Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Schema di D.Lgs. n. 226 - (art. 23-bis, co. 10, D.L. 112/2008)
Riferimenti:
DL N. 112 DEL 25-GIU-08   SCH.DEC 226/XVI
Serie: Atti del Governo    Numero: 204
Data: 29/06/2010
Descrittori:
ENTI LOCALI   SERVIZI PUBBLICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Schema di regolamento n. 226

(art. 23-bis, co. 10, D.L. 112/2008)

 

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

n. 204

 

 

 

29 giugno 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – coordinamento: Dipartimento Istituzioni
( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AC0519.doc


INDICE

Quadro normativo

La riforma dei servizi pubblici locali3

La disciplina comunitaria  11

Schede di lettura

Art. 1 (Ambito di applicazione)15

Art. 2 (Misure in tema di liberalizzazione)19

Art. 3 (Norme applicabili in via generale per l’affidamento)23

Art. 4 (Parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)29

Art. 5 (Patto di stabilità interno)33

Art. 6 (Acquisto di beni e servizi da parte delle società cosiddette “in house” e delle società miste)37

Art. 7 (Assunzione di personale da parte delle società cosiddette “in house” e delle società miste)41

Art. 8 (Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione)45

Art. 9 (Principio di reciprocità)51

Art. 10 (Cessione dei beni in caso di subentro)53

Art. 11 (Tutela non giurisdizionale)55

Art. 12 (Abrogazioni e disposizioni finali)57

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica (art. 87)69

Legge 2 aprile 1968, n. 475. Norme concernenti il servizio farmaceutico  70

Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)84

Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 8)87

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)89

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 18)91

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica  96

D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164. Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144  121

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 77, 113, 234-240)157

Legge 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia  168

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (art. 150)200

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 32)202

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 13)205

Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 461)207

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (artt. 18, 23-bis)209

D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv., con mod., Legge 20 novembre 2009, n. 166. Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (art. 15)215

Normativa comunitaria

Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70  221

Attività parlamentare

Camera dei deputati

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (A.C. 2897). Seduta dell’Assemblea del 18 novembre 2009. Ordini del giorno Zeller n. 9/2897/2 e Cota n. 9/2897/7  245

Giurisprudenza costituzionale

Corte Costituzionale. Sentenza 13 – 27 luglio 2004, n. 272  251

Documentazione

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), Segnalazione al Governo ed al Parlamento (ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. E ed F, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) (26 novembre 2008)261

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), Segnalazione ai sensi dell’articolo 6, co. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (3 giugno 2010)275

 

 


Quadro normativo

 


La riforma dei servizi pubblici locali

 

L’articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008 disciplina organicamente il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'intendimento di sostituire la normativa precedente. L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato"; inoltre reca (al comma 10) un'ampia disposizione di delegificazione del settore.

In precedenza, la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali era contenuta principalmente nell’articolo 113 del testo unico degli enti locali del 2000 (D.Lgs. 267/2000). Tale articolo è stato parzialmente abrogato dall’articolo 23-bis (comma 11), con una formula di abrogazione esplicita innominata: “é abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente articolo”, senza indicare espressamente le disposizioni dell’art. 113 da considerare sostituite dalla nuova disciplina. D’altra parte una diversa disposizione (comma 10, lettera m) demanda al regolamento di delegificazione l’individuazione puntuale delle norme abrogate.

Il citato articolo 23-bis è stato successivamente modificato in più punti dall’articolo 15 del decreto legge 135/2009 (convertito dalla legge 166/2009).

 

Il quadro costituzionale delle competenze

 

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’intervento del legislatore statale nella materia dei servizi pubblici locali, di per sé ascritta alla competenza residuale delle regioni, si giustifica in forza della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza  (sentenza 307/2009; v. anche sentenze n. 272/2004 e n. 29/2006).

Secondo l’interpretazione della Corte, infatti, la tutela della concorrenza costituisce materia-funzione di competenza esclusiva dello Stato che non ha un’estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma riveste carattere trasversale (cfr. sentenza n. 407/2002), intrecciandosi con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese. Al fine di valutare se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato appare necessario basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza (sentenza n. 272/2004).

 

Sulla base della considerazione che la Costituzione pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza, la Corte ha riconosciuto la legittimità di interventi delle Regioni più rigorosi, dal punto di vista della tutela della concorrenza, rispetto alle norme statali, in quanto riconducibili alla competenza residuale propria delle Regioni relativa ai servizi pubblici locali (sentenza n. 307/2009).

 

Ambito di applicazione e finalità della riforma

L’articolo 23-bis disciplina, dunque, l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale (comma 1).

Finalità ulteriore è quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.

Ai sensi dello stesso comma 1 le disposizioni in esame si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

Successivamente, tuttavia, sono state di fatto esclusi diversi settori dall’ambito di applicazione della riforma, o, più precisamente, sono state espressamente fatte salve le norme vigenti in tali settori.

Dapprima è stato escluso il settore della distribuzione del gas naturale con la legge 99/2009, art. 30, comma 25. In seguito il citato art. 15 del decreto-legge 135 ha escluso i settori della distribuzione di energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale e della gestione delle farmacie comunali.

Tali settori pertanto continuano ad essere regolati dalle specifiche norme vigenti, ossia:

§      gas naturale, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222);

§      energia elettrica, decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239;

§      trasporto ferroviario, decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422:

§      farmacie comunali, legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

L’art. 15 del decreto-legge 135 (comma 1-ter) contiene un esplicito riferimento al settore idrico: viene precisato che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 23-bis “devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio”.

La reale portata dell’estensione della nuova disciplina ai singoli settori è comunque demandata al regolamento di attuazione che dovrà individuare le nuove norme che possono essere applicate ai servizi pubblici di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua (comma 10, lett. d).

 

L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali

Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali sono previste tre modalità di affidamento; le prime due, definite “ordinarie” prevedono il ricorso a procedure di evidenza pubblica;la terza, in deroga alle modalità ordinarie, senza gara attraverso un affidamento diretto (cd. “in house).

 

Anche l’art. 113 (comma 5) prevedeva tre tipologie di soggetto affidatario:

§         società di capitali scelte con gara;

§         società miste pubblico - private, in cui il socio privato è scelto mediante gara;

§         società interamente pubbliche con modalità in house.

 

Il comma 2, come accennato, prevede il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, quale modalità ordinaria, a imprenditori o società, in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato della Comunità europea e dei principi generali sui contratti pubblici..

Tale modalità riproduce la prima delle tre tipologie previste dall’art. 113, con una sostanziale differenza: viene rimosso il requisito della costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata disciplinate dall’art. 2325 e seguenti del codice civile) e viene esplicitamente consentita la partecipazione alle gare di singoli imprenditori e delle società di qualunque tipo, anche le società di persone - quali società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice - in precedenza escluse.

 

Con tale modifica viene recepito un principio posto dalla giurisprudenza europea: la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito, infatti, che alcune norme interne, tra cui il citato comma 5 dell’art. 113, sono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto “impediscono ad operatori economici di presentare offerte, soltanto per il fatto che tali offerenti non abbiano la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali. Il giudice nazionale, in tal caso, è obbligato a dare un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, a disapplicare ogni disposizione di diritto interno contraria a tali prescrizioni"[1].

 

La seconda modalità ordinaria, prevista dal comma 2, è stata introdotta dal’articolo 15 del decreto-legge 135 e consiste nella possibilità di affidare il servizio a società “miste” (vale a dire a partecipazione pubblica e privata), purché :

§      la selezione del socio privato avvenga mediante gara, agli stessi principi già invocati per la le gare tra società non miste[2];

§      tali gare devono essere “a doppio oggetto”, vale a dire comprendenti:

-       la qualità di socio;

-       l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

§      al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

 

Il comunicato del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2009, nel corso del quale è stato approvato il decreto-legge 135, evidenzia come tale previsione sia in linea con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008[3] sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (PPPI).

 

Il comma 3 prevede la possibilità di affidamento diretto secondo la procedura in house” in deroga alle modalità di affidamento ordinario stabilite dal comma precedente, alle seguenti condizioni:

§      la presenza di situazioni eccezionali che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato;

§      l’affidamento è possibile solo a favore di società totalmente partecipate dall'ente locale;

§      previsione per cui dette società devono avere i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione “in house”;

§      previsione per cui siano comunque rispettati i principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

 

L’ultimo riferimento (al “controllo analogo” ed alla “prevalenza dell'attività svolta dalla società con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”) evoca le condizioni alle quali una ormai copiosa giurisprudenza comunitaria, seguita da una pure ampia giurisprudenza nazionale, sottopone la possibilità di affidare direttamente (“in house”) i servizi locali, senza procedere a gara.

 

La Corte di giustizia CE, Sez. III, sentenza 10 settembre 2009 n. C-573/07 ha affermato: “L’applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica espressione, è tuttavia esclusa qualora, al contempo, l’ente locale che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’ente aggiudicatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e detto ente realizzi la parte più importante della sua attività con l’autorità o le autorità che lo controllano.”

Sui criteri intepretativi delle due condizioni, si veda, nel diritto interno, Consiglio di Stato, Sentenza n. 5082/2009.

 

Il comma 4 detta alcune condizioni per l’esercizio della deroga di cui al comma 3, prevedendo che, nei casi di affidamento diretto l'ente affidante debba dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e debba trasmettere una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della relazione. In caso di scadenza di tale termine, è previsto il silenzio-assenso. Il parere è richiesto se il valore economico dell’affidamento supera determinate soglie da definire con il regolamento di attuazione (articolo 4-bis).

Il contenuto della relazione e le modalità di trasmissione sono state individuate nella Comunicazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 ottobre 2009.

 

Collegato con i commi 3 e 4, il comma 9 introduce alcune limitazioni per i soggetti affidatari diretti (vedi oltre).

La proprietà delle reti

Il comma 5 prevede che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione possa essere affidata a soggetti privati.

L’art. 113 del testo unico contiene una articolata disciplina che distingue tra proprietà delle reti, gestione delle stesse ed erogazione del servizio.

La modalità ordinaria consiste nell’esercizio congiunto della gestione delle reti e degli impianti con l’erogazione del servizio. Alle singole discipline di settore è demandata la definizione dei casi in cui le due attività possano essere svolte separatamente e in tal caso viene definita una disciplina speciale (art. 113, co. 2, 3, 5-ter).

Riguardo questo profilo, l’articolo 23-bis sembra non interferire con la normativa previgente, in quanto non distingue tra gestione delle reti e erogazione del servizio limitandosi a stabilire il principio di non esclusione della gestione privata delle reti, già presente nell’art. 113. L’unico riferimento in materia è contenuto nel comma 9 laddove si vieta l’esercizio di altre attività ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, qualora sia separata dall’erogazione del servizio.

Sembrerebbe, dunque, che le disposizioni dell’art. 113 sopra citate non siano incompatibili con la nuova disciplina e che, pertanto, debbano rimanere in vigore.

Relativamente alla proprietà delle reti, invece, la norma in esame sembrerebbe introdurre un principio, quello dell’obbligo della proprietà pubblica delle reti, che innova la normativa previgente. Infatti, l’art. 113, al comma 2, si limita a vietare agli enti locali di cedere le proprietà delle reti e degli impianti, senza pregiudicare la possibilità da parte dei privati di possedere reti di distribuzione o di realizzarne di nuove. Tanto è vero che lo stesso art. 113 (comma 14) contempla espressamente tale ipotesi stabilendo che se le reti sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, essi possono esercitarne anche la gestione ad alcune precise condizioni.

Le multiutility

Il comma 6 riguarda l'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi pubblici locali, che viene consentito ad una duplice condizione:

§         che venga esperita una gara;

§         che possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

La durata dell'affidamento simultaneo non può essere superiore alla durata media, calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

 

Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con la Conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i diversi servizi (comma 7), a condizione del rispetto di una serie di parametri di natura funzionale.

E' anche previsto il rispetto della normativa settoriale che, ai sensi del comma 1, sembrerebbe doversi identificare in quella che eventualmente residui dal confronto con la prevalente disciplina qui dettata.

La disciplina transitoria

I commi 8 e 9, delineano nel complesso un articolato sistema transitorio.

Il comma 8 stabilisce il regime transitorio degli affidamenti “in house” di seguito descritto:

§      le gestioni “in house” conformi ai principi comunitari, esistenti al 22 agosto 2008, cessano automaticamente ed improrogabilmente il 31 dicembre 2011, a meno che le amministrazioni, entro tale data, non acquisiscano con gara pubblica un socio privato con una quota almeno pari al 40%; in questo caso le gestioni cessano alla scadenza indicata nel contratto;

§      le gestioni affidate senza gara a società miste, qualora vi sia stata gara per la selezione del socio nel rispetto dei principi stabiliti dalla disciplina ordinaria (di cui alla lettera a) del comma 2), ma che non abbiano avuto il “doppio oggetto” (qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio) cessano anch’esse automaticamente ed improrogabilmente al 31 dicembre 2011;

§      le gestioni rientranti nella fattispecie precedente, affidate però con gare a  “doppio oggetto” non decadono, ma cessano alla scadenza prevista;

§      gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono sottoposti a due diversi regimi:

-       cessano alla scadenza prevista gli affidamenti per i quali la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, con gare o con forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015, oppure al 40% entro il 30 giugno 2013;

-       negli altri casi, gli affidamenti cessano improrogabilmente ed automaticamente al 30 giugno 2013 (per le società in cui il socio pubblico non ha ridotto entro questa data la sua quota nemmeno del 40%) o al 31 dicembre 2015 (per le società in cui il socio pubblico non ha ridotto entro questa data la sua quota almeno del 30%);

§      tutte le altre gestioni (che non rientrano nei casi precedenti) cessano automaticamente entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

 

Il comma 9 riguarda i divieti posti in capo ai titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara, divieti che escludono la possibilità di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Il divieto vale per:

§      le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, o di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero “in house”;

§      le società miste, affidatarie ai sensi del comma 2, lettera b);

§      i soggetti che gestiscono le reti e gli impianti e che non svolgono attività di erogazione dei servizi.

Sono espressamente escluse dal divieto:

§         le società quotate in mercati regolamentati;

§         il socio privato di società miste selezionato con gara pubblica.

Il divieto opera per tutta la durata della gestione e alla cessazione del servizio le società già affidatarie dirette possono partecipare alle gare pubbliche su tutto il territorio nazionale.

Il regolamento di attuazione e le abrogazioni

Il comma 10 autorizza la delegificazione di una serie di ambiti inerenti l'attività di servizio pubblico locale, in house e non.

Il Governo è conseguentemente autorizzato ad emanare - entro il 31 dicembre 2009 - uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il seguente procedimento:

§         proposta del Ministro per i rapporti con le regioni;

§         parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali;

§         parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L’art. 17, co. 2, legge 400/1988 prevede che la norma che autorizza la delegificazione determini le norme generali regolatrici della materia. Il comma in esame reca piuttosto un’elencazione delle finalità degli emanandi regolamenti:

§         assoggettare gli affidatari “in house” al patto di stabilità interno e le società “in house” e le società a partecipazione mista alle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e per l’assunzione di personale; si tratta in sostanza di tratti pubblicistici attribuiti a carico delle "meno private" tra le società di servizi;

§         consentire ai comuni con minor popolazione residente di ricorrere a servizi pubblici locali in forma associata;

§         distinguere "nettamente" tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

§         "armonizzare" la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando, come accennato, le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

§         applicare il principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

§         limitare i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

§         prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

§         disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

§         prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

§         individuare espressamente le norme abrogate.

 

Il comma 11 – come già ricordato - dispone l’abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (testo unico sugli enti locali) recante la disciplina in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle parti incompatibili con la normativa introdotta.

 

Il comma 12 fa salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 112/2008 (22 agosto 2008).

La disciplina comunitaria

Il Trattato di Lisbona introduce una specifica base giuridica per l’intervento dell’UE in materia di servizi di interesse generale. In particolare, l’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’UE stabilisce che, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale e del loro ruolo ai fini della promozione della coesione sociale e territoriale, l'UE e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a princìpi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Spetta al Parlamento europeo ed al Consiglio, stabilire tali principi e condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

A questo proposito il protocollo n. 26 allegato al Trattato di Lisbona stabilisce che i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale comprendono in particolare:

·       il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;

·       la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;

·       un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

E’ fatta salva la facoltà degli Stati membri di fornire, commissionare ed organizzare servizi di interesse generale non economico.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 10 giugno 2010 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, che si concluderà il 10 settembre 2010, sull’applicazione di un pacchetto di misure adottato nel 2005al fine di chiarire le condizioni in base alle quali i finanziamenti statali dei servizi di interesse economico generale (SIEG) possano essere compatibili con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Il pacchetto comprende:

L’adozione di tali misure fa seguito alla sentenza Altmark (causa C-280/00), emessa dalla Corte di giustizia nel luglio 2003, nella quale si stabilisce che le compensazioni per la fornitura di servizi di interesse generale non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’UE, a condizione che siano soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri: 1) il beneficiario sia incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro; 2) i parametri per il calcolo della compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; 3) la compensazione non ecceda i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (può tuttavia comprendere un ragionevole profitto); 4) il beneficiario venga selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non ecceda i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.


Schede di lettura

 


 

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di seguito denominato “articolo 23-bis”, si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati “servizi pubblici locali”.

2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell’articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:

a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;

c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

e) i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 1 definisce, al comma 1, l’ambito di applicazione del regolamento in esame, adottato in attuazione del comma 10 dell’art. 23-bis del D.L. n.112/2008[4], con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica (si veda in proposito la scheda sul quadro normativo).

 

Il comma 2, che riguarda la gestione del servizio idrico integrato, ribadisce principi già affermati dall’art. 15, comma 1-ter, del D.L. n. 135/2009, cioè l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.

 

Il comma 1-ter del citato art.15 del D.L. n. 135/2009 pone i suddetti principi specificando che il governo pubblico delle risorse idriche debba aver riguardo alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), nonché alla garanzia del diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

 

Il comma 3 esclude dall’applicazione del regolamento in oggetto:

a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;

c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

e) i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006.

 

Le lettere da a) a d) di tale comma definiscono l’ambito applicativo del regolamento richiamando le esclusioni già menzionate dall’art. 23-bis, comma 1, così come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 135/2009.

 

L’articolo 23-bis, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 135/2009, aveva previsto, in via generale, che le disposizioni da esso recate si applicassero a tutti i servizi pubblici locali con prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili, con ciò modificando profondamente l’assetto precedente (le maggiori attività di erogazione di servizi pubblici locali, per effetto di normativa settoriale ad hoc, risultavano di fatto escluse dall’ambito di applicazione delle norme dell’art.113 del TUEL) e contribuendo a chiarire il rapporto tra disciplina generale e norme di settore. La reale portata dell’estensione della nuova disciplina ai singoli settori veniva tuttavia demandata al regolamento di attuazione che doveva individuare le nuove norme da applicare ai servizi pubblici di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua (comma 10, lett. d).

 

La lettera e) reca un’esclusione non prevista dal citato art. 23 bis, relativa ai servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti ex art. 13 del D.L. n. 223/2006.

 

Tale disposizione, inserita in provvedimento recante norme sulla riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, pone limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o anche misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione, tra l’altro, dei servizi pubblici locali ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. In particolare, tali società debbono, difatti, operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti; non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; non possono partecipare ad altre società o enti e sono ad oggetto sociale esclusivo. Finalità esplicita di tali disposizioni è, dunque, quella di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza del mercato e di assicurare la parità degli operatori.

 

Considerato che l’esclusione prevista dalla lettera e) non rientra tra quelle disposte dal citato art. 23-bis e che i servizi in questione non hanno natura di servizi pubblici locali, andrebbe chiarita la portata della disposizione.

 

L’articolo 23-bis, comma 10, lettera d), che determina le finalità cui il Governo deve attenersi nell’adozione del regolamento di delegificazione in esame, prevede l’armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua.

Il regolamento in esame non procede in tal senso, escludendo espressamente dal proprio ambito di applicazione i settori del gas, dell’energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale.

 

 

 


 

Art. 2
(Misure in tema di liberalizzazione)

1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l’attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Tale verifica è svolta periodicamente e comunque prima di procedere al conferimento della gestione dei predetti servizi.

2. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

3. All’attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

4. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 2, recante misure in materia di liberalizzazione, al comma 1, demanda agli enti locali il compito di verificare, periodicamente e comunque prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, la fattibilità di una gestione concorrenziale dei servizi stessi, delimitando l’attribuzione dei diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, allorché non sia diversamente previsto dalla legge.

 

L’articolo in esame è volto a dare attuazione alla lett. g) dell’art. 23-bis, comma 10, il quale, si ricorda, autorizza la delegificazione di una serie di ambiti inerenti l'attività di servizio pubblico locale, in house e non. Più specificamente, tra le finalità che gli emanandi regolamenti sono tenuti a perseguire, si prescrive la limitazione dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici localisecondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, liberalizzando in via generale le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale.

 

Il comma 2 stabilisce che gli enti locali, al fine di assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscano gli obblighi di servizio pubblico, qualora sia necessario, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenuto conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

 

In merito a tale comma la Conferenza Unificata, in sede di esame del provvedimento, ha segnalato l’opportunità di inserire, nell’ambito del secondo periodo, le parole “dagli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti” dopo la parola “periodicamente”.

 

Ai sensi del comma 3, si prevede l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9 della legge 287/1990 a seguito dell’attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali.

 

Il successivo comma 4 prescrive, infine, che i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della medesima legge 287/1990.

Non sono richiamate altre disposizioni del citato art. 8, quali quelle di cui al comma 2 quinquies e 2 sexties in tema di poteri dell’Antitrust.

 

Si ricorda che la richiamata legge n. 287/90,recanteNorme per la tutela della concorrenza e del mercato, ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE (ora artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)[5], provvedendo ad individuare tre fattispecie anticoncorrenziali vietate (intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche), nonché all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'art. 10 della legge stessa.

L'Autorità esercita poteri ispettivi e di indagine per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione, di cui agli articoli da 2 a 6 della legge. La legge collega le procedure per l'esercizio dei poteri istruttori, di diffida e sanzionatori specificatamente ad ognuna delle tre fattispecie individuate.

L’articolo 8 della legge 287/90, in particolare, rientra tra le disposizioni del Titolo I, relativo alla disciplina delle tre fattispecie anticoncorrenziali da esso individuate. In particolare l’articolo stabilisce che la disciplina di cui al predetto Titolo si applica alle imprese, sia private che pubbliche o a prevalente partecipazione statale (comma 1), ad esclusione di quelle che per legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio su mercato (comma 2). Il medesimo comma 2 dell’articolo, tuttavia, precisa che l’esclusione dall’applicazione delle norme si limita a quanto strettamente connesso all’adempimento dei compiti specifici assegnati alle suddette imprese. La normativa illustrata rimette quindi all’Autorità Antitrust la valutazione dei casi in cui concretamente le attività delle imprese pubbliche o operanti in regimi di monopolio ricadono o restano escluse dall’applicabilità della disciplina di tutela della concorrenza.

L'articolo 11 della legge n. 57/2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati)ai commi 1, 2, 3 e 4 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tutela della concorrenza. Il comma 3 di tale legge ha disciplinato espressamente i limiti e le condizioni entro cui le imprese che per disposizioni di legge esercitano servizi di interesse generale o operano in regime di monopolio possono svolgere attività in mercati deregolamentati collegati a quelli in cui operano in posizione oggettivamente dominante.

In particolare il suddetto comma ha integrato la disciplina di cui all’articolo 8 della legge 287/90 nei seguenti termini:

a)       imponendo di operare mediante società separate alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del comma 2, (comma 2-bis);

b)       prevedendo che la costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti in mercati diversi siano soggette a preventiva comunicazione all’Autorità Antitrust (comma 2-ter);

c)       introducendo un obbligo di parità di trattamento tra le imprese partecipate o controllate e le altre imprese direttamente concorrenti in mercati diversi, consistente nel rendere accessibili, a condizioni equivalenti, i beni e servizi, anche informativi, di cui l’impresa disponga in via esclusiva in dipendenza della sua attività di gestione, per legge, di servizi di interesse economico generale o in regime di monopolio (comma 2-quater);

d)       estendendo i poteri istruttori e sanzionatori dell’Autorità Antitrust alle ipotesi di cui ai commi precedenti (comma 2-quinquies) e stabilendo una specifica sanzione pecuniaria fino a 100 milioni di lire (51.645,69 euro) per il caso in cui l’impresa non proceda alle comunicazioni di cui al comma 2-ter (comma 2-sexies).

L’articolo 9 della legge 287 disciplina l’autoproduzione di beni o di servizi stabilendo che la riserva per legge allo Stato o ad un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata di gestire attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta il divieto per i terzi di produrre i suddetti beni o servizi per uso proprio o della società controllante e delle società controllate.

L'autoproduzione non è consentita qualora la riserva di legge sia stabilita per motivi di ordine e sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonché – salvo concessione - per il settore delle telecomunicazioni.

 

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha osservato come, data la rilevanza della questione connessa alle misure di liberalizzazione, sarebbe stato opportuno inserire dei criteri puntuali e definiti circa le verifiche che gli enti locali sono chiamati ad operare dalla norma in questione. Al contrario, secondo i giudici di Palazzo Spada, l’articolo in questione si limita a rimettere la scelta agli enti locali senza fornire un quadro di riferimento concretamente legato ai dati economici di mercato.

A fronte di tali mancanza, il Consiglio ha suggerito di modificare la disposizione richiedendo che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l’attribuzione di diritti di esclusiva ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

In seguito a quanto sopra si è raccomandato, tra l’altro, che all’esito della verifica l’ente adotti una delibera quadro che illustri l’istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

 

 

 

 


 

Art. 3
(Norme applicabili in via generale per l’affidamento)

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all’articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge statale e regionale, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

2. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all’articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

3. Al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni di cui all’articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell’articolo 10, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

5. I rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

L’articolo 3, al comma 1, prevede che le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all’articolo 23-bis, comma 2, siano indette nel rispetto dei parametri connessi a standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge statale e regionale, ove esistente, nonché dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

 

In merito a tale norma la Conferenza Unificata, in sede di esame del provvedimento, ha espresso l’utilità di sopprimere le parole “statale e regionale”.

 

Secondo la relazione illustrativa la disposizione è volta a dare attuazione alla lett. d) del comma 10 del più volte citato art. 23-bis, ai sensi del quale il Governo adotta uno o più regolamenti al fine di armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua.

La rubrica dell’articolo fa inoltre riferimento alle norme applicabili in via generale per l’affidamento.

 

Andrebbe in proposito chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo in esame: secondo la relazione illustrativa, esso dovrebbe essere applicabile in via generale ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma l’articolo 1 del regolamento in esame esclude espressamente dall’ambito di applicazione del testo ai settori del gas, dell’energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale.

 

 

Il comma 2 prescrive che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica ex art. 23-bis, comma 2, lettera a), in assenza di specifici divieti previsti dalla legge.

 

In relazione a quanto sopra esposto la norma, come menzionato dalla relazione illustrativa, è volta a chiarire, anche in considerazione di uno specifico ordine del giorno approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati in sede di conversione in legge dell’art.15 del D.L. n.135/2009[6], che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica ex art.23-bis, co.2, lett.a), sempre che non sussistano divieti particolari previsti dalla legge.

Occorre ricordare che la parte III del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 reca la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, vale a dire nei settori del gas, dell’energia termica e dell’elettricità; dell’acqua; dei servizi di trasporto e postali; in quelli relativi alla prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi; nonché nel settore di porti e aeroporti. Tale disciplina si applica, ai sensi dell’art. 207, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli artt. 208-213 (vale a dire, le attività nei settori citati);

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli artt. 208-213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi  concessi loro dall’autorità competente.

 

I commi 3 e 4 recano una serie di prescrizioni relative all’indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici locali, volte a garantire il rispetto dell’assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Più specificamente, il comma 3 stabilisce che il bando di gara o la lettera di invito:

§      escluda che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

§      assicuri che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

§      indichi, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

§      possa prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

§      preveda che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

§      indichi i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni di cui all’articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell’articolo 10, comma 2.

 

Si ricorda che l’art. 69 del Codice dei contratti pubblici prevede condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito, in attuazione dell’art. 26 della direttiva 2004/18 e dell’art. 38 della direttiva 2004/17, applicabili a tutti i tipi di contratti (nei settori ordinari e speciali). Viene disposto, infatti, che le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri. Tali condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità dei contratti pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

Nell’eventualità di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, le gare devono essere indette con le modalità di cui all’art. 224, ovvero mediante bandi di gara o avvisi periodici (qualora l'appalto venga aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza pubblicazione di un bando di gara) con i quali  vengono invitati gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto. Inoltre, sia i bandi di gara che gli avvisi periodici dovranno contenere una serie di informazioni essenziali indicate negli Allegati XIII (per i bandi di gara relativi alle procedure aperte, ristrette e negoziate), XIV (per gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali) e XV A (per gli avvisi periodici) diverse a seconda che si tratti di contratti di servizi o di forniture e lavori.

Pertanto l’articolo in esame, in particolare i commi 3 e 4 sui contenuti dei bandi di gara o lettere di invito, sembrerebbe introdurre ulteriori prescrizioni specifiche oltre al contenuto obbligatorio previsto per gli appalti nei settori speciali all’art. 224 del Codice al fine, come sottolinea la relazione illustrativa, di garantire il rispetto dell’assetto concorrenziale dei mercati interessati.

 

Il comma 4, in particolare, statuisce che, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. gare a doppio oggetto), il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

§      i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

§      il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2;

§      siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

 

Il Codice dei contratti pubblici disciplina i criteri di selezione qualitativa delle offerte e degli offerenti per i contratti nei settori speciali agli artt. 230 e seguenti. In particolare l’art. 233 prevede i criteri di selezione qualitativa rispettino i principi desumibili dagli artt. da 39 a 50 dello stesso Codice che dettano, tra l’altro, i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale degli esecutori di lavori pubblici. Lo stesso art. 233 precisa, inoltre, che gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo comunque secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

 

Il comma 5 demanda ad appositi contratti di servizio allegati ai capitolati di gara, la regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione di reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie, restando ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

In merito a tale previsione si ricorda che il comma 11 dell’art. 113 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Anche in ordine a tale disposizione il Consiglio di Stato è intervenuto segnalando come il citato articolo 113, comma 11, di cui è disposta l’abrogazione, si riferisce ai contratti di servizio, cioè a materia propria delle fonti primaria, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione, motivo per il quale sembrerebbe opportuno mantenere inalterato sul punto l’assetto vigente, con conseguente esclusione dell’abrogazione.

 

Si rileva che gli obblighi contemplati dai contratti di servizio previsti dal comma 5 dell’articolo in esame hanno contenuto necessario, a differenza degli obblighi di servizio pubblico cui fa riferimento il comma 2 dell’art. 2: sembra opportuno un approfondimento in merito al tenore degli obblighi previsti da entrambe le disposizioni considerato che, per quelli cui si riferisce l’art. 2, comma 2, sono previste compensazioni economiche eventuali in favore delle aziende esercenti i servizi pubblici locali.

 


 

Art. 4
(Parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro. Il detto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità.

2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l’ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta “in house” non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:

a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell’ente affidante o altro ente pubblico;

b) al reinvestimento nel servizio almeno dell’80 per cento degli utili per l’intera durata dell’affidamento;

c) all’applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;

d) al raggiungimento di costi operativi medi annui con un’incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.

3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall’ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.

4. L’effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato annualmente dall’ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l’ente procede alla revoca dell’affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2.

 

 

L’articolo 4, al comma 1, definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’art. 23-bis, comma 4 del D.L. n.112/2008.

 

Il citato comma 4 dell’art.23-bis stabilisce che, nei casi in cui in deroga alle modalità di affidamento ordinario non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

 

In particolare tale rilevanza si realizza se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento supera la somma complessiva di 200 mila euro, anche se, precisa la norma, il detto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità.

 

Come anticipato (cfr. scheda art. 2), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) è stata istituita con la legge n. 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

La legge attribuisce all'Autorità i seguenti poteri:

§         poteri ispettivi e di indagine;

§         poteri sanzionatori;

§         poteri di segnalazione e consultivi.

In particolare il richiamato articolo 21 della legge 287/90 disciplina i poteri di segnalazione al Parlamento e al Governo. A tal fine l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime inoltre parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

L’articolo 22 disciplina l’attività consultiva, prevedendo che l'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati.

 

In ordine a quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato ha voluto precisare che l‘impatto di siffatta previsione non appare razionale dato che, da un lato sarebbero assoggettati al parere gli affidamenti di servizi di modesto valore economico nei comuni con popolazione superiore a 50.000 persone; dall’altro vi sarebbero sottratti la maggior parte dei servizi locali affidati dai comuni di piccole e medie dimensioni.

Il primo effetto, sempre a detta del Consiglio di Stato produrrebbe un inutile sovraccarico dell’Autorità garante, il secondo contrasterebbe proprio con la funzione del parere di cui all’articolo 23-bis, comma 4, che è di garantire l’eccezionalità dell’affidamento diretto, attraverso uno scrutinio di tipo tecnico sulle scelte dell’ente locale, sovente guidate da motivazioni politiche. Pertanto lo stesso organo ha voluto suggerire di modificare il testo di modo che il parere di cui all’articolo 23-bis, comma 4, risulti obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento superi la somma complessiva di:

200.000 euro annui, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità;

50.000 euro annui, qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50.000 unità.

 

Il comma 2 stabilisce che, nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l’ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta “in house” non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:

§      alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell’ente affidante o altro ente pubblico;

§      al reinvestimento nel servizio almeno dell’80 per cento degli utili per l’intera durata dell’affidamento;

§      all’applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;

§      al raggiungimento di costi operativi medi annui con un’incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.

 

Ai sensi del comma 3, nel rendere il parere di cui al comma 1, si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall’ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.

 

Il comma 4 stabilisce che l’effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato annualmente dall’ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima authority, l’ente procede alla revoca dell’affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2.

 

 

 


 

Art. 5
(Patto di stabilità interno)

1. Al patto di stabilità interno sono assoggettati gli affidatari cosiddetti “in house” di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 3 e 4.

2. Gli enti locali sono responsabili dell’osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

3. Le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite con il decreto interministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 5, comma 1, assoggetta al patto di stabilità interno i soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali ai sensi dall’articolo 23-bis, commi 3 e 4, del decreto legge n. 112/2008.

 

Sono affidatari in house, ai sensi delle disposizioni richiamate, le società a capitale interamente pubblico partecipate dall'ente locale, alle quali, in deroga alle modalità di affidamento ordinario (procedura competitiva ad evidenza pubblica cui partecipano società in qualunque forma costituite, ovvero società a partecipazione mista pubblica privata) e nel caso di situazioni eccezionali, è affidata, in quanto aventi i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario, la gestione diretta, cosiddetta “in house”, del servizio pubblico locale.

Nei casi di affidamento diretto della gestione a tali società, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e contestualmente trasmettendo una relazione in merito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso il termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Il comma 8 dell’articolo 23-bis disciplina inoltre il regime transitorio degli affidamenti non conformi alla sopra citata disciplina, come interamente sostituito dall’articolo 15 del decreto legge n. 135/2009. Tale regime pone specifiche scadenze per le gestioni non conformi[7].

 

L’articolo in esame costituisce attuazione dell’articolo 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del D.L. n. 112/2008, il quale demanda al regolamento governativo di attuazione della disciplina sui servizi pubblici locali l’assoggettamento dei soggetti affidatari cd. in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze previste nel periodo transitorio.

 

L’articolo 5 si limita peraltro a prevedere un generale obbligo di assoggettamento degli affidatari cd. in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, senza operare differenziazioni sulla base delle scadenze previste nel periodo transitorio, come invece richiesto dal richiamato art. 23-bis, comma 10, lettera a).

 

Il comma 2 dispone che gli enti locali sono responsabili dell’osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno da parte dei soggetti affidatari in house al cui capitale partecipano.

 

A seguito del parere reso dalla Conferenza unificata in data 29 aprile 2010, si segnala come la stessa abbia indicato di procedere alla correzione del suddetto comma nel senso che gli enti locali vigilino sull’osservanza dei vincoliderivanti dal patto di stabilità interno, espungendo il riferimento alla loro responsabilità,.

 

Il comma 3 demanda la definizione delle modalità e della modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società affidatarie in house all’apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, già previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008, che ha disposto l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero svolgenti funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero svolgenti attività nei confronti della P.A. a supporto di funzioni amministrative pubblicistiche.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 18, comma 2-bis, tale decreto avrebbe dovuto essere adottato - di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali - entro il 30 settembre 2009.

Alla data attuale il decreto non risulta ancora essere stato emanato.

 

Al riguardo, si rileva che, ai fini di un concreto assoggettamento al patto di stabilità interno delle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali, appare essenziale la definizione di un bilancio consolidato tra enti locali e società partecipate.

 

Tale materia è oggetto di uno specifico criterio direttivo, che non ha ancora trovato attuazione, contenuto nella legge di delega n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, che all’articolo 2, comma 2, lettera h) – come novellato dall’articolo 2 della legge di contabilità n. 196/2009 - nel delineare un processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali prevede specificatamente “l’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune”; nonché di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica.

 

Anche in ordine al comma 3 la Conferenza unificata ha proposto una modifica in conseguenza della quale le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 siano definite in sede di attuazione di quanto previsto dall’art.2, comma 2, lett. h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) in materi di bilancio consolidato.

Si segnala, altresì, che la Corte dei Conti, in sede consultiva (Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, delibera 14/2010/SRCPIE/PAR del 2 marzo 2010) ha precisato che l’applicazione del patto di stabilità alle società a partecipazione pubblica intera o di controllo dell’ente locale è condizionato alla definizione delle modalità e della relativa modulistica. Conseguentemente, non può farsi derivare, dalle citate norme (articolo 18, comma 2-bis e articolo 23-bis, comma 10 del D.L. n. 112/2008) l’obbligo, in capo agli enti controllanti, di valutare il rispetto del patto di stabilità attraverso un bilancio consolidato funzionale ad un’analisi della situazione finanziaria della società unitamente a quella dell’ente locale.

La Corte ha, peraltro, segnalato come il bilancio consolidato sia un valido strumento per conoscere e valutare la situazione finanziaria, oltre che economica e patrimoniale, degli enti che consolidano i conti. Parimenti, in altra sede, ha sottolineato l’esigenza di tener conto, comunque, dei risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria (in termini di ammontare di spese e di debito), insieme a quelli dell’ente locale, al fine di evitare il formarsi di situazioni occulte di debito destinate a gravare sulla collettività pubblica (cfr. Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 17, del 13 ottobre 2006). D’altronde, prosegue la Corte, “i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni sul bilancio dell’ente locale che può essere considerato anche alla stregua di un’azienda capogruppo (holding) che, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di ciascuna partecipata, è in grado di pervenire alla redazione del bilancio consolidato” (cfr. Sezione Regionale di controllo per la Puglia, Del. n. 15/PAR/2008)

Per ciò che concerne i vigenti strumenti di monitoraggio da parte dell’ente locale sui soggetti partecipati, si ricorda, infine, che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) stabilisce, all’articolo 152, comma 2 che “il regolamento di contabilità degli enti locali assicura, di norma,la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi”; e, all’articolo 172, comma 1, lettera b), include, tra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione dell’ente locale, anche “le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali, costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce”.

L’articolo 230, comma 6, TUEL prevede, infine, che il regolamento di contabilità possa prevedere la compilazione del conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne.

 

 


 

Art. 6
(Acquisto di beni e servizi da parte delle società cosiddette “in house” e delle società miste)

1. Le società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

2. L’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta secondo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre condizioni stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

 

 

L’articolo 6, al comma 1, prevede l’applicazione delle norme del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), per l’acquisto di beni e servizi da parte delle società “in house” e delle società miste affidatarie di servizi pubblici locali.

 

In merito all’articolo in esame, si ricorda che ai sensi dell’articolo 23-bis comma 10 lettera a), il Governo adotta uno o più regolamenti al fine di, tra le altre, prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate in relazione al regime transitorio di cui al comma 8, e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale.

Con il Codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. 163/2006 sono state unificate in un unico testo, in recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, le discipline relative ai contratti in materia di lavori, servizi e forniture.

Si segnala, in particolare, che la parte III del Codice reca la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, vale a dire nei settori del gas, dell’energia termica e dell’elettricità; dell’acqua; dei servizi di trasporto e postali; in quelli relativi alla prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi; nonché nel settore di porti e aeroporti.

La citata parte si applica (ai sensi dell’art. 207), nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli artt. 208-213 (vale a dire, le attività nei settori citati);

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli artt. 208-213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi[8] concessi loro dall’autorità competente.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica le condizioni per l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, prevedendo che tali norme siano applicabili solo se la scelta del socio privato è avvenuta secondo le modalità previste dall’art. 23-bis, comma 2, lett. b) del D.L. 112/2008.

Viene altresì precisato che la disposizione in esame opera limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo art. 32 sono state specificamente costituite.

Lo stesso comma precisa, infine, che restano ferme le altre condizioni stabilite dall’art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del D.Lgs. 163/2006.

 

Si ricorda, innanzitutto, che le società di cui tratta l’art. 32, comma 1, lett. c), sono le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del D.Lgs. 267/2000.

I citati articoli del D.Lgs. 267/2000 disciplinano la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali aventi (art. 113) o meno (art. 113-bis) rilevanza economica (113), nonché la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni (art. 115) e le società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali (art. 116).

Il successivo comma 3 del medesimo art. 32 del Codice dispone, per le citate società di cui al comma 1, lettera c), la non obbligatoria applicazione delle disposizioni del Codice limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite. Tale disposizione è vincolata al rispetto delle seguenti 3 condizioni:

1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

 

Entrando nel contenuto della norma, si fa notare che il comma in esame quindi modifica la prima delle 3 condizioni previste, che non contempla più il solo rispetto di procedure di evidenza pubblica nella scelta del socio privato, ma prevede che tale scelta avvenga secondo le previsioni dell’art. 23-bis, comma 2, lett. b), del D.L. 112/2008.

 

Il citato comma 2 dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008 prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avvenga, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

 

Alla luce di quanto sopra detto, il comma in esame modifica di fatto il numero 1) del comma 3 dell’art. 32 del Codice.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che il comma in esame è teso ad “amalgamare il codice dei contratti pubblici con quanto previsto all’art. 23-bis, comma 2, lett. b), ossia alla possibilità di affidare il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto, e risponde anche a un’esigenza segnalata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”.

 

Si ricorda, in proposito, che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è intervenuta in materia con due segnalazioni al Parlamento, la prima nel novembre 2008[9] in seguito all’entrata in vigore dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, e la seconda in data 3 giugno 2010[10], per tener conto delle modifiche apportate dal D.L. 135/2009.

 

 

 

 

 

 


 

Art. 7
(Assunzione di personale da parte delle società cosiddette “in house” e delle società miste)

1. Le società cosiddette “in house”, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

 

 

L’articolo 7 reca disposizioni inerenti l’assunzione di personale nelle società cd. “in house” e in società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali.

 

L’articolo è volto all’attuazione dell’articolo 23-bis, comma 10, lettera a), del D.L. 112/2008, nella parte in cui prevede l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica l’assunzione di personale.

 

Più specificamente, si dispone l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, dello stesso D.L. 112, rispettivamente per le società cd. “in house” (comma 1) e per quelle miste a partecipazione pubblica di controllo (comma 2). Per queste ultime, trova applicazione, ai fini dell’individuazione del requisito del controllo, quanto disposto dall’articolo 2359, commi 1 e 2 (rectius: primo e secondo comma), del codice civile.

 

L’articolo 18 del D.L. 112/2008 ha recato disposizioni in materia di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

In particolare, il comma 1 ha disposto l’obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare con propri provvedimenti, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 112, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001[11].

Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 2 per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le quali hanno l’obbligo di adottare - in questo caso non viene fissato espressamente un termine - con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

 

Il richiamato articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 reca disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 3 stabilisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono conformarsi ai seguenti principi:

a)       adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b)       adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c)       rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d)       decentramento delle procedure di reclutamento;

e)       composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

 

Infine, ai sensi del richiamato articolo 2359 c.c., sono considerate società controllate (primo comma):

1)       le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)       le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)       le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi (secondo comma).

 

Infine, le disposizioni dell’articolo in esame, ribadendo l’analoga disposizione contenuta nel comma 3 del più volte richiamato articolo 18, non trovano applicazione nei confronti delle società quotate in mercati regolamentati (comma 3)[12].

 

 

Con riferimento all’articolo in esame il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha ricordato, preliminarmente, come la situazione preesistente all’art. 23-bis fosse caratterizzata, in assenza di una disciplina specifica, dall’applicazione delle regole elaborate dalla giurisprudenza in tema di società pubbliche che gestiscono attività di interesse generale. Si è ritenuto, dunque, che in questo settore mancassero norme che, obbligando il soggetto giuridico ad uniformarsi alle procedure di evidenza pubblica, consentissero di qualificarne l’attività come riconducibile allo schema norma-potere-effetto, da cui inferire la natura di interesse legittimo delle posizioni soggettive dei privati e il conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa di legittimità secondo i comuni criteri di riparto, fissati dagli artt. 103 e 113 Cost. e dalle leggi ordinarie.

Successivamente, l’art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha stabilito che: le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Contemporaneamente l’art. 23-bis di tale decreto, al comma 10 lett. a), ha previsto come criterio del regolamento l’osservanza da parte delle società in house (nel testo anteriore al d.l. 25 settembre 2009, n. 135, società titolari di affidamenti diretti) e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per “l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale”.

In questo nuovo quadro normativo per l’assunzione del personale assumono una pregnante valenza anche i principi costituzionali, fissati dall’art. 97 e dall’art. 98 della Costituzione. Nella logica dell’amministrazione «di risultato», che non distingue più tra erogazioni di atti e di servizi, in quanto agisce sempre e comunque al servizio del cittadino e, con accenti tipici della società moderna, per la soddisfazione dell’utente, le società controllate dall’ente pubblico che erogano servizi pubblici devono impiegare selezioni imparziali, trasparenti, pubbliche, ancorate a sistemi oggettivi e predeterminati, a garanzia non solo di chi vi partecipa, ma anche dei terzi, destinatari dell’attività societaria. In sostanza anche per le società a partecipazione pubblica che erogano servizi di interesse generale si pone l’esigenza di adottare procedure di assunzione idonee a selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti loro affidati.

Al contrario, il regolamento, a detta del Consiglio di Stato, si limita a rinviare alla stessa fonte primaria cui appartiene la norma da attuare, con ciò, lungi dal garantire la coerenza del sistema, finisce per duplicare le fonti, assegnando a quella di rango regolamentare la stessa funzione di quella primaria, come e il legislatore fosse intervenuto due volte (articoli 18 e 23-bis) nella stessa materia.

Sullo sfondo di tale difetto formale, sempre secondo il parere del Consiglio di Stato, emerge un più grave difetto sostanziale: la disposizione, utilizzando la tecnica del rinvio all’art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 commi 1 e 2, ne recepisce il contenuto, che differenzia la disciplina delle società a capitale pubblico totale che gestiscono servizi dalle altre società partecipate a maggioranza da enti pubblici. Tale distinzione non è trasferibile al caso in esame, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché attiene a società il cui elemento comune non è la gestione di servizi pubblici, ma la partecipazione al capitale di enti pubblici; in secondo luogo perché la norma di delega non contiene alcun discrimine tra società in house e società miste, stabilendo che entrambe debbano applicare procedure di evidenza pubblica per l’assunzione di personale.

Il Consiglio ha dunque suggerito di riformulare la norma in modo da prevedere che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escludendo che tale articolo si applichi alle società quotate in mercati regolamentati.

 

 

 

 


 

Art. 8
(Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione)

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

4. I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

8. Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.

9. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

L’articolo 8 reca disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione dalle funzioni di gestione.

 

L’articolo è volto a dare attuazione alla lett. c) del comma 10 dell’art. 23-bis,  che prevede una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità.

 

L’esigenza di affrontare la questione della separazione tra regolazione e gestione è rilevata nella segnalazione del 3 giugno 2010, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Tale segnalazione, con riferimento al complessivo quadro normativo dei servizi pubblici locali, ha osservato che “ad eccezione dei settori già sottoposti a regolazione economica, per i restanti servizi pubblici, le cruciali questioni dei rapporti tra gestione della rete ed erogazione dei servizi, nonché tra concedente e concessionario, non sembrano aver trovato adeguata disciplina normativa o regolamentare, essendo in massima parte demandate alle disposizioni di volta in volta eventualmente contenute nei bandi di gara per gli affidamenti. Questo documento individua nella costituzione di un’autorità di regolazione nazionale “l’opportunità che un soggetto terzo gestisca la separazione tra responsabilità politica e tecnica, individui le caratteristiche generali del processo di negoziazione fra titolare delle funzioni di indirizzo politico e proprietario-gestore, affronti problemi politicamente e socialmente rilevanti, come le modalità di determinazione delle tariffe dei servizi, l’universalità, la sostenibilità ed l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il monitoraggio e l’assetto dei rapporti tra concedente e gestore”. Nella segnalazione si afferma che “una autorità di regolazione nazionale contribuirebbe, altresì, a superare le difficoltà oggettive connesse alla predisposizione ed alla conduzione delle gare, quali la complessità dei bandi - specie quando aspetti legati a investimenti infrastrutturali e gestione corrente del servizio debbano essere congiuntamente definiti, col rischio di successive rinegoziazioni – e la limitata dimensione dei potenziali competitori – spesso ancora pubblici e fortemente legati all’ente locale di riferimento -, mediante la predisposizione di schemi di bandi di gara e di convenzioni che siano meglio in grado di tutelare l’interesse pubblico. Non da ultimo, un’autorità di regolazione nazionale potrebbe predisporre e gestire, a valle degli affidamenti, un sistema di auditing che consenta di verificare ex post l’esistenza di scostamenti rispetto ai piani di investimento programmati, la loro entità e le eventuali responsabilità”.

 

Il comma 1 prevede alcune incompatibilità per amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, stabilendo che tali soggetti non possano svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.

Lo stesso divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni siano state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali mentre per le società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

 

Il comma 2 stabilisce che il suddetto divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma e nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

 

Il successivo comma 3 pone alcuni divieti circa la nomina di amministratori di società partecipate da enti locali nei confronti di coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, ex art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

 

Ai sensi dell’art. 77, comma 2, primo periodo, per amministratori degli enti locali si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

 

Il comma 4 prescrive che i componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

 

Il successivo comma 5, allo stesso modo, vieta a coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, di essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

 

Il comma 6 esclude da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

 

In aggiunta a quanto sopra, il comma 7 prescrive che si applichino ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

 

Ai sensi dell’art. 51 c.p.c., il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

 

Il comma 8 stabilisce, altresì, che nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.

 

In conclusione, il comma 9, prescrive che in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso siano sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, restando ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Si ricorda che l’art. 23-bis, al comma 3, in deroga alle modalità di affidamento ordinario basato su procedure competitive ad evidenza pubblica, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

In breve giova, altresì, rammentare che l’art. 234 del TUEL sopra menzionato reca la disciplina dell’organo di revisione economico-finanziario stabilendo che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

 

 

 

 


 

Art. 9
(Principio di reciprocità)

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

 

 

L’articolo 9 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, ammettendo la possibilità che questo siano ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica indette per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che dimostrino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

 

L’articolo è finalizzato a dare attuazione all’art. 23-bis, comma 10, lett. f), il quale impone ai regolamenti attuativi della disciplina ex art. 23-bis, di prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere.

 

 

 


 

Art. 10
(Cessione dei beni in caso di subentro)

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

3. L’importo di cui al comma 2 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

 

 

L’articolo 10 disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

Il comma 1 stabilisce che, alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore effettui, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami, la cessione al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall’ente affidante.

 

L’articolo in esame, come segnalato dalla relazione allegata, è volto a dare specifica attuazione all’art.23-bis, comma 10, lett. i), DL 112/2008, che indica quale finalità del regolamento la disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

 

 

Il comma 2 stabilisce, poi, che, qualora al momento della cessazione della gestione, i beni di cui sopra non siano stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Il comma 3 aggiunge, infine, che il suddetto importo deve essere indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

 

 

Si ricorda infine che l’art.23-bis, comma 10, lett. h), DL 112/2008, indica quale finalità del regolamento la previsione, nella disciplina degli affidamenti, di idonee forme di ammortamento degli investimenti e di una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.

A questa finalità il regolamento in esame non dà specifica attuazione, prevedendo invece, in caso di subentro, un obbligo del gestore subentrante di corrispondere al precedente gestore un importo pari al valore contabile dei beni non ammortizzati (commi 2 e 3 dell’articolo in esame).

 

 

 


 

Art. 11
(Tutela non giurisdizionale)

1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all’allegato A del presente regolamento.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

L’articolo 11 introduce una forma di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi pubblici locali.

 

L’articolo dà attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis, comma 10, lettera l), secondo la quale il regolamento ha la finalità di prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi.

 

Il comma 1 dispone che i contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

La disposizione riprende il contenuto dell’articolo 30 della legge 69/2009, relativo alle carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità. L’art. 30 dispone altresì che le carte dei servizi prevedono l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente.

 

La procedura conciliativa è avviata secondo lo schema-tipo di formulario allegato al regolamento (comma 2).

 

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 461, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).

 

L’art. 2, comma 461, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) prevede che al  fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.

 

 

 

 

 

 


 

Art. 12
(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 11, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione;

c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione.

2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento ai commi 7 e 11 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogati dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti, rispettivamente, ai commi 1 e 5 dell’articolo 3 del presente regolamento.

3. All’articolo 18, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola: “esclusivamente” è soppressa.

4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.

 

 

 

L’articolo 12 interviene nella materia delle abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni recate dal regolamento, materia sulla quale era intervenuto il comma 11 del citato art. 23 bis del d.l. 112/2008.

 

Quest’ultimo disponeva l’abrogazione dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) nelle parti incompatibili con le disposizioni dello stesso art. 23-bis.

Tale formula abrogativa, che lasciava all’opera dell’interprete la valutazione in ordine alla vigenza e all’applicabilità delle disposizioni in materia, è ora superata dall’individuazione, effettuata dall’articolo in esame, delle disposizioni che, secondo la locuzione utilizzata nel testo, “sono o restano“ abrogate.

 

In particolare, la lett. a) dispone l’abrogazione dei commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 11, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, dell’art. 113 del TUEL.

 

L’art. 113 del TUEL reca norme concernenti la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con particolare riferimento ai commi oggetto dell’intervento abrogativo, il comma 5, in primo luogo, stabilisce che l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il comma 5-bis prevede che le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

Il comma 6 prevede, poi, che non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi.

Il comma 7 stabilisce che la gara di cui al comma 5 sia indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali.

Il comma 8 prescrive che, qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

In merito al comma 9, la norma intende abrogare la parte in cui si prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento, sono assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate.

Il comma 11 stabilisce che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

In ordine al comma 14 si ricorda come questo disponga che se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente.

Il comma 15-bis  provvede a fissare direttamente un regime transitorio nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione.

Il comma 15-ter reca norme relativamente al solo servizio idrico integrato.

Il comma 15-quater stabilisce che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati

 

Restano quindi in vigore, tra le disposizioni contenute in tale articolo - oltre al comma 1 che prevede che le disposizioni dell’articolo 113 che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore - quelle che riguardano l’incedibilità della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici (comma 2), la possibilità che le discipline di settore stabiliscano i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 possa essere separata da quella di erogazione degli stessi, nonchè  il diritto di accesso garantito a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi (comma 3) e le modalità di gestione delle reti da parte degli enti locali, qualora la stessa sia separata dall'attività di erogazione dei servizi (comma 4).

 

Pertanto il quadro normativo complessivo risulta composto da una pluralità di fonti, sia di rango legislativo che di rango regolamentare.

 

Quanto alle prime occorre rilevare che non solo bisogna far riferimento all’art. 23-bis del decreto-legge 112/2008, e all’art. 113 del TUEL, ma anche alle discipline di settore cui si riferisce lo stesso articolo 113, comma 3, al fine di stabilire i casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti può essere separata da quella di erogazione degli stessi.

Quanto alla fonte regolamentare, occorre tenere presente che il comma 10 del citato art. 23-bis prevede che il potere regolamentare ivi conferito possa essere esercitato con uno o più atti.

 

Va poi segnalato che alla composizione del quadro normativo concorre la vigente disposizione, recata dall’art. 14, comma 32 del decreto-legge 78/2010 che prevede che “fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite”.

 

Si ricorda che il citato comma 27 prevede che “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza” Inoltre, il comma 28 prevede che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27” e il comma 29 dispone che “entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27”.

 

Le lettere b) e c) del comma 1 prevedono l’abrogazione delle seguenti disposizioni, ad eccezione della parte in cui individuano la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione:

§         art. 150, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

§         art. 202, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

 

In particolare, viene quindi abrogata la vigente disciplina prevista dai citati artt. 150 e 202 per l’affidamento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti, peraltro mai attuata compiutamente, in quanto incompatibile - come sottolineato dalla relazione illustrativa - con l’art. 23-bis del D.L. 112/2008.

Si ricorda inoltre che l’art. 150 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato. In particolare, l’autorità d’ambito, sulla base di quanto previsto all'articolo 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (TU enti locali) in materia di servizi pubblici locali (ora sostituito dall’art. 23-bis del D.L. 112/2008, come modificato dall’articolo in esame), aggiudica la gestione del servizio mediante gara ovvero a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche. Il comma 2 prevede che l’aggiudicazione avvenga secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente nel rispetto delle competenze regionali in materia.

Analoghe disposizioni sono contenute all’articolo 202 con riguardo alla gestione dei rifiuti: l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie nonché, con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente nel rispetto delle competenze regionali in materia

 

Si ricorda, peraltro, che i previsti decreti ministeriali di attuazione emanati in data 2 maggio 2006[13] sono stati dichiarati inefficaci dal Ministero dell’ambiente in quanto privi del necessario visto della Corte dei conti.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che la previsione dell’esclusione della parte in cui si individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione non si configura come novella agli articoli in commento; ciò rende di non agevole lettura il testo come risultante dalle modifiche in esame. Occorrerebbe, inoltre abrogare anche il comma 2 dell’articolo 150 che rinvia ai decreti ministeriali di cui sopra.

 

Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2/2010 ha previsto – con una novella all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, - la soppressione, entro un anno dall’entrata in vigore di quest’ultima (vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2011), delle Autorità d'ambito territoriale (ATO) in materia di acqua e rifiuti (previste dagli artt. 148 e 201 d.lgs. 152/2006).

La norma ha inoltre demandato alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

 

Occorrerebbe pertanto valutare le abrogazioni in commento alla luce delle nuove attribuzione delle regioni in termini di conferimento di funzioni già esercitate dalle Autorità.

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 12 dettano disposizioni specifiche per il trasporto pubblico locale, ad eccezione di quello ferroviario, il quale è espressamente escluso dall’ambito di applicazione del presente schema (si veda il precedente articolo 1, comma 3, lett. c), che conferma quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del D.L. n. 112/2008)

 

Si ricorda che l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è disciplinata dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 422/1997,[14] che prevede la stipula di contratti di servizio pubblico, di durata non superiore a nove anni. Il gestore del servizio deve essere scelto mediante ricorso alle procedure concorsuali.

Si segnala che, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008, sono state emanate due disposizioni relative alle modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, che non appaiono integralmente coordinate con il suddetto articolo 23-bis.

La prima, articolo 61 della legge n. 99/2009,[15] consente lo svolgimento del servizio, oltre che attraverso le modalità di aggiudicazione previste dall’articolo 23-bis (gara e affidamento in house), anche mediante aggiudicazione diretta e fornitura diretta del servizio, come previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007 (per il quale si veda oltre).

La seconda, articolo 4-bis del D.L. n. 78/2009,[16] prescrive che, nei casi in cui i servizi di trasporto siano svolti direttamente o siano affidati in house, una quota non inferiore al 10% di tali servizi sia contestualmente aggiudicata mediante procedura ad evidenza pubblica a soggetti diversi da quelli sui quali la Regione o l’ente locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture e che caratterizza il rapporto in house.

 

In relazione alle due disposizioni da ultimo citate si osserva che lo schema in esame non sembra provvedere all’armonizzazione della disciplina introdotta dall’articolo 23-bis con quella specifica del settore del trasporto pubblico locale.[17]

 

Per quanto riguarda specificamente il contenuto dell’articolo 12 in esame, il comma 3 novella il comma 3-bis del citato articolo 18 del D.Lgs. n. 422/1997, nella parte in cui si prevede che, terminato il periodo transitorio, e quindi a regime, tutti i servizi di trasporto pubblico locale vengano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. La norma dispone la soppressione della parola esclusivamente, ammettendo in tal modo anche differenti modalità di affidamento, quali quelle previste dai commi 2 e 3 del citato articolo 23-bis (gara c.d. a doppio oggetto e affidamento in house). 

 

Il comma 4 dell’articolo 12 prevede che il regolamento in esame si applica al trasporto pubblico locale se compatibile con il regolamento (CE) n. 1370/2007, che disciplina i servizi pubblici di trasporto nazionali e internazionali di passeggeri, su strada e per ferrovia.

La finalità del regolamento comunitario è l’individuazione delle modalità con le quali le autorità pubbliche possono intervenire, se lo ritengono opportuno, per garantire la fornitura di migliori servizi di trasporto di interesse generale. In particolare il regolamento stabilisce come devono essere compensati gli operatori a fronte del loro impegno ad assolvere gli obblighi di servizio pubblico. Le compensazioni possono essere di carattere economico e/o consistere nel conferimento di diritti di esclusiva e devono essere concesse nell’ambito di un contratto di servizio pubblico.

Il regolamento disciplina poi l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico. Sono previste quattro differenti modalità, tre delle quali possono essere vietate dalla legislazione nazionale, mentre una, la procedura mediante gara, deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri.

Viene innanzitutto riconosciuta la facoltà delle pubbliche autorità di fornire esse stesse i servizi di trasporto pubblico, senza alcuna limitazione.

E’ poi ammessa la gestione in house, definita come aggiudicazione diretta a soggetti giuridicamente distinti, sui quali la pubblica autorità esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. In questa ipotesi è vietato all’operatore, e ai soggetti sui quali questo esercita un’influenza anche minima, di svolgere attività di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori del territorio della pubblica autorità che lo controlla. E’ inoltre vietata agli stessi soggetti la partecipazione a gare per servizi di trasporto organizzate fuori del suddetto territorio.[18]

Se la pubblica autorità si rivolge a un terzo, deve individuarlo mediante una procedura di gara, a meno che non ricorrano le circostanze che consentono l’affidamento diretto. La procedura di gara deve essere equa, aperta a tutti gli operatori e deve rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione. E’ possibile effettuare una preselezione, sulla base delle offerte presentate, seguita da negoziati per la scelta finale dell’operatore.

Infine è ammessa l’aggiudicazione diretta, nelle seguenti circostanze:

§       nel caso in cui i contratti di servizio abbiano un valore annuo medio stimato inferiore a un milione di euro, oppure il servizio sia inferiore a 300.000 chilometri annui; questi valori sono raddoppiati se l’operatore è una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli;

§       in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione;

§       per i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, esclusi gli altri modi di trasporto sui rotaia, come metropolitana e tram.

La validità temporale dei contratti di servizio pubblico deve essere limitata per evitare che una durata troppo lunga possa comportare una chiusura del mercato, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della concorrenza. La durata non deve essere superiore a 10 anni per i trasporti su strada e a 15 anni per i trasporti per ferrovia e su rotaia, in considerazione del più lungo periodo di ammortamento dei relativi beni. E’ ammessa la proroga dei contratti, per un periodo non superiore alla metà della durata originaria, in relazione all’entità dei beni forniti dall’operatore o nelle Regioni ultraperiferiche. In casi eccezionali i contratti possono avere una durata superiore.

E’ ammesso il subappalto del servizio di trasporto, a condizione che le relative condizioni siano definite nei documenti di gara e nel contratto di servizio.

Il regolamento è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e prevede un periodo transitorio di 10 anni durante i quali gli Stati membri dovranno predisporre misure graduali di riforma del settore.

 

Lo schema in esame appare compatibile con il sopra illustrato regolamento (CE) n. 1370/2007.

 

 

 

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica
(art. 87)

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 


 

Legge 2 aprile 1968, n. 475.
Norme concernenti il servizio farmaceutico

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1968, n. 107.

(2)  Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

(3) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 1

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio (4).

 

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni (5).

 

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è compiuta, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi (6).

 

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle famacie (7).

 

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia (8).

 

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico (9).

 

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

 

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie (10) (11).

 

 

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(4)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(5)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(6)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(7)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(8)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(9)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(10)  Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

(11) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 2

Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1.

 

La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento, definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanità. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanità in cui si discute la pianta organica del suo comune.

 

La pianta organica è pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia (12) ed è affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

 

La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica.

 

La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo. La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia (13) improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione (14).

 

 

-------------------------------------------

(12)  I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(13)  I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(14) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 3

[Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.

 

Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.

 

Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:

 

a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;

 

b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;

 

c) professori universitari titolari di cattedra delle facoltà di farmacia;

 

d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;

 

e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;

 

f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianità.

 

Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.

 

Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovrà accettare la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potrà optare per altre sedi.

 

È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706] (15) (16).

 

 

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(15)  Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

(16)  Articolo abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

 

Art. 4

[La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 è nominata dal medico provinciale ed è composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso: da due farmacisti, esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

 

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità] (17) (18).

 

 

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(17)  Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

(18)  Articolo abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

 

Art. 5

[Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di esame] (19).

 

 

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(19)  Articolo abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

 

Art. 6

[Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e la federazione degli ordini dei farmacisti (20).

 

Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.

 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.

 

Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami] (21).

 

 

 

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(20)  Vedi il D.M. 30 dicembre 1968 e il D.M. 16 agosto 1974.

(21)  Articolo abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

 

Art. 7

[Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

 

1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;

 

2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.

 

La valutazione dell'esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.

 

L'esercizio professionale è valutato:

 

a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;

 

b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.

 

Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.

 

Per i collaboratori il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonché per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività complementare, il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.

 

Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , è equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico è equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.

 

Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

 

Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e ai mutilati e invalidi civili la cui capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale] (22).

 

 

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(22)  Articolo abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

Art. 8

[Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (23), eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

 

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità] (24).

 

 

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(23)  Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

(24)  Articolo abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

 

Art. 9

La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

 

a) in economia;

 

b) a mezzo di azienda speciale;

 

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

 

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti (25).

 

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

 

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

 

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

 

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.

 

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (26).

 

 

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(25)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(26) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 10

Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

 

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

 

L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

 

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.

 

Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 .

 

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.

 

È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri (27).

 

 

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(27) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 11

1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

 

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

 

a) per infermità;

 

b) per gravi motivi di famiglia;

 

c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;

 

d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

 

e) per servizio militare;

 

f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;

 

g) per ferie;

 

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

 

4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

 

5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

 

6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

 

7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica (28) (29).

 

 

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(28)  Così sostituito dall'art. 11, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(29) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 12

È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità (30).

 

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

 

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

 

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

 

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

 

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

 

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori (31).

 

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente (32).

 

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa (33).

 

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (34).

 

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

 

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore (35).

 

 

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(30)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 258.

(31)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892. Successivamente il comma 7 è stato così sostituito dall'art. 13, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(32)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892.

(33)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892.

(34)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892.

(35) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 13

Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

 

Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualura a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni (36).

 

 

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(36) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 14

La decadenza dall'autorizzazione, oltre che nei casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico (37).

 

 

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(37) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 15

È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia (38).

 

 

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(38) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 16

[Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 7 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori] (39).

 

 

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(39)  Abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

 

Art. 17

Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (40) (41).

 

 

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(40)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

(41) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 18

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale (42) (43).

 

 

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(42)  Vedi l'art. 17, D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

(43) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 19

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente articolo 2.

 

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione (44).

 

 

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(44) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

Art. 20

Alle istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica ed alle cooperative di enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.

 

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs.C.p.S. 3 ottobre 1946, n. 197 , e che risultino intestate a società di qualunque natura debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.

 

Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti (45).

 

 

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(45) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 21

Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo (46).

 

 

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(46) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 22

Sono abrogati gli artt. 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265 , l'art. 27 della L. 9 giugno 1947, numero 530 (47), e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge (48).

 

 

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(47)  Il citato art. 27, L. 9 giugno 1947, n. 530, così disponeva:

« Art. 27. I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.

L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 104 all'art. 118 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.

Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanità».

(48) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 23

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso (49).

 

 

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(49) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 24

La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione: entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente articolo 12 (50).

 

 

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(50) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 25

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 medesimo (51).

 

 

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(51) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 

Art. 26

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione (52).

 

 

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(52) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.

 

 


 

Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

(omissis)

Art. 17

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (35);

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (36).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (37) (38).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (39).

 

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete (40).

 

 

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(35)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(36)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(37) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(39)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(40) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(omissis)

 


 

Legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
(art. 8)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.

(omissis)

Art. 8

Imprese pubbliche e in monopolio legale.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

 

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

 

2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate (3).

 

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità (4).

 

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti (5).

 

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15 (6).

 

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni (7).

 

 

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(4)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(5)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(omissis)

 


 

 

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(art. 8)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

(omissis)

Capo III - Conferenza unificata

 

Art. 8

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (12).

 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (13).

 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (14).

 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (15).

 

 

 

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(12)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(13) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(14)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(15)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 18)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.

(omissis)

Art. 18

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

 

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a princìpi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. Al fine di garantire l’efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati (30).

 

1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003 (31).

 

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai princìpi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

 

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica (32);

 

b) [l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme] (33);

 

c) [la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere] (34);

 

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

 

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (35);

 

f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

 

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

 

g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l’incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell’efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all’articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso (36).

 

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (37).

 

3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007 (38), nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (39) (40).

 

3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni: (41)

 

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

 

b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni (42).

 

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

 

a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

 

b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

 

 

c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies (43).

 

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto (44).

 

3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi (45).

 

3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi (46) (47).

 

 

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(30)  Comma così modificato dal comma 3-ter dell'art. 7, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi anche l'art. 8, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(31) Comma aggiunto dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 60, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(32) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259) e poi così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166 e dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 60, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(33)  Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(34)  Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(35)  Lettera così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(36) Lettera aggiunta dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 60, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(37)  Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(38)  Il presente termine, prorogabile per un biennio ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166, è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 23, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 394 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dal comma 4-bis dell’art 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(39)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(40)  La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

(41) Alinea così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(42)  Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(43)  Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(44)  Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(45)  Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(46)  Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(47) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 57, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

(2)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

 

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

 

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Liberalizzazione del mercato elettrico

 

Art. 1

Liberalizzazione e trasparenza societaria.

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso.

 

3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.

 

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.

 

5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.

 

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.

 

7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 è unica sul territorio nazionale.

 

 

Art. 2

Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

 

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (3).

 

3. Clienti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.

 

4. Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

 

5. Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.

 

6. Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

 

7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.

 

8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate (4).

 

9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.

 

10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

 

11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

 

12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

 

13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.

 

14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali (5).

 

15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici (6).

 

16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.

 

17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

 

18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

 

19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.

 

20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente (7).

 

21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.

 

22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.

 

23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

 

24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

 

25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

 

 

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(3)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82.

(4)  Con Del.Aut.en.el. e gas 19 marzo 2002, n. 42/02 (Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 2004, n. 201/04 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, n. 288) e dalla Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 2005, n. 296/05 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 26), sono state stabilite le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione di cui al presente comma.

(5)  Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma così modificato dal comma 1120 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(7)  Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

TITOLO II

Disciplina del settore elettrico

 

Art. 3

Gestore della rete di trasmissione nazionale.

1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

 

2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività (8).

 

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione (9).

 

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attività del gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12 (10).

 

5. Il gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore (11).

 

6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e di dispacciamento, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 (12).

 

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette società, anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato (13).

 

8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Tale convenzione tipo prevede:

 

a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;

 

b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;

 

c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;

 

d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti (14).

 

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.

 

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori (15).

 

12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato (16).

 

13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a ciò abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11 (17).

 

14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato (18).

 

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore (19).

 

 

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(8)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9)  Con Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 9 ottobre 2002, n. 175/02 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2002, n. 253), si è provveduto al riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Successivamente, le citate delibere n. 151/02 e 175/02 sono state modificate dalla Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 230/02 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2003, n. 13). La suddetta Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02 è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 14 maggio 2003, n. 52/03 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione e dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 86/03 (Gazz. Uff. 3 settembre 2003, n. 204) entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03 si è provveduto all'adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. Con Del.Aut.en.el. e gas 16 ottobre 2003, n. 117/03 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252) si è provveduto all'adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Con Del.Aut.en.el. e gas 9 giugno 2006, n. 111/06 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.

(10)  Con D.M. 21 gennaio 2000 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2000, la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale saranno assunte dall'ENEL S.p.a. Le direttive per lo svolgimento delle suddette funzioni sono state fissate con Dir.Min. 21 gennaio 2000.

(11)  Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 20 aprile 2005.

(12)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Del.Aut.en.el. e gas 9 marzo 2000 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68) sono state emanate le direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2000 (Gazz. Uff. 11 luglio 2000, n. 160) è stata disposta la convocazione di un'audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000 (Gazz. Uff. 30 agosto 2000, n. 202), rettificata con Del.Aut.en.el. e gas 4 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245) e modificata con Del.Aut.en.el. e gas 13 marzo 2001, n. 59/01 (Gazz. Uff. 13 aprile 2001, n. 87), è stata emanata la direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio. Con Provv. 6 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289, S.O.) sono state emanate le regole tecniche di connessione, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.

(13)  Vedi il D.M. 25 giugno 1999.

(14)  Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2001, n. 15, S.O.) è stata approvata la convenzione di cui al presente comma.

(15) Vedi, anche, il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25 e il comma 5 dell’art. 33, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(16)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2000, il D.M. 22 novembre 2002, il D.M. 3 luglio 2003, il D.M. 29 gennaio 2004, il D.M. 24 dicembre 2004, il D.M. 5 dicembre 2005, il D.M. 14 dicembre 2006, il D.M. 15 novembre 2007 e il D.M. 25 novembre 2008 e il D.M. 27 novembre 2009. Vedi, anche, il comma 41 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(17)  Il presente comma era stato modificato dall'art. 20, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(18)  Comma così modificato dall'art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  Comma così modificato dal comma 114 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

Art. 4

Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione (20).

 

3. [I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio] (21).

 

4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

 

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.

 

6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

 

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

 

8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità (22).

 

9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

 

 

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(20)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir.Min. 3 maggio 2001.

(21)  Comma abrogato dal comma 31 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(22)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2003.

 

 

Art. 5

Funzioni di gestore del mercato.

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6 (23).

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. [Fino alla medesima data il gestore di cui all'articolo 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale] (24).

 

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione (25).

 

 

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(23)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001, la Del.Aut.en.el.e gas 30 aprile 2001, n. 96/01 e il D.M. 19 dicembre 2003.

(24)  Comma così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(25)  Con Del.Aut.en.el. e gas 9 giugno 2006, n. 111/06 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico. Con D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata, ai soli fini del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui al presente articolo.

 

 

Art. 6

Contrattazione bilaterale.

1. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. [La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza] (26).

 

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico (27).

 

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, determina, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2 (28).

 

4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

 

 

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(26)  Comma così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Comma così sostituito dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 ottobre 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(28)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 7

Piccole reti isolate.

1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:

 

a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;

 

b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

 

c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili (29).

 

 

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(29)  Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1999, n. 100.

 

 

Art. 8

Attività di produzione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 . A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a. (30).

 

2. Ove il termine del 1° gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.

 

3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonché la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , uno o più regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.

 

4. I regolamenti si conformano ai seguenti princìpi:

 

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonché mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;

 

b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

 

5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento è data informazione alla Commissione delle Comunità europee.

 

6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.

 

 

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(30)  Con D.P.C.M. 4 agosto 1999(Gazz. Uff. 3 settembre 1999, n. 207) è stato approvato il piano per le cessioni degli impianti di cui al presente comma. Con D.P.C.M. 8 novembre 2000 (Gazz. Uff. 9 novembre 2000, n. 262) sono state determinate le modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie detenute dall'ENEL S.p.a. in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.

 

 

Art. 9

L'attività di distribuzione.

1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31).

 

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.

 

3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.

 

4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

 

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta.

 

Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta (32).

 

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

 

7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società (33).

 

 

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(31)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 luglio 2004.

(32)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(33)  Comma così sostituito dal comma 45 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

Art. 10

Attività di importazione ed esportazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

 

2. Con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti (34).

 

3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità (35) (36).

 

 

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(34)  Comma così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le modalità e le condizioni delle importazioni di energia elettrica di cui al presente comma sono state emanate con Del.Aut.en.el. e gas 28 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 264), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268) e dalla Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2007, n. 329/2007 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2008, n. 22, S.O.), con Del.Aut.en.el. e gas 3 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1999, n. 286), con Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000 (Gazz. Uff. 1° settembre 2000, n. 204), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 settembre 2000 (Gazz. Uff. 30 settembre 2000, n. 229), con Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250), con Del.Aut.en.el. e gas 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 290), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 14 febbraio 2001, n. 21/01 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2001, n. 45), con Del.Aut.en.el. e gas 5 dicembre 2001, n. 301/01 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2002, n. 8), con Del.Aut.en.el. e gas 21 novembre 2002, n. 190/02 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2003, n. 2), con D.M. 17 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2004, n. 300), con D.M. 13 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301), con D.M. 15 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2007, n. 1), con D.M. 18 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2008, n. 1), con D.M. 11 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303), con Del. 12 dicembre 2008, n. ARG/elt 182/08 e con D.M. 18 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 15). La Del.Aut.en.el. e gas 12 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245) ha integrato le suddette delibere 3 agosto 2000 e 27 settembre 2000. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(35)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stata approvata la Del.Aut.en.el. e gas 28 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 264) - modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268) e dalla Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2007, n. 329/2007 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2008, n. 22, S.O.) - e la Del. 12 dicembre 2008, n. ARG/elt 182/08.

(36)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 17 dicembre 2003.

 

 

Art. 11

Energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (37).

 

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh (38) (39).

 

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità (40).

 

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata (41).

 

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (42).

 

6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili (43).

 

 

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(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999. Vedi, anche, il comma 4-ter dell'art. 3, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.L. 20 maggio 2010, n. 72.

(38)  Comma così modificato dall'art. 28, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(39) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e il comma 18 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(40)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 24 ottobre 2005.

(41) Comma così modificato dal comma 4 dell’art. 25, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(42)  Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e il D.M. 24 ottobre 2005.

(43)  Per i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 156, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, i commi 144, 147, 149 e 155 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 12

Concessioni idroelettriche.

1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata (44).

 

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara (45).

 

3. [L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario] (46).

 

4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.

 

5. [Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indìce gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma] (47).

 

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (48).

 

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16 (49).

 

8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione (50).

 

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

 

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 .

 

11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.

 

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , sono abrogati.

 

 

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(44)  Comma così sostituito dal comma 483 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(45)  Comma così sostituito dal comma 483 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del citato comma 483, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara.

(46)  Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(47)  Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(48)  Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come a sua volta sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 - e l'art. 1, comma 485, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(49)  Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come a sua volta sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 - e l'art. 1, comma 485, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(50)  Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come a sua volta sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 - e l'art. 1, comma 485, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

TITOLO III

Disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina del mercato elettrico

 

Art. 13

Assetto societario dell'ENEL S.p.a.

1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.

 

2. L'ENEL S.p.a. costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività:

 

a) la produzione di energia elettrica;

 

b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;

 

c) la vendita ai clienti idonei;

 

d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

 

e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità (51).

 

3. Alle costituende società sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENEL S.p.a. può transitoriamente continuare l'esercizio delle attività di cui al comma 2.

 

4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

5. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della società conferente.

 

 

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(51)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Vedi, anche, il comma 459 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 14

Clienti idonei.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

 

a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;

 

b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;

 

c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;

 

d) l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .

 

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:

 

a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;

 

b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

 

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;

 

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

 

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;

 

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;

 

c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

 

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gennaio 2000, al 40 per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.

 

5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL S.p.a., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo (52).

 

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh (53).

 

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico (54).

 

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale (55).

 

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico S.p.a. (56).

 

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.

 

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.

 

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.

 

 

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(52)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(53)  Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(54)  Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(55)  Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(56)  Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

Art. 15

Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili.

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, può concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione (57).

 

2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime (58).

 

3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma può essere modificata a condizione che la funzionalità della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, è accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.

 

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.

 

5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalità i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.

 

 

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(57)  Comma così modificato dai commi 74 e 75 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(58)  Comma così modificato dall'art. 34, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

 

 

Art. 16

Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

[1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.

 

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12] (59).

 

 

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(59)  Articolo abrogato dal comma 484 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 17

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


 

D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

(2)  Vedi, anche, l'art. 16, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 27 giugno 2001, n. 1064; Circ. 26 luglio 2002, n. 48/D; Circ. 17 dicembre 2003, n. 73/D;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 6 dicembre 2002.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

 

Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

 

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

 

Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Finalità e definizioni

 

Art. 1

Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.

1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

 

2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attività di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.

 

 

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 

a) «cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio;

 

b) «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;

 

c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;

 

d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

 

e) «codice di rete»: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete;

 

f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;

 

g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

 

h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da giacimenti;

 

i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;

 

j) «dispacciamento»: l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;

 

k) «dispacciamento passante»: l'attività di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;

 

l) «disponibilità di punta giornaliera»: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un giorno;

 

m) «disponibilità di punta oraria»: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;

 

n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti (4);

 

o) «fornitura»: la consegna o la vendita di gas naturale;

 

p) «impianto di GNL»: un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

 

q) «impianto di stoccaggio»: l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attività di coltivazione;

 

r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1°, del codice civile;

 

s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai sensi dell'articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile;

 

t) «impresa di gas naturale»: la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività;

 

u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»: un'impresa che svolge almeno una delle attività di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attività che non rientra nel settore del gas naturale;

 

v) «impresa di gas naturale integrata verticalmente»: un'impresa di gas naturale che svolge due o più delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;

 

w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;

 

x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;

 

y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;

 

z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;

 

aa) «rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)»: ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;

 

bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;

 

cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonché la sicurezza tecnica;

 

dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente collegati;

 

ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;

 

ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;

 

gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;

 

hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;

 

ii) «trasporto»: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione (5);

 

jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

 

kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari (6).

 

 

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(4)  Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(5)  Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6)  Vedi, anche, l'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 119/05.

 

 

TITOLO II

Approvvigionamento

 

Capo I - Importazione

 

Art. 3

Norme per l'attività di importazione.

1. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.

 

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:

 

a) capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione;

 

b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;

 

c) affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;

 

d) disponibilità di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale nella misura del 10% delle quantità di gas naturale importato in ciascun anno e con una disponibilità di punta giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12;

 

e) capacità, mediante opportuni piani di investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.

 

3. I valori di disponibilità di cui al comma 2, lettera d), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

 

4. L'attività di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego è data informazione alla Commissione delle Comunità europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) (7).

 

5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali è stato già concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:

 

a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;

 

b) quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali;

 

c) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;

 

d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.

 

6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio strategico il 50% della capacità dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad un anno, l'attività di importazione di GNL non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).

 

7. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea è soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono tale attività devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.

 

8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale possono essere sottoposti nell'àmbito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

 

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonché le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

 

10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

 

11. Le imprese di gas naturale che svolgono attività di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

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(7)  Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 23 marzo 2005.

 


 

TITOLO II

Approvvigionamento

 

Capo II - Coltivazione

 

Art. 4

Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas.

1. L'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, è libera.

 

2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorità competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

 

3. L'attività di prospezione di cui al comma 1 può interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.

 

4. I risultati dell'attività di prospezione sono messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.

 

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione è destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di dati geofisici.

 

6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

 

7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalità per la concessione, ad opera della regione interessata, del contributo di cui al comma 5 (8) (9).

 

 

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(8)  Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.

(9)  Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 2 novembre 2004.

 

 

Art. 5

Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali.

1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalità economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.

 

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalità economica, o per i quali è possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalità. L'istanza è corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:

 

a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi investimenti;

 

b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditività della coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;

 

c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto;

 

d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.

 

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalità economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.

 

4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.

 

5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato.

 

6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari (10).

 

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(10) Vedi, anche, l'art. 8, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 

 

Art. 6

Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione.

1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonché alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale. L'accesso è dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:

 

a) disponibilità della relativa capacità di trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditività economica marginale;

 

b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;

 

c) compatibilità della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;

 

d) compatibilità con le norme di sicurezza mineraria;

 

e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.

 

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.

 

3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale.

 

5. Nel caso di contitolarità della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

 

 

Art. 7

Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture minerarie per la coltivazione.

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di coltivazione. A tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato il diniego.

 

2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad acquisire direttamente la titolarità di una quota delle opere realizzate in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le modalità tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione stessa.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

 

4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori nella titolarità delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di titolarità delle opere sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

 

6. Le opere realizzate in conformità al presente articolo sono considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima concessione a cui le opere stesse sono destinate.

 

TITOLO III

Trasporto e dispacciamento

 

Art. 8

Attività di trasporto e dispacciamento.

1. L'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico.

 

2. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

 

5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità dei sistemi interconnessi.

 

6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

 

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza (11).

 

8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

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(11)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 giugno 2004.

 

 

Art. 9

Definizione di rete nazionale di gasdotti.

1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale (12).

 

 

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(12)  Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18), modificato dal D.M. 30 giugno 2004 (Gazz. Uff. 28 agosto 2004, n. 202), a sua volta modificato dal D.M. 4 agosto 2005 (Gazz. Uff. 24 agosto 2005, n. 196), è stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti. Successivamente il citato D.M. 4 agosto 2005 è stato modificato dal D.M. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 26 aprile 2006, n. 96 e Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 107) e dal D.M. 1° agosto 2008 (Gazz. Uff. 27 agosto 2008, n. 200). Con D.M. 22 aprile 2008 (Gazz. Uff. 10 luglio 2008, n. 160, S.O.) sono state classificate le reti di trasporto regionale.

 

 

Art. 10

Linee dirette.

1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.

 

TITOLO IV

Stoccaggio

 

Art. 11

Attività di stoccaggio.

1. L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione è accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unità geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalità di espletamento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti (13).

 

2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attività di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.

 

3. È fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

 

4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.

 

5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: «ai titolari di concessioni di coltivazione» sono sostituite dalle seguenti «ai richiedenti» (14).

 

 

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(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 agosto 2005. Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 119/05.

(14) Vedi, anche, il comma 558 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 12

Disciplina delle attività di stoccaggio.

1. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.

 

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (15).

 

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, può imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

4. Nel caso di contitolarità di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilità di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

 

5. Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

 

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 2 adottano il proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende conforme (16).

 

8. Lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.

 

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi (17).

 

10. ... (18).

 

11. Le imprese di gas che esercitano l'attività di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

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(15)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001 e il D.M. 26 settembre 2001.

(16)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 119/05.

(17)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001.

(18)  Sostituisce il comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

 

 

Art. 13

Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio.

1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unità geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacità di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio (19).

 

2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.

 

3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio.

 

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

 

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata (20).

 

6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.

 

7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilità di cui sopra, valutate altresì le necessità di incrementare le capacità di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.

 

8. Resta ferma la facoltà del titolare della concessione di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di stoccaggio con le modalità di cui all'articolo 11.

 

9. In caso di concorrenza tra più domande, la concessione è attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (21).

 

10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attività di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato (22).

 

 

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(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2001.

(20)  Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.

(21)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 novembre 2005.

(22)  Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 2 novembre 2004.

 

TITOLO V

Distribuzione e vendita

 

Capo I - Distribuzione

 

Art. 14

Attività di distribuzione.

1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.

 

3. Nell'àmbito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

 

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

 

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

 

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

 

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

 

8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.

 

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

 

10. Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

Art. 15

Regime di transizione nell'attività di distribuzione.

1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.

 

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

 

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

 

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

 

5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione (23).

 

6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14.

 

7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

 

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

 

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

 

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

 

8. [Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati] (24).

 

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000 (25).

 

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione (26).

 

10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo (27).

 

 

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(23)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 69 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239. Per la proroga del termine del periodo transitorio di cui al presente comma vedi i commi 1 e 2 dell'art. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(24)  Comma abrogato dal comma 69 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(25)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(26)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-31 luglio 2002, n. 413 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 76 della Costituzione.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 145, comma 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 68 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

Art. 16

Obblighi delle imprese di distribuzione.

1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l'attività di dispacciamento sulla propria rete.

 

2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'àmbito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico.

 

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali (28).

 

5. [Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti già allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi] (29).

 

6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

 

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.

 

 

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(28)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 20 luglio 2004.

(29)  Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239

 

TITOLO V

Distribuzione e vendita

 

Capo II - Vendita

 

Art. 17

Attività di vendita ai clienti finali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, allorché il richiedente soddisfa le seguenti condizioni:

 

a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessità delle forniture, e comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;

 

b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilità delle condizioni di trasporto;

 

c) capacità tecniche e finanziarie adeguate.

 

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attività e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.

 

4. L'autorizzazione non può essere negata se non per motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunità europee.

 

5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (30).

 

 

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(30)  Con D.M. 24 giugno 2002 sono stati stabiliti i criteri di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

 

 

Art. 18

Disciplina dell'attività di vendita.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attività di trasporto, nell'àmbito della loro attività di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attività, la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto.

 

2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al comma 1 è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici (31).

 

3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1° gennaio 2003 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attività di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacità di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'àmbito del codice di stoccaggio.

 

5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti (32).

 

6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacità di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.

 

7. Le imprese di gas che svolgono l'attività di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

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(31)  Comma così modificato dall'art. 13-quater, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32)  Per il differimento del termine di cui al presente comma vedi l'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 11 luglio 2002, n. 130/02 e l'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 4 dicembre 2003, n. 139/03.

 

TITOLO VI

Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

 

Art. 19

Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza.

1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

 

4. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata sottraendo sia dalle quantità vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 è calcolata sottraendo sia dalle quantità importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.

 

5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio.

 

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della società ENI, o di società da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale.

 

6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinante dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefìci di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001 (33).

 

7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

 

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(33)  Comma aggiunto dall'art. 145, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

Art. 20

Obblighi di informazione delle imprese del gas.

1. È fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attività informazioni sufficienti per garantire che le relative attività avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.

 

2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 è stabilito con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attività.

 

4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attività nell'àmbito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.

 

5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.

 

 

Art. 21

Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

 

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

 

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.

 

5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas (34).

 

 

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(34)  Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.M. 24 giugno 2002.


 

TITOLO VII

Accesso al sistema

 

Art. 22

Individuazione dei clienti idonei.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica di cliente idoneo è attribuita alle seguenti categorie:

 

a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

 

b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

 

c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc all'anno;

 

d) consorzi e società consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purché il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc;

 

e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da società controllate o controllanti o da società sottoposte al controllo di queste ultime;

 

f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'àmbito del loro sistema di distribuzione.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

 

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo (35).

 

 

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(35)  Con Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 273) sono state adottate disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

 

Art. 23

Tariffe.

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefìci tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1° gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (36).

 

3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacità, tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.

 

4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.

 

5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria (37).

 

 

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(36)  Con Del.Aut.en.el. e gas 30 maggio 2001, n. 120/01 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147), rettificata con Del.Aut.en.el. e gas 2 luglio 2002, n. 127/02 (Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176) e modificata con Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2003, n. 113/03 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239), con Del.Aut.en.el. e gas 5 agosto 2004, n. 141/04 (Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219), con Del.Aut.en.el. e gas 5 agosto 2004, n. 144/04 (Gazz. Uff. 18 settembre 2004, n. 220), con Del.Aut.en.el. e gas 18 gennaio 2005, n. 05/05 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31) e con Del.Aut.en.el. e gas 18 gennaio 2005, n. 06/05 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31), sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl. Con Del.Aut.en.el. e gas 27 febbraio 2002, n. 26/02 (Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77) sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale. Con Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n. 178/05 (Gazz. Uff. 20 agosto 2005, n. 193) sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2005, n. 167/05 (Gazz. Uff. 23 agosto 2005, n. 195) sono state adottate le garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e sono state emanate le norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 166/2005 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale.

(37)  Vedi, anche, l'art. 30, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

 

 

Art. 24

Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti «take or pay».

1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.

 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

 

3. Il rifiuto è manifestato con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

4. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

 

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme (38).

 

 

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(38)  Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03 (Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso di cui al presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e con Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 138/04 sono stati definiti i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale di cui al presente comma.

 

 

Art. 25

Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2. L'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione (39).

 

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3.

 

 

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(39)  Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125) modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03 (Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso di cui al presente comma.

 

 

Art. 26

Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti «take or pay».

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo «take or pay» sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo «take or pay», chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.

 

2. Il rifiuto all'accesso non può essere motivato da gravi difficoltà economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo «take or pay», o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa può trovare soluzioni alternative.

 

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunità europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.

 

4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa è obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.

 

 

Art. 27

Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas.

1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea (40).

 

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.

 

 

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(40) Con D.M. 19 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 19 marzo 2007, n. 65) è stata approvata la regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare. Con D.M. 16 aprile 2008 (Gazz. Uff. 8 maggio 2008, n. 107, S.O.) è stata approvata la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8. Con D.M. 17 aprile 2008 (Gazz. Uff. 8 maggio 2008, n. 107, S.O.) è stata approvata la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

 

TITOLO VIII

Organizzazione del settore

 

Art. 28

Compiti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas (41).

 

3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia (42).

 

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può svolgere un ruolo di promozione delle iniziative del settore e può, entro il 31 dicembre 2002 (43) e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase di transizione del sistema.

 

5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunità europee.

 

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas.

 

 

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(41)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 settembre 2001. Vedi, anche, il D.M. 29 settembre 2005 e il D.M. 12 dicembre 2005.

(42)  Con D.M. 29 settembre 2006 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2006, n. 243) sono state adottate le misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno. Vedi, anche, il D.M. 7 gennaio 2009.

(43)  Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dal comma 49 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

Art. 29

Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti.

1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o più delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori.

 

2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorità competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne dà informazione alla Commissione delle Comunità europee.

 

3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorità competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali (44).

 

 

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(44)  Per la determinazione dei criteri di cui al presente articolo, vedi il D.M. 27 marzo 2001 e il D.M. 24 giugno 2002.

 

 

Art. 30

Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.

 

2. [I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359] (45).

 

3. [Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte all'Autorità competente ai sensi del comma 1 nel termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato] (46).

 

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorità competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, può, con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

 

5. [I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla competente Autorità regionale] (47).

 

 

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(45)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(46)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(47)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

 

 

Art. 31

Dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacità disponibile in quelle esistenti.

1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilità ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.

 

2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorità competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione (48).

 

 

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(48)  Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

 

 

Art. 32

Modifiche alle norme sulla pubblica utilità.

1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

 

2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilità, la procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i procedimenti di verifica di compatibilità ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere dagli enti locali] (49).

 

 

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(49)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

 

TITOLO IX

Condizioni di reciprocità

 

Art. 33

Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea.

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.

 

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

 

3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o più imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potrà richiedere alla Commissione delle Comunità europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.

 

 

Art. 34

Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri Stati membri dell'Unione europea.

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonché in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.

 

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.

 

Art. 35

Competenze in materia di controversie in materia di accesso.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.

 

 

TITOLO X

Norme transitorie e finali

 

Art. 36

Norme transitorie.

1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (50) emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.

 

 

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(50)  Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dal comma 49 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

Art. 37

Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

Art. 38

Abrogazioni di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare:

 

a) le parole: «di idrocarburi» al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: «di coltivazione e di quella», le parole: «contestualmente e» e le parole da: «di concerto» fino alla parola «statali» del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170;

 

b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

 

 

Art. 39

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(artt. 77, 113, 234-240)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(omissis)

Capo IV - Status degli amministratori locali

 

Art. 77

Definizione di amministratore locale.

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

 

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento (131).

 

 

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(131)  Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogati.

(omissis)

Art. 113

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (191).

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 (192).

 

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni (193).

 

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

 

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (194).

 

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

 

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

 

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (195);

 

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

 

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

 

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

 

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

 

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (196).

 

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio (197).

 

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente (198).

 

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

 

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore (199).

 

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

 

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

 

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

 

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

 

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (200).

 

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (201).

 

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

 

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (202).

 

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore (203).

 

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

 

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

 

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni (204).

 

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati (205) (206).

 

 

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(191)  Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(192)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(193)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(194)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(195)  Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(196)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(197)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(198)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(199)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

(200)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(201)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(202)  Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.

(203)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(204)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(205)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 46-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dal comma 175 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(206) Il presente articolo è stato abrogato dal comma 11 dell'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nelle parti con esso incompatibili.

(omissis)

TITOLO VII

Revisione economico-finanziaria

 

Art. 234

Organo di revisione economico-finanziario.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

 

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

 

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

 

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

 

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

 

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 (384).

 

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina (385).

 

 

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(384) Comma così modificato dal comma 732 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(385)  Vedi, anche, il comma 32 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente articolo corrisponde all'art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 100, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

 

Art. 235

Durata dell'incarico e cause di cessazione.

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

 

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

 

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

 

a) scadenza del mandato;

 

b) dimissioni volontarie;

 

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente (386).

 

 

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(386)  Il presente articolo corrisponde all'art. 101, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

 

Art. 236

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

 

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

 

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso (387).

 

 

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(387)  Il presente articolo corrisponde all'art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

 

Art. 237

Funzionamento del collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

 

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate (388).

 

 

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(388)  Il presente articolo corrisponde all'art. 103, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

 

Art. 238

Limiti all'affidamento di incarichi.

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 (389).

 

 

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(389)  Il presente articolo corrisponde all'art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

Art. 239

Funzioni dell'organo di revisione.

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

 

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

 

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

 

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

 

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

 

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

 

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

 

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

 

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

 

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

 

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

 

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori (390).

 

 

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(390)  Il presente articolo corrisponde all'art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

 

Art. 240

Responsabilità dell'organo di revisione.

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (391).

 

 

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(391)  Il presente articolo corrisponde all'art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

 

Art. 241

Compenso dei revisori.

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale (392).

 

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

 

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

 

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

 

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

 

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

 

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina (393).

 

 

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(392)  I limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono stati determinati con D.M. 31 ottobre 2001 ed aggiornati con D.M. 20 maggio 2005.

(393)  Il presente articolo corrisponde all'art. 107, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(omissis)

 

 


 

Legge 23 agosto 2004, n. 239.
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

 

 

Art. 1

1. Nell'àmbito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

 

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

 

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

 

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge (2).

 

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

 

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

 

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

 

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

 

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

 

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

 

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

 

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

 

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

 

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

 

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

 

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

 

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

 

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

 

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

 

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

 

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'àmbito territoriale delle autorità che li prevedono;

 

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

 

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

 

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (3) (4);

 

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

 

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

 

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

 

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

 

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

 

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

 

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

 

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

 

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;

 

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

 

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti (5);

 

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti (6);

 

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche (7);

 

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

 

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

 

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

 

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

p) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

 

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

 

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

 

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

 

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

 

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

 

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico (8);

 

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

 

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

 

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

 

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali (9) (10);

 

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

 

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

 

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

 

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento (11) (12);

 

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

 

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

 

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

 

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

 

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

 

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

 

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

 

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

 

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

 

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'àmbito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

 

12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (13).

 

13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

 

14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

 

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

 

17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i princìpi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia (14).

 

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente (15).

 

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto (16).

 

20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

 

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.

 

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

 

24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi» (17);

 

b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna società a controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori».

 

25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.

 

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

 

«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

 

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

 

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

 

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

 

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente» (18).

 

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono sostituite dalle seguenti: «di reti elettriche»; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: «anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali» sono soppresse.

 

28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all'articolo 4, comma 4».

 

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

 

30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

 

«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

 

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

 

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

 

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa».

 

31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.

 

32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.

 

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni (19).

 

34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni nè concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio (20).

 

34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (21).

 

35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

 

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

 

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

 

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

 

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

 

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

 

39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

 

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

 

41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato (22).

 

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

 

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

 

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

 

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.

 

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

 

 

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

 

45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

 

«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società».

 

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

 

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.

 

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

 

51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.

 

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

 

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

 

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive (23).

 

53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: «entro l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione».

 

54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.

 

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

 

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

 

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali (24);

 

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

 

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

 

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali (25).

 

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (26).

 

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (27).

 

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

 

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

 

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

 

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

 

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

 

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

 

65. Per i progetti ammessi ai benefìci di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

 

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

 

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

 

68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

 

69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000 (28).

 

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

 

71. [Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento (29)] (30) (31).

 

72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.

 

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».

 

75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».

 

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati (32).

 

78. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità,è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (33).

 

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi (34).

 

80. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente (35).

 

81. Nel caso in cui l’attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all’interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (36).

 

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (37).

 

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica (38).

 

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull’ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare (39).

 

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente (40).

 

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà (41).

 

82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (42).

 

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

 

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione (43).

 

85. È definito come impianto di piccola generazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW (44).

 

85-bis. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a 50 kWe (45).

 

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purchè certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica (46).

 

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

 

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza (47).

 

89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento (48).

 

90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

 

«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo».

91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione».

 

92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

 

93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 

«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

 

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

 

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione».

 

94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

 

95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.

 

96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

 

97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

 

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.

 

99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

 

100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

 

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

 

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

 

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

 

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

 

106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;

 

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»;

 

c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;

 

d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

 

108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

 

109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

 

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria (49).

 

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

 

113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: «per non più di una volta».

 

114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.

 

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

 

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

 

117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

 

b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

 

119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:

 

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

 

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

 

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;

 

d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

 

e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.

 

120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i princìpi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

 

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

 

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

 

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale (50).

 

 

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(2)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(3) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(6)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

(8)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281».

(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

(12)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(13) Periodo aggiunto dal comma 2 dell’art. 28, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(14)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 aprile 2006 e il D.M. 28 aprile 2006.

(15)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2006.

(16)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2006.

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003.

(19)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(20) Il presente comma, che era stato abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 nel testo non ancora convertito in legge, è stato così sostituito, con gli attuali commi 34 e 34-bis, dallo stesso comma 3 dell’art. 4, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 3 dell'art. 10, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

(21) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 3 dell'art. 10, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

(22)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 6 novembre 2007, n. 280/07.

(23)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, L. 17 agosto 2005, n. 168. In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

(24)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

(25)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(26)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2008, n. 132 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(29)  Vedi, anche, il D.M. 24 ottobre 2005 e l'art. 267, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(30) Comma abrogato dal comma 1120 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(31) Vedi, anche, il comma 12 dell’art. 30, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(32) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(33) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(34) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(35) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(36) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(37) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(38) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(39) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(40) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(41) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(42) Gli attuali commi da 77 a 82-sexies così sostituiscono gli originari commi da 77 a 82 ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 35 dello stesso articolo 27.

(43)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

(44) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(45) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(46) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(47) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(48) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(49) Con D.M. 18 settembre 2006 (Gazz. Uff. 21 novembre 2006, n. 271) sono state regolamentate le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma.

(50)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

 


 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale
(art. 150)

 

 

(1) (2) (3)

-------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(3) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto vedi il comma 1 dell'art. 369, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

(omissis)

Art. 150

Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento.

1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (209).

 

2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia (210).

 

3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.

 

4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5 (211) (212).

 

 

------------------------------------------------

(209) Comma così modificato dall’art. 2, comma 13, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(210) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(211) Vedi, anche, l'art. 26-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(212) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(art. 32)

 

 

(1) (2) (3)

---------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Il D.M. 25 giugno 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali. Il D.M. 25 gennaio 2010 ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei seguenti servizi in Italia: a) raccolta del risparmio tramite i conti correnti; b) prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati; c) servizi e attività di investimento; d) servizi di pagamento e trasferimento di denaro.

(3) Vedi, anche, la Det. 16 luglio 2009, n. 7/2009.

(omissis)

Art. 32

Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori.
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994; art. 1, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28:

 

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;

 

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall’articolo 142;

 

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

 

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

 

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro (56), allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

 

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;

 

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza (57);

 

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 207, qualora, ai sensi dell’articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.

 

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

 

3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:

 

1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

 

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

 

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

 

4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

 

 

----------------------------------------------------

(56) L’importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(57) Lettera prima modificata dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(omissis)


 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(art. 13)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti (42).

 

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

 

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (43).

 

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (44) (45) (46).

 

 

----------------------------------------------------

(42) Comma così modificato prima dal comma 4-septies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell’art. 48, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(43) Comma così modificato prima dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, poi dal comma 7 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97 ed infine dal comma 1-bis dell'art. 20, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(44) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(45)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(46) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 326 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'art. 41 Cost., in riferimento all'art. 119 Cost., in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost.,; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.

(omissis)


 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(art. 2, co. 461)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

(omissis)

Art. 2

(omissis)

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

 

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

 

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

 

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

 

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

 

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

 

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.

(omissis)

 


 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(artt. 18, 23-bis)

 

 

(1) (2) (3)

 

--------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

 

Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

1.  A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (67)

 

2.  Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

 

2-bis.  Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. (68)

 

3.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

 

 

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(67) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(68) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(omissis)

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica (78) (86)

1.  Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell’ articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale. (79)

 

2.  Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

 

a)  a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

 

b)  a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. (80)

 

3.  In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (80)

 

4.  Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. (80)

 

4-bis.  I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4. (81)

 

5.  Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

 

6.  E' consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

 

7.  Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

 

8.  Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

 

a)  le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

 

b)  le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

 

c)  le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

 

d)  gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

 

e)  le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. (82) (87)

 

9.  Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. (82)

 

10.  ll Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: (83)

 

a)  prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale; (84)

 

b)  prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’ articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

 

c)  prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

 

d)  armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

 

[e)  disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall’evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; (85)]

 

f)  prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;

 

g)  limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

 

h)  prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

 

i)  disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

 

l)  prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

 

m)  individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

 

11.  L’ articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

 

12.  Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

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(78) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(79) Comma così modificato dall'art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(80) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(81) Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(82) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(83) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(84) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. f), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(85) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(86) Vedi, anche, il comma 1-ter dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(87) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(omissis)

 


 

D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv., con mod., Legge 20 novembre 2009, n. 166.
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
(art. 15)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2009, n. 223.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 20 novembre 2009, n. 166.

(omissis)

Art. 15

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1.  All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»; (29)

 

a-bis)  al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; (30)

 

b)  i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»; (29)

 

c)  dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»; (29)

 

d)  i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»; (29)

 

e)  al comma 10, nell'alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»; (29)

 

f)  al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

 

g)  al comma 10, la lettera e) è abrogata. (29)

 

1-bis.  Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all’ articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (31)

 

1-ter.  Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio. (31)

 

2.  All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

 

2-bis.  All’ articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». (32)

 

2-ter.  All’ articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». (32)

 

2-quater.  All’ articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «duecentodieci». (32)

 

 

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(29) Lettera così modificata dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166.

(30) Lettera inserita dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166.

(31) Comma inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166.

(32) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166.

(omissis)

 

 

 


Normativa comunitaria

 


 

Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 dicembre 2009.

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 89,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 16 del trattato afferma che i servizi di interesse economico generale fanno parte dei valori comuni dell'Unione.

 

(2) L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, delle specifiche missioni loro affidate.

 

(3) L'articolo 73 del trattato costituisce una lex specialis rispetto all'articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri.

 

(4) Gli obiettivi principali definiti nel Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001, «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», consistono nel garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell'offrire condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, e nell'eliminare le disparità fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo sostanziale la concorrenza.

 

(5) Attualmente, molti servizi di trasporto terrestre di passeggeri che rappresentano una necessità sul piano dell'interesse economico generale non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. Occorre che le autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di intervenire per garantire la prestazione di tali servizi. Tra i meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che vengano forniti servizi di trasporto pubblico di passeggeri vi sono: l'attribuzione agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per l'esercizio dei trasporti pubblici. Se gli Stati membri, a norma del presente regolamento, scelgono di escludere certe regole generali dall'ambito di applicazione del regolamento stesso, si dovrebbe applicare il regime generale per gli aiuti di Stato.

 

(6) Molti Stati membri hanno adottato una legislazione che prevede la concessione di diritti di esclusiva e la stipulazione di contratti di servizio pubblico, almeno per una parte del loro mercato dei trasporti pubblici, sulla base di procedure di aggiudicazione eque e trasparenti. Di conseguenza, gli scambi fra Stati membri sono notevolmente aumentati e numerosi operatori di servizio pubblico stanno adesso fornendo servizi di trasporto pubblico di passeggeri in più di uno Stato membro. Tuttavia, dall'evolversi delle legislazioni nazionali è scaturita l'applicazione di procedure difformi, cosa che ha creato incertezza giuridica riguardo ai diritti degli operatori di servizio pubblico e agli obblighi delle autorità competenti. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile , nulla dice in ordine alle modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle circostanze in cui dovrebbero essere aggiudicati con gara d'appalto. È opportuno quindi aggiornare il quadro normativo comunitario.

 

(7) Da alcuni studi effettuati e dall'esperienza maturata dagli Stati membri che da vari anni hanno introdotto la concorrenza nel settore dei trasporti pubblici emerge che, con le adeguate garanzie, l'introduzione di una concorrenza regolamentata tra gli operatori in questo settore consente di rendere più appetibili, più innovativi e meno onerosi i servizi forniti, senza per questo ostacolare l'adempimento dei compiti specifici assegnati agli operatori di servizio pubblico. Questa impostazione ha avuto l'approvazione del Consiglio europeo nell'ambito del cosiddetto processo di Lisbona del 28 marzo 2000, laddove si invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad «accelerare la liberalizzazione in settori come […] i trasporti».

 

(8) I mercati liberalizzati del trasporto di passeggeri nei quali non esistono diritti di esclusiva dovrebbero poter mantenere le loro caratteristiche e modalità di funzionamento nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni del trattato.

 

(9) Per poter organizzare i propri servizi di trasporto pubblico di passeggeri nel modo più rispondente alle esigenze del pubblico, tutte le autorità competenti devono avere la facoltà di scegliere liberamente i loro operatori di servizio pubblico, tenendo conto degli interessi delle piccole e medie imprese, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento. Per garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori in concorrenza e di proporzionalità, qualora vengano accordati compensazioni o diritti di esclusiva, è indispensabile definire in un contratto di servizio pubblico stipulato dall'autorità competente con l'operatore di servizio pubblico prescelto la natura degli obblighi di servizio pubblico e il compenso concordato. La forma o la denominazione di tale contratto possono variare in funzione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

 

(10) Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui ambito di applicazione ricadono anche i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile, non si reputa opportuno disciplinare, nel presente regolamento, l'affidamento di contratti di servizio pubblico in questo specifico settore. L'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e, nella misura in cui non siano disciplinati da una specifica normativa comunitaria, per acque marine nazionali resta quindi soggetta all'osservanza dei principi generali del trattato, a meno che gli Stati membri non decidano di applicare il presente regolamento a tali specifici settori. Le disposizioni del presente regolamento non impediscono di integrare i servizi per via navigabile interna e per acque marine nazionali in una più vasta rete urbana, suburbana o regionale di trasporto pubblico di passeggeri.

 

(11) Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui ambito di applicazione ricadono anche i servizi di trasporto di merci, non si reputa opportuno disciplinare, nel presente regolamento, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico in detto specifico settore. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'organizzazione dei servizi di trasporto di merci dovrebbe quindi rimanere soggetta all'osservanza dei principi generali del trattato.

 

(12) Sotto il profilo del diritto comunitario è irrilevante che i servizi di trasporto pubblico di passeggeri siano prestati da imprese pubbliche o da imprese private. Il presente regolamento si basa sul principio della neutralità rispetto al regime di proprietà, sancito dall'articolo 295 del trattato, sul principio della libertà degli Stati membri di definire i servizi di interesse economico generale, sancito dall'articolo 16 del trattato, e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, sanciti dall'articolo 5 del trattato.

 

(13) Alcuni servizi, spesso connessi con un'infrastruttura specifica, sono prestati essenzialmente per il loro interesse storico o per il loro valore turistico. Poiché questi servizi hanno scopi manifestamente diversi dalla fornitura di trasporto pubblico di passeggeri, non è necessario che la loro prestazione sia disciplinata dalle norme e dalle procedure applicabili agli obblighi di servizio pubblico.

 

(14) Ove le autorità competenti siano responsabili dell'organizzazione della rete del trasporto pubblico, oltre alla realizzazione effettiva del servizio di trasporto, tale organizzazione può comprendere tutta una serie di altre attività e funzioni che le autorità competenti devono essere libere di svolgere esse stesse o di affidare in tutto o in parte a terzi.

 

(15) I contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato per un periodo più lungo del necessario, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della concorrenza. Per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza e al tempo stesso salvaguardare la qualità dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata. Il rinnovo di tali contratti potrebbe essere soggetto a un riscontro positivo da parte degli utenti. In tale contesto, è necessario prevedere la possibilità di prorogare i contratti di servizio pubblico per un periodo massimo pari alla metà della loro durata iniziale quando l'operatore di servizio pubblico debba effettuare investimenti in beni aventi una durata di ammortamento eccezionale e, in ragione delle loro caratteristiche e limiti particolari, nel caso delle regioni ultraperiferiche quali specificate nell'articolo 299 del trattato. Inoltre, qualora un operatore di servizio pubblico effettui investimenti in infrastrutture o in materiale rotabile e veicoli che abbiano carattere eccezionale, nel senso che implicano entrambi un alto valore di fondi, e a condizione che il contratto sia aggiudicato dopo un'equa procedura di gara, dovrebbe essere possibile una proroga ancora maggiore.

 

(16) Laddove la fine di un contratto di servizio pubblico comporti il cambiamento dell'operatore di servizio pubblico, le autorità competenti dovrebbero poter chiedere all'operatore di servizio pubblico prescelto di osservare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti . La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento dei diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate dalla direttiva 2001/23/CE e tenendo conto in tale contesto, ove appropriato, degli standard sociali fissati dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali.

 

(17) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le autorità competenti hanno la facoltà di stabilire criteri sociali e di qualità al fine di salvaguardare e rafforzare le norme di qualità per gli obblighi di servizio pubblico, per esempio riguardo alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei passeggeri, alle esigenze delle persone a mobilità ridotta o alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori nonché agli obblighi dei contratti collettivi e ad altre norme e accordi in materia di luogo di lavoro e protezione sociale nel luogo in cui viene prestato il servizio. Per garantire condizioni di concorrenza trasparenti e comparabili tra operatori ed evitare il rischio di dumping sociale, le autorità competenti dovrebbero poter imporre specifici standard sociali e di qualità del servizio.

 

(18) Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a procedure di gara. Tuttavia, per garantire eque condizioni di concorrenza, questa facoltà di autoprestazione deve essere soggetta a controlli rigorosi. Il necessario controllo dovrebbe essere esercitato dall'autorità competente o da un gruppo di autorità competenti che forniscano servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri in modo collettivo o tramite i propri membri. Inoltre, un'autorità competente che fornisca i propri servizi di trasporto o un operatore interno non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara al di fuori del territorio della suddetta autorità. L'autorità che controlla l'operatore interno dovrebbe anche poter vietare a quest'ultimo di partecipare a gare organizzate nel suo territorio. Le restrizioni delle attività di un operatore interno non interferiscono con la possibilità dell'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico qualora questi riguardino il trasporto ferroviario, eccettuati altri tipi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram. Inoltre, l'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario pesante lascia impregiudicata la possibilità per le autorità competenti di aggiudicare a un operatore interno contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri su altri tipi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram.

 

(19) Il subappalto può contribuire a trasporti pubblici di passeggeri più efficienti e rende possibile la partecipazione di imprese diverse dall'operatore di servizio pubblico aggiudicatario del relativo contratto. Tuttavia, per assicurare l'uso migliore delle risorse pubbliche, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di definire le modalità di subappalto dei loro servizi di trasporto pubblico di passeggeri, soprattutto in caso di servizi prestati da un operatore interno. Inoltre, non si dovrebbe impedire a un subappaltatore di partecipare a procedure di gara nel territorio di qualsiasi autorità competente. La selezione di un subappaltatore da parte dell'autorità competente o del suo operatore interno dovrebbe essere effettuata in conformità della normativa comunitaria.

 

(20) Quando l'autorità pubblica decide di affidare a un terzo un servizio d'interesse generale, la scelta dell'operatore di servizio pubblico deve avvenire nell'osservanza della normativa comunitaria in tema di appalti pubblici e di concessioni, quale risulta dagli articoli da 43 a 49 del trattato, nonché nell'osservanza dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. In particolare, le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicati gli obblighi applicabili alle pubbliche autorità in forza delle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, quando i contratti di servizio pubblico rientrano nel loro ambito di applicazione.

 

(21) Dovrebbe essere garantita una protezione giuridica efficace non solo per le aggiudicazioni basate sulla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , e sulla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi , ma anche per altri contratti aggiudicati a norma del presente regolamento. È necessaria un'efficace procedura di verifica, comparabile, se del caso, alle pertinenti procedure previste dalla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori , e dalla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni .

 

(22) Alcuni bandi di gara impongono alle autorità competenti la definizione e la descrizione di sistemi complessi. È quindi opportuno che, nell'aggiudicare contratti in tali casi, dette autorità abbiano facoltà di negoziare i dettagli con tutti i potenziali operatori di servizio pubblico o con alcuni di essi dopo la presentazione delle offerte.

 

(23) È opportuno che la gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico non sia obbligatoria quando il contratto abbia per oggetto somme o distanze di modesta entità. Al riguardo, per somme o distanze di maggiore entità le autorità competenti dovrebbero poter tenere conto degli interessi specifici delle piccole e medie imprese. Alle autorità competenti non dovrebbe essere consentito di suddividere contratti o reti al fine di evitare procedure di appalto.

 

(24) Quando vi è il rischio di interruzioni della fornitura dei servizi, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure di emergenza a breve termine in attesa dell'aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico che sia conforme a tutte le condizioni in materia di aggiudicazione stabilite dal presente regolamento.

 

(25) Il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia pone problemi particolari legati all'entità degli investimenti e al costo delle infrastrutture. Nel marzo 2004 la Commissione ha presentato una proposta che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie , allo scopo di garantire a tutte le imprese ferroviarie della Comunità l'accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri ai fini dell'esercizio dei servizi internazionali di trasporto di passeggeri. Il presente regolamento si prefigge di definire un quadro giuridico per le compensazioni e/o i diritti di esclusiva per i contratti di servizio pubblico e non di realizzare un'ulteriore apertura del mercato dei servizi ferroviari.

 

(26) In materia di servizi pubblici, il presente regolamento dà facoltà a ciascuna autorità competente di scegliere il proprio operatore per la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Tenuto conto della diversa organizzazione territoriale degli Stati membri in questa materia, si ritiene giustificato consentire alle autorità competenti di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia.

 

(27) Le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico dovrebbero essere calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive. Qualora preveda di aggiudicare un contratto di servizio pubblico senza ricorrere a procedura di gara, l'autorità competente dovrebbe altresì osservare modalità di applicazione dettagliate idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità.

 

(28) L'autorità competente e l'operatore di servizio pubblico possono provare che si è evitata una compensazione eccessiva se, nello schema di calcolo di cui all'allegato, tengono debitamente conto degli effetti dell'osservanza degli obblighi di servizio pubblico sulla domanda di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

 

(29) Ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, ad eccezione delle misure di emergenza e dei contratti relativi a distanze limitate, le autorità competenti dovrebbero adottare le necessarie misure per pubblicizzare, con almeno un anno di anticipo, il fatto che intendono aggiudicare tali contratti così da consentire ai potenziali operatori del servizio pubblico di attivarsi.

 

(30) I contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente dovrebbero essere soggetti a una maggiore trasparenza.

 

(31) Considerato che le autorità competenti e gli operatori di servizio pubblico avranno bisogno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno definire regimi transitori. In vista della graduale aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico in linea con il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio. Sulla base di tali relazioni la Commissione può proporre opportune misure.

 

(32) Nel periodo transitorio è possibile che le autorità competenti applichino le disposizioni del presente regolamento in tempi diversi. Potrebbe quindi accadere che, durante tale periodo, operatori di servizio pubblico provenienti da mercati in cui il presente regolamento non è ancora applicato partecipino a gare d'appalto per contratti di servizio pubblico da aggiudicare in mercati aperti più rapidamente alla concorrenza regolamentata. Per evitare, attraverso una misura proporzionata, che l'apertura alla concorrenza del mercato del trasporto pubblico determini situazioni di squilibrio, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di rifiutare, nella seconda metà del periodo transitorio, le offerte di imprese i cui servizi di trasporto pubblico non sono prestati, per oltre metà del loro valore, a norma del presente regolamento, sempreché tale facoltà venga esercitata senza discriminazioni e venga stabilita prima della pubblicazione del bando di gara.

 

(33) Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH (6), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono vantaggi ai sensi dell'articolo 87 del trattato qualora soddisfino cumulativamente quattro criteri. Qualora questi criteri non siano soddisfatti e ricorrano i criteri generali per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, le compensazioni di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette agli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato.

 

(34) Nel settore dei trasporti di passeggeri per via terrestre possono risultare necessarie compensazioni di servizi pubblici allo scopo di consentire alle imprese incaricate della prestazione di servizi pubblici di funzionare secondo principi e condizioni che consentano loro di svolgere i propri compiti. Tali compensazioni, se ricorrono determinate condizioni, possono essere compatibili con il trattato in applicazione dell'articolo 73. In primo luogo, devono essere concesse per garantire la prestazione di servizi che siano servizi di interesse generale nel senso precisato dal trattato. In secondo luogo, al fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza, non possono eccedere quanto necessario per coprire i costi netti originati dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi generati da tali obblighi, nonché di un congruo utile.

 

(35) Le compensazioni corrisposte dalle autorità competenti a norma delle disposizioni del presente regolamento possono quindi essere dispensate dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(36) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1191/69, che è quindi opportuno abrogare. Per i servizi pubblici di trasporto di merci, un periodo transitorio di tre anni accompagnerà la progressiva riduzione delle compensazioni non autorizzate dalla Commissione a norma degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato. Qualsiasi compensazione concessa in relazione alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento e che rischi di implicare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dovrebbe essere conforme alle disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 dello stesso, compresa ogni pertinente interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee e, in particolare, la sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH. Nell'esaminare casi del genere, la Commissione dovrebbe pertanto applicare principi simili a quelli stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in altre normative nel settore dei servizi d'interesse economico generale.

 

(37) L'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile , è disciplinato dal presente regolamento. Detto regolamento è considerato obsoleto e limita al tempo stesso l'applicazione dell'articolo 73 del trattato senza fornire un'adeguata base giuridica per autorizzare gli attuali programmi d'investimento, specialmente in relazione agli investimenti in infrastrutture di trasporto in un partenariato pubblico-privato. Esso dovrebbe quindi essere abrogato, così da poter applicare l'articolo 73 del trattato in modo adeguato all'evoluzione costante del settore, ferme restando le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie . Al fine di facilitare ulteriormente l'applicazione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione proporrà, nel 2007, delle linee guida relative agli aiuti di Stato per gli investimenti nel trasporto ferroviario, compresi quelli nelle infrastrutture.

 

(38) Onde valutare l'attuazione del presente regolamento e gli sviluppi nella fornitura di trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità, in particolare la qualità dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri e gli effetti dell'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione, corredandola, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento,

 

 

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(3)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 20.

(4) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 1.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 262), posizione comune del Consiglio dell'11 dicembre 2006 (GU C 70 E del 27.3.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007. Decisione del Consiglio del 18 settembre 2007.

(6)  Raccolta 2003, pag. I-7747.

 

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

 

A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

 

2. Il presente regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) .

 

3. Il presente regolamento non si applica alle concessioni di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) «trasporto pubblico di passeggeri»: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa;

 

b) «autorità competente»: un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;

 

c) «autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale;

 

d) «operatore di servizio pubblico»: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che fornisce servizi di trasporto pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto pubblico di passeggeri;

 

e) «obbligo di servizio pubblico»: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;

 

f) «diritto di esclusiva»: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;

 

g) «compensazione di servizio pubblico»: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;

 

h) «aggiudicazione diretta»: l'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico a un determinato operatore di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una procedura di gara;

 

i) «contratto di servizio pubblico»: uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; il contratto può, altresì, secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione adottata dall'autorità competente:

 

— che assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure

 

— che specifica le condizioni alle quali l'autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un operatore interno;

 

j) «operatore interno»: un soggetto giuridicamente distinto dall'autorità competente, sul quale quest'ultima o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;

 

k) «valore»: il valore di un servizio, di una linea, di un contratto di servizio pubblico o di un sistema di compensazioni per il trasporto pubblico di passeggeri, corrispondente alla remunerazione totale, al netto dell'IVA, percepita dall'operatore o dagli operatori di servizio pubblico, comprese le compensazioni di qualunque natura erogate dalla pubblica amministrazione e i ricavi rappresentati dalla vendita dei titoli di viaggio che non siano riversati all'autorità competente;

 

l) «norma generale»: disposizione che si applica senza discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri dello stesso tipo in una zona geografica determinata posta sotto la responsabilità di un'autorità competente;

 

m) «servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri»: servizi interconnessi di trasporto entro una determinata zona geografica con servizio di informazione, emissione di titoli di viaggio e orario unici.

 

 

Articolo 3

Contratti di servizio pubblico e norme generali

1. L'autorità competente che decide di concedere all'operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli obblighi di servizio pubblico finalizzati a stabilire tariffe massime per tutti i passeggeri o per alcune categorie di passeggeri possono anch'essi essere disciplinati da norme generali. L'autorità competente compensa gli operatori di servizio pubblico, secondo i principi definiti nell'articolo 4, nell'articolo 6 e nell'allegato, per l'effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle autorità competenti di integrare gli obblighi di servizio pubblico stabilendo tariffe massime nei contratti di servizio pubblico.

 

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le norme generali relative alla compensazione finanziaria per gli obblighi di servizio pubblico che fissano le tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta. Tali norme generali sono notificate a norma dell'articolo 88 del trattato. Siffatte notifiche contengono informazioni complete sulla misura adottata e, in particolare, sui dettagli del metodo di calcolo.

 

 

Articolo 4

Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali

1. I contratti di servizio pubblico e le norme generali:

 

a) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l'operatore del servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;

 

b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente:

 

i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione; e

 

ii) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi;

 

in modo da impedire una compensazione eccessiva. Nel caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;

 

c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura di servizi. Tali costi possono comprendere, in particolare, le spese per il personale, per l'energia, gli oneri per le infrastrutture, la manutenzione e la riparazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, del materiale rotabile e delle installazioni necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri, i costi fissi e un rendimento adeguato del capitale.

 

2. I contratti di servizio pubblico e le norme generali definiscono le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio che possono essere trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, riversati all'autorità competente o ripartiti fra di loro.

 

3. I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia. La durata dei contratti di servizio pubblico relativi a più modi di trasporto è, al massimo, di 15 anni se i trasporti per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia rappresentano oltre il 50% del valore dei servizi di cui trattasi.

 

4. Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto.

 

Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano, la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al massimo del 50%.

 

Se l'ammortamento del capitale in relazione all'investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, un contratto di servizio pubblico può essere concluso per una durata superiore. Per garantire la trasparenza in questo caso, l'autorità competente trasmette alla Commissione, entro un anno dalla stipula del contratto, il contratto di servizio pubblico e gli elementi che ne giustificano la durata superiore.

 

5. Fatta salva la legislazione nazionale e comunitaria, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità competenti possono imporre all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale precedentemente assunto per fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi.

 

6. Qualora le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, tali standard devono essere inclusi nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.

 

7. I documenti di gara e i contratti di servizio pubblico sono trasparenti quanto alla possibilità e all'estensione del subappalto. In caso di subappalto, l'operatore al quale, ai sensi del presente regolamento, sono affidate la gestione e la prestazione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri è tenuto a fornire direttamente una parte importante del servizio di trasporto pubblico. Un contratto di servizio pubblico comprendente allo stesso tempo progettazione, costruzione e gestione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri può prevedere il subappalto integrale per la gestione di tali servizi. Il contratto di servizio pubblico determina, in conformità della legislazione nazionale e comunitaria, le condizioni applicabili al subappalto.

 

 

Articolo 5

Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico

1. I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano.

 

2. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Se un'autorità competente a livello locale assume tale decisione, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione. Conformemente al diritto comunitario, la proprietà al 100% da parte dell'autorità pubblica competente, in particolare in caso di partenariato pubblico-privato, non è un requisito obbligatorio per stabilire il controllo ai sensi del presente paragrafo, a condizione che vi sia un'influenza pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in base ad altri criteri;

 

b) il presente paragrafo si applica a condizione che l'operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale detto operatore eserciti un'influenza anche minima esercitino le loro attività di trasporto pubblico di passeggeri all'interno del territorio dell'autorità competente a livello locale, escluse eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che entrano nel territorio di autorità competenti a livello locale vicine, e non partecipino a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio dell'autorità competente a livello locale;

 

c) in deroga alla lettera b), un operatore interno può partecipare a una procedura di gara equa da due anni prima che termini il proprio contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta, a condizione che sia stata adottata la decisione definitiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di trasporto di passeggeri coperti dal contratto dell'operatore interno e che questi non abbia concluso nessun altro contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta;

 

d) in mancanza di un'autorità competente a livello locale, le lettere a), b) e c) si applicano a un'autorità nazionale per una zona geografica non nazionale, a condizione che l'operatore interno non partecipi a gare pubbliche indette per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori della zona per la quale è stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico;

 

e) in caso di subappalto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, l'operatore interno è obbligato a prestare egli stesso la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri in questione.

 

3. L'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contemplati nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. Dopo la presentazione delle offerte e un'eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi.

 

4. A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno.

 

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno.

 

5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.

 

6. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.

 

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate a norma dei paragrafi da 2 a 6 possano essere verificate con efficacia e rapidità, su richiesta di qualsiasi persona che sia o fosse interessata a ottenere un contratto particolare e che sia stata o rischi di essere danneggiata da una presunta infrazione, motivata dal fatto che tali decisioni hanno violato il diritto comunitario o le leggi nazionali che applicano tale diritto.

 

Qualora gli organismi responsabili delle procedure di verifica non abbiano carattere giurisdizionale dovranno sempre motivare per iscritto le loro decisioni. In tal caso, occorre inoltre predisporre procedure per garantire che le misure presunte illegali adottate dall'organismo di verifica o qualsiasi presunta carenza nell'esercizio dei poteri conferitigli possano essere oggetto di un sindacato giurisdizionale o di un controllo da parte di un altro organismo, che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato e sia indipendente tanto dall'amministrazione aggiudicatrice quanto dall'organismo di controllo.

 

 

Articolo 6

Compensazioni di servizio pubblico

1. Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico aggiudicato direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o connesse a una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato.

 

2. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono, entro tre mesi o entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire se le compensazioni erogate siano compatibili con il presente regolamento.

 

Articolo 7

Pubblicazione

1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete dei trasporti pubblici e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi.

 

2. Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:

 

a) nome e indirizzo dell'autorità competente;

 

b) tipo di aggiudicazione previsto;

 

c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione.

 

Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

 

Qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l'autorità competente pubblica di conseguenza una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data di avvio dell'aggiudicazione diretta o del bando di gara.

 

Il presente paragrafo non si applica all'articolo 5, paragrafo 5.

 

3. In caso di un'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia di cui all'articolo 5, paragrafo 6, l'autorità competente rende pubbliche le seguenti informazioni entro un anno dalla concessione dell'aggiudicazione:

 

a) nome dell'ente aggiudicatore, suo assetto proprietario e, ove opportuno, nome della parte o delle parti che esercitano il controllo legale;

 

b) durata del contratto di servizio pubblico;

 

c) descrizione dei servizi di trasporto di passeggeri da effettuare;

 

d) descrizione dei parametri per la compensazione finanziaria;

 

e) obiettivi di qualità, come puntualità e affidabilità, e premi e penalità applicabili;

 

f) condizioni relative a beni essenziali.

 

4. Quando è richiesto da una parte interessata l'autorità competente le trasmette la motivazione della sua decisione di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico.

 

 

Articolo 8

Transizione

1. I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

 

Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico conformemente all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione può proporre loro misure appropriate.

 

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al diritto comunitario e nazionale:

 

a) prima del 26 luglio 2000, in base a un'equa procedura di gara;

 

b) prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara;

 

c) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 3 dicembre 2009, in base a un'equa procedura di gara;

 

d) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 3 dicembre 2009 in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara.

 

I contratti di cui alla lettera a) possono restare in vigore fino alla loro scadenza. I contratti di cui alle lettere b) e c) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, ma per non più di 30 anni. I contratti di cui alla lettera d) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata comparabile a quelle di cui all'articolo 4.

 

I contratti di servizio pubblico possono restare in vigore fino alla loro scadenza qualora la loro risoluzione comporti indebite conseguenze giuridiche o economiche e a condizione che la Commissione abbia dato il suo assenso.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, nella seconda metà del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 le autorità competenti hanno facoltà di escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione dei contratti mediante gara pubblica gli operatori di servizio pubblico che non possono fornire la prova che il valore dei servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva conferiti a norma del presente regolamento rappresenta almeno la metà del valore di tutti i servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva. Tale esclusione non si applica agli operatori di servizio pubblico che gestiscono i servizi oggetto della gara. Nell'applicare tale criterio non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati con provvedimento di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

 

Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, le autorità competenti evitano ogni discriminazione, escludono tutti i potenziali operatori di servizio pubblico che soddisfano tale criterio e informano i potenziali operatori della propria decisione all'inizio del procedimento di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico.

 

Le autorità competenti interessate informano la Commissione della loro intenzione di applicare il presente paragrafo come minimo due mesi prima della pubblicazione del bando di gara.

 

 

Articolo 9

Compatibilità con il trattato

1. Le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune. Tali compensazioni sono dispensate dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

2. Fatti salvi gli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti al settore dei trasporti a norma dell'articolo 73 del trattato che soddisfano l'esigenza di coordinamento dei trasporti o costituiscono un rimborso per le servitù di determinati obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, diversi da quelli contemplati dal presente regolamento, in particolare:

 

a) fino all'entrata in vigore di norme comuni sulla ripartizione dei costi di infrastruttura, laddove l'aiuto è concesso a imprese che debbono sostenere la spesa relativa all'infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sono soggette a un simile onere. Nel determinare l'importo dell'aiuto così concesso si tiene conto dei costi di infrastruttura che i modi di trasporto in concorrenza non debbono sostenere;

 

b) laddove lo scopo dell'aiuto è di promuovere la ricerca o lo sviluppo di sistemi e tecnologie di trasporto che sono più economici per la Comunità in generale.

 

Un siffatto aiuto si limita alla fase di ricerca e sviluppo e non contempla lo sfruttamento commerciale di detti sistemi e tecnologie di trasporto.

 

 

Articolo 10

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 è abrogato. Le sue disposizioni restano tuttavia applicabili ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è abrogato.

 

 

Articolo 11

Relazioni

Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sull'evoluzione della fornitura di trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità, in cui valuta in particolare l'evoluzione qualitativa dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri e gli effetti delle aggiudicazioni dirette, corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

 

 

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

 

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

 

 

 

ALLEGATO

 

Norme applicabili alla compensazione nei casi previsti nell'articolo 6, paragrafo 1

 

 

1. Le compensazioni connesse a contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o le compensazioni connesse a una norma generale sono calcolate secondo le regole di cui al presente allegato.

 

2. La compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente segue il seguente schema:

 

costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

 

meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

 

meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

 

più un ragionevole utile,

 

uguale all'effetto finanziario netto.

 

3. L'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico può avere un impatto sulle eventuali attività di trasporto di un operatore che esulino dall'obbligo o dagli obblighi di servizio pubblico in questione. Per evitare compensazioni eccessive o assenza di compensazione, nel calcolo dell'effetto finanziario netto devono pertanto essere presi in considerazione gli effetti finanziari quantificabili sulle reti dell'operatore in questione.

 

4. Il calcolo delle spese e delle entrate deve essere effettuato in conformità dei principi contabili e fiscali in vigore.

 

5. Allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la contabilità dei suddetti servizi pubblici deve essere tenuta separata nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:

 

— i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali,

 

— tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico in questione,

 

— i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un altro settore di attività dell'operatore di servizio pubblico.

 

6. Si deve intendere per «ragionevole utile» un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio pubblico a seguito dell'intervento dell'autorità pubblica.

 

7. Il metodo di compensazione deve promuovere il mantenimento o lo sviluppo:

 

— di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico, che possa essere oggetto di valutazione obiettiva, e

 

— della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato.

 

 

 

 


 

Attività parlamentare

 


Camera dei deputati

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

_________

_________    _________

_________

 

 

249.

 

Seduta di MERCOLedì18 NoVEMBRE 2009

 

presidenza del vicepresidente rocco buttiglione

 

indi

 

DEL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI

E DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI

 

 

Disegno di legge: S. 1784 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee(approvato dal Senato)(A.C. 2897)
(Seguito della discussione)

(omissis)

 

 

 


Allegato A

 

A.C. 2897 - Ordini del giorno

 

La Camera,

 

premesso che:

 

l'articolo 15 del disegno di legge in esame riguarda l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'obiettivo di operare l'adeguamento alla disciplina comunitaria della attuale regolamentazione;

il comma 1 modifica in più parti l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche introducendo ulteriori disposizioni in tema di conferimento di servizi e modalità per l'individuazione dei soggetti affidatari;

in particolare, per quanto riguarda tali disposizioni, dal comma 2 non emerge alcuna indicazione in ordine alla possibilità di conferimenti a società a partecipazione interamente pubblica non in house, che operano in libero mercato e che, in mancanza di espressa previsione, non dovrebbero essere obbligate alla vendita del 40 per cento del capitale per partecipare alle gare per il conferimento della gestione del servizio,

impegna il Governo

ad interpretare la lettera a) del comma 2 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso di includere, tra i soggetti ai quali può essere conferita la gestione dei servizi pubblici locali mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, anche le società non in house a capitale interamente pubblico, esplicitando tale interpretazione nei regolamenti in corso di emanazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 23-bis.

9/2897/2. Zeller, Brugger.

 


La Camera,

premesso che

l'articolo 15 del decreto-legge in esame modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

il comma 4-bis, come modificato al Senato, affida ai regolamenti l'individuazione delle soglie minime al di sotto delle quali non diventa necessario il parere dell'Antitrust, ai fini dell'affidamento dei servizi pubblici locali a società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house»;

il comma 1-ter dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, facendo salvo il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato, ribadisce alcuni principi fondamentali sulla proprietà pubblica delle risorse idriche, precisando che il governo del servizio idrico integrato spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal codice dell'ambiente, e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio;

specialmente per i servizi idrici, potrebbero essere assunte alcune condizioni limite che ben rappresenterebbero l'efficienza di gestione e l'economicità del servizio e renderebbero la gestione in house non distorsiva della concorrenza, come, ad esempio, la chiusura dei bilanci in utile e il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento, o l'applicazione di una tariffa media inferiore alle medie di settore, oppure il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto delle medie di settore,

impegna il Governo

nell'ambito dell'emanazione dei regolamenti e la definizione delle soglie di cui al comma 4-bis, del citato articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di tener conto di specifiche condizioni di efficienza che, soprattutto con riferimento al settore idrico, rendono la gestione in house non distorsiva della concorrenza e dunque comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto ad un'altra forma di gestione dei servizi pubblici locali.

9/2897/7. Cota, Montagnoli, Dal Lago, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Callegari, Reguzzoni.

 


Giurisprudenza costituzionale

 


 

Corte Costituzionale.
Sentenza 13 – 27 luglio 2004, n. 272

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 21 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2004.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

 

uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 21 gennaio 2004 e depositato il successivo 29 gennaio, ha impugnato diverse norme del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e, per quanto qui interessa, ha denunciato l'art. 14, commi 1 e 2, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

 

2. - Il censurato art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 269 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, ha modificato sia l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - già modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica - sia l'art. 113-bis del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dal citato art. 35 della legge n. 448 del 2001, sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

 

In particolare, la normativa impugnata ha sostituito la distinzione fra servizi pubblici locali “di rilevanza industriale” e servizi pubblici locali “privi di rilevanza industriale” con quella fra servizi pubblici locali “di rilevanza economica” e servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica” ed ha specificato che le disposizioni che disciplinano puntualmente le modalità di gestione dei servizi pubblici locali - anch'esse oggetto di modifica - attengono alla tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle specifiche normative di settore. Quanto alla disciplina delle modalità di gestione dei predetti servizi, la normativa impugnata ha stabilito che: la gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata a società di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica o a società miste, i cui soci privati siano scelti con gara ad evidenza pubblica, o a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano; la gestione dei servizi privi di rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto ad istituzioni ed aziende speciali o anche a società a capitale interamente pubblico, con esclusione dei privati e delle società miste. Infine, si è provveduto a disciplinare la scadenza del periodo di affidamento in esito alla successiva gara di affidamento al nuovo gestore nonché il periodo di transizione per il passaggio dalle esistenti gestioni a quelle da affidarsi con le nuove regole.

 

2.1. - Secondo la Regione Toscana, le disposizioni impugnate violerebbero in primo luogo l'art. 117 della Costituzione, in quanto porrebbero una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali, materia che l'art. 117 non contempla fra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato e che quindi spetta alle regioni disciplinare nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Tale materia non sarebbe, infatti, riconducibile alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), la quale riguarderebbe solo i servizi sociali e non quelli di rilevanza economica e comunque - essendo limitata alla determinazione degli standard minimi delle prestazioni - non precluderebbe al legislatore regionale la possibilità di disciplinare gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e le modalità di gestione del medesimo; né essa potrebbe ricollegarsi alle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione), non costituendo la gestione dei servizi pubblici locali una funzione fondamentale dell'ente locale, ma “un'attività di regola esercitata in regime di concorrenza e quindi sottratta ad una gestione effettuata con gli strumenti del potere pubblico”. Le disposizioni impugnate non si potrebbero, inoltre, giustificare - ad avviso della ricorrente - neppure in relazione alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), in quanto la disciplina dei servizi pubblici locali riguarderebbe non già la “tutela della concorrenza”, ma la diversa materia della “promozione della concorrenza”, costituita da un insieme di regole e procedure di tipo pubblicistico volte a creare in modo artificiale le condizioni per la concorrenza, di competenza regionale.

 

La ricorrente deduce, infine, che le disposizioni censurate violerebbero anche l'art. 118 della Costituzione, non essendo indicati i “presupposti per l'intervento legislativo statale in sussidiarietà” e non essendo comunque prevista “l'intesa con la regione che sarebbe invece imprescindibile a fronte dell'interferenza della disciplina in ambiti materiali di competenza regionale”.

 

2.2. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Toscana ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

 

3. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

 

In via preliminare, la difesa erariale ritiene che il ricorso sia inammissibile, giacché, con riferimento alle disposizioni legislative già presenti nel decreto-legge n. 269 del 2003 e quindi già in vigore dal 2 ottobre 2003, “a sé stanti e non modificate dalla legge di conversione”, esso sarebbe tardivo e comunque conterrebbe censure prive di motivazione.

 

Nel merito, la difesa erariale sostiene l'infondatezza del ricorso, deducendo che sussisterebbe una competenza legislativa esclusiva dello Stato, non solo in relazione alla materia “tutela della concorrenza” (secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione), ma anche in relazione alla materia “funzioni fondamentali degli enti locali” (secondo comma, lettera p), dell'art. 117 della Costituzione), in quanto le funzioni di gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici locali sarebbero “essenziali” rispetto ai bisogni delle comunità servite nonché in riferimento alla cospicua incidenza sull'equilibrio finanziario degli enti locali dei costi per gli investimenti e per l'esercizio dei servizi stessi. Si ravviserebbe, altresì, una competenza legislativa statale esclusiva in tema di servizi pubblici locali anche in relazione alla materia “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (secondo comma, lettera m), dell'art. 117 della Costituzione), dal momento che, attraverso la prestazione dei servizi pubblici locali, si concretizzerebbero “molteplici ed importanti diritti sociali” che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

3.1. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato memoria nella quale insiste perché la Corte dichiari inammissibile e/o infondato il ricorso.

 

In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato precisa che le modifiche apportate alla disciplina dei servizi pubblici locali dalle disposizioni impugnate costituirebbero l'esito di “un pluriennale dialogo con l'Unione europea” e sarebbero perciò volte “ad assicurare la realizzazione di un valore e di un risultato - quello di una (per quanto tecnicamente possibile) effettiva e non ostacolata concorrenza fra operatori economici” - esplicitamente indicato dai Trattati come fondamentale. Pertanto, le disposizioni impugnate sarebbero sorrette da più parametri costituzionali contenuti nell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in particolare alla lettera e) ed alla lettera a).

 

4. - All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il ricorso in epigrafe dalla Regione Toscana, ha ad oggetto l'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate, che hanno introdotto una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali sia “di rilevanza economica”, sia “privi di rilevanza economica”, non sarebbero riconducibili a nessuna delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato previste dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, né, in particolare, a quella relativa alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, o a quella relativa alle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. Neppure invocabile, secondo la ricorrente, sarebbe la competenza statale in materia di “tutela della concorrenza”, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), giacché al massimo si potrebbe fare riferimento alla “promozione della concorrenza” in tutti quei casi in cui il mercato non appaia concorrenziale.

 

La disciplina in oggetto, dettagliata ed autoapplicativa, esulerebbe quindi dalla sfera di competenza legislativa dello Stato e rientrerebbe nell'ambito della competenza esclusiva della Regione ricorrente, dal momento che non sono neppure indicati i “presupposti” di un eventuale intervento “in sussidiarietà” dello Stato, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, e non è comunque previsto un accordo sul punto tra Stato e Regione.

 

2. - In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine all'asserita tardività delle censure proposte dalla ricorrente nei confronti di disposizioni della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, che hanno confermato quelle originariamente contenute nel d.l. 30 settembre 2003, n. 269. Ed infatti, indipendentemente dalla circostanza che nella specie la legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche, in considerazione del carattere intrinsecamente precario del decreto - legge, il ricorso può essere proposto nei confronti della relativa legge di conversione che rende permanente e definitiva la asserita lesione da cui scaturisce l'interesse a ricorrere della Regione (sentenza n. 25 del 1996).

 

3. - La questione è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.

 

Le disposizioni impugnate, che recano una nuova disciplina della gestione dei servizi pubblici locali, si inseriscono in un quadro normativo molto articolato, che sostanzialmente prende le mosse dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante la legge finanziaria per il 2002, il quale introduce profonde modifiche alla impostazione normativa risalente agli anni novanta e consacrata nell'art. 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Ma subito dopo la riforma del 2001, si è proceduto ad ulteriori innovazioni su aspetti rilevanti della disciplina in esame, dapprima con il censurato art. 14 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, e successivamente ancora con l'art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004). Tali innovazioni sono state in larga parte indotte dai rilievi espressi dalla Commissione europea sulla precedente normativa e dall'esigenza di trovare un esplicito fondamento nel novellato art. 117 della Costituzione. Sotto questi profili sono significativi, nella disciplina in esame, sia il testuale riferimento alla tutela della concorrenza, sia la nuova qualificazione di “rilevanza economica” attribuita a determinati servizi pubblici locali - in analogia con la denominazione che viene attualmente adottata in sede comunitaria - in luogo della precedente qualificazione di “rilevanza industriale”.

 

La disciplina in esame non appare riferibile - come osserva la ricorrente - né alla competenza legislativa statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali, né a quella in tema di “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p), giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale. Viceversa, in relazione ai riferimenti testuali e soprattutto ai caratteri funzionali e strutturali della regolazione prevista, la medesima disciplina può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia “tutela della concorrenza”, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Non appare però condivisibile la prospettazione della Regione ricorrente, secondo cui il regime in oggetto, incidendo su situazioni di non concorrenzialità del mercato per la presenza di diffuse condizioni di monopolio naturale e riguardando interventi propriamente di “promozione” e non già di “tutela” della concorrenza, sarebbe estraneo, in quanto tale, all'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato e pertinente invece alla competenza regionale in tema di servizi pubblici locali. Secondo l'interpretazione di questa Corte, la tutela della concorrenza “non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali” (sentenza n. 14 del 2004). In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato. Alla stregua dei principi espressi da questo indirizzo giurisprudenziale, dunque, non può essere accolta la tesi della ricorrente su una pretesa distinzione di competenze legislative tra Stato e Regioni in ordine rispettivamente a misure di “tutela” o a misure di “promozione” della concorrenza, dal momento che la indicata configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato.

 

Sotto questo profilo è quindi significativa la dichiarazione, contenuta nel censurato art. 14 di modifica del comma 1 dell'art. 113 del t.u. citato, secondo cui le predette disposizioni sulle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore”. L'art. 14 si può dunque sostanzialmente considerare una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile interpretare il complesso delle disposizioni in esame nonché il rapporto con le altre normative di settore, nel senso cioè che il titolo di legittimazione dell'intervento statale in oggetto è fondato sulla tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. L'accoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che l'indicato titolo di legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica” e dall'altro lato che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali.

 

Alla luce di queste considerazioni, nella questione di costituzionalità in esame, non appaiono censurabili tutte quelle norme impugnate che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti - come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi - i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali. Alle stesse finalità garantistiche della concorrenza appare ispirata anche la disciplina transitoria, che, in modo non irragionevole, stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite in relazione all'effettuazione di procedure ad evidenza pubblica e al tipo di società affidataria del servizio.

 

Non spetta peraltro a questa Corte valutare in concreto la rilevanza degli effetti economici derivanti dalle singole previsioni di interventi statali in materia: stabilire cioè se una determinata regolazione abbia effetti così importanti sull'economia di mercato, da postulare misure di tutela della concorrenza, tali da trascendere l'ambito regionale; quello che invece non può sottrarsi al sindacato di costituzionalità è il fatto che i vari “strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi” (sentenza n. 14 del 2004). Il criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza appare quindi essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla “tutela della concorrenza” e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali. Trattandosi infatti di una cosiddetta materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire, “trasversale” (cfr. sentenza n. 407 del 2002), poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, è evidente la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato.

 

Proprio sotto questo profilo appare fondata la censura della ricorrente relativa all'art. 14, comma 1, lettera e), che, in riferimento all'art. 113, comma 7, del citato testo unico, là dove stabilisce, dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata, introduce la prescrizione che le previsioni dello stesso comma 7 “devono considerarsi integrative delle discipline di settore”. L'estremo dettaglio nell'indicazione di questi criteri, che peraltro non prendono in considerazione ulteriori requisiti dell'aspirante, quali, ad esempio, precedenti esperienze di gestione nel settore, va al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara, che peraltro appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale indicazione, nella prima parte del comma, di una serie di standard - coerenti con quelli contenuti nella direttiva 2004/18/CE - nel cui rispetto la gara appunto deve essere indetta ed aggiudicata. È evidente quindi che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata ed autoapplicativa di cui al citato art. 113, comma 7, pone in essere una illegittima compressione dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza l'intervento legislativo statale.

 

Va pertanto dichiarata, per le ragioni esposte, l'illegittimità costituzionale della norma censurata e, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche dell'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo del testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

 

4. - La tutela della concorrenza e l'inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come “di rilevanza economica”, di cui all'art. 113, e non già in riferimento ai servizi “privi di rilevanza economica” previsti dall'art. 113-bis. La nuova denominazione di questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre 2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale.

 

A questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale” (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale.

 

Alla luce di queste considerazioni, l'intervento del censurato art. 14, comma 2, sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica”, di cui all'art. 113-bis del citato testo unico, non può essere certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale.

 

Per tutte queste ragioni va dichiarata l'illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 2 e, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche dell'art. 113-bis, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della legge n. 448 del 2001.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

 

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);

 

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 113-bis dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della citata legge n. 448 del 2001;

 

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 - ad eccezione della lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima - del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella citata legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

 

F.to:

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.

 

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 

 


Documentazione

 


 

Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

di Lavori, Servizi e Forniture

 

 

Segnalazione al Governo ed al Parlamento
(ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. E ed F, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Premessa

 

L’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha definito una nuova disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica finalizzata ad un nuovo assetto del mercato che dovrà essere regolato da principi omogenei, così da essere trasversale rispetto a quelle settoriali, soprattutto con riferimento al profilo dell’affidamento e della gestione dei rispettivi servizi.

 

Il principio di fondo della riforma è quello, delineato al comma 1, di “favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale … con modalità tali ... da garantire il diritto di universalità ed accessibilità dei servizi per tutti gli utenti nonché il livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’Art. 117 comma 2 lettera e) ed m) della Costituzione”.

 

La disciplina introdotta dall’Art. 23-bis è destinata ad essere completata, ai sensi del comma 10, da uno o più regolamenti (d’ora in poi: il Regolamento) che avranno natura delegificante e dovranno disciplinare una serie di questioni molto importanti per lo sviluppo industriale delle società che, a vario titolo, già forniscono servizi pubblici locali di natura economica e di quelle che vorrebbero entrare su tali mercati.

 

E’ opportuno sottolineare che, anche se la nuova normativa deve essere completata dal Regolamento, essa contiene tuttavia un complesso di disposizioni (commi da 1 a 9) che si possono considerare immediatamente precettive, ancorché limitate dal fatto che l’Art. 23-bis, comma 10, lett. m) rimette al Regolamento il compito di individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo, dando così espressa esecuzione al disposto del comma 11 ove si afferma genericamente che l’Art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 deve ritenersi abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

 

Nell’immediato, ciò può essere fonte di incertezza per il mercato e le Amministrazioni pubbliche, già chiamate ad operare in un complesso sistema di fonti normative comunitarie, statali e regionali, e con una forte incidenza della giurisprudenza soprattutto di matrice comunitaria.

 

Data la rilevanza economica e sociale dei settori coinvolti e la esigenza di non ritardare gli investimenti in corso e necessari per lo sviluppo del settore, l’Autorità sottolinea l’importanza di una celere definizione del quadro giuridico mediante l’emanazione del Regolamento entro i termini previsti dall’articolo 23-bis e, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati, ha ritenuto opportuno predisporre il presente Atto di Segnalazione per il Governo e il Parlamento su alcuni aspetti della riforma particolarmente critici, anche con riferimento alla disciplina dell’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali.

 

Nel predisporre l’Atto di Segnalazione l’Autorità ha effettuato consultazioni e audizioni dei principali stakeholders e degli operatori interessati al mercato dei servizi pubblici locali, quali: la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’ANCI, l’UPI, Confservizi, Federutility, Federambiente, ASSTRA, Confindustria, le Organizzazioni Sindacali.

 

Le questioni oggetto della Segnalazione sono:

 

   1. l’armonizzazione della nuova disciplina con quelle vigenti di settore;

   2. la disciplina dell’affidamento in via ordinaria;

   3. la disciplina del modello organizzativo in house;

   4. il regime transitorio;

   5. il miglioramento del sistema di indirizzo, rilevazione dati e controllo e degli strumenti di tutela non giurisdizionale.

 

 

1. L’armonizzazione della disciplina generale con le discipline di settore

 

L’Art. 23-bis, comma 1, stabilisce che le disposizioni da esso introdotte si applicano a tutti i servizi pubblici locali, ma prevalgono sulle relative discipline di settore [soltanto se] con esse incompatibili.

 

Come già detto, il comma 11 precisa che l’articolo 113 è abrogato, ma solo nelle parti incompatibili con la disciplina introdotta dall’articolo 23-bis, commi da 1 a 9.

 

La lettera d) del comma 10 del medesimo articolo prevede che i regolamenti provvedano ad armonizzare la nuova disciplina con quelle di settore, individuando in via generale le norme applicabili per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua.

 

Com’è noto i servizi pubblici locali a rilevanza economica sono stati caratterizzati da specifici e talvolta ripetuti interventi di riforma realizzata prevalentemente con interventi di carattere settoriale che hanno avuto per obiettivo la modernizzazione e la riorganizzazione dei mercati, in alcuni casi anche derogando al quadro giuridico previsto dalla disciplina generale. Le riforme di carattere settoriale hanno in linea generale cercato di migliorare l’efficienza nella gestione dei servizi attraverso la graduale separazione tra le funzioni di regolazione da un lato, programmazione e controllo e la funzione di gestione del servizio, da condurre con criteri imprenditoriali, dall’altro. In tale direzione vanno ad esempio: per il trasporto locale il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422; per la distribuzione del gas naturale il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164; per il mercato interno della energia elettrica il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; per il servizio idrico integrato e di gestione integrata rifiuti il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice dell’Ambiente.

 

Ora, i commi 1 e 1-bis dell’Art. 113 del T.U.E.L, prevedono esplicitamente che le disposizioni dello stesso articolo non si applicano ai settori dell’energia elettrica del gas naturale e del trasporto pubblico locale.

 

Dunque, mentre il T.U.E.L. fa espressamente salve le norme di settore, l’articolo 23-bis rinvia invece il giudizio di compatibilità fra la disciplina settoriale e quella generale all’emanazione dei regolamenti di delegificazione.

 

A parere di questa Autorità, l’armonizzazione tra la disciplina generale e quella settoriale, sicuramente auspicabile sotto il profilo dell’obbligo di apertura del mercato alla concorrenza non può tuttavia prescindere dalle peculiarità dei singoli mercati settoriali e dalle loro dinamiche industriali in corso e, soprattutto, non dovrebbe determinare l’abrogazione delle discipline compatibili con le finalità pro concorrenziali enunciate nel comma 1 dell’articolo 23-bis, in tutti i casi in cui la normativa di settore abbia già provveduto ad introdurre, nel proprio ambito di applicazione, un sistema che garantisca un grado di apertura del mercato ed un livello di concorrenza fra gli operatori analogo o superiore a quello indicato dall’Art. 23-bis.

 

Occorre inoltre tenere conto delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 riguardante i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che, all’articolo 5, introduce per la prima volta nell’ordinamento comunitario la codifica delle “modalità di affidamento in house”; esso inoltre prevede, all’articolo 8, una diversa decorrenza del regime transitorio e la disciplina della cd “reciprocità”. La questione diventa ancor più rilevante se si considera che il regolamento in questione entrerà direttamente in vigore a dicembre del 2009 senza alcuna norma di recepimento da parte degli stati membri.

 

 

2. La disciplina dell’affidamento in via ordinaria

 

L’articolo 23-bis comma 2 ha sicuramente carattere generale. Tuttavia la sua attuale formulazione rischia di generare incertezze in merito al profilo della scelta della disciplina applicabile per le procedure di affidamento.

 

Sarebbe opportuno definire specificamente il tipo di procedure di cui gli enti locali possono avvalersi per l’affidamento dei servizi pubblici locali nel rispetto dei principi comunitari, in quanto diversamente operando sarebbe elevato il rischio di assistere ad una molteplicità di procedure di affidamento la cui conformità ai principi potrebbe essere verificata solo caso per caso. Inoltre la genericità delle norme causerebbe incertezze nel sistema, con il rischio di alimentare il contenzioso esistente.

 

Al riguardo, l’Autorità auspica si voglia stabilire una chiara disciplina delle procedure di affidamento per appalti e concessioni, coordinandole con il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e prevedendo anche delle forme obbligatorie di pubblicità per l’affidamento delle concessioni di servizi, disciplinate dall’Art. 30 dello stesso Codice.

 

Inoltre, al fine di contemperare le esigenze della concorrenza con la capacità di innovazione dei concorrenti, il Regolamento dovrebbe esprimersi nel senso di prevedere espressamente l’applicazione del dialogo competitivo, di cui all’Art. 58 del Codice dei contratti per l’affidamento dei servizi pubblici locali.

 

Occorrerebbe inoltre chiarire la portata del comma 2 ovvero specificare se il riferimento alle procedure ad evidenza pubblica includa – come l’Autorità auspica - anche l’affidamento mediante creazione di società miste pubblico-private (PPPI), in cui il socio è scelto con gara ad evidenza pubblica per l’esecuzione dello specifico servizio.

 

Tale modello è stato recentemente oggetto di una Comunicazione interpretativa da parte della Commissione Europea (2008/C91/02, GUCE C91 del 12 aprile 2008) nella quale la Commissione ritiene ammissibile l’effettuazione di una unica gara per la scelta del partner "operativo" e contestualmente l’affidamento del servizio alla compagine societaria mista allo scopo costituita. E’ da sottolineare che la Commissione ritiene ammissibile sia la costituzione di una nuova società il cui capitale è detenuto congiuntamente dall’amministrazione aggiudicatrice e dal socio privato, sia la partecipazione del socio privato ad una società già esistente. A tale ultima ipotesi pare d’altra parte riferirsi, nell’ordinamento nazionale, il comma 12 dell’articolo 113 del T.U.E.L. che prevede appunto la possibilità per l’ente locale di cedere la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, e senza che tale cessione comporti effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Tale facoltà è naturalmente controbilanciata da alcune condizioni, quali la disciplina della durata della società che deve coincidere con la durata dell’affidamento, che il soggetto privato selezionato per l’affidamento di un appalto o di una concessione può vedersi aggiudicato soltanto il contratto indicato nel bando di gara e che eventuali future modifiche degli elementi essenziali dello stesso contratto devono, comunque, essere già previste nel bando di gara.

 

Con riguardo alla forma di affidamento sopra descritta, il Regolamento dovrebbe chiarire che il comma 2 dell’articolo 23-bis abbia inteso disciplinare tutte le modalità di affidamento esterno, senza tuttavia precludere la scelta discrezionale dell’ente locale circa la migliore formula organizzativa per la fornitura dei servizi, ivi compreso quindi anche quella delle società miste (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 457/2007; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 1/2008; Consiglio di Stato, sezione VI, 23 settembre 2008 n. 4603).

 

Si ritiene che il ricorso alle società miste debba comunque avvenire a condizione che sussistano garanzie tali da fugare dubbi e ragioni di perplessità in ordine alla restrizione della concorrenza; in particolare, devono essere individuate le seguenti condizioni minime per l’ammissibilità dell’affidamento del servizio ad una società mista:

 

a) gara unica per l’affidamento del servizio pubblico e per la scelta del socio, in cui questo ultimo si configuri come un “socio industriale od operativo”, che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico;

 

b) la previsione nel bando di gara dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi che consentono di selezionare e qualificare un socio cd. “operativo”;

 

c) la previsione circostanziata nel bando delle attività oggetto di affidamento al fine di evitare che il privato possa godere di una ingiustificata posizione di vantaggio tramite ulteriori affidamenti diretti;

 

d) l’indicazione della durata della partecipazione del socio che deve coincidere con quella dell’affidamento e deve essere proporzionata alle dimensioni dell’attività che è chiamato a svolgere;

 

e) le modalità per l’uscita del socio con liquidazione della sua posizione per il caso all’esito della successiva gara egli non risulti più aggiudicatario;

 

f) la disciplina dei rapporti interni tra società mista ed il socio privato, nonché dei rapporti tra socio pubblico e soci privati.

 

Tali condizioni sono evidentemente obbligatorie anche nei casi in cui il socio privato entri in una società pubblica già affidataria diretta delle concessioni secondo il modulo organizzativo in house.

 

Si evidenzia, poi, che il comma 10, lett. a) dell’articolo 23-bis demanda al Regolamento il compito di prevedere l’osservanza da parte delle società in house e delle società miste pubblico-private delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi. Tale previsione deve essere coordinata con quanto stabilito dal Codice dei Contratti pubblici (settori ordinari e settori speciali) nonché con l’ordinamento comunitario per quanto riguarda gli affidamenti delle società miste con socio “operativo”.

 

Si pone qui il problema del rapporto tra il modello “comunitario” di società mista e le regole dell’evidenza pubblica per i cd. appalti “a valle”.

 

Si rammenta come l’articolo 32 del Codice dei contratti già preveda che le società di cui agli artt. 113 e ss. del T.U.E.L. siano sottoposte alla disciplina del Codice stesso per gli appalti di lavori, servizi e forniture da esse affidati. Il comma 3 prevede tuttavia per le società miste una deroga all’applicazione del Codice, limitatamente alla realizzazione delle opere o del servizio per i quali le stesse sono state appositamente costituite a condizione che: 1) il socio sia stato scelto in gara; 2) il socio privato abbia i requisiti di qualificazione previsti; 3) la società provveda in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio in misura superiore al 70% del relativo importo.

 

Come sopra rilevato, il modello di società mista rispetta con i principi comunitari quando il partner privato è un socio operativo. Quindi per coerenza con tale modello comunitario di società mista si dovrebbe ritenere che l’articolo 32, comma 3 del Codice per “esecuzione in via diretta” intenda realizzazione dell’attività da parte del socio privato. La previsione della lettera a) del comma 10 dell’articolo 23 bis dovrebbe pertanto riferirsi alle società già esistenti il cui socio non è stato scelto in gara o non è socio operativo, ovvero agli affidamenti che non riguardano lo scopo fondamentale in vista del quale è stata costituita la società mista. Per lo svolgimento delle attività ulteriori, come ha precisato la Commissione Europea, il socio non può giovarsi della propria posizione privilegiata per ottenere l’affidamento di compiti aggiuntivi senza gara. Già l’articolo 113, comma 5-ter del TUEL stabiliva che i lavori comunque connessi alla rete devono essere appaltati a terzi dall’affidatario del servizio, salvo che questi non sia stato selezionato con gara avente a specifico oggetto anche l’esecuzione dei lavori. Se la società mista fosse invece composta invece da socio finanziatore deve affidare con procedura di gara. Nello stesso modo dovranno agire le società in house per l’affidamento esterno dei lavori, servizi e forniture.

 

 

3. La disciplina del modello organizzativo in house

 

Il comma 3 dell’articolo 23-bis prevede che in deroga alle procedure competitive si possa ricorrere a modalità di affidamento comunque previste dalla “disciplina comunitaria”.

 

La norma sembrerebbe consentire l’utilizzo della formula in house, anche dopo il periodo transitorio, ma solo in fattispecie specifiche, caratterizzate dalla peculiarità delle situazioni economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche sottostanti. Essa prevede inoltre che la loro sussistenza sia rimessa ad un provvedimento motivato dell’Amministrazione, previa pubblicità della scelta stessa e parere favorevole delle Autorità competenti.

 

Essa tuttavia non stabilisce come assicurare il rispetto dell’obbligo di pubblicità, né come gestire la procedura per raccogliere i pareri delle Autorità competenti e garantire la loro corretta applicazione.

 

La disposizione prevista al comma 3 prevede criteri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal diritto comunitario (codificati per la prima volta all’Art. 5 del citato regolamento CE 1370 del 23 ottobre del 2007 inerente i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia) per attuare legittimamente un affidamento diretto, in quanto si riferisce a condizioni specifiche del contesto territoriale ed economico del tutto esterne al rapporto di delegazione interorganica intercorrente tra l’ente affidante e il soggetto affidatario. L’applicazione di tali ulteriori criteri è subordinata alla emanazione di distinti pareri da parte delle Autorità competenti da emettere entro 60 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta.

 

A tal fine l’ente affidante deve rispettare due vincoli:

 

Il primo vincolo è rappresentato dall’”obbligo di pubblicità” e “motivazione” della deroga di cui al comma 3.

 

Il secondo vincolo è quello della trasmissione di una relazione “all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione”.

 

Al riguardo, è da ritenersi, sul piano della coerenza sistematica, che tra le Autorità chiamate ad esprimere il proprio parere sia inclusa anche questa Autorità poiché la disciplina contenuta nell’articolo 23-bis riguarda espressamente le procedure sulle quali l’Autorità, ai sensi del D.lgs 163/06, deve vigilare al fine di assicurarne la corretta applicazione.

 

L’Autorità ritiene inoltre che il Regolamento debba chiaramente attribuire la responsabilità della gestione di tutto il processo derogatorio e soprattutto quella della decisione sulla definizione del procedimento in caso di pareri divergenti o condizionati, nonché di vigilare sulla loro corretta applicazione.

 

Come già ricordato, per il ricorso all’in house devono dunque ricorrere sia le condizioni di cui al comma 3 sia i requisiti previsti dal diritto comunitario (quali, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia(1): i) c.d. controllo analogo(2), ii) realizzazione della parte più importante dell’attività a favore dell’ente affidante.

 

In ordine ai requisiti comunitari, si segnala che la Commissione Europea nella procedura di infrazione relativa all’affidamento della gestione di servizi idrici nella Regione Basilicata (IP/07/918), al fine di ricondurre un caso di in house nazionale alle condizioni legittimanti sotto il profilo comunitario tale istituto, ha chiesto unicamente alcune modifiche statutarie della società di gestione atte a:

 

   1. limitare lo scopo sociale della società;

   2. escludere esplicitamente l’apertura del capitale a soggetti privati;

   3. rafforzare i poteri dell’ente affidante in tema di controllo strutturale tale da consentire agli enti pubblici azionisti di influenzare in maniera determinante tutte le più importanti decisioni riguardanti la gestione della società.

 

 

4. Il regime transitorio

 

L’articolo 23-bis contiene norme concernenti la disciplina transitoria e quindi la sorte delle concessioni in essere.

 

La disciplina del regime transitorio contenuta nei commi 8, 9 e 10 lettera e) dell’Art. 23-bis si presta a diverse interpretazioni tra loro anche confliggenti.

 

L’Art. 23-bis demanda al Regolamento (comma 10, lett.e) la disciplina del regime transitorio al fine del progressivo allineamento delle gestioni alla nuova disciplina, fermo restando il limite temporale massimo stabilito dall’ordinamento nei settori diversi da quello idrico, per l’affidamento con procedure diverse dall’evidenza pubblica o dall’in house ed il divieto di rinnovo o di proroga. Tale previsione deve essere coordinata con quanto previsto dal comma 9 che stabilisce che in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2010 per l’affidamento si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. Ai sensi del comma 8, poi, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, ad esclusione delle concessioni affidate in house.

 

Il comma 8, fissa una data – quella del 31 dicembre 2010 – di cessazione della generalità delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica, prevedendo poi eccezioni a siffatta regola. Al riguardo, si ritiene auspicabile che il Regolamento chiarisca che tra le concessioni rilasciate con procedura ad evidenza pubblica – che dunque proseguono fino alla naturale scadenza – si devono intendere anche quelle in favore di società miste purché rispondenti al modello comunitario e quindi riconducibili alle “procedure ad evidenza pubblica”.

 

Con riferimento al servizio idrico integrato ed in particolare alle concessioni rilasciate con procedura diversa dall’evidenza pubblica, l’Art. 113, comma 15-bis del T.U.E.L. ha stabilito la cessazione degli affidamenti al 31/12/2007, mentre l’Art. 26-ter del d.l n. 159/2007 convertito con legge n. 222 del 2007 ha previsto la c.d. “moratoria” delle gare. Si pongono quindi problemi interpretativi sul rapporto tra il termine del 31/12/2010 ed i termini stabiliti dalla disciplina di settore per le concessioni attualmente in essere poiché il termine stabilito dall’articolo 23-bis potrebbe essere inteso come una nuova proroga.

 

Quanto agli altri settori, il Regolamento dovrebbe chiarire la portata della lettera e) del comma 10, in relazione all’ultimo periodo del comma 9, ai fini della applicazione delle diverse legislazioni di settore che già prevedono specifici regimi transitori e quindi termini maggiori o minori per la vigenza degli affidamenti diretti.

 

In particolare si può ritenere che il termine del 2010 fissato al comma 9, qualora fosse inteso come termine ultimo per gli affidamenti diretti, riguardi unicamente le concessioni affidate direttamente a società miste, laddove la scelta del socio privato è avvenuta senza gara, ovvero gli affidamenti diretti a società pubbliche con riferimento alle quali non ricorrono i presupposti per l’affidamento in house(3).

 

Ciò lo si ricava, oltre che da una lettura sistematica, anche dal criterio contenuto al comma 10, lett. e), in virtù del quale la disciplina della cessazione anticipata dovrà riguardare “gli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3”, considerando, come già affermato, gli affidamenti a società mista secondo l’ordinamento comunitario riconducibili all’evidenza pubblica.

 

Inoltre si sottolinea che il comma 9 dell’articolo 23-bis esclude dal divieto di partecipazione alle gare le società quotate nei mercati regolamentati. Per le stesse ragioni poste a favore di tale scelta si ritiene che sarebbe ragionevole chiarire nel Regolamento che tale esclusione vale altresì per il termine del 2010.

 

L’Autorità ritiene necessario identificare, a livello nazionale, un “centro di responsabilità” che, nel rispetto delle specificità dei singoli settori, possa garantire l’evoluzione dell’attuale regime transitorio in modo che esso non si traduca in una successione di proroghe che finiscano con il rallentare gli investimenti, recare nocumento alle imprese ed agli utenti finali.

 

5. Miglioramento del sistema di indirizzo, rilevazione dati e controllo e degli strumenti di tutela non giurisdizionale

 

L’Autorità è convinta che quanto più ampia sarà l’apertura alla concorrenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l’autonomia degli enti locali nell’organizzazione della produzione e erogazione dei servizi medesimi, maggiori devono essere le garanzie di controllo a livello centrale al fine di evitare la frammentazione del mercato ed assicurare la tutela del diritto ad un livello essenziale delle prestazioni come previsto dall’Art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione.

 

Problemi politicamente e socialmente rilevanti come quello della definizione delle tariffe dei servizi, della universalità e sostenibilità economica delle prestazioni e di quale sia il livello di qualità che un servizio pubblico deve garantire, vanno gestiti in modo dinamico con l’evoluzione del mercato, della tecnologia e della relativa integrazione nazionale e comunitaria.

 

In tale contesto, sarebbe opportuno costruire in raccordo con i governi locali un sistema regolatorio più coerente ed organico, garantendone un’applicazione uniforme e dinamica su tutto il territorio nazionale.

 

In particolare sarebbe utile, con riferimento alle modalità di affidamento del servizio, definire meglio l’azione specifica di supporto alle amministrazioni locali, di controllo e garanzia che questa Autorità potrebbe svolgere ad integrazione di quella già in essere ai sensi del codice dei contratti pubblici al fine di meglio tutelare gli interessi degli enti affidanti, delle imprese e degli utenti finali.

 

L’Autorità potrebbe mettere a disposizione il proprio sistema di raccolta dati, controllo e vigilanza – opportunamente integrato con gli altri sistemi di controllo e pianificazione della spesa pubblica a livello nazionale e locale - garantendo l’adempimento dell’obbligo di pubblicità delle scelte dei decisori pubblici, ai differenti livelli di governo nell’espletamento delle complesse procedure di affidamento e controllo gestionale e tariffario che segnatamente gli enti locali dovranno gestire per assolvere ai loro compiti istituzionali. Ciò potrebbe essere realizzato anche attraverso l’elaborazione e adozione di linee guida per la fase della gara o “bandi- tipo” previa consultazione con i soggetti interessati, e con la massima trasparenza per gli utenti e comunque in raccordo con le Regioni.

 

Sarebbe opportuno che il Regolamento ribadisse l’obbligo per gli enti affidanti della pubblicazione dei bandi di gara sul sito dell’Autorità, nonché della scelta motivata di affidamento diretto, della trasmissione della documentazione di gara, così come l’invio dei dati inerenti il rapporto concessorio in essere, al fine di consentire un adeguato monitoraggio.

 

In particolare, per gli affidamenti diretti, il monitoraggio potrà essere confrontato con quello degli affidamenti tramite gara al fine di verificare ex post se in presenza di situazioni analoghe - ad esempio per territorio o bacino di utenza - vi sono stati comportamenti diversi da parte degli enti affidanti.

 

Infine, il comma 10, lett. l) prevede l’esigenza di introdurre anche nel mercato dei servizi pubblici locali strumenti di tutela extragiudiziale al fine evitare o ridurre il contenzioso in materia, anche in relazione alle posizioni degli utenti dei servizi. Al riguardo si segnala che un sistema deflattivo del contenzioso, è già previsto dal Codice dei contratti pubblici all’articolo 6, comma 7, lettera n) laddove si stabilisce che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici renda un parere non vincolante relativamente a questioni relative allo svolgimento delle procedure di gara, su istanza della stazione appaltante e di una delle altre parti. Tale procedura si fonda sulla indipendenza e sull’autorevolezza del soggetto competente a rendere la pronuncia, e costituisce una alternativa celere ed efficace alla risoluzione giurisdizionale delle controversie; è uno strumento che ad oggi ha ottenuto riscontro positivo nel mercato dei contratti pubblici e che potrebbe essere esteso anche alla fase di gestione della concessione.

 

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 26 novembre 2008

 

Roma, 26 novembre 2008

 

 

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

 

 

[1] Cfr. sentenza 18 novembre 1999, C-107/98 Teckal che rappresenta il “leading case” della questione; con la successiva sentenza 15 giugno 2000, C-94/99 ARGE, la Corte afferma che il controllo analogo attiene al grado di autonomia del soggetto controllato; successivamente con le sentenze 11 gennaio 2005 C-26/03 STADT Halle, 21 luglio 2005 C-231/03 CONAME, 13 ottobre 2005 C-458/03 PARKING BRIXEN, la Corte ha precisato che l’affidamento in house è legittimo solo in presenza di società interamente pubbliche e comunque anche tale ultimo requisito può non essere sufficiente a riconoscere l’esistenza del “controllo analogo”: l’esistenza della possibilità di ampliamento dell’oggetto sociale, l’espansione territoriale dell’attività a tutto lo Stato o all’estero, l’apertura obbligatoria dello società al capitale privato precludono comunque l’esperibilità dell’affidamento in house. Tali affermazioni sono ribadite nelle successive sentenze 10 novembre 2005 C-29/04 MODLING e 6 aprile 2006 C-410/04 A.M.T.A.B., 11 maggio 2006 C-340/04 CARBOTERMO, 19 aprile 2007 C-295/05 TRAGSA. Nella recente sentenza 17 luglio 2008 C-371/05 ASI la Corte pur ribadendo la natura eccezionale del ricorso all’in house ha precisato che la mera possibilità di ingresso di privati nel capitale sociale non esclude l’esistenza del controllo analogo. Infine nella sentenza 13 novembre 2008, C-324/07 la Corte afferma che ricorre il requisito del controllo analogo anche nel caso in cui il concessionario di servizi pubblici è costituito da una cooperativa intercomunale i cui soci sono costituiti dai comuni concedenti, purché le decisioni relative all’attività di tale società (non è costituita nella forma di S.p.A. e quindi non può perseguire obiettivi indipendentemente dagli azionisti) siano assunte da organi statutari composti esclusivamente da rappresentanti dei comuni. Il controllo può essere anche esercitato a maggioranza.

[2] Secondo la giurisprudenza ricorre il controllo analogo qualora si verificano le seguenti circostanze: 1) capitale interamente pubblico; 2) assenza di una vocazione commerciale; 3) dipendenza economica e finanziaria dall’ente affidante; 4) oggetto sociale limitato al servizio affidato, e non già ampio e genericamente riferibile ad attività ulteriori e diverse; 5) assenza di ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da parte degli organi sociali; 6) riferibilità delle decisioni strategiche e più rilevanti all’ente affidante.

[3] Cfr. sentenza Corte di Giustizia 17 luglio 2008 C- 371/05 ASI nella quale la Corte afferma che, per ragioni di certezza del diritto, l’eventuale obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di procedere ad una gara d’appalto deve essere valutato, in via di principio, alla luce delle condizioni esistenti alla data di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattatasi.

 

 

 

 


 

Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

di Lavori, Servizi e Forniture

 

 

Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Segnalazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lett. e) ed f) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006

 

 

 

Premessa

 

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’articolo 6, comma 7, lett. e) ed f) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, intende formulare al Governo ed al Parlamento alcune osservazioni in merito alla recente riforma della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, recata dall’articolo 15 della legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato ed integrato le disposizioni previste dall’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

La suddetta disciplina è destinata ad essere completata da un regolamento, i cui principi sono delineati nel comma 10 dell’articolo 23-bis, regolamento che avrà portata delegificante e riguarderà un ambito molto vasto, ridefinendo sostanzialmente il quadro normativo del settore. Il regolamento potrà, infatti, individuare espressamente le norme abrogate, in quanto incompatibili con la riforma; inoltre, il legislatore ha demandato al regolamento la soluzione di problematiche molto delicate, quali l’individuazione delle procedure di gara e le previsioni di dettaglio per l’affidamento a società miste, il rispetto del patto di stabilità interno - anche da parte delle società miste ed in house -, il regime delle incompatibilità per mantenere distinte le funzioni di regolazione e di gestione, l’armonizzazione delle discipline generali con quelle settoriali, la partecipazione di imprese estere alle procedure di aggiudicazione, la tutela degli utenti dei servizi.

 

L’Autorità è già intervenuta sulla prima versione dell’articolo 23-bis con la Segnalazione al Governo ed al Parlamento “Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133” del 26 novembre 2008.

 

L’Autorità ha, altresì, condotto, nel corso degli ultimi anni, diverse indagini conoscitive settoriali(1). In numerosi casi, tali indagini hanno portato a riscontrare la non conformità degli affidamenti alle normative generali e settoriali applicabili, unitamente ad un diffuso ricorso all’in house providing, oltre i limiti consentiti.

 

Da un punto di vista più generale, gli approfondimenti effettuati hanno posto in rilievo la persistente incompiutezza del processo di transizione dei servizi pubblici locali verso assetti di mercato concorrenziali, in larga parte dovuta a profili critici propri dell’architettura complessiva del sistema.

 

Nella convinzione che stabilità e chiarezza delle regole costituiscono, per tutti i servizi di valenza strategica per lo sviluppo industriale del Paese, elementi irrinunciabili, l’Autorità, in vista dell’emanazione del regolamento attuativo previsto dal comma 10 dell’articolo 23-bis, intende formulare alcune osservazioni per contribuire alla definizione di un quadro ordinamentale più lineare, al fine di facilitare lo sviluppo industriale e competitivo dei servizi pubblici, pervenire ad un miglior soddisfacimento dei bisogni essenziali della collettività ed assicurare un’equa remunerazione degli investimenti nei mercati interessati.

 

 

1. Le ragioni di una regolazione economica indipendente

 

La lenta e difficile affermazione del principio di evidenza pubblica nella procedura di affidamento della gestione dei servizi non ha condotto, fino ad oggi, ad una vera e propria liberalizzazione dei servizi pubblici locali. La realizzazione del mercato unico, le politiche per l’innovazione e per la privatizzazione delle imprese pubbliche e la creazione di mercati più efficienti, fattori questi dai quali ci si aspettava un contributo rilevante in termini di recupero di competitività del sistema industriale, crescita economica e miglioramento del benessere collettivo, non hanno ancora raggiunto pienamente i risultati attesi. Le ragioni di tale insuccesso vengono spesso imputate all’elevata instabilità del quadro normativo, ma devono considerarsi, al contempo, le forti criticità derivanti dalla mancanza di un’adeguata regolazione di mercato, atta a consentire l’avvio del processo di liberalizzazione.

 

Quest’ultimo non può prescindere, in primo luogo, da una corretta gestione dei diritti di accesso agli assets caratterizzati da condizioni di non duplicabilità economica o condivisibilità. Si tratta di un profilo di fondamentale rilevanza, in quanto le condizioni in cui le infrastrutture di rete versano e quelle legate alla remuneratività del loro sfruttamento sono alla base del successo o dell’insuccesso dei processi di liberalizzazione del mercato. Lo stato delle reti è, peraltro, fortemente diversificato non solo da settore a settore, ma anche all’interno dello stesso settore di servizi.

 

In secondo luogo, di estrema importanza è pervenire ad una reale separazione tra gestione della rete ed erogazione dei servizi, nonché condurre una attenta riflessione sull’assetto proprietario di tali infrastrutture.

 

A prescindere dalle diverse soluzioni prospettabili, va sottolineata al riguardo l’attuale frammentarietà del quadro normativo in materia, che risulta estremamente composito. Il riferimento principale è tuttora all’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, TUEL) che prevede, in sintesi, l’incedibilità della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici (comma 2), il diritto di accesso garantito a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi (comma 3) e le modalità di gestione delle reti da parte degli enti locali, qualora la stessa sia separata dall'attività di erogazione dei servizi (comma 4). A ciò, devono aggiungersi sia le discipline di settore (cui lo stesso articolo 113, comma 3, affida il compito di stabilire i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti possa essere separata da quella di erogazione degli stessi) sia le disposizioni introdotte dall’articolo 23-bis. Quest’ultimo se, da un lato, prevede che l’articolo 113 del TUEL resti abrogato nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni (articolo 23-bis, comma 11), dall’altro, al comma 5, si limita a riaffermare la proprietà pubblica delle reti. Infine, nello schema di regolamento attuativo, la questione delle reti viene affrontata con esclusivo riguardo al settore idrico, prevedendo, all’articolo 1, comma 2, che restano ferme l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.

 

Pertanto, ad eccezione dei settori già sottoposti a regolazione economica, per i restanti servizi pubblici, le cruciali questioni dei rapporti tra gestione della rete ed erogazione dei servizi, nonché tra concedente e concessionario, non sembrano aver trovato adeguata disciplina normativa o regolamentare, essendo in massima parte demandate alle disposizioni di volta in volta eventualmente contenute nei bandi di gara per gli affidamenti. Tuttavia, una simile regolazione, di tipo esclusivamente convenzionale, presenta evidenti limiti derivanti, innanzitutto, dall’eccessiva concentrazione di ruoli in capo agli enti locali, che spesso rivestono, al contempo, le confliggenti funzioni di concedenti, regolatori e gestori del servizio. L’insufficienza della regolazione per contratto, oltre a generare incertezza che scoraggia l’impiego di risorse private, comporta una insoddisfacente remunerazione dell’asset pubblico, con detrimento delle fondamentali istanze di qualificazione e produttività della spesa pubblica.

 

La necessità di definire una serie di regole al fine di condizionare la performance del mercato al soddisfacimento di alcuni interessi collettivi – che non verrebbero raggiunti spontaneamente per la presenza di fallimenti o di altre imperfezioni di mercato – giustifica la scelta di affidare, in un contesto di razionalità procedurale, ad organi di natura tecnocratica e dotati di autonomia decisionale, il compito di interpretare fenomeni caratterizzati da intrinseca complessità e rilevanza, nell’ambito degli indirizzi definiti dal potere politico a livello nazionale e comunitario. Come avvenuto per i settori maggiormente regolamentati è, quindi, comune anche agli altri servizi pubblici l’opportunità che un soggetto terzo gestisca la separazione tra responsabilità politica e tecnica, individui le caratteristiche generali del processo di negoziazione fra titolare delle funzioni di indirizzo politico e proprietario-gestore, affronti problemi politicamente e socialmente rilevanti, come le modalità di determinazione delle tariffe dei servizi, l’universalità, la sostenibilità ed l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il monitoraggio e l’assetto dei rapporti tra concedente e gestore. Una autorità di regolazione nazionale contribuirebbe, altresì, a superare le difficoltà oggettive connesse alla predisposizione ed alla conduzione delle gare, quali la complessità dei bandi - specie quando aspetti legati a investimenti infrastrutturali e gestione corrente del servizio debbano essere congiuntamente definiti, col rischio di successive rinegoziazioni – e la limitata dimensione dei potenziali competitori – spesso ancora pubblici e fortemente legati all’ente locale di riferimento -, mediante la predisposizione di schemi di bandi di gara e di convenzioni che siano meglio in grado di tutelare l’interesse pubblico. Non da ultimo, un’autorità di regolazione nazionale potrebbe predisporre e gestire, a valle degli affidamenti, un sistema di auditing che consenta di verificare ex post l’esistenza di scostamenti rispetto ai piani di investimento programmati, la loro entità e le eventuali responsabilità.

 

A quanto osservato, deve aggiungersi la necessità di disporre dei dati gestionali e di mercato relativi all’intero territorio nazionale, al fine di intervenire tempestivamente e con trasparenza lungo tutta la filiera del processo di erogazione dei servizi, assicurandone qualità ed economicità. Tale organismo dovrebbe, quindi, poter disporre delle informazioni necessarie ad una efficiente regolazione dei diversi settori: dalle indagini effettuate, è emerso chiaramente che gli elementi a disposizione degli enti affidanti sono insufficienti per la strutturazione delle gare (ad esempio, sono carenti i dati relativi alla dimensione ottimale dell’area da mettere a gara, alle caratteristiche del contratto, con riferimento, tra l’altro, agli investimenti ed ai livelli qualitativi da richiedere al gestore), per la pianificazione e per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali (quali le caratteristiche delle infrastrutture e, in particolare, la loro qualità, il grado di copertura ed i costi), nonché per un’efficiente regolazione tariffaria. Un regolatore nazionale potrebbe anche garantire più facilmente quelle condizioni di standardizzazione e trasparenza informativa essenziali per implementare gli schemi di yardstick competition, potenzialmente utili nei settori ove, per dimensione del mercato o per vincoli tecnologici, non sia possibile avere più operatori in concorrenza fra loro con accesso condiviso alla stessa infrastruttura di rete.

 

Accanto alla generalizzazione dell’evidenza pubblica come regola per gli affidamenti, lo strumento principale su cui porre l’attenzione va ravvisato nel perfezionamento del design del modello di regolazione economica più efficace per creare gli incentivi per gli operatori a reinvestire nello sviluppo infrastrutturale del Paese le risorse estratte dal mercato.

 

 

2. Le peculiarità delle discipline settoriali

 

Anche se caratterizzati da un comune dato istituzionale, i servizi pubblici locali costituiscono un insieme piuttosto eterogeneo di settori produttivi, dal punto di vista tecnologico e delle caratteristiche della domanda. Il novellato articolo 23-bis, al comma 1, come noto, esclude tout court dall’ambito della riforma alcuni settori (distribuzione di gas naturale(2), distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, trasporto ferroviario regionale) e, al contempo, abroga alcune norme generali e settoriali. Per l’affidamento dei servizi nei settori oggetto di deroga continuano, quindi, ad applicarsi le normative previgenti; tuttavia, anche in tal caso, non sembra venir meno la necessità di vagliare tali normative alla luce dei principi generali introdotti dalla riforma e, laddove necessario, intervenire con le opportune modifiche legislative al fine di pervenire ad un grado apprezzabile di armonizzazione. Per tutti gli altri servizi (tra i quali si annoverano la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale non ferroviario ed il servizio idrico) opera la regola dell’applicazione integrale della riforma e dell’abrogazione tacita delle disposizioni settoriali incompatibili. Come già osservato nella Segnalazione del 2008, l’incertezza che ne potrebbe derivare, in assenza di chiare ed uniformi indicazioni interpretative, rischia di disincentivare l’apporto di risorse private. A mero titolo esemplificativo, può citarsi l’applicazione delle nuove disposizioni alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, per la quale il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non contempla l’in house fra le modalità gestionali (articolo 202, comma 1). Occorre quindi chiarire se, quantomeno nel caso in cui ricorrano le situazioni eccezionali di cui all’articolo 23-bis, l’opzione organizzativa in questione torni ad essere valida anche per tale settore. Per la gestione delle risorse idriche e per la gestione dei rifiuti merita, inoltre, attenta considerazione la peculiare fase di riassetto e transizione determinata dalla soppressione, a partire dal 27 marzo 2011, delle autorità d'ambito territoriale (di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) disposta ad opera dell’articolo 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42 (di modifica dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

 

Il problema del raccordo con le normative di settore si manifesta in maniera evidente anche nel settore del trasporto pubblico locale e necessita di un’attenta analisi delle peculiarità della disciplina settoriale e delle sue prospettive evolutive. Come è noto, infatti, il settore del trasporto pubblico locale ha formato oggetto, in questo ultimo decennio, di importanti riforme che hanno portato alla progressiva affermazione del principio della concorrenza per il mercato e, quindi, della gara per la scelta del gestore, quale unica modalità di affidamento dei servizi. Per tale settore, si pone in rilevo anche la discordanza tra l’articolo 23-bis, comma 9 – che consente ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio - e l’articolo 18, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – che, nell’intento di evitare il consolidarsi di situazioni di vantaggio competitivo conseguite in virtù di affidamenti diretti - stabiliva l’esclusione dalla gara “terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali”. Si osserva, comunque, che l’articolo 5, par. 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che “un operatore interno può partecipare a una procedura di gara equa da due anni prima che termini il proprio contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta, a condizione che sia stata adottata la decisione definitiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di trasporto di passeggeri coperti dal contratto dell’operatore interno e che questi non abbia concluso nessun altro contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta”.

 

 

3. La trasparenza nelle procedure di affidamento

 

Un ulteriore fondamentale profilo riguarda la persistente mancanza di chiarezza sulle regole procedurali da osservare per l’aggiudicazione dei servizi. Nel nuovo quadro normativo, la gara diventa non soltanto il sistema ordinario di affidamento di tutti i servizi pubblici locali, ma anche il mezzo per tradurre in risultati tangibili gli obiettivi di concorrenzialità, efficienza e trasparenza cui la riforma si ispira. La tutela del principio concorrenziale passa, infatti, anche attraverso l’affermazione di un nuovo modus operandi delle pubbliche amministrazioni, improntato al rispetto del principio di trasparenza nell’utilizzo dello strumento concessorio. In altri termini, ove confronto concorrenziale non vi sia o non vi possa ancora essere nel mercato, se ne richiede comunque la salvaguardia nella strutturazione di forme di concorrenza per il mercato che postulano la definizione di regole trasparenti per gli affidamenti. Si ritiene, pertanto, indispensabile tradurre i principi previsti dall’articolo 30 del Codice per l’affidamento delle concessioni di servizi in regole applicative, al fine di consentire una gestione più trasparente dei procedimenti di gara e di permettere agli operatori economici ed agli enti aggiudicatori di agire nell’ambito di un quadro normativo più chiaro, omogeneo e certo. Infatti, la mancata codificazione di tali regole, lungi dal costituire un beneficio per gli enti locali in termini di maggiore libertà d’azione, sfocia spesso in aggravi procedurali dovuti proprio all’indeterminatezza delle disposizioni ed al connesso contenzioso sulla loro corretta applicazione.

 

Nella comunicazione interpretativa per l’aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici (2006/C 179/02) e nella comunicazione interpretativa sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (2008/C 91/02), la Commissione europea pone l’accento soprattutto sull'obbligo di trasparenza a cui sono tenute le amministrazioni, obbligo che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura dei contratti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione (cfr. Corte di giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, considerato n. 62). Di conseguenza, è cruciale stabilire quali siano gli obblighi di pubblicità per l’affidamento dei servizi pubblici locali, da assolvere in ambito nazionale e sovranazionale, nonché determinare il metodo di calcolo del valore dell’affidamento - prevedendo che, in tale valore, rientrino anche gli introiti che si stima deriveranno dalla gestione del servizio(3) - e le relative soglie di rilevanza. Il principio di trasparenza è strettamente legato a quello di non discriminazione, poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una concessione. Secondo le indicazioni della Commissione europea tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura, quali l'indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione dei punteggi, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario.

 

Occorre, altresì, determinare i requisiti di partecipazione alle gare (mutuandoli da quelli stabiliti dal Codice) e le procedure di gara da seguire(4). Sotto il primo profilo, si rammenta che la Commissione, nella comunicazione interpretativa 2008/C 91/02 citata, ha messo in luce che i criteri previsti per la partecipazione alle procedure di gara per l’aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere utilizzati anche nell'ambito dell’affidamento delle concessioni. Sotto il secondo profilo, si ritiene che anche le procedure di aggiudicazione andrebbero modellate in base a quanto previsto per le concessioni di lavori, conservando eventualmente maggiori margini di flessibilità mediante la previsione di fasi di negoziazione, al pari di quanto previsto nel dialogo competitivo ex articolo 58 del Codice e di quanto sancito per il trasporto pubblico locale dal regolamento (CE) n. 1370/2007. Quest’ultimo introduce il concetto di gara “equa”, stabilendo (articolo 5) che, fatte salve le ipotesi previste dallo stesso regolamento, i contratti di servizio sono aggiudicati mediante una procedura di gara “equa, aperta a tutti gli operatori” nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. All’interno della procedura, proprio con l’intento di tenere conto della possibile complessità dell’oggetto dell’affidamento, è possibile prevedere, dopo la presentazione delle offerte e un’eventuale preselezione, fasi di negoziazione al fine di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi.

 

Un intervento chiarificatore si rende, del pari, opportuno con riguardo al profilo dell’operatività dei gestori ed in particolare al divieto previsto dal comma 9 dell’articolo 23-bis, secondo cui le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b) , nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono, per tutta la durata della gestione, acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati ed al socio di società mista selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. Le preclusioni, quindi, si estendono a tutta la catena verticale del controllo societario, andando a colpire anche le società collegate o partecipate. Tale disposizione dovrebbe essere interpretata alla luce del principio di proporzionalità, essendo difficilmente ammissibile un’esclusione assoluta e totale da qualsiasi commessa pubblica o privata per tutte le società di un gruppo in cui fosse collocata, in posizione di controllo o collegamento, una società mista ovvero una società in house affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica. Peraltro, occorre valutare l’ampia nozione comunitaria di operatore economico, rammentando che, secondo il diritto comunitario, l'entità a capitale misto resta libera, al pari di qualsiasi altro operatore economico, di partecipare a gare di appalto pubbliche, salva l’applicazione di misure idonee ad evitare che la partecipazione di un organismo di diritto pubblico ad una procedura di aggiudicazione, in qualità di offerente, non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati (sul punto, cfr. la comunicazione intepretativa della Commissione 2008/C 91/02).

 

 

4. La costituzione delle società miste

 

Per quanto concerne le società miste, al fine di evitare utilizzi distorsivi, il regolamento attuativo dovrebbe imporre agli enti affidanti di circoscrivere puntualmente le attività comprese nei compiti operativi del socio privato, nonché esplicitare l’obbligo di indire una nuova procedura di gara in caso di modifica alle condizioni essenziali dell’affidamento (tra cui l’oggetto dello stesso). Quanto precede, fatta salva, in ipotesi, la possibile limitata estensione di tali compiti al ricorrere di situazioni eccezionali o servizi meramente supplementari non inclusi nel progetto iniziale, al pari di quanto previsto per gli appalti pubblici. Ciò deve valere, chiaramente, anche con riguardo all’esternalizzazione completa del servizio. In questo senso, è utile citare la recente pronuncia della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 (procedimento C-91/08), secondo cui, qualora le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di concessione di servizi presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle previste nell’aggiudicazione iniziale e siano, di conseguenza, idonee a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto, “devono essere concessi, conformemente all’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, tutti i provvedimenti necessari per reintrodurre la trasparenza nel procedimento, ivi compresa anche la possibilità un nuovo procedimento di aggiudicazione”.

 

Inoltre, sempre in base alle indicazioni comunitarie, dovrebbe essere espressamente previsto l’obbligo di inclusione nella documentazione di gara (o di esplicitazione in un’eventuale fase di successiva negoziazione) della bozza di statuto della società e di informazioni dettagliate su eventuali patti parasociali e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire.

 

 

5. Le gestioni in house

 

Con riguardo all’in house, la nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 23-bis chiarisce che, anche dopo il periodo transitorio, esso è consentito per situazioni eccezionali, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. Anche per questo aspetto, è auspicabile che l’emanando regolamento indichi quali siano i mezzi per dare adeguata pubblicità alla scelta dell’ente, come previsto dal comma 4 dell’articolo 23-bis. Al riguardo, una idonea pubblicità potrebbe consistere nella pubblicazione sul sito informatico dell’Autorità, già disciplinato dall’articolo 66, comma 7 del Codice e dal relativo regolamento attuativo.

 

Da un punto di vista di coerenza sistematica della disciplina, si rileva, altresì, la necessità di chiarire se, per la gestione delle reti ex articolo 113, comma 4, del TUEL, il ricorso all’in house sia svincolato dal ricorrere delle condizioni di eccezionalità, soprattutto laddove la gestione non sia separata dall’attività di erogazione dei servizi.

Inoltre, nel disciplinare il procedimento per la richiesta di parere, si ritiene opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di costituzione di una società in house multiutility, che sia affidataria, al contempo, di servizi con e privi di rilevanza economica. La fattispecie è stata, di recente, oggetto di analisi da parte della giurisprudenza contabile (deliberazione Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia 24/10/2009 n. 923/2009/PAR) che, nell’affermarne la legittimità, ha statuito che, in tal caso, il parere preventivo dell'AGCM deve essere richiesto per ogni singolo servizio affidato, anche se teoricamente di rilevanza non economica.

 

Un approfondimento a se stante merita l’applicazione dell’in house al trasporto pubblico locale non ferroviario, per il quale la disciplina generale deve essere armonizzata con quanto stabilito dal regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, applicabile in via principale ai servizi nazionali ed internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia e su strada ed entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Il regolamento CE - oltre a dettare una disciplina specifica sul contenuto minimo obbligatorio dei contratti di servizio, le ipotesi di proroga dei contratti, le procedure di gara da espletare e le forme di pubblicità da osservare - codifica l’in house in modo compiuto, ma parzialmente difforme dal consolidato orientamento dei giudici comunitari. All’articolo 5, paragrafo 2, si prevede, infatti, che la piena proprietà pubblica non costituisce una condizione essenziale ai fini della configurabilità dell’in house, a patto che il controllo analogo sia desumibile da altri elementi (quali, ad esempio, il livello della rappresentanza del socio pubblico in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni statutarie, l’assetto proprietario, l’influenza ed il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione). Tenendo conto di queste disposizioni, sarebbe auspicabile puntualizzare, nel regolamento attuativo dell’articolo 23-bis, che, qualora il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri sia affidato in house, il controllo analogo dovrà essere determinato secondo quanto previsto all’articolo 5 citato. Si rammenta che lo stesso articolo 5, al paragrafo 4, permette, “a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale”, l’aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato sia inferiore a 1.000.000 euro oppure che riguardino la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l’anno. Queste soglie sono aumentate rispettivamente a 2.000.000 euro ed a 600.000 chilometri l’anno nel caso in cui l’aggiudicatario sia una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli. Le previsioni illustrate pongono dei problemi di coordinamento con l’articolo 23-bis, che non prevede forme di affidamento diretto ma, al contempo, non contiene divieti espressi. Pertanto, al fine di fugare dubbi interpretativi nel raccordo tra le normative, sarebbe opportuno esplicitare la sussistenza del divieto di affidamento diretto nel regolamento attuativo.

 

 

6. L’interpretazione del regime transitorio

 

Sussitono alcune incertezze intepretative con riguardo al regime transitorio degli affidamenti non conformi, ora opportunamente dettato dal comma 8 dell’articolo 23-bis e non più demandato al regolamento attuativo. Le modifiche apportate accolgono l’auspicio espresso dall’Autorità nella Segnalazione del 2008 circa l’inclusione, tra gli affidamenti che proseguono sino alla scadenza naturale, di quelli a favore di società mista pienamente conformi alla disciplina comunitaria. Le disposizioni transitorie potrebbero, ciò nondimeno, determinare difficoltà applicative soprattutto nell’ipotesi di società multiutility, beneficiarie di una pluralità di affidamenti, qualora gli stessi siano sottoposti a regimi transitori diversi.

 

E’ poi opportuno garantire una transizione ordinata verso l’esternalizzazione totale o parziale dei servizi gestiti dalle società in house conformi ai principi comunitari. A tal fine, si ritiene che il comma 8, lettera a, dell’articolo 23-bis dovrebbe essere interpretato nel senso che, ai fini del rispetto della data del 22 agosto 2008, sia sufficiente l’avvenuto avvio della regolarizzazione degli affidamenti conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta in house. Parimenti, si ritiene che, entro la data del 31 dicembre 2011, le amministrazioni siano obbligate a deliberare - e non necessariamente a concludere - le procedure per la cessione di almeno il 40 per cento del capitale delle società interamente partecipate, in modo da consentire un’attenta pianificazione della strategia di cessione patrimoniale in considerazione anche dei trend dei mercati azionari. Inoltre, benché la norma citata letteralmente limiti la possibilità di trasformazione alle società a totale capitale pubblico conformi, alla data del 22 agosto 2008, ai principi comunitari in materia di in house, a parere dell’Autorità, questa opzione non può intendersi preclusa nel caso di società a totale capitale pubblico che, a tale data, non erano conformi. Ciò, in quanto la società mista costituisce un modello ordinario di gestione, sicché l’ente locale conserva la piena facoltà di affidare la gestione del servizio ad una società mista derivata dalla trasformazione della società totalmente pubblica non conforme, purché l’operazione di trasformazione venga posta in essere entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, prevista dall’articolo 23-bis, comma 8, lettera e) come data di cessazione di tutti gli affidamenti non conformi e non soggetti ai regimi specifici di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma.

 

Un delicato problema di coordinamento in fase transitoria si pone con riguardo al settore del trasporto pubblico locale: il citato regolamento CE n. 1370/2007, all’articolo 8, paragrafo 2, prevede che l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada (aventi la forma di contratti di concessione di servizi) debba essere conforme alle procedure in esso previste a decorrere dal 3 dicembre 2019, termine ben più ampio di quello previsto dalla disciplina nazionale. Sino a tale data, le autorità competenti sono tenute ad adottare misure per conformarsi gradualmente all’articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto. Visto l’evidente divario temporale esistente tra i diversi periodi transitori (quelli individuati dall’articolo 23-bis - ricadenti in un lasso di tempo che va dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2015 - e quello del regolamento CE, fissato al 3 dicembre 2019) ed in considerazione del fatto che, in base ai dati raccolti dall’Autorità (con riferimento ai Comuni capoluoghi di Regione), la maggior parte dei contratti di concessione, se si applicasse il regime transitorio dell’articolo 23-bis, sarebbero in scadenza a breve, si palesa l’urgenza di un coordinamento tra le citate disposizioni, volto a chiarire se l’articolo 23-bis possa essere ritenuto quale misura già adottata dal legislatore nazionale per conformarsi, anticipatamente, alla normativa comunitaria.

 

 

7. L’utilità di un sistema di monitoraggio

 

Come osservato in premessa, le indagini svolte dall’Autorità offrono un importante supporto nella conoscenza delle problematiche di settore, grazie al quale possono essere circoscritte le persistenti criticità del processo di liberalizzazione. Proseguendo nell’attività di indagine e studio, l’Autorità intende svolgere funzioni di raccolta, elaborazione e divulgazione di dati statistici e conoscitivi. A tal fine, l’Autorità dovrebbe procedere al censimento dei soggetti gestori e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio. Quindi, dovrebbero essere raccolte le convenzioni, le condizioni generali di contratto applicate dai gestori, i piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

 

Questa attività non può, tuttavia, essere svolta senza l’espressa imposizione, in capo agli enti affidanti ed ai soggetti gestori, dell’obbligo di trasmettere i dati all’Autorità con cadenza periodica. Il regolamento attuativo dell’articolo 23-bis potrebbe, quindi, attribuire all’Osservatorio presso l’Autorità le competenze in merito alla raccolta sistematica dei dati sull’andamento del rapporto concessorio. In particolare, si tratterebbe di definire alcune informazioni basilari che riassumano l’andamento del rapporto concessorio, come, ad esempio, la durata della concessione stessa, la metodologia usata per gli adeguamenti tariffari, gli eventuali scostamenti dal piano economico-finanziario iniziale, i livelli di qualità previsti, ecc.. I dati così raccolti confluirebbero nel sistema informativo dell’Autorità, al fine di essere elaborati per verificare la reputazione dei concessionari, il livello di qualità offerto, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche impiegate. In questo modo, si eviterebbe di rendere la gestione delle società pubbliche autoreferenziale introducendo, attraverso una adeguata pubblicità e l’invio costante di informazioni, dei principi di trasparenza e accountability che sono importanti in tutte le situazioni in cui non è il mercato a valutare la gestione di alcuni organismi societari.

 

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 3 giugno 2010.

 

Firmato:

I Consiglieri relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

 

 

 

1 Cfr., in particolare, Deliberazione n. 16 del 24 marzo 2010 “Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato. Indagine relativa alle gestioni affidate a società interamente pubbliche”, Deliberazione n. 15 del 24 marzo 2010 “Procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa per l’affidamento del servizio idrico integrato. Indagine relativa all’affidamento a società miste“, Deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2010 “Procedimento di accertamento della legittimità degli affidamenti in house ai soggetti gestori pubblici del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani”, Deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009, “Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato”, Deliberazione n. 53, del 17 giugno 2009 “Indagine conoscitiva sul settore dei Servizi di Gestione Integrata dei rifiuti urbani”, Deliberazione n. 16 del 7 maggio 2008 “Avvio di procedimento volto ad accertare l'eventuale inosservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato”, Deliberazione n. 53 del 26 novembre 2008 “Indagine conoscitiva sul settore dei Servizi di Gestione Integrata dei rifiuti urbani”.

2 Per tale settore l’esclusione era già stata disposta dall’articolo 30, comma 25, legge 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia").

3 E’, infatti, a partire dal punto di vista dei potenziali offerenti che deve essere apprezzato se il valore dell’affidamento raggiunga la soglia di rilevanza sovranazionale (in tal senso, cfr. le argomentazioni della CGCE, sentenza 18 gennaio 2007, causa C-220/05, con riguardo all’appalto ed alla concessione di lavori in riferimento alle soglie fissate dalla direttiva appalti 93/37/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/52/CE).

4 Per l’affidamento delle concessioni nel settore del gas, dovrebbe essere varato a breve lo schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2010.

 

 

 

 


 



[1]     Corte giustizia CE, sentenza del 18 dicembre 2007, n. 357 (causa C-357-06).

[2]     Si tratta dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di  trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

[3]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:091:0004:0009:IT:PDF

[4]    Il D.L. 25-6-2008 n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[5]Il Trattato di Lisbona ha modificato la denominazione del Trattato CE in “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”, rinumerando i relativi articoli.

[6]    Ordine del giorno 9/2897/2, Zeller-Brugger, presentato nella seduta del 18 novembre 2009, n.249. Si veda anche ordine del giorno 9/2897/7, Cota ed altri, nell’ambito della medesima seduta.

[7] In particolare, tale norma ha disposto:

a) per le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house”, la cessazione, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Le gestioni cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio se entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedono almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 23-bis;

b)  per le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c)  per le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, la cessazione è alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) per gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la cessazione è alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e)  per le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) la cessazione è comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

[8]    Sono tali i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l’effetto di riservare a uno o più soggetti l’esercizio di una attività di cui agli artt. 208-213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività (art. 207, comma 2, del D.Lgs. 163/2006).

[9]    www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3631 (Riportata in allegato).

[10]   www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4250 (Riportata in allegato)

[11]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[12] Le società per azioni possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio tramite l’emissione di azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Esse dunque si distinguono a loro volta in società quotate (società quotate nei mercati regolamentati) e società non quotate (società che non ricorrono alla quotazione, ma sono tuttavia aperte al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico).

Il quadro normativo che disciplina il processo di quotazione, le società emittenti e la loro attività è composto da fonti eterogenee, di natura primaria e secondaria. La normativa primaria relativa alle società emittenti è contenuta nel TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche), che reca le norme generali relative agli obblighi e agli adempimenti connessi alla quotazione, alle autorità di vigilanza e controllo e ai relativi poteri.

L’attuazione del predetto Testo unico è affidato al potere regolamentare della Consob, che col “Regolamento Emittenti” della Consob (regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e in particolare, da ultimo, con delibera n. 17326 del 13 maggio 2010) ha emanato la disciplina di dettaglio volta a concretizzare le disposizioni del TUF e specificare, inoltre, i poteri e le funzioni attribuite dalla legge all’Autorità medesima.

Il quadro normativo sulla disciplina del processo di quotazione è contenuta nel regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (cd. “Regolamento di Borsa”), da ultimo deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 24 febbraio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17250 del 30 marzo 2010, in vigore dal 3 maggio 2010.

 

[13] Tali decreti sono stati pubblicati nelle Gazzette ufficiali 11 maggio 2006, n. 108 e 17 maggio 2006, n. 113.

[14]    Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[15]    Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[16]    Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante Provvedimenti anticirisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[17]    Tale armonizzazione è una delle finalità dello schema di regolamento in esame, secondo quanto previsto dal comma 10, lett. d), dell’articolo 23-bis.

[18]    Questa regola subisce una deroga nel caso in cui manchino meno di due anni alla scadenza del contratto in essere e la pubblica autorità che esercita il controllo abbia adottato una decisione definitiva di affidare i servizi mediante gara. L’operatore non deve comunque aver concluso nessun altro contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta.