.
L’articolo 5 riguarda i requisiti soggettivi di cui devono godere gli operatori in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative, che devono essere individuati attraverso un decreto interministeriale.
L’articolo 6 prevede che gli operatori presentino il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e ella tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale programma non riguarda la localizzazione degli impianti.
L’articolo 7 prevede che l’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica, effettui una serie di verifiche tecniche, con riferimento sia alle priorità ed agli indirizzi di politica energetica nazionale sia agli standard nazionali, comunitari ed internazionali in materia di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni e dell’ambiente.
L’articolo 8 prevede che, in coerenza con la “Strategia nucleare” del Governo, l’Agenzia per la sicurezza nucleare elabori una proposta al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti relativa a specifici parametri relativi a determinate caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree del territorio nazionale per essere idonee ad ospitare un sito nucleare.
Sulla base di tale proposta, i ministeri in questione predispongono una prima bozza di schema, che verrà pubblicato su internet e su alcuni quotidiani, sulla quale verranno raccolte osservazioni e proposte tecniche provenienti dalle Regioni, dagli Enti locali, nonché dai soggetti portatori di interessi qualificati. L’Agenzia per la sicurezza nucleare valuterà l’opportunità di integrare tali contributi nella versione finale dello schema, motivando l’eventuale mancato accoglimento, e sulla base di questa proposta i citati ministeri adotteranno lo schema in versione definitiva.
L’articolo 9
assoggetta
L’articolo 10 riguarda la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia per la sicurezza ed elenca i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l’irricevibilità della stessa.
L’articolo 11 prevede che l’Agenzia per la sicurezza nucleare verifica la regolarità formale di ciascuna istanza, esegue l’istruttoria tecnica (entro trenta giorni), certifica ciascun sito (entro i successivi novanta giorni) ed infine trasmette la certificazione, contenente eventuali specifiche prescrizioni, al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti.
Il Ministero dello sviluppo economico sottopone ciascuna
certificazione all’intesa con
Definito un elenco di siti corredati dall’intesa delle Regioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico lo trasmette alla Conferenza Unificata, che esprime la propria intesa. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
A questo punto viene adottato il decreto ministeriale di approvazione dell’elenco dei siti certificati, dalla cui pubblicazione decorre il termine di ventiquattro mesi (prorogabile una sola volta per non oltre sei mesi) a disposizione degli operatori per sviluppare il progetto e formulare l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare in uno di tali siti. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di certificazione perde efficacia e l’operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti.
L’articolo 12 elenca le attività preliminari che l’operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato e che sia stato oggetto dell’intesa della Regione, previa comunicazione o denuncia all’ente locale secondo la normativa vigente.
L’articolo 13 disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente che avviene mediante la presentazione, da parte dell’operatore titolare del sito, di apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico; quest’ultimo rilascia l’autorizzazione previo parere vincolante dell’Agenzia ed a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),.
L’articolo 13-bis consente al Ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica, nei casi di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite nonché di commissione di taluno dei reati previsti dall’art. 32.
L'articolo 14 affida al titolare dell’autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Lo stesso articolo pone a carico del titolare sia gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia sia la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo sistematico e verificabile.
L’articolo 15 prevede una serie di obblighi per il titolare dell’autorizzazione unica. Il comma 1 prevede la tempestiva trasmissione all’Agenzia delle informazioni circa incidenti ed accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione verificatisi all’interno del sito e delle conseguenti misure di ripristino e di tutela della salute e dell’ambiente. I commi 2 e 3, invece, la trasmissione all’Agenzia e al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’art. 21, nonché la pubblicazione sul web di un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle misure adottate per la sicurezza, per adempiere alle prescrizioni autorizzative e per limitare i rifiuti radioattivi.
L’articolo 16 prevede l’individuazione, con decreto del MISE di concerto con il MEF, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.
L’articolo 17 dispone che l’Agenzia per la sicurezza nucleare è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento a tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica. L’Agenzia, se rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione, pena la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica.
L’articolo 18 pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell’impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché l’obbligo di provvedere – a proprie spese – al loro trattamento e smaltimento/immagazzinamento presso il Deposito nazionale.
L’articolo 19 affida alla Sogin S.p.A. l’attività di disattivazione degli impianti fino al rilascio dei siti per altri usi e ne pone il finanziamento a carico del Fondo per il “decommissioning”, alimentato con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica.
L’articolo 20
istituisce il Fondo per il “decommissioning”
presso
L’articolo 21 prevede l’istituzione, presso ciascuna Regione interessata da un sito certificato, di un “Comitato di confronto e trasparenza”, con decreto interministeriale.
Lo scopo di tali Comitati è quello di garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.
L’articolo 22 definisce le misure compensative previste dalla legge di delega a carico del titolare dell’autorizzazione unica ed a favore delle persone residenti, delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e degli enti locali interessati.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono previsti contributi annuali per tutta la durata della costruzione dell’impianto, commisurato alla potenza elettrica nominale di quest’ultimo, e per tutta la durata dell’esercizio dell’impianto, commisurato all’energia prodotta ed immessa in rete in ciascun trimestre. Per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale.
Le compensazioni sono destinate per il 10% alla Provincia o alle Province e per il 55% al Comune o ai Comuni ove è ubicato l’impianto e per il 35% ai comuni limitrofi.
In particolare, il contributo di costruzione è destinato per il 40% agli enti locali e per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica e di alcuni tributi.
Il contributo di esercizio è destinato alla riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti finali ubicati nei territori interessati, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del MISE, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.
L’articolo 23 disciplina la decadenza automatica dei benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell’esercizio dell’impianto.
Con l’articolo 24 si apre il Titolo III destinato a disciplinare le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative. La realizzazione del Parco Tecnologico, ed in particolare del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, è affidata alla Sogin S.p.A. e finanziata prioritariamente con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza della Sogin.
L’articolo 25 attribuisce alla Sogin SpA la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e Deposito nazionale e definisce puntualmente le attività di competenza.
Le disposizioni dell'articolo 26 delineano le seguenti fasi procedurali per addivenire al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico: una prima fase finalizzata all’individuazione del sito (imperniata sulla definizione di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e di un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso) cui segue la fase procedurale necessaria al rilascio dell’autorizzazione unica (che si conclude con apposita intesa raggiunta in conferenza di servizi e successivo rilascio con apposito decreto interministeriale).
L’articolo 27 disciplina i contenuti informativi dell’istanza e le modalità di svolgimento dell’istruttoria relative all’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse.
L’articolo 28 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la determinazione annuale delle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale, disciplinando altresì i criteri per il loro aggiornamento.
L’articolo 29 prevede il riconoscimento, al territorio circostante il sito del Parco Tecnologico, di un contributo compensativo di natura economica, di cui disciplina le modalità di calcolo e di trasferimento agli enti locali interessati. Viene altresì previsto che una quota di tale contributo sia riversata, dagli enti locali beneficiari, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.
Gli articoli 30 e 31 prevedono la promozione di un programma per la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare” da parte del Ministero dello sviluppo economico, che a tal fine potrà avvalersi dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
L’articolo 32 individua le fattispecie di reati in violazione delle norme del presente decreto e le relative sanzioni penali.
L’articolo 32-bis definisce le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione di norme del provvedimento prevedendo, nei casi più gravi, il ricorso alla sospensione dell’attività o alla revoca dell’autorizzazione unica.
L’articolo 33 prevede l’abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili con il decreto in esame.
Lo schema di decreto è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria sugli oneri finanziaria, dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). Mancano i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento si riserva di trasmettere al Parlamento non appena acquisiti.
Il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione
concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Il Consiglio del 25 giugno
Il 13 novembre 2008
Il 22 dicembre 2009
Il 12 gennaio 2009
Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive |
( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. |
File: AP0099_0.doc