Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||
Titolo: | Norme sulla cittadinanza - A.C. 103 e abb. - Testi a fronte tra la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e le Pdl n. 2431 e 2670 | ||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 96 Progressivo: 2 | ||||||||||
Data: | 15/09/2009 | ||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Norme sulla cittadinanza A.C. 103 e abb. |
Testi a fronte tra la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 |
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n. 96/2 |
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15 settembre 2009 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3588 – * st_istituzioni@camera.it |
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File: ac0216b.doc |
INDICE
§ Legge 5 febbraio 1992, n. 91 nel testo vigente e come modificata dalla Pdl 2431
§ Legge 5 febbraio 1992, n. 91 nel testo vigente e come modificata dalla Pdl 2670
L. 5 febbraio 1992, n. 91 |
L. 5 febbraio 1992, n. 91 |
Articolo 1 |
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1. È cittadino per nascita: |
Identico |
a) il figlio di padre o di madre cittadini; |
Identica |
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. |
Identica |
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Art. 1 |
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c)chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni; |
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d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e ivi legalmente risiede; |
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2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto, se in possesso di un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana. |
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. |
3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non è provato il possesso di un'altra cittadinanza. |
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Art. 2 |
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Art. 18-bis |
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1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla ex Jugoslavia che sono giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è comunque considerato cittadino italiano per nascita ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo. |
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2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo. |
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3. Chi ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista un'altra cittadinanza. |
L. 5 febbraio 1992, n. 91 |
L. 5 febbraio 1992, n. 91 |
Articolo 1 |
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1. È cittadino per nascita: |
Identico |
a) il figlio di padre o di madre cittadini; |
Identica |
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. |
Identica |
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Art. 1 |
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b-bis)[1]chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente; |
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b-ter)1chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno; |
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. |
Identico |
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2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. |
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2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. |
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Articolo 2 |
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1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. |
Identico |
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. |
Identico |
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. |
Identico |
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Articolo 3 |
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1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. |
Identico |
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. |
Identico |
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. |
Identico |
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. |
Identico |
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Articolo 4 |
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1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: |
Identico |
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; |
Identica |
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; |
Identica |
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. |
Identica |
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Art. 2 |
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. |
2.Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta, è richiesta al soggetto un'opzione. |
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2-bis. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha completato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.* |
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2-ter. Il soggetto di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età o comunque una volta completato il percorso scolastico o professionale a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto un'opzione. |
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Articolo 5 |
Art. 3 |
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. |
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine. |
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi |
2. I termini di cui al comma 1 non sono vincolanti inpresenza di figli nati o adottati dai coniugi. |
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3. Lo straniero può inviare al Ministro dell’interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l’attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi. |
Vedi art. 9, co. 1, lett. b) |
4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all’adozione. |
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Art. 4 |
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Art. 5-bis |
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1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all’articolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: |
Vedi art. 9, co. 1, lett. f) |
a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3; |
Vedi art. 9, co. 1, lett. d) |
b) il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica; |
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c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato. |
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Art. 5 |
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Art. 5-ter |
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1. L’acquisizione della cittadinanza italiana nell’ipotesi di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata: |
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a) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa; |
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b) dalla conoscenza soddisfacente della vita civile dell’Italia e della Costituzione italiana. |
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2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno quattro mesi dalla comunicazione dell’esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all’accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma. |
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3. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a rendere edotto lo straniero circa le modalità e le possibilità per l’acquisizione della conoscenza della lingua, della cultura e della Costituzione italiane nonché a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 25. |
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4. Secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all’istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al citato comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1. |
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5. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana |
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Articolo 6 |
Art. 6 |
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: |
1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis: |
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; |
Identica |
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; |
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; |
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. |
c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia; |
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d) la dichiarazione di delinquenza abituale; |
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e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, adottato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232. |
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2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore ai due anni. |
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b). |
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), del presente articolo è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis, e 5-bis. |
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. |
4.La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna. |
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo. |
5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del citato comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto, la cattura, il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia o dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda o dalla Corte penale internazionale determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato. |
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Art. 7 |
Articolo 7 |
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1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. |
1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato. 1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 5, 5-bis e 9 si presentano al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare. |
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 . |
Identico |
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Articolo 8 |
Art. 8 |
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. |
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, dell'articolo 5-bis, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate all'articolo 6. |
2. L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. |
Identico |
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Art. 9 |
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Art. 8-bis |
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1.Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. |
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2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. |
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3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta decorsi due anni dalla data del decreto di reiezione |
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Articolo 9 |
Art. 10 |
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: |
Identico |
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); |
Identica |
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; |
b) al minore straniero o apolide che ha frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età; Vedi art. 4, comma 4 introdotto dall’art. 3 della p.d.l. 2670 |
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; |
Identica |
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; |
Abrogata. Vedi art. 5-bis introdotto dall’art. 4 della p.d.l. 2670 |
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; |
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica; |
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. |
Abrogata. Vedi art. 5-bis introdotto dall’art. 4 della p.d.l. 2670 |
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. |
Identico |
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2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2, l’interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito. |
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Articolo 9-bis |
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1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. |
Identico |
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. |
Identico |
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. |
Identico |
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Articolo 10 |
Art. 11 |
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. |
1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia dal giorno successivo alla sua emanazione. |
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2. Il nuovo cittadino viene convocato per la cerimonia di giuramento entro un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1. Il rifiuto a prestare giuramento o l'ingiustificata assenza alla cerimonia è motivo per la revoca del provvedimento di attribuzione o di concessione della cittadinanza. |
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3. Il nuovo cittadino presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone |
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4. In occasione del giuramento è consegnata al nuovo cittadino copia della Costituzione. |
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Articolo 11 |
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1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. |
Identico |
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Art. 12 |
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Art. 11-bis |
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1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera. |
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Articolo 12 |
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1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. |
Identico |
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. |
Identico |
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Articolo 13 |
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1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: |
Identico |
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; |
Identica |
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare; |
Identica |
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; |
Identica |
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; |
Identica |
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1. |
Identica |
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2. |
Identico |
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. |
Identico |
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Articolo 14 |
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1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. |
Identico |
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Articolo 15 |
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1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. |
Identico |
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Articolo 16 |
Art. 13 |
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. |
Identico |
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. |
Abrogato |
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Articolo 17 |
Art. 14 |
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso. |
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151. |
2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza: |
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a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948; |
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b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta; |
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c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1o gennaio 1948, figli di padri o di madri cittadini; |
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2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri. |
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Articolo 17-bis |
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1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: |
Identico |
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo; |
Identica |
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a) |
Identica |
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Articolo 17-ter |
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1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17- bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri. |
Identico |
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17- bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis. |
Identico |
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17- bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione: |
Identico |
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; |
Identica |
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17- bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17- bis; |
Identica |
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante. |
Identica |
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Articolo 18 |
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Abrogato dall’art. 1, L. 14 dicembre 2000, n. 379 |
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Articolo 19 |
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1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27 , sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. |
Identico |
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Articolo 20 |
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1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. |
Identico |
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Articolo 21 |
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1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione. |
Identico |
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Articolo 22 |
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1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. |
Identico |
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Articolo 23 |
Art. 15\ |
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. |
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. |
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1-bis. La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25. |
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1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscono il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1. |
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita. |
Identico |
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Art. 16 |
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Art. 23-bis. |
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1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, se prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente |
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Articolo 24 |
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Articolo abrogato dall’art. 110 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 |
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Articolo 25 |
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1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. |
Identico[2] |
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Articolo 26 |
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1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108 , il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997 (15), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , la legge 15 maggio 1986, n. 180 , e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. |
Identico |
È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180 . |
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Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. |
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[1] L’art. 18 della pdl 2670 così recita: “1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inseriti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione in tale senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge”.
*L’art. 18 della pdl 2670 così recita: “1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inseriti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione in tale senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge”.
[2] L’art. 17 della Pdl 2670 così recita: “1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituto dall'articolo 3 della presente legge”.