Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A. C. 1658 e 1882 Le disposizioni penali in materia di omofobia in Belgio e Portogallo
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 13
Data: 24/09/2009
Descrittori:
BELGIO   DIRITTO PENALE
EGUAGLIANZA   PORTOGALLO
REATI SESSUALI   SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'
STATI ESTERI     

Testatine Biblioteca LS.jpg

 

NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 13 – 24 settembre 2009


 

 

A. C. 1658 e 1882

 

Le disposizioni penali in materia di omofobia in Belgio e Portogallo

 

 

Belgio

 

Il Belgio consacra nella sua Costituzione (artt. 10 e 11) il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il principio di non discriminazione, pur senza menzionare espressamente le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale.

 

Nel 1981 il legislatore belga ha introdotto disposizioni specifiche a livello federale, ma solo contro le discriminazioni fondate sul razzismo e la xenofobia (legge del 30 luglio 1981) mentre in anni più recenti (legge del 25 febbraio 2003) ha ampliato il campo delle discriminazioni condannabili, includendo anche l’orientamento sessuale tra i motivi di discriminazione illegittima.

 

Nel 2007, a seguito della sentenza n. 157 del 2004 della Cour d’arbitrage (la Corte costituzionale belga) che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge del 2003, è stato approvato un nuovo pacchetto di leggi federali anti-discriminazione. La legge del 10 maggio 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ha riformato la normativa preesistente su alcuni tipi di discriminazione, comprese le discriminazioni a carattere omofobico.

(il testo in vigore della legge è consultabile all’indirizzo internet http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm, mentre la versione pdf del testo originario è consultabile all’indirizzo internet  http://diversite.be/diversiteit/files/File//wetgeving_legislation/national/Loi%20du%2010%20mai%202007_24pg.pdf)

La legge federale definisce “un quadro generale  per lottare contro la discriminazione fondata su… l’orientamento sessuale … “(art. 3) e prevede uno specifico “divieto di discriminazione” nei settori della vita pubblica rientranti nel campo di applicazione della legge (tra gli altri, l’accesso a beni e servizi, la protezione e la sicurezza sociale, le cure sanitarie, le relazioni di lavoro, nonché la partecipazione ad attività economiche, sociali, culturali e politiche).

La legge del 2007  non ha introdotto un generale “reato di discriminazione”, fondato sull’orientamento sessuale per i cittadini comuni, ma ha previsto la penalizzazione di taluni atti e comportamenti discriminatori di natura omofobica:

-                      l’art. 21 definisce come discriminazione, ai fini della repressione penale, “ogni forma di discriminazione diretta intenzionale o indiretta intenzionale, di ingiunzione a discriminare o di molestia, fondata su uno dei criteri protetti…”, tra i quali l’orientamento sessuale;

-                      l’art. 22 prevede il reato di incitazione pubblica e non pubblica alla discriminazione (ex art. 444 del Code Pénal:attentati all’onore o alla considerazione delle persone), attuato in circostanze quali riunioni o luoghi pubblici, ovvero in un luogo non pubblico ma aperto ad un certo numero di  persone con diritto di riunirsi in quel luogo o di frequentarlo, o ancora in un luogo qualsiasi davanti alla persona vittima dell’atto discriminatorio e a testimoni. E’punibile con una pena da un mese ad un anno di carcere e/o un’ammenda da 50 a 1000 euro chiunque inciti alla discriminazione, all’odio, alla violenza o alla segregazione nei confronti di una persona, di un gruppo, di una comunità o dei loro membri, in ragione di uno dei criteri protetti;

-                      l’art. 23 dispone una pena da due mesi a due anni di detenzione per il reato di discriminazione commessa da funzionario o pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni nei confronti di una persona, di un gruppo, di una comunità o dei loro membri, in ragione di uno dei criteri protetti, tra i quali l’orientamento sessuale. Se l’accusato dimostra di aver agito su ordine dei suoi  superiori, in ragione di un obbligo di obbedienza di carattere gerarchico, le pene sono appplicate solo ai superiori che abbiano dato l’ordine. Se i funzionari o gli ufficiali pubblici, accusati di aver ordinato, autorizzato o facilitato un atto discriminatorio, asseriscono che la loro firma sia stata carpita a “sorpresa” (surprise), sono tenuti a far cessare l’atto e a denunciare il colpevole, a pena di essere perseguiti personalmente; inoltre gli autori di atti discriminatori commessi in base alla firma falsa di un funzionario o ufficiale pubblico sono punibili con una pena da dieci a quindici anni di reclusione;

-                      l’art. 24 prevede una pena da un mese ad un anno di carcere e/o di un’ammenda da cinquanta a mille euro per coloro che non si conformino alle pronunce o alle sentenze rese in un giudizio per cessazione di atti discriminatori (ex art. 20).

Il Titolo VII della Legge del 2007 ha inoltre modificato il Codice penale, inserendo il movente fondato sull’orientamento sessuale tra le circostanze aggravanti per alcune infrazioni penali, quali aggressione, omicidio, stupro, stalking, incendio doloso, diffamazione e calunnia, profanazione di tombe, atti di vandalismo ed altri  (Codice penale, artt. 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis, 534bis). Il Codice prevede, infatti, che quando un reato o un delitto sia commesso avendo come movente “l’odio, il disprezzo o l’ostilità nei confronti di una persona in ragione (…) del suo orientamento sessuale” le sanzioni siano aggravate (artt. 33 - 42);il minimo delle pene può essere raddoppiato se si tratta di pene correzionali e aumentato di due anni in caso di detenzione.

(il testo degli articoli del Codice penale sopracitati è consultabile all’indirizzo internet http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm)

Per quanto riguarda i settori di rispettiva competenza, le tre Comunità belghe (fiamminga, francofona e germanofona) e le Regioni (Bruxelles, Fiandre e Vallonia) hanno adottato, a partire dal 2002, diversi decreti nell’intento di assicurare coerenza legislativa con l’arsenale antidiscriminazioni approvato a livello federale, pur con contenuti diversi per estensione della tutela e per intensità repressiva.

 

 

Portogallo

 

Il Portogallo rappresenta il primo Paese dell’Unione Europea ad aver previsto una protezione costituzionale contro la discriminazione fondata espressamente sull’orientamento sessuale.

Con la legge costituzionale n. 1/2004, entrata in vigore il 31 luglio 2004, la Costituzione portoghese è stata infatti emendata ed è stato incluso l’orientamento sessuale fra i fattori vietati di discriminazione. Il nuovo art. 13, comma 2, della Costituzione stabilisce che “Nessuno potrà essere privilegiato, beneficiato, giudicato, privato di qualsiasi diritto o esonerato da qualsiasi dovere a causa dell’origine, del sesso, della razza, della lingua, del territorio di provenienza, della religione, delle convinzioni politiche o ideologiche, dell’istruzione, della situazione economica, della condizione sociale o dell’orientamento sessuale”.

(Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet: http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13)

 

Prima del Portogallo, altri Paesi hanno introdotto questa specifica clausola antidiscriminatoria nel dettato costituzionale: il primo Paese ad agire in tal senso è stato il Sudafrica (1993), seguito dalle isole Fiji (1997), dall’Ecuador (1998) e quindi dalla Svizzera (1999).

 

La Costituzione portoghese, accanto alle disposizioni previste nell’art. 13, stabilisce anche altre misure che assicurano il rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione in diversi campi della vita economica, sociale e politica dei cittadini. In particolare, si rileva l’art. 26, comma 1, della Costituzione, emendato nel 1997, con cui si dispone che: “A tutti sono riconosciuti i diritti all’ identità personale, allo sviluppo della personalità, alla capacità civile, alla cittadinanza, al buon nome e alla reputazione, all'immagine, alla parola, all’ intimità della vita privata e familiare e alla protezione giuridica contro qualsiasi forma di discriminazione

(Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet: http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art26)

 

Nell’ambito del diritto penale, con l’approvazione della legge n. 57/2007 – che ha ampiamente riformato il Codice penale – il legislatore portoghese ha recentemente introdotto alcune misure che rafforzano l’arsenale repressivo per combattere il fenomeno dell’omofobia.

In particolare, il nuovo art. 240 del Codice penale disciplina il reato di incitamento alla discriminazione, all’odio e alla violenza verso persone fisiche, in ragione della loro razza, colore, origine etnica o nazionale, religione, sesso o orientamento sessuale.

La nuova legislazione penale stabilisce inoltre che l’intento dell’omofobia sia considerato come una circostanza aggravante per alcuni reati.

L’art. 132 del Codice penale, relativo all’ “omicidio aggravato”, dispone al riguardo che, tra le circostanze che rivelino “speciale rimproverabilità o perversione”, rientra quella per cui il soggetto autore del reato sia stato spinto da odio razziale, religioso o politico, o per il colore, l’origine etnica o nazionale, ovvero in ragione del sesso o dell’orientamento sessuale della vittima. Tale reato è sanzionato con la pena della reclusione da dodici a venticinque anni. La pena della detenzione per semplice “omicidio” è invece da otto a sedici anni (art. 131 del Codice penale).

L’art. 145 del Codice penale, che disciplina “l’offesa aggravata all’integrità fisica”, stabilisce inoltre che, qualora le offese che ledono il corpo o la salute di un’altra persona siano prodotte in circostanze che rivelino “speciale rimproverabilità o perversione”, tra cui quelle previste all’art. 132, comma 2 (che, come già evidenziato, comprendono il movente omofobico), sono previste pene specifiche: fino a quattro anni di reclusione, se è stato commesso il reato di “offesa semplice all’integrità fisica”; da tre a dodici anni di reclusione, nel caso di “offesa aggravata all’integrità fisica”.

I reati di “offesa semplice all’integrità fisica” e di “offesa aggravata all’integrità fisica” della vittima, senza l’aggiunta della circostanza aggravante, sono invece puniti, rispettivamente, con la pena della reclusione fino a tre anni o con la pena della multa (art. 143 del Codice penale) e con la pena della reclusione da due a dieci anni (art. 144 del Codice penale).

(Il testo degli articoli del Codice penale sopracitati è consultabile all’indirizzo internet: http://www.aspp-psp.pt/images/aspp/codpenal.pdf)

 

 

 

 

 

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