Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | La decisione di bilancio per il 2011 A.C. 3778 - A.C. 3779 Commissione Agricoltura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 399 Progressivo: 13 | ||
Data: | 21/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
La decisione di
bilancio per il 2011 A.C. 3778 - A.C. 3779 |
Commissione Agricoltura |
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n. 399/13 |
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21 ottobre 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi –
Dipartimento Agricoltura ( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina
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File: Ag0151.doc |
INDICE
Il disegno di
legge di bilancio
La disciplina contabile
del disegno di legge di bilancio
§
Le unità di voto
parlamentare
§
La formazione degli
stanziamenti del bilancio e flessibilità
§
Classificazione delle
entrate e delle spese
§
La struttura del disegno
di legge di bilancio
1. Il disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2011 (A.C. 3779)
§
1.1. La struttura del
disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011
§
1.2 Le rimodulazioni
delle dotazioni di bilancio
§
1.3 Il quadro generale
riassuntivo
§
1.4 Le variazioni delle
previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010
§
1.5 Analisi delle spese
finali per Missioni
§
1.6 Il bilancio
pluriennale programmatico
2. L’evoluzione della
spesa nel bilancio dello Stato: Tavole
allegate
Lo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (Tabella n. 12)
§
Il ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali: competenze e struttura
§
Il contenuto dello stato
di previsione
La
rimodulazione delle autorizzazioni di spesa
§
L’Allegato 1 del d.d.l
bilancio: Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi
Il
disegno di legge di stabilità
§
La manovra 2011-2013
operata dal D.L. n. 78/2010
Le
disposizioni del disegno di legge di stabilità di interesse della XIII
Commissione (Agricoltura)
Il disegno
di legge del bilancio annuale di previsione è disciplinato dall’articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).
Come già previsto nella precedente normativa contabile, si tratta di un bilancio annuale di previsione:
- “annuale”: perché il periodo di tempo sui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);
- “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.
L’articolo 21 conferma
che le previsioni di entrata e di
spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici
utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.
L’articolo
7 della nuova legge di contabilità fissa la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il termine del 15 ottobre di ogni
anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge di stabilità (ex
disegno di legge finanziaria): i due documenti compongono infatti la manovra
triennale di finanza pubblica.
La data di presentazione del documento alle Camere è stata posticipata rispetto alla precedente normativa contabile - che la fissava entro il 30 settembre di ogni anno – in relazione alla nuova data di avvio del ciclo della programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge di riforma della contabilità, che inizia il 15 settembre con la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio.
La nuova normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
Durante
l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle
autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti
dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero
nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in
dodicesimi.
Per
quanto riguarda l’individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state
introdotte alcune importanti novità rispetto
alla precedente disciplina contabile.
1) In luogo delle unità previsionali di base (o
macroaggregati), le unità di voto
sono ora individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
A titolo esemplificativo, le voci che ora
costituiscono l’unità di voto sono costituite, per le entrate tributarie, dai
tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da
raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte
sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è
indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio,
proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi
dall'amministrazione statale, ecc.).
b) per le
spese, con riferimento ai programmi,
intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni.
Le nuove unità di voto fanno riferimento alla
nuova struttura del bilancio, di
fatto applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle
spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle entrate per ricorrenza
(entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero
limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell’entrata medesima[1].
Sia per le entrate che per le spese, l’unità
di voto risulta pertanto spostata ad un livello
superiore rispetto a quello del quello del
macroaggregato(unità previsionale di base) in precedenza previsto.
La nuova classificazione del bilancio \ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.
La nuova legge di contabilità, nel’individuare nei programmi l’unità di voto parlamentare, non definisce né il numero né le qualifiche delle missioni e dei programmi medesimi.
In proposito va tuttavia
segnalato che l’articolo 40 della legge di contabilità medesima, nell’ambito
della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del
bilancio, prevede la revisione, da completarsi nell’arco di un periodo di due
anni, sia delle
missioni che del numero e della struttura dei programmi di spesa, al fine di renderli il più possibile omogenei. A tal fine, il Ministero
dell’economia ha emanato la circolare 22 marzo 2010, n. 14, in cui è prevista
la costituzione di appositi gruppi di lavoro per le attività relative alla
revisione.
2) Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto parlamentare, ogni singola unità di
voto deve indicare:
§ l'ammontare
presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce
(come già previsto nella precedente normativa contabile);
§
l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e
delle spese che si prevede di pagare
(cassa), nell'anno cui il bilancio
si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);
§
le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. L'introduzione di previsioni
triennali delle unità di voto rappresenta una novità rispetto alla precedente
legge di contabilità.
Le previsioni triennali dei programmi di spesa
risultano già presenti nella precedente struttura della legge di bilancio,
sebbene in allegati puramente conoscitivi: a partire dal 2009 ciascuno stato di
previsione della legge di bilancio risulta corredato di un apposito allegato 1,
che espone le proiezioni triennali degli stanziamenti di competenza delle
missioni e dei programmi di ciascun Ministero.
Costituiscono oggetto di approvazione
parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa,
relative all’anno cui il bilancio si riferisce sia le previsioni relative al
secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto
le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
3) Per quanto concerne la classificazione delle voci di spesa, la dotazione finanziaria dei programmi
di spesa viene presentata:
§ distinta in spese
correnti e spese d’investimento
- come già nella precedente esperienza. Per le spese correnti viene tuttavia
data specifica indicazione delle spese
di personale;
§ ripartita in spesa “rimodulabile” e spesa “non
rimodulabile”. La distinzione delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa del bilancio dello Stato nelle suddette due categorie è stata
formalizzata nella nuova legge di contabilità ai fini dell’applicazione della
disciplina della flessibilità del
bilancio.
La
distinzione delle spese in rimodulabili e non rimodulabili è stata introdotta,
per la prima volta, nel disegno di legge di bilancio per il 2009, a seguito
delle disposizioni introdotte dall’articolo 60 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato in modo
sostanziale il processo di definizione del progetto di bilancio a legislazione
vigente. A fronte di consistenti riduzioni
delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per
il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri operate dal citato
decreto-legge, alle singole Amministrazioni è stato infatti concesso un più
ampio margine di discrezionalità in ordine alla allocazione
delle risorse nei programmi di spesa di loro pertinenza.
A
seguito dei tagli lineari, è stata stabilita una procedura che ha modificato il
processo di definizione delle previsioni di bilancio, posto che è stato fissato
una sorta di plafond a disposizione
di ogni Amministrazione entro il quale ciascuna, in sede di formazione del
progetto di bilancio, ha potuto ripartire le risorse a disposizione, per ogni
missione, tra i relativi programmi di spesa ritenuti prioritari.
Secondo la definizione contenuta nella nuova
legge di contabilità, le spese non
rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la
possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle
variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”.
Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o
parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano
autonomamente l’evoluzione.
Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia
quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di
stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi
comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. In via residuale,
rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono così identificate per
espressa disposizione normativa.
Le spese
rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono
individuate:
a) nelle spese
derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate
da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato
quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, la cui rimodulabilità è disciplinata da una apposita
norma della legge (vedi articolo 23 L.n.196/2009));
b) nelle spese di adeguamento al fabbisogno,
ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto
delle esigenze delle amministrazioni.
Formalizzando una novità già
introdotta con il disegno di legge di bilancio per il 2009, la nuova normativa
contabile prevede che, sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40,
in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate per ciascun programma di spesa, per macroaggregato
e distinte per capitolo, le spese
rimodulabili e quelle non rimodulabili.
4) Con
riferimento ai programmi di spesa, la
nuova legge di contabilità dispone l’affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità
amministrativa. La formulazione usata dalla norma, che affida
la “realizzazione” di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, sembra
indicare che, indipendentemente dal numero delle strutture amministrative
coinvolte nel programma (e finora, infatti, la gran parte dei programmi
coinvolgeva più centri di responsabilità amministrativa di uno stesso Ministero
ovvero, nell’ipotesi di programmi interministeriali, di Ministeri diversi), la
sua realizzazione dovrebbe comunque essere affidata alla responsabilità di un
unico soggetto.
La previsione dell’univocità tra programmi e centri di responsabilità amministrativa è
invece espressa nell’articolo 40 della legge di contabilità, tra i criteri
della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio. La
norma richiamata prevede, inoltre, l'univoca
corrispondenza tra il programma e ciascun Ministero, al fine di evitare, ove
possibile, la condivisione di programmi tra più Ministeri.
L’univoca corrispondenza tra
programma di spesa e centro di responsabilità e tra programma di spesa e
ciascun Ministero cui sembra tendere, in prospettiva, l’articolo 40, oltre a permettere di superare la frammentazione dei
programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle
maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di
conseguenza, l’eliminazione, ove possibile, di programmi di spesa interministeriali.
L’articolo 23 della nuova legge di
contabilità reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di
previsione per quanto concerne la quantificazione
dei programmi di spesa.
La
norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di
previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei
responsabili della gestione dei programmi, gli
obiettivi di ciascun Dicastero e
quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto
delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero
dell’economia.
La
norma introduce il divieto espresso
di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
Per
quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri
competenti possono proporre la rimodulazione
delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.
Una
volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli
obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il
loro raggiungimento, la nuova normativa contabile attribuisce al Ministro
dell’economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro
realizzazione.
Per
motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere
effettuate rimodulazioni delle dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi
di una medesima missione di spesa.
Resta
preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per
il finanziamento di spese correnti.
In allegato a ciascuno stato di previsione
della spesa devono essere indicate le autorizzazioni
legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.
Con
la possibilità di incidere sugli stanziamenti determinati da specifiche
autorizzazioni legislative di spesa, viene pertanto messa a regime per il
disegno di legge di bilancio un potere di intervento nelle scelte allocative
finora limitato allo strumento della legge finanziaria.
Con la disposizione introdotta dall’articolo 23 viene formalizzato nella legge di contabilità
quanto già previsto, in via sperimentale,
per gli anni 2009 e 2010,
dall’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’articolo
23, comma 21-quater, del D.L. n. 78/2009),
il quale, come già ricordato, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle missioni di spesa per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari
Ministeri, ha introdotto un più ampio
margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del
bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo di rimodulare,
seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di spesa di
ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di
spesa ad essi sottostanti.
In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni, sulla
legislazione sostanziale di spesa, in apposito allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e 2010 sono
state esposte le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi con
le rimodulazioni effettuate dalle Amministrazioni. Il prospetto delle
autorizzazioni di spesa rimodulabili di ciascun Ministero è stato inoltre
riportato nelle rispettive leggi di bilancio (Allegato n. 2 a ciascuno stato di
previsione).
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, per il
solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio
che derogano alla disciplina generale
recata dalla legge n. 196/2009.
A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).
Tale facoltà può essere esercitata solo per
motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:
-
esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili, riconducibili,
come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al
fabbisogno;
-
nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica;
-
restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti.
L’articolo 25 della nuova legge di
contabilità espone la nuova classificazione delle entrate e delle spese dello
Stato, sulla base delle innovazione introdotte
dall’articolo 21, che ha modificato le unità di voto parlamentare,
identificandole, per le entrate, con la tipologia dell’entrata, e per le spese,
con i programmi, determinando il venir meno delle unità previsionali di base (o
macroaggregati).
La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:
a) al primo livello, le
entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura:
titolo I: entrate tributarie;
titolo II: entrate
extra-tributarie;
titolo III: entrate derivanti da
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
titolo IV: entrate derivanti da
accensione di prestiti.
I primi tre titoli rappresentano
le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in
sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;
b)
al di sotto dei titoli, le entrate sono suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui
acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;
c)
nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini
dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti.
d) al di sotto dell’unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;
e)
capitoli, che rappresentano una
ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.
Si osserva che nell’ambito dei principi della delega per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato è
previsto che il Governo proceda alla revisione,
per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la
denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia
chiaramente e univocamente individuabile (cfr.
articolo 40, comma 2, lettera d).
Sul
lato della spesa, la nuova
esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli:
a) missioni,
che rappresentano le funzioni principali e
gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi,
ossia le unità
di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli
obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
I
programmi sono presentati suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa
(spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri
trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni
di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale);
c) capitoli,
secondo l’oggetto della spesa, che
rappresentano le unità di gestione e rendicontazione, classificati in base al
loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in
articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
Al riguardo si osserva che in sede di delega per il completamento della
riforma si prevede il superamento dei
capitoli mediante l’introduzione delle azioni, quali componenti del
programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei
conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello (cfr.
articolo 40, comma 2, lettera e).
E’
inoltre confermata la classificazione
economica e funzionale delle spese.
La nuova legge di contabilità prevede però che esse si conformino ai criteri adottati in
contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica
amministrazione.
E’
pertanto confermata la presentazione, in allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie
in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi,
fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui
si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene
ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
In
appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi
degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.
Rispetto
alla precedente normativa contabile, è richiesto altresì, in apposito
prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa,
nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.
Tutti
i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge
di bilancio.
L’articolo
21 della nuova legge di contabilità conferma la struttura del disegno di legge
di bilancio di previsione, costituito:
§
da un
unico stato di previsione dell’entrata;
§
dagli stati di previsione della spesa,
relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome;
§
dal quadro generale riassuntivo, che la
nuova legge di contabilità estende al
triennio.
Ciascuno
stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi:
a)
la nota integrativa al bilancio di previsione –
che sostituisce la nota preliminare prevista dalla precedente legge di
contabilità – contenente i seguenti elementi informativi riferiti alle entrate
e alle spese:
-
per le entrate, la nota illustra i criteri
utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse;
-
per la spesa, in una prima sezione, concernente il
piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, la nota illustra il quadro di riferimento in cui
l’amministrazione si trova ad operare, le priorità politiche, le attività e gli
obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni
intendono conseguire, con espressa indicazione delle risorse destinate alla
realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi
riferiti, nonché dei criteri e dei parametri utilizzati per la loro
quantificazione. In una seconda sezione,
relativa ai
programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, la nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i
criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
b)
una scheda
illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con
indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con
l'articolazione per le categorie di spesa. Di tali schede è previsto un
aggiornamento semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle
previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso
d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Ciascuno stato di previsione deve inoltre recare, per ogni programma:
c)
l'elenco dei
capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
d)
un riepilogo
delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
Rispetto alla normativa precedente sono inoltre
richieste, a corredo degli stati di previsione:
e)
una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza
nazionale, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo analitico
dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti
stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione
vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. Anche in questo caso, è previsto un
aggiornamento semestrale di tali schede;
f)
la presentazione del budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione,
che finora ha invece costituito un documento a se stante[2]. Il budget
riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il
prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a
quelle finanziarie di bilancio.
La nuova normativa contabile conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.
Per
quanto concerne l’approvazione del
disegno di legge di bilancio, l’articolo 21 conferma
in larga parte la precedente normativa, disponendo:
§ la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare;
§ l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, nell'ordine detto, con riferimento alle dotazioni di competenza e cassa;
§ l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Rispetto alla precedente legge di contabilità, va
segnalato il venir meno del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura
corrente;
§ la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;
§ la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
§ l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Come già previsto nella precedente legge di contabilità, il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, che su base pluriennale.
L'articolo 22 della nuova legge di
contabilità disciplina il bilancio pluriennale di previsione, prevedendo – in
linea con la precedente disciplina - che esso sia elaborato dal Ministro
dell’economia, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di
finanza pubblica, con riferimento ad un periodo di tre anni.
Il bilancio
pluriennale è redatto in base alla legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza, come previsto in
passato) ed è organizzato
per missioni e programmi.
La norma
prevede l’esposizione sia di un bilancio
pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le
previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno
degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nella Decisione di finanza pubblica.
Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.
E’
ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta
autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21 il quale esclude che le previsioni di
entrata e di spesa del secondo e del terzo anno del bilancio triennale costituiscono
limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.
Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.
In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in 173 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero.
A partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011 in esame i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.
Come riportato nella relazione illustrativa, è confermata, nel disegno di legge, la univoca corrispondenza tra programmi e centri di responsabilità.
Con la riforma introdotta con la legge n 196/2009 il bilancio ha assunto una nuova veste di natura non meramente formale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, il disegno di legge di bilancio, in virtù della nuova disciplina della flessibilità disciplinata dall’articolo 23 della legge n. 196/2009, può infatti incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge nonché, in base all’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, quantificare gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.
L’articolo 7 della nuova legge di contabilità considera, pertanto, il disegno di legge di bilancio tra gli strumenti della programmazione finanziaria.
La legge di bilancio compone, insieme alla legge di stabilità, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
Sotto il profilo quantitativo, va ricordato che su processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 ha inciso la disciplina introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122/2010) che ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili, in base all’articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.
Sono state escluse dai tagli le risorse destinate:
§ al fondo ordinario delle università;
§ all’informatica;
§ alla ricerca;
§ al 5 per mille del gettito IRE.
Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.
Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.
Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, in base alla tabella allegata al D.L. n. 78/2010, così distribuite tra i Ministeri:
Riduzioni delle dotazioni
finanziarie di ciascun Ministero nel triennio 2011-2013
(milioni di euro)
MINISTERO |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
riduzioni |
di cui predeterm. per legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per legge |
|
Ministero economia e finanze |
712,0 |
470,2 |
847,5 |
626,9 |
644,2 |
423,5 |
Ministero dello sviluppo economico |
963,2 |
952,4 |
561,5 |
550,3 |
1142,2 |
1130,9 |
Ministero del lavoro e politiche sociali |
12,3 |
7,4 |
12,2 |
7,4 |
12,3 |
7,5 |
Ministero della giustizia |
47,8 |
0,8 |
48,5 |
0,8 |
48,6 |
0,8 |
Ministero degli affari esteri |
43,9 |
27,6 |
43,9 |
27,6 |
43,0 |
26,7 |
Ministero istruzione, università e ricerca |
104,2 |
76,2 |
104,8 |
76,7 |
103,8 |
75,9 |
Ministero dell'interno |
118,7 |
12,1 |
120,5 |
12,4 |
122,8 |
12,7 |
Ministero ambiente
tutela del territorio e mare |
34,2 |
32,1 |
33,3 |
31,1 |
33,6 |
31,4 |
Ministero infrastrutture e trasporti |
56,1 |
30,2 |
49,1 |
28,6 |
50,3 |
30,0 |
Ministero della difesa |
255,8 |
162,7 |
304,8 |
211,6 |
104,8 |
11,6 |
Ministero politiche agric.
alimen e forest. |
23,3 |
14,9 |
17,5 |
9,1 |
17,5 |
9,1 |
Ministero beni e le attività culturali |
58,3 |
53,0 |
58,3 |
53,0 |
58,1 |
52,8 |
Ministero della salute |
13,7 |
11,0 |
14,1 |
11,4 |
14,1 |
11,4 |
TOTALE |
2.443,7 |
1.850,5 |
2.215,8 |
1.646,9 |
2.395,2 |
1.824,4 |
Al fine di mettere le singole Amministrazioni in condizione di far fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, e consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime, l’articolo 2 del decreto-legge ha introdotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio contenuta nella nuova legge di contabilità (articolo 23), la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.
La flessibilità introdotta dal D.L. n. 78/2010, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23, comma 3, consente la rimodulazione delle risorse finanziarie soltanto “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa o all’interno di un medesimo programma.
Le rimodulazioni tra missioni riguardano soltanto le spese rimodulabili, cioè quelle riconducibili, come già detto, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.
Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi. Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
La norma prevede che le autorizzazioni legislative che vengono rimodulate con il disegno di legge di bilancio e i corrispondenti importi rimodulati, per ciascuna missione e programma, siano indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
In
particolare, nell’Allegato 1 è
indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l’importo a
legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per
ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel
disegno di legge di bilancio.
Per quanto riguarda gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2011, va ricordato che le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.
Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.
In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel BLV per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l’università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7% per il 2009, al 24% nel 2010 e al 41,6% nel 2011.
Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e oltre 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.
Le riduzioni per gli anni 2009-2011 sono risultate così
distribuite per ciascun Ministero:
(milioni di
euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Ministero |
riduzioni |
di cui: |
riduzioni |
di cui: |
riduzioni |
di cui: |
economia e finanze |
2.995,8 |
2.570,4 |
3.307,0 |
2.796,8 |
5.895,1 |
4986,0 |
sviluppo economico |
2.247,8 |
2.235,5 |
2.459,0 |
2.444,4 |
4.310,8 |
4.286,0 |
lavoro |
220,0 |
187,6 |
261,1 |
222,5 |
452,5 |
385,6 |
giustizia |
218,6 |
1,6 |
262,1 |
3,2 |
454,2 |
5,5 |
esteri |
202,4 |
153,4 |
225,4 |
167,0 |
388,0 |
286,5 |
istruzione |
447,0 |
214,4 |
456,4 |
200,2 |
790,1 |
346,4 |
interno |
413,7 |
78,4 |
462,2 |
55,2 |
799,0 |
95,6 |
ambiente |
249,7 |
241,3 |
166,2 |
156,3 |
261,9 |
244,5 |
infrastrutture |
519,6 |
405,3 |
463,0 |
332,9 |
770,4 |
544,7 |
difesa |
503,7 |
158,0 |
478,1 |
59,0 |
834,5 |
101,7 |
politiche agricole |
180,0 |
137,0 |
137,4 |
88,4 |
220,2 |
135,2 |
beni culturali |
236,7 |
216,8 |
251,3 |
227,1 |
434,6 |
392,5 |
totale |
8.435
|
6.599,7
|
8.929,2
|
6.753
|
15.611,3
|
11.810,2
|
Ulteriori riduzioni lineari sono state disposte, con incidenza sulla
formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2011, dal D.L. n. 180/2008, art. 4[3], che ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni
per l’anno 2010, e 141 milioni a
decorrere dall’anno 2011 delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun
Ministero (esposte in apposito allegato al provvedimento) a copertura degli
oneri relativi alle assunzioni in università statali.
A differenza dello scorso anno[4], nella Relazione
illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è
presente una apposita sezione di analisi delle
missioni e dei programmi del bilancio, che metta in evidenza la quota di spesa
“rimodulabile” e quella “non rimodulabile” del bilancio dello
Stato, ripartita per missione.
Non è pertanto possibile, al momento, individuare l’entità complessiva delle spese
“rimodulabili” del bilancio statale.
Le spese rimodulabili trovano esposizione soltanto
con riferimento ai singoli programmi di spesa nell’ambito delle schede
illustrative dei programmi presenti in ciascuno stato di previsione.
Nelle suddette schede
illustrative, infatti, le spese
complessive dei programmi, sono
suddivise, con riferimento ai macroaggregati[5], in spese rimodulabili e non rimodulabili.
All’interno della componente rimodulabile (R), è data specifica indicazione
delle spese riconducibili al “fabbisogno” e al “fattore legislativo”.
In sostanza, le
schede illustrative sembrano avere assorbito la funzione che, in base alla
nuova legge di contabilità (articolo 21, comma 4, secondo periodo, legge n.
96/2009) avrebbe dovuto essere svolta da appositi
allegati agli stati di previsione della spesa, i quali, sino all'esercizio
della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura
del bilancio dello Stato, debbono indicare, per ciascun programma, per
macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non
rimodulabili.
Per quanto concerne, in particolare, la componente rimodulabile del bilancio riconducibile al fattore legislativo, si ricorda che l’articolo 23 della nuova legge di contabilità consente, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, di rimodulare, in via compensativa, all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo siano indicate in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
Tale principio di flessibilità è stato sostanzialmente ampliato dal D.L. n. 78/2010, il quale, come già detto, in deroga alla ordinaria disciplina, ha previsto la possibilità, limitatamente al triennio 2011-2013, per motivate esigenze, di rimodulare, in sede di disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, prevede altresì che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa debbano essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.
Con riferimento alle rimodulazioni proposte dal disegno di legge di bilancio in esame, si osserva che la Relazione illustrativa, afferma che “ risultano utilizzati in sede di previsione 2011, gli strumenti di flessibilità già previsti dalla disciplina contabile di bilancio, tenuto anche conto di quanto previsto al riguardo dall’articolo 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. In tal senso, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio 2011 da parte dei Ministeri è stata esercitata l’ulteriore possibilità di riallocare le risorse verso forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la rimodulazione tra Missioni (anche per compensare, se ritenuto necessario, le riduzioni lineari disposte dal suddetto decreto legge n. 78 del 2010), limitatamente al triennio 2011-2013”, con ciò innovando rispetto alla disciplina generale che consente rimodulazioni solo tra programmi ricompresi nella stessa Missione di spesa.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779), è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi (art. 23, c. 3 della legge n. 196/2009)”, che espone le autorizzazioni di spesa relative a ciascun Ministero oggetto di proposta di rimodulazione.
In particolare, l’Allegato 1 è strutturato per missione e programma, e, con
riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa ad esso sottostante, è
indicato l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata
mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente
importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.
Sembrerebbe pertanto che
l’allegato 1 sia inclusivo non solo delle rimodulazioni effettuate ai sensi
dell’articolo 23,comma 3 della legge n. 196/2009, che è citato come unico
riferimento normativo, bensì anche delle rimodulazioni da fattore legislativo
effettuate ai sensi del decreto legge n. 78/2010, mancando nella Relazione
illustrativa una specificazione al riguardo.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2011 a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi:
BLV 2011 (A.C. 3779) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate finali |
446.949 |
408.395 |
(2) Spese finali |
486.602 |
496.275 |
(3=1-2) Saldo netto da
finanziare |
-39.652 |
-87.880 |
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 446,9 miliardi di euro e spese finali per 486,6 miliardi.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro.
In termini di cassa,
il saldo netto da finanziare è pari
a 87,9 miliardi di euro.
In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti importi:
BLV 2012-2013 (A.C. 3779) |
||
|
2012 |
2013 |
(1) Entrate finali |
469.931 |
489.710 |
(2) Spese finali |
489.196 |
494.366 |
(3=1-2) Saldo netto da
finanziare |
-19.265 |
-4.656 |
Al lordo
delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 30.445 milioni di
euro per quanto concerne le entrate, e a 41.751 milioni di euro, per quanto
concerne le spese), il bilancio a legislazione vigente per il 2011 prevede:
BLV 2011
(A.C. 3779) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate finali |
497.394 |
438.840 |
(2) Spese finali |
528.353 |
538.026 |
(3=1-2) Saldo netto da
finanziare |
-50.958 |
-99.186 |
In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti import al lordo delle regolazioni debitorie:
BLV 2012-2013
(A.C. 3779) |
||
|
2012 |
2013 |
(1) Entrate finali |
499.473 |
519.382 |
(2) Spese finali |
522.072 |
527.188 |
(3=1-2) Saldo netto da
finanziare |
-22.599 |
-7.806 |
Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2010, le previsioni contenute nella legge di assestamento e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 e per il biennio successivo (A.C. 3779).
Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni
debitorie e contabili.
(Valori in
milioni di euro)
|
Bilancio
di previsione 2010 |
Assestato |
B.L.V. |
Diff. |
B.L.V. |
B.L.V. |
Entrate
finali |
443.411 |
443.448 |
446.949 |
3.502 |
469.931 |
489.710 |
Tributarie |
410.842 |
410.112 |
414.315 |
4.203 |
437.171 |
455.910 |
Extratributarie |
31.104 |
31.910 |
31.557 |
-353 |
31.679 |
32.713 |
Entrate per alienazione e ammort. beni
patrimoniali |
1.466 |
1.426 |
1.077 |
-349 |
1.081 |
1.087 |
Spese finali |
505.829 |
498.202 |
486.602 |
-11.601 |
489.196 |
494.366 |
Spese correnti |
460.180 |
451.464 |
446.940 |
-4.524 |
451.778 |
459.363 |
- Spese correnti netto interessi |
380.832 |
377.302 |
362.697 |
-14.605 |
361.881 |
365.777 |
- Interessi |
79.348 |
74.162 |
84.243 |
10.081 |
89.897 |
93.586 |
Spese conto capitale |
45.649 |
46.739 |
39.662 |
-7.077 |
37.418 |
35.003 |
Rimborso prestiti |
258.589 |
224.651 |
209.985 |
-14.665 |
248.495 |
222.347 |
Spese Complessive |
764.418 |
722.853 |
696.587 |
-26.266 |
737.691 |
716.713 |
Saldo netto da finanziare |
-62.418 |
-54.755 |
-39.652 |
+15.103 |
-19.265 |
-4.656 |
Risparmio pubblico |
-18.235 |
-9.442 |
-1.067 |
8.374 |
17.072 |
29.260 |
Ricorso al mercato (*) |
-325.691 |
-284.673 |
-260.944 |
23.729 |
-271.092 |
-230.156 |
(*) Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni
debitorie e contabili.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all’assestamento per il 2010, nell’importo di 15.103 milioni di euro, derivante da:
§ una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale;
§ un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro.
Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.
Riguardo alle entrate finali, l’aumento di 3.500 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2010 risulta determinato dall’andamento crescente delle entrate tributarie (+4.203 milioni di euro).
Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011, la riduzione (11.601 milioni) è per la maggior parte imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzione di 7.077 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2010. Anche rispetto al dato del bilancio 2010, le spese in conto capitale risultano ridotte di 5.987 milioni.
Anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione ma più contenuta (-4.524 milioni di euro).
Se confrontata, tuttavia, con la previsione del bilancio per il 2010, la spesa corrente nel 2011 evidenzia una riduzione di oltre 13 miliardi di euro.
In particolare, la spesa primaria, considerata al netto degli interessi, registra una variazione in diminuzione particolarmente significativa, di circa 14.600 milioni di euro.
Per quanto riguarda le entrate finali è previsto per il 2011 un aumento complessivo di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell’1% delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie (-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (- 349 milioni).
In particolare, tra entrate tributarie, le imposte sul patrimonio e sul reddito registrano, nelle previsioni per il 2011, una diminuzione del 2,7%, pari a 6.688 milioni, a fronte di un incremento di 10.734 milioni delle tasse e imposte sugli affari.
Entrate
tributarie
(al netto dei rimborsi IVA, regolazioni contabili e acconto
concessionari - milioni di euro)
|
Ass.
2010 |
BLV 2011 |
Diff.. |
Var. |
I – Imposte sul patrimonio e sul reddito |
244.813 |
238.126 |
-6.688 |
-2,7 |
II - Tasse e imposte sugli affari |
113.553 |
124.287 |
10.734 |
9,5 |
III - Imposte sulla produzione, consumi e
dogane |
28.965 |
28.673 |
-292 |
-1,0 |
IV – Monopoli |
10.594 |
10.884 |
290 |
2,7 |
V - Lotto, lotterie ed altre attività di
giuoco |
12.187 |
12.345 |
158 |
0 |
Totale Entrate Tributarie |
410.112 |
414.315 |
4.203 |
1,0 |
Nella tabella che segue vengono raffrontati
alcuni dati relativi alle entrate
tributarie, suddivise per categoria.
Rispetto al dato assestato 2010, a fronte di un gettito IRE pressoché invariato, viene prevista per il 2011 una riduzione dell’IRES (-4.158 milioni) e delle imposte sostitutive (-2.187 milioni), mentre per l’IVA vengono indicati maggiori introiti per 10.457 milioni.
I comparti dei monopoli e dei giochi riportano una lieve crescita delle entrate.
I dati
illustrati sono calcolati al netto dei
rimborsi IVA, che ammontano a 31.946 milioni nel bilancio assestato
2010 e a 30.445 milioni nel 2011.
Entrate tributarie – Competenza
(dati al netto
dei rimborsi IVA)
(milioni di euro)
Descrizione |
Assest. |
BLV |
Differenza |
A) Entrate ricorrenti |
|
|
|
IRE |
182.256 |
182.351 |
+95 |
IRES |
44.245 |
40.087 |
-4.158 |
Imposte
sostitutive |
12.965 |
10.882 |
-2.083 |
Altre
imposte dirette |
3.515 |
3.752 |
+237 |
Totale
imposte dirette |
|
|
|
IVA |
89.758 |
100.215 |
+10.457 |
Registro,
bollo e sostitutiva |
11.713 |
11.781 |
+68 |
Accisa e
imposta erariale su oli minerali |
21.765 |
21.381 |
-384 |
Accisa e
imposta erariale su altri prodotti |
7.166 |
7.258 |
+92 |
Imposte sui
generi di Monopolio |
10.593 |
10.883 |
+290 |
Lotto |
5.339 |
5.413 |
+74 |
Imposta sui
giochi |
3.759 |
3.802 |
+42 |
Lotterie ed
altri giochi |
3.089 |
3.130 |
+41 |
Altre
imposte indirette |
11.664 |
11.866 |
+202 |
Totale
imposte indirette |
|
|
|
Totale A) |
407.827 |
412.801 |
+4.974 |
B) Entrate non ricorrenti |
|
|
|
Imposte
sostitutive |
1.660 |
868 |
-792 |
Condoni
imposte dirette |
172 |
186 |
+14 |
Altre
imposte indirette (successione e donazione) |
449 |
456 |
+7 |
Condoni
imposte indirette |
4 |
4 |
0 |
Totale B) |
2.285 |
1.514 |
-771 |
Totale tributarie (A + B) |
410.112 |
414.315 |
+4.203 |
di cui derivanti da attività ordinaria di gestione |
378.111 |
377.993 |
-118 |
di cui da attività di accertamento e controllo |
32.001 |
36.322 |
+4.321 |
La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2010 e il dato a legislazione vigente per il 2010 (A.C. 3779).
Spese finali del bilancio dello
stato
(competenza - valori in milioni di euro – al netto delle regolazioni
debitorie)
CATEGORIE |
BIL. 2010 |
ASS. 2010 |
BLV 2011 |
Var. |
Redditi
da lavoro dipendente |
91.300 |
91.422 |
89.385 |
-2.037 |
Imposte
pagate sulla produzione |
4.817 |
4.805 |
4.713 |
-92 |
Consumi
intermedi |
7.935 |
8.460 |
7.642 |
-818 |
Trasferimenti
correnti ad amministrazioni pubbliche |
223.018 |
220.596 |
208.967 |
-11.629 |
Trasferimenti
correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
3.802 |
4.163 |
3.658 |
-505 |
Trasferimenti
correnti a imprese |
4.230 |
4.240 |
3.736 |
-504 |
Trasferimenti
all'estero |
1.522 |
1.535 |
1.495 |
-40 |
Risorse
proprie CEE |
17.200 |
17.200 |
18.300 |
1.100 |
Interessi
passivi e redditi da capitale |
79.348 |
74.162 |
84.243 |
10.081 |
Poste
correttive e compensative |
17.343 |
16.593 |
17.172 |
579 |
Ammortamenti |
900 |
900 |
910 |
10 |
Altre
uscite correnti |
8.765 |
7.387 |
6.719 |
-668 |
Totale Spese Correnti |
460.180 |
451.483 |
446.939 |
-4.524 |
Investimenti
fissi lordi e acquisti di terreni |
589 |
5.211 |
4.846 |
-365 |
Contributi
agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
16.838 |
19.319 |
12.729 |
-6.590 |
Contributi
agli investimenti ad imprese |
9.435 |
10.552 |
7.873 |
-2.678 |
Contributi
agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private |
49 |
51 |
36 |
-15 |
Contributi
agli investimenti a estero |
541 |
536 |
631 |
95 |
Altri
trasferimenti in conto capitale |
12.544 |
9.916 |
13.386 |
3.469 |
Acquisizioni
di attività finanziarie |
1.153 |
1.153 |
160 |
-993 |
Totale spese Conto Capitale |
45.649 |
46.739 |
39.662 |
-7.077 |
Totale Spese Finali |
505.829 |
498.202 |
486.602 |
-11.601 |
Le spese di parte corrente
Le previsioni di competenza delle spese correnti presentano, per il 2011, un decremento, rispetto al dato assestato 2010, di 4.524 milioni di euro.
Tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di circa 14.600 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 10.081 milioni di euro.
Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2010 sono previste per le seguenti categoria di spesa:
§
i trasferimenti
correnti alle amministrazioni pubbliche registrano nel 2011 una flessione di oltre 11,6 miliardi di euro, pressoché interamente imputabile alla riduzione dei trasferimenti
statali destinati alle amministrazioni
locali, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010.
Si ricorda, in
particolare, la riduzione di complessivi 6,3 miliardi dei trasferimenti alle
regioni e agli enti locali (che si ripercuote anche sulla categoria dei
trasferimenti alle amministrazioni pubbliche in conto capitale), in
applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che ha disposto il
taglio dei trasferimenti quale misura del concorso delle autonomie territoriali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2011-2013.
La Relazione
illustrativa ricorda, inoltre, la riduzione delle somme da erogare per la
devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali ad
esse spettanti in quota fissa (circa 5 miliardi di euro);
§
i consumi
intermedi presentano una contrazione
di 818 milioni rispetto al 2010;
§
i redditi da
lavoro dipendente registrano una flessione
di circa 2.000 milioni;
§ le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalla variazione in aumento relativa agli interessi passivi, che registrano un incremento di 10.081 milioni connesso all’andamento degli interessi sui titoli del debito pubblico (5.900 milioni), sui BOT poliennali (2.500 milioni), sui tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi (1.300 milioni).
Le spese in conto capitale
La forte contrazione delle spese in conto capitale per oltre 7 miliardi rispetto al dato assestato 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa:
§ riduzione di 6.590 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, anche in
questo caso per la gran parte imputabili ala riduzione
dei trasferimenti alle amministrazioni
locali, ed in particolare alle regioni la cui riduzione degli stanziamenti
è da attribuire a quanto previsto nel D.L. n. 78/2010;
§ riduzione di 2.678 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 300 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e 1.822 milioni sono connessi a minori esigenze per i crediti d’imposta.
Come già ricordato, il disegno di legge di bilancio per il 2011 conferma la struttura contabile introdotta, a partire dalla legge di bilancio per il 2008, articolata spesa secondo le 34 Missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici.
Modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai Programmi, che è stato rivisitato, anche in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’economia 22 marzo 2010, n. 14.
A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancio per il 2011, le Missioni sono state articolate in 173 programmi, rispetto ai 162 presenti nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009).
A differenza dello scorso anno, nella Relazione
illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è presente una apposita
sezione di analisi delle missioni e dei programmi del bilancio.
I
dati relativi agli stanziamenti triennali relativi alle Missioni di spesa del
bilancio dello Stato, ripartiti tra i 173 programmi, sono stati comunque
forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.
Sulla
base di tali dati, emerge che per il 2011, rispetto alle spese finali del
bilancio dello Stato, le missioni (considerate al netto della quota relativa
alle passività finanziarie[6]), che risultano avere i maggiori
stanziamenti sono:
§
relazioni finanziarie con le autonomie locali
(Missione 3 “Relazioni autonomie
territoriali”), pari al 20,4%;
§ oneri per il servizio del debito (Missione 34 “Debito
pubblico”), pari al 15,9%;
§
trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e
complementare (Missione 25 “Politiche previdenziali”), pari al 13,5%;
§
politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29), pari all’11,7%;
§
istruzione
scolastica (Missione 22), pari all’8%.
La
tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse finanziarie delle 34 Missioni
iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011-2013.
I dati
sono al lordo delle
regolazioni contabili e debitorie.
(milioni di euro)
|
ASS. |
% |
BLV |
% |
Diff.
2011-2010 |
Var. |
BLV |
% |
BLV |
% |
1 - Organi costituzionali |
3.267 |
0,6 |
2.990 |
0,6 |
-277 |
-8,5 |
3.013 |
0,6 |
3.011 |
0,6 |
2 – Amm.ne gen.le terr.* |
473 |
0,1 |
485 |
0,1 |
12 |
2,5 |
484 |
0,1 |
483 |
0,1 |
3 - Relazioni auton. Terr. |
115.852 |
21,6 |
108.057 |
20,4 |
-7.806 |
-6,7 |
101.393 |
19,4 |
103.0188 |
19,5 |
4 - L'Italia nel mondo |
25.271 |
4,7 |
26.267 |
5,0 |
996 |
3,9 |
26.892 |
5,2 |
22.153 |
4,2 |
5 - Difesa e sicurezza terr. |
20.295 |
3,8 |
18.554 |
3,5 |
-1.741 |
-8,6 |
18.576 |
3,6 |
18.567 |
3,5 |
6 - Giustizia |
7.295 |
1,4 |
7.064 |
1,3 |
-231 |
-3,2 |
7.022 |
1,3 |
7.021 |
1,3 |
7 - Ordine pubblico * |
10.451 |
2,0 |
10.372 |
0,7 |
-183 |
-1,8 |
10.216 |
2,0 |
10.194 |
1,9 |
8 - Soccorso civile |
4.201 |
0,8 |
3.937 |
0,2 |
-264 |
-6,3 |
3.668 |
0,7 |
3.637 |
0,7 |
9 - Agricoltura e pesca |
1.047 |
0,2 |
813 |
0,0 |
-234 |
-22,3 |
807 |
0,2 |
670 |
0,1 |
10 - Energia |
8 |
0,0 |
8 |
0,7 |
0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
8 |
0,0 |
11 - Competitività imprese |
5.903 |
1,1 |
3.855 |
0,7 |
-2.048 |
-34,7 |
3.484 |
0,7 |
2.153 |
0,4 |
12 – Regolaz. dei
mercati |
56 |
0,0 |
31 |
0,0 |
-25 |
-44,6 |
29 |
0,0 |
29 |
0,0 |
13 - Diritto alla mobilità |
7.500 |
1,4 |
7.846 |
1,5 |
346 |
4,6 |
7.530 |
1,4 |
6.991 |
1,3 |
14 – Infrastrutt. e
logistica |
4.926 |
0,9 |
2.818 |
0,5 |
-2.108 |
-42,8 |
3.213 |
0,6 |
2.990 |
0,6 |
15 - Comunicazioni |
1.291 |
0,2 |
1.113 |
0,2 |
-178 |
-13,8 |
891 |
0,2 |
891 |
0,2 |
16 - Commercio intern.le |
233 |
0,0 |
168 |
0,0 |
-65 |
-27,9 |
190 |
0,0 |
190 |
0,0 |
17 - Ricerca ed innovaz. |
3.549 |
0,7 |
3.243 |
0,6 |
-306 |
-8,6 |
3.118 |
0,6 |
3.090 |
0,6 |
18 - Sviluppo sostenibile |
902 |
0,2 |
683 |
0,1 |
-219 |
-24,3 |
673 |
0,1 |
664 |
0,1 |
19 - Casa e ass. urban. |
849 |
0,2 |
436 |
0,1 |
-413 |
-48,6 |
510 |
0,1 |
490 |
0,1 |
20 - Tutela della salute |
777 |
0,1 |
739 |
0,1 |
-38 |
-4,9 |
730 |
0,1 |
724 |
0,1 |
21 - Tutela beni culturali* |
1.367 |
0,3 |
1.210 |
0,2 |
-166 |
-12,1 |
1.193 |
0,2 |
1.191 |
0,2 |
22 - Istruzione scolastica |
44.254 |
8,3 |
42.064 |
8,0 |
-2.190 |
-4,9 |
40.946 |
7,8 |
40.581 |
7,7 |
23 – Istruz.
Universitaria |
7.924 |
1,5 |
7.103 |
1,3 |
-821 |
-10,4 |
7.023 |
1,3 |
6.969 |
1,3 |
24 - Diritti sociali e famigl. |
25.642 |
4,8 |
30.524 |
5,8 |
4.882 |
19,0 |
30.812 |
5,9 |
31.389 |
6,0 |
25 - Politiche previdenziali |
77.393 |
14,5 |
71.304 |
13,5 |
-6.089 |
-7,9 |
73.351 |
14,0 |
74.718 |
14,2 |
26 - Politiche per il lavoro |
5.239 |
1,0 |
4.678 |
0,9 |
-561 |
-10,7 |
4.239 |
0,8 |
4.111 |
0,8 |
27 - Immigrazione |
1.637 |
0,3 |
1.408 |
0,3 |
-229 |
-14,0 |
1.431 |
0,3 |
1.471 |
0,3 |
28 - Sviluppo territoriale* |
4.367 |
0,8 |
8.160 |
1,5 |
3.757 |
86,0 |
4.186 |
0,8 |
9.948 |
1,9 |
29 - Politiche fin. e di bil. |
64.201 |
12,0 |
61.746 |
11,7 |
-2.455 |
-3,8 |
58.324 |
11,2 |
58.335 |
11,1 |
30 - Giovani e sport |
806 |
0,2 |
685 |
0,1 |
-121 |
-15,0 |
671 |
0,1 |
661 |
0,1 |
31 – Turismo |
76 |
0,0 |
37 |
0,0 |
-39 |
-51,3 |
37 |
0,0 |
33 |
0,0 |
32 - Servizi gen.li amm.ni |
1.920 |
0,4 |
1.532 |
0,3 |
-388 |
-20,2 |
1.594 |
0,3 |
1.463 |
0,3 |
33 - Fondi da ripartire |
12.451 |
2,3 |
14.518 |
2,7 |
2.067 |
16,6 |
15.895 |
3,0 |
15.825 |
3,0 |
34 - Debito pubblico (**) |
73.991 |
13,8 |
84.064 |
15,9 |
10.073 |
13,6 |
89.924 |
17,2 |
93.519 |
17,7 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.414 |
100 |
528.512 |
100 |
-7.062 |
-1,3 |
522.073 |
100 |
527.188 |
100 |
(*) Al netto
dei rimborsi del debito statale come di seguito indicati: 11 mln per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti alla Missione 3; 104 mln
nel 2011, 108 nel 2012 e 112 nel 2013 riferiti alla Missione 7; 9 mln nel 2011 e 10 mln per ciascuno degli anni 2012-2013 riferiti alla Missione 21; 36 mln
per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti alla Missione 28.
(**) La Missione
“Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato
dello Stato. Il dato indicato nella tabella si riferisce invece agli oneri per
il servizio del debito statale, ossia alla Missione al netto del programma
relativo ai rimborsi del debito statale.
La precedente tabella espone altresì le variazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2011, in valore assoluto e in percentuale, rispetto agli stanziamenti previsti nell’assestamento 2010.
Il maggior incremento, in termini assoluti, viene fatto registrare dalla Missione Debito pubblico (oltre 10 milioni di euro) che viene peraltro esposta per la sola parte relativa al programma Oneri per il servizio del debito statale. Seguono le Missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+4.882 milioni) e Sviluppo territoriale (+3.757 milioni). Anche in termini percentuali, alle predette Missioni sono ascrivibili le maggiori variazioni in aumento rispetto all’assestato 2010.
I più cospicui definanziamenti si registrano invece per le Missioni Relazioni con le autonomie territoriali (-7.806 milioni), Politiche previdenziali (-6.089 milioni) e Politiche finanziarie e di bilancio (-2.455 milioni). In termini percentuali, le maggiori variazioni in diminuzione sono ascrivibili alle missioni con stanziamenti di importo non elevato (Turismo, -51,3%; Casa e assetto urbanistico, -48,6%; Regolazione dei mercati, -44,6%; infrastrutture e logistica, -42,8%).
Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2011:
Incidenza % stanziamenti per Missione – BLV 2011
* Nella voce “Altro” sono raggruppate le Missioni (21 su
un totale di 34) che presentano un’incidenza percentuale rispetto al totale dello stati di previsioni della spesa inferiore all’1%. In
particolare, si tratta delle Missioni 1, 2, 7-12, 14-21, 26, 27, 30-32.
La nuova
legge di contabilità prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel
quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da
conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli
interventi programmati nella Decisione di finanza pubblica.
Il
bilancio pluriennale viene integrato con
gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (A.C. 3779) – Quadro C - evidenzia i seguenti importi, in termini di competenza, i valori di alcune voci dell’entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2011-2013, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2009 e dell’assestamento 2010, come riportato nella tabella che segue (valori in miliardi di euro ed in percentuale sul PIL, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e rimborsi IVA):
|
Consuntivo 2009 |
Ass. |
2011 |
2012 |
2013 |
Entrate tributarie |
412,4 |
410,1 |
414,3 |
437,2 |
455,9 |
In
% sul PIL |
27,1 |
26,4 |
25,8 |
26,3 |
26,4 |
Altre entrate |
68,1 |
33,3 |
32,6 |
32,8 |
33,8 |
In
% sul PIL |
4,5 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Totale
entrate finali |
480,5 |
443,4 |
446,9 |
469,9 |
489,7 |
In
% sul PIL |
31,6 |
28,5 |
27,9 |
28,2 |
28,3 |
Spese correnti al netto interessi |
376,9 |
377,3 |
362,7 |
361,9 |
366,7 |
In
% sul PIL |
24,8 |
24,3 |
22,6 |
21,7 |
21,2 |
Interessi |
73,2 |
74,2 |
84,2 |
90,0 |
94,6 |
In % sul PIL |
4,8 |
4,8 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
Spese conto capitale |
57,3 |
46,7 |
40,7 |
40,9 |
43,4 |
In % sul PIL |
3,8 |
3,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Totale spese finali |
507,4 |
498,2 |
487,6 |
492,8 |
504,7 |
In % sul PIL |
33,4 |
32,0 |
30,4 |
29,6 |
29,2 |
Saldo
netto da finanziare |
-26,9 |
-54,8 |
-40,6 |
-22,8 |
-15,0 |
In % sul PIL |
-1,8 |
-3,5 |
-2,5 |
-1,4 |
-0,9 |
Avanzo primario |
46,3 |
19,4 |
43,6 |
67,2 |
79,6 |
In % sul PIL |
3,0 |
1,2 |
2,7 |
4,0 |
4,6 |
Il livello programmatico del saldo netto da finanziare è fissato per il 2011 a 40,6 miliardi di euro, superiore rispetto a quello del bilancio a legislazione vigente per il 2011 (39,6 milioni di euro).
Al riguardo, si rileva che il valore-obiettivo del saldo netto da finanziare indicato nel bilancio programmatico dello Stato (40,6 miliardi) risulta inferiore al livello massimo del saldo medesimo fissato - in ottemperanza a quanto indicato nelle risoluzioni parlamentari[7] di approvazione della Decisione di finanza pubblica (DFP) - in 41,9 miliardi dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778).
Tale valore programmatico risulta, invece, pari a quello risultante dal bilancio a legislazione vigente come integrato dal disegno di legge di stabilità (40,6 miliardi) ed indicato nell’Allegato 4 del disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)
Il bilancio programmatico confrontato ai dati del bilancio assestato 2010, evidenzia, per quanto concerne la spesa corrente al netto degli interessi una riduzione per il 2011 e il 2012 con un’incidenza sul PIL in costante diminuzione da oltre il 24 per cento al 21,7 per cento prevista nel 2012. L’incidenza è ancora più bassa nel 2013 (21,2%) benché la corrispondente spesa corrente al netto degli interessi in valore assoluto faccia registrare un incremento rispetto all’anno precedente.
La spesa per interessi in percentuale al PIL è prevista in lieve aumento progressivo dal 4,8 per cento del 2009 al 5,5 per cento nel 2013.
La spesa
in conto capitale è prevista, infine, ridursi
dal 3,8 per cento sul PIL nel 2009 al 2,5 per cento nel 2013.
Tavola I Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola
II Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul
bilancio dello Stato;
Tavola
III Le spese complessive per divisioni e incidenza percentuale sul
bilancio dello Stato;
Tavola
IV Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle
spese complessive del bilancio dello Stato
Tavola V Andamento delle entrate finali per categorie
Tavola
VI Andamento delle principali imposte
Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e
delle regolazioni debitorie.
Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei
singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato
(competenza – milioni di euro –
dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
MINISTERI |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Economia
e finanze |
315.642 |
59,0 |
318.156 |
60,2 |
2.514 |
0,8 |
316.989 |
60,7 |
317.161 |
60,2 |
Sviluppo
economico |
7.891 |
1,5 |
11.437 |
2,2 |
3.546 |
44,9 |
7.500 |
1,4 |
11.625 |
2,2 |
Lavoro
e politiche sociali |
84.280 |
15,7 |
80.140 |
15,2 |
-4.140 |
-4,9 |
81.126 |
15,5 |
81.905 |
15,5 |
Giustizia |
7.441 |
1,4 |
7.204 |
1,4 |
-237 |
-3,2 |
7.154 |
1,4 |
7.153 |
1,4 |
Affari
esteri |
2.089 |
0,4 |
1.886 |
0,4 |
-203 |
-9,7 |
1.890 |
0,4 |
1.875 |
0,4 |
Istruzione, università e ricerca |
55.319 |
10,3 |
52.493 |
9,9 |
-2.826 |
-5,1 |
51.461 |
9,9 |
51.044 |
9,7 |
Interno |
28.672 |
5,4 |
25.207 |
4,8 |
-3.465 |
-12,1 |
23.848 |
4,6 |
23.953 |
4,5 |
Ambiente,
tutela territorio e mare |
747 |
0,1 |
514 |
0,1 |
-233 |
-31,2 |
504 |
0,1 |
498 |
0,1 |
Infrastrutture
e trasporti |
7.216 |
1,3 |
6.822 |
1,3 |
-394 |
-5,5 |
6.655 |
1,3 |
6.840 |
1,3 |
Difesa |
20.650 |
3,9 |
20.495 |
3,9 |
-155 |
-0,8 |
21.016 |
4,0 |
21.367 |
4,1 |
Politiche
agricole |
1.538 |
0,3 |
1.321 |
0,3 |
-217 |
-14,1 |
1.269 |
0,2 |
1.128 |
0,2 |
Beni
e attività culturali |
1.709 |
0,3 |
1.420 |
0,3 |
-289 |
-16,9 |
1.412 |
0,3 |
1.408 |
0,3 |
Salute |
2.216 |
0,4 |
1.259 |
0,2 |
-957 |
-43,2 |
1.249 |
0,2 |
1.231 |
0,2 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.410 |
100 |
528.353 |
100 |
-7.056 |
-1,3 |
522.072 |
100 |
527.188 |
99,8 |
Tavola II – Evoluzione della spesa finale per
categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Redditi da lavoro
dipendente |
91.423 |
17,1 |
89.385 |
16,9 |
-2.038 |
-2,2 |
89.080 |
17,1 |
88.862 |
16,9 |
Consumi intermedi |
8.563 |
1,6 |
7.642 |
1,4 |
-921 |
-10,8 |
7.649 |
1,5 |
7.553 |
1,4 |
Imposte pagate sulla
produzione |
4.804 |
0,9 |
4.713 |
0,9 |
-91 |
-1,9 |
4.651 |
0,9 |
4.630 |
0,9 |
Trasferimenti correnti
alle amministrazioni pubbliche |
221.840 |
41,4 |
214.890 |
40,7 |
-6.950 |
-3,1 |
210.198 |
40,3 |
214.046 |
40,6 |
Trasferimenti
correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
4.169 |
0,8 |
3.658 |
0,7 |
-511 |
-12,3 |
3.702 |
0,7 |
3.725 |
0,7 |
Trasferimenti correnti a
imprese |
4.327 |
0,8 |
3.978 |
0,8 |
-349 |
-8,1 |
3.267 |
0,6 |
3.255 |
0,6 |
Trasferimenti all'estero |
1.523 |
0,3 |
1.495 |
0,3 |
-28 |
-1,8 |
1.495 |
0,3 |
1.487 |
0,3 |
Risorse proprie CEE |
17.200 |
3,2 |
18.300 |
3,5 |
1.100 |
6,4 |
18.700 |
3,6 |
19.500 |
3,7 |
Interessi passivi e
redditi da capitale |
74.162 |
13,9 |
84.243 |
15,9 |
10.081 |
13,6 |
89.897 |
17,2 |
93.586 |
17,8 |
Poste correttive e
compensative |
51.689 |
9,7 |
50.769 |
9,6 |
-920 |
-1,8 |
49.052 |
9,4 |
49.252 |
9,3 |
Ammortamenti |
900 |
0,2 |
910 |
0,2 |
10 |
1,1 |
910 |
0,2 |
910 |
0,2 |
Altre uscite correnti |
8.076 |
1,5 |
8.710 |
1,6 |
634 |
7,9 |
6.052 |
1,2 |
5.380 |
1,0 |
Totale spese correnti |
488.671 |
91,3 |
488.690 |
92,5 |
19 |
0,0 |
484.654 |
92,8 |
492.186 |
93,4 |
Investimenti fissi lordi e
acquisti di terreni |
5.211 |
1,0 |
4.846 |
0,9 |
-365 |
-7,0 |
5.344 |
1,0 |
6.041 |
1,1 |
Contributi agli
investimenti ad amministrazioni pubbliche |
19.319 |
3,6 |
12.729 |
2,4 |
-6.590 |
-34,1 |
13.299 |
2,5 |
5.932 |
1,1 |
Contributi agli
investimenti ad imprese |
10.552 |
2,0 |
7.873 |
1,5 |
-2.679 |
-25,4 |
7.314 |
1,4 |
5.838 |
1,1 |
Contributi agli
investimenti a famiglie e istituzioni sociali pr. |
51 |
0,0 |
36 |
0,0 |
-15 |
-29,4 |
36 |
0,0 |
36 |
0,0 |
Contributi agli
investimenti a estero |
536 |
0,1 |
631 |
0,1 |
95 |
17,7 |
666 |
0,1 |
666 |
0,1 |
Altri trasferimenti in
conto capitale |
9.916 |
1,9 |
13.386 |
2,5 |
3.470 |
35,0 |
10.630 |
2,0 |
16.360 |
3,1 |
Acquisizioni di attività
finanziarie |
1.153 |
0,2 |
160 |
0,0 |
-993 |
-86,1 |
130 |
0,0 |
130 |
0,0 |
Totale spese conto
capitale |
46.739 |
8,7 |
39.662 |
7,5 |
-7.077 |
-15,1 |
37.418 |
7,2 |
35.003 |
6,6 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.410 |
100 |
528.353 |
100 |
-7.057 |
-1,3 |
522.072 |
100 |
527.188 |
100 |
Tavola III – Le spese complessive per
funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato
(competenza – milioni di euro – dati al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
1. Servizi generali delle
pubbliche amministrazioni |
494.904 |
65,1 |
496.524 |
67,2 |
1.620 |
0,3 |
533.676 |
69,3 |
519.028 |
69,2 |
2. Difesa |
21.055 |
2,8 |
17.587 |
2,4 |
-3.468 |
-16,5 |
18.127 |
2,4 |
18.474 |
2,5 |
3. Ordine pubblico e sicurezza |
19.822 |
2,6 |
22.755 |
3,1 |
2.933 |
14,8 |
22.637 |
2,9 |
22.621 |
3,0 |
4. Affari economici |
47.209 |
6,2 |
35.812 |
4,9 |
-11.397 |
-24,1 |
36.141 |
4,7 |
28.762 |
3,8 |
5. Protezione dell'ambiente |
1.215 |
0,2 |
874 |
0,1 |
-341 |
-28,1 |
837 |
0,1 |
821 |
0,1 |
6 Abitazioni e assetto
territoriale |
824 |
0,1 |
3.680 |
0,5 |
2.856 |
346,6 |
3.368 |
0,4 |
3.437 |
0,5 |
7. Sanità |
11.332 |
1,5 |
12.723 |
1,7 |
1.391 |
12,3 |
7.147 |
0,9 |
6.921 |
0,9 |
8 Attività ricreative,
culturali e di culto |
5.782 |
0,8 |
5.261 |
0,7 |
-521 |
-9,0 |
5.258 |
0,7 |
5.244 |
0,7 |
9 Istruzione |
53.010 |
7,0 |
50.173 |
6,8 |
-2.837 |
-5,4 |
49.268 |
6,4 |
48.854 |
6,5 |
10 Protezione sociale |
104.913 |
13,8 |
92.948 |
12,6 |
-11.965 |
-11,4 |
94.107 |
12,2 |
95.372 |
12,7 |
SPESE COMPLESSIVE |
760.066 |
100 |
738.337 |
100 |
-21.729 |
-2,9 |
770.566 |
100 |
749.534 |
100 |
Tavola IV –
Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese
complessive del bilancio dello Stato
(competenza – milioni di euro – dati al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili)
MISSIONI |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
1 - Organi costituzionali |
3.267 |
0,4 |
2.990 |
0,4 |
-277 |
-8,5 |
3.013 |
0,4 |
3.011 |
0,4 |
2 - Amministrazione
generale territorio |
473 |
0,1 |
485 |
0,1 |
12 |
2,5 |
484 |
0,1 |
483 |
0,1 |
3 - Relazioni autonomie
territoriali |
115.852 |
15,2 |
108.057 |
14,6 |
-7.795 |
-6,7 |
101.404 |
13,2 |
103.030 |
13,7 |
4 - L'Italia in Europa e
nel mondo |
25.271 |
3,3 |
26.267 |
3,6 |
996 |
3,9 |
26.892 |
3,5 |
22.153 |
3,0 |
5 - Difesa e sicurezza del
territorio |
20.295 |
2,7 |
18.554 |
2,5 |
-1.741 |
-8,6 |
18.576 |
2,4 |
18.567 |
2,5 |
6 - Giustizia |
7.295 |
1,0 |
7.064 |
1,0 |
-231 |
-3,2 |
7.022 |
0,9 |
7.021 |
0,9 |
7 - Ordine pubblico e
sicurezza |
10.451 |
1,4 |
10.372 |
0,5 |
-79 |
-0,8 |
10.324 |
1,3 |
10.306 |
1,4 |
8 - Soccorso civile |
4.201 |
0,6 |
3.937 |
0,1 |
-264 |
-6,3 |
3.668 |
0,5 |
3.637 |
0,5 |
9 - Agricoltura e pesca |
1.047 |
0,1 |
813 |
0,0 |
-234 |
-22,3 |
807 |
0,1 |
670 |
0,1 |
10 - Energia e fonti
energetiche |
8 |
0,0 |
8 |
0,5 |
0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
8 |
0,0 |
11 - Competitività e
sviluppo imprese |
5.903 |
0,8 |
3.855 |
0,5 |
-2.048 |
-34,7 |
3.484 |
0,5 |
2.153 |
0,3 |
12 - Regolazione dei
mercati |
56 |
0,0 |
31 |
0,0 |
-25 |
-44,6 |
29 |
0,0 |
29 |
0,0 |
13 - Diritto alla mobilità |
7.500 |
1,0 |
7.846 |
1,1 |
346 |
4,6 |
7.530 |
1,0 |
6.991 |
0,9 |
14 - Infrastrutture
pubbliche e logistica |
4.926 |
0,6 |
2.818 |
0,4 |
-2.108 |
-42,8 |
3.213 |
0,4 |
2.990 |
0,4 |
15 - Comunicazioni |
1.291 |
0,2 |
1.113 |
0,2 |
-178 |
-13,8 |
891 |
0,1 |
891 |
0,1 |
16 - Commercio
internazionale e internazionalizzazione sistema produttivo |
233 |
0,0 |
168 |
0,0 |
-65 |
-27,9 |
190 |
0,0 |
190 |
0,0 |
17 - Ricerca ed
innovazione |
3.549 |
0,5 |
3.243 |
0,4 |
-306 |
-8,6 |
3.118 |
0,4 |
3.090 |
0,4 |
18 - Sviluppo sostenibile |
902 |
0,1 |
683 |
0,1 |
-219 |
-24,3 |
673 |
0,1 |
664 |
0,1 |
19 - Casa e assetto
urbanistico |
849 |
0,1 |
436 |
0,1 |
-413 |
-48,6 |
510 |
0,1 |
490 |
0,1 |
20 - Tutela della salute |
777 |
0,1 |
739 |
0,1 |
-38 |
-4,9 |
730 |
0,1 |
724 |
0,1 |
21 - Tutela beni culturali
e paesaggistici |
1.367 |
0,2 |
1.210 |
0,2 |
-157 |
-11,5 |
1.203 |
0,2 |
1.201 |
0,2 |
22 - Istruzione scolastica |
44.254 |
5,8 |
42.064 |
5,7 |
-2.190 |
-4,9 |
40.946 |
5,3 |
40.581 |
5,4 |
23 - Istruzione
universitaria |
7.924 |
1,0 |
7.103 |
1,0 |
-821 |
-10,4 |
7.023 |
0,9 |
6.969 |
0,9 |
24 - Diritti sociali politiche
sociali e famiglia |
25.642 |
3,4 |
30.524 |
4,1 |
4.882 |
19,0 |
30.812 |
4,0 |
31.389 |
4,2 |
25 - Politiche
previdenziali |
77.393 |
10,2 |
71.304 |
9,7 |
-6.089 |
-7,9 |
73.351 |
9,5 |
74.718 |
10,0 |
26 - Politiche per il
lavoro |
5.239 |
0,7 |
4.678 |
0,6 |
-561 |
-10,7 |
4.239 |
0,6 |
4.111 |
0,5 |
27 – Immigrazione |
1.637 |
0,2 |
1.408 |
0,2 |
-229 |
-14,0 |
1.431 |
0,2 |
1.471 |
0,2 |
28 - Sviluppo e
riequilibrio territoriale |
4.367 |
0,6 |
8.160 |
1,1 |
3.793 |
86,9 |
4.222 |
0,5 |
9.984 |
1,3 |
29 - Politiche economiche finanziarie
e di bilancio |
64.201 |
8,4 |
61.746 |
8,4 |
-2.455 |
-3,8 |
58.324 |
7,6 |
58.335 |
7,8 |
30 - Giovani e sport |
806 |
0,1 |
685 |
0,1 |
-121 |
-15,0 |
671 |
0,1 |
661 |
0,1 |
31 – Turismo |
76 |
0,0 |
37 |
0,0 |
-39 |
-51,3 |
37 |
0,0 |
33 |
0,0 |
32 - Servizi istituzionali
generali amministrazioni |
1.920 |
0,3 |
1.532 |
0,2 |
-388 |
-20,2 |
1.594 |
0,2 |
1.463 |
0,2 |
33 - Fondi da ripartire |
12.451 |
1,6 |
14.518 |
2,0 |
2.067 |
16,6 |
15.895 |
2,1 |
15.825 |
2,1 |
34 - Debito pubblico |
298.643 |
39,3 |
293.889 |
39,8 |
-4.754 |
-1,6 |
338.253 |
43,9 |
315.695 |
42,1 |
SPESE COMPLESSIVE |
760.066 |
100 |
738.338 |
100 |
-21.728 |
-2,9 |
770.567 |
100 |
749.534 |
100 |
Tavola
V – Andamento delle entrate finali per
categorie
(competenza – milioni di euro – dati al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
I - Imposte sul patrimonio
e sul reddito |
244.813 |
51,5 |
238.126 |
49,9 |
-6.687 |
-2,7 |
254.181 |
50,9 |
266.443 |
51,3 |
II - Tasse e imposte sugli
affari |
145.499 |
30,6 |
154.732 |
32,4 |
9.233 |
6,3 |
159.404 |
31,9 |
164.742 |
31,7 |
III - Imposte sulla
produzione, consumi e dogane |
28.965 |
6,1 |
28.673 |
6,0 |
-292 |
-1,0 |
29.244 |
5,9 |
29.827 |
5,7 |
IV - Monopoli |
10.594 |
2,2 |
10.884 |
2,3 |
290 |
2,7 |
11.292 |
2,3 |
11.727 |
2,3 |
V - Lotto, lotterie ed
altre attività di gioco |
12.187 |
2,6 |
12.345 |
2,6 |
158 |
1,3 |
12.592 |
2,5 |
12.843 |
2,5 |
Totale
entrate tributarie |
442.058 |
93,0 |
444.760 |
93,2 |
2.702 |
0,6 |
466.713 |
93,4 |
485.582 |
93,5 |
VI - Proventi speciali |
720 |
0,2 |
720 |
0,2 |
- |
0,0 |
720 |
0,1 |
697 |
0,1 |
VII - Proventi dei servizi
pubblici minori |
4.715 |
1,0 |
4.438 |
0,9 |
-277 |
-5,9 |
4.402 |
0,9 |
4.403 |
0,8 |
VIII – Proventi dei beni
dello stato |
203 |
0,0 |
192 |
0,0 |
-11 |
-5,4 |
190 |
0,0 |
184 |
0,0 |
IX - Prodotti netti di
aziende autonome e utili di gestione |
2.300 |
0,5 |
2.103 |
0,4 |
-197 |
-8,6 |
2.106 |
0,4 |
2.266 |
0,4 |
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro |
5.257 |
1,1 |
5.193 |
1,1 |
-64 |
-1,2 |
5.636 |
1,1 |
6.080 |
1,2 |
XI - Recuperi, rimborsi e
contributi |
15.829 |
3,3 |
15.992 |
3,3 |
163 |
1,0 |
15.606 |
3,1 |
15.964 |
3,1 |
XII - Partite che si
compensano nella spesa |
2.819 |
0,6 |
2.919 |
0,6 |
100 |
3,5 |
3.019 |
0,6 |
3.119 |
0,6 |
Totale
entrate extratributarie |
31.910 |
6,7 |
31.557 |
6,6 |
-353 |
-1,1 |
31.679 |
6,3 |
32.713 |
6,3 |
XIII - Vendita di beni ed
affrancazione di canoni |
380 |
0,1 |
12 |
0,0 |
-368 |
-96,8 |
8 |
0,0 |
5 |
0,0 |
XIV - Ammortamento di beni
patrimoniali |
900 |
0,2 |
910 |
0,2 |
10 |
1,1 |
910 |
0,2 |
910 |
0,2 |
XV - Rimborso anticipazioni
e crediti vari del Tesoro |
146 |
0,0 |
156 |
0,0 |
10 |
6,8 |
163 |
0,0 |
172 |
0,0 |
Totale alienazione ed
ammortamento di beni |
1.426 |
0,3 |
1.077 |
0,2 |
-349 |
-24,5 |
1.081 |
0,2 |
1.087 |
0,2 |
TOTALE
ENTRATE FINALI |
475.394 |
100 |
477.394 |
100 |
2.000 |
0,4 |
499.473 |
100 |
519.382 |
100 |
Tavola VI –
Andamento delle principali imposte
(competenza – milioni di euro – dati al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili)
PRINCIPALI IMPOSTE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Entrate tributarie |
442.058 |
|
444.760 |
|
2.702 |
0,6 |
466.713 |
|
485.582 |
|
di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrate ricorrenti: |
439.773 |
99,5 |
443.246 |
99,7 |
3.473 |
0,8 |
465.301 |
99,7 |
484.545 |
99,8 |
1 - Redditi |
182.256 |
41,2 |
182.351 |
41,0 |
95 |
0,1 |
192.267 |
41,2 |
199.784 |
41,1 |
2 - Reddito delle società |
44.245 |
10,0 |
40.087 |
9,0 |
-4.158 |
-9,4 |
45.782 |
9,8 |
50.322 |
10,4 |
3 - Imposte sostitutive |
12.965 |
2,9 |
10.882 |
2,4 |
-2.083 |
-16,1 |
11.358 |
2,4 |
11.865 |
2,4 |
4 - Altre imposte dirette |
3.515 |
0,8 |
3752 |
0,8 |
237 |
6,7 |
3.831 |
0,8 |
3.913 |
0,8 |
5 - IVA |
121.704 |
27,5 |
130.660 |
29,4 |
8.956 |
7,4 |
134.789 |
28,9 |
139.605 |
28,8 |
6 - Registro, bollo e
sostitutive |
11.713 |
2,6 |
11781 |
2,6 |
68 |
0,6 |
12.005 |
2,6 |
12.235 |
2,5 |
7 - Accisa e imposta
erariale sugli oli minerali |
21.765 |
4,9 |
21.381 |
4,8 |
-384 |
-1,8 |
21.809 |
4,7 |
22.245 |
4,6 |
8 - Accisa e imposta
erariale su altri prodotti |
7.166 |
1,6 |
7.258 |
1,6 |
92 |
1,3 |
7.401 |
1,6 |
7.548 |
1,6 |
9 - Imposte sui generi di
monopolio |
10.593 |
2,4 |
10.883 |
2,4 |
290 |
2,7 |
11.291 |
2,4 |
11.726 |
2,4 |
10 - Lotto |
5.339 |
1,2 |
5.413 |
1,2 |
74 |
1,4 |
5.528 |
1,2 |
5.646 |
1,2 |
11 - Imposte gravanti sui
giochi |
3.759 |
0,9 |
3.802 |
0,9 |
43 |
1,1 |
3.870 |
0,8 |
3.939 |
0,8 |
12 - Lotterie ed altri
giochi |
3.089 |
0,7 |
3.130 |
0,7 |
41 |
1,3 |
3.194 |
0,7 |
3.258 |
0,7 |
13 -Altre imposte
indirette |
11.664 |
2,6 |
11.866 |
2,7 |
202 |
1,7 |
12.176 |
2,6 |
12.459 |
2,6 |
Entrate non ricorrenti: |
2.285 |
0,5 |
1.514 |
0,3 |
-771 |
-33,7 |
1.412 |
0,3 |
1.037 |
0,2 |
1
-Imposte sostitutive |
1.660 |
0,4 |
868 |
0,2 |
-792 |
-47,7 |
747 |
0,2 |
353 |
0,1 |
2 - Altre imposte dirette |
- |
|
- |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3 - Condoni dirette |
172 |
0,0 |
186 |
0,0 |
14 |
8,1 |
196 |
0,0 |
206 |
0,0 |
4 - Altre imposte
indirette |
449 |
0,1 |
456 |
0,1 |
7 |
1,6 |
465 |
0,1 |
474 |
0,1 |
5 - Condoni indiretti |
4 |
0,0 |
4 |
0,0 |
0 |
0,0 |
4 |
0,0 |
4 |
0,0 |
Lo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Tabella n. 12)
Nel nuovo testo
dell’art. 117 della Costituzione la materia “agricoltura” rappresenta, come
sottolineato da gran parte della dottrina, una delle più importanti tra quelle
attribuite alla potestà legislativa esclusiva “residuale” delle regioni.
Ciò non toglie che
la materia agricola risulti al tempo stesso strettamente connessa con alcuni
profili affidati alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato, ed in
particolare quelli relativi ai rapporti internazionali e con l’Unione europea:
il quadro di riferimento normativo ed economico per il settore primario è
infatti ormai da tempo definito a livello comunitario, nell’ambito della
Politica Agricola Comune (PAC).
Questo tipo di
assetto nei rapporti tra Stato e regioni in materia agricola è d’altra parte
preesistente alla modifica del titolo V della Costituzione, ed è sintetizzato
da ultimo nelle disposizioni del decreto
legislativo n. 143/1997[8], che hanno conferito alle regioni tutte le
funzioni ed i compiti relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca,
agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione, già svolti
dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
disponendo nel contempo l'istituzione del Ministero per le politiche agricole,
con compiti di elaborazione e
coordinamento delle linee di politica
agricola, agroindustriale e forestale, di rappresentanza
degli interessi nazionali nelle sedi comunitarie, nonché di organizzazione delle relazioni
internazionali.
Nel corso della
scorsa legislatura il Ministero agricolo ha dapprima mutato competenze e denominazione per effetto del decreto legge n. 181/2006[9]; che
(art. 1, comma 9) ha attribuito al Dicastero le competenze sui generi alimentari trasformati industrialmente (per l’innanzi assegnate al Ministero delle attività produttive,
ora per lo sviluppo economico” e previste dall’articolo 1 della legge n.
199/1958) nel contempo ridenominandolo Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (art. 1 comma 11). Lo stesso D.L. n. 181/2006 (art.
1, comma 9-ter), ha poi riattribuito al MIPAAF le
competenze in materia di “registrazione
a livello internazionale di marchi associati ai segni identificativi delle
produzioni di origine nazionale e la loro tutela giuridica internazionale”, che
l’articolo 17 del decreto legislativo n. 99 del 2004 assegnava alla società per
azioni Buonitalia.
Successivamente, una ulteriore modifica alle competenze del MIPAAF è stata
disposta dalla legge n. 296/2006[10] (legge finanziaria 2007) che, all’art. 1, comma
1047, ha affidato all’Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del
MIPAAF (contestualmente definito “struttura dipartimentale del ministero”) le
funzioni statali in materia di vigilanza sugli organismi incaricati del controllo
medesimo.
La struttura
organizzativa del Ministero è stata poi conseguentemente ridefinita con un nuovo Regolamento di organizzazione n. 18/2008[11] da un lato per adeguarla alle modifiche introdotte
dai provvedimenti legislativi sopra citati, dall’altro in conformità al
programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, previsto dall’art. 1,
commi 404-415, della legge n. 296/2006 - finanziaria 2007.
Essendo
successivamente intervenuto il decreto-legge
n. 112 del 2008 che con l’art.
74 ha dettato nuovi criteri di risparmio e razionalizzazione, il regolamento n.
18 è stato nuovamente sostituito con il DPR
22 luglio 2009[12], n.129
che persegue una
ulteriore
riduzione degli assetti organizzativi dell’amministrazione e delle relative
dotazioni organiche, secondo principi di efficienza, razionalità ed
economicità.
Il nuovo
regolamento di organizzazione, che riproduce in linea di massima il precedente
DPR n. 18, conferma che il MIPAAF è organizzato in tre dipartimenti che in luogo dei precedenti Dipartimento delle
politiche europee ed internazionali; Dipartimento delle politiche di sviluppo
economico e rurale; Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari diventano:
§
Dipartimento delle politiche europee ed
internazionali;
§ Dipartimento delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualità;
§ Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari.
Al riguardo, le precedenti linee-guida seguite nella
ridefinizione della struttura e delle competenze dei Dipartimenti, tuttora
valide, hanno così sintetizzato le funzioni dipartimentali:
-
concentrazione
dell’azione a livello internazionale e comunitario per gli aspetti di mercato e
dei sostegni diretti di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 nel Dipartimento
delle politiche europee ed internazionali;
-
concentrazione
dell’azione a sostegno della competitività interna e delle politiche di filiera
nonché dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 nel
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
-
rafforzamento
delle funzioni dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari.
Si rammenta che la struttura dello stato di
previsione del MIPAAF, che reca esclusivamente autorizzazioni di spesa, resta
articolata in missioni, programmi e capitoli, secondo la nuova struttura del
bilancio che ha riclassificato le spese dei Ministeri ed ha trovato
applicazione a decorrere dal 2008.
Tuttavia sono ora
assenti le unità previsionali di base
(o macroaggregati), poiché le unità di voto sono ora individuate nei programmi, intesi quali aggregati
diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Occorre infine segnalare che la riorganizzazione
del Ministero ha comportato una redistribuzione delle funzioni e delle
attribuzioni delle missioni ai diversi centri di responsabilità.
Gli stanziamenti disposti nella tabella n. 12 partecipano
esclusivamente alle seguenti Missioni:
7 Ordine pubblico e sicurezza
8
Soccorso civile
9
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
18
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
32 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche
33 Fondi da ripartire
I centri di
responsabilità che compaiono nella tabella n. 12 sono i seguenti:
1 Gabinetto e
uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro
2
Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali
3
Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità
4 Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentarii
5
Corpo forestale dello Stato
Per quanto riguarda l’analisi funzionale, le spese sono classificate per
funzioni-obiettivo.
Le
funzioni obiettivo
individuate per il MIPAAF sono:
3 Ordine
pubblico e sicurezza
4 Affari economici
5- Protezione dell’ambiente
Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio 2011 (AC 3779) prevede per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro (1.386,5 per il 2010)
Le risorse che la legge di bilancio per il 2010 prevedeva di attribuire allo stato di previsione del MIPAAF per l’esercizio 2011 erano pari a 1.438,4 milioni di euro; con la legge di assestamento gli stanziamenti di competenza sono stati fissati in 1.538,1 milioni di euro. Rispetto all’assestamento 2010 il progetto di bilancio a legislazione vigente per il 2011, sottoposto all’esame parlamentare, registra pertanto una diminuzione degli stanziamenti di 217,3 milioni di Euro (-15,1%), per effetto della quale l’incidenza percentuale degli stanziamenti di competenza del MIPAAF rispetto alla spesa complessiva totale del bilancio dello Stato, si conferma allo 0,17 % (era dello 0,3% del 2008 e dello 0,2% del 2009).
Nello stato di previsione del dicastero agricolo le risorse sono assorbite per la gran parte dalla missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, alla quale vengono assegnati 690,310 milioni di euro (720,190 milioni di euro nel bilancio 2010), che rappresentano il 52,3% (51,9% nell’esercizio 2010) dell’intera dotazione della tabella 12. Lo stanziamento è quasi per intero destinato allo Sviluppo del settore agricolo e agroindustriale che include, oltre alle misure per lo sviluppo rurale, un importante contributo all’UNIRE, il cospicuo stanziamento attribuito alla Ricerca nel settore agroalimentare per promuoverne l’innovazione tecnologica e lo sviluppo, il sostegno alle imprese colpite da calamità e crisi di mercato (tutti afferenti al programma 9.6).
La tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di euro (364,9 milioni di euro nel passato esercizio), in tal modo ulteriormente procedendo verso una composizione della spesa che vede la prevalenza delle prime sugli stanziamenti per investimenti; tale composizione si è profilata a decorrere dall’’esercizio 2009 dopo un biennio nel quale le risorse attribuite alla spese per investimento erano risultate preponderanti.
Nel complesso gli stanziamenti di competenza che vengono iscritti nel bilancio 2011 sono il risultato delle modifiche apportate alle previsioni iniziali con la legge di assestamento e delle ulteriori variazioni che si propongono.
“Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali”
previsioni
delle spese per il 2011
(Dati in milioni di euro)
Missione |
Previsioni
nel bilancio 2010 |
Previsioni
assestate 2010 |
Variazioni
proposte |
Previsioni
per il 2011 |
Missione
7 Ordine
pubblico e sicurezza |
177,2 |
178,2 |
- 1,6 |
176,6 |
Missione
8 Soccorso
civile |
152,6 |
152,8 |
1,2 |
151,6 |
Missione
9 Agricoltura,
politiche agrolimentari e pesca |
772,1 |
871,7 |
- 181,4 |
690,3 |
Missione
18 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
235,5 |
236,6 |
5,0 |
231,6 |
Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche |
20,9 |
22,0 |
3,7 |
18,3 |
Missione
33 Fondi
da ripartire |
80,1 |
76,8 |
- 24,5 |
52,3 |
Totale
generale |
1.438,4 |
1.538,1 |
- 217,3 |
1.320,8 |
La consistenza dei residui passivi presunti del MIPAAF al 1° gennaio 2010 è stata valutata in 200,2 (455,5) milioni di Euro, di cui 33,3 (101,4) milioni per la parte corrente e 166,9 (354,1) milioni per la parte in conto capitale.
La consistenza presunta dei residui sommata agli stanziamenti proposti per la competenza danno la massa spendibile il cui volume viene preso in considerazione per giungere ad una stima delle autorizzazioni di cassa; la determinazione di tali autorizzazioni è poi fatta alla luce di un tasso di realizzabilità, individuato per ciascuna in coerenza con l’andamento della spesa nei precedenti esercizi.
Le autorizzazioni di cassa sono state quindi determinate in 971,6 (1.107,5) milioni di euro per la parte corrente (96,7% della massa spendibile, data dalla somma della competenza e dei residui) ed in 349,2 (533,4) milioni di euro per la parte in conto capitale (67,7% della massa spendibile).
Missione 9: Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca
E’ la missione di gran lunga più rilevante, che utilizza in termini di competenza 690,3 milioni di euro (720,2 nel 2010) dei 1.320,8 in totale attribuiti alla tabella 12, ed è gestita quasi interamente dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità (542,7 milioni di euro).
Per
l’esercizio in esame nel bilancio dello Stato alla intera missione 9 viene attribuito
l’importo di 812,5 milioni di euro
(895,3 nel 2010) ripartito fra cinque programmi, interamente gestiti dal
dicastero agricolo con la sola eccezione del programma 9.3 Sostegno al
settore agricolo che è iscritto nella tabella del dicastero dell’economia e delle finanze e per il quale è
autorizzata una spesa complessiva pari a 122,3
milioni di euro.
Con
riferimento a tale programma 9.3
della tabella 2, sono destinati all’AGEA
poco più di 121 milioni di euro, per le funzioni alla stessa attribuite dal
D.lgs. n. 165/99. Le dette risorse derivano da due diverse autorizzazioni di
spesa: 24,2 milioni di euro (cap. 1525) la cui quantificazione continua ad
essere esposta nella tabella C del ddl di stabilità; e 96,9 milioni di euro
(cap. 1526, di nuova istituzione come previsto dalla l. 196/09) che quantifica
le risorse destinate alle spese di natura obbligatoria. Nel passato esercizio
l’Agenzia si è vista assegnare, sul solo cap 1525,
173,4 milioni di euro.
Ulteriori 1,2 milioni di euro (in precedenza 1,7)
sono autorizzati (cap 7284) per le agevolazioni
finanziarie per l’acquisto di proprietà fondiarie, da parte di
agricoltori, all’interno delle comunità montane (L.488/01, art. 52 co. 21, di modifica della legge sulla montagna).
La missione pone a carico del MIPAAF quattro programmi, il più significativo dei quali è il programma 9.6 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, nel quale si trova la quasi totalità delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti presenti nella tabella 12, e che utilizza 542,7 milioni di euro, dei 690,3 attribuiti all’intera missione. Il programma ripartisce le proprie risorse principalmente fra i seguenti obiettivi:
§ all’obiettivo 31 politiche in favore dello sviluppo rurale, 122,5 milioni di euro (in precedenza 224,6 mln di euro);
§ all’obiettivo 30 promozione della ricerca nei settori produttivi, 102,4 milioni di euro (in precedenza 170,9);
§ all’obiettivo 27 miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole, 127,2 milioni di euro (in precedenza 86,6 mln).;
§ all’obiettico 26 contributo all’UNIRE per i compiti istituzionali 150,0 milioni di euro (cap. 2260)
Al programma 9.2 sono riservati 72,7 milioni di euro (75,5 nel 2010), per la regolamentazione e vigilanza delle attività in materia di pesca e acquacoltura, destinati per l’importo di 4,5 milioni di euro alle associazioni di categoria e per 44,2 milioni di euro agli sgravi contributivi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari che l’art. 2, comma 2 della legge 230/08 finanziaria 2009 ha reso permanenti (cap. 1477 e cap. 1485 per interventi).
Nello stesso programma (cap 1482) sono stanziati 0,712 milioni di euro (1,7 nel 2010) per le aziende che svolgono attività connesse a quelle della pesca, mentre al Fondo di solidarietà della pesca vanno 0,188 milioni (nel 2010 0,273 sul cap. 1476).
A seguito della soppressione del Fondo unico investimenti, disposto con la finanziaria 2008, destinati agli investimenti compaiono 3,9 milioni di euro (lo stesso importo del 2010) per la ricerca scientifica (cap. 7043) e 3,4 milioni di euro (5,5) a titolo di contributi alle imprese (cap. 7080).
Al programma 9.5 sono attribuiti 45,1 milioni di euro (47,6 nel 2010) destinati allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della funzione di Vigilanza, prevenzione e repressione frodi: esecuzione delle ispezioni, realizzazione dell’attività di analisi dei campioni, salvaguardia delle produzioni certificate.
L’importo è riservato praticamente per intero alle spese di Funzionamento dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che può avvalersi di uno stanziamento pari a 45,0 milioni di euro (46,5 in precedenza).
Nel programma 9.6, al quale vanno, come già
detto, 542,6 milioni di euro, le
risorse sono quasi equamente destinate ad essere trasferite ad altri soggetti a
titolo di Interventi oppure destinate
ad Investimenti.
Gli Interventi includono i 150 milioni di euro attribuiti all’UNIRE per l’assolvimento dei propri compiti istituzionale (cap. 2290). In merito va detto che non è agevole rintracciare la disposizione che autorizza lo stanziamento. Va rammentato infatti che per l’ente, sono stati stanziati 150 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 dal D.L. 185/08 (art.30-bis, co. 4), che ha anche stabilito che per gli anni successivi debba essere un decreto del Ministro dell’economia di concerto con quello delle politiche agricole a stabilire la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro da attribuire all’ente. Peraltro tale importo è stato riservato al finanziamento del montepremi delle corse.
Nelle
spese correnti rientra il sostegno alla ricerca per l’innovazione
tecnologica dell’agroalimentare che iscrive sui capp. 2083 e 2084 (quest’ultimo
di nuova istituzione per la quota avente natura di spese obbligatorie) le autorizzazioni
destinate al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA):
a titolo di contributo sono assegnati 16,9 milioni di euro, e le spese di
natura obligatoria sono quantificate in 83,1 milioni
di euro (92,3 in precedenza tutti sul cap 2083). I
contributi del cap. 2083 continueranno ad essere determinati annualmente nella tab C della legge di
stabilità.
All’ISMEA
(cap. 2109) sono destinati 3,65 milioni di euro (5,3) che il DL n. 182/05 (art.
1-quinquies) gli ha attribuito per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
Gli stanziamenti relativi agli sgravi contributivi
disposti dal DL n. 202/05 (art.5, co.3-ter) in favore degli allevatori
avicoli (cap.2275), nonché quello destinate a compensare i contributi non più dovuti dagli imprenditori
agricoli a seguito dell’approvazione di nuove definizioni delle figure
imprenditoriali del settore primario di cui alla legge di Orientamento agricolo
(D.lgs. n. 128/01) (cap. 2143), sono eliminati sulla base dell’art. 1 del D.L.
78/10 che stabilisce che Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali
non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale
dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate.
Alle
associazioni
di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame e per la
tenuta dei libri genealogici sono attribuiti 5,8 milioni di euro (quasi 9 in
precedenza) sul cap. 2285.
Passando
agli Investimenti, la posta più
significativa, ancora del programma 9.6,
è quella diretta ad assicurare il sostegno al settore primario contro gli
eventi calamitosi, per affrontare i quali è autorizzato lo stanziamento di
116,7 milioni di euro per il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi (cap. 7439), in merito al quale vedi infra il commento della tabella E
del ddl di stabilità.
Con il D.lgs. 102/2004, che ha sostituito la
precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità
decretandone l’abrogazione, il Fondo di solidarietà nazionale
mantiene la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato
al Ministerro delle politiche agricole (art. 15), ma la
dotazioni del fondo deve essere riversata in due distinti capitoli, l’uno
iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi
assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e
denominato Fondo di solidarietà nazionale
– interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse
stanziate sul Cap. 7439 destinate ad
incentivare la stipula dei contratti assicurativi che sono classificate come
interventi di sostegno dell’economia (dal comma 84 della legge 311/2004 Finanziaria 2005); il dicastero
dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di
compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino
delle infrastrutture, cap 7411. Le disponibilità
destinate agli interventi indennizzatori (ancora interviene il citato comma 84)
sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che continua
ad essere – in parte- annualmente determinato in tabella C.
Il Fondo
protezione civile, di cui alla l. 142/1991, è allocato sul cap.
7446 (Programma 6.2 Protezione
civile) del medesimo stato di previsione dell’economia e reca
un’autorizzazione di spesa di 159,6 milioni di euro, 116,2 dei quali
reintegrati dalla tabella C (nel 2010 erano 561,6 milioni di euro); è a valere
su tale importo che in corso d’anno saranno prelevate con uno o più
provvedimenti le risorse da trasferire sul cap.7411. In merito a tali
assegnazioni va rilevato che possono comparire nei documenti di bilancio solo
quelle che precedono la presentazione dei documenti di assestamento che quindi
devono darne conto.
Il Fondo protezione civile, di cui alla l. 142/1991, è
allocato sul cap. 7446 (Programma 6.2 Protezione
civile) del medesimo stato di previsione dell’economia e reca una
quantificazione di 159,6 milioni di euro (per il 2010 di 571,6) che include il
reintegro di 116,2 milioni di euro recati dalla tabella C; è a valere su tale
importo che in corso d’anno saranno prelevate con uno o più provvedimenti le
risorse da trasferire sul cap.7411. In merito a tali assegnazioni va rilevato
che possono comparire nei documenti di bilancio solo quelle che precedono la
presentazione dei documenti di assestamento che quindi devono darne conto.
Il cap 7411
(iscritto nel Programma 6.1 Interventi
per pubbliche calamità) tuttavia reca, come per il passato esercizio, un’autorizzazione
di spesa pari a 43,108 mln che è ascrivibile alla seguente legislazione, che
ha disposto in merito alle risorse da assegnare al settore primario in
conseguenza degli individuati eventi climatici:
-
per la siccità
verificatasi negli anni 2000-2002 il D.L. n. 138/02 (art. 13, co. 4-bis-4-quinquies) ha concesso 18 milioni di
euro;
-
per gli eventi
climatici verificatisi nell’estate del 2002 il D.L. n. 200/02 (art. 5 co. 2) ha stanziato 11 milioni di euro;
-
agli eventi
eccezionali del primo semestre 2003 il D.L. 192/03 (art. 1 co.
1 lett a) e
lett.b)) ha attribuito 9,050 milioni di euro e
5,058 milioni di euro.
Tali importi sono peraltro stati approvati come limiti d’impegno quindicennali e pur essendo stati trasformati in impegni annuali verranno iscritti a bilancio fino al 2017.
Tra
le poste iscritte nel titolo II, ancora del programma 9.6, significative sono le risorse dirette a consentire
al comparto agricolo un più costante e razionale approvvigionamento idrico.
Va pertanto segnalata l’autorizzazione di spesa di 53,5 milioni di euro (in
precedenza 110,6) destinata all’attuzione del Piano
irriguo nazionale (cap. 7438), cui si aggiungono i 5 milioni di euro
(stabilmente sul cap. 7454) per le attività di progettazione del piano. Al
sistema irriguo vanno anche i 27,6 milioni di euro (cap
7453) per il recupero delle risorse idriche nelle aree di crisi di cui alla
legge 388/2000, art.141, co.3, sostanzialmente
destinati ai mutui contratti dai consorzi di bonifica.
Relativamente al cap.7438 va detto che lo stanziamento per il 2011 avrebbe dovuto essere, sulla base della legge 244/207, di 100 milioni di euro. Per effetto dell’art. 60, co.1 del D.L. n. 112/2008 è stato realizzato un taglio di poco inferiore a 41 milioni di euro; sui restanti 59 milioni di euro ha poi operato il taglio lineare del 10% disposto dall’art.2 del D.L. 78/10.
E’ invece soppresso, per cessazione
dell’onere, il cap. 7450 che fino al precedente esercizio ha recato le risorse
destinate all’ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di
bonifica sulla base dell’art. 1, co.3 del D.L. 67/97,
convertito dalla legge 135/97, per le opere pubbliche di rilevanza nazionale destinate
all'accumulo, adduzione o riparto, di acqua a prevalente scopo irriguo.
Il programma 9.7 reca una posta di quasi 29,8 milioni di euro (38) destinati allo sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche.
L’autorizzazione di spesa più significativa è iscritta tra gli investimenti: sono confermati 20,6 milioni di euro (cap 7197) per l’ammortamento delle operazioni a suo tempo finanziate dalla RIBS spa, ora gestita dal dicastero agricolo attraverso l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), finanziaria per l’agroalimentare istituita nel 2004 per subentrare a Sviluppo Italia.
Il programma peraltro include l’autorizzazione di spesa di 2,2 milioni di euro (iscritta sul cap. 2087) per trasferimenti alle imprese, che perde i 10 milioni di euro che la finanziaria 2010, legge 191/09, art.2 co. 57, aveva destinato alla erogazione di contributi ai prodotti DOP o IGP a lunga stagionatura per un solo anno.
Missione 18: Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Al dicastero agricolo per la missione 18 sono assegnati 231,6 milioni di euro (medesimo importo nel 2010) destinati per intero al Corpo forestale dello Stato, fondamentalmente diretti alle spese necessarie al suo funzionamento. Per l’esercizio in esame , dopo una costante crescita, l’autorizzazione si stabilzzai attribuendosi 222,8 milioni di euro (223,2 in precedenza).
Nel bilancio dello Stato per la missione 18, in forte decremento negli ultimi esercizi, sono
stanziati in totale 682,9 milioni di euro (erano 897,2 nel 2010 e 1.451 in quello
prcedente) gestiti in primo luogo dal dicastero
dell’ambiente, ripartiti fra nove programmi. Al programma 18.7 per la tutela di
flora e fauna, l’unico al quale partecipi il dicastero agricolo, sono riservati
231,6 (366,5) milioni di euro che vanno per intero alla tabella 12.
Il Corpo forestale utilizza i fondi della missione nello svolgimento dell’unico programma in essa ricadente, il programma 18.7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità primariamente per realizzare i propri compiti istituzionali, ovvero svolgere, come Forza di polizia, l’attività di difesa del patrimonio agroforestale nazionale, e di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema. Evidentemente la posta più rilevante è quella intestata agli stipendi ed assegni fissi per il personale, 150,7 milioni di euro sul cap. 2864 (nel 2010 149,4 milioni di euro), cui vanno aggiunti i 37,2 milioni di euro destinati al personale operaio a contratto a tempo indeterminato (cap. 2865 di nuova istituzione sul quale sono trasportati fondi dal cap. 2864 in applicazione della legge 191/09).
Missione 7 Ordine
pubblico e sicurezza
La missione, nella tabella 12, trova iscritti 176,6 milioni di euro (177,2 nel precedente esercizio finanziario), quasi per intero di parte corrente, dal momento che agli investimenti vanno solo 1,7 milioni di euro.
Per
l’esercizio 2011 i documenti di bilancio assegnano alla missione 7 un totale di 10.451 (10.429) milioni di euro in gran
parte per le attività di competenza del Ministero dell’interno. I programmi
della missione sono sette per una tutela del territorio nazionale secondo
diverse esigenze tecniche. La Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano, programma
7.6, è affidata al solo dicastero agricolo cui sono attribuiti 176,7 milioni di
euro.
La missione si esaurisce, come detto, nel programma 7.6 – obiettivo unico, ma è in corso di definizione un nuovo obiettivo - che identifica nel Corpo forestale dello Stato il centro di responsabilità cui sono affidati istituzionalmente i compiti di controllo del territorio rurale e montano.
Le risorse assegnate al programma sono quasi per intero esaurite dalle spese per funzionamento che assorbono 174 milioni di euro (come nel 2010) destinati in gran parte agli stipendi ed assegni per il personale (154 milioni di euro, cap. 2851), che concorre con le altre forze dello Stato ad assicurare la tutela ambientale, la sicurezza alimentare e la biosicurezza, la sorveglianza e accertamento degli illeciti in materia di tutela delle acque e di smaltimento dei rifiuti.
Anche la missione 8 è interamente affidata al Corpo forestale, cui spetta il compito di monitorare e controllare il territorio per prevenirne il dissesto idrogeologico e che svolge un’attività straordinaria di polizia idraulica. Per la realizzazione del Programma 8.1 Interventi per soccorsi, sono stanziati 151,6 milioni di euro (in precedenza 152,6), fondamentalmente di parte corrente.
La missione 8 si aggiudica nel bilancio
statale 3.937 (4.150) milioni di euro che, sottratta la posta destinata al
dicastero agricolo cui è affidato per intero il programma 8.1, sono destinati
alla realizzazione degli altri 4 programmi affidati al dicastero dell’economia
e a quello dell’interno.
L’importo assegnato al dicastero agricolo pari a 151,6 milioni di euro si esaurisce interamente nel programma 8.1 relativo allo svolgimento dell’attività propria del CFS, che la legge n. 36/2004 ha reso “struttura operativa nazionale di protezione civile”.
Anche in tal caso pertanto le risorse coprono soprattutto le spese per retribuzioni, assegni o altri oneri sociali, 123,4 (117,3) milioni di euro complessivi per funzionamento. L’autorizzazione residua, destinata prevalentemente alla lotta e prevenzione degli incendi boschivi in concorso con le regioni, va agli interventi: 8 milioni di euro (cap. 3080 e 3081, sul quale dovrebbe incidere il D.L. n. 223/06 art. 18-bis che ha autorizzato 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 per le esigenze operative del Corpo), e agli investimenti (cap. 7923 poco meno di 20 milioni di euro sul quale ha inciso il D.L. n. 6/98 – conv. l. 61/98 - art. 23-quinquies che aveva autorizzato l'acquisizione di velivoli ad ala rotante autorizzando dei limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000).
Missione 32 Servizi
istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche
Alla Missione 32 la tabella 12 attribuisce per intero al titolo I 18,3 milioni di euro (20,9 nel 2010) per la realizzazione del programma 32.2 Indirizzo politico, e del programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.
La Missione 32, che vede la partecipazione
di tutti i ministeri, conta in tutto 1.532 (1.770) milioni di euro ripartiti
fra i seguenti programmi: oltre ai menzionti
programmi 32.2, cui vanno 198 milioni di euro, e programma 32.3 cui vanno 623 milioni di euro, anche il programma 32.4 Servizi generali che si vede attribuire
quasi 585 milioni di euro, il programma 32.5 Rappresentanza, difesa in giudizio
e consulenza legale cui sono assegnati 126 milioni di euro.
Il Ministero delle politiche agricole utilizza 7,8 milioni di euro (7,5) per spese di funzionamento, ovvero per l’attività di supporto al Ministro da parte del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione, che definisce il Programma 32.2 e che include le predisposizione della legislazione sulle politiche di settore.
Sempre per spese relative al funzionamento vanno altri 9,2 milioni di euro destinati però all’attuazione del Programma 32.3 relativo ai Servizi e affari generali diretti pertanto allo svolgimento dell’attività di supporto che consente il funzionamento dell’amministrazione.
Missione 33 Fondi da
ripartire
La missione può contare su un’autorizzazione di spesa di 52,3 milioni di euro (80,1 milioni nel 2010), la maggior parte dei quali è assegnata agli investimenti (48,1 milioni di euro sul cap 7810).
Il totale
delle spese previste per la missione 33,
che ricade su tutti i ministeri, è nei documenti di bilancio pari a 14.518 (13.341)
milioni di euro, che vengono ripartiti fra il Programma 33.1 (Fondi da
assegnare) per il quale sono stanziati 9.898 milioni di euro, e il Programma
33.2 (Fondi riserva e speciali) al quale restano 4.619 milioni di euro.
L’intera posta della missione è destinata all’unico Programma 33.1: sul cap 7810 compare lo stanziamento di poco superiore a 48 milioni di euro (70 nel 2010) destinato al Fondo per assicurare la continuità degli interventi pubblici del settore agroforestale, nella sostanza fondo di riserva in conto capitale diretto a consentire la prosecuzione dell’attività del MIPAAF ex art. 4 della legge n. 499/99, di razionalizzazione degli interventi del settore.
Nel
disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è
presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto
delle autorizzazioni di spesa per programmi”,
che espone le autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente che sono
state rimodulate dal disegno di legge di
bilancio.1
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
Nell’allegato 1 allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, risultano le seguenti variazioni degli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente:
Nell’ambito
della missione Agricoltura:
- nel programma politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, sono previste:
§ la soppressione degli stanziamenti per le spese per il contributo al Comitato nazionale italiano della FAO, pari a 40.400 euro per gli anni 2011 2012 e 2013 (art. 1, L481/1973);
§ la soppressione degli stanziamenti, per l’integrazione del contributo ordinario a favore del comitato nazionale per il collegamento fra il Governo Italiano e la FAO pari a 107.734 euro per gli anni 2011 2012 e 2013 (art. 1 L 461/1984)
§ la riduzione delle spese per l’attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, credito peschereccio e riconversione delle unità adibite alla pesca con reti (l. 267/1991, art, 1, comma 1) pari a 380.000 euro per gli anni 2011 e 2012 e 180.000 per l’anno 2013.
§ La riduzione delle spese per l’orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura (D.lgs. 226/2001, art. 10) pari a 553.024 euro per gli anni 2011 e 2012 e 351.158 per l’anno 2013.
- nel programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustruiale e mezzi tecnici di produzione sono previste:
§ la soppressione degli stanziamenti per l’orientamento e modernizzazione del settore forestale (D.lgs. 227/2001) pari a 274.618 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Tale soppressione peraltro va attribuita all’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 78/2010 che prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa sulle quali non si siano registrati impegni nel triennio 2007-2009 e l’assegnazione all’entrata dei relativi importi;
§ la soppressione degli stanziamenti per l’orientamento e modernizzazione del settore agricolo(D.lgs. 228/2001) pari a 1739.556 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Anche tale soppressione peraltro va attribuita all’applicazione del citato art. 1 del D.L. n. 78/2010;
§ la soppressione degli stanziamenti per il consorzio anagrafe animale (DL 2/2006) pari a 521.507 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013;
§ la previsione di uno stanziamento per i trasferimenti alle imprese (L. 244 del 2007) pari a 65.040 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.
§ la riduzione degli stanziamenti per i contributi all’UNIRE (DL 185/2008) pari a 222.263 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.
- nel programma Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche è prevista una riduzione di uno stanziamento per i trasferimenti alle imprese (L. 244 del 2007, art. 3, comma 34) pari a 145.000 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Interventi per soccorsi, è prevista una riduzione degli stanziamenti per il contrasto agli incendi boschivi (DL 223/2006) di 506.270 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
La legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio[13] e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si prevede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.
Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonchè gli interventi di natura localistica o microsettoriale.
L’abrogazione integrale della legge di contabilità n.
468/1978 ha inoltre comportato la soppressione implicita della disposizione[14] che
prevedeva la possibilità di inserire nella finanziaria norme
finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia[15].
Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:
§ il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. In relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);
Una novità contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2011, il quale presenta un articolo unico, è il rinvio a due appositi allegati che illustrano, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) e dei commi 2, 3 e 4 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali).
§ gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità[16];
§ le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità - tre distinte -, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
-
gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere
nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio
pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità,
aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie; queste ultime peraltro rientrano direttamente nel disegno di legge di
bilancio nell’ambito dei programmi di spesa oggetto di approvazione
parlamentare;
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale;
-
gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte
corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per
programma e per missione;
In relazione alla nuova disciplina desunta dalla L. 196 in questione, le tabelle contenute nel disegno di legge di stabilità 2011 sono le seguenti:
- Tabelle A e B: recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa in proposito sottolinea che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio.
- Tabella C: contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa;
-
Tabella D:
riporta i definanziamenti delle autorizzazioni
legislative di spesa della sola parte corrente;
-
Tabella E:
reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F
per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle
riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia
separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della
presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli
effetti della stessa legge di stabilità.
Pertanto, mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito
modifiche, le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a tre. E’ stato
inoltre ridotto il numero dei relativi allegati dimostrativi da 6 a 2. Le
tabelle e gli allegati sono stati predisposti per missioni e programmi e
riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa articolate per
ciascuna annualità del bilancio triennale.
§ l’indicazione dell’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[17] e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;
§ le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
§ norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla citata legge sul federalismo fiscale;
§ le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo ridefinito al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità relativo alla copertura finanziaria delle leggi[18].
§ le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del sopra richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.
Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.
La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.
Con riferimento all’obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purchè ne venga comunque assicurato un valore positivo.
Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).
Riproducendo un meccanismo simile a quanto
previsto dalla legislazione previgente, inoltre, si prevede che in allegato alla relazione al disegno di
legge di stabilità vengano indicati i provvedimenti legislativi, con i
relativi effetti finanziari, adottati nel corso dell'esercizio e conseguenti
all’attuazione della specifica procedura
prevista all'articolo 17, comma 13 della legge di contabilità. Si tratta, in
particolare, delle iniziative
legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad
adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze
definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri.
Al disegno di legge di stabilità viene allegata,
oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di
copertura, una nota tecnico-illustrativa
finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato
della P.A.
Tale nota espone i contenuti della manovra e gli effetti
che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento,
nonché i criteri utilizzati per la
quantificazione degli stessi. Essa contiene le previsioni del conto economico
delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali
della DFP del conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo
conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per
il triennio di riferimento.
La relazione tecnica da allegare al disegno di
legge di stabilità deve infine contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa per cui è prevista dal disegno di legge
medesimo l’autorizzazione al
rifinanziamento, la valutazione del Ministro competente riguardo il permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
Si sottolinea da ultimo che la legge di stabilità la quale, insieme
alla legge di bilancio, compone la manovra su base triennale è un provvedimento
che costituisce a tutti gli effetti uno strumento
ispirato al metodo della programmazione secondo quanto previsto dall’articolo
7 della legge di contabilità.
Tra gli strumenti di programmazione il predetto
articolo elenca altresì i disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica. E’ da segnalare in
proposito che nella risoluzione relativa alla DFP 2011-2013 approvata dalle
Camere non vi è tuttavia indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra
di finanza pubblica da adottare entro i termini prestabili.
In ordine a tale circostanza va tuttavia
rammentato, che – come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento
– il disegno di legge di stabilità in esame non produce effetti correttivi sui
saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è
stata effettuata con il D.L. 78/2010[19],
approvato la scorsa estate, che ha anticipato la correzione dei saldi per
assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di
stabilità e crescita europeo.
Il ddl di stabilità comporta
esclusivamente un impatto sul saldo
netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5
miliardi nel 2013, derivante – sulla base di quanto esposto nella Nota
tecnico-illustrativa al provvedimento – da alcune rimodulazioni della parte
tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della
quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, su cui si
rinvia al commento concernente la Tabella E
L’intervento operato dal decreto-legge sopradetto
è sinteticamente riepilogato nel riquadro che segue.
Com’è noto, la manovra correttiva
sui conti pubblici per il triennio considerato dal ddl di stabilità è stata
operata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n.
122/2010), con il quale è stato disposto un articolato insieme di interventi,
recanti riduzioni di spesa e di aumento delle entrate, diretti a conseguire gli
obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF
2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel
gennaio 2010, dell’ aggiornamento annuale del Programma di stabilità .
Le misure contenute nel decreto
legge, che vengono richiamate anche nella Decisione di finanza Pubblica, oltre
a comportare un marginale impatto nel 2010, determinano una correzione
dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25
miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL
nel 2011 ed a circa l’1,5 per cento nel 2012 e nel 2013.
La manovra lorda risulta
ovviamente di importo più elevato, in quanto comprendente anche le risorse
destinate a misure espansive, in particolare per l’anno 2011, ed ammonta a 17,8
miliardi per il 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e 27,8 miliardi nel 2013.
Per quanto concerne la composizione dell’intervento, gli effetti correttivi sono
riconducibili prevalentemente (circa il 67 per cento nella media del triennio)
ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte
corrente, mentre le entrate concorrono alla manovra per il restante 33 per
cento circa, come evidenziato nella tabella che segue([1]).
(1) Le tabelle
in oggetto, nonché quella che segue, sono tratte dalle Tabelle 2.8 e 2.9
riportate nella Decisione di finanza pubblica.
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Manovra correttiva effettuata dal D.L. n. 78/2010 (valori in milioni di euro) 2011 2012 2013 Maggiori entrate 6.943 10.544 8.632 Minori entrate 3.044 1.253 1.753 Maggiori spese 2.657 1.192 976 Correnti 2.110 635 281 Conto capitale 548 558 695 Minori spese 10.889 16.970 19.130 Correnti 6.909 11.180 12.740 Conto capitale 3.980 5.790 6.390 Riduzione indebitamento netto 12.130 25.068 25.033 |
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Le misure correttive incidono su diversi settori, ed
in tale quadro, particolare rilievo assumono quelle e poste a carico delle Amministrazioni regionali e locali,
che rappresentano una quota di poco inferiore alla metà (in quanto pari a
circa il 46 per cento) dell’intervento complessivo previsto nel corso del
triennio di riferimento, come risulta dalla tabella che segue: |
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Effetti della manovra sulle amministrazioni centrali e locali (valori in milioni di
euro) 2011 2012 2013 Correzione
complessiva Amministrazioni pubbliche 12.130 25.068 25.033 di cui: amministrazioni centrali 4.927 12.824 12.059 amministrazioni locali 6.937 10.087 10.152 |
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Un ulteriore ambito di
intervento è riferibile al pubblico impiego, per il quale, tra le misure di
contenimento delle spese, si ricordano il blocco della contrattazione per il
triennio 2010-2012, la riduzione dei trattamenti economici superiori ai
90.000 euro annuali, che opera sulla quota eccedente tale
limite, la previsione di limiti al trattamento retributivo dei
magistrati, la sospensione dell’adeguamento retributivo ordinariamente
spettante sia al personale dirigenziale che a quello delle qualifiche contrattualizzate. Una riduzione dei trattamenti è
prevista anche in relazione a quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari
non parlamentari e agli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri. Numerose sono altresì le misure
previste in materia di previdenza, nell’ambito della quale rilevano gli
interventi per contrastare agli abusi in materia di invalidità civile e le
misure, richieste dall’Unione europea, volte ad allineare l'età pensionabile
delle donne nel pubblico impiego al requisito di 65 anni di età. Un ulteriore
intervento, volto a conseguire effetti strutturali di minore spesa che si
manifestano a partire dal 2012, concerne la modifica delle decorrenze (le
c.d. “finestre”) per la decorrenza del trattamento pensionistico, che ha
l’effetto di un posticipo dell’età effettiva di
accesso al trattamento medesimo; sono state altresì introdotte alcune
disposizioni concernenti la correlazione dell’età di pensionamento rispetto
all’andamento della speranza di vita. |
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Sul versante delle entrate,
particolare rilevo assumono gli interventi in materia tributaria, e
segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all’evasione fiscale e
contributiva, le quali operano su un duplice
piano: da un lato, attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di
accertamento, dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di
ispezione e controllo su determinati
segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio
di evasione. In tale ambito si prevede, tra l’altro, l’adeguamento alle
disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli
al portatore, un aggiornamento dell’accertamento sintetico (il c.d.
redditometro), il contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” nonché
a quello delle imprese in perdita sistemica. |
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Come previsto per i precedenti esercizi dalle
annuali leggi finanziarie, le Tabelle A
e B della legge di stabilità riguardano le voci da includere
rispettivamente nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di
conto capitale, sulla base della nuova disciplina recata dall’art. 18 della
legge 196/09 che sostanzialmente riproduce il precedente art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468
ora abrogata. Come in precedenza, le quantificazioni di tali voci non hanno
effetti immediati sullo stato di previsione dei ministeri, in quanto si
limitano a predeterminare gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria
dei provvedimenti legislativi, di competenza dei diversi dicasteri, che si prevede possano essere approvati nel
corso dell’esercizio finanziario in via di approvazione. Attraverso i fondi
speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della
futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento. Le
voci incluse nelle Tabelle A e B saranno iscritte nello stato di previsione dei
Ministeri interessati soltanto dopo
l'eventuale approvazione dei pertinenti provvedimenti legislativi,
comparendo pertanto in sede di assestamento o di rendicontazione del bilancio.
Nel disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778) gli importi della tabella A ammontano complessivamente a 13,5 milioni per il 2011, a 711,6 milioni per il 2012 e a 769,5 milioni per il 2013. Nessun accantonamento è previsto per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Va tuttavia aggiunto che il Ministero dell’economia gode di accantonamenti sia per il 2012 che per il 2013 destinati a numerosi progetti, fra i quali merita segnalare l’AC. 2184, attualmente all’esame della Commissione trasporti, che reca “Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica”.
Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge prevede accantonamenti per 1 milione per il 2011, e 1.493 milioni sia per il 2012 che per il 2013. Anche in questo caso nessun accantonamento è disposto per il MIPAAF.
La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge di stabilità la definizione, su base triennale, delle risorse da impiegare annualmente.
La tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2011 non ha contenuto innovativo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
Le variazioni rispetto alle corrispondenti voci della legge finanziaria 2010 sono pertanto imputabili a provvedimenti adottati nel corso dell’anno o allo scorporo, operato in applicazione della nuova legge di contabilità, delle spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono stati riallocati nel disegno di legge di bilancio, con l’istituzione di appositi capitoli.
Per quanto attiene al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il
disegno di legge di stabilità A.C 3778 non prevede alcuna variazione
all’elenco delle disposizioni di legge
e dei pertinenti capitoli che recano le quantificazioni per il settore
agricolo, che non contengono spese obbligatorie.
L’assegnazione di risorse per i provvedimenti
legislativi pertinenti al settore, resta la medesima dell’anno scorso. Nella
tabella che segue sono indicati gli importi delle dotazioni per il 2011 iscritte
nella Tabella C della legge finanziaria 2010, poste a raffronto con le
dotazioni per il triennio 2011-2013 iscritte nella Tabella C del disegno di
legge di stabilità in esame.
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L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
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2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali |
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Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca |
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Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (già Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca |
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L. 267/1991, art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la
pesca marittima (apitoli vari) |
7.327 |
6.214 |
6.214 |
6.214 |
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e mezzi tecnici di produzione |
||||
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (cap.
2200) |
5.487 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del
settore della ricerca in agricoltura (cap. 2083) |
92.339 |
16.898 |
16.898 |
16.898 |
Ministero dell’economia e delle finanze |
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Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca |
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Sostegno al settore
agricolo |
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D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs.
188/2000: Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) (cap. 1525) |
133.642 |
24.224 |
24.224 |
24.224 |
Totale
stanziamenti
d’interesse agricolo |
238.795 |
49.836 |
49.836 |
49.836 |
Per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole e forestali, gli importi
indicati vengono così attribuiti:
§
alla legge n.
267 del 1991, che detta disposizioni per la
"Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in
materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da posta derivante", nella parte in cui con l'art. 1 co. 1, reca norme per l'attuazione del piano nazionale
della pesca.
Tale
autorizzazione alimenta il fondo di solidarietà (cap
1476), è destinata ai programmi di sviluppo e formazione delle associazioni di
categoria (cap 1477), ai soggetti che svolgono le
attività connesse (cap 1482); e per il rimanente
importo va alle spese di funzionamento;
§
alla legge n.
549 del 1995 recante norme in materia di "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica" nella parte in cui, all'articolo 1, comma 43,
prevede la corresponsione di contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi. Lo stanziamento è ripartito in
corso d’anno con decreto del Ministro. Tra gli organismi che beneficiano della
ripartizione delle risorse vanno menzionati: l’Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e l’Istituto nazionale di
economia agraria (INEA);
§
al decreto
legislativo n. 454 del 1999 recante nome in materia di “Riorganizzazione
del settore della ricerca in agricoltura a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59”. Lo stanziamento è destinato ad essere iscritto sul cap. 2083
per essere assegnato al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura (CRA) cui compete la ricerca e sperimentazione nel settore
agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.
§
per il decreto
legislativo n. 165 del 1999 (mod. dal D.lgs. 188/2000) che ha istituito
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA
ed abolito l’AIMA.
L’autorizzazione
di spesa è iscritta sul cap 1525 del Ministero dell’economia e delle finanze
allo scopo di consentire all’AGEA di assolvere ai
propri compiti, in primo luogo quello di gestire per conto lo Stato italiano il
sistema di aiuti, contributi e premi che la Comunità stabilisce con la PAC.
Nella Tabella D
del disegno di legge di stabilità sono indicati i definanziamenti
delle autorizzazioni di spesa in precedenza approvate della sola parte corrente
e vanno pertanto posti a confronto con i dati che nei precedenti esercizi erano
riportati nella tabella E, che dava – si ricorda - indicazioni in merito alle
variazioni negative sia di parte corrente che in conto capitale.
Per il
triennio in esame, come peraltro previsto con il passato esercizio, nessuna variazione è disposta sulle
risorse assegnate al comparto agricolo.
Nella Tabella
E vengono ora riportati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali; in altri termini sono
quantificate le spese in conto capitale, evidenziandone - in modo analitico –
le variazioni posiltive, quelle negative, nonché le
eventuali rimodulazioni.
Tali informazioni erano in precedenza esposte
nelle tabelle: D, che quantificava i
rifinanziamenti, E che indicava indistintamente i definanziamenti
sia di parte corrente che sia a titolo d’investimento, F che esponeva le
rimodulazioni.
La redazione della nuova tabella E dispone
per il 2011 un’autorizzazione di spesa pari a 116,7 mila euro in favore del Fondo
di solidarietà nazionale, istituito dal D.lgs. n. 102/2004: la posta è
destinata agli “Interventi in agricoltura” (settore 21) e sarà iscritta nello
stato di previsione del dicastero agricolo, sul cap. 7439 riservato agli
incentivi per la stipula dei contratti di assicurazione contro le calamità
naturali da parte del mondo agricolo. Uno stanziamento del medesimo importo è
previsto anche per il 2012.
I 116,7 milioni di euro sono dati dai 100
milioni di euro che l’art. 2, comma 250 della legge 191/2009 finanziaria 2010 ha destinato al
rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi, attingendo alle risorse derivanti dal cosiddetto scudo fiscale,
e dai 16,7 milioni di euro autorizzati nel passato esercizio con la tabella F
della medesima finanziaria 2010.
Relativamente all’utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione dello scudo fiscale, il menzionato comma 250 dell’articolo 2, L. 191/09, ha disciplinato le modalità e le procedure contabili ai fini dell’utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, derivanti per l'appunto dal c.d. scudo fiscale, come integrate dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 (legge n. 166/2009).
A tal fine, la norma ha previsto, al primo periodo, il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.
[1] Nell’ambito
della riorganizzazione del bilancio per missioni e programmi era stata tuttavia
mantenuta, come unità di voto parlamentare, l’unità previsionale di base (denominata “macroaggregato”), codificata a seconda della
natura della spesa.
[2] Si ricorda che il budget economico è stato
introdotto con la riforma del bilancio dello Stato del 1997, con l’introduzione
della contabilità economica analitica per centri di costo, in aggiunta a quella
finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è
la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria
dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la
contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato
all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi
(valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di
sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari
(spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento.
Finora il budget ha costituito
un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al
disegno di legge di bilancio (Doc.
CLVIII).
[3] Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
[4] Nella Relazione al disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.S. 1791) era esposta, nella Tabella 13, l’analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che evidenziava la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” di ciascuna missione, ai sensi dell’articolo 60, commi 2 e 3, del D.L. n. 112/2008. La Tabella metteva in evidenza come l’entità delle spese “rimodulabili” rappresentasse circa il 4% della spesa finale del bilancio dello Stato.
[5] spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale.
[6] Si segnala che, oltre alla Missione 34 (Debito pubblico) che comprende il programma Rimborsi del debito statale (pari a circa 209.824 milioni di euro), altre Missioni comprendono quote del rimborso del debito pubblico. Esse sono: la Missione 3 (Relazioni con le autonomie territoriali) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso, nel 2011, pari a 11 milioni; la Missione 7 (Ordine pubblico) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso pari a 104 milioni di euro; la Missione 21 (Tutela beni culturali), nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una quota di rimborso pari a 9 milioni; la Missione 28 (Sviluppo territoriale), nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una quota di 36 milioni.
[7] Approvate, rispettivamente, nelle sedute del 13 ottobre 2010 dall’Assemblea della Camera e del 19 ottobre dal Senato.
[8]
D.Lgs. 4 giugno 1997, n.
143, Conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale.
[9] D.L.
18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233.
[10]
Legge
27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).
[11] D.P.R.
9 gennaio 2008, n. 18, Regolamento
recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 che aveva contestualmente abrogato il precedente regolamento di
organizzazione recato dal DPR 23 marzo 2005, n. 79.
[12] DPR 22 luglio 2009 n. 129 Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[13] A seguito di questa nuova
configurazione, peraltro, il disegno di legge di stabilità – insieme al disegno
di bilancio – viene presentato alle Camere entro la prima metà di ottobre e non
più a fine settembre, come previsto nella disciplina previgente.
[14] Previsto alla lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11
della legge n. 468/1978.
[15] Peraltro già inapplicata ai sensi di quanto previsto, in via
sperimentale, dal co. 1-bis dell'art. 1 del
D.L. n. 112/2008 (conv. L. 133/08) in relazione alla
legge finanziaria per il 2009 e dal co. 21-ter, art. 23 del D. L. n. 78/2009 (conv. L. 102/09) per la legge finanziaria 2010.
[16] Si ricorda che nella normativa previgente, tali importi venivano
riepilogati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla legge
finanziaria; analogamente, il testo in esame prevede l’esposizione di tali somme
in “corrispondenti tabelle”.
[17] Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, concernente le disponibilità
destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la
loro verifica.
[18] Rispetto alla precedente procedura di correzione degli effetti
finanziari, l’attuale procedura riguarda non più gli scostamenti fra oneri e
coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di
riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi
di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi,
infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è
ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria
delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso
di spese obbligatorie o vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per
le previsioni di spesa deve avere carattere effettivo ed automatico.
[19] Convertito
con modificazioni nella legge n. 122/2010.