Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - A.C. 4569 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4569/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 544
Data: 21/09/2011
Descrittori:
INTESE CON CULTI ACATTOLICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

21 settembre 2011

 

n. 544/0

 

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia

A.C. 4569

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4569

Titolo

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 2326)

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 luglio 2011

assegnazione

2 agosto 2011

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio) e VI Commissione (Finanze) (ex art. 73, co. 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, recante l’approvazione dell’intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI), è diretto a modificare l’intesa già firmata il 29 marzo 1993 (legge 12 aprile 1995, n. 116).

La modifica proposta intende consentire alla UCEBI, di concorrere al riparto della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF per le somme derivanti dalle scelte espresse dai contribuenti in favore dell’Unione con l’ annuale dichiarazione dei redditi e di partecipare alla distribuzione delle quote per le quali non sono state espresse scelte da parte dei contribuenti

Il disegno di legge, già esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera il 29 luglio 2011, consta di quattro articoli e di un allegato recante il testo dell’Intesa, formato da quattro articoli.

 

L’UCEBI, fondata nel 1956, succede all’Unione cristiana apostolica battista (UCAB), sorta nel 1884 ad opera delle missioni battiste inglese e americana operanti in Italia, trasformatasi in Opera evangelica battista d’Italia nel 1924. L’Unione raccoglie le chiese locali battiste nate dalla testimonianza iniziata in Italia negli anni Sessanta del XIX secolo. I fedeli adulti e frequentanti sono circa 5.000 e attorno ad essi gravita una popolazione molto più vasta, formata anche da migranti. I battisti italiani appartengono alla confessione evangelica e fanno parte di organismi internazionali come l’Alleanza battista mondiale, la Federazione battista europea, il Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC) e la Conferenza delle Chiese europee (KEK), e nazionali come la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI) con sede a Roma. Le loro peculiarità sono le stesse del battismo mondiale rispetto al protestantesimo in genere:

§           battesimo dei credenti, impartito per immersione a coloro che hanno fatto professione di fede;

§          ecclesiologia congregazionalista che pone l’accento sull’autonomia della Chiesa locale, la quale riunita in assemblea elegge i suoi ministri e ministre e delibera con piena autorità su tutti gli aspetti della vita comunitaria. Fanno parte dell’assemblea i credenti battezzati e i credenti provenienti da altre chiese evangeliche che accettano gli ordinamenti battisti;

§           libertà di coscienza propugnata per ogni essere umano;

§          separazione fra Chiesa e Stato che non devono interferire nelle reciproche sfere di competenza.

L’art. 1 reca l’approvazione dell’intesa, allegata al provvedimento, firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo e l’UCEBI.

L’art. 2stabilisce il concorso dell’UCEBI con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, con vincolo di  destinazione ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero di tutte le somme devolute a tale titolo dallo Stato, (comma 1). sia quelle attribuite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi (comma 2), quelle riguardanti le quote relative scelte non espresse da parte dei contribuenti (comma 3). Le somme complessivamente risultanti da tale disciplina, determinate ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (cioè sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultanti dal rendiconto generale dello Stato), sono corrisposte,a decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, dallo Stato annualmente all’UCEBI, entro il mese di giugno, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente, con destinazione all’UCEBI stessa (comma 4).

L’UCEBI è tenuta a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui sopra dandone adeguata informazione (comma 5). Tale rendiconto precisa gli interventi effettuati in Italia e all’estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento (comma 6). Infine, il Ministero dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 7).

L’art. 3 prevede che, su richiesta di una delle parti si può procedere, al fine di predisporre eventuali modifiche, alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 16 della legge n. 116/1995, e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall’UCEBI (comma 1). La disposizione abroga il comma 4 del suddetto art. 16, ai sensi del quale su richiesta di una delle due parti si poteva procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI (comma 2).

In conclusione, l’art. 4 stabilisce che le modifiche apportate alla legge n. 116/1995 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il testo del disegno di legge governativo presentato a Senato è accompagnato dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnica in quanto – si afferma nella relazione illustrativa – il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Necessità dell’intervento con legge

La necessità dell’intervento con legge è determinata dal fatto che: l’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiedendo altresì che tale regolazione avvenga sulla base di intese con le relative rappresentanze; si interviene su precedente regolazione legislativa.

 

La modifica in esame si fonda su quanto previsto dall’art. 24 della L. 116/1995, disciplinante le ulteriori intese, ai sensi del quale le parti sono tenute a sottoporre a nuovo esame il contenuto dell’ intesa già stipulata al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, ex art. 8 Cost.

Secondo quanto messo in evidenza dalla relazione illustrativa, infatti, l’UCEBI ha richiesto una modifica integrativa dell’intesa, a seguito della deliberazione assunta dall’assemblea generale dell’UCEBI, la quale ha mutato l’orientamento espresso in sede di trattativa dell’intesa precitata. L’assemblea generale ha invero deciso di richiedere l’inserimento dell’UCEBI tra i soggetti che concorrono al riparto della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF, sia per quanto riguarda le somme derivanti dalle scelte operate espressamente dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in favore dell’Unione stessa, sia per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti (una redistribuzione di «secondo livello»: tali somme sono ripartite in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Oltre a quanto sopra ricordato con riferimento all’art. 8 Cost., si ricorda che la materia Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 3 del disegno di legge modifica l’art. 16 della L. 116/1995, di approvazione dell’intesa con l’UCEBI.

 


 

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