Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei prodotti italiani di qualità nonché contro le frodi e la contraffazione di prodotti agroalimentari - A.C. 3422 e abb. Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3422/XVI   AC N. 3537/XVI
AC N. 4209/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 501
Data: 21/06/2011
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

21 giugno 2011

 

n. 501/0

Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei prodotti italiani di qualità nonché contro le frodi e la contraffazione di prodotti agroalimentari

A.C. 3422 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3422

3537

4209

Titolo

Disposizioni per la salva­guardia e la valoriz­zazione dei prodotti italiani di qualità nonché contro le frodi e la contraffazione di prodotti agroalimentari

Riordino delle com­petenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e disposizioni per la razionalizzazione e il potenziamento dei con­trolli nel settore agroali­mentare

Istituzione dell'Ufficio na­zionale per il coordina­mento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari e altre disposizioni per il contra­sto e la prevenzione delle frodi nel commercio dei prodotti agricoli e ali­mentari a denominazione protetta o aventi carat­teristiche tipiche

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

1

11

8

Date:

 

 

 

Presentazione alla Camera

22 aprile 2010

10 giugno 2010

24 marzo 2011

Assegnazione

28 giugno 2010

15 settembre 2010

27 aprile 2011

Commissione competente

XIII Commissione (Agri­coltura)

XIII Commissione (Agri­coltura)

XIII Commissione (Agri­coltura)

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V, X , XIV, Questioni regionali

Commissioni I, II, IV, V, X XI (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XII, XIV , Que­stioni regionali

Commissioni I, II, V, X, XII, XIV, Questioni regionali

 

 


Contenuto

Le tre proposte di legge in esame sono finalizzate al riordino delle strutture competenti per la tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari e per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel commercio di tali prodotti.

Mentre le proposte C. 3422 e C .3537 contengono prevalentemente disposizioni per il riordino dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), la proposta di legge C. 4209 prevede, tra l’altro, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio del nuovo Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Più in particolare, la proposta di legge C. 3422, composta di un solo articolo, prevede che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) promuova programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari nazionali e che il 50 per cento delle sanzioni riscosse annualmente in attuazione dei tali programmi sia destinato al potenziamento dell'Ispettorato. I laboratori dell'Ispettorato sono legittimati ad effettuare, su richiesta di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrari; i relativi proventi affluiscono all'Ispettorato medesimo. Il provvedimento estende, altresì, all'Ispettorato le norme restrittive in materia di pignoramenti sulle contabilità speciali dello Stato ed introduce sanzioni penali per la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

 

La proposta di legge C. 3537 indica all’art. 1 le finalità dell’intervento, consistenti nel rafforzare le azioni a tutela delle produzioni agroalimentari italiane, tutelare la qualità merceologica dei prodotti lungo la filiera alimentare, offrire al consumatore garanzie sull'autenticità delle indicazioni di origine e di provenienza dei prodotti agroalimentari.

L’art. 2 stabilisce che l'Ispettorato tutela qualità e repressione frodi è l'organo di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole, svolge le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata, è autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia agroalimentare di competenza statale.

L’art. 3 prevede che l’Ispettorato abbia competenze in materia di:

a) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

b) controlli di qualità alle frontiere;

c) contrasto all'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dall'estero;

d) contrasto ai fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori;

e) controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati andamenti anomali dei prezzi;

f) svolgimento di attività di coordinamento del Comando carabinieri politiche agricole, del Corpo forestale e del Corpo delle capitanerie di porto per le azioni di controllo a tutela della qualità delle produzioni agro-alimentari e per il contrasto delle frodi;

g) controlli in tutti i settori di competenza del Ministero, compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi;

h) aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi;

i) promozione di attività di studio e di ricerca;

l) irrogazione delle sanzioni amministrative e gestione delle conseguenti attività;

o) verifica del possesso dei requisiti da parte degli organismi di certificazione della corretta applicazione del piano di controllo, della trasparenza, imparzialità e terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo;

p) punto di contatto con il Ministero della salute per tutti gli aspetti legati al Piano nazionale integrato dei controlli ufficiali;

q) divulgazione delle attività istituzionali ed educazione del consumatore.

L’art. 4 disciplina l'organizzazione territoriale e la struttura operativa dell'Ispettorato (con organico e organizzazione amministrativa e contabile propri), dettando specifiche disposizioni per la gestione autonoma delle entrate e del parco auto.

L’art. 5 prevede l’attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale dell'Ispettorato; attribuisce, altresì, la corresponsione di un’indennità pari a quella goduta dal Corpo forestale, disciplinando le missioni e i rimborsi spese, e rinviando ad un successivo decreto la determinazione della dotazione organica.

L’art. 6 istituisce un Comitato permanente di coordinamento dei controlli nel settore agroalimentare, con il compito di: realizzare un coordinamento tra gli organi preposti al controllo nel settore agroalimentare e concertare azioni di lotta alle frodi e controllo del territorio attraverso una programmazione degli interventi. La gestione del Comitato è affidata all'Ispettorato.

L’art. 7 prevede che l'Ispettorato sia incaricato di realizzare un collegamento tra gli indirizzi operativi di coordinamento fissati a livello centrale in seno al Comitato e l'attività di controllo svolta a livello locale, realizzando forme di cooperazione con le regioni.

L’art. 8 istituisce presso l'Ispettorato un centro di raccolta informatizzata dei risultati dei controlli e delle indagini di settore effettuati dai diversi organi di controllo.

L’art. 9 istituisce un Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari, alimentato dalle somme riscosse nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori.

L’art. 10 prevede che l'Ispettorato svolga azioni dirette a verificare la provenienza delle materie prime e a contrastare la commercializzazione dei prodotti esteri come italiani; per raggiungere tali ulteriori finalità, è autorizzato ad indire nuovi concorsi per la copertura delle carenze esistenti nell'organico.

L’art. 11, infine, stabilisce che operino presso l'Ispettorato i seguenti organi: la Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari; il Comitato di valutazione degli organismi di controllo; il Gruppo tecnico incaricato di valutare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti.

Il gruppo tecnico è altresì incaricato di: esprimere un parere sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e sulla adeguatezza delle procedure; monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati; esprimere parere in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati; formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe.

 

Infine, la proposta C. 4209 istituisce (art. 1) l’Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari, attribuendogli il compito di coordinare l'azione dei competenti organismi pubblici nelle indagini amministrative in materia, di intensificare la lotta contro tutti gli illeciti riguardanti le produzioni certificate (DOP, IGP e STG, biologiche) e quelle di qualità nonché di tutelare gli interessi nazionali contro comportamenti irregolari nel settore.

L’art. 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio siano individuate le autorità pubbliche chiamate a far parte dell’Ufficio e sia istituito un Comitato di vigilanza, formato dai vertici delle medesime autorità. Il Comitato definisce le modalità di coordinamento dell'Ufficio, privilegiando le specifiche competenze di ciascuna autorità e ispirandosi ai princìpi della semplificazione amministrativa e della specializzazione delle procedure operative.

L’art. 3 disciplina la figura del Direttore dell'Ufficio, scelto tra gli iscritti in un elenco di candidati, previo invito pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’art 4 riconosce l'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) come soggetto consultivo per le questioni di interesse generale del settore delle produzioni DOP, IGP e STG.

L’art. 5 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole sia istituito un gruppo di lavoro (formato da rappresentanti dei Ministeri competenti) con il compito di acquisire dati sui fenomeni fraudolenti, fornire collaborazione all'Ufficio e all'autorità giudiziaria per il contrasto alle frodi e promuovere altre iniziative per la prevenzione e per il contrasto delle frodi. Il gruppo di lavoro si avvale di un archivio informatico integrato, gestito dall'Istituto poligrafico e implementato tramite i dati provenienti dalla gestione dei sistemi di sicurezza e a cui sono connesse altre eventuali banche dati informatiche.

L’art. 6 prevede che con regolamento del Ministro delle politiche agricole siano definite le modalità per l’integrazione nell’etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico.

L’art. 7 prevede che al finanziamento dell'Ufficio si provveda tramite l'utilizzo di una quota delle entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dalle autorità costituenti l'Ufficio.

L’art. 8 prevede che:

§       consorzi di tutela delle DOP e IGP siano i depositari dei disciplinari di produzione e gli unici soggetti incaricati a fornire interpretazioni dei medesimi (comma 1);

§       l'ordinanza-ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative in materia di prodotti DOP e IGP e i relativi ricorsi debbano essere comunicati anche al consorzio di tutela interessato e debba contenere il termine entro il quale è possibile proporre opposizione.

 

Relazioni allegate

Trattandosi di proposte di iniziativa parlamentare, il testo risulta corredato delle sole relazioni illustrative.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’art. 97 della Costituzione prevede che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Si tratta secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza costituzionale di una riserva di legge relativa, che ammette l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, una volta individuati dalla legge i principi generali della materia.

Si fa presente, al riguardo, che la disciplina del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è attualmente disciplinato dall’art. 4 del regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al DPR 22 luglio 2009, n.129, emanato in ragione di quanto disposto dall’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 117, comma 2, della Costituzione prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva, tra l’altro, nella materia riguardante l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), presentata dalla Commissione europea il 10 dicembre 2010, è volta a rafforzare in un unico strumento legislativo i regimi di qualità esistenti nell'Unione in materia di origine, di indicazioni geografiche protette (DOP e IGP), di specialità tradizionali e indicazioni facoltative di qualità.

 

La proposta, all’articolo 32, che riguarda i controlli ufficiali sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite, dispone che, in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004, siano gli Stati membri a designare l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali relativi alla verifica dell'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità previsti dalla proposta stessa.

I controlli ufficiali riguarderanno la verifica della conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione e la sorveglianza dell'uso di denominazioni registrate per designare prodotti immessi in commercio.

Gli organismi di controllo cui le autorità dei singoli Stati membri possono delegare compiti specifici saranno accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).

 

A livello di Unione europea verrà poi assicurata la supervisione delle attività di controllo degli Stati membri.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

La proposta C.3422 prevede all’art. 1 che le tariffe delle analisi effettuate dall’ICQRF siano stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’economia.

La proposta di legge C. 3537 prevede all’art. 4 che l’individuazione degli uffici dell’Ispettorato sia determinata con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di natura non regolamentare. All’art. 6 viene rinviato ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, avente natura regolamentare, la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento mentre all’art. 8 viene previsto che con regolamento vengano stabilite le modalità di inserimento e trasmissione dei dati di cui al centro di raccolta istituito presso l’Ispettorato. Infine, all’art. 9 si rinvia ad un DPCM la definizione delle quote di risorse intestate al Fondo per la lotta alle frodi da destinare allo stesso mediante rassegnazione.

La proposta di legge C.4209 rinvia ad un DPCM l’individuazione delle autorità pubbliche chiamate a far parte dell’Ufficio per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agroalimentari nonché l’istituzione del Comitato di vigilanza (art. 2). Viene, inoltre, previsto all’art. 5 che con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga istituito un gruppo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto delle frodi e siano determinate le modalità di connessione con le banche dati gestite dagli organismi pubblici competenti in materia. Infine, all’art. 6 viene previsto che con regolamento del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia, vengano definite le modalità per l’integrazione nell’etichetta dei prodotti agricoli ed alimentari con i sistemi di sicurezza realizzati dall’Istituto poligrafico e zecca dello stato.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610  – *st_agricoltura@camera.it

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File: AG0191_0.doc