Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||
Titolo: | Attuazione dell'art. 49 Cost. in materia di partiti politici - Testo Unificato A.C. 244 e abb. Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 469 Progressivo: 1 | ||||||||
Data: | 13/06/2012 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
13 giugno 2012 |
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n. 469/1 |
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Attuazione dell’art. 49 Cost. in materia di partiti politiciTesto Unificato A.C. 244 e abb.Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Lo stato dell’esame parlamentare
Le proposte di legge sono sostanzialmente finalizzate ad introdurre una disciplina tendenzialmente organica dei partiti politici, intervenendo sul tema del riconoscimento giuridico dei partiti, del contenuto degli statuti, nonchè, parzialmente, della regolamentazione della loro attività.
A tali temi alcune proposte di legge hanno aggiunto quello della trasparenza, del controllo dei bilanci e delle erogazioni finanziarie nei confronti dei partiti e dei movimenti politici[1] e altre quello dei rimborsi elettorali[2], talora solo per disporne la riduzione[3]. Ulteriori proposte di legge[4] contengono una delega per l’emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e il finanziamento dei partiti politici, prevedono l’istituzione di fondazioni politico-culturali, collaterali ai partiti[5], o introducono il metodo delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni[6].
Le proposte di legge che contengono disposizioni in materia di controlli e trasparenza della contabilità dei partiti, pongono il rispetto delle relative prescrizioni come condizione per fruire delle risorse pubbliche la cui erogazione è già prevista dalla legislazione vigente.[7]
Alcuni testi individuano nella Corte dei conti[8], perlopiù a mezzo di un’apposita sezione di controllo, talvolta a mezzo del collegio di tre magistrati contabili già previsto dalla legge[9], il soggetto istituzionale competente a controllare il rispetto delle disposizioni per la correttezza e trasparenza dei bilanci dei partiti, per i quali alcune proposte prevedono la previa certificazione da parte di società di revisione[10]. Attualmente il controllo dei bilanci dei partiti è effettuato da un Collegio di revisori composto da 5 revisori ufficiali dei conti nominati d’intesa tra i Presidenti della Camere, all’inizio di ogni legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (L. 2/1997, art. 1, co. 14).
Va evidenziato che, nei testi presentati, gli atti contabili dei partiti da sottoporre a controllo sono indicati con denominazione spesso non omogenea e senza riferimenti espliciti al modello per la redazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui alla legge n. 2 del 1997, allegato A, che stabilisce i contenuti necessari dello stato patrimoniale (attività, passività, conto economico, proventi e oneri della gestione caratteristica, proventi e oneri finanziari e di tipo straordinario) e allegato B e C che prescrivono i contenuti, rispettivamente, della relazione e della nota integrativa.
In tema di trasparenza e controllo il 12 aprile 2012 è stata presentata la proposta di legge AC 5123, Alfano, Bersani, Casini ed altri il cui esame è stato avviato dalla I Commissione il 18 aprile 2012, con procedimento separato[11] da quello delle proposte di legge in materia di attuazione dell’art. 49 Cost..
Il 26 aprile 2012
sono state assegnate alla I Commissione altre tre proposte di legge in materia[12]
delle quali una espressamente ispirata ai contenuti di una proposta di legge -
diretta a sopprimere i rimborsi elettorali disposti dalla legge n. 157 del 1999
e a prevedere un credito d’imposta per contributi volontari di persone fisiche
in favore di partiti e dei movimenti politici – presentata l’11 aprile
Il 3 maggio 2012
A partire da questa data i provvedimenti in tema di attuazione dell’art. 49 e quelli in materia di controllo e trasparenza dei bilanci dei partiti e dei contributi pubblici agli stessi hanno avuto sorti diverse.
Per quanto riguarda il finanziamento dei partiti,
In tema di controlli e sanzioni il testo prevede l’obbligo di sottoporre i bilanci dei partiti al giudizio di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB. Il controllo dei bilanci è affidato ad una Commissione di nuova istituzione composta da 5 magistrati designati dai vertici delle massime magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti). E' previsto un articolato sistema di sanzioni che possono arrivare anche alla decurtazione dell'intero importo dei contributi nel caso di mancata presentazione del bilancio.
A fini di trasparenza idocumenti di bilancio sono pubblicati (anche in formato open data) sul sito internet del partito o del movimento e in apposita sezione del sito della Camera. Viene ridotto l’importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale è necessario dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti.
Con il provvedimento all’esame del Senatola detrazione dall'imposta delle erogazioni liberali ai partiti, ora al 19%, passa al 26% e viene abbassato (a 10.000 euro) il limite massimo dell'importo detraibile; inoltre, viene fissato un tetto di spesa delle campagne elettorali anche per le elezioni europee, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche e regionali. Infine, il provvedimento prevede una delega al Governo per emanare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamenti della politica, nonché un decreto legislativo che armonizzi il regime delle detrazioni fiscali delle ONLUS con quello introdotto dalla proposta di legge per i partiti.
Alla data dell’11 giugno 2012, le proposte di legge di attuazione dell’art. 49 Cost., presentate alla Camera sono le seguenti: C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.
Il 9 maggio 2012
I temi delle proposte di legge abbinate in materia di attuazione dell' art. 49 Cost.
1.Definizione, natura giuridica e riconoscimento dei soggetti politici
Le proposte di legge che definiscono i partiti politici ricorrono alla categoria giuridica dell’associazione[14], talvolta limitandone la partecipazione ai soli cittadini e qualificandole per la partecipazione a competizioni elettorali,[15] i cui strumenti di costituzione sono lo statuto, cui alcuni testi aggiungono l’atto costitutivo.[16]
Lo strumento in prevalenza previsto dalle proposte di legge per il riconoscimento dei partiti e dei movimenti politici è l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000[17] Dall'iscrizione consegue l'acquisto della personalità giuridica[18]. Ai fini dell'iscrizione le proposte di legge stabiliscono alcune prescrizioni che attengono soprattutto ad alcuni contenuti, considerati necessari, dello statuto del soggetto politico.
In tal modo il
procedimento per l'attribuzione della personalità giuridica è ricondotto a
quello già vigente per le associazioni e le fondazioni. La natura della
personalità giuridica è privata e
alcune proposte di legge innestano tale procedimento
di diritto comune su procedimenti
specifici, come l'omologazione dello statuto del soggetto politico, che,
nella proposta di legge AC 4956 Casini ed altri, spetta all'Ufficio centrale
elettorale presso
Altre scelte normative, finalizzate comunque a definire una soggettività del partito o movimento
politico, si incentrano su procedure non riconducibili ad a quelle già vigenti:
in questo senso può leggersi la proposta [19]
che prevede la costituzione di un registro
dei partiti politici presso
Non tutte le proposte di legge prevedono l'attribuzione di personalità giuridica, limitandosi alcune a dare una definizione del partito o movimento politico non riconducibile a definite categorie giuridiche.
In ogni caso, sia ricorrendo a procedimenti già vigenti di diritto comune, sia prevedendo procedimenti ad hoc, la personalità giuridica, laddove prevista, ha carattere privatistico.
Dalle proposte di
legge non emergono scelte precise in merito ad eventuale contenzioso[20]
legato al procedimento di riconoscimento la cui competenza dovrebbe spettare al
giudice amministrativo per le questioni connesse all'iscrizione del registro di
cui al DPR n. 361 del 2001; ad analoga conclusione sembra si possa pervenire
per le decisioni di omologazione dell'Ufficio centrale elettorale, in
conformità a quanto avviene in materia elettorale, mentre l'opzione per un
registro presso
La scelta di un procedimento di riconoscimento o di registrazione è in prevalenza connessa dalle proposte di legge[21] alla materia dei rimborsi elettorali, disciplinata principalmente dalla L. 157/1999[22], e successive modificazioni, che ha riformato il sistema di finanziamento dei partiti con la previsione di fondi per il rimborso delle spese elettorali i cui criteri di riparto sono previsti dalla L. 515/1993[23] e nella L. 43/1995[24]. Tale connessione è qualificata dalla previsione di sistemi di controllo sulla contabilità dei partiti.
Anche per effetto della connessione della disciplina al tema dei rimborsi elettorali, di fatto la portata dei testi risulta circoscritta ad alcuni temi (statuto, elezioni primarie, fondazioni), restando esclusa una disciplina diretta ad affrontare tutti i possibili aspetti dell'attività dei partiti e movimenti politici.
Perciò alcune proposte di legge contengono disposizioni di chiusura che prevedono l’applicazione ai partiti delle norme di legge vigenti, in primo luogo quelle del codice civile, per quanto non espressamente previsto dallo statuto del partito.[25]
2. Gli statuti
Diversi progetti di legge individuano contenuti necessari dello statuto, che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 361/2000, costituisce l’elemento fondante dell’ente e deve essere presentato, assieme all’atto costitutivo, con la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alcune proposte prevedono la presentazione, assieme allo statuto, anche del simbolo del partito[26] e della denominazione[27] e vi sono testi che prevedono[28] l’esclusiva proprietà da parte del partito politico del simbolo, che è utilizzato secondo quanto previsto dallo statuto, introducendo il principio di non confondibilità del simbolo del partito alla stregua di quanto prevede la legge elettorale[29]. Tale principio può essere infatti rinvenuto nell’ordinamento vigente (art. 14 D.P.R. 361/1957, T.U. per le elezioni della Camera dei deputati), laddove si proibisce la presentazione di simboli confondibili con quelli usati da altri partiti e si definiscono gli elementi di confondibilità da considerare ai fini del divieto. La pubblicità dello statuto e delle sue modificazioni è garantita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[30] che, secondo alcuni testi,[31] è condizione indispensabile per accedere ai contributi pubblici o concorre con altre a costituirne una condizione[32], mentre, come già accennato, alcuni testi introducono uno speciale procedimento di omologazione dello statuto facendone discendere l’effetto dell’iscrizione d’ufficio nel registro di cui al DPR n. 361/2001[33], nonché disposizioni dalle quali conseguono sanzioni speciali penali (peraltro non determinate) per la violazione degli obblighi di deposito degli atti di partito, tra cui lo statuto.[34]
In ogni caso, i contenuti necessari dello statuto, come stabiliti nelle varie proposte di legge, rendono tale atto una sorta di indice delle condizioni di democrazia interna del soggetto politico; tali condizioni risultano misurate su tematiche quali le garanzie delle minoranze, l'equilibrio di genere nella costituzione degli organi interni, l’accessibilità dell’anagrafe degli iscritti, la pubblicità delle attività del partito, la predeterminazione delle sanzioni disciplinari.
Il testo unificato adottato dalla Commissione il 9 maggio 2012 è composto da 5 articoli.
L’art. 1 afferma l’intento di dare attuazione all’art. 49 Cost., ai sensi del quale tutti cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
In merito ai contenuti del diritto riconosciuto dall’art. 49, giova ricordarne l’interpretazione datane dall’ordinanza. della Corte costituzionale 76/2006.
Tale ordinanza ripercorre le “scelte fatte dall'Assemblea costituente, che lasciò cadere – pur dopo lunga discussione – due proposte diverse: una volta a riconoscere ai partiti politici attribuzioni di carattere costituzionale, comprensive della presentazione di liste elettorali e del diritto di promuovere azioni davanti alla Corte costituzionale; un'altra, volta a rinviare alla legge il conferimento ai partiti di poteri propri in ordine alle elezioni e di altre funzioni di pubblico interesse, previa individuazione – da parte della stessa legge – dei requisiti di cui i partiti avrebbero dovuto essere in possesso, l'accertamento dei quali veniva demandato alla Corte costituzionale”. Sulla scorta di questa ricostruzione l’ordinanza afferma che “i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato”. Il che è rilevante, ad avviso della Corte, con riferimento all’art. 134 Cost. e, segnatamente in materia di conflitti di attribuzione, con l’effetto che “ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali”. Il riconoscimento dei partiti contenuto nell’art. 49 non si traduce nell’ attribuzione di poteri costituzionali, ma solo di “funzioni aventi rilevanza costituzionale”. La stessa pronuncia indica il perimetro di garanzia costituzionale offerta dall’art. 49 ai partiti politici, che è quella di configurarli “strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati; diritto di associazione al quale si ricollega la garanzia del pluralismo”.
L’art. 2 afferma che i partiti sono libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale con lo svolgimento di determinate attività.
Giova in merito ricordare Corte cost. sent. 84/1969 secondo la quale “alla pari del diritto di manifestazione del pensiero, quello di associazione, piu' particolarmente quando si riferisce ai raggruppamenti a fini sindacali e politici, trova collocazione tra i cardini essenziali dell'ordine democratico, consacrati negli artt. 2, 18, 39 e 49 della Carta fondamentale”.
Con tale
definizione, che racchiude in sé un richiamo alla libertà associativa garantita
dall’art. 18 Cost., sembra non mutare la natura di associazioni di fatto che i
partiti politici attualmente rivestono. Infatti, la disposizione non stabilisce
un procedimento specifico finalizzato all’acquisto di personalità giuridica da
parte dei partiti, salvo ritenere che la denominazione “associazioni”
utilizzata dall’art. 2 costituisca un implicito rinvio alle forme di acquisto
della personalità giuridica privata delle associazioni: vale a dire il
riconoscimento a seguito di iscrizione nel registro delle persone giuridiche,
istituito presso le regioni (se le persone giuridiche private operano nelle
materie attribuite alla competenza regionale) e gli uffici territoriali del
Governo (prefetti)ai sensi
del DPR 361 del 2000[35].
In merito, la clausola residuale di
cui all’art. 3,che dispone che, per quanto non
espressamente previsto dallo statuto, si applicano ai partiti le disposizioni
del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, non sembra fornire
elementi dirimenti. Infatti, nel codice civile si riscontrano disposizioni in
tema sia di persone giuridiche private (artt. da
L’indicazione delle
attività dei partiti di cui all’art.
2 è generica per quelle di cui alle lettere
da a) a d), che hanno natura promozionale della cultura e della vita politica;
mentre è specifica – quindi qualificante ai fini dell’individuazione del
partito politico – per l’attività di cui alla lett. e), costituita dalla
“presentazione di candidati alle elezioni per
Pertanto, sulla base del criterio dell’attività svolta, affinchè un’associazione possa definirsi partito politico occorre che presenti, o abbia presentato, candidature per le elezioni sopra richiamate e abbia un atto costitutivo e uno statuto, il cui contenuto minimo è definito dall’art. 3, con particolare riferimento.
I requisiti di contenuto di tali atti sono considerati dallo stesso articolo necessari ai fini della natura democratica del concorso del partito politico alla determinazione della politica nazionale. Occorre rilevare che tali requisiti attengono soprattutto a prescrizioni relative ad organi e procedure, rinviando la previsione dei contenuti dei diritti e degli obblighi degli iscritti all’autonomia statutaria. Non vi sono prescrizioni sostanziali, come ad esempio in tema di equilibrio di genere, nella composizione degli organi, salvo l’obbligo di stabilire criteri per assicurare la presenza delle minoranze.
Statuti e atti costitutivi debbono rispondere a requisiti formali, costituti dalla redazione in forma di atto pubblico e, per il solo statuto, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Essi sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; da tale trasmissione il testo.non fa discendere specifici effetti.
Allo statuto del partito devono essere allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi.
Dalla clausola residuale di cui all’art. 3, oltre a quanto sopra rilevato, discende anche il riferimento alla
legislazione che riguarda i partiti ad altri fini, come quella in tema di
finanziamento, materia sulla quale,
A questi fini l’individuazione degli aventi diritto porta alla definizione di una platea più vasta di quella del testo unificato delle proposte di legge 244 e abb., perché comprende pure i movimenti politici e le liste di candidati, anche non diretta espressione degli stessi, purchè abbiano diritto ai rimborsi per spese elettorali o ai contributi.
A questo scopo, ai sensi dell’art. 5 dell’AS 3321, tali soggetti, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Tale disposizione, a differenza del testo unificato AC 244 abb., stabilisce che la trasmissione debba avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Inoltre, lo stesso articolo, nel prescrivere anch’esso la redazione in forma di atto pubblico dei due atti, stabilisce un requisito di contenuto non specificato nel testo unificato, cioè l’indicazione dell’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e dell’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Non sono stabiliti ulteriori specifici requisiti, ma per lo statuto si prescrive che sia conformato a princìpi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
L’art. 4 dispone in tema di elezioni primarie per la definizione delle candidature del partito politico alle cariche di sindaco, presidente di Regione, Presidente del consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sia prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali. Tale articolo non specifica a quali candidature intenda riferirsi il richiamo ai collegi uninominali, che richiede un chiarimento considerato che il sistema elettorale vigente delle due Camere non contempla collegi uninominali a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 270/2005.
Si tratta di primarie facoltative, la cui disciplina di dettaglio è demandata ai partiti che intendono avvalersene.
L’art. 5 dispone in tema di cessazione dell’attività del partito politico. Tale evento è connesso alla mancata presentazione di liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, restando quindi irrilevante la presentazione di candidature alle elezioni regionali e per gli enti locali.
G. C. Feroni, Partiti politici: una regolazione giuridica?, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2007
A. Barbera, La democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, in “Forum di Quaderni costituzionali”, [2008]
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0059_barbera.pdf
D. Argondizzo, Premesse teoriche per la legge sui partiti, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 13 dicembre 2008
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0088_argondizzo.pdf
L. Elia, A quando una legge sui partiti?, in S. Merlini (a cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Bagno a Ripoli, Passigli, 2009
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/saggi_Elia-Merlini.pdf
S. Merlini, I partiti politici e
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/saggi_Elia-Merlini.pdf
G. Grasso, Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per l’Italia?, in “Politica del diritto”, n. 4/2010
A. Ruggeri, Note minime in tema di democrazia interna dei partiti politici, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 1/2011 (30 novembre 2010)
E. Rossi, La democrazia interna nei partiti politici, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 1/2011 (18 gennaio 2011)
E. Cheli, Una legge-quadro per i partiti, in “il Mulino”, n. 6/2011
P. Marsocci, Le “primarie”: i partiti italiani alle prese con il metodo democratico, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 2/2011 (28 giugno 2011)
M. Greco, La democraziainterna ai partiti politici in Italia, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 22 marzo 2012
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0311_greco.pdf
P. Marsocci, L’etica politica nella disciplina interna dei partiti, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 1/2012 (7 luglio 2012)
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Si tratta delle proposte di legge AC 4826 Iannaccone, 4953 Razzi, 4954 Donadi, 4985 Pionati, 5032 Palagiano, 5063 Cambursano, 5098 Briguglio, 5127 Giachetti.
[2] Come le proposte di legge AC 5032 Palagiano e AC 4985 Pionati che
[3] Come la proposta di legge AC4826 Iannaccone.
[4] Come le proposte di legge A.C. 244 Turco e AC 3809 Sposetti
[5] Così la proposta di legge AC 3809 Sposetti e, come contenuto esclusivo, la proposta di legge AC 3962 Pisicchio
[6] Così le proposte A.C. 3809 Sposetti e A.C. 4194 Veltroni.
[7] Il sistema dei partiti fruisce
attualmente di contributi, da parte
dello Stato, a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti
e dai movimenti politici, di contributi statali agli organi ufficiali di
informazione dei partiti (giornali e radio) ed agevolazioni fiscali
(possibilità di detrazione d’imposta per le erogazioni di privati ai partiti;
esenzione delle imposte per i trasferimenti ai partiti e per la registrazione
degli statuti. attualmente, per i criteri di riparto dei fondi la legge
157/1999, art. 2, rinvia a quanto disposto dalla legge 515/1993, art. 9, commi
2 e 3, e art. 16 che prevedono la ripartizione, sia per le elezioni per
[8] AC Galli 4950, Casini 4956
[9] AC Bersani 4973. Si tratta del collegio previsto dall’art. 12 della legge n. 515 del 1993 per il controllo del limite stabilito per le spese elettorali.
[10] AC Bersani 4973.
[11] La separazione dei percorsi parlamentari delle proposte di legge richiamate è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dei rappresentanti dei gruppi, in considerazione sia del contenuto della proposta di legge AC 5123 - limitato alla materia della trasparenza e dei controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici - sia del dato soggettivo dei presentatori, ritenuto idoneo ad evidenziare il raggiungimento di un accordo politico sia sui temi oggetto della proposta di legge, sia sui relativi tempi di esame.
[12] AC 5111 Donadi, AC 5136 Moffa e AC 5147 Dozzo.
[13] AC. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio e C. 5127 Giachetti.
[14] A.C. Turco 244, 506 e 3809 Bersani 4973, Gozi 4955 e Casini 4956; ricorre alla categoria dell’associazione anche l’AC 1722, che non prevede però specifici procedimenti di costituzione.
[15] AC Sposetti 3809,Gozi 4955 e Casini 4956.
[16] AC Gozi 4955
[17] D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
[18] AC 3809 Sposetti , AC4950 Casini, AC 4973 Bersani, AC 4955 Gozi, AC5111 Donadi.
[19]A.C. Pisicchio 853.
[20] L’AC 1722 Briguglio non prevede un procedimento di riconoscimento e dispone che il contenzioso tra partito e iscritti si svolga avanti un comitato di garanzia, le cui decisioni sono ricorribili avanti a Corte d’appello di Roma, secondo il rito del processo del lavoro.
[21] AC Galli 4950.
[22] L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
[23] L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
[24] L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
[25] (così l'art. 1, comma 6, della proposta di legge A.C. 244, l’art. 4 della proposta di legge A.C. 506 e l’art. 3, comma 5 dell’A.C. 4194.
[26] A.C.
506, art. 3, comma
[27] Ancora A.C. 3809, art. 2, comma 2 e A.C. 4194, art. 3, comma 4.
[28] AC 3809, art. 2, comma 4
[29] AC 3809.
[30] A.C. 244, art. 1, comma 5; A.C. 506, art. 3, comma 3; A.C. 3809, art. 2, comma 6; A.C. 4194, art. 2, comma 2
[31] A.C. 244, 506 e 4194
[32] A.C. 3809
[33] AC 4956.
[34] A.C. 853
[35] Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.