Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - A.C. 4573 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 588 | ||
Data: | 02/02/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
SIWEB
2 febbraio 2012 |
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n. 588/0 |
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Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettonicheA.C. 4573Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4573 |
Titolo |
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
2 agosto 2011 |
assegnazione |
17 novembre 2011 |
Commissione competente |
VIII Ambiente |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, VII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, è volta a prevedere l’emanazione di un unico regolamento ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti, al fine di garantire l’omogeneità e l’unitarietà della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico.
Si ricorda che il regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell’art. 27 della legge n. 118/1971[1]. Tale regolamento ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384[2].
La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 [3] ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati . L’art. 1, comma 2, prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dei lavori pubblici fissasse con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
Ulteriori disposizioni sull’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall’art. 24 della legge quadro sull’handicap n. 104/1992.
Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) recano, poi, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, già contenute nella legge 13/1989, nonché nella citata legge n. 104/1992.
Si segnala che, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 13/1989, è
stato emanato il DM dei lavori pubblici
n. 236 del 14 giugno 1989 recante“Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”. L’art. 12 di tale
decreto prevedeva poi l’aggiornamento e
la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l’istituzione di una Commissione permanente da istituirsi
con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari
sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. La citata Commissione è stata
quindi istituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed ha concluso i
propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione[4] e l’approvazione
di uno schema di regolamento [5] per l’eliminazione delle barriere
architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’approvazione. Nella relazione sono state evidenziate numerose
incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia: tra esse
l’art. 27 della legge n. 118/1971 che prevede un D.P.R. relativo agli edifici,
spazi e servizi pubblici, mentre l’art. 1, comma 2, della legge n. 13/1989, trasfuso
ora nell’art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia), prevede
un decreto ministeriale relativo agli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica.
Pertanto, con il comma 1, si prevede l’emanazione di un unico regolamento, da adottare con D.P.R., ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988[6], su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì:
§ acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà esprimersi entro trenta giorni (potrebbe essere opportuno specificare che il termine decorre dalla richiesta del parere);
§
sentita
§ acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
Nel nuovo regolamento dovranno essere coordinate ed aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. n. 503/1996 e nel citato DM dei lavori pubblici n. 236/1989. In proposito, si segnala che, per un verso si fa riferimento all’adozione di un regolamento di delegificazione ex articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 e, per l’altro, si prevede il coordinamento di disposizioni di rango secondario. Rispetto a quanto previsto per l’adozione del D.P.R. 503/1996 e del D.M. 236/1989, l’iter per l’approvazione del nuovo regolamento è più articolato in quanto prevede il parere delle Commissioni parlamentari e quello della Conferenza unificata.
L’articolo 77, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che la fissazione delle norme tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata avvenga con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell’articolo 52 del medesimo decreto che prevede che debba essere sentito il Consiglio superiore di lavori pubblici. L’articolo 27 della legge 118/1971 rinvia la definizione delle norme di attuazione ad un DPR emanato su proposta dei Ministri competenti.
Il comma 2 dispone quindi che adecorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo D.P.R. saranno conseguentemente abrogati il D.P.R. n. 503/1996 ed il D.M. n. 236/1989.
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
Come si è già precedentemente rilevato la materia dell’abbattimento delle barriere architettoniche è stata disciplinata da una pluralità di disposizioni. Le norme di attuazione sono ora contenute, da una parte, nel D.P.R. n. 503/1996 e, dall’altra, nel D.M. 236/1989, che sono stati emanati in attuazione di differenti fonti normative di rango primario. Si tratta, rispettivamente, dell’art. 27 della legge 118/1971 e dell’art. 77, comma 2, del DPR 380/2001; peraltro, l’aggiornamento delle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 236/1989 è già previsto nell’articolo 12 del medesimo decreto.
Nella relazione della Commissione ministeriale sopracitata è stato evidenziato che potrebbe porsi il problema della mancanza di una fonte primaria alla base dell’adozione di un unico regolamento di riordino dell’intera materia. Tale considerazione è stata ribadita nella risposta del Governo all’interrogazione n. 4-01681. Si segnala, infine, che talune proposte emendative aventi la finalità di introdurre una norma primaria per l’autorizzazione di un unico regolamento sono state presentate e sono state dichiarate inammissibili[7].
La proposta di legge è
riconducibile alla materia edilizia,
che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma dell’articolo
Si fa presente che ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 380 del 2001 i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del D.P.R. 384/1978, (abrogato dal D.P.R. 503/1996) e al D.M. n. 236/1989 e che, pertanto, dovrebbero adeguarsi al nuovo regolamento. Si rammenta, inoltre, che a livello regionale sono state adottate disposizioni che, in taluni casi, rinviano ai provvedimenti sopracitati.
Si segnala che è in corso di esame al Senato la proposta di legge recante norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (A.S. 108) e che è in corso di esame alla Camera la proposta di legge recante norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (A.C. 2367).
Dipartimento Ambiente ( 67609253 - *st_ambiente@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] L’articolo 27 della legge 118/1971 demandava la definizione delle norme di attuazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici pubblici o aperti al pubblico a un D.P.R., emanato su proposta dei Ministri competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
[2] Regolamento
di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n.
[3] L. 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella G.U. 26 gennaio 1989, n. 21.
[4] Per il testo della relazione si veda il seguente link http://www.itaca.org/documenti/normativa/relazione_commissione_regolamento_barriere.pdf
[5] Per il testo dello schema di regolamento si veda il seguente link http://www.itaca.org/documenti/normativa/Regolamento_barriere_architettoniche_definito_dalla_Commissione_ministeriale_definitivo.pdf.
[6] Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della legge 400/1988, disciplina l’adozione dei regolamenti di delegificazione. In particolare, si prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
[7] Si trattava, in particolare, degli emendamenti 5.22 e 5.32 presentati in occasione dell’esame del decreto-legge n. 40 del 2010 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
[8]“ La giurisprudenza della Corte ha chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla competenza in materia di governo del territorio (C.Cost. sent. n. 196/2004).