Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali - A.C. 1415-B Iter al Senato (A.S. 1611 e abb.) Esame in sede referente
Riferimenti:
AC N. 1415-B/XVI   AC N. 1415/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 28    Progressivo: 4
Data: 14/06/2010
Descrittori:
GIUDICI E GIURISDIZIONE   INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
PERSONALITA' GIURIDICA   RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Organi della Camera: II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali

A.C. 1415-B

Iter al Senato (A.S. 1611 e abb.)
Esame in sede referente

 

 

 

 

 

 

n. 28/4

Parte prima

 

 

14 giugno 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

Per l’esame degli AA.C. 1611 e abb. “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali”, sono stati predisposti i seguenti dossier:

n. 28      Schede di lettura

n. 28/0   Elementi per l’istruttoria legislativa)

n. 28/1   Testo a fronte

n. 28/2,  Elementi per l’esame in Assemblea

n. 28/3   Sintesi del contenuto dell’emendamento del Governo

n. 28/4   (parte I e II) Iter al Senato (A.S. 1611 e abb.)
n. 28/5   Elementi per l’istruttoria legislativa (AC 1415-B)
n. 28/6   Schede di lettura e riferimenti normativi (AC 1415-B)
n. 28/7   Testo a fronte

 

 

 

Il presente dossier non comprende i resoconti dell’indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità svolta presso la Commissione Giustizia del Senato dal 22 luglio 2009 al 26 gennaio 2010.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0033e1.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Progetti di legge

A.S. 1611, (Governo), Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche  5

A.S. 212, (Sen. Cossiga), Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni27

A.S. 547, (Sen. Costa), Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni31

A.S. 781, (Sen. Della Monica ed altri), Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine  37

A.S. 932, (Sen. Casson ed altri), Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine  77

Voto regionale n. 20, (Regione Valle d’Aosta), Voto della regione Valle d'Aosta concernente: Invito al Parlamento ad un'attenta disamina delle norme previste nel disegno di legge in materia di intercettazioni111

Voto regionale n. 21, (Regione Piemonte), Voto della regione Piemonte concernente l'esame del disegno di legge Senato n. 1611 relativo agli atti di indagine  113

Petizione n. 848, in materia di intercettazioni al fine di salvaguardare la privacy dei cittadini e, al contempo, di garantire un adeguato contrasto alla criminalità  115

Esame presso la Commissione giustizia

2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 16 giugno 2009  119

Seduta del 23 giugno 2009  121

Seduta del 24 giugno 2009  123

Seduta del 30 giugno 2009  129

Seduta del 2 luglio 2009  135

Seduta del 7 luglio 2009 (antimeridiana)141

Seduta del 7 luglio 2009 (pomeridiana)145

Seduta dell’8 luglio 2009  149

Seduta del 13 aprile 2010  151

Seduta del 14 aprile 2010 (antimeridiana)229

Seduta del 14 aprile 2010 (pomeridiana)231

Seduta del 15 aprile 2010  237

Seduta del 20 aprile 2010  241

Seduta del 27 aprile 2010  249

Seduta del 28 aprile 2010  281

Seduta del 4 maggio 2010  287

Seduta del 5 maggio 2010 (antimeridiana)295

Seduta del 5 maggio 2010 (pomeridiana)299

Seduta dell’11 maggio 2010  311

Seduta del 12 maggio 2010 (antimeridiana)317

Seduta del 12 maggio 2010 (pomeridiana)321

Seduta del 13 maggio 2010  329

Seduta del 17 maggio 2010 (antimeridiana)331

Seduta del 17 maggio 2010 (pomeridiana)351

Seduta del 18 maggio 2010 (pomeridiana)355

Seduta del 18 maggio 2010 (notturna)359

Seduta del 19 maggio 2010 (pomeridiana)375

Seduta del 19 maggio 2010 (notturna)381

Seduta del 24 maggio 2010  383

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1611

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)
(V. Stampato Camera n. 1415)


approvato dalla Camera dei deputati l’11 giugno 2009

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’11 giugno 2009

 

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Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunqua ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell’imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;

b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;

c) all’articolo 617 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: «con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l’indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 139:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

b) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 212

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

 

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Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

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Onorevoli Senatori. – Le intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche e telematiche, ed in particolare le così dette «intercettazioni ambientali», nonché i sequestri o il fermo di plichi postali, così come le così dette «intercettazioni preventive» costituiscono le più gravi eccezioni, peraltro richieste da esigenze prioritarie di prevenzione e repressione di gravi reati, della privacy dell’individuo.

Queste forme di «intrusione» dell’autorità giudiziaria e delle autorità di polizia nella sfera delle più gelose libertà individuali, costituiscono in altri ordinamenti democratici fattispecie così straordinarie da esser circondate da un complesso di garanzie corrispondenti ai princìpi combinati della rule of law della «supremazia» del Parlamento, quale organo supremo di garanzia politica delle libertà dei cittadini e della responsabilità parlamentare per gli atti limitativi della libertà personale.

Così nel Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, questa forma di limitazione e «intrusione» della sfera delle libertà personali può esser disposta esclusivamente su richiesta delle autorità di polizia o di sicurezza e informazione che procedono alle indagini o alle «inchieste» e «raccolta di informazioni» da uno dei due «Principali Segretari di Stato di S.M. la Regina», e cioè dall’Home Secretary, il Segretario di Stato per gli affari domestici, il primo ministero istituito in Inghilterra in ordine di tempo al servizio della Corona, cui sono attribuite competenze analoghe a quelle dei Ministri dell’interno, dei Ministri della giustizia e dei Ministri competenti per gli affari dei culti religiosi degli Stati europei continentali.

Tra queste garanzie vi è quella di una precisa e puntuale informazione al Parlamento da parte del Segretario di Stato sul numero e sulle categorie di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche, interpersonali, postali e analoghe da parte delle forze di polizia e dei servizi di informazione e di sicurezza del Regno.

Con il presente disegno di legge, ferme restando le attuali competenze istituzionali a disporre le sovraindicate limitazioni della libertà di comunicazione e di abitazione, si propone un analogo sistema di informazione del Parlamento, che faccia salvo il segreto istruttorio e le esigenze di prevenzione.

Ciò sembra oltretutto urgente e necessario in relazione al numero di provvedimenti di tale natura che vengono adottati in Italia in quantità abnorme rispetto agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti d’America.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il Procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui egli o altra autorità giudiziaria del circondario, sia venuto a conoscenza ai sensi degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 269 del codice di procedura penale.

2. I procuratori della Repubblica informano altresì il Ministro della giustizia con le stesse modalità dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta, in merito alle comunicazioni di cui all’articolo 1 e al loro contenuto.

Art. 3.

1. Il Ministro dell’interno informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta sul numero delle intercettazioni preventive secondo quanto previsto dall’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dall’articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dall’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 547

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008

 

 

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Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

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Onorevoli Senatori. – In questi ultimi tempi la carta stampata si è occupata di portare a conoscenza dell’opinione pubblica in modo ripetuto conversazioni telefoniche avvenute tra personaggi coinvolti anche solo come testimoni in vicende sulle quali dovrebbe esistere il segreto istruttorio. È proprio di questi giorni la vicenda dell’arresto di alcuni imprenditori e personaggi pubblici con la pubblicazione delle loro conversazioni telefoniche. La vicenda di questi giorni riguarda l’arresto del Principe Vittorio Emanuele di Savoia e di altri personaggi pubblici, ma ancora prima, con l’indagine sul mondo del calcio, erano state divulgate conversazioni tra i personaggi in essa coinvolti. È necessario, pertanto, introdurre nel nostro ordinamento delle limitazioni a questo uso indiscriminato delle intercettazioni, e tutelare la privacy dei cittadini e dei personaggi pubblici. Infatti, la pubblicazione indiscriminata di atti giudiziari, che riguardano personaggi pubblici e cittadini comuni, è devastante per l’intero sistema giudiziario e può influire sul soggetto coinvolto in misura tale da causare forti ripercussioni negative sulla sua vita di relazione e sui suoi comportamenti. Il nostro ordinamento giudiziario è improntato al principio della non colpevolezza fino all’esaurimento dei tre gradi di giudizio e pertanto un moderno Stato di diritto, come è il nostro, deve impedire questo genere di fenomeni che alimenta forti tensioni e, come già detto, si ripercuotono in modo grave e ingiusto sui cittadini. Il rispetto della privacy deve essere alla base di ogni indagine giudiziaria. I magistrati devono rispettare con estrema cautela questo principio cardine del nostro ordinamento e del vivere civile. La presente proposta di legge parte, quindi, dalla consapevolezza che occorre prevenire l’indiscriminata pubblicazione degli atti e delle indagini preliminari a discapito del principio di non colpevolezza fino all’eventuale condanna definitiva e del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, senza che ciò comporti la compressione dei poteri d’indagine del pubblico ministero e la violazione delle prerogative di tale ufficio rispetto alla direzione delle indagini preliminari.

La presente proposta di legge si prefigge, inoltre, la modifica dell’attuale procedimento «di stralcio» delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l’utilizzazione, attraverso la previsione di un’udienza in camera di consiglio in cui si realizzi un effettivo confronto tra accusa e difesa, in ossequio al nostro processo penale che garantisce la parità tra accusa e difesa, nella selezione del materiale oggetto di intercettazione destinato ad essere acquisito al fascicolo del pubblico ministero e utilizzato nel procedimento. Fin dalla fase delle indagini preliminari verrebbe così consentita una prima «scrematura» del materiale trasmesso dagli operatori al pubblico ministero e da questi depositato, con la conseguente eliminazione di quanto acquisito in violazione di legge ovvero manifestamente estraneo all’oggetto del procedimento. La possibilità per le parti di interloquire in contraddittorio sulla rilevanza di tutte le conversazioni e le comunicazioni intercettate e depositate, nonché sulla legittimità delle operazioni compiute, immediatamente dopo il deposito da parte del pubblico ministero dei relativi verbali e delle registrazioni consentirebbe la distruzione del materiale manifestamente inconferente ai fini del procedimento, con la conseguente riduzione del rischio di illegittima diffusione dei loro contenuti.

Con la modifica all’articolo 329 del codice di procedura penale, che introduce il comma 1-bis (articolo 8 della proposta di legge), si propone di sottoporre gli atti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell’udienza camerale. Con la conseguenza che fino a tale momento, anche se successivo alla conclusione delle indagini preliminari, tali atti resterebbero non pubblicabili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 329 del codice di procedura penale e, al contempo, permarrebbe, in caso di illegittima divulgazione, la responsabilità dell’ufficio tenuto alla conservazione e al mantenimento del segreto. Con l’articolo 10 si elevano le sanzioni per chi rivela e utilizza i segreti d’ufficio e per chi pubblica arbitrariamente gli atti di un procedimento penale. In particolare, di grande rilievo è la norma con cui si introduce un nuovo comma nell’articolo 684 del codice penale, prevedendo una forte sanzione pecuniaria (da 100.000 euro a 1 milione di euro) per l’editore responsabile della pubblicazione di atti o documenti di cui, per legge, è vietata la pubblicazione.

È necessario, quindi, approvare tempestivamente la presente proposta di legge, la cui impronta è sicuramente garantista, ma che obbedisce ad alcuni dei princìpi cardine della nostra Costituzione e in particolare all’articolo 111 sul «giusto processo».


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. All’articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Anche dopo la scadenza dei termini indicati dal presente articolo è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269 e 271».

Art. 2.

1. Al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità,».

Art. 3.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione».

Art. 4.

1. Il comma 6 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima. Il giudice dispone, altresì, che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «acquisiti a norma dell’articolo 268, comma 6,».

2. Al comma 2 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «Tuttavia» sono inserite le seguenti: «, in ogni stato e grado del procedimento,».

Art. 6.

1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-quater. L’ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».

Art. 7.

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».

Art. 8.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti relativi all’intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6».

Art. 9.

1. Al primo comma dell’articolo 326 del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 10.

1. All’articolo 684 del codice penale, le parole: «da lire centomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 125 a euro 375» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui siano pubblicati in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata per legge la pubblicazione, l’editore è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione».

 

 

 

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 781

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, D’AMBROSIO, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, GHEDINI, INCOSTANTE, LIVI BACCI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, SCANU e SERRA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2008

 

 

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Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di introdurre modifiche nella prospettiva di realizzare un equo bilanciamento tra le esigenze di investigazione e di sicurezza, connesse all’utilizzazione di ogni mezzo utile all’accertamento dei reati, e quelle di protezione della privacy; tra tutela del segreto istruttorio e salvaguardia del diritto di cronaca e informazione.

 

Premessa

Le intercettazioni di comunicazioni costituiscono uno strumento investigativo e di ricerca della prova indispensabile e irrinunciabile per il contrasto alla criminalità organizzata e comune, soprattutto quella che si realizza nelle forme più insidiose, che genera allarme sociale e determina una percezione di profonda insicurezza nel Paese.

Le intercettazioni, inoltre, consentono di evitare ai testimoni e alle parti offese di essere l’unico mezzo di prova contro aggressori, persecutori, estortori, usurai, violentatori, con pericolo di gravi ritorsioni.

Se si scegliesse di rinunziare a questo strumento di indagine, che il più delle volte è l’unico praticabile, o di depotenziarlo, l’effetto sarebbe quello di ridurre drasticamente l’azione di contrasto del crimine da parte delle forze di polizia e della magistratura e di sottrarre tutela alle vittime dei reati.

Una simile scelta sarebbe anche in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che richiede agli Stati membri di predisporre nel diritto interno un sistema per investigare e perseguire i reati idoneo a consentire la tutela di determinati diritti fondamentali, evitando sacche o casi di impunità. Da ciò discende che ciascuno Stato membro è tenuto a garantire l’effettiva applicazione, e non solo la vigenza astratta, delle norme penali incriminatici e a dotarsi di strumenti investigativi idonei, quali appunto sono le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni costituiscono, peraltro, uno strumento investigativo non immediatamente selettivo e come tale invasivo, attraverso il quale possono introdursi nel processo anche notizie e informazioni non rilevanti per le indagini e la cui diffusione comporta violazione della sfera di riservatezza non solo degli indagati, ma anche di soggetti estranei alle indagini.

 

Criticità. Risposte diverse a problemi diversi.

Un punto di sofferenza dell’attuale sistema è sicuramente rappresentato dal regime di tutela della privacy, soprattutto delle persone estranee alle indagini, che non appare adeguatamente assicurata dal codice del 1988. In particolare le norme attuali non prevedono un vincolo di segretezza per le intercettazioni di comunicazioni non rilevanti, che pertanto possono essere impunemente, o quasi, diffuse e pubblicate.

Occorre, peraltro, affrontare questo rilevante problema senza impedire allo Stato di prevenire, contrastare e reprimere il crimine e di avvalersi degli strumenti indispensabili e più efficaci per farlo.

Al riguardo, invece, il dibattito di questi ultimi anni è stato spesso inquinato e falsato da aspetti, che sicuramente non incidono sulla tutela della riservatezza e che meritano di essere affrontati separatamente e dopo opportuni approfondimenti. Ci si riferisce, innanzitutto, alle dispute sull’asserito eccessivo ricorso alle intercettazioni e sul costo delle stesse.

Ebbene, per le valutazioni da assumere in questa materia non si può prescindere da alcuni dati di rilievo, in primis quelli relativi al numero di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in Italia e al numero delle persone intercettate. I dati ufficiali evidenziano che nel 2006 i provvedimenti di autorizzazione sono stati complessivamente 71.698 e nel 2007 79.966: per comprenderne la portata occorre procedere ad una approfondita lettura ed analisi, senza ignorare le indicazioni degli addetti ai lavori (giuristi, investigatori e magistrati), le specificità del nostro sistema giuridico e le evidenze ricavabili dalla storia investigativa e processuale, sottoposta al controllo dell’opinione pubblica.

In Italia, in forza delle garanzie costituzionali, le uniche intercettazioni lecite e valide per la ricerca della prova in un procedimento penale sono quelle autorizzate da un giudice e disposte con decreto del pubblico ministero. Nel nostro Paese, quindi, il numero dei provvedimenti giudiziari in materia di intercettazioni è necessariamente superiore a quello di altri Paesi, che non richiedono le medesime tutele. Inoltre il numero dei provvedimenti autorizzativi e di proroga non corrisponde al numero delle persone effettivamente intercettate: nella maggioranza dei casi per ogni persona sottoposta alle indagini – e soprattutto quando si tratta di soggetti che delinquono e che sono dotati anche di un minimo di supporto organizzativo – vengono emessi più decreti, in conseguenza dell’utilizzo di più schede telefoniche, frequentemente e rapidamente eliminate e sostituite, e di più utenze, talvolta intestate a società o a prestanomi o semplicemente a terze persone; la maggioranza delle intercettazioni è disposta nell’ambito di indagini delle procure distrettuali e riguarda traffici di stupefacenti, anche se non sempre è possibile far emergere tale dato; sicuramente un terzo delle intercettazioni risultano disposte da uffici giudiziari di regioni, quali Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, nelle quali è più forte il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata.

In relazione alle spese per le intercettazioni, dai dati ufficiali risulta che esse hanno raggiunto nell’anno 2007 un costo complessivo di 224 milioni di euro su un totale delle spese del Ministero della giustizia di 7 miliardi e 700 milioni di euro. Questo costo, che non può prescindere dalle precedenti considerazioni (sul numero delle intercettazioni), è, peraltro, determinato dalle tariffe praticate dai gestori e dal noleggio degli apparati per le intercettazioni, voci su cui si può efficacemente incidere con una radicale e opportuna revisione delle tariffe e con una contrattazione dei costi di noleggio degli apparati, esaltando quella strategia già posta in essere da alcuni uffici giudiziari, che ha dato luogo a prassi virtuose che, purtroppo, rimangono nel circuito di convegni o di audizioni, mentre dovrebbero essere diffuse e potenziate.

L’«allarme» per un eccesso nell’uso e nei costi può, quindi, essere ridimensionato e, comunque, le criticità possono essere affrontate con le soluzioni che il presente disegno di legge nel dettaglio propone.

Altro allarme che va ridimensionato è quello conseguente alla confusione che nasce dalla mancata distinzione tra i profili di ammissibilità e durata delle intercettazioni e quelli di indebita circolazione dei contenuti delle stesse.

Se le intercettazioni sono veramente indispensabili per le indagini, non se ne può ridurre la portata, ma anzi essa va adeguata alle nuove esigenze di contrasto del crimine comune e organizzato, talvolta interconnessi. E questo spiega perché sarebbero inopportune anche modifiche sui limiti di ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni, diversamente calibrati tra «reati ordinari» e «reati di criminalità organizzata e di terrorismo».

Interventi sui presupposti e sui limiti di durata delle intercettazioni non avrebbero alcun nesso logico con il tema del rafforzamento del segreto degli atti d’indagine e con la repressione delle violazioni di esso, mentre sarebbero idonee a incidere negativamente sull’efficacia delle indagini.

Se i contenuti delle intercettazioni circolano illecitamente o anche semplicemente in modo abusivo e indebito, è a questo aspetto che bisogna dare risposte precise e intransigenti anche sotto il profilo normativo, senza, peraltro, impedire le indagini o conculcare il valore costituzionale dell’informazione in un sistema democratico.

 

La proposta

Separati i problemi si può, quindi, cercare di proporre un testo di legge, che tenga conto dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione, anche telematica, che rendono le intercettazioni strumento investigativo indispensabile e irrinunciabile per raccogliere elementi di prova in ordine a gravi delitti, anche di criminalità comune, e che bilanci ed equilibri informazione e privacy, come tutti – magistrati, avvocati, giuristi, esponenti della informazione – richiedono.

Occorre, infatti, contemperare le esigenze di giustizia e la necessità di adeguare alle stesse gli strumenti investigativi, che trovano riferimento negli articoli 102, 111 e 112 della Costituzione, con altri interessi costituzionalmente rilevanti che l’impiego delle intercettazioni nel processo penale mette in gioco; in particolare con la tutela del soggetto privato nella sua sfera personale, domiciliare e relazionale, garantita dagli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione (e dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – CEDU, di cui alla legge 4 agosto 1955, n.848) e con il diritto-dovere all’informazione, che trova il suo fondamento nell’articolo 21 della Costituzione (e nella CEDU) e che mira, con la cronaca giudiziaria, a rendere effettivo il principio posto dall’articolo 101 della Costituzione («La giustizia è amministrata in nome del popolo»), poiché la cronaca giudiziaria sui fatti di rilevanza penale, correttamente esercitata, favorisce il controllo sociale sulla giurisdizione esercitato dai cittadini.

La normativa proposta riprende e approfondisce, in primis, il contrasto all’indebita diffusione e comunicazione di dati o elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonchè di informazioni illegalmente raccolte, materia già affrontata dal decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.281, poiché rispetto a queste intercettazioni, abusive e illecite, non è possibile invocare legittimamente esigenze di informazione e tutti gli interventi diretti a reprimere indebite forme di diffusione appaiono pienamente giustificati.

Di queste captazioni abusive, frutto di gravi reati, va necessariamente disposta la distruzione, con idonee procedure per impedire che possano essere utilizzate come mezzo di ricatto e di estorsione o come veicolo di inquinamento della vita pubblica, ferma restando ovviamente la possibilità di assicurare la prova del reato e, al contempo, di tenere conto delle garanzie difensive di chi è chiamato a rispondere del reato in sede penale.

Il disegno di legge cerca, poi, di colmare lacune non riempite dalla normativa del 2006, che ha lasciato aperto il problema della circolazione illegittima delle intercettazioni raccolte legittimamente sotto il controllo della magistratura, e che poi, come frequentemente accade, finiscono nelle redazioni di giornali e televisioni. Fatto, questo, che ha determinato richiami del Garante per la protezione dei dati personali alla necessità di riconsiderare un meccanismo come l’attuale, che «pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell’opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione» (in tal senso il provvedimento del Garante in tema di pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno 2006).

Da qui la necessità di prevedere misure: che riorganizzino il sistema delle intercettazioni, riaffermandone il corretto impiego stante la loro fondamentale importanza; che garantiscano la esclusiva finalizzazione al processo penale dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte dall’autorità giudiziaria; che tutelino la dignità e la privacy di coloro che sono oggetto delle intercettazioni legali e dei soggetti estranei coinvolti nelle intercettazioni da indebite anticipazioni o da arbitrarie diffusioni di notizie lesive della dignità personale e della riservatezza (valori tutelati, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalla CEDU); che, infine, consentano che le intercettazioni, finalizzate esclusivamente alle esigenze investigative e processuali, possano essere conosciute e rese pubbliche nel corso del processo, nel cui ambito vengono utilizzate come mezzi di prova, nel pieno rispetto delle regole processuali e delle esigenze di trasparenza e informazione che accompagnano il processo.

 

Gli aspetti principali della proposta

Questi, quindi, gli aspetti principali del disegno di legge: un’organica disciplina del sistema delle intercettazioni legali, attraverso interventi puntuali sul codice di procedura penale, con la contestuale introduzione di norme volte a ridurre i costi connessi alle operazioni di captazione di intercettazione e di acquisizione dei tabulati; una revisione del regime della segretezza; un generale inasprimento delle sanzioni previste in caso di violazione del segreto, una volta modificato il rapporto segreto-pubblicità, garantendo, peraltro, il diritto-dovere di informazione.

Sotto il profilo investigativo e di accertamento dei reati, il disegno di legge prende atto che lo strumento delle intercettazioni è assolutamente irrinunciabile, a meno che non si preferisca non voler scoprire e reprimere gravi fatti criminali. E ciò è tanto più vero se si considera, come dato di fatto, che le modifiche processuali intervenute nel sistema processuale penale italiano – in funzione di garanzie difensive costituzionalmente garantite e rafforzate – hanno progressivamente tolto valore in dibattimento alle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari, onde la prova orale rischia spesso di dissolversi nei connotati e nei contenuti rispetto alla precedente fase investigativa. E questa (oltre agli altri argomenti già esposti in premessa) viene individuata dagli addetti ai lavori (magistrati, investigatori, giuristi) come una delle ragioni dell’accresciuto ricorso alle intercettazioni telefoniche e ambientali, per cristallizzare risultati probatori. Tra l’altro, essendo difficile se non quasi impossibile provare quel pericolo di inquinamento derivante da violenza, minaccia, tentativo di corruzione, le intercettazioni finiscono con essere, di fatto e di regola, l’unico strumento idoneo per recuperare, eventualmente, le dichiarazioni rese in precedenza da testimoni, quando attraverso tale captazione è possibile ricostruire lo stato di intimidazione cui i testi sono stati sottoposti per ritrattare o modificare in udienza dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle investigazioni. E in tal caso, in base all’articolo 513 del codice di procedura penale, è possibile recuperare in dibattimento le dichiarazioni rese nel corso delle indagini.

Se queste considerazioni sono valide (e tali appaiono a chi conosce il diritto e il processo), esse sono applicabili sia ai procedimenti per reati di criminalità organizzata che per quelli di criminalità comune, di grave allarme e pericolosità sociale: ci si riferisce a reati quali le violenze commesse in ambito familiare, alle persecuzioni di vittime di odiosi delitti, maggiorenni o spesso minori d’età, terrorizzate dai loro carnefici, ma anche a reati dei cosiddetti colletti bianchi, tra i quali quelli di criminalità economica e, non ultimi, a quei fatti di grave distorsione delle pubbliche funzioni, sanciti nel nostro sistema penale come «reati contro la pubblica amministrazione» che, di regola, si consumano con l’accordo criminoso tra soggetti ugualmente interessati a non farli scoprire, cosa che rende particolarmente difficile l’acquisizione della prova e talvolta perfino della stessa notizia criminis. Ciò a tacere dei reati di criminalità comune, che vengono definiti «spia» di quelli di criminalità organizzata, che costituiscono mezzo o scopo delle attività delle associazioni criminali, che sono collegati alla loro operatività e che consentono loro di farsi impresa e/o rafforzarsi con rapporti illeciti con la pubblica amministrazione e la politica.

Inoltre, è bene ricordare che, nel campo del crimine organizzato, alcune organizzazioni (anche non necessariamente mafiose) sono talmente strutturate da essere in grado di attuare misure di contro-sorveglianza degli inquirenti, tanto che gli operatori di polizia hanno segnalato il paradosso che oggetto della sorveglianza, del pedinamento, dell’osservazione siano gli investigatori stessi. Le intercettazioni rimangono, quindi, in tale caso, l’unico strumento «riservato» da poter mettere in campo per il contrasto al crimine. E non a caso gli investigatori hanno denunziato che il vero problema oggi non è certo quello di limitare le intercettazioni, ma di preoccuparsi di adeguarle tecnologicamente ai progressi tecnici che consentono di eluderle, perché siamo in una fase di evoluzione e occorre che lo Stato tenga il passo. Questo spiega anche perché l’indagine tecnica è oggi così importante e perché anche i servizi di osservazione e di pedinamento, quando possibile e sempre più frequentemente, vengono effettuati non con i sistemi tradizionali, ma con il ricorso alla tecnologia (di regola con GPS), con un impiego minore di risorse umane e in maggiore sicurezza.

In un simile contesto, la scelta di non depotenziare le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova appare, quindi, all’evidenza ineludibile per diverse ragioni, legate alla diffusività del fenomeno della criminalità organizzata con le sue caratteristiche di segretezza ed omertà, ma anche alla necessità di contrastare la criminalità ordinaria, che oggi è più aggressiva e sofisticata, e infine alla tutela dei testi e delle parti offese, che sotto il profilo processuale e probatorio si risolve nella già esposta debolezza della prova dichiarativa nella fase dibattimentale, come si è modellata nel corso degli anni.

Ciò giustifica perché, nella normativa che si propone, si richiede di ampliare la platea dei reati per i quali possa disporsi l’intercettazione, dando seguito a suggerimenti che provengono dal Procuratore nazionale antimafia, soprattutto per contrastare l’accumulo di patrimoni illeciti, e che rispecchiano proposte di modifiche consacrate in altri disegni di legge o norme già approvate in materia di sicurezza.

Mantenendo, quindi, inalterato il momento valutativo del giudice per le indagini preliminari con riferimento al provvedimento genetico della intercettazione (autorizzazione o convalida), si è ritenuto di incentrare l’intervento normativo su alcune modifiche volte innanzitutto a rendere più pregnante l’obbligo di motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni, ed in secondo luogo a disciplinare più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione rispetto alla funzionalità all’indagine. Ciò comporta una tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, (non operante per i reati di criminalità organizzata), peraltro superabile, in presenza di precisi requisiti, della cui sussistenza è richiesta motivazione. Difatti, non avrebbe alcuna giustificazione logica un divieto di prosecuzione di intercettazione alla scadenza del termine, quando in ipotesi l’attività criminale sia ancora in corso di esecuzione e l’impossibilità di superare uno spazio temporale rigido di durata finirebbe per bloccare un’indagine, proprio nel momento in cui potrebbe avere importanti sviluppi.

È connessa a tale previsione l’istituzione – con nomina affidata al procuratore della Repubblica – del funzionario responsabile delle intercettazioni, che deve periodicamente comunicare al capo dell’ufficio l’elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, per consentirgli di essere costantemente al corrente e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione, si è ritenuto di intervenire su due fronti: si è, infatti, previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d’appello, mentre le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti procure della Repubblica ovvero, previa autorizzazione motivata e ancorata a specifici presupposti, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale modifica, che interviene sull’articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, consentirà inoltre un risparmio di spesa elevatissimo.

Sotto il medesimo profilo si è, altresì, ritenuto di dover diversamente regolamentare il regime dell’acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in guisa tale che le conversazioni intercettate non utili alle indagini rimangano sempre coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Questa tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva «scrematura» delle conversazioni ritenute irrilevanti, che vengono custodite in apposito registro riservato e secretate. Ciò comporta una prima selezione ad opera del pubblico ministero, ed una successiva da parte del giudice per le indagini preliminari, che deve disporre perizia per le trascrizioni o le stampe in apposita udienza, che garantisce il contraddittorio tra le parti e che consente di escludere quelle conversazioni o parti di conversazioni di cui va disposta la distruzione ovvero la espunzione in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del nuovo comma 7 dell’articolo 114 del codice di procedura penale.

In tema di pubblicità degli atti di indagine e delle intercettazioni telefoniche si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.

È unanime convincimento che oggi sia necessario intervenire sulla disciplina della divulgabilità degli atti di indagine. Attualmente, questa disciplina prevede che dell’atto coperto dal cosiddetto segreto interno, ossia non conoscibile dalla difesa, non possa essere divulgato neanche il contenuto per tutela delle indagini; che dell’atto non più segreto possa essere divulgato soltanto il contenuto sino a quando l’atto non diviene conoscibile dal giudice del dibattimento, per tutela della corretta formazione del suo convincimento. Questa impostazione non tiene, però, conto della peculiarità dell’intercettazione di comunicazioni, che consente di acquisire un materiale indistinto, spesso anche non processualmente rilevante. Quindi, se si fa coincidere la divulgabilità del contenuto delle intercettazioni con il loro deposito, che fa cadere il segreto (perché l’atto diviene conoscibile dalla difesa), ne deriva che tutto può divenire pubblicabile, prima ancora che si sia proceduto ad una selezione e valutazione del materiale pertinente e indispensabile per il procedimento. Questo consente attualmente una inaccettabile, ma di regola lecita, pubblicazione di qualsiasi notizia intercettata.

Per questo la modifica proposta all’articolo 114, da una parte, fissa un principio generale di coincidenza della pubblicabilità degli atti con la possibilità di conoscenza degli stessi da parte della persona sottoposta ad indagini o del difensore (salva, ovviamente l’ipotesi di segretazione prevista dal comma 3 dell’articolo 329) e in tal modo perviene ad una disciplina più chiara nei rapporti tra informazione e processo penale, in cui l’area del divieto di pubblicazione finisce con il coincidere con quella del segreto; dall’altra, tiene conto della peculiarità delle intercettazioni. Per questa materia, infatti, la regola generale non è trasponibile sic et simpliciter. Lo strumento consente l’acquisizione di notizie eterogenee e non selezionate, e quindi impone una diversa prescrizione: il divieto, fino al termine di conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (anche se è venuto meno il segreto), di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, anche se le conversazioni o comunicazioni sono riportate in provvedimenti diversi da quelli strettamente attinenti alle intercettazioni, emessi dal pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari ovvero dal giudice dell’udienza preliminare.

La rigidità della regola, tuttavia, deve attenuarsi quando, caduto il segreto interno, il giudice abbia selezionato in contraddittorio delle parti le intercettazioni rilevanti a norma dell’articolo 268-ter: in tale caso una totale chiusura dell’informazione in materia di intercettazione sino alle soglie del dibattimento non troverebbe giustificazione e potrebbe difficilmente sfuggire al sospetto di incostituzionalità. Al riguardo Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ribadito nel tempo che limiti al diritto-dovere di informazione (e quindi al diritto di cronaca) sono legittimi solo se posti a tutela di un bene di uguale rango costituzionale e se proporzionati e necessari.

Va poi affrontato a sé il problema della pubblicabilità delle motivazioni delle misure cautelari, rispetto alle quali l’informazione appare finalizzata a rendere effettivo il controllo, anche della pubblica opinione, sulle ragioni dell’esercizio del potere di limitazione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria. Per questo si propone che la possibilità di pubblicazione delle parti della motivazione che riproducono conversazioni telefoniche sia consentita soltanto nel contenuto se l’ordinanza è emessa prima dell’avvenuta trascrizione delle intercettazioni con le garanzie previste dall’articolo 268-ter, anche per riassunto qualora intervenga dopo tale procedura.

Si propone, quindi, un regime che risponde a un principio di ragionevolezza e bilanciamento di interessi, tanto più che disposizioni inutilmente «rigide» sarebbero realisticamente destinate all’ineffettività. Se è vero infatti che, una volta caduto il segreto interno, l’atto di indagine può essere rivelato anche se ancora non pubblicabile, è facile prevedere il ricorso a meccanismi di sostanziale elusione del divieto, idonei, tra l’altro, a distogliere l’attenzione dai fatti principali e tali da rendere la cronaca giudiziaria meno trasparente e meno attendibile. In questo modo continuerebbe ad essere difficile individuare – tra mille rivoli – i veri responsabili e, in conseguenza, incidere effettivamente su un sistema inacettabile di compiacenze tra operatori della giustizia ed operatori dell’informazione. Anzi, si finirebbe involontariamente per favorire chi, indagato o, pur non indagato, comunque interessato a farlo, volesse strumentalizzare i fatti, anche con una denunzia pretestuosa, per gettare sospetti e discredito su un investigatore, un pubblico ministero o un giudice non graditi e consentirgli perfino di influire sul regolare corso delle indagini oggetto delle intercettazioni.

Una volta, quindi, fissati con chiarezza limiti e tutele alla pubblicabilità delle intercettazioni, si è ritenuto di prevedere modifiche coerenti anche all’articolo 292 del codice di procedura penale, introducendo vincoli al richiamo integrale delle conversazioni o comunicazioni intercettate nella motivazione delle ordinanze cautelari, e ciò in considerazione, peraltro, dei diversi profili di problematicità che si pongono a seconda se la misura viene emessa prima o dopo la selezione e trascrizione in contraddittorio delle conversazioni e comunicazioni utili e pertinenti ex articolo 268-ter.

Prima della trascrizione con perizia, infatti, il materiale utilizzato può comprendere anche fatti privi di rilevanza investigativa o attinenti alla vita privata di persone estranee al procedimento; dopo l’udienza di selezione e la trascrizione peritale, la riproduzione integrale di conversazioni o comunicazioni, non filtrata da un ragionamento ricostruttivo e critico, finisce con essere causa di una impropria diffusione del materiale di indagine, con possibilità di confusione tra indizi di reato accertati e semplici ipotesi o, in alcuni casi, allusioni da parte degli organi di informazione.

Ed è qui opportuno ricordare che, quando il giudice emette una misura cautelare, è in gioco non solo la tutela della riservatezza, ma anche quella del diritto di difesa, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, già espresso nel 2003 (sezione VI, sentenza n.15733 del 5 marzo 2003) e poi ribadito anche nel 2008 (sezione VI, sentenza n.20318 del 16 gennaio 2008), per cui la trasposizione di intere risultanze investigative in un provvedimento cautelare può rendere la lettura e la stessa comprensibilità del provvedimento difficoltosa al punto da compromettere l’autonomia della struttura logico-argomentativa del ragionamento sotteso all’ordinanza e dare adito ad un motivo di nullità che può essere accolto in sede di ricorso.

In un sistema così elaborato, una volta semplificata la normativa attinente al segreto investigativo e adottate tutte le cautele per tutelarlo, è giusto pretendere che atti coperti dal segreto per ragioni investigative o atti riferiti a terze persone inconsapevoli e a circostanze e fatti del tutto estranei al procedimento non finiscano sui mezzi di comunicazione.

A tal fine, si ritiene opportuna anche la previsione di norme che inseriscano autonome fattispecie criminose per l’illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento penale coperti da segreto o non pubblicabili e anche la penalizzazione dell’accesso illecito ai medesimi atti e aggiungano una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (cosiddetto «codice della privacy») e dal codice di deontologia, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.

La riforma proposta si compone di 27 articoli.

L’articolo 1 del disegno di legge modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione degli atti di indagine.

Viene, innanzitutto, modificato il comma 1, avente ad oggetto il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto e del loro contenuto, prevedendosi che tale divieto permane fino a quando la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore possano averne conoscenza. Sono esclusi da questo regime gli atti relativi ad intercettazioni, per i quali, invece, viene previsto un regime più rigoroso dal successivo comma.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 114, infatti, stabilisce un divieto di pubblicazione più stringente, esteso anche al contenuto della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Il comma 2-bis prevede un’attenuazione di tale regime con riferimento alle conversazioni telefoniche trascritte a norma dell’articolo 268-ter, comma 1 (articolo introdotto dall’articolo 10 del presente disegno di legge), di cui è possibile la pubblicazione nel contenuto o per riassunto.

Il nuovo comma 2-ter stabilisce un regime particolare per quanto riguarda la pubblicabilità delle motivazioni delle ordinanze cautelari: delle parti della motivazione che riproducono conversazioni telefoniche la pubblicazione è possibile soltanto nel contenuto se l’ordinanza è emessa prima dell’avvenuta trascrizione delle intercettazioni con le garanzie previste dall’articolo 268-ter; è consentita anche per riassunto qualora intervenga dopo tale procedura.

Infine, il nuovo comma 7 dell’articolo 114, introduce una disposizione di chiusura del sistema di pubblicità degli atti, vietando espressamente la pubblicabilità in qualsiasi forma (anche parziale, per riassunto o nel contenuto) degli atti relativi a conversazioni di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione.

L’articolo 2 del disegno di legge inserisce all’articolo 220 del codice di procedura penale un nuovo comma 1-bis, volto a limitare l’esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite unicamente ove sia dedotta o rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà delle risultanze del verbale di consistenza, come disciplinato dall’articolo 240-ter introdotto dall’articolo 3 del disegno di legge.

L’articolo 3 del disegno di legge introduce anzitutto l’articolo 240-bis, con cui si prevede che i documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illeciti soggiacciono ad una disciplina analoga a quella riservata ai documenti anonimi, non potendo essere acquisiti al procedimento, né in alcun modo utilizzati. Ne è tuttavia consentita l’utilizzazione come corpo del reato, necessaria proprio al fine di accertare e perseguire eventuali ipotesi di intercettazioni illecite. Viene previsto, inoltre, che, fatta salva la loro eventuale acquisizione al procedimento quale corpo del reato, di tali documenti è disposta la distruzione, con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica, decorsi cinque anni dalla data del loro arrivo alla procura della Repubblica.

Quanto all’utilizzazione di tali materiali quando costituiscano corpo di reato, sempre l’articolo 3 in esame introduce nel codice di procedura penale una norma ad hoc, il già menzionato articolo 240-ter, che prevede la redazione di un verbale di consistenza da parte del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, nell’ambito di un’apposita udienza camerale.

L’articolo 4 del disegno di legge modifica l’articolo 266 del codice di procedura penale, recante i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, prevedendo l’estensione dell’applicabilità di tali disposizioni a tutti i tipi di comunicazione (lettera a) e aggiungendo all’elenco dei reati per i quali è possibile disporre le intercettazioni i reati di favoreggiamento reale e personale (letterab).

L’articolo 5 introduce all’articolo 266-bis un nuovo comma 1-bis, che estende l’applicazione delle disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni telefoniche anche alle intercettazioni di comunicazioni che avvengono attraverso sistemi informatici o telematici o tra più sistemi.

L’articolo 6 introduce, dopo l’articolo 266-bis, due nuovi articoli: l’articolo 266-ter, che, estendendo la normativa anche alle intercettazioni di corrispondenza postale, amplia notevolmente la tutela della privacy dei cittadini, e l’articolo 266-quater, che prevede l’estensione alle riprese visive delle disposizioni relative alle intercettazioni telefoniche. Inoltre, tale articolo prevede che, mentre le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici devono essere autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato, quelle che, invece, si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

L’articolo 7 interviene in modo incisivo a modificare l’articolo 267 del codice di procedura penale, recante i presupposti e le forme del provvedimento con cui il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. In particolare, la motivazione del decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari concede l’autorizzazione deve contenere – a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni – la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della connessa circostanza che l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini (comma 1).

Per i casi di urgenza, al comma 2 dell’articolo 267 non si introducono modificazioni, salva la previsione dell’obbligo per il pubblico ministero di specificare, nella motivazione del decreto con cui dispone l’intercettazione senza preventiva autorizzazione, quale sia il grave pregiudizio che ne giustifica l’urgenza.

In riferimento alla durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il comma 3 prevede un tendenziale limite di tre mesi, salvo che emergano nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 del medesimo articolo, da indicarsi specificamente nel provvedimento di proroga.

Per quanta riguarda le intercettazioni tra presenti eseguite in luoghi di privata dimora, si introduce un nuovo comma 3-bis che prevede un limite massimo di due mesi salvo che emergano nuovi elementi investigativi, da indicarsi specificamente nel provvedimento di proroga.

Tenuto conto della tendenziale riduzione in via generale (commi 3 e 3-bis) della durata massima delle intercettazioni (tre e due mesi), sono stati introdotte eccezioni, in considerazione della particolare gravità dei reati, per i casi in cui l’intercettazione è disposta per indagini riguardanti omicidio, rapina, estorsione, usura, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646, e traffico illecito di rifiuti.

Restano ovviamente escluse dai limiti di durata, in base al comma 3-ter (anch’esso introdotto ex novo nell’articolo 267 del codice di procedura penale), le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in materia di criminalità organizzata e di terrorismo internazionale.

L’articolo 8 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo 267-bis, recante una puntuale disciplina in ordine all’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, con il riconoscimento, anche in capo al difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa, del diritto di chiedere l’acquisizione, presso il fornitore, di dati relativi al traffico telefonico.

L’articolo 9 modifica l’articolo 268 del codice di procedura penale, concernente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, introducendo una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento di tali operazioni. La normativa tende a concentrare le operazioni di captazione e ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nell’acquisizione e nel trattamento dei dati.

In particolare, viene previsto dal novellato comma 3 dell’articolo 268 che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituire presso ogni distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazio nidovranno essere compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica, ma, qualora questi risultino insufficienti, inidonei o vi siano eccezionali ragioni d’urgenza o necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può autorizzare con decreto motivato l’ascolto anche mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

L’articolo 9 introduce, inoltre, il comma 3-ter dell’articolo 268 che prevede l’immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni e la loro conservazione in un apposito archivio riservato, la cui istituzione è disciplinata dall’articolo 19 del disegno di legge.

La riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene, poi, assicurata attraverso un intervento diretto sul procedimento delineato dall’articolo 268, con cui si va a modificare la sequenza procedimentale del deposito e dell’eliminazione del materiale irrilevante.

L’articolo 10 del presente disegno di legge, infatti, prevede una nuova procedura per l’acquisizione delle intercettazioni ritenute rilevanti per le indagini che, attraverso una preventiva selezione della documentazione, prima ad opera del pubblico ministero e poi ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni estranei alle indagini.

In particolare l’articolo 10 introduce quattro nuovi articoli, precisamente gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, in materia di deposito e acquisizione dei verbali contenenti le registrazioni, e in materia di intercettazioni indirette.

L’articolo 268-bis prevede che al termine delle operazioni – salvo che il giudice non autorizzi il cosiddetto «ritardo del deposito» – il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della loro rilevanza. Tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini, ovvero quelli di cui è vietata l’utilizzazione, devono, invece, confluire nell’archivio riservato di cui all’articolo 268, comma 3-ter. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà: a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato; b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato; c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza; d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o inutilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato. La documentazione depositata, della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione, è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato.

La selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del pubblico ministero e successivamente ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante, e di indicare al giudice le conversazioni delle quali reputi necessaria l’acquisizione.

Per quanto riguarda i dati relativi al traffico telefonico, la procedura complessivamente descritta si applica nei limiti della compatibilità.

È stata, poi, ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia (articolo 268-ter), prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell’archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento.

La nuova disciplina della trascrizione delle conversazioni è di particolare rilevanza, in quanto precede il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini e l’espunzione dei nominativi e dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

L’articolo 268-quater regolamenta, in forma analoga al meccanismo procedurale dell’acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto, il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni. In tal caso il pubblico ministero può presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti. La norma prevede altresì che – dopo che l’indagato o il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento – si applichi, fra l’altro, la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 268-bis, che consente ai difensori di estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.

L’articolo 268-quinquies disciplina le ipotesi in cui l’ascolto e l’acquisizione delle conversazioni siano disposti dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari. Si prevede, infatti, che dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, possa sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato e, successivamente, disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia. La norma prevede inoltre che, anche nel corso del dibattimento, il giudice possa disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

L’articolo 11 modifica il vigente articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo la conservazione nell’apposito archivio riservato di cui all’articolo 268, comma 3-ter, dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni (comma 1) e prevedendo (comma 2) il potere del giudice di disporre la distruzione della documentazione soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, quando sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possano chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede. L’elemento di maggiore innovazione è rappresentato dall’impossibilità di disporre tale distruzione senza il consenso delle parti.

L’articolo 12 risponde alla necessità di coordinare le disposizioni dell’articolo 270 del codice di procedura penale con le modifiche introdotte nel medesimo codice.

L’articolo 13, al comma 1, aggiunge all’articolo 292 del codice di procedura penale il comma 2-quater, che impone vincoli al richiamo integrale delle intercettazioni nella motivazione del provvedimento cautelare, in quanto l’inserimento nel testo di interi brani di conversazioni intercettate può violare la tutela della riservatezza e al contempo non rispondere ad un’esigenza di completezza della motivazione ai fini difensivi. La norma risponde, quindi, anche all’orientamento della Cassazione penale (nelle già ricordate sentenze n.15733 del 2003 e n.20318 del 2008) per cui l’obbligo di motivazione di una misura cautelare è assolto non con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, bensì con una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate («la mera esposizione di materiale probatorio autoevidente deve essere dimostrazione da parte del giudice della validità delle sue conclusioni, tramite argomentazioni e ragioni di fatto e di diritto, tanto più in materia presidiata da garanzia costituzionale, come quella della libertà personale»).

Il comma 2 dell’articolo 13 risponde ad esigenze di coordinamento, conseguenti alle modifiche introdotte dai precedenti articoli.

L’articolo 14 prevede l’applicazione, in quanto compatibile, della nuova disciplina per l’acquisizione delle intercettazioni anche alle intercettazioni disposte per le ricerche dei latitanti.

L’articolo 15 introduce nel codice di rito un nuovo articolo 329-bis, recante uno specifico obbligo di segretezza sia in ordine alla documentazione relativa a intercettazioni legittimamente svolte, custodita nell’archivio riservato e non acquisita al procedimento, che resta sempre coperta dal segreto (comma 1) sia in ordine alla documentazione relativa ad intercettazioni illegali, che, se non acquisita al procedimento, resta sempre coperta dal segreto e, se invece acquisita al procedimento come corpo del reato, resta coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (comma 2).

L’articolo 16 prevede una misura precautelare obbligatoria per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previste dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Si tratta di delitti di regola connessi o espressione di criminalità organizzata e di particolare allarme sociale. In materia di intercettazioni, dalla innovazione normativa discende la possibilità di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni al fine del loro accertamento, ex articolo 270 del codice di procedura penale.

L’articolo 17 reca mere disposizioni di coordinamento conseguenti alle innovazioni introdotte nella disciplina dalle norme precedenti.

L’articolo 18 modifica l’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e reca, oltre ad ulteriori norme di coordinamento (comma 1, lettere a) e b)), disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia (comma 2). Al riguardo la norma proposta tiene conto delle conclusioni dell’indagine conoscitiva in materia di intercettazioni svolta dal Senato nella XV legislatura, nella parte in cui si prospetta la necessità di riconsiderare la natura dei rapporti dello Stato con le società private, che gestiscono servizi pubblici fondamentali, e di tenere conto del fatto che le società di gestione dei sistemi di telefonia operano a seguito di concessione-autorizzazione statale. Di conseguenza, come già avviene in altre realtà statali simili alla nostra, dovrebbe discenderne la gratuità delle prestazioni a favore dello Stato. Analogo incitamento proviene dal Procuratore nazionale antimafia, che, anche recentemente, nel sottolineare come già sia stata effettuata una riduzione delle spese sulle intercettazioni, cercando di imporre delle tariffe a livello nazionale, e come sia pericoloso bloccare le indagini per mancanza di fondi da destinare al ricorso a tale strumento di ricerca della prova, insiste perché si pretenda che i gestori di telefonia, che sono privati ma gestiscono un servizio pubblico, forniscano servizi gratuiti per l’attività di intercettazione.

Sempre l’articolo 18 (comma 1, lettera c)) istituisce la figura del funzionario responsabile delle operazioni connesse alla conservazione del materiale relativo alle intercettazioni telefoniche, che ha, tra gli altri compiti, quello di comunicare al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l’elenco delle operazioni di intercettazione che si protraggono da più di tre mesi (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 89 in oggetto)

L’articolo 19 introduce l’articolo 89-bis nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, istituendo, presso la procura della Repubblica, l’archivio riservato delle intercettazioni, tenuto sotto la responsabilità, la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica o di un suo delegato.

In tale archivio sono custoditi i verbali e le registrazioni riguardanti intercettazioni di conversazioni telefoniche e l’accesso ad esso, puntualmente disciplinato nelle modalità, è previsto solo per alcune persone autorizzate (tra i quali giudice e difensori nei casi stabiliti dal presente disegno di legge).

L’articolo 20 introduce, inoltre, un nuovo articolo 90-bis nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, in base al quale si richiede a ciascun procuratore delle Repubblica la trasmissione al Ministro della giustizia di una dettagliata relazione sulle spese di gestione e di amministrazione aventi ad oggetto le intercettazioni telefoniche.

L’articolo 21, attraverso la riformulazione dell’articolo 379-bis del codice penale, inasprisce le pene per il reato di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale (comma 1, lettera a) ed introduce (comma 1 lettera b) i reati di accesso abusivo ad atti del procedimento penale (nuovo articolo 617-septies), di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti (nuovo articolo 617-octies), nonché di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni (nuovo articolo 617-novies).

Ancora l’articolo 21 (comma 1 lettera c) modifica l’articolo 684 del codice penale che prevede il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, escludendo l’arresto, ma aumentando in maniera rilevante le pene pecuniarie, che aumentano ulteriormente se la pubblicazione arbitraria riguarda atti o documenti inerenti intercettazioni telefoniche.

L’articolo 22 inserisce l’ipotesi della responsabilità dell’ente, intervenendo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’articolo 23, al comma 1, lettere a) e b), reca norme di coordinamento della nuova disciplina introdotta dal presente disegno di legge con il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al comma 1 lettera c), introduce nel predetto codice un nuovo articolo 164-bis, recante sanzioni amministrative per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice medesimo e dal codice di deontologia. La sanzione prevista consiste nella pubblicazione della decisione che abbia accertato la violazione.

L’articolo 24 introduce norme di coordinamento del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, in materia di intercettazioni illegali, con la disciplina introdotta dal presente disegno di legge.

L’articolo 25 reca abrogazione di norme e l’articolo 26 detta la disciplina transitoria prevedendo che le disposizioni del disegno di legge in esame non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, mentre il novellato articolo 268, comma 3, relativo alle modalità di effettuazione delle intercettazioni, troverà applicazione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante la entrata in funzione dei nuovi centri presso le procure della Repubblica.

L’articolo 27, infine, prevede la necessaria copertura finanziaria del provvedimento in esame (commi 2 e 3) e l’adozione di uno specifico decreto del Ministro della giustizia per definire procedure e specifiche tecniche degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica (comma1).

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 114 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «del loro contenuto» sono aggiunte le seguenti: «, fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l’ipotesi di segretazione prevista dall’articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all’intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell’udienza preliminare»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell’articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell’articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell’effettuazione delle procedure di cui all’articolo 268-ter, comma 1»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271».

Art. 2.

(Modifica all’articolo 220 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La perizia sui documenti di cui all’articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell’articolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

Art. 3.

(Introduzione degli articoli 240-bis

e 240-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dell’articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all’articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.

2. Il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all’imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell’udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-bis).

6. All’esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Si applicano le disposizioni dell’articolo 269, comma 2».

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 266 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;

b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

«f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».

Art. 5.

(Modifica all’articolo 266-bis del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».

Art. 6.

(Introduzione degli articoli 266-ter

e 266-quater del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. - (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 267 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione ai sensi dell’articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell’assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l’urgenza dell’intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l’intercettazione è disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l’intercettazione sia disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-ter. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall’articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l’ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».

Art. 8.

(Introduzione dell’articolo 267-bis

del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 268 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

Art. 10.

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, secondo le modalità di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all’articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-ter).

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione.

3. Il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268-ter».

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 269 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull’istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

Art. 12.

(Modifica all’articolo 270 del codice

di procedura penale)

1. Il comma 2 dell’articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 292 e 293 del codice

di procedura penale)

1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-quater. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni».

2. Al comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l’acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell’articolo 268-quater, comma 3».

Art. 14.

(Modifica all’articolo 295 del codice

di procedura penale)

1. Il comma 3 dell’articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

Art. 15.

(Introduzione dell’articolo 329-bis

del codice di procedura penale)

1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell’articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare».

Art. 16.

(Modifica all’articolo 380 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 17.

(Modifica all’articolo 431 del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4;

h-ter) le trascrizioni delle registrazione le stampe di cui all’articolo 268-ter, comma 1».

Art. 18.

(Modifiche all’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)

1. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all’articolo 267, comma 5, del codice, e dell’archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono intercettazioni o l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.

Art. 19.

(Introduzione dell’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). – 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice.

2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell’archivio».

Art. 20.

(Introduzione dell’articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa, di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

Art. 21.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

b) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell’illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

c) l’articolo 684 è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti sono pubblicati in violazione dell’articolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, e dell’articolo 329-bis del codice di procedura penale, la pena è dell’ammenda da euro 5.000 a 20.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36».

Art. 22

(Responsabilità degli enti)

1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».

Art. 23.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all’articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante»;

b) all’articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 164-bis,»;

c) dopo l’articolo 164 è inserito il seguente:

«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all’articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell’articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall’ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti l’ordinanza di cui al comma 1 per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;

d) all’articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

Art. 24.

(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)

1. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale»;

b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le disposizioni degli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;

c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 240 e il comma 1-bis dell’articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

3. All’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 4 è abrogato.

4. L’articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.

Art. 26.

(Regime transitorio)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino al decorso del predetto termine, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(Disposizioni attuative

e copertura finanziaria)

1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l’ente che deve provvedere alla loro omologazione. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 932

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASSON, FINOCCHIARO, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, MARITATI
e DE SENA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2008

 

 

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Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni  e di pubblicità degli atti di indagine

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Onorevoli Senatori. – La cronaca non solo delle ultime settimane, ma degli ultimi anni, ha ripetutamente portato anche alla nostra attenzione il tema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Le polemiche scatenate dalla pubblicazione sui giornali di stralci o addirittura di interi verbali relativi a conversazioni captate dalla magistratura nell’ambito di indagini penali alle volte sono state roventi e hanno coinvolto gli stessi vertici istituzionali italiani. Ciò è successo particolarmente nei casi in cui si è avuta l’impressione di una strumentalizzazione del mezzo investigativo in questione, ad opera di determinate parti politiche o di alcuni organi di informazione o persino degli stessi organi inquirenti. Si è spesso gridato allo scandalo, alla grave violazione di diritti fondamentali della persona, all’abuso da parte della magistratura. Non sempre si è esattamente percepita la reale situazione giuridica e di fatto, come ben di rado si è compresa e individuata (o si è voluta comprendere e individuare) l’origine di una determinata «fuga di notizie» con conseguente pubblicazione da parte degli organi di informazione. E non sempre le presunte fughe di notizie erano davvero tali, in quanto i giornali si limitavano a pubblicare notizie fornite magari dai difensori degli indagati una volta venuto meno il segreto di indagine ai sensi dell’articolo 329 del codice di procedura penale. Va detto peraltro che la formulazione delle varie norme in materia, tra un codice penale retaggio d’altri tempi ed un codice di rito impreciso e ondivago, non ha orientato adeguatamente né gli interpreti né gli operatori del diritto.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversificate fattispecie di abusi (con diversi gradi di gravità) in tema di intercettazioni: da quelli (del tutto fuori legge) che hanno condotto nel 2006 alla emanazione del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, a quelli attribuiti ad appartenenti a servizi di sicurezza, da quelli riferiti a uffici della polizia giudiziaria e del personale giudiziario o alla stessa magistratura a quelli compiuti dagli stessi difensori a tutela dei propri assistiti.

Nel contrasto di norme, di comportamenti, ma soprattutto di rilevanti interessi in campo, è proliferato quasi un gioco al massacro, inaccettabile, che rischia di confondere gravemente le acque e di inquinare pesantemente ruoli e funzioni istituzionali.

È fuor di dubbio, infatti, che in questa materia i profili ed i beni giuridici di rilievo costituzionale siano almeno quattro: l’azione necessaria e indipendente della magistratura; la tutela della dignità e della riservatezza di ogni persona; il diritto alla difesa; il diritto-dovere ad informare e ad essere informati. Il problema è quello di trovare un giusto equilibrio tra tutti questi interessi in gioco.

Parimenti non c’è dubbio che sia necessario intervenire con una serie di norme, con una nuova disciplina, al fine di correggere le storture normative e comportamentali da tutti rilevate.

Fondamentale innanzitutto è il richiamo prioritario all’articolo 15 della nostra Carta costituzionale, che prevede una doppia riserva (di legge e giurisdizionale) per ogni limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni, altrimenti definite inviolabili. È questa una garanzia pressoché unica nell’intero panorama giuridico mondiale (ove il ricorso ad intercettazioni non giudiziali, effettuate cioè da autorità amministrative o di polizia o addirittura dai servizi segreti, è assolutamente prevalente, con i conseguenti rischi di maggiori e incontrollabili abusi e costi). Garanzia che fa del nostro Paese un Paese istituzionalmente all’avanguardia nella tutela dei diritti delle persone, peraltro in ossequio a norme internazionali come gli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e come gli articoli 1, 7 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Già nella XV legislatura, in sede di indagine conoscitiva, la commissione Giustizia del Senato aveva concluso i propri lavori con una relazione approvata all’unanimità che confermava espressamente tali circostanze e rilievi. E confermava soprattutto che quello delle intercettazioni (nelle sue variegate forme e fattispecie) continua ad essere uno strumento più che necessario, essenziale, nel contrasto ai maggiori fenomeni criminali e ai principali delitti.

D’altra parte, quello delle intercettazioni è uno dei tipici mezzi di ricerca della prova (non mezzo di prova), al pari delle perquisizioni, dei sequestri e delle ispezioni e come esplicitamente recita il codice di rito, che inserisce tale strumento nel capo IV del titolo del libro III della parte I (quello delle «prove»).

Tali riflessioni ci portano a dire che, nonostante l’uso arbitrario o strumentale che alle volte è stato fatto e che è stato ripetutamente denunciato, va garantito da parte del legislatore il ricorso a tale mezzo d’indagine, nei limiti di ammissibilità riconosciuti e fissati dalla normativa in vigore (articolo 266 del codice di procedura penale), soprattutto perché i lamentati abusi non hanno mai avuto a che fare con la questione della ammissibilità delle intercettazioni, bensì con le norme attinenti alla loro esecuzione, alla custodia degli atti e alla tutela della riservatezza. Anche di ciò si trova ampia conferma e ragionevole conforto nella citata indagine conoscitiva della commissione Giustizia del Senato:

«si ritiene indispensabile l’urgente esame da parte dei competenti organismi parlamentari dei vari disegni di legge già presentati in materia di intercettazioni, con particolare riferimento alla fase più delicata e “sensibile“, che è quella del momento del deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni... imporre, in maniera chiara e precisa, che al momento del deposito il magistrato effettui una scelta processuale tra le intercettazioni da utilizzare e quelle che utili processualmente non ritiene, con la conseguente eliminazione di queste ultime».

Le conseguenze sono evidenti. È connaturato al concetto stesso di atto di indagine preliminare il fatto che le intercettazioni (nella variegata indicata accezione) siano atti coperti dal segreto. È fondamentale infatti che un’attività di tal genere, che ha nella sorpresa la sua stessa essenza ed efficacia, rimanga «coperta» in ottica e a fini probatori, procedimentali e processuali. Almeno fino a quando il dominus dell’indagine preliminare non si renda conto o comunque non decida che la segretezza possa venir meno. E proceda quindi a quella che viene definita come discovery. Infatti, se scopo di una intercettazione (per definizione) è quello di «ricerca della prova», soddisfatta tale esigenza e valutata la necessità di procedere oltre (magari ad un arresto o ad un sequestro), è naturale e perfettamente comprensibile che il titolare dell’indagine decida di poter fare a meno della segretezza. La quale, essendo finalizzata all’indagine e al suo procedere, soltanto per motivi di indagine può protrarsi o venir meno. E tale decisione non può spettare che al magistrato procedente, mediante appunto la citata discovery.

A seguito di tali considerazioni, si ritiene allora che debba essere semplificata la normativa attinente al segreto investigativo, soprattutto unificandone le disposizioni quanto al momento della cessazione del vincolo della segretezza, che può farsi coincidere con il momento in cui l’indagato o il suo difensore possano avere conoscenza dell’atto o dell’attività investigativa. Se il dominus dell’indagine ritiene di non aver più «bisogno» del segreto, non c’è motivo per cui debba essere limitata la conoscibilità dell’attività della magistratura, anche attraverso la stampa e i vari mezzi di informazione: anche questo vuol dire trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione, delle istituzioni tutte e della classe politica («governo della cosa pubblica in pubblico», come sosteneva Norberto Bobbio, parlando dei sistemi democratici).

Il problema semmai è e rimane quello di evitare che atti coperti dal segreto o atti riferiti a terze persone inconsapevoli e a circostanze e fatti del tutto estranei al procedimento possano finire nel tritacarne dei mezzi di comunicazione.

A tal fine, sono inserite nel disegno di legge tutta una serie di norme volte a stringere le maglie attorno agli atti e alle attività concernenti i vari sistemi di intercettazione, responsabilizzando gli attori di ogni singola fase procedimentale (magistrati, polizia giudiziaria, cancellieri, segretari, avvocati), istituendo un archivio riservato, imponendo la eliminazione di qualsiasi nota o appunto concernenti persone estranee al procedimento, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati «disobbedienti» ai dettami normativi.

Ultima rilevante questione da affrontare è quella relativa alle responsabilità di giornalisti ed editori.

Si assiste quotidianamente ad un tentativo, preso atto della pratica impossibilità di impedire le fughe di notizie, di scaricare ogni responsabilità sull’ultimo anello della catena, rappresentato in questo caso dal terminale giornalistico. È un modo estremamente semplicistico di affrontare la questione e soprattutto di cercare di risolverla. Si cozza però inevitabilmente contro quel sacrosanto baluardo costituzionale rappresentato dall’articolo 21 della Costituzione, posto a tutela sì dei giornalisti, ma soprattutto dei cittadini. Ora, proprio per salvaguardare l’equilibrio istituzionale e costituzionale già ricordato, nel presente disegno di legge si è cercato di proporre soluzioni rispettose sia del singolo leso nel suo buon diritto, sia del diritto-dovere di una libera informazione. A questo proposito, non è assolutamente fuori luogo menzionare la Corte europea dei diritti umani, che nella sentenza del 7 giugno 2007 (ricorso n. 1914/02 – affaire Dupuis et autres c. France) ha chiaramente allargato gli spazi della libertà di stampa, richiamandosi peraltro all’esigenza di delineare un equo bilanciamento tra istanze contrapposte.

Analizzando nel merito le norme del disegno di legge, si osserva come gli articoli 1 e 2 introducano modifiche agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale, tali da estendere la disciplina delle intercettazioni telefoniche di cui al Capo IV del codice di rito alla captazione di flussi di dati telematici.

L’articolo 3 estende parimenti la disciplina delle intercettazioni telefoniche a quelle relative a corrispondenza postale, tali da non interrompere il corso della spedizione, nonché alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni, nonché a quelle non captative di conversazioni che si svolgano in luoghi di privata dimora, sulla scorta delle indicazioni desumibili dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n.26795 del 28 luglio 2006. Si precisa inoltre che le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, ma devono essere convalidate dal pubblico ministero entro le quarantotto ore successive.

L’articolo 4 modifica l’articolo 267 del codice di rito, relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento. In particolare, la norma proposta prevede un tendenziale limite (non applicabile tuttavia a procedimenti relativi a delitti gravi come i reati contro la pubblica amministrazione, il riciclaggio e il reimpiego di beni di provenienza illecita) alle proroghe delle intercettazioni, fissato in tre mesi (ossia la metà del termine ordinario di durata delle indagini preliminari), superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga.

Si prevede, poi, un tendenziale limite (non applicabile anche qui, relativamente a indagini per i reati citati) a due proroghe per le intercettazioni tra presenti, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi. Restano ferme le diverse disposizioni dettate in relazione ai delitti di criminalità organizzata, terrorismo, di schiavitù e tratta.

L’articolo 5 disciplina l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, disposta in sede processuale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 132 del Codice sul trattamento dei dati personali, in relazione all’acquisizione amministrativà di dati, conformemente alla direttiva europea cosiddetta data retention, recepita dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.

L’articolo 6 modifica l’articolo 268 del codice di rito, introducendo una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione ed armonizzando il residuo contenuto del testo con gli articoli successivi. In particolare, viene previsto dal novellato comma 3 che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d’appello.

Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Tale disciplina è volta a concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati.

Gli articoli 7 e 8 rispettivamente introducono gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies e riformulano l’articolo 269 del codice di procedura penale.

La riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene assicurata attraverso un intervento diretto sul procedimento delineato dall’articolo 268 del codice di procedura penale. La sequenza procedimentale del deposito e della eliminazione del materiale irrilevante in una prima fase (preliminare) viene modificata, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire. La procedura prevista è la più snella possibile, non prevedendosi in questa fase un’apposita udienza, che avrebbe comportato un inutile appesantimento ed allungamento dei tempi procedimentali, bensì una facoltà del giudice di «sentire le parti, ove necessario, senza formalità».

Viene comunque adeguatamente garantito il diritto di difesa, attraverso la previsione dell’interlocuzione del difensore, che può chiedere al giudice l’integrazione delle acquisizioni.

In particolare, si prevede (articolo 7, comma 1, che introduce l’articolo 268-bis) che al termine delle operazioni (salvo che il giudice non autorizzi il cosiddetto «ritardo del deposito») il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza di essi; tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto «riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini», ovvero quelli di cui è vietata l’utilizzazione, devono invece confluire nell’archivio riservato.

Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o inutilizzabili.

Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale.

La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato sopra indicato.

Si prevede poi l’applicazione, nei limiti della compatibilità, della suddetta normativa ai dati relativi al traffico telefonico.

La selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del pubblico ministero e successivamente ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante, e di indicare al giudice le conversazioni in relazione alle quali reputi necessaria l’acquisizione.

La nuova disciplina si caratterizza, inoltre, per l’istituzione di un apposito archivio riservato (articolo 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 6 del disegno di legge) nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione.

La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell’archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto (articolo 329-bis, introdotto dall’articolo 16).

Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione. È stata infatti ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia (articolo 268-ter, come introdotto dall’articolo 7, comma 1), prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell’archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Si prevede altresì (e ciò vale anche per le trascrizioni effettuate dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari al fine di presentare le proprie richieste al giudice, ex articolo 268-quater) il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

È stato regolamentato (articolo 268-quater, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 7) in forma analoga al meccanismo procedurale dell’acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto, il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente, cioè, alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni.

Si è previsto che il pubblico ministero possa presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti, e che il giudice debba restituire quelle ritenute non rilevanti. Si prevede, altresì, che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 268-bis, che consente ai difensori di estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.

È stata, infine, prevista e disciplinata la facoltà di accesso all’archivio riservato da parte del giudice, d’ufficio ovvero a richiesta di parte, anche nel corso dell’udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari.

L’articolo 268-quinquies (comma 1 dell’articolo 7) disciplina le ipotesi in cui l’ascolto e l’acquisizione delle conversazioni vengano disposte dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari. Si prevede che dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

L’articolo 8, nel riformulare l’articolo 269 del codice di procedura penale, prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione custodita nell’archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito al decorso dei termini di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto, nei casi di intervenuta archiviazione (comma 2).

Si prevede inoltre (comma 4) che, anche prima del decorso dei termini suddetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve sentire le parti.

Diversamente, nel caso di documentazione assolutamente estranea alle indagini, si prevede che il giudice, sentito il pubblico ministero, possa disporne, anche d’ufficio, la distruzione anticipata, salvo che si proceda per delitti di terrorismo, criminalità organizzata o comunque per i reati di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) (comma 3). In relazione a tali ultime ipotesi si seguono i tempi e la procedura ordinari.

 Gli articoli 9 e 11 adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l’ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l’utilizzabilità in altro procedimento (articolo 270) e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti prevista dall’articolo 295 del codice di procedura penale.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano rispettivamente la perizia e le modalità di redazione del verbale di consistenza relativamente ad intercettazioni illegalmente disposte, secondo le norme introdotte dal decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281.

L’articolo 12 inserisce un comma 1-bis nell’articolo 220 del codice di rito, volto a limitare l’esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite, unicamente ove sia dedotta o rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà delle risultanze del verbale di consistenza, disciplinato dall’articolo 240-ter, introdotto dall’articolo 13 del disegno di legge.

La norma di nuovo conio disciplina l’udienza per la redazione del verbale di consistenza, in cui il giudice, in contraddittorio tra le parti, accerta la tipologia dei documenti relativi ad intercettazioni o raccolte di dati illegali (costituenti corpo del reato) e i soggetti destinatari della illecita captazione.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 modifica l’articolo 114 del codice di rito, limitando il divieto di pubblicazione degli atti secretati al momento precedente a quello in cui l’imputato o il suo difensore abbiano potuto averne conoscenza. Si dispone inoltre il divieto di pubblicazione anche parziale della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari.

Al fine di garantire il necessario collegamento tra azione penale e responsabilità disciplinare per la violazione del divieto di pubblicazione da parte di pubblici funzionari o persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, si prevede in capo al procuratore della Repubblica l’obbligo di informare l’organo titolare del potere disciplinare, anche al fine dell’eventuale assunzione di misure interdittive di natura cautelare (articolo 15).

L’articolo 16 prevede che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell’archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre coperti da segreto. Si è ritenuto di prevedere tale disciplina con norma autonoma rispetto a quella dell’articolo 329 del codice di procedura penale, già disciplinante la materia del segreto in corso di indagine; ed invero tale scelta è apparsa più opportuna per meglio evidenziare la differente natura del segreto inerente gli atti contenuti nell’archivio riservato (volto a tutelare la riservatezza dei soggetti intercettati) rispetto al segreto di indagine (volto invece a tutelare il corretto andamento delle attività investigative). Tale diversità si evidenzia, poi, nella maggiore durata del segreto posto a tutela della riservatezza, il quale si protrae anche oltre il termine delle indagini preliminari e copre l’intera permanenza della suddetta documentazione all’interno dell’archivio riservato.

Gli articoli 18 e 19 recano modifiche all’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e vi introducono l’articolo 89-bis. Le due disposizioni disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’archivio riservato delle intercettazioni, nonché la figura del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica; è previsto, inoltre, che l’archivio in questione venga tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

In particolare, il funzionario responsabile dovrà comunicare ogni due mesi al procuratore della Repubblica l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi; tale disposizione è stata prevista per consentire al capo dell’ufficio giudiziario di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da egli diretta e rendere attuabile il suo consapevole controllo sulle predette attività, anche sotto il profilo delle spese affrontate per realizzarle.

L’articolo 20 sancisce in capo al procuratore della Repubblica l’obbligo di trasmettere annualmente al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e amministrazione relative alle operazioni di intercettazione, al fine di assicurare un monitoraggio costante in ordine agli oneri finanziari connessi al ricorso a tale mezzo di ricerca della prova.

L’articolo 21, comma 1, lettera a), riformula l’articolo 379-bis del codice penale, recante rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; la nuova formulazione della norma sanziona con la reclusione da uno a quattro anni la condotta di chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza.

Se il fatto è commesso per colpa, le pene sono considerevolmente diminuite, mentre se la condotta è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio le pene sono aumentate.

In tale modo, si è approntata una tutela penale fondata sull’accesso «qualificato» ad atti del procedimento penale, configurando pertanto il reato in esame come reato «proprio» (ad esempio anche del difensore o dell’investigatore privato incaricato delle investigazioni difensive).

Il quarto comma del medesimo articolo riproduce il secondo comma della vecchia formulazione della norma, che sanziona l’inottemperanza all’ordine di non divulgare notizie del procedimento penale impartito al sommario informatore dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, anche se la sanzione (prevista prima fino a un anno di reclusione) è stata elevata da uno a tre anni.

La lettera b) dell’articolo in esame introduce, poi, una ulteriore fattispecie di reato (articolo 617-septies del codice penale) volta a sanzionare chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto; tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi si sia limitato a ricevere gli atti di cui sopra, senza concorrere nell’accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.

La medesima lettera introduce poi due ulteriori fattispecie, inerenti rispettivamente alla detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti e alla rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, al fine di garantire una maggiore tutela sia alla riservatezza individuale, sia al segreto istruttorio.

L’articolo 22 estende la responsabilità da reato degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle ipotesi di realizzazione della contravvenzione di cui all’articolo 684 del codice penale.

L’articolo 23 sancisce il diritto al rispetto della presunzione di innocenza, conferendo al soggetto leso la possibilità di richiedere al giudice, anche attraverso la procedura di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile, l’adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento lesivo, sulla scorta peraltro di quanto previsto dal codice civile francese, in seguito alle riforme del 1993.

L’articolo 24 reca talune modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero mediante siti internet. Si prevede altresì una specifica procedura di rettifica anche per la stampa non periodica, precisandosi inoltre che la rettifica non rechi nessun commento ulteriore.

L’articolo 25, infine, oltre ad adeguare l’articolo 132 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 alla nuova disciplina delle intercettazioni, introduce, all’articolo 164-bis del medesimo codice, sanzioni amministrative per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice medesimo e dal codice di deontologia: la sanzione prevista consiste nella pubblicazione della decisione che abbia accertato la violazione. L’espressa qualificazione in termini di illiceità di simili condotte determina inoltre, di riflesso, la possibilità del soggetto leso di agire nei confronti del giornalista con un’azione di responsabilità aquiliana.

L’articolo 26 coordina il testo del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, alla nuova disciplina delle intercettazioni, mentre l’articolo 27 introduce, all’interno del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, talune fattispecie disciplinari relative alla condotta di magistrati responsabili di violazioni della riservatezza, al fine di garantire una maggiore tutela della privacy e al contempo di responsabilizzare maggiormente i magistrati nel ricorso alle intercettazioni. L’articolo 28, quindi, prevede tra l’altro l’abrogazione dell’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, norma che indica una particolare procedura per l’individuazione di apparecchi o strumenti idonei ad operare intercettazioni di comunicazioni ai sensi del vigente codice di rito e che appare in contrasto con i princìpi comunitari di libera circolazione delle merci, nonché con la specifica normativa del settore degli apparati radio e terminali di telecomunicazione (direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, recepita con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269).

L’articolo 29, poi, chiarisce che le disposizioni processuali introdotte dalla legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice dell’udienza preliminare alla data della sua entrata in vigore, e che il novellato articolo 268, comma 3, potrà trovare applicazione soltanto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia disciplinante l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo 268.

L’articolo 30, infine, prevede le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

 

Art. 2.

1. Al comma 1 dell’articolo 266-bis del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le norme del presente capo».

 

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 266-ter. - (Intercettazione di corrispondenza postale). – 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. – (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:

a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive».

 

Art. 4.

1. L’articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 267. - (Presupposti e forme del provvedimento). – 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione ai sensi dell’articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l’articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l’urgenza dell’intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, fatta eccezione per i casi in cui l’intercettazione sia disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. La durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

4. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, fatta eccezione per i casi in cui l’intercettazione sia disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali nuovi elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1.

5. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.

6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

7. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l’ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria.

 

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

 

Art. 6.

1. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l’ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All’attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. – (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni) - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzareil pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l’utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell’articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, secondo le modalità di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni) – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all’articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell’articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari) – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi dell’articolo 359. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede. L’eventuale pregiudizio deve essere espressamente indicato con decreto motivato.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione.

3. Il giudice dispone l’acquisizione delle sole conversazioni ritenute rilevanti per la decisione nel proprio fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Queste ultime sono custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

4. La persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore, avuta conoscenza del provvedimento del giudice, possono richiedere il deposito dei verbali, delle trascrizioni e delle registrazioni relativi alle conversazioni utilizzate dal giudice stesso per l’adozione del provvedimento, nonché una nuova trascrizione con le formalità di cui all’articolo 268-ter.

5. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dalla precisa indicazione delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e ricezione. Per ogni consegna di copia di documenti viene redatto specifico e dettagliato verbale.

Art. 268-quinquies. – (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice) - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268-ter».

 

Art. 8.

1. L’articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (Conservazione della documentazione) – 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone anche d’ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.

3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d’ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a).

4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull’istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.

5. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale».

 

Art. 9.

1. Il comma 2 dell’articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

 

Art. 10.

1. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto».

2. Al comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale».

 

Art. 11.

1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

 

Art. 12

1. All’articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La perizia sui documenti di cui all’articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell’articolo 240-ter. Le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

 

Art. 13.

1. Dopo l’articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite) – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato ai sensi dell’articolo 253, comma 2, o che provengano comunque dell’imputato.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza) – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato ai sensi dell’articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti. Qualora sugli stessi debbano essere effettuati in va preliminare accertamenti tecnici di cui agli articoli 359 e 360, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di un mese, prorogabile motivatamente, per una sola volta, per un altro mese.

2. Il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all’imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati che risultino immediatamente individuabili dai documenti di cui al comma 1. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell’udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-bis).

6. All’esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Si applicano le disposizioni dell’articolo 269, comma 2».

 

Art. 14

1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino a che l’imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell’articolo 269».

 

Art. 15.

1. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare che, nel mese successivo, qualora siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.

 

Art. 16.

1. Dopo l’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell’articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

Art. 17.

1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4».

 

Art. 18.

1. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all’articolo 267, comma 7, del codice, e dell’archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.

3. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.

 

Art. 19.

1. Dopo l’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni) – 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice.

2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell’archivio».

 

Art. 20.

1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

 

Art. 21.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o attività del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni.»;

b) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell’illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

c) l’articolo 684 è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all’articolo 266-quater del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell’articolo 329-bis del medesimo codice, la pena è dell’ammenda da euro 1000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36».

Art. 22.

1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-sexies.1. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote».

 

Art. 23.

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall’articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

 

Art. 24.

1. L’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Risposte e rettifiche). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

6. Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l’ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

 

Art. 25.

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all’articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.»;

b) all’articolo 139, al comma 5 sono premesse le parole: «Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 164-bis,»;

c) dopo l’articolo 164 è inserito il seguente:

«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all’articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell’articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall’ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti l’ordinanza di cui al comma 1 per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;

d) all’articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

 

Art. 26.

1. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale»;

b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, dello stesso codice.»;

c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.

Art. 27.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-bis) l’inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali e che ledono l’onore o la riservatezza dei predetti;

h-ter) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-bis, comma 1, 268-ter, comma 1, ultimo periodo, 268-quater, commi 1, 2 e 3, e 293, comma 3;

h-quater) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

 

Art. 28.

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 240 e il comma 1-bis dell’articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

3. All’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi, e il comma 4 è abrogato.

4. L’articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.

 

Art. 29.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice dell’udienza preliminare alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 30.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, pari a 820.000 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

Voto regionale n. 20

Presentato dalla Regione Valle d'Aosta, il 12 giugno 2009

 

 

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Voto della regione Valle d'Aosta concernente "Invito al Parlamento ad un'attenta disamina delle norme previste nel disegno di legge in materia di intercettazioni"

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SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

Voto regionale n. 21

Presentato dalla Regione Piemonte, il 19 ottobre 2009

 

 

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Voto della regione Piemonte concernente l'esame del disegno di legge Senato n. 1611 relativo agli atti di indagine

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SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

PETIZIONE N. 848

d’iniziativa del Sig. Alessandro Rocchi, il 16 settembre 2009

 

 

 

 

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Il signor Alessandro Rocchi, di Roma, chiede norme in materia di intercettazioni al fine di salvaguardare la privacy dei cittadini e, al contempo, di garantire un adeguato contrasto alla criminalità

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Esame presso la Commissione giustizia

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2009

65ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il senatore CASSON (PD) insiste affinché la Commissione esamini in via prioritaria l'Atto del Governo 55-bis per il quale l'Esecutivo si è dichiarato disponibile, sebbene sia spirato il termine regolamentare, ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione. Osserva peraltro che sulla base di precedenti accordi raggiunti con il presidente Berselli, si era convenuto di rinviare il seguito della discussione generale congiunta sui disegni di legge di riforma del processo penale, alla settimana successiva alla conclusione del periodo elettorale. In relazione poi ai disegni di legge in materia di intercettazioni ritiene che i tempi ed i modi di esame dei suddetti provvedimenti dovrebbero essere rimessi all'Ufficio di Presidenza.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) insiste affinché sia avviato nella seduta odierna l'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni. Lo svolgimento della relazione illustrativa non influirà sul successivo prosieguo dei lavori, la cui tempistica sarà rimessa alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) si associa ai rilievi formulati dal senatore Casson insistendo affinché sia rinviato l'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni e sia convocato per la programmazione dei lavori quanto prima l'Ufficio di Presidenza. Appare inaccettabile l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno della Commissione, senza la preventiva convocazione dell'Ufficio di Presidenza in particolare quando non sussistono esigenze di urgenza.

 

Il senatore VALENTINO (PdL) ritiene che, in ragione della peculiarità della materia oggetto del disegno di legge n. 1611 e connessi, anche al fine di contribuire alla determinazione di un clima di collaborazione sarebbe opportuno accogliere la richiesta dei Capigruppo d'opposizione, rinviando ad una successiva seduta l'avvio dell'esame.

 

Il senatore LONGO (PdL) non condivide l'esigenza di rinviare l'avvio dell'esame, in quanto lo svolgimento della relazione illustrativa di per sé non influisce sulla congruità dei tempi di trattazione dei provvedimenti.

 

Il senatore MARITATI(PD), dopo aver sottolineato che le considerazioni da ultimo svolte dal senatore Longo celino di fatto una svalutazione dell'importanza della relazione illustrativa, insiste affinché l'esame sia rinviato anche in modo da consentire al relatore di illustrare i provvedimenti ad una Commissione con un adeguato numero di senatori presenti.

 

Il presidente CENTARO rinvia quindi l'avvio dell'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

 

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2009

66ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il presidente BERSELLI fa presente di aver proposto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, testè conclusosi, di procedere, in primo luogo, alla votazione delle osservazioni sull'atto del Governo n. 79 e, successivamente, alla illustrazione dei disegni di legge in materia di intercettazioni. Non essendo stato raggiunto in tale sede un accordo unanime, in particolare sulla sua proposta di tenere nel corso della prossima settimana alcune sedute notturne, avverte che sulla programmazione dei lavori deciderà la Commissione in sede plenaria nella seduta già convocata per domani, mercoledì 24 giugno 2009, alle ore 15,30. Comunica altresì che la seduta notturna odierna sarà sconvocata.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2009

67ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, svoltasi nel pomeriggio di ieri, non era stato raggiunto un accordo unanime sulla programmazione dei lavori della Commissione, sulla quale pertanto è chiamata a decidere quindi la Commissione in sede plenaria.

 

 Il PRESIDENTE propone di procedere nella seduta odierna, in primo luogo alla conclusione dell'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 79, e successivamente alla illustrazione introduttiva dei disegni di legge in materia di intercettazioni. Propone altresì di destinare le sedute pomeridiane di martedì, mercoledì e giovedì alla discussione generale congiunta dei disegni di legge suddetti. Conclude proponendo di rinviare la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alla seduta di giovedì pomeriggio, al termine del dibattito.

 

 La Commissione conviene.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

(Esame congiunto e rinvio)

 

 Il relatore CENTARO (PdL) riferisce dapprima sul disegno di legge n. 212, di iniziativa del senatore Cossiga, il quale configura obblighi informativi in capo alla magistratura nei confronti del Parlamento circa il numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazione telefoniche, nonché il numero dei sequestri o di fermi di plichi postali presso gli uffici postali disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale. Passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 547, di iniziativa del senatore Costa, i cui dieci articoli recano modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Si sofferma al riguardo, dapprima, sull'articolo 1, il quale, analogamente al disegno di legge n. 1611, prevede il divieto di pubblicazione della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stato ordinato lo stralcio o la distruzione in base alle norme vigenti. Dopo aver illustrato le modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale, dagli articoli 2, 3 e 4, dà conto brevemente degli articoli 5, 6 e 7. Riferisce poi sull'articolo 8, il quale stabilisce che gli atti relativi alle intercettazioni siano coperti dal segreto istruttorio fino alla conclusione dell'udienza di stralcio. Per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, nonché di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, gli articoli 9 e 10, sottolinea il relatore, prevedono un inasprimento del quadro sanzionatorio.

 Procede quindi ad illustrare i disegni di legge n. 781 e 932, i quali recano una modifica organica della normativa in materia di intercettazioni. Al riguardo, sottolinea preliminarmente che le disposizioni dei due provvedimenti appaiono in larga parte coincidenti. Dopo aver illustrato gli articoli 1, 2 e 3 dell'atto Senato n. 932, coincidenti con gli articoli 4, 5 e 6 dell'atto Senato n. 781, i quali estendono la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla captazione di flussi di dati telematici, all'intercettazione di corrispondenza postale, nonché alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativi di conversazioni e a quelle non captative di conversazioni che si svolgano in luoghi di privata dimora, dà conto dell'articolo 4 dell'atto Senato n. 932, analogo all'articolo 7 dell'atto Senato n. 781. Tali disposizioni modificano l'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento, introducendo un limite alle proroghe delle intercettazioni, fissato in tre mesi, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine. Dopo aver illustrato l'articolo 5 dell'atto Senato n. 932 e l'analogo articolo 8 dell'atto Senato n. 781, i quali disciplinano l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico in sede processuale, si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione, dagli articoli 6 dell'atto Senato n. 932 e 9 dell'atto Senato n. 781, riferisce sugli articoli 7 e 8 dell'atto Senato n. 932 e 10 e 11 dell'atto Senato n. 781. Tali disposizioni rispettivamente prevedono, attraverso l'introduzione di quattro nuovi articoli nel codice di procedura penale, una nuova procedura per l'acquisizione delle intercettazioni ritenute rilevanti per le indagini, e riformulano l’articolo 269 del codice di rito, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire.

Illustra quindi gli articoli 9 e 11 dell'atto Senato 932, analoghi agli articoli 12 e 14 del disegno di legge n. 781, i quali adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l’ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l’utilizzabilità in altro procedimento e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti.

Dopo aver illustrato gli articoli 10 dell'atto Senato n. 932 e 3 dell'atto Senato n. 781, i quali prevedono che nell'ordinanza che dispone una misura cautelare le intercettazioni possano essere richiamate solo nel contenuto, riferisce sull’articolo 12 del disegno di legge n. 932, analogo all'articolo 2 del disegno di legge n. 781, il quale limita l’esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite.

Dopo aver dato conto degli articoli 13 e 3 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781, i quali disciplinano l’udienza per la redazione del verbale di consistenza, in cui il giudice, in contraddittorio tra le parti, accerta la tipologia dei documenti relativi ad intercettazioni o raccolte di dati illegali e i soggetti destinatari della illecita captazione, riferisce sugli articoli 14 e 1 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781.

Tali disposizioni limitano il divieto di pubblicazione degli atti secretati al momento precedente a quello in cui l’imputato o il suo difensore abbiano potuto averne conoscenza. Si dispone inoltre il divieto di pubblicazione anche parziale della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del GIP, fino alla conclusione delle indagini preliminari. L'atto Senato n. 781 prevede una disciplina particolare per quanto riguarda la pubblicazione per riassunto o per contenuto.

Dopo aver illustrato l'articolo 15 dell'atto Senato n. 932, il quale attribuisce al procuratore della Repubblica l’obbligo di informare l’organo titolare del potere disciplinare in merito alle iscrizioni nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione, riferisce sugli articoli 16 e 15 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781, i quali prevedono che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell’archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre coperti da segreto. Dopo aver dato conto delle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, recate dagli articoli 18 e 19 di entrambi i disegni di legge, si sofferma sull'articolo 20 di entrambi i provvedimenti.

 Passa poi ad illustrare gli articoli 21 e 22, identici in entrambi i provvedimenti, i quali intervengono rispettivamente in materia di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale ed in materia di responsabilità da reato degli enti.

Dopo aver illustrato gli articoli 23 e 24 del disegno di legge n. 932, i quali rispettivamente conferiscono al soggetto leso la possibilità di richiedere al giudice, anche d'urgenza, l’adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento lesivo e recano talune modifiche alla legge sulla stampa, relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero mediante siti internet, si sofferma sulle modifiche al codice della privacy, introdotte dagli articoli 25 e 23 dei disegni di legge n. 932 e 781.

Conclude illustrando brevemente le norme dei disegni di legge recanti disposizioni di coordinamento, abrogazioni, nonché disposizioni transitorie e di copertura finanziaria. Osserva infine che il disegno di legge n. 781 interviene, inoltre, anche sulle disposizioni dell'articolo 380 del codice di rito introducendo l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter codice penale, e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previste dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1611, di iniziativa governativa, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, soffermandosi dapprima sui commi 1 e 2 dell'articolo 1. Il comma 1, aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli, mentre il comma successivo aggiunge ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui egli risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare. Illustra quindi il comma 3 dell'articolo 1, il quale, da un lato, estende il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso ai medesimi soggetti e, dall'altro stabilisce che l'annotazione, l'informativa e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori costituisce illecito disciplinare. Si sofferma poi sui commi da 4 a 8, i quali intervengono sulla disciplina della pubblicazione delle intercettazioni, prevedendo una serie di divieti. In particolare il comma 4 consente in ogni caso la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Il comma 6 prevede, poi, il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati per procedimenti e processi loro affidati. Ai sensi del comma 7 è vietata poi in ogni caso la pubblicazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione.

Riferisce poi sul comma 9 dell'articolo 1, il quale interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni estendendo il regime previsto per l’ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all’intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Illustra quindi il comma 10 dell'articolo 1, il quale reca modifiche all’articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni. Tale disposizione demanda la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al giudice per le indagini preliminari, al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del pubblico ministero. Per quanto riguarda, infine, i presupposti dell’autorizzazione a disporre le intercettazioni, all’attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato la norma sostituisce in via generale quella degli "evidenti indizi di colpevolezza", salvo che per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale per i quali il nuovo comma 3-bis dell'articolo 267 del codice di rito richiede la sussistenza di "sufficienti indizi di reato".

 

La seduta, sospesa alle ore 16, 30, riprende alle ore 20,35.

 

Il presidente CENTARO (PdL) riprende l'illustrazione del disegno di legge n. 1611, dopo aver illustrato il comma 11 dell'articolo 1, il quale novella l'articolo 268 del codice di procedura penale, relativo all’esecuzione delle operazioni di intercettazione, si sofferma sul comma 12, il quale modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo la conservazione dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero, e ridefinendo le competenze in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza. Dopo aver riferito sul comma 13, il quale circoscrive l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate al solo caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento di alcuni delitti, si sofferma sul comma 14, in materia di Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

I commi 15 e 16, sottolinea il relatore, intervengono invece sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni. Dopo aver illustrato il comma 17 dell'articolo 1, in materia di ordinanze che autorizzano una misura cautelare, si sofferma sul comma 18, il quale disciplina gli adempimenti esecutivi delle misure cautelari.

Di particolare rilievo sono poi le disposizioni in materia di atti coperti dal segreto introdotte dai commi 19 e 20 dell'articolo 1. In base a tali norme il segreto copre oltre che gli atti, anche le attività d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

 Dopo aver illustrato il comma 21, il quale introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo, che prevede l’obbligo del segreto per i verbali, i supporti e la documentazione custodita nell’archivio riservato, non acquisiti al procedimento e dispone che i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento, siano sempre coperti dal segreto e, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, siano invece coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, si sofferma sul comma 22, il quale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.

Dà quindi brevemente conto dei commi da 23 a 25 dell'articolo 1, recanti modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Si sofferma poi sulle modifiche al codice penale previste dal comma 26. In particolare la disposizione incide sulla fattispecie di cui all’articolo 379-bis del codice penale, in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, amplia la portata applicativa del delitto di violazione di domicilio; sul reato di pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione; sul nuovo reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; sul reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ed infine sul reato di omesso controllo per impedire l’indebita cognizione di intercettazioni.

Dopo aver illustrato il comma 27 in materia di responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, si sofferma sul comma 28, il quale novella l’articolo 8 della legge sulla stampa, con particolare riferimento al diritto di rettifica.

Dà conto poi del comma 29, il quale prevede una relazione annuale da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente, relazione da trasmettere successivamente alla Corte dei conti. I commi 30 e 31 dell'articolo 1, osserva il relatore, intervengono sul tetto massimo di spesa per le intercettazioni, demandandone la definizione annuale ad un decreto ministeriale, da adottarsi sentito il Consiglio superiore della magistratura. Dopo aver illustrato il comma 33, il quale novella il Codice della privacy, intervenendo in particolare sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia e delle misure adottabili a tutela dell’interessato, si sofferma sulle norme di cui ai commi 32 e 34 e 35, rispettivamente recanti disposizioni abrogative e transitorie.

 

 Dopo che il senatore LONGO (PdL) ha espresso vivo apprezzamento per la relazione del presidente Centaro, questi dichiara aperta la discussione generale congiunta, il cui svolgimento è peraltro rinviato alla prossima settimana.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 20,50.

 

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2009

68ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

 

 Il senatore CASSON (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge di iniziativa governativa, il quale, da un lato, limitando eccessivamente il ruolo delle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova, pregiudica di fatto l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono e dall'altro determina una iniqua limitazione della libertà di stampa. Esprime particolari perplessità sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di rito ed in particolare alla previsione, fra i presupposti, anche della sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, in luogo degli attuali "gravi indizi di reato". A ben vedere infatti tanto più gravi appaiono gli indizi, tanto meno indispensabile risulta essere l'intercettazione stessa. Analogamente non condivisibile appare l'attribuzione della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente del giudice per le indagini preliminari, al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. Tale previsione rischia di influire negativamente sulla funzionalità degli uffici giudiziari interessati, anche in ragione della trasmissione dei fascicoli fra le varie città. Le inefficienze della attribuzione ad un organo collegiale del potere autorizzatorio appariranno amplificate con particolare riguardo alle intercettazioni nei casi di urgenza. Si sofferma poi sulla nuova disciplina della durata delle operazioni di intercettazione, osservando come il limite massimo di durata rischia di pregiudicare importanti indagini su reati di particolare gravità. Sottolinea poi il carattere liberticida del disegno di legge n. 1161 nella parte in cui introduce sanzioni penali di particolare gravità nei confronti della stampa. Il provvedimento inoltre non dirime l'evidente contrasto tuttora esistente fra la disciplina di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale e le previsioni sull'obbligo del segreto per le intercettazioni di cui all'articolo 329 del codice di rito. Lamenta quindi l'assenza nel disegno di legge di un'adeguata tutela della riservatezza delle persone. A ben vedere infatti il disegno di legge, a differenza di quanto previsto nei provvedimenti di iniziativa dei senatori del partito democratico, non prevede un'adeguata responsabilizzazione dei soggetti implicati nelle operazioni di intercettazione ed in particolare, quindi della polizia giudiziaria, del personale delle cancellerie ed infine della magistratura. Non sono ravvisabili infatti nell'Atto Senato n. 1611 sanzioni disciplinari per i magistrati. Appare poi incomprensibile l'inserimento nel disegno di legge governativo di talune norme, quali quelle relative all'esercizio dell'azione penale nei confronti di ecclesiastici o religiosi del culto cattolico.

 Conclude quindi ribadendo il carattere liberticida del provvedimento governativo.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) nell'esprimere un giudizio critico sul disegno di legge governativo, si sofferma preliminarmente sulle ragioni che hanno spinto il legislatore, sia in passato che nell'attuale legislatura, ad intervenire per modificare la disciplina di tale importante mezzo di ricerca della prova. In particolare un intervento del legislatore si è reso necessario al fine di ovviare agli eccessivi costi del sistema delle intercettazioni. Su tale tematica, ricorda l'oratore, nel corso della passata legislatura, la Commissione giustizia del Senato ha svolto una indagine conoscitiva, che si è peraltro conclusa con l'approvazione di un documento. In relazione al problema dei costi osserva che maggiormente onerose appaiono le intercettazioni ambientali. L'intervento del legislatore poi è stato giustificato anche in ragione dell'esigenza di ovviare all'utilizzo distorto dello strumento delle intercettazioni, quale mezzo di ricerca dei reati. Tuttavia per ovviare a tali aspetti distorsivi del sistema non appare comunque giustificabile il tenore dell'intervento legislativo con particolare riguardo alle modifiche di cui all'articolo 266. In particolare esprime perplessità circa l'introduzione, fra i presupposti del provvedimento di autorizzazione, della sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Al riguardo osserva come talvolta per contrastare i reati più gravi, peraltro non interessati da tale riforma, risultano utili intercettazioni su reati di minori gravità. Sarebbe stato più opportuno rivedere allora la logica intera del sistema, magari valutando l'opportunità di utilizzare le intercettazioni unicamente quale strumento per il reperimento della prova del reato, così come avviene nel sistema britannico. Al riguardo sottolinea tuttavia come anche in tale ordinamento si stia, alla luce del fenomeno del terrorismo internazionale, rivalutando tale impostazione. Esprime poi preoccupazione per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 in materia di sostituzione del pubblico ministero. Analogamente destano perplessità le norme di cui al comma 12 dell'articolo 1 in materia di conservazione della documentazione presso un archivio riservato.

 Si sofferma quindi sul comma 10 dell'articolo 1, sollecitando una riflessione sulle possibili conseguenza sull'efficienza degli uffici giudiziari derivanti dall'attribuzione della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale. Al riguardo sottolinea come tale accentramento di competenza, già introdotto, con riguardo alla questione dei rifiuti, nella regione Campania, abbia influito negativamente sulla funzionalità degli uffici giudiziari interessati.

Conclude rilevando come l'intervento del Governo, il quale si è concretizzato in un diffuso aumento delle sanzioni penali, nella introduzione di nuove fattispecie di reato, nonché in irrazionali interventi sul sistema della geografia giudiziaria, appaia volto a paralizzare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) osserva preliminarmente come il fenomeno delle intercettazioni afferisca a due distinti ordini di problemi: da un lato il rapporto fra rispetto della libertà di stampa e tutela della riservatezza e dall'altro il contemperamento fra le esigenze investigative e i limiti all'attività accertatoria. In concreto l'intervento del legislatore si è reso necessario in ragione della presenza di evidenti distorsioni nel funzionamento del sistema delle intercettazioni, fra le quali in primo luogo le reiterate violazioni degli obblighi di segretezza e l'uso distorto dei mezzi di informazione. Un ulteriore elemento di criticità nell'attuale sistema appare poi ravvisabile nell'eccessivo e diffuso ricorso all'attività di intercettazione, quale strumento per la ricerca di reati, con un evidente impatto anche di carattere finanziario. Il disegno di legge del governo ha tentato di dare risposte concrete a tali problemi, cercando di introdurre correttivi in grado di conciliare, nel migliore dei modi, le diverse esigenze. Alla luce di tali considerazioni devono essere valutate le modifiche all'articolo 267 del codice di rito, le quali, sebbene non del tutto scevre da problemi di carattere applicativo, rappresentano un contemperamento fra l'esigenza di limitare usi distorsivi delle intercettazioni con quella di assicurare l'interesse pubblico alla repressione dei reati. Svolge infine talune considerazioni sulla lettera a) del comma 10 dell'articolo 1, nella parte in cui attribuisce al tribunale distrettuale in composizione collegiale la competenza ad autorizzare le intercettazioni.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime in primo luogo vivo apprezzamento per quanto affermato dal presidente Berselli in un' intervista pubblicata alcune settimane fa circa il fatto che, dopo che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha esaminato il disegno di legge sulle intercettazioni per più di un anno, con un iter estremamente complesso, non ci si possa aspettare che il Senato, e in particolare la Commissione giustizia, abdichi alle sue prerogative legislative limitandosi ad un formale esame e ad una rapida sanzione di quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento.

Oltre tutto non sembra che un esame così lungo, accurato e approfondito come quello svoltosi alla Camera dei deputati abbia prodotto risultati pari agli sforzi profusi, dal momento che anzi il testo in esame appare indubbiamente pessimo.

Il disegno di legge n. 1611, accanto a disposizioni effettivamente riferite alla tematiche delle intercettazioni, ne reca alcune del tutto estranee, quali le nuove norme in materia di astensione del giudice, che oltre tutto appaiono singolarmente non scritte.

In particolare, all'articolo 36 del codice di procedura penale, è introdotta una nuova motivazione dell'obbligo di astensione - quella di cui alla lettera h-bis) - senza che sia stabilita una corrispondente facoltà di ricusazione, mentre all'articolo 53, comma 2, viene aggiunta fra le cause di sostituzione del pubblico ministero in udienza quella che il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultino indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale; poiché l'iscrizione nel registro degli indagati è il primo atto che deve seguire a qualsiasi notizia di reato nominativa, prima quindi dello svolgimento di qualsiasi indagine sulla sua fondatezza, con una simile norma si attribuisce all'imputato il potere di ottenere, attraverso una semplice denuncia, la sostituzione del pubblico ministero si udienza ogni volta che lo desideri.

 Venendo al merito delle norme riguardanti il tema principale del disegno di legge, quello delle intercettazioni, si tratta certamente di una questione rilevante, che da oltre 11 anni è oggetto di tentativi di riforma; va tuttavia osservato che su questa materia si tenta da anni di influenzare la pubblica opinione con dati non corrispondenti alla realtà - come quello relativo al numero di persone intercettate, che viene gonfiato utilizzando moltiplicatori impropri, quali il numero delle utenze poste sotto controllo e quello delle proroghe delle autorizzazioni, mentre non supera le 30.000 persone, non diversamente da quanto avviene in altri paesi europei - ovvero con dati, come nel caso dei costi effettivamente enormi, che vengono presentati come una conseguenza dell'eccessivo ricorso alle intercettazioni, laddove sono invece determinati da inefficienze, se non peggio, insite nelle norme e nella loro applicazione.

 Si pensi al dato, emerso dallo studio compiuto dal Ministero nella scorsa legislatura, delle apparecchiature per le intercettazioni noleggiate con costi quintupli rispetto a quelli che dovrebbero essere sopportati per acquistarle o all'ambiguo ruolo dei gestori dei servizi telefonici.

 Del resto sperimentazioni condotte in alcuni uffici giudiziari hanno dimostrato che vi è la possibilità di abbattere i costi in maniera drastica; si pensi al fatto che la Corte d'appello di Roma, con un numero di intercettazioni pressoché pari a quello di Reggio Calabria, ha speso l'anno scorso per questa attività 4 milioni di euro, contro i 27 milioni della Corte d'appello reggina.

 Come si vede, le criticità che si verificano nella gestione del sistema delle intercettazioni telefoniche si sarebbero dovute affrontare prima di tutto incidendo su elementi diversi da quelli recate dalla disciplina del codice di procedura penale sulle intercettazioni.

 E invece su queste norme che principalmente interviene il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, e lo fa in maniera quanto mai criticabile.

 Al di là degli aspetti più gravi della riforma, va osservato come anche la formulazione delle disposizioni lasci molto a desiderare: ad esempio invece di cogliere questa occasione per eliminare l'ambiguo tertium genus della pubblicazione del contenuto - che dovrebbe essere diversa sia dalla pubblicazione parziale, dalla pubblicazione cioè di parti virgolettate, sia dalla pubblicazione per riassunto, e che la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora riuscite a definire in modo univoco - e sono state invece ampliate le ipotesi in cui ricorre.

 Tralasciando di soffermarsi, poiché già è stato fatto da altri colleghi, sulla incongruità e la pericolosità della formula secondo la quale, eccettuato che per alcuni reati, le intercettazioni possono essere autorizzate solo a fronte di evidenti indizi di colpevolezza, il senatore Li Gotti osserva come l'elencazione dei reati per i quali sono previste minori limitazioni, appare lacunosa - si pensi all'esclusione da tali ipotesi, almeno in molti casi, di un delitto grave come quello previsto dall'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

 Le limitazioni soggettive poi possono condurre a risultati assolutamente paradossali; si pensi al caso in cui sia intercettata una conversazione nella quale la persona la cui utenza è sotto controllo preannuncia all'interlocutore che istruzioni sulla consumazione di un reato verranno comunicate sull'utenza di un terzo soggetto, che è però estraneo alle indagini e la cui utenza non potrà pertanto essere messa sotto controllo.

 Si tratta solo di alcune delle gravi incongruenze che rischiano di mettere a repentaglio, se il disegno di legge verrà approvato così com'è, gran parte delle attività investigative sui più gravi reati.

 Egli preannuncia quindi che il Gruppo Italia dei Valori si impegnerà per impedire che il disegno di legge possa essere approvato nella sua attuale formulazione e per tentare almeno di apportare significativi miglioramenti.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2009

70ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

 

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

 

Il senatore CASSON (PD) chiede in primo luogo che venga acquisita dalla Commissione una lettera inviata al Presidente del Consiglio e al Presidente del Senato dal rappresentante dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa Miklos Haraszti, avente ad oggetto il disegno di legge in titolo.

Egli fa quindi presente che, in base ai precedenti accordi tra i Gruppi e la Presidenza, nella giornata di oggi si sarebbe dovuta concludere la discussione generale. Poiché però la seduta di ieri, come è noto, non ha avuto luogo, egli chiede al Presidente di prevedere un'ulteriore seduta di discussione generale per consentire di intervenire ai senatori Ceccanti, Della Monica e Maritati, che si erano già iscritti a parlare per ieri, e che per impegni inderogabili non potranno parlare oggi.

 

Il presidente BERSELLI, dopo aver dato al senatore Casson assicurazione che si attiverà per l'acquisizione del documento da lui segnalato, ritiene che gli interventi dei senatori Ceccanti, Della Monica e Maritati potranno aver luogo nella mattinata di martedì 7 luglio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 20 dello stesso giorno. A tal fine, egli propone di assumere il disegno di legge n. 1611, di iniziativa del Governo e approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base.

 

Dopo una discussione sulle modalità di verifica del numero legale in Commissione, cui partecipano la senatrice INCOSTANTE (PD), la senatrice ADAMO (PD), il senatore CAROFIGLIO (PD), il senatore LONGO (PdL) e il presidente BERSELLI, la Commissione approva a maggioranza l'adozione del disegno di legge n. 1611 quale testo base.

 

Riprende la discussione generale.

 

 La senatrice ADAMO (PD) esprime preliminarmente un giudizio critico sulla decisione dell'Esecutivo di giungere all'approvazione del disegno di legge, presso l'altro ramo del Parlamento, attraverso il ricorso al voto di fiducia. Tale scelta, che comprime l'attività legislativa parlamentare, appare quanto mai grave se si considera che le disposizioni di tale provvedimento afferiscono ed incidono su diritti costituzionalmente rilevanti. A suo parere la riforma della materia delle intercettazioni dovrebbe fondarsi sulla ricerca di un adeguato equilibrio fra l'esigenza di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e il bisogno di assicurare l'effettività di tale importante strumento di ricerca della prova quale mezzo per perseguire i reati. Svolge quindi talune considerazioni critiche sull'articolo 1, comma 10, nella parte in cui sostituisce, con riguardo ai presupposti dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, all'attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato quella degli "evidenti indizi di colpevolezza". Al riguardo osserva che proprio quando si è in presenza di evidenti indizi di colpevolezza appare del tutto inutile il ricorso stesso allo strumento dell'intercettazione. Rileva poi come le modifiche che si vogliono introdurre alla normativa in materia di intercettazioni rischino di creare un serio pregiudizio per le indagini per reati di particolare gravità. Sottolinea quindi che sarebbe stato più opportuno intervenire in modo puntuale al fine di correggere i soli abusi che nel corso degli anni si sono perpetrati attraverso il ricorso alle intercettazioni, senza un complessivo stravolgimento dell'istituto. Rileva poi il carattere liberticida del disegno di legge del Governo nella parte in cui introduce sanzioni penali di notevole entità nei confronti della stampa, determinando un vulnus evidente alla libertà di informazione. Conclude sottolineando l'inopportunità dell'introduzione di talune norme quali quelle con le quali si procede all'individuazione delle autorità ecclesiastiche destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici e religiosi del culto cattolico.

 

 La senatrice INCOSTANTE (PD) critica in primo luogo il ricorso, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, all'istituto del voto di fiducia, in quanto esso relega il Parlamento al ruolo di mera cassa di risonanza del volere della maggioranza di Governo. Sulla materia delle intercettazioni sarebbe stato, a suo parere, invece, quanto mai opportuno un ampio e costruttivo confronto anche con le forze politiche dell'opposizione. Con riguardo al merito del disegno di legge governativo, osserva come esso, limitando eccessivamente il ruolo delle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova, pregiudichi in concreto l'interesse pubblico a reprimere i reati, tradendo in tal modo anche il mandato che i cittadini hanno, in sede elettorale, conferito all'attuale maggioranza. Si sofferma quindi criticamente sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di procedura penale ed in particolare sulla introduzione, fra i presupposti, della sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, criterio che appare eccessivamente legato alla soggettività del reo. Esprime poi un giudizio critico sul comma 14 dell'articolo 1, nella parte in cui disciplina le operazioni di intercettazione effettuate nei confronti di utenze riconducibili ad appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza. A differenza del disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura l'Atto Senato n. 1161 non interviene in modo efficace sulla problematica della tutela delle persone indirettamente intercettate ma non implicate nelle indagini. Analogamente non condivisibile appare la limitazione circa l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate. Ciò, in quanto, molte volte utili elementi per le indagini su reati di particolare gravità, quali quelli per il contrasto di fenomeni di criminalità organizzata, sono acquisiti attraverso intercettazioni effettuate nell'ambito di indagini su reati minori. Al riguardo fa presente che viva preoccupazione per tali modifiche è stata manifestata non solo dai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, ma anche dal Procuratore nazionale antimafia e dal Consiglio superiore della Magistratura. Si sofferma quindi criticamente sulla nuova disciplina della durata delle operazioni di intercettazione, osservando come il limite massimo stabilito dal disegno di legge rischi di apparire incongruo in relazione ad indagini su reati di particolare gravità. Analogamente non appare condivisibile l'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina dei reati in materia di traffico dei rifiuti. Su tale aspetto ricorda che un giudizio critico è stato espresso anche dal Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Conclude denunciando la violazione della libertà di informazione, perpetrata dal provvedimento attraverso un inasprimento delle sanzioni nei confronti della stampa.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) esprime in primo luogo il proprio profondo rammarico per l'intendimento che la maggioranza di Governo sta palesando di procedere alla approvazione del disegno di legge senza un adeguato confronto con l'opposizione. Al riguardo osserva come in un sistema democratico sia quanto mai grave che il Parlamento si trovi sempre a decidere sulla base della sola logica della appartenenza politica. Con riguardo al merito del provvedimento si sofferma criticamente sulle modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale ed in particolare sulla decisione di sostituire all'attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato quella degli "evidenti indizi di colpevolezza". Al riguardo invita il Governo e la maggioranza a riflettere sul valore semantico dell'aggettivo "evidente". Il concetto di evidenza appare, a ben vedere, riconducibile alla immediata visibilità dell'indizio e non certo alla oggettiva consistenza dell'indizio stesso. Per tale ragione ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere la vigente formulazione, la quale prevede appunto che per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sia necessario verificare la presenza di gravi indizi di reato. Ben più grave peraltro appare il non corretto richiamo al criterio della colpevolezza, il quale risulta legato all'elemento soggettivo del reato. Esprime poi un giudizio critico per l'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni. Tale modifica di competenza rischia di determinare una serie di problemi di ordine pratico e di garanzia della riservatezza, nonché un aumento dei costi del sistema, per il trasferimento dei fascicoli contenenti gli atti di indagine dalle singole procure al tribunale distrettuale. Conclude soffermandosi criticamente sul comma 13 dell'articolo 1, nella parte in cui, novellando l'articolo 270 del codice di rito, circoscrive l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate. Sarebbe stato, a suo parere, quanto meno opportuno ammettere l'utilizzabilità di tali intercettazioni nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di delitti per i quali è sempre consentito l'arresto obbligatorio in flagranza.

 

 Il senatore LUMIA (PD) ritiene che compito precipuo della politica sia, in questo momento storico, far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica sempre più sentite dalla comunità e alle quali l'attuale Governo dichiara di essere sensibile. In concreto però l'azione dell'Esecutivo appare, a suo parere, alquanto inconsistente. Da un lato, infatti, i disegni di legge in materia di sicurezza che si sono susseguiti nel corso della attuale legislatura non hanno introdotto misure concrete per fronteggiare i reali problemi connessi alla sicurezza pubblica e, dall'altro, il disegno di legge governativo in esame sta arrecando, attraverso una eccessiva limitazione dello strumento delle intercettazioni, un serio vulnus a tale importante mezzo di ricerca della prova per il perseguimento dei reati.

 L'operato del Governo, inoltre, appare del tutto in contrasto con il principio, comune a tutte le democrazie più avanzate, dello stretto rapporto fra esercizio del potere e responsabilità. Gli interventi legislativi dell'Esecutivo, ivi incluso il disegno di legge in esame, sembrano ispirati invece ad una logica opposta, che rischia di indebolire il sistema. In relazione al merito del provvedimento, osserva come la riforma del sistema delle intercettazioni delineata rischi di pregiudicare le indagini per l'accertamento di gravi reati ed in particolare per quelli connessi al fenomeno della criminalità organizzata. Le norme del provvedimento, come rilevato dallo stesso procuratore nazionale antimafia, sono destinate ad incidere indirettamente in modo negativo sul contrasto del fenomeno della criminalità organizzata. Esprime poi un giudizio critico per la decisione del Governo di apporre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la fiducia sul provvedimento, la quale ha impedito che su tale materia avesse luogo un costruttivo dibattito parlamentare. Nel merito, il disegno di legge introduce in materia di intercettazioni un sistema di doppio binario; se tale scelta rappresenta una svolta quanto mai condivisibile rispetto all'impostazione cui in passato aveva aderito il centro-destra in materia di lotta alla criminalità organizzata, determina, nel modo con il quale è stato disciplinato, una serie di problemi di carattere applicativo. Al riguardo, sottolinea l'evidente contraddizione fra quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 in materia di limiti all'autorizzazione alle intercettazioni e la lettera f) del comma 10. Lamenta in particolare la mancata inclusione nell'ambito applicativo di quest'ultima norma dei tabulati telefonici e delle riprese audiovisive, strumenti che, in concreto, si sono rivelati utili in importanti indagini, quale quella che si è conclusa con l'arresto del boss mafioso Provenzano.

 Esprime poi un giudizio critico sulla disciplina relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate. Tale disciplina infatti sembra non tener conto del fatto che importanti elementi per indagini su reati di criminalità organizzata sono spesso stati acquisiti attraverso intercettazioni autorizzate in procedimenti per reati comuni di minore entità. Dopo essersi soffermato criticamente sul comma 10 dell'articolo 1, nella parte in cui riformula i presupposti per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni, esprime un giudizio critico per la mancata disciplina delle operazioni di intercettazione per via telematica. Conclude svolgendo considerazioni critiche sulle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 53 del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede fra i casi di sostituzione del pubblico ministero, quello in cui lo stesso pubblico ministero risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale di cui è titolare.

 

 Il senatore VITA (PD) osserva come il disegno di legge in esame rischi di qualificarsi come l'ennesimo episodio di un'azione di Governo che, in particolare nelle materie afferenti all'ordine pubblico e alla giustizia, appare ispirata soprattutto dall'urgenza di offrire alla pubblica opinione un'immagine di rigore e severità, finendo però per produrre delle leggi che sono al tempo stesso brutte e impraticabili.

 Così è stato per il disegno di legge in materia di sicurezza, così potrebbe essere - se non vi sarà da parte della maggioranza, come egli si augura, una disponibilità a discutere e a riconsiderare almeno gli aspetti peggiori di questo articolato - per il disegno di legge in esame.

 Per quanto riguarda infatti le complicate limitazioni che vengono apportate alla possibilità stessa di ricorrere alle intercettazioni, queste da un lato, come è stato ben detto negli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, rischiano di ostacolare gravemente l'attività di contrasto di molti gravi reati - ed egli stesso ricorda, sulla base della sua esperienza di sottosegretario alle comunicazioni, quale importanza possano avere le intercettazioni ai fini del perseguimento dei reati commessi in rete telematica, come ad esempio la pedopornografia - mentre dall'altro lato possono risultare insufficienti a porre sotto controllo attività di intercettazione svolte fuori o al limite della legge, in presenza dello sviluppo di tecnologie sempre più invasive, si pensi a Echelon.

 Questo stesso ondeggiare tra una severità soffocante e una scarsa capacità di conseguire gli obiettivi prefissati, si può riscontrare nel complesso delle disposizioni che regolamentano la pubblicazione delle intercettazioni.

 L'intento generale del disegno di legge in questa materia, infatti, sembra quello di mantenere viva una sorta di minaccia preventiva nei confronti degli operatori dell'informazione, in parte costruendo meccanismi veri e propri di censura, in parte incoraggiando forme di autocensura: si tratta a suo parere di un'impostazione culturale e politica miope, che non tiene conto del ruolo che la libera stampa ha avuto nel nostro Paese - anche attraverso la legittima pubblicazione di narrazioni che traevano origini da intercettazioni telefoniche - nell'illuminare, nel corso di questi ultimi decenni, aspetti della vita pubblica e della realtà sociale del nostro Paese che sono poi diventati oggetto di dibattito, di confronto, di interventi politici e normativi.

 Al tempo stesso, però, il disegno di legge non offre strumenti veramente efficaci per la protezione della privacy di soggetti coinvolti, magari anche occasionalmente, in intercettazioni investigative.

 Egli ribadisce quindi il suo appello alla maggioranza a non forzare inutilmente i tempi dell'approvazione di questo disegno di legge; in tal modo, eviterebbe anche di dare l'impressione che questa accelerazione sia determinata dal desiderio di proteggere alti esponenti del Governo da critiche e polemiche, impressione che dovrebbe essere in realtà ingiustificata dal momento che esse si fondano su notizie ed elementi che non traggono origine da intercettazioni telefoniche.

 Il senatore Vita ritiene infine che la maggioranza non dovrebbe ignorare il fatto che l'intero mondo del giornalismo italiano, indipendentemente dalla sua collocazione politica, ha espresso - con pochissime eccezioni fra le testate più schierate e vicine al Governo - vivissime perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati e sui rischi per la libertà di stampa.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009

71ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 10,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

- e voto regionale n. 20 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) formula un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale, invece di assicurare adeguata tutela alla dignità e alla riservatezza delle persone lese da un uso spesso disinvolto delle fughe di notizie, prevede una inaccettabile limitazione dell'istituto delle intercettazioni, incidendo in modo negativo sulle esigenze di sicurezza e sulla libertà di stampa.

 Il disegno di legge di iniziativa governativa poi pone evidenti problemi di incostituzionalità. In primo luogo infatti una evidente lesione delle garanzie costituzionali è determinata dal comma 10 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Tale previsione determina una evidente paradosso, per il quale risulterebbero oggetto di intercettazione solo i soggetti già controllati e ben individuati, mentre non sarebbe consentito intercettare persone ignote o poche conosciute rispetto alle quali non esisterebbero altri mezzi efficaci. Tale disposizione in altri termini costituisce una violazione del principio di ragionevolezza nonché del diritto alla sicurezza dei cittadini.

 Un'ulteriore violazione del principio di ragionevolezza è poi determinato dal comma 34 dell'articolo 1, il quale prevede che la nuova disciplina non possa trovare applicazione con riguardo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Tale normativa transitoria rischia di determinare gravi ed ingiustificate disparità di trattamento.

 Infine il disegno di legge governativo lede evidentemente il diritto di cronaca, con sanzioni sproporzionate che coinvolgono anche gli editori, in nome da un lato del legittimo diritto alla riservatezza e dall'altro dell'articolo 15 della Costituzione che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Al riguardo sottolinea come dietro il provvedimento si nasconda in realtà il tentativo del tutto strumentale di comprimere il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione. La limitazione del diritto di cronaca, che si sostanzia nel divieto di pubblicazione anche per riassunto degli atti non più coperti da segreto, nell'equiparazione delle riprese visive anche in luogo pubblico alle intercettazioni, nonché nelle modalità di rettifica previste, ribadisce l'oratore, non va a ledere soltanto chi fa informazione, ma comprime più gravemente il diritto alla libertà di espressione e di informazione di ciascuno.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) rinvia preliminarmente ai rilievi e alle osservazioni contenute nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 781, il quale, in larga parte, riprende l'esito dei lavori e del dibattito svoltosi su analoga iniziativa legislativa nel corso della XV legislatura. Con riguardo all'istituto delle intercettazioni osserva come sia necessario intervenire sugli aspetti di malfunzionamento del sistema, salvaguardandone tuttavia l'efficacia. Tali strumenti, a ben vedere, rappresentano un importante mezzo di ricerca della prova, essenziale soprattutto nelle indagini finalizzate al contrasto della criminalità organizzata. Limitare lo strumento delle intercettazioni significa quindi depotenziare la lotta contro la criminalità.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede, quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Tale categoria appare, a suo parere, inaccettabile, in quanto indirizzata soggettivamente verso un determinato autore del reato. Sottolinea peraltro come tanto più gravi appaiano gli indizi di reato, tanto meno necessaria risulti essere l'intercettazione ai fini dell'indagine. La nuova disciplina delle intercettazioni inoltre risulta del tutto inadeguata nei casi di reati contro ignoti. La limitazione poi circa l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate rischia di determinare una grave lesione dell'esercizio dell'azione penale.

 Esprime quindi perplessità sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, le quali, così come formulate, si prestano ad evidenti strumentalizzazioni da parte degli indagati, con un'evidente lesione non solo del principio del giudice naturale precostituito ma anche della giusta durata dei processi.

 Analogamente ritiene non condivisibile l'equiparazione alle intercettazioni delle riprese di immagini non captative. Tale previsione appare peraltro contrastante con i poteri di controllo urbano di recente riconosciuti ai sindaci dei comuni.

 Irragionevole risulta inoltre l'equiparazione della disciplina prevista per le intercettazioni, anche ai tabulati telefonici. Dopo aver espresso un giudizio critico sul comma 14 dell'articolo 1, nella parte in cui si pone in contrasto con gli articoli 101 e 112 della Costituzione, invita a riflettere sulle conseguenze applicative derivanti dalla attribuzione ai tribunali distrettuali in composizione collegiale delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni.

 Con riguardo poi alle norme volte ad evitare le fughe di notizie, pur essendo favorevole ad una responsabilizzazione degli uffici, osserva come in concreto, sia spesso difficile riuscire ad individuare i reali responsabili.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede al Presidente, anche alla luce di recenti notizie di stampa, di chiarire quale sia l'orientamento della Presidenza in ordine ai tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni. In particolare chiede di sapere se si intenda confermare la conclusione della discussione generale per la giornata di oggi e se sia stata valutata l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per questa sera.

 Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nonché del Procuratore nazionale antimafia.

 

 Il senatore CASSON (PD) chiede, a nome del senatore Maritati, di rinviare l'intervento di quest'ultimo alla seduta pomeridiana di oggi.

 Chiede poi alla Presidenza di chiarire se sia stata acquisita la lettera del rappresentante dell'OSCE sul disegno di legge in materia di intercettazioni. Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti delle associazioni della stampa e degli editori, nonché delle Procure distrettuali antimafia e dei rappresentanti dell'avvocatura.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) invita il Presidente a valutare l'opportunità di concedere tempi ulteriori ai Gruppi per l'integrazione degli interventi in discussione generale. Sottolinea poi l'esigenza di procedere all'audizione del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, al fine di ottenere chiarimenti sulle conseguenze applicative derivanti dal trasferimento delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni ai tribunali distrettuali.

 

 La senatrice ALLEGRINI (PdL), nel sottolineare il rilievo che la tematica della libertà di informazione riveste per l'OSCE, si dichiara disponibile a prendere contatti con i rappresentanti di tale organizzazione, al fine di acquisire elementi utili per l'istruttoria legislativa dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

 

 Il senatore CASSON (PD) sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti di tale organizzazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di intercettazioni.

 

 Il sottosegretario CALIENDO preannuncia l'intendimento del Governo di non sollecitare l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato prima della pausa estiva. Nel sottolineare come già la Commissione giustizia della Camera dei deputati abbia svolto un ampio ciclo di audizioni in materia di intercettazioni, si dichiara non contrario alle richieste di audizioni emerse nel dibattito, a condizione che esse non rappresentino un pretestuoso strumento di dilazione dei tempi d'esame del provvedimento. Dopo aver ricordato come la normativa transitoria del disegno di legge governativo sia analoga a quella di cui al disegno di legge governativo della passata legislatura, svolge talune considerazioni sulla nuova formulazione dell'articolo 267. Al riguardo pur sottolineando come l'aggettivo "evidente" indichi la sussistenza di oggettivi elementi di colpevolezza, preannuncia la disponibilità del Governo a valutare, di concerto con la Commissione, una nuova formulazione della norma. Conclude soffermandosi sugli interventi volti a contrastare le fughe di notizie in relazione alle quali ritiene non fondati i rilievi formulati dalla senatrice Della Monica.

 

 Il presidente BERSELLI, tenuto conto di quanto maturato in questi giorni circa l'orientamento politico sui tempi di esame del cosiddetto pacchetto giustizia, emerso da recenti notizie di stampa, e che sarà reso ufficiale nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per oggi alle ore 17, sottolinea l'esigenza di procedere alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per valutare una eventuale nuova programmazione dei tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

 Preannuncia il possibile differimento del termine per la presentazione degli emendamenti, a conclusione dello svolgimento di un ciclo di audizioni. Al riguardo sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione, anche del Procuratore nazionale antimafia, della Federazione nazionale della stampa italiana, nonché del Consiglio nazionale forense. Ricorda peraltro che, in considerazione del carattere informale delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento, non sono state apprestate adeguate forme di pubblicità. Ritiene opportuno comunque che la Commissione concluda nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale sui disegni di legge. Accedendo alla richieste del senatore Li Gotti si dichiara disponibile tuttavia a concedere ulteriori tempi per l'integrazione degli interventi già svolti in discussione generale.

 

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato oggi, alle ore 19,30, per la programmazione dei lavori relativi all'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

 

 La seduta termina alle ore 11,30.

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009

72ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Intervengono il sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

- e voto regionale n. 20 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Il senatore MARITATI (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1611 e sulle sue reali finalità. A suo parere tale provvedimento in realtà più che alla tutela della riservatezza, sembra volto a limitare il potere della magistratura. Al riguardo sottolinea come analogo tentativo di comprimere i poteri della magistratura requirente, incidendo sui suoi rapporti con la polizia giudiziaria, sia portata avanti con le disposizioni del disegno di legge di riforma del processo penale, ancora in corso di esame in Commissione.

Esprime poi il proprio rammarico per la mancanza di interventi da parte dell'attuale Governo volti a favorire la professionalità e la formazione permanente dei magistrati. Al riguardo sottolinea come un'elevata professionalità sia garanzia di tutela dei diritti dei cittadini.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, osservando come esse, anche alla luce della propria esperienza professionale di magistrato, possano prestarsi a inique strumentalizzazioni.

 In linea generale ritiene che il perseguimento della verità e la repressione dei reati debbano rappresentare le finalità dell'amministrazione della giustizia, ed in tale contesto il ruolo delle intercettazioni appare imprescindibile. Una normativa in materia di intercettazioni deve basarsi, a suo parere, su un oculato bilanciamento fra le esigenze investigative e la tutela della privacy dei soggetti indagati.

 Si sofferma quindi sulla tematica relativa ai costi delle intercettazioni. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire la ragione per la quale non abbia ritenuto di dar seguito ai progetti, avviati nel corso della passata legislatura, volti ad introdurre nuovi sistemi operativi di intercettazione a basso costo.

 Dopo aver ribadito le proprie critiche sulle disposizioni del disegno di legge governativo volte a limitare l'utilizzabilità delle intercettazioni, si sofferma criticamente sull'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni. Svolge infine considerazioni critiche sul disegno di legge governativo nella parte in cui determina una inaccettabile compressione della libertà di stampa, adducendo quale unica ragione di giustificazione la volontà di reprimere il dannoso fenomeno delle fughe di notizie.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV), integrando l'intervento già svolto, invita in primo luogo a valutare l'opportunità di integrare l'elenco dei reati di cui all'articolo 1, comma 9, con il delitto di stalking, recentemente introdotto nell'ordinamento. Si sofferma poi sul comma 5 dell'articolo 1, sollecitando una riflessione sulla compatibilità fra quanto previsto dal comma 2-bis, inserito all'articolo 114 del codice di procedura penale e quanto stabilito al comma 17, capoverso 2-quater.

 Si sofferma poi sul comma 10 dell'articolo 1, ed in particolare sulla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. Tale norma, nella parte in cui fa riferimento al solo "decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione", sembra trovare applicazione unicamente con riguardo alle intercettazioni autorizzate in via di urgenza. A ben vedere infatti, nei casi ordinari le intercettazioni sono autorizzate con decreto motivato del tribunale del capoluogo del distretto, mentre è solo nei casi di urgenza, di cui al comma 2 dell'articolo 267 del codice di rito, che il pubblico ministero dispone le operazioni con proprio decreto.

 Con riguardo al comma 11 dell'articolo 1, invita a valutare la coerenza fra quanto previsto nei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 268 del codice penale, introdotti dalla lettera d), e l'articolo 4 della medesima disposizione.

 Sollecita infine una riflessione sulla formulazione del comma 30 dell'articolo 1, nella parte in cui non sembra tener conto del nuovo assetto organizzativo introdotto dall'articolo 70 della legge sull'ordinamento giudiziario con riguardo agli uffici delle procure distrettuali.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD), integrando l'intervento già svolto nel corso della seduta antimeridiana, si sofferma sull'articolo 1, comma 10 ed in particolare sulla disciplina delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti. Al riguardo, esprime un giudizio critico sulla formulazione del comma 1-quater dell'articolo 267 del codice di procedura penale, il quale prevede che l'acquisizione della documentazione del traffico telefonico sia sempre consentita al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato ovvero nelle immediate vicinanze di esso. Formula quindi un giudizio critico anche sul comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui sembra prevedere quale condizione di validità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni, l'acquisizione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Tale previsione rischia di impedire la possibilità di ricorrere allo strumento delle intercettazioni nei casi di particolare urgenza. Far discendere peraltro dalla mancanza dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica l'invalidità dell'atto posto in essere rischia di incidere anche sull'esercizio dell'azione penale. Al riguardo ricorda che la Suprema corte di cassazione ha affermato la validità delle misure cautelari, adottate in mancanza dell'assenso, del procuratore della Repubblica.

 

 Il sottosegretario CALIENDO interviene brevemente per ribadire l'esigenza di modificare la vigente normativa in materia delle intercettazioni, la quale non è stata in grado in molti casi di impedire il fenomeno delle fughe di notizie, con gravi lesioni del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.

 

 E' dichiarata chiusa la discussione generale congiunta.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,30.

 

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2009

73ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 Il presidente BERSELLI riferisce le determinazioni adottate, di comune accordo, nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi ieri, martedì 7 luglio alle ore 19,30.

 In quella sede si è concordato, in primo luogo, di procedere allo svolgimento di una breve indagine conoscitiva sulle questioni relative alle intercettazioni, con riguardo all'esame del disegno di legge n. 1611, già adottato come testo base dalla Commissione. Alla luce di tale determinazione, nonché dell'orientamento emerso nel corso della riunione di ieri della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in ordine ai tempi d'esame del cosiddetto "pacchetto giustizia", si è convenuto di rinviare il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1611, a conclusione del ciclo di audizioni. Con riguardo all'ambito dell'indagine conoscitiva precisa, poi, che la Commissione procederà all'audizione, fra l'altro, dei rappresentanti dei magistrati e degli avvocati, di soggetti istituzionali, quali il Procuratore nazionale antimafia, il Capo della polizia e i responsabili del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, di un rappresentante dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), di rappresentanti dell'editoria e di operatori dell'informazione.

 L'Ufficio di presidenza ha poi, in relazione alla programmazione dell'attività della Commissione, stabilito che nelle sedute che saranno convocate nel corso della prossima settimana, nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15, sarà anzitutto trattato e concluso l'esame del testo predisposto dal Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di riforma dell'ordinamento forense (atti Senato 601 e connessi). Nelle medesime sedute sarà poi esaminato il Documento di programmazione economica e finanziaria.

 Comunica infine che si è convenuto, alla luce delle suddette determinazioni di procedere alla sconvocazione della seduta prevista per domani, giovedì 9 luglio, alle ore 14,30.

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 13 APRILE 2010

144ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 12.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio 2009.

 

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1611, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra dapprima gli ordini del giorno nn. G/1611/1/2 e G/1611/2/2. In particolare con il primo degli ordini del giorno si intende impegnare il Governo a vigilare affinché le nuove norme in materia di intercettazioni non indeboliscano le misure per il contrasto dei reati in materia di traffico e smaltimento dei rifiuti e di altri delitti ambientali,i quali appaiono in molti casi connessi con circuiti criminali organizzati.

 

 Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha preannunciato che tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico della Commissione intendono aggiungere la loro firma agli ordini del giorno testé illustrati, i senatori D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut) e LI GOTTI (IdV) sottoscrivono gli ordini del giorno suddetti.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene quindi brevemente sull'ordine del giorno G/1611/1/2, svolgendo talune considerazioni sulla questione relativa allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e alla problematica delle possibili collusioni fra le associazioni criminali organizzate e il personale impiegato nei consorzi di bacino.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma relativi ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1. Con tali proposte si intende in primo luogo ovviare ai pericoli connessi ad un uso strumentale delle norme che impongono l'astensione del giudice e la sostituzione del pubblico ministero. Al riguardo rileva come sarebbe stato preferibile recepire la formulazione contenuta nel disegno di legge n. 1440 di riforma del codice di procedura penale. Si sofferma poi sugli emendamenti volti ad incidere sul comma 3 dell'articolo 1, il quale estende il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso ai medesimi soggetti. Al riguardo ritiene che tale previsione appare eccessivamente generica, nella parte in cui fra le utenze non captabili possano essere ricomprese anche le ulteriori utenze dell'indagato.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) si sofferma dapprima sugli emendamenti del Gruppo del Partito Democratico volti a sopprimere o a modificare il comma 1 dell'articolo 1. In merito lamenta l'eccessiva genericità dell'ulteriore causa di astensione obbligatoria del giudice. Dopo aver ribadito le propri perplessità sul comma 2 dell'articolo 1 relativo alla sostituzione del pubblico ministero, si sofferma sugli emendamenti volti ad incidere sul comma 3. Al riguardo condivide i rilievi critici formulati dal senatore Li Gotti.

 

Il senatore CASSON (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 1.6, con il quale si intende ovviare parzialmente alla genericità della formulazione del comma 1, norma questa indubbiamente ispirata a logiche punitive nei confronti di magistrati, si sofferma sugli emendamenti 1.8, 1.15 e 1.20. Al riguardo rileva l'irragionevolezza della scelta governativa di voler far derivare l'obbligo di sostituzione del pubblico ministero dalla semplice iscrizione di un soggetto del registro degli indagati, atto questo di mera garanzia processuale. Illustra infine gli emendamenti 1.21 e 1.24.

 

Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO (PdL) sulla necessità di una lettura sistematica delle norme in esame con quelle di cui al comma 7, il senatore CAROFIGLIO (PD) ribadisce il proprio giudizio critico sulle disposizioni in esame e sull'inopportunità di un provvedimento disorganico e che interviene, da un lato, su norme di carattere processuale e, dall'altro, sui profili di carattere disciplinare, che andrebbero trattati separatamente.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) prende brevemente la parola sugli emendamenti relativi al comma 2 evidenziando come la logica punitiva sottesa a tale disposizione non appaia giustificata nella parte in cui non tutte le fughe di notizia possono essere imputate ai magistrati.

 

Il senatore MARITATI (PD), dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.8 e 1.15, svolge talune considerazioni sui commi 1 e 2 del provvedimento, rilevandone l'inopportunità, anche in considerazione del fatto che la recente riforma dell'ordinamento giudiziario ha conferito ai capi delle Procure poteri di intervento assai efficaci nei confronti di eventuali violazioni dei corretti comportamenti istituzionali da parte dei sostituti.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) sottoscrive gli emendamenti 1.8, 1.15 e 1.20, esprimendo un giudizio fortemente critico sul modus operandi dell'attuale Governo le cui iniziative legislative nascono il più delle volte da vicende connesse a processi ad personam e che finiscono poi per assurgere ad istituti di carattere generale.

 

Dopo una breve precisazione del senatore LI GOTTI (IdV) sui commi 1 e 2 così come originariamente formulati, il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta antimeridiana di domani.

 

 La seduta termina alle ore 13.

 


 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

G/1611/1/2

DELLA SETA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, D'ALIA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, LATORRE, LI GOTTI, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

il traffico illecito dei rifiuti e altri reati ambientali – come gli incendi boschivi dolosi e lo sfruttamento degli animali da parte della criminalità organizzata – sono delitti gravissimi che ogni anno concorrono a danneggiare gravemente il territorio italiano mettendo a rischio l'incolumità delle persone e dell'ambiente;

anche grazie alle intercettazioni telefoniche, rese possibili nelle indagini per questi reati dall'articolo 53-bis del «decreto Ronchi» (oggi articolo 260 del decreto legislativo, n. 152 del 2006), le forze dell'ordine dal 2002 ad oggi hanno portato a buon fine 131 inchieste, con 841 arresti, che vedevano coinvolte 574 aziende e denunciato 2425 persone tra imprenditori, autotrasportatori, funzionari pubblici e tecnici corrotti, intermediari nella gestione dei rifiuti oltre a diverse organizzazioni criminali;

il traffico e lo smaltimento illegale dei rifiuti è un crimine odioso che avvelena l'aria, contamina le falde acquifere, inquina i fiumi e le coltivazioni agricole, minaccia la salute dei cittadini, contaminando con metalli pesanti, diossine e altre sostanze cancerogene prodotti che arrivano sulla tavola delle famiglie. Questo fenomeno è purtroppo diffuso in quasi tutte le regioni italiane, ma in alcune aree del Paese, come la Campania, gli smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi e i roghi dei clan della camorra hanno causato delle vere e proprie piaghe per quei territori e l'abbattimento di migliaia di capi di bestiame il cui latte risultava contaminato da tali quantità di diossina da essere considerato un rifiuto industriale;

si tratta di un fenomeno che alimenta il redditizio giro d'affari delle ecomafie stimabile, solo per il ciclo dei rifiuti in 7 miliardi di euro. Un'intricata rete criminale che conta su pratiche collaudate di corruzione, frode, evasione fiscale, in cui imprenditori e amministratori pubblici, non sempre inconsapevoli, affidano i rifiuti a pseudo professionisti dediti alla truffa dello smaltimento illecito. Una pratica spregiudicata, che annienta l'economia pulita, quasi sempre condotta attraverso la falsificazione dei documenti di accompagnamento, il cosiddetto giro bolla, che trasforma rifiuti speciali, spesso nocivi, in rifiuti, per così dire, innocui,

impegna il Governo:

a vigilare affinché le nuove norme introdotte in materia di intercettazioni telefoniche non indeboliscano il contrasto nei confronti di questi reati gravissimi e la repressione di uno dei fronti più avanzati delle politiche criminali ed economiche delle ecomafie.

 

 

 

G/1611/2/2

DELLA SETA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, D'ALIA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, LATORRE, LI GOTTI, MARITATI

Il Senato

premesso che:

l'utilizzo degli impianti di vigilanza audiovisiva soprattutto nei confronti di esercizi pubblici e commerciali e di imprese si è rivelato un efficace deterrente per l'azione di contrasto al racket; i suddetti strumenti di indagine, insieme alle intercettazioni telefoniche, si sono dimostrati strategici nel contrastare la strategia di controllo e penetrazione nell'economia legale da parte delle mafie, oltreché strumenti di sicurezza innovativi ed efficaci per la libera attività imprenditoriale,

impegna il Governo:

a vigilare affinché le nuove norme introdotte in materia di intercettazioni non indeboliscano il contrasto nei confronti di questi reati gravissimi sempre collegati alle attività delle mafie e non limitino l'attività di indagine delle procure e delle Forze dell'ordine.

 

Art. 1

1.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

1.4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 1.

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

1.6

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «concernenti il» con le seguenti: «sul contenuto di atti e attività riservati del».

1.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

1.8

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, MARITATI

Sopprimere il comma 2.

1.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''lettere a), b), d) ed e)'' sono inserite le seguenti: ''nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale nelle ipotesi dolose'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano rinviati a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale nelle ipotesi dolose».

1.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''lettere a), b), d) ed e)''; sono inserite le seguenti: ''nonché quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405''»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulti esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405».

1.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «risulta emessa richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati» con le seguenti: «se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio».

1.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «risulta emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti del magistrato».

1.15

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, MARITATI

Al comma 2, letteraa), sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «viene rinviato a giudizio».

1.16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «, sentito» fino a: «dell'articolo 11».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «in relazione ad atti coperti da segreto».

1.18

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati» con le seguenti: «se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio».

1.19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «risultano indagati» con le seguenti: «sono stati rinviati a giudizio».

1.20

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «risultano indagati» con le seguenti: «sono rinviati a giudizio».

1.21

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

1.22

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione ad atti coperti da segreto».

1.23

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 3.

1.24

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «Il divieto» con le seguenti: «La non utilizzabilità di cui al comma 7».

1.25

D'AMBROSIO LETTIERI, LONGO

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il divieto opera anche nei confronti del difensore in qualsiasi procedimento o processo nel cui ambito si svolge l'attività defensionale o di assistenza».

1.26

D'ALIA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando la comunicazione risulti strettamente connessa all'esercizio del rapporto difensivo».

1.27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle intercettazioni con interlocutori occasionali, casuali o fortuiti».

1.28

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alle captazioni delle conversazioni del difensore effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali».

1.29

D'ALIA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.30

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.31

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 4.

1.32

D'ALIA

Sopprimere il comma 5.

1.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 5.

1.34

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 5.

1.35

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono aggiunte le seguenti: ", fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell'articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di cui all'articolo 268-ter, comma 1";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271"».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 268-bis. – (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

Art. 268-ter. – (Trascrizione delle registrazioni). – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-ter).

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. – (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. – (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».

 

1.36

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ne è tuttavia consentita la pubblicazione del contenuto o per riassunto'';

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. È consentita la pubblicazione parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza stessa. Le parti che riproducono gli atti riguardanti le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 266 possono essere pubblicate solo per riassunto''».

1.37

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza'';

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269.»

1.38

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, comma 2, sopprimere le parole: ''ovvero fino al termine dell'udienza preliminare'', e aggiungere, in fine, le parole: ''fino a che l'indagato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza''».

1.39

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato».

1.40

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 5, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «per riassunto o nel contenuto».

1.41

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto».

1.42

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».

1.43

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

1.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «anche se non» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.45

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «anche se non più coperti» con le seguenti: «se coperti da segreto».

1.46

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, sopprimere il capoverso «2-ter».

1.47

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-ter» sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» fino alla fine.

1.48

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 6.

1.49

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 6.

1.50

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

''6-ter. Durante la fase delle indagini preliminari è vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati durante la loro attività relativa ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, anche ai fini del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato''».

1.51

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 7

1.52

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 7.

1.53

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari''.»;

c) il comma 3 è abrogato».

1.54

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto''».

1.55

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

''7-bis. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articolo 269 e 271».

1.56

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma l è inserito il seguente:

''1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice''».

1.57

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 7, capoverso «7», sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

1.58

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 8.

1.59

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 8.

1.60

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dell'articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.

2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).

6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

1.61

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, per gli eventuali interventi di competenza secondo gli specifici ordinamenti professionali''».

1.62

D'ALIA

Al comma 8, capoverso «2», dopo le parole: «informa immediatamente» inserire le seguenti: «, salvo che ciò non sia di pregiudizio per le indagini».

1.63

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, capoverso «2», sopprimere le parole da: «che nei successivi trenta giorni» fino alla fine del periodo.

1.64

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, capoverso «2», sopprimere le parole: «nei successivi trenta giorni,».

1.65

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 8, capoverso «2», sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

1.66

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 9.

1.67

D'ALIA

Sopprimere il comma 9.

1.68

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 9.

1.69

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, la parola: ''telecomunicazione'' è sostituita dalla seguente: ''comunicazione'';

b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».

1.70

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: ''telecomunicazione'' è sostituita dalla seguente: ''comunicazione''».

1.71

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sostituire le parole: «, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni» con le seguenti: «e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora».

1.72

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sostituire le parole: «di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni» con le seguenti: «e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora».

1.73

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sopprimere le parole: «di immagini mediante riprese visive».

1.74

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sopprimere le parole: «e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni».

1.75

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, lettera a) sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».

Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266» nel comma 1, lettera b) sostituire le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» con le seguenti: «superiore nel massimo a quattro anni».

1.76

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «atti persecutori».

1.77

D'ALIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

''f-bis) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;''».

1.78

D'ALIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

''f-bis) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;''».

1.79

DELLA SETA, CASSON

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

''g-bis) delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale''».

1.80

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente:

''g-bis) reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile''».

1.81

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», sopprimere il comma 2.

1.82

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sopprimere le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa.».

1.83

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sostituire le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa» con le seguenti: «. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi ove è disposta, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonché quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.».

1.84

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sostituire le parole: «fondato motivo» con le seguenti: «motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento».

1.85

D'ALIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sostituire le parole: «ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.» con le seguenti: «ove fondatamente si svolgerà l'attività criminosa».

1.86

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche''».

1.87

D'ALIA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche''».

1.88

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''secondo le norme del presente capo''».

1.89

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

''Art. 266-ter. (Intercettazioni di corrispondenza postale). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. (Riprese visive).1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria''».

1.90

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 266-ter. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:

a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva non captative di conversazioni, che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive''».

1.91

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 266-ter. - (Intercettazione di corrispondenza postale). – 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione''».

1.92

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i commi 4, 5, 6, 7, e 8 sono soppressi».

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 268, sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Art. 268-ter.

(Trascrizione delle registrazioni)

1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. AI termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.

Art. 268-sexies. (Avviso a persone non indagate). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».

Conseguentemente, sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

1.93

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 10.

1.94

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 10.

1.95

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati'';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l'intercettazione è disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni'';

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-ter. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152'';

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria''».

1.96

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 267. – (Presupposti e forme del provvedimento). – 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. La durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

4. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali nuovi elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1.

5. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.

6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

7. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».

1.97

D'ALIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rileva bile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.'';

b) al comma 2 le parole: ''nel comma b'' sono sostituite dalle parole: ''nei commi 3 e 4'';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.'';

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. AI raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.'';

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.'';

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

''6. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.

7. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. AI decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizione del comma 1, ultimo periodo.

8. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.

9. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni''.

g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: ''comma 5'' sono sostituite dalle parole: ''comma 9''.

h) L'articolo 13 del decreto Iegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato».

1.98

D'ALIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.'';

b) al comma 2 le parole: ''nel comma 1'' sono sostituite dalle parole: ''nei commi 3 e 4'';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungi mento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.'';

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta 1'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.'';

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ovvero a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.'';

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

''6. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.

7. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizione del comma 1, ultimo periodo.

8. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudizi aria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudizi aria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.

9. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.''.

g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: ''comma 5'' sono sostituite dalle parole: ''comma 9''.

h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato''».

1.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera a).

1.101

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera a).

1.102

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera a).

1.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al tribunale in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo di provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano gli articoli 192 commi 3 e 4, 195 comma 7 e 203''».

1.104

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al giudice per le indagini preliminari. L'auteorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato, sussistono indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini''».

1.105

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che le operazioni previste dall'articolo 266 siano indispensabili per la prosecuzione delle indagini''».

1.106

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati».

1.107

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,».

1.108

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento.»

alla lettera d), sostituire la parola: «tribunale», ovunque ricorra, con la seguente: «giudice»;

alla lettera e), nel comma 3 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera e), nel comma 3 ivi richiamato, terzo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera f), nel comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»

1.109

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente:

alla lettera d), sostituire la parola: «tribunale», ovunque ricorra, con la seguente: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera e), nel comma 3 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera e) nel comma 3 ivi richiamato, terzo periodo, sostituire le parole: «tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari entro i termini di durata massima delle indagini preliminari»;

alla lettera e) nel comma 3 ivi richiamato sopprimere l'ultimo periodo;

alla lettera f), nel comma 3-bis ivi richiamato, terzo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari».

1.110

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

1.111

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, sostituire la parola: «tribunale» ovunque ricorra, con la seguente: «giudice».

1.112

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole: «richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266».

1.113

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole da: «del capoluogo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo della provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: ''a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti sottoposti ad indagini o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia stata utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona, indicando in particolare gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede e la persona da intercettare. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui li li 192, commi 3 e 4, 195, comma 7 e 203.''».

1.114

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: «motivato contestualmente» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nella motivazione il giudice dà altresì dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza o di un preciso luogo in rapporto alle esigenze investigative, nonché della concreta possibilità di ottenere elementi decisivi ai fmi dell'indagine».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.115

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sopprimere le parole: «e non successivamente modificabile o sostituibile».

1.116

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile».

1.117

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», nel comma 1, secondo periodo lettera a), sostituire le parole: «evidenti indizi di colpevolezza» con le seguenti: «gravi indizi di reato».

1.118

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, lettere a) e c), sopprimere le parole: «evidenti».

1.119

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettere a) e c), sopprimere la parola: «evidenti».

1.120

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «colpevolezza» con la seguente: «reato».

1.121

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1, sopprimere la parola: «assolutamente».

1.122

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: «e sussistono» fino alla fine della lettera.

1.123

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e sussistono» fino alla fine del periodo.

1.124

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «specifiche e» con le seguenti: «specificheo».

1.125

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «espressamente e analiticamente.».

1.126

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sopprimere le parole: «non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice».

1.127

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «non limitati» fino a: «giudice».

1.128

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sopprimere le parole: «non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».

1.129

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera b).

1.130

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera b).

1.131

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera b), nel comma 1.1, dopo la parola: «giudice» aggiungere le seguenti: «, a sua richiesta,».

1.132

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera b), nel comma 1.1, sostituire le parole da: «il fascicolo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, a sua richiesta, il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti necessari per la valutazione».

1.133

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera b), dopo il comma 1.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero cura che la trasmissione e la restituzione avvengano con modalità e mezzi tali da assicurare la rigorosa custodia e l'assoluta segretezza, oltre che della richiesta di autorizzazione, del fascicolo e di tutti gli atti che lo compongono».

1.134

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera c).

1.135

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera c).

1.136

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera c).

1.137

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c),sopprimere il comma 1-bis.

1.138

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c),sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

1.139

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-ter», sopprimere le parole: «, su richiesta della persona offesa,».

1.140

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-ter», sopprimere le parole: «, al solo fine di identificare l'autore del reato».

1.141

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-ter», sopprimere le parole: «, al solo fine di identificare l'autore del reato».

1.142

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-quater», sopprimere le parole: «, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.».

1.143

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-quater», sostituire le parole: «, al solo fine di» con le seguenti: «anche al fine di».

1.144

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-quater», sopprimere la parola: «solo».

1.145

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), dopo il comma 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private può rivolgere istanza al pubblico ministero procedente affinché richieda, ai sensi del comma 1, dei dati relativi al traffico telefonico o telematico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 132.».

Conseguentemente, al comma 33, alla lettera a), preporre la seguente:

«0a) all'articolo 132, il primo periodo del comma 3 è soppresso».

1.146

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere le lettere d) ed e).

1.147

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

1.148

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera e).

1.149

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

1.150

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera ),nel comma 3, sostituire le parole: «il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica», con le seguenti: «La richiesta del pubblico ministero di autorizzazione alle intercettazioni e il decreto con cui il giudice la concede, così come il decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni nei casi di urgenza e il decreto con cui il giudice decide sulla convalida, indicano».

1.151

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «di trenta giorni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non inferiore alla durata massima delle indagini preliminari.».

1.152

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo sostituire la parola: «trenta» con le seguenti: «sessanta»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «Quando sussistono i presupposti indicati nel comma 1 e si procede per un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, sono consentite, in presenza di eccezionali esigenze investigative indicate nel provvedimento, ulteriori proroghe fino a quindici giorni ciascuna; la durata complessiva delle operazioni non può comunque superare i cinque mesi ».

1.153

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

1.154

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.155

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «fino a quindici giorni» fino alla fine del medesimo comma 3».

1.156

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, sostituire, al terzo e al quarto periodo, le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

1.157

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, sostituire, l'ultimo periodo con il seguente: «Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».

1.158

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «qualora siano emersi» fino alla fine del comma.

1.159

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «unitamente» fino alla fine del capoverso.

1.160

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono i presupposti di cui al comma 1 e si procede per un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, sono consentite, in presenza di eccezionali esigenze investigative indicate nel provvedimento, ulteriori proroghe fino a quindici giorni ciascuna; la durata complessiva delle operazioni non può comunque superare i cinque mesi».

1.161

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre dette operazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

1.162

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «, nonché di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-bis del codice penale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile; infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggiotaggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 7;».

1.163

DELLA SETA, CASSON

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 423-bis, 575, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 605, 609-bis, 609-quater, 628, 629, 644 del codice penale, nonché di quelli di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

1.164

DELLA SETA, CASSON

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui all'articolo 423-bis(Incendio boschivo) del codice penale».

1.165

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater,» inserire le seguenti: «600-ter, 600-quater, 600-quater.1 del codice penale,».

1.166

DELLA SETA, PORETTI, CASSON

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)».

1.167

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera f), nel comma 3-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «nonché in relazione ai delitti di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

1.168

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quatercon le seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a),».

1.169

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, dopo le parole: «e 3-quater,», inserire le seguenti: «ovvero a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b),».

1.170

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «3-quater», inserire le seguenti: «407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

1.171

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intercettazione di comunicazione tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale si stia svolgendo l'attività criminosa».

1.172

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, ultimo periodo sostituire le parole: «ove è disposta» con le seguenti: «indicati dall'articolo 614 del codice penale».

1.173

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10 capoverso «Art. 267», lettera h), nel comma 5 sostituire le parole: «in ogni procura della Repubblica» con le seguenti: «dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato».

1.174

D'ALIA

Al comma 10 capoverso «Art. 267» lettera h), nel comma 5 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di registrazione e di conservazione dei dati acquisiti debbono in ogni caso assicurare adeguati standards di sicurezza a carattere informatico che rendano non disponibili, se non espressamente autorizzate – e comunque con registrazione analitica dei singoli accessi autorizzati al sistema – le funzioni di copia del testo delle trascrizioni o dei dati sonori o visivi registrati. In ogni caso sono adottate opportune misure volte ad assicurare sul piano tecnico l'adeguatezza dei supporti di copia autorizzati e procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità e la protezione dei dati rispetto ad accessi abusivi o operazioni di copia non espressamente autorizzate. Sono inoltre adottati sistemi di cifratura e di codificazione che rendano ove possibile illeggibili i dati in assenza di codifiche di validazione a garanzia dell'originalità ed onde prevenirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati».

1.175

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis.

(Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico)

1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

1.176

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 267-bis.

(Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico)

1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa''».

1.177

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. (Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 407, comma 2, lett. a) n. 2, del codice di procedura penale, le parole: « 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630» sono sostituite dalle seguenti: «353, comma 2, 513-bis, 575, 628, terzo comma, 629 secondo comma, 630, 640, secondo comma, n. 1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, dopo il numero 7-bis, sono inseriti i seguenti:

«7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

1.178

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 11.

1.179

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini'';

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

''3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3'';

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

''4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà direttamente o tramite loro collaboratori autorizzati di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche'';

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

''6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide a norma dell'articolo 127'';

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

''7. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7''».

1.180

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria'';

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.'';

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.181

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria'';

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3''»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati».

1.182

D'ALIA

Al comma 11, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Corte di appello. Le operazioni di ascolto sono esclusivamente compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria».

1.183

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

1.184

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento».

1.185

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», dopo le parole: «insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione» inserire le seguenti: «e unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti».

1.186

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4» secondo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente:

alla lettera c), capoverso «5», sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera d), capoverso «6-ter» primo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera d), capoverso «6-ter» sopprimere il secondo periodo;

alla lettera e), capoverso «7» primo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari».

1.187

D'ALIA

Al comma 11, nelle lettere c), d) ed e), sostituire la parola: «tribunale», ovunque ricorra, con la seguente: «giudice».

1.188

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera d), sopprimere il capoverso 6-bis.

Conseguentemente, al comma 15 sopprimere le parole: «6-bis».

1.189

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 11, lettera d), sopprimere il capoverso: «6-bis».

1.190

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 11, lettera d) nel capoverso 6-ter, sopprimere le parole: «Il Tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

1.191

D'ALIA

Al comma 11, lettera d), nel capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il tribunale, su istanza di parte, dispone la distruzione del materiale manifestamente irrilevante e quello di cui è vietata l'utilizzazione».

1.192

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera e), nel capoverso «7» sostituire la parola: «acquisite» ovunque ricorra, con le seguenti: «da acquisire».

1.193

D'ALIA

Al comma 11, lettera e), sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente:

«7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, salvo che non siano necessarie in altri procedimenti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 270. Salvo il caso che precede, il giudice dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni».

1.194

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera e), nel capoverso «7-bis» sostituire la parola: «estranee» con la seguente: «estranei».

1.195

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis.(Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

Art. 268-ter.(Trascrizione delle registrazioni) – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-ter).

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater.(Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari) – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. – (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice) – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».

1.196

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis.(Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni) – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato. o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Art. 268-ter.(Trascrizione delle registrazioni) – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater.(Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. L'eventuale pregiudizio deve essere espressamente indicato con decreto motivato.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle sole conversazioni ritenute rilevanti per la decisione nel proprio fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Queste ultime sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

4. La persona sottoposta alle indagini, ovvero il suo difensore, avuta conoscenza del provvedimento del giudice, possono richiedere il deposito dei verbali, delle trascrizioni e delle registrazioni relativi alle conversazioni utilizzate dal giudice stesso per l'adozione del provvedimento, nonché una nuova trascrizione con le formalità di cui all'articolo 268-ter.

5. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dalla precisa indicazione delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione. Per ogni consegna di copia di documenti viene redatto specifico e dettagliato verbale.

Art. 268-quinquies. – (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».

1.197

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 12.

1.198

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 269. – (Conservazione della documentazione) – 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.

3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).

4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.

5. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale''».

1.199

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti''».

1.200

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3» con le seguenti: »o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si sia proceduto. Decorsi tali termini il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1».

1.201

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).

2-ter. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato''».

1.202

D'ALIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.203

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.204

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.205

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 13.

1.206

D'ALIA

Sopprimere il comma 13.

1.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 13.

1.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies''».

1.209

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies''».

1.210

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 13, capoverso «1», sostituire le parole da: «le intercettazioni sono state disposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269».

1.211

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 13, capoverso «1», sostituire le parole da: «salvo che risultino» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e comunque dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

1.212

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1», sostituire le parole da: «dei delitti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

1.213

D'ALIA

Al comma 13, capoverso «1», dopo le parole: «e 407, comma 2, lettera a),» aggiungere le seguenti: «, dei reati contro la Pubblica Amministrazione,».

1.214

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli, 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter comma 2, 600-quinquies e 609-bis».

1.215

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli altri delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza».

1.216

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 14.

1.217

CAFORIO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 14.

1.218

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 15.

1.219

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 15.

1.220

D'ALIA

Sopprimere il comma 15.

1.221

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 16.

1.222

D'ALIA

Sopprimere il comma 16.

1.223

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 16.

1.224

D'ALIA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 273 del codice di procedura penale, tra le parole: ''203'' e: ''271, comma 1'' sono aggiunte le seguenti: ''270, comma 1''».

1.225

D'ALIA

Sopprimere il comma 17.

1.226

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''2-quater. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni''.

2. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l'acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell'articolo 268-quater, comma 3».

1.227

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale''».

1.228

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 18.

1.229

D'ALIA

Sopprimere il comma 18.

1.230

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. All'articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270''».

1.231

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 18, sopprimere le parole: «per contenuto».

1.232

LUMIA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. (Modifiche all'articolo 407 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 2, del codice di procedura penale, le parole: ''575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630'' sono sostituite dalle seguenti: ''353, comma 2, 513-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, 640, secondo comma, n. 1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis, 648-ter».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, dopo il numero 7-bis, sono inseriti i seguenti: «7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» e «7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n.356;''».

1.233

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 19.

1.234

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 19.

1.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 20.

1.236

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 21.

1.237

D'ALIA

Sopprimere il comma 21.

1.238

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

''Art. 329-bis.

(Obbligo del segreto per le intercettazioni)

1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare''».

1.239

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 22.

1.240

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

1.241

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale».

1.242

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 2, le parole: ''575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630'' sono sostituite dalle seguenti: ''353, secondo comma, 513-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, 640, secondo comma, n. 1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis, 648-ter'';

b) dopo il numero 7-bis), sono inseriti i seguenti:

''7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356''».

1.243

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4;

h-ter) le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui all'articolo 268-ter, comma 1».

1.244

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 23.

1.245

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e del responsabile delle operazioni'';

b) al comma 2, le parole: ''I nastri contenenti le registrazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche'';

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi''.

 

 Conseguentemente, dopo il comma 23, inserire il seguente:

 

23-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono intercettazioni o l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104, del 7 maggio 2001.

1.246

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e del responsabile delle operazioni'';

b) al comma 2, le parole: ''l nastri contenenti le registrazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche'';

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 7, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi''.

 

 Conseguentemente, dopo il comma 23, inserire i seguenti:

23-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.

23-ter. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001».

1.247

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente: «Art. 90-bis.(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 29.

1.248

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 89-bis. (Archivio riservato delle intercettazioni). 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

1.249

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 24.

1.250

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 89-bis.(Archivio riservato delle intercettazioni). 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

1.251

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 25 .

1.252

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera a).

1.253

D'ALIA

Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito, se dal fatto deriva un concreto danno per le indagini, con la reclusione fino a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza e se dal fatto deriva un concreto danno per le attività istituzionali del Dipartimento.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale''».

1.254

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni''».

1.255

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o attività del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni''».

1.256

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, lettera a), nel capoverso «Art. 379-bis», primo comma, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

1.257

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 26, lettera a), nel capoverso «Art. 379-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2. Le pene sono aumentate se l'indebita rivelazione o l'agevolazione della conoscenza, dolose o colpose, di cui al primo e secondo comma, avvengono nei confronti di mezzi di informazione o di soggetti operanti nell'ambito professionale dell'informazione».

1.258

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, lettera a), capoverso «Art. 379-bis», sopprimere il quarto comma.

1.259

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26 sopprimere le lettere b) e c).

1.260

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera b).

1.261

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera b).

1.262

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.263

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.264

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.265

D'ALIA

Al comma 26, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 617 del codice penale, terzo comma, le parole: ''della reclusione da uno a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''della reclusione da due a sette anni''».

1.266

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

1.267

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

1.268

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, lettera d), nel capoverso «Art. 617-septies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni.».

1.269

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26 sopprimere le lettere e) e f).

1.270

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera e) e sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 684 del codice penale le parole: «da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 5.000»;».

1.271

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, sostituire le lettere e) ed f) con la seguente:

«e) «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti sono pubblicati in violazione dell'articolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, e dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale, la pena è dell'ammenda da euro 5.000 a 20.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

1.272

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera e).

1.273

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

''Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all'articolo 266-quater del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis del medesimo codice, la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36''».

1.274

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.275

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.276

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 26, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medesimo fatto di cui al primo comma riguarda intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni, ovvero immagini mediante riprese visive o acquisizione di documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, il cui contenuto sia estraneo all'oggetto del procedimento penale di che trattasi, si applica, salvo che il fatto sia previsto come diverso e più grave reato, la pena dell'arresto da un mese a sei mesi e dell'ammenda da euro 5.000 ad euro 10.000».

1.277

CASSON, VITA

Al comma 26, lettera f), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali».

1.278

CASSON, VITA

Al comma 26, lettera f), capoverso «Art. 684», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale».

1.279

CASSON, VITA

Al comma 26, lettera f), capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al presente articolo sono stati commessi nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenta eccezionale rilevanza sociale, la pena rispettivamente prevista è diminuita da un terzo alla metà».

1.311

COSSIGA

Al comma 26, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis. Il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'articolo 684 del codice penale, può essere perseguito previa sentenza definitiva di condanna degli autori del delitto di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, di cui all'articolo 379-bis del medesimo codice. ».

1.280

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera g).

1.281

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26 sopprimere la lettera g).

1.282

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 26, lettera g), nel capoverso «Art. 685-bis», sostituire le parole: «sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032» con le seguenti: «sono puniti con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».

1.283

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 27.

1.284

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 27.

1.285

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: ''Art. 25-sexies.1. (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquanta a cento quote''».

1.286

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: ''Art. 25-novies. (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale).1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote''».

1.312

COSSIGA

Al comma 27, capoverso articolo 25-novies, dopo le parole: «trecento quote», inserire le seguenti: «previa sentenza definitiva di condanna degli autori del delitto di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, di cui all'articolo 379-bis del medesimo codice. ».

1.287

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-bis. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniaIe subito».

1.288

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 28.

1.289

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

''Art. 8.

(Risposte e rettifiche)

1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l 'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta''».

1.290

VITA, VIMERCATI, CASSON

Al comma 28, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «siti informatici» fino a: «accesso al sito» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche».

Conseguentemente, al medesimo comma:

nella lettera d): sostituire le parole: «siti informatici, e sesto comma» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma»; e le parole: «siti informatici, quinto e sesto comma» con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma»;

nella lettera e), capoverso, sostituire le parole: «delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma».

1.291

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 28 nella lettera a),capoverso sostituire le parole: «Per i siti informatici» con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5» e nella lettera e) sostituire le parole: «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5».

1.292

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e, per i procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il Procuratore nazionale antimafia, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il Procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la corte d'appello, a seconda dei delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative».

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 30.

1.293

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

''Art. 90-bis – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente''».

1.294

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 29, capoverso «Art. 90-bis», nel comma 1, dopo le parole: «al Ministro della giustizia» inserire le seguenti: «e al Consiglio superiore della magistratura».

1.295

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 29, capoverso «Art.90-bis» nel comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.296

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 30.

1.297

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 30.

1.298

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura e, per i procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il Procuratore nazionale antimafia, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito in ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale e il procuratore generale della Corte di appello in relazione agli altri provvedimenti, provvedono alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore nazionale antimafia o al procuratore generale presso la Corte di Appello, dipendentemente dai delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative».

1.299

D'ALIA

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione e innovazione, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia».

1.300

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 30, primo periodo, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «d'intesa con il».

1.301

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 30, ultimo periodo, dopo le parole: «procuratore capo» inserire le seguenti: «o del procuratore distrettuale di cui all'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

1.302

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 31.

1.303

D'ALIA

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni».

1.304

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 32.

1.305

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 32.

1.306

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 33.

1.307

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 33.

1.308

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.'';

b) all'articolo 139, al comma 5 sono premesse le parole: ''Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,'';

c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

''Art. 164-bis. (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati perle finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante. trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari'';

d) all'articolo 165, comma 1, le parole: ''162 e 164'' sono sostituite dalle seguenti: ''162,164 e 164-bis''».

1.309

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

''h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali e che ledono l'onore o la riservatezza dei predetti;

h-ter) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-bis, comma 1, 268-ter, comma 1, ultimo periodo, 268-quater, commi 1,2 e 3, e 293, comma 3;

h-quater) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

 

1.310

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ''pubblicazione'' sono inserite le seguenti: ''o della diffusione'' e le parole: ''degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale'';

b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice.'';

c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse».

 

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2010

145ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Dopo un breve dibattito sugli emendamenti relativi al comma 3 dell'articolo 1, ed in particolare sul divieto di svolgere operazioni di captazione su utenze diverse da quelle in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati, nel quale intervengono il senatore LI GOTTI (IdV), il relatore CENTARO (PdL), il presidente BERSELLI e la senatrice DELLA MONICA (PD), il presidente BERSELLI avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi al comma 5, a partire dall'emendamento 1.32.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia al comma 5, illustra l'emendamento 1.35. Tale proposta mira in primo luogo ad introdurre una disciplina più coerente fra il divieto di pubblicazione di atti e di immagini di cui all'articolo 114 del codice di rito e la normativa in materia di obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice stesso. Si vuole in altri termini introdurre un divieto di pubblicazione più stringente fino alla fase conclusiva delle indagini preliminari. L'impubblicabilità finisce quindi per venir meno nel momento in cui la persona sottoposta alle indagini o il difensore ne possono avere conoscenza. L'emendamento poi prevede alcune ipotesi in cui è consentita anche prima della conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, la pubblicazione nel contenuto o per riassunto degli atti relativi all'intercettazione. Strettamente coordinate alle modifiche apportate al comma 5 sono gli interventi volti ad incidere sul comma 11 del disegno di legge n. 1611. In particolare, si introduce una apposita disciplina relativa al deposito e all'acquisizione dei verbali e delle registrazioni, nonché alla trascrizione delle intercettazioni stesse. L'emendamento infine regolamenta le modalità di utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l'emendamento soppressivo 1.33. Al riguardo, dopo aver osservato come il comma 5 introduca dei limiti troppo stringenti al regime di pubblicità delle intercettazioni, le cui maglie invece appaiono ampliate dal comma 4 del disegno di legge, esprime perplessità sul comma 2-ter che viene aggiunto all'articolo 114 dal comma 5 del disegno di legge. A ben vedere, infatti, appare eccessivamente restrittivo il regime di pubblicità delle ordinanze emesse in materia di misura cautelare, se si procede ad una lettura coordinata di tale norma con quanto previsto dal comma 11 del disegno di legge.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra il complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario relativi al comma 5. Nel riferire sull'emendamento 1.34 rinvia alle argomentazioni e ai rilievi testé formulati, osservando come il disegno di legge non sembra porre fine all'ambiguità fra la normativa in materia di pubblicità delle intercettazioni e la disciplina sul segreto. Nello svolgere talune considerazioni sulla necessità di giungere ad un adeguato contemperamento fra le esigenze di tutela della privacy delle persone non coinvolte nei procedimenti e il diritto all'informazione, illustra l'emendamento 1.37. Con esso, tale contemperamento risulta adeguatamente effettuato laddove si fa cessare l'obbligo di segretezza con la possibilità per l'imputato o il suo difensore di venire a conoscenza degli atti relativi all'intercettazione. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.40, sottolinea come non solo taluni disegni di legge dell'opposizione ma anche degli emendamenti presentati dai senatori del Partito Democratico al disegno di legge n. 1611 se da un lato introducano una disciplina complessivamente meno restrittiva del diritto di informazione e della libertà di stampa, dall'altro prevedano sanzioni più stringenti anche nei confronti del personale impiegato negli uffici giudiziari e dei magistrati per sanzionare eventuali illecite fughe di notizie.

 

Il senatore MARITATI (PD), nell'intervenire sul complesso degli emendamenti riferiti al comma 5, sollecita una riflessione generale sull'esigenza di assicurare un adeguato contemperamento fra le esigenze investigative e il diritto dell'opinione pubblica di essere informata. In particolare, ritiene che nel momento in cui il contenuto dell'atto relativo alle intercettazioni sia venuto a conoscenza del difensore o dell'indagato, non sia più giustificabile il divieto di pubblicità.

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2010

146ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

-e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il presidente BERSELLI, tenuto conto che il Governo ha fatto conoscere il proprio intendimento di presentare talune proposte emendative al disegno di legge, propone di modificare la programmazione dei lavori d'esame del provvedimento, nel senso di procedere alla conclusione della illustrazione degli emendamenti nella seduta antimeridiana di domani e di convocare per martedì 20 aprile, prima della seduta pomeridiana, una ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza, nel corso della quale procedere alla fissazione dell'eventuale termine dei subemendamenti.

 

 La Commissione conviene.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti al comma 5, sottolineando come la modifica relativa al regime di pubblicità delle indagini dovrebbe essere effettuata nell'ambito di una più ampia riflessione sul procedimento penale ed in particolare sulla eccessiva durata della giustizia penale in genere. Si sofferma poi in particolare sulle previsioni di cui al capoverso 2-ter del comma 5, nella parte in cui interviene sul regime di pubblicità delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari.

 Un'analisi complessiva della disciplina delle intercettazioni mostra come questo sia l'ennesimo provvedimento nel quale risultano sovrapposti piani normativi diversi quale quello relativo al rito penale e quello concernente le norme disciplinari.

 

 Il senatore CASSON (PD) dopo aver illustrato l'emendamento 1.53 si sofferma sull'emendamento 1.58 integralmente soppressivo del comma 8. Subordinatamente alla soppressione del comma 8 si pone l'emendamento 1.65 con il quale si prevede che di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione il procuratore della Repubblica procedente possa e non debba disporre la sospensione cautelare dal servizio del presunto autore del fatto. Si vuole in tal modo limitare gli effetti negativi di tale disposizione dal carattere evidentemente punitivo.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) svolge talune considerazioni sul complesso degli emendamenti riferiti al comma 8, osservando come la norma in questione appaia eccessivamente generica nonché ispirata a logiche punitive nei confronti della magistratura.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra quindi l'emendamento 1.69 con il quale si intende sostituire il comma 9 del provvedimento in materia di limiti di ammissibilità delle intercettazioni. Con tale emendamento si intende ampliare il novero dei reati per i quali sono consentite le attività captative, anche alla luce dei rilievi formulati dal procuratore nazionale antimafia. Si sofferma in particolare sulla questione relativa alla captazione di immagini e alla problematica delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra gli emendamenti 1.73 e 1.74, i quali risultano inscindibilmente collegati agli emendamenti 1.90 e 1.91 in materia di riprese visive e di intercettazione di corrispondenza postale. Con tali emendamenti si intende ovviare alla iniqua equiparazione del regime delle riprese visive a quello delle intercettazioni telefoniche.

 

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore Casson, il relatore CENTARO (PdL) fornisce talune precisazioni, anche alla luce dei lavori preparatori presso l'altro ramo del Parlamento, sulla disciplina delle riprese visive.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene sul complesso degli emendamenti volti a modificare il comma 10, ribadendo in primo luogo le perplessità più volte evidenziate circa l'attribuzione della competenza a valutare le proposte emendative in capo al giudice collegiale. Al riguardo sollecita peraltro una riflessione sui possibili problemi derivanti dal trasferimento dei fascicoli tra le varie procure distrettuali. Ribadisce poi le critiche formulate nel corso della discussione generale sulla necessità che sussistano evidenti indizi di colpevolezza. Tali misure di fatto finiscono per minare le intercettazioni quale fondamentale mezzo per la ricerca della prova.

 

Il senatore CASSON (PD) dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Della Monica e aver illustrato l'emendamento 1.94, interamente soppressivo, si sofferma sull'emendamento 1.110 con il quale si intende ripristinare la competenza del giudice per le indagini preliminari. Interviene invece sulla questione relativa alla sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza l'emendamento 1.117, con il quale si prevede che sia sufficiente per l'autorizzazione delle attività captative la presenza di gravi indizi di reato. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.163 con il quale si amplia il novero dei reati per i quali possono essere autorizzate le intercettazioni, si sofferma sull'emendamento 1.175, il quale introduce una disciplina apposita per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Conclude soffermandosi sull'emendamento 1.145 per il quale il difensore dell'imputato può rivolgere istanza al pubblico ministero affinché richieda l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico o telematico.

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), dopo aver ribadito le proprie perplessità sul comma 10 del disegno di legge, ed in particolare sulle disposizioni in materia di procedimenti contro ignoti, svolge talune considerazioni critiche sul trasferimento della competenza all'autorizzazione delle operazioni captative dal giudice monocratico a quello collegiale. Tale attribuzione se può apparire in astratto comprensibile con riguardo all'autorizzazione di misure cautelari, non lo appare invece con riguardo alle operazioni captative per le quali dovrebbero prevalere le esigenze di rapidità investigativa. In questo quadro non appaiono persuasive le rassicurazioni del direttore del Dipartimento organizzazione giudiziaria circa la possibilità di ovviare agli inconvenienti derivanti dagli spostamenti dei fascicoli tra le varie procure distrettuali attraverso il ricorso alla informatizzazione dei fascicoli stessi. Illustra quindi l'emendamento 1.95 il quale amplia l'elenco dei reati per i quali è consentito lo svolgimento di attività captative, ricomprendendo una serie di fattispecie di reati comuni e di delitti di particolare gravità connessi con fenomeni di criminalità organizzata. Tale ampliamento appare peraltro coerente con gli interventi legislativi dell'Esecutivo nel corso dell'attuale legislatura.

 

Il senatore CASSON(PD), nell'illustrare il complesso degli emendamenti riferiti al comma 11, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.196, che propone di novellare il codice di procedura penale inserendo quattro articoli dopo l'articolo 268.

Il meccanismo proposto con l'emendamento in questione è diretto a creare una serie successiva di filtri - la fase di deposito dei verbali e delle registrazioni da parte del pubblico ministero, la valutazione del giudice sull'acquisizione delle conversazioni ritenute rilevanti e utilizzabili, l'esame degli atti depositati da parte dei difensori e infine la trascrizione delle registrazioni - tutti diretti a garantire che siano rese pubbliche unicamente le intercettazioni rilevanti, e che restino segrete le conversazioni riguardanti fatti, circostanze o persone estranee alle indagini.

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), nel far presente che lei e il senatore Casson hanno deciso di sottoscrivere i loro rispettivi emendamenti, che sono ispirati a soluzioni normative diverse ma convergenti nelle finalità previste rispettivamente dai disegni di legge n. 932 e n. 781, rileva che gli emendamenti riferiti al comma 11 devono essere valutati in combinato disposto con quelli che intervengono sull'articolo 114 del codice di procedura penale.

In particolare l'oratrice sottolinea che al fine della tutela della privacy la strada di individuare un sistema rigoroso di selezione delle intercettazioni nelle captazioni pubblicabili e di individuazione delle responsabilità per la propalazione delle notizie coperte da segreto, appare molto più corretta, soprattutto ai fini della tutela dei diritti degli imputati, di quella di consentire unicamente sommarie pubblicazioni del contenuto delle intercettazioni; non bisogna dimenticare infatti che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, le ordinanze restrittive della libertà personale devono essere motivate in maniera adeguata, e a tal fine la mera enunciazione del contenuto di un'intercettazione appare del tutto insufficiente, specie quando i contenuti delle captazioni rappresentino gli elementi principali o unici che giustificano il provvedimento restrittivo. In proposito ella osserva che la pubblicità e la conoscibilità delle motivazioni dei provvedimenti restrittivi della libertà personale sono importanti non solo ai fini della difesa tecnica dell'imputato, ma anche ai fini del controllo della pubblica opinione sull'esercizio della giurisdizione.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) esprime viva amarezza per il fatto che in questa legislatura la funzione parlamentare sembri essere svilita ogni giorno di più.

Così come è avvenuto negli ultimi mesi in occasione della discussione di disegni di legge estremamente importanti, anche in questa occasione l'illustrazione degli emendamenti avviene in un'aula deserta, nella consapevolezza che non vi sarà una proficua discussione sugli emendamenti stessi, ma che questi verranno pedissequamente votati dalla maggioranza secondo le indicazioni del Governo.

 

Il presidente CENTARO osserva come spesso le sedute di discussione generale o di mera illustrazione non siano particolarmente partecipate. Egli assicura comunque di prestare, quale relatore, il massimo ascolto alle argomentazioni dell'opposizione.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra il complesso degli emendamenti al comma 12, soffermandosi gli emendamenti 1.200 e 1.201, che hanno lo scopo di impedire una distruzione prematura di documentazioni che possono risultare rilevanti per un futuro procedimento.

 

 Concorda la senatrice DELLA MONICA(PD), che osserva come tale rischio sia particolarmente rilevanti in riferimento ai procedimenti chiusi con provvedimento di archiviazione.

 

 Il senatore CASSON(PD), nel dare per illustrati gli emendamenti all'articolo 13, illustra l'emendamento 1.216 diretto a sopprimere il comma 14, che inserisce nel codice penale l'articolo 270-bis.

 Si tratta di una disposizione inopportuna e mal coordinata, diretta ad offrire una speciale tutela alle utenze riconducibili ad appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi per la sicurezza.

 In primo luogo, infatti, la speciale procedura prevista deve essere osservata a pena di nullità, ma ciò presuppone che fin dall'inizio dell'intercettazione risulti chiaro che le utenze siano riconducibili a soggetti appartenenti a servizi, il che è evidentemente impossibile.

 In secondo luogo il complesso della procedura prevista, evidentemente diretto a consentire l'opponibilità del segreto di Stato, sembra non tenere conto della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, che escludeva l'opponibilità del segreto per i reati di strage e di eversione dell'ordine democratico.

 

 La senatrice DELLA MONICA(PD), nel far proprio l'emendamento soppressivo 1.217 dei senatori Caforio, Li Gotti ed altri, si associa alle considerazioni del senatore Casson.

 Ella sottolinea in particolare che questa disposizione, che nasce dalle polemiche concernenti il cosiddetto affare Abu Omar, rischia in realtà di avere effetti dirompenti; in proposito ella richiama il relatore e la maggioranza all'impegno assunto da tutti nel corso della commemorazione in Senato di Paolo Borsellino, a lavorare affinché fosse fatta piena luce sui retroscena della strage di Via D'Amelio, una delle tante inchieste che, già difficili per il lungo tempo trascorso, potrebbero essere ostacolate da una disposizione come quella di cui si tratta.

 Nel dare per illustrati gli emendamenti ai commi dal 5 al 21, poi, la senatrice Della Monica illustra gli emendamenti 1.240 e 1.242, diretti ad integrare le fattispecie di reato previste dagli articoli 380 e 407 del codice di procedura penale, rispettivamente in tema di arresto in flagranza e proroga dei termini per le indagini preliminari.

 L'oratrice illustra poi il complesso degli emendamenti ai commi 22 e 23, soffermandosi sull'emendamento 1.245 diretto a garantire un efficace meccanismo di individuazione delle responsabilità per l'illecita propalazione dei contenuti di registrazioni di intercettazioni telefoniche, intervenendo nel contempo sulla indebita causa di lievitazione dei costi delle intercettazioni rappresentata dal pagamento delle prestazioni effettuate a fini di giustizia da parte degli operatori telefonici.

 

 Il senatore CASSON(PD), nell'illustrare l'emendamento 1.246, di contenuto analogo al precedente, rileva che nei principali paesi europei l'obbligo di svolgere gratuitamente attività di supporto per le effettuazioni delle intercettazioni non è parte integrante dei contratti di concessioni sottoscritte dagli operatori telefonici.

 Ciò spiega perché i costi delle intercettazioni siano all'estero sensibilmente più bassi, nonostante il numero delle intercettazioni effettuate a fini d'indagine nei principali paesi europei e negli Stati Uniti non sia affatto inferiore a quello italiano. In proposito egli osserva che le errate affermazioni che si sentono spesso fare in senso contrario derivano dal fatto che la comparazione viene di solito effettuata con le sole intercettazioni disposte dalle autorità giudiziarie degli altri paesi; ciò è però errato, in quanto, mentre in Italia le intercettazioni possono essere effettuate solo previa autorizzazione del giudice, in quasi tutti gli stati occidentali le autorità amministrative o fiscali, nonché la polizia e i servizi segreti possono disporre intercettazioni autonomamente.

 

 Il senatore D'AMBROSIO(PD), nel concordare con gli emendamenti illustrati dai colleghi Della Monica e Casson, osserva che, mentre è condivisibile richiedere che gli operatori telefonici svolgano le attività di supporto e le intercettazioni gratuitamente, si potrebbero prevedere invece modalità di retribuzione delle prestazioni di consulenza che i tecnici di tali società hanno spesso effettuato con grande profitto per l'attività captativa.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 1.250 esprimendo viva sorpresa per l'inserimento nel testo di una disposizione come il comma 24, in particolare per quanto concerne la lettera b) del comma 2 dell'articolo 89 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, da esso novellato.

 

 Concorda, nell'illustrare l'emendamento 1.249, la senatrice DELLA MONICA(PD), la quale ritiene assolutamente intollerabile la previsione dell'obbligo per il pubblico ministero di informare dell'azione penale un'autorità straniera, quale è il cardinale segretario di Stato, nel caso di azioni penali esercitate nei confronti di un'autorità ecclesiastica diocesana.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra il complesso degli emendamenti al comma 26, riservandosi di intervenire più puntualmente su alcuni di essi.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 15 APRILE 2010

147ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

-e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra il complesso degli emendamenti presentati ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1611. Con riguardo al comma 9 del provvedimento, osserva come sia opportuno ricomprendere fra i delitti per i quali può essere consentito l'espletamento di operazioni captative anche il reato di cui all'articolo 612-bis, recentemente introdotto nell'ordinamento. Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sul comma 2 dell'articolo 266, così come riscritto dal comma 9 del disegno di legge, si sofferma sul comma 10 del provvedimento. Al riguardo, esprime perplessità per la formula secondo la quale le intercettazioni possono essere autorizzate solo a fronte di evidenti indizi di colpevolezza. Le limitazioni soggettive in questione, poi, possono condurre a risultati del tutto paradossali, quali nel caso in cui, ad esempio, sia captata una conversazione nella quale la persona la cui utenza è sotto controllo preannuncia all'interlocutore che istruzioni sulla consumazione di un reato saranno comunicate sull'utenza di un soggetto terzo che però è estraneo alle indagini e la cui utenza non potrà quindi essere messa sotto controllo. Dopo aver svolto taluni rilievi sulla questione relativa alle proroghe delle operazioni di intercettazione, affronta brevemente la questione relativa alle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti. Al riguardo, osserva come la richiesta del preventivo assenso della persona offesa rischia di esporre la vittima stessa del reato al rischio di possibili ritorsioni. La norma appare poi oltremodo paradossale se si considera il caso in cui la persona offesa sia defunta.

 Affronta quindi la questione relativa al deposito e all'acquisizione dei verbali e delle registrazioni, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.92.

 Svolge poi considerazioni critiche sul comma 16, nella parte in cui prevede che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora nell'udienza preliminare o nel dibattimento il fatto risulti diversamente qualificato.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra dapprima il complesso degli emendamenti, di cui è primo firmatario, relativi al comma 10 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1611. Con riguardo al comma 10, osserva come lo spostamento della competenza in materia di autorizzazione delle intercettazioni in capo al tribunale distrettuale in composizione collegiale non possa essere ritenuta condivisibile, in quanto rischia di determinare non solo un aggravamento dell'efficienza e della funzionalità dei tribunali distrettuali, ma anche un rallentamento, in ragione della collegialità, dei tempi delle attività investigative. A tali inconvenienti, cui si aggiungono i profili di carattere finanziario e i rischi di violazioni della segretezza, mirano a porre rimedio gli emendamenti 1.104, 1.111 e 1.112. Si sofferma poi sugli emendamenti volti ad incidere sui presupposti per le attività di captazione ovvero sulla sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Pur considerando in linea di principio condivisibili le finalità delle norme del provvedimento volte ad ovviare agli abusi legati alle operazioni di captazione ed in particolare ai fenomeni delle cosiddette intercettazioni a strascico, ritiene eccessivo richiedere la sussistenza di evidenti indizi, ciò in quanto si finirebbe per richiedere l'intercettazione di fatti già supportati da piene prove. Per quel che concerne il requisito della colpevolezza ritiene che tale previsione possa trovare giustificazione nella necessità di assicurare una soggettivizzazione del fatto di reato. Su tali questioni, fa presente l'oratore interviene esplicitamente l'emendamento 1.118. Si sofferma poi sull'emendamento 1.133, con il quale si impone al pubblico ministero l'obbligo di curare che la trasmissione e la restituzione dei fascicoli relativi alle intercettazioni avvengano con modalità e mezzi tali da assicurare la rigorosa custodia e l'assoluta segretezza. Dopo avere illustrato brevemente l'emendamento 1.150 si sofferma sull'emendamento 1.211, il quale prevede che i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte nei casi in cui risultino indispensabili anche per l'accertamento di tutti quei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Dà poi conto dell'emendamento 1.257 il quale prevede un aumento di pena nei casi in cui l'indebita rivelazione o l'agevolazione della conoscenza avvengano nei confronti dei mezzi di informazione o di soggetti operanti nell'ambito professionale dell'informazione. Strettamente collegato a tale proposta è l'emendamento 1.276, con il quale si prevedono pene detentive e pecuniarie nei casi di rivelazione di fatti desunti dalle intercettazioni, del tutto estranei all'oggetto del procedimento penale per il quale le operazioni captative sono state effettuate. Conclude illustrando l'emendamento 1.282, il quale prevede un inasprimento delle sanzioni previste nei casi di omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione.

 

 Il senatore CASSON (PD), nell'illustrare gli emendamenti relativi ai commi 26 e seguenti, osserva come con essi si intenda assicurare, da un lato, un giusto contemperamento tra le esigenze di tutela del diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione e del rispetto del diritto alla riservatezza e, dall'altro, adeguate forme di sanzione anche disciplinare per i responsabili delle indebite fughe di notizie.

 Si sofferma in primo luogo sugli emendamenti 1.277, 1.278 e 1.279, i quali, anche in linea con i principi sanciti in recenti arresti della Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedono la non punibilità o comunque la sussistenza di una circostanza attenuante nei casi in cui la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale e la rivelazione sia stata commessa nell'esercizio del diritto di informazione. Con riguardo a tale questione fa presente peraltro che l'emendamento 1.311 del presidente emerito Cossiga prevede quale condizione di procedibilità per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la previa sentenza definitiva di condanna degli autori del delitto di rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale.

 Si sofferma poi sugli emendamenti 1.309 e 1.310, con i quali si intendono introdurre misure volte ad assicurare una maggiore responsabilizzazione dei magistrati al fine di evitare illegittime fughe di notizie.

 L'emendamento 1.308 prevede invece precise competenze in capo al Garante per la tutela dei dati personali in materia di diffusione o comunicazione di fatti relativi ad intercettazioni.

 Si sofferma poi sull'emendamento 1.287, il quale riconosce al soggetto che prima della definizione del giudizio viene indicato a mezzo stampa come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, la possibilità di ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, al fine di far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. Illustra infine l'emendamento 1.289, il quale interviene in materia di risposte e rettifiche.

 

 Il senatore VITA (PD), nell'illustrare brevemente l'emendamento 1.290, osserva come non appaia accettabile una equiparazione tout court della rete con i mezzi di comunicazione tradizionali.

 

 Il presidente BERSELLI dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e avverte che il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana di martedì 20 aprile delle ore 15. Ricorda peraltro che alle ore 14,30 è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 10,05.


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2010

148ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente BERSELLI comunica alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi. In quella sede, si è convenuto, con riguardo al disegno di legge n. 1611, in materia di intercettazioni, di fissare per lunedì 26 aprile alle ore 17 il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati oggi dal Governo e dal relatore. Si è altresì stabilito di destinare la seduta pomeridiana di martedì alla illustrazione dei suddetti subemendamenti e alla acquisizione dei pareri su emendamenti e subemendamenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo. La votazione degli emendamenti potrà avere luogo, laddove dovessero essere pervenuti i prescritti pareri obbligatori delle Commissioni, nella mattinata di mercoledì 28 aprile.

 Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, inoltre, è stata sollecitata la calendarizzazione dei disegni di legge n. 1345, in materia di diritto di visita dei nonni, n. 753, sulle questioni afferenti lo sfruttamento del lavoro, ed infine n. 569, relativo alla manipolazione mentale.

 E' stata infine sollecitata l'audizione del rappresentante del Governo sulle questioni afferenti il piano carceri, il Fondo unico per la giustizia, le sedi disagiate e la ridefinizione delle piante organiche.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

 

Il presidente BERSELLI avverte che sono stati presentati dal relatore e dal Governo talune proposte emendative, che saranno di seguito illustrate.

 

Il relatore CENTARO (PdL) illustra dapprima l'emendamento 1.2000, il quale stabilisce che gli atti di indagine non possono essere pubblicati neppure per riassunto o nel loro contenuto sino alla conclusione dell'udienza preliminare.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.2001 - che riformula l'ultimo comma dell'articolo 114 del codice di rito, allo scopo di coordinare tale norma con le modifiche apportate all'articolo 268 dello stesso codice in materia di acquisizione, trascrizione e espunzione delle intercettazioni - si sofferma sull'emendamento 1.2002, il quale equipara i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale ai documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, con la conseguenza che anche ai primi si applicherà la procedura di decretazione, custodia e distruzione introdotta con il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito nella legge 20 novembre 2006, n. 281.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.2003, il quale interviene, facendo seguito ad alcuni dei rilievi formulati nel corso del dibattito anche dai senatori dell'opposizione, sulla questione delle riprese visive. L'emendamento in questione prevede che, nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sia alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni; sia alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazione che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale. L'emendamento inoltre precisa che, fuori dai casi anzidetti, le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possano essere eseguite d'iniziativa della polizia giudiziaria.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.2004, il quale in primo luogo modifica l'articolo 268, aumentando da 5 a 15 giorni il termine di deposito delle intercettazioni presso la segreteria del pubblico ministero, a disposizione delle parti, al fine di assicurare maggiore effettività al diritto di difesa e, in secondo luogo, chiarisce la disposizione contenuta nel comma 7-bis dell'articolo 268, con riferimento al divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, riferisce sull'emendamento 1.2005. Tale proposta è volta ad estendere il segreto previsto dall'articolo 329-bis a tutti i documenti illegalmente formati ed acquisiti al procedimento sotto qualsiasi forma e non soltanto come corpo del reato.

Illustra quindi l'emendamento 1.2006, il quale inasprisce il presidio sanzionatorio per la violazione del segreto investigativo.

Riferisce poi sull'emendamento 1.2007, il quale introduce, nell'ambito dei delitti contro la inviolabilità dei segreti, il nuovo reato di riprese e registrazioni fraudolente. Il nuovo articolo 616-bis sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni colui che effettua riprese visive o registrazioni di comunicazioni e conversazioni intervenute in sua presenza o allo stesso rivolte all'insaputa degli altri soggetti che partecipano alla discussione. Al riguardo, fa presente che la giurisprudenza è costante nel ritenere del tutto legittima tale condotta, ove sia effettuata con riferimento a conversazioni alle quali prenda parte direttamente il soggetto che registra.

 

Sull'emendamento 1.2007 si apre quindi un dibattito, nel quale intervengono i senatori BENEDETTI VALENTINI(PdL), MUGNAI(PdL), LI GOTTI(IdV), GALPERTI (PD) e il presidente BERSELLI.

 

Il relatore CENTARO (PdL) illustra infine gli emendamenti 1.2008 e 1.2009. Il primo delle due proposte prevede un sensibile inasprimento del quadro sanzionatorio previsto per i casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. L'emendamento 1.2009, invece, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, è volto a rendere la disciplina vigente più conforme all'articolo 68, terzo comma della Costituzione.

 

Il sottosegretario CALIENDO illustra dapprima l'emendamento 1.1000, il quale reca una nuova disciplina dei presupposti in presenza dei quali possono essere autorizzate le intercettazioni e le altre operazioni ad esse assimilate.

Dà conto infine dell'emendamento 1.1100, il quale modifica la disciplina sul regime transitorio destinata a regolare gli effetti della legge sui procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

Il senatore CASSON (PD) prende infine brevemente la parola, invitando il Governo a riferire quanto prima alla Commissione sulle questioni concernenti il Fondo unico per la giustizia e la situazione nelle carceri.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.2000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il capoverso 2-bis.

 

1.2001

IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. E sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di­ comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E' altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estraneee alle indagini, non acquisiti o non trascritti o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis»

1.2002

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: « per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di inforrnazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale»

 

1.2003

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Articolo 266-ter — (Riprese visive).

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, si applicano le disposizioní relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possono essere eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria».

 

1.1000

Il Governo

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di improcedibilità, l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo, le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

d) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate nello stesso procedimento»;

b) alla lettera b), capoverso l.1, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, commi 7 e 203.».

Conseguentemente, i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi;

d) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.»;

e) alla lettera f), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.

 

1.2004

IL RELATORE

Al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera c), capoverso «4», articolo 268, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «quindici».

alla lettera e), nel capoverso «7-bis» , dopo la parola: «riguardanti» inserire la parola: «esclusivamente»

 

1.2005

IL RELATORE

Al comma 21, capoverso «Art. 329-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «come corpo del reato».

1.2006

IL RELATORE

Al comma 26, lettera a) , capoverso «Art.379-bis. — (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale)», sono apportate le seguenti modifiche:

prima delle parole: «Chiunque rivelaindebitamente notizie ...», inserire le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ».

sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sei».

 

1.2008

IL RELATORE

Al comma 26, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 684 e sostituito dal seguente:

«Art. 684. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e degli atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente).

Chiunque, in qualsiasi forma, pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

La stessa pena si. applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, si applica la pena dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 4.000 a euro 20.000. La condanna importa la sospensione temporanea dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Alle stesse pene previste nel comma precedente soggiace chi, in .qualsiasi forma, pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'inforrnazione; le riprese e registrazioni di cui articolo 616-bis.»;

 

Conseguentemente, al comma 26, sopprimere la lettera f).

 

1.2007

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa quando dalle riprese o registrazioni di cui al comma 1 emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria».

 

1.2009

IL RELATORE

Dopo il comma 29 inserire i-seguenti:

29-bis. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerge che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all' articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale.».

29-ter. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. i verbali e i supporti contenenti le- registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al Procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, :comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanta previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari».

29-quater. All'articolo 4 del decreto-legge- 22 settembre 2006, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la parola-«pubblicazione» sono aggiunte le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura-penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei-documenti di- cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;

al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo-240-ter, comma 4, dello stesso codice»;

al comma 2,1'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Si applicano le- norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile»;

al comma 4; le parole: «determinazione e» sono soppresse

1.1100

Il Governo

Sostituire il comma 34 con i seguenti:

«34. Salvo quanto previsto ai commi 34-bis, 34-ter e 35, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, in relazione ai quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. In tal caso, le medesime operazioni non possono ulteriormente proseguire per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal comma 10 del presente articolo.

34-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 115, 268, comma 7-bis, 329, 329-bis e 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

34-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale stesso, acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.

 

 

 


 

 

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 27 APRILE 2010

151ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

-e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che nella seduta odierna si procederà dapprima alla illustrazione dei subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) presentati agli emendamenti del relatore e del Governo e successivamente alla acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sul complesso delle proposte emendative.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra dapprima il subemendamento 1.2000/2, con il quale si intende, attraverso un più corretto coordinamento fra le previsioni dell'articolo 114 e dell'articolo 329 del codice di rito, assicurare una adeguata tutela al segreto investigativo. In particolare, si ritiene che le esigenze di segretezza possano venire meno nel momento in cui l'imputato o il difensore sono venuti a conoscenza degli atti e dei documenti relativi a conversazioni anche telefoniche.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra quindi il subemendamento 1.2000/3, il quale mira a garantire un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di segretezza e quelle di informazione. Al riguardo, ritiene infatti che le modifiche proposte dal disegno di legge all'articolo 114 del codice di rito e le modifiche previste dall'emendamento del relatore determinino un pericoloso arretramento anche rispetto alla normativa vigente sulla pubblicità degli atti di indagine, con il rischio che si ingenerino attività di natura criminogena.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) riferisce dapprima sul subemendamento 1.1000/3, il quale interviene sulla questione dell'attribuzione della competenza in materia di intercettazioni al tribunale collegiale del capoluogo del distretto. Tale proposta deve considerarsi comunque del tutto subordinata alla richiesta di soppressione tout court di tale norma del disegno di legge n. 1611. L'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto, come già più volte ribadito, rischia di ingenerare non solo problemi di carattere organizzativo, ma anche di segretezza degli atti di ufficio. Si dichiara quindi profondamente contrario alla tendenza, registrabile anche in altri provvedimenti, di stampo concentrazionista. Replicando a coloro che sostengono che a tali inconvenienti si possa ovviare nei fatti con il processo di digitalizzazione e di informatizzazione, osserva come tale processo sia ancora ben lungi dal potersi ritenere ultimato. Alla luce di tali premesse, illustra i subemendamenti 1.1100/2, 1.1100/2 e 1.1100/3. Con gli ultimi due subemendamenti, in particolare, si posticipa l'entrata in vigore delle norme sul trasferimento della competenza rispettivamente a ventiquattro e diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. A ben vedere, infatti, il termine di sei mesi attualmente contemplato dall'emendamento governativo appare del tutto incongruo. Il subemendamento 1.1100/1, invece, subordina l'entrata in vigore delle norme sul trasferimento della competenza al previo accertamento del completamento del processo di informatizzazione.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) si sofferma dapprima sul subemendamento 1.2000/1, con il quale si intende ovviare alla eccessiva limitazione del regime di pubblicità degli atti relativi ad intercettazioni, introdotta dai commi 5 e 7 del disegno di legge all'articolo 114 del codice di procedura penale.

 Illustra poi il subemendamento 1.1000/13, il quale interviene sulla questione relativa ai presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni. La nuova formulazione dell'articolo 267, proposta dal Governo, pur formalmente espungendo ogni richiamo alla sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, di fatto introduce criteri di valutazione di tali indizi, mediati dagli articoli 273 e 192 del codice di procedura penale, basati sulla colpevolezza. Si sofferma poi sui subemendamenti 1.1000/24 e 1.1000/26, con i quali si espunge dal testo la previsione per la quale nel decreto con cui si autorizzano le operazioni, il tribunale debba dare conto dei relativi presupposti, i quali dovrebbero essere indicati espressamente e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate.

 Illustra infine i subemendamenti 1.2007/6 e 1.2007/5, con i quali si interviene sull'introducendo reato di riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis. Tale fattispecie di reato appare, infatti, così come configurata, oltremodo lesiva della libertà di stampa ed in particolare delle esigenze del cosiddetto giornalismo di inchiesta.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra il complesso dei restanti emendamenti a sua firma, soffermandosi in primo luogo sul subemendamento 1.2003/2, che integra la previsione dell'articolo 266-ter introdotto dall'emendamento 1.2003 del relatore, estendendo la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare di propria iniziativa riprese visive, oltre che ai luoghi pubblici anche a quelli aperti o esposti al pubblico.

 Si sofferma quindi sul subemendamento 1.1000/34, e in particolare sulle disposizioni dirette a salvaguardare l'efficacia delle attività captative nelle inchieste sui reati di criminalità organizzata e nei reati contro la pubblica amministrazione.

 Infine si sofferma sul subemendamento 1.2001/3, osservando che tale subemendamento, così come altri emendamenti e subemendamenti presentati dalla sua parte, si pone il problema di evitare una compressione eccessiva del diritto di cronaca anche alla luce delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Francia, la Finlandia e la Grecia, nelle quali si è ritenuto che il diritto di informare la pubblica opinione in ordine a vicende di straordinario interesse pubblico possa far premio sulla riservatezza degli atti di indagine.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra i propri restanti subemendamenti.

 Fa presente poi di aver concordato con il senatore D'Alia di aggiungere la sua firma agli emendamenti da questi presentati per evitarne la decadenza in sede di votazione. Ella precisa peraltro che, mentre condivide gli altri emendamenti del senatore D'Alia, non voterà i subemendamenti 1.2009/1 e 1.2009/2, ai quali invece aggiunge la sua firma il senatore Sanna, ritenendo che la problematica relativa alle intercettazioni che coinvolgono membri del Parlamento debba essere affrontata nel senso indicato dal subemendamento 1.2009/7.

 Nel condividere le considerazioni del senatore Casson in ordine alla tutela della libertà dell'informazione, ella rileva come il problema si ponga con particolare gravità con riferimento alla fattispecie di reato che si intende introdurre con l'emendamento 1.2007. Il subemendamento 1.2007/7, pertanto, intende dare una soluzione diversa e più razionale al problema delle lecite interferenze nella vita privata sotteso all'emendamento 1.2007, utilizzando fattispecie di reato già esistenti.

 La senatrice Della Monica, infine - in considerazione delle osservazioni del senatore Li Gotti, sull'improprietà del riferimento all'articolo 192 del codice penale, quale criterio ermeneutico per l'individuazione dei gravi indizi di reato - modifica l'emendamento 1.113 da lei presentato, sopprimendo l'ultima frase.

 

 Anche il senatore LI GOTTI (IdV) modifica l'emendamento 1.103 da lui presentato, sopprimendo l'ultimo capoverso.

 

 Il presidente BERSELLI osserva come dagli interventi dell'opposizione siano emerse forti perplessità nei confronti dell'emendamento 1.2007 presentato dal relatore, che non possono non essere in parte condivise.

 In particolare, appare poco chiaro il contenuto del comportamento fraudolento che si richiede per integrare la fattispecie incriminatrice, mentre non appare del tutto convincente la formulazione della scriminante, in particolare per il fatto che essa sembra comportare un obbligo di segnalazione all'autorità di eventuali comportamenti delittuosi commessi dal soggetto che sia stato registrato - anche quando siano relativi a reati perseguibili a querela - anche se ciò lo esponga ad una pubblicità non gradita.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, nel dichiarare la disponibilità del Governo a trovare formulazioni più soddisfacenti di quella che fa riferimento al comportamento fraudolento - e che pure ha numerosi precedenti in diritto - nonché a migliorare la definizioni delle scriminanti e dell'utilizzabilità delle registrazioni in sede processuale anche civile, tuttavia ritiene che vada salvaguardato il principio introdotto dall'emendamento stesso, oltretutto coerente con il principio del rispetto della persona umana come espresso dall'articolo 2 della Costituzione.

 Il presidente BERSELLI avverte che si passerà quindi all'espressione dei prescritti pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti. Prima di dare la parola al relatore, dichiara inammissibili i subemendamenti 1.2008/2, 1.2008/3 e 1.2008/4, in quanto integralmente sostitutivi dell'emendamento al quale si riferiscono.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno 1 e 2, mentre è contrario a tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, ad eccezione degli emendamenti dei quali è primo firmatario e degli emendamenti 1.1000 (testo 2) e 1.1100 del Governo. Per quanto riguarda i subemendamenti, dopo avere espresso parere contrario sui tre subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2000 e sui tre subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2001, invita i presentatori a riformulare il subemendamento 1.2002/1, preannunciando in caso di mancata riformulazione, l'espressione del parere contrario. Dopo aver espresso parere favorevole sul subemendamento 1.2002/100, esprime parere favorevole sul subemendamento 1.2003/1, limitatamente alla seconda parte della lettera c). Dopo aver espresso parere favorevole sul subemendamento 1.2003/2, esprime parere contrario sul complesso dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000, ad eccezione dei subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2, identico al subemendamento 1.1000/24. Con riguardo al subemendamento 1.1000/22, si rimette invece al parere del Governo. Dopo aver espresso parere contrario sul subemendamento 1.2005/1, accogliendo una sollecitazione del presidente BERSELLI, insiste per l'accantonamento di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2007. Dopo aver espresso parere contrario sul subemendamento 1.2008/1; sul complesso dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2009, ad eccezione del subemendamento governativo 1.2009/100; e sui subemendamenti 1.1100/4, 1.1100/8, 1.1100/5, 1.1100/10, 1.1100/6, 1.1100/9 e 1.1100/7, invita il senatore Benedetti Valentini a ritirare i subemendamenti 1.1100/1, 1.1100/2 e 1.1100/3, preannunciando, in caso contrario, il parere non favorevole. In ogni caso, invita il Governo a valutare l'opportunità di una riflessione sulla questione relativa all'entrata in vigore delle norme in materia di spostamento della competenza, di cui all'articolo 267 del codice di rito, dubitando della congruità del termine di sei mesi previsto nell'emendamento 1.1100.

 

 Dopo che è stato disposto l'accantonamento del subemendamento 1.2002/1 e del complesso dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2007, il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore. Dopo avere espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore, insiste per il ritiro dei subemendamenti presentati dal senatore Benedetti Valentini all'emendamento 1.1100, ritenendo più opportuno rimettere tale questione al successivo esame in Assemblea.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI 

 

 Il presidente BERSELLI, tenuto conto che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e sui subemendamenti sarà espresso nel pomeriggio di domani, e che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti e l'espressione dei pareri del relatore e del Governo, sconvoca la seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30, rinviando il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana di domani.

 

 La seduta termina alle ore 16.

 


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.2000/2

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, LUMIA, GARRAFFA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU

All'emendamento 1.2000, nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: «al comma 5» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire il comma 5 con il seguente:

''5. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: ''fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza'';

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato''».

1.2000/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento1.2000 nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: «al comma 5» fino alla fine con le seguenti:

«sostituire il comma 5 con il seguente:

''5. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''del loro contenuto'' sono aggiunte le seguenti: '', fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto; degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell'articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7;

2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di cui all'articolo 268-ter, comma 1;

d) il comma 3 è abrogato''».

1.2000/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2000 sostituire le parole: «al comma 5, sopprimere il capoverso 2-bis.» con le seguenti: «Sopprimere il comma 5».

1.2000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente; al comma 5, sopprimere il capoverso 2-bis.

1.2001/3

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2001, al capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione e degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268, comma 7-bis, 269, comma 2, e 271».

1.2001/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2001 sopprimere il secondo periodo.

1.2001/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2001, secondo periodo, sostituire le parole da: «vietata» fino a: «comma 7-bis» con le seguenti: «consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto, salvo quanto previsto dal comma 2».

1.2001

IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, non acquisiti o non trascritti o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

1.2002/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2002, al capoverso «8-bis», sostituire le parole: «e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale» con le seguenti: «di cui agli articoli 615-bis e 617-bis del codice penale».

1.2002/100

Il Governo

All'emendamento 1.2002, al capoverso «8-bis», dopo le parole: «del codice penale» aggiungere le seguenti: «, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del comma 2 del medesimo articolo».

1.2002

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 2 dell'articolo 240 dei codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: ''per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni'' sono aggiunte le seguenti: ''e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale».

1.2003/1

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2003, comma 8-bis capoverso «Articolo 266-ter» sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 le parole da: ''relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche'' a: ''captativo di conversazioni;'' sono sostituite dalle seguenti: ''relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle operazioni di ripresa visiva a contenuto intercettativo di comunicazioni. In tal caso, quando risulta che attraverso dette operazioni siano state intercettate comunicazioni, il pubblico ministero chiede senza ritardo, e comunque entro ventiquattro ore dalla comunicazione della polizia giudiziaria della avvenuta intercettazione di comunicazioni, la convalida al giudice competente. Si applicano a queste ipotesi le disposizioni dell'articolo 267''.

b) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

c) al comma 2 le parole: '', lettera a),» sono soppresse e le parole: ''d'iniziativa della polizia giudiziaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla polizia giudiziaria; d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice''.

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Quando le operazioni di ripresa visiva sono effettuate nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, devono essere comunque disposte, a pena di inutilizzabilità e fatte salve le disposizioni del comma 1, con decreto del pubblico ministero''».

1.2003/2

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2003, comma 8-bis, capoverso «articolo 266-ter», nel comma 2, sostituire le parole da: «in luoghi pubblici» con le seguenti: «in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico».

1.2003

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 266-bis dei codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Articolo 266-ter. – (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possono essere eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria».

1.1000/4

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) lettera a), capoverso «a), il comma 1», le parole: ''al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale'' sono sostituite dalle seguenti: ''al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente'' e le parole: '', a pena di improcedibilità,'' sono soppresse;

b) lettera a), capoverso «a), il comma 1», lettera b), le parole: ''ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo'' sono soppresse e le parole da: ''le utenze sono intestate a soggetti indagati'' a: ''ai medesimi fatti'' sono sostituite dalle seguenti: ''le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine;'';

c) lettera a), capoverso «a), il comma 1», la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) nei casi di riprese visive, i luoghi sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;'';

d) la lettera b) è soppressa;

e) lettera c), capoverso «c), il comma 1-bis», dopo le parole: ''si applicano'' sono aggiunte le seguenti: '', in quanto compatibili,'';

f) lettera d), le parole: ''nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.'' sono sostituite dalle seguenti: ''ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari.'';

g) la lettera e) è soppressa».

1.1000/12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1.000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la lettera a) è soppressa.

1.1000/33

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a), il comma 1»sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

1-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

1-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad, eccezione dei casi in cui l'intercettazione disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

1-quater. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoni ali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquies. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria.».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

1.1000/34

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso « a), il comma 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

1-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. La durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

1-quater. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali nuovi elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1.

1-quinquies. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.

1-sexies. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

1-septies. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria.».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

1.1000/13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 ai giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede;

c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi indicati nel provvedimento, che rendono indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare.».

Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la lettera c) è soppressa.

1.1000/14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1»:

«sostituire il comma 1 con il seguente:

''1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che le operazioni previste all'articolo 266 siano indispensabili per la prosecuzione delle indagini''».

1.1000/16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: «, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:» fino a: «prosecuzioni delle indagini.» con le seguenti: «. Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento.».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: «tribunale», con la seguente: «giudice».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

1.1000/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a), il comma 1», nel comma 1, sostituire le parole: «Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al competente giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il tribunale» con le seguenti: «il giudice».

1.1000/5

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a), il comma 1», le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente» e le parole: «, a pena di improcedibilità,» sono soppresse.

1.1000/15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sopprimere il secondo periodo.

1.1000/1

LONGO

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a) il comma 1», nel comma 1 sostituire le parole: «a pena di improcedibilità» con le seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.1000/22

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), capoverso comma 1 sopprimere le parole: «e non successivamente modificabile o sostituibile».

1.1000/23

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 1sostituire le parole: «ricorrono congiuntamente i» con le seguenti: «ricorre almeno uno dei».

1.1000/25

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente all'ultimo periodo del medesimo comma sopprimere le parole da: «e non desunti» fino a: «procedimento».

1.1000/8

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, capoverso «a), il comma 1», la lettera b), è soppressa.

1.1000/6

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), le parole: «ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo», sono soppresse e le parole da: «le utenze sono intestate a soggetti indagati» a: «ai medesimi fatti» sono sostituite dalle seguenti: «le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano diettamente attinenti ai fatti oggetto di indagine;».

1.1000/17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere le parole: «e attualmente», ovunque ricorrano.

Conseguentemente, nella successiva lettera c), sopprimere le parole: «e attualmente», ovunque ricorrano.

1.1000/19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere le parole da: «che, sulla base» fino a: «si procede».

Conseguentemente alla lettera c) sopprimere le parole da: «che, sulla base» fino a: «si procede».

1.1000/18

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), dopo le parole: «per i quali si procede», inserire le seguenti: «o siano in uso ad interlocutori abituali dei soggetti indagati».

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

1.1000/20

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere la parola: «direttamente».

Conseguentemente alla lettera c) sopprimere la parola: «direttamente».

1.1000/21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sopprimere la lettera c).

1.1000/7

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nei casi di riprese visive, i luoghi sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;».

1.1000/26

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «espressamente e analiticamente.».

1.1000/2

LONGO

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «e non desunte», fino alla fine del periodo.

1.1000/24

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «e non desunti», fino a: «procedimento».

1.1000/27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera b).

1.1000/29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale, a sua richiesta, il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti necessari per la valutazione''».

1.1000/28

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, lettera b) sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «tribunale, previa richiesta,».

1.1000/30

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000 sopprimere la lettera c).

1.1000/9

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), capoverso «c), il comma 1-bis», dopo le parole: «si applicano», sono aggiunte le seguenti: «, in quanto compatibili,».

1.1000/10

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), le parole: «nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari.».

1.1000/11

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, la lettera e) è soppressa.

1.1000/31

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) alla lettera f), capoverso «3-bis» sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis e 612-bis del codice penale; l'autorizzazione a disporre dette operazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 del codice penale; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori , di cui all'articolo-2629-bis del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggiotaggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7».

1.1000/32

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) alla lettera f), capoverso «3-bis» sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in relazione ai delitti di cui all'articolo 416-ter del codice penale e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre dette operazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

Conseguentemente, nel comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intercettazione di comunicazione tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale si stia svolgendo l'attività criminosa».

1.1000

Il Governo

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena improcedibilità, l'assenso scritto dei Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo, le utenze sono intestate a soggetti indagati sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

d) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate nello stesso procedimento»;

b) alla lettera b), capoverso 1.1, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, commi 7 e 203.».

Conseguentemente, i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi;

d) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.»;

e) alla lettera f), capoverso «d-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

 

1.1000 (testo 2)

Il Governo

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena improcedibilità, l'assenso scritto dei Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

 d) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate nello stesso procedimento»;

b) alla lettera b), capoverso 1.1, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, commi 7 e 203.».

Conseguentemente, i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi;

d) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.»;

e) alla lettera f), capoverso «d-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

1.2004

IL RELATORE

Al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), capoverso «4», articolo 268, sostituire le parole: «non inferiori a cinque», con le seguenti: «non inferiori a quindici»;

b) alla lettera e), nel capoverso «7-bis», dopo la parola: «riguardanti» inserire la parola: «esclusivamente».

1.2005/1

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2005, sostituire le parole: «sopprimere le parole come corpo del reato» con le seguenti: «dopo le parole corpo del reato» inserire le seguenti: «o come cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti ai sensi dell'articolo 253».

1.2005

IL RELATORE

Al comma 21, capoverso «Art. 329-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «come corpo del reato».

1.2007/7

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007, sostituire la lettera g-bis) con le seguenti:

«g-bis) all'articolo 615-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sei mesi a cinque anni''; ai terzo comma le parole: ''da uno a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a sei anni'';

g-ter) all'articolo 617-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sei mesi a cinque anni;'' al secondo comma le parole: ''da uno a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a sei anni''».

1.2007/1

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, alla parola: «Riprese» premettere: «Uso di»;

b) al comma 1, dopo le parole: «quattro anni» sono aggiunte le seguenti: «, quando di tali riprese o registrazioni viene fatto un qualunque uso, diverso da quello previsto al comma 2.»;

c) al comma 2, le parole: «dalle riprese o registrazioni» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «le riprese o registrazioni di cui al comma 1 sono consegnate all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per le valutazioni in ordine alla sussistenza di una notizia di reato o di altre circostanze oggetto di procedimento giudiziario».

1.2007/2

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», nella rubrica, alla parola: «Riprese» premettere: «Uso di».

1.2007/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007, apportare le seguenti modificazioni:

a) 616-bis ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora ne fa un uso illecito»;

b) sopprimere il secondo comma.

1.2007/6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 616-bis ivi richiamata, primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «qualora ne fa uso illecito»;

b) al secondo comma, sostituire le parole da: «e la stessa» fino a: «giudiziaria», con le seguenti: «o comunque l'attività rientra nella libertà di stampa e di cronaca sanciti solennemente dall'articolo 21 della Costituzione».

1.2007/3

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

 All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», al comma 1, dopo le parole: «quattro anni» sono aggiunte le seguenti: «, quando di tali riprese o registrazioni viene fatto un qualunque uso, diverso da quello previsto al comma 2.».

1.2007/4

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», al comma 2, le parole: «dalle riprese o registrazioni» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «le riprese o registrazioni di cui al comma 1 sono consegnate all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per le valutazioni in ordine alla sussistenza di una notizia di reato o di altre circostanze oggetto di procedimento giudiziario.».

1.2007

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa quando dalle riprese o registrazioni di cui al comma 1 emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria».

1.2008/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2008, lettera e), sostituire il capoverso «Art. 684» con il seguente:

«Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.».

1.2008/3

CASSON, VITA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2008, lettera e), sostituire il capoverso «Art. 684» con il seguente:

«Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.

Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali.».

1.2008/4

CASSON, VITA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2008, lettera e), sostituire il capoverso «Art. 684» con il seguente:

«Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.

Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale.».

1.2008/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2008, sostituire il primo comma dell'articolo 684 ivi richiamato con il seguente: «Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo, terzo e quarto del citato articolo 684.

1.2008

IL RELATORE

Al comma 26, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 684 e sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e degli atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque, in qualsiasi forma, pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

La stessa pena si. applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, si applica la pena dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 4.000 a euro 20.000. La condanna importa la sospensione temporanea dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Alle stesse pene previste nel comma precedente soggiace chi, in .qualsiasi forma, pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'inforrnazione; le riprese e registrazioni di cui articolo 616-bis.».

Conseguentemente, al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.2009/1

D'ALIA, SANNA

All'emendamento 1.2009, comma 29-bis, dopo l'alinea, sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4-bis. Le operazioni di intercettazione, sequestro o acquisizione di tabulati, di cui al comma 1, sono eseguite nei confronti di un membro del Parlamento se questi è individuato in anticipo quale destinatario delle attività di captazione o acquisizione, ancorché queste abbiano luogo monitorando utenze di soggetti diversi.

4-ter. I verbali delle operazioni di cui al comma 4-bis ed i relativi supporti sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1 del codice di procedura penale.».

1.2009/7

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2009, comma «29-bis », sostituire il capoverso «4-bis »con il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni.».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-ter.

1.2009/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis» sostituire le parole da: «allorché» fino a: «parlamentare» con le seguenti: «allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e dette intercettazioni non siano casuali né fortuite.».

Conseguentemente al medesimo emendamento sopprimere il capoverso 29-ter.

1.2009/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis» sostituire le parole da: «allorché» fino a: «parlamentare» con le seguenti: «allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e non sussiste il carattere imprevisto dell'interlocuzione».

Conseguentemente al medesimo emendamento, sopprimere il capoverso 29-ter.

1.2009/6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis» sostituire le parole da: «da qualsiasi» fino a: «indirettamente» con le seguenti: «la direzione dell'atto di indagine è volta, in concreto,».

Conseguentemente al medesimo emendamento, sopprimere il capoverso 29-ter.

1.2009/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le intercettazioni casuali o fortuite dell'interlocuzione del parlamentare, per le quali si procede ai sensi del successivo articolo 6».

1.2009/2

D'ALIA, SANNA

All'emendamento 1.2009, comma «29-ter», nell'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 6 è aggiunto il seguente» «con le seguenti: «i commi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti» e, conseguentemente, sostituire il capoverso con i seguenti:

«2. Qualora sia avanzata istanza, da una parte processuale, per utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1 nei confronti di un parlamentare, il giudice, sentito il parlamentare interessato e le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, decide con ordinanza. Se è eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione, il giudice valuta se da qualsiasi precedente atto di indagine emerga che le operazioni medesime rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 4-bis. In caso di valutazione positiva, il giudice dichiara nella medesima ordinanza l'inutilizzabilità nei confronti del parlamentare.

3. In caso di valutazione negativa, il giudice, se ritiene necessaria l'acquisizione affini di un procedimento a carico del parlamentare, provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Il giudice enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la valutazione si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, ai sensi del comma 3, l'utilizzo dell'intercettazione o del tabulato nel procedimento a carico del parlamentare è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo il provvedimento di cui all'ultimo periodo del comma 2 ovvero investe la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni di cui al presente articolo sono custoditi con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter. Se acquisiti in violazione del disposto del presente articolo, essi sono dichiarati inutilizzabili, a carico del parlamentare, dal giudice in ogni stato e grado del procedimento».

1.2009/8

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2009, al comma «29-ter», capoverso «6-bis», sopprimere il secondo periodo.

1.2009/100

Il Governo

All'emendamento 1.2009, sopprimere il comma «29-quater».

1.2009

IL RELATORE

Dopo il comma 29 inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 149, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

''4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerge che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale.''.

29-ter. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

''6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al Procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanta previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusiolledelle indagini preliminari''.

29-quater. All'articolo 4 del decreto-Iegge 22 settembre 2006, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola ''pubblicazione'' sono aggiunte le seguenti: ''o della diffusione'' e le parole: ''degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale'';

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

''Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice'';

c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

''Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile'';

d) al comma 4; le parole: ''determinazione e'' sono soppresse».

1.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al tribunale in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo di provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano gli articoli 192 commi 3 e 4, 195 comma 7 e 203''».

1.103 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al tribunale in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo di provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare".».

1.113

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole da: «del capoluogo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo della provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: ''a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti sottoposti ad indagini o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia stata utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona, indicando in particolare gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede e la persona da intercettare. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui li li 192, commi 3 e 4, 195, comma 7 e 203.''».

1.113 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole da: «del capoluogo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo della provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: ''a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti sottoposti ad indagini o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia stata utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona, indicando in particolare gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede e la persona da intercettare.''».

1.1100/4

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1100 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti.»

Conseguentemente sopprimere i commi 34-bis e 34-ter.

 

1.1100/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 34 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 34-bis, 34-ter e», con le seguenti: «al comma»;

b) sopprimere l'ultimo periodo».

Conseguentemente, sopprimere i commi 34-bis e 34-ter.

1.1100/5

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti.».

Conseguentemente il comma 35 è soppresso.

1.1100/10

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.1000, al capoverso «34», sopprimere le parole da: «Salvo quanto previsto ai commi 34-bis, 34-ter e 35» e le parole da: «in relazione ai quali» fino alla fine.

Conseguentemente, sopprimere i commi 34-bis e 34-ter.

1.1100/6

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1100, sopprimere il comma 34-bis.

1.1100/9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1100, nel comma 34-bis ivi richiamato sopprimere le parole: «e 380, comma 2, lettera m)».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 380, comma 2, lettera m), come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini di consentire l'utilizzabilità, nei procedimenti per l'accertamento dei suddetti delitti, dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti, ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale come modificato dal comma 13 della presente legge».

1.1100/7

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1100, sopprimere il comma 34-ter.

1.1100/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, sostituire il comma 34-ter con il seguente:

«34-ter. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale dei capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, è stabilita dal Governo con decreto, che accerta essere stata introdotta e resa operativa presso tutti i tribunali e le procure della Repubblica italiana la totale informatizzazione idonea a garantire la pronta e riservata trasmissione degli atti e documenti posti a base delle richieste ed autorizzazioni relative ad operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. Il decreto, così subordinato alla verifica dell'indicato presupposto, viene emesso entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo rendono entro trenta giorni da quando ne ricevono richiesta. Fino all'entrata in vigore di detto decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti».

1.1100/2

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, al comma 34-ter, sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1100/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, al comma 34-ter sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1100

Il Governo

Sostituire il comma 34 con i seguenti:

«34. Salvo quanto previsto ai commi 34-bis, 34-ter e 35, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, in relazione ai quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. In tal caso, le medesime operazioni non possono ulteriormente proseguire per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal comma 10 deI presente articolo.

34-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 115, 268, comma 7-bis, 329, 329-bis e 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

34-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale stesso, acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti».

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2010

152ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Alberti Casellati e Caliendo.

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il presidente BERSELLI dà lettura del testo del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 1611. Fa presente inoltre che il prescritto parere della Commissione bilancio non sarà espresso prima della giornata di domani e per tale ragione propone di sconvocare la seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30 e di rinviare il seguito dell'esame alla giornata di martedì 4 maggio.

 

 Il senatore LONGO (PdL) interviene sul parere della 1a Commissione, esprimendo in primo luogo perplessità sulle osservazioni formulate con riguardo al comma 10, lettera a) dell'articolo 1. In particolare, ritiene inopportuno ed incomprensibile l'invito a verificare la compatibilità dello spostamento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni con i principi generali in materia processuale. Analoghe perplessità desta poi il parere nella parte in cui interviene sulla previsione relativa agli evidenti indizi di colpevolezza.

 Per quanto riguarda poi i rilievi sull'emendamento 1.2007, osserva come la giurisprudenza costituzionale si sia più volte pronunciata riconoscendo la più ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione dei limiti edittali, con il solo limite del rispetto del principio di ragionevolezza.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) svolge talune considerazioni sul parere espresso dalla 1a Commissione, in relazione al quale osserva come appaiano condivisibili nel merito gran parte dei rilievi formulati, non già però il dispositivo.

 Con riguardo ai rilievi formulati sul comma 10 dell'articolo 1, ritiene ragionevoli le critiche circa l'opportunità di trasferire la competenza ad autorizzare le intercettazioni in capo al giudice collegiale del capoluogo del distretto. Per quanto concerne l'emendamento 1.1000, osserva come la nuova formulazione dei presupposti per le intercettazioni appaia sicuramente più accettabile di quella prevista nel provvedimento originario, anche se sarebbe stato auspicabile prevedere criteri non legati di fatto al principio di colpevolezza per la valutazione dei presupposti. Si sofferma poi sulle osservazioni formulate con riguardo all'emendamento 1.2007, svolgendo talune considerazioni critiche sull'introducenda fattispecie di reato. Affronta infine la questione relativa alle intercettazioni indirette dei parlamentari, condividendo i rilievi, forse eccessivamente flebili, della Commissione affari costituzionali circa la possibile non coerenza di tali previsioni con la giurisprudenza costituzionale in materia.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), nell'esprimere sostanziale condivisione per il tenore del parere reso dalla Commissione affari costituzionali, osserva come appaiano più che fondati i rilievi circa il comma 10 dell'articolo 1. Al riguardo, ricorda le considerazioni già svolte in occasione dell'illustrazione dei propri emendamenti, alle questioni ivi affrontate il Governo non è stato in grado di fornire adeguata risposta. Peraltro, la previsione di un differente periodo di vacatio legis per le norme sulla competenza sembra confermare la sostanziale inapplicabilità della norma. Non si tratta, nel caso di specie, di una mera difesa delle realtà dei piccoli tribunali, quanto, da un lato, di una riflessione sulle possibili conseguenze in termini di funzionamento derivanti da tale trasferimento di competenza territoriale e, dall'altro, dell'illogicità di attribuire al collegio una decisione su un atto d'indagine, in contrasto col tendenziale favore per il giudice monocratico in sede di giudizio. Conclude ritenendo inaccettabili le critiche formulate al parere espresso dalla 1a Commissione, al quale si può tutt'al più imputare una eccessiva delicatezza di toni.

 

 Il senatore CASSON(PD), nello svolgere taluni rilievi sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, osserva come appaia innegabile il fatto che le norme in materia di competenza impattino con i principi generali dell'ordinamento processuale italiano. Per quanto riguarda l'emendamento governativo 1.1000 osserva come. se da un lato appaia apprezzabile il ritorno al presupposto dei gravi indizi di reato, dall'altro però destano ancora perplessità i criteri, legati al principio di colpevolezza, per la valutazione degli stessi. Ritiene poi eccessivamente debole il tenore dei rilievi formulati con riguardo all'emendamento 1.2009, il quale interviene sulla delicata questione delle immunità parlamentari e delle intercettazioni indirette. Al riguardo ritiene che sarebbe preferibile accantonare del tutto tale problematica, la quale rischia di apparire all'opinione pubblica come l'ennesimo tentativo di attribuire privilegi alla casta parlamentare.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut) ritiene che il parere espresso dalla 1a Commissione si limiti unicamente a segnalare le più evidenti incongruenza e problematicità del disegno di legge governativo.

 Dopo aver svolto taluni rilievi sulla questione concernente la competenza in materia di intercettazioni e sulla compatibilità costituzionale di tali norme, esprime sostanziale apprezzamento per gli aggiustamenti apportati al testo dall'emendamento 1.1000 del Governo. Il testo tuttavia appare ancora migliorabile. Dopo avere affrontato la questione concernente i profili finanziari del comma 29 dell'articolo 1, si sofferma sulla problematica delle intercettazioni indirette e sulla compatibilità costituzionale dell'introducenda norma con la più recente giurisprudenza costituzionale. Chiede infine al relatore quale sia il proprio intendimento in ordine all'emendamento 1.2007 in materia di riprese fraudolente.

 

 La senatrice DELLA MONICA(PD), dopo aver svolto taluni rilievi sul tenore dei pareri resi dal relatore e dal Governo sui subemendamenti e sulle declaratorie di inammissibilità pronunciate dalla Presidenza nella seduta pomeridiana di ieri, si sofferma sul parere della Commissione affari costituzionali, associandosi preliminarmente alle considerazioni formulate dal senatore Benedetti Valentini.

 Appare in primo luogo condivisibile l'osservazione circa la ragionevolezza della previsione del trasferimento di competenza in capo al tribunale del distretto, nella parte in cui subordina l'ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti più stringenti di quelli richiesti per l'emissione di misure cautelari. Si determina in tal modo non solo una disparità di trattamento, ma anche un'evidente violazione del principio del giudice naturale precostituito. Con riguardo all'emendamento 1.1000, pur ritenendo apprezzabile il reinserimento dei gravi indizi di reato, considera non accettabile il fatto che la valutazione di tali presupposti sembra essere ancora eccessivamente legata al criterio della colpevolezza. Dopo aver lamentato la natura sostanzialmente criminogena del comma 29 dell'articolo 1, si sofferma sulla questione relativa al reato di registrazioni e riprese fraudolente. La fattispecie di reato introdotta dall'emendamento 1.2007 desta particolari perplessità, soprattutto nella parte in cui è esclusa la punibilità nei casi in cui dalle riprese emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria. Tale obbligo di comunicazione in capo al privato cittadino appare in contrasto con l'ordinamento generale, il quale riconosce all'autorità giudiziaria il potere di attivare le autorità di pubblica sicurezza.

 Si sofferma infine sulla questione concernente le intercettazioni indirette, sottolineando come appaiano condivisibili i rilievi di incostituzionalità formulati con riguardo all'emendamento 1.2009.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) si sofferma dapprima sui rilievi formulati nel parere della 1a Commissione sul comma 10 dell'articolo 1, rilevando come le previsioni della norma suddetta appaiano difficilmente conciliabili con i principi generali in materia processuale. In particolare, l'accertamento del presupposto dei gravi indizi di reato risulta ancorato a criteri di carattere meramente soggettivo. Condivide poi le osservazioni della senatrice Della Monica sull'emendamento 1.2007. Conclude, rilevando come il parere della Commissione affari costituzionali appaia criticabile nella parte in cui di fatto non si esprime sulla costituzionalità delle norme ma si limita a sollecitare presso la Commissione di merito una riflessione su alcune problematiche.

 

 Il senatore MARITATI (PD) si sofferma dapprima sul comma 10 dell'articolo 1, osservando come l'attribuzione della competenza in materia di intercettazioni al giudice collegiale costituisca di fatto il primo passo verso una più ampia delegittimazione del ruolo dei giudici monocratici.

 Affronta poi la questione relativa ai costi delle intercettazioni, chiedendo al Governo per quale ragione le misure intraprese dal precedente Esecutivo per una radicale riduzione dei costi siano state in concreto insabbiate.

 Svolge quindi rilievi sull'osservazione del parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 1.2009, lamentandone la scarsa perentorietà.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, con riferimento in primo luogo alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Maritati, rivendica i risultati ottenuti dal Governo nel realizzare una significativa riduzione dei costi delle intercettazioni rispetto al loro importo storico, grazie all'adozione di nuove regole in particolare per quanto riguarda l'acquisizione della strumentazione tecnica. Per quanto concerne il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, egli rileva in primo luogo come non sia del tutto chiaro se le osservazioni relative alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 1 involgano unicamente il sistema del processo o se invece, come adombrato dagli interventi dei senatori Benedetti Valentini, Della Monica e Li Gotti, anche la questione della precostituzione del giudice naturale: qualora la Commissione affari costituzionali abbia inteso sollevare perplessità anche sotto quest'ultimo profilo, egli ritiene che ogni dubbio dovrebbe essere fugato dal fatto che la competenza del collegio del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto viene individuata per legge. Quanto invece al primo profilo, egli ribadisce che non solo l'attribuzione di decisioni endoprocessuali al collegio non rappresenta un'assoluta novità, ma soprattutto che è coerente con quanto previsto dal disegno di legge delega di riforma del codice di procedura penale proposto dal Governo in materia, ad esempio, di provvedimenti cautelari.

 Il Sottosegretario poi ritiene non giustificate le critiche - e la relativa ripensamento sugli emendamenti da essi stessi presentati - dai senatori Li Gotti e Della Monica circa il riferimento, recato dall'emendamento 1.1000, all'articolo 192 del codice di procedura penale per quanto riguarda i criteri di valutazione per la sussistenza dei gravi indizi di reato, dal momento che nella proposta emendativa si fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo. Tuttavia egli manifesta disponibilità a ricercare insieme una formulazione più puntuale, purchè venga fatto salvo il principio di una soggettivizzazione degli indizi rispetto al criterio meramente oggettivo attualmente vigente.

 Pur condividendo, poi, l'opportunità di una revisione della formulazione dell'emendamento 1.2007 del relatore, il sottosegretario Caliendo ribadisce la sua totale adesione alla filosofia che ispira questa proposta emendativa: il diritto per un cittadino che le sue conversazioni non siano registrate senza il suo consenso è conforme al senso più profondo della nozione di dignità umana richiamata dall'articolo 2 della Costituzione.

 Per quanto riguarda poi la questione, pur osservata dalla Commissione affari costituzionali, relativa alla limitazione dei ricorso alle intercettazioni in ragione della dotazione finanziaria stabilita per ciascuna sede giudiziaria, egli fa presente che tale disposizione, se da un lato introduce un limite oggettivo al ricorso alle intercettazioni, dall'altro costituisce un significativo passo in direzione del riconoscimento di un'autonomia di programmazione della spesa da parte dei capi degli uffici requirenti.

 Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.2009, non appaiono giustificate le critiche formulate dai senatori dell'opposizione, laddove si consideri che tale disposizione prevede unicamente l'inserimento delle intercettazioni dirette dei parlamentari in fascicolo separato e la loro comunicazione alla Camera dopo la chiusura delle indagini preliminari.

 

 Prende brevemente la parola il senatore LI GOTTI (IdV), il quale osserva che quando in passato sia voluto intervenire sulle competenze del giudice delle indagini preliminari, lo si è fatto novellando l'articolo 328 del codice penale, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-quater; la decisione di seguire una strada diversa rischia di introdurre disarmonia nel sistema.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) concorda con quanto affermato dal Sottosegretario in merito alla coerenza con l'impianto del disegno di legge di riforma del codice penale dell'individuazione nel tribunale in composizione collegiale del giudice competente ad autorizzare il ricorso alle intercettazioni.

 Quanto poi al criterio territoriale adottato, egli fa presente che la competenza del tribunale del capoluogo del distretto ha anche la funzione di mettere, per così dire, una certa distanza, anche psicologica, fra il pubblico ministero richiedente e il giudice che autorizza, e ciò per evitare il ripetersi di fenomeni, spesso registrati in passato, di autorizzazioni alle intercettazioni concesse con una certa automaticità, anche in presenza di motivazioni insufficienti.

 Nel concordare con le affermazioni del Sottosegretario circa l'opportunità del riferimento agli articoli 192, commi 3 e 4, e 195, comma 7, del codice di procedura penale, quali criteri ermeneutici per soggettivizzare la nozione di gravi indizi di reato alla cui sussistenza è condizionata alla concessione della autorizzazione alle intercettazioni, esprime l'auspicio che la nuova formulazione dell'emendamento 1.2007 consentirà di superare le obiezioni avanzate da colleghi, anche della maggioranza, nonché dalla Commissione affari costituzionali.

 Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.2009, il relatore ribadisce la coerenza di tale proposta emendativi con le pronunce della Corte costituzionale richiamate dal parere della 1a Commissione, e fa presente che la disciplina proposta opera una chiara distinzione tra le intercettazioni effettivamente casuali e le intercettazioni di soggetti terzi che hanno però lo scopo di aggirare le limitazioni alla possibilità di effettuare intercettazioni dirette di parlamentari.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2010

153ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,50.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

-e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

 

 Il presidente BERSELLI dà lettura del parere testè reso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge n. 1611.

 

 Il senatore CASSON (PD) chiede, in primo luogo, che sia calendarizzato quanto prima, come del resto concordato in sede di Ufficio di Presidenza, il disegno di legge n. 1976, in materia di reati ambientali. L'esigenza di procedere all'approvazione di tale provvedimento appare quanto mai urgente alla luce dei recenti drammatici eventi di cronaca che stanno interessando il mare dei Caraibi. Esprime poi perplessità sulle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dalla presidenza con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2008.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) , nell'invitare il Presidente ad ammettere alla votazione i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2008 presentati dalla sua parte politica, ne annuncia in caso contrario la riformulazione.

 

 Il senatore MARITATI (PD) invita la Presidenza a reinserire quanto prima nel calendario dei lavori i disegni di legge volti all'istituzione delle squadre investigative sopranazionali.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che le Commissioni sono autorizzate a svolgere i propri lavori nel corso del pomeriggio di oggi anche oltre le ore 16,30, ora di inizio della seduta d'Assemblea. Per tale ragione propone di proseguire l'esame del disegno di legge e degli emendamenti fino alle ore 18 e di posticipare di mezz'ora l'orario di inizio della seduta antimeridiana di domani. Tenuto conto poi che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.2007, propone di fissare per stasera alle 21,00 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) è contrario alla proposta formulata testè dal Presidente lamentando fra l'altro che la decisione sulla programmazione dei lavori non sia stata tempestivamente rimessa all'Ufficio di Presidenza, ma sia stata assunta sostanzialmente ex autoritate. Per quanto concerne la proposta di proseguire nei lavori ben oltre le 16,30 ritiene che tale decisione mal si concili con gli eventuali impegni assunti dai senatori sulla base della precedente programmazione dei lavori. Appare poi del tutto inadeguato il termine per la presentazione dei subemendamenti. L'emendamento del relatore 1.2007 (testo 2) poi pone già ictu oculi evidenti incongruenze e aspetti problematici. In particolare esprime perplessità sul ricorso alla categoria della "sicurezza nazionale", che appare del tutto ignota al nostro ordinamento penale.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) si associa ai rilievi critici formulati, lamentando in particolare l'inadeguatezza del termine per la presentazione dei subemendamenti.

 

Il senatore MARITATI (PD) fa presente che i lavori della Commissione giustizia sulla base del nuovo calendario finiscono per coincidere con l'incontro promosso dalla presidente della 14a Commissione, senatrice Boldi, con i rappresentanti del Parlamento azero.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) fa presente che la decisione di non svolgere attività parlamentare in Assemblea è stata assunta per consentire alla Commissione lavori pubblici di concludere in sede referente l'esame dei disegni di legge in materia di sicurezza stradale, calendarizzati per la seduta pomeridiana odierna dell'Aula. In ogni caso tenuto conto che la riunione della Conferenza dei capigruppo si era conclusa alle ore 13 di oggi, sarebbe stato possibile per la Presidenza della Commissione giustizia, predisporre una nuova proposta di calendario prima dell'inizio della seduta odierna. Concludendo, pur essendo consapevole del fatto che sulla programmazione dei lavori la Commissione può decidere a maggioranza, invita comunque la Presidenza a riflettere sulla congruità del termine fissato per i subemendamenti.

 

Su sollecitazione della senatrice Della Monica il presidente BERSELLI fissa per domani alle ore 12,30 il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.2007 (testo 2).

 

Il relatore CENTARO (PdL) illustra quindi l'emendamento 1.2007 (testo 2).

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), nel ribadire l'irragionevolezza della fattispecie di reato che si intende introdurre, osserva come anche la nuova formulazione non si possa in nessun modo considerare in linea con i rilievi formulati dall'opposizione.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), pur esprimendo apprezzamento per l'opera di riscrittura del relatore, ritiene che la nuova fattispecie di reato ponga ancora evidenti problemi; in primo luogo di compatibilità con quanto previsto dall'articolo 616 del codice penale. A ben vedere infatti la registrazione di proprie conversazioni finisce per essere sanzionata in modo più grave della registrazione fraudolenta di conversazioni fra terzi, condotta questa, per l'appunto, sanzionata dall'articolo 616. Invita poi il relatore a riflettere sulla compatibilità di tale previsione con quanto stabilito dall'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza, in materia di diffida. Fa presente infine come nel momento in cui viene effettuata la registrazione non risulta sempre chiara la possibile utilizzazione della stessa ai fini processuali.

 

Il senatore LONGO (PdL) illustra il subemendamento 1.2007 (testo 2)/100, con il quale la fattispecie di reato contemplata dall'introducenda norma si trasforma da reato di pericolo in delitto di danno, e osserva che in tal modo anche le cause di non punibilità appaiono del tutto congrue.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) dopo aver ribadito l'irragionevolezza della norma, fa presente come su di essa siano state espresse perplessità anche dalle associazioni antiracket audite oggi dalla Commissione antimafia. Invita poi la Commissione a riflettere sulla situazione paradossale che può venirsi a determinare laddove un soggetto vittima di un reato di estorsione decida di registrare le conversazioni con il proprio estorsore e di non utilizzarle successivamente in un procedimento penale. Ebbene in tal caso il soggetto, pur essendo vittima del reato, è comunque passibile di sanzione penale per aver effettuato la registrazione delle conversazioni. La registrazione in questione poi in quanto corpo del reato non può essere più utilizzata in un eventuale processo contro l'estorsore.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) sottolinea preliminarmente come i beni giuridici tutelati dagli articoli 616 e 617, da un lato, e dall'articolo 616-bis, dall'altro, appaiono del tutto diversi e quindi meritevoli di differenti forme di tutela.

Nel sottolineare l'irragionevolezza del reato di cui all'articolo 616-bis, invita a valutare le paradossali applicazioni di tale norma.

In linea generale il reato di cui all'articolo 616-bis non risponde al normale atteggiarsi delle relazioni umane, ma è volto solo a punire casi del tutto eccezionali. Si domanda, infine quale sia l'emergenza criminale tale da giustificare l'introduzione di un tale reato.

 

Il senatore CASSON(PD), nel ribadire l'assoluta incoerenza di tale reato con il sistema sostanziale penale, si sofferma sulla parte relativa alle cause di non punibilità. Tale norma richiede peraltro di essere interpretata anche alla luce di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 1.

Fa presente peraltro come l'aver previsto cause di esclusione della punibilità comporta che la semplice effettuazione della registrazione determini ipso facto l'avvio del procedimento penale.

Conclude lamentando come con tale norma si finisca di fatto per impedire talune attività di tipo giornalistico.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) osserva come l'emendamento in questione non sembra tenere in adeguato conto i problemi quotidiani che si pongono agli ufficiali di polizia giudiziaria nei rapporti con i confidenti. In tali situazioni le registrazioni delle conversazioni rappresentano per l'ufficiale il principale strumento di garanzia della propria correttezza professionale. Osserva poi come l'articolo 616-bis così come formulato non appaia applicabile alle cosiddette registrazioni fuori onda le quali in quanto effettuate colposamente, appaiono diffondibili.

 

Dopo un intervento del senatore MARITATI(PD), il quale si associa alle considerazioni dei colleghi dell'opposizione, soprattutto con riferimento ai rischi che la norma proposta con l'emendamento 1/2007 presenta, anche nella sua nuova formulazione, per il diritto di cronaca e la libertà di informazione, interviene il sottosegretario CALIENDO, il quale esprime vivo stupore per le argomentazioni dei senatori dell'opposizione, ritenendo che lo stabilire un principio generale per il quale una conversazione non può essere registrata da uno dei soggetti che vi partecipano contro la volontà dell'altro risponda a una finalità di tutela della dignità della persona umana, in conformità del resto all'insegnamento di illustri giuristi quali Pietro Barcellona. Il rappresentante del Governo concorda sul fatto che la formulazione proposta dal relatore possa essere oggetto di interventi migliorativi, e tuttavia ritiene irrinunciabile stabilire il divieto di registrazioni senza il consenso di una delle parti, e in questo senso anche il subemendamento già presentato dal senatore Longo appare ispirato ad una logica eccessivamente restrittiva nell'individuazione del comportamento che deve essere oggetto di divieto.

 

Il relatore CENTARO(PdL), nell'assicurare la sua piena disponibilità ad esaminare con la massima attenzione i subemendamenti che saranno presentati alla nuova formulazione dell'emendamento 1/2007, concorda però con il sottosegretario Caliendo sulla necessità di conservare l'impianto di una disposizione diretta a promuovere l'attuazione di principi costituzionali quali non solo quelli di cui all'articolo 2, ma anche quelli di cui all'articolo 15.

 

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Ricorda che l'emendamento 1.1 si deve considerare inammissibile, in quanto integralmente soppressivo dell'articolo 1 nel quale si esaurisce il disegno di legge. Avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.2.

 

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore LI GOTTI (IdV) invita i colleghi a riflettere sui gravi rischi recati dalle disposizioni in esame.

Come egli ha già avuto modo di rilevare, si dà agli imputati un potere sostanzialmente incontrollato di ostacolare l'andamento del processo tramite la sostituzione del pubblico ministero in udienza, una scelta che, in presenza di processi di grande complessità e delicatezza, può rivelarsi decisiva ai fini del conseguimento di un proscioglimento meramente processuale. Infatti, non solo il testo in discussione - a differenza di quanto fa lo stesso disegno di legge di riforma del codice di procedura penale proposto dal Governo - non qualifica in alcun modo la portata delle dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento che possono determinare la sostituzione del pubblico ministero, ma impone al procuratore capo o al procuratore generale di procedere alla sostituzione stessa in presenza di un atto meramente formale - e per giunta dovuto nel caso che vi sia stata una denuncia - quale l'iscrizione nel registro degli indagati.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico in ordine alla soppressione di una disposizione che sembra avere unicamente lo scopo di conferire agli imputati un'arma per liberarsi di un pubblico ministero scomodo, con ciò aggirando il principio della non ricusabilità dell'accusa.

 

Dopo un breve intervento della senatrice FINOCCHIARO (PD) che chiede al Governo di chiarire se sia stata mai fatta una valutazione della congruità delle norme che si propongono con le norme disciplinari per i magistrati, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

 

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA(PD), che si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta e sottolinea l'evidente contrasto tra le disposizioni introdotte con i commi 1 e 2 e l'asserita volontà di tutti di garantire la ragionevole durata dei processi penali, gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, posti ai voti, sono respinti.

 

Il senatore CASSON(PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6, osserva come la sua formulazione, che ha carattere subordinato rispetto alla soppressione dell'articolo 1 proposta dall'opposizione e testé respinta dalla Commissione, intende almeno evitare che possano essere strumentalmente contestate al pubblico ministero assegnatario del processo esternazioni pubbliche effettuate nell'interesse del procedimento stesso o di terzi, quali ad esempio quelle dirette a rintracciare gli originari proprietari di corpi del reato, ovvero quelle dirette a sollecitare l'intervento di testimoni di giustizia.

 

L'emendamento 1.6, posto ai voti, è respinto.

 

Sono parimenti respinti gli identici emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, fa presente come tutte queste proposte emendative siano dirette a proporre delle soluzioni alternative, ognuna in via subordinata alla precedente, all'irragionevole proposta di assumere quale criterio per l'individuazione del momento in cui il capo dell'ufficio è tenuto a procedere alla sostituzione del pubblico ministero, la semplice iscrizione nel registro degli indagati.

 

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 1.10, il senatore D'AMBROSIO (PD) dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 1.11.

Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il senatore Li Gotti a presentare una serie di emendamenti subordinati alla proposta, certamente preferibile, di sopprimere il comma 1, egli sottolinea che dal momento che il principio costituzionale della presunzione di innocenza deve valere per i magistrati come per tutti gli altri cittadini, non appare accettabile collegare la sostituzione del pubblico ministero al mero esercizio nei suoi confronti dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di rito.

 

Gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, posti separatamente ai voti, sono respinti.

 

Il senatore CASSON (PD) annuncia dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.15.

Per quanto l'intero Gruppo del Partito Democratico condivida le osservazioni del senatore D'Ambrosio circa la necessità di rispettare il principio di non colpevolezza, si ritiene però che un punto ragionevole di equilibrio possa essere quello di rendere necessaria la sostituzione del pubblico ministero qualora egli venga rinviato a giudizio, di modo da garantire che la sostituzione del titolare dell'accusa non dipenda dalla mera volontà dell'imputato di avvantaggiarsi in maniera pretestuosa di dichiarazioni della parte pubblica innocue o magari opportune, ma almeno dalla valutazione di un giudice.

 

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

 

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.16 e 1.17.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 1.18, fa presente che la formulazione della lettera b) del comma 2 è quanto meno oscura laddove impone al procuratore generale di procedere alla sostituzione nel caso in cui non solo il magistrato assegnatario ma anche il capo dell'ufficio risulti indagato per il reato previsto all'articolo 379-bis del codice penale o abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento: non si comprende infatti come tale fattispecie possa essere configurata per il capo dell'ufficio.

 

Il senatore D'AMBROSIO(PD), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, rileva che l'insieme delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 appare quanto mai discutibile: se si considera infatti che il pubblico ministero è parte nel processo, e che anzi le proposte di riforma del codice di procedura penale presentate dal Governo appaiono intese a valorizzare questa sua natura e a promuovere la completa parificazione processuale tra la parte pubblica e quelle private nel processo penale, non si vede perché mai si consideri così importante che l'accusa non rilasci dichiarazioni pubbliche sul processo al pari delle altre parti.

 

L'emendamento 1.18, posto ai voti, è respinto.

 

Sono parimenti respinti gli identici emendamenti 1.19 e 1.20 nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.21 e 1.22.

 

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA(PD), l'emendamento 1.23, posto ai voti, è respinto.

 

E' parimenti respinto l'emendamento 1.24.

 

L'emendamento 1.25 è ritirato dai relatori.

 

L'emendamento 1.26, posto ai voti, è respinto.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV) , nell'annunciare il voto favorevole della sua parte all'emendamento 1.27, osserva che nel momento in cui si amplia la portata del divieto di intercettare le conversazioni degli avvocati difensori costruendolo in maniera simile al divieto di intercettare i parlamentari, sarebbe però necessario, al fine di evitare l'utilizzo pretestuoso di tale divieto per rendere inutilizzabili i risultati di lunghe e difficili intercettazioni, prevedere almeno, come si fa per i parlamentari stessi, l'esclusione dal divieto delle intercettazioni casuali e fortuite.

 

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

 

Risultano parimenti respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30.

 

Il senatore CASSON (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al subemendamento 1.2000/2, rilevando che l'emendamento 1.2000 rivela che il Governo e la maggioranza non hanno idee molto chiare sui limiti del diritto di cronaca, dal momento che ad un'apertura eccessiva del testo approvato dalla Camera dei deputati, segue una proposta emendativa a carattere fortemente restrittivo.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 18.

 

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.2007 testo 2/100

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2),lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel primo comma aggiungere infine le seguenti parole: "qualora ne faccia uso senza il consenso di tutti gli interessati"

1.2007

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa quando dalle riprese o registrazioni di cui al comma 1 emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria».

 

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale;"

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2010

154ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

 La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2000.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.2000/2, la senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/3. Con tale proposta si intende modificare l'emendamento del relatore il quale, di fatto, attraverso incisive modifiche all'articolo 114 del codice di rito, finisce per vietare ogni forma di pubblicazione anche per riassunto degli atti di indagine. Il subemendamento in esame in particolare consente la pubblicazione degli atti relativi all'intercettazione successivamente alla chiusura della fase dell'indagine preliminare. Vietare tout court la pubblicazione degli atti rappresenta una misura del tutto illiberale, in aperto contrasto non solo con la Costituzione ma anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che peraltro non può giustificarsi in ragione di una generica tutela della privacy.

 Ritira infine l'emendamento 1.31.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.2000/3, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/1, sottolineando preliminarmente l'assoluta irragionevolezza delle modifiche apportate dall'emendamento 1.2000. A ben vedere infatti il materiale intercettato, del quale si prevede un divieto assoluto di pubblicazione rappresenta comunque il materiale di prova di un procedimento penale: per tale ragione ogni assoluto divieto di pubblicazione appare eccessivamente penalizzante, con il nuovo articolo 114 viene ad introdursi una norma di assoluto impedimento del diritto di cronaca. Anche quando viene meno l'obbligo di segretezza degli atti continua tuttavia persistere il divieto di pubblicazione delle intercettazioni. Dopo aver ribadito come il divieto assoluto di pubblicazione degli atti anche solo nel contenuto, violi il diritto dei cittadini ad essere informati, osserva come la disciplina dettata dal legislatore appaia delineata sulla patologia del sistema.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/1. Nel ribadire le critiche formulate con riguardo alle modifiche apportate all'articolo 114, osserva come il differente regime di pubblicità degli atti coperti da segreto e di quelli non più coperti da segreto fosse stato ispirato dall'esigenza di trovare un adeguato contemperamento fra i diritti di libertà di comunicazione e all'informazione di cui agli articoli 15 e 21 della Costituzione da un lato e il diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione dall'altro. Il nuovo articolo 114 finisce di fatto per comprimere i diritti dell'opinione pubblica ad essere informata, soprattutto nella fase delle indagini preliminari. La normativa introdotta appare, come del resto già rilevato dal senatore Li Gotti, volta unicamente a colpire gli abusi che hanno caratterizzato il regime di pubblicità degli atti relativi alle intercettazioni, senza però un adeguato bilanciamento con i diritti dei cittadini ad essere informati. Invita infine la maggioranza a riflettere sull'opportunità di salvaguardare l'originaria formulazione dell'articolo 114.

 

 La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.2000/1.

 

 Il senatore CASSON (PD) chiede al relatore di precisare come si coordini la soppressione del comma 2-bis dell'articolo 114, originariamente introdotto dal disegno di legge, con il richiamo contenuto nel comma 2-ter alla documentazione e agli atti di cui al comma "2-bis".

 

 Dopo un'ulteriore richiesta di chiarimento della senatrice FINOCCHIARO(PD), il relatore CENTARO(PdL), nel prendere atto del mancato coordinamento delle due norme, riformula l'emendamento 1.2000 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

 

 Il presidente BERSELLI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea sospende la seduta.

 

 La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 13,50.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede, anche a nome della presidente Finocchiaro, che si proceda preliminarmente all'esame in sede consultiva del disegno di legge in materia di lavori usuranti.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che tale argomento sarà esaminato dalla Commissione nella seduta antimeridiana di domani e che la seduta odierna sarà integralmente dedicata all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1611.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.2000 (testo 2), il quale apporta modifiche all'articolo 114 del codice di rito, che di fatto determinano una iniqua limitazione della libertà di informazione e di stampa. Sarebbe stato a suo parere preferibile mantenere l'originaria formulazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge, i quali consentivano almeno talune forme di pubblicazione per contenuto degli atti relativi alle intercettazioni.

 

 Il senatore LI GOTTI(IdV), intervenendo in sede di dichiarazione di voto contrario, sottolinea come con tale emendamento si sopprima la possibilità di pubblicazione degli atti relativi alle intercettazioni anche solo per riassunto. Si domanda per quale ragione il Governo e la maggioranza si stiano apprestando a licenziare un testo che limita così radicalmente le forme di pubblicità delle intercettazioni.

 

 La Commissione approva quindi l'emendamento 1.2000 (testo 2), risultano così preclusi gli emendamenti da 1.32 a 1.47.

 

 Dopo che il senatore CASSON (PD) ha espresso talune critiche sui criteri di preclusione seguiti dalla Presidenza, la senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.48 e 1.49.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.48 e 1.49, con i quali si intende sopprimere il comma 6. Al riguardo sollecita una generale riflessione sulle possibili conseguenze in termini sanzionatori sui giornali di provincia e sulle emittenti televisive locali, derivanti dalla pubblicazione di immagini di mero repertorio dei magistrati inquirenti. La soppressione del comma 6 appare necessaria se si vuole assicurare un'adeguata tutela ai servizi giornalistici sui fatti di cronaca.

 

 La Commissione respinge quindi con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.48 e 1.49.

 

 Sull'emendamento 1.50 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore D'AMBROSIO(PD), con il quale si intende in qualche modo limitare i danni derivanti dalle modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 114. In particolare con esso si intende circoscrivere i divieti in questione alla sola fase delle indagini preliminari.

 

 Il senatore MARITATI(PD), preannunciando la propria astensione, interviene in dissenso dal proprio Gruppo, sull'emendamento 1.50. Al riguardo osserva come per ovviare alle distorsioni, sanzionate dal comma 6, abbia depositato un disegno di legge il quale prevede la non candidabilità dei magistrati nelle aree dove hanno negli ultimi anni esercitato la propria attività. Il comma 6 dell'articolo 114 così come riscritto dal disegno di legge governativo finisce per determinare un ulteriore limite al diritto all'informazione da parte di privati cittadini, introducendo peraltro una ulteriore e inutile proliferazione di reati.

 

 Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO, il quale ricorda come su tale questione si sia pronunciato, in accordo con l'associazione della stampa, già verso la fine degli anni 70 anche il Consiglio superiore della magistratura, la Commissione respinge l'emendamento 1.50.

 

 I senatori LI GOTTI (IdV) e DELLA MONICA (PD) ritirano quindi rispettivamente, gli emendamenti (di identico contenuto) 1.51 e 1.52.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 14,25.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2010

155ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

-e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2001. Fa presente peraltro che sono pervenuti subemendamenti all'emendamento del relatore 1.2007 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

 Previa dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2001/3, la Commissione respinge, con distinte e successive votazioni i subemendamenti 1.2001/3, 1.2001/1 e 1.2001/2.

 

 E' invece approvato l'emendamento del relatore 1.2001, risultando così preclusi tutti gli emendamenti da 1.53 a 1.57.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.58 e 1.59, esprimendo un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate all'articolo 115 del codice di rito in materia di violazione del divieto di pubblicazione. Al riguardo esprime perplessità per l'evidente automatismo che viene introdotto fra l'iscrizione nel registro degli indagati e l'avvio del procedimento disciplinare con la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione. Tale automatismo oltre a non consentire un'adeguata valutazione della gravità dei fatti, viola evidentemente il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

 

 Il senatore LONGO (PdL) interviene per dichiarazione di voto contrario sugli identici emendamenti 1.57 e 1.58, osservando come, ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 115, il procuratore della Repubblica procedente sia tenuto unicamente ad informare il titolare del potere disciplinare dell'iscrizione nel registro degli indagati. Spetta a quest'ultimo, quindi, laddove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, disporre la sospensione cautelare. Appaiono pertanto, a suo parere, del tutto infondate le preoccupazioni palesate testè dal sentore Casson.

 

 Il senatore MARITATI(PD), preannunciando la propria astensione, interviene in dissenso dal proprio Gruppo, sugli emendamenti 1.58 e 1.59, con riguardo all'articolo 115 così come modificato dal comma 8 del disegno di legge, osserva come la sospensione cautelare sembra operare anche senza che si sia di fatto giunti all'effettivo esercizio dell'azione penale, essendo sufficiente la mera iscrizione nel registro degli indagati.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto gli identici emendamenti 1.58 e 1.59, il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.60, svolgendo talune considerazioni critiche sulle modalità di approccio dell'attuale maggioranza alle questione afferenti alla tutela della riservatezza. Al riguardo osserva come se fosse stata in vigore la normativa che ci si sta apprestando ad approvare, non sarebbe stato possibile per l'opinione pubblica venire a conoscenza delle vicende che hanno portato alle recenti dimissioni del ministro Scajola. Le modifiche apportate al regime di pubblicazione degli atti di fatto finiscono per limitare, in ragione di una generica tutela del diritto alla riservatezza, il diritto all'informazione e la libertà di stampa.

 

 Dopo che la commissione ha respinto l'emendamento 1.60, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.61, osservando come con il disegno di legge in esame si stiano introducendo nel codice d i procedura penale, ed in particolare nell'articolo 115, disposizioni di carattere strettamente disciplinare, le quali dovrebbero invece trovare più corretta collocazione in altri fonti dell'ordinamento.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.61, sottolineando come i rilievi da ultimo formulati dal senatore Li Gotti appaiano condivisibili.

 Sottolinea poi come la decisione di prevedere l'obbligatoria sospensione cautelare per i casi di violazione del divieto di pubblicazione, non appaia in linea con quanto previsto dalla legge delega e soprattutto mal si concilia con le altre ipotesi di sospensione cautelare contemplate dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Rileva peraltro come l'introduzione di tale misura dovrebbe comportare una rimodulazione delle sanzioni disciplinari previste. Conclude osservando come l'atteggiamento della maggioranza non solo non giovi alla dinamica dialettica dei rapporti con l'opposizione, ma celi un modo frettoloso e, con tutta probabilità, solo apparentemente incompetente di legiferare.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.61, la senatrice DELLA MONICA (PD) aggiunge la propria firma ed interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.62.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene preannunciando la propria astensione sull'emendamento 1.62, il quale introduce modifiche al comma 8 volte a limitarne quanto meno gli aspetti più negativi.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.62, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.63, invitando a valutare le possibili conseguenze del nuovo comma 2 dell'articolo 115 del codice di rito sulle categorie professionali.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.63 chiede che sia precisato se fra "gli impiegati dello Stato" debbano essere ricompresi anche i rappresentanti delle forze dell'ordine. Si domanda in particolare se la violazione del divieto di pubblicazione di cui all'articolo 115 e la conseguente sospensione cautelare possa trovare applicazione anche nei confronti della categoria da ultimo citata.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) ritiene che anche le forze dell'ordine rientrino nella nozione di "impiegati dello Stato".

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene preannunciando la propria astensione sull'emendamento 1.63. Esprimendo un giudizio fortemente critico sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 115 introdotta dal comma 8. Lamenta in primo luogo il mancato rispetto del principio del contraddittorio, riconosciuto peraltro in termini di giusto processo a livello costituzionale. Dalla formulazione testuale della norma infatti non appare chiaro in primo luogo a chi competa il potere di verifica della gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità ed in secondo luogo i criteri sulla cui base effettuare tale valutazione.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.63, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.64, criticando in particolare la previsione del termine dei trenta giorni entro il quale deve essere disposta la sospensione cautelare. Invita poi a riflettere sulle conseguenze in termini sanzionatori derivanti dal mancato esercizio nel termine previsto del potere disciplinare.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.64, concordando sui rilievi testè formulati con riguardo al termine di trenta giorni. Nel ribadire poi le proprie perplessità sul nuovo comma 2 dell'articolo 115 del codice di rito, rileva come tale norma non chiarisca le fasi successive alla sospensione cautelare del procedimento disciplinare. La norma in questione viola di fatto lo statuto di garanzia di una enorme serie di categorie professionali, determinando tra l'altro con particolare riguardo all'ordinamento giudiziario, uno stravolgimento dei criteri che presiedono alle misure disciplinari.

 

 Il senatore LONGO (PdL) intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.64, pur riconoscendo la non totale ineccepibilità sul piano lessicale della norma in questione, ritiene del tutto infondati i rilievi e le preoccupazioni testè palesate. Per quanto concerne in particolare il termine dei trenta giorni osserva come esso abbia carattere meramente ordinatorio. Ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 115 l'autorità procedente si limita unicamente a comunicare ai soggetti titolar del potere disciplinare l'iscrizione del registro degli indagati per la violazione del divieto di pubblicazione. E' fatta salva quindi l'autonomia di ogni ordine professionale nella regolamentazione dell'illecito disciplinare.

 

 L'emendamento 1.64, posto ai voti, è respinto.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.65.

 Nel ribadire le considerazioni svolte dagli oratori dell'opposizione che lo hanno preceduto circa la gravità di un intervento attraverso il codice di rito penale sugli ordinamenti disciplinari e circa i gravi rischi che la normativa proposta può presentare, tra l'altro, per le attività delle forze dell'ordine, ritiene che la sostituzione del termine "dispone" con l'altro "può disporre" possa essere almeno utile a circoscrivere la portata della norma.

 

 La senatrice DELLA MONICA(PD), intervenendo per dichiarazione di voto in dissenso, annuncia che non parteciperà alla votazione. Ella ritiene infatti che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.65 non possa essere sufficiente a dissipare le vive perplessità che suscita una disposizione come quella di cui al comma 8, che oltre tutto appare chiaramente in contrasto con quanto lo stesso Governo e la stessa maggioranza propongono in sede di riforma dell'ordine degli avvocati, dove si è voluto sottolineare l'impianto accusatorio del procedimento disciplinare e la netta distinzione fra soggetto procedente e soggetto giudicante.

 

 L'emendamento 1.65, posto ai voti, è respinto.

 

 Il presidente BERSELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.2002 del relatore e dei relativi subemendamenti, dal momento che esso fa riferimento ad una novella del codice di procedura penale che è oggetto dell'emendamento 1.2007.

 

 Il senatore CASSON (PD) modifica il subemendamento 1.2003/1 nel senso richiesto dal relatore e dal Governo ai fini dell'espressione di un parere favorevole.

 

 Il testo 2 del subemendamento è quindi posto ai voti ed approvato.

 

 Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CAROFIGLIO (PD) il subemendamento 1.2003/2, posto ai voti, è approvato.

 

 E' quindi approvato l'emendamento 1.2003, nel testo emendato.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.68, identico agli emendamenti 1.66 e 1.67.

 Il comma 9 dell'articolo 1, infatti, modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale sia al comma 1, vale a dire nell'elencazione dei reati in riferimento ai quali è consentita l'effettuazione di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, fra l'altro integrandola con il riferimento alle immagini mediante riprese visive e all'acquisizione della documentazione del traffico telefonico, sia al comma 2, nel quale si estende la limitazione della possibilità di eseguire l'intercettazione di comunicazione fra presenti ai soli casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa, limitazione che attualmente opera esclusivamente in riferimento alle intercettazioni disposte nei luoghi di privata dimora.

 La questione è complessa e andrebbe esaminata anche in relazione alla modifica dell'articolo 614 del codice penale disposta al comma 26, dove si sostituisce alla nozione di "privata dimora" quella di "luogo privato", un mutamento di qualificazione che rischia di restringere oltremodo la possibilità per le forze dell'ordine di eseguire intercettazioni fra presenti.

 L'oratore osserva poi che le eccezioni ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni fra presenti previste per i reati di associazione mafiosa non sembrano tranquillizzanti, in quanto non coprono le indagini sui cosiddetti "reati spia".

 

 Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore CASSON(PD), il quale fa presente che sarebbe opportuno precisare che l'intercettazioni di immagini mediante riprese visive si riferisce a quelle "captative", il senatore CAROFIGLIO (PD) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo agli identici emendamenti soppressivi facendo presente che la limitazione della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti ai soli casi in cui si ritiene che siano in corso di svolgimento attività criminose rappresenterebbe un vulnus gravissimo per la possibilità di acquisire elementi utili alle indagini, né vale obiettare che da questa limitazione sarebbero escluse le intercettazioni fra presenti effettuate nel corso di indagini relative a reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e ciò non solo per la pur fondata problematica delle indagini sui cosiddetti "reati spia": in realtà egli è sempre stato contrario all'idea che la repressione dei delitti di associazione mafiosa giustifichi un rito penale speciale, e si possono fare numerosi esempi di gravissimi delitti di altra natura per i quali è spesso quanto mai opportuno poter disporre di intercettazioni fra presenti.

 

 Il relatore CENTARO(PdL), anche a nome del rappresentante del Governo, si dichiara disponibile ad accettare una riformulazione dell'emendamento, nel senso di inserire al primo comma del novellato articolo 266 la parola "captative" in riferimento alle riprese visive, e a conservare il testo del comma 2 dello stesso articolo 266 attualmente vigente.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) si dichiara disponibili a valutare una riformulazione dell'emendamento nel senso indicato dal relatore esclusivamente se l'esame del comma 9 viene accantonato, in modo da risolvere prima la questione della novella proposta per l'articolo 614 del codice penale. Infatti il ritorno ad una formulazione più ampia della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti verrebbe in gran parte frustrato qualora il rinvio all'articolo 614 del codice penale determinasse una limitazione della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti ai soli caso dei reati in corso di svolgimento non solo per le private dimore, ma anche per i luoghi privati, una nozione questa di estrema latitudine.

 

 Concorda la senatrice DELLA MONICA(PD).

 

 Dopo un breve dibattito cui partecipano anche il PRESIDENTE, il RELATORE, il sottosegretario CALIENDO, il senatore CASSON (PD) e il senatore CAROFIGLIO(PD), il presidente BERSELLI dispone l'accantonamento degli emendamenti da 1.66 a 1.85, tutti riferiti al comma 9.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.2000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il capoverso 2-bis.

 

1.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il capoverso 2-bis;

nel capoverso 2-ter sostituire le parole: "di cui al comma 2-bis" con le seguenti: "relativi a conversazioni, anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico".

1.2003/1

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2003, comma 8-bis capoverso «Articolo 266-ter» sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 le parole da: ''relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche'' a: ''captativo di conversazioni;'' sono sostituite dalle seguenti: ''relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle operazioni di ripresa visiva a contenuto intercettativo di comunicazioni. In tal caso, quando risulta che attraverso dette operazioni siano state intercettate comunicazioni, il pubblico ministero chiede senza ritardo, e comunque entro ventiquattro ore dalla comunicazione della polizia giudiziaria della avvenuta intercettazione di comunicazioni, la convalida al giudice competente. Si applicano a queste ipotesi le disposizioni dell'articolo 267''.

b) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

c) al comma 2 le parole: '', lettera a),» sono soppresse e le parole: ''d'iniziativa della polizia giudiziaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla polizia giudiziaria; d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice''.

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Quando le operazioni di ripresa visiva sono effettuate nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, devono essere comunque disposte, a pena di inutilizzabilità e fatte salve le disposizioni del comma 1, con decreto del pubblico ministero''».

1.2003/1 (testo 2)

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2003, comma 8-bis capoverso «Articolo 266-ter», nel comma 2, sostituire le parole: ''d'iniziativa della polizia giudiziaria'' con le altre: ''dalla polizia giudiziaria; d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice''.

1.2003

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 266-bis dei codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Articolo 266-ter. – (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possono essere eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria».

1.2007 testo 2/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

"g-bis) all'articolo 615-bis, primo comma, le parole "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "da sei mesi a cinque anni"; al terzo comma le parole "da uno a cinque anni" con le parole sono sostituite dalle seguenti "da uno a sei anni";

g-ter) all'articolo 617-bis, primo comma, le parole "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "da sei mesi a cinque anni;" al secondo comma le parole"da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "da uno a sei anni"."

1.2007 testo 2/4

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

"g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia rivelata presenti rilevanza sociale."

1.2007 testo 2/5

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

"g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso illecito di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione."

1.2007 testo 2/6

CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

"g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale."

1.2007 testo 2/7

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

"g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia pubblicata presenti eccezionale rilevanza sociale in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali."

1.2007 testo 2/8

D'ALIA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", apportare le seguenti modifiche:

"a) nella rubrica, alla parola «Riprese» premettere le seguenti «Uso di»;

b) al comma 1, dopo le parole «è punito» sono aggiunte le seguenti «, quando di tali riprese o registrazioni viene fatto un qualunque uso, diverso da quello previsto al comma 2,»;

c) al comma 2, lett. a), le parole da «sono utilizzate» a «una controversia» sono sostituite dalle seguenti «sono consegnate all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per essere utilizzate in un procedimento giudiziario»;

d) al comma 2, lett. b), la parola «effettuate» è sostituita dalla seguente «utilizzate» e dopo le parole «sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti «, salvo che tale uso non sia specificamente vietato da altre disposizioni di legge».".

1.2007 testo 2/2

BERSELLI

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel primo comma sostituire la parola: "fraudolentemente" con le seguenti: "senza consenso".

1.2007 testo 2/9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel primo comma, sostituire le parole "da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000".

1.2007 testo 2/10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora ne fa un uso illecito»;

b) sopprimere il secondo comma.

1.2007 testo 2/100

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2),lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: "qualora ne faccia uso senza il consenso di tutti gli interessati"

1.2007 testo 2/11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", aggiungere in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.".

1.2007 testo 2/12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si procede a querela di parte.".

1.2007 testo 2/13

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007 (testo 2), alla lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", dopo il primo comma inserire il seguente: "Non è punibile chi ha commesso il fatto di cui al primo comma nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia acquisita presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali."

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma secondo, sostituire le parole: "è esclusa" con le seguenti: "è altresì esclusa".

1.2007 testo 2/1

MUGNAI

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", apportare nel secondo comma le seguenti modificazioni;

alla lettera a) premettere alla parola "giudiziaria" le seguenti: "amministrativa ovvero";

alla lettera b), sostituire la parola : "nazionale" con le altre: "dello Stato"

1.2007 testo 2/14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "o nell'ambito delle procedure di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui alR.D. 18 giugno 1931, n. 773;".

1.2007 testo 2/15

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007 (testo 2), alla lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a1) quando le riprese o le registrazioni sono effettuate nell'ambito di attività di acquisizione o di pubblicazione di notizie giornalistiche".

1.2007 testo 2/16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, sopprimere la lettera b).

1.2007 testo 2/17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di stampa e di cronaca sancite solennemente dall'articolo 21 della Costituzione".

1.2007 testo 2/18

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, lettera b), sostituire la parola "nazionale" con le seguenti : "dello Stato".

1.2007 testo 2/19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, lettera b), sostituire la parola "nazionale" con le seguenti : "della Repubblica".

1.2007 testo 2/20

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007, lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: "ovvero nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria o di prevenzione".

1.2007 testo 2/21

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007, alla lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b1) quando le riprese o le registrazioni sono effettuate nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria e di prevenzione".

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale;"

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010

157ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio scorso.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame degli identici emendamenti 1.66, 1.67 e 1.68, accantonati nel corso dell'ultima seduta.

 

 Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono parte i senatori LI GOTTI(IdV), D'AMBROSIO(PD), DELLA MONICA(PD), CASSON(PD), il relatore CENTARO (PdL) e il sottosegretario CALIENDO, sulla stretta correlazione fra il comma 9 del disegno di legge n. 1611 e talune delle proposte emendative del relatore e del Governo, volte ad incidere sugli aspetti procedurali di autorizzazione delle intercettazioni, il presidente BERSELLI, accedendo alle sollecitazioni di alcuni senatori dell'opposizione, dispone che sia mantenuto l'accantonamento del complesso degli emendamenti volti ad incidere sul comma 9. Avverte poi che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2003 (testo 2), si devono considerare preclusi gli emendamenti 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89 e 1.90.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.91, il quale coincide peraltro con la prima parte dell'emendamento 1.89, dichiarato testé precluso. Tale emendamento appare ispirato a logiche di garanzia, intendendo estendere il regime previsto per le intercettazioni ambientali anche, in quanto compatibile, alle intercettazioni di corrispondenza postale.

 

Dopo che il relatore CENTARO (PdL) e il sottosegretario CALIENDO, rivedendo il parere in precedenza espresso, si sono espressi favorevolmente, l'emendamento 1.91 è posto ai voti ed approvato.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritira quindi l'emendamento 1.92, sul quale la 5a Commissione aveva espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI(IdV), la Commissione respinge, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 1.93 e 1.94.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.95, con il quale viene integralmente riscritto l'articolo 267 del codice di rito. In particolare, con tale emendamento si prevede che sia il pubblico ministero a richiedere al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni di captazione. Si vogliono in tal modo evitare le conseguenze negative sul piano organizzativo derivanti dall'attribuzione al giudice collegiale della competenza a decidere in materia di intercettazioni. L'emendamento prevede inoltre la possibilità per il pubblico ministero di disporre le intercettazioni direttamente, con decreto motivato, nei casi di urgenza. La proposta inoltre individua tempi, modi ed eventuali proroghe all'espletamento delle operazioni captative, ciò al fine di evitare che l'eventuale superamento del termine di durata massima delle intercettazioni possa vanificare le indagini. Più in generale, l'emendamento è volto a evitare le cosiddette fughe di notizie, senza però inficiare l'efficacia delle intercettazioni quale essenziale mezzo di ricerca della prova.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.95.

 

Prende quindi la parola, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.96, il senatore D'AMBROSIO(PD). Nel riservarsi di svolgere talune considerazioni sulla questione relativa all'attribuzione della competenza a decidere in materia di intercettazioni, si sofferma sulla problematica concernente l'utilizzo delle intercettazioni nei processi per corruzione e concussione.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannunciando che non parteciperà al voto. Si sofferma in particolare sui commi 5, 6 e 7 dell'articolo 267 così come modificato dall'emendamento 1.96. Le misure ivi contenute sono tutte finalizzate ad assicurare un'adeguata tutela della privacy delle persone coinvolte nelle indagini attraverso il contrasto di ogni forma di illegittima fuga di notizie. Tale finalità non può che essere perseguita attraverso la responsabilizzazione dei soggetti che intervengono a vario titolo nel procedimento. In questo contesto devono essere lette le previsioni di cui al comma 7, il quale prevede che ogni aspetto relativo alle operazioni di intercettazione sia annotato in un apposito registro tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero. Ricorda peraltro come ulteriori forme di responsabilizzazione dei magistrati inquirenti siano previste anche dagli emendamenti 1.248 e 1.250. Conclude, osservando come il Governo e il relatore, nell'esprimere parere contrario su tutte queste proposte emendative, sembrano dimostrare quanto in realtà alla maggioranza stia poco a cuore la questione della tutela della riservatezza.

 

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.96, 1.97, 1.98 e i subemendamenti 1.1000/4, 1.1000/12, 1.1000/33, 1.1000/34, 1.1000/13 e 1.1000/14.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di votazione favorevole sul subemendamento 1.1000/16, sottolineando come la questione relativa allo spostamento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni richieda una rivisitazione anche delle norme di cui all'articolo 328 del codice di rito.

 

Il sottosegretario CALIENDO manifesta la disponibilità del Governo a tenere conto favorevolmente dei subemendamenti del senatore Benedetti Valentini, volti ad ampliare il periodo di vacatio legis delle norme in materia di trasferimento della competenza per l'autorizzazione delle operazioni captative. L'ampliamento di tale periodo potrà consentire una più generale rivalutazione della problematica connessa alla competenza anche in materia di autorizzazione di misure cautelari, affrontata nel disegno di legge n. 1440, di riforma del processo penale. A ben vedere, inoltre, la previsione di un periodo di vacatio legis superiore a sei mesi appare compatibile anche con i tempi di completamento del processo di digitalizzazione e informatizzazione della giustizia penale.

 

Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO (PdL) sulla questione relativa ad una generale rivisitazione della competenza in materia di misure cautelari nonché di intercettazioni, prende la parola il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) . Egli osserva in primo luogo che i ricorrenti interventi sulle norme processuali diretti a trasferire crescenti competenze ai tribunali distrettuali, vanno inquadrate in una filosofia dello sviluppo sociale e culturale fondata sul primato delle metropoli come centri erogatori di servizi, una filosofia che va a suo parere combattuta in favore di una concezione diffusa dei servizi che mantenga alta la qualità della vita civile su tutto il territorio. Si riserva quindi di valutare l'opportunità di ritirare i suoi emendamenti e subemendamenti volti ad incidere sulla competenza in materia di autorizzazione delle intercettazioni, qualora il Governo si impegni a rivalutare nel complesso la questione concernente l'ampliamento - inaccettabile in termini di efficienza e funzionalità del sistema - delle competenze dei tribunali del capoluogo del distretto.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/16, sottolineando come nel valutare la questione relativa allo spostamento della competenza in capo ai tribunali distrettuali si debba anche considerare la problematica connessa alle incompatibilità, nonché le possibili conseguenze in termini di efficienza del funzionamento delle Corti d'appello.

Conclude ricordando gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione nel corso della passata legislatura in materia di intercettazioni.

 

La Commissione respinge infine il subemendamento 1.1000/16.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,25.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.2007

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa quando dalle riprese o registrazioni di cui al comma 1 emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria».

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale;"

1.2007 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi ad autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca dai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale;

Il reato è punibile a querela della persona offesa."

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2010

158a Seduta (antimeridiana)

 

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il presidente BERSELLI dà lettura alla Commissione della lettera del Presidente del Senato, dell'11 maggio 2010, nella quale il Presidente medesimo informa che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di rinviare alla prossima riunione prevista per martedì 18 maggio, la decisione sulla data di avvio dell'esame del disegno di legge in materia di intercettazioni da parte dell'Assemblea. Nella lettera si sottolinea altresì come da parte della generalità dei Presidenti dei Gruppi si sia convenuto sull'auspicio che la Commissione concluda i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore. Tutto ciò considerato il Presidente ritiene necessario, dato anche il lento procedere dell'iter di esame del disegno di legge, prevedere per la prossima settimana anche sedute notturne nella giornata di lunedì, martedì e mercoledì.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) invita il presidente a tenere conto nella predisposizione del calendario della prossima settimana anche dell'organizzazione dei lavori della Commissione bicamerale antimafia, della quale fanno parte diversi componenti della Commissione giustizia. Fa presente al riguardo che la prossima settimana la Commissione antimafia sarà convocata in seduta notturna per l'audizione del Presidente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulle questioni afferenti la situazione carceraria.

 

 Il senatore CASSON (PD) dopo aver sottolineato come la missiva - già nota peraltro nel contenuto anche ai sentori dell'opposizione - non preveda di fatto un termine preciso di conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione, chiede al Presidente, anche a nome della senatrice Finocchiaro, di sconvocare la seduta notturna di oggi. Ciò in quanto i lavori della Commissione coincidono con una importante riunione del Gruppo del Partito Democratico.

 

Il senatore LONGO (PdL) chiede al Presidente di precisare i tempi di durata delle sedute notturne. Chiede più precisamente di sapere se tali sedute si debbano considerare "notturne" in senso stretto ovvero delle mere sedute "serali".

 

Il senatore MARITATI (PD) chiede al Presidente se sia possibile, piuttosto che convocare sedute notturne, prevedere riunioni nel pomeriggio di lunedì e nella mattinata di martedì.

 

Il presidente BERSELLI accede in primo luogo alla richiesta del senatore Casson e dispone la sconvocazione della seduta prevista per questa sera alle ore 20,30. Replicando al senatore Longo precisa che le sedute notturne della prossima settimana dovranno considerarsi "notturne" vere e proprie, con una durata, presumibilmente, fino a dopo la mezzanotte. Infine, rispondendo al senatore Maritati fa presente che la Commissione sarà convocata anche nella mattinata di martedì

 

 

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri è stato da ultimo respinto il subemendamento 1.1000/16 e che si riprenderà quindi dall'esame del subemendamento 1.1000/3.

 

Il sottosegretario CALIENDO, replicando ai rilievi formulati nella seduta pomeridiana di ieri dal senatore Benedetti Valentini, ribadisce come l'operato del Governo non sia in alcun modo ispirato ad una visione accentratrice della amministrazione della giustizia. Per quanto concerne il differimento del periodo di vacatio legis delle norme in materia di competenza osserva come esso sia legato al fatto che, secondo quanto rilevato dagli uffici del dicastero della giustizia, il completamento del processo di digitalizzazione della giustizia penale richiede almeno sei mesi. Un periodo di vacatio legis più congruo consentirà, inoltre, al Governo e alla maggioranza una più ampia rivalutazione della questione relativa alla competenza anche con riguardo alle misure cautelari, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riforma del processo penale. Conclude insistendo affinché il senatore Benedetti Valentini ritiri i propri sub emendamenti.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), dopo aver ribadito la propria avversione nei confronti di un'impostazione centralistica dell'amministrazione della giustizia, alla luce dei rilievi governativi, i quali sembrano dimostrare la disponibilità dell'esecutivo ad una riponderazione della questione, ritira il subemendamento 1.1000/3.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene, preannunciando che non prenderà parte al voto, sul subemendamento 1.1000/5. Con riguardo alla questione della competenza in materia di autorizzazione delle operazioni captative nonchè di misure cautelari, ritiene che il Governo non abbia reso adeguati chiarimenti. Le risposte fornite dal sottosegretario Caliendo appaiono un aggiramento dei problemi e dei rilievi formulati dal senatore Benedetti Valentini. Le dichiarazioni dell'esecutivo si limitano a dimostrare l'intendimento del Governo di intervenire nuovamente sulla questione della competenza ma non contengono alcun impegno a procedere secondo le linee indicate dal senatore Benedetti Valentini. Non comprende pertanto come questi possa ritenersi rassicurato, al punto tale da decidere di ritirare il proprio subemendamento.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) si associa alle considerazioni testé formulate e preannuncia di non partecipare al voto. In concreto le richieste del senatore Benedetti Valentini risultano disattese, tanto che il governo insiste nel mantenimento della norma sul trasferimento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni in capo al giudice collegiale distrettuale, limitandosi unicamente ad un differimento della sua entrata in vigore. Differimento peraltro legato a ragioni pratiche e non alla necessità di una rivisitazione complessiva della ratio ispiratrice dell' organizzazione territoriale della giustizia.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), nel preannunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/5, si chiede per quale ragione il Governo insista nel voler mantenere le norme in materia di competenza pur riconoscendo che su tale materia sia necessaria una più adeguata ed ulteriore riflessione. Si domanda in particolare se non sia più logico, piuttosto che differire l'entrata in vigore di tali norme, rinviare tutta la problematica al dibattito sul processo penale, e quindi ad una più generale riflessione sulla giurisdizione in materia di acquisizione dei mezzi di prova e delle misure cautelari. Il comportamento del Governo induce a qualificare la norma in questione come disposizione di "bandiera".

 

Il senatore MARITATI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/5, osserva come la questione relativa alla competenza in materia di autorizzazione alle operazioni captative rappresenti uno degli aspetti maggiormente problematici della riforma del sistema delle intercettazioni, nella parte in cui il trasferimento della competenza in capo al giudice collegiale del distretto può avere ricadute negative in termini di efficienza. Più in generale le logiche di tutela della privacy e di contrasto delle distorsioni presenti nell'attuale disciplina non possono giustificare in alcun modo modifiche che rischiano di vanificare lo strumento delle intercettazioni quale essenziale mezzo di ricerca della prova. Il provvedimento in esame e gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore sembrano volti in concreto a introdurre ostacoli al libero esercizio della giurisdizione. Con riguardo alla questione della competenza osserva come non si comprenda per quale ragione si intenda optare, in nome di finalità garantistiche, per il giudice collegiale, solo in relazione alla materia delle intercettazioni o, in prospettiva, delle misure cautelari, e non già, ad esempio, in materia di autorizzazioni di ispezioni.

Condivide poi pienamente i rilievi del senatore Li Gotti sul carattere meramente propagandistico della norma in questione, tenuto conto che il Governo stesso ritiene necessario prevedere un congruo periodo di vacatio legis anche nell'ottica di una complessiva revisione della materia.

 

Il senatore D'AMBROSIO(PD), preannunciando che non prenderà parte al voto sul subemendamento 1.1000/5, chiede al Governo di chiarire per quale ragione intenda insistere nel modificare la competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni, pur prevedendo per tali norme un termine annuale di vacatio legis.

Non si comprende peraltro, a suo parere, in che modo l'attribuzione della competenza al giudice collegiale del distretto in materia di intercettazioni possa rispondere alla finalità, dichiarata nel disegno di legge governativo, di dare attuazione all'articolo 15 della Costituzione. Tale spostamento di competenza, peraltro destinato a coinvolgere, in prospettiva, anche la materia delle misure cautelari, rischia di influire negativamente sull'efficienza stessa dell'amministrazione della giustizia.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia la propria astensione sul subemendamento 1.1000/5, del quale ritiene condivisibile unicamente la parte relativa alla competenza.

 

La Commissione, dopo aver, con distinte e successive votazioni respinto i subemenamenti 1.1000/5 e 1.1000/15, approva il subemendamento 1.1000/1.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI(IdV), risulta altresì respinto il subemendamento 1.1000/22.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/23, con il quale si intende prevedere che l'autorizzazione a disporre le intercettazioni possa essere data anche se ricorra uno solo dei presupposti previsti dall'emendamento 1.1000 testo 2.

Con distinte e successive votazioni risultano quindi respinti i subemendamenti 1.1000/23 , 1.1000/25 e 1.1000/8.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2010

159a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

-e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame del subemendamento 1.1000/6.

 

 La Commissione con distinte e successive votazioni respinge i subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/17.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/19, evidenziando come appaia incomprensibile che il pubblico Ministero per poter ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle operazioni captative su utenze intestate o in uso a soggetti diversi da quelli indagati debba di fatto svolgere delle indagini anche su questi ultimi, dovendo provare che essi risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Ci si trova in altri termini davanti ad una paradossale indagine nell'indagine.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) si associa ai rilievi testé formulati dal senatore Li Gotti osservando come secondo tale norma appaia quasi impossibile provare la circostanza della conoscenza dei fatti per i quali si procede da parte dei soggetti diversi dagli indagati intestatari delle utenze sulle quali si intendono svolgere le intercettazioni.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) esprime preliminarmente perplessità sulla formulazione testuale della lettera b) del comma 1 nella parte in cui prevede che i soggetti diversi da quelli indagati debbano risultare "a conoscenza dei fatti per i quali si procede". In tale contesto infatti l'uso del verbo indicativo assume un valore di particolare pregnanza. Sul piano formale inoltre perplessità desta anche l'utilizzo dell'aggettivo "specifico" con riguardo agli atti dell'indagine, in quanto non si comprende in che modo possano sussistere atti di indagine a-specifici o generici. Per tutte queste ragioni ritiene che il testo dell'emendamento governativo sia inemendabile e quindi dichiara che non parteciperà al voto sul subemendamento 1.1000/19.

 

Il senatore LONGO (PdL), intervenendo per dichiarazioni di voto contrario sul subemendamento 1.1000/19, ritiene ineludibile la necessità di provare che il soggetto terzo per il quale si intende disporre l'intercettazione, sia a conoscenza dei fatti in ordine ai quali si procede. Tale circostanza infatti rappresenta la condizione minima per autorizzare la compressione del diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni nei confronti di un soggetto che non è neppure indagato.

 

Il senatore CASSON (PD), nell'intervenire in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannuncia che non parteciperà al voto. Osserva poi come l'emendamento del Governo contempli due diverse categorie di soggetti terzi, una prima costituita da persone già indagate ed un'altra costituita da persone del tutte estranee ai fatti per i quali si procede. Date queste premesse richiedere che sia provato il fatto che tali soggetti risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede appare del tutto in contrasto con le stesse logiche investigative.

 

Il senatore MARITATI (PD), preannunciando che non parteciperà al voto, chiede al relatore e al Governo di chiarire se sulla base dell'emendamento governativo sia possibile svolgere operazioni captative su utenze appartenenti a persone del tutto ignare, ma che di fatto sono utilizzate da soggetti indagati per reati di criminalità organizzata.

 

Il presidente BERSELLI esprime preoccupazione per la lentezza con la quale la Commissione sta procedendo nell'esame del disegno di legge. Tale andamento, laddove, come preannunciato dal Presidente del Senato nella missiva di ieri, la Conferenza dei Capigruppo dovesse disporre la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, è destinato a pregiudicare la conclusione dell'iter d'esame in Commissione.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) precisa che nella seduta della Conferenza dei Capigruppo di ieri il vice presidente Quagliariello ha sollecitato la calendarizzazione del provvedimento e che, a fronte di tale richiesta, a nome del proprio Gruppo ha ritenuto, anche in ragione della indiscutibile delicatezza della materia, di insistere affinché tale calendarizzazione non prescinda dalla conclusione dell'esame del disegno di legge in Commissione.

 

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.1000/19.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), la Commissione respinge il subemendamento 1.1000/18.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/20, con il quale si intende espungere dal testo dell'emendamento governativo la forma avverbiale "direttamente". Tale avverbio, a ben vedere, infatti, sembra imporre la necessità di provare che la conversazione intercettata contenga dati strettamente legati ai fatti per cui si indaga.

 

Il senatore CASSON (PD), nel condividere i rilievi testé formulati, preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/20. A suo parere pretendere che si sia sempre in grado di comprendere i fatti per i quali si procede vuol dire concretamente non avere idea di come si svolgano le indagini soprattutto per i reati di grande criminalità organizzata.

 

Il relatore CENTARO (PdL), rivedendo il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole al subemendamento. Invita tuttavia i presentatori, tenuto conto della nuova formulazione formale dell'emendamento 1.1000, a riformularlo in un testo 2.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) accede alla richiesta del relatore e il subemendamento 1.1000/20 (testo 2) è quindi posto ai voti ed approvato.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV), dopo aver ritirato il subemendamento 1.1000/21, interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/7. Con riguardo alle riprese visive rileva l'illogicità della formulazione proposta dal Governo.

 

Il senatore LONGO (PdL) osserva come il subemendamento 1.1000/7 introduca un regime più restrittivo per l'ipotesi di riprese visive di quello contemplato nell'emendamento governativo.

 

Il senatore CASSON (PD) ritiene condivisibili i rilievi formulati dal senatore Longo e per tale ragione preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento.

 

Con distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/26.

 

Dopo che sono stati approvati gli identici subemendamenti 1.1000/2 e 1.1000/24, risulta respinto il subemendamento 1.1000/27.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/29, con il quale si intende prevedere che il pubblico ministero trasmetta al tribunale, a sua richiesta, il fascicolo con i soli atti di indagine fino a quel momento compiuti.

 

Dopo che sono stati respinti con distinte e successive votazioni i subemendamenti 1.1000/29 e 1.1000/28, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/30, con il quale si intende impedire che nella valutazione dei gravi indizi di reato possano trovare applicazione le norme di valutazione della prova di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 192. Sarebbe tutt'al più ammissibile a suo parere il richiamo al comma 2 della norma in questione.

 

Il sottosegretario CALIENDO fa presente che tale previsione appariva contemplata anche nelle originarie formulazioni dell'emendamento 1.103, del senatore Li Gotti ed altri, e dell'emendamento 1.113, della senatrice Della Monica ed altri.

 

Il senatore CASSON (PD) - dopo aver precisato come l'originaria formulazione dell'emendamento 1.113 sia il frutto di un tentativo di mediare emendando l'originaria formulazione del Governo, tentativo che melius re perpensa si è rivelato insoddisfacente - osserva come la genuina posizione del Gruppo del partito democratico sulla questione afferente alla valutazione dei presupposti per le intercettazioni sia unicamente quella espressa nel disegno di legge di cui è primo firmatario, il cui esame è congiunto a quello del provvedimento governativo.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul submendamento 1.1000/30, osserva come la norma di cui si chiede l'abrogazione rechi un'evidente contraddizione in termini giuridici, che rischia però di depotenziare le indagini, in particolare per fatti di criminalità organizzata.

 

Il senatore LONGO (PdL) ritiene che il richiamo ai commi 3 e 4 dell'articolo 192 sia comprensibile e condivisibile.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD), preannunciando che non parteciperà alla votazione del subemendamento 1.1000/30, esprime perplessità per i riferimenti contenuti agli articoli 192, 195 e 203 del codice di rito, in quanto in tal modo si finisce per inserire nella valutazione dei gravi indizi di reato norme che attengono alla valutazione delle prove. Tale scelta o risulta essere il frutto di una mera svista, come del resto si deve riconoscere con riguardo agli emendamenti dell'opposizione che sono stati richiamati dal Governo, oppure ci si trova davanti al tentativo di reintrodurre indirettamente criteri più rigidi per la valutazione dei gravi indizi di reato, ripristinando quindi in forma celata gli "evidenti indizi di colpevolezza".

 

Il sottosegretario CALIENDO ritiene inaccettabile che si attribuiscano reconditi fini alle modifiche apportate all'articolo 10 dall'emendamento 1.1000 (testo 2). Ciò a maggior ragione, tenuto conto del fatto che analoghe previsioni risultavano presenti in emendamenti dell'opposizione.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che il Governo abbia mutuato, con l'emendamento 1.1000 (testo 2) un evidente errore commesso dall'opposizione nella redazione degli emendamenti.

 

Il senatore MARITATI (PD) chiede al Governo di chiarire se intenda, alla luce di quanto emerso nel dibattito, rivedere la propria posizione su tale questione.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), preannunciando che non parteciperà alla votazione del subemendamento 1.1000/30, ritiene inaccettabile l'applicazione di norme previste per la valutazione della prova alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

 

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.1000/30, 1.1000/9, 1.1000/10 e 1.1000/11.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/31, con il quale si prevede un ampliamento dei reati in relazione ai quali l'autorizzazione a disporre le operazioni di captazione può essere data anche se ricorrano solo sufficienti indizi di reato. Fra i delitti per i quali appare necessario prevedere questa deroga segnala in particolare i reati di prostituzione minorile, di adescamento via internet e il delitto di molestie assillanti, il cosiddetto stalking.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole su tale subemendamento, anche alla luce del proprio impegno, sia nella passata legislatura che in questa, con riguardo all'esame dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote in materia di prostituzione minorile, di adescamento di minori via internet e di stalking. Fra i reati da ricomprendere, ritiene peraltro necessario ricomprendere il reato di maltrattamenti familiari. Per tale reato, infatti, l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni appare il più delle volte necessario per poter suffragare le dichiarazioni della parte offesa, la quale spesso, in ragione dei condizionamenti familiari, non è in grado di provare il delitto, trovandosi talvolta imputata per il reato di calunnia. Conclude, invitando il sottosegretario Caliendo a valutare nel merito tale proposta.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene sul subemendamento 1.1000/31, preannunciando che si asterrà dal voto. Al riguardo, si domanda per quale ragione il Governo si opponga all'ampliamento dell'ambito oggettivo della norma, escludendo reati di particolare gravità.

 

La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge i subemendamenti 1.1000/31 e 1.1000/32.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.1000/20

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere la parola: «direttamente».

Conseguentemente alla lettera c) sopprimere la parola: «direttamente».

 

1.1000/20 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere la parola: «direttamente».

Conseguentemente alla lettera d) sopprimere la parola: «direttamente».

1.1000 (testo 2)

Il Governo

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena improcedibilità, l'assenso scritto dei Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

 d) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate nello stesso procedimento»;

b) alla lettera b), capoverso 1.1, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, commi 7 e 203.».

Conseguentemente, i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi;

d) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.»;

e) alla lettera f), capoverso «d-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato».


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2010

160a Seduta (antimeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1.1000 (testo 2). Avverte quindi che si procederà all'esame di tale emendamento.

 

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore LI GOTTI (IdV), il quale esprime in primo luogo perplessità sulla nuova formulazione del comma 10, nella parte in cui continua a prevedere dei limiti stringenti di durata per le operazioni di captazione, nonché per le riprese visive. Appare in particolare irragionevole a suo parere anche la previsione per la quale anche quando sulla base di specifici atti di indagine emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero siano commessi altri delitti la proroga che può essere richiesta dal pubblico ministero non possa superare i 15 giorni. Sul piano sistematico, poi, ritiene fuorviante la collocazione del comma 3, relativo ai tempi di durata delle intercettazioni, dopo il comma 2, il quale disciplina i casi di urgenza.

Esprime apprezzamento, invece, per la soppressione dei commi 1-ter e 1-quater, relativi alle operazioni di captazione nei procedimenti contro ignoti.

 

Il presidente BERSELLI, su richiesta del senatore CASSON (PD), avverte che l'approvazione dell'emendamento governativo 1.1000 (testo 2) determinerebbe la preclusione di tutti gli emendamenti da 1.100 a 1.128, in quanto tali proposte incidono sulla lettera a), del comma 10, integralmente sostituita dall'emendamento del Governo. Si devono considerare altresì preclusi gli emendamenti 1.131 e da 1.134 a 1.145, 1.148, 1.149, da 1.161 a 1.170, nonché l'emendamento 1.146 limitatamente alla soppressione della lettera e).

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.1000 (testo 2), ribadendo le proprie perplessità non solo sulle modifiche già apportate alla disciplina delle intercettazioni, ed in particolare in materia di responsabilità disciplinare per pubblicazione di intercettazioni illecite, ma anche sulle modifiche che si intendono apportare al codice di rito sul procedimento e sui presupposti per le attività captative. Più in particolare, ritiene inaccettabile la previsione per la quale la richiesta per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni del pubblico ministero deve contenere a pena di inammissibilità l'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Dopo aver espresso perplessità sulle norme in materia di intercettazioni su utenze intestate a soggetti diversi da quelli indagati, le quali non possono trovare alcun modo giustificazione nell'esigenza di tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni dei terzi, si sofferma sulle disposizioni relative alla durata delle intercettazioni. Al riguardo, osserva come appaiano più che condivisibili i rilievi formulati dal senatore Li Gotti con riguardo alla previsione di limiti temporali anche nei casi eccezionali. Conclude, osservando come la disciplina in materia di intercettazioni che si sta introducendo è destinata ad influire anche sul principio del processo penale per il quale la prova deve formarsi in sede di dibattimento.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), preannunciando che non prenderà parte al voto, si sofferma dapprima sul nuovo comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale; egli non condivide le perplessità della senatrice Della Monica sulla previsione dell'obbligo dell'assenso, a pena di inammissibilità, da parte del procuratore della Repubblica o del suo delegato, una prassi del resto già consolidata presso molte procure, come quella di Milano; proprio perciò però appare incomprensibile la scelta di attribuire a un giudice collegiale la decisione sull'autorizzazione allo svolgimento di un atto di indagine per il quale il richiedente ha già ottenuto l'assenso del capo del suo ufficio. Affronta poi criticamente la questione relativa al trasferimento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni in capo al tribunale distrettuale. I problemi di sicurezza e di segretezza degli atti di indagine non si possono infatti considerare del tutto risolti, come sostiene il Governo, dal completamento del processo di digitalizzazione della giustizia penale.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,25.

 


GIUSTIZIA (2a)

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2010

161a Seduta

 

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 20,55.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente che domani alle ore 12 è prevista una importante riunione del Gruppo del Partito Democratico, invita pertanto il Presidente a tenerne conto ai fini del prosieguo dei lavori di esame del provvedimento previsti per la seduta antimeridiana di domani.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) sottolinea come nonostante le rassicurazioni del Presidente si sia verificata anche in relazione al calendario di questa settimana una sovrapposizione con i lavori della Commissione antimafia la quale infatti è convocata sia per martedì che per mercoledì in seduta notturna. In relazione alla seduta antimeridiana di domani fa presente poi che alle ore 11 sia convocata la Giunta per le immunità, organo della quale fanno parte numerosi membri della Commissione giustizia.

 

Il presidente BERSELLI ritiene che anche alla luce dello stato di avanzamento dei lavori si possa prevedere una sospensione dei lavori della Commissione per la seduta antimeridiana di domani dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

 

Il presidente BERSELLI ricorda che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.1000 (testo 2) del Governo.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) chiede al Governo di chiarire come si concilino le modifiche apportate agli articoli 266 e 267 con le norme di cui all'articolo 295. A ben vedere la mancata deroga esplicita ai limiti e ai presupposti di cui agli articoli 266 e 267 per i casi contemplati dall'articolo 295 induce a ritenere applicabile il limite massimo dei sessanta giorni per le operazioni di intercettazione anche per i casi di indagine nei confronti di soggetti latitanti.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), integrando l'intervento già svolto in sede di dichiarazione di voto, esprime il proprio giudizio critico per l'equiparazione della disciplina in materia di tabulati a quella prevista per le intercettazioni. Al riguardo sottolinea come la differenza tra i due strumenti sia stata riconosciuta anche dalla stessa Corte costituzionale. Si sofferma poi sulla questione relativa al trasferimento della competenza in capo al tribunale del distretto in composizione collegiale, osservando come tale norma rischi di inficiare l'obiettivo della rapidità processuale.

Affronta quindi la questione relativa ai presupposti ed in particolare alla necessità di accertare la sussistenza di gravi indizi di reato, anche alla luce di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51.

 

Il senatore MARITATI (PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannuncia che non parteciperà al voto. Si sofferma in primo luogo criticamente sulla riscrittura del comma 1 dell'articolo 267 ed in particolare sull'attribuzione della competenza a disporre le intercettazioni in capo al tribunale del capoluogo del distretto. Tale contrarietà non deve essere attribuita esclusivamente a ragioni di carattere finanziario ed organizzativo, come peraltro rilevato dal senatore Benedetti Valentini, ma trova la propria ragione sul piano della logica giuridica. Appare a ben vedere incomprensibile il fatto che l'autorizzazione all'intercettazione sia attribuita al giudice collegiale mentre l'autorizzazione a disporre ad esempio una perquisizione personale rimanga nella competenza del giudice monocratico. Sul piano formale poi ritiene incomprensibile ed illogico il fatto che si preveda che l'autorizzazione sia data con un decreto "non successivamente modificabile o sostituibile". A ben vedere infatti il nostro sistema non sembra conoscere atti processuali di per sé stessi suscettibili di successiva modifica. Dopo aver espresso perplessità sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di reato, si sofferma sulla disciplina prevista per i casi di intercettazioni su utenze in uso a soggetti diversi da quelli indagati. Conclude osservando come il provvedimento, nato per contrastare gli abusi riscontrati nel sistema delle intercettazioni, si sia trasformato in un mero ed ingiustificato strumento di limitazione della libertà di indagine, in nome di astratte logiche di tutela della privacy.

 

Il senatore CASSON (PD), preannunciando che non prenderà parte al voto, sottolinea come le modifiche che si stanno apportando agli articoli 266 e 267 determinino una evidente grave limitazione del potere di indagine, alla quale si era tentato di porre limite attraverso una serie di emendamenti e di subemendamenti, i quali però non hanno trovato accoglimento. Un primo ordine di correttivi risulta previsto dall'emendamento 1.107, il quale tuttavia, una volta approvato l'emendamento del Governo, risulterà precluso. Con tale norma si intende sopprimere l'assenso scritto del procuratore della Repubblica per la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni, tutto ciò nel rispetto della natura di potere diffuso della magistratura.

Miglioramenti poi alla formulazione dell'articolo 267 sono previsti dall'emendamento 1.110, con il quale si tenta di ripristinare l'attuale competenza del giudice per le indagini preliminari, in quanto si ritiene che l'attribuzione di tale competenza in capo al tribunal del capoluogo del distretto rischi di minare fino alle basi il sistema il quale gode peraltro di un equilibrio precario.

Svolge infine taluni rilievi sull'emendamento 1.122, con il quale si intende intervenire sulla parte relativa ai presupposti delle intercettazioni.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD), nel preannunciare che non parteciperà al voto esprime viva preoccupazione per le modifiche apportate all'articolo 267 ed in particolare per la lettera b) del comma 10 del disegno di legge governativo, nella parte in cui prevede l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al tribunale insieme con la richiesta di autorizzazione, il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. Oltre a comportare evidenti difficoltà di ordine pratico, legate al trasporto materiale degli atti, tale previsione rischia di inficiare il segreto istruttorio, sottraendo peraltro gli atti di indagine alla disponibilità della procura procedente.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) insiste affinché il Governo risponde in merito alla disciplina delle intercettazioni nei casi di indagini a carico di latitanti.

 

Il senatore CASSON (PD) ritiene che la questione posta dal senatore Li Gotti meriti risposta da parte del Governo.

 

Il presidente BERSELLI, nel constatare che non vi sono più iscritti a parlare in sede di dichiarazioni di voto, pone ai voti l'emendamento 1.1000 (testo 2) così come subemendato.

 

La Commissione approva l'emendamento 1.1000 (testo 2), così come risultante dall'approvazione dei subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/ 20, 1.1000/2 e 1.1000/24.

Si passa quindi all'esame degli identici emendamenti 1.129 e 1.130.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 1.129 e 1.130 con i quali si intende sopprimere la lettera b) del comma 10 del disegno di legge. Al riguardo osserva come appaia non solo inutile ma addirittura pericoloso l'obbligo di trasmissione da parte del pubblico ministero di tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. Sarebbe stato a suo parere preferibile limitare tale obbligo di trasmissione alla richiesta del tribunale.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.129 e 1.130 rinviando in primo luogo alle dichiarazioni già svolte dalla senatrice Finocchiaro. Appare a suo parere irragionevole prevedere un obbligo indiscriminato di trasmissione di tutti gli atti di indagine compiuti, senza che possa essere effettuata alcun tipo di selezione. Rileva a proposito come tale obbligo comporti la necessità di procedere alla copiatura di tutti gli atti di indagine, operazione questa non solo onerosa in termini finanziari, ma destinata ad influire negativamente sui tempi processuali. Si domanda inoltre per quale ragione si voglia privare il pubblico ministero di tutti gli atti di indagine indiscriminatamente e non solo quindi di quelli strettamente necessari per la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni. Conclude aggiungendo la propria firma all'emendamento 1.131 sebbene precluso.

 

Il senatore COSENTINO (PD) ritiene che sia obbligo del Governo e della maggioranza fornire adeguate spiegazioni soprattutto a fronte di richieste di chiarimento obiettivamente fondate e ragionevoli. Si domanda infine se non sia ancora possibile riuscire a trovare una soluzione condivisa sia dalla maggioranza che dall'opposizione sulle questioni oggetto del dibattito.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene preannunciando che non parteciperà al voto degli emendamenti 1.129 e 1.130, in quanto appare del tutto irragionevole ed irrazionale prevedere un obbligo indiscriminato di trasmissione di tutti gli atti di indagine al tribunale competente ad autorizzare le intercettazioni. Condividendo pienamente i rilievi formulati dal senatore Li Gotti si domanda per quale ragione si voglia imporre la trasmissione di tutti gli atti di indagine ivi inclusi quelli privi di utilità ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di intercettazione.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo sugli identici emendamento 1.129 e 1.130, preannuncia che non parteciperà al voto. Dopo aver sottolineato come la introducenda disciplina rechi un serio vulnus alle indagini, si sofferma criticamente sulla lettera b) del comma 10, auspicando che sul punto intervenga anche qualche senatore della maggioranza.

 

Il senatore CASSON (PD), nel preannunciare che non prenderà parte al voto, affronta la questione delle conseguenze sul piano processuale nei casi di indagine su fatti di criminalità organizzata o terrorismo. In particolare invita a valutare tale norma anche alla luce del regime di inutilizzabilità degli atti di cui all'articolo 271. Si domanda se la maggioranza e il Governo abbiano adeguatamente valutato l'impatto di tale norma. Laddove così fosse si dovrebbe essere portati a pensare che una ratio diabolica sta ispirando l'operato del legislatore.

 

Il senatore LONGO (PdL) sottolinea preliminarmente come il regime delle nullità e inutilizzabilità degli atti venga in rilievo anche nei casi di acquisizione, ad esempio, di atti non più ripetibili. Tutto ciò non deve indurre però a minare l'importanza degli istituti delle nullità degli atti processuali, in quanto obiettivo del processo penale è pur sempre l'accertamento della verità legale, la quale dovrebbe auspicabilmente essere più vicina possibile a quella reale. Replicando alla sollecitazione del senatore D'Ambrosio sottolinea come la necessità di prevedere l'obbligo di trasmissione di tutti gli atti di indagine trovi il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare che siano posti nella disponibilità del tribunale distrettuale procedente tutti gli elementi indiziari disponibili sia a carico che a favore dell'indagato.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) ritiene condivisibili le conclusioni del senatore Longo, sebbene queste partano da premesse paradossali. Egli infatti sta unificando fattispecie del tutto diverse. Ritiene che un obbligo di trasmissione indiscriminata di tutti gli atti di indagine sia una risposta eccessiva alla questione posta dal senatore Longo.

 

La Commissione con un'unica votazione respinge gli identici emendamenti 1.129 e 1.130.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.132, con il quale si attenua l'obbligo di trasmissione degli atti di indagine. Al riguardo replicando anche agli interventi precedentemente svolti fa presente come nel caso delle misure cautelari il codice preveda, all'articolo 291, l'obbligo per il pubblico ministero di presentare al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.132, al quale aggiunge la propria firma. Al riguardo osserva come la previsione di un obbligo di trasmissione così ampio di fatto ponga il tribunale distrettuale nell'impossibilità di leggere gli atti stessi di indagine. Si sta andando a suo parere verso una disciplina solo formalmente più garantista ma che nella sostanza intralcia il procedere della giustizia.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.132, preannuncia che non prenderà parte al voto. A suo parere l'obbligo previsto alla lettera b) del comma 10 di fatto pone il tribunale nell'impossibilità oggettiva di procedere alla valutazione di tutti gli atti di indagine trasmessi ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di intercettazione. L'emendamento del senatore Li Gotti invece appare volto a responsabilizzare l'attività della magistratura.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) ritiene inaccettabile introdurre una disciplina fondata sulla patologia del sistema. Dopo aver ricordato come in materia di misure cautelari sia imposto al pubblico ministero richiedente un obbligo di trasmissione sia degli atti a carico che di quelli a favore dell'imputato o dell'indagato ritiene che analoga previsione potrebbe essere contemplata per i casi di richiesta di autorizzazione delle intercettazioni. A suo parere è del tutto illusorio pensare che il tribunale possa per ogni richiesta di autorizzazione alle intercettazioni procedere alla disamina di tutti gli atti di indagine trasmessi anche quelli non strettamente rilevanti.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.132, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), riservandosi di valutare se ripresentarlo per l'Aula, ritira l'emendamento 1.133.

 

Il senatore CASSON (PD) contesta la declaratoria di preclusione pronunciata dal Presidente nel corso della precedente seduta con riguarda all'emendamento 1.145.

 

Il presidente BERSELLI, rivedendo la precedente preclusione, avverte che si procederà quindi all'esame dell'emendamento 1.145.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), il quale sottolinea come si intenda in tal modo coordinare la disciplina in materia di intercettazioni con quanto previsto dal codice della privacy l'emendamento 1.145 è posto ai voti e respinto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV), dopo aver ritirato l'emendamento 1.146, interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.147. Con riguardo all'articolo 267 come modificato dal comma 10 del disegno di legge osserva come una lettura sistematica delle norme sembra indurre a ritenere che i limiti di durata previsti dal comma 3 dell'articolo 267 possano trovare applicazione solo nei casi d'urgenza. Rileva inoltre come appaia incomprensibile l'obbligo in capo al pubblico ministero di dare immediata comunicazione al tribunale della loro sospensione delle operazioni e della loro ripresa, salvo che non ci si riferisca ai casi di urgenza.

 

Il relatore CENTARO (PdL), nel sottolineare come la questione fosse già emersa in sede di discussione generale, ritiene che per fugare ogni dubbio interpretativo sia sufficiente anteporre il comma 3 alle norme dell'articolo 267.

 

 Il presidente BERSELLI ritiene che i dubbi interpretativi posti dal senatore Li Gotti siano tutt'altro che peregrini. E' dell'opinione comune che una modifica formale del testo possa contribuire a rendere più chiara la norma.

 

 Il sottosegretario CALIENDO si riserva di rivalutare la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.147.

 

 Gli emendamenti 1.148 e 1.149 risultano preclusi.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira l'emendamento 1.150.

 

 L'emendamento 1.151, posto ai voti, è respinto.

 

 Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore LI GOTTI(IdV), il quale sottolinea la necessità di non comprimere eccessivamente la durata delle intercettazioni per gravi delitti che presentano esigenze investigative complesse, l'emendamento 1.152, cui la senatrice Della Monica aggiunge la sua firma, non è approvato.

 

 Dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA(PD), l'emendamento 1.153 è parimenti respinto.

 

 Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 1.154, il senatore LI GOTTI (IdV) rileva come il secondo comma della lettera e) del comma 10 ripropone la questione, già illustrata in precedenza, della necessità di chiarire la formulazione del nuovo testo dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

 Se infatti si accede all'interpretazione, che sembra debba prevalere, anche in riferimento a quanto detto dal Governo, e se quindi si ritiene che il comma 3 si riferisca alle intercettazioni ordinarie, allora il secondo periodo appare del tutto incomprensibile; una volta infatti che il giudice collegiale ha autorizzato il pubblico ministero a disporre le intercettazioni per un tempo determinato, non si capisce perché mai il pubblico ministero debba informarlo della sospensione o della ripresa delle intercettazioni avvenuta in quel lasso di tempo, e che può essere determinata anche da motivi banali, come un viaggio all'estero compiuto dall'intercettato.

 

 Dopo un intervento del senatore LONGO(PdL), il quale ritiene invece la norma opportuna, in particolare al fine di dare al tribunale elementi per valutare come si siano svolte le intercettazioni in caso di richiesta di proroga, rilevando anche che comunque si tratta di una norma priva di sanzione, la senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia il suo voto favorevole, osservando come anche questa norma si inquadri nella direzione di rendere le intercettazioni più difficili. Già oggi, in realtà, la maggior parte dei pubblici ministeri, ritenendo che ciò rappresenti una buona pratica di lavoro, informa il giudice delle indagini preliminari della sospensione o ripresa delle intercettazioni.

 Trasformare tale buona pratica in un obbligo, oltretutto in mancanza di un registro delle fasi delle intercettazioni presso il tribunale distrettuale, significa creare un ostacolo in più di cui non si sente la necessità.

 

 Dichiarano la loro non partecipazione al voto la senatrice FINOCCHIARO (PD) e il senatore CASSON(PD), il quale rileva che non è esatto affermare che la violazione di questo nuovo e inutile obbligo non sia assistita da sanzioni, dal momento che qualsiasi violazione degli articoli 267 e 268 del codice di procedura penale è colpita dal divieto di utilizzazione stabilito dall'articolo 271.

 

 L'emendamento 1.154, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.155.

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), pur condividendo la ratio dell'emendamento, ritiene che la sua formulazione non sia corretta.

Invita pertanto il senatore Li Gotti a ritirarlo, in quanto il successivo emendamento 1.157, di cui risulta è primo firmatario lo stesso senatore Li Gotti, risponde efficacemente all'esigenza di non limitare ingiustificatamente le proroghe delle ulteriori autorizzazioni alle intercettazioni.

 

Dopo brevi interventi del sottosegretario CALIENDO e dei senatori CASSON (PD) e LONGO(PdL), il senatore LI GOTTI (IdV) non insiste per la votazione e ritira quindi l'emendamento 1.155.

 

L'emendamento 1.156, posto ai voti, è respinto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.157. Rispondendo ad un breve intervento del sottosegretario CALIENDO, il quale ritiene che l'emendamento sia superato dall'aggiunta dell'ultimo periodo alla lettera e), il senatore LI GOTTI (IdV) precisa che così non è, in quanto l'ipotesi dell'ultimo periodo si riferisce all'autorizzazione alla prosecuzione delle intercettazioni nel caso in cui si intenda evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o siano commessi altri reati, mentre l'emendamento prende in considerazione il caso generale della prosecuzione delle intercettazioni già prorogate. E' evidente che qualora le intercettazioni si stiano dimostrando idonee ad acquisire elementi utili alle indagini preliminari è opportuno consentire di prorogarle fino alla conclusione di queste ultime.

 

L'emendamento 1.157, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore MARITATI (PD) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.158, che è respinto, dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (PD) e dichiarazione di non partecipazione al voto del senatore MARITATI(PD).

 

E' quindi respinto l'emendamento 1.159, mentre risulta precluso l'emendamento 1.160.

 

Dopo un breve dibattito, il presidente BERSELLI decide di ammettere al voto gli emendamenti da 1.161 a 1.169.

 

L'emendamento 1.161, posto ai voti, è respinto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 1.162, invitando i colleghi a riflettere sulla necessità, una volta introdotto il principio del doppio binario, di non escludere dal regime più favorevole alle intercettazioni reati di estrema rilevanza e allarme sociale, che vanno dai reati di corruzione contro la pubblica amministrazione, al complesso dei più gravi reati contro la personalità individuale o contro la libertà personale, alcuni dei quali, come quelli in materia di pedopornografia o di nuovo reato di stalking si sostanziano in gran parte proprio in attività che possono essere provate solo attraverso le intercettazioni.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) annuncia il suo voto favorevole, ricordando quale importantissimo ruolo abbiano svolto le intercettazioni nella scoperta e nel perseguimento dei reati legati la traffico dei rifiuti.

 

Il senatore MARITATI(PD), nell'annunciare la sua non partecipazione al voto, deplora la superficialità e l'indifferenza con cui il Governo e la maggioranza si rifiutano anche solo di prendere in considerazione questioni di rilievo come quelle testè illustrate dal senatore Li Gotti.

 

L'emendamento 1.162, posto ai voti, non è approvato.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CASSON (PD) e LI GOTTI (IdV) sono respinti gli emendamenti 1.163, 1.164, ai quali la senatrice DELLA MONICA (PD) ha aggiunto la propria firma.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) sottoscrive quindi gli emendamenti 1.165 e 1.166 i quali, posti ai voti, sono respinti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.167, rilevando come appaia irrazionale sottrarre alla disciplina più favorevole alle intercettazioni il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, cioè lo scambiopolitico mafioso, per il quale dovrebbe valere la stessa logica che vale per il delitto di cui all'articolo 416-bis e per i reati comuni e aggravati dalla finalità mafiosa.

In proposito egli fa osservare che la fattispecie di cui al 416-ter rischia di non esserericompresa da questi ultimi reati, dal momento che lo scambio politico mafioso avviene fra due soggetti in certo modo alla pari.

 

Il sottosegretario CALIENDO fa osservare ai colleghi che questo reato come tutti gli altri reati che loro vorrebbero introdurre è già oggi passibile di intercettazioni qualora vi siano gravi indizi di reato, e dunque, dopo l'approvazione dell'emendamento 1.1000 del Governo, la disciplina cui è sottoposto non è meno favorevole all'intercettabilità rispetto a quanto avvenga oggi.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento ritiene che le osservazioni del Sottosegretario non possono in alcun modo essere condivise.

Non solo infatti la disciplina dei gravi indizi di reato introdotta dall'emendamento 1.1000 del Governo è ben diversa da quella attualmente vigente, ma più in generale nell'articolato in esame la distinzione tra reati intercettabili in base a gravi indizi di reato e reati intercettabili in base a sufficienti indizi di reato, si riverbera su una serie di altre disposizioni che fa del sistema a doppio binario un mezzo per ridurre fortemente la possibilità di svolgere attività captative per i reati che non rientrino nella fascia, per così dire, privilegiata.

 

L'emendamento 1.167, posto ai voti, non è approvato.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.168, osservando come l'introduzione tra i reati per i quali sono richiesti sufficienti indizi di quelli previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale, comma 2, lettera a), ha la finalità di limitare in qualche modo il danno comunque insito nel sistema a doppio binario cercando di riportare una certe razionalità nella classificazione dei reati per i quali è più facile procedere alle intercettazioni, razionalità attualmente mancante probabilmente anche a causa di una svista del Governo nell'individuare i commi dell'articolo 51 del codice di rito cui andrebbe fatto riferimento.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 1.168, di contenuto identico al suo emendamento 1.170, concorda con i rilievi della senatrice Della Monica.

 

Gli emendamenti 1.168 e 1.170, posti ai voti, sono respinti.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.169, del senatore D'Alia, cui aggiunge al sua firma, rilevando che l'estensione ai reati di corruzione contro la pubblica amministrazione del regime più favorevole alle intercettazioni, prevista dall'emendamento, è conforme anche a quanto proposto dallo stesso senatore D'Alia nel disegno di legge sulla corruzione di cui è primo firmatario e che è attualmente all'esame insieme al disegno di legge del Governo ed altri da parte delle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.169 è respinto

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti da 1.171 a 1.173.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) sottoscrive e riformula l'emendamento 1.174 in un testo 2, inserendovi la clausola di invarianza finanziaria come indicato dalla Commissione bilancio.

 

L'emendamento 1.174 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.175, il quale interviene sulla questione concernente l' acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, prevedendo, fra l'altro, misure di garanzia a tutela della parte offesa dal reato. Appare, pertanto, a suo parere incomprensibile il parere contrario espresso sia dal relatore che dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione respinge, poi, con distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.175 e 1.176.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.177, con il quale si prevede l'aumento della durata massima per le indagini preliminari riguardanti i reati di truffa ai danni dello stato; di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; di usura;di riciclaggio; di bancarotta fraudolenta ed infine di trasferimento fraudolento di valori. L'importanza di tale modifica all'articolo 407 del codice di rito appare quanto mai essenziale se si considerano le limitazioni che si stanno introducendo con il provvedimento alla disciplina in materia di intercettazioni.

 

L'emendamento 1.177 è quindi posto ai voti e respinto.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) prende la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.178, il quale è volto a sopprimere il comma 11 del disegno di legge n. 1611, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione.

Al riguardo osserva come i stringenti obblighi di deposito contemplati dalla norma rischiano di minare la segretezza delle indagini.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1.178.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.179, con il quale si interviene sull'articolo 268 del codice di rito. A suo parere, le modifiche apportate dal disegno di legge all'articolo suddetto appaiono contraddittorie ed illogiche, nella parte in cui sembra che la trascrizione delle intercettazioni debba precedere l'acquisizione delle stesse.

 

Si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore LI GOTTI (IdV) e il sottosegretario CALIENDO, sull'emendamento 1.179, il quale è infine posto ai voti e respinto.

 

Il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 1.180 in un testo 2, sopprimendo il riferimento agli "impianti di pubblico servizio", come indicato peraltro dalla Commissione bilancio. Con l'emendamento in esame si introducono misure volte a contrastare l' esecrabile fenomeno delle fughe di notizie, attraverso, fra l'altro, un rafforzamento della responsabilità dei procuratori generali e dei procuratori della repubblica e la previsione di una disciplina più rigida sulla distruzione degli atti irrilevanti. Analoghe finalità persegue anche l'emendamento 1.185, il quale prevede l'obbligo per il pubblico ministero di depositare in segreteria anche tutti gli atti di indagine compiuti. Non comprende per quale ragione la maggioranza si opponga alla introduzione di tali norme, le quali appaiono ispirate a logiche garantistiche.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene preannunciando che si asterrà dalla votazione sull'emendamento 1.180 (testo 2).

 

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.180 (testo 2), la senatrice DELLA MONICA (PD) riformula l'emendamento 1.181 in un testo 2, nel senso indicato dalla Commissione bilancio. Esprime quindi talune perplessità sul tenore del parere reso dalla 5a Commissione, la quale non sembra aver correttamente compreso quali siano gli impianti di pubblico servizio. A ben vedere infatti, il ricorso a tali impianti non può considerarsi fonte di nuovi oneri tenuto conto che essi sono già utilizzati a legislazione vigente. Nel merito dell'emendamento osserva come con esso si preveda fra l'altro che, nei casi in cui gli impianti o i punti di ascolto risultino insufficienti o inidonei, il pubblico ministero possa disporre il compimento delle operazioni anche mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Sottoscrive infine e riformula in un testo 2, nel senso indicato dalla Commissione bilancio l'emendamento 1.182.

 

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, dopo aver respinto gli emendamenti 1.181(testo 2), 1.182 (testo 2) e 1.183, approva l'emendamento 1.2004.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.184, osservando come i pareri contrari espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo appaiano illogici, nella parte in cui contrastano con la pubblica posizione della maggioranza sulle questioni afferenti alla tutela della privacy in particolare dei soggetti terzi alle indagini. L'emendamento in esame, infatti, prevede un rafforzamento della responsabilità del pubblico ministero.

 

Il senatore LONGO (PdL) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.184, rilevando come con esso si ampli, attraverso una soggettivizzazione, la discrezionalità del pubblico ministero nella scelta dei verbali e delle registrazioni da depositare.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio gruppo, preannunciando che non parteciperà al voto. Pur essendo a suo parere condivisibili le finalità dell'emendamento, ritiene non accettabile la soggettivizzazione circa l'individuazione dei verbali e delle registrazioni da depositare. Nell'esprimere il proprio giudizio critico sull'operato di alcuni senatori della maggioranza i quali troppo spesso sembrano trasfondere in sede parlamentare questioni e acredini sorte nelle aule giudiziarie, ribadisce come la disciplina che si sta introducendo rischia di danneggiare le attività investigative.

 

Il senatore CASSON(PD), nel prendere atto dei rilievi emersi testè in sede di dichiarazione di voto, riformula l'emendamento 1.184 in un testo 2, sopprimendo le parole "che ritiene".

 

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 1.184 (testo 2), nel quale intervengono i senatori LI GOTTI(IdV) e D'AMBROSIO (PD), il senatore CASSON (PD), accogliendo una proposta del senatore LONGO (PdL) riformula l'emendamento 1.184 (testo 2) in un testo 3, il quale posto ai voti è approvato.

 

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.185, 1.186 ,1.187 e 1.190 e sono stati dichiarati assorbiti o comunque preclusi gli emendamenti 1.188 e 1.189, la Commissione respinge l'emendamento 1.191.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori LI GOTTI (IdV) e FINOCCHIARO(PD), sull'emendamento 1.192, il presidente BERSELLI ne propone l'accantonamento.

 

E' quindi accantonato l'emendamento 1.192.

 

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.193, approva l'emendamento 1.194.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.195, il introduce quattro nuovi articoli, precisamente gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, in materia di deposito e acquisizione dei verbali contenenti le registrazioni, e in materia di intercettazioni indirette.L’articolo 268-bis prevede che al termine delle operazioni il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della loro rilevanza. Tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini, ovvero quelli di cui è vietata l’utilizzazione, devono, invece, confluire nell’archivio riservato. Sottolinea al riguardo come la selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del pubblico ministero e successivamente ad opera del giudice, riduca i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante, e di indicare al giudice le conversazioni delle quali reputi necessaria l’acquisizione.
Viene poi ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell’archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento.
 La nuova disciplina della trascrizione delle conversazioni è di particolare rilevanza, in quanto precede il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini e l’espunzione dei nominativi e dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
 L’articolo 268-quater regolamenta, in forma analoga al meccanismo procedurale dell’acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto, il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni. In tal caso il pubblico ministero può presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti.
 L’articolo 268-quinquies disciplina le ipotesi in cui l’ascolto e l’acquisizione delle conversazioni siano disposti dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari.

 

 Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto. Egli ritiene infatti che siano del tutto illusorie le speranze di poter mediante interventi normativi limitare le fughe di notizie ciò in quanto contrasterebbe proprio con le logiche del giornalismo.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.195 e 1.196, la senatrice DELLA MONICA (PD) ritira l'emendamento 1.197.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione favorevole sull'emendamento 1.198 il quale interviene sull'articolo 269 del codice di rito in materia di conservazione della documentazione. Al riguardo segnala in particolare la previsione dei casi in cui la documentazione è ritenuta assolutamente estranea alle indagini e quindi il giudice può disporne la distruzione anticipata e l'obbligo di redazione di un verbale per le operazioni di istruzione, da eseguirsi sotto controllo del giudice.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.198.

 

Previa la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA(PD), l'emendamento 1.199 è posto ai voti e respinto.

 

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.200, 1.201 e gli identici emendamenti 1.202, 1.203 e 1.204.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene quindi per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.205, 1.206 e 1.207, i quali sono volti a sopprimere le modifiche apportate dal comma 13 del disegno di legge all'articolo 270 del codice diritto in materia di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.205, 1.206 e 1.207, esprimendo un giudizio critico sulle modifiche apportate al comma 13 all'articolo 270. Ritiene in particolare inaccettabile disciplinare le deroghe al regime dell'inutilizzabilità attraverso il rinvio agli articoli 51 e 407 del codice di rito. Tali norme appaiono infatti ispirati a criteri non omogenei.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene non peregrini i rilievi testè formulati dal senatore Li Gotti. Al riguardo ricorda come su tale norma intervenga anche il proprio emendamento 1.211.

 

Dopo che la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, ha respinto gli identici emendamenti 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209 e 1.210, in seguito ad un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CENTARO(PdL), CASSON(PD), LI GOTTI (IdV) eLONGO (PdL) è disposto l'accantonamento degli emendamenti da 1.211 a 1.215.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI 

 

 Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata domani 18 maggio alle ore 9 non avrà più luogo.

 

 La seduta termina alle ore 3,10.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.174

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 10 capoverso «Art. 267» lettera h), nel comma 5 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di registrazione e di conservazione dei dati acquisiti debbono in ogni caso assicurare adeguati standards di sicurezza a carattere informatico che rendano non disponibili, se non espressamente autorizzate – e comunque con registrazione analitica dei singoli accessi autorizzati al sistema – le funzioni di copia del testo delle trascrizioni o dei dati sonori o visivi registrati. In ogni caso sono adottate opportune misure volte ad assicurare sul piano tecnico l'adeguatezza dei supporti di copia autorizzati e procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità e la protezione dei dati rispetto ad accessi abusivi o operazioni di copia non espressamente autorizzate. Sono inoltre adottati sistemi di cifratura e di codificazione che rendano ove possibile illeggibili i dati in assenza di codifiche di validazione a garanzia dell'originalità ed onde prevenirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati».

1.174 (testo 2)

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 10 capoverso «Art. 267» lettera h), nel comma 5 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di registrazione e di conservazione dei dati acquisiti debbono in ogni caso assicurare adeguati standards di sicurezza a carattere informatico che rendano non disponibili, se non espressamente autorizzate – e comunque con registrazione analitica dei singoli accessi autorizzati al sistema – le funzioni di copia del testo delle trascrizioni o dei dati sonori o visivi registrati. In ogni caso sono adottate opportune misure volte ad assicurare sul piano tecnico l'adeguatezza dei supporti di copia autorizzati e procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità e la protezione dei dati rispetto ad accessi abusivi o operazioni di copia non espressamente autorizzate. Sono inoltre adottati sistemi di cifratura e di codificazione che rendano ove possibile illeggibili i dati in assenza di codifiche di validazione a garanzia dell'originalità ed onde prevenirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati.

I predetti interventi non dovranno determinare nuove o ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato».

1.180

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria'';

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.'';

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.180 (testo 2)

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria'';

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.'';

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.181

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria'';

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3''»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati».

1.181 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria'';

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3''»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati».

1.182

D'ALIA

Al comma 11, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Corte di appello. Le operazioni di ascolto sono esclusivamente compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria».

1.182 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 11, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Corte di appello. Le operazioni di ascolto sono esclusivamente compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria».

1.184

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento».

1.184 (testo 2)

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni rilevanti ai fini del procedimento».

1.184 (testo 3)

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento».

Conseguentemente alla lettera d) nel capoverso « 6-bis» dopo le parole "dei verbali" aggiungere le seguenti: "attinenti al procedimento, ai sensi del comma 4"

 

 


GIUSTIZIA (2a)

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2010

162a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente in primo luogo il dissenso del proprio Gruppo sul disegno di legge n. 2165, assegnato in sede consultiva alla Commissione giustizia ed esaminato in Sottocommissione. Di tale provvedimento, pur essendo fortemente critica ad esso nel merito, non ha richiesto la remissione alla plenaria, in quanto esso risulta già calendarizzato in Assemblea.

Si domanda poi per quale ragione nella serata di ieri il Presidente ed alcuni esponenti del Gruppo del Partito delle Libertà abbiano audito nell'aula della Commissione taluni esponenti delle associazioni rappresentative dell'avvocatura, senza informarne l'opposizione.

 

Il presidente BERSELLI, dopo aver preso atto della contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al disegno di legge n. 2165, sottolinea il carattere del tutto informale della riunione di ieri con le associazioni forensi, svoltasi unicamente per ragioni di spazio nell'aula della Commissione. Tale confronto con il mondo forense si è reso necessario in considerazione del lento andamento dei lavori d'esame dei disegni di legge di riforma in Assemblea.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) ribadisce il proprio giudizio negativo su tale modus operandi, segnalando come anche il Gruppo del Partito Democratico abbia ritenuto di dover audire tali associazioni, ma nel farlo abbia scelto quale sede quella del Gruppo.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) si associa ai rilievi critici testé formulati, lamentando l'utilizzo improprio dell'Aula della Commissione per riunioni private.

 

Il presidente BERSELLI invita i senatori testé intervenuti a formulare le loro rimostranze, laddove lo ritengano, al Presidente del Senato.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato che nel corso della seduta notturna di ieri era stato disposto l'accantonamento degli emendamenti da 1.211 a 1.215, avverte che si riprenderà dall'esame degli identici emendamenti 1.216 e 1.217.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.216 e 1.217. Tali proposte sono volte alla soppressione del comma 14 del disegno di legge, il quale reca modifiche all'articolo 270-bis del codice di rito in materia di comunicazioni di appartenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. Le modifiche apportate dal disegno di legge alla norma codicistica da ultimo richiamata introducono di fatto un inaccettabile privilegio a favore degli appartenenti ai servizi segreti. A ben vedere, infatti, il comma 14 impone, in primo luogo nei casi in cui le intercettazioni sono svolte su utenze genericamente "riconducibili" ad appartenenti ai servizi segreti, che la richiesta, formulata dal procuratore della Repubblica, sia messa a conoscenza anche del procuratore generale, a pena di nullità. La norma inoltre prevede che il procuratore della Repubblica disponga l'immediata secretazione e la custodia dei documenti. Nel dettaglio, appare concretamente possibile riuscire a sapere, prima dell'effettuazione della captazione stessa, chi sia il titolare dell'utenza. Ritiene poi eccessivamente grave la sanzione processuale della nullità prevista dal comma 1 dell'articolo 270-bis. Più in generale, ritiene che la materia del segreto di Stato sia stata adeguatamente normata nella scorsa legislatura, quando si è proceduto alla modifica della legge n. 801 del 1977.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto sugli emendamenti 1.216 e 1.217. Pur essendo in linea generale favorevole alle modifiche volte ad assicurare una maggiore responsabilizzazione del procuratore della Repubblica, ritiene inaccettabile la riformulazione dell'articolo 270-bis nel suo complesso, ed in particolare ritiene eccessivamente stringenti i tempi entro i quali il procuratore della Repubblica è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri copia dei documenti per accertare se taluna delle informazioni in essa contenuta sia coperta da segreto di Stato.

 

Il senatore MARITATI(PD), dopo aver sottolineato come anche questa norma risulti frutto di un atteggiamento di sfiducia verso la magistratura da parte di un Presidente del Consiglio dei Ministri che si sente braccato dall'autorità giudiziaria, si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dal comma 14 del disegno di legge in esame all'articolo 270-bis del codice di rito ed in particolare sulla previsione di stringenti limiti temporali per la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Più in generale ritiene che tali modifiche siano state introdotte in modo illogico e senza tenere in adeguato conto di quelle che sono state le esperienze del funzionamento dei servizi segreti e del segreto di Stato nella storia del nostro Paese.

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.216 e 1.217.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.218, 1.219 e 1.220, i quali sono volti alla soppressione del comma 15, recante modifiche all'articolo 271 del codice di rito in materia di divieti di utilizzazione delle intercettazioni. Al riguardo, osserva come appaia inaccettabile la previsione di pesanti sanzioni processuali, in termini di inutilizzabilità, anche per le violazioni meramente formali previste fra l'altro dal nuovo articolo 270-bis. Più nel dettaglio, ritiene inaccettabile ed illogico che lo sforamento di sole ventiquattro ore del termine previsto per la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio possa determinare l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) ritiene, preannunciando che non parteciperà al voto, che ci si trova davanti all'ennesima disposizione nata per fronteggiare abusi concretamente verificatisi. Al riguardo, svolge talune considerazioni sulle vicende relative al caso del sequestro di Abu Omar.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti, 1.218, 1.219 e 1.220.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene sull'andamento dei lavori della Commissione, sottolineando come l'atteggiamento dei senatori dell'opposizione non si possa in alcun modo considerare di tipo ostruzionistico, ma sia volto unicamente, attraverso uno stringente confronto con la maggioranza e con il Governo, al miglioramento del testo. Esprime poi il proprio disappunto per il mancato coordinamento dei lavori della Commissione con quelli della Commissione bicamerale antimafia. Critica poi l'andamento dei lavori della Commissione nelle sedute notturne, ritenendo inaccettabile che si proceda all'esame di un provvedimento di tale delicatezza nel corso di estenuanti ed inutili tour de force legislativi.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che la prosecuzione dei lavori fino a notte fonda si è resa necessaria in quanto in seguito alla richiesta dei senatori dell'opposizione era stato deciso di limitare la durata dei lavori della seduta antimeridiana di oggi. Per quanto riguarda la seduta notturna di stasera propone di posticiparne l'inizio alle ore 21.

 

Il senatore MARITATI (PD) si allontana in segno di protesta.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223, con i quali si intende sopprimere il comma 16 del disegno di legge, che prevede che i risultati delle intercettazione non possono essere utilizzati nei casi di diversa qualificazione del fatto. Tale previsione appare a suo parere paradossale e fortemente lesiva dell'attività investigativa.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.221. 1.222 e 1.223, evidenziando il carattere non ostruzionistico degli interventi dell'opposizione. Conclude, criticando la decisione del presidente Berselli di convocare la Commissione in seduta notturna nonostante la sovrapposizione con i lavori della Commissione antimafia presso la quale stasera si svolgerà l'audizione del Direttore dell'amministrazione penitenziaria.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA 

 

 Il presidente BERSELLI avverte che la seduta notturna, già convocata oggi alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2010

162a Seduta (pomeridiana)

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato che nel corso della seduta notturna di ieri era stato disposto l'accantonamento degli emendamenti da 1.211 a 1.215, avverte che si riprenderà dall'esame degli identici emendamenti 1.216 e 1.217.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.216 e 1.217. Tali proposte sono volte alla soppressione del comma 14 del disegno di legge, il quale reca modifiche all'articolo 270-bis del codice di rito in materia di comunicazioni di appartenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. Le modifiche apportate dal disegno di legge alla norma codicistica da ultimo richiamata introducono di fatto un inaccettabile privilegio a favore degli appartenenti ai servizi segreti. A ben vedere, infatti, il comma 14 impone, in primo luogo nei casi in cui le intercettazioni sono svolte su utenze genericamente "riconducibili" ad appartenenti ai servizi segreti, che la richiesta, formulata dal procuratore della Repubblica, sia messa a conoscenza anche del procuratore generale, a pena di nullità. La norma inoltre prevede che il procuratore della Repubblica disponga l'immediata secretazione e la custodia dei documenti. Nel dettaglio, appare concretamente possibile riuscire a sapere, prima dell'effettuazione della captazione stessa, chi sia il titolare dell'utenza. Ritiene poi eccessivamente grave la sanzione processuale della nullità prevista dal comma 1 dell'articolo 270-bis. Più in generale, ritiene che la materia del segreto di Stato sia stata adeguatamente normata nella scorsa legislatura, quando si è proceduto alla modifica della legge n. 801 del 1977.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto sugli emendamenti 1.216 e 1.217. Pur essendo in linea generale favorevole alle modifiche volte ad assicurare una maggiore responsabilizzazione del procuratore della Repubblica, ritiene inaccettabile la riformulazione dell'articolo 270-bis nel suo complesso, ed in particolare ritiene eccessivamente stringenti i tempi entro i quali il procuratore della Repubblica è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri copia dei documenti per accertare se taluna delle informazioni in essa contenuta sia coperta da segreto di Stato.

 

Il senatore MARITATI(PD), dopo aver sottolineato come anche questa norma risulti frutto di un atteggiamento di sfiducia verso la magistratura da parte di un Presidente del Consiglio dei Ministri che si sente braccato dall'autorità giudiziaria, si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dal comma 14 del disegno di legge in esame all'articolo 270-bis del codice di rito ed in particolare sulla previsione di stringenti limiti temporali per la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Più in generale ritiene che tali modifiche siano state introdotte in modo illogico e senza tenere in adeguato conto di quelle che sono state le esperienze del funzionamento dei servizi segreti e del segreto di Stato nella storia del nostro Paese.

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.216 e 1.217.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.218, 1.219 e 1.220, i quali sono volti alla soppressione del comma 15, recante modifiche all'articolo 271 del codice di rito in materia di divieti di utilizzazione delle intercettazioni. Al riguardo, osserva come appaia inaccettabile la previsione di pesanti sanzioni processuali, in termini di inutilizzabilità, anche per le violazioni meramente formali previste fra l'altro dal nuovo articolo 270-bis. Più nel dettaglio, ritiene inaccettabile ed illogico che lo sforamento di sole ventiquattro ore del termine previsto per la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio possa determinare l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) ritiene, preannunciando che non parteciperà al voto, che ci si trova davanti all'ennesima disposizione nata per fronteggiare abusi concretamente verificatisi. Al riguardo, svolge talune considerazioni sulle vicende relative al caso del sequestro di Abu Omar.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti, 1.218, 1.219 e 1.220.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene sull'andamento dei lavori della Commissione, sottolineando come l'atteggiamento dei senatori dell'opposizione non si possa in alcun modo considerare di tipo ostruzionistico, ma sia volto unicamente, attraverso uno stringente confronto con la maggioranza e con il Governo, al miglioramento del testo. Esprime poi il proprio disappunto per il mancato coordinamento dei lavori della Commissione con quelli della Commissione bicamerale antimafia. Critica poi l'andamento dei lavori della Commissione nelle sedute notturne, ritenendo inaccettabile che si proceda all'esame di un provvedimento di tale delicatezza nel corso di estenuanti ed inutili tour de force legislativi.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che la prosecuzione dei lavori fino a notte fonda si è resa necessaria in quanto in seguito alla richiesta dei senatori dell'opposizione era stato deciso di limitare la durata dei lavori della seduta antimeridiana di oggi. Per quanto riguarda la seduta notturna di stasera propone di posticiparne l'inizio alle ore 21.

 

Il senatore MARITATI (PD) si allontana in segno di protesta.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223, con i quali si intende sopprimere il comma 16 del disegno di legge, che prevede che i risultati delle intercettazione non possono essere utilizzati nei casi di diversa qualificazione del fatto. Tale previsione appare a suo parere paradossale e fortemente lesiva dell'attività investigativa.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.221. 1.222 e 1.223, evidenziando il carattere non ostruzionistico degli interventi dell'opposizione. Conclude, criticando la decisione del presidente Berselli di convocare la Commissione in seduta notturna nonostante la sovrapposizione con i lavori della Commissione antimafia presso la quale stasera si svolgerà l'audizione del Direttore dell'amministrazione penitenziaria.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2010

163ª Seduta (notturna)

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 21,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si continuerà con l'esame degli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sugli emendamenti da ultimo richiamati, con i quali si intende sopprimere il comma 16 del disegno di legge. A suo parere le modifiche apportate all'articolo 271 del codice di rito in materia di divieti di utilizzazione delle intercettazioni rischiano di determinare un pesante vulnus all'esercizio dell'azione penale.

 

Il senatore MARITATI (PD), nel preannunciare che non parteciperà al voto rileva l'irrazionalità del comma 16 del disegno di legge. Il prevedere infatti l'inutilizzabilità delle intercettazioni nei casi di diversa qualificazione del fatto per il quale si procede rappresenta un inutile dispendio dell'attività di indagine ed una palese violazione del principio della conservazione degli atti. Conclude sottolineando come l'atteggiamento dell'opposizione non sia ispirato a logiche ostruzionistiche ma sia volto unicamente ad un miglioramento del testo in esame.

 

La Commissione respinge in esito a distinte e successive votazioni dapprima gli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223 e successivamente gli emendamenti 1.224 e 1.225.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.226, il quale, sostituendo il comma 17 del disegno di legge governativo, introduce modifiche all'articolo 292 del codice di rito. Al riguardo rileva come in alcuni casi appaia assolutamente necessario consentire, ai fini motivazionali, al giudice la facoltà di inserire, nelle ordinanze di autorizzazione, per riassunto o per singole parti, le intercettazioni. La norma governativa invece così come formulata rischia di determinare conseguenze devastanti.

 

Il senatore MARITATI (PD) preannuncia che non parteciperà al voto dell'emendamento 1.226. Al riguardo rileva come appaiano incomprensibili le ragioni per le quali il disegno di legge governativo al comma 17 prevede che, nell'ordinanza del giudice, le intercettazioni di conversazioni possano essere richiamate soltanto nel contenuto. Non si comprende in altri termini che cosa si intenda tutelare con il divieto di pubblicazione anche solo di singole parti delle intercettazioni. Non appaiono dirimenti le argomentazioni di coloro che ritengono che in tal modo si riesce ad impedire l'esecrabile "pigrizia di alcuni magistrati nell'assolvimento dell'obbligo motivazionale". A suo parere infatti è necessario avere maggiore fiducia nelle capacità e nella responsabilità dei magistrati, prevedendo tutt'alpiù forme di sanzioni di carattere disciplinare.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannunciando che non parteciperà alla votazione. Con riguardo al comma 17 osserva come la nuova disciplina di pubblicità degli atti introdotto dal disegno di legge governativo appaia estremamente rigida. Le modifiche che si intendono apportare all'articolo 292 del codice di rito attraverso l'emendamento 1.226 dovrebbero essere infatti considerate alla luce delle modifiche proposte dal proprio gruppo all'articolo 114. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla necessità di inserire, nel testo delle ordinanze, parti di intercettazioni ai fini di assicurare una maggiore completezza motivazionale, si sofferma sull'annosa questione delle fughe di notizie rilevando come ad essa si possa far fronte sostanzialmente solo attraverso un inasprimento delle sanzioni disciplinari e quindi una maggiore responsabilizzazione dei soggetti che, a vario titolo, sono a conoscenza degli atti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.226, il quale offre la possibilità di dibattere su profili di indubbio rilievo. Svolge quindi taluni rilievi sul comma 17 nella parte in cui prevede la possibilità di richiamare unicamente nel contenuto le intercettazioni anche con riguardo all'ordinanza cautelare di cui all'articolo 292. Dopo essersi brevemente soffermato sul comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di rito, il quale prevede la nullità dell'ordinanza priva della valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, affronta la questione relativa all'individuazione del concetto di "contenuto" alla luce della giurisprudenza della Suprema corte. Le modifiche apportate all'articolo 292 rischiano di determinare una lesione del diritto alla difesa, in contrasto peraltro con l'articolo 111 della Costituzione. Conclude osservando come anche in questo caso la norma che si intende introdurre si fondi sulla patologia del sistema.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.226, il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.227, volto a riscrivere integralmente il comma 17 del disegno di legge. L'emendamento in questione interviene sull'articolo 293 in materia di adempimenti esecutivi, imponendo l'obbligo di deposito solo dei verbali e delle autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espulsione delle parti concernenti fatti o persone estranee al procedimento. Tale norma appare volta ad assicurare una maggiore tutela della riservatezza dei soggetti terzi alle indagini. Strettamente collegato all'emendamento in questione è l'emendamento 1.310, con il quale si introducono sanzioni di natura disciplinare per i casi di violazione di tale norma.

 

Il senatore LONGO (PdL), dopo aver rilevato come sarebbe stato più opportuno collocare tale emendamento nell'ambito delle proposte riferite all'articolo 18, si sofferma sulla previsione della "previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti i fatti o persone estranee al procedimento". A suo parere appare del tutto pleonastico introdurre un ulteriore potere di verifica da parte del giudice sulla avvenuta espunzione.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.227, la senatrice DELLA MONICA (PD) ritira gli identici emendamenti 1.228 e 1.229.

 

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.230, la Commissione approva, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 1.231.

 

Dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento 1.232, risultano approvati, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), gli identici emendamenti 1.233 e 1.234.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.235, sottolinea come tale proposta dovesse essere considerata alla luce delle modifiche che si intendevano apportare all'articolo 114 in materia di pubblicità degli atti.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), nel preannunciare che non parteciperà al voto, si sofferma criticamente sul comma 20 del disegno di legge, in base al quale il pubblico ministero, quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, deve richiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti. Tale previsione appare l'ennesima riprova del generale clima di sfiducia della maggioranza nei confronti dei pubblici ministeri.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto. Con riguardo al comma 20 del disegno di legge osserva come difficoltà oggettive spesso rendono impossibile per il pubblico ministero richiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti. Tale previsione oltre ad apparire un'inutile perdita di tempo, rischia di ingenerare questioni di incompatibilità per il giudice che autorizza la pubblicazione. Tale problema rischia di essere quanto mai grave soprattutto con riguardo agli uffici giudiziari di medie e piccole dimensioni, laddove al giudice che autorizza la pubblicazione di singoli atti potrebbe essere impedita, per ragioni di incompatibilità, l'esercizio delle funzioni di giudice per l'udienza preliminare.

 

Il senatore LONGO (PdL) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.25, ritenendo infondate le preoccupazioni da ultimo palesate dal senatore Casson. Al riguardo ricorda come secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la sussistenza di possibili incompetenze presuppone l'adozione da parte del giudice di decisioni sugli atti. Il comma 20 peraltro non sembra inibire al pubblico ministero la facoltà di rendere pubblica una notizia contenuta negli atti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.235, ritenendo che le modifiche apportate all'articolo 329 del codice di rito dal comma 20 siano in contrasto con quanto già previsto dal disegno di legge con riguardo all'articolo 114.

 

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore CASSON (PD), sulla facoltà per il giudice di rilasciare dichiarazioni, il senatore MARITATI (PD) interviene sull'emendamento 1.235, preannunciando che non parteciperà al voto. Con riguardo alla formulazione del comma 20 osserva come non siano comprensibili le ragioni per le quali si intenda riconoscere un potere di vaglio al giudice anche per la pubblicazione di singoli atti o di parti di esse.

 

Il relatore CENTARO (PdL), pur riconfermando il proprio parere contrario sull'emendamento 1.235, ritiene che sulle questioni oggetto di dibattito si possa svolgere in vista dell'esame in Assemblea un'ulteriore riflessione.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.235.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.236 e 1.237, con i quali si intende sopprimere il comma 21 del disegno di legge. Al riguardo esprime un giudizio fortemente critico sull'introduzione dell'articolo 329-bis del codice di rito in materia di obbligo del segreto per le intercettazioni.

 

La Commissione, dopo aver respinto gli identici emendamenti 1.236 e 1.237, non approva l'emendamento 1.238.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2005/1. Al riguardo, nel ricordare le vicende relative al caso Telecom, osserva come i documenti acquisiti illegittimamente debbano considerarsi ai fini del procedimento come corpo del reato.

 

Dopo un breve dibattito sul subemendamento 1.2005/1 nel quale intervengono il relatore CENTARO (PdL) e i senatori CASSON (PD) e DELLA MONICA (PD), la Commissione respinge il subemendamento suddetto.

 

Risulta invece approvato l'emendamento del relatore 1.2005.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.239, volto alla soppressione del comma 22 del disegno di legge. Strettamente collegato all'emendamento in questione è la successiva proposta 1.240, con la quale si incide sull'articolo 380 del codice di rito in materia di arresto obbligatorio in flagranza. Si prevede in particolare l'estensione dell'ambito applicativo della norma anche ai delitti di riciclaggio e alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

 

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.239 e 1.240.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), è approvato l'emendamento 1.241, con il quale si prevede che l'arresto obbligatorio in flagranza trovi applicazione anche con riguardo al delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater.

 

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.242, il senatore MARITATI (PD) preannuncia che non parteciperà al voto, chiedendo al Governo e alla maggioranza che chiariscano le ragioni per le quali si stanno opponendo ad un ampliamento dell'ambito di applicazione della deroga prevista alla durata massima delle indagini preliminari di cui all'articolo 407 del codice di rito.

 

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.242, 1.243 e 1.244.

 

Dopo che i presentatori hanno modificato il testo degli emendamenti 1.245 e 1.246 nel senso del parere della Commissione bilancio, vale a dire con la soppressione del comma 23-bis dell'1.245 e dei commi 23-bis e 23-ter dell'1.246, il senatore CASSON (PD) annuncia il voto favorevole su entrambi gli emendamenti, rilevando come una parte consistente dei costi delle intercettazioni sia oggi rappresentata dalla remunerazione di prestazione delle società concessionarie del servizio telefonico, laddove in molti altri paesi le prestazioni per fini di giustizia sono gratuite in quanto parte degli obblighi del concessionario.

 

Gli emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

 

Il senatore CASSON (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.247.

 

Il relatore CENTARO (PdL) invita il senatore Casson a ritirarlo, osservando che una disposizione analoga è già prevista al comma 29.

 

Il senatore CASSON (PD) insiste per la votazione, ritenendo la formulazione recata dall'emendamento 1.247 più precisa e più opportunamente collocata.

 

L'emendamento posto ai voti è respinto.

 

Il senatore MARITATI (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.248, dichiarazione che assorbe anche quella sull'emendamento 1.250, la cui approvazione consentirebbe un'adeguata conservazione e sorveglianza delle intercettazioni effettuate, consentendo altresì l'individuazione di un soggetto responsabile per le fughe di notizie.

 

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), il senatore LONGO (PdL) annuncia il suo voto contrario rilevando che i meccanismi proposti dagli emendamenti in questione appaiono di indubbia innovatività.

 

Gli emendamenti 1.248 e 1.250, posti separatamente ai voti, sono respinti.

 

Il senatore VITA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.249.

Egli rileva che il comma 24, del quale si propone la soppressione, reca una riformulazione dell'articolo 129 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale che, nelle parti di cui alla lettera c), desta vive perplessità laddove vi si prevede un'articolata serie di garanzie per gli ecclesiastici e i religiosi del culto cattolico, e solo del culto cattolico, sotto il profilo dell'obbligo di informare i loro superiori del fatto che il soggetto sia indagato o imputato.

Si tratta di una disposizione che, mentre da un lato introduce una duplice situazione di privilegio a favore dei religiosi cattolici, ovvero da un lato nei confronti della generalità dei cittadini, dall'altro nei confronti degli esponenti di altre confessioni cristiane o di religioni diverse che non godono di questo privilegio, potrebbe altresì determinare, al di là delle intenzioni con cui era stata presentata nel momento in cui il testo era stato approvato alla Camera dei deputati, una reazione di sfiducia da parte dell'opinione pubblica, in considerazione dei problemi che investono in questo momento la Chiesa cattolica anche in relazione ad atteggiamenti tenuti in passato di copertura di comportamenti illeciti.

 

Il senatore LONGO (PdL) annuncia il suo voto contrario all'emendamento.

Egli rileva infatti che già oggi l'articolo 129 delle norme di attuazione del Codice di rito prevede l'informazione dell'ordinario della diocesi a cui appartiene un religioso indagato o imputato, e pertanto il testo approvato dalla Camera dei deputati si limita a precisare meglio i destinatari dell'informazione.

Peraltro l'obiezione circa il fatto che analoga disposizione non sia prevista per i ministri del culto di altre religioni o di altre confessioni cristiane deve essere anche valutata alla luce della particolare organizzazione della Chiesa cattolica.

 

Dopo dichiarazione di non partecipazione al voto dei senatori CASSON (PD) e D'AMBROSIO (PD), i quali rilevano come l'attuale formulazione dell'articolo 129 sia molto più lineare e non faccia riferimento ad autorità di governo straniere, e del senatore MARITATI (PD), il quale ritiene altresì inaccettabile la decisione di proseguire la seduta sostanzialmente ad oltranza, l'emendamento 1.249, posto ai voti, non è approvato.

 

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD), il senatore VITA (PD), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.251, svolge una serie di considerazioni sul complesso degli emendamenti che vietano o, ovvero puniscono in modo differente e più grave rispetto alla normativa vigente, una serie di comportamenti effettuati nell'ambito del diritto di cronaca e d'informazione, invitando la maggioranza ad una riflessione sui rischi che può comportare una compressione dei diritto di informazione e di cronaca, anche nel senso di favorire atteggiamenti di disobbedienza diffusa.

In proposito egli osserva come il complesso degli interventi previsti appaia ispirato ad una visione degli strumenti di informazione in gran parte superata, che non tiene cioè conto di fenomeni innovativi come internet, ovvero non ne comprende pienamente la natura e le caratteristiche: ad esempio appare del tutto incongrua una sanzione che intenda chiudere l'accesso alla rete stessa, che non è evidentemente paragonabile ad una testata o ad un'editrice.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene in dissenso annunciando la sua astensione sull'emendamento 1.251.

In proposito egli confessa perplessità e disagio rispetto a norme nelle quali si ricerca un equilibrio fra due esigenza egualmente meritevoli di tutela, che sono quelle della libertà di informazione e di cronaca e del diritto dei soggetti che, pur essendo parti in un processo che è pubblico, possono avere il desiderio di non essere coinvolti da quell'indubbia sovraesposizione mediatica rappresentata dal mezzo televisivo.

 

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), il quale ritiene che meriti una riflessione il rischio che la formulazione recata dal comma 24 finisca per colpire non solo le riprese televisive, ma tutta una serie di mezzi di ripresa o registrazione fino al punto da incidere sul diritto di cronaca, il senatore LONGO (PdL) dichiara il suo voto contrario all'emendamento.

 In proposito egli osserva che sarebbe a suo parere opportuno - non diversamente da quanto avviene in Paesi di grande tradizione democratica, come gli Stati Uniti e il Regno Unito - vietare del tutto le riprese televisive, dal momento che l'occhio della telecamera finisce inevitabilmente per influenzare l'atteggiamento dei giudici e delle parti.

 Il comma 24, se pure non introduce questo divieto generale, consente almeno di evitare che possa essere superata l'obiezione di una delle parti alla ripresa.

 

 L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

 

 E' parimenti respinto l'emendamento 1.252.

 

 Dopo dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.253 del senatore LI GOTTI (IdV), il senatore LONGO (PdL) annuncia il suo voto contrario.

 Egli peraltro ritiene che anche la formulazione della lettera a) recata dal testo in discussione susciti perplessità soprattutto con riferimento alla previsione di una fattispecie colposa.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene in dissenso esprimendo perplessità sull'ipotesi dell'agevolazione colposa.

 

L'emendamento 1.253, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.254, il quale riscrive integralmente la lettera a) del comma 26 del disegno di legge in materia di rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale. Al riguardo dopo avere espresso perplessità sulle sanzioni contemplate dall'articolo 369-bis nella versioneproposta dal Governo, svolge considerazioni critiche sulla previsione di sanzioni penali anche per i casi di rivelazione illecita colposa. Quest'ultima previsione appare quanto mai inaccettabile soprattutto se si considera il funzionamento e le inefficienze che caratterizzano sul piano organizzativo il nostro sistema giudiziario e che rendono difficile controllare e garantire la segretezza di ogni atto.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà alla votazione dell'emendamento 1.254. Con riguardo alla formulazione proposta dell'articolo 379-bis del codice di rito, esprime perplessità per la previsione di un minimo edittale di pena nonché per la previsione, più in generale, di sanzioni penali di tipo detentivo così elevate, le quali rischiano peraltro di influire negativamente sul funzionamento già difficile del sistema penitenziario. Analoghe perplessità desta poi la previsione di sanzioni penali per i casi di rivelazione illecita colposa. Conclude sottolineando come sarebbe stato necessario prevedere una graduazione delle forme di responsabilità per i casi di rivelazione illecita a seconda della fase processuale.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.254.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) si domanda per quale ragione si stia proseguendo ad oltranza nell'esame del provvedimento anche se esso non risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La prosecuzione dei lavori della Commissione ad un'ora così tarda rischia di ledere il diritto dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori dell'Aula di domani mattina alle ore 9,30.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che il mancato rispetto da parte dei senatori dell'opposizione delle intese raggiunte gli impone di procedere nell'esame del provvedimento secondo il calendario dei lavori così come definito.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.255. Al riguardo, dopo aver analizzato le principali modifiche che con esso si intendono introdurre all'articolo 379-bis, svolge taluni rilievi sulla legge del 1977 in materia di servizi segreti.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto. Con riguardo all'articolo 379-bis sottolinea come sebbene la fattispecie ivi delineata sembri configurarsi come reato comune, il richiamo al "proprio ufficio o servizio", potrebbe far propendere per la qualificazione della fattispecie come reato proprio.

 

Il senatore GALPERTI (PD) nel rilevare l'inemendabilità della norma in questione, tenuto conto delle modifiche che sono state già apportate al regime di pubblicità degli atti, preannuncia che non prenderà parte al voto.

 

Il senatore DIVINA (LNP) chiede alla Presidenza se sia possibile per il prosieguo dei lavori o comunque per le successive sedute prevedere forme di pubblicità dei lavori.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che l'unica forma di pubblicità consentita per i lavori della Commissione in sede referente è la redazione del riassunto dei lavori.

 

La seduta sospesa alle ore 1,25, riprende alle ore 1,30.

 

La Commissione respinge quindi, previa dichiarazione di voto favorevole, l'emendamento 1.255.

 

Risulta invece approvato l'emendamento 1.2006.

 

Dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 1.256, su sollecitazione del relatore Centaro, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira l'emendamento 1.257.

 

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.258, la senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.259, con il quale si prevede la soppressione delle lettere b) e c) del comma 26 del disegno di legge governativo. Si sofferma in particolare sulla previsione di sanzioni penali di tipo detentivo per i casi di pubblicazione illecita di intercettazioni, osservando come tale questione rappresenti uno dei punti maggiormente contestati del provvedimento governativo.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.259, il quale risulta in parte coincidente con il proprio emendamento 1.261. Al riguardo svolge talune considerazioni sulla lettera b) del comma 26 del disegno di legge, nella parte in cui prevede che si configuri il reato di violazione di domicilio ogni qualvolta un soggetto si introduce in altro luogo privati o nelle appartenenze di esso.

Chiede in particolare al relatore e al Governo di chiarire in che termini, civilisticamente parlando, si possano configurare appartenenze di luoghi privati.

 

Il senatore LONGO (PdL) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento in questione svolgendo ampie considerazioni sulla giurisprudenza della Suprema corte maturata con riguardo alla nozione di privata dimora.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannuncia che non parteciperà al voto. Con riguardo all'emendamento 1.259 osserva come la lettera b) del comma 26 del disegno di legge determini un eccessivo ampliamento del concetto di luogo privato rilevante ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio.

 

Dopo brevi considerazioni del senatore D'AMBROSIO (PD) sulle diverse nozioni di dimora, residenza e domicilio, la Commissione, in esito a successive e distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.259 e gli identici emendamenti 1.260 e 1.261.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.262, 1.263 e 1.264 tutti volti alla soppressione della lettera c) del comma 26 del disegno di legge. Al riguardo esprime un giudizio fortemente critico per la introduzione di sanzioni penali di tipo detentivo così elevate per i casi di rivelazione illecita di intercettazioni.

 

 

La Commissione respinge dapprima gli identici emendamenti 1.262, 1.263 e 1.264 e successivamente l'emendamento 1.265.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.266 e 1.267, con i quali si introducono talune nuove fattispecie di reato, in particolare si prevede in primo luogo l'introduzione del reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale, il quale è sanzionato con la pena della reclusione da 1 a tre anni. Dopo avere illustrato il reato di cui al nuovo articolo 617-octies consistente nella detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti, si sofferma sul reato di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni. Per quest'ultima fattispecie di reato è prevista un'aggravante specifica nei casi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

 

Dopo che sono stati respinti gli identici emendamenti 1.266 e 1.267, la Commissione approva l'emendamento 1.268.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.269 con il quale si intendono sopprimere le lettere e) ed f) del comma 26 del disegno di legge governativo. Con riguardo al nuovo articolo 684 del codice penale, sottolinea come non appaiano accettabili sanzioni diverse da quelle strettamente pecuniarie per i casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Segnala peraltro come l'emendamento 1.271 miri, alla luce di tali premesse ad una riscrittura della fattispecie di reato da ultimo richiamata.

 

Dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 1.269 e 1.270, il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.271, il quale interviene sull'articolo 684 del codice penale. Al riguardo segnala come l'inasprimento del quadro sanzionatorio per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento rappresenti uno degli aspetti maggiormente dibattuti del provvedimento. Da più parti è stata sollecitata già all'indomani dell'approvazione del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento l'eliminazione delle sanzioni o comunque la previsione di sanzioni più adeguate. L'introduzione di pene detentive infatti risulta eccessivamente punitiva per la stampa.

 

Il senatore LONGO (PdL) interviene per dichiarazioni di voto contrario sull'emendamento 1.271, sottolineando che la previsione di sole pene pecuniarie finisca e in concreto per configurarsi come una forma di impunità per i colpevoli, i quali possono ricorrere all'istituto dell'oblazione e vedersi così estinto il reato. Nel merito ritiene necessaria una diversa modulazione quantitativa dell'ammontare delle pene.

 

Il senatore VITA (PD) preannuncia che non prenderà parte al voto in quanto ritiene che il tenore del dibattito non sembri cogliere la gravità delle conseguenze sul piano pratico derivanti dalla introduzione di sanzioni penali così elevate per i casi di pubblicazione arbitraria. Si riserva peraltro di far pervenire alla Commissione un prospetto, predisposto dall'ordine dei giornalisti, nel quale è riportata tutta la casistica relativa alle oblazioni pagate dai giornalisti. La norma del disegno di legge appare eccessivamente punitiva per la stampa e lesiva più in generale dell'attività giornalistica.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non prenderà parte al voto. Replicando ai rilievi formulati dal senatore Longo osserva come se si ritiene che la previsione di pene pecuniarie sia priva di efficacia in termini di prevenzione generale, si dovrebbe finire per ammettere l'inutilità di gran parte dei reati contravvenzionale, fra cui anche il recente reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato. Ricorda quindi come l'istituto dell'oblazione sia soltanto uno strumento per modulare le diverse modalità di repressione. Concorda infine con il senatore Longo per quanto riguarda l'ammontare quantitativo delle sanzioni pecuniarie.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.71, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.272, ricordando come il comma 8 del disegno di legge sia già intervenuto sull'articolo 115 del codice di rito prevedendo fra l'altro sanzioni di carattere disciplinare per coloro che rivelano illecitamente o pubblicano atti relativi a procedimenti.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.272.

 

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8, 30 non avrà più luogo.

 

La Commissione prende atto.

 

Il senatore MARITATI (PD), dando seguito a quanto preannunciato, avverte che non parteciperà al prosieguo della seduta.

 

Dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (PD), il subemendamento 1.2008/2 è respinto.

 

Il senatore CASSON (PD), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.2008/3, rileva come la novella dell'articolo 684 del codice penale recata dal subemendamento tiene conto, in particolare, al comma 3, degli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo emersi per la prima volta con la pronuncia del 15 maggio 2007 contro la Francia, successivamente confermata dalle sentenze del 10 febbraio 2009 contro la Finlandia e del 12 marzo 2009 contro la Grecia. Si tratta, come è noto, di una serie di sentenze - la prima in particolare relativa al libro "Les oreilles du Président", che rivelava l'esistenza di una vasta rete di intercettazioni predisposta dal Governo francese dell'epoca a carico di personaggi eminenti - nelle quali si è affermato che la pubblicazione arbitraria di atti e documenti non resi pubblici, si deve considerare scriminata, in attuazione del diritto tipicamente democratico dei cittadini di essere informati in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o ad attività politica di soggetti istituzionali, quando rappresenti una rilevante espressione del diritto di cronaca.

 

Il subemendamento 1.2008/3, posto ai voti, non è approvato.

 

Sono altresì separatamente votati e respinti i subemendamenti 1.2008/4 e 1.200/1.

 

Il presidente BERSELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.2008 del relatore.

Dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti da 1.273 a 1.311, il cui esito dipende da quello della votazione dell'emendamento del relatore.

 

Gli emendamenti 1.280 e 1.281, posti separatamente ai voti, sono respinti.

 

Su richiesta del relatore, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira l'emendamento 1.282.

 

I senatori CAROFIGLIO (PD) e CASSON (PD) invitano il Presidente a togliere la seduta, osservando anche che, premesso il diritto e il dovere dei senatori di partecipare alla seduta dell'Assemblea di domani mattina, una prosecuzione illimitata della seduta di questa notte rappresenta un vero e proprio arbitrio, dal momento che impedisce ai partecipanti di godere di un'orario minimo di sonno, con rischio anche per la loro salute.

 

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto delle richieste dei senatori Carofiglio e Casson, si riserva di valutarle.

 

Fa presente quindi che, essendo stato riformulato l'emendamento del relatore 1.2007 in un testo 2, si terrà conto solo dei subemendamenti riferiti a questa nuova formulazione, che non sono stati ancora illustrati.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il subemendamento 1.2007 (testo 2)/3, con il quale si intendono tutelare le esigenze poste a base dell'emendamento 1.2007/2, intervenendo sulle norme vigenti, senza istituire una nuova fattispecie di reato, e in particolare novellando gli articoli 615-bis e 617-bis del codice penale, recanti rispettivamente interferenze illecite nella vita privata e cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafica o telefonica.

In subordine, il subemendamento 1.2007 (testo 2)/5 è diretto a definire meglio la fattispecie e a stabilire sanzioni più congrue al sistema.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) illustra l'emendamento 1.2007(testo 2)/4, di contenuto analogo al precedente.

 

Dopo che il senatore CASSON (PD) ha illustrato gli emendamenti 1.2007 (testo 2)/6 e 1.2007 (testo 2)/7, che tengono anch'essi conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo già ricordate in occasione del subemendamenti all'emendamento 1.2008, il senatore LI GOTTI (IdV) illustra i propri subemendamenti, rilevando la necessità di definire meglio la fattispecie e le relative scriminanti e rilevando come la formulazione "sicurezza nazionale" sia del tutto incongrua, dal momento che nella legislazione italiana si fa riferimento unicamente alla "sicurezza dello Stato" ovvero "della Repubblica".

 

Il relatore CENTARO (PdL) si dichiara favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/3, qualora sia riformulato come aggiuntivo anziché sostitutivo.

Dopo aver invitato il Presidente a ritirare il subemendamento 1.2007 (testo 2)/2, si dichiara favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/100, qualora sia riformulato nel senso di sostituire le parole "qualora ne faccia" con le altre "se ne fa", e di sopprimere le parole "di tutti".

E' altresì favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/11 e al subemendamento 1.2007 (testo 2)/1.

E' poi favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/17, qualora venga riformulato nel senso di considerarlo aggiuntivo di una nuova lettera e non sostitutivo della lettera b), di sostituire le parole "nell'ambito" con le altre "ai fini", di sopprimere le parole "di stampa" e di sostituire le parole da "sancite" fino alla fine del periodo, con le altre "da giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale".

Il parere sugli altri subemendamenti è contrario.

 

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) non accetta di riformulare il subemendamento 1.2007 (testo 2)/3 come aggiuntivo, mentre i senatori LONGO (PdL) e LI GOTTI (IdV) accettano le richieste di riformulazioni.

 

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CAROFIGLIO (PD), il subemendamento 1.2007 (testo 2)/3, posto ai voti, non è approvato.

 

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.2007 (testo 2)/4, 1.2007 (testo 2)/5, 1.2007 (testo 2)/6, 1.2007 (testo 2)/7, 1.2007 (testo 2)/8, 1.2007 (testo 2)/9, 1.2007 (testo 2)/10. Il subemendamento 1.2007 (testo 2)/2 è ritirato.

 

Il subemendamento 1.2007 (testo 2)/100, posto ai voti nel testo emendato, è approvato. E' altresì approvato il subemendamento 1.2007 (testo 2)/11, restando assorbito 1.2007 (testo 2)12.

 

Il subemendamento 1.2007 (testo 2)/13, posto ai voti, non è approvato, mentre è approvato il subemendamento 1.2007 (testo 2)/1. I subemendamenti 1.2007 (testo 2)/14, 1.2007 (testo 2)/15 e 1.2007 (testo 2)/16, posti separatamente ai voti, sono respinti.

E' quindi approvato il subemendamento 1.2007 (testo 2)/17 nel testo emendato.

 

I subemendamenti 1.2007 (testo 2)/18 è assorbito, mentre il subemendamento 1.2007 (testo 2)/19 è assorbito.

 

Sono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.2007 (testo 2)/20 e 1.2007 (testo 2)/21 ed è quindi approvato il submendamento 1.2007 (testo 2), nel testo emendato.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI 

 

 Il presidente BERSELLI ricorda che la seduta antimeridiana, già convocata domani alle ore 8,30, non avrà più luogo.

 

 La Commissione prende atto.

 

 La seduta termina alle ore 3,30.


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.2007 testo 2/100

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2),lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel primo comma aggiungere infine le seguenti parole: "qualora ne faccia uso senza il consenso di tutti gli interessati"

1.2007 testo 2/100 (testo 2)

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2),lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel primo comma aggiungere infine le seguenti parole: "se ne fa uso senza il consenso degli interessati"

 

1.2007 testo 2/17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di stampa e di cronaca sancite solennemente dall'articolo 21 della Costituzione".

 

1.2007 testo 2/17 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso "Art. 616-bis", nel secondo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale.".

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale;"

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2010

164a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) chiede al Presidente di chiarire per quale ragione si sia proceduto all'esame e alla approvazione dell'emendamento 1.2007 (testo 2) sebbene fosse stato presentato dal relatore un'ulteriore riformulazione dell'emendamento (testo 3).

 

 Il relatore CENTARO (PdL) fa presente di avere implicitamente ritirato l'emendamento 1.2007 (testo 3) il quale peraltro, sebbene sia stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio, non è mai stato illustrato.

 

 Il senatore CASSON (PD) si riserva di effettuare una più attenta comparazione fra quanto previsto dall'emendamento 1.2007 (testo 2) così come approvato anche in seguito all'accoglimento di una serie di subemendamenti, e l'emendamento 1.2007 (testo 3).

 

 Il presidente BERSELLI ritiene che la pubblicazione dell'emendamento 1.2007 (testo 3) debba essere ricondotta ad un mero errore materiale, non essendo stato peraltro mai formalmente presentato e illustrato dal relatore.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) ritiene non convincenti le argomentazioni del presidente Berselli e del relatore Centaro, infatti è circostanza nota il fatto che sull'emendamento 1.2007 (testo 3) il relatore ha rilasciato interviste alla stampa. Non si comprende poi in che termini un emendamento si possa considerare "implicitamente ritirato". La decisione di procedere nell'esame dell'emendamento 1.2007 (testo 2) è, a suo parere, da attribuirsi unicamente alla volontà di evitare la richiesta di fissazione di un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti.

 

 Il senatore CASSON (PD) ritiene necessario che il relatore ritiri formalmente l'emendamento 1.2007 (testo 3).

 

 Il relatore CENTARO (PdL), ratificando quanto in concreto già fatto, ritira l'emendamento 1.2007 (testo 3).

 

 Il senatore CASSON (PD) chiede che si riprenda dall'esame degli emendamenti da 1.211 a 1.215 precedentemente accantonati.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) reitera l'invito al ritiro dell'emendamento 1.211.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), accedendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento 1.211.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.212, osservando come l'attuale formulazione del comma 13 rischi di determinare conseguenze di estrema gravità. Al riguardo segnala a titolo esemplificativo, che, laddove nel corso di una intercettazione fra due narcotrafficanti emergesse la circostanza dell'avvenuto sequestro, stupro ed uccisione di una minorenne (reati questi del tutto privi di attinenza con le indagini per le quali si procede), sulla base del testo del disegno di legge non sarebbe possibile utilizzare tali intercettazioni. Si domanda in conclusione come possano queste norme essere giustificate in nome di una generica tutela della privacy.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) chiede al senatore Carofiglio, che con tanto ardore è intervenuto sulla questione affrontata dall'emendamento 1.211, di indicare alla Commissione con quale puntuale proposta il Partito democratico abbia inteso modificare il comma 13.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) si rifiuta di rispondere a tale domanda, in quanto irritualmente posta.

 

 Il senatore LONGO (PdL), con riguardo al caso prospettato dal senatore Carofiglio ritiene che esso risulti posto in modo non corretto, in quanto il richiamo all'articolo 407 comma 2 lettera a) consentirebbe l'utilizzabilità delle intercettazioni anche nel caso descritto.

 

 La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.212.

 

 Il senatore CASSON (PD) sottoscrive ed interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.213, con il quale si prevede fra le ipotesi per le quali è possibile l'utilizzo delle intercettazioni anche l'accertamento dei delitti contro la pubblica amministrazione. Più in generale ritiene che sarebbe stato preferibile espungere dal testo del disegno di legge il comma 13, in quanto l'impostazione complessiva della norma non appare convincente. Segnala peraltro che l'emendamento 1.210 precedentemente respinto ricomprende fra i reati per i quali è possibile utilizzare intercettazioni relative ad indagini su altri delitti anche i reati contro la pubblica amministrazione.

 

 Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.213, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favore sull'emendamento 1.214, con il quale si intende ampliare il novero dei reati per il cui accertamento è possibile utilizzare intercettazioni acquisite in altri procedimenti. Fra questi reati segnala in particolare i delitti di attentato contro l'integrità e indipendenza dello Stato, di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, dispionaggio politico e militare e di scambio politico elettorale.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) invita il relatore a riformulare l'emendamento in un testo2, espungendo il riferimento all'articolo 609-bis del codice penale, in quanto tale fattispecie appare già implicitamente contemplata dal comma 13.

 

 Dopo una breve precisazione del senatore LONGO (PdL), il senatore LI GOTTI (IdV) accede alla richiesta del relatore e riformulare l'emendamento 1.214 in un testo 2, il quale è posto ai voti ed approvato. Risulta precluso l'emendamento 1.215.

 

 Il presidente BERSELLI quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al comma 27.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.283 e 1.284, volti alla soppressione del comma 27 del disegno di legge, il quale prevede che nei casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. Tale norma rischia di penalizzare a suo parere eccessivamente la stampa locale.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.283 e 1.284. Al riguardo ritiene necessaria la soppressione del comma 27 non solo per le ragioni, peraltro condivisibili, illustrate dal senatore Li Gotti ma anche per aspetti strettamente giuridici basati sulla più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà di stampa. Del tutto subordinati agli emendamenti integralmente soppressivi si devono considerare gli emendamenti 1.285 e 1.286 con i quali si interviene sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) osserva come la forbice sanzionatoria prevista sia sostanzialmente inadeguata. Manifesta quindi la propria disponibilità a valutarne una revisione. In particolare invita i firmatari a riformulare uno dei due emendamenti (1.285-1.286) nel senso di prevedere una sanzione pecuniaria da 50 a 300 quote.

 

 Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CASSON (PD), LI GOTTI (IdV), D'AMBROSIO (PD) ed il sottosegretario CALIENDO, sulla questione relativa all'ammontare della sanzione pecuniaria ed in particolare sulla possibilità di prevedere una sanzione nei minimi inferiore alle 100 quote,

 

 Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.285, la senatrice DELLA MONICA (PD) ritira l'emendamento 1.286, in quanto tale norma appare ormai, dopo le modifiche al regime di pubblicità degli atti, priva di significato.

 

 Il senatore CASSON (PD) sottoscrive ed interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.312, con il quale si intende subordinare tale forma di responsabilità alla previa condanna degli autori del delitto di rivelazione illecita.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.312.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.287, con il quale si intende introdurre la possibilità di ricorrere ad una procedura di urgenza per far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. Si dichiara disponibile ad una riformulazione formale della norma in questione.

 

Il sottosegretario CALIENDO osserva come misure volte a garantire la presunzione di innocenza siano già state previste dal comma 28 del disegno di legge, in materia di rettifica.

 

Il relatore CENTARO (PdL) invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.287, sottolineando le difficoltà applicative della procedura d'urgenza.

 

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della delicatezza della questione e della sostanziale condivisione delle finalità dell'emendamento 1.287, ne propone l'accantonamento temporaneo.

 

La Commissione concorda.

 

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha ritirato l'emendamento 1.288, il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.289, il quale, sostituendo il comma 28, riscrive integralmente l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 in materia di rettifiche.

 

Il sottosegretario CALIENDO, nel rilevare come il nuovo comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 47, così come riscritto dall'emendamento 1.289 coincida con quanto stabilito dalla proposta testé accantonata, si riserva un'ulteriore riflessione sulle norme in questione in vista dell'esame in assemblea.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.289.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.290, sottolineando come il riferimento ai "siti informatici" appaia eccessivamente generica.

 

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CASSON (PD), MARITATI (PD), il presidente BERSELLI e il relatore CENTARO (PdL), sull'ambito oggettivo di applicazione del comma 28 del disegno di legge e sulla nozione di sito informatico, il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 1.290 in un testo 2 (allegato al resoconto della seduta odierna), che posto ai voti, risulta approvato.

 

Dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento 1.291, il relatore CENTARO (PdL) interviene sull'emendamento 1.292, invitando i presentatori a ritirarlo.

 

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti da 1.292 a 1.295, nonché il subemendamento 1.2009/1.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2009/7, sottolineando come con l'emendamento 1.2009 si stia prevedendo un illegittimo ed esecrabile ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione di alcune prerogative parlamentari. Al riguardo ritiene che tali modifiche non possano essere in alcun modo previste da una fonte di rango non costituzionale.

 

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale prendono la parola i senatori FINOCCHIARO (PD), CASSON (PD), MARITATI (PD), LONGO (PdL) e il relatore CENTARO (PdL), sull'emendamento 1.2009 e sul tenore delle modifiche da esso apportate al cosiddetto lodo Schifani, con particolare riguardo al ricorso allo strumento della legge ordinaria, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale.

Con distinte e successive votazioni sono respinti i subemendamenti 1.20097, 1.2009/4, 1.2009/5, 1.2009/6, 1.2009/3 e 1.2009/2.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

Art. 1

1.214

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli, 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter comma 2, 600-quinquies e 609-bis».

 

1.214 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1» dopo le parole: «comma 2, lettera a)» inserire le seguenti: «nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli, 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter comma 2 e 600-quinquies».

1.290

VITA, VIMERCATI, CASSON, ARMATO

Al comma 28, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «siti informatici» fino a: «accesso al sito» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche».

Conseguentemente, al medesimo comma:

nella lettera d): sostituire le parole: «siti informatici, e sesto comma» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma»; e le parole: «siti informatici, quinto e sesto comma» con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma»;

nella lettera e), capoverso, sostituire le parole: «delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma».

1.290 (testo 2)

VITA, VIMERCATI, CASSON, ARMATO

Al comma 28, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Per i siti informatici» inserire le seguenti: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica».

Conseguentemente, al medesimo comma:

nella lettera d), dopo le parole: «per quanto riguarda i siti informatici», inserire le seguenti: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica»; e dopo le parole: «siti informatici, quinto e sesto comma» inserire le medesime: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica».

nella lettera e), capoverso, dopo le parole: «delle trasmissioni informatiche o telematiche» inserire le seguenti: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica».

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2010

165a Seduta (notturna)

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 

La seduta inizia alle ore 21,30.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 

Il presidente BERSELLI comunica alla Commissione l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, testé svoltasi.

 

 In quella sede si è convenuto di non proseguire nell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di intercettazioni nel corso della seduta notturna di questa sera e di rinviarne il prosieguo della trattazione ad una successiva seduta da convocarsi per lunedì 24 maggio, alle ore 21,15.

 

 Prende atto la Commissione.

 

 La seduta termina alle ore 21,35.


GIUSTIZIA (2a)

LUNEDÌ 24 MAGGIO 2010

166a Seduta (antimeridiana)

 

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro della giustizia Alfano e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 21,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni 

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine 

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine 

- voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio scorso.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) ritira l'emendamento 1.2008.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene sull'ordine dei lavori, invitando il Governo a valutare l'opportunità di ritirare il disegno di legge nel suo complesso, con il quale si introducono misure destinate ad incidere negativamente sulle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova. Ritiene che il ritiro dell'emendamento 1.2008 non risolva il grave vulnus che si è inferto al diritto di cronaca, nella parte in cui sono fatte salve le modifiche apportate al regime di pubblicità degli atti di indagine. Con il disegno di legge che il Governo e la maggioranza si stanno apprestando a varare si recherà un grave danno alla attività di contrasto della criminalità ed in particolare di quella organizzata di stampo mafioso. Conclude osservando come l'indisponibiltà della maggioranza al dialogo risulti evidente dal fatto che ben poche delle proposte emendative dell'opposizione sono state accolte.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) chiede che sia precisato se vi sia ed in quali termini una certa disponibilità della maggioranza a modificare il testo all'esame della Commissione. Laddove dovesse essere manifestata tale volontà, si domanda se non sia più opportuno intervenire sul testo del disegno di legge in Commissione senza attendere l'esame in Assemblea.

 

 Il senatore LONGO(PdL), in occasione della ricorrenza del 24 maggio, commemora i caduti del primo conflitto mondiale.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) si associa alla commemorazione testè svolta dal senatore Longo.

 Alla luce delle dichiarazioni rese da taluni esponenti della maggioranza, per le quali il testo licenziato dalla Commissione sarà modificato ampiamente nel corso dell'esame in Assemblea, esprime la propria irritazione per il sostanziale svilimento dell'attività svolta in Commissione. Il fatto che fin da ora sia chiaro che il testo definitivamente licenziato risulterà ben diverso da quello approvato in Commissione, rappresenta una vera e propria mortificazione per il lavoro anche dell'opposizione, che il relatore Centaro ha avuto modo di definire quale di "ostruzionismo costruttivo".

 

 Il senatore ZANDA (PD) esprime preliminarmente la propria viva disapprovazione per la mancata partecipazione del Ministro della giustizia ai lavori della Commissione. Questi infatti, seppure presente fisicamente in Senato, ha preferito trattenersi con la stampa piuttosto che intervenire all'attività della Commissione. Alla luce di immediate agenzie sembra doversi dedurre che il testo che il Senato intende licenziare sia quello approvato sostanzialmente in prima lettura della Camera dei deputati e sulla quale peraltro il Governo aveva già posto la fiducia. Se tali dichiarazioni sono fondate non si può che rilevare l'obsolescenza e l'inutilità dei lavori della Commissione.

 

 Il senatore VALENTINO (PdL) ritiene che il fatto che il testo possa essere emendato nel corso dell'esame in Assemblea debba essere considerato nell'ambito della fisiologica dialettica parlamentare per la quale ogni testo legislativo non può che considerarsi perfettibile. Nel merito del provvedimento ritiene che esso intervenga su una materia, quale quella delle intercettazioni, sulla quale un intervento appare oggi quanto mai necessario. Ritiene infine che tali misure, nonostante i timori paventati dall'opposizione non incida sulle attività di indagine per il contrasto dei reati di criminalità organizzata e di terrorismo.

 

 Il presidente BERSELLI, nell'associarsi alla commemorazione dei caduti della prima guerra mondiale, esprime piena condivisione per i rilievi formulati dal senatore Valentino, osservando come afferisca alla fisiologica dialettica parlamentare la possibilità che un testo licenziato dalla Commissione sia modificato nel corso dell'esame in Assemblea. Rispondendo a talune delle questioni poste dai senatori dell'opposizione, fa presente che allo stato attuale la Commissione è chiamata a proseguire nell'esame del disegno di legge così come licenziato dalla Camera dei deputati e in parte già modificato in sede referente dalla Commissione stessa. Nel merito fa presente di avere già personalmente preannunciato la presentazione per l'Aula di un emendamento volto a sopprimere la disposizione del disegno di legge che reca sanzioni per gli editori.

 

 Il senatore CASSON(PD), replicando al senatore Valentino, osserva come non sia vero che il disegno di legge governativo non incida sulle indagini per reati di mafia e di terrorismo, il disegno di legge in realtà è destinato a recare un vero grave vulnus all'attività di indagine per i reati distrettuali. In particolare ribadisce le proprie critiche sulle norme in materia di acquisizione di dati telematici e telefonici; su quelle relative alle intercettazioni su utenze intestate a soggetti diversi da quelli indagati; su quelle relative alla disciplina delle intercettazioni su utenze intestate ad agenti dei servizi, ed infine sulle limitazioni introdotte con riguardo ai reati comuni, in quanto reati "satelliti".

 

 Il senatore LATORRE (PD) dopo aver sottolineato come sia ben nota la contrarietà dell'opposizione al merito del provvedimento, sottolinea come le dichiarazioni rese dal Ministro inducano a ritenere le riunioni della Commissione una inutile perdita di tempo. Se infatti la volontà della maggioranza e del Governo è quella di approvare il testo così come licenziato dalla Camera dei deputati non si comprende per quale ragione la Commissione debba proseguire i propri lavori addirittura fino a tarda notte. Conclude esprimendo un giudizio fortemente critico nei confronti del Ministro guardasigilli, il quale non partecipando ai lavori della Commissione ma limitandosi unicamente a rilasciare interviste alla stampa proprio nell'area antistante l'Aula della Commissione ha mostrato un atteggiamento profondamente irrispettoso nei confronti del Parlamento.

 

 Il senatore MARITATI (PD) nel sottolineare come il Ministro nelle proprie ultime dichiarazioni abbia manifestato la volontà di introdurre modifiche ben precise al testo, ritiene che l'attività della Commissione rischi di perdere ogni tipo di rilevanza. A suo parere la possibilità di emendare il testo nel corso dell'esame in Assemblea non può in alcun modo travalicare l'importanza che un attento dibattito in Commissione può rappresentare per la predisposizione di un testo legislativo di rilievo quale quello sulle intercettazioni.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che il comportamento del Ministro sia fortemente irrispettoso delle istituzioni parlamentari ed in particolare dell'attività della Commissione.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) , nel dare lettura del testo dell'agenzia recante le dichiarazioni del ministro Alfano sul disegno di legge in materia di intercettazioni, ritiene che tali parole rappresentino un pericoloso svuotamento del ruolo del Parlamento. Si domanda poi per quale ragione il Governo e la maggioranza si stiano affrettando per licenziare il testo di un provvedimento indubbiamente peggiorativo rispetto alla disciplina vigente. Nel merito chiede che sia precisato il tenore delle modifiche che il Governo intende apportare al testo del disegno di legge.

 

 Il senatore SCANU (PD) esprime la propria solidarietà per il sottosegretario Caliendo e per il sostanziale "commissariamento" della sua attività. Si associa poi alle critiche formulate con riguardo all'operato del Ministro, il quale piuttosto che riferire alla Commissione ha preferito intrattenersi con la stampa.

 

 Il sottosegretario CALIENDO ritiene eccessive le accuse mosse dall'opposizione nei confronti del Ministro. Venendo al merito, ricorda alla Commissione la disponibilità mostrata sia da parte del Governo che del relatore a modificare il testo del disegno di legge anche attraverso l'accoglimento di puntuali proposte emendative dell'opposizione. Al riguardo ricorda il dibattito svoltosi in relazione alle sanzioni per gli editori per quel che concerne poi la possibile reviviscenza del testo licenziato dalla Camera dei deputati fa presente come tale questione si porrà con particolare riferimento alle modifiche apportate all'articolo 684-bis in seguito al ritiro da parte del relatore Centaro dell'emendamento 1.2008.

 Conclude manifestando la disponibilità della maggioranza e del Governo anche ad intervenire sulle parti del disegno di legge con le quali si apportano modifiche all'articolo 114 del codice di rito.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) si domanda quindi se, al di là del ritiro dell'emendamento 1.2008, il Governo e la maggioranza non abbiano intenzione di modificare ulteriormente il testo licenziato dalla Commissione.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) chiede che sia posta ai voti la richiesta di audizione del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta testè formulata dal senatore Li Gotti, osservando come le dichiarazioni rese dal sottosegretario Caliendo non risultino del tutto in linea con le affermazioni del Ministro della giustizia.

 Si domanda poi se la reviviscenza del testo Camera sia limitata alle sole norme toccate dall'emendamento 1.2008. Appare necessario poi che il Ministro chiarisca nel dettaglio quali siano le puntuali modifiche che intende apportare al testo. Si domanda in conclusione come possa il Guardasigilli ritenere che la Commissione sia in grado di chiudere i propri lavori entro la mezzanotte di oggi.

 

 La proposta del senatore Li Gotti è posta ai voti e respinta.

 

 Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà dall'esame del subemendamento 1.2009/8.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2009/8, svolgendo considerazioni sulla questione relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici di utenze intestate a parlamentari. Dopo aver sottolineato come tale materia richiedesse un intervento mediante legge costituzionale, fa presente come recenti interventi della Corte costituzionale sulla tematica delle intercettazioni indirette abbiano già indicato linee guida per la disciplina di tale materia, in particolare, impedendo un possibile allargamento ad altri soggetti di prerogative spettanti ai parlamentari.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) pur esprimendo apprezzamento per l'enorme sforzo di sintesi svolto dal relatore, ritiene che la norma così come delineata si presti a sostanziali elusioni. Appare infatti del tutto vanificata l'utilità delle intercettazioni quando per poterle effettuare appare necessaria la richiesta di un'autorizzazione davanti alla Camera di appartenenza. Un intervento poi su tale materia non appare del tutto necessario in quanto a ben vedere la Corte costituzionale ha svolto fino ad ora un ruolo ampiamente suppletivo. Nel merito il disegno di legge sembra introdurre una prerogativa ulteriore rispetto a quelle già contemplate dall'articolo 68 della Costituzione.

 

Il subemendamento 1.2009/8 è quindi posto ai voti e respinto.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sul subemendamento 1.2009/100, con il quale si intende espungere dal testo dell'emendamento del relatore il comma 29-quater .

 

 La Commissione approva quindi il subemendamento 1.2009/100.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento del relatore 1.2009, in quanto con esso si incide su una materia di indubbia rilevanza costituzionale.

 

 La Commissione approva quindi l'emendamento 1.2009, così come emendato.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.296 e 1.297 esprimendo perplessità per il parere contrario reso dalla Commissione bilancio. Nel merito il comma 30 introduce misure non condivisibili nella parte in cui dalla procedura di ripartizione risultano esclusi non solo i procuratori distrettuali ma anche il procuratore nazionale antimafia.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.296 e 1.297, esprimendo un giudizio critico sul tenore del parere reso dalla Commissione bilancio. Egli ritiene infatti che la 5a Commissione debba effettuare le proprie valutazioni sulla copertura finanziaria degli emendamenti alla luce della normativa vigente e non già in considerazione dell'impatto che questi sono destinati ad avere sugli interventi legislativi de jure condendo. Analoga questione, ricorda l'oratore, fu sollevata dal proprio gruppo nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge sulla protezione civile.

 

 Il senatore CASSON (PD) intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannuncia che non parteciperà al voto, in quanto ritiene che le misure introdotte dal comma 30 siano talmente gravi da non poter neppure essere considerate emendabili.

 Dopo aver sottolineato come sulla questione relativa alla spesa per le intercettazioni, il proprio Gruppo abbia invitato la maggioranza a riflettere sull'opportunità di adottare regime di natura forfetaria quale quello di matrice tedesca, si sofferma criticamente sul comma 30 nella parte in cui le limitazioni di spesa determineranno seri problemi per l'effettuazione delle intercettazioni. Dal tenore della norma non si comprende poi cosa accadrà con riguardo alle intercettazioni svolte dalle procure nazionali antimafia.

 

 Il senatore MARITATI (PD) interviene, in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando, che si asterrà dal voto. Il comma 30 del disegno di legge n. 1611 rappresenta la più evidente prova dell'arroganza e della faziosità del Governo, il quale con misure del tutto inidonee si ripromette di porre un limite alle intercettazioni attraverso il contingentamento delle risorse finanziarie dedicate. Al riguardo ricorda le misure contenute nel disegno di legge predisposto nel corso della passata legislatura e riproposto in questa da alcuni senatori del Partito democratico, le quali sono concretamente in grado di definire la questione relativa ai profili finanziari delle intercettazioni.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando come la questione affrontata dal comma 30 afferisca da un lato alla problematica dei costi di noleggio delle apparecchiature e dall'altro a quella relativa alla paradossale situazione per la quale il canone sulle utenze intercettate viene pagato integralmente anche dallo Stato, con un conseguente duplicazione dei guadagni da parte dei gestori. Nel merito poi della gestione delle risorse ritiene inaccettabile che siano completamente escluse dalla loro gestione sia le procure distrettuali che il procuratore nazionale antimafia.

 

 Il sottosegretario CALIENDO nel sottolineare come le procure antimafia non rappresentino in alcun modo delle "super procure" precisa come per quelle distrettuali non sembrano dover operare i limiti stabiliti dal comma 30.

 

 Gli identici emendamenti 1.296 e 1.297 sono quindi posti ai voti e respinti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.298, e ritiene che la riformulazione dell'articolo 30 in esso proposta appaia tanto più opportuna alla luce delle considerazioni del Governo, al fine di evitare che la procura nazionale antimafia possa trovarsi priva delle necessarie risorse per effettuare le intercettazioni.

 

 Intervengono altresì il senatore CASSON(PD), per dichiarazione di voto favorevole e, in dissenso dal Gruppo, il senatore GALPERTI (PD) , che annuncia la sua astensione.

 

 L'emendamento 1.298, posto ai voti, non è approvato.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.299, con il quale si suggerisce una linea alternativa dal disegno di legge per la riduzione degli oneri delle intercettazioni, una linea che è peraltro coerente con la filosofia degli interventi governativi in favore della diffusione di buone pratiche ai fini del contenimento dei costi.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) manifesta la disponibilità a modificare il precedente parere contrario qualora il senatore D'Alia trasformi il proprio emendamento da sostitutivo al comma 30 in aggiuntivo.

 

 Concorda il sottosegretario CALIENDO.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) accetta la riformulazione proposta e l'emendamento 1.299, posto ai voti, è approvato.

 

 Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.301 e 1.302.

 

 Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il quale sottolinea come ai fini del contenimento degli oneri delle intercettazioni sia essenziale contrastare l'attuale caotica situazione delle stazioni appaltanti, l'emendamento 1.303, posto ai voti, non è approvato.

 

 Fa il suo ingresso in Aula il ministro Alfano.

 

 Il senatore CASSON (PD) esprime la sua soddisfazione per l'arrivo del Ministro.

 

Si associa la senatrice DELLA MONICA (PD) la quale chiede che il Ministro chiarisca alla Commissione il senso delle dichiarazioni da lui rilasciate questa sera ai giornalisti sulla soglia della Commissione e riportate dall'agenzia di stampa della quale egli ha dato precedentemente lettura.

 

Si associa il senatore LI GOTTI(IdV).

 

Il senatore MARITATI (PD) coglie in primo luogo l'occasione della presenza del Ministro per reiterare la domanda, che da ormai due anni rivolge ripetutamente al Governo, sul motivo per il quale il Governo stesso - che pure si mostra così preoccupato per i costi delle intercettazioni, tanto da farne uno degli argomenti con i quali a livello di opinione pubblica viene giustificata l'adozione del disegno di legge in titolo - non adotti il sistema centralizzato che era stato studiato dallo scorso Governo, e in particolare da lui stesso in quanto sottosegretario, e che avrebbe consentito notevolissimi risparmi, in particolare garantendo che gli oneri dell'appalto sarebbero rimasti immutati per dieci anni indipendentemente dal numero delle intercettazioni effettuate.

Ritiene poi che, dopo che la Commissione avrà ascoltato le dichiarazioni del Ministro, sarebbe necessario chiudere la seduta, dal momento che in caso contrario si verserebbe in una situazione di palese irregolarità; la seduta infatti, come risulta dall'ordine del giorno stampato e distribuito, è stata convocata per le 21,15 di lunedì 24 maggio, mentre nella giornata martedì 25 maggio risulta convocata una seduta alle ore 14,30.

Qualora dunque la Commissione proseguisse i suoi lavori nella giornata di martedì 25 si porrebbe in evidente contrasto con quanto era stato programmato.

 

Il presidente BERSELLI fa presente al senatore Maritati che nessuna norma regolamentare impone che una seduta si concluda nella giornata nella quale era stata convocata, ed è prassi costante delle Commissioni e dell'Assemblea proseguire le sedute notturne anche molto oltre la mezzanotte.

 

Il ministro ALFANO ringrazia in primo luogo la Commissione giustizia del Senato per l'impegno con cui sta esaminando il disegno di legge in titolo, ed in particolare il relatore Centaro, il sottosegretario Caliendo ed il Presidente.

Per quanto riguarda il senso da attribuire all'agenzia che riportava le sue dichiarazioni, egli fa presente che l'affermazione secondo cui il Governo considera come testo di riferimento quello approvato dalla Camera dei deputati ha un valore soprattutto di carattere politico: si tratta infatti di un testo sul quale il Governo si è impegnato in prima persona, affrontando una serie di votazioni segrete, e che ha avuto un consenso più ampio rispetto alla stessa maggioranza di Governo, sarebbe quindi paradossale se il Governo stesso non l'appoggiasse.

Peraltro il Governo si è presentato al Senato senza alcun atteggiamento di chiusura, e non ha promosso alcuna blindatura del testo; ha anzi proposto due emendamenti importanti, concordando su altri del relatore e accettandone diversi delle opposizioni.

In particolare il Governo ha proposto l'emendamento, ritenuto essenziale per migliorare significativamente l'equilibrio di interessi che già il testo approvato dalla Camera dei deputati realizzava, con il quale si modifica il presupposto degli evidenti indizi di colpevolezza che il testo approvato dalla Camera dei deputati indicava quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni, sostituendolo con la formulazione che fa riferimento ai gravi indizi di reato - sia pure definiti secondo modalità che garantiscono una maggiore soggettivizzazione rispetto al sistema attualmente vigente - conservando peraltro il sistema a doppio binario, che consente l'effettuazione di intercettazioni anche in presenza di sufficienti indizi di reato relativamente ai reati di criminalità organizzata e terrorismo.

Evidentemente, secondo quella che è la fisiologica dialettica democratica, il Governo sarà disponibile a vagliare ulteriori modifiche in Assemblea, che del resto sono in parte preannunciate dallo stesso dibattito in Commissione, nel corso del quale è stata evidenziata su diversi punti la necessità di una riflessione più attenta nel passaggio all'esame in Assemblea plenaria. Per quanto riguarda poi la domanda del senatore Maritati, il Ministro fa presente che il Governo ha già conseguito notevoli risultati nella riduzione dei costi delle intercettazioni, in particolare promuovendo una maggiore sensibilità da parte dei pubblici ministeri nella contrattazione con le stazioni appaltanti: è infatti evidente, sol che si guardi alla differenza dei costi e delle intercettazioni fra le varie procure, che non tutti i pubblici ministeri contrattano con la stessa diligenza, non essendo responsabilizzati così come il disegno di legge in esame intende fare.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che la risposta del Ministro al fondato problema sollevato dal senatore Maritati non possa essere considerata sufficiente, dal momento che l'attribuzione di tutta la responsabilità all'insufficiente diligenza delle procure nella stipulazione dei contratti lascia nell'ombra le gravissime storture verificatesi al Ministero, proprio negli anni in cui si pretendeva di aver introdotto tecnocrazia ed efficienza.

In proposito egli ricorda l'assurda situazione per cui, ai fini della redazione del cosiddetto "listino", il consulente del Ministero è stato per anni lo stesso dei soggetti con cui esso trattava, una situazione evidentemente deprecabile che ha determinato anche un'inchiesta della magistratura per truffa ai danni dello Stato conclusa - come ricordò la dottoressa Augusta Iannini in un'audizione svolta nella scorsa legislatura in questa Commissione nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle intercettazioni - con un'archiviazione singolarmente motivata con la circostanza che non poteva esservi truffa essendo il Ministero consenziente.

 

Il senatore CASSON(PD), nel prendere atto di quanto affermato dal Ministro circa la disponibilità del Governo ad ulteriori modifiche, ritiene che sarebbe opportuno conoscere l'orientamento del Ministro circa la possibilità di ritornare sugli emendamenti, che a parere non solo dell'opposizione, ma di tutto il mondo dell'informazione, hanno carattere fortemente peggiorativo rispetto alla disciplina dell'articolo 114 del codice di procedura penale, così come novellata dalla Camera dei deputati.

 

Dopo un intervento della senatrice DELLA MONICA(PD), la quale ribadisce le considerazioni già svolte all'inizio della seduta dal senatore Casson circa i gravi timori che, al contrario di quanto afferma il Governo, la nuova disciplina suscita anche per quanto riguarda l'efficacia della lotta alla criminalità organizzata, il senatore MARITATI (PD) esprime la sua profonda insoddisfazione per le dichiarazioni del Ministro, osservando come una volta di più non venga data una risposta vera alla sua domanda sul motivo che ha indotto il Governo a non implementare il sistema centralizzato per la gestione delle intercettazioni che era stato messo a punto dal precedente Governo.

 

Riprende l'esame degli emendamenti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.304, diretto a sopprimere il comma 32, che rappresenta una delle norme più pericolose recate dal disegno di legge in esame.

La predetta disposizione abroga l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in materia di lotta alla criminalità organizzata.

La disposizione in parola prevede un percorso agevolato, rispetto a quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 267 del codice di procedura penale, per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni per lo svolgimento di indagini a delitti di criminalità organizzata o di minaccia per mezzo del telefono; in particolare, si chiede la mera necessità dell'intercettazione e non che essa sia "assolutamente indispensabile", e ci si limita a richiedere che vi siano "sufficienti indizi di reato" e non " gravi indizi".

La soppressione di questa norma viene giustificata col fatto che il regime speciale viene, con il disegno di legge in esame, trasfuso nelle disposizioni codicistiche. In realtà - e la cosa è particolarmente preoccupante laddove si rifletta sul fatto che la disciplina ordinaria dei presupposti e delle modalità per l'autorizzazione delle intercettazioni viene fortemente aggravata dal testo in discussione - le fattispecie incriminatici richiamate nell'articolo 13 avevano una portata ben più ampia di quelle cui il disegno di legge riserva la disciplina più favorevole alle intercettazioni. Si pensi a tante forme anche molto pericolose di criminalità organizzata che non rientrano tra quelle di natura mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Va anche ricordato che la disciplina dell'articolo 13 si applica per relazione a delitti disciplinati da leggi speciali quali la legge 11 agosto 2003, n. 228 e il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, delitti non tutti rientranti nell'elencazione di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 2-quater del codice di procedura penale.

 

Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (PD) sull'emendamento 1.305, di identico contenuto, gli emendamenti 1.304 e 1.305, posti ai voti, sono respinti.

 

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene sugli identici emendamenti 1.306 e 1.307 preannuncaindo il proprio voto favorevole. Con essi si intende sopprimere il comma 33 il quale reca modifiche al codice della privacy che non appaiono condivisibili. A ben vedere, infatti, sarebbe più opportuno, come del resto prevede il successivo emendamento 1.308, implementare le sanzioni di carattere disciplinare.

 

 La Commissione respinge quindi con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.306 e 1.307.

 

 Il senatore LEGNINI (PD) contesta la decisione della Presidenza di proseguire ben oltre la mezzanotte i lavori della Commissione, tenuto conto anche che nell'ordine del giorno non si fa riferimento ad una prosecuzione ad oltranza dell'attività. Fa presente che laddove la Commissione dovesse procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento la questione sarà comunque sottoposta all'Assemblea.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) si sofferma sulla questione relativa al termine di durata della seduta, chiedendo se sulla possibilità di una prosecuzione ad oltranza dei lavori della Commissione in seduta notturna sia stata decisa in sede di ufficio di Presidenza.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) precisa che tale decisione era stata assunta nel corso dell'Ufficio di Presidenza convocato mercoledì 19 alle ore 21,15. Tuttavia ritiene che quanto stabilito in quella sede doveva essere tuttavia valutato anche alla luce della convocazione di altri organi parlamentari per la mattinata di domani.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) conferma che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era convenuto sulla prosecuzione ad oltranza dei lavori della seduta notturna di lunedì 24 maggio.

 

 Il senatore CASSON (PD) esprime perplessità sulla decisione di proseguire ad oltranza con i lavori della Commissione tenuto conto che la prosecuzione dei lavori fino a tarda notte non consente di garantire adeguati tempi di sonno ai parlamentari.

 

 Il presidente BERSELLI ribadisce che la possibilità di proseguire ad oltranza i lavori delle sedute notturne appare ampiamente riscontrabile nella prassi parlamentare e che peraltro la decisione di procedere ad oltranza nei lavori era stata unanimemente assunta in Ufficio di Presidenza.

 

 Il senatore VITA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.308, il quale riscrive integralmente il comma 33 dell'articolo 1 del disegno di legge governativo al fine di rendere più circostanziato e puntuale il dettato della norma in questione. Tale riscrittura - che costituisce peraltro un'ipotesi subordinata all'integrale soppressione del comma - in ogni caso risulta idonea a rendere più chiara la definizione dell'illecito inserito dopo l'articolo 164 del codice della privacy. Con la modifica in esame si tende ad un rafforzamento delle sanzioni di natura disciplinare le quali appaiono più incisive di quelle di altra natura.

Auspica in conclusione che il Governo e la maggioranza rivedano le proprie posizioni in ordine alle norme in materia di stampa e di editoria contenute nel disegno di legge, anche alla luce dell'unanime condanna da parte degli operatori del settore.

 

 La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.309.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.309 con il quale si intende impedire la circolazione e la diffusione di notizie afferenti o a fatti estranei alle indagini o comunque a persone terze. Al riguardo ricorda come analoghe previsioni risultino già contemplate dall'ordinamento sebbene prive di ogni forma di sanzione. Con l'emendamento in questione si intende arrivare ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti che a vario titolo intervengono nelle operazioni captative.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) preannuncia che si asterrà dal voto, in quanto l'ordinamento già contempla tali condotte. A suo parere sarebbe sufficiente che la norma fosse concretamente applicata. Ricorda poi come la Corte di cassazione si sia più volte pronunciata sull'illegittimità di decisioni adottate sulla base di fatti estranei alle indagini o che comunque involgevano persone terze.

 Conclude osservando come il rischio che fatti e persone estranei alle indagini siano coinvolte appare più probabile alla luce di alcune delle modifiche introdotte con il disegno in esame in particolare con quelle norme che prevedono l'obbligo di trasmissione integrale degli atti senza alcun tipo di preventiva selezione.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) invita i presentatori a riformulare l'emendamento 1.309 in un testo 2, nel senso di sopprimere le lettere h)-ter e h)-quater e espungere dalla lettera h)-bis le parole "e che ledono l'onore o la riservatezza dei predetti".

 

Il senatore CASSON (PD) riformula, nel senso indicato dal relatore, l'emendamento 1.309 in un testo 2, il quale è posto ai voti ed approvato.

 

 La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.310.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1100/4, il quale modifica il comma 34 del disegno di legge prevedendo che le disposizioni della presente legge non possono trovare applicazione ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1100/4, sottolineando come l'applicazione delle norme del disegno di legge ai procedimenti pendenti rischi di impedire il completamento delle indagini in corso., rappresentando quindi una vera e propria forzatura.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) preannunciando che non parteciperà al voto, evidenzia l'incostituzionalità del comma 34 così come formulato, nella parte in cui introduce norme del tutto irragionevoli che rischiano di impedire il completamento delle indagini.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1100/4, sottolineando come il comma 34 così come attualmente formulato appaia in contrasto con uno dei principi cardine del diritto processuale penale cioè quello del tempus regit actum.

 

 In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.1100/4, 1.1100/8 e 1.1100/5.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1100/10, evidenziando l'irragionevole discrasia fra il trattamento riservato a diverse tipologie di reato a norma del comma 34 così come formulato dall'emendamento governativo.

 

 In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.1100/10 e 1.1100/6.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1100/9, rilevando l'erroneità del richiamo all'articolo 380, comma 2, lettera m) del codice di rito, il quale prevede la sanzione dell'arresto obbligatorio in flagranza. Al riguardo si domanda in che modo tale istituto possa trovare applicazione con riguardo ai procedimenti pendenti.

 

 Il relatore CENTARO (PdL) si riserva una più ampia riflessione sulla questione affrontata dal subemendamento 1.1100/9 in vista dell'esame in Assemblea.

 

 In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.1100/9 e 1.1100/7.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), dopo aver ritirato i subemendamenti 1.1100/1 e 1.1100/2, accedendo alla richiesta del sottosegretario riformula il subemendamento 1.1100/3 in un testo 2, il quale posto ai voti è approvato.

 

Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà l'esame degli emendamenti accantonati.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.2002/1, sono approvati il subemendamento 1.2002/100 e l'emendamento 1.2002 così come emendato.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.66, 1.67 e 1.68. Al riguardo esprime la propria contrarietà alle modifiche apportate all'articolo 266 e ai limiti che esso introduce allo strumento delle intercettazioni.

 

 Il senatore CENTARO (PdL) fa presente che è intenzione del Governo e del relatore svolgere una più attenta riflessione sulle questioni testèè segnalate in vista dell'esamne in Assemblea.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sottolinea l'importanza che le intercettazioni ambientali svolte in luoghi diversi da quelli di privata dimora quali ad esempio il commissariato, hanno svolto nell'ambtio di indagini per fatti di cronaca giudiziaria particolarmente noti, quale quello relativo, ad esempio, all'omicidio di Novi Ligure.

 

 Dopo una breve precisazione del senatore CASSON(PD), la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.66, 1.67 e 1.68.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.69, il quale è posto ai voti e respinto.

 

 Dopo che sono stati respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74 e 1.75, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.76 con il quale si inserisce all'interno della lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 anche il reato, di recente introduzione, di atti persecutori.

 

 Il relatore CENTARO(PdL), rivedendo il parere già reso, si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.76, il quale è posto ai voti ed approvato.

 

 Dopo che sono stati respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti da 1.77 a 1.85 e 1.192, il senatore CASSON (PD) interviene sull'emendamento 1.273, con il quale si esclude, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la pena dell'arresto per i casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannuncia che non parteciperà al voto. Con riguardo all'emendamento 1.273 sollecita una più ampia riflessione sulla fattispecie di cui all'articolo 684, sottolineando come essa debba essere inquadrata nell'ambito della nuova disciplina in materia della pubblicità degli atti.

 

 Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.273, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.274 e 1.275, sottolineando come appaia paradossale la sanzionabilità per i casi di diffusione anche solo di immagini di repertorio relative ai magistrati inquirenti. A suo parere per ovviare ai perniciosi fenomeni di protagonismo che hanno caratterizzato parte della magistratura sarebbe necessario prevedere misure di diversa natura rispetto a quelle di carattere penale.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira l'emendamento 1.276.

 

Dopo dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.277 del senatore CASSON(PD), il quale rileva che la proposta emendativa, al pari delle successive, è diretta a recepire le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle tre sentenze contro la Francia, la Grecia e la Finlandia, da lui più volte richiamate, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore VITA(PD), nell'annunciare il suo voto favorevole sugli emendamenti 1.278 e 1.279, invita il Governo e il relatore a riflettere sulla necessità di trovare una formulazione che salvaguardi in pieno il diritto di cronaca e, soprattutto, il diritto dei cittadini ad essere informati sulle vicende di maggior rilievo politico e sociale.

 

Il relatore CENTARO (PdL) ritiene di non poter modificare il suo parere contrario ai suddetti emendamenti; tuttavia, conviene sull'opportunità di studiare per l'Assemblea una formulazione che dia una soddisfacente soluzione alle questioni sollevate dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), nell'annunciare il suo voto contrario su entrambi gli emendamenti, pone all'attenzione dei colleghi i rischi connessi ad una causa di non punibilità, ovvero ad un'attenuante, la cui valutazione è lasciata alla mera opinione individuale del giudice, disancorata da qualunque parametro oggettivo.

 

L'emendamento 1.278, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore GALPERTI(PD), in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà al voto sull'emendamento 1.279, dal momento che è alquanto singolare far conseguire dal riconoscimento di "eccezionale rilevanza sociale" un'attenuante e non un'esimente.

 

Dopo che il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) ha fatto proprio l'emendamento 1.311 del senatore Cossiga, il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole, che subordina il perseguimento del reato di cui all'articolo 684 del codice penale alla previa condanna del delitto di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, reato che evidentemente costituisce il presupposto di quello di pubblicazione arbitraria e che è sicuramente più grave.

 

Il senatore LONGO (PdL) annuncia il suo voto contrario a questo emendamento, dal momento che esso impedirebbe di perseguire il reato di pubblicazione qualora, come spesso avviene, non fossero individuati i responsabili della propalazione del segreto stesso.

 

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.311, con il quale il senatore Cossiga ha messo in evidenza uno dei principali difetti del disegno di legge in titolo, quello cioè di pretendere di contrastare la propalazione dei segreti processuali non perseguendo chi l'ha commessa, ma i giornalisti che pubblicano le notizie.

 

L'emendamento 1.311, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore CASSON (PD) ritira l'emendamento 1.287, riservandosi di riformularlo per l'Assemblea.

 

La Commissione approva quindi il mandato al relatore Centaro a riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

 

 La seduta termina alle ore 3.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1611

 

 

Art. 1

1.299

D'ALIA

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione e innovazione, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia».

1.299 (testo 2)

D'ALIA

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione e innovazione, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia».

1.309

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

''h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali e che ledono l'onore o la riservatezza dei predetti;

h-ter) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-bis, comma 1, 268-ter, comma 1, ultimo periodo, 268-quater, commi 1,2 e 3, e 293, comma 3;

h-quater) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

1.309 (testo 2)

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

''h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali.

1.1100/2

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, al comma 34-ter sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1100/2 testo 2

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, al comma 34-ter sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1100

Il Governo

Sostituire il comma 34 con i seguenti:

«34. Salvo quanto previsto ai commi 34-bis, 34-ter e 35, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, in relazione ai quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. In tal caso, le medesime operazioni non possono ulteriormente proseguire per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal comma 10 deI presente articolo.

34-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 115, 268, comma 7-bis, 329, 329-bis e 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

34-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale stesso, acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti».