Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Misure contro la durata indeterminata dei processi - A.C. 3137 (Iter al Senato: esame in Assemblea)
Riferimenti:
AC N. 3137/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 277    Progressivo: 1
Data: 27/01/2010
Descrittori:
PROCESSO PENALE     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 1880/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure contro la durata
indeterminata dei processi

A.C. 3137

Iter al Senato: esame in Assemblea

 

 

 

 

 

 

n. 277/1

parte seconda

 

 

27 gennaio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: GI0296b.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Esame in Assemblea

Seduta del 12 gennaio 2010  5

Seduta del 13 gennaio 2010  35

Seduta del 14 gennaio 2010  131

Seduta del 19 gennaio 2010  277

Seduta del 19 gennaio 2010 (pomeridiana)461

Seduta del 20 gennaio 2010  571

 


Iter al Senato

 


 

Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Discussione del disegno di legge:

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ore 18,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1880.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, ai sensi dell'articolo 92 dello stesso. Ho bisogno di qualche minuto per illustrare e motivare le richieste che mi appresto a formulare.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, come sappiamo tutti, ieri sera sono stati presentati dal relatore otto emendamenti al disegno di legge in esame. Il relatore, come ci è noto, rappresenta la maggioranza e parla e agisce a nome e su mandato della Commissione di merito. È un fatto notorio, signor Presidente, che il relatore ha presentato questi otto emendamenti all'esito di un incontro, tenutosi al massimo livello, che egli e altri esponenti della maggioranza hanno avuto ieri sera con il Governo e con il Presidente del Consiglio. I testi degli emendamenti, sia quelli integrativi che quelli interamente sostituivi di parti del disegno di legge, non si configurano come mere modificazioni o aggiunte al testo licenziato dalla Commissione, ma configurano di fatto la presentazione all'Assemblea di un disegno di legge nuovo nei suoi contenuti essenziali, certamente molto diverso da quello che era stato licenziato in Commissione.

Non c'è bisogno di motivare a lungo questo aspetto: mi limito a dire che gli emendamenti 1.1000 e 1.1001 intervengono in modo molto incisivo, riformando pressoché integralmente, almeno sotto il profilo processuale, la legge n. 89 del 2001, la cosiddetta legge Pinto, con una riscrittura delle condizioni e dei modi di attivazione dello strumento di tutela ivi previsto.

Con gli altri emendamenti si dispone l'applicazione del cosiddetto processo breve a tutti i reati e a tutti gli imputati, eliminando qualunque esclusione oggettiva e soggettiva, in tal modo prefigurando un intervento sul processo che è altra cosa rispetto al disegno di legge originario. Viene totalmente riscritta la tempistica di estinzione dei processi in rapporto anche alla tipologia e alla gravità dei reati. Viene totalmente riscritta la disciplina transitoria sui processi in corso, fino a restringerla di molto: ciò potrebbe essere un fatto positivo se non fosse che la finalizzazione di questo restringimento salvaguarda l'estinzione di quei processi che sappiamo. Viene introdotto il processo breve - è un fatto molto rilevante - anche per i giudizi erariali, per i giudizi contabili davanti alla Corte dei conti, aggravando l'impatto finanziario di questo provvedimento, che abbiamo denunciato più volte in 5a Commissione e che riprenderemo nel corso dell'esame del provvedimento.

Signor Presidente, si tratta, in sostanza, di un corpus di norme nuovo e diverso, perché le norme che resisterebbero all'approvazione degli otto emendamenti del relatore sarebbero abbastanza marginali. L'articolo 72 della Costituzione, non ho bisogno di ricordarlo, pone un principio inderogabile, cioè che ogni disegno di legge deve essere preventivamente esaminato da una Commissione di merito. Il nostro Regolamento - e qui vengo al preciso richiamo regolamentare - declina questo principio costituzionale, cosicché almeno su questo punto del Regolamento occorre adottare un'interpretazione rigorosa.

Il fatto che l'Assemblea - signor Presidente, questo è il punto - sia oggi chiamata ad esaminare, discutere ed eventualmente votare un testo che, per i motivi che ho detto, è diverso e nuovo rispetto a quello fino ad oggi conosciuto ed esaminato dalla Commissione di merito, viola l'assetto complessivo del procedimento legislativo. Si snatura così la funzione tipica degli emendamenti, tanto più se presentati dal Governo e dal relatore, che evidentemente non può essere quella di riscrivere totalmente o quasi totalmente il testo.

Pertanto, tale modo di procedere, cioè con emendamenti del relatore integralmente sostitutivi o molto innovativi rispetto al testo sottoposto al nostro esame, viola palesemente gli articoli 34, 40, 43, 44, 47 e 49 del Regolamento. Infatti, la funzione della Commissione di merito risulterebbe in questo caso totalmente svuotata, con un vulnus inaccettabile della riserva costituzionale, che ho prima richiamato, della preventiva istruttoria in Commissione richiesta su ogni disegno di legge.

Si preclude, in effetti, alla Commissione di accedere all'acquisizione degli elementi informativi previsti dall'articolo 47 del Regolamento; si tratta di elementi che si debbono o si possono acquisire dal Governo ma anche da altre pubbliche amministrazioni. Per esempio, nessuno di noi sarà messo nelle condizioni di conoscere quale sarà l'impatto sui processi pendenti davanti alla Corte dei conti con l'innovazione contenuta in uno degli emendamenti del relatore; si preclude, per esempio, la possibilità di richiedere i pareri al CNEL previsti dall'articolo 49 del Regolamento (e l'impatto economico‑sociale di questa riforma è indiscutibile, altrimenti non avrebbero alcun senso le litanie o le cose giuste che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo da molti anni sul gap di competitività del nostro sistema economico derivante dal malfunzionamento del sistema giudiziario).

Si viola inoltre, signor Presidente, l'articolo 76-bis del Regolamento, perché gli emendamenti presentati dal relatore devono ritenersi, per qualità tecnica e per investitura politica (nei termini che ho detto), d'iniziativa sostanzialmente governativa; a nostro modo di vedere sarebbe stato necessario allegare la Relazione tecnica.

Arrivo alla richiesta e concludo. Non le chiedo, signor Presidente, un rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento: mi è perfettamente chiaro qual è l'ambito di operatività di quella norma regolamentare e delle cose che sto dicendo; questa richiesta, se del caso, sarà presentata al momento che il Regolamento individua, indicato all'articolo 93, appunto. Le chiedo però una decisione, che auspicabilmente (lo valuterà lei nella sua discrezionalità) sarebbe il caso di affidare alla Conferenza dei Capigruppo, di sospensione dei lavori dell'Aula e di ridefinizione, alla luce degli argomenti che ho svolto, di un normale iter legislativo, per eliminare quel vulnus regolamentare che altrimenti si determinerebbe.

Se lei, signor Presidente, a fronte di questa situazione che si è determinata consentisse di procedere ugualmente, si determinerebbe appunto una vera e propria innovazione della prassi regolamentare, che sarebbe sostanzialmente sovvertitrice del principio costituzionale di cui all'articolo 72 della Costituzione e delle norme regolamentari che declinano quel principio costituzionale. In sostanza, le Commissioni parlamentari di merito sarebbero sostituite in questo caso da una riunione a Palazzo Grazioli o, in altri casi, da riunioni non si sa dove svolte, il che, signor Presidente, è inaccettabile.

Siamo certi che lei si farà carico degli argomenti che ho svolto, altrimenti si determinerebbe una ferita molto seria al principio costituzionale richiamato di normale svolgimento dell'iter di formazione delle leggi; da oggi in poi il Governo e il relatore sarebbero autorizzati a sostituire sostanzialmente i testi licenziati dalle Commissioni di merito a loro piacimento, il che, signor Presidente, sarebbe veramente troppo.

La prego quindi di esaminare attentamente questa situazione che si è determinata. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per fare mie le considerazioni del collega Legnini, in particolar modo il richiamo alle norme del Regolamento che imporrebbero un ulteriore approfondimento del testo, come risulta dal maxiemendamento che il relatore ha presentato ieri sera.

Signor Presidente, mi permetto di ricordare brevemente le considerazioni che qualche mese fa, con una lettura inviata a lei e ai Capigruppo, il Capo dello Stato ha fatto in occasione dell'esame e dell'approvazione del pacchetto sicurezza da parte di quest'Aula, con particolare riferimento al corretto iter del procedimento legislativo e alla garanzia che il Parlamento sia messo nelle condizioni di esaminare ed approvare un provvedimento che abbia contenuti omogenei e facilmente applicabili. In questo caso, ma non solo in questo, a noi sembra che l'invito molto responsabile del Capo dello Stato sia stato disatteso. Infatti, per diverse settimane in Commissione abbiamo esaminato un testo ed abbiamo svolto una serie di audizioni legate all'impatto che quel complesso di norme poteva avere sull'ordinamento e sul sistema finanziario anche del bilancio della giustizia, mentre oggi in Aula ci troviamo di fronte a un altro testo, che stravolge sostanzialmente le norme di procedura che riguardano la cosiddetta legge Pinto; che stravolge sostanzialmente i giudizi contabili, introducendo una doppia prescrizione; che stravolge sostanzialmente le regole che avevamo esaminato in Commissione sulla prescrizione processuale; che stravolge, proseguendo una coda dell'indulto del 2006, anche la norma transitoria, endendola ancora più complessa e di inquietante interpretazione.

Ora, noi chiediamo il minimo indispensabile per poter esaminare tali disposizioni, e certamente non possiamo farlo con le regole imposte dalla presentazione, ieri sera, di un maxiemendamento. Mi associo pertanto alle considerazioni esposte dal collega Legnini, le faccio mie e le chiedo, signor Presidente, per quanto possibile, di tenerle nella dovuta considerazione. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, dobbiamo dircelo con chiarezza: la questione posta dal senatore Legnini affronta un tema particolarmente delicato di questo iter legislativo. Il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva optato per una strada ben precisa, ossia quella di non ritenere emendabile il disegno di legge così come proposto all'Aula, evidenziandone quindi le lacune sotto il profilo di costituzionalità.

Il rito imporrebbe che si andasse a discutere, ad illustrare e a votare le pregiudiziali di costituzionalità su un testo che sappiamo non essere più quello di prima, bensì un altro. Il rito appartiene al rispetto delle regole, ma l'ottusità nel rispetto del rito diventa anche offesa all'intelligenza di ciascuno di noi. Non possiamo sottovalutare il lavoro proposto dal senatore Valentino, che è alternativo e diverso rispetto al disegno di legge che ancora ora dovremmo discutere. Basterebbe pensare che la modifica principale del disegno di legge in esame passa dalla collocazione sistematica del Libro quinto del codice al Libro settimo, dalle condizioni di procedibilità alle sentenze di proscioglimento; basterebbe pensare che si sta discutendo del cosiddetto processo breve, mentre invece, nel testo che dovrebbe essere emendato secondo la prospettiva della maggioranza, il processo breve, nelle ipotesi di reato più grave, è ritenuto ragionevole qualora si concluda nell'arco di tredici anni e quattro mesi: questo è il processo breve che offriamo all'Europa che, come dice il ministro Alfano, ci sta chiedendo di provvedere in tal senso? Un processo che, nei casi più gravi, può durare ragionevolmente - perché questa è norma sulla ragionevole durata - tredici anni e quattro mesi?

Sinora ritenevamo che la durata irragionevole del processo costituisse una patologia del sistema: ora invece, attraverso l'inserimento di tale norma nel codice, trasformiamo la patologia del sistema in regola, sicché potremo andare orgogliosi in Europa a dire che siamo in grado di fare un processo ragionevole in tredici anni e quattro mesi! Ma insomma!

Se questa è la materia che dobbiamo affrontare, anche attraverso gli emendamenti del relatore, è inutile che ci prendiamo in giro per svolgere il rito delle pregiudiziali. La materia infatti è cambiata, è destinata ad essere diversa. Si introduce la prescrizione del processo contabile con termini brevi, cosa che non era invece prevista nel disegno di legge presentato dal Capogruppo del Popolo della Libertà e da altri colleghi senatori. Cambia dunque la materia, per cui penso che l'invito alla ragionevolezza, al buonsenso e all'intelligenza dovrebbe indurre ad un passaggio in sede di Conferenza dei Capigruppo, al fine di modulare il lavoro che sappiamo dover affrontare su questo tema nel rispetto della correttezza procedurale e sostanziale.

Ritengo quindi che quanto proposto dal senatore Legnini esprima innanzitutto rispetto per il nostro lavoro e non un inutile omaggio ad un rito che diventerebbe assolutamente ridicolo e non comprensibile. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e del senatore D'Alia).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato con la doverosa massima attenzione gli interventi che sono stati svolti.

Non è sfuggito al senatore Legnini il richiamo all'articolo 93 del Regolamento, in ordine alla richiesta di sospensione della discussione del provvedimento, con rinvio in Commissione, che può essere regolarmente formulata, come probabilmente verrà fatto da qui a breve, in occasione della proposizione delle questioni pregiudiziali. In quella sede l'opposizione avrà il diritto, riconosciuto dal Regolamento, di avanzare tale richiesta, su cui l'Assemblea sarà sovrana a pronunziarsi.

Conoscete benissimo la prassi consolidata del Senato - e credo anche della Camera - che non prevede il rinvio in Commissione del testo di un disegno di legge, deliberato già dalla Commissione, in assenza di un voto dell'Assemblea. Non rientra nei poteri del Presidente l'adozione di una decisione monocratica di questo tipo. Non sfugge neppure alla Presidenza, però, che ieri sono stati presentati degli emendamenti fortemente innovativi del testo esitato dalla Commissione.

Quindi, è intenzione di questa Presidenza procedere in tal senso: dar vita all'illustrazione e all'esame delle questioni pregiudiziali, con il voto dell'Aula, naturalmente dopo aver ascoltato le relazioni; successivamente, iniziare la discussione generale e, durante l'iter previsto per l'esame di questo disegno di legge, in relazione all'andamento dei lavori ed all'eventuale assenza di atteggiamenti ostruzionistici, convocare una Conferenza dei Capigruppo, la quale, nel prendere atto dell'andamento dei lavori, possa, come hanno chiesto i senatori Li Gotti e Legnini, eventualmente rimodulare i tempi, i quali sono stati assegnati, in passato, a seguito della decisione di una Conferenza dei Capigruppo che si è pronunciata all'unanimità.

Questi tempi, naturalmente, sono stati accettati da tutti i Gruppi e possono essere tranquillamente impiegati anche nell'esame del nuovo disegno di legge, tenuto conto del fatto che è stata consentita alle opposizioni la possibilità di presentare subemendamenti sino a questa sera e, quindi, di intervenire sulle loro proposte da domani in poi.

Questa, quindi, è la decisione della Presidenza.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo affinché restino ai verbali di questa seduta che, come immagino, saranno affollati da moltissimi altri interventi da parte di rappresentanti del mio Gruppo e degli altri Gruppi dell'opposizione, alcune osservazioni di natura squisitamente politica che, mi creda, non sono risolvibili né soltanto con una rigorosa applicazione del Regolamento (e non adopero altri aggettivi) e neanche con una rinunzia ad una funzione che lei, presidente Schifani, mi lasci dire, ha il dovere di esercitare.

Come lei sa meglio di me, il Presidente del Senato non è soltanto notaio; non è soltanto registratore, è anche, più sottilmente e autorevolmente, arbitro in una partita che - lo ripeto - è squisitamente politica.

Infatti, la storia qui si compone di molte facce. La prima: quante volte, in quest'Aula, abbiamo sollevato la questione (che è stata più volte oggetto anche di richiami da parte del Presidente della Repubblica) relativa al fatto che a decreti-legge, quindi nella responsabilità del Governo, venivano presentati maxiemendamenti che ne stravolgevano il contenuto, spesso recando nuove disposizioni e, comunque, sostituendo un contenuto che era stato oggetto di esame da parte della Commissione? Questa volta, noi questo procedimento lo vediamo, forse per la prima volta con questa violenza, adoperato nei confronti di un disegno di legge! Ci sono parti interamente nuove! Mi si lasci dire che, nell'interesse dell'opposizione e delle sue osservazioni (e non anche, forse, molto più chiaramente per cercare di parare i rilievi di incostituzionalità che gravavano, e ancora in parte gravano, sul testo), si sarebbe potuto procedere a una discussione in Commissione, e non all'imposizione di un maxiemendamento. Invece noi oggi, per la prima volta, affrontiamo la questione inedita di un maxiemendamento che profondamente incide sul contenuto di un disegno legge, che non viene discusso in Commissione e che arriva nell'Aula di Palazzo Madama quando i tempi della discussione sono già fissati.

È questo un disegno di legge qualunque? No, signor Presidente, questo è un disegno di legge particolarmente sensibile, anzi sensibilissimo, non soltanto per il dibattito politico che lo ha accompagnato, ma per il modo con cui questo disegno di legge è accompagnato in sé: il processo breve al Senato, il legittimo impedimento, la costituzionalizzazione del lodo Alfano e la riforma della giustizia che, come dice il ministro Alfano, è da approvare in tempi rapidi.

Io non vedo qui il principio di una interlocuzione con le opposizioni e tutto questo avviene in un contesto e in un passaggio in cui ci saremmo dovuti inoltrare verso una reciproca disponibilità e capacità di discutere le riforme istituzionali.

Francamente, signor Presidente, credo che il suo ruolo, verso il quale abbiamo un grandissimo rispetto, non potrà che essere ulteriormente rafforzato, se lei si farà carico di un'applicazione non ottusa (il termine riguarda la modalità di applicazione, non la sua persona) del Regolamento, valutando la delicatezza della sua decisione. Mi appello a lei in quanto da lei mi sento garantita, come penso qualunque Capogruppo.

È una questione delicatissima, per cui le chiediamo - e sappiamo di avere ottime ragioni per farlo - di valutarla per il peso e per gli effetti, le conseguenze che può avere.

La sua decisione non può basarsi solo sul fatto che noi facciamo i bravi e non presentiamo la grande quantità di emendamenti che abbiamo intenzione di presentare. (Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-Aut e IdV).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Valentino, vorrei ribadire alla senatrice Finocchiaro che non rientra nei poteri monocratici di questa Presidenza quanto viene chiesto, cioè il rinvio del disegno di legge in Commissione.

Ribadisco la mia disponibilità a convocare, durante i lavori relativi all'esame di questo disegno di legge, una Conferenza dei Capigruppo per un'eventuale rimodulazione dei tempi.

Darei ora la parola al senatore Valentino.

CASSON, relatore di minoranza. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha già parlato la presidente Finocchiaro.

CASSON, relatore di minoranza. Chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha parlato la sua Capogruppo, ora deve intervenire il relatore. Lei potrà intervenire durante la discussione delle questioni pregiudiziali. (Commenti del senatore Casson).

Senatore Casson, abbiamo svolto un ampio dibattito, abbiamo discusso e affrontato tutti i temi, ha parlato la sua Capogruppo, adesso deve parlare il relatore. Durante la discussione delle questioni pregiudiziali, lei potrà intervenire tutte le volte che vorrà.

CASSON, relatore di minoranza. Ma chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Senatore Casson, la prego di non insistere. Come lei sa, sono tollerante con tutti. Ho garantito lo svolgimento di un ampio dibattito (è molto tempo che discutiamo di questioni pregiudiziali), come faccio sempre, che si è concluso con l'intervento del suo Capogruppo.

Peraltro, come relatore di minoranza, quando illustrerà la sua relazione, potrà sviluppare la sua richiesta.

CASSON,relatore di minoranza. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente! (Proteste dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Casson. (Commenti dai banchi della maggioranza).

CASSON, relatore di minoranza. Grazie, signor Presidente.

Devo sollevare una questione che non è stata affrontata e che ovviamente si ricollega alla vicenda del cosiddetto processo breve. Si tratta della formulazione di una nuova richiesta, che concerne il termine per i subemendamenti. Questo termine è stato fissato alle ore 20 di stasera, ma è assolutamente insufficiente, proprio in relazione alla portata dell'emendamento 2.1000 presentato dal relatore. In esso, infatti, ci sono - a tale proposito mi ricollego in parte a quanto detto - materie assolutamente nuove, che indicherò tra poco, e che pertanto devono essere approfondite in maniera adeguata.

Un senso di proporzione rispetto al termine per gli emendamenti a questo disegno di legge, originariamente stabilito, impone che quanto meno venga concessa una proroga. Proprio a causa della complessità, della profondità di questo disegno di legge, era stato dato un termine di alcune settimane per la presentazione degli emendamenti. Ovviamente, chiediamo una proroga non di alcune settimane per i subemendamenti all'emendamento 2.1000 del relatore, che pure è molto complesso, ma che sia adeguata, quindi un termine che sia almeno il doppio di quello che è stato dato, perché si propone di inserire nuovi commi, nuove norme al testo del disegno di legge.

Il primo emendamento propone di inserire disposizioni completamente nuove sulla domanda di equa riparazione.

Anche con il secondo emendamento (procedo rapidamente perché non ho intenzione di perdere tempo) si chiede un inserimento ex novo in relazione all'applicazione del procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001.

Il terzo emendamento contiene una norma di interpretazione autentica e s'inserisce addirittura in materia di scudo fiscale; materia particolarmente difficoltosa, che dovrebbe passare anche l'esame delle Commissioni di merito. L'emendamento si inserisce all'interno del processo contabile e nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. Esso parla di estinzione del processo e, di conseguenza, ha pesanti ripercussioni in ordine alla possibilità di risarcimento in relazione al danno erariale.

L'altro emendamento concerne il processo penale ed è amplissimo; è stato il motivo fondamentale per cui sono state date alcune settimane ai Gruppi per la presentazione degli emendamenti.

Crediamo, in altri termini, che queste proposte siano assolutamente da approfondire in maniera adeguata, così come l'ultima in materia di disposizioni transitorie. Viene reintrodotto il principio del tempus regit actum eccetto che per una categoria estremamente limitata di reati.

Concludo, pertanto, il mio intervento chiedendo che venga dato un termine adeguato per la presentazione dei subemendamenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Casson.

Il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato già dato ieri sera dalla Presidenza ed è estremamente ampio (24 ore), tenuto conto che le consuetudini della Presidenza storicizzate sono quelle di alcune ore per i subemendamenti. Questa Presidenza, tenuto conto del fatto che erano stati presentati alcuni emendamenti innovativi, ha voluto derogare alla prassi e concedere, naturalmente a tutti i Gruppi politici, un'intera giornata per esaminare i nuovi emendamenti e presentare i subemendamenti. Non v'è dubbio che questa Presidenza sarà tollerante in relazione ad eventuali ritardi di qualche ora nella presentazione di subemendamenti, però questa scelta è stata adottata già ieri sera e comunicata tempestivamente e correttamente ai Gruppi. A questo punto, possiamo procedere con l'esame del provvedimento.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, mi rendo conto come la presentazione di emendamenti che così peculiarmente incidono nell'originario impianto del disegno di legge possa suscitare legittime richieste di chiarimenti e puntualizzazioni che, sia pure in maniera sintetica, cercherò di fornire già nel corso della mia relazione.

Già nella relazione scritta ho anticipato quali sarebbero state le vicende ulteriori che avrebbero caratterizzato il comportamento del relatore. Ho registrato le criticità che erano state manifestate nel corso della discussione in Commissione e ho preso atto di tutta una serie di censure mosse al disegno di legge che meritavano certamente approfondimento e ipotesi di soluzione, perché i miei emendamenti vengono naturalmente rassegnati alla valutazione che poi ne farà il Senato.

Il dato che mi preme rilevare, che è stato registrato anche nella relazione scritta, è che il principio della ragionevole durata del processo è stato condiviso in maniera generale. Nessuno dei numerosi oratori che si sono avvicendati nel corso della discussione durante i lavori in Commissione ha contestato l'esigenza di connotare in maniera precisa e puntuale i tempi del processo, che andavano scanditi attraverso un'iniziativa legislativa; un'iniziativa legislativa che ci era imposta dal dettato costituzionale. È noto a tutti, onorevoli colleghi, che nel 1999 il legislatore modificò l'articolo 111 della Costituzione, imponendo una serie di regole in forza delle quali si sarebbe dovuto realizzare quello che venne chiamato il giusto processo.

Devo dire che anche gli studiosi che si sono avvicendati sul tema (e parlo in particolare delle Commissioni di studio che sono state costituite nel corso di questi anni, la commissione Pisapia e la commissione Riccio), hanno ipotizzato soluzioni assolutamente coincidenti, in via di principio, con le prospettazioni formulate dall'originario disegno di legge redatto e firmato dal Capogruppo del Popolo della Libertà.

Quindi, il principio è certamente avvertito e condiviso... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad un maggiore silenzio. Chi non è interessato può anche allontanarsi dall'Aula.

VALENTINO, relatore. Questo principio è stato dunque avvertito e condiviso, anche nelle legislature precedenti, dai colleghi che ora siedono sui banchi dell'opposizione. In effetti, il principio di scandire per fasi la durata del processo, ipotizzando una sanzione processuale, era stato previsto nella XIV e XV legislatura da colleghi di grande autorevolezza, da giuristi noti, del cui talento nessuno ha mai discusso e che siedono sui banchi dell'opposizione.

Quindi, il dato che mi preme rilevare in questo momento, che va sottolineato e che ha costituito l'oggetto principale della relazione da me redatta, è proprio questa convergenza sul principio. Nel momento in cui si è dovuto ipotizzare l'esecuzione del principio, la valutazione del relatore non ha potuto prescindere da una serie di segnalazioni, censure ed indicazioni di grande puntualità che l'opposizione ha fornito nel corso del dibattito in Commissione. L'irragionevolezza di immaginare un termine di ragionevole durata - mi si scusi il bisticcio - soltanto per coloro che fossero incensurati era certamente argomento che è stato sostenuto dall'opposizione in maniera mirabile e convincente, tant'è vero che negli emendamenti che ho presentato ritengo che questo problema sia stato risolto in maniera definitiva, considerato che tutti i cittadini italiani che incappano nelle maglie della giustizia, che si scontrano o vengono coinvolti in vicende processuali, hanno diritto ad un termine ragionevole di durata del processo.

Sulla scorta poi delle indicazioni fornite proprio dall'opposizione, ho trovato altrettanto irragionevole e in conflitto con l'articolo 3 della Costituzione il fatto che soltanto una determinata tipologia di reati potesse rientrare nelle categorie per le quali si applica il principio previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

E allora, ecco che l'ipotesi rassegnata di immaginare tre fasce di reati che, in relazione alla gravità e all'allarme sociale, possono essere trattate con tempi differenti mi è sembrata assolutamente ragionevole e soprattutto assolutamente coerente con il sistema.

Una garbatissima risposta voglio darla poi al senatore Li Gotti, il quale ha lamentato l'entità dei termini previsti per i delitti di mafia e terrorismo. Ebbene, il metro al quale mi sono uniformato, il parametro che ho voluto prendere in considerazione, è quello del tempo normalmente impegnato nell'espletamento di tutte le complesse attività, prevalentemente dibattimentali, che questo tipo di processo impone. Come è noto, la prova si costituisce al dibattimento ed è in quella fase che si devono realizzare le attività più peculiari e finalizzate delle parti, accusa e difesa. È la consapevolezza dell'importanza della costituzione della prova ad aver indotto una riconsiderazione sensibile dei tempi previsti per la celebrazione del dibattimento.

Quindi, dovevano rientrare nelle previsioni del provvedimento non soltanto, come ipotizzato nell'originaria stesura (pur apprezzabile perché poneva in discussione un principio sacrosanto), i reati per i quali la pena fosse sotto la soglia dei dieci anni, ma tutti i reati; per tutti i reati bisognava individuare tempi coerenti con le difficoltà, la necessità e l'importanza di consentire l'acquisizione di un bagaglio di elementi utile affinché il giudice potesse emettere una sentenza equa e oltre ogni ragionevole dubbio, così come si impone.

Per tale ragione, onorevoli colleghi, recependo in parte ma nella sostanza princìpi che voi avete introdotto in modo assolutamente convincente, mi sono determinato alla stesura di questi emendamenti. Signor Presidente, mi riservo di illustrare, a mano a mano che esse saranno trattate in sede di discussione specifica, le motivazioni che sottendono le varie proposte emendative presentate.

In questa fase, mi limito a porre in evidenza come un'esigenza condivisa ed avvertita da tutti - quella cioè di sancire in termini rigorosi e perentori, non più affidati alla valutazione, che è sempre contingente e frutto di situazioni particolari, i tempi del processo - mi abbia indotto alle modifiche che ho formulato.

Onorevoli colleghi, oggi il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha rilasciato una dichiarazione, della quale abbiamo preso atto, che certamente è stata sostenuta dalla conoscenza che egli aveva del testo originario. Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha affermato che sarebbe impossibile, alla stregua delle attività imposte dall'originaria stesura del disegno di legge, rispettare i tempi previsti e, pertanto, si sarebbe fatalmente determinata l'estinzione di un numero indeterminato di processi. È legittima la considerazione, o la doglianza, che egli ha affidato all'opinione pubblica, anche se è contraddetta dai dati statistici - a mio avviso ineludibili - che sono stati illustrati dai tecnici del Ministero: gli uffici ministeriali hanno assicurato che questo impatto non vi sarebbe stato. Ma io credo che, se vi fosse stata una cognizione delle ipotesi emendative che sono state proposte, con buona probabilità questa valutazione non sarebbe stata fatta. Infatti, proprio per fugare ogni perplessità in ordine ad ipotesi di impatto che potrebbero compromettere indagini, attività investigative, attività giurisdizionali e quant'altro, le ipotesi formulate sono state proposte e i tempi sono congrui per la celebrazione dei processi, in relazione all'entità delle sanzioni previste.

Questo è il quadro di insieme, onorevoli colleghi. Mi riservo naturalmente nel corso del dibattito, allorquando saranno trattati argomenti specifici, come l'innovazione relativa al procedimento previsto dalla legge Pinto o il processo contabile o la norma transitoria, di essere più esplicito e di rassegnare di volta in volta alla vostra considerazione le ragioni per le quali ho inteso proporre questi emendamenti.

Resta un punto fondamentale, signor Presidente ed onorevoli colleghi: tutto quello che è stato fatto è stato realizzato perché si ha a cuore il giusto processo, che non è soltanto quello disegnato dalla norma costituzionale del 1999, ma è quello definito qualche secolo fa da Gaetano Filangieri, il quale, dopo una serie di valutazioni sulle opportunità che dovevano essere indotte dal processo, affermò che un processo è giusto se non vi è alcuna speranza per il responsabile. A questo principio noi ci siamo ispirati scrivendo le norme che oggi voi dovrete valutare. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Casson.

CASSON, relatore di minoranza. Signor Presidente, il Partito Democratico aveva espresso fin dall'origine fortissime preoccupazioni in relazione alla presentazione di questo disegno di legge. Anche dopo l'operazione di pulizia costituzionale delle norme effettuata con l'emendamento del relatore di maggioranza, rimangono fortissime ragioni e perplessità di ordine costituzionale, nonché motivi che fanno parlare di inopportunità in merito alla prosecuzione dell'esame e al voto di questo disegno di legge, così come modificato. In questo mio intervento come relatore di minoranza illustrerò anzitutto una prima parte tecnica, per quello che concerne le più evidenti ragioni di incostituzionalità e di inopportunità di questo disegno di legge, e concluderò con alcune osservazioni di natura politica che fanno riferimento a quello che sarà il comportamento del Partito Democratico durante i lavori d'Aula.

Osservo innanzitutto l'assoluta contradditorietà del sistema di estinzione del processo con la funzione cognitiva del processo accusatorio, così come delineato dallo stesso articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della CEDU. Infatti, la declaratoria di immediata estinzione del processo, anche in assenza dell'accertamento dei fatti contestati, impedisce al processo accusatorio di realizzare il fine cui è preordinato il processo penale, che è quello, com'è noto, di consentire al giudice di assumere una decisione nel merito. La ratio stessa dell'esistenza del processo penale è infatti quella di consentire al giudice di formulare una decisione di merito che va intesa come verifica di convalida ovvero, scientificamente, di falsificazione del predicato accusatorio, formalizzato nel capo di imputazione. Le moderne democrazie hanno dato effettività alla tutela dei diritti delle parti trasformando il potere dello ius dicere da incontrollato potere potestativo a funzione cognitiva, assoggettabile a verifica secondo prefissati criteri giuridici, logici e semantici.

Tale sistema di generalizzata ed automatica estinzione del processo ribalta completamente questo processo di democratizzazione del processo accusatorio, impedendo l'accertamento dei fatti e privando soprattutto la vittima del reato della possibilità di ottenere una decisione in sede penale circa la verità processuale dei fatti subiti. Né l'esigenza sottesa all'accertamento giudiziale del fatto di reato può ritenersi del tutto recessiva rispetto alla ragionevole durata del processo, in quanto la Corte costituzionale, interpretando il disposto di cui all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione, ha rilevato che il principio della ragionevole durata deve essere considerato in rapporto alle esigenze di tutela di altri interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel processo penale. Infatti, nell'escludere che i meccanismi processuali che obbligano alla ripetizione di determinati incombenti istruttori violino il principio sancito dall'articolo 111 della Costituzione, la Corte ha letteralmente affermato che: «il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale, la cui attuazione positiva, ove sia frutto di scelte assistite da valide giustificazioni, non è sindacabile sul terreno costituzionale».

La fissazione di un termine perentorio per il compimento dei singoli gradi di giudizio, che produce l'effetto di estinguere il processo, non considera adeguatamente la previsione costituzionale del giusto processo in senso oggettivo, giacché il nuovo strumento privilegia il rispetto della rapidità formale fissata con scansione temporale rigida, non curandosi della necessità che il processo realizzi appieno la funzione cognitiva che lo caratterizza.

Se da un lato la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia in relazione al diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, dall'altro la Corte di Strasburgo ha considerato il tempo impiegato, nell'ambito dei giudizi celebrati in Italia, per esaminare il merito della causa ed ha conseguentemente affermato la responsabilità dello Stato discendente dalla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo. Non sembra allora che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, così sinteticamente richiamata, legittimi in alcun modo l'introduzione di termini perentori per la celebrazione dei singoli gradi di giudizio, se ciò è di ostacolo all'accertamento sul merito della questione dedotta in giudizio.

Insomma, il diritto consacrato dall'articolo 6 della Convenzione e, prima di esso, dagli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione, è anzitutto che il processo ci sia e che si concluda con una decisione di merito, mentre con il disegno di legge al nostro esame e, in particolare, con questo emendamento, il processo viene sfasciato, vengono cancellati ancora una volta decine di migliaia di processi e non si arriva a decisione di merito; in secondo luogo, che sia un processo di durata non irragionevole e improntato agli altri principi descritti dalla norma costituzionale.

Vi è poi l'assoluta irragionevolezza di far dipendere la procedibilità dal grado di efficienza dell'ufficio giudiziario competente, per cui si rischia che per uno stesso reato si giunga ad una condanna, ovvero al proscioglimento o alla assoluzione, a seconda che venga commesso a Bolzano o a Reggio Calabria. Ciò determinerà una sorta di dumping o di forum shopping del crimine, in quanto la criminalità preferirà agire o fare in modo che la competenza finisca nei distretti giudiziari meno efficienti, lucrando l'impunità e aggravandone l'inefficienza con un maggior carico di lavoro.

Come osservato dal Consiglio superiore della magistratura, questa disciplina determinerà certamente una fuga dai riti alternativi. È chiaro infatti che essi non saranno più convenienti e appetibili a fronte della possibilità di fruire dell'effetto estintivo connesso all'esaurimento dei termini processuali.

Effetto paradossale di questa disciplina sarà che i delitti più gravi, essendo soggetti a termini di prescrizione processuale più lunghi, passeranno in coda, e dunque dureranno ancora di più, e questo con pregiudizio dei diritti degli imputati, delle vittime e soprattutto della sicurezza di tutti i cittadini. Ciò appare ancora più irragionevole, ove si consideri che nel luglio del 2008, con l'articolo 2-bis del decreto sicurezza voluto da questo Governo e da questa maggioranza, tali gravi delitti sono stati ricompresi tra quelli per i quali è assicurata la «priorità assoluta» nella trattazione dei relativi processi e nella formazione dei ruoli di udienza.

Costituisce inoltre nuovo motivo di incostituzionalità l'irragionevole assimilazione, all'interno di ciascuna fascia di reati, di fattispecie dal disvalore penale assolutamente diverso. Si consideri che proprio la Corte europea di Strasburgo, nel valutare la ragionevolezza della durata del processo, ricorre a parametri quali la natura del reato, la complessità del giudizio, la condotta processuale della parte e delle autorità procedenti. Perplessità suscita, ad esempio, l'esclusione dal novero dei reati di seconda fascia - per i quali ci sarebbe una maggiore possibilità di indagare e di avere un termine adeguato per il processo - degli omicidi derivanti da colpa professionale e in genere di tutti gli omicidi colposi, anche derivanti da infortuni sul lavoro e da circolazione stradale. In questo ambito, ricordo gli omicidi e le morti causate da malattie professionali, in particolare dall'esposizione all'amianto, e sappiamo quanti siano, in questo momento, i processi pendenti in tutta Italia, con centinaia e centinaia di vittime.

Si consideri, inoltre, che l'esclusione del reato di corruzione dalla fascia "alta" per cui i termini di prescrizione sono più lunghi contrasta con l'obbligo assunto dall'Italia con la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione (legge 3 agosto 2009, n. 116). L'articolo 29 della Convenzione ONU contro la corruzione stabilisce che: «...ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione» - sottolineo: un lungo termine di prescrizione - «entro il quale i procedimenti possono essere avviati per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione». La previsione risente ovviamente dell'ambiente di common law in cui la Convenzione stessa è maturata ove, come sopra si è rilevato, l'esercizio dell'azione penale mediante l'instaurazione del giudizio preclude l'ulteriore corso della prescrizione del reato. Non vi è dubbio che la ratio della disposizione sia quella di garantire l'effettiva celebrazione dei processi in materia di corruzione.

Rafforza il convincimento la lettura dell'articolo 30 della Convenzione stessa, che raccomanda agli Stati di adottare le misure necessarie al fine di "ricercare, perseguire e giudicare effettivamente" - così recita letteralmente - "i responsabili di fatti corruttivi". L'articolo in commento invita poi gli Stati membri ad adoperarsi affinché i relativi procedimenti giudiziari si svolgano in modo tale da «ottimizzare l'efficacia di misure di individuazione e di repressione di tali reati».

Orbene, la previsione dell'estinzione dello strumento processuale in soli anni tre, più due, più uno e mezzo, che ben può riguardare anche i delitti di corruzione, quale effetto automatico derivante dal decorso dei suddetti limiti temporali, sembra quindi porsi in netto contrasto con i principi sanciti dalla richiamata Convenzione ONU contro la corruzione ai quali l'azione degli Stati firmatari dovrebbe ispirarsi.

Un'ulteriore considerazione riguarda poi la violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione e di ragionevolezza in relazione alla previsione, quale termine prescrizionale applicabile ai processi in corso per la disciplina transitoria, di due anni anziché tre per il primo grado di giudizio.

Passo al rapido esame di un aspetto di illegittimità costituzionale che riguarda l'insieme del disegno di legge in questione, comprensivo dell'emendamento del relatore: il disegno di legge contrasta anche con il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, per una serie di ragioni. Innanzitutto, l'approvazione del disegno di legge, nel testo sottoposto all'esame dell'Aula, determinerebbe inevitabilmente un notevole onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, dal momento che l'articolo 1 introduce significative modifiche all'articolo 2 della cosiddetta legge Pinto, inserendovi in particolare il comma 3-ter, che sancisce una presunzione iuris tantum di non irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali dinanzi a qualsiasi giudice ordinario o speciale nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore ai due anni (un anno per ogni successivo grado di giudizio in caso di rinvio).

Tale presunzione relativa di durata irragionevole per i procedimenti la cui durata eccede due anni per ciascun grado di giudizio è suscettibile di incrementare significativamente le richieste di equa riparazione rispetto alla situazione attuale, dal momento che la giurisprudenza prevalente, nel valutare in concreto la ragionevolezza della durata del procedimento, applica i parametri elaborati sul punto dalla Corte europea dei diritti umani, che considera in linea di massima non irragionevole una durata inferiore ai tre anni per un grado, ai quattro anni per due gradi, ai sei anni per tre gradi di giurisdizione.

Inoltre, rilevo come l'articolo 2 del disegno di legge, nell'introdurre nel codice di rito penale una peculiare ipotesi di improcedibilità per causa sopravvenuta, prevedendo conseguentemente una disciplina speciale per il trasferimento in sede civile dell'azione già intentata ed estinta nella sede penale, al comma 6 sancisce, in favore dei procedimenti attivati dalla persona offesa in sede civile, una presunzione di priorità che obbliga il giudice a dare precedenza al processo trasferito. Tale disciplina determinerà inevitabilmente un significativo incremento del contenzioso in sede civile, in assenza peraltro di qualsiasi misura idonea a sopperire a tale aggravio del carico giudiziario.

Nonostante il significativo impatto finanziario che l'approvazione del disegno di legge in esame certamente determinerà, questo disegno di legge non contiene affatto, come sarebbe imposto dall'articolo 81 della Costituzione, alcuna previsione di spesa a tal fine idonea. Infatti non può in alcun modo ritenersi tale la mera clausola di monitoraggio, per così dire, di cui all'articolo 2-ter, che si limita ad imporre l'adozione - con norma di dubbia legittimità - delle conseguenti iniziative legislative da parte del Ministro dell'economia e delle finanze allorché lo reputi necessario, sulla base di una valutazione che appare estremamente discrezionale.

Desidero fare ora riferimento a un accenno compiuto dal relatore, il senatore Valentino, ai disegni di legge presentati in precedenti legislature da senatori del centrosinistra. Ricordo come in quelle legislature, ma anche in questa, il Partito Democratico si sia fatto carico dei problemi relativi alla durata dei processi non pensando soltanto a tagliare i tempi di un processo per un determinato imputato, ma pensando al sistema processuale nel suo complesso e al sistema sostanziale penale, proponendo quindi riforme concrete in materia sostanziale da una parte e in materia procedurale dall'altra.

Tra l'altro, il disegno di legge di riforma del codice penale presentato dal Partito Democratico in questa legislatura presenta degli aspetti che sono assolutamente e totalmente diversi rispetto a quelli ricordati dal relatore, senatore Valentino, o da quello che si vorrebbe far capire. Innanzitutto, nel disegno di legge di riforma della parte generale del codice penale presentato dal Partito Democratico si prevede un sistema sinergico di prescrizione sostanziale e processuale del reato, in cui cioè il tempo trascorso dal momento della commissione del reato rilevi anche in funzione degli atti processuali realizzati e dunque delle modalità di esercizio dell'azione penale. Quindi, la disciplina della prescrizione nel disegno di legge del Partito Democratico si orienta secondo diverse direttive.

Innanzitutto viene regolamentato un doppio regime prescrizionale: uno precedente all'azione penale, l'altro che interviene quando l'interesse pubblico alla punizione si sia manifestato tramite l'esercizio dell'azione penale. Ci sono indicazioni specifiche a seguire su questo punto; mi limito a ricordare quello che il nostro disegno di legge prevede sulla prescrizione del reato, che allunga i tempi rispetto a quelli della famigerata legge Cirielli. E ricordo ancora come, quanto alla decorrenza dei termini di prescrizione, il disegno di legge del Partito Democratico preveda che, ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrano i seguenti ulteriori termini. Ripeto e sottolineo, per chi non lo ha capito - e anche per chi, forse, non lo vuole capire - che ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini, che vanno quindi ad aggiungersi: si parla di cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio, di due anni...

PRESIDENTE. Senatore Casson, la invito a concludere, perché sta superando il limite dei venti minuti previsti per ogni singolo intervento.

CASSON, relatore di mminoranza. Signor Presidente, concludo questo mio primo intervento dicendo che, nonostante il tentativo di pulizia dell'illegittimità costituzionale, il nuovo testo proposto conserva evidenti limiti di ragionevolezza e profili di illegittimità costituzionale. È quasi come il gioco delle tre carte, quasi una presa in giro, perché quello che si temeva è stato confermato. C'è un rifiuto degli emendamenti del Partito Democratico volti ad accelerare realmente indagini e processi in materia di notifiche, nullità, avvisi ai difensori; si prevede ancora una superficiale pulizia ed eliminazione dei vizi costituzionali più evidenti; c'è una riproposizione di norme che condurranno allo sfascio del sistema processuale penale e ci sono norme che recheranno un favore a chi delinque e un danno alle vittime dei reati.

PRESIDENTE. Senatore Casson, le do un altro minuto in via del tutto eccezionale. La prego di concludere.

CASSON, relatore di mminoranza. Ci sono soprattutto norme che nel regime transitorio non si sono scordate del motivo reale per cui sono state inventate: pur facendo entrare in vigore questo cosiddetto giusto processo solo dopo l'entrata in vigore di tale legge, se sarà approvata, i processi pendenti a carico del Presidente del Consiglio dei ministri vengono invece cancellati immediatamente.

Complimenti, la vostra operazione è riuscita: sfasciate il processo penale e cancellate il processo contro il Presidente del Consiglio. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente sull'ordine dei lavori. Abbiamo ascoltato con attenzione la relazione del senatore Valentino, che conferma la portata innovativa degli emendamenti presentati, e ci rendiamo conto anche di ciò che lei in maniera molto garbata ci ha detto sui limiti dei suoi poteri. Poiché obiettivamente c'è la necessità, stante questo fatto nuovo, di rimodulare i tempi di esame del provvedimento, le chiederei se non sia il caso di convocare la Conferenza dei Capigruppo per stabilire questi tempi, facendo seguito a quanto ha precisato lei nella sua replica.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, prendo atto della sua richiesta, ma mi ero già pronunciato in merito; mi riservo di convocare la Conferenza dei Capigruppo nel corso dei nostri lavori, anche alla luce della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti, degli emendamenti presentati e degli interventi che verranno effettuati. Sicuramente sarà fatto.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, visto che ci sono queste richieste da parte dell'opposizione e visto che lei ritiene di non poter accogliere la richiesta dell'opposizione di un rinvio in Commissione, per avere certezza di questa interpretazione, senza voler mettere in dubbio quanto ella ci ha detto in Aula, non le pare sia il caso di ricondurre la questione alla Giunta per il Regolamento, che lei potrebbe convocare immediatamente?

PRESIDENTE. Presidente Belisario, confermo la mia convinzione.

Innanzitutto in merito alla Conferenza dei Capigruppo mi sono pronunciato; per quanto riguarda poi la mia interpretazione del Regolamento, si tratta di una interpretazione consolidata da decenni di applicazione: non esiste una norma del Regolamento che consenta alla Presidenza di rinviare un intero disegno di legge in Commissione. (Commenti del senatore Garraffa).

Senatore Garraffa, sarà consentito a tutti i colleghi che ne faranno richiesta, nel rispetto dei tempi previsti, di poter intervenire serenamente, come questa Presidenza ha sempre cercato di fare.

Comunico che sono state presentate questioni pregiudiziali e sospensive.

Ha chiesto di intervenire il senatore Belisario per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, François-Marie Arouet, meglio conosciuto come Voltaire, ritiene che il sentimento di giustizia sia talmente avvertito nell'uomo da sembrare indipendente da singole leggi, da convincimenti politici o religiosi. A tale principio, evidentemente violando un sentimento naturale, la maggioranza intende rispondere infrangendolo, per porre rimedio ai problemi giudiziari del Presidente del Consiglio. È con rammarico che constatiamo come il disegno di legge in questione intervenga in modo devastante sul processo al fine di estinguerlo, piuttosto che di velocizzarlo, in palese violazione dell'articolo 111 della Costituzione. (Brusìo).

PRESIDENTE.Colleghi, per cortesia, chi non è interessato può lasciare l'emiciclo. Il senatore Belisario sta intervenendo ed ha diritto di farlo in un'Aula silenziosa.

BELISARIO (IdV). Procedere ad un'attività emendativa tradizionale ci è sembrato uno strumento inadeguato, perché l'Italia dei Valori ritiene che il testo approvato dalla Commissione giustizia sia del tutto inemendabile. Non si può mettere il belletto a un provvedimento legislativo nato con metastasi inguaribili. Per questo motivo, abbiamo inteso sottolineare i profili di palese incostituzionalità, decisamente insormontabili, e lo abbiamo voluto fare in modo corale assegnando a ciascuno dei componenti del Gruppo di testimoniare la totale contrarietà dell'Italia dei Valori a un provvedimento che se non è ad personam - su questo si potrebbe persino concordare con il Premier - è decisamente ad libertatem... suam, naturalmente!

In presenza di tale disegno di legge, che evidentemente è la risposta a chi ha in animo di abboccare all'esca lanciata dal partito dell'amore in materia di riforme, l'Italia dei Valori, noto soggetto politico pericoloso ed eversore perché richiede il rispetto della Costituzione, si è posta il problema di come esercitare l'attività legislativa. Ancora una volta, a dispetto di chi con le invettive cerca di svilire il nostro impegno parlamentare, possiamo dire di aver visto giusto. Il testo era inemendabile, al punto che il relatore, per migliorarlo ed attenuarne i profili di incostituzionalità, lo ha profondamente peggiorato, estendendo l'applicazione del cosiddetto ammazzaprocessi a tutti i reati e - udite udite! - riducendo i tempi del giudizio per responsabilità contabile, con evidente danno per l'erario, ha introdotto un nuovo cattivo rimedio. (Brusìo).

Presidente, è un po' difficile proseguire.

PRESIDENTE. Ho già richiamato l'Aula. Colleghi, sospenderò i lavori dell'Aula se si continua con questo andazzo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Senatore Caligiuri, per favore!

GARRAFFA (PD). È un provvedimento ad personam, che c'entrano loro? Non riguarda loro!

PRESIDENTE.Colleghi, potete prendere posto oppure lasciare l'Aula?

BELISARIO (IdV). Al fine di garantire una ragionevole durata del processo, sarebbero invece fondamentali lo snellimento e la semplificazione delle procedure - oltre che congrue dotazioni di personale e di mezzi per gli uffici giudiziari - e non già l'introduzione di un istituto sconosciuto agli altri ordinamenti qual è quello dell'estinzione del processo per la scadenza dei termini. Per la prima volta si prescrive il processo e non il reato.

Sarebbe stato inoltre opportuno prevedere un calendario delle udienze.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, come Capogruppo lei si è autoassegnato cinque minuti; le chiedo di indicare alla Presidenza come regolarsi.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, invitandola a tener conto anche delle interruzioni, mi avvio a concludere il mio intervento.

Non si può poi non tener conto di quello che patiranno le persone offese dal reato e le parti civili.

Insomma, riteniamo che spesso si lascia in pace chi appicca l'incendio - come diceva qualcuno - e si castiga invece chi ha dato l'allarme: purtroppo questa frase, specie per quello di cui stiamo parlando, appare assolutamente attuale. Se continueremo così, la tavola dei valori costituenti diverrà cenere: chi leva grida avverso la mercificazione della giustizia verrà castigato e chi ha appiccato l'incendio diverrà una vittima.

L'Italia dei Valori non vuole partecipare alla distruzione del sistema giustizia perché ci sta a cuore la vita e la giustizia dei nostri concittadini ai quali vogliamo rispondere. Per questo riteniamo che tale disegno di legge sia innanzitutto incongruo, ma soprattutto, preliminarmente, assolutamente incostituzionale. (Applausi dal Gruppo IdV e delle senatrici Biondelli e Donaggio).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sei mesi fa, a partire cioè dal giugno dello scorso anno, abbiamo iniziato in Commissione giustizia l'esame della riforma, sia pur parziale, del codice di procedura penale, discutendo il disegno di legge presentato dal Governo, nonché i disegni di legge che sulla stessa materia erano stati presentati dall'Italia dei Valori e dagli altri Gruppi.

Nel disegno di legge presentato dal Governo nel giugno del 2009 non c'era la minima traccia del nuovo istituto che si vuole ora introdurre; non solo, ma finanche oggi, in Commissione giustizia, in Ufficio di Presidenza, si è deciso di andare avanti nell'esame dei disegni di legge aventi quel contenuto e non quello di cui stiamo invece discutendo oggi.

Il Governo dunque propone al Parlamento una propria visione della procedura penale e vuole che si vada avanti nell'esame delle sue proposte, che non ha abbandonato; la maggioranza, da parte sua, risponde con un disegno di legge totalmente antagonista a quello del Governo, che dovrebbe difendere le proprie idee. Accade allora che, se da un lato il Governo vuole che si discuta il proprio disegno di legge, dall'altro è però favorevole al disegno di legge della maggioranza, che è antagonista rispetto al proprio. È un atteggiamento veramente schizofrenico. Facciamo una cosa, ma ne stiamo facendo un'altra, e chi sostiene la cosa a me contraria è sostenuto proprio da me che dovrei ostacolarlo.

Nonostante ciò che il ministro Alfano continua amabilmente a ripetere, ossia che l'Europa ci chiede questa norma, noi stiamo facendo qualcosa che l'Europa non conosce. Il diritto comparato non offre spazio all'istituto che oggi si vuole introdurre. Il nostro sistema processuale è organizzato e modulato da sempre sull'estinzione del reato. Oggi si introduce l'istituto dell'estinzione del processo, un istituto di natura processuale che non si armonizza con il sistema, perché il nostro codice non contiene rimedi a questo tipo di intervento o accorgimenti su questo tipo di intervento.

Ha ragione il collega Valentino a dire che partiamo tutti dalla convinzione comune che il processo in Italia duri troppo. Si intervenga, allora, sulla macchina del processo per farlo durare di meno, sui tempi morti del processo, sui grumi processuali, individuati e conosciuti. Noi sappiamo quali sono, tanto è vero che le proposte di riforma vanno in quella direzione. Invece, improvvisamente si decide, con legge e con una norma secca, che i processi dureranno di meno. Non è così. Con legge si prevede che i processi moriranno se supereranno il termine.

È come se, come è stato detto in più occasioni anche in Commissione giustizia, il Ministro della salute volesse abbattere la lista di attesa di un paziente che si vuole sottoporre a una TAC stabilendo che, trascorsi tre mesi dall'iscrizione nella lista di attesa e non avendo ottenuto la prestazione, il paziente decade dal diritto a ricevere la prescrizione, abbattendo così le liste di attesa. Questa non è una risposta ma è esclusivamente un inganno.

Ma voi riuscite a immaginare che, dopo le fatiche di un processo, mentre sta entrando in camera di consiglio, il giudice si fermi sull'uscio, torni indietro e dica: «Fermi tutti, mi sono accorto che in questo momento il tempo è scaduto»? (Applausi dal Gruppo IDV). Quindi, mentre sta per decidere, il giudice comunica alla parte offesa, alla parte civile e all'imputato (probabilmente, ne sarà più felice l'imputato e meno felice la parte civile) che il tempo è scaduto e che egli non può emettere la sentenza.

PRESIDENTE. Anche il suo tempo sta per scadere! (Ilarità. Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Questo è il principio generale contenuto nell'articolo 2, che viene aggravato all'articolo 5, nel momento in cui, violando l'articolo 11 delle preleggi e un principio antichissimo, quello del tempus regit actum, si introduce in materia processuale una norma retroattiva. Ciò è contro tutti i principi del nostro Stato di diritto e del mondo occidentale! È una norma retroattiva che va ad attingere su quei comportamenti modulati quando non esisteva tale disciplina. Questo è l'assurdo di incostituzionalità di ciò che si viene a proporre: si penalizzano comportamenti che si sono modulati in assenza della normativa che oggi si vuole introdurre e si fa morire quel processo per fatti non che si devono compiere, ma che si sono in precedenza compiuti.

Questa norma è palesemente incostituzionale e caratterizza questo provvedimento, che è offensivo e rappresenta una delle fasi della morte della giustizia. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Mascitelli per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, indipendentemente da ogni altra valutazione, il disegno di legge in questione, in spregio al disposto costituzionale del quarto comma dell'articolo 81 della Carta costituzionale, omette di prevedere una copertura finanziaria per fronteggiare i nuovi impegni di spesa che la nuova legge indubbiamente introduce.

È evidente che, passando da una normativa, qual è quella vigente, che stabilisce una valutazione piuttosto flessibile dei tempi ritenuti non ragionevoli, ad una normativa che invece introduce criteri rigidi per determinare l'irragionevolezza dei termini, si amplierà notevolmente la platea dei beneficiari dei rimborsi per la riparazione dei danni subiti.

È sufficiente riflettere che, per stessa ammissione del Ministero della giustizia, le stime operate dal Governo sul numero di processi interessati dalla disposizione in esame non comprendono l'ambito civile e quello amministrativo e nell'ambito penale non hanno una proiezione dinamica, che cioè tenga conto del meccanismo a regime, limitandosi, per così dire, ad una stima istantanea sottodimensionata.

D'altronde, la questione più che mai attuale dei costi della legge Pinto attualmente in vigore è stata sollevata di recente dal primo presidente della Corte di cassazione, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2009. Egli ha ricordato che l'incremento di tali costi continua ad essere esponenziale e allarmante: alla fine del 2006, erano 41 milioni; in due anni, sono aumentati a 81 milioni. In più vi sono altri 36,6 milioni dovuti ma non pagati. Questa parte è già oggetto di procedure di pignoramento nei confronti del Ministero della giustizia, che non ha potuto onorare l'ulteriore debito derivante dai provvedimenti di condanna delle varie corti d'appello. Stiamo parlando, ripeto, di pignoramenti a danno del Ministero della giustizia. Ciò nonostante, il Governo finge che non vi sia alcun onere e si nasconde dietro l'aleatorietà dei fattori che sono alla base del meccanismo di riconoscimento dell'equa riparazione.

Come se non bastasse, con il disegno di legge si riduce esponenzialmente l'attrattività dei procedimenti speciali, quali l'applicazione della pena su richiesta delle parti o il rito abbreviato, introdotti per attuare una deflazione del carico di lavoro pendente sui tribunali, causando quindi, al contrario, un ulteriore maggiore onere a carico dello Stato.

La stessa Avvocatura associata, che è stata audita nella seduta n. 102 del 2009 della 2a Commissione, ha lamentato gli effetti inflazionistici di questo disegno di legge sulla giustizia civile, il che è suscettibile di determinare inevitabilmente nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione della giustizia.

Questi rilievi, signor Presidente, sono stati solo marginalmente rilevati dalla Commissione bilancio nel suo parere del 9 dicembre scorso. Il richiamo ad una generica e non meglio identificata clausola di salvaguardia o di monitoraggio non è in linea con quanto stabilito dalla nuova legge di riforma di contabilità dello Stato, la quale al comma 12 dell'articolo 17, relativo alla copertura finanziaria, specifica che la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria.

Con il provvedimento in esame, signor Presidente, non si rispetta quindi neppure la legge vigente, introdotta di recente, e si viola la norma riferita alla specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12 dell'articolo 17.

Per queste ragioni, il disegno di legge avrebbe dovuto quantomeno prevedere risorse aggiuntive per un settore nel quale, al contrario (la Commissione bilancio ne ha preso atto in sede di legge finanziaria), sono stati registrati tagli di risorse negli ultimi anni.

Per questi motivi, poniamo in maniera ferma la questione pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge in esame.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, avevo sottolineato poc'anzi come delicato fosse il passaggio politico che ci stiamo trovando ad affrontare con la discussione di questo provvedimento. Avevo anche sottolineato che la maggiore difficoltà derivava dalla concomitanza di numerosi provvedimenti, tutti univocamente orientati: dal legittimo impedimento alla costituzionalizzazione del lodo Alfano, alla riforma della giustizia preannunciata e a questo processo breve che muta caratteri e forme. È proprio un mutante, questo provvedimento!

Apprendiamo ora da un'agenzia di stampa che domani, come se non bastasse, il Consiglio dei ministri si appresta ad esaminare un decreto-legge ad hoc "sospendi processi".

Ebbene, signor Presidente, lei non vuole convocare la Conferenza dei Capigruppo e non ritiene di dover dare all'opposizione ulteriore spazio e modo per poter prendere in esame il contenuto. Questo fatto nuovo motiva me, nella mia responsabilità di Presidente del maggior Gruppo di opposizione, a convocare immediatamente l'assemblea del mio Gruppo. E in ragione di questo, le chiedo di sospendere la seduta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV ).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, non è un'agenzia che può far cambiare l'opinione di questa Presidenza. (Commenti dal Gruppo PD). La Presidenza ha assicurato che durante il corso dei lavori di questo provvedimento convocherà una Conferenza dei Capigruppo. Non è - ripeto - un'agenzia che può indurre questa Presidenza a cambiare idea (Applausi dal Gruppo PdL), tra l'altro per un provvedimento che ancora non esiste. (Commenti del senatore Zanda. Alcuni senatori del Gruppo PD battono ritmicamente le mani sui banchi).

BARBOLINI (PD). E il Governo cosa dice?

PRESIDENTE. Il Governo è presente, c'è qui il sottosegretario Palma. (Vivaci commenti dei senatori Finocchiaro e Zanda).

Senatore Zanda, allo stato attuale stiamo parlando del nulla; stiamo parlando, per ora, di dichiarazioni e di indiscrezioni che non entrano in quest'Aula. Non cambio idea per questo motivo, non sono fatti che possono incidere sull'andamento dei lavori di questo provvedimento. Si tratta - ripeto - di indiscrezioni di agenzie di stampa. Domani vedremo, ma sono provvedimenti ancora da venire, se verranno. Non mi lascio condizionare - né io né qualunque Presidente si può far condizionare - da agenzie di stampa che non attengono a questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Io ho garantito all'opposizione che convocherò la Conferenza dei Capigruppo per rimodulare i tempi e su questa posizione non cambio idea. Mi pare di avere già adempiuto ai miei compiti di garanzia.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, io non le chiedo di cambiare opinione, ma di difendere la dignità del Parlamento. Questo è il suo compito. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE.Senatore Zanda, non abbiamo ancora alcun provvedimento. (Commenti del senatore Zanda). Questo è un dibattito politico che non attiene all'andamento dei lavori parlamentari. Questo Parlamento, allo stato attuale, non è stato offeso da nessuno.

ZANDA (PD). Signor Presidente, lei mi ha dato la parola: mi lasci parlare, per cortesia.

Come ha molto chiaramente illustrato la senatrice Finocchiaro, stiamo trattando una materia di delicatezza estrema. Giunge la notizia che il Governo starebbe per emanare un provvedimento d'urgenza per sospendere i processi.

Il Governo è in Aula e lei è in grado di interpellare il Presidente del Consiglio come vuole. Le chiedo di far smentire immediatamente questa notizia ovvero di consentire al maggior Gruppo di opposizione di riunirsi per valutare politicamente questo fatto gravissimo.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, domani avrà luogo una riunione del Consiglio dei ministri per cui si potrà valutare la veridicità o no di questa notizia. Questo è un dibattito politico. (Commenti del senatore D'Alia). Senatore D'Alia, mi sembra che si stia parlando del nulla, parliamo piuttosto di attività parlamentare (Commenti del senatore Zanda); qui si approvano leggi nel rispetto dei diritti della maggioranza, dell'opposizione, del Governo, di tutti. Parliamo di questo.

ZANDA (PD). Signor Presidente, lei ha un dovere nei confronti dell'opposizione; lei ha dei doveri nei confronti dell'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, la ringrazio.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Bugnano per illustrare la questione pregiudiziale QP4. (Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV. Alcuni senatori del Gruppo PD battono ritmicamente le mani sui banchi).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, mi permetto di reiterare la richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, anche perché il preannunziato decreto-legge incide anche sul provvedimento in esame. Sarebbe pertanto utile ed opportuno un coordinamento e un'organizzazione dei lavori parlamentari, al di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere su questi provvedimenti. Se fosse possibile sospendere la seduta e convocare la Conferenza dei Capigruppo...

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, la Presidenza si è già pronunciata sull'argomento. È la terza volta che si richiede...

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). È la seconda volta.

PRESIDENTE. Mi correggo, senatore D'Alia, è la seconda volta.

Ho già assunto un impegno in tal senso e lo manterrò. Convocherò la Conferenza dei Capigruppo nel prosieguo dei lavori e prima di passare alla votazione degli emendamenti. Mi sembra di essermi già espresso in tal senso e non credo che eventi da venire, comunicati tramite agenzia stampa, possano indurre a modificare decisioni assunte dalla Presidenza sul disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Non mi lascio trascinare dalla polemica politica. È mio dovere mantenere la barra al centro sull'andamento dei lavori, nel rispetto dei diritti dell'opposizione, che ha reclamato più tempi alla luce degli emendamenti presentati ieri, tant'è vero che due ore fa mi sono espresso dicendo che a questa Presidenza non sfugge la circostanza che ieri sera sono stati presentati emendamenti forti ed innovativi. Lo ripeto, a questa Presidenza non sfuggono questo argomento e questa circostanza, per cui, alla luce di tale evento, la Presidenza si riservava, così come si riserva e si impegna, a convocare domani una Conferenza dei Capigruppo.

Adesso invito i colleghi a consentire agli esponenti dell'opposizione che hanno presentato questioni pregiudiziali di poterle serenamente illustrare. Domani è un altro giorno; domani ci riuniremo e convocheremo la Conferenza dei Capigruppo.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, già avevamo espresso all'inizio dei nostri lavori odierni alcune perplessità e lo avevamo fatto con grande garbo e puntualità. Mentre si discute è evidente che ciò che lei definisce il nulla non è il nulla e allora con grande pacatezza le ribadisco la richiesta di una convocazione della Conferenza dei Capigruppo, ma non per...

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Belisario? La Presidenza ha assunto una determinazione sulla quale non intende ritornare, perché convinta del fatto che la Conferenza dei Capigruppo vada convocata per rimodulare i tempi di spettanza dell'opposizione per esaminare nuove proposte. (Commenti del senatore Belisario). Noi interveniamo su questo processo legislativo. La polemica politica la si faccia nelle trasmissioni televisive, la si faccia altrove, non in quest'Aula.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, abbiamo provato a mantenere un livello di confronto il meno acceso possibile e vogliamo continuare a mantenerlo.

PRESIDENTE. Ve ne do atto.

BELISARIO (IdV). Mi pare però che in questa maniera ne vengano meno le condizioni. (Alcuni senatori del Gruppo PD battono ritmicamente le mani sui banchi).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo atteggiamento non vi fa certamente onore. Vi prego di mantenere la vostra storica compostezza, della quale ho sempre fatto cenno nei miei interventi.

Senatrice Bugnano, ritiene di dover illustrare la questione pregiudiziale QP4?

BUGNANO (IdV). Sì, signor Presidente, ma non posso intervenire in queste condizioni. (Il senatore Della Seta batte ritmicamente le mani sul banco).

PRESIDENTE. Non cambio idea: la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarà convocata nella giornata di domani.

Senatore Della Seta, la richiamo all'ordine. (Il senatore Della Seta continua a battere ritmicamente le mani sul banco. Vivaci proteste dal Gruppo PD).

Senatore Della Seta, la richiamo per la seconda volta. (Alcuni senatori dei Gruppi PD e IdV battono ritmicamente le mani sui banchi). Perché dovete creare un incidente d'Aula? (Commenti del senatore Bianco). Colleghi, non costringetemi a fare delle espulsioni, perché ciò è contrario al mio carattere.

BIANCO (PD). Faccia pure un'espulsione! (Vivaci proteste dal Gruppo PD).

PRESIDENTE.Sospendo la seduta per cinque minuti. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

(La seduta, sospesa alle ore 19,56, è ripresa alle ore 20,03).

La seduta è ripresa.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, visto che lei ha più volte detto - e noi siamo d'accordo con lei - che è ovvia ed è possibile una diversa definizione dei tempi, anche in ragione dei nuovi argomenti introdotti con gli emendamenti, che peraltro accolgono molte delle osservazioni emerse dal dibattito, la proposta del nostro Gruppo è di sospendere adesso i lavori dell'Aula e di convocare domani mattina la Conferenza dei Capigruppo, prima dell'inizio della seduta, al fine di valutare una diversa modulazione dei tempi.

PRESIDENTE. Allora, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata domani mattina alle ore 9.

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)

 

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

 

QP1 (*)

BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

premesso che:

com'è noto, la durata del singolo processo è difficilmente determinabile a priori, dal momento che in esso possono verificarsi eventi del tutto indipendenti dall'impegno del giudice o dalla efficienza dell'organizzazione giudiziaria (assenze dei testi, ritardi dei periti, impegni concomitanti dei difensori, eccetera). Per garantire una ragionevole celerità dei processi sarebbero perciò importanti lo snellimento e la semplificazione delle procedure oltre che congrue dotazioni di personale e di mezzi degli uffici giudiziari; occorrerebbe, altresì, una più analitica disciplina per governare i tempi del processo, anche sotto il profilo organizzativo;

la complessità dei profili concernenti l'organizzazione delle udienze penali, principalmente in dipendenza della diversità dei riti, rende necessario prevedere uno schema di gestione delle udienze penali flessibile ed adattabile alle diverse esigenze. La finalità che si deve perseguire attraverso la predisposizione di un programma dell'udienza, o del processo, è dunque quella di ottimizzare le risorse date, realizzando il miglior servizio possibile tenuto conto di personale, mezzi, logistica e dotazioni disponibili. Attraverso la predisposizione di alcune regole che, nel rispetto delle garanzie delle parti, si confrontino con un sistema organizzato di svolgimento dell'attività processuale, sarebbe necessario realizzare un recupero di efficienza, mirando a raggiungere il giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo della rapidità e della velocizzazione dei tempi dell'udienza e quello dell'accertamento dei fatti, nel rigoroso rispetto delle regole processuali, ma anche secondo il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, presente nella nostra Costituzione e richiamato nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo;

a ciascun soggetto che interviene nel processo è richiesto, perciò, quell'impegno di tempo che è necessario e doveroso pretendere in relazione alla funzione assolta, evitando, quindi, inutili e dispendiose presenze in udienza. Pertanto, anche una adeguata programmazione delle attività di udienza, se inserita in un quadro normativo volto alla complessiva razionalizzazione delle risorse impiegate nel processo penale e di modifica delle norme processuali, potrebbe risultare utile, compiutamente disciplinando la prima udienza di comparizione attraverso la previsione di una cosiddetta «udienza filtro», e prevedendosi, come peraltro avviene già nella prassi di numerosi tribunali, che essa sia dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, ovvero ad ogni altra ipotesi in cui debba dichiararsi l'estinzione o l'improcedibilità del reato;

sarebbe opportuno prevedere che nel corso di tale udienza, il giudice stabilisse con ordinanza il calendario delle successive udienze ed autorizzasse le parti alla citazione dei propri testi, periti o consulenti alle date stabilite nel calendario in questione. La lettura di quest'ultimo in udienza sostituirebbe gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. In ossequio al principio di lealtà processuale, si dovrebbe prevedere quindi che, ai fini della formulazione del calendario, i difensori debbano comunicare al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali. In tal caso essi potrebbero, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, manifestare al giudice la propria disponibilità a nominare un sostituto;

la persona offesa eventualmente comparsa alla prima udienza potrà essere sentita, salvo che il processo sia di particolare complessità, solo ove detenuta o proveniente da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, ed in ogni caso quando il giudice lo ritenga assolutamente necessario. Nel formare il ruolo e nella effettiva trattazione dei processi, la norma dovrebbe prevedere che il giudice assegni precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o accadimenti processuali tali da determinare immediata definizione o rinvio del processo; il giudice, inoltre, nel programmare le udienze, dovrebbe assicurare che il processo si concluda in tempi compatibili con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, stabilendo termini indicativi contenuti e non perentori che potrebbero tuttavia essere superati per i processi connotati da particolare complessità in ragione dei reati contestati, del numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero della particolare complessità delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare;

di tutti gli interventi sopra descritti, nessuno è contemplato dal disegno di legge in esame, che interviene in modo devastante sul processo al fine di chiuderlo e non di velocizzarlo, violando così lo stesso articolo 111 della Costituzione per non operare in alcun modo un equo bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilevo nel processo penale a cominciare da quelli delle parti processuali, dal momento che le ragioni delle parti offese e delle parti civili vengono del tutto cancellate dalla estinzione prevista dall'articolo 2, così come ne risultano lesi e compressi i diritti degli imputati che intendano difendersi non «dal» processo ma «nel» processo;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP2 (*)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

il disegno di legge nel suo complesso si configura, di fatto, come una amnistia permanente per reati puniti fino a dieci anni di carcere, senza neppure il rispetto di quanto disposto dall'articolo 79 della Costituzione;

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che avranno forte impatto sulla amministrazione della Giustizia penale e civile in Italia, che verrebbero approvate senza una adeguata valutazione delle conseguenze che potrebbero prodursi in ordine al sistema processuale esistente e senza alcun intervento risolutivo per il potenziamento e l'efficienza della amministrazione stessa;

il 27 gennaio 2009 il Ministro della Giustizia ha presentato al Parlamento la «Relazione sull'amministrazione della giustizia in Italia». Circa l'andamento della Giustizia (i cui dati risalgono al 30 giugno 2008) sono questi i punti più significativi della Relazione. a) Settore civile. Si registra un progressivo aumento delle sopravvenienze, passate da 3.665.479 del 2001 a 4.577.594 del 2007. La giacenza media dei procedimenti ordinari è pari a circa 960 giorni per il primo grado ed a 1509 giorni per il giudizio di appello. b) Nel settore della Giustizia penale si registra un aumento dei procedimenti iscritti, sia contro indagati noti che ignoti (rispettivamente pari a 1.534.320 e 1.831.237), mentre è sostanzialmente stabile il numero dei processi (pari a 1.263.205). Per la definizione del giudizio di primo grado la giacenza media dei procedimenti è pari a circa 426 giorni (imputati noti) ed a 730 giorni per il grado di appello. Rispetto a tali cifre è evidente che con l'entrata in regime delle nuove disposizioni si determinerebbe la caducazione di gran parte dei processi in appello, con ciò travolgendo anche il giudicato di primo grado che fosse stato in grado di concludersi entro i ventiquattro mesi imposti dalla legge;

alla data del 31 dicembre 2008, risultavano pendenti al dibattimento di primo grado 391.917 processi penali, di cui circa 94 mila da oltre due anni, pari circa al 24 per cento. Stando alla originaria formulazione del disegno di legge, a questo numero dovrebbe essere sottratto il dato relativo ai recidivi, «poiché dal casellario giudiziario risulta che l'incidenza percentuale della recidiva è stimabile nella misura del 45 per cento dei soggetti condannati.» Vale a dire che si ritiene la norma applicabile al rimanente 55 per cento dei casi. Il Consiglio superiore della Magistratura e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno stimato l'impatto massimo della norma fino al 40 per cento dei processi penali e fino al 47 per cento di quelli civili. Secondo prime stime a Roma, Bologna e Torino oltre il 50 per cento , Firenze, Napoli e Palermo tra il 20 ed il 30 per cento dei procedimenti in fase di udienza preliminare e dei dibattimenti in primo grado già prescritti, o dei quali sarebbe imminente la prescrizione, in caso di entrata in vigore del disegno di legge in titolo;

il 30 novembre 2009 la Commissione Giustizia del Senato ha audito le comunicazioni del Ministro della giustizia in ordine agli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole. I dati forniti dal Ministro si riferivano al solo ambito penale e l'impatto veniva considerato come «evento istantaneo», senza dunque valutare l'effetto a regime sui procedimenti sopravvenienti nelle varie fasi e gradi di giudizio secondo i tempi già individuati dalla Relazione annuale al Parlamento sullo Stato dell'Amministrazione della Giustizia. Senza tener conto dell'evoluzione dei procedimenti e computando l'incidenza dei termini di prescrizione (nel quinquennio 2004-2008 ben 850 mila processi si sono estinti per la prescrizione dei reati) il ministero ha ritenuto di affermare che le disposizioni del disegno di legge sono destinate ad incidere sull'1 per cento dei procedimenti penali complessivamente pendenti e su poco più del 9 per cento dei procedimenti di primo grado. I dati forniti sono stati elaborati con riguardo ai 165 tribunali con relative sezioni distaccate nelle quali si articola geograficamente il sistema giudiziario italiano. I dati ministeriali non sono invece affidabili sull'esclusione dei reati con pena edittale superiore a dieci anni in quanto non risulta nella disponibilità del Ministero una rilevazione specifica. Sembrano non computati i procedimenti che secondo il Ministero sarebbero destinati comunque ad estinguersi sulla base delle norme vigenti, che sono però ugualmente interessati dal provvedimento in mancanza di una norma che escluda la sovrapposizione della estinzione processuale con quella del reato. Gli stessi dati relativi al rapporto tra imputati recidivi ed incensurati scomputati dal ministero non si comprende se abbiano o meno tenuto conto dei ben noti ritardi nelle iscrizioni nel casellario giudiziario delle sentenze passate in giudicato. Il Ministero si è limitato a dire di aver avviato iniziative per ovviare a tali inconvenienti;

le tabelle più dettagliate trasmesse successivamente alla commissione referente dal Ministero della Giustizia - pur rispondendo non all'oggetto dell'analisi di impatto condotta dalla Commissione bensì alla formulazione di due interrogazioni precedentemente presentate alla Camera dei Deputati - lasciano presumere un impatto a regime di poco inferiore al 20 per cento dei processi di primo grado, vale a dire il doppio rispetto al 9,2 per cento stimato dal Governo stesso;

i giudizi connotati da tempi processuali ampiamente superiori al biennio sono quelli caratterizzati da particolari problemi istruttori , mentre i dati relativi ai processi in celebrazione con i riti alternativi evidenziano il rischio che il disegno di legge in esame possa disincentivare il ricorso ai suddetti riti. I tempi di iscrizione delle sentenze trascritte nel casellario giudiziario, i quali variano da tre mesi a circa un anno, influiscono sull'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge;

l'Associazione Nazionale Magistrati ha offerto alla Commissione Giustizia del Senato una valutazione di impatto, escludendo i procedimenti contro ignoti, quelli per i quali è stata chiesta l'archiviazione, o i procedimenti per i quali è stata chiesta l'emissione del decreto penale di condanna, avente carattere dinamico, la quale tiene conto cioè non solo dei processi che, all'entrata in vigore della legge, siano durati già più di due anni, ma anche quelli per i quali, atteso il tempo già trascorso, non può esservi una ragionevole aspettativa di conclusione in tempo utile. Sulla base di tale valutazione a Roma i processi pendenti, presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari o del giudice dell'udienza preliminare, risultano essere 3.716, dei quali è prevedibile l'estinzione per 1.691 (45, 50 per cento). I processi In dibattimento monocratico e collegiale sono 13.147, dei quali a rischio di estinzione 9.321 (70,07 per cento);

il duplice dato fornito in diversi momenti dal Ministero (1 per cento o 9,2 per cento dei processi a rischio di estinzione) è determinato dalla scelta di adottare quale denominatore il complesso dei procedimenti non ancora definiti con una sentenza di primo grado o solo quelli effettivamente pendenti in primo grado. Il dato dei procedimenti pendenti in primo grado è incerto perché le statistiche attualmente disponibili sono effettuate sulla base delle norme vigenti e ai fini processuali determinati dalla legislazione in vigore: a questi fini, quindi, una causa si considera pendente in primo grado solo dopo l'apertura del dibattimento e non, come previsto dal disegno di legge n.1880-A, dal momento in cui è stata formulata l'impugnazione (imputazione) ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. È chiaro dunque che procedimenti che attualmente non sono considerati dalle vigenti statistiche come pendenti in primo grado, nei fatti lo sono già ai fini della nuova normativa, e si può ragionevolmente affermare che laddove sia passato più di un anno dal momento in cui il pubblico ministero ha formulato l'imputazione e il dibattimento non sia stato ancora aperto, sia destinato, con le nuove norme, ad estinguersi;

i dati forniti dal Ministero sembrano fondarsi in parte su elementi di conoscenza astratti; ad esempio, non appare fruttuoso esprimere una valutazione numerica dei processi esclusi dall'eventuale applicazione della nuova normativa sulla base dei dati complessivi circa la presenza di pregiudicati tra gli imputati, dal momento che questi dati statistici sono formulati sulla base di dati identificativi del processo che sono per forza di cose generici e un discorso analogo vale anche per i capi di imputazione. Non sono inoltre stati valutati gli effetti dovuti all'incompatibilità determinata dal compimento processuale di cui all'articolo 34 del codice di procedura penale, problema che sicuramente sarà sollevato in relazione al giudice monocratico o al collegio che dovesse condurre il processo contro il coimputato pregiudicato, laddove abbia pronunciato l'estinzione nei confronti dei coimputati incensurati;

il Consiglio Nazionale Forense ha rimarcato la sua perplessità sulla scelta della formulazione dell'accusa quale dies a quo per il computo dei due anni nei quali deve essere concluso il giudizio di primo grado; il timore infatti di sottrarre tempo prezioso al dibattimento e impedire la conclusione del processo in tempo utile, potrebbe indurre il giudice delle indagini preliminari a decidere un frettoloso rinvio a giudizio. Unanime è comunque la valutazione circa l'effetto disincentivante del disegno di legge sui riti alternativi e sugli effetti inflazionistici nel processo civile;

In segno di protesta contro «le scorciatoie inutili, pericolose ed incostituzionali del "processo breve", frutto avvelenato del rapporto tra politica e magistratura», l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato per l'11 gennaio 2010 una giornata di astensione dalle udienze, per «segnalare alla politica la necessità di uno stop al progetto»,

in tale quadro, l'articolo 2, il quale introduce nell'ordinamento un istituto, quale quello dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole, del tutto sconosciuto agli altri ordinamenti europei, introduce un'inusitata fattispecie di prescrizione dell'azione senza che vi sia inerzia da parte dell'attore. Sul piano del diritto comparato, come è stato autorevolmente segnalato, lo strumento proposto non ha precedenti nella legislazione processuale occidentale: ove esistano strumenti sanzionatori automatici dell'inerzia procedurale, questi non coinvolgono mai il giudizio, proprio in relazione al fatto che una volta incardinata l'azione, il tempo del processo è condizionato solo in parte dai comportamenti dell'autorità giudiziaria, ciò che rende indispensabile verificare caso per caso se l'eccessiva lunghezza della procedura sia ad essa effettivamente rimproverabile;

nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo la valutazione della ragionevole durata del processo non è mai stata effettuata sulla base di standard di durata prefissati, ma è sempre stata considerata in relazione a parametri oggettivi quali la complessità del caso, la condotta dell'istante o delle autorità competenti o l'importanza del giudizio per la parte e sentenze in tal senso sono state ripetutamente pronunciate sin dal 1969;

l'articolo 2 del disegno di legge in esame interviene sul codice di rito e non, come sarebbe stato in linea di principio condivisibile se non vi fosse stato l'inserimento di nuove cause di estinzione processuale, nell'ambito delle norme di attuazione del codice in materia di programmazione e disciplina delle udienze dibatti mentali. A tale impropria collocazione dell'articolo 346-bis fa riscontro la sua irrazionale formulazione, che lo rende di difficilissima ed imprevedibile applicazione prevedendo peraltro una serie di criteri soggettivi e oggettivi di esclusione complessivamente incoerenti e irrazionali, senza neppure aver predisposto opportune forme di adattamento in caso di annullamento dell'udienza preliminare e rinvio degli atti al pubblico ministero;

il provvedimento, esaminato separatamente dagli altri disegni di legge già In fase di discussione generale vertenti sulla riforma del codice processuale penale, introduce un istituto quale quello dell'estinzione del giudizio non compatibile con l'assetto complessivo del nostro ordinamento processuale, nel quale numerosi termini tengono conto della prescrizione del reato, mentre non vengono considerati, dal disegno di legge in esame, in rapporto alla estinzione del processo che tale proposta prefigura, lasciando ampio margine di incertezza se non di vero e proprio vuoto normativo;

lo stesso concetto normativo di ragionevolezza della durata, oltre a non essere assimilabile a quello di «brevità», è incompatibile con scansioni temporali rigide e non modulabili in relazione alle peculiarità dell'accertamento, in violazione dell'articolo 111 secondo comma della Costituzione ed in particolare della regola costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, in spregio ad ogni esigenza di corretto bilanciamento ed alla stessa gerarchia interna delle norme costituzionali;

poiché le disposizioni di cui all'articolo 2 impediscono, negandone il fondamento, la realizzazione delle pretese oggetto delle controversie, il vulnus all'art. 24 della Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto;

la Corte Costituzionale (sentenza n.56/2009) ha affermato che «il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo; in particolare, possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme "che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza"»;

occorre evitare l'introduzione nell'ordinamento di norme mal formulate ed estranee, nella loro concezione, al sistema processuale italiano, al fine di prevenire gli effetti nefasti di un intervento fin troppo disarmonico in relazione all'impostazione complessiva del codice di rito. Appare infatti impensabile contenere, nell'ambito di una durata predefinita, i tempi relativi al giudizio di primo grado, che al suo interno si compone di due distinti processi; d'altro canto il giudizio di appello e quello di legittimità soffrono di numerosi tempi morti che spezzano l'ordinato sviluppo del processo;

con riferimento all'articolo 5, esso risulta inusitatamente lesivo del secolare principio del tempus regit actum, dal momento che, mentre introduce un termine di prescrizione processuale che potrà essere rispettato solo prestabilendo una scansione dei tempi delle varie fasi del processo, colpisce gli atti compiuti quando tale scansione non era legittimamente prevista. Applicando la disposizione in oggetto ai processi in corso si va ad incidere sullo svolgimento di processi modulati in assenza di una durata contingentata, configurando un'eccessiva forzatura, anche rispetto alla logica che guida l'articolo 2, giustificabile solo nell'ottica di voler sostenere ragioni estranee all'oggetto specifico della discussione;

anche a prescindere dalle ricadute applicative, che pure imporrebbero di valutare con attenzione anche l'elusione dell'art. 79 della Costituzione, la soluzione recata dall'articolo 5 del disegno di legge è inconciliabile con l'art. 3 della Costituzione, innanzitutto sotto il profilo dalla irragionevolezza di una sanzione processuale che investa, privandole totalmente di efficacia, attività svolte quando il precetto non era minimamente previsto dall'ordinamento e senza neppure il filtro della apertura o meno della istruzione dibattimentale;

il complesso del disegno di legge appare intrinsecamente irrazionale e disarmonico anche laddove si consideri che lo stesso articolo 1 mal si coordina con quanto previsto nel successivo articolo 2, nella parte in cui il primo prevede la possibilità per il giudice, in sede di decisione sulla richiesta di riparazione ex lege n.89 del 2001, di elevare a tre anni i termini di ragionevole durata in considerazione della particolare difficoltà del processo, sebbene il processo si debba considerare poi estinto ai sensi del nuovo articolo 346-bis. Può dunque avvenire che la parte civile del reato veda da un lato denegato il suo diritto a veder punito il colpevole per il solo fatto che non si sia riusciti a concludere il processo entro due anni, e dall'altro rifiutata la riparazione perché per quel processo il superamento della durata temporale non era ritenuto irragionevole;

la parte civile, che ha agito in giudizio per la tutela dei propri diritti e dovrebbe poter contare sulla «ragionevole durata» della via intrapresa, vede così vanificare la propria pretesa nel processo penale ed è costretta ad intraprendere ex novo il processo civile, che presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto alla sede penale. Peraltro, dal momento che nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dall'una all'altra sede è la stessa azione, e quindi il medesimo «processo», a proseguire in altra sede» (Corte Costituzionale sentenza 211/2002), è stato da più parti rilevato come verrebbe ad essere violato il principio della ragionevole durata del processo in relazione alle ragioni della parte civile;

in sostanza, in luogo di rimuovere le cause dei ritardi nel processo, il disegno di legge in esame rimuove il processo stesso;

configurandosi pertanto una violazione palese del dettato costituzionale, con particolare riferimento agli articoli 3, 10, 11, 24, 25, 79, 111, 112 delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880.

QP3 (*)

MASCITELLI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

considerato che:

ai fini delle richieste di indennizzo per l'eccessiva durata del processo, attualmente, la normativa vigente riconosce una certa flessibilità nella valutazione dei tempi ritenuti non irragionevoli; la normativa che si intende introdurre con il provvedimento in oggetto stabilisce invece criteri più rigidi. In questa innovazione si individua un onere per il quale non viene prevista alcuna previsione di spesa, come imporrebbe il disposto di cui all'art. 81 della Costituzione;

l'articolo 1 dell'A.S. 1880-A provvede, in particolare, alla modifica dell'articolo 2 della legge n.89 del 2001 (la cosiddetta «legge Pinto»), laddove sono disciplinate le modalità di individuazione delle fattispecie e dei soggetti aventi diritto all'equa riparazione. Si segnala che la citata legge n.89 del 2001 sulla equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo recava un dotazione finanziaria di 12 milioni di euro a decorrere dal 2002 (articolo 7). Per i profili di interesse, pur ipotizzando una sostanziale neutralità delle modifiche indicate al comma 1, lettere a) e b), a cui non sembrerebbero associabili effetti finanziari aggiuntivi, occorre però considerare in dettaglio quelle, invece indicate alla lettera c) del medesimo comma;

in tal senso sembra determinarsi senz'altro una modifica degli elementi fondamentali della platea dei beneficiari della misura dell'indennizzo, di fatto ampliandone per lo più la densità ipotizzabile, sia attraverso la fissazione di un termine «tassativo» - entro il quale il ritardo può ritenersi dal giudice adito «non irragionevole» e, quindi, non sanzionabile con la procedura in questione - stabilito in un massimo di 2 anni dal comma 3-ter e dal comma 3-quater dell'articolo 2 novellato, sia in funzione dell'estensione della procedura anche al contenzioso amministrativo e contabile, per cui è sufficiente la sola fissazione della udienza per il decorso dei presupposti «cronologici» indicati al comma 3-bis e 3-quinquies;

l'A.S. 1880-A riducendo l'appetibilità dei procedimenti speciali quali l'applicazione della pena su richiesta della parte o il rito abbreviato, caratterizzati da una forte riduzione della fase processuale con conseguenti risparmi di spesa per la celebrazione del processo, favorirebbe il ricorso al processo ordinario determinando così maggior oneri a carico dello Stato;

anche l'adozione della formulazione dell'imputazione quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale riduce il tempo di celebrazione dei processi in opposizione al decreto penale di condanna, rischiando così di aumentare esponenzialmente le opposizioni ai decreti penali, di cui al 461 del codice di procedura penale. Come noto, il procedimento per decreto penale di condanna rientra nei cosiddetti riti speciali alternativi al rito ordinario del processo penale. Come tutti i procedimenti alternativi è stato introdotto per attuare una deflazione del carico di lavoro pendente sui Tribunali. Esso costituisce un procedimento speciale che si sostanzia in una sorta di condanna applicata all'imputato senza passare per la fase processuale, con conseguenti risparmi di spesa. Il decreto penale, essendo emesso senza previo contraddittorio, conferisce all'interessato il diritto ad opporvisi nei successivi 15 giorni dall'avvenuta conoscenza dello stesso con conseguente instaurazione del processo e relativi aggravi. Con l'A.S. 1880-A si rischierebbe, dunque, di aumentare le opposizioni ai decreti penali, con relativo aumento degli oneri;

si rileva infine che l'articolo 2, al comma 8, prevede che la parte civile, costituitasi nel processo colpito dall'estinzione, è legittimata a trasferire nel processo civile la propria azione con diritto alla trattazione in via prioritaria del processo relativo all'azione trasferita. Tale meccanismo potrebbe comportare una duplicazione di processi, in sede penale e civile, con conseguente aggravamento dei relativi oneri a carico dello Stato. Inoltre potrebbe assumere un rilievo economicamente negativo anche la previsione della trattazione in via prioritaria;

si segnala altresì che l'estinzione del processo che scatterebbe, a regime, vanificherebbe alla radice ogni grado o fase processuale eventualmente già svolti, così rendendo inutili le somme spese per la fase istruttoria e dibattimentale non già in ragione di elementi emersi dal processo stesso bensì per il mero decorso del termine astrattamente fissato dal disegno di legge in oggetto per la celebrazione dei giudizi;

peraltro, sommandosi al ben diverso e già consolidato istituto della prescrizione dei reati, la prescrizione processuale determinerebbe il mancato accertamento di responsabilità penali con il venir meno anche di introiti derivanti dalla applicazione di multe, ammende e pene accessorie;

anche l'ipotesi (in verità paradossale perché negherebbe il senso stesso della giurisdizione e di una essenziale funzione dello Stato) di un risparmio derivante dalla mancata celebrazione di processi in virtù della loro estinzione per decorso del biennio, sarebbe cancellata dall'aumento inevitabile delle istanze risarcitorie per durata non ragionevole del processo disciplinate dall'articolo 1;

è dunque indubbia una incidenza del disegno di legge dal punto di vista economico, come rilevato anche dalle audizioni tenutesi in commissione Giustizia nella seduta pomeridiana del 30 novembre 2009, dal momento che molti dei 34 mila giudizi relativi alla cosiddetta «legge Pinto» potranno essere influenzati dalle norme del provvedimento. In quelle audizioni, peraltro, è emerso come Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, Associazione nazionale magistrati e Consiglio nazionale forense, concordino sul fatto che la diversa impostazione delle basi statistiche assunte renda difficile quantificare l'impatto sui processi penali del disegno di legge in oggetto;

peraltro la stessa avvocatura associata, audita nella medesima occasione (seduta 2ª Commissione Giustizia n.102 del 2009) ha lamentato gli effetti inflazionistici del disegno di legge sulla giustizia civile, il che è suscettibile di determinare inevitabilmente nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione della giustizia. Il disegno di legge dovrebbe quindi quantomeno prevedere risorse aggiuntive per un settore nel quale (e la Commissione Bilancio del Senato ne ha preso atto in sede di legge finanziaria) si sono registrati importanti tagli di risorse negli ultimi anni;

vi sarebbe, infine, un onere derivante dalla applicazione dell'articolo 34 del codice di procedura penale, il quale regola la incompatibilità del giudice, dal momento che in processi con più imputati per diversi capi di reato si potrebbe determinare un effetto estintivo per alcuni e non per altri, la riassunzione del processo dovrebbe avvenire con collegi diversi e con tempi e meccanismi amministrativi tali da determinare maggiori oneri per l'amministrazione della giustizia. Anche di tale aspetto, che sicuramente sarà sollevato in relazione al giudice monocratico o al collegio che dovesse condurre il processo contro il coimputato pregiudicato, laddove abbia pronunciato l'estinzione nei confronti dei coimputati incensurati, il disegno di legge in oggetto non tiene conto per i profili finanziari (il disegno di legge non tiene altresì in alcun conto istituti quali la competenza, la ricusazione, l'astensione, non regolando in alcun modo l'impatto di questi con la normativa del cosiddetto processo breve);

di tutti questi aspetti il disegno di legge non sembra tenere conto, mentre (a prescindere dalle valutazioni che si possono fare circa le gravi ricadute del provvedimento su alcuni processi per reati societari, finanziari o relativi a truffe ai danni dello Stato o a procedimenti per danni erariali anche alla luce del fatto che gli effetti estintivi sono stati estesi anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231) sarebbe opportuna anche una attenta valutazione dei profili di onerosità sulla base della acquisizione di dati oggettivi circa l'impatto della nuova legge sul sistema giudiziario nazionale;

tali rilievi vengono ad essere ulteriormente aggravati dalla modifica apportata in Commissione con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell'articolo 2 comma 7 nonché in riferimento alla estensione della causa estintiva alla responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 231 del 2007, circostanze per le quali non è certo sufficiente la clausola di monitoraggio introdotta con articolo aggiuntivo;

configurandosi, pertanto, totale assenza di specifica previsione di spesa nei termini sovra esposti è da rilevare l'incompatibilità dell'A.S. 1880-A in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che recita: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte»;

delibera, pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

________________

(*) Illustrate dai proponenti.

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

311a seduta pubblica (pomeridiana)

 

 

mercoledì 13 gennaio 2010

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI,

indi del vice presidente CHITI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ore 17,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento ex articolo 100 dello stesso.

Nella mattinata di oggi, dopo il rinvio da lei disposto e deciso in Conferenza dei Capigruppo ex articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato, la Commissione giustizia si è riunita per l'esame del provvedimento sul cosiddetto processo breve. In quella sede, pur essendosi sviluppata una discussione nel corso della quale le opposizioni chiedevano che venissero esaminati e votati i subemendamenti presentati dai componenti dell'opposizione, la decisione della Presidenza della Commissione è stata di non procedere a tale esame e alle conseguenti votazioni.

Questa situazione, questa evenienza, non è nuova nella storia del Senato. In una nostra ricerca, sia pure ancora frettolosa, abbiamo trovato due precedenti analoghi. Ci troviamo cioè di fronte a due identici casi nei quali la Commissione torna ad occuparsi di un provvedimento sub specie di emendamenti che sono stati presentati direttamente in Aula, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, su disposizione del Presidente del Senato. Nel primo caso, che riguarda il famoso lodo Schifani (presidente della Commissione affari costituzionali era il collega Pastore), si avvia una discussione tra i componenti della maggioranza e i componenti dell'opposizione e, alla fine, si decide di procedere alla votazione dei subemendamenti agli emendamenti che sono stati presentati in Aula.

L'altra vicenda è ancora più interessante sotto il profilo dell'interpretazione del Regolamento e della prassi parlamentare. Ci troviamo di fronte ad una discussione che riguarda un decreto-legge; il Ministro competente è il ministro Maroni. Vengono presentati in Aula degli emendamenti del Governo e lo stesso ministro Maroni richiede, per un approfondimento ed una valutazione di questi emendamenti, il rinvio del provvedimento in Commissione. Il Presidente di turno dispone il rinvio del provvedimento in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, e, anche in quella sede, si procede ad una votazione.

Mi sembra quindi che la decisione di oggi si ponga - almeno rispetto a questi precedenti, ma è possibile che, se la ricerca fosse stata più accurata, ne avremmo trovati degli altri - in contrasto con una prassi precedente del Senato. La questione è di particolare importanza (voglio ribadirlo in questa sede, anche rispetto ad un argomento che ho adoperato nella giornata di ieri), perché essa riguarda la prassi di presentazione in Aula di emendamenti che mutano profondamente il contenuto del provvedimento in discussione, con riguardo sia ai disegni di legge che ai decreti-legge.

Dico questo perché, come lei sa benissimo, signor Presidente, una delle questioni che più volte è tornata in quest'Aula e sulla quale noi abbiamo insistito - e non solo noi, ma anche il Presidente della Repubblica - è che i decreti-legge che entrano nell'Aula parlamentare con un testo vengono poi stravolti nel proprio contenuto con i cosiddetti maxiemendamenti (che poi possono anche venire sottoposti al voto di fiducia), con una evidente, palese e chiarissima espropriazione nei confronti dell'opposizione, dell'Aula e del Senato nelle sue diverse articolazioni della possibilità di valutare, emendare ed approvare il testo avendone avuto una piena conoscenza.

Questa è la ragione per la quale, signor Presidente, con riguardo a ciò che è avvenuto oggi in Commissione giustizia, le chiedo di convocare la Giunta per il Regolamento per decidere definitivamente sulle procedure da seguire in Commissione, dopo il rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, con riguardo sia ai disegni di legge che ai decreti‑legge, atteso che la prassi di votarne il contenuto è ormai molto ricorrente. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana la Presidenza, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, ha proceduto all'accantonamento e al rinvio alla Commissione giustizia degli emendamenti presentati dal relatore e degli articoli ad essi riferiti.

Do ora la parola al relatore, senatore Valentino, per riferire sui lavori della Commissione. Poi la Presidenza consentirà l'intervento di un rappresentante per Gruppo, tenuto conto che la senatrice Finocchiaro ha già parlato.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, il relatore ha riferito in Commissione sugli emendamenti presentati e li ha illustrati, sottolineando come gli emendamenti fossero il portato di indicazioni venute dalla Commissione nel corso della discussione che si era tenuta nei giorni precedenti. Successivamente i colleghi dell'opposizione hanno rappresentato l'opportunità che si considerasse quella rimessione alla Commissione come una fase referente e di conseguenza venissero valutati e votati i subemendamenti presentati.

Nel solco dell'indicazione puntuale e precisa che la Presidenza aveva fornito, si è ritenuto ‑ e quindi poi si è votato ‑ che il ritorno in Commissione fosse riconducibile a un invito rivolto dal Presidente a un'ulteriore riflessione su questi temi nuovi introdotti nel dibattito, così come recita il comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento del Senato. Per maggiore cognizione dell'atteggiamento da adottare è stato letto il documento che lei, signor Presidente, aveva redatto, il provvedimento che lei aveva emesso.

Poi il Presidente della Commissione ci ha comunicato l'interpretazione autentica del documento medesimo, dopo aver comunicato con lei, signor Presidente. A questo punto i colleghi dell'opposizione hanno insistito nella loro determinazione, si è giunti al voto, che è stato contrario alla loro proposta di discutere, esaminare e votare i subemendamenti e, con un atto che ci ha profondamente turbato sul piano personale e professionale, perché avremmo gradito vivamente che rimanessero presenti per poter dibattere quei temi, i colleghi dell'opposizione hanno preferito allontanarsi dall'Aula, in cui è rimasto il solo senatore Casson, relatore di minoranza.

Si è aperto egualmente un dibattito, è stata rassegnata una serie di considerazioni sugli emendamenti; all'esito della discussione, da parte del relatore è stata valutata l'opportunità di proporre un ulteriore subemendamento. Si è presa in considerazione tutta la situazione e alla fine il Presidente ha sconvocato la Commissione.

Signor Presidente, se me lo consente, nel rispetto assoluto delle scelte assunte, vorrei manifestare il mio personale imbarazzo nei confronti della decisione dell'opposizione, perché sono certo che, nel corso del dibattito che ci sarebbe stato, sarebbero emersi ulteriori argomenti utili a una più proficua e virtuosa elaborazione del testo legislativo in esame. Tra l'altro, desidero sottolineare in questa sede, avendone l'opportunità, che nella stesura degli emendamenti mi sono attenuto in maniera molto puntuale a precise e opportune indicazioni che erano giunte dall'opposizione. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, avevamo interpretato la sua decisione di stamani di rinviare in Commissione gli emendamenti presentati dal relatore come basata sul presupposto, da lei stesso enunciato, che gli emendamenti del relatore avessero un contenuto più ampio e diverso, innovativo - mi pare che queste siano state le aggettivazioni utilizzate: ricordo con certezza che ha usato il termine «innovativo» - rispetto al disegno di legge all'esame di quest'Aula.

Sulla base di questo, interpretando il nostro Regolamento, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100, lei, signor Presidente, ha rinviato in Commissione giustizia gli emendamenti del relatore. A quel punto, il problema che si è posto è stato questo: per fare cosa? Siamo in Commissione, dobbiamo riflettere e discutere sugli emendamenti del relatore - cosa che non era stata fatta prima, perché all'epoca in Commissione questi emendamenti non erano stati presentati - su una materia nuova e innovativa rispetto al disegno di legge da noi esaminato; ci siamo interrogati, chiedendoci per fare cosa e con quali poteri. Anche sulla base di questi precedenti - sappiamo che sui Regolamenti poi vigono e si alimentano le prassi - abbiamo ritenuto che la Commissione fosse investita dei poteri tipici di una Commissione e non si trasformasse in un luogo di mera riflessione, dove discutere tra noi, per poi affidare al buon cuore - sicuramente diligente e sensibile - del relatore Valentino la possibilità di interpretare le nostre riflessioni.

Questo non è il lavoro di una Commissione: è quello che può fare un singolo parlamentare, ossia esprimere le proprie opinioni; quando però viene investito un organismo collegiale - qual è una Commissione - deve esserci qualcosa che sia della Commissione stessa, ossia una pronunzia. Sicuramente le nostre osservazioni e proposte sarebbero state soccombenti nel voto in Commissione, ma sarebbe stato quello l'iter corretto; a mio parere, invece - con tutto il rispetto che le devo, signor Presidente - si è creata una strada divergente rispetto alle prassi attuate in precedenza, che ha assegnato alla Commissione un ruolo anomalo, quasi fosse un luogo di riflessione, una sorta di pensatoio, senza che lo stesso potesse approdare a nulla.

Abbiamo molto apprezzato la sua decisione di investire la Commissione, attesa la delicatezza della materia; una volta che la Commissione è stata investita, però, non si può dire ai suoi membri: "Parlate, esprimete le proprie opinioni, poi alle 17 si andrà in Aula". Non è possibile che avvenga questo: si è sospesa una seduta d'Assemblea per mandare gli atti in Commissione dove si è detto ai commissari di parlarsi e vedere se gli elementi contenuti negli emendamenti sono di loro gradimento e in quale misura, per poi valutare se dobbiamo saperlo anche noi. È mai possibile che un'Assemblea venga interrotta nei suoi lavori soltanto perché venti persone devono riunirsi per parlarsi su un emendamento senza dover prendere posizione su di esso in modo formale?

Ecco perché, signor Presidente, ritengo che la sua saggia decisione di applicazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento sia stata poi distorta nell'applicazione di quell'invito che lei aveva fatto alla Commissione giustizia del Senato.

Presidente Schifani, se dovessero residuare dubbi interpretativi di una visione dinamica e anche concreta dell'iter di una legge, ritengo che la sollecitazione del capogruppo del PD, senatrice Finocchiaro, su un'interpretazione del Regolamento che tenga conto delle prassi abbastanza recenti sia comunque una strada che assegna a tutti quanti la tranquillità di aver fatto un buon lavoro nell'interesse dell'istituzione che rappresentiamo e non esclusivamente un passaggio inutile che avremmo potuto fare in qualunque altro luogo e non nella sede ugualmente solenne quale quella della Commissione giustizia. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, credo sia opportuna, e a questo punto forse anche necessaria, la proposta che la presidente Finocchiaro ha formulato poco fa di trasferire la questione alla Giunta per il Regolamento. Dico questo perché è chiaro che la decisione che lei ha assunto oggi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, non poteva e non doveva essere più ampia di quello che è stato considerato che è una decisione che ha assunto nella sua qualità di Presidente del Senato, cioè una decisione che non poteva consentire una sorta di rinvio surrettizio in Commissione del provvedimento, con conseguente riapertura dei termini di esame e di voto degli emendamenti.

Devo dire per la verità, al di là della questione del precedente di cui parlerò, che probabilmente se ieri si fosse acceduto alla tesi di un rinvio in Commissione del provvedimento noi avremmo perso meno tempo e stasera ci saremmo ritrovati esattamente qui, a quest'ora, ad iniziare l'esame puntuale del disegno di legge senza sprecare tutto questo tempo, che sarebbe stato forse più utilmente impiegato. Ora, signor Presidente, il problema è che la sua decisione, che mi rendo conto è servita in qualche modo ad agevolare il dibattito, il confronto aspro tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione, non poteva però che essere viziata all'origine dai limiti entro cui poteva essere adottata, perché in realtà si è trattato di fatto di un rinvio del provvedimento in Commissione, considerato che gli articoli cui fanno riferimento gli emendamenti del relatore sono tre su quattro. Si tratta quindi di un riesame da parte della Commissione dell'intero provvedimento o comunque delle parti più importanti e prevalenti dello stesso.

La seconda questione è che avendo trasferito formalmente all'esame della Commissione solo ed esclusivamente - almeno così abbiamo letto e discusso in Commissione - gli emendamenti del relatore, è chiaro che ciò si è prestato e si poteva prestare a più interpretazioni, anche alla luce del precedente che è stato richiamato. Il punto è che oggi non siamo stati nelle condizioni di esaminare a fondo, perché si è trattato di un rinvio in Commissione - lasciamo stare se con il voto o meno degli emendamenti - ma senza la possibilità di avere un mandato pieno di esame, di approfondimento di tutte le questioni che riguardano gli articoli interessati dagli emendamenti del relatore.

Quando parlo di tutte le questioni mi riferisco a quelle introdotte a seguito dell'emendamento del relatore, con riferimento non solo ai subemendamenti che sono stati presentati prevalentemente, se non esclusivamente, dai Gruppi di opposizione, ma anche con riferimento agli emendamenti che su quegli articoli i Gruppi hanno presentato e che ovviamente trattano anche questioni che non sono state dedotte nella discussione in Commissione dagli emendamenti del relatore.

Quindi, al di là della questione relativa al voto o non voto sugli emendamenti e al precedente che è stato richiamato, l'approfondimento e la discussione avrebbero dovuto comunque riguardare la totalità delle questioni sollevate con il maxiemendamento del relatore, non fosse altro che per venire incontro all'esigenza - questa sì limitata e formale - di un esame almeno superficiale da parte della Commissione di un testo che obiettivamente la maggioranza ha inteso stravolgere con gli emendamenti proposti dal relatore.

Signor Presidente, non è questa la sede per dire se il relatore abbia accolto o meno i suggerimenti dell'opposizione: va da sé che ne discuteremo nel corso dell'esame del provvedimento. Credo però che sia giusto, oltre che a tutela dell'Assemblea, che la Giunta per il Regolamento si pronunci su questi specifici temi, anche alla luce di una serenità nel procedimento legislativo, in considerazione delle legittime questioni che, con la lettera sul pacchetto sicurezza, il Capo dello Stato ha già abbondantemente sollevato - mi pare nel mese di luglio - con riferimento a questo ramo del Parlamento.

BERSELLI (PdL).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, in Commissione giustizia c'è stata una vivace discussione circa l'interpretazione da dare all'articolo 100, comma 11, del nostro Regolamento, nonché al dibattito svoltosi in Conferenza dei Capigruppo e alla decisione assunta dalla Presidenza del Senato, che lei stesso questa mattina ci ha illustrato.

Le debbo dire, signor Presidente, che da parte della maggioranza e del Presidente della Commissione giustizia non vi è stata alcuna volontà di impedire ai colleghi dell'opposizione di fare quanto il presidente D'Alia ha appena ricordato. Nessuno ha impedito infatti ai colleghi dell'opposizione, né a quelli della maggioranza, di entrare nel merito degli articoli, e magari di illustrare surrettiziamente i subemendamenti, alla luce dell'illustrazione da parte del senatore Valentino dei nuovi emendamenti da lui presentati.

Questo è tanto vero che, dopo la decisione legittima dei colleghi dell'opposizione di abbandonare i lavori della Commissione, si è proceduto all'illustrazione - in alcuni passaggi anche critica - degli emendamenti presentati dal relatore. Ci siamo trovati dunque nella necessità di esaminare gli emendamenti del relatore, con la possibilità di presentare anche critiche agli stessi, ma non abbiamo ritenuto di procedere - perché questo è il punto, onorevole Presidente - al voto sugli emendamenti e sui subemendamenti, nonché sugli altri circa 200 emendamenti presentati al testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione.

La sua decisione, onorevole Presidente, non ci sembra possa prestarsi ad altre diverse interpretazioni, dal momento che abbiamo da lei avuto il mandato ad esaminare soltanto ed esclusivamente gli emendamenti del relatore: non si parla né degli altri emendamenti presentati dai senatori, nè dei subemendamenti. (Commenti del senatore Morando).

Il motivo per cui è stata decisa la trasmissione degli atti alla Commissione è stato proprio quello di consentire al relatore - che non aveva potuto farlo in Aula - di illustrare i propri emendamenti presentati, appunto, per l'Aula. Questo non ha comunque impedito ai componenti della Commissione di entrare nel merito degli articoli e degli emendamenti, né avrebbe impedito ai medesimi di richiamare - al limite - gli stessi subemendamenti che erano stati presentati per l'Aula.

Al contrario, ove si fosse proceduto secondo quanto proposto dell'opposizione, ci saremmo trovati nella sgradevole situazione di espropriare l'Assemblea del Senato dei poteri suoi propri, avendo un provvedimento già incardinato per l'Aula e avendo già gli emendamenti e i subemendamenti presentati per l'Aula: non abbiamo ritenuto dunque di espropriare l'Aula delle sue prerogative. Diversamente avremmo approvato o meno emendamenti, subemendamenti e i nuovi emendamenti presentati dal relatore all'insaputa dell'Aula, mentre si tratta di proposte emendative che sono state assegnate all'Aula di Palazzo Madama.

Per scrupolo, seguendo la richiesta che mi era stata fatta dal collega Legnini, mi sono permesso di interloquire con lei per avere da lei una sorta di interpretazione autentica di quello che sembrava peraltro facilmente interpretabile. Alla luce di quanto sopra, abbiamo sottoposto al voto la proposta della senatrice Della Monica di procedere alla votazione degli emendamenti del relatore, degli altri emendamenti e dei subemendamenti. La maggioranza ha ritenuto di respingere quella proposta; si è proceduto quindi all'illustrazione, come ha ricordato il senatore Valentino, degli emendamenti del relatore ed anche allo svolgimento di critiche costruttive per rendere quel testo migliore. Abbiamo quindi ottenuto - non dalla benevolenza del relatore, ma dal dibattito che c'è stato in Commissione - un accoglimento sostanziale di alcune proposte emendative che ci siamo permessi di presentare.

Se i senatori dell'opposizione fossero rimasti in Commissione, certamente saremmo stati in grado di svolgere proficuamente quel lavoro che ci era stato consegnato: avremmo potuto illustrare, criticare e proporre modifiche a quegli emendamenti facendo quindi un servizio all'Aula di Palazzo Madama. Questo non è stato possibile perché l'opposizione - legittimamente, sia chiaro - ha deciso di abbandonare i lavori della Commissione. (Applausi del senatore Valentino).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato con la dovuta doverosa attenzione tutti gli interventi. Questa mattina, nell'ottica di condurre questo dibattito ad un clima più pacato, questa Presidenza si è assunta la responsabilità di applicare il comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento. Era una responsabilità esclusiva della Presidenza - così recita il Regolamento - di trasmettere gli emendamenti del relatore alla Commissione. Sull'iter che deve seguire questa scelta vi sono, mi riferisco alla senatrice Finocchiaro e ad altri colleghi, percorsi diversi che vanno in sensi opposti. In alcuni casi, la Commissione ha deciso di muoversi in sede referente, in altri si ha proceduto ad un approfondimento del dibattito.

Voglio dire che non vi è un consolidato, né in un senso, né nell'altro. In questa occasione la Commissione ha deciso con un proprio voto, assumendosi quindi la responsabilità della scelta di percorso, di non procedere alla fase referente bensì ad un approfondimento di emendamenti che erano stati trasmessi ad essa da parte della Presidenza. Mi spiace che l'opposizione abbia abbandonato i lavori per protestare -legittimamente (non voglio entrare nel merito) - perché obiettivo di questa Presidenza era fare in modo che tali emendamenti venissero approfonditi nel loro contenuto in sede di Commissione, così come a quest'ultima era stato richiesto più volte.

La Commissione, nella pienezza della sua autonomia, si è però pronunciata e questa Presidenza non può che prenderne atto, anche perché, ripeto, non vi è una prassi consolidata. Mi rendo conto che l'interpretazione può prestarsi a varie ipotesi, e proprio per questo mi riservo, non certo in questo momento, di richiedere alla Giunta per il Regolamento un'interpretazione, sapendo che in questo momento il deliberato della Commissione giustizia si è posto su una prassi di altri precedenti: possono essere condivisibili o meno, ma vi sono state analoghe interpretazioni e scelte.

Quindi, inviterei i colleghi ad andare avanti nei lavori, perché è giunto il momento di continuare nell'illustrazione delle pregiudiziali. Mi spiace che il mio invito ad approfondire in Commissione dei temi delicati non abbia potuto trarre i suoi frutti perché l'opposizione ha lasciato i lavori. (Commenti del senatore Garraffa).

MORANDO (PD). Presidente, non ci è stato consentito di discutere i subemendamenti!

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Il mio impegno è anzi un invito, rivolto ai senatori Zanda e Quagliariello, cui è devoluta la tematica relativa alla riforma dei Regolamenti, ad approfondire anche questo aspetto: non certo oggi, ma in sede di esame delle proposte di modifica del Regolamento, compito per assolvere il quale sono stati nominati relatori. Rivolgo quindi loro questo appello per approfondire questo tema.

Questa Presidenza, quindi, ritiene a questo punto di dover prendere atto della scelta della Commissione, che si è pronunziata con un voto; la Presidenza non riscontra una palese anomalia delle regole perché, tra l'altro, il Regolamento stesso non precetta la Commissione all'obbligo di funzionamento in sede referente. È per questo motivo che in passato vi sono stati atteggiamenti diversi. Quindi, la Presidenza invita i colleghi a proseguire nei lavori con la illustrazione delle questioni pregiudiziali. Dobbiamo andare avanti e abbiamo, a tal proposito, una deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei Capogruppo.

La Presidenza ha rinviato il testo in Commissione e ha accolto la richiesta dell'opposizione, assumendosi tale responsabilità. Essa ha il dovere di gestire e pianificare i lavori d'Aula, secondo quanto deliberato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, e ciò intende fare.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, molto opportunamente lei richiama il deliberato all'unanimità della Conferenza dei Capigruppo ed io sono qui a confermarle la lealtà del Partito Democratico rispetto a quel deliberato. Voglio però ricordarle che la lealtà è un sentimento - se così posso chiamarlo - bilaterale, che implica una lealtà reciproca tra le parti. Lei ha ben presente lo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo di questa mattina e ricorderà come, da parte di tutte le opposizioni, siano state messe in rilievo, in modo puntuale, le ragioni costituzionali, regolamentari e anche politiche che hanno portato le opposizioni a chiedere che il provvedimento tornasse in Commissione, dal momento che era stato innovato praticamente nella sua totalità. Lei certamente ricorderà quale fosse lo spirito che sorreggeva questa nostra richiesta. Abbiamo inviato nuovamente il provvedimento in Commissione perché essa potesse svolgere al completo le sue funzioni. Su sua richiesta, signor Presidente, abbiamo accettato un termine molto ridotto (perché era un termine di poche ore) per esaminare un provvedimento completamente nuovo. Sempre su sua richiesta, signor Presidente, abbiamo accettato un termine finale in modo che fosse certa la data nella quale il provvedimento sarebbe stato posto in votazione.

Abbiamo però chiesto che il provvedimento andasse in Commissione per essere esaminato dalla Commissione. Noi non volevamo un contentino, non volevamo che si dicesse che, sì, il provvedimento era andato in Commissione, ma senza costrutto. Il relatore Valentino ha detto che è andato in Commissione a riflettere e sia lui che il presidente Berselli hanno riferito di aver chiamato il Presidente del Senato per chiedere delucidazioni su come comportarsi. Io immagino che il Presidente del Senato abbia dato le delucidazioni che gli sono state richieste e che sulla base di queste la maggioranza abbia votato. Certo, la maggioranza qui voterà tutto, anche questo provvedimento. La maggioranza lo voterà, certamente, ma noi qui non stiamo chiedendo altro che il rispetto dei nostri diritti! (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Signor Presidente, noi abbiamo chiesto ieri, e chiediamo oggi, che vengano rispettati i nostri diritti! Noi non stiamo chiedendole del merito! Del merito, e sul merito, finora non si è detta una parola. Nessuno ha affrontato la questione del merito del provvedimento. Noi chiediamo soltanto che quando un provvedimento va in Commissione, questa lo esamini, lo voti e voti gli emendamenti e i subemendamenti, qualora vi siano. In questo caso c'erano, ma questa opportunità ci è stata negata!

Lei afferma che vi erano precedenti da una parte e dall'altra. Ma lei cosa ha risposto al presidente Berselli quando le ha chiesto un consiglio? Gli ha risposto di decidere da solo e di scegliere quali precedenti preferisse: quelli di una parte o quelli dell'altra. Ma noi vogliamo votare gli emendamenti!

PRESIDENTE. Senatore Zanda, è la Commissione che, allo stato attuale, è autonoma e libera di decidere perchè vi sono orientamenti differenziati. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dai Gruppi dell'opposizione.). Così stanno le cose. Io non do prescrizioni alla Commissione. Conosco il Regolamento e, se il Regolamento fosse stato vincolante, avrei detto al presidente Berselli che era obbligato a seguire un percorso. Questo, però, non è previsto.

ZANDA (PD). Presidente, noi le abbiamo citato dei precedenti e comunque...

PRESIDENTE. Anche perché, scusi se la interrompo, siccome avevamo fissato un orario per riprendere i lavori, lei sa bene che anche se fosse iniziata la votazione dei subemendamenti, in assenza di definizione del voto, si sarebbe arrivati ugualmente in Aula. Questo era l'impegno. (Commenti del senatore Morando).

ZANDA (PD). Se mi permette, Presidente, questo rafforza la nostra posizione. Se c'era un termine, perché non hanno cominciato a votare? Se non si faceva in tempo a completare le votazioni si poteva interrompere, ma perché non abbiamo potuto farlo? Mi spieghi perché. E poi mi può dire che cosa ha risposto al senatore Berselli quando le ha chiesto che cosa fare? Io ho sentito in Aula il relatore e il Presidente della Commissione dire che si sono consultati con il Presidente del Senato. Cosa ha fatto il Presidente del Senato? Come oggi ho sottolineato in sede di Conferenza dei Capigruppo, io non le chiedo, Presidente, di tutelare le opposizioni più di quanto fa con la maggioranza ma almeno quanto tutela la maggioranza! (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore D'Alia).

Noi ieri le abbiamo chiesto di sospendere la seduta, e lei ce l'ha rifiutato; quando glielo ha chiesto il Presidente del PdL, lei ha sospeso la seduta. Perché l'ha fatto?

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Zanda.

ZANDA (PD). Io le chiedo soltanto di rispettare i diritti dell'opposizione! (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni.)

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, credo che a questo punto sia giusto raccontare la storia del confronto che c'è stato tra la maggioranza e l'opposizione sulla calendarizzazione di questo provvedimento. Io capisco la necessità dell'opposizione di farsi sentire e di cercare la massima visibilità per mostrare la propria azione di contrasto a questo provvedimento: sono spinti dai giornali, domani hanno bisogno di vedere... (Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV. Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Io non ho interrotto il senatore Zanda; voi, se volete, interrompetemi pure, ma credo di dover continuare il mio intervento. Avete bisogno della vostra visibilità, perché è chiaro che state portando avanti un'azione politica con i vostri interventi.

SOLIANI (PD). Vai al sodo. Cosa vuoi dire? Vai al sodo.

PRESIDENTE.Senatrice Soliani, per cortesia, il senatore Bricolo ha diritto di intervenire come il senatore Zanda e gli altri colleghi.

BRICOLO (LNP). Voglio semplicemente rendere partecipe l'Aula del confronto che c'è stato fra maggioranza e opposizione sulla calendarizzazione di questo provvedimento. Allora, credo che sia giusta comunque la volontà di farsi sentire e la ricerca di visibilità; ieri sera abbiamo visto come vi siete posti nei confronti dell'Aula, diciamo in maniera poco ortodossa. (Commenti dal Gruppo PD. Ilarità). Nessuno ha detto niente, ve lo abbiamo lasciato fare, però è anche giusto ricordare le numerose concessioni che sono state fatte in seguito alle richieste delle opposizioni nei riguardi di questo provvedimento, che adesso elencherò, Presidente.

Potevamo, come maggioranza, chiedere la calendarizzazione di questo provvedimento nel mese di dicembre, e non l'abbiamo fatto. Abbiamo, in due occasioni, raddoppiato i tempi di discussione per le opposizioni perché era stato chiesto in Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo posticipato di una settimana la votazione finale di questo provvedimento per permettere alle opposizioni di esprimersi al meglio in quest'Aula. Abbiamo ceduto i nostri tempi alle opposizioni, come richiesto, per dare loro più tempo di discussione; abbiamo allungato i termini di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore, perché non li avevate presentati nella giornata di ieri; abbiamo fatto, evidentemente, una serie di concessioni che, a mio modo di vedere, non giustificano e rendono inammissibile l'ostruzionismo in Aula di fronte alla disponibilità da parte della maggioranza a confrontarsi comunque.

Signor Presidente, credo che sia giusto andare avanti e la invito a procedere, anche perché il Regolamento del Senato lo prevede. È giusto che il Senato si esprima su questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei soltanto, con pacatezza, reagire a una ricostruzione dei fatti che non convince e, soprattutto, che può essere verificata da tutti coloro sono stati interpreti di questi momenti.

Signor Presidente, questo dibattito, come è stato giustamente fatto notare, si sarebbe dovuto e potuto chiudere già prima della pausa natalizia. Ciò non è avvenuto per via delle sollecitazioni affinché potesse esservi un approfondimento dei temi e un approfondimento delle questioni. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fate silenzio. Non vorrei che questa Aula si trasformasse in uno stadio. Avete parlato; lasciate parlare. Ascoltiamo.

QUAGLIARIELLO (PdL). È stata una decisione assunta tenendo conto della rilevanza delle tematiche e delle sollecitazioni che sono provenute dall'opposizione.

Nella giornata di ieri è accaduto che è stata richiesta da parte dell'opposizione, sulla base di un lancio di agenzia, la sospensione della seduta nel momento nel quale erano già previste le votazioni sulle pregiudiziali. Signor Presidente, non sarò io, che sono molto meno parlamentarista dei miei colleghi dell'opposizione, che ritengo che tra Governo e maggioranza ci sia una solidarietà, a dover far presente che da un punto di vista formale quella di cui si parlava nel lancio di agenzia era una decisione che eventualmente sarebbe spettata all'Esecutivo il giorno dopo, e che il Parlamento avrebbe dovuto attendere quella decisione, come lei giustamente ha fatto notare all'Assemblea.

Da parte nostra, infatti, ci possono essere anche delle inclinazioni istituzionali che vanno più in un senso o nell'altro, ma questo non è consentito al Presidente del Senato che deve invece garantire la centralità del Parlamento, almeno fino a quando questa Carta e questi Regolamenti lo governeranno. Vorrei far notare sommessamente al presidente Zanda che in quella situazione la ragione per la quale si è acconsentito alla sospensione della seduta non è perché il Capogruppo della maggioranza l'ha richiesta laddove era stata negata, ma perché nel momento nel quale anche il Capogruppo della maggioranza l'ha richiesta c'era un'unanimità: c'era una richiesta che veniva sia dall'opposizione che dalla maggioranza. (Applausi dal Gruppo PdL). Questo cambiava i termini della questione. (Commenti dal Gruppo PD). Quante volte in questa Aula abbiamo visto assumere decisioni compartecipate che invece non sarebbero state possibili se solo una delle parti, indipendentemente dal fatto che fosse maggioranza o opposizione, l'avesse chiesta. È una prassi abituale di questo Parlamento e del Presidente del Senato che, anche in questo caso, non ha fatto nessuna preferenza; ha semplicemente seguito una prassi consolidata. (Applausi dal Gruppo PdL).

Signor Presidente, in questa situazione credo che ora la maggioranza abbia il diritto di richiedere che i tempi che sono stati fissati siano rispettati nella sostanza. Noi le chiediamo che, dopo due Conferenze dei Capigruppo che di fatto hanno ampliato i termini del dibattito, e dopo che la maggioranza e la Presidenza hanno dato tutte le prove di non voler assolutamente soffocare un dibattito nel merito, ci sia la possibilità che il provvedimento in esame sia votato, così come la prassi e la sostanza del parlamentarismo impongono. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

*ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, forse quanto sta accadendo in quest'Aula può spiegarsi alla luce di ciò che lei ci ha detto ieri sera, verso il termine della seduta. Leggo dal resoconto stenografico: «La polemica politica (...) la si faccia altrove, non in quest'Aula». Ora, poiché non possiamo credere che lei abbia inteso rievocare il motto di infausta memoria «qui si lavora, non si fa politica», le chiediamo: che cosa stiamo a fare qui? (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

CASTELLI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A fare le leggi, non politica: c'è una piccola differenza.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, cerchiamo di svolgere tutti, con senso di responsabilità, la nostra funzione legislativa.

Colleghi, ritengo che si sia giunti a un punto in cui occorre che tutti si assumano le proprie responsabilità. Questa mattina si è riunita la Conferenza dei Capigruppo; ieri abbiamo interrotto i lavori alla luce di un lancio di agenzia, e a tal proposito rispondo al senatore Ichino. Tale lancio di agenzia ha determinato in Aula un clima di improcedibilità dei lavori, del quale mi sono molto amareggiato, perché sono fortemente convinto del fatto che quest'Aula debba e possa ospitare momenti di conflittualità, di scontro politico, di differenziazione di posizioni, ma inerenti al tema legislativo trattato. I temi del dibattito politico estranei a quest'Aula debbono rimanere tali, salvo quando si trasformano in atti legislativi. Questa, come Presidente di un'Aula parlamentare, è la mia convinzione. In quell'occasione ciò non è accaduto: l'Aula si è trasformata in un'arena e, anche su richiesta della maggioranza, considerata altresì l'ora, abbiamo sospeso i lavori.

Oggi il Governo ha dichiarato che quel lancio di agenzia non aveva i presupposti, non era fondato in punto di fatto; erano presenti i Capigruppo nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari quando il ministro Vito ha dichiarato che il Governo aveva esaminato tecnicamente l'aspetto, ma non solo non aveva minimamente deciso di porre il decreto-legge all'ordine del giorno, ma non intendeva affrontare la materia con un simile strumento legislativo, spazzando quindi ogni ipotesi di presentazione di tale decreto, che ieri aveva scatenato la reazione dell'opposizione. Si è pertanto spianata una strada, perché quello era l'elemento scatenante.

Questa mattina - nonostante questa Presidenza avesse dilatato e concesso, così come si era impegnata a fare, ulteriore tempo, accettato da tutta l'opposizione - c'è stata nuovamente la richiesta delle opposizioni della trasmissione del provvedimento in Commissione. Ciò dopo che, da parte della Presidenza, si era già attribuito ai Gruppi dell'opposizione, all'unanimità, con la condivisione di tutti, il 50 per cento del tempo in più rispetto a quello iniziale, con buona pace di tutti. Nonostante ciò, il Capogruppo del suo partito, senatore Ichino, è tornato, unitamente ad altri Capigruppo, ad insistere per un rinvio del testo in Commissione.

La Presidenza, pro bono pacis, proprio per garantire i diritti dell'opposizione e non dare la sensazione che fosse preclusa tale richiesta, ha esaminato il Regolamento, ha visto che vi era l'ipotesi di trasmissione, non del disegno di legge, ma di singoli emendamenti (quelli del relatore), ed ha concordato, in una trattativa abbastanza pacata e corretta tra Presidenza, opposizione e maggioranza, i termini del rinvio: rinvio in Commissione; ritorno in Aula per le ore 17; chiusura dei lavori per martedì sera o mercoledì mattina (poi si è concluso per mercoledì alle ore 12, perché c'è una richiesta di diretta televisiva).

Tutto questo avveniva in un approccio abbastanza responsabile da parte di tutti, con la mediazione di questa Presidenza, che si è assunta la responsabilità, applicando il Regolamento, di rinviare il provvedimento, per alcune sue parti, in Commissione.

È insorta in Aula, adesso, una diatriba sulla interpretazione della norma che si è data la Commissione sull'iter dei lavori. Ho chiarito che, quando sono stato interpellato, ho ribadito il concetto che non vi è una prassi consolidata. Colleghi, credetemi, è così: non vi è una prassi consolidata. Se vi fosse una prassi consolidata, io stesso, così come stamattina ho rinviato il provvedimento in Commissione, direi oggi a voi: vi era una prassi consolidata, è stata violata, ma così non è. Ho ribadito che le Commissioni, in passato, investite ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, avevano operato in maniera diversa, a seconda delle proprie scelte autonome, interne alla Commissione, sapendo bene - e a tal proposito ricordo al collega Zanda un mio confronto proprio in Conferenza dei Capigruppo - come si fosse discusso dell'aspetto dell'approvazione degli emendamenti, che quando abbiamo tenuto la Conferenza non erano stati ancora nemmeno presentati per l'Aula e che questa Presidenza ha consentito che venissero presentati dall'opposizione con l'ulteriore differimento dei termini. Questo, in un clima di reciproco rispetto e di rispetto dei diritti dell'opposizione, perché i termini erano scaduti ieri sera; il senatore Zanda ha garbatamente insistito e questa Presidenza ne ha consentito la presentazione a termini scaduti; ma per votare in Aula, perché questa era la logica e questo era il comune sentire del fatto che l'Aula venisse investita del voto: l'Aula, che è l'espressione della sacralità del Parlamento, più che la Commissione.

La trasmissione degli emendamenti alla Commissione era un gesto di disponibilità della Presidenza, proprio per rispetto dei diritti dell'opposizione. Opposizione che questa Presidenza intende quotidianamente rispettare, nonostante eventuali critiche ed eventuali censure, che sono il sale della democrazia, dalle quali non mi faccio intimorire, né in un senso né nell'altro. Non mi faccio condizionare, perché sono in pace con la mia coscienza e ritengo, fino ad oggi, di aver gestito con il rinvio in Commissione, spero saggiamente - posso anche aver sbagliato, sono pronto alle critiche, non mi sottraggo - questa vicenda.

A questo punto, però, la senatrice Finocchiaro ha chiesto una riunione della Giunta per il Regolamento ed io, così come tante volte ha fatto il mio saggio predecessore, presidente Marini, quando vi erano tematiche che intervenivano sul dibattito di un disegno di legge, mi impegno a portare l'interpretazione del comma 11 dell'articolo 100 alla Giunta per il Regolamento, per capire se rientri nei poteri della Commissione decidere il percorso, o se la Commissione, investita dei singoli emendamenti, debba muoversi in sede referente e quindi giungere al voto. Non dimenticando che, poiché l'articolo che ho applicato prevede un ritorno in Aula ad horas,quindi a termine fisso, è evidente che l'eventuale inizio del voto degli emendamenti non ha certezza di completamento perché c'è la famosa "tagliola". Regolarsi sulla velocità o meno dei propri lavori fa poi parte dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

Colleghi, vi prego, però di credermi - mi rivolgo a tutti, maggioranza e opposizione - se dico che ritengo di aver oggi compiuto il massimo degli sforzi per fare in modo che non si lasciasse un vulnus nella storia di questo Senato in questa legislatura, e cioè che una richiesta dell'opposizione di ritorno in Commissione potesse essere resa vana. E ho detto anche in Conferenza dei Capigruppo che applicavo questo articolo assumendomene la piena responsabilità perché ritenevo la materia sensibile e che questo non costituisse precedente autonomo, cioè che non significasse che tutte le volte che una maggioranza o una opposizione avessero chiesto il ritorno in Commissione sarebbe stato un loro diritto, perché la decisione è facoltà del Presidente. Ed ho motivato che l'applicazione di questo comma del Regolamento da parte mia nasceva dalla sensibilità del tema trattato. Il senatore Zanda ricorderà perfettamente che ho motivato il ritorno in Commissione tenendo conto del fatto che si parla di garanzie e di diritti, quindi di un tema sensibile. Quindi, proprio in relazione alla specificità del tema, ho ritenuto di assumermi la responsabilità di rinviare in Commissione questi emendamenti, perché ho motivato nel merito.

Poi, onorevoli colleghi, mi appello anche al vostro senso di responsabilità. Se la Commissione ha adottato una scelta rispetto ad un'altra in assenza di un Regolamento fisso e perentorio, questo è da approfondire nel prosieguo con un chiarimento e una pronuncia della Giunta per il Regolamento, che possiamo riunire anche la prossima settimana. Se, però, si trasforma questo argomento in acceso dibattito, in contestazioni, in clima esasperato, me ne dorrei moltissimo perché mi renderei conto che evidentemente i miei sforzi, il mio tentativo di ricondurre questo dibattito ad un clima pacato e accettabile, sono stati vani. Mi auguro che ciò non avvenga, e comunque io mi sforzerò quotidianamente, momento per momento, di fare in modo che il dibattito si incanali, come ho cercato di fare questa mattina, certamente su un clima di confronto, ma non di esasperazione. (Commenti del senatore Morando). Mi appello, dunque, al senso di responsabilità dei Capigruppo di maggioranza ed opposizione per consentire all'Aula di continuare i propri lavori sapendo che l'argomento della funzionalità della Commissione, che si vede attribuita alcuni emendamenti ai sensi del comma 11 dell'articolo 100, richiede un chiarimento volto a stabilire se la Commissione è autonoma nel decidere la procedura, se in sede referente o meno.

Questo è un tema che va approfondito. Sono pronto ad approfondirlo, ma non certo in questo momento, in cui già si è iniziato un percorso tortuoso, rispetto al quale si sta cercando di individuare una via, avendo prorogato i termini sia con riferimento ai subemendamenti che agli interventi e al voto finale. Mi appello a questo senso di responsabilità per consentire a quest'Aula di rientrare nel solco, nell'alveo della responsabilità di tutti.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, con riferimento all'ordine dei lavori e alle parole da lei pronunciate, si pone una ulteriore possibilità, che poi è una proposta che vogliamo formularle. Lei ha invocato, e prima di lei il presidente Quagliariello, il rispetto dei tempi stabiliti nella Conferenza dei Capigruppo. Ora, né la presidente Finocchiaro né il presidente Zanda hanno chiesto di mettere in discussione quella tempistica. Non hanno chiesto di riunire la Giunta per il Regolamento per poi articolare nuovamente i lavori. Noi riteniamo che, stante l'estrema importanza del problema che le è stato sottoposto, si debba e si possa organizzare i lavori in modo tale da rispettare quei tempi, concludendo l'esame del provvedimento entro mercoledì della prossima settimana.

Questa proposta nasce dal fatto che la decisione da lei assunta poco fa è molto seria e molto grave. Essa costituirebbe realmente un precedente pericoloso per il Parlamento. Lei ha parlato di una prassi consolidata e di altri precedenti, che però non ha avuto cura di indicarci - e dunque non conosciamo quali possano essere questi precedenti di segno contrario - ma vorrei ulteriormente sottolineare...

PRESIDENTE. Saranno forniti, senatore Legnini. Glielo assicuro.

LEGNINI (PD). Il presidente Berselli questa mattina, e io ho partecipato insieme agli altri colleghi ai lavori della Commissione, aveva disposto la votazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

BERSELLI (PdL). No.

LEGNINI (PD). Il presidente Berselli questa mattina aveva deciso in questo senso. Dopo la consultazione con la Presidenza del Senato, alla quale si è fatto riferimento, il presidente Berselli ha deciso di mettere ai voti se la Commissione doveva fare il proprio mestiere oppure no.

La questione è seria e delicata, perché nel momento in cui il Presidente del Senato decide il rinvio in Commissione, così è scritto al comma 11 dell'articolo 100, non è più nella disponibilità né del Presidente della Commissione, né - me lo consenta - del Presidente del Senato disciplinare ulteriormente la fase successiva. E la fase successiva si svolge - lei certamente me lo insegna, signor Presidente - o in sede referente o in sede consultiva; poiché la sede consultiva non c'entra nulla con l'esame di merito del provvedimento, si doveva svolgere in sede referente. Se questo non avviene, si viola palesemente l'articolo 72 della Costituzione. Altro che agenzie di stampa!

Noi avevamo chiesto ieri, all'inizio della seduta (e poi abbiamo rinnovato tale richiesta), il rinvio del provvedimento in Commissione per ragioni sostanziali, non perché il Governo si apprestava ad emanare un decreto-legge. E certo non l'abbiamo comunicato noi che si apprestava ad emanare un decreto-legge.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Le chiedo scusa, signor Presidente; vorrei che almeno restasse agli atti e, in ogni caso, la prego di esaminare questa ulteriore proposta, pur di non violare un principio sacrosanto. Le faccio notare che nel precedente menzionato dalla presidente Finocchiaro eravamo in presenza addirittura di emendamenti di iniziativa parlamentare, cioè di un emendamento a sua firma, signor Presidente, l'emendamento Schifani (chiamato appunto "lodo Schifani"), e di un emendamento del presidente Cossiga. Nelle Commissioni riunite 1ª e 2a si svolse una discussione esattamente identica a quella che si è svolta in Commissione giustizia questa mattina e a quella che si sta svolgendo oggi pomeriggio in Aula, e la conclusione di quelle Commissioni fu quella che è stata richiamata: non si può sopprimere il diritto‑dovere di una Commissione di merito di esprimersi con un voto sugli emendamenti e sui subemendamenti.

Lei si renderà conto, signor Presidente, della gravità della decisione che ha assunto e che mi auguro voglia rivedere. Tanto più che noi siamo disponibili anche a lavorare giovedì pomeriggio, venerdì e lunedì, se sarà necessario: tutto il tempo necessario per poter votare gli emendamenti e i subemendamenti in Commissione e per poterli poi votare Aula, come prevedono la Costituzione e il nostro Regolamento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, ribadisco di aver detto al presidente Berselli che era la Commissione a dover decidere, in assenza di una espressione esplicita del Regolamento; questo mi sono limitato a fare. Confermo il fatto che occorre un approfondimento sull'interpretazione della norma. Proprio per questo ritengo che la mia decisione di proseguire nell'ordine dei lavori non costituisca una violazione del Regolamento: se il Regolamento fosse esplicito e chiaro, mi guarderei bene dal violarlo; non ritengo di aver posto in essere, fino ad oggi, atteggiamenti palesemente offensivi nei confronti di questo Regolamento, che è poi il nostro viatico.

Prendo atto del suo intervento, senatore Legnini. Le ho consentito di parlare, come le consento sempre, considerato anche il suo ruolo di responsabile dell'Aula, che io rispetto. Ma le posso garantire che mi sento perfettamente in pace con la mia coscienza. Se vi fosse un orientamento diverso su come si deve muovere la Commissione, mi guarderei bene dal prendere questa decisione; non convocherei nemmeno la Giunta per il Regolamento, ma rinvierei il provvedimento alla Commissione in sede referente.

Questo però non posso farlo, per alcuni semplici motivi. In primo luogo, non lo prevede il Regolamento. In secondo luogo, vi sono stati in passato dei percorsi diversi. In terzo luogo, per scrupolo, aderendo alla richiesta della senatrice Finocchiaro e dei senatori D'Alia e Li Gotti, mi rendo conto che occorre un approfondimento su quello che deve essere l'atteggiamento della Commissione. Io ho rinviato il provvedimento in Commissione proprio per rispondere alla mia coscienza, per evitare che rimanesse un vulnus. Senatore Legnini, le potrei citare centinaia e centinaia di emendamenti interamente sostitutivi, anche di finanziarie, presentati da Governi di qualunque coalizione e su cui addirittura è stata posta la fiducia (come vede, parlo a 360 gradi), che non hanno determinato questa forte opposizione di merito.

È la storia, senatore Legnini. Nonostante questa prassi che non ha dato mai luogo all'obbligatorietà del rinvio in Commissione, ho disposto stamattina il rinvio in Commissione del provvedimento. Il senatore Zanda mi può dare atto di aver motivato tale rinvio con riferimento al fatto che si sta parlando di diritti, di giustizia e di libertà, cioè di temi da me definiti sensibili. Avrei potuto anche non farlo; tuttavia, resomi conto della delicatezza di questi temi, ho disposto il rinvio del provvedimento in Commissione.

Ritengo però che se la Commissione ha adottato una scelta piuttosto che un'altra rispetto al percorso da intraprendere, non si può «impiccare» questa Presidenza solo perché l'opposizione non condivide il percorso che la Commissione si è data, in assenza di una regola fissa.

Le posso assicurare e le posso dare la mia parola, senatore Legnini, che se vi fosse una regola fissa rimanderei il provvedimento in Commissione, dicendo alla Commissione di lavorare in sede referente, per poi riportare indietro il provvedimento alle ore 7 o 8 di domani mattina. Non lo posso fare per questo motivo; ma mi impegno a far riunire la Giunta per il Regolamento per chiarire una volta per sempre se il comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento va interpretato nel senso che la Commissione deve svolgere la sua funzione «padre», quella referente, o se deve svolgere soltanto una funzione consultiva.

Perché vede, senatore Legnini, il viatico è quello di chiedersi se la funzione della Commissione, una volta che si rimandino in Commissione soltanto alcuni emendamenti e non l'intero testo, deve essere referente o consultiva. Lei mi insegna che, se è consultiva, si conclude con il voto di un parere e se è referente, invece, si votano i testi. Questo è il dilemma, che deve essere chiarito. Sino ad oggi le posso garantire che le Commissioni hanno deciso nella piena autonomia il percorso da darsi.

MORANDO (PD). Dunque, è la maggioranza che decide sulla natura della Commissione?

PRESIDENTE. No, senatore Morando, non è la maggioranza. Le posso assicurare che, al di là dell'alternanza delle maggioranze e delle opposizioni, queste scelte sono state fatte da maggioranze di qualunque tipo. Non «impicchiamoci» al discorso relativo a questa maggioranza o a questa opposizione. Proseguiamo, dunque, con i nostri lavori.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta, il relatore di minoranza ha svolto la relazione orale ed ha avuto inizio l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e sospensive.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Bugnano per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, all'inizio del mio intervento, desidero solo porre una domanda: se la Giunta per il Regolamento si pronuncerà solo dopo che avremo esaminato questi emendamenti, mi chiedo come faremo a sanare il vulnus che c'è stato in questo caso, visto che la Commissione ha operato in modo diverso. Mi dispiace soprattutto dover rilevare che la sua sensibilità, con tutto il rispetto, va a corrente alternata, perché da una parte lei dice che quelli in esame sono temi sensibili, e per questo motivo ha ritenuto di rinviare il provvedimento in Commissione, ma dall'altra non ritiene di dover appurare, con la sua sensibilità, anche questo aspetto, che credo sia altrettanto rilevante, perché sappiamo tutti benissimo che i lavori che si svolgono in Commissione sono altrettanto importanti di quelli dell'Aula, soprattutto in un caso come questo, in cui il provvedimento è stato totalmente stravolto.

La questione pregiudiziale QP4 riguarda la violazione dell'articolo 3 della Costituzione da parte del testo originario del provvedimento, che poi gli emendamenti hanno completamente stravolto; quindi è anche un po' ridicolo e superfluo il nostro lavoro di illustrazione delle questioni pregiudiziali. È bene però che si sappia quale era la proposta offensiva, nei confronti della giustizia e dei cittadini, che questa maggioranza voleva proporre al Parlamento. (Brusìo).

Signor Presidente, con questo brusìo è impossibile parlare.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione, senatrice Bugnano. Colleghi, per cortesia, è in corso l'illustrazione delle questioni pregiudiziali: chi non è interessato è cortesemente invitato a lasciare l'Aula in silenzio e a non parlare soltanto tra i banchi.

BUGNANO (IdV). L'articolo 2 di questo provvedimento prevede l'estinzione dell'azione penale e quindi, sostanzialmente, l'estinzione del processo, collegando questo risultato al massimo della pena edittale, che il provvedimento prevedeva in dieci anni. Quindi è stata prevista una serie di ipotesi di reato escluse dall'applicazione della prescrizione processuale. È evidente a tutti, tant'è vero che gli emendamenti presentati vanno in una direzione opposta - se possibile peggiorativa, ma vi accennerò in seguito - che i reati esclusi dall'applicazione della prescrizione processuale sono reati assolutamente disomogenei, e non v'è chi non veda l'incoerenza e l'irrazionalità di questa elencazione, che contiene quindi una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che ci vuole ovviamente tutti uguali davanti alla legge.

Oltretutto, l'articolo 2, con l'idea di collegare la prescrizione processuale alla pena edittale prevista per un reato, confligge anche con disposizioni che promanano da fonti sovranazionali. Mi riferisco in particolare alla normativa collegata alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata dall'Italia nell'agosto del 2009, nella quale si raccomanda agli Stati aderenti di rafforzare la normativa sostanziale e processuale per meglio prevenire e combattere i fenomeni corruttivi. Nel nostro ordinamento giuridico, invece, prima attraverso la legge Cirielli, che ha ridotto i termini della prescrizione del reato, e adesso, con questa normativa che introduce una prescrizione processuale, si va assolutamente nella direzione opposta.

Sostanzialmente, quindi, la combinazione perversa, l'intreccio di questi due sistemi prescrizionali non vanno proprio verso la direzione di combattere il fenomeno corruttivo.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, la pregherei di concludere: le ho dato un minuto in più proprio per la premessa, ma è il suo Gruppo ad averle assegnato quattro minuti.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, voglio concludere dicendo che adesso l'elencazione dei reati è stata esclusa dall'emendamento presentato dal relatore, mentre si prevede la possibile applicazione della prescrizione processuale a tutti i reati, indipendentemente dalla loro gravità. Voglio ricordarvi invece due reati, quelli previsti dagli articoli 434 e 437 del codice penale, ossia il disastro doloso e l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Si tratta di due reati contestati nel processo Eternit a Torino, che si salverà soltanto grazie alla norma transitoria, ma un altro processo Eternit verrà colpito dalla prescrizione processuale. (Applausi dei senatori Pardi e Sangalli).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Lannutti per illustrare la questione pregiudiziale QP5. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è l'ennesimo tentativo di imporre alla produzione legislativa un marchio autoritario, spingendosi fino a rinnegare la sovranità del Parlamento e ad infliggere ferite mortali alla Costituzione.

Tre sono i punti della questione pregiudiziale che espongo: a luglio, com'è già stato ricordato, il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione. Ebbene, la previsione dell'estinzione dello strumento processuale anche per i delitti di corruzione cancella i 71 articoli della Convenzione e viola palesemente gli articoli 10 e 11 della Costituzione.

È evidente che l'obiettivo di questo disegno di legge, nella misura in cui esso determina la caduta del ricorso ai riti alternativi, portatori di un effetto deflattivo assai significativo, non può essere la celerità del processo, bensì solo la garanzia di passare indenni il processo stesso, facendolo morire. L'incoerenza e l'irrazionalità che contraddistinguono questo provvedimento marchiano in maniera indelebile il testo di irragionevolezza, rivelandone la reale filosofia di fondo.

In tal senso, le modifiche annunciate dal relatore, con particolare riferimento all'introduzione dell'estinzione del processo per danno erariale (compresi i processi in corso) e all'estensione del meccanismo estintivo anche ai processi per reati sopra ai dieci anni, mettendo una pietra tombale sugli accertamenti di responsabilità per gravissime truffe (concussione, reati finanziari, usura, eccetera), negano la funzione stessa del processo, così come stabilita dalla Costituzione.

Signor Presidente, autorevoli esponenti di maggioranza hanno chiesto di evitare che tali norme, questo indulto mascherato, possano estinguere, ad esempio, alcuni processi in corso sui derivati truffa appioppati dalle banche al Comune di Milano. C'è il rischio - ed è già accaduto - che vengano salvaguardati gli interessi dei banchieri, dei faccendieri, dei furbetti del quartierino che hanno truffato un milione di risparmiatori, bruciando 50 miliardi di euro di sudato risparmio. Proprio oggi a Milano si sta celebrando il processo contro i furbetti del quartierino, con l'ex governatore della Banca d'Italia Fazio alla sbarra per la tentata scalata di Antonveneta.

È già accaduto, signor Presidente, che, mentre le associazioni dei risparmiatori raccoglievano deleghe sulla Bipop/Carire (decine di migliaia di deleghe), è arrivata nei due filoni del processo, a Brescia e a Milano, la Cirielli, che ha estinto i processi e ha ammazzato il diritto dei risparmiatori ad avere giustizia. Per questa ragione chiediamo che non si passi all'esame del provvedimento all'ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Pedica per illustrare la questione pregiudiziale QP6. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ci pone di fronte ad una chiara strumentalizzazione della giurisprudenza comunitaria. La volontà dei sostenitori di questo provvedimento non è quella di affrontare e risolvere una problematica allarmante per il Paese, bensì quella di contestare e contrastare le decisioni del potere giudiziario, tirando in campo le tanto disattese raccomandazioni della Corte di Strasburgo e le innumerevoli condanne da essa inflitte all'Italia, al solo fine di giustificare un semplice, quanto subdolo, strumento ad personam.

La dimostrazione lampante di un tale intento sta nella strana dimenticanza, da parte del Governo, della maggiore flessibilità già accordata nel disegno di legge n. 1440, in corso di esame in Commissione giustizia del Senato, alla durata del processo di primo grado, nella misura in cui esso ritiene come non irragionevole una durata non eccedente i tre anni.

La stessa Corte europea, relativamente alle modalità di indennizzo, ha più volte ribadito l'impossibilità di predeterminare la durata ragionevole del processo, rimandando, alla luce della complessità del procedimento, ad una valutazione caso per caso. Non vi è nel disegno di legge in esame traccia alcuna dell'accoglimento di tale principio. Al contrario, ben evidenti sono le violazioni della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e, conseguentemente, del dettato costituzionale.

Per queste ragioni, tecnicamente esposte nella questione pregiudiziale QP6, chiediamo all'Assemblea di fermare l'iter del disegno di legge n. 1880.

Nonostante il Ministro della giustizia dica che l'Europa ci chiede questa riforma, il disegno di legge proposto dalla Commissione viola palesemente la normativa comunitaria e tale violazione rischia di essere aggravata se verranno approvati gli emendamenti del relatore che estendono anche ai reati di mafia e terrorismo il meccanismo di estinzione del processo.

La visione che questa maggioranza ha dell'Europa, delle leggi comunitarie e dei nostri obblighi nei confronti degli altri Paesi membri e delle istituzioni di Bruxelles e Strasburgo è quella che ormai conosciamo bene: strumentale, cinica e ambigua.

Io non ho dimenticato cosa disse Berlusconi nel suo discorso di insediamento alla Presidenza del Consiglio europeo nel luglio del 2003. Per rispondere a legittime critiche avanzate dal presidente del Gruppo socialista, l'eurodeputato Schulz, lo apostrofò come "kapò". La risposta di Schulz fu esemplare: «Il mio rispetto per le vittime del fascismo mi impedisce di rispondere».

Ecco, oggi, con lo stesso spirito europeista e con la stessa amarezza che colpì l'europarlamentare tedesco, non posso che affermare che, per rispetto delle vittime del fascismo, non metterò sullo stesso piano la legge sul processo breve con le cosiddette leggi fascistissime del 1926. Ma la tentazione - lo ammetto - sarebbe grande. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Pardi per illustrare la questione pregiudiziale QP7. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, il tempo mi impedisce un'illustrazione tecnica, ragion per cui sono costretto a limitarmi ad una nota sintetica.

Abbiamo di fronte a noi una manovra a tenaglia che punta all'amnistia permanente: con il legittimo impedimento si insegue la prescrizione all'infinito; con il processo breve si cancella il processo Mills, in cui Mills stesso è già stato condannato per essersi fatto corrompere da Berlusconi; con il lodo Alfano costituzionalizzato si cerca il definitivo scioglimento dal vincolo delle leggi, ma il rango costituzionale non impedirà la violazione dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il partito dell'amore di sé produce una legge ad libertatem suam che ghigliottina i diritti di decine di migliaia di parti lese, e persino i processi per strage potranno ad un certo punto essere interrotti dalla chiusura del tempo. Tutto ciò configura l'incostituzionalità del provvedimento in discussione. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Carlino per illustrare la questione pregiudiziale QP8. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi in esame presenta una serie di problemi generali, senza dubbio gravi.

Tre sono le principali criticità del testo oggetto d'esame: la questione dei tempi del processo e, in particolare, la data a partire dalla quale prende il via il computo del decorso temporale; l'applicazione immediata ai processi in corso delle disposizioni contenute nel disegno di legge e, infine, il problema delle sedi di dibattimento.

Per quanto riguarda il primo problema, la scelta di fissare a priori la durata di un processo, senza prevedere una valutazione del singolo caso da parte del giudice, contrasta palesemente con la normativa comunitaria. Nel quadro di una siffatta operazione di fissazione e scansione dei tempi del processo, appare contraddittorio il diverso riferimento dei primi due articoli del disegno di legge n. 1880-A alla data di inizio del processo penale, per cui essa coincide prima con la data di assunzione della qualità di imputato, per poi successivamente accogliere anche una fase preliminare al processo stricto sensu.

Per quanto attiene la questione della retroattività, mi limito solo a segnalare la violazione non solo di un secolare principio in virtù del quale ogni atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui esso si verifica, ma anche dell'articolo 11 delle preleggi. Tale violazione non verrebbe superata, ma, anzi, reiterata ed aggravata se passassero le proposte del relatore, con effetti devastanti anche su processi tecnicamente complessi, come molti di quelli che riguardano il lavoro e la sicurezza dei lavoratori, dei quali ha già parlato la collega Bugnano. È evidente che qui i vulnus vanno ben oltre il profilo costituzionale, toccando quello dei princìpi generali.

Con riguardo all'organizzazione territoriale dei singoli tribunali, viene in rilievo un problema di discriminazione a carico di quegli imputati che, a causa di ragioni ad essi non imputabili, saranno costretti a vedere scorrere impotenti il decorso del tempo. Nulla è stato previsto per mettere la pubblica amministrazione interessata in condizione di gestire e far funzionare questa "miracolosa" innovazione in maniera imparziale.

Per questi motivi e per le ragioni tecnicamente esposte nella questione pregiudiziale QP8, chiediamo che quest'Aula non proceda quindi all'esame del disegno di legge n. 1880. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Biondelli).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Caforio per illustrare la questione pregiudiziale QP9. Ne ha facoltà.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, con il pretesto di tutelare il cittadino contro la durata indeterminata dei processi, il disegno di legge in esame finisce per sacrificare e contraddire proprio i principi del giusto processo e della ragionevole durata di cui all'articolo 111 della Costituzione, ai quali dichiara di ispirarsi, nonché la tutela del diritto di azione e di difesa sancito costituzionalmente all'articolo 24.

Se il fine è quello di garantire una maggiore efficienza dei procedimenti, non si capisce per quale motivo non sia stata istituita una corsia preferenziale che assicuri maggiore efficienza alla celebrazione dei processi, con particolare riferimento a quelli inerenti i reati di maggiore allarme sociale.

Alcun riguardo sotto il profilo della ragionevole durata è riconosciuto, inoltre, alle cause che concretamente incidono sui tempi dei processi; anzi, le modifiche che si prospettano sono tali da aggravare gli effetti già derivanti dall'indulto.

Seguendo la strada indicata dai proponenti e confermata dal relatore, si finirebbe con il fissare termini di estinzione del processo anche per reati riguardanti la sicurezza dello Stato, delitti contro la personalità internazionale dello Stato e reati sui quali abbiamo sottoscritto accordi in sede europea ed internazionale.

Per questi motivi, signor Presidente, chiediamo che quest'Aula non proceda all'esame del disegno di legge n. 1880. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Giambrone per illustrare la questione pregiudiziale QP10. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la discussione che si è accesa negli ultimi giorni sul disegno di legge in esame ha avuto l'effetto di confondere i già poco nitidi contenuti di tale provvedimento. Per i non addetti ai lavori è diventato difficile comprendere quali siano i veri rischi di una tale innovazione nel sistema di giustizia italiano.

Il nuovo testo, come ha già rilevato il CSM, introduce una prescrizione processuale che va ad aggiungersi alla prescrizione dei reati, senza tra l'altro prevedere alcuna forma di coordinamento. Nessun Paese dell'Unione europea, signor Presidente, prevede un regime analogo. D'altronde, nessun altro Stato di diritto avrebbe mai deciso di approvare norme così drasticamente lesive dello Stato di diritto.

È frutto di un'immaginazione degna dei migliori scrittori di saghe fantascientifiche pensare che in due o tre anni, senza risorse umane e strumentali adeguate, possa svolgersi l'udienza preliminare per poi procedere al dibattimento, all'esame dei testi, comprese le eventuali perizie, e giungere infine a sentenza.

Non è bastata la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale a rendere chiaro che la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti; anzi, si prefigura un'ulteriore modifica all'articolo 2 che farebbe rientrare nel meccanismo estintivo anche i reati la cui pena edittale supera i 10 anni, compresi quindi quelli di mafia o magari le stragi. L'articolo 2, già nella attuale formulazione, coinvolge reati-mezzo, solo apparentemente meno gravi, che fanno capo al reato-fine associativo, per i quali la medesima maggioranza auspica anche restrizioni sul fronte delle intercettazioni telefoniche.

È lapalissiano, signor Presidente, ribadire che, visto quanto la maggioranza ha già approvato in Commissione e quanto si propone di approvare domani e nei prossimi giorni in questa Aula, l'obiettivo vero non è quello della brevità dei processi.

Per queste ragioni, più analiticamente esposte nella questione pregiudiziale QP10, chiediamo all'Assemblea di fermare in tempo l'iter del disegno di legge n. 1880, prima che produca danni a nostro avviso irreparabili ed irreversibili. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Di Nardo per illustrare la questione pregiudiziale QP11. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame introduce un dispositivo mirato a rendere impossibile l'accertamento processuale per intere categorie di reati.

Innanzi tutto, sotto il profilo della costituzionalità va rilevato che esso contrasta nettamente con il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione nella misura in cui quest'ultimo dispone che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Il principio della parità delle parti viene totalmente ignorato dal disegno di legge n. 1880-A, in riferimento sia alla questione dell'indennizzo che a quella dell'estinzione processuale.

I reati ambientali, gli omicidi commessi per colpa professionale e, se passassero alcune delle modifiche proposte dal relatore, anche i reati sopra i dieci anni, verrebbero letteralmente amnistiati e le vittime subirebbero un'ulteriore e definitiva beffa. Dobbiamo spingerci a insinuare che l'effetto tagliola di questo provvedimento sia stato cogitato al fine di salvare determinati soggetti e condannarne altri in virtù di un criterio di favore sconosciuto?

Per queste ragioni, tecnicamente esposte nella questione pregiudiziale n. 11, chiediamo che quest'Aula non proceda all'esame del disegno di legge n. 1880, perché non si può garantire quel principio di parità che non c'è, non esiste e non è possibile intravedere in questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore De Toni per illustrare la questione pregiudiziale QP12. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ancora una volta attraverso un disegno di legge siamo chiamati a far fronte ad una situazione di emergenza che attanaglia il presidente del Consiglio Berlusconi. Con riguardo al disegno di legge in esame assistiamo ogni giorno ad annunci, dichiarazioni e spot pubblicitari. Di processo di riforma però neppure l'ombra.

È chiaro, infatti, che il provvedimento in oggetto non può essere in alcun modo qualificato come strumento di riforma del processo penale, in quanto l'effetto da esso scaturente è quello di falciare i processi e non certamente di renderli più efficienti o più brevi.

L'impianto normativo di questo disegno dì legge presenta diversi profili di incostituzionalità, violando gli articoli 3, 10, 24, 111 e 112 della Costituzione. Si è tranquillamente fatto a meno, nella predisposizione del testo oggetto d'esame dei principi della giustizia costituzionale (valga per tutti il criterio del ragionevole bilanciamento degli interessi da proteggere), così come ci si è dimenticati dei criteri comunitari in materia di risarcimento del danno derivante da ingiustificata durata del processo, nonché delle precisazioni della Corte di giustizia europea in merito all'indennizzo che, secondo il giudice comunitario, prescinde dall'esito del procedimento, proprio perché i tempi processuali troppo lunghi, individuati nella durata complessiva del processo e non nella fissazione astratta dei termini indifferenziati per ciascun grado di giudizio, costituiscono in sé una violazione della Convenzione europea dei diritti umani.

Un nodo rilevante ai fini dei profili di incostituzionalità è altresì quello della non applicabilità dell'istituto ai giudizi pendenti dinanzi alla corte d'appello o in Cassazione nel momento in cui viene previsto che le norme interesseranno in sede di prima applicazione anche i processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Per i motivi sopra esposti e per le ragioni tecnicamente illustrate nella questione pregiudiziale QP12, chiediamo che quest'Aula non proceda all'esame del disegno di legge n. 1880. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Maritati per illustrare la questione pregiudiziale QP13. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, questa mattina abbiamo ascoltato il relatore, il quale ha esordito dicendo che, sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, c'è stata una condivisione nell'obiettivo di scandire per fasi i tempi del processo e che nella passata legislatura vi sono state posizioni identiche.

Io ritengo che ciò non sia vero e che non sia corretto ricostruire in questo modo l'iter di questa delicatissima fase dell'attività del Senato. Noi siamo stati e siamo perfettamente convinti della necessità di ridurre i tempi dei processi senza attività normative che si presentano con una motivazione del tutto priva di veridicità.

Voi avete avuto il coraggio - e io sostengo che ce ne vuole - di scrivere nel frontespizio del fascicolo contenente la norma che avete presentato: «Misure per la tutela del cittadino» - forse volevate dire: del primo cittadino - «contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Questo, amici e colleghi della maggioranza, significa mentire e - quello che è più grave - farlo attraverso una norma di diritto. Questi sono precedenti gravissimi, destabilizzanti.

L'articolo 6 della Convenzione europea e l'articolo 111 della Costituzione italiana richiedono tempi brevi per i processi: mai, in queste norme, si fa riferimento alla morte, all'interruzione del processo come assurda sanzione per il suo protrarsi oltre i termini ragionevoli. Lo Stato italiano si è adattato a queste disposizioni e ha previsto un diritto risarcitorio per la irragionevole durata dei processi; per questo motivo vengono pagati milioni di euro all'anno, e ciò non dovrebbe accadere.

Cosa inventa, quindi, una maggioranza costretta a inseguire le disavventure processuali del suo leader? Inventa un marchingegno drammaticamente pericoloso per il nostro sistema giuridico e giudiziario, stabilendo per legge un tempo superato il quale si deve ritenere irragionevole la durata del processo con la sanzione della sua morte. Questo vuol dire che alla scadenza di tale termine non si dice ai magistrati, per esempio, di dar conto del perché esso è stato superato, né si prevede un'eventuale responsabilità disciplinare, che ipotizzo soltanto, perché questo, allo stato dell'arte, non sarebbe possibile. Infatti, tutti voi sapete meglio di me che oggi non è umanamente possibile richiedere a qualsiasi tribunale o a qualsiasi magistrato il rispetto di simili termini; almeno, non in maniera così generica e generalizzata.

Noi abbiamo dato prova di senno e di maturità presentando una serie di emendamenti che, se fossero stati accolti, avrebbero dato un senso a questo obiettivo, intervenendo sulle cause per le quali i processi in Italia superano una tempistica ragionevole. Avete detto di no, offrendo al Paese la prova - e di questo dovrete essere chiamati a rispondere anche politicamente - che a voi non interessa affatto la celebrazione dei processi in tempi brevi: a voi interessa soltanto soddisfare le esigenze immediate del Presidente del Consiglio dei ministri. Si poteva fare, io l'ho detto con chiarezza insieme ai miei colleghi in Commissione giustizia: lo possiamo fare, ma in termini di decenza giuridica, di rispetto per i principi del nostro diritto. Eliminiamo insieme - e la via è chiara - le cause dei ritardi processuali e avremo in Italia tempi d'attesa ridotti.

Oggi non si può chiedere ad un magistrato perché ha impiegato cinque anni per chiudere una causa, perché sappiamo tutti che, salvo casi eccezionali, che pure esistono, le motivazioni non sono addebitabili al comportamento dei magistrati, ma ad una macchina giudiziaria asfittica, incapace di offrire il servizio giustizia al cittadino.

Voi con questo provvedimento state negando ai cittadini il diritto di ricevere una risposta giudiziaria, cioè state affossando un diritto sacrosanto, fondato su un valore costituzionale, che è quello dell'accertamento della verità. Con questa legge, pur di soddisfare le esigenze di una persona, voi state impedendo ad un numero indefinito e indefinibile di persone di ricevere la risposta giudiziaria, cioè uno dei servizi più essenziali della democrazia moderna: la decisione del giudice.

Noi vi chiediamo ragionevolezza, siamo ancora in tempo: non tempi ragionevoli astrattamente considerati e imposti per norma, ma ragionevolezza politica. Voi continuate ad essere irragionevoli perché probabilmente, e questo è molto grave, non vi consentono di essere liberi e indipendenti. Molti di voi - in questo momento mi astengo dal nominarli, ma lo farò in seguito - sanno bene che ciò che sto dicendo è vero, è fondato sul diritto, e lo condividono; spesso, a quattrocchi, lo riconoscono, ma non possono agire di conseguenza perché è stato dato un altro ordine. Altro che parlare di autonomia e di centralità del Parlamento: le stiamo svendendo!

Queste norme non servono a nulla o, per lo meno, non servono all'obiettivo che voi indicate anche all'inizio della legge, bensì a tutt'altro. Questo tutt'altro può avere un peso politico e si può perseguire insieme, ma non affossando il diritto, non negando ai cittadini italiani di ricevere una risposta. Ecco perché vi chiedo di interrompere questa attività in seno all'Assemblea e di tornare a ragionare in maniera pacata e costruttiva nell'interesse del Paese e della giustizia. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Della Monica per illustrare la questione più pregiudiziale QP14. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei impiegare una brevissima parte del mio tempo per riprendere, soltanto per una ragione di carattere istituzionale, una discussione che abbiamo affrontato in precedenza. Essendo stata io oggi artefice, in Commissione giustizia, della decisione di allontanarci dalla Commissione stessa, desidero sottolineare che tale mia decisione, condivisa peraltro dal Gruppo, aveva l'intento preciso di salvaguardare il suo ruolo, quello costituzionalmente garantito, e quello delle Commissioni parlamentari. Non c'è stata da parte dell'opposizione altra ragione che questa. Ci tengo a sottolinearlo perché non mi pare di aver colto tale aspetto nella discussione odierna da parte della maggioranza, e questo mi fa profondamente dispiacere perché immagino di partecipare a un Parlamento che ha una sua utilità.

Detto questo, vista la brevità del tempo a disposizione, passo ad illustrare la questione che mi induce a chiedere il ritorno in Commissione del disegno di legge e che tocca prevalentemente, per quanto mi riguarda, il tema dei reati in materia di corruzione e dei reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di reati che colpiscono particolarmente la società italiana anche sotto il profilo della criminalità economica e della criminalità economica di stampo mafioso. Sono compiuti in larga parte da soggetti che si collocano in quella zona grigia della mafia che noi vorremo colpire.

Con la prescrizione processuale che viene introdotta abbiamo un risultato assolutamente negativo in assenza di una riforma del processo in grado di cancellare duplicazioni di garanzia e abusi di processo, in assenza di dotazioni di mezzi e di risorse perché la magistratura possa e debba funzionare, in ragione della pena edittale prevista in astratto per i reati e, a maggior ragione, in un sistema in cui il codice penale è stato emanato prima dell'entrata in vigore della Costituzione e che quindi si fonda su una scala di valori posta alla base delle sanzioni che ha ormai un carattere anacronistico. Questo profilo resta anche rispetto all'emendamento del relatore poiché rimane un criterio di disomogeneità dei reati in termini di offensività degli stessi calcolato sulla base della pena edittale.

Noi ci troviamo quindi, in rapporto al delitto di corruzione, in una situazione che porta necessariamente a far confliggere la previsione della prescrizione processuale sia con la necessità di sconfiggere il fenomeno che costituisce un obiettivo economico e sociale e un momento importante di contrasto alla illegalità e alla criminalità organizzata, sia con la previsione di fonti sovrannazionali che noi dobbiamo oggi tenere presenti sia perché ci siamo impegnati con la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione, sia perché ce lo impongono gli articoli 10 e 117 della Costituzione, sia perché non è risolto l'intreccio tra prescrizione sostanziale (quella del reato) e prescrizione processuale.

In conclusione, noi veniamo a violare anche gli articoli 79, soprattutto per quanto riguarda la parte della norma transitoria che finisce con risolversi in un'amnistia, e 112 della Costituzione, che impone l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. Il tutto avviene in violazione anche dell'articolo 111 (principio di ragionevolezza) e dell'articolo 24 che contiene il principio generale del diritto alla difesa, depotenziando anche i diritti delle parti offese che, in questo caso, sono la pubblica amministrazione e, quindi, lo Stato italiano.

Queste sono le ragioni per cui le chiedo di non procedere e di sospendere l'esame del disegno di legge in oggetto. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore D'Ambrosio per illustrare la questione pregiudiziale QP15. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, mi accingo a fare questo intervento in spirito di collaborazione, anche perché ho molta stima per il collega Valentino, relatore sul provvedimento, che avrebbe forse dovuto notare una incongruenza costituzionale abbastanza evidente. Mi riferisco al concorso che c'è tra due cause estintive: una causa estintiva del reato, stabilita dall'articolo 157 del codice penale e una causa che abbiamo stabilito nell'articolo 2 del disegno di legge, che estingue il processo. Sono due cause concorrenti.

In effetti può succedere che un reato non si sia estinto, ma si sia estinto il processo. Vi faccio un esempio semplicissimo perché si capisca chiaramente cosa vuol dire. Per quanto riguarda il delitto di omicidio colposo con l'aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni o di quelle sulla circolazione stradale, la prescrizione è di dieci anni. Il tempo normale per fare questi processi si aggira intorno ai cinque anni: ai sensi dell'articolo 407 del codice di procedura - e parlo ad un tecnico - un anno e mezzo è il tempo per l'indagine preliminare e tre anni occorrono per il giudizio, così come stabilito nell'emendamento. In tutto sono quattro anni e mezzo. Se si va un po' oltre questo termine, il processo è estinto. Tuttavia, perché si estingua il reato devono passare ancora quasi cinque anni. Qui sorge un contrasto evidente con l'articolo 112 della Costituzione, con cui si stabilisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, perché avete fatto riferimento - mi rivolgo sempre al relatore - all'articolo 649 del codice di procedura penale, che prevede il divieto di un secondo giudizio quando si estingue il processo. Per questo motivo il pubblico ministero, pur essendocene il tempo, non può esercitare l'azione penale: ciò è in evidente contrasto con l'articolo 112 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente CHITI(ore 18,55)

(Segue D'AMBROSIO). Questo mi pare di un'evidenza solare, ed è stato rilevato anche da eminenti costituzionalisti; mi stupisco che non sia stato notato anche da molti giuristi della maggioranza, alcuni dei quali hanno fatto riferimento a Leopoldo Elia come a un maestro di tali questioni. Credo che sarebbe stato opportuno verificare soprattutto questa possibilità di contrasto con l'articolo 112 della Costituzione.

Un'altra questione di legittimità costituzionale è la violazione dell'articolo 79 della Costituzione, ma su questo punto mi soffermerò quando illustrerò la questione sospensiva PS1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrare la questione pregiudiziale QP16. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, mi rimetto al testo scritto della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Galperti per illustrare la questione pregiudiziale QP17. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signor Presidente, esiste un problema di ragionevole durata del processo penale nel nostro Paese, così come immaginato dal dettato costituzionale all'articolo 111 e tale da determinare per legge la durata del processo? Forse sì, non mi sentirei di escluderlo; credo che se ne possa parlare ed avevamo iniziato a discuterne. Ce lo ricorda anche l'articolo 6 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come lo statuisce l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dal nostro Paese, che ci racconta di un diritto al processo «senza giustificato ritardo», sia nei procedimenti penali che in quelli civili.

A tal proposito, vorrei altresì ricordare che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa è intervenuto su tale problema con la risoluzione interinale n. 42 del 2009, identificando un totale di 2.183 casi risolti contro l'Italia in merito alla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari. Di certo non si può dire che la legge Pinto, nata per porre rimedio a tali carenze del nostro sistema giudiziario, abbia costituito una risposta adeguata ed efficace.

In questo contesto si è collocata e si colloca l'azione del Gruppo del Partito Democratico con la presentazione di emendamenti e di proposte legislative che proprio da questa situazione hanno tratto la spinta e la volontà di procedere a riformare la giustizia nel nostro Paese. Così come del resto non ci sfuggono alcuni dati noti, ripresi da molte fonti e da autorevoli organi di stampa. Partendo proprio dalla legge Pinto: 1.266.000 euro nel 2002, quasi 11 milioni di euro nel 2005, circa 25 milioni di euro nel 2008, 34 milioni di euro per una parte del 2009. Poi ci sono i dati forniti dallo stesso ministro Alfano: nel gennaio 2009, erano 5.425.000 i processi civili pendenti e 3.262.000 i processi penali pendenti. Se raffrontiamo questi dati con quelli di altri Paesi vediamo che in Italia nel 2007 i giudizi penali pendenti in primo grado sono 1.200.000, in Germania 287.000, in Spagna 205.000 e in Gran Bretagna 70.000. È un raffronto, in un contesto europeo, che fa riflettere; allo stesso modo, se dovessimo analizzare i dati della Banca mondiale, noteremmo che per recuperare un credito in una disputa commerciale occorrono in Italia 1.210 giorni, in Francia 331, in Germania 394.

Questa è la situazione, e potremmo continuare a lungo. Ma come abbiamo detto nei lunghi e - a mio avviso - non inutili lavori in Commissione e come ribadiamo oggi, così come siamo consapevoli di come stanno le cose, è altrettanto utile domandarsi se sia ragionevole la risposta che il Senato si appresta a dare in questo contesto e a questo contesto. Pur dando peraltro atto - perché è nei fatti - che ci troviamo di fronte ad un provvedimento sostanzialmente diverso, che tiene conto anche di molte delle proposte emendative da noi formulate, non possiamo considerare ragionevole questo disegno di legge all'esame del Senato oltre che per le ragioni già esplicitate dagli altri colleghi, connesse e collegate ai profili costituzionali, per almeno tre altre buone ragioni che sono state in qualche modo, in maniera seppur succinta, citate.

La prima è che non basta accordarsi su un termine se non si pongono in essere le condizioni, i modi, le circostanze funzionali al raggiungimento dell'obiettivo, che deve essere congruo con quello che ci si propone di fare e con la macchina organizzativa, in termini di mezzi, uomini e sedi a disposizione. Se nel 2003 i cancellieri e gli impiegati erano 45.000 e oggi sono 42.000, si può immaginare che ci troviamo invece di fronte alla necessità di colmare vuoti organizzativi e riprendere quindi un discorso di funzionalità della macchina giudiziaria. Del resto, mi pareva che il disegno di legge del Governo presentato nel marzo 2009, e di cui era già stata avviata la discussione generale, fosse la sede più idonea per definire in modo organico la riforma della giustizia e che tenesse quindi conto delle questioni emerse anche in questo dibattito. Le iniziative che si sono susseguite - consentitemi di dirlo: anche un po' estemporanee - non hanno di certo aiutato a far maturare un clima di condivisione e di confronto.

E veniamo alla seconda ragione: il provvedimento nella sua versione finale estende anche alle persone giuridiche i benefici previsti dalla fattispecie in esame, senza un approfondimento e un confronto che sarebbero stati opportuni anche rispetto all'impianto costituzionale.

Infine, la terza motivazione è contenuta in quella norma transitoria in cui il legislatore pare più preoccupato a sanare il passato che non a delineare i confini di un possibile processo penale in via generale più giusto per tutti i cittadini.

Per questi motivi, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1880. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Sanna per illustrare la questione pregiudiziale QP18. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, per effetto degli emendamenti il suo testo è mutato ma l'impianto e la filosofia del disegno di legge sono gli stessi. Quindi - consentano i proponenti l'ironia - sarebbe meglio espressa questa filosofia cambiando il titolo del disegno di legge. Suggerirei: «Provvedimenti per l'introduzione nella giustizia penale di istituti di diseconomia processuale».

Nell'ordito delle nostre norme costituzionali sulla giurisdizione rintracciamo un equilibrio delicato tra la pretesa punitiva dello Stato, la presunzione di innocenza, il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi del cittadino, ma senza processo o con un processo a conclusione quasi impossibile e sicuramente incerta questo equilibrio non c'è più. Gli articoli 24 e 112 della Costituzione, quest'ultimo relativo all'azione penale obbligatoria, consegnano a noi, al legislatore, il dovere di approntare un sistema che provi a realizzare una nostra umana ed imperfetta giustizia, però un sistema che funzioni, che ragionevolmente possa funzionare, data la sua organizzazione e i mezzi che la Repubblica decide di dedicarvi.

Ma se la regola, i mezzi, i tempi del processo rendono oggettivamente improbabile raggiungere lo scopo dell'accertamento della verità - certo, di una verità umana, processuale - questo diritto fondamentale del cittadino, il diritto civile alla giustizia subisce un non rimediabile degrado; e si va contro Costituzione se il diritto alla giustizia, che qui è eminentemente il diritto della parte offesa, il diritto del più debole che può farsi forte solo della forza dello Stato, viene collocato nella zona grigia della non effettività, che è la malattia mortale dei diritti fondamentali. Ecco, senatori, se dichiarassimo solennemente, come dichiara questo disegno di legge, la non effettività del diritto alla giustizia, autorizzeremmo il diffondersi di una grande frustrazione nella catena della giustizia.

Come reagirà il primo anello di questa catena, l'apparato dello Stato preposto alla prima cura della legalità, alla dissuasione del comportamento illegale, alla repressione immediata del crimine? Abbiamo chiesto al Ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, agli avvocati una loro previsione degli effetti. Ma il Ministro dell'interno non ha da dire la sua previsione? Non ci vuole molto ad immaginare l'attività quotidiana delle forze dell'ordine infiltrata dalla grande frustrazione. Molto del loro lavoro, lo sappiamo, sarà reso inutile. Questo lavoro sarà compiuto con la stessa diligenza o sarà invece connotato dallo scetticismo, da minore impegno e passione? La notitia criminis sarà segnalata, la denuncia del cittadino considerata e con un seguito investigativo o colpirà il pesante messaggio di dissuasione trasportato dal provvedimento in esame? Processo breve incerto, indagini inutili, soldi e fatica sprecati.

In conclusione, dissipazione del lavoro di indagine delle forze dell'ordine, dei magistrati, del pubblico ministero, della difesa, delle parti civili e del loro diritto ad un risarcimento diverso da quello monetario. Ecco cosa reca in danno, senza altre misure per la giustizia, il cosiddetto processo breve. «Fiat iustitia et pereat mundus», vale a dire «sia fatta giustizia, vada pure in rovina il mondo». Questo era il motto di Ferdinando d'Asburgo.

Colleghi, signori della maggioranza, che un giorno non vi si attribuisca a motto della legge che oggi pretendete di imporre al Paese: «Sia fatto il processo breve, rovini pure la giustizia». (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I senatori Ceccanti, Poretti, Bonino e Perduca danno per illustrate le questioni pregiudiziali QP19, QP20, QP21 e QP22. (Brusìo).

Colleghi, come ha detto anche il presidente Schifani, se qualcuno deve parlare, può uscire dall'Aula. Coloro che restano in Aula consentano di intervenire a coloro che devono illustrare le proposte di questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire il senatore D'Alia per illustrare la questione pregiudiziale QP23. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, il modo in cui sono stati organizzati i lavori d'Aula e di Commissione evidenzia un paradosso che, per rispetto di quest'Aula, eviteremo di chiamare il gioco delle tre carte. Esso nasce dalla circostanza che noi siamo qui ad esprimere una serie di considerazioni in ordine alla asserita incostituzionalità di un testo che, nottetempo, è stato radicalmente modificato e che verosimilmente sarà approvato nella stesura proposta dal relatore e non nella stesura licenziata dalla Commissione. È evidente che questo fatto impone dei limiti all'esame dell'Aula. Il primo limite è proprio quello di non consentire all'Assemblea di esprimersi compiutamente sui profili di incostituzionalità di questo complesso di disposizioni. Noi dobbiamo vedere anche l'aspetto positivo: nel testo riformulato dal relatore con il cosiddetto maxiemendamento su alcune questioni di costituzionalità ‑ per la verità, sollevate non solo dall'opposizione in Commissione giustizia, ma anche dalla Commissione affari costituzionali ‑ vi sono state modifiche. (Brusìo).

PRESIDENTE. Qui ci vorrebbe una convenzione con i vigili urbani per poter entrare ed uscire dall'Aula (la proporrò al prossimo Consiglio di Presidenza), visto l'emiciclo; e poi non so cos'altro ci vorrebbe. Ho già invitato ad uscire coloro che non intendono ascoltare, in modo da permettere agli altri di seguire gli interventi.

Prego, senatore D'Alia.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Stavo cercando di sviluppare un ragionamento che credo porterà a valutare un ulteriore profilo di incostituzionalità di questo testo, frutto della scelta della maggioranza di non consentire un corretto esame istruttorio del provvedimento in Commissione. Si tratta di un profilo di incostituzionalità per un vizio del procedimento legislativo, che peraltro reiteratamente il Capo dello Stato in più occasioni (da ultimo, con riferimento al cosiddetto pacchetto sicurezza) ha avuto modo di sottolineare, in maniera estremamente rispettosa dell'autonomia e delle prerogative del Parlamento, sintetizzandolo nella necessità della trasparenza dell'azione del legislatore, dell'intelligibilità dei testi normativi e della loro accessibilità da parte di chiunque, di ogni singolo cittadino, indipendentemente dal fatto che si tratti di un addetto ai lavori o meno. A questo punto, non riesco neanche a capire cosa ci stia fare nel Governo un Ministro per la semplificazione, se poi siamo costretti a votare norme di questa natura, che non hanno alcuna accessibilità e comprensibilità e che sono state costruite appositamente in questo modo per nascondere le ragioni per le quali sono state proposte ed approvate.

Limiterò pertanto le mie osservazioni, signor Presidente, a quelle parti del testo che resistono al maxiemendamento del relatore e, per economia dei nostri lavori, svolgerò alcune considerazioni sui profili di incostituzionalità, che, dal nostro punto di vista, anche il testo proposto dal relatore ha e porterà con sé nel suo successivo iter parlamentare.

Il primo punto riguarda la legge Pinto. Sulla legge Pinto e sui termini, signor relatore, non è vero che non è stato modificato nulla. I termini della cosiddetta ragionevole durata dei processi civili, amministrativi, eccetera, ai fini della costruzione della condizione per l'esercizio dell'azione relativa al diritto all'equo indennizzo, sono quelli del testo della Commissione. Si tratta di termini ridotti e assolutamente inadeguati, specie se facciamo riferimento al giudizio civile, considerando la ragionevole durata di un processo civile, per quello che ci è stato spiegato in Commissione, con riferimento in particolare all'esperienza pilota di Torino.

Il dato che riverbera sull'incostituzionalità riguarda la violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Visto che non ci avete consentito di conoscere i dati in Commissione, li citiamo noi in Aula: a fronte di 5.425.000 processi civili, il 50 per cento di essi sarà colpito da queste norme. Per quanto riguarda i giudizi amministrativi, quelli pendenti da più di due anni sono 566.339 in primo grado e oltre 23.000 in secondo grado, considerando le sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda i giudizi davanti alla Corte dei conti, quelli colpiti sono circa 38.000. Poiché con queste norme che introducete il decorso del termine costituisce causa unica, ope legis, per la richiesta del diritto all'equo indennizzo, è evidente che la sovraesposizione finanziaria del bilancio del Ministero della giustizia è tale che necessita di una quantificazione e di una copertura, ai sensi dell' articolo 81 della Carta costituzionale.

Non vi siete però limitati a questo, perché nell'emendamento proposto dal relatore avete introdotto un doppio grado di giudizio, sotto forma di opposizione al decreto presidenziale, e quindi un riesame dell'eventuale decreto motivato del presidente o del consigliere delegato che respinge o accoglie la domanda di equo indennizzo, che di fatto, a fronte della mole di contenzioso che si svilupperà sull'applicazione della legge Pinto, appesantirà così tanto i giudizi pendenti davanti alla Corte d'appello da rendere oggettivamente impossibile celebrare in tempi ragionevoli i giudizi sull'equo indennizzo. Questo è il paradosso al quale siete arrivati. Altro che semplificazione, ministro Calderoli! Siamo veramente al ridicolo, di cui vi state quotidianamente coprendo su questo tema.

La seconda questione che voglio evidenziare riguarda le vittime di reato. Su tale aspetto avete sostenuto e continuate a sostenere, con una bella faccia tosta, che comunque tale tutela è garantita anche a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio, perché c'è la possibilità della trasposizione in sede civile dell'azione, che la parte civile ha già a prescindere, e che tutto questo avverrebbe con una rimodulazione delle priorità nel calendario per la celebrazione dei giudizi che le riguardano. Tutto questo sulla carta va benissimo, ma quando passiamo dalla carta - cioè dalla realtà che vi siete costruiti, dalla vostra finzione - alla realtà, ci rendiamo conto che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Occorre infatti considerare che lo stato di lungaggine del giudizio civile, che è al di fuori di ogni regola civile, non si può affrontare solo facendo una «normetta» che stabilisce che esso deve durare due anni o tre anni, quando poi non ci sono le strutture adeguate e non si è proceduto ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie e a rendere più efficiente la celebrazione dei processi civili, con buona pace dei riti alternativi e delle miniriforme che sono state introdotte, che, essendo facoltative, non produrranno gli effetti che sperate o dite di sperare. Tutto questo determina una crescita esponenziale del contenzioso e quindi determina di fatto una previsione normativa illogica e che, anziché perseguire l'obbiettivo che si è posto, ne persegue uno esattamente opposto: quello di rendere ulteriormente irragionevoli questi giudizi.

Con riferimento alle vittime di reato, si nega loro la possibilità di avere il ristoro morale ‑ e non solo quello che nasce dall'azione risarcitoria di stampo civile ‑ nella sede propria, che è il processo penale, il quale tutela le parti civili anche per un altro tipo di interesse, che non è solo quello giuridicamente protetto, in senso stretto, dal ristoro di natura economica e patrimoniale.

Altra considerazione riguarda la questione dell'azione e dell'introduzione da parte del relatore della prescrizione del processo contabile. Al di là dell'assoluta irragionevolezza della distinzione tra due o tre anni in ragione del livello del danno patrimoniale (cioè se il danno stimato è superiore o inferiore ai 300.000 euro), collega Valentino, l'illogicità nasce dal fatto che - poiché la presunta quantificazione del danno erariale viene fatta dal pubblico ministero contabile nel momento in cui esercita l'azione - la durata del processo evidentemente non è ragionevole, ma sta solo nell'esclusiva dipendenza dal pubblico ministero. Ditemi voi come si fa a stabilire se un giudizio contabile si estingue in ragione di due o tre anni, a seconda che il pubblico ministero (il procuratore, nell'azione della Corte dei conti) stabilisca che il danno cagionato dagli amministratori è di 400.000 anziché 200.000 euro. Obiettivamente, mi sembra che si sfiori il ridicolo, ma non è solo questo il punto.

Collega Valentino, voi determinate la durata del giudizio contabile in tre anni tout court e non considerate la possibilità che nel corso di quel giudizio, che ha una forma di assunzione di elementi probatori molto più circoscritta - come è noto - rispetto a quello penale o civile, l'unica possibilità di un accertamento della veridicità dei fatti dedotti dal procuratore della Corte dei conti stia nelle ordinanze istruttorie. Queste però non potranno più essere fatte, perché la loro esecuzione dura minimo sei mesi, ma è proprio quella che può dare l'acquisizione reale dei documenti da cui si accerta se un soggetto convenuto abbia arrecato o meno un danno all'erario e alla finanza pubblica. È quindi evidente che il computo dell'attività istruttoria nell'ambito della durata complessiva di un giudizio di due o tre anni determinerà di fatto una compressione dei diritti di difesa del convenuto, con una violazione degli articoli 111 e 27 della Costituzione, che porterà... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'Alia, la mia intenzione era di invitarla a concludere, non di toglierle la parola.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, dal momento che rinuncio ad intervenire durante la discussione sulle questioni pregiudiziali e sospensive, se possibile vorrei bruciare ora due minuti di quell'intervento che non farò. Infatti, prima puntualizziamo alcune questioni - considerato che non ci è stata data l'opportunità di farlo - e meglio è. Qui non deve passare il messaggio in forza del quale la nostra opposizione è pregiudiziale e preconcetta: ci sono tante e tali enormità di questioni di merito e di incostituzionalità che avremmo bisogno di un mese per esaminarle in quest'Aula. Le chiedo allora la cortesia, per ragioni di economicità dei tempi, di lasciarmi prosciugare ora due minuti in più, per poi non intervenire successivamente.

Con riferimento a tale questione, è evidente che il risultato finale di questo papocchio sul giudizio contabile sarà che la Corte dei conti in primo e secondo grado procederà a condannare sullo stato degli atti, senza andare ad accertare la veridicità delle contestazioni, perché non avrà il tempo di farlo. Poiché ciò che prevale è l'interesse statistico alla consumazione di determinati giudizi, alla fine la compressione avverrà sui diritti di difesa, con buona pace di quanto andate dicendo in giro.

Da ultimo, signor Presidente, cerco di procedere velocemente verso le conclusioni, senza voler discutere dei tempi, ma soltanto della cosiddetta disposizione transitoria. Non so se sia frutto di un refuso o meno, ma questa coda di indulto - anzi, questa coda di amnistia sotto forma di indulto, così come l'avete costruita al comma 1 dell'articolo 4-bis - è veramente esilarante, e tralascio le ragioni per cui ciò è stato fatto. Al di là di questo, però, senatore Valentino, c'è una cosa che mi sembra singolare e che quindi dobbiamo chiarire subito, sulla quale richiamo, in maniera particolare, l'attenzione dei colleghi dei Gruppi di opposizione.

L'interpretazione del testo che lei ha proposto comporta la circostanza della durata ultrabiennale che, per i delitti indultabili e per i reati coperti da indulto o che possono essere soggetti ad indulto, riguarda solo il giudizio di primo grado, indipendentemente da dove il giudizio sia arrivato. Ad esempio, per un processo arrivato in Cassazione, il cui giudizio di primo grado è durato più di due anni, se ne determina la estinzione? Dalla lettura di questo comma 1 a noi sembra che la sua sia una previsione più ampia rispetto a quanto si era letto sui giornali e che quindi l'estinzione non riguardi solo i processi relativi a delitti che sono oggetto di accertamento giudiziario in primo grado e che superano i due anni ma tutti i processi che riguardano quelle ipotesi di reato il cui giudizio di primo grado dura più di due anni. Se fosse così, al di là della incostituzionalità, ci troveremmo di fronte ad una abnormità che sarebbe veramente di per sé e da sola di una gravità inaudita.

Per queste ragioni, signor Presidente, e per le altre contenute nelle pregiudiziali, insistiamo perché questo provvedimento non venga esaminato e sia rinviato in Commissione, per cercare almeno di ottemperare all'invito del Capo dello Stato. Non lo potete fare a chiacchiere e poi dimenticare ciò che in quest'Aula viene detto: prima della pausa estiva, sul pacchetto sicurezza questa maggioranza, questo Governo e - lo dico senza polemica - la Presidenza del Senato altro hanno detto rispetto alla lettera garbata del Capo dello Stato che ha posto alcune questioni essenziali per il ruolo di questo Parlamento, che voi quotidianamente state mortificando. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

PRESIDENTE. Le questioni sospensive QS1, QS2, QS3 e QS4 si danno per illustrate.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato con attenzione le 27 questioni pregiudiziali e sospensive presentate dall'opposizione e credo che serva da parte nostra una breve replica, soprattutto con riferimento ad alcuni passaggi contenuti in tali questioni pregiudiziali, che contengono errori anche di carattere tecnico.

Si è detto anzitutto che nel nostro ordinamento interno non esisterebbe l'istituto della prescrizione processuale, e quindi che questo meccanismo estintivo sarebbe introdotto per la prima volta; in particolare, la questione pregiudiziale QP9 dell'Italia dei Valori dice espressamente che l'istituto della prescrizione del processo è sconosciuto all'ordinamento interno. Purtroppo non è così e molti di voi lo sanno perché il processo disciplinare nei confronti dei magistrati prevede la prescrizione processuale.

L'articolo 15 del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede un termine fisso di due anni per la durata del processo disciplinare affidato alla sezione disciplinare del CSM e prevede che se il termine dei due anni non è osservato il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. Ebbene, ciò che vale nel processo contro i magistrati non dovrebbe valere per i comuni cittadini.

Presidenza del presidente SCHIFANI(ore 19,27)

(Segue MAZZATORTA).Si è cioè stabilito nel 2006 che la ragionevole durata del processo disciplinare nei confronti di un magistrato sia di due anni, senza alcun riferimento alla maggiore o minore gravità dell'illecito disciplinare del magistrato stesso. Solo due anni.

Per i magistrati il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione è stato attuato e all'indeterminatezza del concetto di durata ragionevole del processo si è sostituito un termine definito e certo ex ante; ma quello che è possibile per i magistrati non è possibile, secondo voi, per i comuni cittadini.

Si è poi detto, nel corso dell'illustrazione delle questioni pregiudiziali e sospensive, che i Paesi europei non conoscerebbero l'istituto della prescrizione processuale, ma sapete bene che anche questo è falso: esso esiste, ad esempio, in Francia e in Germania. Inoltre, vorrei ricordare che quattro anni fa, il 13 settembre 2005, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa - che è l'organo consultivo costituito in seno al Consiglio d'Europa, che si occupa di misurare e di valutare l'efficienza dei vari sistemi giustizia nei diversi Paesi membri - ha approvato un documento, denominato Programma Quadro, dal titolo «Un nuovo obiettivo per i sistemi giudiziali: la trattazione di ciascun caso entro una cornice temporale ottimale e prevedibile». Quindi, il Consiglio d'Europa, con il suo organo consultivo, prevede che «ogni processo deve svolgersi entro un limite temporale non semplicemente ragionevole, bensì ottimale e prevedibile ex ante». Secondo quanto afferma il Consiglio d'Europa, dunque, la giustizia per essere credibile deve essere amministrata in tempi prevedibili dal cittadino, ed è quanto stiamo tentando di fare con un disegno di legge che, com'è stato detto, trova i suoi precedenti in molti disegni di legge presentati da colleghi del centrosinistra dalla XIV legislatura in poi.

Eviterò di leggervi l'elenco di tutti questi disegni di legge, limitandomi a ricordare che c'è anche un progetto del 2001, depositato alla Camera dei deputati (n. 1302), firmato da 62 deputati del centrosinistra. Aggiungo poi che il tema della prescrizione processuale e dei meccanismi estintivi nel 2008 era stato addirittura proposto dall'Associazione nazionale magistrati al ministro Alfano, al momento del suo insediamento. Ancora oggi, peraltro, sul sito Internet dell'ANM si trova una scheda, presentata al ministro Alfano, in cui si dice che occorre prevedere distinti intervalli estintivi da far valere per ciascun grado del processo, attraverso l'introduzione della prescrizione endoprocessuale.

In verità, colleghi dell'opposizione, a voler essere sinceri fino in fondo, l'unica critica seria che poteva essere fatta a questo provvedimento è che esso è stato copiato dai disegni di legge del centrosinistra: questa è l'unica critica seria che poteva essere fatta, ma che invece non abbiamo sentito. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Se c'è dunque una colpa di questo disegno di legge, è che in realtà esso trae il suo contenuto da una riflessione culturale tecnica, che parte nel 2000 e che è pertinenza assoluta del mondo dei giuristi di centrosinistra.

Se qualcuno avrà la cortesia di leggere un bellissimo libro del 2003 dei professori Giunta e Micheletti sulla prescrizione processuale, si accorgerà che vengono ampiamente illustrati ed elogiati tutti quei disegni di legge dei colleghi di centrosinistra. Vorrei anzi citare qui l'autore originario di quest'idea, il senatore Fassone, collega dell'opposizione purtroppo non più presente in quest'Aula. Il senatore Fassone, in un articolo su «Questione giustizia» del 2001, a proposito dell'introduzione della prescrizione processuale diceva: «La magistratura non solo non sarà incoraggiata a sonnecchiare, ma sarà sollecitata ad attivarsi sin dalle prime battute, e la durata del processo non sarà indefinita, ma sarà frutto di una somma di addendi ben definiti e serrati tra loro».

A noi piacerebbe davvero che in quest'Aula ci fosse ancora il senatore Fassone. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, le questioni pregiudiziali che sono state poste sono in buona parte riconducibili ad argomenti che non sono quelli reali. Si chiede, ad esempio, il rinvio in Commissione del disegno di legge, per un ulteriore esame degli emendamenti presentati dal relatore, innovativi rispetto al testo approvato in Commissione. Intanto, il Presidente ha disposto l'ulteriore esame in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, per cui questo ulteriore esame c'è stato, e poi ricordo che non siamo in sede redigente, cioè quella sede in cui la Commissione approva l'intero testo e poi l'Aula si limita alla votazione degli articoli ed al voto finale; pertanto è certamente legittimo chiedere di ritornare in Commissione, nel senso di essere contrari all'approvazione del provvedimento, ma l'esame in Commissione c'è stato.

Dico di più: gli emendamenti proposti dal senatore Valentino non nascono dal nulla ma dal dibattito che si è svolto in Commissione giustizia; aggiungo che accolgono le condizioni e gran parte delle osservazioni prospettate dalla Commissione affari costituzionali quando ha espresso il proprio parere per quanto riguarda le materie di propria competenza su tale provvedimento.

Un secondo punto che vorrei sottolineare è il seguente. Da certi interventi sembra che la prescrizione sarebbe quasi introdotta da questo provvedimento, come se oggi non ci fossero processi che vanno in prescrizione. Abbiamo sentito in Commissione giustizia una precisa relazione da parte del ministro Alfano, il quale ha spiegato che attualmente, se ricordo bene, i processi che si estinguono per prescrizione sono 400 al giorno. Pertanto, non è che la prescrizione viene introdotta da questo provvedimento; esso intende dare una disciplina migliore e più razionale alla durata dei processi, per le ragioni che sono state più volte citate, e che si richiamano al rispetto della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in merito alla quale abbiamo avuto più volte ricevuto dei richiami. Tant'è vero che questa esigenza è stata sentita nel passato soprattutto da autorevolissimi esponenti del centrosinistra, i quali, come ricordava il senatore Mazzatorta, hanno presentato disegni di legge in questo senso nei quali veniva anche spiegato in modo molto efficace l'effetto che queste nuove norme dovrebbero avere sui processi in corso. Questo è un aspetto sul quale molti degli interventi dell'opposizione si sono soffermati.

Vorrei ricordare in merito che cosa diceva il disegno di legge presentato dai senatori Fassone, Ayala, Brutti, Calvi e Maritati, tutti uomini di diritto di notevole livello. Nella relazione al loro disegno di legge ricordavano che sembra inevitabile pervenire alla conclusione che nei procedimenti in corso il termine di prescrizione sarà quello risultante in concreto più vantaggioso per l'imputato, a seconda che si applichi la disciplina vigente o quella di nuova introduzione, ferma restando l'impossibilità di addirittura contaminare i due istituti nella ricerca di una terza soluzione ancora più benevola dell'una o dell'altra. Per cui non soltanto il contenuto della norma che oggi stiamo esaminando ricalca molto da vicino un disegno di legge presentato da autorevoli esponenti del centrosinistra, in particolare da esperti di diritto (quattro magistrati e un avvocato), ma anche l'impatto di queste nuove norme sui procedimenti in corso è stato chiaramente e succintamente illustrato da queste parole della relazione che ho citato.

Credo perciò opportuno proseguire l'esame di tale provvedimento e per questo il Gruppo del Popolo della Libertà voterà contro le questioni sospensive e pregiudiziali. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo procedere a tre votazioni: una sulle questioni pregiudiziali, una sulle tre questioni sospensive e una per la richiesta di parere al CNEL. Ai termini di Regolamento, si voterà per alzata di mano. Invito pertanto i senatori a prendere posto.

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Belisario e da altri senatori (QP1), dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP2), dal senatore Mascitelli e da altri senatori (QP3), dalla senatrice Bugnano e da altri senatori (QP4), dal senatore Lannutti e da altri senatori (QP5), dal senatore Pedica e da altri senatori (QP6), dal senatore Pardi e da altri senatori (QP7), dalla senatrice Carlino e da altri senatori (QP8), dal senatore Caforio e da altri senatori (QP9), dal senatore Giambrone e da altri senatori (QP10), dal senatore Di Nardo e da altri senatori (QP11), dal senatore De Toni e da altri senatori (QP12), dal senatore Maritati e da altri senatori (QP13), dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP14), dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori (QP15), dal senatore Casson e da altri senatori (QP16), dal senatore Galperti e da altri senatori (QP17), dal senatore Sanna e da altri senatori (QP18), dal senatore Ceccanti e da altri senatori (QP19), dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QP20), dalla senatrice Bonino e da altri senatori (QP21), dal senatore Perduca e da altri senatori (QP22), e dal senatore D'Alia e da altri senatori (QP23).

Non è approvata.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Carofiglio e da altri senatori (QS1), dal senatore Chiurazzi e da altri senatori (QS2), e dal senatore D'Alia e da altri senatori (QS4), volta a rinviare in Commissione il disegno di legge.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS3, avanzata dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, volta a richiedere il parere del CNEL.

Non è approvata.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Colleghi, desidero informare l'Aula che gli interventi degli iscritti a parlare impegneranno il tempo di circa un'ora e un quarto. Pertanto, propongo all'Assemblea di impegnare questa seduta, la cui conclusione è prevista per le ore 21, per la discussione generale e di rimandare a domattina le repliche dei relatori di maggioranza, di minoranza e del Governo e passare poi all'esame degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CHITI(ore 19,42)

Colleghi, forse il deflusso dall'Aula di chi non è intenzionato a rimanere può essere anche più rapido. Chi ha intenzione di rimanere deve garantire il silenzio, in modo da ascoltare i senatori che intervengono.

BONINO (PD). Signor Presidente, magari i colleghi non defluiscono.

PRESIDENTE.Defluire non è obbligatorio, il silenzio però lo è. Per questo ho invitato i colleghi a fare silenzio, non a defluire.

Colleghi vogliamo consentire di aprirla questa discussione generale o dobbiamo ancora aspettare? Vi invito davvero a fare silenzio. Siamo in fase di discussione generale. Chi non ha intenzione di ascoltare può uscire.

Ha facoltà di parlare, senatrice Bonino.

BONINO (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, è un dato oggettivo e non più un'opinione di alcuni che lo stato della giustizia nel nostro Paese ha raggiunto livelli di inefficienza intollerabili, sconosciuti in altri Paesi democratici, per i quali l'Italia versa da anni in una situazione di illegalità tale da avere generato numerosissime condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea ormai condanna lo Stato italiano per la violazione dei diritti di tutte e di ciascuna parte di un processo: condanne per la violazione dei diritti degli imputati, condanne per la violazione dei diritti delle vittime dei reati e delle parti lese, condanne per la violazione dei diritti dei detenuti. È un fatto che lo Stato italiano non riesce più, e da tempo, a garantire i diritti fondamentali di quei cittadini che siano coinvolti e nel momento in cui abbiano a che fare con l'apparato giudiziario italiano. Lo Stato non riesce più da tempo ad erogare il servizio giustizia in termini che possano definirsi non solo efficienti ma anche solamente accettabili.

L'enorme numero dei processi pendenti, l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli con l'incapacità del sistema di gestire anche i soli provvedimenti sopravvenuti stanno determinando e hanno determinato una sfiducia generalizzata dei cittadini nel sistema giustizia, una sfiducia tale da rendere sempre più concreto il pericolo che si ricorra a forme di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che si incrementi il numero di reati a causa di una sostanziale impunità. Penso che tutti dovremmo essere preoccupati di una situazione di questo tipo, perché Stato di diritto, amministrazione della giustizia e legalità sono i cardini imprescindibili di una convivenza civile, chiunque e qualunque forza politica si trovi a governare il Paese.

In questa situazione, la risposta che il Governo intende fornire, per esempio, con il provvedimento in corso è - e so di usare una parola forte - irresponsabile, e lo motiverò. Sappiamo tutti che con il cosiddetto processo breve non si possono risolvere i problemi dei milioni di cittadini che chiedono giustizia ogni giorno nelle aule dei tribunali. Questo processo breve instaura un meccanismo a clessidra: finito il tempo, finito il processo; meccanismo introdotto oggi, con queste condizioni date.

È per questo che la maggioranza parlamentare si rende responsabile di un fatto gravissimo dando forma e forza di legge ad un permanente diniego di giustizia. Il debito di giustizia che lo Stato ha con milioni di cittadini a causa dei milioni di processi pendenti non solo non verrebbe saldato, ma non sarebbe neppure azzerato: verrebbe reso semplicemente inesigibile, stando ben attenti peraltro a non farlo capire agli elettori, cui si somministra, invece, la solfa falsa che questo provvedimento accelererebbe i tempi. Sono invece milioni i processi che andrebbero a morire, ma si tratterebbe di una morte lenta, di un'agonia strisciante, permanente, incostituzionale e costosissima, perché i processi dovrebbero continuare ad essere celebrati sino allo scadere del termine. Ciò non consente di programmare alcuna riforma. Per questo - ho detto e ripeto - uso l'aggettivo irresponsabile.

Il diritto alla ragionevole durata del processo non ha nulla a che vedere con questo processo breve. Il diritto alla ragionevole durata del processo è un diritto di tutte le parti in un processo: è un diritto dell'imputato così come delle persone offese, in nome del quale devono essere portate a termine, a nostro avviso, quelle riforme di sistema, strutturali, costituzionali, ordinamentali e processuali senza le quali la macchina della giustizia non riuscirà a mettersi in moto.

Per garantire un processo giusto, equo e che abbia una durata ragionevole noi radicali, componenti del Gruppo del Partito Democratico, proponiamo riforme di struttura da tanto tempo: dal caso Tortora in poi e non abbiamo mai cambiato opinione. D'altronde, colleghi, lo stesso ministro Alfano ha dichiarato più volte e cito: «Occorre intervenire sulla giustizia con una riforma organica in tempi rapidi e non con una legislazione alluvionale, ma con interventi mirati che non vanno contro qualcuno sui processi e sull'asse istituzionale‑costituzionale per una giustizia al servizio del cittadino».

Queste dichiarazioni però, evidentemente, sono costantemente . Nonostante il Governo abbia accettato una risoluzione proposta alla Camera dalla deputata Rita Bernardini, in realtà abbiamo assistito in questo ultimo anno ad un profluvio di misure che hanno aggiunto fattispecie di reato, che, sull'onda di un imperante populismo demagogico, in realtà convogliano disagio sociale verso i giudici penali e poi verso le carceri, anche loro divenute fuorilegge, illegali e criminogene.

Quindi, colleghi, questo provvedimento non ha nulla a che vedere con gli interventi strutturali o con quella grande riforma del sistema giustizia; non ne é neppure l'inizio e anzi, per quanto ne sappiamo, ne é solamente la fine ingloriosa.

Aggiungo un'ultima considerazione, che sottopongo all'attenzione di tutti noi, al di là di ipocrisie o di mancanza di coraggio: l'altro elemento che attraversa il sistema sono le oltre 200.000 prescrizioni annuali nel nostro Paese. Si tratta di una forma di amnistia non regolamentata, assolutamente discrezionale e totalmente opaca. C'è da chiedersi se non sarebbe il momento di avere, invece, il coraggio politico d'assumere una responsabilità in Parlamento per un'amnistia che operi sotto l'assunzione di responsabilità e non per prescrizione. Noi tolleriamo un'amnistia e non la governiamo. Mi si dice che ciò avviene perché l'opinione pubblica non lo capirebbe. Questa idea che i cittadini non capiscono credo che sia una cosa che non ha più senso: la verità è che capirebbero benissimo; siamo noi - voi - a non averne il coraggio.

Sicché, se prima non si dà vita ad una stagione di riforme che permetta alla macchina della giustizia di rimettersi in moto e di entrare a regime con responsabilità e regole nuove, questo processo breve non risolverà la più grande questione politica e sociale del Paese, la più imponente fabbrica di violazioni dei diritti umani e civili, ma sarà capace solamente di risolvere i problemi con la giustizia di alcuni potenti e prepotenti nel nostro Paese, a discapito dei milioni di cittadini che questa sete hanno e questo diritto esigono. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mascitelli. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il disegno di legge Gasparri-Quagliariello, comunicato alla Presidenza del Senato il 12 novembre 2009, arriva all'esame dell'Aula esattamente dopo due mesi, e già si sono prodotti più emendamenti da parte del relatore, modificandone radicalmente l'impianto in un tormentato iter. Il confronto in Commissione giustizia e quello, ancora più ampio, nelle diverse sedi politiche e tecniche, oltre che davanti all'opinione pubblica, hanno dimostrato ampiamente che la stessa maggioranza parlamentare aveva lavorato troppo in fretta sul testo del disegno di legge, pur presentato a suo tempo come intenzionato a risolvere il «problema dei problemi», quello cioè delle interferenze tra sovranità popolare e potere giudiziario, e invece interessato probabilmente solo a liberare il Presidente del Consiglio da uno scomodo appuntamento con la giustizia.

Una maggioranza sicura di sé e delle sue ragioni, fino al punto di dichiarare solennemente, per bocca del senatore Quagliariello, «probabilmente saremo costretti a fare da soli», si è poi trovata a dover fare i conti non solo con l'opposizione parlamentare in Senato, ma anche con le critiche di tutte le componenti del mondo giudiziario (Associazione nazionale magistrati, avvocatura, CSM), convergenti nel sottolineare l'incongruità del disegno di legge con le stesse finalità dichiarate. Ragion per cui ci troviamo oggi, all'inizio della discussione generale, sia pur in un tormentato iter, a parlare di un testo legislativo che già sappiamo, noi dell'opposizione e voi della maggioranza, che è stato modificato radicalmente.

È tuttavia giocoforza, in questa fase, restare al testo in discussione, del quale già nel dibattito in Commissione sono state messe in rilievo le criticità. Non posso però non rilevare che, a quanto risulta dalla semplice lettura dei giornali, la maggioranza non parla più di processo breve, ma preferisce la locuzione «processo certo», che senza dubbio è più aderente al testo dell'articolo 111 della Costituzione, e forse è più accettabile da componenti della stessa compagine governativa meno interessati a difendere, almeno in questo caso, posizioni personali. È stato infatti notato - e mi riferisco al parere sul disegno di legge espresso dal Consiglio superiore della magistratura - che il bene tutelato dalla norma costituzionale, introdotta nel 1999 in una forma aderente ad una condivisa normativa europea, non si esaurisce nella meccanica scansione temporanea dei procedimenti (due anni in primo grado, due anni in appello, due anni in Cassazione), ma richiede ben altre garanzie per l'imputato e per le stesse ragioni della giustizia.

«La fissazione di un termine perentorio per il compimento dei singoli gradi di giudizio che produce l'effetto di estinguere il processo» - ha rilevato nel suo parere il CSM - «non sembra collegarsi alla previsione costituzionale del giusto processo in senso oggettivo, giacché il nuovo strumento privilegia il rispetto della rapidità formale fissata con scansione temporale rigida, non curandosi della necessità che il processo realizzi appieno la funzione cognitiva che lo caratterizza». Alla luce di questa imprescindibile considerazione, la nuova normativa sul processo deve contemperare il diritto di ogni persona a vedere la sua causa esaminata entro un termine ragionevole, ma con il necessario accertamento sul merito della questione dedotta in giudizio.

Il diritto consacrato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui il disegno di legge si richiama, e prima ancora dagli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione, «è anzitutto» - cito ancora il parere del CSM - «che il processo ci sia e che sia un processo che si concluda con una decisione di merito. In secondo luogo, che sia un processo di durata non irragionevole ed improntato agli altri principi descritti dalla norma costituzionale».

A questi criteri ci si deve attenere nel valutare il presente disegno di legge. E in base a questi criteri non si può non rilevare che il testo che stiamo esaminando definisce, sì, i tempi di durata dei diversi gradi di giudizio, ma non garantisce, né potrebbe farlo, che alla scadenza prefissata si pervenga ad una decisione di merito.

C'è un'evidente contraddizione tra un'astratta predefinizione dei tempi e la certezza di arrivare a sentenza, ed è proprio per questo motivo che si è giustamente parlato di questa legge come di un provvedimento di "amnistia generalizzata" che il Parlamento approverebbe come legge ordinaria, senza la prescritta maggioranza qualificata. Ciò vale, è bene dirlo da subito, anche nel caso in cui la maggioranza parlamentare, facendo proprie una parte delle critiche di cui il disegno di legge è stato fatto oggetto, mutasse alcuni termini della questione eliminando con appositi emendamenti, come è avvenuto e come si appresta a fare, le parti più macroscopicamente irrazionali del testo, che sono l'esclusione di alcuni reati - e dei più gravi - o di alcuni imputati - i recidivi - dal computo di tempi del cosiddetto processo breve, o modulando diversamente i tempi entro i quali devono obbligatoriamente svolgersi i gradi di giudizio.

Il problema non è questo: il problema è che perché il processo sia "giusto" e anche ragionevolmente "breve", occorre garantire alla macchina giudiziaria le condizioni perché sia possibile giungere all'accertamento processuale dei reati. Tutto ciò non è previsto dal disegno di legge in esame, che infatti non si cura assolutamente di focalizzare il vero tema della riforma della giustizia affrontando materie quali gli organici della magistratura e degli uffici giudiziari, la riorganizzazione delle circoscrizioni, la depenalizzazione dei reati minori, il ricorso alla conciliazione: interventi e riforme che potrebbero garantire, se attuate, un processo breve e giusto.

Ma, mi chiedo, i tempi diversamente distribuiti consentiranno di arrivare a sentenza? E se non si arriva a sentenza, è giusta la prescrizione dei processi, l'annullamento dei diritti? La prescrizione dei processi è moralmente accettabile? È sostenibile, dal punto di vista della moralità pubblica, una prescrizione che non dà una risposta alla domanda sul diritto leso, compromesso, negato?

Dietro il processo "breve" o "certo", comunque la maggioranza voglia definirlo, si nascondono problemi personali ben individuabili. Ho l'impressione che si voglia arrivare ad un'amnistia mascherata e che non si abbia il coraggio di assumere una posizione netta. Chiedo al Governo: si vogliono garantire i vertici, o solo uno di essi, degli organi costituzionali? Bene, allora si faccia una norma costituzionale. Contingentando i tempi, in una democrazia che funziona, per approvare una norma costituzionale, con doppia lettura di Camera e Senato, basterebbero cinque mesi. Se invece si vuole un "lodo", al riparo dalla decisione della Corte costituzionale, la maggioranza abbia il coraggio di chiederlo al Parlamento, senza ipocrisie e sotterfugi dannosi per il Paese e la nostra democrazia. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio. Ne ha facoltà per dieci minuti.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, come dieci minuti? Posso anche fare a meno di parlare, dal momento che questo provvedimento lascia veramente perplessi.

Per la verità, quando è stato presentato questo disegno di legge e ne ho letto il titolo: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», mi sono domandato cosa si aspetta chi legge un titolo del genere. Si aspetta che lo Stato abbia l'intenzione, finalmente, di migliorare un servizio essenziale che deve rendere ai propri cittadini: il servizio giustizia.

Lo dico a lei, caro senatore Mazzatorta, che sostiene che non è indispensabile che un processo cui si dà inizio si concluda con una sentenza che, in sede civile, dica chi ha ragione e chi ha torto e, in sede penale, se un cittadino che è stato accusato di un reato è innocente o colpevole. Non si deve dire più questo, perché in altri Stati ‑ lei ha detto così, senatore Mazzatorta, evidentemente leggiamo libri completamente diversi ‑ esiste l'estinzione del processo.

Stiamo passando tranquillamente da una giustizia lenta, che arriva in tempi inadeguati, ad una denegata giustizia. Sì, ad una denegata giustizia, perché, quando si estingue il processo, si nega la giustizia al cittadino, che si è rivolto allo Stato per sapere se ha ragione o torto in una causa civile. (Applausi dal Gruppo PD). Lo stesso avviene nel caso del processo amministrativo, dove il cittadino si difende contro gli abusi dello Stato; anche in questo caso, se in sede penale è scaduto il termine, si nega al cittadino il diritto al risarcimento del danno, cioè il diritto ad avere giustizia. E allora è lo Stato che rinuncia a dare giustizia ai cittadini.

Ricordo di aver letto nei libri, quando ero all'università, che il servizio si dava ai cittadini ne cives ad arma ruant. Era questa l'espressione che si usava, perché, quando lo Stato non dà giustizia ai cittadini, questi ultimi si fanno giustizia da soli, con le armi, se necessario. Lei evidentemente vive al Nord, senatore Mazzatorta. Io sono napoletano, sono un uomo del Sud, dove c'è il cancro della criminalità organizzata.

Quando lo Stato non è in condizione di rendere giustizia, la gente si rivolge alla criminalità organizzata: è questo il grande cancro che affligge il Sud dell'Italia. Quando non era più possibile eseguire gli sfratti, a causa di numerose proroghe (i napoletani sanno di cosa sto parlando), gli avvocati napoletani non ricevevano più cause di sfratto. Mio fratello era avvocato ed esercitava a Napoli, occupandosi prevalentemente di cause di sfratto; ad un certo punto ha dovuto cambiare quasi completamente la sua attività, perché subentrò la camorra. Era molto più facile andare dalla camorra, per ottenere la casa che spettava per urgente ed improrogabile necessità. La camorra andava giù e prendeva chi non se ne voleva andare: la prima volta lo avvertiva e la seconda volta lo riempiva di botte. Il terzo giorno, questa persona se ne andava tranquillamente.

Vogliamo fare questo? Vogliamo ridurre l'Italia in questo stato? Da quello che ho letto, dalla relazione redatta dagli studiosi del processo penale, l'istituto dell'estinzione del processo non esiste in nessuno Stato d'Europa.

MAZZATORTA (LNP). C'è per i magistrati!

D'AMBROSIO (PD). Quello non è un processo penale, è un processo disciplinare. Anche dopo una sentenza penale di condanna (noi magistrati ci siamo lamentati di questo), è stata esercitata l'azione disciplinare e gli impiegati corrotti non sono stati cacciati dall'amministrazione, per questa ragione. È una cosa diversa, che riguarda la dignità delle persone che appartengono ad una determinata amministrazione. Lo sappiamo, lo abbiamo visto anche nel caso della P2: l'unica amministrazione che cacciò i piduisti fu la magistratura. Li hanno fatti condannare tutti e li hanno espulsi dalla magistratura. C'è chi è stato condannato e chi invece se ne è andato per conto suo, perché ha saputo che non si voleva questa gente nella magistratura.

Ci stiamo comportando come se non sapessimo quali sono le ragioni per cui i processi in Italia durano per un tempo intollerabile. Abbiamo 5 milioni di processi civili e 5 milioni di sopravvenienze. Abbiamo la più alta litigiosità. Abbiamo - come si è visto - 3.800.000 processi penali, con i magistrati distribuiti sul territorio in una maniera folle, con un processo penale contraddittorio, che non è «né carne né pesce». Lo sappiamo tutti, perché nel 1989, quando abbiamo fatto la riforma del processo penale, non abbiamo avuto il coraggio di fare una scelta precisa tra il processo accusatorio, con la giuria e con l'esecutività della sentenza di primo grado, e un processo che non è accusatorio, ma che non è «né carne né pesce». Abbiamo stabilito che la prova va raccolta in dibattimento e abbiamo inserito questa disposizione anche in Costituzione, all'articolo 111: abbiamo quindi spostato tutto sul dibattimento. Abbiamo fatto affidamento, per questo, sui riti alternativi, che non hanno funzionato. Lo sappiamo tutti, tant'è vero che oggi, da più parti, si chiede anche l'abolizione del rito abbreviato, proprio perché con tale rito non si può più neanche combattere la criminalità organizzata, che lo sfrutta. Se gli imputati sono tanti e metà chiede il rito abbreviato, mentre l'altra metà non lo chiede, il processo dura il doppio.

Non solo abbiamo fatto questo; non abbiamo fatto in modo che nel primo grado la prova venisse raccolta al più presto, in dibattimento. A Milano facemmo questa sperimentazione, perché ci rendemmo conto che non si poteva svolgere un'udienza preliminare trasformandola in una specie di giudizio di primo grado secondo il vecchio rito, perché il giudice dell'udienza preliminare, il famoso GUP, anche di propria iniziativa può richiedere prove e raccoglierle per giungere al proscioglimento dell'imputato e la stessa cosa può fare la difesa. Non solo abbiamo trasformato l'udienza preliminare - che doveva essere un'udienza filtro per andare subito al dibattimento davanti al giudice naturale, in cui raccogliere la prova - in un'udienza secondo il vecchio rito, in cui il pubblico ministero è costretto a raccogliere quanti più elementi è possibile nel corso dell'indagine preliminare, per non correre il rischio che l'imputato venga prosciolto in sede di udienza preliminare. Quello che però viene raccolto dal pubblico ministero in sede di indagine preliminare non può più essere utilizzato in dibattimento.

Abbiamo inoltre lasciato il processo d'appello come se fosse un processo di rito inquisitorio e abbiamo lasciato un processo di cassazione che non giudica solo in diritto, ma giudica anche il fatto e rinvia.

Signori, siamo qui in un'Aula vuota: evidentemente la giustizia a questo Paese e a questa maggioranza non interessa più, altrimenti quella parte dell'Aula la vedrei piena. (Applausi dal Gruppo PD). Voi che governate vi assumete la responsabilità di non rendere più il servizio giustizia ai cittadini di questo Paese; quindi l'esperienza non è servita a niente: nel dicembre del 2005 vi ho sentito dire le stesse cose quando avete modificato i termini di prescrizione, abbreviandoli. (Richiami del Presidente). Signor Presidente, mi lasci concludere.

PRESIDENTE. Le ho già dato due minuti in più, senatore D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (PD). I processi - me lo ricordo, avendo fatto il magistrato per tutta la vita - prima si prescrivevano in Cassazione; poi però avete fatto quella legge - e era un vostro Governo, di centrodestra - in cui avete voluto abbreviare i termini della prescrizione, dicendo che così si sarebbe ridotta la durata dei processi. La conseguenza ve l'aveva fatta presente l'Ufficio studi della Corte di cassazione, avvertendovi di stare attenti a quello che facevate, perché in Italia un processo che percorre tutti i gradi del giudizio dura otto anni, per cui non si poteva ridurre in questo modo la durata dei termini di prescrizione. Voi però avete ignorato completamente tutto questo, per cui siamo passati da 200.000 a 850.000 prescrizioni, secondo i dati che ci ha fornito il Ministro.

Questo vuol dire che per quella legge non rendiamo più giustizia; ma adesso avete fatto un'altra prescrizione concorrente, perché avete stabilito che si estingue non solo il processo, ma anche il reato. Infatti, avete fatto riferimento all'articolo 649 del codice di procedurapenale che prevede il ne bis in idem: vi ho mosso precedentemente questa osservazione, in tema costituzionale, ma sapevo che era assolutamente inutile, perché questo non è più un Parlamento in cui si ragiona con la propria testa; la maggioranza sta diventando il braccio esecutivo del Governo. Quando si è trattato di questioni così importanti - e questa vacanza dell'Aula lo dimostra - su quel tabellone non ho mai visto accendersi luci diverse e nelle occasioni in cui le ho viste ho pensato che finalmente eravamo riusciti a convincere qualcuno di voi: non era vero, vi alzavate in piedi e pregavate la Presidenza di correggere il voto, che avevate espresso erroneamente. A questo punto non siamo più in un Parlamento, ma in un ammasso. Allora, signori cari, se vogliamo continuare senza tener conto neanche di questo, ricordate che a quelle prescrizioni che vi sono state indicate dal Ministro si aggiungeranno queste forme di prescrizioni.

L'altra questione di legittimità costituzionale che desideravo muovere al relatore Valentino era quella riguardante proprio...

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, la prego davvero di concludere, ora.

D'AMBROSIO (PD). Concludo, signor Presidente: è vero che nell'articolo 4 si fa riferimento per l'applicazione immediata della legge solo ai reati consumati anteriormente al maggio 2006; ma è altrettanto vero che quella è la data dell'indulto, che in tema di popolarità costò moltissimo al Governo di centrosinistra. Pensateci bene: non vorrei che un provvedimento di questo tipo, in cui negate il servizio giustizia ai cittadini, costasse a voi quello che costò l'indulto nella passata legislatura. (Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Premesso che, per evidenti ragioni, parte delle riflessioni che andrò a sviluppare riguarderà anche il contenuto degli emendamenti presentati dal relatore, che costituiscono una preziosa traccia che chi sta parlando integralmente condivide, vorrei intanto rassicurare il collega D'Ambrosio su due aspetti fondanti. Il primo è che chi sta parlando in questo momento, e che con grande attenzione lo ha ascoltato, è abituato a ragionare da sempre con la propria testa, così come tutti coloro che siedono su questi banchi. Infatti, se la logica dovesse essere quella delle lucine che si accendono, ahimè, quanto detto dal senatore D'Ambrosio sarebbe ampiamente reversibile e rovesciabile su chi siede sui banchi dell'opposizione, perché parimenti ciò regolarmente accade. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è che questa maggioranza ha particolare riguardo ed attenzione ai problemi della giustizia, proprio perché vuole evitarne un uso strumentale che sin troppo bene conosciamo.

A queste due rassicurazioni vorrei fare seguire due riflessioni. Anzitutto credo sia opinione comune di tutti coloro siedono in quest'Aula, e non solo, che il cittadino, per quanto possibile, non debba più pagare i costi personali, e non solo personali, del disservizio della giustizia. In secondo luogo, con grande franchezza e onestà intellettuale, mi chiedo quanta parte vi sarebbe dell'apparente tensione ideale che caratterizza questo dibattito e dell'acrimonia che in qualche misura ne ha contraddistinto alcune fasi, e solo di merito si andrebbe a parlare, laddove queste norme non potessero anche riguardare vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio, che è un cittadino della Repubblica italiana come tutti, cosa che non va mai dimenticata.

Dico questo perché ciò che noi stiamo facendo è il primo concreto tentativo di dare attuazione ad un precetto costituzionale: la ragionevole durata del processo. Nessuno parla in termini di processo breve; anzi, se dovessi riprendere le parole del collega Li Gotti, certamente non breve potrebbe definirsi quel sistema che faticosamente, soprattutto grazie anche all'attenta rilettura che il relatore ha fatto di tutto ciò che è scaturito nel dibattito in Commissione e all'esterno di questo Palazzo.

Mi riferisco ad un precetto che fino ad oggi, piaccia o no, è rimasto totalmente inattuato. Questa è la prima grande carenza con la quale ci dobbiamo necessariamente confrontare e coraggiosamente ci stiamo confrontando. L'altra, che è una situazione assolutamente emergenziale e che comunque certamente non giova alla dignità e all'immagine del Paese, è l'innumerevole serie di pronunce della Corte europea di condanna nei confronti del nostro Paese, proprio in relazione a questo aspetto del quale stiamo parlando e ai costi spaventosi della legge Pinto, che comunque necessariamente non possono essere misconosciuti e trascurati, né ulteriormente aggravati. Che sia stato e sia un problema di cogente risoluzione è stato opportunamente e ripetutamente ricordato in quest'Aula. Bene ha fatto il collega Mazzatorta a leggere alcuni passi riconducibili ad una delle più autorevoli figure che hanno contraddistinto la presenza del centrosinistra in quest'Aula; un autentico galantuomo del diritto, come possiamo definire Elio Fassone, già anni fa aveva teorizzato la necessità, proprio in virtù anche della peculiarità della situazione giudiziaria italiana, di individuare un istituto che in qualche modo a quel precetto costituzionale desse una sua oggettiva attuazione.

C'è stato un iter particolare per quanto riguarda questo disegno di legge. In una prima fase, che potremmo definire più prudenziale, si è ipotizzata una serie di esclusioni, soggettive ed oggettive, nel timore che non potesse essere esattamente compresa la portata del provvedimento stesso. In un secondo momento, invece, si è recepito attentamente quanto era stato detto. Il relatore in questo è stato fedele interprete di un dibattito che in qualche modo recepiva il contributo proveniente non solo dall'opposizione, ma anche dalla stessa maggioranza, vale a dire il fatto che si trattasse di un principio valido erga omnes e che quindi a tutti si dovesse applicare, sia pur con una certa modulazione, fermo restando, un aspetto che non è superabile se non vogliamo parlare in termini generici, trasformando il nostro dibattito e ciò che andremo eventualmente a produrre sul piano normativo in una grida manzoniana inattuabile. Mi riferisco al fatto che i criteri non possono che essere oggettivi, perché altrimenti, al di fuori di un'oggettivizzazione dei criteri, la ragionevole durata del processo rimane un bel principio destinato ad essere costantemente inattuato, perché delegato ad una mera valutazione potestativa caso per caso.

Ma allora, quale poteva e doveva essere, da un punto di vista oggettivo, il primo criterio da adottare necessariamente per dare corpo, sostanza e dignità a ciò che convintamente andavamo e stiamo facendo, nell'interesse di tutti i cittadini italiani, nessuno escluso - e ricordo che, oltre a «quel cittadino», ce ne sono altri 60 milioni - se non quello del disvalore della condotta? Questo opportunamente ha fatto il relatore, nell'applicazione di un criterio che è erga omnes, ma modulato con varie fasce e con tempistiche diverse, tenendo anche conto del fatto - e qui non posso che concordare con il senatore D'Ambrosio - che è rimasta inattuata la riforma del 1989. In particolare, su chi ha gravissime responsabilità da questo punto di vista, per lo snaturamento di quello che era almeno l'impianto originario - che risponde tra l'altro anche ad un dettato costituzionale - potremmo discutere da qui a domattina: la magistratura ha al riguardo responsabilità fondamentali. Il processo di parti su basi paritarie è ugualmente dettato costituzionale ancora inattuato in questo Paese e si è fatto di tutto perché le parti non fossero in posizioni di parità: su questo la magistratura - lo ripeto - ha responsabilità gravissime, che non possono essere sottaciute.

Abbiamo allora individuato un sistema di fasce che il principio generale permette di modulare, oltre a consentire nella parte che più ci riguarda, quella cioè relativa al processo penale, contrariamente a quanto è stato detto - semmai forse si discute della pretesa punitiva dello Stato - la possibilità di rinunziare all'estinzione del processo laddove si ritenga comunque di voler essere processati. Quindi non è neppure vero che vi sia una denegata giustizia da questo punto di vista e che il processo non possa concludersi con sentenza: è vero esattamente il contrario, posto che l'imputato intenda comunque essere definitivamente processato fino alla conclusione del processo stesso.

Se così è, parimenti vi era una necessità, proprio tenendo conto delle preoccupazioni che hanno trovato ingresso in quest'Aula in relazione al carico dei processi pendenti e al loro trascinamento indefinito nel tempo di introdurre un disciplina transitoria che prendesse in esame proprio quei processi che, già coperti dall'indulto - che certamente non è provvedimento riconducibile all'attuale maggioranza - sarebbero stati comunque destinati al macero e ad ingolfare ulteriormente una macchina della giustizia che già arranca penosamente, schiacciata tra l'altro proprio dal peso di quanto abbiamo detto.

Ed allora, avviandomi molto rapidamente a concludere, indipendentemente da chi in questo Paese, quale cittadino della Repubblica italiana - e lo siamo tutti - da questi provvedimenti sarà interessato, ribadisco che con gli stessi stiamo dando attuazione ad un precetto costituzionale mai attuato sino a d'oggi e di ciò questa maggioranza è orgogliosa e fiera. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garraffa. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, non sono i collaboratori di giustizia che parlano ad orologeria ma è questo Governo che opera ad orologeria: questo provvedimento non è certo tra i desiderata degli italiani. Crisi, disoccupazione, formazione, casa, sviluppo ridotto, imprese al tracollo, scuola, criminalità organizzata e prospettive per le nuove generazioni provocano l'insonnia dei nostri connazionali. Invece voi, maggioranza e Governo, dovete spiegare le ragioni di un provvedimento che manderebbe in prescrizione reati gravissimi. Ma per voi sono bazzecole. Distruggete il sistema giudiziario con la più grande amnistia, collega Mugnai, una scelta irragionevole, un provvedimento che vìola i principi di uguaglianza di fronte alla legge perché si applica anche a reati gravissimi.

Qual è l'urgenza per il Paese? È a rischio la vita o l'incolumità di un ragguardevole numero di italiani? Certo che no. Ha ragione la presidente Finocchiaro quando si chiede quanti innocenti non vedranno dichiarata la loro innocenza a seguito di un processo regolare e quanti colpevoli non verranno assicurati alle patrie galere in relazione a delitti comuni. Ma ciò che è più tragico, e che potrà accadere con un semplice calcolo degli eventi, è che si introdurrebbe un incentivo a violare la legge sapendo di poter contare su un'alta probabilità di farla in barba alla legge stessa, soprattutto nelle grandi città.

A Palermo, nel tribunale, in una della procure più impegnate nella lotta alla criminalità mafiosa, a fornire una spiegazione possono concorrere alcuni dati sul sistema giudiziario e sul personale addetto. In corte d'appello su 66 magistrati ne operano solo 47; degli 88 giudici di pace ne mancano all'appello 28; nella magistratura ordinaria non togata la scopertura è del 32 per cento; nell'organico del personale amministrativo su 1.830 dipendenti previsti ne mancano 293; 55 dovrebbero essere i direttori di cancelleria ma solo 38 operano; 17 i cancellieri sui 72 previsti. Ma con il processo breve quanti mafiosi verranno liberati? Un collegamento audio‑video saltato, un trasferimento ritardato da un penitenziario al tribunale... Insomma, un provvedimento senza risorse adeguate: si darebbe quindi la stura a quella che chiamo la mega-amnistia.

Con questo provvedimento si vogliono sovvertire le regole della ragionevolezza e tutto ciò si inserisce in un disegno ampio di stravolgimento della Costituzione. È plausibile pensare che si voglia creare una classe di persone che sapranno di poter confidare su un sistema che consentirà loro di perseguire il proprio interesse contro la società. Si crea di fatto un vulnus che aumenterà il dubbio tra il rispetto della legge e la perpetrazione del reato, visto che chi delinque in molti casi non pagherà nessun prezzo. Volete il processo breve ad personam, ma è la Costituzione che esige che il processo abbia una ragionevole durata. Ecco perché è necessario che la riforma dei tempi si valuti tenendo conto della ricaduta sulla generalità dei processi. Ma c'è una volontà sovrana del popolo che è la condizione necessaria per sottrarre, secondo voi, ma anche e soprattutto secondo lui, il Premier alla comune uguaglianza giuridica che lega tutti i cittadini di una Nazione democratica. Ma il primus super pares vive un'eccezionalità ed una straordinarietà che gli sono dovute dal suo status. L'eletto, il divino, è oltre l'ordinamento giuridico. Anziché condividere una norma generale che intervenga sulla durata irragionevole del processo, si mettono i piedi nel piatto. Con questo provvedimento, un incensurato che mette in campo una truffa milionaria può farla franca se il processo non si conclude in due anni, mentre per un recidivo, morto di fame, che commette una truffa per pochi euro il processo non finisce mai fino a che non arriva la condanna.

Ma ormai avete scelto, avete obbedito al diktat degli onorevoli avvocati del Premier. È un momento nero per la giustizia italiana e anche per chi combatte la criminalità organizzata e la mafia. Ci troviamo di fronte ad un combinato disposto che rischia di far arretrare anni di conquiste dello Stato e della società e contestuali sconfitte per il crimine organizzato. Avete nelle mani una bella scala reale che cedete alle organizzazioni criminali: processo breve, intercettazioni, scudo fiscale, vendita dei beni confiscati, azzeramento fondi per le parti civili, le associazioni e gli enti pubblici che affiancano le vittime di mafia. Riducendo le intercettazioni per alcuni reati ne riducete il rango di prova annullandone il valore probatorio. Con lo scudo fiscale, con molta probabilità, altre mafie investiranno in immobili nel nostro territorio, magari in quelli confiscati alla mafia.

Vi fregiate degli arresti dovuti grazie a magistrati, carabinieri e polizia e poi non pagate gli straordinari alle forze dell'ordine. La sezione catturandi di Palermo si è autotassata per far fronte alle spese necessarie per arrestare il numero due di Cosa Nostra. Mettete i beni confiscati all'asta per fare cassa. Ma chi parteciperà all'asta se non i mafiosi e i loro prestanome?

Leggete le novelle rusticane di Verga del 1858. Mazzarò difende la "roba", che per lui è ricchezza, potere ma anche simbologia di forza, come per i mafiosi.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la invito a concludere il suo intervento o, perlomeno, a chiudere la frase e a consegnare eventualmente il testo, in quanto alle ore 21 devo chiudere la discussione generale.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

Quando Mazzarò sta per morire vuole portare con sé i terreni, le case e gli animali. Pio La Torre è morto per affermare la forza di uno Stato contro gli arricchimenti illeciti e contro la mafia.

Questo Governo ha in mano la scala reale. Non sta bluffando, sta barando. Prima o dopo, però, gli italiani, investiti dall'onda mediatica, cambieranno idea. Ci vorrà del tempo, ma ci arriveranno, per assaporare il valore della giustizia, della uguaglianza e della libertà. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo sul provvedimento senza dimenticare le povere popolazioni di Haiti che sono state sterminate dal terremoto. (Applausi). Oggi, purtroppo, non è stata detta una sola parola in quest'Aula al riguardo e io ho voluto pertanto cogliere questa occasione.

Da non esperto dei lavori, da individuo che è stato attento a tutti gli interventi susseguitisi oggi in Aula (che io rispetto, perché interventi dettati dall'esperienza e dal lavoro quotidiano svolto per una intera vita), io voglio però ribadire che non si può affermare che questo nuovo provvedimento arrecherà sicuramente dei danni al popolo italiano e ai cittadini italiani. Magari, invece, porterà qualche beneficio e maggiore snellezza e brevità di tempi per i nostri cittadini.

Sappiamo quanto risulti complicato e addirittura tormentoso tentare di porre mano alle necessità della giustizia in Italia. Sono difficoltà che ritroviamo in questa circostanza, alimentate o scaturite dal fardello di soggettive valutazioni circa le motivazioni che avrebbero spinto a legiferare in materia di ragionevole durata dei processi. Stentiamo ad abbandonare il campo delle dietrologie quando, con maggiore oggettività, potremmo innanzitutto attenerci al titolo del disegno di legge in discussione, il quale colloca questo provvedimento nell'ambito degli atti dovuti. Il titolo, infatti, recita: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Si tratta, dunque, di ottemperare ad obblighi precisi, tesi a garantire il funzionamento della giustizia.

Non è forse questo lo spirito che indusse, nel 2004 come nel 2006, gli allora DS a presentare una proposta di legge per introdurre quello che, nell'attuale circostanza, chiamiamo processo breve? La consapevolezza di tale necessità non è poi quella che, nel gennaio 2008, spinse l'allora presidente del Consiglio, Romano Prodi, ad affermare che accelerare i tempi della giustizia era una priorità?

Io ritengo che, nella coscienza bipartisan di una esigenza tanto diffusa, la prospettata riforma si debba valutare per le ricadute che comporterà nell'esistenza di milioni di persone, piuttosto che per gli effetti eventualmente prodotti nell'ambito di qualche contenzioso eccellente. Eppure dai media apprendo di perplessità dei parlamentari, magari anche della maggioranza, nel sostenere questo provvedimento, bollato come garantista proprio perché letto e interpretato alla luce di note e controverse vicende giudiziarie. Ma è garantismo far si che il cittadino accusato di un reato ottenga la sentenza definitiva nello spazio di sei anni? È garantismo permettere che le vittime dei reati non attendano all'infinito l'ora della giustizia? E soprattutto è garantismo chiudere il mortificante capitolo delle lentezze e negligenze giudiziarie, autentica fabbrica di impunità e iniquità?

Sappiamo che i delitti di mafia, insieme ad altre fattispecie dette di particolare allarme sociale, sono stati compresi nel provvedimento con una durata più lunga. I signori magistrati potranno continuare a lavorare su queste vicende con la ponderatezza usuale; ma, per lo scalpore che suscitavano, furono precisamente le lentezze e le distrazioni compiute dagli addetti ai lavori nei procedimenti antimafia a rompere il silenzio sulle inefficienze della nostra giustizia nel suo complesso.

Tra i tanti analoghi penso ad un episodio dell'aprile dell'anno scorso, senatore D'Ambrosio, e alla GIP barese che già da un anno avrebbe dovuto depositare le motivazioni della sentenza relativa alla condanna di 21 presunti boss mafiosi. Nonostante il ritardo, chiede una proroga di 90 giorni che le viene concessa; trascorsi i tre mesi ne chiede un'altra, concessa anche questa; quasi al termine del periodo utile le giunge la promozione a presidente del tribunale dei minori. Lascia l'incartamento al collega che le subentra, il quale domanda subito una proroga di 90 giorni che, naturalmente, gli viene accordata. Da una proroga all'altra, alla fine, scadono i 15 mesi della carcerazione preventiva e i 21 presunti boss mafiosi possono tornare in libertà. Grande scandalo, grancassa mediatica, altisonanti proclami, ma nei confronti della GIP non scatta nessuna sanzione. Come al solito si incolpano le carenze della struttura, visto che, secondo il CSM, in quella sede mancava chi avrebbe dovuto ricordare al magistrato la scadenza del proprio lavoro. Tutto questo è accaduto in un tribunale ad elevata informatizzazione.

Capite bene, colleghi senatori, come diventi arduo coniugare questa riforma all'equazione più fondi uguale prestazioni migliori, che pure è stata riproposta nell'attuale circostanza. Cifre ben conosciute attestano che per risorse destinate alla giustizia lo Stato italiano non si discosta dagli altri Paesi europei, ma nel bel Paese questi fondi vengono assorbiti più che altrove dalla voce stipendi dei magistrati (Applausi dal Gruppo LNP). Nel momento in cui si pretendono sacrifici dai cittadini e miracoli di produttività da tanti malpagati lavoratori, credo si possano sollecitare dai giudici risultati diversi da quelli che ci hanno sprofondato ai posti più bassi nelle classifiche internazionali dell'efficienza giudiziaria.

Dei 47 Stati che compongono il Consiglio d'Europa, solo Bosnia e Croazia evidenziano una giustizia più lenta. Lo stesso organismo comunitario, periodicamente, pubblica il rapporto sulla qualità della giustizia dei Paesi europei, offrendo impietosi raffronti. Cito a titolo di esempio i nostri 3.688.000 processi civili pendenti contro il milione di cause pendenti in Francia, nazione con numero di abitanti pari al nostro, mentre in Germania non si raggiunge il mezzo milione. Tali classifiche, apparentemente virtuali e simboliche, trovano concreta rispondenza nella vagonata di milioni che lo Stato regolarmente sborsa quali penalità e indennizzi per i danni causati alle persone e alle imprese dagli inammissibili ritardi della giustizia. In questo senso, a chi paventava la cancellazione di 100.000 processi per effetto del provvedimento in oggetto si sarebbe potuto contrapporre altrettanto sgomento per la supposta esistenza di questi 100.000 procedimenti che la magistratura italiana non riesce a chiudere in sei anni.

Tuttavia, e concludo, poiché non smetteremo mai di credere nel valore assoluto della giustizia, prendiamo atto con soddisfazione di come le ultimissime modifiche apportate al disegno di legge, oltre a superare qualche obiezione di incostituzionalità, riducano ragionevolmente l'ambito dei processi a rischio di estinzione per effetto della nuova normativa. Tale soluzione è anche frutto di un confronto politico che il nostro movimento non si stanca di sollecitare, nella consapevolezza che riforme vere e destinate a incidere nella vita delle persone non possano prescindere dal più ampio coinvolgimento di quanti, al di là degli schieramenti, sono chiamati ad operare per il bene dei cittadini. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Berselli e Valentino).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Magistrelli. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, finalmente possiamo parlare di processo breve in un'Aula di Parlamento. Fino a ieri abbiamo ascoltato l'annuncio che ne è stato fatto sulla stampa solo pochi mesi fa, dopo che la Corte costituzionale aveva bocciato il lodo Alfano; poi abbiamo letto del dibattito che ne è seguito nel Popolo della libertà (le posizioni del presidente Fini, del sottosegretario Bonaiuti e del senatore Gasparri). Abbiamo seguito i commenti della stampa internazionale e ci siamo attentamente interrogati, con la dottrina dei migliori giuristi del nostro Paese, sulla fattibilità e sull'utilità concreta delle norme per accelerare lo svolgimento del processo penale che giustamente, si è detto, in Italia supera di molto tempi ragionevoli. Praticamente abbiamo trascorso tutto questo tempo - non tanto, poi, se si pensa alla pronta fissazione nel calendario d'Aula del disegno di legge, depositato solo il 12 novembre ultimo scorso - inutilmente.

Ora interveniamo su un testo sapendo, come spesso accade con questo Governo, che il testo esaminato in Commissione e portato poi alla discussione dell'Aula ha subito profonde modifiche e non a seguito dell'attività emendativa parlamentare, ma è stato corretto, limitato e valutato a prescindere dal dibattito parlamentare, solo per la sua capacità di produrre l'effetto principale per cui è stato pensato e cioè salvare l'imprenditore Berlusconi, ora Premier del nostro Paese: salvarlo dal processo Mills e da quei processi che, a vario titolo, ha accumulato nel corso della sua vita imprenditoriale.

Essendo, comunque, obbligata a seguire questo percorso irrituale in Parlamento, mi sono ripromessa di intervenire affrontando non tanto il tema sul piano giuridico-legislativo, ma cercando invece di valutare l'impatto sociale e politico di queste norme nel pianeta giustizia, nel sistema Paese. Propongo tre punti alla riflessione dell'Assemblea. Per semplificare al massimo il concetto parto con una domanda. Senatore Valentino, quanto dura un processo in appello? Quanto tempo prende la trattazione in aula di un processo nel secondo grado?

LEGNINI (PD). Mezz'ora.

MAGISTRELLI (PD). Anche meno. Chi è pratico di aule di giustizia sa che, salvo rare eccezioni, un processo dura in media da mezz'ora a due ore, a seconda dei tempi che utilizzano la procura generale o i difensori per spiegare le loro ragioni giuridiche. Credo che possiamo dire che nel 90 per cento dei casi la fase dell'esame pubblico, dibattimentale dell'appello non supera le due ore di tempo. Questo vuole dire che il tempo che va da quelle poche ore ai tempi previsti da questo disegno di legge è utilizzato per le notifiche, per la stesura della sentenza e soprattutto dal carico dei processi, cioè dalla quantità dei processi da trattare e dalla burocrazia a difesa delle garanzie.

Insomma, ho fatto un conto tenendo in considerazione le norme processuali vigenti. Seguendo le norme attuali si potrebbe celebrare un processo d'appello in quattro mesi, tenendo conto dei soli tempi processuali. Di questi quattro mesi per il processo vero e proprio, come abbiamo detto, servono nella media due ore (mi sono tenuta molto larga). Quindi, i due o tre anni attuali sono imputabili all'insufficienza dei mezzi messi a disposizione del sistema giustizia. Possiamo dunque affermare che, se la macchina avesse i mezzi per lavorare di più (cancellieri, cancelleria, carta per le fotocopie, giudici che fanno udienza tutti i giorni per tutto il giorno), i tempi della giustizia italiana verrebbero drasticamente abbattuti. Ho fatto l'esempio del grado di appello, ma, mutatis mutandis, potrei farlo per la Cassazione. Diverso è invece il primo grado, che richiede tempi e riti diversi a seconda della complessità della materia trattata e del numero degli imputati o testi necessari alle parti. Credo fermamente, però, che anche in primo grado una migliore efficienza del sistema possa abbattere drasticamente i tempi processuali.

La conclusione politica sull'esempio processuale porta direttamente alla responsabilità di questo Parlamento: il problema non è fissare un tetto temporale ai processi superato il quale questi ultimi si prescrivono, ma è quello di creare le condizioni perché essi si possano svolgere nel più breve tempo possibile. Questo è compito del Parlamento e non dei giudici. I giudici applicano le leggi, ma è il Parlamento che decide quali leggi. A conferma di quanto ho detto si può leggere oggi, sulla prima pagina del «Corriere della Sera», il caso di Cassano d'Adda, dove la mancanza di un cancelliere ha bloccato 450 sentenze civili e 520 decreti ingiuntivi già decisi.

Il secondo punto concerne l'impatto del disegno di legge in discussione nel sistema giustizia. C'è da mettersi le mani nei capelli! La maggior parte dei processi in corso dovrà essere radiografata solo dal punto di vista temporale, senza altre valutazioni sulla pericolosità, sulla gravità dei fatti e sull'impatto che produrrà, soprattutto in alcune zone del Paese. Sappiamo che per evitare problemi di costituzionalità le norme sono state estese anche ai recidivi. Una domanda ancora: ma c'era bisogno di tutto questo?

Introduco il terzo punto e mi avvio a concludere. È evidente che noi non possiamo votare una legge che produce effetti devastanti nell'impianto giuridico-giudiziario del Paese. Siamo invece interessati a compartecipare alla discussione ed alla votazione di qualsiasi norma migliorativa dell'attuale assetto. Credo che, dopo tutti i tentativi che avete messo in cantiere per introdurre norme «salva Berlusconi imprenditore», utilizzando le norme generali di un codice che aveva riconosciuto a livello internazionale una tradizione giuridica motivo di vanto per il nostro Paese, sia ora di fermarvi e riconoscere pubblicamente che avete un problema da risolvere: vi votate una norma ad hoc, vi assumete l'onere della decisione e lo dite. Non cercate alleati: tanto i numeri per fare ciò li avete. Ma non modificate un sistema (che peraltro va modificato) con norme che, anziché agevolare lo svolgimento dei processi, mettono un cartello con scritto «peccato, fine della corsa». (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, nel tempo relativamente breve che mi è stato assegnato vorrei occuparmi della questione principale, ossia degli effetti che la normativa in esame dovrà produrre sul sistema giudiziario. Ho raccolto nel dibattito in Commissione una contraddizione che è anche un paradosso, perché nei presentatori del disegno di legge, nonché nei componenti e colleghi della maggioranza, in relazione al tema del numero dei processi che vengono a decadere per effetto della prescrizione, c'era un affannoso e, in alcuni casi, preoccupato tentativo di documentare l'inefficacia della normativa in discussione. Siamo stati invitati a non esaltare, a non preoccuparci molto dell'effetto di tale norma perché i processi che sarebbero decaduti si sarebbero contati in un numero molto limitato, dal che sorge il dubbio sul perché questa norma viene messa in campo. Qui è il paradosso. Chi propone un disegno di legge e auspica una sua approvazione dovrebbe portare con sé l'aspirazione e anche il convincimento che molti sono gli effetti che la legge produce. Invece c'è un tentativo per essere rassicurati lungo questa strada.

Ora, se non ne dovesse produrre tanti e quindi dovessimo riscontrare come ragionevolmente fondata l'opinione della maggioranza, dovremmo dire che siamo in presenza di una norma inutile; oppure, come nel caso e nella valutazione che noi ne facciamo, che siamo in presenza di una norma preoccupante, perché non risolve nessuno dei problemi della giustizia. Non li risolve, come accade pure negli altri settori della pubblica amministrazione, perché il tema non è stato affrontato con un tentativo sistematico, organico, di dare una risposta in termini di efficienza dei servizi. È un discorso che vale per la sanità e in genere per la pubblica amministrazione. In effetti, si costruisce un dettame normativo che si occupa di sottrarre giustizia e non di offrirne a coloro che la rivendicano.

Sotto questo aspetto, è inutile ribadire poi che vi sono fondate ragioni anche di incostituzionalità. Non sono infatti alla ricerca degli effetti che produce sulle norme costituzionali un sistema che nega il processo a chi lo ha voluto, rivendicato, evocato e avocato e di quale enorme impatto in senso negativo è destinato a produrre nel nostro Paese sui diritti fondamentali del cittadino. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berselli. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, le opposizioni ritengono che la causa di tutti i mali della giustizia italiana sia riferibile alle politiche del Governo di centrodestra. Voglio ricordare agli immemori che il centrosinistra ha governato il nostro Paese nella legislatura dal 1996 al 2001 e in quella dal 2006 al 2008, per cui se oggi il centrosinistra non è al Governo è perché è stato rimandato a casa dagli elettori.

È proprio questo il problema. Da parte delle sinistre si cerca per via giudiziaria di stravolgere il risultato elettorale del 2008. Dobbiamo dire le cose come stanno. Quando il senatore D'Ambrosio individua tra le cause o, quantomeno, come causa principale dei guasti della giustizia italiana il codice di rito del 1989 dimentica però di aggiungere che di quel codice noi non siamo assolutamente responsabili. Non c'era nel 1989 Alleanza Nazionale, non c'era Forza Italia e men che mai c'era il Popolo della Libertà. C'era il Movimento Sociale Italiano relegato all'opposizione, però c'era il Partito Comunista Italiano, prima, e il Partito Democratico della Sinistra, poi, che storicamente sono i vostri partiti di riferimento.

Il fatto che vi sia una crisi della giustizia l'ha riconosciuto anche lei, senatore D'Ambrosio, e non poteva non farlo. I processi pendenti nel nostro Paese sono quasi 9 milioni: più precisamente, sono 5.425.000 nel civile e 3.262.000 nel penale. Sono dati ufficiali noti a tutti noi. Il confronto con i nostri vicini europei è davvero impietoso. Nel 2006 - non lo dico per malizia, sapendo che nel 2006 voi eravate al Governo, lo dico perché è un dato statistico di cui sono in possesso, in quanto fornito dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia - le cause civili pendenti in primo grado erano oltre 3 milioni e mezzo; tre volte in più di quelle non ancora decise in Francia, cinque volte in più che in Spagna, addirittura sette volte più che in Germania. La situazione peggiora se consideriamo le cause pendenti in tribunale in sede penale. Qui da noi, sempre nel 2006, quando voi eravate al Governo, erano 1.200.000; circa cinque volte in più rispetto alla Germania, quasi quindici volte in più rispetto al Regno Unito.

Come ha ricordato il professor Vincenzo Carbone, primo presidente della Suprema corte di cassazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel gennaio dell'anno scorso, in media occorrono poco meno di mille giorni (960 per la precisione) per ottenere giustizia nel nostro Paese: tre anni per poter avere un giudizio in primo grado nel civile, 1.509 giorni per un giudizio in appello, 426 giorni per un giudizio di primo grado nel penale, 730 per un giudizio di appello. Potrei continuare ancora; ma questi sono dati assolutamente incontestabili.

Questa crisi evidentissima ci ha cagionato - come ha ricordato giustamente il senatore Mugnai - ricorrenti condanne dalla Corte europea per i diritti dell'uomo. È evidente infatti che questi non sono tempi ragionevoli, sono tempi veramente indecenti, che determinano nel civile una sorta di denegata giustizia e, nel penale, centinaia di migliaia di processi che vengono travolti dalla prescrizione del reato.

Questo Governo, in poco più di un anno e mezzo, ha fatto quello che voi non avevate mai fatto. Abbiamo realizzato e completato la riforma del processo civile. Dopo decine e decine di anni, abbiamo approvato in Commissione giustizia la riforma dell'ordinamento professionale forense: era attesa da decenni; ora basta soltanto che arrivi il parere della Commissione bilancio, senatore D'Ambrosio, per poterla calendarizzare in Aula. Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo introdotto nel nostro ordinamento le misure più severe nei confronti della criminalità organizzata, colpendone i patrimoni, cosa che mai in precedenza si era verificata. Abbiamo infine, in Commissione giustizia del Senato, la grande riforma del processo penale.

Noi non abbiamo mai sostenuto - non l'ha fatto il senatore Valentino, non l'ho fatto io e non l'ha fatto nessuno di questa maggioranza - che il disegno di legge attualmente al nostro esame rappresenti la grande riforma della giustizia italiana. Esso è un tassello di una riforma molto importante, che noi dobbiamo approvare come Parlamento e che approveremo di sicuro, perché è nel programma del Popolo della Libertà. La riforma della giustizia, a sua volta, fa parte di una grande riforma, che deve aggiungersi come riforma istituzionale, come riforma del fisco e come riforma in termini di sicurezza.

Colleghi, voi delle opposizioni avete aprioristicamente criticato il centrodestra per questo disegno di legge, che inizialmente prevedeva due anni per il primo grado, due anni per l'appello e due per la Cassazione. Quando vi ricordiamo i precedenti, chiaramente voi non gradite questo ricordo; però io non posso non ricordarveli. Nel 2001 voi - non altri, proprio voi (il senatore Maritati, attuale senatore e vice presidente della Commissione giustizia, fu uno dei firmatari) - proponeste una legge sostanzialmente analoga a quella che era stata presentata: due anni per il primo grado, due anni per l'appello, due anni per la Cassazione.

Potreste dire che nel 2001 vi siete sbagliati; ma nel 2006, quando voi eravate al Governo, un altro gruppo di autorevoli senatori dei Democratici di Sinistra, tra cui l'attuale presidente del Gruppo del Partito Democratico, la senatrice Anna Finocchiaro, ripresentarono il medesimo disegno di legge, secondo lo schema "due anni più due anni più due anni", perché vi eravate resi conto di come si dovesse mettere mano a una situazione assolutamente non più tollerabile, in Italia e a livello internazionale.

Se voi non siete riusciti, allora che eravate maggioranza, ad approvare quella riforma, doverosa e sacrosanta, perché volete impedire a noi di fare migliorandola, quella riforma, che voi stessi avevate presentato? La verità la sappiamo tutti: voi vorreste una riforma valida per tutti i cittadini italiani tranne che per Silvio Berlusconi. Questa è la verità. Voi ci accusate di approvare delle norme ad personam, ma voi vorreste una norma contra personam, valida per tutti i cittadini italiani eccetto uno: Silvio Berlusconi. Se questa è democrazia, è una democrazia che lasciamo volentieri a voi.

Il senatore Valentino ha presentato una serie di emendamenti che certissimamente migliorano l'impianto del disegno di legge arrivato in Commissione giustizia, raccogliendo le obiezioni più serie che erano state sollevate sia dalle opposizioni che all'interno della stessa maggioranza. Perché, vedete, quell'impianto lasciava delle forti perplessità in termini di compatibilità costituzionale. Quei dubbi, che noi avevamo e che voi avevate, sono stati risolti brillantemente dal senatore Valentino, che ha eliminato qualsiasi impropria distinzione tra imputati incensurati e imputati censurati, perché quando si va a colpire il procedimento, è chiaramente non apprezzabile il fatto che si faccia una distinzione tra imputati. Nello stesso tempo, c'erano dei reati inseriti impropriamente, in una sorta di fiera delle occasioni: giustamente il senatore Valentino li ha tolti di mezzo.

Si dice - è stato detto anche oggi pomeriggio - che il disegno di legge, se venisse approvato, determinerebbe dei guasti incredibili e non quantificabili. In realtà è meglio non parlare, caro senatore Valentino, di processo breve, perché il processo che è al nostro esame tutto si può definire tranne che processo breve. Quando pensiamo che un giudizio per un reato con pena edittale massima inferiore a dieci anni deve durare tre anni in primo grado, due anni in appello, un anno e mezzo in Cassazione e, in caso di annullamento con rinvio, un anno per ogni ulteriore grado di giudizio e arriviamo ad una durata di nove anni e mezzo, senza considerare il tempo occorrente per le indagini preliminari; se prendiamo l'ipotesi di un reato con pena edittale pari o superiore a dieci anni, i nove anni e mezzo diventano dieci anni e mezzo; se prendiamo i reati più gravi, di mafia o di terrorismo, per i quali è prevista una durata di cinque anni, di tre anni e di due anni, per un totale di dieci anni, questi dieci anni diventano automaticamente tredici, per via dei tre gradi successivi alla sentenza di Cassazione con rinvio, e possono essere aumentati di un terzo, per arrivare a diciassette o a diciotto anni di durata: ebbene, vi sembra serio dire che si tratta di una legge che affossa i processi, che determina delle prescrizioni, quando con una norma transitoria si prevede l'immediata applicazione per i procedimenti pendenti in primo grado, per reati indultabili in base alla legge del 2006? Si tratta di quei reati per i quali, come giustamente ha ricordato il senatore Valentino questa mattina in Commissione giustizia, mai e poi mai il condannato andrebbe a scontare la pena: tra i tre anni di indulto e gli altri tre anni di affidamento in prova ai servizi sociali in base all'ordinamento penitenziario, va da sé che nessun cittadino italiano andrebbe in galera per un reato indultabile.

Voglio ricordare, infine, che il procuratore Maddalena, con la sua famosa circolare, diede indicazioni comportamentali ai procuratori della Repubblica. La circolare Maddalena, del 10 gennaio 2007, individuò come «procedimenti inutili» quelli che, concernendo reati suscettibili di indulto (cioè quelli obiettivamente e puntualmente indicati dal senatore Valentino), pur nell'eventuale epilogo di una sentenza di condanna, avrebbero visto la pena inflitta non concretamente applicata o applicabile; quindi, il procuratore Maddalena stabilì un reticolo di regole per il loro accantonamento, per farli cadere in prescrizione.

Nulla di nuovo, quindi, sotto il sole della giustizia italiana: con questo disegno di legge abbiamo cercato e cerchiamo di affrontare un tema particolarmente sentito dagli italiani. Dite che abbiamo la mania di parlare di giustizia e di problemi ad essa connessi, mentre dovremmo parlare di altri argomenti? Ieri sera a «Ballarò» abbiamo appreso i risultati di un sondaggio: il 6 per cento degli italiani è interessato alle riforme costituzionali, poco più del 20 per cento è interessato ai problemi legati al lavoro e alla crisi economica, mentre il 46 per cento lo è a quelli della giustizia italiana. Di questi problemi questa maggioranza si è fatta carico, avendo vinto le elezioni. (Applausi del senatore Valentino).

PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

premesso che:

com'è noto, la durata del singolo processo è difficilmente determinabile a priori, dal momento che in esso possono verificarsi eventi del tutto indipendenti dall'impegno del giudice o dalla efficienza dell'organizzazione giudiziaria (assenze dei testi, ritardi dei periti, impegni concomitanti dei difensori, eccetera). Per garantire una ragionevole celerità dei processi sarebbero perciò importanti lo snellimento e la semplificazione delle procedure oltre che congrue dotazioni di personale e di mezzi degli uffici giudiziari; occorrerebbe, altresì, una più analitica disciplina per governare i tempi del processo, anche sotto il profilo organizzativo;

la complessità dei profili concernenti l'organizzazione delle udienze penali, principalmente in dipendenza della diversità dei riti, rende necessario prevedere uno schema di gestione delle udienze penali flessibile ed adattabile alle diverse esigenze. La finalità che si deve perseguire attraverso la predisposizione di un programma dell'udienza, o del processo, è dunque quella di ottimizzare le risorse date, realizzando il miglior servizio possibile tenuto conto di personale, mezzi, logistica e dotazioni disponibili. Attraverso la predisposizione di alcune regole che, nel rispetto delle garanzie delle parti, si confrontino con un sistema organizzato di svolgimento dell'attività processuale, sarebbe necessario realizzare un recupero di efficienza, mirando a raggiungere il giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo della rapidità e della velocizzazione dei tempi dell'udienza e quello dell'accertamento dei fatti, nel rigoroso rispetto delle regole processuali, ma anche secondo il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, presente nella nostra Costituzione e richiamato nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo;

a ciascun soggetto che interviene nel processo è richiesto, perciò, quell'impegno di tempo che è necessario e doveroso pretendere in relazione alla funzione assolta, evitando, quindi, inutili e dispendiose presenze in udienza. Pertanto, anche una adeguata programmazione delle attività di udienza, se inserita in un quadro normativo volto alla complessiva razionalizzazione delle risorse impiegate nel processo penale e di modifica delle norme processuali, potrebbe risultare utile, compiutamente disciplinando la prima udienza di comparizione attraverso la previsione di una cosiddetta «udienza filtro», e prevedendosi, come peraltro avviene già nella prassi di numerosi tribunali, che essa sia dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, ovvero ad ogni altra ipotesi in cui debba dichiararsi l'estinzione o l'improcedibilità del reato;

sarebbe opportuno prevedere che nel corso di tale udienza, il giudice stabilisse con ordinanza il calendario delle successive udienze ed autorizzasse le parti alla citazione dei propri testi, periti o consulenti alle date stabilite nel calendario in questione. La lettura di quest'ultimo in udienza sostituirebbe gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. In ossequio al principio di lealtà processuale, si dovrebbe prevedere quindi che, ai fini della formulazione del calendario, i difensori debbano comunicare al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali. In tal caso essi potrebbero, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, manifestare al giudice la propria disponibilità a nominare un sostituto;

la persona offesa eventualmente comparsa alla prima udienza potrà essere sentita, salvo che il processo sia di particolare complessità, solo ove detenuta o proveniente da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, ed in ogni caso quando il giudice lo ritenga assolutamente necessario. Nel formare il ruolo e nella effettiva trattazione dei processi, la norma dovrebbe prevedere che il giudice assegni precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o accadimenti processuali tali da determinare immediata definizione o rinvio del processo; il giudice, inoltre, nel programmare le udienze, dovrebbe assicurare che il processo si concluda in tempi compatibili con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, stabilendo termini indicativi contenuti e non perentori che potrebbero tuttavia essere superati per i processi connotati da particolare complessità in ragione dei reati contestati, del numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero della particolare complessità delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare;

di tutti gli interventi sopra descritti, nessuno è contemplato dal disegno di legge in esame, che interviene in modo devastante sul processo al fine di chiuderlo e non di velocizzarlo, violando così lo stesso articolo 111 della Costituzione per non operare in alcun modo un equo bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilevo nel processo penale a cominciare da quelli delle parti processuali, dal momento che le ragioni delle parti offese e delle parti civili vengono del tutto cancellate dalla estinzione prevista dall'articolo 2, così come ne risultano lesi e compressi i diritti degli imputati che intendano difendersi non «dal» processo ma «nel» processo;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP2

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

il disegno di legge nel suo complesso si configura, di fatto, come una amnistia permanente per reati puniti fino a dieci anni di carcere, senza neppure il rispetto di quanto disposto dall'articolo 79 della Costituzione;

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che avranno forte impatto sulla amministrazione della Giustizia penale e civile in Italia, che verrebbero approvate senza una adeguata valutazione delle conseguenze che potrebbero prodursi in ordine al sistema processuale esistente e senza alcun intervento risolutivo per il potenziamento e l'efficienza della amministrazione stessa;

il 27 gennaio 2009 il Ministro della Giustizia ha presentato al Parlamento la «Relazione sull'amministrazione della giustizia in Italia». Circa l'andamento della Giustizia (i cui dati risalgono al 30 giugno 2008) sono questi i punti più significativi della Relazione. a) Settore civile. Si registra un progressivo aumento delle sopravvenienze, passate da 3.665.479 del 2001 a 4.577.594 del 2007. La giacenza media dei procedimenti ordinari è pari a circa 960 giorni per il primo grado ed a 1509 giorni per il giudizio di appello. b) Nel settore della Giustizia penale si registra un aumento dei procedimenti iscritti, sia contro indagati noti che ignoti (rispettivamente pari a 1.534.320 e 1.831.237), mentre è sostanzialmente stabile il numero dei processi (pari a 1.263.205). Per la definizione del giudizio di primo grado la giacenza media dei procedimenti è pari a circa 426 giorni (imputati noti) ed a 730 giorni per il grado di appello. Rispetto a tali cifre è evidente che con l'entrata in regime delle nuove disposizioni si determinerebbe la caducazione di gran parte dei processi in appello, con ciò travolgendo anche il giudicato di primo grado che fosse stato in grado di concludersi entro i ventiquattro mesi imposti dalla legge;

alla data del 31 dicembre 2008, risultavano pendenti al dibattimento di primo grado 391.917 processi penali, di cui circa 94 mila da oltre due anni, pari circa al 24 per cento. Stando alla originaria formulazione del disegno di legge, a questo numero dovrebbe essere sottratto il dato relativo ai recidivi, «poiché dal casellario giudiziario risulta che l'incidenza percentuale della recidiva è stimabile nella misura del 45 per cento dei soggetti condannati.» Vale a dire che si ritiene la norma applicabile al rimanente 55 per cento dei casi. Il Consiglio superiore della Magistratura e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno stimato l'impatto massimo della norma fino al 40 per cento dei processi penali e fino al 47 per cento di quelli civili. Secondo prime stime a Roma, Bologna e Torino oltre il 50 per cento , Firenze, Napoli e Palermo tra il 20 ed il 30 per cento dei procedimenti in fase di udienza preliminare e dei dibattimenti in primo grado già prescritti, o dei quali sarebbe imminente la prescrizione, in caso di entrata in vigore del disegno di legge in titolo;

il 30 novembre 2009 la Commissione Giustizia del Senato ha audito le comunicazioni del Ministro della giustizia in ordine agli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole. I dati forniti dal Ministro si riferivano al solo ambito penale e l'impatto veniva considerato come «evento istantaneo», senza dunque valutare l'effetto a regime sui procedimenti sopravvenienti nelle varie fasi e gradi di giudizio secondo i tempi già individuati dalla Relazione annuale al Parlamento sullo Stato dell'Amministrazione della Giustizia. Senza tener conto dell'evoluzione dei procedimenti e computando l'incidenza dei termini di prescrizione (nel quinquennio 2004-2008 ben 850 mila processi si sono estinti per la prescrizione dei reati) il ministero ha ritenuto di affermare che le disposizioni del disegno di legge sono destinate ad incidere sull'1 per cento dei procedimenti penali complessivamente pendenti e su poco più del 9 per cento dei procedimenti di primo grado. I dati forniti sono stati elaborati con riguardo ai 165 tribunali con relative sezioni distaccate nelle quali si articola geograficamente il sistema giudiziario italiano. I dati ministeriali non sono invece affidabili sull'esclusione dei reati con pena edittale superiore a dieci anni in quanto non risulta nella disponibilità del Ministero una rilevazione specifica. Sembrano non computati i procedimenti che secondo il Ministero sarebbero destinati comunque ad estinguersi sulla base delle norme vigenti, che sono però ugualmente interessati dal provvedimento in mancanza di una norma che escluda la sovrapposizione della estinzione processuale con quella del reato. Gli stessi dati relativi al rapporto tra imputati recidivi ed incensurati scomputati dal ministero non si comprende se abbiano o meno tenuto conto dei ben noti ritardi nelle iscrizioni nel casellario giudiziario delle sentenze passate in giudicato. Il Ministero si è limitato a dire di aver avviato iniziative per ovviare a tali inconvenienti;

le tabelle più dettagliate trasmesse successivamente alla commissione referente dal Ministero della Giustizia - pur rispondendo non all'oggetto dell'analisi di impatto condotta dalla Commissione bensì alla formulazione di due interrogazioni precedentemente presentate alla Camera dei Deputati - lasciano presumere un impatto a regime di poco inferiore al 20 per cento dei processi di primo grado, vale a dire il doppio rispetto al 9,2 per cento stimato dal Governo stesso;

i giudizi connotati da tempi processuali ampiamente superiori al biennio sono quelli caratterizzati da particolari problemi istruttori , mentre i dati relativi ai processi in celebrazione con i riti alternativi evidenziano il rischio che il disegno di legge in esame possa disincentivare il ricorso ai suddetti riti. I tempi di iscrizione delle sentenze trascritte nel casellario giudiziario, i quali variano da tre mesi a circa un anno, influiscono sull'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge;

l'Associazione Nazionale Magistrati ha offerto alla Commissione Giustizia del Senato una valutazione di impatto, escludendo i procedimenti contro ignoti, quelli per i quali è stata chiesta l'archiviazione, o i procedimenti per i quali è stata chiesta l'emissione del decreto penale di condanna, avente carattere dinamico, la quale tiene conto cioè non solo dei processi che, all'entrata in vigore della legge, siano durati già più di due anni, ma anche quelli per i quali, atteso il tempo già trascorso, non può esservi una ragionevole aspettativa di conclusione in tempo utile. Sulla base di tale valutazione a Roma i processi pendenti, presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari o del giudice dell'udienza preliminare, risultano essere 3.716, dei quali è prevedibile l'estinzione per 1.691 (45, 50 per cento). I processi In dibattimento monocratico e collegiale sono 13.147, dei quali a rischio di estinzione 9.321 (70,07 per cento);

il duplice dato fornito in diversi momenti dal Ministero (1 per cento o 9,2 per cento dei processi a rischio di estinzione) è determinato dalla scelta di adottare quale denominatore il complesso dei procedimenti non ancora definiti con una sentenza di primo grado o solo quelli effettivamente pendenti in primo grado. Il dato dei procedimenti pendenti in primo grado è incerto perché le statistiche attualmente disponibili sono effettuate sulla base delle norme vigenti e ai fini processuali determinati dalla legislazione in vigore: a questi fini, quindi, una causa si considera pendente in primo grado solo dopo l'apertura del dibattimento e non, come previsto dal disegno di legge n.1880-A, dal momento in cui è stata formulata l'impugnazione (imputazione) ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. È chiaro dunque che procedimenti che attualmente non sono considerati dalle vigenti statistiche come pendenti in primo grado, nei fatti lo sono già ai fini della nuova normativa, e si può ragionevolmente affermare che laddove sia passato più di un anno dal momento in cui il pubblico ministero ha formulato l'imputazione e il dibattimento non sia stato ancora aperto, sia destinato, con le nuove norme, ad estinguersi;

i dati forniti dal Ministero sembrano fondarsi in parte su elementi di conoscenza astratti; ad esempio, non appare fruttuoso esprimere una valutazione numerica dei processi esclusi dall'eventuale applicazione della nuova normativa sulla base dei dati complessivi circa la presenza di pregiudicati tra gli imputati, dal momento che questi dati statistici sono formulati sulla base di dati identificativi del processo che sono per forza di cose generici e un discorso analogo vale anche per i capi di imputazione. Non sono inoltre stati valutati gli effetti dovuti all'incompatibilità determinata dal compimento processuale di cui all'articolo 34 del codice di procedura penale, problema che sicuramente sarà sollevato in relazione al giudice monocratico o al collegio che dovesse condurre il processo contro il coimputato pregiudicato, laddove abbia pronunciato l'estinzione nei confronti dei coimputati incensurati;

il Consiglio Nazionale Forense ha rimarcato la sua perplessità sulla scelta della formulazione dell'accusa quale dies a quo per il computo dei due anni nei quali deve essere concluso il giudizio di primo grado; il timore infatti di sottrarre tempo prezioso al dibattimento e impedire la conclusione del processo in tempo utile, potrebbe indurre il giudice delle indagini preliminari a decidere un frettoloso rinvio a giudizio. Unanime è comunque la valutazione circa l'effetto disincentivante del disegno di legge sui riti alternativi e sugli effetti inflazionistici nel processo civile;

In segno di protesta contro «le scorciatoie inutili, pericolose ed incostituzionali del "processo breve", frutto avvelenato del rapporto tra politica e magistratura», l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato per l'11 gennaio 2010 una giornata di astensione dalle udienze, per «segnalare alla politica la necessità di uno stop al progetto»,

in tale quadro, l'articolo 2, il quale introduce nell'ordinamento un istituto, quale quello dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole, del tutto sconosciuto agli altri ordinamenti europei, introduce un'inusitata fattispecie di prescrizione dell'azione senza che vi sia inerzia da parte dell'attore. Sul piano del diritto comparato, come è stato autorevolmente segnalato, lo strumento proposto non ha precedenti nella legislazione processuale occidentale: ove esistano strumenti sanzionatori automatici dell'inerzia procedurale, questi non coinvolgono mai il giudizio, proprio in relazione al fatto che una volta incardinata l'azione, il tempo del processo è condizionato solo in parte dai comportamenti dell'autorità giudiziaria, ciò che rende indispensabile verificare caso per caso se l'eccessiva lunghezza della procedura sia ad essa effettivamente rimproverabile;

nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo la valutazione della ragionevole durata del processo non è mai stata effettuata sulla base di standard di durata prefissati, ma è sempre stata considerata in relazione a parametri oggettivi quali la complessità del caso, la condotta dell'istante o delle autorità competenti o l'importanza del giudizio per la parte e sentenze in tal senso sono state ripetutamente pronunciate sin dal 1969;

l'articolo 2 del disegno di legge in esame interviene sul codice di rito e non, come sarebbe stato in linea di principio condivisibile se non vi fosse stato l'inserimento di nuove cause di estinzione processuale, nell'ambito delle norme di attuazione del codice in materia di programmazione e disciplina delle udienze dibatti mentali. A tale impropria collocazione dell'articolo 346-bis fa riscontro la sua irrazionale formulazione, che lo rende di difficilissima ed imprevedibile applicazione prevedendo peraltro una serie di criteri soggettivi e oggettivi di esclusione complessivamente incoerenti e irrazionali, senza neppure aver predisposto opportune forme di adattamento in caso di annullamento dell'udienza preliminare e rinvio degli atti al pubblico ministero;

il provvedimento, esaminato separatamente dagli altri disegni di legge già In fase di discussione generale vertenti sulla riforma del codice processuale penale, introduce un istituto quale quello dell'estinzione del giudizio non compatibile con l'assetto complessivo del nostro ordinamento processuale, nel quale numerosi termini tengono conto della prescrizione del reato, mentre non vengono considerati, dal disegno di legge in esame, in rapporto alla estinzione del processo che tale proposta prefigura, lasciando ampio margine di incertezza se non di vero e proprio vuoto normativo;

lo stesso concetto normativo di ragionevolezza della durata, oltre a non essere assimilabile a quello di «brevità», è incompatibile con scansioni temporali rigide e non modulabili in relazione alle peculiarità dell'accertamento, in violazione dell'articolo 111 secondo comma della Costituzione ed in particolare della regola costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, in spregio ad ogni esigenza di corretto bilanciamento ed alla stessa gerarchia interna delle norme costituzionali;

poiché le disposizioni di cui all'articolo 2 impediscono, negandone il fondamento, la realizzazione delle pretese oggetto delle controversie, il vulnus all'art. 24 della Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto;

la Corte Costituzionale (sentenza n.56/2009) ha affermato che «il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo; in particolare, possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme "che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza"»;

occorre evitare l'introduzione nell'ordinamento di norme mal formulate ed estranee, nella loro concezione, al sistema processuale italiano, al fine di prevenire gli effetti nefasti di un intervento fin troppo disarmonico in relazione all'impostazione complessiva del codice di rito. Appare infatti impensabile contenere, nell'ambito di una durata predefinita, i tempi relativi al giudizio di primo grado, che al suo interno si compone di due distinti processi; d'altro canto il giudizio di appello e quello di legittimità soffrono di numerosi tempi morti che spezzano l'ordinato sviluppo del processo;

con riferimento all'articolo 5, esso risulta inusitatamente lesivo del secolare principio del tempus regit actum, dal momento che, mentre introduce un termine di prescrizione processuale che potrà essere rispettato solo prestabilendo una scansione dei tempi delle varie fasi del processo, colpisce gli atti compiuti quando tale scansione non era legittimamente prevista. Applicando la disposizione in oggetto ai processi in corso si va ad incidere sullo svolgimento di processi modulati in assenza di una durata contingentata, configurando un'eccessiva forzatura, anche rispetto alla logica che guida l'articolo 2, giustificabile solo nell'ottica di voler sostenere ragioni estranee all'oggetto specifico della discussione;

anche a prescindere dalle ricadute applicative, che pure imporrebbero di valutare con attenzione anche l'elusione dell'art. 79 della Costituzione, la soluzione recata dall'articolo 5 del disegno di legge è inconciliabile con l'art. 3 della Costituzione, innanzitutto sotto il profilo dalla irragionevolezza di una sanzione processuale che investa, privandole totalmente di efficacia, attività svolte quando il precetto non era minimamente previsto dall'ordinamento e senza neppure il filtro della apertura o meno della istruzione dibattimentale;

il complesso del disegno di legge appare intrinsecamente irrazionale e disarmonico anche laddove si consideri che lo stesso articolo 1 mal si coordina con quanto previsto nel successivo articolo 2, nella parte in cui il primo prevede la possibilità per il giudice, in sede di decisione sulla richiesta di riparazione ex lege n.89 del 2001, di elevare a tre anni i termini di ragionevole durata in considerazione della particolare difficoltà del processo, sebbene il processo si debba considerare poi estinto ai sensi del nuovo articolo 346-bis. Può dunque avvenire che la parte civile del reato veda da un lato denegato il suo diritto a veder punito il colpevole per il solo fatto che non si sia riusciti a concludere il processo entro due anni, e dall'altro rifiutata la riparazione perché per quel processo il superamento della durata temporale non era ritenuto irragionevole;

la parte civile, che ha agito in giudizio per la tutela dei propri diritti e dovrebbe poter contare sulla «ragionevole durata» della via intrapresa, vede così vanificare la propria pretesa nel processo penale ed è costretta ad intraprendere ex novo il processo civile, che presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto alla sede penale. Peraltro, dal momento che nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dall'una all'altra sede è la stessa azione, e quindi il medesimo «processo», a proseguire in altra sede» (Corte Costituzionale sentenza 211/2002), è stato da più parti rilevato come verrebbe ad essere violato il principio della ragionevole durata del processo in relazione alle ragioni della parte civile;

in sostanza, in luogo di rimuovere le cause dei ritardi nel processo, il disegno di legge in esame rimuove il processo stesso;

configurandosi pertanto una violazione palese del dettato costituzionale, con particolare riferimento agli articoli 3, 10, 11, 24, 25, 79, 111, 112 delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880.

QP3

MASCITELLI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

considerato che:

ai fini delle richieste di indennizzo per l'eccessiva durata del processo, attualmente, la normativa vigente riconosce una certa flessibilità nella valutazione dei tempi ritenuti non irragionevoli; la normativa che si intende introdurre con il provvedimento in oggetto stabilisce invece criteri più rigidi. In questa innovazione si individua un onere per il quale non viene prevista alcuna previsione di spesa, come imporrebbe il disposto di cui all'art. 81 della Costituzione;

l'articolo 1 dell'A.S. 1880-A provvede, in particolare, alla modifica dell'articolo 2 della legge n.89 del 2001 (la cosiddetta «legge Pinto»), laddove sono disciplinate le modalità di individuazione delle fattispecie e dei soggetti aventi diritto all'equa riparazione. Si segnala che la citata legge n.89 del 2001 sulla equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo recava un dotazione finanziaria di 12 milioni di euro a decorrere dal 2002 (articolo 7). Per i profili di interesse, pur ipotizzando una sostanziale neutralità delle modifiche indicate al comma 1, lettere a) e b), a cui non sembrerebbero associabili effetti finanziari aggiuntivi, occorre però considerare in dettaglio quelle, invece indicate alla lettera c) del medesimo comma;

in tal senso sembra determinarsi senz'altro una modifica degli elementi fondamentali della platea dei beneficiari della misura dell'indennizzo, di fatto ampliandone per lo più la densità ipotizzabile, sia attraverso la fissazione di un termine «tassativo» - entro il quale il ritardo può ritenersi dal giudice adito «non irragionevole» e, quindi, non sanzionabile con la procedura in questione - stabilito in un massimo di 2 anni dal comma 3-ter e dal comma 3-quater dell'articolo 2 novellato, sia in funzione dell'estensione della procedura anche al contenzioso amministrativo e contabile, per cui è sufficiente la sola fissazione della udienza per il decorso dei presupposti «cronologici» indicati al comma 3-bis e 3-quinquies;

l'A.S. 1880-A riducendo l'appetibilità dei procedimenti speciali quali l'applicazione della pena su richiesta della parte o il rito abbreviato, caratterizzati da una forte riduzione della fase processuale con conseguenti risparmi di spesa per la celebrazione del processo, favorirebbe il ricorso al processo ordinario determinando così maggior oneri a carico dello Stato;

anche l'adozione della formulazione dell'imputazione quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale riduce il tempo di celebrazione dei processi in opposizione al decreto penale di condanna, rischiando così di aumentare esponenzialmente le opposizioni ai decreti penali, di cui al 461 del codice di procedura penale. Come noto, il procedimento per decreto penale di condanna rientra nei cosiddetti riti speciali alternativi al rito ordinario del processo penale. Come tutti i procedimenti alternativi è stato introdotto per attuare una deflazione del carico di lavoro pendente sui Tribunali. Esso costituisce un procedimento speciale che si sostanzia in una sorta di condanna applicata all'imputato senza passare per la fase processuale, con conseguenti risparmi di spesa. Il decreto penale, essendo emesso senza previo contraddittorio, conferisce all'interessato il diritto ad opporvisi nei successivi 15 giorni dall'avvenuta conoscenza dello stesso con conseguente instaurazione del processo e relativi aggravi. Con l'A.S. 1880-A si rischierebbe, dunque, di aumentare le opposizioni ai decreti penali, con relativo aumento degli oneri;

si rileva infine che l'articolo 2, al comma 8, prevede che la parte civile, costituitasi nel processo colpito dall'estinzione, è legittimata a trasferire nel processo civile la propria azione con diritto alla trattazione in via prioritaria del processo relativo all'azione trasferita. Tale meccanismo potrebbe comportare una duplicazione di processi, in sede penale e civile, con conseguente aggravamento dei relativi oneri a carico dello Stato. Inoltre potrebbe assumere un rilievo economicamente negativo anche la previsione della trattazione in via prioritaria;

si segnala altresì che l'estinzione del processo che scatterebbe, a regime, vanificherebbe alla radice ogni grado o fase processuale eventualmente già svolti, così rendendo inutili le somme spese per la fase istruttoria e dibattimentale non già in ragione di elementi emersi dal processo stesso bensì per il mero decorso del termine astrattamente fissato dal disegno di legge in oggetto per la celebrazione dei giudizi;

peraltro, sommandosi al ben diverso e già consolidato istituto della prescrizione dei reati, la prescrizione processuale determinerebbe il mancato accertamento di responsabilità penali con il venir meno anche di introiti derivanti dalla applicazione di multe, ammende e pene accessorie;

anche l'ipotesi (in verità paradossale perché negherebbe il senso stesso della giurisdizione e di una essenziale funzione dello Stato) di un risparmio derivante dalla mancata celebrazione di processi in virtù della loro estinzione per decorso del biennio, sarebbe cancellata dall'aumento inevitabile delle istanze risarcitorie per durata non ragionevole del processo disciplinate dall'articolo 1;

è dunque indubbia una incidenza del disegno di legge dal punto di vista economico, come rilevato anche dalle audizioni tenutesi in commissione Giustizia nella seduta pomeridiana del 30 novembre 2009, dal momento che molti dei 34 mila giudizi relativi alla cosiddetta «legge Pinto» potranno essere influenzati dalle norme del provvedimento. In quelle audizioni, peraltro, è emerso come Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, Associazione nazionale magistrati e Consiglio nazionale forense, concordino sul fatto che la diversa impostazione delle basi statistiche assunte renda difficile quantificare l'impatto sui processi penali del disegno di legge in oggetto;

peraltro la stessa avvocatura associata, audita nella medesima occasione (seduta 2ª Commissione Giustizia n.102 del 2009) ha lamentato gli effetti inflazionistici del disegno di legge sulla giustizia civile, il che è suscettibile di determinare inevitabilmente nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione della giustizia. Il disegno di legge dovrebbe quindi quantomeno prevedere risorse aggiuntive per un settore nel quale (e la Commissione Bilancio del Senato ne ha preso atto in sede di legge finanziaria) si sono registrati importanti tagli di risorse negli ultimi anni;

vi sarebbe, infine, un onere derivante dalla applicazione dell'articolo 34 del codice di procedura penale, il quale regola la incompatibilità del giudice, dal momento che in processi con più imputati per diversi capi di reato si potrebbe determinare un effetto estintivo per alcuni e non per altri, la riassunzione del processo dovrebbe avvenire con collegi diversi e con tempi e meccanismi amministrativi tali da determinare maggiori oneri per l'amministrazione della giustizia. Anche di tale aspetto, che sicuramente sarà sollevato in relazione al giudice monocratico o al collegio che dovesse condurre il processo contro il coimputato pregiudicato, laddove abbia pronunciato l'estinzione nei confronti dei coimputati incensurati, il disegno di legge in oggetto non tiene conto per i profili finanziari (il disegno di legge non tiene altresì in alcun conto istituti quali la competenza, la ricusazione, l'astensione, non regolando in alcun modo l'impatto di questi con la normativa del cosiddetto processo breve);

di tutti questi aspetti il disegno di legge non sembra tenere conto, mentre (a prescindere dalle valutazioni che si possono fare circa le gravi ricadute del provvedimento su alcuni processi per reati societari, finanziari o relativi a truffe ai danni dello Stato o a procedimenti per danni erariali anche alla luce del fatto che gli effetti estintivi sono stati estesi anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231) sarebbe opportuna anche una attenta valutazione dei profili di onerosità sulla base della acquisizione di dati oggettivi circa l'impatto della nuova legge sul sistema giudiziario nazionale;

tali rilievi vengono ad essere ulteriormente aggravati dalla modifica apportata in Commissione con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell'articolo 2 comma 7 nonché in riferimento alla estensione della causa estintiva alla responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 231 del 2007, circostanze per le quali non è certo sufficiente la clausola di monitoraggio introdotta con articolo aggiuntivo;

configurandosi, pertanto, totale assenza di specifica previsione di spesa nei termini sovra esposti è da rilevare l'incompatibilità dell'A.S. 1880-A in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che recita: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte»;

delibera, pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP4

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, LI GOTTI, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

considerato che:

con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si prevede l'estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo, per la violazione dei termini di ragionevole durata, dichiarata con sentenza di non doversi procedere. In sostanza, anziché incidere sulle norme di attuazione, si modifica direttamente il codice di rito, con l'introduzione di un istituto sconosciuto ad altri ordinamenti europei;

il disegno di legge, fatta salva la facoltà per l'imputato di rinunciare all'estinzione del processo con dichiarazione, senza che però la scelta di avvalersi della prescrizione processuale comporti l'inapplicabilità della prescrizione del reato, opera nei processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai 10 anni di reclusione;

ciascun grado del processo dovrà esser definito entro un termine massimo di 2 anni, scaduto il quale il giudice è obbligato a dichiararne l'estinzione, senza possibilità di valutazione alcuna sulle specificità del caso derivanti dalla complessità dei diversi reati contestabili;

il disegno di legge in oggetto si limita ad indicare il limite dei dieci anni di pena edittale nel massimo come limite non superabile per l'estinzione del processo, elencando al comma 7 del nuovo articolo 346-bis introdotto nel codice di rito alcuni delitti cui non si applicherebbe la causa estintiva in questione;

sia l'elenco dei reati esclusi che quello dei reati inclusi presentano, già nella formulazione originaria, elementi di disomogenità e contraddittorietà tali da rendere irragionevole l'impianto stesso del provvedimento, il quale, pur invocando l'allarme sociale come elemento di discrimine fondamentale, determinerebbe, fatte salve, le eccezioni oggettive e soggettive indicate dal medesimo articolo 2, l'estinzione di processi riguardanti i delitti contemplati dai seguenti articoli del codice penale:

Art. 248. - Somministrazione al nemico di provvigioni.

Art. 249. - Partecipazione a prestiti a favore del nemico.

Art. 253. - Distruzione o sabotaggio di opere militari.

Art. 254. - Agevolazione colposa (rif. all'art. 253).

Art. 255. - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.

Art. 256. - Procaccia mento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (limitatamente al terzo comma).

Art. 259. - Agevolazione colposa (rif. agli artt. 255, 256, 257 e 258).

Art. 261. - Rivelazione di segreti di Stato.

Art. 263. - Utilizzazione dei segreti di Stato.

Art. 264. - Infedeltà in affari di Stato.

Art. 265. - Disfattismo politico.

Art. 266. - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Art. 267. - Disfattismo economico.

Art. 270-ter. - Assistenza agli associati.

Art. 278. - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

Art. 280. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Art. 280-bis. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (nei soli casi di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui).

Art. 283. - Attentato contro la Costituzione dello Stato.

Art. 287. - Usurpazione di potere politico o di comando militare.

Art. 289. - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.

Art. 292. - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Art. 294. - Attentati contro i diritti politici del cittadino.

Art. 302. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

Art. 304. - Cospirazione politica mediante accordo.

Art. 305. - Cospirazione politica mediante associazione (si applica solo per la partecipazione all'associazione).

Art. 307. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

Art. 312. - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.

Art. 314. - Peculato (solo per il secondo comma).

Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello Stato.

Art. 316-ter, - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Art. 318. - Corruzione per un atto d'ufficio

Art. 371-bis. - False informazioni al pubblico ministero.

Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319-ter. - Corruzione in atti giudiziari.

Art. 323. - Abuso d'ufficio.

Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

Art. 331. - Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Art. 355. - Inadempienza di contratti di pubbliche forniture.

Art. 336. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Art. 337. - Resistenza a un pubblico ufficiale.

Art. 337-bis. - Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.

Art. 338. - Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Art. 339. - Circostanze aggravanti per gli articoli 337, 337-bis, 338.

Art. 340. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Art. 343. - Oltraggio a un magistrato in udienza.

Art. 346. - Millantato credito.

Art. 347. - Usurpazione di funzioni pubbliche.

Art. 348. - Abusivo esercizio di una professione.

Art. 349. - Violazione di sigilli.

Art. 351. - Violazione della pubblica custodia di cose.

Art. 353. - Turbata libertà degli incanti.

Art. 354. - Astensione dagli incanti.

Art. 355. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Art. 356. - Frode nelle pubbliche forniture.

Art. 361. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Art. 363. - Omessa denuncia aggravata.

Art. 364. - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

Art. 366. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art. 367. - Simulazione di reato.

Art. 368. - Calunnia.

Art. 369. - Autocalunnia.

Art. 371. - Falso giuramento della parte.

Art. 371-bis. - False informazioni al pubblico ministero.

Art. 371-ter. - False dichiarazioni al difensore.

Art. 372. - Falsa testimonianza.

Art. 374. - Frode processuale.

Art. 374-bis. - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.

Art. 377-bis. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 378. - Favoreggiamento personale.

Art. 379. - Favoreggiamento reale.

Art. 379-bis. - Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

Art. 380. - Patrocinio o consulenza infedele.

Art. 381. - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

Art. 382. - Millantato credito del patrocinatore.

Art. 385. - Evasione.

Art. 386. - Procurata evasione.

Art. 387. - Colpa del custode.

Art. 388. - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Art. 388-bis. - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.

Art. 388-ter. - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.

Art. 389. - Inosservanza di pene accessorie.

Art. 390. - Procurata inosservanza di pena.

Art. 391. - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.

Art. 393. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Art. 404. - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

Art. 405. - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.

Art. 407. - Violazione di sepolcro.

Art. 408. - Vilipendio delle tombe.

Art. 409. - Turbamento di un funerale o servizio funebre.

Art. 410. - Vilipendio di cadavere.

Art. 411. - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

Art. 412. - Occultamento di cadavere.

Art. 413. - Uso illegittimo di cadavere.

Art. 414. - Istigazione a delinquere.

Art. 415. - Istigazione a disobbedire alle leggi.

Art. 418. - Assistenza agli associati.

Art. 420. - Attentato a impianti di pubblica utilità.

Art. 421. - Pubblica intimidazione.

Art. 423-bis. - Incendio boschivo (il meccanismo si applica solo se l'incendio è cagionato per colpa).

Art. 424. - Danneggiamento seguito da incendio.

Art. 427. - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.

Art. 429. - Danneggiamento seguito da naufragio.

Art. 431. - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.

Art. 432. - Attentati alla sicurezza dei trasporti.

Art. 433. - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.

Art. 434. - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Art. 435. - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.

Art. 436. - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.

Art. 437. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Art. 441. - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.

Art. 443. - Commercio o somministrazione di medicinali guasti.

Art. 444. - Commercio di sostanze alimentari nocive.

Art. 445. - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

Art. 449. - Delitti colposi di danno.

Art. 450. - Delitti colposi di pericolo.

Art. 451. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Art. 452. - Delitti colposi contro la salute pubblica.

Art. 454. - Alterazione di monete.

Art. 457. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Art. 460. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Art. 461. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 462. - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

Art. 464. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 467. - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.

Art. 468. - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

Art. 474. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 471. - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.

Art. 472. - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Art. 473. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Art. 476. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 477. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Art. 478. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Art. 480. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Art. 481. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Art. 483. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 484. - Falsità in registri e notificazioni

Art. 485. - Falsità in scrittura privata.

Art. 486. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Art. 494. - Sostituzione di persona.

Art. 495. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Art. 495-bis. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

Art. 495-ter. - Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali.

Art. 496. - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Art. 497. - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.

Art. 497-bis. - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Art. 500. - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.

Art. 501. - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di Commercio.

Art. 501-bis. - Manovre speculative su merci.

Art. 503. - Serrata e sciopero per fini non contrattuali.

Art. 504. - Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero.

Art. 507. - Boicottaggio.

Art. 508. - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

Art. 511. - Pena per i capi, promotori e organizzatori.

Art. 513. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Art. 513-bis. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Art. 514. - Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515. - Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 527. - Atti osceni.

Art. 528. - Pubblicazioni e spettacoli osceni.

Art. 544-bis. - Uccisione di animali.

Art. 544-ter. - Maltrattamento di animali.

Art. 544-quater. - Spettacoli o manifestazioni vietati.

Art. 544-quinquies. - Divieto di combattimenti tra animali.

Art. 556. - Bigamia.

Art. 558. - Induzione al matrimonio mediante inganno.

Art. 564. - Incesto.

Art. 568. - Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.

Art. 570. - Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Art. 571. - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Art. 573. - Sottrazione con sensuale di minorenni.

Art. 574. - Sottrazione di persone incapaci.

Art. 580. - Istigazione o aiuto al suicidio (nella fattispecie in cui il suicidio non avvenga).

Art. 581. - Percosse.

Art. 582. - Lesione personale.

Art. 583-bis. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (limitatamente al secondo comma).

Art. 588. - Rissa.

Art. 589. - Omicidio colposo.

Art. 590. - Lesioni personali colpose.

Art. 591. - Abbandono di persone minori o incapaci.

Art. 593. - Omissione di soccorso.

Art. 594. - Ingiuria.

Art. 595. - Diffamazione.

Art. 600-bis. - Prostituzione minorile (il meccanismo è escluso per i delitti di cui al primo comma).

Art. 600-quater. - Detenzione di materiale pornografico.

Art. 604. - Fatto commesso all'estero.

Art. 606. - Arresto illegale.

Art. 607. - Indebita limitazione di libertà personale

Art. 608. - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

Art. 609. - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Art. 609-quinquies. - Corruzione di minorenne.

Art. 610. - Violenza privata.

Art. 611. - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

Art. 612. - Minaccia.

Art. 613. - Stato di incapacità procurato mediante violenza.

Art. 614. - Violazione di domicilio.

Art. 615. - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

Art. 615-bis. - Interferenze illecite nella vita privata.

Art. 615-ter. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Art. 615-quater. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Art. 615-quinquies. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Art. 616. - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Art. 617. - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Art. 617-bis. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Art. 617-ter. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Art. 617-quater. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-quinquies. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-sexies. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 618. - Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Art. 619. - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Art. 620. - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Art. 621. - Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

Art. 622. - Rivelazione di segreto professionale.

Art. 623. - Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Art. 624. - Furto (non si applica il meccanismo per fatto commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi).

Art. 626. - Furti punibili a querela dell'offeso.

Art. 627. - Sottrazione di cose comuni.

Art. 631. - Usurpazione.

Art. 632. - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

Art. 633. - Invasione di terreni o edifici.

Art. 634. - Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Art. 635. - Danneggiamento.

Art. 635-bis. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Art. 635-ter. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-quinquies. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 636. - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Art. 638. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Art. 639. - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Art. 640. - Truffa.

Art. 640-bis. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 640-ter. - Frode informatica.

Art. 640-quinquies. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Art. 641. - Insolvenza fraudolenta

Art. 642. - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Art. 645. - Frode in emigrazione.

Art. 646. - Appropriazione indebita.

Art. 647. - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito.

Art. 648. - Ricettazione.

Art. 650. - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Art. 651. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Art. 652. - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

Art. 653. - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.

Art. 655. - Radunata sediziosa.

Art. 656. - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Art. 658. - Procurato allarme presso l'Autorità.

Art. 659. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Art. 660. - Molestia o disturbo alle persone.

Art. 661. - Abuso della credulità popolare.

Art. 668. - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

Art. 673. - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

Art. 674. - Getto pericoloso di cose.

Art. 676. - Rovina di edifici o di altre costruzioni

Art. 677. - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Art. 678. - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

Art. 679. - Omessa denuncia di materie esplodenti.

Art. 681. - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 682. - Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

Art. 688. - Ubriachezza.

Art. 689. - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.

Art. 690. - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.

Art. 691. - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

Art. 695. - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.

Art. 696. - Vendita ambulante di armi.

Art. 697. - Detenzione abusiva di armi

Art. 698. - Omessa consegna di armi.

Art. 699. - Porto abusivo di armi.

Art. 703. - Accensioni ed esplosioni pericolose.

Art. 707. - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Art. 709. - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.

Art. 712. - Acquisto di cose di sospetta provenienza.

Art. 718. - Esercizio di giuochi d'azzardo.

Art. 720. - Partecipazione a giuochi d'azzardo.

Art. 726. - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.

Art. 723. - Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.

Art. 727. - Abbandono di animali.

Art. 728. - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.

Art. 733. - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Art. 734-bis. - Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

ai sopra elencati delitti, che sono qui stati indicati con riferimento al limite di pena dei dieci anni stabilito dall'A.S. 1880 nella sua originaria formulazione e ferme restando le eccezioni soggettive e oggettive di cui al medesimo disegno di legge, si aggiungono una serie di reati previsti da leggi speciali che saranno estinti a seguito di decorso del termine processuale individuato dal disegno di legge in esame, determinando l'impunità dei colpevoli e l'impossibilità per i non colpevoli di veder acclarata la propria innocenza;

la disciplina del processo, pur tenendo conto dei margini di apprezzamento di cui gode il legislatore, dovrebbe invece corrispondere ai canoni della non irragionevolezza, della parità di trattamento per situazioni identiche e della non omologazione di fattispecie diverse (si vedano, a tal proposito, le Sentenza della Corte costituzionale n.69 del 1982 e n.288 del 1997);

nel provvedimento in esame sussiste, dunque, contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, atteso che il legislatore gode di indubbia discrezionalità nel regolare gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti processuali o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti così come nel disegnare il regime delle preclusioni soggettive ed oggettive degli stessi, discrezionalità il cui esercizio non è suscettibile di sindacato sul piano della legittimità costituzionale salvo che per il limite della manifesta irragionevolezza (che nel caso di specie ricorre) delle soluzioni adottate;

ne consegue che permangono, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla commissione di merito, i gravi elementi di intrinseca irragionevolezza che fanno ritenere palesemente fondata una questione di costituzionalità con particolare riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

delibera, pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP5

LANNUTTI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame consente l'estinzione del processo per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo Il, del codice penale e tra essi i casi di corruzione e corruzione in atti giudiziari. Tali previsioni si pongono in violazione di accordi internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione ONU contro la corruzione del 2003, ratificata con legge 3 agosto 2009 n.116, la quale agli articoli 29 e 30 sottolinea la necessità di assicurare l'effettivo giudizio dei responsabili dei fatti corruttivi, richiedendo termini di prescrizione lunghi per l'avvio dei relativi procedimenti;

il Consiglio d'Europa ha già sottolineato criticamente come la prescrizione del reati incida pesantemente nel nostro paese sui processi per corruzione, invocando riforme che consentano tempi ragionevoli per addivenire alle sentenze. Il disegno di legge in esame, affiancando la prescrizione del processo a quella del reato, rende invece più difficile l'impegno dell'Italia nella lotta alla corruzione, reato per il quale la legge 5 dicembre 2005 n.251 ha già potuto dispiegare i suoi effetti;

anche da tale esempio, emerge con tutta evidenza, ed è sanabile solo con il respingimento dell'articolo 2, il vizio di costituzionalità rappresentato dal diverso trattamento di soggetti imputati per diversi reati nel medesimo in altro procedimento. L'irragionevole fissazione dei termini estintivi del processo è peraltro tale da determinare una immotivata disparità di trattamento anche per chi abbia richiesto ed ottenuto l'applicazione della pena su richiesta delle parti, che potrebbe danneggiare chi ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento rispetto a quanti scelgono di andare a sentenza contando sul termine breve di estinzione, con effetto di disincentivo delle forme di disinflazione dei processi;

si rileva dunque una netta contraddizione con la finalità che viene proclamata, potendosi paradossalmente determinare un rallentamento dei processi ed un ingolfamento dei tribunali per effetto della rinuncia a riti alternativi più celeri ma che non farebbero conseguire per l'imputato lo sperato effetto dell'estinzione;

peraltro, se il punto ispiratore della riforma fosse l'allarme sociale destato dai reati, i soli per i quali viene stabilita un'eccezione al principio dell'estinzione del processo, la ragionevolezza di tale scelta è minata dall'elenco dei reati interessati dal provvedimento una volta approvato. L'omicidio è escluso e il processo potrà dunque durare a «tempo indeterminato», mentre l'omicidio colposo è destinato ad estinzione dopo due anni di processo in ciascun grado. Estinzione dopo due anni anche per le lesioni personali. Ma in entrambi i casi il processo potrà durare senza termini se l'omicidio colposo e le lesioni saranno frutto di un incidente sul lavoro oppure stradale. Le forme più gravi di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile sono oggetto di una specifica eccezione, ma rientranti nella pena di 3 anni, invece sono comprese nel termine di estinzione. Usura e riciclaggio sono espressamente esclusi mentre ricettazione e truffe sono fattispecie interessate dalla estinzione processuale. Non sono previsti termini per concludere i processi per aggiotaggio, insider trading, bancarotta fraudolenta, market abuse, ma il termine di estinzione si applicherà a reati societari, al falso in bilancio, al falso di prospetto, alle forme di responsabilità dei sindaci o di infedeltà patrimoniale. Estinzione anche per abuso d'ufficio nonché per molti reati fiscali e tributari (peraltro già generosamente coperti dallo scudo fiscale), frodi comunitarie, frodi fiscali. Non emerge alcuna ragionevolezza nel porre sullo stesso piano un fatto punito con contravvenzione rispetto ad un omicidio volontario;

altrettanto gravoso sarebbe sul sistema giustizia l'effetto dei termini abbreviati per l'applicazione dell'articolo 75 comma 3 del codice di rito previsti dall'articolo 2 del disegno di legge in esame. Alla data del 31 dicembre 2008, risultavano pendenti al dibattimento di primo grado 391.917 processi, di cui circa 94 mila da oltre due anni, pari circa al 24 per cento. Nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato della giustizia (gennaio 2009), si legge che sono complessivamente pendenti quasi 9 milioni di processi: 5.425.000 processi civili e 3.262.000 penali. Secondo la medesima relazione i processi durano 960 giorni per il primo grado e 1509 giorni per il giudizio di appello nel civile; 426 giorni per il primo grado e 730 per il grado di appello nel penale;

da tali elementi emerge con nettezza che il provvedimento, in contraddizione rispetto al suo stesso titolo, prevede termini di durata del processo e ambiti applicativi della nuova causa estintiva del tutto irragionevoli;

per i motivi sovra esposti, da cui si evidenziano gravi e palesi vizi formali e sostanziali rispetto al dettato costituzionale - art. 10 Cost., art. 11 Cost., art. 24 Cost, art. 111 Cost., art. 112 Cost. - delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP6

PEDICA, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame apporta modifiche alla legge 24 marzo 2001 n.89 in materia di violazione del diritto alla ragionevole durata dei processi, partendo dall'assunto, riportato nella relazione introduttiva, della necessità di ridurre gli ingenti costi che ogni anno l'Italia paga per l'eccessiva durata dei giudizi (14,7 milioni di euro, nel 2007, 25 milioni, nel 2008, 13,6 milioni nel primo semestre 2009);

a tal fine, il disegno di legge fissa un termine «presuntivo» di irragionevole durata del processo individuandolo in 2 anni per ciascuno dei 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Tale impostazione è stata difesa e sostenuta dal Governo, sia in sede di audizione in Commissione sugli effetti derivanti dalla applicazione della normativa in esame, che in sede di parere sul disegno di legge e sugli emendamenti;

l'A.S. 1440, di iniziativa governativa - attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato - nell'articolo 23 in cui modifica la medesima legge n.89 del 2001, stabilisce tuttavia che non è irragionevole un durata non eccedente i 3 anni in primo grado. Termine che però, nel disegno di legge 1880-A in esame viene ridotto a 2 anni ed assume valenza precettiva;

a tale proposito si rileva che l'articolo 1 in questione non considera la fase di esecuzione della sentenza nella durata del procedimento, non prevede tempi diversi nei casi ritenuti prioritari dalla giurisprudenza comunitaria, non introduce meccanismi più certi di liquidazione dei risarcimenti agli aventi diritto e prevede la riduzione di un quarto nell'indennizzo se il procedimento si è chiuso con il rigetto delle istanze del ricorrente;

la Corte europea di Giustizia ha invece più volte affermato che l'indennizzo prescinde dall'esito del procedimento, proprio perché i tempi processuali troppo lunghi, individuati nella durata complessiva del processo e non nella fissazione astratta e perentoria di termini indifferenziati per ciascun grado di giudizio, costituiscano in sé una violazione della Convenzione. La Corte europea, in numerose occasioni, ha infatti precisato che non è possibile predeterminare la durata ragionevole del processo, rimandando a una valutazione caso per caso, che tenga conto della complessità del procedimento, del numero degli accusati, del comportamento delle parti - anche con riferimento ad un eventuale ricorso a pratiche dilatorie da parte degli imputati - dei valori in gioco, dei periodi di inattività. È infatti conforme alla giurisprudenza comunitaria la scelta di escludere richieste di indennizzi nei casi in cui sia lo stesso ricorrente con il suo comportamento ad aver causato un ritardo;

i criteri introdotti dal provvedimento in oggetto appaiono difformi dalla normativa comunitaria: l'entità della riparazione rimane calcolata tenendo conto della parte eccedente il termine di durata ragionevole e non dall'inizio del processo, con la conseguenza che, in ragione del fatto che tale parametro temporale differisce dalla prassi della Corte europea, gli importi disposti possono essere sensibilmente inferiori, con ciò producendo ulteriore aumento di ricorsi; con riferimento alla liquidazione dell'indennizzo, il disegno di legge impone al giudice di tenere conto del valore della domanda presentata. Per la Corte europea è necessario tenere conto della rilevanza della causa per la persona interessata e, al di là del valore economico, riparare il danno morale derivante dalla durata dei processi aumentandolo nelle cause concernenti il diritto del lavoro, lo stato e la capacità delle persone, le pensioni o i procedimenti particolarmente gravi relativi alla salute o alla vita degli individui;

la inammissibilità di richieste di indennizzi in tutti i casi in cui i processi non superano i termini astrattamente individuati dall'articolo 1 è tale da determinare una violazione dell'articolo 13 della Convenzione europea che garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo;

la stessa abrogazione del terzo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge 89 del 2001 potrebbe determinare la circostanza che il danno non patrimoniale subito per mancato rispetto della ragionevole durata non sia più risarcibile sia con denaro che con adeguate forme di pubblicità, come attualmente stabilito, situazione per la quale non viene fornita motivazione chiara;

il richiamo - effettuato al comma 3-sexies dell'articolo 2 della legge 89 del 2001, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame - agli articoli 81, secondo comma, e 83 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, manca di qualsiasi coordinamento con l'articolo 81-bis delle citate disposizioni di attuazione introdotto solo pochi mesi fa con la legge n.69 del 2009, che lascia al giudice, rispetto alla calendarizzazione dei processi, l'apprezzamento della natura, dell'urgenza e della complessità della causa;

l'articolo in esame subordina la domanda di equa riparazione ad una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata. A seguito della presentazione dell'istanza, il disegno di legge in esame dispone che i processi godano di una corsia preferenziale, senza però prevedere alcun accorgimento per valutare ed alleviare l'impatto di tali contradditori meccanismi sul sistema giudiziario nazionale;

il disegno di legge viola, pertanto, l'articolo 11 Cost. con riguardo alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia sotto il profilo del diritto ad un tribunale (ex artt. 13 e 14 della Convenzione che, rispettivamente, sanciscono il diritto a un ricorso effettivo davanti ad un giudice, nonché la garanzia del godimento dei diritti e delle libertà ivi assicurati) sia in riferimento al «diritto ad un processo equo»;

per i motivi sovra esposti, con particolare riferimento ai profili di costituzionalità sottesi agli articoli 10 ed 11 della Costituzione nonché la connessa giurisprudenza della Corte Costituzionale delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

premesso che:

il disegno di legge in esame, in violazione dell'articolo 79 della Costituzione, il quale dispone che «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge», reca disposizioni che si configurano come una forma di indulto permanente attuata, per una molteplicità di reati, mediante l'estinzione del processo disposta ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'A.S. 1880-A in titolo;

la normativa in esame, lungi dall'avere i necessari caratteri di generalità ed astrattezza, appare formulata al fine di rispondere ad esigenze processuali incombenti di specifici soggetti, la cui posizione viene presa a parametro per l'individuazione di una norma che, in virtù della sua applicabilità ai procedimenti pendenti, produrrebbe effetti negativi sull'intero sistema giurisdizionale e certamente sui diritti e gli interessi delle parti civili, delle parti offese e più in generale delle vittime dei reati cui si applicherebbe la nuova causa estintiva;

nel corso della XIV Legislatura e della XVI Legislatura, sono state approvate dal Parlamento numerose leggi che, finalizzate ad alleggerire la posizione processuale di un singolo soggetto, si sono poste in contrasto con la Costituzione e sono perciò state dichiarate totalmente o parzialmente illegittime dalla Corte Costituzionale. Si ricordano a tale proposito la legge n.140 del 2003 (cosiddetto «Lodo Schifani») dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta n.13 del 2004 , la legge n.46 del 2006 (cosiddetta «legge Pecorella») dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n.26 del 2007 e, da ultimo, la legge n.124 del 2008 (cosiddetto «lodo Alfano»), il cui unico articolo 1 è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n.262 del 2009 ;

analogo effetto ed ispirazione hanno avuto altre leggi, fra le quali quella sulle rogatorie internazionali (legge 367 del 2001) la parziale depenalizzazione del falso in bilancio (legge n.61 del 2002), la legge sul cosiddetto «legittimo sospetto» (legge n.248 del 2002) la riduzione dei termini di prescrizione (legge n.251 del 2005);

tale modo di legiferare, oltre che contraddittorio e tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia, è palesemente irragionevole in quanto espone l'ordinamento agli effetti di un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale;

il principio di eguaglianza comporta che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali, viene violato da un automatismo generalizzato della estinzione che incide, menomandolo, sul diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla estinzione processuale;

delibera, pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP8

CARLINO, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame modifica l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n.89 individuando termini prescrittivi di durata del processo (2 anni per ciascuno dei 2 gradi di merito, 2 anni per l'esame di legittimità, 1 anno in ogni caso di giudizio di rinvio) allo scadere dei quali si determinerebbe il diritto all'indennizzo nei modi e con le condizioni stabilite dalla stessa legge n.89 del 2001;

la scelta di predeterminare la durata ragionevole del processo secondo parametri non conformi a quelli comunitari e contraddittori rispetto quelli indicati dall'articolo 2 del medesimo disegno di legge, laddove non si consente alcun apprezzamento delle specifiche caratteristiche del singolo caso da parte del giudice;

l'articolo 1 e l'articolo 2 appaiono contraddittori anche con riferimento alla data iniziale per l'effettuazione del computo del decorso temporale, laddove l'articolo 1 considera il processo penale iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, mentre l'articolo 2 investe anche una fase procedimentale preliminare a quella del processo strettamente inteso. I termini considerati «non irragionevoli» previsti dall'articolo 1 fanno riferimento peraltro ai due anni «per il primo grado», espressione che indica il processo, decorrendo quindi dal rinvio a giudizio alla sentenza mentre l'articolo 2 prevede che i primi due anni decorrano dall'esercizio dell'azione penale, che solo in alcuni casi corrisponde al rinvio a giudizio;

in virtù di criteri temporali più rigidi ed astratti dei tempi di trattazione, rispetto a quelli attualmente previsti, è logico attendersi un effetto incrementale sul numero delle richieste di indennizzo e del valore assoluto delle stesse, senza che tale circostanza sia minimamente contemplata dal disegno di legge in esame, anche in ordine ai profili finanziari che tale scelta inevitabilmente comporta;

per i processi civili sollecitati, l'articolo 1 indica come previsione speciale la motivazione breve, mentre essa risulta già essere previsione generale per tutte le sentenze ai sensi dell'articolo 132 del codice di procedura civile e, per il processo penale, l'articolo 546 lettera e) del codice di rito già prevede che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

il comma 2 dell'articolo 1, stabilisce l'immediata applicazione ai processi in corso delle disposizioni ivi richiamate, assegnando un termine perentorio per la presentazione di istanze concernenti i procedimenti pendenti, in violazione del secolare principio tempus regit actum e del disposto dell'articolo 11 delle preleggi, che non consente la retroattività di norme riguardanti atti e procedimenti processuali;

tale retro attività è stata estesa, durante l'esame in Commissione, anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231;

è irragionevole discriminare l'imputato, le parti civili o le parti offese sulla base del luogo dove si celebra il dibattimento, poiché la gestione amministrativa e la pianta organica del singolo tribunale o il diverso carico di lavoro arretrato del giudice di udienza possono determinare, anche per i singoli rinvii di trattazione, conseguenze diverse ed imprevedibili sul decorso del termine rigidamente ed arbitrariamente prefissato per legge;

l'applicazione dell'articolo 1 ai procedimenti pendenti non è peraltro affiancata da alcuna disposizione volta a mettere la pubblica amministrazione competente per il settore giustizia nelle condizioni organizzative - anche in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie - tali da poter gestire l'innovazione introdotta, determinando un danno grave al buon andamento e funzionamento della amministrazione della giustizia;

per i motivi sovra esposti, con particolare riferimento ai profili di costituzionalità ex articolo 97 Cost. - in cui è sancito che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP9

CAFORIO, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'articolo 2;

premesso che:

l'istituto della prescrizione del processo, sconosciuta all'ordinamento interno e a quelli europei nella formulazione proposta dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, verrebbe a sovrapporsi, senza alcun coordinamento, alla prescrizione del reato, istituto consolidato in base al quale, dopo un certo tempo dalla sua commissione, il reato si estingue, con le eccezioni di cui all'articolo 157 del codice di rito, se non è già stato accertato con sentenza definitiva;

l'articolo 157 del codice di procedura penale stabilisce che la prescrizione estingue il reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto, e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice di rito e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato;

la ragione della prescrizione del reato è solitamente ravvisata nel rilievo che a distanza di molto tempo dalla commissione del reato si annulla l'interesse a punire il colpevole anche perché una pena eseguita troppo tempo dopo il reato non assolverebbe più neppure alla sua funzione rieducativa. Il tempo necessario a prescrivere si calcola sempre dalla data di commissione del fatto e varia in funzione della gravità dei reati. In presenza di un reato non prescritto o non prescrivibile, quindi, sussiste sempre il potere/dovere dello Stato all'esercizio della giurisdizione. La sovrapposizione della prescrizione cd. Processuale - cioè la previsione di termini differenziati per il compimento della prescrizione sostanziale rispetto a quella processuale, dà luogo ad una contraddizione logica e giuridica evidente;

la ragionevole durata del processo, principio già da tempo assunto dal nostro ordinamento, viene così a trovarsi viziato da una norma irragionevole che dietro ad un escamotage nominalistico è volta ad abbreviare indistintamente i termini di prescrizione dei reati, nell'impraticabilità politica di presentare espressamente una proposta di tal fatta;

a tale riguardo, la norma sembra contraddire gli stessi principi della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e della tutela del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.), anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in tale senso si vedano le sentenze n.354 del 1996 e n.24 del 2004). Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della ragionevole durata del processo, nella giurisprudenza costituzionale si è affermato un indirizzo consolidato secondo il quale la sospensione del processo senza limiti temporali comporti una lesione dei principi costituzionali. In particolare, la Corte nella sentenza n.24 del 2004 aveva evidenziato che «una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n.354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo (sentenza n.353 del 1996)»;

la finalità asserita del disegno di legge in esame sarebbe quella di garantire maggiore efficienza nella definizione delle cause processuali. Non si comprende allora come mai, ribaltando una impostazione sostenuta in occasione del c.d. «pacchetto sicurezza» con la introduzione di Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 una maggiore celerità ed efficienza nella celebrazione dei processi non venga promossa per i reati di maggior «allarme sociale», innovando in tal senso il codice per prevenire pratiche dilatorie e potenziando gli uffici giudiziari al fine di metterli in condizione di affrontare e smaltire i processi pendenti e di risolvere celermente quelli sopravvenienti, evitando in tal modo la prescrizione di centinaia di migliaia di reati ogni anno;

peraltro non vengono richiamate, nel disegno di legge in esame, disposizioni che individuino i criteri attraverso i quali un reato può definirsi di «allarme sociale», con l'effetto che la classificazione di un determinato delitto come «allarmante» socialmente si può configurare arbitraria e sganciata da una valutazione degli impatti e degli effetti che i reati definiti di «allarme sociale» dovrebbero produrre sul contesto sociale;

peraltro, senza fare ricorso a criteri oggettivi che possano individuare un tempo ragionevole per tipologia processuale, si uniforma la durata del primo grado a quella dell'appello e al giudizio di legittimità, operando una astratta operazione di livellamento di gradi e fasi processuali del tutto diverse;

il parametro della ragionevole durata viene individuato senza alcun riguardo alle criticità che incidono concretamente sui tempi dei processi, da quelle imputabili al sistema amministrativo della giustizia (disponibilità ed allocazione di risorse materiali ed umane) a quelle riferibili alla formulazione delle leggi e dei codici (cioè anche dipendenti dalla complessità del fatto o dalle strategie processuali). I pretesi criteri di generalità ed astrattezza della legge vengono così pregiudicati dall'elencazione dell'articolo 2, oltre che dalla norma transitoria di cui all'articolo 5;

il termine biennale di cui alla lettera b) dell'articolo 2, decorrendo dalla sentenza di primo grado e facendo riferimento alla sentenza che definisce il giudizio di appello, non tiene alcun conto dei termini per la presentazione del ricorso, che in appello possono essere piuttosto lunghi, il che comporterebbe un processo di secondo grado ben più breve di due anni. È evidente l'effetto incentivante dei ricorsi che potrebbe determinarsi a seguito della norma in esame;

gravi problemi, per difetto nella formulazione del testo, si determinerebbero in fase applicativa per i processi con più imputati dello stesso reato nonché in caso di un cumulo tra più reati che si differenziano rispetto alla soglia dei dieci anni;

altrettanto irragionevole è il mancato coordinamento con gli istituti del patteggiamento e con le norme riguardanti la competenza, l'astensione, la ricusazione e l'incompatibilità del giudice, circostanze che di per sè possono determinare un grave danno all'attività giurisdizionale nel suo complesso, favorendo i colpevoli e non consentendo agli imputati innocenti o alle vittime dei reati di veder acclarate in giudizio le proprie ragioni;

si segnala, infine, l'indubbio impatto che la norma potrebbe avere sui processi per microcriminalità diffusa, sui quali ancora può dispiegare il suo effetto l'indulto e che rivestono comunque, per fasce deboli della popolazione, un carattere di indubbio allarme sociale;

configurandosi, pertanto, una palese contraddizione con i principi della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e della tutela del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.) delibera, pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP10

GIAMBRONE, BELISARIO, LI GOTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'arlicolo 111 della Costituzione e dell'arlicolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'art. 2;

considerato che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 346-bis che stabilisce una presunzione legale di durata dei processi, imponendo che ciascun grado di giudizio non possa protrarsi per un periodo superiore a due anni (un anno per ogni ulteriore grado di giudizio di rinvio);

il disegno di legge, in sostanza, non fa decorrere l'effetto estintivo dal decorso del termine complessivo ma dal decorso del termine di ciascun grado, determinando il paradossale effetto della cancellazione di ogni dato, sentenza o acquisizione processuale precedentemente effettuata;

altrettanto irragionevole è la fissazione di un termine eccessivamente breve per il primo grado, alla luce del momento individuato per il decorso del tempo nell'articolo 405 del codice di procedura penale. Solo con riferimento al primo grado, nel termine ridotto imposto dal disegno di legge si dovrebbe, per diversi e certo non irrilevanti ipotesi di reato, svolgere l'udienza preliminare, poi procedere al dibattimento, con esame dei testi, eventuali perizie e giungere a sentenza;

la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo si è consolidata intorno al limite dei tre anni per un grado di giurisdizione, quattro anni per due gradi, sei anni per tre gradi senza mai giungere neppure al punto di ipotizzare effetti estintivi per il decorso di ciascun singolo termine;

la Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito in almeno tre occasioni (con sentenze succedutesi dal 2006 al 2008) che occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo. È arbitrario e contrario alla funzione stessa del processo, come individuata dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, assumere parametri di ragionevole durata a misura addirittura di un effetto estintivo che pone nel nulla la totalità dell'attività istruttoria e processuale svolta e non già di un diritto all'indennizzo;

la sentenza della Suprema Corte n.10894 del 2006 che sancisce come la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, e come tale va verificata in concreto, caso per caso;

l'effetto del superamento dei limiti è l'estinzione del processo, a qualunque grado o fase esso sia giunto. La Corte costituzionale nella sentenza 255 del 1992 ha riaffermato il principio secondo il quale: «Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità»;

con il disegno di legge in esame si concretizza, dunque, una sorta di abdicazione dello Stato all'esercizio della giurisdizione, attraverso l'inedito istituto della «prescrizione del processo» che, diversamente dal già noto e consolidato istituto della «prescrizione del reato», ravvisa nella punizione del colpevole o nell'accertamento della non colpevolezza dell'innocente un mero potere dello Stato, soggetto a decadenza alla stregua di un qualsiasi affare privato;

si introduce in sostanza l'istituto del silenzio diniego in materia giurisdizionale, trattando la pubblica accusa come il presentatore di una qualsiasi istanza che si ritiene rigettata decorso un dato termine;

peraltro il riferimento effettuato dal comma 6 del nuovo art. 346-bis alla applicazione dell'art. 649 alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo estende impropriamente al rito un principio (ne bis in idem) che finora vale per il merito;

configurandosi, pertanto, l'incompatibilità del provvedimento in esame con le norme costituzionali che disciplinano il sistema giudiziario nonché le relative sentenze della Corte Costituzionale delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP11

DI NARDO, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'art. 2;

premesso che:

il disegno di legge in esame, raddoppiando le opportunità estintive senza introdurre alcuna reale semplificazione del rito, non garantisce che il processo penale pervenga ad una decisione di merito, rendendo di fatto impossibile l'accertamento processuale per categorie di reati, vanificando il disposto dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, il quale stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» con ciò conferendo veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali»;

a tale proposito la Corte costituzionale (ordinanze n.110 del 2003, n.347 del 2002 e n.421 del 2001) ha chiarito che una disparità di trattamento può «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenza n.26 del 2007; ordinanze n.46 del 2004, n.165 del 2003 ed altre; nonché, sulla base del previgente testo dell'art. 111 Cost.: sentenze n.98 del 1994, n.432 del 1992 ed altre ancora);

il principio costituzionale della parità delle parti - che si deve modulare in ragione sia della specificità della posizione dei diversi soggetti processuali, sia delle particolarità delle fattispecie, sia delle peculiari esigenze dei vari processi - viene leso dal disegno di legge in esame sia in riferimento all'articolo 1 riguardante l'indennizzo sia con riferimento ai rimanenti articoli che regolano l'inedito istituto della estinzione processuale;

il disegno di legge in esame appare ondivago e contraddittorio anche con riferimento alle contravvenzioni, fattispecie penali generalmente previste per sanzionare fatti di minore gravità, con riferimento alla esclusione degli omicidi derivanti da colpa professionale, con riferimento alla mancata disciplina dei processi oggettivamente cumulativi, che determinerà la moltiplicazione dei carichi giudiziari;

l'articolo 2 è irragionevole nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cui è applicabile l'estinzione processuale una serie di reati sui quali ha dispiegato il suo effetto la legge 5 dicembre 2005, n.251 nonché nella parte in cui introduce un istituto rigidamente temporale che non tiene in alcun conto la specifica complessità delle diverse fasi e dei differenti gradi del processo. L'estinzione del processo è stata estesa dalla commissione referente anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231;

l'articolo 5 del disegno di legge in esame, applicando immediatamente ai processi in corso in primo grado la rigida e perentoria scansione temporale prevista dall'articolo 2, contraddice il principio generale per il quale la legge non dispone che per l'avvenire, giungendo a compromettere la stessa funzione giurisdizionale;

per i motivi sovra esposti, con particolare riferimento ai profili di costituzionalità sottesi agli articoli 10 ed 11, 24, 111 e 112 della Costituzione nonché la connessa giurisprudenza della Corte Costituzionale delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP12

DE TONI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento l'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata stabilito in maniera indifferenziata ed apodittica all'art. 2;

premesso che:

il disegno di legge in oggetto presenta palesi profili di irragionevolezza e contiene altresì disposizioni che si pongono in violazione degli articoli 3, 10, 24, 111 e 112 della Costituzione, e che l'applicazione del meccanismo giuridico previsto dal testo in esame prefigura un effetto finale tipico delle amnistie, soggette all'iter e alle forme imposte dall'articolo 79 della Costituzione. L'entrata in vigore del disegno di legge nella formulazione attuale determinerebbe, per l'ordinamento e per l'amministrazione della giustizia, e quindi per la collettività, un vulnus irrimediabile che occorre evitare e prevenire;

l'articolo 2, commi 1 e 7, e l'articolo 5, comma 2, in particolare presentano elementi di contraddittorietà, i1logicità intrinseca ed irragionevolezza tali da rendere incostituzionale il disegno di legge nel suo complesso, determinando gravi ricadute sul sistema processuale, sia in ambito penale che in ambito civile. La necessità di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi è stata recentemente ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza n.72 del 2008, proprio in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione. Il giudizio di eguaglianzaragionevolezza, di razionalità-ragionevolezza e quello intorno al ragionevole bilanciamento degli interessi sono i canoni attraverso i quali il principio di ragionevolezza esprime il modo di essere della giustizia costituzionale. A tali canoni il disegno di legge in oggetto non risulta rispondente;

l'articolo 1 non risulta rispondente neppure ai criteri comunitari in materia di risarcimento del danno derivante da ingiustificata durata del processo, introducendo una presunzione indifferenziata ed assoluta sui tempi, senza una valutazione caso per caso. Più precisamente, si rileva che l'articolo non considera neppure la fase di esecuzione della sentenza nella durata del procedimento e non prevede durate differenziate per i casi ritenuti prioritari dalla giurisprudenza comunitaria, limitando peraltro l'indennizzo con riferimento all'esito del procedimento, laddove la stessa giurisprudenza comunitaria ritiene che, ai soli fini risarcitori, i tempi processuali troppo lunghi costituiscano in sé una violazione della Convenzione. La Corte europea di Giustizia, in numerose occasioni, ha precisato che non è possibile predeterminare astrattamente una durata ragionevole del processo, richiamando la necessità di una valutazione caso per caso, che tenga quindi conto della complessità del procedimento, del numero degli accusati, del comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria, dei valori in gioco, dei periodi di inattività, della natura dei capi di imputazione, circostanze che né l'articolo 1 né, soprattutto, l'articolo 2 tengono in dovuto conto;

anche laddove la giurisprudenza della Corte Europea ha ritenuto di poter individuare limiti temporali di non irragionevole durata dei processi, ha fatto riferimento a termini differenziati per gradi e fasi: tre anni per un grado di giurisdizione, quattro anni per due gradi, sei anni per tre gradi, senza mai prefigurare alcun effetto estintivo del processo stesso. La legge in esame introduce quindi un meccanismo diverso che incide pesantemente ed in maniera negativa in particolare sul primo grado di giudizio, finendo col contrastare con il principio della ricerca della verità nel processo ripetutamente sancito dalla Corte costituzionale;

la Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito che, nel valutare la ragionevole durata, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo e che la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad alcuna predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che, come tali, vanno verificati in concreto, caso per caso;

con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si concretizza, invece, una sorta di abdicazione dello Stato all'esercizio della giurisdizione, attraverso il nuovo istituto della «prescrizione del processo» che, diversamente dal già noto e consolidato istituto della «prescrizione del reato», ravvisa nell'accertamento della responsabilità penale personale un mero potere dello Stato, soggetto a decadenza alla stregua di un qualsiasi affare privato, senza peraltro alcuna valutazione sull'impatto che il sovrapporsi dei due meccanismi prescrittivi potrebbe determinare sul sistema processuale e sulle sue finalità costituzionali;

l'articolo 5 stabilisce che le nuove norme interesseranno in sede di prima applicazione anche i processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, con esclusione dei giudizi pendenti davanti alla corte d'appello o in cassazione. In tale scelta, il vizio di costituzionalità è evidente, non vedendosi ragione alcuna perché l'imputato in appello non possa fruire di un istituto di cui potrebbe avvalersi altro imputato per fatto analogo o per identico capo d'imputazione in primo grado. Peraltro tale articolo è contraddittorio rispetto a quanto stabilito, a fini riparatori, dal precedente articolo 1, comma 2, del medesimo disegno di legge, il quale reca una disposizione transitoria la quale prevede l'applicazione a tutti i processi in corso. Tali elementi di irragionevolezza potrebbero peraltro indurre a modifiche estensive dell'applicazione del processo breve, il cui inserimento nel sistema avrebbe così effetti ancor più deflagranti e palesemente contrastanti con i principi costituzionali che presiedono al processo, chiaramente affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.255 del 1992. Non vi è dunque altra via percorribile che l'affermazione chiara e netta della inapplicabilità del meccanismo dell'estinzione del processo breve ai processi in corso,

rilevato inoltre che:

è irragionevole che il decorso di un termine astrattamente fissato senza la valutazione di criteri oggettivi determini a regime l'estinzione del processo, in qualunque grado e fase esso si trovi e senza tener conto delle risultanze dibattimentali o delle sentenze eventualmente già pronunciate nei gradi precedenti, in violazione di qualunque principio di economia processuale e dello stesso diritto di difesa del cittadino nel processo;

è irragionevole stabilire per legge una identica durata massima per i processi in primo grado, in secondo grado e per il giudizio in Cassazione, senza aver riguardo alle profonde differenze tra giudizio di merito e di legittimità;

è irragionevole imporre per legge una identica durata per processi riguardanti reati diversi, con diverso numero di imputati e diverso numero di capi di imputazione;

è irragionevole in radice e lesivo del diritto stesso di difesa imporre un termine arbitrario che non tiene conto di tutte le diverse ragioni che possono determinare il decorso del tempo, da quelle riguardanti le carenze di personale e di strutture in singole sedi giudiziarie, fino a quelle riguardanti l'uso di strategie processuali dilatorie;

è irragionevole e lesivo dell'autonomia dei magistrati non consentire alcun margine di apprezzamento al giudice con riferimento alla complessità dei processi o delle cause in trattazione con riferimento ai singoli casi;

è irragionevole non tener conto, nel computo del tempo, della complessità tecnica di alcuni processi, trattando in modo difforme situazioni analoghe e in modo uguale situazioni difformi, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

è irragionevole porre sullo stesso piano, sia in termini di inclusione che di esclusione dalla applicabilità della fattispecie estintiva di cui all'articolo 2, reati puniti con contravvenzione (quali ad esempio quelli riguardanti l'immigrazione clandestina) e delitti quali l'omicidio. Gravissima sarebbe l'estinzione di reati di grave allarme sociale e di notevole gravità, come la corruzione, taluni reati societari e la corruzione in atti giudiziari;

è irragionevole postulare, giacché questo sarebbe l'unico rimedio contro una possibile prescrizione processuale, una sorta di trattazione preferenziale per delitti meno rilevanti e prefigurare invece una durata «indeterminata» per processi riguardanti fatti più gravi, per i quali fatalmente decorrerebbero i termini di prescrizione dei reati;

è irragionevole stabilire ope legis una barriera temporale con effetti estintivi del processo, senza prevedere alcuna risorsa aggiuntiva perché il sistema giustizia possa sostenere l'impatto dell'entrata in vigore immediata della norma. In particolare potrebbero determinarsi, in virtù dell'imposizione di un termine irragionevolmente breve, rischi di un non sufficiente o adeguato approfondimento delle vicende processuali, con effetti potenzialmente lesivi sia del diritto della difesa dei singoli che del diritto della collettività a veder accertata la verità nei processi;

è irragionevole e contraddittorio introdurre, ai fini di una presunta velocizzazione del sistema, una disposizione, quale quella contenuta nell'articolo 2, che scoraggerebbe l'utilizzo degli strumenti deflattivi del processo, a cominciare dall'applicazione della pena su richiesta delle parti e degli altri riti alternativi, peraltro con evidenti ricadute di carattere costituzionale con riferimento all'articolo 5;

è irragionevole altresì fissare un termine per l'appello che decorre senza tener conto dei tempi di impugnazione;

è irragionevole ed in violazione dell'articolo 3 Cost. come dell'articolo 24 Cost., discriminare l'imputato sulla base del luogo dove si celebra il dibattimento, dal momento che la gestione amministrativa e la pianta organica del singolo tribunale o il diverso carico di lavoro arretrato del giudice di udienza potranno determinare, anche per via di singoli rinvii di trattazione, conseguenze diverse ed imprevedibili sul decorso del termine, astrattamente ed arbitrariamente prefissato per legge. Analoga discriminazione verrebbe a riflettersi sull'attore e quindi anche sull'esercizio, obbligatorio, dell'azione penale;

è irragionevole non tener conto del decorso di tempo causato anche da vizi meramente formali di notificazione o da eventi non prevedibili (quali, ad esempio, la temporanea indisponibilità dell'aula dibattimentale) che producono, nel concreto della vita processuale, differimenti tecnici che potrebbero determinare effetti gravi alla luce dell'efficacia estintiva del decorso del termine;

è irragionevole non tener conto degli effetti che la disgiunzione dei processi con più imputati e più capi di imputazione determinerebbe sull'incompatibilità dei collegi giudicanti alla luce dell'articolo 34 del codice di procedura penale, e quindi sul decorso dei termini allo scadere dei quali si determina l'estinzione del processo;

è irragionevole sommare gli effetti della prescrizione dei reati con quelli della nuova prescrizione processuale, senza aumentare parallelamente i primi termini;

è irragionevole porre sullo stesso piano il superamento del termine in primo o secondo grado con quello nel giudizio di legittimità, laddove un ritardo eventuale del giudice che non si occupa del merito determinerebbe la cancellazione dei giudicati di merito, né risulta motivato il termine dimezzato concesso al giudice del rinvio;

è palesemente discriminatorio ogni trattamento differenziato con riguardo alla ragionevole durata del processo: principio che, una volta introdotto, andrebbe applicato a tutti i cittadini. Per converso, non si comprende il motivo per cui, volendo seguire la logica di distinguere i cittadini la cui non colpevolezza è acclarata rispetto ad altri, dovrebbe essere escluso un trattamento di favore per quanti hanno patteggiato o hanno beneficiato di prescrizioni o di leggi sopravvenienti che hanno cancellato i reati da loro commessi;

è irragionevole applicare le nuove norme a processi già avviati con le altre e diverse regole. All'interno di questa irragionevolezza ve ne è una seconda, che riguarda la discriminazione palese operata dall'articolo 5, dal momento che esclude i soli processi in appello o in cassazione che sono attualmente in corso, laddove l'esclusione dovrebbe essere generale,

considerato, infine, che:

la disciplina del processo, pur tenendo conto dei margini di apprezzamento di cui gode il legislatore, dovrebbe invece corrispondere ai canoni della non irragionevolezza, della parità di trattamento per situazioni identiche e della non omologazione di fattispecie diverse (si vedano, a tal proposito, le Sentenza della Corte Costituzionale n.69 del 1982 e n.288 del 1997);

nel provvedimento in esame sussiste, dunque, contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che il legislatore gode di indubbia discrezionalità nel regolare gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti processuali o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti così come nel disegnare il regime delle preclusioni soggettive ed oggettive degli stessi, discrezionalità il cui esercizio non è suscettibile di sindacato sul piano della legittimità costituzionale salvo che per il limite della manifesta irragionevolezza (che nel caso di specie ricorre) delle soluzioni adottate;

ne consegue che permangono, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla commissione di merito, i gravi elementi di intrinseca irragionevolezza che fanno ritenere palesemente fondata una questione di costituzionalità con particolare riferimento all'art. 3 Cost.;

da tutti questi elementi palesi emerge la manifesta incostituzionalità del testo e tenuto conto del fatto che qualunque aggiustamento estensivo delle disposizioni determinerebbe un peggioramento del loro impatto sul sistema giustizia e sul diritto dei cittadini e della collettività a non veder abbandonato un elemento fondante della sovranità dello Stato;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n.1880-A.

QP13

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge n.1880 introduce, all'articolo 1, rilevanti modifiche al processo civile intervenendo sull'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.89 (legge Pinto), al fine di migliorare secondo la finalità del legislatore - le procedure dell'equo indennizzo quando sia violata la ragionevole durata del processo;

la riduzione a due anni del periodo di tempo previsto per la durata ragionevole del primo grado di giudizio, ai sensi dell'introdotto comma 3-ter, suscita forti preoccupazioni in quanto determinerà un significativo aumento delle richieste di indennizzo proponibili ai sensi della legge Pinto;

a questo proposito il CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, ha affermato che «il lievitare delle domande di equa riparazione, determinato dall'abbassamento da tre a due anni del termine di durata ragionevole del primo grado di giudizio, comporta inevitabilmente l'aumento considerevole degli oneri finanziari a carico dello Stato per l'erogazione degli equi indennizzi, ex lege n.89/2001. Non di meno, alla richiamata modifica normativa non si accompagna alcuna specifica previsione di spesa, come imporrebbe il disposto di cui all'articolo 81 della Costituzione»;

ed ancora «il consistente abbassamento del termine di ragionevole durata dei giudizi di primo grado, determinando l'incremento dei danni finanziari a carico dello Stato, per le spiegate ragioni, sembra contraddire la finalità perseguita dal legislatore, secondo quanto emerge dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge n.1880, ove si precisa che gli indennizzi corrisposti ai sensi della legge Pinto rappresentano una vera e propria emergenza che il disegno di legge intende fronteggiare attuando il principio della durata ragionevole dei processi, sancito sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 6), sia nella Costituzione (art. 111).»;

premesso inoltre che:

il disposto dell'introdotto comma 3-sexies, stabilendo che dalla data del deposito dell'istanza di equa riparazione il processo civile debba essere trattato «prioritariamente», mal si concilia con la riduzione del termine di durata ragionevole del primo grado di giudizio: logica e preoccupante conseguenza sarà l'innalzamento esponenziale del numero dei processi da trattare, senza che al riguardo sia stato previsto alcun potenziamento delle risorse umane e materiali disponibili presso gli uffici giudizi ari interessati;

la «corsia preferenziale» che il legislatore ha ritenuto di introdurre con il comma 6-sexies non tiene in alcun conto gli attuali carichi di lavoro nel settore civile e come ribadito dal CSM, nel suddetto parere, mal si coordina con la disposizione di cui all'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che stabilisce la possibilità che il giudice, nella fissazione del calendario del processo, tenga conto «della natura, dell'urgenza e della complessità della causa»;

considerato che:

il disegno di legge introduce un meccanismo automatico di attribuzione del risarcimento, dovuto, in misura ridotta, perfino alla parte che sia risultata soccombente nel processo principale e addirittura nel caso in cui la domanda fosse palesemente infondata: appare del tutto illogico, in un sistema gravato da un enorme contenzioso pendente, sanzionare un presunto danno causato dal ritardo di un giudice nel rigettare una domanda palesemente pretestuosa ed infondata;

si tratta di un meccanismo che incentiva il contenzioso ed aumenterà il carico di lavoro dei tribunali producendo un circolo vizioso che renderà più frequente la violazione dei termini di ragionevolezza; non diversamente da quanto avverrà nel processo penale, dove gli imputati potranno intentare tattiche dilatorie nel tentativo di guadagnare l'estinzione del processo;

in un contesto in cui gli oneri per lo Stato, determinati dal pagamento dell'equa riparazione prevista dalla cosiddetta legge Pinto, sono cresciuti dal 2001 con andamento esponenziale, è facile prevedere che l'assurdo meccanismo previsto dal disegno di legge ne determinerà un'ulteriore e tumultuosa crescita: è un rischio a fronte del quale il disegno di legge in titolo non opera alcuna quantificazione e non prevede alcuna copertura finanziaria;

considerato altresì che:

il disegno di legge all'articolo 1, comma 2, stabilisce l'immediata applicazione ai processi in corso delle disposizioni relative ai tempi di definizione dei diversi gradi di giudizio, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della novella, per presentare l'istanza di sollecita definizione del giudizio per il quale risultino già decorsi i termini di ragionevole durata stabiliti dalle nuove disposizioni;

questa disposizione, secondo il parere del CSM del 14 dicembre 2009, «mal si concilia con il generale principio espresso dal brocardo tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle norme processuali. La successione delle leggi nel tempo è regolata dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Tale norma sancisce l'efficacia immediata della nuova disciplina legislativa, prevedendo ne al contempo la irretroattività (...) La portata dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, disegno di lege n.1880, sopra richiamate, è tale da indurre a ritenere che l'immediata applicazione delle predette disposizioni ai processi pendenti si risolva proprio in una applicazione retro attiva di norme processuali, nei sensi ora chiariti. Ed infatti le nuove disposizioni che modificano la legge Pinto incidono sull'organizzazione dei processi e la loro applicazione anche ai procedimenti pendenti comporta la rivalutazione - secondo i nuovi criteri, da applicarsi ora per allora - delle decisioni di natura organizzativa assunte dal giudice in un contesto ordinamentale che non conosceva predefiniti termini di durata massima.»;

considerato infine che:

l'articolo in esame, nella sua attuale formulazione rappresenta l'ennesimo malriuscito tentativo di intervenire in via emergenziale su una questione di ampio rilievo;

l'articolo 1, infatti, interviene sulla legge Pinto introducendo un criterio standard per identificare la soglia di ragionevolezza della durata del processo, ma lo fa entrando in conflitto con altre disposizioni della legge sulla riparazione per ingiusta durata del processo che restano in vigore e che adottano quattro diversi criteri, desunti del resto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, attraverso i quali il giudice deve valutare la fondatezza della domanda di riparazione.

per quanto riguarda i processi civili, è del tutto illusorio stabilire un termine ragionevole di durata di due anni per ciascun grado di giudizio, laddove si pensi che in talune materie, come quelle afferenti ai diritti reali, i tempi complessivi sono anche di venti anni, un fenomeno in parte collegato all'eccessiva mobilità dei giudici civili che rende necessario ricominciare l'esame di una causa, a volte ripetutamente;

ciò premesso l'articolo 1 del disegno di legge in esame presenta evidenti profili di irragionevolezza, prevedendo termini di durata fissi e determinati per via legislativa che avranno un impatto negativo sull'efficienza della giustizia civile e renderanno insostenibili gli oneri della impressionante cifra di procedimenti civili, amministrativi e contabili pendenti che hanno già superato il termine di ragionevole durata fissato, ape legis, dal disegno di legge in esame;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n.1880-A.

QP14

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 7 dell'introdotto articolo 346-bis prevedendo, inoltre, che l'estinzione del processo non si applica nei processi relativi ad una serie di delitti, consumati o tentati dà luogo ad un'irragionevole assimilazione, nella categoria delle fatti specie non soggette al meccanismo dell'estinzione del processo, di reati (sia delitti che contravvenzioni, come nel caso dell'ingresso irregolare nel territorio dello Stato) dal disvalore penale assolutamente diverso;

non è chiara l'esigenza del legislatore di indicare l'esigenza del legislatore di indicare esplicitamente nel catalogo dei reati esclusi le contravvenzione previste dal d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione;

sembra infatti del tutto irragionevole tale selezione delle fattispecie penali a prescindere dalla gravità e tipologia della pena prevista dalla legge;

come osservato dal CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, «occorre evidenziare la discutibile parificazione, quanto agli effetti della normativa in parola, fra le ipotesi di delitto punite assai gravemente con le contravvenzioni in genere, e, in particolare, con quelle in materia di immigrazione. Di ciò peraltro era consapevole lo stesso legislatore che solo pochi mesi fa ha configurato il reato di immigrazione clandestina come una contravvenzione punibile con la sola ammenda, per il cui accertamento è stato introdotto un apposito rito "accelerato" dinanzi al Giudice di pace sul presupposto che esso sia di agevole accertamento e che, stante la pena prevista, non desta un particolare "allarme sociale".»;

perplessità suscita anche l'esclusione dal novero dei reati per i quali non si applica il nuovo istituto degli omicidi derivanti da colpa professionale (le c.d. colpe «mediche») dato che il legislatore ha incluso nella disciplina dell'estinzione processuale tutti gli omicidi colposi ad eccezione di quelle derivanti da infortuni sul lavoro o da circolazione stradale;

premesso inoltre che:

desta particolare preoccupazione l'esclusione dal novero dei suddetti reati del reato di corruzione;

come affermato dal CSM, nel suddetto parere, «le disposizioni di cui all'articolo 2 del ddl n.1880 sembrano confliggere con le previsioni promananti da fonti sovranazionali di origine pattizia, recentemente recepite dallo Stato italiano. Ci si riferisce, in particolare, alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 200321. La predetta Convezione è stata ratificata dall'Italia con Legge 3 agosto 2009, n.116. L'articolo 2 della citata legge n.116/2009 stabilisce espressamente che "Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione" ONU contro la corruzione.»;

l'esclusione si pone quindi in palese contrasto con quanto stabilito dalla suddetta Convenzione che raccomanda il rafforzamento, da parte degli Stati firmatari, delle misure sostanziali e processuali volte a prevenire e combattere la corruzione in modo sempre più efficace;

appare del tutto irragionevole l'identificazione dei reati per i quali non si applica la prescrizione del processo, identificazione che sembra essere dettata dall'«emergenza mediatica» di alcuni reati piuttosto che dalla complessità del loro accertamento;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n.1880-A.

QP15

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevedendo, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 7, che l'estinzione del processo non opera nei processi in cui l'imputato è recidivo o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, dà luogo ad una palese violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione (ribadito da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n.262 del 2009) e dell'obbligatorietà dell'azione penale per avere ancorato la procedibilità all'essere l'indagato recidivo. La recidiva, persino nella versione originaria dell'articolo 99 del codice Rocco, ha sempre rappresentato nulla più che una circostanza aggravante di applicazione discrezionale, riferibile unicamente ai delitti non colposi e legata, nella sua forma autentica, ai caratteri della specificità (stessa indole del delitto) e della temporaneità;

se il fine del disegno di legge - come si evince dalla relazione - è quello di garantire la ragionevole durata del processo (che rappresenta, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; dell'articolo 47, cpv., della Carta di Nizza, nonché dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, un diritto fondamentale della persona), non si potrebbe privare di tale diritto alcun cittadino, ancorché recidivo o comunque delinquente abituale o professionale o per tendenza;

la violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione è evidente nel caso in cui due concorrenti nel medesimo reato siano l'uno incensurato e l'altro recidivo: anche in relazione a un possibile vaglio di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, si potrebbe produrre un diverso esito nei confronti di due imputati contro cui si procede, nello stesso processo e per lo stesso delitto: per l'uno, «pregiudicato», il processo proseguirebbe mentre per l'altro, «incensurato», si estinguerebbe;

il disegno di legge, operando una distinzione tra imputati incensurati o non, mostra il più evidente profilo di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento, non giustificata da un razionale criterio di distinzione;

premesso inoltre che:

il comma 7 dell'introdotto articolo 346-bis prevedendo, inoltre, che l'estinzione del processo non si applica nei processi relativi ad una serie di delitti, consumati o tentati dà luogo ad un'irragionevole assimilazione, nella categoria delle fattispecie non soggette al meccanismo dell'estinzione del processo, di reati (sia delitti che contravvenzioni, come nel caso dell'ingresso irregolare nel territorio dello Stato) dal disvalore penale assolutamente diverso;

a questo proposito la relazione illustrativa del disegno di legge spiega il doppio regime di prescrizione osservando che la durata massima del processo non può essere fissata ex lege nei casi di reati gravi o di allarme sociale, ovvero quando l'interesse della collettività all'accertamento della responsabilità penale e all'applicazione della pena prevale su quello dell'imputato alla ragionevole durata del processo;

la previsione di un trattamento legislativamente differenziato è suscettibile del vaglio della Corte costituzionale alla luce del principio emergente ex articolo 3 della Costituzione: l'applicabilità delle previsioni finalizzate ad una maggiore celerità processuale ad una più ristretta cerchia di imputati, costituisce un diverso trattamento normativo la cui non irragionevolezza è sottoposta al canone emergente ex articolo 3 della Costituzione, che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi (Corte costituzionale n.72 del 2008, in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione);

considerato infine che:

nel parere approvato dalla Commissione affari costituzionali (estensore il senatore Malan) si afferma che «nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: (...) le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive, mentre la lista dei casi esclusi dall'applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. (...).»;

il suddetto testo contenuto nel parere dà la misura di quanto i profili di irragionevolezza del disegno di legge in esame siano di assoluta evidenza;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n.1880-A.

QP16

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevedendo l'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole, introduce nel codice di procedura penale l'articolo 346-bis, che stabilisce che il giudice dichiari non doversi procedere quando, a determinate condizioni e limiti, sia superato, con riferimento a ciascun grado del processo penale, il termine previsto come non irragionevole;

si prevede quindi una nuova causa di estinzione del processo nel caso in cui le singole fasi non si concludano nei termini fissati dal nuovo articolo 346-bis del codice di procedura penale: a questo proposito il CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, ha definito l'articolo 346-bis del codice di procedura penale «una specie di «prescrizione processuale» destinata ad affiancare - e non già a sostituire - la prescrizione quale causa di estinzione dei reati ex articoli 157 e successivi del codice penale»;

si osserva come il richiamo al principio della durata ragionevole del processo non può dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Infatti, il requisito della ragionevolezza è incompatibile con termini temporali perentori che non abbiano riferimento alla natura del reato, alla complessità e specificità dell'accertamento richiesto in concreto;

è manifestamente irragionevole la equiparazione del termine di durata nei vari gradi del processo: non è pensabile infatti la previsione di uno stesso perentorio termine biennale per il primo grado (notoriamente più lungo e complesso dei successivi), per l'appello e la cassazione, entro cui ogni grado di giudizio debba concludersi, pena l'estinzione del processo;

i termini riservati, rispettivamente all'appello e al giudizio dinanzi alla Cassazione comprendono anche i tempi necessari alla redazione della sentenza emessa nel grado precedente (che a norma di legge possono arrivare anche a novanta giorni) e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione della medesima (anche quarantacinque giorni). In concreto, appare evidente che l'effettivo tempo assegnato per la celebrazione di ogni fase del processo diviene di gran lunga inferiore ai due anni previsti. Peraltro, il meccanismo così concepito non prevede neppure un sistema di recupero del tempo non consumato in una fase successiva similmente a quanto previsto in materia di termini di custodia cautelare dall'articolo 303, comma 1, lettera b), n.3-bis del codice di procedura penale;

a ciò occorre aggiungere il fatto che, non essendo scomputati dai termini di prescrizione processuale quelli concessi all'imputato per comparire, per ogni fase del giudizio, il tempo in cui può svolgersi ciascun grado di giudizio si riduce notevolmente rispetto ai due anni sanciti ex lege;

è del pari irragionevole la previsione di un termine unitario per «gradi» e non, invece, per «fasi» del processo dal momento che, soprattutto in primo grado, e in particolare in relazione a processi con numerosi imputati, l'udienza preliminare finirebbe per assorbire quasi interamente il biennio previsto unitariamente per il primo grado;

questo nuovo meccanismo di estinzione del processo è destinato ad incidere particolarmente sui procedimenti penali aventi ad oggetto le ipotesi di reato già pesantemente condizionate dai nuovi termini di prescrizione previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 (cossiddetta legge ex Cirielli);

premesso inoltre che:

il disegno di legge trascura, inoltre, la sorte del processo nel caso di cumulo oggettivo (concorso di reati, alcuni dei quali soltanto suscettibili di ricomprensione nella disciplina dell'estinzione) o soggettivo (concorso di persone nel reato, relativamente al caso in cui gli autori del reato siano alcuni incensurati e altri recidivi). Applicando analogicamente le norme previste dal codice di rito per casi affini, si dovrebbe desumere che in questi casi il giudice dovrebbe disporre la separazione dei procedimenti relativi ai reati o ai soggetti cui si applichi la nuova disciplina. Ciò comporterà un aumento significativo della durata del giudizio, in netto contrasto con gli obiettivi «dichiarati» dai proponenti;

la prescrizione del processo potrebbe decorrere più velocemente della prescrizione del reato: poiché il disegno di legge lascia fuori dal computo i termini d'indagine, consente procedure dilatorie a cura del pubblico ministero che potrebbe «dosare» l'esercizio dell'azione penale spalmando la nel tempo per consentire agli uffici giudicanti di smaltire i carichi, facendo un uso strumentale delle proroghe d'indagine, con ulteriore sacrificio del principio di eguaglianza pur in presenza di identiche ipotesi delittuose;

considerato che:

questa disciplina determinerà certamente una «fuga» dai riti alternativi: è chiaro che essi non saranno più «convenienti» e «appetibili» a fronte della possibilità di fruire dell'effetto estintivo connesso all'esaurimento dei termini processuali;

l'effetto paradossale di questa disciplina sarà che i delitti più gravi, non essendo soggetti a termini di prescrizione processuale, «passeranno in coda» e dunque dureranno ancora di più. Ciò appare ancora più irragionevole ove si consideri che nel luglio 2008, con l'articolo 2-bis del cosiddetto decreto-legge sicurezza (decreto-legge n.92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 2008), tali gravi delitti sono stati ricompresi tra quelli per i quali è assicurata la «priorità assoluta» nella trattazione dei relativi processi e nella formazione dei ruoli di udienza;

considerato inoltre che:

nei sistemi processuali di altri Paesi europei e anche in quelli di rito anglo-americano non si trovano esempi di estinzione del processo per decorso di limiti massimi di durata;

considerato infine che:

nel parere approvato dalla Commissione affari costituzionali (estensore il senatore Malan) si afferma che «nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. (...);

a tale proposito la Commissione, fra le varie osservazioni inserite nel parere, «invita a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento (...)»;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere l'esame del disegno di legge n.1880-A.

QP17

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame esclude, senza alcun criterio intelligibile, tutta una serie di reati dall'estinzione del processo per il decorso del termine. Tale elenco di reati i cui processi sarebbero esclusi dal rischio di estinzione, costruito non a partire dalla gravità dei reati stessi ma da considerazioni squisitamente politiche, si presta ad altrettanti ed inevitabili profili di irragionevolezza;

anche se si volesse razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, che attualmente comprende casi di gravità anche molto diversa come ad esempio delitti e contravvenzioni, si otterrebbe l'effetto paradossale di espandere a dismisura le esenzioni anziché di restringerle; d'altre parte, come viene evidenziato anche dal parere approvato dalla Commissione affari costituzionali, l'elenco in questione non coincide nemmeno con gli «elenchi» di specifiche norme incriminatrici stilati per differenziarne la disciplina, come ad esempio nel recentemente novellato articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede un elenco di reati per i quali è stabilita la priorità nella fissazione dei processi;

è altresì irragionevole il fatto che la parte civile, già costituita nel giudizio penale, nel caso di estinzione possa comunque trasferire la propria azione in sede civile, continuando ad esercitare il suo diritto ad un eventuale risarcimento. La corsia preferenziale per i processi relativi alle azioni trasferite prevista dall'articolo 3, comma 1, capoverso 346-bis, comma 8, data l'entità dei processi interessati, è un rimedio del tutto inefficace: troverebbe, infatti, applicazione in un numero notevole di casi, con gravi conseguenze sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n.1880.

QP18

SANNA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame opera un'arbitraria esclusione, ai fini dell'applicazione dell'estinzione del processo per il decorso del termine, dei processi i cui imputati sono recidivi o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o tendenziali (articolo 2, capoverso 346-bis, comma 7). Si tratta di una distinzione irragionevole, non legata in alcun modo a specifiche esigenze processuali, che produce un trattamento discriminatorio per un ampia categoria di imputati e viola apertamente l'articolo 3 della nostra Costituzione;

come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n.72 del 2008, in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione) l'applicabilità delle previsioni finalizzate ad una maggiore celerità processuale ad una più ristretta cerchia di imputati costituisce un diverso trattamento normativo la cui legittimità è sottoposta al canone della ragionevolezza emergente ex articolo 3 della Costituzione, e richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata, ovvero tale da giustificare un ragionevole discrimine;

rispetto al testo originario, che distingueva tra incensurati e non, l'attuale formulazione dei casi di esclusione dall'estinzione del processo, sebbene più delimitata sotto il profilo delle circostanze soggettive degli imputati, comporta comunque la violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione: l'irragionevolezza della norma sebbene ridotta, come è evidenziato dal parere approvato dalla Commissione affari costituzionali, non viene eliminata;

inoltre l'attuale formulazione non risolve il problema che in molti processi verrebbero a trovarsi persone in entrambe le condizioni; la peculiare situazione che potrebbe prodursi, in uno stesso processo, di più imputati per alcuni dei quali, in ipotesi ed in ragione del differente trattamento previsto dal comma in esame, il processo prosegua per alcuni e per altri si estingua è manifestamente irragionevole e mette a repentaglio la credibilità stessa del nostro sistema di giustizia penale;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n.1880.

QP19

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame diversamente da quanto affermato nel titolo e nella relazione non permette l'attuazione principio della ragionevole durata del processo contenuto nell'articolo 111 della Costituzione e nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma al contrario mina la ratio di questi due articoli finalizzati ad attuare la giurisdizione mediante lo svolgimento e la conclusione di un equo e giusto processo. Come è evidenziato dal parere approvato dalla Commissione affari costituzionali, il disegno di legge non contiene, infatti, alcuna misura volta ad accelerare lo svolgimento dei processi e non individua alcun intervento specifico e immediato che assicuri una riduzione dei tempi processuali effettivi né agisce sulle forme e i termini del procedimento;

il disegno di legge si limita a fissare il termine di due anni entro il quale deve essere emessa la sentenza, pena l'estinzione del processo, senza che vi siano né misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, né interventi finalizzati a risolvere i tanti problemi organizzativi, finanziari e di carenza di organico e strutture, che attualmente affliggono il nostro sistema giudiziario e che costituiscono le cause profonde dell'irragionevole durata dei processi;

in questo modo il disegno di legge preclude proprio la piena attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione perché individua un termine entro il quale deve essere emessa la sentenza palesemente irragionevole se rapportato all'attuale stato dei nostri uffici giudiziari ed ai vincoli procedurali che caratterizzano il processo penale. Un termine irragionevole in quanto individuato con criteri presuntivi eccessivamente rigidi e poiché non tengono conto né del numero dei coimputati né della complessità degli adempimenti probatori necessari;

allo stesso tempo si viola quel principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n.255 del 1992: «Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» (2.1 del considerato in diritto). La ricerca e il raggiungimento di una «verità» sia pure solo processuale - elemento essenziale e fine ultimo del giusto processo, come definito dagli stessi articoli 111 della Costituzione e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo -, viene qui preclusa da un termine il cui decorso travolgerà tutto il lavoro svolto nel processo determinandone l'estinzione e pregiudicando non solo le esigenze della giustizia, ma la stessa credibilità del sistema giudiziario incapace - per le disfunzioni che tutti conosciamo ma che non sono nemmeno toccate dal presente disegno di legge - di assicurare l'effettività e l'efficacia dell'azione penale;

nonostante la domanda diffusa e pienamente motivata di giustizia rapida ed efficace, l'impostazione del disegno di legge pone la rapidità come un fine senza che siano approntati gli strumenti idonei a conseguirla a tutto discapito della efficacia e dell'efficienza della giustizia. Un impostazione del tutto ingiustificabile che non costituisce un aspetto marginale del disegno di legge, ma ne rappresenta la ratia sostanziale; essa sancisce con lo strumento generalizzato dell'estinzione del processo la virtuale bancarotta della nostra giustizia penale;

infine è chiaramente irragionevole e in chiara violazione dell'articolo 3 della Costituzione l'applicazione ai processi pendenti delle disposizioni relative all'estinzione, limitata ai soli processi di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della legge (articolo 5, comma 2); l'introduzione in siffatta disposizione di un periodo così breve oltre a rendere impossibile la conclusione di molti dei processi aperti, comporterà il paradosso di estinguere prima il processo durato di meno (primo grado) rispetto a quelli durati di più (secondo grado o Cassazione).

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n.1880.

QP20

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 346-bis, comma 5, primo periodo, il disegno di legge in esame individua una serie di imputati ai quali - stante le loro qualità personali - non viene riconosciuto il pieno diritto ad un processo celere;

trattasi di tutti quegli imputati già condannati per delitto (ossia recidivi ex art. 99, commi 2 e 4, del codice penale) o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

l'esclusione della prescrizione processuale per i processi a carico di chi abbia già riportato una condanna per delitto, oltre a discostarsi dal cosiddetto «diritto penale del fatto», contrasta, come evidenziato anche dal Centro Studi Giuridici e Sociali «Aldo Marongiu» delle Unione Camere Penali Italiane, con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, comma 2, della Costituzione, in relazione con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

è innegabile infatti che la soluzione prospettata introduca a carico dell'imputato già condannato una vera e propria presunzione di colpevolezza (e non di pericolosità sociale) o, al limite, di maggiore colpevolezza rispetto ad un incensurato: del resto il prosieguo del processo anche dopo il raggiungimento del termine prescrizionale (dunque il prevalere della necessità di portare a termine il giudizio su quella di garantirne la brevità) ha senso esclusivamente nell'ottica del conseguimento di un risultato (la condanna) diverso da quello altrimenti già raggiunto (il proscioglimento, salva la scelta dell'imputato, che aspiri fondatamente ad una assoluzione piena, di rinunciare alla prescrizione processuale), e dunque si basa sull'implicito presupposto che sia molto probabile che l'imputato sia colpevole. Tale assunto è a sua volta fondato su un elemento - i precedenti penali - chiaramente extraistruttorio, pertanto meramente presunto, con buona pace del dettato costituzionale (art. 27, comma 2, della Costituzione);

delibera,

di non procedere oltre nell'esame della proposta di legge n.1880.

QP21

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che

all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 346-bis, comma 5, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), h), m), n), o), il disegno di legge individua una serie di processi la cui irragionevole durata non è presidiata dall'inesorabile meccanismo estintivo;

le predette disposizioni sono inaccettabili perché costruite secondo criteri del tutto irrazionali;

ed invero del tutto arbitrario - almeno nella prospettiva costituzionale (articolo 3) della calibrata assimilazione di situazioni simili - è il catalogo dei reati esclusi, la cui individuazione non appare animata da altro che da intenti propagandistici e demagogici;

da questo punto di vista appare significativo il passaggio della relazione del presente disegno di legge, secondo cui «quando [...] il processo riguarda reati gravi o di allarme sociale la sua durata massima non può essere predeterminata per legge», come se la gravità dell'imputazione o - peggio - l'allarme sociale collegato alle accuse rappresentino di per sé adeguata giustificazione della lunghezza di un processo e del conseguente affievolimento dei diritti individuali; senza considerare tra l'altro che la stessa delimitazione dei reati più gravi e di maggiore allarme risponde a logiche in buona parte imperscrutabili;

non può quindi che essere condivisa, sul punto, la valutazione di chi - come il Centro Studi Giuridici e Sociali «Aldo Marongiu» delle Unione Camere Penali Italiane - ha sottolineato che l'elenco dei reati esclusi dall'ambito di applicazione del disegno di legge in discussione «sia stato formato [...] in ragione della visibilità mediatica dei reati e dunque per il solo motivo di prevenire reazioni polemiche da parte dell 'opinione pubblica»; motivo per il quale, ad esempio, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione del cosiddetto «processo breve» reati di nuovo conio (lo stalking), ovvero attualmente oggetto di campagne mediatiche (quali quelli connessi alla violazione delle leggi sulla circolazione stradale);

il predetto ragionamento è ancora più evidente laddove si consideri che il disegno di legge in esame esclude l'applicabilità della nuova normativa anche ai delitti previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, cioè ad una serie di fattispecie delittuose il cui accertamento è, in molti casi, di semplicissima definizione;

delibera

di non procedere oltre nell'esame della proposta di legge n.1880.

QP22

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che

all'articolo 2, comma 4, il disegno di legge in esame, attraverso un espresso rinvio all'articolo 649 codice procedura penale, prevede che i fatti contestati nel processo dichiarato estinto per decorso dei termini massimi di fase non possano costituire oggetto di un secondo giudizio;

la predetta disposizione sembra fondarsi sul discutibile presupposto secondo cui «cristallizzare» il processo al momento della prescrizione processuale costituirebbe sempre un apprezzabile vantaggio per l'accusato. Ciò non sempre è vero, atteso che, nella prospettiva del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, la predetta limitazione non previene tutti gli inconvenienti possibili: si pensi, ad esempio, al caso di un imputato assolto in primo grado con formula amplissima e prosciolto in appello per intervenuta prescrizione sostanziale sulla base di una motivazione illogica e malamente motivata che ne affermi incidentalmente la responsabilità: in questo caso, se, proposto il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità non si conclude entro due anni o, eventualità ancora più probabile, non si concluda entro un anno il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, l'imputato non potrà giovarsi dell'effetto totalmente preclusivo nei giudizi civili e amministrativi di danno; effetto altrimenti garantito, nel caso di pronuncia pienamente liberatoria, dall'articolo 652 del codice di procedura penale;

come sottolineato anche dal Centro Studi Giuridici e Sociali «Aldo Marongiu» delle Unione Camere Penali Italiane nel documento datato 12 dicembre 2009, tutto ciò non fa altro che indebolire la garanzia costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa);

delibera

di non procedere oltre nell'esame della proposta di legge n.1880.

QP23

D'ALIA, CUFFARO, BIANCHI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge avente ad oggetto «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» AS 1880-A presenta diversi profili di incompatibilità con le norme costituzionali;

in generale il disegno di legge viola gli articoli 97 e 111 della Costituzione (quest'ultimo, anche con riferimento alla posizione della parte civile rispetto alla estinzione del processo per decorso del tempo, atteso che dalla modifica normativa proposta deriverebbero danni per la persona offesa dal reato costituita come parte del processo), essendo introdotta una forma atipica di estinzione del processo con la conseguenza del totale annullamento delle attività compiute nelle indagini e nel processo, in palese contrasto con i superiori principi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del giusto processo, il quale presuppone il rispetto della parità di trattamento normativa riservato alle parti;

in particolare l'articolo 2 contiene gravi elementi di intrinseca irragionevolezza che fanno ritenere palesemente fondata una questione di costituzionalità rispetto all'articolo 3 della Costituzione e, segnatamente:

appare irragionevole l'equiparazione del termine massimo di fase di prescrizione processuale (2 anni) per tutti e tre i gradi di giudizio, poiché (sulla base dei rilevamenti statistici e delle norme processuali) il tempo necessario per la definizione di un processo in primo grado è considerevolmente più ampio che nei gradi successivi (nel primo grado vengono assunte le prove in contraddittorio con notevole dispendio temporale, mentre nel giudizio di appello tendenzialmente il processo è allo stato degli atti e senza assunzione di nuove prove, del tutto escluse poi in Cassazione);

la previsione rigida del termine massimo biennale di fase appare irrealistica e irragionevole se applicata indistintamente per tutti i processi e per tutti i fatti di reato: è evidente infatti come esista una netta sproporzione temporale tra giudizi di maggiore complessità (per numero e natura dei reati contestati e per numero di imputati), che rischiano una prescrizione processuale diffusa, e giudizi per reati di maggiore semplicità di definizione (che sono anche quasi sempre quelli di minore allarme sociale). Possibile effetto paradossale: proprio i processi di maggior allarme sociale (mafia, terrorismo e reati più gravi) ed a carico di imputati recidivi, esclusi dalla norma sulla «prescrizione» processuale e dunque al riparo da tali termini rigidi, siano «messi da parte» per eliminare i processi con termini più pressanti e siano definiti più tardi degli altri;

la ragionevole prospettiva (allo stato attuale dell'organizzazione giudiziaria) del raggiungimento della «prescrizione» processuale avrà il sicuro effetto di incentivare le iniziative difensive ostruzionistiche o dilatorie, oltre a determinare il sicuro abbandono di fatto dei riti speciali (patteggiamento e giudizio abbreviato, già statisticamente sotto utilizzati rispetto alle originarie previsioni), atteso che per l'imputato sarà obiettivo più facile quello di raggiungere la «prescrizione» processuale biennale, e ciò anche in palese violazione dei principi dell'articolo 97 della Costituzione;

con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, l'articolo 2 del disegno di legge è censurabile per violazione del principio di uguaglianza in quanto prevede un trattamento di favore nei confronti dell'imputato incensurato (che beneficia della «prescrizione» processuale, inapplicabile invece all'imputato recidivo), introducendo quindi una forma di irragionevole disparità di trattamento: nel processo tutti gli imputati - recidivi ed incensurati - godono della medesima presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e devono godere delle medesime garanzie rispetto alla valutazione giudiziale del fatto. Ulteriore questione: nel caso di giudizio con più imputati. dei quali uno incensurato e l'altro recidivo, per l'uno si prescrive il procedimento e per l'altro continua, con evidenti diseconomie;

sempre sorto il profilo della irragionevolezza risultano inseriti. nell'elenco dei reati per i quali la norma sulla «prescrizione processuale» non opera. reati di limitato impatto sociale, mentre non vi sono ricompresi gravissimi delitti, pruriti con pene particolarmente alte: si pensi alla «prescrivibilità» processuale di reati contro la P.A. (come peculato d'uso, peculato mediante profitto dell'errore altrui. malversazione ai danni dello Stato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, violenza minaccia l'esistenza e oltraggio a pubblico ufficiale); reati contro l'amministrazione della Giustizia (calunnia e auto calunnia, false informazioni al Pubblico Ministero, falsa testimonianza, frode processuale, intralcio alla Giustizia, favoreggiamento personale e reale; evasione e procurata evasione); istigazione a delinquere (anche, ovviamente, nei casi di commissione a mezzo internet); attentati alla sicurezza dei trasporti e crollo di costruzioni o altri disastri colposi; reati di falso materiale ed ideologico; violazione penali della riservatezza (violazione di domicilio, interferenze illecite nella vita privata, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, intercettazioni illecite); reati in materia elettorale e di finanziamento illecito dei partiti politici; delitti in materia di prostituzione; reati economici e finanziari (come falso in bilancio, insider trading, violazioni tributarie, delitti in materia di dichiarazione di imposte);

il disegno di legge, nel testo scaturito dai lavori parlamentari, appare in evidente contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Infatti, a fronte di un obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle leggi che comportino un onere di spesa (art. 81, comma 4: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.»), il testo dell'articolo 4, introdotto in corso di esame parlamentare, prevede una clausola di monitoraggio, in base alla quale sarebbe rimesso alla valutazione del ministro dell'economia e delle finanze (e non del Parlamento, come impone la norma dell'art. 81 Cost.) l'adeguamento agli obblighi di copertura finanziaria, peraltro con provvedimento ex post e non ex ante, come costituzionalmente imposto dalle esigenze di finanza pubblica. Tale scelta - in contrasto al 'dettato costituzionale - conferma l'assoluta e denunciata mancanza di valutazione dell'impatto economico e finanziario pubblico del presente disegno di legge, non tanto in rapporto alla norma di cui all'articolo 2, ma piuttosto con rapporto alla norma di

cui all'articolo 1, ossia a quella che impone l'equa riparazione dei danni patiti dal cittadino per l'irragionevole durata dei processi;

appare ampiamente criticabile infine, sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, l'articolo 5 del disegno di legge contenente la disposizione transitoria relativa all'applicazione ai soli processi pendenti in primo grado. Anzitutto, tale nonna crea una evidentissima disparità di trattamento, ingiustificata ed irragionevole, con gli imputati dei processi pendenti in gradi di giudizio diversi dal primo. Inoltre, la disposizione transitoria sembra avere l'effetto di travolgere un numero elevatissimo di processi pendenti in primo grado, senza che risulti uno studio tecnico sull'incidenza del provvedimento sulla giurisdizione e senza le previsioni e i limiti di un formale provvedimento di amnistia (essendovi di fatto effetti assimilabili), e quindi con portata assai più ampia ed indistinta;

delibera di non procedere all'esame delle disposizioni del disegno di legge AS 1880-A.

________________

(*) Su tutte le proposte di questione pregiudiziale è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, un'unica votazione.

PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in titolo prevede che le disposizioni relative all'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole si applichino ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione i quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione;

ciò significa di fatto la cancellazione di molti processi anche in quei casi in cui si sia già svolta una rilevante parte dell'istruzione dibattimentale;

anche in questo caso - così come per l'articolo 1, comma 2, che stabilisce l'immediata applicazione ai processi in corso delle disposizioni relative ai tempi di definizione dei diversi gradi di giudizio il CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, ha sottolineato come la norma in esame contrasti «con il principio di cui all'articolo 11 delle disposizioni delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". (...) Ciò dovrebbe, a maggior ragione, valere per le norme di diritto processuale le quali intervengono quando una gran parte dell'attività dinamica del processo si è volta o si sta svolgendo secondo criteri organizzativi che si sono adattati alle regole vigenti al momento della loro attuazione. (...) L'effetto che si potrà determinare assume i caratteri di un'inedita amnistia processuale con riferimento ad intere categorie di reato non prive di considerevole gravità.»;

la norma in esame appare quindi palesemente incostituzionale in quanto violando palesemente l'articolo 11 sulle disposizioni della legge in generale premesse a codice civile, si pone in evidente contraddizione col principio tempus regit actum. Determinando inoltre, per effetto del ne bis in idem, una sostanziale estinzione di reati per i quali è tuttora in corso il processo, si configura come una vera e propria amnistia, approvata però senza le prescritte maggioranze qualificate;

l'applicazione forzata, ope legis, delle disposizioni relative ai nuovi termini di estinzione ai processi in corso non potrà che avere come unica conseguenza «l'estinzione» di tutti quei dibattimenti per i quali, essendo gli stessi già in corso, i lavori non erano stati predisposti in modo tale da concludersi entro i nuovi termini «di durata ragionevole»;

premesso inoltre che:

l'applicazione delle disposizioni relative all'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole solo ai processi di primo grado dà luogo, di fatto, ad una sostanziale disparità di trattamento dei soggetti interessati (imputati e parti civili) che, esclusivamente, in base ad un fatto meramente casuale, o sarebbe meglio dire «temporale», si trovano nella fase «giusta» del processo per poter beneficiare del diritto alla celerità processuale;

ciò costituisce un diverso trattamento normativo la cui non irragionevolezza è sottoposta al canone emergente ex articolo 3 della Costituzione, che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi (Corte costituzionale 72/2008, in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione);

l'irragionevolezza di questa norma è evidenziata anche nel parere approvato dalla Commissione Affari Costituzionali il 2 dicembre 2009 (estensore il sen.Malan) laddove si afferma «Quanto all'articolo 3, esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti solo quando siano in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: un aspetto critico in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza»;

l'unica soluzione possibile, a garanzia delle parti interessate e dell'intero funzionamento del sistema processuale sarebbe, per le ragioni esposte, prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni solo ai nuovi processi;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere l'esame del disegno di legge n.1880-A per consentire un nuovo esame da parte della Commissione Giustizia.

QS2

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole, svoltasi presso la Commissione Giustizia del Senato il 30 novembre 2009, i soggetti auditi hanno fornito dati molto discordanti tra loro in merito alla valutazione dell'impatto che tale provvedimento può avere sull'organizzazione dei giudizi, penali e civili;

il Ministro della Giustizia, on.Alfano, nel corso delle comunicazioni rese alla Commissione Giustizia ha affermato che il livello di impatto delle norme previste dal disegno di legge in esame è dell'1 per cento se si fa riferimento agli oltre 3.300.000 procedimenti penali pendenti nel nostro paese, mentre è del 9,2 per cento se si fa riferimento ai processi pendenti nella fase di primo grado;

queste percentuali sono state ricavate sui dati relativi a 165 tribunali e a 220 sezioni distaccate e sono riferiti alle pendenze senza specificare la tipologia del reato;

secondo il Ministero della giustizia la maggior parte dei procedimenti che verranno colpiti pende nel giudizio di primo grado dinanzi ai giudici monocratici;

premesso inoltre che:

nel corso dell'audizione del vice presidente del CSM, Nicola Mancino, è emerso come il materiale acquisito dalla VI Commissione del CSM si fonda su una raccolta di dati e documentazione effettuata dai presidenti dei tribunali e dai procuratori della Repubblica delle nove principali realtà giudiziarie (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia);

secondo il vice presidente del CSM, allo stato nessuno può dire con sufficiente certezza a quanto ammonti la percentuale dei processi che ricadrebbero nella situazione di estinzione ipotizzata nel disegno di legge in discussione. Ciò che in questo momento è possibile ricostruire è la condizione delle diverse realtà giudiziarie del Paese ed effettuare un conteggio non troppo approssimativo del numero dei processi a rischio;

dalle indagini effettuate dal CSM risulta che la nuova normativa avrebbe un impatto sui processi pendenti fra il 10 ed il 40 per cento. Questa forbice si spiega perché ci sono realtà in cui è previsto un impatto della normativa sul 10-12 per cento dei procedimenti, e realtà, come Roma, nelle quali la procura della Repubblica segnala percentuali molto più alte che il CSM ha limitato al 40 per cento, ma che forse sono anche più elevate;

secondo l'Associazione Nazionale Magistrati questa percentuale arriverebbe al 50 per cento;

considerato che:

dalle indagini effettuate i tempi medi dei processi sono al di sotto dei due anni. A questo dato occorre però aggiungere una precisazione: nella tipologia dei processi più rilevanti - per numero di imputazione, per numero di persone offese o comunque per rilevanza sociale delle imputazioni - i processi che, superando in qualche modo il termine dei due anni, verrebbero colpiti dalla nuova normativa sono i processi particolarmente rilevanti, anche per quanto riguarda l'accertamento probatorio, come ad esempio quelli relativi alle colpe mediche;

risulta inoltre come l'entità numerica dei processi che, risultando particolarmente complessi si collocano già adesso al di fuori della prospettiva di trattazione entro il termine biennale, è decisamente molto consistente. Si tratta per lo più di processi i cui titoli di reato risultano di sicuro rilievo sociale, fra cui gli omicidi e le lesioni con colpa professionale, reati di natura economica e finanziaria o contro la pubblica amministrazione e la preoccupazione che nessuno di tali reati riesce ad essere ultimato nel biennio;

considerato inoltre che:

un dato rilevante è sicuramente l'impatto che tale provvedimento avrà sull'utilizzazione dei riti alternativi che in certi uffici supera anche il 60 per cento. Sembra quindi agevole pronosticare che la prospettiva di beneficiare di ragioni di estinzione del processo possa indurre gli imputati a sottrarsi all'utilizzazione di tali strumenti deflattivi, con conseguente incremento dei dibattimenti penali e della durata dei medesimi;

infatti, se l'imputato può avere la prospettiva di un'estinzione di tipo diverso, il disegno di legge in esame potrebbe costituire un disincentivo ad utilizzare il rito alternativo. Ciò vuoI dire che gli uffici che mediamente funzionano, come Milano e Torino, e smaltiscono una quota di processi attraverso i riti alternativi si potrebbero trovare nel futuro impegnati a gestire attraverso il procedimento ordinario, quindi in dibattimento, un numero ulteriore di processi, intorno al 70 per cento, che oggi è definito attraverso il rito alternativo;

altro punto dolente, anche laddove i processi vengano definiti nel biennio in primo grado, sono i tempi elevatissimi per l'invio dell'incartamento presso la corte d'appello che sfiorando l'anno, «bruciano» buona parte del termine assegnato alla corte d'appello per la decisione;

considerato che:

da quanto emerso dalle audizioni è forte la preoccupazione anche in relazione ai processi civili. Mentre lo Stato si avvierebbe a risarcire in termini economici cifre di quantità notevole, per le quali andrebbe assicurata un'adeguata copertura finanziaria, non va trascurato il dato dell'inevitabile aggravamento in sede civile pressappoco di tutti i processi estinti nella sede penale;

sul processo civile l'impatto dell'articolo 1 del disegno di legge contiene degli elementi di preoccupazione. Dalle indagini svolte sembra che circa il 50 per cento dei processi civili sarebbe coinvolto: questo vuoI dire che sostanzialmente tutti chiederebbero l'accelerazione e dunque la situazione della giustizia civile risulterebbe ingolfata. La priorità di trattazione si risolverebbe quindi nella priorità di trattare tutti i processi e non ci sarebbe più una vera e propria esigenza prioritaria, con tutto quello che ciò comporta quanto alle conseguenze sull'equa riparazione.

considerato infine che:

come illustrato, i dati sull'impatto del provvedimento in esame sull'organizzazione dei giudizi penali e civili sono discordanti in modo preoccupante nonostante le continue richieste di chiarimenti e di approfondimenti da parte dei componenti la Commissione Giustizia;

l'importanza dell'argomento è di tale evidenza da ritenere opportuno chiedere la sospensione del provvedimento in esame al fine di acquisire risposte certe in merito ad aspetti non sufficientemente chiariti;

se da un lato, infatti, c'è l'esigenza che il processo sia breve, occorre ricordare come, dall'altra parte c'è l'esigenza che sia anche giusto;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere l'esame del disegno di legge n.1880-A, per consentire un nuovo esame da parte della Commissione Giustizia.

QS3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge In titolo solleva diverse perplessità, nel metodo e nel merito, non superate dall'esame in Commissione;

in particolare, l'approvazione del disegno di legge nel testo sottoposto all'esame dell'Aula determinerebbe inevitabilmente un notevole onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, per le seguenti ragioni:

- l'articolo 1 introduce significative modifiche all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.89 (cosiddetto legge Pinto). In particolare, vi inserisce un comma 3-ter, che sancisce una presunzione juris tantum di non irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali dinanzi a qualsiasi giudice, ordinario o speciale, qualora ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni (un anno per ogni successivo grado di giudizio in caso di rinvio). La conseguente presunzione relativa di durata irragionevole dei procedimenti che superino i due anni in uno specifico grado di giudizio è suscettibile di incrementare significativamente le richieste di equa riparazione rispetto alla situazione attuale;

- l'articolo 2 introduce nel codice di rito penale una peculiare ipotesi di improcedibilità per causa sopravvenuta, prevedendo conseguentemente una disciplina speciale per il trasferimento in sede civile dell'azione già intentata (ed estinta) nella sede penale e al comma 6 sancisce in favore dei procedimenti attivati dalla persona offesa in sede civile una presunzione di priorità che obbliga il giudice a dare precedenza al processo trasferito. Tale disciplina determinerà inevitabilmente un significativo incremento del contenzioso in sede civile, in assenza peraltro di misura alcuna idonea a sopperire a tale aggravio del carico giudiziario;

nonostante il significativo impatto finanziario che sarà prodotto dall'approvazione del disegno di legge in esame, esso non contiene alcuna previsione di spesa idonea a sopportarlo, come sarebbe invece imposto dall'articolo 81, comma quarto della Costituzione. Detto stringente vincolo costituzionale non è certo onorato dalla mera «clausola di monitoraggio» di cui all'articolo 2-ter del disegno di legge: l'obbligo del Ministro dell'economia e delle finanze di riparare ad un pregiudizio economico-finanziario prodotto dalla legge, allorché lo reputi necessario (ovvero sulla base di una valutazione che appare estremamente discrezionale) e assumendo le conseguenti iniziative legislative, appare addirittura in palese contraddizione con il suddetto precetto costituzionale e, quindi, illegittimo;

tale aspetto è ancora più significativo, laddove si consideri che l'aumento di oneri economici non adeguatamente supportato in termini di risorse finanziarie ed umane si traduce in inefficienza della giustizia civile, che on produce solo effetti negativi sul piano dell'equità, ma anche sul piano economico: dove la giustizia è più «lenta» e più «incerta», il maggiore rischio può ridurre gli investimenti, limitare la disponibilità di finanziamenti per le imprese. Recenti studi economici (tra cui quelli della Banca d'Italia e San Paolo Intesa) hanno messo in luce non solo il divario esistente nel mezzogiorno d'Italia, ma come in generale il confronto tra province con diversa qualità della giustizia abbia effetti su:

a) sul mercato del credito: a parità di altre condizioni, un maggior cumulo di processi pendenti (che approssima la durata futura dei processi) riduce la disponibilità di credito per le imprese; nei distretti di corte d'appello in cui maggiori sono i processi pendenti, le famiglie sono maggiormente razionate sul mercato del credito e l'ammontare del loro indebitamento è minore;

b) lo sviluppo finanziario: l'inefficienza della giustizia influenza positivamente la quota di ricchezza che le famiglie detengono sotto forma di denaro (contante; depositi) rispetto a quella detenuta in strumenti finanziari più «sofisticati»;

c) il credito commerciale: una minore capacità di smaltimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari influenza positivamente il ricorso delle imprese al debito commerciale (dilazioni di pagamento), che benefici a di un maggior grado di autotutela rispetto a quello bancario;

d) la natalità delle imprese: un incremento dei livelli di efficienza tale da annullare le differenze tra la provincia con l'apparato giudiziario meno efficiente e la provincia con quello più efficiente si tradurrebbe in un incremento dei tassi di entrata di circa tre quarti di punto percentuale (il tasso di entrata medio delle società di capitali è di poco superiore al tre per cento);

e) la dimensione delle imprese: una differenza di efficienza pari a quella tra la provincia con l'amministrazione della giustizia più inefficiente e quella più efficiente (in termini di durata delle procedure di cognizione ordinaria) si traduce - a parità di altri fattori, considerati nei valori medi - in un differenziale di fatturato mediano pari al 5 per cento del valore medio e all'8 per cento di quello mediano. È evidente che affrontare i nodi della giustizia civile italiana produrrebbe benefici significativi per l'economia nel suo complesso,

rilevato che:

l'articolo 1 aggiunge all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001 i commi 3-quinquies e 3-sexies che dettano una disciplina per la trattazione prioritaria dei giudizi in ordine ai quali sia stata presentata una espressa istanza di «sollecita definizione». Poiché detta istanza sostanzia l'interesse ad agire nel giudizio di equa riparazione è da ritenere che tutti coloro che vorranno ottenere l'indennizzo per violazione del termine ragionevole del processo si adopereranno per presentarla tempestivamente avanti al giudice procedente. Per gli effetti, insieme al significativo aumento delle richieste di indennizzo, si produrrà un innalzamento esponenziale del numero dei processi da trattare effettivamente entro i termini acceleratori fissati dalla legge, senza che - come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura del 14 dicembre 2009 - «al riguardo sia stato previsto alcun potenziamento delle risorse umane e materiali disponibili presso gli uffici giudiziari interessati»;

il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce l'applicazione ai processi in corso delle modifiche apportate alla legge 24 marzo 2001, n.89, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di presentazione della istanza di sollecita definizione del giudizio. Siffatta previsione viola evidentemente le norme che regolano la successione delle leggi nel tempo non potendo si ritenere applicazione del principio del tempus regit actum in quanto incide con effetti potenzialmente pregiudizievoli per le garanzie dei cittadini su procedimenti giurisdizionali già iniziati. Per l'effetto tale disciplina produce un doppio effetto destabilizzante: sul piano dell'organizzazione giudiziaria, alterando la pianificazione del lavoro già disposta in relazione ad un diverso contesto ordinamentale; sul piano della garanzia delle situazioni giuridiche nella misura in cui viola il principio della certezza del diritto che pone una seria esigenza di certezza del diritto anche nelle previsioni di rito. A riguardo occorre ricordare che le nuove norme intervengono in tutti gli ambiti giudiziali, ove sono coinvolti innumerevoli diritti e interessi legittimi che riguardano la vita personale e di relazione, i rapporti civili, sociali, economici, politici: la via normativa alla «ragionevole durata», in ossequio al secondo comma dell'articolo 11 della Costituzione, convince se fa intravedere ai cittadini una semplificazione del sistema processuale ed una effettiva riduzione dei tempi della giurisdizione che non sono, invece, offerti dal disegno di legge in esame;

la normativa vigente impone di non ignorare il ruolo del parere CNEL in disegni di legge di efficienza della pubblica amministrazione, ivi compreso il servizio giustizia e comunque i contributi che il CNEL è in grado di fornire per la legislazione, che riguarda la competitività, la coesione sociale e lo sviluppo,

considerato che:

il forte impatto che il disegno di legge avrebbe sugli equilibri del bilancio, sulle modalità di organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari nonché la sua alta rilevanza sociale per i diritti e gli interessi che coinvolge costituiscono quei presupposti dai quali l'articolo 98 del Regolamento del Senato fa discendere la necessità di acquisire il parere del CNEL;

nei prossimi giorni, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, saranno presentate le relazioni sullo stato della giustizia in Italia, articolate nelle diverse Corti d'Appello, mediante le quali saranno offerti alla valutazione pubblica e degli organismi competenti anche i dati sulla durata dei processi;

delibera,

di acquisire, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento, il parere del CNEL e, conseguentemente, di sospendere l'esame del disegno di legge n.1880-A, comunque non oltre il 31 marzo 2010.

________________

(*) Su tutte le proposte di questione sospensiva è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, commi 5 e 6, del Regolamento, un'unica votazione

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

312a seduta pubblica (antimeridiana)

 

 

giovedì 14 gennaio 2010

 

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del presidente SCHIFANI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ore 9,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono state respinte questioni pregiudiziali e sospensive ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito di ieri, interventi tutti critici rispetto al disegno di legge del quale si discute. Tutti però hanno concordato su un dato - che appartiene peraltro alla pubblica cognizione, non bisogna certamente fare particolari sforzi per avere conoscenza di ciò -: che la giustizia in Italia costituisce un problema non secondario, che la giustizia in Italia non dà le risposte che dovrebbe dare, che la giustizia italiana è particolarmente lenta, che in Italia tanto bisogna fare per ripianare i disagi che questo tipo di giustizia determina.

Signora Presidente, ho ascoltato con particolare attenzione il suo intervento e ho preso nota delle sue considerazioni, che condivido quasi integralmente. Condivido certamente la diagnosi, condivido le valutazioni, non condivido alcune sue conclusioni, perché ritengo che, a volte, talune occasioni contingenti forniscano la possibilità di intervenire per risolvere problemi annosi e che chi ha la responsabilità di risolverli non si possa sottrarre, al di là delle ragioni che determinano questi interventi.

Ho ascoltato con grande attenzione anche l'intervento del senatore D'Ambrosio: un discorso appassionato, articolato, fatto da chi conosce, e non da oggi, quali sono i problemi della giustizia, la loro entità. Tuttavia, anche in quel caso ho ascoltato critiche - critiche serrate, portate con piena cognizione - ma non ho ascoltato proposte. E avrei gradito proposte.

Altrettanto devo dire dell'intervento della senatrice Magistrelli, che, con un suggestivo concetto, ha spiegato come i tempi reali del processo impegnerebbero soltanto archi temporali assolutamente irrilevanti rispetto all'ampiezza dei termini che sono effettivamente previsti per la celebrazione dei processi e, in particolare, sarebbero molto più contenuti rispetto a quelli che noi abbiamo previsto con questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, siamo obbligati a ragionare di tempi contenuti, circoscritti e coerenti con le esigenze del processo perché ce lo impone la Costituzione. L'articolo 111 ci impone di intervenire. Ieri è stato rammentato dal collega Mazzatorta che anche un autorevole organismo internazionale, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, nel settembre del 2005, nel momento in cui ipotizzava un Programma quadro per tutti i Paesi dell'Unione europea, li invitava ad intervenire per definire anticipatamente la durata dei processi.

Ho sentito rivolgere critiche a questo disegno di legge assolutamente immotivate. Qualcuno, con argomenti che hanno sempre intrinsecamente una loro suggestione, perché la tematica che trattano coinvolge e naturalmente viene sempre ascoltata con particolare attenzione, ha detto che abbiamo previsto tempi ragionevoli anche per la mafia: abbiamo previsto tempi ragionevoli per i processi di mafia e di terrorismo, come era nostro dovere, nel rispetto del precetto costituzionale. Non avremmo infatti potuto prevedere una ragionevole durata per il processo nei confronti del ladro di polli e non prevederla per chi si sia reso responsabile di gravissimi reati. Lo abbiamo fatto perché era nostro dovere e lo abbiamo fatto tenendo conto delle esigenze che quei processi comportano. Non sono processi che si possono esaurire in poche battute: impegnano il giudice in una valutazione complessa perché una messe di elementi e documenti viene sottoposta al suo giudizio. Allora, abbiamo ipotizzato dei tempi assolutamente congrui e coerenti.

La ragionevole durata, signora Presidente, deve essere il punto di equilibrio fra il contenimento temporale del processo e l'esigenza effettiva della giurisdizione: questo è il giusto processo. Non basta dire che i tempi devono essere brevi: è la capacità di individuare una sintesi fra esigenze complesse e la conclusione del processo. Questo sforzo ci siamo impegnati a realizzare.

Mi consenta una considerazione, signora Presidente. Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo istituito giudici nuovi, sia pure onorari. Intorno al 1998 - chiedo venia se non rammento le date con precisione - per consentire lo smaltimento dei cosiddetti processi stralcio del civile, quelli cioè trattati con il vecchio codice di procedura civile, che erano circa 5 milioni lasciati a parcheggiare nelle cosiddette sezioni stralcio, il Parlamento si diede carico di istituire una nuova figura di giudice onorario, il GOT (Giudice onorario di tribunale). Lo fece proprio per evitare che il magistrato che avrebbe dovuto occuparsi del nuovo rito dovesse poi anche impaludarsi nelle vicende dei processi trattati con il rito precedente. Ma soprattutto lo spirito fu quello di sottrarre alla giurisdizione onoraria 5 milioni di processi che dovevano essere conclusi egualmente. I GOT hanno assunto la cognizione di questi processi e quindi, alla metà degli anni '90, 5 milioni di processi vengono sottratti alla giurisdizione che chiamiamo con espressione impropria "ordinaria". Vi è di più. La figura del giudice di pace assume una nuova connotazione: oltre ad occuparsi di vicende civili, si occupa anche di vicende penali.

Guardate quanti interventi vengono fatti per ottenere l'obiettivo principe di una giurisdizione di un Paese civile con una grande tradizione giuridica come la nostra. Anche il giudice di pace è investito della cognizione di un numero sensibile di processi che vengono sottratti alla giurisdizione professionale. Eppure, arriviamo nel 2010 e siamo costretti ad ascoltare le cifre che ieri sono state indicate dal presidente Berselli per documentare in termini inequivoci ed indubitabili la tragicità della situazione dei processi nel nostro Paese.

Allora, abbiamo l'obbligo di scrivere le regole. Poi ognuno degli operatori della giustizia - siano essi avvocati, funzionari, magistrati - assumerà la responsabilità della nuova condizione. Certamente i tempi che sono stati previsti non sono tanto contenuti da non poter consentire, se non con frenetica attività, la risoluzione delle vicende processuali nelle quali sono impegnati.

Signora Presidente, mi avvio alla conclusione, confidando che l'Assemblea comprenda, al di là della dialettica che è fisiologica e delle contrapposizioni che sono il sale della democrazia, quali sono le ragioni reali...

MARITATI (PD). Le hanno comprese tutti. È chiarissimo!

VALENTINO, relatore. ... che, occasionate da una contingenza particolare, hanno indotto finalmente il legislatore ad assumere l'iniziativa della quale in questi giorni dovremo discutere e che io mi auguro vivamente diventi legge dello Stato. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

CASSON, relatore di minoranza. Signora Presidente, abbiamo assistito in questi giorni, nell'attività del Senato, sia in sede di Commissione giustizia che in Aula, ad una trasformazione per così dire camaleontica di un disegno di legge che era stato presentato come misura indispensabile per salvare il processo (in particolare penale) in Italia. Veniva indicato come il toccasana. Dall'inizio questa maggioranza e questo Governo parlavano del processo breve, soprattutto a livello di opinione pubblica, come soluzione della grave piaga dei tempi processuali che colpisce il nostro sistema giudiziario.

Ora, di fronte al problema che esiste e che è gravissimo (diciamo pure che è vergognoso), viene proposta una misura che di fatto aveva e ha tutt'altri effetti rispetto a quelli necessari al nostro sistema processuale, in particolare penale. Infatti, sappiamo benissimo come nasce questo disegno di legge, sappiamo benissimo quali sono le sue finalità e sappiamo benissimo come, nonostante la trasformazione camaleontica di alcune di queste norme, il fine ultimo, cioè quello di salvare il Presidente del Consiglio dei ministri, sia rimasto intatto ed evidentissimo in tutti i suoi aspetti negativi, con particolare riferimento al profilo della legittimità costituzionale.

Vediamo cosa è successo in questi giorni di esame del disegno di legge. Non a caso, forse, quasi per un lapsus freudiano, il titolo del disegno di legge recitava "misure per la tutela del cittadino" (aggiungeremmo: del cittadino Berlusconi).

Subito sono emersi evidenti problemi di legittimità costituzionale, profili di legittimità costituzionale che non potevano essere assolutamente dimenticati da alcuno, ed erano talmente evidenti che perfino dai banchi della stessa maggioranza, all'interno in particolare della Commissione affari costituzionali, si sono levate delle osservazioni in senso contrario a sottolineare quelli che erano gli aspetti più gravi, che addirittura non avrebbero consentito al Presidente della Repubblica di promulgare una legge del genere, talmente palesi ed evidenti erano questi vizi, tanto più che di fatto non risolvevano il problema della celerità dei tempi processuali.

Accanto a questi evidenti profili di illegittimità costituzionale, emergevano evidenti problemi di ragionevolezza nell'uso che veniva fatto delle norme, innanzitutto in relazione alla legge Pinto (alla procedura necessaria per giungere ad un risarcimento nei casi di lunghezza irragionevole dei processi); ma poi si è voluto intervenire anche sul processo contabile, cercando di abbreviare i tempi di accertamento della responsabilità e quindi i tempi di accertamento per una verifica dell'esistenza del danno erariale, e si è voluto intervenire addirittura con alcune norme che riguardavano il cosiddetto scudo fiscale.

Di fronte a questi problemi evidenti, sono emersi anche i rischi fortissimi e pesanti di intralcio al sistema giudiziario nel suo complesso, a quella che definirei sinteticamente come macchina giudiziaria. Questo problema è stato segnalato già nelle fasi preliminari in Commissione giustizia grazie all'intervento, nel corso delle audizioni, dei membri non soltanto dell'Associazione nazionale magistrati ma, in particolare, del Consiglio superiore della magistratura e dei rappresentanti dell'avvocatura. Praticamente, tutte le categorie aventi a che fare con questo disegno di legge si sono trovate in contrasto durissimo con un provvedimento che crea soltanto intralci alla macchina giudiziaria.

Si è anche discusso del numero dei processi che rischiavano di finire al macero, che in ogni caso, nella migliore delle ipotesi, ammontavano a decine di migliaia. Dunque, abbiamo assistito a una retromarcia frettolosa della maggioranza che - lo ricordiamo sottolineandolo - fin dal termine dei lavori nella Commissione giustizia ha mostrato una chiusura di fatto e concretamente ottusa alle proposte provenienti dalle opposizioni, in particolare dal Partito Democratico. Sì, perché nell'esame di questo disegno di legge il Partito Democratico non si è limitato a contestare, criticandole, le misure proposte, non si è limitato a dire dei no: il Partito Democratico, già nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione giustizia, ma anche in Aula, ha presentato delle proposte alternative e concrete con le quali intendevamo ribadire che riteniamo assolutamente indispensabile accelerare i tempi dei processi civili e penali, ma intendiamo farlo in un certo modo. E, dunque, abbiamo indicato una serie di norme precise che esamineremo, perché gli emendamenti sono stati presentati in Aula e saranno discussi a partire da questa mattina. Si tratta di proposte precise e concrete con le quali si propone di tagliare i tempi, ad esempio, in materia di notifiche, si tenta di intervenire in materia di nullità processuali e di avviso ai difensori, sempre peraltro nel rispetto del diritto della difesa, che continuiamo a ritenere un diritto fondamentale.

Ora che il Governo e la maggioranza si sono resi conto che non aveva più senso, dopo le trasformazioni avvenute nel passaggio dalla Commissione all'Aula, continuare a parlare di processo breve, perché si sarebbero resi ridicoli, ecco che cercano di recuperare dicendo che di processo breve il Governo non ha mai parlato e che era una cosa inventata dai giornalisti. Si fa quindi richiamo a quello che è un sacrosanto principio costituzionale e di diritto internazionale costituzionalizzato che prevede la durata ragionevole del processo. Questo cambiamento è avvenuto con gli emendamenti presentati dal relatore direttamente in Aula.

Ma per quale motivo, e che cosa è cambiato?

Ovviamente, il relatore si è reso conto della insostenibilità dell'impostazione che era stata data dal Governo e dalla maggioranza a questo disegno di legge, ma si è altresì reso conto che doveva garantire il fine ultimo dello stesso, e cioè salvare in particolare una persona dai suoi processi. Quindi, ferma rimanendo la necessità di salvare dai processi una sola persona, ecco ruotare l'insieme degli emendamenti del relatore intorno al resto, nel tentativo di parare il colpo e di presentare anche all'opinione pubblica, non solo al Parlamento, qualcosa che fosse minimamente presentabile ed accettabile.

Noi, come rappresentanti del Partito Democratico, non siamo assolutamente convinti che il tentativo sia riuscito perché, se alcuni vizi palesi, gravissimi e fondatissimi di legittimità costituzionale sono stati sanati, rimangono certamente altri vizi di legittimità costituzionale, che abbiamo già segnalato in quest'Aula (ma continueremo a farlo), che rendono del tutto inaccettabile questo disegno di legge.

Continueremo a sostenere la nostra posizione; peraltro abbiamo già presentato degli emendamenti all'emendamento del relatore, proprio perché in quest'Aula si continui a ragionare sui temi concreti del processo penale.

Vediamo ora come sono stati affrontati alcuni di questi punti e quali soluzioni proponiamo.

Innanzitutto, la questione fondamentale per la maggioranza è aver creato una nuova causa di estinzione del processo nel caso in cui le singole fasi non si concludano nei termini fissati da quello che viene indicato come articolo 531-bis del codice di procedura penale. A tale proposito, con riferimento all'inserimento di questo nuovo istituto giuridico, anche da parte del Consiglio superiore della magistratura si è parlato di una prescrizione processuale, destinata ad affiancare la prescrizione quale causa di estinzione dei reati, ai sensi dell'articolo 157 e seguenti del codice penale.

Aggiungiamo che si tratta di un provvedimento che di fatto costituisce un'amnistia sostanziale, un'amnistia occulta - che voleva, ma non poteva continuare ad essere clandestina - ma soprattutto un'amnistia permanente perché tale tentativo di modificare la legislazione in questa materia continuerà a produrre effetti permanenti, per sempre. Si tratta infatti di una norma che andrà a regime e verrà inserita nel sistema processuale ordinario e che quindi produrrà i propri effetti deleteri non solo in questo momento, ma per sempre, fino a quando non verrà ridimensionata o comunque modificata grazie ad interventi istituzionali, o del Parlamento o della Corte costituzionale.

Su questa vicenda abbiamo chiesto al Governo di farci capire innanzitutto se si rendesse conto del peso di tali norme. Al momento del rinnovo del disegno di legge in Commissione giustizia in data di ieri, abbiamo chiesto ripetutamente e lo richiediamo adesso, come lo abbiamo chiesto ieri sera in Aula al Governo, quale impatto abbia questo provvedimento in primo luogo sul sistema della giustizia, ma anche sul sistema finanziario. Ricordiamo infatti l'esistenza di un altro vizio di legittimità costituzionale non sanato, relativo alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Ora, il Governo tace e - lo dico senza alcuna intenzione offensiva nei confronti di nessuno, ci mancherebbe altro - bofonchia qualche scusa, che però non dice assolutamente nulla e non porta assolutamente alcun dato. Il richiamo operato dal Governo e dalla maggioranza al principio della durata ragionevole del processo in linea teorica, astratta ed istituzionale ci trova assolutamente d'accordo, ma così come viene fatto dal Governo non può dare fondamento costituzionale all'estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima.

Il requisito della ragionevolezza, infatti, è incompatibile con termini temporali perentori che non abbiano riferimento alla natura del reato, alla complessità e alla specificità dell'accertamento richiesto in concreto. Nella fase preliminare ho detto che si tratta di un principio costituzionalizzato, di un principio del diritto internazionale recepito dal nostro ordinamento. Qui ricordo che la stessa Corte costituzionale, nell'interpretare le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, tante volte richiamato dalla maggioranza e dal Governo, ha rilevato che il principio della ragionevole durata deve essere considerato in rapporto alle esigenze di tutela di altri interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel processo penale.

Il diritto alla ragionevole durata del processo viene consacrato nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed era stato consacrato ancora prima dagli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione. Esso consiste anzitutto nel fatto che un processo abbia luogo, che si svolga e che si concluda con una decisione di merito. Invece, con questo disegno di legge, assistiamo all'elaborazione di norme che sfasceranno e distruggeranno il processo.

In secondo luogo, che il processo abbia una durata ragionevole e non irragionevole è un principio necessario, improntato anche ad altri principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Con il disegno di legge al nostro esame, invece, voi scardinate l'insieme di questo principio e il diritto del cittadino ad avere un processo che si concluda. Le operazioni normative che avete utilizzato e che ci proponete sono assolutamente inaccettabili e cozzano, come accennavo, con i princìpi della nostra Carta costituzionale.

Ne citerò alcuni, perché se n'è discusso in quest'Aula anche ieri sera durante gli interventi in sede di dibattito.

Proviamo a pensare alla questione dell'irragionevole assimilazione all'interno di ciascuna fascia di reati di fattispecie dal disvalore penale assolutamente diverso. D'altra parte, è stata proprio la Corte europea dei diritti dell'uomo che, valutando il principio della durata ragionevole del processo, è ricorsa a parametri quali, appunto, la natura del reato, la complessità degli accertamenti, la complessità di un giudizio, oltre alla necessità di valutare la condotta processuale della parte e ovviamente la condotta anche delle parti autorità procedenti, per definirle così.

Quindi, suscita perplessità, ad esempio, l'esclusione dal novero dei reati di seconda fascia - che richiedono un approfondimento di indagine anche in sede dibattimentale sicuramente adeguato e particolare - degli omicidi che derivano da colpa professionale (le colpe mediche). Ho già ricordato altri omicidi colposi, quali quelli che derivano dagli infortuni sul lavoro, che derivano dalle malattie professionali, che derivano da fatti di circolazione stradale. E guardate che in questi giorni abbiamo avuto richieste e sollecitazioni di chiarimenti da tutte le Regioni d'Italia da parte di esponenti della società civile e dei sindacati che ci chiedevano informazioni. Cosa succede? Già con l'entrata in vigore di questo disegno di legge in tutta Italia salteranno decine di processi che dovrebbero invece tutelare le vittime dei reati legati a malattie professionali, a infortuni sul lavoro, alle norme sulla circolazione stradale e altre serie di reati delicati.

Cito un altro reato al quale siamo particolarmente sensibili (noi per ovvi motivi istituzionali e costituzionali), mentre c'è una sensibilità che appare diversa e di segno opposto della maggioranza, e del Governo in particolare. Si tratta dei reati che concernono i fatti di corruzione. L'esclusione del reato di corruzione dalla fascia alta per cui i termini di prescrizione sono più lunghi contrasta, oltre che con la sensibilità istituzionale e costituzionale che dovremmo avere per questa materia, in particolare con un obbligo giuridico assunto dall'Italia in sede internazionale con la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione che questo Parlamento ha approvato pochi mesi fa con la legge 3 agosto 2009, n. 116.

Accennavo prima ad un altro profilo gravissimo, che è quello di contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Anche di fronte alla richiesta che abbiamo rivolto al Governo di riferire dove sono le risorse finanziarie per venire incontro alle richieste e alle esigenze che sorgeranno dalla modifica che si introduce della legge Pinto, la risposta è stata: zero (nel senso che non ci sono le risorse). Abbiamo presentato alcuni emendamenti volti a tappare questo buco, a sanare questo vizio: ci è stato detto di no in sede di Commissione; vedremo se in Aula vi saranno dei ripensamenti. Comunque, anche in questo caso da parte del Governo c'è stato soltanto un rendersi conto della fondatezza della nostra osservazione, tanto è vero che un emendamento del relatore prevede che, di fronte ai problemi di ordine finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze valuterà cosa fare e come intervenire. Qui c'è uno stravolgimento assoluto della prassi e della tecnica normativa, e anche delle competenze, perché non si sa come, dopo aver fatto un monitoraggio, il Ministero interverrà sulle attività parlamentari e se avrà la necessità di presentare un decreto-legge.

Prima di passare sinteticamente ad un altro tema, vorrei ricordare altri processi che subiranno danni, relativi ad altri reati di prima fascia con prescrizione che sarà sicuramente breve. Oltre a quelli di corruzione già citati ricordo i maltrattamenti in famiglia; l'associazione per delinquere di cui all'articolo 416, primo comma, del codice penale; l'incendio; le lesioni personali anche aggravate; alcuni casi di mutilazione genitale; la distribuzione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico; il sequestro di persona semplice; lo stalking; il furto nelle sue varie forme anche aggravate (poi vedremo cosa diranno i senatori della Lega nei loro territori quando sosterranno che loro tutelano i cittadini); la circonvenzione di incapace; molte violazioni delle norme contro gli infortuni sul lavoro; il traffico illecito di rifiuti (tra l'altro, spesso il traffico illecito di rifiuti è un reato presupposto delle associazioni mafiose).

Arrivo a quello che è il punto fondamentale di questo disegno di legge per il Governo e per la sua maggioranza: la disciplina transitoria. Infatti, pur modificando in maniera camaleontica l'insieme delle norme sul processo penale, rimane ferma l'esigenza di salvare il Presidente del Consiglio dei ministri. Con questa disciplina transitoria - modificata in parte, ma che salva il Presidente del Consiglio - in pratica si dice che il sistema di estinzione si applica ai processi (dunque ove sia stata esercitata l'azione penale) in corso per reati indultabili, per così dire, puniti con pene inferiori a dieci anni qualora siano decorsi più di due anni dall'atto di esercizio dell'azione penale o due anni e tre mesi in caso di contestazioni suppletive, senza che sia concluso il primo grado di giudizio. La discrasia del termine di prescrizione qui previsto - due anni - rispetto a quello introdotto a regime - tre anni - è evidentemente un termine ad personam. E questa persona è la persona del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allora, ribadisco ancora in questo momento l'invito rivolto anche ieri sera in quest'Aula dai senatori Magistrelli, D'Ambrosio e Chiurazzi, che vi esortavano ad avere coraggio.

PRESIDENTE.Senatore Casson, vorrei solo ricordarle che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

CASSON, relatore di minoranza. Presidente, mi permetto di segnalarle che, come relatore di minoranza, ho a disposizione 39 minuti che non vanno defalcati dai tempi del Partito Democratico, in quanto assegnati autonomamente al relatore di minoranza. Mi pare che sia così, le chiedo di verificare. Comunque sia, mi avvio alla conclusione.

Allora, accogliamo l'invito tutti quanti in questa sede, nel Parlamento, nel Paese: abbiate il coraggio, signori del Governo e della maggioranza, di dire che questo disegno di legge vi serve per salvare il Presidente del Consiglio dei ministri dai suoi processi. Fatelo, ma non sfasciate il sistema processuale penale, quello civile e quello contabile. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, credo che dobbiamo tutti riconoscere, come ha ricordato il relatore, che il Parlamento è in grave ritardo nell'affrontare i problemi sottesi alla presentazione di questo disegno di legge. Ci sono infatti fattori contingenti, come risulta dalle ultime dichiarazioni del relatore di minoranza, senatore Casson, che non consentono all'opposizione in questo momento di rendersi conto di quale sia l'obiettivo di questo provvedimento, che viene contrabbandato come una legge che serve al Premier. Parto da questa premessa.

Il senatore Casson è un magistrato, così come il senatore D'Ambrosio, ed entrambi sanno benissimo, come me, che soltanto una corsia privilegiata contra personam può garantire la celebrazione dei processi e permettere di arrivare ad una sentenza definitiva per i processi coperti da indulto, che sarebbero raggiunti al 99,9 per cento dalla prescrizione. Ciò, ripeto, se non ci fosse una corsia privilegiata contro una persona, se non ci fosse cioè una scelta predeterminata dell'ufficio giudiziario per arrivare a quel risultato. Allora, se abbiamo tutti consapevolezza di questo dato, possiamo valutare con maggiore calma e tranquillità l'attuazione di un principio costituzionale.

Né il Governo né la maggioranza hanno mai parlato di processo breve. Le indicazioni giornalistiche sul processo breve tendono ormai a focalizzare le iniziative del Governo o della maggioranza soltanto come fatti di rilevanza personale; addirittura non si mettono in evidenza - basta leggere i giornali di oggi - gli enormi problemi risolti ieri dal Consiglio dei ministri e le indicazioni forti per un diritto penale più giusto. A fronte di ciò, scusatemi, vi è l'articolo 111 della Costituzione, che stabilisce il principio della ragionevole durata del processo e non riguarda la struttura o l'organizzazione. È un principio costituzionale che dev'essere equilibrato; dico equilibrato e non che, essendo un principio forte, di rango costituzionale, è di maggiore rilevanza rispetto a quello della prescrizione del reato. Parlo di equilibrio tra le due forti opzioni del nostro ordinamento: la prescrizione del reato e un processo che duri per un tempo ragionevole.

Bene, devo riconoscere che dalla sinistra è venuta in questi anni un'attenzione ai problemi posti da questa norma. Io ho difeso personalmente, perché convinto, il progetto Finocchiaro in vari convegni, in quanto ne ritenevo la forte validità, determinata anche dalla consapevolezza che questi tempi, di cui parlerò, possono essere rispettati. Luciano Violante nei suoi scritti ha posto varie volte in evidenza come questi tempi sono rispettati in molti uffici giudiziari italiani e in altri no, e tutti siamo consapevoli che la responsabilità affermata dello Stato italiano in relazione alla irragionevole durata dei processi deriva essenzialmente da alcuni uffici giudiziari, e meno da altri.

Dobbiamo altrettanto riconoscere che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e quella ormai cristallizzata della Corte suprema di cassazione stabiliscono che la ragionevole durata del processo è di sei anni. Sia la Corte di giustizia europea che la Corte di cassazione non fanno distinzione tra reati meno gravi e più gravi, ma tengono conto dei principi fissati dall'articolo 2 della cosiddetta legge Pinto, ossia la complessità del processo e la pluralità delle parti processuali. Di ciò siamo tutti consapevoli. La Corte di cassazione continua a condannare lo Stato italiano per la legge Pinto, e la Corte europea esclusivamente perché si superano i sei anni e non vi è complessità del processo o non vi è pluralità delle parti. Non mi si venga allora a dire che non vi è stato uno dibattito parlamentare.

Ho molto apprezzato le critiche e gli emendamenti - ne abbiamo parlato in Commissione - su punti in cui si metteva in evidenza la irragionevolezza e la incostituzionalità delle proposte e che... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, consentiamo al Governo di intervenire.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. ... evidenziavano differenze rispetto a posizioni soggettive o esclusioni in base ad oggettività del reato. Il relatore - e quindi tengo conto per un attimo dell'emendamento del relatore - ne ha preso atto.

Ero convinto che in Aula molti colleghi dell'opposizione, che avevano mosso quei corretti rilievi, avessero almeno apprezzato il lavoro svolto dal relatore e ci avrebbero dato la possibilità di intavolare un discorso, che è stato impossibile anche ieri nel corso della Commissione giustizia, nonostante l'invito del presidente Schifani.

Qual era il dibattito? Oggi viene previsto dal relatore un tempo di primo grado di tre anni. Badate: il relatore ha proposto complessivamente, per i reati meno gravi, un tempo di sei anni e mezzo; ossia non rispetta - vorrei che tutti ne fossimo consapevoli - la giurisprudenza che ogni giorno la Corte di cassazione e la Corte europea affermano.

Io sono stato, come sapete, sostituto procuratore generale in Cassazione: nei processi, in base alla legge Pinto, sei anni sono troppi, e condanniamo lo Stato italiano. Il relatore ha proposto sei anni e mezzo, e anche su questo trovate da ridire. Nei sei anni e mezzo, scusatemi, ci sono tre anni di primo grado: ma volete tener conto che al primo grado vanno aggiunti i termini delle indagini? Vogliamo tutti dire che se un processo "pulito" fino a dieci anni non ha raggiunto la sentenza di primo grado dopo tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio, tenuto anche conto dei tempi delle indagini preliminari, è destinato a morire per la prescrizione del reato? Ne siamo consapevoli?

MARITATI (PD). Sono due anni, per la transitoria. Dicci qualcosa sulla norma transitoria.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Senatore Maritati, io ho sempre rispettato i termini processuali. Non vorrei che dessimo ragione a chi nella propria vita professionale non lo ha fatto. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Fosson).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Signor rappresentante del Governo, prego.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Vi è una ragione, quindi,per cui è stato individuato un termine di tre anni, che è un termine ampio e che porta complessivamente a sei anni e mezzo il tempo del processo, tradendo la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea. Mi domando per quale motivo l'opposizione, che aveva previsto termini similari, non sia d'accordo. È vero, avevano previsto anche una scansione delle indagini. Qui c'è un errore: probabilmente doveva essere delimitato anche il tempo delle indagini. Invece voi sapete che i tempi delle indagini molte volte si allungano a dismisura. L'unico correttivo, grazie al relatore, è quello per il quale, quando si sono terminati tutti i termini di proroga delle indagini, si hanno tre mesi di tempo per decidere cosa si intende fare, se rinviare a giudizio o chiedere l'archiviazione. È questa la valenza della norma che viene proposta.

Non è possibile quindi legarsi alla norma transitoria per sostenere che vi è un'amnistia strisciante. Vorrei tanto verificare in Parlamento fra tre, o due anni, o fra sei mesi, cosa è avvenuto dei processi coperti dall'indulto: verificheremo statisticamente quanti sono pervenuti a sentenza definitiva e per quanti invece sarà dichiarata la prescrizione. Mi domando se la prescrizione del reato sia un principio più forte del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Credo di no. Ma non è che lo credo io.

Le proposte di legge formulate nelle passate legislature dall'opposizione non rappresentavano soltanto un'iniziativa dei parlamentari. La scienza giuridica e tutti coloro che si occupavano di esaminare le norme determinate e condizionate dal nuovo articolo 111 della Costituzione si ponevano un problema. Tant'é vero che la commissione ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta dall'onorevole Pisapia, e quella per la riforma del codice di procedura penale, presieduta dal professor Riccio (entrambi quindi nominati da Governi dell'opposizione di oggi), fanno riferimento entrambe, sia nella riforma del codice penale che in quella del processo penale, all'estinzione dell'azione penale per decorso del tempo. L'estinzione dell'azione, badate, non la prescrizione del reato; ne parlano entrambi i progetti. E ciò, coerentemente con la regola che ci insegna la Corte costituzionale per cui il principio di obbligatorietà riguarda l'inizio dell'azione penale: anche se i costituzionalisti e gli studiosi di procedura penale tendono a dilatarla, la Corte è rimasta ferma su questi principi.

Un minimo di attenzione e di coerenza, allora, dovrebbe portarci oggi ad abbassare il tono del dibattito e dello scontro, che sembra alimentato soltanto dalla preoccupazione di avere forse un'udienza in più in alcuni processi. Badate, a me è dispiaciuto che il Consiglio dei ministri ieri non abbia adottato il decreto-legge; io l'avrei proposto. Ne parlavo con alcuni di voi nei corridoi, ed eravamo convinti della necessità di un intervento normativo per garantire parità di trattamento rispetto ai giudici che potranno dare sì la stessa interpretazione ma probabilmente assegnare tempi di riflessione diversi. Eppure si è gridato allo scandalo, come se fosse una norma ad personam.

In conclusione, vorrei che tutti cercassimo di ragionare; vorrei veramente che tutti, o almeno coloro che ritengono di avere svolto la funzione giurisdizionale con indipendenza e con coerenza, nel momento in cui ci troviamo ad affrontare la realtà non pensassero all'esistenza di dietrologie o di una volontà di colpire soltanto i processi del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma transitoria - dimentichiamo i processi del Presidente del Consiglio dei ministri - è sacrosanta o no? È una norma che avreste approvato nel periodo in cui fu presentato il disegno di legge Finocchiaro che prevedeva l'applicazione ai processi in corso? Allora mi domando: vogliamo pensare a realizzare un principio costituzionale o fare una battaglia politica che non ha un risultato concreto dal momento che i tempi di prescrizione del reato sono tali che nessuno potrà toccarli? Vi ringrazio. (Applausi dai Gruppi PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.11 (limitatamente alle lettere f) e h)), 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 2.202 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 3.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4) e 4.200.

Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4, 2.0.5 e 1.0.21 (testo 2), fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti.

Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1000/25 e 2.1000/26. Esprime parere non ostativo sulle proposte 1.0.1000/2, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/14 e 1.0.1000/16, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti.

La Commissione osserva infine che le proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15 presentano coperture ultronee.

Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

Tale proposta è volta a conseguire sostanzialmente due obiettivi. Il primo è quello di porre rimedio, per quanto possibile, al brutto pasticcio determinatosi in seguito alla insostenibile interpretazione fornita dal Presidente della Commissione giustizia della decisione del Presidente del Senato di rinviare gli emendamenti del relatore in Commissione. Perché insostenibile? È semplice. Perché, ammesso, e naturalmente non concesso, che sia possibile consentire che la maggioranza di una Commissione decida con il voto sulla natura della sede in cui riunirsi per esaminare un affare assegnatole e quindi ammesso, e assolutamente - per quanto ci riguarda - non concesso, che la maggioranza della 2a Commissione permanente potesse decidere con il voto di essere riunita in sede consultiva, risulta dai fatti e non dalle mie opinioni che la Commissione giustizia non ha ottemperato neppure agli obblighi derivanti da quella stessa decisione, a mio giudizio - ripeto - illegittima. Infatti, l'articolo 28 del Regolamento del Senato, signora Presidente, prevede che la Commissione si riunisce «in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di leggi o affari assegnati ad altre Commissioni».

Orbene, dov'è, signora Presidente, il parere della Commissione giustizia sull'affare assegnatole, cioè sugli emendamenti del relatore? Il parere non c'è, ma non perché (come lei potrebbe sottolineare) la Commissione giustizia lo abbia respinto dopo averlo messo in votazione o perché abbia deciso eventualmente di non esprimere alcun parere. L'esame del verbale della 2a Commissione permanente attesta inoppugnabilmente che nessuna proposta di parere è stata mai posta in discussione durante la riunione di quella Commissione.

La Commissione non era in sede deliberante, non era in sede referente, non era in sede redigente e dai fatti risulta che non era in sede consultiva. In quale sede si stava svolgendo allora la riunione della Commissione giustizia che si è tenuta nella giornata di ieri? È chiaro che l'assenza del parere e l'assenza della decisione di mettere in discussione un parere attestano inoppugnabilmente che quella riunione è stata rivolta esclusivamente a vanificare il senso politico e regolamentare della decisione del Presidente del Senato di assegnare nuovamente gli emendamenti all'attenzione della Commissione giustizia.

Il secondo obiettivo di questa mia proposta è più direttamente politico: non passare agli articoli consentirebbe alla maggioranza e al Governo un ripensamento su questa materia. Parliamoci chiaro: tutti sappiamo a cosa serve questo provvedimento e i tentativi di nascondere questa verità, che tutti gli italiani normodotati hanno capito, sono patentemente falliti nel corso di queste settimane di discussione. Questo stesso scopo, restando nel campo delle leggi ordinarie, è conseguibile attraverso tre misure: il cosiddetto processo breve, ora al nostro esame, il cosiddetto legittimo impedimento e - ne ha parlato adesso il Sottosegretario - una legge (nei giorni scorsi si è parlato di decreto) conseguente alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di applicazione dell'articolo 157 del codice di procedura penale.

Tra queste tre misure - nessuna della quali è da noi condivisa, ma al momento la sostanza non è questa - è certo che l'iniziativa sul cosiddetto processo breve ha sicuri effetti sistemici. Infatti, per sospendere due processi - e sappiamo tutti quali - se ne estinguono potenzialmente centinaia di migliaia nel corso degli anni che verranno e pertanto sicuramente gli effetti sistemici del cosiddetto processo breve sono potenzialmente devastanti, mentre non lo sono - se vogliamo dire le cose come stanno - le altre due iniziative di cui si sta discutendo.

Decidere ora di non passare agli articoli conseguirebbe quindi due obiettivi: il primo riguarda gli interessi del Paese sul piano politico, poiché si eviterebbe di dare il contributo, forse definitivo, ammesso che già non ci siamo, al processo di sfascio del sistema giustizia del nostro Paese. Il secondo obiettivo è ancora più immediatamente politico perché è in rapporto con le relazioni tra il Popolo della Libertà e il Partito Democratico sul terreno delle riforme costituzionali. Se seguiste la strada degli altri due disegni di legge e non di questo, certamente quel rapporto esile che lega - come dimostrano le due mozioni cosiddette convergenti approvate recentemente dal Senato della Repubblica sul terreno delle riforme costituzionali di iniziativa del PD e del PdL - potrebbe in qualche modo essere ripreso e si potrebbe quindi aprire una prospettiva positiva per il rapporto tra PD e PdL in Senato e, in generale, per il Paese in rapporto alla sua esigenza di avere finalmente riforme costituzionali che chiudano quella che si può ormai chiamare, perché dura da vent'anni, l'infinita transizione italiana. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, ieri, il Presidente del Senato ha affermato in quest'Aula di non essere decisamente convinto sull'iter che doveva essere seguito in Commissione giustizia dopo il rinvio, tant'è vero che ha aggiunto che, qualora fosse stato convinto della tesi del rinvio in sede referente, non avrebbe esitato a rinviare nuovamente gli emendamenti del relatore e i subemendamenti in Commissione, perché la Commissione si sarebbe in questo modo sottratta ad un suo obbligo.

Ha aggiunto il Presidente che, nel dubbio interpretativo e nel richiamo a prassi contrapposte, garantirà la convocazione della Giunta per il Regolamento per risolvere questo problema. Ma questo problema deve essere risolto prima dei nostri lavori di esame degli emendamenti perché, se poi la Giunta per il Regolamento risolverà il problema dicendo che la Commissione giustizia si è sottratta al suo onere di fase referente, cosa faremo a quel punto? Annulliamo la discussione, rimandiamo gli atti in Commissione giustizia e ricominciamo daccapo?

Nel momento in cui viene data la garanzia di investire la Giunta per il Regolamento, ora bisogna farlo e non andando avanti nei lavori! Si risolva questo problema. Se la Commissione giustizia ha operato bene, si vada avanti. Se ha operato male, dovrà farsi ciò che il Presidente del Senato ha annunciato in Assemblea: non avere nessuna esitazione a rinviare nuovamente gli atti alla Commissione giustizia. Si è detto questo e la tempistica impone di ottenere risposte ora e non domani o la prossima settimana. (Applausi dal Gruppo IdV).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, anche se la proposta di non passaggio agli articoli presentata del senatore Morando, che io condivido pienamente, è stata illustrata con assoluta compiutezza di motivi, intervengo a proposito di tale richiesta e di quanto appena detto del senatore Li Gotti.

Voglio qui ricordare che ieri in quest'Aula il presidente Schifani, ragionando sulla nostra richiesta e sulla decisione assunta dalla Commissione giustizia, ha riferito dell'esistenza di precedenti, in un senso e nell'altro, in ordine all'applicazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, chiaramente alludendo a ipotesi nelle quali un provvedimento, rinviato in Commissione ai sensi appunto dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, non era stato sottoposto alla procedura della sede referente, bensì ad altra procedura, dei cui contorni (come spiegato poc'anzi dal senatore Morando) non siamo ancora ben consapevoli.

In occasione di questa affermazione del presidente Schifani, ho chiesto quindi agli Uffici di poter disporre di questi precedenti, giacché, dalla ricerca affrettata condotta dal mio Gruppo, era stato possibile ottenere soltanto precedenti di esame in sede referente di un provvedimento rinviato ex articolo 100, comma 11, del Regolamento.

Questi precedenti non mi sono stati forniti e mi permetto, quindi, di reiterare questa richiesta, in ragione del fatto che, poiché questo punto dovrà andare all'esame della Giunta del Regolamento, sarebbe bene avere una compiuta casistica delle diverse prassi adottate dal Senato, se di diverse prassi possiamo parlare. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, per come si è svolto fino ad ora l'esame del provvedimento e non solo per questo, reputo opportuna, necessaria e improcrastinabile l'ipotesi di rinviare in Commissione il provvedimento al nostro esame.

Stiamo esaminando in Aula un testo totalmente diverso da quello che la Commissione per circa un mese ha studiato, istruito ed approfondito con audizioni, con una valutazione in ordine all'impatto di alcune norme sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari e sui tempi, nonché sulla natura economico‑finanziaria del provvedimento stesso. Ciò ha indotto il relatore e la maggioranza in via prudenziale a far approvare un emendamento con una clausola - chiamiamola in questo modo - di salvaguardia finanziaria ai sensi dell'articolo 81, ancorché debole dal nostro punto di vista.

Oggi ci troviamo a confrontarci con un provvedimento che cambia sostanzialmente una serie di regole, che introduce peraltro nuovi istituti con riferimento al giudizio contabile, che cambia il livello di applicazione e di impatto della normativa rispetto ai giudizi in corso. L'Aula non ha avuto la possibilità di essere in possesso di alcun tipo di elemento tecnico - lasciamo stare le opinioni che ciascuno di noi può avere ed ha su questo provvedimento - per poter valutare se approvare o meno detto provvedimento.

Si tratta in buona sostanza della approvazione a scatola chiusa di un testo che ha certamente un forte impatto non solo sull'intero sistema giudiziario e sull'ordinamento processuale, ma anche sui giudizi davanti alla Corte dei conti, sui giudizi amministrativi e su quelli civili. Tutto questo ovviamente determina una serie di conseguenze che non siamo nelle condizioni di poter valutare.

Ripeterò fino alla noia - sarò stancante, signora Presidente, ma mi permetto di ricordarlo - che, quando quest'Aula ha stralciato alcune norme del pacchetto sicurezza e ha prodotto un esame parlamentare di un complesso di norme scollegato dal decreto-legge e nell'ambito di un disegno di legge ordinario riguardante un complesso di norme a cui pure l'opposizione ha concorso (mi riferisco ad esempio alle norme antimafia e così via), in quella circostanza fu inserita una serie di disposizioni eterogenee che non avevano né una loro coerenza intima né una loro connessione funzionale rispetto all'originario complesso di norme proposte dalla maggioranza. Rispetto a questo il Capo dello Stato è stato costretto ad intervenire con una lettera indirizzata al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'interno e ai Capigruppo del Senato, nella quale sottolineava la necessità di fare in modo che il procedimento legislativo fosse trasparente, cioè consentisse la possibilità di esaminare ed approvare norme accessibili a chiunque, di pronta comprensione e funzionali ad un disegno organico rispetto all'obiettivo che il Parlamento si proponeva.

Questa è la seconda volta - anzi, per la verità è interminabile la serie di volte - che, dopo aver esaminato un provvedimento in Commissione, dopo averlo approfondito, dopo esserci divisi oppure dopo averlo condiviso, ci ritroviamo in Aula all'ultimo minuto con un provvedimento totalmente diverso, nuovo, rispetto al quale non siamo neanche nelle condizioni di proporre alcuna forma di modifica. Il fatto ancor più grave che determina una forzatura ed una innovazione inaccettabile sul piano del procedimento legislativo è che tutto il dibattito parlamentare e l'esercizio della funzione legislativa su questo provvedimento, come sugli altri, saranno circoscritti per le norme regolamentari che si devono applicare solo ed esclusivamente al maxiemendamento presentato dal relatore.

Quindi, in realtà, ci troviamo di fronte a un triplice problema ed il primo è quello dell'esame ed approvazione di un provvedimento in Commissione diverso da quello che voteremo in Aula. Inoltre, rispetto alle materie che sono oggetto di confronto parlamentare, poiché è chiaro che ci concentreremo solo ed esclusivamente sull'attività relativa agli emendamenti e ai subemendamenti che sono stati presentati, anche l'attività legislativa sarà circoscritta e la materia su cui ci concentreremo sarà quella dettata dal maxiemendamento del relatore. Credo che tutto questo non ci metta nelle condizioni di fare una valutazione serena e obiettiva del provvedimento in esame.

Per queste ragioni, riteniamo sia opportuno non passare all'esame degli articoli e riprendere un ragionamento sulla ragionevole durata del processo che riteniamo sia utile al Paese, ma la ragionevole durata del processo è una cosa diversa da ciò che stiamo facendo in questa sede. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

PRESIDENTE. Il presidente Schifani ha ricordato ieri che sul rinvio in Commissione non esiste una prassi univoca e gli uffici mi confermano di aver fornito al senatore Legnini i documenti ed i precedenti. Nel caso di specie, la Commissione ha deciso con un voto come procedere.

Ricordo altresì che ieri il presidente Schifani ha affermato di riservarsi di investire la Giunta per il Regolamento per riesaminare a fondo la questione. La Presidenza non può che confermare questa decisione.

Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Morando.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Morando.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, abbiamo assistito ad una relazione imbarazzata, cui è seguita una replica ancora più imbarazzata, e ad un intervento giuridicamente incomprensibile fatto dal sottosegretario Caliendo. Ci si dice: dimentichiamo il fatto contingente, ossia la necessità di dover approvare questo disegno di legge perché lo pretende il Presidente del Consiglio per risolvere il suo processo Mills - è questo l'invito del Governo - e ragioniamo sulla bontà di questo provvedimento a prescindere dal fatto che c'è un motivo contingente che lo impone.

Con gli articoli 2 e 5 e con gli emendamenti afferenti a questi articoli state introducendo un'opzione paragonabile ad un decreto con cui si decide che una FIAT 500 possa partecipare ad un gran premio per il campionato mondiale delle altre categorie. Così come con decreto una 500 si trasforma in una Ferrari, allo stesso modo un processo afflitto da patologie e da tempi sicuramente notevoli lo facciamo diventare veloce, e lo facciamo attraverso una formula magica. Lo facciamo cioè morire se non si conclude nei due anni: non nei tre anni, senatore Valentino, e mi dispiaccio per questo piccolo imbroglio, per così dire, contenuto nel suo emendamento. Non sono tre anni e lei lo sa benissimo; non lo sono anche se così c'è scritto, e ve lo dimostro.

Se dunque il processo non si conclude entro il termine previsto muore. Questa non è una norma che accelera i processi! È una norma che ne decreta la morte, che decreta la morte di processi per reati puniti fino a dieci anni meno un giorno, cioè reati gravi. Altro che indulto! Migliaia di delinquenti verranno graziati da una norma che avrà un effetto permanente. Con l'indulto, che era stabilito nella misura sino a tre anni della pena, sono usciti dal carcere 27.000-28.000 condannati, con questa norma i processi per reati puniti con pene sino a dieci anni meno un giorno vedranno la morte e migliaia di persone che hanno commesso reati che riguardano la sicurezza dei cittadini, verranno rimessi in libertà, se in carcere, o verranno di fatto amnistiati. Questa non è un'amnistia per reati fino a quattro anni, come nella storia è sempre accaduto, ma per reati sino a dieci anni. Ciò non era mai accaduto nel nostro Paese: si introduce un'amnistia permanente per reati sino a dieci anni: una cosa del genere non era mai accaduta ed è contraria a qualsiasi principio di sicurezza.

Avete basato la vostra campagna elettorale sulla sicurezza, avete vinto le elezioni per questo; ora ai cittadini regalate la rimessione in libertà e l'incensuratezza di recidivi, di delinquenti abituali, di persone che sono entrate nelle case, nelle abitazioni, che si sono macchiati di reati come truffa, corruzione, che hanno commesso violenze sessuali, circonvenzioni di incapaci, sequestri di persona. Tutte queste persone saranno libere! Tutti questi delinquenti saranno liberi! E sono 100.000 i processi che riguardano questi fatti. E voi dite che questa è una legge fatta nell'interesse degli italiani?

Affronterò il punto soppressivo dell'articolo 2, così come emendato, proposto nel nostro emendamento 1.200: perché non si tratta di tre anni, senatore Valentino? Perché si è scritto che il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari, quindi il termine previsto dall'articolo 407 del codice di procedura penale. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti; allora i tre anni iniziano a decorrere dai due anni e tre mesi, termine delle indagini preliminari: tre mesi aggiunti. In questo termine di tre anni, sicché, si include tutta quella fase - e mi rivolgo ai tecnici - prevista dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, la quale - come sappiamo - blocca i processi da otto mesi ad un anno: quindi, soltanto per adempiere al dettato dell'articolo 415-bis un anno dei tre viene ad essere tolto; poi bisogna fare l'udienza preliminare e in seguito il processo di primo grado.

Onestamente, mettendo da parte le ipocrisie, pensate veramente che, tolta la fase prevista dall'articolo 415-bis, si possano fare in due anni l'udienza preliminare ed il processo di primo grado?

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la interrompo solo per ricordarle che il tempo a sua disposizione sta scadendo.

LI GOTTI (IdV). Quanto manca, signora Presidente?

PRESIDENTE. Per l'illustrazione aveva a disposizione dieci minuti, che si stanno esaurendo.

LI GOTTI (IdV). Voi pensate veramente che si possa rispettare tale termine? Non si può rispettare.

Vogliamo lavorare per migliorare il sistema giustizia; ecco perché il nostro emendamento consiste in una modifica delle norme di attuazione del nostro codice - come avevamo fatto nella scorsa legislatura - prevedendo che alla prima udienza bisogna risolvere tutti i problemi che riguardano le questioni preliminari e fissare il programma del processo vincolante per le parti, cioè le udienze di programma. Questo è quello che proponiamo: si deve intervenire sul processo, ma obbligando le parti a fissare in occasione della prima udienza tutto il programma del processo con la calendarizzazione delle testimonianze e delle altre prove da assumere, con date vincolanti per le parti. In questo modo si razionalizzano i tempi del processo, non con la norma inserita nella vostra proposta, peraltro emendata in maniera peggiorativa dal relatore. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Zanda).

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, ho proposto un emendamento all'articolo 1, l'1.1000 (testo corretto), che introduce un procedimento per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, che mi pare più agevole, più semplice da intraprendere e quindi più utile alla collettività.

È prevista l'introduzione della domanda anche direttamente da parte dall'interessato. Si stabilisce una fase che si potrebbe definire sostanzialmente "cartolare" in forza della quale l'interessato può avanzare la domanda alla corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, vale a dire la corte d'appello del distretto vicino a quello in cui si celebrò il processo nel cui ambito è stata lamentata la violazione che poi dà luogo alla richiesta di indennizzo. La domanda, una volta presentata alla corte d'appello, viene poi delegata ad un consigliere. Non è più la corte nella sua interezza, e dunque con la complessità oggettiva che la collegialità comporta, a giudicare di un fatto che ha una sua agevole individuazione. Del resto, se i tempi spirati sono quelli lamentati, non vi è dubbio che non è necessaria una ricognizione particolarmente complessa ed articolata. Quindi, sarà il consigliere delegato ad occuparsene, a valutare entro un tempo assolutamente ragionevole se sussistano appieno le ragioni che sostengono la doglianza nella richiesta del ricorrente per poi decidere con un decreto motivato nel quale è descritta in maniera congrua la ragione per la quale viene accolta o meno la domanda del ricorrente.

Avverso questa pronunzia, il ricorrente può proporre a sua volta un ulteriore gravame, ove mai non restasse soddisfatto delle determinazioni assunte, alla corte d'appello, in questo caso collegialmente costituitasi. Quindi, nell'ambito della corte d'appello si esaurirebbe la fase di merito della richiesta avanzata per violazione della legge Pinto e tutto ciò renderebbe molto più semplice l'iter, tenuto conto che la prima richiesta non avrebbe neanche necessità del conforto particolare di un'assistenza professionale. L'assistenza professionale è obbligatoria soltanto nel momento in cui si dà luogo all'impugnazione. Le violazioni di legge naturalmente sarebbero censurate nella sede di legittimità, nel rispetto rigoroso dell'articolo 111 della Costituzione.

A me è parso che questa formula sia più agevole e più semplice; una formula che interviene in maniera più opportuna sulle esigenze della collettività: il cittadino si rivolge direttamente al suo giudice per ottenere giustizia. Ritengo che non vi è ragione di censurare, com'è stato fatto, prima ancora forse di leggerla con attenzione, una norma come questa che tende a snellire sostanzialmente un procedimento per ottenere un indennizzo dovuto dallo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione, naturalmente, per gli emendamenti da me presentati.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, la prego di rivolgere un invito al relatore e al rappresentante del Governo. Per un provvedimento così importante, per il quale, peraltro, come abbiamo ampiamente dibattuto ieri e oggi, non c'è stata da parte della Commissione di merito una valutazione su parti molto estese, non possiamo accettare che il relatore e il Governo liquidino la fase di espressione dei pareri semplicemente esprimendosi in senso contrario su tutti gli emendamenti. (Commenti dai banchi della maggioranza).

Bisogna rispettare il Regolamento, colleghi; per ciascun emendamento vorremmo sentire il parere con una qualche motivazione, quantomeno sugli emendamenti che hanno un rilievo importante, come quelli per esempio presentati dal relatore, molti dell'opposizione nonché sui subemendamenti. È solo un normalissimo richiamo ad una norma regolamentare che, ripeto, preclude la possibilità di esprimere un parere sintetico in blocco su tutti gli emendamenti. Il ministro, senatore Calderoli, a suo tempo, su questa materia ci intrattenne in più occasioni, se non ricordo male. (Applausi della senatrice Marinaro).

PRESIDENTE. Mi auguro che questo invito sia accolto dal relatore, se lo ritiene. Il rappresentante del Governo peraltro non si è ancora espresso.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Credo siamo stati più che precisi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.200.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «gli articoli 1».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.200 e gli emendamenti 1.4 e 1.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, con gli emendamenti che abbiamo presentato vogliamo dimostrare che si può fare qualcosa di diverso per razionalizzare la giustizia e renderla efficiente. Avevamo già proposto dei disegni di legge in materia e abbiamo estrapolato da essi alcune norme, tra cui quella della notifica per via di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura penale.

Devo prendere atto che il Governo ha presentato un decreto-legge per la razionalizzazione del processo in cui recepisce le nostre proposte. Ciò nonostante, riteniamo che l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che invece distrugge la giustizia civile, possa essere sostituito con misure che razionalizzino il processo. Intendiamo pertanto insistere affinché l'emendamento 1.203 venga approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, come spesso accade trattando di questioni di vitale importanza, non c'è tempo; i tempi sono contingentati, abbiamo pochi minuti. Dovremmo dire tanto, ma io scelgo di fare un intervento che spero possa essere puntuale, e spero soprattutto che qualcuno dei colleghi della maggioranza, violando l'ordine di chiudere l'audio, ascolti quello che sto per dire.

Questa è una legge dannosa per il Paese. È una legge che contiene menzogne dall'inizio alla fine. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di correggerla, offrendo un sincero apporto, presentando emendamenti che non sono di tipo ostruzionistico, ma sono ragionevoli, anzi sarebbero indispensabili per dare dignità di legge a questo atto che voi state per imporre.

Queste sono le mie parole, questo è il mio concetto e a sostegno di questo cito un parere della 1a Commissione del Senato, a firma del senatore Malan, che certamente non è un Che Guevara. In questo parere è scritto chiaramente quanto segue: «si invita a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento e a considerare (...) l'introduzione di alcune clausole di flessibilità». Vuol dire che questo disegno di legge così com'è non va. Inoltre: «si segnala l'opportunità di valutare, in ragione dell'entità dei processi interessati, la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione dopo il trasferimento dell'azione in sede civile». Vuol dire che ci sarà un ingolfamento, cioè un effetto diametralmente opposto a quello che la legge dichiara di volere perseguire. Terza osservazione: «si richiama (...) l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, individuando interventi specifici e immediati che assicurino una riduzione» effettiva dei tempi del processo.

Questo documento importantissimo, che la Commissione giustizia ha totalmente ignorato, afferma che il parere favorevole è sostanzialmente subordinato all'accoglimento di tutti gli emendamenti e lo ribadisce in termini chiari in finale allorché si parla di un nesso normativo che è necessario con quei provvedimenti che noi dell'opposizione vi abbiamo proposto di adottare. Si legge infatti nel parere: «In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di durata certa».

Voi avete sostenuto, attraverso l'intervento sia del senatore Valentino, sia del rappresentante del Governo, che questa è una legge positiva. Avete una forza e un'impudenza che veramente meraviglia l'uomo comune. Sostenete falsità assumendo di volere soddisfare esigenze del Paese e varate una legge che produrrà soltanto danni.

Avviandomi alla conclusione, voglio proporvi una semplice addizione, un'operazione aritmetica. Abbiamo proposto il sistema informatizzato; è un sistema che abbiamo studiato e prodotto nella scorsa legislatura e che vi abbiamo offerto lealmente per la sua attuazione. Vi ostinate a svicolare e non lo volete attuare perché sarebbe uno strumento importantissimo per rendere effettivamente più brevi i processi. Questo è il primo addendo.

Il secondo riguarda 2.800 cancellieri da assumere, perché le cancellerie sono paralizzate. È questa una delle ragioni per cui i processi sono lunghi. Perché - questo è uno dei contenuti del disegno di legge che abbiamo proposto e trasferito in questa sede come emendamento - non assumiamo 2.800 cancellieri? Le cancellerie sono paralizzate e voi stabilite per legge ciò che non può essere fatto in pratica.

Il terzo concerne l'ufficio per il processo. È detto con chiarezza nel nostro disegno di legge e nel relativo emendamento cos'è l'ufficio per il processo: uno strumento per non dare alibi neppure a quei magistrati (una minima percentuale) che non intendono lavorare o che non riescono a lavorare.

Ancora: nuova organizzazione delle cancellerie e ripresa della riforma del processo penale, o del penale, che è già in atto presso la nostra Commissione e che avete bloccato. In fondo a questa addizione c'è un segnetto che dice uguale: uguale processo breve.

Due domande, allora, e chiudo. La prima: perché non avete accettato gli emendamenti che vi abbiamo proposto, che avrebbero dato dignità ed efficacia a questa legge, e sostenete ancora oggi, con un'impudenza veramente eccezionale, che questa è una legge positiva che va applicata? La varerete voi, assumendovi questa responsabilità storica. Seconda e ultima domanda: se veramente non è una legge censurabilissima, anche dal punto di vista della sua natura di legge ad personam, perché non abolite seduta stante - relatore, proponga di revocarla! - la norma transitoria? A quel punto noi saremmo molto ma molto più comprensivi e il Paese capirebbe che finalmente non mentite ma volete fare qualcosa di utile. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, volevo segnalare che non è stato registrato il mio voto a favore.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore, gli Uffici ne prenderanno nota.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.9 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, utilizzando alcuni dei minuti che mi rimangono come relatore di minoranza colgo l'occasione di questo emendamento 1.11 per fare una dichiarazione di voto e rispondere anche a polemiche pretestuose emerse non solo sui giornali ma anche in quest'Aula, stamattina, ad opera del Sottosegretario, in relazione a richiami a disegni di legge del centrosinistra di precedenti legislature, in particolare a quelli del senatore Fassone e del senatore Brutti. Ora, quei disegni di legge in materia di prescrizione, e soprattutto il disegno di legge presentato in questa legislatura dal Partito Democratico, sono alcune proposte che vengono inserite all'interno di un pacchetto di modifiche in tema di riforma del sistema della giustizia concernenti misure sostanziali, misure processuali, misure strutturali.

Gli ultimi emendamenti votati poco fa (di cui il senatore Maritati è il primo firmatario) danno perfettamente contezza del fatto che il Partito Democratico ritiene indispensabile intervenire con un insieme di misure sulla macchina della giustizia. In questo caso, invece, la maggioranza ed il Governo intervengono con questo disegno di legge sfasciaprocessi, che è del tutto contrario alla proposta presentata dal Partito Democratico.

L'emendamento 1.11 fa sostanzialmente riferimento al contenuto del disegno di legge n. 1043, presentato dal Partito Democratico, che concerne la riforma della parte generale del codice penale, il quale prevede un sistema sinergico di prescrizione sostanziale e processuale del reato: il tempo trascorso dal momento di commissione del reato rileva anche in funzione degli atti processuali realizzati e dunque delle modalità di esercizio dell'azione penale.

La disciplina della prescrizione proposta dal Partito Democratico si orienta su alcune direttive principali. Innanzi tutto, si prevede una distinta regolamentazione - come viene evidenziato anche nell'emendamento in esame - di due regimi prescrizionali: uno è precedente l'azione penale, l'altro interviene quando l'interesse pubblico alla punizione si sia manifestato tramite l'esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, i termini del primo tipo di meccanismo prescrizionale devono essere parametrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena edittale, tenendo conto delle eterogenee comminatorie edittali presenti nel nostro ordinamento.

Inoltre, vengono previste cause di sospensione della prescrizione cosiddetta processuale, di cui il disegno di legge presentato dal Governo e dalla maggioranza non tiene assolutamente conto: si tratta di atti processuali ed attività importanti e complesse, quali particolari perizie complicate o l'espletamento di rogatorie internazionali che, come noto, riguardano spesso anche l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

All'esito di queste considerazioni, il disegno di legge del Partito Democratico, quanto alla prescrizione del reato, alla fine prevede termini (illustrati in maniera dettagliata nella proposta presentata) che variano, a seconda dei reati, da quindici a cinque anni, mentre prevede che non si prescrivano i reati puniti con l'ergastolo.

Per quanto concerne la decorrenza dei termini di prescrizione, la proposta del Partito Democratico prevede che, ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di rito processuale penale, decorrano - al riguardo invito a pensare chi non vuol capire, sperando che comprenda almeno in questo momento - «i seguenti ulteriori termini: cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio; due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio». Quindi, ancora una volta, viene prevista una sospensione per i casi di perizie o di rogatorie internazionali.

In conclusione, la nostra proposta - sintetizzata nell'emendamento 1.11 - è molto diversa: bisogna prenderne atto e onestà intellettuale vorrebbe che questa speciosa e strumentale polemica, sollevata anche stamani, finisse. Invito, dunque, la maggioranza ed il Governo a non coprire le loro magagne e i loro favori a ben determinate persone con non credibili arrampicate sugli specchi.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto si ricollega alla ragione per cui intendo far sostituire l'articolo 1 del provvedimento che regola la procedura della cosiddetta legge Pinto in maniera differente e pone presupposti di fondo perché i provvedimenti giudiziari vengano considerati ed emessi in tempi ragionevoli. Una fissazione iuris et de iure comporta che il tempo venga scandito in maniera tale da far incrementare significativamente le richieste di equa riparazione rispetto alla situazione attuale. Tutto questo si riflette sulla giustizia civile, che viene ad essere così indebolita, mentre essa è un presupposto essenziale per la nostra democrazia e per l'economia del Paese.

Mi riporto per questo alla questione sospensiva da me presentata, che riguardava la possibilità da parte del Senato di richiedere e acquisire il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, poiché il difetto di possibilità di ricorso alla giustizia civile - come messo in luce da recenti studi economici - finisce con l'avere un effetto negativo sul mercato del credito, sullo sviluppo finanziario, sul credito commerciale, sulla natalità e sulla dimensione delle imprese e, quindi, con il creare ancor maggior disagio per i cittadini, con la possibilità, poi, di ricorrere a forme diverse di esercizio dei diritti, che sono quelle che ha messo in luce molto brillantemente - e devo dire anche tragicamente - il senatore D'Ambrosio: mi riferisco al ricorso alla criminalità organizzata come mezzo di mediazione dei conflitti sociali. Ci si fa giustizia, rivolgendosi a chi è in grado di darla: poiché lo Stato non è in grado, ci si rivolge alla criminalità organizzata.

Presidenza del presidente SCHIFANI(ore 11,30)

(Segue DELLA MONICA). Questa è la ragione per la quale proponiamo mezzi di velocizzazione del processo e, tra questi, innanzitutto, quello che prevede la non offensività del fatto e quindi una pronunzia di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, non integra più una fattispecie penale, laddove si tratti di offese che non abbiano il carattere di rilevanza. Si tratta di salvaguardare in questo modo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale che è ragione di garanzia ed eguaglianza, trovando però rimedi che possano essere attuati subito.

Diversamente, stiamo creando un diritto che è securitario; non lo dico solo io che sono un ex magistrato e lo rivendico, ma lo dicono gli avvocati penalisti, che hanno richiamato l'attenzione del Governo e della maggioranza sul punto che non si può procedere ad una riforma del processo penale e del processo civile - che si realizza attraverso la rielaborazione della legge Pinto - se non si tiene conto che nel nostro ordinamento non possono essere inseriti reati che non hanno rilevanza penale, come invece è accaduto, e che spostano l'offensività del fatto sulla qualità dell'autore del reato: mi riferisco al reato di immigrazione clandestina.

Se così è, potremmo subito concordare una misura, che mi pareva che il relatore Valentino avesse accolto anche positivamente durante il nostro dibattito in Commissione; non comprendo perché questa misura che, oltretutto, è già prevista dal nostro ordinamento per il giudice di pace e per i minori, che possono essere messi in prova e poi dichiarati non punibili perché il fatto non ha un carattere di offensività, non si possa immediatamente attuare, creando così una deflazione del processo penale, in maniera tale da dare più spazio alla possibilità per i cittadini di ottenere giustizia. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, identico agli emendamenti 1.15 e 1.16.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, volevo chiedere al relatore, senatore Valentino, qual è la ragione di sopprimere la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge Pinto e, quindi, di escludere la possibilità della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata del processo.

Io ritengo che il danno peggiore che un cittadino subisce da un processo lungo, più che quello patrimoniale, sia proprio il danno di immagine. Non capisco la ragione per la quale si debba sopprimere la disposizione che tutela e garantisce la risarcibilità del danno di immagine derivante dall'irragionevole durata del processo. Questa mi sembra una contraddizione perché, comunque, il ristoro economico, per quanto possa essere consistente, non sarà mai equivalente, come è noto, per disposizione di legge e anche per consolidato orientamento della giurisprudenza, all'effettivo danno di natura patrimoniale che il cittadino subisce. Se vi vuole realmente mettere mano con serietà alla legge Pinto, io non comprendo la ragione per la quale si vuole sopprimere la disposizione che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo proposto l'emendamento 1.15. Chiediamo se sia possibile ricevere una risposta o, in caso contrario, chiediamo che esso venga accolto per quello che sarà.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, chiedo di accantonare l'emendamento 1.15, altrimenti il parere resta contrario. Il motivo di tale richiesta risiede nell'opportunità di svolgere una riflessione sull'emendamento in questione: l'argomento portato dal senatore D'Alia merita una riflessione, che non può però essere limitata.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, gli emendamenti identici 1.14, 1.15 e 1.16 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto, anche a nome della senatrice Poretti.

L'individuazione dell'assunzione della qualità di imputato come inizio di decorrenza del termine previsto per la ragionevole durata del processo penale, secondo questo emendamento e secondo noi, è in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, il quale ricomprende nel concetto di processo anche la fase delle indagini, almeno nel momento in cui l'interessato abbia avuto la percezione della loro esistenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, intervengo per far rilevare un fatto che mi sembra molto importante anche ai fini della valutazione da parte della 5a Commissione, di cui è presidente il senatore Azzollini, che invito a prestare attenzione.

Parliamo di ragionevole durata del processo e proprio il capoverso 3‑ter dell'emendamento 1.24 considera - contrariamente a quanto è stato stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - per grado del processo. In sostanza, si stabilisce quale è la ragionevole durata e si prevedono due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e due anni per la Cassazione. Quindi - come si vede - si stabiliscono termini che sono contrari all'intendimento del legislatore, per lo meno in base a quanto si legge nella relazione, ossia ridurre il costo della lungaggine dei processi e quindi il risarcimento a norma della legge Pinto.

Si stabilisce, anziché per tutta la durata del processo - così come ha detto sempre la Corte di giustizia europea e senza tenere conto, tra l'altro, degli elementi che possono giustificare la lunghezza del processo - addirittura in due anni per il primo grado che - badate bene - non vanno contati dal momento della citazione o dall'inizio del giudizio di primo grado, bensì dal momento dell'esercizio dell'azione penale. Si comprende pertanto addirittura la fase dell'udienza preliminare, ossia una fase che può durare molto, tenuto conto che in essa alcuni possono chiedere il giudizio abbreviato. Ricordo che il giudizio abbreviato si chiede alla fine dell'udienza preliminare, per cui i tempi potrebbero essere molto lunghi.

Richiamavo però l'attenzione del senatore Azzollini perché nel caso in esame - poi c'è l'emendamento presentato all'articolo 2 - stabiliamo la ragionevole durata del processo, che dà luogo al risarcimento dei danni a norma della legge Pinto, complessivamente in sei anni, di cui due anni per il primo grado e due anni per il grado di appello. Ora, se guardiamo l'emendamento 2.1000 presentato dal relatore, i tempi diventano sei anni e mezzo, e parliamo dei processi puniti con pena massima inferiore a dieci anni. Poi, però, arriviamo a tempi abbastanza lunghi quando la pena massima supera i dieci anni, in quanto si stabilisce rispettivamente in quattro anni, due anni e un anno e sei mesi. Quindi, anche in tale caso arriviamo a sette anni e mezzo. Quando si parla dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, si arriva addirittura a cinque anni per il primo grado, tre anni per il grado di appello e due anni per la Cassazione.

A questo punto mi domando: se il diritto al risarcimento dei danni rimane quello stabilito nell'articolo 1, possiamo mantenere veramente in piedi il capoverso 3-ter e dare la possibilità a tutti gli imputati di reati più gravi, per i quali è stabilito un termine più lungo, che quindi si legittima, di chiedere il risarcimento dei danni, essendo stato violato il termine di sei anni? Mi chiedo quanti saranno i risarcimenti dei danni da pagare. Ci vorrà molto perché la criminalità organizzata si accorga di questa incongruenza e chieda sistematicamente l'accelerazione dei processi e, quindi, la definizione complessivamente in sei anni dei processi e addirittura del primo grado in soli due anni quando se ne prevedono addirittura cinque? Quanti danni vogliamo pagare? Vogliamo effettivamente questo? Neanche la 5a Commissione tiene conto di un aggravamento dell'onere per le finanze dello Stato che deriva da questa legge per il modo in cui è stata formulata, soprattutto in relazione al fatto che si approverà quasi certamente il maxiemendamento presentato dal relatore? (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, lei si riferiva all'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori. Quindi, avendo lei chiesto la parola e non essendomene accorto, riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 1.23.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.24.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, abbiamo ascoltato, nelle audizioni inutili in Commissione, che ad esempio il tribunale di Torino è stato capofila di un progetto europeo sulla ragionevole durata del processo e abbiamo appreso che i tempi medi e i tempi che segnano, per un processo civile, la ragionevole durata del giudizio di primo grado prevedono tre anni.

Credo che, se vogliamo fare realmente un lavoro utile a stimolare la magistratura a lavorare in termini di maggiore efficienza, senza per questo determinare una tagliola automatica che precostituisce il diritto all'equo indennizzo per centinaia di migliaia di giudizi, con una sovraesposizione finanziaria del bilancio del Ministero della giustizia che nessuno è nelle condizioni di poter quantificare, dovremmo in qualche modo cercare di cambiare questo meccanismo.

La proposta contenuta nell'emendamento 1.24 è stata quella di definire in tre anni la ragionevole durata del giudizio di primo grado, in due anni quello d'appello ed in un anno quello di cassazione, fermo restando che, anche ai fini della ragionevole durata del giudizio di rinvio a seguito di decisione della Suprema corte, non si può predeterminare un tempo rigido, perché il tempo della ragionevole durata del giudizio di rinvio è determinato dalla natura del giudizio a cui si rinvia, se di primo grado o se d'appello e così via. Allora, se così è, ritengo che buon senso vorrebbe che ci adeguassimo a quanto abbiamo almeno cercato di fare, nei limiti in cui ci è stato consentito, nelle attività conoscitive in Commissione giustizia sul vecchio testo.

Questo anche per un'altra ragione, che non è solo quella di salvaguardare l'erario da una sovraesposizione finanziaria dovuta alla circostanza che il diritto all'equo indennizzo scatta automaticamente in virtù del decorso del tempo, senza verificare la complessità o meno del giudizio, ma in ragione del fatto che voi state introducendo una norma che, ad esempio, differenzia per il giudizio contabile la ragionevole durata in ragione dell'importo presunto del danno che si contesta al convenuto: sicché un giudizio che ha presuntivamente un danno erariale di 200.000 o 300.000 euro - ora non ricordo - dura due anni, se è superiore a 300.000 euro dura tre anni. Non credo che un giudizio contabile - faccio questo esempio solo per comprenderci - sia complesso soltanto in ragione del danno che viene quantificato: è complesso in ragione delle parti convenute, della questione giuridica che si tratta, delle amministrazioni che sono coinvolte, del tipo di legislazione finanziaria e contabile che è presa in considerazione, della natura dei provvedimenti che vengono adottati e così via. Allora è evidente che fissare una soglia temporale in maniera così acritica e rigida, come voi state facendo, serve solo a scalzare i giudizi senza che a questo corrisponda alcun tipo di effettivo ristoro per il cittadino che si trova ingiustamente danneggiato dall'assenza di giustizia.

Queste sono le ragioni per le quali riteniamo che una proposta di questo tipo possa essere di buon senso, in linea con le esigenze di fare la ragionevole durata del processo, se volete fare la ragionevole durata del processo; se volete fare un'altra cosa, è evidente che il mio emendamento è poco attuale. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/1.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, stamane, prima con un intervento del senatore Morando e del senatore Li Gotti e poi con un intervento mio, avevamo sottolineato che l'esame da parte della Commissione giustizia del testo del relatore che era stato inviato era stato non coerente rispetto al nostro Regolamento e, più complessivamente, rispetto ai principi che devono reggere il funzionamento del Senato, a cominciare da quello che riguarda il diritto delle opposizioni di vedere discussi i testi.

Ho ricordato nel mio intervento come lei ieri avesse sottolineato che la prassi del Senato, in ordine all'applicazione dell'articolo 100, comma 11, era una prassi controversa nel senso che militavano precedenti in un senso e precedenti nell'altro senso e che era stata, quindi, la libera disposizione della Commissione giustizia a decidere di seguire uno dei filoni interpretativi e cioè quello che riguardava il fatto che nella Commissione non si dovesse procedere secondo le regole che governano il procedimento in sede referente.

Stamattina il senatore Morando ha evidenziato come la Commissione non avesse agito neanche nell'altro possibile modo, cioè quello regolato dalle disposizioni in materia delle competenze della Commissione in sede consultiva, ed io mi sono permessa di reiterare una richiesta che avevo già avanzato nella giornata di ieri agli Uffici perché potessi valutare non soltanto i precedenti favorevoli alla nostra tesi, e di cui ieri avevo dato ragione in questa Aula, ma anche gli altri a cui lei aveva fatto riferimento per dare atto di una controversa prassi.

Nel pomeriggio di ieri - l'ho appreso solo successivamente al mio intervento - al senatore Legnini era stato fornito dagli Uffici della Presidenza un precedente che, secondo la prospettazione che ne veniva data, appunto, dagli Uffici della Presidenza, militava a favore della scelta operata ieri dalla Commissione giustizia.

Abbiamo valutato questo precedente, Presidente, e questo caso mai conferma, piuttosto che smentire, le nostre posizioni. Si tratta di una vicenda che risale al giugno 2000, durante la presidenza Mancino, e che intervenne nel corso della discussione di un provvedimento in materia di fecondazione assistita, se non ricordo male. In tale contesto, poiché un emendamento presentato, a parere della Presidenza, poteva avere un'incidenza devastante sul testo del provvedimento e comunque al fine di valutare quali potessero essere sul rimanente testo ancora da esaminare le conseguenze dell'approvazione di quel famoso emendamento, con un mandato preciso che faceva riferimento alle prerogative in materia di procedimento in sede consultiva, il provvedimento veniva rimesso dal Presidente del Senato alla Commissione. Questo mandato viene esplicitamente citato dal Presidente nel momento in cui assume la decisione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento e coerentemente la Commissione esprime un parere sul punto del quale è stata investita.

Signor Presidente, questo significa che le obiezioni che abbiamo sollevato e ieri e oggi, a meno che dalla Presidenza non vengano forniti ulteriori precedenti in senso diverso, vanno nella stessa direzione delle obiezioni che abbiamo più volte formulato e sulle quali mi permetto di insistere. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, questo precedente che le è stato trasmesso si espone a varie interpretazioni, e le potrei dire che comunque la Commissione ha concluso i propri lavori senza votare gli emendamenti. Ribadisco quindi che occorre chiarire se il rinvio in Commissione la coinvolge in sede referente o consultiva: sul punto investirò al più presto la Giunta per il Regolamento; ma in quell'occasione la Commissione non ha votato, senatrice Finocchiaro. (Commenti dal Gruppo PD). Non possiamo riaprire un dibattito che già considero chiuso, per cui procediamo con la votazione. (Commenti del senatore Morando).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1000/1, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/1 e gli emendamenti 1.1000/2 e 1.1000/3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/7, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/8, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/9.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/9, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/10.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/10, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/11, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/12, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1000/13, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/14, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/15, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/16.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/16, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/17, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/20.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.1000/20, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «nei procedimenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/20 e l'emendamento 1.1000/18.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/19, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/21, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/22, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/23.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/24.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/24, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/25.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/25, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/26, identico all'emendamento 1.1000/27.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/26, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/27, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/28, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/29, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/30, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/31, identico all'emendamento 1.1000/32.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/31, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/32, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/33, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/34, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/35, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/36, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/37, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10000/38, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/39, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/40, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/41.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.1000/41, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «procuratore speciale».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/41 e l'emendamento 1.1000/42.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/43, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/44, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/45, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/46.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/46, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/47, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/48, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/49, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/50, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/51, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/52.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/52, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/53, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/54, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/55, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/56, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/57, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/58.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/58, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/59, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/60, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/61.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/61, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/62, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/63.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/63, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/64, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/65.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/65, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/66, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/67.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/67, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/68, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/69.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/69, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/70.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.1000/70, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «del ricorrente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/70 e gli emendamenti 1.1000/71 e 1.1000/72.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/73.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/73, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/74, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/75.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/75, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/76.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/76, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/77.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/77, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/78, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/79, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/80.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/80, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/81.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/81, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/82.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, credo che, anche a proposito dell'articolo 1, si debba evidenziare un aspetto di grande importanza che è stato trascurato e forse ignorato fino a questo momento. Infatti, l'approvazione del disegno di legge in esame determinerebbe un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato veramente rilevante, dal momento che l'articolo 1 introduce, come già detto, modifiche all'articolo 2 della cosiddetta legge Pinto, inserendovi, in particolare, un articolo 3-ter che sancisce una presunzione iuris tantum di non irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali dinanzi a qualsiasi giudice, sia ordinario che speciale.

Ora, tutto questo (si parla di corsia preferenziale) in sostanza determinerà un incremento rilevante dell'attività del giudice civile, che è chiamato a determinare il danno e a risarcire delle spese un numero crescente, indefinito e indefinibile, di parti offese. Questo sistema non potrà che incidere sulle casse dello Stato.

L'articolo 2 del disegno di legge, nell'introdurre nel nuovo codice di rito penale una peculiare ipotesi di improcedibilità per causa sopravvenuta, prevede conseguentemente...

Signor Presidente, il Governo e il relatore sono disinteressati, come sempre.

PRESIDENTE. Per cortesia, signor relatore e signor rappresentante del Governo, anziché a parlare tra voi di questo intervento vi invito ad ascoltarlo separatamente.

MARITATI (PD). ...una disciplina speciale per il trasferimento in sede civile dell'azione giù intentata. Insomma, si interrompono i processi penali e si aumenta a dismisura il numero dei processi civili senza - lo evidenzio ancora una volta - porre in essere il benché minimo strumento utile a ridurre il numero dei mesi e degli anni che comunque serviranno perché i processi siano espletati.

Ciò detto, non comprendo come nessuno della maggioranza e del Governo abbia spiegato come sarà possibile far fronte a questo enorme aumento di spesa ai danni dello Stato. Cioè, come verranno pagate le spese per le richieste di risarcimento dei danni, che aumenteranno perché per tutti questi processi penali e civili interrotti, che supereranno il cosiddetto tempo di ragionevole durata stabilito per legge, le parti chiederanno la rifusione del danno subito, che è indiscutibile perché il tempo è decorso per legge. Spiegateci allora dov'è la copertura ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Perché non discutete di questo aspetto? Perché non ci spiegate almeno questo? (Applausi dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/82, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/83, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/84, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/85.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/85, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/86, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/87, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/88, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/89, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/90, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/91.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/91, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/92, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/93, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/94.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/94, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/95.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/95, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/96, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/97, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/98.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/98, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/99, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/101, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/102, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/103, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/104.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/104, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/105, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/106, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/107, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/108, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/109, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/110, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/111, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/112.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/112, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/113, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/114.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/114, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/115, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/116.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/116, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/117, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/118.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/118, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/119.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/119, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/120, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/121, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/122, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/123.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100/123, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/124, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1001/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1001/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1001/2, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1001/3, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1001/4, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1001.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1001, presentato dal relatore. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.35 e 1.36 sono improcedibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, precedentemente accantonati.

VALENTINO, relatore. Il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.15, presentato dal senatore D'Alia, e 1.16, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

CHITI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, vorrei segnalare che per errore ho votato a favore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/2, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/3, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/4, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, voglio segnalare che nella precedente votazione effettuata con sistema elettronico ho espresso un voto errato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.1000/5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.0.1000/5, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «inferiore a euro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1000/5 e l'emendamento 1.0.1000/6.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.1000/7, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «inferiore a euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1000/7 e l'emendamento 1.0.1000/8.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/9,presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/10,presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/11, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/12,presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/14, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/15.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/15, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/16,presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/17,presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1001/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1001/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1001.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1001, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, nella votazione precedente per errore ho votato a favore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo nota, senatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/1, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.1002/3, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1002/3 e l'emendamento 1.0.1002/4.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/5, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.1002/6.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.0.1002/6, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1002/6 e l'emendamento 1.0.1002/7.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/8, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/9.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/9, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/10, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/11, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/12, presentato dal senatore D'Alia, identico all'emendamento 1.0.1002/13, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/14, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/15, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/16, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/17, presentato dai senatori Bonfrisco e Cantoni.

Dichiaro aperta la votazione. (Commenti dai banchi dell'opposizione).

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Votate verde! (Commenti dai banchi dell'opposizione).

PRESIDENTE.Relatore, può ricordare il suo parere?

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE.Scusate, posso chiedere un attimo di silenzio? Ho richiesto al relatore e al Governo il parere. Qual è il suo parere, relatore?

VALENTINO, relatore. Il mio parere è favorevole, le chiedo scusa. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Correggo, quindi: parere favorevole. Cerchiamo di essere più chiari. Relatore, la invito cortesemente ad essere chiaro perché sono cose delicate. (Proteste dai banchi dell'opposizione).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/18.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/18, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, che Paese è diventato l'Italia! (Commenti dal Gruppo PdL). Il potente di turno si fa "cucire" la legge che gli serve! Ora siamo arrivati al condono per il danno erariale se il processo non si conclude entro due anni e se il danno erariale contestato per ogni singolo fatto dannoso non superi il valore di 300.000 euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo. Guarda caso, il quotidiano «Italia Oggi» sostiene che l'emendamento sulla ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile sembra fatto a pennello per il sindaco di Milano Letizia Moratti e la sua Giunta, condannati per danno erariale con colpa grave, quantificato in oltre 125.000 euro, in relazione all'assunzione di sei dipendenti dell'ufficio stampa, impiegati, a partire dal 2006, con lo stipendio che negli enti pubblici a norma di legge è riservato ai dirigenti e senza averne i requisiti, a cominciare dalla laurea.

Questa è una norma fatta per i potenti. È un'altra legge ad personam! (Commenti del sottosegretario Viespoli). Ma è possibile mai che in questo Paese c'è sempre qualcuno che si accomoda? Prego, venga avanti, tanto c'è il Parlamento che fa le leggi... (Vivaci commenti dal Gruppo PdL) ...nell'interesse del popolo, ma che protegge i potenti! (Vivaci proteste dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente). Senatore Valentino, come se l'è inventata questa norma, e nel nome di chi? (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni. Proteste dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Morando e Garraffa).

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, credo che anche questo articolo ci renda impopolari nella maniera più assoluta. In sostanza, si vuole sottrarre il potere politico anche al controllo di tipo contabile. La dimostrazione sta nel fatto che nell'articolo 1 è detto chiaramente che, per quanto riguarda i processi contabili, può essere presentata dall'interessato l'istanza di fissazione dell'udienza, cioè non è vero che vi può essere una durata illimitata nei processi contabili. Non è affatto vero, perché nell'articolo 1 si stabilisce esattamente il contrario. Se c'è un interesse a che il processo contabile venga definito, l'interessato può presentare un'istanza che obbliga a fissare la discussione del processo contabile entro 90 giorni. Non solo, ma che l'udienza sia fissata e tenuta effettivamente entro i 90 giorni è lasciato proprio alla responsabilità del presidente.

Ebbene, se così è, se cioè effettivamente il processo contabile può essere definito, perché così stabilisce l'articolo 1, mi chiedo quale possa essere la ragione di un'estinzione di tale processo. L'unica ragione può essere che anche in questo caso si vuole sottrarre i responsabili della pubblica amministrazione, e soprattutto i responsabili politici, anche al controllo contabile, oltre che a quello penale.

Per tali considerazioni, esprimo a nome di tutto il Partito Democratico la volontà di non approvare un articolo di questa fatta, che andrebbe ad alimentare i privilegi della casta. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, anch'io reputo necessaria qualche considerazione. Innanzitutto voglio dire al collega Li Gotti che non so se queste sono o no norme ad personam, che di questi tempi non si negano a nessuno, né a qualche Ministro né a qualche Sottosegretario. Ma non è questo il punto. Vorrei sviluppare, pacatamente, con il collega Valentino un ragionamento sul merito della norma in questione.

Il testo che il relatore ci ha proposto con l'emendamento 1.0.1002, al comma 3, recita come segue: «Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a)» - cioè tre anni - «è di due anni». Che cosa significa questo? Significa che, poiché nel giudizio contabile la contestazione viene fatta dal pubblico ministero - i famosissimi pubblici ministeri -, è chiaro che il dominus della durata del giudizio di conto è il pubblico ministero presso la Corte dei conti, il quale quantificherà il danno nella contestazione dell'addebito che fa al convenuto. Se contesta un danno erariale - poco importa poi quale sarà la condanna finale - che è al di sotto dei 300.000 euro, il giudizio durerà due anni; se è al di sopra di questo importo, il giudizio durerà tre anni. È evidente che questa è una castroneria. È evidente che porta all'effetto opposto, ossia che il diritto di difesa della parte convenuta non è tutelato. Anche dalla vostra prospettiva - mi metto per un attimo nei vostri panni - questa è una norma sbagliata.

Come è altresì sbagliata l'idea di non consentire non al pubblico ministero presso la Corte dei conti, ma al collegio chiamato a giudicare sulla responsabilità erariale, di disporre l'unico mezzo di prova che ha nel giudizio contabile per accertare la veridicità dei fatti e quindi controbilanciare, contraddire le contestazioni del pubblico ministero, ossia le ordinanze istruttorie. Infatti, poiché per fare un'ordinanza istruttoria occorrono sei mesi di esecuzione, è chiaro che, a fronte di un giudizio che dura - altrimenti si estingue - due o tre anni, nessuno disporrà questo mezzo istruttorio. E poiché l'ordinanza istruttoria è uno strumento a tutela del convenuto, e quindi a tutela del diritto di difesa, voi state comprimendo ulteriormente tale diritto. È evidente infatti che i magistrati contabili, dovendo stare nella tagliola dei due o dei tre anni, non andranno ad accertare la veridicità dei fatti e si atterranno a ciò che verrà portato in giudizio e alle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, che porterà solo una parte di quanto emerge nel corso di una contestazione. Infatti, tutelando l'interesse pubblico, deve accertare la responsabilità e porterà quindi tutti gli elementi funzionali alla condanna del soggetto.

Ci troviamo pertanto di fronte al paradosso che, per estinguere dei giudizi - e sinceramente non ne comprendo la ragione - si sta mandando a quel paese l'intero processo contabile.

A tale proposito mi rivolgo con un'ultima considerazione ai colleghi della Lega. Non venite poi a dire che paga Pantalone. Non venite più a romperci le scatole - mi scusi il termine, Presidente - con tutte le chiacchiere su chi paga, sulla trasparenza, sui cittadini, sul federalismo fiscale. Questa, infatti, è l'ultima pietra miliare nella demolizione della tutela dei cittadini nei confronti di quegli amministratori che sperperano il danaro pubblico. L'unico soggetto che può giudicare del danno erariale è la Corte dei conti, la quale con detta norma, oltre a quelle che avete già approvato, va in vacanza. Faremo una bella campagna elettorale su questo punto, ma almeno tacete e non dite più che è necessaria la trasparenza, perché Pantalone se ne è andato in vacanza. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, le chiedo di poter riflettere per un attimo.

Stiamo per votare un emendamento del relatore che, per le ragioni che abbiamo or ora ascoltato, svolte dai senatori Li Gotti, D'Alia e D'Ambrosio, ha una portata i cui effetti non ci sono esattamente noti. L'impatto sui processi pendenti davanti alla Corte dei conti potrebbe, infatti, essere molto consistente e potrebbe riguardare anche un numero enorme di procedimenti, oppure no. È altamente probabile che si verifichi la prima ipotesi, altrimenti non ci sarebbe ragione per introdurre una norma di questo tipo, tanto più all'esito della riflessione che ha portato alla presentazione degli emendamenti da parte del relatore.

Signor Presidente, questa mattina avevo contestato la decisione del relatore e del rappresentante del Governo di esprimere pareri in forma sintetica, nel senso che - come abbiamo ascoltato - gli interventi del relatore e del Sottosegretario si sono limitati alla mera espressione di un parere contrario su tutti gli emendamenti (parere che poi è stato in parte rivisto per qualche emendamento). Pertanto, della effettiva portata di questa norma, sia de futuro sia sui processi in corso, non abbiamo potuto discutere in alcuna sede: non abbiamo potuto discutere nella Commissione di merito, a causa della nota decisione di non esaminare e votare gli emendamenti del relatore in quella sede; non se ne può discutere in Aula, perché non abbiamo ascoltato neanche mezza parola dal relatore e dal Governo su una delle norme più impattanti sulla responsabilità degli amministratori pubblici, dei soggetti investiti di funzione pubblica, e anche sulle casse dello Stato. Infatti, si potrebbe verificare (anzi, si verificherà certamente) che l'estinzione di centinaia di migliaia o di decine di migliaia di processi pendenti davanti alla Corte dei conti determinerà l'estinzione della pretesa risarcitoria dello Stato nei confronti di chi ha arrecato danno, così come ci è stato chiarito anche dal collega Li Gotti.

Signor Presidente, la richiesta è di acquisire almeno su questo aspetto qualche elemento di valutazione in più, per rispetto della nostra funzione. Cosa state votando? Cosa andrete a votare? Chi sarà il beneficiario di questa norma? Qual è il rapporto, signor Presidente, tra l'emendamento 1.0.1002 e la disciplina transitoria che è recata nell'emendamento 4.1001, sempre del relatore, che prevede che i termini brevi di estinzione del processo si applicano anche ai giudizi in corso, purché siano trascorsi cinque anni dall'avvio dell'azione risarcitoria (e non si capisce bene che cosa accade nella fase di appello)? Ebbene, vogliamo fare un momento di riflessione al riguardo, visto che ne abbiamo il tempo, fino a mercoledì prossimo? Almeno discutiamo di questa materia delicatissima, che coinvolge molti interessi.

Per questa ragione, signor Presidente, le chiedo in via principale di voler consentire, almeno per questo emendamento, un nuovo rinvio in Commissione; essa potrebbe riunirsi oggi pomeriggio, domani mattina, sabato, domenica, lunedì, martedì mattina per esaminare questo aspetto.

Le chiederei comunque un accantonamento dell'emendamento per consentirci un esame più approfondito. Noi non abbiamo potuto farlo: fino a ieri siamo stati qui a discutere delle questioni di cui abbiamo discusso e questa mattina siamo stati qui a votare. Almeno dateci il tempo di valutarlo anche in rapporto all'emendamento che reca le disposizioni transitorie a cui mi riferivo in precedenza. È una questione molto delicata e molto importante, signor Presidente. La prego di vagliare la richiesta nel modo che l'importanza del tema merita. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare esclusivamente perché all'inizio dell'intervento il senatore Legnini aveva prospettato l'ipotesi che l'articolo 1-quater fosse applicabile anche ai processi in corso. Avevo chiesto di intervenire per dire che non è così, ma poi il senatore si è corretto; il regime per i processi in corso è disciplinato da altro articolo. (Commenti del senatore Legnini). Certo, è un'altra disciplina. Questa disciplina non si applica ai processi in corso. È l'altra normativa. (Commenti dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Non è vero!

PRESIDENTE. Vorrei sentire il parere del relatore e del Governo sulla richiesta di accantonamento.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, mi pare che la norma sia di assoluta chiarezza.

Nel momento in cui si riconsiderano i tempi di tutti i processi, di tutti i procedimenti, ogni qual volta sussista la pretesa punitiva o risarcitoria dello Stato si è ipotizzata una sanzione di natura processuale, nel caso tale richiesta non fosse formulata entro termini coerenti con i principi costituzionali. Naturalmente, le norme che contengono sanzioni processuali non valgono per i giudizi civili e amministrativi dove l'eventuale sanzione è soltanto la possibilità di indennizzo prevista dalla legge Pinto.

Non si coglie un'alterazione del sistema, ma anzi una coerenza con l'impianto che si intende stabilire con la nuova norma. Naturalmente, queste norme hanno valore per i processi che entreranno in vigore e per quelli per i quali - come ricordava il collega Legnini - si è registrato un termine massimo superiore ai cinque anni previsti per la ragionevole durata del processo contabile, a far data dall'entrata in vigore della legge.

Personalmente, non scorgo particolari motivi di perplessità. Mi rimetto al parere del Governo, che mi pare si sia già dichiarato contrario, ma in ogni caso non mi pare ci siano i presupposti, signor Presidente, per procedere all'accantonamento.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo, signor Presidente, è contrario all'accantonamento perché sia per i processi penali, come per questo processo contabile, le norme che vengono introdotte rappresentano un modello organizzativo a cui i capi degli uffici si devono attenere nell'organizzazione.

I tempi previsti sono già lunghi e mi pare possano essere rispettati; oltretutto con questa norma non si interviene sui processi in corso. Si dispone perciò di tutto il tempo per organizzarsi per poter celebrare nei tempi prestabiliti i processi.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, rispondendo con garbo al sottosegretario Caliendo che con cortesia ci ha dato la propria disponibilità ad un confronto su questo aspetto, ricordo che quello che dice è vero, ma in parte, perché riguarda solo i giudizi di primo grado.

Leggo infatti nel comma 3 dell'emendamento 4.0.1001 che le disposizioni di cui all'articolo 1-quater «negli altri casi, si applicano nella fase di appello», tout court. Cosa sta a significare? Può darsi che abbia letto male, e in questo caso le chiederò scusa. Significa che nei giudizi di primo grado il termine, la «tagliola», è di cinque anni dal deposito dell'atto di citazione presso la segreteria della sezione giurisdizionale, ma noi sappiamo bene - e credo che lo sappiamo tutti - che i giudizi contabili di responsabilità in primo grado durano mediamente tre anni. Questa, quindi, è una norma che può servire in qualche modo a provocare un effetto deflattivo del carico di lavoro presso le sezioni giurisdizionali di primo grado con riferimento a quei processi che, rispetto alla media, hanno una durata eccessivamente superiore.

Ma, mi si passi l'espressione (non vorrei essere frainteso politicamente): «che c'azzecca» l'applicazione indiscriminata di questa disciplina ai processi in corso in fase di appello, indipendentemente dalla durata degli stessi? (Applausi del senatore Pardi).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'intervento del Governo richiede una puntualizzazione, in quanto ha detto cosa non rispondente a realtà.

I casi disciplinati sono di tre tipi, fra cui il procedimento per il quale è stata depositata la richiesta di citazione e che non si è concluso nei cinque anni, quindi pendente. Si tratta dell'ultimo inciso della norma transitoria, sottosegretario Caliendo: «negli altri casi» - e vedremo quali sono - oltre quello in cui non c'è ancora la pronunzia trascorsi i cinque anni, le nuove norme si applicano «nella» fase di appello. Non c'è scritto che si applicano «alla» fase di appello, ossia che riguardano i procedimenti di appello, ma che si applicano «nella» fase di appello agli altri casi, ossia qualora un procedimento di primo grado si sia concluso in due anni ed un giorno. Sarebbe infatti fuori dalle ipotesi dei cinque anni, ma, a giudizio intervenuto, in due anni ed un giorno: ciò vuol dire che in questo caso si dichiara l'estinzione «nella», non «alla» fase di appello.

Quindi, «nella» fase di appello si deve valutare la durata del tempo della fase di primo grado, qualora il giudizio si sia concluso. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Colleghi, e senatore Legnini in particolare, non posso che prendere atto della contrarietà alla richiesta di accantonamento dell'emendamento da parte del relatore e del Governo.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, non vedo questa differenza: a parte il fatto che il testo è stato scritto dal relatore, ho interpretato l'espressione «nella» fase di appello con il significato di «alla» fase di appello; pertanto, senatore Li Gotti, non ho alcuna difficoltà a dire che si può anche cambiare il termine e dire «alla fase di appello», perché non è questo il problema; il problema è che si possono applicare due anni quando nel primo grado sono stati cinque, e basta.

È solo questo: la fase transitoria è soltanto per i cinque anni; ora, se volete continuare a fare questioni, si tratta di stabilire che nella fase di appello non ha più senso mantenere un termine diverso, perché se c'è il primo grado ora, quando si arriva nella fase di appello sarà di due anni, proprio per quel motivo organizzatorio.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, c'è la disponibilità a modificare l'emendamento con la formulazione prospettata dal senatore Li Gotti: «Negli altri casi si applicano alla fase d'appello».

PRESIDENTE. C'è dunque questa disponibilità, colleghi. Consento a tutti il diritto d'intervento, ma così stiamo aprendo un dibattito, mentre dovremmo andare avanti.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, scusi, ma il Governo è intervenuto riaprendo il dibattito: se non ho il diritto di parlare, non parlo, però...

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, prima si contestava da parte di suoi colleghi il silenzio del Governo e del relatore, ma ora mi sembra che siano intervenuti.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sto dicendo che sto interloquendo, signor Presidente: il Governo non ha risposto alle mie osservazioni, perché ho formulato due domande.

PRESIDENTE. È facoltà del Governo rispondere a una domanda sì e ad un'altra no, non possiamo costringerlo.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Per carità, signor Presidente, ma - se posso intervenire brevissimamente - vorrei dire che abbiamo accertato che c'è la norma che si applica ai giudizi contabili in corso e che certamente queste norme sull'estinzione si applicano ai giudizi d'appello, però su questo né il relatore né il Governo ci hanno dato una risposta; abbiamo accertato che esse si applicano ai giudizi di primo grado se hanno una durata superiore ai cinque anni dal deposito della citazione in giudizio presso la segreteria della sezione giurisdizionale.

Manca anche la terza ipotesi, che pongo, sperando di ricevere almeno su questo una risposta: cosa succede per tutti quei procedimenti iniziati con le contestazioni del pubblico ministero presso la Corte dei conti, quando questi non abbia ancora provveduto al deposito della citazione presso la segreteria? Questo riguarda la grande maggioranza dei procedimenti contabili che sono nella fase cosiddetta preliminare, per i quali si applica la durata dei due anni.

Abbiamo scoperto che solo in un caso (quello del deposito nei cinque anni) non si applica ai processi in corso, per il resto sì; se sta bene, però, dite questo, non una cosa diversa: ecco il dato sul quale non abbiamo avuto alcuna risposta. Dopodiché, se il collega Li Gotti intende accontentarsi della precisazione in termini di interpretazione in forza della quale riguarda solo il grado di appello, è un problema suo; per quanto ci riguarda, le questioni che abbiamo sollevato restano tutte là.

PRESIDENTE. Colleghi, alla luce della disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo di introdurre una modifica in relazione all'interpretazione dell'applicabilità o no alla fase d'appello, sono dell'idea di valutare con attenzione l'eventuale ipotesi di un accantonamento al fine di riproporre tali modifiche in un nuovo emendamento, che tengano conto del dibattito, nei limiti della compatibilità e dell'ammissibilità delle obiezioni con il contesto normativo. (Applausi del senatore Morando).

Mentre prima avevo preso atto dell'indisponibilità, ora che invece sia il relatore Valentino che il Governo hanno dato questa disponibilità, proprio nell'ottica di lavorare bene e di non approvare norme senza disporre prima di testi scritti a garanzia di tutti, propongo l'accantonamento dell'emendamento, invitando il relatore e il Governo a riproporre all'Aula la prossima settimana una nuova formulazione.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.3 (testo corretto), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.7.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.7, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.300, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «strettamente necessarie».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.300 e l'emendamento 1.0.400.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.8.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire sull'emendamento 1.0.1 che lei ha precedentemente dichiarato improcedibile.

PRESIDENTE. Esattamente, senatore Maritati, l'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

MARITATI (PD). Non era una contestazione, signor Presidente. Volevo sottolineare soltanto che secondo la Commissione bilancio l'improcedibilità nasce dal fatto che manca la copertura e dal punto di vista formale, molto formale, mi acquieto, anche se mi chiedo come sia possibile sostenere che manca la copertura, dinanzi ad una ipotesi di delega al Governo perché vari il sistema integrato giudiziario informatizzato, laddove poi non si bada alla mancanza gravissima di copertura per tutto ciò che accadrà a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge.

Il Presidente della 5a Commissione farebbe bene a spiegarmi come è possibile che sia sfuggita la mancanza di copertura, e quindi la violazione dell'articolo 81 della Costituzione, dinanzi ad un disegno di legge che prevede automaticamente il riversarsi di un numero indefinito ed indefinibile di cause civili, che automaticamente porteranno alla condanna dello Stato perché per legge è stato violato un termine di ragionevole durata. Come fate ad amministrare in questo modo le regole del diritto?

Ora, l'emendamento che sto commentando fa riferimento alle notifiche che, attraverso strumenti informatici, sono idonee ad accorciare i tempi del processo. Perché la maggioranza si ostina a dire di no anche ad emendamenti del genere, che indubbiamente darebbero la possibilità di ridurre un tantino i tempi del processo? Perché si continua a dire di no? O non vi state rendendo conto della gravità di ciò che sta accadendo in quest'Aula oppure non riesco a comprendere le ragioni per cui interventi correttivi agevolatori dei tempi dei processi, e quindi atti a soddisfare l'esigenza dei cittadini italiani, non debbano passare.

Dov'è la copertura per la legge nel suo complesso? Mancherebbe invece la copertura per una proposta di delega al Governo finalizzata a trovare la possibilità di attuare in tempi brevi un sistema integrato giudiziario informatizzato che è stato da noi studiato e predisposto nella scorsa legislatura e che voi ancora non attuate perché non avete veramente in nessuna considerazione gli interessi reali di una giustizia che funzioni. Forse non è questo il vostro obiettivo, ma è piuttosto un obiettivo contrario. (Applausi della senatrice Adamo).

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, mi sembra che questi problemi della giustizia si stiano affrontando con troppa velocità, come se fosse assolutamente indispensabile arrivare ad una soluzione immediata, senza neanche prendere in considerazione quanto dicono le parti.

Per esempio, dell'emendamento 1.0.300 ho sentito semplicemente dare l'esito come non approvato; per la verità sono rimasto sorpreso. Al di là del fatto che questo fascicolo ci è stato consegnato stamattina e che non sapevamo neanche dove fossero andati a finire i nostri emendamenti, ciò che mi sorprende è che ogni volta ci chiedete collaborazione e poi mi sembra che nessuno ne voglia sapere, a giudicare perlomeno dalle proposte che sono state avanzate da parte nostra e che sono state puntualmente tutte respinte.

L'emendamento 1.0.300 riguarda una questione molto importante: il sistema delle notificazioni. Il sistema attuale, secondo indagini recentemente fatte, comporta il rinvio del 45 per cento dei processi penali. La proposta che veniva dal Partito Democratico era quella di cambiare radicalmente il sistema delle notificazioni, innanzitutto modificando gli organi che le eseguono. Gli organi adesso preposti sono gli ufficiali giudiziari, i quali normalmente lavorano dalle ore 8 alle ore 14, ovvero quando di solito lavorano anche tutti quelli cui deve essere portata la notificazione. La nostra proposta era quella che organi della notificazione fossero anche gli ufficiali di Polizia giudiziaria e soprattutto le Polizie locali, che hanno effettivamente il controllo del territorio e che sanno dove trovare le persone cui devono notificare l'atto.

Con l'emendamento 1.0.300 il Partito Democratico ambiva a risolvere una delle questioni principali per cui l'Italia viene condannata dalla Corte di giustizia europea, ovvero che l'imputato abbia effettivamente notizia del processo che si sta facendo a suo carico (vero è che ci sono numerosi difensori nella maggioranza). Ebbene, la nostra idea è che la prima notificazione all'imputato venga fatta a mani proprie e non per finzioni. Guardate che la maggior parte delle sentenze di condanna che la Corte di giustizia europea pronuncia contro il nostro Paese è dovuta al fatto che facciamo processi contro contumaci e contro irreperibili perché non c'è certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo che si è instaurato a suo carico. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni). Allora, se vogliamo evitare condanne in sede europea, bisogna anzitutto fare in modo che vi sia assoluta certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico, con la notificazione a mani proprie. È una questione importantissima, e mi dispiace che si sorvoli in questo modo. La premessa di questa legge sono proprio le somme al cui pagamento è stata condannata l'Italia dalla Corte di giustizia europea e la maggior parte di queste riguardano proprio tali processi.

Con questo sistema di notifiche non solo evitiamo i processi agli irreperibili, un'altra delle ragioni per cui veniamo condannati (perché è una finzione di conoscenza quella del decreto di irreperibilità che viene completamente eliminato e sostituito da questa sospensione del processo quando l'imputato non è più reperibile), ma acceleriamo anche notevolmente i tempi dei processi. Infatti, quando notifichiamo a mani proprie diciamo all'imputato: «Guarda che hai un difensore d'ufficio, che è questa persona, con questo indirizzo, questa e-mail e questo numero di telefono; le successive notifiche saranno fatte presso questo difensore o presso il difensore di fiducia che hai nominato». Si determina in tal modo un'accelerazione dei tempi e un'assoluta esclusione di qualsiasi nullità della notifica che è senza paragoni.

Di tutto ciò non volevamo discutere, e allora le chiedo scusa, signor Presidente, se mi è sfuggito che si trattava di questo emendamento 1.0.300, ma vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su quanto sia importante modificare il sistema delle notificazioni, tant'è vero che anche voi nel disegno di legge n. 1440 avete stabilito una delega al Governo in materia: ciò può essere fatto immediatamente e senza spese approvando questa norma. Qui non si spende una lira per fare questa modifica al codice: al contrario, si fanno risparmiare allo Stato italiano milioni e milioni di euro per condanne a risarcimento danni che subisce in continuazione dalla Corte europea, o comunque per l'applicazione della legge Pinto.

Se vogliamo discutere seriamente del processo breve e se vogliamo veramente accorciare radicalmente i tempi del processo non si può che considerare queste norme, che non solo sono a costo zero, ma fanno risparmiare allo Stato una quantità non poco considerevole di soldi: basta guardare le somme pagate negli ultimi anni dallo Stato a titolo di risarcimento per la legge Pinto e le domande di risarcimento danni che sono state avanzate.

Quindi, signor Presidente, le chiedo scusa, ma credo sarebbe opportuno procedere nuovamente alla votazione di questo emendamento con il voto elettronico, perché risulti che effettivamente da parte della maggioranza non c'è nessuna volontà di ridurre radicalmente i tempi dei processi e di far risparmiare allo Stato italiano le somme ingenti che paga per il risarcimento dei danni. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE.Senatore D'Ambrosio, siamo all'emendamento 1.0.8. Lei ha fatto un intervento sull'emendamento 1.0.300, che è stato già votato.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, capisco quello che mi sta dicendo e l'ho evidenziato nella premessa al mio intervento.

Lei è andato così veloce che ad un certo punto, mentre seguivo, mi sono accorto che l'emendamento 1.0.300, che aveva un altro numero, era invece il mio emendamento.

PRESIDENTE. Purtroppo, senatore D'Ambrosio, non ho elementi per poter tornare indietro dopo una votazione.

INCOSTANTE.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.401, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.402, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.403, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.404, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.12, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.14, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.15.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.15, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.405.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.405, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.406, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, fino alle parole «nell'articolo 159».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.406 e l'emendamento 1.0.407.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.16.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.16, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.408.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.408, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.409, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.17, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.18, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.19, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.20.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.20, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.21 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.21 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.22 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.301, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.201.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.201, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.202, presentato dal senatore Lumia.

Non è approvato.

L'emendamento 1.0.203 è stato ritirato.

Abbiamo così concluso la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1. Ricordo che abbiamo accantonato un emendamento. Dovremmo ora passare all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2. Data l'ora, propongo di iniziare l'illustrazione di tali emendamenti nella seduta antimeridiana di martedì prossimo. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Chi ha subìto» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subìto»;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, l'istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

1.200

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Le parole: «Sopprimere gli articoli 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 5.

1.4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, LEGNINI, CECCANTI, DE SENA, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.201

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale) - 1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali) - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

a) per il giudizio di primo grado: anni due;

b) per il giudizio in grado di appello: anni due;

c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

1.202

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89) - 1. Alla legge 24 marzo 2001, n.89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "Chi ha subito" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito";

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo civile si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I Processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Procedimento). - 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 5.

1.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale) - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.";

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8-bis le parole: "Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione" sono soppresse.

b) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. In tutti i casi in cui le notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-bis"».

1.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale) - 1. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis";

2. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato"; e dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato" e al secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

3. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno".

4. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:

1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";

5. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto e titolo di reato".

6.All'articolo 418, comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";

7. All'articolo 419, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "trenta";

8. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni".».

1.7 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate "ufficio per il processo".

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuaIe di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniaIe per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.8 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria) - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e siano riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

3. l decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalIa data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la Programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princIpi e criteri direttivi:

a) autorizzare, al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio per il processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012:

1) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e dal comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

2) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei Processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fuse di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizioni economiche B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010;

3) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.244, al fine e nei termini di cui alla lettera b) del presente comma, ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.».

1.10 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240:

1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, e dalla lettera a) del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

3. l decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.11

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Delega per l'adozione di decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. prevedere che:

a) la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominando le espressamente condizioni obiettive di punibilità;

b) le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente;

2. prevedere che:

a) nei casi espressamente stabiliti dalla legge per reati di non particolare gravità, tali reati possano essere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e prescrizioni stabilite dal giudice;

b) il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie prestate, possa indicarne integrazioni assegnando un termine per l'adempimento.

3. prevedere quali cause di estinzione del reato:

a) la morte dell'imputato;

b) l'amnistia;

c) l'oblazione;

d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;

e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto;

4. prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:

a) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre alle spese del procedimento;

b) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre alle spese del procedimento.

5. prevedere che nel caso previsto al numero 1, lettera b), il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto;

6. prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato.

7. prevedere che:

a) nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione alla prova e le modalità del suo espletamento;

b) la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;

c) l'esito positivo della prova estingua il reato.

8. prevedere che:

a) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato;

b) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato;

c) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

d) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;

9. prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave.

10. prevedere che i reati puniti con l'ergastolo non si prescrivano.

11. prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;

12. prevedere che:

a) la prescrizione operi rispetto ad ogni singolo reato e sia rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale;

b) nei casi di reato tentato la prescrizione decorra dal momento in cui è cessata l'attività dell'agente; in caso di reato permanente o di reato continuato, dal momento in cui è cessata la permanenza o la continuazione;

13. prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge, nonché:

a) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

b) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

c) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

d) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

14. prevedere che la prescrizione riprenda il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

15. Prevedere che:

a) la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;

b) le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;

c) la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

d) la pena dell'ergastolo non si prescriva;

e) in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza;

f) il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cui diventa eseguibile.

1.205

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Non punibilità per irrilevanza del fatto) - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. (Proscioglimento per irrilevanza del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di Proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la Particolare tenuità dell'offesa".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale".

6. Dopo l'articolo 125 delle nonne di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

"Art. 125-bis. - (Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto".

7. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituto dal seguente: Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-bis del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

c) il comma 3 è abrogato".

9. All'articolo 3, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) tutti i provvedimenti giudizi ari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale;"».

1.13

DELLA MONICA, BARBOLINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.14

INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.15

D'ALIA

Id. em. 1.14

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.14

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.17

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.18

ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-bis».

1.19

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «con la pubblicazione della decisione» con le seguenti: «con il deposito della motivazione della decisione».

1.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato», con le seguenti: «Il processo penale si considera iniziato alla data di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale».

1.21

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di assunzione della qualità di imputato» con le seguenti: «alla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 del codice di procedura penale o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna».

1.22

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis» ultimo periodo, sopprimere le parole: «,nel limite di novanta giorni ciascuno».

1.23

DELLA MONICA, BARBOLINI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-ter».

1.24

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicheranno gli stessi termini di cui alla presente lettera».

1.28

INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera c),sopprimere il capoverso: «3-quater».

1.29

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti parole: «, nonché del rigetto della domanda e della sua evidente infondatezza,».

1.30

LEGNINI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera c),capoverso 3-quater, sopprimere il secondo periodo.

1.31

GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera c),capoverso: 3-quinquies».

1.32

CHIURAZZI, GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera c),sopprimere il capoverso: «3-sexsies».

1.1000/1

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «comma 1» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sopprimere il comma1. Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «procuratore speciale», inserire le seguenti: «alla Corte di appello».

1.1000/2

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sopprimere il comma1.

1.1000/3

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sopprimere il comma1.

1.1000/4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1, con il seguente:

«La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata».

1.1000/5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «La domanda di», con le seguenti: «Il ricorso per».

1.1000/6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «si propone», fino a: «ha sede il» con le seguenti: «è presentata al».

1.1000/7

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «si propone», fino a: «della» con le seguenti: «è depositata presso la cancelleria della».

1.1000/8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «si propone», fino a: «della» con le seguenti: «è presentata, anche oralmente alla».

1.1000/9

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «si propone», inserire le seguenti: «anche oralmente».

1.1000/10

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «si propone», inserire le seguenti: «senza alcuna formalità».

1.1000/11

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «si propone», inserire le seguenti: «senza indugio».

1.1000/12

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «al presidente della», con le seguenti: «dinanzi alla».

1.1000/13

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Sost. id. em. 1.1000/12

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «al presidente della», con le seguenti: «avanti alla».

1.1000/14

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «del distretto» fino a: «la violazione», con le seguenti: «che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dall'articolo 11 del codice di procedura penale».

1.1000/15

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «in cui ha sede» fino a: «la violazione», con le seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».

1.1000/16

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «ai sensi» fino a: «la violazione», con le seguenti: «per i procedimenti riguardanti i magistrati».

1.1000/17

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

1.1000/20

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «procedimenti» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati».

1.1000/18

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «a giudicare nei procedimenti».

1.1000/19

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituie le parole da: «a giudicare nei procedimenti» fino a: «verificata la violazione» con le seguenti: «che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge».

1.1000/21

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati», con le seguenti: «a giudicare i magistrati».

1.1000/22

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sopprimere le parole: «riguardanti i magistrati».

1.1000/23

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «riguardanti i magistrati», con le seguenti: «in cui il magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato».

1.1000/24

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «è concluso», fino a: «ai gradi di merito» con le seguneti: «è stato deciso».

1.1000/25

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «è concluso», fino a: «è stato iscritto a ruolo il giudizio».

1.1000/26

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «per il quale si assume verificata la violazione», fino a: «nel cui ambito la violazione si assume verificata».

1.1000/27

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Id. em. 1.1000/26

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «per il quale si assume verificata la violazione», con le seguenti: «nel cui ambito la violazione si assume verificata».

1.1000/28

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «per il quale si assume verificata la violazione», con le seguenti: «nel quale è stato violato il termine ragionevole di durata, come stabilito nella presente legge».

1.1000/29

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «verificata la violazione», con le seguenti: «di avere diritto ad una equa riparazione».

1.1000/30

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «verificata la violazione», con le seguenti: «di avere subito un danno ai sensi del precedente articolo 2».

1.1000/31

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.1000/32

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Id. em. 1.1000/31

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.1000/33

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d'appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/34

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Id. em. 1.1000/33

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d'appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/35

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «La domanda è proposta», fino a: «Corte di appello».

1.1000/36

GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore» con le seguenti: «si propone» e dopo le parole: «cancelleria della Corte d'Appello» inserire le seguenti: «sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/37

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole da: «dall'interessato» fino a: «difensore» con le seguenti: «dall'avente diritto personalmente».

1.1000/38

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole da: «dall'interessato», fino a: «difensore» con le seguenti: «da un difensore munito di procura speciale».

1.1000/39

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «dall'interessato», con le seguenti: «dall'avente diritto».

1.1000/40

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», al comma 2, prima delle parole: «o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore» aggiungere le seguenti: «purchè capace di intendere e di volere».

1.1000/41

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «speciale,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore».

1.1000/42

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «o da un suo procuratore speciale».

1.1000/43

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «senza ministero di difensore».

1.1000/44

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «senza ministero di difensore», con le seguenti: «con il ministero di difensore».

1.1000/45

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «depositato nella cancelleria della corte di appello», con le seguenti: «presentato anche oralmente nella cancelleria della corte di appello che redige relativo verbale».

1.1000/46

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «depositato nella», con le seguenti: «presentato anche oralmente».

1.1000/47

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole da: «Il ricorso deve contenere», fino a: «è stato definito», con le seguenti: «Il ricorso deve contenere gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/48

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni» con le seguenti: «del domicilio eletto».

1.1000/49

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «e del pagamento dell'eventuale indennizzo».

1.1000/50

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «del pagamento».

1.1000/51

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «del pagamento» con le seguenti: «della misura».

1.1000/52

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «nonchè l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce».

1.1000/53

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole da: «Al ricorso è allegata» fino a: «è stato definito».

1.1000/54

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «dei relativi verbali».

1.1000/55

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «dei relativi verbali», inserire le seguenti: «,della documentazione prodotta dalle parti».

1.1000/56

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Id. em. 1.1000/55

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «dei relativi verbali», inserire le seguenti: «,della documentazione prodotta dalle parti».

1.1000/57

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «dei relativi verbali», inserire le seguenti: «,degli atti di parte».

1.1000/58

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole da: «Se il ricorso» fino alle seguenti: «articolo 4».

1.1000/59

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «inammissibile» inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».

1.1000/60

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis,capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «inammissibile» inserire le seguenti: «o è cancellato dal ruolo».

1.1000/61

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, dopo le parole: «inammissibile»inserire le seguenti: «o non è notificato nei termini».

1.1000/62

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4» con le seguenti: «sempre».

1.1000/63

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4» con le seguenti: «una sola volta».

1.1000/64

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4» con le seguenti: «purché siano superati i motivi di inammissibilità».

1.1000/65

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, sopprimere il comma 3.

1.1000/66

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 3, dopo le parole: «del giudice ordinario»inserire le seguenti: «e del Tribunale per i minorenni».

1.1000/67

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, comma 3, sopprimere le parole da: «del Ministro della difesa» fino a: «giudice militare».

1.1000/68

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 4.

1.1000/69

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni».

1.1000/70

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «ricorrente» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, prima delle parole: «Il presidente della» inserire le seguenti: «Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato a cura del ricorrente all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato».

1.1000/71

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, prima delle parole: «Il presidente della» inserire le seguenti: «Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato a cura del ricorrente nei quindici giorni successivi alla fissazione della udienza».

1.1000/72

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, prima delle parole: «Il presidente della» inserire le seguenti: «Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato a cura del ricorrente all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato almeno quindici giorni prima della udienza di comparazione».

1.1000/73

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole da: «Il presidente della» fino a: «ritenuti indispensabili» con le seguenti: «La Corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

1.1000/74

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole da: «Il presidente della» fino a: «designato» con le seguenti: «La Corte d'Appello».

1.1000/75

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole da: «Il presidente della» fino a: «a tal fine» con le seguenti: «Il giudice».

1.1000/76

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «della corte d'appello o un magistrato della corte a tal fine designato».

1.1000/77

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «, o un magistrato della corte a tal fine designato».

1.1000/78

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «, o un magistrato della corte a tal fine designato,» con le seguenti: «designa un magistrato che».

1.1000/79

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «provvedere sulla domanda di equa riparazione».

1.1000/80

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «provvede» fino a: «riparazione con» con le seguenti: «pronuncia».

1.1000/81

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, dopo le parole: «con decreto» inserire le seguenti: «debitamente».

1.1000/82

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso».

1.1000/83

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi dal deposito del ricorso» con le seguenti: «in contradditorio tra le parti».

1.1000/84

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi dal deposito del ricorso» con le seguenti: «entro quindici giorni dalla udienza di comparizione delle parti».

1.1000/85

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro un mese».

1.1000/86

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «in un termine ragionevole».

1.1000/87

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «dal deposito del ricorso» con le seguenti: «e previa sommaria istruttoria».

1.1000/88

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla notifica».

1.1000/89

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla presentazione orale».

1.1000/90

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «previa eventuale» fino a: «ritenuti indispensabili».

1.1000/91

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «se accoglie il ricorso» fino a: «equa riparazione» con le seguenti: «Il decreto è immediatamente esecutivo».

1.1000/92

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «a cura del ricorrente» con le seguenti: «a cura della cancelleria».

1.1000/93

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «nei successivi centoventi giorni» con le seguenti: «ove disponga di disponibilità».

1.1000/94

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «nei successivi centoventi giorni» con le seguenti: «compatibilmente con la disponibilità di bilancio».

1.1000/95

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «nei successivi centoventi giorni» con le seguenti: «tempestivamente».

1.1000/96

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.1000/97

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6».

1.1000/98

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «della somma ingiunta» con le seguenti: «presso il domicilio del creditore».

1.1000/99

MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 5.

1.1000/100

CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti».

1.1000/101

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione è impugnabile per cassazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.

1.1000/102

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole da: «Contro il decreto» fino a: «l'opposizione si propone» con le parole: «In alternativa a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4, la domanda di equa riparazione può essere direttamente presentata».

1.1000/103

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «nel termine perentorio di sessanta giorni» con le seguenti: «ai sensi di legge».

1.1000/104

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «perentorio».

1.1000/105

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.1000/106

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero».

1.1000/107

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero».

1.1000/108

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

1.1000/109

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «entro il termine fissato della corte».

1.1000/110

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.

1.1000/111

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Id. em. 1.1000/110

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 6.

1.1000/112

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo».

1.1000/113

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole: «su istanza di parte» con le seguenti: «solo su istanza della parte avente diritto alla equa riparazione».

1.1000/114

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 7.

1.1000/115

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002».

1.1000/116

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «due mesi».

1.1000/117

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le seguenti parole: «La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile».

1.1000/118

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «Se l'opposto non si costituisce» fino a: «ventimila euro».

1.1000/119

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «l'opposto non si costituisce e».

1.1000/120

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «d'ufficio».

1.1000/121

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sostituire le parole: «dalla cassa delle ammende» con le seguenti: «della parte soccombente».

1.1000/122

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «equitativamente determinata».

1.1000/123

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «non inferiore a mille euro e non superiore a ventimila euro».

1.1000/124

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sostituire le parole: «non inferiore» fino a: «ventimila euro» con le seguenti: «in mille euro».

1.1000 (testo corretto)

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.

2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni anche in ordine al pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'Amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.

6. La corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a mille euro e non superiore a ventimila euro».

1.33

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, introdotto dal comma 1 della presente legge si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-bis, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

1.34

GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.1001/1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «Alle domande» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotte con la presente legge».

1.1001/2

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «Alle domande» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai giudizi pendenti alla data della sua approvazione».

1.1001/3

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, sopprimere parole da: «alle domande di» fino a: «già stata fissata».

1.1001/4

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, primo periodo, dopo le parole: «anteriormente vigente» inserire la parola: «non».

1.1001

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89. Se l'udienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente».

1.35

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziate in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-quater a 2-undecies.

2-quater. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n.15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

2-sexsies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

2-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

2-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

2-nonies. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

2-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.36

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, BAIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziate in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2010, alle somme ricavate dalle vendite all'incanto dei beni relativi ad esecuzioni immobiliari e mobiliari e alle vendite fallimentari si applica un prelievo aggiuntivo del 2 per cento».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1000/1

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10".

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/2

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, premettere il seguente:

"1. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,26 per cento"».

1.0.1000/4

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a)sostituire le parole da: «le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n.89" sono soppresse» con le seguenti: «dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento".

1.0.1000/5

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Le parole da: «All'emendamento» a: «inferiore a euro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a)sostituire le parole da: «le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n.89" sono soppresse» con le seguenti: «dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,26 per cento"».

1.0.1000/6

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a)sostituire le parole da: «le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n.89" sono soppresse» con le seguenti: «dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.000"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/7

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Le parole da: «All'emendamento» a: «inferiore a euro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

"6-ter. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500".

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/8

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.000».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/9

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'alticolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto anche per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/10

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, sopprimere il comma 6-bis».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/11

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 6-bis, sopprimere le seguenti parole: "Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 6-bis, le parole: "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione" sono abrogate».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,28 per cento"».

1.0.1000/14

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) euro 50 per i processi di valore superiore a euro 1.000 e fino a euro 5.000 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/15

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/16

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 13, sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/17

GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 2.

1.0.1000

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n.89" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sono inserite le seguenti: "per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n.89,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.0.1001/1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1001, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo, comma 30-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è soppresso».

1.0.1001

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Nell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge 1º luglio 2009, n.78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n.102, l'espressione: "sentenza anche non definitiva" deve essere interpretata nel senso di: "sentenza di merito anche non definitiva».

1.0.1002/1

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 1.

1.0.1002/2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.0.1002/3

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

1.0.1002/4

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

1.0.1002/5

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.0.1002/6

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

1.0.1002/7

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «più di due anni» con le seguenti: «più di tre anni».

1.0.1002/8

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 2.

1.0.1002/9

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 2, dopo le parole: «indicati nel comma 1» inserire le seguenti: «, lettera a)».

1.0.1002/10

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 2, dopo le parole: «indicati nel comma 1» inserire le seguenti: «, lettera b)».

1.0.1002/11

D'ALIA

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, comma 2, sopprimere le parole da: «sempreché» fino alla fine del comma.

1.0.1002/12

D'ALIA

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 3.

1.0.1002/13

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Id. em. 1.0.1002/12

All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 3.

1.0.1002/14

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 3, sostituire la parola: «trecentomila» con le seguenti: «centomila».

1.0.1002/15

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

1.0.1002/16

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti pubblici, previsti dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la competente sezione giurisdizionale regionale, a istanza del procuratore regionale, insieme con la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della finanza pubblica, in caso di danno grave commina, in via accessoria, la sospensione del responsabile alla carica rivestita e dalle funzioni esercitate per un periodo massimo di cinque anni, con la riduzione dello stipendio fino a un terzo.

3-ter. In caso di dolo è pronunciata la destituzione del responsabile dalla carica rivestita».

1.0.1002/17

BONFRISCO, CANTONI

Approvato

All'emendamento 1.0.1002, dopo il comma 3, aggiungere li seguente:

«3-bis. La Corte dei conti a Sezioni riunite, ferme restando le altre competenze attribuite, giudica anche, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma , del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime».

1.0.1002/18

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di responsabilità di amministratori di enti pubblici anche economici, è pronunciata la decadenza dei medesimi soggetti dalla carica rivestita e la loro ineleggibilità, per un periodo minimo di cinque anni. In caso dolo, l'enelligiblilità può essere comminata anche in via definitiva».

1.0.1002

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a), sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore, semprechè la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a) è di due anni».

1.0.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per l'informatizzazione del procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per l'informatizzazione del procedimento penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema di notizie di reato, finalizzato all'acquisizione automatizzata e alla sistematizzazione delle notizie di reato, trasmesse dalla polizia giudiziaria con firma digitale, all'apposito portale di ciascuna procura della Repubblica;

b) previsione delle modalità di attuazione dell'obbligo, per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari, da rendere accessibile, successivamente al deposito, ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

c) previsione della possibilità per il pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche dati di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

d) istituzione del registro delle intercettazioni, finalizzato alla gestione informatizzata dei tabulati, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche disposte nei procedimenti penali, con possibilità di accesso unicamente da parte del pubblico ministero procedente e degli organi di polizia giudiziaria specificamente delegati al compimento delle operazioni di intercettazione; coordinamento di tale registro con il sistema unico nazionale delle intercettazioni di cui al comma 82 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

e) istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare;

f) previsione delle modalità di realizzazione del fascicolo dibattimentale informatico, nonché dell'archivio digitale delle sentenze, dei verbali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali, con possibilità di accesso da parte dell'autorità giudizi aria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

g) previsione delle modalità di realizzazione del sistema informativo della cognizione penale, finalizzato alla gestione informatizzata dei registri penali di primo e di secondo grado ed accessibile all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

h) istituzione del sistema informativo delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all'archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure, conservati in formato elettronico ed accessibili all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata, nonché alla gestione informatica dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;

i) istituzione del sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell'attività del pubblico ministero, del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza, in ordine alla fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, con possibilità di accesso da parte della autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata; previsione che tale sistema informativo sia collegato al sistema della cognizione penale, di cui alla lettera g), al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, di cui alla lettera h), per consentire il controllo, l'annotazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l'esecuzione penale esterna;

l) istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione, e suo coordinamento con la banca dati dei beni oggetto di misure preventive di natura ablatoria;

m) istituzione della banca dati nazionale dei beni confiscati e dei corpi di reato, del casellario giudiziario centrale informatizzato, della banca dati nazionale delle misure cautelari personali e reali nonché della banca dati nazionale delle sentenze di merito.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

1.0.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di non punibilità per irrilevanza del fatto)

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Non punibilità per irrilevanza del fatto). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa"».

1.0.3 (testo corretto)

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE

Sost. id. em. 1.0.2

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale in materia di particolare tenuità dell'offesa)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 49-bis. - (Particolare tenuità dell'offesa). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno"».

1.0.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non puo'essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna è pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale."».

1.0.5

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incompetenza, incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari e impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)

1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: "entro i termini previsti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto".

2. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: "al giudice competente" sono sostituite dalle seguenti: "al pubblico ministero presso il giudice competente".

3. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità".».

1.0.6

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di conflitto e di proposizione del conflitto)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.

Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è gia pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento"».

1.0.7

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità".

2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità".

3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità".

4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archivi azione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità"».

1.0.300 (già 2.42)

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «strettamente necessarie.".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni) - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".

2. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma l è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e difax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso. che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

L'atto è notificato anche al difensore.";

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto.".

3. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all 'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione dì garanzia ed è stato;

nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di lax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio.".

4. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.

2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.".

5. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.

6. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148.".

7. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza) - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.".

8. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello) - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.".

9. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

10. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.".

11. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello.".

12. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.

13. All'articolo 613, comma 1, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente" sono soppresse».

1.0.400 (già 2.0.15)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziari a, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziari a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie"».

1.0.8

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo Periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averi o trasmesso in conformità all'originale.".

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi çlell'articolo 148, comma 2-bis."».

1.0.9

CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".».

1.0.401 (già 2.0.16)

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici). - 1. Le persone diverse dall'imputato possono essere avvisate o convocate a mezzo telefono, fax o posta elettronica, a cura della cancelleria o dalla polizia giudiziaria. Con gli stessi mezzi possono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni ai difensori.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario, ovvero a mezzo telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione od al luogo di lavoro indicato. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario.

4. Dell'avviso e della convocazione deve essere immediatamente data conferma al destinatario mediante telegramma"».

1.0.402 (già 2.0.17)

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 150 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 150. - (Altre forme di notificazione in casi particolari). - 1. La notificazione a persona diversa dall'imputato può, in casi particolari, essere eseguita mediante l'impiego di altri mezzi tecnici, indicati dal giudice che procede in apposita ordinanza, purché garantiscano la conoscenza dell'atto"».

1.0.10

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni richieste dal pubblico ministero)

1. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle iudagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1, ovvero dalla polizia gi udiziaria nei soli casi di atti di indagiue o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire"».

1.0.403 (già 2.0.18)

GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 154 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 154. - (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona offesa dal reato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona convivente, anche solo temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona offesa ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle persone di cui al comma 1. Se anche questi luoghi non sono noti, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria.

3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

4. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso che, se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

5. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita mediante consegna di copia dell'atto all'interessato.

6. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile"».

1.0.11

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale)

1. Dopo l''articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 157-bis. - (Notificazioni al difensore di fiducia). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità".

2. All'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: "dell'articolo 157, commi 1,2,3, 4 e 8" sono inserite le parole: "e dell'articolo 157-bis";».

1.0.404 (già 2.0.19)

MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto)

1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.";

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto"».

1.0.12

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'impntato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata infonnazione di garanzia ed è slato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del sua indirizzo, del sua mUnero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, rignardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia deIl'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono esegnite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio".

2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato».

1.0.13

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegua di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo";

b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi».

1.0.14

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifico all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo".

2. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 157 del codice di procedura penale sono soppressi."».

1.0.15

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale in materia di notificazioni successive all'imputato non detenuto)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano le comunicazioni di atti e agli avvisi".».

1.0.405 (già 2.0.22)

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.

2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.

3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.

4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3."».

1.0.406 (già 2.0.24)

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «nell'articolo 159".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 161. - (Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato). - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159".

1-ter. Gli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale sono abrogati».

1.0.407 (già 2.0.25)

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 161. - (Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato). - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudizi aria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudizi aria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159"».

1.0.16

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo."».

1.0.408 (già 2.0.26)

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente)

1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 166. - (Notificazioni ad imputato interdetto o infermo di mente). - 1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il curatore"».

1.0.409 (già 2.0.27)

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 169 del codice di procedura penale, in materia di notificazioni all'imputato all'estero)

1. All'articolo 169 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'indagato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con le indicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 157";

b) il comma 4 è abrogato».

1.0.17

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni ad altri soggetti)

1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici"».

1.0.18

CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Relazione di notificazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione"».

1.0.19

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nullità delle notificazioni)

1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (Nullità delle notificazioni) - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161"».

1.0.20

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente"».

1.0.21 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

1.0.22

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme sui depositi giudiziari)

1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archivi azione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare".

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n.321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n.133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, di provvedere al versamento delle rispettive somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto disposto dai medesimi commi 1 e 2».

1.0.200

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione".

2. All'articolo 383 del codice penale, dopo le parole: "preveduti dagli articoli" è inserita la seguente: "374-ter"».

1.0.301 (già 2.0.8)

MARITATI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Id. em. 1.0.200

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:

"Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato) - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione";

b) all'articolo 383, dopo le parole: "preveduti dagli articoli" è inserita la seguente: "374-ter"».

1.0.201

LUMIA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni";

b) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventotto anni";

c) al quarto comma, le parole: "da sette a quindici" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventinove" e le parole: "da dieci a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta";

2. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro",

b) al secondo comma, le parole: "da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000".

3. All'articolo 644 del codice penale, le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venticinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000"».

1.0.202

LUMIA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, in materia di efficacia speciale della circostanza aggravante)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà a due terzi"».

1.0.203

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89 sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n.89 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del contestuale avvio del procedimento di responsabilità per il recupero del danno erariale corrispondente all'indennizzo riconosciuto all'avente diritto»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. La Corte dei conti trasmette, annualmente, al Parlamento una relazione annuale sui procedimenti avviati e conclusi ai sensi del comma1";

1-ter. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi ha l'obbligo di esercitare, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per il superamento del termine ragionevole del processo, come definito dalla presente legge"» .

 

 


 


Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ore 11,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 14 gennaio è stato approvato l'articolo 1 ed ha avuto luogo la votazione degli emendamenti aggiuntivi a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1002, nel testo emendato, che è stato accantonato. (Brusìo).

Vi prego, colleghi, di fare silenzio. Così non c'è la possibilità di andare avanti.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei porre due questioni.

La prima riguarda i tempi dei nostri lavori e, in particolare, la loro assegnazione ai Gruppi. Come lei sa, il nostro Gruppo ha quasi esaurito il tempo a disposizione, avendolo utilizzato in gran parte per discutere sulla rilevantissima questione del rinvio in Commissione degli emendamenti del relatore e dei relativi subemendamenti. Chiediamo quindi alla Presidenza di farsi carico di una rimodulazione dei tempi con una loro riattribuzione al nostro Gruppo e agli altri Gruppi che eventualmente lo chiedessero, nei modi che la Presidenza riterrà opportuni. Si deve altresì considerare che la scansione temporale della conclusione di questo provvedimento consente certamente l'utilizzo di un ulteriore spazio temporale e che stiamo per affrontare il grosso degli emendamenti e dei subemendamenti in alcun modo - come ci è noto - esaminati dalla Commissione di merito; abbiamo, quindi, assoluta necessità di discutere ed interloquire su di essi e, ovviamente, anche sugli altri.

Il secondo tema riguarda l'emendamento accantonato 1.0.1002. Ricordiamo tutti che questo emendamento fu accantonato la settimana scorsa soprattutto in rapporto alla lettura dello stesso e alla norma transitoria di cui al successivo emendamento 4.0.1001. Il Governo, come preannunciato mi sembra dallo stesso Governo e dal relatore, ha presentato - e oggi ne abbiamo preso visione - un emendamento soppressivo del secondo periodo, concernente la fase di appello relativamente al regime transitorio.

Volevo sollecitare e porre formalmente, eventualmente con riserva di esame, la proponibilità da parte nostra dello stralcio dell'emendamento del relatore e, quindi, dei relativi subemendamenti. Non sfugge a me, e a nessuno di noi, il fatto che lo stralcio può essere chiesto, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, per articoli o per disposizioni in essi contenute, però siamo in presenza di una fattispecie singolare e particolare. Ci troviamo infatti di fronte ad un emendamento del relatore contenente un articolo aggiuntivo su una materia del tutto nuova. Questo emendamento - la cui forza è evidente, provenendo dal relatore - non è stato in alcun modo esaminato, come ci è noto, dalla Commissione di merito e, quindi, crediamo che possa essere adottata una decisione interpretativa in senso estensivo della norma di cui all'articolo 101 per fattispecie particolari come quelle che stiamo esaminando: uno degli strumenti consentiti a ciascun parlamentare, e tanto più a quelli dell'opposizione, è quello di chiedere lo stralcio per materie aventi un'autonomia propria in relazione all'articolato di un provvedimento legislativo.

Con questo modo di procedere, ove non si accedesse all'interpretazione estensiva che ho proposto, si determinerebbe una chiara violazione di una delle prerogative riservate ai singoli senatori e ai Gruppi. Ecco perché le sollecito l'esame di tale questione e una decisione in tempi ragionevoli e ristretti, in modo tale da poter esercitare questa prerogativa.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, formulo la mia richiesta e intervengo adesso, prima ancora che sia assunta la decisione sull'istanza formulata dal senatore Legnini, per evidenti ragioni di economia di gestione dell'attività parlamentare. Sarò molto breve.

Tutti i poteri, vieppiù quello della rappresentanza popolare e della produzione dei provvedimenti legislativi, devono essere caratterizzati dal massimo della trasparenza. Circolano - non so quanto fondate, e questa è la ragione della mia richiesta - le voci più varie sulla possibile applicabilità della norma, di cui vi ha ora parlato il senatore Legnini, ad appartenenti al Governo attuale, a Governi precedenti o ad esponenti comunque della maggioranza. La mia richiesta è che prima di procedere alla discussione di questo emendamento il Governo ci dica se ha valutato la sussistenza di tali condizioni e se effettivamente è vero - come si adombra da più parti - che vi sarebbero appartenenti al Governo o ai Governi passati e alla maggioranza presente che verrebbero a beneficiare anche soltanto della norma nella sua riformulazione. In sostanza, affinché l'Aula e il Paese possano valutare in maniera adeguata le complesse sfaccettature che implica l'eventuale approvazione di tale norma, chiedo al Governo di chiarire questo punto. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Per quanto concerne il subemendamento 4.0.1001/300, esso è stato da me presentato per aderire all'invito del Presidente del Senato che, avendo accolto l'indicazione del senatore Li Gotti di sostituire, al secondo periodo del comma 3, le parole «nella fase di appello», con le altre «alla fase di appello», ha accantonato l'emendamento a cui faceva riferimento il senatore Carofiglio per consentire una verifica di questo accordo e conseguentemente la presentazione di un emendamento sul quale votare. Questo è stato il motivo del rinvio. Successivamente ho parlato con il senatore Li Gotti e residuavano dubbi sull'espressione «Negli altri casi», contenuta sempre al secondo periodo del comma 3: entrambi abbiamo ritenuto opportuno sopprimerla e dunque l'ho comunicato al relatore. Questa è la storia del subemendamento. Pertanto, l'emendamento in oggetto era stato accantonato per aderire all'invito del Presidente del Senato, altrimenti l'avremmo votato la settimana scorsa.

Per quanto concerne le indagini del Governo, l'unica cosa che onestamente ho fatto in questi giorni è stata quella di parlare con alcuni magistrati della Corte dei conti per verificare la compatibilità dei termini fissati da questo emendamento sul processo breve, chiedendo quali sono i tempi di celebrazione oggi presso la Corte dei conti: ebbene, mi hanno detto che i termini erano corretti. Invece, il riferimento agli altri casi ancora appellabili a loro sembrava di dubbia interpretazione e per tale motivo ho presentato quella modifica. Altro non ho fatto.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Legnini - come del resto anche lei diceva, senatore - l'articolo 101 non consente nella sua interpretazione uno stralcio dell'emendamento; non mi pare che ciò possa essere consentito, quindi non si può rispondere positivamente. Per quanto riguarda invece le altre questioni che sono state poste, esse saranno approfondite nel momento in cui si arriverà alla discussione dell'emendamento che è stato accantonato.

Per quanto riguarda infine i tempi a disposizione, fermo restando che c'è una conclusione di questo dibattito già prevista, certamente vedremo se vi sia la possibilità di una rimodulazione; altrimenti, ne terremo conto negli interventi e nelle dichiarazioni di voto che ci saranno. Nessuno certo vuole impedire ai Gruppi su un tema come questo di potersi esprimere.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma non possiamo aprire un dibattito in fase preliminare. Lei si è espresso, le è stato risposto; interverrà quando si arriverà a questo emendamento. (Commenti del senatore Carofiglio). In ogni caso, può intervenire brevemente.

CAROFIGLIO (PD). Presidente, intervengo soltanto per dare atto che il Governo non ha saputo o non ha voluto rispondere alla sollecitazione conoscitiva proveniente dai banchi dell'opposizione.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Presidente, se la sua comunicazione deve intendersi come un rigetto dell'istanza che ho avanzato, comunico che non accettiamo la decisione presa e ci riserviamo di riproporla al momento della discussione dell'articolo. Prego, però, la Presidenza di approfondire questo tema che è di carattere generale - ripeto - e riguarda una interpretazione del Regolamento di un certo rilievo. Vorremmo che l'istanza fosse accolta o rigettata in modo motivato e non sintetico, come è avvenuto, e quindi ci riserviamo di riproporla successivamente.

PRESIDENTE. Colleghi, da parte dei senatori Legnini ed altri sono state presentate 78 richieste di voto segreto su emendamenti e subemendamenti agli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame.

La Presidenza ha valutato queste richieste alla luce dei criteri che informano in via generale l'ammissione di articoli ed emendamenti al voto segreto, criteri già comunicati all'Assemblea nella seduta del 24 marzo 2009, che si ritiene opportuno ribadire anche in questa sede.

Ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento «l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano» e comunque in modo palese. La modifica regolamentare del 1988 fu dettata dall'intento di «circoscrivere a casi rigorosamente determinati l'area del voto segreto», che pertanto «non può essere ammesso per tutte le deliberazioni che implichino un generico riferimento ai diritti di libertà» richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, «ma solo per quelle che abbiano per effetto la limitazione o la compressione dei diritti stessi».

Le richieste avanzate dai senatori Legnini ed altri si possono sinteticamente ricondurre a sei tipologie principali: modifica ai termini - e ai casi di sospensione dei termini - di ragionevole durata delle fasi di giudizio, il superamento dei quali comporta l'estinzione del processo secondo l'impianto del disegno di legge in esame; modifiche alla disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni ai fini della certezza dei tempi e dell'efficienza del sistema giudiziario. (Brusìo).

Colleghi, o c'è silenzio in Aula o sospendo la seduta. Non è ammissibile che si risponda a senatori in materia di voto segreto e perfino chi parla, che in questo momento è il Presidente che presiede l'Assemblea, non riesca ad ascoltare quanto afferma.

Le altre tipologie sono: modifiche alla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 4; altre modifiche al rito processuale; modifiche alle norme in materia di prescrizione dei reati; modifiche alla disciplina sanzionatoria per determinate fattispecie di reato, tendenti all'innalzamento del massimo della pena oltre il limite dei dieci anni al fine di determinare l'esclusione dalla proposta disciplina sull'estinzione del processo.

I proponenti fondano prevalentemente le proprie richieste sui princìpi costituzionali di «libertà personale, tutela giurisdizionale dei diritti, diritto alla difesa e irretroattività della legge penale», nonché, in due casi, sulla «protezione socio‑economica della famiglia».

Quanto al contenuto, debbo ricordare che il disegno di legge, come anche enunciato nel titolo, tende ad introdurre «misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione».

È di tutta evidenza che le prime quattro tipologie di emendamenti sopra richiamate sono tutte riconducibili alla finalità di adeguare il processo penale, nelle sue diverse fasi, ai principi del "giusto processo" richiamati dall'articolo 111 della Costituzione, con particolare riguardo alla "ragionevole durata" di cui al secondo comma.

I diversi ed articolati principi ricavabili da tale norma costituzionale - che non rientra tra quelle indicate dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, quale presupposto per eventuali richieste di votazioni a scrutinio segreto - appaiono nel loro insieme prevalenti rispetto al richiamo effettuato dai proponenti ai principi costituzionali individuabili, ancorché non espressamente indicati, negli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione.

Pertanto, la Presidenza non ritiene di poter ammettere allo scrutinio segreto gli emendamenti e subemendamenti rientranti in tali categorie.

Diverso è invece il caso degli emendamenti tendenti ad apportare modifiche al codice penale in materia di prescrizione e disciplina sanzionatoria di determinati reati che, per la loro natura sostanziale e non meramente processuale, la Presidenza considera riconducibili ai principi costituzionali relativi alla libertà personale e al principio di legalità di cui agli articoli 13 e 25 della Costituzione, nonché alla tutela della famiglia ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.

Pertanto potranno effettuarsi votazioni a scrutinio segreto sui seguenti emendamenti:

- in materia di prescrizione: 2.1000/31 (pag. 187); 2.1000/33 (pag. 197); 2.1000/40 (pag. 206); 2.1000/41 (pag. 206); 2.1000/43 (pag. 208); 2.1000/73 (pag. 216); 2.1000/97 (pag. 224); 2.1000/98 (pag. 224); 2.1000/101 (pag. 225); 2.1000/102 (pag. 225); 2.0.21 (pag. 306); 2.0.23 (pag. 307);

- in materia di disciplina sanzionatoria di reati: 2.0.7 (pag. 297); 2.0.10 (pag. 298); 2.0.45 (pag. 298).

È in distribuzione ai Gruppi l'elenco degli emendamenti ammessi allo scrutinio segreto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1880 (ore 12,17)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARITATI (PD). Signor Presidente, noi proponiamo la soppressione dell'articolo 2. Le ragioni di questa nostra richiesta sono state esplicitate in più circostanze anche se - ahimè - l'Aula, soprattutto nella sua maggioranza, sembra, più che sorda, distratta e disinteressata agli argomenti che abbiamo esplicitato in maniera serena, chiara e costruttiva.

L'articolo 2, anche nella versione che dovesse emergere a seguito di accoglimento prevedibile degli emendamenti del relatore, introduce un istituto al quale ci opponiamo decisamente, quello della prescrizione del processo. Nel nostro sistema giuridico c'è una previsione di durata, un termine entro il quale lo Stato debba o possa esercitare il suo potere-dovere di reagire alle aggressioni criminali o, comunque, di dover decidere su istanze dei cittadini. La prescrizione del processo è innaturale, è dannosa, è, così come introdotta da questo disegno di legge, che noi temiamo possa tramutarsi in pochi giorni in legge vera e propria, qualcosa che non solo stride con l'intero sistema italiano, ma che cozza in maniera quasi offensiva con le dichiarazioni o con la presentazione di questo disegno di legge.

La prescrizione del processo non ha ragion d'essere perché l'obiettivo principale di uno Stato di diritto è quello di espletare i processi, che sono uno strumento ineliminabile per accertare la verità. Questo è un valore riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione.

Intervenire a fronte di un eccesso di tempo, di un tempo irragionevole, che oggi registriamo in quasi tutti i processi, dicendo che questi si estinguono decorso un certo periodo, senza fare nulla - questo è il punto cruciale: ripeto, senza fare nulla - perché i processi possano obiettivamente essere celebrati in tempi ragionevoli, significa non voler risolvere i problemi; significa mentire in maniera grave, là dove scrivete: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi (...)». Questo articolo 2 è dannoso, è inutile, è destabilizzante per l'intero sistema della giustizia.

Se in queste ore andrete avanti ancora senza voler ragionare sulle proposte formulate dall'opposizione - tutte di carattere costruttivo e dirette a consentire un'effettiva riduzione dei tempi del processo - varando una norma che decreta la morte di un numero indefinito e indefinibile di processi per quell'unico obiettivo - che è inutile richiamare perché ormai noto a tutti - non starete legiferando nell'interesse del Paese. Al contrario, lo strumento della legge sarà usato a danno degli interessi collettivi e in maniera davvero irresponsabile - devo dire - al solo scopo di impedire che uno o più processi a carico di un cittadino vengano celebrati.

La nostra opposizione decisa a che questo articolo venga approvato è dunque motivata dal fatto che non avete voluto, né volete accettare alcuna correzione che renda possibile la riduzione della durata dei processi, andando avanti a testa bassa, senza essere minimamente disponibili ad una riflessione e ad una discussione su questo tema, al solo scopo di impedire la celebrazione di un processo. Questo - lo ripeto, e concludo - non significa legiferare: è soltanto irresponsabilità politica, che farà molto male al nostro Paese e allo Stato di diritto. (Applausi dal Gruppo PD).

CASSON (PD). Signor Presidente, tra gli emendamenti da me presentati mi soffermerò in particolare sul 2.1000/28, anche per dare un senso politico all'opposizione che stiamo conducendo sul processo breve. Il collega Maritati ha illustrato molto bene le ragioni per cui chiediamo la soppressione dell'articolo 2, destinato a creare dei disastri all'interno del sistema processuale penale. Peraltro, poiché il Partito Democratico non si è limitato, né intende limitarsi a dare esclusivamente un'impressione di negatività, abbiamo proposto, prima in Commissione e ora in Aula, tutta una serie di emendamenti volti ad intervenire concretamente sul sistema processuale penale al fine di accelerarne i tempi. Affinché poi questo non rimanga una mera dichiarazione o una pia illusione teorica, procediamo all'illustrazione di tali emendamenti, che dovrebbero abbreviare concretamente la durata del processo penale.

Mi limito ad indicare soltanto i temi sui quali interveniamo, partendo proprio dall'emendamento 2.1000/28: si fa riferimento ad interventi e a disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del procedimento; si cerca di intervenire sul processo telematico, sugli archivi informatizzati, sul cosiddetto processo in absentia, sul rito degli irreperibili e sull'istituto della contumacia. Gli emendamenti che proponiamo hanno quindi nel complesso l'obiettivo concreto di una certezza dei tempi del processo, unitamente a quello dell'efficienza del sistema processuale penale: ciò per dare il senso politico, concreto e positivo della nostra opposizione. Prendiamo però atto, ancora una volta che, come in Commissione, probabilmente anche in quest'Aula otterremo una risposta negativa. (Applausi della senatrice Biondelli).

ADAMO (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perché l'emendamento di cui sono prima firmataria probabilmente risulterà precluso nel momento in cui venisse approvato, come è presumibile, l'emendamento del relatore; lo riprenderò con i subemendamenti. Vorrei, però, un minimo di attenzione da parte dei colleghi perché questo emendamento aveva avuto una versione analoga, se non identica, a firma del presidente Berselli, della collega Allegrini e di altri senatori della maggioranza, dal momento che tendeva ad escludere dalla prima versione del testo sul processo breve, rispetto alla decadenza dei processi, il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Al di là delle considerazioni di ordine generale che si possono avanzare sul tema della priorità e della gerarchia dei reati, per cui nel primo testo non si considerava socialmente pericolosa la truffa aggravata ai danni dello Stato, il mio emendamento era stato sollecitato dal Consiglio comunale di Milano nella sua interezza. I tempi previsti, infatti, renderebbero quasi sicuramente impossibile espletare il processo sui derivati in cui il Comune di Milano è parte lesa contro quattro banche per reati commessi dal 2005 al 2007, reati che dovrebbero comportare un giusto indennizzo per il Comune, sempre se riusciremo con la nostra iniziativa a permettere lo svolgimento di questo processo, che è molto complesso.

Uno dei problemi che abbiamo posto, infatti, è che la questione non riguarda un generico concetto di gravità del reato, ma la complessità del processo. In questo caso si tratta di un processo con quattro banche, sedi internazionali, rogatorie internazionali e una serie di soggetti che si presentano come parte lesa; si tratta quindi di un processo complesso. Molti altri Comuni hanno un problema simile: per alcuni è in corso un processo analogo, altri stanno aspettando l'esito di quello di Milano, che viene considerato in una certa misura un processo pilota. Credo che tutti i senatori abbiano ricevuto un video in cui alcuni consiglieri comunali milanesi riportano le loro preoccupazioni, insieme ad un altro video del sindaco Moratti, che afferma di aver scritto a questo proposito al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta e al Ministro della giustizia. Vi è, quindi, una coralità d'intenti per segnalare a tutta l'Assemblea questo problema, che ha ovviamente risvolti di ordine generale, ma che per Milano presenta una sua specificità, che tradotta in soldi vuol dire 100 milioni di euro che rischiano di essere sottratti al giusto indennizzo del Comune di Milano e dei suoi cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, il tema è stato ampiamente trattato nel corso del dibattito; anche durante la riflessione ulteriore che il Presidente del Senato concesse in Commissione proprio per discutere di questi argomenti, prima che venisse meno l'ipotesi di dialogo auspicata, c'era stata una relazione da parte dal relatore su questi temi.

L'articolo 2 è finalizzato a razionalizzare ulteriormente il testo che faceva parte del documento legislativo originario. Si sono escluse quelle ipotesi per le quali la ragionevole durata del processo, prevista dall'articolo 111 della Costituzione, non dovesse essere applicata a soggetti che avessero precedenti penali, quasi che i tempi del processo debbano essere diversi a seconda che un soggetto abbia avuto o meno pregresse esperienze. L'obbligo dello Stato di condurre il procedimento entro i tempi previsti dalla norma costituzionale deve valere per tutti e verso questo criterio ci si è orientati eliminando quelle ipotesi che erano contenute nel disegno di legge ordinario. Analogamente è apparsa incoerente, o forse irragionevole rispetto al dettato costituzionale la possibilità che la ragionevole durata afferisse soltanto ad una determinata tipologia di reati, quelli la cui pena era contenuta entro i dieci anni di reclusione, e venissero esclusi una serie di altri reati che suscitavano particolare allarme sociale. L'ipotesi che si è presa in considerazione nel testo che è stato redatto prevede, in maniera a mio avviso razionale, tempi assolutamente coerenti con le presumibili difficoltà dei processi che si devono celebrare.

Certamente, un reato la cui sanzione detentiva sia contenuta entro dieci anni è oggettivamente - salvo alcune peculiarità che determinerebbero una ricerca del particolare che andrebbe poi a confliggere con l'esigenza costituzionale - meno grave di un reato per il quale la sanzione prevista sia superiore ai dieci anni di reclusione. Così come per una fascia dei reati che suscitano particolare inquietudine e allarme sociale - cito, per brevità, soltanto quelli relativi alla mafia e al terrorismo - si impongono tempi di valutazione assolutamente diversi, più congrui ed adeguati alle difficoltà ed alle complessità che le indagini comportano. Quindi, questi sono i principi ai quali il relatore si è ispirato. Naturalmente è prevista una serie di ipotesi ulteriori che afferiscono alla sospensione del termine nel momento in cui si svolgono talune attività. Pertanto, in buona sostanza il principio contenuto nell'emendamento del relatore appare assolutamente coerente con il dettato costituzionale, un'esecuzione corretta del precetto di cui all'articolo 111 della Costituzione. Questo è lo spirito che ha portato a ravvisare l'esigenza di introdurre questo nuovo tema, con ciò modificando radicalmente l'impianto precedente.

Vi è poi l'emendamento 2.1000/200 che propone di inserire un comma 1-bis all'articolo 2 e che ha una sua ragione di tutta evidenza: il decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008 consentiva ai capi degli uffici di sospendere i processi che presumibilmente avrebbero beneficiato dell'indulto per un termine non superiore a 18 mesi; siccome vi è una norma transitoria in questo provvedimento, ci è sembrato quanto mai singolare immaginare che sia l'estinzione del reato - decorsi i termini previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 2 - sia l'ipotesi della norma transitoria potessero beneficiare anche dell'ulteriore sospensione prevista dal decreto‑legge n. 92 del 2008. Per questa ragione quel termine non viene computato ai fini della considerazione del termine nella sua interezza.

Questi sono i due emendamenti presentati dal relatore sull'articolo 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.31, 2.43, 2.1000/48 e 2.110, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo naturalmente parere favorevole sugli emendamenti 2.1000 e 2.1000/200.

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.200.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non ho illustrato questo emendamento ma tenevo a sottolineare l'importanza degli emendamenti 2.200 e 2.2 in quanto, anche se sappiamo benissimo che il maxi emendamento proposto dal relatore verrà approvato, riteniamo che la soluzione che esso contiene non sia quella risolutiva. Tra l'altro, la Commissione non ha nemmeno potuto valutarlo, ma non voglio riaprire questa polemica. I nostri emendamenti servirebbero, di fatto, a sopprimere tutti gli articoli del disegno di legge al nostro esame - il 2, il 3, il 4 e il 5 - in modo da interrompere il dibattito nel quale ci avete portato.

L'introduzione del processo breve, volto a disincentivare l'ingiustificata inerzia dall'autorità giudiziaria, è ovviamente un obiettivo di civiltà sul quale è difficile non trovarsi d'accordo. Vedremo e sentiremo, domani, quali soluzioni proporrà il Ministro della giustizia per ovviare alle problematiche esistenti, che non si risolvono certo con questo disegno di legge. Occorre però che questo risultato venga perseguito innanzitutto attraverso l'uso di criteri razionali ed equi, tassativi ma anche elasticamente modellabili sul caso concreto; sarebbe inoltre necessario riportare l'elefantiaco sistema penale alle sue dimensioni minime, o almeno - nel breve periodo - predisporre meccanismi trasparenti, controllabili e democratici di selezione delle iniziative accusatorie.

L'attuale disegno di legge, invece, fissa brutalmente, dall'oggi al domani, sull'onda dell'ennesima emergenza strumentale, scansioni temporali totalmente irrealistiche se commisurate al numero di procedimenti pendenti, il che non può che aumentare il tasso di ingiustizia, di arbitrarietà e di antidemocraticità del processo penale, abbandonando definitivamente le vere scelte sui tempi agli incontrollabili particolarismi dei singoli uffici giudiziari o, peggio ancora, dei singoli magistrati.

Insomma, con questi emendamenti ci appelliamo all'Aula per interrompere il percorso di questo disegno di legge e per poter ripartire più seriamente con quelle riforme che sarebbe necessario avviare subito nel pianeta giustizia.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «gli articoli 2».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.200 e gli emendamenti 2.2, 2.201 e 2.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/2, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/3.

DELLA MONICA (PD). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/4.

CAROFIGLIO (PD). Ritiro l'emendamento, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/5.

GALPERTI (PD). Presidente, anch'io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1000/6.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo anche sugli emendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8.

Il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame risulta, al tempo stesso, irragionevole ed inefficace in quanto agisce esclusivamente sulla determinazione della durata massima delle singole fasi processuali, senza sanzionare con analogo meccanismo la durata eccessiva della fase procedimentale delle indagini preliminari. Spesso infatti si verificano inammissibili ritardi nell'esercizio dell'azione penale, con il conseguente determinarsi di lunghissimi tempi morti fra effettiva conclusione delle indagini ed esercizio dell'azione penale.

Gli emendamenti in questione pertanto tendono a sanzionare anche la durata eccessiva delle indagini preliminari, prevedendo nel contempo l'introduzione di una norma che preveda la responsabilità disciplinare del pubblico ministero titolare delle indagini nel caso si verifichi una eventualità del genere. Dichiaro il voto favorevole anche a nome della senatrice Poretti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1000/6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «abbia richiesto l'archiviazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1000/6 e gli emendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8.

L'emendamento 2.1000/9 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1000/10, presentato dal senatore D'Alia, fino alle parole «all'articolo 548».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1000/10 e l'emendamento 2.1000/12.

L'emendamento 2.1000/11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000/13, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/14, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/15 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/16.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome del senatore Perduca.

Risulta francamente incomprensibile determinare un'uguale durata di due anni sia per la fase dibattimentale, che spesso implica un'istruttoria complessa e articolata, che per la fase dell'appello che, salvo ipotesi di parziale rinnovazione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, si risolve nella maggior parte dei casi in una sola udienza di discussione. Pertanto con l'emendamento 2.1000/16 la durata del giudizio di secondo grado si ridurrebbe da 24 a 18 mesi.

Inoltre appare più ragionevole far decorrere il termine riservato al giudizio d'appello non dalla redazione della sentenza emessa nel grado precedente, ma dal deposito dell'atto di impugnazione, in modo cioè che i periodi fisiologici necessari alla redazione della sentenza, che possono essere anche di 90 giorni, e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione, che possono arrivare fino a 45 giorni, non sempre decorrenti dalla scadenza del termine anzidetto, non vengano computati ai fini della dichiarazione di estinzione del processo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/16, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/17, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/18.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Poretti.

Aggiungo queste considerazioni a quelle svolte poco fa relativamente all'emendamento 2.1000/16 perché valgono per la fase successiva, relativa al giudizio di legittimità, per il quale neppure vale la possibile eventualità della rinnovazione istruttoria. Anche in questo caso, dunque, la previsione di una durata di fase di due anni appare del tutto irragionevole in sé e del tutto sproporzionata rispetto a quella prevista per la fase dibattimentale. Di qui, secondo noi, la necessità di ridurre il termine da 24 a 18 mesi prevista anche con l'emendamento 2.1000/18, che - ahimè - farà la stessa fine, avendo ancora una volta dovuto ascoltare i pareri contrari anche a tutte quelle minime misure di miglioramento di un testo che tutto vorrà fare tranne che aiutare l'amministrazione della giustizia.

Inoltre, come per l'appello, secondo noi appare più ragionevole far decorrere il termine riservato al giudizio di cassazione non dalla redazione della sentenza emessa nel grado precedente, bensì dal deposito del ricorso; ciò, in modo che i periodi fisiologici necessari alla redazione della sentenza stessa e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione non vengano computati ai fini della dichiarazione di estinzione del processo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/18, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

L'emendamento 2.1000/19 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/20.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/20, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARRAFFA (PD). Il collega Zanoletti può togliere la scheda?

PRESIDENTE. È una segnalazione ai senatori Segretari che ora faranno la verifica. (Commenti del senatore Garraffa). Senatore Garraffa, la senatrice Segretario Baio sta procedendo alla verifica.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/22.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome del senatore Perduca, secondo firmatario dell'emendamento in esame.

Sempre rimanendo sui termini, altrettanto incomprensibile risulta quello previsto specificatamente alla lettera d), relativo ai procedimenti di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione. In questi casi, infatti, il disegno di legge prevede il termine di un solo anno, per cui il giudice deve dichiarare estinto il processo se, entro tale termine, non è stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Tenendo conto che le sentenze di rinvio sono comunque ricorribili per Cassazione, non si comprende come possa concentrarsi, in tale esiguo termine, il doppio grado di giudizio di rinvio e ricorso, o se debba scattare un ulteriore termine di fase tutto da identificare. Con questo emendamento si intende prevedere un termine di fase più lungo (due anni) per ovviare ai predetti inconvenienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/22, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

L'emendamento 2.1000/23 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.1000/24 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.0.300.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1000/25 e 2.1000/26 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/27.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/27, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/28.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/28, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/29.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/29, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/30.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/30, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/31.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE.Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/31, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/32.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/32, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, nella votazione precedente a quella a scrutinio segreto ho votato a favore. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Cioè vi è stato un errore. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/33.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, intervengo per chiedere, come annunciato, la votazione a scrutinio segreto e per svolgere una brevissima dichiarazione di voto.

Stiamo discutendo della giustizia penale nel nostro Paese e del fatto che il sistema viene completamente sconvolto. Noi non abbiamo nessuna intenzione di contribuire ad un provvedimento che distrugga la giustizia. Vorremmo che i cittadini avessero ben presente che l'istituto della prescrizione del reato deve mantenere comunque la punibilità per fatti molto gravi, facendo salvi quindi la pretesa punitiva dello Stato e gli interessi delle vittime del reato.

L'emendamento 2.1000/39 in materia di prescrizione mira a ristabilire ciò che è stato sconvolto dalla cosiddetta legge Cirielli e a creare meccanismi per cui il termine per la prescrizione si sospende quando i processi sono particolarmente complessi e per cause che non sono state assolutamente previste dal relatore neanche nel suo emendamento.

Su questo emendamento chiedo la votazione a scrutinio segreto, tenendo conto della sua importanza.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/33, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti ironici dai Gruppi PdL e LNP).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

CASTELLI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Avete i franchi tiratori! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il voto segreto, quando richiesto e ammesso, come in questo caso, consente l'espressione a voto segreto del parere dei senatori; quindi non c'è una vittoria o una sconfitta: è del tutto legittimo che senatori che intendono votare in difformità lo facciano. Il voto segreto esiste per questo. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/34, identico all'emendamento 2.1000/35 .

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/34, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1000/35, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/36.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/36, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/37.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/37, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/38, identico all'emendamento 2.1000/39.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/38, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1000/39, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/40, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/41.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/41, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/42.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/42, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/43.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/43, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/44.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/44, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/45.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/45, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/46.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/46, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/200, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/47.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/47, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.1000/48, su cui è stato formulato un invito al ritiro da parte del relatore e del Governo. Senatore Berselli, cosa intende fare?

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e del relatore su questo emendamento, che è sostanzialmente di forma, ma che può avere delle ricadute a livello interpretativo.

L'emendamento 2.1000 del relatore, nell'introdurre l'articolo 531-bis nel codice di procedura penale, al comma 2 recita come segue: «Se la pena detentiva (...) è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi». Il problema è che i termini di cui al comma 1 sono quattro, non sono tre. Vengono ricordati i termini di cui alle lettere a), b) e c), ma viene pretermessa la lettera d); quindi manca un ulteriore termine di un anno. Aggiungendo il termine di un anno si ovvia a qualsiasi interpretazione anomala.

Non solo. Nello stesso comma 2 si dice: «Quando si procede per reati previsti dagli articoli 51 comma 3-bis e 3-quater» - i reati di mafia e di terrorismo - «i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di cinque anni,» (perché c'è un aumento da quattro a cinque anni), «tre anni» (perché vi è un aumento da due a tre anni) «e due anni» (perché vi è un aumento da un anno e sei mesi a due anni). Anche in questo caso, però, si pretermette la lettera d); non si sa che fine faccia il termine previsto di un anno. Io ho proposto di fare un riferimento specifico alle lettere, proprio per ovviare a qualsiasi difetto interpretativo. E poiché nell'ipotesi di reati particolarmente gravi (mafia e terrorismo) abbiamo aumentato il primo termine da quattro a cinque anni, il secondo da due a tre anni e il terzo da un anno e sei mesi a due anni, ho previsto che, per ogni grado di giudizio successivo alla sentenza di rinvio della Cassazione, anziché un anno si preveda un anno e sei mesi.

Se il relatore e il Governo non ritengono di aumentare questo ulteriore termine da un anno ad un anno e sei mesi, per quanto mi riguarda sono d'accordo; però sono meno d'accordo sul fatto che vengano eliminate le specificazioni di cui ho parlato, che servono ad evitare qualsiasi anomala interpretazione della norma.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se, dopo l'intervento del senatore Berselli, intendono modificare il loro parere.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, le chiedo di accantonare l'emendamento 2.1000/48, per poter svolgere un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. In questo caso, senatore Valentino, io dovrei accantonare a cascata una serie di emendamenti, fino al 2.1000/54. Infatti, se l'emendamento 2.1000/48 venisse approvato, i successivi sarebbero preclusi; in caso contrario, non lo sarebbero. Dovrei pertanto accantonare anche gli emendamenti successivi, fino al 2.1000/54.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento, al fine di evitare le ricadute dell'accantonamento.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, dal momento che l'emendamento evita qualsiasi dubbio interpretativo e che si tratta di portare il termine relativo al giudizio successivo al rinvio della Cassazione ad un anno e mezzo (è l'unica modifica apportata), il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/48, presentato dal senatore Berselli.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.1000/49, 2.1000/50, 2.1000/51, 2.1000/52, 2.1000/53 e 2.1000/54.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/55.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/55, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/56, 2.1000/57 e 2.1000/58 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/59.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/59, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/60.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/60, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/61 e 2.1000/62 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/63.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/63, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/64.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/64, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/65.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/65, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.L'emendamento 2.1000/66 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/67, identico all'emendamento 2.1000/68.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/67, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1000/68, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/69.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/69, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/70, 2.1000/71 e 2.1000/72 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/73.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/73, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/74.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/74, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/75.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/75, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/76.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/76, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/77, identico all'emendamento 2.1000/78.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/77, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1000/78, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/79.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/79, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/80.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/80, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1000/81.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.1000/81, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1000/81 e l'emendamento 2.1000/82.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/83.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/83, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/84.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/84, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/85.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/85, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/86, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/87.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/87, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/88, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/89.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/89, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/90.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/90, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/91.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/91, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/92, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000/93, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/94.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/94, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/95.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/95, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/96.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/96, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/97.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/97, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/98.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/98, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/99, identico all'emendamento 2.1000/100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/99, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1000/100, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/101.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/101, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/102.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/102, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo emendato.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, ripeterò alcuni concetti già precedentemente espressi, non solo per dare organicità a questo breve intervento, ma anche nella speranza che qualcuno dei colleghi della maggioranza voglia ascoltare e riflettere.

È sbalorditivo che in un Paese come il nostro si possa presentare da parte di una maggioranza di Governo un disegno di legge con un'intestazione menzognera, diretta a far credere al popolo che si intenda offrire uno strumento idoneo a ridurre i tempi notoriamente "irragionevoli" dei processi di ogni natura, mentre in realtà la legge, se tale diverrà, ha il solo scopo di impedire che uno o più processi pendenti a carico del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere comunque celebrato, un obbiettivo che consideriamo scellerato, non solo e non tanto perché il fine di rendere immune dal controllo giudiziario una persona costituisce una grave violazione del dettato costituzionale, ma soprattutto perché in questo caso si intende perseguire tale obiettivo attraverso una legge che avrà come conseguenza un'ulteriore destabilizzazione dell'intero sistema della giustizia nel nostro Paese.

L'effetto della legge sarà in sostanza quello di impedire ad un numero indefinito ed indefinibile di processi di pervenire a conclusione, per via di un istituto assurdo che si introduce con la prescrizione del processo: un istituto inefficace e pericoloso, cui noi siamo decisamente contrari!

Vorrei ricordare - ricordatelo anche voi - che uno dei compiti essenziali dello Stato di diritto è quello di garantire la celebrazione dei processi, e non di decretare la loro estinzione a tempo, senza garantire la loro normale espletabilità! Invece, all'ultimo momento il relatore interviene dichiarando di voler recepire indicazioni della maggioranza - cosa che non corrisponde al vero - con emendamenti che dilatano selettivamente i tempi della prescrizione processuale con un'eccezione che svela in modo definitivo lo scopo reale e scellerato del disegno di legge.

Illustre relatore, l'allungamento dei termini di prescrizione e l'inclusione di tutti i reati e per tutti gli imputati in questo sistema perverso previsti dal suo emendamento, lungi dal limitare i danni, li aggrava perché coinvolge nel deleterio sistema della prescrizione dei processi tutte le materie processuali, tutti i reati, e nei confronti di tutti gli imputati!

Per quanto io mi sia sforzato, non riesco a vedere in cosa questa modifica potrebbe essere migliorativa rispetto al testo originario e a proposito di cosa. Si ostina il relatore a spiegare la bontà anche di tale correzione, ma non si vuol comprendere il grave errore di fondo. Prima è necessario creare le condizioni essenziali atte a consentire la celebrazione dei processi in tempi ragionevoli - certo, è questo un dovere impellente che incombe su noi legislatori -, poi si pretenda dagli operatori della giustizia il rispetto dei tempi, prevedendo semmai una sanzione in caso di una loro violazione, che non potrà mai corrispondere all'eliminazione del processo, ma tutt'al più una ragionevole responsabilità disciplinare da imporre a chi non si è attenuto a quei tempi.

Se comunque si dilata il termine di prescrizione entro i limiti che attualmente vengono consumati dalla gran parte dei tribunali, anche se non per tutti i processi, allora sorge spontaneo chiedersi (e ve lo chiediamo): a cosa serve questa legge, atteso che tutto deve restare come prima?

La risposta la si trova con sorprendente chiarezza nella norma transitoria che chiude lo scellerato disegno di legge. La norma, infatti, fa un'eccezione alla dilatazione dei tempi di prescrizione - come modulati dall'emendamento del relatore - con riferimento ai processi penali di una certa fascia, che rientrino in un certo arco temporale, che poi evidentemente è quello in cui si trova collocato il processo a carico del Presidente del Consiglio dei ministri. Non vi sono parole che consentano di manifestare lo sdegno di tutti coloro che continuano comunque a credere in uno Stato di diritto!

All'inizio dell'esame del disegno di legge abbiamo seriamente dichiarato la nostra disponibilità ad offrire proposte idonee a migliorare il testo mediante la previsione di interventi strutturali atti a garantire un'obiettiva contrazione dei tempi processuali.

Abbiamo in sintesi proposto la modifica urgente della geografia giudiziaria, che comporti la soppressione di un numero rilevante di sedi giudiziarie inutili e dannose, come riconosciuto e reclamato da tutti; l'introduzione dell'ufficio per il processo, atto a razionalizzare e velocizzare il lavoro dei magistrati; l'adozione del sistema integrato giudiziario informatizzato, già definito e pronto da realizzare sin dalla fine della scorsa legislatura; l'assunzione urgente di 2.800 cancellieri, senza i quali la gran parte degli uffici giudiziari continua a non poter funzionare, se non a ritmi inferiori ad ogni sia pur minima ragionevolezza. Tutte queste cose voi le sapete. Abbiamo chiesto, infine, l'adozione di alcune modifiche al codice penale che sono all'esame della Commissione e che in tempi brevi potremmo affrontare.

A fronte di una generica disponibilità espressa dalla maggioranza, tutti i nostri emendamenti costruttivi sono stati bocciati anche dopo che la Commissione affari costituzionali - rammentatelo questo, perché è passato in sordina - aveva espresso un parere favorevole al testo del disegno di legge e agli emendamenti, condizionato ad alcune osservazioni, tra le quali la necessità di adottare tutti gli emendamenti che avessero come obbiettivo la predisposizione di interventi strutturali idonei a rendere possibile in concreto la contrazione dei tempi del processo (cioè quanto prevedevano i nostri emendamenti).

Dinanzi a questo ottuso ed irresponsabile comportamento della maggioranza, a noi dell'opposizione non resta che prendere le distanze da questo testo votando per ora contro questo articolo sostitutivo e, successivamente, contro l'intero testo. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ovviamente farò delle osservazioni di natura tecnica e mi rivolgo al relatore, presentatore dell'emendamento 2.1000, e al Governo.

La scelta di fondo di questo emendamento è quella di aver collegato la gravità del reato alla durata del processo: ma questo è un criterio che è stato applicato, ed è in vigore, per quanto riguarda la prescrizione del reato; noi stiamo invece parlando di prescrizione dell'azione. E allora il medesimo criterio, gravità del reato ‑durata del processo, non tiene conto della, ma prescinde dalla complessità del processo. Esistono processi gravi per omicidio con un imputato e con un arresto in flagranza di complessità zero ed esistono processi per omicidio colposo e colpa medica che, seppure caratterizzati da pene inferiori, richiedono termini molto più lunghi.

Poi, signor relatore, vi sono tre lacune gravissime in questo suo emendamento, frutto di questa impostazione di fondo. Alla lettera d) del comma 1 si prevede, tra le cause di estinzione del processo, il decorso di un anno dopo il rinvio della Cassazione per ogni ulteriore grado del processo. Ha preso in considerazione, signor relatore, l'ipotesi in cui la Cassazione annulli con rinvio anche l'udienza preliminare, sicché in quell'anno dovrà svolgersi l'udienza preliminare e il dibattimento? Ha preso in considerazione tale aspetto?

Secondo punto. Lei prevede un termine di tre anni qualora venga esercitata l'azione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Qualora l'azione non venga esercitata in quei termini, comunque prevede che quei tre anni decorrano da due anni e tre mesi, cioè dal termine di durata delle indagini, ossia dal termine indicato dall'articolo 407: diciotto mesi, in caso di proroga, o due anni. Ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, scaduto il termine delle indagini, l'indagato eserciti il diritto ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, e quindi chieda l'assunzione di prove? Questo termine per l'assunzione di prove non rientra in quelli previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale, per cui sappiamo che la fase dell'articolo 415-bis, qualora azionata dall'indagato può determinare per il suo espletamento anche otto mesi-un anno.

Ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, alla scadenza del termine delle indagini, il pubblico ministero chieda l'archiviazione, il giudice non l'accolga e fissi invece l'udienza, disponendo ulteriore acquisizione di prove? Tutto questo tempo andrà a gravare sui tre anni: lei non lo ha preso in considerazione! Senza contare il fatto che ha inserito una norma francamente assurda. Non viene considerata ai fini della sospensione - sicché il tempo conta - l'ipotesi in cui il giudice debba assumere una prova assolutamente necessaria ai fini del giudizio, anche se richiesta dalla parte. Ciò significa che l'articolo 507 del codice di procedura potrebbe mettere il giudice, se assume la prova, in condizione di vedersi morire il processo e indurlo conseguentemente a non assumere una prova decisiva ai fini del giudizio.

Questo è scritto e queste sono le critiche che le faccio: la prego di approfondire l'esame; presenti un testo tecnicamente accettabile e non contrassegnato da queste gravi irragionevolezze, quelle che le avremmo segnalato in Commissione giustizia se ci fosse stato consentito di lavorare in sede referente.

Voteremo contro il suo emendamento o comunque le chiediamo una pausa di riflessione, un accantonamento per meglio modulare ciò che in esso è stato scritto. (Applausi dal Gruppo IdV e delle senatrici Finocchiaro e Biondelli).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, non abbiamo difficoltà a riconoscere che alcune questioni, sollevate nel corso del dibattito in Commissione, sono state, ancorché molto parzialmente, recepite in questo maxiemendamento del relatore, con riferimento ovviamente alla prescrizione del processo penale. Mi riferisco in modo particolare alla eliminazione di quella circostanza che rendeva obiettivamente incostituzionale il testo, in considerazione di una diversa applicazione della durata del processo a seconda della qualità soggettiva dell'imputato, cioè che fosse recidivo o no. Abbiamo affrontato tecnicamente il problema in Commissione e la questione della recidiva - che ha una sua complessità anche dal punto di vista processuale, oltre che da quello della sua preliminare gestione amministrativa - non avrebbe garantito la certezza dell'applicazione della norma ai soggetti con riferimento proprio all'accertamento della qualità di recidivi o meno.

Ciò detto, e preso atto anche della circostanza che si è tenuto conto, con riferimento al giudizio di primo grado, di un allungamento dei tempi in considerazione della obiettiva durata di un processo penale in primo grado, dobbiamo dare atto al relatore del suo successivo intervento, anche per quanto riguarda la durata dei giudizi di rinvio. Ci permettiamo però di osservare, al di là delle considerazioni di carattere generale, che il testo che scaturisce da questo dibattito, che nella sostanza è quello proposto dal collega Valentino, elimina alcuni profili di irragionevolezza e di incostituzionalità, ma rischia di introdurne altri.

Mi riferisco, ad esempio, alla circostanza della estensione della prescrizione processuale anche alla fase delle indagini preliminari senza che quella fase sia affrontata in maniera organica sotto il profilo dei tempi di tutte le attività, così come era previsto in alcuni disegni di legge. L'idea che solo questo aspetto, legato ai tre mesi dell'attività dell'indagine preliminare, possa essere coinvolto nella disciplina sulla prescrizione del processo penale ci sembra un rimedio peggiore del male, che non affronta il tema della durata delle indagini nella loro complessità, tema che la maggioranza aveva ritenuto di escludere dal dibattito parlamentare e dalle proposte emendative. Ora, introdurre un piccolo pezzetto di una disciplina nell'ambito della prescrizione del processo penale ci pare obiettivamente un fuor d'opera che rischia di complicare anche l'attività dei pubblici ministeri nel corso delle indagini preliminari.

Il secondo aspetto che a noi sembra obiettivamente incongruente riguarda in modo particolare ciò che prima anche il collega Li Gotti ha sottolineato: il collegamento della durata del processo alla gravità del reato, senza tener conto della complessità del processo (e quindi del riferimento eventuale a più imputati e così via), rischia anche in questo caso di costituire di fatto una disparità di trattamento nel processo applicando una regola generale a processi che, ancorché riguardino il medesimo reato, hanno una loro articolazione e una loro complessità totalmente diverse. L'unico elemento identico può essere il perseguimento di un determinato reato, ma ciò di per sé non rende uguali i processi nei quali si procede per il medesimo reato, perché vi possono essere processi che hanno più parti, e quindi hanno una loro complessità molto più ampia, e processi che viceversa sono di semplice e pronta definizione.

L'altra questione che da alcuni punti di vista ci lascia perplessi è quella di aver inserito, nella discussione che riguarda la prescrizione processuale, alcuni processi che hanno un livello di allarme sociale estremamente elevato. Non v'è dubbio che l'ampliamento del tempo concesso può in qualche modo compensare l'attrazione in questa disciplina di processi che riguardano la mafia, il terrorismo, la riduzione in schiavitù o l'associazione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che non solo sono particolarmente complessi, ma riguardano una serie di reati di particolare allarme sociale. Rispetto a tali processi, introdurre una disciplina che ne determina un limite temporale predeterminato può essere un'arma a doppio taglio e può comprometterne obiettivamente la celebrazione.

Mi limito a fare un'altra considerazione: con i dovuti correttivi, con l'approfondimento di alcune questioni (di queste, ma verosimilmente di altre che un'analisi dell'impatto di questa disciplina sui procedimenti in corso e sui futuri processi avrebbe consentito, e per la verità non ci è stato consentito perché discutiamo di questo emendamento in Aula e non abbiamo avuto la possibilità di farlo in Commissione), nonostante i limiti del dibattito e il contenimento oggettivo dello stesso in ragione di ciò che è stato proposto dal relatore e dalla maggioranza, ciò che obiettivamente rende indigesto il testo che ci accingiamo a votare è la sua applicazione ai procedimenti penali in corso. Ne compromette la sua genuinità... (Commenti del sottosegretario Caliendo). Signor Sottosegretario, so bene che riguarda la norma transitoria, ma lei sa parimenti e meglio di me che stiamo affrontando, o tentiamo di affrontare, una discussione sulla ragionevole durata del processo e non altro tipo di discussione che, secondo la nostra prospettiva e la nostra proposta politica, per quanto piccola e insignificante possa apparire, dovrebbe essere sviluppata in una sede diversa e propria, in linea con il dettato costituzionale. Faccio riferimento ovviamente al legittimo impedimento.

Non è indifferente la circostanza che questa disciplina valga non solo per il futuro, ma anche per il presente: valga per il presente con una norma transitoria che, ancorché abbia ridotto l'impatto della disciplina ai processi in corso, è comunque una norma incostituzionale, dal nostro punto di vista, che rischia di creare ancora più complicazioni estendendo l'indulto. Sarà simpatico vedere come i colleghi della Lega, che tanto hanno strillato contro l'indulto, voteranno questa norma transitoria che di fatto crea una coda dell'indulto tanto vituperato dalla Lega nella passata legislatura: sarà una cosa simpatica, sulla quale avremo modo di divertirci anche noi un pochino. Però il combinato disposto di questo testo con la sua norma transitoria, dal nostro punto di vista, non può che farci esprimere un voto di assoluta contrarietà anche al nuovo testo dell'articolo 2.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), presentato dal relatore, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 2.

Colleghi, apprezzate le circostanze, sospendiamo l'esame del disegno di legge, che verrà ripreso nella seduta pomeridiana, a cominciare dall'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 2.

 

Non posto in votazione (*)

 

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

 

    1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

 

    «Art. 346-bis. - (Non doversi procedere per estinzione del processo) - 1. Il giudice, nei processi relativi a reati puniti con la pena dell'arresto ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione,da sole o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

 

        a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

 

        b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

 

        c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

 

        d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio.

 

    2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231.

 

    3. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

 

        a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

 

        b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

 

        c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

 

    4. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 3, lettera a), la sospensione dei termini di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

 

    5. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

 

    6. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

 

    7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 non si applicano nei processi in cui l'imputatosi trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi secondo e quarto, del codice penale o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

 

        a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

 

        b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

 

        c) delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'articolo 572 del codice penale;

 

        d) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

 

        e) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

 

        f) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

 

        g) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

 

        h) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

 

        i) delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale;

 

        l) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

 

        m) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

 

        n) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

 

        o) delitti previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

        p) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

    8. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

 

    9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

 

________________

 

(*) Approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo.

 

EMENDAMENTI

 

2.200

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Le parole «Sopprimere gli articoli 2,» respinte; seconda parte preclusa

 

Sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

 

2.2

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

Sopprimere l'articolo.

 

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

 

2.201

 

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

 

Precluso

 

Sopprimere l'articolo.

 

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

 

2.4

 

CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Precluso

 

Sopprimere l'articolo.

 

2.1000/1

 

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 1.

 

2.1000/2

 

PERDUCA, PORETTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire le parole da: «Il giudice» a: «quando:» con le seguenti: «Il giudice, nei processi relativi a reati puniti con la pena dell'arresto ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a 10 anni di reclusione, da sole o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:».

 

2.1000/3

 

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale».

 

2.1000/4

 

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, dopo le parole: «codice penale,» sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «non superiore».

 

2.1000/5

 

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, alinea, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «non superiore».

 

2.1000/6

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Le parole da: «All'emendamento» a: «l'archiviazione».» respinte; seconda parte preclusa

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 351-bis», al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

 

        «Oa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 del codice di procedura penale o abbia richiesto l'archiviazione».

 

        Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

 

        «1-bis. (Responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero). L'estinzione del processo determina per le cause previste dall'art. 531-bis, comma 1, lettera aa) del codice di procedura penale, è fonte di responsabilità disciplinare per il Pubblico ministero titolare delle indagini ed è valutata ai fini della progressione in carriera dello stesso».

 

2.1000/7

 

PORETTI, PERDUCA

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

 

        «aa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».

 

2.1000/8

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 351-bis», al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

 

        «Oa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».

 

2.1000/9

 

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

2.1000/10

 

D'ALIA

 

Le parole da: «All'emendamento» a: «all'articolo 548;».» respinte; seconda parte preclusa

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», apportare le seguenti modifiche:

 

        1. Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

        «a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;».

 

        2. Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

        «b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;».

 

        3. Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

        «c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617;».

 

        4. Al comma 2 le parole da «Quando si procede» a «numero elevato di imputati.» sono soppresse.

 

        5. Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.».

 

2.1000/11

 

D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

        «a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado:

 

        1) dalla data di notifica del decreto con il quale il giudice dispone il giudizio immediato;

 

        2) nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, di cui all'articolo 461:

 

            a) dalla data in cui il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5;

 

            b) dal decreto in cui il giudice fissa l'udienza per il giudizio abbreviato;

 

            c) dal decreto con il quale il giudice fissa un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso all'applicazione della pena su richiesta di parte;

 

        3) nel giudizio direttissimo di cui all'articolo 449 dalla data in cui è stato eseguito l'arresto dell'imputato;

 

        4) dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato;

 

        5) dalla data del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare ex articolo 424;

 

        6) dalla data del provvedimento con cui il giudice esercita l'azione penale, nel giudizio abbreviato di cui all'articolo 438 e nel giudizio di applicazione su richiesta ex articolo 444;

 

        7) dalla data della citazione diretta a giudizio.».

 

2.1000/12

 

CASSON, GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1000/10

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

        «a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;».

 

2.1000/13

 

PORETTI, PERDUCA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

        «a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi».

 

2.1000/14

 

CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

2.1000/15

 

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

        «b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;».

 

2.1000/16

 

PORETTI, PERDUCA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

        «b) dal momento del deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello».

 

2.1000/17

 

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.1000/18

 

PERDUCA, PORETTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

 

        «c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».

 

2.1000/19

 

DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

 

        «c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617;».

 

2.1000/20

 

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

2.1000/21

 

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

 

        «d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello oggetto del ricorso e decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

 

2.1000/22

 

PORETTI, PERDUCA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due almi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».

 

2.1000/23

 

CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «del processo» con le seguenti: «del giudizio».

 

2.1000/24

 

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA

 

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.300. Cfr. seduta n. 312.

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

            "Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni) - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

 

            2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

 

            3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 

            4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

 

            5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

 

            6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".

 

        1-ter. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

            "1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e difax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso. che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continuerarmo ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.";

 

        b) il comma 5 è abrogato;

 

        c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto.".

 

        1-quater. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione dì garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di questo.

 

        2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

 

        3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

 

        4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio.".

 

        1-quinquies. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.

 

        2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei rèati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.".

 

        1-sexies. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.

 

        1-septies. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        "Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudizi aria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che confelma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148.".

 

        1-octies. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza) - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

 

        2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

 

        3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

 

        4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

 

        5. Le deposizioni testimoniaIi assunte dal giudice incompetente non conservano validità.".

 

        1-nonies. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello) - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

 

        2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

 

        3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.

 

        4. Quando appellante è il pubblico ministero:

 

        a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

 

        b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

 

        e) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

 

        5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

 

        6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

 

        7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.".

 

        1-decies. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

 

        1-undecies. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

 

        "1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

 

        2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.".

 

        1-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

        "e) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inarmnissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha fonnato oggetto dei motivi d'appello.".

 

        1-terdecies. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.

 

        1-quaterdecies. All'articolo 613, comma 1, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente" sono soppresse».

 

2.1000/25

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Improcedibile

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

 

        «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1-ter, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

 

        1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

        a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

 

        b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine la cui durata, comunque breve, è definita dal Ministero della giustizia d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

 

        c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

 

        d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

 

        e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

 

        f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

 

        g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziati approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

 

        h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

 

        1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.1000/26

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

 

Improcedibile

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1-ter, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

 

        1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

        a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

 

            1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

 

            2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonchè della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

 

            3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

 

        b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

 

        c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

 

        d) prevedere, nel caso di accorparnento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);

 

        e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

 

        f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonchè la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorparnento non superi i settantacinquemila abitanti;

 

        g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

        1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.1000/27

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, uno o più decreti legislativi diretti:

 

            a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

 

            b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

 

            c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

 

            d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

 

        1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene al seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

 

            b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica Il febbraio 2005, n. 68;

 

            c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

 

            d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria della forma telematica per le notificazioni.

 

        1-quater. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

 

            b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

 

            c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

 

        1-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

 

            b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

 

            c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

 

            d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

 

            e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

 

            f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.

 

        1-sexies. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

 

            b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un armo dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.1000/28

 

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 1-ter, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.

 

        1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

 

            b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini preliminari;

 

            c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziari a e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente competenti;

 

            d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;

 

            e) modificare l'articolo 148 del codice di procedura penale, introducendo la previsione che, quando l'imputato è assistito da due difensori, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato;

 

            f) modificare il comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale, prevedendo, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del medesimo codice e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera e) del presente comma.

 

        1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.1000/29

 

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 1-ter, uno o più decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.

 

        1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;

 

            b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sia gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli avvocati;

 

            c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello, nonchè per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;

 

            d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;

 

            e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;

 

            f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.

 

        1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

 

        1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2010».

 

2.1000/30

 

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, alla rubrica dell'articolo 2 aggiungere le seguenti parole: «e modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale».

 

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

 

        "a) l'organizzazione dell'ufficio in attuazione dei criteri generali dettati dal Consiglio superiore della magistratura";

 

            b) alla lettera b) del comma 6, la parola: "eventualmente" è soppressa;

 

            c) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

        "c-bis) le priorità nello svolgimento delle indagini preliminari relative a determinate categorie di reati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis";

 

            d) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'approvazione. La modifica delle priorità nello svolgimento delle indagini deve essere preceduta dagli adempimenti di cui all'articolo 2-bis, comma  1"».

 

        1-ter. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

        «Art. 2-bis. - (Criteri di priorità nelle indagini preliminari). - 1. Il procuratore della Repubblica, sentiti il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i sindaci dei comuni e il presidente della provincia, i cui territori sono compresi in tutto o in parte nel circondario del tribunale, nonchè i presidenti, o loro delegati, dei consigli dell'ordine forense territorialmente interessati, determina le priorità nello svolgimento delle indagini in relazione ai reati che, per la natura degli interessi lesi o messi in pericolo e per la Particolare frequenza di commissione, assumono connotazione di maggiore gravità.

 

        2. Al fine di assicurare tempestività nella conduzione e nella definizione delle indagini preliminari per i reati di trattazione prioritaria individuati ai sensi del comma 1, il procuratore della Repubblica provvede all'organizzazione dell'ufficio individuando gruppi specializzati di magistrati per specifici settori di affari. Allo stesso fine, fissa altresì i criteri per la distribuzione e per l'uso delle risorse tecnologiche e per l'impiego della polizia giudiziaria».

 

        1-quater. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 4. - (Impiego della polizia giudiziario e delle risorse tecnologiche e finanziarie). - 1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, oltre a determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria e nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis del presente decreto, determina i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e delle priorità di indagine previamente individuate secondo la procedura di cui al citato articolo 2-bis».

 

        1-quinquies. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Il Ministro della giustizia, inoltre, sulla base di una relazione del Consiglio superiore della magistratura, riferisce alle Camere sulle modalità organizzative delle procure della Repubblica in relazione alle priorità di indagine individuate secondo la procedura di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106».

 

2.1000/31

 

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere le seguenti parole: «e modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato».

 

        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;

 

            b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: ", esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti," sono soppresse;

 

            c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

 

            d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

 

        Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

 

        La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per tal uno dei delitti ìndicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale";

 

            e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

 

        II tempo necessario a prescrivere non può comunque:

 

            1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria;

 

            2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

 

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

 

        Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonchè per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

 

        La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

 

        La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato";

 

            f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: «permanenza» sono inserite le seguenti: "o la continuazione";

 

            g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159 - (Sospensione del Corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

            1) autorizzazione a procedere;

 

            2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, IIl, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

 

            1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

 

                a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

 

                b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

 

        2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;

 

            h) all'articolo 160:

 

                1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

 

                2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

        "La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

 

        Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2);

 

        3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

 

        "La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

 

        La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;

 

            i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        "Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per tal uno di essi ha effetto anche per gli altri».

 

        1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;

 

            b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

 

        "2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;

 

            c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;

 

            d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.

 

        1-quater. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'articolo 30-quater è abrogato;

 

            b) all'articolo 47-ter:

 

                1) al comma 01, le parole: "purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza è sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: ", sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati";

 

            2) il comma 11 è abrogato;

 

            3) al comma 1-bis, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

 

            c) l'articolo 50-bis è abrogato;

 

            d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».

 

2.1000/32

 

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere le seguenti parole: «e modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento».

 

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;

 

            b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

 

            a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

 

            b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

 

        1-ter. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis»;

 

            a) all'articolo 349:

 

                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis»;

 

                2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

        «4-bis. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.

 

        4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti»;

 

            a) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;

 

            b) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma l il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone proceder si oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;

 

            e) all'articolo 420-quater:

 

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;

 

                2) al comma 1, le parole: «ne dichiara la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «ordina procedersi in assenza»;

 

                3) al comma 2, le parole: «in sua contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in sua assenza»;

 

                4) al comma 3, le parole: «la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza»;

 

                5) al comma 4, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;

 

                6) al comma 7, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza» e le parole: «contumace o» sono soppresse;

 

                7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

        «7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

 

        7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»;

 

            a) l'articolo 420-quinquies è abrogato;

 

            b) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

 

        «Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensoredi fiducia, anche in caso di successiva revoca;

 

            b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

 

            c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dando ne comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorchè decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore. 6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato.

 

        Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che riti elle rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8»;

 

            a) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;

 

            b) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

 

        «Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice). - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione»;

 

            a) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

 

            b) all'articolo 511:

 

                1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonchè dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice»;

 

                2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        «5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto»;

 

            a) all'articolo 513, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

 

            b) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;

 

            c) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

 

            d) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        «4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa»;

 

        a) il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis sono abrogati».

 

2.1000/33

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguenti:

 

        «1-bis. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) Se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            d) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

            e) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecumana.

 

            2. I termini di cui al comma 1 sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro li titolo secondo del codice penale e sono aumentati della metà quando si procede per tal uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a delitti per cui è contestata l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

 

        3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie diversa. per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        4. La prescrizione è rinunziabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato ovvero dal difensore munito di mandato speciale.

 

        5. l reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non si prescrivono.

 

        6. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

 

        7. Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

 

            a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

 

            b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio".

 

        1-ter. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione). - 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal Comma 2.

 

        2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

 

        3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.".

 

        1-quater. L'articolo 159 del codice penale è sostituto dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - 1. II corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:

 

            a) autorizzazione a procedere;

 

            b) deferimento della questione ad altro giudizio.

 

        2. Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:

 

            a) per il tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero;

 

            b) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, Ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, Ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, Ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;

 

            c) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti, per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

 

            d) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

 

            e) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini per l'impugnazione.

 

        3. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendo si avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

 

        4. Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

 

2.1000/34

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali) - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità ex articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purchè non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonchè alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

 

        2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.

 

        3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonchè nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

 

        4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonchè dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.

 

        5. Il giudice programma le udienze in 'modo in modo da assicurarne la ragionevole durata, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

 

        6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».

 

2.1000/35

 

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Id. em. 2.1000/34

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità ex articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purchè non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonchè alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

 

        2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'atti vita 'istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.

 

        3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonchè nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

 

        4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonchè dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.

 

        5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurarne la ragionevole durata, considerando altresì la Particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

 

        6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonchè a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».

 

2.1000/36

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia";

 

            b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per posta elettronica certificata";

 

            c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo";

 

            d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        "2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale";

 

            e) all'articolo 150, comma 1, le parole: "Quando lo consigliano circostanze particolari," sono soppresse;

 

            f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudizi aria";

 

            g) all'articolo 152, comma 1, le parole: "possono essere sostituite" sono sostituite dalle seguenti: "sono sostituite";

 

            h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

 

        "8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi";

 

            i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente:

 

        "8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis";

 

            l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziari a centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

 

            2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudizi aria emette decreto di ineperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario,le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

 

        3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore";

 

            m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato";

 

            n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente:

 

        "3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti"».

 

2.1000/37

 

CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione"».

 

2.1000/38

 

GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

            1) autorizzazione a procedere;

 

            2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, IIl, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

 

            1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

 

                a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

 

                b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

 

            2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime"».

 

2.1000/39

 

CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA

 

Id. em. 2.1000/38

 

        All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L' articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

            1) autorizzazione a procedere;

 

            2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

 

            1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

 

            a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cm all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

 

            b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

 

            2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime"».

 

2.1000/40

 

CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Mancata attuazione della prescrizione). - La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato"».

 

2.1000/41

 

MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        "1-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

            'c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, qualora l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a diciotto mesi'."».

 

2.1000/42

 

CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudizi aria da questo delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

 

            2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

        "La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)";

 

            3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

 

        "La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

 

        La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresÌ, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso"».

 

2.1000/43

 

CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 161, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

 

        "Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

 

2.1000/44

 

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo della legge 24 marzo 2001, n. 89 introdotto dall'articolo 1 della presente legge, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

 

2.1000/45

 

CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Ne caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento».

 

2.1000/46

 

MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. ei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine di fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici mesi».

 

2.1000/200

 

IL RELATORE

 

Approvato

 

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        «1-bis. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125».

 

2.1000/47

 

CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 2.

 

2.1000/48

 

BERSELLI

 

Approvato

 

All'emendamento 2.1000, sostituire il comma 2, con il seguente:

 

        «Se la pena detentiva, determinata al sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, l termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e 3-quater i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e mezzo e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino a un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati».

 

2.1000/49

 

DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, sopprimere il primo periodo.

 

2.1000/50

 

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche quando si procede per i reati di truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale».

 

2.1000/51

 

DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

 

2.1000/52

 

CASSON, DELLA MONICA, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «fino ad un terzo» con le seguenti: «fino alla metà».

 

2.1000/53

 

CASSON, DELLA MONICA, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «rilevi una particolare complessità del processo e».

 

2.1000/54

 

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e vi sia un numero elevato di imputati».

 

2.1000/55

 

D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 3.

 

2.1000/56

 

CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

 

2.1000/57

 

CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un mese».

 

2.1000/58

 

GALPERTI, CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

 

2.1000/59

 

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

 

2.1000/60

 

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, DELLA MONICA, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 5.

 

2.1000/61

 

CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, GALPERTI

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sopprimere la lettera a).

 

2.1000/62

 

MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sopprimere la lettera b).

 

2.1000/63

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

            «b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento èsospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;».

 

2.1000/64

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, lettera b), dopo le parole: «ovvero su richiesta dell'imputa o del suo difensore» aggiungere le seguenti: «, o per revoca del mandato al difensore da parte degli imputati o dismissione del mandato da parte dei difensori».

 

2.1000/65

 

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

 

            «b-bis) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piùdifensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati».

 

2.1000/66

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, GALPERTI

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sopprimere la lettera c).

 

2.1000/67

 

MARITATI, DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 5, dopo la lettera c)aggiungere la seguente:

 

            «c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilità ai sensi degli articoli 159 e 160 del codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autorità giudiziaria notizia del reperimento o del decesso dell'imputato».

 

2.1000/68

 

CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Id. em. 2.1000/67

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

 

            «c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilitàai sensi degli articoli 159 e 160 del codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autoritàgiudiziaria notizia del reperimento o del decesso dell'imputato».

 

2.1000/69

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

 

            «c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità».

 

2.1000/70

 

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis» al comma 5 dopo le parole: «causa di sospensione», aggiungere il seguente periodo: «Nei casi di autorizzazione a procedere di cui alla lettera a), il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».

 

2.1000/71

 

DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso, «Art. 531-bis», al comma 5 dopo le parole: «causa di sospensione», aggiungere il seguente periodo: «Nei casi di autorizzazione a procedere di cui alla lettera a) la sospensione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta».

 

2.1000/72

 

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Ritirato

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

 

        «5-bis. Nei c si di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 2 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

 

        5-ter. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudizi aria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta 2-quater. Le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 2-ter non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo».

 

2.1000/73

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 

        «5-bis. L'articolo 157 del codice penale èsostituito dal seguente:

 

        "Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

        d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittivi o pecuniaria.

 

        2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.

 

        4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze"».

 

2.1000/74

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 

        «5-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:

 

        "La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

 

        Una volta verificato si l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due armi dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un armo dall'atto antecedente negli altri casi.

 

        Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti i Reati"».

 

2.1000/75

 

CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 

        «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo».

 

2.1000/76

 

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

 

        «5-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui ècessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autoritàgiudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».

 

2.1000/77

 

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 6.

 

2.1000/78

 

MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

 

Id. em. 2.1000/77

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 6.

 

2.1000/79

 

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:

 

        «6. Nelle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 3, o nell'ipotesi di gravi e lunghe carenze dell'organico di magistrati e di personale amministrativo, può aumentare sino alla metà il decorso dei due anni necessari all'estinzione del processo».

 

2.1000/80

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:

 

        «6. I termini di cui al comma 1, lettera a), possono essere aumentati per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità».

 

2.1000/81

 

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

 

Le parole da: «All'emendamento» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

2.1000/82

 

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

 

Precluso

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «nove mesi».

 

2.1000/83

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

 

        «6-bis. Nei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine di fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici mesi».

 

2.1000/84

 

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

 

        «6-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, i termini di fase di cui al comma l sono aumentati del tempo necessario al suo espletamento».

 

2.1000/85

 

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 7.

 

2.1000/86

 

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

 

        «7-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo».

 

2.1000/87

 

MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

 

        «a-bis. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

 

        "1-bis. Nei casi in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario, il processo è sospeso per il tempo strettamente necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenne"».

 

2.1000/88

 

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 8.

 

2.1000/89

 

DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 8 sopprimere primo periodo.

 

2.1000/90

 

GALPERTI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 8 sopprimere il secondo periodo.

 

2.1000/91

 

CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 8 aggiungere il seguente:

 

        «8-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:

 

        "La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Una volta verificato si l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi. Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati"».

 

2.1000/92

 

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

 

        «8-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».

 

2.1000/93

 

CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 9.

 

2.1000/94

 

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

 

        «9. Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sopprimere il comma 9, conseguentemente, aggiungere il seguente:

 

        "Art. 346-ter - (Richiesta di prosecuzione). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di, procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

 

        2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

 

        3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

 

        4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

 

        5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri"».

 

2.1000/95

 

GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

 

        «9. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui al presente articolo. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma, là causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

2.1000/96

 

MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 9 aggiungere il seguente periodo:«Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 9, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 9, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

2.1000/97

 

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

 

        «9-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, al numero 3), primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo"».

 

2.1000/98

 

GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

 

        «9-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        "3-bis) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo"».

 

2.1000/99

 

CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 10.

 

2.1000/100

 

MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

 

Id. em. 2.1000/99

 

All'emendamento 2.1000 sopprimere il comma 10.

 

2.1000/101

 

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

 

        «10-bis. All'articolo 157 del codice penale, il settimo comma è sostituito dal seguente:

 

        "La prescrizione è sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale"».

 

2.1000/102

 

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

 

Respinto

 

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

 

        «10-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        "3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi"».

 

2.1000

 

IL RELATORE

 

V. testo corretto

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

 

        1. Nel Capo II del Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:

 

Sezione I-bis

 

(SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO)

 

Art. 531-bis.

 

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo)

 

        1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

 

            a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

 

            b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

 

            c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.

 

            d) dalla sentenza con cui la corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

 

        2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi. Quando si procede per reati previsti dagli articoli 51 comma 3-bis e 3-quater i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di cinque anni, tre anni e due anni, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo e vi sia un numero elevato di imputati.

 

        3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

 

        4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

 

        5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

 

            a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

 

            b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

 

            c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

 

        I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

 

        6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

 

        7. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

        8. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'art. 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

 

        9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

 

        10. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

 

2.1000 (testo corretto)

 

IL RELATORE

 

Approvato nel testo emendato

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

 

        1. Nel Capo II del Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:

 

Sezione I-bis

 

(SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO)

 

Art. 531-bis.

 

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo)

 

        1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

 

            a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

 

            b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

 

            c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.

 

            d) dalla sentenza con cui la corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

 

        2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di cinque anni, tre anni e due anni, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo e vi sia un numero elevato di imputati.

 

        3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

 

        4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

 

        5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

 

            a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

 

            b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

 

            c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

 

        6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

 

        7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

 

        8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

        9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'art. 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

 

        10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

 

        11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

 

2.6

 

CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento) - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;

 

            b) all'articolo 121, comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;

 

            c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziari a; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo";

 

            d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        "2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale";

 

            e) all'articolo 150, comma 1, le parole: "Quando lo consigliano circostanze particolari," sono soppresse;

 

            f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria";

 

            g) all'articolo 152, comma 1, le parole: "possono essere sostituite" sono sostituite dalle seguenti: "sono sostituite";

 

            h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

 

        "8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi";

 

            i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        "8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis";

 

        l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziari a centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

 

        2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

 

        3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore";

 

            m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato" ;

 

            n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        "3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti"».

 

2.270 (già 2.0.13)

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        "2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.".

 

        2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        "5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".

 

        3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        "8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis".

 

        4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

 

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

 

        5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        "2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".

 

        6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

 

            2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";

 

        7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

 

        8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

 

        9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) prima della parola "600" è inserita la seguente: "572,";

 

            2) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

 

            3) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di tutela delle persone";

 

            4) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";

 

        10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

        "3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.".

 

        11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:

 

            1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";

 

            2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";

 

        12. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".

 

        13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.".

 

        14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

        "Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,

 

            b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.";

 

        15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";

 

        16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        "Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.";

 

        17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso dell'altra parte," sono soppresse;

 

        18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        "2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

 

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        "5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

 

        19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "contumace o" sono soppresse;

 

        20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o" sono soppresse;

 

        21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";

 

        22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        "4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.";

 

        23. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

 

        24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        "Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni".

 

        25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

 

            b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".

 

        26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";

 

            b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 41. - (Assenza dell'ente) - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza".

 

        27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

 

            "i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale";

 

            b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

            "l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice"».

 

2.7

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Delega al Governo in tema di difesa e di notificazione degli atti del procedimento penale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

 

            b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini preliminari;

 

            c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziari a e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente competenti;

 

            d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;

 

            e) modificare l'articolo 148 del codice di procedura penale, introducendo la previsione che, quando l'imputato è assistito da due difensori, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato;

 

            f) modificare il comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale, prevedendo, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del medesimo codice e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera e) del presente comma.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.8

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

 

                1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

 

                2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

 

                3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

 

            b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

 

            c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

 

            d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);

 

            e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

 

            f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

 

            g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.9 (testo 2)

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Delega al Governo per gli archivi informatizzati e per il processo telematico). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;

 

            b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sia gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli avvocati;

 

            c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello, nonché per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;

 

            d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;

 

            e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;

 

            f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri diretti vi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

 

        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2010».

 

2.10

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

 

            a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

 

            b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

 

            c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudizi ari in materia di notifica;

 

            d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudizi ari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene al seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

 

            b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

 

            c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

 

            d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria della forma telematica per le notificazioni.

 

        3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

 

            b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

 

            c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

 

        4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

 

            b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

 

            c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

 

            d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

 

            e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

 

            f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.

 

        5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

 

            b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri diretti vi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi».

 

2.11

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

 

            b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine la cui durata, comunque breve, è definita dal Ministero della giustizia d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

 

            c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

 

            d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

 

            e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

 

            f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

 

            g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziati approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

 

            h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi».

 

2.12

 

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato";

 

            b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

 

            a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

 

            b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

 

        2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis»;

 

            a) all'articolo 349:

 

                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis";

 

                2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

        "4-bis. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.

 

        4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti";

 

            a) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

 

            b) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;

 

            e) all'articolo 420-quater:

 

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;

 

                2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

 

                3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

 

                4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";

 

                5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

 

                6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;

 

                7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

        "7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

 

        7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.";

 

            a) l'articolo 420-quinquies è abrogato;

 

            b) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

 

        "Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

 

            b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

 

            c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dando ne comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438. .

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta lasospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che riti elle rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8»;

 

            a) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";

 

            b) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

 

        "Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione";

 

            a) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso dell'altra parte," sono soppresse;

 

            b) all'articolo 511:

 

                1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        "2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice";

 

                2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        "5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

 

            a) all'articolo 513, comma 1, le parole: "contumace o" sono soppresse;

 

            b) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o" sono soppresse;

 

            c) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";

 

            d) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        "4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa";

 

            a) il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis sono abrogati.»

 

2.15

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali) - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità ex articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonchè alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

 

        2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.

 

        3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

 

        4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.

 

        5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurarne la ragionevole durata, considerando altresì la Particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

 

        6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata Partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».

 

2.16

 

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

 

            "a) l'organizzazione dell'ufficio in attuazione dei criteri generali dettati dal Consiglio superiore della magistratura";

 

            b) alla lettera b) del comma 6, la parola: "eventualmente" è soppressa;

 

            c) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

            "c-bis) le priorità nello svolgimento delle indagini preliminari relative a determinate categorie di reati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis";

 

            d) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'approvazione. La modifica delle priorità nello svolgimento delle indagini deve essere preceduta dagli adempimenti di cui all'articolo 2-bis, comma  1".

 

        2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

        "Art. 2-bis. - (Criteri di priorità nelle indagini preliminari). - 1. Il procuratore della Repubblica, sentiti il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i sindaci dei comuni e il presidente della provincia, i cui territori sono compresi in tutto o in parte nel circondario del tribunale, nonché i presidenti, o loro delegati, dei consigli dell'ordine forense territorialmente interessati, determina le priorità nello svolgimento delle indagini in relazione ai reati che, per la natura degli interessi lesi o messi in pericolo e per la Particolare frequenza di commissione, assumono connotazione di maggiore gravità.

 

        2. Al fine di assicurare tempestività nella conduzione e nella definizione delle indagini preliminari per i reati di trattazione prioritaria individuati ai sensi del comma 1, il procuratore della Repubblica provvede all'organizzazione dell'ufficio individuando gruppi specializzati di magistrati per specifici settori di affari. Allo stesso fine, fissa altresì i criteri per la distribuzione e per l'uso delle risorse tecnologiche e per l'impiego della polizia giudiziaria".

 

        3. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 4. - (Impiego della polizia giudiziario e delle risorse tecnologiche e finanziarie). - 1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, oltre a determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudizi aria e nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis del presente decreto, determina i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e delle priorità di indagine previamente individuate secondo la procedura di cui al citato articolo 2-bis".

 

        4. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il Ministro della giustizia, inoltre, sulla base di una relazione del Consiglio superiore della magistratura, riferisce alle Camere sulle modalità organizzative delle procure della Repubblica in relazione alle priorità di indagine individuate secondo la procedura di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106"».

 

2.18

 

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato). - 1. AI codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;

 

            b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: ", esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti," sono soppresse;

 

            c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

 

            d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

 

        Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

 

        La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per tal uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale";

 

            e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

 

        II tempo necessario a prescrivere non può comunque:

 

            1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

 

            2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

 

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

 

        Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

 

        Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

 

        La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

 

        La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;

 

            f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione";

 

            g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 159 - (Sospensione del Corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

            1) autorizzazione a procedere;

 

            2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

 

            1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

 

                a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

 

                b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

 

            2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;

 

            h) all'articolo 160:

 

                1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le Parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

 

                2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

        «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

 

        Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2);

 

            3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

 

        «La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

 

        La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;

 

            i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per tal uno di essi ha effetto anche per gli altri».

 

        2. AI codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 108, comma 2, le parole: "o la prescrizione del reato" sono soppresse;

 

            b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

 

        "2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre";

 

            c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;

 

            d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.

 

        3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'articolo 30-quater è abrogato;

 

            b) all'articolo 47-ter:

 

                1) al comma 01, le parole: "purché non sia stato dichiarato delinquente abituaIe, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: ", sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati";

 

                2) il comma 11 è abrogato;

 

                3) al comma 1-bis, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

 

            c) l'articolo 50-bis è abrogato;

 

            d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».

 

2.19

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo verbale). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) Se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            d) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

            e) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

 

        2. I termini di cui al comma 1 sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro li titolo secondo del codice penale e sono aumentati della metà quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a delitti per cui è contestata l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

 

        3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie diversa. per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        4. La prescrizione è rinunziabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato ovvero dal difensore munito di mandato speciale.

 

        5. l reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non si prescrivono.

 

        6. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

 

        7. Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

 

            a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

 

            b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.".

 

        2. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione). - 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal Comma 2.

 

        2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

 

        3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.".

 

        3. L'articolo 159 del codice penale è sostituto dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - 1. II corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:

 

            a) autorizzazione a procedere;

 

            b) deferimento della questione ad altro giudizio;

 

        2. Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:

 

            a) per il tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero;

 

            b) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, Ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, Ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, Ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

 

            c) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti, per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

 

            d) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

 

            e) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini per l'impugnazione.

 

        3. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

 

        4. Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

 

2.20

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

            d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescritti va o pecuniaria.

 

        2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.

 

        4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze."».

 

2.202

 

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale). - 1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

 

        «Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali) - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

 

        2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

 

        3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta,salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

 

        4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

 

        5. Il, giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

 

            a) per il giudizio di primo grado: anni due;

 

            b) per il giudizio in grado di appello: anni due;

 

            c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

 

        6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

 

        7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

 

        8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4 e 5.

 

2.5

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole) - 1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

 

            "Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). - 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

 

            a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo  548;

 

            b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;

 

            c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617".

 

        2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

 

            a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

 

            b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

 

            c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

 

        3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.

 

        4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

 

        5. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629 e seguenti.

 

        6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

 

        7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

 

2.21

 

DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Precluso

 

Sopprimere il comma 1.

 

2.24

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sostituire le parole:«inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione,» con le seguenti: «inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione,».

 

2.204

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 1, ivi richiamato premettere alla lettera a) la seguente: «dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 del codice di procedura penale o abbia richiesto l'archiviazione».

 

        Conseguentemente dopo l'articolo 2 inserire il seguente: «2-bis. (Responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero) L'estinzione del processo determina per le cause previste dall'art. 346-bis, comma 1, lettera aa) del codice di procedura penale, è fonte di responsabilità disciplinare per il Pubblico Ministero titolare delle indagini ed è valutata ai fini della progressione in carriera dello stesso.

 

2.27

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

 

            «0a) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».

 

2.28

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

            «a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 del codice di procedura penale o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548 del medesimo codice;».

 

2.29

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

            «a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado:

 

                1) dalla data di notifica del decreto con il quale il giudice dispone il giudizio immediato;

 

                2) nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, di cui all'articolo 461:

 

                    a) dalla data in cui il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5;

 

                    b) dal decreto in cui il giudice fissa l'udienza per il giudizio abbreviato;

 

                    c) dal decreto con il quale il giudice fissa un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso all'applicazione della pena su richiesta di parte;

 

                3) nel giudizio direttissimo di cui all'articolo 449 dalla data in cui è stato eseguito l'arresto dell'imputato;

 

                4) dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato;

 

                5) dalla data del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare ex articolo 424;

 

                6) dalla data del provvedimento con cui il giudice esercita l'azione penale, nel giudizio abbreviato di cui all'articolo 438 e nel giudizio di applicazione su richiesta ex articolo 444.

 

                7) dalla data della citazione diretta a giudizio.».

 

2.30

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 1, la lettera a) con la seguente:

 

            «a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi».

 

2.31

 

MAZZATORTA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le altre: «tre anni».

 

2.32

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

            «b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 del codice di procedura penale sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;».

 

2.33

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

            «b) dal momento del deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello».

 

2.34

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, la lettera c) con la seguente:

 

            «c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione».

 

2.35

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sostituire la lettera c)con la seguente:

 

            «c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617 del codice di procedura penale;».

 

2.38

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sopprimere la lettera d).

 

2.40

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 1, ivi rivelato, sostituire la lettera d), con la seguente: «dalla sentenza di cui alla lettera c)sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».

 

2.42

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni) - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

 

        2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

 

        3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 

        4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

 

        5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

 

        6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".

 

        1-ter. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma l è sostituito dal seguente:

 

        "1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e difax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso. che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

 

        L'atto è notificato anche al difensore.";

 

            b) il comma 5 è abrogato;

 

            c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto.".

 

        1-quater. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all 'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione dì garanzia ed è stato;

 

        nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di questo.

 

        2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di lax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

 

        3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

 

        4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio.".

 

        1-quinquies. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.

 

        2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.".

 

        1-sexsies. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.

 

        1-septies. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        "Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148.".

 

        1-octies. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza) - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

 

        2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

 

        3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

 

        4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

 

        5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.".

 

        1-nonies. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello) - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

 

        2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

 

        3. solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.

 

        4. Quando appellante è il pubblico ministero:

 

            a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

 

            b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

 

            c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

 

        5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

 

        6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

 

        7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.".

 

        1-decise. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

 

        1-undecies. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

 

        "1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

 

        2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.".

 

        1-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

            "c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello.".

 

        1-terdecies. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.

 

        1-quaterdecies. All'articolo 613, comma 1, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente" sono soppresse».

 

2.43

 

MAZZATORTA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento».

 

2.44

 

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento».

 

2.46

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Nei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine di fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici mesi».

 

2.47

 

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione"».

 

2.48

 

GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

            1) autorizzazione a procedere;

 

            2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

 

        1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

 

            a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

 

            b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

 

        2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime"».

 

2.49

 

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 159. - (Mancata attuazione della prescrizione). - La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato"».

 

2.50

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

        "c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, qualora l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a diciotto mesi"».

 

2.51

 

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

 

                2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

        "La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)";

 

                3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

 

        "La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

 

        La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso"».

 

2.52

 

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        "Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

 

2.53

 

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 introdotto dall'articolo 1 della presente legge, dopo l'entrata in vigore della presente legge.»

 

2.54

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 3, lettera a), dopo le parole: «procedimento penale» inserire le seguenti: «o del processo penale».

 

2.55

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

        «b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;».

 

2.56

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

        "b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato;"».

 

2.58

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, lettera c), dopo le parole: «ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore» aggiungere le seguenti: «, o per revoca del mandato al difensore da parte degli imputati o dismissione del mandato da parte dei difensori».

 

2.57

 

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

 

        "b-bis) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati"».

 

2.59

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma e, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

 

        «c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità».

 

2.60

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

 

        «c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilità ai sensi degli articoli 159 e 160 del codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autorità giudiziaria notizia del reperimento o del decesso dell'imputato».

 

2.61

 

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

 

        «4-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.

 

        2-ter. Le disposizioni dei commi 4, 4-bis e 4-ter non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo».

 

2.62

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

            d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

 

        2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.

 

        4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze"».

 

2.63

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. All'articolo 157 del codice penale, il settimo comma è sostituito dal seguente:

 

        "La prescrizione è sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale"»

 

2.64

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, al numero 3), primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole ", ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo."».

 

2.65

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        "3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi."».

 

2.66

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        "3-bis) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo."».

 

2.67

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:

 

        "La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

 

        Una volta verificato si l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.

 

        Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati"».

 

2.69

 

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».

 

2.71

 

CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.».

 

2.72

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

 

        «4-bis. All'articolo 31 del D.P.R. n. 448 del 1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

 

        "1-bis. Nei casi in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario, il processo è sospeso per il tempo strettamente necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenne"».

 

2.74

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 5.

 

2.75

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 5.

 

2.76

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:

 

        «5. Nelle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 3, o nell'ipotesi di gravi e lunghe carenze dell'organico di magistrati e di personale amministrativo, può aumentare sino alla metà il decorso dei due anni necessari all'estinzione del processo.».

 

2.77

 

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:

 

        «5. I termini di cui al comma 1, lettera a), possono essere aumentati per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità.».

 

2.78

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

 

        «5. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2 del codice di procedura penale, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.».

 

2.79

 

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 5 inserire il seguente:

 

        «5-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, i termini di fase di cui al comma 1 sono aumentati del tempo necessario al suo espletamento.».

 

2.80

 

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, LATORRE, ADAMO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 6.

 

2.81

 

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO, CECCANTI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 7.

 

2.82

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «346-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

 

        «7. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629 e seguenti del codice di procedura penale.».

 

2.206

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 7 ivi reclamato, sopprimere le parole: «nei processi in cui l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi 2 e 4, del codice penale o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale per tendenza e».

 

2.207

 

SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7 sopprimere le parole: «o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza».

 

2.208

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

Al coma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo le parole: «professionale o per tendenza», inserire le seguenti: «eccetto che nelle ipotesi di applicazione concordata della pena di cui all'articolo 445, qualora il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi del comma 2 del richiamato articolo, nonchè nelle ipotesi di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 167 del codice penale,».

 

2.93

 

CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, CECCANTI, ADAMO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere le parole da «e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:» fino alla lettera p) inclusa.

 

2.209

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7 soprimere le parole da: «e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:» fino alla lettera p) inclusa.

 

2.95

 

GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 7, sopprimere la lettera a).

 

2.210

 

MAZZATORTA, DIVINA

 

Precluso

 

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

 

            a) dopo le parole: «processi relativi a uno dei seguenti», sostituire la parola: «delitti» con la seguente: «reati»;

 

            b) alla lettera o), sostituire la parola: «delitti» con la seguente: «reati».

 

2.211

 

GRANAIOLA, CASSON

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

            «a-bis) delitti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;».

 

2.212

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

 

            «a-bis) delitti di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 322 del codice penale».

 

2.213

 

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

 

            «a-bis) truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale».

 

2.214

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

 

            «a-bis) delitti in materia di colpa professionale medica».

 

2.97

 

CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera b).

 

2.98

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 7, sopprimere la lettera b).

 

2.100

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera b)inserire la seguente:

 

            «b-bis) delitto di prostituzione minorile, di cui all'articolo articolo 600-bis del codice penale;».

 

2.101

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera b)inserire la seguente:

 

            «b-bis) delitto di corruzione di minorenne, di cui all'articolo articolo 609-quinquies del codice penale;».

 

2.102

 

DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera d).

 

2.103

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 7, sopprimere la lettera d).

 

2.104

 

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera e).

 

2.106

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere le lettere g) e h).

 

2.105

 

INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Precluso

 

A1 comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera g).

 

2.107

 

BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere le lettere g).

 

2.108

 

ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera h).

 

2.110

 

SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera i).

 

2.111

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera i).

 

2.112

 

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera l).

 

2.113

 

D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera m).

 

2.215

 

MARCUCCI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sostituire la lettera n) con la seguente:

 

            «n) delitti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale;».

 

2.117

 

INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, BAIO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera o).

 

2.118

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera o).

 

2.216

 

D'ALIA

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 7, sopprimere la lettera o).

 

2.122

 

DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera p).

 

2.132

 

DELLA SETA, FERRANTE, CASSON

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

 

        «p-bis) traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

2.134

 

GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 8.

 

2.135

 

CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 8, sopprimere il primo periodo.

 

2.136

 

SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 8, sopprimere il secondo periodo.

 

2.217

 

POLI BORTONE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

 

        «8-bis. Nei giudizi successivi a quello di primo grado dinanzi al giudice d'appello ed alla corte di cassazione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 578 del codice di procedura penale».

 

2.137

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sopprimere il comma 9, conseguentemente, aggiungere il seguente:

 

        «Art. 346-ter - (Richiesta di prosecuzione). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

 

        2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

 

        3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

 

        4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

 

        5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

        Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

 

2.138

 

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 9.

 

2.218

 

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sostituire il comma 9 con il seguente:

 

        «9. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui al presente articolo. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

2.140

 

CAROFIGLIO, CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Precluso

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 9, aggiungere il seguente periodo:«Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 9, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 9, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

 

2.0.2

 

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

 

        1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

 

            b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa"».

 

2.0.3

 

MAZZATORTA

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

 

        "1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera m), inserire la seguente:

 

        'm-bis la reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la durata ragionevole dei processi;'"».

 

2.0.4

 

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

 

        1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato:

 

            a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

            b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010.

 

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

 

        3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

 

2.0.5

 

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

 

        1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudizi aria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'attivazione di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

 

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

 

        3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"«.

 

2.0.6

 

MAZZATORTA

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        L'articolo 160 del codice penale è abrogato».

 

2.0.7

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e alla criminalità organizzata)

 

        1. All'articolo 314 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

 

        2. All'articolo 319 del codice penale le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a dodici anni".

 

        3. All'articolo 319-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al primo comma, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dodici anni";

 

            b) al secondo comma, prima parte, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni".

 

        4. All'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

 

        5. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

 

2.0.10

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a undici anni.

 

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

 

        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a tredici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni"».

 

2.0.45

 

BAIO, ADAMO

 

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il titolo è sostituito dal seguente: "Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i fanciulli.";

 

            b) al comma 1, dopo la parola "maltratta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero pone in essere una punizione corporale verso";

 

            c) dopo il comma l è aggiunto il seguente:

 

        "1-bis. Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un terzo.";

 

            d) al comma 3, le parole "otto anni" sono sostituite dalle seguenti "tredici anni".

 

        2. All'articolo 147 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

 

        "1-bis. Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, deve essere trattato con rispetto come persona, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti".».

 

2.0.13

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        "2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.".

 

        2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        "5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".

 

        3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        "8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis".

 

        4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

 

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

 

        5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        "2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".

 

        6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

 

            2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";

 

        7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

 

        8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

 

        9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) prima della parola "600" è inserita la seguente: "572,";

 

            2) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

 

            3) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di tutela delle persone";

 

            4) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";

 

        10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

        "3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.".

 

        11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:

 

            1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";

 

            2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";

 

        12. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".

 

        13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.".

 

        14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

        "Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,

 

            b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.";

 

        15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";

 

        16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        "Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.";

 

        17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso dell'altra parte," sono soppresse;

 

        18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        "2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

 

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        "5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

 

        19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "contumace o" sono soppresse;

 

        20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o" sono soppresse;

 

        21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";

 

        22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        "4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.";

 

        23. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

 

        24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        "Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni".

 

        25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

 

            b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".

 

        26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";

 

            b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 41. - (Assenza dell'ente) - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza".

 

        27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

 

            "i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale";

 

            b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

            "l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice"».

 

2.0.100

 

MAZZATORTA

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice penale)

 

        a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) al comma 1, dopo le parole: "estingue il reato" sono inserite le seguenti: ", se non è esercitata l'azione penale,";

 

            2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

 

        "Dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati dal codice di procedura penale.";

 

            b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        1) al comma 1, le parole: "o del processo penale" sono soppresse;

 

        2) al comma 1, numero 3), le parole: "o del processo penale" e le parole: "In caso di sospensione del processo" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

 

            c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è abrogato;

 

        2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulIa richiesta di archiviazione, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena"».

 

2.0.21

 

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

    -"Articolo 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione) - 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.

 

        2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato , dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

 

        3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato"».

 

2.0.23

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

 

        1. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        "3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi;

 

        3-ter) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

 

        3-quater) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».

 

2.0.28

 

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

 

        1. Al codice di procedura penale, all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato"».

 

2.0.29

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        All'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

 

        "3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attività alla quale l'avviso si riferisce"».

 

2.0.30

 

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, LATORRE

 

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

 

        1. l'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

 

            a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

 

            b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

 

        2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis."».

 

2.0.31

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Informazione di garanzia)

 

        1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 369. - (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo saranno eseguite presso di lui.

 

        2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma dell'articolo 154"».

 

2.0.33

 

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)

 

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

 

        "3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle impronte.

 

        4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

 

        5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una comunità terapeutica»;

 

            b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3-bis, o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;

 

            2) al comma 3, le parole: "L'arresto o" sono soppresse;

 

            3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Richiesta di convalida del fermo"».

 

2.0.35

 

D'ALIA

 

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Strumenti di deflazione del procedimento penale)

 

        1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

 

        "Art. 408-bis. - (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato). - 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.".

 

        2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:

 

        "Art. 346-ter - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

 

        2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

 

        3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

 

        4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".

 

        3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

 

        «Art. l6l-bis. - (Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale). - 1. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

 

        2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.

 

        3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempi menti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

 

        4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudizi aria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

 

        5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.

 

        6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.».

 

2.0.36

 

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. L'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.";

 

            e) all'articolo 420-quater del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assenza o allontanamento volontario dell'imputato";

 

        2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

 

        3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

 

        4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";

 

        5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

 

        6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;

 

        7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

        "7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

 

        7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.";

 

        2. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è abrogato».

 

2.0.37

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 

        "5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.

 

        5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorché nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il suo assistito".».

 

2.0.38

 

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale)

 

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:

 

    -"Art. 449. - (Casi e modi del giudizio nei confornti di imputati arrestati o firmati). - 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo.

 

        2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.

 

        3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

 

        4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

 

        5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386, comma 3.";

 

            b) l'articolo 450 è abrogato;

 

            c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 451. - (Svolgimento del giudizio). - 1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

 

        2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

 

        3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

 

        4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato, sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.

 

        5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.

 

        6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore avviso, dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia subito al giudice la più corretta.

 

        7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

 

        8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la stessa udienza i testimoni a discarico.

 

        9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.

 

        10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione della pena per effetto del patteggia mento non può superare un quarto della pena da infliggere in concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.

 

        11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.

 

        12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.

 

        13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;

 

            d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 558. - (Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della procedura distrettuale). - 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in corso.

 

        2. AI difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

 

        3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».

 

        e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:

 

        «Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale».

 

2.0.39

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

        "Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

 

            b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell 'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fmi della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.»;

 

        2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;

 

        3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        «Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;

 

        4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

 

        5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

 

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        «5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.»;

 

        6. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

 

        7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;

 

        8. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

 

        9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        «4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;

 

        10. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati».

 

2.0.40

 

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

        "Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma l, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

 

            b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

 

            c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) -. 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi l e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si arplica l'articolo 484-bis, comma 8.".».

 

2.0.41

 

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua rinecessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.".».

 

2.0.42

 

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        "2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

 

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        "5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

 

        2. All'articolo 513, comma l, del codice di procedura penale le parole: "contumace o" sono soppresse;

 

        3. All'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, del codice di procedura penale le parole "contumace o" sono soppresse;

 

        4. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la parola "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente".».

 

2.0.43

 

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche agli articoli 544 e 545 del codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza e di termini per l'impugnazione)

 

        1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

 

        "3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, e unicamente qualora vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione è di trenta giorni nel caso di cui al comma 3 e di quarantacinque nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-bis".

 

        2. All'articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo periodo".».

 

2.0.44

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        "3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-bis".

 

        2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo periodo".».

 

2.0.46

 

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche agli articoli 593, 597, 599 e 603 del codice di procedura penale)

 

        1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1, sono aggiunte le parole: "o di proscioglimento";

 

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto";

 

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

 

        2. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

 

        2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

 

        3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniaI e fatta dai giudici di primo grado.

 

        4. Quando appellante è il pubblico ministero:

 

            a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

 

            b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

 

            c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

 

        5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

 

        6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

 

        7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.".

 

        3. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

 

        4. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

 

        "1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

 

        2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado"».

 

2.0.47

 

D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art.2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di ricorso, spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, nonché provvedimenti conseguenti alla sentenza)

 

        1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

        "c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello".

 

        2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso). - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro 3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".

 

        3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'alinea è sostituita dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";

 

            b) la lettera l) è abrogata.

 

        4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

 

        2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte".

 

        5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

 

        6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati."».

 

2.0.48

 

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al titolo III del libro IX del codice di procedura penale)

 

        1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

            "c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello".

 

        2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso) - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".

 

        3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";

 

            b) la lettera l) è abrogata.

 

        4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

 

        2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l 'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte».

 

        5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

 

        6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati"» .

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

315a seduta pubblica (pomeridiana)

 

 

martedì 19 gennaio 2010

 

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del presidente SCHIFANI

 


Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ore 16,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 16,23).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

MASSIDDA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (PdL). Signor Presidente, vorrei segnalare alla Presidenza che sull'emendamento 2.0.2 il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sulla scomparsa di Giovanni Roberti

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, intervengo soltanto per ricordare in quest'Aula a questa Assemblea che ieri è scomparso a Napoli l'onorevole Giovanni Roberti, parlamentare per molte legislature.

Egli apparteneva a quella generazione nitidamente missina e corporativa che aveva addirittura preceduto i parlamentari della generazione di mio padre, di cui, con diversi sentimenti etico-civili, era stato collega, oltre che alla Camera dei deputati, alla facoltà di scienze politiche. Egli era un benemerito degli studi di diritto del lavoro, ovviamente della tradizione fascista e corporativa anteriore a quella che fu la generazione dei Giugni e dei Mancini, per non parlare di quella odierna giunta su posizioni liberali e liberiste.

L'onorevole Roberti è stato un uomo che alla città di Napoli, oltre che alla sua parte politica, ha sempre dato dignità ed eleganza di stile. Nella sua vecchiaia non ha mai fatto mancare, nelle prese di posizione pubbliche, un sentimento civile di amore alla città, alla propria bandiera e al proprio Paese.

Di qui il cordoglio dei parlamentari napoletani e di quelli del nostro Gruppo in particolare. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa nelle condoglianze.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1880 (ore 16,26)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo con i lavori.

L'emendamento 2.0.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.4.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Presidente, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole «è autorizzato:».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.4 e l'emendamento 2.0.5.

L'emendamento 2.0.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.7.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, ritengo, proprio in relazione a questo emendamento che riguarda i reati in materia di corruzione, di dover svolgere la dichiarazione di voto ripetendo la dichiarazione già fatta dal senatore Carofiglio.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. Non accogliendo questo emendamento, lo Stato rinuncia alla lotta contro la corruzione. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata della senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.7, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.10.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signora Presidente, esprimo il mio grande rincrescimento per non aver visto alcun interesse nemmeno per un emendamento riguardante la corruzione e la truffa ai danni dello Stato, proposta portata avanti non da me o dai miei colleghi, ma dall'intero Comune di Milano, compreso il sindaco Moratti. Per questo, mi accingo a leggere anch'io la seguente dichiarazione di voto.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione - come risulta dall'esempio citato poc'anzi - rendendo drammaticamente trasparenti le vere e uniche ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatelo ripetere anche a me: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.10, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.45.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, proprio in questi giorni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, già condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto. La maggioranza oggi si accinge, nonostante questo precedente significativo, ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini, quei cittadini a nome dei quali avete - in maniera menzognera - intestato questo disegno di legge.

Mentre questa maggioranza, tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - sì, insisto - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è quindi uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: è lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.45, presentato dalle senatrici Baio e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.21.

CHIURAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI (PD). Signora Presidente, leggerò anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei colleghi poc'anzi.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. (Commenti dal Gruppo PdL).

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini. Mentre questa maggioranza parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso: questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lo ripeto: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.21, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.23.

DONAGGIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAGGIO (PD). Signora Presidente, leggero anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei colleghi.

Signori del Governo, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.28.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

ASCIUTTI (PdL). Ma che sia un minuto!

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, i colleghi avranno capito che con i nostri interventi reiterati vogliamo portare all'attenzione dei cittadini e delle cittadine il fatto, che riteniamo gravissimo, che nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.28, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.29.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.29, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.30.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.30, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.31.

FIORONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORONI (PD). Signora Presidente, penso che sia importante ripetere questa dichiarazione perché più voci forse riusciranno a far capire il significativo contenuto che è in essa. Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. (Commenti dal Gruppo PdL).

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.31, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.33.

MAGISTRELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (PD). Signora Presidente, mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini... (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia in quest'Aula c'è libertà di espressione e di parola.

MAGISTRELLI (PD). Me ne siate grati, perché ho tagliato la dichiarazione almeno del 50 per cento. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.33, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.35.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, dinanzi ad una maggioranza distratta e riluttante ritengo che repetita iuvant. (Commenti dai banchi del Gruppo PdL)

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini: sì, quei cittadini a cui, in maniera menzognera, avete intestato il disegno di legge in discussione. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini (Commenti dai Gruppi PdL e LNP) - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso: esso è, né più né meno, lo scempio della giustizia italiana. Sì, lo ripetiamo: lo scempio della giustizia italiana. (Proteste dal Gruppo PdL).

Di tale scempio vi assumete, dinanzi al Paese, tutta la responsabilità, politica e morale! (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.35, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.36.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Brusìo. Proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, in quest'Aula ogni senatore è libero, nei limiti del Regolamento, di esprimere le proprie opinioni.

Prego, senatore Garraffa, ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Mi rendo conto che voi, quando eravate all'opposizione, tiravate al presidente Marini registri, fogli... (Applausi ironici dal Gruppo PdL). Oggi stiamo facendo un'opposizione per spiegare le cose come stanno!

Contro il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, il suo aggiunto Domenico Gozzo, il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, il sostituto procuratore di Palermo Gaetano Paci (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL) era pronto un attentato stragista di Cosa nostra, che le forze dell'ordine hanno fermato in tempo. A questi magistrati, a questi servitori dello Stato deve andare la solidarietà di tutto il Parlamento, ma la vera solidarietà è quella di farli lavorare in pace, con il tempo necessario, per assicurare alla giustizia i criminali di Cosa nostra.

MONTI (LNP). Tempo!

GARRAFFA (PD). Con questo provvedimento non state aiutando la magistratura. In un momento in cui deve vincere il rispetto nella politica e nella magistratura... (Proteste dai Gruppi PdL e LNP) ...uccidete la giustizia e fate arretrrte il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.36, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.37.

BIONDELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, nel giorno in cui la Corte... (Proteste dal Gruppo PdL). Tanto lo leggo lo stesso! Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi...

Mi fermo qui. Propongo due considerazioni ai colleghi della minoranza. Primo. Cosa avrebbero detto e dichiarato se la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse ritenuto ammissibile quel ricorso, dopo quindici anni dai fatti? Secondo. Poiché credo in una sana alternanza, radice della democrazia, la domanda da porsi è: come mai, dopo quindici anni da quei fatti, al di là della responsabilità dei singoli, il Governo Berlusconi e il centrodestra hanno avuto e continuano ad avere il più largo consenso popolare nelle ultime elezioni (sopra il 60 per cento)? (Applausi dal Gruppo PdL). Sarebbe meglio, più fisiologico (anche negli interessi dell'opposizione), meditare su questa domanda e fare un'opposizione che si contrapponga in modo serio sul contenuto dei provvedimenti. (Applausi dal Gruppo PdL).

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.37, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.38.

GHEDINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI (PD). Signora Presidente, la ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso... (Proteste dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. In quest'Aula, in un minuto di dichiarazione di voto, ogni senatore è libero di esprimere le proprie opinioni.

Prego, senatrice Ghedini.

GHEDINI (PD). ... esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.38, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.39.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.39, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «in quanto compatibili».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.39 e l'emendamento 2.0.40.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.41.

BLAZINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (PD). Signora Presidente, mi associo ai colleghi con una breve dichiarazione. La ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Presidenza del presidente SCHIFANI(ore 17)

(Segue BLAZINA). Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.41, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.42.

SCANU (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANU (PD). Signor Presidente, intervengo per confermare quanto già sostenuto dai colleghi, ancorché purtroppo nel dileggio o peggio ancora nell'indifferenza.

Noi siamo convinti di essere di fronte ad un cinico progetto che di fatto lede le libertà democratiche. A dispetto di ciò che accade, si parla di Governo dell'amore, di apertura e di disponibilità; intanto questa maggioranza, tristemente ridotta a rango di mera esecutrice di ordini, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Siamo di fronte ad uno scempio e di questo scempio questa maggioranza e l'intero Governo Berlusconi dovrà assumersi la responsabilità di fronte a tutto il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.42, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.43.

PASSONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI (PD). Signor Presidente, è evidente al Paese lo scempio che state facendo con questa legge. Vi assumete una responsabilità politica grandissima e lo state facendo proprio nel giorno importante in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, riconoscendo così l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto.

La maggioranza si accinge ad un ulteriore e devastante passaggio del suo cinico progetto che è quello di devastare il sistema della giustizia italiana. (Commenti dal Gruppo PdL). Di questo vi assumete la responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo di PdL e dai banchi del Governo).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.43, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «dell'avvenuta impugnazione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.043 e l'emendamento 2.0.44.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.46, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.47.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo... (Commenti dal Gruppo PdL). Mi fermo qui per rispondere al collega Baldassarri, perché la sua domanda è degna di una risposta precisa: cosa avremmo fatto? Avremmo rispettato la decisione di un organo giudiziario, perché siamo avvezzi a rispettarne le decisioni, e avremmo continuato a sdegnarci per le lungaggini processuali proponendo, come stiamo facendo, rimedi idonei e non una legge come questa, che devasterà la giustizia italiana. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.47, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «in cancelleria».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.47 e l'emendamento 2.0.48.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.200 (testo 2).

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.200 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare illustrati.

CASSON (PD). Signor Presidente, un minuto soltanto per indicare di che norma si tratta: l'articolo 4 concerne la clausola di monitoraggio. Noi dall'inizio della discussione di questo disegno di legge segnaliamo la presenza tuttora di profili di illegittimità costituzionale. In particolare, avevamo segnalato che questo disegno di legge è assolutamente privo di copertura, e questo è in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, il disegno di legge prevede all'articolo 1 una necessità di risorse finanziarie consistenti per quanto riguarda il risarcimento a favore di chi subisce un processo eccessivamente lungo, ed anche le modifiche all'articolo 2, sul processo penale in particolare, comportano assolutamente necessità di ordine finanziario.

Con il senatore Legnini avevamo presentato degli emendamenti proprio per provvedere alla copertura finanziaria; ci è stato risposto in maniera negativa sia in Commissione che all'interno di quest'Aula. Per contro, questo articolo 4, inserito successivamente dal Governo e dalla maggioranza, ci dà peraltro contezza del fatto che questa esigenza finanziaria era stata considerata positivamente dal Governo, tant'è vero che si incarica il Ministro dell'economia e delle finanze di assumere tempestivamente iniziative legislative per assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Ora, oltre alla irritualità istituzionale di una delega di questo tipo al Ministro dell'economia e delle finanze, rileviamo che nella sostanza ciò conferma i nostri dubbi di palese incostituzionalità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 4.200, presentato dal senatore D'Alia, e 4.300, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, nel mio intervento mi rivolgerò in particolare al Ministro per la semplificazione. Con questo emendamento, proponiamo di sopprimere l'articolo 4, secondo il quale il Ministro dell'economia, allorché riscontri che questa legge che vi apprestate a votare «rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione». Sinceramente, non comprendo quale sia, non solo dal punto di vista squisitamente letterale, ma anche dal punto di vista costituzionale, il senso di una norma di questo tenore. Non so se l'abbiamo compresa, ma ci sembra complessa e per questo chiediamo il suo autorevole consulto, signor Ministro.

Sostanzialmente, con l'articolo che stiamo esaminando si tenta in maniera un po' strana di mettere le mani avanti, riconoscendo di non essere nelle condizioni di valutare l'impatto economico sul bilancio del Ministero di giustizia di tutte le domande di equa riparazione che verranno presentate a seguito dell'entrata in vigore di queste disposizioni, che si applicano anche ai processi in corso. Diventa infatti automatico il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per ogni giudizio civile e amministrativo. Peraltro, per i giudizi davanti alla Corte dei conti è prevista una durata diversa: biennale per l'equa riparazione e triennale per la prescrizione, che poi diventa nuovamente biennale se l'importo del danno è al di sotto dei 300.000 euro. Insomma, c'è una sorta di gioco dell'oca, che con la semplificazione non ha nulla a che fare. In sostanza, si riconosce l'impossibilità di valutare il numero delle domande di equo indennizzo che verranno automaticamente presentate per gli oltre 2.500.000 giudizi civili pendenti che hanno già superato la soglia della durata ragionevole del processo e anche per gli oltre 30.000 giudizi di fronte alla Corte dei conti che hanno superato la soglia della durata ragionevole del processo.

Inoltre, la maggioranza non solo non sa quanto costerà allo Stato rifondere tutte le istanze di equo indennizzo che certamente verranno presentate, ma riconosce di non essere in grado di capire quante risorse saranno necessarie per l'aggravamento del giudizio con il doppio grado introdotto dall'emendamento del relatore, sempre ai fini della legge Pinto, e quante unità di personale ci vorranno solo per le cancellerie presso le corti d'appello, per reggere il carico di lavoro determinato da questa norma, che fa diventare irragionevole - mi scusi il bisticcio di parole - la ragionevole durata del processo.

Per di più, poiché non si è in grado di fare la previsione che è obbligatoria secondo la clausola del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, sul piano politico si dà una delega al Ministro dell'economia affinché valuti se c'è uno sfasamento rispetto ai conti pubblici e poi comunichi al Parlamento come deve intervenire. In realtà, il Ministro dell'economia non ha alcuna competenza al riguardo, perché è il Parlamento che - quando legifera - deve verificare se sussiste la copertura finanziaria e valutare l'impatto economico e finanziario di una legge sul bilancio dello Stato.

Capisco che si è voluto mettere le mani avanti, seppure in modo un po' maldestro, ma obiettivamente questa norma, a parte il fatto che con la semplificazione non c'entra nulla, è anche offensiva e un po' ridicola.

ARMATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Presidente, l'indifferenza, il disprezzo e persino i sorrisi ironici con i quali la maggioranza risponde ai nostri appelli e alle nostre dichiarazioni non nasconderanno la gravità di ciò che sta succedendo, e cioè l'esecuzione di un ordine scellerato: approvare una legge che mira a realizzare un solo scenario, la morte, lo scempio della giustizia italiana.

Di questo noi non ci assumiamo alcuna responsabilità;, quelle politiche e quelle morali ve le assumete appieno voi. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli alunni della Scuola media statale «Guglielmo Marconi» di Napoli, presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1880 (ore 17,15)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/2.

FONTANA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA (PD). Signor Presidente, la ripetizione dei nostri interventi, pronunciati di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini... (Commenti dal Gruppo PdL) ...mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste uno scenario solo: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, sia politica che morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1000/3.

MICHELONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, capisco l'irritazione ed il nervosismo dei nostri amici della maggioranza, perché questa maggioranza è tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini. Quando noi diciamo che il Parlamento è paralizzato, non lo facciamo perché noi siamo opposizione e voi maggioranza. Voi dovete ritirare i vostri emendamenti e, peggio ancora, non potete votare quelli che presentate, cari colleghi. Ricordatevi di questo.

È per questo che dello scempio che oggi state compiendo vi assumete la responsabilità davanti al Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1000/3, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, fino alle parole «le disposizioni di cui».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1000/3 e gli emendamenti 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8 e 4.0.1000/9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/10.

SOLIANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, colleghi, vi sono giorni in cui niente è più chiaro di una dichiarazione di voto universale. Nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi... (Commenti dal Gruppo PdL) ...condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. (Commenti dal Gruppo PdL). Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lo ripetiamo: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete voi davanti al Paese l'intera responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/10, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/11.

ROILO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signor Presidente, nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio di chi vi è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini del Presidente del Consiglio - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso.. (Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/11, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1000/12, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

MUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSI (PD). Signor Presidente, le faccio presente che il relatore aveva espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e che il rappresentante del Governo aveva espresso parere conforme. Quindi, il parere è contrario; lei non può correggere il parere né del relatore né del Governo.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Musi, adesso ascoltiamo il relatore. Prego, senatore Valentino.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, avevo detto - se mal non ricordo - parere contrario su tutti gli emendamenti, eccetto naturalmente quelli del relatore. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, in precedenza avevo espresso il parere sull'articolo 4, mentre ora si sta discutendo di un articolo aggiuntivo all'articolo 4, su cui esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.0.1000.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, anch'io rileggo lo stesso testo. Del resto, l'ostruzionismo, sia pure lieve, sulla base dell'attuale Regolamento si può fare solo così.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di tale cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di tanti cittadini.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini... (Il microfono si disattiva automaticamente).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.0.1002, precedentemente accantonato.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, è sorto un problema tecnico. Da quando lei si è insediato in Presidenza, sentiamo una voce a 78 giri. Invito i tecnici a rimettere la puntina a 45 giri.

PRESIDENTE.Senatore Garraffa, non ho capito. Desidero garantire uniformità dei lavori dell'Aula, ci mancherebbe.

GARRAFFA (PD). Bisogna cambiare la puntina da 78 a 45 giri.

PRESIDENTE. Ognuno ha il proprio metodo; l'importante è garantire a tutti libertà di espressione e correttezza nel voto.

Come ho detto, l'emendamento 1.0.1002 del relatore era stato accantonato. Do la parola al senatore Valentino per un chiarimento.

VALENTINO, relatore. Presidente, l'articolo 1 del disegno di legge che oggi discutiamo introduce anche il tema delle giurisdizioni amministrative e contabili.

Come ho già avuto modo di dire nel corso della precedente seduta, si è ritenuto che sia la pretesa punitiva dello Stato che la pretesa risarcitoria debbano essere contenute in termini circoscritti, pena la sanzione processuale.

Pertanto, confermo l'emendamento, che varrà naturalmente per i processi futuri, in quanto la modifica entrerà in vigore dopo che questo disegno di legge sarà legge dello Stato. Lo confermo, quindi, nella sua interezza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Presidente, desidero solo ricordare - questa mattina lei non era presente e abbiamo già discusso al riguardo - che gli emendamenti in questione erano stati accantonati proprio su sua indicazione, affinché ci fosse un emendamento scritto sull'ipotesi di accordo che avevo manifestato rispetto all'obiezione del senatore Li Gotti.

Pertanto, abbiamo presentato un subemendamento all'articolo successivo, quello della norma transitoria, che risolve i problemi, almeno secondo il nostro parere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002.

PIGNEDOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). La ripetizione dei nostri interventi letti di fronte a voi, ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, sinceramente non comprendo la ragione per la quale la maggioranza ha voluto introdurre questa norma che distrugge totalmente il giudizio davanti alla Corte dei conti degli amministratori e dei funzionari che si macchino di un reato molto più grave da un certo punto di vista - ad esempio, dalla prospettiva del federalismo fiscale - cioè quello di aver arrecato un danno alla finanza pubblica, alle finanze dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e così via.

Non ne capisco sinceramente la ragione, perché peraltro questa disposizione - poi della norma transitoria, quando sarà oggetto di discussione, parleremo - distrugge il giudizio contabile e, quindi, rende di fatto impossibile la celebrazione dei giudizi di responsabilità degli amministratori il giorno in cui voi, con le vostre deleghe sul federalismo fiscale, trasferirete più competenze, più poteri di spesa agli enti locali. Quindi, è illogico, da un lato, devolvere al sistema delle autonomie maggiori competenze e un maggiore potere di imposizione fiscale e, dall'altro, non rafforzare i poteri di controllo della giurisdizione della Corte dei conti per verificare se quelle tasse, se quelle imposte, se quel prelievo fiscale che gli amministratori locali richiedono siano funzionali all'interesse pubblico oppure allo sperpero di risorse dei contribuenti.

Questa è la cosa che non si capisce di ciò che state facendo, o meglio non la si capisce nella logica della coerenza di un progetto politico che dite di voler portare avanti con il federalismo fiscale. Si spiega in una logica diversa, che è tutta contingente: quella cioè di evitare che si possa celebrare in una determinata fase storica una serie di processi contabili. Ebbene, in questa logica quello che state facendo è assolutamente coerente. Disprezzabile politicamente, ma coerente.

Da questo punto di vista, però, mi permetto di segnalare un paio di questioni, perché state varando una norma che è assolutamente fuori da qualsiasi criterio di costituzionalità. Infatti, non potete distinguere la durata di un processo davanti alla Corte dei conti a seconda della quantificazione del danno: questo è un espediente che serve solo ad accorciare alcuni processi e solo per l'applicazione della norma transitoria. Allora, abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità davanti ai vostri elettori di questa norma (questa sì, allucinante) perché avete i numeri per approvarla, ma abbiate anche l'onestà intellettuale di dire che avete introdotto questa soglia solo perché ci sono dei processi pendenti davanti alla Corte dei conti che durano da più di due anni e che, siccome forse riguardano qualcuno che vi interessa, non avete alcun interesse a che vengano celebrati.

Diventa più chiaro ciò che si sta facendo e verosimilmente può darsi che si individui una soluzione migliore rispetto a quella di distruggere l'intero sistema del giudizio della Corte dei conti. Perché voi, per fare questa porcheria, state sostanzialmente affidando al pubblico ministero presso la Corte dei conti poteri enormi. Ma le leggete le cose che scrivete? State dicendo che la fase delle contestazioni che il pubblico ministero fa all'amministratore non rientra nel computo del periodo relativo alla prescrizione del processo: la tagliola scatta nel momento in cui l'atto di citazione in giudizio viene depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ma la fase precedente in cui il pubblico ministero raccoglie le prove sulla responsabilità contabile, attiva la Guardia di finanza (come è giusto che venga fatto), dispone di tutti i mezzi istruttori unilateralmente e poi chiede le controdeduzioni alla parte, ma senza alcun contraddittorio, questa fase è libera nel tempo, ha una durata verosimilmente illimitata e non è soggetta alla tagliola. Perché fate questo? Perché è una fase che non vi interessa, perché verosimilmente non avete alcun caso concreto a cui doverla applicare.

Guardando questa norma a regime, mi chiedo se vi rendete conto di come state intervenendo, eliminando la norma anche sull'appello per i giudizi in corso che rende ancora più illogico e incostituzionale il testo. Ne spiegherò le ragioni: vi è un'assoluta disparità di trattamento con ciò che avete fatto sul giudizio penale, in cui si può discutere dei limiti di tempo, ma si è giustamente stabilita una virata anche per i giudizi in Cassazione. Ricordo a me stesso che le decisioni che la Corte dei conti prende in sede di appello sono ricorribili per Cassazione, però il termine del giudizio per Cassazione relativo alle decisioni della Corte dei conti non rientra nella ragionevole durata del processo, il che mi sembra una castroneria.

Ma, tralasciando questo aspetto, secondo voi è possibile che la durata del giudizio contabile la stabilisca il pubblico ministero? Perché la quantificazione del danno patrimoniale, la contestazione del danno è quella fatta dal pubblico ministero. Vi sembra normale che sia il pubblico ministero a stabilire se quel giudizio dovrà durare due o tre anni? È evidente che farà in modo che tutti i giudizi durino tre anni e alzerà il livello della contestazione del danno patrimoniale. E questo non va a detrimento del diritto di difesa? Non va contro l'interesse del contraddittorio e della tutela dei convenuti nel giudizio contabile?

Altra considerazione che mi permetto di fare: voi ritenete che il periodo dei due o dei tre anni debba essere una fase temporale nella quale non si debbono computare gli adempimenti istruttori nel corso del giudizio. Ritenete solo che debba essere tolto dal computo dei due o dei tre anni e tempo conseguente ai rinvii chiesti dalla parte convenuta, che è una cosa giusta. Quando però, ad esempio, una sezione della Corte dei conti rimette alle sezioni riunite una questione giuridica particolarmente complessa, sulla quale vi è contrasto di opinione e d'indirizzo fra diverse sezioni, per avere un'indicazione univoca sul principio o sulla interpretazione della norma da applicare, il tempo necessario a che le sezioni riunite decidano viene calcolato nell'ambito dei due o dei tre anni.

Ed ancora, quando la Corte dei conti magari non si fida delle contestazioni o delle richieste che avanza il pubblico ministero e chiede e dispone un'ordinanza istruttoria per accertare essa stessa direttamente se i fatti che sono portati in giudizio costituiscono causa di responsabilità erariale, il tempo per l'esecuzione di queste ordinanze e per l'acquisizione della prova da parte della Corte dei conti non viene calcolato nell'ambito della durata del processo. Lo stesso per quanto riguarda la remissione alla Corte costituzionale, e così via.

Allora, in buona sostanza, per salvare qualcuno da qualche processo davanti alla Corte dei conti, state sostanzialmente distruggendo il processo contabile e - nella migliore delle ipotesi - state togliendo alla difesa dei convenuti il diritto di spiegare le proprie ragioni nell'ambito del giudizio, affidando al pubblico ministero presso la Corte dei conti poteri illimitati e indiscriminati. Credo che questa sia veramente l'eterogenesi dei fini e che la norma in esame, che avete costruito su misura per qualcuno, alla fine risulterà controproducente e distruttiva, perché non dà agli amministratori neanche la possibilità di dimostrare se quelle risorse, quelle spese o quegli atti sono conformi o no all'interesse generale.

Di questo non vi interessa nulla. E che non interessi nulla a voi poco importa; mi meraviglia invece che la Lega, che del federalismo fiscale ha fatto la propria battaglia principale, abbia consentito di distruggere uno degli strumenti fondamentali perché esso possa trovare attuazione. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUSI (PD). Signor Presidente, per non abusare del tempo a mia disposizione, parlerò soltanto del terzo comma di questo emendamento.

Ovviamente confermo di aver preso la parola in dissenso dal mio Gruppo, ma trovo che le considerazioni mosse dal collega D'Alia siano non solo valide, ma corrette.

Signor relatore, signor Sottosegretario, vorrei che ci convinceste di questo passaggio: sapete meglio di me che, allo stato attuale, il giudizio di responsabilità contabile è uno dei migliori dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia. È tendenzialmente un processo per tabulas, quindi abbastanza facile da gestire da parte delle procure e anche in termini di giudizio perché, tra la risposta, la memoria e la comparsa, di solito questo procedimento si gioca all'interno di una o al massimo due udienze, a meno che non sia particolarmente complesso.

Qui, però, c'è un punto non chiaro. Nel comma 3, il relatore scrive: «Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a) è di due anni».

Collega Valentino, è raro - ma accade - che il fatto dannoso sia contestato ad una sola persona; tendenzialmente - e sottolineo questo avverbio - è contestato a più persone. Come va interpretato, allora, questo comma 3? L'avete scritto chiaramente, in realtà: parlate di fatto dannoso, non di soggetti indagati oppure coimputati per il medesimo fatto; né fate riferimento alla singola persona coimputata: voi scrivete «per ogni singolo fatto dannoso», il che significa che se in un procedimento ci sono «n» persone...

PRESIDENTE. Senatore Lusi, la invito a concludere.

LUSI (PD). Ho terminato, signor Presidente.

Se in un procedimento ci sono «n» persone imputate per il medesimo fatto dannoso, questo importo massimo di 300.000 euro, ovviamente, si riduce pro quota per le singole persone. Ciò significa che nella stragrande maggioranza dei casi - mi rivolgo al Sottosegretario che oggi rappresenta il Governo - i procedimenti per responsabilità contabile vengono ascritti al comma 3, dal punto di vista del termine applicato secondo la lettera a) del comma 1, perché la stragrande maggioranza dei procedimenti si trova al di sotto della soglia indicata.

Concludendo, signor Presidente, è vero che il giudizio di responsabilità contabile è tra i più efficaci ed efficienti del nostro ordinamento, ma il termine di due anni, nel rapporto tra la lettera a) del comma 1, il comma 2 e l'applicazione del comma 3, che pone un «tetto soglia» per il fatto dannoso di 300.000 euro, è così basso da rendere totalmente inutile l'esercizio di questa attività.

Ecco perché mi asterrò dalla votazione di questo emendamento, perché, oltre ad essere foriero di un'interpretazione difficile, che non so quando risolverete se non lo farete in questa sede, diventerà di fatto il modo per essere esenti dalla responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/1.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, tralascio la Corte europea dei diritti dell'uomo e il riferimento al cinico progetto che abbiamo ripetuto abbastanza e che credo sia stato recepito dai colleghi della maggioranza. Insisto brevemente sul passaggio relativo alla maggioranza tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini. Badate colleghi, questa è un affermazione pesante, un'affermazione grave, che non è e non vuole essere di offesa, ma che esprime la nostra forte preoccupazione per come un numero così elevato di colleghi possa ridursi in questo stato.

Non conosco tutti i colleghi della maggioranza, ma alcuni sì, e a loro mi rivolgo, a voi colleghi che siete esperti di alto livello morale e culturale: non potrete dire domani di non aver capito, perché avete ben capito che questa è una legge che devasterà la giustizia italiana! Vi state però assumendo l'onere e la responsabilità davanti al Paese di votarla, quando ben sapete che per ridurre i tempi della giustizia ci sono altri rimedi, che non volete adottare. (Commenti dai banchi della maggioranza).

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, signore e signori del Senato, non ho ben compreso che cosa abbia fatto oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo. Mi pare di capire che abbia preso una decisione che ha fatto felice una parte della minoranza, quella rappresentata dal Partito Democratico.

Ma al tacere di questo, io ho qui sentito questa minoranza che si è esercitata in un'elegante tantra ripetitivo, creando un'atmosfera elegantemente orientaleggiante. Ebbene, a questa atmosfera desidero contribuire con la seguente dichiarazione, di cui ovviamente mi assumo in pieno la responsabilità storica, morale, civile e politica. Prego, un po' di attenzione: «Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare». Grazie, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo Pdl. Commenti dei senatori Garraffa e Lusi).

LUSI (PD). È meglio Ghedini!

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/1, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Colleghi, per la prosecuzione dei lavori vorrei dire questo. (Brusìo). Gradirei un minimo di attenzione da parte di tutti.

Siamo in coda ai lavori, manca una ventina di votazioni. Sapete quali siano stati sempre l'orientamento e l'atteggiamento di questa Presidenza: di consentire a qualunque Gruppo, anche a fronte dell'esaurimento dei tempi, l'intervento di un minuto per garantire la libertà d'espressione e il diritto di parola nel merito dei provvedimenti. È inutile sottolineare come questo minuto di parola sinora sia stato utilizzato non tanto per manifestare perplessità o valutazioni nel merito del singolo emendamento, ma per svolgere un'attività semiostruzionistica (non voglio definirla ostruzionistica).

Invito quindi i colleghi, da questo momento in poi, a chiedermi la parola soltanto nel caso in cui debbano intervenire nel merito dell'emendamento: in quel caso questa Presidenza non si sottrarrà alla propria consuetudine di garantire il diritto di parola. Nel caso in cui, invece, dovesse essere ripetuta una dichiarazione di voto che nulla ha a che vedere con l'emendamento e che quindi va in discrasia con quello che è stato il mio orientamento, vi prego di evitarlo, perché il diritto di parola di un minuto lo garantisco sempre, ma purché vi sia un intervento nel merito del provvedimento, anche perché siamo alla fine. (Proteste dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Ma non esiste, Presidente!

GARRAFFA (PD). Non esiste! Non esiste! Non esiste! Non esiste!

PRESIDENTE.Senatore Garraffa, intervenga nel merito e parlerà per un minuto.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, rispettosamente, devo esprimere dissenso dall'enunciazione che lei ha testé formulato. A voler analizzare il senso della sua dichiarazione d'intenti (non so se è un provvedimento o altro), si introduce, secondo ciò che lei ci ha detto or ora, una facoltà, che non credo sia prevista dalla disciplina che regola le nostre attività, di intervento nel merito delle dichiarazioni di voto dei singoli parlamentari, che davvero, col dovuto rispetto, credo non rientri nelle sue prerogative. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore, mi consenta di dissentire dal suo parere, perché ho sempre garantito libertà di parola per dare la possibilità di parlare a tutti i parlamentari. Andiamo avanti, per cortesia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/2.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Vorrei segnalare al senatore Longo che un conto è il mantra e un conto è il tantra, quindi faccia attenzione all'uso delle parole.

Nel giorno in cui si denuncia lo scempio della giustizia, vorrei ricordare che i Radicali denunciano la qualità dell'amministrazione della giustizia in Italia da oltre trent'anni e altrettanto fa da un quindicennio la Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi le responsabilità credo siano ampiamente condivise e, ahimé, mai ritenute condivisibili da chi invece denuncia tale stato.

È chiaro che questo non è un ostruzionismo: è soltanto una sorta di "sfogatoio", perché la maggioranza, con i numeri che ha, in effetti fa quello che vuole. Domani avremo in Aula il Ministro della giustizia e sarà interessante ascoltare se, a seguito delle minuzie di questo provvedimento, ci sarà qualche notizia degna di essere chiamata tale dal Ministro. (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, poiché voteremo domani (credo verso mezzogiorno, dopo le dichiarazioni di voto), ritengo possa essere dato del tempo in più ai colleghi di opposizione se, come lei dice giustamente, intendono fare considerazioni sul merito delle questioni.

Noi non abbiamo aderito a questa tecnica di opposizione perché per nostra impostazione non la condividiamo; tuttavia, è evidente che se non si dà ai colleghi la possibilità di discutere su alcune questioni, ormai finali, che riguardano la norma transitoria, loro non hanno altro strumento.

Vorrei dare il buon esempio a tale riguardo. Il mio Gruppo ha a disposizione quattordici minuti: ne sprecherò - vista l'attenzione - quattro per la dichiarazione di voto sulla norma transitoria e, se lei lo ritiene possibile, cederò 10 minuti ai colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, per consentire di sviluppare le loro osservazioni sul merito delle questioni.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, la ringrazio del suo intervento, perché è in sintonia con quella che era la mia manifestazione di pensiero. Avevo invitato i colleghi dell'opposizione, anticipando che avrei garantito il diritto di parola di un minuto, ad utilizzare quella libertà di espressione per un minuto entrando nel merito dei provvedimenti, evitando invece interventi ripetitivi che sapevano di ostruzionismo. Da parte della Presidenza non vi è stata mai, né vi sarà mai, la volontà di strozzare il dibattito o la libertà di parola dei colleghi, purché - vivaddio - si entri nel merito dell'emendamento che si discute, non del provvedimento in senso lato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, siamo di fronte a una scelta tragica. Con il provvedimento in esame potrà accadere che, con un semplice calcolo delle probabilità, si introduca un incentivo a violare la legge, sapendo di poter contare su un'alta probabilità di farla franca in barba alla legge stessa, soprattutto nelle grandi città. A Palermo, in corte d'appello, su 66 magistrati ne operano solo 47; degli 88 giudici di pace ne mancano all'appello 28; nella magistratura ordinaria non togata la scopertura è del 32 per cento; nell'organico del personale amministrativo su 1.830 dipendenti ne mancano 293; 55 dovrebbero essere i direttori di cancelleria, ma solo 38 operano; 17 i cancellieri sui 72 previsti.

Con il processo breve quanti mafiosi verranno liberati? Un collegamento audiovisivo, un trasferimento saltato: si darebbe quindi la stura a quella che io e molti altri chiamiamo la mega-amnistia. Colleghi della maggioranza, vergognatevi! (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3, presentato dalla senatrice Poretti da altri senatori, fino alle parole «per i quali».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/3 e l'emendamento 4.0.1001/4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/5.

DE LUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riprendere un invito rivolto alla maggioranza e al Governo nella conclusione del dibattito generale. Abbiate il coraggio di votarvi senza una patetica ipocrisia una norma costituzionale a maggioranza, che è ampia, come l'avete in quest'Aula (fra l'altro, il 90 per cento nel Paese, perché il 10 per cento è di astenuti). Occorrono i tempi contingentati e in cinque mesi si risolve; tutto, ovviamente, a garanzia di un solo vertice dello Stato, il Presidente del Consiglio, e così evitiamo questo scempio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/5, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto. La ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte a una maggioranza tristemente - soprattutto per la vostra dignità - ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Di tale scempio vi assumete oggi, davanti al Paese, tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «il comma 1».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/6 e l'emendamento 4.0.1001/7.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8.

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, non ripeterò le parole che hanno detto i miei colleghi, ma una cosa ci tengo a dirvela. Io mi auguro che questa responsabilità grossa che vi prendete nei confronti del Paese non voglia significare niente per quanto riguarda le morti sul lavoro e il disastro ferroviario di Viareggio. Come ho avuto occasione di dire al senatore Valentino in Commissione, mi auguro che non ci siano ripercussioni in tal senso, perché allora la responsabilità sarebbe elevata all'ennesima potenza. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/8 e l'emendamento 4.0.1001/9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/10.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, ho parlato della Sicilia, adesso parliamo dell'Europa.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo... (Proteste dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo finendo, per cortesia.

GARRAFFA (PD). ...dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini.

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, politica e morale. Vergognatevi di nuovo! (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). (La senatrice Adamo chiede di poter intervenire).

Senatrice Adamo, la dichiarazione di voto per il Gruppo è già stata fatta. Ora c'è una richiesta di voto elettronico ed io ho verificato che è appoggiata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/10, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/11.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, io mi ero prenotata per fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/10, raccogliendo il suo invito ad entrare nel merito, a prescindere dal fatto che non stiamo facendo interventi ostruzionistici, ma semmai di protesta politica perché la maggioranza non si esprime nel merito dei nostri emendamenti. E questa è una cosa diversa.

Abbiamo appena respinto - mi dispiace di non essere riuscita ad attirare l'attenzione dei colleghi - un piccolo emendamento di merito alla norma transitoria concernente i reati reiterati oltre il 2006. Infatti, stiamo attenti, come rischia di accadere per il "processo derivati" di Milano (reati 2005, 2006 e 2007), i processi relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 andranno in prescrizione e quelli relativi al 2007 no; però, fino al 2006 si tratta di un danno per cui il Comune di Milano chiede 75 milioni di euro di risarcimento, mentre per il 2007 il risarcimento ammonta a soli 25 milioni.

La maggioranza non deve offendersi se diciamo che siete ridotti ad essere esecutori di ordini o di dimostrazioni di prove d'amore che vi ha chiesto il presidente Berlusconi. Questo emendamento non c'entrava niente con tutto il resto: era di buonsenso, ve l'ha chiesto il sindaco Moratti. Ma non c'è niente che tenga, perché, quando suona il richiamo della foresta, tutti rispondono compatti. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/11, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/12.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, colleghi, avremmo voluto stupirvi con effetti speciali, ma l'impegno della nostra lotta di liberazione per la maggioranza non conosce soste. Mi permetta solo di dirvi: no al processo breve, no alle briglie corte, libertà per i detenuti politici, liberateli senza condizioni! (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/12, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/13, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/13 e l'emendamento 4.0.1001/14.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1000/15, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/17, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/17 e l'emendamento 4.0.1001/18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/16.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, posso invitare i senatori Segretari a dare uno sguardo in Aula? Ho visto alcune postazioni in cui, pur in assenza del senatore, si è accesa la luce rossa in occasione della scorsa votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/16, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/19.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/19, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/20, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/21.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/21, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/22, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alla parola «dell'articolo 531-bis».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/22 e l'emendamento 4.0.1001/23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/24.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, avevo dei dubbi se prendere la parola, ma il suo intervento mi ha convinto della necessità di ripetere nelle nostre dichiarazioni che siamo di fronte ad uno scempio grave della giustizia italiana. È necessario gridare al Paese che questo percorso va cambiato e che vi è una maggioranza che si assume la responsabilità di questo scempio.

Faccio tali affermazioni perché penso che questo sia il merito del provvedimento in esame. In ogni emendamento che non viene discusso e che viene immotivatamente respinto c'è il merito per dire che stiamo commettendo un grave errore che non semplifica la nostra giustizia. Credo che vada ribadito: viene fatto scempio della giustizia italiana. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/24, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/25.

FERRANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, colleghi della maggioranza, voi manifestate fastidio per il fatto che reiteriamo i nostri interventi, ma il fatto che cerchiamo di concentrarci sulla circostanza che oggi è il giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, non è estraneo allo scempio che state compiendo parlando fuori di qui di dialogo ed essendo in realtà in questa sede soltanto meri esecutori di ordini che arrivano dall'alto. Come diceva prima giustamente la senatrice Adamo, anche quando ci sono emendamenti di buon senso li rifiutate. Il problema è che state facendo uno scempio; dovete averne la responsabilità e la consapevolezza, e noi non ci stancheremo, con l'unica maniera che abbiamo a disposizione, di ripeterlo e di ribadirlo fino alla fine. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/25, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/26.

MARINARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signor Presidente, vogliamo continuare nella ripetizione dei nostri interventi letti di fronte a questa maggioranza perché vogliamo gridare al Paese che, alla fine di questo percorso che voi ostinatamente volete perseguire, esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana. Vedete, di questo scempio vi assumete tutta la responsabilità politica e morale davanti al Paese ed anche tutta la responsabilità politica davanti al Consiglio d'Europa e all'Unione europea, che riconosce l'universalità dei diritti e l'equità del giudizio a livello europeo.

Di fronte a ciò credo dobbiate dare atto all'opposizione del suo diritto di dire la sua e di gridare al Paese tutto il suo sdegno e la sua opposizione. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/26, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/300.

LEGNINI (PD). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento su una questione che ritengo essere di un qualche rilievo; quindi, la prego di prestare attenzione. Abbiamo approvato poco fa l'emendamento 4.0.1000 del relatore, il quale introduce l'articolo 4-bis di questa legge e affronta la materia del regime transitorio del cosiddetto processo breve. Questa norma che la maggioranza ha votato poco fa ci dice che le norme sul processo breve si applicano, per i processi pendenti, a quelli relativi alla cosiddetta responsabilità penale dell'impresa e delle persone giuridiche. Questo il testo che abbiamo votato mezz'ora fa.

Ora ci troviamo di fronte a due emendamenti (il 4.0.1001/300 del Governo e il 4.0.1001 del relatore), che presentano evidenti profili di preclusione. È questo il punto del richiamo al Regolamento, in particolare all'articolo 97, comma 2.

Infatti, l'emendamento 4.0.1001 affronta il medesimo oggetto del regime transitorio del processo breve, anche se in questo caso si riferisce, per i motivi che sappiamo, agli imputati persone fisiche: è la norma, per intenderci, che dovrebbe salvaguardare il Presidente del Consiglio dai noti processi pendenti. Per far questo, si propone di introdurre un articolo 4-bis. Basta leggere il testo.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LEGNINI (PD). Presidente, sto sostenendo...

PRESIDENTE. Ma sta parlando già da tre minuti.

LEGNINI (PD). Per il richiamo al Regolamento, non mi sembra che vi siano limitazioni di carattere temporale così rigide.

PRESIDENTE. Continui pure.

LEGNINI (PD). È evidente, signor Presidente, che quest'Aula non può votare un altro articolo 4-bis, dal momento che ne abbiamo già votato uno sulla medesima materia, cioè la disciplina transitoria. Pertanto, l'emendamento 4.0.1001 del relatore dovrebbe essere dichiarato precluso.

Inoltre, signor Presidente, il subemendamento del Governo 4.0.1001/300 fa riferimento ad un comma 3 dell'articolo 4-bis che in realtà, nel testo che abbiamo approvato prima con l'emendamento 4.0.1000, non esiste.

È una materia molto delicata, signor Presidente, su cui tra l'altro c'è un precedente recentissimo, precisamente nella seduta del 13 maggio 2009. In quella occasione, fu approvato dall'Aula un emendamento riguardante la tutela penale dei diritti di proprietà industriale (la contraffazione, l'alterazione e così via). Poiché erano stati presentati due emendamenti che affrontavano il medesimo argomento, uno dal relatore (emendamento 9.740) ed uno dal Governo (emendamento 9.302), lei dichiarò precluso l'emendamento del Governo, poiché riguardava la medesima materia oggetto dell'emendamento del relatore, già approvato.

È esattamente la fattispecie che ho appena sottoposto alla sua attenzione: quindi le chiedo di dichiarare formalmente preclusi gli emendamenti 4.0.1001 e 4.0.1001/300. La prego di non sostenere, signor Presidente, che si tratta di un errore formale. Ripeto, siamo in presenza non di un errore formale, ma di due testi dell'articolo 4‑bis, entrambi presentati dal relatore: quindi, l'uno preclude l'altro. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'argomento sviluppato dal senatore Legnini è estremamente delicato. Con la votazione degli emendamenti, abbiamo introdotto nel testo del disegno di legge un articolo 4-bis. Ciò è già avvenuto, poco fa abbiamo votato l'emendamento con il quale è stato inserito un articolo 4-bis, attraverso il quale si estende alle persone giuridiche la normativa sui tempi di durata del processo. Questo intervento aveva una sua razionalità.

Non possiamo ora introdurre un altro articolo 4-bis, peraltro con un emendamento che non è sostitutivo dell'altro. Abbiamo già introdotto un articolo 4-bis. Fosse stato un emendamento sostitutivo si sarebbe potuto dire che poco fa abbiamo approvato l'introduzione di un articolo 4-bis che ora stiamo modificando. Invece, non si tratta di un emendamento sostitutivo dell'articolo 4-bis: è il tentativo di introdurre un ulteriore articolo 4-bis.

Io non penso che questi errori accadano per caso. Io ritengo che la buona coscienza dei colleghi senatori abbia voluto formalmente rendere omaggio a chi questa norma chiedeva, ma che nella sostanza abbiano voluto proporre qualcosa che non è più proponibile, se non sovvertendo il nostro Regolamento. Rispettiamo il Senato! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, si tratta di fattispecie completamente differenti, perché l'emendamento 4.0.1000, che pure introduce l'articolo 4-bis,afferisce a vicenda completamente diversa autonoma: si tratta di un intervento sul decreto legislativo n. 231 del 2001 e non già sulle vicende contabili. In Commissione, infatti, è stato approvato un emendamento con cui si è stabilito che le previsioni del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge si applicano anche all'ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. la responsabilità amministrativa è cosa completamente diversa da quella contabile. Cosa c'entra questo con il processo contabile?

Credo che l'intervento sia suggestivo, ma sostanzialmente irrilevante.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, credo che la questione non sia obiettivamente strumentale. Qui c'è un problema di garanzia e di forma del procedimento legislativo, di ciò che si esamina, di ciò che si vota, e la numerazione e la classificazione delle norme in articoli è funzionale a far sì che il parlamentare, nel momento in cui si esprime, abbia consapevolezza della consequenzialità logica di ciò che si approva, di ciò che viene soppresso e di ciò che viene approvato.

Qui c'è un elemento in più. Noi ci troviamo di fronte ad una norma che presenta la stessa numerazione di una precedente e che viene introdotta nel maxiemendamento successivamente proposto in Aula dal relatore. La riscrittura di questa disposizione, infatti, è stata fatta in Aula dal relatore successivamente alla classificazione come articolo 4‑bis della norma di cui parlava il collega Legnini.

Il problema non è quello di dare un'interpretazione autentica: è evidente che questa è un'altra disposizione e che tutto questo non può che comportare le conseguenze che sul piano regolamentare il collega Legnini ha esposto. Siamo infatti in presenza di due disposizioni, di cui una successiva all'altra, che presentano la medesima numerazione. E tutto ciò non è frutto di un refuso, ma di una chiara intenzione, verosimilmente, di intervenire successivamente con una norma che sostituisce la precedente o che comunque è in concorrenza con essa. Siamo cioè in presenza di due articoli 4‑bis, il che non è irrilevante dal punto di vista della garanzia del Parlamento e dei singoli parlamentari nell'esercizio del loro diritto-dovere di voto delle singole proposte.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, non ho uno lunga esperienza parlamentare, però, per quanto ho visto sia alla Camera che al Senato, ogni volta che si aggiungono nuovi articoli la numerazione è sempre la stessa. (ad esempio, 4-bis). Si tratta di valutare piuttosto se si tratta di materie diverse o della stessa materia.

La norma che abbiamo già votato è stata riscritta dal relatore. Era stata espunta dal testo votato dalla Commissione. La Commissione ha stabilito (si veda pagina 12 dello stampato), con un voto che va al di là della maggioranza, che "le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Secondo il relatore, nella relazione di accompagnamento, questa norma approvata dalla Commissione si traduce in quella disciplina che è stata introdotta dall'emendamento appena votato.

Ora, se per ipotesi sussiste qualche dubbio, siccome il testo votato dalla Commissione, sia pure nell'ambito di una diversa dizione, è quello che è stato sottoposto all'esame dell'Aula, come più volte specificato dal relatore, ciò significa che non si applica ai processi in corso ma a quelli nuovi, in quanto la norma finale della legge regola tutte le norme tranne quelle disciplinate dalla disciplina transitoria.

Qual è dunque la discussione in atto? Se per ipotesi vi fosse un errore nella scrittura dell'articolo votato, basterebbe solo correggerlo perché il testo sottoposto a votazione in Aula è quello che si è votato in Commissione. Era scritto chiaramente che si applicava agli enti e alle persone giuridiche esclusivamente dal momento di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Colleghi, l'identità riferita al numero dell'emendamento è un fatto meramente formale, che può essere corretto in sede di coordinamento. Come ha ben detto il relatore e come evidenziato anche dagli Uffici, i due emendamenti trattano di fattispecie diverse. Quindi, non ritengo di considerare alcuna preclusione in atto.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 4.0.1001/300, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, è una giornata particolarmente disagevole per noi che ci occupiamo di diritto. L'unico momento di sollievo è nel fatto che con questo emendamento la maggioranza si è assicurata un ottimo giudizio di incostituzionalità.

A pagina 117 abbiamo poc'anzi approvato l'emendamento 1.1001, che disciplina la nuova procedura di ricorso con riferimento alla legge Pinto. Si tratta di norme processuali e giustamente voi, che ben conoscete l'articolo 11 delle preleggi che recita: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo», di questo nel momento in cui introducevate la nuova procedura per ricorrere all'indennizzo, ai sensi della legge Pinto, avete previsto il rispetto del principio del tempus regit actum,perché avete scritto: «Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89», ossia la legge esistente al momento in cui... Allora lo conoscete questo principio!

Ma nello stesso provvedimento - ecco il criterio di profonda irragionevolezza che vi farà naufragare nella incostituzionalità - inserite un'altra norma processuale con cui ritenete di poter applicare con effetto retroattivo la tempistica di un processo sviluppatosi nel passato, quando non esisteva detta tempistica.

Non solo. Nel comma 1 dell'emendamento 4.0.1001 è scritto: «Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». I «processi in corso», quindi anche i processi in Cassazione. Il giudice della Cassazione, processo in corso, dovrà verificare se siano decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale senza che sia stato definito il giudizio. Facendo questa verifica, qualora abbia ritenuto che non sia stato rispettato il termine, dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sto concludendo.

Sicché prevedete che nel giudizio di Cassazione, attraverso la norma transitoria, il giudice della Cassazione vada a verificare quanto è successo in primo grado, cioè quello che è successo alcuni anni fa, e accerti ora per allora se la durata di quel processo già fatto abbia rispettato i termini oggi introdotti. Questa è una norma palesemente incostituzionale.

Chiedo poi al relatore di capire. Si è fatto un riferimento temporale alla data di entrata in vigore dell'indulto. Questo riferimento temporale, però, era stato già utilizzato nella legge n. 125 del 2008, quella "blocca processi", ma con quale portata? In quella legge approvata da questo Parlamento venivano differenziati i processi sulla base della legge che aveva introdotto l'indulto, tenendo conto però della pena eventualmente da infliggere che può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1. In sostanza, era un riferimento: si sospendono i processi la cui pena si prevede che rientri nei tre anni previsti dall'indulto. Questa è la legge che abbiamo approvato, la n. 125 del 2008.

Il relatore inserisce lo stesso discrimine temporale, ma non per i reati la cui pena può essere contenuta nei tre anni, bensì per i reati per i quali è prevista una pena sino a dieci anni meno un giorno. Quindi, il discrimine del prima e del dopo non ha una ricaduta giuridica come l'aveva nella legge n. 125 del 2008. È solo un riferimento temporale che non riguarda i processi ma i fatti. Dovrà spiegarsi per quale motivo, se un fatto è commesso entro il 2 maggio del 2006, ma il processo sorge successivamente, si deve applicare un termine di due anni come termine ragionevole e invece, qualora...

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Tempo!

PARDI (IdV). State a sentire!

PRESIDENTE.Senatore Li Gotti, la pregherei di concludere.

LI GOTTI (IdV). ...qualora il processo abbia avuto inizio precedentemente, non si applichi.

Ma non vi rendete conto dell'enorme disparità di trattamento tra il cittadino che commette un reato prima del 2 maggio 2006, ma che non ha avuto il processo, che nasce dopo, perché dopo partono le indagini, e viene imputato, per cui in questo caso godrebbe del processo di durata massima di due anni e il cittadino che, invece, commette un reato in un periodo successivo e avrebbe un processo con una durata diversa? In altri termini, è totalmente disomogeneo il trattamento che avete voluto riservare a fatti prima dell'indulto e dopo l'indulto, a processi disancorati dalla commissione del fatto; è l'irragionevolezza lo scandalo di questa legge!

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (IdV). Dateci almeno un minuto per esprimere tutta la nostra indignazione! Almeno un minuto datecelo! Avete offeso la giustizia, state facendo un danno al Paese! Almeno fatecelo dire... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, dal nostro punto di vista l'approvazione da parte della maggioranza di questa norma transitoria è dirimente per il voto contrario a questo testo. È chiaro, infatti, che siamo in presenza di una norma che, rispetto al vecchio testo della disposizione transitoria, riduce il numero dei processi in corso cui si applicano le disposizioni e individua in maniera "chirurgica" una serie di processi che si estinguono nonostante le norme processuali nuove debbano valere per il futuro.

Ora, vorrei svolgere due considerazioni. La prima è di carattere giuridico, nel senso che questa norma - concordo con quanto detto dal senatore Li Gotti a questo riguardo - è doppiamente incostituzionale. La seconda è una considerazione di carattere politico, con un piccolo messaggio ai colleghi della maggioranza; mi riferisco ai colleghi della Lega e ai tutori della certezza della pena presenti all'interno del Popolo della Libertà, che nella scorsa legislatura, giustamente - dal loro punto di vista - hanno gridato allo scandalo per l'approvazione del mini-indulto. Intendo spiegare loro che quello che stanno votando oggi è non solo un indulto, ma una vera e propria amnistia per una serie di reati.

Procediamo per ordine. Il comma 1 dell'articolo 4-ter che la maggioranza vuole inserire dopo l'articolo 4-bis afferma sostanzialmente che i processi in corso che riguardano i reati commessi fino al 2 maggio 2006 - data stabilita per l'applicazione dell'indulto - se hanno superato il limite biennale si estinguono per prescrizione. E poiché a questa regola si applica anche il principio del ne bis in idem, quindi c'è una preclusione, per gli stessi fatti, con riferimento alle stesse persone, ad agire con un altro processo, siamo in presenza non di una prescrizione processuale, ma di un condono tombale, di un'amnistia.

Ora, è assolutamente evidente la disparità di trattamento di cui ha parlato il collega Li Gotti, che quindi consacra la violazione dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale; come è altresì evidente che tutto questo determina la violazione ancor più marcata di quelle disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto di difesa. Ciò è evidente per tutte quelle parti civili, quelle vittime di reato che aspettano - sono ipotesi che non sono coperte da indulto - la sentenza definitiva per veder ristorato il proprio danno, non solo dal punto di vista economico patrimoniale (perché il danno della vittima del reato non è solo di tale natura, ma è più ampio, di natura morale, affettiva e identitaria). E allora, questo danno, questa dimensione e questa situazione giuridica soggettiva piena che la Costituzione garantisce vengono assolutamente compromessi, senza che si segua la procedura aggravata che per l'amnistia è prevista dalla Carta costituzionale.

Il punto è proprio questo: qui state votando una roba che è quattro volte l'indulto. Anche qui, diamo alle cose un nome e un cognome, perché poi, cari colleghi della Lega, non vi sarà consentito di fare gli sbruffoni con la certezza della pena. Ma quale certezza della pena? Di quale certezza della pena state parlando? (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e del senatore Astore).

Poiché riteniamo che si possano sempre modificare, avevamo pensato all'idea che quest'articolo e questo emendamento fossero preclusi. Apro e chiudo una parentesi sul piano regolamentare: le argomentazioni portate mi convincono, ma fino ad un certo punto. Poiché quella disposizione che reca la stessa numerazione di questa che stiamo votando è stata già approvata in precedenza e poiché in sede di quel voto non si è precisato che si trattava di un'integrazione (quella di cui stiamo parlando ora), è chiaro che l'Aula ha votato un testo e che l'emendamento 4.0.1001 dovrebbe formalmente e sostanzialmente restare precluso.

Questa poteva essere un'ipotesi per evitarvi l'umiliazione di fare un condono tombale ed un'amnistia, che è qualcosa di più, molto più grave e meno trasparente ed onesto nei confronti dei vostri elettori, che vi hanno dato il voto perché siete il partito della tolleranza zero e dell'intransigenza: siete il partito, in realtà, di coloro i quali sono forti con i deboli e deboli con i forti! Ecco cosa c'è scritto nella norma che state approvando.

E potete continuare a mugolare, perché tanto, fino a quando ho tempo, parlo e non mi faccio turbare dai vostri mugolii e dai vostri mal di pancia. (Applausi dal Gruppo PD). La realtà, è questa, perché avete fatto il condono tombale per i vostri amministratori che sperperano il denaro pubblico, salvo poi dire agli elettori che farete il federalismo fiscale, per cui i cittadini avranno un maggior controllo. Ma che tipo di tutela ha il cittadino, quando, se il sindaco o l'assessore sprecano il denaro pubblico, non si può andare alla Corte dei conti?

E oggi fate finta di niente e vi girate dall'altra parte, rispetto ad un'amnistia che state votando per reati commessi prima del 2 maggio 2006, nei confronti dei quali, quando nella passata legislatura si votò l'indulto, avete sfoderato i vecchi cappi e li avete portati in giro per il Paese: vi dovete solo vergognare! (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, siamo giunti al vero motivo di tutto questo disegno di legge e, per così dire, al cuore del provvedimento, perché per il Governo e per la maggioranza era ed è necessario salvare il Presidente del Consiglio dei ministri dai suoi processi penali.

E questa - che peraltro va detta subito - è un'intenzione balenata ed emersa in maniera eclatante fin dal primo momento e in un primo tempo. Visto che c'eravate, infatti, vi siete allargati e avete provato a salvare anche un vostro Ministro e un vostro sindaco da ben cinque processi contabili.

Ecco allora che, alla norma transitoria a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in materia di processo contabile aggiungete una norma che vale a salvare alcune altre vostre persone, come indicato.

Qui avete cercato di creare un parallelismo quasi perfetto, peraltro con una forzatura, tra il processo penale e il processo contabile, come se fossero la stessa cosa e non rendendovi conto dei guasti che andate a creare anche all'interno del processo contabile, come abbiamo ricordato poco fa.

Per quanto riguarda il processo davanti alla Corte dei conti, di fronte alla norma che avevate introdotto in prima battuta, si era ravvisata la necessità di prevedere un regime transitorio che rendesse inapplicabili le nuove disposizioni a processi in corso in primo o in secondo grado al momento di entrata in vigore della legge. Questo perché, in assenza di questo regime transitorio, per numerosi processi pendenti sia in primo grado che in appello si verificherebbe - come abbiamo già detto - l'effetto estintivo dell'intero giudizio, non del singolo grado, con rilevanti perdite per l'erario, come effetto immediato dell'entrata in vigore della legge e senza spazio alcuno per possibili accelerazioni dei dibattimenti. Con la norma transitoria in materia di processo contabile, ricordo anche che sono in contestazione per due illustri personaggi della maggioranza - un Ministro e un sindaco - circa 500 milioni di euro.

Insieme a questa norma sul processo contabile, dunque, ricordo le norme sul regime transitorio per i processi ordinari. Il sistema di estinzione proposto si applica ai processi penali in corso - dunque ove sia stata esercitata l'azione penale - per reati per così dire indultabili, puniti con pene inferiori ai dieci anni, qualora siano decorsi più di due anni dall'atto dell'esercizio penale senza la conclusione del primo grado di giudizio.

Qui c'è un'evidente discrasia del termine di prescrizione, perché ordinariamente si parla di tre anni a regime, ma in questo caso, per una determinata categoria di reati, prevedete un termine di soli due anni. Abbiamo cercato di capire che senso avesse questa norma, che è chiaramente ad personam e, come abbiamo detto anche durante la discussione generale, è a favore della persona del Presidente del Consiglio dei ministri.

Vi chiediamo dunque di avere il coraggio di dirlo e di dichiararlo, perché in prima battuta avete rimediato ad alcuni guasti pesanti, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale: siete infatti intervenuti con una pulizia, seppur superficiale, e con l'eliminazione dei vizi costituzionali più evidenti, che a nostro parere non avrebbero consentito nemmeno la firma del Presidente della Repubblica. Avete però riproposto delle norme che condurranno allo sfascio del sistema processuale penale, che recheranno un favore ai delinquenti, da una parte, e un danno alle vittime dei reati, dall'altra.

Nello scrivere le norme sul regime transitorio, pur riducendo il numero dei processi sottoposti a questa normativa, non vi siete scordati del motivo vero per cui siete andati avanti e avete presentato il disegno di legge. Pur facendo entrare in vigore le norme sul cosiddetto giusto e breve processo solo dopo l'entrata in vigore della legge, i processi a carico del Presidente del Consiglio dei ministri vengono cancellati subito. Complimenti: operazione riuscita! Decidete di sfasciare il sistema processuale penale pur di cancellare i processi penali contro il Presidente del Consiglio; create dei danni all'interno del processo contabile pur di creare un vantaggio a un vostro Ministro e a un vostro sindaco. Complessivamente si è parlato di un'amnistia strisciante: io parlo di un'amnistia anche permanente. Complimenti a voi e al vostro senso dello Stato! (Applausi dal Gruppo PD).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché, come diceva poc'anzi il senatore D'Alia, il procedimento legislativo deve essere governato da una regola ferrea, a tutela della limpidezza del procedimento stesso e della possibilità per ciascun parlamentare di esercitare compiutamente il proprio ufficio: deve essere governato cioè dalla regola che bisogna, in ogni momento, essere in grado di comprendere quale sarà l'esito finale di ciascuna votazione, sia che essa registri un voto maggioritario positivo dell'Aula, sia che si registri un voto negativo.

Torno quindi sulla questione che è stata sollevata dal senatore Legnini e che io - me lo consenta, Presidente - trovo sia stata da lei liquidata con una certa approssimazione e forse con qualche disattenzione nei confronti delle ragioni opposte da questa parte politica.

Noi abbiamo votato un testo dell'articolo 4-bis approvando l'emendamento 4.0.1000, che ha l'identico oggetto dell'emendamento che ci troviamo a votare adesso, e non importa che rechi una disciplina solo parziale del regime transitorio. L'obiezione che lei ha opposto al senatore Legnini avrebbe avuto un senso se la proposta di modifica 4.0.1000, piuttosto che un emendamento, fosse stata un subemendamento, ma è un emendamento, ed ha la stessa firma di quello che ci troviamo a votare adesso. Se la proposta 4.0.1000 fosse stata firmata Finocchiaro e l'emendamento 4.0.1001 fosse stato firmato dal Governo, una volta approvato l'emendamento a firma Finocchiaro, il testo 4.0.1001 sarebbe risultato precluso.

Ora, c'è un principio generale del diritto, che chiaramente solo con il temperamento dovuto al fatto che siamo ancora nel corso del procedimento legislativo non può essere adoperato in ogni sua pienezza, secondo cui prior in tempore, potior in iure. Non c'è dubbio che l'Aula come articolo 4-bis abbia approvato l'emendamento 4.0.1000 e ciò preclude l'emendamento 4.0.1001, che ha l'identico oggetto, ancorché parziale, perché nulla esclude che si sia voluto, in sede di ripensamento, presentare un emendamento che abbia appunto un contenuto parziale piuttosto che quello più vasto, peraltro dell'emendamento successivo.

Ritengo pertanto che le argomentazioni svolte dal Governo, dal relatore e anche la conclusione che lei ha rappresentato in Aula non siano condivisibili; peraltro, mi permetto di aggiungere che nella grande confusione, ma anche nella grande spadroneggiante libertà che il relatore e il Governo si sono presi nell'esame di questo provvedimento potevano almeno prendersi il disturbo di informare l'Assemblea di quale sarebbe stato il testo definitivo che sarebbe derivato dalle votazioni. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto ricordando che ieri sera è andata in onda la seconda puntata della fiction, interpretata da Lando Buzzanca, intitolata "Lo scandalo della Banca Romana", di quel Bernardo Tanlongo. Quella trasmissione ha avuto successo di pubblico perché allora, nel 1893, almeno banchieri e politici andavano in galera e cadevano i Governi, diversamente da oggi, dove voi garantite... (Brusìo). Signor Presidente, lei mi deve consentire di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore, la inviterei a concludere perché il suo collega di Gruppo ha già preso la parola per dichiarazione di voto. Colleghi, lasciamo parlare, perché se facciamo confusione il senatore Lannutti non può intervenire.

LANNUTTI (IdV). La ringrazio molto, signor Presidente.

Diversamente, oggi voi garantite l'immunità agli autori di scandali finanziari che hanno causato danni gravissimi (ricordiamo Cirio e Parmalat). Si ripropone lo stesso schema di Bipop Carire, la banca che nel 2001 capitalizzava più della FIAT, 30.000 miliardi di vecchie lire: intervenne la legge Cirielli, approvata il 29 dicembre 2005, i processi vennero estinti e gli autori di quelle gravissime frodi ai danni di decine di migliaia di risparmiatori furono tutti assolti, perché sparirono dai capi di imputazione i reati più gravi quali l'appropriazione indebita, l'associazione a delinquere e l'aggiotaggio.

Anche con questa normativa che in modo chiaramente ingannevole voi intitolate: «Misure per la tutela del cittadino (...)», voi tutelate i banchieri. Lo ha ricordato la senatrice Adamo: quei derivati avariati appioppati al Comune di Milano che si estingueranno.

Noi vi facciamo i nostri complimenti, perché quei «bankster», metà banchieri e metà gangster, che hanno truffato la povera gente vi mostreranno eterna gratitudine, ma non lo faranno i risparmiatori truffati, ossia quel milione di famiglie che piangono lacrime e sangue perché i banchieri le hanno frodate. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Biondelli e D'Alia).

PRESIDENTE. Colleghi, rispondendo agli altri interventi, vorrei ribadire che non intendo modificare il mio orientamento sulla preclusione presunta dell'emendamento approvato, perché ribadisco come la numerazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi sia esclusivamente formale, perché poi non si sa l'Aula quali approverà e quali respingerà. Quindi, non vi è nulla di strano che ve ne siano due indicati nello stesso modo prima all'approvazione, perché poi, in sede di coordinamento del testo, si andranno a numerare progressivamente. Si tratta di emendamenti che non riguardano identifica fattispecie, come riconosciuto da tutti.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. A seguito di tale approvazione, risultano assorbiti gli emendamenti 5.202 e 5.203, mentre sono preclusi gli emendamenti dal 5.204 al 5.213.

Non essendo pertanto rimasti sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 5.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, e 5.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

*

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, questa è l'ultima votazione prima del voto finale. Non entrerò nel merito del provvedimento, perché lo farà il presidente Gasparri domani. E non entrerò nel merito delle strategie dell'opposizione, che ha inscenato in Aula una protesta, ovviamente legittima. Ma mi permetterete di dirvi - e questo è un giudizio politico che non vuole in nessuno modo essere offensivo - che ai nostri occhi è sembrata una sorta di strategia di sostituzione rispetto a quei voti segreti che questa mattina hanno dato alla maggioranza un risultato più favorevole rispetto alla sua consistenza. Ciò a riprova, evidentemente, che anche alcuni senatori dell'opposizione, nel segreto dell'urna, hanno ritenuto che il provvedimento in esame, e soprattutto alcune sue parti, non fossero poi così indecenti come è stato recitato dai vostri documenti.

Credo però di dover spendere una parola, alla fine di questa giornata, nei confronti del mio Gruppo perché, signor Presidente, è stata affermata, o anche soltanto adombrata, la possibilità che in questo caso si sia proceduto in maniera irriflessiva, per ordine di scuderia. (Commenti ironici del Gruppi PD). Colleghi, la disciplina di partito è una cosa importante (Applausi dal Gruppo PdL) e la vostra storia ce lo dovrebbe insegnare. Tuttavia, in questo caso, Signor Presidente, sul provvedimento in esame è stato seguito un iter che ha coinvolto profondamente il Gruppo, che ha portato questo Gruppo a lavorare con serietà all'interno dei suoi organismi e delle Commissioni, e a formarsi dei convincimenti di cui poi il relatore è stato interprete in quest'Aula con le sue iniziative.

Abbiamo dato una prova di maturità. In democrazia, signor Presidente, ci sono dei momenti nei quali la maturità si esprime anche rimanendo nei banchi e non accettando le provocazioni. Questo non significa accettare di essere qualificati come pecore che seguono un pastore che non conoscono: vuol dire, semplicemente, sapere quali sono le regole della democrazia. (Applausi dal Gruppo PdL).

Noi abbiamo visto, vi abbiamo visto, nella scorsa legislatura, serrare le fila in difesa del vostro Governo e della vostra maggioranza, nel momento in cui noi compivamo un'opera di protesta seria; avete rivendicato con orgoglio la vostra iniziativa e la vostra resistenza. Mi permetta, signor Presidente, di essere oggi orgoglioso della nostra maggioranza e del nostro comportamento e di ringraziare il relatore, i membri della Commissione giustizia e tutti i senatori che hanno partecipato a questa giornata parlamentare. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, mi consenta di dire al senatore Quagliariello che io capisco che lui sia orgoglioso della sua maggioranza, ma so che non può essere orgoglioso del testo che ora ci accingiamo a votare nell'ultima votazione. (Applausi dal Gruppo PD). Può essere orgoglioso della disciplina della maggioranza, ma non del lavoro della maggioranza.

Noi, senatore Quagliariello, abbiamo fatto, come potevamo, un lavoro parlamentare di denuncia; non avevamo la possibilità di fare altro. Noi abbiamo semplicemente e soltanto denunciato - lo facciamo anche in questo momento e permetta di farlo anche a me - un provvedimento per il quale, signor Presidente, se dovesse diventare legge (io mi auguro che non lo diventi), piangeranno molti italiani. Piangeranno le vittime, piangeranno i cittadini che aspettano il risarcimento del danno, per procedimenti che verranno interrotti a causa di una legge che ha un obiettivo diverso da quello che avete sbandierato in questa settimana di lavori.

Mi permetta ora di dirle, signor Presidente, qualcosa che invece riguarda il modo con cui lei ha presieduto l'Assemblea durante i lavori relativi a questo disegno di legge. Lei ha avuto, nei confronti dell'opposizione, un atteggiamento che io non condivido e non approvo. (Applausi dal Gruppo PD). Lei ha avuto nei confronti dell'opposizione un atteggiamento negativo, davanti a nostre richieste legittime. Le ho già detto, signor Presidente, e mi permetta di ripeterglielo...

ASCIUTTI (PdL). Offendendo!

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Zanda che è liberissimo di esprimere le sue idee; siamo in piena democrazia. Ognuno rimane delle proprie opinioni, ci mancherebbe.

ASCIUTTI (PdL). Senza offendere!

ZANDA (PD). Io credo, signor Presidente, che lei avrebbe dovuto avere molta prudenza; e invece non l'ha avuta. Molta prudenza anche in relazione all'oggetto di questo provvedimento, che richiamava la Presidenza del Senato, eletta da una maggioranza che presenta il provvedimento con obiettivi specifici. Noi sappiamo quali sono i motivi per i quali il provvedimento è stato presentato ed è stato da voi votato. Signor Presidente, io penso che lei avrebbe dovuto - mi permetta di ripeterglielo - tener conto anche di questo nella conduzione dei lavori dell'Aula.

Lei ha interpretato il Regolamento varie volte. Ma mi permetta di dirle, molto sinceramente e molto francamente, che lei ha interpretato il regolamento secondo la regola: «quello che io decido deve funzionare per l'Aula». Lei non ci ha convinto. Non ci ha convinto quando ha cercato di spiegare per quale motivo una Commissione è stata incaricata di esaminare un testo senza potersi esprimere su quel testo. Non ci ha convinto poco fa, signor Presidente, quando ha dichiarato - poi fortunatamente si è corretto nel comportamento - che noi avremmo dovuto esprimere le opinioni sugli emendamenti sulla base di una regola che lei stava in quel momento dichiarando e che ci avrebbe tolto la parola se noi avessimo detto qualcosa che non corrispondeva a quella regola. Adesso ha dichiarato ammissibile un emendamento che era chiaramente inammissibile, per ragioni che non ripeto e che molto bene hanno esposto i senatori Legnini e D'Alia e la senatrice Finocchiaro.

Signor Presidente, io francamente debbo dirle che non condivido in maniera assoluta il modo in cui l'Aula e i nostri lavori sono stati gestiti su questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore D'Alia).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto sull'articolo 5, che enuncia un principio generale in forza del quale questa disciplina si applica ai processi in corso di primo grado, salvo qualche eccezione che riguarda i giudizi d'appello, così come sono stati definiti in precedenza.

Non voglio polemizzare con il collega Quagliariello, ma pacatamente vorrei ricordare che il nostro Gruppo parlamentare ha tenuto anche nel merito un atteggiamento diverso; lo ha fatto perché riteniamo che se non vi fossero state queste due disposizioni transitorie e finali, che ovviamente sono funzionali all'esigenza di sterilizzare il conflitto che oggi c'è tra Presidente del Consiglio e la magistratura, questo testo dal nostro punto di vista sarebbe stato votabile, e non perché non riconosciamo la fondatezza almeno in parte dalle argomentazioni che il Presidente del Consiglio ha prodotto, ma perché riteniamo che se lo si vuole realmente - cominciamo ad avere il dubbio che nella vostra metà campo non lo si voglia realmente - la strada maestra ce l'ha indicata la Corte costituzionale.

C'è alla Camera un testo sul legittimo impedimento che la mia parte politica ha già dichiarato di votare, avendone anche presentato un testo. Almeno seguiamo le regole che la Costituzione ci dà per affrontare questo tema. Possono essere modeste rispetto alle esigenze generali della coalizione che, visto che ci si trova, ritiene che siano tutti Berlusconi, quando non è così, ma per quanto ci riguarda se voi aveste voluto affrontare questo tema noi avremmo concorso a farlo. Siamo fiduciosi del fatto che ciò possa avvenire in seconda lettura alla Camera se ripulirete il testo di tutte quelle questioni che con la ragionevole durata del processo non hanno niente a che vedere. Parlo di tutte quelle questioni che non servono e non sono funzionali ad attribuire pienezza di diritto al cittadino nel vedersi giudicato in tempi certi e con tutte le garanzie di difesa. Quello che sta avvenendo qui - purtroppo, dico io - in parte comprende le cose che ha detto lei e che condivido, ma in gran parte comprende una serie di materie estranee che, sotto le mentite spoglie di una mirabile regia tecnica e processuale, utilizzano questo tema per affrontare altre questioni, che si ha la voglia di trattare, ma in altra sede, e in maniera forse più efficace e più comprensibile da parte di quella maggioranza degli elettori che vi vota e vi ha dato il mandato di governare.

Siccome si parla tanto della cosiddetta politica dei due forni, dico che la vera politica dei due forni è quella di chi dice una cosa all'elettore, ne prende il voto, e poi nelle Aule parlamentari ne fa un'altra. Su questo vi inviterei ad una riflessione più serena e pacata che, purtroppo, qui in Senato, non è stato possibile fare nonostante chiudiamo questo provvedimento complesso stasera alle ore 19, pur avendo in Conferenza dei Capigruppo fissato a domani alle ore 12 il termine per il voto finale. Non si può neanche contestare alle opposizioni di aver ostacolato, rispetto ai tempi concordati in Conferenza dei Capigruppo, l'esame del provvedimento. Semmai siamo noi a poter esprimere una doglianza: con questo gioco delle tre tavolette ci siamo ritrovati in Aula un testo totalmente diverso da quello che ci avete imposto con tempi rapidi di votare in Commissione, non consentendoci di approfondire tutta una serie di aspetti. Questo certamente ha strozzato il dibattito e l'approfondimento. Ma non vi è bastato: avete preteso non solo di cambiare il testo, ma anche di imporre il voto e la discussione solo su quelle due o tre questioni che il relatore con l'ultimo maxiemendamento, sbagliando la successione degli emendamenti, come ha detto la collega Finocchiaro, ha prodotto in quest'Aula.

Queste sono le questioni che con grande serenità vi diciamo, che ci rammaricano, ma che non potranno che farci votare contro questo provvedimento così com'è: se lo cambierete alla Camera troverete il nostro sostegno. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, domani il Ministro della giustizia verrà in quest'Aula e verosimilmente si eserciterà nel gioco delle tre carte. Verrà cioè a dire che questa giustizia non funziona e come vorrebbe migliorarla, mentre nelle ore antimeridiane voi andrete ad approvare questo sconcio logico, giuridico, etico, sociale e politico. Facciamo allora voti a questa Presidenza ed a quest'Aula perché ci sia un momento di resipiscenza operosa per non licenziare un testo cattivo, che fa disonore all'intero Parlamento; un testo certamente incostituzionale - noi lo diciamo e lo gridiamo - che poi la Corte lo annullerà tra qualche mese e voi griderete, come al solito, al complotto, alle toghe rosse, alla giustizia politicizzata. Se scriveste norme un po' migliori e più corrette, e non soltanto per difendere il Presidente del Consiglio dai suoi problemi giudiziari, probabilmente riusciremmo a scrivere norme condivise insieme per il bene del Paese. (Applausi dal Gruppo IdV).

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, vorrei soltanto porre ai colleghi alcuni interrogativi. Se dopo l'esame di questo provvedimento, che si concluderà domani (e che tutti sanno potrebbe finire in un binario morto alla Camera), esso venisse approvato, ne avremmo, Presidente, una più ragionevole durata dei processi o una più irragionevole incertezza della pena? Avremmo più sicurezza per i cittadini o più insicurezza? Avremmo, Presidente, più razionalità o più disordine nel funzionamento della giustizia? Avremmo più parità dei cittadini di fronte alla legge o più disparità? Penso che a tutti questi quesiti si debba dare come risposta la seconda: peggiorerebbe il contesto della giustizia.

Non credo, Presidente, che sia stata allora una buona prova per il Senato concludere questi lavori trovandosi di fronte a due alternative: sperare che questo provvedimento venga insabbiato alla Camera mentre ne vanno avanti altri, oppure rassegnarsi alla circostanza che nel nostro Paese la giustizia, le garanzie e la sicurezza dei nostri compatrioti peggiorino anziché migliorare. Questo il bilancio tutt'altro che positivo di queste giornate di dibattito nell'Aula del Senato. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole a questo provvedimento, e lo farà con la stessa convinzione con la quale ha partecipato all'elaborazione di questo disegno di legge e lo ha sottoscritto. E lo faremo perché dopo oltre dieci anni finalmente si inizia a dare attuazione ad una norma della nostra Costituzione, quella che voi spesso definite la Bibbia civile.

La Costituzione ci chiede una legge che assicuri la durata ragionevole dei processi; questa legge non c'era fino a oggi, domani colmeremo un vuoto presente in questo ordinamento da oltre dieci anni. Finalmente, daremo attuazione alla Carta costituzionale, che dal 1999 è rimasta inattuata sul punto.

VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Illuso!

MAZZATORTA (LNP). Sapete bene che questa riforma è maturata nei vostri ambienti dottrinari, è maturata dentro di voi. Abbiamo elencato tutti i progetti ed i disegni di legge utilizzati per redigere il disegno di legge al nostro esame. Oggi siete costretti a rinnegare voi stessi! La sinistra è costretta a rinnegare se stessa, per non approvare una legge che va nell'interesse di tutti i cittadini. Voi non volete le leggi ad personam, volete le leggi contra personam. E questa legge non va contro una persona, ma va nell'interesse di tutti i cittadini! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

La durata abnorme dei processi penali (perché di questo stiamo parlando, il disegno di legge in esame riguarda i processi penali e la loro durata abnorme) viola la dignità umana, viola un diritto dell'uomo. In quest'Aula, sentiamo spesso citare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo per i Rom, per gli immigrati, ma non per i cittadini di questo Paese. Anche loro hanno una dignità umana che deve essere tutelata! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Non è possibile accettare che Calogero Mannino, deputato dell'UDC, collega D'Alia, venga assolto dopo 17 anni e dopo avere perso la salute (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Calogero Mannino, collega D'Alia, ci ha detto che gli hanno rubato, gli hanno tolto un pezzo della sua vita. Ma quale Stato democratico può essere quello che toglie un pezzo della vita ad un uomo! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Vive proteste del senatore Maritati).

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la prego. (Proteste dal Gruppo PD). Richiami del Presidente). Prego, senatore Mazzatorta, vada avanti.

MAZZATORTA (LNP). E una settimana fa l'ex sindaco di Subiaco, democristiano, con una giunta di socialdemocratici, tutti arrestati nel 1992, sono stati assolti dopo 18 anni, in primo grado, perché il fatto non sussiste. Ripeto, 18 anni per un primo grado di giudizio! Queste sono le situazioni a cui il disegno di legge cerca di porre un freno.

MARITATI (PD). Non è vero!

MAZZATORTA (LNP). La potestà punitiva dello Stato non può annientare il diritto dell'uomo a vivere libero e nel rispetto della sua dignità umana (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Ed è un paradosso che voi della sinistra, che dovreste tutelare la libertà e la dignità umana come un valore sacro, oggi difendete una potestà autoritativa statale che può far durare un processo 18 anni in primo grado. Queste sono condizioni inimmaginabili.

Scusate la passione, ma nel corso di questi lavori abbiamo sentito affermazioni assolutamente inesatte (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Abbiamo sopportato strenuamente in silenzio, per riuscire a concludere l'iter del disegno di legge (Commenti dal Gruppo PD).

Concludo ringraziando il presidente Schifani, che ha garantito ancora una volta il corretto svolgimento dei lavori (Applausi dai Gruppi LNP e PdL) e che ha dato a tutti noi la possibilità di intervenire su un disegno di legge che va nell'interesse di tutti (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Grazie a lei, collega Mazzatorta.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 5, come modificato dall'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE.L'emendamento Tit.1 è stato ritirato.


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)

 

EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO, TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1002

IL RELATORE

Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 312.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a), sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore, semprechè la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a) è di due anni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa"».

2.0.3

MAZZATORTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109)

"1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, dopo la lettera m), inserire la seguente:

'm-bis la reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la durata ragionevole dei processi;'"».

2.0.4

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «autorizzato:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

2.0.5

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudizi aria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché l'attivazione di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"«.

2.0.6

MAZZATORTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

L'articolo 160 del codice penale è abrogato».

2.0.7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 314 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

2. All'articolo 319 del codice penale le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a dodici anni".

3. All'articolo 319-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dodici anni";

b) al secondo comma, prima parte, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni".

4. All'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

5. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

2.0.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a undici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a tredici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni"».

2.0.45

BAIO, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i fanciulli.";

b) al comma 1, dopo la parola "maltratta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero pone in essere una punizione corporale verso";

c) dopo il comma l è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un terzo.";

d) al comma 3, le parole "otto anni" sono sostituite dalle seguenti "tredici anni".

2. All'articolo 147 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, deve essere trattato con rispetto come persona, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti".».

2.0.13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.".

2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".

3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis".

4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".

6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";

7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della parola "600" è inserita la seguente: "572,";

2) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

3) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di tutela delle persone";

4) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";

10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.".

11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:

1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";

12. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".

13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.".

14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.";

15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";

16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.";

17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso dell'altra parte," sono soppresse;

18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "contumace o" sono soppresse;

20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o" sono soppresse;

21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";

22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.";

23. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n.121, e successive modificazioni".

25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".

26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Art. 41. - (Assenza dell'ente) - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza".

27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale";

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice"».

2.0.100

MAZZATORTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "estingue il reato" sono inserite le seguenti: ", se non è esercitata l'azione penale,";

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati dal codice di procedura penale.";

b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "o del processo penale" sono soppresse;

2) al comma 1, numero 3), le parole: "o del processo penale" e le parole: "In caso di sospensione del processo" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulIa richiesta di archiviazione, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena"».

2.0.21

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

-"Articolo 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione) - 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato , dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato"».

2.0.23

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi;

3-ter) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

3-quater) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».

2.0.28

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. Al codice di procedura penale, all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato"».

2.0.29

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attività alla quale l'avviso si riferisce"».

2.0.30

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. l'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis."».

2.0.31

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Informazione di garanzia)

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 369. - (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo saranno eseguite presso di lui.

2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma dell'articolo 154"».

2.0.33

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle impronte.

4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una comunità terapeutica»;

b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3-bis, o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;

2) al comma 3, le parole: "L'arresto o" sono soppresse;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Richiesta di convalida del fermo"».

2.0.35

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Strumenti di deflazione del procedimento penale)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

"Art. 408-bis. - (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato). - 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.".

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:

"Art. 346-ter - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".

3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

«Art. l6l-bis. - (Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale). - 1. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.

3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempi menti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudizi aria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.

6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.».

2.0.36

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.";

e) all'articolo 420-quater del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assenza o allontanamento volontario dell'imputato";

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.";

2. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è abrogato».

2.0.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.

5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorché nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il suo assistito".».

2.0.38

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:

-"Art. 449. - (Casi e modi del giudizio nei confornti di imputati arrestati o firmati). - 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo.

2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.

3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386, comma 3.";

b) l'articolo 450 è abrogato;

c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:

"Art. 451. - (Svolgimento del giudizio). - 1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato, sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.

6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore avviso, dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia subito al giudice la più corretta.

7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la stessa udienza i testimoni a discarico.

9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.

10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione della pena per effetto del patteggia mento non può superare un quarto della pena da infliggere in concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.

11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.

12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.

13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;

d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - (Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della procedura distrettuale). - 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in corso.

2. AI difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».

e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:

«Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale».

2.0.39

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «compatibili.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell 'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fmi della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.»;

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;

3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: «,con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.»;

6. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;

8. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;

10. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati».

2.0.40

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma l, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) -. 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi l e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si arplica l'articolo 484-bis, comma 8.".».

2.0.41

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua rinecessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.".».

2.0.42

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

2. All'articolo 513, comma l, del codice di procedura penale le parole: "contumace o" sono soppresse;

3. All'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, del codice di procedura penale le parole "contumace o" sono soppresse;

4. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la parola "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente".».

2.0.43

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «impugnazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 544 e 545 del codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza e di termini per l'impugnazione)

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, e unicamente qualora vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione è di trenta giorni nel caso di cui al comma 3 e di quarantacinque nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-bis".

2. All'articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo periodo".».

2.0.44

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-bis".

2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo periodo".».

2.0.46

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 593, 597, 599 e 603 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte le parole: "o di proscioglimento";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

2. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniaI e fatta dai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado"».

2.0.47

D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «cancelleria.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di ricorso, spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, nonché provvedimenti conseguenti alla sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello".

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso). - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro 3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";

b) la lettera l) è abrogata.

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte".

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati."».

2.0.48

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al titolo III del libro IX del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello".

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso) - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";

b) la lettera l) è abrogata.

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l 'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte».

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

EMENDAMENTO

3.200 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Clausola di monitoraggio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

EMENDAMENTO

4.200

D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

4.300

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Id. em. 4.200

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1000/1

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 34» con le seguenti: «All'articolo 35».

4.0.1000/2

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» inserire la parola: «Non».

4.0.1000/3

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «disposizioni di cui» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale».

4.0.1000/4

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dell'articolo 531-bisdel codice di procedura penale».

4.0.1000/5

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale».

4.0.1000/6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale».

4.0.1000/7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale».

4.0.1000/8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale».

4.0.1000/9

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale».

4.0.1000/10

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «si applicano» sopprimere la parola: «altresì».

4.0.1000/11

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «si applicano» sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «in quanto compatibili».

4.0.1000/12

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seugenti parole: «in quanto compatibili».

4.0.1000

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale"».

4.0.1001/1

D'ALIA

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui agli articoli 1-quater e 2 non si applicano ai processi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

4.0.1001/2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1001/3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «All'emendamento» a: «per i quali» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano ai processi in corso per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

4.0.1001/4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano ai processi in corso per i quali sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

4.0.1001/5

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».

4.0.1001/6

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Le parole da: «All'emendamento» a: «comma 1;» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto al comma 1»;

c) sopprimere il comma 3».

4.0.1001/7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere il comma 1.

4.0.1001/8

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Le parole da: «All'emendamento» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «commessi fino» sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1º novembre 2007».

4.0.1001/9

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «commessi fino» sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «2 maggio 2007».

4.0.1001/10

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «2 maggio 2006» inserire le seguenti: «, esclusi quelli reiterati negli anni successivi,».

4.0.1001/11

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «pena pecuniaria» sopprimere le parole da: «o con pena detentiva» alle parole: «2006, n. 241».

4.0.1001/12

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «pena detentiva» sopprimere le parole: «, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale».

4.0.1001/13

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «nel massimo a» sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «tre anni».

4.0.1001/14

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «nel massimo a» sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

4.0.1001/15

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «di reclusione» sopprimere le parole: «solo a congiunta alla pena pecuniaria».

4.0.1001/17

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «decorsi più di» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

4.0.1001/18

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «decorsi più di» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

4.0.1001/16

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «penale ovvero» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

4.0.1001/19

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «penale ovvero» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

4.0.1001/20

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «procedura penale» sopprimere le parole da: «ovvero 2 anni» fino alle parole: «confronti dell'imputato».

4.0.1001/21

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «due anni» sostituire le parole: «e tre mesi» con le seguenti: «e nove mesi».

4.0.1001/22

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Le parole da: «All'emendamento» a: «531-bis» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «anni e 3 mesi» sopprimere le parole: «nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-bis, così come introdotto dalla presente legge,».

4.0.1001/23

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «anni e 3 mesi» sopprimere le parole: «nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-bis».

4.0.1001/24

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 531-bis» sopprimere le parole: «così come introdotto dalla presente legge,».

4.0.1001/25

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai processi per reati di truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale».

4.0.1001/26

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere il comma 3.

4.0.1001/300

IL GOVERNO

Approvato

All'emendamento 4.0.1001, capoverso «Art. 4-bis», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4.0.1001

IL RELATORE

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n.241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due am1i dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale ovvero 2 anni e 3 mesi nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale, così come introdotto dalla presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di I grado nei confronti dell'imputato. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 531-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater si applicano anche ai procedimenti in corso quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi almeno cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado. Negli altri casi, si applicano nella fase di appello».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato (*)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d'appello o alla Corte di cassazione.

________________

(*) Come modificato dall'approvazione dell'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.

EMENDAMENTI

5.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

5.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Id. em. 5.200

Sopprimere l'articolo.

5.202

D'ALIA

Assorbito

Sopprimere il comma 2.

5.203

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE, BAIO

Id. em. 5.202

Sopprimere il comma 2.

5.204

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.206 (già 3.7)

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.208

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE, BAIO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».

5.209

MAZZATORTA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano, ove più favorevoli all'imputato, ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti davanti alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali non è stata ancora aperta l'istituzione dibattimentale, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

5.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione».

5.212

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che sono pendenti nel grado di appello o di legittimità».

Tit.1

VETRELLA

Ritirato

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni nei confronti delle indagini e delle prescrizioni di reato»