Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Visti di ingresso per gli studenti stranieri. Anno 2010-2011 - Schema di decreto ministeriale n. 253 (art. 39, co.4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 223 | ||
Data: | 23/09/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
23 settembre 2010 |
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n. 223/0 |
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Visti di
ingresso per gli studenti stranieri.
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Numero dello schema di decreto |
n. 253 |
Titolo |
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno accademico 2010-2011 |
Ministro competente |
Affari esteri |
Norma di riferimento |
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, co. 4 |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione |
15 settembre 2010 |
assegnazione |
16 settembre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
16 ottobre 2010 |
termine per l’emanazione dell’atto |
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Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Lo schema di decreto ministeriale trasmesso per il parere alle Camere, composto da un solo articolo, fissa nel numero di 48.877 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all’estero per l’accesso ai corsi universitari in Italia per l’anno accademico 2010-2011.
Si registra una riduzione di 2.543 unità rispetto alla quota fissata per il precedente anno accademico dal decreto del Ministro degli affari esteri del 9 marzo 2010.
Il numero di visti consentiti viene ripartito in due quote: una per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei (42.482) e l’altra presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (6.395).
Viene specificato che l’accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
L’accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane sono disciplinati dall’articolo 39 del testo unico delle leggi sull’immigrazione approvato con il D.Lgs. n. 286/1998.
Viene sancita in via generale la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l’accesso all’istruzione universitaria ed il diritto allo studio.
L’accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all’estero viene contingentato nei limiti del numero massimo di visti d’ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell’interno; sul relativo schema le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere. Il parere è espresso entro 30 giorni dalla trasmissione (art. 39, co. 4).
L’articolo 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull’immigrazione (approvato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e modificato con il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334) stabilisce più dettagliatamente le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l’anno successivo e per l’emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno:
§ i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell’anno seguente;
§ sulla base dei dati forniti dalle università, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell’interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d’ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio;
§ con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.
Le procedure per l’immatricolazione degli studenti stranieri e universitari sono definite periodicamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordate con i Ministri degli affari esteri e dell'interno. Attualmente sono in vigore le disposizioni per triennio 2008-2011 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente alsuperamento di almeno un esame nel primo anno di corso e di almeno due nei successivi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. In occasione del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti. Ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno sono concessi per la frequenza a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.
La prima applicazione dell’art. 39 del testo unico è avvenuta nel 2000, con la quantificazione di 20.220 visti di ingresso disponibili per l’anno accademico 2000-2001 (D.M. 10 novembre 2000). L’anno successivo il numero massimo di visti è stato fissato in 22.019 unità per l’anno accademico 2001-2002 (D.M. 19 dicembre 2001).
Dopo alcuni anni (il 26 luglio 2005), il Ministro degli affari esteri ha presentato alle Camere, per il prescritto parere, uno schema di decreto per l’anno accademico 2005-2006 che stabilisce il numero di 40.268 visti. Il decreto non risulta pubblicato.
È stato, invece, pubblicato il decreto flussi stranieri per il successivo anno accademico 2006-2007 che fissa in 47.128 il numero massimo di visti: 41.351 per l’accesso all’università e 5.777 alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (D.M. 11 ottobre 2006).
Viceversa, non risulta pubblicato il decreto per il 2007-2008, presentato alle Camere per il parere. Lo schema prevedeva 52.497 visti di ingresso, suddivisi in 46.272 per le università e 6.224 per le altre istituzioni. Peraltro, in sede di presentazione del successivo decreto, la relazione illustrativa segnalava che la mancata emanazione dei decreti per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2008-2009 non aveva inficiato la regolare emissione dei visti ed era stata causata dalla tardiva definizione da parte delle università dei limiti massimi delle domande di iscrizione.
Da ultimo, è stato emanato il decreto flussi stranieri per l’anno accademico 2009-2010, che ha fissato in 51.420 il numero massimo di visti: 45.210 per l’accesso ai corsi universitari e 6.210 presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (D.M. 9 marzo 2010).
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File: ac0549.doc