Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse - A.C. 4568 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 543 | ||||||
Data: | 21/09/2011 | ||||||
Descrittori: |
|
21 Settembre 2011 |
|
n. 543/0 |
||
|
Disposizioni per la ricerca delle
persone scomparse
|
|
||
Numero del progetto di legge |
4568 |
705 |
3214 |
3728 |
4187 |
Titolo |
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse |
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse |
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse |
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse |
Istituzione di una sala operativa nazionale interforze permanente per la ricerca delle persone scomparse |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 306-346) |
|
|
|
|
Numero di articoli |
1 |
8 |
4 |
8 |
4 |
Date: |
|
|
|
|
|
presentazione o trasmissione alla Camera |
29 luglio 2011 |
5 maggio 2008 |
16 febbraio 2010 |
23 settembre 2010 |
16 marzo 2011 |
assegnazione |
2 agosto 2011 |
5 settembre 2008 |
8 marzo 2010 |
18 ottobre 2010 |
11 aprile 2011 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
I (Affari costituzionali) |
I (Affari costituzionali) |
I (Affari costituzionali) |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Affari costituzionali |
Affari costituzionali |
Affari costituzionali |
Affari costituzionali |
Affari costituzionali |
Pareri previsti |
II, IV, V, XI e XII |
II, IV, V, XI e XII |
II, IV, V, XI e XII |
II, IV, V, XI e XII |
V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di
legge AC 4568,approvata all'unanimità in sede deliberante
presso
Il testo dell’AC 4568 è frutto di un iter iniziato, presso il Senato, il 1 aprile 2008, con l’esame congiunto di più proposte legislative d’iniziativa parlamentare e conclusosi con l’approvazione di un testo unificato (A.S. 346 e 306).
In data 1 aprile 2009 si è convenuto di richiedere
il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge n. 306 e n. 346. Il 27 luglio 2011
Per quanto attiene al contenuto dell’Ac 4568, l’art. 1, al comma 1, introduce l'obbligo civile per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita.
Si potrebbe valutare l’opportunità di specificare con la fattispecie dell’obbligo, con particolare riguardo alla plausibilità dei motivi la cui mancanza fa scattare l’obbligo di denuncia della scomparsa.
La denuncia va resaagli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale.
Si ricorda che nel nostro ordinamento la denuncia è l’atto con il quale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria vengono informati di un fatto che può presentare i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio. In senso più generale indica una dichiarazione o una comunicazione richiesta dalla legge o messa in atto per ottenere una difesa o ottemperare un obbligo.
La denuncia può provenire da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di pubblico servizio, o da qualsiasi altra persona informata di un reato perseguibile d'ufficio.
In particolare, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a motivo delle loro funzioni, hanno notizia di un qualsiasi reato perseguibile d'ufficio, hanno l’obbligo di farne denuncia, per iscritto, anche se non è individuata la persona che avrebbe commesso il reato (art. 331 c.p.p.).
Per i privati la denuncia di reato è una semplice facoltà, salvo i rari casi, determinati dalla legge, in cui vi è obbligo di denuncia (art. 333 c.p.p.). Tra questi si ricorda, in particolare, l’obbligo di denuncia dei delitti contro la personalità dello Stato, punibili con l'ergastolo; l'omissione consapevole e volontaria di tale denuncia costituisce reato ai sensi dell’art. 364 c.p. Un altro caso di denuncia obbligatoria riguarda il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione
Ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981.
Il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori.
Il comma 4 prescrive che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per le iniziative di competenza. Si specifica altresì che il prefetto può avvalersi, nell’intraprendere le opportune iniziative, del concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche con esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
Le informazioni comunque in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85/2009[1].
Si ricorda che con la legge 85/2009 l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, concluso nel 2005 tra alcuni Paesi dell’Unione Europea con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera creando schedari nazionali di analisi del DNA e individuando modalità di scambio di tali informazioni.
A tal fine, il provvedimento prevede l’istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).
La finalità dell'istituzione della banca dati e del laboratorio centrale è quella di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, in particolare permettendo la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato.
La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:
§ dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
§ relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
§ di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati (art. 7, lett. c).
Alla banca dati nazionale è assegnato, inoltre, il compito di raffronto del DNA a fini di identificazione.
Il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l’obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.
Il comma 6configura la violazione
dell’obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da
parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo (sanzione amministrativa pecuniaria da
In merito si ricorda che quando l’obbligo di denuncia
a carico dei privati riguarda un reato, l’omissione è configurata come illecito
penale. Ad esempio, l’omessa denuncia di delitto contro la personalità
dello Stato è punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa da
Ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 8 fissa l’entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il contenuto delle proposte di legge abbinatesolo l’AC 3214, analogamente a quanto previsto dall’AC 4568 approvato dal Senato prevede l’obbligo di denuncia delle persone scomparse all’autorità di polizia. In tale pdl però non è prevista alcuna sanzione per la violazione dell’obbligo.
Tutte le proposte abbinate prevedono l’istituzione di strutture amministrative specifiche volte al coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse. In particolare si segnalano:
§ l'istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse presso il Ministero dell’interno e del comitato provinciale sulle persone scomparse presso la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo, qualora si verifichino casi di scomparsa di cui sia accertata la non volontarietà (Ac 705 e Ac 3728);
§ l’istituzione del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse presieduto dal Commissario quale organo permanente e non più straordinario, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno (Ac 3214);
§ l’istituzione di una sala operativa interforze permanente presso il Ministero dell’interno (Ac 4187).
Le strutture citate si differenziano per la denominazione e la composizione, ma sono sostanzialmente volte ai medesimi fini di monitoraggio dei casi riguardanti persone scomparse, valutazione dello stato delle indagini e coordinamento delle iniziative.
Attualmente l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, istituito con decreto del Ministro dell´Interno, è la struttura posta alle sue dirette dipendenze con compiti di supporto all’attività del Commissario, di monitoraggio, studio ed analisi dei dati e delle informazioni acquisite dai soggetti pubblici e privati,anche con riferimento ai singoli casi di persone per le quali non sia accertata la volontarietà della scomparsa.
L’attività dell’ufficio è tesa a favorire il confronto e l’aggiornamento continuo tra le informazioni in possesso del Sistema Dati Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulle persone scomparse e quelle risultanti a livello territoriale sui cadaveri non riconosciuti, allo scopo di tenere aggiornato il dato di sintesi nazionale sugli scomparsi.
Si segnala altresì che è stato istituito presso il Ministero dell’Interno, su iniziativa del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, il “Tavolo Tecnico per il monitoraggio delle persone scomparse”che ha il compito di omogenizzare le tabelle dati, di svolgere approfondimenti mirati di volta in volta ritenuti opportuni, nonché di elaborare metodologie appropriate per la compilazione di appositi modelli informativi ad uso delle forze di polizia, necessari per favorire l’acquisizione e il confronto dei dati stessi.
Un’altra tematica affrontata dalle proposte in esame è relativa alle istituzioni di banche dati e centri di raccolta di dati.
In particolare si prevede l’istituzione:
- di una banca dati nazionale sulle persone scomparse (Ac 705; Ac 3241 e Ac 3728);
- di una banca dati nazionale dei campioni di DNA delle persone scomparse (Ac 705; Ac 3728)
- l'istituzione dell'Ufficio centrale obitori, al fine di consentire una più rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti (Ac 705 e Ac 3728); l’Ac 3214 istituisce al riguardo una banca dati sui cadaveri non identificati.
Al riguardo si segnala che nel 2010 il dipartimento di Pubblica Sicurezza denominato Ricerca Scomparsi (RiSc) ha realizzato un nuovo sistema informativo che mette a disposizione delle forze di polizia una base di dati che riguardano cadaveri non identificati e persone scomparse. Nel Ri.Sc., oltre alla gestione completa ed interconnessa delle informazioni, è possibile effettuare un incrocio tra i dati biometrici e descrittivi contenuti nella scheda della 'persona scomparsa' con quelli raccolti in caso di 'cadavere non identificato’. È possibile così individuare, attraverso la visualizzazione di una scala di valori di affidabilità, eventuali casi di corrispondenza tra queste due categorie.
Specifiche misure contenute nelle proposte di legge abbinate sono volte al sostegno alle famiglie delle persone scomparse. In particolare si prevede:
- l’istituzione di Fondo di solidarietà per i familiari delle persone della cui scomparsa non sia accertata la volontarietà (Ac 705; Ac 3728 e Ac 3214));
- la possibilità di usufruire da parte dei familiari delle persone scomparse di permessi retribuiti, qualora le assenze dal lavoro siano motivate da questioni legate alla scomparsa del congiunto, per un periodo non superiore a un anno (Ac 705; Ac 3214 e Ac 3728).
Ulteriori disposizioni riguardano infine l’istituzione di numero unico verde nazionale per la segnalazione delle persone scomparse (Ac 705; Ac 3728 e Ac 4187).
Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione illustrativa.
Le disposizioni introdotte sono principalmente riconducibili alle materie “ordine pubblico e sicurezza”, “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “sistema contabile dello Stato”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2^, lett. h), g) ed e), Cost.
Il comma 4 dell’articolo 1 della proposta di legge AC 4568, prevede che le informazioni circa le persone scomparse in possesso degli uffici ed enti coinvolti nelle iniziative di ricerca devono essere trasmesse anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85/2009
Dalla formulazione della disposizione sembra che ogni sorta di informazione relativa alla scomparsa debba essere comunicata alla banca dati; in realtà, la natura e le funzioni della banca dati stessa comportano che le sole informazioni che potranno essere trasmesse riguardino il profilo DNA della persona scomparsa ovvero, se questo non è disponibile, dei suoi consanguinei.
Dipartimento Istituzioni ( 0667603855 - *st_istituzioni@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Legge 30 giugno 2009, n. 85, Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
[2] Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.