Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | La decisione di bilancio per il 2011 - A.C. 3778 - A.C. 3779 - Commissione affari costituzionali | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 399 Progressivo: 1 | ||
Data: | 25/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
La decisione di
bilancio per il 2011 A.C. 3778 - A.C. 3779 |
Commissione
Affari costituzionali |
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n. 399/1 |
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25 ottobre 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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File: ac0565.doc |
INDICE
Il disegno di
legge di bilancio
La disciplina contabile
del disegno di legge di bilancio
§
Le unità di voto
parlamentare
§
La formazione degli
stanziamenti del bilancio e flessibilità
§
Classificazione delle
entrate e delle spese
§
La struttura del disegno
di legge di bilancio
1. Il disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2011 (A.C. 3779)
§
1.1. La struttura del
disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011
§
1.2 Le rimodulazioni
delle dotazioni di bilancio
§
1.3 Il quadro generale
riassuntivo
§
1.4 Le variazioni delle
previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010
§
1.5 Analisi delle spese
finali per Missioni
§
1.6 Il bilancio
pluriennale programmatico
2. L’evoluzione della
spesa nel bilancio dello Stato: Tavole
allegate
§
Premessa
§
Altri stanziamenti di
interesse della I Commissione
Lo
stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella n. 8)
§
Gli ambiti di competenza
del Ministero dell’interno
§
Le previsioni di
competenza: dati aggregati
§
Le previsioni di spesa
in base alle missioni
La
rimodulazione delle autorizzazioni di spesa
§
L’Allegato 1 del d.d.l
bilancio: Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi
Il
disegno di legge di stabilità
§
La manovra 2011-2013
operata dal D.L. n. 78/2010
§
Le tabelle A e B (fondi
speciali)
Il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione è disciplinato dall’articolo 21
della nuova legge di contabilità
(legge n. 196/2009).
Come già previsto nella precedente normativa contabile, si tratta di un bilancio annuale di previsione:
- “annuale”: perché il periodo di tempo cui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);
- “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.
L’articolo
21 conferma che le previsioni di
entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei
parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.
L’articolo 7 della nuova legge di contabilità
fissa la presentazione alle Camere
del disegno di legge di bilancio entro
il termine del 15 ottobre di ogni anno, contestualmente alla presentazione
del disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria): i due
documenti compongono infatti la manovra triennale di finanza pubblica.
La data di presentazione del documento alle Camere è stata posticipata rispetto alla precedente normativa contabile - che la fissava entro il 30 settembre di ogni anno – in relazione alla nuova data di avvio del ciclo della programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge di riforma della contabilità, che inizia il 15 settembre con la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio.
La nuova normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del
bilancio, riferita sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di
pagamento, è consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi
dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria,
qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di
pagamenti frazionati in dodicesimi.
Per quanto riguarda l’individuazione delle
unità di voto parlamentare, sono state introdotte alcune importanti novità rispetto alla precedente
disciplina contabile.
1)
In
luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:
a) per
le entrate, con riferimento alla tipologia;
A titolo
esemplificativo, le voci che ora costituiscono l’unità di voto sono costituite,
per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi,
IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe
(ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i
restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno
ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da
servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.).
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati
diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Le
nuove unità di voto fanno riferimento alla nuova struttura del bilancio, di fatto applicata a decorrere dal 2008,
fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a
proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più
esercizi) e per tipologia dell’entrata medesima[1].
Sia
per le entrate che per le spese, l’unità di voto risulta pertanto spostata ad
un livello superiore rispetto a quello
del quello del macroaggregato(unità previsionale di base) in precedenza
previsto.
La nuova classificazione del bilancio \ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.
La nuova legge di contabilità, nel’individuare nei programmi l’unità di voto parlamentare, non definisce né il numero né le qualifiche delle missioni e dei programmi medesimi.
In proposito va tuttavia segnalato che l’articolo 40 della legge di
contabilità medesima, nell’ambito della delega al Governo per il completamento
della riforma della struttura del bilancio, prevede la revisione, da
completarsi nell’arco di un periodo di due anni, sia delle missioni che del numero e della struttura dei
programmi di spesa, al fine di renderli il più possibile omogenei. A tal fine, il Ministero
dell’economia ha emanato la circolare 22 marzo 2010, n. 14, in cui è prevista
la costituzione di appositi gruppi di lavoro per le attività relative alla
revisione.
2)
Per quanto
concerne i contenuti dell’unità di voto
parlamentare, ogni singola unità di voto deve indicare:
§
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce (come già previsto nella precedente
normativa contabile);
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si
riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);
§ le previsioni
delle entrate e delle spese relative al secondo
e terzo anno del bilancio triennale.
L'introduzione di previsioni triennali delle unità di voto rappresenta una
novità rispetto alla precedente legge di contabilità.
Le previsioni
triennali dei programmi di spesa risultano già presenti nella precedente
struttura della legge di bilancio, sebbene in allegati puramente conoscitivi: a
partire dal 2009 ciascuno stato di previsione della legge di bilancio risulta corredato
di un apposito allegato 1, che espone le proiezioni triennali degli
stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi di ciascun Ministero.
Costituiscono
oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa,
di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce sia le
previsioni relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno
costituiscono tuttavia limite alle
autorizzazioni di impegno e pagamento.
3)
Per
quanto concerne la classificazione delle
voci di spesa, la dotazione finanziaria
dei programmi di spesa viene
presentata:
§
distinta in spese correnti e spese d’investimento - come già nella precedente esperienza. Per le
spese correnti viene tuttavia data specifica indicazione delle spese di personale;
§
ripartita in
spesa “rimodulabile” e spesa “non rimodulabile”. La distinzione delle
dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato nelle
suddette due categorie è stata formalizzata nella nuova legge di contabilità ai
fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
La distinzione delle spese in rimodulabili e
non rimodulabili è stata introdotta, per la prima volta, nel disegno di legge
di bilancio per il 2009, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo
60 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, che ha modificato in modo sostanziale il processo di definizione
del progetto di bilancio a legislazione vigente. A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 di
competenza dei vari Ministeri operate dal citato decreto-legge, alle singole
Amministrazioni è stato infatti concesso un più ampio margine di
discrezionalità in ordine alla allocazione delle risorse nei programmi di spesa
di loro pertinenza.
A seguito dei tagli lineari, è stata stabilita una
procedura che ha modificato il processo di definizione delle previsioni di
bilancio, posto che è stato fissato una sorta di plafond a disposizione di ogni Amministrazione entro il quale
ciascuna, in sede di formazione del progetto di bilancio, ha potuto ripartire
le risorse a disposizione, per ogni missione, tra i relativi programmi di spesa
ritenuti prioritari.
Secondo
la definizione contenuta nella nuova legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per
le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo
controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese
definite come “oneri inderogabili”,
vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o
da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione.
Rientrano
tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese
obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente
elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse,
interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di
mutui. In via residuale, rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che
sono così identificate per espressa disposizione normativa.
Le spese rimodulabili - delle quali non è
data una vera e propria definizione - sono individuate:
a) nelle
spese derivanti da fattori legislativi,
intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa
che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo
di iscrizione in bilancio, la cui rimodulabilità è disciplinata da una apposita
norma della legge (vedi articolo 23
L.n.196/2009));
b) nelle spese
di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate
legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle
amministrazioni.
Formalizzando una novità già introdotta con il disegno di legge di
bilancio per il 2009, la nuova normativa contabile prevede che, sino
all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della
spesa sono indicate per ciascun programma
di spesa, per macroaggregato e
distinte per capitolo, le spese rimodulabili
e quelle non rimodulabili.
4)
Con riferimento
ai programmi di spesa, la nuova legge di contabilità dispone l’affidamento della
realizzazione di ciascun programma ad un
unico centro di responsabilità amministrativa. La
formulazione usata dalla norma, che affida la “realizzazione” di ciascun
programma ad un unico centro di
responsabilità amministrativa, sembra indicare che, indipendentemente dal
numero delle strutture amministrative coinvolte nel programma (e finora,
infatti, la gran parte dei programmi coinvolgeva più centri di responsabilità
amministrativa di uno stesso Ministero ovvero, nell’ipotesi di programmi
interministeriali, di Ministeri diversi), la sua realizzazione dovrebbe
comunque essere affidata alla responsabilità di un unico soggetto.
La
previsione dell’univocità tra programmi
e centri di responsabilità amministrativa è invece espressa nell’articolo
40 della legge di contabilità, tra i criteri della delega al Governo per il
completamento della riforma del bilancio. La norma richiamata prevede, inoltre,
l'univoca corrispondenza tra il
programma e ciascun Ministero, al fine di evitare, ove possibile, la
condivisione di programmi tra più Ministeri.
L’univoca corrispondenza tra programma di spesa e centro di
responsabilità e tra programma di spesa e ciascun Ministero cui sembra tendere,
in prospettiva, l’articolo 40, oltre a
permettere di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di
responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della
riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di conseguenza, l’eliminazione, ove possibile,
di programmi di spesa interministeriali.
L’articolo
23 della nuova legge di contabilità reca disposizioni in merito alla
formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa.
La norma prevede che, in sede di formulazione
degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla
base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare
le risorse necessarie per il loro
raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con
apposita circolare, dal Ministero dell’economia.
La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
Per quanto concerne la quantificazione delle
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri,
la norma prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti
alla stessa missione di spesa.
Una volta che i Ministri competenti hanno
dato le loro indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal singolo
dicastero e alle risorse necessarie per il loro raggiungimento, la nuova
normativa contabile attribuisce al Ministro dell’economia il compito di valutare
la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e
le risorse richieste per la loro realizzazione.
Per motivate esigenze, con il disegno di
legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori
legislativi, compensative all’interno
di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa.
Resta preclusa la possibilità di utilizzare
stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
In allegato
a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si
propone la modifica e il corrispondente importo.
Con la possibilità di incidere sugli
stanziamenti determinati da specifiche autorizzazioni legislative di spesa,
viene pertanto messa a regime per il disegno di legge di bilancio un potere di
intervento nelle scelte allocative finora limitato allo strumento della legge
finanziaria.
Con la disposizione
introdotta dall’articolo 23 viene formalizzato
nella legge di contabilità quanto
già previsto, in via sperimentale, per
gli anni 2009 e 2010, dall’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (come
modificato dall’articolo 23, comma 21-quater,
del D.L. n. 78/2009), il quale, come già ricordato, a fronte di consistenti
riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio
2009–2011 di competenza dei vari Ministeri, ha introdotto un più ampio margine di flessibilità per le
amministrazioni in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione
vigente, consentendo di rimodulare, seppure con vari limiti, le dotazioni
finanziarie tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante
modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti.
In ragione della possibilità di
incidere, con le rimodulazioni, sulla legislazione sostanziale di spesa, in
apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa dei disegni di
legge di bilancio per il 2009 e 2010 sono state esposte le autorizzazioni
legislative di spesa ed i relativi importi con le rimodulazioni effettuate
dalle Amministrazioni. Il prospetto delle autorizzazioni di spesa rimodulabili
di ciascun Ministero è stato inoltre riportato nelle rispettive leggi di
bilancio (Allegato n. 2 a ciascuno stato di previsione).
Il D.L. 31 maggio
2010, n. 78 ha introdotto, per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità
degli stanziamenti di bilancio che
derogano alla disciplina generale recata dalla legge n. 196/2009.
A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).
Tale facoltà può
essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:
-
esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili, riconducibili,
come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al
fabbisogno;
-
nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica;
-
restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti.
L’articolo
25 della nuova legge di contabilità espone la nuova classificazione delle
entrate e delle spese dello Stato, sulla base delle innovazione introdotte
dall’articolo 21, che ha modificato le unità di voto parlamentare,
identificandole, per le entrate, con la tipologia dell’entrata, e per le spese,
con i programmi, determinando il venir meno delle unità previsionali di base (o
macroaggregati).
La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:
a)
al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura:
titolo I: entrate tributarie;
titolo II: entrate extra-tributarie;
titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni
patrimoniali e riscossione di crediti;
titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.
I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al
mercato finanziario;
b) al di sotto dei titoli,
le entrate sono suddivise in ricorrenti
e non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero
limitata soltanto ad alcuni esercizi;
c) nel terzo livello è evidenziata la tipologia
dell'entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento
dei cespiti.
d) al di sotto dell’unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità di voto
ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere
suddivisi in articoli.
Si osserva che nell’ambito
dei principi della delega per il completamento della revisione della struttura
del bilancio dello Stato è previsto che il Governo proceda alla revisione, per l'entrata, delle unità
elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in
modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente
individuabile (cfr. articolo 40, comma 2,
lettera d).
Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci di bilancio individua una
classificazione di tre livelli:
a)
missioni, che
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b)
programmi, ossia
le unità di voto parlamentare, quali
aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito
delle missioni.
I programmi sono presentati suddivisi in
macroaggregati per tipologie di spesa (spese di funzionamento, interventi,
trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri
del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri
comuni in conto capitale);
c)
capitoli, secondo
l’oggetto della spesa, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione,
classificati in base al loro contenuto economico e funzionale. I capitoli
possono essere suddivisi in articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali
piani di gestione).
Al riguardo si osserva che in
sede di delega per il completamento della riforma si prevede il superamento dei capitoli mediante
l’introduzione delle azioni, quali componenti del programma e unità
elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro
raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo
livello (cfr. articolo 40, comma 2,
lettera e).
E’ inoltre confermata la classificazione economica e funzionale delle spese.
La nuova legge di
contabilità prevede però che esse si conformino
ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della
pubblica amministrazione.
E’ pertanto confermata la presentazione, in
allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile
da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo
l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione
COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle
politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale.
In appendice a tale quadro contabile sono
previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di
classificazione.
Rispetto alla precedente normativa contabile,
è richiesto altresì, in apposito prospetto,
il raccordo tra le classi COFOG e le
missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il
sistema di contabilità nazionale.
Tutti i suddetti prospetti devono essere
aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.
L’articolo 21 della nuova legge di
contabilità conferma la struttura del disegno di legge di bilancio di
previsione, costituito:
§ da un unico stato di previsione dell’entrata;
§ dagli stati
di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio,
con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome;
§ dal quadro
generale riassuntivo, che la nuova legge di contabilità estende al triennio.
Ciascuno stato di previsione è corredato da
una serie di elementi informativi:
a)
la nota integrativa al bilancio di previsione –
che sostituisce la nota preliminare prevista dalla precedente legge di
contabilità – contenente i seguenti elementi informativi riferiti alle entrate
e alle spese:
-
per le entrate, la nota illustra i criteri
utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse;
-
per la spesa, in una prima sezione, concernente il
piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, la nota illustra il quadro di riferimento in cui
l’amministrazione si trova ad operare, le priorità politiche, le attività e gli
obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni
intendono conseguire, con espressa indicazione delle risorse destinate alla
realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi
riferiti, nonché dei criteri e dei parametri utilizzati per la loro
quantificazione. In una seconda sezione,
relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse
finanziarie, la
nota illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni di
spesa,
con riguardo particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi
riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b)
una scheda
illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con
indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con
l'articolazione per le categorie di spesa. Di tali schede è previsto un
aggiornamento semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate
alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso
d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Ciascuno stato di previsione deve inoltre recare, per ogni programma:
c)
l'elenco dei
capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
d)
un riepilogo
delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
Rispetto alla
normativa precedente sono inoltre richieste, a corredo degli stati di
previsione:
e)
una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza
nazionale, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo analitico
dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti
stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione
vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. Anche in questo caso, è previsto un
aggiornamento semestrale di tali schede;
f)
la presentazione del budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, che
finora ha invece costituito un documento a se stante[2]. Il
budget riporta i costi previsti dai
centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine
di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.
La nuova normativa contabile conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.
Per quanto concerne l’approvazione del disegno di legge di bilancio, l’articolo 21
conferma in larga parte la precedente normativa, disponendo:
§ la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare;
§ l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, nell'ordine detto, con riferimento alle dotazioni di competenza e cassa;
§ l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Rispetto alla
precedente legge di contabilità, va segnalato il venir meno del Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;
§ la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;
§ la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
§ l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Come già previsto nella precedente legge di contabilità, il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, che su base pluriennale.
L'articolo
22 della nuova legge di contabilità disciplina il bilancio pluriennale di
previsione, prevedendo – in linea con la precedente disciplina - che esso sia
elaborato dal Ministro dell’economia, in coerenza con gli obiettivi indicati
nella Decisione di finanza pubblica, con riferimento ad un periodo di tre anni.
Il bilancio pluriennale è redatto in base
alla legislazione vigente in termini di competenza e di cassa (anziché in
termini di sola competenza, come previsto in passato) ed è organizzato per missioni e programmi.
La norma prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente
che di un bilancio pluriennale
programmatico, nel quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle
entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo
conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di finanza
pubblica.
Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.
E’ ribadito il principio in base al quale il
bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate
e ad eseguire le spese ivi contemplate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo
21 il
quale esclude che le previsioni di entrata e di spesa del secondo e del terzo
anno del bilancio triennale costituiscono limiti per le autorizzazioni di
impegno e di pagamento.
Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.
In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in 173 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero.
A partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011 in esame i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.
Come riportato nella relazione illustrativa, è confermata, nel disegno di legge, la univoca corrispondenza tra programmi e centri di responsabilità.
Con la riforma introdotta con la legge n 196/2009 il bilancio ha assunto una nuova veste di natura non meramente formale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, il disegno di legge di bilancio, in virtù della nuova disciplina della flessibilità disciplinata dall’articolo 23 della legge n. 196/2009, può infatti incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge nonché, in base all’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, quantificare gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.
L’articolo 7 della nuova legge di contabilità considera, pertanto, il disegno di legge di bilancio tra gli strumenti della programmazione finanziaria.
La legge di bilancio compone, insieme alla legge di stabilità, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
Sotto il profilo quantitativo, va ricordato che sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 ha inciso la disciplina introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122/2010) che ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili, in base all’articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.
Sono state escluse dai tagli le risorse destinate:
§ al fondo ordinario delle università;
§ all’informatica;
§ alla ricerca;
§ al 5 per mille del gettito IRE.
Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.
Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.
Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, in base alla tabella allegata al D.L. n. 78/2010, così distribuite tra i Ministeri:
Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero nel triennio
2011-2013
(milioni
di euro)
MINISTERO |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
riduzioni |
di cui predeterm. per legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per
legge |
|
Ministero
economia e finanze |
712,0 |
470,2 |
847,5 |
626,9 |
644,2 |
423,5 |
Ministero
dello sviluppo economico |
963,2 |
952,4 |
561,5 |
550,3 |
1142,2 |
1130,9 |
Ministero
del lavoro e politiche sociali |
12,3 |
7,4 |
12,2 |
7,4 |
12,3 |
7,5 |
Ministero
della giustizia |
47,8 |
0,8 |
48,5 |
0,8 |
48,6 |
0,8 |
Ministero
degli affari esteri |
43,9 |
27,6 |
43,9 |
27,6 |
43,0 |
26,7 |
Ministero
istruzione, università e ricerca |
104,2 |
76,2 |
104,8 |
76,7 |
103,8 |
75,9 |
Ministero
dell'interno |
118,7 |
12,1 |
120,5 |
12,4 |
122,8 |
12,7 |
Ministero ambiente tutela del territorio e mare |
34,2 |
32,1 |
33,3 |
31,1 |
33,6 |
31,4 |
Ministero
infrastrutture e trasporti |
56,1 |
30,2 |
49,1 |
28,6 |
50,3 |
30,0 |
Ministero
della difesa |
255,8 |
162,7 |
304,8 |
211,6 |
104,8 |
11,6 |
Ministero
politiche agric. alimen e forest. |
23,3 |
14,9 |
17,5 |
9,1 |
17,5 |
9,1 |
Ministero
beni e le attività culturali |
58,3 |
53,0 |
58,3 |
53,0 |
58,1 |
52,8 |
Ministero
della salute |
13,7 |
11,0 |
14,1 |
11,4 |
14,1 |
11,4 |
TOTALE |
2.443,7 |
1.850,5 |
2.215,8 |
1.646,9 |
2.395,2 |
1.824,4 |
Al fine di mettere le singole Amministrazioni in condizione di far fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, e consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime, l’articolo 2 del decreto-legge ha introdotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio contenuta nella nuova legge di contabilità (articolo 23), la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.
La flessibilità introdotta dal D.L. n. 78/2010, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23, comma 3, consente la rimodulazione delle risorse finanziarie soltanto “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa o all’interno di un medesimo programma.
Le rimodulazioni tra missioni riguardano soltanto le spese rimodulabili, cioè quelle riconducibili, come già detto, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.
Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi. Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
La norma prevede che le autorizzazioni legislative che vengono rimodulate con il disegno di legge di bilancio e i corrispondenti importi rimodulati, per ciascuna missione e programma, siano indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
In particolare, nell’Allegato 1 è indicato, con riferimento a ciascuna
autorizzazione legislativa, l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione
operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il
conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.
Per quanto riguarda gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2011, va ricordato che le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.
Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.
In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel BLV per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l’università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7% per il 2009, al 24% nel 2010 e al 41,6% nel 2011.
Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e oltre 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.
Le riduzioni per
gli anni 2009-2011 sono risultate così distribuite per ciascun Ministero:
(milioni di euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Ministero |
riduzioni |
di cui: |
riduzioni |
di cui: |
riduzioni |
di cui: |
economia e finanze |
2.995,8 |
2.570,4 |
3.307,0 |
2.796,8 |
5.895,1 |
4986,0 |
sviluppo economico |
2.247,8 |
2.235,5 |
2.459,0 |
2.444,4 |
4.310,8 |
4.286,0 |
lavoro |
220,0 |
187,6 |
261,1 |
222,5 |
452,5 |
385,6 |
giustizia |
218,6 |
1,6 |
262,1 |
3,2 |
454,2 |
5,5 |
esteri |
202,4 |
153,4 |
225,4 |
167,0 |
388,0 |
286,5 |
istruzione |
447,0 |
214,4 |
456,4 |
200,2 |
790,1 |
346,4 |
interno |
413,7 |
78,4 |
462,2 |
55,2 |
799,0 |
95,6 |
ambiente |
249,7 |
241,3 |
166,2 |
156,3 |
261,9 |
244,5 |
infrastrutture |
519,6 |
405,3 |
463,0 |
332,9 |
770,4 |
544,7 |
difesa |
503,7 |
158,0 |
478,1 |
59,0 |
834,5 |
101,7 |
politiche agricole |
180,0 |
137,0 |
137,4 |
88,4 |
220,2 |
135,2 |
beni culturali |
236,7 |
216,8 |
251,3 |
227,1 |
434,6 |
392,5 |
totale |
8.435
|
6.599,7
|
8.929,2
|
6.753
|
15.611,3
|
11.810,2
|
Ulteriori riduzioni lineari sono
state disposte, con incidenza sulla formazione del bilancio a legislazione
vigente per il 2011, dal D.L. n.
180/2008, art. 4[3], che ha
disposto una riduzione lineare di 24
milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010, e 141 milioni a decorrere dall’anno 2011
delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero (esposte in
apposito allegato al provvedimento) a copertura degli oneri relativi alle
assunzioni in università statali.
A differenza dello
scorso anno[4], nella Relazione illustrativa del disegno di legge
di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è presente una apposita sezione di
analisi delle missioni e dei programmi del bilancio, che metta in evidenza la
quota di spesa “rimodulabile” e
quella “non rimodulabile” del
bilancio dello Stato, ripartita per missione.
Non è pertanto
possibile, al momento, individuare l’entità
complessiva delle spese “rimodulabili” del
bilancio statale.
Le spese
rimodulabili trovano esposizione soltanto con riferimento ai singoli programmi
di spesa nell’ambito delle schede illustrative dei programmi presenti in
ciascuno stato di previsione.
Nelle suddette schede illustrative, infatti, le spese complessive dei programmi, sono suddivise, con riferimento ai
macroaggregati[5], in spese
rimodulabili e non rimodulabili. All’interno della componente rimodulabile
(R), è data specifica indicazione delle spese riconducibili al “fabbisogno” e
al “fattore legislativo”.
In sostanza, le schede illustrative sembrano avere
assorbito la funzione che, in base alla nuova legge di contabilità (articolo
21, comma 4, secondo periodo, legge n. 96/2009) avrebbe dovuto essere svolta da
appositi allegati agli stati di previsione della spesa, i quali, sino
all'esercizio della delega al Governo per il completamento della revisione
della struttura del bilancio dello Stato, debbono indicare, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e
quelle non rimodulabili.
Per quanto concerne, in particolare, la componente rimodulabile del bilancio riconducibile al fattore legislativo, si ricorda che l’articolo 23 della nuova legge di contabilità consente, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, di rimodulare, in via compensativa, all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo siano indicate in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
Tale principio di flessibilità è stato sostanzialmente ampliato dal D.L. n. 78/2010, il quale, come già detto, in deroga alla ordinaria disciplina, ha previsto la possibilità, limitatamente al triennio 2011-2013, per motivate esigenze, di rimodulare, in sede di disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, prevede altresì che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa debbano essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.
Con riferimento alle rimodulazioni proposte dal disegno di legge di bilancio in esame, si osserva che la Relazione illustrativa, afferma che “ risultano utilizzati in sede di previsione 2011, gli strumenti di flessibilità già previsti dalla disciplina contabile di bilancio, tenuto anche conto di quanto previsto al riguardo dall’articolo 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. In tal senso, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio 2011 da parte dei Ministeri è stata esercitata l’ulteriore possibilità di riallocare le risorse verso forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la rimodulazione tra Missioni (anche per compensare, se ritenuto necessario, le riduzioni lineari disposte dal suddetto decreto legge n. 78 del 2010), limitatamente al triennio 2011-2013”, con ciò innovando rispetto alla disciplina generale che consente rimodulazioni solo tra programmi ricompresi nella stessa Missione di spesa.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779), è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi (art. 23, c. 3 della legge n. 196/2009)”, che espone le autorizzazioni di spesa relative a ciascun Ministero oggetto di proposta di rimodulazione.
In particolare, l’Allegato 1 è strutturato
per missione e programma, e, con riferimento a ciascuna autorizzazione
legislativa ad esso sottostante, è indicato l’importo a legislazione vigente,
l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del
triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di
bilancio.
Sembrerebbe pertanto che l’allegato 1 sia inclusivo non
solo delle rimodulazioni effettuate ai sensi dell’articolo 23,comma 3 della
legge n. 196/2009, che è citato come unico riferimento normativo, bensì anche
delle rimodulazioni da fattore legislativo effettuate ai sensi del decreto
legge n. 78/2010, mancando nella Relazione illustrativa una specificazione al
riguardo.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2011 a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi:
BLV 2011 (A.C. 3779) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate
finali |
446.949 |
408.395 |
(2) Spese
finali |
486.602 |
496.275 |
(3=1-2) Saldo
netto da finanziare |
-39.652 |
-87.880 |
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 446,9 miliardi di euro e spese finali per 486,6 miliardi.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro.
In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 87,9 miliardi di euro.
In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti importi:
BLV
2012-2013 (A.C.
3779) |
||
|
2012 |
2013 |
(1) Entrate
finali |
469.931 |
489.710 |
(2) Spese
finali |
489.196 |
494.366 |
(3=1-2) Saldo
netto da finanziare |
-19.265 |
-4.656 |
Al lordo delle regolazioni
contabili e debitorie (pari a 30.445 milioni di euro per quanto concerne le
entrate, e a 41.751 milioni di euro, per quanto concerne le spese), il bilancio
a legislazione vigente per il 2011 prevede:
BLV 2011 (A.C. 3779) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate
finali |
497.394 |
438.840 |
(2) Spese
finali |
528.353 |
538.026 |
(3=1-2) Saldo
netto da finanziare |
-50.958 |
-99.186 |
In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti import al lordo delle regolazioni debitorie:
BLV 2012-2013 (A.C. 3779) |
||
|
2012 |
2013 |
(1) Entrate
finali |
499.473 |
519.382 |
(2) Spese
finali |
522.072 |
527.188 |
(3=1-2) Saldo
netto da finanziare |
-22.599 |
-7.806 |
Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2010, le previsioni contenute nella legge di assestamento e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 e per il biennio successivo (A.C. 3779).
Il raffronto
è effettuato con i dati al netto
delle regolazioni debitorie e contabili.
(Valori in milioni di euro)
|
Bilancio di previsione 2010 |
Assestato |
B.L.V. |
Diff.
|
B.L.V. |
B.L.V. |
Entrate finali |
443.411 |
443.448 |
446.949 |
3.502 |
469.931 |
489.710 |
Tributarie |
410.842 |
410.112 |
414.315 |
4.203 |
437.171 |
455.910 |
Extratributarie |
31.104 |
31.910 |
31.557 |
-353 |
31.679 |
32.713 |
Entrate per alienazione e
ammort. beni patrimoniali |
1.466 |
1.426 |
1.077 |
-349 |
1.081 |
1.087 |
Spese finali |
505.829 |
498.202 |
486.602 |
-11.601 |
489.196 |
494.366 |
Spese correnti |
460.180 |
451.464 |
446.940 |
-4.524 |
451.778 |
459.363 |
-
Spese correnti netto interessi |
380.832 |
377.302 |
362.697 |
-14.605 |
361.881 |
365.777 |
- Interessi |
79.348 |
74.162 |
84.243 |
10.081 |
89.897 |
93.586 |
Spese
conto capitale |
45.649 |
46.739 |
39.662 |
-7.077 |
37.418 |
35.003 |
Rimborso prestiti |
258.589 |
224.651 |
209.985 |
-14.665 |
248.495 |
222.347 |
Spese Complessive |
764.418 |
722.853 |
696.587 |
-26.266 |
737.691 |
716.713 |
Saldo netto da finanziare |
-62.418 |
-54.755 |
-39.652 |
+15.103 |
-19.265 |
-4.656 |
Risparmio pubblico |
-18.235 |
-9.442 |
-1.067 |
8.374 |
17.072 |
29.260 |
Ricorso al mercato (*) |
-325.691 |
-284.673 |
-260.944 |
23.729 |
-271.092 |
-230.156 |
(*) Il ricorso al mercato è
calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all’assestamento per il 2010, nell’importo di 15.103 milioni di euro, derivante da:
§ una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale;
§ un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro.
Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.
Riguardo alle entrate finali, l’aumento di 3.500 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2010 risulta determinato dall’andamento crescente delle entrate tributarie (+4.203 milioni di euro).
Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011, la riduzione (11.601 milioni) è per la maggior parte imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzione di 7.077 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2010. Anche rispetto al dato del bilancio 2010, le spese in conto capitale risultano ridotte di 5.987 milioni.
Anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione ma più contenuta (-4.524 milioni di euro).
Se confrontata, tuttavia, con la previsione del bilancio per il 2010, la spesa corrente nel 2011 evidenzia una riduzione di oltre 13 miliardi di euro.
In particolare, la spesa primaria, considerata al netto degli interessi, registra una variazione in diminuzione particolarmente significativa, di circa 14.600 milioni di euro.
Per quanto riguarda le entrate finali è previsto per il 2011 un aumento complessivo di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell’1% delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie (-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (- 349 milioni).
In particolare, tra entrate tributarie, le imposte sul patrimonio e sul reddito registrano, nelle previsioni per il 2011, una diminuzione del 2,7%, pari a 6.688 milioni, a fronte di un incremento di 10.734 milioni delle tasse e imposte sugli affari.
Entrate tributarie
(al netto dei rimborsi IVA,
regolazioni contabili e acconto concessionari - milioni di euro)
|
Ass. 2010 |
BLV
2011 |
Diff.. |
Var. |
I
– Imposte sul patrimonio e sul reddito |
244.813 |
238.126 |
-6.688 |
-2,7 |
II
- Tasse e imposte sugli affari |
113.553 |
124.287 |
10.734 |
9,5 |
III
- Imposte sulla produzione, consumi e dogane |
28.965 |
28.673 |
-292 |
-1,0 |
IV
– Monopoli |
10.594 |
10.884 |
290 |
2,7 |
V
- Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco |
12.187 |
12.345 |
158 |
0 |
Totale
Entrate Tributarie |
410.112 |
414.315 |
4.203 |
1,0 |
Nella
tabella che segue vengono raffrontati alcuni dati relativi alle entrate tributarie, suddivise per categoria.
Rispetto al dato assestato 2010, a fronte di un gettito IRE pressoché invariato, viene prevista per il 2011 una riduzione dell’IRES (-4.158 milioni) e delle imposte sostitutive (-2.187 milioni), mentre per l’IVA vengono indicati maggiori introiti per 10.457 milioni.
I comparti dei monopoli e dei giochi riportano una lieve crescita delle entrate.
I dati illustrati sono calcolati al netto dei rimborsi IVA,
che ammontano a 31.946 milioni nel bilancio assestato
2010 e a 30.445 milioni nel 2011.
Entrate tributarie – Competenza
(dati al netto dei rimborsi IVA)
(milioni di euro)
Descrizione |
Assest. |
BLV |
Differenza |
A) Entrate
ricorrenti |
|
|
|
IRE |
182.256 |
182.351 |
+95 |
IRES |
44.245 |
40.087 |
-4.158 |
Imposte sostitutive |
12.965 |
10.882 |
-2.083 |
Altre imposte dirette |
3.515 |
3.752 |
+237 |
Totale imposte dirette |
|
|
|
IVA |
89.758 |
100.215 |
+10.457 |
Registro, bollo e sostitutiva |
11.713 |
11.781 |
+68 |
Accisa e imposta erariale su oli minerali |
21.765 |
21.381 |
-384 |
Accisa e imposta erariale su altri prodotti |
7.166 |
7.258 |
+92 |
Imposte sui generi di Monopolio |
10.593 |
10.883 |
+290 |
Lotto |
5.339 |
5.413 |
+74 |
Imposta sui giochi |
3.759 |
3.802 |
+42 |
Lotterie ed altri giochi |
3.089 |
3.130 |
+41 |
Altre imposte indirette |
11.664 |
11.866 |
+202 |
Totale imposte indirette |
|
|
|
Totale A) |
407.827 |
412.801 |
+4.974 |
B) Entrate
non ricorrenti |
|
|
|
Imposte sostitutive |
1.660 |
868 |
-792 |
Condoni imposte dirette |
172 |
186 |
+14 |
Altre imposte indirette (successione e donazione) |
449 |
456 |
+7 |
Condoni imposte indirette |
4 |
4 |
0 |
Totale B) |
2.285 |
1.514 |
-771 |
Totale
tributarie (A + B) |
410.112 |
414.315 |
+4.203 |
di cui
derivanti da attività ordinaria di gestione |
378.111 |
377.993 |
-118 |
di cui da
attività di accertamento e controllo |
32.001 |
36.322 |
+4.321 |
La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2010 e il dato a legislazione vigente per il 2010 (A.C. 3779).
Spese finali del bilancio dello stato
(competenza - valori in
milioni di euro – al netto delle regolazioni debitorie)
CATEGORIE |
BIL. 2010 |
ASS. 2010 |
BLV 2011 |
Var. |
Redditi da lavoro dipendente |
91.300 |
91.422 |
89.385 |
-2.037 |
Imposte pagate sulla produzione |
4.817 |
4.805 |
4.713 |
-92 |
Consumi intermedi |
7.935 |
8.460 |
7.642 |
-818 |
Trasferimenti correnti ad
amministrazioni pubbliche |
223.018 |
220.596 |
208.967 |
-11.629 |
Trasferimenti correnti a famiglie
e istituzioni sociali private |
3.802 |
4.163 |
3.658 |
-505 |
Trasferimenti correnti a imprese |
4.230 |
4.240 |
3.736 |
-504 |
Trasferimenti all'estero |
1.522 |
1.535 |
1.495 |
-40 |
Risorse proprie CEE |
17.200 |
17.200 |
18.300 |
1.100 |
Interessi passivi e redditi da
capitale |
79.348 |
74.162 |
84.243 |
10.081 |
Poste correttive e compensative |
17.343 |
16.593 |
17.172 |
579 |
Ammortamenti |
900 |
900 |
910 |
10 |
Altre uscite correnti |
8.765 |
7.387 |
6.719 |
-668 |
Totale
Spese Correnti |
460.180 |
451.483 |
446.939 |
-4.524 |
Investimenti fissi lordi e
acquisti di terreni |
589 |
5.211 |
4.846 |
-365 |
Contributi agli investimenti ad
amministrazioni pubbliche |
16.838 |
19.319 |
12.729 |
-6.590 |
Contributi agli investimenti ad
imprese |
9.435 |
10.552 |
7.873 |
-2.678 |
Contributi agli investimenti a
famiglie e istituzioni sociali private |
49 |
51 |
36 |
-15 |
Contributi agli investimenti a
estero |
541 |
536 |
631 |
95 |
Altri trasferimenti in conto
capitale |
12.544 |
9.916 |
13.386 |
3.469 |
Acquisizioni di attività
finanziarie |
1.153 |
1.153 |
160 |
-993 |
Totale
spese Conto Capitale |
45.649 |
46.739 |
39.662 |
-7.077 |
Totale
Spese Finali |
505.829 |
498.202 |
486.602 |
-11.601 |
Le spese di parte corrente
Le previsioni di competenza delle spese correnti presentano, per il 2011, un decremento, rispetto al dato assestato 2010, di 4.524 milioni di euro.
Tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di circa 14.600 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 10.081 milioni di euro.
Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2010 sono previste per le seguenti categoria di spesa:
§ i trasferimenti correnti alle amministrazioni
pubbliche registrano nel 2011 una flessione
di oltre 11,6 miliardi di euro,
pressoché interamente imputabile
alla riduzione dei trasferimenti statali destinati alle amministrazioni locali, in conseguenza delle disposizioni
introdotte dal D.L. n. 78/2010.
Si ricorda, in particolare, la riduzione di
complessivi 6,3 miliardi dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali (che
si ripercuote anche sulla categoria dei trasferimenti alle amministrazioni
pubbliche in conto capitale), in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del
D.L. n. 78/2010, che ha disposto il taglio dei trasferimenti quale misura del
concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2011-2013.
La Relazione illustrativa ricorda, inoltre, la
riduzione delle somme da erogare per la devoluzione alle regioni a statuto
speciale del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa
(circa 5 miliardi di euro);
§ i consumi intermedi presentano una contrazione di 818 milioni rispetto al
2010;
§ i redditi da lavoro dipendente registrano
una flessione di circa 2.000 milioni;
§ le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalla variazione in aumento relativa agli interessi passivi, che registrano un incremento di 10.081 milioni connesso all’andamento degli interessi sui titoli del debito pubblico (5.900 milioni), sui BOT poliennali (2.500 milioni), sui tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi (1.300 milioni).
Le spese in conto capitale
La forte contrazione delle spese in conto capitale per oltre 7 miliardi rispetto al dato assestato 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa:
§
riduzione
di 6.590 milioni dei contributi agli
investimenti ad amministrazioni
pubbliche, anche in questo caso per la gran parte imputabili ala riduzione
dei trasferimenti alle amministrazioni
locali, ed in particolare alle regioni la cui riduzione degli stanziamenti
è da attribuire a quanto previsto nel D.L. n. 78/2010;
§ riduzione di 2.678 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 300 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e 1.822 milioni sono connessi a minori esigenze per i crediti d’imposta.
Come già ricordato, il disegno di legge di bilancio per il 2011 conferma la struttura contabile introdotta, a partire dalla legge di bilancio per il 2008, articolata spesa secondo le 34 Missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici.
Modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai Programmi, che è stato rivisitato, anche in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’economia 22 marzo 2010, n. 14.
A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancio per il 2011, le Missioni sono state articolate in 173 programmi, rispetto ai 162 presenti nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009).
A differenza dello
scorso anno, nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per
il 2011 (A.C. 3779) non è presente una
apposita sezione di analisi delle missioni e dei programmi del bilancio.
I dati relativi agli stanziamenti triennali
relativi alle Missioni di spesa del bilancio dello Stato, ripartiti tra i 173
programmi, sono stati comunque forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.
Sulla base di tali dati, emerge che per il
2011, rispetto alle spese finali del bilancio dello Stato, le missioni
(considerate al netto della quota relativa alle passività finanziarie[6]), che
risultano avere i maggiori stanziamenti sono:
§ relazioni
finanziarie con le autonomie locali (Missione
3 “Relazioni autonomie territoriali”), pari al 20,4%;
§
oneri per il servizio
del debito (Missione 34 “Debito pubblico”), pari al 15,9%;
§ trasferimenti
agli enti previdenziali per
la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25 “Politiche
previdenziali”), pari al 13,5%;
§ politiche
finanziarie e di bilancio (Missione
29), pari all’11,7%;
§ istruzione scolastica (Missione 22),
pari all’8%.
La tabella che segue mostra l’ammontare
complessivo e in quota percentuale delle risorse
finanziarie delle 34 Missioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente
per il 2011-2013.
I dati sono al lordo delle regolazioni contabili e debitorie.
(milioni di euro)
|
ASS. |
% |
BLV |
% |
Diff.
2011-2010 |
Var.
|
BLV |
% |
BLV |
% |
1 -
Organi costituzionali |
3.267 |
0,6 |
2.990 |
0,6 |
-277 |
-8,5 |
3.013
|
0,6 |
3.011 |
0,6 |
2 –
Amm.ne gen.le terr.* |
473 |
0,1 |
485 |
0,1 |
12 |
2,5 |
484 |
0,1 |
483 |
0,1 |
3 -
Relazioni auton. Terr. |
115.852 |
21,6 |
108.057 |
20,4 |
-7.806 |
-6,7 |
101.393
|
19,4 |
103.0188
|
19,5 |
4 -
L'Italia nel mondo |
25.271 |
4,7 |
26.267
|
5,0 |
996 |
3,9 |
26.892
|
5,2 |
22.153
|
4,2 |
5 -
Difesa e sicurezza terr. |
20.295 |
3,8 |
18.554
|
3,5 |
-1.741 |
-8,6 |
18.576
|
3,6 |
18.567
|
3,5 |
6 - Giustizia |
7.295 |
1,4 |
7.064
|
1,3 |
-231 |
-3,2 |
7.022
|
1,3 |
7.021
|
1,3 |
7 -
Ordine pubblico * |
10.451 |
2,0 |
10.372
|
0,7 |
-183 |
-1,8 |
10.216
|
2,0 |
10.194
|
1,9 |
8 -
Soccorso civile |
4.201 |
0,8 |
3.937
|
0,2 |
-264 |
-6,3 |
3.668
|
0,7 |
3.637
|
0,7 |
9 -
Agricoltura e pesca |
1.047 |
0,2 |
813 |
0,0 |
-234 |
-22,3 |
807 |
0,2 |
670 |
0,1 |
10 -
Energia |
8 |
0,0 |
8 |
0,7 |
0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
8 |
0,0 |
11 -
Competitività imprese |
5.903 |
1,1 |
3.855
|
0,7 |
-2.048 |
-34,7 |
3.484
|
0,7 |
2.153
|
0,4 |
12 –
Regolaz. dei mercati |
56 |
0,0 |
31 |
0,0 |
-25 |
-44,6 |
29 |
0,0 |
29 |
0,0 |
13 -
Diritto alla mobilità |
7.500 |
1,4 |
7.846
|
1,5 |
346 |
4,6 |
7.530
|
1,4 |
6.991
|
1,3 |
14 –
Infrastrutt. e logistica |
4.926 |
0,9 |
2.818
|
0,5 |
-2.108 |
-42,8 |
3.213
|
0,6 |
2.990
|
0,6 |
15 -
Comunicazioni |
1.291 |
0,2 |
1.113
|
0,2 |
-178 |
-13,8 |
891 |
0,2 |
891 |
0,2 |
16 -
Commercio intern.le |
233 |
0,0 |
168 |
0,0 |
-65 |
-27,9 |
190 |
0,0 |
190 |
0,0 |
17 - Ricerca
ed innovaz. |
3.549 |
0,7 |
3.243
|
0,6 |
-306 |
-8,6 |
3.118
|
0,6 |
3.090
|
0,6 |
18 -
Sviluppo sostenibile |
902 |
0,2 |
683 |
0,1 |
-219 |
-24,3 |
673 |
0,1 |
664 |
0,1 |
19 -
Casa e ass. urban. |
849 |
0,2 |
436 |
0,1 |
-413 |
-48,6 |
510 |
0,1 |
490 |
0,1 |
20 -
Tutela della salute |
777 |
0,1 |
739 |
0,1 |
-38 |
-4,9 |
730 |
0,1 |
724 |
0,1 |
21 -
Tutela beni culturali* |
1.367 |
0,3 |
1.210
|
0,2 |
-166 |
-12,1 |
1.193
|
0,2 |
1.191
|
0,2 |
22 -
Istruzione scolastica |
44.254 |
8,3 |
42.064
|
8,0 |
-2.190 |
-4,9 |
40.946
|
7,8 |
40.581
|
7,7 |
23 –
Istruz. Universitaria |
7.924 |
1,5 |
7.103
|
1,3 |
-821 |
-10,4 |
7.023
|
1,3 |
6.969
|
1,3 |
24 -
Diritti sociali e famigl. |
25.642 |
4,8 |
30.524
|
5,8 |
4.882 |
19,0 |
30.812
|
5,9 |
31.389
|
6,0 |
25 -
Politiche previdenziali |
77.393 |
14,5 |
71.304
|
13,5 |
-6.089 |
-7,9 |
73.351
|
14,0 |
74.718
|
14,2 |
26 -
Politiche per il lavoro |
5.239 |
1,0 |
4.678
|
0,9 |
-561 |
-10,7 |
4.239
|
0,8 |
4.111
|
0,8 |
27 -
Immigrazione |
1.637 |
0,3 |
1.408
|
0,3 |
-229 |
-14,0 |
1.431
|
0,3 |
1.471
|
0,3 |
28 -
Sviluppo territoriale* |
4.367 |
0,8 |
8.160
|
1,5 |
3.757 |
86,0 |
4.186
|
0,8 |
9.948
|
1,9 |
29 -
Politiche fin. e di bil. |
64.201 |
12,0 |
61.746
|
11,7 |
-2.455 |
-3,8 |
58.324
|
11,2 |
58.335
|
11,1 |
30 -
Giovani e sport |
806 |
0,2 |
685 |
0,1 |
-121 |
-15,0 |
671 |
0,1 |
661 |
0,1 |
31 –
Turismo |
76 |
0,0 |
37 |
0,0 |
-39 |
-51,3 |
37 |
0,0 |
33 |
0,0 |
32 -
Servizi gen.li amm.ni |
1.920 |
0,4 |
1.532
|
0,3 |
-388 |
-20,2 |
1.594
|
0,3 |
1.463
|
0,3 |
33 -
Fondi da ripartire |
12.451 |
2,3 |
14.518
|
2,7 |
2.067 |
16,6 |
15.895
|
3,0 |
15.825
|
3,0 |
34 -
Debito pubblico (**) |
73.991 |
13,8 |
84.064
|
15,9 |
10.073 |
13,6 |
89.924
|
17,2 |
93.519
|
17,7 |
TOTALE
SPESE FINALI |
535.414 |
100 |
528.512
|
100 |
-7.062 |
-1,3 |
522.073 |
100 |
527.188 |
100 |
(*) Al netto dei rimborsi del debito statale
come di seguito indicati: 11 mln per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti
alla Missione 3; 104 mln nel 2011,
108 nel 2012 e 112 nel 2013 riferiti alla Missione
7; 9 mln nel 2011 e 10 mln per ciascuno degli anni 2012-2013 riferiti alla Missione 21; 36 mln per ciascuno degli
anni 2011-2013 riferiti alla Missione 28.
(**) La Missione “Debito pubblico” rappresenta il
valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato. Il dato indicato
nella tabella si riferisce invece agli oneri per il servizio del debito statale,
ossia alla Missione al netto del programma relativo ai rimborsi del debito
statale.
La precedente tabella espone altresì le variazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2011, in valore assoluto e in percentuale, rispetto agli stanziamenti previsti nell’assestamento 2010.
Il maggior incremento, in termini assoluti, viene fatto registrare dalla Missione Debito pubblico (oltre 10 milioni di euro) che viene peraltro esposta per la sola parte relativa al programma Oneri per il servizio del debito statale. Seguono le Missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+4.882 milioni) e Sviluppo territoriale (+3.757 milioni). Anche in termini percentuali, alle predette Missioni sono ascrivibili le maggiori variazioni in aumento rispetto all’assestato 2010.
I più cospicui definanziamenti si registrano invece per le Missioni Relazioni con le autonomie territoriali (-7.806 milioni), Politiche previdenziali (-6.089 milioni) e Politiche finanziarie e di bilancio (-2.455 milioni). In termini percentuali, le maggiori variazioni in diminuzione sono ascrivibili alle missioni con stanziamenti di importo non elevato (Turismo, -51,3%; Casa e assetto urbanistico, -48,6%; Regolazione dei mercati, -44,6%; infrastrutture e logistica, -42,8%).
Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2011:
Incidenza % stanziamenti per
Missione – BLV 2011
* Nella voce
“Altro” sono raggruppate le Missioni (21 su un totale di 34) che presentano
un’incidenza percentuale rispetto al totale dello stati di previsioni della
spesa inferiore all’1%. In particolare, si tratta delle Missioni 1, 2, 7-12,
14-21, 26, 27, 30-32.
La nuova legge di contabilità prevede
l’esposizione sia di un bilancio
pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le
previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno
degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nella Decisione di finanza pubblica.
Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di
stabilità ed aggiornato annualmente.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (A.C. 3779) – Quadro C - evidenzia i seguenti importi, in termini di competenza, i valori di alcune voci dell’entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2011-2013, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2009 e dell’assestamento 2010, come riportato nella tabella che segue (valori in miliardi di euro ed in percentuale sul PIL, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e rimborsi IVA):
|
Consuntivo 2009 |
Ass. |
2011 |
2012 |
2013 |
Entrate tributarie |
412,4 |
410,1 |
414,3 |
437,2 |
455,9 |
In % sul PIL |
27,1 |
26,4 |
25,8 |
26,3 |
26,4 |
Altre entrate |
68,1 |
33,3 |
32,6 |
32,8 |
33,8 |
In % sul PIL |
4,5 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Totale entrate finali |
480,5 |
443,4 |
446,9 |
469,9 |
489,7 |
In % sul PIL |
31,6 |
28,5 |
27,9 |
28,2 |
28,3 |
Spese
correnti al netto interessi |
376,9 |
377,3 |
362,7 |
361,9 |
366,7 |
In % sul PIL |
24,8 |
24,3 |
22,6 |
21,7 |
21,2 |
Interessi |
73,2 |
74,2 |
84,2 |
90,0 |
94,6 |
In
% sul PIL |
4,8 |
4,8 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
Spese conto capitale |
57,3 |
46,7 |
40,7 |
40,9 |
43,4 |
In
% sul PIL |
3,8 |
3,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Totale spese finali |
507,4 |
498,2 |
487,6 |
492,8 |
504,7 |
In
% sul PIL |
33,4 |
32,0 |
30,4 |
29,6 |
29,2 |
Saldo netto da finanziare |
-26,9 |
-54,8 |
-40,6 |
-22,8 |
-15,0 |
In
% sul PIL |
-1,8 |
-3,5 |
-2,5 |
-1,4 |
-0,9 |
Avanzo primario |
46,3 |
19,4 |
43,6 |
67,2 |
79,6 |
In
% sul PIL |
3,0 |
1,2 |
2,7 |
4,0 |
4,6 |
Il livello programmatico del saldo netto da finanziare è fissato per il 2011 a 40,6 miliardi di euro, superiore rispetto a quello del bilancio a legislazione vigente per il 2011 (39,6 milioni di euro).
Al riguardo, si rileva che il valore-obiettivo del saldo netto da finanziare indicato nel bilancio programmatico dello Stato (40,6 miliardi) risulta inferiore al livello massimo del saldo medesimo fissato - in ottemperanza a quanto indicato nelle risoluzioni parlamentari[7] di approvazione della Decisione di finanza pubblica (DFP) - in 41,9 miliardi dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778).
Tale valore programmatico risulta, invece, pari a quello risultante dal bilancio a legislazione vigente come integrato dal disegno di legge di stabilità (40,6 miliardi) ed indicato nell’Allegato 4 del disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)
Il bilancio programmatico confrontato ai dati del bilancio assestato 2010, evidenzia, per quanto concerne la spesa corrente al netto degli interessi una riduzione per il 2011 e il 2012 con un’incidenza sul PIL in costante diminuzione da oltre il 24 per cento al 21,7 per cento prevista nel 2012. L’incidenza è ancora più bassa nel 2013 (21,2%) benché la corrispondente spesa corrente al netto degli interessi in valore assoluto faccia registrare un incremento rispetto all’anno precedente.
La spesa per interessi in percentuale al PIL è prevista in lieve aumento progressivo dal 4,8 per cento del 2009 al 5,5 per cento nel 2013.
La spesa in conto capitale è prevista,
infine, ridursi dal 3,8 per cento sul PIL nel 2009 al 2,5 per cento nel 2013.
Tavola I Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola II Evoluzione
della spesa finale per categorie e
incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola III Le
spese complessive per divisioni e
incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola IV Andamento
delle Missioni ed incidenza
percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato
Tavola V Andamento
delle entrate finali per categorie
Tavola VI Andamento
delle principali imposte
Tutti
i dati delle spese sono al lordo
dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.
Tavola
I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza
percentuale sul bilancio dello Stato
(competenza
– milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e
contabili)
MINISTERI |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Economia e finanze |
315.642 |
59,0 |
318.156 |
60,2 |
2.514 |
0,8 |
316.989 |
60,7 |
317.161 |
60,2 |
Sviluppo economico |
7.891 |
1,5 |
11.437 |
2,2 |
3.546 |
44,9 |
7.500 |
1,4 |
11.625 |
2,2 |
Lavoro e politiche sociali |
84.280 |
15,7 |
80.140 |
15,2 |
-4.140 |
-4,9 |
81.126 |
15,5 |
81.905 |
15,5 |
Giustizia |
7.441 |
1,4 |
7.204 |
1,4 |
-237 |
-3,2 |
7.154 |
1,4 |
7.153 |
1,4 |
Affari esteri |
2.089 |
0,4 |
1.886 |
0,4 |
-203 |
-9,7 |
1.890 |
0,4 |
1.875 |
0,4 |
Istruzione, università e
ricerca |
55.319 |
10,3 |
52.493 |
9,9 |
-2.826 |
-5,1 |
51.461 |
9,9 |
51.044 |
9,7 |
Interno |
28.672 |
5,4 |
25.207 |
4,8 |
-3.465 |
-12,1 |
23.848 |
4,6 |
23.953 |
4,5 |
Ambiente, tutela territorio e mare |
747 |
0,1 |
514 |
0,1 |
-233 |
-31,2 |
504 |
0,1 |
498 |
0,1 |
Infrastrutture e trasporti |
7.216 |
1,3 |
6.822 |
1,3 |
-394 |
-5,5 |
6.655 |
1,3 |
6.840 |
1,3 |
Difesa |
20.650 |
3,9 |
20.495 |
3,9 |
-155 |
-0,8 |
21.016 |
4,0 |
21.367 |
4,1 |
Politiche agricole |
1.538 |
0,3 |
1.321 |
0,3 |
-217 |
-14,1 |
1.269 |
0,2 |
1.128 |
0,2 |
Beni e attività culturali |
1.709 |
0,3 |
1.420 |
0,3 |
-289 |
-16,9 |
1.412 |
0,3 |
1.408 |
0,3 |
Salute |
2.216 |
0,4 |
1.259 |
0,2 |
-957 |
-43,2 |
1.249 |
0,2 |
1.231 |
0,2 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.410 |
100 |
528.353 |
100 |
-7.056 |
-1,3 |
522.072 |
100 |
527.188 |
99,8 |
Tavola
II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul
bilancio dello Stato
(competenza – milioni di euro – dati al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Redditi da lavoro dipendente |
91.423 |
17,1 |
89.385 |
16,9 |
-2.038 |
-2,2 |
89.080 |
17,1 |
88.862 |
16,9 |
Consumi intermedi |
8.563 |
1,6 |
7.642 |
1,4 |
-921 |
-10,8 |
7.649 |
1,5 |
7.553 |
1,4 |
Imposte pagate sulla produzione |
4.804 |
0,9 |
4.713 |
0,9 |
-91 |
-1,9 |
4.651 |
0,9 |
4.630 |
0,9 |
Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche |
221.840 |
41,4 |
214.890 |
40,7 |
-6.950 |
-3,1 |
210.198 |
40,3 |
214.046 |
40,6 |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni
sociali private |
4.169 |
0,8 |
3.658 |
0,7 |
-511 |
-12,3 |
3.702 |
0,7 |
3.725 |
0,7 |
Trasferimenti correnti a imprese |
4.327 |
0,8 |
3.978 |
0,8 |
-349 |
-8,1 |
3.267 |
0,6 |
3.255 |
0,6 |
Trasferimenti all'estero |
1.523 |
0,3 |
1.495 |
0,3 |
-28 |
-1,8 |
1.495 |
0,3 |
1.487 |
0,3 |
Risorse proprie CEE |
17.200 |
3,2 |
18.300 |
3,5 |
1.100 |
6,4 |
18.700 |
3,6 |
19.500 |
3,7 |
Interessi passivi e redditi da capitale |
74.162 |
13,9 |
84.243 |
15,9 |
10.081 |
13,6 |
89.897 |
17,2 |
93.586 |
17,8 |
Poste correttive e compensative |
51.689 |
9,7 |
50.769 |
9,6 |
-920 |
-1,8 |
49.052 |
9,4 |
49.252 |
9,3 |
Ammortamenti |
900 |
0,2 |
910 |
0,2 |
10 |
1,1 |
910 |
0,2 |
910 |
0,2 |
Altre uscite correnti |
8.076 |
1,5 |
8.710 |
1,6 |
634 |
7,9 |
6.052 |
1,2 |
5.380 |
1,0 |
Totale spese correnti |
488.671 |
91,3 |
488.690 |
92,5 |
19 |
0,0 |
484.654 |
92,8 |
492.186 |
93,4 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
5.211 |
1,0 |
4.846 |
0,9 |
-365 |
-7,0 |
5.344 |
1,0 |
6.041 |
1,1 |
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
19.319 |
3,6 |
12.729 |
2,4 |
-6.590 |
-34,1 |
13.299 |
2,5 |
5.932 |
1,1 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
10.552 |
2,0 |
7.873 |
1,5 |
-2.679 |
-25,4 |
7.314 |
1,4 |
5.838 |
1,1 |
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali pr. |
51 |
0,0 |
36 |
0,0 |
-15 |
-29,4 |
36 |
0,0 |
36 |
0,0 |
Contributi agli investimenti a estero |
536 |
0,1 |
631 |
0,1 |
95 |
17,7 |
666 |
0,1 |
666 |
0,1 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
9.916 |
1,9 |
13.386 |
2,5 |
3.470 |
35,0 |
10.630 |
2,0 |
16.360 |
3,1 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
1.153 |
0,2 |
160 |
0,0 |
-993 |
-86,1 |
130 |
0,0 |
130 |
0,0 |
Totale spese conto capitale |
46.739 |
8,7 |
39.662 |
7,5 |
-7.077 |
-15,1 |
37.418 |
7,2 |
35.003 |
6,6 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.410 |
100 |
528.353 |
100 |
-7.057 |
-1,3 |
522.072 |
100 |
527.188 |
100 |
Tavola
III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul
bilancio dello Stato
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
1. Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
494.904 |
65,1 |
496.524 |
67,2 |
1.620 |
0,3 |
533.676 |
69,3 |
519.028 |
69,2 |
2. Difesa |
21.055 |
2,8 |
17.587 |
2,4 |
-3.468 |
-16,5 |
18.127 |
2,4 |
18.474 |
2,5 |
3. Ordine pubblico e sicurezza |
19.822 |
2,6 |
22.755 |
3,1 |
2.933 |
14,8 |
22.637 |
2,9 |
22.621 |
3,0 |
4. Affari economici |
47.209 |
6,2 |
35.812 |
4,9 |
-11.397 |
-24,1 |
36.141 |
4,7 |
28.762 |
3,8 |
5. Protezione dell'ambiente |
1.215 |
0,2 |
874 |
0,1 |
-341 |
-28,1 |
837 |
0,1 |
821 |
0,1 |
6 Abitazioni e assetto territoriale |
824 |
0,1 |
3.680 |
0,5 |
2.856 |
346,6 |
3.368 |
0,4 |
3.437 |
0,5 |
7. Sanità |
11.332 |
1,5 |
12.723 |
1,7 |
1.391 |
12,3 |
7.147 |
0,9 |
6.921 |
0,9 |
8 Attività ricreative, culturali e di culto |
5.782 |
0,8 |
5.261 |
0,7 |
-521 |
-9,0 |
5.258 |
0,7 |
5.244 |
0,7 |
9 Istruzione |
53.010 |
7,0 |
50.173 |
6,8 |
-2.837 |
-5,4 |
49.268 |
6,4 |
48.854 |
6,5 |
10 Protezione sociale |
104.913 |
13,8 |
92.948 |
12,6 |
-11.965 |
-11,4 |
94.107 |
12,2 |
95.372 |
12,7 |
SPESE COMPLESSIVE |
760.066 |
100 |
738.337 |
100 |
-21.729 |
-2,9 |
770.566 |
100 |
749.534 |
100 |
Tavola
IV – Andamento delle Missioni ed
incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
MISSIONI |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
1 - Organi costituzionali |
3.267 |
0,4 |
2.990 |
0,4 |
-277 |
-8,5 |
3.013 |
0,4 |
3.011 |
0,4 |
2 - Amministrazione generale territorio |
473 |
0,1 |
485 |
0,1 |
12 |
2,5 |
484 |
0,1 |
483 |
0,1 |
3 - Relazioni autonomie territoriali |
115.852 |
15,2 |
108.057 |
14,6 |
-7.795 |
-6,7 |
101.404 |
13,2 |
103.030 |
13,7 |
4 - L'Italia in Europa e nel mondo |
25.271 |
3,3 |
26.267 |
3,6 |
996 |
3,9 |
26.892 |
3,5 |
22.153 |
3,0 |
5 - Difesa e sicurezza del territorio |
20.295 |
2,7 |
18.554 |
2,5 |
-1.741 |
-8,6 |
18.576 |
2,4 |
18.567 |
2,5 |
6 - Giustizia |
7.295 |
1,0 |
7.064 |
1,0 |
-231 |
-3,2 |
7.022 |
0,9 |
7.021 |
0,9 |
7 - Ordine pubblico e sicurezza |
10.451 |
1,4 |
10.372 |
0,5 |
-79 |
-0,8 |
10.324 |
1,3 |
10.306 |
1,4 |
8 - Soccorso civile |
4.201 |
0,6 |
3.937 |
0,1 |
-264 |
-6,3 |
3.668 |
0,5 |
3.637 |
0,5 |
9 - Agricoltura e pesca |
1.047 |
0,1 |
813 |
0,0 |
-234 |
-22,3 |
807 |
0,1 |
670 |
0,1 |
10 - Energia e fonti energetiche |
8 |
0,0 |
8 |
0,5 |
0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
8 |
0,0 |
11 - Competitività e sviluppo imprese |
5.903 |
0,8 |
3.855 |
0,5 |
-2.048 |
-34,7 |
3.484 |
0,5 |
2.153 |
0,3 |
12 - Regolazione dei mercati |
56 |
0,0 |
31 |
0,0 |
-25 |
-44,6 |
29 |
0,0 |
29 |
0,0 |
13 - Diritto alla mobilità |
7.500 |
1,0 |
7.846 |
1,1 |
346 |
4,6 |
7.530 |
1,0 |
6.991 |
0,9 |
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica |
4.926 |
0,6 |
2.818 |
0,4 |
-2.108 |
-42,8 |
3.213 |
0,4 |
2.990 |
0,4 |
15 - Comunicazioni |
1.291 |
0,2 |
1.113 |
0,2 |
-178 |
-13,8 |
891 |
0,1 |
891 |
0,1 |
16 - Commercio internazionale e internazionalizzazione sistema
produttivo |
233 |
0,0 |
168 |
0,0 |
-65 |
-27,9 |
190 |
0,0 |
190 |
0,0 |
17 - Ricerca ed innovazione |
3.549 |
0,5 |
3.243 |
0,4 |
-306 |
-8,6 |
3.118 |
0,4 |
3.090 |
0,4 |
18 - Sviluppo sostenibile |
902 |
0,1 |
683 |
0,1 |
-219 |
-24,3 |
673 |
0,1 |
664 |
0,1 |
19 - Casa e assetto urbanistico |
849 |
0,1 |
436 |
0,1 |
-413 |
-48,6 |
510 |
0,1 |
490 |
0,1 |
20 - Tutela della salute |
777 |
0,1 |
739 |
0,1 |
-38 |
-4,9 |
730 |
0,1 |
724 |
0,1 |
21 - Tutela beni culturali e paesaggistici |
1.367 |
0,2 |
1.210 |
0,2 |
-157 |
-11,5 |
1.203 |
0,2 |
1.201 |
0,2 |
22 - Istruzione scolastica |
44.254 |
5,8 |
42.064 |
5,7 |
-2.190 |
-4,9 |
40.946 |
5,3 |
40.581 |
5,4 |
23 - Istruzione universitaria |
7.924 |
1,0 |
7.103 |
1,0 |
-821 |
-10,4 |
7.023 |
0,9 |
6.969 |
0,9 |
24 - Diritti sociali politiche sociali e famiglia |
25.642 |
3,4 |
30.524 |
4,1 |
4.882 |
19,0 |
30.812 |
4,0 |
31.389 |
4,2 |
25 - Politiche previdenziali |
77.393 |
10,2 |
71.304 |
9,7 |
-6.089 |
-7,9 |
73.351 |
9,5 |
74.718 |
10,0 |
26 - Politiche per il lavoro |
5.239 |
0,7 |
4.678 |
0,6 |
-561 |
-10,7 |
4.239 |
0,6 |
4.111 |
0,5 |
27 – Immigrazione |
1.637 |
0,2 |
1.408 |
0,2 |
-229 |
-14,0 |
1.431 |
0,2 |
1.471 |
0,2 |
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale |
4.367 |
0,6 |
8.160 |
1,1 |
3.793 |
86,9 |
4.222 |
0,5 |
9.984 |
1,3 |
29 - Politiche economiche finanziarie e di bilancio |
64.201 |
8,4 |
61.746 |
8,4 |
-2.455 |
-3,8 |
58.324 |
7,6 |
58.335 |
7,8 |
30 - Giovani e sport |
806 |
0,1 |
685 |
0,1 |
-121 |
-15,0 |
671 |
0,1 |
661 |
0,1 |
31 – Turismo |
76 |
0,0 |
37 |
0,0 |
-39 |
-51,3 |
37 |
0,0 |
33 |
0,0 |
32 - Servizi istituzionali generali amministrazioni |
1.920 |
0,3 |
1.532 |
0,2 |
-388 |
-20,2 |
1.594 |
0,2 |
1.463 |
0,2 |
33 - Fondi da ripartire |
12.451 |
1,6 |
14.518 |
2,0 |
2.067 |
16,6 |
15.895 |
2,1 |
15.825 |
2,1 |
34 - Debito pubblico |
298.643 |
39,3 |
293.889 |
39,8 |
-4.754 |
-1,6 |
338.253 |
43,9 |
315.695 |
42,1 |
SPESE COMPLESSIVE |
760.066 |
100 |
738.338 |
100 |
-21.728 |
-2,9 |
770.567 |
100 |
749.534 |
100 |
Tavola V –
Andamento delle entrate finali per categorie
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
I - Imposte sul patrimonio e sul reddito |
244.813 |
51,5 |
238.126 |
49,9 |
-6.687 |
-2,7 |
254.181 |
50,9 |
266.443 |
51,3 |
II - Tasse e imposte sugli affari |
145.499 |
30,6 |
154.732 |
32,4 |
9.233 |
6,3 |
159.404 |
31,9 |
164.742 |
31,7 |
III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane |
28.965 |
6,1 |
28.673 |
6,0 |
-292 |
-1,0 |
29.244 |
5,9 |
29.827 |
5,7 |
IV - Monopoli |
10.594 |
2,2 |
10.884 |
2,3 |
290 |
2,7 |
11.292 |
2,3 |
11.727 |
2,3 |
V - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco |
12.187 |
2,6 |
12.345 |
2,6 |
158 |
1,3 |
12.592 |
2,5 |
12.843 |
2,5 |
Totale entrate tributarie |
442.058 |
93,0 |
444.760 |
93,2 |
2.702 |
0,6 |
466.713 |
93,4 |
485.582 |
93,5 |
VI - Proventi speciali |
720 |
0,2 |
720 |
0,2 |
- |
0,0 |
720 |
0,1 |
697 |
0,1 |
VII - Proventi dei servizi pubblici minori |
4.715 |
1,0 |
4.438 |
0,9 |
-277 |
-5,9 |
4.402 |
0,9 |
4.403 |
0,8 |
VIII – Proventi dei beni dello stato |
203 |
0,0 |
192 |
0,0 |
-11 |
-5,4 |
190 |
0,0 |
184 |
0,0 |
IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione |
2.300 |
0,5 |
2.103 |
0,4 |
-197 |
-8,6 |
2.106 |
0,4 |
2.266 |
0,4 |
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro |
5.257 |
1,1 |
5.193 |
1,1 |
-64 |
-1,2 |
5.636 |
1,1 |
6.080 |
1,2 |
XI - Recuperi, rimborsi e contributi |
15.829 |
3,3 |
15.992 |
3,3 |
163 |
1,0 |
15.606 |
3,1 |
15.964 |
3,1 |
XII - Partite che si compensano nella spesa |
2.819 |
0,6 |
2.919 |
0,6 |
100 |
3,5 |
3.019 |
0,6 |
3.119 |
0,6 |
Totale entrate extratributarie |
31.910 |
6,7 |
31.557 |
6,6 |
-353 |
-1,1 |
31.679 |
6,3 |
32.713 |
6,3 |
XIII - Vendita di beni ed affrancazione di canoni |
380 |
0,1 |
12 |
0,0 |
-368 |
-96,8 |
8 |
0,0 |
5 |
0,0 |
XIV - Ammortamento di beni patrimoniali |
900 |
0,2 |
910 |
0,2 |
10 |
1,1 |
910 |
0,2 |
910 |
0,2 |
XV - Rimborso anticipazioni e crediti vari del Tesoro |
146 |
0,0 |
156 |
0,0 |
10 |
6,8 |
163 |
0,0 |
172 |
0,0 |
Totale alienazione ed ammortamento di beni |
1.426 |
0,3 |
1.077 |
0,2 |
-349 |
-24,5 |
1.081 |
0,2 |
1.087 |
0,2 |
TOTALE ENTRATE FINALI |
475.394 |
100 |
477.394 |
100 |
2.000 |
0,4 |
499.473 |
100 |
519.382 |
100 |
Tavola
VI – Andamento delle principali imposte
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
PRINCIPALI IMPOSTE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Entrate tributarie |
442.058 |
|
444.760 |
|
2.702 |
0,6 |
466.713 |
|
485.582 |
|
di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrate ricorrenti: |
439.773 |
99,5 |
443.246 |
99,7 |
3.473 |
0,8 |
465.301 |
99,7 |
484.545 |
99,8 |
1 - Redditi |
182.256 |
41,2 |
182.351 |
41,0 |
95 |
0,1 |
192.267 |
41,2 |
199.784 |
41,1 |
2 - Reddito delle società |
44.245 |
10,0 |
40.087 |
9,0 |
-4.158 |
-9,4 |
45.782 |
9,8 |
50.322 |
10,4 |
3 - Imposte sostitutive |
12.965 |
2,9 |
10.882 |
2,4 |
-2.083 |
-16,1 |
11.358 |
2,4 |
11.865 |
2,4 |
4 - Altre imposte dirette |
3.515 |
0,8 |
3752 |
0,8 |
237 |
6,7 |
3.831 |
0,8 |
3.913 |
0,8 |
5 - IVA |
121.704 |
27,5 |
130.660 |
29,4 |
8.956 |
7,4 |
134.789 |
28,9 |
139.605 |
28,8 |
6 - Registro, bollo e sostitutive |
11.713 |
2,6 |
11781 |
2,6 |
68 |
0,6 |
12.005 |
2,6 |
12.235 |
2,5 |
7 - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali |
21.765 |
4,9 |
21.381 |
4,8 |
-384 |
-1,8 |
21.809 |
4,7 |
22.245 |
4,6 |
8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti |
7.166 |
1,6 |
7.258 |
1,6 |
92 |
1,3 |
7.401 |
1,6 |
7.548 |
1,6 |
9 - Imposte sui generi di monopolio |
10.593 |
2,4 |
10.883 |
2,4 |
290 |
2,7 |
11.291 |
2,4 |
11.726 |
2,4 |
10 - Lotto |
5.339 |
1,2 |
5.413 |
1,2 |
74 |
1,4 |
5.528 |
1,2 |
5.646 |
1,2 |
11 - Imposte gravanti sui giochi |
3.759 |
0,9 |
3.802 |
0,9 |
43 |
1,1 |
3.870 |
0,8 |
3.939 |
0,8 |
12 - Lotterie ed altri giochi |
3.089 |
0,7 |
3.130 |
0,7 |
41 |
1,3 |
3.194 |
0,7 |
3.258 |
0,7 |
13 -Altre imposte indirette |
11.664 |
2,6 |
11.866 |
2,7 |
202 |
1,7 |
12.176 |
2,6 |
12.459 |
2,6 |
Entrate non ricorrenti: |
2.285 |
0,5 |
1.514 |
0,3 |
-771 |
-33,7 |
1.412 |
0,3 |
1.037 |
0,2 |
1 -Imposte sostitutive |
1.660 |
0,4 |
868 |
0,2 |
-792 |
-47,7 |
747 |
0,2 |
353 |
0,1 |
2 - Altre imposte dirette |
- |
|
- |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3 - Condoni dirette |
172 |
0,0 |
186 |
0,0 |
14 |
8,1 |
196 |
0,0 |
206 |
0,0 |
4 - Altre imposte indirette |
449 |
0,1 |
456 |
0,1 |
7 |
1,6 |
465 |
0,1 |
474 |
0,1 |
5 - Condoni indiretti |
4 |
0,0 |
4 |
0,0 |
0 |
0,0 |
4 |
0,0 |
4 |
0,0 |
Gli stanziamenti di interesse della I Commissione (Affari costituzionali)
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(Tabella n. 2)
Nella presente scheda si riportano i dati relativi agli stanziamenti di competenza recati dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779), presentato alla Camera il 15 ottobre 2010, che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione (Affari costituzionali).
In questo quadro, per quanto riguarda gli ambiti di interesse della I Commissione (Affari costituzionali) nell’ambito degli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella n. 2), viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri).
Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione n. 1 compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel loro complesso, gli stanziamenti destinati alla missione appaiono in diminuzione rispetto sia a quelli contenuti nella legge di bilancio per il 2010 (L. 192/2009[8]) sia alle previsioni assestate per il medesimo anno (L. 158/2010)[9].
In particolare, gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 2.990,19 milioni di euro – si riducono, rispettivamente di circa 171 milioni di euro rispetto a quelli contenuti nella legge di bilancio per il 2010 e di circa 276 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per lo stesso anno.
Gli stanziamenti di cassa sono pari a quelli di competenza, mentre i residui sono riportati a zero.
Complessivamente, l’incidenza percentuale della missione sul totale generale del bilancio dello Stato, pari allo 0,6%, rimane invariata rispetto all’assestamento 2010.
Analogamente a quanto avviene nel bilancio vigente, la missione n. 1 si articola in tre programmi:
§ il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali;
§ il programma 1.2 relativo agli Organi a rilevanza costituzionale;
§ il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all’andamento della Missione n. 1 e dei programmi ad essa riferibili.
(In milioni di euro)
|
Ministero dell’economia |
|||||
|
Legge di bilancio 2010 |
Assestamento 2010 |
DDL Bilancio 2011 |
|||
|
CP |
CS |
CP |
CS |
CP |
CS |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri (1) |
3.161,48 |
3.161,48 |
3.266,87 |
3.266,87 |
2.990,19 |
2.990,19 |
Organi costituzionali (1.1) |
1.985,95 |
1.985,95 |
2.091,46 |
2.091,46 |
1.984,01 |
1.984,01 |
Organi a rilevanza costituzionale (1.2) |
546,94 |
546,94 |
546,97 |
546,97 |
529,42 |
529,42 |
Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3) |
628,59 |
628,59 |
628,44 |
628,44 |
476,76 |
476,76 |
La previsione del disegno di legge di bilancio
riferita al programma 1.1, è pari a 1.984,01 milioni di euro, con un decremento
rispetto alle previsioni assestate per il 2010 pari a circa 107 milioni di euro (- 5,1%).
Nell’ambito dell’u.p.b. si segnala in particolare la riduzione degli stanziamenti destinati al capitolo 1638, nel quale sono appostati i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Gli stanziamenti per il 2011 presentano, infatti, un decremento pari a 107,44 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2010.
Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M., la previsione del disegno di legge di bilancio per il 2011, è pari a 529,42 milioni euro, con una riduzione di 17,55 milioni di euro (- 3,2%) rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio 2010.
Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza - a 476,76 milioni di euro, con un decremento di 151,69 milioni di euro (- 24,1%) rispetto alle previsioni assestate per il 2010.
In generale, con riferimento agli stanziamenti riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri si ricorda che fino all’esercizio finanziario 1999 era previsto un autonomo stato di previsione, che individuava 20 centri di responsabilità, riportato nella Tabella 2 – Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla legge annuale di bilancio.
Tale impostazione è stata radicalmente modificata a seguito della riforma dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio conseguente all’approvazione del D.Lgs. 303/1999[10]. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall’altro le ha conferito piena autonomia contabile e di bilancio disponendo l’iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell’economia e delle finanze). L’ammontare dello stanziamento è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Le risorse stanziate nella tabella C per il funzionamento della Presidenza del Consiglio non esauriscono tuttavia le risorse di competenza della Presidenza stessa, in quanto ad esse si aggiungono le somme da destinare alle politiche di settore gestite dai Ministri senza portafoglio, gli interventi del servizio civile nazionale, le provvidenze per l’editoria e le risorse per gli interventi del Dipartimento della protezione civile.
Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese. Al riguardo, il D.Lgs. 303/1999 attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all’organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l’art. 8 del D.Lgs. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che, tra l’altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione[11]. Tale provvedimento prevede che spetta all’Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all’approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio dello Presidenza, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio della Presidenza, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.
Il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato approvato con D.P.C.M. 17 dicembre 2009[12].
Più in particolare, nell’ambito dell’unica u.p.b. riferita alla Presidenza del Consiglio (21.3), le spese per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, prima assorbite nell’unico cap. 2115, nel bilancio 2011 sono allocate su due capitoli, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, che prevede di quantificare direttamente in bilancio gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria[13], precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria (v., supra).
La legge n. 196/2009 individua nella Tabella C gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie (art. 11, co. 3, lett. d)). Queste ultime rientrano nell’ambito dei programmi di spesa oggetto di approvazione parlamentare con la legge di bilancio (art. 21). In sede di prima applicazione, l’articolo 52, co. 1, prevede pertanto che la legge di stabilità disponga la soppressione nella tabella C delle spese obbligatorie.
Pertanto, le risorse per la Presidenza sono iscritte al capitolo 2115 (spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio, che rimane esposto anche in Tabella C) con una dotazione pari a 74,76 milioni di euro ed il nuovo capitolo 2120 (spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei ministri), nel quale sono stati iscritti 289 milioni di euro per spese obbligatorie.
Lo stanziamento complessivo per garantire il funzionamento della Presidenza risulta, dunque, pari a 363,76 milioni di euro, che registra un decremento di 94,42 milioni di euro (circa -20%) rispetto alle previsioni assestate per il 2010.
Infine, si segnala che la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) prevede una riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l’ammontare del Fondo iscritto al capitolo 2115, per l’anno 2011, a 72,25 milioni di euro.
Peraltro
l’allegato 1 alla tabella C, che dovrebbe riportare l’importo del capitolo come
previsto da legislazione vigente, reca invece una somma che già sconta la
riduzione che dovrebbe essere, invece, apportata dal disegno di legge di
stabilità.
L’altro capitolo ricompreso nell’u.p.b. riferita alla Presidenza si riferisce al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185), il cui stanziamento di competenza per l’anno 2011 ammonta a 113 milioni di euro, che corrispondono alla somma prevista per tale finalità nella Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità per il 2011. Rispetto alle previsioni assestate per il 2010 si registra una diminuzione pari a 57,26 milioni euro.
Per quanto attiene, infine, al bilancio triennale 2011-2013, le previsioni riferite alla Missione n. 1 aumentano a 3.012,78 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3.011,49 milioni di euro per il 2013.
Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell’ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri si ricordano:
§ gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) al programma Rapporti con le confessioni religiose[14] (27.7), la cui dotazione di competenza ammonta a 1.110,55 milioni di euro (+ 21,38 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010);
§ gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 8 (Soccorso civile) al programma Protezione civile[15] (8.5), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2011 ammontano a 1.895,04 milioni di euro (- 196,71 milioni di euro rispetto all’assestamento 2010);
In particolare, si segnalano i capitoli 2179 e 2184 relativi alle spese di funzionamento del Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 25,1 milioni di euro. In relazione a tali capitoli, si fa notare che il capitolo 2179 viene istituito dal ddl in esame in applicazione dell’art. 52 della legge 196/2009 in relazione al trasporto della quota delle spese obbligatorie (pari a 21,6) dal capitolo 2184. Quest’ultimo stanziamento di competenza per l’anno 2011 ammonta a 3,52 milioni di euro, che corrispondono alla somma prevista per tale finalità nella Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità per il 2011.
§ gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 15 (Comunicazioni) al programma Sostegno all’editoria[16] (15.4), la cui dotazione in termini di competenza per il 2011 ammonta a 226,13 milioni di euro (- 147,98 milioni di euro rispetto all’assestamento 2010);
§ gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) al programma Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 (Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e 5211 (Fondo nazionale per la tutela delle minoranza linguistiche) con una dotazione di competenza per il 2011 pari, rispettivamente, a 1,4 e 1,5 milioni di euro (una diminuzione pari, in entrambi i casi, a circa il 50 per cento in meno rispetto alle previsioni assestate 2010);
§ gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) al programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità[17] (24.8), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità), con una dotazione di competenza per il 2011 pari a 3,1 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala una decurtazione delle risorse, pari a 1,2 milioni in meno rispetto alle previsioni assestate per il 2010. Inoltre, la tabella C allegata al disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) prevede una ulteriore riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l’ammontare del Fondo, per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, a 2,19 milioni di euro.
Peraltro l’allegato 1 alla tabella C, che
dovrebbe riportare l’importo del capitolo come previsto da legislazione
vigente, reca invece una somma che già sconta la riduzione che dovrebbe essere,
invece, apportata dal disegno di legge di stabilità.
§ gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 30 (Giovani e sport) al programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), nel cui ambito si colloca in particolare il cap. 2106 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù), la cui dotazione di competenza per il 2011 subisce una riduzione pari a 61,18 milioni, passando dai 94,09 milioni delle previsioni assestate ai 32,9 del bilancio a legislazione vigente. Il capitolo è esposto in Tabella C che reca stanziamenti pari a 32.910 (2011), 32.932 (2012) e 26.149 (2013).
Con riferimento alle competenze della Commissione Affari
costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti
contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Si
segnalano, in particolare, gli stanziamenti destinati:
§
alle spese di organizzazione e funzionamento dei
servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica,
confluite in attuazione dell’art. 29 della L. 124/2007[18] nel
capitolo 1670 nell’ambito della missione Ordine
pubblico e sicurezza, programma Sicurezza
democratica. Il capitolo reca uno stanziamento pari a 645,76 milioni di euro per il 2011 (+79,83 milioni rispetto alle
previsioni assestate 2010). Ai sensi della norma citata, il Presidente del
Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili
del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento
iscritto in bilancio;
§ alle spese di funzionamento della Scuola superiore della Pubblica amministrazione: anche in questo caso nel bilancio 2011 sono presenti due capitoli[19]: il capitolo 5217 (Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione) reca uno stanziamento di 1,4 milioni di euro in termini di competenza, ed il nuovo capitolo 5218 (spese di natura obbligatoria) pari a 5,66 milioni. L’ammontare complessivo è pari a circa 7 milioni di euro, che comporta una diminuzione pari a 2,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010. Peraltro, il capitolo 5217 è esposto in Tabella C che non apporta variazioni e reca stanziamenti pari a 1.414 per il triennio 2011-2013;
§ al DigitPA (organo che ha sostituito il Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica amministrazione – CNIPA); il capitolo 1707, nel quale erano appostati i fondi per il funzionamento del CNIPA[20], con uno stanziamento di 1,5 milioni; contestualmente viene istituito il nuovo capitolo 1716, in attuazione del citato art. 52, co. 1, L. 196/2009, con uno stanziamento di 6,1 milioni di euro in termini di competenza per le spese obbligatorie. L’ammontare complessivo è pari a 7,6 milioni di euro, che comporta una diminuzione pari a 3,4 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010. Peraltro, il capitolo 1707 è esposto in Tabella C senza variazioni a quanto previsto dalla legislazione vigente e reca stanziamenti pari a 1.524 milioni di euro per il triennio 2011-2013;
§
all’Istituto
nazionale di statistica: i capitoli 1680 e 1685[21] (di
nuova istituzione, in cui sono iscritte le spese di natura obbligatoria)
registrano una dotazione complessiva di 141,11
milioni di euro, con una riduzione pari a 160,7 milioni rispetto alle
previsioni assestate 2010. Contestualmente viene altresì istituito il nuovo
capitolo 1684 recante lo stanziamento per il censimento 2011 con una dotazione di 200 milioni. Il capitolo 1680 continua ad essere esposto in tabella
C che non apporta variazioni a quanto previsto dalla legislazione vigente e
reca stanziamenti pari a 28,22 milioni di euro per il triennio 2011-2013.
Il Ministero dell’interno svolge
tradizionalmente, nel nostro ordinamento, un ruolo di “amministrazione
generale”, intesa come amministrazione preposta alla cura di interessi che si
riferiscono non soltanto allo Stato centrale, ma all’intero ordinamento,
complessivamente considerato.
L’art. 14 del D.Lgs. 300/1999[22] enuncia la “missione” del Ministero dell’interno, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle seguenti materie: “garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico”.
La stessa fonte normativa (art. 16) individua poi espressamente le seguenti cinque aree funzionali nelle quali, in particolare, il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale[23]:
§ garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
§ tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
§ amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
§ tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
§ organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell’amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
Il Ministero svolge inoltre le funzioni e i compiti assegnati dalla legislazione vigente in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco[24].
L’organizzazione periferica del Ministero è costituita dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo – aventi, come si è accennato, anche compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio – dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli stanziamenti, in termini di competenza, nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno per il 2011 a legislazione vigente, ammontano a 25.322,5 milioni di euro, di cui 24.151,6 milioni di euro per la parte corrente (per oltre un terzo riconducibili alle spese per il personale, pari a 8.797,4 milioni di euro), 1.055,6 milioni di euro in conto capitale e 115,3 milioni di euro di rimborso di passività finanziarie.
Quest’ultima somma si riferisce all’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato, categoria non presente nello stato di previsione 2010. Se si esclude tale voce, la spesa finale (ossia la somma delle spese correnti e delle spese in conto capitale), ammonta a 25.207,2 milioni di euro che rappresenta la somma necessaria alla amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali, al netto del rimborso delle passività finanziarie.
Per il 2012 e il 2013 sono previste spese per 22.835,7 milioni di euro per la parte corrente e 1.012,4 milioni di euro per la parte in conto capitale per il 2012 e 22.982,4 milioni di euro per la parte corrente e 970,359 milioni di euro per la parte capitale per il 2013.
Rispetto al totale delle spese finali dell’intero bilancio dello Stato, gli stanziamenti del Ministero dell’interno rappresentano il 4,8% (erano il 5,4% secondo il bilancio assestato per il 2010).
Nell’ambito del bilancio dell’Interno le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali (ossia al netto dei rimborsi) rispettivamente per il 95,8% e il 4,9%.
Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l’anno 2010 sono pari a 28.671,9 milioni di euro, di cui 26.757,1 milioni di euro di parte corrente e 1.914,8 milioni di euro in conto capitale. Lo stato di previsione del Ministero per il 2011 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione delle spese pari a 3.349,4 milioni di euro. Alla formazione di tale importo concorrono una diminuzione delle spese correnti e in conto capitale rispettivamente di -2.605,5 milioni di euro e -859,2 milioni di euro. L’importo della riduzione è attenuato dall’inserimento della voce del rimborso del debito pubblico, come si è detto non presente l’anno scorso, per un importo di 115,3 milioni di euro.
Si segnala che il bilancio di previsione 2011 in esame sconta gli effetti della manovra contenuta nel decreto legge n. 78/2010.
La nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno conferma come fenomeni di particolare rilievo e criticità propri dell’attuale scenario socioeconomico quelli già previsti lo scorso anno:
§ la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, anche di natura fondamentalista;
§ il fenomeno migratorio, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali (convivenza tra culture diverse, da assicurare attraverso un sistema di diritti e valori condivisi);
§ la “sicurezza del territorio” (in particolare urbano), su cui incidono fattori patologici di varia natura, da affrontare con politiche integrate che vedano il pieno coinvolgimento degli enti territoriali;
§ le problematiche connesse all’economia che comportano un controllo dell’evoluzione del credito al fine di impedire eventuali strozzature nel flusso finanziario verso famiglie e imprese;
§ le emergenze ambientali;
§ il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro;
§ il deficit pubblico, che impone un’opera di recupero delle risorse e di razionalizzazione amministrativa.
Lo stato di previsione del Ministero dell’interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi, secondo il seguente schema:
Missione |
Programma |
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) |
Attuazione da parte delle Prefetture- UTG delle missioni del Ministero dell’interno sul territorio (2.2) Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3) |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) |
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3) |
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza (7.8) Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.9) Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10) |
Soccorso civile (8) |
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) Gestione flussi migratori (27.3) Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (27.5) |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
Indirizzo politico (32.2) Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche (32.3) |
Fondi da ripartire (33) |
Fondi da assegnare (33.1) |
Il numero delle missioni non è mutato rispetto allo scorso anno.
A livello di programmi, invece, si registrano le seguenti variazioni:
§ il programma Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2.1) viene sostituito da due nuovi programmi: Attuazione da parte delle Prefetture- UTG delle missioni del Ministero dell’interno sul territorio (2.2) e Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3);
§ il programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali (3.3) muta la denominazione in Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3);
§
il programma Rapporti
con le confessioni religiose (27.5) viene ridenominato Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio
del Fondo edifici di culto (27.5).
I programmi costituiscono ora l’unità di voto parlamentare: infatti, la legge di riforma della contabilità (L. 196/2009) ha innalzato l’unità di voto che non consiste più nella unità previsionale di base (u.p.b.), come nello scorso anno, bensì il programma. Per quanto riguarda l’amministrazione dell’Interno si è passati dalle 45 u.p.b. dell’esercizio scorso ai 15 programmi di quello attuale.
La nota integrativa alla Tabella 8 reca altresì un quadro riassuntivo nel quale ogni programma è ulteriormente scorporato in uno o più “obiettivi”, a ciascuno dei quali corrisponde uno stanziamento di competenza. Gli obiettivi sono complessivamente 18 (erano 32 nello stato di previsione del 2010). Apposite schede descrivono in dettaglio ciascun obiettivo, indicando altresì il centro di responsabilità competente per la sua esecuzione e segnalando l’indicatore di risultato ad esso associato.
Nella tabella che segue è riportata la ripartizione delle spese di competenza secondo le missioni. Sono poste a confronto le voci relative al bilancio assestato 2010 e al bilancio 2011 a legislazione vigente.
Missione |
Assestamento |
Bilancio 2011 |
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio |
514,03 |
484,67 |
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali |
17.988,95 |
15.122,18 |
3. Ordine pubblico e sicurezza |
7.519,37 |
7.372,86 |
4. Soccorso civile |
1.843,66 |
1.761,77 |
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
490,93 |
296,16 |
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
166,06 |
136,04 |
7. Fondi da ripartire |
148,94 |
148,83 |
In milioni di euro.
La variazione più rilevante in termini assoluti interessa la missione n. 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), il cui stanziamento è pari a 15.122,18 milioni, con un decremento pari a 2.866,77 milioni di euro per la competenza (-14,94%) rispetto all’assestamento 2010.
Tale decremento (somma algebrica di variazioni di diverso segno) riguarda essenzialmente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3) (-2.856 milioni di euro), per la restante parte il decremento riguarda il programma Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) (-10,6 milioni di euro).
Per i citati programmi le spese di competenza sono rispettivamente 15.103,48 milioni e 18,69 milioni.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia la missione relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) reca identici stanziamenti di competenza e cassa pari a 92.934,42 milioni. Tali stanziamenti scontano decrementi rispetto all’assestamento 2010 pari a 4.375, 53 milioni per la competenza e a 2.689,44 milioni per la cassa.
La Tabella n. 8 della relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio (A.C. 3779) alla voce trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, sub Amministrazioni locali reca un importo di competenza pari a 107.674 milioni di euro. La medesima tabella per le spese in conto capitale reca un importo pari a 4.111 milioni.
Nell’illustrazioni di tali spese per la parte corrente si fa presente che la contrazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali pari a 11.334 milioni è imputabile principalmente ai minori finanziamento per trasferimenti alle regioni per una somma 8.431 milioni. Tale somma sconterebbe circa 5.000 milioni per riduzioni delle somme da devolvere alle regioni a statuto speciale per gettito da entrate erariali, nonché riduzione di stanziamenti per le regioni a statuto ordinario ex art 14, comma 2, decreto-legge 78/2010.
Poiché ai sensi della disposizione da ultimo citata, la suddetta riduzione è pari a 4.000 per il 2011, sarebbe opportuna, per la voce trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, l’illustrazione dello specifico impatto, non esplicitato nella suddetta relazione, dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 78, anche considerato che la Decisione di finanza pubblica conferma tra gli effetti del citato decreto-legge la somma di 4.000 milioni ai fini del patto di stabilità interno delle regioni (Tavola 2.10, p. 45).
In termini assoluti, si segnala anche il decremento della missione n. 7 (Ordine pubblico e sicurezza) (-146,51 milioni di euro), confermando la tendenza già presente negli esercizi precedenti. Il taglio non colpisce la parte di competenza del programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10) che registra anzi un aumento pari a 221,58 milioni.
Si segnala poi il decremento degli stanziamenti relativi alla missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) pari a 194,77 milioni per la parte di competenza.
All'interno della suddetta Missione immigrazione, si registra soprattutto la flessione (-193,32 milioni) degli stanziamenti per il Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2). Tra le variazioni più significative si segnala il capitolo 2313 Speciale elargizione in favore delle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che abbiano perduto la vita a causa di azioni terroristiche, assegno vitalizio e altre provvidenze: -44,5 milioni) e il capitolo 2384 Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso -24,8 milioni.
Per quanto riguarda le altre Missioni facenti capo al Ministero, nell'ambito della missione n. 8 (Soccorso civile) resta sostanzialmente invariato il Programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2), mentre il Programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) registra un decremento di 80 milioni di euro, risultante, tra l’altro dall’incremento degli stanziamenti di alcuni capitoli, tra cui 1801 e 1802 (retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco) e dalla riduzione di altre, quali quelle relative al capitolo 1804 Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e al capito 1819 Oneri sociali. Tali variazioni sono in parte di un trasferimento di risorse correlato all’introduzione del “cedolino unico” ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 191/2009.
Diminuisce anche la posta del capitolo 1901 Spese per acquisto di beni e servizi -26,5 milioni; del capitolo 1982 Spese l’impianto gestione noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali, -20,7 milioni; del capitolo 7325 Acquisto di impianti, automezzi, materiali e attrezzature, -23,3 milioni.
Relativamente alle altre missioni si segnala la diminuzione dello stanziamento per la missione n. 2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (-29,36 milioni), e la leggera flessione relativo alla missione n. 33 Fondi da ripartire (0,11 milioni).
Nella sezione II della nota integrativa al bilancio per il Ministero dell’Interno, in merito a tale missione, per il programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2), in particolare con riferimento alle dotazioni rimodulabili costituite da consumi intermedi e investimenti, il Centro di responsabilità amministrativa competente (CRA) ha osservato che esse riflettono il taglio disposto dal D.L. 112/2008 e dal D.L. 78/2010, con l’effetto di una riduzione complessiva per il triennio 2011-2013 del 32% complessivo. A questo proposito viene segnalato che “l’entità di tali decurtazioni ha accentuato notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l’espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. La presenza di un così evidente squilibrio, in sostanza, rende vano un efficace tentativo di rimodulazione delle dotazioni iniziali che, necessariamente, debbono subire delle sostanziali integrazioni per far fronte alle spese incomprimibili”.
Nell’ambito della medesima missione, per il programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3), con riferimento alla categoria “reddito da lavoro dipendente”, si specifica che in applicazione del D.L. 78/2010, per il blocco degli effetti economici delle progressioni carriera non è stato considerato alcun tipo di passaggio a qualifiche superiori “che sarà disposto, anche con decorrenze retroattive, nell’anno 20011”. Inoltre si specifica che la vigente normativa “consente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di operare assunzioni da turn over sulla base del 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Ciò consentirà nel 2011 di procedere a 1.000 nuove assunzioni – di cui 900 nella qualifica di Vigili del fuoco e 100 di quella di operatore – sulla base delle cessazioni del servizio che si stanno registrando nel corrente anno e che si prevedono in numero di 1.000 per i comparti carriera prefettizia e ministeri”. In merito alle spese rimodulabili costituite nella quasi totalità da “consumi intermedi”, “investimenti” e anche “redditi da lavoro dipendente” (per la quota relativa alle retribuzioni in natura), il CRA rileva che, in conseguenza dei tagli del DL 112/2008 e del DL 78/2010, le relative dotazioni, per il triennio 2011-2013, risultano ridotte nella misura di un 25% complessivo. In merito a tali dotazioni, il CRA segnala che, “l’entità di tali decurtazioni ha accentuato notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l’espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. La presenza di un così evidente squilibrio, in sostanza, rende vano un efficace tentativo di rimodulazione delle dotazioni iniziali che, necessariamente, debbono subire delle sostanziali integrazioni per far fronte alle spese incomprimibili”.
Quanto alla missione n. 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, per il programma Attuazione da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell’interno sul territorio (2.2.) nella sezione II della nota integrativa al bilancio per il Ministero dell’Interno il Centro di responsabilità amministrativa (CRA) per “consumi intermedi” rileva che, a seguito della riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie iscritte al legislazione vigente disposta dall’art. 2 del d.l. 78/2010, la rimodulazione effettuata, tra missioni e all’interno di ciascuna missione,”non è stata sufficiente a far fronte ai reali bisogni di spesa e quindi sono state avanzate richieste incrementative per alcune tipologie di spesa che non risultano comprimibili ovvero la cui dinamica non è governabile dal CRA”.
La consistenza presunta dei residui passivi del Ministero dell’interno al 1°
gennaio 2011 è stata valutata in 1.797,18
milioni di euro, con una diminuzione rispetto a quelli accertati al 1° gennaio
2010, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 2009, pari a 921,12 milioni.
Tale riduzione interessa sia gli stanziamenti di parte corrente, sia quelli in conto capitale, nei quali la flessione è più marcata.
Occorre ricordare che la stima effettuata in sede di bilancio di previsione viene accertata in rendiconto e tale accertamento di solito è superiore alle stime iniziali. La valutazione dei residui presenta infatti carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione.
Residui |
Assestamento |
Bilancio |
Variazione |
parte corrente |
1.431,85 |
1.018,89 |
-412,96 |
conto capitale |
1.286,45 |
778,29 |
-508,17 |
Totale |
2.718,30 |
1.797,18 |
-921,12 |
In milioni di euro.
La voce più consistente di parte corrente è quella relativa alle spese per interventi, per la quale sono previsti residui passivi pari a 450 milioni di euro.
I residui passivi presunti delle unità previsionali di base in conto capitale sono interamente costituiti da residui delle spese per investimenti.
L’autorizzazione di cassa indica il limite entro cui il Ministero è autorizzato ad effettuare pagamenti. Essa è commisurata alla capacità di spesa dell’Amministrazione e viene calcolata sul totale di competenza e residui (massa spendibile).
In base alla sopra indicata previsione relativa alla consistenza dei residui passivi, le autorizzazioni di cassa dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2011, sono pari a 25.322,5 milioni di euro, di cui 24.151,6 milioni di parte corrente, 1.055,6 milioni in conto capitale e 115,3 milioni quali rimborso passività finanziarie, con un decremento, rispetto all’assestamento, di 4.041,6 milioni ed un coefficiente medio di realizzazione (che rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell’esercizio successivo ed è determinata dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) pari all’93,37%.
Autorizzazioni di cassa |
Assestamento |
Bilancio |
Variazione |
Di parte corrente |
26.981,4 |
24.151,6 |
-2.829,9 |
In conto capitale |
2.382,7 |
1.055,6 |
-1.327,1 |
Rimborso passività finanziarie |
-- |
115,3 |
115,3 |
Totale |
29.364,1 |
25.322,5 |
-4.041,6 |
In milioni di euro.
Per la parte corrente, la quota per interventi è pari a 14.462,2 milioni di euro.
La parte in conto capitale è interamente costituita dalla spesa per investimenti.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
Nell’allegato 1 allo stato di previsione del Ministero dell’interno , risultano le seguenti variazioni degli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente.
Nell’ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, sono previste:
§ la soppressione degli stanziamenti per le spese per l’integrazione e lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle forze di polizia, pari a 1.585.556 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 1.596.721 euro per il 2013 (art. 1, comma 553, L 311/2004);
§ la soppressione degli stanziamenti, per le misure urgenti per il contrasto del territorio, pari a 475.667 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 479.016 euro per il 2013 (art. 18, comma 3-bis, DL 144/2005).
Tali soppressioni sono disposte in attuazione dell’articolo 1, D.L. n. 78/2010, che ha previsto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni.
Nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, è previsto un aumento dell’11,1 per cento degli stanziamenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che passa da 2.115.041 a 2.350.045 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (art. 7, comma 4-bis, punto a), D.L. 39/2009).
Nell’ambito della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, è previsto un aumento del 26,6 per cento per il solo 2013 del Fondo nazionale per le politiche di asilo, che passa nel 2013 da 5.940.000 euro a 7.518.000 euro (art. 20, comma 5, numero 1), D.Lgs. n. 25/2008).
Nell’ambito della missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, è prevista la soppressione degli stanziamenti per l’assunzione di personale civile, pari a 7.171.764 euro per il 2011 e 2012 e a 12.376.800 euro per il 2013 (art. 2-bis, comma 1-ter, D.L. 272/2005).
Tale soppressione è stata disposta per cessazione della spesa.
Nell’allegato 1 allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano le seguenti rimodulazioni di stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente che interessano profili di competenza della Commissione Affari costituzionali.
Nell’ambito della missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, sono previste:
§ la soppressione degli stanziamenti relativi al trattamento accessorio delle forze armate e forze di polizia, pari a 521.507 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (art. 16, comma 4, L. 448/2001);
§ la soppressione degli stanziamenti relativi all’istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (art. 7, L. 146/2004, art. 8 L. 147/2004, art. 7, L. 148/2004);
§ la soppressione degli stanziamenti relativi alle nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, pari a 972.067 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (L. 206/2004).
Tali soppressioni sono disposte in attuazione dell’articolo 1, D.L. n. 78/2010, che ha previsto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni.
Con riferimento alle soppressioni di stanziamenti in attuazione dell’art. 1, D.L. 78/2010, che ha disposto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, si valuti l’opportunità di chiedere un chiarimento in ordine alle ragioni della mancata utilizzazione dei fondi. La mancata utilizzazione potrebbe infatti derivare da ragioni di natura contabile, in quanto le relative spese possono risultare coperte da altri stanziamenti, o essere determinata dal fatto che le relative spese risultano di fatto esaurite o ancora derivare dal fatto che la normativa non ha di fatto trovato attuazione. Ciò riveste particolare importanza con riferimento alle leggi che riconoscono diritti soggettivi (si pensi alle norme in favore delle vittime del terrorismo).
Si ricorda che gli allegati 1 agli stati di previsione dei Ministeri concernono unicamente le rimodulazioni dei stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente, ma non danno conto delle rimodulazioni riferite a spese discrezionali.
La legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio[25] e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si prevede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.
Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché gli interventi di natura localistica o microsettoriale.
L’abrogazione
integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha inoltre comportato la
soppressione implicita della disposizione[26] che prevedeva la possibilità di inserire nella
finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia[27].
Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:
§ il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. In relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);
Una novità contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2011, il quale presenta un articolo unico, è il rinvio a due appositi allegati che illustrano, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) e dei commi 2, 3 e 4 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali).
§ gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità[28];
§ le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità - tre distinte -, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
-
gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere
nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui
quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e
per missione, con l’esclusione delle
spese obbligatorie; queste ultime
peraltro rientrano direttamente nel disegno di legge di bilancio nell’ambito
dei programmi di spesa oggetto di approvazione parlamentare;
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale;
-
gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte
corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione;
In relazione alla nuova disciplina desunta dalla L. 196 in questione, le tabelle contenute nel disegno di legge di stabilità 2011 sono le seguenti:
- Tabelle A e B: recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa in proposito sottolinea che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio.
- Tabella C: contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa;
-
Tabella D:
riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola
parte corrente;
-
Tabella E:
reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto
capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni
degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti
la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e
l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.
Pertanto, mentre la struttura
delle tabelle A e B non ha subito modifiche, le altre tabelle sono state
accorpate e ridotte a tre. E’ stato inoltre ridotto il numero dei relativi
allegati dimostrativi da 6 a 2. Le tabelle e gli allegati sono stati
predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di
competenza e di cassa articolate per ciascuna annualità del bilancio triennale.
§ l’indicazione dell’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[29] e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;
§ le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
§ norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla citata legge sul federalismo fiscale;
§ le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo ridefinito al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità relativo alla copertura finanziaria delle leggi[30].
§ le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del sopra richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.
Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.
La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.
Con riferimento all’obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché ne venga comunque assicurato un valore positivo.
Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).
Riproducendo
un meccanismo simile a quanto previsto dalla legislazione previgente, inoltre,
si prevede che in allegato alla
relazione al disegno di legge di stabilità vengano indicati i provvedimenti
legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati nel corso
dell'esercizio e conseguenti all’attuazione
della specifica procedura prevista all'articolo 17, comma 13 della legge di
contabilità. Si tratta, in particolare, delle iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è
chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri.
Al disegno
di legge di stabilità viene allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con
riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi
conoscitivi, il raccordo tra i documenti
di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.
Tale nota
espone i contenuti della manovra e
gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi. Essa contiene le previsioni del conto economico delle pubbliche
amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali della DFP del
conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo conto di cassa,
integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di
riferimento.
La relazione
tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità deve infine contenere, per
ciascuna legge pluriennale di spesa
per cui è prevista dal disegno di legge medesimo l’autorizzazione al rifinanziamento, la valutazione del Ministro
competente riguardo il permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
Si
sottolinea da ultimo che la legge di
stabilità la quale, insieme alla legge di bilancio, compone la manovra su
base triennale è un provvedimento che costituisce a tutti gli effetti uno strumento ispirato al metodo della
programmazione secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge di
contabilità.
Tra gli
strumenti di programmazione il predetto articolo elenca altresì i disegni di legge collegati alla manovra
di finanza pubblica. E’ da segnalare in proposito che nella risoluzione
relativa alla DFP 2011-2013 approvata dalle Camere non vi è tuttavia
indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica da
adottare entro i termini prestabiliti.
In ordine a
tale circostanza va tuttavia rammentato, che – come precisato nella relazione
illustrativa al provvedimento – il disegno di legge di stabilità in esame non
produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è
stata effettuata con il D.L. 78/2010[31], approvato la scorsa estate, che ha anticipato la
correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici
già fissati in sede di aggiornamento del Patto
di stabilità e crescita europeo.
Il ddl di stabilità comporta esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011,
3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante – sulla base di quanto
esposto nella Nota tecnico-illustrativa al provvedimento – da alcune
rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate
ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie, su cui si rinvia al commento concernente la Tabella E.
L’intervento
operato dal decreto-legge sopradetto è sinteticamente riepilogato nel riquadro
che segue.
Com’è
noto, la manovra correttiva sui conti pubblici per il triennio considerato dal
ddl di stabilità è stata operata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(convertito dalla legge n. 122/2010), con il quale è stato disposto un
articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento delle
entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella
Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in
occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’ aggiornamento annuale
del Programma di stabilità.
Le
misure contenute nel decreto legge, che vengono richiamate anche nella
Decisione di finanza Pubblica, oltre a comportare un marginale impatto nel
2010, determinano una correzione dell’indebitamento netto pari a circa 12
miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013,
pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 ed a circa l’1,5 per cento nel 2012 e
nel 2013.
La
manovra lorda risulta ovviamente di importo più elevato, in quanto comprendente
anche le risorse destinate a misure espansive, in particolare per l’anno 2011,
ed ammonta a 17,8 miliardi per il 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e 27,8 miliardi
nel 2013.
Per quanto
concerne la composizione dell’intervento,
gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (circa il 67 per
cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo
interno, della componente di parte corrente, mentre le entrate concorrono alla
manovra per il restante 33 per cento circa, come evidenziato nella tabella che
segue([1]).
(1) Le tabelle in oggetto, nonché quella che segue,
sono tratte dalle Tabelle 2.8 e 2.9 riportate nella Decisione di finanza
pubblica.
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Le misure
correttive incidono su diversi settori, ed in tale quadro, particolare
rilievo assumono quelle e poste a carico delle Amministrazioni regionali e locali, che rappresentano una quota
di poco inferiore alla metà (in quanto pari a circa il 46 per cento)
dell’intervento complessivo previsto nel corso del triennio di riferimento,
come risulta dalla tabella che segue: |
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Un ulteriore ambito di intervento è riferibile al pubblico impiego,
per il quale, tra le misure di contenimento delle spese, si ricordano il
blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012, la riduzione dei
trattamenti economici superiori ai 90.000 euro annuali, che opera sulla quota
eccedente tale limite, la previsione di limiti al trattamento retributivo dei
magistrati, la sospensione dell’adeguamento retributivo ordinariamente
spettante sia al personale dirigenziale che a quello delle qualifiche
contrattualizzate. Una riduzione dei trattamenti è prevista anche in
relazione a quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari e
agli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Numerose sono altresì le misure previste in materia di previdenza,
nell’ambito della quale rilevano gli interventi per contrastare agli abusi in
materia di invalidità civile e le misure, richieste dall’Unione europea,
volte ad allineare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego al
requisito di 65 anni di età. Un ulteriore intervento, volto a conseguire
effetti strutturali di minore spesa che si manifestano a partire dal 2012,
concerne la modifica delle decorrenze (le c.d. “finestre”) per la decorrenza
del trattamento pensionistico, che ha l’effetto di un posticipo dell’età
effettiva di accesso al trattamento medesimo; sono state altresì introdotte
alcune disposizioni concernenti la correlazione dell’età di pensionamento
rispetto all’andamento della speranza di vita. |
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Sul versante delle entrate, particolare rilevo assumono gli interventi
in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta
all’evasione fiscale e contributiva, le quali operano su un duplice piano: da un lato, attraverso
l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall’altro,
attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti
appaiono a più elevato rischio di evasione. In tale ambito si prevede, tra
l’altro, l’adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni
all’uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento
dell’accertamento sintetico (il c.d. redditometro), il contrasto al fenomeno
delle imprese “apri e chiudi” nonché a quello delle imprese in perdita
sistemica. |
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Le disposizioni
del disegno di legge di stabilità di interesse della I Commissione
(Affari costituzionali)
5. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti
salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che,
in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico e
all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse,
di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata
alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse
quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E
allegata alla presente legge.
La disposizione concerne il taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), taglio pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012.
La norma consente a ciascuna regione di richiedere che parte dei tagli vengano effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (il FAS, come rimodulato ai sensi Tabella E allegata al disegno di legge in esame, vedi infra), anziché sui trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale e all'edilizia sanitaria.
La norma in esame specifica che sono comunque fatti salvi i diversi criteri di ripartizione delle riduzioni stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L'articolo 14 comma 2 del decreto legge 78 del 2010 dispone infatti che la riduzione dei trasferimenti deve essere ripartita tra le regioni secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[32].
In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente.
Si ricorda che i trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario sono quantificati (nella tabella 1 allegata al decreto legge 78/2010) in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186 milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (c.d. federalismo amministrativo); tra questi, 1.181 milioni di euro sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (art. 9, D.Lgs. 422/1997).
Le risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica sono quantificate (nella medesima tabella) in 800 milioni per l'anno 2011 e in 1.800 milioni per l'anno 2012, in conseguenza della destinazione di risorse del FAS (1500 milioni) all'edilizia sanitaria (vedi infra comma 6).
Per quanto concerne il trasporto pubblico locale si ricorda che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, dispone l'abrogazione del comma 302 dell’art. 1 della legge 244/2007 il quale, con decorrenza 2011 stabiliva la sostituzione dei trasferimenti statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale con un incremento della quota regionale di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Le risorse per il trasporto pubblico locale continuano, quindi, ad essere corrisposte secondo la normativa vigente come trasferimenti (anziché essere trasformati in fiscalità) e rientrano perciò – in assenza di esplicita esclusione – nell'ammontare complessivo su cui effettuare i tagli.
I trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale sono le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati delegati alle regioni , con decorrenza 1° giugno 1999, per quanto concerne le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. Questi trasferimenti, ai sensi del comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, primo periodo) sarebbero dovuti essere sostituiti da un incremento della quota della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione già spettante alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 295 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008. Ai sensi del comma 296, infatti, a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione, avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.
La norma in esame autorizza il CIPE, su richiesta
di ciascuna regione, ad escludere dai tagli la quota regionale del trasporto
pubblico locale e dell'edilizia sanitaria e indirizzare il taglio sul
finanziamento dei Fondi per le aree sottoutilizzate.
Le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità 2011 (A.C. 3778) contengono, rispettivamente per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti sui fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Si tratta in effetti di “prenotazioni” di spesa: gli importi indicati verranno infatti iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l’approvazione dei relativi progetti di legge.
Come già accadeva negli anni precedenti con il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di stabilità non specifica, nell’ambito dell’accantonamento complessivo assegnato a ciascun ministero, le finalizzazioni della spesa, indicando i soli importi globali; la relazione al disegno di legge reca informazioni sulla destinazione degli accantonamenti.
Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, nella tabella A (fondo speciale di parte corrente) allegata al disegno di legge di stabilità, è previsto un accantonamento pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di stabilità finalizza l’accantonamento alla copertura del provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna (A.C. 41 e abbinati).
Nella tabella B (fondo speciale in conto capitale), l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno riguarda gli anni 2012 e 2013 ed è pari a 103 milioni di euro per ciascun anno.
La relazione illustrativa finalizza tale accantonamento alla fornitura gratuita di libri di testo.
La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge di stabilità la definizione, su base triennale, delle risorse da impiegare annualmente.
La tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2011 non apporta variazioni rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
Le variazioni rispetto alle corrispondenti voci della legge finanziaria 2010 sono pertanto imputabili a provvedimenti adottati nel corso dell’anno o allo scorporo, operato in applicazione della nuova legge di contabilità, delle spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono stati riallocati nel disegno di legge di bilancio, con l’istituzione di appositi capitoli.
Nella
tabella che segue sono esposti gli importi relativi al Ministero dell’interno delle dotazioni per il 2010 e il 2011
iscritte nella Tabella C della legge finanziaria 2010, poste a raffronto con le
dotazioni per il triennio 2011 - 2013 iscritte nella Tabella C del disegno di
legge di stabilità in esame.
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Missione: Ordine pubblico e
sicurezza |
|||||
Programma: Contrasto al crimine, tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica |
|||||
L. 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale
Polizia di Stato (3.1. - cap. 2674) |
27.447 |
27.444 |
27.444 |
27.523 |
27.523 |
Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di
polizia |
|||||
D.P.R.
309/1990, art. 101: Prevenzione e
repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (3.3. – cap. 2668 e
cap. 2815) |
1.989 |
1.513 |
1.362 |
1.362 |
1.362 |
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Missione: Soccorso civile |
|||||
Programma: Prevenzione dal rischio e soccorso
pubblico |
|||||
L. 968/1969 e D.L.
361/1995, art. 4: Fondo scorta Corpo
nazionale Vigili del Fuoco (4.2. - cap. 1916) |
15.910 |
15.909 |
15.909 |
15.954 |
15.954 |
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Missione: Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti |
|||||
Programma: Garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale |
|||||
Legge 549/1995, art. 1,
co. 43: Contributi a enti ed altri
organismi (5.1. – cap. 2309) |
74 |
56 |
42 |
42 |
42 |
D.Lgs n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.– cap. 2311) |
12.087 |
9.181 |
8.263 |
8.263 |
8.263 |
Per quanto concerne le voci riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, gli stanziamenti sono indicati nella tabella seguente[33].
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
||||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
Missione: Organi costituzionali,
a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri |
||||||
Programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri |
||||||
L.
230/1998, art. 19: Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza (21.3. – cap. 2185) |
170.261 |
125.627 |
112.995 |
112.995 |
112.995 |
|
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3. – cap. 2115) |
406.518 |
372.114 |
72.251 |
72.251 |
72.251 |
|
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Missione: Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali |
|||||
Programma: Regolazioni contabili ed altri
trasferimenti alle regioni a statuto speciale |
|||||
L. 38/2001, art. 16 co. 2:
Tutela della minoranza linguistica
slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (2.3. – cap.
7513/p) |
4.060 |
3.120 |
2.808 |
2.808 |
2.808 |
(in migliaia
di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Missione: Soccorso civile |
|||||
Programma: Protezione civile |
|||||
D.L.
142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro
Fondo protezione civile (6.2. – cap. 7446/p) |
168.756 |
129.132 |
116.219 |
116.219 |
116.219 |
L.225/1992, art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (6.2 – cap. 2184) |
26.535 |
19.574 |
3.523 |
3.523 |
3.523 |
(in migliaia
di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|
||||||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||
Missione: Comunicazioni |
|
||||||||
Programma: Sostegno
dell’editoria |
|
||||||||
L.
67/1987: Editoria (11.2. – cap.
2183 e cap. 7442) |
264.468 |
195.752 |
194.033 |
194.033 |
194.033 |
||||
L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo (11.2. – cap. 1575) |
651 |
218 |
167 |
167 |
167 |
||||
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|
||||||
2010 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
|
||||
Missione: Ricerca e innovazione |
|
||||||||
Programma: Ricerca di base e applicata |
|
||||||||
D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (12.1 – cap. 1707/p) |
11.033 |
8.176 |
1.524 |
1.524 |
1.524 |
||||
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|
|||||||||||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||||
Missione: Diritti sociali,
solidarietà e famiglia |
|
|||||||||||||
Programma: Sostegno
alla famiglia |
|
|||||||||||||
D.L.
223/2006, art. 19, co. 1: Fondo per le
politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) |
185.289 |
136.716 |
52.466 |
52.536 |
31.391 |
|||||||||
Programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle
pari opportunità |
|
|||||||||||||
D.L.
223/2006, art. 19, co. 3: Fondo per le
politiche diritti e pari opportunità (17.4 – cap. 2108) |
3.309 |
2.442 |
2.198 |
2.198 |
2.198 |
|
||||||||
(in migliaia di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|
||||||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||
Missione: Politiche
economico-finanziarie e di bilancio |
|
||||||||
Programma: Regolazione, giurisdizione e coordinamento
del sistema della fiscalità |
|
||||||||
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA-Scuola superiore
della pubblica amministrazione (1.1 – cap. 3935) |
12.510 |
11.945 |
2.195 |
2.195 |
2.195 |
||||
(in migliaia
di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|
||||||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||
Missione: Giovani e sport |
|
||||||||
Programma: Attività ricreative e
sport |
|
||||||||
D.L.
181/2006, art. 1, comma 19: Adeguamento
struttura Presidenza del Consiglio per applicazione D.L. 181/2006 in materia
di sport (22.1 – cap. 7450) |
61.200 |
61.200 |
55.080 |
55.080 |
55.080 |
||||
Programma: Incentivazione e
sostegno alla gioventù |
|
||||||||
D.L. 223/2006, art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) |
81.087 |
61.725 |
32.910 |
32.932 |
26.149 |
||||
D.L. 297/2006, art. 6, co. 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 – cap. 1597/p) |
407 |
310 |
56 |
56 |
56 |
||||
(in migliaia
di euro)
|
L.F. 2010 |
D.D.L di stabilità per il 2011 |
|
||||||
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||
Missione: Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche |
|
||||||||
Programma: Servizi generali, formativi, assistenza
legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche |
|
||||||||
D.P.R. 701/1977: Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4 – cap. 5217) |
9.953 |
7.574 |
1.414 |
1.414 |
2.014 |
||||
L.
146/1980, art. 36: Assegnazione
all’Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) |
153.252 |
153.235 |
28.223 |
28.223 |
28.223 |
||||
D.Lgs. 285/1999: Riordino
del FORMEZ (24.4 – cap. 5200) |
24.339 |
19.337 |
3.512 |
3.512 |
3.512 |
||||
Le tabelle D ed E non recano modifiche a voci di interesse della Commissione Affari costituzionali.
[1] Nell’ambito
della riorganizzazione del bilancio per missioni e programmi era stata tuttavia
mantenuta, come unità di voto parlamentare, l’unità previsionale di base
(denominata “macroaggregato”), codificata a seconda della natura della spesa.
[2] Si ricorda che il budget economico è stato
introdotto con la riforma del bilancio dello Stato del 1997, con l’introduzione
della contabilità economica analitica per centri di costo, in aggiunta a quella
finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è
la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria
dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la
contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato
all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi
(valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di
sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari
(spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento.
Finora il budget ha costituito
un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al
disegno di legge di bilancio (Doc.
CLVIII).
[3] Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
[4] Nella Relazione al disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.S. 1791) era esposta, nella Tabella 13, l’analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che evidenziava la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” di ciascuna missione, ai sensi dell’articolo 60, commi 2 e 3, del D.L. n. 112/2008. La Tabella metteva in evidenza come l’entità delle spese “rimodulabili” rappresentasse circa il 4% della spesa finale del bilancio dello Stato.
[5] spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale.
[6] Si segnala che, oltre alla Missione 34 (Debito pubblico) che comprende il programma Rimborsi del debito statale (pari a circa 209.824 milioni di euro), altre Missioni comprendono quote del rimborso del debito pubblico. Esse sono: la Missione 3 (Relazioni con le autonomie territoriali) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso, nel 2011, pari a 11 milioni; la Missione 7 (Ordine pubblico) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso pari a 104 milioni di euro; la Missione 21 (Tutela beni culturali), nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una quota di rimborso pari a 9 milioni; la Missione 28 (Sviluppo territoriale), nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una quota di 36 milioni.
[7] Approvate, rispettivamente, nelle sedute del 13 ottobre 2010 dall’Assemblea della Camera e del 19 ottobre dal Senato.
[8] L. 23 dicembre 2009, n. 192, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
[9] L. 21 settembre 2010, n. 158, Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
[10] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[11] Il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 ha sostituito il D.P.C.M. 23 dicembre 1999, recante la prima attuazione della disciplina finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio. Recentemente, è intervenuto in materia il D.P.C.M. 4 luglio 2007, Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha recato innovazioni anche al fine di tener conto della nuova struttura espositiva del bilancio.
[12] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25
gennaio 2010, n. 19, Suppl. Ord. n. 17.
[13] Si rammenta che la definizione delle spese obbligatorie è contenuta all’articolo 21, comma 6, L. 196/2009, laddove si dispone che rientrano tra gli oneri inderogabili “le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa”.
[14] Le attività previste all’interno del Programma gestito dal MEF riguardano il Fondo edifici di culto e i trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.
[15] Le attività previste all’interno del Programma riguardano il Fondo protezione civile, le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; il concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; i contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; il Fondo grandi eventi della protezione civile.
[16] Nell’ambito del Programma rientrano: il Fondo editoria; attività in materia di radiodiffusione ed editoria; garante comunicazioni; mutui per programmi di telecomunicazioni; risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicità di utilità sociale.
[17] In tale Programma sono comprese le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere.
[18] L. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
[19] I capitoli sono allocati all’interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4).
[20] I capitoli sono allocati all’interno della missione Ricerca e innovazione (17), programma Ricerca di base e applicata (17.15).
[21] I capitoli sono allocati all’interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4).
[22] D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[23] Approfondimenti sulle funzioni del Ministero dell’interno e sulla organizzazione amministrativa che presiede allo svolgimento delle attività ad esse relative si possono rinvenire sul sito Internet del Ministero: www.interno.it.
[24] Il Ministero dell’interno, infine, formula alla Presidenza del Consiglio il parere di legittimità sulle leggi regionali, ai fini della promozione della questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
[25] A seguito di questa nuova configurazione, peraltro, il disegno di
legge di stabilità – insieme al disegno di bilancio – viene presentato alle
Camere entro la prima metà di ottobre e non più a fine settembre, come previsto
nella disciplina previgente.
[26] Previsto alla lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11
della legge n. 468/1978.
[27] Peraltro già inapplicata ai sensi di quanto previsto, in via
sperimentale, dal co. 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 112/2008 (conv. L.
133/08) in relazione alla legge finanziaria per il 2009 e dal co. 21-ter, art. 23 del D. L. n. 78/2009 (conv.
L. 102/09) per la legge finanziaria 2010.
[28] Si ricorda che nella normativa previgente, tali importi venivano
riepilogati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla legge
finanziaria; analogamente, il testo in esame prevede l’esposizione di tali
somme in “corrispondenti tabelle”.
[29] Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001,
concernente le disponibilità destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la loro verifica.
[30] Rispetto alla precedente procedura di correzione degli effetti
finanziari, l’attuale procedura riguarda non più gli scostamenti fra oneri e
coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di
riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi
di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi,
infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è
ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria
delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso di spese obbligatorie o
vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per le previsioni di spesa
deve avere carattere effettivo ed automatico.
[31] Convertito
con modificazioni nella legge n. 122/2010.
[32] A tale proposito, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, si è svolta una riunione, a livello tecnico, in sede di Conferenza Stato-Regione il 13 ottobre 2010, per l'attivazione di un tavolo tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione dei tagli. La riunione è stata interlocutoria, anche in attesa della definizione delle legge di stabilità 2011.
[33] Il totale degli stanziamenti delle missioni è indicato unicamente nei casi in cui tutti i relativi programmi sono riferibili alla Presidenza del Consiglio.