Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (AC 152, AC 1182 e AC 1239) - schede di sintesi | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 17 | ||||||
Data: | 01/07/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesseA.C. 152, 1182 e 1239Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
152 |
Titolo |
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse |
Iniziativa |
Parlamentare |
Numero di articoli |
6 |
Date: presentazione |
29 aprile 2008 |
assegnazione |
22 maggio 2008 |
Commissione competente |
VIII (Ambiente) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari istituzionali); II (Giustizia) e V (Bilancio) |
Numero del progetto di legge |
1182 |
Titolo |
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse |
Iniziativa |
Parlamentare |
Numero di articoli |
6 |
Date: presentazione |
27 maggio 2008 |
assegnazione |
4 giugno 2008 |
Commissione competente |
VIII (Ambiente) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari istituzionali); II (Giustizia) e V (Bilancio) |
Numero del progetto di legge |
1239 |
Titolo |
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse |
Iniziativa |
Parlamentare |
Numero di articoli |
6 |
Date: presentazione |
4 giugno 2008 |
assegnazione |
23 giugno 2008 |
Commissione competente |
VIII (Ambiente) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari istituzionali); II (Giustizia) e V (Bilancio) |
Alla Commissione Ambiente della Camera sono state assegnate le proposte di legge AC 152 dell’on. Tommaso Foti, AC 1182 dell’on. Stradella e altri e AC 1239 dell’on. Di Pietro e altri. Le suddette proposte sono state abbinate per l’esame in Commissione in quanto vertenti sulla stessa materia.
Tutte le proposte di legge hanno come titolo Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.
L’istituzione della Commissione d’inchiesta rappresenta una ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura[1].
In particolare, nella XV legislatura, la ricostituzione della Commissione era stata disposta dalla legge 20 ottobre 2006, n. 271.
Essa, in continuità con le precedenti leggi istitutive (legge 10 aprile 1997, n. 97, e legge 31 ottobre 2001, n. 399), aveva attribuito alla Commissione di inchiesta il compito di:
§ svolgere indagini sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;
§ verificare l’attuazione delle normative vigenti e i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica;
§ proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie ai fini di un migliore coordinamento e di una maggiore incisività dell’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
L’attività della Commissione nella XV legislatura si è svolta tra il novembre 2006 e il febbraio 2008. Essa ha prodotto 3 documenti, tra cui la relazione finale, approvata nella seduta del 27 febbraio 2008 (DOC XXIII n. 8)[2].
Compiti attribuiti alla Commissione
Per quanto riguarda i compiti specificamente attribuiti alla Commissione di inchiesta, l’elencazione contenuta nelle pdl in commentoriproduce nella sostanza le corrispondenti disposizioni della legge n. 271 del 2006. Si segnala che la pdl 1239 reca un ordine diverso delle disposizioni di seguito commentate, peraltro identiche nei contenuti.
In particolare, in base all’articolo 1, comma 1 delle tre proposte di legge, tali compiti consistono:
a) nello svolgere indagini sul ciclo dei rifiuti e sulle organizzazioni che lo gestiscono. In proposito, si specifica che oggetto delle indagini dovranno essere anche gli assetti societari di tali organizzazioni e il ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle organizzazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale (ovvero, rispettivamente, associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso);
b) nell’individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) nel verificare l’attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
d) nel verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
e) nel verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento nonché – per la sola pdl 1182 - verificare l'attuazione dei programmi di bonifica dei siti inquinati sul territorio nazionale;
f) nel proporre – per le sole pdl 152 e 1239 - soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate, anche – per la sola pdl 152 - attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell’ordinamento e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall’Italia.
Anche la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 2, delle pdl 152 e 1182 - secondo la quale la Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori – riproduce la corrispondente disposizione dell’ultima legge istitutiva della Commissione d’inchiesta.
Durata dell’inchiesta
Con riferimento alla durata dell’inchiesta:
§ le pdl 152 e 1182 prevedono che essa coincida con la durata della XVI legislatura (articolo 1, comma 1).
§ la pdl 1239, invece, pur prevedendo all’articolo 1, comma 1, che essa coincida con la durata della XVI legislatura stabilisce, al comma 2, che la Commissione concluda i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenti al Parlamento entro i successivi due mesi la relazione finale.
Occorrerebbe pertanto coordinare le due disposizioni riportate ai commi 1 e 2 dell’articolo 1.
Poteri della Commissione
Con generale riferimento ai poteri della Commissione, le proposteprevedono (art. 1, comma 3) che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Tale formulazione riproduce il contenuto dell’articolo 82, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, ripreso anche dall’art. 141, comma 2, del regolamento della Camera. L’art. 162, comma 5, del regolamento del Senato, reca una diversa formulazione, prevedendo che “i poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell’autorità giudiziaria”.
La possibilità dell’esercizio di poteri coercitivi rende l’inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l’indagine conoscitiva pur essendo anch’essa finalizzata all’approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d’inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase “istruttoria”, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.
La sola pdl 152 - riprendendo il secondo periodo del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 271 del 2006 - chiarisce che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Composizione della Commissione
Le proposte disciplinano la composizione della Commissione con norme identiche (tutte contenute nell’articolo 2) che riproducono i commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 271 del 2006.
In esse si prevede in particolare che:
§ la Commissione sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento;
§ essa elegga, nella prima seduta, il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
La sola pdl 152 prevede (in analogia con il comma 3 dell’art. 2 della legge 271) disposizioni specifiche sull’elezione del presidente, per cui è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.
Testimonianze
Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, le pdl in commento con norme di identico tenore (articolo 3), che riproducono le corrispondenti disposizioni della legge n. 271, dispongono l’applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 a 384-bis del codice penale (vale a dire, il Capo I del Titolo III del Libro II del codice penale, relativo ai delitti contro l’attività giudiziaria).
Acquisizione di atti e documenti
All’articolo 4, tutte le proposte di legge prevedono esplicitamente la possibilità per la Commissione di acquisire di copie di atti e documenti relativia procedimenti in corso presso l’autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari (anche se coperti dal segreto), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza.
Le pdl 152 e 1182 disciplinano inoltre (con una disposizione di identico tenore che riproduce la corrispondente disposizione della legge n. 271) l’ipotesi che l’autorità giudiziaria emetta decreto motivato di rigetto qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di non poter derogare al segreto; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue però l’obbligo della magistratura di trasmettere “senza ritardo” gli atti richiesti (comma 1, secondo periodo).
Il comma 2 delle pdl specifica il potere della Commissione di stabilire quali atti non dovranno essere divulgati, anche in relazione alle esigenze di riserbo istruttorio e ferma restando la segretezza di documenti attinenti a procedimenti ancora in fase di indagine preliminare. Il comma 3 chiarisce, infine, che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis del codice penale (ovvero, rispettivamente, associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Obbligo del segreto
L’articolo 5 reca disposizioni in merito all’obbligo del segreto.
Organizzazione interna della Commissione
Con riferimento all’organizzazione interna della Commissione le pdlrecano disposizioni di analogo tenore (tutte contenute nell’articolo 6), che riproducono la corrispondente disposizione della legge n. 271 del 2006.
In particolare, rispetto alla norma finanziaria, che reca un limite di spesa pari a 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi, la sola pdl 1182 prevede un incremento apri al 30 per cento su autorizzazione dei Presidenti di Camera e Senato.
Ciascuna pdl è accompagnata dalla relazione illustrativa del provvedimento.
Secondo il dettato costituzionale, le inchieste parlamentari possono essere disposte da ciascuna Camera. L’atto formale per la costituzione della Commissione d’inchiesta non viene espressamente previsto dalla disposizione costituzionale. In via di prassi si è affermato sia il modello della deliberazione monocamerale, sia quello del provvedimento legislativo. Quest’ultimo strumento è quello ordinariamente adoperato per l’istituzione di commissioni bicamerali.
La materia, attenendo all’esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall’articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all’esclusiva competenza legislativa statale.
L’articolo 82 della Costituzione prevede che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse”.
Benché l’inchiesta parlamentare possa anche essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo, sin dalla III legislatura (1958-1963) si è andato affermando l’uso di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori.
[1] Nella XII legislatura era stata istituita dalla sola Camera una commissione monocamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (deliberazione dell’Assemblea del 20 giugno 1995).
[2] Doc. XXIII n. 2: Relazione territoriale sulla Campania (13 giugno 2007); Doc. XXIII n. 4: Seconda relazione territoriale sulla Campania (19 dicembre 2007); Doc. XXIII n. 8: Relazione finale (27 febbraio 2008).