Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 102/2010 ' A.C. 3610 (Schede di lettura)
Riferimenti:
AC N. 3610/XVI   DL N. 102 DEL 07-LUG-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 368
Data: 07/07/2010
Descrittori:
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 102/2010 – A.C. 3610

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 368

 

 

 

12 luglio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio StudiDipartimento Difesa

( 066760-4172 / 066760-4939 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

Il presente dossier è composto dai seguenti volumi:

 

Ø      Schede di lettura (n. 368)

Ø      Riferimenti normativi (n. 368/1)

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D10102.DOC

 


INDICE

Schede di lettura

Art. 1 (Iniziative in favore dell’Afghanistan)3

Art. 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)5

Art. 3 (Regime degli interventi)10

Art. 4 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)17

Art. 5 (Disposizioni in materia di personale)29

Art. 6 (Disposizioni in materia penale)40

Art. 7 (Disposizioni in materia contabile)40

Art. 8 (Copertura finanziaria)40

Art. 9 (Clausola di corrispondenza)40

Art. 10 (Entrata in vigore)40

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)40

Le più recenti decisioni assunte nell’ambito dell’UE   40

La strategia europea in materia di sicurezza  40

La Politica di sicurezza e difesa comune nel Trattato di Lisbona  40

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Iniziative in favore dell’Afghanistan)

Il comma 1 prevede l’integrazione, nella misura di 18.700.000 euro, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall’apposita voce in Tabella C della legge finanziaria per il 2010[1], per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. Il medesimo comma 1 autorizza altresì, il secondo semestre del 2010, la spesa di 1.800.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinatoal sostegno dell’Esercito nazionale afghano.

Ai sensi del comma 2 è disposta l’autorizzazione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, della spesa di 500.000 euro destinata all’implementazione e all’ampliamento della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo RAI International, al fine di contribuire ad iniziative di mantenimento della pace e alla realizzazione di attività di comunicazione nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan.

Nella relazione illustrativa viene precisato che la Convenzione ha ad oggetto la realizzazione di un progetto che, tramite la diffusione di materiale audiovisivo nonché a mezzo stampa, è finalizzato a rappresentare e a promuovere l’impegno dei contingenti impegnati nelle attività di peacekeeping in Afghanistan.

Si rammenta che l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (cosiddetto proroga-termini) ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione[2] stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la NewCo Rai International al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan. La norma stabilisce che la proroga è finanziata con le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite massimo di euro 660.000.

Il comma 3 autorizza, per il secondo semestre del 2010, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione. L’organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.

Tale missione, secondo quanto specificato al comma 4, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo di Islamabad, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area. Le iniziative riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all’area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

Come riportato nella relazione introduttiva, in Afghanistan “si prevede l’erogazione del contributo italiano al Trust Fund per il reintegro degli insorgenti di euro 4.000.000, quello alla Banca mondiale per l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), il sostegno ai programmi antitubercolosi dell’OMS nella provincia di Herat nonché la partecipazione al progetto dell’UNESCO per il progetto di restauro della cinta muraria della città di Ghazni. Per quanto riguarda il canale bilaterale – prosegue la relazione – si prevede il finanziamento di programmi nazionali afghani nel settore dello sviluppo rurale e infrastrutture stradali nella regione Ovest di Herat; altri interventi nel settore sanitario, della giustizia, dell’imprenditoria femminile e in quello della pianificazione urbana”.

Il comma 5 prevede, nell’ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale della società civile per l’Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative “Afgana[3].

Il comma 6 rimette al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure intese ad agevolare l’azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

 


Art. 2
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1 amplia di 9.300.000 euro, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987 come determinati dall’apposita voce in Tabella C della legge finanziaria per il 2010, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile.L’autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo e nella misura di un milione di euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Il comma 1 in commento prevede infine che a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di cui in precedenza, il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, tuttavia, dell’applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente in Tabella C della legge finanziaria apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Con riferimento a quanto previsto nel comma 1 e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi, si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all’art. 1, c. 4 e più dettagliatamente disciplinati all’art. 11.

Si ricorda che la legge finanziaria 2010 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – l’importo di 326,9 milioni di euro per il 2010 (nonché 210,9 milioni per il 2011 e 210,9 milioni per il 2012) e che tale importo è stato integrato di euro 22.300.000 e di euro 22.700.000, rispettivamente, dagli artt. 1, co. 1 e 2, co. 1, del  D.L. 1° gennaio 2010, n. 1[4].

Il comma 2 autorizza, per l’arco temporale già menzionato, una spesa di500.000 euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell’Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.

Il comma 3 autorizza, per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 2010, una spesa di 600.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell’ONU per il Libano.

Il Tribunale Speciale per il Libano ha il compito di processare i responsabili dell’attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l’ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l’istituzione.

Per il medesimo periodo, il comma 4 autorizza una spesa di 594.182 euro perassicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il comma 5 prevede una spesa di 11.706.125 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio nonché – e ciò rappresenta un’innovazione rispetto ai precedenti decreti-legge – per gli interventi di stabilizzazione in Yemen.

Il comma in esame stabilisce anche che, al personale inviato in Iraqa tale fine venga corrisposta l’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 nella  misura  intera incrementata del 30%, calcolata  sulla  diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il comma 6 autorizza una spesa di 2.400.000 euro, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2010 per l’attuazione della legge n. 180/1992[5], per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub sahariana.

 

Per quanto riguarda il comma 7, esso autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno in corso la spesa di 886.244 euro per la partecipazione italiana alle iniziative dellaPolitica di sicurezza e difesa comune (PSDC), secondo la nuova denominazione che il Trattato di Lisbona ha attribuito alla PESD.

In base al comma 8 si autorizza la spesa di 214.000 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan. A tale personale è riconosciuta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella determinata secondo quanto previsto dall’art. 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola in buona parte l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri. Il comma in esame prevede inoltre una deroga all’art. 181 del DPR 18/1967 cit., per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.

L’art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

L’art. 181 del DPR n. 18/1967 prevede che ogni 18 mesi il personale in servizio all’estero, e i familiari a carico, abbia diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Tale diritto, che al personale in sedi particolarmente disagiate spetta ogni 12 mesi,  è acquisito nei due casi, rispettivamente, dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

Il comma 9 autorizza nel secondo semestre 2010 la spesa di 439.800 europer la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell’Unione europea, sono attualmente undici ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Caucaso meridionale, Regione africana dei Grandi Laghi, Kosovo, Macedonia, Medio Oriente, Moldova, Sudan, Unione africana. I mandati degli attuali Rappresentanti speciali scadono il 31 agosto 2010.

La norma precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80% di quella determinata in base all’art. 171 del DPR n. 18/1967 (v. supra). Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

Inoltre, per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 9 prevede un’ulteriore autorizzazione di spesa di 31.200 euro, sempre per il secondo semestre dell’anno 2010, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall’articolo 186 del citato DPR n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L’art. 186 del DPR n. 18/1967 prevede che il personale all’estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l’indennità personale è ridotta della metà. L’articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

Il comma 10 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alle attività del Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona. Il comma precisa che la partecipazione italiana potrà effettuarsi anche per il tramite di una apposita Fondazione.

Si ricorda che l‘Iniziativa Adriatico-Ionica si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all’Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

 


Art. 3
(Regime degli interventi)

Il comma 1 prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I del decreto-legge in esame.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge in esame.

Il comma 3 disciplina l’indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato dall’art. 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L’indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 v. supra art. 2, comma 5)  in riferimento all’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all’articolo 1, comma 1 ed all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri; il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'art. 13 della citata legge 49 del 1987.

Si ricorda che in base all'articolo 16 della legge 49 del 1987 e successive modifiche, il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito non solo da personale del Ministero degli affari esteri, ma anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato.

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il comma 4, , rinvia, per le iniziative previste dal Capo I in commento, ove non diversamente disposto, all’applicazionedi norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con  modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L’art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell’art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 426/1996). 

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. 

Il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 – si ricorda che l’art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l’introduzione dell’istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall’art. 49 della legge n. 150 del 2009 (legge recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 5 autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati; l’autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa in deroga:

·          alle norme di cui all’articolo 1, commi 9, 56 e 187 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che hanno previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A;

·          alle disposizioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[6],

·          ed alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda che il comma 9 della legge finanziaria per il 2006 impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2004. La disposizione si pone in linea di continuità con l’art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004. Il comma 9 in oggetto prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Il comma 56 riduce “automaticamente” del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e per ciascuna pubblica amministrazione, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza. Le Pubbliche amministrazioni destinatarie delle due disposizioni sono individuate mediante rinvio all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 187 detta disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

L'articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008, ai commi 2 e 3, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione (attualmente il limite è fissato al 40%) (comma 2, lettera a)), chiarendo che è soggetta a tale limite anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti (comma 2, lettera b)). Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009 (comma 3).

Gli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinano l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Tale impianto normativo, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ai contratti collettivi nazionali si demanda, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di lavoro flessibile, al fine di evitare gli abusi si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio.

La violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei contratti flessibili comporta, inoltre, la responsabilità dei dirigenti. Di tali violazioni si tiene conto anche in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 286/1999. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

L’ultimo periodo del comma 5 in esame dispone che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale: i medesimi potranno peraltro essere affidati a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia verificato l’inesistenza delle professionalità richieste a livello locale.

Il comma 6 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, conformi alla disciplina contenuta nell’articolo 3 in commento. La convalida ha tuttavia effetto nei limiti delle risorse specificate all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 2, comma 1, unitamente ai residui di stanziamento relativi ai quattro precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali in riferimento all’esercizio finanziario 2010, e, più precisamente, all’esecuzione di interventi di stabilizzazione e ricostruzione in diversi scenari di crisi internazionale quali previsti dall’art. 01, comma 1 del D.L. 209/2008, dall’art. 1, comma 1 della legge 108/2009, dall’art. 1, comma 1 del D.L. 152/2009 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 1 e dall’articolo 2, comma 1 del D.L. 1/2010.

Il comma 7 reitera senza modificazioni l’interpretazione autentica dell’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008, già contenuta, da ultimo, nell’art. 3, comma 7, del D.L. 1/2010, specificando nuovamente che esso si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

Il comma 8 prevede poi l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 3 in esame anche ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008, all’articolo 1, comma 1 della legge 108/2009 e del decreto-legge 152/2009, nonché, all’art. 1, comma 1 e dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 1/2010.

Si segnala il probabile errore materiale nel testo del decreto-legge, che andrebbe più correttamente formulato nel senso del commento che precede.

Il comma 9 stabilisce che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame possono essere impegnate durante l’intero esercizio finanziario 2010, e qualora non impegnate nell’esercizio di competenza, possano essere altresì impegnate nell’esercizio successivo. 

Il comma 10 esclude tutte le spese connesse all’applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all’art. 60, comma 15, del già richiamato decreto-legge n. 112 del 2008.

Si ricorda che l’art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L’art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

Il comma 11 prevede che l’assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall’articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge in esame, verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

Il comma 12 contempla la proroga di dodici mesi dei contratti degli esperti – figure contemplate dal già ricordato art. 16 [(comma 1, lettere c) ed e)] della legge n. 49 del 1987 - la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, ad esclusione di coloro i quali avranno compiuto a tale data i sessantasette anni d’età.

Si ricorda che gli esperti di cui al presente comma, i quali fanno parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui allarticolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), sono gli esperti e i tecnici, nonché i funzionari esperti di cittadinanza italiana che provengono da organismi internazionali, i quali sono assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge 49/1987.

 

Infine, il comma 13 dispone che, attraverso uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo istituito presso il ministero degli Affari esteri, vengano disciplinati i contratti degli esperti di cui al precedente comma. I contratti in questione dovranno stipularsi giusta l’art. 1, comma 01,  del decreto legislativo n. 368 del 2001.

L’articolo 1, comma 01, del D.Lgs. 6-9-2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) prevede che il contratto di lavoro subordinato sia stipulato di regola a tempo indeterminato e che sia consentita l'apposizione di un termine alla durata del medesimo per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

 


Art. 4
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

 

L'articolo 4 del decreto legge in esame, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 necessarie al differimento del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

 

Per un approfondimento sulle singole missioni si veda il Quaderno n. 4 del Servizio Studi della Camera dei deputati “Nuovi profili della partecipazione italiana alle missioni militari internazionali”.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 5 del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito dalla legge n. 30 del 2010, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° gennaio al 30 giugno 2010.

 

Per un confronto tra i contingenti autorizzati dal precedente D.L. n. 1/2010 e quelli autorizzati dal presente decreto-legge si vedano le tabelle a pagina 24 e seguenti.

 

Il comma 1 dell'articolo 4 in esame autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa di 364.692.976 euro per il differimento della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 5 del sopra richiamato D.L. 1/2010. La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel secondo semestre del 2010 nel teatro afghano si stima in media di 3.790 unità, con ulteriori 180 unità a far data dal 1° novembre 2010. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per le missioni di cui al comma 1 in commento un totale di 3.451 unità.

 

Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 118.518.722 euro, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, per il differimento della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale  da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 5 del citato D.L. 1/2010. La missione UNIFIL è stata da ultimo prorogata al 31 agosto 2010 con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1884 (2009). La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel secondo semestre del 2010 nel teatro libanese si stima in media di 1.780 unità, con un declassamento, però, della componente navale. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per le missioni di cui al comma 2 in commento un totale di 1.900 unità.

 

Il comma 3 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 58.960.039 euro per il differimento della partecipazione militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 5 del D.L. 1/2010, e specificatamente:

Ø      la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø      la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø      il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø      la Joint Enterprise Balcani.

La norma in commento include nella previsione il personale appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare ordine di Malta, definito quale “speciale ausiliario dell’Esercito italiano”.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel secondo semestre del 2010 nel teatro balcanico si stima in media di 1.125 unità, che tuttavia scenderanno dal 1° novembre prossimo a 650 unità, in ragione del graduale rientro già pianificato. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per le missioni di cui al comma 3 in commento un totale di 1.441 unità.

Si segnala che nel precedente provvedimento di proroga della partecipazione alle missioni internazionali, il più volte citato D.L. 1/2010, il personale dell’Ordine di Malta era stato invece oggetto del comma 30 dell’art. 5, nel quale venivano tra l’altro stanziati 29.745 euro per la proroga della partecipazione di detto personale alla specifica missione Joint Enterprise.

 

Il comma 4 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 10.495.380 euro per il differimento della partecipazione militare alla missione Althea dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 5 del D.L. 1/2010. Al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel secondo semestre del 2010 nell’ambito della missione ALTHEA si stima in media di 172 unità, che tuttavia scenderanno a 30 dal 1° novembre prossimo, di cui 5 addestratori e 25 per ultimare le operazioni necessarie al disimpegno del contingente nazionale. La relazione anticipa che dopo il 31 dicembre 2010 rimarranno soltanto i 5 addestratori. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per la suddetta missione l’impiego di totale di 250 unità.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 10.121.897 euro per il differimento della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell’art. 5 del D.L. 1/2010.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 601.943 euro per il differimento della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron) quale da ultimo prevista dal comma 6 dell’art. 5 del D.L. 1/2010.

 

Il comma 7 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 57.690 euro per il differimento della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), da ultimo prorogata dal comma 7 dell’art. 5 del D.L. 1/2010.

 

Il comma 8 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 128.654 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan. La precedente autorizzazione di spesa era contenuta nel comma 8 dell’art. 5 del D.L. 1/2010.

 

Il comma 9 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 201.652 euro per il differimento della partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo, da ultimo prorogata dal comma 9 dell’art. 5 del D.L. 1/2010.

 

Il comma 10 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 132.388 euro per il differimento della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro, quale da ultimo prevista dal comma 10 dell’art. 5 del D.L. 1/2010.

 

Il comma 11 autorizza la spesa di 80.443 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2010, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, già previste dal precedente decreto-legge n. 1 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 5, comma 11.

Si tratta della missione DIE (Delegazione Italiana Esperti)

 

Il comma 12 autorizza, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2010, la spesa di 889.355 euro per il differimento della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea EUMM Georgia (European Union Monitoring Mission) in Georgia, già prorogata, da ultimo, dall’articolo 5, comma 12, del D.L. n. 1/2010.

 

Il comma 13 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2010, la spesa di 23.890.556 euro per il differimento della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somaliadell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall’articolo 5, comma 13, del D.L. n. 1/2010.

La missione NATO contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale è denominata Ocean Shield.

 

Il comma 14 autorizza la spesa di euro 3.956.138 per il differimento fino al 31 dicembre 2010 della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene, già prevista dal precedente decreto-legge n. 1 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 5, comma 14.

Si tratta della missione NTM-I (NATO Training Mission - Iraq).

 

Il comma 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 12.033.738 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. Tali attività erano state da ultimo prorogate dall’articolo 5, comma 15, del D.L. n. 1/2010.

Le missioni in corso in Afghanistan e Iraq sono autorizzate dai commi 1 e 14 dell’articolo 4 in esame; l'attività della Guardia di Finanza in Afghanistan e negli E.A.U è autorizzata dal comma 28 del presente articolo..

 

Il comma 16 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla missione MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) dell’ONU ad Haiti, già prevista dal precedente decreto-legge n. 1 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 5, comma 15-bis.

 

Il comma 17 autorizza, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010, la spesa di 810.944 euro per la partecipazione italiana alla nuova missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia.

 

La nuova missione militare EUTM Somalia è stata decisa dal Consiglio dell’Unione europea al fine di contribuire all’addestramento delle forze di sicurezza somale del Governo Federale di Transizione (GFT). La missione si svolge prevalentemente in Uganda, che a sua volta fornisce sostegno alla formazione delle forze somale, in coordinamento con le Nazioni Unite, la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e gli Stati Uniti d’America. EUTM è stata avviata il 7 aprile 2010 ed è disciplinata dalla Decisione 2010/96/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2010.

 

Il comma 18 autorizza un’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per l’anno in corso per contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture nel quadro delle missioni oggetto del presente provvedimento. Allo stesso fine, l’articolo 5, comma 16, del D.L. n. 1/2010 ha autorizzato per il 2010 la spesa di euro 110.425.000.

La relazione illustrativa chiarisce che le spese di trasporto sono per la gran parte riferibili al rientro di personale, mezzi e materiali dai Balcani e all’invio del personale in Afghanistan; le spese relative alle infrastrutture sono invece destinate alla realizzazione di opere funzionali alla sicurezza del personale militare nelle aree di missione .

 

Il comma 19 autorizza un’ulteriore spesa di 2.679.906 euro per l’anno 2010, per consentire al comandante del contingente militare impegnati nella missione ISAF in Afghanistan di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni. L’articolo 5, comma 17, del D.L. n. 1/2010 ha già autorizzato per il 2010 una spesa di 6.643.594 euro per analoghi interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan (entro il limite di 4.220.094 euro), Libano (1.600.000 euro) e Balcani (823.500 euro).

 

Il comma 20 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 3.225.082 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, già prorogati dall’articolo 5, comma 18, del D.L. n. 1/2010.

Si tratta delle attività svolte nell’ambito della collaborazione realizzata dalla missione Bilaterale interni.

 

Il comma 21 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per il differimento della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 30.600 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall’articolo 5, comma 19, del D.L. n. 1/2010.

 

Il comma 22 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 64.200 euro per il differimento della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall’articolo 5, comma 20, del D.L. n. 1/2010.

 

Il comma 23 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 662.554 euro per il differimento della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission), già prorogata dall’articolo 5, comma 21, del D.L. n. 1/2010.

 

Il comma 24 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di2.023.691euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.La missione è stata prorogata da ultimo dall’articolo 5, comma 22, del D.L. n. 1/2010.

 

Il comma 25 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa di 1.072.252 e di 508.822 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni - ISAF ed EUPOL Afghanistan. La partecipazione della Guardia di finanza alle suddette missioni era già stata prorogata dall’articolo 5, comma 23, del D.L. n. 1/2010.

Le missioni in Afghanistan sono autorizzate dal comma 1 del presente articolo. Nella relazione illustrativa si precisa che il personale del Corpo della guardia di finanza tramite la Task force Grifo svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police e, nel quadro della missione EUPOL, partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana.

 

Il comma 26 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 321.812 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), già prevista dal precedente decreto-legge n. 1 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 5, comma 24.

La relazione illustrativa riferisce che il personale del Corpo della guardia di finanza fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

 

Il comma 27 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa di 56.315 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione Europea EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah) di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, da ultimo prorogate dal decreto-legge n. 1 del 2010, all’art. 5, comma 25.

 

Il comma 28 dispone, fino al 31 dicembre 2010, l'autorizzazione alla spesa di 227.863 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (Joint Multimodal Operational Units), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e Kosovo, già prevista dal precedente decreto-legge n. 1 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 5, comma 26.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, le Joint Multimodal Operational Units, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo sono articolazioni della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI) preposta al coordinamento di tutti i trasporti strategici delle Forze armate. In tale quadro, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

 

Il comma 29 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 265.861 euro per il differimento della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo. La partecipazione è stata da ultimo prorogata da ultimo dall’articolo 5, comma 27, del D.L. n. 1/2010.

 

Il comma 30 autorizza dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 la spesa di 19.254 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS (vedi il precedente comma 22), già prevista dal D.L. n. 1 del 2010, all’art. 5, comma 28.

 

Il comma 31  autorizza dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina (vedi precedente comma 23), già prevista dal D.L. n. 1 del 2010, all’art. 5, comma 29.

 

Il comma 32 autorizza, per l’anno 2010, la spesa di 10.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

La legge n. 108 del 3 agosto 2009 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali) conteneva, all’articolo 2, comma 27, una identica disposizione per l’anno 2009, con la medesima spesa prevista.


 

Missione con autorizzazione legislativa

Unità autorizzate dal D.L. 1/2010

Unità autorizzate dal D.L. 102/2010

Missione

Descrizione

Joint Enterprise

Missione NATO per il rispetto degli accordi stipulati al termine dell’azione NATO in difesa delle popolazioni kosovare nel 1999

1.441

1.172

MSU

Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

NATO HQ Skopje

NATO Headquarters Skopje  per il coordinamento delle attività in Macedonia

NATO Headquarters Sarajevo

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

MAIL-T (ex HQ NATO Tirana)

Missione NATO in di supporto alle Forze armate albanesi dopo l’ingresso dell’Albania nell'Alleanza

EULEX Kosovo[7]

Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale

Active Endeavour

Attività navale della NATO nel Mediterraneo nell'ambito del contrasto al terrorismo internazionale

662

437

Althea

Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

250

172

Bilaterale Interni

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

59

57

DIE

Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

21

13

EUPM

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

19

19

Atalanta

Missione dell'unione europea nelle acque della Somalia per la lotta alla pirateria marittima

257

232

Ocean Shield

Missione della NATO di contrasto alla pirateria nelle coste della Somalia

225

225

EUMM Georgia

Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008

15

15

UNMIK

Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo

1

1

ISAF[8]

Missione NATO di assistenza al Governo afghano per l’estensione della sua autorità ed influenza nel Paese

3.451

3.941

EUPOL Afghanistan[9]

Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani

TIPH II

Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

12

13

UNFICYP

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

4

4

UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

1.900

1.780

EUPOL RD Congo

Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza

4

4

NTM-I

Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene

78

73

EU BAM Rafah[10]

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

11

3

EUPOL COPPS

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

2

2

UNAMID

Missione dell’ONU e dell’Unione africana in Darfur

103

3

Missione in Libia contro la tratta degli esseri umani

Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina

29

23

EUTM-Somalia

Missione dell’Unione europea per l’addestramento delle forze di sicurezza somale

--

19

MINUSTAH

Missione ad Haiti per assicurare condizioni di stabilità che favoriscano il processo di democratizzazione

130

130

 

Totale con autorizzazione legislativa

8.744

8.338

 

-             Nella tabella sottostante sono indicati invece i dati contenuti nella nota aggiuntiva al bilancio di previsione del Ministero della difesa presentata al Parlamento il 30 marzo 2010. Tali dati fanno riferimento al quantitativo effettivo, a quella data, del personale militare impiegato nelle diverse missioni. La nota aggiuntiva non fa quindi riferimento al personale delle forze civili di polizia impiegato nelle diverse missioni internazionali.

 

Missione

Nota aggiuntiva 2010

Joint Enterprise

1.596

NATO HQ Skopje

1

NATO Headquarters Sarajevo

20

MAIL-T (ex HQ NATO Tirana)

2

Active Endeavour

220

Althea

260

DIE

28

EUPM

19

ISAF

3.191

EUPOL Afghanistan

16

TIPH II

12

UNFICYP

4

UNIFIL

2.410

EUPOL RD Congo

4

EUMM Georgia

13

Atalanta

202

Ocean Shield

230

NTM-I

82

EU BAM Rafah

2

UNAMID

1

 

8.313

 


 

Si segnala peraltro che nella nota aggiuntiva sono indicate anche le seguenti missioni che non sono state oggetto di interventi legislativi.:

 

 

 

Missione

Descrizione

Nota aggiuntiva 2010

UNMOGIP

Missione costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell'accordo India-Pakistan del 1972

7

UNTSO

Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell'armistizio in Palestina

8

MFO

Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele

78

MIATM

Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta

36

MINURSO

Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Saharawi (Sahara occidentale)

5

 

 

 


Art. 5
(Disposizioni in materia di personale)

 

Il comma 1 dell'articolo 5, che detta norme in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009 come modificato dal commi 2 e 3 del presente articolo ed all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei commi 1-9 dell'articolo 3 della citata legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Il comma 1 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

Ø    la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

Ø    la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

Ø    la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

Ø    la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

Ø    la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Ø    le lettera f) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del novantotto per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia,sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

In base alla modifica apportata al comma 4 in commento dall’articolo 5, comma 3 del D.L. in esame, la corresponsione dell’indennità nella misura del 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base si applica anche ai volontari in rafferma biennale.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

Il comma 7dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio (secondo le modalità di cui all'art. 25 del D. Lgs n. 215 del 2001 e successive modificazioni) gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001[11],, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[12] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[13] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni Enduring Freedome ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[14], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Il comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

 

Il richiamato articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale) del sopracitato D.L. n. 451 del 2001 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa ma che sia impossibilitato a partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione multinazionale Enduring Freedom e al connesso intervento internazionale ISAF (International Security Assistance Force), ovvero sia impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. La norma prevede, altresì, che al suddetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 5del decreto legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, EUPM e nell’Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all’articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28 del presente decreto-legge;

b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all’articolo 4, comma 17 del presente decreto;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all’articolo 4, commi 3, 13 e 17 del presente decreto.

 

Il comma 3 dell’articolo 5del decreto-legge in esame, attraverso una modifica dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 108 del 2009, estende ai volontari in rafferma biennale la corresponsione, se più favorevole, dell’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base, come già previsto per i militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio.

 

Il successivo comma 4, modifica l’articolo 2268, comma 1, del Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs n.66 del 2010), che contiene le abrogazioni di norme primarie, che decorrono dall’8 ottobre 2010, data di entrata in vigore del codice e del Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR n. 90 del 2010).

Al fine di coordinare le disposizioni di rinvio previste dal decreto-legge in esame, viene infatti esclusa l’abrogazione di talune disposizioni sostanziali contenute nei seguenti provvedimenti che disciplinavano la proroga delle missioni internazionali:

Ø      il D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 e la relativa legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15,

Ø      la legge 3 agosto 2009, n. 108,

Ø      il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, e la relativa legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197,

Ø      il D.L. 1° gennaio 2010, n. 1, e la relativa legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30,

Viene inoltre esclusa dall’elenco degli atti abrogati la legge n. 301 del 1982, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

 

Il comma 5 prevede che le Forze armate, fino al 31 dicembre 2010 e nei limiti delle risorse destinate per il 2010 all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, possano continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.170 del 2005, per esigenze legate alla partecipazione alle missioni internazionali o con attività di concorso in caso di pubblica calamità.

 

Il comma 2 dell’articolo 184 del D.P.R. 19-4-2005 n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109), recando disposizioni sui lavori effettuati a mezzo dei reparti del Genio militare, anche con l'ausilio di truppa, contempla la possibilità che si assuma del personale occasionale per specifici lavori da eseguire in conformità alla normativa vigente in materia, stabilendo altresì che i medesimi lavori siano effettuati a mezzo reparto del Genio  e che siano eseguiti con la responsabilità di un unico responsabile del procedimento, coincidente con il comandante del reparto, il quale si avvale del personale militare e civile in organico presso il reparto del Genio.

 

Il comma 6 reca l’interpretazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 226 del 2004, disponendo che anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, possano beneficiare della riserva di posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, attualmente attribuita ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

Il presente comma dispone conseguentemente che venga modificato nello stesso senso il comma 1, dell’articolo 2199, del Codice dell’Ordinamento militare (Dlgs n.66 del 2010) che, dalla data di entrata in vigore (8 ottobre 2010) recepisce il contenuto della disposizione.

 

Il comma 7 modifica il comma 2, dell’articolo 1, della legge n. 407 del 1998, prevedendo che, ai fini del collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti, sia esclusa l’applicazione della quota di riserva delle assunzioni prevista a favore del coniuge e degli orfani superstiti di coloro i quali sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero riconosciuti grandi invalidi.

 

Si ricorda che il comma 2, dell’articolo 1, della legge n. 407 del 1998 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) prevede il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti, con assunzione per chiamata direttaper i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli.

L’articolo 18 della legge n. 68 del 1999 attribuisce a favore del coniuge e degli orfani superstiti di coloro i quali sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero riconosciuti grandi invalidi per tali cause, una quota di riserva nelle assunzioni pari all’1 per cento dell’organico effettivo.

 

Il comma 8 novella l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 193 del 2007, conferisce al personale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, preposto ai controlli in materia di sicurezza alimentare per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, le attribuzioni e le qualifiche di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nello svolgimento della specifica attività, e gli consente di richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica, come previsto dall’articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n.283.

 

Il comma 9 stabilisce che il Ministero della difesa possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali per esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell’ambito dei finanziamenti statali assicurati per il funzionamento dei servizi di tale organizzazione.

 

Il comma 10 dispone, infine, che l’incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana sia prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011. Tale disposizione è vincolata altresì all’attuazione delle disposizioni contenute nel comma 5, dell’articolo 6, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all’esame del Parlamento, il quale, in relazione all’obiettivo di ridurre dei costi degli apparati amministrativi, stabilisce che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori di tutti gli enti pubblici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che, conseguentemente, debbano essere adeguati i relativi statuti e regolamenti di organizzazione.


Art. 6
(Disposizioni in materia penale)

Il comma 1 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[15], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[16].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

 

§         l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[17];

 

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

-         l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-         la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-         la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

 

§         che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

Inoltre, l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[18].

 

In particolare, prevede che:

-         al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[19] (art. 5, co. 4);

-         nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-         l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);

-         possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

 

L’articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l’Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

 

 

Attraverso il rinvio al recente art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§         la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

§         l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

-         stabiliti dalla legge;

-         stabiliti dalle direttive;

-         stabiliti dalle regole di ingaggio;

-         stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-         imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[20].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

 

 

Il successivo comma 2, modifica l’articolo 2268, comma 1, del Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs n.66 del 2010), che contiene le abrogazioni di norme primarie, che decorrono dall’8 ottobre 2010, data di entrata in vigore del codice e del Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR n. 90 del 2010).

Al fine di coordinare le disposizioni di rinvio previste dal decreto-legge in esame, viene infatti esclusa l’abrogazione di talune disposizioni sostanziali in materia penale contenute nei seguenti provvedimenti che disciplinavano la proroga delle missioni internazionali:

Ø      il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 e relativa legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15,

Ø      il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e la relativa legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12.


Art. 7
(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 dell’articolo 7dispone l’applicazione, alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

 

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 autorizza il Ministero della difesa, per il 2010, a seguito del terremoto avvenuto ad Haiti nel gennaio scorso, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d’armamento,  dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Il comma 3 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000, a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 8.

 

Si segnala che nell’analoga disposizione contenuta, per la prima metà dell’anno 2010, nell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2010 (convertito dalla legge n. 30 del 2010) era previsto, per l’anticipazione delle somme, un limite di spesa non inferiore, per il Ministero della difesa, a 180.000.000 euro.

 

Il comma 4 stabilisce che le somme destinate ai risarcimenti del personale vittima di patologie derivanti dall’esposizione e dall’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e dalla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, o dei loro congiunti, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 152/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2009, non impegnate al 31 dicembre 2010, siano mantenute in bilancio nel conto residui affinché possano essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011.

 

L’articolo 2, comma 78 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha autorizzato, per il triennio 2008-2010 una spesa di 10 milioni annui per provvedere al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che abbia contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti. Si tratta di personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché del personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero del coniuge, del convivente, dei figli superstiti, dei genitori, nonché dei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie,

 

Si segnala che il citato comma 4 , articolo 3, del decreto-legge n. 152 del 2009 è suscettibile di abrogazione ai sensi dell’articolo 2268, comma 1, n. 1082 del Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs n.66 del 2010), con decorrenza prevista dall'articolo 2272, comma 1 del medesimo Codice. Come riportato in precedenza, il codice, recentemente approvato, entrerà in vigore assieme al Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR n. 90 del 2010) in data 8 ottobre 2010.


Art. 8
(Copertura finanziaria)

 

L'articolo 8, al comma 1, attraverso una modifica dell’articolo 2, comma 4-octies del D.L. n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, quantifica in 357.260.772 euro le entrate da iscrivere sul Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 196/2006 (legge finanziaria 2007), presente per memoria nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2010, in quanto non rifinanziato per l’anno in corso.

 

Il comma 4-octies del D.L. 40/2010, stabilisce che le maggiori entrate derivanti dalle nuove concessioni in materia di giochi per l'anno 2010 affluiscano al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006). Si tratta delle entrate derivanti dal rilascio di concessioni in materia di giochi, disciplinato dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2009.

La Commissione Difesa, nella seduta del 29 aprile scorso, nell’esprimere parere favorevole sul disegno di legge di conversione del richiamato decreto-legge n. 40, ha evidenziato come l’ammontare delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento “sarà comunque determinabile soltanto in sede di attuazione delle disposizioni da cui esse derivano e che permane pertanto l’esigenza di verificarne l’adeguatezza all’atto dell’adozione dei prossimi provvedimenti legislativi di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali”.

Tali entrate, come risulta dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, ammontano complessivamente a 520 milioni di euro, già versati e contabilizzati sul cap. 2336 dello stato di previsione dell’entrata.

 

Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge in esame, reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto-legge, pari complessivamente a 706.845.998 euro per l’anno 2010 (secondo semestre).

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede:

Ø    quantoa euro 701.402.993 mediante l’utilizzo del sopraccitato Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006);

 

Si segnala che l’articolo 55, comma 5, del D.L. n. 78/2010[21], in corso d’esame presso il Senato (A.S. 2228) ha previsto una integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 11 dell'articolo 8 del medesimo D.L. 78/2010 provvede inoltre a destinare i rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta dei rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping.

 

Precedentemente il D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, aveva provveduto a destinare al fondo per le missioni internazionali di pace, oltre alle sopracitate maggiori entrate derivanti dalle nuove concessioni in materia di giochi, anche le maggiori entrate provenienti da giochi, da definizione di controversie relative a concessioni di riscossione e dalla definizione del contenzioso tributario.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quinquies, si dispone che le maggiori entrare da giochi sono destinate per l'anno 2010 al fondo per le missioni internazionali di pace.

L'articolo 2, comma 2-undecies, del D.L. incentivi reca la destinazione di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione al fondo per il finanziamento delle missioni di pace. Infatti, delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo DL, pari a 50 milioni di euro nell’anno 2010, 17 milioni di euro affluiscono nel medesimo anno al fondo missioni.

L'articolo 2, comma 4-octies demanda ad un provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la fissazione della data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara per nuove concessioni in materia di giochi, di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2009, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

Infine, anche le disposizioni dell'articolo 3 comma 2-bis del richiamato DL prevedono che le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscano al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.

 

La relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame quantifica in 24.142.221 euro la somma relativa alla copertura finanziaria derivante dagli introiti di cui all’articolo 8, comma 11, del D.L. n. 78/2010, (destinazione dei rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace).

 

Ø    quanto a euro 5.443.005, attraverso corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa, di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. n.1 del 2010 (come riferito dalla relazione illustrativa, si tratta della parte non utilizzata dell’autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID nel primo semestre 2010).

 

Per il finanziamento delle missioni internazionali si è provveduto, con la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), alla costituzione di una “riserva” di 750 milioni di euro per l’anno 2010, nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all’estero nel primo semestre. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha rifinanziato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

 

Al riguardo, si segnala che nel triennio precedente gli oneri per le missioni internazionali sono stati coperti attraverso il Fondo per le missioni internazionali di pace, per il quale il comma 1240 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) aveva stanziato un miliardo di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Il Fondo non è stato rifinanziato per l’esercizio finanziario 2010 ed è presente nel bilancio solo per memoria.

La proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e l’autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni, per il 2009, è stata operata con:

Ø     il D.L. 30 dicembre 2008 n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2009 n. 12, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Il DL recava complessivamente oneri per 808.385.522 euro per il primo semestre dell'anno 2009 (a valere sul fondo missioni internazionali) e euro 250.000 a decorrere dal 2010 (a valere sul fondo speciale di parte corrente del MAE);

Ø     il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 ha autorizzato, al comma 76 dell’articolo 24, la spesa di 510 milioni di euro, a decorrere al 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009; tuttavia l’articolo 16 comma 1 del medesimo provvedimento utilizzava a fini di copertura di altre disposizioni, 10 milioni di euro del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di pace. Il finanziamento netto delle missini risultava quindi pari a 500 milioni di euro;

Ø     la legge 3 agosto 2009 n. 108, recante proroga del finanziamento per la partecipazione italiana a missioni internazionali, fino al 31 ottobre 2009, a valere sulle risorse stanziate dal decreto legge n. 78 del 2009.

Ø     il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recava complessivamente oneri per 187.307.483 euro per l’ultimo bimestre dell'anno 2009; di questi: 181.864.478 a valere sul fondo missioni internazionali ed i restanti 5.443.005 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione di personale militare alla missione UNAMID in Darfur di cui all'art. 3, comma 8 del DL di proroga missioni n. 209/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2009, e all'art. 2, comma 8 della legge n. 108 del 2009 di proroga delle missioni internazionali.

 

Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge in esame autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Art. 9
(Clausola di corrispondenza)

L'articolo 9 stabilisce che a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel decreto-legge in esame a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs n.66 del 2010) e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR n. 90 del 2010), si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato Codice e del Testo unico, che entreranno in vigore in data 8 ottobre 2010.

 

 


Art. 10
(Entrata in vigore)

L'articolo 10 prevede, come di consueto, l’entrata in vigore del Decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la presentazione alle Camere per la conversione in legge.


Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Le più recenti decisioni assunte nell’ambito dell’UE

Il Consiglio affari esteri del 14 giugno 2010, nell’esprimere soddisfazione per il successi riportati nelle attività di deterrenza, prevenzione e smantellamento degli atti di pirateria al largo della costa somala, ha deciso di estendere il mandato della missione ATALANTA di ulteriori due anni, fino a dicembre 2012, e ha concordato di avviare nel primo autunno una discussione strategica sull’operazione come parte dell’impegno complessivo dell’UE nella regione. Il Consiglio ha concordato sul principio di massima di ampliare l’area delle operazioni a est e a sud per rispondere agli attacchi dei pirati.

Nella stessa occasione il Consiglio ha esteso di 24 mesi, fino a giugno 2012, il mandato della missione EUJUST LEX in Iraq e di tre mesi, fino al 30 settembre 2010, la missione EUPOL nella Repubblica democratica del Congo.

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha esteso il mandato della missione EULEX Kosovo di due anni, fino al 14 giugno 2012.

 

La strategia europea in materia di sicurezza

Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza che prende le mosse dai mutamenti intervenuti con la fine della guerra fredda negli scenari internazionali. In particolare, viene evidenziato - in relazione alla posizione dominante, dal punto di vista militare, conseguentemente acquisita dagli Stati Uniti - che nessun paese è in grado di affrontare da solo i complessi problemi che si pongono a livello internazionale. Con la strategia viene, quindi, rivendicato un ruolo più incisivo per l’Unione europea nel contesto internazionale. In particolare, si sottolinea la necessità, da parte dell’Unione, di assumersi le sue responsabilità di fronte ad alcune minacce globali (terrorismo, criminalità organizzata, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali).

Il maggiore rilievo attribuito alla materia della sicurezza comune ha trovato riscontro nelle disposizioni del Trattato di Lisbona che in proposito ha provveduto:

·         ad individuare la nuova figura dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, cui si riconnette l’istituzione di un servizio europeo per l’azione esterna chiamato ad assistere, in collaborazione con le strutture diplomatiche degli Stati membri, l’Alto commissario;

·         a consolidare e definire le linee generali dell’azione dell’Unione con riferimento alla PESC e alla PESD, fondate sulla reciproca solidarietà degli Stati membri e sul perseguimento di una sempre più stretta convergenza delle azioni poste in essere dai medesimi Stati. In questa prospettiva si ipotizza di pervenire ad un modello di difesa comune. Tale prospettiva ha comportato l’istituzione, nel 2004, dell’Agenzia europea per la difesa (EDA)chiamata, tra le altre cose, a promuovere la cooperazione europea in materia di armamenti.

La strategia europea è stata migliorata ed integrata nel corso del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, sulla base di un’analisi condotta dal Segretario generale/Alto rappresentante, in piena associazione con la Commissione e in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Il Consiglio europeo ha inteso inoltre ovviare all’insufficienza dei mezzi disponibili in Europa, migliorando progressivamente le capacità civili e militari. In particolare il Consiglio europeo ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell’8 dicembre 2008, in cui si fissano obiettivi quantificati e precisi affinché l’UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili.

Nello specifico, l'UE dovrebbe essere effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante, nella gamma di operazioni previste dagli obiettivi primari 2010[22], di pianificare e condurre simultaneamente:

-              due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;

-              due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;

-             un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;

-             una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;

-             un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;

-             una dozzina di missioni civili PESD (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.

La risoluzione del Parlamento europeo

Sulla strategia europea in materia di sicurezza e, più in generale sulla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), si è espresso di recente il Parlamento europeo che il 10 marzo 2010 ha approvato una risoluzione. Il PE raccomanda una sinergia dei diversi strumenti d'azione sia civili che militari di cui dispongono l'Unione e i suoi Stati membri: la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, l'assistenza finanziaria e la cooperazione allo sviluppo, le politiche sociali e ambientali, gli strumenti diplomatici e di politica commerciale e l'allargamento. Il PE sottolinea che tale coordinamento degli strumenti civili e militari conferisce un reale plusvalore alla politica di gestione delle crisi dell'Unione e invita gli Stati membri, in tale contesto, a coordinare in maniera più efficace le proprie strategie e i propri strumenti nazionali con quelli dell'Unione, al fine di garantire coerenza ed efficacia e avere maggiore impatto e maggiore visibilità sul territorio.

Il PE ha inoltre invitato il Consiglio ad avviare nel 2010 un dibattito sostanziale con i Parlamenti dell’UE sull'attuazione delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona sulla PSDC, in particolare:

-             la clausola di assistenza reciproca in caso di aggressione armata sul territorio di uno Stato membro,

-             la clausola di solidarietà in caso di attacco terroristico o di catastrofe, naturale o di origine umana,

-             l'estensione delle missioni affidate alla PSDC.

Il PE sottolinea infatti che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, emerge la necessità di accrescere la legittimità democratica delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Visti gli accresciuti poteri di bilancio del Parlamento europeo, si chiede di rivedere e ampliare i vigenti accordi interistituzionali al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione delle procedure di bilancio e di consultazione per la politica estera e di sicurezza; sollecitano inoltre un ampliamento dell'accesso alle informazioni sensibili (classificate come "top secret", segrete o confidenziali).

Il PE ha espresso preoccupazione per le conseguenze del sottofinanziamento della rubrica del bilancio "L'UE come attore globale" e, dunque, sulla sua capacità di portare avanti una politica estera "credibile e proattiva" e sottolineano la necessità di dotare l'Unione dei mezzi finanziari necessari ai fini di una risposta "coerente ed adeguata alle sfide globali impreviste".

Il Consiglio del 17 novembre 2009: il decimo anniversario della PESD

Il Consiglio del 17 novembre 2009, nel commemorare il decimo anniversario della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, ha lodato il successo di questa politica, che ha dispiegato personale pari a circa 70.000 persone in 22 missioni e operazioni, di cui 12 attualmente in corso, a sostegno della pace e della sicurezza internazionali. Secondo il Consiglio, la PESD si è dimostrata uno strumento efficace per l'insieme dell'azione esterna dell'UE. Nel corso della riunione il Consiglio ha effettuato la consueta verifica semestrale degli sviluppi in ambito PESD.

Nella stessa occasione, il Consiglio ha approvato una dichiarazione per i dieci anni dall’istituzione della PESD, in cui assume impegni per progredire in una serie di settori cruciali:

·         continuare a migliorare la capacità di intraprendere missioni e operazioni efficacinell'intera gamma di compiti attinenti alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi per consentire all’UE di svolgere missioni e operazioni più flessibili, complesse e consistenti, come pure di compiere numerose missioni e operazioni simultaneamente;

·         estendere il margine di impiego e di flessibilità dei gruppi tattici dell'UE per fare pieno uso delle loro potenzialità;

·         migliorare lo spiegamento delle équipe di risposta civile e il sostegno logistico;

·         garantire maggiore disponibilità di personale civile e militare e di attrezzature, sondando ulteriori possibilità di mutualizzazione e condivisione delle risorse, specializzazione e magazzinaggio;

·         intensificare il coordinamento civile-militare. Come precisa la dichiarazione, questo deve consistere in un potenziamento degli aspetti civili-militari della pianificazione delle operazioni PESD, nella promozione delle sinergie tra i civili e i militari e i mezzi a doppio uso. In materia di mezzi, la dichiarazione riconosce l'importanza di un mercato delle attrezzature di difesa funzionale e fondato sulla concorrenza, l'uguaglianza delle condizioni e la sicurezza di approvvigionamento.

La dichiarazione raccomanda anche di sondare le possibilità di utilizzo della cooperazione strutturata permanente iscritta nel trattato di Lisbona, che autorizza lo sviluppo della cooperazione in materia di difesa e di sicurezza tra gruppi ristretti di Stati membri (vedi infra). La dichiarazione perora anche lo sviluppo di legami più stretti tra la PESD e la politica in materia di libertà, sicurezza e giustizia; la promozione del ruolo dell’UE a sostegno dei processi di mediazione e di dialogoin situazioni di instabilità e di conflitto; il rafforzamento dell'ottica dei diritti umani in ambito PESD, ponendo l'accento sia su tematiche quali donne, pace e sicurezza, sia sul ruolo delle donne quali attrici nell'agenda in materia di sicurezza internazionale; l'intensificazione della cooperazione con i partner principali (Nazioni Unite, NATO, Unione africana e altri consessi regionali) e il rafforzamento dei contatti con i soggetti non governativi. Nella stessa dichiarazione, i ministri riconoscono anche che il bilancio della politica estera e di sicurezza dovrebbe essere adeguato per rispondere ai problemi attuali e futuri.

 

La Politica di sicurezza e difesa comune nel Trattato di Lisbona

La politica estera e di sicurezza comune, di cui la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) è parte integrante, resta fondamentalmente un settore d'azione intergovernativo nel quale il ruolo del Consiglio europeo è preponderante; l'unanimità continua ad essere la regola e la maggioranza qualificata viene applicata soltanto per l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio europeo (oppure per le proposte presentate dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su richiesta del Consiglio europeo), o dal Consiglio.

Il Trattato di Lisbona ha tuttavia modificato il ruolo degli attori della PESC, attraverso la creazione di:

·         un Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che unifica i precedenti ruoli di Alto rappresentante/Segretario generale del Consiglio e Commissario per le relazioni esterne. L’Alto rappresentanteguida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio; assicura la coerenza dell’azione esterna dell’Unione; presiede il Consiglio “Affari esteri” ed è uno dei Vicepresidenti della Commissione;

·         unServizio europeo per l’azione esterna”, con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.. Tale Servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. La proposta sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterna presentata dall’Alto rappresentante il 25 marzo 2010 deve essere approvata dal Consiglio, che delibera previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione;

·         un Presidente del Consiglio europeo eletto a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta, che assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Importanti progressi sono stati compiuti nel settore specifico della politica della sicurezza comune. La prospettiva di una difesa comune, o comunque la definizione di una politica di difesa comune, i cui principi erano già stati stabiliti nel trattato di Maastricht, diventa più realistica. La decisione di creare, quando verrà il momento, una difesa comune è adottata dal Consiglio europeo che delibera all'unanimità; essa esige anche l'approvazione di tutti gli Stati membri secondo le proprie procedure costituzionali. Tale politica comune di difesa conferisce all'Unione una capacità operativa basata su strumenti civili e militari. Il Trattato di Lisbona ribadisce che il perseguimento della politica di sicurezza e di difesa comune non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal Trattato del Nord-Atlantico, per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite la NATO, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

Tra le principali innovazioni si ricorda:

·         la possibilità di creare, con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa tra gli Stati membri che hanno le capacità militari necessarie e la volontà politica di aderirvi;

·         l’estensione delle missioni di Petersberg- vale a dire missioni umanitarie e di soccorso; missioni di mantenimento della pace (peace-keeping); missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace (peace making) -  integrandole con ulteriori compiti relativi alle missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti. L’articolo specifica inoltre che tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio;

·         l’istituzionalizzazione dell’Agenzia europea per la difesa, posta sotto l’autorità del Consiglio e incaricata di: individuare le esigenze operative; contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa; partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti; assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza il suo ruolo ed ottenere il consenso politico sui suoi orientamenti;

·         l’istituzione di un fondo iniziale per finanziare le attività preparatorie delle attività militari dell’Unione europea; il fondo dovrebbe facilitare il dispiegamento delle operazioni militari;

·         la semplificazione delle condizioni relative alla minoranza di blocco e al sistema dell’astensione costruttiva nel quadro delle decisioni PESC.

Il Trattato di Lisbona rafforza inoltre la solidarietà tra gli Stati membri attraverso:

·         la creazione di una clausola di solidarietà tra gli Stati membri in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o di origine umana;

·         la creazione di una clausola di aiuto e assistenza in caso di aggressione armata.

Sotto il profilo del controllo parlamentare in tale ambito, il Parlamento europeo acquisisce in linea generale il diritto di essere informato (o consultato), il diritto di controllo (interrogazioni, dibattiti) e di voto del bilancio PESC.

Si ricorda infatti che, in base al Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è consultato regolarmente dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune edè tenuto al corrente della sua evoluzione. L’Alto rappresentante provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all’Alto rappresentante. Il Trattato prevede inoltre che il Parlamento europeo svolga due volte l’anno il dibattito sui progressi compiuti nell’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e difesa comune.

La competenza della Corte di giustizia è invece limitata alla delimitazione fra la PESC e gli altri settori di intervento dell'UE nonché al controllo della legalità delle decisioni europee che comportano misure restrittive nei confronti dei privati.

La cooperazione strutturata

Come anticipato, il Trattato di Lisbona dispone che gli Stati membri che rispondano ai criteri più elevati di capacità militari e che hanno sottoscritto gli impegni sulle capacità militari previsti dagli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente(Protocollo n. 10 del Trattato Lisbona), possano stabilire una cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione.La procedura prevede chegli Stati membri intenzionati a partecipare alla cooperazione strutturata notifichino la loro intenzione al Consiglio e all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Entro tre mesi dalla notificazione il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’Alto rappresentante.

Il citato Protocollo n. 10 in materia di cooperazione strutturata permanente prevede, agli artt. 1 e 2, che essa sia aperta ad ogni Stato membro che si impegni, in particolare, a:

·      procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa;

·      fornire entro il 2010, sia a titolo nazionale, sia come componente di gruppi multinazionali di forze, unità di combattimento capaci di intraprendere le missioni  previste entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere alle richieste dell’ONU e sostenerle per un periodo iniziale di 30 giorni, prorogabile di 120 giorni;

·      riesaminare regolarmente gli obiettivi relativi al livello delle spese di investimento in materia di equipaggiamenti di difesa, alla luce della situazione internazionale e delle responsabilità dell’Unione;

·      ravvicinare, nella misura del possibile, gli strumenti di difesa e prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, interoperabilità, flessibilità e capacità di dispiegamento delle forze;

·      cooperare per assicurare l’adozione delle misure necessarie per colmare le lacune che siano state constatate nel quadro del meccanismo di sviluppo delle capacità;

·      partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei nel quadro delle attività promosse dall’Agenzia europea per la difesa.

L’art. 3 stabilisce che l’Agenzia europea per la difesa contribuisca alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità.

 

 



[1]    Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

[2]    Il riferimento è alla convenzione stipulata il 28 dicembre 2009 - che fa seguito ad altra stipulata il 27 maggio 2009.

[3]    Questo organismo è sorto nel marzo 2007 per iniziativa di ARCI, Lunaria e Lettera 22, che hanno aderito ad un invito contenuto nell’appello "Un percorso per la pace e la giustizia in Afghanistan: riflessioni e proposte della società civile" sottoscritto  da personalità del mondo  politico e culturale italiano, ONG ed associazioni di volontariato (cfr. www.afgana.org).

[4]    D.L. 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2010, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

[5]    Legge 6 febbraio 1992 n. 180, Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. Ai sensi dell’articolo 3, il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative attuative delle disposizioni della legge, corredata di un rendiconto. L'11 febbraio 2010 è stata trasmessa alle Camere l’ultima relazione, che si riferisce all’anno 2009 (Doc. LXXXI  n. 3).

[6]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[7]    Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa relative alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza

[8]    Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l’impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa nonché di quelle per l’impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza.

[9]    Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l’impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa, nonché di quelle per l’impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza

 

[10]   Si tiene conto anche della specifica autorizzazione di spesa per la Guardia di finanza

[11]   D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

[12]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[13]   L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

[14]    Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[15]   D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[16]   D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[17]   D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[18]   Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[19]   Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[20]   Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

[21]   Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[22]   L’Obiettivo primario civile 2010 - adottato dal Consiglio del 19 novembre 2007 - dovrà contribuire a garantire :una quantità sufficiente di personale qualificato per le aree prioritarie civili della PESD e per le missioni di supporto; lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità di pianificazione, degli equipaggiamenti, delle procedure, delle attività di training e dei concetti; un aumento di visibilità per la politica di sviluppo delle capacità civili sia a livello UE che a livello degli Stati membri; il rafforzamento della cooperazione e coordinazione con gli attori esterni, nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dell’Unione europea. L’Obiettivo primario 2010 per lo sviluppo delle capacità militari, adottato dal Consiglio europeo del 4 maggio 2004, definisce un elenco di azioni e misure finalizzate al rafforzamento delle capacità operative militari dell’UE entro il 2010, sulla base di un “catalogo delle forze” rese disponibili dagli Stati membri e di una “tabella di marcia” (capabilities improvement chart) aggiornata semestralmente, che indica i progressi compiuti e le carenze che rimangono da colmare. L’Obiettivo primario 2010 colloca al centro degli sforzi europei tre elementi: interoperabilità, schierabilità e sostenibilità.