Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno - A.C. 2262 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2262/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 144
Data: 31/03/2009
Descrittori:
DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO   EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO
INTESE CON CULTI ACATTOLICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

31 marzo 2009

 

n. 144/0

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

A.C. 2262

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2262

Titolo

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 1106)

Numero di articoli

2

Date:

 

trasmissione alla Camera

5 marzo 2009

assegnazione

11 marzo 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

VII Commissione (Cultura)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, modifica l’art. 14 dell’intesa tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, approvata con la L. 516/1988.

La modifica ha l’obiettivo di consentire il riconoscimento delle lauree in teologia conferite dal dall’Istituto avventista di cultura biblica in aggiunta al già previsto riconoscimento (art. 14 nel testo vigente) dei diplomi in teologia e in cultura biblica.

Il disegno di legge consta di due articoli e di un allegato recante il testo dell’Intesa, anch’esso formato da due articoli.

L’articolo 1 contiene la consueta formula, presente in tutte le leggi di approvazione di Intese emanate ai sensi dell’art. 8 Cost., che sancisce appunto l’approvazione dell’Intesa, siglata il 4 aprile 2007, tra il Governo italiano e l’organo di vertice dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

L’articolo 2 reca una disposizione di tipo sostanziale, costituita dalla novella dell’art. 14 della L. 516/1988 nel senso sopra indicato, che costituisce il contenuto proprio dell’Intesa.

Nell’allegato è riportato il testo dell’Intesa, richiamata dall’art. 1 del disegno di legge, a sua volta formata da due articoli: l’art. 1 riproduce letteralmente l’art. 2 del disegno di legge, mentre l’art. 2 contiene una clausola, anch’essa tipica delle Intese con le confessioni non cattoliche, con la quale il Governo si impegna a presentare al Parlamento un disegno di legge di approvazione dell’Intesa raggiunta.

Una precedente intesa contenente analoghe modifiche all’Intesa a suo tempo approvata era stata firmata il 23 aprile 2004. Il Governo aveva quindi presentato alla Camera il relativo disegno di legge di approvazione (XIV legislatura, A.C. 5085), ma l’iter parlamentare non era giunto a conclusione. Nella XV legislatura il testo di tale disegno di legge è stato riproposto in un progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2307, on. Boato), di cui non è iniziato l’esame.

 

I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa avventista sono regolati mediante un’Intesa stipulata ai sensi dell’art. 8 Cost. il 29 dicembre 1986 e successivamente approvata con la L. 516/1988.

Una prima modifica è intervenuta con l’Intesa del 6 novembre 1996 (approvata con la L. 637/1996) che ha consentito alla confessione religiosa, che già godeva del beneficio della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF limitatamente alle scelte precisate in suo favore dai contribuenti, di partecipare anche alla suddivisione delle somme derivanti da quei contribuenti che non esprimono alcuna preferenza.

L’Intesa con la Chiesa avventista, approvata con la citata L. 516/1988, contiene una serie di disposizioni che complessivamente provvedono a definire un regime più libero e meno vincolato rispetto alle confessioni prive di intesa. Si tratta in larga parte di disposizioni comuni alle Intese intervenute con le altre confessioni religiose non cattoliche e riguardano i vari aspetti della vita religiosa: l’insegnamento della religione, il matrimonio, le festività, l’assistenza spirituale nelle carceri e negli ospedali etc.

Tra gli aspetti considerati vi è anche l’insegnamento nelle università. Delle sei confessioni religiose con le quali sono state stipulate Intese, tre hanno visto riconosciuti i titoli di studio di livello superiore rilasciati da propri istituti. Si tratta, oltre alla Chiesa avventista la cui Intesa è oggetto del presente provvedimento, della Tavola valdese e dell’Unione delle comunità ebraiche.

Il comma 1 dell’art. 14 come novellato dal disegno di legge in esame fa rinvio, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dei diplomi e delle lauree, alla normativa vigente.

Al riguardo, nella relazione illustrativa del provvedimento, si richiamano i criteri contenuti negli artt. 3 e 8 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora ministro dell’istruzione, università e ricerca) 22 ottobre 2004, n. 270 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei). Tali articoli individuano i titoli di studio e la durata dei corsi universitari.

Il citato D.M. 270/2004 si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti didattici universitari e della tipologia dei corsi originata dall’art. 17, co. 95, della L. 127/1997, che, allo scopo di uniformare il sistema italiano di istruzione superiore a quello europeo, articolato essenzialmente su due cicli o livelli di studio, ha demandato ad uno o più decreti del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione di nuove tipologie dei titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti; il loro accorpamento per classi omogenee nonché l’indicazione della durata e dell’eventuale serialità dei corsi e degli obiettivi formativi qualificanti. Il primo fra i decreti attuativi della riforma, il regolamento approvato con D.M. 509/1999, ora sostituito dal citato D.M. 270/2004, ha delineato la nuova articolazione dei corsi e dei relativi titoli (art. 3 del D.M. 270/2004) che, per quanto qui interessa, sono:

§          la laurea;

§          la laurea magistrale.

La durata dei corsi di laurea è fissata in tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi. La durata dei corsi di laurea magistrale è fissata in ulteriori due anni e, per conseguirla, lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi (artt 7 e 8, D.M. 270/2004)[1].

Secondo le prescrizioni del D.M. 270/2004, con decreti ministeriali adottati il 16 marzo 2007 sono state ridefinite in 43 le classi delle lauree universitarie ed in 94 le classi di laurea magistrale; per ciascuna di queste sono inoltre stabiliti gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili.

All’interno della cornice sopra descritta i regolamenti di ateneo possono stabilire articolazione e denominazione del corso di laurea, da realizzarsi in una facoltà o con il concorso di più facoltà; il titolo rilasciato alla conclusione degli studi indicherà la classe di appartenenza e la specifica denominazione del corso.

A completamento del quadro normativo vigente, si segnala che il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 26 luglio 2007 ha adottato le linee guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle università dei nuovi corsi di studio. Nello specifico, il decreto fissa gli obiettivi da perseguire nella riprogettazione dei percorsi formativi anche al fine di invertire il trend alla proliferazione di corsi di laurea, manifestatosi in precedenza. Per l’istituzione di un corso si richiede, tra l’altro, l’effettiva disponibilità di un certo numero di docenti di ruolo; un adeguato livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti dei corsi; un numero massimo di studenti considerato “sostenibile” per le diverse tipologie di corso di laurea.

 

Per quanto riguarda l’articolazione dei percorsi universitari presso l’Istituto avventista di cultura biblica, al quale la L. 516/1988, di approvazione dell’Intesa con la Chiesa avventista, riconosce (art. 19) la personalità giuridica, si rinvia al Regolamento della Facoltà di teologia dell’Istituto avventista medesimo (reperibile in Internet all’indirizzo: www.villaaurora.it/models/RegolamentoTeologico.pdf).

Il Regolamento specifica (art. 2) che l’Istituto ha lo scopo di preparare ministri di culto e missionari, promuovere gli studi teologici nell’ambito delle Chiese avventiste; prestare la propria consulenza teologica ed operare come centro di cultura e ricerca teologica avventista.

Gli studi sono articolati in un corso di laurea in teologia di durata triennale (I livello), e in un corso di laurea specialistica (II livello) di ulteriori due anni, con due distinti indirizzi (artt. 4, 6 e da 10 a 22).

Nelle tabelle allegate al Regolamento sono specificate le discipline fondamentali e quelle opzionali previste per il conseguimento della laurea triennale e di quella specialistica.

Oltre alle lauree indicate, l’Istituto rilascia (art. 6 del Regolamento) anche un diploma di teologia e cultura biblica, disciplinato da un apposito regolamento.

Relazioni allegate

Il testo del disegno di legge governativo non è accompagnato dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né dalla relazione tecnica in quanto – si afferma nella relazione illustrativa – il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Necessità dell’intervento con legge

La necessità dell’intervento con legge è determinata dal fatto che l’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

I rapporti tra lo Stato italiano e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati attraverso un’Intesa stipulata ai sensi dell’art. 8 Cost. il 29 dicembre 1986 e successivamente approvata con la L. 516/1988.

L’art. 8 della Costituzione prevede una riserva di legge rinforzata, in quanto caratterizzata da aggravamenti procedurali (la previa stipulazione delle intese) e tale da non consentire la modifica, abrogazione o deroga delle leggi di recezione delle intese se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese, recepite con legge, con le seguenti confessioni religiose:

§          Tavola valdese (L. 449/1984, integrata con la L. 409/1993);

§          Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (L. 516/1988, modificata dalla L. 637/1996);

§          Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988);

§          Unione delle Comunità ebraiche italiane (L. 101/1989, modificata dalla L. 638/1996);

§          Unione cristiana evangelica battista d’Italia (L. 116/1995);

§          Chiesa evangelica luterana in Italia (L. 520/1995).

Nella prassi prevalente dal 1984, le leggi sulla base di Intese sono state definite leggi di approvazione. A differenza delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, costituite solitamente da un articolo unico recante la formula di esecuzione del trattato che è allegato alla legge, le leggi di approvazione delle intese sono costituite da un articolato che riproduce sostanzialmente, con poche modifiche formali, il testo dell’Intesa, anch’essa allegata alla legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Oltre a quanto detto innanzi con riferimento all’art. 8 Cost., si ricorda che la materia Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose rientra tra quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 2 del disegno di legge reca una novella all’art. 14 della L. 516/1988, di approvazione dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986.

Collegamento con lavori legislativi in corso

È stato assegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera il disegno di legge di iniziativa del Governo A.C. 2321, già approvato dal Senato, che modifica l’Intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese. La modifica è intesa a consentire a tale confessione religiosa, che già gode del beneficio della destinazione dell’8 per mille limitatamente alle scelte precisate in suo favore dai contribuenti, di partecipare anche alla ulteriore suddivisione delle somme derivanti da quei contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Cultura

( 066760-3855 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0275_0.doc



[1]     Il regolamento della facoltà di teologia dell’Istituto avventista di cultura biblica di Firenze (art. 14) fissa il numero minimo di crediti per accedere all’esame di laurea in 124: 111 conseguiti in materie obbligatorie, 5 in materie facoltative e 8 con la tesi (art. 14 del Regolamento). Il numero minimo di crediti per accedere all’esame di laurea specialistica è fissato in 61: 35 in materie obbligatorie, 3 in materie facoltative, 8 con il tirocinio e 15 con la tesi (art. 18 del Regolamento).