Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali - A.C. 1415-B Iter al Senato (A.S. 1611 e abb.) Esame in sede consultiva, in Assemblea e in 2a Commissione (ex art. 100, co. 11, Reg. Senato) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 28 Progressivo: 4 | ||||
Data: | 14/06/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali A.C. 1415-B |
Iter al Senato (A.S. 1611 e abb.) Esame in sede consultiva, in Assemblea |
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n. 28/4 |
Parte seconda |
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14 giugno 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
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Per l’esame degli AA.C. 1611 e abb. “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali”, sono stati predisposti i seguenti dossier: n. 28 Schede di lettura n. 28/0 Elementi per l’istruttoria legislativa) n. 28/1 Testo a fronte n. 28/2, Elementi per l’esame in Assemblea n. 28/3 Sintesi del contenuto dell’emendamento del Governo n.
28/4 (parte I e II) Iter al Senato
(A.S. 1611 e abb.)
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: gi0033e2.doc |
INDICE
Pareri resi alla 2a Commissione (Giustizia)
1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 28 aprile 2010 (antimeridiana)
Seduta del 28 aprile 2010 (pomeridiana)
3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta del 9 giugno 2010 (antimeridiana)
Seduta del 9 giugno 2010 (pomeridiana)
Esame in Assemblea (rinvio in Commissione)
Esame in Commissione Giustizia (ex art. 100, co. 11, Reg. Senato)
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2009
112ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice INCOSTANTE (PD) propone che l'esame dei disegni di legge n. 1611 e connessi sia rinviato ad altra seduta. Inoltre, chiede che sulla votazione di tale proposta sia accertata la presenza del numero legale, dichiarando che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla votazione.
Il senatore PARDI (IdV) dichiara che anche i senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori non parteciperanno alla votazione.
Si procede alla votazione della proposta di rinvio.
Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.
Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e, considerato anche l'imminente inizio della seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 15,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2009
113ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15,30.
SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1611 E CONNESSI (NORME IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASTENSIONE DEL GIUDICE E DEGLI ATTI DI INDAGINE. INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE)
La senatrice INCOSTANTE (PD) propone che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1611 e connessi, in materia di intercettazioni telefoniche, previsto per la seduta in corso, sia rinviato ad altra seduta. Inoltre, chiede che sulla votazione di tale proposta sia accertata la presenza del prescritto numero di senatori, dichiarando che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla votazione.
Si procede alla votazione della proposta di rinvio.
Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,55.
Il presidente BENEDETTI VALENTINI accerta che la Commissione non è tuttora in numero legale per deliberare e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 15,57, riprende alle ore 16,17.
Il presidente BENEDETTI VALENTINI accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e quindi, apprezzate le circostanze, toglie la seduta, considerato che alle 16,30 è prevista una seduta del Senato.
La seduta termina alle ore 16,20.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2009
114ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni
(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
(781) Silvia DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine
(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BOSCETTO (PdL) riferisce sul disegno di legge n. 1611, riservandosi di formulare in esito al dibattito una proposta di parere.
Si sofferma anzitutto sull'articolo 1, comma 2, che prevede l'astensione obbligatoria e la sostituzione del giudice quando risulti indagato per il reato previsto dall'articolo 379-bis (rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale) del codice penale o abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento, nonché sul comma 3, in base al quale il divieto di intercettazione opera anche con riferimento a utenze diverse da quelle in uso al difensore o ad altri soggetti incaricati. Ricorda che il comma 5 prevede il divieto di pubblicare la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. È vietata, inoltre, la pubblicazione delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Il comma 7 prevede il divieto di pubblicazione del materiale di cui sia stata ordinata la distruzione o riguardante persone estranee alle indagini.
Il comma 8 stabilisce che dell'iscrizione nel registro degli indagati per violazione del divieto di pubblicazione siano informati gli organi titolari del potere disciplinare, i quali dispongono la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Dopo aver dato conto dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni, sottolinea che la richiesta di autorizzazione dev'essere rivolta al tribunale del capoluogo del distretto, che decide in composizione collegiale; inoltre l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando vi siano evidenti indizi di colpevolezza e quando sussistano specifiche e inderogabili esigenze fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione è data su richiesta della persona offesa al solo fine di identificare l'autore del reato. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica, tra l'altro, la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, prorogabili per ulteriori quindici giorni; un'ulteriore proroga di quindici giorni può essere autorizzata quando emergano nuovi elementi. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini riguardanti i reati di criminalità organizzata e terrorismo l'autorizzazione è data anche solo in presenza di sufficienti indizi di reato e l'intercettazione di comunicazioni tra presenti in tal caso è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
Illustra le modifiche che l'articolo 1, comma 11, apporta all'articolo 268 del codice di procedura penale, che regola l'esecuzione delle intercettazioni, al fine di aumentare le garanzie del segreto istruttorio e della riservatezza, soprattutto delle persone estranee alle indagini; si sofferma anche sulle disposizioni del comma 12, in materia di conservazione della documentazione, e del comma 13, a norma del quale i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di criminalità organizzata.
Dà conto della disciplina riguardante le comunicazioni di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e sottolinea quanto previsto dal comma 16, cioè che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati se nell'udienza preliminare o nel dibattimento il fatto viene diversamente qualificato e non sussistono i limiti di ammissibilità.
Ricorda che in base all'articolo 1, comma 23, il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
Infine, si sofferma sulle disposizioni che puniscono la rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, l'accesso abusivo agli atti, l'omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione e la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, nonché sulla disciplina delle spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali. Conclude, ricordando che i limiti alle autorizzazioni per l'esecuzione di intercettazioni saranno applicati dopo tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia e dettagliata illustrazione, propone di rinviare il seguito dell'esame per consentire un adeguato approfondimento.
Il PRESIDENTE, considerata anche l'esigenza del rappresentante del Governo di allontanarsi per partecipare alla seduta della Commissione giustizia dove il disegno di legge in titolo viene esaminato in sede referente, conviene con la proposta del senatore Bianco.
Non facendosi obiezioni, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009
115ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni
(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
(781) Silvia DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine
(Parere alla 2a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
Il presidente VIZZINI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo in attesa di conoscere eventuali proposte di modifica da parte del Governo al testo del disegno di legge n. 1611, approvato dalla Camera dei deputati.
Il senatore BIANCO (PD) concorda con tale proposta, che corrisponde alla richiesta avanzata anche dalla sua parte politica.
Non facendosi altre osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 27 APRILE 2010
183ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.
Il relatore BOSCETTO (PdL) si riserva di avanzare una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo, illustrato nella seduta del 7 luglio.
Si sofferma quindi sugli emendamenti che sono all'attenzione della Commissione di merito. Dà conto dell'emendamento 1.2001, diretto a tipizzare in modo più puntuale il divieto di pubblicazione per la documentazione relativa a comunicazioni informatiche e telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o relativi a persone estranee alle indagini. L'emendamento 1.2002 estende ai documenti, ai supporti e agli atti relativi alle riprese e alle registrazioni fraudolente la secretazione e la custodia in un luogo protetto, mentre l'emendamento 1.2003 disciplina la trattazione delle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e di quelle a contenuto non captativo che si svolgano presso il domicilio.
L'emendamento 1.1000, del Governo, prevede che l'autorizzazione a disporre le operazioni sia concessa dal tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale su richiesta del pubblico ministero corredata dall'assenso scritto del Procuratore della Repubblica. Prevede inoltre che l'autorizzazione sia data nel caso in cui sussistano gravi indizi di reato e limita le intercettazioni alle utenze intestate ai soggetti indagati e a quelle effettivamente e attualmente utilizzate ovvero a quelle intestate o in uso a soggetti diversi che risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Quanto alla precisazione che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4 e 195, commi 7 e 203 osserva che non è revocato in dubbio il presupposto dei gravi indizi di reato. Ricorda inoltre che nel caso di reati di particolare gravità l'autorizzazione è concessa se sussistono sufficienti indizi.
Commenta anche l'emendamento 1.2004, che amplia i termini per la deposizione in segreteria dei verbali e delle registrazioni, e l'emendamento 1.2005, che conferma la copertura del segreto dei documenti acquisiti, sopprimendo la qualificazione di "corpo del reato".
Ricorda anche il tema del trattamento della documentazione quando non sia confermata l'imputazione di reato in relazione alla quale era stata concessa l'autorizzazione, sul quale sono recentemente intervenute alcune sentenze della Corte di cassazione.
L'emendamento 1.2006 precisa che la punibilità della rivelazione illecita di segreti inerenti al procedimento penale fa salvo il caso che il fatto costituisca più grave reato, mentre l'emendamento 1.2008 riformula l'articolo 684 relativo alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente, prevedendo la punibilità anche della pubblicazione per riassunto. L'emendamento 1.2007 prevede il reato di riprese e registrazioni fraudolente, mentre l'1.2009 modifica la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni qualora emerga che le operazioni sono comunque finalizzate anche indirettamente ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. L'emendamento 1.1100 precisa che le disposizioni in esame non si applicano ai procedimenti pendenti perchè l'attribuzione della competenza per l'autorizzazione alle operazioni al tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale acquistano efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Conclude, riservandosi di proporre un parere relativo agli emendamenti appena illustrati.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) sottolinea i profili di rilievo costituzionale del provvedimento in esame e propone, pertanto, di svolgere, tempestivamente e solo con riguardo alle questioni di compatibilità costituzionale, un ciclo di audizioni, per acquisire il parere di esperti costituzionalisti e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Ordine dei giornalisti. Inoltre, a nome del suo Gruppo, si riserva di orientarsi in merito al parere sulla base della proposta che avanzerà il relatore, auspicando che essa tenga conto delle osservazioni e dei rilievi che i senatori del Gruppo del Partito Democratico svolgeranno nel dibattito.
Il PRESIDENTE osserva che in Commissione giustizia si prevede di iniziare domani le procedure di votazione degli emendamenti: un allungamento dei tempi per l'espressione del parere rischierebbe di determinare un ritardo e la sostanziale inutilità dell'esame in sede consultiva.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) conferma che presso la Commissione giustizia, di cui egli è componente, è intervenuto un accordo fra i Gruppi parlamentari in base al quale le votazioni sugli emendamenti avranno inizio nelle sedute programmate per domani. Invita pertanto la Commissione ad accelerare le procedure per l'espressione del parere.
Il senatore BIANCO (PD) ritiene che la Commissione giustizia avverta la necessità di conoscere il parere della Commissione affari costituzionali e dunque potrebbe rinviare l'inizio delle votazioni sugli emendamenti. A suo avviso, l'articolazione del calendario dei lavori in sede consultiva non è adeguata all'importanza del provvedimento: si sarebbe dovuto avviare l'esame in sede consultiva la settimana scorsa, ma per importanti impegni politici della maggioranza il dibattito è stato rinviato. Gli emendamenti sono stati illustrati dal relatore solo nella seduta in corso e dunque è opportuno, a suo giudizio, disporre di un lasso di tempo maggiore per lo svolgimento del dibattito.
Il PRESIDENTE propone di organizzare i lavori della Commissione in modo che il dibattito possa svolgersi compiutamente sia nella giornata odierna sia domani e comunque prima dell'inizio delle votazioni da parte della Commissione giustizia alla quale rivolgerà un invito a posporre la votazione degli emendamenti, per quanto possibile.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Si apre la discussione.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) sottolinea il significato che assume il parere della Commissione sul disegno di legge in titolo, che coinvolge rilevanti profili costituzionali. Anticipando il suo voto comunque favorevole sulla proposta di parere che il relatore si è riservato di avanzare, esprime dubbi sulla scelta di attribuire al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale la competenza a dare l'autorizzazione, in quanto si violerebbe il principio del giudice naturale e si determinerebbero disparità di trattamento per i cittadini.
Il senatore SANNA (PD) si sofferma sull'emendamento 1.2009, che interviene sulla legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo che le Camere hanno facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali allorchè dagli atti di indagine, quindi anche dopo l'effettuazione delle stesse intercettazioni, emerga che esse siano dirette ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. Tale procedura, a suo avviso, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per aggirare lo stesso limite posto dall'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe preferibile, allora, che la tutela per la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari fosse assicurata dalle norme che riguardano la distruzione delle intercettazioni, in particolare l'articolo 6 della stessa legge n. 140 del 2003.
Inoltre, osserva che una norma che impedisse in modo assoluto l'utilizzabilità di intercettazioni quando queste violino la sfera delle comunicazioni del parlamentare sarebbe irragionevole e contraria alla ratio dell'articolo 68 della Costituzione, diretto a proteggere la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari ma non certo ad impedire le attività di indagine nei confronti della criminalità. Sebbene attraverso alcuni subemendamenti si potrebbe individuare una formulazione più congrua e compatibile con le disposizioni costituzionali, ritiene che sarebbe opportuno accantonare la materia in attesa di una revisione organica delle disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha indicato una distinzione tra le intercettazioni del parlamentare e quelle indirette o casuali in vista della composizione equilibrata dell'interesse dello Stato a reprimere le attività criminali e di quello dei parlamentari a un libero esercizio della propria funzione.
La senatrice ADAMO (PD) condivide le perplessità illustrate dal senatore Sanna: vi è il rischio di inficiare l'attività investigativa qualora emerga, anche al termine delle indagini, che le intercettazioni riguardano conversazioni anche di parlamentari. A suo avviso, sarebbe opportuno trattare la materia in sede di revisione delle prerogative dei parlamentari.
Concorda anche con i rilievi mossi dal senatore Benedetti Valentini alla scelta di attribuire la competenza per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale. A parte i dubbi circa la funzionalità di tale procedura, visto il carico di lavoro che si concentrerebbe su una sede giudiziaria, con conseguente rallentamento delle attività della magistratura inquirente, l'obbligo di deliberare in composizione collegiale sarebbe irragionevole se si considera che l'ordinamento attribuisce al giudice monocratico competenze ben più rilevanti, ad esempio l'arresto.
Giudica incongrua la previsione che le intercettazioni possano svolgersi con il limite della dotazione finanziaria contingentata a priori per ciascuna sede giudiziaria e ritiene che il parere dovrebbe contenere l'auspicio che sia accolto l'emendamento 1.1000 del Governo, in particolare la proposta di confermare che l'autorizzazione è concessa quando sussistono "gravi indizi di reato", piuttosto che i gravi indizi di colpevolezza presupposti dal disegno di legge approvato dalla Camera. Infine, osserva che la previsione di custodire in un archivio apposito le intercettazioni al fine di evitarne la pubblicazione abusiva, non esclude l'accesso anche indebito ad altri documenti o atti processuali: si ha l'impressione che il testo in esame sia orientato piuttosto a perseguire una drastica riduzione delle operazioni di intercettazione anzichè ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni dei cittadini.
Il senatore DE SENA (PD) ricorda che alcune recenti operazioni investigative che hanno condotto all'arresto di pericolosi criminali hanno confermato la validità dello strumento delle intercettazioni. In particolare, si è trattato di attività svolte in un lasso di tempo più ampio rispetto ai termini previsti dal provvedimento in esame che, a suo avviso, potrebbe ostacolare le azioni investigative.
Condivide le perplessità del senatore Benedetti Valentini relative alla competenza a concedere l'autorizzazione: l'attribuzione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale comporta il trasferimento dei voluminosi documenti che talvolta supportano la richiesta di autorizzazione da una sede giudiziaria all'altra e difficoltà nella costituzione del collegio, anche a causa delle possibili incompatibilità dei magistrati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato, nell'intesa che il dibattito proseguirà in una seduta da convocare per domani alle ore 8,30 e quindi, sulla base di una proposta di parere del relatore, nella seduta pomeridiana di domani, che sarà anticipata alle ore 13,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2010
184ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il senatore CECCANTI (PD) ritiene che sia il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sia gli emendamenti del relatore e del Governo sollevino perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Egli osserva che l'ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento, senza alcuna precisazione e limitazione, è di dubbia compatibilità con gli articoli 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, poiché espone l'organo giudicante a facili strumentalizzazioni delle dichiarazioni, anche se rese nel pieno rispetto del carattere di terzietà o a mero scopo informativo. Ad analoghe obiezioni si espone la causa di sostituzione del pubblico ministero, introdotta dall'articolo 1, comma 2, che peraltro rischia di violare la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione.
Tra i profili di irragionevolezza, sottolinea l'equiparazione delle intercettazioni alle riprese di immagini acquisite in luoghi diversi da quelli privati e all'acquisizione di dati di traffico telefonico o telematico: tali strumenti non dovrebbero essere assistiti dalle stesse garanzie, né essere soggetti alle medesime limitazioni delle intercettazioni, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Inoltre, la disciplina rischia di violare il diritto di difesa, in quanto impedisce alle parti private di richiedere l'acquisizione di tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della tesi difensiva.
Rileva che l'estensione alle intercettazioni da svolgersi in luogo pubblico e aperto al pubblico della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa depotenzierebbe le attività di indagine e violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto equipara mezzi di ricerca della prova caratterizzati da un grado diverso di incidenza sulla privacy e sulla segretezza delle comunicazioni.
Sottolinea che la previsione della sussistenza di "evidenti indizi di colpevolezza" quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni è incompatibile con il principio di ragionevolezza. Anche prescindendo dall'incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, la soggettivizzazione dei requisiti di ammissibilità attribuirebbe a questi mezzi di ricerca della prova la funzione di mera acquisizione di riscontri utili per corroborare la ricostruzione accusatoria.
La subordinazione all'istanza della persona offesa dell'ammissibilità delle intercettazioni rischia di attribuire alla parte privata un potere di incidere sull'esercizio dell'azione penale, incompatibile con le attribuzioni costituzionali dell'organo requirente, esponendo peraltro la vittima a indebiti condizionamenti che possono riflettersi sull'andamento delle indagini. Inoltre, la disciplina derogatoria per i soggetti "appartenenti" ai servizi di informazione per la sicurezza rischia di violare i princìpi dell'articolo 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, mentre sembra incompatibile con il diritto di informare e all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione il divieto assoluto di pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari e della documentazione degli atti relativi a operazioni captative e di indagine, anche dove non sussista il segreto investigativo. Tali divieti, a suo avviso, contrastano anche con il principio di cui all'articolo 101, primo comma, della Costituzione, sottraendo numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza dei cittadini.
Infine, la sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati violerebbe la presunzione di innocenza e avrebbe un effetto deterrente sproporzionato rispetto al diritto di cronaca.
Soffermandosi sugli emendamenti in esame, osserva che l'1.2000 aggraverebbe la disciplina, precludendo anche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, sebbene non più coperti dal segreto. L'emendamento 1.1000 sopprime il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto per l'autorizzazione, ma di fatto introduce questo improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti e di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei "gravi indizi di reato". L'emendamento 1.2007, incriminando la mera effettuazione di registrazioni di conversazioni in assenza del consenso dell'interessato, senza contemplare adeguate cause di non punibilità, rischia di precludere il giornalismo di inchiesta, con conseguente violazione dell'articolo 21 della Costituzione, nonché le investigazioni difensive e la stessa tutela giurisdizionale del diritti, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Infine l'emendamento 1.1100, nella parte in cui vieta la prosecuzione delle intercettazioni già disposte contrasta con il regime che regola la successione delle norme nel tempo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza.
Il senatore PARDI (IdV) sostiene che il provvedimento in esame contiene contraddizioni logiche e costituzionali; in particolare le restrizioni all'effettuazione di intercettazioni determinano uno squilibrio nella tutela di diritti garantiti costituzionalmente. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.1100, che nella sua formulazione appare migliorativo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto sopprime il presupposto dei "gravi indizi di colpevolezza", che avrebbe comportato come conseguenza l'esclusione delle intercettazioni dal novero degli strumenti investigativi. Tuttavia, la proposta introduce una serie di ulteriori presupposti che, nel loro complesso e in relazione ad altre disposizioni, inibiscono significativamente l'uso di quello strumento.
A suo avviso, la disciplina proposta sugli obblighi di segretezza e relativi alla pubblicazione avrebbe ancora, anche con gli emendamenti proposti dal relatore e dal Governo, notevoli profili di incostituzionalità. Essa limita in modo sproporzionato il diritto di cronaca e non consente il controllo della pubblica opinione né sui titolari di cariche pubbliche né sui pubblici ufficiali che conducono le indagini. Tale ostacolo contrasta con l'articolo 21 della Costituzione e con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, che tutelano la libertà di opinione e quindi il diritto di ricevere e di dare informazioni. Le limitazioni del giornalismo d'inchiesta determinano una prevalenza del segreto rispetto alla conoscenza, in coerenza con il sistema di potere assoluto e personalistico che si va affermando.
Osserva che la limitazione all'effettuazione delle intercettazioni rischia di ricondurre le indagini di polizia a metodi obsoleti, determinando indirettamente una violazione del principio dell'obbligo dell'azione penale, mentre la previsione che le parti possano chiedere la rimozione del magistrato che abbia reso dichiarazioni a proposito del procedimento violerebbe il principio del giudice precostituito per legge: in proposito, ricorda che alcuni magistrati sono stati accusati di non essere imparziali, per aver partecipato a seminari di studio. La previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera a), contrasterebbe anche con l'articolo 25 (giudice precostituito per legge), con l'articolo 107, primo e quarto comma (inamovibilità e garanzie dei giudici), con l'articolo 27, secondo comma (presunzione di innocenza) e con l'articolo 111 (ragionevole durata del processo).
Nota che la disposizione dell'articolo 1, comma 8, che prevede la sospensione cautelare del giornalista dal servizio o dall'esercizio dalla professione, viola l'autonomia degli specifici ordinamenti professionali e contrasta comunque con il principio di non colpevolezza, mentre l'articolo 1, comma 9, presenta un ulteriore profilo di irragionevolezza, prevedendo che le intercettazioni tra presenti sono ammissibili solo se vi è il fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo un'attività criminosa. Ugualmente irragionevoli sono i tempi assai limitati fissati per lo svolgimento delle intercettazioni.
Nota che per sostenere l'opportunità delle limitazioni all'effettuazione di intercettazioni spesso sono addotte motivazioni finanziarie, che hanno un significato solo retorico e di propaganda: infatti, l'elevato costo delle intercettazioni dipende soprattutto dalle spese che l'amministrazione sostiene per noleggiare apparecchiature che risulterebbero assai più economiche ove fossero acquistate. Ricorda anche le pratiche virtuose di alcune sedi giudiziarie, grazie alle quali si sono conseguite rilevanti economie nella gestione delle attività di indagine.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL) sottolinea il diverso significato delle tutele costituzionali previste per la riservatezza delle comunicazioni (articolo 15) e per il diritto di informazione (articolo 21). Nel ricordare le disposizioni della Convenzione dei diritti dell'Uomo e nel proporre ricostruzioni interpretative capziose e infondate, spesso si omette di specificare che gli Stati aderenti a quella Convenzione si sono impegnati a rispettare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, da cui emerge la prevalenza della tutela della riservatezza quale protezione di un importante profilo della persona.
Le osservazioni addotte nel dibattito sembrano riferite piuttosto al merito del provvedimento, cioè alla questione se nella fase di formazione della prova sia opportuno sacrificare - e in quale misura - il diritto alla riservatezza e il diritto alla giustizia.
Il presidente BENEDETTI VALENTINI (PdL) ribadisce l'osservazione, già illustrata nella seduta di ieri, sulla norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competente al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale: la Commissione di merito dovrebbe valutare attentamente se tale norma sia compatibile con il principio costituzionale di inderogabilità del giudice naturale e con il principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'uguale trattamento processuale degli indagati.
La senatrice BASTICO (PD) contesta l'aggravamento eccessivo delle condizioni per ottenere l'autorizzazione alle intercettazioni, fino a costituire un vero e proprio ostacolo all'impiego di quello strumento investigativo. In proposito, osserva che i gravi indizi di colpevolezza, anche quando si procede per delitti assai gravi, possono non essere conosciuti all'inizio delle indagini; analoga obiezione riguarda la disponibilità delle utenze per le quali è ammessa l'intercettazione o l'acquisizione dei tabulati. Inoltre, ritiene irragionevole che ai parlamentari, che dovrebbero assicurare la massima trasparenza dei loro comportamenti, sia accordato un ulteriore privilegio, oltre al requisito dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. Irragionevoli appaiono anche i termini ridotti per lo svolgimento delle intercettazioni, spesso relative a procedimenti molto complessi. Giudica incongrua anche l'assimilazione alle intercettazioni delle riprese in luoghi aperti al pubblico e in luoghi pubblici e l'acquisizione di dati di traffico telefonico, che implicano una minore incidenza sulla riservatezza.
Infine, ritiene necessario ricercare un maggiore equilibrio per quanto riguarda la pubblicazione di documenti e atti processuali: il severo inasprimento delle sanzioni è in contrasto con diverse disposizioni costituzionali.
Per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che l'1.2000 rischia di peggiorare ulteriormente il testo approvato dalla Camera dei deputati.
Conclude, auspicando che il Parlamento non approvi un testo come quello in esame, che non reggerà al vaglio della Corte costituzionale ed è palesemente condizionato dagli interessi del Presidente del Consiglio; vi è il rischio che si riduca ulteriormente la fiducia dei cittadini nella funzione legislativa.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.
Il relatore BOSCETTO (PdL), riservandosi di presentare una proposta di parere sia sul testo sia sugli emendamenti, commenta alcune osservazioni del senatore Pardi. Sottolinea che le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in realtà hanno indicato una serie di limitazioni, proprio per tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Quanto alla censura dell'articolo 1, comma 2, lettera a), osserva che la sostituzione del pubblico ministero può essere richiesta dalle parti solo se sussiste il presupposto indicato e non arbitrariamente. Inoltre, precisa che per i reati più gravi la disciplina prevede la possibilità di proroghe dei termini per l'effettuazione delle intercettazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2010
185ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Il relatore BOSCETTO (PdL) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo e in parte favorevole con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti. Sottolinea la necessità di valutare la compatibilità della norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale con i princìpi generali in materia processuale e nota che la previsione attualmente contenuta nel testo, che configura gli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità, è suscettibile di violare il principio di ragionevolezza: pertanto, preannuncia un parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.1000, che prevede come requisito la sussistenza di gravi indizi di reato. Inoltre, è opportuno valutare la possibile incongruità della previsione volta a limitare lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e ambientali in ragione della dotazione finanziaria preventivamente stabilita per ciascuna sede giudiziaria. In proposito, osserva che malgrado la clausola secondo la quale può essere richiesto e autorizzato l'aumento del limite di spesa, vi è comunque il rischio di ostacolare lo svolgimento delle indagini.
Con riferimento all'emendamento 1.2007, che introduce il reato di riprese e registrazioni fraudolente, segnala l'opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista, mentre per quanto riguarda l'emendamento 1.2009, diretto a modificare la legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo l'autorizzazione a procedere con riguardo alle intercettazioni indirette o casuali, è necessario valutare la coerenza con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia.
Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.
Il senatore CECCANTI (PD) apprezza l'accoglimento da parte del relatore di alcune osservazioni proposte dalla sua parte politica. Tuttavia, permane una sostanziale differenza nell'impostazione che lo induce a preannunciare un parere contrario sulla proposta di parere. Pur avvertendo la necessità di intervenire e limitare gli inaccettabili abusi che hanno determinato la violazione della riservatezza delle comunicazioni - materia sulla quale preannuncia una iniziativa di revisione costituzionale - ritiene che il provvedimento in esame sacrifichi in misura sproporzionata l'esigenza di assicurare la repressione del crimine e il diritto di informazione. A tale riguardo, ricorda che numerosi fatti della storia del Paese sono stati accertati proprio su impulso di inchieste giornalistiche. L'impressione che si trae dalle disposizioni dirette a sanzionare in modo più severo la pubblicazione di atti e documenti processuali è che la politica intenda difendersi ostacolando il diritto dei cittadini di conoscere elementi rilevanti della vita pubblica e politica. Infine, presenta una proposta alternativa di parere, di tenore contrario, sottoscritta dal senatore Bianco e dagli altri senatori del Gruppo del Partito Democratico, pubblicata in allegato.
Il senatore PARDI (IdV) rileva il garbo con cui il relatore ha recepito alcune osservazioni emerse nel dibattito e apprezza il contenuto di alcuni emendamenti presentati dal Governo e dal relatore presso la Commissione di merito. Ciò, tuttavia, non attenua la preoccupazione di fronte a un impianto normativo che mette in grave pericolo l'attività di investigazione: le deroghe previste alla disciplina per l'autorizzazione delle intercettazioni in relazione a gravi reati di criminalità organizzata non sono sufficienti, in quanto la procedura ordinaria di autorizzazione è confermata, tra gli altri, per i reati corruttivi e per quelli relativi ai rapporti tra politica, affari e amministrazione.
Anche più gravi sono le norme che sacrificano il giornalismo d'inchiesta e favoriscono una sorta di omertà di Stato su fatti di rilievo critico e di assoluta importanza per l'opinione pubblica. Ne deriva un rischio di oscurantismo che dovrà essere contrastato individuando forme appropriate per rompere quella omertà di Stato.
Preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore esprimendo consenso alla proposta alternativa presentata dal senatore Bianco e da altri senatori, presentando a sua volta una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, pubblicata anch'essa in allegato.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ha sintetizzato il giudizio positivo sull'impostazione del provvedimento e recepito le principali osservazioni svolte nella discussione. Propone di rafforzare la formulazione dell'osservazione da lui suggerita nella seduta antimeridiana, invitando la Commissione di merito a verificare, piuttosto che valutare, la compatibilità della competenza del tribunale distrettuale in composizione collegiale rispetto ai princìpi generali dell'ordinamento in materia di giurisdizione.
Il relatore BOSCETTO (PdL) accoglie la proposta di prevedere una verifica - e non solo una valutazione - della compatibilità della norma sulla competenza.
Si procede alla votazione della proposta di parere del relatore.
Il senatore BIANCO (PD) rileva che secondo alcune notizie di stampa il relatore presso la Commissione giustizia si accingerebbe a presentare ulteriori emendamenti. Ciò conferma l'impressione che l'organizzazione dei lavori in sede consultiva, sebbene abbia consentito lo svolgimento di un dibattito approfondito, non è adeguata al rilievo del provvedimento in esame, considerati i molteplici profili di carattere costituzionale: sarebbe stato utile convocare in audizione alcuni esperti di diritto costituzionale prima di esprimere un parere.
Preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, al quale rivolge tuttavia un apprezzamento politico e personale per il lavoro svolto e per l'accoglimento di alcune osservazioni della sua parte politica. Invece, il suo Gruppo sostiene la proposta alternativa di parere da lui presentata insieme ad altri senatori e quella presentata dal senatore Pardi, che sono sostanzialmente convergenti. Sottolinea la grave compressione del diritto di informazione e le possibili interferenze sull'efficacia delle indagini, con conseguente compromissione dell'azione giudiziaria per la persecuzione dei reati. Condivide l'opportunità di contrastare il malcostume di rivelazioni riguardanti la vita privata dei cittadini da parte di organi di stampa di ogni orientamento politico: tuttavia, questo giusto obiettivo non dovrebbe pregiudicare altre rilevanti e talvolta prevalenti garanzie costituzionali.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore, pubblicata in allegato. Le proposte alternative di parere, presentate rispettivamente dal senatore Bianco e da altri senatori e dal senatore Pardi, restano pertanto precluse.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, osserva in via preliminare che le disposizioni da esso recate, anche in considerazione degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, realizzano un equilibrato e soddisfacente bilanciamento tra i molteplici diritti costituzionali coinvolti, in particolare tra il diritto alla segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione e il diritto di cronaca e di informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione, risultando anche pienamente conformi ai princìpi costituzionali in materia di giurisdizione, in specie a quelli contenuti all'articolo 111 della Costituzione.
Esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 10, lettera a), in riferimento alla norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competenti al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale, si ritiene opportuno verificare la compatibilità di tale soluzione con i princìpi generali in materia processuale; si ritiene, inoltre, che la previsione ivi contenuta, che configura gli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni, appare suscettibile di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina l'ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti più stringenti di quelli richiesti per l'emissione di misure cautelari, introducendo così un parametro soggettivo improprio rispetto alla natura di strumento di indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Si esprime, pertanto, un parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.1000 il quale, nel prevedere come requisito per autorizzare le intercettazioni la sussistenza di gravi indizi di reato, consente di risolvere in termini oggettivi la definizione di quel presupposto;
- all'articolo 1, comma 29, capoverso «Art. 90-bis», si ritiene opportuno valutare la possibile incongruità della previsione ivi contenuta, volta a limitare lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e ambientali in ragione della dotazione finanziaria preventivamente stabilita per ciascuna sede giudiziaria;
- in riferimento all'emendamento 1.2007, volto ad introdurre nell'ordinamento il reato di riprese e registrazioni fraudolente, si segnala l'opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista;
- quanto all'emendamento 1.2009, volto a modificare la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, per quanto attiene l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali, si invita a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia;
- si esprime un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA,
MARINO MAURO MARIA, SANNA E VITALI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione,
nell’esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge in titolo,
premesso che:
- il provvedimento solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale;
in particolare:
- l’ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia "pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli", introdotta dall’articolo 1, comma 1, con formula del tutto generica, senza alcuna precisazione e limitazione, appare di dubbia compatibilità con i principi di cui agli articoli 25, primo comma (giudice naturale precostituito per legge) e 101, comma secondo, della Costituzione (soggezione del giudice soltanto alla legge), nella misura in cui espone l’organo giudicante alle facili strumentalizzazioni cui può prestarsi qualsivoglia dichiarazione, anche quelle rese nel pieno rispetto del carattere di terzietà che connota la funzione giurisdizionale e anche a mero scopo informativo;
- ad analoghe obiezioni si espone, per gli stessi motivi, la causa di sostituzione del pubblico ministero, introdotta dall’articolo 1, comma 2, che peraltro rischia di violare la presunzione di innocenza di cui all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui qualifica come ulteriore causa di sostituzione del pubblico ministero la sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, consentendo tra l’altro alle parti private o a terzi estranei al procedimento di incidere, attraverso denunce pretestuose, sulla designazione dell’organo requirente incaricato delle indagini. Ma, soprattutto, la violazione della presunzione di innocenza deriva dal fatto che la mera iscrizione del pubblico ministero nel registro degli indagati, di per sé non significativa, comporterebbe in tal caso immediate conseguenze del tutto estranee all’ordinamento processuale vigente, che come noto non attribuisce alcun effetto negativo o preclusivo all’avvenuta iscrizione nel suddetto registro;
- un evidente vulnus al principio di ragionevolezza deriva poi dalla prevista equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, delle riprese di immagini acquisite in luoghi diversi da quelli privati, o addirittura in luoghi pubblici, chiaramente meno "invasive" rispetto alle prime sotto il profilo della riservatezza e della segretezza delle comunicazioni, tanto più quando le riprese abbiano ad oggetto comportamenti di natura non "comunicativa" (articolo 1, comma 9). Tale equiparazione - che depotenzierebbe in misura significativa gli strumenti d’indagine - contrasta con un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che, nel sottolineare il diverso grado di incidenza sulla privacy individuale delle intercettazioni rispetto alle video-riprese, ha negato la possibilità di estendere a queste ultime la disciplina prevista per la captazione di comunicazioni (C. Cost., sent. 135/2002; Cass., Sez. I, Sent. n. 31389/ 2007). La giurisprudenza ha inoltre distinto, all’interno del genus delle riprese visive, quelle aventi ad oggetto comportamenti comunicativi o non e quelle effettuate in luoghi di privata dimora, in luoghi cosiddetti riservati (che cioè, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate) o in luoghi pubblici, assimilando queste ultime due alle prove atipiche utilizzabili processualmente ai sensi dell’articolo 189 del codice di procedura penale e rispettivamente alle prove documentali, acquisibili ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale;
- analogo vulnus al principio di ragionevolezza deriva dall’equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, dell’acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati "esterni" e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie, né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni (articolo 1, comma 9). La stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel negare la possibilità di estendere all’acquisizione dei tabulati la disciplina prevista per le intercettazioni, ha sottolineato l’intrinseca diversità dei due mezzi di ricerca della prova, caratterizzati ciascuno da un differente grado di incidenza sulla privacy e sul diritto alla segretezza delle comunicazioni (Corte cost., sent. 81/1993; 281/1998; Cass., Sezioni Unite, 23 febbraio 2000, n. 6; Cass., Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2000, n. 16 ; Cass., Sez. I, sentenza 26 settembre 2007, n. 46086). Inoltre, la nuova disciplina rischia di violare il diritto alla difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui, diversamente dalla normativa attuale (articolo 132, comma 3, codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni), impedisce alle parti private di richiedere al fornitore, in taluni casi anche in virtù del decreto motivato del pubblico ministero, l’acquisizione di tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della propria tesi difensiva;
- l’estensione (articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 1, comma 9) a tutte le intercettazioni ambientali, anche quelle da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico, del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell’attività criminosa, oltre a depotenziare significativamente le attività di indagine, rischia di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui equipara, quanto a limiti di ammissibilità, mezzi di ricerca della prova caratterizzati da un grado assolutamente diverso di incidenza sulla privacy individuale e sulla segretezza delle comunicazioni;
- la previsione degli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni (ma anche delle video-riprese e dell’acquisizione dei tabulati: articolo 1, commi 9 e 10), appare incompatibile con il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina l’ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti addirittura più stringenti di quelli richiesti per l’emissione di misure cautelari, anche personali, introducendo un parametro soggettivo chiaramente eccentrico rispetto alla natura di strumento d’indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Inoltre, anche prescindendo dall’incidenza negativa che tale disciplina avrebbe sul principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’articolo 112 della Costituzione, la soggettivizzazione dei requisiti di ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e della data retention attribuisce a tali mezzi di ricerca della prova la funzione di mera acquisizione di ulteriori riscontri utili a corroborare la ricostruzione accusatoria già compiutamente effettuata, anche sotto il profilo soggettivo, dal pubblico ministero. Pertanto, la limitazione di un diritto costituzionalmente tutelato, quale quello alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione), verrebbe legittimata quando ormai, in ragione dello stato avanzato dell'indagine, essa non sarebbe più indispensabile, con un’evidente irragionevolezza e sproporzione tra le finalità perseguite e il mezzo adoperato;
- la previsione (articolo 1, comma 10, lettera c), della subordinazione all’istanza della persona offesa dell’ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e dell’acquisizione dei tabulati, rischia di attribuire alla parte privata un potere di incidenza sull’esercizio dell’azione penale incompatibile con l’ordinamento processuale vigente e con le attribuzioni costituzionali dell’organo requirente, esponendo peraltro la vittima - soprattutto in relazione a reati a concorso necessario improprio, quali l’estorsione o l’usura - a indebiti condizionamenti, suscettibili di riflettersi sull’andamento delle indagini;
- la disciplina derogatoria introdotta dall’articolo 1, comma 14, per l’ammissibilità di intercettazioni o dell’acquisizione dei tabulati relativi ad utenze riferibili a soggetti "appartenenti" ai servizi di informazione per la sicurezza, rischia di violare i principi di cui agli articoli 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella misura in cui, subordinando l’acquisizione dei risultati delle suddette operazioni e la loro stessa prosecuzione, alla mancata opposizione del segreto di Stato, condiziona indebitamente l’esercizio dell’azione penale da parte dell’organo requirente. Inoltre, tale disciplina appare incompatibile con il principio di ragionevolezza per due ordini di ragioni. In primo luogo, l’estensione della disciplina in esame anche all’acquisizione dei dati "esterni" di traffico muta sensibilmente il presupposto per la sua applicabilità, che non è più il carattere "di servizio" della comunicazione (i dati di traffico infatti, in quanto esterni, prescindono dal contenuto) ma la mera "riconducibilità" delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi, con il rischio di un’elusione del nesso funzionale tra conversazione e munus publicum che, solo, legittima tale regime derogatorio. Inoltre, la scelta di introdurre per gli appartenenti ai servizi di informazione una disciplina addirittura più garantista di quella prevista per la tutela del libero esercizio del mandato rappresentativo da parte dei parlamentari, in attuazione del principio di cui all’articolo 68, terzo comma, della Costituzione, appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione;
- sembra infine incompatibile con il diritto di informare e all’informazione, di cui all'articolo 21 della Costituzione, il divieto assoluto di cui all’articolo 1, comma 5, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari e della documentazione e degli atti relativi ad operazioni captative e di indagine, anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo ai cittadini la possibilità di formarsi un’opinione consapevole in ordine a fatti suscettibili di rivestire rilevante interesse pubblico. Tali divieti contrastano peraltro con il principio di cui all’articolo 101, primo comma, secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo", nella misura in cui sottrae completamente numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza di quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata;
- la previsione, di cui all’articolo 1, comma 8, della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in virtù della sua mera iscrizione nel registro degli indagati viola la presunzione di innocenza di cui all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, e rischia peraltro di avere un effetto deterrente sproporzionato (chilling effect) rispetto al diritto di cronaca,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
Esprime parere contrario anche sui seguenti emendamenti:
- emendamento 1.2000, in quanto rischia di aggravare ancora di più, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, i profili di illegittimità costituzionale della disciplina del divieto di pubblicazione, nella misura in cui preclude assolutamente finanche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell’udienza preliminare, facendo un passo indietro rispetto all’attuale regime;
- emendamento 1.1000, poiché, sebbene sopprima il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto per l’autorizzazione delle intercettazioni, di fatto reintroduce tale improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti (articolo 267, comma 1, lettere b) e c)) e di regola di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di reato. Permangono pertanto i profili di illegittimità costituzionale già evidenziati in relazione all’articolo 1, commi 9 e 10, del disegno di legge (articolo 267, comma 1-bis). In particolare i gravi indizi di reato dovrebbero essere valutati alla luce dell’articolo 192 del codice di procedura penale, norma che riguarda la valutazione della prova reintroducendo, di fatto, elementi estranei alla fase delle indagini preliminari che, se esistenti (a livello di prova), renderebbero inutili la intercettazioni;
- emendamento 1.2007, dal momento che, nell’introdurre una norma incriminatrice della condotta di mera effettuazione (in assenza del consenso dell’interessato) di registrazioni di conversazioni dirette all’autore o alle quali lui abbia partecipato, priva peraltro di adeguate cause di non punibilità, rischia di precludere tout court il giornalismo d’inchiesta (con conseguente violazione dell’articolo 21 della Costituzione), nonché le investigazioni difensive e la stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione dell’articolo 24 della Costituzione, tutto ciò quando già esistono norme in materia, in particolare gli articoli 615-bis e 617-bis. Oltretutto, collegando il reato ai nuovi presupposti di pubblicità degli atti (mai nella fase delle indagini preliminari), si crea un assoluto black out dell’informazione, ingiustificato anche quando gli atti sono pubblici per intervenuta conoscenza da parte di indagati e di procure e assoluta pertinenza ai fatti per cui si procede penalmente con evidente violazione degli articoli 21 e 101 della Costituzione. Inoltre, si impone al privato un obbligo improprio di denuncia per evitare la punibilità del fatto di riprese o intercettazioni fraudolente (anche in eventuale contrasto con l’articolo 15 della Costituzione) che non la tutela della privacy e sposta tale obbligo sui privati, in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che affida la sicurezza e l’ordine pubblico alla competenza esclusiva dello Stato;
- emendamento 1.1100, in quanto, nella parte in cui, al capoverso 34, vieta la prosecuzione delle intercettazioni già disposte nell’ambito di un procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore della legge, per un periodo superiore a quello ivi previsto, contrasta con il regime del tempus regit actumche regola la successione di norme (processuali) nel tempo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL SENATORE PARDI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione,
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,
valutati altresì gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore in seno alla Commissione giustizia in data 20 aprile 2010,
premesso che:
- il testo del disegno di legge 1611 reca numerose aporie di carattere costituzionale oltre che logico. Esso accomuna, infatti, sotto lo stesso trattamento giuridico, fenomeni tecnici diversi come la ripresa televisiva pubblica, le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici;
- le restrizioni, di carattere oggettivo e soggettivo, di un fondamentale strumento investigativo quale l'intercettazione si pongono in contrasto col mantenimento di un sistema di equilibri ed armonie tra vari diritti costituzionalmente garantiti: diritto alla riservatezza, obbligatorietà dell'azione penale, diritto alla difesa processuale, diritto alla libertà di stampa e di comunicazione;
- il disegno di legge, pur tenendo conto di alcune innovazioni recate dagli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore all'esame della Commissione giustizia, continua a contenere non pochi aspetti fortemente criticabili sul piano costituzionale e, quindi, anche su quello della ragionevolezza,
considerato, in particolare, che:
- rispetto al testo del disegno di legge, l'emendamento 1.1000 ha mutato il presupposto funzionale per l'attivazione dello strumento intercettativo. Non è più necessario che gli inquirenti dispongano già di gravi indizi di colpevolezza a carico di soggetti determinati (tale assurda impostazione avrebbe escluso sic et simpliciter le intercettazioni dal novero degli strumenti investigativi), bensì una serie «congiunta» di presupposti che, nel loro complesso ed in relazione ai rimanenti commi del disegno di legge, inibiscono significativamente l'attivazione dello strumento. Oltre alla reintroduzione del requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato, da più parti auspicata, si sancisce che "nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo, le utenze siano intestate a soggetti indagati o siano agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero siano intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistano concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti". Intercettare esclusivamente le utenza citate, che devono risultate "attualmente in uso" agli indagati, peraltro senza tener conto di eventuali "interlocutori abituali dei soggetti indagati", appare assai limitativo dell'utilizzo di tale strumento, anche alla luce del fatto che servirebbe la prova, ricavata da specifica indagine, che i soggetti terzi siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Presupposto ulteriore, necessario e non sufficiente, riguarda i casi di riprese visive "attivabili soltanto in luoghi che appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti". In tal modo, le riprese visive esterne rispetto ai (limitati) luoghi citati non possono essere in alcun modo utilizzate, determinando così uno svuotamento fattuale ed irrazionale dello strumento. In definitiva, la presenza congiunta dei presupposti citati determina - peraltro restringendo ulteriormente una soluzione (evidentemente in subordine) prospettata in audizione dal Procuratore Nazionale Antimafia - una evidente irragionevolezza della disciplina, rapportata allo scopo e al valore che il legislatore intende (o dovrebbe) tutelare. A questo proposito, va rilevato come più volte la Corte costituzionale sia stata chiamata a valutare la conformità delle norme denunciate al generale canone della ragionevolezza, nell'ambito della previsione dell’articolo 3 della Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza:la norma irragionevole è, dunque, costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Una volta affrancato il principio di ragionevolezza dal principio di uguaglianza, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenze n. 416 e n. 450 del 2000) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore. È infatti del tutto irragionevole considerare alla stregua di un'intercettazione telefonica e ambientale la ripresa televisiva in pubblico: queste ultime due tecniche sono usate ordinariamente dalla polizia giudiziaria per le verifiche preliminari e per l'identificazione delle persone su cui svolgere indagini;
- anche la disciplina proposta sugli obblighi di segretezza e di divieto di pubblicazione continua a mantenere i caratteri di incostituzionalità, già più volte sottolineati dagli operatori del mondo del diritto e della comunicazione, poiché limita in modo sproporzionato il diritto di cronaca e non consente il "controllo" della pubblica opinione né sui titolari di cariche pubbliche eventualmente oggetto d'indagine né sui pubblici ufficiali che conducono le indagini, con grave e irreparabile danno per la trasparenza dell'esercizio delle pubbliche funzioni (sia quelle politico-amministrative, sia quelle giudiziarie) ed in contrasto, dunque, con l'articolo 21 della Costituzione. Elementi di palese contrasto col testo costituzionale sono rappresentati dall’ampliamento delle ipotesi coperte dal segreto istruttorio e il regime di divieto assoluto di pubblicazione, quindi anche per riassunto, cui verrebbero sottoposti gli atti relativi ad intercettazioni, l’aggravamento della disciplina sanzionatoria a carico dei giornalisti e la previsione di una responsabilità anche a carico dell’editore, senza considerare che la disciplina transitoria, modificata dagli emendamenti depositati in Commissione, rende immediatamente applicabile questa parte più restrittiva anche ai processi in corso. In tal modo verrebbe ad essere ingiustificatamente sacrificata la funzione primaria della stampa d’informare i cittadini su questioni di pubblico interesse. A tal proposito, si segnala che il combinato disposto dei divieti di pubblicazione e delle sanzioni penali e amministrative per giornalisti ed editori deve essere valutato non solo alla luce dell'articolo 21 della Costituzione ma anche dell'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si ricorda che il suddetto articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che il diritto alla libertà d'espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. L'esercizio di queste libertà, che importano dei doveri e delle responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Si ricorda inoltre la Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulla diffusione d'informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali (adottata dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2003). Tra i principi elencati dalla Raccomandazione in esame si ricordano i seguenti. Principio 1 - Informazione del pubblico da parte dei media: il pubblico deve poter ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia attraverso i media. I giornalisti devono di conseguenza poter liberamente riferire ed effettuare commenti sul funzionamento del sistema giudiziario penale, con salvezza delle sole limitazioni previste in applicazione dei seguenti principi sottoriportati. Principio 2 - Presunzione di innocenza (nel nostro ordinamento "non colpevolezza"): il rispetto del principio della presunzione d'innocenza fa parte integrante del diritto ad un equo processo. Di conseguenza, opinioni ed informazioni relative ai procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicate o diffuse attraverso i media solo se ciò non è lesivo della presunzione d'innocenza dell'indiziato o dell'accusato. Principio 6 - Informazione regolare durante i procedimenti penali: nell'ambito dei procedimenti penali d'interesse pubblico o di altri procedimenti penali che richiamano in particolar modo l'attenzione del pubblico, le autorità giudiziarie ed i servizi di polizia dovrebbero informare i media dei loro atti essenziali, purché ciò non rechi pregiudizio al segreto istruttorio ed alle indagini di polizia e non ritardi o intralci i risultati dei procedimenti. Nel caso dei procedimenti penali che si protraggono per un lungo periodo, l'informazione dovrebbe essere fornita con regolarità. Con particolare riferimento alla materia della pubblicazione di intercettazioni telefoniche, si ricorda la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno 2007 nel caso Dupuis ed altri c. Francia (ricorso n. 1914/02). Con tale pronuncia, la Corte ha affrontato il caso di due giornalisti francesi e della loro casa editrice ai quali erano state inflitte sanzioni pecuniarie, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di concorso in violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale ai sensi del codice penale francese. Essi avevano infatti pubblicato un libro contenente "facsimili di intercettazioni" e dichiarazioni rese dinanzi al magistrato istruttore da persone sottoposte ad istruttoria penale con riferimento ad una vicenda avente ad oggetto un sistema di intercettazioni illegali, che aveva destato vasta eco nell'opinione pubblica francese. Nel valutare se l'ingerenza nella libertà d'espressione dei giornalisti (rappresentata dalla sanzione penale loro inflitta) fosse "necessaria in una società democratica" (come richiesto dal già ricordato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), la Corte di Strasburgo ha affermato, in linea di principio, che non è sostenibile che le questioni che sono sottoposte alla cognizione dei tribunali non possano, precedentemente o contemporaneamente, dar luogo a discussione in altre sedi, che siano le riviste specializzate, la stampa o l'opinione pubblica in generale. Alla funzione dei media, consistente nella comunicazione di dette informazioni e idee, si aggiunge il diritto del pubblico ad essere informato. La Corte ha ricordato che l'articolo 10, comma 2, della Convenzione non lascia spazio a restrizioni della libertà d'espressione nell'ambito del dibattito politico o delle questioni di interesse generale. Inoltre, i margini di critica ammissibili sono maggiori nei confronti di un uomo politico, in tale veste considerato, che di un privato cittadino: a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un attento scrutinio di tutto quanto egli faccia, sia da parte dei giornalisti che da parte della generalità dei cittadini; conseguentemente, egli deve mostrare una maggiore tolleranza. La Corte ha dichiarato che in una società democratica è necessario valutare con la più grande prudenza la necessità di punire per concorso nella violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale dei giornalisti che prendono parte ad un dibattito pubblico di grande importanza, esercitando così la loro funzione di "cani da guardia" della democrazia. L'articolo 10 della Convenzione tutela il diritto dei giornalisti a comunicare informazioni su questioni d'interesse generale quando essi si esprimono in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscono informazioni "affidabili e precise" nel rispetto dell'etica giornalistica. Nel caso di specie, secondo la Corte, i giornalisti avevano agito nel rispetto delle regole della professione, nella misura in cui le pubblicazioni oggetto della controversia erano strumentali non solo all'oggetto, ma anche alla credibilità delle informazioni comunicate, attestandone l'esattezza e l'autenticità. Inoltre, con riferimento alle sanzioni irrogate, la Corte ha ricordato che la natura e l'entità delle pene inflitte costituiscono anch'esse elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità di una "ingerenza", sottolineando che un attacco alla libertà di espressione può rischiare di avere un effetto dissuasivo dell'esercizio di tale libertà, che il carattere relativamente moderato delle ammende non sarebbe sufficiente ad eliminare;
- il testo in oggetto risulta altresì contrastante con l'obbligatorietà dell'azione penale: gli organi della pubblica accusa e le forze di polizia potrebbero presto trovarsi a svolgere indagini di stampo ottocentesco, mediante l'utilizzo prevalente di testimonianze e di raccolta di prove documentali che non appaiono più congrue con i moderni sistemi di azione della criminalità organizzata ed economica che opera attualmente nel nostro Paese. Si tratterebbe, in buona sostanza, di svuotare di effettività il precetto sull'azione penale; ma se è svuotato il significato dell'azione penale, è svilito il diritto della vittima a chiedere giustizia, come invece gli assicura l'articolo 24 della Costituzione, che risulterebbe conseguentemente dal disegno di legge in oggetto. In definitiva, riducendo irragionevolmente la possibilità di svolgere le intercettazioni, lo Stato rinuncerebbe all'esercizio stesso della giurisdizione penale: una delle sue funzioni "tipiche", in conformità degli articoli 1 e 2 della Costituzione,
valutato, inoltre, che:
- il disegno di legge presenta ulteriori profili di incostituzionalità, quali: l'articolo 1, al comma 2, lettera a), prescrive che «se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» il capo dell'ufficio provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale. In tal modo l'indagato può denunciare (non importa se falsamente) il pubblico ministero che indaga su di lui e, per l'automaticità dell'iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, può automaticamente ottenerne la rimozione dall'incarico, e così via fino a trovare quello "di suo gradimento". Questa disposizione contrasta, pertanto, con il combinato disposto dei seguenti articoli: a)articolo 25, primo comma della Costituzione, dal quale si desume il principio per il quale il giudice precostituito per legge non può essere rimosso dalla trattazione del processo; b) articolo 107, primo e quarto comma della Costituzione, per il quale i magistrati (compreso il pubblico ministero) sono inamovibili per motivi diversi da quelli previsti nell'ordinamento giudiziario (e questa norma esula da tale previsione) ed al pubblico ministero sono assicurate le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario (e nessuna norma prevede che l'indagato possa escludere unilateralmente dal processo un P.M.); c) articolo 112 della Costituzione, per il quale il pubblico ministero designato ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non potendo esserne distratto ad libitum della persona nei confronti della quale sono in corso le indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale medesima; d) articolo 27, secondo comma della Costituzione, per il quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, mentre la norma in questione fa discendere conseguenze sin dalla iscrizione (atto dovuto) nel registro degli indagati, e quindi senza alcun vaglio giudiziario; e) articolo 111 della Costituzione, per il quale la legge assicura la ragionevole durata del processo, principio col quale contrasta la norma in questione, prevedendo la possibilità che successive ed indefinite denuncie da parte dell'indagato possano impedirne la celere conclusione. Da questi principi costituzionali combinati, che tutelano volta a volta tanto la funzione quanto chi la esercita, emerge nitidamente che è costituzionalmente illegittima ogni disposizione che consenta, a chi è sottoposto ad indagine o è già parte in un processo penale, di determinare unilateralmente il magistrato che deve o non deve esercitare la funzione giudiziaria nei suoi confronti attraverso un meccanismo di ipotetiche e successive esclusioni, come la disposizione in questione invece consentirebbe. Agli stessi motivi di incostituzionalità soggiace la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera b), con riferimento all'ipotesi in cui «il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato di cui all'articolo 379-bis del codice penale»;
- costituzionalmente illegittima è, altresì, la disposizione del comma 8, sempre dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che l'organo disciplinare debba disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione per un periodo fino a tre mesi. Infatti, tale disposizione, peregrina se riferita ad un codice di procedura, viola comunque l'autonomia degli specifici ordinamenti professionali e viola il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, facendo discendere automaticamente pesanti conseguenze disciplinari dalla semplice iscrizione nel registro degli indagati. Nel comma 9, si palesa, inoltre, un ulteriore inaccettabile profilo di irragionevolezza, laddove prevede che le intercettazioni tra presenti possano essere effettuate solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa. Tale disposizione produce gravissime limitazioni allo strumento, poiché impedisce forme usuali e produttive di intercettazione ambientale in luoghi come le caserme o i commissariati, i parlatoi o altri luoghi di ritrovo delle carceri, o altri luoghi pubblici, ove per definizione non può essere in atto alcuna attività criminosa, ovvero su questioni di pertinenza di sospettati come gli autoveicoli, nei quali non necessariamente vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un'attività criminosa; ed anche in quanto subordina l'autorizzazione alla sola eventualità in cui nel luogo ove è disposta «si stia svolgendo» un'attività criminosa, e non anche si sia svolta, o potrà svolgersi, un'attività criminosa o anche rivolta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto della stessa. Ciò comporta la lesione del combinato disposto dagli articoli 1 e 2 della Costituzione, in quanto si limitano gravemente le funzioni della giurisdizione e della sicurezza, proprie della sovranità e poste a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con particolare riguardo alle vittime di reati;
- l'estrema limitatezza del tempo in cui si possono eseguire le intercettazioni - anche alla luce dell'emendamento 1.1000 - ne limita irragionevolmente la potenzialità, soprattutto in relazione alla necessità di terminare le intercettazioni magari proprio nel momento nel quale si stesse venendo a capo di un'indagine per gravi reati. E ciò incide negativamente sul precetto costituzionale dell' obbligatorietà dell'azione penale, talora di fatto tendenzialmente precludendola;
- l'articolo 1, comma 13, nel consentire l'utilizzazione di intercettazioni lecitamente disposte in altro procedimento per i soli reati previsti nell'articolo 51, comma 3-bis, e non anche per tutti gli altri in relazione ai quali è consentita l'intercettazione, che potrebbero rivestire una rilevante gravità e determinare un forte allarme sociale come la corruzione, l'estorsione o i reati di violenza in materia sessuale o di traffico illecito di sostanze stupefacenti, abbatte in maniera serissima le difese della collettività, incidendo negativamente sulla sovranità e sull'esercizio delle funzioni della giurisdizione e della sicurezza; un ragionamento analogo occorre fare per l'articolo 1, comma 14, nella parte in cui fa diventare inutilizzabili le intercettazioni se il fatto risulta diversamente qualificato, disposizione che determina anche inaccettabili diseconomie processuali;
- la disposizione dell'articolo 1, comma 25, abrogativa del comma 2 dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, determina una lesione dei diritto costituzionalmente tutelato all'informazione, come già sopra specificato in ordine al contenuto dell'articolo 1, comma 3, in assenza di necessità di segretezza, al di fuori dei casi specificamente previsti per ragioni di sicurezza o di moralità pubblica;
- l'articolo 1, comma 30, che pone limitazioni di tipo irragionevolmente automatico alle spese per le intercettazioni - quando invece sarebbe da rivedere seriamente il regime dei costi di tali operazioni - contrasta con numerose disposizioni costituzionali. In particolare: a) con l'articolo 110, in rapporto all'articolo 104, in quanto, facendo dipendere esclusivamente dalla decisione del Ministro della giustizia - e cioè dall'autorità politico-amministrativa - il concreto esercizio della giurisdizione, deborda dalla semplice ipotesi di organizzazione dei servizi relativi alla giustizia per incidere sull'esercizio della giurisdizione, sostanzialmente limitando l'indipendenza e l'autonomia operativa dei giudice. Verrebbero così a cessare repentinamente intercettazioni disposte nel rispetto della legge e dei limiti di bilancio in ragione di effetti "finanziari" prodotti dall'effettuazione di altre e diverse intercettazioni; b) con l'articolo 112, in quanto la limitatezza dei mezzi posti a disposizione degli inquirenti, quando venissero a mancare (ed il Ministro potrebbe teoricamente ripartirli in modo da limitare le indagini soprattutto in particolari uffici ove si svolgono delicate indagini), di fatto pone limitazioni all'esercizio dell'azione penale, dal suo inizio fino alla conclusione delle indagini; c) con gli articoli 1 e 2, in quanto può limitare gravemente l'esercizio di funzioni pubbliche essenziali quali la giurisdizione e la sicurezza, in violazione dei principi di sovranità e di tutela dei diritti fondamentali delle persone, quali singoli e nelle formazioni sociali, in modo particolare riferite alle (potenziali) vittime;
- assai problematica appare inoltre la prospettata introduzione nel codice penale di uno specifico reato volto a punire chiunque fraudolentemente effettui riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. La punibilità verrebbe esclusa solo quando dalle riprese o dalle registrazioni emerge una notizia di reato e questa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria;
- deve valutarsi inoltre con particolare attenzione l'intervento sulle intercettazioni dei parlamentari. Con due recenti sentenze (la n. 113 e la n. 114 del 2010) la Corte costituzionale ha precisato ulteriormente gli ambiti delle cosiddette intercettazioni indirette, quelle cioè che richiedono l'autorizzazione delle Camere di appartenenza. L'emendamento del Relatore 1.2009, nel riprendere parzialmente dette sentenze, sembra dettare una disciplina più rigida, rischiando in tal modo di ricomprendere nel campo di applicazione delle intercettazioni indirette anche quelle casuali o fortuite che, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, non richiedono - né potrebbero richiedere - alcuna autorizzazione della Camera di appartenenza. Peraltro la Corte costituzionale, nel dichiarare infondate alcune questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla legge 20 giugno 2003, n. 140, ha chiarito i parametri interpretativi cui debbono attenersi i magistrati e non ha sollecitato alcun intervento legislativo in materia,
rilevato, in definitiva, come il disegno di legge si ponga in palese contrasto con numerosi articoli della Costituzione repubblicana, oltre che con la giurisprudenza della Corte costituzionale,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2009
53ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore PALMIZIO (PdL) illustra il provvedimento in titolo, in materia di intercettazioni e sulla disciplina degli atti d'indagine penale, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla Commissione Giustizia.
Segnala in particolare la disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati durante la prima lettura, di cui all'articolo articolo 1, comma, 24.
I commi da 23 a 25 recano modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e il comma 24 concerne l’individuazione delle autorità ecclesiastiche destinatarie delle informazioni sull’avvio dell’azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico, modificando il tenore dell’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Informazioni sull'azione penale).
Il comma 2 stabiliva che quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato, mentre ora è previsto che l’informazione sia inviata dal pubblico ministero all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater, ovverosia: il cardinale Segretario di Stato, quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi; l’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente, quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica.
Ricorda che la novella stabilisce inoltre che il pubblico ministero invia altresì l’informazione, nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico, quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia.
Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.
Il senatore PERDUCA (PD) preannuncia il voto contrario sul provvedimento, per i profili di competenza e specificamente per quanto attiene alle prerogative riconosciute in sede di processo penale ai membri del clero.
Il relatore PALMIZIO (PdL) ricorda che analoga questione era stata oggetto di un ordine del giorno presentato e respinto nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati e fa presente che i rapporti tra Italia e Santa Sede sono disciplinati da accordi bilaterali.
Il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2009
197ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore TANCREDI (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il provvedimento all'esame del Senato deriva dall'unificazione di una serie di disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati, tra cui quello dell'Esecutivo corredato di relazione tecnica.
Rileva che l'impianto del provvedimento attualmente all'esame del Senato è tale da poter considerarsi valida la relazione tecnica iniziale. In essa si dimostra che, pur comportando il provvedimento in esame un maggiore onere di circa diciannove milioni di euro, sostanzialmente dovuto all'acquisto di postazioni di intercettazione, tale onere viene tuttavia compensato sia dai risparmi di spesa derivanti dalla disdetta dei contratti di noleggio di tali postazione di ascolto, per il cui canone il bilancio dello Stato ha un esborso attuale di circa 140 milioni di euro, sia dai 40 milioni di risparmio stimati sulla diminuzione dell'attività di intercettazione. La relazione tecnica presuppone inoltre l'approvazione definitiva del provvedimento nell'esercizio in corso, dato che si prevede la spesa di acquisto per l'anno 2009.
Segnala quindi che, dati questi elementi, appare necessario avere chiarimenti sul presupposto giuridico che regola la rescissione dei contratti di noleggio, al fine di acquisire conferma che, ove il provvedimento fosse approvato nell'esercizio in corso, tali contratti non debbano essere pagati fino alla fine dell'anno, diventando in tal modo aggiuntivo l'onere del provvedimento rispetto alla legislazione vigente e acquisire altresì conferma che alla copertura di tale onere possano essere sufficienti i risparmi stimati sulla diminuzione delle intercettazioni, posto che si è gia a metà dell'anno e che dunque tali attività sono ancora regolate dalla legislazione vigente che non prevede restrizioni. Ricorda inoltre che il Governo ha chiarito, presso l'altro ramo del Parlamento, che nelle poste riportate in relazione tecnica non è compreso il contratto con i gestori telefonici che continua a rappresentare una posta già prevista in bilancio dalla legislazione vigente e che non è oggetto di modifica.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2010
316ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 30 giugno 2009.
Il presidente AZZOLLINI richiama l'illustrazione già svolta, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento all'esame del Senato deriva dall'unificazione di una serie di disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati, tra cui quello dell'Esecutivo corredato di relazione tecnica. L'impianto del provvedimento attualmente all'esame del Senato è tale da poter considerarsi valida la relazione tecnica iniziale. In essa si dimostra che, pur comportando il provvedimento in esame un maggiore onere di circa diciannove milioni di euro, sostanzialmente dovuto all'acquisto di postazioni di intercettazione, tale onere viene tuttavia compensato sia dai risparmi di spesa derivanti dalla disdetta dei contratti di noleggio di tali postazione di ascolto, per il cui canone il bilancio dello Stato ha un esborso attuale di circa 140 milioni di euro, sia dai 40 milioni di risparmio stimati sulla diminuzione dell'attività di intercettazione. La relazione tecnica presuppone inoltre l'approvazione definitiva del provvedimento nell'esercizio in corso dato che si prevede la spesa di acquisto per l'anno 2009. Dati questi elementi appare quindi necessario avere chiarimenti sul presupposto giuridico che regola la rescissione dei contratti di noleggio al fine acquisire conferma che, ove il provvedimento fosse approvato nell'esercizio in corso, tali contratti non debbano essere pagati fino alla fine dell'anno, diventando in tal modo aggiuntivo l'onere del provvedimento rispetto alla legislazione vigente e acquisire altresì conferma che alla copertura di tale onere possano essere sufficienti i risparmi stimati sulla diminuzione delle intercettazioni posto che si è gia a metà dell'anno e che dunque tali attività sono ancora regolate dalla legislazione vigente che non prevede restrizioni. Ritiene altresì utile ricordare che il Governo ha chiarito, presso l'altro ramo del Parlamento, che nelle poste riportate nella relazione tecnica non è compreso il contratto con i gestori telefonici che continua a rappresentare una posta già prevista in bilancio dalla legislazione vigente e che non è oggetto di modifica. Aggiunge inoltre che è necessario aggiornare i profili temporali del provvedimento anche in relazione agli effetti di natura finanziaria, posto che la formulazione in esame è riferita ad esercizi finanziari ormai conclusi.
Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2010
320ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
( Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio )
Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 21 aprile scorso.
Il presidente AZZOLLINI, richiamando la relazione illustrativa del provvedimento, ricorda che la relazione tecnica stima un maggiore onere di circa diciannove milioni di euro, sostanzialmente dovuto all'acquisto di postazioni di intercettazione, tuttavia compensato sia dai risparmi di spesa derivanti dalla disdetta dei contratti di noleggio di tali postazione di ascolto, per il cui canone il bilancio dello Stato ha un esborso attuale di circa 140 milioni di euro, sia dai 40 milioni di risparmio stimati sulla diminuzione dell'attività di intercettazione. Fa presente che il provvedimento prevede la spesa di acquisto per l'anno 2009.
Il senatore MORANDO (PD) rileva che, per garantire la neutralità finanziaria del provvedimento secondo il meccanismo ricordato dal Presidente, le nuove spese devono essere coperte attraverso il conseguimento preventivo di risparmi derivanti dalla disdetta dei contratti di noleggio. Ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca se i risparmi necessari sono realizzabili nel 2010, nella misura necessaria a coprire le nuove spese.
Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di procedere all'illustrazione dei profili finanziari degli emendamenti.
Il relatore TANCREDI (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per le parti di competenza, anzitutto la proposta 1.92 riguardo alla quale occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri in relazione alla soppressione dei commi 29, 30, 31 e 35 dell'articolo 1 aventi carattere finanziario. Analoga conferma si rende necessaria anche in relazione alle proposte 1.292, 1.296 e 1.297. Occorre quindi valutare se la proposta 1.174 possa essere attuata con risorse a legislazione vigente. Occorre quindi valutare i possibili profili finanziari delle proposte 1.180, 1.181 e 1.182 ove prevedono l'utilizzazione di impianti di servizio pubblico diversi da quelli in dotazione alla polizia giudiziaria. In relazione alle proposte 1.245 e 1.246 occorre valutare i profili finanziari connessi, rispettivamente, ai commi 23-bis e 23-ter. Sono poi necessari chiarimenti in ordine all'ultimo periodo dell'emendamento 1.287. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e sugli emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo. Resta sospeso il parere sui sub emendamenti riferiti agli emendamenti del Relatore e del Governo.
In attesa dei chiarimenti da parte del Governo, il seguito dell'esame viene rinviato.
BILANCIO (5a)
GIOVEDÌ 29 APRILE 2010
321ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )
Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore AZZOLLINI dà lettura di una nota della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale si rileva che i risparmi indicati nella relazione tecnica relativa al provvedimento sono realizzabili alla luce della rescindibilità dei contratti in essere. Si rileva inoltre che i risparmi derivanti dalla riduzione delle intercettazioni risultano comunque sufficienti alla copertura dei relativi oneri contrattuali. Alla luce dei chiarimenti forniti propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo del provvedimento.
La Commissione approva.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'esame degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2010
322ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario )
Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.
Il relatore TANCREDI (PdL), illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anzitutto la proposta 1.92 riguardo alla quale occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri in relazione alla soppressione dei commi 29, 30, 31 e 35 dell'articolo 1 aventi carattere finanziario. Analoga conferma si rende necessaria anche in relazione alle proposte 1.292, 1.296 e 1.297. Occorre quindi valutare se la proposta 1.174 possa essere attuata con risorse a legislazione vigente. Occorre quindi valutare i possibili profili finanziari delle proposte 1.180, 1.181 e 1.182 ove prevedono l'utilizzazione di impianti di servizio pubblico diversi da quelli in dotazione alla polizia giudiziaria. In relazione alle proposte 1.245 e 1.246 occorre valutare i profili finanziari connessi, rispettivamente, ai commi 23-bis e 23-ter. Sono poi necessari chiarimenti in ordine all'ultimo periodo dell'emendamento 1.287. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e sugli emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo. In relazione ai sub emendamenti segnala la proposta 1.1100/5 per la quale vale la medesima osservazione relativa all'emendamento 1.92 per la soppressione del comma 35 dell'articolo 1.
In relazione alla proposta 1.92, il presidente AZZOLLINI dà conto di una documentazione trasmessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale la soppressione del comma 30 non garantisce l'invarianza di spesa. Analoga valutazione vale per le proposte 1.292, 1.296 e 1.297. In relazione alle proposte 1.180, 1.181 e 1.182, fa presente che dalla nota della Ragioneria citata risulta che derivi un ampliamento del sistema delle intercettazioni per la parte che riguarda gli impianti di servizio pubblico. A tal riguardo, l'eliminazione del riferimento al pubblico servizio potrebbe risolvere le criticità sollevate dal relatore. In relazione alle proposte 1.245 e 1.246, derivano effetti finanziari negativi dall'insorgenza di contenzioso a seguito del mancato rimborso ivi previsto. Sulle proposte 1.287 e 1.1100/5 fa presente che non appaiono derivare effetti finanziari anche sulla scorta di quanto rilevato nella nota citata.
Il senatore LUSI (PD) non condivide l'avviso del Presidente in relazione alla proposta 1.292 in quanto la proposta descrive il comma 30 contenente un tetto di spesa per le intercettazioni e non modifica, nella sostanza, la disciplina attuale.
Il senatore MORANDO(PD), in relazione alla proposta 1.292, fa presente che i risparmi scontati nel provvedimento derivano dalle disposizioni del comma 9 volte a ridimensionare i casi di intercettazione. Propone poi di introdurre una clausola di invarianza in relazione alla proposta 1.174.
Il PRESIDENTE conviene con le osservazioni svolte sulla proposta 1.292 e propone di esprimere su di essa un parere di contrarietà semplice. Conviene altresì con l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri in relazione alla proposta 1.174.
Il sottosegretario CALIENDO esprime avviso favorevole sulle osservazioni del Presidente e del Relatore.
Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.92, 1.296, 1.297, 1.245 (limitatamente al comma 23-bis) e 1.246 (limitatamente ai commi 23-bis e 23-ter). Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.292. In relazione all'emendamento 1.174 il parere è non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia inserita una clausola d'invarianza degli oneri. Infine, in relazione agli emendamenti 1.180, 1.181 e 1.182 il parere è non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che le parole: "di pubblico servizio o" siano soppresse.".
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2009
112ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio.)
Il senatore BUTTI (PdL) illustra analiticamente il provvedimento in titolo, per le parti di competenza dell'8a Commissione: in particolare, si sofferma su profili riguardanti i divieti di pubblicazione; i limiti di ammissibilità delle intercettazioni; le annotazioni nel registro delle intercettazioni; l'esecuzione delle operazioni di intercettazione; la conservazione della documentazione; l'obbligo del segreto per le intercettazioni; le modifiche al codice penale e di procedura penale; l'esercizio del diritto di rettifica per le trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché per i siti informatici.
Al termine della relazione, si impegna a predisporre una bozza di parere da sottoporre tempestivamente all'esame della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2009
116ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1° luglio scorso.
Il presidente MENARDI dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in titolo.
Il senatore VIMERCATI (PD) rileva preliminarmente come il contesto politico relativo al provvedimento in esame sia molto cambiato rispetto a pochi giorni fa, in seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo di far slittare al prossimo autunno l'esame in Assemblea del medesimo provvedimento: tale determinazione rappresenta una vittoria delle opposizioni e del mondo dell'informazione, che si erano fortemente opposte al disegno di legge del Governo sia per non regredire nell'azione di contrasto alla criminalità sia per salvaguardare le garanzie costituzionali sulla libertà di stampa.
Nell'auspicare che tale decantazione possa favorire una sostanziale modifica del provvedimento, individua due profili di particolare interesse: la prima questione, relativa ai limiti frapposti all'utilizzo delle intercettazioni, rientra, visti gli aspetti squisitamente giuridici, nella competenza della Commissione di merito; la seconda questione, di interesse della 8a Commissione, concerne le ricadute dei suddetti limiti sulla libera informazione.
Pur rilevando come la normativa vigente presenti indubbie lacune, dal momento che si è spesso verificata la pubblicazione sugli organi di stampa di materiale privo di rilevanza giudiziaria, con il conseguente coinvolgimento di persone del tutto estranee alle indagini, ritiene particolarmente negative le restrizioni apportate alla libera informazione dal disegno di legge n. 1611. Infatti, se il disegno di legge fosse approvato nell'attuale versione, il pesante inasprimento delle sanzioni comminate sia ai giornalisti che agli editori contribuirebbe a vulnerare irrimediabilmente gli spazi di cronaca giudiziaria e il diritto del cittadino ad essere informato. Occorre, invece, bilanciare il diritto ad un'informazione completa e corretta con il diritto alla riservatezza delle indagini.
Osserva altresì come - una volta che i testi delle intercettazioni siano state consegnate ai difensori degli indagati - sarebbe opportuno non precluderne la pubblicazione sugli organi di stampa, per evitarne la diffusione clandestina su altri mezzi di informazione, come siti Internet o blog, con conseguenti rischi di ricatto nei confronti dei soggetti citati nelle medesime intercettazioni.
Da ultimo - dopo aver suggerito di rinviare la votazione del parere a dopo la pausa estiva, così da poter tenere conto delle modifiche apportate dalla Commissione di merito - chiede, in subordine, qualora non si voglia accogliere la proposta di rinvio, che nel parere formulato dalla Commissione sia inserito un rilievo volto a correggere il comma 28 dell'articolo 1, riguardante l'esercizio del diritto di rettifica per i siti informatici, al fine di limitarne l'ambito applicativo alle sole testate diffuse per via telematica, evitando che qualunque sito Internet o blog venga incluso nella nuova disciplina, con il rischio di ingenerare notevoli difficoltà applicative.
Viene quindi chiusa la discussione.
Il relatore, senatore BUTTI (PdL), nel reputare opportuno procedere tempestivamente alla votazione del parere, rileva come la tutela dei diritti della stampa e dell'informazione debba accompagnarsi al rispetto di precisi doveri, poiché si sono verificati frequenti episodi in cui la pubblicazione di atti e intercettazioni ha danneggiato la reputazione di persone semplicemente iscritte nel registro degli indagati, se non addirittura estranee all'inchiesta.
In merito al rilievo formulato dal senatore Vimercati sui siti informatici, ritiene che la differenziazione tra i normali siti ed i blog da un lato e le testate on-line dall'altro, abbia un carattere più che altro nominalistico e che, comunque, possa essere approfondita, insieme al più generale tema del diritto ad un'informazione libera e corretta, in sede di riforma della legge sull'editoria, su cui il Governo ha annunciato la presentazione di un apposito disegno di legge.
Propone, pertanto, di approvare un parere favorevole.
Il senatore VIMERCATI (PD), a nome del Gruppo del Partito democratico, annuncia il voto contrario.
Il presidente MENARDI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del Relatore.
La seduta termina alle ore 9,25
BILANCIO (5a)
LUNEDÌ 31 MAGGIO 2010
339a Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore TANCREDI (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti segnala la proposta 1.201 in relazione alla soppressione dei commi 12, 30, 33 e 35 analogo a proposte oggetto di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala allo stesso fine le proposte 1.295 e 1.296. Occorre valutare la proposta 1.360 che sembra allargare la platea dei punti di intercettazione rispetto al testo del provvedimento. Occorre altresì valutare la proposta 1.601 che non definisce in alcun modo l'articolazione dei centri di intercettazione rispetto al capoverso 3 del comma 12 del testo. Segnala l'emendamento 1.412 analogo alla proposta emendamento 1.245, comma-23 bis della Commissione di merito sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81. Occorre valutare l'emendamento 1.472, che nel sostituire il comma 30 cancella il controllo successivo della Corte dei Conti sulle spese di gestione delle intercettazione. La stessa osservazione vale in relazione alla proposta 1.474. Segnala le proposte 1.486 e 1.487 che sopprimono il comma 33 del provvedimento relativo ai limiti di spesa stabiliti annualmente per le intercettazioni. Segnala inoltre la proposta 1.488 che sostituisce interamente il comma 33 e la proposta 1.489 analoga nel contenuto alla precedente. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.490 che sostituisce la clausola di invarianza degli oneri con una proposta normativa teoricamente onerosa. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti né sui subemendamenti.
Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento. In ordine agli emendamenti propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alle proposte 1.201, 1.295 e 1.296, relativamente alle parti in cui tali proposte intendono sopprimere i commi 12, 30, 33 e 35 del testo. Propone, invece, un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.360, mentre propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.601, che fa venir meno il comma del testo preso a riferimento dalla relazione tecnica per la stima degli effetti in termini di dislocazione dei centri per le intercettazioni, nonché sulle proposte 1.412, 1.472 e 1.474. Propone altresì parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sulle proposte 1.486 e 1.487, nonché sulla proposta 1.490, mentre propone l'espressione di un parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.488 e 1.489.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.
In ordine agli emendamenti esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.201 (limitatamente alla prevista soppressione dei commi 12, 30, 33 e 35), 1.295 (limitatamente alla prevista soppressione dei commi 12, 30, 33 e 35) e 1.296 (limitatamente alla prevista soppressione dei commi 12, 30, 33 e 35), 1.601, 1.412, 1.472, 1.474, 1.486, 1.487 e 1.490. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.360, 1.488, 1.489. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.".
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,45.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010
341a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.
Il relatore TANCREDI (PdL) illustra gli ulteriori emendamenti 1.271 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.450 (testo 2), 1.289 (testo 2) 1.650 e relativi subemendamenti e S1.100 trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI la Commissione esprime parere non ostativo.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2010
342a Seduta
IN SEDE CONSULTIVA
(1611-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI(PdL), in sostituzione del relatore Tancredi illustra gli ulteriori emendamenti 1.800, 1.801, 1.802, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806, 1.807, 1.808, 1.809, 1.810,1.811 e 1.812 ed i relativi subemendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
La Commissione approva.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2010
343a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
. La seduta inizia alle ore 17.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611
Il presidente AZZOLLINI informa che durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 1611, in materia di intercettazioni telefoniche, il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000 interamente sostitutivo del disegno di legge e che su di esso ha posto la questione di fiducia. L'emendamento stesso è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Al riguardo, fa presente che il testo dell'emendamento non tocca i profili quantificati nella relazione tecnica del disegno di legge n. 1611. Dichiara pertanto che si farà carico di riferire tali elementi all'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,05.
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Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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387a seduta pubblica (antimeridiana): |
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mercoledì26 maggio 2010 |
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Presidenza del presidente SCHIFANI, indi della vice presidente MAURO, della vice presidente BONINO e del vice presidente CHITI
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Calendario
dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 10 giugno 2010:
(omissis)
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1611 (Norme in materia di intercettazioni telefoniche) dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 28 maggio.
(omissis)
Lunedì |
31 |
maggio |
pom. |
h. 16-21 |
- Disegno di legge n. 1611 - Norme in materia di intercettazioni telefoniche (Approvato dalla Camera dei deputati) |
Martedì |
1° |
giugno |
ant. |
h. 9,30-14 |
(omissis)
Ripartizione dei tempi per la
discussione del disegno di legge n. 1611
(Norme in materia di intercettazioni telefoniche)
(15 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore |
1 h. |
30' |
Governo |
1 h. |
30' |
Votazioni |
2 h. |
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Gruppi 10 ore, di cui: |
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PdL |
3 h. |
04' |
PD |
2 h. |
35' |
LNP |
1 h. |
14' |
Misto |
1 h. |
03' |
UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-IS-MRE) |
1 h. |
02' |
IdV |
1 h. |
01' |
Dissenzienti |
|
10' |
(omissis)
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, nel corso della Conferenza dei Capigruppo di ieri si è registrato un disaccordo tra i Gruppi della maggioranza e tutti i Gruppi dell'opposizione in ordine alla calendarizzazione del provvedimento sulle intercettazioni telefoniche a partire da lunedì prossimo. Il voto sul calendario è stato quindi un voto a maggioranza, come lei ha correttamente poc'anzi ricordato.
Noi chiediamo che il calendario venga votato di nuovo in Aula su una proposta che io faccio, che è quella di espungere dallo stesso l'esame del provvedimento sulle intercettazioni telefoniche. Ciò, per alcune considerazioni che ho svolto già ieri in Conferenza dei Capigruppo e che oggi vorrei, francamente, riprendere per intero.
Come i colleghi sanno, il provvedimento sulle intercettazioni telefoniche, già approvato alla Camera, arriva molti mesi or sono (credo ormai potremmo datarlo ad oltre un anno) al Senato. Per molto tempo non viene discusso; ne comincia poi la discussione in Commissione giustizia. Il testo che arriva è assolutamente insoddisfacente per l'opposizione. Non è tuttavia solo l'opposizione che a questo testo muove delle critiche: è il più vasto mondo che riguarda l'informazione, gli editori, i magistrati (e in particolare la magistratura antimafia), moltissimi costituzionalisti, che si sono più volte espressi, e un'opinione pubblica allarmata.
Il testo al Senato, nel corso della discussione (che è lunga e anche molto faticosa), viene ulteriormente peggiorato. Vengono introdotte limitazioni che impediscono chiaramente di poter avere notizia delle indagini a carico di qualunque soggetto, anche quando si tratti di fatti molto gravi (fatti di mafia, di terrorismo o che riguardino l'esercizio dei pubblici poteri o la gestione delle pubbliche risorse) per anni e anni: un vero sistema di censura. Dall'altra parte, vengono limitati gli ambiti della possibilità di utilizzo delle intercettazioni, non solo telefoniche, ma anche ambientali e telematiche, da parte della magistratura inquirente, con limitazioni che riguardano i tempi, ma anche le occasioni e i momenti in cui tali intercettazioni possono essere compiute.
Unica novità positiva è la modificazione di uno dei presupposti per l'ammissibilità delle intercettazioni, che è quello che riguarda la sostituzione della espressione «elementi di colpevolezza» con l'espressione «gravi indizi di reato».
Ma l'attività di peggioramento del testo, affidata da una parte al relatore di maggioranza e dall'altra parte al consenziente - sempre consenziente - rappresentante del Governo, procede inesausta. Eppure, è materia sulla quale benissimo opposizione e maggioranza avrebbero potuto trovare un punto d'incontro. Infatti, che si debba riformare la materia delle intercettazioni per una più accurata e seria tutela della privacy dei soggetti e della dignità di tutti coloro i quali vengono intercettati, qualunque sia lo strumento delle intercettazioni, essendo estranei alle indagini, o per limitare la diffusione di notizie che riguardino la vita privata o aspetti non inerenti alle indagini, sia di estranei alle indagini stesse, sia degli stessi indagati, è un'opinione talmente condivisa in questo Parlamento che già dalla scorsa legislatura si sono succeduti disegni di legge, alcuni dei quali provenienti non soltanto dal Governo, ma anche da questo Gruppo. Voglio ricordare quelli presentati in questa legislatura: uno come primo firmatario ha il senatore Casson e l'altro come prima firmataria ha la senatrice Della Monica.
Pertanto, se davvero si fosse voluto influire sui meccanismi che tradiscono il segreto istruttorio o che provocano una lesione insopportabile e non giustificata della privacy e della dignità dei soggetti coinvolti nelle indagini e nelle intercettazioni, si sarebbe potuto molto facilmente trovare un accordo. Ma evidentemente lo spirito non era questo, e l'attività indefessa di peggioramento del testo operata dal relatore di maggioranza e dal rappresentante del Governo, evidentemente in esecuzione di un input politico netto (direi anche nettissimo) continua senza sosta.
I numerosissimi emendamenti presentati dalle opposizioni, tutti minuziosamente illustrati (e non per fare ostruzionismo, come ieri ha ricordato lo stesso presidente Berselli in una lettera che, peraltro, ha aspetti che non condivido, su cui tornerò molto brevemente dopo), danno atto all'opposizione di aver tentato di migliorare questo testo e di ricondurlo nell'alveo di quello che avrebbe dovuto essere, e cioè un provvedimento serio a tutela della privacy e del segreto istruttorio. Così non è stato.
Nel frattempo si accendono fuochi anche all'interno della maggioranza. Fuochi si sono accesi ovunque in Italia; come sapete, i direttori di tutte le testate giornalistiche, anche quelli dei cosiddetti giornali che appartengono all'area culturale e politica del centrodestra, hanno firmato un documento durissimo nei confronti di questo provvedimento.
Si accendono fuochi ovunque e comincia a serpeggiare in maniera sempre più esplicita e patente la notizia che il testo che è stato approvato in Commissione giustizia al Senato sia sostanzialmente carta straccia, poiché una modifica seria, invadente - immagino - dello stesso è già pronta per essere presentata dal Governo. Noi ci troveremo, quindi, nella bizzarra situazione in cui, dopo aver impiegato giorni e notti a discutere il testo, esamineremo lunedì e martedì un testo che di fatto non esiste più: si tratta di una ulteriore, drammatica finzione che si aggiunge alla mistificazione di un testo che avrebbe dovuto tutelare la privacy e il segreto istruttorio e che in realtà serve a limare le unghie ai magistrati e ad instaurare la censura in questo Paese. La chiamo così com'è: la censura. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
Ora, signor Presidente, lei capisce che l'opposizione non può lasciar fare. Io mi stupisco che lascino fare i senatori della maggioranza. Da ieri si susseguono dichiarazioni di rappresentanti del centrodestra della Camera, i quali dicono che il testo verrà cambiato, che si tornerà al testo della Camera, che grandi modifiche verranno fatte. Non voglio pensare alla mortificazione del rappresentante del Governo e del relatore di maggioranza che con tanta forza, talvolta ottusa - lasciatemelo dire - e sorda alle richieste dell'opposizione, hanno continuato a perseverare nel peggioramento ulteriore di questo drammatico testo. (Applausi dal Gruppo PD).
Ma mi riferisco, colleghi, anche all'autorevolezza di questo Senato. E per non essere offensiva farò un paragone che coinvolge, avvocato Longo, non soltanto i senatori della maggioranza, ma anche quelli dell'opposizione: ci troviamo nella straordinaria situazione nella quale si trovarono quei soggetti che accompagnavano i muli sui quali venivano caricate le vettovaglie e gli armamenti nella Prima guerra mondiale, chiamati a scalare montagne pietrose e pericolose per poi magari sentirsi dire che c'era un contrordine: per che diavolo di motivo avevano fatto la fatica di salire su? Che scendessero in pianura, dove gli ufficiali, splendenti nelle loro divise, andavano con la vittoria scritta in fronte verso la battaglia.
Francamente, credo che né i senatori della maggioranza, né i senatori dell'opposizione, né il Senato in quanto tale possano sopportare l'oltraggio di farsi dettare a che cosa dire «signorsì»! (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
Pretendo, a nome del mio Gruppo, che, se modifiche si devono fare, questo testo torni in Commissione. Si facciano le modifiche, nella pienezza dei poteri di critica, controllo, proposta, approvazione dei senatori della Repubblica, e solo dopo il testo vada in Aula. Non siamo disponibili a farci imporre da nessuno un testo: e questo lo dico in un momento in cui, tra l'altro, mi si lasci dire, non vedo l'urgenza, la straordinaria urgenza di questo provvedimento.
Ieri abbiamo approvato il provvedimento sulla Grecia e abbiamo chiesto che il ministro Tremonti venga in Aula, in un clima di amicizia, Presidente e colleghi, non in un clima di ostilità, per spiegarci qual è la situazione europea, perché ci apprestiamo ad esaminare una manovra - che voi dite essere di 24 miliardi di euro, ma in realtà è di 36 miliardi - che imporrà lacrime e sangue all'Italia e soprattutto ad alcuni soggetti, come sempre quelli più esposti, quelli più facilmente raggiungibili.
Mentre tutto questo arde, mentre i giornali di tutto il mondo portano in prima pagina le notizie che riguardano la crisi europea, noi dobbiamo romperci il collo per affrontare un testo non sapendo di che cosa stiamo parlando! (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore).
Credo che questo sia inaccettabile perché noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando: stiamo parlando della libertà di informazione, del diritto dei cittadini di sapere e controllare anche l'uso della giurisdizione; stiamo parlando del diritto, sacro, alla privacy e alla dignità dei soggetti, pure se coinvolti in un procedimento penale; stiamo parlando della possibilità concreta di fronteggiare la criminalità, specie quella più feroce.
Per queste ragioni, Presidente, chiedo all'Assemblea di pronunciarsi perché l'esame del provvedimento sulle intercettazioni telefoniche non venga fissato nei giorni di lunedì e martedì prossimi. (Prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE. Congratulazioni. Commenti dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Colleghi, non siamo allo stadio. Per cortesia.
BELISARIO (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELISARIO (IdV). Signor Presidente, colleghi, le parole della presidente Finocchiaro ci fanno venire in mente l'immagine di un Senato di fatto commissariato. Un Senato commissariato possiamo scegliere da chi: se dal Presidente del Consiglio, dai suoi consiglieri giuridici, dal Presidente della Camera. Di fatto questa Camera, presieduta dalla seconda carica dello Stato, è comunque commissariata e, quindi, incapace di decidere autonomamente. Questa è un'offesa incredibile, ma soprattutto ci sembra una riscrittura apocrifa della nostra Costituzione.
In questi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori, compreso un Ministro della giustizia il quale, nell'improvvisare una conferenza stampa davanti alla Commissione giustizia che stava esaminando gli emendamenti, di notte e a tappe forzate imposte dal presidente Berselli per concludere i lavori, diceva che quei mentecatti presenti in Commissione - e tra questi c'ero anch'io in quel momento - stavano perdendo il loro tempo perché si stava per cambiare il testo.
È evidente che questo è l'ennesimo strappo fatto in un momento particolare del Paese, probabilmente per mettere una pietra tombale su "criccopoli", probabilmente per nascondere il letamaio che sta venendo a galla nella gestione della Protezione civile, probabilmente perché nulla si deve sapere nel momento in cui un Governo che aveva detto che l'Italia era il Paese di bengodi poi fa manovre che lo ridurranno ancora di più con le pezze al sedere.
Quindi, Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori, che pure ha lavorato tenacemente in Commissione, con il collega Li Gotti che, puntualmente e senza tecniche ostruzionistiche, è entrato nel merito dei singoli articoli e delle singole misure, si associa alla richiesta avanzata dal Partito Democratico e chiede che il testo, anche per esplicita ammissione di autorevoli esponenti della maggioranza, sia rinviato in Commissione, che sia modificato in quella sede e che il Ministro della giustizia sia meno superficiale ed improvvisatore e venga a discutere tutto quanto serve perché la legge non sia né bavaglio né censura, affinché continui a consentire l'utilizzo di uno strumento indispensabile di indagine, ed eviti, infine, di assumere comportamenti da boy scout (con il rispetto dovuto ai boy scout) e assuma quelli di un Ministro della Repubblica. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, al netto dei toni elegantemente enfatici che sono naturali, anzi doverosi per il capo dell'opposizione in un ramo del Parlamento, condivido pienamente l'intervento della presidente Finocchiaro. Pertanto, non soltanto mi associo alla richiesta di votazione in Aula del calendario dei lavori, ma preannuncio anche il voto contrario del Gruppo Misto, in tutte le sue componenti, alla stessa proposta di calendario.
Già ieri, in Conferenza dei Capigruppo, ho esposto con pacatezza la ragione di questa nostra posizione: l'ordinato fluire dei lavori parlamentari. È vero che questo provvedimento è da molto tempo all'attenzione dell'opinione pubblica, accompagnato anche da giudizi fortemente divergenti, che segnalano un interesse profondo attorno a questa vicenda, ma esso è stato oggetto di un impegno della Commissione parlamentare del Senato all'indomani dell'approvazione del testo da parte della Camera dei deputati sulla base di una certa mediazione politica.
Il Senato si è fatto carico di un ulteriore "avanzamento" in termini restrittivi di questo testo, che ha incontrato forti critiche, è vero, non nella magistratura associata (poteva essere una classica querelle tra giustizia e politica), ma tra gli operatori più importanti in materia di investigazioni antimafia, che hanno espresso censure rigorosissime. Inoltre ogni giorno di più è avanzata la critica nel campo dell'informazione, dell'editoria, di un sistema che avverte questo provvedimento come pericolosamente lesivo del diritto di informazione, uno degli architravi delle libertà repubblicane.
Signor Presidente, lei è chiamato ad un ruolo di garanzia in questa vicenda, come in Conferenza dei Capigruppo è stato evidenziato. Allora, visto che il Governo ha fatto già filtrare, in forma più o meno rituale, la notizia di avere in programma provvedimenti fortemente modificativi di questo testo, che dovrebbero riportarne la formulazione a quella varata dalla Camera dei deputati qualche mese fa, non è surreale che si apra una discussione generale su un provvedimento ampiamente superato, coinvolgendo la maggioranza, il suo relatore ed anche forze politiche come la mia, che, non avendo un rigido vincolo di schieramento ma misurando la propria scelta in ragione del testo presentato, aspettano di comprenderne il contenuto per decidere come votare?
Abbiamo già preannunciato, signor Presidente, che se il testo sarà quello varato dalla Commissione giustizia del Senato il Movimento per le Autonomie non lo voterà, neanche se su di esso fosse posta la questione di fiducia. Ma se il testo sarà profondamente diverso, allora la posizione si misurerà con il contenuto dello stesso. Non le pare, anche per quanto ci riguarda, del tutto improprio costringerci alla valutazione di un testo superato? Non è assolutamente incongruo che la maggioranza debba difendere un testo che è già altro?
Anche per la specificità e la delicatezza tecnica della materia è allora più corretto rinviare il provvedimento in Commissione per consentire al Governo al relatore di maggioranza, che si è fatto carico di una fatica assolutamente spropositata rispetto al risultato, di lavorare anche in sintonia con i colleghi dell'opposizione per redigere un testo più avanzato in termini di spazio e di libertà di informazione, senza che si minaccino o si frappongano difficoltà agli organi investigativi impegnati nei terreni più delicati del contrasto alla criminalità organizzata. Questo testo venga poi in Aula in un clima diverso. Nell'agenda parlamentare abbiamo visto anche che la manovra economica, affidata in prima lettura al Senato, prevede dei passaggi preliminari che consentono, al di là delle urgenze di questo Paese (e certo la legge sulle intercettazioni non è la prima urgenza), di trovare spazi per una riflessione più approfondita sulle intercettazioni che permetta il dispiego pieno della manovra finanziaria.
Credo che la ragionevolezza e la volontà di preservare un sistema di relazioni politiche in termini istituzionali, ma anche all'interno di aree politiche che possono non essere contrarie consiglierebbero alla maggioranza parlamentare qui, al Senato, di recedere da questa proposta di calendario. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e della senatrice Magistrelli).
BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, ieri abbiamo votato tutti insieme gli aiuti alla Grecia e sinceramente credevamo che con la stessa solerzia si dovesse passare all'esame di altre problematiche sicuramente più importanti per il Paese, come la crisi economica.
Quindi, ci aspettavamo che nella calendarizzazione della prossima settimana rientrasse soprattutto la manovra finanziaria da 24 miliardi di euro, che, come voi tutti sapete, inizierà il proprio iter proprio in questo ramo del Parlamento. Lo dico non fosse altro perché questa manovra finanziaria così importante incide sicuramente sulla nostra economia, ma anche sui bilanci di tante famiglie italiane. E siccome sappiamo che saranno tanti i sacrifici che andremo a chiedere ci sarebbe piaciuto contribuire a rendere le misure più eque possibile ed iniziare a lavorare sul provvedimento.
Al contrario, insistiamo sulle intercettazioni telefoniche dimenticandoci, tra l'altro, che abbiamo accantonato un disegno di legge sulla riforma della professione forense, che non è stato rinviato in Commissione, ma che anzi continua a rimanere in Aula con una mole enorme di proposte di modifica, trascinandosi stancamente da tanti mesi senza che nessuno faccia niente.
Avevamo apprezzato la possibilità che la maggioranza aveva espresso di un confronto reale anche sulle intercettazioni telefoniche: ci abbiamo creduto, ma la fretta con cui si tenta di calendarizzare questo disegno di legge non permette un dialogo tranquillo e condiviso sul testo. Tra l'altro, il dibattito avrà tempi contingentati, e quindi non si svolgerà con la serenità che un testo del genere avrebbe meritato.
Il buonsenso, se così possiamo chiamarlo, avrebbe voluto che, come prima emergenza, fosse aperta una sessione di bilancio, con un approfondito esame della manovra finanziaria, con un confronto vero e sereno tra le parti, per arrivare, come dicevo prima, a decisioni eque e a riforme strutturali efficaci. Nel frattempo, si sarebbe potuto lavorare anche sul disegno di legge sulle intercettazioni per sciogliere quei nodi che, come sappiamo tutti, esistono e devono essere affrontati se vogliamo una legge che sia oggettivamente condivisa da tutti. La stessa riforma sulla professione forense avrebbe potuto essere rinviata in Commissione per continuare a lavorarci. Questo anche per dimostrare ai cittadini italiani che siamo un Parlamento efficiente e responsabile, che lavora nel rispetto degli interessi generali del Paese e lontano dalle esigenze dettate dai bisogni all'interno della maggioranza.
Credo sia irragionevole da parte vostra non accogliere la richiesta di modifica del calendario con il solo scopo di alimentare lo scontro che può esserci tra di noi. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Belisario).
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, credo che mai come in questi momenti si capisca che il dibattito sulle intercettazioni è pieno - se mi passate il termine - di tossine, di molte strumentalizzazioni e di una buona dose di populismo, anche mediatico, su un tema che sappiamo tutti essere molto delicato.
Non è un tema emerso oggi, ma risale al periodo successivo alla Costituzione della Repubblica italiana. Voi sapete che il codice fascista del 1930 non poneva alcun limite alle intercettazioni, che potevano essere effettuate per qualsiasi tipo di reato, senza un termine di durata e senza nessun tipo di verifica sui presupposti del provvedimento autorizzativo. La Costituzione dello Stato repubblicano ha imposto il cambiamento di questa ideologia che, stranamente, in questi giorni viene recuperata da molti esponenti della sinistra e se possiamo capire che l'ideologia fascista possa attrarre una parte minoritaria della maggioranza che ad essa si rifaceva, non riusciamo a capire come possano diversi esponenti del centrosinistra sostenere una posizione analoga a quella del codice del 1930, che prevedeva di lasciare liberi i magistrati di procedere con questo strumento investigativo senza alcuna limitazione. (Commenti della senatrice Marinaro).
Su questo tema si sono misurati tutti i Governi, anche il Governo Prodi con il ministro Mastella, e ho sentito dire che bisogna tornare al loro testo. Andate a vedere che cosa dice quel testo sul regime di pubblicabilità degli atti di indagine: a mio avviso è molto più rigoroso di quello che abbiamo proposto noi e che ha proposto il Governo attuale, che si sta ora analizzando e che verrà esaminato dall'Aula.
Ritengo quindi che occorra davvero abbassare i toni e, soprattutto, che nelle sedi preposte, cioè le Commissioni e l'Aula, si debba trovare una soluzione equilibrata, per quanto sia difficile - e lo sanno i colleghi della sinistra trovare una soluzione equilibra su un tema su cui scontrano quattro valori costituzionali completamente opposti: l'accertamento dei reati e delle responsabilità individuali (e quindi la sicurezza, che a noi sta a cuore), la riservatezza della vita privata individuale (che è un valore costituzionale), il rispetto del segreto investigativo (anche questo un valore costituzionale) e il rispetto del diritto di cronaca. Sono quattro valori che confliggono tra loro e trovare una soluzione non è semplice, prova ne sia che Prodi e Mastella, dopo aver proposto un testo che venne approvato dalla Camera senza nessun voto contrario, dovettero abbandonare la loro idea di riformare questo settore.
Ho sentito dire prima dalla presidente Finocchiaro, le cui opinioni ascoltiamo sempre con attenzione, che il testo della Camera è migliore di quello uscito dalla Commissione giustizia del Senato. Mi chiedo se gli evidenti di indizi di colpevolezza richiesti dal testo della Camera siano una soluzione più equilibrata. È questa la vostra posizione? Torniamo al testo Camera che richiede evidenti indizi di colpevolezza, cioè chiediamo come presupposto di ammissibilità di questo strumento investigativo, così efficace ma così insidioso, che sia necessario avere un quadro indiziario di colpevolezza della persona intercettata per procedere all'utilizzo di tale strumento?
Noi, nella Commissione giustizia del Senato, abbiamo riportato il testo alla situazione oggi vigente nel Paese, prevedendo la necessità di gravi indizi di reato, e abbiamo chiesto solo che vi sia un vaglio serio del progetto investigativo, che non valgano le motivazioni per relationem e che non vi siano proroghe automatiche, perché è chiaro che il pubblico ministero ha interesse ad usare questo strumento anche per iniziare le indagini e non per proseguirle, come dice il codice attuale, chiarendo dettagliatamente che il problema è che questo è uno strumento di complemento e non può essere il principale strumento di indagine.
Anni fa si era detto che in questo Paese si faceva un uso eccessivo delle intercettazioni: il caso Antonveneta, ad esempio, come altri casi scoppiati in precedenza hanno dimostrato tale uso abnorme. Prova ne sia che da diversi studi internazionali emerge che il numero delle nostre intercettazioni è 50 volte superiore a quello degli Stati Uniti che, tra l'altro, ogni tanto ci fanno una lezione di democrazia. Il nostro Paese è di dimensioni infinitamente più piccole rispetto agli Stati Uniti, eppure abbiamo 50 volte le loro intercettazioni!
Per quanto riguarda le sanzioni agli editori, presidente Finocchiaro, esse sono previste nel testo della Camera e la Commissione giustizia era disponibile a votare un emendamento della senatrice Della Monica per rivedere questa norma che fa riferimento all'articolo 684 del codice penale che sanziona la violazione della segretezza investigativa, fattispecie di reato per la quale, in verità, in Italia non è mai stato condannato nessuno. Quindi, sappiamo che sono anche sanzioni molto virtuali, che non sono mai state applicate e probabilmente non lo saranno mai. Ma le sanzioni hanno anche un valore simbolico. Ora, quella sanzione agli editori, che Montezemolo critica svegliandosi dopo un anno, dal momento che era già stata inserita dalla Camera dei deputati a giugno dell'anno scorso, non va bene; allora le rivedremo in Aula, ma c'era la disponibilità da parte della maggioranza a rivederle già in Commissione, anche se poi l'emendamento presentato dalla senatrice Della Monica è stato ritirato e quindi non è stato possibile votarlo.
In conclusione, chiediamo che su questo argomento si completi l'iter legislativo e si arrivi ad un testo equilibrato; magari non sarà un equilibrio perfetto, anche perché su questo tema non esiste l'equilibrio perfetto ma solo un contemperamento di esigenze. Riteniamo che quel testo che la Commissione giustizia ha prodotto, sia un testo che cerca di trovare un equilibrio, anche se siamo disposti a rivederlo in alcuni passaggi. Sia chiaro però che su questo iter legislativo bisogna arrivare alla conclusione, cercando di incidere il meno possibile sulla libertà delle persone e dando ai magistrati, che hanno l'obbligo di essere professionalmente preparati, l'uso di uno strumento investigativo e non l'abuso, com'è stato fino ad oggi. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, la maggioranza e il Gruppo PdL sono assolutamente consapevoli della delicatezza della materia che fa riferimento alle intercettazioni. Sappiamo, e lo sapevamo dall'inizio, che sono in discussione in questo provvedimento esigenze legittime e contrapposte, che meritano tutte tutela e che devono essere armonizzate cercando un punto di equilibrio e un punto di caduta. Sono, peraltro, tutte esigenze protette costituzionalmente.
Vi è da una parte l'esigenza delle indagini, innanzitutto nei confronti della criminalità organizzata. Credo che nessuno possa dubitare, alla luce dei risultati che questo Governo ha avuto nella lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta, che questa materia stia a cuore alla maggioranza e all'esecutivo. D'altra parte, c'è l'esigenza di tutelare un margine di riservatezza per tutti i cittadini. Non c'è dubbio che vi sia un diverso grado di riservatezza per coloro che svolgono una funzione pubblica e per coloro che questa funzione non svolgono, e che dunque tale aspetto debba essere considerato a geometria variabile.
Credo però che ci troveremmo in un Paese incivile se non garantissimo anche all'ultimo dei cittadini o anche a quello più esposto pubblicamente un margine di vita privata. Abbiamo tutti visto un bellissimo film sulla Germania orientale, dal titolo «Le vite degli altri», che evidenziava quanto e fino a che punto, attraverso un sistema di intercettazioni, che tra le altre cose non sfruttava nemmeno le ultime innovazioni della tecnologia, si potesse devastare la vita dei comuni cittadini. Quel film ha prodotto emozione persino in quanti, signor Presidente, provengono da quella tradizione comunista e poi hanno detto, almeno a parole, di averla abbandonata. (Applausi dal Gruppo PdL).
MARITATI (PD). La magistratura è equiparata ad una dittatura! Questa è un'offesa alle istituzioni!
QUAGLIARIELLO (PdL). Per quel che ci riguarda non vogliamo dimenticare quelle scene. (Commenti del senatore Maritati). Non mi riferivo in particolare a lei, senatore Maritati. (Applausi dal Gruppo PdL).
MARITATI (PD). Quanto sei bravo!
QUAGLIARIELLO (PdL). Così come, signor Presidente, un punto di caduta e di mediazione si deve trovare tra un sacrosanto diritto di cronaca e diritti che esistono anche in capo all'imputato, che poi sono tutelati dall'articolo 111 della Costituzione, come quello di venire a conoscenza per primi di ciò di cui si risponde di fronte alla giustizia. E questa esigenza è bene che sia tutelata dal giudice naturale, non compromessa da fughe di notizie che appaiono il giorno dopo sui quotidiani e che magari sono state causate dal fatto che i fascicoli sono stati abbandonati sulla scrivania con la porta aperta e si è dimenticato di attivare il circuito interno delle telecamere. (Applausi dal Gruppo PdL).
Anche questo è Stato di diritto. Penso che sia assolutamente legittimo che, nella mediazione tra queste esigenze, che nessuno nega, vi siano punti di vista differenti tra la maggioranza e l'opposizione. In caso contrario non saremmo all'interno di un sistema democratico, non saremmo all'interno di un sistema parlamentare. Questa è una di quelle materie che fa venire a galla le esigenze di fondo che sono a cuore a schieramenti che nell'emiciclo si trovano in posizione contrapposta. Una volta acclarato questo dato, e consentito alla maggioranza di pensarla in modo diverso dall'opposizione, è necessario però riflettere, pensare, ponderare le decisioni, soprattutto nel momento in cui vi sono esigenze così importanti in discussione.
Vorrei ricordare brevemente l'iter di questo provvedimento e poi chiedere ai colleghi dell'opposizione di dire con sincerità se, l'evoluzione di questo caso specifico non ci porta nel cuore del parlamentarismo. Il testo del disegno di legge è stato licenziato - e non senza difficoltà - dalla Camera circa un anno fa, tra l'altro con diverse votazioni a scrutinio segreto nelle quali quasi sempre, o addirittura sempre, i voti favorevoli sono stati numericamente superiori al numero dei membri della maggioranza. Questo vuol dire che, alla prova della coscienza, tradotto in termini secolari, alcuni membri dell'opposizione hanno votato con la maggioranza.
Quel testo è stato approvato ed è approdato in discussione in Senato, in Commissione. La Commissione ha preso innanzitutto in considerazione l'ipotesi di fare un passo indietro su un aspetto importante che faceva riferimento alle indagini, proprio perché evidentemente era interessata a fare in modo che le indagini potessero ricevere il minore nocumento possibile dalla garanzia dei diritti personali. Ritengo, senatrice Finocchiaro, che siamo tutti d'accordo sul fatto che, se fossimo intercettati 24 ore su 24, l'attività investigativa potrebbe averne dei vantaggi. Ma in tal caso non vivremmo all'interno di uno Stato di diritto: vivremmo in un incubo, dal quale tutti, credo, vorremmo fuggire. Comunque, l'esigenza di elementi di colpevolezza è stata "degradata" alla richiesta di gravi indizi di reato.
La Commissione, contemporaneamente, ha inserito alcuni altri cambiamenti. Ne è scaturito un testo che, come è stato ricordato, ha incontrato la contrarietà esplicita dell'opposizione, come è normale che sia, ma anche di alcune voci all'interno del Paese. Di fronte a questa situazione, la maggioranza ha affermato che avrebbe lasciato il testo aperto anche in Aula, evitando di blindare un provvedimento che pure è stato il frutto di un anno di lavoro e di scontro in Commissione.
Tutti sanno, perché hanno esperienza parlamentare, che esistono strumenti per sottrarre il testo alla discussione della Commissione in maniera anticipata. Sobbarcandoci anche il peso di sedute notturne abbiamo comunque voluto concludere l'esame del provvedimento in Commissione, evitando il solo esame in Aula, proprio per garantire fino in fondo il confronto in quella sede. Il nostro Regolamento prevede, non a caso, che il provvedimento sia esaminato preliminarmente in Commissione e poi in Aula.
Io a nome del mio Gruppo sono in grado di dare due assicurazioni alla senatrice Finocchiaro. La prima è che il lavoro della Commissione non è lavoro che andrà vanificato ed è lavoro di cui si terrà conto e di cui resterà traccia profonda nel provvedimento finale. Le seconda è che nessuno intende acquisire qui, come se fossimo dei semplici operatori, dei semplici esecutori, soluzioni...
PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, la invito a concludere.
QUAGLIARIELLO (PdL). ...che sono state maturate altrove.
Noi presenteremo i nostri emendamenti prima che il provvedimento sia esaminato in Aula ed entro la scadenza che è stata indicata, li firmeremo e li discuteremo in un pubblico confronto con l'opposizione. È questo quello che ci chiede il parlamentarismo. Stiamo vivendo un momento che esalta il parlamentarismo. Non intendiamo assolutamente non tener conto - lo ripeto - del lavoro della Commissione. Intendiamo andare oltre cercando, se è possibile, di individuare più precisi punti di contemperazione. Ma una cosa non ci può essere chiesta: di mettere da parte le nostre opinioni e i nostri diritti. (Applausi dal Gruppo PdL).
All'interno di questo Parlamento, anche perché l'avete chiesto voi, esiste un continuum tra la maggioranza e il suo Governo, da una parte, e l'opposizione che deve avanzare alternative, dall'altra. Noi rispettiamo questa forma parlamentare. Cercheremo le soluzioni insieme al nostro Governo, non arriveremo in Aula con situazioni sfilacciate, anche per darvi la possibilità di contrastarci meglio. Lo facciamo anche per rispetto della vostra funzione. Questo è ciò che ci chiede il parlamentarismo; questo è ciò che faremo cercando di difendere fino in fondo un diritto sacrosanto della maggioranza. (Applausi dal Gruppo PdL). Dopo un anno di discussione, dopo che il provvedimento è stato esaminato in Commissione, dopo la presentazione degli emendamenti, la maggioranza deve poter far votare un suo provvedimento. Lo deve fare. L'opposizione può presentare proprie proposte alternative, ma non può pensare di poter soffocare la maggioranza, non può pensare di poterla sopraffare. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei informare l'Aula che, nelle more, sono pervenute già tre richieste di intervento da parte del Gruppo del Partito Democratico ed altre se ne preannunziano.
Premesso che è obiettivo della Presidenza di incardinare entro le ore 13 il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, chiedo ai Gruppi di opposizione di far pervenire al più presto l'elenco di coloro che intendono intervenire, al fine di consentire alla Presidenza l'armonizzazione dei tempi in modo da poter assegnare a ciascun collega i tempi di intervento ed evitare che alcuni possano parlare di più e altri meno, dunque disparità di trattamento che non sono nel mio costume.
In attesa, quindi, di ricevere tempestivamente tale elenco, ai senatori Casson, Carofiglio, Giaretta e Li Gotti assegno quattro minuti. Prego cortesemente i Capigruppo di opposizione di farmi pervenire tali elenchi, perché possa armonizzare i tempi ed arrivare quindi all'obiettivo di incardinare alle ore 13 il decreto-legge Campania che contiene, anch'esso, tematiche delicate.
CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei formulare una richiesta a nome del Partito Democratico che è una subordinata rispetto alla richiesta principale avanzata dalla senatrice Finocchiaro.
La mia richiesta riguarda la revoca del contingentamento dei tempi assegnati all'Assemblea per la discussione di questa materia. Veniamo da due settimane di sedute di Commissione giustizia, ripetute a ritmo incalzante: sedute anche notturne. È stato un lavoro caratterizzato da una pressione temporale e da una fretta eccessive e incomprensibili in una logica istituzionale corretta. La fretta, inconsulta e inopinata, è stata da noi fortemente contestata, soprattutto nel corso delle ultime sedute, durante le quali peraltro ci siamo resi conto dell'assoluta inutilità del nostro lavoro e durante le quali abbiamo assistito a sonore dormite notturne da parte di senatori della maggioranza: una situazione quasi kafkiana, del tutto assurda. Di fronte ad un Ministro della giustizia che pubblicamente, davanti alla stampa, sconfessava la sua maggioranza, compreso il relatore di maggioranza, affermando che alcune modifiche apportate al testo pervenuto dalla Camera dei deputati erano iniziativa di singoli senatori della maggioranza e non del Governo, si è creata una situazione paradossale.
Abbiamo ora un testo del disegno di legge Alfano approvato in Commissione già sconfessato dallo stesso Ministro; non sappiamo quale sarà il testo reale, il vero testo del disegno di legge Alfano. Stiamo discutendo, tra Camera e Senato, tra Commissioni di merito e Commissione antimafia, di nuove norme in materia di criminalità organizzata, di lotta alla mafia, di lotta alle ecomafie, di prevenzione e lotta alla corruzione, tutte norme che in un modo anche diretto avranno a che fare con il disegno di legge sulle intercettazioni, perché da una parte Governo e maggioranza parlano di sicurezza e di lotta alla criminalità come priorità, dall'altra parte Governo e maggioranza impediscono alla polizia di lavorare, limitano i mezzi investigativi come le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali.
Allora, per salvare Governo e maggioranza da una incipiente schizofrenia istituzionale, li invitiamo a schiarirsi le idee, a prendere decisioni adeguate e coerenti. Concretamente cosa significa tutto ciò? Dovrebbe significare che in questa Aula del Senato dovremmo conoscere per tempo il nuovo testo del disegno di legge; dovremmo avere il tempo adeguato per discutere, preferibilmente in Commissione, ma anche in quest'Aula, delle norme in una materia così complessa e delicata; dovremmo studiare gli emendamenti da proporre. Chiediamo quindi che da parte dell'Assemblea si disponga la revoca del provvedimento di contingentamento dei tempi di discussione in quest'Aula. Riteniamo che un'ora, un'ora e mezza circa di tempo riservata ai 114 senatori del Partito Democratico sia veramente offensiva, un'offesa alla dignità non solo dei singoli senatori, ma della stessa istituzione parlamentare. Con il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni già avete dimostrato di voler mettere le manette alla polizia, di voler mettere il bavaglio alla stampa. Evitate almeno ora di imbavagliare il Parlamento; evitate di imbavagliare il Senato! (Applausi dal Gruppo PD).
CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, svolgerò una breve premessa, per poi formulare anch'io una richiesta, parzialmente diversa da quella già avanzata dalla nostra Capogruppo e dal nostro vice Capogruppo.
La premessa è che davvero mai mi sarei immaginato, prima di questa esperienza parlamentare e durante questa esperienza, di dover assistere ad una vera e propria operazione di introduzione della censura nel nostro Paese, perché le parole sono quelle che servono per definire le situazioni.
Siamo di fronte ad un disegno di legge, quello della cui calendarizzazione oggi ci accingiamo a discutere, che riesce ad ottenere un triplice risultato, che esemplificherei con le reazioni dei futuri potenziali protagonisti. Immaginiamo che cosa pensano - non è difficile immaginarlo, basta parlarci - gli appartenenti alle forze di polizia e ai reparti investigativi dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza di fronte a questa legge: sono sgomenti. Immaginiamo che cosa pensano i giornalisti, quale che sia la loro collocazione politica e ideologica, di fronte a questa legge: sono sgomenti. Immaginiamo che cosa pensano di fronte a questa legge i criminali: credete che siano sgomenti? No, sono molto contenti dell'arrivo di questa legge. (Applausi dal Gruppo PD). Abbiamo tre categorie di soggetti: poliziotti, carabinieri e finanzieri da un lato e giornalisti dall'altro, che attendono sgomenti l'arrivo di una legge censura che paralizza l'attività di indagine; e poi ci sono i criminali che si accingono a stappare bottiglie di champagne per questa legge.
A fronte del singolare iter parlamentare che il provvedimento ha seguito e sta seguendo, del singolare e surreale percorso in Commissione, assistiamo oggi alle irrituali promesse di totale modifica del testo formulate nell'anticamera della Commissione giustizia dal Guardasigilli.
Sono pertanto qui a richiedere, perlomeno a modifica del calendario a suo tempo fissato, una dilazione di tre settimane, per consentire uno studio e un approfondimento adeguati del quadro normativo definito dal disegno di legge approvato in Commissione e da quello, probabilmente del tutto diverso, che viene in qualche modo prospettato - temo in peggio, visto che il percorso di questo disegno di legge è tutto in discesa verso il baratro del disastro istituzionale - per consentirci almeno di esaminarlo e proporre emendamenti adeguati.
Quindi, chiedo un differimento del termine per la discussione in Aula e conseguentemente, e nella relativa proporzione, del termine per la presentazione degli emendamenti. (Applausi dal Gruppo PD).
GIARETTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARETTA (PD). Signor Presidente, la mia proposta di modifica del calendario prevede di dedicare la giornata di lunedì e martedì ad un dibattito sulla situazione economica alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'econimia: dobbiamo chiederci quale sia in questo momento l'urgenza assoluta nell'agenda del Parlamento. Io penso che sia la situazione economica: le parole del sottosegretario Letta, così diverse rispetto a quelle finora pronunciate dal Governo, così diverse da quelle pronunciate anche solo 15 giorni fa, ci richiamano ad un rischio gravissimo per il Paese. Le parole e il richiamo preoccupato e responsabile del presidente Napolitano indicano pur esse una situazione di particolarissima gravità della situazione economica del nostro Paese. Ora, di fronte a questa situazione, qual è il compito dell'opposizione? Io penso non debba essere quello di limitarsi a sfruttare in modo più o meno demagogico le difficoltà. Potremmo limitarci a dire, come ho ricordato ieri, che in questi ultimi due anni la spesa pubblica in Italia è cresciuta di 51 miliardi e che se il Governo in carica avesse mantenuto la buona eredità del Governo precedente oggi non si richiederebbe una misura così pesante per la situazione dei conti pubblici; ma è chiaro che ben sappiamo che ci sono dei problemi strutturali nel Paese e dunque, ove chiamati ad una responsabilità, saremo pronti a dare il nostro contributo e ad esprimere le nostre posizioni su ciò che in questo momento serve al Paese.
Vi è un compito dell'opposizione e naturalmente vi è anche un dovere della maggioranza. Se la situazione è così grave come è stata descritta, c'è un dovere precipuo della maggioranza a cui gli italiani hanno affidato il compito di governare: penso che sia quello di concentrarsi sulla priorità assoluta, su questa manovra così impegnativa, sgombrando il campo da tutto ciò che può dividere il Paese. Questa ostinazione nel portare avanti come priorità assoluta una proposta che sta dividendo il Paese non solo tra maggioranza e opposizione, ma che vede all'opposizione tutta l'area delle forze che lo Stato mette in campo per combattere la criminalità e, pressoché senza eccezioni, tutto il sistema della libera informazione dovrebbe preoccupare il Governo. Bisogna creare le condizioni perché sia possibile un incontro sulle cose sostanziali e su questa emergenza.
E allora c'è una premessa, signor Presidente: magari poi sulle soluzioni tecniche potremo anche dividerci, ma prima di tutto dovremo cercare di costruire le condizioni di una convergenza nell'analisi e nell'individuazione delle priorità. Lo abbiamo detto ieri e lo ripeto oggi. Per queste ragioni riterrei preliminare all'esame di merito della manovra una grande discussione politica che segni una presa di coscienza collettiva sulla reale situazione economico-finanziaria del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, alcuni colleghi nel corso di questi giorni hanno sottolineato il fatto che la Commissione giustizia del Senato ha dedicato 39 sedute a questo tema, pervenendo forse alla conclusione che il tempo riservato alla materia sia stato eccessivo. È mia opinione - e penso sia un'opinione condivisa da molti altri colleghi della maggioranza e dell'opposizione - che il tema sul quale noi ci siamo soffermati nelle 39 sedute della Commissione, comprendendo anche alcune audizioni, sia di estrema delicatezza e importanza.
Non se ne parla dal 1930; ho colto le acute osservazioni del senatore Mazzatorta, che ho molto apprezzato pur rendendomi conto del perimetro angusto delle sue conoscenze e del suo sapere. (Commenti della senatrice Boldi).
MAZZATORTA (LNP). Maestro!
LI GOTTI (IdV). Ovviamente, non possiamo riferirci al codice Rocco in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, non fosse altro perché la scienza non era ancora approdata a queste evoluzioni tecniche. (Applausi dal Gruppo IdV). Quindi, il codice, fascista e rozzo, che peraltro ho molto stimato, non prendeva in considerazione questa materia.
Il vero e forte dibattito nel nostro Paese è iniziato nel 1997, da quando si cerca di intervenire per meglio regolamentare questa materia molto delicata. Le 39 sedute non sono state pertanto uno spreco di tempo, sol considerando - ed è bene che i colleghi riflettano su questo dato - che, su un testo composto da un unico articolo distribuito su 35 commi, la Commissione giustizia del Senato ha apportato 34 modifiche: 10 di queste su suggerimenti emendativi dell'opposizione e 24 su suggerimenti emendativi del Governo e del relatore. Su un gran numero di altri punti - circa 20 - le riflessioni emendative sono state respinte con un voto tecnico, ma con l'impegno da parte del Governo e della maggioranza di una loro considerazione per l'Aula. Non è un caso, Presidente, che il presidente Berselli abbia scritto a noi, componenti della Commissione, che l'Aula con il contributo di tutti saprà apportare quelle ulteriori modifiche migliorative di cui abbiamo ampiamente parlato: ossia, se ne è parlato.
Questo avveniva fino a lunedì mattina; da lunedì è cambiata la situazione. Pare che il testo non potrà essere più questo; ovviamente l'Assemblea, nella sua sovranità, potrà decidere, ma se dovesse configurarsi uno stravolgimento, con un ritorno a un testo che noi abbiamo profondamente emendato, pur in maniera non soddisfacente, ma che comunque la Commissione ha profondamente emendato, il nostro lavoro risulterebbe svuotato e svilito. Noi abbiamo veramente lavorato, in trentanove sedute, per cercare di offrire al Paese uno strumento utile, nell'interesse dei cittadini e della giustizia. Abbiamo fatto bene o male, siamo soddisfatti o non lo siamo, ma abbiamo lavorato. Non si può, da sedi esterne rispetto a quella nella quale noi abbiamo contribuito con il nostro lavoro, comunicare che il testo sarà diverso! Se sarà diverso lei, signor Presidente, tuteli il nostro lavoro, la nostra dignità: lo restituisca a noi in Commissione, perché siamo capaci, anche non raggiungendo l'accordo, di confrontarci, pur nella durezza delle posizioni. Anche quando si discute di poesia si può litigare, figuriamoci quando si discute di questi temi. Ma si tratta di un confronto sempre tecnico, le assicuro. Ne è buon testimone il lavoro svolto dal presidente Berselli, che ha riconosciuto il valore tecnico del confronto. Riassegni, qualora dovesse manifestarsi questo tipo di evoluzione, al Senato e alla Commissione giustizia la dignità del loro ruolo. Non consenta che siano svillaneggiati! (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, ieri nella Conferenza dei Capigruppo questa Presidenza, a proposito delle richieste di ritorno in Commissione dell'intero testo, ha ricordato ai Capigruppo, tra cui il facente funzioni per il suo Gruppo, che la Presidenza si riserva, in presenza di emendamenti che dovessero modificare strutturalmente il disegno di legge, di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di trasmettere in Commissione - cosa che già ha fatto in questa legislatura - singoli articoli ed emendamenti.
LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io faccio il giornalista e la libertà di stampa e la libertà di opinione nelle democrazie sono state sempre in vigore; nei regimi vengono sempre cancellate. Ho partecipato insieme ad altri colleghi a tutte le manifestazioni che sono state fatte. Voi siete riusciti a ricompattare direttori di giornali di destra e di sinistra, da Vittorio Feltri a Ezio Mauro, a Ferruccio De Bortoli, perché temono che questa legge possa mettere un bavaglio all'informazione.
Voglio solo portare alcune testimonianze. Nel 2005 alcuni immobiliaristi volevano scalare la Banca Antonveneta e il «Corriere della Sera»: senza le intercettazioni telefoniche quell'operazione sarebbe riuscita. Voglio ricordare - e ne siamo stati testimoni anche in quest'Aula - casi più recenti, come quello relativo a Telecom Italia Sparkle, con tutto quello che è accaduto, tra cui il recupero a vantaggio del fisco e dei contribuenti di un'evasione fiscale. Voglio ricordare, e lo ricordo dal marzo dell'anno scorso, la questione della cricca degli appalti: se non vi fossero state le intercettazioni telefoniche avrebbero continuato impunemente nel loro malaffare.
Voglio ricordare, signor Presidente, un articolo di oggi pubblicato sul quotidiano «la Repubblica»; Liana Milella, una bravissima giornalista che segue i nostri lavori, scrive, riportando parole del presidente del Consiglio Berlusconi: «Approviamo questa inutile legge al Senato e poi mettiamola su un binario morto. Ha già creato troppi problemi».
Voglio ricordare un articolo dove il capo della Polizia Manganelli ha affermato che questa legge bavaglio mette gravemente a rischio la lotta alla mafia. Non voglio citare magistrati come Ingroia e come gli altri che indagano e ritengono che sia un dovere quello di intercettare per lottare contro il malaffare, contro la corruzione. Voglio ricordare altri fatti che sono accaduti.
Con tutto il rispetto per la maggioranza, per il presidente Quagliariello, riconosco che voi avete giustamente il diritto di governare, ma in un regime democratico non avete alcun diritto di violare la Costituzione, le libertà dei cittadini e il diritto ad avere un'informazione libera, pluralistica. I giornalisti sono già attaccati: voglio ricordare - e termino, signor Presidente - che ci sono giornalisti con la schiena dritta, come Gatti de «L'espresso», ai quali vengono chiesti 26 milioni di euro di risarcimenti perché denunciano le disfunzioni delle Ferrovie dello Stato e la situazione di pendolari che viaggiano come merci. Concludo il mio intervento, pregando tutti quanti: per combattere la corruzione, come voi dite, non si può mettere il bavaglio all'informazione. Ritirate questa proposta di legge e ve ne saranno grati tutti gli italiani. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PARDI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il contesto in cui ci troviamo a discutere produce un effetto involontariamente ironico. Se le notizie di stampa a proposito del tema di cui parlerò saranno confermate, abbiamo di fronte una situazione in cui lo stesso Presidente del Consiglio ha a suo tempo registrato ed intercettato i propri dipendenti, nelle proprie residenze, sottoponendo la platea delle persone che lavorano per lui ad una sorveglianza occhiuta e nascosta.
In secondo luogo, se le notizie di stampa saranno confermate, come sta avvenendo, il Presidente del Consiglio ha potuto approfittare delle registrazioni che riguardavano alcuni esponenti dell'opposizione in conversazioni private ed ha potuto utilizzare queste intercettazioni per giocarle come materia prima bollente all'interno della campagna elettorale. Noi subiamo una situazione in cui il Presidente del Consiglio in persona ha lucrato su un uso illegittimo delle intercettazioni e dobbiamo subire una situazione in cui dalla maggioranza che ha espresso questo Presidente del Consiglio ci vengono proposte lezioni di riservatezza e di democrazia che chiudono il diritto all'informazione.
Ci sono due aspetti importanti di questa faccenda e purtroppo negli ultimi tempi ci stiamo occupando soltanto del secondo. È l'importantissimo diritto all'informazione, come hanno detto illustri costituzionalisti come Onida e Pace: c'è il diritto ad essere informati e ad informare. Sono due diritti complementari che sorreggono la conoscenza, il diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, senza di che non c'è nemmeno la possibilità di esprimere pareri ragionati nel dibattito democratico. C'è di fronte a noi un progetto di vera e propria omertà di Stato, perché si propone un meccanismo legislativo per cui i proprietari dei giornali, gli azionisti di maggioranza degli organi di stampa saranno invitati a far essi stessi i censori dei propri organi di stampa per evitare di dover subire delle condanne e delle multe di proporzioni bibliche.
Ma c'è un altro aspetto che il dibattito giustissimo sulla libertà di stampa in questo momento sta mettendo a lato, ed è il fatto che c'è una parte di questa legge che "chiude" sostanzialmente l'uso delle intercettazioni, ne rende l'accettazione farraginosa, complicata, viscosa. Alla fine non avremo più le intercettazioni e allora non ci sarà più nemmeno il problema se i giornalisti avranno la possibilità di scriverne e pubblicarne, perché si cerca di chiudere all'origine questa fonte di informazione.
Ora abbiamo davanti a noi questa situazione e, di fronte ad essa, una consapevolezza: ciò che noi abbiamo saputo negli ultimi anni dalle intercettazioni è stato prezioso per la formazione della coscienza collettiva e della conoscenza e del diritto alla conoscenza. Sapere che un Ministro si fa pagare la casa da un'altra persona interessata forse non è elemento che ha un rilievo di natura giudiziaria ma è qualcosa che è importante sapere. Il diritto fondamentale che il cittadino deve poter esercitare nel dibattito democratico è la conoscenza e qui, invece, viene messo in crisi proprio questo diritto. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. Colleghi, ho ricevuto l'elenco degli iscritti a parlare del Gruppo del Partito Democratico: si tratta di ben 84 interventi. Ricordo ai colleghi di questo Gruppo che gli interventi devono essere finalizzati alla richiesta di modifica del calendario e, quindi, possono essere contenuti in uno spazio temporale che consenta al senatore di esprimere la propria richiesta e all'Aula di conoscere il contenuto di tale richiesta di modifica del calendario. Non è un dibattito. Questo lo sappiamo tutti.
Pertanto, dovendo armonizzare i tempi e intendendo procedere all'incardinamento del decreto-legge sulla sospensione delle demolizioni in Campania entro le ore 13 o 13,15 (non ci impiccheremo intorno al minuto), ritengo di poter concedere ad ogni collega un minuto per intervenire. (Commenti dal Gruppo PD).
GARRAFFA (PD). Almeno tre minuti!
PRESIDENTE. Colleghi, noi dobbiamo procedere e dobbiamo lavorare. Con tre minuti per ogni senatore, non ce la facciamo.
Io voglio evitare qualunque forma di incidente. Consento a ciascun collega di parlare e di illustrare la propria richiesta di modifica del calendario. È in atto una forma di corretto ostruzionismo. Lungi da me l'idea di entrare nel merito. Voi esercitate i diritti previsti dal Regolamento. Anche la Presidenza, come voi sapete, è tenuta ad armonizzare i tempi per garantire il corretto andamento dei lavori. Quindi, bisogna trovare una sintesi.
Questa Presidenza deve incardinare un provvedimento altrettanto urgente. Come ieri ha dato priorità ad una vostra richiesta altrettanto accettabile, quale quella della trattazione del decreto sulla stabilità finanziaria dell'Europa, oggi ritiene che, esaurita la fase dei vostri interventi, si debba dare altrettanta importanza ad un rilevante decreto che sospende le demolizioni in Campania. Quindi, chiedo anche al Gruppo del Partito Democratico un reciproco gesto di collaborazione, come quello posto in essere ieri da questa Presidenza.
Ricordo ai colleghi che gli interventi devono essere limitati alla richiesta di modifica del calendario e non devono entrare nel merito. Nel merito poi si entrerà.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Presidente, noi non possiamo accettare la sua decisione, e non possiamo farlo perché è gravemente lesiva del diritto di ciascun senatore, esattamente disciplinato dal nostro Regolamento, di poter illustrare la proposta di modifica del calendario.
Qui non siamo in presenza di alcuna forma di ostruzionismo (Commenti dal Gruppo PdL), ma semplicemente dell'esercizio di una facoltà prevista, appunto, dal Regolamento, quella di proporre all'Assemblea di articolare i propri lavori in modo diverso da quanto la Conferenza dei Capigruppo maggioritariamente ha stabilito.
È assolutamente vero che lei ha il potere, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento del Senato, di armonizzare i tempi, però concedere un minuto per ciascun intervento non corrisponde ad un corretto esercizio di questo potere, discrezionale sì, ma che deve svolgersi entro limiti di ragionevolezza.
Voglio ricordarle, signor Presidente, quanto lei disse, quale Capogruppo del maggior partito di opposizione all'epoca, nella seduta del 14 novembre 2007 proprio su questo tema, ovvero sull'esercizio dei poteri del Presidente di armonizzare la discussione esattamente sulle proposte di modifica del calendario. Le chiedo perdono, ma credo aiuti a risolvere la questione. In quella sede, signor Presidente, lei sostenne: «L'articolo da lei richiamato sull'esigenza di armonizzare i tempi ha una sua logica, ma la ha in relazione al programma complessivo dei lavori del Senato. Ha una sua logica in presenza di una scadenza di decreti-legge, di norme che vanno approvate inderogabilmente entro una certa data, pena la loro decadenza».
Il decreto-legge sulle demolizioni in Campania ha appena iniziato il suo iter e non abbiamo altre scadenze imminenti ed immediate; non c'è alcuna ragione per comprimere questa fase della discussione. D'altra parte, signor Presidente, ieri, quando abbiamo formulato la proposta di anticipare la discussione sul decreto Grecia, gli altri Gruppi hanno aderito, e lei ha disposto conformemente alla volontà espressa, proprio per avere il tempo - fu espressa tale volontà - di articolare questa discussione e le successive votazioni, che, non ho bisogno di ricordarlo, rientreranno per ciascuna delle singole proposte di modifica del calendario entro i tempi necessari, né più né meno. Non c'è nessuna ragione per la quale la discussione del decreto Campania debba essere incardinato alle ore 13. Noi non ci sentiamo vincolati a questa indicazione, che non è recata nel calendario e non risponde a esigenze di scadenza improrogabile.
Per questa ragione le chiediamo, riconoscendole ovviamente il potere di armonizzare nei termini che ho detto prima, di voler concedere almeno quattro minuti per ciascun componente del nostro Gruppo che voglia proporre una proposta alternativa di calendario. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
PRESIDENTE. Senatore Legnini, io ho degli illustri precedenti. Non è mia volontà arrivare ad un conflitto con le vostre richieste che vengono svolte in funzione dell'esercizio di un diritto regolamentare, ma si tratta di trovare un punto di buon senso. Io ho anche dei precedenti che vanno nel senso del contingentamento da un minuto fino a due o tre minuti. Vi sono precedenti che vanno in tutti i sensi; non trovo precedenti di armonizzazione con interventi di quattro minuti in presenza di notevoli richieste.
Però, per venire incontro alle posizioni dell'opposizione volendo e per mantenere un clima di serenità e di confronto costruttivo in Aula tra Presidenza e opposizione, sono dell'idea che, al limite, per arrivare alla votazione del calendario - e questo per me è un fatto inderogabile - entro le ore 14 e incardinare nel primo pomeriggio la discussione del decreto Campania, si possano concedere inderogabilmente, in maniera tale da non sforare i tempi nemmeno di un secondo, due minuti per intervento, in maniera tale che questo possa essere un passaggio in avanti. (Commenti del senatore Zanda).
Senatore Zanda, la prego, stiamo cercando di trovare un punto di sintesi. Ci sono dei precedenti. Se vuole, le cito un precedente del presidente Marini. Se volete arrivare necessariamente allo scontro con la Presidenza fatecelo sapere, noi siamo qui e lo accettiamo, però da parte di questa Presidenza si sta cercando di tutto per trovare un momento di sintesi. Le cito il precedente del presidente Marini che, in presenza di notevoli richieste di intervento, seppur inferiori a 80, ha previsto due minuti. Vi prego di andare avanti su questo. Lei parlerà, ci mancherebbe, le darò la parola, però questa è la scelta della Presidenza al fine di arrivare, entro le ore 14, alla votazione della proposta di calendario. Per me questo è un fatto inderogabile.
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola per dirle esattamente il contrario di quello che lei poco fa denunciava: noi non vogliamo lo scontro con la Presidenza e operiamo perché questo scontro non ci sia. Riteniamo che tale provvedimento sia di capitale importanza, e su ciò l'intero Gruppo del Partito Democratico concorda. Abbiamo la necessità di esprimere, con tutti i senatori che le sono stati segnalati in quell'elenco, una posizione alternativa rispetto al calendario. Il senatore Legnini poco fa le ha ricordato una parte del dibattito della passata legislatura, nella quale lei svolgeva un altro ruolo, quello che adesso compete a noi. Quindi le richiamo la sua posizione di soli due anni fa.
Le chiedo poi, signor Presidente, per evitare appunto una diversa e radicale posizione nei confronti della Presidenza, di concedere tre minuti a ciascun senatore dell'opposizione che prenda la parola, perché un tempo inferiore non permetterebbe di motivare la propria posizione. Ciascuno di noi ha bisogno, come lei comprende, di dare un minimo di argomento alla proposta di modifica del calendario. La ringrazio sin d'ora, aspettandomi che lei possa accedere a questa richiesta.
PRESIDENTE. Presidente Zanda, non ho in animo alcuna volontà di non trovare un'intesa, però sommessamente le vorrei segnalare - poi possiamo anche continuare a discutere - i precedenti. Nella seduta del 14 novembre 2007, dopo alcuni interventi di Presidenti dei Gruppi di opposizione e l'illustrazione di proposte di modifica, il presidente Marini stabilisce l'armonizzazione dei tempi per il prosieguo degli interventi: due minuti. Il presidente Marini disse: «Ora però, per illustrare le proposte, vi prego di impiegare solo uno o due minuti: non possiamo andare oltre, altrimenti salterebbe l'impegno di armonizzazione del Presidente. Vi prego di stare a questi tempi, di rispettarli, altrimenti non ci siamo». E si trovò l'intesa. Ero io Capogruppo di opposizione.
E ancora: «Darò la parola soltanto per presentare richieste che non siano già contemplate dalle due formali avanzate dai senatori Schifani e D'Onofrio». Il presidente Marini insistette nel dire che sostanzialmente avrebbe dato la parola a colleghi di opposizione che formulavano proposte di modifica del calendario diverse da quelle già formulate dagli altri colleghi.
Quindi ci sono dei precedenti che vanno nel senso di una volontà della Presidenza di armonizzare i lavori e di consentire un intervento contenuto nell'ambito di uno o due minuti. (Commenti del senatore Garraffa). È un mio collega che ho sempre stimato, che continuo a stimare e che cito sempre come esempio guida di questa Presidenza del Senato. Per me il presidente Marini costituisce un faro di riferimento. L'ho detto fin dal primo momento di insediamento. (Commenti dei senatori Zanda e Garraffa). Sono valutazioni.
Detto questo, presidente Zanda, dobbiamo trovare un punto d'intesa. Prego i Gruppi di opposizione di accettare questa proposta che consenta per le ore 14 - a meno che, dietro un'intesa tra i Gruppi di opposizione e la Presidenza, non si convenga di sforare e di arrivare fino alle ore 14,30 - di votare il calendario. Io sono pronto a proseguire la seduta anche dopo le ore 14 al fine di iniziare nel pomeriggio l'incardinamento del decreto Campania. Mi pare una richiesta di buon senso, che va incontro alla vostra volontà d'intervento e all'esigenza di questa Presidenza di armonizzare i lavori, più che i tempi. Io non voglio passare per persona che strozza i tempi, però devo armonizzare i lavori. L'obiettivo è quello di iniziare nel pomeriggio il decreto Campania.
Volete parlare due minuti, due minuti e mezzo o tre minuti? Non starò a fare il farmacista. Stabiliamo però, di comune intesa, che anche se andiamo oltre le 14 la seduta si concluderà con il voto sul calendario e che il pomeriggio si lavorerà sul decreto Napoli. Credo che la Presidenza stia facendo il massimo sforzo per consentire a voi di parlare anche più di due minuti e alla Presidenza un andamento dei lavori pomeridiani che garantisca il calendario.
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, la ringraziamo, io in particolare, per l'accenno che ha fatto alla possibilità che noi possiamo parlare per il tempo necessario nell'ambito dei due o tre minuti: ha detto infatti che non farà il farmacista.
Volevo solo sottolineare, perché mi sembra che questo serva per la lealtà dei nostri rapporti e affinché resti agli atti del Senato, che la considerazione di oggi nei confronti del presidente Marini giunge con qualche anno di ritardo, perché ricordo delle immagini insultanti di parlamentari (Applausi dal Gruppo PD) della allora opposizione che, nell'emiciclo, lanciavano libri e volumi proprio contro il presidente Marini. Ricordo bene anche i volti dei parlamentari che si trovavano in quelle condizioni. Mi ricordo bene. (Commenti dal Gruppo PdL).
Mi fa piacere vedere che adesso il presidente Marini gode di questa considerazione, ma mi dispiace dover ricordare che ciò non accadeva nella passata legislatura, quando cercava di regolamentare in qualche modo i lavori dell'Aula.
PRESIDENTE. Presidente Zanda, ricordo perfettamente quell'episodio, avvenuto all'inizio della legislatura, che fu il primo e unico episodio di contestazione al presidente Marini. (Commenti del Gruppo PD).
Ricordo perfettamente le motivazioni della protesta che diedero luogo ad un famoso "lodo": cioè, si stabilì quali procedure adottare in occasione della discussione di provvedimenti per i quali venisse posta la fiducia prima della votazione delle questioni pregiudiziali. In quella occasione, presidente Zanda, io ero Capogruppo e ricordo che il Governo pose la fiducia, appunto, prima della trattazione delle questioni pregiudiziali, cosa che non era mai avvenuta. Da questo nacque la contestazione. Poi la fiducia venne mantenuta e si passò al voto senza aver affrontato le questioni pregiudiziali, ma si tenne una riunione della Conferenza dei Capigruppo dove decidemmo, insieme al mio vice presidente Chiti, che era allora Ministro per i rapporti con il Parlamento, che sarebbe stato possibile porre la fiducia su determinati provvedimenti prima delle questioni pregiudiziali soltanto in presenza di casi di estrema necessità ed urgenza.
Venne raggiunto un accordo ma ricordo perfettamente che la motivazione della contestazione fu proprio questa. Si trattava di un'innovazione, presidente Zanda, perché la fiducia non era mai stata posta prima della votazione delle questioni pregiudiziali, tanto che poi si trovò una mediazione, anche grazie all'aiuto dell'ottimo Ministro per i rapporti con il Parlamento, oggi il mio vice presidente Chiti. (Commenti del senatore Barbolini).
QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei ribadire il fatto che quello cui ha fatto riferimento il collega Zanda è stato un episodio di vita parlamentare molto duro che ha segnato un punto della vicenda regolamentare di questa Camera.
Credo comunque che le reputazioni dei colleghi vadano considerate al di là dell'episodio in questione, come anche i reciproci rapporti. Il mio intervento vuole attestare la massima stima e considerazione del senatore Marini da parte del mio Gruppo, poiché egli rappresenta un punto di riferimento per il modo con il quale ha diretto i lavori del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Rimane quindi stabilito che i senatori che interverranno nella discussione potranno sforare il termine di due minuti e che i lavori dell'Aula potranno proseguire anche oltre le ore 14, purché si voti il calendario entro la seduta antimeridiana.
CHIURAZZI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, mi permetto di avanzare una proposta sull'ordine dei lavori relativa alla conclusione dell'esame del disegno di legge sull'ordinamento forense. Mi rendo conto che nel panorama dei provvedimenti all'esame del Senato una priorità di questo genere può apparire ingiustificata, ma io la assumo come elemento che potrebbe ordinare i lavori.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Chiurazzi, volevo aggiungere che, per evitare di dilungarci troppo, gli interventi non potranno comunque superare i tre minuti. Lei potrà recuperare, in ogni caso, il tempo della mia interruzione.
CHIURAZZI (PD). Assumo questo principio perché ritengo che tra lunedì e martedì si possa concludere l'esame di questo disegno di legge con il varo definitivo della normativa, da un lato, per premiare un lavoro dettagliato ed un confronto serrato anche con le categorie professionali competenti e, dall'altro, perché ritengo che il provvedimento contenga in sé un requisito per il quale debba essere considerato prioritario. Qual è il requisito? Il requisito è quello di un provvedimento che è stato esaminato ed approfondito. L'esame e l'approfondimento sono avvenuti cronologicamente prima della discussione degli altri provvedimenti che potrebbero essere esaminati nelle sedute di lunedì e martedì, e sicuramente prima di quello relativo alle intercettazioni.
Quindi, lo assumo e lo propongo all'Aula e a lei, signor Presidente, come una priorità che ne confermerebbe il valore ed il significato e rafforzerebbe l'ordine naturale dei lavori delle Commissioni e dell'Aula. Non mi sembra che il provvedimento sulle intercettazioni contenga questi requisiti. Non li contiene sotto il profilo cronologico perché, come tutti sanno, la conclusione dell'esame del provvedimento è avvenuta solo nella giornata di ieri mattina all'alba e poi perché nel merito... (Il microfono si disattiva automaticamente).
BIANCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (PD). Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali insieme con la Commissione giustizia in questi giorni ha iniziato l'esame di un importante disegno di legge predisposto dal Governo, insieme con altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, in materia anticorruzione. Non diamo affatto un giudizio particolarmente positivo sul disegno di legge di iniziativa governativa, perché ci sembra non adeguato ad affrontare un problema che invece va esaminato con grande coerenza e determinazione: è questa la ragione per la quale abbiamo chiesto di proseguire l'esame congiunto con il disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Finocchiaro, che invece prevede norme molto più stringenti su una materia così delicata, cercando anche di recuperare un rapporto di fiducia con l'opinione pubblica che certamente negli ultimi mesi, dopo i gravissimi scandali che hanno colpito in particolare il settore della protezione civile, si è gravemente incrinato.
Sarebbe un segnale molto positivo da parte delle istituzioni se il Parlamento accelerasse l'esame in Aula di questo disegno di legge, dando così un segnale forte all'opinione pubblica, dimostrando che si intende colpire in modo duro tutti quei fenomeni degenerativi purtroppo presenti nel nostro Paese.
Presidenza della vice presidente MAURO(ore 11,10)
(Segue BIANCO). In particolare, sarebbe di grande valore prevedere norme molto severe sulla incandidabilità - in particolare al Parlamento ma anche nei Consigli regionali, provinciali e comunali - di personalità che hanno commesso gravi reati e sono state condannate per vicende che suscitano grande allarme sociale.
Sarebbe molto utile nei confronti dell'opinione pubblica anticipare questo disegno di legge anche in Aula e, nel contempo, rimandare l'esame di quest'altro provvedimento. Si potrebbe fare tranquillamente lavorando a ritmo serrato. Ove l'Aula non dovesse accogliere la nostra richiesta, chiedo comunque alla Presidenza del Senato di adoperarsi perché l'esame e l'iter parlamentare in Commissione sia completato assai rapidamente e si possa venire in Aula per affrontare questa delicata questione.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, vorrei proporre una modifica del calendario nel senso di discutere prima del disegno di legge intercettazioni la mozione sulla giustizia n. 199, modifica questa strettamente in linea non solo con ciò che ha detto il senatore Bianco in materia di contrasto alla corruzione, ma con la necessità che più volte si è posta in questo consesso, sia in Aula che in Commissione giustizia, della preliminare necessità di dare efficienza al sistema giudiziario; con riferimento alla riforma del processo penale, dello stesso diritto penale, e alla necessità di destinazione di risorse adeguate.
Vorrei far presente che nel corso della seduta n. 280 del 12 novembre 2009 abbiamo presentato al riguardo una mozione (n. 199), a prima firma della senatrice Finocchiaro, che richiede una discussione ampia in sede politica sul diritto dei cittadini ad ottenere ciò che è garantito dalla Costituzione repubblicana, vale a dire il diritto alla giustizia, che ha carattere di priorità.
Infatti, le attuali condizioni degli uffici giudiziari italiani e del sistema della giustizia nel complesso, insieme ad una mancata riforma organica della normativa sostanziale e processuale, impediscono di fatto di assicurarlo in tempi brevi e in modo efficace.
La ragionevole durata del processo colpisce anche la ragionevole durata delle indagini preliminari. La discussione di una mozione sulla giustizia, in questi termini, consentirebbe di incastonare nell'ambito di una discussione politica tutte le varie proposte di legge in materia, dando ad esse priorità, sia che esse siano state presentate dal Governo, sia che si tratti di proposte di legge parlamentari.
Per quanto riguarda il disegno di legge sulle intercettazioni, non intendo rispondere al senatore Quagliariello, ma lo invito a leggere il disegno di legge n. 781 da me presentato, in cui si prevede un equilibrio rigoroso tra diritto alla sicurezza, diritto alla privacy e diritto alla informazione. Invece il disegno di legge sulle intercettazioni lo indebolisce e prevede tra l'altro il passaggio ad un giudice collegiale distrettuale delle funzioni tipiche del giudice per le indagini preliminari e solo per le intercettazioni, con dilazione dei tempi e pericolo di fughe di notizie. Inoltre, a questo punto, si viene a creare una grave discrasia nel sistema perché, prima o contemporaneamente, non viene affrontato il problema complessivo delle funzioni e delle incompatibilità del giudice nel processo penale e della riforma organica del processo stesso. Se non stabiliamo qual è la priorità, cioè emanare un nuovo codice di procedura penale e intervenire sul sistema per renderlo efficiente, e invece diamo la precedenza al disegno di legge sulle intercettazioni, che limita i poteri di indagine e allunga i tempi della giustizia, richiedendo l'autorizzazione di un giudice collegiale distrettuale per le intercettazioni, in totale disarmonia con il sistema, facciamo qualcosa che non corrisponde affatto agli interessi e ai diritti dei cittadini... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
RANUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signora Presidente, chiedo di calendarizzare la discussione della mozione 1-00176, che abbiamo presentato il 22 luglio 2009, riguardante la deroga del Patto di stabilità a favore dei Comuni per gli investimenti in infrastrutture.
Ricordo alla Presidenza che tale mozione, essendo stata firmata da 75 senatori, è stata presentata ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, ove si prescrive quanto segue: «Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione». Ricordo che è stata presentata il 22 luglio 2009. «A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare».
Abbiamo chiesto la deroga al Patto di stabilità per i Comuni perché questi hanno necessità di utilizzare immediatamente i residui passivi per la spesa in conto capitale, gli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale, nonché i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio per finanziare la spesa per investimenti. Un allentamento del Patto di stabilità permetterebbe innanzitutto di mettere in moto opere medie e piccole, grazie alle quali verrebbe alimentata la piccola e media impresa italiana, in particolare nel settore dell'edilizia e del suo indotto. Ciò provocherebbe immediati benefici sul piano dell'occupazione, evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Con quella mozione, chiediamo una deroga mirata, regolata, monitorata al Patto, che consentirebbe la realizzazione e l'ultimazione di quegli interventi infrastrutturali che possono essere finanziati con risorse già disponibili degli enti, con un forte impatto sul tessuto economico. Faccio l'esempio del Lazio, che conosco meglio, essendo la mia Regione: da un'elaborazione dei certificati di conto consuntivo del Ministero dell'interno di 104 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si evince che i residui passivi in conto capitale riferiti al 2007 ammontano a 1,5 miliardi di euro. Se queste risorse venissero liberate, immaginate quali meccanismi potrebbero mettere in moto nell'economia reale non solo dei Comuni, ma dell'intero Paese. Infatti, in questi mesi, abbiamo visto che molti sindaci, di maggioranza e opposizione, hanno protestato e urlato che le loro amministrazioni sono ormai al collasso.
Credo che calendarizzare questa mozione possa permettere finalmente a maggioranza ed opposizione di prendere la difesa di coloro che lavorano sul territorio, che hanno necessità di crescere e che, peraltro, sono coloro che davvero possono rimettere in moto una grande economia, quella che deriva dalle piccole infrastrutture, come le scuole, le strade, le piazze che consentirebbero non solo ai Comuni di investire, ma soprattutto farebbero ripartire dal basso l'economia del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
STRADIOTTO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRADIOTTO (PD). Signora Presidente, chiedo che il calendario dei lavori dell'Assemblea proposto venga modificato perché ritengo ci siano altre priorità di cui occuparci, oltre il disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche. Non stupiamoci se poi i cittadini ci vedono come dei marziani, cioè come persone che parlano sempre di questioni che non interessano alla collettività.
Attraversiamo un momento difficile per l'economia. Tra non molto, esamineremo una manovra che taglierà parecchie risorse agli enti locali in modo lineare, trattando tutti allo stesso modo. Per questo motivo credo che sarebbe opportuno, prima di discutere la manovra, esaminare il disegno di legge n. 1124, di cui sono primo firmatario, che prevede una modifica del Patto di stabilità proponendo che gli enti territoriali non siano trattati allo stesso modo, ma che siano valorizzati in base alle peculiarità, distinguendo tra quelli spreconi e quelli virtuosi che utilizzano bene i soldi della collettività e che per questo andrebbero premiati.
Se continuiamo a comportarci in questo modo, evitando di affrontare le questioni, rischiamo, come è accaduto negli ultimi anni, di continuare ad approvare provvedimenti che non si preoccupano di verificare quale sia il vero problema e qual è la parte della pubblica amministrazione che spreca più denaro pubblico.
Con i famosi tagli lineari abbiamo tolto risorse alle forze dell'ordine. In questo periodo ho potuto ascoltare le lamentele di vari comandanti di caserme dei Carabinieri dislocate nei territori o di forze di polizia circa il fatto che non hanno neanche i fondi per la benzina, per poter svolgere correttamente i servizi.
In un momento in cui manca la liquidità, capita che lo Stato, a causa di un Patto di stabilità applicato in modo stupido, non paghi le forniture. In un Paese dove le spese per beni e servizi ammontano a circa 200 miliardi di euro, normalmente le imprese che erogano servizi e beni alla pubblica amministrazione aumentano i prezzi mediamente del 10-20 per cento in quanto, non incassando i soldi, aspettandoli per più di un anno, devono andare a scontare le fatture in banca.
Se davvero vogliamo far diminuire la spesa pubblica dobbiamo iniziare a fare in modo che la pubblica amministrazione paghi in modo corretto ed entro 30-60 giorni, come avviene normalmente nel settore privato. Solo questo potrebbe farci risparmiare, in termini di minore spesa pubblica, circa 20 miliardi l'anno.
Questo è il modo per affrontare correttamente la crisi economica: il problema non si risolve trattando tutti allo stesso modo. In questo modo potremmo effettivamente aiutare il Paese in questo momento di difficoltà.
Chiedo quindi che venga inserito nel calendario l'esame del disegno di legge n. 1124 di cui sono primo firmatario, che propone modifiche al Patto di stabilità (Applausi dal Gruppo PD).
LUMIA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Anch'io, signora Presidente, chiedo che il provvedimento sulle intercettazioni torni in Commissione e che il Governo lo ritiri.
Inoltre, signora Presidente, propongo di utilizzare i primi giorni della prossima settimana in modo più utile, chiedendo magari al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno di venire a riferire in Aula. È, infatti, necessario che il Ministro della giustizia venga in Aula per spiegare al Paese quello che sta avvenendo realmente nel sistema giustizia italiano. Ci sono intere procure sguarnite di magistrati; abbiamo procure antimafia con carenze del 40-50 per cento di organici. Anche il Ministro dell'interno, signora Presidente, dovrebbe spiegare nell'Aula del Senato quello che realmente sta avvenendo per il controllo del territorio nel nostro Paese, sul taglio di organici e di risorse.
Oggi versiamo in condizioni drammatiche; non siamo in grado di tutelare neanche il livello minimo di sicurezza nel nostro Paese, mentre sulle intercettazioni procediamo, e lo facciamo mettendo in serio pericolo tre delicatissimi versanti del sistema Paese: la sicurezza, in primo luogo. Sì, la sicurezza, signora Presidente, perché essa oggi è una vera priorità. L'avete cancellata, è uscita fuori dalla comunicazione, ma rimane. Oggi il sistema sicurezza, con la proposta che portate avanti sulle intercettazioni, non è più in grado di avanzare e ottenere risultati. Anche sulla lotta alle mafie con il provvedimento sulle intercettazioni si mette in pericolo il sistema Paese. Le organizzazioni mafiose non aspettano altro, stanno lì, pronte ad approfittarne, e voi date loro un'occasione senza precedenti. E così sulla libertà d'informazione: anche quella, una grande risorsa di un Paese avanzato, rischia di essere messa da parte.
Ecco perché sulle intercettazioni non bisogna procedere, mentre si deve occupare l'Assemblea con provvedimenti e interventi in grado realmente di far crescere il nostro Paese e di renderlo più sicuro, più adatto alla lotta alle mafie e più libero nell'informazione. (Applausi dal Gruppo PD).
TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signora Presidente, credo sia impossibile e poco serio da parte nostra entrare nel merito del provvedimento sulle intercettazioni in Aula senza aver prima compiuto un passaggio che ritengo di vitale importanza per il futuro del nostro Paese: penso che dobbiamo chiedere al ministro degli affari esteri Frattini di venire in Aula e riferire dei contatti che immagino abbia avuto in questi giorni, in queste ore, con l'Amministrazione americana, anche in considerazione della visita con il capo dello Stato Giorgio Napolitano sta effettuando a Washington, accompagnato, come Costituzione prevede, dal Ministro degli affari esteri, rispetto alle preoccupazioni autorevolmente espresse in questi giorni da parte dell'amministrazione USA relativamente al disegno di legge sulle intercettazioni.
Signora Presidente, nel documento preparatorio della 46ª Settimana sociale dei cattolici italiani, un documento di grande rilievo e di grande interesse per il futuro del nostro Paese, si esprime preoccupazione rispetto al declino delle società occidentali e, in particolare, rispetto al pericolo costituito da uno scenario nel quale la forza a disposizione di autorità che controllano società meno libere divenga superiore rispetto a quella di società più libere. È come se il tema della sicurezza e quello della libertà, che le società occidentali hanno saputo coniugare in maniera forte nel corso del Novecento, in questo momento tornassero ad essere elementi in contraddizione l'uno con l'altro. È proprio su questo punto che il vice ministro della giustizia degli Stati Uniti, Lanny Breuer, nei giorni scorsi ha attirato l'attenzione del nostro Paese e della comunità internazionale.
Ebbene, credo che su questo tema sia necessario ed opportuno un chiarimento rispetto all'opinione pubblica del nostro Paese ed alla comunità internazionale, che guarda con preoccupazione a questo passaggio.
Per queste ragioni credo sia giusto chiedere al ministro Frattini di venire in Aula a riferire. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore).
VITALI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (PD). Signora Presidente, come è stato detto dai numerosi colleghi del Partito Democratico intervenuti, siamo di fronte ad un provvedimento che a nostro parere attenta ad un bene fondamentale per la comunità nazionale: la sicurezza pubblica.
Propongo l'inversione dell'ordine del giorno affinché prima del tema intercettazioni, su cui mi auguro vi sia un ripensamento del Governo e della maggioranza anche in rapporto alle proteste che si stanno susseguendo in queste ore da parte degli operatori dell'informazione e della sicurezza, nonché alle preoccupazioni autorevolmente espresse, come ha giustamente ricordato il senatore Tonini, in sede internazionale rispetto al venir meno in questo Paese di alcuni fondamentali principi di garanzia contro il crimine organizzato, si porti in Aula la riforma della polizia locale.
Voglio ricordarle, signora Presidente, che proprio il partito a cui lei appartiene, nel corso della legislatura 2001-2006, approvò insieme alla maggioranza una modifica costituzionale che attribuiva interamente queste materie alla competenza regionale. Come lei sa, quella modifica è stata poi respinta con il referendum del 2006; resta comunque ferma un'esigenza che noi, pur contrastando quella modifica, abbiamo sempre sostenuto, cioè che vi sia un raccordo molto forte tra istituzioni locali "Regioni" e sistema della sicurezza che faccia perno sulla polizia locale, che può avere un ruolo fondamentale in rapporto con gli altri apparati di sicurezza nazionale proprio per garantire, sul serio e senza propaganda, questo bene fondamentale per i cittadini.
In Commissione affari costituzionali il provvedimento è già in uno stato molto avanzato: i colleghi Barbolini e Saia sono i relatori, volendo si potrebbe rapidamente concludere il suo esame per portarlo in Aula la prossima settimana. È quello che le propongo e le chiedo per fare una cosa buona per la sicurezza del Paese ed evitare, invece, che si compia un disastro. (Applausi dal Gruppo PD).
DELLA SETA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA SETA (PD). Signora Presidente, tra i temi che meriterebbero e meritano di essere trattati in quest'Aula sicuramente prima del provvedimento sulle intercettazioni credo ve ne sia uno di straordinaria urgenza. Mi riferisco alla possibilità, che ormai pare una certezza, che nella manovra finanziaria che sarà oggi ufficializzata dal Governo sia inserito un nuovo condono edilizio: quello che viene pudicamente chiamato «regolarizzazione delle case fantasma», ma che non sarebbe altro che il quarto condono edilizio generalizzato in 25 anni, dopo quelli del 1985 e i due varati da Governi Berlusconi nel 1994 e nel 2003.
Visto che, tra l'altro, da notizie che circolano non so quanto fondate, parrebbe che il primo ramo del Parlamento chiamato a discutere della manovra finanziaria sarà il Senato, io credo che sia assolutamente urgente che prima di iniziare questa discussione - di cui, ripeto, il nuovo condono edilizio è tema tra i più importanti - il Ministro dell'ambiente, nella giornata di lunedì o al più tardi di martedì, venga a riferire in Aula sull'impatto di questa misura dal punto di vista del rischio per centinaia di migliaia di italiani che vivono già oggi in aree a rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e che aumenterebbero ulteriormente di numero se un nuovo condono edilizio, come è sempre avvenuto, innescasse una nuova ondata di abusivismo edilizio.
In questa legislatura - lo faccio presente ai colleghi, a lei, signora Presidente, e al rappresentante del Governo - il ministro Prestigiacomo ha brillato per la sua assenza sistematica da quest'Aula: è stata assente anche quando si discuteva di provvedimenti che riguardavano in maniera diretta ed esclusiva le sue competenze ministeriali. Io credo che a questo punto sia non più rinviabile una sua presenza in Aula in Senato per dirci cosa pensa di questa misura inserita nella nuova manovra finanziaria e, in particolare, se ritiene che questa misura sia compatibile con la intenzione, tanto strombazzata in ogni occasione, del Governo e del suo Ministero di porre al centro delle proprie politiche e delle proprie scelte la messa in sicurezza del territorio. È di tutta evidenza, infatti, che un nuovo condono edilizio anziché contribuire alla messa in sicurezza del territorio contribuirebbe all'insicurezza del territorio e di tanti italiani. (Applausi dal Gruppo PD).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto comprensivo «Franco Michelini Tocci» di Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).
Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea (ore 11,30)
PORETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, colleghi, chiedo di modificare il calendario dei lavori e di incardinare la prossima settimana in Aula la discussione dei disegni di legge che sono all'esame della Commissione igiene e sanità, ma che hanno visto un iter lungo, che ha attraversato varie legislature, a partire dalla XIII fino alla XV. Questi provvedimenti affrontano una materia che davvero interessa tutti noi, anche gli studenti che ci sono venuti ad ascoltare, anche se auguro loro di interessarsi a questo argomento più tardi rispetto a noi che sediamo su questi scranni: sto parlando della morte.
Siccome è sicuro che tutti quanti noi arriveremo al punto in cui non ci saremo più, quest'Aula si è occupata di come morire, di come accettare o rifiutare delle cure nelle ultime fasi della nostra vita, ma lo ha fatto cercando - purtroppo - di tradire quelle che sono le volontà della persona e dell'individuo. Ci sono delle leggi ancora in vigore che disattendono in qualche modo persino le volontà di chi è già morto; non stiamo parlando quindi di cure e trattamenti obbligatori, ma di cremazione e dispersione delle ceneri.
Quanto sarebbe persino più ecologicamente compatibile seguire ed adeguarsi a quelle che sono anche le nuove esigenze degli uomini e delle società, che cercano sempre più di evitare la tumulazione per cremarsi e disperdere le proprie ceneri? C'è una legge che permette tutto ciò in via di principio, ma poi non sono seguiti i regolamenti e, nei fatti, questo non avviene.
Ricordo che ci sono tecnologie che si evolvono e vi è persino la possibilità di trasformare le proprie ceneri in diamanti. Uno slogan afferma «un diamante per la vita»: in questo caso si potrebbe lasciare la nostra vita e trasformarla in un diamante, ma tutto questo non è possibile perché la legge attuale lo vieta.
Ci sono disegni di legge incardinati in Commissione igiene e sanità dal marzo del 2009, dei quali sono stati già illustrati gli emendamenti, sono pronti per essere votati, basterebbero una o due sedute della Commissione: lunedì prossimo in Aula potremmo parlare di rispettare la volontà della persona in vita, che chiede quando non c'è più la possibilità di disperdere le proprie ceneri. (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
CECCANTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CECCANTI (PD). Signora Presidente, avevo presentato a metà del 2008 il disegno di legge n. 797 per inserire nella nostra Costituzione la possibilità di un rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica. Avevo presentato questa proposta in seguito ad un rigonfiamento abnorme di una legge di conversione che aveva provocato le critiche del Presidente della Repubblica, il quale, all'atto della promulgazione, aveva segnalato il fatto che il testo fosse lievitato in maniera abnorme.
Il Presidente della Repubblica ha posto di nuovo questo problema nella lettera con cui ha accompagnato la promulga della legge di conversione del decreto in materia di incentivi, segnalando che, secondo gran parte della dottrina, non è possibile, a Costituzione invariata, un rinvio parziale delle leggi, aggiungendo però che si tratta di ipotesi che meriterebbero di essere prese in considerazione anche per via di revisione costituzionale.
Quindi, esaminare nel merito una delle possibili proposte, che si muove nel solco di questa autorevole indicazione del Presidente della Repubblica, mi sembrerebbe un atto di rispetto. Il Parlamento può poi ovviamente emendarla, dire che non ha senso, pensare di risolvere il problema per altra via; il problema però esiste, abbiamo un'autorevole sollecitazione al riguardo e credo sarebbe perciò opportuno affrontarlo. Ricordo peraltro che il testo che ho presentato è stato sottoscritto da vari membri, non solo del mio Gruppo, ma anche di altri, in particolar modo dal capogruppo D'Alia.
Vi inviterei davvero, quindi, a prendere sul serio questa richiesta. In 1a Commissione il provvedimento è già stato incardinato per giovedì, prevedendo la relazione del senatore Malan, e ringrazio il presidente Vizzini per la sollecitudine. Penso, però, che esso meriterebbe già un esame da parte dell'Assemblea. Non penso che sia il caso di rinviare ad una generale riforma costituzionale questo tema, perché mi sembra maturo per una decisione, positiva o negativa che sia. (Applausi dal Gruppo PD).
BASSOLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSOLI (PD). Signora Presidente, il mio intervento è volto a chiedere di evitare di mettere all'ordine del giorno il provvedimento riguardante le intercettazioni, che è stato fortemente contestato nelle Aule e nel Paese. Questo, infatti, mi sembra un modo per negare l'evidenza dei fatti, cioè la gravissima crisi che colpisce l'Europa minandone le fondamenta e che rischia anche di declassare il nostro Paese; una crisi che per essere superata richiede una forte unità e soprattutto un atto di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.
Signora Presidente, se mi permette, non capisco il tono e anche l'atteggiamento bellicoso del senatore Quagliariello, che durante il suo intervento ha proclamato che giammai la maggioranza si farà sopraffare dall'opposizione. Vorrei, allora, rivolgere una domanda al senatore Quagliariello, anche se ora non è in Aula: non crede che in questo sistema democratico, che per quanto imperfetto è il migliore che conosciamo, la dialettica, il dibattito e il confronto servano proprio, qualche volta, a cambiare idea o a trovare una sintesi che possa essere soddisfacente per tutti?
Il Presidente della Repubblica richiama tutte le forze politiche ad una strategia solidale e responsabile: se non vogliamo che questi appelli si perdano nel vento e se li vogliamo concretizzare, diamo spazio ad una dialettica che sia positiva e non negativa e di scontro, come purtroppo abbiamo visto anche in questi giorni.
Nelle prossime settimane si discuteranno provvedimenti importanti, come questa manovra economica, gravissima, che rischia ancora una volta di colpire i più deboli, i lavoratori e i pensionati; se vogliamo mettere al centro di questa manovra tagli che non siano depressivi, ma che siano occasione di rilancio e di riqualificazione della struttura economica e sociale del nostro Paese, bisogna inserire all'ordine del giorno provvedimenti che cambino strutture anche importanti, come quelle sanitarie. Per questo propongo di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge n.6 che reca nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e qualità dell'assistenza sanitaria.
Signora Presidente, l'approvazione di questo disegno di legge consentirebbe, prima di tutto, di curare meglio le persone e di abbattere il rischio clinico, quello che ci fa gridare alla mala sanità quando qualcuno muore per poi non fare niente per modificare la situazione, e, in secondo luogo, di evidenziare gli eventi sentinella, che sono gli eventi avversi... (Il microfono si disattiva automaticamente). Questo provvedimento ci consentirebbe anche di risparmiare soldi. (Applausi dal Gruppo PD).
SOLIANI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SOLIANI (PD). Signora Presidente, il calendario dei lavori del Senato non può che coincidere con il calendario dei problemi e delle attese del Paese. Che cosa è prioritario oggi per l'Italia? Ieri abbiamo approvato il provvedimento europeo per la Grecia. Bene. Ma il provvedimento sulle intercettazioni, che viene proposto nel calendario dell'Assemblea, peggiora le condizioni di sicurezza e di libertà dell'Italia.
Guardo alla vita di milioni di italiani, di famiglie, di studenti. Guardo alla vita della scuola, che sta dentro la vita dell'Italia e che in questo momento è in profondissima sofferenza. Tra pochi giorni finisce un anno di scuola di grande difficoltà. A settembre ne comincia un altro: in quali condizioni organizzative noi non sappiamo. Non lo sanno le Regioni e gli enti locali che hanno potestà concorrente sulla materia, sull'istruzione. Abbiamo bisogno che ora, entro giugno - perché dopo non c'è più tempo - il ministro Gelmini venga qui e ci dica in cosa consistono effettivamente, sul piano organizzativo delle istituzioni scolastiche, delle classi e degli orari e dell'intero ordinamento, i tagli già previsti con la legge n. 133 del 2008.
Da allora, da quel momento non abbiamo più potuto discutere nulla con il Governo, con il Ministro. È come se avessero scippato insieme con questi soldi l'organizzazione complessiva di una delle strutture portanti della crescita e della vita del nostro Paese. Noi vogliamo che il Ministro venga a dirci come intende organizzare, nelle condizioni poste appunto da quella legge, la vita della scuola italiana per il prossimo anno e se non ci sia anche la necessità, se non la riconosca, di invertire la tendenza al disinvestimento sulla scuola, perché questo è l'unico Paese al mondo che sta andando in questo senso.
Vogliamo anche sapere se il Ministro intende difendere, come è suo dovere, il valore della scuola. Sono depositati da almeno un anno proposte di legge e due mozioni sulla materia che non sono mai state calendarizzate. Questo, a mio parere, è prioritario rispetto al resto. Il tempo per programmare il prossimo anno scolastico è questo per il Governo: è giugno, come tempo ultimo. Abbiamo persino... (Il microfono si disattiva automaticamente).
SOLIANI (PD). Mi dia ancora pochi secondi per concludere.
DONAGGIO (PD). Avete truccato gli orologi!
PRESIDENTE. Il tempo è di tre minuti ed è uguale per tutti. Ci mancherebbe, non mi permetterei, è misurato elettronicamente.
SOLIANI (PD). Il Presidente del Senato ha detto altre cose...
PRESIDENTE. Sono tre minuti, senatrice Soliani, come per tutti i suoi colleghi. Non troverei giusto un prolungamento nei confronti degli altri colleghi cui è stata tolta la parola.
DONAGGIO (PD). Controlli l'orologio, Presidente! Hanno accorciato i tempi.
PRESIDENTE. Assolutamente no: ho l'orologio qui davanti, glielo posso assicurare.
LUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSI (PD). Signora Presidente, chiedo di modificare il calendario dei lavori dell'Assemblea previsto per i prossimi giorni, seguendo le priorità che mi permetto di suggerire: la prima nel senso di concludere l'iter di approvazione del disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense. Guardate, la maggioranza non lo vuole approvare questo provvedimento, altrimenti non lo porterebbe in quest'Aula a spizzichi e bocconi, dimostrando una scarsissima dignità e una scarsissima attenzione nei confronti degli avvocati e del Paese, che attende questa riforma da molto tempo, per motivi a tutti noti. È inutile che ci prendiamo in giro: si sa che non lo volete fare. Altrimenti la modalità con la quale presentate nel calendario dei lavori le proposte di argomenti non sarebbero queste.
La seconda priorità, signora Presidente, riguarda il disegno di legge n. 998, che il Gruppo del PD ha fatto proprio, il cui esame è misurato in Commissione in data 16 marzo 2010, in materia di indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Su questo tema la finanziaria del 2007 era intervenuta per disciplinare e meglio precisare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 2000, n. 38, con il quale era stato introdotto un nuovo sistema di indennizzo del danno permanente.
Col disegno di legge, a mia prima firma, ma fatto proprio - ripeto - dal Partito Democratico, in primo luogo abbiamo ritenuto opportuno valutare come porre rimedio a quanto previsto nel decreto legislativo citato, ai sensi del quale, in caso di danno biologico, in luogo della rendita permanente prevista dall'articolo 66 del Testo unico, è invece previsto un indennizzo con un capitale una tantum, per le menomazioni di grado superiore al sesto ed inferiore al 16 per cento.
Una tale previsione, Presidente, estromette molti degli invalidi del lavoro che non superano la soglia del 16 per cento da una serie di servizi che spettano ai titolari di rendita permanente, facendo venire meno l'impiego dell'INAIL alla presa in carico globale dell'infortunato sul lavoro. Al fine di evitare questa situazione, il disegno di legge dispone che godano dell'erogazione delle rendite gli invalidi con grado di inabilità superiore all'11 per cento.
In secondo luogo, signora Presidente, questo disegno di legge provvede ad attribuire una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi che siano atti a ridefinire la disciplina dell'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fra i vincoli posti al Governo nell'esercizio della delega vi sono quello di prevedere una modifica sulla base di calcolo delle quote integrative spettanti all'infortunato per il coniuge e i figli a carico, tenendo conto dell'intero importo delle quote di rendita, e quello dell'applicazione del criterio della media giornaliera nel settore industria ai fini della liquidazione. (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
LIVI BACCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, anch'io mi associo alle parole di tutti i miei colleghi del Gruppo del Partito Democratico nel ritenere che la calendarizzazione del disegno di legge sulle intercettazioni vada rinviata e che le giornate di lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno siano meglio utilizzate.
Credo che il Paese sia conscio che ci sono delle priorità, e queste priorità vanno seguite in quest'Aula. Sono oggi presenti gli studenti dell'Istituto comprensivo «Franco Michelini Tocci» di Cagli, che è un pezzo d'Italia, e a questi mi rivolgo, e lo faccio perché ci sono aspetti forse più importanti di un disegno di legge così male nato come quello sulle intercettazioni telefoniche, che tante divisioni sta creando nel nostro Paese. Ne cito uno. È terminato in Commissione l'iter del disegno di legge di riforma sull'università, l'Atto Senato n. 1905, un provvedimento che a noi non piace e che avversiamo nel testo attuale.
Presidenza della vice presidente BONINO(ore 11,47)
(Segue LIVI BACCI). Confidiamo, però, nel fatto che la discussione in quest'Aula e il successivo passaggio alla Camera dei deputati possano migliorarlo. Di questa riforma dell'università, in un momento di gravissima crisi come quello che stiamo vivendo, c'è grandissimo bisogno: se, infatti, l'Italia deve ripartire, riparte accumulando conoscenza, riparte riqualificando gli studi, riparte investendo nell'università. Invece, noi arriveremo all'inizio del prossimo anno accademico senza una legge e con il cappio al collo di un ulteriore taglio di risorse per l'università che si commisura in 1.300 milioni.
Questa è la direzione verso la quale stiamo marciando ed è per questo, signora Presidente, che io chiedo che il disegno di legge di riforma dell'università, che a noi non piace ed al quale pensiamo e speriamo di apportare modifiche significative in quest'Aula ed in quella della Camera, venga calendarizzato al più presto. È uno dei modi per uscire dalla pesantissima crisi nella quale ci troviamo. (Applausi dal Gruppo PD).
ROILO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROILO (PD). Signora Presidente, chiedo anch'io di modificare il calendario dei lavori dell'Assemblea.
Il Paese, come tutti sanno, sta attraversando una grave crisi economica e finanziaria, con effetti pesantissimi sulle imprese e sull'occupazione. Nel primo quadrimestre di quest'anno abbiamo registrato circa 3.000 fallimenti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato; dall'inizio della crisi, nell'ottobre 2008, abbiamo perso circa 700.000 posti di lavoro e nello stesso periodo sono stati collocati in cassa integrazione più di un milione di lavoratori e lavoratrici.
Dopo avere lungamente negato la gravità della crisi, l'altro ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha dichiarato che «ci aspettano» - cito testualmente - «sacrifici pesanti, sacrifici molto duri, sperando che questi sacrifici siano provvisori».
Ieri il Consiglio dei ministri ha varato una manovra economica rilevante, una manovra che prevede tagli indiscriminati e senza nessuna equità, una manovra dal carattere economico recessivo. Le riforme, a partire da quelle sociali, vengono ancora rinviate e, mentre si porta avanti questa manovra, il Governo continua a colpire i diritti fondamentali dei lavoratori. Siamo impegnati sul punto già oggi in Commissione con il voto sul collegato lavoro, dove appunto il Governo propone un arbitrato iniquo e persino, ultimo emendamento del Governo, il ripristino del licenziamento in forma orale: davvero un salto all'indietro che non si era davvero mai visto. Oggi si attaccano questi diritti, domani, come ha annunciato la settimana scorsa in questa Aula il ministro Sacconi, il Governo si appresta a svuotare lo Statuto dei diritti dei lavoratori.
Signori del Governo, se davvero volete aprire un confronto con le opposizioni, come ha giustamente auspicato nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dovete sgombrare il terreno da questi provvedimenti che colpiscono i diritti fondamentali e le libertà costituzionali dei lavoratori.
Per queste ragioni, dicevo, chiediamo di modificare il calendario... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo PD).
DE LUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente concordo con la proposta di rinviare questo provvedimento sulle intercettazioni e vorrei chiedere la calendarizzazione di un argomento di grande delicatezza affrontato da questa Aula, all'inizio della legislatura, al momento dell'istituzione della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro. In quella discussione il Governo si impegnò a dare una risposta a queste tragedie continue, a queste cosiddette morti bianche.
In particolare, in merito ad un aspetto, quello relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che fa registrare sempre tagli negli appalti, nell'edilizia o in altre questioni, in quella sede il Governo si impegnò, votando all'unanimità in questa Aula, a sollecitare Bruxelles per tentare di ridurre la condizione del massimo ribasso rispetto agli appalti nelle zone ad alto rischio di criminalità organizzata. Infatti, dove si taglia sempre? Sulla sicurezza, ed anche dall'inizio di quest'anno il nostro Paese ha continuato a registrare incidenti e continue morti. A quel punto c'è una reazione emotiva; ci sono tanti impegni, ma sul decreto n. 81 del 2008 c'è un impegno del Governo non rispettato per quanto concerne i decreti delegati.
Il Governo dovrebbe venire in Aula e, quindi, occorrerebbe calendarizzare una discussione in merito e non solo prendere impegni. Altro che intercettazioni, altro che bavaglio alla stampa. Credo che questo sia un segnale di civiltà e, poiché le tragedie finiscono sempre per produrre una responsabilità maggiore per le istituzioni, vorrei chiedere a questa Aula ed a questa Presidenza che il Governo rispetti quell'impegno assunto il 21 ottobre dello scorso anno, discusso in questa Aula e votato all'unanimità, e che si dia una risposta calendarizzando quella discussione rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Altrimenti è inutile fare valutazioni sulle tragedie che viviamo e continuare il solito andazzo per far fronte alle procedure che interessano a Berlusconi e alla sua alleanza.(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, anch'io intervengo sulla modifica del calendario. Come hanno ricordato i colleghi, abbiamo argomenti ben più importanti da discutere in quest'Aula. Io mi permetto di segnalarle uno. Chiedo che, ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga a riferire sui siti contaminati di interesse nazionale da bonificare. Si tratta di ben 57 mega siti contaminati! Sono le più importanti aree industriali del Paese. Abbiamo i petrolchimici di Porto Marghera, di Brindisi, di Taranto, di Priolo e di Gela. Abbiamo aree urbane industriali, come Napoli orientale, Trieste, Piombino, La Spezia, Brescia, Mantova. Ci sono vere e proprie emergenze sanitarie nel Paese.
Non sappiamo come avverrà la gestione dei materiali provenienti dalle attività di bonifica. Non sappiamo quanto la malavita organizzata si fionderà su questa attività. Non sappiamo i costi delle bonifiche. Non sappiamo quali siano i contenziosi amministrativi tra gli enti di controllo, che sono tanti e impediscono la bonifica di tali aree. Non sappiamo come avverrà la gestione dei sedimenti contaminati. Non sappiamo dove siano finiti gli smaltimenti illegali. E ce ne sono molti. Non sappiamo a che punto siano i disastri ambientali conseguenti.
Il ministro Gelmini è favorevole ad allungare le vacanze, ma io mi chiedo: gli studenti di Crotone, come faranno ad andare al mare con l'area contaminata di Pertusola Sud - un'area contaminata da oltre 70 anni - che non sappiamo quali effetti abbia sul bel mare della Calabria?
Non sappiamo quanti inquinamenti ci siano a seguito di incidenti dolosi. Pensiamo a quel che è avvenuto per l'inquinamento del Lambro. Pensiamo ai nuovi danni derivanti dalla omessa bonifica.
Ancora, non sappiamo quale sia il livello di contaminazione dei suoli e delle acque conseguente soprattutto alle attività dei petrolchimici.
A questo punto credo che sia tempo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga a riferire in quest'Aula e chiedo che il Senato possa votare una risoluzione su tale argomento, che riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini di oggi e di domani, senza contare i gravi danni già avvenuti in tutte queste aree a carico dei lavoratori e delle loro famiglie. Chiedo pertanto un cambiamento nella programmazione dei lavori per il 31 maggio, nel senso di non discutere del disegno di legge sulle intercettazioni, ma di questa importante questione, che riguarda la salute dei cittadini e la tutela del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
BLAZINA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLAZINA (PD). Signora Presidente, anch'io esprimo contrarietà al calendario che ci è stato proposto dal presidente Schifani, perché altre sono in questo momento le priorità, non del Parlamento, ma del Paese e dei cittadini.
Attraverso una diversa calendarizzazione si potrebbe dare spazio alle tante proposte di legge che interessano e rispondono alle esigenze dei cittadini. Tra queste, c'è il disegno di legge n. 784 («Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere»). Una proposta che è stata presentata il 13 giugno 2008, a prima firma della senatrice Vittoria Franco, e che anch'io ho sottoscritto, che è stata già incardinata nell'11ª Commissione. Abbiamo già svolto numerose, interessanti audizioni e tutti i soggetti auditi ci hanno chiesto di procedere in maniera spedita.
In questo momento di crisi che ha inferto una ferita profonda, soprattutto sui livelli occupazionali, il tema del lavoro femminile certamente è una priorità, e non riguarda soltanto le donne o l'economia, ma la società nel suo complesso. È infatti inerente anche ai temi dei diritti e dei servizi sociali, all'organizzazione familiare, al grave calo demografico del nostro Paese.
Siamo convinti che il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne sia presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese nonché strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo. Cerchiamo di dare dei segni tangibili all'esterno che dimostrino che ci stiamo occupando dei bisogni e dei problemi del Paese.
In questo modo forse riusciremo anche a dare un contributo per colmare il gap esistente tra le istituzioni e i cittadini, e forse anche a dare una risposta alla campagna di discredito delle istituzioni, e del Parlamento in primo luogo, di cui oggi siamo in qualche modo vittime. (Applausi dal Gruppo PD).
MARINARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINARO (PD). Signora Presidente, anch'io chiedo di modificare l'ordine dei lavori dell'Aula della prossima settimana per inserirvi gli adempimenti al Regolamento per l'implementazione del Trattato di Lisbona che, tra l'altro, competono alla Presidenza di questo Senato. Si tratta di adeguamenti necessari per arricchire gli strumenti di intervento del Senato nelle decisioni comunitarie.
Sono passati ormai sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato e circa quattro mesi dalla conclusione dei lavori del Gruppo appositamente predisposto dalla Presidenza. Arrivare al più presto a questi primi adeguamenti regolamentari è necessario per assicurare l'autonomia istituzionale ed organizzativa del Senato nel processo di integrazione istituzionale e politica dell'Unione, ieri da più parti invocata nel dibattito sulla Grecia.
Vede, Presidente, noi insistiamo su questo perché riteniamo che oggi per il nostro Paese la priorità non sono le intercettazioni, ma è l'Europa e la drammatica crisi degli Stati nazionali. Per questo insistiamo. Infatti, oggi, la prima cosa che spicca agli occhi di tutti, in Italia e in Europa, e che preoccupa anche molto, è che l'Italia è l'unico Paese europeo dove non si discute di Europa, della sua crisi e del suo futuro. Per mesi avete sottovalutato la crisi economica. Adesso che vi siete svegliati le misure mirano a giocare la sola carta degli interventi sui conti pubblici, sicuramente necessari, ma che non costituiscono i presupposti per il futuro. Anche per questo chiediamo l'iscrizione all'ordine dei lavori dell'Aula dell'adeguamento del Regolamento sul Trattato di Lisbona. Si tratta di un passo urgente da compiere perché utile per il sistema Italia e per contribuire alla costruzione di uno spazio politico europeo.
Grazie Presidente, come vede ho mantenuto il mio intervento entro tempi europei. (Applausi del Gruppo PD).
GHEDINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GHEDINI (PD). Signora Presidente, intervengo anch'io per richiedere la modifica del calendario proposto all'Aula perché condivido profondamente le preoccupazioni già espresse dai colleghi sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla discussione e dall'approvazione, nelle forme in cui è stato esaminato in Commissione, del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche. Mi preme sottolineare il fatto che le mie preoccupazioni attengono soprattutto ai rischi per la sicurezza dei cittadini e i rischi per la legalità dei mercati. Si configura una situazione in cui sarà possibile una maggiore libertà nel compiere gravi reati societari; i reati contro il patrimonio e i reati fiscali non saranno intercettabili e quindi saranno assai più difficilmente contrastabili e da ciò deriverà un detrimento pesante per la sicurezza delle nostre imprese e per la libera competitività fra di esse.
In questo momento, invece, le priorità del Paese riguardano il rilancio dell'economia, l'uscita da questa fase di gravissima crisi. Il Parlamento dovrebbe occuparsi di questo dedicandovi tutte le proprie energie e tutto il proprio tempo, mettendo all'esame dell'Aula proposte legislative che, anche con diversa portata, possano contribuire a creare i presupposti per portare il nostro Paese fuori dalla crisi in un'ottica di sviluppo e non di mera sopravvivenza.
Questa è la ragione per la quale chiedo la calendarizzazione urgente del disegno di legge n. 1864 in materia di pari opportunità, che ho sottoscritto insieme alla senatrice Vittoria Franco e che dispone misure in parte analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 1719 a prima firma della senatrice Germontani del Gruppo PdL. Questi disegni di legge muovono dal presupposto che il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne sia un fattore determinante, come veniva detto, per la crescita economica e civile, nonché per l'equilibrio democratico del nostro Paese.
È noto che i dati relativi alla presenza delle donne nella governance delle imprese del nostro Paese sono drammatici: l'Italia è al 29° posto su 33 Paesi censiti per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Solo il 4 per cento degli amministratori sono donne, contro l'11 per cento della media europea; dopo di noi vengono solo Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo, Paesi che certo non si trovano in condizioni ottimali in questa fase di crisi. E poiché è dimostrata la sussistenza di un nesso strettissimo tra la parità lavorativa e la partecipazione delle donne ai processi decisionali, chiedo di calendarizzare questi disegni di legge, che peraltro... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Mi dispiace, senatrice Ghedini.
MARINO Ignazio (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO Ignazio (PD). Signora Presidente, signori membri del Governo, senatrici e senatori, anch'io intervengo per proporre modiche al calendario dell'Assemblea.
Penso che se uscissimo da quest'Aula e chiedessimo a un comune cittadino se la notte non dorme perché è preoccupato dell'urgenza di una legge sulle intercettazioni, sicuramente rimarremmo molto delusi. E se rivolgessimo la stessa domanda agli studenti che in questo momento stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune, sicuramente rimarrebbero sorpresi nell'apprendere che il Senato della Repubblica sente come urgente il problema delle intercettazioni, mentre non avverte la necessità, ad esempio, di un disegno di legge sulle malattie rare.
Abbiamo, signora Presidente, una grande opportunità: proprio ieri in Commissione sanità sono stati esaminati e illustrati tutti gli emendamenti a un testo condiviso da maggioranza e opposizione, un testo che riguarda le malattie rare, definite tali perché rappresentano, come incidenza, soltanto cinque casi su 10.000 persone. Ma in Italia sono due milioni le persone che soffrono di queste malattie, ed il 50 per cento sono bambini, bambini che soffrono fin dalla nascita. Ed allora mi chiedo: questo Parlamento si deve occupare delle intercettazioni o si deve occupare di questi bambini, delle loro famiglie, delle difficoltà che affrontano? Sono ben quattro legislature che al Senato della Repubblica si discute di questi problemi e non si arriva a varare una legge, pur in presenza di un testo condiviso da tutti da ben due legislature.
Ebbene, mi chiedo: perché non ci occupiamo dei problemi reali delle persone che vivono al di fuori di quest'Aula e ci interessiamo, invece, di problemi di cui nessuno avverte l'urgenza?
Signora Presidente, in conclusione, chiedo con forza che si modifichi il calendario dei lavori e che si inserisca all'ordine del giorno il disegno di legge sulle malattie rare. Ripeto: è un provvedimento condiviso, che risponde alle necessità reali delle persone nel nostro Paese, è un disegno di legge urgente in ordine al quale ci troviamo in straordinario ritardo. Al riguardo, ricordo soltanto che gli Stati Uniti si sono dotati di una normativa in materia nel 1983: più di un quarto di secolo fa! L'Europa se ne è occupata in quel decennio e in quello successivo. Noi, invece, siamo ancora qui a guardare, a discutere e ad occuparci di leggi che non interessano alla gente. (Applausi dal Gruppo PD).
ADAMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ADAMO (PD). Signora Presidente, propongo di rinviare, possibilmente a settembre, il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche in quanto questo nostro Senato deve mettersi in stretta sintonia con il Paese. Credo che le due esigenze fortissime e correlate che emergono dal Paese siano, da un lato, quella di dare risposte alla crisi economica - possibilmente di medio e lungo periodo, tali da impedire di ritrovarci qui a novembre a discutere nuovamente di manovre finanziarie - e, dall'altro, quella di ridare credibilità alle nostre istituzioni, minate dalla disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, problema, questo, sempre grave, ma drammatico di fronte ad una vera e propria crisi economica.
Non avremo quindi la possibilità di attuare una politica dei due tempi: dobbiamo dare risposte alla crisi economica e, contemporaneamente, riformare lo Stato e le nostre istituzioni.
Propongo pertanto di dare priorità, nel pacchetto delle riforme istituzionali e costituzionali, ad un disegno di legge di cui sono prima firmataria, l'Atto Senato n. 1092, con cui si propone la riforma dell'istituto del referendum. In tal modo si darebbe anche concretezza a quanto è scritto nel nostro Regolamento sulle modalità con cui si dovrebbero elaborare i programmi dei nostri lavori. Mi riferisco in particolare all'articolo 53, comma 3, che recita: «Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli senatori».
A proposito dei diritti dei singoli senatori, mi permetta di dire, Presidente (ma ovviamente questo messaggio è rivolto al presidente Schifani), che considero personalmente irricevibile la proposta di contingentamento dei tempi per la discussione sul disegno di legge sulle intercettazioni. Secondo i miei calcoli, come singolo senatore, avrei diritto a parlare solo per un minuto e due secondi.
Ebbene, non c'è contingentamento, voto d'Aula o accordo tra Capigruppo (tutte persone stimabili) che possa comprimere il mio diritto‑dovere individuale di parlare come rappresentante dei cittadini, in questo caso della Lombardia, per un tempo ragionevole. È una questione serissima, perché ci sono diritti che, oltre un certo limite, non sono più disponibili. Non mi si dica che l'Aula è sovrana: ci sono diritti che non sono a disposizione neanche di quest'Assemblea, almeno finché siamo in una democrazia costituzionale. (Applausi dal Gruppo PD).
NEGRI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NEGRI (PD). Intervengo anch'io, signora Presidente, per chiedere che la discussione sul disegno di legge sulle intercettazioni non venga svolta lunedì prossimo e sia spostata a fine luglio, perché è evidente che il virtuoso continuum, a cui faceva riferimento il senatore Quagliariello, tra maggioranza e Governo non c'è: non si è trovato l'equilibrio tra i diritti tutelati dagli articoli 15 e 21 della Costituzione, quindi è più rispettoso per l'Aula e per tutti noi che il testo venga di nuovo sottoposto all'Assemblea, dopo un ulteriore esame in Commissione, solo quando sia stata fatta chiarezza. A quel punto si potrà procedere alla discussione di fronte al Parlamento e al Paese. È una questione di buon funzionamento della democrazia parlamentare, di doveri e prerogative della maggioranza e della minoranza.
Mi sembrerebbe interessante quindi dedicare le sedute di lunedì e martedì alla discussione di altro argomento. Propongo, per esempio, di esaminare il disegno di legge n. 1508, da me presentato, recante «Nuove disposizioni in materia di rimborsi elettorali»; ma ci sono anche molti altri disegni di legge che propongono misure per il contenimento delle spese della politica, assegnati alla 1a Commissione, presentati sia dalla maggioranza che dalla minoranza.
Sono evidenti a tutti la drammaticità e l'urgenza della questione dei crescenti costi della politica, vissuta dall'opinione pubblica come una ferita: i partiti sono sempre più ricchi in un Paese sempre più povero, si dice.
Abbiamo il diritto e il dovere di proporre controriforme, proposte nuove e serie per il risparmio e l'innovazione, come quelle contenute nel mio disegno di legge, seppure in una dimensione ridotta, poiché il provvedimento propone la revisione dei rimborsi elettorali e non un radicale ripensamento del sistema di finanziamento dei partiti. Nel disegno di legge da me presentato, infatti, si propone di far scendere da 1 a 0,50 euro il rimborso per ogni iscritto nelle liste elettorali, con un risparmio complessivo di 450 milioni di euro per legislatura, tra Camera e Senato.
Naturalmente, ci sono anche altri disegni di legge da esaminare, ma siamo comunque in grado, nelle sedute di lunedì e martedì, di comporre una complessiva batteria di proposte per la riduzione dei costi della politica. (Applausi dal Gruppo PD).
GALPERTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALPERTI (PD). Signora Presidente, lei converrà sul fatto che questa è anche un'occasione interessante per rilevare quanti progetti di legge di iniziativa parlamentare attendano di essere licenziati dalle Commissioni per poter essere esaminati in Aula ed ottenere l'approvazione definitiva.
Il nostro sistema si può paragonare ad un ospedale che non riesce a funzionare nonostante ci sia un'attività operatoria importante a cui dedicarsi. Il problema è che ogni tanto da palazzo Chigi partono delle ambulanze con malati eccellenti che una volta si chiamano lodo Alfano, una volta intercettazioni, un'altra legittimo impedimento, e l'attività di questo ospedale si blocca: i malati eccellenti vanno in sala operatoria e i poveracci aspettano nelle corsie.
Dalle proposte di modifica del calendario finora avanzate emerge che vi è una notevole quantità di provvedimenti in attesa di essere esaminati che riguardano questioni che hanno rilevanza sociale, ambientale, infrastrutturale, regolamentare e sanitaria il cui iter necessiterebbe di un'accelerazione per portare in Aula temi che riscuotono forte interesse nella comunità.
Con riferimento alla Commissione giustizia, già sono stati ricordati alcuni provvedimenti; vi è, in primo luogo, quello, clamoroso, relativo alla riforma dell'ordinamento della professione forense, al quale guardiamo con grande interesse e il cui esame è bloccato in Aula, che si vede superato da altri provvedimenti.
Ma vorrei ricordare un altro argomento, oggetto di iniziative parlamentari nella XIV e nella XVI legislatura, che riguarda la riforma del condominio che, come voi sapete, è un istituto disciplinato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile del 1942 e che da allora non è stato sostanzialmente toccato. È una legge relativamente giovane, si dirà; sono forse troppo pochi 68 anni per adeguare una normativa ai grandi cambiamenti del settore: potremmo aspettare anche il 70° anniversario, cioè il 2012. Oppure, potremmo intervenire sulla materia, così come attendono proprietari, inquilini, operatori del settore, anche per il carico deflattivo che avrebbe relativamente al contenzioso giudiziario. Potrebbe essere utile a milioni di cittadini che hanno visto la disciplina rimanere immutata e le condizioni, le fattispecie, la realtà di ogni giorno cambiare invece... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo PD).
GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, credo che si capisca chiaramente che noi lunedì e martedì prossimi vogliamo lavorare: sono talmente tante le proposte che stiamo avanzando che basterebbe che quest'Aula ne accogliesse qualcuna.
Per affetto, per amore - che credo condiviso in questa Aula e fuori di qui - ricordo che questa mattina risultano essere tante le iniziative, anche parlamentari, utili al Governo che non vengono mai prese in considerazione. Mi riferisco alla proposta di riforma ineludibile ed urgentissima della Croce Rossa Italiana contenuta nel disegno di legge n. 1842, da me presentato il 29 ottobre 2009.
Il Governo ha commissariato nuovamente la Croce Rossa Italiana, al di fuori di ogni legalità internazionale perché, come lei sa, signora Presidente, tali organismi non possono essere dipendenti dai Governi. Nel nostro Paese è stato deciso un commissariamento che interessa tutto il territorio italiano; vi sono quindi 20 Regioni con commissari regionali e 100 Province con commissari provinciali, e, di conseguenza, indennità al governo centrale della Croce Rossa, auto blu (non ambulanze o auto di servizio: ce ne fossero di quelle!), telefonini, giornali, tutti servizi riconosciuti ad un ente pubblico che dovrebbe essere privato.
Anni fa, ai tempi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1978, la Croce Rossa era stata inclusa - pensate voi - tra gli enti inutili. Vuol dire che davvero né allora, né ora si riconosce la dignità, l'importanza della Croce Rossa Italiana anche nel contesto internazionale. Eppure è una delle più efficaci ed effettivamente inserita nel contesto internazionale.
Questo Governo, se davvero vuole esprimere gratitudine per tutto quello che la Croce Rossa ha sempre fatto e fa, se vuole esprimere riconoscenza, riconoscerne la dignità e lo status internazionale emani in fretta il regolamento, la privatizzi, la faccia diventare come tutte le società nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. Ciò in questo momento corrisponderebbe anche all'intento dello Stato di conseguire dei risparmi. Quindi, l'esame di questo provvedimento è davvero urgente per due motivi: per un motivo morale e per un motivo sostanziale relativo alla finanza pubblica. (Applausi dal Gruppo PD).
BOSONE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSONE (PD). Signora Presidente, colleghi, tra le cose strampalate che la politica può fare, questa che state facendo voi della maggioranza è sicuramente di una curiosità e di una fantasia straordinarie. Avevate depositato questo provvedimento da un sacco di tempo, avete deciso di riesumarlo forse nel momento politicamente meno adeguato e adatto, adesso cercate di forzarlo, probabilmente verso un voto di fiducia già la settimana prossima. Questo pare francamente esagerato rispetto alle urgenze che ha il Paese. Tanto più che quelli che ponete non sono argomenti che non abbiamo contemplato: quello dell'equilibrio tra il diritto del cittadino a non essere messo sul giornale e il diritto (e il dovere) a un'indagine accurata da parte dei magistrati è un problema che tutti noi ci poniamo. Sappiamo che ci sono stati eccessi, che va ritrovato un nuovo equilibrio, che le intercettazioni non possono essere una scorciatoia per azioni giudiziarie che costruiscono castelli accusatori che cadono al primo giudizio, così come sappiamo che il giornalismo non può semplicemente essere il report di una intercettazione, ma deve approfondire.
Esiste un disegno di legge, tra l'altro già approvato dalla Camera, proposto dal Governo Prodi la scorsa legislatura: c'è spazio per un dialogo, per trovare in questo momento un testo condiviso, evitando anche l'accerchiamento cui vi siete sottoposti dal punto di vista mediatico e della società. Allora, perché non rinviare il provvedimento sulle intercettazioni individuando modalità maggiormente condivise, rinviarlo in Commissione per poi tornare in Aula, e lunedì e martedì non incardinare un provvedimento - tra i tanti che sono stati citati, ne cito un altro che mi sta a cuore - quale la riforma degli ordini professionali non medici?
Si tratta di un provvedimento che è pronto per essere approvato; in Commissione sanità potremmo lavorare molto velocemente perché è bipartisan, è condiviso da tutti. Potrebbe venire in Aula e daremmo una risposta a questioni professionali: mi riferisco ad infermieri, ostetrici e tecnici che da anni e anni aspettano un loro ordinamento e un loro riconoscimento, vista la crescita di queste professioni nel nostro Paese e la tutela cui anche i nostri cittadini devono esser sottoposti.
Sollevo questo argomento perché mi pare forse anche più interessante e pressante che non le intercettazioni, che, a mio avviso, meriterebbero una più approfondita valutazione politica. (Applausi dal Gruppo PD).
SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERAFINI Anna Maria (PD). Signora Presidente, colleghi, in questi giorni la preoccupazione è molto grande in merito alla crisi economica. Ci si chiede come possa fronteggiarla il nostro Paese, quale sia il suo capitale per farlo: il capitale che può mettere a disposizione è la credibilità.
Come si ottiene la credibilità? Da un lato, certamente, la si ottiene tagliando gli sprechi, diminuendo e mettendo sotto controllo la spesa pubblica, ma il direttore generale del Fondo monetario internazionale Strauss-Kahn ha invitato l'Italia a vedere anche quali sono le condizioni perché possa tornare a crescere.
Ora, come può un Paese come il nostro tornare a crescere se non investe in modo serio sulle nuove generazioni, sui bambini? La stessa competitività sui mercati internazionali non la si ottiene, nell'epoca dell'economia della conoscenza, investendo sull'istruzione e sull'aiuto alle famiglie perché i propri figli possano crescere ed essere educati ed istruiti al pari dei grandi Paesi europei?
Il nostro è il Paese che ha il tasso demografico più basso al mondo (la CEI parla di suicidio demografico), ha il tasso di povertà minorile più elevato in Europa, ha il tasso di dispersione scolastica più elevato e anche nei dati OCSE-PISA riceve i livelli più bassi. Mentre la Gelmini parla - ed è veramente incomprensibile come un Ministro responsabile possa farlo, dato questo quadro - di un mese in più di vacanze scolastiche, gli altri Paesi, da quelli emergenti di antica civiltà, come l'India e la Cina, al Brasile investono grandi risorse sulle nuove generazioni.
Io chiedo, signora Presidente e colleghi, che questo Governo faccia discutere in Parlamento e ponga al centro dell'attenzione il Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Sono due anni che questo piano non viene varato: lo abbiamo chiesto come Partito Democratico in un question time, ma anche tutte le grandi organizzazioni presenti nel Paese stimolano il Governo a presentarlo. L'Osservatorio nazionale ha deliberato il Piano per l'infanzia e l'adolescenza; ma il ministro Sacconi lo sta bloccando.
Giace inoltre alla Commissione istruzione (si è avviato l'iter, ma poi è stato bloccato) il disegno di legge sui nidi d'infanzia. Ricordo che il Partito Democratico ha presentato una proposta sostenuta da un disegno di legge di iniziativa popolare che ha raccolto 200.000 firme.
In conclusione, se vogliamo essere credibili, se vogliamo che l'Italia non sia assalita dalla speculazione, occorre oggi, nell'emergenza, ridurre gli sprechi ma avere nel contempo l'idea che il nostro è un Paese che guarda e che sa progettare il futuro. (Applausi dal Gruppo PD).
VITA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITA (PD). Signora Presidente, mi associo anch'io alla richiesta fatta da tante colleghe e colleghi e introdotta stamattina dalla presidente Finocchiaro circa la necessità di far slittare un provvedimento sbagliato e certamente da rivedere, quello sulle intercettazioni, avendo noi alcune urgenze assolute. Ne cito una, contemplata in un disegno di legge a mia prima firma (Atto Senato n. 1.710) sulla neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto, dal 23 luglio 2009, ancora in attesa di essere messo all'ordine del giorno.
L'urgenza di questo provvedimento è ben esemplificata da quello che ha dichiarato recentemente il presidente Obama in merito alla necessità per un Paese evoluto di investire in tecnologie, banda larga, ricerca. Lo slogan «banda larga per tutti» non è solo una chimera, ma è oggi un'assoluta e indispensabile questione per le società postfordiste dell'economia della rete. Solo così anche la crisi economica tanto grave può trovare forme di risposta non congiunturali o effimere; solo così si può investire sul futuro e sui giovani che, proprio attraverso la tecnica digitale, oggi hanno un'altra possibilità di immergersi nella conoscenza.
In Italia, secondo i dati forniti questa mattina dall'ISTAT, la spesa per la ricerca rappresenta l'1,2 per cento del prodotto interno lordo: siamo lontanissimi dal 3 per cento di Lisbona. Dunque, cosa si attende a discutere come in tutti i Paesi evoluti della rete, della nuova forma della comunicazione e della conoscenza? L'Italia oggi è un Paese che rischia di essere arretrato e di essere messo fuori dal consesso più evoluto. Tra l'altro, proprio il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni mette un altro cappio alla rete - ed è un motivo in più per rinviarne la discussione - facendo sì che anche l'Italia si doti, invece, con una legge moderna, di Internet veloce e della possibilità di accedere alla banda larga e a forme più evolute di conoscenza.
Si tratta di un tema che, vi assicuro, oggi è in discussione in tutti i Parlamenti dei Paesi più evoluti, insieme alla questione del copyright. (Applausi dal Gruppo PD).
CARLONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLONI (PD). Signora Presidente, è bene che la proposta di legge sulle intercettazioni non venga calendarizzata per il prossimo lunedì e martedì per le ragioni che qui sono state illustrate dalla senatrice Finocchiaro innanzi tutto, ovverosia la necessità di discutere in quest'Aula di un testo che sia nelle nostre mani, quindi per il rispetto che tutti noi vogliamo portare alla nostra funzione e alla funzione di quest'Aula.
Sappiamo che questo testo di iniziativa governativa verrà modificato, ed è bene che quando l'Aula si riunisce conosca il testo su cui si discute. Esistono tante proposte di legge di iniziativa parlamentare: le chiedo, signora Presidente, di attivarsi affinché anch'esse vengano finalmente poste all'attenzione di quest'Aula e non sempre e soltanto le iniziative del Governo, perché questo significa abdicare al nostro ruolo.
Ecco allora che vorrei ricordare una iniziativa parlamentare di cui sono la prima firmataria (ma ce ne sono anche altre su questo argomento, che giacciono in Parlamento) a proposito di un tema di cui non si discute da molti anni e che, invece, è di estrema attualità. Chiedo che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2162 («Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale»).
Si tratta finalmente di riportare all'attenzione del Parlamento un tema di grande attualità che riguarda il funzionamento della nostra democrazia, ovverosia l'esclusione costante della presenza femminile da tutti i livelli delle istituzioni politiche. Nei consigli regionali siamo freschi di elezione e sappiamo che hanno visto anch'essi un ulteriore abbassamento della percentuale di donne elette, assestandosi sulla stessa percentuale - già così bassa - del Parlamento. È un fatto grave che riguarda la nostra democrazia, che ci parla della lontananza tra la società reale e le istituzioni della politica. E sappiamo quanto astensionismo c'è e quanta parte del corpo elettorale sono le donne. L'ultima volta che il Parlamento ha discusso di questo tema è stato nel 1985, con le vituperate quote rosa, di cui tanto si parlò per poi non farne nulla.
L'unica Regione che ha portato un risultato diverso è stata la Campania che, con una nuova legge elettorale, ha visto l'elezione di 15 donne, senza quota, con la sola possibilità di raddoppiare la preferenza da uno a due: quindi, non un obbligo, ma l'opportunità di votare un uomo e una donna. Facciamolo anche per i Comuni. (Applausi dal Gruppo PD).
ANDRIA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDRIA (PD). Signora Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione sua e dell'Aula su un argomento che mi auguro trovi al più presto spazio, spero già dalla prossima settimana, nel calendario dei lavori del Senato.
Ritengo personalmente che l'attività di un parlamentare debba alimentarsi costantemente del contatto con i territori e le comunità. Molto spesso ciascuno di noi, anche in ambiti geografici differenti da quello di cui è espressione, si trova ad essere investito di questioni e di problematiche che riflettono altrettante legittime istanze ed aspettative. Lo strumento principe per dare seguito a tale azione è quello del sindacato ispettivo: le interrogazioni e le stesse interpellanze consentono l'esercizio della funzione di controllo del Parlamento, a condizione che - ragionevolmente aggiungo io - se ne faccia un uso discreto e misurato.
Infatti, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato in questi trascorsi due anni 831 interrogazioni a risposta orale, 1050 a risposta scritta. Le risposte orali da parte del Governo sono pervenute solo in minima parte; le risposte complessive del Governo ad interrogazioni scritte ed orali presentate dal gruppo del Partito Democratico al Senato dall'inizio della legislatura sono 619.
Vorrei ricordare che l'articolo 148 del Regolamento del Senato prescrive che le interrogazioni a risposta orale siano poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione.
Anche con riguardo alle interrogazioni a risposta orale in Commissione, disciplinate dall'articolo 147 del Regolamento, a non mi pare che vi sia un particolare attivismo da parte del Governo, come abbiamo avuto più volte occasione di rilevare in Commissione agricoltura.
È evidente che il rinvio sine die delle risposte su problemi specifici vulneri e addirittura vanifichi la natura e le funzioni stesse delle interrogazioni e delle interpellanze. In altri termini, vi è una giacenza molto rilevante di interrogazioni inevase.
Se non recuperiamo un rapporto più corretto di interlocuzione tra l'Assemblea legislativa ed il Governo non renderemo un buon servizio all'istituzione parlamentare, perché la allontaneremo sempre più dai cittadini. Noi parlamentari abbiamo il dovere di evitare che ciò accada o che si materializzi un disegno, che da troppo tempo ha preso corpo e forma, di sostanziale, progressiva, lenta e graduale, ma inesorabile e direi quasi scientifica delegittimazione del Palamento.
Con questa mia iniziativa - e concludo - a nome del Gruppo PD intendo richiamare l'attenzione della Presidenza e dell'Aula sulla necessità di tutelare e di valorizzare l'esercizio dell'attività di controllo da parte di questa Assemblea. Propongo, perciò, la modifica del calendario dei lavori, avanzando la richiesta di due giorni di seduta che il Senato dovrà dedicare con assoluta tempestività al sindacato ispettivo. (Applausi dal Gruppo PD).
SIRCANA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRCANA (PD). Signora Presidente, le notizie di questi giorni, e non solo di questi ultimi giorni, ci dicono che la casa brucia. È in crisi l'economia, è in crisi il settore industriale, è in crisi il mercato del lavoro, ma in quest'Aula sembra che la priorità non sia spegnere l'incendio, ma occuparsi d'altro.
Un esempio: mai come oggi, nel pieno della crisi, la carenza infrastrutturale del nostro Paese viene denunciata come principale causa dello stato malandato della nostra economia. Ebbene, da diversi mesi in 8a Commissione stiamo discutendo una legge fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture del nostro Paese. Parlo del disegno di legge che, unificando e coordinando i testi dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754, determina i nuovi principi in materia di porti e i nuovi criteri per ripartire compiti e funzioni tra autorità marittime e autorità portuali. Chiedo che tale disegno di legge sia calendarizzato al più presto in quest'Aula, essendo esso molto più urgente e necessario di una legge sulle intercettazioni ingiusta, mal congeniata e lesiva delle libertà individuali.
Le infrastrutture e, in un Paese come il nostro, i porti in primo luogo sono fondamentali per determinare la capacità competitiva del sistema produttivo. Oggi l'Italia, nonostante per vocazione naturale sia un Paese che guarda al mare come fonte di ricchezza, è dal punto di vista dell'efficienza del suo sistema portuale agli ultimi posti in Europa.
Per questo motivo, riteniamo più utile che quest'Aula si occupi nei prossimi giorni di questo provvedimento piuttosto che di quello sulle intercettazioni. (Applausi dal Gruppo PD).
TEDESCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEDESCO (PD). Signora Presidente, la mia proposta è di aggiornare l'iscrizione del provvedimento di cui stiamo trattando alla prima seduta successiva alla pausa estiva, e motiverò rapidamente il perché di questa richiesta.
Veda, Presidente, se Demostene fosse vissuto ai giorni nostri anziché ai tempi di Filippo avrebbe trasformato il suo severo monito «oportet ut scandala eveniant» nel più attuale «oportet ut scandala inveniant». Ritengo, infatti, che le norme sulle intercettazioni, di cui abbiamo parlato e di cui si sono occupate ripetutamente la Commissione giustizia e l'Assemblea, siano improntate all'obiettivo di intralciare il corso della giustizia e di impedire l'accertamento della verità. Sostanzialmente, con il pretesto della tutela della privacy e dei diritti dei cittadini, si intende effettivamente porre ostacoli all'accertamento della verità.
In Commissione i senatori del Partito Democratico hanno dimostrato come l'intercettazione sia invece assolutamente compatibile con la tutela di quei diritti, attraverso l'introduzione nell'ordinamento di norme che, ad esempio, individuino e consentano la tracciabilità degli atti soggetti a segreto istruttorio, così da individuare adeguatamente i responsabili di eventuali violazioni del segreto istruttorio stesso. Questo è l'obiettivo che abbiamo perseguito con un lavoro intenso, compiuto in Commissione per circa un anno, Presidente. Sicché, nel momento in cui si discute di tagli agli sprechi, noi riteniamo che sia fondamentale cercare di tagliare lo spreco più odioso per un'Aula parlamentare: lo spreco del lavoro istituzionale.
Questa maggioranza si propone di calendarizzare un provvedimento che - ripeto - ha impegnato la Commissione giustizia, autorevolmente presieduta dal collega Berselli, per circa un anno nel breve volgere di soli due giorni, così impedendo a questo Parlamento di corrispondere ai propri doveri fondamentali e di avere soprattutto rispetto per se stesso, per questo organo costituzionale rispetto per i cittadini e per il Presidente della Repubblica, che, così come ci ricordava il collega Ceccanti, ancora una volta ha sollecitato la maggioranza ed il Governo... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
D'UBALDO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'UBALDO (PD). Signora Presidente, già il collega Ranucci ha avanzato una analoga richiesta in merito al tema da anteporre a questo dibattito sulle intercettazioni telefoniche, dibattito che consideriamo, appunto, non così urgente e rispetto al quale opponiamo un nostro giudizio di contrarietà nei termini di una corretta opposizione, senza atteggiamenti particolarmente ostili alla procedura parlamentare. Ma dentro la stessa, vogliamo esprimere il nostro dissenso in termini positivi e propositivi, cercando ed invocando la collaborazione anche della maggioranza per una diversa composizione dell'ordine del giorno.
Mi associo a quanto ha chiesto il collega Ranucci, appoggiandomi ad un'altra delle mozioni presentate già il 22 luglio 2009, la mozione n. 241, che prendeva lo spunto dalla questione, ormai a tutti noi nota, del cosiddetto Patto di stabilità, che trasforma in molti casi i nostri enti locali in sistemi incapaci di poter produrre una amministrazione adeguata ai bisogni dei nostri cittadini.
Il problema è urgente perché, rispetto alla manovra che si annuncia, sappiamo già dalle anticipazioni di stampa che sono programmati altri tagli agli enti locali, che è programmato un altro livello di restrizione per il Patto di stabilità, e mentre sappiamo questo, sappiamo anche che in sedi parallele, nel quadro delle attività parlamentari, stiamo avvicinandoci ad una discussione che rischia davvero di essere paradossale, quella sul cosiddetto federalismo fiscale, che dovrebbe trasmettere alla pubblica opinione l'idea di un quadro molto diverso dalla realtà, in base al quale gli enti locali avrebbero chissà quali possibilità di intervento e di manovra.
Ora, è evidente che, se rispetto all'urgenza vera, che è quella di affrontare la crisi economica e finanziaria con un disegno chiaro, non agiamo in anticipo, facendo chiarezza su quello che stiamo facendo qui in Parlamento, una volta parlando separatamente ed in modo segmentato di una questione, cioè il federalismo fiscale, che è pieno di tanti significati... (Il microfono si disattiva automaticamente).
Presidente, ma non lampeggiava...
PRESIDENTE. Lampeggiava, ma nella foga dell'intervento lei si è distratto. Comunque abbiamo capito il senso.
D'UBALDO (PD). Posso concludere?
PRESIDENTE. Mi dispiace. Non posso concederle altro tempo.
DONAGGIO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONAGGIO (PD). Signora Presidente, come già richiesto da molti altri colleghi, anch'io chiedo una modifica dei lavori dell'Assemblea e di calendarizzare prioritariamente provvedimenti che rispondano maggiormente alle esigenze del Paese nell'attuale fase di crisi economica e sociale, una crisi che rischia di rompere anche il già fragile tessuto di solidarietà che lo tiene ancora unito.
Alla Commissione attività produttive è stato assegnato qualche mese fa il disegno di legge che intende promuovere misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, attraverso buone prassi gestionali, produttive e comportamentali che favoriscano una maggiore tutela dell'ambiente, uno sviluppo durevole, la salvaguardia delle comunità nelle quali è inserita l'impresa, la crescita professionale degli occupati lungo tutto l'arco della vita, la buona organizzazione del lavoro, con ricadute benefiche sulla gestione della famiglia e dei figli, l'eguaglianza delle opportunità, l'inserimento sociale e il rispetto degli utenti e dei consumatori. Una gestione responsabile e consapevole delle trasformazioni non può che avere effetti positivi a livello macroeconomico. Al di là del perimetro interno, la responsabilità sociale dell'impresa coinvolge oltre ai lavoratori dipendenti e agli azionisti, i partner commerciali, i fornitori, i clienti, i poteri pubblici e le organizzazioni non governative che rappresentano la comunità locale e l'ambiente.
In Italia finora il tema della responsabilità sociale delle imprese, almeno nella legislatura in corso, non è stato al centro del dibattito politico. A questo argomento sono stati dedicati apprezzabili approfondimenti, ma finora non si riscontrano significativi interventi per affrontare il dibattito della diffusione delle buone prassi comportamentali nell'ambito del nostro sistema imprenditoriale. Per questo ritengo opportuno che questo disegno di legge venga discusso, in sostituzione del provvedimento sulle intercettazioni del quale, francamente, non si avverte davvero l'urgenza. (Applausi dal Gruppo PD).
ARMATO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARMATO (PD). Signora Presidente, colleghi, anch'io come hanno fatto tanti colleghi prima di me, propongo una modifica del calendario per suggerire a quest'Aula di lavorare e di confrontarci su temi - come diceva prima la capogruppo Finocchiaro - di cui sicuramente il Paese ha più bisogno rispetto al provvedimento sulle intercettazioni.
Nel mio caso, propongo di calendarizzare il disegno di legge n. 2051, che interviene in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali. (Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia). Dirò in poche parole perché. La persona umana è al primo posto nella gerarchia dei valori, anche quella fatta propria dalla nostra Costituzione. Il valore persona umana costituisce la parte caratterizzante l'ordinamento giuridico, tanto da garantirne l'armonia e l'unitarietà di intenti e la famiglia, nel suo aspetto sociale e nel suo riflesso giuridico, si lega inscindibilmente all'esistenza, alla dignità e alla personalità di ciascuno dei suoi componenti.
Da tempo nei vari Paesi europei la tendenza è a una completa equiparazione tra tutti i figli, senza ulteriori qualificazioni. Le convenzioni europee che si sono succedute sui diritti dell'uomo e del fanciullo, raccomandazioni comunitarie ed altro, disegnano un unico quadro rispetto al quale l'Italia è ancora arretrata. La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo tratteggia la famiglia come un organismo che presuppone lo sviluppo della personalità dei suoi componenti sulla base dei principi di pari dignità, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà. Da qui discendono alcuni principi, tra i quali si possono sicuramente menzionare quelli relativi alla tutela dei figli, per se stessi, cioè in quanto individui nati, e alla pari dignità dei figli naturali rispetto ai figli legittimi.
In Italia, e malgrado il principio di uguaglianza sancito nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia, c'è ancora una differenza tra i diritti dei figli legittimi e quelli dei figli cosiddetti naturali, meglio dire nati fuori dal matrimonio, bambini che non hanno diritto ad una piena e legittima parentela, a un nonno, a uno zio, nella loro funzione pienamente legale. Si può pensare ciò che si vuole delle scelte individuali di formare o meno una famiglia fondata sul matrimonio, e sono tutte opinioni rispettabili, ma non si può che condividere il principio che i minori, i bambini abbiano diritto ad una pienezza della parità del riconoscimento umano, affettivo e giuridico. (Applausi dal Gruppo PD).
FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, il mio Gruppo ha presentato già il 17 dicembre 2009 una mozione, di cui sono prima firmataria insieme alla senatrice Finocchiaro, il cui contenuto può essere sintetizzato nel titolo: «Donne e media». Non abbiamo avuto ancora il piacere di vederla in calendario pur trattandosi di un tema molto grave, urgente ed anche molto dibattuto su una certa letteratura pubblicistica che sta diventando anche molto importante: come i media rappresentano le donne, proponendo anche, soprattutto la televisione, modelli alle giovani donne di facile successo. Come se bastasse apparire per essere, che equivale all'immagine del corpo femminile muto, compiacente verso i desideri maschili, e della donna dedita pressoché esclusivamente a curare la sua bellezza ed il suo corpo. Nessuna visibilità a donne che invece hanno successo nella ricerca scientifica, nell'imprenditoria, nella medicina e nella cultura e, vorrei aggiungere, anche nella politica.
La vicenda che ha visto due giornaliste RAI come Tiziana Ferrario e Maria Luisa Busi di fatto estromesse dalla conduzione del TG1 dimostra che anche nella TV pubblica si vanno registrando spazi per giornaliste molto popolari perché di grande valore. Vogliamo allora che il Governo assuma di fronte al Parlamento, e per questo abbiamo presentato una mozione che chiediamo venga calendarizzata, l'impegno di un esplicito e chiaro contrasto alle discriminazioni ed agli stereotipi di genere, a favore del rispetto della dignità delle donne, che è un bene di civiltà e di democrazia.
Nella nostra mozione noi chiediamo che il Governo sia impegnato a promuovere campagne di informazione finalizzate alla diffusione ed alla valorizzazione del lavoro e delle opere delle donne nei campi dell'arte, della cultura, della scienza e della politica e ad adottare campagne di sensibilizzazione nelle scuole, in particolare nella scuola secondaria, per aiutare i giovani a difendersi dai messaggi discriminatori nei confronti delle donne e per evitare così il perpetuarsi di stereotipi che danneggiano le donne e il ruolo femminile nella società. (Applausi dal Gruppo PD).
SANGALLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANGALLI (PD). Signor Presidente, credo che in una giornata come questa non vi sia nessuna Aula parlamentare in Europa che non si stia occupando della crisi economica, dei mercati finanziari, della crisi che si riverbera sul sistema delle imprese, dei disoccupati che nascono e delle imprese che stanno chiudendo. Credo che in nessun Parlamento europeo si possa consentire, in giornate come queste, di non affrontare temi nodali, quali, ad esempio, quello dell'accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese, che si dimostra nel nostro Paese più ancora che in altri il vero aspetto di problematicità in una fase di crisi che unisce gli aspetti economici e produttivi a quelli della chiusura del credito e della totale dipendenza delle imprese, soprattutto le piccole e piccolissime, dalle banche.
Nel 2009 hanno chiuso i battenti 400.000 fra piccole imprese artigiane e commercianti, principalmente per le ragioni derivate dalla crisi e per la mancanza di un reale sostegno finanziario in momenti in cui bisogna sostenere gli investimenti e anche la tenuta sui mercati. Ebbene, propongo che si ritorni a dare priorità totale all'emergenza economica del Paese ed in questo senso si calendarizzi un disegno di legge inerente allo sviluppo di strumenti finanziari di mercato per il sostegno delle piccole imprese, in particolare di quelle in difficoltà e in crisi. Perché strumenti finanziari di mercato? Perché la piccola impresa italiana è costretta al 90 per cento a fare ricorso esclusivamente al fido di conto corrente, cioè alla forma più esposta, più gravosa e costosa di accesso al credito. Strumenti più innovativi che possono mobilitare il risparmio territoriale, delle famiglie, la nascita di fondi chiusi, che possono contemporaneamente veicolare risorse di natura finanziaria e manageriale verso le piccole imprese e le loro reti (esempi ve ne sono di questa possibilità), dovrebbero essere facilitati e messi nella condizione di divenire competitivi i nostri sistemi economici.
Bene, in giornate come queste sarebbe ora di raccogliere le idee su come rilanciare la nostra economia in modo innovativo e non assistito. Facciamo tutt'altro; è un peccato per questo mondo straordinario di imprese, è un peccato per un mondo straordinario dell'economia italiana. Peccato, stiamo facendo dell'altro. (Applausi dal Gruppo PD).
PASSONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASSONI (PD). Signora Presidente, anch'io chiedo di cambiare il programma dei lavori e di togliere dal calendario di lunedì il disegno di legge sulle intercettazioni, la cui pericolosità è stata ampiamente segnalata in quest'Aula. È un disegno di legge che limita ingiustificatamente lo strumento delle intercettazioni, allunga i tempi delle indagini con inutili formalità, porta ad una non tutela della privacy, impedisce ai cittadini di essere informati sul malaffare durante tutto il corso delle indagini, quindi per anni.
Credo onestamente che sia difficile contestare quel che molti colleghi hanno detto, cioè che la priorità di oggi del nostro confronto dovrebbe essere la gravissima situazione economica del Paese, che in quest'Aula sarebbe assolutamente necessaria una discussione politica assai seria e approfondita sulla situazione reale della nostra economia, quella stessa discussione che finora è mancata poiché la maggioranza e il Governo hanno prima pervicacemente negato l'esistenza stessa della crisi, poi l'hanno minimizzata, poi hanno sparso a piene mani ottimismo circa il fatto che l'Italia vivesse comunque una condizione di favore rispetto all'universo mondo, infine hanno detto che eravamo già fuori dal tunnel. Un atteggiamento irresponsabile che viene spazzato via dalle stesse parole del sottosegretario Letta dell'altro ieri.
C'è bisogno di discutere di questo. Ci sarebbe bisogno di discutere di questo, della situazione reale della nostra economia, del nostro assetto produttivo, dell'occupazione, dei redditi, di chi lavora, dei precari, dei giovani che si interrogano angosciati sul proprio futuro. Di questo c'è bisogno. Questo si attende da noi il Paese. Di questo vuol sentirci parlare proprio quando sui cittadini si sta abbattendo una dura manovra economica. Per questo io chiedo che si possa discutere il disegno di legge n. 1110, che immette in una fase di crisi come questa gli elementi di riforma necessari. Ieri il senatore Morando diceva che in una situazione di crisi bisogna tenere insieme sia gli elementi di intervento congiunturale sia i grandi processi di cambiamento. Il disegno di legge n. 1110 ne segnala alcuni. Io chiedo che di questo si possa discutere. (Applausi dal Gruppo PD).
MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO Mauro Maria (PD). Signora Presidente, anch'io chiedo di modificare il calendario dei lavori dell'Aula seguendo una diversa priorità rispetto a quella proposta. È per questo che chiedo di inserire al posto del disegno di legge sulle intercettazioni l'insieme dei disegni di legge n. 1079 e altri in materia di prostituzione; non perché io condivida il disegno di legge presentato dal Governo, ma semplicemente per sottolineare l'ininfluenza totale del lavoro dei parlamentari e per richiamare il Governo e la maggioranza alla coerenza.
Per fare questo, utilizzo il testo di accompagnamento ad un disegno di legge strombazzato all'esterno come risolutore di tanti gravi mali che affliggevano l'Italia. Si diceva: «Il presente schema di disegno di legge è stato predisposto per contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali». Nello specifico voleva affrontare la prostituzione di strada, facendo riferimento a misure che in primo luogo tutelino la dignità, i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed in secondo luogo prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza. Sono gli stessi contenuti che ci vengono presentati per motivare l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge sulle intercettazioni. In più, si diceva che con l'introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si mirava ad eliminare la prostituzione di strada come fenomeno di maggior allarme sociale e contemporaneamente si voleva contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale.
Si parlava poi della prostituzione minorile e si cercava di risolvere i problemi che le ordinanze di sicurezza dei sindaci avevano introdotto. Ma segnalo soprattutto che i lavori erano terminati: in Commissione si è parlato di questo disegno di legge fino al 13 maggio 2009 e poi, improvvisamente, dopo aver presentato gli emendamenti e aver svolto tutto il lavoro, non si è fatto più niente. Infine, non vorrei mai, e parlo per assurdo, che i cittadini pensassero che questa omissione della calendarizzazione del provvedimento sulla prostituzione fosse frutto di resipiscenza, proprio così, di una qualche resipiscenza di qualche utilizzatore finale pentito. (Applausi dal Gruppo PD).
SERRA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (PD). Signor Presidente, chiedo di modificare il calendario dei lavori, per le ragioni che mi accingo ad esprimere.
Le elezioni politiche sono state vinte anche speculando sulla sicurezza, cavalcando, mi si consenta, in modo squallido, alcune violenze carnali - penso alla povera signora Reggiani - e seminando di conseguenza terrore. Questo ha pagato, ma ovviamente nulla è cambiato. Quante violenze, quanti altri gravi reati sono avvenuti? Non è aumentata, sia ben chiaro, la sicurezza, ma è diminuito lo spazio che certa stampa asservita dedica al problema. Allora si è messo mano a leggi demagogiche quanto vane. Mi chiedo che fine hanno fatto le ronde e le strutture carcerarie. Le case circondariali oggi contengono 65.000 detenuti a fronte dei 45.000 che potrebbero contenere. Dove entreranno i cosiddetti clandestini, per i quali la demagogica norma prevede l'arresto ed il processo per direttissima? Parole e ancora parole. Inoltre sono stati tagliati in modo drastico, e queste non sono parole, i fondi alle forze dell'ordine. Però, utilizzando le televisioni asservite, sono stati pubblicizzati arresti di mafia che, sia ben chiaro, sono sempre avvenuti con qualunque Governo, di destra e di sinistra. Ora ci sono ancora tagli. Questi sono gli argomenti prioritari, e non la limitazione delle intercettazioni che, oltre ai fondi, taglia anche gli strumenti di indagine che, mi sia consentito di affermare, sono di fondamentale rilevanza.
Chiedo quindi che il Ministro dell'interno venga in Aula per chiarire come intenda gestire questa nuova drammatica situazione e limitazione di fondi, prima ancora di calendarizzare il provvedimento sulle intercettazioni. Spero che il ministro Maroni, sempre attento ai suggerimenti dell'opposizione, voglia cogliere questa richiesta che potrebbe tranquillizzare gli operatori di polizia e la gente comune, delusa delle tante promesse non rispettate. (Applausi dal Gruppo PD).
RUSCONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSCONI (PD). Signor Presidente, anch'io le chiedo di inserire nel calendario dell'Assemblea il disegno di legge n. 1813 recante disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva. Tale disegno di legge è firmato prima di tutto da me, ma è stato sottoscritto anche da numerosi altri colleghi; vorrei ricordare, tra gli altri, il collega Barelli del PdL, il collega Giambrone dell'Italia dei Valori, il collega Pittoni della Lega Nord, il collega D'Alia dell'UDC, il collega Asciutti, Capogruppo in Commissione del PdL, la collega Garavaglia e il collega Butti del PdL.
Questo lo dico perché è un provvedimento condiviso dall'intera Commissione istruzione pubblica e da tutti i colleghi che si occupano di sport, che è stato preceduto da un'indagine conoscitiva che ha riconosciuto il grande valore sociale dello sport dilettantistico, con 95.000 società sportive che rischiano di pagare l'impatto della crisi economica con il venire meno delle piccole sponsorizzazioni, tant'è vero che l'articolo 7 riprende la possibilità di migliorare le agevolazioni fiscali previste dalla finanziaria del 2003, che erano state approvate anch'esse all'unanimità su proposta dell'allora sottosegretario Pescante, in connessione ad un emendamento presentato dal sottoscritto e dall'attuale onorevole Giovanni Lolli. Il sottosegretario Crimi si è già espresso favorevolmente in Commissione, sottolineando tra l'altro, come dice l'indagine del CONI, come oggi vi sia la preoccupazione di un grande abbandono da parte dello sport della fascia dai 15 ai 17 anni.
Allora, Presidente e colleghi, auspico che vi sia, all'indomani di un grande successo per lo sport italiano come il trionfo dell'Inter nella Champions League, la volontà di valorizzare il volontariato nello sport di base, anche perché questo provvedimento potrebbe avere una rapida approvazione, considerato che è condiviso da tutti i Gruppi presenti in Parlamento. Pongo dunque alla sua attenzione, Presidente, questa proposta sperando in un benevolo accoglimento. (Applausi dal Gruppo PD).
AGOSTINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AGOSTINI (PD). Signora Presidente, io non troverei un'espressione, un concetto più adatti per motivare la richiesta di modifica dell'ordine dei lavori della settimana prossima, del titolo dell'editoriale del quotidiano «Il Sole24 ORE» di oggi: «La realtà bussa a Palazzo Chigi». Il significato di questo titolo è molto evidente, molto chiaro. Dopo due anni di infatuazione fondata su una situazione che effettivamente non esisteva, il Governo deve fare i conti con un quadro economico e finanziario assolutamente preoccupanti. Per questa ragione, credo sia questo il momento degli interventi di riforma veri, di carattere strutturale, continuativo, e non di interventi più o meno palliativi che oggi servono semplicemente per mettere la polvere sotto il tappeto. Per questa ragione chiedo che la prossima settimana si possa discutere qui in Aula del tema relativo all'amministrazione straordinaria per le imprese in crisi, vale a dire uno strumento o un istituto che serve al buon funzionamento dei mercati, in modo particolare del mercato interno.
Prima di soffermarmi un attimo sul tema dell'amministrazione straordinaria, vorrei insistere sulla necessità di provvedimenti di carattere continuativo e porto un esempio, tenuto anche conto di quanto esce sui giornali con riferimento alla manovra che verrà presentata tra pochi giorni all'attenzione della nostra Aula. Faccio riferimento ad alcuni provvedimenti un po' farraginosi come quelli del taglio o del contributo di solidarietà sui redditi superiori agli 80.000 o 130.000 euro, per dirigenti pubblici, manager, stock option che poi vengono escluse, in un contesto di confusione generale. Credo che, anziché prevedere provvedimenti di questa natura, sarebbe anche in questo caso preferibile imboccare una via maestra molto semplice, vale a dire reintrodurre l'aliquota del 45 per cento con riferimento ai redditi più alti. Sarebbe una misura visibile e ben chiara per tutti.
Chiudo sulla questione dell'amministrazione straordinaria sottolineando che a mio giudizio è fondamentale fare una discussione su questo tema, perché questo strumento della gestione amministrativa della crisi d'impresa è oggi gestito dal Ministero dello sviluppo economico in maniera assolutamente non trasparente e del tutto discrezionale. Sarebbe invece importante che a questo istituto venisse restituita la sua funzione di gestione della crisi di impresa (non necessariamente della liquidazione), per le imprese che hanno una soglia superiore ai 200 o ai 500... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
MARCENARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCENARO (PD). Signora Presidente, propongo che sia iscritto all'ordine del giorno, modificando la proposta di calendario avanzata dalla maggioranza, la conclusione della discussione sulla mozione sul Medio Oriente, che abbiamo iniziato qualche settimana fa, senza concluderla. Non c'è bisogno di ribadire che si tratta di una questione molto importante: mi limito a ricordare che la mozione presentata dalla maggioranza recava la firma del presidente Gasparri, a sottolineare il rilievo dell'argomento. Questa, signora Presidente, è una delle tante proposte che avanziamo, nell'intenzione di offrire alla maggioranza la possibilità di scegliere fra tante ipotesi, per evitare che la prossima settimana si finisca in una discussione che non può far altro che acutizzare la crisi nel rapporto fra la politica e il Paese, tra noi e i cittadini.
Concludo rivolgendomi al senatore Gasparri, per sottolineare il fatto che non siamo rigidi: abbiamo fatto molte proposte, ma se avete qualche suggerimento, qualche proposta da fare, se c'è qualche argomento che preferite inserire all'ordine del giorno, ditelo pure, perché la decisione di svolgere questa discussione la prossima settimana è una scelta - lo sapete meglio di me - destinata a provocare solo danni. Per questo motivo vi chiediamo di modificarla. (Applausi dal Gruppo PD).
BUBBICO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUBBICO (PD). Anch'io, Presidente, chiedo di modificare il calendario dei nostri lavori. Peraltro, nelle discussioni che svolgiamo nelle Commissioni e nelle interlocuzioni dirette con i colleghi, si conviene sul fatto che questo Paese, e quindi questa Camera, abbia ben altre priorità da affrontare. Si conviene anche sul fatto che questa volontà di discutere sull'argomento delle intercettazioni telefoniche non solo non risolve alcun problema, ma impedirà al Paese di approdare a soluzioni più mature, in grado di garantire l'azione a tutela della legalità e di contrasto alla criminalità, salvaguardando al tempo stesso i diritti fondamentali dei cittadini.
Esistono questioni ben più urgenti, più rilevanti. Ne segnalo una, che sta interessando in questi giorni il mondo intero. Mi riferisco ai disastri petroliferi, che non sono eventi imponderabili, poiché scaturiscono direttamente dal mancato rispetto delle norme di precauzione, dal non utilizzo delle migliori tecnologie, dalla mancata adozione di strumenti in grado di prevenire situazioni di disastro. Per questo motivo chiediamo che venga discusso il disegno di legge n. 1920, che propone modifiche al decreto legislativo n. 625 del 1996, non solo determinando una diversa modalità di definizione dei canoni per la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ma anche mettendo in campo azioni a tutela dell'ambiente, attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili, e inducendo in questo modo gli operatori di idrocarburi a rispettare modalità che consentano di salvaguardare l'ambiente e di preservare la salute dei cittadini.
Il territorio nazionale presenta livelli di fragilità che non possono essere ulteriormente compromessi, soprattutto rispetto alla domanda, sempre più forte, di nuove concessioni minerarie che diversi operatori internazionali stanno... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
VIMERCATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIMERCATI (PD). Signora Presidente, anch'io propongo una modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea annunciato, così come hanno fatto molti altri colleghi prima di me, per una ragione molto semplice: il disegno di legge sulle intercettazioni, oltre a creare un vulnus per la nostra democrazia, oltre a mettere in difficoltà i magistrati nell'opera di perseguimento di reati importanti, toglie spazio ai provvedimenti che sono urgenti per davvero, che sono quelli indicati dall'emergenza economica.
Per questa ragione propongo di prevedere nelle giornate di lunedì e martedì la discussione del disegno di legge scritto a quattro mani con il collega Vita dedicato alla neutralità della rete, all'implementazione della banda larga e alla diffusione del software libero. Il motivo è molto semplice: la crisi economica che in questi due anni ha devastato l'Europa e il mondo intero è stata affrontata nei grandi Paesi industriali prevedendo grandi investimenti sulle nuove tecnologie della comunicazione. In tutti i Paesi, con una sola poco lodevole eccezione: l'Italia. L'Italia è rimasta al palo e lo è rimasta con il piano del vice ministro Romani che ha promesso, più di un anno fa, un programma di 800 milioni di euro per la banda larga. Finora non è stato speso praticamente nulla e quel piano è ormai nei cassetti, è lettera morta, un piano che, a detta dello stesso Governo, avrebbe generato almeno 50.000 posti di lavoro nel nostro Paese, con benefici enormi per la competitività del nostro sistema produttivo, con la possibilità davvero di far decollare una pubblica amministrazione di qualità, capace di rispondere con la digitalizzazione al nuovo dialogo tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Di più. In questi giorni il professor Mario Monti nella relazione per il presidente Barroso ha individuato nel mercato unico digitale uno degli obiettivi strategici di fondo per il rilancio economico dell'Europa, per il rilancio delle stesse istituzioni europee, perché in quel mercato unico digitale ci sta gran parte dei nuovi motori per lo sviluppo del nostro continente. Per queste ragioni, che credo siano ben fondate, è urgente inserire nel calendario dei lavori d'Aula il disegno di legge sulla neutralità della rete con questa finalità: dare un contributo forte per il rilancio dell'Italia e dell'Europa. (Applausi dal Gruppo PD).
*COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, a differenza dei colleghi che mi hanno preceduto voterò a favore della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata ieri dalla Conferenza dei Capigruppo. Mi permetto però di aggiungere una considerazione più specifica riguardo una mia spiccata sensibilità verso una vicenda che proprio questo calendario parlamentare consente di riproporre all'attenzione del Paese.
Nei giorni scorsi abbiamo appreso che, nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta Telecom-Fastweb, alcuni imputati sono stati sottoposti a molti mesi di custodia cautelare. Non entro in aspetti della vicenda che hanno visto evocare anche il Presidente della Repubblica, dal quale non posso pensare sia derivato privilegio positivo per Scaglia e, quindi, negativo per altri. Dico soltanto che da parte dei più che mai benemeriti magistrati procedenti - benemeriti più che mai tra virgolette - si è motivato e argomentato che le ragioni di custodia cautelare fossero determinate dal fatto che nel corso degli interrogatori non emergesse alcun elemento per interrompere tale custodia cautelare. Questa concezione dell'istituto dell'interrogatorio è cinica, odiosa e antitetica al dettato della nostra Costituzione. Ed hanno fatto male i magistrati a giustificare così la libertà restituita a Scaglia giustamente ed il carcere che ingiustamente continua per Rossetti.
A questo si aggiunge che proprio in connessione con questa discussione del Senato, non più tardi di qualche sera fa è comparso televisivamente uno dei magistrati procedenti. Non ne faccio il nome perché non è mio costume, neanche negli atti di sindacato ispettivo. Si trattava di un magistrato della procura della Direzione distrettuale antimafia, il quale ha detto che questa concezione della custodia cautelare era corroborata dal decisivo apporto che la libertà di intercettare aveva consentito nell'inchiesta relativa a Scaglia, Rossetti ed altri.
Mi pare allora che la mia interrogazione possa trarre da questo calendario parlamentare una ragione per rispolverare dalle sovrintendenze archeologiche l'istituto dell'esercizio della responsabilità disciplinare. (Commenti del senatore Lusi). Ho finito, fai in tempo: ho finito.
LUSI (PD). Non è un comizio!
COMPAGNA (PdL). Il mio? Il tuo che cos'era?
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.
LUSI (PD). Dov'eri? A prendere il caffè?
PRESIDENTE. Senatore Lusi!
LUSI (PD). Signora Presidente, mi ha insultato!
PRESIDENTE. Senatore Lusi, il senatore Compagna non ha insultato nessuno e questa Presidenza garantisce la libertà di parola.
COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, la ringrazio di aver garantito efficacemente la mia libertà di parola, ma se permette, come senatore della maggioranza, la ringrazio anche di avere altrettanto efficacemente garantito la libertà di interruzione su volgarità che non recepisco.
LUSI (PD). Le volgarità sono le tue! Dici bugie! Prendi le registrazioni e vedi se ci sono volgarità!
PRESIDENTE. Senatore Lusi, prego!
COMPAGNA (PdL). Ci sarà risposta adeguata al mio atto di sindacato ispettivo che ho voluto illustrare senza togliere nulla alle opinioni del senatore Lusi e ad altre.
MARITATI (PD). Signora Presidente, ma non si rispetta un elenco degli interventi?
PRESIDENTE. Senatore Maritati, quando si dà la parola è buona prassi, quando possibile, alternare interventi dei due schieramenti, come lei sa.
SCANU (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCANU (PD). Signora Presidente, non ho voce, quindi mi deve aiutare.
PRESIDENTE. Ha il microfono.
SCANU (PD). Sì, naturalmente. Vorrei dire che quelli che come Partito Democratico siamo riusciti ad ottenere sono minuti molto importanti: ciascuno di noi ne ha avuti tre a disposizione, fondamentalmente per dimostrare due cose, che mi permetto di sintetizzare.
La prima è che questo Senato non sta svolgendo la propria funzione. Sostanzialmente, questo ramo del Parlamento si trova in una condizione di commissariamento. Questo ramo del Parlamento è commissariato dal Governo, il quale, di intesa con le rispettive Presidenze - e allargo il discorso anche alla Camera dei deputati - permette il transito esclusivo di provvedimenti di origine governativa ed il regolare blocco di tutti i provvedimenti di iniziativa parlamentare. Dunque diciamo a voce alta, per chi ha la voce più alta della mia, che ci troviamo in una condizione di sospensione di un esercizio democratico.
La seconda considerazione, che spero di fare in tempo a svolgere, è che questo brevissimo lasso di tempo ci dà la possibilità di dichiarare agli italiani la nostra completa, ancorché inquieta, conoscenza della realtà: il cosiddetto provvedimento sulle intercettazioni è finalizzato, a nostro giudizio, a domare definitivamente ciò che è rimasto della stampa libera e a sfinire una volta per tutte l'ordinamento giudiziario, in modo tale che sotto lo stivale del potere governativo quest'ultimo possa soccombere. Così facendo, signora Presidente, il Governo e la maggioranza stanno assecondando le aspettative di quella parte del loro blocco sociale di riferimento che ora sarà costituita, oltre che da evasori e da condonati, anche da impuniti. (Applausi dal Gruppo PD).
BERTUZZI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTUZZI (PD). Signora Presidente, la proposta di modifica del calendario dei lavori che il Partito Democratico e altre forze stanno sostenendo oggi in quest'Aula - a mio giudizio - rappresenta in un certo senso lo specchio di quanto il Parlamento e la politica siano lontani dai cittadini. La percezione di questa lontananza continua ad essere suffragata dai comportamenti posti in essere all'interno di quest'Aula.
Spesso si parla di istituzioni vedendone una sola parte. Ci accaniamo nel tentativo di giustificare o meno i costi della politica senza mai preoccuparci di porre al centro dell'attenzione il seguente tema: in genere il costo deve essere commisurato ad un valore e il valore che noi esprimiamo nei confronti del Paese sul lavoro che compiamo non corrisponde al costo stesso. Non corrisponde al costo perché anche oggi, con il calendario proposto in questi giorni, si continua a dimostrare che siamo lenti nel dare le risposte correlate ai compiti che ci sono assegnati rispetto alla velocità con la quale si muove la vita reale.
Abbiamo l'occasione di modificare il calendario dei lavori e proprio oggi, in un momento così difficile per il nostro Paese, in cui la crisi economica ha finalmente assunto la sua dimensione reale, ci dobbiamo preparare a comunicare al Paese una manovra che determinerà sicuramente una accentuazione dell'immobilismo dell'Italia.
Credo che la modifica del calendario ci consenta di dimostrare due fatti. In primo luogo, esiste un valore nel lavoro dei parlamentari e l'elenco delle proposte che sono state richiamate e che devono essere discusse in questa Aula dimostrano che il lavoro dei parlamentari esiste e che con esso potremo riuscire anche a dare suggerimenti per il rilancio del Paese; suggerimenti che, in termini economici, non sono pesanti ma consentirebbero di dare un respiro più ampio ad una manovra sicuramente di valore molto limitato nel tempo.
La seconda dimostrazione è quella del valore della forma che hanno le procedure all'interno di quest'Aula. In questi giorni... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
TREU (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREU (PD). La sequenza di questi interventi manifesta la nostra opposizione ad un provvedimento che contestiamo nel merito e nel metodo.
In questa sede sottolineiamo che il Paese ha ben altre priorità. Devo dire che la sequenza degli interventi - avendoli seguiti, a differenza di molti altri colleghi - ha contenuti molto apprezzabili. Mostra che i senatori hanno lavorato in questo periodo, e che quelli dell'opposizione hanno nel cassetto - purtroppo nel cassetto - proposte significative nei confronti sia della crisi presente (quindi suggeriscono interventi di emergenza) che della struttura.
Al contrario, stiamo dicendo, nel momento della crisi, che gli interventi come questo in esame e quello che dovremo discutere sono completamente fuori fase. Purtroppo non sono proposti interventi di respiro, che permettano che i sacrifici che sono necessari siano poi utili. Se non vengono proposti interventi di sostegno all'economia e al lavoro e che hanno prospettiva, i sacrifici saranno inutili.
Come hanno già fatto molti colleghi, desidero sottolineare un paio di priorità utili non solo per sanare il disagio presente, ma anche in prospettiva.
Tra i tanti provvedimenti, ce ne sono alcuni che riguardano proprio l'aspetto della rassicurazione. In un momento di crisi, la paura, l'inquietudine, l'incertezza aumenta; noi abbiamo presentato diversi provvedimenti, in particolare uno che riguarda i cosiddetti ammortizzatori sociali, che da tanto tempo sollecitiamo. È molto maturo, ma non è arrivato in Aula e vi dovrebbe giungere, perché questo darebbe sicurezza anche a coloro i quali sono relativamente meno colpiti dalla crisi, ma molto più urgentemente ai lavoratori precari, che sono quelli che soffrono di più.
L'altro provvedimento che abbiamo cominciato a discutere, ma che dovrebbe essere prioritario in questo momento, riguarda il sostegno dell'occupazione (in realtà si tratta di più di un provvedimento), perché dobbiamo pensare a come riprenderci da questa crisi e solo sostenendo il lavoro, che invece è depresso e ridotto, possiamo avere una ripresa che non sia priva di lavoro. Al riguardo abbiamo fatto proposte; qualcuno ha già parlato delle proposte per il lavoro femminile, ma in realtà pensiamo che la politica del lavoro debba occuparsi... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
TOMASELLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOMASELLI (PD). Signora Presidente, anch'io farò una proposta di modifica del calendario.
Voglio in premessa richiamare un auspicio, ossia che domani si possa raccontare del lavoro di questa mattina dell'opposizione, del Partito Democratico in particolare, nell'Aula del Senato non come di una ennesima occasione di allungamento dei tempi, una forma di ostruzionismo (come si può dire banalmente), quanto del tentativo di dimostrare al Paese che c'è una parte del Parlamento che vuole occuparsi dei problemi veri degli italiani, dei cittadini, delle imprese, dei territori.
L'elenco, lungo, che abbiamo fatto qui, a cui io unirò un ennesimo capitolo, dimostra come il Paese sia impegnato in queste settimane e in questi giorni a pensare ad altro che non al tema che invece la protervia di una maggioranza e del Governo vorrebbe imporre con un ordine del giorno mutato in corso dei lavori.
Sono qui a proporre che le prossime sedute dell'Aula del Senato vengano impiegate in una informativa urgente dell'attuale titolare del Ministero dello sviluppo economico, che - come sappiamo - è gestito ad interim dal presidente Berlusconi (un interim che doveva durare pochi giorni, ma che ormai va verso il mese), su una vicenda che interessa tanto gli italiani, ossia il ritorno all'energia nucleare nel nostro Paese. Vi è nel Paese una grande confusione; sono molti i territori in allarme rispetto alle ipotesi che girano, non accreditate, sull'individuazione dei siti. Vi è un grande contrasto istituzionale tra gran parte delle Regioni italiane e lo stesso Governo, giunto finanche alla Corte costituzionale.
Non è nostra intenzione riaprire qui la discussione di merito, né tornare ad uno scontro quasi ideologico sul merito delle questioni. Vorremmo però assieme al Paese reclamare in quest'Aula, alla presenza del Ministro dello sviluppo economico e del Presidente del Consiglio, certezze: certezze per il Paese, certezze sulle norme, sulle procedure, sugli strumenti di garanzia.
Sono passati dieci mesi dall'approvazione della legge delega, due mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo sui criteri per i siti; entro febbraio il CIPE avrebbe dovuto deliberare - e non l'ha fatto - criteri per la costituzione dei consorzi di imprese; entro il 23 maggio - e non c'è ancora - avrebbe dovuto essere emanato un decreto ministeriale sulla certificazione dei siti. Siamo nella più grande confusione. L'Agenzia per la sicurezza nucleare è in alto mare, non c'è ancora lo statuto, non ci sono i regolamenti attuativi, non ci sono le norme. Appena qualche settimana fa l'allora ministro Scajola parlava del 2013 per il primo cantiere aperto; qualche settimana fa il sottosegretario Saglia, più realisticamente, ha parlato del 2013 come data per la localizzazione dei siti.
Ce n'è abbastanza perché il Senato torni ad occuparsene e faccia uscire... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
MILANA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MILANA (PD). Signora Presidente, anch'io richiamo l'attenzione sulla necessità di modificare il calendario e di tornare ad occuparci dei problemi reali del Paese e delle nostre comunità. Ce n'è una in particolare, che non è una piccola comunità, ma è la città di Roma, la cui amministrazione ancora a fine maggio non ha approvato il bilancio, né ha presentato una bozza di bilancio.
Chiedo, allora, che il Ministro dell'economia, che gestisce tutta una vicenda commissariale a proposito del debito (le cui dimensioni cambiano a seconda delle dichiarazioni e dei manifesti che appaiono in città), venga urgentemente a riferire in Aula su cosa sta succedendo.
Sui giornali di oggi, a differenza di quanto diceva il premier e qualcuna delle persone che in genere riferiscono il suo parere, leggiamo che per la città di Roma e per i cittadini di Roma è previsto un consistente prelievo fiscale, con l'aumento delle aliquote IRPEF, con una serie di balzelli e di pedaggi e con una misura che va a pesare fortemente sull'economia della città di Roma, che per il 12 per cento è legata alle presenze turistiche, relativa ad una tassa di soggiorno di proporzioni anche piuttosto consistenti. Tutte cose, tra l'altro, che smentiscono quello che si era detto durante la recente campagna elettorale, come se le cose che si dicono non abbiano senso.
Ripeto: la città non ha il bilancio e credo che chi ha fatto l'amministratore sappia cosa vuol dire questo in termini di programmazione, investimenti e lavoro. Viene annunciata un'ipotesi per fine luglio, quindi sostanzialmente tutto il 2010 rischia di passare, in un Comune così importante, senza lo strumento principale della politica amministrativa di una città o di un Comune, che è appunto il bilancio.
Ecco perché chiediamo che si venga qui a prendere atto della vicenda e a raccontare ai cittadini di Roma e agli italiani, che devono in qualche modo essere partecipi di tale situazione, della quale il Parlamento e il Governo in carica si sono occupati una decina di volte, qual è la verità e qual è la presa di coscienza anche in questo caso.
Assistiamo costantemente a dichiarazioni, smentite poi dalla faccia del sindaco, che esce piuttosto scuro dai colloqui a Palazzo Chigi. Chiediamo che vi sia una discussione su questo e che non si cerchi ogni volta di accantonare i problemi reali del Paese, prendendo a pretesto i problemi di qualche singolo che ha necessità di coprire intercettazioni imbarazzanti. (Applausi dal Gruppo PD).
SANNA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANNA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, come evitare, quando torniamo a casa alla fine di questa settimana di lavori parlamentari, il sentimento di vergogna che provoca il riferire ai propri cittadini che non ci si è occupati di nulla, purtroppo, di quello che morde la carne delle situazioni di maggiore difficoltà del nostro Paese? È questa la ragione per la quale vi chiedo di votare, nel sovvertire il calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, per discutere immediatamente di un caso che rischia di essere dimenticato tra le tante crisi italiane, quello racchiuso in una mozione di cui sono primo firmatario.
Si tratta del caso della Eurallumina Srl, una società di proprietà di una grande multinazionale russa, l'unica produttrice della materia da cui si fa l'alluminio, una materia strategica, importante nel Paese e in Europa, il cui unico luogo di produzione del Mediterraneo, in Sardegna, a Portovesme, da oltre un anno è chiuso. È chiuso per una crisi di mercato, ma anche per una strategia di delocalizzazione da parte delle grandi società che producono nel mondo in questo settore.
C'è qualcosa che non torna nella gestione della crisi di Eurallumina Srl da parte del Governo. Vedete, colleghi, noi con la Russia trattiamo grandi investimenti, interventi strategici, alleanze militari; trattiamo anche la cessione del pacchetto di maggioranza di proprietà del Milan nelle residenze private del Premier e nei dintorni, ma non trattiamo - ci sembra di capire - il tema, che è di politica economica ma anche di geopolitica, di come persuadere uno dei più grandi gruppi russi a tornare ad aprire l'unico impianto mediterraneo che avrebbe già oggi la convenienza a riaprire.
C'è qualcosa che non va. C'è una crisi di cui si deve occupare il Parlamento e non lo fa perché è impegnato a discutere di intercettazioni. Ma vi è una crisi del sistema produttivo di cui deve occuparsi quotidianamente il Governo. Da 20 giorni - è stato già ricordato - il Ministero dello sviluppo economico è affidato all'interim del Presidente del Consiglio. Ci sono centinaia di tavoli di crisi aziendale gestiti nel Ministero dello sviluppo economico affidati a pur volenterosi funzionari, ma senza la guida politica di un Ministro in carica. Il Paese, il nostro sistema produttivo, la crisi economica di questo Paese non sono in mani salde, colleghi senatori, ed il momento non lo consente. Torniamo ad occuparci delle cose vere... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
PEGORER (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEGORER (PD). Signora Presidente, nel sostenere anch'io e ribadire la richiesta che il provvedimento sulle intercettazioni non sia posto all'esame dell'Aula il prossimo 31 maggio e che venga invece posto all'attenzione della competente Commissione giustizia, propongo all'attenzione della Presidenza e dei colleghi tutti una proposta di modifica al calendario. Sono a chiedere che venga inserito nei lavori di Aula, a partire dalla prima seduta della prossima settimana, l'esame della mozione 1-00181, concernente la predisposizione di un Piano per l'area industriale della difesa. Un piano tanto più necessario in questa straordinaria situazione di difficoltà del nostro sistema-Paese, un piano a difesa dell'occupazione nel settore in grado di rilanciare un comparto essenziale per il nostro sistema militare in termini di efficienza e qualità dei mezzi impiegati.
Infatti, un pieno rilancio dell'area industriale della difesa è una delle chiavi per una razionalizzazione dello stesso modello di difesa, che non può avvenire, come fatto fino ad oggi, unicamente con i tagli lineari alla spesa di funzionamento e di esercizio. D'altra parte, signora Presidente, la crisi e le difficoltà della nostra economia richiamano l'esigenza di interventi strutturali ed anche questo settore può essere il luogo per realizzare azioni efficaci in tal senso. Un contributo anche dall'area industriale della difesa, quindi, è possibile per rilanciare la crescita e per migliorare la qualità della nostra spesa pubblica.
È nota la necessità, spesso da noi segnalata, di una radicale revisione dell'insieme di capitoli e programmi concernenti la spesa per la difesa in un quadro di reale e concreto taglio degli sprechi e di una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e da impiegare.
Anche per queste ragioni sottolineo l'importanza dell'argomento proposto che, seppur parziale rispetto al complesso della manovra economica e finanziaria che attende il nostro esame, risulta in ogni caso utile al complesso dei necessari interventi da effettuare per contribuire al superamento della crisi e per migliorare la nostra finanza pubblica. (Applausi dal Gruppo PD).
MARITATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). C'è una necessità di intervenire sul tema delle intercettazioni? Credo di sì. C'è questa esigenza, ma non riteniamo che questa possa essere elevata al rango di priorità. Una legge che, se attuata, se varata così come uscita dalla Commissione giustizia, avrebbe soltanto come risultato di censurare - sì, dico censurare - per un periodo di anni la stampa italiana e limiterebbe gravemente la capacità di risposta repressiva giudiziaria dello Stato contro la criminalità di ogni tipo. Tutta la fretta che sta caratterizzando il comportamento della maggioranza e del Governo non è quindi espressione di una sensibilità democratica, che è cosa diversa peraltro - del tutto diversa - dall'idea espressa sorprendentemente dal senatore Quagliariello questa mattina, al quale risponderò a tempo debito cercando veramente, con tutte le mie capacità, di spiegargli qual è la differenza tra il sistema dittatoriale e una invasività di un organo di spionaggio interno, da un lato, e le disposizioni legittimamente impartite da un organo giudiziario in un sistema democratico.
Dicevo: no. La fretta di discutere il disegno di legge sulle intercettazioni non è espressione di una sensibilità democratica. È piuttosto l'espressione di un inconfessabile quanto evidente interesse di persone o gruppi che hanno una gran paura di essere smascherati nelle nefandezze che vanno sistematicamente consumando ai danni della società onesta che il Parlamento dovrebbe sapere ben tutelare.
C'è invece, signora Presidente, colleghi, tra i tanti un interesse pressante che andrebbe soddisfatto con priorità, ed è quello dell'esame e dell'approvazione del disegno di legge di attuazione della decisione quadro n. 465 del 2002 - e sottolineo che risale al 2002 - in cui il Consiglio europeo invitava il nostro Paese ad istituire squadre miste di polizia giudiziaria e che ieri la Commissione giustizia ha licenziato in sede referente. L'urgenza c'è, è unanimemente riconosciuta, ed è quella di contrastare il crimine organizzato internazionale. Perché non si dà a questo disegno di legge priorità rispetto a quello sulle intercettazioni? È su queste scelte, senatore Quagliariello, che si può offrire la prova del proprio DNA, democratico o meno.
È per questo che chiedo che il Senato nelle prossime giornate di lunedì e martedì discuta e vari questo disegno di legge. Che vergogna! Che danno per l'Italia per questi ritardi! (Applausi dal Gruppo PD).
*ICHINO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signora Presidente, nel momento in cui il sistema economico europeo, e quindi di riflesso l'intera economia mondiale, è messo a rischio di collasso da un episodio - solo apparentemente limitato - di opacità, di difetto di trasparenza di comportamenti pubblici (in questo caso quelli del Governo greco nei mesi passati), a noi sembra che sia totalmente fuori luogo la priorità assoluta con cui il Governo italiano vuole imporre al Senato l'esame di un disegno di legge che sostanzialmente muove in direzione di una minore trasparenza complessiva delle nostre istituzioni e della nostra società civile. Noi siamo dell'opinione opposta, ci sembra cioè che in questo momento si debbano mettere prioritariamente all'ordine del giorno misure di trasparenza totale.
Presidenza del vice presidente CHITI(ore 13,47)
(Segue ICHINO). Intervengo dunque in merito al calendario dei lavori d'Aula per chiedere l'immediato inserimento all'ordine del giorno di due disegni di legge: innanzitutto l'Atto Senato n. 1290, presentato il 17 dicembre 2008, a firma mia, della presidente Finocchiaro e di numerosi altri senatori del Partito Democratico e radicali, mirato all'istituzione di una anagrafe degli eletti direttamente accessibile on line, per la visibilità dei redditi e dei patrimoni dei politici, delle relative variazioni e degli incarichi da essi ricoperti.
Inoltre, chiedo che venga calendarizzato anche il disegno di legge n. 2045, presentato il 2 marzo 2010, ancora a firma mia, della presidente Finocchiaro e dei senatori Zanda, Morando, Nerozzi, Treu e Vimercati, in materia di trasparenza e possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza. La trasparenza è forse la più importante riforma strutturale necessaria per rimettere in moto il nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
MUSI (PD). Presidente, è necessaria la presenza del Governo a questo dibattito?
PRESIDENTE. No.
BIONDELLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDELLI (PD). Signor Presidente, anch'io voglio chiedere la modifica del calendario d'Aula perché vorrei che venga inserito all'ordine del giorno il disegno di legge, tra l'altro condiviso da tutti, ad oggi all'esame della Commissione sanità, recante disposizioni in materia di contrasto all'obesità grave e atto a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici.
È un problema sociale e pertanto devono essere coinvolti enti ed istituzioni operanti nell'ambito sociosanitario. L'informazione e la prevenzione in questo caso sono importanti, ma anche la cura e la riabilitazione.
Le cronache sovente ci riportano aspetti drammatici di cui sono protagonisti i grandi obesi, ad esempio la difficoltà di eseguire una TAC o i problemi di mobilità e di attrezzatura, nei luoghi pubblici ma, soprattutto, nei luoghi di ricovero, cioè negli ospedali.
Va quindi da sé la richiesta dell'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire un'adeguata vita sociale e la garanzia del godimento di tutti i diritti dei soggetti interessati. Visto che faccio parte della 12a Commissione, che si occupa di sanità, vorrei dire che noi abbiamo governato la Regione Piemonte, oggi governata dal centrodestra, fino a pochi mesi fa. Non voglio sindacare sul blocco delle assunzioni, però voglio far notare che questo è stato esteso anche alle categorie protette, perciò anche ai disabili; si potevano usare le graduatorie esistenti, sarebbe stato un bel segno di attenzione per i più deboli. Noi del Partito Democaticio questo non lo avremmo mai fatto. (Applausi dal Gruppo PD).
FERRANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRANTE (PD). Signor Presidente, anch'io chiedo che prima di discutere il disegno di legge sulle intercettazioni si programmi nei nostri lavori la discussione di un altro disegno di legge, che è essenziale, anche ai fini di intervenire, se mai si vorrà farlo, sulla questione delle intercettazioni. Infatti, sin da quando è iniziato il dibattito (ormai più di un anno fa, anzi, forse sin dall'inizio della legislatura) da più parti si è sottolineato che un intervento sulle intercettazioni, così come vorrebbe fare il Governo nelle varie formulazioni che si sono susseguite in questi mesi, colpirebbe, tra l'altro, una fattispecie di reati e di comportamenti criminosi che riguarda tutte le questioni ambientali. Pensate al traffico di rifiuti che fa ricche le ecomafie del Paese: attraverso il traffico di rifiuti illeciti, infatti, le ecomafie sviluppano un volume di affari paragonabile a quello che possono ottenere dal traffico della droga.
Se noi non interveniamo sul disegno di legge che prevede l'inserimento nel codice penale dei reati ambientali, che avevo presentato nella scorsa legislatura e che è stato ripresentato in questa dai senatori Della Seta, Casson e molti altri, se non interveniamo prima nel definire come comportamenti criminosi i reati ambientali da inserire nel codice penale, avremo il paradosso che poi, intervenendo soltanto sul fronte intercettazioni, impediremo alla magistratura di perseguire quella tipologia di reati lasciando in libertà mafiosi, criminali e camorristi che sul traffico di rifiuti continuano a prosperare.
Concludo facendo osservare ai colleghi che far pulizia nel traffico dei rifiuti ci permetterebbe anche di valorizzare al meglio quelle tante esperienze positive della gestione integrale dei rifiuti che sul nostro territorio si hanno e per le quali iniziamo addirittura a ricevere complimenti a livello europeo. È paradossale questo Paese, in cui alcune esperienze sono di esempio a livello europeo mentre gran parte del territorio è invece stato abbandonato alle mafie ed alla criminalità organizzata, proprio anche per l'assenza nel codice penale della fattispecie di cui ho detto dei reati ambientali. (Applausi dal Gruppo PD).
MORRI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORRI (PD). Signor Presidente, sono a chiederle anch'io di modificare il calendario dei lavori dell'Aula. Vede, Presidente, noi siamo reduci da una settimana in cui sul fronte della televisione pubblica è successo di tutto: pensiamo ai conduttori che litigano usando le proprie trasmissioni per discutere dei loro contratti milionari, rimproverandosi l'un l'altro di guadagnare troppo.
Abbiamo all'attenzione dell'8a Commissione del Senato - è questo il cuore del mio ragionamento - una proposta di cui è prima firmataria la presidente Finocchiaro, ma sullo stesso argomento insistono progetti di legge anche di colleghi del centrodestra, tesi a riformare la governance (una brutta parola inglese) della RAI, cioè a riformare criteri e natura del consiglio di amministrazione di tale ente.
Lo sanno i colleghi che mentre dilaga, a volte giustamente - qualche volta ingiustamente - una forte campagna contro quello che guadagnano i parlamentari, il loro ruolo e la casta (sono anni che va avanti, complici spesso anche la televisione e certi conduttori), noi, in virtù della legge Gasparri, abbiamo un consiglio di amministrazione della RAI i cui nove componenti percepiscono compensi non a gettone, come avviene per i consigli di amministrazione di tutte le aziende del mondo, pubbliche o private che siano, e che sono superiori a quello dei parlamentari in carica? Lo sapete che il direttore generale della RAI guadagna cinque-sei volte più di un parlamentare? Lo sanno i colleghi che anche il presidente della RAI, figura di garanzia e con scarsi poteri di direzione manageriale, guadagna cinque-sei volte più di un parlamentare?
Allora, mentre questo Governo, Presidente - e mi avvio alla conclusione - sottopone al Paese una manovra lacrime e sangue, forse sarebbe ora che il Parlamento desse un segnale. Bastano due giorni di lavoro in Commissione per trovare un accordo e riformare i criteri e la natura del consiglio d'amministrazione. Oltre a fare una cosa giusta in sé e a consentire alla RAI di essere un'azienda normale e non un bottino di guerra di maggioranze che si alternano, forse produrremmo anche dei risparmi più significativi delle tante chiacchiere sui parlamentari. (Applausi dal Gruppo PD).
PINOTTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINOTTI (PD). Signor Presidente, sono intervenuti molti colleghi del Partito Democratico, alcuni ponendo anche questioni connesse al tema principale che oggi preoccupa gli italiani, che è il tema della manovra economica, il tema dei sacrifici che devono essere fatti, il tema di come affrontare questo momento difficile pensando di incidere su chi ha effettivamente i privilegi e di non rendere la vita impossibile a chi ha difficoltà, molti altri portando ulteriori argomenti interessanti, ricordando comunque che questo provvedimento sulle intercettazioni non è così urgente.
È abbastanza grave che in questo Senato e, complessivamente, in questo Parlamento, molte delle ore del nostro lavoro siano state spese su provvedimenti legati alla questione giudiziaria, ma non per il miglioramento del sistema giustizia, di cui ci sarebbe bisogno, bensì per questioni specifiche che riguardavano i processi del Presidente del Consiglio.
Il tema che pongo è di entità sicuramente minore rispetto a quelli portati da altri colleghi, ma l'intento è di fare un esempio di come si potrebbe utilizzare il lavoro di quest'Aula. Ultimamente siamo stati presi di mira sui giornali per la mancanza di lavoro in Senato, anche con statistiche che poi non corrispondono al vero, perché non viene valutato il lavoro delle Commissioni; ma, se ci sono provvedimenti per i quali non si può procedere perché manca la copertura finanziaria (e questo può essere connesso alla crisi economica), ce ne sono altri su cui basterebbe la volontà di discutere, perché non hanno costi. Tra questi voglio proprio fare l'esempio di un provvedimento che chiede di variare un regolamento.
Nelle nostre Forze armate non ci sono limitazioni nell'inserimento di persone omosessuali; tuttavia, questo regolamento, dato che tra le possibili cause di esclusione rientra anche il disturbo dell'identità di genere, può dare adito a discriminazioni. È una piccola questione, che però se tocca a qualcuno in particolare diventa grande e pesante. Cito questo caso, perché sul provvedimento il ministro della difesa La Russa in due interviste sui giornali e in numerose dichiarazioni in televisione ha già detto che è d'accordo sul fatto che non vi siano limitazioni. Quindi, basterebbero pochi minuti di lavoro per eliminare quel che può essere un possibile fattore di ingiustizia. Anche questo non viene fatto perché dobbiamo occuparci di altro.
Ho voluto cominciare dalla questione economica perché ritengo che sia davvero centrale ma passo anche per questioni che possono sembrare minimali, ma che potrebbero mettere a posto alcune storture esistenti, per dire che su questo non si riesce a lavorare, mentre sulle intercettazioni dobbiamo procedere con grande rapidità. (Applausi dal Gruppo PD).
COSENTINO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSENTINO (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere, a modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea proposto dal presidente Schifani e dalla Conferenza dei Capigruppo a maggioranza, che la prossima settimana quest'Aula possa ascoltare una relazione del Governo sulla situazione delle Regioni nelle quali il piano di rientro della spesa sanitaria appare inadeguato e insufficiente, tanto è vero che la scorsa settimana il Consiglio dei ministri ha deciso di sospendere l'erogazione dei contributi nazionali prelevati dai fondi FAS a quelle Regioni che non hanno adempiuto agli impegni sottoscritti nella stipula dei piani di rientro. Si parla del Lazio, della Campania, della Calabria e di altre Regioni ancora.
Forse quest'Aula avrebbe diritto a sapere cosa sta succedendo, e immagino la faccia sorpresa della giovane e simpatica presidente della Regione Lazio Polverini, quando ha scoperto che il Consiglio dei ministri ha deciso che quella ristrutturazione della rete ospedaliera per oltre 3.000 posti letto è uno degli impegni che devono essere rispettati imponendole, con il taglio dei finanziamenti, di presentare entro la fine di questo mese un piano per la ristrutturazione.
La presidente Polverini si sarà domandata cosa fosse questa novità, dato che aveva impostato la campagna elettorale sul fatto che il Popolo della Libertà non avrebbe consentito il taglio di nessun posto letto nella Regione Lazio. Cosa è cambiato? Davvero, colleghi, cosa sta cambiando? Forse è bene che il Governo ce lo spieghi.
Il commissario del Governo, che non era peraltro neanche presidente della Regione Lazio, lo stimatissimo professor Elio Guzzanti, dopo essere stato presidente per cinque mesi, non ha presentato il piano di riconversione della rete ospedaliera. Anche per questa ragione, la Regione Lazio adesso è costretta ad aumentare le tasse ai propri cittadini - l'IRAP e l'IRPEF - e quelli che vivono nel Comune di Roma hanno la fortuna, come ricordava il collega Milano, di non avere neanche il bilancio comunale e di avere una manovra, approvata ieri, nella quale si dice che bisogna aumentare anche la sovrattassa IRPEF comunale. Cosa sta accadendo? Io penso che sarebbe utile, colleghi, se il Governo, se il cattivo ministro Tremonti venisse a spiegare cosa sta succedendo nel rapporto con le Regioni ed in particolare con la Regione Lazio e il Comune di Roma. (Applausi dal Gruppo PD).
FILIPPI Marco (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, questo è forse il 69° intervento del mio Gruppo finalizzato alla modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea. Dopo di me altri ancora ne seguiranno, tutti tesi ad offrire proposte concrete di alternative all'ordine del giorno pervicacemente imposto. È questa forse la dimostrazione più lampante delle potenzialità inespresse nelle Aule parlamentari: un Parlamento che mai come in questa legislatura è mortificato e dileggiato, è stato ricordato anche dagli interventi prima del mio, a partire proprio dalla calendarizzazione dei provvedimenti all'esame dell'Aula, frutto, come in questo caso, del provvedimento sulle intercettazioni da noi avversato perché rispondente a logiche estranee alle necessità reali del Paese e rispondenti agli interessi dei soliti noti. Così facendo, viene mortificata la dignità residua delle massime istituzioni del Paese, in un gioco ormai allo sfascio, incurante per di più della grave situazione che il Paese sta attraversando.
Per questo anch'io intendo intervenire per chiedere una modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, proponendo, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, e seguenti, di inserire la discussione della mozione n. 127, da me presentata insieme ad altri 35 colleghi il 23 aprile 2009 ma ancora di particolare e stringente attualità, riguardante il comparto del trasporto aereo. Profonde e significative novità sono infatti intervenute nel settore a partire dal 13 gennaio 2009, data in cui è avvenuto il passaggio di consegna ufficiale della compagnia di bandiera, da parte del commissario liquidatore di Alitalia S.p.A., alla compagnia aerea italiana, la cosiddetta CAI.
Tutti noi viaggiamo sovente in aereo e vediamo materialmente come il passaggio dell'ex compagnia di bandiera alla CAI è stato finora contrassegnato da pesanti perdite economico-finanziarie non solo per il bilancio dello Stato, ma anche per migliaia di cittadini che avevano investito i propri risparmi in Alitalia, la cui quantificazione è ancora incerta. Ma particolarmente oneroso è stato il costo sociale dell'operazione sul versante occupazionale. La CAI, infatti, ha deciso di assumere la somma dell'operativo Alitalia-Air One ridotto del 30 per cento. Il totale del personale dell'ex Alitalia messo in cassa integrazione, tra piloti, assistenti di volo e personale di terra, è pari a 7.000 dipendenti. La CAI nel suo piano industriale ha previsto il raggiungimento del break-even entro il 2010, fissando al 65 per cento il livello medio del coefficiente di occupazione degli aerei.
Sappiamo che quegli obiettivi, al di là dei toni trionfalistici usati... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
NEROZZI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NEROZZI (PD). Signor Presidente, la presidente Finocchiaro, nell'intervento in apertura di seduta, poneva la questione sociale come il punto più importante della crisi economica da discutere. C'è una manovra di cui non si sa niente e ciò che sappiamo non ci piace, c'è una manovra che peserà pesantemente sulle persone più deboli di questo Paese e soprattutto sul lavoro dipendente.
Proprio in una fase di questo genere, la coesione sociale è importante, decisiva. Noi abbiamo superato le crisi di questo Paese, penso al 1993 e anche a situazioni precedenti, solo lavorando sulla coesione sociale, lavorando sull'unità di tutte le forze sociali.
Questo Governo fa di tutto per dividere le forze sociali. Allora è necessario - e per questo credo sia importante discutere lunedì e martedì prossimi il disegno di legge n. 1337 sulla democrazia e la rappresentanza sindacale - provare ad unire ciò che voi volete dividere, è necessario dare la possibilità alle lavoratrici e ai lavoratori di poter conoscere e decidere ciò che avverrà, poter in qualche modo almeno dire il proprio parere; è necessario, raccogliendo l'accordo unitario CGIL-CISL-UIL dare un quadro che possa permettere di avere una rappresentanza sindacale unitaria.
Questa crisi economica non si supera con le divisioni, con gli strappi, colpendo i più deboli, inventando sindacati di comodo, di condominio o di piccolo territorio come avete fatto nell'ultima legge. Non si supera in questo modo, ma coinvolgendo l'insieme delle forze sociali, a partire da quelle più rappresentative, da quelle che hanno la fiducia, il peso, gli iscritti e i voti dei lavoratori e aiutando queste forze sociali ad unirsi e non a dividere come fate quotidianamente con incontri di notte nei sottoscala e nelle cantine. (Applausi dal Gruppo PD).
BARBOLINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBOLINI (PD). Signor Presidente, naturalmente condivido in primo luogo le argomentazioni di quei colleghi che già hanno sottolineato come di tutte le urgenze evidenziabili la priorità assoluta dovrebbe averla la presenza del ministro Tremonti in quest'Aula lunedì prossimo per una discussione di inquadramento delle tematiche generali di carattere economico-finanziario su cui contestualizzare e poter meglio valutare le misure definite con la manovra sui conti pubblici di cui si è deciso in questi giorni. Con l'occasione, magari, il ministro Tremonti potrebbe dare conto al Parlamento degli esiti che ha dato complessivamente, con tutti i dettagli utili ad esprimere analisi e giudizi, il discusso provvedimento sullo scudo fiscale, come peraltro lo impegna a fare una norma approvata con il decreto milleproroghe.
Ma ci sono anche provvedimenti di portata meno generale che hanno sicuramente più urgenza e necessità di venire alla discussione in quest'Aula rispetto al controverso disegno di legge sulle intercettazioni. Ad esempio, l'annosa questione dei crediti vantati da imprese italiane nei confronti della Jamahiriya libica. Si tratta di una questione aperta ormai da almeno tre legislature. Ma ora il relatore, senatore Mura, dopo aver fatto un'importante lavoro di sintesi dei vari disegni di legge proposti (tra cui uno anche a mia firma), ha proposto un testo unificato che ha ottenuto l'adesione di tutti in Commissione finanze. Il provvedimento non presenta neppure problemi sotto il profilo della copertura finanziaria, perché è ampiamente garantito dal complesso dei trasferimenti previsti nell'ambito del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Libia, e fissa l'importo delle somme da rimborsare, con un'ulteriore penalizzazione per le imprese italiane, a 450 milioni di euro, cioè l'importo che anche la parte libica, come ci disse il ministro Frattini in quest'Aula nel settembre del 2008 e poi successivamente in Commissione, riconosce essere richiesta legittima da parte delle imprese interessate.
Dunque, si può fare. E l'urgenza è dettata dal lungo tempo ormai trascorso, dai già enormi danni economici subiti dalle imprese, dalle ulteriori difficoltà generate dalla crisi economica e dalle strette creditizie.
Se noi lo approvassimo lunedì o martedì - e sarebbe possibile - la Camera dei deputati potrebbe assumere l'atto prima dell'estate. Sarebbe un modo minimo di testimoniare e di esprimere giustizia riparatrice verso le tante imprese interessate e, soprattutto, la dimostrazione che lo Stato non abbandona al proprio destino chi fa impresa all'estero rischiando in proprio e servendo l'Italia. (Applausi dal Gruppo PD).
DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, a norma degli articoli 55 e 92 del Regolamento del Senato, chiedo che venga messa all'ordine del giorno delle giornate di lunedì e martedì prossimi la discussione di un provvedimento, a scelta della maggioranza e dei Gruppi, tra il disegno di legge sulla cooperazione internazionale, peraltro già arrivato ad un testo unificato nella scorsa legislatura che ho ripresentato insieme al collega Tonini, il disegno di legge sulla costituzionalizzazione delle missioni di pace, sul quale ci prepariamo a discutere nuovamente nelle prossime settimane (riguardo al quale, come sappiamo, le Aule parlamentari deliberano solo la spesa) ed il disegno di legge che prevede la fornitura di truppe all'Unione europea e alle Nazioni Unite. Potrei continuare ancora perché ce ne sono molte di proposte di questo tipo, ma una qualunque di queste mi va bene.
Voglio però spendere velocemente qualche parola sul dibattito odierno. Questo nostro dibattito non è inutile. Ai colleghi della maggioranza - quelli che ci sono - dico che in questi mesi abbiamo imparato ad apprezzare il lavoro di alcuni che non la pensano come noi, ma che lavorano alacremente. Però voi obbedite ad una richiesta ideologica: vi si chiede di stare in Aula, di tenere il posto, di votare anche provvedimenti su cui non siete d'accordo. La disciplina di Gruppo è importante certe volte, ma per quanto tempo potete reprimere la possibilità di diventare finalmente una destra europea e normale: una destra europea e normale che possa vincere in questo Paese non solo con il populismo e che non sia schiava di un padrone solo?
Questa nostra riflessione, quindi, non è inutile. Serve per dialogare con voi perché sappiamo che sentite che questo provvedimento è sbagliato e che, soprattutto, mette in difficoltà voi perché dimostra che non siete in grado di modificare un lavoro che avete fatto strutturalmente.
In ultimo, ricordo che con un po' meno di demagogia potremmo avere in questo ramo del Parlamento, come nell'altro, più servizi anche quando si parla delle indennità e dell'organizzazione dei lavori a cominciare, per esempio, dal sapere come è finita la vicenda del nostro impegno per l'Abruzzo. (Applausi dal Gruppo PD).
DEL VECCHIO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL VECCHIO (PD). Anch'io, signor Presidente, credo che il disegno di legge sulle intercettazioni rivesta un'urgenza molto inferiore rispetto ad altri provvedimenti.
Chiedo, quindi, che il calendario dei lavori sia modificato per attribuire priorità ad un atto che il Parlamento dovrebbe esaminare in tempi brevi perché attiene alla salvaguardia dei diritti umani, impegno sempre esaltato dal nostro Paese. Mi riferisco alla ratifica di un trattato internazionale che quelle finalità umanitarie persegue proprio nelle circostanze in cui esse sono maggiormente in pericolo, cioè nei conflitti armati.
Il 28 maggio 2008, all'inizio della legislatura, il Senato impegnava il Governo con un ordine del giorno a sostenere il Trattato per la messa al bando delle cluster bomb (le bombe a grappolo); un trattato concepito, elaborato e promosso per salvaguardare l'incolumità di coloro che sono le vittime più frequenti di quegli ordigni, ossia la popolazione e in particolare i bambini.
Ebbene, dopo due anni - oggi siamo al 26 maggio - il Parlamento italiano non ha ancora ratificato quel Trattato, e ciò in presenza di scadenze ormai vicinissime, quale la sua entrata in vigore, prevista per il 1° agosto del corrente anno, e soprattutto nonostante il fatto che l'impiego di quegli ordigni tuttora colpisca degli innocenti.
Credo quindi che il Parlamento non possa dilazionare ulteriormente la sua decisione al riguardo, e soprattutto che l'Italia non possa risultare ancora assente tra le Nazioni che già hanno compiuto questo passo determinante.
Chiedo pertanto che alla ratifica di quel Trattato venga data nei nostri lavori la massima priorità. (Applausi dal Gruppo PD).
AMATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMATI (PD). Signor Presidente, colleghi, sarebbero diverse le questioni da mettere all'ordine del giorno, alcune delle quali da tempo rinviate.
Mi si potrà dire - per esempio - che la ratifica della Convenzione europea per gli animali da affezione potrà essere prestissimo calendarizzata, ma questo succede da lungo tempo e ancora non è avvenuto, a differenza della Camera che già a novembre ha ratificato questo atto. Non credo si tratti solamente di un disguido o di una serie di coincidenze. Ho l'impressione che ci sia la volontà di non arrivare in fondo ad una pratica importante che vede l'Italia diventare finalmente maggiorenne e quindi assumersi responsabilità su questioni molto importanti.
Principalmente, però, vorrei aprire la riflessione su un fatto che mi aveva portato, insieme ad altri 21 colleghi, a presentare una mozione l'anno scorso, nel mese di aprile, quando un bambino era stato ucciso da un cane randagio e altre persone erano state ferite in Sicilia.
In questa nostra Aula molte volte si sentono pronunciare parole di cordiglio a cui però non seguono i fatti. Allora, chiediamo che sul tema del randagismo, su un tema come questo che deve essere controllato, su una nuova forma di legislazione importante che riguardi gli animali da affezione, ci sia maggiore attenzione. Anche quando riusciamo ad ottenere proposte di leggi bipartisan, anche quando abbiamo mozioni bipartisan, poi però non si va avanti.
La settimana scorsa ho assistito ad una conferenza stampa della sottosegretaria Martini proprio sulla tutela degli animali da affezione e sul randagismo: un bellissimo video e una bellissima Sottosegretaria, ma non vi è stato alcun momento di confronto su temi che noi siamo in grado di affrontare e che vogliamo discutere insieme.
Reputo assolutamente importante che su tali questioni si presti una maggiore attenzione, anche perché, quando si parla di crisi e di povertà, si deve sapere - credo che qui si sappia - che molto spesso alcuni animali da affezione sono l'unica ed ultima compagnia di tante solitudini. Questa, quindi, è una questione che ci appartiene in modo importante.
Un animale da compagnia vive in una famiglia su quattro. Parlare di vivisezione e di leggi che riguardano la medicina veterinaria convenzionata vuol dire rispondere ad esigenze del Paese, alle famiglie del Paese, alle povertà dei nostri anziani e anziane. (Applausi dal Gruppo PD).
BASTICO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASTICO (PD). Signor Presidente, le chiedo una modifica del calendario presentato dal Presidente Schifani ed approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo. In particolare, le chiedo di espungere il disegno di legge sulle intercettazioni calendarizzato per lunedì prossimo ed inserire al posto di questo argomento la mozione n. 185, di cui sono primo firmataria, che riguarda il tema della scuola. È stato più volte rilevato da vari colleghi del Gruppo come le priorità per il nostro intervento e per le nostre votazioni attengono ai temi di rilevanza economica, sociale, culturale del Paese.
Io credo che nel nostro Paese si stia verificando una vera e propria emergenza educativa. Accanto alla grande emergenza di carattere occupazionale ed economico vedo una profonda difficoltà di tutte le strutture educative. E questo è fortemente condizionato dagli interventi messi in atto da questo Governo e dal ministro Gelmini. Tutti noi che siamo senatori e che coperiamo nei vari territori abbiamo avuto l'occasione di raccogliere le grida d'allarme che vengono dalle scuole, le quali non hanno più risorse neppure per il funzionamento corrente, neppure per garantire la ordinaria amministrazione e vedere la sostituzione dei supplenti quando i titolari dell'insegnamento sono ammalati.
Tutti noi abbiamo sentito l'allarme delle famiglie che hanno bambini di 3, 4, 5 anni che non hanno accoglienza alla scuola dell'infanzia, la quale è parte integrante dell'ordinamento nazionale dell'istruzione, quindi, costituisce un diritto per quei bambini con le famiglie. Abbiamo sentito tutti la riduzione consistente delle classi di tempo pieno, mentre la domanda delle famiglie aumenta in modo considerevole.
Per quanto riguarda il riordino della scuola superiore, ci sono preoccupazioni molto, molto gravi, tra cui ad esempio l'accorpamento di classi e, soprattutto, le sparizioni di quelle specializzazioni che danno sbocchi professionali molto importanti per il territorio e per l'occupazione dei ragazzi.
Proprio per questo credo che sia indispensabile discutere di tali questioni e chiedo la presenza del ministro Gelmini a questa nostra discussione che propongo di avviare lunedì 31 maggio, anche perché vorrei che il ministro Gelmini rispondesse alle numerose interrogazioni che sono state in questi giorni presentate a lei, qui al Senato, per dare chiarimenti relativamente a delle note molto gravi avviate dagli Uffici scolastici regionali, in modo riservato, agli uffici provinciali... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dal Gruppo PD).
*FIORONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FIORONI (PD). Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo visto oggi che tante sarebbero le priorità da calendarizzare ed anteporre al disegno di legge sulle intercettazioni. Per questo io ne individuo un'altra e la pongo all'attenzione di quest'Aula con riguardo al disegno di legge n. 1464, a mia prima firma, che ha ad oggetto la regolamentazione delle professioni che attualmente non fanno parte di albi, elenchi, od ordini. Si tratta di un mondo di invisibili, di protagonisti del nostro mercato che operano con efficienza e che prestano servizi al mondo delle imprese e alle persone e lo fanno con un'alta professionalità, ma non sono riconosciuti.
Non essendo riconosciuti non hanno possibilità di operare in un mercato regolamentato e quindi sono assoggettati alla concorrenza sleale di coloro che si improvvisano negli stessi mercati. Allo stesso tempo non si garantisce in una situazione di questo tipo una tutela adeguata ai consumatori ed utenti che hanno il diritto di ricevere prestazioni da professionisti competenti e di poter scegliere i pretatori d'opera sulla base di parametri e standard che sono attestati in un sistema di regole, riconosciuto dall'ordinamento giuridico.
Per questo è importante riconoscere le associazioni di questi professionisti per far sì poi che in un secondo momento si possa anche garantire loro una tutela previdenziale adeguata perché purtroppo si iscrivono alla gestione separata INPS con costi e contribuzioni troppo alte rispetto alla situazione in cui si trovano i professionisti iscritti ad ordini e ad albi. Pertanto, anche per questo hanno diritto a vedere riconosciuta la loro professionalità, al fine di pagare una contribuzione adeguata, per evitare di non avere nemmeno la tutela previdenziale che discende dalla iscrizione alla gestione separata dell'INPS.
Quindi, è importante inserire all'ordine del giorno dei nostri lavori questo disegno di legge, proprio al fine di riconoscere tutele a questo sistema di professionisti. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).
GARRAFFA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARRAFFA (PD). Signor Presidente, in riferimento all'articolo 53, comma 3, del Regolamento, chiedo che lunedì 31 maggio il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Prestigiacomo, venga in Aula a riferire sui temi legati alla questione dei rifiuti a Palermo.
Riteniamo che la vera responsabilità di quanto accade nel capoluogo dell'isola stia tutta nell'amministrazione guidata dal sindaco Cammarata che spende più energie per incensare il líder máximo onorevole Berlusconi anziché per trovare soluzione ai problemi della città di Palermo.
Al ministro Prestigiacomo vogliamo dare un quadro chiaro della situazione che non ha nei tanto agognati termovalorizzatori la soluzione. Grazie al PD, alla Regione è stata bloccata la vergogna di inceneritori voluti da una commistione chiara tra affari, mafia, cosa nostra e parte della politica, una vergogna costruita sulla illegalità e sulle connivenze.
Venga in Aula, ministro Prestigiacomo, e le spiegheremo che le dichiarazioni sulla raccolta differenziata, che qualcuno indica essere già all'80 per cento, sono una bugia: una menzogna che stride con le immagini della Palermo violata, deturpata dalle discariche a cielo aperto. Una gestione scellerata dell'AMIA, l'Azienda per l'igiene ambientale, da parte del responsabile numero 1, il sindaco di Palermo Cammarata, e, a seguire, dei suoi amici, hanno portato al collasso l'azienda, con perdite milionarie, facendo saltare il sistema di raccolta.
Venga qui, ministro Prestigiacomo: le spiegheremo come mai l'AMIA ha sperperato le proprie risorse e le faremo capire che non c'è un problema Campania in Sicilia. La questione non sta nel recapito, ma nella raccolta della spazzatura, perché è fallito il sistema di gestione degli ATO. C'è un'emergenza sul sito di Bellolampo, la più grande discarica dell'isola: l'AMIA aveva calcolato in 10.000 tonnellate il percolato, fonte di inquinamento della falda acquifera; un'altra falsità. In verità, le tonnellate sono 100.000.
La Regione dovrebbe commissariare il Comune di Palermo; ha deciso invece di anticipare 12 milioni di euro per la bonifica della discarica a causa delle inadempienze del Comune e dell'AMIA stessa.
Ministro Prestigiacomo, parleremo dei termovalorizzatori che dovranno realizzarsi con gare vere, nella legalità, contro gli affari, contro cosa nostra, contro i politici corrotti e conniventi. (Applausi dal Gruppo PD).
MAGISTRELLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGISTRELLI (PD). Signor Presidente, penso sia doveroso prendere la parola sul calendario dei lavori d'Aula che, se approvato, porterà nel giro di pochi giorni alla votazione di una legge che ritengo - come, d'altra parte, moltissimi nel nostro Paese - un colpo durissimo al sistema democratico italiano.
Noi sappiamo che dietro a queste norme non c'è la regolamentazione di una modalità investigativa, non c'è lo studio di una disposizione che tuteli la privacy e sanzioni il gossip, non c'è la disciplina contro gli abusi eventuali di uno strumento investigativo altamente invadente. No. Dietro tutto questo, sappiamo che c'è una visione della giustizia, c'è una cultura politica che ormai sta impregnando anche quest'Aula. C'è la richiesta di impunità, c'è la voglia di bloccare l'emersione di tutta una serie di informazioni che mettono a nudo i comportamenti della casta.
Presidenza della vice presidente BONINO(ore 14,30)
(Segue MAGISTRELLI). Sarebbe stato molto più utile che il Parlamento avesse potuto discutere e legiferare in tema di corruzione. Avete inondato le televisioni dicendo che c'era bisogno di un intervento ad hoc sulla corruzione. All'esame delle Commissioni riunite 1a e 2a c'è il disegno di legge n. 2156 che, pure insufficiente, può essere subito portato all'attenzione dell'Aula per essere modificato e votato, subito. Invece, siamo qui a litigare per evitare che la corruzione vada a finire sui giornali. Strano modo di risolvere i problemi. (Applausi dal Gruppo PD).
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, anch'io chiedo una modifica al nostro calendario, nel tentativo in extremis di ridurre un danno molto grave che presto verrà fatto a quel minimo di Stato di diritto e di cultura del diritto che è rimasta in Italia e a quel massimo, invece, di immagine che ancora continua ad accompagnare il nostro Paese all'interno delle organizzazioni internazionali. Sto parlando, in particolare, del testo unificato o dell'avvio di unificazione di testi relativi all'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale.
Come ricorderete, durante la discussione relativa al pacchetto sicurezza, un emendamento presentato, a prima firma dei senatori Poretti e Perduca, e poi sottoscritto da tutti i membri del Gruppo del Partito Democratico, fu posto in votazione, e per soli tre voti non fu provato. In conseguenza di questo emergere di un consenso, che sicuramente andava limato e ulteriormente perfezionato, tutti i senatori del Gruppo Democratico accorparono le loro proposte di legge per l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, ed emersero anche altre proposte.
Il 26 novembre 2009 la Commissione per i diritti umani preparò un parere favorevole adottato all'unanimità e il 3 dicembre dell'anno scorso i disegni di legge furono ripresentati in Aula, per poi essere rinviati in 2a Commissione, dove però l'iter è andato ad arenarsi. Dicevo che un danno a quel poco di cultura del diritto e a quel tanto di immagine che invece l'Italia ha ancora verrà inferto il 9 giugno prossimo, quando l'Italia sarà chiamata a rispondere in seno al Consiglio dei diritti umani a Ginevra alle raccomandazioni avanzate dall'inizio dell'anno da 52 Paesi. Fra queste, ve ne erano due relative alla tortura.
La prima concerne la ratifica del Protocollo aggiuntivo della Convenzione ONU sulla tortura, che farebbe riconoscere agli Stati che la riconoscono la giurisdizione del Comitato internazionale sulla tortura, su cui l'Italia, come ci è stato detto per bocca del sottosegretario Scotti in Commissione diritti umani, darà parere favorevole.
La seconda era invece quella di introdurre il reato della tortura nel nostro ordinamento penale, proposta alla quale l'Italia invece non darà parere favorevole; quindi, noi rimarremo uno dei pochi Paesi non riconosce quello strumento internazionale a vent'anni dalla sua ratifica. Ecco, mettere magari oggi pomeriggio, domani mattina o sicuramente nei due giorni della settimana prossima, all'ordine del giorno di quest'Aula quel disegno di legge ci farebbe recuperare quel massimo di danno che invece fra due settimane verrà inferto all'Italia insieme alle Nazioni Unite. (Applausi dal Gruppo PD).
MUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSI (PD). Signora Presidente, preciso in primo luogo che consegnerò il testo chiedendo l'autorizzazione di poterlo allegare nella sua integralità agli atti della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
MUSI (PD). In secondo luogo, non le chiederò di cambiare l'ordine del giorno, semplicemente perché mi sarei aspettato, e mi attendo, che il Presidente del Senato, prendendo atto delle dichiarazioni rese dal ministro Alfano uscendo da questo Palazzo («il testo cambierà»), convochi il Ministro, gli chieda conto e ragione delle sue dichiarazioni, cerchi di capire quale sia il testo veritiero sul quale discutere, e lo rimandi in Commissione.
Mi aspettavo forse troppo? Forse mi illudo di ritenere fondamentale per la serenità di un percorso legislativo il ruolo del Presidente del Senato, che, in qualità di rappresentante delle istituzioni, deve essere al di sopra delle parti, ma non solo deve essere: deve anche apparire al di sopra delle parti. Si tratta di un ruolo difficile, che richiede equilibrio e senso di responsabilità, come si può evidenziare anche in un semplice comunicato sopra le righe, capace di compromettere sia l'essere che l'apparire del Presidente, un comunicato che recita testualmente: «Il recente clima di sospetti non avvalorati da riscontri probatori da parte della magistratura condiziona e avvelena il clima sociale del Paese». Vale per il ministro Bondi, ma anche per chi acquista appartamenti pagati in parte e inconsapevolmente da estranei? Vale anche per chi ha visto confutati requisiti e modalità di elezione? Vale anche per l'evasione IVA di grandi società? Tutti comportamenti che definite eufemisticamente leggeri, superficiali, irresponsabili, e che hanno trovato finalmente un colpevole: la libertà di stampa e la magistratura che utilizza le intercettazioni come strumento di indagine.
No, signora Presidente, sta a lei ricongiungere l'essere con l'apparire. È di ieri l'appello alla concordia nazionale da parte del Capo dello Stato, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta, ed ultimo, solo in ordine di tempo, dell'onorevole Lupi nella trasmissione "Ballarò".
Sta a lei, signora Presidente, dimostrare che la politica con la "P" maiuscola ha diritto di cittadinanza in quest'Aula. E si eviti di evocare questioni regolamentari, poiché torneremmo a quell'essere e a quell'apparire. Essere garante delle regole ed apparire coadiuvato da cotanti consiglieri che lo circondano; un Presidente che per la maggioranza il Regolamento lo si interpreta, mentre per l'opposizione lo si attua. No, signor Presidente, sta lei, a due anni dall'inizio della legislatura, dimostrare che l'alba di una nuova stagione è iniziata anche per il Senato. (Applausi dal Gruppo PD).
MICHELONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELONI (PD). Signor Presidente, questa settimana alla Camera è stato approvato un decreto che rinvia di tre anni le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero. Si tratta del rinnovo di cariche elettive di un organo istituito da una legge di questo Parlamento. Per questo sono a chiedere che venga messa all'ordine del giorno una proposta di modifica del Regolamento del Senato, che ho presentato il 23 giugno 2008, volta ad istituire la Giunta per gli affari delle comunità italiane residenti all'estero, uno strumento che sarebbe stato molto utile avere a disposizione in questi due anni, in cui si stanno macellando la rete consolare ed i servizi consolari, si sta uccidendo la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e si sta procedendo ad una leggera eutanasia dell'immagine dell'Italia nel mondo.
Ma prima che mi cada il bavaglio dei tre minuti, nei quali non posso certo parlare dell'importanza di questa Giunta, vorrei solo fare due considerazioni su questa mattinata. Credo che questo dibattito sia importante, perché dà il segnale al Paese che non è vero che il Parlamento non lavora, perché se si mettessero all'ordine del giorno solo le proposte che abbiamo ricordato durante la seduta avremmo da lavorare tranquillamente da qui alla fine della legislatura. Dunque, l'informazione che si dà sullo scorso lavoro di questo Parlamento mi sembra del tutto fuori luogo e ciò viene messo in evidenza oggi.
A mio modo di vedere c'è anche un'altra cosa, molto più grave, che si evidenzia. Noi diciamo che questo Parlamento è paralizzato, è commissariato non perché siamo all'opposizione, ci mancherebbe, è normale che vengano bocciate le nostre proposte, ma perché voi, cari colleghi della maggioranza, le leggi non le scrivete per vostra opinione o idea, ma sotto dettato del Governo. Qui si stanno falsando le regole della democrazia e questo è veramente molto grave e pericoloso. Credo che questa mattina le cose si siano mostrate al Paese per come stanno.
Allora, io condanno politicamente questo vostro comportamento di accettare, di vivere e di lavorare sotto dettatura, ma voglio anche esprimere alla maggioranza di voi la mia solidarietà umana nel vedervi in questa legislatura vivere una sofferenza per questa carica, che in verità, doveva essere nobile da riempire per la Repubblica. Credo comunque che il popolo italiano presto vi libererà di questa sofferenza. (Applausi dal Gruppo PD).
GASBARRI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASBARRI (PD). Signora Presidente, credo che l'andamento di questa mattinata dimostri come il fatto che in questi mesi il Senato abbia, vivacchiato nella discussione per la gran parte di mozioni e di ratifiche di accordi internazionali non fosse legato all'assenza di provvedimenti da esaminare e da approvare, quanto, come avevamo sempre detto, alle difficoltà, alle divisioni e alla paralisi che da subito dopo le elezioni attanagliano questa maggioranza.
Voglio portare un altro esempio. Nel corso dell'esame del decreto-legge n. 195 del 2009 sulla Protezione civile Spa, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dottor Bertolaso, e il presidente della 13ª Commissione, senatore D'Alì, si impegnarono solennemente di fronte a tutta l'Aula a tornare a breve a relazionare sulle nomine fatte al dipartimento di collaboratori, consulenti e collaudatori e sulle centinaia di assunzioni che hanno trasformato in questi anni il dipartimento in Ministero con portafoglio:e quale portafoglio, i giornali ormai l'hanno specificato.
È stato sempre in quella sede, nel corso dell'esame di quel provvedimento, che è emerso come la chiave di volta che ha portato alla mutazione genetica della Protezione civile del nostro Paese sia stata la ormai famosa introduzione dei grandi eventi con il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343. Apprendiamo dalla lettura della stampa che ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto-legge e per quanto riguarda le norme sulla Protezione civile si andrebbe ad un ritorno alla situazione antecedente al 7 settembre 2001.
Noi chiediamo che il Governo venga in Parlamento a relazionare su questi due aspetti, perché le novità introdotte e le vicende accadute in questi mesi rendono necessaria una riflessione su quella che dovrà essere in futuro la Protezione civile. Si dovrà sgombrare il campo dai grandi eventi e dalle relative vicende giudiziarie. Io credo che a questo punto, anche per quello che dicono oggi i giornali, sia opportuno che a relazionarsi con il Parlamento sia il sottosegretario onorevole Gianni Letta. (Applausi del Gruppo PD).
MERCATALI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MERCATALI (PD). Signora Presidente, i giornali di oggi dicono che solo ieri i mercati azionari europei hanno bruciato 113 miliardi di euro, tra i quali ci sono i soldi delle nostre imprese e i soldi delle nostre famiglie. È una situazione molto, molto preoccupante e tutti siamo preoccupati che la crisi finanziaria che sta attraversando l'Europa possa trascinare anche i pur deboli segnali di ripresa economica, che ci sono ma rischiano di essere travolti.
Si sta discutendo in questi giorni di provvedimenti in materia. Ieri abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità approvando un provvedimento importante per il salvataggio della Grecia e abbiamo dimostrato di assumerci le responsabilità del caso. Ora dovremmo prendere provvedimenti sul futuro dell'Europa e del nostro Paese. Le decisioni che prenderemo nei prossimi giorni saranno molto importanti per il futuro dell'Europa, del nostro Paese, delle nostre imprese e delle nostre famiglie.
In questi giorni, il dibattito si tiene dappertutto tranne che nelle Aule parlamentari. Se ne discute sui giornali, in numerose altre sedi, ma non nelle Aule parlamentari e nelle Commissioni competenti. Noi abbiamo dimostrato senso di responsabilità, saremmo disposti ad assumerci altre responsabilità e a compiere gesti importanti nei confronti del Paese, ma sarebbe utile che si svolgesse una discussione in Aula e nelle Commissioni competenti.
Chiedo che il ministro Tremonti informi sulla crisi finanziaria che sta attraversando l'Europa sia disponibile ad una discussione aperta. Molto probabilmente, se ci ascoltiamo tutti, in questo momento rendiamo un servizio al Paese.
Il problema è che, ancora una volta, prevale un'arroganza che noi vorremmo fosse messa da parte: anche di fronte ai nostri gesti di disponibilità a dare segnali costruttivi per il futuro dell'Italia e dell'Europa, da parte della maggioranza c'è un'arroganza che non comprendiamo. Così non si va da nessuna parte e si rischia davvero di fare del male al Paese. (Applausi del Gruppo PD).
ANTEZZA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTEZZA (PD). Signora Presidente, chiedo anch'io una riformulazione del calendario dei lavori dell'Aula della prossima settimana, nonché dell'agenda politica di questo Governo e di quest'Aula. Penso che in questo momento la percezione che i cittadini hanno della politica è che essa si occupa troppo di se stessa e troppo poco dei problemi reali del Paese e dei cittadini, dei bisogni e delle attese dei giovani, delle donne e delle famiglie, che ci chiedono di occuparci di loro e ci chiedono di rafforzare e innovare le nostre politiche perché incontrino la loro vita quotidiana.
Per queste ragioni ritengo che sia prioritario inserire nel calendario dei lavori di questa autorevole assise, nei prossimi giorni, nella prossima settimana, piuttosto che il disegno di legge sulle intercettazioni il disegno di legge n. 784 che, come ricordava anche la collega Blazina, detta misure urgenti a favore della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del nostro Paese.
E lo dico perché, se guardiamo alla crisi economica con l'ottica di genere, con l'ottica delle donne, bisogna prendere atto che c'è un surplus di gravità nel nostro Paese. La ragione sta nella condizione generale nella quale le donne si trovano a vivere: lavoro scarso e precario, poca carriera, maggiore povertà, carico di cura familiare sempre più accentuato, maggiore esposizione ai licenziamenti, alla cassa integrazione, alla precarietà della condizione di vita. Se non si interviene con questi provvedimenti legislativi efficaci, all'uscita dalla crisi le donne si troveranno sicuramente ancora più povere e ancora più penalizzate nel loro futuro.
Questa preoccupazione è fondata, dal momento che le misure che sono state varate fino ad ora segnano davvero un passo indietro: si è cancellata la legge sulle dimissioni in bianco, si sono bloccati i fondi sull'imprenditoria femminile, si sono bloccati gli incentivi alle imprese per assumere donne nel Mezzogiorno, si è messo uno stop al piano di sviluppo degli asili nido previsto dal Governo Prodi, si sono detassati gli straordinari che aumentano il divario salariale tra uomini e donne, penalizzando proprio queste ultime.
Ecco perché penso che occorra invece investire sulla risorsa donne per la crescita sociale ed economica del nostro Paese. Sappiamo bene, infatti, che le società nelle quali le donne sono al lavoro sono società più dinamiche e sviluppate.
Per queste ragioni chiedo di inserire all'ordine del giorno questo disegno di legge. In sintesi, credo che favorire l'occupazione femminile consentirebbe di rispondere alle esigenze delle donne, di valorizzare una risorsa importante per lo sviluppo economico del nostro Paese e di favorire un efficace mezzo di contrasto alla povertà delle famiglie, rispondendo quindi ad obiettivi di equità, uguaglianza, opportunità ed efficienza economica. (Applausi dal Gruppo PD).
RANDAZZO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDAZZO (PD). Signora Presidente, anch'io intervengo per chiedere che venga modificato il calendario dei lavori, proponendo che al massimo entro le prossime due settimane possa essere calendarizzata la discussione del testo unificato del disegno di legge per la riforma degli organismi elettivi di rappresentanza degli italiani all'estero, i COMITES (Comitati italiani all'estero) e il CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero). Si tratta di un disegno di legge incardinato presso la Commissione affari esteri e basato sugli Atti Senato nn. 1478,1498,1545,1546, 1537 e 1990.
È urgente e auspicabile che il testo unificato, che porta il nome del suo relatore, senatore Oreste Tofani, venga senza altri indugi licenziato in Commissione per giungere in Aula in via prioritaria rispetto al disegno di legge sulle intercettazioni, di cui peraltro non si conosce ancora la stesura definitiva.
La riforma di COMITES e CGIE, il cui rinnovo risulta, incredibilmente e, aggiungerei, illegittimamente, prorogato dal 2009 al 2012, è stata in incubazione ed è attesa da svariati anni; soprattutto, attesa in questo momento di enorme delusione e rabbia delle comunità italiane all'estero per lo stato di abbandono al quale sono costrette da una politica miope di discriminazione e di rinuncia alle iniziative di promozione linguistica e culturale nel mondo e alle iniziative di assistenza sociale per le fasce più deboli dei connazionali espatriati. (Applausi dal Gruppo PD).
MONGIELLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONGIELLO (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, intervengo proponendo anch'io una modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea di lunedì e martedì prossimi, perché ritengo che rispetto al tema delle intercettazioni sia una priorità assoluta il tema della sicurezza alimentare dei cittadini italiani.
Il 5 giugno 2008 proposi all'Aula la discussione di una mozione, da me presentata e firmata dai colleghi di tutti gli schieramenti politici presenti in quest'Aula, che proponeva al Governo l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 31 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007, con cui si istituiva l'Agenzia italiana per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, che superò la concorrenza di altre città italiane per la sua vocazione territoriale e per la presenza sul suo territorio di punti di eccellenza riconosciuti a livello europeo.
Qualche settimana fa il ministro Fazio ha comunicato che questa Agenzia è stata cancellata, perché ritenuta un ente inutile, violando - forse lui non lo sa - le norme europee sulla sicurezza alimentare e danneggiando la sicurezza alimentare di tutti i cittadini italiani. L'Italia, infatti, in questo momento è priva di un'autorità scientifica indipendente. Tale provvedimento non solo colpisce il Mezzogiorno e la città che ha ospitato l'Agenzia, ma tradisce gli impegni presi per garantire la sicurezza alimentare su tutto il territorio nazionale.
Apprendiamo inoltre che, se da un lato si cancella l'Agenzia, il cui costo previsto era di 6 milioni di euro (peraltro già finanziati), dall'altro si finanzia una scuola europea, il cui costo supera i 46 milioni di euro. Ma si sa che un provvedimento che riguarda il Mezzogiorno è un carrozzone e ciò che supera la linea gotica» è un atto dovuto!
Faccio presente a tutti i colleghi che, senza le olive meridionali, l'Italia sarebbe senza olio, senza i pomodori del Sud non potremmo condire la pasta e, senza il nostro grano, non avremmo ovviamente la splendida pasta italiana. Vivaddio, in questo Paese c'è qualcosa che ci unisce! (Applausi dal Gruppo PD).
MORANDO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (PD). Signora Presidente, ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che contiene un'enorme quantità di norme, che introducono rinvii di spesa, tagli, blocco delle assunzioni, blocco dei rinnovi contrattuali dei pubblici dipendenti, nonché una miriade di misure dirette ad aumentare più o meno disperatamente le entrate, il gettito.
Ciascuna di queste norme meriterebbe - anzi merita, a mio giudizio - di essere approfondita, e lo faremo. Nel complesso, queste norme definiscono una manovra di correzione dei tendenziali di finanza pubblica che è certamente necessaria, nell'immediato, per garantire che il nostro Paese reagisca ai rischi di collasso presenti nell'area dell'euro.
Come già mi sono sforzato di dire ieri, manca tuttavia ciò che è essenziale per spiegare al Paese che dobbiamo fare questi sacrifici, ma c'è una speranza, e manca la capacità di chi dirige il Paese di offrire un indirizzo circa i mutamenti che sono necessari per recuperare la capacità competitiva del sistema Italia, senza la quale le misure che oggi prendiamo non solo saranno sostanzialmente inutili, ma rischiano di essere addirittura controproducenti. Non dobbiamo dimenticare infatti l'esempio del 1937, che pochi ricordano: in quell'anno, errori di politica fiscale del Governo americano, clamorosamente in contraddizione con gli orientamenti che erano prima prevalsi dopo l'esplosione della crisi del 1929, finirono per determinare un rimbalzo all'indietro del contesto della crisi, da cui si poté uscire soltanto alla fine della Seconda guerra mondiale.
C'è dunque bisogno di riforme strutturali che forniscano un robusto contesto politico alle misure immediate di risanamento, che pure sono necessarie e debbono essere prese.
Colleghi della maggioranza e del Governo, volete provare a fare qualche scelta su questo versante? Vi propongo allora di iscrivere all'ordine del giorno, al posto del provvedimento sulle intercettazioni, il disegno di legge n. 2102, di cui mi onoro di essere primo firmatario, con il quale si propone una drastica riduzione delle aliquote di prelievo IRPEF sui redditi da lavoro dipendente delle donne, cioè di quella che rappresenta oggi probabilmente... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Morando, abbiamo preso nota e compreso la sua proposta di modifica del calendario dei lavori, ma ciascun senatore può intervenire per tre minuti.
LONGO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, con la mia proposta di modifica del calendario vi propongo un piccolo sacrificio.
Siccome qui siamo tutti volontari, perché nessuno è venuto perché costretto, e siccome la Costituzione dice che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, propongo di lavorare il prossimo 2 giugno. Apriamo le porte! (Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL). Noi abbiamo l'autodichia: non possiamo invocarla soltanto quando ci fa comodo. (Commenti del senatore Maritati).
Il 2 giugno, dunque, noi lavoreremo, ma ci concederemo una pausa necessaria, doverosa per partecipare alla parata militare per sventolare le bandiere tricolori che, caro senatore Maritati, non per caso, ma per fortuna oggi hanno lo stesso colore della bandiera ungherese. (Commenti del senatore Garraffa. Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro conclusa l'illustrazione delle proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.
A norma di Regolamento, e prima di passare alla votazione, ha facoltà di intervenire sulle proposte di modifica del calendario avanzate non più di un oratore per Gruppo per non oltre dieci minuti ciascuno.
*ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signora Presidente, questa mattina (fino a poco fa), praticamente l'intero Gruppo del Partito Democratico (quasi 90 senatori) è intervenuto nella discussione sulla proposta di modifica del calendario. È la prima volta che succede in questa legislatura e, al di là del merito degli interventi di ciascuno di noi, su cui a breve dirò due parole, il numero degli interventi sta a significare il rilievo che non solo noi, ma certamente noi per primi attribuiamo a questa discussione e al provvedimento che il Senato si accinge ad esaminare.
Mi dispiace che i banchi della maggioranza durante la discussione fossero quasi deserti. Mi dispiace perché... (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a moderare i toni per consentire al senatore Zanda di continuare il suo intervento. Finora, mi sembra che la Presidenza abbia garantito un dibattito decoroso.
ZANDA (PD). La prego, signora Presidente, di tener conto di queste interruzioni nel conteggio del tempo che mi è stato assegnato.
Presidenza del presidente SCHIFANI(ore 14,59)
(Segue ZANDA). Chi ha potuto assistere al dibattito si è accorto che non è stata un'occasione per esporre pretesti formali. È stato un dibattito di sostanza, e penso che il presidente Schifani vi abbia assistito dal suo studio ed abbia potuto apprezzarne il senso. Nessuna delle nostre proposte era priva di significato politico ed istituzionale. Tutte le nostre proposte toccavano questioni cruciali per il nostro Paese.
Penso quindi che bene abbiamo fatto - mi dispiace di aver dovuto insistere questa mattina - a chiedere un piccolo margine di tempo in più per poter illustrare i nostri punti di vista.
Abbiamo potuto vedere quanto vasta sia la gamma dei problemi che in modo oggettivo, rispetto alle sorti dell'Italia, si pongono con precedenza rispetto al disegno di legge che stiamo esaminando.
Questa mattina il senatore Quagliariello, in un suo intervento in cui, debbo dargli atto, ci sono stati passaggi che ho apprezzato, ha definito questa nostra discussione come una contrapposizione di diversi punti di vista tra la maggioranza e l'opposizione. Su questo punto debbo correggerlo. Non si tratta soltanto della contrapposizione dei punti di vista della maggioranza e della opposizione in Parlamento, ma è una contrapposizione tra il punto di vista della maggioranza e quello, praticamente, dell'intera società italiana.
Non soltanto forze dell'ordine e magistrati, non soltanto giornalisti ed editori, ma anche larga parte dell'opinione pubblica italiana ha un'opinione negativa su questo disegno di legge e credo che il Presidente del Consiglio se ne sia accorto, perché ha visto che anche i sondaggi di opinione, cui lui tiene tanto, in questi giorni, in queste ultime settimane hanno dato vistosissimi segni di flessione per quel che riguarda il gradimento del Governo, della maggioranza, ed anche suo personale.
Non entrerò nel merito di questo provvedimento, Presidente, però voglio sottolineare una questione che attiene alla qualità del nostro lavoro. Il presidente Gasparri soltanto pochi giorni fa, in un'altra fase della nostra discussione, ebbe a dire che non è importante, per valutare il lavoro del Senato, il numero delle ore in cui stiamo in Aula e che invece rileva, rispetto alla valutazione che si può fare del nostro rendimento, la qualità del nostro lavoro, la qualità della nostra produzione legislativa. Chiedo allora all'Assemblea e al Presidente del Senato se può essere considerata buona qualità quella che stiamo utilizzando in questa fase, se questo provvedimento è stato discusso ed esaminato dal Senato in un modo qualitativamente soddisfacente.
Credo, presidente Schifani, che qui sia in gioco, al di là dell'importantissimo merito del provvedimento, una questione di fondo che non mi stanco di ripetere, che attiene ai rapporti tra Parlamento e Governo, che attiene al ruolo di questa Camera.
Non condivido, e il senatore Quagliariello lo sa, una teoria che gli è cara, quella del continuum tra Governo e maggioranza parlamentare, ma debbo sottolineare, pensando a come si sono svolti i lavori della Commissione giustizia che ha esaminato in questi ultimi giorni il testo in esame, che questa volta non di continuum dobbiamo parlare: abbiamo un unicum tra Governo e maggioranza parlamentare e quindi tra Governo e Senato della Repubblica.
L'hanno detto in molti oggi che non è, Presidente, cosa decente che, mentre la competente Commissione discute, si leggano dichiarazioni del Ministro, rilasciate fuori dalla Commissione, che indicano in modo esplicito che il testo che la Commissione sta esaminando non sarà quello che il Governo porterà poi all'approvazione dell'Aula ed al voto finale, e ciò perché il Governo ha un'opinione diversa nel merito del testo esaminato dalla Commissione. Non è corretto, Presidente, poter leggere che all'interno della maggioranza ci sarebbe l'intenzione di far approvare questo provvedimento dal Senato e poi tenerlo in stand by, fermarlo in attesa di un momento più propizio. Abbiamo già visto questa pratica utilizzata per il processo breve: non è decoroso per il Parlamento della Repubblica che esistano provvedimenti approvati da un ramo del Parlamento e che poi, per motivi di rapporto con l'opinione pubblica, per motivi politici, il Governo e la maggioranza li tengano fermi, in frigorifero, aspettando un momento opportuno per poterli ritirare fuori e portare in discussione nel secondo ramo del Parlamento e poi farli approvare.
Ho dimenticato, nell'elencare quelle che sono state le riserve su questo provvedimento, di citare anche l'opinione di un rappresentante del Governo degli Stati Uniti d'America e l'ho dimenticato pur attribuendo a questa opinione un'importanza molto particolare.
Signor Presidente, i rapporti dell'Italia con gli Stati Uniti sono un elemento fisso nella nostra strategia diplomatica e nei nostri rapporti internazionali, direi che sono il rapporto più importante; rapporti costruiti nei decenni dal dopoguerra fino ad oggi, sia politicamente che tra le istituzioni.
Negli ultimi decenni il rapporto tra le istituzioni della sicurezza italiana, la magistratura italiana, le forze dell'ordine italiane e gli apparati degli Stati Uniti d'America ha costituito un momento cruciale nella lotta alla criminalità internazionale. Non credo che sia stato espresso a cuore leggero da un alleato come sono gli USA un parere così negativo e definitivo su questo disegno di legge.
Ho già riferito in quest'Aula la mia opinione su questa fase della politica estera del Governo italiano. Ho già detto in quest'Aula e lo voglio ripetere adesso che non riesco a distinguere quanta parte della nostra politica estera sia fitta di opinioni e rapporti personali del Presidente del Consiglio e quanta parte invece attenga ai rapporti della Nazione italiana con i suoi alleati. Non so che cosa significhi per il nostro Paese il rapporto personale del presidente Berlusconi con il presidente Putin. Non so che cosa significhi per il nostro Paese il rapporto specialissimo del presidente Berlusconi con il presidente Gheddafi e che cosa significhi quel gesto - debbo dirvi - non decoroso per l'Italia (Applausi dal Gruppo PD) del Presidente del Consiglio italiano che bacia la mano al Presidente della Libia. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore). Non so che cosa significhi per il nostro Paese il rapporto tra il Governo italiano e il presidente Lukashenko della Bielorussia.
Dico al Governo di avere molta cautela riguardo ai rapporti con il nostro alleato fondamentale e di tenere conto, anzi in gran conto quelle che sono le sue opinioni su questioni delicate come quelle che noi trattiamo nel disegno di legge in esame.
Signor Presidente, qui c'è qualcosa di più importante in gioco, qualcosa di più importante della pubblicazione o meno di qualche intercettazione nella quale, per caso, capita il Presidente del Consiglio. Qua c'è qualcosa che ha a che vedere con la sicurezza del Paese e con i rapporti diplomatici dell'Italia. (Applausi dal Gruppo PD).
ASCIUTTI (PdL). Basta! (Commenti dal Gruppo PDL).
ZANDA (PD). Io chiedo per questo motivo - prima che per qualsiasi altro motivo - alla maggioranza di voler rinviare in Commissione questo provvedimento perché lì possa essere studiata, elaborata e definita la sua versione definitiva. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché dobbiamo procedere con molte votazioni, vi prego di stare seduti al vostro posto.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Finocchiaro, Belisario e Pistorio, tendente ad espungere il disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche e a rinviarlo in Commissione.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiedo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Bianchi, tendente ad inserire la discussione della manovra finanziaria ad posto del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiedo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
La proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea presentata dal senatore Casson, concernente la revoca del contingentamento dei tempi di discussione, non può essere sottoposta a votazione. La Presidenza prende atto di questa richiesta, ma deve ricordare che, secondo un'interpretazione costante dell'articolo 55 del Regolamento, formulata per la prima volta dal presidente Cossiga il 5 giugno 1984 e da allora costantemente osservata, la decisione del contingentamento della discussione, una volta adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, anche a maggioranza, ha carattere definitivo e non può essere sottoposta al voto dell'Assemblea.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Carofiglio, tendente a dilazionare di tre settimane l'esame del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Giaretta, tendente ad inserire un dibattito sulla situazione economica alla presenza del ministro Tremonti.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Chiurazzi, tendente ad inserire nell'ordine del giorno delle sedute del 31 maggio e del 1° giugno la discussione del disegno di legge sull'ordinamento della professione forense.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
BARBOLINI (PD). Presidente, non si può entrare in Aula durante la controprova.
PRESIDENTE. Ci sono i senatori Segretari, colleghi.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Bianco e Magistrelli, tendente ad anticipare la discussione del disegno di legge anticorruzione.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Della Monica, tendente ad inserire la discussione della mozione sui tempi della giustizia.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Ranucci e D'Ubaldo, tendente ad inserire la discussione della mozione sul Patto di stabilità.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Stradiotto, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge n. 1124, concernente la modifica del Patto di stabilità.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lumia, tendente ad inserire comunicazioni dei Ministri della giustizia e dell'interno sulle intercettazioni.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Tonini, tendente a inserire comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle perplessità degli Stati Uniti circa le intercettazioni.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Vitali, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma della polizia locale.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Della Seta, tendente a inserire comunicazioni del Ministro dell'ambiente in merito al condono edilizio.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Poretti, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sul settore funerario.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ceccanti, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge n. 797, relativo al potere del Presidente della Repubblica di rinvio delle leggi alle Camere.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Bassoli, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge concernente il personale sanitario.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Soliani, tendente ad inserire comunicazioni del Ministro dell'istruzione sui tagli nella scuola.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lusi, tendente ad inserire nell'ordine del giorno delle sedute del 31 maggio e del 1° giugno la discussione del disegno di legge sull'ordinamento della professione forense e del disegno di legge n. 998 sull'indennizzo del danno biologico.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Livi Bacci, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma dell'università.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Roilo, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge collegato in materia di lavoro.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore De Luca, tendente ad inserire comunicazioni del Governo sull'attuazione dell'ordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Mazzuconi, tendente ad inserire comunicazioni del Governo sui siti contaminati.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (La senatrice Segretario Baio estrae una scheda da una postazione dei banchi della maggioranza. Applausi dal Gruppo PD).
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalle senatrici Blazina e Antezza, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge n. 784 sulla partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e parità di genere.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Marinaro, tendente ad inserire modifiche al Regolamento per l'implementazione del Trattato di Lisbona.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Ghedini, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge n. 1864, concernente misure per l'attuazione del principio delle pari opportunità.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marino Ignazio, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sulle malattie rare.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Adamo, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma dell'istituto del referendum.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Negri, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge in materia di rimborsi elettorali.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Galperti, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma del condominio.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Garavaglia Mariapia, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma della Croce Rossa Italiana.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Bosone, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma degli ordini professionali non medici.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Serafini Anna Maria, tendente ad inserire la discussione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Vita, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge n. 1710 sulla diffusione del software aperto.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Carloni, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge n. 2162 recante modifiche all'ordinamento degli enti locali.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Andria, tendente a prevedere lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Sircana, tendente a prevedere la discussione del disegno di legge sulla riforma portuale.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Tedesco, tendente a rinviare la discussione del disegno di legge sulle intercettazioni alla ripresa dopo la pausa estiva.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Donaggio, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sulla responsabilità sociale delle imprese.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Armato, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sui diritti dei figli naturali.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, tendente ad inserire la discussione della mozione su donne e media.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Sangalli, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sugli strumenti finanziari.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Passoni, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge per il contrasto alla precarietà del lavoro.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marino Mauro Maria, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sul contrasto alla prostituzione.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Serra, tendente ad inserire comunicazioni del Ministero dell'interno sulla decurtazione dei fondi di competenza.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Rusconi, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sulle società sportive dilettantistiche.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Agostini, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marcenaro, tendente ad inserire il seguito della discussione della mozione sulla situazione del Medio Oriente.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Bubbico, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sulla coltivazione degli idrocarburi.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Treu, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sugli ammortizzatori sociali.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Tomaselli, tendente ad inserire un'informativa del Governo sul ritorno all'energia nucleare.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Milana, tendente ad inserire comunicazioni del Governo sulla mancata approvazione del bilancio del Comune di Roma.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Sanna, tendente ad inserire la discussione della mozione su Eurallumina.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Pegorer, tendente ad inserire la discussione della mozione sul piano industriale della difesa.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Maritati, tendente ad inserire la discussione della decisione quadro sulle squadre investigative.
MARITATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). Prima di procedere con la votazione, invito i colleghi della maggioranza a svolgere un'attenta riflessione al riguardo. (Commenti dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Maritati.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ichino, inerente all'anagrafe degli eletti.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, il senatore Ichino non ha proposto solo l'esame del disegno di legge n. 1290, ma anche del disegno di legge n. 2045, inerente alle modifiche alla legge n. 225 del 1992, che (se mal non ricordo) regola le norme sulla Protezione civile, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie nelle situazioni di emergenza e di urgenza. Si potrebbe svolgere anche un'unica votazione, purché risulti che chiediamo di discutere anche questo argomento.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto senz'altro.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ichino, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge n. 1290 (anagrafe eletti) e del disegno di legge n. 2045 (trasparenza sull'attività amministrativa in deroga).
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Biondelli, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ferrante, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sui reati ambientali.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Morri, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge di riforma del consiglio di amministrazione della RAI.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Pinotti, tendente ad inserire la discussione della mozione per la modifica dei regolamenti delle Forze armate che possono dar luogo a discriminazioni nei confronti degli omosessuali.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Cosentino, volta ad inserire un'informativa del Governo sui piani di rientro delle Regioni dai debiti sanitari.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Filippi Marco, volta ad inserire la discussione della mozione n. 127 sul trasporto aereo.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Nerozzi, volta ad inserire la discussione del disegno di legge n. 1337 sulla rappresentanza sindacale.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Barbolini, volta ad inserire le comunicazioni del ministro Tremonti sullo scudo fiscale.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
BARBOLINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBOLINI (PD). Signor Presidente, vorrei precisare che avevo chiesto di introdurre due modifiche. Pertanto, le chiedo di metterle in votazione entrambe. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Barbolini.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Barbolini, volta ad esaminare i disegni di legge sui crediti vantati nei confronti della Libia.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Di Giovan Paolo, volta ad inserire il disegno di legge sulla cooperazione internazionale e sulla costituzionalizzazione delle missioni di pace.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Del Vecchio, volta ad inserire la discussione della ratifica del Trattato per la messa al bando delle cluster bombs.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Amati, volta ad inserire la discussione della ratifica della Convenzione europea sugli animali da compagnia.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Bastico, volta ad inserire la discussione della mozione n. 185 sulla scuola.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Fioroni, volta ad inserire la discussione del disegno di legge n. 1464 sulle professioni non costituite in ordini.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Garraffa, tendente ad inserire le comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulla situazione dei rifiuti a Palermo.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione della proposta avanzata dal senatore Perduca.
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Presidente, ricordo che ho chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della discussione sul disegno di legge sulla tortura. Il 9 giugno, l'Italia andrà a dire al mondo, cioè alle Nazioni Unite, che non vuole includere il reato di tortura nel codice penale. Mi appello a tutti coloro i quali in passato hanno manifestato il favore all'inclusione di questo reato nel nostro codice penale. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Perduca, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sul reato di tortura.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Micheloni, tendente ad inserire la discussione sulla modifica al regolamento per il Comitato degli italiani all'estero.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Gasbarri, tendente ad inserire le comunicazioni del Governo su Protezione civile e grandi eventi.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Mercatali, tendente ad inserire le comunicazioni del ministro Tremonti sulla crisi europea.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Randazzo, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sulla rappresentanza degli italiani all'estero.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione della proposta avanzata dalla senatrice Mongiello.
MONGIELLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONGIELLO (PD). Presidente, desidero soltanto far notare all'Aula che la mozione sull'Agenzia per la sicurezza alimentare, presentata il 5 giugno 2008, è stata firmata non solo dai colleghi del Partito Democratico, ma anche dai colleghi Morra, Mazzaracchio, Poli Bortone, Costa, Azzollini, Nessa, D'Ambrosio Lettieri, Viceconte, Boscetto, Caforio, Saccomanno e Gallo. Li invito pertanto ad avere un atteggiamento coerente. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Mongiello, tendente ad inserire la discussione della mozione sull'Agenzia per la sicurezza alimentare.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Morando, tendente ad inserire la discussione del disegno di legge sulla riduzione delle aliquote IRPEF sul reddito da lavoro dipendente delle donne.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
È così esaurita la votazione delle proposte di modifica... (Proteste dal Gruppo PD). Scusate, colleghi, gli Uffici mi ricordano che deve essere ancora votata la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Longo. Quale era l'oggetto della sua proposta, senatore Longo?
LONGO (PdL). Di lavorare il giorno 2 giugno, prevedendo però un intervallo per assistere alla sfilata delle nostre Forze armate.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Longo, che propone l'inserimento di una seduta d'Aula il prossimo 2 giugno.
Non è approvata.
LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Il Senato non approva.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
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Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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391a seduta pubblica (pomeridiana): |
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lunedì31 maggio 2010 |
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Presidenza del presidente SCHIFANI, indi della vice presidente MAURO e del vice presidente CHITI
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Discussione dei disegni di legge:
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera dei deputati)
(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni
(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine
(Relazione orale)
Rinvio in Commissione di emendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento
CENTARO, relatore. Il disegno di legge in esame, composto di un solo articolo, reca quarantadue commi che apportano modifiche in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali al codice di procedura penale, al codice penale e ad altre norme. In particolare, si prevede la sostituzione del magistrato che abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli o che risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti al procedimento stesso; si accentua il divieto di eseguire intercettazioni nei confronti del difensore; si vieta la pubblicazione delle intercettazioni fino alla chiusura delle indagini preliminari e all'udienza preliminare. Nell'ordinanza di misura cautelare potrà essere riportato solo il contenuto delle intercettazioni e della stessa ordinanza potrà essere pubblicato solo il contenuto, dopo la conoscenza da parte dell'interessato; si vieta inoltre la pubblicazione dell'immagine dei magistrati e di atti e contenuti relativi a comunicazioni da distruggere perché relative a terzi estranei o a fatti irrilevanti per il processo. Il comma 9, che modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale, conferma l'elenco dei reati intercettabili aggiungendovi gli atti persecutori. Si prevede che le intercettazioni ambientali possano avvenire solo nei luoghi dove si ritiene stia avvenendo l'attività criminosa, mentre il comma 10 disciplina le operazioni di ripresa visiva e l'intercettazione di corrispondenza postale. Il comma 11 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni: i presupposti sono l'esistenza di gravi indizi di reato, la indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, l'utilizzo abituale, da parte dell'indagato, dell'utenza da intercettare; l'autorizzazione viene concessa dal tribunale competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del pubblico ministero con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Gli atti d'indagine sono trasmessi al tribunale ai fini della valutazione della gravità dei fatti ed è prevista una procedura d'urgenza che deve essere convalidata entro quarantotto ore. Per i reati ordinari la durata delle intercettazioni è fissata in un massimo di settantacinque giorni; per i reati più gravi, tra cui quelli di mafia e terrorismo, la durata è di quaranta giorni, prorogabile fino al termine delle indagini preliminari: per questi ultimi reati la normativa in vigore non viene modificata. E' previsto un apposito registro delle attività di intercettazione ed i supporti devono essere conservati in un archivio riservato, individuando i responsabili della conservazione; si disciplina l'ascolto delle registrazioni da parte dei difensori. Le modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale prevedono l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi per una serie di reati puntualmente elencati, mentre il comma 14 riguarda le comunicazioni di appartenenti ai Servizi segreti e richiama la procedura di verifica della opponibilità o meno del segreto di Stato da parte della Presidenza del Consiglio. Si stabiliscono poi l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di derubricazione del reato e la comunicazione all'autorità ecclesiastica di un procedimento a carico di un rappresentante della Chiesa. I commi successivi al 25, che riguardano modifiche al codice penale, aumentano le sanzioni per rivelazione illecita dei testi di intercettazioni inerenti ad un procedimento penale. Le riprese di immagini e le registrazioni fraudolente sono punite su querela di parte, con delle eccezioni. Infine, la disciplina transitoria prevede l'applicazione di alcune norme ai procedimenti in corso e rinvia di un anno l'entrata in funzione dei tribunali in composizione collegiale. (Applausi dal Gruppo PdL).
LEGNINI, relatore di minoranza. Da diversi anni è avvertita l'esigenza di modificare la disciplina delle intercettazioni per eliminare abusi e tutelare adeguatamente la riservatezza delle persone. L'intervento normativo non è tuttavia semplice, dovendo bilanciare i diversi interessi costituzionali coinvolti, ed è complicato da specifiche circostanze nazionali: le anomalie del sistema informativo italiano, l'elevato tasso di criminalità, i difficili rapporti tra magistratura e classe politica. Nella scorsa legislatura il Governo Prodi presentò un disegno di legge che provava a contemperare il diritto alla privacy con altri valori costituzionalmente protetti, quali la libertà di stampa, il diritto di informazione, l'obbligatorietà dell'azione penale, il giusto processo, la sicurezza dei cittadini. Quel testo, che fu approvato dalla Camera quasi all'unanimità, era molto diverso dal confuso e pasticciato disegno di legge presentato dal Governo in carica, che è peggiorato durante l'esame presso la Commissione giustizia del Senato. Il provvedimento in esame fissa limiti inaccettabili per le intercettazioni e, attribuendo al giudice collegiale la competenza ad autorizzarle, determinerà la paralisi degli uffici giudiziari e favorirà paradossalmente fughe di notizie. La previsione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica costituisce un ulteriore passo verso la gerarchizzazione delle procure; il divieto di utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti è irragionevole, mentre il requisito della necessaria finalizzazione all'utilizzo dell'intercettazione al perseguimento di una specifica attività criminosa impedisce di fatto le intercettazioni ambientali e depotenzia le indagini. La previsione di una disciplina speciale per i reati di mafia e terrorismo non elimina il rischio di privare gli investigatori di uno strumento prezioso. Particolarmente gravi sono le disposizioni che inaspriscono le sanzioni e limitano il diritto di cronaca, sferrando un attacco senza precedenti alla libertà di informazione. A seguito delle proteste di giornalisti, editori, magistrati e Forze dell'ordine, la maggioranza sembra orientata a ripristinare il testo licenziato dalla Camera e a consentire la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine. Se così fosse, permarrebbe tuttavia la disposizione transitoria che rischia di far saltare numerosi procedimenti pendenti. In conclusione, il provvedimento non tutela adeguatamente i diritti delle persone, indebolisce la sicurezza dei cittadini e comprime la libertà di informazione. Per questa ragione il Gruppo contrasterà la sua approvazione con tutti i mezzi regolamentari a sua disposizione. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e dei senatori Astore e Fosson. Congratulazioni).
LI GOTTI (IdV). Illustra la questione pregiudiziale QP3, la quale muove dall'assunto della manifesta incostituzionalità del provvedimento, anzitutto laddove prevede il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, con ciò ponendosi in contrasto con gli articoli 21 e 117 della Costituzione. Allo stesso modo, appaiono irragionevoli e contrastanti con gli articoli 3 e 117 della Costituzione la disposizione sulla durata massima delle intercettazioni telefoniche e la previsione della possibilità di una loro proroga per soli 15 giorni, attesa l'impossibilità di predeterminare in quali casi la durata delle intercettazioni debba essere prolungata ai fini del conseguimento dei risultati delle indagini. Quanto alla disciplina delle intercettazioni ambientali, essa contrasta con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e con l'articolo 117 della Costituzione, posto che consentirla solo nei luoghi ove si suppone si stia svolgendo un'attività criminosa impedirà di fatto allo Stato di assolvere alla sua funzione di assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza: vale a tale riguardo l'esempio delle indagini su un omicidio, cioè su un atto criminale già avvenuto. Non di meno, il divieto di riportare il testo delle intercettazioni nelle ordinanze di custodia cautelare, citando solo il loro generico contenuto, viola l'articolo 111 della Costituzione, perché impedisce che la persona accusata di un reato sia informata della natura e dei motivi dell'accusa e disponga delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Infine, nello stigmatizzare le gravi ricadute che il provvedimento produrrà sull'efficacia della lotta alla criminalità organizzata, rileva l'assoluta irragionevolezza della normativa transitoria, in forza della quale, all'interno dello stesso procedimento, potranno esservi intercettazioni fatte con la procedura oggi vigente e altre in applicazione della nuova disciplina. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).
ZAVOLI (PD). Nell'illustrare la questione pregiudiziale QP6, rileva che il dibattito odierno ha ad oggetto la tutela della libertà di informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione e che, data l'altissima rilevanza democratica della questione, sarebbe opportuno accantonare questioni pregiudiziali e opportunismi politici, al fine di favorire un confronto serio e aperto, teso alla tutela dei diritti, al contrasto all'invadenza dei poteri e a difesa della democrazia da intolleranze occulte e da aggressioni fin troppo evidenti. Anziché cercare un giusto contemperamento tra i diversi diritti coinvolti, in un'ottica di tutela dell'informazione di una stampa libera e di repressione di quella che viola invece gratuitamente la riservatezza personale, il provvedimento si limita a restringere al massimo il ricorso allo strumento delle intercettazioni e a prevedere multe pesantissime a carico degli editori, con ciò assumendo caratteristiche di tipo repressivo e illiberale e rischiando di limitare indebitamente l'azione legittima e indispensabile della magistratura. Conclude quindi lanciando un forte e convinto invito all'intera classe politica affinché il provvedimento venga esaminato con la massima ragionevolezza possibile e avendo come principali obiettivi la tutela della libertà e la salvaguardia del dettato costituzionale. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e dei senatori Menardi e Musso. Molte congratulazioni).
Presidenza della vice presidente MAURO
CASSON (PD). Le questioni pregiudiziali QP1, QP8, QP9 e QP10 muovono dall'attestazione dei numerosissimi profili di incostituzionalità del provvedimento, specie con riferimento alla libertà di stampa e alla tutela della sicurezza e della riservatezza dei cittadini. In tale ottica, il divieto di pubblicazione degli atti di indagine non più coperti da segreto fino alla conclusione dell'indagine o al termine dell'udienza preliminare appare in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, con l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e con l'articolo 10 della Carta di Nizza. La disciplina apprestata, inoltre, viola apertamente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale è più volte intervenuta per affermare come sia fondamentale il diritto dei giornalisti a fornire notizie di cronaca giudiziaria, così rischiando di compromettere il ruolo della stampa quale presidio a tutela della democrazia e del corretto svolgimento dell'attività della magistratura. Parimenti irragionevoli e contrastanti con il dettato costituzionale sono le sanzioni previste nei confronti dei giornalisti e l'istituto della sospensione obbligatoria, così come la disciplina fortemente penalizzante nei confronti di coloro non iscritti all'albo dei giornalisti; quanto al divieto di riprese fotografiche e televisive dei dibattimenti e delle relative trasmissioni, esso contrasta con l'articolo 21 della Costituzione e con il principio della pubblicità del giudizio, uno dei cardini del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Infine, il provvedimento è censurabile laddove limita significativamente i poteri investigativi della magistratura, con particolare riferimento all'utilizzo dei tabulati e delle videoriprese, con ciò ostacolando l'attività di accertamento dei reati e pregiudicando la tutela della sicurezza dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).
D'ALIA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE). La questione pregiudiziale QP4, chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1611 per i palesi elementi di incostituzionalità presenti nel testo licenziato dalla Commissione, tuttora oggetto di un lavoro di mediazione tutto interno alla sola maggioranza, a dispetto delle sollecitazioni a trovare le più ampie convergenze. La norma transitoria estende ai procedimenti in corso le norme sulla ricusazione del giudice, sulla sostituzione del pubblico ministero, sulle prerogative della difesa e sulle riprese in udienza, demolendo centinaia di processi in corso e creando inaccettabili disparità tra soggetti coinvolti nel medesimo procedimento. La possibilità di sostituire il pubblico ministero qualora risulti iscritto al registro degli indagati solo perché qualcuno avrà denunciato la rivelazione di notizie sul procedimento porterà inoltre alla cancellazione dell'intero processo, alla ingiusta penalizzazione del magistrato per accuse non provate, alla violazione dei principi costituzionali del buon funzionamento della pubblica amministrazione, dell'inamovibilità del magistrato e del giudice naturale. La tutela della privacy è un obiettivo certamente condivisibile, ma è irrazionale perseguirla ledendo la libertà di stampa e di informazione e non considerando che il tema è ben più complesso, investendo per esempio anche le attività di dossieraggio che talune società private svolgono impunemente nel Paese o le campagne di stampa sganciate dall'attività giudiziaria. Nel provvedimento, se da un lato si impedisce la pubblicazione a fini di stampa di atti non più coperti da segreto (ma nessuno potrà impedirne la pubblicazione su siti Internet esteri), non si interviene in alcun modo su quei soggetti che vengono comunque a contatto, nelle varie fasi del procedimento, con le stesse informazioni riservate. L'equiparazione nel regime restrittivo, inoltre, delle intercettazioni ambientali, telefoniche e delle riprese audiovisive produrrà inevitabili ostacoli alle attività di investigazione e di contrasto alla criminalità organizzata. Palesemente incostituzionale è anche la norma che disciplina specificamente il caso di intercettazioni indirette ed occasionali che coinvolgano parlamentari. Appare inoltre singolare che in un sistema nel quale un giudice monocratico può irrogare anche l'ergastolo, il magistrato per chiedere una semplice attività di intercettazione debba avere l'assenso del tribunale collegiale. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE, PD e IdV. Congratulazioni).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media statale «Luigi Caterino» di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, presenti nelle tribune. (Applausi).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge
nn.1611,212,547,781e932
CECCANTI (PD). La questione pregiudiziale QP2 pone in evidenza l'approccio strumentale del provvedimento in esame rispetto al problema reale delle cosiddette gogne mediatiche originate da fughe di notizie coperte da segreto istruttorio. Le forti limitazioni introdotte dal provvedimento all'uso dello strumento delle intercettazioni creano uno squilibrio fra diritti costituzionalmente sanciti, rafforzando da un lato la tutela della privacy, ma dall'altro ledendo il diritto alla sicurezza, la libertà di stampa e l'obbligatorietà dell'azione penale. Questi evidenti aspetti di incoerenza ed incostituzionalità, che hanno suscitato le dure critiche del Presidente della Camera sull'operato del Senato, richiedono una approfondita e meditata revisione presso la Commissione competente. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).
Presidenza del vice presidente CHITI
CAROFIGLIO (PD). I numerosi divieti e le stringenti sanzioni previsti nel provvedimento in esame contrastano con i principi costituzionali della libertà di stampa e della responsabilità personale; i termini previsti per la durata massima delle intercettazioni sono incompatibili con il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e l'istituto della sospensione obbligatoria con quello dell'efficacia, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Si lede inoltre il principio di uguaglianza prevedendo tutele particolari per gli appartenenti ai Servizi di sicurezza e si viola il principio di ragionevolezza estendendo lo stesso regime alle riprese visive non captative, alle intercettazioni ambientali e alle acquisizioni di tabulati; evidenti diseconomie ed incongruenze sono originate dall'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni. La normativa incide negativamente anche sulle indagini in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, sottraendo alla possibilità di intercettazione i cosiddetti reati satellite. Se approvato, il provvedimento tutelerà certamente i criminali e danneggerà cittadini e Forze dell'ordine, che non potranno che reagire con frustrazione agli assurdi vincoli imposti. Per tali motivi chiede di non passare all'esame del testo licenziato dalla Commissione. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
MARITATI (PD). Avanza una questione pregiudiziale. Il vero intento del disegno di legge non è la tutela della privacy ma la limitazione dei poteri investigativi della magistratura e del diritto ad informare e ad essere informati sull'attività giudiziaria. Il provvedimento appare illegittimo rispetto al dettato costituzionale e rispetto alla normativa europea, incidendo sulla correttezza dei processi e sulla loro ragionevole durata, sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulla tutela della sicurezza; gravi saranno gli effetti sul diritto di difesa, a causa degli ostacoli posti alle vittime dei reati nell'accesso alle intercettazioni. Le limitazioni imposte ai magistrati nell'utilizzo delle intercettazioni che potrebbero risultare utili in altri procedimenti appaiono del tutto irragionevoli e dannose specialmente nelle indagini sulla criminalità organizzata, laddove potrebbero risultare risolutivi gli elementi acquisiti nelle indagini su reati satellite. A ciò si aggiunga che le norme in materia di astensione obbligatoria del giudice e del pubblico ministero per le dichiarazioni rilasciate sul procedimento o per la sola iscrizione nel registro degli indagati a seguito di una denuncia di rivelazione di segreto d'ufficio ancora da verificare (per i magistrati quindi non varrebbe la presunzione di innocenza) consentirebbero ai criminali, grazie a false accuse, di liberarsi di un magistrato così come si saranno liberati, visto le limitazioni poste alla stampa, dei giornalisti scomodi. (Applausi dal Gruppo PD).
Presidenza del presidente SCHIFANI
D'AMBROSIO (PD). L'auspicata conciliazione fra principi costituzionali in materia di privacy, di diritto ad informare e ad essere informati e di diritto della difesa che ci si attendeva dal disegno di legge in esame è stata del tutto disattesa. Al contrario, il provvedimento frappone una quantità tale di ostacoli sul percorso dei magistrati da dilatare i tempi processuali, favorire paradossalmente la possibilità di fughe di notizie e, grazie alle norme relative all'esclusione dei giudici dal processo ed alla possibilità di sostituire il pubblico ministero, favorire i criminali che desiderino liberarsi, con false denunce, di un magistrato che fosse pervenuto magari ad importanti conclusioni investigative. Anche l'attribuzione al tribunale collegiale del distretto della decisione sulle intercettazioni telefoniche contrasta fortemente con il principio della ragionevole durata del processo e risulta problematica sotto il profilo della compatibilità, considerato che i tribunali capoluogo del distretto sono anche chiamati a decidere sulle catture e sulle misure cautelari. Alla luce della sua palese inefficacia, il provvedimento non può che essere dettato da ragioni strumentali, chiede pertanto che non si passi all'esame. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e D'Alia).
PRESIDENTE. Avverte che sono state altresì presentate dal senatore Lusi la questione pregiudiziale QP11 e dalla senatrice Dalla Monica e da altri senatori la questione pregiudiziale QP7 (v. Allegato A).
PORETTI (PD). Illustra la questione sospensiva QS1. Il comma 26 del testo in esame interviene limitando fortemente l'esercizio del diritto di cronaca e di pubblicità delle udienze del processo, in violazione dell'articolo 21 della Costituzione, nonché del principio della trasparenza del dibattimento processuale sancito dall'articolo 471 del codice di procedura penale, considerato che la trasmissione audiovisiva potrebbe essere negata dal giudice e la pubblicità delle udienze pubbliche avvenire solo attraverso un limitato filtro giornalistico. Con tale norma, anziché rispondere all'esigenza di tutelare la privacy dell'indagato prima del rinvio a giudizio, si nega ai cittadini il diritto all'informazione e la libertà di opinione su fatti salienti della vita del Paese che emergono in sede dibattimentale: Radio Radicale dal 1975 realizza la trasmissione integrale di processi che hanno segnato indelebilmente la storia del Paese e che sono elencati nel testo della questione sospensiva. La norma in oggetto dovrebbe essere stralciata dal provvedimento o corretta in sede emendativa perché inutile e insensata. Chiede che l'esame del disegno di legge n. 1611 e connessi sia sospeso sino al 31 dicembre 2010. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Baldassarri).
SALTAMARTINI (PdL). Il disegno di legge posto all'esame dell'Aula è animato dall'intento di garantire il rispetto di principi costituzionali inviolabili e impreteribili come la riservatezza delle comunicazioni personali, la presunzione di non colpevolezza, la tutela della persona e del suo onore. In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, spesso citata dall'opposizione a suffragio delle proprie argomentazioni, è entrata a pieno titolo nell'ordinamento giuridico italiano, con il filtro della giurisprudenza della Corte di giustizia europea: in una famosa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato ribaltato il principio della prevalenza del diritto di cronaca sulla riservatezza personale, soprattutto laddove il diritto di cronaca non risponde al principio della verità del fatto. È necessario porre un assennato freno all'abuso delle intercettazioni telefoniche in Italia, senza con ciò comprimere l'attività investigativa della polizia giudiziaria. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Casson e da altri senatori (QP1); dai senatori Ceccanti e da altri senatori (QP2); dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP3); dal senatore D'Alia (QP4); dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QP5); dal senatore Zavoli e da altri senatori (QP6); dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP7); dal senatore Casson e da altri senatori (QP8); dal senatore Casson e da altri senatori (QP9); dal senatore Casson e da altri senatori (QP10); dal senatore Lusi (QP11), nonché dai senatori Carofiglio; Maritati; D'Ambrosio. Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale QS1, avanzata dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
L'orientamento della Presidenza, sin dall'inizio dell'iter di esame del provvedimento, è stato quello di consentire il massimo dell'approfondimento della materia e di agevolare ogni sforzo possibile di sintesi tra maggioranza ed opposizione. In coerenza con tale impostazione e prescindendo da valutazioni sul contenuto delle singole norme, per il ruolo di terzietà spettante al Presidente del Senato rinvia alla Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, gli emendamenti 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 e 1.710 ed i relativi subemendamenti, al fine di rendere possibili ulteriori tentativi di mediazione tra le diverse posizioni. La Commissione giustizia dovrà pronunziarsi sui predetti emendamenti e relativi subemendamenti e riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 8 giugno. Gli eventuali emendamenti approvati saranno pertanto sottoposti all'Assemblea come emendamenti della Commissione medesima.
Rinvia pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 1 GIUGNO 2010
169a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(1611, 212, 587, 781, 932-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea e rinvio)
Il relatore CENTARO (PdL) illustra i propri emendamenti presentati al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame in Assemblea e per i quali il Presidente del Senato ha disposto il rinvio dell'esame in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato. Si sofferma dapprima sugli emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702, i quali modificano l'articolo 114 del codice di procedura penale, ripristinando l'originaria formulazione del testo del disegno di legge n. 1611, così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare attraverso una novella al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è consentita, in ogni caso, la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Ai sensi poi dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 114 il divieto della pubblicazione anche parziale, per riassunto nel contenuto, opera fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, per la documentazione e gli atti relativi a conversazioni anche telefoniche, o a flussi di conversazioni telematiche o informatiche ovvero a dati riguardanti il traffico telefonico o telematico; anche se non più coperti da segreto; nonché per le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti la norma consente tuttavia la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice. Il comma 7 dell'articolo 114 del codice di rito, poi, così come modificato dal comma 6 dall'emendamento 1.702, prevede il divieto di pubblicazione in ogni caso degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni di cui è stata ordinata la distruzione, nonché il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto delle intercettazioni riguardanti fatti circostanze e persone estranee all'indagine.
Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.703, il quale sopprime il comma 10 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame in Commissione concernente la previsione di due nuovi articoli nel codice di rito, in materia tendenti ad estendere la disciplinar relativa all'autorizzazione alle intercettazioni sia alle riprese visive che alla corrispondenza postale.
L'emendamento 1.704 poi circoscrive i presupposti per l'autorizzazione all'intercettazione di riprese visive specificando doversi trattare di intercettazioni di immagini mediante riprese visive. Si vuole in tale modo rendere la norma più conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione la quale nel riferirsi ad immagini davanti a riprese visive intende riferirsi alle cosiddette riprese captative.
L'emendamento 1.705 introduce una nuova norma con la quale si prevede che il limite di durata massima delle intercettazioni non possa trovare applicazione ai casi di indagine per la ricerca di latitanti.
Riferisce quindi sull'emendamento 1.706 il quale reintroduce l'obbligo di segretazione non solo degli atti ma anche delle attività di indagine così come originariamente previsto nel testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati.
Dopo aver illustrato l'emendamento 1.707, il quale esclude - specularmene a quanto previsto con riguardo al reato di violenza sessuale - l'obbligo di arresto in flagranza nei casi di minore gravità per il reato di atti sessuali con minorenni, dà conto dell'emendamento 1.708, il quale modifica il nuovo articolo 616-bis del codice penale nel senso suggerito dagli organismi rappresentativi della stampa. Nella nuova formulazione infatti si fa più correttamente riferimento alla categoria iscritti all'ordine professionale ricomprendendo così anche la categoria dei cosiddetti pubblicisti. Di particolare rilievo è poi l'emendamento 1.709 il quale riduce la sanzione pecuniaria per gli editori nei casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
Illustra infine l'emendamento 1.710, il quale, intervenendo sulla disciplina transitoria, estende ai procedimenti pendenti anche le nuove norme relative all'obbligo di astensione del giudice all'obbligo di sostituzione del pubblico ministero e anche alle garanzie di libertà del difensore.
La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il subemendamento 1.700/1, osservando come appaia incomprensibile la ragione per la quale si voglia mantenere il divieto di pubblicazione anche di tutti gli atti di indagine divenuti pubblici. A suo parere per un'adeguata tutela della riservatezza è sufficiente prevedere l'espulsione di ogni atto relativo a fatti o persone estranei al procedimento con la previsione di sanzioni per coloro che dispongono la pubblicazione di questi ultimi atti. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 114 del codice di rito, ripristinate peraltro dall'emendamento 1.700. Tale norma infatti introduce una disciplina ibrida nel regime di pubblicabilità degli atti, in particolare, seri problemi potranno essere posti dalla possibilità della pubblicazione per riassunto di alcuni atti. Si sofferma, infine, criticamente sulle nuove norme in materia di astensione del giudice e sostituzione del pubblico ministero. La normativa delineata dal disegno di legge è destinata a suo parere ad influire negativamente sulla durata dei processi.
Il senatore CASSON (PD) interviene per illustrare i subemendamenti 1.700/3, 1.700/5 e 1.700/6, sottolineando preliminarmente la presenza, rilevata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, di talune discrasie fra le previsioni dell'articolo 114 e quelle di cui all'articolo 329.
Si sofferma quindi sul subemendamento 1.700/3 con il quale si vuole consentire la pubblicazione non solo per riassunto ma anche parziale o nel contenuto degli atti non più coperti dal segreto.
Il senatore LI GOTTI (IdV) rileva l'inusualità della decisione del Presidente del Senato di rinviare alla Commissione emendamenti parlamentari, equiparandoli nei fatti a quelli del relatore o del Governo. Illustra quindi il subemendamento 1.700/4. Nel soffermarsi criticamente sugli emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702, invita la Commissione a riflettere sulla situazione paradossale che si verrebbe a determinare nei casi in cui l'imputato chieda di essere giudicato con rito abbreviato mediante udienza pubblica. Si domanda per quale ragione nonostante la pubblicità dell'udienza preliminare si debba differire al termine dell'udienza stessa la pubblicabilità degli atti. Si sofferma criticamente poi sui nuovi commi 2 e 7 dell'articolo 114. In particolare, pur condividendo in linea generale il divieto assoluto di pubblicazione degli atti intercettazioni dei quali è stata disposta la distruzione non comprende per quale ragione sia consentita comunque la pubblicazione solo per riassunto degli atti non più coperti dal segreto. Conclude domandandosi in che modo si possa impedire alla stampa di pubblicare dati o atti che sono stati immessi in rete e quindi di fatto resi pubblici.
Il senatore LONGO (PdL) ritiene non condivisibili i rilievi formulati dal senatore Li Gotti in quanto a suo parere non si può parlare di udienza preliminare nei casi di rito abbreviato.
Il senatore D'AMBROSIO (PD) dopo aver svolto talune considerazioni sui rilievi formulati dal senatore Li Gotti con riguardo al rito abbreviato, si sofferma sul comma 3 dell'articolo 41 de codice di rito, evidenziando l'esigenza di una modifica.
Il senatore MARITATI (PD) esprime la propria contrarietà nei confronti della possibilità di pubblicare per riassunto le intercettazioni. A suo parere infatti solo la pubblicazione integrale delle intercettazioni può impedire strumentalizzazioni o libere interpretazioni dei fatti di indagine.
La senatrice FINOCCHIARO (PD), dopo aver svolto brevi precisazioni sul rito abbreviato, si sofferma sulla questione relativa al rinvio in Commissione di emendamenti presentanti dalla maggioranza, fra i cui firmatari è annoverato anche il relatore. La decisione del Presidente del Senato, da un lato, di consentire la subemendabilità di emendamenti di iniziativa parlamentare, e di rinviare, dall'altro, tali emendamenti alla Commissione, è indubbiamente di estrema garanzia per i diritti dell'opposizione. E' altrettanto innegabile l'effetto psicologico di tale scelta, con la quale si vuole far passare l'idea per cui sembra che la decisione di rivedere il testo del disegno di legge sia strettamente parlamentare. Nella realtà ci si trova davanti all'ennesimo caso in cui il Parlamento svolge il ruolo di mera cassa di risonanza del mutamento delle decisioni del Governo.
Venendo al merito del disegno di legge sottolinea come la richiesta di rinvio in Commissione sia stata formulata non per mere logiche dilatorie ma nella speranza di giungere a talune modifiche di alcuni degli aspetti più problematici del disegno di legge; in particolare chiede di sapere se vi sia qualche disponibilità da parte della maggioranza di intervenire sulla disciplina transitoria.
Il sottosegretario CALIENDO svolge dapprima taluni rilievi sulle discrasie tra le discipline previste dall'articolo 114 e dall'articolo 329. Ricorda come prima dello scandalo cosiddetto di "mani pulite", al fine di limitare il protagonismo di alcuni magistrati fosse stato raggiunto un accordo fra la Federazione nazionale della stampa e il Consiglio superiore della magistratura circa la non pubblicazione dei nomi dei magistrati procedenti. Il problema delle violazioni del segreto istruttorio hanno incominciato ad emergere solo dopo i fatti di tangentopoli. Con riguardo alle modifiche all'articolo 114, pur non ritenendo "perfetta" la formulazione introdotta dalla Camera dei deputati, ritiene che non si possa non essere d'accordo sul divieto di pubblicazione di atti attinenti a fatti o persone estranee alle indagini. Altrettanto condivisibile ritiene la possibilità di pubblicazione per contenuto degli atti non più secretati. A suo parere infatti non c'è alcuna necessità di prevedere un obbligo di pubblicazione integrale delle intercettazioni, essendo sufficiente che di esse sia consentita l'integrale lettura da parte del difensore. Talune perplessità esprime con riguardo al comma 2-ter dell'articolo 114, nella parte in cui sembra impedire la possibilità di richiamare la documentazione e gli atti contenuti nell'ordinanza cautelare. Relativamente alle modifiche all'articolo 36 del codice di rito ritiene condivisibile l'obbligo di astensione per il giudice nel caso in cui questi abbia rilasciato dichiarazioni relative al procedimento. Si sofferma infine sulla questione relativa alla normativa transitoria. A suo parere appare necessario prevedere l'immediata applicazione quantomeno di quelle norme che sono volte ad un rafforzamento dei diritti individuali. Alla luce di tale premessa non si può non ritenere condivisibile la decisione di prevedere l'applicazione anche ai procedimenti pendenti delle norme sull'astensione del giudice sulla sostituzione del pubblico ministero, sulle comunicazioni dei difensori nonché di alcune delle previsioni relative ai divieti di pubblicazione.
La senatrice DELLA MONICA (PD) non condivide quanto testé affermato dal Governo e sottolinea i gravi rischi che comporta, in particolare, l'applicazione delle disposizioni novellate degli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, così come prevista dall'emendamento 1.710.
Infatti la conseguenza dell'anticipata applicazione di tali disposizioni è il rischio che importanti processi vengano praticamente azzerati a causa di una denuncia, magari infondata, presentata da un imputato nei confronti del pubblico ministero o del giudice per violazione dell'articolo 379-bis del codice penale oppure per aver rilasciato dichiarazioni sul processo; si tratta di una disposizione che ben può essere inquadrata in una generale tendenza di questo Governo e questa maggioranza, che pure ribadiscono continuamente la necessità di accelerare i tempi processuali, a frapporre ostacoli e ritardi al corso della giustizia collegati ad atti o comportamenti che, magari, nel momento in cui erano stati posti in essere apparivano del tutto regolari.
Rispondendo ad un'osservazione del sottosegretario CALIENDO - il quale rileva che l'obbligo di astensione per il giudice che abbia rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli, esso appare di evidente opportunità, data la necessità di salvaguardare non solo la sostanza ma anche l'apparenza dell'imparzialità del giudice, mentre per quanto riguarda il pubblico ministero, l'obbligo di sostituirlo scatta in presenza di un'accusa grave come la violazione dell'articolo 379-bis - il senatore LI GOTTI (IdV) sottolinea che dalla lettura della lettera a) del comma 2, risulta chiaro il riferimento alla lettera h-bis) dell'articolo 53 del codice di procedura penale, introdotta dal comma 1, quale causa di sostituzione anche per il pubblico ministero.
La senatrice DELLA MONICA (PD) precisa che l'applicabilità anche al pubblico ministero del divieto di cui alla lettera h-bis) del codice di procedura penale, avrebbe dovuto essere coordinata con la disposizione, ben altrimenti dettagliata e circostanziata, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che tipizza le infrazioni disciplinari in questa materia.
Il presidente BERSELLI fa presente che la discussione sul punto potrà essere ripresa in sede di esame dei subemendamenti all'emendamento 1.710.
Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale illustra i subemendamenti del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 1.701, e della senatrice DELLA MONICA (PD), che sottolinea il rischio di favorire una deliberata disinformazione insito nella possibilità di pubblicare gli atti esclusivamente per riassunto, il senatore LEGNINI (PD) invita la Commissione ad una riflessione sulla necessità di ridiscutere l'esistenza nel nostro sistema processuale di un'entità ambigua quali atti pubblici ma non pubblicabili, soprattutto alla luce del fatto che, una volta che l'atto è pubblico, vale a dire consultabile dalle parti che ne possono anche estrarre copia, nulla vieta, ad esempio, che un atto non pubblicabile in Italia lo sia invece sui giornali di un altro Paese, una circostanza questa che mentre annullerebbe il risultato che il Governo intende ottenere, sarebbe al tempo stesso foriera di una grave perdita di credibilità e di immagine del nostro Paese, non diversamente da quanto è avvenuto in altre circostanze in cui si sono potuti guardare sulla stampa periodica di altri Paesi servizi fotografici di cui in Italia era stata vietata la pubblicazione.
Il senatore CASSON (PD) ritira i subemendamenti 1.702/1 e 1.702/2, che presentano alcuni difetti di redazione.
Parimenti, il senatore LI GOTTI (IdV) ritira il subemendamento 1.702/3.
La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra i subemendamenti del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 1.704, rilevando quanto sia assurdo che la maggioranza presenti senza motivazioni convincenti un emendamento che ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo che la Commissione aveva svolto un complesso e proficuo lavoro per disciplinare in maniera soddisfacente il tema delle riprese visive.
Illustra quindi il subemendamento 1.705/1 e il subemendamento 1.706/1.
A tale ultimo proposito ella osserva come anche in questo caso non si comprende perché mai la maggioranza ritorni oggi su una decisione - quella di sopprimere il riferimento alle attività oltre che agli atti di indagine nella norma sull'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale - di cui tutta la Commissione aveva ravvisato con convinzione l'opportunità.
Il presidente BERSELLI, nell'avvertire che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 1.707, sollecita l'attenzione dei colleghi su questa disposizione, osservando come in questo caso si trovi di fronte al problema di un grave travisamento da parte dell'opinione pubblica e degli organi di informazione circa gli scopi di questo emendamento, che è stato da più parti presentato come una sorta di disposizione favorevole ai pedofili, proposta sulla base di fantomatiche pressioni da parte di ambienti vaticani, e sarebbe pertanto opportuno lavorare in vista di una formulazione che non lasciasse dubbi sulle reali intenzioni dell'emendamento.
Il relatore CENTARO (PdL) ricorda che l'emendamento è stato presentato sostanzialmente per ragioni di armonia del sistema: infatti, come è noto, l'articolo 380 del codice di procedura penale non prevede il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all'articolo 609-quater, fra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, mentre lo prevede per la violenza sessuale, di cui all'articolo 609-bis, escludendo però la predetta obbligatorietà per i casi di minore gravità: era quindi logico che, una volta inserito il reato di cui al 609-quater fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, che venisse prevista un'analoga causa di esclusione.
Concorda il rappresentante del GOVERNO.
Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell'emendamento, e cioè la necessità di evitare l'arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti, il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che il richiamo alla necessità di armonizzare il trattamento ai fini dell'arresto obbligatorio in flagranza dei reati di cui all'articolo 609-bis e 609-quater non appare fondato.
Il presupposto di tale asserita necessità, infatti, sembrerebbe essere quello di escludere l'arresto obbligatorio laddove la pena per gli atti sessuali con minorenni è ridotta a motivo della minore gravità del fatto, così come esso è escluso laddove la pena sia ridotta nelle ipotesi di violenza sessuale. Ma i criteri con cui il legislatore ha inserito questo o quel reato nell'elenco di cui all'articolo 380 non sono esclusivamente quantitativi, altrimenti ad esempio non si comprenderebbe il perché siano inseriti fra tali reati il furto in abitazione e il furto con strappo, di cui all'articolo 624-bis, che, nella loro forma semplice, sono puniti con la pena da uno a sei anni.
Ai fini dell'inserimento nell'articolo 380, dunque, deve essere effettuata una valutazione complessa, e non si può invocare pedissequamente la necessità di un uguale trattamento per le ipotesi in cui due reati sono parimenti puniti in maniera meno grave.
Del resto, a suo parere, la stessa esclusione delle ipotesi meno gravi di cui all'articolo 609-bis non appare convincente, dal momento che quella sulla minore gravità di un reato è questione di merito, e dunque non si può pretendere che il poliziotto ne faccia una valutazione all'atto di decidere se procedere o meno all'arresto.
In ogni caso, ciò che il legislatore deve tenere presente, è la necessità di tutelare i bambini, sicché non sarebbe accettabile un generico rinvio alla minore gravità in quanto suscettibile di lasciare in molti casi privi di difesa dei bambini sulla base di una mancata previsione di arresto obbligatorio in flagranza che, con la legge in discussione, finisce per avere effetti anche sulla praticabilità di tecniche di indagine e sull'utilizzabilità di intercettazioni.
Laddove si intenda escludere dall'arresto obbligatorio ipotesi che appaiono meno gravi, il subemendamento 1.707/4, da lui presentato, fa riferimento al comma secondo dell'articolo 609-quater del codice penale, in quanto in quel caso la valutazione sulla minore età è collegata a un fatto oggettivo quale l'età più matura della persona offesa che, sia pure in uno stato di inferiorità psicologica, ha acconsentito agli atti sessuali.
Il senatore LONGO (PdL) non condivide le perplessità del senatore Li Gotti in ordine all'impossibilità che l'agente di polizia che si trova davanti alla flagrante commissione di un reato possa effettuare la valutazione, anche nel merito, se sussista il titolo di reato che impone o meno di procedere all'arresto. In realtà ciò che avviene in pratica è che la polizia, trovandosi di fronte alla continuazione di un reato, procede comunque all'arresto, laddove vi sia un fumus di sussistenza dei presupposti di diritto, ed è poi il pubblico ministero, in applicazione dell'articolo 389 del codice di rito, ovvero il giudice, in sede di udienza di convalida, a decidere sulla ricorrenza dei presupposti di legge.
Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (PD) e del senatore CASSON (PD), i quali ritengono che il problema possa essere meglio affrontato intervenendo sul codice penale, la senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva come, per quanto riguarda l'articolo 609-bis, la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale.
Nel caso però dell'articolo 609-quater questo problema si sovrappone a quello dell'età dei soggetti coinvolti e della necessità di non criminalizzare i rapporti fra adolescenti, problema che all'epoca venne risolto in maniera probabilmente insoddisfacente e poco elastica; del resto non è solo in questa circostanza che ella si è posta il problema di come modificare il terzo comma dell'articolo 609-quater, una questione certamente di non facile soluzione.
Il relatore CENTARO (PdL) osserva come gli interventi sul codice penale, magari opportuni, rischiano di lasciare irrisolte alcune questioni che il suo emendamento si proponeva di riservare alla prudente valutazione del giudice. Ad esempio, laddove si decidesse di allargare la sfera di non punibilità per i minorenni, resterebbe il rischio di dover disporre l'arresto obbligatorio per un ragazzo di 18 anni sorpreso ad accompagnarsi con una tredicenne.
Il senatore LONGO (PdL) rileva come nell'affrontare questa materia si debba tener conto del fatto che, a seguito della soppressione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, negli ultimi 14 anni la giurisprudenza ha elaborato una nozione estremamente lata di atti sessuali, il che induce a valutare con attenzione le conseguenze che avrebbe la mancata valutazione, ai fini dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza dell'esistenza di ipotesi di minore gravità.
Concorda il sottosegretario CALIENDO.
Il presidente BERSELLI propone di accantonare l'emendamento 1.707 e i subemendamenti ad esso collegati in modo da consentire al relatore ed al Governo di valutare, entro martedì prossimo, la possibilità di proporre una formulazione più soddisfacente.
Dopo un breve dibattito la Commissione conviene.
Il senatore CASSON (PD) illustra i subemendamenti all'emendamento 1.708, rilevando la necessità di una formulazione più ampia dell'esimente di cui alla lettera c) di cui al nuovo articolo 616-bis del codice penale, in modo da ricomprendere il diritto di cronaca anche per figure quali i pubblicisti.
Il relatore CENTARO (PdL) osserva come la formulazione proposta nasca da indicazioni dell'ordine dei giornalisti in quanto idonea a ricomprendere tutte le figure professionali che operano nell'informazione.
Il senatore LI GOTTI (IdV) nell'illustrare il subemendamento 1.708/3 osserva che il divieto di censura della stampa non è previsto dalla Costituzione a difesa di una categoria professionale, ma del diritto dei cittadini di essere informati e partecipare a loro volta alla formazione della pubblica.
In questo senso non si comprende come si possa subordinare l'esimente dell'esercizio di cronaca all'appartenenza a una categoria professionale, si pensi all'ipotesi dei redattori di un giornale scolastico.
Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene sull'emendamento 1.709, svolgendo talune considerazioni sull'esigenza di tutelare, nell'ottica di garantire la libertà di stampa, la piccola editoria. Ritiene che sarebbe stato possibile in considerazione del pari rango delle fonti legislative coinvolte, prevedere un abbassamento ulteriore del minimo della sanzione prevista per gli editori nei casi di arbitraria pubblicazione degli atti del procedimento.
Secondo il senatore LONGO (PdL) l'unico aspetto intangibile è rappresentato dalla quantificazione dell'ammontare del valore della quota, essendo ben possibile determinare un minimo anche in tacita deroga al decreto legislativo sulla responsabilità degli enti.
Il senatore CASSON (PD), intervenendo sull'emendamento 1.709, osserva come il proprio Gruppo non abbia presentato subemendamenti ritenendo necessaria la soppressione tout court di tale previsione. In linea generale, condivide i rilievi tecnici formulati dal senatore Longo.
La senatrice FINOCCHIARO (PD) ritiene che dal tenore del dibattito non sembra ravvisabile la volontà della maggioranza e del Governo di modificare le proposte emendative presentate in Aula. Alla luce di ciò ritiene quindi che la Commissione possa procedere alla votazione degli emendamenti e dei relativi submendamenti, con la speranza che la maggioranza riveda il proprio orientamento nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso la riformulazione degli emendamenti proposti.
Il presidente BERSELLI ritiene che la Commissione possa iniziare la votazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti ad eccezione degli emendamenti 1.707 e 1.710 dei quali ritiene necessario un temporaneo accantonamento. L'esame di questi ultimi emendamenti e dei relativi subemendamenti potrà svolgersi in una successiva seduta che si convoca fin da ora per il prossimo martedì mattina.
Il senatore VALENTINO (PdL) ritiene che sia necessaria una ulteriore riflessione sul comma 40 dell'articolo 1 del disegno di legge, relativo alla normativa transitoria.
La senatrice DELLA MONICA (PD) insiste affinché la Commissione concluda oggi stesso i suoi lavori, preannunciando che non parteciperà all'eventuale seduta di martedì mattina.
Il senatore LEGNINI (PD) nell'esprimere perplessità sulla procedura regolamentare che si sita seguendo, ritiene che la Commissione non possa disporre l'accantonamento degli emendamenti ma debba oggi stesso concludere il proprio esame.
Il presidente BERSELLI su sollecitazione del senatore Li Gotti precisa che il Presidente del Senato ha disposto che la Commissione proceda anche al voto degli emendamenti i quali, laddove approvati, risulterebbero a firma della Commissione.
Il sottosegretario CALIENDO concorda sull'opportunità di accantonare fino a martedì l'esame degli emendamento 1.707 e 1.710 e dei relativi subemendamenti.
Il relatore CENTARO (PdL) esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dalla maggioranza, ad eccezione di quelli relativi agli emendamenti 1.707 e 1.710, dei quali è stato disposto l'accantonamento.
La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge dapprima il subemendamento 1.700/1.
Dopo aver respinto tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.700, approva l'emendamento 1.700.
In esito a distinte e successive votazioni sono altresì respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.701, il quale invece, posto ai voti, è approvato.
Essendo stati precedentemente ritirati i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.702, la Commissione approva l'emendamento 1.702.
Dopo che sono stati respinti in esito a distinte e successive votazioni tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.703, la Commissione approva l'emendamento 1.703.
Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.704, il quale, invece, posto ai voti, è approvato.
Respinto il subemendamento 1.705/1, è approvato l'emendamento 1.705.
Dopo che è stato respinto il subemendamento 1.706/1, è approvato l'emendamento 1.706.
Accantonati tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.707 nonché l'emendamento stesso, si passa all'esame dell'emendamento 1.708, il quale, dopo che sono stati respinti tutti i subemendamenti ad esso riferiti, è approvato.
E' altresì approvato l'emendamento 1.709.
E' rinviato invece alla seduta di martedì l'esame dell'emendamento 1.710 e dei relativi subemendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12.30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1611, 212, 547, 781 e 932-A
Art. 1
1.700/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 114 al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono inserite le seguenti: "fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3 e fatti salvi, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, gli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare, che non siano stati trascritti dal giudice con perizia o di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7"».
1.700/2
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3».
1.700/3
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.700, dopo le parole: «la pubblicazione» inserire le seguenti: «parziale, o nel contenuto o».
1.700/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.700, sopprimere le parole: «per riassunto».
1.700/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» sostituire le parole: «per riassunto» con le seguenti: «nel contenuto».
1.700/6
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» dopo le parole: «per riassunto» inserire le seguenti: «e nel contenuto».
1.700
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto"».
1.701/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».
1.701/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».
1.701/3
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:
«2-bis. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare;
2-ter. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2-bis, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2-bis, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate con perizia disposta dal giudice, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.
2-quater. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2-bis del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di trascrizione disposte dal giudice con perizia».
1.701/4
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso 2-bis dopo le parole: «anche parziale,» sopprimere le seguenti parole: «per riassunto o nel contenuto».
1.701/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto».
Conseguentemente, al capoverso «2-ter» sopprimere le parole: «, per riassunto».
1.701/6
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o nel contenuto».
1.701/7
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: da «0 a flussi» fino a: «o telematico».
1.701/8
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.701, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «anche se non» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienze preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».
1.701/9
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «anche se non più» fino alla fine del periodo con le parole: «che siano coperti dal segreto».
1.701/10
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole: «fino alla conclusione dell'indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» con le parole: «fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne abbiano avuto conoscenza»
1.701/11
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» dopo le parole: «consentita la pubblicazione» sopprimere le parole: «nel contenuto».
1.701/12
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «nel contenuto», con le seguenti: «per riassunto».
1.701/13
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del periodo.
1.701/14
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» sostituire le parole: «fatta eccezione» con le parole: «anche».
1.701/15
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente comma:
«2-quater». «È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».
1.701
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti seguenti:
"2-bis. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2- bis"».
1.702/1
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione, degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione».
1.702/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.701, al capoverso «7» sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
1.702/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal comma 2 è sempre consentita la pubblicazione degli atti non coperti dal segreto».
1.702
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:"7. E ` in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E`altresı` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis"».
1.703/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente:
"Art. 266-quater. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria"».
1.703/2
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, LEGNINI
All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 266-ter. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:
a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva non captative di conversazioni, che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive"».
1.703/3
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10» con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 266-ter. (Intercettazioni di corrispondenza postale). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione"».
1.703/4
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», al comma 1, alinea, dopo le parole: «di immagini mediante riprese visive», inserire le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni ovvero anche a contenuto non captativi, purché effettuate nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenza di essi».
1.703/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 9, capoverso "Art. 266", al comma 1, alinea, dopo le parole: "di immagini mediante riprese visive", inserire le seguenti: "a contenuto captativo di conversazioni"».
1.703
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Sopprimere il comma 10.
1.704/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.704, dopo le parole: «nei casi di» sopprimere le parole: «intercettazioni di immagini mediante».
1.704/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.704, dopo le parole: «riprese visive», aggiungere, in fine, le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni».
1.704
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: «nei casi di riprese visive» con le seguenti: «nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive».
1.705/1
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.705, al capoverso «19-bis» , dopo le parole: «267, comma 3», aggiungere, in fine, le seguenti: «né le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d) e 1-bis del medesimo articolo 267»
1.705
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3"».
1.706/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.706 capoverso «19-bis» sopprimere le parole: «e le attività».
1.706
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
1.707/1
FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.707, sostituire le parole: «escluso» con le parole: «incluso».
1.707/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.707, al comma 22, sostituire la parola: «,escluso» con la seguente: «incluso».
1.707/3
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.707, sostituire la parola: «escluso» con la parola: «compreso
1.707/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.707, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al comma secondo».
1.707
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Al comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».
1.708/1
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.708, alla lettera c) sostituire le parole da: «ai fini dell'attività» fino alla fine, con le seguenti: «nell'esercizio del diritto di informazione».
1.708/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.708, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale».
1.708/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1. 708, sostituire le parole da: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale» con le seguenti: «sancita solennemente dall'articolo 21 della Costituzione
1.708/4
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.708, capoverso «c» sostituire le parole da: «giornalisti», fino alla fine, con le seguenti: «giornalisti, anche pubblicisti».
1.708/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.708, capoverso «c» dopo le parole: «giornalisti» inserire le seguenti: «, anche pubblicisti».
1.708
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma,sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti iscritti all'ordine professionale».
1.709
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Al comma 28, sostituire le parole: «da duecentocinquanta a trecento quote» con le seguenti: «da cento a duecento quote».
1.710/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1. 710, sopprimere le seguenti parole: «36, 53».
1.710/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.710, sopprimere le seguenti parole: «114, 115, 268, comma 7-bis».
1.710/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.710, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «271».
1.710/4
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.710 capoverso 40 dopo le parole: «o introdotte dal presente articolo,» inserire la parola: «non».
1.710/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.710, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire la seguente: «non».
1.710/6
FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.710, sostituire le parole da: «si applicano anche», fino alla fine, con le seguenti: «non si applicano ai procedimenti per i quali la relativa notizia di reato, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice.».
1.710/7
FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le parole: «non si applicano».
1.710/8
All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».
1.710/9
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».
1.710
GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI
Sostituire il comma 40 con il seguente:
«40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010
170a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.
La seduta inizia alle ore 12,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente BERSELLI (PdL) avverte che il sopralluogo all'istituto penale per i minorenni di Nisida che doveva svolgersi nella giornata di oggi avrà luogo nella mattinata di martedì 15. Chiede di sapere quali senatori siano interessati a prendere parte alla visita.
Aderiscono alla richiesta del presidente Berselli i senatori Li Gotti, Centaro, Gallone, Maritati, Della Monica e Allegrini.
IN SEDE REFERENTE
(1611, 212, 547, 781 e 932-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge in titolo)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.
Il relatore CENTARO (PdL) dopo aver fatto presente di aver depositato testè taluni ulteriori emendamenti al disegno di legge in Assemblea, ritira l'emendamento 1.707.
Con riguardo all'emendamento da ultimo ritirato osserva come si sia venuta a determinare una querelle di natura mediatica del tutto priva di fondamento. Per tale ragione si è ritenuto opportuno rinviare tutto il dibattito sorto in relazione al comma 22 ad un successivo provvedimento.
Al riguardo segnala la presentazione di un emendamento integralmente soppressivo del comma 22.
Il senatore LONGO(PdL), nel prendere atto del ritiro dell'emendamento 1.707, ritiene che tutto il dibattito sorto in relazione al comma 22 così come introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sia il frutto di un'operazione meramente demagogica, dato che l'intendimento dei presentatori non era certo quello di prevedere misure volte "alla difesa dei pedofili" come da taluni sostenuto, quanto piuttosto quello di restituire coerenza al sistema.
A ben vedere infatti con l'introduzione del comma 22 si è venuta a determinare una situazione paradossale per la quale nel caso di violenza sessuale per casi di minore gravità non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre sarebbe stato previsto per gli atti sessuali su minorenni in ogni caso, anche per quelli di minore gravità, come quelli che coinvolgono da un lato soggetti appena infraquattordicenni e dall'altro soggetti minorenni o comunque molto giovani.
Il senatore MARITATI (PD) ritiene che i rilievi testè formulati dal senatore Longo siano irrituali e pretestuosamente accusatori, dal momento che da parte dei senatori dell'opposizione vi è stata la massima disponibilità a contribuire alla ricerca di soluzioni che evitassero interpretazioni improprie dell'emendamento 1.707.
Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime perplessità sul piano regolamentare per la decisione del relatore di ritirare un emendamento di cui peraltro non è primo firmatario. A ben vedere infatti il ritiro dell'emendamento verrebbe a determinare una violazione della procedura prevista dall'articolo 100, comma 1, di rinvio degli emendamenti in Commissione, procedura di natura meramente incidentale.
Il senatore MAZZATORTA (LNP) ritiene necessario intervenire sul dibattito sorto intorno all'emendamento 1.707 in quanto ritiene che tutta questa querelle sia frutto di intenti demagogici e di pura disinformazione. Nel ricordare come sia stato proprio l'attuale Esecutivo ad introdurre fra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, il reato di violenza sessuale, con l'esclusione dei casi di minore gravità osserva come allora nessuna obiezione o critica fosse stata sollevata sul punto. Con l'emendamento 1.707 si voleva ovviare alla incongruenza sistematica determinata dall'approvazione dell'emendamento 1.241 del senatore Li Gotti.
Conclude sottolineando come allo stato attuale il reato di pedofilia non sia inserito fra quelli per i quali l'articolo 380 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.
Il senatore LEGNINI (PD) ritiene fondati e condivisibili i rilievi di carattere regolamentare formulati dal senatore Li Gotti. A suo parere l'emendamento 1.707 non può essere ritirato dal relatore in Commissione, in quanto si tratta di un emendamento presentato in Assemblea. Tenuto conto poi della presentazione di ulteriori dodici nuove proposte emendative da parte del relatore in Assemblea, alcune delle quali intervengono su materie già affrontate dagli emendamenti e rinviati in Commissione, chiede al Presidente di sospendere la seduta.
Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO (PdL) il senatore CASSON (PD) esprime piena condivisione per i rilievi formulati dal senatore Legnini. Con riguardo all'emendamento 1.707, osserva come le disposizioni di modifica dell'articolo 380 del codice di rito siano state inserite, sebbene del tutto estranee alla materia delle intercettazioni, in maniera alquanto improvvida nel disegno di legge. Con riguardo al merito della questione sottolinea come nel corso delle precedenti sedute il proprio Gruppo abbia manifestato la disponibilità a rivedere tale questione, attraverso puntuali modifiche, non già al codice di procedura ma alle singole fattispecie contemplate dal codice penale.
Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come l'emendamento approvato in Commissione con il quale è stato introdotto il comma 22, abbia determinato problemi di natura sistematica nella parte in cui si viene a determinare la paradossale situazione per la quale nel caso di atti sessuali fra minorenni consenzienti si deve procedere all'arresto obbligatorio in flagranza mentre nel caso di atti sessuali su soggetti non consenzienti invece l'obbligo di arresto è meramente facoltativo, qualora la condotta rivesta carattere di minore gravità.
Tenuto conto, come del resto ha detto anche il senatore Casson, della sostanziale estraneità della materia oggetto del comma 22 e del relativo emendamento 1.707, ritiene condivisibile la decisione del relatore di ritirare la proposta.
La senatrice FINOCCHIARO (PD) condivide pienamente le osservazioni del senatore Legnini di carattere procedurale. E' indubbio infatti che l'emendamento del quale il relatore ha preannunciato il ritiro non appartiene alla piena cognizione della Commissione, essendo stato presentato in Assemblea e rinviato unicamente per un ulteriore approfondimento e dibattito in Commissione.
Tenuto conto poi della presentazione di ulteriori proposte emendative, delle quali con ogni probabilità sarà richiesto, in sede di Conferenza dei Capigruppo, la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti ed il rinvio in Commissione, chiede al Presidente di sospendere i lavori della Commissione.
Con riguardo al merito della questione sorta intorno all'emendamento 1.707 ritiene che i rilievi formulati dai senatori della maggioranza siano sostanzialmente infondati. La questione appare non del tutto priva di fondamento ma ritiene necessario che su di essa vi sia un maggiore approfondimento.
Il senatore MUGNAI (PdL) ricorda che l'accoglimento dell'emendamento con il quale è stato introdotto il comma 22 era stato motivato dall'esigenza di un coordinamento con quanto previsto dal comma 14 in materia di utilizzo di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per il quale sono state autorizzate; ad una lettura attenta del comma 14 stesso, però, dovrebbe risultare evidente che la pedofilia è già coperta dal rinvio alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
Il senatore LI GOTTI(IdV), nel ribadire la propria contrarietà all'interpretazione che la Presidenza della Commissione sta seguendo delle norme regolamentari sul rinvio degli emendamenti in Commissione, ritiene inaccettabile che riformulazioni di emendamenti, preannunciate in Commissione siano poi presentate direttamente in Assemblea.
Tale circostanza appare quanto mai grave se si considera che gli emendamenti da ultimo presentati in Assemblea intervengono su questioni già oggetto degli emendamenti rinviati.
La senatrice DELLA MONICA (PD) condivide le critiche testè formulate, osservando come sia inaccettabile la presentazione di emendamenti che sono di fatto riformulazioni di proposte rinviate alla Commissione, direttamente in Assemblea, con un' evidente mancanza di rispetto nei confronti del lavoro della Commissione.
Il presidente BERSELLI precisa che la Commissione in questa sede possa unicamente pronunciarsi sugli emendamenti per i quali, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, è stato disposto il rinvio in Commissione. Per quanto riguarda le ulteriori proposte emendative, correttamente presentate in Assemblea, sarà invece necessario attendere un'eventuale ulteriore pronuncia della Presidenza del Senato.
Per tale ragione ritiene di non poter accedere alla richiesta di sospensione dei lavori.
Ritiene infine che la decisione di ritirare l'emendamento 1.707 sia stata assunta nella sede corretta, essendo stato tale emendamento rinviato alla cognizione della Commissione.
Fa presente peraltro che il relatore Centaro è uno dei cofirmatari dell'emendamento.
Il senatore LI GOTTI (IdV) contesta la decisione della Presidenza, ritenendo che della questione debba essere investita la Giunta per il Regolamento.
L'interpretazione del Regolamento seguita appare a suo giudizio "uno schifo", e per tale ragione preannuncia a nome del proprio Gruppo di abbandonare i lavori della Commissione in segno di protesta.
Il senatore Li Gotti abbandona quindi l'aula.
Il senatore LEGNINI (PD) considera inaccettabile l'interpretazione regolamentare seguita dal presidente Berselli. Dopo aver espresso perplessità sulla possibilità per il relatore di ritirare un emendamento di cui non è peraltro il primo firmatario, ritiene che essendo l'esame in Commissione meramente incidentale l'eventuale ritiro non poteva aver luogo in questa sede.
Considerando poi la presentazione di emendamenti vertenti su materie analoghe a quelle affrontate dagli emendamenti rinviati, insiste affinché il Presidente sospenda i lavori della Commissione.
Il presidente BERSELLI ritiene di non poter accedere alle richieste dell'opposizione.
I senatori del Gruppo del Partito Democratico, in segno di protesta, abbandonano quindi l'aula.
Dopo che sono stati dichiarati preclusi tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.707, sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.710.
La Commissione approva infine l'emendamento 1.710.
La seduta termina alle ore 13,50.
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2010
172a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.
La seduta inizia alle ore 8,50.
SUL PROCESSO VERBALE
Il senatore LONGO (PdL) segnala che il resoconto sommario della seduta di ieri, martedì 8 giugno, riporta in maniera incompleta e, di fatto, reticente, le affermazioni fatte dal senatore Li Gotti nella seduta di ieri, nonostante egli ne avesse richiesto una verbalizzazione puntuale. Nel resoconto, infatti, si legge che il senatore Li Gotti motiva la sua decisione di abbandonare i lavori, contestando "...la decisione della Presidenza, ritenendo che della questione debba essere investita la Giunta per il Regolamento.
L'interpretazione del Regolamento seguita appare a suo giudizio 'uno schifo'...".
In realtà il senatore Li Gotti aveva, in un primo momento, urlato l'espressione: "mi fate schifo" all'indirizzo dei colleghi di maggioranza, benché abbia poi effettivamente ribadito il termine riferendolo all'interpretazione del Regolamento.
Il senatore LI GOTTI (IdV) precisa in primo luogo che il suo intervento di ieri è stato sì caratterizzato da una certa concitazione, ma non certo "urlato", essendo del resto egli capace di ben altre urla.
Fa quindi presente che con le sue frasi egli intendeva stigmatizzare un modo di procedere ed un'applicazione del Regolamento che appariva offensiva non solo nei confronti suoi e dei colleghi dell'opposizione, ma più in generale nei confronti della dignità della Commissione e del ruolo istituzionale di tutti i suoi componenti.
Se le sue parole possono essere state interpretate come dirette ai colleghi della maggioranza, nei confronti dei quali egli professa la massima stima, non può che chiederne scusa.
IN SEDE REFERENTE
(1611, 212, 547, 781 e 932-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di ulteriori emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge in titolo)
Il presidente BERSELLI avverte che si procederà all'esame degli ulteriori emendamenti, presentati dal relatore in Assemblea, relativi al disegno di legge n. 1611 e dei quali il presidente del Senato ha disposto il rinvio in Commissione. Per quanto concerne l'andamento dei lavori della seduta odierna, propone che si proceda fino alle ore 13 alla illustrazione, alla discussione e alla acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui relativi sub-emendamenti e che, dopo una breve interruzione per la pausa prandiale, si riprenda l'esame con la votazione delle proposte a partire dalle ore 13, 30.
La Commissione conviene.
Il RELATORE illustra dapprima l'emendamento 1.800, il quale modifica il comma 2 dell'articolo 1, nel senso di prevedere che si possa procedere alla sostituzione del pubblico ministero nei casi di rivelazione di segreti inerenti al procedimento penale solo previa valutazione della effettiva sussistenza di ragioni oggettive.
Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.809, il quale sostituendo la lettera a) del comma 26 dell'articolo 1 del disegno di legge, modifica l'articolo 147 delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di riprese audiovisive dei dibattimenti. In particolare, con l'emendamento 1.809 si prevede che nei casi in cui non vi sia il consenso delle parti alle riprese, l'autorizzazione debba essere data dal presidente della Corte d'appello, chiamato a valutare la sussistenza di un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Riferisce poi sull'emendamento 1.801, il quale interviene in materia di intercettazioni ambientali, apportando talune modifiche all'articolo 266. Con l'emendamento in questione si prevede che, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di uno dei reati intercettabili e che la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi dal domicilio, il pubblico ministero possa disporre le operazioni per non oltre tre giorni.
Dà quindi conto dell'emendamento 1.802, con il quale si aumentano i termini previsti per i casi d'urgenza. L'emendamento 1.803 interviene poi sull'articolo 267 del codice di rito prevedendo che nei casi in cui dalle indagini emerga che le operazioni captative possano consentire l'acquisizione di elementi fondamenti per l'accertamento del reato per cui si procede o indicazioni rilevanti per impedire la commissione di uno dei reati intercettabili, il pubblico ministero possa, con decreto reiterabile, disporre la prosecuzione delle operazioni per non oltre tre giorni.
Dopo aver sottolineato come l'emendamento 1.804 introduca una mera modifica di drafting, illustra l'emendamento 1.805, il quale sopprime il comma 15 del disegno di legge in materia di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza, materia questa destinata ad essere disciplinata in un autonomo provvedimento.
Si sofferma poi sull'emendamento 1.806, con il quale si prevede l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei casi in cui il fatto risulti "diverso" e non già "diversamente qualificato" come prevede l'attuale comma 17 del disegno di legge.
L'emendamento 1.807 reca la soppressione del comma 22, con il quale era stato introdotto fra i delitti per i quali è previsto l'obbligo di arresto in flagranza il reato di atti sessuali con minorenni. Tale soppressione deve considerarsi strettamente collegata al ritiro (avvenuto nel corso della seduta antimeridiana di ieri), dell'emendamento 1.707.
Dopo aver ritirato l'emendamento 1.808, illustra l'emendamento 1.810, il quale riscrive il comma 28 del disegno di legge in materia di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Il nuovo articolo 25-undecies, introdotto nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede l'applicazione all'ente, per i casi di violazione dell'articolo 617, della sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote, mentre per i casi di violazione dell'articolo 684, la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Si sofferma poi sull'emendamento 1.811, il quale sostituisce il comma 39 del disegno di legge, recante la disciplina transitoria. Illustra infine l'emendamento 1.812, il quale sostituisce il comma 40, prevedendo che le modifiche apportate alle norme in materia di divieto di pubblicazione di atti e di immagini (articolo 114 del codice di procedura penale), di divieto di trascrizione delle intercettazioni riguardanti fatti o persone estranee alle indagini (articolo 268); di obbligo del segreto (articolo 329), di obbligo del segreto per le intercettazioni (articolo 329-bis); di informazioni sull'azione penale (articolo 129 delle norme di attuazione) e di riprese audiovisive dei dibattimenti (articolo 147 delle norme di attuazione) trovino applicazione anche con riguardo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.800 e dei relativi subemendamenti.
La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene ribadendo le critiche già espresse con riguardo alle modifiche apportate all'articolo 53 relativo alle ipotesi di sostituzione del pubblico ministero. Tali modifiche appaiono evidentemente in contrasto con il dettato costituzionale sotto diversi aspetti. In primo luogo l'obbligo di automatica sostituzione del pubblico ministero che risulti iscritto nel registro delle notizie di reato per la rivelazione di segreti inerenti al procedimento penale, viola in modo palese il principio di presunzione di innocenza. La norma inoltre, anche così come modificata dall'emendamento del relatore, riconosce un potere ampiamente discrezionale al capo dell'ufficio. Ritiene poi inaccettabile il rapporto di sostanziale sovrapposizione che si viene a determinare fra il capo dell'ufficio che provvede alla sostituzione e il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Il comma 2 del disegno di legge introduce misure che consentano agli imputati di ottenere la rimozione di pubblici ministeri "scomodi", con un evidente nocumento non solo per le indagini, ma anche per la durata stessa dei processi. Nell'illustrare i subemendamenti presentati a sua firma all'emendamento del relatore, osserva come sarebbe stato più corretto limitare l'obbligo di sostituzione del pubblico ministero ai soli casi in cui il magistrato di cui si chiede la rimozione sia stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
Il senatore D'AMBROSIO (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul comma 2, e sull'emendamento del relatore, i quali appaiono ispirati a logiche meramente sanzionatorie nei confronti della magistratura. Con tali modifiche si finisce per riconoscere agli imputati di fatto la possibilità di ottenere la rimozione dei magistrati inquirenti "scomodi". Nel merito, ritiene inaccettabile che si proceda alla sostituzione di un pubblico ministero solo perché questi ha rilasciato pubblicamente dichiarazioni "concernenti il procedimento affidatogli". Da tale espressione infatti non appare desumibile quale sia il tenore e il contenuto della dichiarazione tale da dover giustificare la rimozione del magistrato inquirente. Si attribuisce in altri termini un potere eccessivamente discrezionale in capo al procuratore della Repubblica, con un evidente danno peraltro ai tempi di durata del processo. La norma in questione, poi, appare in evidente contrasto con il principio costituzionale di cui all'articolo 25, del giudice naturale precostituito. Nel merito dell'emendamento, poi, esprime forti perplessità sulla previsione per la quale si dà luogo alla rimozione solo laddove sia stata accertata la sussistenza "di ragioni oggettive". A ben vedere, tale formulazione appare eccessivamente generica e di difficile individuazione. Conclude, osservando come tali norme, oltre ad essere evidentemente incostituzionali, risultino anche estranee al disegno di legge, il quale dovrebbe intervenire unicamente in materia di intercettazioni.
Il senatore MARITATI(PD), nel ribadire il proprio giudizio fortemente critico sulle norme di cui ai commi 1 e 2 del disegno di legge, osserva come sia eccessivamente vaga la previsione di cui alla lettera h-bis), per la quale dichiarazioni "concernenti il procedimento", a prescindere dal merito delle stesse, possano comportare la sostituzione del pubblico ministero. Le norme in questione, poi, appaiono in evidente contrasto con il principio del giudice naturale precostituito. A suo parere, è inaccettabile poi la previsione dell'automatica sostituzione del pubblico ministero per la semplice, e spesso strumentale, iscrizione nel registro delle notizie di reato del magistrato inquirente.
Il senatore CAROFIGLIO (PD) esprime serie perplessità sulla formulazione del comma 2 del disegno di legge, anche come modificato dall'emendamento 1.800, in primo luogo nella parte in cui prevede che si proceda alla sostituzione del pubblico ministero "sentito...il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11". Tale previsione infatti non indica in quale modo debba essere "sentito" il capo dell'ufficio competente. Non si comprende ad esempio se si debba procedere alla convocazione di tale soggetto. Tale norma appare poi in evidente contrasto con il dettato costituzionale, non solo per violazione del principio dell'obbligo di motivazione di ogni provvedimento giudiziario, ma anche per violazione del diritto alla difesa del pubblico ministero sostituito. Si domanda poi se il provvedimento con il quale si dispone la sostituzione del pubblico ministero possa essere impugnato davanti al giudice amministrativo.
Analoghe perplessità desta l'emendamento nella parte in cui fa riferimento alla effettiva sussistenza di ragioni oggettive. Egli ritiene, infatti, che le uniche due ragioni oggettive (a suo parere, sarebbe stato più opportuno riferirsi a "dati oggettivi"), per le quali si dovrebbe poter procedere alla sostituzione siano il rinvio a giudizio o, in subordine, l'esercizio dell'azione penale. Ipotesi, queste ultime due, contemplate dai subemendamenti presentate dai senatori del Gruppo del Partito Democratico.
Il senatore CASSON (PD) interviene per illustrare il subemendamento 1.800/5 con il quale si intende in qualche modo limitare gli aspetti maggiormente negativi dell'emendamento 1.800, prevedendo che si dia luogo alla sostituzione del pubblico ministero solo nel caso in cui questi risulti rinviato al giudizio per il reato di rivelazione illecita di atti attinenti alle indagini. Dopo aver sottolineato come appaia condivisibile la finalità di assicurare la segretezza degli atti fino alla discovery, ritiene che la norma in questione presenti misure che di fatto risultano unicamente volte a sanzionare l'operato dei magistrati. Con la norma in questione si consente all'imputato di incidere sulle indagini, autorizzando a richiedere ed ottenere la rimozione del magistrato inquirente "scomodo". Ricorda al riguardo come già in passato le difese abbiano fatto ampiamente ricorso a denunce ed esposti nei confronti di pubblici ministeri per giustificare la richiesta di sostituzioni. La disposizione in esame di fatto finisce per legittimare tali prassi.
Con riguardo al merito dell'emendamento osserva come con esso non si risolvano le perplessità e gli aspetti problematici che la norma pone. In particolare non si comprende quali siano i criteri di valutazione della sussistenza di ragioni oggettive, idonee a giustificare la sostituzione del magistrato procedente.
Il senatore LI GOTTI (IdV) dopo aver svolto ampie considerazioni sulla ratio sottesa alla nuova lettera h-bis), si sofferma sull'emendamento 1.800. Al riguardo segnala le difficoltà che si potrebbero venire a determinare sul piano applicativo nella parte in cui il capo dell'ufficio possa non essere a conoscenza della presenza dell'iscrizione del magistrato nel registro degli indagati. Invita poi a valutare le norme in questione anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 129 delle norme di attuazione in materia di informazioni sull'azione penale. La norma da ultimo richiamata prevede infatti un obbligo di comunicazione da parte del pubblico ministero solo dopo che è stata esercitata l'azione penale. Le disposizioni in questione poi ed in particolare la previsione dell'obbligo di sentire del capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 rischiano di minare l'obbligo di segretezza delle indagini. Nel merito dell'emendamento ritiene contraddittorio l'utilizzo del verbo "valutare" in riferimento alla sussistenza di ragioni oggettive. Appare infatti difficile riuscire a collocare l'elemento valutatorio nel campo della oggettività.
Al fine di ovviare a tali problemi applicativi il subemendamento 1.800/8 propone un rovesciamento del sistema, prevedendo in capo al responsabile dell'ufficio presso cui è stato iscritto il magistrato responsabile del reato di rivelazione di fatti attinenti al procedimento, l'obbligo di informare il capo dell'ufficio presso il quale il pubblico ministero è incardinato.
Per quanto riguarda poi il subemendamento 1.800/6 sottolinea come con esso si intenda prevedere l'obbligo di sostituzione del pubblico ministero responsabile del reato di cui all'articolo 379-bis, limitatamente alle ipotesi dolose.
Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.809 e dei relativi subemendamenti.
Il senatore CASSON (PD) rileva come con l'emendamento 1.809 il relatore abbia inteso ovviare ad una norma palesemente incostituzionale qual era quella con la quale era stata disposta l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 147 delle norme di attuazione. Nel merito tale emendamento però non si pone al riparo da critiche, in primo luogo, nella parte in cui si attribuisce al Presidente della Corte d'appello il potere di decidere l'autorizzazione di riprese del dibattimento in assenza di accordo delle parti. Tale previsione appare l'ennesimo tentativo della maggioranza di giungere ad una gerarchizzazione delle funzioni della magistratura, in aperto contrasto con la natura di potere diffuso riconosciuto dalla Costituzione al potere giudiziario. Si domanda se dietro tale previsione non si nasconda la volontà del Governo di controllare con maggiore facilità il terzo potere, incidendo su quelli che ne sono i vertici.
Ulteriori elementi di riflessione desta l'emendamento in esame nella parte in cui fa rinvio alla categoria dell'"interesse sociale particolarmente rilevante", categoria, della quale nel corso del dibattito la maggioranza ha più volte negato legittimità, con riguardo alla violazione del segreto istruttorio e al restringimento della tutela della privacy.
La senatrice PORETTI (PD) ritiene che la norma di cui al comma 26 appaia di fatto estranea al disegno di legge in esame in quanto non si tratta in alcun modo di tutelare la privacy dell'indagato. La norma di cui si chiede la modifica non risulta aver posto, negli anni, alcun tipo di problema applicativo tale da poter richiedere un intervento del legislatore. L'articolo 147 appare infatti ben strutturato nella parte in cui appresta diverse garanzie a seconda che si tratti di riprese audio o di riprese video, riuscendo così ad assicurare un adeguato contemperamento del diritto di cronaca e del rispetto delle aule giudiziarie. Per tali ragioni appare incomprensibile la soppressione del comma 2 dell'articolo 147 introdotta con un emendamento del Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Di tale emendamento peraltro sia la maggioranza che il Governo hanno disconosciuto la paternità. Tale "disconoscimento", comportando l'implicito riconoscimento di un errore di valutazione, avrebbe dovuto spingere il legislatore a ripristinare l'attuale disciplina; invece il legislatore si è spinto oltre prevedendo l'attribuzione del potere autorizzatorio nei casi di assenza di accordo delle parti al Presidente della Corte d'appello. Tale soluzione risulta inaccettabile e soprattutto destinata a determinare problemi di natura applicativa. Si domanda in primo luogo quale possa essere l'impatto di tale decisione sull'andamento dei lavori del processo per il quale si chiede la ripresa. L'emendamento del relatore infatti non chiarisce nè le modalità nè i tempi di tale procedura. Sarebbe stato a suo parere più logico come si prevede con il subemendamento 1.809/1, attribuire al presidente della Corte d'appello un mero potere di decisione sui reclami in caso di diniego dell'autorizzazione.
Dopo brevi precisazioni del presidente BERSELLI e del sottosegretario CALIENDO il quale sottolinea come tale norma nasca dall'esigenza di assicurare una uniformità di valutazione nella concessione delle autorizzazioni alle riprese, prende la parola il relatore CENTARO(PdL), il quale rispondendo ai chiarimenti richiesti, fa presente che l'emendamento 1.809 è diretto a dare una soluzione equilibrata ad un problema certamente reale, cui la norma approvata dalla Camera dei deputati aveva dato una risposta non del tutto soddisfacente.
Non si può infatti affrontare la questione delle riprese radiotelevisive delle udienze dibattimentali, senza considerare che il processo, benché pubblico, non diventa per ciò stesso uno spettacolo, ma costituisce la scena di concreti e reali drammi esistenziali.
Dopo un intervento del presidente BERSELLI, il quale ritiene, concordando con quanto affermato dalla stessa senatrice Poretti, che la soluzione di questo problema debba anche tener conto dell'oggettiva differenza dell'impatto che possono avere sul processo riprese televisive o radiofoniche, il senatore LI GOTTI (IdV) richiama i colleghi alla necessità di non introdurre norme in palese conflitto con i principi generali che regolano il processo penale. In proposito egli fa presente che a norma degli articoli 470, 471, 472 e 473 spetta al giudice, ovvero al Presidente del collegio giudicante la disciplina dell'udienza, prima di tutto sotto il profilo della pubblicità; una norma dunque che affida la decisione su un rilevante aspetto delle modalità di attuazione della pubblicità del processo, quale il ricorso alle riprese radiotelevisive, ad un soggetto totalmente estraneo al dibattimento, quale il presidente della Corte d'appello, risulta del tutto dirompente sul piano sistematico.
La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene che il dibattito non possa essere portato avanti senza chiarire preliminarmente quale sia l'intento del Governo e della maggioranza.
Il rinvio in Commissione dapprima degli undici emendamenti firmati dal relatore e dai Capigruppo della maggioranza, e poi degli ulteriori dodici emendamenti del relatore, si giustifica con l'opportunità di un approfondimento di queste norme in vista di una loro definizione migliore e più condivisa. Se l'intento della maggioranza è quello di respingere qualsiasi proposta emendativa dell'opposizione, come è stato fatto per il precedente gruppo di emendamenti presentati, come sembra anche ora testimoniato dal fatto che nel corso dell'illustrazione la maggioranza è rappresentata unicamente dal Presidente e dal relatore, o addirittura, come si legge sui giornali, di porre la fiducia, allora questa seduta è del tutto inutile.
Dopo un intervento del relatore CENTARO(PdL), il quale fa presente che il rappresentante del Governo e lui stesso stanno già valutando positivamente qualche proposta emendativi, e in particolare la possibilità di accettare una riformulazione del subemendamento 1.800/8 del senatore Li Gotti, il presidente BERSELLI, premettendo di non poter impegnare valutazioni che sono proprie del Governo e del relatore, propone ai colleghi dell'opposizione di segnalare alcune questioni che essi ritengono di maggior rilievo, in modo da concludere rapidamente l'illustrazione e sospendere la seduta fino alle ore 13,30, già previste per l'inizio della votazione, dando così modo al Governo e al relatore di riflettere sulla possibilità di accogliere alcune proposte subemendative.
Il senatore LI GOTTI(IdV), accogliendo l'invito del Presidente, segnala quali questioni di particolare importanza quelle relative all'emendamento 1.801, in particolare per quanto riguarda i termini per lo svolgimento delle operazioni indicati nell'ipotesi di cui al secondo periodo.
Dopo chiarimenti del relatore CENTARO(PdL), il senatore LEGNINI(PD), nel concordare con quanto affermato dal senatore Li Gotti, sottolinea anche che la collocazione dell'indicazione dei termini per le operazioni di intercettazioni fra presenti, dirette alla ricerca di elementi di prova ed effettuate in luoghi pubblici, nell'articolo 266 anziché nel complesso delle norme sui termini entro i quali devono essere concluse le operazioni di intercettazioni, rischia di determinare confusioni applicative.
La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente preliminarmente, in considerazione della disponibilità manifestata dal relatore ad accogliere il subemendamento 1.800/8 del senatore Li Gotti, che il Gruppo del Partito Democratico è contrario a tale proposta emendativa che non risolve i problemi determinati dai primi due commi dell'articolo 1.
Raccomanda poi, sempre in via preliminare, un'attenta riflessione, anche in Assemblea, sulla disciplina della pubblicità del divieto di pubblicazione di atti e di immagini di cui all'articolo 114 del codice di rito.
Si sofferma poi sui subemendamenti all'emendamento 1.801, rilevando che il sistema delle ulteriori proroghe di tre giorni ivi previsto rischia di comportare una frammentazione e al contempo una burocratizzazione eccessiva delle attività di indagine svolte mediante intercettazioni, per cui sarebbe più opportuno pensare a ulteriori proroghe quindicinali.
Si sofferma poi sui subemendamenti all'emendamento 1.811, rilevando il rischio che la norma transitoria di cui al comma 39, che risulterebbe dall'emendamento stesso, potrebbe determinare il rischio di un trattamento diverso fra indagati nello stesso procedimento.
Il relatore CENTARO(PdL), per quanto riguarda la questione delle ulteriori proroghe allo svolgimento delle intercettazioni, ritiene che accedere alla proposta della senatrice Della Monica di consentire ulteriori proroghe per quindici giorni, equivarrebbe di fatto ad ammettere anche per i reati diversi da quelli di criminalità organizzata o per finalità di terrorismo, la prorogabilità delle intercettazioni fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Qualora non si intenda seguire questa strada, si potrebbe tutt'al più immaginare ulteriori proroghe di cinque giorni.
Il senatore D'AMBROSIO (PD) ribadisce l'opportunità di una riflessione sull'emendamento 1.809, che si muove in una logica di attribuire poteri sul processo ai capi degli uffici, logica che in altri tempi - si pensi alle vicende relative alle decisioni sulla competenza per i processi per il crollo della diga del Vajont o per la strage di Piazza Fontana - ha determinato risultati sicuramente non commendevoli.
Sembra che vi sia nel Governo e nella maggioranza una sottintesa volontà di introdurre elementi di gerarchizzazione nella magistratura, sia requirente che giudicante, nonché uno sfavore verso mezzi di pubblicità, con le riprese televisive, che in passato si sono invece dimostrati così utili, si pensi di nuovo al processo per la strage di Piazza Fontana, per favorire un controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio della giurisdizione.
Concorda il senatore MARITATI(PD), il quale rileva l'assoluta assurdità di una norma che attribuisce al Presidente della Corte d'appello il potere di interferire con l'organizzazione di un'udienza dibattimentale da parte di un tribunale della Repubblica.
Poiché i presentatori danno per illustrati i restanti emendamenti, il presidente BERSELLI sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 13,40.
Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti e sui relativi subemendamenti.
Il relatore CENTARO (PdL) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati ai propri emendamenti, ad eccezione del subemendamento 1.800/8 del quale chiede una riformulazione. In particolare chiede che tale proposta sia riformulata nel senso di prevedere che "Di ogni iscrizione di magistrati nel registro di cui all'articolo 335 per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore procedente informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio".
Il sottosegretario CALIENDO esprime parere conforme al relatore.
La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.800/1, sottolineando come l'emendamento 1.800 introduca una norma particolarmente pericolosa, che consente agli imputati di liberarsi, attraverso denunce anche pretestuose, di magistrati scomodi. Invita poi a riflettere sulle conseguenze che tale norma determina nei rapporti fra le procure coinvolte, con il rischio anche si determini la violazione dell'obbligo del segreto istruttorio da parte del capo dell'ufficio competente ex articolo 11. L'emendamento in questione poi oltre a introdurre un'ulteriore gerarchizzazione dei rapporti tra procure, accentua anche la discrezionalità circa la decisione di provvedere alla sostituzione del pubblico ministero. Evidenti poi sono i profili di incostituzionalità del comma 2 come riscritto dall'emendamento 1.800, nella parte in cui si viola il principio della presunzione di innocenza. Osserva peraltro come neppure il subemendamento 1.800/8 del collega Li Gotti sia in grado di dissolvere tutte le perplessità che la disposizione in questione pone. A suo parere l'unico modo per ovviare a tali criticità è quello di ancorare la decisione sulla sostituzione, al rinvio a giudizio del pubblico ministero accusato di violazione dell'articolo 379-bis.
Conclude osservando come appaia del tutto singolare la circostanza per la quale per il solo reato di cui all'articolo 379-bis si proceda alla sostituzione del magistrato inquirente e non per altri delitti anche più gravi.
Il senatore CAROFIGLIO(PD), interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto. A suo parere infatti l'emendamento 1.800 non appare in alcun modo subemendabile, data peraltro anche la genericità della procedura ivi delineata. In particolare la norma non chiarisce in che modo debba essere "sentito" il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11.
La norma poi non precisa quali siano le tutele processuali riconosciute al pubblico ministero sostituito. Si domanda inoltre se nel caso in cui si arrivi all'archiviazione del processo per il reato di cui all'articolo 379-bis, la competenza possa tornare in capo all'originario pubblico ministero.
Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.800/1, il quale presenta contenuto analogo al subemendamento 1.800/4. Dal tenore della norma non si comprende quale sia il bene giuridico che si intende tutelare. Nel rinviare ai rilievi già svolti in sede di discussione osserva come non sempre il capo dell'ufficio presso il quale il pubblico ministero opera risulti a conoscenza dell'iscrizione di questi nel registro degli indagati per fatti relativi alla violazione dell'articolo 379-bis. Per tale ragione ritiene necessario un capovolgimento della procedura delineata dalla norma. Conclude invitando a valutare la compatibilità di tale previsione anche con l'articolo 335, comma 3-bis del codice di rito.
Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.800/5, sottolineando come il rispetto del segreto istruttorio debba trovare il proprio limite nell'esercizio del potere di discovery riconosciuto al pubblico ministero. L'emendamento 1.800 è ispirato all'idea di una magistratura fortemente gerarchizzata, in netto contrasto con il principio costituzionale che riconosce il carattere diffuso del potere giudiziario. Si chiede se tale logica non sia volta ad assicurare al potere esecutivo un maggior controllo sulla magistratura attraverso il condizionamento dei vertici. La procedura delineata dall'emendamento 1.800 appare in evidente contrasto con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza degli imputati, nella parte in cui fa conseguire alla semplice iscrizione nel registro degli indagati l'automatica sostituzione del pubblico ministero. Ricorda come in passato non siano stati infrequenti i casi di denunce ed esposti, prodromici a richieste di ricusazione nei confronti di giudici o pubblici ministeri "scomodi". L'emendamento in questione è quindi "un'arma" a disposizione degli imputati,i quali sono favoriti nell'ottenere la rimozione di magistrati inquirenti.
Si sofferma poi sulle questioni di natura procedurale poste dall'emendamento 1.800, nella parte in cui non chiarisce in che termini debbano essere valutate le ragioni oggettive.
Il presidente BERSELLI esprime il proprio disappunto per l'andamento dei lavori, nella parte in cui si era convenuto di sospendere la seduta prima della pausa prandiale e di riprendere con la votazione degli emendamenti a partire dalle ore 13,30, per concludere i lavori entro le ore 15, orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.
Il senatore CASSON (PD) precisa di aver prestato il proprio assenso unicamente alla decisione presidenziale di riprendere la votazione degli emendamenti a partire dalle ore 13,30, senza alcun impegno a concludere entro l'orario di inizio dell'Aula.
Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che l'opposizione non stia violando alcun tipo di accordo, per quanto possa essere legittimo che il presidente Berselli abbia inteso che con l'impegno a riprendere i lavori a partire dalle ore 13,30, si fosse implicitamente dato l'assenso anche a concludere l'esame entro l'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea.
Dopo una breve precisazione del senatore CAROFIGLIO(PD), il senatore LONGO (PdL) annuncia il proprio voto contrario sul subemendamento 1.800/1, di contenuto analogo ai subemendamenti 1.800/4 e 1.800/5.
In proposito, egli osserva che la senatrice Della Monica e gli altri senatori dell'opposizione hanno criticato l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge e l'emendamento del relatore, in primo luogo sotto il profilo del mancato rispetto della presunzione di non colpevolezza.
In realtà, non va dimenticato come l'applicazione di tale fondamentale principio trova nel nostro ordinamento limiti - si pensi in particolare alla custodia cautelare - in considerazione della necessità di un contemperamento con altri principi che non possono essere pretermessi, quali la tutela delle indagini e quella della sicurezza.
Nel caso di specie, vi è la necessità di evitare il rischio che la correttezza del processo sia inficiata da violazioni del segreto di indagine o dell'obbligo di riservatezza commesse da un pubblico ministero o da un giudice; per quanto riguarda in particolare la sostituzione del pubblico ministero, la proposta, recata dai subemendamenti in questione, di collegare tale effetto all'ordinanza di rinvio a giudizio - pur in astratto condivisibile sul piano della maggior aderenza della presunzione di non colpevolezza - rischierebbe di rendere inoperante la sanzione processuale prevista dal predetto comma 2, e ciò a causa dei lunghi tempi con i quali si giunge molto spesso alla decisione sul rinvio a giudizio, in particolare per la facilità con cui vengono concesse le proroghe dei termini delle indagini preliminari e per i ritardi con cui i pubblici ministeri depositano le richieste di rinvio a giudizio.
Nell'osservare peraltro come le disposizioni introdotte con il comma 2 non rappresentino certamente un'assoluta novità, laddove si pensi al sistema delle misure interdittive, previste dall'articolo 287 per reati fra i quali rientra senz'altro quello di cui all'articolo 379-bis nel suo nuovo testo, il senatore Longo conclude rilevando che lo scopo delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge è quello di riportare il costume dell'intera magistratura, requirente e giudicante, al rispetto del principio per cui i magistrati parlano unicamente attraverso i loro atti formali.
Il presidente BERSELLI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, prende atto dell'impossibilità di procedere alle votazioni.
La seduta termina alle ore 14,55.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1611, 212, 547, 781 e 932-A
Art. 1
1.800/1
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.800 sostituire dalle parole: «e h bis)» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione al procedimento assegnatogli»;
1.800/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.800, sostituire le parole da; «nonchè» fino alla fine con le seguenti: «quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405».
1.800/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.800, sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro di cui all'art. 355» con le seguenti: «risulta emessa richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato».
1.800/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.800, sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro di cui all'art. 355» con le seguenti: «risulta emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti del magistrato».
1.800/5
CASSON, LEGNINI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, CAROFIGLIO
All'emendamento 1.800 al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro di cui all'art.335» con le seguenti: «viene rinviato a giudizio».
1.800/6
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.800, dopo le parole: «379-bis del codice penale,», inserire le seguenti: «nelle ipotesi dolose».
1.800/7
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.800, sostituire le parole: «in relazione al» con le seguenti: «in relazione ad atti coperti da segreto del».
1.800/8
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.800, sostituire le parole da: «assegnatogli,» fino alla fine con le seguenti: «assegnatogli. Il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 11 senza indugio e nel rispetto del segreto investigativo, comunica al capo dell'ufficio presso cui presta funzione il magistrato iscritto nel registro, la sussistenza delle gravi ragioni ai fini del provvedimento di cui all'art. 53, comma 2».
1.800
IL RELATORE
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo periodo, dopo le parole: ''lettere a), b), d), e)'' sono inserite le seguenti: ''e h-bis), nonché se risulta iscritto nel registro di cui all'articolo 335 per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione.''».
1.809/1
All'emendamento 1.809, lettera a), sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, dal giudice che procede, anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. In caso di diniego dell'autorizzazione l'istanza puòessere riproposta dalla parte interessata al presidente della Corte d'Appello che, ricevuti gli atti, decide senza ritardo».
1.809/2
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
All'emendamento 1.809 sopprimere le parole: «dal Presidente della Corte d'Appello».
1.809/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.809, sostituire le parole: «Presidente della Corte di Appello» con le seguenti: «giudice».
1.809/4
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.809, sostituire le parole: «Presidente della Corte d'Appello» con la parola: «giudice».
1.809
IL RELATORE
Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal Presidente della Corte di Appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».
Conseguentemente al comma 5, capoverso «6-ter», sopprimere le parole: «, comma 1,».
1.801/1
MARITATI, DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.801 sostituire dalle parole: «tra presenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.801/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.801, primo periodo, sopprimere le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa».
1.801/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.801, primo periodo, sostituire le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa» con le seguenti: «. Qualora queste avvengano nei luoghi ove è disposta, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonchè quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.».
1.801/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.801, apportare le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo, dopo la parola: ''luoghi'', inserire le seguenti: ''di privata dimora'';
b) al secondo periodo, sostituire le parole: ''diversi da quelli indicati dall'art. 614 del codice penale'' con le seguenti: ''privati diversi dalla privata dimora o in luoghi pubblici o aperti ai pubblico''. Indi, sostituire le parole da: ''tre giorni'' fino alla fine con le seguenti: ''trenta giorni. Ulteriori proroghe possono essere autorizzate sino ai termini di durata massima delle indagini preliminari''»,
1.801/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.801, secondo periodo, sopprimere le parole: «dalle indagini svolte»,
1.801/6
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.801, secondo periodo, sostituire la parola: «fondamentali» con la seguente: «rilevanti».
1.801/7
CAROFIGLIO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.801 sostituire dalle parole: «luoghi diversi» fino alla fine del periodo, con le parole: «luoghi diversi da quelli di privata dimora, il pubblico ministero, con decreto reiterabile dispone le operazioni secondo quanto previsto all'art. 267».
1.801/8
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.801 sostituire le parole da: «il pubblico ministero, con decreto eventualmente» fino alla fine con le parole: «il pubblico ministero con decreto dispone le operazioni per ulteriori quindici giorni, reiterabili. In tal caso, trasmette al giudice per le indagini preliminari gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica».
1.801/9
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.801, secondo periodo, sostituire le parole da: «per non oltre» fino alla fine con le seguenti: «entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».
1.801/10
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.801, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».
1.801
IL RELATORE
Al comma 9, capoverso «Art. 266», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerge che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'articolo 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell'articolo 267, comma 3.1.».
1.802/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.802, sostituire le parole: «tre giorni» ovunque ricorrano con le seguenti: «cinque giorni».
1.802/2
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.802 alla lettera b) sostituire le parole: «Il Tribunale» con le parole: «Il giudice per le indagini preliminari».
1.802
IL RELATORE
Al comma 11, lettera d), al capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «le ventiquattro ore» con le seguenti: «tre giorni»;
b) sostituire le parole: «Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento,» con le seguenti: «Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta,».
1.803/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.803 sopprimere le seguenti parole: «dalle indagini».
1.803/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.803 sostituire la parola: «fondamentali» con la seguente: «rilevanti»,
1.803/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.803 sostituire le parole da: «per non oltre» fino alla fine con le seguenti: «entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».
1.803/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.803, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sette giorni».
1.803/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.803 aggiungere in fine le seguenti parole: «Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di-durata massima delle indagini preliminari».
1.803
IL RELATORE
AI comma 11, lettera e), dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2 per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica».
1.804/1
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.804 sostituire le parole: «prima del deposito previsto dal comma 4» con le seguenti: «che il Pubblico Ministero ritiene rilevanti ai fini delle indagini. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle non pertinenti o prive di rilevanza restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato».
1.804
IL RELATORE
Al comma 12, lettera d), al capoverso 6-bis sostituire le parole: «ai sensi del comma 4», con le seguenti: «prima del deposito previsto dal comma 4».
1.805
IL RELATORE
Sopprimere il comma 15.
1.806/1
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.806 sostituire le parole da: «non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono essere utilizzati in procedimenti diversi dàcruelli nei quali sono state disposte qualora risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
1.806/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.806, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, nonchè per gli altri delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza».
1.806
IL RELATORE
Al comma 17, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
1.807/1
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
All'emendamento 1.807 sostituire le parole: «Sopprimere il comma 22» con le seguenti: «Il comma 22 è sostituito con il seguente: ''22. All'articolo 380, comma 2 del codice di procedura penale, alla lettera d-bis) dopo le parole: 'escluso il caso previsto dal terzo comma' sono inserite le seguenti: 'delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater'''».
1.807
IL RELATORE
Sopprimere il comma 22.
1.808
IL RELATORE
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l-bis), è inserita la seguente:
''l-ter) violenza sessuale, prevista dall'articolo 609-bis, nei casi di minore gravità previsti nel terzo comma, e atti sessuali con minorenne, previsti dall'articolo 609-quater, nel caso di minore gravità previsto dal quarto comma''».
1.810/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.810, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il capoverso: «Art. 25-decies»;
b) sostituire il capoverso: «Art. 25-undecies» con il seguente: «Art. 25-undecies. In relazione alla commissione del reato previsto dall'art. 684 del codice penale, si applica, in deroga all'articolo 10, comma 2, all'ente la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote.».
1.810/2
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.810 sopprimere le parole da: «Art. 25-undecies» fino alla fine».
1.810/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.810, capoverso: «Art. 25-undecies», comma 1, sostituire le parole: «da cento a trecento» con le seguenti: «da cinquanta a centocinquanta».
Conseguentemente, al medesimo capo verso, comma 2, sostituire le parole: «da cento a duecento», con le seguenti: «da dieci a cento».
1.810/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.810, capoverso: «Art. 25-undecies», sopprimere il comma 2.
1.810/5
All'emendamento 1.810, capoverso: «Articolo 25-undecies», al comma 2, sostituire le parole: «da cento a duecento quote» con le seguenti: «da cinquanta a cento quote».
1.810
IL RELATORE
Sostituire il comma 28 con il seguente:
«28. L'articolo 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è sostituito dai seguenti:
''Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25-undecies. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 617, comma quarto, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.
2. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote''.».
1.811/1
FINOCCHIARO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
All'emendamento 1.811 sopprimere le parole da: «salvo quanto» fino a: «42» e sopprimere le parole da: «alle prerazioni» fino alla fine.
1.811/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.811, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 40, 41 e 42» con le seguenti: «al comma 40».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «alle operazioni» fino alla fine del secondo periodo.
1.811/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.811 sopprimere il secondo periodo.
1.811/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.811 , secondo periodo, sostituire le parole da: «stabilita» fino alla fine, con le seguenti: «delle indagini preliminari».
1.811
IL RELATORE
Sostituire il comma 39 con il seguente:
«39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle intercettazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11».
1.812/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.812, sopprimere la parola: «114».
1.812/2.
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.812, sopprimere le parole: «268, comma 7-bis».
1.812/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.812, sopprimere le parole: «329 e 329-bis».
1.812/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.812, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «271».
1.812/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.812, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguent: «non si applicano».
1.812/6
All'emendamento 1.812, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».
1.812/7
CASSON, LEGNINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA
All'emendamento 1.812 sostituire le parole: «si applicano anche» con le parole: «non si applicano».
1.812
IL RELATORE
Sostituire il comma 40 con il seguente:
«40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
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Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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392a seduta pubblica (pomeridiana): |
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Martedì 8 giugno 2010 |
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Presidenza del presidente SCHIFANI
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Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera dei deputati)
(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni
(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine
(Relazione orale) (ore 16,35)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1611, già approvato dalla Camera dei deputati, 212, 547, 781 e 932.
Ricordo ai colleghi che nella seduta del 31 maggio questa Presidenza ha rinviato alla Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, alcuni emendamenti ed i relativi subemendamenti.
Questa mattina gli ulteriori emendamenti presentati dal relatore sono stati trasmessi ai Gruppi. Il termine per la presentazione dei subemendamenti, inizialmente fissato da questa Presidenza per le ore 18 di oggi, su richiesta dell'opposizione, accettata dalla Presidenza, viene prorogato fino alle ore 21 di questa sera.
Non appena scaduto tale termine, la Presidenza rinvierà alla Commissione giustizia i predetti emendamenti e relativi subemendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento. La Commissione giustizia è autorizzata a convocarsi, sin dalle ore 8 di domani, per pronunziarsi sugli emendamenti medesimi e relativi subemendamenti.
È ugualmente autorizzata a convocarsi la 5a Commissione permanente per l'espressione del parere sugli emendamenti.
La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo. L'Assemblea tornerà a riunirsi domani pomeriggio, alle ore 15, per il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo e del lavoro posto in essere dalla Commissione.
La Presidenza ha preso contatto anche con i Gruppi per valutare la loro disponibilità o meno di dar corso intanto alla discussione generale, ricevendo a tal proposito una risposta negativa in quanto non se ne è ravvisata l'opportunità. Pertanto, nel corso di questa seduta non avranno luogo interventi in discussione generale, che riprenderà domani alle ore 15.
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per lo schema dei lavori da lei enunciato, che consentirà alla Commissione giustizia del Senato di prendere contezza dei 12 emendamenti depositati dal relatore, che mutano - e non marginalmente, anzi direi sostanzialmente - il testo che sarà poi all'esame dell'Aula. È questa la ragione per la quale noi riteniamo non opportuno svolgere una discussione generale su un testo che non è quello definitivo che sarà poi all'attenzione dell'Aula medesima e che, a quanto si apprende dagli organi di stampa, è considerato blindato dal Governo e dalla maggioranza.
Signor Presidente, conoscendo anche il suo scrupolo nell'applicazione del Regolamento e la sua attenzione circa il fatto che si creino precedenti che possano essere impugnati anche nel tempo a seguire e che noi possiamo considerare non corretti, mi permetto di dirle che, per un'esigenza probabilmente di natura puramente sostanzialistica, è stata autorizzata, nella seduta del 31 maggio, la presentazione di subemendamenti - ovviamente sotto il profilo sostanzialistico l'opposizione non ha sollevato la questione in Aula - ad emendamenti che non erano di origine né governativa e neanche erano emendamenti del relatore: si trattava di emendamenti sottoscritti, come primo firmatario, dal collega Gasparri.
Questa procedura ovviamente non è contemplata dal nostro Regolamento; ho ritenuto di doverne parlare qui, in Aula, per evitare che su questa si crei un precedente al quale l'attività successiva del Senato potrebbe essere legata.
PRESIDENTE. La Presidenza prende senz'altro atto della sua precisazione, di cui terremo debitamente conto.
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Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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392a seduta pubblica (pomeridiana): |
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martedì9 giugno 2010 |
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Presidenza del presidente SCHIFANI
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Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera dei deputati)
(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni
(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine
(Relazione orale) (ore 16,35)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1611, già approvato dalla Camera dei deputati, 212, 547, 781 e 932.
Ricordo ai colleghi che nella seduta del 31 maggio questa Presidenza ha rinviato alla Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, alcuni emendamenti ed i relativi subemendamenti.
Questa mattina gli ulteriori emendamenti presentati dal relatore sono stati trasmessi ai Gruppi. Il termine per la presentazione dei subemendamenti, inizialmente fissato da questa Presidenza per le ore 18 di oggi, su richiesta dell'opposizione, accettata dalla Presidenza, viene prorogato fino alle ore 21 di questa sera.
Non appena scaduto tale termine, la Presidenza rinvierà alla Commissione giustizia i predetti emendamenti e relativi subemendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento. La Commissione giustizia è autorizzata a convocarsi, sin dalle ore 8 di domani, per pronunziarsi sugli emendamenti medesimi e relativi subemendamenti.
È ugualmente autorizzata a convocarsi la 5a Commissione permanente per l'espressione del parere sugli emendamenti.
La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo. L'Assemblea tornerà a riunirsi domani pomeriggio, alle ore 15, per il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo e del lavoro posto in essere dalla Commissione.
La Presidenza ha preso contatto anche con i Gruppi per valutare la loro disponibilità o meno di dar corso intanto alla discussione generale, ricevendo a tal proposito una risposta negativa in quanto non se ne è ravvisata l'opportunità. Pertanto, nel corso di questa seduta non avranno luogo interventi in discussione generale, che riprenderà domani alle ore 15.
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per lo schema dei lavori da lei enunciato, che consentirà alla Commissione giustizia del Senato di prendere contezza dei 12 emendamenti depositati dal relatore, che mutano - e non marginalmente, anzi direi sostanzialmente - il testo che sarà poi all'esame dell'Aula. È questa la ragione per la quale noi riteniamo non opportuno svolgere una discussione generale su un testo che non è quello definitivo che sarà poi all'attenzione dell'Aula medesima e che, a quanto si apprende dagli organi di stampa, è considerato blindato dal Governo e dalla maggioranza.
Signor Presidente, conoscendo anche il suo scrupolo nell'applicazione del Regolamento e la sua attenzione circa il fatto che si creino precedenti che possano essere impugnati anche nel tempo a seguire e che noi possiamo considerare non corretti, mi permetto di dirle che, per un'esigenza probabilmente di natura puramente sostanzialistica, è stata autorizzata, nella seduta del 31 maggio, la presentazione di subemendamenti - ovviamente sotto il profilo sostanzialistico l'opposizione non ha sollevato la questione in Aula - ad emendamenti che non erano di origine né governativa e neanche erano emendamenti del relatore: si trattava di emendamenti sottoscritti, come primo firmatario, dal collega Gasparri.
Questa procedura ovviamente non è contemplata dal nostro Regolamento; ho ritenuto di doverne parlare qui, in Aula, per evitare che su questa si crei un precedente al quale l'attività successiva del Senato potrebbe essere legata.
PRESIDENTE. La Presidenza prende senz'altro atto della sua precisazione, di cui terremo debitamente conto.
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Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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394a seduta pubblica (antimeridiana): |
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giovedì10 giugno 2010 |
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Presidenza del vice presidente CHITI, indi della vice presidente BONINO e del presidente SCHIFANI |
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera dei deputati)
(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni
(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine
(Relazione orale) (ore 9,58)
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1611
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1611, già approvato dalla Camera dei deputati, 212, 547, 781 e 932.
Ricordo che nella seduta di ieri è stato presentato l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia ed ha avuto inizio la discussione.
È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.
*DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non voglio aggiungere altro a quanto ha già detto il Presidente del nostro Gruppo, vorrei solo sottolineare il disagio di chi si è sottoposto ad una serie di sedute inutili della Commissione giustizia quando già, a quel che si apprende, la fiducia era stata autorizzata ad essere posta dal 25 maggio del 2010.
Credo sia un atto gravissimo nei confronti della dignità del Parlamento ed in particolare dei componenti della Commissione giustizia, che sono stati sottoposti ad un lavoro assolutamente inutile per ben tre sedute, con rinvio del provvedimento dall'Aula in Commissione senza alcun beneficio per il testo, se non la risoluzione dei problemi interni della maggioranza che evidentemente aveva gravi difficoltà a trovare, come si dice, la quadra.
Tre sono i profili che il nostro Gruppo ha sempre posto all'attenzione dell'opinione pubblica. La legge sulle intercettazioni poteva e doveva essere cambiata purché venissero rispettati tre principi fondamentali.
Primo: il diritto dei cittadini alla sicurezza, senza indebolire gli strumenti di investigazione e quindi senza tagliare la possibilità di svolgere indagini efficaci a investigatori e magistrati. Secondo: una tutela effettiva della privacy, evitando che fatti estranei alle indagini, fatti della vita privata dell'indagato o di terzi, potessero entrare a far parte di atti di indagine ed essere poi improvvidamente pubblicati. Terzo: fissato il limite della non divulgabilità di fatti estranei alle indagini perché attinenti alla sfera privata o frutto di intercettazioni illegali, garantire la libertà di informazione intesa da una parte come diritto di informazione garantito costituzionalmente per la stampa ma al contempo, dall'altra, come diritto dei cittadini ad essere informati di quanto effettivamente accade nel Paese e in particolare del malaffare.
Tutti questi valori sono costituzionalmente garantiti, in particolare il diritto da parte del cittadino di essere informato, come pure quello di poter valutare l'attività dell'organo giurisdizionale, di fare quel controllo sulla giurisdizione che gli spetta, perché in nome del popolo italiano viene amministrata la giustizia, di fare nel contempo il controllo sulla cosa pubblica che gli deriva dall'essere quel popolo sovrano che nomina i propri rappresentanti politici rispetto ai quali ha diritto di ottenere risposte coerenti con il mandato che viene conferito e, soprattutto, di mutare opinione politica quando questo mandato viene tradito. Ha diritto, altresì, di controllare ciò che la cosa pubblica fa e quindi ad una trasparenza e correttezza dell'attività della cosa pubblica, che è un altro valore costituzionalmente garantito.
Tutto questo era presente nei nostri disegni di legge: mi riferisco al disegno di legge del Governo Prodi (che nella precedente legislatura era stato approvato quasi all'unanimità alla Camera e poi approfondito in Senato e che decadde solo per la fine della legislatura stessa) e ai disegni di legge presentati in questa legislatura, uno da me con il senatore Ceccanti, che riprendeva i principi del disegno di legge Mastella con aggiornamenti alla luce del dibattito parlamentare che c'era stato; e un altro, a prima firma del senatore Casson, anch'esso espressione del nostro Gruppo. Tali provvedimenti erano ispirati esclusivamente a quei principi che ho prima richiamato; se fossero stati accolti sicuramente avremmo potuto fare un'operazione importantissima, quella cioè di aggiornare la legislazione in materia di intercettazioni senza sottrarre strumenti alla lotta contro la criminalità comune, organizzata, economica, della pubblica amministrazione, garantendo la privacy e nello stesso tempo non imbavagliando la stampa, ma consentendo all'informazione quel controllo sulla cosa pubblica e soprattutto sul malaffare di cui dicevo.
Il disegno di legge che vi accingete ad approvare, che è costituito da un maxiemendamento che sostanzialmente ripropone il testo della Camera con qualche piccola modifica, non risponde ad alcuno di questi requisiti. Si indebolisce il diritto alla sicurezza dei cittadini con norme assolutamente irragionevoli che riguardano limiti di ammissibilità, durata ed utilizzabilità diversamente calibrati tra reati ordinari e di criminalità organizzata e di terrorismo senza alcuna ragionevolezza, oltre la possibilità di liberarsi del giudice scomodo o del pubblico ministero scomodo. Tutto ciò contrasta naturalmente con un principio di ragionevolezza anche rispetto alla conclamata volontà di avere tempi rapidi nell'esercizio della giurisdizione, di garantire una giustizia rapida alle vittime dei reati, oltre che agli stessi imputati che hanno diritto anch'essi ad un giusto processo e che possono essere trascinati, da coimputati, in vicende che nemmeno li riguardano, ma che sono costretti a subire perché strumentalmente portate all'attenzione della magistratura.
Il sistema, devo dire, è particolarmente destabilizzante e contrasta con i principi costituzionali che garantiscono che il processo si svolga dinanzi al giudice naturale e non possa darsi spazio a tecniche surrettizie per estrometterlo. Invece, basta fare una denunzia nei confronti di un magistrato che ha rilasciato delle dichiarazioni generiche, che magari ha detto semplicemente rivolgendosi alla stampa: sì, sono titolare dell'indagine, ma non posso fare nulla, non vi posso riferire nulla, per poterlo convincere ad astenersi. Oppure, basta denunciare strumentalmente un PM per una presunta fuga di notizie perché l'imputato vuole liberarsene, cercando di rallentare il corso del processo e giovarsi così della prescrizione, e il gioco è fatto.
Consentendo tutto questo, naturalmente, il processo si rallenta, il diritto alla sicurezza dei cittadini viene posto in seria discussione e non si ottiene alcun vantaggio in materia di tutela della riservatezza, perché le norme proposte dal Governo non incidono sulla privacy e sono irragionevoli in un'ottica di legalità costituzionale.
Il secondo punto su cui il disegno di legge del Governo incide pesantemente è il regime della pubblicabilità degli atti, compiendo un'operazione davvero di difficile comprensione. La giurisprudenza della Corte di cassazione si è orientata ad una interpretazione delle norme degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale secondo la quale, ogni qualvolta gli atti sono divenuti pubblici, perché depositati ai difensori e agli indagati - e quindi sono conosciuti dagli stessi - non c'è nessuna violazione del segreto di indagine e non c'è neppure, da parte dei giornalisti che li pubblicano, un reato di arbitraria pubblicazione. Ovviamente come PD ci siamo preoccupati di tenere conto di questa giurisprudenza, analizzando il sistema attuale e le sue possibili disfunzioni. Attualmente, poiché non è prevista una specifica selezione del materiale di indagine e in particolare delle intercettazioni, può accadere che vengano pubblicati atti di indagini - in particolare di intercettazioni - che riguardano la vita privata di cittadini, dello stesso indagato o di soggetti terzi e l'attenzione della stampa si accende sui gossip.
Tutto questo ovviamente non è accettabile. Ma per risolvere i problemi bastava però fare una cosa molto semplice, ovvero prevedere che ci fosse un'udienza di selezione rigida del materiale di indagine, acquisendo solo ciò che è pertinente al reato per cui si procede e alla persona oggetto delle indagini, escludendo i fatti della vita privata dello stesso indagato o di terzi, fatti e nominativi di persone estranee e i gossip. Una volta epurato il materiale da tutto questo, non si comprende per quale motivo, se si tratta di atti conosciuti ai difensori e agli indagati, essi non possano essere oggetto di discussione pubblica e quindi anche di valutazione della pubblica opinione attraverso le informazioni pubblicate dagli organi di stampa.
In questa situazione, la formulazione proposta dal Partito Democratico era tesa a far coincidere il concetto di pubblicabilità degli atti di indagine con quello della caduta del segreto interno delle indagini. L'articolo 329 del codice di procedura penale prevede che, una volta che gli atti siano conosciuti da indagato e difensore, possano essere considerati pubblici. Con il sistema proposto anche dal maxiemendamento si viene invece a creare una sorta di scollatura tra pubblicabilità dell'atto e atto pubblico: si viene a creare una sorta di limbo, in cui atti che non sono più coperti da segreto e che sono anche assolutamente pertinenti alle indagini e ai reati possono sostanzialmente circolare tra più soggetti liberamente, ma la stampa non potrà pubblicarli se non incorrendo nel reato di pubblicazione arbitraria e un magistrato potrà essere denunziato per aver divulgato un segreto di indagine assolutamente inesistente e rimosso dall'indagine stessa. Tutto ciò comporta un'accentuata minaccia nei confronti della stampa affinché desista dal fare il suo compito, ossia informare l'opinione pubblica, e al contempo un'intimidazione nei confronti della magistratura, delegittimandola come istituzione perché i criminali avranno la possibilità di denunciare un magistrato e di liberarsene senza che abbia alcuna colpa. Ci chiediamo se tutto ciò abbia a che vedere con la tutela della privacy e non sappiamo darci una risposta.
Naturalmente non aver voluto prevedere norme di questo tipo e anzi incentivare fughe di notizie non serve nemmeno a spezzare quel sistema di rapporti impropri tra magistrati, cancellieri, giornalisti, avvocati, personale giudiziario, collaboratori degli avvocati che dà vita a quella deprecabile compravendita della notizia che deve essere assolutamente spezzata e punita. A tacere che questi fatti comportano una distrazione dal processo principale, perché i magistrati saranno costretti a inseguire le fughe di notizie più che i fatti oggetto delle indagini. Si apriranno così numerosi processi nelle varie sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con ulteriore intralcio al regolare corso della giustizia senza nessun vantaggio per la sicurezza dei cittadini, che viene indebolita, per la privacy di coloro che vengono chiamati in causa e per la libertà di stampa, che deve essere garantita. (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Della Monica.
DELLA MONICA (PD). Questa è la ragione per cui la nostra contrarietà a questo disegno di legge è assoluta: è un disegno di legge che mina la Costituzione, è antidemocratico e non può essere accettato da un Paese civile. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.
BONINO (PD). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ripercorrerò i punti salienti di questo provvedimento, che sono stati sviscerati anche adesso e in tutto il corso del dibattito pubblico e nelle Commissioni (non tanto in Aula, in cui siamo arrivati in questo modo).
Mi consentirete, però, colleghi, qualche commento politico di ordine più generale.
Siamo arrivati quindi al punto finale, ampiamente annunciato, con l'apposizione della questione di fiducia, ammesso sempre che arrivi il fax. Anzi, signor Presidente, quando arriva la comunicazione via fax (tecnologia risalente al Medioevo, visto che esiste qualcosa di più attuale tecnologicamente parlando), sarebbe utile se volesse avvertire l'intera Assemblea, perché questo almeno conforterebbe sulla legalità e sulla legittimità del voto che quest'Aula si appresta ad esprimere e che offre invece, allo stato attuale, punti piuttosto incerti in tutta la procedura.
So bene di utilizzare una parola molto pesante, ma, colleghi, la procedura e il metodo con cui siamo arrivati ad oggi non esito a definirli demenziali (non riesco a trovare altro aggettivo), ivi compresa la situazione attuale, in cui l'Assemblea non viene neanche rassicurata. È semplice: che qualcuno formalmente dichiari che la questione di fiducia è stata posta il giorno X sul testo Y. Neanche questo riusciamo a sapere.
Dopo il delirio, il guazzabuglio di emendamenti presentati, ritirati, modificati, molto spesso assurdi, irrazionali, siamo arrivati a questo giorno e a questo voto. Il metodo, quindi, è ben lungi dell'essere un minimo aderente a quello che in un Paese normale viene definito un dibattito democratico, in cui ci si scontra su posizioni diverse, ma si è legati sulle regole e sui regolamenti da un patto di leale collaborazione.
Onorevoli colleghi, politicamente questa fiducia è posta più per controllare la maggioranza che non per l'opposizione. È una fiducia posta perché non ve la sentivate di affrontare voti segreti. È una fiducia posta perché non è consolante per nessuno, anzi desolante perfino per voi, sapere che dietro c'è stato, forse ieri, un accordo. Patti, accordi, tregue, punti di equilibrio: sempre dietro, perché davanti questo testo punti di equilibrio, di razionalità e di aderenza costituzionale non ne presenta di sicuro. L'imbarazzo vostro è tale perché avete dovuto - qui e probabilmente anche alla Camera - chiudere a qualunque tipo di obiezione puntuale da parte di vostri colleghi della maggioranza su un testo inaccettabile. Inaccettabile per molti di voi, oltre che per noi.
Questo è un altro segno di una china rovinosa, che mi pare stia accelerando ogni giorno, in cui sempre di più sembrate scambiare la forza dei numeri con il diritto. E voi sapete che vi sono altre cose: vi sono principi di diritto che non sono sottomettibili a nessuna forza dei numeri; sono quelli scritti, intanto, nella Costituzione del nostro Paese e, quando si tratta di altre materie, in trattati internazionali. Di fronte a quei principi che legano la convivenza democratica non vi è forza dei numeri che tenga. Questo, infatti, significa scambiare l'arroganza con la legalità; non devo commentare: l'arroganza con la legalità.
Il testo tende anche a scambiare la libertà individuale con la licenza e, in questo caso specifico, la difesa dellaprivacy con l'oscuramento: questo è quello che abbiamo di fronte e che stiamo esaminando. È talmente vero che questo è un provvedimento teso semplicemente all'oscuramento che avete perfino inserito norme che con le intercettazioni telefoniche non c'entrano nulla. Mi riferisco alla nota questione della registrazione dei processi: onorevoli colleghi, ma a che fine, se non a quello dell'oscuramento? La prassi attuale da noi praticata da anni non ha dato mai - mai - esito a contestazioni. E il dibattimento processuale è pubblico, dice la Costituzione. Che bisogno c'era di oscurare, se non per questa idea di fondo per cui l'oscuramento deve guidare l'esercizio della politica in questo Paese?
Ci si dice che non è così e che interverrà non so chi: non voglio neanche più entrare nei dettagli. Non è più il presidente del tribunale a decidere, ma il presidente della corte d'appello: cose inenarrabili! E non si capisce neanche l'obiettivo di tutto questo, se non questa pervicacia, questa crisi rovinosa (secondo me, ormai), questa china rovinosa che sembra non avere più limiti.
Onorevoli colleghi, ammesso che il voto che vi apprestate e ci apprestiamo a dare abbia presupposti di legittimità e di legalità, in attesa del noto chiarimento, credo davvero che oggi avete costretto questo Senato a un momento politicamente infelice. Credo che voi, chiunque di voi (penso siate molti) viva questa giornata con disagio: noi la viviamo però con grande, grandissima forza: una forza d'opposizione.
In più, sono convinta che questo provvedimento, nell'ulteriore passaggio alla Camera, richiederà altri equilibri, come si dice, altri punti di accordo. Tutto ovviamente in modo extraparlamentare, perché qui siete sopratutto chiamati a ratificare, a ratificare cose bizzarre: per esempio, persino un Presidente del Consiglio che non si riconosce nel testo, tanto è vero che non lo approva e dichiara urbi et orbi che non lo approva e non è il suo testo; dopo di che, povero, senza potere com'é, com'è evidente, pone la fiducia. E questa Camera che deve fare, secondo voi? Ma che dobbiamo fare semplicemente per richiamarvi ad un minimo di decoro istituzionale che dovrebbe essere nel patrimonio di tutti, destra o sinistra che sia? (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
Questa è la china rovinosa che oggi, di giorno in giorno, di volta in volta accelera. Capisco il vostro disagio. Capisco quindi che, in violazione della Costituzione, questa fiducia non è stata posta per i motivi che la Costituzione prevede, ma per richiamare voi all'ordine e alla disciplina, con un Presidente - lui - indisciplinato. Anzi, lo farà sapere urbi et orbi che lui disciplina non ne ha: di questo, peraltro, non avevamo dubbi, di questo non lo si può certamente accusare.
Quindi, colleghi, è pagina triste per la democrazia parlamentare e per la democrazia tout court. Pagina che affronteremo sapendo che questo è un momento di una lotta che non finisce qui, non solo perché avrà punti di ricaduta nell'altro ramo del Parlamento, ma perché riteniamo, anche da Radicali, che nel Paese debba nascere e crescere una rivolta democratica, una rivolta legale a questa china rovinosa. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, è un po' difficile in questa materia distinguere gli aspetti tecnici, politici e sociali, vista la rilevanza e le ripercussioni di questo disegno di legge. Ritengo peraltro di dovermi limitare ai tre punti fondamentali che caratterizzano il provvedimento: la diminuzione del livello di sicurezza nel Paese, il bavaglio che viene imposto alla stampa e la non tutela della privacy delle persone.
Il primo aspetto è quello che concerne la sicurezza. I ministri Alfano e Maroni continuano a dire il falso. Ad esempio, quando dicono che questo disegno di legge non incide nella lotta alla criminalità affermano il falso, e lo sanno benissimo, perché queste norme incidono ampiamente e in negativo in materia di sicurezza e in materia di lotta alla criminalità. E questo ce lo dicono tutti gli operatori della sicurezza, ce lo ricordano tutti i sindacati di Polizia.
Mi limito a ricordare alcuni di questi aspetti. Innanzitutto, ricordo la limitazione delle intercettazioni ambientali in luoghi pubblici, e non per acquisire prove sui reati commessi, ma per quelli eventuali e futuri, quasi ancora in mente dei. Vi sono poi la limitazione nell'accesso ai tabulati telefonici e la ridicola commedia delle proroghe da richiedere ogni 48 o 72 ore, con i poliziotti e i carabinieri che dovrebbero scorrazzare - con le macchine che magari non hanno, con la benzina che magari non hanno, con il personale che non basta mai - dalla montagna alla periferia di ogni regione fino al capoluogo per richiedere proroghe, con faldoni e faldoni di carte processuali, invece di badare alla prevenzione del crimine e alla sicurezza dei cittadini. Altra limitazione è l'imposizione del tribunale collegiale come giudice competente in materia di intercettazioni, che comporterà disfunzioni, disorganizzazione e rischio di blocco di una macchina giudiziaria già asfittica e impotente. Ed ancora, le limitazioni imposte alla possibilità di intercettare persone non indagate, per così dire quasi indiziate di collegamento diretto con le indagini, e soprattutto le limitazioni imposte con questo disegno di legge alle intercettazioni dei cosiddetti reati satellite o reati spia, fondamentali per arrivare ad accertare i reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Tra questi ricordiamo il delitto di usura, di estorsione, di corruzione: insomma, sostanzialmente i reati della cricca.
Prima di passare all'aspetto che concerne la libertà di stampa, voglio soltanto citare un'altra norma pericolosa: quella che consente a qualsiasi indagato, a qualsiasi criminale o terrorista, di eliminare un magistrato inquirente o giudicante scomodo, non gradito, e che consente di far saltare le indagini più complesse, più pericolose per il potere, per i criminali e per i terroristi. Questa norma che voi volete approvare è un'arma concessa ai criminali che rischierà, tra l'altro, anche di condurre a scarcerazioni indebite e pericolose.
Il secondo aspetto fondamentale, come dicevo, è quello che concerne la libertà di stampa, il bavaglio che volete mettere alla libera stampa. Mi basti ricordare che sotto dettatura del vostro Presidente del Consiglio - mi verrebbe da dire sotto dittatura del vostro principe - state approvando norme liberticide, norme che sono estremamente limitative della libertà dei giornalisti di scrivere e di informare, norme estremamente limitative del diritto dei cittadini di sapere cosa avviene nei palazzi della politica e nei palazzi di giustizia, come norme di trasparenza imposte dalla Costituzione vorrebbero.
In particolare, infischiandovene di ogni nostro emendamento, confermate il carcere per i giornalisti e aggravate, con il maxiemendamento finale, le sanzioni per gli editori, con ciò violando in modo palese non solo la Costituzione italiana, ma altresì - e sempre in modo palese - la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il Trattato di Nizza.
Ricordo poi che la ormai costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, in sentenze recenti, a partire dal giugno 2007 fino al 2009, ha sancito che il diritto di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati hanno un rango e un rilievo superiori allo stesso segreto istruttorio quando si tratti di fatti di eccezionale rilievo sociale e politico. La stampa, dice la Corte di Strasburgo, è come le chien de garde, il cane da guardia di ogni democrazia. Voi, cercando di eliminare la libertà di stampa e il controllo istituzionale della magistratura, state minando le basi stesse del nostro sistema democratico.
Per fare ciò - e vengo al terzo aspetto fondamentale di questo disegno di legge - vi nascondete dietro il falso proposito di tutelare la riservatezza delle persone. Dico falso proposito perché, se davvero aveste voluto tutelare la privacy, sarebbe stato sufficiente accogliere almeno i nostri principali emendamenti in questa materia, emendamenti che prevedevano e prevedono, ad esempio, una serie di filtri (almeno cinque) per impedire la fuoriuscita di notizie concernenti fatti o persone estranee al procedimento penale. Inoltre, prevediamo nei nostri emendamenti e nei nostri disegni di legge, come Partito Democratico, tutta una serie di responsabilità che vengono precisate e tutta una serie di sanzioni per le varie fasi delle operazioni delle intercettazioni e per i vari soggetti operanti, magistrati compresi.
Ma a voi, in realtà e molto concretamente, non interessava e non interessa tutelare la riservatezza delle persone normali: a voi interessava e interessa tutelare la cricca, i criminali degli appalti, gli affaristi della politica, e per fare ciò fornite un concreto aiuto ai criminali veri e mettete le manette alla polizia, rischiate di far saltare completamente le già derelitte strutture giudiziarie, cercate di bloccare le indagini per voi più scomode e scottanti, mettete un bavaglio alla libera stampa, impedite l'informazione ai cittadini di questa nostra Repubblica.
La prova della vostra malafede - perché lo fate dolosamente, tutto ciò - sta nella norma sul regime transitorio che avete introdotto qui al Senato e che avete ribadito con il maxiemendamento. Il regime transitorio è la prova di tutta la fretta che voi avete nel coprire le vostre malefatte, le malefatte della vostra cricca. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).
Sulle modalità di apposizione della questione di fiducia
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è arrivata la comunicazione della Presidenza del Consiglio, di cui vi do lettura: «Confermo che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 25 maggio scorso, ha manifestato il proprio assenso a ricorrere allo strumento regolamentare della fiducia, qualora risultasse necessario, in ordine al disegno di legge sulla nuova disciplina delle intercettazioni giudiziarie».
Questa comunicazione è firmata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quindi, dal punto di vista della procedura, è la conferma che il Consiglio dei ministri ha dato questa autorizzazione. Le questioni politiche sono ovviamente altre; su questo non è nostra competenza ora intervenire.
Ripresa della discussione dei disegni
di legge
nn.1611,212,547,781e932
e della questione di fiducia (ore 10,27)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, appartengo, come è noto, a quella esigua e tenace minoranza che cerca di interessarsi del merito dei problemi e non degli strumentalismi che vi fioriscono intorno.
Presidenza della vice presidente BONINO(ore 10,28)
(Segue BENEDETTI VALENTINI). Ma la mia sensazione, personalissima, ma credo condivisa da nove cittadini su dieci che eventualmente abbiano seguito tutta questa vicenda, è che alle forze politiche sia interessato più ciò che c'era dietro, o sopra o sotto, che non il merito del provvedimento.
Ecco perché (in pochi attimi non posso fare che degli accenni - perché no? - anche polemici) le opposizioni, che ho avuto modo di ascoltare attentamente durante questi mesi di lavoro, si sono divise, sì, in falchi e colombe, ma non soltanto: anche in molti altri tipi di uccelli, onorevoli senatori. I falchi, certo: coloro che nel PD o altrove volevano occupare l'Aula, fare manifestazioni di protesta clamorose. Le colombe: coloro che, più aderenti alle regole e al buon tono, avrebbero voluto fare dell'ostruzionismo corretto, più morbido, più levigato. Ma anche altri tipi di uccelli politici. Certamente vi sono anche i corvi, non sia offesa per nessuno, coloro che giocano al tanto peggio tanto meglio e che sono interessati più che altro a far risuonare qui, per quanto possibile, le voci non del popolo tricolore (magari!), ma del popolo viola, sempre più isterico e disperato, dei "santorini", dei "travaglioidi". Ma ci sono anche altri uccelli: le cinciallegre, quelle che in qualche modo hanno voluto usignolare anche con la maggioranza e con il Governo, ma senza trarne le conseguenze, disposti ad esaminare i testi purché fosse chiaro che restavano comunque su una linea di opposizione. Infine, se vogliamo continuare con le allusioni, non sono mancati anche quelli che sono volati sul nido dei cuculi, perché naturalmente è diventata un'arte sofistica anche quella di essere nidi dei cuculi e al tempo stesso riportare a casa - come si suol dire ormai in gergo - i risultati politici di certi dissensi dosati e calibrati. Molto appassionante per gli addetti ai lavori, esasperante e fonte di disgusto per i cittadini che ci ascoltano!
MASCITELLI (IdV). Ci sono pure i pappagalli!
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Personalmente, checché ne pensi il Governo penombra del momento, voterò la fiducia al Governo.
SERRA (PD). Bravo!
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Voterò la fiducia al Governo che, in sintesi, sta assicurando, nonostante le eccezionali difficoltà, la rotta della coesione sociale e del mantenimento degli equilibri economico-finanziari. Ma voterò anche la fiducia al provvedimento, che non è il massimo dei miei sogni personali e dei miei desideri, ma - come dissi ormai quasi un anno fa in Commissione giustizia del Senato - quando si è di fronte agli abusi, agli eccessi e al ludibrio è inevitabile e ci si assume la responsabilità delle reazioni e dei giri di vite che si è necessitati ad adottare.
Qualche illustre collega ha sottolineato che con questo provvedimento abbiamo tamponato gli effetti più che curato le cause di certe degenerazioni. Lo so, è la verità! Senza voler insegnare all'opposizione a fare l'opposizione, che è un mestiere che ho svolto per qualche decennio, voglio evidenziare che se l'opposizione avesse inteso non lanciare messaggi propagandistici al popolo viola, ma effettivamente costruire, anche in dialogo con la maggioranza (perché no?), senza preconcetto, modifiche sui passaggi tecnici fondamentali di questo provvedimento, di per sé necessario, probabilmente qualche risultato in più sarebbe emerso e non sarebbero mancati orecchie ed animi attenti sui banchi della maggioranza.
BELISARIO (IdV). Bugie!
BENEDETTI VALENTINI (PdL). È difficile dare del bugiardo a me, caro presidente Belisario. È ben difficile, perché ho ottima memoria e buona storia parlamentare. È difficile, molto difficile!
BELISARIO (IdV). Come uccelli, sareste pappagalli!
MUGNAI (PdL). Ma la faccia finita! (Commenti del senatore Serra).
BENEDETTI VALENTINI (PdL). È molto difficile, Governo penombra! (Commenti del senatore Belisario).
PRESIDENTE. Senatore Belisario, per cortesia!
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Gli eccessi sono dunque la causa delle reazioni, anche sul piano legislativo.
Voto il provvedimento perché esso argina gli abusi incontenibili che si sono verificati, oltre alla dilapidazione di risorse o comunque al dilagare di una voce di spesa che ormai è diventata la prima di un bilancio della giustizia sul quale pure spesso versiamo lacrime e facciamo proteste fondate.
I reati si devono perseguire indagando, tornando ad indagare, e non affidandosi soltanto alla generica rete a strascico delle intercettazioni. Si deve tutelare il bene della riservatezza e della privatezza, che è proprio delle società libere (è inutile fare ossequio a parole a questo principio e poi sottostimarlo) contro lo scempio che se ne fa quotidianamente anche da parte - perché no? - di mezzi di informazione che dovrebbero essere rigorosi con loro stessi ed essere strumenti di informazione e di crescita democratica e non di aggressione ai singoli e alle comunità.
BELISARIO (IdV). I giornali, per esempio.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Si deve agire contro i traditori del segreto d'ufficio, che è uno dei più gravi delitti, carissimi colleghi, che può essere commesso da chi vuole onorare certe funzioni che è chiamato a compiere. Mi meraviglia che i molti richiami etici sollevati non si siano soffermati su questo aspetto: il tradimento del segreto sacro del proprio ufficio è uno dei delitti più gravi che si possono registrare in una società moderna, evoluta e democratica.
MASCITELLI (IdV). Insieme alla corruzione per atti giudiziari!
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Peccato, dunque, che un ostruzionismo assolutamente puerile abbia condotto a quella che chiamiamo in gergo parlamentare la blindatura del testo finale. Onorevoli colleghi, non me ne rallegro neanch'io dal banco della maggioranza, alla quale pure appartengo lealmente. Caro senatore D'Ambrosio, lei che ha avuto la bontà di citarmi più volte (troppo onore) nella giornata di ieri, me ne rammarico anche a titolo personale.
Onorevoli colleghi di maggioranza e di opposizione, sapete benissimo che su un punto fondamentale, attento al merito come sono, mi sono battuto affinché fosse rimediato ad un errore evidente contenuto nel provvedimento. (se ci aveste investito seriamente e non strumentalmente, forse qualche risultato sarebbe venuto): quello che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal competente giudice delle indagini preliminari al tribunale in forma collegiale del capoluogo del distretto. È un errore tecnico evidente, che rischierà di inceppare la legge e di mettere in crisi il sistema, di paralizzare taluni tribunali, creare diseguaglianza di poteri tra tribunali, creare traffico e violazioni alla riservatezza. Lo dico con tutta franchezza e non è stato possibile rimediarvi.
Ebbene, proprio su questo argomento sono lieto di potervi dire che il sottosegretario Caliendo, a nome del Governo, ha espresso la disponibilità, che ho molto apprezzato, a rivedere da un punto di vista tecnico questa materia e in senso non accentratorio quando, in occasione dell'esame del processo penale, si discuterà delle misure cautelari, personali e reali, anche se in senso diverso da quello indicato dal senatore D'Ambrosio, che - me lo consenta - insieme con l'Associazione nazionale dei magistrati e quant'altri è fautore dell'accentramento delle strutture giudiziarie. Io sono semmai il sostenitore della filosofia opposta e proprio in questi giorni...
D'AMBROSIO (PD). Ma che dice! Il discorso è completamente diverso.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sì, è così: so quello che dico!
Proprio in questi giorni l'Associazione nazionale magistrati, nel criticare questo provvedimento e altri aspetti attinenti alla manovra, ha chiesto di sopprimere i tribunali periferici, di accorpare i piccoli tribunali, di chiudere le sezioni distaccate di tribunale, di chiudere metà degli uffici del giudice di pace pur di non subire tagli ai propri stipendi. Questo è quanto ha detto l'Associazione nazionale magistrati, ed è con sdegno che sottolineo questo aspetto. Si chiede, infatti, di togliere alle città, alle comunità, specie quelle più periferiche, i servizi purché non si vada ad incidere sulle loro super retribuzioni, e non già su quelle dei giovani magistrati, il cui problema è ben chiaro anche al Guardasigilli, che tra l'altro ha detto con chiarezza di voler affrontare.
A questo riguardo voglio dirvi che è uno spettacolo poco decente quello dato non solo sulla materia delle intercettazioni, ma proprio sulla manovra. Quando si chiede a tutti di fare sacrifici - e giustamente lo si chiede anche a noi, ceto politico di tutti i livelli, non solo parlamentare - e di subire un taglio alle proprie retribuzioni, non per risolvere problemi finanziari ma per dare un segno e un esempio, è veramente ridicolo - lo dico senza demagogie, cari colleghi - che le grida più alte vengano da ceti estremamente sofferenti come gli alti magistrati o i farmacisti urbani. Ci manca soltanto che insieme a voi, campioni del popolo che non arriva alla fine del mese, occupino i banchi del Governo ceti sofferenti come i divi del pallone, i divi della televisione o magari i colleghi del notariato! Allora sì che Di Pietro e Bersani sarebbero veramente i campioni del popolo, schierandosi a fianco di queste grida di dolore!
Il cittadino ci inchioda a queste responsabilità e quando si vara una legge dopo molti anni di dibattito, dopo due anni di legislatura e dopo che ci si è confrontati con inutili ostruzionismi, dopo aver verificato una quantità di abusi che ipocritamente si vuole negare, costringere alla blindatura - questo è quanto è stato fatto - significa ottenere risultati esattamente opposti a quelli che a parole si intendeva perseguire.
Queste sono le ragioni (in pochissimi minuti non posso dire di più, ma sono pronto a qualsiasi dibattito e in ogni sede) per le quali si impone, per motivi di merito e di quadro politico, di conferire, formalismo o non formalismo, il voto di fiducia al nostro Governo. (Commenti del senatore Maritati. Applausi ironici dal Gruppo IdV).
BELISARIO (IdV). Bene, bis!
CAFORIO (IdV). Bis!
PRESIDENTE. Presidente Belisario, la prego.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Lei faccia il suo bis e vada dal popolo viola. È un Governo balneare: mettetevi in slip e costume!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
In considerazione dell'orario già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo per le dichiarazioni di voto con trasmissione in diretta televisiva, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.
(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,31).
Presidenza del presidente SCHIFANI
Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Prima di passare alle dichiarazioni di voto, riscontro che nei banchi del Governo sono seduti molti esponenti di un Gruppo che non ricoprono cariche istituzionali. Invito, quindi, questi colleghi a lasciare i banchi del Governo. (Applausi dal Gruppo PdL. I senatori del Gruppo IdV non danno seguito a quanto richiesto dalla Presidenza).
Invito nuovamente i colleghi a lasciare i banchi del Governo.
Sospendo la seduta per cinque minuti e comunico che la Presidenza si riserva di valutare se permettere o meno la diretta televisiva dei lavori dell'Aula.
(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,40).
La seduta è ripresa.
Invito nuovamente e formalmente i senatori che non fanno parte del Governo e che indebitamente occupano quei banchi a lasciarli immediatamente, richiamandoli all'ordine. (Applausi dal Gruppo PdL).
Li invito a prendere posto nei banchi loro assegnati dal Regolamento del Senato.
Invito per la seconda volta i senatori che occupano indebitamente i banchi del Governo a lasciare quei banchi e prendere posto nelle loro allocazioni istituzionali, e li richiamo nuovamente all'ordine.
Richiamo nuovamente all'ordine, per la terza volta, i senatori che occupano indebitamente i banchi del Governo e li invito a lasciarli immediatamente, per la terza ed ultima volta. (Applausi dal Gruppo PdL).
La Presidenza, a questo punto, è costretta ad espellere dall'Aula i senatori che indebitamente occupano i banchi del Governo. (Applausi dal Gruppo PdL). Potranno rientrare per esprimere il loro voto sulla questione di fiducia allorquando la votazione verrà effettuata in quest'Aula, nella seduta antimeridiana di oggi.
Prego i senatori Questori di procedere all'esecuzione della disposizione della Presidenza. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 11,42, è ripresa alle ore 11,57).
La seduta è ripresa. Abbiamo ripristinato la diretta televisiva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000, interamente sostituivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.
VILLARI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLARI (Misto). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, due diritti, entrambi fondamentali per una società civile evoluta, quello alla privacy e quello ad essere informati, sono diventati, loro malgrado, antitetici: tesi ed antitesi. Il loro bilanciamento, un bilanciamento adeguato, era quindi necessario e non più rinviabile.
Purtroppo i diversi interventi legislativi - penso al codice della privacy, ovvero al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, alla legge del 20 novembre 2006, n. 281, sulle intercettazioni acquisite in modo illegale, agli articoli 114, 115, 329 ed altri del codice di procedura penale, ed anche alla Costituzione con l'articolo 15 - non sono riusciti a comporre gli interessi, che ormai possiamo definire voyeuristici, che, ben oltre il contenuto, si basano ormai sulla mera notizia.
Sono anni, onorevoli colleghi, che i magistrati e i giornalisti si palleggiano le responsabilità sulla fuga di notizie, incuranti del fatto che spesso a pagarne le conseguenze è il cittadino, che in molti casi non sarà nemmeno indagato e che, fortuitamente o meno, ha relazioni di qualsiasi genere con la persona intercettata.
Così, la storia giornalistica italiana si è colorata di Tangentopoli, Calciopoli, Vallettopoli ed oggi già si parla di una seconda serie rispetto alla precedente indagine per gli eventuali nuovi sviluppi e via via andando avanti.
I dati forniti da Eurispes sono impietosi. Vi è un incremento vertiginoso delle intercettazioni nel periodo 2001-2007. Nel 2001 le intercettazioni sono state 32.000, 45.000 nel 2002, 80.000 nel 2003, 93.000 nel 2004, oltre 100.000 nel 2005, fino a raggiungere il numero di oltre 112.000 nell'anno 2007. La spesa complessiva nel periodo 2001-2007 è stata di oltre 1 miliardo e mezzo di euro e solo nel 2007 ha raggiunto una cifra pari a poco meno del 3 per cento del bilancio del Ministero della giustizia: circa 225 milioni di euro.
L'analisi del dato puramente economico non è secondaria ed ha sicuramente un grande effetto sull'opinione pubblica, soprattutto su quella maggioranza di cittadini perbene che non sarà mai intercettata. É anche corretto però sottolineare come questo mezzo sia utile e addirittura insostituibile in molti casi. Dovrebbe emergere forse con più forza e più chiaramente che le spese sostenute per le singole inchieste spesso vengono non solo compensate dal denaro recuperato, ma a volte anche ampiamente superate.
Al di là di questi aspetti meramente economici, le intercettazioni restano uno strumento essenziale e la letteratura giuridica, ma soprattutto processuale, può dimostrarne l'importanza, in particolar modo riguardo alla lotta ai reati mafiosi. A tal proposito, l'audizione in Commissione del procuratore nazionale antimafia Grasso aveva dato spunti migliorativi fondamentali per il testo, che noi del Movimento per le Autonomie abbiamo raccolto e presentato sotto forma di emendamenti. Il Governo ha però ritenuto di riassorbirne solo uno nel proprio testo. La maggioranza ha perso un'opportunità, a mio parere, quella non solo di rendere il testo più equilibrato, ma soprattutto di evitare il rischio di appannare i risultati ottenuti in questi due anni di lotta contro la mafia. È mancato il confronto necessario e anche il coraggio di guardare oltre la siepe dei reati satelliti, che così come disciplinati rischiano di limitare e lasciare monchi gli strumenti ad oggi previsti per il contrasto alla criminalità organizzata. Chi come me vive nel Mezzogiorno conosce bene questa piaga, che ogni giorno umilia la correttezza e l'onestà della maggior parte dei suoi abitanti...
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Villari, purtroppo siamo in diretta televisiva...
VILLARI (Misto). Mi dia la possibilità di concludere, Presidente.
Dicevo, questa piaga che umilia lasciando al Mezzogiorno solo ceneri di arretratezza, povertà e diseguaglianza. Ed è una piaga che andava superata.
Ci siamo chiesti se si poteva fare di più. La risposta è che si doveva e si poteva fare di più. Questo testo avrebbe dovuto realizzare un compiuto equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione. Questi diritti non sono stati pienamente raggiunti e proviamo disagio di fronte alla richiesta di fiducia, che esula il contraddittorio necessario su un tema così importante....
PRESIDENTE. Senatore Villari, deve terminare il suo intervento. Ho l'esigenza di garantire a tutti i Gruppi il diritto alla diretta televisiva. La invito pertanto a consegnare alla Presidenza il testo scritto.
VILLARI (Misto). Concludo, signor Presidente. Per questi motivi, e per lo sforzo compiuto ma insufficiente, nell'esprimere disagio e rammarico per l'opportunità non completamente raccolta, il Movimento per le Autonomie non parteciperà al voto.
BRUNO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO (Misto-ApI). Signor Presidente, intervengo con un po' di imbarazzo rispetto all'episodio di poco fa, perché, per quanto mi riguarda, la democrazia si nutre anche di simboli e, sempre a mio avviso, le Aule parlamentari hanno un significato quasi sacrale per la nostra Repubblica. Quindi, non condivido quello che è accaduto. (Applausi dal Gruppo PdL).
Tuttavia, per rientrare nel merito della questione, noi di Alleanza per l'Italia -fiducia a parte (come si può dire?) - avremmo comunque votato contro questo provvedimento, perché complessivamente non convince, e non ci convince né nel merito né nel metodo.
Non ci convince nel metodo, perché tratta di un argomento delicatissimo, in particolare degli equilibri tra poteri e contropoteri dello Stato. Tratta di argomenti per cui bisogna necessariamente ricercare sempre una condivisione più ampia, e non la solitudine con la quale l'attuale maggioranza di forza si appresta ad approvare queste norme. Se il Governo esaminasse quello che accade, senatore Centaro, vedrebbe che nessuna forza politica potrà votare il vostro provvedimento, e fuori da quest'Aula non c'è una categoria o pezzi di qualche categoria o di poteri interessati che condividano il lavoro che è stato fatto.
Bisognava procedere con più prudenza, con più ponderatezza. Non è un caso se all'inizio di questa legislatura abbiamo presentato una proposta, che è agli atti del Parlamento, per istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intercettazioni. Lo abbiamo fatto proprio perché si potessero trovare, nell'esame di quello che era accaduto, convergenze significative.
Il provvedimento oggi al nostro esame riguarda la natura della democrazia nel nostro Paese: per questo è sbagliato approvarlo a colpi di maggioranza o di fiducia, come vi apprestate a fare.
Nel merito, noi avremmo votato contro tutte le parti del provvedimento che prevedono limitazioni allo strumento investigativo. Non si può fare a meno di questo strumento o limitarlo, non si può arretrare nella lotta alla criminalità o nella lotta alla corruzione. Avremmo, quindi, valutato caso per caso, emendamento per emendamento, comma per comma, tutti i passaggi di quell'unico articolo, tutte le norme a tutela della privacy,riferendoci anche a quanto era accaduto nella scorsa legislatura, a quel provvedimento che era stato presentato dal Governo Prodi e che aveva trovato in un ramo del Parlamento un'ampia, amplissima convergenza. I nostri emendamenti andavano in questo senso.
Guardate, noi siamo consapevoli che questo strumento ha subito delle degenerazioni, registrate nel suo uso, nella sua funzione. Come siamo consapevoli che gli anticorpi, che pure esistono nella magistratura, perché spesso il giudice terzo annulla ciò che succede in alcune procure, persino quegli anticorpi che comunque dobbiamo sempre tutelare, spesso arrivavano tardi, a danno già avvenuto. Siamo persino consapevoli che non riguarda tanto gli innocenti, i terzi che finiscono nelle indagini. E siamo consapevoli che non c'è nessuno che può prevedere per i colpevoli, per quelli che vengono inquisiti e ritenuti colpevoli, una pena aggiuntiva non prevista da alcun codice, da alcun pubblico ministero, e che nessun giornalista può colpevolizzare oltre ciò che prevede il codice chiunque, guardando ai suoi orientamenti, alle sue opinioni, parla di vicende che nulla hanno a che fare con gli episodi per cui si indaga. E tuttavia, come facciamo, a fronte dell'apposizione della fiducia da parte del Governo, a svolgere la nostra funzione di parlamentari? Noi in quanto legislatori possiamo migliorare questo testo, che è assolutamente migliorabile.
Penso che oggi sia stato commesso un errore. Voi apponete la fiducia: a noi cadono le braccia. Nemmeno di questioni così serie si può discutere con questo Governo. Sbagliate. Ed anche per questo Alleanza per l'Italia esprimerà un voto contrario. (Applausi dei senatori Rutelli, Astore e Lusi. Congratulazioni).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo scusa se vi invito al rispetto dei tempi, ma siamo in diretta televisiva.
Ne ha facoltà, senatore Li Gotti.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, dietro all'ipocrita richiamo al rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni si demolisce oggi uno dei più importanti mezzi di ricerca della prova dei crimini.
La tutela del principio costituzionale andava assicurata con i giusti presìdi in ordine alla riservatezza delle captazioni, con il loro uso ponderato selezionato nel contraddittorio delle parti, con le inasprite sanzioni per le violazioni della segretezza.
Il Governo e la maggioranza hanno voluto invece altro e su questo altro non potranno rispondere con onestà alle domande degli italiani.
Il Governo si gonfia il petto per gli arresti operati dalle forze dell'ordine - che noi ringraziamo sempre - e dalla magistratura. Ne fa un proprio merito. Ma ora demolisce le norme che quegli arresti hanno facilitato e, spesso, esclusivamente determinato.
Vi pongo io le domande che i cittadini vorrebbero farvi e alle quali non potrete rispondere se non con l'inganno.
Perché avete reso così difficile, tortuoso e insidioso il percorso per cercare la prova dei crimini? Perché avete, di fatto, cancellato la possibilità delle intercettazioni ambientali, prescrivendo che esse potranno effettuarsi nei luoghi privati solo se vi è il sospetto di attività criminosa in atto, anche se si cercano le prove in ordine ad un delitto già consumato? Perché volete consentire le intercettazioni ambientali solo per tre giorni, sia pure prorogabili, e solo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico? Perché non potrà più tentarsi di captare le conversazioni dei sospettati di gravi crimini collocando, ad esempio, la cosiddetta cimice in un'autovettura o in una masseria o in un capannone o in un circolo privato?
Perché avete abrogato l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, la cosiddetta legge Falcone, che accomunava, ai fini della possibilità, della durata e delle modalità delle intercettazioni, tutti i fatti di criminalità organizzata, mafiosa e non? Perché avete, con la detta abrogazione, escluso grandi e pericolosi crimini dalla possibilità di intercettazione cosiddetta semplificata? Perché avete voluto annullare una legge di estrema importanza nella lotta al crimine e che l'Italia deve alla felice intuizione di Giovanni Falcone?
Perché non avete voluto prevedere l'arresto in flagranza obbligatorio per il reato di pedofilia? Perché prima avete accettato questa norma e poi l'avete cancellata, con la motivazione di ingiusta previsione dell'arresto nei casi di minore gravità e, però, cancellando anche l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i casi gravi di pedofilia?
Perché avete voluto reintrodurre in Italia la censura, vietando la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto? Perché non volete che i cittadini sappiano? Perché volete l'omertà di Stato? Perché odiate la libera informazione?
Voi non avete una risposta a nessuna di queste domande. Io tenterò di darvi la risposta: perché lo vuole Silvio Berlusconi ed il suo sistema; il protettore adottato dal malaffare; l'uomo che ieri ha detto: «Non c'è stata alcuna cricca, niente di meno che positivo». Ovviamente per lui. Proprio oggi i giornali parlano dell'indagine che riguarda Verdini. L'uomo che ha detto ieri: «Governare con le regole che impone la Costituzione è un inferno».
Ho cercato di attualizzare in maniera più sincera una lettura delle dichiarazioni rese ieri dal presidente Berlusconi e ho fatto qualche minimo ritocco: «Bisogna andare avanti decisi» - parliamo del disegno di legge - «in questa direzione perché il diritto alla riservatezza e all'inviolabilità» (dei farabutti) è «in cima ai miei pensieri. L'attuale disegno di legge non risolve tutti i problemi, ma è un primo passo importante: cercheremo di migliorarlo più avanti».
«Solo una piccola lobby di magistrati e giornalisti è contraria alla legge sulle intercettazioni. La grandissima maggioranza» (dei farabutti, dei ladri, dei corrotti e dei corruttori, degli omicidi, dei peculatori, dei falsificatori, e compagnia varia) «è stanca di non poter usare il telefono per tema di essere spiata»
Oggi i malfattori stano canticchiando: «Meno male che Silvio c'è». È diventato il loro inno. (Applausi dal Gruppo PD). Unitevi anche voi al coro, alla faccia degli italiani imbrogliati. Non so se i sacerdoti della fiducia siano collusi o pavidi; sono certamente complici e conniventi. Vergogna!
Non bisogna però rinunziare alla resistenza e alla lotta. Assisteremo al giorno in cui tutto il crepuscolare basso impero berlusconiano sarà inghiottito dall'ignominia e ricordato come una parentesi nefasta per l'Italia. La resistenza si compie anche con gesti significativi e simbolici, come l'occupazione dell'Aula da parte dei senatori dell'Italia dei Valori; e dispiace che, nel momento in cui si è proceduto, penso correttamente, alla loro espulsione, la stampa non abbia potuto assistere alla ripresa di sovranità di quest'Aula.
Comunque, io condivido la battaglia del mio partito, perché quel gesto era volto a sottolineare con forza il nostro no al malaffare, il nostro no alla fiducia al Governo protettore del malaffare, il nostro sì all'onestà, alla speranza, al lavoro, ai sacrifici del popolo italiano. Viva l'Italia onesta e pulita! (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, colleghi senatori, siamo qui per confermare, nostro malgrado, il giudizio negativo sulla legge di riforma delle intercettazioni. Nostro malgrado, perché, com'é noto, sul tema della riforma della giustizia abbiamo sempre ritenuto che il Parlamento, maggioranza ed opposizioni insieme, debba fare un vero e proprio salto di qualità, evitando di trasformare le istituzioni rappresentative (come purtroppo anche questa volta è avvenuto e come puntualmente avviene ogni qual volta si discute di giustizia) in un'aula di tribunale nella quale si misurano solo i rapporti di forza tra i sostenitori della difesa ed i sostenitori dell'accusa.
Noi non siamo iscritti né al sindacato dei magistrati né al sindacato degli avvocati e men che meno a quello degli imputati. Noi aspiriamo a rappresentare i cittadini, il popolo italiano, nel nome del quale si dovrebbe sempre e solo amministrare la tutela dei diritti.
Purtroppo, questo Paese da tanti anni non riesce ad avere una seria riforma della giustizia, una riforma che vada nella direzione giusta e cioè nella direzione di garantire i diritti di libertà dei cittadini e tra questi, innanzitutto, il diritto alla sicurezza. Purtroppo, in questi anni, le modifiche alla legislazione sono avvenute solo per rendere ancor più vischioso il sistema giudiziario e più funzionale ora agli interessi della magistratura ora a quelli dell'avvocatura, mai per rendere più agevole al cittadino l'accesso alla tutela dei diritti e più efficiente la macchina giudiziaria che è la parte più complessa e delicata dell'amministrazione dello Stato.
Anche la legge che ci proponete non sfugge a questa drammatica constatazione, perché ci state costringendo ad approvarla così com'è, ricorrendo al voto di fiducia. A tale riguardo, consentitemi di dire, senza polemica e senza la falsa indignazione di quanti amano indulgere alla piazza piuttosto che assumersi la responsabilità di decidere in Parlamento come migliorare le condizioni del Paese, che non ha senso né politico né istituzionale porre la fiducia qui in Senato sterilizzando il confronto parlamentare proprio nel momento in cui quest'ultimo poteva svoltare positivamente nel senso di una convergenza più ampia.
La questione di fiducia posta così a freddo è solo un atto di forza che nasconde insicurezza e debolezza. La fiducia non era necessaria soprattutto dopo che la maggioranza (siete 100 più di noi) ha raggiunto l'intesa su di una proposta. Quest'ultima avreste dovuto offrirla al contributo delle opposizioni, senza chiudervi a riccio.
Così facendo, cari colleghi, avete commesso due errori: avete mostrato che al vostro interno la coesione rischia di durare lo spazio di un mattino (e per questo vi state affrettando a licenziare un provvedimento costi quello che costi); avete chiuso ogni dialogo con le opposizioni, anche con quelle più aperte al confronto e alla discussione, mettendo sullo stesso piano «sciacalli e leoni».
A cosa vi serva tutto ciò sinceramente stentiamo a comprenderlo. Non serve, certo, a rendere più disteso il clima politico di un Paese chiamato a compiere proprio in questi giorni enormi sacrifici. Un Paese che ha bisogno dell'apporto di tutti per superare le difficoltà che si trova davanti. Non serve a rendere più agevole il dialogo tra le forze politiche, così come auspicato dal nostro Capo dello Stato, che con fatica si spende quotidianamente per rendere le istituzioni più credibili e più vicine ai bisogni della gente.
Ci avete chiuso la porta in faccia proprio nel momento più propizio, in cui le vostre aperture al confronto avevano indotto, anche noi, a ritenere possibile la convergenza su un testo migliore ed ampiamente condiviso.
Eppure noi abbiamo lavorato solo per migliorarlo questo provvedimento, perché riteniamo giusto tutelare i cittadini dall'abuso d'informazioni riservate, dall'uso strumentale della privacy a fini politici o di estorsione, dalla indebita intrusione nella loro vita senza che vi sia una buona ragione per farlo.
Riteniamo, infatti, fondata un'iniziativa legislativa che sia animata da sinceri sentimenti di riequilibrio tra due interessi costituzionalmente protetti: la dignità della persona umana e la sicurezza pubblica. E, quindi, una nuova disciplina delle intercettazioni che, senza pregiudicare il diritto-dovere dei magistrati di investigare, intervenga sull'abuso di questo indispensabile mezzo di ricerca della prova ci sembra quanto mai opportuna. Ma una disciplina che limiti appunto l'abuso e non anche l'uso di questo indispensabile strumento d'indagine.
Noi abbiamo viceversa un testo che, pur con cambiamenti e ripensamenti della maggioranza, è ancora squilibrato. Perché affidare a un tribunale collegiale l'autorizzazione ad intercettare anche per i reati più gravi significa rendere difficile al pubblico ministero il ricorso alle intercettazioni quando vi sono in ballo delitti gravi e di particolare allarme sociale; significa rendere più difficile la celebrazione dei processi per quei reati moltiplicando il numero dei giudici incompatibili, significa introdurre un sistema irragionevole in forza del quale basta un solo giudice a condannare all'ergastolo un cittadino e ce ne vogliono tre per fare le intercettazioni che servono a portarlo in giudizio da quel singolo giudice; significa trasformare l'intercettazione da mero strumento di ricerca della prova a prova regina differenziando il regime giuridico che riguarda questo strumento dagli altri strumenti di ricerca della prova parimenti intrusivi della privacy come l'ispezione, il sequestro, la perquisizione.
Ma, cari colleghi della maggioranza, vi sembra meno intrusiva un'ispezione personale, con tanto di verbale piazzato sui giornali, che svela pregi e difetti fisici della persona ispezionata? Noi crediamo di no e, quindi, ci appare irragionevole una disciplina differenziata per eguali mezzi di ricerca della verità.
Ed ancora, vi sembra giusto l'aver equiparato alle intercettazioni telefoniche le intercettazioni ambientali, l'acquisizione dei tabulati telefonici e le videoriprese? Questi ultimi sono strumenti certamente meno invasivi della privacy e viceversa assolutamente indispensabili nella lotta alla mafia e al terrorismo. Questo vostro modo di disciplinarli rende difficile e a volte impossibile a forze dell'ordine e magistratura perseguire tali reati con efficacia e tempestività.
E che dire del limite rigido di durata delle intercettazioni? Siete stati costretti, e ve ne diamo atto volentieri, a rivedere questa norma dalle conseguenze allucinanti. Se, infatti, al settantacinquesimo giorno di ascolto di un pregiudicato si scopre che il giorno successivo commetterà un omicidio, non si sarà in condizioni di arrestarlo perché non si possono più ascoltare le sue conversazioni. Ma il rimedio che avete introdotto è peggiore del male perché costringete il pubblico ministero a dover adottare ogni 72 ore provvedimenti urgenti che un tribunale collegiale dovrà in tempo reale convalidare.
Mi chiedo e vi chiedo: e se nei tre giorni d'intercettazione disposta con urgenza dal pubblico ministero non interviene la convalida del tribunale (per il carico di lavoro, per i tempi di trasmissione o di esame della documentazione o per altre ragioni obiettive che ne impediscano la decisione in tempi così stretti) cosa succede? Si brucia così, per un disguido burocratico, un'indagine delicata? E cosa raccontiamo alle vittime di reato? Che per mancanza di un'auto di servizio, di una fotocopiatrice o per l'indisposizione di un magistrato le intercettazioni che sono servite ad arrestare il loro aguzzino non possono essere usate per condannarlo perché un tribunale le ha autorizzate fuori tempo massimo? Su questo aspetto potevano fare di più e di meglio se solo ci aveste messo nelle condizioni di discuterne insieme.
Che senso ha, cari colleghi, precludere alla libera stampa l'accesso alle aule di un tribunale per raccontare l'udienza di un processo che tanto scalpore ha suscitato nell'opinione pubblica? A quale logica obbedisce tutto ciò, visto che proprio perché il dibattimento è pubblico ampia deve essere la sua diffusione per un principio di trasparenza dell'azione della magistratura e di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, che appunto si amministra nel nome del popolo italiano?
E perché consentire, a causa di un mero atto dovuto qual è l'iscrizione nel registro degli indagati, la sostituzione del pubblico ministero che ha condotto le indagini se non per sbarazzarsi di un giudice scomodo che conosce le carte dell'indagine e che quindi può sostenere con vigore le tesi accusatorie nel processo?
A queste domande non è stato possibile dare una risposta compiuta perché avete posto la fiducia impedendoci di migliorare il testo del disegno di legge.
Anche sulla disciplina della pubblicazione delle intercettazioni si poteva e si può migliorare il testo. Se, infatti, in un primo momento le sanzioni nei confronti della stampa sono state ridimensionate, non si capisce perché da ultimo avete introdotto, senza alcuna possibilità di discuterne, un emendamento che introduce ulteriori sanzioni penali nei confronti degli editori. Vi rendete conto che così incidete profondamente nell'assetto proprietario delle aziende editoriali e nel delicato rapporto tra editore e giornalista?
Vi abbiamo proposto tante soluzioni, anche molto equilibrate, a cui non avete potuto (e forse non avete voluto) dare ascolto.
Signor Presidente, credo che anche sulle spese delle intercettazioni si poteva fare di più. Noi siamo convinti che su questo fronte vi sono stati evidenti eccessi e ciò perché vi sono, come ha detto il ministro Alfano, 2.000 centri di spesa che non hanno parametri oggettivi e predeterminati per valutare la congruità dei costi. Ma non è affidando al potere discrezionale del Ministro lo stanziamento dei fondi che si risolve il problema...
PRESIDENTE. Concluda, senatore D'Alia, ha finito il tempo.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). ...perché si rischia solo di attribuire al Ministro il potere di stabilire come, dove e quando fare le indagini.
Signor Presidente e cari colleghi, eravamo pronti a discutere senza riserve in quest'Aula il testo concordato dalla maggioranza, che contiene alcuni importanti ed apprezzabili elementi di novità, e siamo rimasti basiti per il fatto che improvvidamente avete posto la fiducia.
Non siamo indignati anche perché non siamo ipocriti; siamo meravigliati per questo improvviso gesto di chiusura. Non intendiamo però rassegnarci e quindi alla Camera riproporremo le nostre proposte di modifica con lo stesso spirito costruttivo.
Oggi votiamo contro, ma se alla Camera la maggioranza accoglierà i nostri emendamenti siamo pronti a cambiare opinione e voto. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Rutelli. Congratulazioni).
BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRICOLO (LNP). Signor Presidente, con il voto di oggi approviamo finalmente la nuova legge sulle intercettazioni e allo stesso tempo raggiungiamo due importanti obiettivi che, come Lega Nord, volevamo ottenere.
Primo: il testo della legge risponde alle esigenze delle forze di polizia che utilizzano le intercettazioni come strumento di indagine e allo stesso tempo però va a tutelare la privacy dei cittadini limitandone gli abusi del passato. Secondo: con questo voto andremo anche a stoppare le tante, troppe e in molti casi strumentali polemiche sollevate dalla discussione di questo disegno di legge. I cittadini sono stanchi, stufi, non ne possono più di assistere a continue liti, a contrasti inutili nelle Aule parlamentari, che alla fine fanno perdere solo tempo. (Applausi dal Gruppo LNP). Cari colleghi, è da due anni che discutiamo in Parlamento di intercettazioni: troppo tempo! Con il voto di oggi il Senato potrà finalmente dedicarsi ad altro, in primis alla manovra fiscale, provvedimento che noi consideriamo invece necessario ed urgente per contrastare la crisi economica che stiamo vivendo e rilanciare la crescita del nostro Paese.
Le opposizioni si sono inventate di tutto per allungare i tempi di discussione di questo provvedimento sulle intercettazioni allo scopo di affossare questa legge. Un atteggiamento legittimo, che noi però consideriamo sbagliato, proprio di chi non sa far altro che cavalcare il dissenso. Ma definirla una legge che favorisce le mafie, colleghi del centrosinistra, è davvero troppo. In queste parole c'è tutta la vostra malafede. (Commenti dal Gruppo PD).
E per dimostrare che le vostre sono solo bugie e falsità, basta guardare ai fatti. Questo, cari colleghi, è il Governo che ha portato a casa i risultati migliori in tema di contrasto alla criminalità rispetto a tutti i Governi che lo hanno preceduto. I fatti parlano chiaro: centinaia e centinaia di latitanti arrestati, intere cosche sradicate, miliardi di euro in beni sequestrati alle mafie. Ma non solo: con l'introduzione del pacchetto sicurezza voluto dal ministro Maroni abbiamo bloccato i flussi di clandestini in arrivo sulle nostre coste; i reati sono diminuiti e le nostre città oggi sono più sicure. Questa è la realtà. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD).
Anziché accusare noi di aver fatto una legge che favorisce le mafie, pensate a quello che avete fatto voi con il Governo Prodi. Con il vostro Governo, cari colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, avete fatto aumentare la criminalità in maniera esponenziale.
MARITATI (PD). Parla delle intercettazioni!
BRICOLO (LNP). Basta ricordare gli sbarchi quotidiani a Lampedusa di carrette del mare stracolme di extracomunitari clandestini, che poi da lì si trasferivano direttamente nelle nostre città, dove vivevano nell'illegalità e in molti casi delinquendo, dedicandosi allo spaccio di droga, allo sfruttamento della prostituzione, ai furti negli appartamenti, alle rapine. (Commenti del senatore Maritati). Non contenti di questo, avete voluto e votato l'indulto (ricordiamocelo), scarcerando così migliaia e migliaia di delinquenti che hanno ricominciato a commettere reati.
Con il vostro Governo, cari colleghi dell'opposizione, non siete stati in grado di arrestare i latitanti, che noi abbiamo arrestato, e di sequestrare i patrimoni illeciti dei mafiosi, che questo Governo ha sequestrato! (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e dai banchi del Governo. Proteste dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Il senatore Bricolo ha diritto di parlare in un'Aula silenziosa, come hanno fatto gli altri senatori intervenuti e come garantirò anche a coloro che successivamente interverranno. Prego, senatore Bricolo, può continuare.
BRICOLO (LNP). Vi dà fastidio, ma questa è la realtà. I mafiosi stavano meglio quando c'eravate voi al Governo. Questa è la realtà (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dai Banchi del Governo). E non sono il solo a pensarla così, ma come me la pensano i milioni e milioni di cittadini...
MARITATI (PD). Parla di questa legge! Parla della legge!
PRESIDENTE. Senatore Maritati, la richiamo. La prego, sta intervenendo il senatore Bricolo. Quando parlerà la sua Capogruppo, potrà rispondere. Prego, senatore Bricolo, continui.
BRICOLO (LNP). Ma come me la pensano i milioni e milioni di cittadini di questo Paese che, con il loro voto, anche per questi motivi, hanno deciso di non farvi più governare. Siete all'opposizione perché l'hanno deciso i cittadini: ricordatevelo! (Applausi dal Gruppo LNP).
Detto questo, è giusto anche entrare nel merito del provvedimento.
SOLIANI (PD). Era ora!
BRICOLO (LNP). La legge andava fatta: anni fa fu lo stesso Indro Montanelli a denunciare, per primo, il vergognoso abuso che i giornali facevano delle intercettazioni. Aveva ragione, ed ora la situazione è sicuramente peggiorata. Siamo di fronte ad un Far West dove tutti possono essere intercettati, anche senza motivo. Il nostro Paese ha il record per quanto riguarda le utenze intercettate, che sono molte di più di quelle di Francia, Germania e Inghilterra messe assieme, e cinquanta volte di più che negli interi Stati Uniti d'America.
Visti i numeri esorbitanti, ovviamente la stragrande maggioranza di queste intercettazioni è inutile, però costa. Il Ministero della giustizia ha un debito di 500 milioni di euro, mille miliardi di vecchie lire, da pagare alle ditte che le fanno su richiesta delle procure. Per di più, si doveva interrompere - a nostro avviso - lo scandalo di quei magistrati che, in palese violazione del segreto, girano ai giornalisti amici stralci di intercettazioni che magari non hanno alcun rilievo penale, semplicemente per screditare qualcuno, il loro nemico di turno. Troppi abusi e troppe irregolarità, che hanno messo a repentaglio la privacy dei cittadini, soprattutto di quelli estranei alle vicende giudiziarie.
Allo stesso tempo, però, dovevamo garantire l'uso delle intercettazioni per le indagini, strumento che consideriamo indispensabile perché efficace, funzionale ed utile per la ricerca delle prove. Non è stato facile, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare ad un testo che consideriamo equilibrato, che va a bilanciare l'esigenza di assicurare l'efficienza delle indagini e l'esigenza di tutelare le garanzie individuali.
E allora è giusto fare un po' di chiarezza. Tutti i reati che potevano essere finora intercettati rimarranno intercettabili: tutti, con l'aggiunta dello stalking, che non era previsto. Per quanto riguarda mafia, terrorismo e i reati di più grave allarme sociale, nessun limite alle intercettazioni. Settantacinque giorni più proroghe motivate all'infinito per gli altri reati, come avviene già in tutti i Paesi europei. Le intercettazioni ambientali si potranno effettuare anche senza la condizione di imminente commissione di reato. Le intercettazioni disposte per un reato potranno essere utilizzate per provare anche un altro reato. Le riprese video ed audio dei processi continueranno ad essere garantite. Per quanto riguarda i processi in corso, le intercettazioni già effettuate saranno tutte salve. Per intercettare una persona non si richiederà una prova di colpevolezza, nemmeno indiziaria, ma solo un vaglio serio delle esigenze investigative.
Nulla di scandaloso, dunque, come affermano invece i colleghi dell'opposizione. Nessun aiuto alle mafie, anzi, finalmente norme chiare che regolano l'attività di indagine, con l'aggiunta ‑ è giusto ricordare anche questo ‑ di nuove regole per la pubblicazione sui giornali, con lo scopo di garantire il doveroso diritto di cronaca, evitando però gli errori del passato. Sono previste multe agli editori che pubblicheranno intercettazioni di cui è stata ordinata dai magistrati la distruzione.
Infine, è giusto ricordare anche che tutte queste norme sono state introdotte qui al Senato, migliorando di gran lunga il testo già approvato dalla Camera, a dimostrazione che la maggioranza ha non solo ascoltato ma anche recepito le richieste che venivano dal Paese, dai Gruppi parlamentari, anche da quelli delle opposizioni, dalle forze di polizia, dagli editori, allo scopo di migliorare il provvedimento.
Voglio dunque ringraziare tutti i Senatori della Commissione giustizia per il lavoro fatto e anche chi ha sempre cercato la giusta mediazione fra maggioranza e opposizione allo scopo di evitare il più possibile inutili scontri e contrapposizioni: il presidente Schifani. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).
Con l'approvazione di questo provvedimento, come ricordavo precedentemente, finiranno finalmente anche le polemiche e gli scontri d'Aula sulle intercettazioni e potremo passare finalmente ad altro. La fiducia si è resa necessaria anche per questo. Potevamo perdere altre settimane di tempo votando in Aula centinaia e centinaia di emendamenti presentati dalle opposizioni, ma dopo due anni di contrapposizione muro contro muro, francamente si rischiava solo il blocco dell'attività parlamentare: e questo, cari colleghi, non possiamo permettercelo. Il Paese non può permetterselo.
Finalmente potremo dedicare il nostro tempo a discutere della manovra fiscale.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Bricolo.
BRICOLO (LNP). Concludo, signor Presidente. Una manovra che noi riteniamo necessaria dopo la drammatica crisi che ha colpito la Grecia e che vogliamo affrontare in Parlamento. Su questo chiediamo il contributo di tutti, anche delle opposizioni. Non serve protestare solo in piazza. Chi ha idee e chi ha proposte costruttive le può presentare in Aula, e insieme siamo disposti a condividerle. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Paese aveva bisogno di una riforma delle intercettazioni telefoniche. Ne aveva bisogno perché è intollerabile che sulle pagine dei giornali appaiano notizie che o sono coperte dal segreto istruttorio o non sono inerenti alle indagini e sono pubblicate soltanto per ledere la privacy e la dignità dei soggetti. (Applausi dal Gruppo PdL). Aspetterei ad applaudire e sentirei ciò che dirò dopo. (Applausi dal Gruppo PD). È intollerabile che si faccia mercato della dignità dei soggetti ed è intollerabile che vi siano fughe di notizie rispetto ad atti investigativi che probabilmente vengono frustrati nella loro efficacia dalla fuga di notizie stesse.
Aveva davvero bisogno di una buona legge, tanto è vero che già dai primi atti del governo Prodi della scorsa legislatura, con un disegno di legge Mastella e poi, di nuovo, in questa legislatura, con due proposte di legge, una delle quali firmata dalla Capogruppo, noi abbiamo chiesto la riforma della disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Cosa dovevamo fare? Cosa pensavamo che dovesse fare una buona legge sulle intercettazioni telefoniche? Innanzitutto, consentire la pubblicazione delle intercettazioni, ma solo se esse sono pubbliche (cioè già a conoscenza dell'imputato e del suo difensore) e se sono quelle già selezionate dal giudice, che avrebbe dovuto selezionare tutte quelle (per legge, naturalmente, con delle sanzioni, se non lo faceva) che erano o non pertinenti al processo o inutilmente lesive, rispetto alle indagini, della dignità, della privacy dei soggetti o addirittura riguardanti soggetti del tutto estranei alle indagini.
Bisognava consentire la pubblicazione degli atti, ma solo di quelli non più coperti da segreto, naturalmente, perché questa è ancora una questione equivoca - come sanno i colleghi della maggioranza - sulla quale la giurisprudenza ha qualche incertezza ed era bene scriverlo nero su bianco. Ed era ovvio che bisognava punire gravemente la pubblicazione delle notizie segrete e di quelle non pertinenti: in sostanza, la pubblicazione di notizie o destinate alla distruzione o che il giudice aveva eliminato da quelle che potevano essere utilizzate.
Quindi, una buona legge sulle intercettazioni telefoniche che tutelasse la privacy e la dignità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle indagini.
Non è la vostra legge. (Applausi dal Gruppo PD). E lo spiego a tutti i colleghi della maggioranza che, ovviamente, con grande fiducia voteranno questo testo (c'è un gioco di parole involontario, signor Presidente).
Innanzitutto, perché questa legge limita l'uso delle intercettazioni telefoniche come strumento di acquisizione della prova. Lo limita per i presupposti che prevede; lo limita nella durata; lo limita individuando un giudice competente che sta nell'ufficio del distretto (e quindi con una fuga di notizie, visto che questi faldoni viaggeranno da una città all'altra e continuamente); lo limita perché solleva il giudice che abbia detto «Io sono il giudice di questo procedimento»; e, con la nozione vaga che avete inserito nella legge, ovviamente lo limita per ogni questione.
Lo limita perché limita, e gravemente, per esempio, la possibilità di ricorso alle intercettazioni ambientali, che oggi sono permesse solo per tre giorni e soltanto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per i reati comuni. Ricordate il caso di Novi Ligure? La chiacchierata tra Omar ed Erika? Ecco, ora non sarebbe più captabile, così come non sarebbe captabile ciò che si dicono due pregiudicati nella cella di un carcere. E poi bisogna comunque avere, anche per questi tre giorni e questa miserrima intercettazione ambientale, una prova diabolica: il giudice deve prevedere che ci saranno elementi fondamentali per l'accertamento del reato o deve impedire la commissione del reato.
Avete equiparato intercettazioni, videoriprese non captative - parola complicata, che capite da soli - e anche tabulati, anche se la Corte costituzionale aveva detto che per i tabulati tutta questa esigenza di privacy non c'era. Potrei continuare, ma c'è un secondo punto.
Questa è la vostra legge, guardate: punite la pubblicazione di atti di indagine e consentite solo la pubblicazione per riassunto fino alla fine delle indagini preliminari. Ma vi rendete conto dell'arbitrio che il giornalista può compiere per riassunto? Non voglio irritarvi, ma il caso Boffo e «il Giornale» lo ricordate o no? (Applausi dal Gruppo PD).
Ed impedite anche la pubblicazione, fino alla fine delle indagini preliminari e salvo per riassunto, anche degli atti che non sono segreti, che sono pertinenti alle indagini e che non sono lesivi della dignità e onorabilità dei soggetti. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, non si può pubblicare assolutamente alcunché.
Punite anche gli editori, perché casomai il giornalista o il direttore del giornale largheggiasse nell'informazione pubblica - ohibò! - interviene l'editore del giornale e dice: ma che, mi volete far fallire? E di conseguenza, l'editore eserciterà fuori dal suo ruolo - pensate ad una società per azioni, un'impresa come un'altra, che sta a Shangai e che è l'editore di un giornale italiano - un compito di vigilanza, di repressione, di censura per evitare di correre il rischio delle salatissime multe.
Concludendo, questo tutela meglio la privacy dei soggetti? No. Questo tutela meglio, molto meglio, i criminali. (Applausi dal Gruppo PD).
Questo uccide il diritto dei cittadini ad essere informati. Questo provvedimento uccide la libertà di informazione tutelata dalla Costituzione. Tutelata una sola volta, presidente Berlusconi, perché mentre la parola «impresa», in varie forme, appare almeno tre volte nella Costituzione, le parole «libertà personale» e «libertà d'informazione» esistono una sola volta perché chi si sente vincolato alla Costituzione lo sa che non c'è bisogno di ripetere ciò che è sacro! (Applausi dal Gruppo PD). È una commedia degli equivoci plautina la vostra, colleghi.
E allora, senatori del PdL, chi oggi vota la fiducia, vota la limitazione della libertà di informare e di essere informato, la limitazione dei mezzi a disposizione degli investigatori per accertare reati, per individuare i colpevoli, per punirli. E il presidente Gasparri e il vice presidente Quagliariello la finiscano con la storia delle intercettazioni negli Stati Uniti: è una balla! (Applausi dal Gruppo PD). Dall'inizio della crisi economica è aumentato del 26 per cento il numero delle intercettazioni disposte con una equiparazione dei mezzi di intercettazione a disposizione degli investigatori per accertare i reati finanziari, che risultano identici a quelli adoperati per tutelare la sicurezza nazionale e contrastare il crimine organizzato. E i numeri che danno sono sballati per una ragione semplice: che viene data una sola autorizzazione per intercettare tutti gli imputati, una media di 113 per processo, e che l'autorizzazione a intercettare non ha limiti di durata e comprende tutte le possibili forme di intercettazione. Quindi cercatevi un altro paragone, perché questo non funziona. (Applausi dal Gruppo PD).
La verità allora è davvero un'altra: voi avete colto l'occasione, in un momento assai imbarazzante, diciamo così, per il Governo e per la maggioranza, di nascondere agli italiani i pubblici misfatti, l'esercizio deviato dei pubblici poteri, l'uso privato e la dissipazione delle pubbliche risorse. Voi volete nascondere, voi vi nascondete. Voi non volete controllo (ma questo lo sapevamo già): il popolo che citate così spesso lo volete cieco e sordo, manipolabile. Voi vi servite del popolo quando vi serve per celebrarvi, ma lo volete bue.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Finocchiaro.
FINOCCHIARO (PD). Ho finito, signor Presidente. La privacy che dite di tutelare è la vostra, è l'ombra nella quale volete continuare a fare i vostri affari. Chi si accontenta nella maggioranza, chi fa finta di non saperlo, oggi non può non saperlo. Io che tremo - non come voi, che l'adoperate in maniera sguaiata e volgare - quando pronuncio la parola libertà, non in nome mio ma in nome d'altri, vi dico che qui oggi il mio Gruppo, che mi ha dato mandato sulla base di un'assemblea che abbiamo celebrato, non parteciperà al voto di fiducia. (Applausi dal Gruppo PD). Non parteciperemo perché noi vogliamo che risulti con ogni evidenza e con il rispetto sacro che abbiamo di quest'Aula e della legge il fatto che da qui comincia il massacro della libertà. (Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Giai. Molti senatori del Gruppo PD si alzano in piedi. Commenti dal Gruppo PdL).
*GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (I senatori del Gruppo PD escono dall'Aula).
GASPARRI (PdL). Signor Presidente, credo che la scelta dei colleghi di abbandonare i lavori non rappresenti un atteggiamento democratico. (Applausi dal Gruppo PdL). Questa è la verità del vostro atteggiamento: il disprezzo delle istituzioni, l'arroganza.
Ma noi parliamo, oltre che al Parlamento e al Governo, al Paese. Qualche attimo fa voglio darne atto, il senatore Li Gotti, ad esempio, ha riscontrato la correttezza delle procedure. Alcuni colleghi dell'Italia dei Valori avevano occupato l'Aula ed occupato i banchi del Governo; si è dovuto differire di qualche minuto l'inizio del voto per poter sgomberare l'Aula. Siccome fuori dall'Aula qualcuno protesta, si è dato atto da parte di quel Gruppo in quest'Aula della correttezza delle procedure. Il Parlamento si rispetta con la presenza, con il voto e con il dibattito. (Applausi dal Gruppo PdL).
Sono due anni che questa legge è in discussione; il voto di oggi arriva dopo riunioni numerose delle Commissioni alla Camera e al Senato, dopo confronti di ogni natura e modifiche. Noi siamo orgogliosi delle modifiche che abbiamo apportato anche con la discussione con la società civile, con le realtà del mondo delle professioni e financo all'interno della maggioranza, all'interno di un grande partito: il Popolo della Libertà è il primo partito d'Italia perché sa confrontarsi e sa applicare al suo interno il metodo della democrazia che voi oggi ancora una volta ignorate e calpestate. (Applausi dal Gruppo PdL).
Ma forse vanno via perché alla Camera dei deputati, quando si votò questa legge - si votò col voto segreto - avemmo più voti di quelli della maggioranza (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Molti di voi si vergognano di votare contro questa legge: perciò uscite dall'Aula.
In questi mesi abbiamo registrato tante dichiarazioni importanti. Un uomo della sinistra come Giuliano Pisapia ha detto che una legge come questa era necessaria, perché ci sono stati troppi abusi nelle intercettazioni. Proprio Pisapia, uomo della sinistra e già Presidente della Commissione giustizia della Camera, aveva invocato l'autorizzazione da parte di organi collegiali. Vi siete dimenticati che nel 1995 la Corte costituzionale, con una sentenza sul diritto di cronaca, aveva detto che era legittimo il divieto di pubblicare atti processuali fino al termine delle indagini, proprio perché le pubblicazioni favoriscono i criminali. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Quindi è pubblicare tutto che aiuta il crimine e non mettere delle regole alle pubblicazioni. Noi attuiamo, forse in ritardo, una sentenza della Corte costituzionale del 1995.
Per quanto riguarda i dati che sono stati citati, sappiamo che l'Italia è il Paese di mafia, camorra e 'ndrangheta e quindi il numero delle intercettazioni, a volte, cresce a causa di questi fenomeni criminali. Eppure 137.000 italiani - 76 persone ogni 100.000 - sono intercettati. In Francia e in Gran Bretagna sono intercettate solo 5 persone ogni 100.000 abitanti. Anche negli Stati Uniti confermiamo che il numero delle intercettazioni è largamente inferiore a quello dell'Italia e negli Stati Uniti e altrove l'intercettazione è l'extrema ratio dell'attività investigativa, non c'è l'uso strumentale e costante, l'abuso dell'intercettazione che si fa in Italia. Gherardo Colombo, un ex magistrato, giorni fa ha detto: Si usino di più altri mezzi, è più faticoso, ma è importante farlo. Non sempre e non solo l'intercettazione.
Sull'informazione, un maestro di giornalismo come Piero Ostellino ha scritto il 23 maggio, sul «Corriere della Sera», che: «I processi, in uno Stato di diritto, si fanno in tribunale e non sui giornali, alcuni dei quali inclini per ragioni editoriali o politiche a fare strame della civiltà del diritto». Ha ragione Piero Ostellino e hanno torto coloro che vogliono solo fare il «copia e incolla». (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Lo ha ammesso anche un nemico di questa legge, Giulio Anselmi, Presidente dell'Ansa, quando ha detto che una legge era necessaria, perché non c'è la capacità del mondo delle professioni di autoregolamentarsi. «Abbiamo pubblicato intercettazioni inutili, coinvolgendo persone estranee alle indagini per storie pruriginose»: lo ha ammesso il Presidente dell'Ansa.
Il giornalismo di inchiesta è tutelato da questa legge e così il giornalista che scrive, che indaga, che accerta notizie. Avrei potuto limitarmi alla lettura di un articolo del quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» di questa mattina, che manderò a tutti i colleghi in casella. Si legge di un colonnello della Guardia di finanza agli arresti domiciliari a Bari, il quale in una telefonata con una giornalista riferisce alcune notizie di interrogatori e poi le passa il magistrato, che dice alla giornalista: «Tutto bene? Come sarà l'articolo?».
Io sono un giornalista professionista: giornalisti che lavorano in questo modo sono la vergogna del giornalismo italiano. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Questo non è giornalismo. L'inchiesta che è in corso a Trani riguarda anche un magistrato: lo si legge sui giornali. E sapete chi era l'obiettivo? Indovinate un po'? Silvio Berlusconi, che non ha commesso nessun reato, ma bisogna usare intercettazioni, rapporti e contiguità tra magistratura, ahimè, anche qualche settore delle forze dell'ordine e i giornali per montare complotti tesi a ribaltare la volontà democratica del popolo italiano. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). E non la ribalterete in alcun modo! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
GRAMAZIO (PdL). Bravo!
GASPARRI (PdL). Quando fu votata quasi all'unanimità, nell'altra legislatura, una legge del Governo Prodi - è stata ricordata prima: non era uguale a questa, ma era abbastanza severa. Noi veniamo accusati di essere nemici della stampa, ma sapete che cosa disse Massimo D'Alema? «Altro che multe da 3.000 e 5.000 euro: noi li dobbiamo chiudere quei giornali» disse D'Alema. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Ecco, io dico a D'Alema che noi difendiamo quella libertà di stampa che dà fastidio a lui e alla sua cultura politica. Ci riveli lui qualche segreto italiano su tante vicende che attendono ancora una parola di verità, dal fondo Oak a tanti altri fatti su cui la stampa poco scrive in questo Paese. (Applausi dal Gruppo PdL). (Il senatore Lusi chiede al Presidente che i senatori dei Gruppi PdL e LNP seduti nei banchi dell'opposizione vengano allontanati).
Anche quando fu varata la legge sul giusto processo, che modificava la Costituzione, si affermò che sarebbe finita la lotta alla mafia, ma non è stato così. Vi arrabbiate perché rivendichiamo il numero degli arresti dei mafiosi (otto mafiosi al giorno, da quando siamo al Governo, ha fatto bene il presidente Bricolo a ricordarlo, miliardi e miliardi di euro di beni confiscati alle cosche in tutta Italia), ma sapete perché, oltre che delle forze dell'ordine e dei magistrati seri, che ringraziamo ed elogiamo anche oggi, il merito è anche nostro? (Applausi dal Gruppo PdL). Perché quelle leggi, con il Governo ed in particolare con i ministri Alfano e Maroni, con tutto il Popolo della Libertà e con la Lega, le abbiamo votate in questo Parlamento. Voi invece avete votato contro le leggi antimafia, che sono l'orgoglio del centrodestra italiano! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
Quando siamo andati al Governo, i detenuti sottoposti al carcere duro ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario erano meno di 600, mentre oggi sono circa 700. Il ministro Alfano è un uomo coraggioso, perché firma questi provvedimenti per garantire la vittoria dello Stato e della legalità sul crimine! (Applausi dal Gruppo PdL). Questa è la verità che gli italiani conoscono.
Abbiamo corretto la norma sulle sanzioni previste per gli editori.
A proposito delle intercettazioni ambientali, ha detto una bugia la presidente Finocchiaro, perché con gli emendamenti che abbiamo introdotto (forse non li ha letti, perché i colleghi dell'opposizione vanno e vengono, fanno ostruzionismo ma non sanno di che cosa parlano) abbiamo modificato il testo. Abbiamo allungato i termini per effettuare le intercettazioni: alla Camera erano di 60 giorni, invece il Senato - e ne siamo orgogliosi - ha portato a 75 giorni quel termine, che è prorogabile di ulteriori giorni: in teoria, all'infinito. Per mafia e terrorismo e nei confronti dei latitanti, non ci sono limiti, nulla è stato modificato, si può intercettare e indagare ad libitum, per garantire la sicurezza dello Stato. (Applausi dal Gruppo PdL). Ripeto, sulle intercettazioni ambientali abbiamo aperto alle proposte di modifica con gli emendamenti presentati in queste ore, quindi è falso ciò che è stato detto poc'anzi dalla senatrice Finocchiaro.
Vogliamo impedire l'abuso, le intercettazioni a strascico. Abbiamo introdotto meccanismi più attenti e severi. Non ci sarà peraltro la sostituzione automatica del PM: ciò dimostra che abbiamo ascoltato le osservazioni ragionevoli, quando sono state formulate.
Abbiamo voluto ricordare che, nella Costituzione repubblicana, oltre all'articolo 21 - sacrosanto - sulla libertà di espressione, c'è anche l'articolo 15, il cui testo voglio leggere a conclusione del mio intervento: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».
Vogliamo coniugare la libertà dell'investigazione e la persecuzione dei reati con la libertà del cittadino. Siamo quindi nel solco della Costituzione, nel rispetto delle sentenze della Corte costituzionale e pertanto votiamo sì, orgogliosi e convinti come sempre, su questa legge! (Prolungati applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi della maggioranza seduti nei banchi dell'opposizione di raggiungere i posti rispettivamente assegnati. (Commenti del senatore Di Giovan Paolo).
BONINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
BONINO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi senatori radicali parteciperemo alla votazione e voteremo convintamente no.
A volte, presidente Gasparri, alzare la voce e urlare serve a coprire l'inconsistenza e la fragilità delle motivazioni. (Proteste e commenti ironici dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.
BONINO (PD). No. Il decoro e l'attenzione istituzionale che abbiamo sempre dimostrato li potreste anche guardare con un po' più di rispetto. Scusatemi, colleghi! (Applausi dal Gruppo PD).
Voteremo no perché non abbiamo fiducia nel merito delle politiche che di volta in volta proponete, anzi imponete, a questa Assemblea, a cominciare da questa. Ma di quale tutela della privacy parliamo, senatore Gasparri? Cosa c'entra? Avete tolto persino la registrazione audio di Radio Radicale dei processi. Che cosa c'entra questo con la privacy? I processi sono costituzionalmente pubblici. (Applausi del senatore D'Alia). Quindi cosa c'entra in tutto questo?
DIVINA (LNP). Riguarda i processi!
BONINO (PD). Appunto! Quindi, la registrazione radiofonica è una tecnologia come un'altra.
Ma voteremo no perché, signori del Governo, signori colleghi, non è possibile sentire da voi - e da molti, tra l'altro - espressioni come «libertà d'informazione», «libertà e correttezza dell'informazione», che questo Paese non sa neppure cosa siano da tanto tempo, tra lottizzazioni, occupazioni, usurpazioni di tutti gli spazi possibili e relative espulsioni di tutti coloro che, non conniventi e neppure complici, esprimono idee diverse. Ma un no, presidente Gasparri e Governo, ancora più convinto è al metodo, che è fuori da qualunque accettabile procedura regolamentare con cui governate, con cui avete governato questo procedimento in una china rovinosa in cui trascinate anche le istituzioni parlamentari.
Per questo motivo, esprimiamo il nostro no perché resti agli atti - e resti scritto - perché per noi Radicali la forza dei numeri ed i diritti inalienabili non coincidono; anzi, in un sistema democratico i diritti inalienabili non si mettono mai neppure ai voti. Ci sono invece diritti costituzionali che in questo provvedimento avete negato e calpestato.
Per questo, il nostro no, rispettoso delle istituzioni, è decisamente convinto nel merito. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
PRESIDENTE. Prima di passare al voto, dispongo la riammissione dei senatori dell'Italia dei Valori precedentemente allontanati dall'Aula.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Indìco pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, interamente sostituivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.
Hanno chiesto di votare per primi i senatori Caliendo, Mantica e Sacconi. Sono le uniche richieste di voto anticipato pervenute alla Presidenza, che accoglierei, considerato, tra l'altro, che vengono da componenti del Governo.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(I predetti senatori rispondono all'appello).
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Incostante).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Incostante.
La senatrice Segretario VICARI e, successivamente, il senatore Segretario STRADIOTTO fanno l'appello.
(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza lavice presidente BONINO - ore 13,06 - indi il presidente SCHIFANI - ore 13,15 -).
Rispondono sì i senatori:
Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini,
Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boscetto, Bricolo, Butti,
Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Comincioli, Compagna, Conti, Contini, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo,
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Delogu, Di Giacomo, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina,
Esposito,
Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo,
Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo,
Izzo,
Latronico, Lauro, Lenna, Leoni, Licastro Scardino, Longo,
Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso,
Nania, Nespoli, Nessa,
Orsi,
Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pittoni, Pontone, Possa,
Quagliariello,
Ramponi, Rizzi, Rizzotti,
Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Spadoni Urbani, Speziali, Stancanelli, Stiffoni, Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro,
Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vetrella, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini,
Zanetta, Zanoletti.
Rispondono no i senatori:
Astore,
Belisario, Bianchi, Bonino, Bruno, Bugnano,
Caforio, Carlino,
D'Alia, De Toni, Di Nardo,
Fosson,
Giai, Giambrone, Gustavino,
Lannutti, Li Gotti,
Mascitelli,
Pardi, Pedica, Poli Bortone, Poretti,
Russo, Rutelli,
Sbarbati.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, interamente sostituivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:
Senatori presenti |
191 |
Senatori votanti |
189 |
Maggioranza |
95 |
Favorevoli |
164 |
Contrari |
25 |
Il Senato approva.
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti, le proposte di stralcio e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge n. 1611 ed assorbiti i disegni di legge nn. 212, 547, 781 e 932.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)
Art. 1.
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico».
5. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, non acquisiti o non trascritti o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
7. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
8. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».
9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice.
Art. 266-quater. - (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione».
11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
d) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;
e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati»;
b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
12. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento ai sensi del comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
13. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunqua ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».
14. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
15. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
16. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
17. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
18. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
19. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
20. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale».
23. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
24. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
25. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) dopo l'articolo 616 è inserito il seguente:
«Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.
La punibilità è esclusa:
a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;
b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;
c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa»;
d) all'articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
e) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni»;
f) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
g) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
h) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».
28. Dopo l'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:
«Art. 25-decies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
29. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
30. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n.20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
31. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n.140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.
4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale».
32. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari».
33. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.
35. All'attuazione del comma 33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
36. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni, è abrogato.
37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 139:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n.284»;
b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
38. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».
39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, in relazione ai quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. In tal caso, le medesime operazioni non possono ulteriormente proseguire per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11 del presente articolo.
40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 115, 268, comma 7-bis, 329, 329-bis e 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.
42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
________________
(*) Non posto in votazione. Approvato, con voto di fiducia, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.
EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
1.1000
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.».
2. All'articolo 53 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h bis), nonché se risulta iscritto nel registro di cui all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione.»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379 bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2 bis. Di ogni iscrizione di magistrati nel registro di cui all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario.».
3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.».
4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.».
5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. E`vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2 ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2 bis.».
6. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«6 ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.».
7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E' altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7 bis.».
8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.».
9. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616 bis del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».
10. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1.L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e` prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;
g) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'art. 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell'art.267, comma 3 bis.».
11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;
e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.;
1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.»;
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.»;
d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero da` immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.
3 bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'art. 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.
3 ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3 quater. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;
e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3 ter, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.»;
f) il comma 5 é sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
12. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni é redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.»;
b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
«3 ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero.
Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti e` immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E` vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6 bis. E`vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.
6 ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7 bis. E' sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.».
13. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, é sostituita dalla seguente: «tribunale».
14. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416 ter, 419, 600 ter, secondo comma, e 600 quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.».
15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6 bis».
16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.».
17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 ter é inserito il seguente:
«2 quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.».
18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure.».
19. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3.».
20. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
21. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.».
22. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329 bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.».
23. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e bis),».
24. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.».
25. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale e` esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2 ter e 2 quater.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2 ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2 quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;
d) il comma 3 bis è abrogato.
26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal Presidente della Corte di Appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.».
27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379 bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379 bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali e` venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto e` commesso per colpa, la pena e` della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale e` punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) dopo l'articolo 616 è inserito il seguente:
«Art. 616 bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, é punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.
La punibilità é esclusa:
a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;
b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;
c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
Il delitto e` punibile a querela della persona offesa.»;
d) all'articolo 617 e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;
e) dopo l'articolo 617 sexies è inserito il seguente:
Art. 617 septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto e` punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e` commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena e` della reclusione da due a sei anni.»;
f) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
g) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6 ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.»;
h) Al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:
«Art. 685 bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). -Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3 ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2 bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032.».
28. L'art. 25 novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti:
«Art. 25 decies. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25 undecies. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).
1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 617, comma quarto, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.
2. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.».
29. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57 bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.».
30. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90 bis. (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione e` trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.».
31. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.
4 ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale.».
32. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6 bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari.».
33. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.
35. All'attuazione del comma 33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
36. L'articolo 13 del decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 139, il comma 5 e` sostituito dai seguenti:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
5 bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante puo` anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o piu` testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilita` disciplinare, nonche´, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5 quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5 bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalita` prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalita` e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.»;
b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5 bis,».
38. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) e` inserita la seguente:
«h bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali.».
39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11.
40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7 bis, 329 e 329 bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.
42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
ORDINE DEL GIORNO, EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA
G100
Precluso
Il Senato,
premesso:
che la norma la quale, in parte essenziale della presente legge, trasferisce la competenza ad autorizzare le operazioni previste dall'art. 266 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale competente per il giudizio al tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo del distretto, deve essere valutata in prospettiva anche nel contesto della riforma complessiva del codice di procedura penale;
che nel testo base della progettata riforma del processo penale, peraltro, si ipotizza che anche sulle richieste di applicazione, modifica e revoca delle misure cautelari personali e reali sia competente a decidere il tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio del pubblico ministero che richiede la misura;
che la concomitanza o il sommarsi di tali previsioni potrebbe dare luogo ad un negativo fenomeno di accentramento e carico di competenze, poteri e contingenze organizzative, che merita un'attenta riconsiderazione, sia sotto il profilo ordinamentale della compatibilità con il sistema processuale e della parità di competenze tra tutti gli organi giudiziari di uguale livello, sia sotto il profilo organizzativo dell'obbligo di assicurare, con virtuosa circuitazione delle risorse, la corretta funzionalità di tutti gli uffici, giudicanti e requirenti, quali che siano le loro sedi e dimensioni,
impegna il Governo:
ad un'approfondita riconsiderazione e progettazione di tutta la materia, nell'ambito della riforma processuale, in senso non accentratorio, in vista di soluzioni normative che facciano ossequio ai principii costituzionali e a quelli di ordinamento processuale, assicurando al contempo la funzionalità del sistema giudiziario e di ciascuno degli uffici che ne compongono la rete su tutto il territorio nazionale.
1.200
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
1.201
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35,36,37, 38, 39, 40, 41 e 42.
1.202
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere i commi 1 e 2.
1.203
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
1.204
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
1.205
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Al codice di procedura penale, all'articolo 36, comma 1, lettera h), dopo la parola: "convenienza" sono aggiunte le seguenti: "anche rappresentate da giudizi espressi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice"».
1.206
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «concernenti il» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in relazione ad atti di indagine coperti da segreto o di cui comunque l'indagato e il difensore non possano avere avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 329 codice procedura penale».
1.207
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «concernenti il» con le seguenti: «sul contenuto di atti e attività riservati del».
1.208
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.209
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.210
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.211
DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, CAROFIGLIO
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.212
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "lettere a), b), d) ed e)" sono inserite le seguenti: "nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale nelle ipotesi dolose";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano rinviati a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale nelle ipotesi dolose"».
1.213
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "lettere a), b), d) ed e)"; sono inserite le seguenti: "nonché quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405"»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulti esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405."».
1.214
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "lettere a), b), d) ed e)» sono inserite le seguenti: "nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione al procedimento";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano rinviati a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione al procedimento"».
1.215
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405».
1.216
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «risulta emessa richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato».
Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati» con le seguenti: «se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio».
1.217
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «risulta emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti del magistrato».
1.218
CASSON, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, CAROFIGLIO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «viene rinviato a giudizio».
1.219
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «, sentito» fino a: «dell'articolo 11».
1.220
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «in relazione ad atti coperti da segreto».
1.221
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati» con le seguenti: «se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio».
1.222
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «risultano indagati» con le seguenti: «sono stati rinviati a giudizio».
1.223
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «risultano indagati» con le seguenti: «sono rinviati a giudizio».
1.224
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, MARITATI, LUMIA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
1.225
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento» con le seguenti: «ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento sul contenuto di atti di indagine coperti da segreto o di cui comunque l'indagato e il difensore non possano avere avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 329 codice procedura penale».
1.226
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione ad atti coperti da segreto».
1.227
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 3.
1.228
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «Il divieto» con le seguenti: «La non utilizzabilità di cui al comma 7» e sopprimere la lettera b).
1.229
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle intercettazioni con interlocutori occasionali, casuali o fortuiti».
1.230
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alle captazioni delle conversazioni del difensore effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali».
1.231
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1.232
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1.233
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto"».
1.234
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere i commi 4, 6, 27, 28 e 29.
1.235
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 4.
1.236
Precluso
Sopprimere il comma 4.
1.237
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO,
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono aggiunte le seguenti: ", fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di secretazione prevista dall'articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione nel contenuto degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate con perizia disposta dal giudice, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.
2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di trascrizione disposte dal giudice con perizia";
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione"».
1.238
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI, MARITATI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza";
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la espunzione ovvero la distruzione"».
1.239
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari";
c) il comma 3 è abrogato».
1.240
GUSTAVINO, BRUNO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico anche se non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che le persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;
2-quater. Degli atti di cui ai commi precedenti è comunque consentita la pubblicazione per riassunto.
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza».
1.241
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, comma 2, sopprimere le parole: "ovvero fino al termine dell'udienza preliminare", e aggiungere, in fine, le parole: "fino a che l'indagato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza"».
1.242
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne è tuttavia consentita la pubblicazione del contenuto o per riassunto";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. È consentita la pubblicazione parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza stessa. Le parti che riproducono gli atti riguardanti le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 266 possono essere pubblicate solo per riassunto"».
1.243
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato».
1.244
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 4, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto.».
1.245
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «nel contenuto» con le seguenti: «per riassunto» indi sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» fino alla fine.
1.246
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 4, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».
1.247
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 4, capoverso «2-bis» sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.
1.248
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere infine il seguente periodo: «È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».
1.249
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 5.
1.250
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sopprimere il comma 5.
1.252
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articolo 269 e 271"».
1.253
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Salvo quanto previsto dal comma 2 è sempre consentita la pubblicazione per riassunto degli atti non coperti dal segreto"».
1.254
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 6, capoverso: «7», primo periodo, sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione».
1.255
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA
Precluso
Al comma 6, al capoverso: «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione e degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione».
1.256
Precluso
Sopprimere il comma 7.
1.257
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 7.
1.258
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sopprimere il comma 7.
1.259
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscono corpo del reato a norma dell'articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.
2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato di cui alla presente legge"».
1.260
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice"».
1.261
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, per gli eventuali interventi di competenza secondo gli specifici ordinamenti professionali"».
1.262
CASSON, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 7, capoverso: «2», sostituire le parole da: «titolare del potere disciplinare» fino alla fine del comma con le seguenti: «titolare del potere disciplinare. Questi, verificate la gravità del fatto e la sussistenza di concreti elementi di responsabilità, sentita la persona sottoposta alle indagini, può disporne la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
1.263
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 7, capoverso: «2», sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».
1.264
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Dopo l'articolo 121 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 121-bis. - (Atti irrilevanti). - 1. Salvo quanto previsto da altri articoli del presente codice, in ogni stato e grado del procedimento, le parti nonché ogni altro interessato possono chiedere l'esclusione dal fascicolo del pubblico ministero, dal fascicolo delle indagini difensive e dal fascicolo del dibattimento degli atti non direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti.
2. La richiesta è presentata al giudice con l'indicazione dello specifico interesse all'esclusione dell'atto e dei motivi che la fondano. Il giudice fissa l'udienza per la discussione dell'istanza entro dieci giorni dalla presentazione, e decide con decreto motivato, sentiti il richiedente e tutte le parti. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 127."».
1.265
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, al comma 27 sopprimere la lettera c).
1.266
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sopprimere il comma 8.
1.267
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 8, sostituire le parole: «e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale» con le seguenti: «di cui agli articoli 615-bis e 617-bisdel codice penale».
1.268
Precluso
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Dopo l'articolo 246 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 246-bis. - (Nullità del decreto). - 1. Nei casi previsti dagli articoli che precedono, il decreto di ispezione dell'autorità giudiziaria non può contenere, a pena di nullità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità del decreto.»;
8-ter. Dopo l'articolo 251 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 251-bis. - (Nullità del decreto). - 1. Nei casi previsti dagli articoli che precedono, il decreto di perquisizione dell'autorità giudiziaria non può contenere, a pena di nullità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità del decreto.»;
8-quater. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 256-bis. - (Oggetto della motivazione). - 1. Nei casi previsti dagli articoli che precedono, il decreto dell'autorità giudiziaria non può contenere riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali il decreto è emesso ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità del decreto.
2. Nei casi di violazione del divieto prevista dal comma 1, l'imputato o la persona comunque interessata può presentare richiesta di riesame per l'annullamento del decreto, a norma dell'articolo 324.
3. Quando annulla il decreto ai sensi del presente articolo, il tribunale ordina anche l'esclusione dell'atto dal fascicolo delle indagini preliminari e la sua inutilizzabilità."».
1.269
Precluso
Sopprimere il comma 9.
1.270
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sopprimere il comma 9.
1.271
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
V. testo 2
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
f-ter) delitti di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.271 (testo 2)
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
f-ter) delitti di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.272
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente
«9. all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale l'alinea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4"».
1.273
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
V. testo 2
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, la parola: "telecomunicazione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";
b) alla lettera f, infine, sono aggiunte le parole: "atti persecutori";
c) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».
1.273 (testo 2)
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, la parola: "telecomunicazione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";
b) alla lettera f, infine, sono aggiunte le parole: "atti persecutori, maltrattamenti in famiglia";
c) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».
1.274
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: "telecomunicazione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione"».
1.275
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sopprimere le parole: «di immagini mediante riprese visive».
1.276
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sostituire le parole: «,di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni» con le seguenti: «e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora».
1.277
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, sostituire, le parole: «, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni» con le seguenti: «e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora».
1.278
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sostituire le parole: «, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni» con le seguenti: «e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora», e nel comma 2, dopo le parole: «tra presenti» inserire le seguenti: «;tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita».
1.279
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sopprimere le parole: «e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni».
1.280
Precluso
Al comma 9, capoverso «articolo 266», alla lettera f), dopo la parola: «usura,» inserire la seguente: «ricettazione,».
1.281
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale».
1.282
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente:
«g-bis) reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile"».
1.283
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», sopprimere il comma 2.
1.284
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», sopprimere il comma 2.
1.285
Precluso
Al comma 9, capoverso «art. 266», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.286
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sopprimere le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa».
1.287
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sostituire le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa» con le seguenti: «. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi ove è disposta, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonché quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.».
1.289
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
V. testo 2
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le norme del presente capo"».
1.289 (testo 2)
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
AI comma 29 sostituire la lettera a) con lo seguente:
«a) I primi tre commi sono sostituiti con i seguenti:
1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono».
imercati».
1.290
Precluso
Al comma 10, capoverso «Art. 266-ter - (Riprese visive)» apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «relative alle intercettazioni» fino a: «captativo di conversazioni;» con le seguenti: « relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle operazioni di ripresa visiva a contenuto intercettativo di comunicazioni. In tal caso, quando risulta che attraverso dette operazioni siano state intercettate comunicazioni, il pubblico ministero chiede senza ritardo, e comunque entro ventiquattro ore dalla comunicazione della polizia giudiziaria della avvenuta intercettazione di comunicazioni, la convalida al giudice competente. Si applicano a queste ipotesi le disposizioni dell'articolo 267.»;
b) al comma 1, sopprimere la lettera b);
c) al comma 2; sopprimere le parole: «, lettera a),»;
d) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Quando le operazioni di ripresa visiva sono effettuate nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, devono essere comunque disposte, a pena di inutilizzabilità e fatte salve le disposizioni del comma 1, con decreto del pubblico ministero».
1.291
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 10, capoverso «Art. 266-ter», comma 1 lettera b) sostituire le parole: «nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale» con le seguenti: «nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi».
1.292
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 11.
1.293
BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Sopprimere il comma 11.
1.294
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 11.
1.295
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 11 con i seguenti:
«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini";
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza motivata mente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà direttamente o tramite loro collaboratori autorizzati di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche";
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide a norma dell'articolo 127";
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7"».
11-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Conseguentemente, sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
1.296
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 11 con i seguenti:
11. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3ter dell'articolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Art. 268-ter. (Trascrizione delle registrazioni) 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nel flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. AI termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies. (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.
Art. 268-sexies. (Avviso a persone non indagate). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui a«,ii articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».
11-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Conseguentemente, sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
1.297
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l'intercettazione è disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni";
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".
3-ter. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n.228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria"».
1.298
BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le Indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazIone con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, proroga bile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedImento di proroga unitamente ai presupposti Indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.
3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438, e successive modificazioni»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e Il termine delle operazioni».
1.299
Precluso
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.»;
b) al comma 2 le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle parole: «nei commi 3 e 4»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.»;
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«6. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.
7. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizione del comma 1, ultimo periodo.
8. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.
9. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle parole: «comma 9».
h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni, è abrogato».
1.300
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera a).
1.301
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera a).
1.302
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 ai giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;
c) l'intercettazione è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi indicati nel provvedimento, che rendono indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare.».
Conseguentemente al medesimo comma 11 sopprimere le lettere b) e c).
1.303
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il pubblico ministero con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede;
c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare».
1.304
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che le operazioni previste all'articolo 266 siano indispensabili per la prosecuzione delle indagini».
Conseguentemente al medesimo comma 11 sopprimere le lettere b) e c).
1.305
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) Il comma 1 è sostituito dal presente:
"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini"».
1.306
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) Il comma 2 è sostituito dal presente:
"2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati"».
1.307
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al competente giudice per le indagini preliminari».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire ovunque ricorrano, le parole: «il tribunale» con le parole: «il giudice».
1.308
Precluso
Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso «1», primo periodo, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente» e, al secondo periodo sopprimere le parole: «, a pena di inammissibilità»;
b) alla lettera a), capoverso «1», lettera b), sostituire le parole da: «le utenze sono intestate» fino a: «medesimi fatti;» con le seguenti: «le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine»;
c) alla lettera a), capoverso «1,» sopprimere la lettera c);
d) alla lettera a), capoverso «1», sostituire la lettera d) con la seguente: «d) Nei casi di riprese visive, i luoghi sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che siano attinenti ai medesimi fatti;»;
e) sopprimere la lettera b);
f) alla lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, in quanto compatibili con la valutazione indiziaria,»;
g) alla lettera e), capoverso «3» sostituire le parole: «nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.» con le seguenti: «ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari.»;
h) sopprimere la lettera f).
1.309
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a) capoverso «1» sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».
Conseguentemente al medesimo sostituire le parole da: «, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti» fino a: «prosecuzioni delle indagini.» con le seguenti: «. Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento.».
Conseguentemente, al capoverso «1.1», sostituire la parola: «tribunale», con la seguente: «giudice».
Conseguentemente sopprimere le lettere b) e c).
1.310
Precluso
Al comma 11, alla lettera a), sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale», con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari».
1.311
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale», con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».
1.312
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».
1.313
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a), al capoverso «1» sopprimere il secondo periodo.
1.314
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «la richiesta contiene» fino a: «appositamente delegati».
1.315
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso «1», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La richiesta non può contenere, a pena di inammissibilità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità della richiesta stessa.».
1.316
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «motivato contestualmente» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nella motivazione il giudice dà altresì dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza o di un preciso luogo in rapporto alle esigenze investigative, nonché della concreta possibilità di ottenere elementi decisivi ai fini dell'indagine».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
1.317
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, la lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e non successivamente modificabile o sostituibile».
1.318
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole da «e non successivamente modificabile o sostituibile» fino a: «a)sussistono gravi indizi di reato;» con le seguenti: «, quando sussistono gravi indizi di reato e ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:».
1.319
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
1.320
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a) capoverso 1, lettere b) e d), sopprimere le parole: «e attualmente», ovunque ricorrano.
1.321
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole da: «che, sulla base» fino a: «si procede».
Conseguentemente alla lettera c) sopprimere le parole da: «che, sulla base» fino a: «si procede».
1.322
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: «per i quali si procede», inserire le seguenti: «o siano in uso ad interlocutori abituali dei soggetti indagati».
1.323
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1.1, sopprimere le parole: «espressamente e analiticamente.».
1.324
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera b).
1.325
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera b).
1.600
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 11, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera b).
1.326
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 1.1, è inserito il seguente:
"1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale, a sua richiesta, il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti necessari per la valutazione"».
1.327
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera c).
1.328
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera c).
1.329
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera c) sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «comma 2».
1.330
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private può rivolgere istanza al pubblico ministero procedente affinché richieda, ai sensi del comma 1, i dati relativi al traffico telefonico o telematico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 132.».
Conseguentemente, al comma 37 alla lettera a), premettere la seguente: «Oa) all'articolo 132, il primo periodo del comma 3 è soppresso».
1.331
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, sopprimere le lettere d) ed e).
1.333
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera e).
1.334
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera e).
1.335
GUSTAVINO, BRUNO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Al comma 11, lettera e), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore ai novanta giorni. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga».
1.336
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 11, lettera e), capoverso 3, primo periodo, sotituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono i presupposti indicati nel comma 1 e si procede per un delitto punito con la reclusione non inferiore del massimo a dieci anni, sono consentite, in presenza di eccezionali esigenze investigative indicate nel provvedimento, ulteriori proroghe fino a quindici giorni ciascuna; la durata complessiva delle operazioni non può comunque superare i cinque mesi».
1.337
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera e), nel capoverso 3, sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: «Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».
1.338
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 11, lettera e), nel capoverso 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: «qualora siano emersi» fino alla fine del periodo.
1.339
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera e), nel comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: «unitamente» fino alla fine del capoverso.
1.340
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera e), nel capoverso 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, sulla base di specifici atti di indagine».
1.341
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
Al comma 11, lettera e), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono i presupposti di cui al comma 1 sono consentite, in presenza di esigenze investigative specificamente indicate e motivate nel provvedimento, ulteriori proroghe fino a quindici giorni ciascuna».
1.342
Precluso
Al comma 11, sopprimere la lettera f).
1.343
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «51, commi 3-bise 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)».
1.344
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «51, commi 3-bise 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 423-bis, 575, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 608, 609-bis, 609-quater, 628, 629, 644 del codice penale, nonché di quelli di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75».
1.345
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «51, commi 3-bise 3-quater» inserire le seguenti: «, 380 e 407, comma 2, lettera a) del presente codice, nonché di cui all'articolo 423-bis. (Incendio boschivo) del codice penale».
1.346
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso «3-bis» sostituire le parole da: «l'autorizzazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché in relazione ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e 416-ter del codice penale l'autorizzazione a disporre dette operazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato».
Conseguentemente, nel medesimo capoverso 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intercettazione di comunicazione tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.347
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «3-quater», inserire le seguenti: «407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».
1.348
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 11, lettera f) capoverso 3-bis dopo le parole: «51, commi 3-bise 3-quater» sono inserite le seguenti: «407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».
1.349
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «51, commi 3-bise 3-quater,» inserire le seguenti: «e 407, comma 2, lettera a)».
1.350
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «nonché in relazione ai delitti di cui all'articolo 416-ter del codice penale».
1.351
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso «3-bis» dopo le parole: «51, commi 3-bise 3-quater,» inserire le seguenti: «nonché di cui agli articoli 600-bis,600-ter, 600-quater,600-quinquies, 609-bis e 612-bis del codice penale».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 del codice penale; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggiotaggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.7».
1.352
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «, nonché di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,600-quater,600-quinquies e 609-bisdel codice penale».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile; infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggiotaggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 7;».
1.353
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intercettazione di comunicazione tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.354
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 11, lettera f), capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa» con le seguenti: «indicati dall'articolo 614 del codice penale si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.355
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 11, lettera h), capoverso 5, sostituire le parole: «in ogni procura della Repubblica» con le seguenti: «dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato».
1.356
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 267-bis.
(Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico)
1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 39l-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa"».
1.357
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 2, del codice di procedura penale, le parole: «575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630» sono sostituite dalle seguenti: «353, comma 2, 513-bis, 575, 628, terzo comma, 629 secondo comma, 630, 640, secondo comma, n. 1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis».
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, dopo il numero 7-bis, sono inseriti i seguenti:
"7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356».
1.358
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 407 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 407, comma 2 lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 2, sostituire le parole: "575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630", con le seguenti: "353, comma 2, 513-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis e 648-ter";
b) dopo il numero 7-bis, inserire i seguenti: "7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267"; e 7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356"».
1.359
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 12 e, conseguentemente sostituire il comma 30 con il seguente:
«30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e, per i procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il Procuratore nazionale antimafia, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il Procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la corte d'appello, a seconda dei delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative».
Conseguentemente, sopprimere il comma 33.
1.360
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o in idonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria";
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3";
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati».
1.601
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 12 con il seguente.
«12. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis.
(Deposito d acquisizione dei verbali e delle registrazioni)
1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma l, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.
Art. 268-ter.
(Trascrizione delle registrazioni)
1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. AI termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-ter).
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater.
(Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari)
1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies.
(Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice)
1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».
1.361
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 12, lettera c), capoverso: «4», dopo le parole: «insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione» inserire le seguenti: «e unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti».
1.362
Precluso
Al comma 12, alla lettera c), capoverso 4, dopo le parole: «insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione», inserire le seguenti: «ed altresì unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti».
Conseguentemente, al capoverso 6, dopo le parole: «ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» inserire le seguenti: «ed altresì degli atti di indagine depositati dal pubblico ministero», e sostituire la parola: «vietato» con: «consentito».
1.363
Precluso
Al comma 12, lettere c), d) ed e) sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tribunale», con la seguente: «giudice».
1.364
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 12, lettera d), sopprimere il capoverso 6-bis.
1.365
DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, CAROFIGLIO
Precluso
Al comma 12, lettera d), sopprimere il capoverso «6-bis».
1.366
Precluso
Al comma 12, alla lettera e), capoverso 7, sostituire le parole: «,qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone» con le seguenti: «è tenuto a disporre».
1.367
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 12, lettera e), nel capoverso «7» sostituire la parola: «acquisite» ovunque ricorra, con le seguenti: «da acquisire».
1.368
Precluso
Al comma 12, lettera e), sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente:
«7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, salvo che non siano necessarie in altri procedimenti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 270. Salvo il caso che precede, il giudice dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.».
1.369
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO
Precluso
Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«e-bis) al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione;
e-ter) all'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1.370
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:
"Art. 268-bis. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero da avviso in piego chiuso ai soggetti, di cui siano note le generalità, che risultino titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero che risultino comunque avere avuto in uso dette utenze, che siano diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di accedere agli atti relativi e di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.
4. Entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, il soggetto interessato può chiedere di accedere agli atti delle intercettazioni che lo riguardano, al fine di chiedere la distruzione anticipata ai sensi dell'articolo 269, comma 2».
1.371
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 269. - (Conservazione della documentazione). - 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.
3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.
5. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale"».
1.372
Precluso
Al comma 13, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In ogni stato e grado del procedimento, ove necessario per la decisione, il giudice autorizza le parti che lo richiedano a consultare, ascoltare od estrarre copia del supporto di conversazioni in precedenza non acquisite e conservate nell'archivio di cui al primo comma».
1.373
Precluso
Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Il giudice deve fissare l'udienza per la discussione dell'istanza entro dieci giorni dalla presentazione, a pena di inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni di cui si chiede la distruzione. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti"».
1.374
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3» con le seguenti: «o nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si sia proceduto. Decorsi tali termini il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1».
1.375
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
2-ter. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato"».
1.376
Precluso
Al comma 13, sopprimere la lettera c).
1.377
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 13, sopprimere la lettera c).
1.378
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 13, sopprimere la lettera c).
1.379
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 14.
1.380
Precluso
Sopprimere il comma 14.
1.381
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 14.
1.382
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 14, capoverso: «1», sostituire le parole da: «le intercettazioni sono state disposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269».
1.384
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 14, capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli altri delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza».
1.385
CAFORIO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 15.
1.386
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 15.
1.387
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 16.
1.388
Precluso
Sopprimere il comma 16.
1.389
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 16.
1.390
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 17.
1.391
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Sopprimere il comma 17.
1.392
Precluso
Sopprimere il comma 17.
1.393
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 17.
1.394
Precluso
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 291 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La richiesta non può contenere, a pena di inammissibilità, elementi diversi da quelli indicati al comma 1 e, in particolare, non può contenere riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità della richiesta stessa".».
1.395
Precluso
Sopprimere il comma 18.
1.396
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 18 con il seguente:
«18. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni».
2.-quinquies. comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l'acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell'articolo 268-quater, comma 3"».
1.397
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 18, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale».
1.398
Precluso
Sopprimere il comma 19.
1.399
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 19 con il seguente:
«19. All'articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270"».
1.400
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 19 con il seguente:
«19. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale"».
1.401
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. All'articolo 295 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: 3-quater. Alle operazioni di cui ai commi precedenti non si applicano i termini di durata di cui all'art. 267».
1.402
Precluso
Sopprimere il comma 21.
1.403
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Dopo il comma 22 inserire il seguente:
«22-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».
1.404
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
«23-bis. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, le parole: "575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630" sono sostituite dalle seguenti: "353, secondo comma, 513-bis, 575,628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, 640, secondo comma, n.1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis, 648-ter"»;
b) dopo il numero 7-bis), sono inseriti i seguenti:
"7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356"».
1.405
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
«23-bis. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4;
h-ter) le trascrizioni delle registrazioni e le stampe effettuate a seguito di perizia disposta dal giudice».
1.406
Precluso
Al comma 24, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il funzionario nominato opera nel rispetto dei criteri organizzativi fissati dal Procuratore della Repubblica che vigila sulla sua attività».
Conseguentemente, al comma 27 lettera h) sostituire le parole: «il controllo necessario» con le altre: «la vigilanza o il controllo necessari».
Conseguentemente, al comma 27 lettera h) sostituire le parole: «con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032» con le altre: «con la reclusione fino a un anno».
1.407
CECCANTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 24, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione è responsabile della vigilanza sull'attività del funzionario responsabile in relazione all'intercettazione medesima».
Conseguentemente al comma 38, dopo la lettera h-bis) inserire la seguente:
«h-ter) omessa vigilanza sull'attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271».
1.408
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, CECCANTI
Precluso
Al comma 24, lettera c), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il funzionario nominato opera nel rispetto dei criteri organizzativi fissati dal Procuratore della Repubblica che vigila sulla sua attività».
Conseguentemente al comma 38, dopo la lettera h-bis) inserire la seguente:
«h-ter)»omessa vigilanza sull'attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271».
1.409
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Al comma 24, lettera c) capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il funzionario comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
1.410
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 24, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«2-quater. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
1.411
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
"Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientati). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n.20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti"».
Conseguentemente, sopprimere il comma 30.
1.412
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
«24-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.
24-ter. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 2001».
1.413
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Dopo il comma 24 inserire il seguente:
«24-bis. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:
"Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio"».
1.414
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269 del codice.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio"».
1.602
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sopprimere il comma 25.
1.415
Precluso
Al comma 25, sopprimere le lettere b) e c).
1.416
Precluso
Sopprimere il comma 26.
1.417
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sopprimere il comma 26.
1.418
Precluso
Sostituire il comma 26 con il seguente:
«26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione alla sola ripresa fonografica o alla trasmissione radiofonica può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento"».
1.419
Precluso
Sopprimere il comma 27.
1.420
Precluso
Al comma 27, lettera a), al capoverso «Art. 379-bis» al secondo comma, dopo le parole: «fino a un anno», aggiungere le parole: «La pena è raddoppiata per i soggetti di cui all'articolo 268 comma 3-ter del codice di procedura penale e 89, comma 2-bisdelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271».
1.421
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 27 lettera a) capoverso: «Art. 379-bis», sopprimere il quinto comma.
1.422
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera b).
1.423
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera b).
1.424
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27 sopprimere la lettera b).
1.425
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera c).
1.426
GUSTAVINO, BRUNO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera c).
1.427
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera c).
1.428
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27 sopprimere la lettera c).
1.429
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA
Precluso
Al comma 27, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) all'articolo 615-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni"; al terzo comma le parole: da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";
c-bis) all'articolo 617-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni;" al secondo comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».
1.430
MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», sostituire le parole da: «Chiunque fraudolentemente» fino alle parole: «querela della persona offesa» con le seguenti: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia pubblicata presenti eccezionale rilevanza sociale in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali».
1.431
CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», sostituire le parole da: «Chiunque fraudolentemente» fino alle parole: «querela della persona offesa» con le seguenti: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale».
1.432
DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», sostituire le parole da: «Chiunque fraudolentemente» fino alle parole: «querela della persona offesa» con le seguenti: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso illecito di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione».
1.433
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», sostituire le parole da: «Chiunque fraudolentemente» fino alle parole: «querela della persona offesa» con le seguenti: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia rivelata presenti rilevanza sociale».
1.434
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA, VIMERCATI
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis» sostituire le parole da: «Chiunque fraudolentemente» fino a: «consenso degli interessati» con le seguenti: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni».
1.435
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000».
1.436
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, lettera c) capoverso «Art. 616-bis» primo comma, sostituire le parole: «senza il consenso degli interessati», con la seguente: «illecito».
Conseguentemente al medesimo capoverso dopo le parole: «La punibilità è», inserire la seguente: «comunque».
1.437
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», al secondo comma, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono comunque effettuate per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».
1.438
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», al secondo comma, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ovvero quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni».
1.439
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis» apportare le seguenti modificazioni:
«a) al secondo comma, lettera b), dopo la parola: "sono" inserire la seguente: "legittimamente";
b) al secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: "professionisti iscritti all'albo professionale";
c) nella rubrica, alla parola: "Riprese" premettere le seguenti: "Uso di"».
1.440
CASSON, DELLA MONICA, VITA, DELLA SETA, FERRANTE, VIMERCATI
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», al secondo comma, alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «ovvero nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria o di prevenzione».
1.441
CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE, VIMERCATI
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», al secondo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quando le riprese o le registrazioni sono effettuate nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria e di prevenzione».
1.442
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», al secondo comma, alla lettera c), sostituire le parole da: «ai fini», fino alla fine, con le seguenti: «nell'esercizio del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione».
1.443
Precluso
Al comma 27 alla lettera c) sostituire le parole: «di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale» con le seguenti: «giornalistica, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione».
1.444
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sostituire le parole da: «dei giornalisti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sancita solennemente dall'articolo 21 della Costituzione».
1.445
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sostituire le parole da: «giornalisti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «giornalisti iscritti agli albi».
1.446
GUSTAVINO, BRUNO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Al comma 27, dopo la lettera c), capoverso «Art. 616-bis», inserire il seguente comma:
«La pena non viene comminata qualora per lo stesso reato venga individuato il respunsabile che ha rivelato, indebitamente, notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale».
1.447
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera d).
1.448
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera d).
1.449
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27 sopprimere la lettera d).
1.450
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
V. testo 2
Al comma 27, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
"Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso lo raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"».
1.450 (testo 2)
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
"Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la pena può essere aumentata fino a due terzi;
Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso lo raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"».
1.451
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera f).
1.452
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Al comma 27, sostituire le lettere f ) e g) con la seguente:
«f) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:
"Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all'articolo 266-quater del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis del medesimo codice, la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».
1.453
CASSON, VITA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, VIMERCATI
Precluso
Al comma 27, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:
«f) Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.
Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali.».
1.454
CASSON, VITA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, VIMERCATI
Precluso
Al comma 27, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:
«f) Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.
Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale.».
1.455
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 27, sopprimere le lettere g) e h).
1.456
CASSON, VITA, ARMATO, VIMERCATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DI GIOVAN PAOLO
Precluso
Al comma 27, lettera g), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali».
1.457
CASSON, VITA, ARMATO, VIMERCATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DI GIOVAN PAOLO
Precluso
Al comma 27, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale».
1.458
CASSON, VITA, ARMATO, VIMERCATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DI GIOVAN PAOLO
Precluso
Al comma 27, lettera g), capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al presente articolo sono stati commessi nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenta eccezionale rilevanza sociale, la pena rispettivamente prevista è diminuita da un terzo alla metà».
1.459
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 27, sopprimere la lettera h).
1.460
Precluso
Al comma 27, lettera h), capoverso «Art. 685-bisdel codice penale» sostituire le parole: «sono puniti con l'ammenda da 500 a 1.032 euro» con le seguenti: «sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro».
1.461
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 28.
1.462
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sopprimere il comma 28.
1.463
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 28, capoverso «Art. 25-novies» dopo le parole: «si applica all'ente», inserire le seguenti: «in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001», e sostituire le parole: «da duecentocinquanta a trecento quote» con le seguenti: «da dieci a cento quote.»
1.464
Precluso
Al comma 28, capoverso «Art. 25-novies», sostituire le parole: «da duecento cinquanta a trecento quote» con le parole: «da cinquanta a cento quote».
1.465
BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Al comma 28, capoverso «Art. 25-novies», al comma 1, sostituire le parole da: «duecentocinquanta a trecento» con le parole da: «cinquanta a cento».
1.466
Precluso
Al comma 28, sostituire le parole: «da duecentocinquanta a trecento quote» con le seguenti: «da cinquanta a trecento quote».
1.467
Precluso
Al comma 28, capoverso «Art. 25-novies», sostituire le parole: «da duecento cinquanta a trecento quote» con le parole: «da cento a trecento quote».
1.468
CASSON, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Dopo il comma 28 inserire il seguente:
«28-bis. Fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, patrimoniale e non patrimoniale, chiunque, prima della sentenza di condanna, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come penalmente responsabile di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche a sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del proprio diritto al rispetto della presunzione di innocenza.
1.469
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 29 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) i primi tre commi sono sostituiti con i seguenti:
"1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono"».
1.470
BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 29, lettera a), dopo le parole: «per via telematica» inserire le seguenti: «e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5» e nella lettera e) dopo le parole: «per via telematica» inserire le seguenti: «e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5».
1.471
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Al comma 29, lettera c) dopo le parole: «idonea collocazione» inserire la seguente: «, visibilità».
1.472
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 30, con il seguente:
«30. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Art. 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente"».
1.473
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 30, capoverso «Art. 90-bis», nel comma 1, dopo le parole: «al Ministro della giustizia» inserire le seguenti: «e al Consiglio superiore della magistratura».
1.474
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 30, capoverso «Art.90-bis» nel comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.475
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere i commi 31 e 32.
1.476
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 31.
1.477
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA
Precluso
Al comma 31 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni».
Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-ter.
1.478
Precluso
Al comma 31, sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
«4-bis. Le operazioni di intercettazione, sequestro o acquisizione di tabulati, di cui al comma 1, sono eseguite nei confronti di un membro del Parlamento se questi è individuato in anticipo quale destinatario delle attività di captazione o acquisizione, ancorché queste abbiano luogo monitorando utenze di soggetti diversi.
4-ter. I verbali delle operazioni di cui al comma 4-bis ed i relativi supporti sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1 del codice di procedura penale».
1.479
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 31, capoverso «4-bis» sostituire le parole da: «allorché» fino a: «parlamentare» con le seguenti: «allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e dette intercettazioni non siano casuali né fortuite».
Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il capoverso «4-ter».
1.480
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 31, capoverso «4-bis» sostituire le parole da: «allorché» fino a: «parlamentare» con le seguenti: «allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e non sussiste il carattere imprevisto dell'interlocuzione».
Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il capoverso «4-ter».
1.481
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 31, capoverso «4-bis» sostituire le parole da: «da qualsiasi» fino a: «indirettamente» con le seguenti: «la direzione dell'atto di indagine è volta, in concreto,».
Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere il capoverso «4-ter».
1.482
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 31, capoverso «4-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le intercettazioni casuali o fortuite dell'interlocuzione del parlamentare, per le quali si procede ai sensi del successivo articolo 6».
1.483
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, ADAMO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 32.
1.484
Precluso
Al comma 32, nell'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 6 è aggiunto il seguente» con le seguenti: «i commi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti» e, conseguentemente, sostituire il capoverso con i seguenti:
«2. Qualora sia avanzata istanza, da una parte processuale, per utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1 nei confronti di un parlamentare, il giudice, sentito il parlamentare interessato e le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, decide con ordinanza. Se è eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione, il giudice valuta se da qualsiasi precedente atto di indagine emerga che le operazioni medesime rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 4-bis. In caso di valutazione positiva, il giudice dichiara nella medesima ordinanza l'inutilizzabilità nei confronti del parlamentare.
3. In caso di valutazione negativa, il giudice, se ritiene necessaria l'acquisizione affini di un procedimento a carico del parlamentare, provvede senza ritardo con ordinanza non impugna bile a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Il giudice enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la valutazione si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, ai sensi del comma 3, l'utilizzo dell'intercettazione o del tabulato nel procedimento a carico del parlamentare è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo il provvedimento di cui all'ultimo periodo del comma 2 ovvero investe la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni di cui al presente articolo sono custoditi con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter. Se acquisiti in violazione del disposto del presente articolo, essi sono dichiarati inutilizzabili, a carico del parlamentare, dal giudice in ogni stato e grado del procedimento».
1.485
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA
Precluso
Al comma 32, capoverso «6-bis», sopprimere il secondo periodo.
1.486
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 33.
1.487
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 33.
1.488
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire il comma 33 con il seguente:
«33. Con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa il Consiglio Superiore della magistratura e, per i procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il Procuratore nazionale antimafia, è stabilito annualmente lo stanzia mento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito in ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale e il procuratore generale della Corte di appello in relazione agli altri provvedimenti, provvedono alla ripartizione dello stanzia mento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo o del procuratore distrettuale di cui all'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al procuratore nazionale antimafia o al procuratore generale presso la Corte di Appello, dipendentemente dai delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative».
1.489
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura», inserire le seguenti: «e, per i procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis) del Codice di procedura penale, sentito il Procuratore nazionale antimafia»;
b) al secondo periodo premettere le seguenti parole« il Procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis) del Codice di procedura penale e» e sostituire la parola «provvede» con la seguente «provvedono»;
c) in fine aggiungere le seguenti parole: «il limite di spesa può essere derogato su richiesta del Procuratore capo al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'Appello, a seconda dei delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative».
1.490
Precluso
Sostituire il comma 35 con il seguente:
«35. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni».
1.491
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sopprimere il comma 36.
1.492
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 36.
1.493
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
Sopprimere il comma 37.
1.494
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Sostituire il comma 37 con il seguente:
«37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.";
b) all'articolo 139, al comma 5 sono premesse le parole: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;
c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
"Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma l, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari«;
d) all'articolo 165, comma l, le parole: "162 e 164" sono sostituite dalle seguenti: "162,164 e 164-bis"».
1.495
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
«37-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "pubblicazione" sono inserite le seguenti: "o della diffusione" e le parole: "degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale";
b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice.";
c) al comma 4, le parole: "determinazione e" sono soppresse».
1.496
CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, CECCANTI
Precluso
Al comma 38, dopo la lettera h-bis) inserire le seguenti:
«h-ter) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-bis, comma 1, 268-ter, comma 1, ultimo periodo, 268-quater, commi 1, 2 e 3, e 293, comma 3;
h-quater) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271».
1.497
DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, GALPERTI, ADAMO, GARRAFFA
Precluso
Sopprimere i commi 39, 40 e 41.
1.498
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Sostituire i commi 39, 40 e 41 con il seguente:
«39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore».
1.499
Precluso
Sostituire il comma 39 con il seguente:
«39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.
1.500
DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, GARRAFFA
Precluso
Sostituire il comma 39 con il seguente:
«39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti».
Conseguentemente sopprimere i commi 40 e 41.
1.501
GUSTAVINO, BRUNO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Sopprimere il comma 40.
1.502
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al comma 40 sopprimere le parole: «e 380, comma 2, lettera m)».
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 380, comma 2, lettera m), come modificato dal comma 23 del presente articolo, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di consentire l'utilizzabilità, nei procedimenti per l'accertamento dei suddetti delitti, dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti, ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale come modificato dal comma 14 della presente legge».
1.503
BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI
Precluso
Sostituire il comma 41 con il seguente:
«41. Le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale stesso, acquistano efficacia dal momento dell'emanazione del decreto del ministro della giustizia che certifichi il completamento del processo di automazione informatica e telematica dell'intero sistema giudiziario italiano».
1.504
Precluso
Al comma 41, sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata i vigore della presente legge».
1.505
Precluso
Al comma 41, sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.800/1
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.800 sostituire dalle parole: «e h bis)» fino alla fine del periodo con le seguenti:«nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bisdel codice penale in relazione al procedimento assegnatogli»;
1.800/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.800, sostituire le parole da; «nonchè» fino alla fine con le seguenti: «quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405».
1.800/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.800, sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro di cui all'art. 355» con le seguenti: «risulta emessa richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato».
1.800/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.800, sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro di cui all'art. 355» con le seguenti: «risulta emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti del magistrato».
1.800/5
CASSON, LEGNINI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, CAROFIGLIO
Precluso
All'emendamento 1.800 al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro di cui all'art.335» con le seguenti: «viene rinviato a giudizio».
1.800/6
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.800, dopo le parole: «379-bisdel codice penale,», inserire le seguenti: «nelle ipotesi dolose».
1.800/7
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.800, sostituire le parole: «in relazione al» con le seguenti: «in relazione ad atti coperti da segreto del».
1.800/8
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.800, sostituire le parole da: «assegnatogli,» fino alla fine con le seguenti: «assegnatogli. Il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 11 senza indugio e nel rispetto del segreto investigativo, comunica al capo dell'ufficio presso cui presta funzione il magistrato iscritto nel registro, la sussistenza delle gravi ragioni ai fini del provvedimento di cui all'art. 53, comma 2».
1.800
IL RELATORE
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo periodo, dopo le parole: "lettere a), b), d), e)" sono inserite le seguenti: "e h-bis), nonché se risulta iscritto nel registro di cui all'articolo 335 per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione."».
1.700/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 114 al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono inserite le seguenti: "fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3 e fatti salvi, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, gli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare, che non siano stati trascritti dal giudice con perizia o di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7"».
1.700/2
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3».
1.700/3
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.700, dopo le parole: «la pubblicazione» inserire le seguenti: «parziale, o nel contenuto o».
1.700/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.700, sopprimere le parole: «per riassunto».
1.700/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» sostituire le parole: «per riassunto» con le seguenti: «nel contenuto».
1.700/6
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» dopo le parole: «per riassunto» inserire le seguenti: «e nel contenuto».
1.700
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«d-bis) All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto"».
1.701/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».
1.701/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».
1.701/3
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:
«2-bis. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare;
2-ter. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2-bis, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2-bis, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate con perizia disposta dal giudice, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.
2-quater. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2-bis del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di trascrizione disposte dal giudice con perizia».
1.701/4
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso 2-bis dopo le parole: «anche parziale,» sopprimere le seguenti parole: «per riassunto o nel contenuto».
1.701/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto».
Conseguentemente, al capoverso «2-ter» sopprimere le parole: «, per riassunto».
1.701/6
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o nel contenuto».
1.701/7
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: da «0 a flussi» fino a: «o telematico».
1.701/8
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.701, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «anche se non» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienze preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».
1.701/9
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «anche se non più» fino alla fine del periodo con le parole:«che siano coperti dal segreto».
1.701/10
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole: «fino alla conclusione dell'indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» con le parole: «fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne abbiano avuto conoscenza»
1.701/11
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» dopo le parole: «consentita la pubblicazione» sopprimere le parole: «nel contenuto».
1.701/12
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «nel contenuto», con le seguenti: «per riassunto».
1.701/13
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del periodo.
1.701/14
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» sostituire le parole: «fatta eccezione» con le parole: «anche».
1.701/15
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente comma:
«2-quater». «È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».
1.701
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti seguenti:
"2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell 'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti ètuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis"».
1.809/1
Precluso
All'emendamento 1.809, lettera a), sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, dal giudice che procede, anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. In caso di diniego dell'autorizzazione l'istanza puòessere riproposta dalla parte interessata al presidente della Corte d'Appello che, ricevuti gli atti, decide senza ritardo».
1.809/2
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
All'emendamento 1.809 sopprimere le parole: «dal Presidente della Corte d'Appello».
1.809/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.809, sostituire le parole: «Presidente della Corte di Appello» con le seguenti: «giudice».
1.809/4
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.809, sostituire le parole: «Presidente della Corte d'Appello» con la parola:«giudice».
1.809
IL RELATORE
Precluso
Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal Presidente della Corte di Appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».
Conseguentemente al comma 5, capoverso «6-ter», sopprimere le parole: «, comma 1,».
1.702/1
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione, degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione».
1.702/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.701, al capoverso «7» sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
1.702/3 (Testo 2)
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.702, aggiungere in fine, il seguente periodo: «È sempre consentita la pubblicazione degli atti non coperti dal segreto».
1.702
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis"».
1.550
Precluso
Al comma 7, capoverso «2», dopo le parole: «informa immediatamente» inserire le seguenti: «, salvo che ciò non sia di pregiudizio per le indagini,».
1.801/1
MARITATI, DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.801 sostituire dalle parole: «tra presenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».
1.801/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.801, primo periodo, sopprimere le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa».
1.801/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.801, primo periodo, sostituire le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa» con le seguenti: «. Qualora queste avvengano nei luoghi ove è disposta, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonchè quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.».
1.801/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.801, apportare le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo, dopo la parola: "luoghi", inserire le seguenti: "di privata dimora";
b) al secondo periodo, sostituire le parole: "diversi da quelli indicati dall'art. 614 del codice penale" con le seguenti: "privati diversi dalla privata dimora o in luoghi pubblici o aperti ai pubblico". Indi, sostituire le parole da: "tre giorni" fino alla fine con le seguenti: "trenta giorni. Ulteriori proroghe possono essere autorizzate sino ai termini di durata massima delle indagini preliminari"»,
1.801/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.801, secondo periodo, sopprimere le parole: «dalle indagini svolte»,
1.801/6
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.801, secondo periodo, sostituire la parola:«fondamentali» con la seguente: «rilevanti».
1.801/7
CAROFIGLIO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.801 sostituire dalle parole: «luoghi diversi» fino alla fine del periodo, con le parole:«luoghi diversi da quelli di privata dimora, il pubblico ministero, con decreto reiterabile dispone le operazioni secondo quanto previsto all'art. 267».
1.801/8
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.801 sostituire le parole da: «il pubblico ministero, con decreto eventualmente» fino alla fine con le parole: «il pubblico ministero con decreto dispone le operazioni per ulteriori quindici giorni, reiterabili. In tal caso, trasmette al giudice per le indagini preliminari gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica».
1.801/9
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.801, secondo periodo, sostituire le parole da:«per non oltre» fino alla fine con le seguenti: «entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».
1.801/10
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.801, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».
1.801
IL RELATORE
Precluso
Al comma 9, capoverso «Art. 266», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerge che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'articolo 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell'articolo 267, comma 3.1.».
1.703/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente:
"Art. 266-quater. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria"».
1.703/2
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, LEGNINI
Precluso
All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 266-ter. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:
a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva non captative di conversazioni, che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive"».
1.703/3
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10» con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 266-ter. (Intercettazioni di corrispondenza postale). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione"».
1.703/4
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», al comma 1, alinea, dopo le parole: «di immagini mediante riprese visive», inserire le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni ovvero anche a contenuto non captativi, purché effettuate nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenza di essi».
1.703/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 9, capoverso "Art. 266", al comma 1, alinea, dopo le parole: "di immagini mediante riprese visive", inserire le seguenti: "a contenuto captativo di conversazioni"».
1.703
LA COMMISSIONE
Precluso
Sopprimere il comma 10.
1.704/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.704, dopo le parole: «nei casi di» sopprimere le parole: «intercettazioni di immagini mediante».
1.704/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.704, dopo le parole: «riprese visive», aggiungere, in fine, le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni».
1.704
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: «nei casi di riprese visive» con le seguenti: «nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive».
1.802/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.802, sostituire le parole: «tre giorni» ovunque ricorrano con le seguenti: «cinque giorni».
1.802/2
LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.802 alla lettera b) sostituire le parole: «Il Tribunale» con le parole: «Il giudice per le indagini preliminari».
1.802
IL RELATORE
Precluso
Al comma 11, lettera d), al capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «le ventiquattro ore» con le seguenti: «tre giorni»;
b) sostituire le parole: «Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento,» con le seguenti: «Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta,».
1.803/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.803 sopprimere le seguenti parole: «dalle indagini».
1.803/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.803 sostituire la parola: «fondamentali» con la seguente: «rilevanti»,
1.803/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.803 sostituire le parole da: «per non oltre» fino alla fine con le seguenti: «entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».
1.803/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.803, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sette giorni».
1.803/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.803 aggiungere in fine le seguenti parole: «Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di-durata massima delle indagini preliminari».
1.803
IL RELATORE
Precluso
AI comma 11, lettera e), dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2 per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica».
1.804/1
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.804 sostituire le parole: «prima del deposito previsto dal comma 4» con le seguenti: «che il Pubblico Ministero ritiene rilevanti ai fini delle indagini. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle non pertinenti o prive di rilevanza restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato».
1.804
IL RELATORE
Precluso
Al comma 12, lettera d), al capoverso 6-bis sostituire le parole: «ai sensi del comma 4», con le seguenti: «prima del deposito previsto dal comma 4».
S1.100
DELLA MONICA, FINOCCHIARO, CASSON, LEGNINI, PASSONI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI
Preclusa
Stralciare i commi 15 e 16 e al comma 27, capoverso «articolo 379-bis», stralciare il quarto comma.
1.805
IL RELATORE
Precluso
Sopprimere il comma 15.
1.650/1
RUTELLI, BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO
Precluso
All'emendamento 1.650, sopprimere il comma 15.
1.650/2
DELLA MONICA, FINOCCHIARO, CASSON, LEGNINI, PASSONI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA
Precluso
All'emendamento 1.650, sostituire il comma 15, con il seguente:
«15. All'articolo 270-bis del codice di procedura penale il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento"».
Conseguentemente sopprimere dal comma 16 fino alla fine dell'emendamento.
1.650/3
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
All'emendamento 1.650, al comma 15 capoverso «Articolo 270-bis», sopprimere il comma 1.
1.650/4
Precluso
All'emendamento 1.650, al comma 15, capoverso «Articolo 270-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze telefoniche che risultano formalmente assegnate ovvero in uso a soggetti in servizio presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o i servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta contiene, a pena di inammissibilità e di successiva inutilizzabilità delle intercettazioni comunque eseguite, l'assenso del Procuratore della Repubblica." e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In questi casi il Procuratore della Repubblica vigila personalmente sull'esecuzione delle operazioni ed è direttamente responsabile della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle intercettazioni.";
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
"2. Entro quindici giorni dal termine delle intercettazioni, quando risulta che attraverso di esse sono state acquisite comunicazioni di servizio dei soggetti indicati al comma l, il Procuratore della Repubblica trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione relativa a quelle intercettazioni, per accertare se contengano informazioni coperte da segreto di Stato.";
c) al comma 3, sostituire le parole: "hanno carattere eccezionale" con la seguente: "sussistono";
d) sopprimere il comma 5;
e) sopprimere il comma 10.
1.650/5
LEGNINI, CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
All'emendamento 1.650, al comma 15, capoverso «Articolo 270-bis», sostituire le parole: «operazioni previste dall'articolo 266», ovunque ricorrano, con le seguenti: «intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione».
1.650/6
LEGNINI, CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
All'emendamento 1.650, al comma 15, capoverso «Articolo 270-bis», sopprimere il comma 2.
1.650/7
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE
Precluso
All'emendamento 1.650, a1 comma 15, capoverso «Articolo 270-bis», sopprimere il comma 3.
1.650/8
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.650 del Governo, al comma 15, capoverso: «Articolo 270-bis», sopprimere il comma 5; indi al comma 16, in fine, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 5.» con le seguenti: «commi 2 e 3.»
1.650/9
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.650 del Governo, al comma 15, capoverso: «Articolo 270-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o del servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.».
1.650/10
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
All'emendamento 1.650, al comma 15, capoverso «Articolo 270-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».
1.650/11
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.650 del Governo, al comma 15, capoverso «15», sopprimere dal comma 10, fino alla fine dell'emendamento.
1.650/12
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
All'emendamento 1.650, al comma 15, capoverso «Articolo 270-bis», sopprimere il comma 10.
1.650/13
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
All'emendamento 1.650, al comma 15, capoverso «Articolo 270-bis», sopprimere le parole da:«, nonché a qualsiasi», fino alla fine.
1.650/14
RUTELLI, BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO
Precluso
All'emendamento 1.650, sopprimere il comma 16.
1.650
IL GOVERNO
Precluso
Sostituire i commi 15 e 16 con i seguenti:
«15. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte per utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal Procuratore della Repubblica che ne informa il Procuratore Generale. Il Procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni disposte. Quando non procede di persona, il Procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 267 l'Ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il Procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio delle operazioni, copia dei documenti, dei supporti o degli atti di cui al comma 1 al Presidente del Consiglio dei ministri, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il Procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, ed entro lo stesso termine, in relazione all'ulteriore documentazione acquisita nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il Procuratore della Repubblica è personalmente responsabile della corretta esecuzione delle operazioni, della secretazione degli atti ad esse relativi e della loro custodia. In ogni caso, si applicano le disposizioni previste per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se hanno carattere eccezionale le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, 1'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma l, quando, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, l'autorità giudiziaria ha acquisito documenti, supporti o atti che contengono informazioni concernenti attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente tale documentazione al Procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere ad alcun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto. In questo caso, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza, che ne assicura la conservazione con le dovute cautele.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
10. Ai fini del presente articolo, il segreto di Stato è opponibile in riferimento alle comunicazioni di servizio degli appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza nonché a qualsiasi altra comunicazione che contenga notizie relative all'assetto e all'attività funzionale del Dipartimento e dei servizi ovvero che a tali attività siano direttamente riconducibili».
11. Nell'articolo 271 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: "e 268 commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 268 commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, ed articolo 270-bis, commi 2, 3 e 5"».
Conseguentemente, al comma 27, capoverso «Art. 379-bis», il quarto comma è sostituito dal seguente:
All'articolo 379-bis del codice penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La pena è aumentata se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza».
1.806/1
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.806 sostituire le parole da: «non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono essere utilizzati in procedimenti diversi dàcruelli nei quali sono state disposte qualora risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
1.806/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.806, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter,419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, nonchè per gli altri delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza».
1.806
IL RELATORE
Precluso
Al comma 17, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
1.705/1
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.705, al capoverso «19-bis» , dopo le parole: «267, comma 3», aggiungere, in fine, le seguenti: «né le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d) e 1-bis del medesimo articolo 267».
1.705
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3«».
1.706/1
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.706 capoverso «19-bis» sopprimere le parole: «e le attività».
1.706
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
1.807/1
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO, VIMERCATI
Precluso
All'emendamento 1.807 sostituire le parole: «Sopprimere il comma 22» con le seguenti: «Il comma 22 è sostituito con il seguente: "22. All'articolo 380, comma 2 del codice di procedura penale, alla lettera d-bis) dopo le parole: 'escluso il caso previsto dal terzo comma' sono inserite le seguenti: 'delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater'"».
1.807
IL RELATORE
Precluso
Sopprimere il comma 22.
1.707/1
FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.707, sostituire le parole: «escluso» con le parole: «incluso».
1.707/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.707, al comma 22, sostituire la parola: «,escluso» con la seguente: «incluso».
1.707/3
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.707, sostituire la parola: «escluso» con la parola: «compreso».
1.707/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.707, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al comma secondo».
1.707
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Ritirato
AI comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».
1.808
IL RELATORE
Precluso
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l-bis), è inserita la seguente:
"l-ter) violenza sessuale, prevista dall'articolo 609-bis, nei casi di minore gravità previsti nel terzo comma, e atti sessuali con minorenne, previsti dall'articolo 609-quater, nel caso di minore gravità previsto dal quarto comma"».
1.708/1
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.708, alla lettera c) sostituire le parole da: «ai fini dell'attività» fino alla fine, con le seguenti: «nell'esercizio del diritto di informazione».
1.708/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.708, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale».
1.708/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1. 708, sostituire le parole da: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale» con le seguenti: «sancita solennemente dall'articolo 21 della Costituzione».
1.708/4
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.708, capoverso «c» sostituire le parole da: «giornalisti», fino alla fine, con le seguenti: «giornalisti, anche pubblicisti».
1.708/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.708, capoverso «c» dopo le parole: «giornalisti» inserire le seguenti: «, anche pubblicisti».
1.708
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti iscritti all'ordine profesisonale».
1.810/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.810, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il capoverso: «Art. 25-decies»;
b) sostituire il capoverso: «Art. 25-undecies» con il seguente: «Art. 25-undecies. In relazione alla commissione del reato previsto dall'art. 684 del codice penale, si applica, in deroga all'articolo 10, comma 2, all'ente la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote.».
1.810/2
DELLA MONICA, LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.810 sopprimere le parole da: «Art. 25-undecies» fino alla fine».
1.810/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.810, capoverso: «Art. 25-undecies», comma 1, sostituire le parole: «da cento a trecento» con le seguenti: «da cinquanta a centocinquanta».
Conseguentemente, al medesimo capo verso, comma 2, sostituire le parole: «da cento a duecento», con le seguenti: «da dieci a cento».
1.810/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.810, capoverso: «Art. 25-undecies», sopprimere il comma 2.
1.810/5
Precluso
All'emendamento 1.810, capoverso: «Articolo 25-undecies», al comma 2, sostituire le parole: «da cento a duecento quote» con le seguenti: «da cinquanta a cento quote».
1.810
IL RELATORE
Precluso
Sostituire il comma 28 con il seguente:
«28. L'articolo 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è sostituito dai seguenti:
"Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25-undecies. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 617, comma quarto, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.
2. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote".».
1.709
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 28, sostituire le parole: «da duecentocinquanta a trecento quote» con le seguenti: «da cento a duecento quote».
1.811/1
FINOCCHIARO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA
Precluso
All'emendamento 1.811 sopprimere le parole da: «salvo quanto» fino a: «42» e sopprimere le parole da: «alle prerazioni» fino alla fine.
1.811/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.811, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 40, 41 e 42» con le seguenti: «al comma 40».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «alle operazioni» fino alla fine del secondo periodo.
1.811/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.811 sopprimere il secondo periodo.
1.811/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.811 , secondo periodo, sostituire le parole da: «stabilita» fino alla fine, con le seguenti: «delle indagini preliminari».
1.811
IL RELATORE
Precluso
Sostituire il comma 39 con il seguente:
«39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle intercettazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11».
1.710/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1. 710, sopprimere le seguenti parole: «36, 53».
1.710/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.710, sopprimere le seguenti parole: «114, 115, 268, comma 7-bis».
1.710/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.710, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «271».
1.710/4
DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.710 capoverso 40 dopo le parole: «o introdotte dal presente articolo,» inserire la parola: «non».
1.710/5
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.710, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire la seguente: «non».
1.710/6
FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.710, sostituire le parole da: «si applicano anche», fino alla fine, con le seguenti: «non si applicano ai procedimenti per i quali la relativa notizia di reato, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice.».
1.710/7
FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
Precluso
All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le parole: «non si applicano».
1.710/8
Precluso
All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».
1.710/9
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».
1.710
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire il comma 40 con il seguente:
«40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.812/1
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.812, sopprimere la parola: «114».
1.812/2
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.812, sopprimere le parole: «268, comma 7-bis».
1.812/3
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.812, sopprimere le parole: «329 e 329-bis».
1.812/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.812, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «271».
1.812/5
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
All'emendamento 1.812, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguent: «non si applicano».
1.812/6
Precluso
All'emendamento 1.812, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».
1.812/7
CASSON, LEGNINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA
Precluso
All'emendamento 1.812 sostituire le parole: «si applicano anche» con le parole: «non si applicano».
1.812
IL RELATORE
Precluso
Sostituire il comma 40 con il seguente:
«40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
Tit.100
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al titolo, dopo la parola: «norme» inserire le seguenti: «di carattere restrittivo».
Tit.101
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Norme volte alla limitazione della libertà di stampa e di informazione in materia di intercettazioni e di atti processuali».
Tit.102
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Norme concernenti il diritto di cronaca e la libertà di informazione».
DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1611
Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212)
Art. 1.
1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il Procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui egli o altra autorità giudiziaria del circondario, sia venuto a conoscenza ai sensi degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 269 del codice di procedura penale.
2. I procuratori della Repubblica informano altresì il Ministro della giustizia con le stesse modalità dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta, in merito alle comunicazioni di cui all'articolo 1 e al loro contenuto.
Art. 3.
1. Il Ministro dell'interno informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta sul numero delle intercettazioni preventive secondo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dall'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, nonché dall'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438.
Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547)
Art. 1.
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Anche dopo la scadenza dei termini indicati dal presente articolo è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269 e 271».
Art. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità,».
Art. 3.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione».
Art. 4.
1. Il comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima. Il giudice dispone, altresì, che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica».
Art. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «acquisiti a norma dell'articolo 268, comma 6,».
2. Al comma 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «Tuttavia» sono inserite le seguenti: «, in ogni stato e grado del procedimento,».
Art. 6.
1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. L'ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».
Art. 7.
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti relativi all'intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6».
Art. 9.
1. Al primo comma dell'articolo 326 del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 10.
1. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «da lire centomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 125 a euro 375» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui siano pubblicati in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata per legge la pubblicazione, l'editore è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione».
Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «del loro contenuto» sono aggiunte le seguenti: «, fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell'articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.
2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di cui all'articolo 268-ter, comma 1»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».
Art. 3.
(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-terdel codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dell'articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.
2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale)
1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».
Art. 6.
(Introduzione degli articoli 266-ter e 266-quaterdel codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l'intercettazione è disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3-ter. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n.228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
Art. 10.
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-ter).
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».
Art. 12.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)
1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 292 e 293 del codice di procedura penale)
1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni».
2. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l'acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell'articolo 268-quater, comma 3».
Art. 14.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)
1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)
1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
Art. 16.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».
Art. 17.
(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4;
h-ter) le trascrizioni delle registrazionie le stampe di cui all'articolo 268-ter, comma 1».
Art. 18.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono intercettazioni o l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 2001.
Art. 19.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».
Art. 20.
(Introduzione dell'articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa, di cui alla legge 14 gennaio 1994, n.20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
Art. 21.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
Se gli atti o documenti sono pubblicati in violazione dell'articolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, e dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale, la pena è dell'ammenda da euro 5.000 a 20.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
Art. 22
(Responsabilità degli enti)
1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».
Art. 23.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante»;
b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;
c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
d) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.281)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le disposizioni degli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;
c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
Art. 25.
(Abrogazioni)
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 240 e il comma 1-bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.
2. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n.98, è abrogato.
3. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 4 è abrogato.
4. L'articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.281, è abrogato.
Art. 26.
(Regime transitorio)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino al decorso del predetto termine, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
(Disposizioni attuative e copertura finanziaria)
1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932)
Art. 1.
1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le norme del presente capo».
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:
a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive».
Art. 4.
1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 267. - (Presupposti e forme del provvedimento). - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. La durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.
4. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali nuovi elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1.
5. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n.228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni, dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n.438, e successive modificazioni.
6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
7. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria.
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
Art. 6.
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.
3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni) - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni) - 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari) - 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. L'eventuale pregiudizio deve essere espressamente indicato con decreto motivato.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
3. Il giudice dispone l'acquisizione delle sole conversazioni ritenute rilevanti per la decisione nel proprio fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Queste ultime sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
4. La persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore, avuta conoscenza del provvedimento del giudice, possono richiedere il deposito dei verbali, delle trascrizioni e delle registrazioni relativi alle conversazioni utilizzate dal giudice stesso per l'adozione del provvedimento, nonché una nuova trascrizione con le formalità di cui all'articolo 268-ter.
5. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dalla precisa indicazione delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione. Per ogni consegna di copia di documenti viene redatto specifico e dettagliato verbale.
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice) - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».
Art. 8.
1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 269. -(Conservazione della documentazione) - 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.
3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.
5. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale».
Art. 9.
1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
Art. 10.
1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto».
2. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale».
Art. 11.
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
Art. 12
1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter. Le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite) - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato ai sensi dell'articolo 253, comma 2, o che provengano comunque dell'imputato.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza) - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti. Qualora sugli stessi debbano essere effettuati in va preliminare accertamenti tecnici di cui agli articoli 359 e 360, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di un mese, prorogabile motivatamente, per una sola volta, per un altro mese.
2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati che risultino immediatamente individuabili dai documenti di cui al comma 1. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».
Art. 14
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari.»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269».
Art. 15.
1. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nel mese successivo, qualora siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
Art. 17.
1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4».
Art. 18.
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 7, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.
3. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 2001.
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni) - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».
Art. 20.
1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n.20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
Art. 21.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o attività del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni.»;
b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all'articolo 266-quater del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis del medesimo codice, la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
Art. 22.
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:
«Art. 25-sexies.1. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote».
Art. 23.
1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Art. 24.
1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Risposte e rettifiche). - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.
7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Art. 25.
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.»;
b) all'articolo 139, al comma 5 sono premesse le parole: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;
c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
d) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».
Art. 26.
1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice.»;
c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
Art. 27.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n.109, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali e che ledono l'onore o la riservatezza dei predetti;
h-ter) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-bis, comma 1, 268-ter, comma 1, ultimo periodo, 268-quater, commi 1, 2 e 3, e 293, comma 3;
h-quater) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271»;
Art. 28.
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 240 e il comma 1-bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.
2. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n.98, è abrogato.
3. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, e successive modificazioni, al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi, e il comma 4 è abrogato.
4. L'articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.281, è abrogato.
Art. 29.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice dell'udienza preliminare alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .
Allegato B
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Colli, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Izzo, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Thaler Ausserhofer, Viceconte e Viespoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, dalle ore 10,30, per attività di rappresentanza del Senato; Mauro, per attività di rappresentanza del Senato; Randazzo, per attività del Comitato parlamentare per le questioni degli italiani all'estero; Coronella e De Angelis, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 9 giugno 2010, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni approvate nella seduta dell'8 giugno 2010 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM(2010) 145 def.) (Doc. XVIII, n. 40);
sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010) 145 def.) (Doc. XVIII, n. 41).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Valditara Giuseppe, Menardi Giuseppe, Musso Enrico, Saia Maurizio, Baldassarri Mario
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza allo straniero residente in Italia (2241)
(presentato in data 09/6/2010 ).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Soliani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01365 della senatrice Baio ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 1° al 9 giugno 2010)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 83
BIANCHI: sul vaccino antipneumococco Synflorix (4-02051) (risp. FAZIO, ministro della salute)
BIONDELLI: sull'acufene (4-02177) (risp. FAZIO, ministro della salute)
COSTA: sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-02894) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-03112) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
DE TONI: sulla ripartizione dei pensionamenti anticipati (4-00147) (risp. VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
DELLA SETA: sulla tutela della biodiversità in Italia (4-02593) (risp. MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)
FASANO: sul porto di Acciaroli (Salerno) (4-02571) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
GALPERTI: sull'utilizzo di un edificio della Polizia municipale del Comune di Chiari (Brescia) da parte di assistenti civici per la sicurezza urbana (4-02179) (risp. DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno)
GARAVAGLIA Mariapia: sul Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti (4-02944) (risp. VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento)
GENTILE: sulla legittimità della nomina del direttore dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza (4-01949) (risp. FAZIO, ministro della salute)
GIAMBRONE, BELISARIO: sulle nuove norme tecniche sulle costruzioni (4-02578) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
LANNUTTI: sull'acquisto da parte di una banca libica di azioni di Finmeccanica (4-01752) (risp. COSENTINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)
sulla politica creditizia delle banche verso le imprese, con particolare riferimento al salvataggio di una società del gruppo Zunino (4-01887) (risp. COSENTINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)
sull'inadeguata gestione delle strade vicinali site nel Comune di Monte Argentario (4-01958) (risp. DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno)
su un progetto relativo all'informatizzazione di atti processuali del Tribunale di Teramo (4-02482) (risp. COSENTINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)
sul collocamento di obbligazioni della società Snai (4-02639) (risp. COSENTINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)
LANNUTTI, BELISARIO: sui continui ritardi che si registrano nell'ambito del servizio ferroviario regionale (4-02376) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
MARINARO: sul dissesto finanziario del Comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) (4-02567) (risp. DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno)
MASCITELLI, BELISARIO: sulla realizzazione della nuova sede compartimentale ANAS de L'Aquila a seguito degli eventi sismici (4-03132) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
PINZGER: sui problemi provocati dall'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle piccole imprese (4-03009) (risp. MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)
POLI BORTONE: sulla correttezza delle procedure per le elezioni amministrative del 2009 svoltesi nel Comune di Villa Castelli (Brindisi) (4-02768) (risp. DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno)
sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-02911) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-03003) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)
PORETTI, PERDUCA: sulla composizione del Consiglio superiore di sanità (4-02741) (risp. FAZIO, ministro della salute)
SARO ed altri: sui problemi provocati dall'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle imprese agricole (4-03004) (risp. MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)
SBARBATI: sulla regolamentazione delle attività libero-professionali dei "lavoratori della conoscenza" (4-03133) (risp. VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
TOTARO: sulla gestione della ASL1 di Massa Carrara (4-02716) (risp. FAZIO, ministro della salute)
ZANOLETTI: sulla qualità dell'acqua minerale confezionata in bottiglie di plastica in Pet (4-02368) (risp. FAZIO, ministro della salute)
sul recupero del verde urbano (4-02761) (risp. MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)
sulla tutela della biodiversità in Italia (4-02963) (risp. MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)
Interrogazioni
TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA, FIORONI, ROSSI Nicola - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
con il cosiddetto "conto energia" viene regolato il sistema di incentivazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
per la fine del 2009 era attesa l'approvazione, da parte del Governo, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, del nuovo sistema di incentivazione così da poter offrire un quadro di certezze agli investitori;
dall'inizio del 2010, con ripetuti annunci, viene continuamente rinviata tale adozione e lo stesso Ministero ha più volte dichiarato pubblicamente di aver inviato la versione concordata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Conferenza unificata, la quale, nella prima seduta utile, compatibilmente con la pausa elettorale, ne avrebbe inserito all'ordine del giorno la trattazione;
come sottolineato da diverse associazioni di settore nei giorni scorsi, tale documento, in realtà, non è stato ancora trasmesso da parte del Ministero dello sviluppo economico alla Conferenza unificata e, conseguentemente, mai inserito all'ordine del giorno delle varie sedute svolte in questi ultimi mesi;
tale indeterminazione nei tempi e negli stessi contenuti del nuovo "conto energia", per i quali si susseguono ripetute anticipazioni giornalistiche e diverse ipotesi di riduzione degli incentivi attualmente in vigore, stanno procurando disorientamento tra gli operatori e un sostanziale blocco di investimenti dopo il 2010;
una così lunga fase di incertezza rischia, altresì, di orientare verso altri Paesi gli investimenti esteri da parte di gruppi imprenditoriali e soggetti finanziari internazionali, mettendo in crisi uno dei pochi esempi di attrazione da parte dell'Italia di capitali esteri;
il fotovoltaico è tra le fonti di produzione di energia a più basso impatto ambientale e ha prodotto negli ultimi cinque anni circa 20.000 nuovi posti di lavoro; rappresenta inoltre una delle modalità più significative per contribuire al raggiungimento da parte del sistema-Italia degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del 2020,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi che hanno a tutt'oggi impedito l'adozione del nuovo "conto energia" e hanno determinato la mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata;
quali siano i tempi per la presentazione del provvedimento in questione;
quali siano i contenuti e gli indirizzi a cui il Governo intenda ispirare la nuova normativa, che dovrà valere dal 2011, così da poter consentire agli operatori del settore, nonché agli stessi cittadini interessati, di poter programmare al meglio i propri investimenti in impianti fotovoltaici.
(3-01372)
SARO, LENNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che secondo quanto riportato nel dossier "Usi termici e fonti rinnovabili" di novembre 2009 a cura dell'ufficio studi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) "l'Italia è molto in ritardo negli usi termici delle fonti rinnovabili, mentre sta rapidamente crescendo (anche se a caro costo) la quota di generazione elettrica. Occorre e conviene colmare questo ritardo, e rivedere in aumento il peso degli usi termici delle rinnovabili nel soddisfare quella quota del 17 per cento al 2020 che la Commissione europea ci ha assegnato. Questo vuole anche dire una riduzione della pressione sugli usi elettrici, che renda gli obiettivi più realistici e meno costosi";
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
circa un terzo delle fonti fossili utilizzate in Italia è destinato alla produzione di calore;
una sostanziale riduzione dell'impiego delle fonti fossili potrebbe derivare dall'uso della fonte solare per le applicazioni termiche (produzione di acqua calda per usi sanitari e di processo);
negli ultimi anni sono state introdotte in Italia ingenti incentivazioni all'uso della fonte solare per la produzione di energia elettrica attraverso la tecnologia fotovoltaica ed eolica;
in particolare, con una serie di strumenti normativi adottati tra il 2003 e il 2007, è stato introdotto e consolidato il cosiddetto "conto energia", meccanismo in forza del quale l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici è finanziata dallo Stato per 20 anni con un costo compreso tra 34 e 47 centesimi di euro al kilowatt/ora (kWh), cioè a circa il 600 per cento della quotazione corrente del kWh alla borsa elettrica;
l'incremento del prezzo medio di energia elettrica crea una distorsione del mercato;
la tecnologia fotovoltaica è, inoltre, incentivata da finanziamenti in conto capitale;
detti incentivi, posti a carico degli utenti elettrici attraverso la componente A3 della tariffa elettrica, si applicheranno fino al raggiungimento di un obiettivo complessivo nazionale di potenza fissato in 3 Gigawatt (GW) al 2016 e avranno effetto per i 20 anni successivi, ovvero fino al 2036;
una potenza di 3 GW ogni anno è in grado di produrre circa 3 miliardi di kWh elettrici, il cui valore di mercato è di 200.000 euro all'anno a fronte di un costo di 1,2 miliardi di euro all'anno, per 20 anni (con un onere complessivo di 24 miliardi di euro) sostenuto dagli utenti elettrici italiani e una riduzione di circa 1 MT all'anno (milione di tonnellate equivalenti di petrolio all'anno) dell'utilizzo di fonti fossili (su 14 MTep stabiliti dagli accordi europei, ovvero circa il 6 per cento);
considerato, inoltre, che:
in Italia il settore del solare termico ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo significativo, passando da un mercato di 130 Megawatt (MW) termici del 2006 a quasi 300 MW del 2008;
il valore dell'installato pro capite, tuttavia, è di soli 18 kW termici per 1.000 abitanti, contro i 280 kW dell'Austria e i 36 kW della media europea;
con un incentivo di 19 miliardi di euro alle applicazioni termiche dell'energia solare si raggiungerebbe l'obiettivo di 1 metri quadrati installato per abitante, con conseguente risparmio di 3,6 MTep da fonti fossili (cioè un contributo del 25 per cento ai fini del raggiungimento degli obiettivi che ci sono imposti dagli accordi europei);
i benefici socio-economici derivanti dalla realizzazione di tale ipotesi comprenderebbero, oltre al raggiungimento a un minor costo degli obiettivi imposti dalla Unione europea, la creazione di occupazione e ricchezza nonché una significativa riduzione di costi per i cittadini,
gli interroganti chiedono di sapere:
se e quali provvedimenti urgenti il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare al fine di riequilibrare il mercato, modificando gli incentivi del kWh elettrico da fotovoltaico e adeguandolo al valore di mercato della borsa elettrica;
se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di incentivare l'utilizzo delle applicazioni termiche dell'energia solare.
(3-01373)
MARCUCCI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
la manovra fiscale correttiva approvata dal Consiglio dei ministri con decreto-legge n. 78 del 2010 colpisce duramente ed indiscriminatamente il settore cultura;
l'assegnazione prevista ai comitati nazionali per le celebrazioni nel 2010 era già stata rivista al ribasso dal Ministero dell'economia e delle finanze con un primo accantonamento di 48.094.000 ed un secondo di ulteriori 1.481.000;
in data 3 marzo 2010 la Consulta aveva deliberato comunque la rimodulazione dei contributi 2010, trasmessa in data 17 marzo alla competente commissione parlamentare, pari ad euro 3.029.590 contro i 5.084.172 previsti in un primo tempo;
tra i comitati nazionali che non riceverebbero il contributo risulta anche quello per la celebrazione del centenario della nascita di Mario Tobino, al quale erano stati assegnati, in data 3 marzo 2010, 90.000;
tale comitato aveva già pianificato la propria attività culturale e nello specifico l'inaugurazione dell'ex ospedale di Maggiano a Lucca dove il medico scrittore ha lavorato e vissuto;
il contributo, richiesto sulla base della legge n. 420 del 1997 e della legge n. 237 del 1999, si inserisce in una fattiva collaborazione, anche economica, con gli enti locali e con le fondazioni bancarie, che avevano condiviso l'attività culturale proposta,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire l'attività delle celebrazioni per Mario Tobino e per ripristinare, in virtù del rilievo culturale, dell'interesse nazionale e del livello scientifico degli studiosi coinvolti, il contributo di 90.000 euro, così come deliberato dalla Consulta nel mese di marzo 2010.
(3-01374)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
FLERES - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) risulterebbero essere state bloccate le fuel card in uso per il prelievo automatico del carburante a pagamento, in quanto sarebbe scaduta la convenzione stipulata con la società convenzionata con Consip SpA;
il mancato rinnovo della convenzione rischia di provocare disfunzioni nei servizi di traduzione dei detenuti nelle aule di giustizia o presso altri istituti penitenziari, con conseguenti rischi per i processi in corso;
al personale del DAP, in servizio presso gli istituti penitenziari non sarebbe stato corrisposto il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate nei primi mesi del 2010;
considerato l'organico esistente, il lavoro straordinario risulta indispensabile per assicurare gli essenziali servizi d'istituto e per tutelare la sicurezza, anche in relazione al crescente sovraffollamento delle strutture penitenziarie e all'aumento di popolazione detenuta;
l'aumento della popolazione carceraria ed il sovraffollamento comportano, altresì, l'esigenza di assicurare le corrette condizioni igienico-sanitarie compatibili con il regime carcerario;
sarebbero stati ridotti i fondi per le mercedi ai detenuti, destinate ad assicurare il lavoro all'interno degli istituti di pena, e, di conseguenza, si dovrebbe procedere ad una riduzione dei detenuti lavoranti, rischiando così di far venire meno la principale finalità della detenzione mirante al recupero sociale e alla rieducazione del condannato,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per riattivare in tempi brevi la convenzione per le fuel card in uso presso il DAP;
se sarà corrisposto il pagamento ai dipendenti del DAP delle ore di straordinario prestate e come l'Amministrazione intenda provvedere per colmare le carenze di organico;
come l'Amministrazione intenda operare per assicurare, nelle attuali condizioni di sovraffollamento, le corrette condizioni igienico-sanitarie all'interno delle strutture carcerarie;
in base a quali criteri il Ministero abbia operato decurtazioni ai fondi destinati al pagamento delle mercedi ai detenuti lavoranti e se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle conseguenze che tali riduzioni sono destinate a provocare.
(4-03306)
SARO, LENNA - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che:
il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione prevede che "Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra";
il 9-10 marzo 2008 nel comune veneto di Sappada (provincia di Belluno) si è svolta una consultazione referendaria per il passaggio del predetto comune alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
il 71,73 per cento dei votanti si è dichiarato favorevole al cambiamento;
già nel mese di marzo del 2009 il Consiglio provinciale di Udine aveva approvato l'ordine del giorno avente ad oggetto "Sappada nella Provincia di Udine" con l'impegno di sostenere le iniziative che avessero l'obiettivo di ricomprendere il Comune di Sappada nei confini della regione Friuli-Venezia Giulia;
del pari, lo scorso 31 maggio 2010, il Consiglio provinciale di Belluno ha espresso parere favorevole al distacco del citato comune di Sappada dalla regione Veneto;
considerato che:
è agevole ritenere che il domune di Sappada possa rientrare nella competenza del circondario del Tribunale di Tolmezzo e, conseguentemente, della Procura di Tolmezzo;
conseguentemente il Circondario di Tolmezzo, che diverrebbe più esteso di quello del Tribunale di Udine, sarebbe gravato da un carico di lavoro maggiore;
l'attuale organico in dotazione al Tribunale di Tolmezzo, sia per quanto riguarda il personale amministrativo che il numero dei magistrati, non sarebbe, probabilmente in grado di far fronte alle sopravvenende esigenze;
a quanto risulta all'interrogante, già allo stato, nel Tribunale di Tolmezzo vi sono evidenti vacanze di posti,
l'interrogante chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti che sia stato dato corso all'esito referendario richiamato in premessa e, in caso affermativo, se intenda favorire una rapida approvazione dei disegni finalizzati a ricomprendere il Comune di Sappada nella regione Friuli-Venezia Giulia;
se e quali iniziative intendano porre in essere al fine di assegnare al Tribunale, nel cui circondario il citato comune andrebbe a ricadere, la dotazione organica necessaria per far fronte alle nuove esigenze;
se e quali iniziative intendano assumere al fine di sopperire nell'immediato alle carenze di organico presenti presso il Tribunale di Tolmezzo.
(4-03307)
PERTOLDI - Ai Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che:
Poste italiane, in questi ultimi anni, ha proceduto con un pesante piano di ridimensionamento del servizio postale sul territorio nazionale;
a seguito di tali piani di riduzione del servizio, sia in termini assoluti di giornate di effettiva apertura sia in termini di numero di ore lavorative, conseguenze rilevanti si sono verificate anche nella regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, nel territorio della provincia di Udine, determinando la penalizzazione del servizio postale anche in zone già svantaggiate, in cui gli uffici postali rappresentano, per molte persone, soprattutto anziane, l'unica possibilità di accedere ad una serie di servizi indispensabili;
nell'ambito del territorio della provincia di Udine si segnala, tra gli altri, il caso del comune di Lestizza, frazione di Nespoledo, il cui ufficio postale, ottenuto anni fa dopo un periodo di difficoltà, svolge una rilevante funzione sociale, con una operatività molto apprezzata dai cittadini anche delle comunità limitrofe e con una forte adesione, accanto al tradizionale servizio postale, anche alle nuove offerte di servizi dedicati a particolari forme di risparmio, all'investimento e alle proposte di polizze assicurative; l'ufficio postale di Nespoledo è ora inserito nei piani di riduzione delle giornate di apertura: tale decisione crea forti disagi ai cittadini e la preoccupazione che si tratti del primo passo per una futura soppressione dello stesso ufficio postale;
moltissimi cittadini di Lestizza, Nespoledo, Villacaccia, Pozzecco, Bertiolo, Basagliapenta, Rivignano, Campoformido, Galleriano e Basiliano, riunitisi spontaneamente in un comitato, preoccupati che nella zona del medio Friuli Poste italiane proceda gradualmente con ridimensionamenti e poi con chiusure inaccettabili di uffici postali, hanno presentato, ai diversi livelli istituzionali, varie petizioni, raccogliendo migliaia di firme, senza tuttavia ottenere alcun riscontro,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo per evitare il pesante ridimensionamento del servizio postale nella regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, nella zona del medio Friuli, comprendente i comuni di Lestizza, Basiliano, Bertiolo, Campoformido, Codroipo e Rivignano, e nelle zone montane, già penalizzate dai molti disagi nell'erogazione di importanti servizi pubblici con alta rilevanza sociale.
(4-03308)
GRAMAZIO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
già il 13 novembre 2009 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in un articolo a firma di Morya Longo dal titolo "Obbligazioni in default: su 9 miliardi 7 sono andati in fumo", la giornalista si occupò anche dell'azienda Ondulati La Veggia di Reggio Emilia descrivendo il lancio di un bond da 100 milioni di euro avvenuto nel 2001 ed emesso da una società lussemburghese ed il successivo fallimento di entrambe le società;
successivamente la società La Veggia con una serie di operazioni quali concordati, amministrazione controllata ed altro, avallate dal giudice fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia, ha perso il possesso di tutti i propri beni, a danno di migliaia di risparmiatori, si parla di circa 8.000 persone,
l'interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti corrispondente al vero quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se non sia opportuno promuovere gli idonei accertamenti per verificare eventuali responsabilità disciplinari da parte dei magistrati del Tribunale di Reggio Emilia.
(4-03309)
ZANOLETTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
il disastro ambientale causato dal petrolio fuoriuscito dal pozzo della British Petroleum nel Golfo del Messico è uno tra i più gravi della storia e perdura da settimane nonostante i tentativi messi in atto per arginarne la fuoriuscita;
la chiazza si estende nel Golfo del Messico per un raggio di 200 miglia, 320 chilometri e sta attaccando contemporaneamente quattro Stati;
la marea nera ha raggiunto le coste della Louisiana, contaminandone le spiagge, ha causato la morte di diverse specie animali e ha messo a rischio alcuni degli ambienti più importanti per la vita marina dell'intero pianeta con specie uniche;
secondo gli scienziati il petrolio, una volta depositato sui fondali, bloccherà il metabolismo dei microrganismi che sono alla base dell'intera catena alimentare di quell'area;
in futuro, causerà gravissime conseguenze per gli abitanti, le specie animali e la biodiversità negli Stati coinvolti;
il ritorno all'equilibrio del sistema avverrà dopo moltissimi anni;
ritenuto che:
in caso di catastrofi ambientali come questa è importantissimo un intervento pronto e coordinato a livello internazionale indipendentemente dall'area in cui si è verificato l'evento;
reti di servizi interconnesse, a livello sovranazionale, se ben funzionanti, possono interagire con apporti tecnici e scientifici a vari livelli per limitare i danni dell'ecosistema marino salvando aree ricche di abitanti unici, spesso, a rischio di estinzione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'esercizio delle azioni di competenza, non ritengano opportuno promuovere strategie di cooperazione internazionale onde agevolare procedure di pronto intervento tecnico e scientifico e, ove sia necessario, anche economico, a vari livelli;
se intendano sensibilizzare le Istituzioni internazionali perché si programmi la partecipazione a un nuovo fondo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), finanziato dai Paesi membri, per far fronte ai disastri ecologici e alle catastrofi naturali.
(4-03310)
ZANOLETTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che in zootecnia biologica il pascolo è ritenuto fondamentale per la produttività e la salute degli animali allevati in quanto durante il pascolo l'animale manifesta il suo comportamento naturale e ritrova le sue abitudini alimentari;
considerato che:
andrebbero distinti i pascoli per produzioni che hanno bisogno di sostanze particolari per ottenere prodotti di qualità che esaltino la specificità del prodotto (ad esempio pecore, vacche all'alpeggio) dai pascoli per produzioni che hanno bisogno di maggiore apporto nutritivo (ad esempio vacche da latte);
in questo periodo alle attività zootecniche si addebita il fatto di produrre emissioni ritenute inquinanti e pericolose per l'ambiente, pur se i risultati rilevati dal calcolo della cosiddetta "impronta di CO2" andrebbero approfonditi;
gli agricoltori biologici sono favorevoli ed interessati al pascolo spontaneo, all'uso di specie e varietà locali di foraggi, perché convinti che possano migliorare lo stato di benessere degli animali;
ritenuto che:
sia utile lavorare sul miglioramento dei pascoli, usare sostanze giuste ai diversi ambienti, condurre ricerche approfondite sugli ecotipi locali;
sia necessario dimostrare, con importanti studi scientifici, che, come si ritiene in zootecnia, il sistema di allevamento biologico al pascolo, attuato in modo corretto e nel rispetto del benessere dell'animale, non è inquinante, ma anzi protegge l'ambiente e la biodiversità e quindi andrebbe diffuso e sostenuto dalle politiche agricole comunitarie e nazionali;
il pascolo può aiutare a rilanciare l'immagine delle produzioni biologiche animali,
si chiede di sapere:
se, il Ministro in indirizzo, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ritenga utile promuovere ricerche adeguate per chiarire quale sia il pascolo più adatto nelle diverse regioni, e per approfondire studi sugli ecotipi locali, al fine di ottenere buone produzioni;
se, in un momento in cui le attività zootecniche vengono da alcuni considerate inquinanti e pericolose per l'ambiente, non ritenga necessario provare, con solidi risultati scientifici, che il sistema di allevamento biologico al pascolo, attuato in modo corretto e nel rispetto del benessere animale, può proteggere l'ambiente e la biodiversità e quindi deve essere sostenuto dalle politiche agricole comunitarie e nazionali.
(4-03311)
GRAMAZIO - Al Ministro della salute - Premesso che:
la legge n. 229 del 2005, che dispone per i soggetti danneggiati da vaccino un ulteriore indennizzo rispetto a quello riconosciuto dalla legge n. 210 del 1992, ha previsto, all'articolo 2, una specifica Commissione per la definizione del corrispettivo da erogare ai beneficiari;
in tema di concessioni assistenziali e indennizzi per i danneggiati da vaccino emerge una problematica relativa a ritardi costanti nei pagamenti nonché a contrasti per inadeguate elargizioni dei benefici;
le somme stanziate annualmente non riescono a garantire la completa ed equa erogazione dei fondi ai danneggiati;
molteplici contenziosi, tutt'ora pendenti, vedono confrontarsi categorie di vaccinati su fronti avversi per poter rientrare tra coloro che verranno indennizzati in funzione di liste che, a tutt'oggi, il Ministero della salute non ha redatto;
la Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 229 del 2005 ha funzione di autorità (giuridica, medica e amministrativa) proprio per la definizione degli indennizzi, ma l'allora Ministro della salute, Onorevole Livia Turco, adottando propri decreti, la ha di fatto scavalcata;
numerose sentenze ed ordinanze hanno riconosciuto la ragione dei ricorrenti in sede di giudizio, individuando l'inidoneità delle direttive adottate dal Ministero senza preliminare parere della Commissione di cui al citato art. 2;
così ancora si è espressa una recente sospensiva del TAR del Lazio n. 1414 del 2010, che ha evidenziato la carenza del preliminare parere della Commissione nelle decisioni adottate dal Ministero;
altri contenziosi vedono, ancora, come oggetto di contesa l'inadeguatezza del beneficio in relazione alla gravità del caso specifico, dal momento che il beneficio erogato è stato dimezzato a coloro i quali, per gravi condizioni, necessitano di assistenza, mentre, nei casi di condizioni non gravi, dove non si configura la richiesta di assistenza, il beneficio è stato devoluto per intero;
considerato che:
esautorata la sopra citata Commissione, la qualificazione dello stato di gravità e di necessità di assistenza avviene ora, al di fuori da ogni criterio, per autodichiarazione, senza quindi nessun sistema di verifica, che oggi risulterebbe fondamentale ai fini del controllo della spesa pubblica;
la legge ha previsto uno stanziamento annuo di 35 milioni di euro che, a tutt'oggi, non hanno mai garantito la copertura del numero completo dei danneggiati, 850 circa, i quali, con le modalità di indennizzo attualmente previste, determinano una spesa di oltre 65 milioni di euro;
in funzione della spesa prevedibile, si ritiene possibile garantire un operato equo e socialmente utile tramite la riattivazione della citata Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 229 del 2005, date le costanti e pendenti situazioni di disagio e di necessità di gestione della questione che, a tutt'oggi, il Ministero non sembra essere riuscito a contenere o risolvere;
il tempo trascorso tra la promulgazione della normativa e la persistenza di contenziosi inerenti all'applicazione della stessa (con un incremento di costi che potrebbe essere evitato) è prova evidente che vi è urgente necessità di riorganizzare quanto previsto dalla legge,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che, in assenza dell'attività della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 229 del 2005, la qualificazione dello stato di gravità e di necessità di assistenza per i danneggiati da vaccino avvenga ora per autodichiarazione, e se siano stati monitorati i 3.283 casi emergenti di possibili reazioni avverse da vaccinazioni a livello nazionale per l'anno 2009, da cui potrebbe emergere un costo medio di indennizzo annuo stimabile, approssimando per difetto, per ogni singolo caso, a più di 200.000 euro;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'immediata riattivazione della Commissione, già prevista dalla legge, al fine di regolamentare quanto oggi ancora poco chiaro e costantemente di fronte a corti di giudizio.
(4-03312)
LANNUTTI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il turismo - Premesso che:
la città di Orvieto (Terni), che domina la valle sottostante dove scorrono i fiumi Paglia e Chiani poco prima di confluire nel Tevere, si trova nella parte sud-occidentale dell'Umbria, confina con la provincia di Viterbo, nel Lazio, insediata su una rupe di tufo, a 325 metri sul livello del mare. Questa enorme piattaforma in tufo vulcanico brunastro, che si solleva dai venti ai cinquanta metri dal piano della campagna, fu creata dall'azione eruttiva di alcuni vulcani, che depositarono un'enorme quantità di materiali;
Orvieto, con 281 chilometri quadrati di superficie, è uno dei cinquanta comuni più estesi d'Italia. Il punto più alto è il monte Peglia (837 metri sul livello del mare), al confine con il comune di San Venanzo. Il territorio di Orvieto è parte della Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana e parte di esso insiste nel Parco fluviale del Tevere, parco regionale dell'Umbria nato come area protetta del WWF nel 1990;
la città di Orvieto, con la bellissima cattedrale della diocesi cittadina, il Duomo, capolavoro dell'architettura gotica italiana, la cui facciata, decorata da una grande serie di bassorilievi e sculture realizzati dall'architetto senese Lorenzo Maitani, è gemellata con le città di: Givors ed Avignone (Francia); Maebashi (Giappone); Betlemme (Palestina); Aiken (Stati Uniti d'America); Seinäjoki (Finlandia); Kercem (Malta);
oltre al Duomo altre splendide Chiese catturano l'attenzione dei viaggiatori e dei turisti che arrivano appositamente per mirarne i passati splendori come: la Chiesa di San Giovenale (1004); la Chiesa di Sant'Andrea, costruita sulle rovine di un tempo pagano e di una chiesa paleocristiana; la Chiesa di San Domenico con il Mausoleo del cardinale De Braye realizzato da Arnolfo di Cambio; la Chiesa di San Ludovico e la Chiesa di San Francesco, costruita nel XIII secolo;
le caratteristiche bellezze di Orvieto e delle Cattedrali e la sua posizione geografica nel cuore dell'Italia attraggono frotte di turisti che arrivano nella città da ogni parte del mondo, contribuendo in tal modo anche a sostenerne l'economia;
la parte bassa, Orvieto Scalo, è attraversata da una linea ferroviaria ad alta velocità che collega la dorsale tirrenica, da Napoli a Milano, fino a Torino, con la stazione ferroviaria, ed un casello dell'autostrada del Sole, posto a pochi chilometri dalla città, offre la possibilità ai turisti di raggiungere il comprensorio del Tevere;
secondo notizie di stampa, la stazione ferroviaria di Orvieto rischia di chiudere nell'ambito della ristrutturazione aziendale di Ferrovie dello Stato volta alla soppressione di stazioni all'interno della Direzione territoriale produzione di Firenze, la cui giurisdizione ricade anche sul territorio umbro: da Città Pieve fino alla stazione di Attigliano;
oltre a configurare una ulteriore perdita di posti di lavoro, la soppressione del servizio di una stazione ferroviaria strategica andrebbe a colpire migliaia di pendolari (oltre 2.000 giornalieri) che tutti i giorni si muovono tra Roma e Firenze, senza contare i turisti che, mediante la "Porta di Orvieto", come è definita la stazione, utilizzano il treno per raggiungere la città;
sono giunte all'interrogante segnalazioni dei comitati dei pendolari, che cercano di scongiurare il declassamento e la chiusura della stazione di Orvieto, la quale potrebbe configurare un degrado sia dal punto di vista ambientale che nelle condizioni di sicurezza;
la presenza del dirigente movimento, che secondo voci verrebbe soppressa, consente di far uscire e rientrare i treni sulla direttissima, senza perdite di tempo, per rispondere ad eventuali guasti e disfunzioni causati dai ritardi dei treni dei pendolari, che spesso subiscono i disagi più gravi per le proprietà concesse all'alta velocità;
considerato che:
Ferrovie dello Stato e Trenitalia, che sembra abbiano smarrito la principale missione di pubblico servizio inseguendo chimere di tagli ed economie di scala a carico, spesso, dei viaggiatori, hanno anche il dovere di garantire un servizio adeguato all'utenza, posto che alcune scelte strategiche, come la soppressione di alcuni treni, ad esempio il Roma - Nizza ex fiore all'occhiello delle ex FS, hanno creato enormi disagi ai viaggiatori che volevano raggiungere la Costa Azzurra, senza apparenti vantaggi economici per l'ente ferroviario;
a giudizio dell'interrogante, enti che svolgono i servizi pubblici in regime di concessione non possono comportarsi secondo i parametri delle esclusive convenienze economiche, ma sono obbligati a prestare attenzione al cosiddetto "servizio universale", senza mortificare le esigenze dei territori e dei pendolari obbligati spesso a servirsi di servizi la cui qualità spesso lascia a desiderare;
a settembre 2011 il carico di traffico residuo dell'alta velocità sembra verrà occupato dal nuovo operatore, il NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), con il rischio evidente che, oltre ad Orvieto, anche altre stazioni possano chiudere drasticamente le porte di accesso all'alta velocità, penalizzando ulteriormente i già vessati pendolari che viaggeranno ad andamento lento ed alternato,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti, e, in caso affermativo, come intenda intervenire per evitare la chiusura di una stazione importante come Orvieto;
se non ritenga che questa politica finirà per penalizzare proprio la risorse più importanti dell'Italia, costituite dai beni culturali e dal turismo;
se la politica ferroviaria di ferrovie dello Stato e Trenitalia, che negli ultimi due anni sembra aver inflitto ulteriori penalità e disagi ai viaggiatori, specie se pendolari, che, viaggiando in treno anziché in auto, si fanno carico del rispetto dell'ambiente, sia condivisa dal Governo e quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare di mortificare l'Umbria e il prezioso bacino di utenza, costituito da pendolari, turisti ed imprese che si servono della stazione di Orvieto.
(4-03313)
LANNUTTI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
sono giunte all'interrogante segnalazioni di 320 concorsisti, vincitori ed idonei, del concorso indetto dall'INPS per 50 posti di impiegati amministrativi fascia B-B1, le cui prove sono terminate ad aprile, e sono tuttora in attesa della graduatoria finale;
l'art 97 della Costituzione sancisce che si accede nella pubblica amministrazione (PA) attraverso un regolare concorso pubblico;
nonostante ciò l'ente ricorre, a giudizio dell'interrogante un po' troppo spesso, allo strumento del contratto di somministrazione lavoro per ricoprire esattamente le mansioni del B1, che spetterebbero ai vincitori del concorso, tramite contratti di lavoro interinale. L'ultimo è stato sottoscritto 3 mesi fa dall'ente per la somministrazione di 900 lavoratori interinali (part-time) per 12 mesi, per espletare specificatamente le mansioni della fascia B1. Il costo dell'intero contratto è di 24 milioni di euro;
gli idonei che hanno superato il concorso hanno maggiore diritto di lavorare nella PA rispetto ad un soggetto che non ha superato un concorso pubblico;
considerato che:
proprio in questi tempi di austerity, sacrifici e lotta agli sprechi risulta evidente che 320 impiegati pubblici B1 che lavorano a tempo pieno (e che quindi sarebbero ben capaci di portare a termine la stessa mole di lavoro di 900 lavoratori part-time) costerebbero all'Amministrazione meno della metà;
basandosi sulla retribuzione tabellare del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2009, per l'impiegato con inquadramento nella fascia B1 è prevista una retribuzione di 18.218 euro l'anno, 21.254 euro se si aggiungono tredicesima e quattordicesima. Se si aggiunge il 40 per cento di questa cifra per le contribuzioni previdenziali, i buoni pasto, si moltiplica per i 321 concorsisti ed ancora per 12 mesi, la cifra che l'ente verrebbe a spendere annualmente è di 10.321.947 euro. Molto meno della metà dei 24 milioni del contratto di somministrazione;
qualunque altra voce di spesa venga aggiunta a questa cifra in merito ad altri costi che l'INPS potrebbe sostenere per avere nel proprio organico 321 impiegati regolari, la cifra totale rimarrebbe sempre e comunque molto inferiore ai 24 milioni di euro;
i concorsisti in questione hanno costituito un comitato per far sentire la propria voce, perché, paradossalmente, l'INPS ha carenza di personale un po' dappertutto tranne che nel ruolo del B1;
quando il comitato fa presente che la carenza non risulta proprio a causa della presenza degli interinali che ricoprono quel ruolo (senza aver superato alcun concorso), si sente rispondere che questi ultimi non hanno a che vedere con la loro situazione perché risulterebbero fuori dall'organico dell'ente;
questa risposta lascia esterrefatti in quanto li qualificherebbe come lavoratori "invisibili" che ricoprono le mansioni che spettano ai ruoli B1 e che, senza aver superato alcun concorso, sono legittimati a lavorare all'INPS per un certo numero di mesi rinnovabili di anno in anno;
la Corte costituzionale ha condannato in varie occasioni (sentenze n. 274, 363, 81, 205) il ricorso della PA a contratti interinali ingiustamente preferiti allo strumento principale di assunzione nel pubblico impiego, che rimane sempre e comunque il regolare concorso pubblico. Inoltre la Corte specifica che solo per straordinarie esigenze si potrebbe ricorrere a tale strumento interinale e solo per ricoprire mansioni riconducibili alla mera acquisizione dati,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi per cui, nonostante che il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (cosiddetto "decreto anticrisi"), all'art. 17, sancisca per gli enti il blocco delle assunzioni, che riguarda non solo i lavoratori a tempo indeterminato ma anche quelli a tempo determinato, l'INPS assuma lavoratori interinali con notevoli costi per l'amministrazione stessa;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire l'assunzione ai vincitori del concorso aventi diritto, affinché non vengano privati della possibilità di espletare le proprie mansioni, quando vengono assunti lavoratori interinali part time per svolgere le stesse funzioni adducendo problemi di carenza di personale in una fascia di ruolo, come la B1, che realmente non ne ha.
(4-03314)
ZANOLETTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
secondo 1'Ufficio di polizia europeo, sono individuate ben 24 tipologie di nuove droghe diffuse in Europa, nel 2009, tutte di facile reperibilità, poco costose, ma estremamente dannose;
dalla Cina è arrivato il Kfen, a base di chetamina che ha effetti allucinogeni anche a distanza di alcuni giorni dall'assunzione;
a fare uso di sostanze psicoattive "smart" sono specialmente studenti sotto esame e uomini tra i 40 e 60 anni, per un fatturato mondiale di circa un miliardo di dollari l'anno;
alcune sostanze "smart" vengono considerate legali perché fuori dalle classificazioni in vigore, mentre alcune di quelle sintetiche vengono vendute come sostanze non destinate all'alimentazione umana;
rilevato che:
vengono acquistate in modi diversi: on-line, negli smart-shop, in erboristerie, cosa che rende il monitoraggio del fenomeno assai difficile;
altri prodotti, venduti come profumatori ambientali in realtà contengono cannabinoidi sintetici da fumare: il principio attivo JWH-018 può essere anche dieci volte più potente dei tradizionali cannabinoidi con gravissimi effetti collaterali;
queste sostanze, erroneamente, sono ritenute meno dannose da parte di fasce di giovani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile promuovere strategie aggiornate alle nuove realtà onde evitare l'approccio, a volte inconsapevole, ma quanto mai nocivo, ad un mercato pericoloso che tende ad incrementarsi.
(4-03315)
DE ECCHER - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le politiche europee e dello sviluppo economico - Premesso che:
una delle più importanti aziende del settore degli autotrasporti, Arcese trasporti SpA, con sede nella provincia di Trento, ma operativa con strutture e riferimenti sull'intero territorio europeo, attraversa, al pari del l'intero comparto, un momento di palese difficoltà;
negli ultimi mesi, la predetta azienda è stata al centro di una serie di contenziosi legali con alcuni dipendenti autisti i quali, dopo essere stati allontanati, sono poi rimasti in servizio solo grazie ai pronunciamenti della magistratura;
tali dinamiche testimonierebbero, per ragioni presumibilmente di ordine erariale, la volontà dell'azienda di procedere ad una progressiva sostituzione degli autisti italiani con lavoratori stranieri assunti nei luoghi di residenza e conseguentemente retribuiti in base alle norme contrattuali localmente vigenti;
secondo indiscrezioni, la citata azienda avrebbe intenzione di cedere l'attività ad una società finanziaria che risulterebbe essere priva, quantomeno sul piano generale, delle competenze necessarie e sarebbe invece dedita esclusivamente alla realizzazione di profitti;
la sopra riportata eventualità, se confermata, rischia di aggravare ulteriormente la già preoccupante situazione dei lavoratori-autisti italiani oggi operanti all'interno della azienda medesima;
le preoccupazioni manifestate dai conducenti dei mezzi, ma anche dal personale impegnato negli uffici e nelle officine, parrebbero essere, pertanto, ampiamente giustificate;
considerato che la questione del costo del lavoro, pur essendo assai complessa e di non semplice soluzione, richiede comunque un intervento per attivare tutte le misure ed ogni possibile provvedimento a tutela di quei lavoratori italiani che, in assoluta controtendenza, accettano di svolgere mansioni di fatica retribuite in modo tutt'altro che remunerativo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, in caso affermativo:
1) se le difficoltà evidenziate risultino essere comuni all'intero comparto dell'autotrasporto;
2) se e quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere al fine di favorire il loro superamento;
3) se ritengano di dover intervenire, anche nelle competenti sedi europee, al fine di conseguire una sorta di uniformità contrattuale per i lavoratori di ciascun comparto valida per tutto o parte del territorio europeo, al fine di garantire stessi trattamenti retributivi e stessi oneri lavorativi soprattutto a coloro che, per svolgere le proprie mansioni, sono costretti a muoversi da un Paese ad un altro.
(4-03316)
DE ECCHER - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia e della salute - Premesso che:
da notizie pubblicate sul giornale "L'Adige" del 26 maggio 2010 la Procura di Trento ha aperto un nuovo fascicolo di indagine a carico di ignoti per appurare se davvero vi sia una situazione di inquinamento ambientale, come denunciato dall'Associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia (Isde) in marzo, quando resero noti i risultati delle analisi: diossina in quantità preoccupante ovunque, dai davanzali delle scuole al latte, ai prati;
la richiamata Associazione ha commissionato le analisi su terreni, polveri, piante ed animali della Valsugana ad un qualificato laboratorio tedesco;
dall'inchiesta "Fumo negli occhi" condotta dagli uomini del Corpo forestale dello Stato di Vicenza sarebbe emerso uno scenario angosciante: diossina in concentrazioni allarmanti, analisi contraffatte, limiti di legge stabiliti dall'Appa mille volte superiori a quelli di ogni altro impianto in tutto il nord Italia e anche oltre, secondo quanto si legge su un articolo pubblicato su "Il Manifesto" del 1° giugno 2010;
la nuova inchiesta si pone su un piano di complementarietà rispetto alla indagine in corso su Monte Zaccon e sull'acciaieria;
considerato che all'interrogante risulterebbe che, secondo il Presidente della provincia, le indagini non dovrebbero essere condotte dal Corpo forestale dello Stato di Vicenza per motivi di bilancio,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti tutto quanto sopra riferito;
se e quali provvedimenti urgenti intendano porre in essere per fare luce sull'intera vicenda;
se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di verificare che non vi siano rischi per la salute dei cittadini;
se corrisponda al vero che le indagini non potranno essere proseguite dagli uomini del Corpo forestale dello Stato di Vicenza.
(4-03317)
D'ALIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che:
tra il 1° e il 2 maggio 2008 vi è stata un'incursione all'interno della segreteria politica del senatore del Movimento per l'Autonomia (MPA) Giovanni Pistorio in via Palazzotto 50 a Catania;
il risultato di questa incursione è che sono venuti a mancare due dei tre computer presenti;
la dinamica dell'accaduto lascia pensare che gli autori fossero entrati per raggiungere un obiettivo ben preciso: impadronirsi dei contenuti dell'archivio della segreteria;
infatti, non si sono rilevate tracce di scasso, non sono stati perpetrate altre sottrazioni se non 100 euro che si trovavano in una cartellina posta all'interno di un armadio le cui ante non erano provviste di serratura e, tra l'altro, non è stato prelevato un computer nel quale non erano stati memorizzati dati rilevanti;
di recente un organo di stampa ("la Repubblica", edizione di Palermo del 15 aprile 2010) ha riportato questo accadimento occorso nel 2008 ritornando sul fatto e informando che la Procura aprì allora un'indagine conoscitiva definendo la vicenda come un episodio poco chiaro;
il fatto merita rigorosa attenzione per la grave violazione di un ufficio di un Parlamentare avvenuto con una strana dinamica,
si chiede di sapere quale iniziativa i Ministri in indirizzo intendano avviare per verificare se vi è stata un'operazione anomala ed illegittima ai danni del senatore Pistorio che ha condotto alla palese violazione del domicilio di un parlamentare della Repubblica.
(4-03318)
SARO, SAIA, PASTORE, SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, TOFANI, BALBONI, DE FEO, PICHETTO FRATIN, SANTINI, MAZZARACCHIO, FAZZONE, DI GIACOMO, GENTILE, PICCONE, FERRARA, BONFRISCO, COLLI, MORRA, CAMBER, AMORUSO, LICASTRO SCARDINO, GAMBA, TOTARO, DIGILIO, CONTINI, CARRARA, COSTA, SALTAMARTINI, ZANOLETTI, MASSIDDA, CASTRO, RIZZOTTI, PISCITELLI - Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali -
(4-03319)
(Già 2-00156)
SARO, CAMBER, LENNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -
(4-03320)
(Già 3-01188)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01374, del senatore Marcucci, sul mancato contributo al comitato per la celebrazione del centenario della nascita di Mario Tobino.
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-01372, dei senatori Tomaselli ed altri, sull'adozione del "conto energia" per incentivazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici.