Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno - A.C. 2326-B Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 198 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 17/11/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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n. 198/2/0 |
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Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento internoA.C. 2326-BElementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2326-B |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
10 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
3 novembre 2010 |
assegnazione |
8 novembre 2010 |
Commissione competente |
Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, IX Trasporti e XII Affari sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) |
La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
Il disegno di legge in esame è articolato in due Capi.
Il Capo I (artt. 1-3), su cui non è intervenuto il Senato, reca la ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione (artt. 1 e 2) e individua nel Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (art. 3).
Il Capo II (artt 4-10), sostanzialmente modificato dal Senato, contiene invece disposizioni di adeguamento interno.
L’articolo 4 novella il codice penale.
La lettera a), modificata dal Senato, attraverso la novella all’art. 157 c.p., prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità; la lettera b), anch’essa modificata dal Senato, introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Rispetto all’analogo reato di Pedofilia e pedopornografia culturale contemplato dal testo Camera, il testo Senato modifica il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato, riduce nel minimo l’entità delle pene, ma contestualmente configura come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici ed esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall’autore della condotta).
Le lettere da c) ad f) modificano alcune fattispecie penali vigenti.
La lettera c), non modificata dal Senato, prevede l’aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale commessi nei confronti dei minori indicati (comma aggiuntivo all’art. 416 c.p.); la lettera d), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 del codice penale, in particolare estendendo l’applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l’aggravante del fatto commesso in danno di bambino infra quattordicenne; la lettera e), modificata dal Senato, prevede quali ulteriori aggravanti dell’omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi (novella all’art. 576 c.p.); la lettera f), introdotta dal Senato, novella l’art. 583-bis c.p., in tema di mutilazioni genitali femminili, introducendo ulteriori pene accessorie per l’ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore.
Le lettere da g) a q) intervengono in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, novellando la Sezione I, Dei delitti contro la personalità individuale, del Capo III, Titolo XII, Libro II c.p.
La lettera g), modificata dal Senato, modifica il reato di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) individuando ulteriori condotte sanzionabili, (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica) attraverso la ridefinizione della nozione di utilità. Il Senato, oltre ad aumentare ulteriormente la pena per tale ultima fattispecie, ha soppresso la circostanza attenuante della minore età dell'autore del fatto. La lettera h) novella l’art. 600-ter in tema di pornografia minorile, integrando le condotte riconducibili a tale delitto e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro) e definendo il concetto di pornografia minorile. La lettera i), modificata dal Senato, abroga l’art. 600-sexies c.p. relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l’inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell’art. 602-ter c.p. (v. infra, lettera o); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all’art. 600-septies.1 (v. infra, lettera m). Il nuovo articolo 600-septies, introdotto dalla lettera l), modificata dal Senato, estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (e della confisca per equivalente) – già prevista per i delitti contro la personalità individuale – ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate. Il nuovo articolo 600-septies.1, non modificato dal Senato, inserito dalla lettera m), prevede un’unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-septies.2, modificato dal Senato, anch’esso inserito dalla lettera m), prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L’abrogazione dell’articolo 602-bis (in materia di decadenza dalla potestà genitoriale e di interdizione da uffici attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura), operata dalla lettera n) (introdotta dal Senato) è conseguente alla previsione di tale pena accessoria per i delitti in esso contemplati in altri articoli novellati dal disegno di legge. La lettera o), anch’essa introdotta dal Senato, modifica l’art. 602-ter c.p. (che attualmente riguarda le sole aggravanti della c.d. tratta di persone) inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale. La lettera p), introdotta dal Senato, inserisce l’art. 602-quater, con il quale dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne il colpevole non potrà invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, con l’eccezione dell’ignoranza inevitabile. Un intervento nel senso di attribuire rilievo all’ignoranza inevitabile, attraverso una novella all’articolo 609-sexies (che riguarda i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenne), è operato dalla lettera t) (anch’essa introdotta dal Senato) che inoltre alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni. La lettera q), introdotta dal Senato, novellando l’art. 604 c.p., integra con la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e l’adescamento di minorenne (art. 609-undecies, introdotto dalla lettera z) il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all’estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.
Le lettere da r) a z) novellano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.
La lettera r), nella sostanza non modificata dal Senato, interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall’art. 609-quater c.p., inserendo tra i possibili autori del delitto le persone a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia e le persone conviventi con il minore; la lettera s), modificata dal Senato, sostituisce l’articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne; la lettera s), modificata dal Senato, sostituisce l’articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne, inasprendo la pena, ampliando la condotta penalmente rilevante, e prevedendo come aggravante il fatto che il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore; la lettera u), modificata dal Senato, novella l’articolo 609-nonies del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuali indicati;la lettera v), nella sostanza non modificata dal Senato,novella l’articolo 609-decies del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni; la lettera z), non modificata dal Senato, introduce il nuovo delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni.
L’articolo 5 reca modifiche al c.p.p., alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al c.p.
La lettera a), modificata dal Senato, novellando l’art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p., sottrae alle procure distrettuali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori; per tali delitti la competenza torna dunque alle procure circondariali. La lettera b), non modificata dal Senato, interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l’ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l’adozione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena; le lettere c), d) ed f), inserite dal Senato, novellano gli articoli 351, 362 e 391-bis c.p.p. (in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal PM e dal difensore) prevedendo che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, l’assunzione delle informazioni da minorenni avvenga con l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile; la lettera e), inserita dal Senato, novella l’art. 380 c.p.p. inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, primo comma; le lettere g) (modificata dal Senato) e h) (nel testo Camera) intervengono sull’istituto dell’incidente probatorio con riferimento ai presupposti (art. 392, c.p.p.) e alle modalità di svolgimento (art. 398, c.p.p.), in particolare inserendo tra i delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni; la lettera i), inserita dal Senato, novella l’art. 407 c.p.p., integrando con il reato di commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, secondo comma) il catalogo dei reati per i cui procedimenti la durata massima delle indagini preliminare è di due anni; la lettera l), non modificata dal Senato, interviene sulla disciplina del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per escluderne l’applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall’art. 600-bis del codice penale.
L’articolo 6, non modificato dal Senato, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.
L’articolo 7 interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale. In particolare il comma 1, non modificato dal Senato, novellando l’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario, amplia il catalogo dei delitti rispetto ai quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto; il comma 2, inserito dal Senato, subordina la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione e pornografia minorile, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale in danno di minori alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica. Il nuovo articolo 13-bis O.P., inserito dal Senato con il comma 3, individua uno specifico trattamento psicologico cui possono sottoporsi i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori.
L’articolo 8, modificato dal Senato, novellando l’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, inserisce taluni reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori ai fini dell’applicazione della confisca penale obbligatoria nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia
L’articolo 9, non modificato dal Senato, novellando l’art. 76, TU spese di giustizia, ammette al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai delitti di sfruttamento sessuale di minori, di corruzione di minorenne, di adescamento di minorenne, di tratta di persone.
L’articolo 10, anch’esso non modificato dal Senato, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Il disegno di legge originario (AC 2326) era corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
La maggior parte delle disposizioni di adeguamento contenute nel Capo II intervengono con la tecnica della novellazione su fonti di rango primario, il che giustifica l’intervento con legge.
Vengono principalmente in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a); giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale (lett. l).
Il 29 marzo 2010
L’articolo 4, comma 1, lett. e), sostituisce nella rubrica dell’articolo 576 c.p. il riferimento alla pena di morte con quello alla pena dell’ergastolo (la modifica ha carattere formale in quanto già la sostituzione dell’ergastolo alla pena di morte nei delitti previsti dal c.p. è stata operata dal d.dlgs.lgt n. 224 del 1944); analoga modifica potrebbe essere apportata all’alinea dell’articolo 576 che continua a contenere il riferimento alla pena di morte.
L’articolo 7 interviene sul comma 1-quater dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Si segnala che andrebbe modificato anche il precedente comma 1-ter (che fa riferimento all’articolo 600-bis, secondo e terzo comma), al fine di coordinarlo con la sostituzione integrale dell’articolo 600-bis (operata dalla lettera g), che in particolare ha soppresso l’attuale terzo comma della disposizione).
In relazione ai casi in cui è ammesso l’incidente probatorio, l’articolo 5, comma 1, lett. g), inserisce nell’articolo 392, comma 1-bis, anche il riferimento al reato di cui all’articolo 600-quater (Detenzione di materiale pornografico); andrebbe chiarita la formulazione di tale parte della disposizione (che, anziché considerare autonomamente tale fattispecie di reato, la ricollega al reato di pornografia minorile di cui all’articolo 600-ter) e andrebbe eventualmente valutato se inserire analogo riferimento anche nell’art. 398, comma 5-bis (relativo alle modalità di svolgimento dell’incidente probatorio).
Con riferimento al nuovo art. 13-bis O.P., introdotto dall’articolo 7, qualora, come sembra sulla base del richiamo in esso contenuto all’articolo 4-bis, comma 1-quater, sussista un collegamento tra il trattamento psicologico previsto dall’articolo 13-bis e l’osservazione della personalità, occorre rilevare che il catalogo dei delitti contemplati dall’articolo 4-bis, comma 1-quater, non coincide con l’elenco contenuto nell’articolo 13-bis, comprendendo, oltre che tutte le fattispecie di prostituzione minorile (art. 600-bis), anche la pornografia minorile (art. 600-ter), gli atti sessuali con minorenne (art. 600-quater), la corruzione di minorenne (art. 600-quinquies) e l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies).
Si segnala, inoltre, che, in considerazione del mancato richiamo nell’articolo 13-bis al nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 4-bis è opportuno un chiarimento anche in merito al collegamento tra lo specifico «trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori», di cui all’art. 13-bis OP ed il «programma di riabilitazione specifica» cui l’art. 4-bis, comma 1-quinquies subordina la concessione di benefici penitenziari.
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