Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Autoriciclaggio - AA.C. 3145, 3872 e 3986 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3145/XVI   AC N. 3872/XVI
AC N. 3986/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 729
Data: 21/11/2012
Organi della Camera: II-Giustizia

 

21 novembre 2012

 

n. 729/0

 

Autoriciclaggio

AA.C. 3145, 3872 e 3986

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3145

3872

3986

Titolo

Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo

Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio

Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

no

no

no

Numero di articoli

1

1

1

Date:

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

25 gennaio 2010

17 novembre 2010

21 dicembre 2010

assegnazione

1 marzo 2010

15 dicembre 2010

31 gennaio 2011

Commissione competente

Giustizia

Giustizia

Giustizia

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I e VI

I e VI

 I e VI

 

 


Quadro normativo

·         Il riciclaggio

Il codice penale (art. 648-bis) definisce come riciclaggio l’attività di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato,

§       sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

§       compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si tratta, sostanzialmente, di tutte le possibili attività finalizzate alla reimmissione nel circuito legale di danaro o di altri beni, per occultarne o dissimularne la provenienza criminosa; la pena prevista per il delitto è la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 1.032 a 5.493 euro (primo comma).

Se costituisce aggravante del riciclaggio l’aver commesso il reato nell'esercizio di un'attività professionale (secondo comma) ne è, invece, circostanza attenuante la provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità riciclate da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni (terzo comma).

Dal riferimento all'ultimo comma dell'articolo 648 deriva, infine, che la disciplina sanzionatoria del riciclaggio è applicabile anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono sia non imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (quarto comma).

L’elemento caratterizzante le condotte di riciclaggio appare la loro idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Proprio la finalità di dissimulare l’origine illecita dei beni distingue il riciclaggio dalla ricettazione (articolo 648 c.p.) e dal favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), reati con cui il riciclaggio ha in comune l’elemento costitutivo, cioè la sussistenza di un reato presupposto già consumato. Il reato di ricettazione è infatti caratterizzato da una generica finalità di profitto, indifferente rispetto all’obiettivo di far perdere le tracce dell’origine illecita del bene acquistato o ricevuto. L’elemento finalistico distingue il riciclaggio anche dalla fattispecie del favoreggiamento reale, il cui elemento materiale è il generico “aiuto” ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (non è richiesto il fine di lucro e non è necessario che l'agente sappia quale sia e quando e come sia stato commesso il reato); inoltre, l’elemento materiale del favoreggiamento può essere costituito da qualsiasi bene proveniente da qualsiasi reato - sia delitto che contravvenzione - mentre per il riciclaggio deve trattarsi di bene proveniente specificamente da un delitto.

Il riciclaggio è, quindi, escluso nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano (cd. clausola di riserva). Non ci deve essere, quindi, coincidenza tra l’autore del delitto di cui all’art. 648-bis e l’autore del reato presupposto dove, per reato presupposto, si intende il delitto non colposo da cui provengono il danaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici.

Analogamente, risultano esclusi dal concorso nel reato presupposto anche il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), come pure i reati di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).

In base alle previsioni penali vigenti, l'autore o il complice del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo.

Le attività di riciclaggio dei proventi criminosi derivanti dal reato presupposto sono, infatti, considerate dal legislatore italiano un “post factum” non punibile in base all’art. 81, secondo comma, del codice penale. Quest’ultimo, concernente il reato continuato, prevede la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo a carico di chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Il riciclaggio (così come il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 648-ter, v. ultra), nel caso di concorso del suo autore nel reato presupposto, è da considerarsi come attività illecita, naturale prosecuzione di quest’ultimo (cd. privilegio di autoriciclaggio) e la sua sanzionabilità costituirebbe violazione del cd. ne bis in idem.

Va, poi, rilevato che non tutti i reati possono costituire reato presupposto del riciclaggio; è, infatti necessario che tale reato:

-          sia di natura dolosa;

-          sia punibile come delitto.

Non vi può essere, quindi, riciclaggio se il reato presupposto è di natura contravvenzionale.

L’attuale formulazione dell’art. 648-bis e` il risultato di un travagliato iter legislativo.

Nell’iniziale versione prevista dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1078, n. 191, il reato era rubricato come “Sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione” e prevedeva solo un limitato catalogo di reati presupposto.

Risultava già presente, in questa prima formulazione della norma, la citata clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato” che evitava l’incriminazione degli autori dei reati presupposti anche per il reato di  cui all’art. 648-bis (ove la loro condotta avesse integrato anche tale ultima fattispecie).

La legge 19 marzo 1990, n. 55 ha modificato l’iniziale formulazione del delitto di cui all’art. 648-bis, per la prima volta rubricato con il termine di riciclaggio, ed ha introdotto nel codice penale l’”impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” di cui all’art. 648-ter. La modifica del 1990 comportò anche l’allargamento delle fattispecie di reato previste quali reati presupposto (alla rapina aggravata, all’estorsione aggravata ed al sequestro di persona a scopo di estorsione furono aggiunti i delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope).

La vigente formulazione dell’art. 648-bis c.p. e` stata introdotta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1990 (v. ultra), che ha ampliato il numero delle condotte che integrano il riciclaggio (“sostituzione”, “trasferimento” di denaro, beni e altre utilità e “altre operazioni” ad esse relative) sempre che le stesse siano finalizzate ad ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa dei beni..

La legge n. 328/1993, oltre a confermare la citata clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato”, ha soprattutto eliminato l’elenco dei reati presupposto dai cui proventi può derivare l’attività di riciclaggio; il reato di cui all’art. 648-bis può ora derivare da tutti i delitti non colposi.

 

Alla indicata definizione del riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p. se ne affianca, tuttavia, una seconda, di derivazione comunitaria, che appare ben più ampia di quella fatta propria dal codice penale.

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE (cd. III direttiva antiriciclaggio) e della direttiva 2006/70/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, riproducendo il contenuto dell’art. 1, comma 2, della citata Dir. 2005/60/CE, ha definito comericiclaggio (art. 2) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Tra le attività illecite comprese nella definizione di riciclaggio di cui alla lett. a) rientra anche il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Pertanto, ai fini del D.Lgs n. 231, il favoreggiamento costituisce riciclaggio;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

Ai sensi della lett. c), costituisce riciclaggio il delitto che il nostro codice penale considera come ricettazione (art. 648);

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

La lettera d) considera riciclaggio sia la partecipazione ad una delle condotte criminose di cui alle lettere precedenti, e quindi il concorso (art. 110 c.p.), che l’associazione per commettere tali condotte e quindi l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Pur sottolineando che si tratta di una definizione del reato utilizzabile ai soli fini di prevenzione antiriciclaggio in relazione agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 231/2007, l’elemento di novità della definizione di riciclaggio di cui all’art. 2 del D. Lgs. 231/2007 rispetto alla nozione penalistica del reato prevista dall’art. 648 bis è la mancanza della clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato... " il che determina un ampliamento dell’obbligo di segnalazione, estendendola a tutte le operazioni sospette, comprese appunto quelle di "autoriciclaggio

Si tratta, quindi, di una definizione ampia, che estende l’ambito degli obblighi di segnalazione all’U.I.F. (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospettate di riciclaggio. Sostanzialmente, divenendo superfluo il problema dell’estraneità del cliente rispetto all’origine delittuosa dei capitali riciclati, gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette anche quando è il cliente stesso ad essere sospettato di aver commesso il reato presupposto (autoriciclaggio). In tal senso, anche la Circolare Guardia di Finanza n. 81 del 18 agosto 2008, secondo cui la segnalazione di operazione sospetta deve essere effettuata anche in riferimento alle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto, ovvero anche in caso di autoriciclaggio[1].

Si rammenta, inoltre, che al tema del riciclaggio è dedicata la Circolare ABI n. 2 del 5 febbraio 2009 Aggiornamento delle Linee guida ABI ex d.lgs n. 231/2001 per i reati in materia di "riciclaggio": approfondimento sulle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-octies. I delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)”[2].

Peraltro, l’art. 63, comma 3, dello stesso D. Lgs n. 231 del 2007 - aggiungendo un art. 25-octies al D. Lgs. n. 231 del 2001 - ha integrato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, escludendo, tuttavia, tale responsabilità in caso di autoriciclaggio. Per l’art. 25-octies, i reati presupposto rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti sono quelli descritti nelle fattispecie di cui ai citati artt.. 648, 648 bis e 648 ter c.p., in cui non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.

 

Gli obblighi internazionali

Va ricordato come l’incriminazione dell’autoriciclaggio sia prevista dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999, recentemente ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

L’art. 13 della Convenzione stabilisce, infatti, che gli Stati-parte adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato.secondo la propria legge interna.gli illeciti indicati dall’art. 6, par. 1, lett. a) e b) (tra cui l’autoriciclaggio) della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990 (ratificata dall’Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328). Tuttavia, l’art. 6, par. 2, lett. b), della stessa Convenzione del 1990 prevede che gli Stati parte possano stabilire che del reato di riciclaggio non possa essere chiamato a rispondere l’autore del reato presupposto, ove richiesto dai principi fondamentali dell’ordinamento.

Analoga previsione è contenuta nell’art. 6 della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ed oggetto di ratifica con legge 16 marzo 2006, n. 146.

Dalla possibilità – offerta da entrambe le Convenzioni - che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, si possa non punire per riciclaggio l’autore del reato presupposto sembra derivare che la regola generale debba essere la sanzionabilità dell’auto riciclaggio.

 

L’attività parlamentare

La necessità dell’introduzione, a regime, nell’ordinamento italiano del reato di autoriciclaggio è da tempo all’attenzione degli operatori del diritto e dello stesso Parlamento.

 

Al Senato sono in corso d’esame in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, numerosi disegni di legge in materia di sicurezza pubblica (AS-733-bis e abb.), alcuni dei quali prevedono l’introduzione del reato di auto riciclaggio.

Il d.d.l. 733-bis, in particolare – che sopprime la clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso…” ) negli artt. 648-bis e 648-ter c.p., introducendo quindi l’autoriciclaggio - è costituito dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 14 gennaio 2009, dell'articolo 1, comma 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia riunite per il disegno di legge n. 733, d'iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ora legge n. 94 del 2009).

L’esame dei provvedimenti è iniziato il 25 novembre 2009 e il 12 luglio 2012 è stato avviato l’esame di una proposta di testo unificato.

 

Nell’attuale legislatura, tra gli atti di indirizzo che hanno impegnato il Governo all’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nell’ordinamento, si ricordano alla Camera:

§          due ordini del giorno Garavini: il primo (9/03638/163), accolto dal Governo[3] previa riformulazione (impegna il Governo a valutare l'opportunità di….) nella seduta del 28 luglio 2010, in occasione dell’approvazione del d.d.l. di conversione del DL 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica); il secondo (9/04612/127), approvato dall’Assemblea il 14 settembre 2011 in occasione dell’approvazione del d.d.l. di conversione del DL 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);

§          tre ordini del giorno: 9/3290-A/19 (Barbato), 9/3290-A/13 (Granata), 9/03290-A/005 (Orlando), tutti accolti dal Governo nella seduta del 27 maggio 2010, in occasione dell’approvazione del Piano straordinario contro le mafie[4];

§          un ordine del giorno 9/4434-A/30 (Zazzera), accolto dal Governo nella seduta del 14 giugno 2012, in occasione dell’approvazione in prima lettura del d.d.l anticorruzione (ora legge 6 novembre 2012, n. 190);

 

Anche il Governatore pro tempore della Banca d’Italia, Mario Draghi, sia durante l’audizione del 15 luglio 2008 davanti alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato (in occasione dell’esame del d.d.l. del Governo AS 733, ora legge n. 94/2009) sia nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Antimafia del 22 luglio 2009, si è detto favorevole all’introduzione dell’autoriciclaggio, pur limitato ad uno specifico catalogo di reati.

In particolare, presso la Commissione Antimafia, il Governatore Draghi affermava che “la positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo monetario internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di «autoriciclaggio». Questa è la strada da percorrere. Sono d’accordo sul fatto che occorra circoscrivere le ipotesi di autoriciclaggio: va infatti considerato che in Italia tutti i reati non colposi possono attualmente costituire presupposto di riciclaggio e che, nel confronto internazionale, il nostro ordinamento qualifica come reati molti comportamenti che in altri Paesi non hanno rilevanza penale. In molti Stati esteri la punizione dell’autoriciclaggio è accompagnata dalla delimitazione dei reati presupposto ovvero dall’individuazione di una soglia di rilevanza legata alla gravità del reato. Quindi si introduca l’ipotesi del reato di autoriciclaggio ma si circoscriva il campo di applicazione”.

 

Nella più recente Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione antimafia (DOC XXIII, n. 9), approvata dalla Commissione il 25 gennaio 2012, riferendosi alla non sanzionabilità dell’autoriciclaggio, si legge: “Non v’è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie simile esclusione di sanzionabilità, tanto più` se si considera che un conto e` l’impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro e` il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all’evidenza di un quid pluris bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicita` di sanzione per un preteso post factum non punibile”.”

 

In precedenza, audito presso la stessa Commissione Antimafia il 17 marzo 2009, il Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso aveva affermato : “In merito alla volonta` di perseguire l’economia criminale, sono stato ridimensionato nelle mie valutazioni dal fatto che e` stata bloccata la norma sull’autoriciclaggio[5] che consentiva l’incriminazione per riciclaggio di un soggetto che commette un reato e che, dopo averlo commesso, continua nell’attivita` di inquinamento dell’economia riciclando e occultando il profitto illecito. E` una norma ormai adottata da molti Paesi europei. Sarebbe stato sufficiente eliminare dall’articolo 648-bis del codice penale l’inciso «fuori dai casi di concorso nel reato» per avere la possibilita` di avviare un’indagine nei confronti di chi ha commesso il reato che ha generato proventi illeciti e li ricicla. Oggi non possiamo fare nemmeno questo, perche´ l’unico soggetto da cui si puo` partire per vedere se interviene il reato di riciclaggio e` certamente un imputato di criminalita` organizzata, noi pero` non possiamo muoverci. Come si fa a pretendere che si possa inseguire il denaro illecito, il denaro sporco, se non si puo` nemmeno avviare un’indagine in una certa direzione dopo l’accertamento di una responsabilita` per criminalita` organizzata?...... Io sostengo che si tratta di un post delictum ma che, al tempo stesso, e` un altro delictum, un secondo reato. L’imputato puo` anche impiegare i proventi illeciti per consumarli, ma se questi vengono investiti in tutto o in parte inquinando l’economia in quanto si tratta di danaro a costo zero, si compie un reato che deve essere punito. Tutta l’Europa l’ha capito ma noi continuiamo a sostenere che si tratta di un post delictum, peraltro in una volonta` comune, bipartisan, nonostante la Banca d’Italia, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e la precedente Commissione antimafia abbiano sostenuto l’opportunita` della disposizione di modifica della norma…”

 

Ancora, esplicitamente, la risoluzione sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea, approvata dal Parlamento Europeo il 25 ottobre 2011oltre a prevedere l’eventuale punibilità del riciclaggio a titolo colposo[6], chiede agli Stati membri “di inserire come obbligatoria […] la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita” (raccomandazione 41

 

Il Consiglio superiore della magistratura, in occasione del recentissimo parere del 24 ottobre u.s. sul disegno di legge anticorruzione (AC 4434-B, allora all’esame della Camera; ora legge n. 190 del 2012), ha affermato che “…deve essere segnalata l’opportunità di una norma che punisca il cd. “autoriciclaggio”, e cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l’ordinamento di uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione - la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l’attività illecita.”

 

Giurisprudenza

Sul tema va segnalata, in particolare, una pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza 16 febbraio 2009, n. 6561, ha legittimato una qualche attenuazione del divieto di penalizzazione dell’autoriciclaggio.

La vicenda riguarda un soggetto che aveva riciclato i profitti di diversi reati per cui era imputato attraverso una società di cui era socio di maggioranza e a cui il GIP aveva sequestrato la sua partecipazione societaria.

Secondo l'interessato, il sequestro non poteva essere disposto essendogli contestata una fattispecie di "autoriciclaggio" non prevista dal nostro ordinamento. La Suprema Corte ha, tuttavia, considerato legittima la misura cautelare spiegando che, seppur non contestabile il reato di autoriciclaggio, fosse comunque legittima la contestazione agli amministratori della fattispecie del riciclaggio semplice, con contestuale blocco dell'operatività della società attraverso il sequestro di tutte le partecipazioni.

La Cassazione ha affermato che, se da un lato è vero che il socio di maggioranza autore del reato presupposto non è punibile per riciclaggio, dall'altro, del reato possono certamente rispondere gli amministratori della società alla quale il denaro viene versato e che provvedono a reinvestirlo.

Per la Cassazione, la circostanza che la società sia di fatto riconducibile all'autore del reato presupposto non fa venir meno la distinzione tra la società stessa e il suo socio di maggioranza, il quale non potrebbe in assenza della collaborazione degli amministratori effettuare i pagamenti della società, ricevere denaro, realizzare operazioni di reinvestimento del denaro. Dunque questa situazione non fa venir meno la lesione al bene giuridico tutelato. Testualmente "in concreto, il solo spostamento della titolarità del denaro dall'autore del reato presupposto alla società consente la creazione di un primo schermo tra il denaro e la sua provenienza". Quando questa operazione si verifichi con la complicità di terzi estranei alla commissione del reato presupposto costituisce essa stessa riciclaggio, ovviamente ascrivibile solo a quei terzi. ….. Inoltre, per la Corte di Cassazione, anche se il socio di maggioranza non ha commesso il delitto di riciclaggio certamente non vi è estraneo. Egli è, per la Suprema Corte, il "motore immobile" del reato, nel senso che pur non commettendolo ne determina la realizzazione e se ne attribuisce l'utilità immediata consistente nell'occultare il rapporto tra il profitto illecito e la propria persona.

La Corte ha, quindi, previsto come possibile, nel caso di specie, una non estraneità al reato presupposto dell’autore del riciclaggio – pur attraverso lo “schermo” societario - che può essere considerata come una prima, pur particolare, forma di superamento della non punibilità dell’autoriciclaggio.

·         L’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Delitto affine al riciclaggio è l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsto dall’art. 648-ter del codice penale.

La norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493, identica pena prevista per il riciclaggio (primo comma).

Come il riciclaggio, l’art. 648-ter prevede come circostanza aggravante l’aver commesso il reato nell'esercizio di un'attività professionale (secondo comma) nonché la sua applicabilità anche se l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (quarto comma).

Costituisce, invece attenuante la particolare tenuità del reato (in riferimento al valore economico delle risorse di provenienza illecita impiegate) (terzo comma).

 

L’elemento oggettivo del reato si differenzia dal riciclaggio in quanto, mentre quest’ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, l’art. 648-ter punisce il loro reimpiego in attività economiche o finanziarie.

Quella dell’art. 648-ter è, comunque, una fattispecie accessoria al riciclaggio nonché, per la presenza anche qui della clausola di riserva (fuori dei casi di concorso…), di non facile applicazione, tenuto presente che quasi sempre l’impiego di denaro e beni di provenienza illecita è preceduto dal riciclaggio degli stessi.

Il delitto di cui all’art. 648-ter c.p., pur avendo presupposto comune con il riciclaggio (nonché con la ricettazione di cui all’art. 648) la provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, si differenzia da tali fattispecie sotto il profilo soggettivo. La ricettazione richiede - oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza da delitto, necessaria anche per le fattispecie di ricettazione e riciclaggio - solo una generica finalità di profitto.

Il riciclaggio e il reato di cui all’art. 648-ter richiedono invece la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all’art. 648-ter, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

L'art. 648-ter c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p. (in tal senso, Cassazione penale, sez. IV, sent. 2 giugno 2000, n. 6534).

 

 

Il contenuto delle proposte di legge AA.C. 3145 (Bersani ed altri), 3872 (Naccarato, Fiano) e 3986 (Torrisi)

L’articolo unico delle tre, identiche proposte in esame assegna autonoma rilevanza penale alla fattispecie di autoriciclaggio, attualmente non prevista dal nostro codice penale.

Come detto, l’autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, ad oggi, per la presenza della clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso nel reato”) né punibile per il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis nè per quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 648-ter del codice penale

Per l’introduzione del reato di autoriciclaggio, le tre proposte di legge non prevedono un nuovo, autonomo reato bensì la semplice novella degli art. 648-bis e 648-ter del codice penale, consistente nella soppressione della clausola di riserva relativa ai casi di concorso nel reato.

Pertanto, al comma 1, lettera a), dell’articolo unico di ciascuna proposta di legge è prevista la soppressione, all’articolo 648-bis, primo comma, c.p., delle parole: “Fuori dei casi di concorso nel reato”.

Alla lettera b) è prevista la soppressione, all’articolo 648-ter, primo comma, c.p., delle parole: “dei casi di concorso nel reato e”.

 

 

Relazioni allegate

Le tre proposte di legge recano la sola relazione illustrativa.

 

 

Necessità dell’intervento con legge

I provvedimenti novellano disposizioni del codice penale. Si giustifica, quindi l’intervento con legge.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sono in corso d’esame al Senato, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, in sede referente, numerosi disegni di legge in materia di sicurezza pubblica (AS-733-bis e abb.), alcuni dei quali prevedono l’introduzione del reato di autoriciclaggio.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] La circolare precisa come “Rispetto al passato, la definizione del “riciclaggio” che fa scattare l’obbligo di collaborazione attiva degli intermediari è più ampia, in quanto include in sé anche i casi di “autoriciclaggio” posti in essere dai soggetti responsabili e/o concorrenti nella commissione dei reati-presupposto”.

[2] In particolare, la circolare ricorda che la scelta legislativa di non punire l’autoriciclaggio non è condivisa in altri ordinamenti e “si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l’ utilizzo delle cose di provenienza illecita rappresenta la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non può, dunque, assumere diverso e autonomo rilievo penale. Pertanto, mentre il soggetto autore del reato presupposto non potrà essere punito a titolo di riciclaggio dei proventi del reato, lo potrà essere il terzo estraneo alla commissione del reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio. La distinzione tra ricettatore/riciclatore e compartecipe dovrà dunque essere fondata, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, su un criterio essenzialmente di tipo temporale, ritenendo la sussistenza del concorso nel caso dell’ esistenza di un accordo prima della commissione del delitto presupposto tra l’autore di tale delitto e chi presta o promette il proprio contributo, anche in termini di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso”.

[3]   L’Assemblea della Camera ha discusso, il 13 gennaio 2011, l’interpellanza urgente 2/00909 (Garavini) che, scaduto il termine di 3 mesi previsto, sollecitava il Governo a dare attuazione all’o.d.g. 9/03638/163 (approvato il 28 luglio 2010) per l’introduzione dell’autoriciclaggio. Nell’occasione, il Governo (rappresentato dal sottosegretario Alberti Casellati) si era detto contrario all’attuazione dell’ordine del giorno.

[4] Analogo ordine del giorno (G1), in occasione dell'approvazione al Senato del Piano straordinario antimafia (A.S. n. 2226), era stato accolto dal Governo il 3 agosto 2010. L’o.d.g., presentato dai Presidenti delle Commissioni riunite I e II e da tutti i Gruppi parlamentari, impegnava lo stesso Governo a introdurre alcune disposizioni urgenti (tra cui il reato di autoriciclaggio) nel primo atto legislativo che sarebbe stato sottoposto al Parlamento successivamente, tenuto conto che in quella sede era consigliabile agevolare l'approvazione definitiva del provvedimento.

[5]  Il Procuratore Nazionale Antimafia si riferiva, nello specifico, allo stralcio - deliberato dal Senato  nel corso dell’esame del disegno di legge S.733 in materia di sicurezza pubblica (ora legge 94 del 2009) - della norma che, sopprimendo la clausola di riserva negli artt, 648-bis e ter, introduceva l’autoriciclaggio. Come sopra accennato, tale norma è oggetto di un autonomo d.d.l. S 733-bis, tuttora all’esame, con altri d.d.l. abbinati, della Commissione giustizia del Senato.

[6]  Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di vagliare “l’eventualità di estendere la penalizzazione del riciclaggio ai casi in cui l’autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi di reato”