Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico - Schema di DPR n. 25 (art.1, D.L. n. 85/2008)
Riferimenti:
SCH.DEC 25/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 24
Data: 29/09/2008
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO   UFFICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DPR 197/2008   DL N. 85 DEL 16-MAG-08


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico

Schema di DPR. n. 25

(art.1, D.L. n. 85/2008)

 

 

 

 

n. 24

 

 

29 settembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0012.doc


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Contenuto del provvedimento  9

§      Articoli 1 e 2 - Organizzazione in Dipartimenti9

§      Articoli 3-8 - Dipartimento per l’internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza  11

§      Articoli 9-12 - Dipartimento per l’energia  16

§      Articoli 13-16 - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione  18

§      Articoli 17-21 - Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane  21

§      Articolo 22 - Dotazione organica  26

§      Articolo 23 - Funzioni ispettive di consulenza di studio e ricerca  28

§      Articolo 24 - Uffici di livello dirigenziale non generale  29

§      Articolo 25 - Disposizioni finali e abrogazioni30

Normativa di riferimento

§      L. 1 luglio 1970, n. 518 Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero  33

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)35

§      L. 20 ottobre 1990, n. 304 Provvedimenti per la promozione delle esportazioni (art. 6)37

§      L. 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (art. 22)38

§      L. 31 gennaio 1992, n. 59 Nuove norme in materia di società cooperative (art. 11)40

§      L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13)42

§      L. 25 marzo 1997, n. 68 Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero  43

§      L. 11 maggio 1999, n. 140 Norme in materia di attività produttive (art. 3)49

§      D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio  50

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 4, 32-quater)52

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 19)54

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 4, co. 61 e 76)57

§      D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni58

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (art. 17)64

§      D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225 Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296  65

§      D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253 Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296  81

§      D.P.C.M. 24 giugno 2008 Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  89

§      Reg. (CE) 5 luglio 2006, n. 1082/2006 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)95

 


Schede di lettura


Quadro normativo

Lo schema di regolamento in esame ridefinisce l’assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico, al quale il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85[1], art. 1, commi 2 e 7, ha trasferito le funzioni - e relative  risorse finanziarie, strumentali e di personale - già attribuite ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni.

Ex Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito all’inizio della XV legislatura nell’ambito di un generale riassetto delle amministrazioni statali disposto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[2](articolo 1, comma 1, n. 6), assorbendo gran parte delle competenze del Ministero delle attività produttive[3], istituito a sua volta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 27-32). Il nuovo Ministero ha acquisito, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione attribuite dal citato decreto legislativo 300/99 al Ministero dell’economia e delle finanze e precedentemente svolte dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione[4], nonché la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al Ministero sono state invece sottratte le competenze già attribuite al Ministero delle attività produttive:

§         in materia di commercio internazionale, trasferite al Ministero del commercio internazionale;

§         in materia di imprenditoria femminile, trasferite alla Presidenza del Consiglio;

§         in materia di turismo, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ;

§         sui generi alimentari trasformati industrialmente.

Con il DPR 14 novembre 2007, n. 225 - che è statoprecedutodal DPR 20 settembre 2007, n. 187 di riordino degli uffici di diretta collaborazione del Ministro - si è provveduto alla riorganizzazione del Ministero prevedendone, in linea con quanto disposto dal decreto-legge n.181/2006, l’articolazione in tre dipartimenti, a loro volta articolati in quattro direzioni generali ciascuno:

-        Dipartimento per la competitività  cui è attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione delle attività imprenditoriali; alle politiche di approvvigionamento energetico e alla promozione delle piccole medie imprese e degli enti cooperative;

-        Dipartimento per la regolazione del mercato con funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento: al settore dei servizi; alla tutela dei consumatori; alle attività di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali; la tutela giuridica della proprietà intellettuale;

-        Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione la funzione è quella di di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Dipartimento svolge inoltre l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa", disciplinata dalla legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, commi 460-463), che costituisce l’erede di Sviluppo Italia Spa.

 

Ex Ministero del commercio internazionale

Istituito ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 181/06, al Ministero del commercio internazionale, sono state assegnate le competenze in materia di commercio internazionale già attribuite al soppresso Ministero delle attività produttive dal quale ha acquisito in particolare le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, relative alla:

-        promozione, realizzazione e attuazione a livello settoriale e territoriale delle politiche per la competitività internazionale;

-        promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore;

-        definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero;

-        definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza.

Con il DPCM del 12 gennaio 2007 (Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionali) si è provveduto al trasferimento delle funzioni e alla provvisoria individuazione del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, stabilito complessivamente in 63 unità. Con il decreto sono state individuate anche le strutture di livello dirigenziale generale e quelle di livello non generale oggetto di trasferimento al nuovo Ministero del commercio internazionale.

Successivamente con il DPR 17 settembre 2007, n. 175 è statoridefinito l’assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dal punto di vista organizzativo, l’assetto del nuovo Ministero è stato delineato dal DPR 14 novembre 2007, n. 253[5] che ne ha previsto l’articolazione in quattro Direzioni generali:

-        Direzione generale per la politica commerciale, competente in materia di disciplina del commercio internazionale mediante individuazione e attuazione di regole nazionali e comunitarie, finalizzate al miglioramento della competitività del nostro sistema economico e dell’accesso di servizi, merci e investimenti italiani nei mercati esteri. Alla Direzione è affidata inoltre la gestione degli embarghi commerciali e finanziari e l’applicazione di sanzioni amministrative in materia di import-export;

-        Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, con il compito di definire l’indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione, l’incentivazione finanziaria delle imprese, l’elaborazione in sede internazionale delle discipline di sostegno pubblico ai crediti all’esportazione e all’attività di studio;

-        Direzione generale per la promozione degli scambi, incaricata, tra le altre, di curare le funzioni di competenza del Ministero nella gestione degli incentivi, sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, elaborazione delle linee direttrici ed approvazione del piano di attività dell'ICE, negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori, rapporti con l'Unione delle camere di commercio e partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali;

-       Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane con il compito di curare le attività di carattere gestionale riguardanti l’intero dicastero con particolare riferimento alla gestione unitaria del personale, al coordinamento delle attività di prevenzione e sicurezza, cura del bilancio e della contabilità, cura dei rapporti contrattuali e dei servizi amministrativo-contabili di carattere generale nonché gestione e controllo del  funzionamento della rete informatica del Ministero e interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni.

 

Ex Ministero delle comunicazioni

Soppresso a seguito della riorganizzazione dei Ministeri operata dal D.Lgs 300/99[6] (che ne aveva inizialmente previsto l'incorporazione nel Ministero delle attività produttive) il Ministero delle comunicazioni è stato ricostituito dall'articolo 6 del DL 217/2001[7], il quale ha peraltro espressamente fatte salve le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[8].

Al Ministero sono stati quindi attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

Con il D.P.R. 258/2001[9] sono state dettate le norme di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni. A tale decreto ha apportato alcune modifiche il D.P.R. 309/2006[10] (unico provvedimento emanato in materia nel corso della XV legislatura).

Con il D.Lgs. 366/2003[11]è stata ridefinital’organizzazione per aree funzionali del Ministero delle comunicazioni, anche alla luce dei nuovi compiti attribuiti allo stesso. In particolare, l’attuale articolo 32-ter del D.Lgs. 300/1999, come integrato dal D.Lgs. 366/2003, prevede che il Ministero svolga, tramite gli organi centrali e gli ispettorati territoriali, funzioni e compiti di spettanza statale in una serie di aree funzionali, tra le quali si ricordano l’area delle politiche nel settore delle comunicazioni, della disciplina sulle comunicazioni elettroniche, dei rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, della radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata, dei servizi postali, del controllo del mercato e della vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni, della disciplina del servizio universale, del controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze, delle tecnologie dell'informazione, della vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni.

IlMinistero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Sono uffici centrali del Ministero il Segretariato generale e le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:

§         direzione generale per la gestione delle risorse umane;

§         direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

§         direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

§         direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

§         direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

 

Il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni – approvato con DPR n. 176/2004[12] - ha dettagliato le funzioni del segretariato generale e delle cinque direzioni del Ministero.

Va inoltre ricordato che, secondo il testo unico sulla radiotelevisione (D.Lgs. 177/05), il Ministero delle comunicazioni esercita le competenze affidategli dal testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dal D.Lgs. 300/1999. Sulla base della complessa disciplina che definisce l’assetto del sistema radiotelevisivo, si possono ricordare in tale ambito le seguenti competenze:

-        elaborazione e gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

-        tenuta del registro nazionale delle frequenze;

-        collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;

-        vigilanza dello spettro radioelettrico;

-        rilascio di concessioni e licenze, se del caso previo esperimento di gara, e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive; rilascio delle autorizzazioni generali e dei diritti di uso delle frequenze;

-        disciplina della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

-        coordinamento dei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti.[13].

 

Relativamente, poi, al settore postale, il decreto legislativo n. 261/99 che ha avviato la liberalizzazione del mercato dei servizi postali ha riconosciuto al Ministero delle comunicazioni compiti di Autorità nazionale di regolamentazione.

 

Come si osserva nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, il decreto-legge n.85/08, oltre a rendere obsoleto l’attuale regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (DPR 225/07), ha previsto ai fini di una riorganizzazione in tempi brevi del nuovo dicastero l’adozione di tre DPCM riguardanti:

a) la ricognizione delle strutture  trasferite (comma 8), cui si è provveduto con il decreto  24 giugno 2008 (GU n. 220 del 19  settembre 2008);

b) i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18);

c) la definizione provvisoria degli uffici (comma 20).

Quest’ultimo provvedimento è stato ritenuto di scarsa utilità e pertanto non è stato adottato sia in considerazione della sua breve vigenza (sei mesi al massimo) che dei limiti derivanti dalla natura non normativa del DPCM previsto che non consentiva l’adozione di misure di organizzazione rispondenti ai fini perseguiti  con l’accorpamento di funzioni.

Pertanto per il riordino degli uffici della struttura - così come per la definizione dell’assetto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro – si è ritenuto opportuno adottare in tempi rapidi il regolamento definitivo, il cui schema viene sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti.

Il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio statale, ma anzi, come si sottolinea nella relazione tecnico-finanziaria dello schema, attraverso la diretta ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello determina una riduzione dei limiti di spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri d’origine e per il Ministero di destinazione pari ad almeno il 20% , come stabilito espressamente dall’art. 1, comma 16, del DL 85/08.


 

Contenuto del provvedimento

Articoli 1 e 2 - Organizzazione in Dipartimenti


Art. 1
(Organizzazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: “Ministero", si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

 

Art. 2
(Dipartimenti)

1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:

a)    Dipartimento per internazionalizza-zione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza;

b)    Dipartimento per l'energia;

c)     Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

d)    Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizioorganico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

3. La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Su proposta, del Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera d), elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti .in gestione unificata. Elabora, altresì, linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a). La Conferenza è convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera d), ovvero su richiesta da uno degli altri Capi dipartimento.


 

 

Lo schema in esame, che consta di 25 articoli, prevede un’articolazione del Ministero in quattro dipartimenti[14] (articolo 1), nei quali confluiscono – sulla base di criteri di omogeneità e funzionalità - le strutture dei soppressi ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, e una direzione per gli affari generali e per le risorse umane. I dipartimenti elencati all’art. 2 sono i seguenti:

§      Dipartimento per l’internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza;

§      Dipartimento per l’energia;

§      Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

§      Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane.

 

I dipartimenti, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, sono i individuati per omogeneità di funzioni  al fine di evitare duplicazioni di compiti e di attività di competenza dei tre dicasteri soppressi.

Viene mantenuta la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti cui, competono funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni di maggior rilievo e funzioni propositive nei confronti del Ministro.

La Conferenza viene convocata in via ordinaria  dal Capo dipartimento per le comunicazioni, gli affari generali e le risorse umane, ovvero su richiesta di altri Capi dipartimento.


 

Articoli 3-8 - Dipartimento per l’internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza


Art. 3
(Dipartimento per l’internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza )

 

1. Al Dipartimento per l’internazio-nalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza sono attribuite le funzioni di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale e dell'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, di tutela e sviluppo della proprietà industriale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di disciplina della concorrenza, ferme restando le competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nonché di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese e del movimento cooperativo.

2. Il Dipartimento per l'internazionaliz-zazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza e si articola nei seguenti cinque Uffici di livello dirigenziale generale:

a)   Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;

b)   Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica;

c)   Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;

d)   Direzione generale per la politica commerciale;

e)   Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

 

Art. 4
(Direzione generale per la politica e la proprietà industriale)

 

1. La Direzione generale per la politica e la proprietà industriale si articola in ventotto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza dei Ministero, nei seguenti ambiti:

a)   politiche industriali e politiche di sviluppo della competitività;

b)   politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione;

c)   politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;

d)  azioni per la creazione di imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza di imprese;

e)    contrattazione programmata e politiche degli incentivi;

f)      politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali dì armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;

g)    politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;

h)    politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e dell'arredamento - politiche per il Made in Italy;

i)      politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attività inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonché attività connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.);

l)    politiche per lo sviluppo sostenibile;

m)  lotta alla contraffazione, in raccordo con le altre Direzioni del Ministero;

n)    recupero e reindustrializzazione dei sitiproduttivi inquinati;

o)    sistema di certificazione ambientale;

p)    normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;

q)    crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;

r)      politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprietà industriale;

s)    invenzioni e modelli di utilità;

t)      disegni e brevetti nazionali, europei ed internazionali;

u)   marchi nazionali, europei ed internazio-nali e opposizione alla registrazione dei marchi;

v)   affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni nonché segreteria della commissione ricorsi;

z)   politiche delle industrie alimentari;

aa)       vigilanza sull'Istituto Promozione Industriale (IPI), nonché sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul banco nazionale di prova;

bb)       vigilanza sulla Fondazione Valore Italia.

2.            Presso la Direzione generale opera l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), di livello dirigenziale non generale.

 

Art. 5

(Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la
normativa tecnica)

 

1.            La Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)    promozione della concorrenza;

b)    monitoraggio dei prezzi;

c)     servizi e professioni;

d)    statistiche sul commercio e sul terziario;

e)    servizi assicurativi;

f)      politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza;

g)    cooperazione amministrativa;

h)    politiche e progetti normativi per i consumatori;

i)      Consiglio Nazionale dei. Consumatori e degli Utenti (CNCU);

I)      punto. di contatto-infoconsumatori;

j)      strumenti dì misura e metalli preziosi;

k)     qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformità;

l)      normazione tecnica; vigilanza sugli enti di normazione;

m)  organismi notificati e sistemi di accreditamento;

n)    manifestazioni a premio;

o)    società fiduciarie e di revisione;

p)    registro imprese e vigilanza sul sistema camerale;

q)    attività di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.

 

Art. 6
(Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli. enti cooperativi)

 

1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in nove Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)    politiche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato;

b)    promozione e sviluppo del movimento cooperativo;

c)      gestioni commissariali, scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative;

d)    vigilanza sul sistema cooperativo;

e)    vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

f)      vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;

g)    vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo; vigilanza. sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; vigilanza sugli studi cooperativi Luigi Luzzatti con sede in Roma;

h)    vigilanza sulle S.C.E, e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (0.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa;

i)      Albi delle società cooperative.

 

Art. 7

(Direzione generale per la politica commerciale)

 

1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a)    elaborazione delle azioni volte al miglioramento dell'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;

b)    elaborazione, di indirizzi e proposte di politica. commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;

e)   elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE eUNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;

d)  partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;

e)  partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi, in raccordo con la direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione;

f)    elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed Organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;

g)  attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping , antisovvenzione, clausole di salvaguardia);

h)  disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali;applicazione di sanzioni amministrative;

i)    valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del .made in Italy, delle indicazioni geografiche e della proprietà intellettuale;

l)    azioni volte all'individuazione di iniziative nei paesi terzi. ed alla attrazione di risorse dall'estero, attraverso gli strumenti di finanza di progetto.

 

Art. 8

(Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione)

 

1. La Direzione generale, per la promozione e l'internazionalizzazione si articola in dieci Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti;

a)    elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione ed attività, di supporto all'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione;

b)    strumenti agevolativi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese;

e)   stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;

d)    supporto all'adozione e approvazione del piano promozionale predisposto dall'ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 25 marzo 1997 n. 68 e relazione al Parlamento;

e)    coordinamento della politica promozionale sui mercati esteri e organizzazione delle missioni di natura commerciale;

f)      elaborazione ed attuazione dei programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

g)    partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali;

h)  lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 76 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e gestione del relativo fondo destinato all'assistenza, in raccordo con la Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;

i)    segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

l)    partecipazione ai Club di Parigi per la ristrutturazione del debito dei PVS;

m)  coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);

n)    programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

o)    coordinamento della Unità di gemellaggio per la promozione dei programmi di internazionalizzazione della politica di vicinato europea;

p)    attività correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonché esercizio delle funzioni. di indirizzo e vigilanza sulla Simest;

q)    rapporti con la Società per l’assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

r)      collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli Affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;

s)    organizzazione di convegni e conferenze in materia dì internazionalizzazione;

t)      segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n, 304;

u)    rapporti con l'Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali del Ministero;

v)   esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativa alle Cartiere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;

z)   partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

aa)       coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali (UE, OCSE, OMC, ONU) delle tematiche attinenti ai crediti all’esportazione, alla facilitazione degli scambi e agli investimenti esteri diretti;

bb)       rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione


 

 

Al Dipartimento per l’internazionalizzazione  competono in particolare, ai sensi dell’articolo 3,  le seguenti funzioni:

-       azioni di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale e dell’internazionalizzazione del sistema economico;

-       tutela della proprietà industriale, lotta alla contraffazione;

-       tutela dei consumatori;

-       tutela della concorrenza.

 

Il Dipartimento si articola nelle seguenti cinque direzioni generali (articoli 4-8):

§      d.g. per la politica e la proprietà industriale;

§      d.g. per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza  e la normativa tecnica;

§      d.g. per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;

§      d.g. per la politica commerciale;

§      d.g. per la promozione e l’internazionalizzazione.

Oltre alle suddette direzioni generali è previsto all'interno del Dipartimento il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all’art. 3 della legge 140/99 (art. 18), che opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.

 

L'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, Norme in materia di attività produttive (c.d. legge Bersani-bis) ha autorizzato, a partire dal 1999,una spesa annuale di 6 miliardi di lire da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell’industria (ora Ministero dello sviluppo economico). Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti:

1)     collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti;

2)     costituzione di un nucleo di espertiper la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto;

3)     utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Con riferimento alla seconda fattispecie (costituzione di un nucleo di esperti), l’articolo ne ha demandato la disciplina con apposito decreto, sull’esempio di quanto già realizzato presso il Ministero del tesoro[15].

A ciò si è successivamente provveduto con il decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 2000, istitutivo del Nucleo; il DM 15 febbraio 2001, che ha stabilito compiti, modalità di assunzione e trattamento economico dei componenti; e successivi decreti concernenti la nomina dei componenti, poi revocato.

Da ultimo si segnala il DPR 14 maggio 2007, n. 78, recante il Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce, all’articolo 6, dispone la riduzione dei componenti il Nucleo da 10 a 7.

 

Ulteriori articolazioni del dipartimento sono costituite da due uffici di staff di livello dirigenziale non generale


 

Articoli 9-12 - Dipartimento per l’energia


Art. 9
(Dipartimento per l'energia)

 

1. Al Dipartimento per l'energia è attribuita la funzione di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale, con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, trasporto, distribuzione ed uso dell'energia, alle azioni di sostegno e di incentivazione all'innovazione tecnologica.

2. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

a)    Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

b)    Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche;

c)     Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

3. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni.

4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimenti due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

 

Art. 10
(Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche)

 

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)    Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG;

b)    gestione delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di risorse geotermiche;

c)     autorizzazione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo Italia Settentrionale e relativi impianti in mare;

d)    autorizzazione e controllo dell'attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo dell’Italia Centrale e relativi impianti in mare;

e)    autorizzazione e controllo delle attività ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare;

f)      laboratori di analisi e sperimentazione;

 

Art. 11
(Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche)

 

1. La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti.:

a)    strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale;

b)    rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell’energia;

c)   rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti;

d)         logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;

e)         mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento;

f)           reti di trasporto di gas naturale e metanizzazione del. Mezzogiorno;

g)         approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;

h)         statistiche e analisi energetiche.

 

Art. 12
(Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica)

 

1. La Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili, e l'efficienza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)       produzione di energia elettrica;

b)       mercato elettrico;

e)   reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;

d)    promozione dell'efficienza energetica;

e)    sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

f)      programmi di produzione di energia nucleare;

g)    gestione dei materiali radioattivi e messa in sicurezza degli impianti nucleari;

h)    sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti.


 

 

Il Dipartimento per l’energia esercita funzioni di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale  con particolare riferimento a:

-       politiche di approvvigionamento, trasporto, distribuzione ed uso dell’energia;

-       azioni di sostegno all’innovazione tecnologica (articolo 9).

 

Il Dipartimento  si articola in 3 direzioni generali (artt. 10-12).

 

§         d.g. per le risorse minerarie ed energetiche;

§         d.g. per le infrastrutture e la sicurezza energetiche;

§         d.g. per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.

Anche due uffici di staff di livello dirigenziale non generale costituiscono i articolazioni del dipartimento.

Presso il Dipartimento opera la segreteriadi cui all’art. 22, comma 2, della legge 10/91.

L’articolo 22, comma 2, della legge n.10/91[16] ha previsto la costituzione, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell’industria (ora dello Sviluppo economico), di un'apposita segreteria tecnico-operativa. La segreteria, istituita dall'art. 5 del DPR 23 luglio 1991, n. 241 in attuazione della legge 10/91, opera con funzioni di consulenza e supporto nelle materie di sua competenza, ed è costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile senza alcun limite[17]. Gli esperti sono scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero.


 

Articoli 13-16 - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione


Art.. 13
(Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione)

 

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica sociale e territoriale in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria.

2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

a)    Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale;

b)    Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari;

c)     Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

 

Art. 14
(Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale)

 

1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in nove Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e í compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)  analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale, obiettivi di servizio;

b)  analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche;

c)   analisi e tecniche di osservazione delle politiche e strumenti di sviluppo territoriale locale e relative statistiche e indicatori per le politiche di sviluppo territoriale;

d)  proposte normative relative al FAS e istruttorie delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;

e)  sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;

f)    attuazione e gestione di progetti per l'incremento della capacità tecnico-amministrativa e l'innovazione delle politiche. Alta formazione per la politica regionale. Vigilanza delle strutture in house del Dipartimento;

g)    programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;

h)    gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse aisoggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;

i)      progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.

 

Art. 15

(Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari)

 

1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali. di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari si articola in quindici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)   nel quadro della politica regionale unitaria, promozione, coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario;

b)   istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;

e)   istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;

d)   istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c, del Trattato CE;

e)   promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;

f)    programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;

g)    inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

h)    segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

i)      promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;

l)    esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei dì cooperazione territoriale (GECT);

m)nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare; secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;

n)   programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;

o)    attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intesi;

p)    attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;

q)    promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.

 

Art. 16
(Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali)

 

1. La Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in tredici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)    programmazione comunitaria;

b)    programmazione e gestione risorse finanziarie;

c)     servizi ispettivi;

d)    regolamentazione e gestione interventi per lo sviluppo economico territoriale;

e)    gestione interventi a sostegno delle attività industriali, del commercio e dei servizi;

f)      gestioni straordinarie interventi nelle aree sottoutilizzate ;

g)     interventi per l'innovazione tecnologica, per programmi integrati di ricerca e sviluppo;

h)    interventi per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese;

i)      contratti di programma;

l)    patti territoriali, contratti d'area e altri strumenti della programmazione negoziata;

m)credito d'imposta e incentivi automatici;

n)   interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi e per la riconversione industriale;

o)   interventi a sostegno delle PMI e della finanza d'impresa.


 

 

Ai sensi dell’articolo 13 tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione rientrano: la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e la verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica sociale e territoriale in materia di  politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria.

 

Si ricorda che le funzioni di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo dal Mistero dell'economia e delle finanze, con il DL 181/06.

Il nuovo regolamento dì organizzazione del Ministero dello sviluppo economico in esame articola il Dipartimento in tre (in precedenza erano quattro) uffici di livello dirigenziale generale (artt. 14-16):

§      d.g. per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

§      d.g. per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari;

§      d.g. per l’incentivazione delle attività imprenditoriali.

 

Alle dipendenze dirette del Capo del Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di cui all’art. 3, comma 5,  del decreto legislativo 430/1997.

 

Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti è stato istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 5 dicembre 1997 n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE) mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, soppressi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di riparto delle competenze del Ministero previsto dal comma 3 dello stesso art. 5 (DPR 28 aprile 1998 n. 154). Il Nucleo si articola in due unità operative riguardanti rispettivamente la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Il trattamento economico dei componenti il Nucleo è stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.

 

Anche due uffici di staff di livello dirigenziale non generale costituiscono i articolazioni del dipartimento.


 

Articoli 17-21 - Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane


Art. 17
(Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane)

 

1. Al Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché di attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatori, ferma restando la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Dipartimento sopraintende all'attività comune di acquisizione di beni e servizi direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale.

2. Il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, é articolato in cinque Uffici di livello dirigenziale generale:

a)         Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

b)         Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

c)      Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.

d)      Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 32 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

4, Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale;

5. Sono organi tecnici consultivi:

a)   il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b)   la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;

c)   la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

 

Art. 18
(Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico)

 

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico siarticola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)         attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari, coordinamenti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero della difesa in materia di pianificazione;

b)         controllo diretto delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, ivi compresa la gestione e l'acquisizione dei laboratori mobili e della strumentazione tecnica di monitoraggio, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati, collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;

e)      individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

d)      individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

e)      individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata, gestione del Registro nazionale delle frequenze con l'utilizzazione degli strumenti informatici di pianificazione.

 

Art. 19
(Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione)

 

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)    adempimenti inerenti al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigilanza sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;

b)         promozione ed attuazione studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

c)   predisposizione della disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione e partecipazione ai lavori degli Organismi internazionali per la predisposizione della disciplina di settore;

d)    rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive, ed in particolare istruttoria in merito al conseguimento delle autorizzazioni generali ed all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;

e)    istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;

f)      assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall' Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

g)  acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

h)  erogazione .dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;

i)    direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

l) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni, anche su segnalazione dei competenti organismi che operanti presso il Ministero, per la parte di competenza del Ministero, coordinamento degli ispettorati territoriali in materia di vigilanza ed accertamenti di illeciti;

m)  verifica dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predisposizione dell'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;

n)    gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e deI programma di interventi infrastrutturali per la banda larga nelle aree sottoutilizzate;

o)    rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami.

p)   sicurezza delle reti, e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione di cui all'art. 17, comma 3, e coordinamento dell'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni.

 

Art. 20
(Direzione generale per la regolamentazione del settore postale)

 

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a)    regolazione dei mercati postali;

b)    studi, anche comparati, circa lo sviluppo dei mercati postali e l'evoluzione della regolamentazione;

c)    partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale e attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale relativamente al settore postale;

d)    attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e comunque alla regolazione del rapporto con il fornitore o fornitori del servizio universale;

e)    adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, in particolare da parte degli operatori postali e delle imprese, in condizioni di trasparenza e non discriminazione, determinazione di tariffe speciali in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

f)      definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito, della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22. luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

g)    determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;

h)    Casella di testo: r",attività finalizzate alla individuazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria;

i)      attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

l)    rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;

m)registro degli operatori privati;

n)  acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;

0)    gestione del fondo di compensazione per gli oneri del .servizio universale;

p)  svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore o fornitori del servizio postale universale;

q)    vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore o dei fornitori del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché sull'applicazione delle relative sanzioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;

r)     adempimenti connessi alla gestione dei reclami;

s)    vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici;

t)      rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche per il tramite di scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale;

u)    rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alle problematiche connesse alla regolazione dei mercati postali contigui con quelli delle comunicazioni elettroniche.

 

Art. 21
(Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane)

 

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a)  coordinamento funzionale .e supporto nell'attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

b)  gestione unificata di spese acarattere strumentale,  comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni dì strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;

c)   gestione dei beni e coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;

d)  compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;

e)  allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano • di, sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

f)    programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;

g)  attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;

h)  relazioni esterne e rapporti con l'utenza;

i)attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;

l)    gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;

m)reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

n)    trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

o)    coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica ;

p)    coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

q)    supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

r)      controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari.;

n)    politiche dei personale per le pari opportunità;

o)    gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.


 

 

Al Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane sono attribuite le seguenti funzioni (articolo 17):

§      promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comunicazioni, rilascio di titoli abilitativi, attività di pianificazione, controllo e vigilanza e sanzionatoria, ferma restando la competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

§      acquisizione di beni e d servizi direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti;

§      cura degli affari generali e della gestione del sistema informativo;

§      reclutamento e amministrazione del personale.

 

Il Dipartimento  si articola in cinque uffici di livello dirigenziale generale (artt. 18-21):

 

§         d.g. per la pianificazione e la gestione dello spettro  radioelettrico;

§         d.g. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

§         d.g. per la regolamentazione del settore postale;

§         d.g. per gli affari generali e per le risorse umane;

§         Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, che opera sotto la vigilanza del Dipartimento. L’istituto a sua volta si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale (art. 32 quater del D.Lgs 300/99).

L’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), fondato nel 1907, operante all’interno del Ministero delle comunicazioni e sotto la sua vigilanza, è un organo-tecnico scientifico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e svolge compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi e di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPR 22 giugno 2004, n. 176, l’Istituto avrebbe dovuto essere riorganizzato con un apposito regolamento che non è stato ancora emanato. Ai sensi dell’art. 9 del DM 16 dicembre 2004 e art. 2 del DM 27 giugno 2005 nell’ambito dell’Istituto sono stati costituiti sette uffici dirigenziali di livello non generale ridotti a quattro con il presente schema.

 

Anche due uffici di staff di livello dirigenziale non generale costituiscono i articolazioni del dipartimento. Organi tecnici consultivi sono:

§         Il Consiglio superiore delle comunicazioni:

§         La Consulta per l’emissione delle carte valori postali e la filatelia;

§         La Commissione consultiva nazionale per l’immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.-


 

Articolo 22 - Dotazione organica

Art. 22
(Dotazione organica)

 

                                                                 1   Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A.

                                                                 2   La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, è determinata. sulla base del  Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009

 

 

L’articolo 22 disciplina le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale, nonché la dotazione organica relativa alle aree funzionali del restante personale, rinviando alla tabella A allegata allo schema un esame.

La dotazione organica complessiva del nuovo dicastero dello sviluppo economico risulta di 3970 unità. Rispetto alla dotazione complessiva dei tre dicasteri accorpati antecedente il riordino (4674 unità), l’organico risulta ridotto di 704 unità.

Come si legge nella relazione tecnico-finanziaria alla rideterminazione degli organici si è proceduto ai sensi dell’art. 74 del DL n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge, e tenendo conto delle riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, co. 404, lett. a) della legge finanziaria per il 2007 (come previsto dal comma 4 successivamente modificato). 

 

L’articolo 74 dispone che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali.

Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato da tali organismi “secondo i rispettivi ordinamenti” (per quanto riguarda i Ministeri – è da ritenersi – mediante i regolamenti di organizzazione di cui all’art. 17, co. 4-bis, della L: 400/1988). Esso dovrà comportare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l’accorpamento delle strutture.

Il comma 4 nel testo originale prevedeva che il processo di riorganizzazione tenga conto delle riduzioni già apportate all’assetto dei ministeri dai regolamenti emanati in attuazione dell’art. 1, co. 404 e seguenti, della legge finanziaria 2007 ( per il Mise e il Ministero del commercio internazionale si tratta dei DPR 14 novembre 2007, n. 225 e 14 novembre 2007, n. 253).

A seguito di modifiche apportate in corso d’esame presso la Camera al comma 4 è stata introdotta la facoltà, in luogo dell’obbligo, di computare le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, co. 404, della legge finanziaria per il 2007 e facendo salva la facoltà per le amministrazioni che hanno già adottato i regolamenti di provvedere alla copertura dei posti dirigenziali.

 

Il dirigenti generali, che ammontavano in precedenza a 33 unità (20 del MISE, 4 del Ministero del commercio internazionale e 9 del Ministero delle comunicazioni) si riducono a ventinove unità (di cui 7 unità con incarichi di studio, consulenza e simili).

Anche i posti di dirigente di seconda fascia subiscono una contrazionepassando dalle 245 unità complessive dei tre dicasteri (164 del Ministero dello sviluppo economico ; 31 del commercio internazionale e 50  delle comunicazioni) a 208 unità, di cui 12 presso gli Uffici di diretta collaborazione.

Come risulta dalla tabella 2 la contrazione dei contingenti dirigenziali comporta una economia di circa 4,5 milioni di euro, mentre come risulta sempre dalla relazione tecnico-finanziaria il complesso della riduzione riguardante l’intera area del personale dei tre ministeri accorpati determina una manovra finanziaria complessiva che assicura le economie di spese richieste sia dal processo di accorpamento previsto dal citato DL 85/08, sia dall’art. 74 del DL 112/08.

Il personale adibito a compiuti logistico-strumentali costituito da complessive 513 unità (250 del MISE, 68 del commercio internazionale e 195 delle comunicazioni) viene ridotto di 59 unità. Anche per il personale non dirigenziale si è proceduto oltre che ad operare la prescritta riduzione del 10% della spesa alla riformulazione della dotazione organica del personale che passa da 4396 a 3733 unità (tab. 3).

 

Dotazione antecedente il riordino

Dotazione successiva al riordino ex DL 85/08

Ex Ministeri

Sviluppo economico

Commercio internaz.le

Comunica-

zioni

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

Dirigenti di I fascia

20

4

9

33

29

 

 

 

 

 

 

Dirigenti di II fascia

164

31

50

245

208

 

 

 

 

 

 

Personale non dirigenziale

1959

472

1965

4396

3733

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

4674

3970


 

Articolo 23 - Funzioni ispettive di consulenza di studio e ricerca

 

Art. 23
(Funzioni ispettive, di consulenza,
di studio e ricerca)

 

1. Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sette incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2. Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali possono essere attribuiti fino a dodici incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

 

L’articolo 23 prevede la possibilità di attribuire ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.Lgs 165/2001 (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) fino a sette incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti di prima fascia ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

L’art. 19 del richiamato D.Lgs 165 (Incarichi di funzioni dirigenziali) al comma 10  stabilisce, infatti, che i dirigenti non titolari di uffici dirigenziali su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali

 

Per i dirigenti di seconda fascia previsti nella dotazione organica non incaricati della direzione di uffici dirigenziali è prevista, invece, l’attribuzione fino a 12 incarichi presso i suddetti uffici di diretta collaborazione.


 

Articolo 24 - Uffici di livello dirigenziale non generale

 

Art. 24
(Uffici di livello dirigenziale non generale)

 

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 24 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’individuazione degli uffici  di livello dirigenziale non generale (fino a 126 posti di funzione) e la definizione dei relativi compiti (compresi quelli dei 16 Ispettori territoriali) come previsto dalla L. 400/88 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), art. 4, comma 4-bis, lett. e) e dal D.Lgs 300/99 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In base all’art. 17, co. 4-bis della L. 400/88 (i regolamenti sono adottati su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.Gli schemi di regolamento devono essere previamente trasmessi per l’espressione del parere di competenza al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine il Governo adotta comunque i regolamenti. Nella misura in cui dette disposizioni regolamentari presentino riflessi sull’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, devono essere sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In particolare la lett. e) contiene la previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali


 

Articolo 25 - Disposizioni finali e abrogazioni


Art. 25
(Disposizioni finali e abrogazioni)

 

1.         Quando leggi, regolamenti, decreti, nonne o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive ovvero a funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico,.o  ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico,ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro edal Ministero dello sviluppo economico.

2.         Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)       decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225

b)       decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;

c)       decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.

II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella. Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


 

 

L’articolo 25 stabilisce che si intende riferito al nuovo Ministero dello sviluppo economico qualsiasi riferimento contenuto in atti normativi riportanti le denominazioni dei dicasteri in esso confluiti ai sensi del DL 85/08.

L’articolo dispone, inoltre, l’abrogazione  dei seguenti DPR:

§         DPR  14 novembre 2007, n. 225 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma della l. n. 296/2006);

§         DPR  14 novembre 2007, n. 253 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296);

§         DPR  22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni).


Normativa di riferimento

 


L. 1 luglio 1970, n. 518
Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 luglio 1970, n. 182.

 

 

1.  Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero.

 

2.  Per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'articolo 1 debbono dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni.

Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attività della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attività svolta.

 

3.  Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:

1) le attività che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;

2) le condizioni e le modalità per l'acquisto e la perdita della qualità di socio;

3) la composizione e le modalità di costituzione degli organi dell'associazione;

4) le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;

5) le modalità di approvazione dei bilanci annuali.

 

4.  Sono organi delle camere di commercio italiane all'estero:

1) l'assemblea dei soci;

2) il presidente;

3) il segretario generale;

4) il collegio dei revisori.

Le norme statutarie possono prevedere la costituzione di altri organi.

 

5.  La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero su conforme parere del Ministero degli affari esteri

Al segretario generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori.

 

6.  Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:

a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;

b) una copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;

c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;

d) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

 

7.  Alle riunioni degli organi collegiali delle camere di commercio italiane all'estero debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa.

Le camere di commercio italiane all'estero possono altresì invitare alle riunioni dei propri organi collegiali il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

8.  La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire all'associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

 

9.  Il Ministro per il commercio con l'estero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.

Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l'estero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

 

10.  Nei confronti delle camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, n. 1573, e 20 febbraio 1919, numero 273 (3), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sarà stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale conferma le Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dimostrando di essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il decreto di conferma è emanato con le stesse modalità di quello di riconoscimento.

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(3)  Recanti norme, rispettivamente, sul riordinamento e sulla composizione delle Camere di commercio italiane all'estero.

 


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

 

 

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (37).

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(34)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)


L. 20 ottobre 1990, n. 304
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni
(art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1990, n. 251.

(2) La presente legge è stata abrogata dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ad eccezione degli articoli 4 e 6.

(3)  Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 20 giugno 1991 e il D.M. 30 marzo 1992. Vedi, inoltre, l'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

 

6.  1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti» (13).

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(13) La presente legge è stata abrogata dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ad eccezione degli articoli 4 e 6.

 (omissis)

 


L. 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
(art. 22)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.

 

22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;

b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;

c) n. 10 posti di VIII livello;

d) n. 20 posti di VII livello;

e) n. 20 posti di VI livello;

f) n. 10 posti di V livello;

g) n. 10 posti di IV livello;

h) n. 10 posti di III livello;

i) n. 10 posti di II livello.

2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti (26).

3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale» e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento «Automazione del Ministero dell'industria» (27).

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(26)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 113, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(27)  Vedi il regolamento di attuazione del presente art. 22 approvato con D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.

 

(omissis)


L. 31 gennaio 1992, n. 59
Nuove norme in materia di società cooperative
(art. 11)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1992, n. 31, S.O.

 

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11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. [Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie] (9). Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire (10) (11).

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (12).

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20 (13).

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefìci fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente (14).

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(9)  Periodo soppresso dal comma 468 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(10)  Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(11)  Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, il D.M. 1° dicembre 2004 e il D.M. 9 ottobre 2007.

(12)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(13)  Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

(14)  Vedi, anche, il comma 19 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(omissis)

 


L. 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(art. 13)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

 

13.  1. ... (57).

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo (58).

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(57)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(58)  Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

 (omissis)


L. 25 marzo 1997, n. 68
Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.

 

1. Natura.

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonché da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

 

2. Funzioni.

1. L'ICE conforma la propria attività a princìpi di efficienza e di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonché i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonché delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;

h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri (2);

i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

l) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

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(2)  Lettera così sostituita dall'art. 21, L. 5 marzo 2001, n. 57.

 

3. Struttura organizzativa.

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

a) sede centrale;

b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative, nonché quelle di acquisizione e gestione delle risorse.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni.

4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (3).

4-bis. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera (4).

5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

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(3)  Comma così sostituito dall'art. 21, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(4)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 7 agosto 1997, n. 266.

 

 

4. Organi.

1. Sono organi dell'ICE:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori;

d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

b) delibera lo statuto di cui all'articolo 1;

c) approva i bilanci dell'ICE;

d) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

e) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;

f) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

g) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;

h) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

i) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai princìpi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera g), limitatamente alle unità operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.

 

 

 

5. Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi.

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

6. Direttore generale.

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

2. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici, è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

 

7. Piano annuale.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attività di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

 

8. Disposizioni finanziarie.

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71 (5);

c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

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(5)  Vedi, anche, il comma 1, dell'art. 2, L. 31 marzo 2005, n. 56 e l'art. 24, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

 

9. Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria.

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

 

 

10. Rapporto di lavoro.

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE.

Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

 

11. Rappresentanza in Giudizio.

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

 

12. Norme transitorie e finali.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1 (6). Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

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(6)  Lo statuto dell'ICE è stato approvato con D.M. 11 novembre 1997, n. 474.


L. 11 maggio 1999, n. 140
Norme in materia di attività produttive
(art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 1999, n. 117.

 

 

3. Studi e ricerche per la politica industriale.

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999 (7).

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(7)  Con D.M. 18 settembre 2000 è stato istituito il nucleo degli esperti per la politica industriale di cui al presente articolo.

 

(omissis)


D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182.

 

 

(omissis)

 

 

 

3.  Servizio universale.

1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (4).

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso;

d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell'utenza.

5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea (5).

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(4)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(5)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

 

 

(omissis)


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 4, 32-quater)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

4.  Disposizioni sull'organizzazione.

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (6).

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

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(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17 maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 22 gennaio 2002, per il Ministero della giustizia, il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il D.M. 28 aprile 2004, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

32-quater. Organizzazione del Ministero.

1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'àmbito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale (51).

 

2. Sono uffici centrali:

a) il Segretariato generale;

b) le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:

1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;

2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca (52).

4. Sono organi tecnici del Ministero:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) [la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422] (53);

c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

d) [l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000] (54);

e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi (55).

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(51)  Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni vedi il D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 e il D.M. 16 dicembre 2004. Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'Istituto di cui al presente comma vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

(52) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 5, D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309 e, per la soppressione di una delle tre posizioni di cui al presente comma, la tabella B allegata al D.P.C.M. 24 giugno 2008.

(53) Lettera abrogata ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

(54) Lettera abrogata ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

(55)  Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo. Vedi, inoltre, l'art. 9 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(omissis)


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(art. 19)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 

 

19.  Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (28).

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (29).

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (30).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (31).

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (32).

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (33).

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (34).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (35).

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (36).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (37).

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (38).

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (39) (40).

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (41).

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(28)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(29)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(30)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(31)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(34)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(35)  In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 359 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(36)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(37)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art. 2.

(38)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(39)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(40)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

 

 (omissis)


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 4, co. 61 e 76)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 160 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

 

4. Finanziamento agli investimenti.

1. ……

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (182) (183).

76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.

(omissis)

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(182)  Comma così modificato prima dal comma 232 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 174 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 230 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(183)  La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 175 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.


D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176
Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il D.M. 24 marzo 1995, n. 166 del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il D.M. 2 agosto 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001;

Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

 

1. Funzioni.

1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.

2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è riordinato con apposito regolamento secondo i princìpi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

 

2. Segretariato generale.

1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attività di vigilanza e coordina l'attività delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unità di indirizzo nelle attività di competenza di più direzioni generali. In particolare:

a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;

b) coordina le attività, anche internazionali, delle direzioni generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorità amministrative indipendenti, nonché la partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali;

c) coordina l'attività degli ispettorati territoriali, salve le competenze settoriali delle direzioni generali;

d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture - Uffici territoriali del Governo;

e) presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;

f) assicura il coordinamento dell'attività ispettiva interna;

g) coordina le attività del Ministero in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonché quelle che rivestano profili di segretezza;

h) coordina le attività svolte dal Ministero nell'àmbito del sistema statistico nazionale (SISTAN);

i) coordina l'attività della segreteria degli organi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, nonché dei comitati e delle commissioni che operano presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g) (2).

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(2) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

 

 

3. Direzione generale per la gestione delle risorse umane.

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane:

a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al trattamento economico, alla gestione della mobilità;

b) svolge le attività relative al trattamento di quiescenza e previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo indennizzo, alle rendite infortunistiche;

c) cura il contenzioso del lavoro;

d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri organismi anche privati, operanti in tale settore;

e) cura le relazioni sindacali e l'attività di contrattazione collettiva integrativa;

f) coordina l'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto dell'obbligo di esclusività;

h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica le relative sanzioni;

i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;

l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di attività sociali (3).

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(3) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

4. Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico.

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico:

a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione dello spettro radioelettrico;

b) espleta l'attività conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le assegnazioni relative;

c) collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di assegnazione di competenza del Ministero;

d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche;

e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche;

g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;

h) collabora con le autorità regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico;

i) coordina l'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli uffici periferici;

l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione;

o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici;

p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radioelettriche;

q) accredita i laboratori di prova;

r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica (4).

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(4) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

5. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione:

a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;

b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive;

e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), assegna i diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;

f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione;

g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

h) eroga contributi, benefìci ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica ed emana i nulla osta per i benefìci dell'editoria;

i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero;

m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;

n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche (5).

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(5) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

 

6. Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.

1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse al ruolo di Autorità di regolamentazione del settore postale del Ministero:

a) cura la regolamentazione del settore postale;

b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione del settore postale;

c) partecipa ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale;

d) predispone il contratto di programma con il fornitore del servizio universale e cura gli adempimenti relativi al suo perfezionamento e alla sua applicazione;

e) definisce i livelli di qualità del servizio postale universale;

f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria per quanto di competenza del Ministero;

g) svolge le attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché le attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;

i) cura la tenuta del registro degli operatori privati;

l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;

m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;

n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore servizio postale universale;

o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché dal contratto di programma con il fornitore del servizio universale, nonché sull'accertamento degli illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle relative sanzioni;

p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei reclami;

q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici (6).

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(6) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

7. Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative:

a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;

b) cura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) è responsabile dei sistemi informativi ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e periferici del Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di connettività della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei beni e servizi informatici; coordina l'attività ed i flussi di comunicazione interni ed esterni (siti);

e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni (7);

f) predispone e gestisce, nell'àmbito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici centrali e periferici, il piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti informatici;

g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni (8).

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(7) Vedi, anche, gli articoli 7 e 8, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

(8) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

8. Funzioni comuni.

1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza:

a) istruiscono il contenzioso;

b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali e formulano proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;

c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare.

 

9. Uffici di livello dirigenziale non generale.

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).

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(9)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 16 dicembre 2004.

 

10. Disposizioni finali e abrogazioni.

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» sono soppresse e le lettere e), f), g), h), i) e l) sono abrogate;

b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere b), c) e d) sono abrogate;

c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;

d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) è abrogata;

e) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato.

 


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
(art. 17)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 

17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro (18).

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(18)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 


D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2007, n. 282.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, relativo alla «riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3, relativo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 novembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

1. Organizzazione.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2.

 

2. Dipartimenti.

1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e si articola nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento per la competitività;

b) Dipartimento per la regolazione del mercato;

c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

3. È istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonchè in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale di cui all'articolo 12 ed in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale di cui all'articolo 10.

 

3. Direzioni generali del Dipartimento per la competitività.

1. Al Dipartimento per la competitività è attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi.

2. Il Dipartimento per la competitività è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la politica industriale;

b) Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali;

c) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.

 

4. Direzione generale per la politica industriale.

1. La Direzione generale per la politica industriale si articola in 18 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, anche con riferimento alle specificità delle politiche settoriali, nei seguenti ambiti:

a) politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, anche attraverso la definizione e progettazione di programmi strategici di rilievo nazionale volti al rafforzamento strutturale del sistema produttivo e al potenziamento delle capacità innovative;

b) politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici;

c) collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza;

d) politiche per i distretti industriali e sistemi di piccole e medie imprese;

e) politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpite da crisi;

f) politiche di sviluppo di reti nazionali ed internazionali nei settori produttivi;

g) politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e l'Unione europea e agli altri organismi internazionali;

h) collaborazione industriale internazionale nei settori aero-spaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e relativi interventi di sostegno;

i) politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi e per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

l) azioni per la creazione di nuove imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza d'impresa;

m) partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi di competenza del Ministero;

n) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo industriale, ivi inclusi i relativi aiuti;

o) attività di regolazione delle crisi aziendali, promozione di misure per la prevenzione dell'insolvenza e gestione delle procedure concorsuali conservative delle grandi imprese commerciali insolventi;

p) attività di gestione del fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi;

q) politiche per il sostegno e la promozione delle attività di produzione del made in Italy, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale e, per quanto attiene i prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonchè supporto tecnico all'attività dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;

r) attività connessa al funzionamento del Punto di contatto nazionale di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

s) promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale;

t) promozione e assistenza per interventi in Paesi terzi di interesse per la politica di competitività nazionale;

u) attività di monitoraggio sull'andamento dei settori produttivi;

v) attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonchè direttive, vigilanza e controllo sulle attività effettuate da organismi pubblici e privati sulla base di convenzioni o di norme nella materia di competenza della Direzione generale;

z) vigilanza sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

a) trattazione per i profili di competenza delle problematiche connesse alle produzioni industriali nel settore alimentare e relativa attività di vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA);

b) attività inerenti il Sistema di notifica elettronica interattiva degli aiuti di Stato.

2. Presso la Direzione generale per la politica industriale opera il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

 

5. Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali.

1. La Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali si articola in 19 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) gestione degli strumenti di sostegno alle imprese volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;

b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione, per la ricerca applicata e le alte tecnologie e gestione dei relativi interventi;

c) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, ivi compresi i contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto;

d) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese e per il sostegno alla finanza di impresa;

e) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;

f) partecipazione per quanto di competenza agli accordi di programma quadro e raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità;

g) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi in raccordo con le altre Direzioni generali;

h) elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle funzioni di incentivazione alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;

i) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni;

l) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese affidate al Ministero in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;

m) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

n) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di Stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese;

o) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

p) altre azioni a sostegno delle attività produttive.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere h), l) ed o), nonchè quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) ed e), all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), ed all'articolo 18, comma 5, sono svolti in raccordo con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

6. Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

1. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie si articola in 24 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale, e provvedimenti ad essa inerenti;

b) rapporti con le organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, recepimento e attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo dell'energia;

c) liberalizzazione dei mercati dell'energia e promozione della concorrenza, tutela dell'economicità e della sicurezza nella produzione e conversione dell'energia, definizione di indirizzi e priorità per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e minerario;

d) indirizzi e priorità, per la programmazione, lo sviluppo e la gestione delle reti nazionali di trasporto dell'energia e determinazioni in materia di esportazione, importazione e vendita dell'energia;

e) indirizzi e direttive alle società di gestione delle reti nazionali di trasmissione e trasporto, di gestione del mercato, all'acquirente unico, alla società di gestione degli impianti nucleari e rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;

f) promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dei combustibili alternativi, promozione di progetti pilota e determinazione degli obiettivi e dei programmi nazionali per l'uso razionale dell'energia, anche in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) partecipazione ai programmi energetici per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; promozione di programmi nazionali di educazione e informazione sull'energia, la sua produzione e usi efficienti;

h) autorizzazione alla costruzione ed esercizio di infrastrutture energetiche nazionali, d'intesa con la regione interessata e nel rispetto del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e determinazioni in materia di deroga al principio di accesso dei terzi nell'accesso alle infrastrutture energetiche;

i) promozione di intese con le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nonchè in materia di sviluppo dei servizi energetici locali e, anche in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di risparmio energetico e fonti rinnovabili;

l) strategie di ricerca, sviluppo tecnologico e promozione dell'innovazione e competitività nei settori dell'energia e delle risorse minerarie;

m) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di intesa con le regioni interessate;

n) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, per la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;

o) monitoraggio della capacità di raffinazione, di lavorazione e di trasporto di oli minerali e controllo sulle condizioni di accesso alla logistica dei prodotti petroliferi;

p) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie;

q) gestione dei materiali nucleari e rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale e relativi rapporti in ambito comunitario e con le organizzazioni internazionali e i Paesi esteri;

r) vigilanza su enti strumentali statali e collegamento con le società e gli istituti operanti nel settore dell'energia;

s) rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel settore dell'energia;

t) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza, provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

u) sperimentazioni e controlli su minerali energetici e in materia mineraria e petrografica;

v) riconoscimento della idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo.

2. Presso la Direzione generale per l'energia e delle risorse minerarie opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

 

7. Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) politiche specifiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, nel rispetto delle competenze regionali;

b) iniziative di competenza per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese;

c) attività inerenti la tematica della responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con le competenti direzioni generali del Ministero della solidarietà sociale;

d) vigilanza e adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti degli enti cooperativi, degli enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile, delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dei fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) vigilanza ed adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei consorzi agrari e delle banche di credito cooperativo;

f) provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento per atto dell'autorità e di gestione commissariale degli enti cooperativi;

g) politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;

h) studi sulla cooperazione e sulla mutualità;

i) rapporti con gli organismi europei e internazionali;

l) tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative e di quello delle società cooperative edilizie e di abitazione e dei loro consorzi;

m) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;

n) vigilanza sull'Istituto di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di Roma;

o) rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sul territorio degli enti cooperativi.

 

8. Direzioni generali del Dipartimento per la regolazione del mercato.

1. Al Dipartimento per la regolazione del mercato è attribuita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le attività di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprietà industriale.

2. Il Dipartimento per la regolazione del mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la concorrenza e i consumatori;

b) Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica;

c) Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) Direzione generale per i servizi interni.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.

 

9. Direzione generale per la concorrenza e i consumatori.

1. La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori si articola in 14 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) politiche di promozione delle corrette dinamiche del mercato e della concorrenza per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati;

b) promozione e disciplina della concorrenza;

c) coordinamento delle politiche per la concorrenza, anche per gli aspetti connessi alla regolamentazione di singoli settori economici e di categorie professionali, fatti salvi i compiti del CIPE;

d) rapporti istituzionali con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di assicurarne il funzionamento;

e) valutazione ed esame delle indagini e delle segnalazioni formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed istruttoria delle eventuali e conseguenti decisioni da assumere;

f) confronto ed elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le regioni nel campo della regolazione dei mercati e delle attività economiche;

g) cura delle relazioni istituzionali con gli organismi internazionali e le strutture dell'Unione europea competenti in materia di concorrenza;

h) politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, con gli organismi internazionali e gli enti locali;

i) attività inerenti l'Ufficio unico di collegamento nazionale per il coordinamento delle attività amministrative relative alla esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi economici dei consumatori e per i rapporti con l'Unione europea in attuazione del regolamento (CE) 2006/2004;

l) vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati;

m) utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

n) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi nei settori di competenza;

o) attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);

p) promozione della concorrenza nel settore commerciale e dei servizi e segreteria dell'Osservatorio nazionale del commercio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

q) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa;

r) politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.a.);

s) coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale;

t) riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero nelle materie di competenza.

 

10. Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica.

1. La Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) disciplina normativa, attività amministrativa e, nei casi previsti, di vigilanza inerenti la sicurezza, e la qualità e l'etichettatura dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori, che non ricadono nelle materie di competenza specifica di altre amministrazioni, in coordinamento con le competenti Direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene i prodotti agroalimentari;

b) coordinamento delle attività amministrative di informazione previste dal titolo I della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e rapporti con l'Unione europea in materia di sicurezza generale dei prodotti;

c) attività inerenti la metrologia legale, determinazione del tempo e metalli preziosi;

d) indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e relativi rapporti con le camere di commercio;

e) controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio;

f) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;

g) vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e sulla tenuta del registro delle imprese, nonchè vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e altre attività connesse al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresa l'attività regolativa;

h) tenuta del registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

i) contenzioso e attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

l) attività di controllo connesse alla sicurezza degli impianti industriali, ad esclusione dei profili di sicurezza sul lavoro e di quelli di competenza di altre amministrazioni ai sensi dei decreti legislativi 17 agosto 1999, n. 334, e 21 settembre 2005, n. 238;

m) vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova e degli organismi notificati presso l'Unione europea;

n) politiche di normalizzazione e regolamentazione tecnica, rapporti con l'Unione europea e connesse competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero;

o) predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti di spettanza del Ministero;

p) partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit;

q) attività di coordinamento operativo di attività ispettive e di controllo svolte da altri uffici del Ministero.

 

11. Direzione generale per la proprietà industriale Ufficio italiano brevetti e marchi.

1. La Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che succede in tutti i rapporti giuridici all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, è ufficio di livello dirigenziale generale, si articola in 10 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica della proprietà industriale a livello nazionale e nelle relazioni in ambito comunitario ed internazionale, fatti salvi i compiti della competente Direzione generale del Ministero del commercio internazionale;

b) rilascio dei brevetti nazionali e delle privative per nuove varietà vegetali;

c) rilascio delle registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori;

d) deposito delle domande di brevetto europeo e tenuta del Registro italiano dei brevetti europei e del Registro dei brevetti comunitari;

e) deposito delle domande internazionali ai sensi del Trattato Patent Cooperation Treaty e di registrazione dei marchi nazionali e attività connesse;

f) rilascio dei certificati di protezione complementare relativi a prodotti medicinali e fitosanitari;

g) registrazione dei modelli e dei disegni industriali;

h) registrazione dei marchi di impresa nazionali;

i) attività inerenti la registrazione dei marchi internazionali presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra ed adempimenti conseguenti;

l) deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti conseguenti;

m) tutela internazionale e registrazione internazionale delle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti industriali e dell'artigianato secondo l'Accordo di Lisbona;

n) procedura di opposizione alla registrazione di marchi nazionali ed internazionali;

o) supporto e segreteria della Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del citato Codice della proprietà industriale;

p) relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia di proprietà industriale;

q) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettali;

r) promozione della cultura, anche attraverso l'effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni, e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole e medie imprese e le aree sottoutilizzate;

s) supporto tecnico in materia di proprietà industriale all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

 

12. Direzione generale per i servizi interni.

1. La Direzione generale per i servizi interni si articola in 11 uffici di livello dirigenziale non generale e cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata o a strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche per gli altri Dipartimenti.

2. In particolare la Direzione, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, svolge le seguenti funzioni:

a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;

f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

g) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

h) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;

i) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;

l) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonchè piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

m) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici;

n) politiche del personale per le pari opportunità;

o) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;

p) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;

q) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti.

 

13. Direzioni generali del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, è competente in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale studi e statistiche;

b) Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

c) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma;

d) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

4. Per specifiche esigenze di consulenza, studio ricerca e coordinamento nelle materie di competenza, sono assegnati al Dipartimento fino a due posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti, tenuto conto dell'istituzione di un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.

 

14. Direzione generale studi e statistiche.

1. La Direzione generale studi e statistiche si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero in materia di studi e statistiche sullo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, anche per profili comuni alle competenze degli altri Dipartimenti nei seguenti ambiti:

a) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle tendenze economico-sociali, e relative previsioni, inclusa l'integrazione con il quadro macroeconomico nazionale;

b) informazione statistica, analisi e comunicazione sui conti pubblici e sui flussi finanziari territoriali;

c) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione territoriale;

d) sviluppo di applicazioni informatiche e realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione georeferenziata della distribuzione territoriale dei fenomeni;

e) studi tematici sui fattori strutturali e di competitività del sistema produttivo nazionale e territoriale, sulla concorrenza e sui mercati;

f) analisi delle risorse potenziali dei territori ai fini delle politiche per lo sviluppo locale;

g) programmazione e previsione della spesa pubblica in conto capitale a livello territoriale;

h) proposte strategiche in materia di politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione economico-sociale e territoriale;

i) coordinamento per la redazione dei documenti di programmazione, incluse le funzioni dipartimentali dirette alla predisposizione della relazione del Ministro al Parlamento di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche in collaborazione con altre Amministrazioni;

l) analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo;

m) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale;

n) organizzazione e gestione della biblioteca, conservazione e diffusione delle documentazioni dipartimentali e promozione di attività seminariali.

 

15. Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari.

1. La Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari si articola in 9 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, curando anche i relativi rapporti con l'Unione europea e le amministrazioni interessate, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) nel quadro della politica regionale unitaria, promozione, coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario;

b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;

c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;

d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;

e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;

f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;

g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;

l) promozione e attuazione di progetti di gemellaggio istituzionale promossi dall'Unione europea e di cooperazione bilaterale in materia di politiche di sviluppo territoriale con Paesi in via di adesione e Paesi terzi.

 

16. Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma.

1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;

b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;

c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;

d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonchè la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;

e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro;

f) promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, e di linee di intervento di sistemi territoriali in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale e regionale;

g) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo territoriale.

 

17. Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) in coerenza con le linee di programmazione strategica e nel quadro della politica regionale unitaria, iniziative, proposte e coordinamento in materia di programmazione e gestione delle risorse destinate ad interventi finanziati a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;

b) istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta al CIPE, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni interessate;

c) valutazione dei fabbisogni finanziari degli interventi delle politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione, anche derivante da norme in fase di formulazione; connesse attività durante la successiva fase di approvazione delle norme;

d) gestione e monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;

e) attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche attraverso la eventuale costituzione di una banca dati degli interventi su base territoriale finanziati con risorse pubbliche ordinarie e aggiuntive;

f) promozione della costituzione e dell'utilizzo delle banche dati finalizzate all'analisi degli investimenti pubblici di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale; attività del Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT);

g) organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti caratterizzati da elevata specificità e fatte salve le competenze di gestione unificata della Direzione generale per i servizi interni;

h) sviluppo e gestione del sistema informativo dipartimentale nell'ambito del sistema integrato del Ministero; coordinamento degli interventi di informatizzazione.

 

18. Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

2. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. È composto di 60 membri, egualmente ripartiti fra le due unità, compresi i due responsabili, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile, cui si applicano, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le vigenti disposizioni sulla dirigenza in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in quanto compatibili. I componenti sono scelti, nel rispetto della clausola di genere, fra esperti nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale delle unità, per il settore di competenza, anche appartenenti ad altri Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attività di studio e ricerca ovvero in esperienze professionali pertinenti nelle pubbliche amministrazioni, in enti o organismi pubblici, nonchè negli organismi internazionali o nel settore privato. I responsabili delle unità operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unità stesse.

3. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale, sulla base dell'attività svolta. La relazione è trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.

4. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di contribuire a migliorare le decisioni di investimento pubblico, fornisce specifiche valutazioni su politiche, programmi e progetti di sviluppo, socio economico e territoriale, in particolare sulla loro rispondenza agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative, sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate; elabora e diffonde metodi, strumenti e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale; promuove e coordina le attività inerenti alla produzione dei conti pubblici territoriali; sulla base della pratica della valutazione fornisce supporto alle attività di programmazione nell'ambito dei compiti assegnati al Dipartimento.

5. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riguardo ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, all'osservanza delle relative previsioni di spesa, raccogliendo ed elaborando a tal fine informazioni statistiche e integrando le banche dati disponibili; propone le iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa; svolge funzioni di audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Fondi strutturali). I componenti dell'Unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

6. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi.

7. Resta salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

 

19. Uffici di livello dirigenziale non generale.

1. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, così come individuati numericamente negli articoli da 3 a 17, sono definiti, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede inoltre alle eventuali successive modifiche ed integrazioni di tali compiti ed alle eventuali variazioni compensative della ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale fra i diversi uffici dirigenziali generali, fermo restando il loro numero complessivo ridotto a 164 unità o posti di funzione, ivi compresi 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro (2).

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 19 febbraio 2008.

 

20. Dotazioni organiche.

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono determinate dalla allegata tabella A. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia, ivi individuate con una riduzione pari rispettivamente al 10 per cento ed al 5 per cento, costituiscono limite per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali. Per il personale confluito nel Ministero sono fatti salvi, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, limitatamente alle vacanze organiche riferibili alla quota di personale confluito, gli effetti dei processi di riqualificazione ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento presso il Ministero di provenienza. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

21. Abrogazioni.

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

2. Sono abrogati l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

22. Disposizioni finali.

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive, ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico, il riferimento si intende compiuto, rispettivamente, al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Tabella A

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dotazione organica complessiva

 

 

Dotazione

organica

complessiva

 

-

Dirigenti 1ª fascia

20

Dirigenti 2ª fascia

164

Totale dirigenti

184

Area funzionale C - posizione economica C3

316

Area funzionale C - posizione economica C2

383

Area funzionale C - posizione economica C1

468

Area funzionale B - posizione economica B3

308

Area funzionale B - posizione economica B2

309

Area funzionale B - posizione economica B1

123

Area funzionale A - posizione economica A1

52

Totale aree funzionali

1.959

Totale complessivo

2.143

 

 

 


D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2008, n. 6.

(2) Vedi, anche, il D.M. 23 gennaio 2008.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi da 404 a 416 dell'articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 marzo 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 27 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

1. Organizzazione.

1. Il Ministero del commercio internazionale, di seguito denominato: «Ministero», si articola in quattro direzioni generali, individuate all'articolo 2.

 

2. Direzioni generali.

1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come modificati, altresì, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

a) Direzione generale per la politica commerciale;

b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

c) Direzione generale per la promozione degli scambi;

d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

 

3. Direzione generale per la politica commerciale.

1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta alla disciplina del commercio internazionale, favorendo l'individuazione e l'attuazione di regole, comunitarie ed internazionali, conformi all'interesse nazionale, nell'ottica di migliorare la competitività del sistema economico italiano, nonchè l'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri.

2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi, ivi incluse le materie prime, la logistica e la distribuzione, e delle connesse esigenze di politica commerciale;

b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonchè negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;

c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;

d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio, con i Paesi terzi;

e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi ed organizzazione dei relativi meccanismi bilaterali di consultazione intergovernativa che ne derivano, in materia di collaborazione economica, nonchè gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione degli scambi per le materie di rispettiva competenza;

g) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione nazionale attraverso l'attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping ed antisovvenzione);

h) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del «made in Italy» e delle indicazioni geografiche relative al sistema produttivo nazionale e di assistenza alle imprese, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) coordinamento dell'ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (cd del desk «antidumping»), fatte salve le competenze delle competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;

l) disciplina del regime degli scambi e della gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali e finanziari;

m) applicazione delle sanzioni amministrative in materia di importazione ed esportazioni di merci;

n) Segreteria principale NATO-UEO-UE/S (3).

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(3) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

4. Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione si articola in 5 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta alle attività di definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione, all'incentivazione finanziaria della internazionalizzazione delle imprese, alla elaborazione in sede internazionale delle discipline inerenti al sostegno pubblico assicurativo e finanziario ai crediti all'esportazione, nonchè all'attività di studio, ricerca e raccolta di documentazione economico-statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

a) attività di supporto alla elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione;

b) segreteria e supporto tecnico-istruttorio ai lavori della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

c) segreteria e affiancamento tecnico-istruttorio all'azione della struttura di supporto ai lavori della V Commissione permanente del CIPE, istituita con decreto ministeriale in data 29 febbraio 2000;

d) coordinamento degli enti strumentali per il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla V Commissione permanente del CIPE;

e) partecipazione agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, con particolare riferimento all'attività di erogazione dei servizi finanziari ed assicurativi per l'internazionalizzazione delle imprese;

f) organizzazione di convegni e conferenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione;

g) attività connesse all'utilizzo dei fondi strutturali europei in materia di internazionalizzazione;

h) coordinamento delle attività di implementazione dei programmi di gemellaggio con i paesi oggetto della politica comunitaria di vicinato;

i) esercizio delle funzioni previste in materia di sostegno finanziario alle imprese, di cui al fondo rotativo ex articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, ed al fondo contributi agli interessi ex articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

l) attività connesse alla gestione dei fondi di «venture capital», costituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

m) predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla Simest S.p.A.;

n) vigilanza sulla Simest S.p.A. relativamente alla gestione della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni;

o) definizione, gestione ed approvazione dei rendiconti relativi ai progetti finanziati con utili della Simest S.p.A., di pertinenza del Ministero;

p) trattazione delle questioni connesse alle politiche e agli accordi internazionali in materia di sostegno pubblico al credito all'esportazione, e relativa attività di coordinamento nazionale; partecipazione in qualità di portavoce nelle competenti sedi comunitarie ed internazionali; rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

q) partecipazione alle riunioni presso il Club di Parigi per la ristrutturazione del debito da parte dei Paesi più indebitati;

r) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri, e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;

s) elaborazione di indirizzi e proposte in materia di semplificazione degli scambi internazionali; partecipazione in sede negoziale ai lavori nelle sedi comunitarie ed internazionali (ONU);

t) partecipazione al Punto di Contatto Nazionale, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;

u) partecipazione alle riunioni in sede OCSE in materia di investimenti internazionali per gli ambiti di competenza;

v) referente del Ministero nell'ambito del Punto di contatto nazionale in materia di aiuti di Stato, presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

z) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione;

aa) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

bb) gestione del sito internet e della biblioteca del Ministero (4).

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(4) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

 

5. Direzione generale per la promozione degli scambi.

1. La Direzione generale per la promozione degli scambi si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta al coordinamento delle attività di promozione e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale e del «made in Italy», da realizzare sia attraverso la gestione diretta di incentivi sia mediante gli enti ed i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

2. La Direzione generale si articola nei seguenti ambiti di competenza:

a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, nonchè delle agevolazioni per la collaborazione economica ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, nonchè fatti salvi gli aiuti per gli investimenti per la localizzazione delle imprese estere in Italia;

b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;

c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;

e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della direzione;

g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e partecipazione ai comitati di gestione degli sportelli per lo svolgimento delle competenze della Direzione in materia promozionale;

h) attuazione delle politiche per il sostegno e la promozione del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e gestione dei relativi fondi in raccordo con le competenti direzioni generali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri;

i) attività di supporto, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

l) cura e predisposizione degli uffici indirizzo e coordinamento delle attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri;

m) gestione del fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale ai sensi dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

n) attività inerenti alla promozione dello stile italiano, e alla promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità;

o) cura e predisposizione indirizzo e coordinamento delle attività degli sportelli unici all'estero ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56, congiuntamente con le competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri;

p) attuazione degli accordi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e con riferimento all'attuazione dell'articolo 3 in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

q) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;

r) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

s) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

t) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;

u) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione; attività di promozione degli investimenti italiani all'estero e di attrazione degli investimenti esteri in Italia;

v) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali (5).

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(5) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

6. Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è preposta alla gestione del personale ed alla cura degli affari generali per il Ministero.

2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

d) coordinamento delle attività di formazione del personale;

e) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

f) prevenzione e protezione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

g) controversie nei rapporti di lavoro;

h) acquisizione di beni e servizi e gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;

i) organizzazione dei servizi generali necessari per il funzionamento della struttura ministeriale;

l) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero; coordinamento in materia di monitoraggio della spesa, sistema unico di contabilità analitica, bilancio economico, bilancio consuntivo per funzioni obiettivo;

m) coordinamento delle attività relative alla comunicazione interna, relazioni esterne e rapporti con l'utenza, gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico;

n) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonchè del piano di sicurezza informatica;

o) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

p) adozione delle iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

q) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici;

r) politiche del personale per le pari opportunità (6).

--------------------------------------------------

(6) Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'ufficio di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

7. Ruolo del personale e dotazioni organiche.

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, nella quale sono, inoltre previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali.

3. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

8. Disposizioni finali ed abrogazioni.

1. Quando leggi, regolamenti, decreti o norme o provvedimenti fanno riferimento a Ministri e ai Ministeri del commercio estero o delle attività produttive, relativamente a funzioni e compiti spettanti al Ministero del commercio internazionale come individuate al comma 1 dell'articolo 2, il riferimento si intende compiuto al Ministro e al Ministero del commercio internazionale.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

4. È abrogato, per la parte di competenza, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

 


Allegato

(previsto dall'articolo 7)

Tabella A

Tabella dotazioni organiche

 

POSIZIONE ECONOMICA

Dotazione organica ridotta ai sensi della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera a)

Dirigenti I fascia

4

Dirigenti II fascia

31*

C3

49

C2

57

C1

89

B3

126

B2

104

B1

45

A1

2

Totale

507

 

 

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 


D.P.C.M. 24 giugno 2008
Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 2008, n. 220.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si proceda all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2005, n. 206;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 23 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2008, n. 88;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

 

Art. 1. Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero del commercio internazionale

1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero del commercio internazionale:

a)  direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253;

b)  direzione generale per le politiche d'internazionalizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253;

c)  direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253;

d)  direzione generale per gli affari generali e le risorse umane di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253.

2.  Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico ventisei uffici dirigenziali di livello non generale ed una posizione dirigenziale non generale, individuati presso le medesime direzioni generali:

a)  presso la direzione generale per la politica commerciale otto uffici più una posizione dirigenziale non generale:

1)  la divisione prima - Affari generali e difesa commerciale;

2)  la divisione seconda - Politiche agro-alimentari;

3)  la divisione terza - Politiche settoriali;

4)  la divisione quarta - Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi;

5)  la divisione quinta - Politica commerciale comune;

6)  la divisione sesta - Europa e Mediterraneo;

7)  la divisione settima - Asia ed Oceania;

8)  la divisione ottava - Africa, America Latina e Paesi in via di sviluppo;

9)  la posizione dirigenziale con incarico di studio è volta a tematiche relative a questioni di politica commerciale comune, multilateralismo, regionalismo, la Segreteria principale NATO-UEO-UE/S, di livello non dirigenziale, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale;

b)  presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  la divisione prima - CIPE Affari generali e bilancio;

2)  la divisione seconda - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;

3)  la divisione terza - Trattazione delle tematiche attinenti ai crediti export, agli investimenti, alla facilitazione del commercio internazionale ed alle attività connesse alla gestione dei fondi ex legge n. 394/1981 e legge n. 295/1973;

4)  la divisione quarta - Studi, ricerche e statistiche sul commercio estero e sull'internazionalizzazione;

5)  la divisione quinta - Progettazione e gestione di iniziative a valere su risorse comunitarie e nazionali in materia di internazionalizzazione;

c)  presso la Direzione generale per la promozione degli scambi nove uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  la divisione prima - Affari generali e coordinamento dei desk anti-contraffazione;

2)  la divisione seconda - Rapporti con le regioni e progetti finalizzati all'attività di assistenza tecnica all'internazionalizzazione del territorio;

3)  la divisione terza - Rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

4)  la divisione quarta - Promozione del sistema produttivo e dei servizi e raccordo con il sistema fieristico e il sistema camerale;

5)  la divisione quinta - Incentivi alle attività promozionali e di internazionalizzazione;

6)  la divisione sesta - Promozione nei Paesi UE, in Russia, nelle Repubbliche ex URSS asiatiche ed in Turchia;

7)  la divisione settima - Promozione in Africa e nel Medio Oriente;

8)  la divisione ottava - Promozione nell'America del nord e nell'America Latina;

9)  la divisione nona - Promozione in Asia, Penisola arabica e in Oceania;

d)  presso la Direzione generale per gli affari generali e per le risorse quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  la divisione prima - Affari generali e bilancio;

2)  la divisione seconda - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;

3)  la divisione terza - Relazioni sindacali, formazione;

4)  la divisione quarta - Sviluppo e gestione del Sistema informativo.

 

Art. 2. Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero delle comunicazioni

1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero delle comunicazioni:

a)  Segretariato generale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

b)  Direzione generale per la gestione delle risorse umane, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

c)  Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

d)  Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

e)  Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

f)  Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

g)  Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di cui all'art. 32-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2.  Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti trentadue uffici dirigenziali di livello non generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1, e sedici Ispettorati territoriali:

a)  presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  ufficio I - Pianificazione, programmazione, normativa e coordinamento;

2)  ufficio II - Relazioni esterne, rapporti con l'utenza;

3)  ufficio III - Vigilanza, coordinamento amministrativo-contabile, statistica;

4)  ufficio IV - Relazioni internazionali;

b)  presso la Direzione generale per la gestione delle risorse umane quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  ufficio I - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;

2)  ufficio II - Relazioni sindacali, formazione;

3)  ufficio III - Contenzioso del lavoro;

4)  ufficio IV - Gestione amministrativo-finanziaria, bilancio, quiescenza, previdenza;

c)  presso la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  ufficio I - Attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari;

2)  ufficio II - Controllo delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati;

3)  ufficio III - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

4)  ufficio IV - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

5)  ufficio V - Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata;

d)  presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  ufficio I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico;

2)  ufficio II - Comunicazioni elettroniche ad uso privato;

3)  ufficio III - Radiodiffusione televisiva pubblica e privata. Contributi;

4)  ufficio IV - Radiodiffusione sonora pubblica e privata. Contributi. Adozione nulla osta per i benefici dell'editoria;

5)  ufficio V - Vigilanza e controllo;

e)  presso la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  ufficio I - Regolamentazione, attività Unione europea e internazionali;

2)  ufficio II - Licenze ed autorizzazioni;

3)  ufficio III - Vigilanza e controllo;

4)  ufficio IV - Attività di monitoraggio, analisi e ricerche, diritti degli utenti, relazioni esterne, filatelia;

f)  presso la Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative tre uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  ufficio I - Acquisti e servizi;

2)  ufficio II - Sistemi informativi automatizzati, raccolta dati statistici;

3)  ufficio III - Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni;

g)  presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione sette uffici dirigenziali di livello non generale:

1)  ufficio I - Radiodiffusione sonora e televisiva;

2)  ufficio II - Terminali e reti di comunicazione su supporto fisico;

3)  ufficio III - Terminali e reti di comunicazione radio;

4)  ufficio IV - Metrologia e misure;

5)  ufficio V - Servizi di comunicazione elettronica;

6)  ufficio VI - Qualità dei servizi all'utente finale;

7)  ufficio VII - Ufficio amministrativo e contabile;

h)  sedici Ispettorati territoriali con i seguenti ambiti territoriali:

1)  Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;

2)  Lombardia con sede a Milano;

3)  Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;

4)  Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;

5)  Veneto con sede a Venezia;

6)  Emilia-Romagna con sede a Bologna;

7)  Liguria con sede a Genova;

8)  Toscana con sede a Firenze;

9)  Marche e Umbria con sede ad Ancona;

10)  Lazio con sede a Roma;

11)  Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;

12)  Campania con sede a Napoli;

13)  Puglia e Basilicata con sede a Bari;

14)  Calabria con sede a Reggio Calabria;

15)  Sicilia con sede a Palermo;

16)  Sardegna con sede a Cagliari.

 

Art. 3. Uffici di diretta collaborazione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni

1.  Per effetto del trasferimento delle strutture di cui agli articoli precedenti hanno cessato di operare gli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero del commercio internazionale ed il Ministero delle comunicazioni.

 

Art. 4. Dotazioni organiche

1.  In connessione con il trasferimento delle strutture sono state accorpate nel Ministero dello sviluppo economico le dotazioni organiche del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni, come stabilite nelle allegate tabelle A e B.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Allegati
(previsti dall'art. 4)

Tabella A

Tabella dotazioni organiche

 

POSIZIONE ECONOMICA

Dotazione organica ridotta ai sensi della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera a)

Dirigenti I fascia

4

Dirigenti II fascia

31 (2)

C3

49

C2

57

C1

89

B3

126

B2

104

B1

45

A1

2

Totale

507

 

 

 


Tabella B

Ministero delle Comunicazioni

Dotazione organica complessiva del personale

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dotazione organica

Aree Funzionali - Posizioni economiche

 

 

Dirigenti

 

 

Dirigente 1° fascia

 

10 (3)

Dirigente 2° fascia

 

50

 

Totale

60

Area funzionale C - Posizione economica C 3

Totale

274

Area funzionale C - Posizione economica C 2

Totale

269

Area funzionale C - Posizione economica C 1

Totale

520

Area funzionale B - Posizione economica B 3

Totale

392

Area funzionale B - Posizione economica B 2

Totale

387

Area funzionale B - Posizione economica B 1

Totale

62

Area funzionale A - Posizione economica A 1

Totale

61

 

Totale complessivo

2.025

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

(2) di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

(3) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309, art. 5, comma 2, al fine di garantire il principio della invarianza di spesa per l'istituzione della funzione di Capo della Segreteria Tecnica presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni è stata soppressa una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'art. 32-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999.

 

 


Reg. (CE) 5 luglio 2006, n. 1082/2006
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2006.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso del territorio della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tal fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.

(2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per ovviare a tali difficoltà.

(3) Tenuto conto in particolare dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all'interno della Comunità.

(4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo di interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg nel periodo di programmazione 2000-2006.

(5) L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri di riferimento e opportunità all'interno dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare in contesti transfrontalieri. Il presente strumento non è inteso ad aggirare tali quadri siffatti né a fornire un insieme di norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutti questi accordi in tutta la Comunità.

(6) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione , accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.

(7) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità.

(8) Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione territoriale» (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere facoltativo.

(9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui è costituito.

(10) È necessario che le funzioni e le competenze del GECT siano definite in una convenzione.

(11) Il GECT dovrebbe avere la facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale , oppure per realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

(12) Occorre precisare che la costituzione di un GECT non infirma la responsabilità finanziaria delle autorità regionali e locali, come pure quella degli Stati membri, né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.

(13) È opportuno precisare che i poteri che un'autorità regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.

(14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.

(15) Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.

(16) L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che consente di istituire un GECT non esclude, tuttavia, la possibilità che entità di paesi terzi partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

--------------------------------------------------

(3)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76.

(4)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 46.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005, posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006.

 

Articolo 1
Natura di un GECT.

1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

3. Un GECT ha personalità giuridica.

4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

 

 

Articolo 2
Diritto applicabile.

1. Un GECT è disciplinato:

a) dal presente regolamento;

b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9;

c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

2. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

 

Articolo 3
Composizione di un GECT.

1. Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:

a) Stati membri;

b) autorità regionali;

c) autorità locali;

d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi .

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

 

Articolo 4
Istituzione di un GECT.

1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.

2. Ciascun membro potenziale:

a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e

b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9.

3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto.

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.

5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 e gli statuti di cui all'articolo 9 garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

 

Articolo 5
Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

1. Gli statuti di cui all'articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.

2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

 

Articolo 6
Controllo della gestione dei fondi pubblici.

1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.

2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo o secondo comma, riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.

5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

 

Articolo 7
Compiti.

1. Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale.

3. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/ 2006.

4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

 

Articolo 8
Convenzione.

1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.

2. La convenzione precisa:

a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;

b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti;

c) l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;

d) l'elenco dei membri del GECT;

e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;

f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e

g) le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

 

Articolo 9
Statuti.

1. Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:

a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;

b) le procedure decisionali del GECT;

c) la lingua o le lingue di lavoro;

d) gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale;

e) gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;

f) gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e

h) le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

 

Articolo 10
Organizzazione di un GECT.

1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:

a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;

b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.

2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.

3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.

 

Articolo 11
Bilancio.

1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.

2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

 

Articolo 12
Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità.

1. Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.

2. Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura.

Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Gli accordi di detto contributo sono fissati negli statuti.

Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti.

I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione «a responsabilità limitata».

La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.

3. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

 

Articolo 13
Interesse pubblico.

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

 

Articolo 14
Scioglimento.

1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente ordinano la sua liquidazione.

 

Articolo 15
Competenza giurisdizionale.

1. I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.

2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:

a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;

b) accesso a servizi nella loro lingua; e

c) accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.

 

Articolo 16
Disposizioni finali.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

 

Articolo 17
Relazione e clausola di revisione.

Entro il 1° agosto 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.

 

Articolo 18
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

 



[1]    Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 14 luglio 2008, n. 121.

[2]    Il DL n. 181/06, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

[3]    L’istituzione del Ministero delle attività produttive era stata disposta, nell’ambito di un generale riassetto delle amministrazioni statali, dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, (emanato in attuazione della L. n. 59/97) che prevedeva in particolare (artt. 27-32) che nel nuovo Ministero confluissero quattro strutture governative: i Ministeri dell’industria, del commercio con l’estero e delle comunicazioni e il Dipartimento del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A queste veniva aggiunta la “Direzione generale cooperazione” dal Ministero del lavoro, trasferita al Ministero delle attività produttive a decorrere dal 1° giugno 2001, con il DPCM 10 aprile 2001. In attuazione degli articoli da 27 a 32 del D.Lgs. n. 300/99 veniva emanato il DPR 26 marzo 2001, n. 175, recante organizzazione del nuovo Ministero articolato in 4 dipartimenti (Dipartimento per le imprese; Dipartimento per l'internazionalizzazione; Dipartimento per le reti; Dipartimento per il mercato) e in 15 direzioni generali. Successivamente, a seguito della conversione in legge del DL 12 giugno 2001, n. 217 (L. 3 agosto 2001, n. 317), che ricostituiva il Ministero delle comunicazioni, il nuovo Ministero delle attività produttive risultava costituito dalle seguenti strutture governative: a)il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;b) il Ministero del commercio con l’estero;c) il Dipartimento del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il D.Lgs 300/99 veniva poi modificato nel 2004 con il D.Lgs. n. 34, che ridefiniva le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, attraverso la modifica degli articoli 27-29 e la soppressione degli articoli 31 e 32 concernenti, rispettivamente, l’Agenzia per le normative e i controlli tecnici e l’Agenzia per la proprietà industriale.

[4]    Si tratta di parte di un'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, comprese le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Dal trasferimento sono state escluse le "funzioni di programmazione economica e finanziaria" e le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che è stata trasferita con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale alla Presidenza del Consiglio dei ministri.ll trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al MISE per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione è stato disposto con il DPR 28 giugno 2007 (GU 19/09/07).

[5]    Il DPR 14 novembre 2007, n. 253 reca Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[6]    Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 reca Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[7]    Decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

[8]    La legislazione in materia (a partire dalla legge n. 249 del 1997) attribuisce all’Autorità competenze molto ampie, in primo luogo, in termini di regolamentazione e regolazione del sistema delle comunicazioni, ma anche in termini di controllo e vigilanza.

[9]    Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, Regolamento recante norme in materia di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

[10]   Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309, Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 14 maggio 2001, n. 258, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

[11]   Decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 366, recante Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[12]   Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.

[13]   Il coordinamento delle attività delle varie direzioni generali con tali Autorità è affidato al Segretariato generale.

[14]   Anche l’ex Ministero dello sviluppo economico prevedeva un’articolazione in dipartimenti  (tre) in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1, comma 8-bis, del D.L. 181/2006 in riferimento ai Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dei trasporti e della pubblica istruzione.

[15]   Secondo l’art. 3 della L. 140/99 il nucleo degli esperti per la politica industriale, di cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) deve essere dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Tale articolo ha provveduto all’istituzione, presso la direzione generale del Tesoro, di un il consiglio di esperti, composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del direttore generale del Tesoro, prevedendo che detti esperti restino in carica quattro anni e possano essere confermati, possano rappresentare l'amministrazione in riunioni nazionali ed internazionali, adempiere a compiti specifici e, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, essere posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

[16]    legge n.10/91 recante ”Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

[17]   Originariamente la norma, modificata dall’art. 1, comma 113 della legge 239/04 di riordino del settore energetico, prevedeva che l’incarico potesse essere  rinnovato per non più di una volta. Successivamente il D.Lgs 79/99, di liberalizzazione del settore elettrico, all'art. 3, comma 15, per assicurare la continuità operativa, aveva  stabilito che, l'incarico previsto all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 potesse essere rinnovato per due volte.