Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Autoriciclaggio - AA.C. 3145, 3872 e 3986 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 729 | ||||
Data: | 21/11/2012 | ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
21 novembre 2012 |
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n.
729/0 |
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Autoriciclaggio
AA.C. 3145, 3872 e 3986
Elementi
per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
3145 |
3872 |
3986 |
Titolo |
Modifiche
agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di riciclaggio e
impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo |
Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, in materia di autoriciclaggio |
Modifiche
agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di
autoriciclaggio |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
no |
no |
no |
Numero di articoli |
1 |
1 |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla
Camera |
25 gennaio 2010 |
17 novembre 2010 |
21 dicembre 2010 |
assegnazione |
1 marzo 2010 |
15 dicembre 2010 |
31 gennaio 2011 |
Commissione competente |
Giustizia |
Giustizia |
Giustizia |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I
e VI |
I
e VI |
I e VI |
Il codice penale (art. 648-bis) definisce come riciclaggio l’attività di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato,
§
sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
§ compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si tratta, sostanzialmente, di
tutte le possibili attività finalizzate alla reimmissione nel circuito legale di danaro o di
altri beni, per occultarne o dissimularne la provenienza criminosa; la
pena prevista per il delitto è la reclusione da
Se costituisce aggravante del riciclaggio l’aver commesso il reato nell'esercizio di un'attività professionale (secondo comma) ne è, invece, circostanza attenuante la provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità riciclate da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni (terzo comma).
Dal riferimento all'ultimo comma dell'articolo 648 deriva, infine, che la disciplina sanzionatoria del riciclaggio è applicabile anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono sia non imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (quarto comma).
L’elemento caratterizzante le condotte di riciclaggio appare la loro idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
Proprio la finalità di dissimulare l’origine illecita dei beni distingue il riciclaggio dalla ricettazione (articolo 648 c.p.) e dal favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), reati con cui il riciclaggio ha in comune l’elemento costitutivo, cioè la sussistenza di un reato presupposto già consumato. Il reato di ricettazione è infatti caratterizzato da una generica finalità di profitto, indifferente rispetto all’obiettivo di far perdere le tracce dell’origine illecita del bene acquistato o ricevuto. L’elemento finalistico distingue il riciclaggio anche dalla fattispecie del favoreggiamento reale, il cui elemento materiale è il generico “aiuto” ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (non è richiesto il fine di lucro e non è necessario che l'agente sappia quale sia e quando e come sia stato commesso il reato); inoltre, l’elemento materiale del favoreggiamento può essere costituito da qualsiasi bene proveniente da qualsiasi reato - sia delitto che contravvenzione - mentre per il riciclaggio deve trattarsi di bene proveniente specificamente da un delitto.
Il riciclaggio è, quindi, escluso nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano (cd. clausola di riserva). Non ci deve essere, quindi, coincidenza tra l’autore del delitto di cui all’art. 648-bis e l’autore del reato presupposto dove, per reato presupposto, si intende il delitto non colposo da cui provengono il danaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici.
Analogamente, risultano esclusi dal concorso nel reato presupposto anche il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), come pure i reati di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).
In base alle previsioni penali vigenti, l'autore o il complice del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo.
Le attività di riciclaggio dei proventi criminosi derivanti dal reato presupposto sono, infatti, considerate dal legislatore italiano un “post factum” non punibile in base all’art. 81, secondo comma, del codice penale. Quest’ultimo, concernente il reato continuato, prevede la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo a carico di chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Il
riciclaggio (così come il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita di cui all’art. 648-ter, v. ultra), nel caso di concorso del suo
autore nel reato presupposto, è da considerarsi come attività illecita, naturale
prosecuzione di quest’ultimo (cd. privilegio
di autoriciclaggio) e la sua sanzionabilità costituirebbe violazione del
cd. ne bis in idem.
Va, poi, rilevato che non tutti i reati possono costituire reato presupposto del riciclaggio; è, infatti necessario che tale reato:
-
sia di
natura dolosa;
-
sia
punibile come delitto.
Non vi può essere, quindi, riciclaggio se il reato presupposto è di natura contravvenzionale.
L’attuale formulazione dell’art. 648-bis e` il risultato di un travagliato iter legislativo.
Nell’iniziale versione prevista dal decreto-legge
Risultava già presente, in questa prima formulazione della norma, la citata clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato” che evitava l’incriminazione degli autori dei reati presupposti anche per il reato di cui all’art. 648-bis (ove la loro condotta avesse integrato anche tale ultima fattispecie).
La legge
La vigente formulazione dell’art. 648-bis c.p. e` stata introdotta dalla
legge
La legge n. 328/1993, oltre a confermare la citata
clausola di riserva “fuori dai casi di
concorso nel reato”, ha
soprattutto eliminato l’elenco dei reati presupposto dai cui proventi può derivare
l’attività di riciclaggio; il reato di cui all’art. 648-bis può ora derivare da tutti i delitti non colposi.
Alla indicata definizione del riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p. se ne affianca, tuttavia, una seconda, di derivazione comunitaria, che appare ben più ampia di quella fatta propria dal codice penale.
Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE (cd. III direttiva antiriciclaggio) e della direttiva 2006/70/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, riproducendo il contenuto dell’art. 1, comma 2, della citata Dir. 2005/60/CE, ha definito come “riciclaggio” (art. 2) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
Tra le attività
illecite comprese nella definizione di riciclaggio di cui alla lett. a) rientra
anche il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Pertanto, ai fini del D.Lgs
n. 231, il favoreggiamento costituisce riciclaggio;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
Ai sensi della lett.
c), costituisce riciclaggio il delitto che il nostro codice penale considera
come ricettazione (art. 648);
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
La lettera d)
considera riciclaggio sia la partecipazione ad una delle condotte criminose di
cui alle lettere precedenti, e quindi il concorso (art. 110 c.p.), che
l’associazione per commettere tali condotte e quindi l’associazione per
delinquere (art. 416 c.p.).
Pur sottolineando che si tratta di una definizione del reato utilizzabile ai soli fini di prevenzione antiriciclaggio in relazione agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 231/2007, l’elemento di novità della definizione di riciclaggio di cui all’art. 2 del D. Lgs. 231/2007 rispetto alla nozione penalistica del reato prevista dall’art. 648 bis è la mancanza della clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato... " il che determina un ampliamento dell’obbligo di segnalazione, estendendola a tutte le operazioni sospette, comprese appunto quelle di "autoriciclaggio
Si tratta, quindi, di una definizione ampia, che estende
l’ambito degli obblighi di segnalazione all’U.I.F. (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospettate di
riciclaggio. Sostanzialmente, divenendo superfluo il problema dell’estraneità
del cliente rispetto all’origine delittuosa dei capitali riciclati, gli
intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette anche quando è il
cliente stesso ad essere sospettato di aver commesso il reato presupposto
(autoriciclaggio). In tal senso, anche
Si rammenta, inoltre, che al tema del riciclaggio è dedicata
Peraltro, l’art. 63, comma 3, dello stesso D. Lgs n. 231 del 2007 - aggiungendo un art. 25-octies al D. Lgs. n. 231 del 2001 - ha integrato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, escludendo, tuttavia, tale responsabilità in caso di autoriciclaggio. Per l’art. 25-octies, i reati presupposto rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti sono quelli descritti nelle fattispecie di cui ai citati artt.. 648, 648 bis e 648 ter c.p., in cui non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.
Va ricordato come l’incriminazione dell’autoriciclaggio sia
prevista dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999,
recentemente ratificata dall’Italia con la legge
L’art. 13 della Convenzione stabilisce, infatti, che gli
Stati-parte adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato.secondo
la propria legge interna.gli illeciti indicati dall’art. 6, par. 1, lett. a) e b) (tra cui l’autoriciclaggio)
della Convenzione sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a
Strasburgo l’
Analoga previsione è contenuta nell’art. 6 della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ed oggetto di ratifica con legge 16 marzo 2006, n. 146.
Dalla possibilità – offerta da entrambe le Convenzioni - che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, si possa non punire per riciclaggio l’autore del reato presupposto sembra derivare che la regola generale debba essere la sanzionabilità dell’auto riciclaggio.
La necessità dell’introduzione, a regime, nell’ordinamento italiano del reato di autoriciclaggio è da tempo all’attenzione degli operatori del diritto e dello stesso Parlamento.
Al Senato sono in corso d’esame in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, numerosi disegni di legge in materia di sicurezza pubblica (AS-733-bis e abb.), alcuni dei quali prevedono l’introduzione del reato di auto riciclaggio.
Il d.d.l. 733-bis, in particolare – che
sopprime la clausola di riserva (“fuori
dei casi di concorso…” ) negli artt. 648-bis e 648-ter c.p., introducendo
quindi l’autoriciclaggio - è costituito dallo stralcio, deliberato
dall'Assemblea il
L’esame dei provvedimenti è iniziato il
Nell’attuale legislatura, tra gli atti di indirizzo che hanno impegnato il Governo all’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nell’ordinamento, si ricordano alla Camera:
§
due ordini
del giorno Garavini: il primo (9/03638/163), accolto dal Governo[3]
previa riformulazione (impegna il Governo
a valutare l'opportunità di….) nella seduta del
§
tre ordini del giorno: 9/3290-A/19
(Barbato), 9/3290-A/13 (Granata), 9/03290-A/005 (Orlando), tutti accolti dal
Governo nella seduta del
§
un ordine
del giorno 9/4434-A/30 (Zazzera), accolto dal Governo nella seduta del
Anche il Governatore pro tempore della Banca d’Italia, Mario Draghi, sia durante l’audizione del
In particolare,
presso
Nella più recente Relazione sulla prima fase dei lavori della
Commissione antimafia (DOC XXIII, n. 9), approvata dalla Commissione il
In precedenza, audito presso la stessa Commissione Antimafia
il 17 marzo 2009, il Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso
aveva affermato : “In merito alla
volonta` di perseguire l’economia criminale, sono stato ridimensionato nelle
mie valutazioni dal fatto che e` stata bloccata la norma sull’autoriciclaggio[5] che
consentiva l’incriminazione per riciclaggio di un soggetto che commette un
reato e che, dopo averlo commesso, continua nell’attivita` di inquinamento
dell’economia riciclando e occultando il profitto illecito. E` una norma ormai
adottata da molti Paesi europei. Sarebbe
stato sufficiente eliminare dall’articolo 648-bis del codice penale l’inciso
«fuori dai casi di concorso nel reato» per avere la possibilita` di avviare
un’indagine nei confronti di chi ha commesso il reato che ha generato proventi
illeciti e li ricicla. Oggi non possiamo fare nemmeno questo, perche´ l’unico
soggetto da cui si puo` partire per vedere se interviene il reato di
riciclaggio e` certamente un imputato di criminalita` organizzata, noi pero`
non possiamo muoverci. Come si fa a pretendere che si possa inseguire il denaro
illecito, il denaro sporco, se non si puo` nemmeno avviare un’indagine in una
certa direzione dopo l’accertamento di una responsabilita` per criminalita`
organizzata?...... Io sostengo che si tratta di un post delictum ma che, al
tempo stesso, e` un altro delictum, un secondo reato. L’imputato puo` anche
impiegare i proventi illeciti per consumarli, ma se questi vengono investiti in
tutto o in parte inquinando l’economia in quanto si tratta di danaro a costo
zero, si compie un reato che deve essere punito. Tutta l’Europa l’ha capito ma
noi continuiamo a sostenere che si tratta di un post delictum, peraltro in una
volonta` comune, bipartisan, nonostante
Ancora, esplicitamente, la risoluzione sulla criminalità
organizzata nell’Unione
Europea, approvata
dal Parlamento Europeo il
Il Consiglio superiore della magistratura,
in occasione del recentissimo parere del 24 ottobre u.s. sul disegno di
legge anticorruzione (AC 4434-B, allora all’esame della Camera; ora
legge n. 190 del 2012), ha affermato che “…deve
essere segnalata l’opportunità di una norma che punisca il cd.
“autoriciclaggio”, e cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse
provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta
costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi
delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di
corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l’ordinamento di
uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione - la
concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l’attività
illecita.”
Sul tema va segnalata, in particolare, una pronuncia della Corte
di Cassazione che, con la sentenza
La vicenda riguarda un soggetto che aveva riciclato i profitti di diversi reati per cui era imputato attraverso una società di cui era socio di maggioranza e a cui il GIP aveva sequestrato la sua partecipazione societaria.
Secondo l'interessato, il sequestro non poteva essere
disposto essendogli contestata una fattispecie di "autoriciclaggio" non
prevista dal nostro ordinamento.
Per
Delitto affine al riciclaggio è l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsto dall’art. 648-ter del codice penale.
La norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto,
è punito con la reclusione da
Come il riciclaggio, l’art. 648-ter prevede come circostanza aggravante l’aver commesso il reato nell'esercizio di un'attività professionale (secondo comma) nonché la sua applicabilità anche se l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (quarto comma).
Costituisce, invece attenuante la particolare tenuità del reato (in riferimento al valore economico delle risorse di provenienza illecita impiegate) (terzo comma).
L’elemento oggettivo del reato si differenzia dal riciclaggio in quanto, mentre quest’ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, l’art. 648-ter punisce il loro reimpiego in attività economiche o finanziarie.
Quella dell’art. 648-ter è, comunque, una fattispecie accessoria al riciclaggio nonché, per la presenza anche qui della clausola di riserva (fuori dei casi di concorso…), di non facile applicazione, tenuto presente che quasi sempre l’impiego di denaro e beni di provenienza illecita è preceduto dal riciclaggio degli stessi.
Il delitto di cui all’art. 648-ter c.p., pur avendo presupposto comune con il riciclaggio (nonché con la ricettazione di cui all’art. 648) la provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, si differenzia da tali fattispecie sotto il profilo soggettivo. La ricettazione richiede - oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza da delitto, necessaria anche per le fattispecie di ricettazione e riciclaggio - solo una generica finalità di profitto.
Il riciclaggio e il reato di cui all’art. 648-ter richiedono invece la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all’art. 648-ter, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.
L'art. 648-ter
c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p. (in tal senso, Cassazione penale, sez. IV,
sent. 2 giugno 2000, n. 6534).
L’articolo unico delle tre, identiche proposte in esame assegna autonoma rilevanza penale alla fattispecie di autoriciclaggio, attualmente non prevista dal nostro codice penale.
Come detto, l’autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, ad oggi, per la presenza della clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso nel reato”) né punibile per il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis nè per quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 648-ter del codice penale
Per l’introduzione del reato di autoriciclaggio, le tre
proposte di legge non prevedono un nuovo, autonomo reato bensì la semplice novella
degli art. 648-bis e 648-ter del codice penale, consistente nella soppressione
della clausola di riserva relativa ai casi di concorso nel reato.
Pertanto, al comma 1, lettera a), dell’articolo unico di ciascuna proposta di legge è prevista la soppressione, all’articolo 648-bis, primo comma, c.p., delle parole: “Fuori dei casi di concorso nel reato”.
Alla lettera b) è prevista la soppressione, all’articolo 648-ter, primo comma, c.p., delle parole: “dei casi di concorso nel reato e”.
Le tre proposte di
legge recano la sola relazione illustrativa.
I provvedimenti novellano disposizioni del codice penale. Si giustifica, quindi l’intervento con legge.
Sono in corso d’esame al Senato, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, in sede referente, numerosi disegni di legge in materia di sicurezza pubblica (AS-733-bis e abb.), alcuni dei quali prevedono l’introduzione del reato di autoriciclaggio.
Dipartimento giustizia ( 06/67609559 - * st_giustizia@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1]
La circolare precisa come “Rispetto al
passato, la definizione del “riciclaggio” che fa scattare l’obbligo di
collaborazione attiva degli intermediari è più ampia, in quanto include in sé
anche i casi di “autoriciclaggio” posti in essere dai soggetti responsabili e/o
concorrenti nella commissione dei reati-presupposto”.
[2] In particolare, la circolare ricorda che la scelta legislativa di non punire l’autoriciclaggio non è condivisa in altri ordinamenti e “si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l’ utilizzo delle cose di provenienza illecita rappresenta la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non può, dunque, assumere diverso e autonomo rilievo penale. Pertanto, mentre il soggetto autore del reato presupposto non potrà essere punito a titolo di riciclaggio dei proventi del reato, lo potrà essere il terzo estraneo alla commissione del reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio. La distinzione tra ricettatore/riciclatore e compartecipe dovrà dunque essere fondata, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, su un criterio essenzialmente di tipo temporale, ritenendo la sussistenza del concorso nel caso dell’ esistenza di un accordo prima della commissione del delitto presupposto tra l’autore di tale delitto e chi presta o promette il proprio contributo, anche in termini di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso”.
[3]
L’Assemblea della Camera ha
discusso, il
[4]
Analogo ordine del giorno (G1), in occasione dell'approvazione al Senato del Piano
straordinario antimafia (A.S. n. 2226), era stato accolto dal Governo il
[5] Il Procuratore Nazionale Antimafia si riferiva, nello specifico, allo stralcio - deliberato dal Senato nel corso dell’esame del disegno di legge S.733 in materia di sicurezza pubblica (ora legge 94 del 2009) - della norma che, sopprimendo la clausola di riserva negli artt, 648-bis e ter, introduceva l’autoriciclaggio. Come sopra accennato, tale norma è oggetto di un autonomo d.d.l. S 733-bis, tuttora all’esame, con altri d.d.l. abbinati, della Commissione giustizia del Senato.
[6] Il Parlamento europeo chiede alla Commissione
di vagliare “l’eventualità di estendere la
penalizzazione del riciclaggio ai casi in cui l’autore avrebbe dovuto ritenere
che i beni costituivano proventi di reato”