Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Utilizzo sostenibile dei pesticidi Attuazione direttiva 2009/128/CE Schema di D.Lgs. n. 479 (artt. 20 e 24, co. 1, L. 217/2011) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 479/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 425
Data: 04/06/2012
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
L N. 217 DEL 15-DIC-11     

 

4 giugno 2012

 

n. 425/0

 

 

Utilizzo sostenibile dei pesticidi
Attuazione direttiva 2009/128/CE

Schema di D.Lgs. n. 479
(artt. 20 e 24, co. 1, L. 217/2011)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

479

Titolo

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

Norma di delega

Art 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010)

Numero di articoli

26

Date:

 

presentazione

16 maggio 2012

assegnazione

16 maggio 2012

termine per l’espressione del parere

25 giugno 2012

termine per l’esercizio della delega

14 agosto 2012

Commissioni competenti

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’UE)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


Contenuto

Il provvedimento introduce una nuova disciplina sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari, impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate sia in ambito agricolo che extragricolo. Scopo è quello di ridurne l’impatto sia sulla salute umana che sull’ambiente, diminuendo i conseguenti rischi. Allo stato tali prodotti sono disciplinati solo relativamente alla immissione in commercio, ed ai controlli sulla presenza di residui tollerati negli alimenti.

L’art. 1 indica il contenuto del provvedimento, volto a ridurre l’utilizzo del fitosanitari ed ad incentivare il ricorso a metodi di difesa alternativi.

L’art. 2 circoscrive l’ambito d’applicazione delle norme ai prodotti fitosanitari, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore. Rilevante è l’esplicito richiamo al “principio di precauzione” come possibile causa di interventi limitativi.

L’art. 3 reca le definizioni necessarie all’applicazione del decreto, che ricalcano quelle dell’articolo 3 della direttiva, ma che hanno anche una maggiore estensione rinnovando definizione scritte all’art. 3 del d.lgs. n. 194/95 sulla commercializzazione dei fitofarmaci, e nel DPR n. 290/01 sui procedimenti di autorizzazione. La definizione del “fitofarmaco” riproduce quella di cui all’art. 2, par. 1 del reg. n. 1107/2009.

L’art. 4 attribuisce la programmazione, l’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste ai tre dicasteri dell’agricoltura, dell’ambiente e della salute, per quanto di competenza di ciascuno.

L’attività menzionata potrà avvalersi del “Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, che l’art. 5 prevede sia istituito dai due dicasteri dell’agricoltura e dell’ambiente entro 60 giorni dall’entrata in vigore: 23 il numero massimo dei componenti, sei dei quali designati dalla Conferenza Stato-regioni e i restanti dalle amministrazioni centrali.

Il Consiglio è tenuto a proporre un Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere adottato con decreto del Mipaaf entro il 26 novembre 2012 (così l’art. 6 che ne prevede il contenuto, le modalità di revisione e la trasmissione alla Commissione UE). Il Piano indicherà misure, tempi e modalità di realizzazione degli obiettivi, che devono in ogni caso essere riferiti ai seguenti settori: protezione degli utilizzatori, tutela dei consumatori, salvaguardia dell’ambiente, conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Nelle fasi di definizione e di modifica del Piano si applicano disposizioni volte a garantire la partecipazione del pubblico secondo le modalità previste nel codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 di recepimento della direttiva 2003/35/CE).

In particolare l’art. 2 della direttiva (che mira a rendere pienamente operativo l’articolo 7 della convenzione di Aarhus del 1998) prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi” in materia ambientale .

L’attuazione di tale disposizione trova una garanzia generale nel disposto dell’art. 3-sexies del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che include, tra i principi sulla produzione del diritto ambientale, il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.

L’art. 7 detta le regole secondo le quali le regioni dovranno procedere alla definizione di un sistema di formazione obbligatoria degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti di prodotti fitosanitari, distinto in formazione di base e di aggiornamento, nelle materie elencate nell’allegato I. L’omogeneità della formazione sarà assicurata dalla individuazione, nel Piano, di requisiti validi per l’intero territorio nazionale. La formazione si concluderà con il rilascio di una abilitazione, attestante il possesso delle conoscenze richieste: le regioni e province autonome sono le autorità responsabili, tenute ad istituire il descritto sistema entro il 26 novembre 2013.

Il possesso del certificato di abilitazione diverrà obbligatorio per tutti gli operatori, a decorrere dal 26 novembre 2015: l’art. 8 disciplina il certificato d’abilitazione per gli addetti alla attività di vendita o consulenza, e l’art. 9 regola quello destinato agli acquirenti o utilizzatori professionali.

In entrambi i casi la validità del certificato è limitata a cinque anni, ed il rinnovo prevede la partecipazione ad un corso di aggiornamento; restano valide, fino alla loro scadenza, le abilitazioni rilasciate sulla base del DPR n. 290/2001 di disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti.

L’art. 10 stabilisce le prescrizioni aggiuntive a quelle definite con gli art. 21 e 22 del citato DPR n. 290, che si applicano alla vendita dei prodotti fitosanitari a decorrere dal 26/11/2015 (co. 1 e 2). I commi 3-5 regolano le condizioni di vendita agli utilizzatori non professionali, che dovranno essere informati: sui rischi per la salute umana e per l’ambiente, sulle condizioni di stoccaggio, sulla corretta manipolazione e applicazione dei prodotti, sulle condizioni di smaltimento, sulle possibili alternative. Un decreto interministeriale dovrà infine regolare la vendita attraverso canali alternativi a quella diretta (come la vendita on-line).

L’art. 11 specifica quali programmi per informare e sensibilizzare la popolazione debbano essere definiti dal Piano. Il Ministero della salute è il soggetto cui spetta l’adozione di piani di controllo, anche sulla base della relazione annuale che l’Istituto superiore di Sanità è tenuto a trasmettergli sui casi d’intossicazione acuta; la diffusione dei risultati conseguiti con l’attuazione del piano è invece demandata al Ministero dell’ambiente.

L’art. 12 regolamenta i controlli cui debbono essere sottoposte le attrezzature destinate ad una applicazione professionale dei fitosanitari, al duplice scopo: tutelare la salute umana e l’ambiente; garantire una adeguata efficacia dei trattamenti. Dei controlli funzionali (per i quali si veda l’allegato II) debbono essere incaricati idonei Centri, sottoposti a verifica da parte delle regioni e province autonome.

L’art. 13 vieta l’irrogazione aerea, attribuendo nel contempo alle regioni e province autonome un potere di deroga (previo parere favorevole del Ministero della salute) per i casi, e da esercitare nei modi, dallo stesso articolo stabiliti. E’ anche previsto il rilascio da parte delle regioni di un’autorizzazione eccezionale (comma 8) in situazione di emergenza fitosanitaria, nel caso non siano disponibili prodotti già registrati.

L’art. 14 dispone che il Piano definisca misure che tutelino dai fitosanitari sia l’ambiente acquatico che le fonti di approvvigionamento di acqua potabile, aggiuntive rispetto a quelle già definite con il codice ambientale (d.lgs. 152/06) e con il regolamento sui fitofarmaci (reg. (CE) n. 1107/2009, di abrogazione della dir. 91/414/CE).

L’art. 15 prevede che per aree specifiche il Piano definisca misure rafforzate di tutela, come limitazioni o divieti dell’uso di fitosanitari. Le aree degne di particolare tutela sono:

§   quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (che necessitano di un'attenzione particolare, come donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani e i lavoratori particolarmente esposti);

§   le aree protette (di cui al d.lgs. 152/06) o quelle destinate alla conservazione degli habitat e delle specie (di cui alla legge 157/92 sulla caccia ed al DPR 357/97 di recepimento della direttiva habitat);

§   le aree trattate di recente e frequentate dai lavoratori agricoli.

L’art. 16 individua gli obblighi (che saranno definiti nel Piano) in materia di raccolta, conservazione o trasmissione di dati, che sono posti a carico dei soggetti che commercializzano e vendono, o acquistano e utilizzano, prodotti fitosanitari:

§   i primi sono tenuti a trasmettere annualmente i dati di vendita al SIAN (per via telematica) o alle regioni (su supporto magnetico);

§   i secondi sono tenuti alla conservazione, per almeno tre anni successivamente ai trattamenti, del registro dei trattamenti effettuarti, nel quale siano riportati cronologicamente i trattamenti eseguiti ed indicati i prodotti utilizzati; la compilazione del registro può essere peraltro curata dai CAA

L’art. 17 demanda al Piano la individuazione delle misure atte a garantire la salute umana e la tutela ambientale nelle seguenti operazioni: stoccaggio, manipolazione dei prodotti, smaltimento o recupero delle miscele residuate e degli imballaggi, pulizia delle attrezzature impiegate.

L’art. 18 definisce le metodologie di difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, che comprendono: la difesa integrata obbligatoria di cui al successivo articolo; la difesa integrata volontaria, le cui premesse sono state definite con l’art. 6 delle legge n. 4/2011 sull’etichettatura; l’agricoltura biologica disciplinata dal reg. (CE) n. 834/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’art. 19 stabilisce la obbligatorietà, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di applicare i principi generali di difesa integrata stabiliti all’allegato III, inclusi: il ricorso alle specificate tecniche colturali; il monitoraggio degli organismi nocivi; la predilezione per metodi biologici rispetto a quelli chimici; l’utilizzo di prodotti che agiscano selettivamente sugli organismi da combattere e siano applicati alle dosi minime necessarie. Alle regioni spetta il compito di adottare le misure necessarie alla realizzazione della difesa integrata obbligatoria, misure che debbono essere comunicate entro il 30/4/2013 al Mipaaf. Questi trasmette alla Commissione una relazione sullo stato d’attuazione delle misure (entro il 30 giugno 2013).

L’art. 20 ancora dispone che sia il Piano a definire ed incentivare l’adesione alla difesa integrata volontaria; le produzioni così ottenute rientrano nel sistema di qualità definito con l’articolo 2 della legge n. 4/2011.

La legge febbraio 2011 n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, con l’articolo 2, commi 2-6, ha istituito un “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata”, con adesione su base volontaria, che garantisce la produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi (di produzione e di difesa) volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione. I prodotti conformi al Sistema, in ragione della loro specificità, possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo.

Il Piano conterrà anche gli orientamenti necessari alla promozione dell’agricoltura biologica, prodotta secondo la disciplina stabilita con il reg. (CE) n. 834/2007 (art. 21).

L’art. 22 prevede la selezione di un sistema di indicatori atti a valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi ed a rilevare le tendenze nell’uso di talune sostanze.

I controlli (art. 23) sono affidati a Stato, regioni e province autonome, che saranno coordinati dal Piano.

Con l’articolo 24 è definito il quadro sanzionatorio che prevede l’applicazione di un’ammenda per le seguenti ipotesi di violazioni:

§   mancato possesso del certificato di abilitazione; la sanzione si applica anche al distributore che si avvalga del personale in difetto (commi 1 e 5);

§   inadempienze del distributore (comma 2);

§   mancata informazione, su quanto di dovere, degli utilizzatori professionale e di quelli non professionali (commi 3 4);

§   non corretta etichettatura dei prodotti venduti agli utilizzatori non professionali (comma 6);

§   utilizzo di attrezzature prive dei periodici controlli funzionali (comma 7);

§   irrogazione aerea priva di autorizzazione o difforme dall’autorizzazione (commi 8 e 9);

§   inosservanza delle norme a tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti d’approvvigionamento di acqua potabile (comma 10);

§   violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati di vendita (comma 12);

§   violazione dell’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti (comma 13).

La reiterazione di qualunque violazione comporta l’applicazione della pena accessoria della sospensione o revoca dell’abilitazione alla vendita o all’acquisto e utilizzo (di cui agli artt. 8 e 9).

Anche la reiterazione delle ultime due ipotesi di violazione comporta la sospensione o revoca dell’autorizzazione: la sospensione tuttavia non può eccedere i sei mesi.

L’art. 25 reca le norme di copertura, stabilendo che le amministrazioni interessate debbano svolgere i compiti loro attribuiti con le risorse disponibili e in condizioni d’invarianza della spesa pubblica. La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi all’attuazione di determinati articoli prevedendo che la copertura sia rinvenuta nelle risorse disposte dai Piani di sviluppo rurale (a tal fine viene individuata la specifica misura del Piano sul quale graverà la spesa). I controlli funzionali delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti sono invece a carico degli operatori, cui verranno applicate le tariffe da determinarsi e che saranno aggiornate ogni tre anni.

L’art. 26 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni del DPR 23 aprile 2001, n. 290, Regolamento di semplificazione, incompatibili con lo schema in esame:

§   l’art. 23 sul rilascio del certificato di abilitazione alla vendita;

§   l’art. 26 sulle condizioni per il rilascio di autorizzazione all'acquisto;

§   art. 27 sull’organizzazione dei corsi di aggiornamento;

§   art. 42 che regola l’obbligo di trasmissione dei dati di vendita e di utilizzazione.

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento è corredato dell’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR); dell’Analisi tecnico-normativa; della Relazione tecnica;della valutazione della ragioneria generale dello Stato; è allo stato privo del parere della Conferenza Stato-regioni che dovrà esprimersi sul testo.

Conformità con la norma di delega

L'articolo 20, comma 1, della legge n. 217 del 2011, Legge comunitaria 2010, ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli Affari europei e del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia, uno o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 26 novembre 2011.

L’art. 24, recante disposizioni finali, prevede che nell'esercizio delle deleghe si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che richiede che gli schemi dei decreti legislativi siano sempre trasmessi ad entrambi i rami parlamentari al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari. E’, inoltre, previsto che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o anche successivamente, quest’ultimo sia prorogato di novanta giorni.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene, come anche affermato nell’Analisi tecnico-normativa, in materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s). Viene, comunque, assicurata la partecipazione delle regioni, sia prevedendo il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l’adozione del Piano d’azione sia attribuendo alle stesse l’attuazione del sistema di rilascio delle abilitazioni e di formazione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento recepisce la direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi a norma del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (di cui alla decisione n. 1600/2002/CE). La direttiva n. 128 è diretta a regolare l’utilizzo di tutti i pesticidi, ma attualmente la sua applicazione è circoscritta ai soli fitosanitari (secondo la definizione di cui al reg. (CE n. 1107/2009), e solo in futuro se ne prevede l’estensione anche ai biocidi.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 21 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/196) ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva 2009/128/CE.

Il termine prescritto per il recepimento, come già ricordato, era il 26 novembre 2011.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento prevede

§   all’art. 5 l’adozione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dell’ambiente di istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

§   all’art. 6, l’adozione, entro il 26 novembre 2012, di un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della salute, con il quale è adottato il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

§   all’art. 10, comma 4, l’adozione, entro il 26 novembre 2013, di specifiche disposizioni (senza che venga specificata la forma dell’atto con il quale esse saranno assunte) da parte del Ministero della salute, d’intesa con quello agricolo e dell’ambiente, per la individuazione dei fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali;

§   all’art. 10, comma 6, l’adozione, di un decreto del Ministero delle politiche agricole (di norma risulta più corretto far riferimento al decreto del Ministro) di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della salute, con il quale devono essere stabilite le misure per disciplinare la vendita dei prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi quali la vendita on line;

§   all’art. 25, l’adozione di un decreto, da menarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell’ambiente, della salute e dell’economia e finanze, per la determinazione delle tariffe dovute per l’espletamento dei controlli sulle attrezzature.

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento in esame integra la normativa che attualmente disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recata dal d.lgs. n. 194/95, di attuazione delle direttiva 91/414/CEE (sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009), e dal DPR n. 290/2001, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di tali prodotti.

Impatto sui destinatari delle norme

Le categorie interessate dall’intervento normativo in esame possono essere così raggruppate:

§   destinatari pubblici: Ministeri interessati, regioni e province autonome;

§   destinatari privati: distributori di prodotti fitosanitari, utilizzatori professionali e consulenti sull’impiego di prodotti fitosanitari;

§   destinatari indiretti: consumatori di prodotti agricoli trattati con prodotti fitosanitari.

Formulazione del testo

All’art. 24 i commi 12 e 13 fanno riferimento alla sospensione o revoca di autorizzazioni. In entrambi i commi il riferimento corretto sembrerebbe quello della sospensione o ritiro dei certificati di abilitazione: alla vendita e all’attività di consulente (di cui all’art. 8), o all’acquisto e all’utilizzo (di cui all’art. 9).

 


 

 

 

 

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