Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Gli statuti dei partiti politici - Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d'America | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 57 | ||
Data: | 24/03/2009 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione e ricerche |
Gli statuti dei partiti politici
|
Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna |
|
|
|
|
|
|
n. 57 |
|
|
|
24 marzo 2009 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: Documento2 |
INDICE
Premessa 1
Francia
§ Partito socialista (PS) 5
§ Unione per un movimento popolare (UMP) 41
Germania
§ Partito socialdemocratico tedesco (SPD) 67
§ Unione cristiano-democratica (CDU) 85
Regno Unito
§ Partito conservatore 107
§ Partito laburista 149
Spagna
§ Partito popolare (PP) 237
§ Partito socialista operaio spagnolo (PSOE) 275
Stati Uniti d’America
§ Partito democratico 303
§ Partito repubblicano 327
Nel presente dossier sono raccolti, nella versione in lingua italiana, gli statuti dei principali partiti politici di alcuni Paesi europei, e segnatamente di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, nonché degli Stati Uniti d’America.
Per ciascuno di questi Paesi sono stati scelti i due partiti politici che tradizionalmente raccolgono la maggior parte dei consensi in occasione delle elezioni politiche.
Oggetto della raccolta è lo statuto del partito politico, ossia il documento, comunque denominato, considerato fondamentale dal partito medesimo e contenente le disposizioni concernenti la sua organizzazione e il suo funzionamento.
In alcuni casi, per completezza di informazione, è stato scelto più di un documento: per l’UMP (Francia) e il Partito democratico (USA), allo statuto è stato affiancato anche il regolamento interno in quanto recanti disposizioni che negli altri partiti trovano solitamente posto nello statuto vero e proprio.
In altri casi, dei diversi documenti disponibili sono stati scelti solamente quelli attinenti alle norme fondamentali del partito: per i due partiti tedeschi (SPD e CDU) vengono presentati esclusivamente gli statuti di organizzazione e non anche gli altri documenti riguardanti materie specifiche (finanziamento, elezioni etc.[1]).
Per il Partito laburista inglese sono state scelte alcune delle sei sections del Labour Party Rule Book 2008, documento che raccoglie tutte le disposizioni, anche di dettaglio della vita interna del partito. Si è ritenuto opportuno non tradurre tutta la pubblicazione in quanto le regole fondamentali del Partito si rintracciano principalmente nelle sezioni B, C e D, che sono state tradotte, e che riguardano rispettivamente lo Statuto nazionale del Partito laburista, le Norme relative ai collegi elettorali e le Regole procedurali per le attività del Partito. Sono state omesse le sezioni A, D ed F[2].
Tutti i testi in lingua originale, ad eccezione degli statuti dei partiti britannici e del Partito popolare spagnolo che sono stati forniti da partiti stessi, sono stati reperiti nei siti internet dei singoli partiti e sono stati tradotti a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.
Nel dettaglio:
§ gli Statuts del Partito socialista francese sono stati reperiti sul sito www.parti-socialiste.it[3], così come gli Statuts e il Règlement intérieur sul sito dell’UMP (www.u-m-p.org)[4];
§ l’Organisations-statut della SPD è incluso nell’Organisationsstatut Wahlordnung Schiedsordnung Finanzordnung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 26 ottobre 2007[5];
§ lo Statut della CDU è pubblicato in Statutenbroschüre der CDU Deutschlands, 4 dicembre 2007[6];
§ gli statuti dei partiti britannici sono riprodotti rispettivamente in The Labour Party. Rule Book 2008 e in Constitution of the Conservative Party, 2004;
§ gli Estatutos del Partito popolare spagnolo sono stati forniti dal partito stesso e comprendono le modifiche apportate nel giugno 2008 dal 16° Congresso;
§ gli Estatutos del PSOE sono stati da ultimo modificati dal 37° Congresso del luglio 2008[7];
§ lo Statuto del Partito democratico americano è in The Charter & the Bylaws of the Democratic Party of the United States, come modificato dalla Commissione nazionale democratica il 3 febbraio 2007[8];
§ lo Statuto del Partito repubblicano, The Rules of the Republican Party[9], risale al 1° settembre 2008.
PARTITO SOCIALISTA
|
LA DICHIARAZIONE DI PRINCIPI
Il Partito socialista affonda le proprie radici nella tradizione dell’umanesimo e nella filosofia dell’Illuminismo. Adotta i valori di Libertà, Uguaglianza e Fraternità (“Liberté, Egalité, Fraternité”) proclamati dalla Rivoluzione francese. Esso è nato dall’incontro tra un pensiero critico, ricco e diversificato, e l’azione del movimento operaio che, per due secoli, hanno portato avanti una contestazione dell’organizzazione sociale forgiata dal capitalismo ed hanno difeso il progetto di una società solidale di cui tutti gli appartenenti godono delle stesse libertà e degli stessi diritti. Esso rivendica il ricordo del 1848, con l’abolizione della schiavitù, della Comune, l’eredità della Repubblica, della sua opera democratica e della sua lotta per la laicità, le grandi conquiste sociali del Front populaire, della Liberazione, del maggio ‘68, del maggio ‘81 e dei governi di sinistra che si sono succeduti da allora. Il Partito socialista è partecipe delle grandi battaglie politiche ed intellettuali per la libertà e la giustizia, dall’Affare Dreyfus all’abolizione della pena di morte, e fa propria la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Tali ambizioni sono più che mai d’attualità. Per i socialisti, l’essere umano è un essere dotato di ragione, libero, un essere sociale che cresce nella sua relazione con gli altri, aperto a tutte le potenzialità. È per questo motivo che le condizioni nelle quali vive sono essenziali. Costruire un mondo nuovo e migliore, rispettando la dignità della persona umana ed assicurando la salvaguardia del pianeta è il compito primo dei socialisti, quello che motiva un impegno rinnovato per il progresso, generazione dopo generazione, al di là dei mezzi messi in opera, che possono essere formulati in maniera diversa, nel tempo, a seconda delle poste in gioco e dei problemi. Il socialismo democratico vuole essere spiegazione del mondo, una pedagogia dell’azione, una promessa d’avvenire per l’umanità. La sua natura è «andare verso l’ideale e comprendere il reale», inventare il futuro e lavorare nel presente, assumere le tensioni e le contraddizioni che ne risultano e che fanno la vita umana.
I – Le nostre finalità fondamentali
Articolo 1
Essere socialista, non è accontentarsi del mondo così com’è ma è voler cambiare la società. L’idea socialista scaturisce allo stesso tempo da una rivolta contro le ingiustizie e dalla lotta per una vita migliore. Lo scopo dell’azione socialista è l’emancipazione completa della persona umana.
Articolo 2
L’uguaglianza è nel cuore del nostro ideale. Tale volontà ha un significato unicamente attraverso le libertà e per le libertà. Uguaglianza e libertà sono indissociabili. Alle ingiustizie ed alle violenze del mondo, l’idea socialista oppone un impegno per un’umanità libera, giusta, solidale, fraterna. Essa porta un messaggio universale, dal momento che si tratta di difendere i diritti fondamentali di ciascuno e di tutti. Per i socialisti, tali obiettivi non si possono raggiungere a partire da un funzionamento spontaneo dell’economia e della società. La ridistribuzione permanente delle risorse e delle ricchezze è necessaria per dare un senso reale all’uguaglianza dei diritti, offrire a ciascuno l’opportunità di condurre la propria vita, ridurre le differenze di condizione e combattere contro la povertà.
Articolo 3
Lo sviluppo sostenibile deve permettere di rispondere alle necessità del presente, senza compromettere il futuro delle nuove generazioni. Le finalità del socialismo democratico includono pienamente la volontà di preservare il nostro pianeta, minacciato oggi in particolare dal rischio dei cambiamenti climatici e della perdita della biodiversità, di proteggere e rinnovare le risorse naturali, di promuovere la qualità dell’ambiente. Tale necessità richiede risposte che non favoriscano la redditività immediata ma che possano conciliare interesse generale ed interessi particolari. Consapevoli della stretta interazione delle attività umane e degli ecosistemi, i socialisti iscrivono tra le loro finalità fondamentali la presa in considerazione del pianeta sullo stesso piano della promozione del progresso e di un’equa soddisfazione delle necessità.
Articolo 4
Il progresso, sinonimo di miglioramento delle condizioni della vita umana, è un valore fondamentale per i socialisti. Essi ritengono che l’esercizio della ragione debba essere accessibile a tutti, accettabile da parte di tutti, applicabile a tutto. Essi promuovono la conoscenza, la ricerca, la cultura.
I socialisti intendono mettere i progressi scientifici e tecnologici al servizio degli uomini e del pianeta. Tali progressi pongono interrogativi essenziali per l’avvenire dell’umanità. I socialisti difendono il principio di precauzione, che permette di effettuare scelte collettive attraverso l’arbitrato democratico e che subordina l’accettabilità dei rischi, inseparabili dallo sviluppo della scienza, all’utilità delle innovazioni ed alla legittimità del loro utilizzo.
Il progresso economico e sociale non può più essere valutato unicamente con il metro della crescita della produzione destinata alla vendita ma deve esserlo attraverso indicatori che riflettano la qualità effettiva delle condizioni di esistenza e di lavoro degli individui.
Aricolo 5
La democrazia rappresenta, allo stesso tempo, un fine ed un mezzo. Essa incarna un valore ed una lotta universali; condiziona la natura stessa dell’azione socialista; non si riassume in un metodo. Essere socialista, significa pensare che le donne e gli uomini decisi ad agire insieme sono in grado di influire sull’evoluzione della loro vita, della loro società e del mondo. Il nostro socialismo è una concezione ed una pratica della cittadinanza in tutti i campi ed in tutte le sue forme. Democrazia politica e democrazia sociale, democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa formano un tutto per permettere la deliberazione e la decisione collettive.
II – I nostri obiettivi per il XXI secolo
Articolo 6
I socialisti effettuano una critica storica del capitalismo creatore di disuguaglianze, fattore di crisi e di degrado degli equilibri ecologici, che rimane d’attualità all’epoca di una globalizzazione dominata dal capitalismo finanziario.
I socialisti sono sostenitori di un’economia sociale ed ecologica di mercato, un’economia di mercato regolata dal potere pubblico, come pure dalle parti sociali, che abbia per finalità la soddisfazione delle necessità sociali essenziali. Il sistema auspicato dai socialisti è un’economia mista, che associ un settore privato dinamico, un settore pubblico efficace, servizi pubblici di qualità accessibili a tutti, un terzo settore di economia sociale e solidale.
I socialisti affermano che alcuni beni e servizi non devono dipendere dal funzionamento del mercato quando non riguardano i diritti essenziali. Essi fanno della creazione e della ridistribuzione delle ricchezze un’importante posta in gioco dell’azione politica.
Articolo 7
I socialisti difendono un nuovo modello di sviluppo, a scala planetaria, che associa crescita, innovazione, imperativi ecologici, creazione di posti di lavoro, protezione sociale. I socialisti si preoccupano non solo della quantità delle ricchezze prodotte e della loro distribuzione ma anche del modo di produrle e del contenuto della produzione. I socialisti agiscono affinché la crescita economica e la produzione di ricchezze siano realizzate riducendo i prelievi sulle risorse non rinnovabili e rafforzando la coesione sociale.
Articolo 8
Il lavoro umano è un bene da proteggere ed un diritto fondamentale, è una modalità individuale e collettiva d’inclusione, di riconoscimento, di emancipazione. I socialisti rifiutano e combattono una società duale nella quale alcuni traggono i loro redditi dall’occupazione ed altri sono rinchiusi nell’assistenza o l’emarginazione. Essi difendono il principio di una società che dia sempre a tutti le possibilità di vivere nella dignità e lotti contro le incapacità della vita. La qualità dell’occupazione è un obiettivo fondamentale che presuppone una giusta remunerazione, diritti garantiti e rispettati, un accesso alla formazione durante tutta la vita che favorisca la promozione professionale e sociale, un diritto alla salute nel lavoro. Il lavoro deve accompagnarsi con un modo di vita che conceda tempo libero, accesso alla cultura ed allo sport, e che offra a ciascuno la possibilità di costruire la propria vita e di partecipare alla vita pubblica, e lasci tutto lo spazio necessario al settore non commerciale.
Articolo 9
Un compito altrettanto importante è quello di aggiornare ciò che costituisce l’apporto proprio del socialismo democratico nel secolo scorso, lo Stato sociale (o Welfare State), che permette alle risposte collettive di soddisfare le necessità individuali nella loro diversità. Questo privilegia innanzitutto l’investimento produttivo a discapito della rendita e della speculazione. Lo Stato deve investire ed emancipare, favorendo l’istruzione, la ricerca, l’innovazione, la cultura. Esso assicura una protezione contro i rischi sociali, si appoggia sull’assunzione di una ridistribuzione e sulla messa in opera di una fiscalità progressiva. Deve garantire per tutti la sicurezza delle persone e dei beni, senza la quale non esiste una reale libertà. La regolazione è uno dei principali ruoli dello Stato per conciliare economia di mercato, democrazia e coesione sociale e territoriale.
Articolo 10
Lottare per la pace, la sicurezza collettiva, la cooperazione allo sviluppo corrisponde alla vocazione internazionalista dei socialisti. È il nostro orizzonte per il secolo che inizia. La lotta per una comunità internazionale pacifica è indissociabile dalla difesa dei diritti dell’Uomo e dalla lotta per la giustizia sociale. Essa impone anche di riconoscere gli interessi propri degli Stati e dei popoli, di lavorare per liberare gli interessi comuni nell’intento di costruire un mondo equilibrato, giusto e sicuro; esige inoltre un doppio sforzo per confortare, riformare e democratizzare le istituzioni internazionali. Esige infine una gestione solidale dei beni pubblici mondiali, primi tra tutti il clima, l’acqua, la biodiversità. È il motivo per il quale abbiamo bisogno del potenziamento delle Nazioni Unite e del peso dell’Unione Europea, nonché della sua determinazione.
Articolo 11
La volontà dei socialisti è di contribuire a fare della Francia un paese aperto, rispettato nel mondo, che operi per la pace, i diritti dell’Uomo e lo sviluppo sostenibile. La Francia è, per la sua stessa storia, contemporaneamente singolare ed universalista, e deve essere fedele a questa doppia eredità. Deve combattere contro le discriminazioni e proteggere i diritti fondamentali degli immigrati.
III – IL nostro Partito socialista
Articolo 12
Le Partito socialista è un partito repubblicano che si organizza al servizio dell’impegno cittadino. Assume i valori della Repubblica, la Libertà, l’Uguaglianza, la Fraternità, la Laicità. Esalta la separazione dei poteri, garanzia di un regime di responsabilità politica. Difende il pluralismo e l’indipendenza dell’informazione nei mass media. Per il Partito socialista, la Nazione non è un abbinamento di comunità, ma un contratto tra cittadini liberi. Essa rispetta i diritti di tutte e tutti coloro che vivono sul suo territorio e fa sì che ciascuno compia i propri doveri nei suoi confronti. Il Partito socialista ha l’ambizione di favorire l’adesione di tutte le donne e di tutti gli uomini ai valori della Repubblica.
Articolo13
Il Partito socialista è un partito laico, che difende la separazione delle Chiese e dello Stato ed il carattere laico della scuola pubblica. Si adopera per proteggere la libertà di coscienza. La laicità è più di un principio di tolleranza: è una lotta contro tutti i fondamentalismi, tutti gli integralismi e tutti i settarismi. Intende promuovere ed organizzare uno spazio comune, rispettando le religioni, dal momento in cui sono esercitate nell’ambito della legge e non costituiscono un ostacolo alle libertà individuali e collettive. La laicità è una condizione della nostra convivenza nella Repubblica.
Articolo 14
Il Partito socialista è un partito riformista. Intende esercitare le responsabilità di governo, a tutti i livelli, al fine di cambiare la società. È portatore di un progetto di trasformazione sociale radicale; sa che quest’ultima non si può decretare ma che risulta da una volontà collettiva forte, assunta nel tempo, che tiene conto dell’ideale, delle realtà e della storia. Il Partito socialista intende contribuire a cambiare la vita con la società e attraverso la società, attraverso la legge ed il contratto. Non considera mai i rapporti di forza di un momento come immobili o insormontabili. Intende lottare contro tutte le forme di determinismo sociale, fonte d’ingiustizie e di disuguaglianze.
Articolo 15
Il Partito socialista è femminista. Agisce in favore dell’emancipazione delle donne. Opera per l’uguaglianza tra le donne e gli uomini, la parità ed il carattere misto della società. Garantisce alle donne l’accesso ai diritti fondamentali che assicurano loro il controllo del loro corpo. Difende la parità di retribuzione e l’uguaglianza professionale tra gli uomini e le donne.
Articolo 16
Il Partito socialista è un partito umanista. Lotta contro tutte le forme di discriminazioni, indipendentemente dalle origini e dalle cause. Condanna la mercificazione del corpo umano e della vita. Combatte contro tutti gli attacchi all’integrità ed alla dignità umane in base all’orientamento sessuale.
Articolo 17
Il Partito socialista è un partito decentratore, che mette al cuore dei propri valori il rispetto e la diversità dei territori. Auspica associare la presenza di uno Stato regolatore, garante dell’uguaglianza repubblicana e dell’equilibrio – anche finanziario – tra i territori, ad una democrazia locale vivace ed innovativa.
Articolo 18
Il Partito socialista è legato ai grandi principi della giustizia. Assicura la protezione delle libertà tanto pubbliche quanto individuali. La giustizia è un valore ed un’istituzione. È garante della realtà dei diritti di ognuno. Deve essere accessibile, indipendente ed uguale per tutti. Ha per missione di punire ma anche di contribuire alla prevenzione e di aiutare alla riabilitazione ed al reinserimento nella società.
Articolo 19
Il Partito socialista pone la cultura e l’istruzione al centro dei propri valori.
La cultura permette allo stesso tempo di unire e di liberare. Di fronte al pericolo dell’uniformazione e della mercificazione, la cultura, con l’apporto insostituibile degli artisti e dei creatori, contribuisce a costruire un mondo fondato sulla diversità, sul dialogo, sull’apertura. Le tecnologie digitali possono concorrervi a condizione di precisarne l’ambito democratico e le regole pluraliste.
L’istruzione e la formazione sono una condizione importante dell’emancipazione di ogni individuo e della democratizzazione della nostra società. Sono decisive per l’avvenire del nostro paese. Il Partito socialista deve assicurare che tutti abbiano le stesse possibilità di accesso all’istruzione ed alla formazione.
Articolo 20
Il Partito socialista è un partito europeo. Agisce in un’Unione europea che non solamente ha auspicato da lungo tempo, ma che ha anche contribuito a fondare. Rivendica la scelta storica di questa costruzione e la pone nella prospettiva di un’Europa politica, democratica, sociale ed ecologica. Per i socialisti, l’Europa deve avere per missione, attraverso le sue politiche comuni, di assicurare la pace sul continente e di contribuirvi nel mondo, di favorire una crescita sostenibile ed il progresso sociale, di confortare il ruolo dei servizi pubblici, di promuovere la creatività e la diversità culturale, di aiutare a raccogliere le sfide planetarie attraverso l’esempio di associazione che sa offrire. Impegnato in seno al Partito socialista europeo, il Partito socialista francese intende mettere in opera tutto il possibile per rafforzarlo nelle sue strutture affinché un messaggio socialista sia portato in Europa.
Articolo 21
Il Partito socialista è un partito internazionalista. Condanna tutte le oppressioni e gli sfruttamenti, come pure le forme moderne di schiavismo. Opera per il rispetto del diritto dei bambini. Riconosce pienamente il diritto d’asilo. Combatte contro la xenofobia, il razzismo e l’antisemitismo.
Il Partito socialista milita per un ordine internazionale giusto e rispettato, per una cooperazione tra i popoli, per una vera politica di sviluppo. Difende il ruolo dell’ONU e delle istituzioni internazionali. Auspica che l’Internazionale socialista diventi un vero movimento progressista, a scala mondiale.
Articolo 22
Il Partito socialista è un Partito popolare ancorato nel mondo del lavoro. È il prodotto degli scontri politici e delle lotte sociali, realizzati dal XIX secolo per incrementare la giustizia e l’uguaglianza sociali. Aperto verso la società, intende esprimere l’interesse generale del popolo francese.
Articolo 23
Il Partito socialista è un partito democratico. Rispetta ciascuno dei propri aderenti. Organizza un dibattito politico trasparente ed aperto. Assicura la diversificazione delle responsabilità di partito e delle responsabilità elettive a tutti i livelli. Considera la parità tra gli uomini e le donne come un principio. Tiene in considerazione, in un dialogo permanente, le forze ed i movimenti della società civile, in particolare i sindacati, le associazioni, le organizzazioni non governative, nel rispetto della loro indipendenza. Il Partito socialista è un partito che difende un’etica politica nell’impegno militante. Si basa su di un’adesione volontaria che richiede che le decisioni, i testi e le regole, deliberati ed adottati in comune, siano rispettati.
Articolo 24
Il Partito socialista vuole riunire tutte le culture della sinistra. Non si rassegna alle divisioni ereditate dal passato. Organizza da sempre un libero dibattito in seno al partito e chiama tutti gli uomini e tutte le donne che condividono i propri valori ad unirsi a questa lotta.
Adottata dalla Convenzione nazionale del 14 giugno 2008
STATUTO
Titolo 1 – Disposizioni generali
La denominazione del Partito è: Partito socialista (Parti socialiste).
Articolo 1.2
Internazionale socialista e Partito dei socialisti europei
Il Partito socialista è membro del Partito dei socialisti europei (PSE). Fa parte dell’Internazionale socialista (IS). Qualsiasi iscritto al Partito socialista può aderire contemporaneamente ad un altro Partito affiliato, sia al Partito dei socialisti europei sia all’Internazionale socialista, con riserva di reciprocità.
Articolo 1.3
Principi generali
Gli iscritti al Partito accettano la “dichiarazione di principi”, lo statuto e le decisioni del Partito. Essi non possono appartenere ad un altro partito o gruppo politico che dipenda direttamente o indirettamente da un partito diverso dal Partito socialista, eccetto nel caso di un Partito membro del Partito dei socialisti europei o dell’Internazionale socialista, con riserva di reciprocità. Essi non possono sostenere altri candidati a funzioni elettive se non coloro che sono investiti o sostenuti dal Partito socialista.
Articolo 1.4
Modalità di discussione in seno al Partito
La libertà di discussione è totale in seno al Partito, ma nessuna tendenza organizzata potrebbe esservi tollerata.
Articolo 1.5.1
Rappresentanza proporzionale
La regola della rappresentanza proporzionale con il sistema della media più alta si applica all’elezione degli organismi del Partito a tutti i livelli. Solo le mozioni di politica generale, progetti politici globali proposti al Partito e, pertanto, al Paese nel suo insieme, aprono il diritto alla rappresentanza. Gli emendamenti, contributi ed altri testi particolari non sono presi in considerazione nell’applicazione della rappresentanza proporzionale.
Articolo 1.5.2
Applicazione della proporzionale a livello nazionale
A livello nazionale (Consiglio nazionale, Commissione nazionale dei conflitti, Commissione nazionale di controllo finanziario), la proporzionale si applica in funzione dei risultati ottenuti dalle mozioni scaturite dalla Commissione risoluzioni. Una lista di candidati è allegata a ciascuna delle mozioni sottoposte al voto indicativo. La composizione delle liste allegate alle mozioni di sintesi è stabilita proporzionalmente ai risultati del voto indicativo. Ciascuna corrente designa i propri rappresentanti.
Articolo 1.5.3
Applicazione della proporzionale a livello federale e locale
A livello locale e federale, la rappresentanza proporzionale si applica in funzione del voto indicativo sulle mozioni politiche sottoposte al Congresso nazionale ordinario del Partito. Le liste di candidati sono allegate alle mozioni politiche prima del voto indicativo.
Articolo 1.5.4
Soglia di rappresentanza nelle istanze
La rappresentanza negli organi nazionali, regionali, dipartimentali e locali del Partito è aperta unicamente alle mozioni che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 5 % dei voti espressi nella votazione dei militanti. Tuttavia, negli organi dirigenti delle sezioni, federazioni ed unioni regionali, tale rappresentanza è aperta alle mozioni che abbiano superato il 10 % dei voti espressi nell’istanza interessata.
Articolo 1.6
Costituzione delle istanze di direzione
Ad ogni Congresso viene stabilito l’obiettivo in base al quale tutte le liste di eletti titolari e supplenti devono comprendere almeno un terzo di nuovi iscritti.
L’elaborazione delle liste di eletti titolari e supplenti deve tendere al rispetto del principio della parità uomini-donne a tutti i gradi dell’organizzazione del Partito : nazionale, regionale, federale, sezione. Le liste devono comprendere almeno il 40% di donne. Qualora tale condizione non fosse soddisfatta, sono dichiarati vacanti i seggi a concorrenza del rispetto di tale proporzione.
Ciascun organismo di direzione e di esecuzione, dalla Segreteria nazionale fino alla sezione, comprende un/a Segretario/a incaricato/a dei diritti e della rappresentanza delle donne, tanto nella società che nel Partito socialista, che si avvarrà di tutti i contributi necessari.
L’elaborazione delle liste di eletti titolari e supplenti deve sforzarsi di rispettare la rappresentatività della diversità geografica e sociologica della società francese.
Articolo 1.7
Costituzione delle delegazioni ai Congressi ed alle Convenzioni
Le delegazioni dei diversi organi del Partito ai Congressi o Convenzioni sono costituite in base alla rappresentanza proporzionale, rispettando le condizioni previste all’articolo 1.6.
Articolo 1.8
Condizioni di anzianità per accedere a funzioni nazionali
Fatte salve le eccezioni espressamente mirate dalle decisioni del Congresso del Partito, non si può essere membro del Consiglio nazionale, della Commissione nazionale dei conflitti, della Commissione nazionale di controllo finanziario, se non si hanno almeno tre anni consecutivi di presenza nel Partito. Le stesse disposizioni si applicano alle elezioni ad una funzione o ad un’assemblea di carattere nazionale.
Articolo 1.9
Campagne di adesione
Il Partito socialista e l’insieme delle sue istanze organizzano ogni anno una campagna di adesione.
Titolo 2 – I militanti
Articolo 2.1
1. Condizioni di adesione
L’adesione al Partito socialista è libera; si effettua in modo individuale. L’età minima di adesione è 15 anni.
2. Ufficio federale delle adesioni
In ogni federazione, il Congresso federale elegge un Ufficio federale delle adesioni, distinto dagli altri organi della federazione, nelle condizioni definite agli articoli 1.5.3 e 1.6 dello statuto. Il numero di membri dell’Ufficio federale delle adesioni è stabilito dagli statuti federali o, in mancanza di indicazione, dal Congresso federale. I membri dell’Ufficio federale delle adesioni non possono far parte della commissione federale di controllo finanziario.
L’Ufficio federale delle adesioni registra le richieste d’adesione pervenute alla federazione e le trasmette immediatamente, menzionando la data di ricezione, ai segretari di sezione, ai quali affida la missione espressa di un contatto immediato con i richiedenti l’adesione. Le sezioni gli trasmettono, almeno alla fine di ogni trimestre, la lista dettagliata delle adesioni effettuate e delle radiazioni decise, come pure la motivazione di queste ultime.
L’Ufficio federale delle adesioni si assicura che sia rispettato l’insieme delle disposizioni relative alle adesioni. È pertanto abilitato a rilasciare tessere d’adesione nelle circostanze previste all’articolo 2.1.5. Esso stabilisce alla fine di ogni trimestre, in collegamento con la Commissione federale di controllo finanziario e le sezioni, la lista degli iscritti per ogni sezione, con indicazione della data d’adesione registrata e dello stato del pagamento delle quote associative; esamina l’evoluzione del numero di iscritti nelle sezioni e si riserva la possibilità di interrogare queste ultime riguardo alle variazioni del numero dei loro iscritti. Può quindi essere interpellato dal Primo segretario federale, da un segretario di sezione, da un aderente o da un richiedente d’adesione, riguardo a difficoltà relative all’adesione. Stabilisce un rapporto biennale sulla propria attività, che è presentato al Consiglio federale e che contiene sia dati statistici, sia elementi di sviluppo delle adesioni nella federazione.
3. Modalità d’adesione
Le richieste d’adesione sono individuali. Esse devono obbligatoriamente essere redatte in forma scritta (lettera o e-mail) ed essere datate. Le domande sono consegnate sia presso il segretario di sezione, sia presso la federazione, sia presso la sede nazionale.
Il luogo d’adesione è libero, fatto salvo il rispetto dei termini dell’articolo 2.1.7.
Le domande d’adesione ricevute presso la sede nazionale del Partito sono immediatamente trasmesse dall’Ufficio nazionale delle adesioni agli Uffici federali delle adesioni interessati. Le domande d’adesione ricevute presso la sede federale sono immediatamente trasmesse dall’Ufficio federale delle adesioni ai Segretari di sezione interessati ed all’Ufficio nazionale delle adesioni. Il Segretario di sezione che riceva direttamente una richiesta d’adesione ne trasmette immediatamente una copia all’Ufficio federale delle adesioni, che ne informa l’Ufficio nazionale delle adesioni.
Al candidato all’adesione sono trasmesse al più presto le pubblicazioni nazionali e federali del Partito. La sua adesione diventa definitiva dopo l’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 2.1.4 e successivi.
4. Presentazione in sezione
Il candidato all’adesione è invitato a presentarsi personalmente di fronte alla sezione, in occasione della riunione che segue il ricevimento della sua domanda d’adesione da parte del segretario di sezione. Se non potesse essere fisicamente presente alla riunione che segue immediatamente la ricezione della sua domanda, è nuovamente convocato per presentarsi in occasione delle successive riunioni. La domanda d’adesione è considerata come nulla se il richiedente, regolarmente convocato, non dovesse avere partecipato, entro un termine di sei mesi, alla prima riunione nel corso della quale deve essere presentato.
In caso di opposizione motivata di un membro della sezione, l’adesione potrà essere rifiutata solo dopo audizione dell’interessato e con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dai presenti, con voto a scheda segreta. Le stesse disposizioni si applicano ai trasferimenti da una sezione a un’altra.
La data d’adesione al Partito è la data di presentazione presso la sezione. Tale presentazione è oggetto di una relazione scritta, conservata nell’archivio della sezione. Le quote associative sono esigibili a partire da tale data.
5. Termini di presentazione in sezione
A decorrere dalla data del deposito o della trasmissione della domanda d’adesione presso il segretario di sezione, questi dispone di un termine di un mese e mezzo, esclusi i mesi di luglio e agosto, per invitare il candidato ad una riunione di sezione che gli permetta di essere presentato conformemente all’articolo 2.1.4.
6. Contenzioso in materia di adesioni
In caso di mancata convocazione in sezione entro i termini previsti dall’articolo 2.1.5, l’Ufficio federale delle adesioni, su istanza dell’interessato o di qualunque altro iscritto al Partito, ha la competenza per istruire entro due mesi la domanda e, se necessario, per registrare d’ufficio l’adesione, con riserva del pagamento della quota associativa a partire dalla data considerata. La decisione dell’Ufficio federale delle adesioni è esecutoria dal momento della sua notifica al segretario di sezione ed al Primo segretario federale. Essa può essere oggetto di un ricorso presso l’Ufficio nazionale delle adesioni.
7. Adesione al di fuori del luogo di domicilio
L’adesione ad una sezione al di fuori del luogo di domicilio è immediatamente portata a conoscenza del Primo segretario della federazione dal segretario di sezione. La federazione informa immediatamente il segretario de sezione del luogo di domicilio.
8. Radiazione, dimissioni, esclusione
La qualità di membro del Partito si perde attraverso la radiazione, le dimissioni o l’esclusione. La radiazione può intervenire unicamente per ritardo prolungato di versamento delle quote associative ed il ritardo minimo è di un anno. Essa cessa di pieno diritto se, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica, il membro radiato versa la totalità delle sue quote arretrate. Trascorso tale termine, la radiazione ha valore di dimissioni d’ufficio. Il segretario di sezione o, in sua vece, l’Ufficio federale delle adesioni, è tenuto di considerare come dimissione d’ufficio il caso di un aderente che non abbia pagato alcuna quota associativa durante due anni pieni.
Le dimissioni implicano, per il dimissionario desideroso di essere nuovamente membro del Partito, l’obbligo di richiedere la propria adesione alle condizioni definite agli articoli 2.1.3 e 2.1.6.
Le modalità delle dimissioni sono stabilite dal regolamento interno nazionale.
L’esclusione può essere pronunciata unicamente in virtù degli articoli 11.5, 11.8, 11.12 o 11.20 del presente statuto. Essa prende effetto solamente dopo che la decisione che notifica tale esclusione sia stata ricevuta e sia divenuta definitiva.
9. Adesione dei membri del MJS
Ogni aderente al MJS (Movimento dei giovani socialisti), la cui tessera per l’anno in corso sia stata centralizzata presso l’Ufficio nazionale del MJS e che ne faccia domanda, conformemente agli articoli 2.1.3 e seguenti, diventa aderente del Partito socialista senza dovere versare una quota associativa supplementare il primo anno. Un coordinamento è effettuato tra le tesorerie nazionali del PS e del MJS, prima dell’edizione della tessera a richiesta delle federazioni. Le condizioni che governano il diritto di voto dei compagni del Partito sono le stesse per i compagni provenienti dal MJS.
Articolo 2.2
1. Adesione di membri di altri partiti della sinistra
Qualora compagni provenienti da partiti e raggruppamenti politici originati direttamente o indirettamente da un partito della sinistra richiedano l’adesione al Partito socialista, le sezioni e le federazioni sono libere di accettare o rifiutare la loro iscrizione individuale seguendo le regole normali del Partito.
2. Anzianità degli aderenti provenienti da altri partiti di sinistra
Se l’adesione è accettata, il periodo trascorso in seno a tali organizzazioni è integralmente conteggiato. Spetterà a tali nuovi aderenti giustificare il loro periodo d’anzianità di fronte alla federazione socialista che ha ricevuto la loro domanda e che ha l’obbligo di verificare tali giustificazioni con tutti i mezzi di controllo di cui potrà disporre.
3. Difficoltà di valutazione per alcune adesioni
In caso di difficoltà di valutazione e per le adesioni di membri provenienti da altre formazioni di sinistra, la sezione o la federazione si rivolgeranno al Consiglio nazionale.
Articolo 2.3
Obblighi politici degli aderenti
I membri del Partito non possono prestare il loro sostegno ad una manifestazione politica organizzata da uno dei raggruppamenti di cui all’articolo 1.3, senza il previo consenso delle sezioni locali, della federazione dipartimentale e dell’unione regionale se si tratta di una manifestazione a carattere locale, dipartimentale o regionale, o senza il previo consenso del Consiglio nazionale se si tratta di una manifestazione di carattere nazionale.
Articolo 2.4
Obblighi sindacali ed associativi degli aderenti
I membri del Partito devono appartenere ad un’organizzazione sindacale della loro professione e almeno ad un’associazione, in particolare di difesa dei diritti dell’uomo, di solidarietà, di consumatori, d’istruzione popolare, di genitori di alunni o di animazione della vita locale.
Articolo 2.5
Quote associative
Il Consiglio nazionale stabilisce, ogni anno, l’ammontare della parte nazionale della quota annua, in funzione del costo della vita e delle necessità del Partito, della dotazione pubblica e dell’ammontare delle quote degli eletti.
Il Consiglio federale stabilisce, ogni anno, nelle stesse condizioni, l’ammontare della parte federale della quota associativa annua. L’ammontare della quota versata alla sezione è fissato all’inizio di ogni anno dalla Commissione amministrativa della sezione, sotto forma di una griglia indicativa in funzione del reddito e degli oneri familiari degli aderenti. Tale griglia viene trasmessa per parere conforme alla Commissione federale di controllo finanziario. Nonostante le disposizioni di perequazione attuate in ogni sezione per permettere la progressività delle quote in funzione delle risorse di ciascun aderente, nessuna quota personale può essere inferiore all’ammontare della parte nazionale annua. La quota associativa di ciascun membro del Partito destinata all’organizzazione centrale e federale è percepita presso la sezione alla quale tale membro è iscritto, per conto dell’Associazione dipartimentale di finanziamento prevista per legge. Nessuno può essere titolare di più di una tessera del Partito.
Il Consiglio nazionale stabilisce, ogni anno, le regole di ripartizione, in tutti i gradi dell’organizzazione, delle risorse provenienti dal finanziamento pubblico dei partiti politici.
Articolo 2.6
Diritto alla formazione
Ciascun aderente al Partito socialista ha diritto ad avvalersi di una formazione.
Titolo 3 – Le sezioni
Articolo 3.1
Costituzione, ruolo e rappresentanza della sezione
La struttura di base del Partito è la sezione. Essa è costituita da almeno cinque aderenti, d’accordo con la federazione interessata, sia in un’area amministrativa o geografica determinata, sia in un’impresa o un’università, sia attorno ad un’attività professionale. La sezione è il luogo di dibattito e di raccolta di tutti gli aderenti. Questa struttura essenziale della vita militante ha la responsabilità d’instaurare un’autentica militanza di prossimità.
In caso di disaccordo sulla costituzione di una sezione, la decisione è rinviata al Consiglio nazionale o ad una commissione da esso designata, nelle condizioni definite agli articoli 1.5.3 e 1.6 dello statuto.
Se al 31 dicembre dell’anno che precede un voto, una sezione ha meno di cinque aderenti, essa è automaticamente ed amministrativamente annessa ad un’altra sezione per decisione del Consiglio federale. Pertanto, la sezione non ha delegati alle Convenzioni ed ai Congressi federali. Essa non può avere rappresentanti a titolo del collegio dei segretari di sezione del Consiglio federale. I suoi aderenti sono quindi integrati dalla federazione nella lista elettorale della sezione di annessione.
Qualunque sezione creata posteriormente al 31 dicembre dell’anno che precede un voto, è automaticamente annessa ad un’altra sezione per decisione del Consiglio federale, per l’organizzazione del voto stesso. I suoi aderenti che dispongono dell’anzianità necessaria per essere in diritto di votare sono quindi integrati dalla federazione nella lista elettorale della sezione di annessione.
Articolo 3.2
1. Divisione di una sezione su iniziativa della stessa
Una sezione può essere divisa in più sezioni, secondo le regole stabilite all’articolo 3.1, previo accordo della maggioranza dei membri della sezione interessata e parere favorevole del Consiglio federale.
2. divisione di una sezione con più di 250 aderenti
Oltre il limite di 250 aderenti, una sezione può essere divisa in più sezioni, secondo le regole stabilite all’articolo 3.1, dopo richiesta di un quarto degli aderenti e dopo il voto a maggioranza dell’Assemblea generale della sezione interessata.
3. divisione obbligatoria delle sezioni con più di 1.000 aderenti
Oltre il limite di 1’000 aderenti, la divisione riveste un carattere obbligatorio. Essa viene attuata dal Consiglio federale o, in mancanza, dal Consiglio nazionale o da una commissione da esso designato nelle condizioni definite agli articoli 1.5.3 e 1.6 dello statuto.
Articolo 3.3
1. Comitati di città o d’agglomerazione
Nei comuni o raggruppamenti di comuni sul territorio dei quali esistono più sezioni, si costituisce un comitato di città o d’agglomerazione. Il comitato è incaricato di assicurare l’unità d’azione e di propaganda del Partito. Viene consultato sui problemi riguardanti il comune o il raggruppamento di comuni. Esso riunisce gli aderenti delle sezioni interessate almeno una volta l’anno in Assemblea generale, sul tema dei problemi locali.
2. Rappresentanza delle sezioni ai comitati di città o d’agglomerazione
Lo statuto ed i regolamenti interni federali determinano le modalità di rappresentanza delle sezioni che partecipano ai lavori dei diversi comitati di città o d’agglomerazione del Partito esistenti sul loro territorio.
Articolo 3.4
Condizioni di voto nella sezione
Tutti i voti che intervengono per la scelta dell’orientamento politico del Partito (Congresso, Convenzione, Conferenza militante, consultazione diretta degli aderenti), per la scelta delle istanze dirigenti o per la designazione dei candidati, sono obbligatoriamente organizzati sotto forma di un ufficio di voto, in un giorno diverso da quello della riunione di sezione. Votano unicamente gli aderenti con almeno sei mesi di anzianità e che sono aggiornati con il pagamento delle loro quote associative. Gli eletti devono inoltre essere aggiornati con le loro quote di eletti. È possibile pagare la propria quota il giorno dello scrutinio, prima del voto. Il voto è segreto. Non sono ammesse procure. Ogni aderente deve dimostrare la propria identità prima di votare.
Il numero massimo di elettori è uguale al numero totale di aderenti che hanno pagato le loro quote. Esso è limitato al numero di aderenti della sezione al 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora, al momento del voto, il numero di elettori sia superiore al numero di aderenti della sezione al 31 dicembre dell’anno precedente, come stabilito dall’Ufficio federale delle adesioni e dalla Commissione federale di controllo finanziario, il numero dei voti espressi verrà riportato al numero di aderenti debitamente convalidati al 31 dicembre dell’anno trascorso, mediante un calcolo della media più alta.
Articolo 3.5
Commissione amministrativa della sezione
La Commissione amministrativa di sezione assicura la direzione della sezione tra due Congressi. Il suo organico è stabilito dal regolamento interno della sezione o, per mancanza, da un voto in Assemblea generale di sezione. Essa è composta dai membri che rappresentano le mozioni nazionali d’orientamento, conformemente agli articoli 1.5.1 e seguenti.
Articolo 3.6
Elezione del/della Segretario/a di sezione
Il/la Segretario/a di sezione è eletto/a con voto segreto dall’Assemblea generale degli aderenti della sezione che segue il Congresso nazionale. In caso di secondo turno elettorale, possono presentarsi unicamente i due candidati che sono arrivati primi al primo turno. In casi di perfetta uguaglianza al secondo turno, il/la candidato/a che ha la maggiore anzianità nel Partito è dichiarato/a eletto/a. In caso di vacanza del posto di Segretario di sezione, una nuova Assemblea generale degli aderenti della sezione procede alla sua sostituzione nelle stesse condizioni.
Articolo 3.7
Elezione del/della Tesoriere/a e dell’Ufficio della sezione
La Commissione amministrativa di sezione nomina, dopo l’elezione del/della Segretario/a di sezione e su proposta di quest’ultimo/a, il/la Tesoriere/a ed i membri che costituiscono eventualmente l’Ufficio della sezione.
Titolo 4 – Le federazioni
Articolo 4.1
Rappresentanza delle sezioni alle Convenzioni federali ed ai Congressi federali
La rappresentanza delle sezioni alle Convenzioni federali ed ai Congressi federali è assicurata da un numero di delegati proporzionale al numero degli aderenti della sezione stessa al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale numero è determinato, all’inizio di ogni anno, dall’Ufficio federale delle adesioni e dalla Commissione federale di controllo finanziario, in base alla lista stabilita al 31 dicembre dell’anno trascorso, nelle condizioni previste all’articolo 4.8 dello statuto ed al numero di quote associative individuali effettivamente pagate alla federazione.
Articolo 4.2
Costituzione delle federazioni
Le sezioni costituiscono in ciascun dipartimento una federazione unica con una propria amministrazione federale. La federazione dei francesi all’estero riunisce i socialisti residenti all’estero. Per ciascun paese in cui è possibile lo permette, si costituisce una sezione. La riunione di tali sezioni costituisce una federazione che funziona secondo regole simili a quelle delle federazioni dipartimentali, ma precisate nel regolamento interno nazionale. A titolo di deroga, gli aderenti isolati sono riuniti in una sezione comune, amministrata dall’Ufficio nazionale delle adesioni.
Articolo 4.3
Rappresentanza delle federazioni alle Convenzioni nazionali ed ai Congressi nazionali
Une federazione non può essere rappresentata nelle Convenzioni nazionali e nei Congressi nazionali del Partito se non ha almeno cinquanta membri, a giorno con i pagamenti delle loro quote associative, e cinque sezioni.
Articolo 4.4
Statuto e regolamenti interni federali
Le federazioni non possono introdurre nel loro statuto e nei loro regolamenti interni disposizioni contrarie allo statuto nazionale del Partito. Esse devono obbligatoriamente comunicare il loro statuto ed i loro regolamenti interni, nonché le modifiche che potrebbero apportarvi, al Consiglio nazionale. Questi controlla la conformità dello statuto e dei regolamenti interni federali con lo statuto ed i regolamenti interni nazionali. Tale statuto e relative modifiche sono applicabili, previa decisione del Consiglio nazionale, che si pronuncia dopo aver acquisito il parere della Commissione nazionale dei conflitti. Dopo ogni Congresso, lo statuto ed i regolamenti interni federali devono essere aggiornati e comunicati alle istanze nazionali per verifica e convalida. Le federazioni devono rispettare e fare rispettare i principi del Partito, le decisioni dei Congressi, Convenzioni e Consigli nazionali.
Articolo 4.5
Congresso federale ed elezione del/della Primo/a Segretario/a federale
Ogni federazione riunisce il proprio Congresso federale prima del Congresso nazionale del Partito. Il Congresso federale procede obbligatoriamente alla verifica dei voti espressi sulle mozioni nazionali d’orientamento nelle sezioni della federazione, all’elezione dei membri del Consiglio federale in rappresentanza delle mozioni nazionali d’orientamento, all’elezione dei delegati della federazione al Comitato regionale ed al Congresso nazionale.
Il/la Primo/a Segretario/a federale è eletto/a con voto segreto dall’insieme degli aderenti della federazione, in Assemblee generali di sezione, dopo il Congresso nazionale. In caso di secondo turno, possono presentarsi unicamente i/le due candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di vacanza di posto di Primo/a Segretario/a federale, gli aderenti votano nelle stesse condizioni, salvo quando tale vacanza interviene dopo l’apertura della procedura del Congresso. In questo caso, la funzione è assicurata da una collegialità del Consiglio federale o da un/a compagno/a designato/a dal Consiglio federale.
Articolo 4.6
Consiglio federale, Ufficio federale, Segreteria federale
Il Consiglio federale assume la direzione della federazione tra due Congressi federali. Il suo organico è fissato dallo statuto o dai regolamenti interni federali. Esso è composto, per due terzi, da membri rappresentanti delle mozioni nazionali d’orientamento eletti dai delegati al Congresso federale conformemente agli articoli 1.5.1 e seguenti e, per un terzo, da Segretari di sezione, eletti dal collegio dei Segretari di sezione, nel rispetto di una buona rappresentanza geografica delle sezioni nell’ambito del dipartimento.
Il Consiglio federale elegge al suo interno, con rappresentanza proporzionale delle mozioni nazionali d’orientamento, un Ufficio federale il cui organico è stabilito dallo statuto o dal regolamento interno della federazione.
Il Consiglio federale elegge al suo interno, su proposta del/della Primo/a Segretario/a federale, i membri della Segreteria federale.
Articolo 4.7
Commissioni di lavoro federali
Le federazioni possono organizzare commissioni a carattere permanente, estensione dipartimentale delle commissioni nazionali di cui all’articolo 7.3. Esse adottano tutte le necessarie disposizioni al fine di invitare ciascun aderente al Partito ad iscriversi. Il Consiglio federale può organizzare annualmente Assise dipartimentali di tali commissioni, luoghi d’incontro e di dibattito aperti verso l’esterno.
Articolo 4.8
Elaborazione della lista degli aderenti della federazione
L’Ufficio federale delle adesioni elabora, alla fine di ogni trimestre, le liste per sezione degli aderenti della federazione che hanno diritto di partecipare ai voti interni ed alle designazioni di candidati, con riserva di pagamento della loro quota associativa al più tardi il giorno del voto, prima di partecipare allo stesso. Ne invia una copia all’Ufficio nazionale delle adesioni
Titolo 5 – Le Unioni Regionali
Articolo 5.1
Ruolo delle Unioni regionali
Le federazioni di una stessa regione sono raggruppate in seno ad un’unione regionale. L’unione regionale ha i seguenti incarichi:
§ l’elaborazione del programma regionale del Partito prima di ogni elezione regionale, in collegamento con il primo dei socialisti investito;
§ la determinazione quotidiana della politica regionale del Partito ed il controllo del gruppo socialista al Consiglio regionale;
§ la determinazione della posizione e delle proposte del Partito sui differenti piani regolatori regionali, come pure sui programmi regionali di protezione dell’ambiente;
§ l’organizzazione della preparazione delle elezioni regionali, preceduta, se del caso, dalle discussioni necessarie con i diversi partner del Partito a livello regionale.
Le federazioni intervengono solo a titolo sussidiario nelle competenze attribuite alle unioni regionali. Inoltre, una federazione può rivolgersi all’unione regionale per l’arbitrato in contenziosi interni, prima dell’eventuale procedura per direttissima al Consiglio nazionale.
L’unione regionale può organizzare, in materia di politica regionale, Convenzioni tematiche aperte all’esterno.
Nelle regioni monodipartimentali non vi sono unioni regionali.
Articolo 5.2
Comitato regionale
L’unione regionale è diretta da un Comitato regionale del Partito, instaurato nei due mesi che seguono il Congresso nazionale.
Articolo 5.3
Organico del Comitato regionale, Ufficio, Segretario/a regionale
L’organico di ciascun Comitato regionale è stabilito dal regolamento interno del Partito. Ogni federazione vi è rappresentata da una delegazione. Nella sua prima riunione, il Comitato regionale nomina un Ufficio, costituito in base alle modalità previste dal regolamento interno del Partito. Esso elegge anche al suo interno un/a Segretario/a regionale con voto maggioritario a due turni e con schede segrete. In caso di secondo turno, possono presentarsi unicamente i/le due candidati/e arrivati/e primi/e al primo turno. Il/la Segretario/a regionale non può essere contemporaneamente Primo/a Segretario/a di una delle federazioni della regione.
Articolo 5.4
Comitati aziendali regionali, Conferenza regionale imprese
Sono costituiti, presso ciascun Comitato regionale, Comitati aziendali regionali per settori d’attività pubbliche o private. Ciascun Comitato riunisce l’insieme degli aderenti e simpatizzanti del Partito, in attività o pensionati, che esercitano o hanno esercitato nel settore interessato. Una Conferenza regionale imprese riunisce l’insieme dei singoli Comitati aziendali regionali. Tale Conferenza nomina un Ufficio permanente il cui Segretario, membro del Partito, partecipa a titolo consultivo ai lavori del Comitato regionale.
Titolo 6 – Il Congresso nazionale e la Convenzione nazionale
Articolo 6.1
Periodicità del Congresso nazionale
Il Congresso nazionale si riunisce ogni tre anni.
Articolo 6.2
Convocazione del Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è convocato dal Consiglio nazionale, che stabilisce il calendario e procede, con l’appoggio delle federazioni, alla sua organizzazione materiale.
Un Congresso nazionale straordinario può, se necessario e senza condizioni di tempo, essere convocato dal Consiglio nazionale.
Articolo 6.3
Delegati al Congresso nazionale
I delegati al Congresso nazionale sono eletti dai Congressi federali, conformemente agli articoli 1.5.1 e seguenti. Partecipano ai lavori dei Congressi nazionali: i delegati regolarmente eletti dalle federazioni ed i cui nomi sono stati comunicati dai Primi Segretari federali all’Ufficio nazionale del Partito, i membri del Consiglio nazionale, i membri dei gruppi parlamentari ed i rappresentanti nazionali degli organismi previsti dagli articoli 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 dello statuto nazionale.
Articolo 6.4
Rappresentanza delle federazioni al Congresso nazionale
Per il calcolo del numero di delegati di cui dispone, ogni federazione ha diritto ad una rappresentanza massima uguale al numero dei propri aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente. Il numero di voti considerato per il controllo dei voti delle federazioni dal partito avviene conformemente ai termini del capoverso 2 dell’articolo 3.4.
Articolo 6.5
Determinazione del numero di delegati
Il numero di delegati è stabilito come segue:
- 1 delegato per un numero di iscritti almeno uguale a 50 ed inferiore a 100 aderenti.
- 2 delegati per un numero di iscritti almeno uguale a 100 ed inferiore a 250 aderenti.
- 1 delegato per ogni 250 aderenti supplementari e, eventualmente, 1 delegato per l’ultima frazione inferiore a 250 ma uguale o superiore a 125.
Articolo 6.6
Organizzazione del Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è convocato con almeno tre mesi di anticipo dal Consiglio nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l’ordine del giorno. Tale termine può essere accorciato in caso d’urgenza. Tutti gli organi del Partito ne sono immediatamente informati. I contributi al dibattito possono essere indirizzati da quel momento e fino ad una data determinata dal Consiglio nazionale, che non può essere inferiore ad otto giorni, a decorrere dal Consiglio nazionale di convocazione del Congresso.
Le mozioni nazionali d’orientamento sottoposte al voto degli aderenti sono indirizzate a questi ultimi in modo che arrivino loro al più tardi un mese prima della data di riunione del Congresso nazionale.
Una giornata dipartimentale di discussione è organizzata in ogni federazione appena ricevute le mozioni, secondo le modalità stabilite dal Consiglio federale.
Il Congresso federale si riunisce secondo il calendario stabilito dal Consiglio nazionale, al più tardi la domenica precedente il Congresso nazionale.
Articolo 6.7
Convenzione nazionale
Fermo restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6.8, la Convenzione nazionale del Partito è convocata due volte l’anno sul tema di dibattito stabilito dal Consiglio nazionale. La decisione della convocazione precisa l’organico dei delegati e le modalità del dibattito collettivo. Ogni Convenzione nazionale è preceduta da una Convenzione federale e, se il tema lo richiede, da una Convenzione regionale.
Articolo 6.8
Ordine del giorno della Convenzione nazionale
Una questione è iscritta all’ordine del giorno della Convenzione nazionale, dal momento che 5.000 aderenti, ripartiti in almeno 20 federazioni, con un massimo di 500 firme ed un minimo di 25 firme per federazione, ne fanno richiesta.
Articolo 6.9
Conferenza militante
Una Conferenza militante è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio nazionale, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Ha lo scopo di permettere agli aderenti di pronunciarsi su questioni d’attualità politica nazionale o internazionale.
Un tema è iscritto all’ordine del giorno della Conferenza militante, sia su proposta dell’Ufficio nazionale, sia quando 5.000 aderenti, ripartiti in almeno 20 federazioni, con un massimo di 500 firme ed un minimo di 25 firme per federazione, ne fanno richiesta.
La decisione della convocazione di una Conferenza militante dipende dal Consiglio nazionale, che stabilisce le modalità di designazione e l’organico dei delegati della Conferenza stessa, come pure le modalità di discussione collettiva.
I programmi elettorali rimangono di competenza del Congresso o di una Convenzione nazionale. Gli accordi politici dipendono dalle decisioni del Consiglio nazionale.
Articolo 6.10
Raggruppamento nazionale dei Segretari di sezione
Un raggruppamento nazionale dei Segretari de sezione è organizzato una volta l’anno dall’Ufficio nazionale, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Al momento della sua apertura, la Segreteria nazionale presenta un rapporto d’attività ed un programma d’azione militante.
Articolo 6.11
Consultazione diretta degli aderenti
Su proposta del/della Primo/a Segretario/a del Partito, dell’Ufficio nazionale, di 35 federazioni o su richiesta di almeno il 15% degli aderenti (rispetto al numero stabilito al 31 dicembre dell’anno precedente), il Consiglio nazionale può decidere, dopo aver discusso sulla questione di fondo e con la maggioranza qualificata di due terzi dei propri membri, di organizzare una consultazione diretta degli aderenti, sottoponendo loro una domanda redatta in modo semplice. Il Consiglio nazionale stabilisce le modalità di discussione collettiva e di organizzazione dei voti che ne conseguono.
Titolo 7 – Il Consiglio nazionale e l’Ufficio nazionale
Articolo 7.1
Ruolo del Consiglio nazionale e dell’Ufficio nazionale
Tra due Congressi, la direzione del Partito è assicurata dal Consiglio nazionale. Tra due sessioni di quest’ultimo, è assicurata dall’Ufficio nazionale.
Articolo 7.2
Durata del mandato del Consiglio nazionale
I poteri del Consiglio nazionale eletto in occasione di un Congresso scadono all’apertura della prima sessione del nuovo Consiglio, formato al più tardi dieci giorni dopo la chiusura del Congresso successivo.
Articolo 7.3
Commissioni di lavoro nazionali
Il Consiglio nazionale è diviso in commissioni permanenti, di cui numero, titolo e competenze sono decisi alla prima riunione di tale organismo dopo il Congresso nazionale. Ciascuna commissione elegge il proprio presidente, il proprio segretario ed il proprio relatore generale, nel corso della sua prima riunione. Le riunioni hanno luogo su iniziativa del presidente della commissione. Il Consiglio nazionale organizza ogni anno due assise nazionali di tali commissioni, luoghi d’incontro e di dibattito aperti verso l’esterno.
Articolo 7.4
Composizione del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è costituito:
- dal Primo Segretario del Partito,
- da 204 membri eletti dal Congresso nazionale,
- dai Primi Segretari federali.
Articolo 7.5
Designazione dei membri del Consiglio nazionale
I delegati al Congresso nazionale, raggruppati in base alle mozioni da essi sottoscritte, adottano la lista dei propri candidati al Consiglio nazionale, almeno a concorrenza del numero di seggi che spetta alla loro mozione, maggiorato del 50% al fine di sostituire i membri del Consiglio nazionale eletti a titolo della loro mozione e il cui seggio diviene definitivamente vacante. Le liste di candidati devono essere conformi all’articolo 1.6. Saranno tolti seggi alla mozione che non risponda a tale condizione, nella misura necessaria ad assicurarne il rispetto. I membri della lista complementare assistono ai lavori del Consiglio nazionale. Essi possono sostituire un membro del Consiglio nazionale nel corso di una riunione, su mandato di quest’ultimo. È autorizzata una sola procura.
L’accumulo di tre assenze non giustificate al Consiglio nazionale implica la sostituzione del titolare dalla sua mozione d’origine.
Articolo 7.6
Presenza dei Segretari regionali al Consiglio nazionale
I Segretari regionali, qualora non siano membri del Consiglio nazionale in virtù delle disposizioni dell’articolo 7.4, assistono al Consiglio stesso in veste consultiva.
Articolo 7.7
Rappresentanza del Partito dei socialisti europei al Consiglio nazionale
Ciascun Partito membro del Partito dei socialisti europei può nominare un/a delegato/a, che assiste in veste consultiva ai lavori del Consiglio nazionale.
Articolo 7.8
Convocazione ed ordine del giorno del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è convocato dall’Ufficio nazionale secondo necessità. Tiene almeno quattro sessioni annuali. Il suo ordine del giorno è stabilito dall’Ufficio nazionale almeno due settimane prima della sua riunione ed è immediatamente comunicato alle federazioni per essere discusso dai Consigli federali.
Articolo 7.9
Rapporti d’attività degli organismi centrali
Gli organismi centrali preparano i loro rapporti d’attività, che sono sottoposti ogni tre anni al Congresso nazionale. Tali rapporti sono pubblicati e trasmessi alle sezioni ed alle federazioni, almeno sei settimane prima dell’apertura del Congresso nazionale.
Articolo 7.10
Deliberazione comune del Consiglio nazionale e dei gruppi parlamentari
Il Consiglio nazionale ed i gruppi parlamentari deliberano e votano in comune ogni volta che viene formulata una richiesta in tal senso, sia dal Consiglio nazionale, sia dai gruppi parlamentari.
Articolo 7.11
Modalità di deliberazione comune del Consiglio nazionale e dei gruppi parlamentari
La decisione adottata è immediatamente applicabile se votata con la maggioranza semplice dei due collegi. In mancanza di tali condizioni, il Consiglio nazionale prende a carico la questione ed adotta la decisione con maggioranza assoluta dei propri membri.
Articolo 7.12
Composizione dell’Ufficio nazionale
Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno l’Ufficio nazionale, che è composto dal/dalla Primo/a Segretario/a del Partito, da 54 membri eletti conformemente agli articoli 1.5.1, 1.5.2 e 6.1 e da 18 membri designati al loro interno dai Primi Segretari federali, tenendo conto della diversità geografica e numerica delle federazioni.
Articolo 7.13
Competenze dell’Ufficio nazionale
Il Consiglio nazionale può delegare all’Ufficio nazionale il potere di decidere in materia di questioni che non sia stato in grado di trattare in seduta plenaria. L’Ufficio nazionale si occupa di tutte le questioni urgenti.
Tuttavia, non possono essere delegati all’Ufficio nazionale
- l’elezione della Segreteria nazionale e la nomina dei direttori politici delle pubblicazioni ufficiali del Partito,
- l’adozione dei testi d’orientamento generale e dei programmi elettorali del Partito,
- le decisioni definitive relative all’atteggiamento dei gruppi parlamentari o del Partito negli affari risultanti dall’applicazione degli articoli 11, 35 e 89 della costituzione,
- la decisione di partecipare al governo, gli accordi politici di fondo con altre formazioni,
- la designazione dei delegati del Partito ai Congressi del Partito dei socialisti europei,
- la ratifica degli accordi e convenzioni conclusi con un partito estero,
- la ratifica definitiva dei candidati alle elezioni pubbliche in occasione delle operazioni generali di ratifica,
- le decisioni relative all’organizzazione dei Congressi nazionali,
- l’approvazione dello statuto e dei regolamenti interni federali,
- la decisione di dissoluzione di una federazione o di un’unione regionale,
- il controllo dell’atteggiamento di un parlamentare che non abbia rispettato la disciplina di gruppo in occasione di uno scrutinio in seduta pubblica.
Articolo 7.14
Elezione del/della Primo/a Segretario/a del Partito
Il/la Primo/a Segretario/a del Partito è eletto/a a scheda segreta dall’insieme degli aderenti del Partito, riuniti in Assemblee generali di sezione, dopo il Congresso nazionale. La maggioranza assoluta dei voti espressi è necessaria per essere dichiarato eletto al primo turno. Al secondo turno - organizzato nelle stesse condizioni del primo -possono presentarsi unicamente i/le due candidati/e arrivati/e primi al primo turno. In caso di vacanza del posto di Primo/a Segretario/a del Partito, si procede alla sua sostituzione nelle stesse condizioni.
Articolo 7.15
Segreteria nazionale allo sviluppo del Partito
Una Segreteria nazionale allo sviluppo del Partito assicura in particolare l’organizzazione regolare delle campagne nazionali d’adesioni. Essa si occupa dell’Ufficio nazionale delle adesioni, i cui 15 membri sono designati dal Consiglio nazionale, nelle condizioni definite agli articoli 1.5.3 e 1.6 dello statuto, e ad esclusione dei membri della Commissione nazionale di controllo finanziario.
Articolo 7.16
Rappresentanza delle donne nel Partito
Une commissione mista composta da membri del Consiglio nazionale, da donne parlamentari, da membri della commissione nazionale ai diritti delle donne, presieduta dal/la Primo/a Segretario/a del Partito ed animata dalla Segreteria nazionale ai diritti delle donne è incaricata di assicurare la rappresentanza delle donne a tutti i livelli dell’organizzazione: Consiglio nazionale, Ufficio nazionale, Comitati regionali, federazioni, sezioni, ed in particolare al rispetto dell’articolo 1.6.
Articolo 7.17
Comitato economico e sociale
Il Comitato economico e sociale riunisce, a livello nazionale, le competenze e le esperienze dei rappresentanti del mondo sindacale ed associativo. È incaricato di studiare, valutare e seguire le questioni economiche e sociali presso il Consiglio nazionale. I suoi membri sono designati dal Consiglio nazionale su proposta del/della Primo/a Segretario/a del Partito, dopo ogni Congresso ordinario e rispettando l’articolo 1.6. Il suo Ufficio partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale.
Titolo 8 – Le strutture d’attività ed organismi associati
Articolo 8.1
Definizione
Per trasmettere il proprio progetto politico nei diversi ambienti della società, il Partito costituisce strutture di settore e riconosce organismi associati. Questi due tipi d’organizzazione sono aperti ai non iscritti ed hanno una capacità d’espressione politica nei rispettivi settori d’intervento. Le loro regole interne e la designazione dei loro responsabili danno luogo al coordinamento con le istanze responsabili del Partito.
Articolo 8.2
Movimento dei giovani socialisti
Il Movimento dei giovani socialisti (MJS) è l’organismo di riflessione e d’intervento dei giovani, aderenti o no, del Partito, che desiderano operare, nell’ambito della gioventù, con i socialisti.
Articolo 8.3
Età di appartenenza al Movimento dei giovani socialisti
L’età di appartenenza al Movimento dei giovani socialisti è compresa tra 15 e 28 anni.
Articolo 8.4
Statuto e regolamento interno del Movimento dei giovani socialisti
Lo statuto ed il regolamento interno del Movimento dei giovani socialisti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio nazionale del Partito.
Articolo 8.5
Partecipazione dei responsabili del MJS alle istanze del Partito
Al fine di coordinare l’azione del Partito e del MJS presso i giovani, i responsabili eletti del MJS assistono di pieno diritto alle istanze equivalenti al loro livello di responsabilità. Il presidente assiste all’Ufficio nazionale ed al Consiglio nazionale, il delegato regionale assiste al Comitato regionale, l’Animatore federale assiste al Consiglio federale, il responsabile di gruppo assiste alla Commissione amministrativa della sezione di cui è aderente.
Articolo 8.6
Settore aziende
I gruppi socialisti aziendali nazionali sono costituiti in ogni federazione e sul piano nazionale.
Ogni federazione designa in seno alla propria segreteria un responsabile incaricato delle aziende.
I comitati aziendali regionali riuniscono i responsabili dipartimentali dei gruppi socialisti aziendali (GSE) del settore d’attività ed i Segretari federali aziende.
I comitati regionali ed i gruppi socialisti aziendali (GSE) nazionali del settore d’attività si riuniscono in Assemblea generale, al momento del Congresso nazionale ordinario, in occasione di una Conferenza nazionale per designare le loro istanze: Ufficio e Segretario.
La commissione nazionale aziende riunisce l’insieme dei Segretari regionali aziendali e dei Segretari dei gruppi socialisti aziendali nazionali.
Il regolamento interno nazionale determina le condizioni in cui è assicurata la compatibilità tra la disposizione precedente ed i principi di cui agli articoli 1.5.1 e seguenti.
Articolo 8.7
Altri organismi
Organismi specializzati di riflessione, di studi e di ricerca, senza potere di decisione politica e che, quando è possibile farlo, associano anche simpatizzanti ai loro lavori, partecipando alla vita del Partito. I settori d’attività affidati a tali organismi sono prefissati e possono essere modificati, sia dal Congresso, sia dal Consiglio nazionale. A tutti i gradi della vita del Partito, i membri di tali organismi eleggono i propri responsabili. Essi sono rappresentati a titolo consultivo in ciascuna delle strutture corrispondenti del Partito. I suddetti rappresentanti devono essere scelti tra i membri i tali organismi, iscritti al Partito.
Articolo 8.8
Simpatizzanti
I simpatizzanti sono riuniti, su iniziativa delle sezioni e sotto il loro controllo, con l’accordo della federazione, in strutture di accoglienza, senza potere politico, che corrispondono alle condizioni di vita locali.
Articolo 8.9
Contratti d’associazione
Tra un’organizzazione locale del Partito, previo accordo della federazione dipartimentale, e raggruppamenti di riflessione, di studio o di ricerca organizzati al di fuori del Partito stesso è possibile che siano conclusi contratti d’associazione. Analogamente, contratti d’associazione dello stesso tipo possono essere conclusi sul piano nazionale con raggruppamenti specializzati.
Articolo 8.10
Consiglio delle donne socialiste
Il Consiglio delle donne socialiste è un organismo d’intervento, di riflessione e d’azione, specifico per le donne aderenti o simpatizzanti del Partito socialista. Esso interviene su tutte le questioni relative ai diritti ed alla rappresentanza delle donne nella nostra società.
Titolo 9 – Elezioni politiche, designazione dei candidati, gruppo socialista al parlamento
Articolo 9.1
1. Accordi e decisioni nazionali
Gli accordi nazionali firmati dalla direzione nazionale, dopo consultazione scritta delle federazioni e ratifica da una Convenzione nazionale, s’impongono a tutti i gradi di designazione del Partito, indipendentemente dal tipo di elezione. Nel caso degli scrutini uninominali, le decisioni nazionali di ripartizione delle candidature donne-uomini s’impongono a tutti i gradi di designazione del Partito.
2. Corpo elettorale per le designazioni dei candidati
I candidati alle elezioni politiche sono designati dall’insieme degli aderenti del Partito con diritto di voto ai termini dell’articolo 3.4 dello statuto ed iscritti sulla lista elettorale della circoscrizione interessata. La presentazione del certificato elettorale o, in mancanza del certificato, di un attestato d’iscrizione sulla lista elettorale anteriore alla data prevista, è richiesta prima del voto. I minorenni ed i cittadini stranieri votano nella sezione del loro domicilio. Prima del voto, essi dovranno esibire un giustificativo di domicilio.
3. Ruolo delle federazioni nel procedimento di designazione dei candidati
Le federazioni hanno il mandato di assicurare l’applicazione delle regole e dei principi fissati dal Partito. Per tutte le designazioni locali, ad eccezione di quelle dei capilista nelle città con più di 20.000 abitanti e nelle prefetture, affinché le candidature diventino definitive, è necessario che siano ratificate in Consiglio federale. Per le designazioni nazionali ed europee, e per quelle dei capilista nelle città con oltre 20.000 abitanti e nelle prefetture, affinché le candidature diventino definitive, è necessario che siano preventivamente ratificate in Consiglio nazionale.
4. Parità per gli scrutini di lista
Le liste di candidati alle elezioni con voto di lista devono comprendere lo stesso numero di uomini e donne, ugualmente ripartiti sull’insieme della lista.
5. Designazione del/della candidato/a alla presidenza della Repubblica
Il/la candidato/a alla presidenza della Repubblica è designato/a con voto segreto dall’insieme degli aderenti riuniti in Assemblee generali di sezione. La maggioranza assoluta dei voti espressi è necessaria per essere dichiarato/a eletto/a al primo turno. Al secondo turno – organizzato nelle stesse condizioni del primo – possono presentarsi unicamente i/le due candidati/e arrivati primi/e al primo turno. Le candidature sono registrate dal Consiglio nazionale.
6. Designazione dei/delle candidati/e alla presidenza del Senato, dell’Assemblea nazionale ed al posto di Sindaco di Parigi
Le designazioni del/della candidato/a agli incarichi di Presidente del Senato, Presidente dell’Assemblea nazionale (Camera dei deputati), Sindaco di Parigi, richiedono il parere conforme dell’Ufficio nazionale.
7. Designazione del/della candidato/a alla presidenza di un Consiglio generale
La designazione del/della candidato/a del Partito alla presidenza di un Consiglio generale avviene con voto diretto degli aderenti della federazione, secondo le regole applicabili alla designazione del/della Primo/a Segretario/a federale.
8. Designazione del/della candidato/a alla presidenza di un Consiglio regionale
La designazione del/della candidato/a alla presidenza del Consiglio regionale avviene con voto diretto dell’insieme degli aderenti della regione. Gli accordi politici riguardanti le presidenze di regione sono di competenza dell’Ufficio nazionale.
9. Designazione del/della candidato/a alla presidenza di un raggruppamento di comuni
La designazione del/della candidato/a alla presidenza di un raggruppamento di comuni avviene con voto diretto dell’insieme degli aderenti del raggruppamento di comuni interessato. Gli accordi politici riguardanti le presidenze di raggruppamento di comuni sono di competenza delle federazioni, con riserva di accordi nazionali.
10. Condizioni di deposito delle candidature (articolo modificato)
Per essere candidato a qualsiasi funzione elettiva, è necessario essere in regola con il pagamento delle proprie quote d’iscrizione e, per gli eletti, in regola con il versamento delle proprie quote di aderente e di eletto, al più tardi alla data di scadenza del periodo stabilito per il deposito delle candidature.
Ogni candidato ad un’elezione locale o nazionale deve consegnare, contemporaneamente alla propria dichiarazione di candidatura, una autorizzazione di prelievo automatico presso la propria federazione o direzione nazionale.
Articolo 9.2
Quorum per le designazioni di candidati
Se il numero di aderenti iscritti nelle sezioni interessate dalla scelta di un/a candidato/a non è uguale almeno ad un cinquecentesimo del numero degli elettori iscritti nel comune (per le città con più di 3.500 abitanti), il cantone o la circoscrizione interessati, le sezioni elaborano una lista preferenziale di candidati. La decisione è adottata dal Consiglio federale per le elezioni municipali e cantonali, dal Consiglio nazionale per le elezioni parlamentari, europee, regionali e municipali per i comuni con più di 20.000 abitanti, dopo nuova consultazione delle sezioni interessate.
Articolo 9.3
Impegno sull’onore dei candidati
Ogni candidato/a membro del Partito, prima della ratifica della propria candidatura, si impegna per iscritto sul proprio di presentare le dimissioni al/alla Presidente dell’Assemblea alla quale egli/ella appartiene se, dopo essere stato/a eletto/a, egli/ella dovesse lasciare il Partito per un qualsiasi motivo.
Articolo 9.4
Gruppi parlamentari
Il gruppo socialista al parlamento è costituito dai Deputati e dai Senatori. È distinto da tutte le altre formazioni politiche ed è composto esclusivamente dai membri del Partito. Anche in caso di circostanze eccezionali, il gruppo non può impegnare il Partito senza il suo consenso.
Ogni eletto al Parlamento è sottoposto a tutti gli obblighi del militante nella propria sezione e nella propria federazione, anche se il contenzioso è di diretta competenza della Commissione nazionale dei conflitti, ma la sua attività parlamentare ed i suoi voti al parlamento dipendono unicamente ed esclusivamente dal gruppo parlamentare e dal Consiglio nazionale. Le presenti disposizioni si applicano alla delegazione socialista francese al parlamento europeo.
Articolo 9.5
Funzionamento dei gruppi parlamentari
Salvo per quanto riguarda i voti che concernono le designazioni di persone e l’amministrazione interna di ogni gruppo, in ogni Assemblea, tutti i parlamentari appartenenti al gruppo hanno un uguale diritto alla discussione ed al voto in tutte le riunioni tenute, sia all’Assemblea nazionale, sia al Senato.
I Deputati ed i Senatori devono obbligatoriamente iscriversi nelle commissioni e nei gruppi di studi del Partito, corrispondenti alle commissioni parlamentari di cui sono membri. Lo stesso obbligo si applica ai membri della delegazione socialista francese al parlamento europeo.
Articolo 9.6
Obblighi dei membri dei gruppi parlamentari
I membri del gruppo socialista al parlamento accettano le regole interne del Partito e ne rispettano la decisioni. In ogni circostanza, devono rispettare la regola dell’unità di voto del loro gruppo. In caso d’infrazione a tale regola, il Consiglio nazionale può fare intervenire le disposizioni previste all’articolo 11.12. I membri della delegazione socialista francese al parlamento europeo sono sottoposti alle stesse disposizioni.
Per la loro organizzazione all’interno di ogni Assemblea, i Deputati ed i Senatori costituiscono gruppi amministrativi distinti.
Articolo 9.7
Quote associative dei parlamentari
Il Congresso nazionale fissa l’ammontare e la ripartizione delle quote associative nazionali versate dai parlamentari francesi ed europei membri del Partito. Essi consegnano al/alla Tesoriere/a nazionale una procura che gli/le permette di percepire tali quote associative alla cassa delle Assemblee.
Articolo 9.8
Rapporto d’attività dei parlamentari
Un capitolo speciale del rapporto generale d’attività è obbligatoriamente dedicato, ogni tre anni, al rapporto d’attività del gruppo socialista al parlamento ed a quello della delegazione francese al parlamento europeo.
Articolo 9.9
Funzionamento dei gruppi di eletti negli enti locali
Nei comuni e negli enti pubblici di cooperazione intercomunale, nei dipartimenti e nelle regioni, i Consiglieri socialisti devono formare un gruppo distinto da tutte le altre frazioni politiche e devono, in ogni circostanza, rispettare la regola dell’unità di voto del loro gruppo. In caso d’infrazione a tale regola, possono essere convocati davanti alla Commissione federale dei conflitti da cui dipende la loro federazione, a cura delle sezioni o delle federazioni interessate.
Il/la Primo/a Segretario/a del grado corrispondente partecipa di diritto alle riunioni del gruppo socialista.
I Primi Segretari federali o i loro rappresentanti, come pure il/la Segretario/a regionale, partecipano di diritto alle riunioni del gruppo socialista al Consiglio regionale.
Gli eletti devono, d’altra parte, aderire alla Federazione nazionale degli eletti socialisti e repubblicani.
Articolo 9.10
Quote associative degli eletti
I parlamentari, per la parte nazionale, versano direttamente le loro quote associative presso la tesoreria nazionale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9.7. Tutti gli altri eletti che percepiscono un’indennità a titolo dell’esercizio di un mandato, sono tenuti a pagare una quota associativa all’associazione dipartimentale di finanziamento della loro federazione. L’ammontare di tale quota, applicabile alla totalità delle indennità nette percepite (dedotti i contributi sociali e le tasse) è fissato con delibera del Consiglio federale. Ogni sezione può aggiungere alla parte federale una parte che gli spetta. L’ammontare è fissato con delibera della Commissione amministrativa di sezione, trasmessa, per parere conforme, alla Commissione federale di controllo finanziario.
Titolo 10 – Le Commissioni di controllo finanziario
Articolo 10.1
Composizione delle Commissioni di controllo finanziario
Il Congresso nazionale ordinario designa, di volta in volta, una Commissione nazionale di controllo finanziario. Tale Commissione è composta di 33 membri, eletti conformemente alle disposizioni degli articoli 1.5.1 e seguenti. Essa ha il diritto di farsi rappresentare da una delegazione di due membri al Congresso nazionale, a titolo consultivo, ed è sentita dal Consiglio nazionale ogni volta che quest’ultimo o la Commissione stessa lo richiedono.
In ogni federazione, una Commissione federale di controllo finanziario è eletta dal Congresso federale ordinario, secondo le stesse regole.
Titolo 11 – Le Commissioni dei conflitti
Articolo 11.1
Istanze competenti secondo la natura dei contenziosi
I contenziosi relativi alla composizione, al funzionamento ed alle decisioni delle organizzazioni locali del Partito sono di competenza in prima istanza del Consiglio federale ed in appello del Consiglio nazionale o di una commissione da esso designata alle condizioni definite agli articoli 1.5.3 e 1.6 dello statuto. I contenziosi relativi alle adesioni sono di competenza, in prima istanza, dell’Ufficio federale delle adesioni e, in appello, dell’Ufficio nazionale delle adesioni. I contenziosi relativi alle organizzazioni dipartimentali e regionali sono direttamente di competenza del Consiglio nazionale o di una commissione da esso designata alle condizioni definite agli articoli 1.5.3 e 1.6 dello statuto.
Il controllo degli atti individuali, anche se realizzati collettivamente, dei membri del Partito, è di competenza della Commissione federale dei conflitti. Se essi appartengono a differenti federazioni, la Commissione nazionale dei conflitti ha la competenza esclusiva.
Articolo 11.2
Composizione delle Commissioni federali dei conflitti
Ciascuna federazione elegge, durante il proprio Congresso federale ordinario, conformemente alle condizioni stabilite agli articoli 1.5.1 e seguenti, una Commissione federale dei conflitti, il cui organico è fissato dallo statuto o dai regolamenti federali interni. Detta Commissione è composta di membri con almeno 3 anni di presenza consecutiva al Partito e che non appartengano ad alcun altro organo di direzione o di controllo finanziario della loro federazione o della regione. La Commissione designa al suo interno il proprio/la propria Presidente ed il proprio/la propria Segretario/a.
Articolo 11.3
Composizione della Commissione nazionale dei conflitti
Il Congresso nazionale ordinario elegge ogni tre anni, nelle condizioni fissate all’articolo 1.5.1 del presente statuto, una Commissione nazionale dei conflitti composta di 33 membri. I membri di tale Commissione devono avere almeno tre anni consecutivi di presenza nel Partito e non appartenere ad alcun organismo centrale. La Commissione nazionale dei conflitti sottopone un rapporto al Congresso nazionale e vi è rappresentata da una delegazione di due membri in veste consultiva.
Articolo 11.4
Modalità di ricorso delle Commissioni dei conflitti
Qualsiasi richiesta di controllo, le cui parti interessate (membri o raggruppamenti) appartengono alla stessa federazione, deve essere presentata al Consiglio federale. Quest’ultimo la trasmette immediatamente ed automaticamente alla Commissione federale dei conflitti, senza emettere alcun parere sulla decisione da adottare, ma può chiedere di essere inteso dalla Commissione federale dei conflitti al momento dell’avocazione.
Ogni richiesta di controllo che riguardi due o più federazioni di regioni differenti deve essere presentata all’Ufficio nazionale, che la trasmette immediatamente alla Commissione nazionale dei conflitti. Nessuna richiesta di controllo può essere avanzata oltre il termine di un anno dal verificarsi dei fatti su cui si fonda.
In caso di dimissioni, di radiazione o d’esclusione del richiedente, che intervengano tra la presentazione della sua richiesta di controllo e l’esame di quest’ultima da parte della Commissione (nazionale o federale) dei conflitti, tale richiesta è considerata come nulla e non avvenuta.
In caso di dimissioni o di radiazione del convenuto nello stesso intervallo di tempo, la Commissione (nazionale o federale) dei conflitti può reputare escluso il suddetto convenuto per i fatti che gli sono imputati.
Articolo 11.5
Poteri delle Commissioni dei conflitti
La Commissione (federale o nazionale) dei conflitti può respingere la richiesta di controllo o applicare le pene previste qui di seguito. Essa può inoltre, a richiesta delle parti, proporre un arbitrato per il quale nomina il terzo arbitro, che dovrà pronunciarsi entro il termine di tre mesi.
Le sanzioni che possono essere pronunciate per infrazione dei principi e regolamenti del Partito, per violazione certa degli impegni presi, per atti o comportamenti di natura tale da procurare un grave pregiudizio al Partito sono
- il richiamo
- l’ammonizione
- la sospensione temporanea
- l’esclusione temporanea o definitiva.
Tali sanzioni possono essere accompagnate da una sospensione d’esecuzione parziale o totale.
Articolo 11.6
Sospensione temporanea di delega
La sospensione temporanea di qualunque delega comporta, per l’aderente che è colpito da tale sanzione, il divieto di essere candidato/a del Partito, di rappresentarlo, di parlare o di scrivere in suo nome o di occupare un posto (funzione o delegazione) in qualsiasi grado dell’organizzazione.
Tuttavia, quando si tratta di un aderente che detiene un mandato elettivo, la Commissione (federale o nazionale) dei conflitti ha la facoltà di permettergli di continuare ad esercitare il proprio mandato, se giudica che ciò sia nell’interesse del Partito.
Articolo 11.7
Sanzioni per procedura abusiva
Se venisse riconosciuta l’infondatezza della richiesta di controllo, essa potrebbe condurre, da parte della stessa Commissione, alle stesse sanzioni contro la parte che l’ha avanzata.
Articolo 11.8
Appello alle decisioni delle Commissioni federali dei conflitti
Le decisioni delle Commissioni federali dei conflitti diventano definitive solamente dopo trenta giorni dalla notifica della decisione adottata. Durante tale termine, entrambe le parti in causa hanno la possibilità di fare appello presso la Commissione nazionale dei conflitti. Le decisioni delle Commissioni federali dei conflitti debbono essere notificate agli interessati ed alla sezione corrispondente, menzionando imperativamente il fatto che, in caso di appello, la decisione è sospesa fino alla decisione della Commissione nazionale dei conflitti.
Articolo 11.9
Carattere contraddittorio dei dibattiti in seno alle Commissioni dei conflitti
Non potrà essere presa alcuna sanzione senza che le parti siano state convocate per essere ascoltate in contraddittorio. L’ordine del giorno, con indicazione della lista e della natura dei fascicoli trattati, è inviato almeno due settimane prima di ogni riunione a tutti i membri della Commissione (federale o nazionale) dei conflitti.
Le decisioni della Commissione nazionale dei conflitti sono definitive.
Articolo 11.10
Carattere sospensivo degli appelli
L’appello è in ogni caso sospensivo. Tuttavia, la pena di esclusione pronunziata da una Commissione federale dei conflitti implica la cessazione di qualsiasi delega a nome del Partito.
Articolo 11.11
Controllo degli atti dei parlamentari
Ciascun parlamentare, in quanto eletto, e l’insieme del gruppo, in quanto gruppo, dipendono dal controllo del Consiglio nazionale. Gli eletti che commettono infrazioni alla disciplina sono richiamati dal Consiglio nazionale al rispetto delle decisioni del Partito. Il Consiglio nazionale può, se necessario, pronunciare una delle sanzioni previste agli articoli 11.5 e 11.6. In tale caso, agirà esclusivamente al termine di una procedura che si estende su due sessioni consecutive. Nel corso della prima sessione, il Consiglio nazionale ascolta l’interessato/a o gli/le interessati/e, la loro federazione ed il/la Presidente del loro gruppo al parlamento. La decisione è adottata nel corso della sessione successiva. In caso d’urgenza, è possibile seguire una procedura accelerata. Essa deve essere oggetto di un voto speciale che precede il Consiglio nazionale. Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive. Tuttavia, è possibile farvi appello davanti al Congresso nazionale. Tale appello non è sospensivo.
Articolo 11.12
Reintegrazioni
Un/a cittadino/a escluso/a – ovvero reputato/a escluso/a - dal Partito potrà essere riammesso/a solamente dopo un periodo di due anni. La decisione della reintegrazione viene adottata dal Consiglio nazionale o dall’Ufficio nazionale delle adesioni, previo parere motivato della federazione e della sezione, alle quali l’interessato/a apparteneva prima della sua esclusione.
Articolo 11.13
Notifica delle decisioni d’esclusione
Un’esclusione definitiva dal Partito dovrà essere notificata a tutte le federazioni dall’Ufficio nazionale.
Articolo 11.14
Motivi di scioglimento di una sezione
Le federazioni possono sciogliere di una o più sezioni di loro competenza, qualora considerino che tali sezioni si siano rese colpevoli degli atti previsti all’articolo 11.8. Esse possono inoltre sciogliere una sezione in caso di evidente difficoltà di funzionamento.
Articolo 11.15
Modalità di scioglimento di una sezione
In tal caso, il provvedimento di scioglimento deve essere adottato dal Consiglio federale, a condizione che quest’ultimo sia stato convocato a tal fine e che sia presente la maggioranza dei membri che la compongono. Tuttavia, nel caso in cui non viene raggiunto il quorum, il Consiglio federale decide in seconda lettura, indipendentemente dal numero dei presenti. Lo scioglimento può essere deciso unicamente per atti collettivi d’indisciplina, poiché gli atti individuali rimangono soggetti alla competenza delle Commissioni (federali e nazionale) dei conflitti.
Articolo 11.16
Notifica delle decisioni di scioglimento
Il provvedimento di scioglimento deve essere trasmesso al Consiglio nazionale entro il termine di otto giorni, con la procedura istruttoria. Lo scioglimento diviene definitivo solamente dopo l’esame e la conferma da parte del Consiglio nazionale. Durante il tempo necessario a tale esame, la sezione interessata non ha più il diritto di intraprendere azioni pubbliche.
Articolo 11.17
Ricostituzione delle sezioni dissolte
La federazione che abbia dissolto una sezione ha il dovere di procedere alla sua ricostituzione. A tal fine, essa stabilisce le regole che devono presiedere a tale ricostituzione. La federazione che abbia proceduto allo scioglimento di una sezione deve curarne la ricostituzione entro il termine di un anno, oltre il quale un gruppo di almeno cinque aderenti della sezione dissolta può adire al Consiglio nazionale per richiedere che proceda alla sua ricostituzione.
Articolo 11.18
Scioglimento di una federazione o di un’unione regionale
Il Consiglio nazionale, sulla base delle conclusioni di una commissione d’inchiesta composta da 3 membri che deve procedere sul posto a tutte le audizioni ed investigazioni necessarie, può sciogliere una federazione o un’unione regionale che, in quanto tale, si sia resa colpevole di gravi atti d’indisciplina o di azioni di natura tale da causare grave pregiudizio al Partito. Esso può inoltre sciogliere una federazione o un’unione regionale in caso di evidente difficoltà di funzionamento.
Articolo 11.19
Casi particolari di espulsione
Il Consiglio nazionale espelle dal Partito qualunque eletto/a che intenda dare le dimissioni da quest’ultimo senza dimettersi dal mandato elettorale che egli/ella detiene a nome del Partito.
Quando un/a iscritto del Partito è candidato/a ad una carica elettiva elettiva per il quale le istanze regolari del Partito hanno designato un altro/a candidato/a, il Consiglio nazionale, interpellato da una delle parti in causa, constata che l’indisciplinato/a si è personalmente posto/a fuori dal Partito e lo/la espelle.
Eccezionalmente, in evidenti casi di indisciplina che intervenga dopo che le istanze qualificate del Partito abbiano concesso l’investitura ai candidati, il Consiglio nazionale o l’Ufficio nazionale, tra due riunioni del Consiglio nazionale, potranno, dopo aver sentito il parere del/la Presidente della Commissione nazionale dei conflitti, comminare una delle sanzioni previste agli articoli 11.5 e 11.6.
La decisione del Consiglio nazionale è immediatamente esecutiva e può essere rimandata unicamente alle condizioni stabilite all’articolo 11.13.
Articolo 11.20
Ricostituzione delle federazioni ed unioni regionali dissolte
Il Consiglio nazionale procede al più presto alla ricostituzione di qualunque federazione o unione regionale dissolta e stabilisce le regole che devono presiedere a tale ricostituzione.
Articolo 11.21
Ricorso diretto della Commissione nazionale dei conflitti
In caso di conflitto tra un parlamentare, un membro del Consiglio nazionale o di un altro organismo centrale ed una federazione, l’Ufficio nazionale può ricorrere direttamente alla Commissione nazionale dei conflitti.
Titolo 12 – I simpatizzanti
Articolo 12.1
Partecipazione dei simpatizzanti alla vita del Partito
I simpatizzanti – iscritti nell’archivio dei simpatizzanti della sezione - hanno diritto di espressione e diritto di voto nel Partito, in occasione dei dibattiti in cui la loro presenza è sollecitata, ad eccezione dei voti d’orientamento dei Congressi, dei voti di designazione delle istanze dirigenti e dei voti d’investitura alle diverse elezioni.
Articolo 12.2
Rappresentanza dei simpatizzanti alle Convenzioni nazionali
Un numero di delegati supplementari per le Convenzioni nazionali può essere deciso dall’Ufficio nazionale in funzione del numero di simpatizzanti per ogni dipartimento.
Titolo 13 – La stampa
Articolo 13.1
Espressione dei membri del Partito nella stampa
La libertà di discussione è totale nella stampa scritta e parlata per tutte le questioni di dottrina. Invece, quando una questione politica è stata decisa da un organismo nazionale del Partito (Congresso nazionale, Convenzione nazionale, Consiglio nazionale) nell’ambito dei poteri che appartengono loro, tutti i membri del Partito sono tenuti a conformarsi alla decisione adottata.
Articolo 13.2
Controllo dell’espressione dei membri del Partito nella stampa
Gli atti di membri del Partito che sosterranno nella stampa scritta o parlata opinioni contrarie alle decisioni del Partito o vi lanceranno una polemica contro un altro membro del Partito, sono di competenza del controllo del Consiglio nazionale o dell’Ufficio nazionale. Il Consiglio nazionale valuta l’opportunità di deferire l’interessato alla Commissione nazionale dei conflitti. L’Ufficio nazionale è qualificato per pubblicare, tra le riunioni del Consiglio nazionale, le necessarie puntualizzazioni.
Articolo 13.3
Gli organi di stampa nazionali del Partito
Gli organi di stampa che sono di proprietà del Partito sono posti sotto il controllo politico ed amministrativo del Partito, rappresentato dal Consiglio nazionale.
Tutte le federazioni dipartimentali del Partito e tutte le sezioni locali devono sottoscrivere, in quanto tali, un abbonamento agli organi di stampa nazionali del Partito.
Articolo 13.4
Gli organi di stampa locali del Partito
Gli organi di stampa che sono di proprietà di una o più federazioni, o di una o più sezioni all’interno di tali federazioni, sono posti sotto il controllo della o delle federazioni rappresentate dai loro organismi di direzione.
Articolo 13.5
Casi particolari
I membri del Partito proprietari o comproprietari di un organo di stampa, o incaricati della direzione o dell’amministrazione di un tale organo di stampa, potranno essere convocati dall’Ufficio nazionale per rendere conto, se necessario, del comportamento di tale organo. Il Consiglio nazionale valuta del seguito da dare a tale audizione.
Articolo 13.6
Pubblicazione degli atti ufficiali del Partito
La stampa del Partito pubblica gli atti ufficiali del Partito.
Titolo 14 – Revisione dello statuto
Articolo 14.1
Disposizioni generali
La modifica dello statuto è di competenza esclusiva del Congresso nazionale ordinario. Non può essere sottoposta alcuna proposta di modifica alla deliberazione del Congresso che non sia stata indirizzata alle sezioni ed alle federazioni almeno tre mesi prima della riunione di un Congresso nazionale ordinario.
Articolo 14.2
Modifica degli articoli dello statuto
Qualora si tratti di articoli dello statuto, il Congresso ordinario è abilitato per deciderne.
Articolo 14.3
Modifica della dichiarazione di principi
Quando si tratta della dichiarazione di principi, il Congresso può unicamente dichiarare aperta la procedura di revisione e precisare i punti che possono essere modificati. La questione è iscritta all’ordine del giorno del Congresso nazionale ordinario successivo. Le proposte di modifica dei punti così precisati dovranno essere anch’esse indirizzate alle federazioni ed alle sezioni, almeno tre mesi prima della riunione del suddetto secondo Congresso.
Titolo 15 – Carta etica
Articolo 15.1
Oggetto della carta etica
Il Partito socialista è dotato di una carta etica affinché la trasparenza, il rispetto delle leggi, siano assicurati da tutti, militanti ed eletti.
Titolo 16 – Disposizioni che limitano l’accumulo delle funzioni
Articolo 16.1
A livello locale
Le funzioni di Sindaco di una città con oltre 3.500 abitanti sono incompatibili con quelle di Segretario di sezione.
Articolo 16.2
A livello dipartimentale
Le funzioni di Presidente del Consiglio generale sono incompatibili con quelle di Primo Segretario federale.
Articolo 16.3
A livello regionale
Le funzioni di Presidente del Consiglio regionale e di Primo Segretario federale sono incompatibili con quelle di Segretario regionale.
Articolo 16.4
Istanze di controllo nazionali
Le funzioni di membro delle Commissioni nazionali dei conflitti o di controllo finanziario sono incompatibili con qualsiasi altra funzione nelle istanze esecutive nazionali del Partito.
Articolo 16.5
Istanze di controllo federali
Le funzioni de membro delle Commissioni federali dei conflitti o di controllo finanziario sono incompatibili con qualsiasi altra funzione nelle istanze esecutive federali del Partito.
UNIONE PER UN MOVIMENTO POPOLARE
|
STATUTO
Titolo I – Princìpi generali
Articolo 1
E’ creato tra le persone fisiche iscritti al presente statuto un partito politico chiamato “L’Unione per un movimento popolare” (UMP), qui sotto “l’Unione”. La sua durata è illimitata.
La sede dell’unione è a Parigi.
Articolo 2
L’Unione ha per oggetto di concorrere all’espressione del suffragio universale nel rispetto dei valori della Repubblica, libertà, uguaglianza, fraternità, dei principi fondamentali consacrati dalla Costituzione, dell’unità della Repubblica e dell’indipendenza della Nazione.
Intende promuovere, al servizio della Francia e dei francesi, la libertà di coscienza e la dignità della persona, la diffusione della cultura e dell’istruzione, lo sviluppo della libera impresa, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, il dialogo sociale, i diritti, doveri e solidarietà fondamentali, l’uguaglianza delle possibilità, la sicurezza delle persone e dei beni, la protezione della natura e dell’ambiente, la responsabilità individuale, lo sviluppo della famiglia, l’autorità dello Stato, la libera amministrazione delle collettività locali.
Agisce in favore della Francia nel mondo, per la perennità della nazione francese, della sua identità e della sua cultura, per lo sviluppo della francofonia, per la costruzione di un'Europa libera e democratica e per il progresso della democrazia nel mondo.
L’Unione raggruppa tutte le francesi e i francesi che condividono questi obiettivi. Garantisce la libera espressione delle sensibilità politiche che la compongono. Vigila sul rispetto del principio di parità tra le donne e gli uomini nella vita del partito e l’accesso alle responsabilità elettive.
Articolo 3
Gli iscritti all’Unione sono le persone fisiche che hanno effettuato la loro adesione individuale e regolato la loro quota annuale.
Salvo parere contrario del Consiglio dei fondatori, vengono dichiarati iscritti il giorno del primo Congresso dell’Unione gli iscritti dei partiti politici, delle associazioni o dei gruppi parlamentari fondatori la cui lista è stabilita dal Consiglio dei fondatori.
Qualsiasi persona che non abbia rinnovato la sua quota durante due anni consecutivi perde la sua qualità di aderente.
La qualità di aderente si perde inoltre con la dimissione o l’esclusione
Tutti gli iscritti dell’Unione si impegnano a rispettare il presente statuto così come il Regolamento interno dell’Unione.
Vengono considerate come persone giuridiche associate le associazioni ex legge 1901, che dispongano o no della qualità di partito politico, avendo regolarmente richiesto all’Unione la loro associazione, approvata dal Consiglio nazionale dell’Unione.
Queste persone giuridiche associate vengono rappresentate al Consiglio nazionale dell’Unione e nelle istanze dipartimentali dell’Unione nelle condizioni fissate dall’Ufficio politico. Si impegnano a condividere i valori e gli obiettivi dell’Unione.
Articolo 4
Il funzionamento dell’Unione si basa sulla democrazia, espressa dal voto dei suoi iscritti. Il voto per procura è limitato a uno per aderente.
La durata dei mandati dell’Unione è fissata a tre anni.
La designazione alle cariche dirigenti dell’Unione avviene con metodo democratico.
Questo si applica anche alla scelta dei candidati dell’Unione alle elezioni.
Gli iscritti all’Unione vengono consultati per l’attribuzione delle candidature nelle condizioni fissate dal Regolamento interno.
Titolo II – Organizzazione generale
Articolo 5
Le cariche e gli organi di direzione dell’Unione sono:
- I Comitati territoriali
- Il Congresso
- I Movimenti
- Il Consiglio nazionale
- Il Comitato di orientamento e i Segretari Nazionali
- L’Ufficio politico
- Il Segretario generale e i segretari generali aggiunti
- Il presidente e il Vice Presidente delegato
Titolo III – Organizzazione territoriale dell’Unione
Articolo 6
L’unità territoriale di base dell’Unione è la circoscrizione legislativa.
Ogni dipartimento o territorio d’oltre mare si organizza in una federazione dipartimentale o territoriale dell’Unione.
Altre sezioni dell’Unione possono anche costituirsi:
- sulla base territoriale delle circoscrizioni elettorali o amministrative territoriali (regioni, arrondissements, cantoni, comuni, enti pubblici di cooperazione intercomunale…), previo accordo del comitato dipartimentale interessato. Il comitato dipartimentale vigila sulla coerenza dell’organizzazione dipartimentale dell’Unione nel dipartimento e ne informa l’Ufficio politico;
- a livello nazionale su una base specializzata, socio-professionale, studentesca, scolastica, universitaria, generazionale o sulla rete Internet, su decisione dell’Ufficio politico.
Ogni sezione dell’Unione viene rappresentata da un comitato dell’Unione.
Articolo 7
I comitati dipartimentali sono composti dalla somma dei comitati di circoscrizione del dipartimento a ragione di due membri eletti ogni membro di diritto.
I comitati di circoscrizione sono composti dai membri di diritto (membri del governo, parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri generali, sindaci e sindaci di arrondissement di Parigi, Lione, Marsiglia, dei consiglieri di arrondissement di Parigi, così come gli assessori delle città di più di 30000 abitanti) e di membri eletti. Il numero di membri da eleggere in ogni circoscrizione è proporzionale al numero dei suoi iscritti nella federazione.
Il regolamento interno precisa le condizioni di acquisizione e di perdita della qualità di membro di diritto.
I rappresentanti dei nuovi iscritti sono anche eletti secondo le modalità definite dal regolamento interno.
Un comitato di circoscrizione non può essere composto da meno di venti membri.
I comitati regionali sono composti dagli uffici dei comitati dipartimentali.
I comitati delle altre sezioni territoriali e delle sezioni specializzate vengono designati nelle condizioni fissate dal Regolamento interno.
Articolo 8
Il presidente del comitato dipartimentale viene eletto dal comitato dipartimentale.
Il delegato di ogni altro comitato viene eletto dagli iscritti con scrutinio maggioritario a doppio turno.
Il presidente del comitato dipartimentale o il delegato di un comitato territoriale assicura la rappresentanza degli iscritti dell’Unione nel territorio interessato. Convoca il comitato, ne fissa l’ordine del giorno insieme al segretario dipartimentale e preside le sue riunioni. Organizza la vita interna del comitato e ne applica le direttive. Vigila sull’unità dell’Unione e sulla libera espressione di ogni aderente nel comitato.
I presidenti dei comitati dipartimentali e regionali sono membri di diritto del Consiglio nazionale.
Articolo 9
Ogni federazione dipartimentale dispone di un Segretario dipartimentale, nominato dall’Ufficio politico su proposta del Presidente dell’Unione, dopo consultazione preliminare dell’insieme dei parlamentari del dipartimento.
Questa nomina è sottoposta alla ratifica del comitato dipartimentale che si esprime a maggioranza semplice. In caso di disaccordo, l’Ufficio politico, su proposta del Presidente dell’Unione, procede a un’altra designazione nelle stesse condizioni.
In assenza del Segretario e in caso di emergenza, un incaricato di missione in sostituzione del Segretario viene nominato dal Presidente dell’Unione.
Il Segretario ha l'incarico di applicare le decisioni delle istanze nazionali nel dipartimento. Organizza gli scrutini dell’Unione. Ogni anno, presenta al comitato dipartimentale un rapporto di attività, nelle condizioni fissate dal regolamento interno.
E’ membro di diritto del Consiglio nazionale.
Ogni federazione dipartimentale elegge un ufficio, nelle condizioni fissate dal Regolamento interno.
Articolo 10
Il finanziamento delle federazioni dipartimentali è costituito:
- da una dotazione annuale, determinata dall’Ufficio politico.
- dalle quote degli iscritti, ripartite tra i livelli territoriali, nelle condizioni fissate dall’Ufficio politico.
- da una partecipazione degli eletti titolari di un’indennità fissata dal Comitato dipartimentale.
- dalle altre risorse autorizzate dalla legislazione sui partiti politici.
Il tesoriere dipartimentale è designato dal comitato dipartimentale, dopo consenso del tesoriere nazionale. E’ responsabile davanti a loro dei fondi di cui ha l’incarico. Il tesoriere è membro di diritto del comitato dipartimentale, dal momento in cui la sua nomina viene ratificata.
Articolo 11
Il comitato dipartimentale stabilisce, previa consultazione degli iscritti interessati, le candidature dell’Unione alle elezioni cantonali e municipali nei comuni di meno di 30 000 abitanti.
Ogni comitato dipartimentale esercita il potere disciplinare nei confronti dei suoi iscritti, fermo restando quanto previsto dal titolo V.
Le sanzioni che possono essere pronunciate nei confronti degli iscritti sono: la sospensione e l’esclusione. Queste decisioni sono suscettibili di appello davanti alla Commissione nazionale dei ricorsi. Possono essere rese pubbliche.
Articolo 12
I francesi residenti fuori dalla Francia formano una federazione che assicura le diffusione dei principi e del progetto dell’Unione all’esterno della Francia.
Raggruppa tutti i membri dell’Unione residenti nei paesi stranieri. Funziona secondo un proprio regolamento, adottato dall’Ufficio politico, sotto riserva delle disposizioni successive:
La federazione è suddivisa in sezioni corrispondenti ognuna ad un paese che costituisce la circoscrizione di elezione dei membri del Consiglio superiore dei francesi dell’Estero.
Ogni sezione è presieduta da un delegato, eletto per tre anni con scrutinio maggioritario a turno unico, dall’insieme degli iscritti durante l’assemblea generale di sezione, allo scopo di permettere i voti per corrispondenza.
La Federazione viene amministrata da un Segretario, nominato dall’Ufficio politico su proposta del Presidente dell’Unione, dopo avviso del comitato federale. Il Segretario vigila sull’applicazione delle direttive fissate dall’Ufficio politico.
Articolo 13
Il comitato federale dei Francesi residenti fuori dalla Francia è composta dai senatori che rappresentano i Francesi residenti fuori dalla Francia, i membri eletti al Consiglio Superiore dei Francesi dell’Estero, di membri eletti a ragione di uno per cinquanta iscritti.
Titolo IV – Le istanze e gli organi di direzione nazionali
Il Congresso
Articolo 14
Il Congresso costituisce l’Assemblea generale dell’Unione. E’ composto da tutti gli iscritti in regola con le loro quote. Delibera sull’azione generale e gli orientamenti politici dell’Unione.
Sceglie il candidato sostenuto dall’Unione alla Presidenza della Repubblica; considerato che per l’elezione presidenziale non c’è candidatura da parte di un partito politico.
I voti del Congresso possono essere effettuati tramite voto elettronico, negli uffici di voto organizzati dalle Federazioni dipartimentali o in assemblea plenaria, su decisione dell’Ufficio politico. .
Il Regolamento interno definisce le modalità di organizzazione dei dibattiti le modalità di organizzazione dei dibattiti al Congresso così come le modalità di voto e di rappresentazione per delega.
Il Congresso si riunisce ogni tre anni e può essere riunito in sessione straordinaria. In questo caso, l’Ufficio politico decide le modalità e le scadenze di organizzazione del Congresso straordinario.
I Movimenti
Articolo 15
I Movimenti esprimono la diversità delle sensibilità politiche, storiche, filosofiche e sociali che animano la vita politica francese e compongano l’Unione. Contribuiscono alla ricchezza del dibattito democratico e intellettuale e alla rappresentazione del maggior numero di donne e uomini francesi nell’Unione. Rispettano le procedure democratiche che garantiscono l’unità dell’Unione.
Per essere riconosciuto in quanto tale, un Movimento deve presentare al Congresso una dichiarazione di principio che definisca i suoi orientamenti politici. Questa dichiarazione di principio è sottomessa al voto del Congresso a seguito di dibattito.
Articolo 16
Un Movimento può essere costituito dal momento in cui la sua dichiarazione di principio è stata sostenuta da un numero minimo di 10 parlamentari dell’Unione che rappresentano almeno 10 Federazioni dipartimentali e ha raccolto almeno 10 per cento dei voti espressi al Congresso. Un parlamentare può sostenere soltanto un movimento.
Articolo 17
I Movimenti si amministrano liberamente, nel rispetto dello statuto dell’Unione. Rappresentano i loro candidati all’Ufficio politico.
Durante ogni Congresso o durante Consiglio nazionale, un Movimento può sottoporre al voto una mozione politica. Questa mozione, trasmessa all’Ufficio politico almeno 8 giorni prima del suo esame, è oggetto di un dibattito e di una votazione.
Articolo 18
I Movimenti usufruiscono di mezzi di funzionamento. Il budget attribuito ai Movimenti dall’Unione non può essere superiore a 30 per cento del totale dell’aiuto pubblico annuale versato dallo Stato all’Unione.
Ogni Movimento dispone :
- di una dotazione forfetaria annuale, fissata dall’Ufficio politico su proposta del Tesoriere;
- di una dotazione proporzionale al numero di suffragi ottenuti al Congresso, la cui Unità di conto viene fissata dall’Ufficio politico per una durata di tre anni.
L’uso di queste dotazioni da parte dai Movimenti è libero. La loro gestione viene garantita dal tesoriere dell’Unione su un conto particolare del conto dell’Unione. Il budget dei Movimenti integra l’insieme dei mezzi messi a loro disposizione.
Il Consiglio nazionale
Articolo 19
Il Consiglio nazionale è composto :
• dal Presidente e dal Vice-Presidente dell’Unione;
• dal Segretario generale e dai segretari generali aggiunti;
• dal Tesoriere nazionale;
• dai parlamentari dell’Unione, deputati, senatori, deputati europei;
• dai membri del Governo in esercizio;
• dagli ex Presidenti della Repubblica e Primi ministri;
• dai presidenti di consigli generali e regionali e dai sindaci delle città di più 100 000 abitanti;
• dai presidenti e dai segretari dei comitati dipartimentali e dai presidenti di comitati regionali o di Territorio
• dai delegati di circoscrizione ;
• dai responsabili dipartimentali giovanili ;
• dai membri eletti dall’Assemblea dei Francesi all’Estero e dei delegati dei Francesi all’Estero ;
• dai rappresentanti delle “persone giuridiche associate” e delle federazioni particolari, designate in funzione al numero dei loro iscritti, in condizioni definite dall’Ufficio politico, e sotto riserva dell’adesione personale di questi rappresentanti all’Unione ;
• dai delegati delle federazioni dipartimentali eletti dall’insieme degli iscritti, nelle condizioni fissate dall’Ufficio politico ;
Il numero dei delegati di federazioni dipartimentali è almeno uguale al numero dei Consiglieri nazionali indicati nei commi 1, 2, 3 e 4.
Il Consigliere nazionale si riunisce almeno due volte all’anno e delibera sull’ordine del giorno fissato dall’Ufficio politico.
Le decisioni del Consiglio nazionale vengono prese con una maggioranza dei voti espressi.
Articolo 20
Il Consiglio nazionale è incaricato di definire, nell’intervallo delle sessioni del Congresso, gli orientamenti politici dell’Unione.
Delibera sul regolamento interno, su proposta dell’Ufficio, prende tutte le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente statuto e il buon funzionamento dell’Unione.
Stabilisce le candidature elettorali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11 e 14.
Applica le sanzioni disciplinari.
Il Comitato d’orientamento e i segretari nazionali
Articolo 21
Il Comitato d’orientamento è composto dai segretari nazionali. Viene incaricato di seguire l’elaborazione o l’applicazione del progetto politico dell’Unione e di assicurare il coordinamento tra l’Unione e le Assemblee parlamentari.
Articolo 22
I segretari nazionali vengono designati dall’Ufficio politico su proposta del Presidente. Sono responsabili dell’attività e della riflessione dell’Unione nei principali settori riguardanti l’azione pubblica, la vita politica nazionale, europea o internazionale. Rendono conto della loro azione davanti al Comitato di orientamenti, l’Ufficio politico e, almeno una volta all’anno, davanti al Consiglio nazionale. Il loro numero e le loro attribuzioni vengono fissate dall’Ufficio politico, su proposta dal presidente.
L’Ufficio politico
Articolo 23
L’Ufficio politico è composto da membri dell’Unione, nelle condizioni seguenti:
- il Presidente e il Vice-Presidente delegato dall’Unione ;
- il Segretario Generale e i Segretari generali aggiunti ;
- il Tesoriere nazionale ;
- 10 delegati, in rappresentanza dei Movimenti dell’Unione: 5 delegati ripartiti in proporzione dei voti ottenuti al Congresso; 5 delegati ripartiti in proporzione ai parlamentari inscritti; ogni movimento designa i suoi delegati.
- 30 membri eletti dal Consiglio nazionale, nelle condizioni definite dal regolamento interno ;
- gli ex Presidenti della Repubblica, il Primo ministro in esercizio e gli ex Primi ministri;
- i presidenti delle Assemblee, dei Gruppi parlamentari dell’Assemblea Nazionale, del Senato e del Parlamento europeo e il Presidente della delegazione francese al Partito popolare Europeo al Parlamento Europeo ;
- gli ex Presidenti dell’Unione così come, per una durata di tre anni, i presidenti delle formazioni politiche costitutive dell’Unione in esercizio al momento della creazione dell’Unione.
I membri del Governo e della Commissione europea che aderiscono all’Unione ma che non appartengono all’Ufficio politico, possono partecipare senza prendere parte alle votazioni.
Articolo 24
L’Ufficio politico assicura la direzione dell’Unione nell’intervallo delle sessioni del Consiglio nazionale. Si riunisce su convocazione del Presidente che ne fissa l’ordine del giorno o su ’iniziativa di un quarto dei membri del Consiglio nazionale sulla base di un ordine del giorno determinato.
Le sue deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi, alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. Quando il quorum non viene raggiunto, una nuova riunione dell’Ufficio politico è fissata, durante la quale l’Ufficio delibera senza condizione di quorum.
Articolo 25
Prima di ogni scrutinio nazionale, l’Ufficio politico designa una Commissione nazionale di investitura.
Ha l’autorità di preparare le candidature. Risponde all’Ufficio politico.
Il Presidente
Articolo 26
Il Presidente dell’Unione viene eletto a suffragio universale dall’insieme degli iscritti, con scrutinio maggioritario a doppio turno; le modalità di voto vengono definite dal regolamento interno.
La commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali viene incaricata di assicurarsi della validità delle candidature e di vigilare sulla parità di trattamento nello svolgimento delle operazioni di propaganda e delle operazioni di voto.
Articolo 27
Il Presidente presiede le istanze nazionali e assicura l’esecuzione delle loro decisioni. Rappresenta l’Unione in tutti gli atti della vita civile.
Viene assistito da un Vice-Presidente delegato e da un Segretario generale, eletti nelle stesse condizioni, su la stessa scheda elettorale. Nel caso di impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente delegato.
Il Segretario Generale
Articolo 28
Il Segretario generale anima la vita quotidiana dell’Unione e vigila sulla sua organizzazione. Presenta ogni anno un rapporto di attività dell’Ufficio politico al Consiglio nazionale.
Viene assistito da segretari generali aggiunti nominati dal Presidente il cui numero è determinato dall’Ufficio politico.
Titolo V – Le istanze di controllo
La Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali.
Articolo 29
Prima del Congresso, il Consiglio nazionale elegge al suo interno una Commissione di organizzazione e di controllo delle operazione elettorali composte da sette membri titolari e di due supplenti.
La Commissione prepara e organizza le operazioni di voto nazionali e territoriali e si assicura della loro regolarità. Essa risponde all’Ufficio politico.
La Commissione nazionale dei ricorsi
Articolo 30
La Commissione nazionale dei ricorsi è formata di nove membri, eletti dal Consiglio nazionale.
Articolo 31
Se una domanda di iscrizione viene respinta, l’interessato può fare appello davanti alla Commissione nazionale dei ricorsi. La decisione della Commissione non è suscettibile di appello.
Articolo 32
La Commissione nazionale dei ricorsi decide sui ricorsi presentati dagli interessati contro le decisioni disciplinari prese nei loro confronti. Vigila a che i diritti della difesa siano garantiti nell’esercizio del potere disciplinare.
Quando un comitato decide di adottare una sanzione contro uno dei suoi membri che ricopre un mandato elettivo, esecutivo o parlamentare, può renderla pubblica solo dopo decisione dell’Ufficio politico.
In tutti gli altri casi, la Commissione nazionale dei ricorsi decide in ultima istanza. Questa decisione viene notificata alle diverse parti.
Articolo 33
La Commissione nazionale dei ricorsi si pronuncia su richiesta dell’Ufficio politico, sulle infrazioni allo statuto o alle decisioni delle istanze e degli organi di direzione dell’Unione commesse da un aderente o da un comitato. Audisce, se necessario, gli interessati.
Articolo 34
Nei tre mesi che precedono e nel mese successivo ad ogni elezione, l’Ufficio politico può pronunciare contro un aderente, in qualsiasi situazione, una delle sanzioni previste dallo statuto, se questi ha infranto le decisioni prese in materia di candidatura o di investitura.
Le richieste di reintegrazione vengono esaminate dal comitato territoriale, se l’esclusione è stata pronunciata da questo comitato; dall’Ufficio politico negli altri casi.
In caso di urgenza, e in particolare in periodo elettorale, il Presidente dell’Unione può fare uso del potere di sanzione statutaria. La sanzione viene allora presentata all’Ufficio politico nei tempi più brevi.
La Commissione permanente dello statuto e del regolamento interno
Articolo 35
Una Commissione permanente dello statuto viene eletta dal Consiglio nazionale su proposta dell’Ufficio politico. Rende parere sulle proposte di modifica dello statuto o del regolamento interno che le sono presentate dall’Ufficio politico o dal Consiglio nazionale.
Il regolamento interno precisa le condizioni di applicazione dello statuto. E’ adottato dal Congresso e può essere modificato dal Consiglio nazionale.
Le proposte di modifica dello statuto o del regolamento interno emanante dagli iscritti dell’unione vengono indirizzate all’Ufficio politico che le esamina.
La Commissione dei saggi
Articolo 36
La Commissione dei saggi comprende gli ex presidenti e segretari generali dell’Unione, i presidenti degli ex partiti politici rappresentati all’unione, otto personalità scelte dai gruppi parlamentari sulla base della loro anzianità.
Esamina tutti i casi nei quali viene messo in discussione l'onore e l'integrità di un eletto dell’Unione. Esamina altresì qualsiasi violazione della deontologia. La Commissione si riunisce su istanza dell’Ufficio politico e può, su sua richiesta, o su richiesta dell’eletto interessato, audire l’interessato.
Titolo VI – Il finanziamento e la gestione finanziaria
Articolo 37
Le risorse dell’Unione sono costituite dalle quote, dai versamenti dell’Associazione nazionale di finanziamento (ANF), dagli aiuti pubblici previsti dalla legge, dagli interessi sui prestiti e da qualsiasi risorsa autorizzata dalla legge.
Articolo 38
Le quote vengono fissate ogni anno dall’Ufficio politico. Le quote sono versate all’Associazione nazionale di finanziamento.
Articolo 39
Il Tesoriere nazionale, eletto dall’Ufficio politico su proposta del Presidente, è responsabile della gestione dei fondi dell’Unione. Chiede al Consiglio nazionale di pronunciarsi sul progetto di budget e gli rende conto della sua gestione. La Commissione di controllo della gestione finanziaria emette un parere sul progetto di budget e sul suo regolamento.
Articolo 40
La Commissione di controllo della gestione finanziaria è composta da 10 membri eletti dall’Ufficio politico.
In caso di parità durante le deliberazioni, il voto del Presidente è preponderante.
I membri della Commissione sono di diritto membri del Consiglio di amministrazione dell’Associazione nazionale di finanziamento.
Articolo 41
La Commissione di controllo della gestione finanziaria controlla la gestione del Tesoriere nazionale. A questo titolo, si riunisce per fornire un parere:
• prima del deposito dei conti delle campagne elettorali e dei finanziamenti politici alla Commissione nazionale dei conti di campagna e dei finanziamenti politici;
• prima della presentazione del budget all’Ufficio politico.
Può riunirsi su richiesta di almeno sette dei suoi membri per emettere le raccomandazioni sulla gestione finanziaria dell’Unione. Queste raccomandazioni vengono trasmesse di diritto all’Ufficio politico.
Titolo VII - Revisione dello statuto
Articolo 42
Il presente statuto può essere modificato dal Congresso con la maggioranza assoluta dei voti espressi, su proposta dell’Ufficio politico o di almeno un quarto dei membri del Consiglio nazionale, sentita la Commissione permanente dello statuto.
Titolo VIII – Centro studi politici dell’Unione
Articolo 43
E’ istituito un Centro di studi politici dell’Unione, giuridicamente distinto dall’Unione, per effettuare gli studi, riflessioni, colloqui, formazione, pubblicazioni necessari alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione o, più generalmente, di chiarire con i suoi lavori l’attività degli eletti dall’Unione.
Articolo 44
Il Centro dispone di un budget composto dalle sue proprie risorse e di una dotazione dell’Unione, fissata dall’Ufficio politico. Questa dotazione non può essere inferiore a 5 per cento dell’aiuto pubblico attribuito all’Unione.
Articolo 45
Il Centro diretto da un consiglio di amministrazione di venti membri, designato dall’Ufficio politico. Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario generale ne sono membri di diritto..
Il consiglio di amministrazione designa un presidente, un tesoriere e un segretario generale del centro, che ne assicurano la gestione.
Articolo 46
L’attività del Centro viene seguita da un Consiglio scientifico dell’Unione, composto da personalità qualificate, riconosciute per la loro competenza nelle questioni che riguardano l’evoluzione della società, dell’economia, della cultura, della scienza, dell’etica, dell’ambiente, delle relazioni internazionali, dell’Europa e del mondo. Queste personalità vengono nominate dal Presidente del Centro sentito il parere dell’Ufficio politico e del Consiglio degli orientamenti.
Il Centro si occupa del segretariato e dell’animazione del Consiglio della società civile, composto da personalità non elette, rappresentative della diversità della società francese, designate dall’Ufficio politico.
Articolo 47
Lo scioglimento dell’Unione è pronunciata dal Congresso, alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, su proposta dell’Ufficio politico.
Titolo IX : Disposizioni applicabili, per deroga allo Statuto, quando il Presidente in esercizio dell’UMP diventa Presidente della Repubblica.
Articolo 48
Durante il tempo del quinquennato, la direzione dell’UMP viene garantita da:
§ una Segreteria generale composta da un Segretario generale e da due Segretari generali aggiunti, eletti dall’Ufficio politico sulla stessa scheda elettorale e revocabili da quest'ultimo. Il Segretario generale assicura la presidenza dei lavori dell’Ufficio politico e dell’esecuzione delle sue decisioni. Rappresenta l’Unione in tutti gli atti della vita civile;
§ un Ufficio del Consiglio nazionale, composto da un primo vice-presidente e da due vice-presidenti, eletti dal Consiglio nazionale sulla stessa scheda elettorale e revocabili da quest'ultimo. Il primo vice-presidente garantisce la presidenza dei lavori del Consiglio nazionale.
Le due istanze riunite formano la Direzione dell’Unione.
Articolo 49
Se il Presidente della Repubblica, è di nuovo candidato, e desidera il sostegno dell’UMP si sottomette a un voto del Congresso.
REGOLAMENTO
TITOLO I – GLI ISCRITTI
Articolo 1
Adesione
a) Le richieste d’adesione vengono indirizzate alle federazioni o direttamente alla sede dell’Unione. La richiesta d’adesione presentata in una Federazione può essere ammessa da questa ultima solo nel caso in cui l’aderente sia domiciliato nella giurisdizione di questa Federazione.
b) L’ammontare della totale della quota annuale e la sua ripartizione fra la Federazione e i diversi livelli territoriali vengono fissati per ogni anno civile dall’Ufficio politico. La quota deve essere corrisposta in una unica soluzione entro 60 giorni.
L’Ufficio politico può fissare una quota ridotta per i membri della Federazione giovani.
Il pagamento in contanti è vietato.
Il pagamento per conto di terzi è vietato tranne per le “adesione di coppia” e i pagamenti per conto di conviventi, di ascendenti e discendenti.
c) Nelle condizioni previste dall’articolo 3 dello statuto, figurano sulle liste elettorali gli iscritti in regola con le quote al 31 dicembre e al 30 giugno precedente lo scrutinio.
d) Le domande di adesione ricevute dalle federazioni, dopo istruzione dall’Ufficio dipartimentale vengono trasmesse per validazione alla sede dell’Unione.
Articolo 2
Diritti degli iscritti .
Gli iscritti vengono consultati sulle investiture nelle condizioni previste negli articoli 11 e 20 dello statuto dell’Unione.
Partecipano ai dibattiti dell’Unione e possono proporre la creazione di un Movimento nelle condizioni previste al Titolo III del regolamento interno.
Articolo 3
Sanzioni contro gli iscritti
a) Le sanzioni applicabili sono la sospensione e l’esclusione. Vengono stabilite in esito di una procedura in contraddittorio, e in particolare della comunicazione del dossier all’interessato e della sua audizione, se lo richiede.
La decisione viene notificata all’interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
b) Il potere disciplinare viene esercitato dal comitato dipartimentale o dal Consiglio nazionale.
Il comitato dipartimentale istruisce, su rapporto del segretario dipartimentale, le richieste di sanzioni proposte dal presidente del comitato dipartimentale nei confronti dei membri della sua federazione. Il comitato dipartimentale può delegare l’istruzione delle richieste di sanzioni ad una commissione nominata a questo scopo. Nelle more della decisione, il comitato dipartimentale o la commissione possono decidere di sospendere l’interessato dalla sua qualità di aderente.
In assenza di decisione del comitato dipartimentale, il Segretario generale può investire il Consiglio nazionale allo scopo di comminare una sanzione nei confronti di un aderente.
Per i membri detentori di un mandato elettivo, esecutivo o parlamentare, il potere disciplinare viene esercitato dal Consiglio nazionale. L’Ufficio politico istruisce, su rapporto del Segretario generale, le richieste di sanzioni formulate dal Presidente dell’Unione. La proposta dell’Ufficio politico viene presentata al Consiglio nazionale dal Presidente dell’Unione. Nelle more della decisione riguardo alla sanzione, il Presidente dell’Unione può, sentito l'avviso dell’Ufficio politico, decidere di sospendere dalla sua qualità di aderente l’eletto contro il quale viene intentata una azione disciplinare.
c) Le sanzioni che possono essere comminate dal comitato dipartimentale o dal Consiglio nazionale sono suscettibili di appello davanti alla Commissione nazionale dei ricorsi. La richiesta d’appello deve essere indirizzata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al presidente della Commissione nazionale dei ricorsi nei 7 giorni pieni dalla notifica della decisione.
La Commissione nazionale dei ricorsi istruisce su rapporto di uno dei suoi membri la domanda di appello nei 7 giorni dalla sua ricezione. L’interessato può, se lo desidera, essere ascoltato dalla Commissione nazionale dei ricorsi.
La Commissione nazionale dei ricorsi decide in ultima istanza.
TITOLO II – I COMITATI
I Comitati vengono composti da membri di diritto e da membri eletti.
Sotto titolo I – I membri eletti dei comitati
Articolo 4:
Modalità di elezione dei membri eletti dai comitati.
a) La durata del mandato è di tre anni. Nessuno si può presentare ad un’elezione in qualità di membro eletto, se è già membro di diritto di un Comitato.
b) I membri vengono eletti con scrutinio segreto a suffragio universale diretto a scrutinio uninominale a turno unico dagli iscritti interessati in regola con le rispettive quote.
c) La data limite di deposito delle candidature deve essere fissata come minimo trenta giorni prima dell’elezione, allo scopo di lasciare ad ogni candidato il tempo necessario alla sua campagna.
d) Le elezioni dei comitati territoriali sono organizzate dal segretario dipartimentale.
e) Il presidente del comitato dipartimentale e il segretario dipartimentale devono assicurare ad ogni candidato la possibilità di farsi conoscere dagli iscritti nelle condizioni definite in una guida delle operazioni elettorali redatta dalla Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali e approvata dall’Ufficio politico.
Articolo 5
Modalità di elezione dei rappresentanti dei nuovi iscritti nei comitati
I nuovi iscritti vengono rappresentati nei comitati. Dei seggi supplementari sono loro riservati in una proporzione definita dall’Ufficio politico e a seconda delle condizioni definite dalla guida delle operazioni elettorali.
Articolo 6
Qualità di membro di diritto
La qualità di membro di diritto viene considerata acquisita il giorno dell’elezione o della nomina. La perdita di questa qualità viene constatata il 31 dicembre dell’anno che precede il rinnovamento delle istanze locali.
Sotto titolo II – Funzionamento dei comitati dIpartimentali
Il funzionamento dei comitati di circoscrizione viene gestito dal regolamento interno della Federazione.
Articolo 7 :
Composizione dell’ufficio del comitato dipartimentale e funzionamento.
Il presidente del comitato dipartimentale viene eletto dai membri del comitato, a scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno. La durata del suo mandato è di tre anni. Presiede l’ufficio.
L’ufficio del comitato dipartimentale è composto almeno da: il presidente del comitato dipartimentale, il segretario dipartimentale, i segretari dipartimentali aggiunti, il tesoriere, i ministri, i parlamentari, i presidenti dei consigli generali, i presidenti dei consigli regionali residenti nel dipartimento, il responsabile dipartimentale dei giovani e i delegati di circoscrizione. Altri membri possono essere integrati a questo ufficio su proposta del comitato dipartimentale.
Articolo 8
Riunione del comitato dipartimentale
a) Il comitato dipartimentale si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi. Il comitato dipartimentale può anche riunirsi su richiesta scritta, indirizzata al presidente del comitato dipartimentale, dai due terzi dei suoi membri. L’ordine del giorno della riunione deve figurare nella richiesta e non può essere modificato dal presidente del comitato dipartimentale o dal segretario dipartimentale. La riunione del comitato si deve svolgere al più tardi entro un mese dopo la data della richiesta indirizzata al presidente e statuire sull’ordine del giorno indicato nella richiesta.
b) Il presidente deve anche riunire un comitato dipartimentale nei tre mesi che seguono la nomina del Segretario dipartimentale, alla scopo di ratificare questa nomina.
c) Ogni anno e al più tardi entro i tre mesi della chiusura dell’esercizio, il segretario dipartimentale presenta al comitato dipartimentale un rapporto di attività che rileva lo stato:
- delle adesioni,
- delle finanze della federazione,
- della vita militante della federazione.
Il rapporto viene seguito da un dibattito. Dopo delibera del comitato dipartimentale, il segretario dipartimentale comunica il rapporto e le eventuali osservazioni che risultano dalla riunione del comitato dipartimentale nell’Ufficio politico.
Articolo 9 :
Regolamento dei conflitti nel comitato dipartimentale.
In caso di disaccordo tra il segretario dipartimentale e il presidente del comitato dipartimentale di natura tale ad impedire il buon funzionamento delle istanze dipartimentali, il Presidente dell’Unione, investito da una delle parti, dopo delibera dell’Ufficio politico, pone fine al conflitto e può convocare un comitato dipartimentale. Se necessario, il Presidente dell’Unione può rilevare o sospendere dalle loro funzioni le due parti in conflitto o una di loro.
Sotto titolo III – Altri comitati
Articolo 10
Comitati degli altri sezioni territoriali e delle sezioni specializzate.
a) Sezioni territoriali.
I comitati possono essere creati su base territoriale diversa dalla circoscrizione (arrondissements, cantoni, comuni, enti pubblici di cooperazione Intercomunale,…) La domanda di creazione deve essere presentata al comitato dipartimentale, che l’approva e organizza le modalità della sua elezione.
b) Sezioni specializzate
I comitati possono essere creati su una base socio-professionale. La domanda di creazione deve essere presentata all’Ufficio politico per il consenso.
Dopo approvazione dell’Ufficio politico, il Segretario generale dell’Unione organizza l’elezione del presidente della sezione. La durata del mandato è di tre anni.
Dopo la loro creazione, le sezioni propongono il loro regolamento interno all’Ufficio politico per approvazione.
L’adesione a una sezione socio-professionale non è preclusiva di un’adesione ad una federazione.
Articolo 11
I giovani dell’Unione
Una Federazione “Giovani popolari” assicura la diffusione dei principi e dei valori dell’Unione.Ha per oggetto di incentivare la partecipazione dei giovani fra i 16 e i 30 anni al dibattito pubblico, di integrare le loro istanze nel progetto dell’Unione e di incoraggiare il loro impegno nella vita politica francese.
La Federazione “Giovani popolari” si organizza secondo un regolamento interno particolare che sottomette all’approvazione dell’Ufficio politico dell’Unione.
La Federazione “Giovani popolari” elegge nel suo seno i rappresentanti al Consiglio nazionale.
Articolo 12
Il Presidente dell’Unione può, previo parere dell’Ufficio, decidere lo scioglimento di una sezione territoriale o di una sezione specializzata.
TITOLO III – I MOVIMENTI
Articolo 13
a) La dichiarazione di principio che un Movimento deve presentare al Congresso per essere riconosciuto in quanto tale deve essere depositata all’Ufficio politico al più tardi un mese prima della data prevista del Congresso. Sviluppa un’argomentazione politica che ha per oggetto di contribuire al dibattito all'internodell’Unione.
Questa dichiarazione deve essere firmata da almeno 10 parlamentari che rappresentano almeno 10 federazioni. Un parlamentare può sosteneresolo un Movimento. La dichiarazione di principio non può eccedere 10 pagine, annessi compresi, e deve indicare il nome del o dei rappresentanti del Movimento.
b) Sotto il controllo della Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali e dopo validazione della candidatura dei Movimenti, il Segretario generale assicura la diffusione delle dichiarazioni di principio all’insieme degli iscritti un mese prima della data prevista del Congresso.
c) L’Ufficio politico può decidere, sotto il controllo della Commissione d’organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali, di mettere a disposizione dei rappresentanti dei Movimenti candidati alcuni fondi che permettono la promozione dei loro orientamenti politici, ripartiti ugualmente per ognuno dei Movimenti candidati.
Articolo 14
a) Durante il Congresso, si procede al voto sulle dichiarazioni di principio dei Movimenti candidati. Gli iscritti vengono invitati ad esprimere il loro voto, nelle condizioni previste al Titolo V, per uno dei Movimenti candidati o per alcuni di loro.
b) Prima del voto, ogni Movimento presenta ai partecipanti al Congresso la sua dichiarazione di principio. L’Ufficio politico determina il tempo che viene assegnato nella stessa misura ad ogni Movimento candidato.
c) I risultati vengono proclamati il giorno stesso e il o i Movimenti candidati che hanno ottenuto più del 10 per cento dei voti espressi vengono immediatamente creati e riconosciuti come tali.
Articolo 15
a) I Movimenti non dispongono della personalità giuridica. Usufruiscono di mezzi, in particolar modo finanziari, all'interno dell’Unione.
Ogni movimento viene diretto dal rappresentante nominato nella dichiarazione di principio o, quando la dichiarazione di principio menziona più rappresentanti, dal mandatario che essi nominano.
b) I Movimenti dispongono liberamente dei mezzi messi a loro disposizione dall’Unione, in particolare:
- un locale nella sede dell’Unione e una segreteria;
- l’accesso alle sale di riunione nei locali della sede dell’Unione;
- l’utilizzazione dei mezzi di diffusione e di propaganda dell’Unione presso gli iscritti o alcuni di loro.
Le modalità di attribuzione di questi mezzi sono determinati dall’Ufficio politico, su proposta del Tesoriere dell’Unione.
D’altro canto, il rappresentante del Movimento dispone della libertà d’impegno finanziario nel limite della dotazione annuale attribuita al Movimento. A questo scopo, il Tesoriere dell’Unione comunica alla fine di ogni mese ai rappresentanti dei Movimenti lo stato delle spese del mese trascorso e il saldo della dotazione che è stata loro attribuita.
c) I Movimenti dispongono della possibilità di presentare una mozione politica durante ogni Consiglio nazionale. La mozione deve essere trasmessa all’Ufficio politico almeno 8 giorni prima dello svolgimento del Consiglio nazionale. L’Ufficio politico ne assicura la diffusione presso i membri del Consiglio nazionale.
A seguito della presentazione della mozione dal rappresentante del Movimento e del dibattito, i membri del Consiglio nazionale sono invitati a esprimere il loro voto, nelle condizioni previste per il voto al Consiglio nazionale. Per essere adottata, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti espressi.
Articolo 16
a) I Movimenti vengono rinnovati ogni 3 anni durante il Congresso seguendo la stessa procedura di quella prevista dall’articolo 13.
b) In assenza di richiesta di rinnovo del Movimento o nel caso in cui questa non ottenga il numero di voti richiesti durante il Congresso, il Movimento si trova immediatamente sciolto il giorno del Congresso stesso. Il saldo eventuale della dotazione attribuita al Movimento così dissolto viene riversato al budget generale.
c) In caso di mancanza grave ai principi dell’Unione, al suo statuto o al presente regolamento interno, l’Ufficio politico, su richiesta del Presidente, può sospendere un Movimento, senza pregiudizio delle sanzioni che potrebbero essere applicate agli iscritti coinvolti. La decisione di sospensione deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio politico, in seguito a una procedura contraddittoria, e in particolare della comunicazione del dossier al rappresentante del Movimento coinvolto e della sua audizione.
La decisione viene notificata dal Presidente dell’Unione al rappresentante o al mandatario del Movimento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La decisione di sospensione è suscettibile di appello davanti alla Commissione nazionale dei ricorsi. La domanda d’appello deve essere indirizzata dal rappresentante del Movimento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al presidente della Commissione nazionale dei ricorsi nei 7 giorni pieni dalla notifica della decisione.
La Commissione nazionale dei ricorsi istruisce su rapporto di uno dei suoi membri la domanda d’appello nei 7 giorni dalla sua ricezione. Il rappresentante del Movimento o il suo mandatario può, se lo desidera, essere ascoltato dalla Commissione nazionale dei ricorsi.
La Commissione nazionale dei ricorsi statuisce in ultima istanza.
Durante tutto il tempo della sospensione, l’utilizzo dal Movimento della dotazione che gli viene attribuita viene sospesa, e il Movimento non può più presentare una mozione pubblica. Ciò nonostante, conserve la possibilità di richiedere il suo rinnovo nelle condizioni indicate nel precedente punto a).
d) In caso di mancanza di particolare gravità o di ripetute mancanze ai principi dell’Unione, al suo statuto o al presente regolamento interno, l’Ufficio politico, su richiesta del Presidente, può, con maggioranza assoluta dei suoi membri, proporre al Consiglio nazionale di pronunciare lo scioglimento del Movimento senza pregiudizio delle sanzioni che potrebbero essere applicate agli iscritti coinvolti. La decisione del Ufficio politico può essere accompagnata da una decisione di sospensione secondo le modalità esposte nel precedente punto c).
La decisione di scioglimento del Movimento deve essere presa con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio nazionale, che statuisce in prima e ultima istanza, a seguito di una procedura in contraddittorio e in particolare della comunicazione del dossier al rappresentante del Movimento o eventualmente al suo mandatario e della sua audizione.
La decisione viene notificata dal Presidente dell’Unione al rappresentante del Movimento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
TITOLO IV – IL CONGRESSO
Articolo 17
a) Possono partecipare al voto gli iscritti presenti al Congresso. Tuttavia in ogni dipartimento un seggio elettorale permetterà agli iscritti che non possono recarsi al Congresso di partecipare al voto.
La Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali determina le condizioni nelle quali viene organizzato il voto degli iscritti che non possono recarsi al Congresso.
Il seggio elettorale dipartimentale è costituito dai rappresentanti del Presidente del comitato dipartimentale, del Segretario dipartimentale e, eventualmente, dei candidati all’elezione della squadra dirigente. Durante il voto sui Movimenti, i rappresentanti dei Movimenti candidati possono anche nominare un rappresentante per seggio elettorale.
b) Le votazioni al Congresso si svolgono a scrutinio segreto.
c) Per il calcolo della maggioranza, vengono considerati presenti gli iscritti che partecipano al Congresso tramite mezzi di videoconferenza o mezzi di telecomunicazione che permettano la loro identificazione, in particolare il voto elettronico. La Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali organizza il voto di questi iscritti al Congresso.
d) Lo spoglio dei voti si svolge dalla chiusura del voto. La Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali raccoglie l’insieme dei risultati trasmessi dalle federazioni così come quello dei francesi all’estero e proclama i risultati.
e) Per gli iscritti della Federazione dei francesi residenti fuori dalla Francia, le schede di voto vengono ricevute al Centro nazionale al più tardi il giorno precedente il voto nazionale e secondo le modalità definite dalla Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali. Nel caso in cui ci sia un secondo turno, questa Commissione ne fisserà le modalità di voto. Il voto per corrispondenza non è autorizzato, eccetto per i francesi dell’estero e per i dipartimenti d’oltre mare e i territori d’oltre mare. Alcune modalità particolare per il secondo turno potranno essere stabilite anche per i dipartimenti d’oltre mare e i territori d’oltre mare. Verranno fissate dalla commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali se diventasse necessario.
Articolo 18
Qualsiasi aderente può farsi rappresentare da qualsiasi altro aderente debitamente incaricato. Un aderente può ricevere al massimo una procura di un altro aderente. Il mandato, conforme al modello stabilito dalla Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali, indica i cognomi, nomi usuali e domicilio del firmatario, e viene dato per un solo Congresso.
TITOLO V – IL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo 19
Il mandato dei rappresentanti delle persone morali, associati, delle federazioni particolari e delle federazioni dipartimentali è di tre anni.
Il numero dei delegati delle federazioni dipartimentali è almeno pari al numero dei membri di diritto del Consiglio nazionale menzionati nei comma 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 19 dello statuto dell’Unione. Il numero di delegati per federazione dipartimentali viene fissato proporzionalmente al numero di iscritti di ogni federazione. Ogni federazione viene rappresentata da un numero minimo di delegati al Consiglio nazionale determinato dall’Ufficio politico.
L’Ufficio politico stabilisce ogni tre mesi il numero di delegati attribuito alle persone morali associate.
Articolo 20
L’Ufficio politico stabilisce la data, il luogo e l’ordine del giorno del Consiglio nazionale.
Fissa la data limite di deposito delle mozioni politiche di cui all’articolo 17 dello statuto e determina le condizioni nelle quali vengono discusse durante il Consiglio nazionale.
Articolo 21
Le decisioni del Consiglio nazionale vengono prese a maggioranza semplice.
Tuttavia, in materia disciplinare, le decisioni del Consiglio nazionale vengono prese a maggioranza dei due terzi.
Il Consiglio nazionale può validamente riunirsi solo se la metà dei suoi membri sono presenti.
TITOLO VI – L'UFFICIO POLITICO
Articolo 22
Il mandato dei membri dell’Ufficio politico è di tre anni.
Oltre che dai membri di diritto, menzionati nell’articolo 23 dello statuto, l’Ufficio politico è composto dai membri nominati nelle condizioni seguenti:
a) Per i membri nominati dai movimenti dell’Unione:
Il rappresentante o il mandatario di ogni Movimento nomina i suoi delegati.
Solo i parlamentari che abbiano sottoscritto la dichiarazione di principio che ha ottenuto più di 10 per cento dei voti espressi durante il Congresso possono essere nominati a titolo di parlamentari di cui al 4° alinea dell’articolo 23 dello statuto.
b) Per i membri eletti dal Consiglio nazionale:
I membri eletti dall’Ufficio politico vengono eletti con elezione di lista a doppio turno, con deposito di liste che comportino 30 candidati, senza aggiunte né soppressione di nomi e senza modifica dell’ordine di presentazione.
Al primo turno di scrutinio, viene attribuito alla lista che ha raccolto la maggioranza assoluta dei voti espressi 15 seggi. Fatta questa attribuzione, gli altri seggi vengono ripartiti fra tutte le liste secondo la rappresentanza proporzionale seguendo la regola della media più alta.
Se nessuna lista ha raccolto la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno, si procede a un secondo turno. Viene attribuito alla lista che ha ottenuto più voti 15 seggi. Fatta questa attribuzione, gli altri seggi vengono ripartiti fra tutte le liste seguendo la rappresentazione proporzionale seguendo la regola della media più alta.
Le liste che non hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi non vengono ammesse alla ripartizione dei seggi. I seggi vengono attribuiti ai candidati nell’ordine di presentazione su ogni lista.
Nessuno può essere candidato su più liste.
In ogni lista, il numero di candidati di ogni sesso deve essere uguale.
Possono presentarsi al secondo turno soltanto le liste che hanno ottenuto al primo turno un numero di voti pari almeno al 10 per cento del totale dei voti espressi. Queste liste possono essere modificate nella loro composizione per accogliere i candidati che iscritti al primo turno su altre liste a condizione che queste ultime non si presentino al secondo turno e che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 10 per cento dei voti espressi. Nel caso in cui la composizione di una lista venisse modificata, l’ordine di presentazione dei candidati potrebbe essere anch’esso modificato.
Articolo 23
L’Ufficio politico è presieduto dal Presidente dell’Unione. Il segretario generale dell’Unione nomina il suo segretariato.
L’Ufficio politico può delegare il Tesoriere nazionale per impegnare, a nome del partito, qualsiasi negoziazione finanziaria a favore dell’Unione dei suoi candidati, in particolare per ciò che riguarda le cauzioni dei prestiti o le linee di credito necessarie a finanziare le elezioni locali o nazionali.
Articolo 24
L’Ufficio politico può riunirsi in seguito a domanda scritta, indirizzata al Presidente dell’Unione, da parte di un quarto dei membri del Consiglio nazionale. L’ordine del giorno della riunione deve figurare nella richiesta e non può essere modificato dal Presidente dell’Unione. La riunione dell’Ufficio politico deve svolgersi al più tardi entro un mese dalla data della richiesta indirizzata al Presidente e statuire sull’ordine del giorno indicato nella richiesta.
TITOLO VII - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Il gruppo dirigente dell’Unione è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente delegato e dal Segretario generale.
Articolo 25
a) L’elezione del gruppo dirigente dirigente dell’Unione si svolge ogni 3 anni. Viene effettuata sulla base delle disposizioni dell’articolo 26 dello statuto. L’organizzazione di questa elezione viene posta sotto il controllo della Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali, che riceve le candidature e le valida.
b) L’Ufficio politico, sotto il controllo della Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali, assicura la diffusione delle liste e dei giuramenti dei candidati all’insieme degli iscritti un mese prima della data prevista del Congresso.
L’Ufficio politico può decidere, sotto il controllo della Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali, di mettere a disposizione dei candidati i budget della campagna elettorale, ripartiti nella stessa maniera per ogni candidato.
c) La lista del presidente viene eletta con scrutinio maggioritario a doppio turno, senza possibilità di “panachage”. Per essere eletta al primo turno, una lista deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di secondo turno, possono rimanere in lizza soltanto le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Prima di ogni turno di scrutinio, ogni candidato può esprimersi. L’Ufficio politico determina il tempo attribuito in modo equo tra ogni candidato. La Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali garantisce il rispetto dell’attribuzione determinata dall’Ufficio politico.
Il risultato del voto viene proclamato durante il congresso
Articolo 26
a) Le candidature devono essere trasmesse all’Ufficio politico due mesi prima della data prevista per il Congresso e indirizzate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali.
La dichiarazione di candidatura deve essere accompagnata dal giuramento del candidato, che non deve eccedere 5 pagine, e dei nomi del Vice-presidente delegato e del Segretario Generale. Nessuno può essere presente su più di una lista costituita in questo modo.
b) Il giorno del deposito della sua candidatura, il candidato deve poter presentare le firme di sostegno alla sua candidatura di almeno il 3 per cento degli iscritti in regola con le loro quote alla data fissata dalla Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali, ripartiti su almeno 10 Federazioni diverse. Nessun aderente può dare la sua firma a più di un candidato.
Il numero minimo di iscritti richiesti per sostenere una candidatura viene annunciato dalla Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali almeno 4 mesi prima della data scelta per il Congresso.
c) La Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali verifica la validità delle candidature con riguardo a questi criteri e trasmette all’Ufficio politico la lista delle candidature convalidate al più tardi 45 giorni prima della data prevista per il Congresso.
Articolo 27
In caso di vacanza della presidenza dell’Unione, la Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali organizza entro 6 mesi l’elezione di un nuovo gruppo dirigente secondo le modalità previste nell’articolo 25.
La Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali in carica è costituita dai membri nominati durante l’ultima elezione. Tuttavia, se il numero è inferiore a sette, l’Ufficio politico dovrà convocare immediatamente un Consiglio nazionale allo scopo di nominare una nuova Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali.
Articolo 28
In caso di contestazione, la Commissione nazionale dei ricorsi decide in ultima istanza. Ascolta le diverse parti così come il rappresentante della Commissione di organizzazione e di controllo delle operazioni elettorali, che può recarsi sul posto e riferisce sui fatti contestati.
TITOLO VIII – MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEGLI ISCRITTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE INVESTITURE O IL SOSTEGNO AI CANDIDATI
Articolo 29
In applicazione degli articoli 4 e 25 dello statuto e sotto riserva delle disposizioni previste negli articoli 11 e 14, la Commissione nazionale d’investitura organizza la consultazione degli iscritti per l’attribuzione delle investiture.
Articolo 30
La commissione nazionale d’investitura investe sistematicamente i Comitati dipartimentali interessati dall’elezione considerata, di una o eventualmente più candidature.
In caso di pluralità di candidature, i Comitati dipartimentali deliberano a maggioranza semplice.
I Comitati dipartimentali possono decidere di consultare l’assemblea generale di una circoscrizione. La Commissione nazionale d’investitura ha anche la possibilità di consultare direttamente l’assemblea generale di una circoscrizione o di un comune.
La Commissione nazionale di investitura prende in seguito una decisione che trasmette al Consiglio nazionale che statuisce definitivamente sulle candidature dell’Unione.
PARTITO SOCIALDEMOCRATICO TEDESCO
|
STATUTO
Preambolo
La SPD è un Partito popolare democratico. Riunisce persone di diverso orientamento credo e pensiero, che si riconoscono nei valori di pace, libertà, giustizia e solidarietà, parità sociale tra uomo e donna e tutela dell’ambiente. La SPD si colloca all’interno dell’Internazionale socialista e del Partito socialdemocratico europeo.
Articolo 1
Nome, Sede, Territorio
1. Il partito ha il nome di Partito socialdemocratico tedesco (SPD).
2. Il territorio in cui opera è il territorio della Repubblica federale tedesca.
3. Sede del partito è Berlino.
Articolo 2
Iscrizione, età minima
Appartiene al Partito socialdemocratico tedesco chiunque ne abbia acquisito l’iscrizione. Può essere ammesso all’iscrizione chiunque si riconosca nei principi del partito ed abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
Articolo 3
Ammissione
1. Circa l’ammissione in qualità di iscritto decide il direttivo della competente federazione locale. Circa l’ammissione di nuovi membri, il direttivo dell’organo locale deve decidere entro il termine di un mese. Qualora il direttivo dell’organo locale non respinga la richiesta di ammissione entro il termine di un mese, la richiesta si ritiene accolta.
2. Nel caso in cui una richiesta di ammissione venga respinta, il/la richiedente può interporre ricorso presso il direttivo della sezione entro il termine di un mese.
Contro la relativa decisione è ammesso ricorso al direttivo della federazione provinciale. La decisione del direttivo della federazione provinciale è definitiva.
3. Nel caso in cui non venga contestata l’ammissione entro un anno, diventa definitiva.
4. Ogni iscritto ha diritto ad presentare ricorso attraverso il direttivo della propria federazione locale. Il ricorso deve essere motivato.
La decisione circa il ricorso compete al direttivo della sezione.
Contro la relativa decisione è ammesso il ricorso al direttivo della federazione provinciale.
5. Ogni iscritto al partito fa parte in linea di principio alla federazione locale del suo luogo di residenza. Qualora un iscritto o un aspirante iscritto desideri far parte di una federazione diversa, dovrà comunicarlo al competente direttivo della sezione a cui desidera iscriversi. La richiesta dovrà essere accolta, se l’iscritto presenta motivazioni controllabili e a meno che non sussistano interessi di partito superiori che lo impediscano. Qualora la deroga al principio della residenza riguardi due sezioni, dovranno entrambe rilasciare una autorizzazione. Per il rilascio dell’ autorizzazione si applica il comma 1, frase 3, tenendo conto del fatto che la richiesta si considera accolta, trascorsi due mesi. Le autorizzazioni alla deroga sono revocabili. Non sono ammesse iscrizioni doppie.
6. La posizione degli iscritti ed aspiranti iscritti con attività prevalente all’estero nonché la costituzione di federazioni all’estero vengono disciplinati dal Direttivo del Partito tramite regolamenti specifici.
Articolo 4
Termine dell’Iscrizione
1. L’iscrizione al partito termina per decesso, recesso o espulsione.
2. Il recesso deve essere dichiarato per iscritto. La restituzione della tessera costituisce dichiarazione di recesso.
3. Con il termine dell’iscrizione l’ex iscritto al partito perde ogni diritto acquisito attraverso la sua iscrizione nei confronti del Partito stesso, nei confronti del direttivo del partito, nei confronti della Commissione di controllo o nei confronti di singoli iscritti al partito. Non gli è ulteriormente consentita la partecipazione a organi di partito e gruppi di lavoro.
Articolo 5
Diritti e doveri derivanti dall’iscrizione al partito
1. Ogni iscritto ha il diritto di partecipare, nell’ambito dello statuto, alla formazione della volontà politica, alle elezioni e votazioni, e il dovere di sostenere le finalità del Partito socialdemocratico. Ha diritto di mozione e di voto nell’assemblea degli iscritti della federazione locale. L’assemblea degli iscritti deve aver luogo regolarmente ed almeno semestralmente.
2. Agli iscritti di lunga data viene attribuito un particolare riconoscimento. Il Direttivo del partito può emanare specifici regolamenti allo scopo di confermare le iscrizioni di lunga data e per l’attribuzione del relativo riconoscimento.
3. Nell’acquisizione, nella elaborazione e nello sfruttamento di dati personali per l’attività del partito viene garantita la tutela dei dati in conformità sia alle disposizioni di legge sia alle direttive ed agli accordi interni del Partito. L’elaborazione e lo sfruttamento dei dati personali possono essere effettuati esclusivamente da collaboratori e collaboratrici ufficiali del partito, da dirigenti, da responsabili finanziari ed eventualmente da incaricati degli iscritti dei relativi organi locali. I dettagli in materia verranno regolamentati da apposita direttiva sulla tutela dei dati, da emanarsi a cura del Segretario generale.
4. Le sedute degli organi della SPD possono essere pubbliche.
5. Ogni iscritto deve corrispondere un contributo conformemente allo statuto. I dettagli in materia sono disciplinati dal regolamento finanziario.
Articolo 6
Incompatibilità
1. E’ incompatibile con l’ iscrizione alla SPD:
a) la concomitante iscrizione ad un altro partito politico o associazione di elettori concorrente,
b) l’attività, la candidatura o la firma per un altro partito politico o associazione di elettori concorrente,
c) la candidatura in contrapposizione alla nomina già decisa dal competente organo di partito per una carica o un mandato pubblico.
2. Lo stesso vale per associazioni che operano in contrapposizione alla SPD. L’accertamento della incompatibilità è di competenza del Direttivo del partito in accordo con il Consiglio del partito.
La dichiarazione di incompatibilità può essere revocata.
Il suddetto accertamento di incompatibilità è vincolante anche per le Commissioni di garanzia.
3. Il procedimento si orienta secondo l’articolo 20 del regolamento di garanzia (SchO).
Articolo 7
Riammissione
1. La richiesta di riammissione di una persona esclusa dal partito deve essere presentata al direttivo provinciale competente per il suo luogo di residenza.
Prima della decisione deve essere ascoltato l’organo di partito che ha richiesto l’esclusione.
Contro tale decisione possono ricorrere sia il o la richiedente che l’organo di partito che ha richiesto l’esclusione, entro il termine di sei settimane. Il termine inizia a decorrere dalla comunicazione della decisione.
2. Nel caso in cui venga accertata una causa ostativa all’iscrizione con conseguente decreto di esclusione e la persona esclusa esca dal partito prima dell’entrata in vigore della decisione, si applica il comma 1.
Articolo 8
Struttura del Partito
1. La SPD si suddivide in circoli territoriali, sezioni e federazioni. Nell’ambito di tali strutture si realizza l’orientamento politico del Partito a partire dalla base. Gli statuti delle federazioni possono prevedere denominazioni diverse.
2. L’organizzazione fondamentale del partito è la federazione, le cui competenze politiche ed economiche vengono definite dal Direttivo del partito. Analogamente i direttivi delle federazioni definiscono quelle delle sezioni ed i direttivi delle sezioni quelle dei circoli territoriali. Prima di eventuali nuove definizioni di competenze deve essere data all’organo competente la facoltà di esprimere parere. Il direttivo competente stabilisce l’immediata ridefinizione delle competenze dell’organizzazione di partito interessata.
3. Nelle regioni con più di una federazione possono essere istituite, qualora ne ricorra l’opportunità politica, delle associazioni regionali, a condizione che tutte le federazioni della regione siano favorevoli. La costituzione di una associazione regionale non modifica l’essenza della federazione quale struttura fondamentale dell’organizzazione.
Tali associazioni regionali hanno il dovere di adempiere ai compiti di politica regionale ed a quelli loro affidati da tutte le federazioni. Le federazioni hanno l’obbligo di fornire all’Associazione Regionale tutti i mezzi finanziari, organizzativi e di personale, necessari all’adempimento dei compiti propri e di quelli ad essa affidati.
4. Qualora l’istituzione di una associazione regionale non si realizzi in conformità al comma 3, il Direttivo del partito ha la facoltà di disciplinare l’istituzione di associazioni regionali mediante direttive.
5. Nelle regioni con una federazione (federazione regionale) possono essere istituite, attraverso lo statuto della federazione, associazioni regionali di varie sezioni.
A tali associazioni regionali può essere conferito, attraverso lo statuto della federazione, il compito di eleggere i delegati all’Assemblea del partito e dei membri del Consiglio del partito; esse possono inoltre ottenere il diritto di presentare mozioni all’Assemblea del partito.
6. I circoli territoriali possono istituire spontaneamente associazioni comunali, intercomunali o cittadine, conferendo alle stesse compiti di politica comunale o compiti organizzativi. Queste avranno diritto di mozione a tutti i livelli organizzativi del partito . Gli statuti delle federazioni potranno stabilire che l’istituzione di tali associazioni sia obbligatoria. I circoli territoriali hanno l’obbligo di fornire alle associazioni i mezzi finanziari, organizzativi e di personale, necessari all’adempimento dei compiti ad esse affidati.
Nel caso di istituzione spontanea di una associazione, dovrà essere stabilita ai sensi dello statuto la decadenza di una sezione.
7. I circoli territoriali possono istituire sezioni provinciali ovvero sezioni locali. I diritti di partecipazione degli iscritti nel circolo Territoriale ed i corrispondenti doveri previsti dallo statuto rimangono invariati.
Articolo 9
Compiti e autonomia costitutiva delle strutture territoriali del partito
1. Le strutture territoriali del Partito assicurano la partecipazione dei loro iscritti all’orientamento politico. Esse garantiscono ai propri iscritti l’accesso alle informazioni politiche ed alle misure di qualificazione.
2. Le strutture territoriali del partito e le relative associazioni regionali disciplinano la propria attività attraverso Statuti propri, qualora lo statuto della struttura di partito sovraordinata non preveda disposizioni in merito. Gli statuti delle strutture territoriali del partito non possono contraddire a quanto disposto negli statuti sovraordinati.
Articolo 10
Gruppi di lavoro e gruppi progetto
1. Per compiti particolari possono essere costituiti, su delibera del Direttivo del partito, gruppi di lavoro all’interno del Partito. L’attività dei gruppi di lavoro si realizza in conformità ai principi specificamente determinati dal Direttivo del partito. Tali gruppi di lavoro hanno diritto di mozione e di intervento nell’assemblea del partito nei rispettivi livelli. E’ consentita la collaborazione di persone non iscritte al partito.
2. I direttivi del partito possono istituire gruppi progetto e forum, all’interno dei quali possono collaborare anche non-iscritti. I membri dei gruppi progetto e dei forum hanno diritto di mozione e di intervento nell’assemblea del partito nei rispettivi livelli.
3. Gli statuti delle strutture territoriali del partito possono prevedere che i gruppi di lavoro, i gruppi progetto ed i forum possano nominare delegati alle assemblee del partito con diritto di voto. Il numero dei delegati non eletti dalle associazioni territoriali (dirigenti iscritti con diritto di voto, delegati di gruppi di lavoro, di gruppi progetto e di forum) non potrà tuttavia superare complessivamente un quinto del numero totale previsto dallo statuto per gli iscritti dell’assemblea con diritto di voto.
Articolo 10a
Apertura ad iscritti esterni
1. Tutti coloro che condividono i principi fondamentali della SPD possono, pur senza diventare iscritti della SPD, acquisire lo status di iscritti esterni. Gli iscritti esterni possono partecipare a tutte le assemblee degli iscritti del partito.
In tali sedi essi hanno diritto di parola, di mozione e di proposta individuale. Il diritto di partecipazione ad elezioni e votazioni, nonché il diritto a diventare membri di organi elettivi è tuttavia limitato, per gli iscritti esterni, ai gruppi progetto. Per i gruppi di lavoro tale diritto può essere previsto nelle specifiche direttive.
2. La richiesta di iscrizione esterna deve essere presentata per iscritto ed è sottoposta all’approvazione della Commissione di garanzia del Partito. Gli iscritti esterni corrisponderanno un contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, frase 1 del regolamento rinanziario. L’iscrizione esterna è valida per un anno e può essere prolungata al massimo per un ulteriore anno. Gli articoli da 3 a 7 dello statuto trovano corrispondente applicazione.
3. I giovani possono acquisire i pieni diritti di iscritto nel Gruppo di lavoro dei giovani socialisti e delle giovani socialiste. L’iscrizione esterna dei giovani socialisti e delle giovani socialiste è gratuita ed è valida cinque anni. Può essere prolungata al massimo per ulteriori due anni.
Le rappresentanti ed i rappresentanti del Gruppo di lavoro dei giovani socialisti e delle giovani socialiste negli organi del partito debbono essere iscritti al partito.
4. Il Direttivo del partito emana le direttive per l’apertura del partito a non-iscritti e ad iscritti esterni.
5. La collaborazione di non-iscritti viene espressamente auspicata.
Articolo 11
Titolari di funzioni e di mandati. Quote di rappresentanza
1. Ai sensi del presente statuto è titolare di funzione colui o colei che viene eletto/a dalla struttura di partito competente a svolgere una determinata funzione del partito, dei suoi gruppi di lavoro e gruppi progetto, ovvero che è stato/a nominato/a per un mandato o per una carica ufficiale. Ai sensi del presente statuto è titolare di mandato, colui o colei che, in qualità di iscritto al partito, riveste un mandato o una carica ufficiale.
2. Ai sensi del presente statuto e del regolamento elettorale, gli uomini e le donne debbono avere ciascuno una rappresentanza pari almeno al 40%. Tale obbligo si riferisce all’organo che procede ad elezioni o alla nomina di delegati. Le quote di rappresentanza si riferiscono in particolare ad organi costituiti da più persone, quali direttivi, direttivi amministrativi, organi e delegazioni istituiti dai direttivi.
3. Un o una titolare di funzione decade dalla propria funzione per i seguenti motivi:
a) nuova elezione secondo turni stabiliti, esaurimento della funzione o termine del periodo di carica ai sensi dello Statuto,
b) dimissioni,
c) accertamento di incapacità a rivestire una determinata funzione,
d) revoca della nomina per gravi motivi (art. 9 del regolamento elettorale),
e) perdita dell’iscrizione (art. 4),
f) assunzione di altra funzione incompatibile per statuto con quella attuale,
g) perdita del ruolo svolto in un organo del partito, dal quale la funzione stessa dipende.
4. Qualora di un direttivo non facciano parte almeno tre membri eletti, il direttivo deve annunciare all’organo immediatamente superiore nuove elezioni. Tale organo può assumere i diritti del Direttivo non operativo, ovvero disporre un commissariamento, trasferendo a terzi i diritti stessi.
5. Ha la facoltà di rappresentare il partito solamente chi ne ha ricevuto dall’organizzazione del partito specifico incarico.
Articolo 12
Liste di candidati /-e
1. Le liste dei candidati e delle candidate per le rappresentanze comunali e per la carica ad elezione diretta del sindaco (Bürgermeisters) vengono predisposte dai circoli territoriali. Nel caso in cui in un comune esistano più circoli territoriali, le liste dei candidati e delle candidate verranno predisposte da delegati dei circoli territoriali facenti parte del comune stesso.
2. Le liste dei candidati e delle candidate per i consigli provinciali o per la carica ad elezione diretta di consigliere regionale o per quella del sindaco (Oberbürgermeisters) vengono predisposte da delegati dei circoli territoriali facenti parte dell’organo territoriale. Su tale materia le federazioni e le federazioni regionali possono inserire nei loro statuti disposizioni diverse da quanto sopra.
3. Le proposte di candidati e candidate per il Bundestag e per le assemblee regionali vengono decise dalle strutture organizzative competenti per territorio, in accordo con il direttivo della federazione ovvero del Partito.
4. Salvo contraria disposizione della Legge elettorale o degli statuti, i direttivi competenti possono deliberare che liste di candidati e candidate per le rappresentanze comunali, per una carica ad elezione diretta o per il Parlamento vengano predisposte da assemblee plenarie.
5. Le proposte di elezioni regionali per le candidature alle elezioni politiche nazionali vengono predisposte dalle federazioni della regione o dall’associazione regionale, in accordo con il Direttivo del partito.
6. La votazione sulle proposte elettorali per cariche e mandati pubblici si svolge a scrutinio segreto. I dettagli nel merito sono disciplinati dal regolamento elettorale.
7. I singoli direttivi competenti possono, salvo contraria disposizione della Legge elettorale o degli statuti, emanare direttive sul procedimento di predisposizione delle liste dei candidati e delle candidate, ad es. sui termini, sulla nomina dei delegati o sull’applicazione del principio dell’assemblea plenaria. Nel caso in cui, tra le varie strutture territoriali interessate, non si raggiunga un accordo circa il procedimento di predisposizione delle liste dei candidati e delle candidate, la decisione spetta al direttivo immediatamente sovraordinato, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge elettorale e dagli statuti.
Articolo 13
Delibera degli iscritti
1. Una delibera degli iscritti può modificare o sospendere la delibera di un organo, oppure emanare una tale delibera in luogo di un organo. Il candidato o la candidata alla carica di Cancelliere della SPD può essere determinato/a mediante delibera degli iscritti.
2. Possono costituire oggetto di una delibera degli iscritti solamente quelle decisioni che non siano riservate, in base alla Legge sui partiti o in base ad altra legge, esclusivamente ad un organo specifico. Non possono costituire oggetto di delibera degli iscritti:
a) questioni concernenti il regolamento sul contributo al partito, anche quando non siano riservate, in base al regolamento finanziario del partito in base ai singoli statuti, espressamente ed esclusivamente ad un organo specifico,
b) i piani economici del partito e delle sue strutture territoriali,
c) le modifiche dello statuto dell’organizzazione, del regolamento elettorale, finanziario e di garanzia, nonché dei singoli statuti o regolamenti delle strutture territoriali.
3. Una delibera degli iscritti si realizza in base ad una richiesta degli iscritti. Tale richiesta deve contenere una proposta di delibera concreta debitamente motivata. Alla richiesta viene dato seguito se, entro un termine di tre mesi, essa viene sostenuta dal 10 per cento degli iscritti.
4. Una delibera degli iscritti si realizza se
a) viene votata dall’Assemblea del partito a maggioranza semplice, oppure
b) dal Direttivo del partito con la maggioranza di due terzi
c) oppure se la richiedono almeno i due quinti dei direttivi di federazione.
Tali decisioni o richieste debbono contenere una proposta di delibera concreta debitamente motivata.
5. Nei casi in cui viene presentata una richiesta di delibera degli iscritti e nel caso di cui al comma 4 c), il Direttivo del partito può sottoporre a votazione una sua proposta.
6. Attraverso la delibera degli iscritti viene emanata una decisione vincolante nei confronti dell’organo, a cui è diretta la delibera degli iscritti stessa. La delibera è efficace se è approvata dalla maggioranza dei votanti, che comunque devono corrispondere almeno ad 1/3 degli iscritti del partito con diritto di voto. Entro due anni dalla delibera degli iscritti l’assemblea del partito può, con una maggioranza dei 2/3, emanare una delibera diversa, successivamente è sufficiente la maggioranza semplice.
7. Il Direttivo del partito emana una direttiva sulla procedura di esecuzione della richiesta e della delibera.
Articolo 14
Procedimento della delibera degli iscritti
1. Il Direttivo del partito stabilisce la data e l’orario della votazione. La votazione deve avvenire entro tre mesi.
2. Il termine e l’oggetto debbono essere pubblicati al più tardi due settimane prima della data della votazione.
3. La votazione viene effettuata all’interno dei circoli territoriali in forma diretta e segreta.
Ogni iscritto ha un voto. Vengono utilizzate delle schede uniformi che rappresentano l’oggetto della votazione in modo tale che sia possibile rispondere con un „sì“ o con un „no“.
4. Il Direttivo del partito è responsabile della tempestiva pubblicazione nonché dell’approntamento delle schede e della loro distribuzione alle Federazioni.
Le Federazioni inoltrano le schede ai direttivi delle sezioni.
5. I direttivi delle sezioni sono responsabili dell’esecuzione della votazione. In particolare debbono rendere noti agli iscritti nella maniera più adeguata l’orario della votazione, il luogo in cui si tiene la votazione e l’oggetto della votazione, assumere le precauzioni idonee per la votazione segreta, decidere sulla validità dei voti espressi, verbalizzare il procedimento di votazione ed inoltrare immediatamente alle federazioni il risultato unitamente alle schede e ai verbali della votazione.
6. Le federazioni comunicano il risultato della votazione complessivo al Direttivo del partito. Le schede ed i verbali della votazione debbono essere conservati presso le federazioni per la durata di un anno.
7. Il Direttivo del partito riassume i risultati della votazione delle federazioni e pubblica il risultato complessivo della votazione.
8. In caso di determinazione del candidato o della candidata alla carica di Cancelliere tramite delibera degli iscritti, viene eletto chi ha ottenuto più della metà dei voti validi espressi. Qualora nessun candidato e nessuna candidata abbia raggiunto questa maggioranza, viene effettuato un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi. Tra i candidati del ballottaggio viene poi eletto chi ha fatto convergere su di sé il maggior numero di voti.
Articolo 15
Assemblea del partito. Composizione
1. L’Assemblea del partito è l’organo supremo del partito. Essa si compone:
1. – di 400 delegati eletti dalle assemblee delle federazioni. La ripartizione dei mandati avviene in proporzione al numero degli iscritti. La base per il calcolo delle quote proporzionali è il numero convalidato degli iscritti dell’ultimo anno solare prima della convocazione dell’Assemblea del partito.
– tuttavia, fino alla Assemblea ordinaria del Partito 2009, è composta da 480 delegati eletti dalle Assemblee delle federazioni del partito.
Di questi 480 Delegati, 160 vengono nominati in proporzione ai secondi voti (voti alle liste di partito) espressi nelle ultime elezioni politiche nell’ambito delle singole federazioni del Partito socialdemocratico tedesco, 320 secondo il sopra descritto rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
Gli statuti delle federazioni possono stabilire che l’elezione dei delegati che competono alla federazione venga effettuata nelle assemblee di sezione; in tal caso deve essere accertato che uomini e donne abbiano nella delegazione di ognuna delle federazioni una rappresentanza di almeno il 40 % dei membri del Direttivo del partito.
2. Partecipano all’Assemblea del partito con voto consultivo:
1. i membri della Commissione di controllo e della Commissione federale di garanzia;
2. i membri del Consiglio del partito;
3. un decimo dei membri del Gruppo parlamentare al Bundestag;
4. un decimo dei membri del Gruppo dei Parlamentari della SPD al Parlamento Europeo;
Articolo 16
Assemblea del partito, costituzione, verbalizzazione
1. L’Assemblea del partito verifica la legittimazione dei e delle partecipanti, elegge la Direzione e stabilisce il regolamento. L’Assemblea del partito è in numero legale quando sia presente un numero superiore alla metà degli aventi diritto al voto. La mancanza del numero legale viene accertata solamente dietro mozione. Fin quando non viene accertata la mancanza del numero legale, l’Assemblea del partito si considera regolarmente costituita.
2. Sui lavori dell’Assemblea del partito viene redatto un protocollo verbale. Il verbale deve essere pubblicato dal Direttivo del partito e inviato su richiesta ai Delegati. Le deliberazioni devono essere certificate da due membri della Presidenza dell’Assemblea del partito.
Articolo 17
Assemblea Ordinaria del Partito,periodicità, luogo
Ogni due anni si tiene una Assemblea del partito, che deve essere convocata dal Direttivo del partito. La scadenza del mandato del Direttivo può essere anticipata o posticipata per motivi tecnici. L’Assemblea ordinaria del partito, tuttavia, deve aver luogo entro e non oltre la scadenza del secondo anno dalla precedente Assemblea ordinaria del partito.
Articolo 18
Convocazione dell’Assemblea ordinaria del partito
1. La convocazione dell’Assemblea del partito deve essere pubblicata con un anticipo di almeno tre mesi, con l’ordine del giorno provvisorio. La pubblicazione dell’ordine del giorno deve essere ripetuta per almeno tre volte con adeguata periodicità.
2. Le mozioni presentate da strutture territoriali del partito e da gruppi di lavoro a livello nazionale e le proposte elettorali per l’Assemblea del partito debbono essere sottoposte con un anticipo di due mesi al Direttivo del partito. Per le mozioni del Direttivo del partito vale la medesima scadenza. Le mozioni debbono essere inviate ai delegati, alle federazioni, alle sezioni e ai presentatori delle mozioni stesse con un parere della Commissione per le mozioni due settimane prima della data dell’Assemblea del partito.
I circoli territoriali che non hanno presentato mozioni hanno anch’essi il diritto di ricevere, su loro richiesta, un esemplare delle mozioni.
3. Le mozioni provenienti dall’interno dell’Assemblea del partito (mozioni di iniziativa interna) verranno discusse qualora l’Assemblea del partito lo approvi. Le mozioni di modifica sono ammissibili, dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, solamente a condizione che ne venga fornita motivazione orale da parte di delegati dell’Assemblea del partito e che si riferiscano al testo di mozioni in discussione.
I dettagli nel merito sono disciplinati dal regolamento.
Articolo 19
Commissione per le mozioni
La Commissione per le mozioni è costituita da un delegato o da una delegata delle federazioni e da otto membri nominati dal Direttivo del partito. Essa deve essere convocata dal Direttivo del partito.
Articolo 20
Compiti dell’Assemblea del partito
Fanno parte dei compiti dell’Assemblea del partito:
1. l’esame della relazione sull’attività del Direttivo del partito, della Commissione di controllo e del Gruppo parlamentare al Bundestag, nonché della relazione sul bilancio ai sensi dell’articolo 23 della Legge sui Partiti (PartG);
2. l’elezione del Direttivo del partito, della Commissione di controllo e della Commissione nazionale di garanzia;
3. le deliberazioni sulle relazioni di cui al numero 1, sull’organizzazione del partito e su tutte le questioni concernenti la vita del partito;
4. le deliberazioni sulle mozioni presentate.
Articolo 21
Assemblea straordinaria del partito
Una Assemblea straordinaria del partito è convocata:
1. a seguito di deliberazione dell’Assemblea del partito;
2. a seguito di deliberazione votata con la maggioranza dei tre quarti del Direttivo del partito;
3. a seguito di deliberazione all’unanimità della Commissione di controllo;
4. su richiesta di almeno due quinti dei direttivi delle federazioni.
Articolo 22
Termini di convocazione dell’ Assemblea straordinaria del partito
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria del partito deve essere pubblicata con anticipo di almeno un mese. Contestualmente alla convocazione il Direttivo del partito fissa il termine per la presentazione delle mozioni.
2. Le mozioni debbono essere inviate senza indugio ai delegati, alle federazioni, alle sezioni ed ai circoli territoriali che hanno presentato mozioni con un parere della Commissione per le mozioni.
3. Per le ulteriori questioni trovano analoga applicazione per l’Assemblea straordinaria del partito gli articoli 15 e 16.
Articolo 23
Direttivo del partito
1. Il Direttivo del partito dirige il partito.
Esso è costituito da
a) il ovvero la Presidente,
b) tre Vicepresidenti (uomini o donne),
c) il Segretario generale ovvero la Segretaria generale,
d) il Cassiere (Tesoriere) (uomo o donna) e
e) un numero di iscritti da stabilirsi a cura dell’Assemblea del partito. Il numero dei membri del Direttivo del partito non può superare la cifra complessiva di 45.
Tra gli iscritti da eleggersi con candidatura uninominale per la nomina a membro del Direttivo del partito, uomini e donne debbono avere una rappresentanza pari almeno al 40%.
2. Per l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo del partito e per la gestione corrente, politica ed organizzativa, del partito, il Direttivo del partito elegge al suo interno una Direzione amministrativa (Ufficio di Presidenza del partito). Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza i membri del Direttivo del partito ai sensi del comma 1, lett. a-d, nonché un numero di ulteriori iscritti da stabilirsi da parte del Direttivo del partito.
3. L’elezione del Direttivo del partito viene effettuata dall’Assemblea del partito in turni separati, nella sequenza specificata al comma 1. L’elezione per le nomine di cui ai punti da a) a d) si tengono con candidatura uninominale, quella per la nomina di cui al punto e) mediante liste.
4. Nella prima tornata elettorale è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
5. Il Direttivo in carica deve sottoporre ai delegati una proposta per l’elezione del nuovo Direttivo due settimane prima dell’Assemblea del partito.
6. Dall’interno dell’Assemblea del partito possono essere presentate ulteriori proposte.
7. La proposta elettorale completa deve riportare i nomi dei candidati in ordine alfabetico ed essere a disposizione dei delegati al mattino della data dell’elezione.
8. Il Direttivo del partito rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Direttivo del partito eletto.
9. Il o la Presidente del Consiglio del partito e il o la Presidente della Commissione di controllo prendono parte alle sedute del Direttivo del partito con voto consultivo. I membri con voto consultivo non sono membri del Direttivo del partito ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della Legge sui partiti.
Articolo 24
Amministrazione del partito
1. Il Segretario o la Segretaria generale gestisce gli affari politici del partito in accordo con il/la Presidente e con l’Ufficio di Presidenza sulla base delle deliberazioni del partito e del Direttivo del partito. Il Segretario o la Segretaria generale coordina l’attività del partito, dirige la Centrale del partito ed è responsabile per la preparazione e l’esecuzione delle campagne elettorali delle elezioni politiche.
Il Segretario o la Segretaria generale nomina in accordo con il Direttivo del partito l’Amministratore nazionale.
2. Il Tesoriere ha il compito dell’amministrazione finanziaria e patrimoniale e della gestione economica corrente del Partito . Il Tesoriere è responsabile della contabilità ufficiale ai sensi dell’articolo 23 della Legge sui partiti.
3. Il Direttivo del partito provvede ad eseguire, all’interno della struttura complessiva del partito, una perequazione finanziaria in accordo con le federazioni.
Articolo 25
Diritti del Direttivo del partito
1. Il Direttivo del partito in carica possiede la titolarità di tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali.
In particolare esso ha la facoltà di far valere, in nome proprio e per proprio conto, tutti i diritti spettanti al Partito socialdemocratico nei confronti di qualsivoglia debitore o debitrice. Il Direttivo del partito ha la rappresentanza sia giudiziale che stragiudiziale del Partito. Foro competente è Berlino.
2. Il Direttivo del partito in carica ha la facoltà di esercitare in nome proprio i diritti personali, altrimenti non trasferibili, del Partito in quanto istituzione, in particolare il diritto al nome.
3. Il Direttivo del partito emana regolamenti sui procedimenti di votazione, inclusa la garanzia dell’orientamento politico degli assenti.
4. I Delegati al Congresso del Partito del socialismo europeo, che si tiene ogni 2 anni, vengono eletti nelle federazioni/associazioni regionali riunite in assemblea. Il Direttivo del partito della SPD stabilisce delle disposizioni regolamentari sulla assegnazione dei mandati per le singole federazioni/associazioni regionali e sul relativo procedimento.
Articolo 26
Poteri di controllo del Direttivo del partito
1. Il Direttivo del partito ha il potere di controllare in qualsiasi momento le strutture organizzative e la loro attività, così come i gruppi di lavoro, di richiedere chiarimenti ed esigere rendiconti. Esso ha altresì il diritto di partecipare con voto consultivo a tutte le riunioni di tutte le istituzioni del Partito e di tutti i gruppi di lavoro.
2. Il Direttivo del partito deve attivarsi per fare in modo che ogni direttivo di una struttura territoriale del partito (associazione regionale, federazione, sezione, associazione locale) adempia all’obbligo di rendicontazione pubblica. Per le altre forme di organizzazione del partito con propria gestione di cassa trova corrispondente applicazione il primo periodo.
3. Ogni anno, entro e non oltre la fine del primo trimestre del nuovo anno, i direttivi delle federazioni presentano una relazione al Direttivo del partito sulla loro attività, sulla loro situazione politica ed economica, sulle entrate e le uscite della federazione e l’utilizzazione dei materiali forniti dal Direttivo del partito.
4. Il Direttivo del partito stabilisce norme di maggior dettaglio sugli obblighi collegati con l’assunzione di funzioni e mandati (regole comportamentali).
5. Le federazioni hanno la facoltà di prevedere i diritti di cui sopra nel proprio ambito organizzativo.
Articolo 27
Ispezione dei libri
Nessun iscritto al partito ha il diritto, senza espressa delibera dell’Assemblea del partito, di ispezionare i libri contabili o i documenti del Direttivo del partito, della Commissione di controllo o del partito, ovvero di procurarsene copie o estratti, ovvero di richiedere informazioni o delucidazioni sullo stato del patrimonio privato. La presente disposizione non interferisce sul diritto dei delegati ad ispezionare i libri durante l’Assemblea.
Articolo 28
Composizione del Consiglio del partito
1. Il Consiglio del partito è composto da:
1. Membri effettivi
– 90 rappresentanti, uomini e donne, da eleggersi da parte dell’Assemblea delle federazioni/associazioni regionali con votazione segreta.
– tuttavia, fino all’ Assemblea ordinaria del Partito 2009, 110 rappresentanti, uomini e donne, da eleggersi da parte dell’Assemblea delle federazioni/associazioni regionali con votazione segreta.
Ogni federazione/associazione regionale ottiene a priori un mandato di base. Gli ulteriori mandati vengono assegnati alle federazioni/associazioni regionali secondo le modalità di calcolo del numero di Delegati alle Assemblee nazionali del Partito.
2. Membri con voto consultivo
a) i membri della Commissione di controllo,
b) i presidenti delle associazioni regionali nelle regioni con oltre una federazione,
c) i presidenti dei gruppi parlamentari regionali,
d) il o la Presidente del Gruppo parlamentare al Bundestag,
e) il o la Presidente del Gruppo dei deputati della SPD al Parlamento Europeo,
f) i membri socialdemocratici tedeschi della Commissione europea,
g) i presidenti e vicepresidenti socialdemocratici dei parlamenti regionali,
h) i membri socialdemocratici del Governo federale,
i) il o la Presidente del Consiglio dei saggi,
j) il o la Presidente del Consiglio sindacale,
k) i Presidenti dei Gruppi di lavoro a livello nazionale,
l) il o la Presidente della Gioventù socialista tedesca (SJD – Die Falken),
m) due rappresentanti, uomini o donne, dei funzionari del Partito, in particolare il o la Presidente della Commissione interna del Direttivo della SPD, nonché un o una rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici, da nominarsi dalle Commissioni interne delle federazioni regionali e delle federazioni,
n) i direttori amministrativi, uomini o donne, regionali e di federazione.
Il Direttivo del partito prende parte alle sedute del Consiglio del partito.
2. Il Consiglio del partito elegge un o una Presidente e due Vicepresidenti.
Articolo 29
Compiti del Consiglio del partito
1. Il Consiglio del partito è l’organo consultivo del Direttivo e promuove attraverso iniziative proprie l’orientamento politico del partito .
2. Il Consiglio del partito deve essere consultato prima delle deliberazioni del Direttivo del partito in merito a
– decisioni fondamentali di politica interna ed estera,
– questioni fondamentali di ordine organizzativo,
– istituzione di strutture centrali del partito, che possano costituire un considerevole e permanente appesantimento del Partito,
– la preparazione delle elezioni politiche ed europee.
3. Sulle mozioni trasmesse da una Assemblea nazionale del partito al Consiglio del partito, il Consiglio del partito decide in via definitiva.
4. Sulle mozioni trasmesse da una Assemblea nazionale del partito al Direttivo del partito e al Consiglio del partito, decide il Direttivo del partito, dopo che il Consiglio del Partito ha emesso una raccomandazione.
5. Il Consiglio del partito emette deliberazioni nell’ambito delle proprie competenze, fatte salve le materie riservate per legge o per statuti di altri organi. I suoi diritti di cui all’art. 6, comma 2 dello statuto organizzativo e di cui all’art. 1, comma 4 del regolamento finanziario rimangono invariati.
6. Il Consiglio del partito viene consultato nelle votazione politiche a livello europeo, federale, regionale e comunale.
Articolo 30
Consultazioni del Consiglio del partito
1. Il Consiglio del partito viene convocato dal o dalla Presidente del Consiglio del Partito, con la comunicazione dell’ordine del giorno. Di regola si riunisce a cadenza trimestrale.
2. Il Direttivo del partito comunica al o alla Presidente del Consiglio del partito quali punti all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 6 dello statuto organizzativo ed ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento finanziario, verranno sottoposti alla consultazione del Consiglio del partito.
Il Direttivo del partito comunica inoltre quali mozioni trasmesse dall’Assemblea nazionale del Partito, ai sensi dell’art. 29, commi 3 e 4 dello statuto organizzativo, dovranno essere sottoposte a consultazione.
3. Il o la Presidente del Consiglio del partito inserisce nell’ordine del giorno gli argomenti della consultazione che siano stati richiesti da un decimo dei membri, oppure da due federazioni o associazioni regionali.
4. Su richiesta di un quarto dei suoi iscritti o di un quarto delle federazioni o associazioni regionali, deve essere convocata una seduta straordinaria. Nella domanda si debbono indicare i punti all’ordine del giorno.
5. Le convocazioni debbono pervenire ai membri del Consiglio del Partito di regola entro e non oltre cinque giorni prima della seduta.
6. Il Consiglio del Partito fissa all’inizio della seduta il proprio ordine del giorno. Qualora si renda necessario o venga richiesto, debbono essere presentate delle proposte di delibera. Le relazioni di ampia portata debbono essere suddivise per argomenti.
7. I membri del Consiglio del partito hanno il diritto di porre dei quesiti ai membri del Direttivo del partito, su argomenti che ricadono nelle competenze del Consiglio del partito.
8. Il Consiglio del partito provvederà a dotarsi di un proprio regolamento.
Articolo 31
Commissione di controllo
1. Per il controllo del Direttivo del partito nonché per la discussione di reclami nei confronti del Direttivo del partito, l’Assemblea del partito elegge una Commissione di controllo costituita di nove membri.
2. I membri del Direttivo del partito o del Consiglio del partito, così come collaboratori e collaboratrici del partito con tale attività principale, non possono far parte della Commissione di controllo.
3. Alla direzione della propria attività la Commissione di controllo elegge un o una Presidente dal proprio interno.
4. Il controllo deve essere effettuato almeno a cadenza trimestrale.
5. Tutti gli invii destinati alla Commissione di controllo debbono essere indirizzati al o alla Presidente della stessa, il quale o la quale deve rendere noto il proprio indirizzo nel modo adeguato.
6. Su richiesta della Commissione di controllo o del Direttivo del partito si possono tenere delle sedute congiunte.
7. I membri della Commissione di controllo svolgono i compiti di revisori dei conti ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della Legge sui partiti (PartG).
Articolo 32
Pubblicazioni
Le pubblicazioni vengono realizzate tramite un mezzo di comunicazione che sia in grado di raggiungere i Direttivi di tutte le strutture territoriali del partito.
Articolo 33
Procedimento di indagine ed accertamento
1. In caso di contenzioso o di conflittualità le strutture territoriali del Partito (di cui all’art. 8) possono istituire delle commissioni di inchiesta, nella misura in cui si debbano acquisire delle prove nell’interesse del partito, ovvero sia necessario accertare una fattispecie che potrebbe portare ad un procedimento di violazione del regolamento del partito. Le Commissioni di inchiesta hanno esclusivamente il compito di procedere ad accertamenti di fatto. Esse dovranno riferire alle strutture organizzative del partito che hanno formulato la richiesta di indagine.
2. I dettagli nel merito sono disciplinati dal regolamento di garanzia.
Articolo 34
Commissioni di garanzia
1. Le commissioni di garanzia vengono istituite preso le sezioni, le federazioni e il Direttivo del partito.
In caso di necessità possono essere istituite più commissioni, la cui competenza dovrà essere stabilita a priori dallo statuto almeno per quanto attiene alla durata del suo periodo di carica.
2. La competenza delle commissioni di garanzia concerne le decisioni sulle seguenti materie:
1. procedimenti di violazione del regolamento del partito,
2. contese sull’applicazione e l’interpretazione dello statuto del partito o degli statuti delle strutture territoriali, nonché dei principi (art. 10) e delle linee operative dei gruppi di lavoro,
3. procedimenti per contestazione delle elezioni o nullità delle elezioni.
3. Per ogni commissione di garanzia vengono eletti
a) un presidente,
b) due vicepresidenti nonché
c) quattro ulteriori membri.
Tra i membri di cui alle lettere a) e b) debbono essere rappresentati entrambi i sessi.
4. Le commissioni di garanzia emettono la decisioni alla presenza di un o una presidente e due membri a latere (art. 4 del regolamento di garanzia).
5. I membri delle commissioni di garanzia vengono eletti dalle assemblee. L’art. 17, 2° periodo dello statuto trovano corrispondente applicazione.
6. I membri delle commissioni di garanzia non possono far parte né del Direttivo di una struttura territoriale del partito o di una associazione regionale (art. 8) né del Direttivo del partito (art. 23), né prestare servizio presso il partito o percepire da esso entrate regolari.
7. Il procedimento delle Commissioni di garanzia è disciplinato dal regolamento di garanzia.
Articolo 35
Procedimento per violazione del regolamento del partito
1. Contro un iscritto, che violi
1. lo statuto o
2. i principi o
3. il regolamento del partito,
può essere istruito un procedimento per violazione del regolamento del partito.
Nello specifico, viola i principi della SPD chi non rispetti l’obbligo della solidarietà all’interno del partito, ovvero si renda responsabile di una azione indegna. Viola il regolamento del partito in particolare chi agisce ripetutamente contro le deliberazioni dell’Assemblea del partito ovvero contro l’organizzazione partito.
2. In un procedimento per violazione del regolamento del partito si può pervenire all’emissione dei seguenti provvedimenti:
1. la formulazione di una accusa formale,
2. il disconoscimento provvisorio del diritto a rivestire una singola funzione o qualsiasi funzione (art. 11, comma 1) per una durata fino a tre anni,
3. la sospensione provvisoria di un diritto o di tutti i diritti derivanti dallo status di iscritto per una durata fino a tre anni,
4. l’espulsione dal Partito .
3. L’espulsione può essere decretata solamente se l’iscritto ha violato intenzionalmente lo statuto, ovvero ha agito in modo grave e continuato contro i principi o il regolamento del partito, procurando con la sua condotta un grave danno al partito stesso. Chi è stato espulso dal partito, non può continuare a collaborare nelle strutture territoriali del partito né nei gruppi di lavoro.
4. La richiesta di istruire un procedimento per violazione del regolamento del partito può essere presentata da qualsiasi struttura territoriale del partito (art. 8, comma 1) e dal Direttivo del partito, presso la Commissione di garanzia della sezione, a cui l’iscritto interessato appartiene.
Articolo 36
Scioglimento, fusione ed esclusione
1. Nel caso in cui l’Assemblea del partito abbia decretato lo scioglimento del partito o la sua fusione con uno o più altri partiti, viene effettuato un referendum. La deliberazione dell’Assemblea del partito viene confermata o annullata attraverso il risultato del referendum; essa non potrà essere eseguita prima della conferma del referendum. Per il referendum trovano corrispondente applicazione le disposizioni concernenti la delibera degli iscritti.
2. Lo scioglimento ovvero l’esclusione di una delle strutture territoriali del partito è ammissibile solamente per violazioni gravi e continuate contro i principi o contro il regolamento del partito. Tali provvedimenti possono essere emanati soltanto dal Direttivo del partito in accordo con il Consiglio del partito.
Articolo 37
Modifica dello Statuto
1. Lo statuto del partito può essere modificato solamente da una Assemblea del partito con la maggioranza dei due terzi. Il regolamento elettorale, il regolamento finanziario e il regolamento di garanzia costituiscono parte integrante del presente statuto.
2. Le mozioni di modifica dello statuto possono essere discusse solamente se sono state pubblicate due mesi prima dell’inizio dell’Assemblea del partito. Le deroghe debbono essere approvate dall’Assemblea del partito con la maggioranza dei due terzi.
Articolo 38
Disposizioni finali
1. Il presente statuto è entrato in vigore il 18 dicembre 1971. Le modifiche ed i testi aggiornati acquisiscono sostanziale efficacia con la relativa delibera.
2. Il Direttivo del partito provvede a documentare ogni modifica della situazione giuridica collegata allo statuto del partito e le relative motivazioni. Esso garantisce ad ogni iscritto al partito il diritto di esaminare, dietro richiesta, tale documentazione.
3. Nel quadro di un progetto-modello si possono sperimentare, per il Gruppo di lavoro dei Giovani socialisti e delle Giovani socialiste, le seguenti norme:
Nel caso in cui, nelle elezioni per il Direttivo nazionale o per le delegazioni al Congresso nazionale, il numero delle candidate elette sia inferiore alla quota prescritta del 40%, le dimensioni del Direttivo nazionale ovvero della delegazione verranno ridotte in modo tale che il numero delle donne facenti parte del Direttivo nazionale o della delegazione raggiunga la quota minima del 40%.
L’uomo ovvero gli uomini con la quota di voti più bassa, in tal caso, non farà ovvero non faranno parte del Direttivo nazionale o della Delegazioni; in caso di parità di voti si procederà a sorteggio.
UNIONE CRISTIANO-DEMOCRATICA
|
STATUTO
Delibera del congresso di partito nazionale il 27.04.1960, modificata attraverso le delibere dei congressi di partito nazionali del 05.06.1962, del 23.03.1966, del 23.05.1967, del 07.11.1968, del 18.11.1969, del 27.01.1971, del 12.06.1973, del 23./24.06.1975, del 07.03.1977, del 25.03.1979, del 20.05.1980, del 05.11.1981, del 25.05.1983, 09.05.1984, del 07.10.1986, del 09.11.1987, del 13.09.1989, dell’01.10.1990, del 17.12.1991, del 26.10.1992, del 14.09.1993, del 22.02.1994, del 18.10.1995, del 21.10.1996, del 10.4.2000, del 04.12.2001, del 02.12.2003, del 07.12.2004 e del 04.12.2007.
A. Compito, nome, sede
Articolo 1
(Compiti)
L’Unione cristiano-democratica tedesca vuole configurare democraticamente la vita pubblica al servizio del popolo tedesco e della patria tedesca per senso cristiano e secondo le leggi morali cristiane sulla base della libertà personale.
Articolo 2
(Nome)
Il partito porta il nome di Unione cristiano-democratica tedesca (CDU), le sue associazioni nazionali, distrettuali e cittadine/comunali, rispettivamente circondariali cittadine così come le sue associazioni locali portano aggiuntivamente il loro rispettivo nome.
Articolo 3
(Sede)
La sede dell’Unione cristiano-democratica tedesca si trova presso il luogo di riunione permanente del Parlamento Federale Tedesco.
B. Adesione
Articolo 4
(Presupposti per l’adesione)
1. Può essere membro dell’Unione cristiano-democratica tedesca chiunque sia disposto a promuoverne gli obiettivi, abbia compiuto il 16° anno di età e non abbia perso in seguito a sentenza giudiziaria il diritto elettorale passivo o attivo.
2. Chi non possieda la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea può collaborare come ospite nell’ambito del partito. Egli può essere accettato nel partito, nel caso in cui egli viva in modo verificabile da almeno tre anni ininterrottamente sul territorio di validità della Costituzione.
3. Chiunque non sia membro di un partito o di un gruppo concorrente con la CDU, sia vicino alla CDU e si senta solidale con i suoi valori di base e gli obiettivi, su richiesta scritta può ottenere lo status di membro ospite previa delibera della presidenza distrettuale competente. Un membro ospite può partecipare a tutte le riunioni dei membri ed ha diritto di parola, di istanza e di proposta. I membri ospite non possono partecipare ad elezioni e votazioni. Fondamentalmente l’adesione come membro ospite non è soggetta a contribuzione e termina automaticamente dopo un anno, a meno che il membro ospite precedentemente non entri nella CDU.
I membri ospite devono contribuire, secondo le proprie possibilità, al finanziamento del partito con donazioni volontarie.
4. L’adesione ad un altro partito nell’ambito di attività della CDU oppure ad un altro gruppo politico concorrente con la CDU o alla sua rappresentanza parlamentare esclude l’adesione e la collaborazione alla/con la CDU stessa.
Articolo 5
(Procedura di accettazione)
1. L’accettazione in qualità di membro avviene su istanza del candidato. La domanda di accettazione deve essere presentata per iscritto, in forma testuale o in via elettronica (E-mail). Riguardo all’accettazione decide la presidenza distrettuale competente entro otto settimane dalla conferma di ricezione della domanda di accettazione stessa. L’associazione locale competente viene sentita entro questo termine. Qualora nel singolo caso la presidenza distrettuale per motivi importanti non sia in grado di prendere una decisione entro il termine menzionato, tale termine si prolunga di altre quattro settimane. A tale riguardo il candidato deve essere immediatamente informato per iscritto. Non è consentito un nuovo prolungamento del termine. La domanda viene considerata come accettata, a meno che la presidenza distrettuale non prenda una decisione negativa entro dodici settimane.
2. Di regola è competente l’associazione distrettuale del luogo di residenza. Su richiesta motivata del candidato l’accettazione del membro può avvenire anche tramite l’associazione distrettuale del luogo di lavoro. Prima dell’accettazione del membro da parte dell’associazione distrettuale del luogo di lavoro deve essere sentita l’associazione distrettuale del luogo di residenza. Riguardo ad altre eccezioni decide l’associazione regionale.
3. Nel caso in cui la domanda di accettazione venga respinta da parte dell’associazione distrettuale del luogo di residenza oppure dell’associazione distrettuale del luogo di lavoro, il candidato è autorizzato a presentare ricorso. In questo caso circa la domanda del candidato decide definitivamente la presidenza regionale.
4. Di regola il membro viene iscritto in quella associazione cittadina/comunale, rispettivamente circondariale cittadina, nella quale egli abiti oppure, in casi eccezionali, lavori. Su richiesta motivata del membro l’associazione distrettuale può consentire altre eccezioni. Sono fatte salve le appartenenze già esistenti.
Articolo 6
(Diritti dei membri)
1. Ogni membro ha il diritto di partecipare a manifestazioni, elezioni e votazioni nel quadro delle leggi e delle disposizioni legali statutarie.
2. Solo i membri possono essere eletti in organi e collegi di partito ed in tutte le sue associazioni territoriali; più della metà dei membri di simili organi e collegi deve possedere la cittadinanza tedesca.
3. A partire dal livello delle associazioni distrettuali verso l’alto i membri non devono essere eletti in più di tre uffici di presidenza, tenendo conto degli uffici di presidenza nell’ambito di associazioni ed organizzazioni speciali in non più di cinque uffici di presidenza.
Articolo 6a
(Consultazione dei membri)
1. Una consultazione dei membri è consentita a livello di partito centrale, delle associazioni regionali o distrettuali in riferimento a questioni oggettive e personali.
2. La consultazione deve essere eseguita, nel caso in cui venga richiesta da un terzo delle associazioni territoriali di volta in volta subordinate e la presidenza del livello organizzativo superiore ne deliberi l’esecuzione con maggioranza assoluta dei propri membri aventi diritto al voto.
Art. 7
(Dovere di contribuzione e ritardo nei pagamenti)
1. Ogni membro deve versare delle contribuzioni. I dettagli sono regolati dal regolamento finanziario e contributivo.
2. I diritti di un membro sono sospesi, nel caso in cui egli sia colpevolmente in ritardo di più di sei mesi con le proprie contribuzioni.
Art. 8
(Conclusione dell’adesione)
1. La qualità di membro decade a causa di morte, recesso o esclusione. L’adesione di un membro senza cittadinanza tedesca decade, quando a causa della perdita del permesso di soggiorno sia decaduto il presupposto per l’accettazione e l’appartenenza al partito.
2. La presidenza distrettuale può revocare una decisione di accettazione con la maggioranza dei propri membri aventi diritto al voto, nel caso in cui il membro in questione nella sua domanda di adesione, o relativamente a questioni rilevanti in riferimento alla decisione, abbia reso dichiarazioni false o abbia taciuto relativamente a circostanze importanti. Il membro può presentare ricorso nei confronti della revoca della decisione di accettazione entro un mese presso l’associazione regionale competente, ricorso riguardo al quale decide definitivamente la presidenza regionale.
Articolo 9
(Recesso)
1. Il recesso deve essere dichiarato presso l’associazione distrettuale competente. Il recesso diviene efficace con la comunicazione all’associazione distrettuale competente.
2. Viene considerato equivalente alla dichiarazione di recesso il ritardo maggiore di 6 mesi da parte di un membro con le proprie contribuzioni personali oppure con altre contribuzioni straordinarie; se egli entro tale periodo sia stato sollecitato per iscritto e successivamente dopo un secondo sollecito tramite raccomandata, nonostante la fissazione di un termine di pagamento di un mese e nonostante l’indicazione scritta riguardante le conseguenze del rifiuto di pagamento, non paghi le sue contribuzioni arretrate viene considerato dimissionario. La presidenza distrettuale accerta la conclusione dell’adesione e deve comunicare ciò per iscritto al membro fuoriuscito.
Articolo 10
(Provvedimenti regolamentari)
1. Tramite la presidenza di partito locale competente possono essere presi provvedimenti nei confronti di membri, quando questi contravvengano allo statuto del partito o ai suoi principi o ai suoi regolamenti.
2. I provvedimenti regolamentari sono costituti da:
1. richiamo,
2. censura,
3. allontanamento da cariche di partito,
4. sospensione temporanea della capacità di rivestire cariche di partito.
3. Per i membri di una presidenza regionale è competente solo la presidenza regionale, per i membri della Presidenza nazionale è competente solo la Presidenza nazionale.
4. In caso di sospensione temporanea della capacità di rivestire cariche di partito, oppure di sollevamento da cariche di partito, il provvedimento regolamentare deve essere motivato per iscritto.
5. I commi da 1 a 4 valgono per analogia nei rapporti tra le associazioni ed i propri membri.
Articolo 11
(Esclusione dal partito)
1. Un membro può essere escluso dal partito solo nel caso in cui egli contravvenga intenzionalmente allo statuto del partito stesso o in modo grave ai suoi principi o regolamenti e con ciò gli provochi un grave danno.
2. Riguardo all’esclusione decide su istanza della presidenza distrettuale o regionale locale competente il tribunale di partito competente secondo il regolamento giudiziario di partito.
3. Per la domanda di esclusione nei confronti dei membri di una presidenza regionale è competente solo la presidenza regionale o quella nazionale, per i membri della Presidenza nazionale solo la Presidenza nazionale.
4. Per la procedura di esclusione contro dei membri della Presidenza nazionale deve essere adito in prima istanza il tribunale di partito regionale competente per il luogo di residenza del membro.
5.Le decisioni dei tribunali di partito nell’ambito della procedura di esclusione devono essere motivate per iscritto.
6.In casi urgenti e particolare gravità, i quali richiedano un intervento immediato, la presidenza distrettuale o regionale competente o la Presidenza nazionale possono escludere un membro dall’esercizio dei propri diritti fino alla decisione passata in giudicato dei tribunali di partito competenti. Una simile decisione della presidenza vale contemporaneamente come domanda di introduzione di una procedura di esclusione.
In ogni momento del procedimento i tribunali di partito devono verificare se il provvedimento sulla base dell’entità e della durata sia ancora necessario. Nel caso in cui debba rimanere efficace al di là della decisione definitiva di una istanza del tribunale di partito, allora il provvedimento deve essere nuovamente disposto nell’ambito di questa decisione; altrimenti diviene inefficace con la notifica delle decisione stessa.
7.I commi da 1 a 6 si applicano per analogia nei rapporti tra le associazioni ed i propri membri.
Articolo 12
(Comportamento dannoso per il partito)
In particolare si comporta in modo dannoso per il partito colui che
1) appartenga allo stesso tempo ad un altro partito entro l’ambito di attività della CDU o ad un altro gruppo politico, concorrente con la CDU o alla sua rappresentanza parlamentare;
2) in qualità di membro della CDU si presenti come candidato alle elezioni contro un candidato nominato durante una assemblea dei membri o dei rappresentanti della CDU;
3) in qualità di candidato della CDU sia eletto in un organo rappresentativo e non entri o esca nel/dal gruppo della CDU,
4) durante assemblee di oppositori politici, nei loro programmi radio, programmi TV o nei loro organi di stampa prenda posizione contro la politica dichiarata dell’Unione,
5) pubblichi delle questioni di partito confidenziali o le riveli ad oppositori politici,
6) si appropri indebitamente di beni che appartengano o siano a disposizione del partito.
Articolo 13
(Rifiuto di pagamento)
In particolare contravviene in modo grave al regolamento del partito, chiunque in qualità di membro non ottemperi in modo persistente ai propri doveri non pagando per un lungo periodo, nonostante la possibilità di pagamento e nonostante l’ingiunzione, le proprie contribuzioni personali mensili oppure qualsiasi altra sua contribuzione mensile stabilita dallo statuto in qualità di titolare di una carica o di un mandato della CDU (contribuzioni straordinarie).
Articolo 14
(Ulteriori motivi di esclusione)
Inoltre come motivo di esclusione vale:
1) la condanna passata in giudicato a causa di una azione punibile per motivi diffamatori,
2) la violazione dei particolari obblighi di fedeltà che valgano per un dipendente del partito.
C. Parità tra donna e uomo
Articolo 15
(Parità tra donna e uomo)
1. La Presidenza nazionale e le presidenze delle associazioni regionali, distrettuali, circondariali, comunali/cittadine, rispettivamente circondariali cittadine e delle associazioni locali del partito così come le presidenze dei rispettivi livelli organizzativi di tutte le associazioni nazionali e di tutte le organizzazioni speciali della CDU hanno il dovere di applicare la parità giuridica ed effettiva di donne e uomini nella CDU nell’ambito del loro rispettivo settore di competenza.
2. Le donne devono partecipare a cariche di partito ed a mandati pubblici per almeno un terzo.
3. Le proposte formali di candidati durante le elezioni per le cariche di partito devono tenere conto del principio di cui al comma 2. I comitati elettorali possono respingere delle proposte di candidati che non tengano sufficientemente conto delle donne. Nel caso in cui durante elezioni di gruppo a cariche di partito a partire dal livello delle associazioni distrettuali verso l’alto in un primo scrutinio elettorale non si raggiunga il quorum femminile di un terzo, allora tale scrutinio elettorale non è valido. Deve essere intrapreso un secondo scrutinio elettorale, rispetto al quale possono essere fatte altre proposte, il cui risultato è indipendente dalla quota femminile successivamente raggiunta.
4. Durante le candidature dirette per le elezioni comunali ed al consiglio regionale, per le elezioni al Parlamento Federale ed al Parlamento Europeo la presidenza dell’unità organizzativa titolare della decisione deve lavorare ad una sufficiente partecipazione femminile. Lo stesso vale per le presidenze di unità organizzative che partecipano alla titolarità della decisione.
.5. Durante la redazione delle liste per le elezioni comunali ed al consiglio regionale, per le elezioni al Parlamento Federale ed al Parlamento Europeo il comitato titolare del diritto di proposta deve proporre di volta in volta almeno una donna tra tre posti di lista successivi l’uno all’altro. A tale riguardo dei candidati femminili di distretti elettorali devono essere considerati con precedenza. Non viene toccato il diritto dei comitati che decidono riguardo alle proposte di lista, di nominare per ogni posto di lista donne o uomini come controproposte e proposte integrative. Nel caso in cui al comitato avente diritto di proposta non sia riuscito di considerare in modo sufficiente le donne nella proposta di lista, allora ciò deve essere illustrato e motivato davanti all’assemblea avente diritto alla decisione.
6. Il segretario generale fa regolarmente rapporto al congresso di partito riguardo alla parità tra donne e uomini nella CDU.
D. Suddivisione
Articolo 16
(Livelli organizzativi)
1. I livelli organizzativi della CDU sono:
1. il partito nazionale,
2. le associazioni regionali,
3. le associazioni distrettuali,
4. le associazioni comunali/cittadine, rispettivamente circondariali cittadine,
5. le associazioni locali
2. Qualora sia preferibile, attraverso lo statuto delle associazioni regionali, alcune associazioni distrettuali possono essere concentrate in comunità di lavoro regionali oppure in associazioni regionali, rispettivamente circondariali.
Articolo 17
(Associazioni regionali)
1. Le associazioni regionali costituiscono le organizzazioni della CDU nei Länder della Repubblica Federale di Germania. La CDU in Bassa Sassonia consiste nelle associazioni regionali di Braunschweig, Hannover ed Oldenburg. L’Associazione regionale è competente per tutte le questioni politiche ed organizzative del suo settore, nella misura in cui non riguardino comunemente alcune associazioni regionali e per questo motivo possano essere trattate solo di comune accordo con il Partito nazionale.
Gli statuti delle associazioni regionali così come tutte le modifiche di statuto necessitano per la loro efficacia dell’approvazione da parte del Segretario generale. La verifica si limita al fatto se sussista una violazione contro le disposizioni di legge, lo statuto, il regolamento finanziario e contributivo o il regolamento giudiziario del partito. La decisione riguardo all’approvazione deve avvenire entro un mese dall’entrata delle delibere di statuto presso il Partito nazionale.
2. Delibere e provvedimenti non devono contraddire le linee fondamentali ed il programma del partito stabilite dal partito nazionale.
3. Gli amministratori regionali vengono nominati di comune accordo con il Segretario generale.
Articolo 18
(Associazioni distrettuali)
1. L’associazione distrettuale costituisce l’organizzazione della CDU entro i limiti di un distretto amministrativo. La stessa associazione può comprendere anche più distretti amministrativi. Nel territorio di un distretto amministrativo non devono esistere più di una associazione distrettuale. La formazione e la delimitazione di una associazione è compito dell’associazione regionale competente.
2. L’associazione distrettuale costituisce la più piccola unità organizzativa della CDU dotata di statuto e di una cassa autonoma in conformità allo statuto dell’associazione regionale.
3. L’associazione distrettuale è competente per tutte le questioni organizzative e politiche del suo territorio, a meno che non siano state trasmesse ad una associazione circondariale oppure riguardino più associazioni distrettuali contemporaneamente e per questo motivo vengano gestite dalla rispettiva associazione regionale. La stessa associazione distrettuale è competente per l’accettazione di membri, la tenuta di cassa, l’incasso e l’amministrazione delle contribuzioni dei membri. L’associazione distrettuale può consentire ai propri livelli organizzativi inferiori di tenere sotto la propria piena responsabilità una cassa riguardante tutte le entrate e le spese così come le relative ricevute.
4. Il congresso di partito distrettuale e la relativa presidenza sono organi necessari dell’associazione distrettuale stessa. La composizione, i poteri e la scelta dei membri di questi organi vengono regolati nello statuto regionale unitariamente per l’intera associazione regionale. Lo statuto può consentire che venga istituita una commissione distrettuale come organo aggiuntivo dell’associazione distrettuale.
5. L’amministratore distrettuale partecipa con funzioni consultive alle sedute della presidenza distrettuale. Lo statuto regionale può prevedere una regolamentazione ulteriore.
L’amministratore distrettuale può intraprendere per conto dell’associazione distrettuale tutti i negozi giuridici relativi ai compiti che gli sono stati attribuiti (art. 30 del Codice Civile tedesco BGB).
6. Tramite statuto regionale al più tardi entro il 31.12.2004 alle associazioni distrettuali deve essere concessa la possibilità di emanare le disposizioni relative alle seguenti questioni:
1. Qualora almeno il 25 percento dei membri o delle associazioni locali facciano domanda di convocazione di una assemblea dei membri, i membri stessi nell’ambito dell’assemblea decidono circa l’applicazione del principio dei delegati o dei membri durante le assemblee dei membri ed i congressi di partito. A tale riguardo i membri decidono anche per quale periodo di tempo debba durare tale decisione procedurale. Nel caso in cui non sussistano già delle relative disposizioni di statuto, ciò vale per l’elezione di presidenti delle associazioni circondariali cittadine, cittadine, comunali e distrettuali così come per la nomina di candidati della CDU per i mandati diretti e le candidature di lista fino al livello di associazione distrettuale nel caso di tutte le elezioni pubbliche.
2. Ogni membro dell’associazione distrettuale ha diritto di parola durante tutti i congressi di partito distrettuali della sua associazione distrettuale, indipendentemente dal fatto se questi vengano eseguiti in qualità di assemblee dei membri o congressi di partito dei delegati. A coloro che non sono membri tale diritto può essere concesso tramite delibera a maggioranza. Non vengono toccati i poteri del presidente dell’assemblea, di limitare la durata dell’esercizio del diritto di parola.
3. Entro la scadenza dei termini di domanda previsti negli statuti e certificando il numero necessario delle firme di appoggio, ogni membro dell’associazione distrettuale ha il diritto di presentare delle istanze al congresso di partito distrettuale della sua associazione distrettuale, indipendentemente dal fatto se questo venga eseguito in qualità di assemblea dei membri o congresso di partito dei delegati. Il presidente dell’assemblea ha il dovere di far votare riguardo alle istanze presentate nei termini stabiliti. Lo stesso vale per analogia per istanze di iniziativa.
7. Tramite statuto regionale devono essere regolati per l’intera associazione regionale:
1. le date per le elezioni generali di partito per tutti gli organi ed altri comitati così come unioni delle associazioni distrettuali e comunali/cittadine, rispettivamente circondariali cittadine,
2. la procedura per la nomina di candidati della CDU alle elezioni comunali, del consiglio regionale e del Parlamento Federale,
3. la procedura durante lo scioglimento di una associazione distrettuale,
4. l’approvazione di statuti distrettuali e tutte le modifiche di statuto da parte della presidenza regionale. La verifica si limita al fatto se sussista una violazione contro delle disposizioni di legge, lo statuto o lo statuto regionale, il regolamento finanziario e contributivo o il regolamento giudiziario di partito. La decisione circa l’approvazione deve avvenire entro un mese dall’entrata delle delibere di statuto presso l’associazione regionale.
8. La Presidenza federale delibera con la maggioranza dei propri membri aventi diritto al voto, su proposta comune del Presidente del partito e del Segretario generale, circa l’istituzione, il settore di attività, la definizione e la collocazione organizzativa nel partito delle associazioni estere della CDU. Se necessario, la stessa Presidenza coordina la collaborazione delle associazioni estere tra di loro così come con il partito federale e le associazioni regionali di volta in devono essere approvate da parte del Segretario generale.
Articolo 19
(Associazioni comunali/cittadine, rispettivamente associazioni circondariali cittadine)
1. L’associazione comunale/cittadina costituisce l’organizzazione della CDU nelle città e nelle comunità appartenenti al distretto. Nei circondari cittadini delle città prive di distretti a tale associazione corrisponde l’associazione circondariale cittadina, la cui fondazione e delimitazione sono compito dell’associazione distrettuale competente. Tutti i provvedimenti organizzativi e politici dell’associazione comunale/cittadina, rispettivamente circondariale cittadina devono avvenire di comune accordo con l’associazione distrettuale.
2. Tramite statuto le associazioni regionali possono regolare la ulteriore suddivisione delle associazioni comunali/cittadine, rispettivamente circondariali cittadine in associazioni locali ed a tale riguardo determinare i rispettivi diritti e doveri.
Articolo 20
(Lista dei candidati)
1. Qualora la rispettiva legge elettorale lo preveda, alla nomina dei candidati ed alla elezione di rappresentanti per una assemblea con il compito di nominare dei candidati possono partecipare solo i membri del partito, che al momento della convocazione della assemblea per l’elezione nell’ambito della zona elettorale abbiano diritto al voto.
2. La procedura per la nomina dei candidati (art. 18 comma 7 punto 2 dello statuto) deve prevedere almeno quanto segue:
1. definizione delle modalità della nomina dei candidati, quando il territorio del distretto elettorale coincida con quello di una associazione distrettuale della CDU, quando più territori di distretti elettorali coincidano con il territorio di una associazione distrettuale della CDU oppure quando il territorio di un distretto elettorale comprenda più associazioni distrettuali della CDU oppure parti di esso,
2. le disposizioni riguardanti la capacità di deliberare, la modalità del voto, le maggioranze di volta in volta necessarie e l’accoglimento e la firma dei verbali riguardanti le assemblee dei membri o le assemblee dei rappresentanti che avvengono allo scopo della nomina dei candidati così come riguardanti la verifica, la firma e l’inoltro di proposte elettorali,
3. la determinazione del tipo di assemblea per la nomina di candidati ad elezioni pubbliche,
4. l’elezione dei rappresentanti in assemblee di rappresentanti nell’ambito del distretto elettorale,
5. la nomina e la direzione dell’assemblea dei soci o dell’assemblea dei rappresentanti per la nomina dei candidati a livello di distretto elettorale e regionale,
6. la forma scritta della convocazione menzionando l’ordine del giorno, il termine della convocazione è pari ad una settimana, tuttavia in casi urgenti tramite delibera della presidenza competente può essere accorciato a tre giorni,
7. la determinazione del giorno di riferimento per il numero di membri di volta in volta normativo in connessione con l’elezione di rappresentanti per la nomina dei candidati.
3. Nella misura in cui la Presidenza federale ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della Legge elettorale europea si decida per l’inoltro di una lista comune per tutti i Länder (lista nazionale), i candidati ed i candidati sostitutivi per l’elezione al Parlamento Europeo vengono eletti a scrutinio segreto da parte di una assemblea di rappresentanti federale. Per la sua composizione, nella misura in cui non si oppongano le leggi elettorali, valgono per analogia le disposizioni dell’articolo 28 dello statuto; per la nomina, la capacità di deliberare, la direzione e l’esecuzione dell’assemblea dei rappresentanti federale così come per il procedimento per l’elezione dei candidati valgono per analogia le disposizioni dello statuto e del regolamento interno della CDU per i congressi di partito federali.
Per la redazione della lista comune per tutti i Länder (lista nazionale), fatta salva la frase 4, i posti di lista attribuiti alla CDU di ogni Land federale partecipante vengono accertati sulla base del procedimento d’Hondt sulla base dei risultati delle precedenti elezioni europee. Nei Länder per i posti di lista che le spettano la CDU ha il diritto di proposta. L’assemblea federale dei rappresentanti può decidere altrimenti solo con la maggioranza di due terzi. I primi posti della lista comune per tutti i Länder (lista nazionale) devono dapprima essere occupati di volta in volta da un candidato di ogni Land federale, nel quale la CDU si candidi per le elezioni europee; i posti restanti vengono distribuiti sulla base del procedimento d’Hondt, dove vengono conteggiati i posti distribuiti ai sensi della prima parte della frase.
Articolo 21
(Obbligo di fare relazione)
Ad intervalli di tempo regolari le associazioni distrettuali riferiscono alle associazioni regionali e le associazioni regionali al partito centrale in merito alle principali questioni per il lavoro del partito, in particolare riguardo al movimento dei membri. Per quanto riguarda periodicità, contenuti e articolazione dei rapporti, ulteriori dettagli sono determinati dal partito federale e dalle associazioni regionali per i rispettivi rapporti che gli devono essere inoltrati.
Articolo 22
(Certificazione e riconoscimento del numero di iscritti, archivio centrale dei membri/ZMD, protezione dei dati)
1. La certificazione del numero degli iscritti avviene sulla base dei documenti dell’archivio centrale degli iscritti. Tutti i cambiamenti nell’ambito delle adesioni devono essere immediatamente denunciati presso l’archivio centrale degli iscritti da parte dell’amministratrice o dell’amministratore distrettuale oppure da parte di una persona incaricata nominata dalla presidenza distrettuale.
2. Il numero degli iscritti di una associazione viene riconosciuto solo nel caso in cui le quote contributive di volta in volta stabilite siano state pagate all’associazione direttamente sovraordinata.
3. La rilevazione, la conservazione, l’elaborazione e l’utilizzo di tutti i dati riguardanti i gli iscritti dell’archivio centrale degli iscritti è consentito solo per scopi legati al lavoro del partito così come delle sue associazioni territoriali, unioni e organizzazioni speciali. Per la protezione dei dati nella CDU valgono per analogia le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati nella sua versione vigente. Le associazioni regionali emanano un relativo regolamento procedurale.
Articolo 23
(Diritto di informazione delle associazioni regionali)
Le associazioni regionali possono informarsi in ogni momento riguardo alle questioni delle associazioni distrettuali e comunali/cittadine, rispettivamente circondariali cittadine.
Articolo 24
(Diritti di intervento delle associazioni regionali)
Nel caso in cui le associazioni distrettuali e comunali/cittadine, rispettivamente circondariali cittadine non adempiano agli obblighi ed ai compiti che le spettano ai sensi degli statuti e degli articoli 18 e 19, le presidenze delle associazioni regionali possono ordinare quanto necessario e nel caso più estremo incaricare una persona autorizzata.
Articolo 25
(Diritti di informazione e di intervento del partito centrale)
1. Il Segretario generale ha il diritto di informarsi in ogni momento circa le questioni delle associazioni territoriali subordinate, delle unioni e delle organizzazioni speciali.
2. L’articolo 24 del presente statuto vale per analogia nel rapporto tra partito centrale ed associazioni regionali.
Articolo 26
(Potere direttivo del Segretario generale)
Ai fini della preparazione e dell’esecuzione di campagne elettorali al Parlamento Federale Tedesco così come al Parlamento Europeo le associazioni territoriali subordinate, le unioni e le organizzazioni speciali sono vincolate alle direttive del Segretario generale.
E. Organi
Articolo 27
(Organi del partito centrale)
Gli organi del partito centrale sono:
1. il Congresso nazionale del partito,
2. la Commissione nazionale,
3. la Presidenza nazionale.
Articolo 28
(Composizione del Congresso nazionale del partito)
1. Il Congresso nazionale del partito si compone di 1000 delegati delle associazioni territoriali, i quali vengono eletti dai congressi distrettuali, circondariali o regionali, dai delegati delle associazioni estere e dai presidenti onorari. Dei 1000 delegati delle associazioni regionali ne vengono inviati 200 in rapporto ai secondi voti esercitati durante le ultime elezioni al Parlamento Federale Tedesco per le singole liste regionali dell’Unione cristiano-democratica tedesca, 800 in rapporto al numero dei membri delle singole associazioni regionali. La distribuzione dei delegati alle singole associazioni regionali avviene durante tutti i congressi di partito secondo il metodo d’Hondt. La distribuzione dei posti da delegato è determinata in base al numero dei membri che viene stabilito ai sensi dell’articolo 22 del presente statuto sei mesi prima del Congresso nazionale del partito.
2. Le associazioni estere riconosciute inviano al Congresso nazionale del partito di volta in volta un delegato indipendentemente dal loro numero di membri.
3. Alle comunicazioni dei delegati e dei delegati sostitutivi al Congresso nazionale del partito l’ufficio dell’associazione territoriale che effettua l’invio deve allegare un verbale elettorale che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
1. luogo e periodo delle elezioni,
2. numero dei voti validi effettuati,
3. numero dei voti validi riferiti ai singoli candidati,
4. determinazione da parte del comitato riunito, quali candidati siano stati eletti a delegati ordinari e quali a delegati sostitutivi in votazioni segrete.
Inoltre alle comunicazioni deve essere allegata una dichiarazione scritta concordata con il competente tribunale di partito riguardante il fatto che non sussistano ricorsi nei confronti delle regolari elezioni dei delegati e dei delegati sostitutivi. In caso di impugnazione delle elezioni si deve fare aggiuntivamente rapporto riguardo allo stato del procedimento giudiziario di partito.
4. Il Congresso nazionale del partito si riunisce almeno ogni due anni e viene convocato dalla Presidenza nazionale. Lo stesso deve essere convocato su istanza della Commissione nazionale o da almeno un terzo delle associazioni regionali.
Articolo 29
(Competenze del Congresso nazionale del partito)
Compiti del Congresso nazionale del partito:
1. Il Congresso stesso decide le linee guida della politica dell’Unione cristiano-democratica tedesca ed il programma di partito; ciò costituisce la base per il lavoro dei gruppi parlamentari della CDU ed è vincolante per i governi condotti dalla CDU a livello federale e dei Länder.
2. Il Congresso elegge come membri della Presidenza federale nell’ambito di scrutini elettorali separati:
1. il Presidente,
2. su proposta del Presidente il Segretario generale,
3. quattro vicepresidenti,
4. il Tesoriere federale,
5. altri sette membri del Comitato di Presidenza,
6. altri 26 membri della Presidenza nazionale.
Il § Congresso può eleggere su proposta della Presidenza nazionale dei presidenti onorari a vita in qualità di membri della Presidenza in forza dello statuto; gli stessi hanno un posto e diritto di voto in tutti gli organi del partito centrale.
I membri della Presidenza nazionale vengono eletti durante ogni due anni. Il Segretario generale viene eletto ogni quattro anni; tuttavia su proposta del Presidente egli può essere esonerato anticipatamente dai doveri della propria carica da parte della Commissione federale. Per la delibera della Commissione federale è necessaria la maggioranza dei propri membri.
I membri della Presidenza nazionale menzionati nei punti da 1 a 5 ed i Presidenti onorari così come il Cancelliere federale, il Presidente o il Vicepresidente del Parlamento Federale Tedesco ed il Presidente del gruppo parlamentare CDU/CSU del Parlamento Federale Tedesco così come il Presidente del Parlamento Europeo ed il Presidente del gruppo parlamentare EVP-ED del Parlamento Europeo, se fanno parte della CDU, formano il Comitato di presidenza. I primi ministri dei Länder, nella misura in cui facciano parte della CDU, partecipano alle sedute del Comitato di presidenza.
3. Il Congresso elegge il Presidente e quattro membri così come sette membri rappresentanti del Tribunale federale di partito secondo le disposizioni del regolamento giudiziario di partito.
4. Il Congresso riceve i rapporti della Presidenza nazionale, tra cui il rapporto di gestione del partito, così come del gruppo parlamentare CDU/CSU del Parlamento Federale Tedesco e del gruppo CDU/CSU nel Parlamento Europeo e redige su di essi una delibera.
5. Il Congresso delibera riguardo allo statuto, al regolamento finanziario e contributivo, al regolamento giudiziario di partito e ia regolamento interno, i quali sono di volta in volta parti integranti dello statuto stesso.
6. Il Congresso elegge tre revisori dei conti sulla base delle disposizioni del regolamento finanziario e contributivo.
7. Il Congresso delibera riguardo allo scioglimento del partito e riguardo alla fusione con uno o alcuni altri partiti.
Articolo 30
(Composizione della Commissione nazionale)
1. La Commissione nazionale si compone:
1. dei delegati delle associazioni regionali, i quali vengono eletti dai congressi di partito regionali durante ogni due anni. Le associazioni regionali inviano un delegato per ogni 7500 membri. Il numero dei delegati delle singole associazioni regionali si determina ogni anno e sulla base del numero di membri riconosciuto ai sensi dell’articolo 22 del presente statuto al 30 settembre dell’anno precedente,
2. del Presidente nazionale della CDU,
3. di volta in volta di un rappresentante delle unioni, rappresentante che viene eletto in segreto dalla rispettiva presidenza di una unione per un anno solare,
4. dei presidenti delle commissioni tecniche federali e del presidente federale del gruppo di lavoro evangelico della CDU/CSU (EAK), nella misura in cui appartenga alla CDU.
2. Le persone menzionate nel comma 1 punto 4 appartengono alla Commissione nazionale con facoltà consultiva.
Articolo 31
(Competenze della Commissione Nazionale)
Compiti della commissione nazionale:
1. La Commissione nazionale è competente per tutte le questioni politiche ed organizzative del partito nazionale, a meno che non siano riservate al Congresso di partito federale.
2. La Presidenza nazionale ed il Gruppo parlamentare CDU/CSU del Parlamento Federale Tedesco devono fare rapporto alla Commissione nazionale.
3. Nel caso in cui durante il periodo di carica uno dei presidenti o un altro membro del Comitato della presidenza venga a mancare, allora la Commissione nazionale può effettuare una nomina interinale valida fino al successivo congresso di partito nazionale.
4. La Commissione nazionale elegge su proposta della Presidenza federale i delegati per i collegi del Partito popolare europeo (EVP).
Articolo 32
(Nomina della Commissione nazionale)
1. La Commissione nazionale viene convocata secondo l’ordine del giorno stabilito dal Presidente oppure dal Segretario generale di comune accordo con il Presidente stesso.
2. Su richiesta di tre associazioni regionali o 25 membri della Commissione nazionale, la stessa deve essere convocata entro quattro settimane.
Articolo 33
(Composizione della Presidenza Nazionale)
1. La Presidenza nazionale si compone:
1. dei presidenti onorari, del Presidente, del Segretario generale, dei quattro Vicepresidenti, del Tesoriere nazionale, di sette altri componenti del Comitato di presidenza e di altri 26 membri eletti della Presidenza nazionale
2. del Cancelliere Federale, del Presidente o del Vicepresidente del Parlamento Federale Tedesco, del Presidente del gruppo parlamentare CDU/CSU del Parlamento Federale Tedesco, del Presidente del Parlamento Europeo e del Presidente del gruppo parlamentare EVP-ED del Parlamento Europeo, qualora facciano parte della CDU,
3. dei presidenti delle associazioni regionali, se non facciano già parte della presidenza nazionale in quanto membri provenienti dal rispettivo Land federale ai sensi dei punti 1 oppure 2.
2. L’Amministratore nazionale partecipa con facoltà consultiva alle sedute della Presidenza nazionale.
3. I membri della Presidenza nazionale non possono farsi rappresentare.
4. I primi ministri dei Länder, se membri della CDU, e i presidenti delle associazioni regionali e delle unioni nazionali del partito partecipano con facoltà consultiva alle sedute del Comitato di presidenza. Lo stesso vale per il Presidente del Gruppo parlamentare CDU/CSU nel Parlamento Europeo e per il Presidente del gruppo di lavoro evangelico della CDU/CSU (EAK), se membri della CDU.
Articolo 34
(Competenze della Presidenza nazionale)
1. La Presidenza nazionale dirige il partito nazionale. Essa esegue le delibere del Congresso di Partito nazionale e della Commissione nazionale. Essa in particolare delibera riguardo a tutti i bilanci preventivi del partito nazionale, riguardo a tutte le delibere finanziarie, in particolare i bilanci annuali del partito nazionale, così come riguardo al rapporto di gestione dell’intero partito prescritto dalla Legge sui partiti prima del suo inoltro al Presidente del Parlamento Federale Tedesco e riguardo alla pianificazione finanziaria a medio termine.
2. Il Comitato della Presidenza fa rapporto almeno tre volte all’anno ai presidenti delle associazioni e delle unioni regionali circa l’attività della presidenza nazionale e del comitato della presidenza stesso. A tale riguardo il Comitato della Presidenza fa rapporto anche circa lo stato e gli sviluppi delle finanze del partito nazionale, in particolare circa i bilanci preventivi deliberati da parte della Presidenza nazionale così come circa la pianificazione finanziaria di medio termine.
3. Il partito nazionale viene rappresentato attraverso il Presidente ed il Segretario generale a livello giudiziale e stragiudiziale.
4. La Presidenza nazionale nomina la persona incaricata della revisione del partito nazionale. I dettagli sono regolati dal regolamento finanziario e contributivo.
5. La Presidenza nazionale prende decisioni riguardo al regolamento delle commissioni tecniche federali della CDU, commissioni che sostengono e consigliano la Presidenza stessa durante il suo lavoro.
6. La Presidenza nazionale coopera durante la nomina dei candidati per le elezioni al Parlamento Federale Tedesco ed al Parlamento Europeo nel quadro delle disposizioni di legge. In particolare la Presidenza nazionale, oltre alla competente presidenza regionale, è autorizzata, ai sensi dell’art. 21 comma 4, della Legge elettorale federale e dell’articolo 10 comma 4 della Legge elettorale europea, a fare ricorso nei confronti della delibera di una assemblea dei membri o dei rappresentanti riguardante la nomina dei candidati.
7. Il Comitato della Presidenza esegue le delibere della Presidenza nazionale. In particolare esegue il disbrigo degli affari correnti ed urgenti della Presidenza stessa. Il Comitato della Presidenza sottopone alla Presidenza nazionale la proposta di elezione per una Commissione di bilancio composta da cinque membri, commissione che la Presidenza nazionale elegge dai propri componenti e della quale non devono far parte il Presidente ed il Segretario generale. L’elezione della Commissione di bilancio avviene durante la prima seduta ordinaria della Presidenza nazionale dopo la sua costituzione; la proposta elettorale del Comitato della Presidenza nazionale può essere integrata attraverso altre proposte provenienti dai membri della Presidenza stessa. La Presidenza della Commissione bilancio spetta al Tesoriere federale.
Articolo 35
(Responsabilità per debiti)
1. La Presidenza nazionale ed il Comitato della Presidenza non devono contrarre debiti, dei i quali i membri siano responsabili con il loro patrimonio personale.
2. Per gli obblighi negoziali del partito sono responsabili in solido i membri solo con il patrimonio del partito.
3. Nei rapporti interni il partito nazionale è responsabile per i debiti di una associazione subordinata, solo nel caso in cui abbia approvato il negozio giuridico posto alla base dell’obbligo.
4. Le associazioni regionali, le associazioni territoriali subordinate così come le unioni e le organizzazioni speciali del partito a tutti i livelli organizzativi sono responsabili nei confronti del partito centrale nel rapporto interno, nel caso in cui a causa di un comportamento sbagliato di cui sono responsabili causino dei provvedimenti contro il partito centrale sulla base della Legge sui partiti, provvedimenti che vengono presi dal Presidente o dal Comitato del Parlamento Federale Tedesco o da un altro ente competente per legge. Il partito centrale può conteggiare le proprie richieste di risarcimento danni con i crediti delle associazioni territoriali, le unioni e le organizzazioni speciali menzionate sopra. Nel caso in cui da parte del partito centrale vengano causati in modo colposo dei provvedimenti sulla base delle legge sui partiti, è esso stesso ad essere responsabile nei confronti delle associazioni regionali, delle associazioni territoriali subordinate così come delle unioni e delle organizzazioni speciali del partito per i danni che ne derivano.
Articolo 36
(Sedute del Comitato di Presidenza e della Presidenza Nazionale)
1. La Presidenza nazionale ed il Comitato della Presidenza vengono convocate da parte del Presidente oppure da parte del Segretario generale di comune accordo con il Presidente stesso menzionando l’ordine del giorno.
2. La Presidenza nazionale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.
3. Un terzo dei membri della Presidenza possono chiederne la convocazione entro dieci giorni.
Articolo 37
(Competenze del Segretario generale)
1. Il Segretario generale sostiene il Presidente durante l’adempimento dei propri compiti. Egli gestisce gli affari del partito, compresi quelli finanziari, di comune accordo con il Presidente.
2.
1. Al Segretario generale spetta il coordinamento dell’attività delle associazioni territoriali, delle unioni e delle organizzazioni speciali.
2. Il Segretario generale nomina l’amministratore federale di comune accordo con il Comitato della presidenza.
3. Egli ha il diritto di partecipare a tutte le sedute degli organi di tutte le associazioni territoriali, le unioni e le organizzazioni speciali; egli deve essere ascoltato in ogni momento.
4. Egli coordina le pubblicazioni del partito centrale, delle unioni e delle organizzazioni speciali.
F. Unioni
Articolo 38
(Unioni nazionali)
Il partito possiede le seguenti unioni:
1. la Giovane unione tedesca (JU),
2. l’Unione delle donne dell’Unione cristiano-democratica tedesca (FU),
3. le Maestranze cristiano-democratiche tedesche (CDA),
4. l’Unione comunal-politica della CDU e della CSU tedesche (KPV),
5. l’Unione del ceto medio e dell’economia della CDU/CSU (MIT),
6. Unione dell’Est e del Centro nella CDU/CSU (OMV), - Unione dei rifugiati e dei profughi -,
7. Unione degli anziani dell’Unione cristiano-democratica tedesca (SU).
Art. 39
(Competenze delle unioni)
1. Le unioni sono dei raggruppamenti organizzativi con l’obiettivo di rappresentare e diffondere il patrimonio intellettuale della CDU nei suoi settori di intervento (giovani generazioni, donne, maestranze, politica comunale, ceto medio, economia, rifugiati e profughi, anziani) e di promuovere gli interessi dei gruppi da esse rappresentati nella politica della CDU.
2. La loro struttura organizzativa deve corrispondere a quella del partito. Di comune accordo con le unioni le associazioni regionali hanno la possibilità di prevedere strutture diverse. Le unioni possiedono un proprio statuto che necessita dell’approvazione da parte del Segretario generale. L’amministratore principale di una unione viene nominato di comune accordo con il Segretario generale.
G. Regolamento procedurale
Articolo 40
(Capacità di delibera)
1. Gli organi del partito sono capaci di deliberare, quando siano stati convocati almeno una settimana prima (come da statuto) con l’indicazione dell’ordine del giorno e quando è presente più della metà degli aventi diritto al voto. La spedizione di un invito in via elettronica (E-mail) è equivalente alla via postale, a condizione che il membro avente diritto al voto abbia dato precedentemente per iscritto la sua approvazione. Per le assemblee dei membri valgono le relative disposizioni delle associazioni regionali.
2. Prima di entrare nell’ordine del giorno il Presidente deve accertare il numero legale.
3. In caso di mancanza del numero legale il Presidente sospende immediatamente la seduta ed annuncia la data e l’ordine del giorno della seduta successiva; egli a tale riguardo non è legato alla forma ed al termine per la nomina dell’organo. Successivamente la seduta è in ogni caso capace di deliberare; ciò deve essere indicato nella convocazione.
4. Nel caso di mancanza del numero legale nel corso di una votazione o elezione, si vota o elegge nuovamente in una delle sedute successive. Per l’accertamento del numero legale vengono conteggiate le astensioni ed i voti nulli.
Articolo 41
(Maggioranze necessarie)
Le delibere sono approvate con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti una istanza è respinta. Per le modifiche di statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto, per una delibera di scioglimento una maggioranza di tre quarti. Tutte le delibere riguardanti il bilancio preventivo così come le delibere riguardanti il rapporto di gestione di legge del partito e la pianificazione finanziaria a medio termine necessitano della maggioranza dei membri della presidenza, per la cui composizione valgono le disposizioni di legge e di statuto.
Articolo 42
(Tipi di voto)
1. Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure per alzata della cartolina votazione, a meno che un quarto degli aventi diritto al voto non chieda la votazione segreta.
2. Durante la votazione ogni membro può dichiarare di astenersi dal voto.
Articolo 43
(Elezioni)
1. Le elezioni dei membri della Presidenza nazionale e le elezioni dei delegati per il Congresso nazionale di partito e la Commissione nazionale effettuate tramite i congressi di partito subordinati sono segrete ed avvengono tramite scheda di votazione. Nello stesso modo devono essere eletti con voto segreto i presidenti ed i delegati degli altri livelli organizzativi. Nel caso di tutte le altre elezioni si può esercitare il voto pubblicamente, nel caso in cui su richiesta non ci sia alcuna opposizione.
2. L’elezione dei quattro vicepresidenti ai sensi dell’articolo 29, comma 2, punto 3, e dei sette ulteriori membri della presidenza ai sensi dell’articolo 29, comma 2, punto 5, del presente statuto avviene nell’ambito di uno scrutinio comune tramite una croce apposta sulla scheda di votazione accanto al nome di un candidato. Le schede di votazione devono comprendere i nomi di tutti i candidati proposti.
Le schede di votazione sulle quali non sia stata apposta la croce su almeno la metà dei candidati da eleggere sono nulle. Anche le schede di votazione sulle quali siano state apposte le croci su più nomi rispetto al numero dei vicepresidenti sono nulle.
3. L’elezione di altri membri della Presidenza nazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, punto 6, del presente statuto avviene attraverso l’apposizione di una croce sulla scheda di votazione accanto al nome del candidato. La rispettiva scheda di votazione deve contenere i nomi di tutti i candidati proposti. Le schede di votazione sulle quali non siano state apposte le croci su almeno tre quarti del numero di candidati da eleggere sono nulle. Anche le schede di votazione sulle quali siano state apposte le croci su più nomi rispetto al numero degli altri membri della Presidenza nazionale sono nulle.
4. Nel caso di tutte le elezioni è necessaria la maggioranza dei voti validi effettuati. Nella misura in cui non si ottenga la maggioranza, si svolge un ballottaggio tra i candidati non eletti con il numero di voti appena al di sotto del limite. Nel caso in cui sia necessaria una decisione tra due candidati con lo stesso numero di voti, anche questa avviene tramite ballottaggio.
5. Astensioni e voti nulli contano per l’accertamento del numero legale, tuttavia non per l’accertamento della maggioranza.
Articolo 44
(Periodo elettorale)
Per tutti i collegi di partito devono essere effettuate elezioni almeno durante ogni due anni.
Articolo 45
(Convalidazione di una delibera)
Le delibere del Congresso nazionale del partito vengono convalidate attraverso due persone nominate dal Segretario generale.
H. Altro
Articolo 46
(Amministrazione finanziaria del partito centrale)
1. Le entrate e le uscite del partito centrale devono essere in pareggio per un periodo di quattro anni senza l’assunzione di crediti. L’economia finanziaria del partito nazionale segue i principi di una gestione di bilancio economica e parsimoniosa. Il Segretario generale ed il Tesoriere federale devono prendere i provvedimenti necessari a tale scopo.
2. Tutti i bilanci preventivi e la pianificazione finanziaria di medio termine del partito nazionale vengono redatti dalla Commissione bilancio di comune accordo con il Presidente ed il Segretario generale e deliberati dalla Presidenza federale. Prima della delibera la rispettiva bozza del bilancio preventivo e della pianificazione finanziaria di medio termine devono essere presentati da parte della Commissione bilancio al responsabile delle finanze ai fini della verifica e di una presa di posizione scritta.
Le bozze di tutti i bilanci preventivi e della pianificazione finanziaria di medio termine devono essere presentati per iscritto ai membri della Presidenza nazionale almeno sette giorni prima della delibera. Lo stesso vale per la consulenza e l’approvazione del rapporto di gestione di legge del partito. Inoltre alle bozze dei rapporti dei gestione deve essere allegata una presa di posizione per iscritto della Commissione bilancio. I bilanci preventivi e la pianificazione finanziaria di medio termine deliberati da parte della Presidenza nazionale su proposta unica della sua Commissione bilancio vengono inviati per conoscenza alle presidenze delle associazioni regionali del partito, della CDU in Bassa Sassonia e delle unioni nazionali del partito e successivamente pubblicati.
3. Ai fini del finanziamento delle spese ordinarie, il Tesoriere federale è autorizzato ad assumere dei crediti di cassa; questi devono essere restituiti al più tardi entro la fine dell’anno di bilancio nel quale siano stati assunti. Altri crediti richiedono l’approvazione della Presidenza federale.
4. Circa l’origine e l’utilizzazione dei mezzi, i quali siano affluiti al partito centrale entro un anno solare (anno di esercizio), così come circa il patrimonio del partito centrale, deve essere reso conto pubblicamente nell’ambito del rapporto di gestione.
5. I dettagli vengono regolati dal regolamento finanziario e contributivo (FBO) che è parte integrante dello statuto della CDU e che deve rispettare le disposizioni della Legge sui partiti.
6. Gli statuti delle associazioni territoriali subordinate della CDU, delle unioni e delle organizzazioni speciali devono essere integrati con le disposizioni che recepiscano i commi da 1 a 4 e che ne garantiscano il rispetto.
Articolo 47
(Patrimonio del partito centrale)
1. Per l’amministrazione di tutti i beni immobili viene utilizzata una società interna e per la gestione di imprese economiche una società a responsabilità limitata. Le disposizioni dettagliate sono contenute nel regolamento finanziario e contributivo.
2. La Presidenza nazionale può disporre fiduciariamente del patrimonio del partito, a meno che questo non sia trasmesso a particolari enti patrimoniali. La Presidenza nazionale può in particolare trasmettere del patrimonio di partito ai particolari enti patrimoniali.
Articolo 48
(Tribunali di partito)
Viene costituito un Tribunale di partito federale. La composizione, le competenze e le procedure di tutti i tribunali di partito della CDU sono regolati da un rispettivo regolamento che è parte integrante dello statuto della CDU.
Articolo 49
(Comunità di lavoro CDU/CSU)
L’Unione cristiano-democratica tedesca forma assieme all’Unione cristiano-sociale della Baviera una comunità di lavoro.
Articolo 50
(Diritto statutario senza contraddizioni)
Gli statuti della associazioni territoriali subordinate della CDU, delle unioni e delle organizzazioni speciali non devono contenere disposizioni contrarie al presente statuto. Nei casi in cui non gli statuti non prevedano alcuna regolamentazione, sono applicate direttamente le relative disposizioni dello statuto, del regolamento finanziario e contributivo (FBO), del regolamento giudiziario di partito (PGO) e del regolamento interno della CDU (CDU-GO) così come le regolamentazioni legali deliberate sulla loro base.
PARTITO CONSERVATORE
|
STATUTO
Parte I
Nome, intendimenti, obiettivi e valori
1. Questo è lo Statuto di un partito politico che verrà designato come “Il Partito conservatore ed unionista” (d’ora in poi, in questo Statuto “il Partito”).
2. Il suo intendimento è di appoggiare e promuovere in ambito nazionale gli obiettivi e i valori del Partito conservatore.
Parte II
Condizioni di affiliazione
3. Il Partito è un partito politico di ambito nazionale, aperto a tutti coloro che ne condividono obiettivi e valori e che si impegnano al rispetto di questo Statuto. Il Partito è costituito dei suoi membri.
L’appartenenza al Partito conservatore è incompatibile con l’appartenenza a qualsiasi altro partito politico registrato.
4. I suoi membri comprendono:
4.1 persone fisiche (cui in questo Statuto ci si riferisce come ai “membri del Partito” [iscritti, ndt] );
4.2 sezioni decentrate di collegio elettorale, (i cui membri sono esclusivamente iscritti al Partito);
4.3 organizzazioni riconosciute, (i cui membri sono esclusivamente iscritti al Partito), e diverse da quelle espressamente previste dal Consiglio, dato che si tratta di organizzazioni meramente riconosciute;
4.4 Il Partito conservatore ed unionista scozzese, ed i suoi membri (in questo Statuto “membri del Partito scozzese”) e soggetti alle disposizioni di cui all’allegato 8.
5. I membri del Partito, le sezioni di collegio elettorale, le organizzazioni riconosciute e (nei limiti di quanto disposto all’articolo 77 e in allegato 8 di cui sopra), Il Partito conservatore ed unionista scozzese ed i suoi membri
5.1 convengono come prescritto dal Consiglio di essere vincolati a questo Statuto;
5.2 di lavorare per appoggiare e promuovere gli obiettivi e i valori del Partito; e
5.3 di versare sottoscrizioni (in caso di privati) e tasse di affiliazione (nel caso di altri soggetti membri) determinate di volta in volta dal Consiglio, tenuto conto delle raccomandazioni del Comitato per gli iscritti.
6. Le sottoscrizioni dei privati devono essere versate al Partito o ad una sezione decentrata a livello di collegio elettorale, per esservi destinate nelle proporzioni che di volta in volta sono definite a cura del Comitato per gli iscritti.
7. Il contributo versato da parte di un privato a beneficio del Partito o di una sezione decentrata garantisce, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17.7, queste prerogative:
7.1 quanto al Partito, l’appartenenza ad esso in qualità di membro; e
7.2 quanto alla sezione decentrata che ha ricevuto il versamento (in modo diretto o indiretto), l’appartenenza ad essa in qualità di membro.
8. Un membro del Partito può richiedere di far parte di una sezione decentrata nonostante egli sia già membro di altra sezione di collegio, posto che:
8.1 una sezione decentrata è tenuta a rendere conto e versare al Partito la sua quota di competenza delle contribuzioni ricevute da un membro che appartenga a più di una sezione;
8.2 un membro del Partito che appartenga a più di una sezione decentrata ha titolo ad un solo voto in occasione delle consultazioni che si svolgono nell’ambito del Partito.
9. I nominativi dei membri sono trascritti nell’elenco nazionale dei membri tenuto a cura del Comitato per gli iscritti in seno al Consiglio. L’inclusione nell’elenco nazionale sancisce formalmente la qualifica di membro del Partito.
Parte III
Leadership
10. Verrà designato un Leader del Partito (in questo Statuto “il Leader”) scelto tra gli eletti al Parlamento ed eletto dai membri del Partito e del Partito scozzese come da disposizioni di cui in allegato 2.
11. Il Leader determina l’orientamento politico del Partito, tenuto conto dell’opinione dei membri e del Forum Politico Conservatore.
Parte IV
Il Consiglio del Partito conservatore
12. Viene costituito a titolo permanente un Consiglio del Partito Conservatore (d’ora in poi, “il Consiglio”) che costituirà la sede suprema di decisione in materia di gestione e organizzazione del Partito. Il Consiglio si compone di:
12.1 Il Presidente del Partito conservatore (“il Presidente del Consiglio”) che verrà nominato dal Leader e che presenzierà il Consiglio in assenza del Leader e agirà quale suo rappresentante in Consiglio;
12.2 Due vice-presidenti,
12.2.1 Uno dei quali è il Presidente della Convenzione nazionale dei Conservatori e che, in assenza del Presidente del Consiglio e del Leader, presiede il Consiglio; e
12.2.2 Un altro soggetto nominato dal Leader;
12.3 Quattro altri membri eletti in seno alla Convenzione nazionale dei Conservatori (oltre al presidente di questa), come da disposizioni di cui in allegato 3;
12.4 Il Presidente eletto del Comitato 1922;
12.5 Il Presidente dell’Associazione dei Pari Conservatori;
12.6 Il Vice-segretario eletto del Partito Conservatore ed Unionista Scozzese;
12.7 Il Presidente eletto del Partito Conservatore Gallese;
12.8 Il Presidente eletto dell’Associazione dei Consiglieri Conservatori;
12.9 Il tesoriere del Partito, il quale verrà nominato dal Leader;
12.10 Eventualmente un membro ulteriore che può essere di volta in volta designato dal Leader e sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio;
12.11 Un membro anziano del funzionariato del Partito, nominato dal Presidente del Consiglio per esercitare il suo servizio presso il Consiglio stesso.
12.12 Il Consiglio può provvedere ad una nomina aggiuntiva, previa approvazione da parte del Leader.
13. Il Consiglio si deve riunire almeno sei volte l’anno, e il Leader è invitato a prendere parte a tutte le riunioni.
14. Il quorum in ogni riunione del consiglio è fissato nel numero di otto.
15. Il Consiglio nomina un Segretario che assiste il Consiglio stesso per la sua corretta ed efficiente amministrazione e che eserciterà anche la funzione di segretario della Convenzione nazionale.
16. Il Consiglio vota le regole relative alle notifiche in caso di assemblee ordinarie e straordinarie e quelle sulla divulgazione anticipata di verbali e altri documenti.
17. Il Consiglio ha il potere di agire in qualsiasi modo ritenga opportuno quanto a gestione e amministrazione del Partito. Esso esercita la supervisione di tutte le attività in seno al Partito ed in particolare è responsabile:
17.1 dello sviluppo e dell’attuazione delle strategie del Partito, dell’organizzazione delle sue campagne, dei membri e della raccolta dei fondi a livello locale, nazionale ed europeo;
17.2 della revisione e approvazione del bilancio annuale del Partito, del controllo finanziario e della redazione e pubblicazione di rendiconto annuali;
17.3 della nomina dei dirigenti di grado più elevato in seno al Partito;
17.4 dell’amministrazione dell’elenco nazionale degli iscritti come da disposizioni di cui all’articolo 19.1 e allegato 6;
17.5 della redazione dell’Elenco approvato di Candidati come da disposizioni di cui all’articolo 19.2 e allegato 6;
17.6 della supervisione sulla gestione e sull’amministrazione delle sezioni decentrate, tra cui il potere di riconoscere federazioni e altri raggruppamenti di sezioni decentrate di collegio elettorale;
17.7 della revoca o rifiuto di iscrizione di qualsiasi membro potenziale o effettivo del Partito, e ciò in termini di assoluta discrezionalità;
17.8 della sostituzione o rimozione dalla carica di qualsiasi dirigente di sezione decentrata o di organizzazione riconosciuta come da disposizioni di cui in allegato 6;
17.9 dell’istituzione di una nuova sezione decentrata o sostitutiva come da disposizioni di cui in allegato 6;
17.10 della revoca o rifiuto di iscrizione ad un membro di sezione decentrata come da disposizioni di cui in allegato 6;
17.11 della gestione della Convenzione nazionale dei Conservatori;
17.12 dell’organizzazione dei congressi del Partito, come da disposizioni di cui all’articolo 19.3 e in allegato 4;
17.13 di garantire che le donne siano opportunamente coinvolte e rappresentate in tutti gli aspetti dell’organizzazione e del lavoro del Partito e nella misura dell’auspicabile la presenza di un’organizzazione che promuova gli interessi delle donne in seno al Partito;
17.14 di garantire che i giovani siano opportunamente coinvolti e rappresentati in tutti gli aspetti dell’organizzazione e del lavoro del Partito, nonché la presenza di un’organizzazione che promuova gli interessi nei confronti del Partito, il reclutamento e la comunicazione con i giovani;
17.15 di garantire ad organizzazioni, gruppi o altri enti lo status di organizzazioni riconosciute, gruppi settoriali o altre qualifiche, nonché l’eventuale revoca di queste prerogative;
17.16 del coordinamento e dell’attuazione di una strategia nazionale riguardo a mutamenti intervenuti nei collegi elettorali;
17.17 della risoluzione di qualsiasi controversia in seno al Partito, comunque originatasi e nel migliore dei modi si ritenga auspicabile;
17.18 dell’attuazione delle decisioni adottate dal Comitato per l’etica e l’integrità istituito alla Parte XII di questo Statuto;
17.19 della supervisione sulla procedura di elezione del Leader come da disposizioni di cui in allegato 2;
17.20 della registrazione di marchi, proprietà intellettuale, diritti sull’opera dell’ingegno, copyright, e brevetti;
17.21 di garantire che il Partito ottemperi alla Legge sui partiti, le elezioni e i referendum e a quelle norme o misure che intervengano ad integrare, emendare o sostituire la stessa legge;
17.22 della sospensione della qualifica di membro o dell’espulsione di qualunque iscritto la cui condotta sia in contrasto con gli intendimenti, gli obiettivi e i valori del Partito, quali indicati alla Parte I, articolo 2 o che sia incompatibile con gli obiettivi di efficienza finanziaria di una sezione decentrata o del Partito o altrimenti suscettibile di gettare discredito su una sezione o sul Partito.
18. Il Consiglio ha il potere di delegare le sue funzioni come ritenuto di volta in volta opportuno, posto che esso non si farà surrogare in qualsiasi funzione tra quelle di cui agli articoli 17.2, 17.8, 17.10, 17.15 e 17.18.
19. Il Consiglio istituisce e mantiene i seguenti comitati, i quali comprendono almeno un soggetto designato dal Consiglio stesso ed un membro eletto in seno ad esso:
19.1 Il Comitato per gli iscritti, come da disposizioni di cui in allegato 6;
19.2 Il Comitato per i candidati, come da disposizioni di cui in allegato 6;
19.3 Il Comitato per i congressi, come da disposizioni di cui in allegato 4;
Parte V
La Convenzione nazionale dei conservatori
20. Viene istituita a titolo permanente la Convenzione nazionale dei Conservatori, che si compone:
20.1 del segretario esecutivo di ciascuna sezione decentrata di collegio elettorale in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord, o di un vice-segretario nominato quale sostituto dalla sezione decentrata in una assemblea generale. Quanto alle sezioni decentrate riunite in federazione o altri gruppi di sezioni come da articolo 44 che segue, la rappresentanza in virtù di questo articolo è determinata dal Consiglio: e
20.2 dei rappresentanti eletti al Consiglio; nonché dei membri eletti del Partito Conservatore ed Unionista Scozzese; e
20.3 dei membri eletti del Consiglio del Partito Conservatore Gallese; e
20.4 di tutti i membri della dirigenza di zona eletti come da disposizioni di cui in allegato 5 e delle omologhe figure scozzesi; nonché
20.5 di tutti i Presidenti di coordinamento regionale e vice-coordinatori regionali eletti come da disposizioni di cui in allegato 5; e
20.6 delle altre rappresentanze di ciascuna organizzazione riconosciuta, gruppo specializzato o altro ente che il Consiglio può di volta in volta determinare, tenuto conto della composizione delle organizzazioni riconosciute, gruppi specializzati e altri enti (ma non eccedenti il numero di 100 rappresentanti per tutto l’insieme), i quali verranno eletti da ciascuna delle organizzazioni come da relativi statuti; e
20.7 I tre ex-presidenti della Convenzione nazionale dei Conservatori; e
20.8 I due segretari esecutivi uscenti della Convenzione nazionale dei Conservatori; e
20.9 Il segretario esecutivo uscente del comitato di zona, per un solo anno; e
20.10 Il segretario esecutivo uscente del coordinamento regionale, per un solo anno.
21. La Convenzione nazionale dei Conservatori elegge, come da disposizioni di cui in allegato 3, un segretario esecutivo della Convenzione il cui compito è di garantire che la Convenzione espleti le sue funzioni come da articolo 24 che segue. Il segretario esecutivo della Convenzione deve d’ufficio essere un vice-presidente del Consiglio.
22. La Convenzione nazionale dei Conservatori elegge, come da disposizioni di cui in allegato 3, un Presidente della Convenzione che presiede Il Congresso annuale del Partito e che deve essere un membro del Consiglio.
23. La Convenzione nazionale dei Conservatori elegge altri tre dirigenti, come da disposizioni di cui in allegato 3, che devono essere membri del Consiglio ed esercitare le funzioni di vice-presidenti della Convenzione nazionale dei Conservatori.
24. Le funzioni della Convenzione nazionale dei Conservatori sono:
24.1 sostenere e promuovere gli obiettivi e i valori del Partito;
24.2 eleggere i rappresentanti al Consiglio;
24.3 esercitare la supervisione e ricevere i rapporti dal Consiglio dai dirigenti di zona e dalle organizzazioni riconosciute;
24.4 offrire un luogo di confronto per le opinioni dei membri del Partito e operare da collegamento tra il Leader e gli iscritti;
24.5 rivedere e, quando necessario, proporre al Collegio Costituzionale emendamenti a questo Statuto, come da disposizioni di cui in allegato 9;
24.6 raccomandare al Consiglio azioni che consentano il mantenimento di un’efficace organizzazione in tutto il paese.
25. La Convenzione nazionale dei Conservatori si deve riunire almeno due volte l’anno. Il Leader e il Consiglio sono invitati a prendere parte alle sue riunioni.
Parte VI
Consigli di zona, dirigenti di zona e coordinatori regionali
26. Vengono costituiti a titolo permanente in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord diversi Consigli di zona, la cui composizione verrà definita di volta in volta dal Consiglio, la cui decisione in materia è vincolante e definitiva.
27. Il Consiglio procede ad una specifica revisione dei confini delle zone in seguito alla redistribuzione dei confini parlamentari e considererà la revisione ulteriore in seguito a:
27.1 richiesta unanime da parte di un dirigente di zona e di un Presidente di coordinamento regionale nell’ambito di una zona; oppure
27.2 richiesta di non meno del 60% dei segretari esecutivi delle sezioni di collegio elettorale della zona in questione; oppure
27.3 richiesta da parte del Comitato esecutivo di qualsiasi sezione decentrata che sia interessata da un cambiamento dei confini di collegio.
28. Ogni Consiglio di zona comprende:
28.1 il segretario esecutivo di ciascuna sezione decentrata di competenza del Consiglio di zona in questione. Quanto alle sezioni che si sono raggruppate in federazioni o gruppi come da articolo 44 che segue, la rappresentanza contemplata in questo articolo verrà definita dal Consiglio;
28.2 due rappresentanti eletti dal Comitato esecutivo di ciascuna sezione decentrata come previsto dalle Regole per le sezioni decentrate del Partito Conservatore, quali riportate in allegato 7.
28.3 i membri eletti del Comitato esecutivo di zona.
Comitati esecutivi di zona
29. Ogni Consiglio di zona si deve riunire una volta l’anno ed eleggere un comitato dirigente di zona (come da disposizioni di cui in allegato 5) con funzioni di coordinamento tra Consiglio e sezioni decentrate per facilitare il lavoro di queste ultime in ciascuna zona e coordinare le attività e la gestione efficiente delle risorse nell’ambito di ciascuna zona.
30. Ogni Comitato esecutivo di zona si compone di:
30.1 un segretario esecutivo (il “Segretario esecutivo di zona”);
30.2 due vice-segretari esecutivi,
30.2.1 uno dei quali con la particolare responsabilità di coordinare la formulazione e lo sviluppo di idee e iniziative e campagne politiche nella zona (il “vice-segretario politico”); e
30.2.2 l’altro che ha competenza per il reclutamento degli iscritti e il reperimento di finanziamenti nell’ambito della zona (“il vice-segretario amministrativo”);
30.3 sino a due ulteriori dirigenti che possono di volta in volta essere cooptati dal comitato di zona.
31. Nelle zone che comprendono più di dodici collegi elettorali, i Consigli di zona eleggeranno nel comitato di zona un ulteriore dirigente per ogni sei collegi o porzioni di collegio in più, come previsto dalle disposizioni di cui in allegato 5
32. E’ compito dei comitati esecutivi di zona il coordinamento delle sezioni decentrate e l’iniziativa relativa a:
32.1 la condivisione di risorse tra sezioni decentrate;
32.2 il finanziamento e le iscrizioni alle sezioni decentrate;
32.3 la motivazione ed il controllo sulla performance delle sezioni decentrate;
32.4 la gestione e la formazione dei dirigenti di sezione;
32.5 le campagne elettorali e la rappresentanza dei conservatori a livello di governo locale, nazionale ed europeo;
32.6 questioni relative al governo locale;
32.7 l’assistenza ai rappresentanti eletti e ai dirigenti in coordinamento con gli uffici-stampa locali;
32.8 la risoluzione di controversie tra sezioni decentrate e relativi decentramenti, ivi comprese indagini relative ad eventuali violazioni delle Norme delle sezioni decentrate;
32.9 l’impulso e l’assistenza ad iniziative in seno ad una sezione decentrata commissariata;
32.10 la preparazione e la sottoposizione al Consiglio di un rapporto annuale sulle attività di ciascuna sezione in seno alla zona di competenza.
33. Qualora il Consiglio ritenga che un comitato di zona non adempia ai suoi compiti, il Consiglio, o suo rappresentante, può imporre un Piano d’azione ove si identificano obbiettivi di performance che il comitato è tenuto a conseguire entro una data scadenza temporale.
34. Il Consiglio può nominare un suo rappresentante per controllare la performance del comitato di zona in relazione al Piano di azione. Se, dopo il rapporto del dirigente inviato, il Consiglio ritiene che il comitato di zona abbia adottato soluzioni insufficienti o in altro modo mancato di ottemperare al Piano d’azione, il Consiglio darà modo al comitato di zona di esporre i motivi per i quali non sarebbe opportuno procedere alle dimissioni dei dirigenti del comitato interessato.
35. Dopo aver considerato questi motivi, espressi come da articolo precedente, il Consiglio può dimettere qualsiasi dirigente, e procedere quanto prima e nella misura del possibile a nuove elezioni come da disposizioni di cui in allegato 5.
Coordinatori regionali
36. Il Consiglio istituisce in tutta l’Inghilterra una struttura regionale, suddivisa appositamente e in considerazione dei collegi elettorali adottati per le elezioni del Parlamento europeo. Successivamente, il Consiglio può eventualmente emendare questa ripartizione per tener conto di mutamenti nelle circostanze.
37. In ogni regione verranno eletti tre coordinatori regionali, uno dei quali verrà eletto quale presidente del coordinamento regionale, mentre gli altri due sono i vice-presidenti del coordinamento. Nessun coordinatore regionale può restare in carica per più di tre anni consecutivi.
38. I coordinatori regionali sono eletti come da disposizioni di cui in allegato 5, dai membri dei comitati di zona di competenza della regione.
39. I coordinatori regionali sono responsabili di:
39.1 coordinare campagne elettorali e attività politiche in un ambito che comprenda più zone;
39.2 assistere i comitati di zona nell’organizzazione di attività in un ambito che comprenda più zone;
39.3 coordinare attività di campagna elettorale per le elezioni locali laddove la competenza dell’autorità che si elegge attraversa i confini di zona;
39.4 garantire l’attuazione della strategia del Consiglio in relazione ai cambiamenti occorsi a livello di collegio elettorale parlamentare;
39.5 ove richiesto dal Consiglio, offrire assistenza in caso di performance deficitarie da parte dei comitati di zona.
Parte VII
Sezioni decentrate di collegio elettorale
40. Si istituisce una sezione decentrata per ogni collegio elettorale parlamentare in Gran Bretagna.
Struttura delle sezioni decentrate
41. Ogni sezione decentrata:
41.1 è membro del Partito;
41.2 adotta in assemblea generale come proprie le Regole Vincolanti contenute nelle Regole per le sezioni decentrate del Partito Conservatore, come riportate in allegato 7;
41.3 adotta in assemblea generale quelle altre regole ritenute opportune tra quelle facoltative contenute nelle Regole per le sezioni decentrate del Partito Conservatore, come riportate in allegato 7, purché nessuna di queste regole risulti incompatibile con quelle vincolanti di cui sopra;
41.4 ottempera al profilo degli obiettivi delle sezioni decentrate quali espressi al paragrafo 2 in allegato 7 a questo Statuto;
41.5 è rappresentante del Partito nel collegio elettorale;
41.6 propone e dispone il prospetto uniforme e la comune strategia di approccio del Partito, quale designata a livello nazionale.
42. Ogni sezione decentrata, previa adozione o emendamento delle proprie regole, invia al segretariato del Consiglio copia delle regole quali adottate o emendate entro trenta giorni a decorrere dalla delibera.
43. Qualora il Consiglio ritenga che le regole adottate da una sezione decentrata siano incongruenti o incompatibili con quelle obbligatorie di cui in allegato 7 o con questo Statuto, esso può richiedere alla sezione di emendarle entro una scadenza determinata per ovviare all’incongruenza o all’incompatibilità. Inoltre, il Consiglio ha il potere, in determinate circostanze, di consentire ad una sezione decentrata la modifica dei termini fiduciari, richiesta come da disposizioni di cui al paragrafo 17 in allegato 7 a questo Statuto, in modo tale che questi termini possano differire da quelli definiti dal Consiglio in applicazione del paragrafo 17.2 in allegato 7.
44. Due o più sezioni decentrate possono riunirsi per finalità organizzative o di campagna elettorale in una federazione o altro raggruppamento di sezioni. In tali circostanze, se necessario, le sezioni interessate, al momento di adottare le regole di sezione, possono richiedere al Consiglio una modifica delle regole vincolanti di cui in allegato 7 e che il Consiglio ha potere di concedere e sancire. La rappresentanza di queste federazioni o altri raggruppamenti di sezioni decentrate presso la Convenzione nazionale dei Conservatori e i Consigli di zona verrà definita dal Consiglio a seconda dei casi.
45. I dirigenti di una sezione decentrata comprendono un Segretario esecutivo, due vice-segretari, un tesoriere (se la carica non è cumulata con quella di vice-segretario) ed eventuali altre cariche che possono essere elette come da disposizioni relative alle sezioni decentrate di cui in allegato 7.
46. Sarà competenza del Presidente di sezione garantire che la sezione stessa ottemperi a quanto previsto all’articolo 41 di cui sopra, ed in particolare persegua gli obbiettivi previsti per le sezioni decentrate quali stabiliti al paragrafo 2 in allegato 7.
47. I dirigenti di sezione invieranno un Rapporto di conformità, come da disposizioni di cui al paragrafo 5.10.2 delle Regole per le sezioni decentrate del Partito Conservatore riportate in allegato 7, all’indirizzo del Consiglio di zona il quale ha il potere, previa richiesta del Consiglio, di adottare ragionevoli iniziative per verificare le informazioni contenute nel rapporto.
Elezioni al Consiglio di zona
48. Il Comitato esecutivo di ciascuna sezione decentrata elegge mediante le proprie regole due membri che la rappresentino in seno al Consiglio di zona, e che si aggiungono al segretario esecutivo della sezione (membro di diritto del Consiglio di zona).
Sezioni commissariate
49. Qualora l’adesione ad una qualsiasi sezione decentrata risulti inferiore ad una soglia definita dal Consiglio, o in altre circostanze eccezionali, il Consiglio stesso può designare la sezione quale “commissariata”.
50. Le sezioni commissariate continuano a beneficiare delle prerogative di membri del Partito, posto che il Consiglio può decidere che:
50.1 il comitato di zona competente per la sezione decentrata in questione può, in collaborazione con i responsabili della sezione, nominare un commissario rappresentante che può assumere il ruolo di segretario esecutivo della sezione, procedere a campagne di affiliazione a livello locale, esercitare la supervisione sulle elezioni delle cariche interne di funzionariato e assumersi le responsabilità per la raccolta di fondi e finanziamenti per la sezione;
50.2 il commissario nominato come da articolo 50.1 può effettuare la supervisione sulla gestione, gli affari e la conduzione della sezione ed avere pieno accesso a tutti i registri ed informazioni relative;
50.3 qualora una sezione commissariata sia parte di una federazione, il commissario rappresentante del Consiglio è invitato a partecipare a tutte le riunioni del Comitato esecutivo o di quello di gestione della federazione per tutto il tempo in cui si protrae il commissariamento;
50.4 il comitato di zona può, assieme ai dirigenti della sezione, redigere elenchi elettorali perché nell’ambito della sezione si possa procedere a scegliere potenziali candidati per le elezioni politiche, come precisato a paragrafo 7 in allegato 6.
51. Una sezione commissariata perderà tale qualifica nel momento in cui il Consiglio ritenga che la sezione abbia migliorato la sua performance sino a raggiungere un livello soddisfacente.
52. Se il comitato di zona si convince che una determinata sezione commissariata di sua competenza manchi di collaborare col commissario o di procedere a ragionevoli sforzi per migliorare la propria performance, il comitato di zona stesso può richiedere che la sezione comissariata rediga un Piano d’azione ove si specifichino obiettivi da raggiungere entro una determinata scadenza.
53. Qualora il comitato di zona, trascorsi 3 mesi dalla richiesta di redigere il piano d’azione, ritenga che i dirigenti della sezione abbiano mancato di produrre un ragionevole tentativo per conseguire gli obbiettivi di cui al Piano d’azione, il comitato di zona può far rapporto al Consiglio perorando la rimozione dei dirigenti ritenuti responsabili, come da disposizioni di cui ai paragrafi 14 e 15 in allegato 6.
Rifiuto di iscrizione o espulsione da una sezione decentrata
54. il Comitato esecutivo di una sezione decentrata può decidere di rifiutare l’iscrizione ad un soggetto, oppure di espellere ogni iscritto dalla sezione soltanto seguendo la procedura di cui ai paragrafi dal 3.5 al 3.7 delle Regole relative alle sezioni decentrate del Partito Conservatore di cui in allegato 7.
55. In tali circostanze, la sezione decentrata informerà immediatamente il Consiglio il quale a sua volta istruirà il comitato per le iscrizioni affinché questo possa vagliare le circostanze riportate dalla sezione. Il comitato per le iscrizioni quindi si pronuncerà accogliendo o respingendo la decisione, oppure adotterà eventualmente altri provvedimenti ritenuti opportuni.
56. Il Consiglio può sospendere la qualifica di membro del Partito nei confronti di chiunque sia stato oggetto di provvedimento di espulsione da parte di una sezione decentrata e durante il periodo di pendenza della questione di fronte al comitato per le iscrizioni, o in attesa che questo proceda ad altra iniziativa ritenuta opportuna.
57. Dopo la delibera del comitato per gli iscritti, il membro o il comitato della sezione in questione possono presentare appello al Consiglio, il quale adotterà i provvedimenti che ritiene adeguati per l’udienza d’appello e notificherà alle parti il procedimento; in particolare se si tratterà di un’istruttoria o di una vera e propria convocazione in udienza) e i motivi che vengono considerati. Il Consiglio può confermare la decisione della sezione e/o adottare altre iniziative che ritenga opportune. La decisione del Consiglio è vincolante e inappellabile per tutte le parti coinvolte.
58. Qualora il comitato per le iscrizioni o eventualmente il Consiglio abbiano confermato la decisione della sezione, il nominativo dell’iscritto in questione verrà radiato dall’elenco nazionale degli iscritti, e alla persona in questione è preclusa una re-iscrizione al Partito o a sezioni decentrate per il periodo definito dal Consiglio.
59. Qualora il comitato per le iscrizioni o eventualmente il Consiglio abbiano respinto la decisione della sezione di espellere l’iscritto, questi viene contestualmente reintegrato nell’elenco nazionale degli iscritti e in quello della sezione interessata. Quanto ad un candidato all’iscrizione, qualora il comitato per le iscrizioni o eventualmente il Consiglio abbiano respinto la decisione della sezione, il Consiglio inviterà il candidato all’iscrizione ad unirsi al Partito.
Infrazioni alle Regole per le sezioni decentrate del Partito Conservatore
60. Se un membro di una sezione è coinvolto in una qualsiasi infrazione alla Regole per le sezioni decentrate che disciplinano la sua sezione di appartenenza, egli può sollevare la questione di fronte al presidente della sezione, il quale conduce un’indagine e adotta le necessarie misure per porre termine a qualsiasi infrazione.
61. Qualora il membro in questione resti insoddisfatto riguardo all’indagine o alle misure adottate dal presidente, egli può investire della questione il comitato di zona competente territorialmente per la sezione, il quale ha potere di indagine di adottare eventualmente misure per rimediare all’infrazione.
62. Se, dopo il parere del comitato di zona, il membro che ha segnalato l’infrazione non è soddisfatto dell’indagine o delle misure adottate, egli può investire della questione il dirigente responsabile della Conformità regolamentare, il quale indagherà sulla questione come da disposizioni di cui agli articoli 77 and 78. La decisione adottata da questa carica è inappellabile, vincolante e non soggetta ad ulteriori revisioni.
Emendamenti alle Regole per le sezioni decentrate del Partito Conservatore
63. La Regole per le sezioni decentrate del Partito Conservatore, quali in allegato 7, vengono rivedute di volta in volta da parte della Convenzione nazionale dei Conservatori, la quale può proporre emendamenti come da disposizioni di cui in allegato 3. Ogni emendamento a dette Regole deve avvenire in ottemperanza a quanto disposto all’articolo 91.
Parte VIII
Il forum politico conservatore
64. Viene istituito a titolo permanente un forum politico nazionale, il Forum Politico Conservatore, le cui funzioni principali sono:
64.1 incoraggiare e coordinare la formulazione e lo sviluppo di idee politiche e iniziative in seno al Partito e in particolare alle sezioni decentrate;
64.2 istituire un processo per la ricezione di queste idee e iniziative e garantire che venga data adeguata risposta ad esse;
64.3 procedere a consultazioni sulle idee e iniziative mediante quelle forme che il Forum può ritenere adeguate;
64.4 facilitare lo sviluppo e l’organizzazione di contributi di alta qualità riguardo ad importanti temi politici a livello nazionale;
64.5 assistere nell’organizzazione dei congressi del Partito;
64.6 offrire consulenza al Leader e al Consiglio su ogni idea e iniziativa politica così formulata e messa a punto.
65. Il Consiglio nomina un Direttore del Forum Politico Conservatore tra le cui responsabilità figura la formazione di una struttura per il coordinamento delle attività dei vice-presidenti dei comitati di zona e delle sezioni decentrate.
66. Il Forum Politico Conservatore è amministrato da un Consiglio costituito annualmente e che consta di:
66.1 un presidente, nominato dal Leader, in genere un ministro (o se il Partito è all’opposizione, un ministro-ombra);
66.2 il Direttore del Forum Politico Conservatore;
66.3 tre rappresentanti eletti dai vice-segretari politici dei comitati di zona come da disposizioni di cui in allegato 5;
66.4 un Direttore d alto grado del Partito, nominato dal segretario esecutivo del Consiglio;
66.5 un rappresentante nominato come da Statuto del Partito Conservatore ed Unionista Scozzese;
66.6 sino a cinque persone scelte tra esperti in specifici campi della politica, cooptati dal Direttore del Forum in consultazione col Consiglio.
67. Il Consiglio del Forum Politico Conservatore deve incontrarsi almeno due volte l’anno alla presenza del Leader per dibattere idee ed iniziative politiche, nonché le relative opinioni dei membri.
Parte IX
Organizzazioni riconosciute
68. Prima della richiesta di riconoscimento di fronte al Consiglio, un’organizzazione deve:
68.1 procedere a verifica della democraticità del proprio statuto in modo tale da soddisfare il Consiglio quanto all’apertura ad un’ampia partecipazione e a tutti i membri del Partito che rispondono ai requisiti previsti dallo statuto;
68.2 sottoporre al Consiglio prima del riconoscimento una copia o una bozza del proprio statuto.
69. Lo statuto di qualsiasi organizzazione riconosciuta deve includere quale requisito indispensabile:
69.1 una dichiarazione degli obbiettivi dell’organizzazione riconosciuta;
69.2 i suoi criteri di affiliazione, ivi compresa quella al Partito, a meno che non sia stato diversamente disposto dal Consiglio;
69.3 il requisito dell’elezione del suo presidente e dei suoi responsabili in occasione di una sua assemblea generale da tenersi annualmente.
69.4 il requisito della conservazione e regolare revisione di un registro degli affiliati;
69.5 il requisito di una dichiarazione di rendiconto annuale in forma approvata dal Consiglio e che ad esso deve essere sottoposta a scadenze annuali.
70. Il Consiglio può, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 68 e 69, attribuire la qualifica di organizzazione riconosciuta.
71. Il Consiglio accorderà sempre la qualifica di organizzazione riconosciuta ad un ente che ha lo specifico compito di rappresentare membri del Partito di età inferiore ai 30 anni.
72. Qualora un’organizzazione riconosciuta manchi di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 68.1, il Consiglio notificherà che l’organizzazione si deve conformare entro un anno, pena la decadenza del riconoscimento o la rimozione dei dirigenti che possono essere individuati quali responsabili.
73. Fatto salvo quanto eventualmente espresso esplicitamente dal Consiglio e quanto disposto all’articolo 69 di cui sopra, ogni organizzazione riconosciuta deve:
73.1 essere membro del Partito;
73.2 garantire che l’affiliazione sia aperta solo a membri del Partito;
73.3 essere vincolata al rispetto di questo Statuto;
73.4 versare al Partito quelle tasse di iscrizione richieste di volta in volta dal Consiglio.
Parte X
Congressi del partito
74. I provvedimenti di cui in allegato 4 si applicano ai congressi del Partito.
Parte XI
Altre regole del partito
75. Altre regole del Partito sono contenute in allegato 6.
76. I provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 in allegato 8 si applicano al Partito conservatore ed unionista scozzese e ai suoi membri; mentre i provvedimenti di cui ai paragrafi dal 3 al 5 in allegato 8 si applicano al partito Conservatore Scozzese.
Parte XII
Etica, condotta e standard
77. Il Consiglio del Partito nomina un dirigente addetto alla Conformità il quale ha il compito di:
77.1 garantire che i provvedimenti di cui in questo Statuto del Partito vengano osservati da tutti i membri del Partito stesso;
77.2 identificare ogni infrazione alle disposizioni di questo Statuto;
77.3 richiedere in forma scritta ai membri del Partito di porre termine ad eventuali infrazioni elle disposizioni statutarie entro un determinato termine;
77.4 informare il Consiglio di ogni inottemperanza di cui si sia reso responsabile un membro del Partito a fronte di richiesta per l’interruzione dell’infrazione, posto che in relazione a questioni per le quali si ipotizza una condotta suscettibile di gettare discredito sul Partito, la questione non viene trattata dal dirigente addetto alla Conformità, bensì come previsto agli articoli dal 80 all’89 che seguono.
78. Qualora il Consiglio venga informato dal dirigente per la Conformità dell’inottemperanza di un membro nel porre fine ad un infrazione a norme statutarie entro la scadenza specificata nella notifica, il Consiglio può adottare i provvedimenti che ritiene necessari nei confronti del membro responsabile e la sua azione non incontra limiti.
79. Nessun membro del Parlamento di ciascuna Camera, del Parlamento europeo, nessun candidato al Parlamento europeo, né membro o candidato all’Assemblea in Inghilterra o Galles, né in sedi equivalenti in Irlanda del Nord, nessun consigliere, nessun candidato o potenziale candidato, nessun membro del Partito o candidato all’iscrizione, nessun dirigente del Partito o potenziale dipendente deve essersi adoperato in attività o condotta suscettibile di gettare discredito sul Partito.
80.
80.1 Il Comitato per l’Etica e l’Integrità (qui il “Comitato”) è un organo indipendente al quale in seguito a indicazione o richiesta da parte del Leader o del Consiglio viene attribuito il potere di decidere se una determinata condotta sia suscettibile di gettare discredito sul Partito, nonché di promulgare regole relative a questi profili e che sono vincolanti. Il Comitato ha anche il potere di esprimere pareri su questioni generali relative ad etica e integrità in seno al Partito.
80.2 Il Comitato si compone di due Consiglieri della Corona chiamati a titolo privato, nominati dal Consiglio quali Presidente e vice-presidente, e due membri d’ufficio, il Presidente in carica della Convenzione nazionale dei Conservatori e il Presidente del Comitato 1922.
80.3 I sostituti dei membri d’ufficio sono rispettivamente il Presidente in carica della Convenzione nazionale dei Conservatori e uno dei vice-presidenti del Comitato 1922.
80.4 Il Comitato si riunisce con tutti e quattro i suoi membri, a meno di motivi straordinari che impongano diversamente, e che sono discussi da comitato stesso.
81. Ai sensi degli articoli 79 e 80, una condotta che consista unicamente nell’esprimere un disaccordo rispetto alle politiche del Partito non configura un comportamento suscettibile di gettare discredito sul Partito. Il Comitato determinerà in assoluta discrezione se un’istanza sia in effetti basata unicamente su una divergenza politica in seno al Partito.
82.
82.1 Il Comitato è arbitro delle sue procedure e soggetto all’unico dovere di agire correttamente.
82.2 Le Regole che disciplinano la determinazione su un’istanza sono decise dal Comitato e sono pubbliche, nonché notificate al soggetto la cui condotta viene sottoposta al vaglio per poterlo mettere in condizione di conoscere in anticipo le regole in base alle quali si procede ad un giudizio nei suoi confronti.
82.3 E’ preciso dovere di tutti i membri del Partito e di ogni soggetto interessato cooperare senza riserve con il Comitato nello svolgimento del suo lavoro, mediante il rilascio di documentazioni, informazioni, prove o altri elementi che il Comitato potrà richiedere a seconda dei casi. L’inottemperanza a questo dovere è soggetta a provvedimento disciplinare definito dal Consiglio.
82.4 Il Comitato non si occupa di istanze cadute in prescrizione, ovvero fondate su condotta nota anteriormente al 31 marzo 1998, mentre quanto giunto a conoscenza successivamente è competenza del Comitato sebbene avvenuto anteriormente alla data suddetta.
82.5 Il Comitato ha potere illimitato nell’imporre sanzioni che esso ritenga opportune nel contesto di tutte le circostanze in questione, e dopo aver proceduto ad un vaglio relativo alla natura e alla gravità di una condotta che abbia gettato discredito sul Partito o che sia suscettibile di produrre questo risultato.
83. Il Consiglio pubblicherà e darà attuazione alle decisioni del Comitato non appena il parere sia disponibile, a meno che la decisione non sia ancora soggetta ad eventuale revisione, nel qual caso la decisione del Comitato verrà resa nota ma non attuata.
84.
84.1 La decisione finale del comitato può essere riveduta in caso di concessione della sospensione.
84.2 Tutte le richieste in tal senso, soggette alle Regole del Comitato, devono pervenire entro 14 giorni a decorrere dalla decisione finale del Comitato.
84.3 Nessuna richiesta di sospensione può essere presentata una volta scaduto il termine, a meno che il richiedente possa addurre nuove prove che anche con debita diligenza non potevano essere reperite al momento della decisione del Comitato.
84.4 La richiesta di sospensione e revisione (se del caso) verrà effettuata a cura di un magistrato in pensione nominato dal Consiglio (“il revisore”).
85. La revisione avverrà in base a questi motivi:
(a) vizi procedurali;
(b) iniquità: in particolare, che sia stata adottata una decisione che nessun comitato avrebbe ragionevolmente adottato in circostanze analoghe; e
(c) proporzionalità: ossia, che la sanzione imposta è sproporzionata alla natura riprovevole del comportamento suscettibile di gettare discredito sul Partito.
86. Il Revisore dovrà confermare la decisione del Comitato o rinviarla ad esso perché venga riconsiderata tenendo conto delle valutazioni e del dispositivo redatto dal revisore.
87. Qualora sia concessa la sospensione, la revisione è l’unica forma di appello disponibile per il soggetto interessato da decisione del Comitato.
88.
88.1 Il Comitato può in assoluta discrezionalità decidere se occuparsi o meno di una segnalazione relativa ad un soggetto che è anche membro effettivo o associato del Partito in Scozia. Nell’esercitare questa discrezionalità, il Comitato tiene tra l’altro conto del luogo da cui la segnalazione è partita e dei suoi effetti, nonché dei legami del soggetto interessato col Partito in Inghilterra. Se il Comitato decide di non occuparsi del caso può però deferirlo all’ente omologo per la Scozia.
88.2 Il Comitato può riconoscere quale atto di cortesia e reciprocità decisioni adottate in altri paesi e relative a membri effettivi o associati del Partito attinenti a condotte analoghe.
89. Per evitare dubbi ma senza alcun pregiudizio per quanto disposto in questa Parte, le questioni di disciplina parlamentare (che non riguardano questioni etiche e l’integrità di un membro del Parlamento o di un Pari) resteranno di competenza del Chief Whip presso la Camera dei Comuni o quella dei Lords.
Parte XIII
Modifiche allo Statuto
90. Il Collegio Costituzionale del Partito Conservatore comprende:
i. Membri della Convenzione nazionale dei Conservatori;
ii. Membri del Parlamento;
iii. Membri del Parlamento europeo;
iv. Esponenti dell’associazione dei Pari Conservatori e dei portavoce della Camera dei Lords, quali nominati dal Leader.
91. Come da disposizioni di cui agli articoli 92 e 93 che seguono, questo Statuto può essere emendato o modificato, posto che tali emendamenti o modifiche siano approvati da:
91.1 non meno del 66% dei votanti in seno al Collegio per lo Statuto; e
91.2 non meno del 50% dei membri del Collegio per lo Statuto aventi diritto al voto.
92. In relazione a qualsiasi modifica proposta riguardo alle Parti III, IV, XII e XIII di questo Statuto e degli allegati solo nella misura in cui essi vi si correlano, questo Statuto può essere emendato solo se ciò sia approvato da
92.1 non meno del 50% dei membri del Collegio Costituzionale aventi diritto al voto; e
92.2 non meno del 66% dei Membri del Parlamento votanti
92.3 non meno del 66% dei Membri votanti della Convenzione nazionale dei Conservatori.
93. Le disposizioni di cui in allegato 9 avranno efficacia.
Parte XIV
Provvedimenti di entrata in vigore
94. Il 28 marzo 1998 prenderanno effetto i provvedimenti contenuti in questo Statuto all’allegato 10.
Parte XV
Interpretazione
95. Questo Statuto deve essere interpretato come da disposizioni in allegato 1.
ALLEGATI
ALLEGATO 1
INTERPRETAZIONE
1. In questo Statuto, tranne che nei casi in cui il contesto richieda diversamente:
1.1 si applicano le disposizioni di cui alla Interpretation Act del 1978 (o di ogni altra modifica regolamentare o emendamento ad essa).
1.2 Per “consigliere” si intende un membro del Partito Conservatore presso un’autorità unitaria, di contea, metropolitana, distrettuale, londinese o locale;
Per “Membro del Parlamento” si intende il membro della Camera dei Comuni che abbia ricevuto il mandato per il Partito Conservatore;
Per “Membro del Parlamento europeo” si intende un membro del Parlamento europeo che rappresenti un collegio o una regione del Regno Unito e che eserciti il mandato per conto del Partito Conservatore;
Per “Membro di Assemblea Regionale” si intende il membro di un gruppo Conservatore in una Assemblea Regionale;
Per “Comitato 1922” si intende un comitato che comprenda tutti i Membri del Parlamento;
Per “Pari” si intende un membro della Camera dei Lords che abbia ricevuto il mandato per conto del Partito Conservatore.
ALLEGATO 2
REGOLE PER L’ELEZIONE DEL LEADER
1. Il Leader viene eletto dai membri del Partito e dai membri del Partito scozzese.
2. Un Leader che si sia dimesso dalla guida del Partito non può candidarsi per la successiva elezione.
Elezione del Leader
3. In occasione della preparazione all’elezione del Leader, è compito del Comitato 1922 di presentare quanto prima al partito un elenco di candidati all’elezione per la carica di Leader. Le regole per decidere la procedura mediante la quale il Comitato sceglie i candidati verranno definite dal Comitato esecutivo del Comitato 1922, previa consultazione col Consiglio.
4. Qualora vi sia solo un candidato in vista delle candidature, questi verrà dichiarato Leader del Partito.
5. Avranno diritto al voto solo quei membri del Partito e del Partito scozzese che erano membri al momento dell’appello per le candidature da parte del Presidente del Comitato the 1922 per l’elezione del Leader e che siano stati membri per almeno tre mesi prima della chiusura delle urne per l’elezione del Leader.
6. Il candidato che superi il 50% per cento dei voti raccolti tra i membri del Partito ne viene dichiarato Leader eletto.
7. Nel caso di una sola candidatura valida all’approssimarsi della prima scadenza elettorale in seno al Partito, l’elezione del candidato può essere sancita dal consiglio e ratificata entro un mese dalla chiusura delle candidature mediante elezione tra i membri del Partito e quelli del Partito scozzese.
8 Fatte salve le disposizioni di cui in questo Statuto, le regole di condotta per le tornate elettorali tra gli iscritti al Partito e al Partito scozzese verranno concordate tra il Consiglio ed il Comitato esecutivo del Comitato 1922.
9 Il presidente del Comitato 1922, per conto del Partito, svolgerà le funzioni di presidente del seggio in tutte le fasi della consultazione.
ALLEGATO 3
LA CONVENZIONE NAZIONALE DEI CONSERVATORI
1. La Convenzione nazionale dei Conservatori ( “La Convenzione nazionale”) si deve riunire almeno due volte l’anno, ed il suo Comitato esecutivo deve provvedere all’organizzazione e all’amministrazione di queste riunioni.
2. Almeno di 56 giorni prima dell’assemblea annuale della Convenzione nazionale, la segreteria di questa provvederà a comunicare a tutti i membri:
2.1 notifica della data dell’assemblea annuale della Convenzione nazionale;
2.2 invito ai membri della Convenzione nazionale ad esprimere la propria partecipazione per l’elezione del Presidente e Segretario esecutivo della Convenzione nazionale e dei tre vice-presidenti presso il Consiglio;
2.3 precisazione della scadenza per far pervenire l’intendimento a partecipare, ossia non meno di 28 giorni utili a decorrere dalla data della notifica e non più di 21 giorni utili prima dell’assemblea annuale della Convenzione nazionale;
2.4 precisazione dell’indirizzo a cui le candidature a partecipare devono essere comunicate.
3. Avranno diritto ad esprimere il voto solo i membri della Convenzione nazionale che abbiano notificato la propria partecipazione alla segreteria almeno 28 giorni prima dell’assemblea della Convenzione nazionale.
4. Ogni candidatura per qualsiasi carica o posto di cui al paragrafo 2.2 deve essere presentata mediante procedura ufficiale di investitura firmata da almeno dodici membri della Convenzione nazionale, dei quali almeno otto devono essere presidenti di sezione decentrata, accompagnata da una comunicazione del candidato ove questi accetta la propria candidatura.
5. Ogni candidato a quelle cariche o posti di cui al paragrafo 2.2 deve essere stato membro della Convenzione nazionale per un periodo di almeno due anni.
6. Ogni candidato alla carica di Presidente deve essere stato membro eletto del Consiglio per un periodo di almeno un anno.
7. Nessun membro della Convenzione nazionale può ricoprire la carica:
7.1 quale uno dei rappresentanti eletti della Convenzione nazionale (diverso dal Presidente o Segretario esecutivo) per più di tre anni consecutivi;
7.2 quale Segretario esecutivo della Convenzione nazionale per più di tre anni consecutivi;
7.3 quale Presidente per più di un anno.
8. In occasione dell’assemblea annuale e prima delle elezioni, la Convenzione nazionale riceve i rapporti dei dirigenti eletti alla Convenzione nazionale stessa, dei comitati di zona e delle organizzazioni riconosciute che la Convenzione nazionale ha determinato. La Convenzione nazionale tiene anche conto di ogni proposta di modifica a questo Statuto come da procedura che la stessa Convenzione ha cura di definire.
9. Il Segretario della Convenzione nazionale svolgerà le funzioni di presidente di seggio elettorale in ogni consultazione che si tiene durante le riunioni della Convenzione nazionale.
10. Un dirigente della Convenzione nazionale che non si candida per la rielezione assume la presidenza della Convenzione durante l’elezione dei dirigenti. Se tutti i dirigenti sono candidati, è il Responsabile della segreteria ad esercitare la carica di presidente.
11. Ogni membro della Convenzione nazionale disporrà di un solo voto nonostante l’eventualità che il suo titolo a partecipare derivi dal ricoprire più cariche.
12. Le elezioni avverranno in occasione dell’assemblea della Convenzione nazionale e si terranno a scrutinio segreto. A discrezione del Segretario della Convenziona Nazionale dei Conservatori possono essere emanati provvedimenti per effettuare il voto prima delle riunioni.
13. Con petizione firmata da almeno 65 presidenti di sezione decentrata e rivolta alla segreteria della Convenzione nazionale, il Presidente di questa può indire una riunione straordinaria generale della Convenzione stessa..
14. La segreteria della Convenzione nazionale notificherà per iscritto ai membri con almeno 28 giorni utili di anticipo della riunione straordinaria, accompagnando la notifica all’agenda dell’assemblea.
15. Fatto salvo quanto disposto in questo Statuto, il Consiglio viene tenuto informato delle regole che governano la conduzione delle procedure e delle elezioni quali adottate in seno alla Convenzione nazionale.
ALLEGATO 4
CONGRESSI DI PARTITO
Comitato per i congressi
1. In considerazione della necessità dell’organizzazione dei congressi del Partito, il Consiglio istituisce un Comitato del Consiglio per i Congressi (“Comitato per i congressi”) la cui composizione verrà definita caso per caso dal Consiglio, fatta salva la presenza del Presidente della Convenzione nazionale e del Direttore del Forum Politico Conservatore, e il comitato per i congressi risponde direttamente al Consiglio.
2. La funzione del comitato per i congressi consiste nell’organizzare i congressi del Partito, nonché la relativa agenda e garantire che nella misura del possibile vi sia ampio accesso e dibattito sui temi principali. Il comitato per i congressi rivede annualmente le procedure adottate nei congressi del Partito (ivi comprese queste stesse regole) e rivolge raccomandazioni all’indirizzo del Consiglio perché queste vengano eventualmente emendate.
Congresso annuale del Partito
3. Ogni anno si tiene un congresso del Partito (“congresso annuale”) che ha luogo in data e località decise dal Consiglio, tranne che nei casi in cui il Consiglio, in assoluta discrezionalità, decida che per un certo particolare anno il congresso non debba tenersi.
4. Oltre al congresso annuale del Partito, il Consiglio può decidere su raccomandazione del comitato per i congressi di tenere ulteriori congressi, la cui composizione verrà decisa dal Consiglio stesso.
5. Il Consiglio notificherà con almeno 56 giorni utili di anticipo il luogo, la data e gli orari delle sedute del congresso a tutti membri della Convenzione nazionale e alle segreterie di ogni sezione decentrata, posto che l’eventuale mancata notifica non impedisce che si tenga il congresso e non inficia eventuali risoluzioni o decisioni che vi si adottano.
6. I seguenti soggetti (“delegati” ai fini del congresso annuale di Partito), hanno diritto al voto in occasione del congresso annuale del Partito:
6.1 i membri della Convenzione nazionale;
6.2 i due vice-segretari esecutivi di ciascuna sezione decentrata;
6.3 altri tre delegati di ciascuna sezione decentrata, dei quali uno deve essere membro di organizzazione riconosciuta dal Consiglio quale identificata all’articolo 71 di questo Statuto;
6.4 membri ed ex-membri del Consiglio e dei suoi comitati;
6.5 responsabile di segreteria di ciascuna sezione decentrata;
6.6 Parlamentari, Parlamentari europei, membri del parlamento scozzese, dell’Assemblea gallese e dell’associazione dei Pari conservatori;
6.7 una selezione di potenziali candidati al parlamento e al Parlamento europeo;
6.8 candidati parlamentari che figurano già in elenco approvato;
6.9 il presidente e un numero di delegati di ogni organizzazione riconosciuta e gruppo settoriale o altro ente che il Consiglio può eventualmente determinare;
6.10 i membri dell’esecutivo del Partito Conservatore ed Unionista scozzese;
6.11 i membri del Consiglio del Partito Conservatore gallese;
6.12 un delegato per ciascuna università sezione universitaria o di organizzazione riconosciuta dal Consiglio come da articolo 71 di questo Statuto;
6.13 vice-presidenti onorari dell’ex-Unione Nazionale;
6.14 i Leader dei gruppi conservatori a livello locale, di contea, distrettuale, metropolitano, londinese, nazionale e unitario nel Regno Unito;
6.15 potenziali candidati al Parlamento scozzese e all’Assemblea gallese;
7. Ogni delegato al congresso del Partito dispone di un solo voto ed il suo mandato non è trasmissibile, nonostante il diritto di partecipare al congresso derivi dal ricoprire più di una carica.
8. I delegati delle sezioni decentrate di collegio possono partecipare al congresso solo per conto della sezione alla quale essi sono iscritti come risulta dall’elenco nazionale dei membri.
9. Inoltre, il comitato per i congressi può concedere ulteriori “ammissioni” di rappresentanza per sezioni decentrate, organizzazioni riconosciute o altri enti in considerazione della composizione di questi soggetti. Questi delegati aggiuntivi sono titolari del pieno diritto di voto e di parola.
10. I delegati verseranno le tasse di partecipazione definite dal Consiglio e solo coloro che avranno effettivamente contribuito hanno titolo a partecipare.
11. Le mozioni proposte in congresso devono essere sottoposte al vaglio del Direttore del forum Politico Conservatore entro la data stabilita dal comitato per i congressi. Il Direttore del Forum Politico Conservatore pubblicherà per conto del comitato per i congressi le mozioni presentate come richiesto almeno 14 giorni prima dell’inizio del congresso.
12. Inoltre, il comitato per i congressi stabilisce l’agenda del congresso del Partito e la pubblica almeno 14 giorni prima del congresso, fatta salva l’eventuale necessità di apportare nel frattempo modifiche ed emendamenti che dovranno essere pubblicati non appena possibile.
13. Le regole procedurali da adottarsi nel congresso verranno disposte di volta in volta dal comitato per i congressi che ne raccomanderà l’adozione al congresso del Partito.
ALLEGATO 5
CONSIGLI DI ZONA, COMITATI ESECUTIVI DI ZONA E COORDINATORI REGIONALI
Consigli di zona a e comitati esecutivi di zona
1. Si tiene annualmente un’assemblea dei Consigli di zona per ciascuna zona di competenza come deciso, quanto a data e luogo, dai comitati esecutivi di zona.
2. Il segretario esecutivo di zona deve notificare a tutti i membri dei Consigli di zona lo svolgimento dell’assemblea con almeno 28 giorni utili di anticipo. L’Agente o il segretariato organizzativo di ciascuna sezione decentrata riceverà notifica e è convocato a partecipare, seppure senza diritto di voto.
3. In tali notifiche il segretario esecutivo di zona inviterà alle candidature per le cariche del Comitato esecutivo di zona e si riporta l’indirizzo al quale devono essere inviate le conferme di candidatura, che devono pervenire almeno tre giorni prima dell’assemblea.
4. Ogni membro di sezione decentrata nell’ambito di una zona può candidarsi all’elezione per il Comitato esecutivo di zona, posto che la sua candidatura sia avanzata ed appoggiata dai membri del Consiglio di zona di competenza.
5. L’elezione avverrà in occasione dell’assemblea del Consiglio di zona e mediante scrutinio segreto ( a meno che il Consiglio di zona non decida diversamente all’unanimità). Il presidente del seggio elettorale è un dirigente del Partito nominato dal Consiglio a tal fine.
6. I candidati possono concorrere per la carica di:
6.1 segretario esecutivo ; o
6.2 una delle due cariche di vice-segretario esecutivo; o, se del caso,
6.3 dirigente aggiunto,
e i candidati che riscuotono più consensi per ciascuna carica verranno conseguentemente eletti per l’anno successivo ad effetto immediato.
7. Non è possibile conservare la stessa carica (elettiva o in cooptazione) presso il comitato di zona per un periodo superiore a tre anni consecutivi.
8. Il Consiglio determina a seconda dei casi e pubblica le procedure di elezione ai Consigli del Forum Politico Conservatore. Il vice- segretario politico del Comitato esecutivo di zona è eleggibile al Consiglio di zona, così come lo sono i membri eletti del Consiglio del Forum Politico Conservatore. Tutti i vice-segretari politici del Comitato esecutivo di zona sono titolari del diritto di voto. Nessun membro può ricoprire un ruolo nel Consiglio di zona per più di tre anni.
9. Qualora un membro del Comitato esecutivo perda la carica, per qualsiasi motivo, verrà convocata entro 28 giorni utili un’assemblea del Consiglio di zona da persona appositamente nominata dal Consiglio al fine di eleggere un sostituto.
Coordinatori regionali
10. Il segretario esecutivo del coordinamento regionale di ciascuna regione costituita come da articolo 36 dello Statuto notificherà ad ogni membro dei Consigli di zona della regione e ai segretari organizzativi o agenti di ogni sezione decentrata dell’elezione annuale dei coordinatori regionali; nella notifica si riporta anche:
10.1 la data in cui devono pervenire le candidature alla carica di coordinatore regionale;
10.2 l’indirizzo ove tali candidature devono essere inviate;
10.3 la data in cui devono essere fatti pervenire le relative schede e documenti elettorali.
11. I documenti elettorali e le schede devono essere inviati entro 14 giorni dalla chiusura delle candidature e lo scrutinio terminerà 14 giorni dopo l’invio dei documenti di voto.
12. Ogni membro del Partito può candidarsi all’elezione di coordinatore regionale della sua regione di iscrizione, posto che la candidatura sia appoggiata da almeno un Comitato esecutivo di zona nella regione in questione.
13. L’elezione dei coordinatori regionali avverrà mediante scrutinio segreto del voto di tutti membri dei Consigli di zona della regione. Il presidente del seggio elettorale è un dirigente nominato appositamente dal Consiglio.
14. I candidati possono concorrere per le cariche di:
14.1 segretario esecutivo del coordinamento regionale; o
14.2 vice-segretario del coordinamento,
e i candidati che riscuotono più consensi per ciascuna carica verranno conseguentemente eletti per l’anno successivo ad effetto immediato.
ALLEGATO 6
ALTRE REGOLE DEL PARTITO
Elezioni
1. Nessun soggetto dispone di più di un voto in qualsiasi scrutinio elettorale per cariche in seno al Partito, comprese le sezioni decentrate e le organizzazioni riconosciute.
2. Nessun membro del Partito o del partito scozzese può votare in qualsiasi elezione interna del Partito se alla data delle elezioni non è iscritto da almeno tre mesi.
Appartenenza al Partito
3. Un membro del Parlamento, del Parlamento europeo, un Pari che abbia ricevuto mandato per i Conservatori, un membro o candidato al Parlamento scozzese o all’Assemblea gallese, un consigliere o ogni candidato a ciascuna di queste cariche deve essere iscritto al Partito.
4. Il Consiglio istituisce a titolo permanente, come da disposizioni di cui all’articolo 19.1 un comitato per il reclutamento degli iscritti (“il comitato per gli iscritti”), la cui composizione viene definita a seconda delle esigenze a cura del Consiglio.
5. Il comitato per gli iscritti risponde direttamente al Consiglio e in particolare è responsabile per:
5.1 la determinazione delle sottoscrizioni richieste ai membri del Partito e del Partito scozzese e delle contribuzioni di iscrizione corrisposte dalle sezioni decentrate e dalle organizzazioni riconosciute;
5.2 la determinazione delle diverse categorie di appartenenza, compreso quanto attiene al rinnovo e alla durata delle sottoscrizioni;
5.3 la supervisione e la custodia dell’elenco nazionale degli iscritti.
Selezione dei candidati – Comitato per le candidature
6. In considerazione della competenza del Consiglio per la cura dell’elenco dei candidati, il Consiglio istituisce a titolo permanente, come da disposizioni di cui all’articolo 19.2 un comitato del Consiglio per le candidature (“comitato per le candidature”) la cui composizione viene definita all’occorrenza da parte del Consiglio, ma che è comunque sempre guidato da un presidente (presidente del comitato per le candidature) il quale risponde direttamente al Consiglio.
7. Il comitato per le candidature istituisce elenchi dei candidati, uno dei quali è noto come Elenco dei Parlamentari del Regno Unito e l’altro quale “Elenco dei Parlamentari europei”, che vengono definiti “Elenchi dei nominativi approvati”.
8. Il comitato per le candidature predispone una procedura per la selezione e la revisione delle candidature in entrambi gli elenchi e sottopone la procedura al Consiglio perché venga approvata. Il comitato per le candidature farà in modo che la procedura approvata per la selezione delle candidature sia pubblicata e le sezioni decentrate sono tenute a conformarsi a detta procedura nello scegliere i candidati.
9. In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord una sezione decentrata potrà adottare quale proprio candidato per le elezioni del Parlamento del Regno Unito solo un nominativo che figura nell’elenco parlamentare per il Regno Unito..
10. Ogni candidato all’elezione nel Parlamento europeo deve essere iscritto nell’elenco relativo al Parlamento europeo prima che la sa candidatura venga resa effettiva.
11. In caso di elezione contemporanea del Parlamento del Regno Unito e di quello Europeo, il comitato per le candidature può rivedere gli elenchi di conseguenza.
Facoltà del Consiglio di determinare le procedure mediante le quali le sezioni decentrate ed altri enti scelgono i candidati.
12. Il Consiglio può, tramite il comitato per le candidature, pubblicare regole vincolanti relative alla procedura con cui le sezioni decentrate e altri enti scelgono i candidati per qualsiasi tipo di elezione.
Candidature contro un candidato ufficiale del Partito
13. La candidatura in opposizione ad un candidato ufficiale del Partito configura una causa di espulsione dalla sezione di cui l’interessato sia membro, e quindi anche dal Partito.
Sostituzione o rimozione di un dirigente di sezione decentrata
14. In seguito a rapporto del comitato di zona col quale si raccomanda la rimozione di uno o più dirigenti di una sezione decentrata o di un’organizzazione riconosciuta, il Consiglio può procedere in tal senso e sostituire i dirigenti in questione con altri dirigenti (membri della sezione o dell’organizzazione riconosciuta) che esso ritenga adatti.
15. Se il Consiglio esercita la sua facoltà di sostituire un dirigente di sezione decentrata, esso può anche, previa notifica, indire un’assemblea della sezione interessata per procedere all’elezione di un nuovo dirigente o di nuovi dirigenti della sezione.
Revoca della qualifica di membro ad una sezione decentrata
16. Il Consiglio può rifiutare o revocare la qualifica di membro ad una sezione decentrata.
17. Nel caso in cui il Consiglio sia intenzionato in tal senso, esso notificherà al dirigente della sezione il suo intendimento, precisandone i motivi. Nella notifica si invita anche la sezione decentrata ad esprimere il proprio punto di vista in forma scritta o orale entro un determinato periodo, che non può essere inferiore a 28 giorni dalla notifica.
18. Se la sezione decentrata sceglie di essere sentita in udienza, essa invierà comunicazione scritta al Consiglio con la richiesta ed un breve riepilogo del caso. Quindi, il Consiglio provvederà a stabilire un’udienza privata nella quale il Consiglio, o un suo rappresentante, ascolta i rappresentanti della sezione decentrata, e che si terrà non prima che siano trascorsi 14 giorni a decorrere dalla richiesta della sezione stessa. Il Consiglio o i suoi rappresentanti decideranno riguardo alla procedura, tenendo tuttavia conto dei principi naturali del diritto.
19 Se i rappresentanti del Consiglio sono chiamati ad ascoltare di persona le motivazioni, essi dovranno presentare non appena possibile rapporto per iscritto al Consiglio stesso su quanto appurato ed esprimere di conseguenza le proprie raccomandazioni. Quindi, il Consiglio provvederà ad adottare quelle azioni che in assoluta discrezionalità esso riterrà opportune, tra le quali anche un monito scritto, la revoca delle prerogative di membro del Partito o il rifiuto dell’iscrizione eventualmente richiesta e la sospensione o l’espulsione dal Partito.
20. Il Consiglio esprimerà per iscritto i suoi motivi, che sono inappellabili e vincolanti per le parti, e non soggetti ad alcuna revisione.
21. Il Consiglio mantiene il proprio diritto di istituire una nuova sezione od una sostitutiva come ritiene opportuno.
22. Nonostante la revoca della qualifica di membro del Partito alla sezione decentrata, i membri della sezione continuano ad essere membri del Partito, fatto salvo che il Consiglio decida altrimenti.
23. Nel caso in cui il Consiglio, come da disposizioni di cui alla Parte IV, articoli 17.7 o 17.22, decida per la sospensione, la revoca o il rifiuto della qualifica di membro, la segreteria informerà il soggetto interessato per iscritto e specificando tutti i motivi della decisione. Quindi, il destinatario del provvedimento ha 28 giorni di tempo per presentare ricorso presso il comitato per gli iscritti privati, che ha appunto la funzione di vagliare questi ricorsi e pronunciarsi in via definitiva.
L’Associazione dei Consiglieri Conservatori
24. I consiglieri in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord devono, entro un mese dall’elezione o rielezione, iscriversi all’Associazione dei Consiglieri Conservatori (CCA) e versare la corrispondente contribuzione che verrà decisa opportunamente dall’assemblea annuale generale dei CCA.
Gruppi Settoriali
25. Il Consiglio ha facoltà di riconoscere come gruppi particolari di membri del Partito
(i) (“gruppi settoriali”) i quali dovranno sottoporre le proprie regole o statuti perché siano approvati dal Consiglio prima del riconoscimento. Lo status di qualsiasi gruppo settoriale può essere revocato in qualsiasi momento.
(ii) Tutti i membri a pieno titolo di un gruppo settoriale sono membri del Partito e sono tenuti a regolarizzare la loro posizione di iscritti entro il 30 giugno di ogni anno.
(iii) Il Consiglio ha facoltà di definire riguardo a qualsiasi gruppo settoriale la rispettiva rappresentanza nei congressi di partito nella misura in cui esso ritiene opportuno.
Altri enti
26.
(i) Il Consiglio ha facoltà di riconoscere altri enti, i quali dovranno sottoporre le proprie regole o statuti perché siano approvati dal Consiglio prima del riconoscimento. Lo status di qualsiasi ente suddetto può essere revocato in qualsiasi momento.
(ii) Il Consiglio ha facoltà di definire riguardo a qualsiasi ente diverso la rispettiva rappresentanza nei congressi di partito nella misura in cui esso ritiene opportuno.
Associazioni di Circoli Conservatori
27.
(i) Qualora un Circolo conservatore sia associato all’Associazione dei Circoli Conservatori e sia stata versata una contribuzione, una donazione o un versamento pro-capite per conto dei membri del club alla sezione decentrata competente per il club, detti membri si riterranno iscritti ad un club del Partito conservatore (membri del club).
(i) I membri del club divengono membri del Partito in ragione del versamento di appropriata sottoscrizione definita dal Consiglio come opportuno.
(iii) Per poter rappresentare un club o la ACC con prerogative di rappresentanza nell’ambito del partito il rappresentante in questione deve essere iscritto al Partito.
Principi naturali di diritto
28. Eventuali revoche di diritti di membro o dimissioni da cariche o da altre posizioni in organismi in seno al Partito possono avvenire soltanto tenendo in debito conto i principi naturali cui si ispira comunemente il diritto.
ALLEGATO 7
NORME DELLE SEZIONI DECENTRATE DI COLLEGIO ELETTORALE DEL PARTITO CONSERVATORE
(Le regole obbligatorie sono quelle evidenziate in grassetto, mentre quelle facoltative sono scritte in caratteri normali).
1. NOME E AFFILIAZIONE
1.1 Il nome della sezione è “Sezione del Partito Conservatore di.........” (“la sezione”).
1.2 La sezione è membro del, e affiliato al Partito Conservatore ed Unionista (in questo Statuto “il Partito”) ed è vincolata in ogni momento al rispetto dello statuto del partito.
2. OBBIETTIVI
Gli obbiettivi della sezione sono l’appoggio e la promozione degli obbiettivi e valori del Partito nel collegio parlamentare di ...................... (“il collegio”); per provvedere all’organizzazione di un’efficace campagna nel collegio; garantire un successo dei candidati conservatori alle elezioni; per raccogliere i fondi necessari al conseguimento di questi obbiettivi; e per contribuire al finanziamento dell’organizzazione centrale del Partito.
3. AFFILIAZIONE
3.1 La sezione comprende solo membri del Partito (quali definiti all’articolo 4 dello Statuto del Partito) i quali versano sottoscrizioni come da provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto.
3.2 Tutti i membri della sezione sono vincolati al rispetto di queste norme e dello Statuto del Partito.
3.3 Tutti i membri della sezione hanno diritto di partecipare e votare in occasione di ogni riunione generale (comprese le riunioni annuali e quelle straordinarie) della sezione o di suo decentramento di cui essi siano membri, fatto salvo che nessun membro della sezione può votare o candidare, proporre o appoggiare persone o mozioni in occasione delle riunioni della sezione se, al momento della riunione, egli non risulti membro da almeno tre mesi.
3.4 Ogni soggetto che abbia cessato di far parte del Partito e della sezione non ha titolo né interesse nelle proprietà e nei fondi della sezione stessa.
3.5 I dirigenti della sezione possono portare di fronte al Comitato esecutivo l’istanza per la sospensione o la revoca della qualifica di membro della sezione riguardo a qualsiasi iscritto le cui opinioni dichiarate o la cui condotta siano, a loro giudizio, incongruenti con gli obbiettivi o la salute finanziaria della sezione, oppure siano suscettibili di gettare discredito sul Partito. Analogamente, possono per gli stessi motivi rifiutare l’iscrizione alla sezione. In seguito ad una mozione di questo tenore, il Comitato esecutivo può, a maggioranza semplice, deliberare la sospensione, la revoca o il rifiuto dell’iscrizione, e per i motivi suddetti.
3.6 Qualora i dirigenti procedano ad una mozione di questo tenore, essi garantiranno che l’interessato riceva per iscritto e almeno 14 giorni prima della riunione in cui la mozione verrà discussa in seno al Comitato esecutivo:
(i) notifica della mozione per la sospensione, la revoca o il rifiuto dell’iscrizione quale membro della sezione;
(ii) i motivi che abbiano originato la mozione e gli elementi a sostegno;
(iii) notifica relativa all’opportunità dell’interessato di comparire di fronte al Comitato esecutivo per fornire spiegazioni ed elementi in opposizione in base ai quali la mozione andrebbe respinta dal comitato.
3.7.1 La delibera del Comitato esecutivo si basa esclusivamente sui motivi esposti all’interessato dai dirigenti della sezione e nessun altro motivo deve essere preso in considerazione in occasione di questa seduta. La persona che presiederà la seduta in questione non deve essere il presidente o altro dirigente o membro della sezione, bensì un soggetto che non abbia legami con l’interessato e le circostanze del caso. Verificato questo profilo, il Comitato esecutivo può adottare proprie procedure per deliberare sulla mozione.
3.7.2 In seguito alla decisione da parte del Comitato esecutivo, entro cinque giorni lavorativi deve essere inviata all’interessato comunicazione scritta relativa al giudizio sulla mozione e, in caso di approvazione, del relativo diritto di appello.
3.8 Fatti salvi i provvedimenti di cui all’articolo 59 dello statuto, ogni persona espulsa mediante la procedura descritta in queste regole non è ammissibile per la re-iscrizione alla sezione senza esplicito parere favorevole del Comitato esecutivo.
3.9.1 Il Comitato esecutivo deve immediatamente informare il Consiglio in caso di espulsione, o rifiuto di iscrivere un membro come da articolo 55 dello Statuto.
3.9.2 Qualora un membro espulso intenda presentare ricorso presso il Consiglio, tale ricorso deve essere rivolto al segretariato del Consiglio entro 14 giorni a decorrere dalla notifica di espulsione e i motivi del ricorso devono pervenire al segretariato del Consiglio entro 28 giorni a decorrere dalla notifica dell’espulsione.
3.10 Qualora il Consiglio non abbia confermato l’espulsione o la mancata ammissione alla sezione di un membro del Partito, questi viene riammesso alla sezione o iscritto ex novo a seconda del caso che si era determinato.
4. CARICHE ONORARIE
4.1 La sezione elegge un presidente che è membro d’ufficio del Comitato esecutivo, e che può essere un dirigente della sezione come da paragrafo 5.1.4 che segue.
4.2 Il presidente presiede e amministra la conduzione dell’assemblea generale annuale della sezione ed esercita le funzioni di presidente del seggio in occasione di tutte le elezioni per le cariche in seno alla sezione.
4.3 La sezione può eleggere annualmente, quale carica patronale o di vice-presidenza, persone che abbiano offerto un contributo eccezionale e di grande valore alla sezione.
5. DIRIGENTI
5.1 I dirigenti della sezione costituiscono il suo gruppo dirigente, e si tratta di:
5.1.1 Un segretario esecutivo;
5.1.2 due vice – segretari;
5.1.3 un tesoriere, che quando la carica non è cumulata a quella di vice-segretario esecutivo, viene designato dal Comitato esecutivo.
5.1.4 eventuali altri dirigenti che il Comitato esecutivo potrà avere designato.
5.2 Uno dei due vice-segretari ha la particolare responsabilità di coordinare nell’ambito della sezione la formulazione e lo sviluppo di idee e iniziative politiche, nonché le campagne elettorali (il vice segretario-politico).
5.3 L’altro vice-segretario, che può rivestire anche le funzioni di tesoriere, ha la particolare responsabilità della raccolta dei fondi e della gestione amministrativa della sezione e degli iscritti (il vice-segretario amministrativo) e rappresenta la sezione in tutte le questioni di natura finanziaria nei confronti del Partito.
5.4 I dirigenti della sezione sono eletti individualmente dagli iscritti a scadenze annuali in assemblea generale di sezione oppure in assemblea straordinaria, quale prevista da una decisione del Consiglio adottata in virtù di quanto disposto al paragrafo 15 in allegato 6.
5.5 Nessun dirigente può conservare la stessa carica per più di tre anni consecutivamente, tranne che nei casi in cui il Comitato esecutivo, su mozione votata a scrutinio segreto (e soggetta ad approvazione da parte del comitato di zona) inviti il dirigente a restare in carica a candidarsi per ulteriore mandato che non può eccedere la durata di un anno.
5.6 Qualora un dirigente eletto in assemblea generale annuale decada dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio esecutivo ha facoltà di eleggere un sostituto pro-tempore fino alla successiva assemblea generale annuale.
5.7 I dirigenti della sezione sono membri di diritto di tutti i comitati dell’esecutivo di sezione e di sezione e suoi decentramenti, ed un dirigente ha sempre diritto ad essere informato di tutte le riunioni dei comitati.
5.8 I dirigenti di sezione sono responsabili della gestione ed amministrazione quotidiana della sezione, ma rispondono e relazionano su ogni decisione nei confronti del Comitato esecutivo. Le azioni dei dirigenti non devono essere incongruenti rispetto a qualsiasi decisione adottata dal Comitato esecutivo o agli obbiettivi della sezione.
5.9 Entro 28 giorni dal momento di assunzione della carica, i dirigenti di sezione redigono un piano relativo ad obbiettivi e attività per l’anno successivo (“piano strategico”) che verrà presentato in occasione della successiva riunione del Comitato esecutivo. Il piano strategico verrà anche sottoposto al Comitato esecutivo di zona entro 228 giorni dall’assunzione della carica da parte dei dirigenti in questione.
5.10 Almeno un mese prima dell’assemblea generale annuale della sezione, che si tiene ogni anno, i dirigenti della sezione devono:
5.10.1 preparare i rendiconto relativi alla sezione perché questi siano sottoposti a vaglio e certificazione da parte di soggetti designati dalla sezione, nonché copia conforme della relativa dichiarazione deve essere disponibile per tutti gli iscritti ed inviata immediatamente dopo l’assemblea generale annuale all’indirizzo del comitato di zona; e
5.10.2 redigere un rapporto di sezione che è disponibile per tutti i membri dell’associazione e inviato immediatamente dopo l’assemblea generale annuale all’indirizzo del comitato di zona, ove sono riportate queste informazioni:
5.10.2.1 il numero degli iscritti della sezione ed eventuali successioni nelle cariche rispetto all’anno precedente;
5.10.2.2 il numero di decentramenti attivi della sezione, ivi comprese eventuali aperture o chiusure nel corso dell’anno;
5.10.2.3 dettagli e attività relative ai comitati di sezione;
5.10.2.4 dettagli su campagne e attività politiche nel corso dell’anno,
ivi compreso quanto riguarda le candidature al governo locale e i risultati elettorali;
5.10.2.5 nominativi e indirizzi dei fiduciari della sezione;
5.10.2.6 un riepilogo delle attività di ogni decentramento della sezione.
5.11 Ai sensi della Political Parties, Elections and Referendums Act 2000(PPERA), il segretario esecutivo della sezione, quale effetto automatico della sua elezione, assume la carica di tesoriere responsabile e il vice-segretario amministrativo assume automaticamente la carica di vice-tesoriere responsabile. Se la sezione ha mantenuto la carica specifica di tesoriere, verrà nominata appositamente persona per svolgere queste funzioni in qualità di vice-tesoriere responsabile. Tutte queste modifiche devono essere notificate all’ufficio centrale del Partito Conservatore entro 14 giorni dal loro prodursi, e l’ufficio centrale dovrà a sua volta darne notifica entro 28 giorni alla Commissione elettorale, fatto salvo che il Consiglio può modificare tali termini per ottemperare alle disposizioni della PPERA o legislazione successiva.
6. COMITATO ESECUTIVO
6.1 La sezione si dota di un organo di governo chiamato Comitato esecutivo, il quale si compone di:
6.1.1 Presidente della sezione;
6.1.2 Eventuali altre cariche onorarie nell’ambito della sezione che l’assemblea generale approvi;
6.1.3 Dirigenti della sezione;
6.1.4 [Uno o più] rappresentanti eletti per ciascuna sezione di collegio elettorale;
6.1.5 [Uno o più] rappresentanti di ciascun comitato come da paragrafo 6.5.2 che segue;
6.1.6 [Uno o più] rappresentanti eletti per il Partito Conservatore in autorità locali di competenza della sezione, che risiedano nel collegio elettorale e siano nominati dal Leader del gruppo conservatore;
6.1.7 Un rappresentante di ciascun circolo conservatore di competenza della sezione, posto che si tratti di iscritto al Partito;
6.1.8 Il Parlamentare conservatore del collegio e/o il potenziale candidato e il Parlamentare europeo conservatore del collegio, ma senza diritto di voto;
6.1.9 L’Agente della sezione, senza diritto di voto;
6.1.10 Il segretario esecutivo del comitato di zona (“segretario di zona”) (o altro membro dell’esecutivo di zona nominato dal segretario d zona) della zona di competenza della sezione, con funzioni consultive e senza dritto di voto;
6.1.11 Altro soggetto quale nominato dal Consiglio del Partito per esercitare funzioni consultive e privo del diritto di voto.
6.1.12 Sino a tre ulteriori persone cooptate dal Comitato esecutivo
6.2 Il segretario esecutivo della sezione è anche segretario del Comitato esecutivo e in sua assenza questo verrà presieduto da uno dei vice-segretari.
6.3 Il Comitato esecutivo può nominare un addetto alle funzioni di segreteria presso il Comitato esecutivo.
6.4 Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte l’anno. Altre riunioni possono tenersi a discrezione del segretario o su richiesta del Comitato esecutivo.
6.5 Il Comitato esecutivo dispone di questi poteri e responsabilità:
6.5.1 Il Comitato esecutivo ha il potere (tenuto conto di ogni risoluzione votata in sezione in occasione dell’assemblea generale annuale o in un’assemblea straordinaria) di occuparsi di ogni questione che riguardi la sezione e i suoi membri ed esercitare il controllo su tutti i decentramenti corrispondenti a circoscrizioni e seggi elettorali, nonché a comitati o gruppi settoriali.
6.5.2 Il Comitato esecutivo può, come da paragrafo 6.8 che segue, istituire comitati in seno alla sezione come esso ritiene opportuno, ad esempio un comitato politico, uno per le questioni femminili, uno per il governo locale e uno per il futuro del Partito Conservatore, qualora vi siano membri sufficienti nella sezione che desiderano prendervi parte e garantirne l’esistenza.
6.5.3 Il Comitato esecutivo deve a scadenze annuali eleggere due suoi membri quali rappresentanti al comitato di zona territorialmente competente per la sezione.
6.5.4 Il Comitato esecutivo emana i provvedimenti relativi alla raccolta delle sottoscrizioni richieste per l’iscrizione al Partito.
6.5.5 Il Comitato esecutivo determina, prima della data in cui vengono avanzate le candidature per le elezioni dei dirigenti della sezione:
6.5.5.1 se la carica di tesoriere debba essere cumulata con quella di vice-segretario esecutivo della sezione; e
6.5.5.2 qualora vengano eletti altri dirigenti come da paragrafo 5.1.4, il numero e gli incarichi di questi dirigenti di sezione.
6.6 I fondi di finanziamento della sezione
6.6.1 I fondi di finanziamento della sezione sono posti sotto il controllo del Comitato esecutivo.
6.6.2 Il Comitato esecutivo nomina almeno tre titolari di firma per i conti bancari della sezione, per i documenti bancari o assegni o altro, per i quali è sempre prescritta la firma di due firmatari autorizzati.
6.6.3 Il Comitato esecutivo è responsabile dell’ottemperanza al disposto della PPERAe di quelle normative, di questi regolamenti o misure in emendamento che la integrino o sostituiscano, riguardo a procedure di rendiconto e per l’adempimento di ogni richiesta da parte del Consiglio volta a consentire al Partito nel suo complesso di ottemperare alle disposizioni della legge suddetta.
6.7 Notifica delle riunioni
6.7.1 Il segretario della sezione informa i membri della sezione con almeno 14 giorni di anticipo riguardo a qualsiasi riunione, e la notifica deve:
6.7.1.1 riportare la data ed il luogo della riunione;
6.7.1.2 riportare un ordine del giorno accludendovi una bozza dei verbali dell’ultima riunione per l’approvazione del Comitato esecutivo.
6.7.2 Questioni non previste all’ordine del giorno quale notificato per la riunione, possono essere trattate solo col permesso del segretario esecutivo e su mozione di almeno due terzi dei presenti con diritto di voto che ne abbiano fatto richiesta per motivi di urgenza.
6.7.3 In caso di emergenza e ad assoluta discrezionalità del segretario esecutivo della sezione, questi può indire una riunione del Comitato esecutivo con breve anticipo solo per trattare argomenti specificati all’ordine del giorno esposto nella notifica di chiamata in riunione.
6.8 Comitati di sezione
6.8.1 Ogni comitato costituito dal Comitato esecutivo come da paragrafo 6.5.2 di cui sopra, si dota di regole conformi a quanto stabilito nella Guida per le sezioni alle Buone Prassi.
6.8.2 I verbali di ogni riunione dei comitati di sezione devono essere trasmessi al segretario esecutivo e al responsabile della segreteria immediatamente dopo la loro approvazione.
6.8.3 Il Comitato esecutivo può decidere di sciogliere qualsiasi comitato costituito in seno alla sezione come da paragrafo 6.5.2 di cui sopra purché di ciò sia data notifica nell’ordine del giorno per la riunione in cui il provvedimento verrà sancito.
7. DECENTRAMENTI A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE O SEGGIO ELETTORALE
7.1 Possono essere costituiti decentramenti delle sezioni a livello di circoscrizione o seggio elettorale del collegio, costituite dai membri della sezione che sono iscritti a votare in quelle circoscrizioni o seggi.
7.2 Il Comitato esecutivo definirà il numero esatto e i confini dei decentramenti di sezione tenendo in particolare conto delle prerogative peculiari della sezione stessa.
Sono ammessi solo decentramenti approvati dal Comitato esecutivo.
7.3 Le funzioni di un decentramento sono di lavorare in appoggio e per la promozione dei fini e obbiettivi della sezione nell’ambito della circoscrizione o del seggio elettorale, come da disposizioni espresse dal Comitato esecutivo.
Dirigenti del decentramento
7.4 Ogni decentramento consta dei seguenti dirigenti:
7.4.1 Un segretario esecutivo;
7.4.2 Due vice-segretari esecutivi, dei quali uno addetto in particolare al coordinamento, alla formulazione e allo sviluppo di idee e iniziative politiche, nonché alla campagna elettorale nella circoscrizione elettorale; l’altro incaricato della raccolta delle sottoscrizioni ed adesioni, che è anche il tesoriere;
7.4.3 Un tesoriere, qualora questa carica non sia cumulata a quella di vice-segretario esecutivo;
7.4.4 Un addetto alla segreteria.
7.5 I dirigenti del decentramento verranno eletti nel corso dell’assemblea generale annuale di decentramento, come da relative Regole in allegato.
Comitati di decentramento
7.6 In ogni decentramento viene costituito un comitato (“il comitato di decentramento”) che consta di dirigenti e di quei membri che vengono decisi dal decentramento per svolgere il lavoro e rappresentare adeguatamente gli iscritti. I dirigenti verranno eletti in occasione dell’assemblea generale annuale del decentramento.
Finanziamento e patrimonio
7.7 Il comitato di decentramento ha il potere di raccogliere fondi e (soggetto a direttive del Comitato esecutivo, tra le quali eventuale divieto di essere intestatario di conto bancario) assumerne il controllo, nonostante tali fondi appartengano alla sezione di competenza. Ogni valore patrimoniale diverso dai contanti o da depositi bancari deve essere intestato ai soggetti fiduciari della sezione, come da paragrafo 17.1 che segue.
7.8 I decentramenti devono corrispondere annualmente al fondo centrale della sezione la quota stabilita tra il Comitato esecutivo e il decentramento stesso.
7.9 Il comitato di decentramento nomina almeno tre persone titolari di conto bancario o di altre funzioni analoghe perché siano responsabili di firmare eventuali documenti richiesti.
7.10 Tutta la contabilità del decentramento deve essere sottoposta a vaglio o certificazione da parte di terza persona nominata dal decentramento stesso e, immediatamente dopo l’assemblea annuale di decentramento, una copia conforme della certificazione deve essere inviata al tesoriere della sezione o, qualora questa carica sia esercitata dal vice-segretario, a quest’ultimo.
7.11 Su richiesta del segretario esecutivo della sezione o del Comitato esecutivo, il decentramento deve produrre quanto prima le informazioni richieste in relazione alle questioni attinenti al decentramento stesso, tra le quali figurano anche i dettagli su finanziamenti ed iscritti.
Regole dei decentramenti
7.12 Ogni decentramento di sezione adotta le Regole per i decentramenti di circoscrizione e seggio elettorale allegate a queste Regole per le Sezioni di collegio del Partito Conservatore. Queste regole, ed eventuali emendamenti, sono soggetti ad approvazione del Comitato esecutivo.
Facoltà di sciogliere i decentramenti
7.13 Il Comitato esecutivo ha facoltà di sciogliere ogni decentramento, come da disposizioni di cui al paragrafo 7.14 che segue, con la conseguenza che l’intero patrimonio del decentramento disciolto viene assunto dalla sezione, ed ogni bene non affidato ai fiduciari viene a ricadere sotto l’amministrazione dei dirigenti della sezione stessa.
7.14 Prima di qualsiasi eventuale scioglimento di decentramento, va posta in essere questa procedura:
7.14.1 deve essere notificato per iscritto ai membri del decentramento con almeno 28 giorni di anticipo della riunione del Comitato esecutivo durante il quale verrà messo al voto lo scioglimento del decentramento, e nella comunicazione si devono invitare almeno due dirigenti o rappresentanti del decentramento perché partecipino alla riunione e argomentino contro lo scioglimento.
7.14.2 Qualora, dopo aver ascoltato le ragioni dei due dirigenti o rappresentanti del decentramento (non più di due) ammessi alla riunione, il Comitato esecutivo decida che il decentramento deve essere sciolto, la relativa comunicazione verrà inoltrata per iscritto ai membri del decentramento e la decisione entrerà in vigore non prima di 14 giorni a decorrere dalla sua notifica.
7.14.3 Entro 14 giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 7.14.2 precedente, nell’eventualità in cui almeno sei membri del decentramento sono contrariati dalla decisione del Comitato esecutivo, essi possono ricorrere in appello presso il comitato di zona (descritto alla Parte VI dello Statuto) di competenza territoriale per la sezione interessata.
7.14.4 Ogni appello al comitato di zona deve seguire questa procedura, nella quale il comitato stesso ha piena discrezionalità di decidere.
7.14.5 Qualora il Comitato esecutivo o membri del decentramento che hanno presentato appello siano insoddisfatti della decisione del comitato di zona, essi possono ricorrere presso il Consiglio, il quale ha facoltà di decidere in piena autonomia la procedura cui intende attenersi per dirimere il caso. Il Consiglio si pronuncerà sull’appello in forma scritta e tale decisione è inappellabile e vincolante per le parti.
8. AGENTE
8.1 Il Comitato esecutivo ha il potere di nominare un Agente certificato responsabile della supervisione del lavoro del Partito in tutto il collegio elettorale.
8.2 L’agente fa parte del Comitato esecutivo senza tuttavia disporre del diritto di voto.
8.3 L’agente lavora assieme al personale di segreteria della sezione.
8.4 L’agente riceve le notifiche ed ha diritto a partecipare a tutti i comitati e ad altre riunioni della sezione e dei decentramenti, sempre senza diritto di voto.
8.5 Quanto agli agenti impiegati dalla sezione anteriormente al 28 marzo 1998:
8.5.1 verrà stipulato un contratto scritto tra sezione ed agente;
8.5.2 la retribuzione è raccomandata dal Consiglio e negoziata tra l’agente e i dirigenti;
8.5.3 la sezione corrisponderà all’agente le spese e le indennità in base alle raccomandazioni espresse caso per caso dal Consiglio;
8.5.4 la sezione versa anche i contributi al fondo pensionistico dell’agente, purché anche quest’ultimo versi la sua quota.
8.6 Nel caso di agenti assunti successivamente al 28 marzo 1998, la forma e le stipulazioni contrattuali verranno decise dal Consiglio.
8.7 I dirigenti della sezione, l’agente e altri membri del personale del Partito appositamente nominati dal Consiglio, svilupperanno un Programma di Gestione all’indirizzo dell’agente.
8.8 Tutte le decisioni relative alla nomina e alle dimissioni dalla carica dell’agente sono dibattute congiuntamente tra i dirigenti della sezione e i membri del personale professionale del Partito all’uopo nominati dal Consiglio.
8.9 Il Comitato esecutivo ha facoltà di nominare personale retribuito come ritenuto necessario.
9. ASSEMBLEE GENERALI ANNUALI
9.1 L’assemblea generale annuale della sezione si deve tenere prima della fine di marzo di ciascun anno, ossia entro i primi tre mesi dell’anno di esercizio finanziario della sezione, e per questi motivi:
9.1.1 ricevere ed adottare i rendiconto certificati della sezione preparati come disposto al paragrafo 5.10.1 di cui sopra;
9.1.2 ricevere ed adottare i Rapporti di Collegio preparati dai dirigenti della sezione come da paragrafo 5.10.2 di cui sopra;
9.1.3 eleggere i dirigenti come da paragrafo 5.4 di cui sopra;
9.1.4 eleggere cariche onorarie nell’ambito della sezione come da paragrafi 4.1 e 4.3 di queste Regole;
9.1.5 nominare revisori o altri soggetti che possono essere chiamati a certificare i rendiconto;
9.1.6 per procedere a transazioni su altre questioni che possono essere portate al giudizio nella sezione.
9.2 Almeno 21 giorni prima dell’assemblea generale annuale, deve esserne data notifica a tutti i membri della sezione, e si deve richiedere che almeno 7 giorni prima dell’assemblea vengano presentate le candidature per le cariche da eleggere, posto che qualora nessuna candidatura venga avanzata entro il termine sono valide quelle che si determineranno in sede di assemblea.
10. ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE
10.1 In qualunque momento, può essere convocata un’assemblea generale straordinaria da pare di:
10.1.1 il segretario esecutivo della sezione, o
10.1.2 con petizione firmata da almeno 50 membri della sezione oppure da 10% del totale dei membri della sezione computato in base agli iscritti dell’anno precedente (anche se eventualmente inferiore) e inviata alla segreteria del Comitato esecutivo della sezione, ove si richieda di convocare l’assemblea; o
10.1.3 per decisione del Consiglio del Partito.
10.2 Dopo la convocazione da parte del segretario esecutivo di un’assemblea generale straordinaria, o ricevimento da parte della segreteria della petizione di cui sopra, o ancora della decisione del Consiglio, l’assemblea straordinaria si terrà in un periodo compreso tra i 14 e i 28 giorni dalla convocazione.
10.3 La convocazione dell’assemblea straordinaria dovrà essere notificata ad ogni membro della sezione: Nella comunicazione deve essere specificato l’ordine del giorno e in assemblea non devono essere trattate altre questioni.
10.4 Qualora nell’opinione dei dirigenti o di coloro presenti per la consultazione, un caso di emergenza richieda un’assemblea immediata, i termini di notifica possono essere quelli che i dirigenti ritengono opportuni nella circostanza determinata.
11. ASSEMBLEE GENERALI
11.1 La notifica dell’assemblea generale annuale e di ogni altra assemblea generale della sezione, deve essere data in una delle seguenti modalità:
11.1.1 per notifica scritta ad ogni membro della sezione; o
11.1.2 per notifica individuale a:
11.1.2.1 ogni membro del Comitato esecutivo; e
11.1.2.2 il segretariato di ogni gruppo settoriale e comitato della sezione, nonché in copie sufficienti per la distribuzione; nonché
11.1.2.3 ciascun segretariato di ogni Club conservatore che abbia contribuito; e
Mediante opportuna pubblicità sulla stampa locale come ritenuto opportuno dal Comitato esecutivo.
11.2 In caso di mancata o imperfetta notifica ad un membro qualsiasi, ciò non inficia la riunione dell’assemblea o la validità di elezioni o delibere che vi sono effettuate.
11.3 Il segretario esecutivo di zona (o altro membro del comitato di zona nominato dal suo segretario esecutivo) di competenza per la sezione riceve notifica ed ha diritto di partecipare ad ogni assemblea di sezione con poteri consultivi e senza diritto di voto.
11.4 I soggetti appositamente nominati dal Consiglio del Partito ricevono notifica ed hanno diritto di partecipare ad ogni assemblea di sezione con poteri consultivi e senza diritto di voto.
12. QUORUM
12.1 In tutte le assemblee generali della sezione il quorum non può essere inferiore a 50 membri o al 10 % degli iscritti (anche se risulta in un numero inferiore).
12.2 Il quorum per il Comitato esecutivo e i suoi comitati diramati è di un quinto dei rispettivi membri, ma in ogni caso non può essere inferiore a tre.
12.3 Qualora in occasione di un’assemblea generale della sezione venga a mancare il quorum, verrà convocata una nuova assemblea da tenersi in un periodo compreso tra i 7 e i 14 giorni a decorrere dal momento dell’assemblea sospesa. Ogni candidatura avanzata nell’assemblea priva di quorum verrà riproposta alla successiva convocazione.
13. VOTO IN ASSEMBLEA
13.1 In tutte le assemblee della sezione, comprese quelle del Comitato esecutivo e dei suoi comitati diramati, il voto è per alzata di mano, tranne che:
13.1.1 per l’elezione dei dirigenti e la ri-candidatura di un membro del parlamento in carica, per i quali si vota a scrutinio segreto;
13.1.2 quanto ad ogni altra materia, se il segretario esecutivo ( a sua discrezione) lo decide, oppure su richiesta di un terzo degli aventi diritto al voto, questo potrà avvenire a scrutinio segreto.
13.2 Fatti salvi i casi in cui sia espressamente previsto il contrario, ogni mozione presentata in qualsiasi assemblea di sezione, comprese quelle del Comitato esecutivo e dei suoi comitati diramati verrà votata a maggioranza assoluta.
13.3 Il segretario (o chi presiede l’assemblea) dispone di voto decisivo in caso di parità.
14. CONTROVERSIE
14.1 Il Comitato esecutivo può, e se così richiesto da ogni diramazione della sezione, deve sottoporre qualsiasi controversia che sorga riguardo alla sezione o a sue diramazioni al cospetto del comitato di zona di competenza per la sezione perché questo ricerchi una composizione. Il comitato di zona deve essere investito entro 56 giorni dal momento in cui la controversia è stata segnalata al Comitato esecutivo.
14.2 Se il comitato di zona non riesce ad addivenire ad una composizione soddisfacente, il Comitato esecutivo di sezione può, e se così richiesto da ogni diramazione della sezione, deve sottoporre qualsiasi controversia di questo tipo al cospetto del Consiglio perché questo decida o adotti ogni iniziativa ritenuta opportuna per giungere ad una soluzione. Ogni decisione verrà ufficializzata per iscritto e è definitiva, inappellabile e vincolante per le tutte le parti.
15. SELEZIONE DEI CANDIDATI
15.1 Il Comitato esecutivo dovrà costituire quando necessario un comitato per la selezione dei candidati, i cui membri sono:
15.1.1 Il segretario esecutivo della sezione;
15.1.2 Altri membri della sezione nominati dal Comitato esecutivo come da guida pubblicata dal comitato per i candidati del Consiglio (come stabilito in allegato 6 allo Statuto del Partito);
15.1.3 l’agente, che svolgerà funzioni di segretariato per il comitato di selezione dei candidati, senza diritto di voto;
15.1.4 i soggetti nominati appositamente dal Consiglio del Partito, i quali verranno invitati a partecipare a tutte le riunioni del comitato in funzione consultiva e senza diritto di voto.
15.2 Selezione dei candidati al Parlamento
15.2.1 Ogni qual volta possa essere necessario avviare una procedura per adottare una candidatura parlamentare, il comitato per la selezione dei candidati deve, tramite il segretario esecutivo o altro dirigente della sezione, agire in consultazione con il comitato per i candidati del Consiglio e, nella misura del possibile, seguire la procedura pubblicata dal comitato per i candidati del Consiglio (come stabilito in allegato 6 allo Statuto). In ogni caso, si applica la seguente procedura:
15.2.2 Qualora non vi sia nessun membro del Parlamento in carica, il comitato per la selezione dei candidati raccomanda che vi siano almeno tre candidati sottoposti a colloqui dal Comitato esecutivo (“l’elenco dei nominativi consigliati”), che non verrà reso pubblico.
15.2.3 Ricevuto l’elenco dei nominativi consigliati, il Comitato esecutivo nomina almeno due candidature che verranno dibattute in seno all’assemblea generale della sezione.
15.2.4 Qualora il Comitato esecutivo, a scrutinio segreto e con l’approvazione del Consiglio, convenga sull’opportunità per il Partito di riselezionare il loro candidato della precedente tornata elettorale parlamentare, l’esecutivo presenterà l’unico candidato perché venga scelto in occasione di un’assemblea generale speciale di sezione indetta appositamente.
15.2.5 Il segretario esecutivo di sezione convoca un’assemblea generale che scelga il potenziale candidato alle elezioni parlamentari.
15.2.6 Membri del Parlamento in carica
15.2.6.1 Un membro del Parlamento in carica deve presentare richiesta scritta al Comitato esecutivo con la quale desidera esprimere l’intenzione di ricandidarsi, oppure al Parlamento oppure provvedere in tal senso previa richiesta da parte del comitato stesso.
15.2.6.2 La mozione di ricandidatura deve essere presentata al Comitato esecutivo previa debita notifica ed in un periodo compreso tra le due settimane e i due mesi successivamente al ricevimento della richiesta espressa dal Parlamentare; quest’ultimo viene invitato a partecipare e a tenere un discorso, qualora lo desideri. Il voto avviene a scrutinio segreto, computato da due persone concordate tra il Parlamentare in carica e il segretario esecutivo, e viene dato il risultato ma non le percentuali.
15.2.6.3 Nel caso di un Parlamentare in carica sul quale non sia garantito il consenso dell’esecutivo alla sua ricandidatura, il candidato ha il diritto di chiedere uno scrutinio per posta che coinvolga tutti gli iscritti alla sezione. Lo scrutinio verrà condotto dal direttore elettorale di zona assieme al segretario esecutivo di sezione e al parlamentare in carica, ove ciascuno di questi soggetti nomina uno scrutatore. Non vi sono altre comunicazioni oltre a:
(i) la scheda e le relative istruzioni tecniche; e
(ii) ogni comunicazione da parte del parlamentare in carica (al massimo un foglio formato A4), che deve essere inviata agli iscritti in relazione al voto. In alternativa alla procedura di cui al paragrafo 15.2.6.3 il parlamentare in carica può (quale opzione disponibile) vedersi iscritto automaticamente all’elenco dei nominativi consigliati preso in considerazione dall’assemblea generale (assieme a quelli nominati da parete del Comitato esecutivo).
15.2.7 Ove i confini dei collegi elettorali parlamentari siano soggetti a revisione, il parlamentare in carica ha il diritto di proporsi per essere selezionato in ogni collegio che incorpori qualsiasi porzione del vecchio collegio, ancorché vi possa essere anche un altro parlamentare in carica eletto in altra parte del nuovo collegio o per ogni altro collegio in cui sia notificato seggio vacante, e la procedura per la selezione verrà determinata dal Consiglio caso per caso.
15.3 Selezione dei candidati per le elezioni amministrative locali
15.3.1 Quanto alla selezione dei candidati per il governo locale, il Comitato esecutivo deve:
15.3.1.1 redigere una lista di potenziali candidati al governo locale approvati, e sottoporre adeguati nominativi perchè vengano scelti dai decentramenti; quindi questi possono procedere a ad adottare uno o più candidati; oppure
15.3.1.2 destinare i candidati alla competizione in determinate circoscrizioni o seggi; oppure
15.3.1.3 consentire ai decentramenti di scegliere in proprio i candidati, ma procedere ad approvazione della selezione. Quindi, l’assemblea generale del decentramento adotterà il candidato.
15.3.2 Se la zona elettorale si estende oltre a quella coperta dal singolo decentramento, la procedura deve essere condotta congiuntamente dai decentramenti interessati e sotto la direzione del Comitato esecutivo.
15.3.3 Un consigliere in carica è tenuto a presentare richiesta scritta al Comitato esecutivo o al comitato di decentramento qualora desideri ricandidarsi. La procedura per la ricandidatura potrà allora avvenire come da procedura disposta al paragrafo 15.3.1 di cui sopra.
15.3.4 La decisione relativa alla ricandidatura deve pervenire in tempo ragionevolmente utile a garantire la posizione di entrambi i soggetti, la sezione e il consigliere in carica interessato.
15.3.5 I candidati per le principali cariche di governo locale verranno informati prima di essere selezionati che in caso di successo, essi sono tenuti ad iscriversi all’Associazione dei Consiglieri Conservatori e al versamento della relativa quota di sottoscrizione annuale.
16. SOPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI UNA SEZIONE
In occasione delle consultazioni politiche per il Parlamento o contestuali elezioni locali nel collegio, le attività della sezione e dei suoi decentramenti vengono sospese sino al giorno del voto. Nessuna delibera è necessaria per dare efficacia a questa disposizione.
17. FIDUCIARI
17.1 Tutte le proprietà, contratti di leasing e altri beni delle sezioni o decentramenti, fatta eccezione per i contanti e i depositi bancari, devono essere affidati ad un numero compreso tra i due e i quattro fiduciari (iscritti al Partito) nominati appositamente dalla sezione in occasione di assemblea generale.
17.2 Tutte le proprietà della sezione per il periodo in cui sono amministrate dai fiduciari e i ricavi derivanti dalla loro vendita o il reddito da esse prodotto sono affidate fiduciariamente solo a beneficio della sezione ed i fiduciari devono eseguire il loro mandato nelle modalità stabilite dal Consiglio specificatamente e che sono parte delle regole vincolanti contenute in questo allegato.
18. INTERPRETAZIONE
18.1 l’Allegato 1 allo Statuto del partito ha efficacia in queste Regole.
18.2 Il Comitato esecutivo ha facoltà di trattare questioni non contemplate in queste Regole.
19. MODIFICHE ALLE REGOLE
19.1 Le regole obbligatorie relative alle sezioni, ai sensi dell’articolo 42.2 dello Statuto, qui riportate in grassetto, possono essere emendate o modificate solo come da disposizioni di cui all’articolo 92 dello Statuto.
19.2 Posto quanto disposto al paragrafo 19.1 di cui sopra, un’assemblea generale della sezione ha facoltà di emendare, aggiungere o rescindere quelle regole non vincolanti con voto favorevole a maggioranza qualificata pari ad almeno due terzi dei presenti e votanti in assemblea, posto che qualsiasi modifica a queste regole non deve essere incompatibile con le regole vincolanti.
19.3 Notifica delle modifiche proposte deve pervenire al segretario esecutivo della sezione per iscritto e almeno 14 giorni prima della data per cui è convocata l’assemblea. Notifica delle modifiche proposte deve essere inviata ai membri della sezione almeno 7 giorni prima dell’assemblea, come da paragrafo 11.1 di cui sopra.
20. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
20.1 Nonostante quanto disposto al paragrafo 5.4 di queste regole, e sino al 27 marzo 1999, la prima elezione dei dirigenti di sezione può avvenire in occasione di assemblea generale straordinaria.
20.2 Sino alla prima elezione dei dirigenti in occasione di un’assemblea generale annuale del 1999, il Comitato esecutivo della sezione può nominare due dirigenti di sezione che svolgano le funzioni di vice-segretario politico e vice-segretario amministrativo, come disposto ai paragrafi 5.2 e 5.3 di queste regole.
Allegato
REGOLE PER LA DENOMINAZIONE DEI DECENTRAMENTI A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE O SEGGO ELETTORALE
1. La denominazione del decentramento è "........... Decentramento di ........... del Partito Conservatore, d’ora in poi, il “decentramento”.
FUNZIONE
2. La funzione del decentramento è di perseguire gli obbiettivi come stabilito al paragrafo 2 delle Regole per le sezioni nella misura in cui esse si applicano anche alla circoscrizione elettorale (o distretto), e in ottemperanza alle direttive emanate dal Comitato esecutivo della sezione
AFFILIAZIONE
3. Ogni persona residente o riconducibile alla circoscrizione o al seggio e che sia membro della sezione di ................. fa parte, se così intende, del decentramento.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 3.3 delle Regole per le sezioni hanno efficacia riguardo ai decentramenti per ciò che riguarda la partecipazione al voto nelle relative assemblee generali.
5. Tutti i membri del decentramento sono vincolati al rispetto di queste regole e di eventuali emendamenti ad esse quali approvati in assemblea generale di decentramento.
6. Il responsabile di segreteria del decentramento (o altro responsabile che ne faccia le veci) conserva e tiene aggiornato e a disposizione del Comitato esecutivo l’elenco degli iscritti al decentramento di cui fa parte.
STATUTO
7. Il decentramento è costituito sotto l’autorità del Comitato esecutivo della sezione ed è soggetto alle Regole che disciplinano quest’ultima.
8. Il comitato di decentramento ha facoltà di raccogliere fondi (sotto l’autorità del Comitato esecutivo, ed eventualmente col divieto di essere intestatario di conto bancario) esercitare il controllo su questi fondi, i quali tuttavia restano della sezione. Ogni bene diverso dai contanti o da depositi bancari in liquidità o forme analoghe deve essere conferito ai fiduciari della sezione come da disposizioni di cui al paragrafo 17.1 delle regole per la sezione.
9. Il decentramento versa annualmente al fondo centrale della sezione la quota concordata tra il Comitato esecutivo di sezione e quello di decentramento.
10. Tutta la contabilità del decentramento deve essere sottoposta a controllo di revisione o certificazione a cura di soggetti nominati dal decentramento e una copia certificata conforme della revisione deve essere trasmessa al tesoriere della sezione di competenza, o in caso di carica cumulativa, al vice-segretario esecutivo di sezione che la ricopre, e ciò immediatamente dopo l’assemblea generale annuale del decentramento.
11. Il comitato di decentramento nomina almeno tre titolari di firma responsabili di firmare documenti e rendiconto.
12. Su richiesta del segretario esecutivo della sezione o del Comitato esecutivo, il decentramento deve trasmettere quanto prima le informazioni eventualmente richieste in relazione agli affari in corso, tra cui quelle riguardanti aspetti finanziari e iscritti.
DIRIGENTI DEL DECENTRAMENTO
13. Ogni decentramento consta dei seguenti dirigenti:
13.1 Un segretario esecutivo;
13.2 Due vice-segretari esecutivi, dei quali uno addetto in particolare al coordinamento, alla formulazione e allo sviluppo di idee e iniziative politiche, nonché alla campagna elettorale nella circoscrizione elettorale; l’altro incaricato della raccolta delle sottoscrizioni ed adesioni, che è anche il tesoriere;
13.3 Un tesoriere, qualora questa carica non sia cumulata a quella di vice-segretario esecutivo;
13.4 Un addetto alla segreteria.
14. I dirigenti del decentramento verranno eletti nel corso dell’assemblea generale annuale di decentramento, come da paragrafo 19 che segue.
15. Nessun dirigente può ricoprire la carica per più di tre anni consecutivi, salvo che nei casi in cui il comitato di decentramento può, mediante mozione votata a scrutinio segreto, invitare il dirigente a ricandidarsi nonostante sia trascorso il termine triennale suddetto, ma solo per una proroga di un anno.
16. Se un qualsiasi dirigente decade dalla carica, per decesso o dimissioni, il comitato di decentramento ha facoltà di eleggere un successore provvisorio che eserciterà la carica sino alla successiva assemblea generale annuale.
17. I dirigenti sono membri di diritto di tutti i sub-comitati del comitato di decentramento.
18. COMITATO DI DECENTRAMENTO
18.1 Viene creato il comitato di decentramento che è composto dai dirigenti del decentramento e da alcuni eletti tra gli iscritti.
18.2 Il segretario del decentramento è anche segretario esecutivo del comitato.
18.3 Assemblee, notifiche e amministrazione
18.3.1 Il segretario ha facoltà di istruire il personale di segreteria per la convocazione di un’assemblea in qualsiasi momento, da notificare per iscritto con almeno 7 giorni di preavviso, e nella notifica deve essere specificato l’ordine del giorno; il segretario e il tesoriere devono poi redigere un rapporto sull’assemblea.
18.3.2 Almeno una settimana prima dell’assemblea generale annuale, si tiene una riunione speciale del comitato di decentramento per l’approvazione del rapporto annuale e del rendiconto che verranno sottoposte all’assemblea generale del decentramento.
18.3.3 Il comitato ha facoltà di nominare sub-comitati, dei quali i dirigenti del decentramento sono membri di diritto.
18.3.4 A meno di decisione diversa del comitato di decentramento, i sub-comitati hanno facoltà di eleggere il loro segretario.
18.4 Assenza dalle riunioni
Ogni membro del comitato di decentramento che si assenti per tre riunioni consecutive si ritiene decaduto dalla carica, a meno che il comitato non decida diversamente.
18.5 Quorum
Il quorum per il comitato di decentramento e i relativi sub-comitati è di un quinto degli iscritti, ma mai inferiore al numero di tre.
18.6 Cooptazione
Il comitato di decentramento ha facoltà di cooptare membri suppletivi in numero non superiore a sei.
I sub-comitati hanno facoltà di cooptazione nella misura determinata dal comitato di decentramento.
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
19. L’assemblea generale annuale del decentramento si tiene prima della fine del mese di marzo di ogni anno, ma sempre almeno 14 giorni prima dell’assemblea generale annuale della sezione di competenza, e ha all’ordine del giorno:-
19.1 accogliere e adottare i rendiconto del decentramento per l’anno di esercizio in scadenza.;
19.2 accogliere e adottare il rapporto del comitato di decentramento sul lavoro svolto dal decentramento per l’annualità in scadenza;
19.3 eleggere i dirigenti del decentramento;
19.4 eleggere il comitato di decentramento;
19.5 nominare revisori o altri soggetti abilitati a certificare i rendiconto;
19.6 eleggere rappresentanti presso il Comitato esecutivo della sezione;
19.7 comporre eventuali controversie.
20. Notifica dell’assemblea generale annuale deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data per la quale l’assemblea è convocata.
ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE
21. Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni momento dal segretario del decentramento o da venti iscritti convenuti, e l’assemblea si terrà entro 14 giorni dal ricevimento della relazione di richiesta.
22. Le questioni all’ordine del giorno verranno riportate nella notifica di convocazione, che deve avvenire con almeno sette giorni di preavviso.
NOTIFICA DELLE ASSEMBLEE GENERALI
23. Mutatis mutandis, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 11 delle Regole per le sezioni decentrate di collegio elettorale.
QUORUM NELLE ASSEMBLEE GENERALI
24. Per tutte le assemblee generali il quorum non dovrà essere inferiore al numero di […].
VOTO NELLE ASSEMBLEE GENERALI
25. Le votazioni in occasione di tutte le assemblee sono per alzata di mano, e il segretario può, a sua discrezione decidere per uno scrutinio segreto, ma è tenuto a procedere in tal senso se richiesto da un terzo dei membri presenti. Il voto del segretario ha peso preponderante in caso di parità.
SOSPENSIONE DEL DECENTRAMENTO
26. In occasione delle consultazioni politiche per il Parlamento o contestuali elezioni locali nel collegio, le attività della sezione e dei suoi decentramenti vengono sospese automaticamente come da paragrafo 16 delle Regole per le sezioni.
CANDIDATURE AL GOVERNO LOCALE
27. Le disposizioni di cui al paragrafo 15.3 delle Regole per le sezioni di collegio elettorale si applicano anche alla selezione delle candidature per le elezioni amministrative locali.
INTERPRETAZIONE
28. L’allegato 1 allo Statuto del partito ha efficacia in queste Regole.
29. Previa approvazione da parte del Comitato esecutivo, il comitato di decentramento ha facoltà di trattare qualsiasi materia non disciplinata in queste Regole.
30. Un’assemblea generale del decentramento ha il potere di emendare, integrare o abrogare le regole non vincolanti con maggioranza qualificata di due terzi dei presenti e votanti, posto che le modifiche non risultino incompatibili con le Regole vincolanti. Ogni emendamento alle regole deve essere sottoposto al Comitato esecutivo per approvazione.
31. Notifica scritta delle modifiche proposte deve pervenire al segretario esecutivo della sezione almeno 14 giorni prima dell’assemblea, come previsto al paragrafo 11.1 delle Regole per le sezioni.
ALLEGATO 8
IL PARTITO CONSERVATORE ED UNIONISTA SCOZZESE, E IL PARTITO CONSERVATORE GALLESE
IL PARTITO CONSERVATORE ED UNIONISTA SCOZZESE
1. I membri del Partito scozzese sono vincolati alle disposizioni dello Statuto del Partito conservatore ed unionista scozzese (“SCUP”). Nonostante qualsiasi disposizione diversa qui contenuta, lo SCUP e i membri del Partito scozzese quindi sono vincolati unicamente agli obblighi ed esercitano i diritti seguenti, qui contemplati:
1.1 L’elezione del Leader come da disposizioni di cui alla Parte III e allegato 2 a questo Statuto;
1.2 La partecipazione alla Convenzione nazionale dei Conservatori come da disposizioni di cui alla Parte V e allegato 3 a questo Statuto;
1.3 La partecipazione ai congressi del Partito come da disposizioni di cui alla Parte X e allegato 4 a questo Statuto;
1.4 La conservazione delle sezioni decentrate a livello di ogni collegio elettorale parlamentare in Scozia;
1.5 L’affiliazione e la partecipazione al Collegio Costituzionale del Partito come da disposizioni di cui alla Parte XIII e allegato 9 a questo Statuto.
2. Inoltre, in relazione a questioni attinenti ad Etica e Integrità, il comitato per l’Etica e l’Integrità assume gli stessi poteri e responsabilità per la condotta degli iscritti al Partito scozzese che siano Parlamentari o Candidati nazionali o al Parlamento europeo, quali specificate alla Parte XII, con le seguenti integrazioni:
2.1 Il Comitato per l’Etica e l’Integrità indaga su ogni materia che gli viene sottoposta dall’esecutivo scozzese;
2.2 Il Segretario onorario dello SCUP o suo delegato deve far parte del Comitato per l’Etica e l’Integrità nei casi in cui esso si occupa della condotta di un membro del Partito scozzese che rivesta la carica di parlamentare o sia candidato nazionale o al Parlamento europeo.
2.3 Il Comitato per l’Etica e l’Integrità deve esprimere il suo giudizio per iscritto in un rapporto diretto all’esecutivo scozzese ove si specifica eventualmente l’azione prescritta.
2.4 Quindi, lo SCUP darà attuazione a qualsiasi misura il Comitato per l’Etica e l’Integrità abbia deciso, e che tale azione sia sottoposta a vincoli.
2.5 Mutatis mutandis, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dall’87 all’89 incluso ad ogni decisione del Comitato per l’Etica e l’Integrità adottata in virtù di queste disposizioni.
IL PARTITO CONSERVATORE GALLESE
3. In Galles è istituito a titolo permanente il Partito Conservatore Gallese, che verrà retto da un Consiglio (“Consiglio Gallese”) composto da:
3.1 Un Segretario esecutivo, il “Segretario del Partito Conservatore Gallese”;
3.2 Due vice-segretari:
3.2.1 Uno dei quali addetto in particolare al coordinamento, alla formulazione e allo sviluppo di idee e iniziative politiche, nonché alla campagna elettorale nel Principato (“vice-segretario politico”);
3.2.2 L’altro incaricato della raccolta delle sottoscrizioni ed adesioni nel Principato (“il vice-segretario amministrativo”);
3.3 Il segretario di zona del Galles
3.4 Il Leader conservatore nell’assemblea gallese;
3.5 Il segretario del Comitato gallese del governo locale;
3.6 Il Direttore per il Galles (senza diritto di voto).
4. Il Segretario esecutivo e i suoi vice del Partito Conservatore Gallese sono nominati in seguito ad elezione tra i membri del comitato di zona del Galles e non possono conservare la carica per più di tre anni consecutivi.
5. Le Regole che disciplinano la gestione e le elezioni nel Partito Conservatore Gallese sono sottoposte e approvate dal Consiglio, così come ogni eventuale emendamento potrà essere attuato solo previa approvazione del Consiglio. Le regole suddette devono essere congruenti con quanto disposto in questo Statuto.
ALLEGATO 9
MODIFICHE ALLO STATUTO DEL PARTITO CONSERVATORE
1. Ogni proposta di emendamento di questo Statuto può avere impulso seguenti modalità:
1.1 Risoluzione adottata dalla Convenzione nazionale dei Conservatori;
1.2 Petizione rimessa nelle mani del Segretario del Consiglio e firmata da almeno 10,000 iscritti al Partito;
1.3 Risoluzione del Consiglio;
1.4 Risoluzione dell’esecutivo del Comitato 1922.
2. Dopo ricevimento della risoluzione o della petizione, il Segretario del Consiglio notifica per iscritto a tutti i membri del Collegio Costituzionale la proposta di voto su una mozione per la modifica dello Statuto. La notifica deve:
2.1 esporre i termini della mozione;
2.2 precisare i tempi e i termini per l’invio delle schede, in un periodo compreso tra 28 e 56 giorni a decorrere dalla data di notifica.
3. Quindi, è competenza di ogni ente o raggruppamento in seno al Collegio Costituzionale di convocare riunioni per informare i membri della mozione e dibatterla nel merito.
4. Il voto per posta avverrà a cura di tutti i membri del Collegio Costituzionale. Il Segretario del Consiglio eserciterà il ruolo di presidente del seggio elettorale e si occuperà di rendere pubblico il risultato subito dopo l’ultimazione delle operazioni di voto.
PARTITO LABURISTA
|
STATUTO
SEZIONE B. STATUTO NAZIONALE DEL PARTITO LABURISTA
Capitolo 1. Norme costituzionali
Articolo I.
Nome e scopi
1. Questa organizzazione è chiamata “Partito Laburista” (di qui in avanti definita “il partito”). Il suo fine è l’organizzazione e il mantenimento in Parlamento e nel Paese di un Partito Laburista.
2. Il partito dovrà realizzare, nella misura in cui ciò si riveli possibile, i principi di volta in volta approvati dal congresso del partito.
Articolo II.
Struttura del partito e organizzazioni affiliate
1. Viene istituito un Comitato Esecutivo Nazionale del partito (il “NEC”) che, sulla base del controllo e dell’orientamento del congresso del partito, rappresenta l’autorità amministrativa del partito.
2. Il partito è organizzato sulle basi seguenti:
A. Ove deciso dal Comitato Esecutivo Nazionale, viene creata in qualunque collegio elettorale parlamentare di Westminster un’unità del partito chiamata “Collegio Elettorale del Partito Laburista” o “CLP”.
B. All’interno di ogni Collegio Elettorale del Partito Laburista, i membri verranno organizzati in sezioni, il cui numero e limiti geografici sono concordati dal Collegio Elettorale del Partito Laburista e dal Comitato Esecutivo Nazionale.
C. In ogni Collegio Elettorale del Partito Laburista è possibile istituire un forum delle donne, composto da tutte le donne individuali aderenti a tali Collegi Elettorali del Partito Laburista. È altresì possibile istituire un forum delle minoranze etniche, composto da tutti gli aderenti individuali Neri, Asiatici e di Minoranze Etniche (BAME) all’interno di tali Collegi Elettorali del Partito Laburista.
D. In Scozia, in Galles ed in ognuna delle regioni inglesi è istituito un ufficio del Partito Laburista scozzese, gallese o regionale; un consiglio esecutivo scozzese, gallese o regionale; ed un Collegio Europeo del Partito Laburista. È inoltre possibile istituire un comitato femminile gallese, scozzese o regionale, ed una sezione regionale dei membri BAME.
E. Fatta salva l’approvazione del rappresentante del Comitato Esecutivo Nazionale, è possibile istituire comitati del governo locale all’interno delle aree del governo locale eletto direttamente in aggiunta al consiglio di circoscrizione/comunità.
F. I membri delle autorità locali devono essere organizzati a livello locale in gruppi Laburisti, e a livello nazionale in Associazione dei Consiglieri Laburisti.
G. Tutti gli aderenti individuali del partito aventi età compresa tra 15 e 26 anni compiuti devono essere membri dei Giovani Laburisti, e possono istituire gruppi locali dei Giovani Laburisti in Inghilterra, Scozia e Galles.
H. Gli aderenti al partito che siano studenti devono essere organizzati a livello nazionale come Studenti Laburisti. È necessario istituire un Sindacato Nazionale ed un’Organizzazione di Collegamento del Partito Laburista al fine di inglobare i sindacati affiliati nell’organizzazione del partito, che deve comprendere un Sindacato Nazionale, un Comitato di Collegamento del Partito Laburista, e Comitati di Collegamento in Scozia, Galles ed in ognuna delle regioni inglesi.
I. Labour Party Properties Limited e Labour Party Nominees Limited sono le società che detengono i beni e le proprietà del partito, sia a termine secco che in amministrazione fiduciaria.
3. Le organizzazioni, in base alla decisione del Comitato Esecutivo Nazionale – che è inappellabile e vincolante – possono affiliarsi al partito laddove rientrino nelle categorie seguenti:
A. sindacati affiliati al Congresso dei Sindacati o ritenuti dal Comitato Esecutivo Nazionale sindacati in buona fede
B. società cooperative
C. società socialiste
D. altre organizzazioni che, in base all’opinione del Comitato Esecutivo Nazionale, hanno interessi coerenti con quelli del Partito Laburista
4. Ogni organizzazione affiliata deve:
A. Accettare il programma, la politica e i principi del partito
B. Concordare di conformarsi alla costituzione e al regolamento interno del partito
C. Presentare le proprie norme politiche al Comitato Esecutivo Nazionale.
5. Altro
A. Le organizzazioni politiche non affiliate o associate al partito per mezzo di un accordo nazionale, aventi il loro programma, i loro principi e le loro politiche per una propaganda diversa e separata, o che abbiano sezioni nei collegi elettorali, o che siano impegnate nella promozione di candidati al parlamento o al governo locale, o che siano fedeli a qualunque organizzazione politica situata all’estero, non sono considerate in possesso dei requisiti per l’affiliazione al partito.
B. Il panel del Comitato Esecutivo Nazionale responsabile della valutazione delle domande di affiliazione al partito da parte di società socialiste deve tenere conto delle linee guida procedurali stabilite dal Comitato Esecutivo Nazionale, e messe a disposizione dalla Unità di Conformità.
6. Quote di affiliazione
A. Sindacati
i. Ogni sindacato affiliato dovrà versare una quota di affiliazione per aderente pari a £3,00.
ii. A seguito di consultazione con le organizzazioni affiliate, il Comitato Esecutivo Nazionale determinerà le quote di affiliazione ai fini della loro approvazione da parte del Congresso Annuale.
iii. Una parte di tali quote di affiliazione verrà destinata al fondo elettorale nazionale così come previsto dall’articolo VIII.3(k) del presente statuto.
iv. Le quote di affiliazione devono essere versate ogni trimestre, nei primi giorni di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, e devono essere versate per intero non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
B. Società socialiste
i. Ogni società socialista affiliata od altra organizzazione dovrà versare una quota di affiliazione per ogni aderente pari a £1,25.
ii. Una parte di tale quota di affiliazione pari a 10p verrà destinata al fondo elettorale nazionale così come previsto dall’articolo VIII.3(k) del presente statuto.
iii. Tutte le quote di affiliazione dovranno essere versate non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
C. Le quote di affiliazione e la loro assegnazione possono essere modificate dal congresso del partito, e i relativi comma da 6.A.i a 6.B.iii suesposti dovranno essere emendati in conformità.
7. Quote associative e assicurazione
A. Le quote associative di ogni singolo aderente devono essere raccolte da o per conto della direzione generale del partito, e devono essere suddivise tra la direzione generale, l’ufficio regionale di competenza, o l’ufficio scozzese o gallese a seconda dei casi, e il Collegio Elettorale del Partito Laburista di riferimento, così come previsto nelle norme di adesione (Capitolo 2 C.2 seguente).
B. Il Comitato Esecutivo Nazionale è tenuto a predisporre per conto di tutti i Collegi Elettorali del Partito Laburista un piano assicurativo per coprire un premio di elezione suppletiva, la responsabilità pubblica, e qualunque altro rischio legale che il Comitato Esecutivo Nazionale ritenga necessario. Il costo stimato di tale assicurazione per l’anno successivo dovrà essere comunicato alla sessione annuale del congresso del partito, ed ogni Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà ricevere comunicazione in merito alla propria percentuale di costo da versare entro il 15 aprile dell’anno seguente; ove possibile, ciò dovrà essere dedotto dalla percentuale di quota associativa del Collegio Elettorale del Partito Laburista nel corso del primo trimestre di ogni anno.
Articolo III.
Piano finanziario del partito
1. Il partito deve mantenere un piano finanziario approvato dalla Commissione Elettorale, e dovrà essere composto da un’organizzazione centrale con unità contabili.
2. Previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, le seguenti unità contabili possono essere registrate ai sensi del piano finanziario del partito:
A. Il Collegio Elettorale del Partito Laburista
B. Il Partito Laburista Scozzese
C. Il Partito Laburista Gallese
D. Gli Studenti Laburisti
E. L’Associazione dei Consiglieri Laburisti (ALC)
F. Il Sindacato e il Comitato di Collegamento del Partito Laburista, e i Comitati di Collegamento Sindacale Nazionali e Regionali
G. Il Partito Laburista Parlamentare (PLP)
H. I comitati del governo locale (LGC)
I. Le altre unità del partito che di volta in volta il Comitato Esecutivo Nazionale riterrà ammissibili alla registrazione.
3. Tutte le unità contabili ottempereranno ai propri obblighi legali di fornire al partito nazionale tutte le informazioni richieste. La mancata comunicazione di tali informazioni potrebbe portare all’adozione da parte del Comitato Esecutivo Nazionale di azioni disciplinari nei confronti degli aderenti individuali, la sospensione della relativa unità del partito, o entrambe.
Articolo IV.
Scopi e valori
1. Il Partito Laburista è un partito socialdemocratico. Esso ritiene che tramite la forza del nostro impegno comune possiamo conseguire maggiori risultati rispetto a quelli che potremmo raggiungere da soli, in modo da creare per ognuno di noi il mezzo per mettere a frutto il nostro pieno potenziale, oltre ad una comunità in cui il potere, il benessere e le opportunità sono nelle mani di molti e non di pochi; in cui i diritti di cui godiamo riflettano i doveri che abbiamo nei confronti degli altri, ed in cui viviamo assieme liberamente, in uno spirito di solidarietà, tolleranza e rispetto.
2. A tal fine, lavoriamo per:
A. UN’ECONOMIA DINAMICA, al servizio dell’interesse pubblico, in cui l’impresa del mercato ed il rigore della competizione siano legate alle forze della partnership e della cooperazione per produrre il benessere di cui ha bisogno la nazione, e l’opportunità per tutti di lavorare e prosperare con un settore privato fiorente e servizi pubblici di alta qualità in cui le iniziative fondamentali per il bene comune siano nelle mani del pubblico o responsabili nei suoi confronti.
B. UNA SOCIETÀ GIUSTA, che giudichi la propria forza in base alla condizione dei deboli così come quella dei forti, che offre sicurezza contro la paura, e giustizia sul posto di lavoro; che si prende cura delle famiglie, promuove le pari opportunità, e libera le persone dalla tirannia della povertà, dal pregiudizio e dall’abuso di potere.
C. UNA DEMOCRAZIA APERTA, in cui il governo è preso in conto dalle persone, le decisioni vengono prese per quanto possibile dalle comunità che dovranno subirne gli effetti, ed in cui vengono garantiti i diritti fondamentali dell’uomo.
D. UN AMBIENTE SALUBRE, che proteggiamo, miglioriamo e amministriamo per le generazioni future.
3. Il Partito Laburista è impegnato nella difesa e nella sicurezza del popolo britannico e nella cooperazione con le istituzioni europee, le Nazioni Unite, il Commonwealth ed altri organismi internazionali per assicurare pace, libertà, democrazia, sicurezza economica e protezione ambientale per tutti.
4. Il Partito Laburista deve operare per il conseguimento di questi obiettivi con i sindacati e le società cooperative, così come con le organizzazioni di volontariato, i gruppi di consumatori ed altri organi di rappresentanza.
5. Sulla base di questi principi, il Partito Laburista cerca la fiducia delle persone per governare.
Articolo V.
Programma del Partito
1. A tutti i livelli, il partito assicurerà che gli aderenti, i rappresentanti eletti, le organizzazioni affiliate e, ove possibile, la comunità più ampia, siano in grado di partecipare al processo di analisi e formulazione delle politiche.
2. Il Congresso del Partito dovrà decidere di volta in volta quali proposte di riforma legislativa, finanziaria o amministrativa debbano essere incluse nel programma del partito. Ciò dovrà essere basato sul programma di lavoro progressivo del Forum Politico Nazionale e dovrà essere sottoposto ad approvazione tramite uno scrutinio sulla base del principio “una persona un voto” da parte degli iscritti aventi diritto, una volta in ogni Legislatura. Nessuna proposta potrà essere inclusa nel programma definitivo del partito senza che essa sia stata adottata dal congresso con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti.
3. Quando è al Governo, il Comitato Esecutivo Nazionale, i sette membri senza incarichi di governo del Comitato Parlamentare del Partito Laburista Parlamentare (PLP) ed il Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista, l’Esecutivo, il Presidente e tre Vicepresidenti del Forum Politico Nazionale, due membri del Collegio Elettorale del Partito Laburista del Forum Politico Nazionale che dovranno essere eletti dai delegati del Collegio Elettorale del Partito Laburista al Forum Politico Nazionale, e otto membri sindacali del Gruppo di Contatto del Funzionario di Collegamento dei Sindacati, dovranno decidere quali punti del programma del partito dovranno essere inseriti nel manifesto che il Comitato Esecutivo Nazionale ha il compito di diramare prima di ogni elezione generale. La riunione congiunta dovrà altresì definire la posizione del partito rispetto ai principali temi sollevati dalle elezioni e che non siano stati inclusi nel manifesto.
Quando non al Governo, il Comitato Esecutivo Nazionale, il Comitato Parlamentare del Partito Laburista Parlamentare (PLP) ed il Presidente e tre Vicepresidenti del Forum Politico Nazionale, dovranno decidere quali punti del programma del partito dovranno essere inseriti nel manifesto che il Comitato Esecutivo Nazionale ha il compito di diramare prima di ogni elezione generale. La riunione congiunta dovrà altresì definire la posizione del partito rispetto ai principali temi sollevati dalle elezioni che non siano stati inseriti nel manifesto.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà decidere quali punti del programma dovranno essere inclusi nel manifesto elettorale per il Parlamento europeo a seguito di consultazione con il Partito Laburista Parlamentare Europeo (EPLP) e con i partiti associati al Partito Socialista Europeo.
Articolo VI.
Congresso del Partito Laburista
1. L’attività del partito dovrà essere realizzata sotto la guida ed il controllo del congresso del partito, che è a sua volta soggetto alla costituzione e al regolamento interno del partito. Il congresso del partito si incontrerà regolarmente una volta l’anno, ed ogni qualvolta è convocato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Le regole per la convocazione e l’attività del congresso del partito sono contenute nel capitolo 3 del presente statuto, che potrà essere emendato dietro decisione del Comitato Esecutivo Nazionale e sottoposto a ratifica del congresso del partito. Il congresso del partito e le sessioni straordinarie del congresso del partito contenute nel presente statuto sono definite “congresso del partito”, ed il presente statuto (fatta eccezione per i casi in cui il contesto indichi altrimenti) troverà applicazione in entrambi i casi.
Articolo VII.
Dirigenti del partito e funzionari obbligatori
1. Dirigenti del partito
A. Leader e Vice Leader
i. Il partito ha un leader ed un vice leader che sono d’ufficio anche il leader ed il vice leader del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista.
ii. Il leader del partito ed il suo vice sono eletti o rieletti tra gli aderenti alla Camera dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista conformemente alla norma procedurale contenuta nel Capitolo 4.B.2 seguente, nel corso di un congresso del partito convocato in ottemperanza alla norma VI del presente statuto. Per quanto attiene all’elezione del leader e del suo vice, il regolamento interno del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista dovrà essere sempre in linea con il presente statuto.
B. Presidente e Vice-Presidente
i. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà eleggere tra i propri aderenti un Presidente ed un Vicepresidente, conformemente alle disposizioni previste nelle norme procedurali del Capitolo 4 B.3 seguente.
C. Segretario Generale
i. Il Segretario Generale del partito verrà nominato conformemente alle disposizioni previste nelle norme procedurali del Capitolo $ B.4 seguente. Il Segretario Generale dovrà fungere da segretario del Comitato Esecutivo Nazionale.
ii. A scanso di equivoci, laddove nell’ambito del presente statuto o dietro disposizione o delega del Comitato Esecutivo Nazionale, o di un comitato o sub-comitato il Segretario Generale dovesse adempiere ad una funzione, ella od egli potrà delegare il disbrigo di tale funzione ad un funzionario o rappresentante designato del partito che ella od egli riterrà adeguato. Inoltre, si dovrà sempre ritenere che al Segretario Generale sia stato conferito tale potere di delega.
D. Tesoriere del Partito
i. Un Tesoriere del partito dovrà essere eletto dal congresso del partito nel corso dell’assemblea ordinaria annuale, conformemente alle disposizioni previste nel Capitolo 4 B.5 del presente statuto.
E. Revisori
i. Due delegati del congresso dovranno essere eletti conformemente al Capitolo 4 B.6 del presente statuto per fungere da revisori della contabilità del partito, che dovrà essere presentata alla sessione annuale del congresso del partito nell’anno successivo a quello della loro elezione.
2. Funzionari obbligatori
A. Al fine di adempiere ai requisiti di legge:
i. Il Partito dovrà dare notifica alla Commissione Elettorale in merito a:
a. una persona da registrare quale leader del partito;
b. una persona da registrare quale funzionario addetto alle nomine del partito;
c. una persona da registrare quale tesoriere del partito.
ii. Il partito dovrà altresì dare notifica alla Commissione Elettorale in merito a:
a. una persona o persone da registrare quale vice tesoriere(i) del partito
b. una persona da registrare quale funzionario addetto alle campagne del partito.
iii. Ogni unità contabile dovrà notificare al partito le nomine seguenti, che dovranno essere comunicate dal partito alla Commissione Elettorale:
a. una persona da registrare quale tesoriere dell’unità contabile;
b. una persona da registrare quale vice tesoriere dell’unità contabile.
B. In caso di 2.A.i.b e 2.A.i.c, e 2.A.ii.a e 2.A.ii.b precedenti, la registrazione di una persona o persone in qualità di funzionari obbligatori dovrà essere soggetta ad approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo VIII.
Il Comitato Esecutivo Nazionale
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà comprendere:
A. 24 membri eletti nella proporzione e secondo le condizioni previste nel Capitolo 3 C e Capitolo 4 C del presente statuto
B. Il leader del partito ed il suo vice
C. Il leader del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista
D. Il tesoriere del partito
E. Tre Membri del governo in carica, almeno uno dei quali deve essere una donna, nominati dall’Esecutivo (oppure del Governo Ombra laddove si fosse all’opposizione).
F. Un membro giovane eletto nell’ambito del Congresso nazionale dei Giovani Laburisti che dovrà essere una donna ad incarichi e termini alterni.
G. Un membro eletto dalla Black Socialist Society del Partito Laburista nel corso del congresso dello stesso così come definito nello Statuto della società socialista. Questo membro dovrà essere eletto non appena l’adesione dei singoli alla società socialista non abbia raggiunto le 2.500 unità, ed almeno un terzo dei sindacati aventi diritto non si siano affiliati alla società socialista.
2. L’obiettivo primario del Comitato Esecutivo Nazionale è quello di fornire un indirizzo strategico al partito nel suo insieme, oltre a mantenere e sviluppare un partito attivo nel paese, lavorando in partnership con i rappresentanti del partito in Parlamento, il Parlamento europeo, le amministrazioni decentrate ed il governo locale per garantire la realizzazione degli obiettivi del partito. Le funzioni principali del Comitato Esecutivo Nazionale sono le seguenti:
A. contribuire allo sviluppo di politiche
B. vincere le elezioni e mantenere il sostegno degli elettori
C. mantenere un partito in salute a tutti i livelli, impegnato nel sostegno della comunità e nel sostegno degli standard più alti della vita pubblica.
D. Assicurare un’alta qualità di servizio tramite un contratto con i membri del partito
E. Adempiere alle responsabilità operative e costituzionali così come definito nel presente articolo.
F. Mantenere una partnership equilibrata tra tutti gli stakeholder del partito.
G. Assicurare che il partito faccia fronte alle proprie responsabilità legali e finanziarie conformemente al Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, così come tutti gli altri obblighi legislativi.
3. Quale sostegno al suo obiettivo primario e funzioni chiave, i compiti e poteri del Comitato Esecutivo Nazionale dovranno comprendere:
A. sostenere e attuare la costituzione, lo Statuto e il regolamento interno del partito, e adottare qualunque azione ritenuta necessaria a tal fine, inclusa la interruzione di affiliazione, lo scioglimento, la sospensione o come altrimenti deciso da qualunque altra organizzazione affiliata o unità del partito; nella promozione di tali doveri, dovrà avere il potere di sospendere o adottare azioni amministrative nei confronti dei aderenti individuali del partito ai sensi delle disposizioni delle norme disciplinari previste nel Capitolo 6 seguente del presente statuto.
B. Ai sensi del comma precedente (a) e tramite i propri funzionari nazionali e regionali, laddove il Comitato Esecutivo Nazionale decida in tal senso, assicurare la creazione ed il mantenimento attivo conformemente alle norme previste dal congresso del partito di.
i. Una commissione regionale in ogni regione designata dal Comitato Esecutivo Nazionale e, in caso di Scozia e Galles, un esecutivo scozzese e gallese
ii. Un Collegio Elettorale del Partito Laburista in ogni collegio parlamentare di Westminster ed europeo
iii. Un Comitato del Governo Locale per ogni livello eletto di autorità locale superiore al consiglio di circoscrizione o comunità – un gruppo laburista di consiglieri presso le autorità locali aventi rappresentanza Laburista.
C. Istituire e promuovere i Giovani Laburisti incoraggiando la formazione di gruppi di Giovani Laburisti, tenendo un regolare Congresso dei Giovani Laburisti e istituendo una commissione nazionale conformemente alle norme definite dal congresso del partito.
D. Istituire e promuovere un’organizzazione femminile nell’intero paese incoraggiando la formazione di forum femminili e tenendo un regolare congresso nazionale delle donne conformemente alle norme definite dal congresso del partito.
E. Assicurare che le riunioni e gli eventi del partito vengano condotti in un clima amichevole ed ordinato, in maniera tale da massimizzare la partecipazione degli aderenti e che a nessun aderente venga preclusa la partecipazione a causa dell’impossibilità di accedere al luogo della riunione per qualsivoglia ragione.
Le molestie o l’intimidazione nei confronti di qualunque aderente sono inaccettabili, così come qualunque forma di discriminazione sulla base del genere, dell’orientamento sessuale, della disabilità o della razza. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà divulgare linee guida o disposizioni in merito alla conduzione delle riunioni, e disposizioni sull’implementazione di quote di rappresentanza femminile.
F. Conferire con il Gruppo Parlamentare del Partito Laburista all’apertura di ogni sessione parlamentare e convocare una conferenza su qualunque questione relativa al lavoro e all’evoluzione del partito in qualunque occasione in cui il Gruppo Parlamentare del Partito Laburista possa desiderarlo. Quando è al governo il Partito Laburista, conferire con i suoi rappresentanti prima della formulazione di proposte legislative per la successiva sessione parlamentare.
G. Presentare all’assemblea annuale ordinaria del congresso del partito una relazione che descriva l’attività ed i progressi del partito nel corso del periodo in cui è stato in carica, unitamente ad una relazione sul lavoro delle commissioni del Comitato Esecutivo Nazionale, un bilancio e la contabilità debitamente sottoposta a revisione. Tale relazione, il bilancio e la contabilità verranno inviati ai Collegi Elettorali del Partito Laburista e alle organizzazioni affiliate almeno due settimane complete prima dell’apertura del congresso del partito.
H. Proporre al congresso del partito gli emendamenti alla costituzione, allo Statuto e al regolamento interno così come si ritenesse auspicabile; inoltre, conformemente allo Statuto, presentare al congresso del partito le risoluzioni e le dichiarazioni che influenzino il programma, i principi e le politiche del partito così come ritenuto necessario sulla base delle circostanze politiche.
I. Istituire un Comitato Politico Congiunto per monitorare il Forum Politico Nazionale e le Commissioni Politiche nella produzione di un programma continuo da presentare al congresso del partito, e che è sottoposto a scrutinio sulla base del principio “un membro, un voto”, allo scopo di definire l’ammissibilità dell’adesione una volta in ogni Legislatura. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà altresì produrre linee-guida per l’istituzione e l’attività dei Forum Politici Locali.
J. Richiedere ai Collegi Elettorali del Partito Laburista di tenere votazioni di aderenti individuali su questioni che essi ritengano adeguate; tali votazioni, ove ritenute necessarie dal Comitato Esecutivo Nazionale oppure ove previsto all’interno del presente statuto, dovranno essere condotte tramite una votazione basata sul principio “un membro, un voto” su schede fornite dal Comitato Esecutivo Nazionale e sulla base di un prospetto ed una procedura previste dallo stesso Comitato Esecutivo Nazionale.
K. Organizzare e mantenere i fondi ritenuti necessari alla realizzazione degli obiettivi per i quali il partito è stato istituito, incluso un fondo per finanziare le elezioni suppletive parlamentari, ed un fondo istituito per fini assicurativi contro la mancata restituzione dei depositi in occasione delle elezioni politiche. Inoltre, istituire un fondo speciale con amministratori fiduciari nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale per prevedere la preparazione, l’organizzazione e la campagna necessari in una elezione nazionale; tale fondo è noto con il nome di fondo elettorale nazionale del Partito Laburista.
L. Garantire anticipi, oppure procurarsi prestiti tramite ipoteche od in altra maniera, e alle condizioni ritenute opportune; impiegare qualunque parte dei fondi a disposizione per l’acquisto di qualsiasi edificio o sito di proprietà o in locazione, leasing, proprietà o affitto di qualunque immobile, e del suo arredo e manutenzione; e investire qualunque importo di denaro non necessario nell’immediato in valori mobiliari ritenuti adeguati, e realizzare o variare tali investimenti e nominare amministratori fiduciari e/o formare una società, associazione, azienda o aziende conformemente alle disposizioni del Friendly Societies Act o il Companies Act per i fini suesposti, e definire i poteri di tali amministratori fiduciari, società, associazione, azienda o aziende, e nella maniera in cui tali poteri dovranno essere esercitati.
M. Fornire guida, stabilire decisioni e rinviare gli emendamenti alle norme al congresso del partito per assicurare la conformità alle responsabilità legali e finanziarie del partito, e adottare azioni dietro il parere del Segretario Generale per proteggere il partito dalle azioni da parte di organizzazioni e individui che non rispettino – oppure non collaborino con il partito nel rispettare – tali requisiti legislativi.
N. Assicurare che una procedura di pari opportunità sia in atto e che copra i diritti dei membri nel corso di tutte le attività del partito. Il Comitato Esecutivo Nazionale lavorerà per realizzare un Partito Laburista che rifletta le comunità delle quali è al servizio e assicurerà che la politica, le prassi e le procedure racchiudano i principi di eguaglianza, inclusione e diversità. Il Comitato Esecutivo Nazionale conferma la politica di promozione di uguaglianza, affrontando la sottorappresentanza e la iniqua discriminazione nei confronti di qualsivoglia individuo sulla base del genere, della razza, della sessualità, della disabilità o delle credenze religiose. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà fornire una direzione in merito a tutti gli aspetti del Partito incluse le selezioni al Parlamento di Westminster, al Parlamento europeo, al Parlamento scozzese, all’Assemblea Gallese, agli Organi Decentrati, ai Sindaci Direttamente Eletti, e ai Consiglieri delle Principali Autorità. Il Comitato Esecutivo Nazionale è responsabile del monitoraggio e dello sviluppo di politiche di uguaglianza.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale ha il potere di decidere in merito a dispute che possano insorgere a qualunque livello del partito, incluso tra Collegio Elettorale del Partito Laburista, organizzazioni affiliate e altre unità del partito, e tra Collegio Elettorale del Partito Laburista, altre unità del partito e individui in tali unità, ed in dispute che possano avere luogo tra aderenti individuali o all’interno dell’organizzazione del partito. Ove tali norme non trovino applicazione in circostanze particolari, il Comitato Esecutivo Nazionale potrà prendere in considerazione i costumi e la pratica nazionale o locale, a seconda dei casi. Le decisioni del Comitato Esecutivo Nazionale sono inappellabili vincolanti per tutte le organizzazioni, unità e singoli interessati.
5. Tutti i poteri del Comitato Esecutivo Nazionale possono essere esercitati nella maniera che il Comitato Esecutivo Nazionale ritiene adeguata tramite i propri funzionari eletti, i comitati, i sottocomitati, il Segretario Generale ed altri funzionari nazionali e regionali e rappresentanti designati dal Comitato Esecutivo Nazionale o dal Segretario Generale. A scanso di equivoci, si dichiara che il Comitato Esecutivo Nazionale ha il potere di delegare i propri poteri ai funzionari e comitati e sottocomitati del Comitato Esecutivo Nazionale e alle condizioni che di volta in volta riterrà opportune. Inoltre, è necessario ritenere in qualunque caso che esso sia stato in possesso di tale potere.
Articolo IX.
Il Comitato Costituzionale Nazionale
1. Il Comitato Costituzionale Nazionale del partito verrà eletto nel corso del congresso del partito, conformemente alle norme procedurali (norma del Capitolo 4 C.1.C seguente). Il Comitato Costituzionale Nazionale è composto da 11 membri del partito per un periodo continuativo di non meno di cinque anni immediatamente prima della loro elezione.
2. I compiti e i poteri del Comitato Costituzionale Nazionale sono i seguenti:
A. determinare tramite un’udienza od in altra maniera le questioni disciplinari ad esso presentate dai Collegi Elettorali del Partito Laburista conformemente alle disposizioni contenute nelle norme disciplinari (Capitolo 6 seguente).
B. Determinare tramite un’udienza od in altra maniera le questioni disciplinari ad esso presentate dai funzionari del partito in merito alle disposizioni del Comitato Esecutivo Nazionale.
C. Laddove sia stata adottata una decisione come risultato di un caso presentato ai sensi dei punti A e B suesposti, imporre le misure disciplinari che esso ritenga adeguate tramite rimprovero o sospensione da una carica all’interno del partito, oppure negando o ritirando il sostegno alla candidatura o possibile candidatura del partito a qualunque livello, oppure l’espulsione dal partito, od altra sanzione. Le decisioni del Comitato Costituzionale Nazionale nel determinare tali questioni disciplinari portate alla sua attenzione e l’imposizione delle conseguenti misure disciplinari, sono inappellabili.
3.
A. Il Comitato Costituzionale Nazionale eleggerà il suo presidente ogni anno tra i suoi membri, e la prima riunione dovrà tenersi il prima possibile dopo ogni sessione annuale del congresso del partito.
B. Il quorum delle riunioni del Comitato Costituzionale Nazionale o le udienze dinanzi al Comitato Costituzionale Nazionale non dovrà essere inferiore a 4 membri, che dovranno essere presenti per l’intera udienza che coinvolga qualunque individuo.
C. Il Comitato Costituzionale Nazionale potrà, per la migliore organizzazione della sua attività e laddove lo ritenga adeguato, dividersi in panel di non meno di tre membri che deterranno i pieni poteri del Comitato Costituzionale Nazionale. Ognuno di tali panel eleggerà un presidente. Ognuno di tali panel dovrà comprendere almeno un membro di ogni divisione I e III, così come previsto nelle norme procedurali dal Capitolo 4.C.1.C. seguente. Laddove un membro di tale panel fosse impossibilitato a partecipare ad un’udienza, il presidente del Comitato Costituzionale Nazionale potrà nominare un altro membro del Comitato Costituzionale Nazionale in sua sostituzione.
D. Il Comitato Costituzionale Nazionale o qualunque suo panel si incontrerà in qualunque momento e luogo esso ritenga necessario, prestando attenzione alla comodità del singolo interessato, i membri del Comitato Costituzionale Nazionale o panel, qualunque testimone, e all’effettiva e adeguata conduzione di qualunque udienza.
4. Il Comitato Costituzionale Nazionale o qualunque suo panel, nell’ascoltare e stabilire le sanzioni nei confronti di un singolo dovrà prestare attenzione alle linee guida procedurali stabilite dal Comitato Costituzionale Nazionale. Il Comitato Costituzionale Nazionale ha il potere di integrare di volta in volta tali linee guida e modificare la proprie procedure al fine di far fronte alle circostanze di qualunque caso particolare, al fine di assicurare l’equità sia del singolo che del partito.
5. Il Comitato Costituzionale Nazionale ha il diritto di allontanare senza una completa udienza, e in qualsiasi momento, ognuno di quei casi ad esso esposti che esso o il panel nominato per ascoltare il caso ritengano frivolo, vessatorio, un abuso dei processi del Comitato Costituzionale Nazionale, o nei casi in cui si sia stabilita l’impossibilità di fornire alcuna risposta.
Articolo X.
Ambito delle norme
1. Le disposizioni generali di questo statuto troveranno applicazione in tutte le unità del partito, e le norme di modello e il regolamento interno legati a tali norme costituzionali si rivolgeranno a:
A. Collegio Elettorale del Partito Laburista
B. Sezioni di aderenti organizzate all’interno dei Collegi Elettorali del Partito Laburista
C. Forum femminili
D. Giovani Laburisti e gruppi di Giovani Laburisti
E. Comitati del Governo Locale
F. Gruppi di Laburisti del governo locale
G. L’esecutivo scozzese, l’esecutivo gallese e i consigli regionali inglesi, inclusi i casi in cui fungono da Collegi Elettorali Europei del Partito Laburista.
H. Forum delle minoranze etniche.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale ha l’autorità di approvare, laddove il Comitato Esecutivo Nazionale ritenga che le circostanze locali lo rendano necessario, emendamenti alle norme fissate dal congresso del partito per diverse unità del partito. Tali modifiche dovranno essere conformi allo spirito e alle intenzioni delle norme adottate dal congresso del partito, e non dovranno modificare gli obiettivi del partito, le basi o condizioni di affiliazione e adesione individuale, variare la procedura per la scelta dei candidati al parlamento o al governo locale (fatta eccezione per i casi previsti nello statuto) o introdurre un cambiamento nella relazione tra Collegio Elettorale del Partito Laburista ed il partito.
3. Le unità del partito possono adottare norme aggiuntive che non dovranno contravvenire alle disposizioni delle norme adottate dal congresso del partito, e dovranno essere sottoposte all’approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale prima dell’adozione e implementazione finale; in attesa di tale approvazione o rifiuto, tale norma aggiuntiva non potrà essere invocata.
4. Lo statuto e la costituzione esistente, o loro parti, possono essere emendati, modificati o integrati per mezzo di risoluzioni tramite votazione nel corso del congresso del partito conformemente alla procedura indicata nelle norme procedurali del congresso del partito, allegate al presente statuto. La notifica di risoluzione contenente tale proposta dovrà essere inviata al Segretario Generale presso la direzione generale del partito, e anche in questo caso conformemente alla procedura prevista nelle norme procedurali.
5. A scanso di equivoci, qualunque controversia in merito al significato, l’interpretazione o l’applicazione generale della costituzione, del regolamento interno e dello statuto del partito o qualunque unità del partito è rimessa al Comitato Esecutivo Nazionale al fine di pervenire ad una risoluzione, e la relativa decisione del Comitato Esecutivo Nazionale è irrevocabile e definitiva a tutti gli effetti. La decisione del Comitato Esecutivo Nazionale ai sensi di qualunque emendamento da parte del congresso del partito in merito al significato e validità di qualunque norma o parte del presente statuto è irrevocabile.
Capitolo 2. Norme di adesione
A. Condizioni di Adesione
1. Gli aderenti individuali del Partito Laburista sono tenuti a pagare un contributo ai sensi del presente statuto, soggetto ad un minimo così come previsto nella norma C seguente.
2. La definizione di “aderenti individuali del Partito” comprende tutte le categorie di adesione previste nella norma C seguente; tutti tali aderenti avranno gli stessi diritti all’interno di tutte le unità del partito, fatta eccezione per i casi previsti nel presente statuto.
3. Gli aderenti individuali sono soggetti/residenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, oppure cittadini dell’Eire od altre persone residenti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord da oltre un anno che:
A. non hanno un’età inferiore a 15 anni, e
B. condividono le condizioni di adesione del presente articolo, e
C. non sono membri di partiti politici o organizzazioni collaterali o secondarie, dichiarate dal congresso del partito o dal Comitato Esecutivo Nazionale conformemente alle decisioni del congresso del partito come non ammissibili ad una affiliazione al partito.
4. Esclusioni
A. Un membro del partito che si candidi per le elezioni, sottoscriva un documento di nomina o agisca quale rappresentante elettorale di una persona candidata alle elezioni, in opposizione ad un candidato Laburista, è automaticamente inammissibile ad essere o restare membro del partito, ai sensi delle disposizioni del Capitolo 6 delle norme disciplinari.
B. Un aderente del partito che si unisca e/o supporti un’organizzazione politica diversa da un gruppo Laburista ufficiale od altra unità del partito, o sostenga qualunque candidato che si opponga ad un candidato Laburista, deve essere automaticamente inammissibile ad essere o restare aderente del partito, ai sensi delle disposizioni del Capitolo 6 A.2 delle norme disciplinari.
C. Un aderente del partito che sia un candidato Laburista debitamente sostenuto e che si presenti come candidato Laburista, avendone dato notifica scritta di meno di 14 giorni al partito locale prima della chiusura delle nomine, è automaticamente inammissibile ad essere o restare membro del partito, ai sensi delle disposizioni del Capitolo 6 A.2 delle norme disciplinari.
D. Nei casi in cui un aderente sia stato condannato per un reato penale grave ed abbia ricevuto una condanna detentiva, il Comitato Esecutivo Nazionale ha il diritto di imporre la sanzione disciplinare adeguata tra le opzioni seguenti:
i. Sospensione dall’adesione o dalla detenzione di una carica e rappresentanza del partito per la durata della condanna detentiva.
ii. Rinvio del caso disciplinare al Comitato Costituzionale Nazionale
iii. Nel caso in cui il Comitato Esecutivo Nazionale ritenga che sia adeguato e in base ad una condanna per un reato grave, dovrà essere inammissibile ad essere o restare membro del partito, ai sensi delle disposizioni del Capitolo 6 A.2 delle norme disciplinari.
5. Residenti all’estero
A. I sudditi della Gran Bretagna o dell’Irlanda del Nord oppure i cittadini dell’Eire, delle Isole Normanne e dell’Isola di Man residenti all’estero possono diventare aderenti del partito all’estero, tramite iscrizione presso la direzione generale e pagando l’intera quota standard di iscrizione, a condizione che accettino le condizioni di adesione previste nel presente articolo. I membri all’estero possono istituire gruppi di supporter all’estero sulla base di una registrazione presso la direzione generale.
B. I sudditi della Gran Bretagna o dell’Irlanda del Nord temporaneamente residenti all’estero possono conservare la propria adesione al partito, previa comunicazione del loro indirizzo alla direzione generale, e dopo aver versato la quota di iscrizione e aver accettato le condizioni di adesione previste nel presente articolo.
C. Gli aderenti individuali e gruppi di supporto indicati nel presente articolo dovranno essere chiamati Laburisti Internazionali, e dovranno operare sulla base di un regolamento approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale, ma dovranno prevedere la rappresentanza dei membri dei Laburisti Internazionali al congresso del partito, con diritto di voto per Collegio Elettorale del Partito Laburista conformemente al Capitolo 3 C.3.A.ii seguente.
6. Per essere e restare ammissibile all’adesione, ogni singolo membro dovrà:
A. Accettare e conformarsi alla costituzione, al programma, ai principi e alla politica del partito
B. Ove possibile, essere un membro di un sindacato affiliato al Congresso del Sindacato oppure considerato dal Comitato Esecutivo Nazionale come un sindacato in buona fede, e contribuire al fondo politico di tale sindacato (una persona che non contribuisce al fondo politico del proprio sindacato non può essere un aderente individuale del partito).
C. Essere aderente del Collegio Elettorale del partito Laburista (ove esistente) per l’indirizzo presso il quale risiede e registrato in qualità di elettore, a meno che non si sia trasferito dalla data di abilitazione alla registrazione, non sia residente temporaneamente all’estero od altrimenti impossibilitato a registrarsi, nel qual caso dovrà essere residente all’interno della circoscrizione.
D. Al momento della elezione a pubblico rappresentante (ad es. Membro del Parlamento di Westminster, Scozzese o del Parlamento europeo, della Greater London Assembly, dell’Assemblea Gallese od altro organo di governo) versare la propria quota di adesione tramite Addebito Diretto e al tasso standard.
7. Il Comitato Esecutivo Nazionale può annullare l’appoggio alla piena adesione al partito laddove venisse data prova del fatto che la persona in questione non risieda né sia presente nel registro elettorale e sia quindi (ai sensi del punto 5 precedente) inammissibile all’adesione; oppure laddove vengano fornite prove in merito al fatto che la persona in questione abbia richiesto un’adesione a tasso ridotto anche se non ne ha facoltà ai sensi del punto C.1 seguente.
8. Nessun membro del partito dovrà utilizzare un comportamento che secondo il Comitato Costituzionale Nazionale sia pregiudizievole, oppure qualunque azione che nell’avviso del Comitato Costituzionale Nazionale sia gravemente dannoso per il partito. Qualunque controversia sul fatto che un membro sia in violazione delle disposizioni del presente comma dovrà essere risolta dal Comitato Costituzionale Nazionale conformemente al Capitolo 1, Articolo IX suesposto dello statuto (nel Capitolo 1 precedente), e delle norme disciplinari e delle linee guida (nel Capitolo 6 seguente). Ove possibile, il Comitato Costituzionale Nazionale dovrà tenere conto del coinvolgimento nel sostegno finanziario per l’organizzazione e/o le attività di qualunque organizzazione dichiarata inammissibile all’affiliazione al partito ai sensi dell’Articolo II.5 dello statuto o del punto 3.C precedente; oppure della candidatura di aderenti in opposizione ad un candidato del Partito Laburista appoggiato ufficialmente, oppure il sostegno a tale candidatura. Il Comitato Costituzionale Nazionale non dovrà tenere conto del mero possesso od espressione di credenze ed opinioni.
B. Procedure di adesione
1. Gli aderenti individuali del partito dovranno essere reclutati conformemente al presente statuto e sulla base delle linee guida del Comitato Esecutivo Nazionale che dovranno essere divulgate di volta in volta alle unità del partito e alle organizzazioni affiliate. I membri delle organizzazioni affiliate che non siano già membri che hanno versato il contributo politico o l’iscrizione politica all’organizzazione affiliata per un periodo di almeno 12 mesi possono essere reclutati all’interno del partito tramite l’organizzazione affiliata in qualità di membri registrati.
2. Fatte salve le disposizioni del presente statuto, e fatti salvi i poteri ai sensi dell’Articolo VIII delle norme costituzionali, il Comitato Esecutivo Nazionale ha la facoltà di dirimere qualunque controversia o questione che possa insorgere in relazione all’adesione del partito, considerando la questione stessa oppure rinviando la questione al Consiglio per la Risoluzione delle Controversie del Comitato Esecutivo Nazionale al fine di consentire l’adozione di una decisione. In questi casi, la decisione del Comitato Esecutivo Nazionale, oppure la decisione del Consiglio per la Risoluzione delle Controversie così come adottata dal Comitato Esecutivo Nazionale, è inappellabile e vincolante.
3. A scanso di equivoci e fatta salva qualunque altra disposizione del presente statuto, qualsiasi violazione di queste procedure, linee guida del Comitato Esecutivo Nazionale oppure codice etico del Comitato Esecutivo Nazionale, dovrà essere affrontata dal Comitato Costituzionale Nazionale e considerata come un reato disciplinare.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà emettere linee guida su questioni relative all’adesione, incluso un codice etico sul reclutamento dei membri del partito. In particolare, il Comitato Esecutivo Nazionale intende sottolineare le seguenti aree di potenziale abuso delle norme di adesione:
A. È un abuso delle norme del partito per un individuo o una corrente “acquistare” l’adesione al partito per altri singoli o gruppi di singoli che non volessero versare le proprie quote di iscrizione.
B. È un abuso delle norme del partito per un individuo o una corrente offrire una iscrizione a tasso ridotto alle persone che sanno di essere inammissibili per tale categoria di adesione.
C. È un abuso delle norme del partito per i singoli o le correnti reclutare aderenti che non vivano presso gli indirizzi indicati, nel tentativo di manipolare le riunioni del partito locale o l’esito delle elezioni del partito.
D. È un requisito delle norme del partito che i membri, ove ammissibili, registrino il voto nell’indirizzo per il quale richiedono l’adesione. È un abuso di tale norma consentire a coloro che non si registrano di votare per il partito e diventarne membri.
E. Dovrà essere considerato come un atto gravemente dannoso per il partito il fatto di trattenere le quote di adesione versate a livello locale. I funzionari e i membri del partito devono essere consapevoli del fatto che il coinvolgimento in tali abusi dovrà essere considerato come un comportamento che getta discredito sul partito, e le prove indiziarie di tale comportamento possono portare ad azioni disciplinari fino all’espulsione ai sensi delle norme costituzionali del partito.
C. Quote associative
1. Ogni aderente individuale del partito dovrà versare una quota annua di associazione pari a £36, fatta eccezione per i casi seguenti:
A. I disoccupati, i pensionati, le persone che lavorano meno di 16 ore a settimana, e le persone che partecipano a programmi di formazione del governo, avranno diritto ad un’adesione “ridotta” al partito tramite una quota annua di iscrizione ridotta pari a £12.
B. I membri di un sindacato affiliato che versano il contributo politico ed i membri di una società socialista affiliata che versano una quota associativa, che non siano già membri a pieno titolo del partito, avranno diritto ad una adesione “ridotta” al partito tramite una quota annua di iscrizione ridotta pari a £12.
C. I Parlamentari, gli Europarlamentari, ed i membri del Gruppo di Lavoro alla Camera dei Lord dovranno versare una quota annua di £60.
D. I nuovi aderenti con età inferiore a 19 anni o gli Studenti Laburisti possono diventare membri con una quota di £1 e continuare a versare questa quota fino a quando non termineranno il proprio percorso educativo, passando poi ad un contributo standard. Al fine di fornire a tutti gli aderenti un servizio di adesione di qualità e realizzare gli obiettivi del Partito Laburista, gli aderenti sono incoraggiati a versare una quota associativa sulla base del proprio reddito annuo.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale determinerà i contributi di adesione, che dovranno essere approvati dal Congresso Annuale. Le quote associative, a seguito della loro ricezione presso la Direzione Nazionale, dovranno essere divise tra direzione nazionale e circoscrizioni nella maniera seguente:
|
Quota di adesione |
Quota del Collegio Elettorale del Partito Laburista |
Quota nazionale |
Fondo per le campagne |
Standard |
£ 36 |
£ 8 |
£ 16 |
£ 12 |
Parlamentari |
£ 60 |
£ 16 |
£ 24 |
£ 20 |
Ridotto |
£ 12 |
£ 4 |
£ 8 |
£ 0 |
Registrato |
£ 12 |
£ 4 |
£ 8 |
£ 0 |
Giovani e studenti |
£ 1 |
£ 0 |
£ 0 |
£ 0 |
3. La quota del fondo per le campagne verrà versata al partito nazionale, fatta eccezione per l’anno delle elezioni politiche in cui questa quota, in aggiunta alla quota del Collegio, verrà versata al Collegio.
4. Al fine di sviluppare l’adesione, i Collegi Elettorali del Partito Laburista possono adeguare le sottoscrizioni agli scopi specifici concordati in linea di principio dal congresso del partito.
5. Ammissibilità e arretrati
A. Un membro può partecipare e voltare alle riunioni del partito soltanto in caso di avvenuto pagamento della quota associativa alla direzione generale. Qualunque controversia in relazione alla ammissibilità dovrà essere risolta dal direttore regionale o dal Segretario Generale scozzese/gallese (o loro rappresentante designato) per quanto attiene alle registrazioni nel sistema di adesione nazionale. È responsabilità del singolo aderente esibire un valido documento di adesione al partito ove richiesto.
B. Per partecipare alla selezione dei candidati a qualunque livello, un aderente deve aver versato l’intera quota dovuta entro la data indicata. Si riterrà che un aderente abbia “interamente versato” il proprio contributo laddove non vi siano arretrati, sia per intero che parziali, nel pagamento della propria quota associativa.
C. Si riterrà che un aderente sia in arretrato dalla data di scadenza del periodo di adesione fino al pagamento di una nuova quota associativa.
D. Si riterrà che un aderente non sia più membro del partito laddove esso abbia arretrati di sei mesi e non abbia dato seguito alle richieste di saldo degli arretrati.
6. Saranno pubblicate le linee guida del Comitato Esecutivo Nazionale per affrontare la questione degli arretrati nel pagamento delle quote associative e la concessione di circostanze eccezionali di adesione continuata al partito agli aderenti che hanno versato le quote associative in arretrato.
Capitolo 3. Congresso del Partito
A. Delegazioni
1. Il congresso del partito dovrà essere composto come segue:
A. I delegati debitamente nominati di ogni sindacato affiliato od altra organizzazione, con un delegato ogni 5.000 membri o parte di essi le cui quote associative siano state versate per l’anno conclusosi al 31 dicembre dell’anno che precede il congresso. Le organizzazioni affiliate dovranno rispettare il requisito che prevede la presenza di donne nella loro delegazione in una percentuale che rispecchi quella delle donne rappresentate nell’organizzazione. Laddove il numero di soci di un sindacato affiliato od altra organizzazione fosse inferiore a 5.000 unità, è possibile nominare un’altra delegata donna laddove l’adesione femminile fosse di 400 o più unità.
B. Delegati debitamente nominati dal Collegio Elettorale del Partito Laburista nel numero di un delegato per i primi 749 membri della circoscrizione che abbiano versato le quote associative al 31 dicembre dell’anno precedente, ed un ulteriore delegato per ogni ulteriore gruppo di 250 membri all’interno della circoscrizione. I Collegi Elettorali del Partito Laburista devono anche aver versato i premi assicurativi insoluti e qualunque altro contributo dovuto prima dell’accettazione della loro rappresentanza. Al fine di aumentare la rappresentanza femminile al congresso del partito, almeno ogni secondo delegato di un Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà essere una donna; laddove venga nominato un solo delegato, tale delegato - almeno ad anni alterni - dovrà essere una donna.
C. Nei casi in cui l’adesione femminile in una circoscrizione fosse di 400 o più unità, è possibile nominare un’ulteriore delegata. Nei casi in cui l’adesione dei Giovani Laburisti in una circoscrizione sia pari a 100 o più unità, è possibile nominare un ulteriore delegato con età inferiore a 23 anni.
D. I membri del congresso del partito nominati d’ufficio sono i seguenti:
i. membri del Comitato Esecutivo Nazionale
ii. membri del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista
iii. membri del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista
iv. candidati parlamentari Laburisti a Westminister e alle elezioni europee le cui candidature siano state approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale
v. il Segretario Generale del Partito Laburista
vi. organizzatori accreditati dipendenti dal partito
vii. i membri sindacali dei comitati del Comitato Esecutivo Nazionale
viii. il presidente del Comitato nazionale dei Giovani Laburisti
ix. i membri del Comitato Costituzionale Nazionale
x. i membri del Forum Politico Nazionale
xi. i funzionari del gruppo dell’Associazione del Governo Locale Laburista ed il responsabile del gruppo della Convention delle Autorità Locali Laburiste Scozzesi
xii. aderenti dei gruppi Laburisti del Parlamento Scozzese e dell’Assemblea Nazionale del Gallese
xiii. i membri dell’Associazione Consiglieri Laburisti eletti d’ufficio non avranno potere di voto, fatta eccezione per i casi previsti nello statuto per l’elezione del leader del partito ed il suo vice, o per i casi in cui sia stato notificato loro di essere membri di una delegazione di un’organizzazione affiliata o Collegio Elettorale del Partito Laburista
xiv. membri del Comitato Esecutivo della Black Socialist Society.
E. Qualunque sessione speciale del congresso del partito dovrà essere convocata sulle stesse basi di rappresentanza della sessione del congresso del partito precedente.
2. Un’organizzazione affiliata oppure Collegio Elettorale del Partito Laburista può nominare un delegato in aggiunta a quanto di spettanza ai sensi del punto 3A.1 del presente articolo laddove uno dei delegati debitamente nominati sia il tesoriere, un membro del Comitato Esecutivo Nazionale, un membro del Comitato per la Pianificazione del Congresso, oppure un membro del Comitato Costituzionale Nazionale che dovranno essere rieletti in tale anno.
3. Le norme procedurali del congresso del partito in appendice al presente statuto (C seguente) devono essere considerate come parte integrante della costituzione ed essere in vigore.
4. Tutti i delegati devono essere in possesso dei requisiti così come di seguito indicato:
A. Ogni delegato deve essere un aderente individuale del partito così come descritto nelle norme di adesione, fatta eccezione per i residenti in Irlanda del Nord che siano delegati debitamente nominati di sindacati affiliati e che accettino individualmente e si conformino alla costituzione, al programma, alla politica e ai principi del partito.
B. I delegati devono essere aderenti in buona fede o funzionari permanenti dell’organizzazione che li nomina, oppure, in caso di delegati del Collegi Elettorali del Partito Laburista, risiedere all’interno della circoscrizione che essi rappresentano, fatta eccezione per il caso di membri del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista oppure candidati parlamentari Laburisti approvati e nominati per rappresentare i Collegi Elettorali del Partito Laburista conformemente al comma C seguente.
C. I membri del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista e i candidati parlamentari Laburisti debitamente approvati possono essere nominati come delegati dai Collegi Elettorali del Partito Laburista responsabili per le loro candidature; altrimenti, i delegati nominati dai Collegi Elettorali del Partito Laburista devono risiedere o essere registrati come elettori nella circoscrizione che essi rappresentano.
D. Nessuna persona dovrà fungere da delegato per più di un’organizzazione.
E. I Parlamentari che non sono membri del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista non sono ammissibili a fungere da delegati.
F. Tutti i delegati devono essere membri del partito da almeno 12 mesi alla data di chiusura fissata per la ricezione dei nomi dei delegati (vedi C.1.E seguente).
B. Comitato per la Pianificazione del Congresso
1. Sarà necessario eleggere – conformemente alle norme procedurali previste nel Capitolo 4 C.1.B seguente – un Comitato per la Pianificazione del Congresso; esso è composto da sette membri, e si occuperà della sessione annuale del congresso del partito nell’anno successivo alla sua elezione, oppure di qualunque sessione speciale del congresso convocata durante il periodo che intercorre tra i due eventi. Un membro dello staff dovrà fungere da segretario del Comitato.
2. I compiti del Comitato per la Pianificazione del Congresso sono:
A. organizzare l’ordine del giorno del congresso del partito
B. fungere da comitato per il regolamento
C. selezionare tra i delegati gli scrutinatori che si riterranno necessari, i cui nomi siano stati ricevuti dalla direzione generale del partito entro la data di chiusura per la nomina dei delegati per il congresso, e sottoporli all’approvazione di tale congresso.
C. Norme procedurali per il congresso del partito
1. Norma 1 del Congresso - Congresso Annuale del Partito
A. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà (ove possibile) convocare una sessione annuale del congresso del partito nel mese di settembre/ ottobre di ogni anno, conformemente alle condizioni previste nella costituzione e nel presente statuto. Esso può altresì convocare sessioni speciali del congresso del partito laddove lo ritenga necessario.
B. Nei casi in cui il congresso del partito venisse convocato con breve preavviso, i segretari delle organizzazioni affiliate e i Collegi Elettorali del Partito Laburista dovranno, al momento della ricezione della convocazione, adottare immediatamente misure per assicurare la rappresentanza della loro organizzazione conformemente alla costituzione e al presente statuto.
C. Qualunque sessione del congresso del partito convocata con una notifica inferiore ai dieci giorni dovrà limitare la propria attività unicamente alla ragione dell'emergenza che ha portato alla convocazione della sessione speciale.
D. Le organizzazioni affiliate e il Collegio Elettorale del Partito Laburista che inviano i delegati al congresso del partito sono tenuti a versare una quota di per ogni delegato presente. I membri del congresso nominati d'ufficio dovranno anch'essi versare una quota. Tali quote devono essere pagate alla direzione generale del partito prima che vengano emesse le credenziali. L'importo delle quote di delegazione pagabili per ogni congresso dovranno essere fissate dal Comitato Esecutivo Nazionale e notificate a tutte le organizzazioni affiliate e ai Collegi Elettorali del Partito Laburista. Per la sessione annuale del congresso del partito, esse dovranno essere fissate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
E. La tempistica per la ricezione dei nomi e degli indirizzi dei delegati nominati dalle organizzazioni affiliate e dal Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà essere determinata dal Comitato Esecutivo Nazionale e presentata alle organizzazioni affiliate e al Collegio Elettorale del Partito Laburista con la notifica di convocazione del congresso. In caso di una sessione speciale del congresso convocata ai sensi del comma VI della costituzione, il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà anche stabilire una data entro la quale dovranno essere presentati tali nomi e indirizzi.
F. Il Comitato Esecutivo Nazionale può prendere accordi ogni anno per la raccolta delle spese ferroviarie delle delegazioni al congresso del partito nominante dai Collegi Elettorali del Partito Laburista.
2. Norma 2 del congresso - Ordine del giorno
A. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà presentare al congresso la relazione del Comitato Esecutivo Nazionale, comprendente: un riassunto della sua attività nel corso dell'anno precedente; il lavoro delle commissioni del Comitato Esecutivo Nazionale e il programma proposto per l'anno seguente. Tale documentazione dovrà essere divulgata a tutte le organizzazioni affiliate e al Collegio Elettorale del Partito Laburista entro una data che dovrà essere determinata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
B. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà presentare al congresso la relazione del Forum Politico Nazionale, comprendente: un riassunto della sua attività nel corso dell'anno precedente; il lavoro delle commissioni politiche; bozze e documenti finali; opzioni, alternative, o rapporti di minoranza da parte del Forum Politico Nazionale; e il programma proposto per l'anno successivo che dovrà essere divulgato a tutte le organizzazioni affiliate e al Collegio Elettorale del Partito Laburista entro una data che dovrà essere determinata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
C. Tutte le organizzazioni affiliate e i Collegi Elettorali del Partito Laburista possono affrontare una questione che non sia inclusa in maniera sostanziale nelle relazioni che il Comitato Esecutivo Nazionale o il Forum Politico Nazionale hanno presentato al Congresso. Il Comitato per la Pianificazione del Congresso dovrà decidere all'inizio del congresso se le questioni rispondono a questi criteri per poi sottoporle ad una votazione che ne determini le priorità. La votazione verrà divisa in due sezioni. Una sezione per i Collegi Elettorali del Partito Laburista, ed una sezione per i sindacati e per le altre organizzazioni affiliate. Almeno le prime quattro priorità selezionate dai Collegi Elettorali del Partito Laburista verranno programmate per essere oggetto di dibattito, così come avverrà per le prime quattro priorità selezionate dai Sindacati e dalle altre organizzazioni affiliate. I punti in discussione devono essere presentati per iscritto; dovranno vertere su un solo argomento ed espressi in dieci o meno parole, e possono essere supportate da una spiegazione che indichi la ragione per la quale tale problema dovrebbe ricevere le priorità rispetto agli altri. In alternativa, potrà essere presentato per iscritto un emendamento alla costituzione su un unico argomento. I problemi attuali e gli emendamenti alla costituzione devono essere ricevuti dal Segretario Generale presso gli uffici del partito entro la data di chiusura stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
D. Nel corso dell'intero anno, tutte le organizzazioni affiliate e i Collegi Elettorali del Partito Laburista possono presentare mozioni al Comitato Esecutivo Nazionale in merito a questioni organizzative e relative alle campagne, e al Forum Politico Nazionale e alle sue commissioni politiche su questioni politiche. Il Comitato Esecutivo Nazionale ed il Forum Politico Nazionale dovranno prendere in considerazione tali mozioni e indicare le azioni adottate all'interno della loro relazione annuale al congresso.
E. Le nomine per il leader e per il suo vice, il Comitato Esecutivo Nazionale, il tesoriere, i revisori, il Comitato per la Pianificazione del Congresso, il Forum Politico Nazionale ed il Comitato Costituzionale Nazionale dovranno essere inviate per iscritto sul modulo fornito al segretario presso gli uffici del partito entro la data di chiusura concordata dal Comitato Esecutivo Nazionale. Ogni organizzazione affiliata e Collegio Elettorale del Partito Laburista ha diritto di presentare le nomine così come previsto nel presente statuto, e tali nomine verranno incluse nell'ordine del giorno definitivo.
F. Gli emendamenti costituzionali, i problemi attuali, le risoluzioni di emergenza e le nomine dovranno essere accettati soltanto dalle organizzazioni affiliate e dai Collegi Elettorali del Partito Laburista che abbiano fatto fronte ai propri obblighi finanziari nei confronti del partito, incluse le loro quote di affiliazione, le elezioni suppletive ed altri premi assicurativi, così come qualsiasi contributo dovuto per l'anno precedente.
G. Il congresso dovrà considerare le relazioni politiche e le bozze di relazione come parte del programma, la relazione del Forum Politico Nazionale, la relazione annuale del Comitato Esecutivo Nazionale, la strategia di sviluppo e le dichiarazioni del Comitato Esecutivo Nazionale, gli emendamenti costituzionali e i problemi attuali o le risoluzioni di emergenza presentate e accettate. Non dovrà prendere in considerazione qualsiasi altra questione a meno che essa non venga raccomandata dal Comitato Esecutivo Nazionale o dal Comitato per la Pianificazione del Congresso. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà definire quale questione affrontare all'interno di ognuna delle sessioni speciali del congresso del partito.
H. Nel momento in cui il congresso del partito ha adottato una decisione su un emendamento alla costituzione, nessuna risoluzione per emendare tale parte della costituzione o dello statuto del partito dovrà essere inserita all'ordine del giorno per un periodo di tre anni a partire dalla data in cui tale decisione viene adottata, fatta eccezione per le risoluzioni per emendare la costituzione e lo statuto che, secondo l’opinione del Comitato Esecutivo Nazionale, siano di immediata importanza.
3. Norma 3 del congresso – Votazione
A. La votazione nel corso del congresso del partito su risoluzioni, relazioni, emendamenti, proposte e consultazioni dovrà avvenire per alzata di mano oppure, come previsto dalle condizioni stabilite dal Comitato per la Pianificazione del Congresso, tramite scheda. Nei casi in cui è richiesto il voto tramite scheda, la votazione avverrà in due sezioni, in base alla procedura seguente:
i. Le organizzazioni affiliate dovranno esprimere una percentuale dei diritti di voto totali così come previsto nel punto iv seguente, sulla base del numero degli aderenti per i quali sono stati versati i contributi di associazione riferiti all'anno conclusosi il 31 dicembre precedente la conferenza, conformemente all'Articolo II della costituzione. Il voto di ogni organizzazione affiliata dovrà poi essere diviso equamente tra i delegati registrati di tale organizzazione alla data stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale; tali voti dovranno essere conferiti ad ogni delegato e dovranno essere espressi separatamente.
ii. i Collegi Elettorali del Partito Laburista dovranno esprimere una percentuale dei diritti di voto totali così come previsto nel punto iv seguente, sulla base del numero attuale dei membri del Collegio Elettorale del Partito Laburista che hanno versato proprio contributo al 31 dicembre precedente il congresso. Il voto del Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà essere poi diviso equamente tra i delegati nominati alla data stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale; tali voti dovranno essere conferiti ad ogni delegato e dovranno essere espressi separatamente.
iii. I voti assegnati così come previsto nel punto ii precedente dovranno essere sommati e il totale dovrà essere riferito al congresso con l’indicazione della percentuale di ogni sezione.
iv. Il saldo di voti tra le due sezioni dovrà essere: 50% alle organizzazioni affiliate (come nel punto i precedente), e il 50% ai Collegi Elettorali del Partito Laburista (come nel punto ii precedente).
B. La votazione nel corso di qualunque sessione speciale del congresso dovrà avvenire sulla stessa base della votazione della sessione annuale precedente del congresso del partito.
Capitolo 4. Elezioni dei funzionari nazionali del partito e dei comitati nazionali
A. Principi generali
1. Le elezioni interne del partito alle cariche dei funzionari e dei membri dei comitati nazionali dovranno essere condotte in maniera equa, aperta e trasparente, conformemente alle norme costituzionali del partito e alle linee guida del Comitato Esecutivo Nazionale.
B. Le norme procedurali per le elezioni dei funzionari nazionali del partito
1. Indicazioni generali
A. Le procedure descritte di seguito indicano l'ambito delle norme che, a meno che non vengano modificate con il consenso del Comitato Esecutivo Nazionale, dovranno essere seguite al momento delle elezioni dei funzionari del partito. Il Comitato Esecutivo Nazionale emetterà altresì linee guida procedurali sulle nomine, il programma, il codice etico dei candidati ed altre questioni relative allo svolgimento di tali elezioni.
2. Elezione del leader e del vice
A. Il leader e il suo vice dovranno essere eletti separatamente in conformità alla norma C indicata di seguito, a meno che non trovi applicazione la norma E seguente.
B. Nomina
i. In caso di posto vacante del leader e del suo vice, ogni nomina dovrà essere supportata dal 12,5% dei membri dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista. Le nomine che non raggiungano tale soglia sono considerate nulle.
ii. Ove non vi siano posti vacanti, le nomine dovranno essere richieste prima della sessione annuale del congresso del partito. In tale caso, qualsiasi nomina dovrà essere supportata dal 20% dei membri dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista. Le nomine che non raggiungano tale soglia sono considerate nulle.
iii. Le organizzazioni affiliate, i Collegi Elettorali del Partito Laburista, e i membri laburisti del parlamento europeo possono proporre una nomina per ognuna delle cariche di leader e vice leader. Tutti i candidati devono essere membri dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista.
iv. I candidati dovranno informare il Segretario Generale per iscritto in merito all'accettazione o meno della loro nomina almeno due settimane prima dell'inizio delle procedure di voto previste nella norma C seguente. A meno che non si riceva un consenso scritto alla nomina, le nomine sono considerate nulle.
v. Le nomine ritenute valide verranno inserite nell'ordine del giorno definitivo del congresso del partito, assieme ai nomi delle organizzazioni che propongono una nomina e dei membri dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista che sostengono le nomine. In caso di posto vacante ai sensi del punto E seguente, tali informazioni sono incluse nella documentazione divulgata con le schede elettorali.
vi. Si riterrà che i candidati che non partecipano al congresso del partito abbiano ritirato le proprie nomine, a meno che non inviino al segretario per iscritto - il giorno dell'apertura del congresso o il giorno precedente l’apertura del congresso - una spiegazione della loro assenza che venga ritenuta soddisfacente dal Comitato per la Pianificazione del Congresso.
C. Votazione
i. La votazione per l'elezione del leader e del vice leader dovrà avere luogo in maniera tale che i risultati vengano dichiarati nel corso di una sessione annuale del congresso del partito; fatta eccezione per i casi di posto vacante ai sensi del punto E seguente del presente statuto, il programma della votazione dovrà essere stabilito dal Comitato Esecutivo Nazionale.
ii. La votazione dovrà svolgersi in maniera consecutiva nel corso di tre sezioni, nella maniera seguente:
a. La Sezione 1 dovrà essere composta dai membri dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista e dai membri del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista. Ognuno di tali membri ha diritto ad un voto nel corso di ognuna delle votazioni che si terranno ai sensi del presente articolo dello statuto.
b. La Sezione 2 dovrà essere composta da un voto di tutti i membri ammissibili del partito sulla base della procedura “un membro un voto”. Questa votazione ha luogo su base nazionale e dovrà essere conteggiata e registrata come voto complessivo suddiviso per Collegio Elettorale del Partito Laburista. Gli aderenti aventi diritto sono quelli inseriti nell'elenco di adesione nazionale, che abbiano ricevuto il debito sostegno, e che non siano stati privati della qualità di aderente.
c. La Sezione 3 dovrà essere composta dai membri delle organizzazioni affiliate che abbiano indicato il loro sostegno al Partito Laburista e che non siano membri o supporter di qualunque altro partito o altrimenti inammissibili ad essere membri del Partito Laburista. La votazione dovrà svolgersi ai sensi delle procedure di ogni organizzazione affiliata, ma su base “una persona un voto” registrata dalle organizzazioni affiliate e aggregata per il totale nazionale. Il documento di voto dovrà contenere la dichiarazione di sostegno e ammissibilità richiesti ai sensi del presente statuto laddove non ci sia stata alcuna previa dichiarazione.
iii. I voti di ogni candidato in ogni sezione dovranno essere calcolati come percentuale dei voti totali espressi all'interno di tale sezione e che dovranno poi essere ripartiti come segue:
a. Sezione 1 (membri dei comuni e del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista) - un terzo
b. Sezione 2 (membri del Partito Laburista) - un terzo
c. Sezione 3 (membri delle organizzazioni affiliate) - un terzo.
iv. I voti distribuiti così come previsto nel punto iii precedente dovranno essere sommati e il candidato che riceve più della metà dei voti espressi dovrà essere dichiarato eletto. Ove nessun candidato raggiunga questa percentuale nella prima votazione, è necessario tenere ulteriori votazioni su base di eliminazione. La ridistribuzione dei voti dovrà avvenire in base delle preferenze indicate sulla scheda.
v. I voti espressi per ogni candidato in ogni sezione verranno registrati e pubblicati in un modulo definito dal Comitato Esecutivo Nazionale il prima possibile dopo ogni elezione.
D. Tempistica di un'elezione
i. Quando il Gruppo Parlamentare del Partito Laburista è all'opposizione alla Camera dei Comuni, l'elezione del leader e del vice leader dovrà avvenire nel corso di ogni sessione annuale del congresso del partito.
ii. Quando il Gruppo Parlamentare del Partito Laburista è al governo e il leader e/o vice leader sia primo ministro o faccia parte dell'Esecutivo, l'elezione dovrà avvenire solo se richiesto dalla maggioranza del congresso del partito tramite voto per delega.
iii. In qualunque altro caso, l'elezione si terrà soltanto laddove ci sia un posto vacante, ai sensi del punto E seguente.
E. Procedura da seguire in caso di posto vacante
i. Quando il partito è al governo ed il leader del partito è primo ministro e, per qualsivoglia ragione sia indisponibile in via permanente, l'esecutivo dovrà, in consultazione con il Comitato Esecutivo Nazionale, nominare uno dei suoi membri alla carica di leader del partito fin quando non si potrà svolgere una votazione ai sensi del presente statuto.
ii. Quando il partito è al governo e il vice leader diventi leader del partito ai sensi del punto i del presente statuto, l'esecutivo potrà, in consultazione con il Comitato Esecutivo Nazionale, nominare uno dei suoi membri alla carica di vice leader fino al successivo congresso del partito. In alternativa, l'esecutivo potrà, in consultazione con il Comitato Esecutivo Nazionale, lasciare la carica vacante fino al successivo congresso del partito.
iii. Quando il partito è al governo e il vice leader, per qualsivoglia ragione diventi indisponibile in via permanente, l'esecutivo potrà, in consultazione con il Comitato Esecutivo Nazionale, nominare uno dei suoi membri alla carica di vice leader fino alle congresso del partito successivo. In alternativa l'esecutivo potrà, in consultazione con il Comitato Esecutivo Nazionale, lasciare la carica vacante fino alla successivo congresso del partito.
iv. Quando il partito è all'opposizione e il leader del partito, per qualsivoglia ragione, diventi indisponibile in via permanente, il vice leader diventerà automaticamente il leader del partito in via temporanea. Il Comitato Esecutivo Nazionale deciderà se tenere un’immediata elezione come indicato nel punto E precedente, oppure eleggere un nuovo leader nella successiva sessione annuale del congresso del partito.
v. Quando il partito è all'opposizione e il leader e il vice leader, per qualsivoglia ragione, diventino indisponibili in via permanente, il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà disporre una votazione postale così come previsto nel punto E precedente. In consultazione con il Governo Ombra, potrà scegliere di nominare un membro del Governo Ombra alla carica di leader del partito fino all'esito di tale votazione.
3. Elezione del presidente e vice presidente
A. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà eleggere il proprio presidente e vice presidente nel corso della prima assemblea di ogni anno. Coloro che vengono eletti a tale carica dovranno operare in tale veste nel corso dell'intero anno, oltre a fungere da presidente e vice presidente della sessione annuale successiva del congresso del partito così come in occasione di qualunque sessione speciale del congresso del partito nel corso dell'anno.
B. Nel corso dell'anno, il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà anche eleggere un panel di tre assistenti alla presidenza che, assieme al vice presidente, ha il compito di assistere il presidente nella conduzione del congresso del partito. Tali assistenti alla presidenza verranno eletti dall'intero Comitato Esecutivo Nazionale, e ognuno di essi dovrà provenire dai rappresentanti del Comitato Esecutivo Nazionale dalle Divisioni I e II, Divisione III e Divisioni IV e V, con una selezione all'interno di ogni divisione del membro senior che è chiamato a ricoprire la carica di presidente e vice presidente. La decisione in merito a chi dovrà presiedere particolari sessioni del congresso verrà adottata dal presidente del Comitato Esecutivo Nazionale a seguito di consultazione con i membri del panel.
4. Elezione del Segretario Generale
A. Il Segretario Generale verrà eletto dal congresso del partito dietro raccomandazione del Comitato Esecutivo Nazionale e è un membro del congresso del partito nominato d'ufficio. Il Segretario Generale dovrà dedicare il proprio tempo all'attività del partito e non è ammissibile a fungere da candidato parlamentare. Egli/ella resterà in carica fintanto che il suo lavoro risulti soddisfacente al Comitato Esecutivo Nazionale e al congresso del partito. Laddove tale carica risultasse vacante per qualunque ragione tra due congressi del partito, il Comitato Esecutivo Nazionale ha i pieni poteri per ricoprire tale posto vacante in base all'approvazione del congresso del partito.
5. Elezione del tesoriere del partito
A. Ogni organizzazione affiliata e Collegio Elettorale del Partito Laburista può nominare una persona che sia aderente del partito ammissibile alla carica di tesoriere del partito.
B. Il tesoriere verrà eletto per mezzo di una votazione così come previsto nel presente statuto. La percentuale dei voti del Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà essere espressa tramite una votazione tra tutti i membri ammissibili del partito per mezzo di votazione postale nazionale secondo il principio “un membro un voto”, condotta sulla base delle linee guida disposte dal Comitato Esecutivo Nazionale.
C. Il periodo in cui i tesoriere del partito resterà in carica è pari a 2 anni.
6. Elezione dei revisori
A. Dovranno essere eletti due revisori per mezzo di votazione così come previsto nel presente statuto. La percentuale dei voti dei Collegi Elettorali del Partito Laburista dovrà essere espressa tramite una votazione tra tutti i gli aderenti ammissibili del partito per mezzo di votazione postale nazionale secondo il principio “un membro un voto”, condotta sulla base delle linee guida disposte dal Comitato Esecutivo Nazionale.
B. Ogni organizzazione affiliata e il Collegio Elettorale del Partito Laburista possono nominare alla carica di revisore una persona che sia un aderente ammissibile del partito.
C. Nel caso in cui un revisore non fosse in grado di far fronte ai propri compiti, la stessa procedura verrà seguita per colmare il posto vacante così come nel caso del Comitato per la Pianificazione del Congresso nel punto C.1.B.iii seguente.
7. Elezione dei leader dei gruppi laburisti del parlamento scozzese e dell'assemblea gallese
A. Il leader del gruppo laburista del parlamento scozzese e il leader dell'assemblea gallese verranno eletti sulla base delle norme per l'elezione del leader e del vice leader del partito previste nel capitolo 4.B.2 precedente, ai sensi di qualunque linea guida emessa di volta in volta dal Comitato Esecutivo Nazionale.
C. Norme procedurali per l'elezione dei comitati nazionali
1. Le procedure descritte di seguito indicano l'ambito da seguire al momento di condurre le elezioni per i comitati decisionali nazionali del partito. Il Comitato Esecutivo Nazionale emetterà altresì linee guida procedurali sulle nomine, il programma, il codice di comportamento per i candidati, ed altre questioni relative alla conduzione di tali elezioni.
A. Elezione del Comitato Esecutivo nazionale
i. Nessun aderente eletto della Camera dei Comuni, Parlamento europeo, Parlamento scozzese, Assemblea gallese o membro della Camera dei Lord è eleggibile alle divisioni I, II, III o IV del Comitato Esecutivo Nazionale. Qualunque aderente delle divisioni I, II, III, e IV dovrà cessare di essere un membro del Comitato Esecutivo Nazionale laddove venisse eletto alla Camera dei Comuni, Parlamento europeo, Parlamento scozzese, Assemblea gallese o nominato alla camera dei Lord. L'eventuale posto vacante dovrà essere riempito conformemente alle disposizioni dell'Articolo iv seguente. Ai fini della nomina ed elezione, il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà essere diviso in cinque divisioni:
a. La Divisione I (sindacati) è composta da dodici membri, almeno sei dei quali sono donne, nominati dai sindacati ed eletti dalle loro delegazioni al congresso del partito.
b. La Divisione II (socialisti e società cooperative) è composta da un membro nominato dai socialisti, dalle cooperative e da altre organizzazioni, ed eletto dalle loro delegazioni al congresso del partito.
c. La Divisione III (Collegio Elettorale del Partito Laburista) è composta da sei membri, almeno tre dei quali sono donne, nominati dal proprio Collegio Elettorale del Partito Laburista e da almeno due altri Collegi Elettorali del Partito Laburista. La votazione per ricoprire queste cariche verrà condotta tra tutti gli aderenti eleggibili del partito tramite una votazione postale basata sulla procedura “un membro un voto”, e sulla base delle linee guida definite dal Comitato Esecutivo Nazionale.
d. La Divisione IV (governo locale) è composta da due membri dell'associazione dei consiglieri laburisti (ACL), almeno uno dei quali è una donna, debitamente nominati dai gruppi laburisti. La votazione per ricoprire questa carica verrà condotta tra tutti gli aderenti ACL eleggibili del partito tramite una votazione postale basata sulla procedura “un membro un voto”, e sulla base delle linee guida definite dal Comitato Esecutivo Nazionale.
e. La Divisione V (Gruppo Parlamentare del Partito Laburista) è composta da tre membri dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista, oppure membri del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista, almeno uno dei quali è una donna. Essi verranno nominati tra i parlamentari laburisti senza incarichi di governo (fatta eccezione per il leader del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista) ed eletti da tutti i parlamentari laburisti e parlamentari europei. La votazione verrà condotta sulla base delle linee guida definite dal Comitato Esecutivo Nazionale.
ii. I voti espressi in favore di ogni candidato da tutte le organizzazioni affiliate e dal Collegio Elettorale del Partito Laburista verranno registrati e pubblicati alla conclusione di ogni congresso.
iii. Le candidature al Comitato Esecutivo Nazionale verranno effettuate conformemente alle condizioni seguenti:
a. I candidati devono essere aderenti paganti in buona fede delle organizzazioni affiliate/ Collegio Elettorale del Partito Laburista che presentano le loro candidature (diverse dal sostegno alle candidature).
b. Un candidato di un Collegio Elettorale del Partito Laburista deve essere registrato in qualità di elettore nell'area del Collegio Elettorale del Partito Laburista che presenta la candidatura (a meno che non sia inammissibile per tale registrazione, e nel qual caso dovrà essere residente in tale area), a meno che il Collegio Elettorale del Partito Laburista non stia supportando la candidatura di un membro di un altro Collegio Elettorale del Partito Laburista.
c. Gli aderenti dei Comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista e i membri del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista sono inammissibili alla candidatura presso le divisioni I, II, III e IV del Comitato Esecutivo Nazionale.
d. I membri del consiglio generale del congresso dei sindacati non sono ammissibili alla nomina al Comitato Esecutivo Nazionale.
e. Le persone nominate dovranno informare il Segretario Generale per iscritto in merito alla accettazione o meno di tale nomina, conformemente al programma stabilito dal Comitato Esecutivo Nazionale. Laddove il consenso scritto alla nomina non fosse ricevuto entro la data specificata nel programma del Comitato Esecutivo Nazionale, la nomina verrebbe resa nulla.
iv. Qualunque posto vacante dovesse verificarsi tra le sessioni annuali del congresso del partito, verrà colmato dal Comitato Esecutivo Nazionale che coopterà il candidato non eletto più alto in graduatoria nella divisione interessata (ai sensi delle norme in base alle quali è necessario mantenere almeno il 50% di rappresentanza femminile) sulla base dei risultati delle elezioni per il Comitato Esecutivo Nazionale dichiarati nella sessione annuale del congresso del partito immediatamente precedente il posto vacante.
B. Elezione del Comitato per la Pianificazione del Congresso
i. Il Comitato per la Pianificazione del Congresso è composto da sette membri, almeno tre dei quali dovranno essere donne.
a. Cinque membri, almeno due dei quali dovranno essere donne, nominati dalle organizzazioni affiliate oppure dal Collegio Elettorale del Partito Laburista verranno eletti dal congresso del partito tramite votazione per delega così come previsto nel presente statuto.
b. Gli altri due membri, almeno uno dei quali dovrà essere una donna, nominati dai Collegi Elettorali del Partito Laburista, verranno eletti tramite una votazione tra i delegati del Collegio Elettorale del Partito Laburista nel corso del congresso del partito tramite votazione per delega così come previsto nel presente statuto al Capitolo 3 C.3.A precedente.
ii. Ogni organizzazione affiliata e Collegio Elettorale del Partito Laburista possono nominare un aderente ammissibile del partito ad un seggio del Comitato per la Pianificazione del Congresso.
iii. Qualunque posto vacante dovesse verificarsi nel Comitato per la Pianificazione del Congresso tra due congressi del partito verrà colmato dal Comitato per la Pianificazione del Congresso che coopterà il delegato o membro d’ufficio avente ricevuto il numero maggiore di voti tra coloro non eletti nella sezione della votazione per il Comitato per la Pianificazione del Congresso nel congresso precedente (e non già membro del Comitato per la Pianificazione del Congresso). Laddove l'elenco della votazione fosse esaurito, l'organizzazione affiliata o il Collegio Elettorale del Partito Laburista aventi nominato il membro eletto in origine alla carica vacante dovrà nominare un sostituto per svolgere tale funzione fino alla fine del periodo.
iv. Il termine della carica per i membri CAC è di due anni.
C. Elezione del Comitato Costituzionale Nazionale
i. per i soli fini della nomina ed elezione, il Comitato Costituzionale Nazionale dovrà essere suddiviso nelle tre divisioni seguenti:
a. La Divisione I è composta da sei membri, almeno tre dei quali sono donne, che dovranno essere candidati dai sindacati affiliati ed eletti dalle loro delegazioni nel corso del congresso del partito con voto per delega.
b. La Divisione II è composta da un membro che dovrà essere nominato da organizzazioni socialiste, cooperative, e di altro genere, ed eletto dalle loro delegazioni nel corso del congresso del partito con voto per delega.
c. La Divisione III è composta da quattro membri, almeno due dei quali sono donne, che dovranno essere candidati dai Collegi Elettorali del Partito Laburista ed eletti dalle loro delegazioni nel corso del congresso del partito con voto per delega.
ii. I voti espressi per ogni candidato da tutte le organizzazioni affiliate e dal Collegio Elettorale del Partito Laburista verranno registrati e pubblicati a seguito di ogni congresso.
iii. Le candidature al Comitato Costituzionale Nazionale dovranno avvenire conformemente alle condizioni seguenti:
a. I candidati devono essere membri paganti in buona fede delle organizzazioni affiliate o dei Collegi Elettorali del Partito Laburista che presentano le loro candidature.
b. Nessun membro del Comitato Esecutivo Nazionale, Parlamentare, membro del Parlamento europeo, dipendente del partito, o qualunque membro con meno di cinque anni di adesione continuata al partito, è ammissibile alla candidatura.
c. I candidati dovranno informare il Segretario Generale per iscritto in merito all'accettazione o meno di tale candidatura 12 settimane prima dell'apertura del congresso. A meno che non venga ricevuto tale consenso scritto, la candidatura dovrà essere considerata nulla.
iv. I membri del Comitato Costituzionale Nazionale dovranno essere eletti nel corso di una sessione annuale del congresso del partito per un periodo di tre anni, ed essere soggetti ad elezione sulla base di un elenco determinato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
v. Qualunque posto vacante che si verifichi tra i membri del Comitato Costituzionale Nazionale nel corso di un periodo di carica dovrà essere colmato tramite elezione nel corso del successivo congresso del partito. Il periodo di carica di qualunque persona eletta per ricoprire tale posto vacante dovrà decorrere fino alla fine del termine originale dell’aderente che ha dato luogo al posto vacante, ed il nuovo membro è soggetto a rielezione nel corso del congresso del partito. Tali elezioni dovranno tenersi conformemente alle disposizioni del punto C precedente.
D. Elezione del Forum Politico Nazionale
i. Ai fini dell'elezione, il Forum Politico Nazionale dovrà essere diviso nelle otto divisioni seguenti:
a. La Divisione I dovrà essere composta da 55 membri che sono candidati ed eletti dai Collegi Elettorali del Partito Laburista. Essi dovranno essere eletti dalle regioni scozzesi, gallesi ed inglesi (nella misura di cinque ciascuno) ed un posto dovrà essere riservato ad un rappresentante dei Giovani Laburisti e almeno due degli altri quattro posti devono essere riservati alle donne. Il rappresentante dei Giovani Laburisti dovrà essere ad elezioni alterne una donna.
b. La Divisione II dovrà essere composta da 30 membri, almeno 15 dei quali dovranno essere donne, e dovranno essere candidati ed eletti dai sindacati affiliati.
c. La Divisione III dovrà essere composta da 22 rappresentanti dei congressi regionali o dei forum politici regionali scozzese, gallese e inglese. Due, di cui almeno uno dovrà essere una donna, devono essere eletti dalla Scozia, Galles, e da ogni regione inglese.
d. La Divisione IV dovrà essere composta da nove rappresentanti del governo locale laburista. 4 dovranno essere eletti dal gruppo dell’Associazione del Governo Locale dei Consiglieri Laburisti, almeno due dei quali dovranno essere donne; ed un rappresentante del gruppo Convention delle Autorità Locali Laburiste Scozzesi.
e. La Divisione V dovrà essere composta da tre membri, almeno uno dei quali dovrà essere donna, che dovranno essere candidati ed eletti dalle società socialiste affiliate.
f. La Divisione VI dovrà essere composta da quattro rappresentanti del Labour Party Black Socialist Society, almeno due dei quali dovranno essere donne.
g. La Divisione VII dovrà essere composta da nove rappresentanti dei membri dei comuni del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista, almeno quattro dei quali dovranno essere donne.
h. La Divisione VIII dovrà essere composta da sei membri del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista, almeno tre dei quali dovranno essere donne.
i. La Divisione IX dovrà essere composta da un membro che dovrà essere candidato ed eletto dai membri degli studenti laburisti.
j. La Divisione X dovrà essere composta da due membri laburisti della Camera dei Lord che dovranno essere candidati ed eletti dai pari Laburisti.
ii. Inoltre, i quattro funzionari del forum politico gallese e i quattro funzionari del forum politico scozzese dovranno essere membri del Forum Politico Nazionale.
iii. Inoltre, l'esecutivo o il Governo Ombra dell'opposizione dovranno nominare 8 rappresentanti, almeno tre dei quali dovranno essere donne, ed il partito cooperativo ha facoltà di nominare due rappresentanti, almeno uno dei quali dovrà essere donna, oltre al Segretario Generale del partito cooperativo, che dovrà essere nominato d'ufficio.
iv. Le elezioni a tutte le divisioni del Forum Politico Nazionale dovranno essere condotte in base alle linee guida fissate dal Comitato Esecutivo Nazionale. La carica dovrà durare per due anni. I membri del Comitato Esecutivo Nazionale dovranno essere d'ufficio aderenti del Forum Politico Nazionale.
v. Nessuno dei membri potrà essere ammissibile alla candidatura per più di una carica da assegnare tramite elezione nel corso del congresso del partito per quanto concerne il Comitato Esecutivo Nazionale, il Comitato per la Pianificazione del Congresso, il Comitato Costituzionale Nazionale, il tesoriere, e i revisori, né potrà restare in carica per più di uno di questi organi. Nel caso in cui un aderente venisse candidato a più di una di queste posizioni, egli dovrà scegliere la posizione per la quale desidera confermare la propria candidatura. Dopo aver compiuto la scelta, il nome dell’aderente dovrà essere eliminato dalle candidature per tutte le altre posizioni. Laddove non fosse stata scelta a una posizione sei settimane prima dell'apertura del congresso, tutte le candidature presentate per conto del membro in questione dovranno essere ritenute nulle.
Capitolo 5. Selezioni per l’elezione alle cariche pubbliche
Uno dei diritti dell'adesione al Partito Laburista comprende l’opportunità di selezionare candidati per le cariche pubbliche in un settore in cui il Comitato Esecutivo Nazionale stabilisce che debba essere istituito un Collegio Elettorale del Partito Laburista a qualunque livello - locale, regionale, nazionale, ed europeo. Alcuni principi chiave trovano applicazione in queste elezioni che consentiranno agli aderenti di scegliere candidati del Partito Laburista che rappresentino la nostra società e che possano sostenere i più alti standard di probità e integrità nella vita pubblica.
A. Norme generali per la selezione di persone destinate ricoprire cariche pubbliche
1. Le norme seguenti dovranno essere rispettate nelle selezioni di tutti i possibili rappresentanti eletti:
A. Diritti dei membri che partecipano al processo di selezione
i. Tutti gli aderenti ammissibili del Partito Laburista con un’adesione continua di almeno sei mesi all'interno dell'organo del partito (che risiedano nell'area elettorale in questione) hanno facoltà di partecipare alle riunioni di selezione. Qualunque eccezione a questa regola generale dovrà essere approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
B. Criteri di nomina dei membri che concorrono per una carica pubblica
i. Oltre a rispettare qualunque requisito di legge per ricoprire una carica pubblica, le persone che desiderino presentarsi come candidato laburista devono avere un’adesione continuativa all'interno del partito di almeno dodici mesi. Essi devono altresì essere aderenti ad un sindacato affiliato al Congresso dei Sindacati, oppure considerato dal Comitato Esecutivo Nazionale come un sindacato in buona fede, e contribuire al fondo politico di tale sindacato. Qualunque eccezione a queste condizioni deve essere approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale o da un funzionario autorizzato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
C. Diritti dei candidati del processo di selezione
i. I candidati riceveranno una codice etico che indicherà i diritti di un potenziale candidato nell'ambito di una selezione, in base al principio che tutti gli aderenti ammissibili dovranno avere l’opportunità di partecipare alla selezione.
D. Responsabilità dei candidati nei confronti del partito
i. Tutti i candidati dovranno impegnarsi per iscritto, in un modulo definito dal Comitato Esecutivo Nazionale, di rispettare le norme ed il regolamento interno del Partito Laburista.
E. Candidati rappresentanti della nostra società
i. Il partito adotterà misure in tutte le selezioni per incoraggiare un maggiore livello di rappresentanza e di partecipazione dei gruppi di persone che sono sottorappresentati nelle nostre istituzioni democratiche. In particolare, il partito adotterà azioni positive per assicurare che vengano selezionate tra i candidati molte più donne e minoranze etniche.
F. Candidati di alta qualità
i. I candidati laburisti devono
rispettare gli standard minimi così come definiti di volta in volta dal
Comitato Esecutivo Nazionale. Si metterà a disposizione dei candidati il
necessario sostegno per assicurare che questi standard vengano raggiunti e
mantenuti.
G. Processi inclusivi
i. I processi di selezione devono consentire l'inclusione e il coinvolgimento di tutti i membri su una base equa, e prendere in considerazione le barriere alla partecipazione che i gruppi sottorappresentati possano dover affrontare. La procedura di “un membro un voto” (OMOV) dovrà essere adottata in tutte le selezioni in cui ciò si ritenga ragionevolmente praticabile, inclusi i casi in cui viene utilizzato un collegio elettorale.
H. Trasparenza nelle procedure
i. Le norme procedurali e le linee guida per tali selezioni dovranno essere chiare, semplici e facili da amministrare da parte delle unità del partito. Sarà necessario fornire sostegno a coloro che amministrano il processo di selezione.
2. Le unità del partito dovranno agire conformemente alla direzione che verrà emessa dal Comitato Esecutivo Nazionale nell'applicazione del presente statuto. Il Comitato Esecutivo Nazionale ha l’autorità di emendare il presente statuto e qualsiasi norma procedurale, così come le linee guida, al fine di rispettare particolari circostanze o favorire gli obiettivi e i principi dichiarati del presente statuto. Inoltre, il Comitato Esecutivo Nazionale ha il potere di imporre candidati laddove ritenesse che le circostanze lo richiedano.
B. Selezione dei candidati del governo locale
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà emettere norme procedurali e linee guida per la selezione dei candidati del governo locale. I comitati del governo locale, istituiti conformemente al capitolo 12 del presente statuto, sono responsabili dell'implementazione delle presenti linee guida in linea con le norme indicate nel punto A precedente e seguente. I Comitati del Governo Locale dovranno concordare le proprie procedure con il direttore regionale di riferimento oppure con qualunque altro funzionario designato e approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Tutti i candidati devono rispettare i criteri indicati in dettaglio nel punto A.1.B. precedente. Inoltre, nessuna persona che sia interdetta come candidato parlamentare ai sensi delle norme costituzionali del partito, oppure dietro decisione del congresso del partito, potrà essere nominata o selezionata come candidato per qualunque elezione del governo locale.
3. Tutti i candidati dovranno impegnarsi per iscritto, tramite un modulo definito dal Comitato Esecutivo Nazionale, ove eletti, ad accettare e rispettare il regolamento interno del gruppo laburista, e diventare aderenti all’associazione nazionale dei consiglieri laburisti.
4. Il Comitati del Governo Locale dovrà stabilire e approvare un gruppo di candidati del governo locale conformemente alle linee guida approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale. Il Comitati del Governo Locale dovrà mettere i dettagli del gruppo a disposizione delle sezioni situate nelle aree elettorali in cui devono svolgersi le selezioni.
5. I membri del Partito Laburista residenti nell'area elettorale in cui si svolge la selezione, e gli aderenti da almeno sei mesi a decorrere dalla data stabilita dal Comitati del Governo Locale, sono invitati a partecipare al processo di definizione delle rose dei candidati e di selezione del loro candidato o candidati al governo locale.
6. La definizione della rosa e la selezione dei candidati consisteranno in un voto, per votazione ad eliminazione, di tutti gli aderenti eleggibili della circoscrizione/distretto elettorale sulla base del principio “un membro un voto”.
7. Qualunque controversia derivante dalla mancata approvazione dei candidati all'interno del gruppo di potenziali candidati al governo locale dovrà essere risolta dagli appositi organi di appello regionali. Le controversie derivanti in merito alle riunioni per la definizione della rosa di candidati o selezione degli stessi dovranno essere presentate al Comitato del Governo Locale di riferimento. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà emettere le linee-guida alle relative unità del partito e a qualunque ricorrente al fine di dirimere la questione.
8. Qualunque eccezione alle norme 1-7 precedenti potrà essere introdotta soltanto con l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale o di un funzionario che eserciti i poteri adesso conferiti dal Comitato Esecutivo Nazionale.
C. Selezione dei candidati parlamentari a Westminster
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà emettere le norme procedurali e linee-guida, oltre al programma per la selezione dei candidati per le elezioni al parlamento di Westminster. I Collegi Elettorali del Partito Laburista sono responsabili per l'attuazione di tali linee-guida in linea con le norme indicate in dettaglio nel punto A.1 precedente e seguente. I Collegi Elettorali del Partito Laburista devono concordare le loro procedure ed il programma con il direttore regionale responsabile oppure con qualunque altro funzionario designato e approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Tutti i candidati devono rispettare i criteri per la candidatura al parlamento indicati in dettaglio nel punto A.1.B. precedente. Inoltre, nessuna persona che sia interdetta come candidato al governo locale ai sensi delle norme costituzionali del partito, oppure dietro decisione del congresso del partito, potrà essere nominato o selezionato come candidato parlamentare. I membri del parlamento europeo, i membri del parlamento scozzese, in membri dell'assemblea nazionale di Galles possono richiedere la nomina in qualità di candidati laburisti per il parlamento di Westminster, ma soltanto con il consenso espresso del Comitato Esecutivo Nazionale, da cui decisione è irrevocabile.
3. Tutti i candidati dovranno impegnarsi, ove eletti, ad accettare e rispettare il regolamento interno del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà definire un gruppo parlamentare nazionale di candidati. Sarà messa a disposizione dei candidati interessati un'adeguata formazione, e verranno adottate azioni mirate per aumentare la rappresentanza delle donne, delle minoranze etniche, degli aderenti disabili, e di coloro con background manuale e impiegatizio all'interno del panel nazionale. Gli aderenti che raggiungono gli standard minimi per l'accreditamento così come definito dal Comitato Esecutivo Nazionale tramite un processo di valutazione verranno inclusi nel panel parlamentare. I candidati raccomandati dalle organizzazioni affiliate a livello nazionale tramite i loro processi di valutazione dovranno essere automaticamente inclusi nel panel parlamentare in base ad un accordo tra il Comitato Esecutivo Nazionale e l'affiliato in base a cui il loro processo fissi criteri simili di accreditamento. I candidati non devono essere aderenti al panel parlamentare nazionale per tentare la selezione.
5. Se un Collegio Elettorale del Partito Laburista è rappresentato in parlamento da un membro del Gruppo Parlamentare del Partito Laburista:
A. Se il parlamentare in carica desidera concorrere per la rielezione, si svolgerà una votazione tramite le unità del partito e le affiliate, conformemente alle linee guida del Comitato Esecutivo Nazionale. Laddove il parlamentare vincesse la votazione, verrebbe scelto, in base all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, come candidato parlamentare potenziale del Collegio Elettorale del Partito Laburista.
B. Laddove il parlamentare non vincesse la votazione, è ammissibile alla candidatura per la selezione come candidato parlamentare potenziale, e verrà incluso nella rosa di candidati tra i quali è fatta la selezione.
C. Se detto parlamentare non venisse selezionato come candidato parlamentare potenziale, ha il diritto di appellarsi al Comitato Esecutivo Nazionale. L'appello può essere presentato soltanto sulla base del fatto che le procedure previste nello statuto e le disposizioni generali della costituzione, le norme e il regolamento interno non siano stati adeguatamente messi in atto. L'appello deve essere accolto dal Comitato Esecutivo Nazionale entro la data in cui viene considerata l'approvazione del candidato parlamentare per la circoscrizione.
D. Ove vi sia un annuncio formale di un proclama reale per sciogliere il parlamento prima che si sia tenuta la votazione o le riunioni di selezione della circoscrizione, le disposizioni del presente articolo verranno sospese e tale parlamentare dovrà essere riselezionato come candidato parlamentare potenziale, ai sensi del diritto di approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.
E. Laddove il parlamentare avesse espresso la propria intenzione di ritirarsi, le disposizioni del presente articolo non troveranno applicazione.
6. In tutti i casi (ad esempio quando non c'è un parlamentare, quando il parlamentare ha annunciato il suo ritiro, oppure quando il parlamentare intende presentarsi per la riselezione ma non vince la votazione) il Comitato del Collegio Elettorale del Partito Laburista che si occupa di stilare l’elenco dei candidati dovrà redigere una rosa di candidati interessati da presentare a tutti gli aderenti del Collegio Elettorale del Partito Laburista che sono ammissibili al voto conformemente alla norma A.1.A precedente.
7. La selezione dei candidati è composta da un voto, tramite votazione ad eliminazione, di tutti gli aderenti ammissibili della circoscrizione sulla base del principio “un membro un voto”.
8. Approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale
A. La selezione di un candidato parlamentare non dovrà essere considerata completa finché il nome dell’aderente selezionato non sia stato indicato nell'ambito di una riunione del Comitato Esecutivo Nazionale e la sua selezione non sia stata approvata. Finché non ci è tale approvazione, il membro non dovrà essere presentato al pubblico come potenziale candidato. Nel caso in cui i candidati vincitori non siano membri del panel nazionale raccomandato, oppure in caso di un parlamentare in carica ricevesse un rinvio dell'ufficio del Capogruppo, dovrà esserci una intervista di approvazione prima che avvenga la raccomandazione al Comitato Esecutivo Nazionale.
B. Nel caso in cui il Comitato Esecutivo Nazionale ritenga che vi siano prove indiziarie di una violazione delle norme da parte di un singolo, il Comitato Esecutivo Nazionale ha il diritto, dopo aver svolto le indagini e le interviste con il singolo che il Comitato Esecutivo Nazionale riterrà ragionevolmente adeguate, di ritirare l'approvazione di tale individuo come potenziale candidato parlamentare.
9. Un Collegio Elettorale del Partito Laburista, una volta completata la selezione del suo candidato parlamentare potenziale conformemente al presente statuto, dovrà accettare la responsabilità per le spese elettorali del candidato prescelto. L'accettazione di tale responsabilità finanziaria diventerà vincolante per il Collegio Elettorale del Partito Laburista in questione a seguito di approvazione della candidatura da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.
10. La normale procedura può essere eliminata dal Comitato Esecutivo Nazionale laddove non venissero ricevute candidature valide, oppure nel caso in cui insorgesse un'emergenza, oppure nel caso in cui il Comitato Esecutivo Nazionale ritenesse di fare al meglio gli interessi del partito con la sospensione delle procedure emesse dal Comitato Esecutivo Nazionale.
11. Le controversie derivanti dalla procedura di selezione dovranno essere analizzante da un funzionario nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale che dovrà presentare una relazione a tal proposito. La decisione del Comitato Esecutivo Nazionale su tale relazione è irrevocabile e vincolante per tutti i partiti.
12. Qualunque eccezione alle norme 1-11 precedenti potrà essere fatta tramite l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale o di un funzionario che eserciti i poteri conferiti dal Comitato Esecutivo Nazionale.
D. Selezione dei candidati del parlamento europeo
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà promulgare le linee-guida procedurali in programma per la selezione dei candidati alle elezioni europee. I consigli regionali e gli esecutivi della Scozia e del Galles sono responsabili per l'implementazione di queste linee guida in linea con le norme indicate nel punto A.1. Gli organi regionali/nazionali dovranno concordare le loro procedure e programma con un funzionario designato e approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Tutti i candidati devono rispettare i criteri per concorrere alla candidatura al parlamento europeo così come indicato in dettaglio nel punto A.1.B precedente. Inoltre, nessuna persona che sia stata esclusa dalla candidatura al governo locale o dalla candidatura parlamentare a Westminster ai sensi delle norme del partito un tramite una decisione del congresso del partito potrà essere ammissibile alla candidatura o selezione in qualità di candidato parlamentare.
3. Tutti i candidati dovranno impegnarsi, ove eletti, ad accettare e rispettare il regolamento interno del Gruppo Parlamentare Europeo del Partito Laburista.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà istituire un gruppo di candidati al Parlamento europeo. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà definire un gruppo parlamentare nazionale di candidati. Sarà messa a disposizione dei candidati interessati un'adeguata formazione, e verranno adottate azioni mirate per aumentare la rappresentanza delle donne, delle minoranze etniche, dei membri disabili, e di coloro con background manuale e impiegatizio all'interno del panel nazionale. I membri che raggiungono gli standard minimi per l'accreditamento così come definito dal Comitato Esecutivo Nazionale tramite un processo di valutazione sono inclusi nel panel parlamentare. I candidati raccomandati dalle organizzazioni affiliate a livello nazionale tramite i loro processi di valutazione dovranno essere automaticamente inclusi nel panel parlamentare in base ad un accordo tra il Comitato Esecutivo Nazionale e l'affiliato in base a cui il loro processo fissi criteri simili di accreditamento.
5. I consigli regionali/esecutivi nazionali dovranno nominare un rappresentante dell’organo di selezione del Collegio Elettorale del Partito Laburista locale e delle organizzazioni affiliate così come deciso dal Comitato Esecutivo Nazionale. Tale organo di selezione amministrerà il processo per la rielezione degli Europarlamentari tramite una votazione delle organizzazioni affiliate e i Collegi Elettorali del Partito Laburista. Gli Europarlamentari che ricevono il sostegno di almeno il 50% dei voti espressi dalle organizzazioni affiliate/Collegio Elettorale del Partito Laburista includeranno la rosa di Europarlamentari riselezionati. Qualunque Europarlamentare che non riceva il sostegno del 50% ha gli stessi diritti di candidatura degli altri membri. L'organo di selezione cercherà le candidature e stabilisce un panel di nuovi candidati per i seggi vacanti della regione (oppure Scozia e di Galles) conformemente alle linee guida procedurali approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale.
6. Il consiglio di selezione dovrà presentare la rosa di candidati degli Europarlamentari riselezionati, e l'elenco dei nuovi candidati interessati ai seggi vacanti, a tutti i membri dell'area elettorale regionale/nazionale ammissibili a votare conformemente al punto A.1.A precedente.
7. Tutti gli aderenti ammissibili determineranno tramite votazione postale (con semplice voto di preferenza) la classifica dei candidati. In tale modo si stabilisce l'ordine di ognuna delle liste.
8. La selezione di un candidato al Parlamento europeo non dovrà essere considerata completata finché il nome dell’aderente selezionato non sia stato indicato nell'ambito di una riunione del Comitato Esecutivo Nazionale e la sua selezione non sia stata approvata. Finché non ci è tale approvazione, il membro non dovrà essere presentato al pubblico come potenziale candidato.
9. Una regione (o Scozia e di Galles) che abbia completato la selezione del proprio candidato potenziale al parlamento europeo ai sensi del presente statuto dovrà accettare la responsabilità per le spese elettorali del candidato selezionato. L'accettazione di tale responsabilità finanziaria dovrà diventare vincolante per la regione/nazione in questione a seguito dell'approvazione della candidatura da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.
10. La normale procedura può essere eliminata dal Comitato Esecutivo Nazionale laddove non venissero ricevute candidature valide, oppure nel caso in cui insorgesse un'emergenza, oppure nel caso in cui il Comitato Esecutivo Nazionale ritenesse di fare al meglio gli interessi del partito con la sospensione delle procedure emesse dal Comitato Esecutivo Nazionale.
11. Le controversie derivanti dalla procedura di selezione dovranno essere analizzante da un funzionario nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale che dovrà presentare una relazione a tal proposito. La decisione del Comitato Esecutivo Nazionale su tale relazione è irrevocabile e vincolante per tutti i partiti.
12. Qualunque eccezione alle norme 1-11 precedenti potrà essere fatta tramite l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale o di un funzionario che eserciti i poteri conferiti dal Comitato Esecutivo Nazionale.
E. Selezione dei candidati per le istituzioni devolute
1. In relazione alle selezioni di candidati al Parlamento della Scozia e all'Assemblea del Galles, il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà redigere un documento procedurale dettagliato in consultazione con il Comitato Esecutivo scozzese o gallese, in base ai principi indicati in dettaglio nel punto A e C precedenti.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà anche redigere una guida procedurale dettagliata in relazione alle selezioni per la Greater London Authority o altro organo regionale in Inghilterra, in base ai principi indicati in dettaglio nel punto A precedente. I consigli per le selezioni regionali, i rappresentanti di una data area, e le affiliate amministreranno il processo. Gli organi regionali/nazionali devono concordare le proprie procedure e il proprio programma con un funzionario designato e approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà anche redigere una guida procedurale dettagliata in relazione alle selezioni per i leader ad elezione diretta delle amministrazioni regionali e delle autorità locali in base ai principi indicati in dettaglio nel punto A precedente. I consigli di selezione regionale (scozzese o gallese), i rappresentanti di una data area e le affiliate, amministreranno anche questi processi.
4. Qualunque eccezione alle norme 1-3 precedenti potrà essere fatta soltanto con l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale o di un funzionario che eserciti i poteri conferiti dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Capitolo 6. Norme disciplinari
A. Azioni nazionali del partito
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale dovrà adottare le misure disciplinari che ritiene necessarie per assicurare che tutti gli aderenti e i funzionari del partito si conformino alla costituzione, allo statuto e al regolamento interno del partito.
Tali poteri comprendono:
A. In relazione a qualunque presunta violazione della costituzione, delle norme o del regolamento interno del partito da parte di un aderente individuale o aderenti del partito, il Comitato Esecutivo Nazionale potrà, in attesa dell'esito finale di qualunque indagine (eventuale) sospendere tale individuo o individui dalla carica o dalla rappresentanza del partito indipendentemente dal fatto che la persona in questione sia stata o possa essere ammissibile alla selezione in qualità di candidato in qualunque elezione o elezione suppletiva. Il Segretario Generale o qualunque altro funzionario nazionale dovrà compiere un'indagine e riferire al Comitato Esecutivo Nazionale in merito a tale indagine. Nel momento in cui viene presentata tale relazione, il Comitato Esecutivo Nazionale può dare mandato al Segretario Generale o ad un altro funzionario nazionale di formulare accuse nei confronti della persona o delle persone in questione, e presentare tali accuse al Comitato Costituzionale Nazionale al fine di pervenire ad una decisione finale conformemente alle loro norme.
B. In relazione a qualunque presunta violazione delle norme e del regolamento interno del gruppo dei laburisti da parte di aderente o aderenti al gruppo, il Comitato Esecutivo Nazionale potrà, in attesa dell'esito finale di qualunque indagine (eventuale) sospendere tale individuo o individui dal gruppo in questione. Il Segretario Generale o qualunque altro funzionario nazionale dovrà compiere un'indagine e riferire al Comitato Esecutivo Nazionale in merito a tale indagine. Nel momento in cui tale relazione viene presentata, il Comitato Esecutivo Nazionale può dare mandato al Segretario Generale o ad un altro funzionario nazionale di formulare accuse nei confronti della persona o delle persone in questione, e presentare tali accuse al Comitato Costituzionale Nazionale al fine di pervenire ad una decisione finale conformemente alle loro norme.
C. Nei casi in cui, secondo il parere del Comitato Esecutivo Nazionale vi siano circostanze che possano richiedere l'uso di suoi poteri ai sensi del comma A e B, il Comitato Esecutivo Nazionale potrà emettere ammonimenti per iscritto nei confronti di qualunque membro del partito, portando la sua attenzione sul comportamento che, secondo l'opinione del Comitato Esecutivo Nazionale, sia compatibile con la continuazione dell'adesione al partito oppure che possa portare ad una violazione della costituzione, delle norme o del regolamento interno del partito. L'emissione di un ammonimento scritto ai sensi del presente comma non dovrà impedire che il del soggetto di tale ammonimento possa essere chiamato in causa a seguito di qualunque esercizio da parte del Comitato Esecutivo Nazionale dei suoi poteri ai sensi dei comma A e B, e il fatto che l'emissione di tale ammonimento e il comportamento che rappresenti l'oggetto dell'avvertimento possano essere utilizzati come prove da inviare al Comitato Costituzionale Nazionale.
2. Nel momento in cui una persona presenta domanda di riammissione al partito a seguito di espulsione da parte del Comitato Costituzionale Nazionale su qualsivoglia base o per esclusione automatica ai sensi del Capitolo 2 A.4 precedente concernente le norme di adesione, è necessario presentare una domanda al Comitato Esecutivo Nazionale al fine di consentire l'analisi di una decisione finale. Tali domande di norma dovranno essere prese in considerazione dal Comitato Esecutivo Nazionale prima che sia trascorso un periodo minimo di 5 anni. La decisione del Comitato Esecutivo Nazionale è vincolante per la persona in questione e per il Collegio Elettorale del Partito Laburista in merito alla domanda.
3. Una sospensione di un aderente da parte del Comitato Esecutivo Nazionale conformemente al punto 1 precedente o da parte del Comitato Costituzionale Nazionale nel comminare una sanzione disciplinare, a meno che non venga altrimenti deciso, dovrà limitare i diritti di adesione del membro in questione alla partecipazione alle riunioni e alle attività della propria sezione in qualità di membro ordinario, e alle elezioni degli aderenti individuali ove previsto. Un membro che sia stato sospeso non potrà richiedere alcuna carica all'interno del partito, né potrà presentare la propria candidatura per far parte di qualunque gruppo di potenziali candidati, né rappresentare il partito in qualunque carica e a qualunque livello.
B. Azioni da parte dei Collegi Elettorali del Partito Laburista
1. Il COMITATO GENERALE di un Collegio Elettorale del Partito Laburista ha il compito di adottare tutte le misure necessarie per attuare la costituzione, il regolamento e lo statuto del Partito Laburista all'interno della propria circoscrizione e di salvaguardare il programma, la politica e i principi del partito all'interno della propria circoscrizione. Un Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà adottare le azioni che ritiene necessarie a tal fine, conformemente alle disposizioni seguenti:
A. Qualunque rimostranza o accusa di violazione della costituzione, delle norme o del regolamento interno del partito, dovrà essere presentata per iscritto al segretario del Collegio Elettorale del Partito Laburista da una sezione del partito, oppure da una organizzazione affiliata a tale partito, oppure da un membro del Comitato Generale. Tale rimostranza o accusa dovrà dichiarare che l'attore richiede che si prenda in considerazione un'azione disciplinare.
B. A seguito della presentazione di tale rimostranza, il segretario dovrà riferire al Comitato Esecutivo del Collegio Elettorale del Partito Laburista, che dovrà decidere se tale accusa richiedere un’indagine.
C. Il segretario, a seguito della decisione del Comitato Esecutivo, dovrà contattare immediatamente l'ufficio regionale del partito per assicurare la corretta implementazione delle procedure disciplinari a tutte le fasi, inclusa la formulazione di qualsivoglia accusa.
D. La risoluzione del Comitato Esecutivo dovrà essere riferita al Comitato Generale che dovrà decidere se autorizzare o meno l’indagine raccomandata.
E. Qualunque persona che possa essere oggetto di tale indagine dovrà risiedere o essere registrata in quanto elettore all'interno della circoscrizione, oppure dovrà aver risieduto o essere stata registrata in qualità di elettore all'interno della circoscrizione nel momento in cui si svolgevano i fatti oggetto di rimostranza. Laddove tale persona fosse un membro del Comitato Generale o del Comitato Esecutivo, ha tutti i diritti di partecipare e votare nel corso delle riunioni del Comitato di cui è membro nel momento in cui tale questione viene analizzata.
F. Laddove il Comitato Generale autorizzi un'indagine, il Comitato Esecutivo dovrà nominare tre dei suoi membri a fungere da “investigatori”. Nessuno di tale investigatori dovrà essere parte o uno dei soggetti della rimostranza o dell’accusa iniziale.
G. Gli "investigatori" dovranno condurre la propria indagine in relazione alla rimostranza o accusa nella maniera che ritengono adeguata, inclusa la ricezione di prove scritte da parte dell'attore, da parte degli accusati e da parte dei membri del partito.
H. Gli "investigatori" dovranno decidere se ci sono indizi sufficienti e, laddove così fosse, dovranno formulare un'accusa o più accuse, e dovranno riferirle al Comitato Generale. La loro comunicazione al Comitato Generale dovrà essere limitata al fatto che essi abbiano o meno rilevato indizi sufficienti e, ove così fosse, indicare quale è l'accusa o quali sono le accuse proposte. Le accuse dovranno specificare quale norma o norme del partito siano state violate. Il Comitato Generale dovrà decidere in questa fase quali accuse proposte, eventuali, debbano essere prese in considerazione.
I. Nessuno degli investigatori dovrà partecipare o votare in questa fase nel corso del Comitato Generale, fatta eccezione per l’aderente e il gruppo di indagine che presenterà la relazione degli investigatori e risponderà alle loro domande, pur continuando a non votare.
J. Se il Comitato Generale decidesse che e preferibile optare per un'accusa o più accuse, dovrà indicare agli investigatori di preferire tali accuse, e dovranno essere accompagnate da una raccomandazione di azione disciplinare. Gli investigatori dovranno nominare uno dei loro membri a fungere da "presentatore" del caso al Comitato Costituzionale Nazionale del partito. Tutte le prove e la documentazione cui si farà riferimento nella presentazione del caso devono accompagnare le accuse.
K. Le accuse dovranno essere inoltrate al segretario del Comitato Costituzionale Nazionale presso la direzione generale del partito, che dovrà mantenere un collegamento con il presentatore e il responsabile del comitato per organizzare il trasferimento del caso dinanzi al comitato, e per stabilire le date e le sedi dell'udienza. Il Comitato Costituzionale Nazionale del partito dovrà determinare le accuse sulla base delle linee-guida procedurali. Le decisioni del Comitato Costituzionale Nazionale in merito al fatto che vi sia o meno un caso di cui rispondere, o in merito al fatto che le accuse siano o meno provate, e in merito alle azioni disciplinari da comminare, sono irrevocabili.
SEZIONE C. NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE UNITÀ DEL PARTITO
Capitolo 7. Norme relative ai collegi elettorali del partito laburista
Articolo I.
Nome
Il Collegio Elettorale del Partito Laburista, di seguito definito "il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista"
Articolo II
Scopi e valori
1. Nazionale
A. Gli scopi e i valori del Partito Laburista così come indicati nel Capitolo 1, articolo IV delle norme costituzionali nazionali troveranno applicazione nel presente Collegio Elettorale del Partito Laburista.
2. Circoscrizione
A. Unire le forze dei laburisti all'interno della circoscrizione ed assicurare la creazione di sezioni all'interno dell’intera circoscrizione, mantenerle in attività, e coordinarne le attività.
B. Assicurare il ritorno dei rappresentanti laburisti in parlamento e agli organi di governo locale, promuovendo le politiche e i principi del Partito Laburista all'interno dell'intera circoscrizione con l'obiettivo di aumentare l'influenza del partito all'interno della comunità locale e assicurarne il sostegno e l'adesione.
C. Promuovere le politiche del Partito Laburista all'interno della circoscrizione formulando un piano d'azione di sviluppo per il partito all'interno dell'area, e assicurare la sua adozione ed implementazione da parte di tutte le unità del partito.
D. Dare l'opportunità a tutti i membri del partito all'interno della circoscrizione di contribuire allo sviluppo degli obiettivi e delle politiche, assicurando che sia disponibile loro un'ampia gamma di attività del partito, inclusi i forum politici locali, e che essi possano partecipare appieno alla discussione per ampliare l'educazione politica dei membri del partito e aumentare la loro influenza nella formulazione del programma del partito.
E. Istituire forum politici locali, possibilmente in cooperazione con i Collegi Elettorali del Partito Laburista vicini, così come autorizzato da e con il sostegno del direttore regionale di riferimento sulla base delle linee guida prodotte dal Comitato Esecutivo Nazionale. La costituzione del partito pone l’obbligo sui Collegi Elettorali del Partito Laburista di lavorare per il conseguimento dei nostri obiettivi con i sindacati, le società cooperative, ed altre organizzazioni affiliate, con l'esigenza di consultare i propri membri, i rappresentanti eletti, le organizzazioni affiliate, e, ove possibile, la comunità più ampia basata su iniziative politiche che devono essere inviate al forum politico nazionale ai fini della loro inclusione nel programma del partito.
Articolo III
Organizzazioni affiliate
1. Le organizzazioni possono affiliarsi al partito a livello di circoscrizione laddove rientrino nelle categorie seguenti:
A. Sindacati o loro sezioni affiliate al Congresso dei Sindacati oppure considerati dal Comitato Esecutivo Nazionale sindacati in buona fede affiliati al partito a livello nazionale. Laddove previsto dalla struttura dell'organizzazione affiliata, le sottosezioni delle sezioni possono affiliarsi separatamente a discrezione del direttore regionale del partito, in accordo con l'autorità di riferimento del sindacato affiliato.
B. Società cooperative, sezioni del partito cooperativo ed altre organizzazioni cooperative.
C. Sezioni delle società socialiste affiliate al Partito Laburista a livello nazionale.
D. Altre organizzazioni o loro sezioni che secondo il parere del Comitato Esecutivo Nazionale siano ritenute ammissibili all'affiliazione.
2. Ogni organizzazione affiliata deve: accettare il programma, i principi e la politica del partito; accettare di conformarsi alla costituzione, allo statuto e al regolamento interno del partito; ad avere aderenti che siano registrati in qualità di elettori all'interno della circoscrizione.
Articolo IV
Quote associative
1. Le quote associative e i contributi pagabili al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista sono:
A. Sindacati, sezioni di sindacati, sezioni di società socialiste ed altre organizzazioni; 6p l’anno per membro residente o registrato in qualità di elettore all'interno della circoscrizione, con un pagamento minimo di £6 per sezione
B. società cooperative ed altre organizzazioni cooperative sulla base concordata tra il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista e la rispettiva organizzazione cooperativa, anche come minimo sulla stessa base delle altre organizzazioni affiliate
C. il partito cooperativo, conformemente all'accordo tra il Partito Laburista e la Co-operative Union Limited attualmente in vigore
D. tutte le quote associative dovranno essere versate non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo V
Adesione individuale
1. Le condizioni di adesione, il metodo di iscrizione, ed il livello di contributo pagabile dagli aderenti del partito all'interno della presente circoscrizione dovranno essere indicate nelle norme di adesione al partito previste nel Capitolo 2.
2. I diritti costituzionali degli aderenti all’interno della presente circoscrizione avranno validità soltanto nella sezione in cui essi sono registrati in qualità di elettori e in cui risiedono, oppure, in via eccezionale, ove non fossero ammissibili alla registrazione per esprimere il proprio voto, in cui risiedono.
3. Le donne aderenti al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista possono, ove lo volessero, essere organizzate in forum femminili operanti in conformità alle norme definite dal Comitato Esecutivo Nazionale e sulla base dei limiti territoriali approvati dal direttore regionale.
4. Gli aderenti individuali del partito in età compresa tra 15 e 26 anni compiuti possono, ove lo volessero, essere organizzati in sezioni di giovani laburisti operanti conformità alle norme definite dal Comitato Esecutivo Nazionale e sulla base dei limiti territoriali approvati dal direttore regionale.
Articolo VI
Metodo organizzativo
1. Indicazioni generali
A. All'interno della circoscrizione dovranno essere organizzate sezioni sulla base definita dal Comitato Generale e approvata dal Comitato Esecutivo nazionale. I confini della sezione dovranno coincidere il più possibile con i confini del governo locale.
B. Una sezione istituita conformemente alla presente norma dovrà essere composta soltanto di quei singoli aderenti al partito all'interno di questo Collegio Elettorale del Partito Laburista che risiedano o siano registrati in qualità di elettori all'interno dell'area coperta dalla sezione.
C. Le sezioni dovranno operare conformemente alle norme relative alle sezioni del Partito Laburista e conformemente a qualsiasi altra norma approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale. In particolare, una sezione dovrà mantenere il necessario sistema per le elezioni all'interno della propria area. Una sezione può intraprendere altre attività per promuovere il partito nella sua area e il coinvolgimento dei suoi aderenti individuali in linea con il piano d'azione per lo sviluppo concordato per la presente circoscrizione. Le attività pubbliche di una sezione dovranno essere approvate dal Comitato Esecutivo del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista.
D. Ove il Comitato Generale lo ritenga auspicabile, è possibile istituire una organizzazione di coordinamento che copra più di una sezione, ai sensi dell’approvazione dell'ufficio regionale.
E. Il Comitato Generale può richiedere l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale per testare nuovi metodi di organizzazione per far fronte ai propri obiettivi come parte un piano di sviluppo concordato che continua a far fronte agli obblighi costituzionali del partito. Il Comitato Esecutivo Nazionale incoraggia le richieste da parte di una Collegio Elettorale del Partito Laburista per tutte le riunioni degli aderenti come metodo di organizzazione.
2. È possibile intuire in forum femminile per coordinare l'attività tra le aderenti donne, che agisca conformemente alle norme previste per i forum femminili e sulla base di qualunque altra norma approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
3. È possibile istituire sezioni sul posto di lavoro che coprano uno o più Collegi Elettorali del Partito Laburista, e che agiscano conformemente alle norme definite dal Comitato Esecutivo Nazionale.
4. È possibile istituire un forum per le minoranze etniche, per coordinare l'attività tra i membri di minoranze etniche asiatiche e nere, che agisca in conformità alle norme previste per i forum delle minoranze etniche e conformemente a qualunque altra norma approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
5. Dovrà essere istituito un Comitato per le Campagne per coordinare l'attività pubblica del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista.
A. Il Comitato per le Campagne, che è un comitato operativo, dovrà comprendere gli organizzatori di campagne dalle sezioni del partito ed altri aderenti. Il presidente e il tesoriere del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista ed il parlamentare e/o candidato parlamentare selezionato e il suo agente (ove designato) dovranno essere membri d'ufficio del Comitato per le Campagne.
B. Il Comitato per le Campagne dovrà eleggere un coordinatore per le campagne che, in qualità di funzionario operativo del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà: coordinare le campagne all'interno della circoscrizione; stabilire un collegamento con la direzione generale e con i laburisti scozzesi, i laburisti gallesi, o con il loro ufficio regionale inglese, a seconda dei casi, nella promozione delle campagne del partito; e stabilire collegamenti con altri agenti elettorali in merito alla strategia della campagna elettorale da seguire per il consiglio locale, le istituzioni devolute, Westminster ed il Parlamento europeo.
C. Nei casi in cui il coordinatore della campagna non fosse l'agente elettorale, il Comitato per le Campagne dovrà assicurare la nomina di un agente elettorale affinché sia responsabile di tutte le elezioni locali all'interno dell'area del Collegio Elettorale del Partito Laburista. Nel caso in cui il Collegio Elettorale del Partito Laburista copra soltanto una parte dell'area del consiglio, l'agente dovrà stabilire collegamenti con altri agenti all'interno di tale area del consiglio, al fine di assicurare una campagna unificata e coordinata. Per quanto concerne le elezioni parlamentari a Westminster e le elezioni al parlamento scozzese o all'assemblea gallese, il comitato dovrà cercare di nominare un agente elettorale il prima possibile in consultazione con il potenziale candidato e con il direttore regionale di riferimento, e tale nomina è soggetta all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo VII
Gestione
1. La gestione del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista è nelle mani di un Comitato Esecutivo nominato da un Comitato Generale composto da delegati eletti da:
A. Organizzazioni affiliate, conformemente all’Articolo III del presente statuto. Ogni organizzazione affiliata potrà avere un massimo di 5 delegati all'interno del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, fatta eccezione per il fatto che il Segretario Generale scozzese, il Segretario Generale gallese o il direttore regionale inglese con l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale possono variare questo limite in accordo con l'organizzazione affiliata in cui vi siano più di 1000 aderenti residenti nella circoscrizione.
B. Sezioni istituite ai sensi dell'articolo VI del presente statuto assieme ai segretari che dovranno essere membri d'ufficio con facoltà di voto. Le sezioni con tre o più membri con età inferiore a 23 anni possono eleggere tra loro un ulteriore giovane delegato.
C. Sono stati istituiti forum femminili
D. sono state istituite rappresentanze sul posto di lavoro
E. sono stati istituiti forum per le minoranze etniche
2. la base di rappresentanza nel Comitato Generale è la seguente {inserire qui la base di rappresentanza presso il Comitato Generale così come approvato dal NEC} a condizione che:
A. Soltanto un membro in relazione al quale è stata versata al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista una quota di adesione per l'intero anno o per un periodo di relativo all'anno precedente o parte di esso entro il 31 dicembre può essere conteggiato nel calcolare il numero dei delegati.
B. Un'unità del partito con meno di dieci aderenti dovrà essere rappresentata da non più di un delegato, sia esso il segretario o qualunque altro aderente.
C. Di aderenti in arretrato con i pagamenti non dovranno essere conteggiati dal momento di definire il numero di delegati delle sezioni del partito al Comitato Generale.
D. Un'organizzazione nel corso dell'anno in cui è affiliata oppure un'unità del partito durante l'anno in cui viene istituita ha facoltà di nominare delegati che partecipino alle riunioni del Comitato Generale successivamente all'assemblea annuale; il numero dei delegati verrà calcolato sulla base della quota di affiliazione o la quota di adesione versata nel detto anno.
3. Il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista adotta le norme per i Collegi Elettorali del Partito Laburista e le sezioni e i relativi emendamenti così come concordati dal congresso del partito o decisi dal Comitato Esecutivo Nazionale conformemente ai poteri ad esso conferiti ai sensi del Capitolo 1 articolo X delle norme costituzionali. Il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista ha il potere di fare cambiamenti, emendamenti o cancellazioni al presente statuto, conformemente all'approvazione per iscritto del Comitato Esecutivo Nazionale e a condizione che tali cambiamenti non contravvengano allo spirito e alle intenzioni dello statuto così come adottato dal congresso del partito, oppure alterino gli obiettivi del partito, la base o la condizione di affiliazione e di adesione individuale, oppure varino la procedura per la selezione dei candidati parlamentari (diversamente da quanto previsto nello statuto) oppure realizzino un cambiamento nella relazione del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista con il partito nazionale.
4. Il Comitato Generale, soltanto con la previa e specifica approvazione per iscritto da parte del Comitato Esecutivo Nazionale, ha il potere di siglare transazioni relative alla proprietà per conto del partito. Tale potere potrà anche essere esercitato dal Comitato Esecutivo, oppure da funzionari del Comitato Generale laddove il Comitato Generale esprimesse un'autorizzazione in tal senso.
i. L'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale è subordinata in tutti i casi al titolo legale sulla proprietà conferito al Labour Party Nominees Limited in qualità di amministratore fiduciario per il Collegio Elettorale del Partito Laburista nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
ii. Il Comitato Generale ed il Comitato Esecutivo otterranno che qualunque titolo legale alla locazione o proprietà attualmente detenute per il Collegio Elettorale del Partito Laburista venga trasferito al Labour Party Nominees Limited affinché lo detenga in qualità di amministratore fiduciario per il relativo Collegio Elettorale del Partito Laburista conformemente alle condizioni standard di amministrazione fiduciaria di volta in volta approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale.
5. Il Comitato Generale, unicamente con la previa e specifica approvazione per iscritto del Comitato Esecutivo Nazionale e alle condizioni approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale, ha il potere di impiegare del personale per conto del partito. Tale potere potrà anche essere esercitato dal Comitato Esecutivo o da funzionari del Comitato Generale laddove autorizzati dal Comitato Generale. In tutti questi casi, la responsabilità primaria per il rispetto e gli obblighi finanziari e di altro genere in relazione a tale personale è del Collegio Elettorale del Partito Laburista.
Articolo VIII
Condizioni per la nomina dei delegati al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista
1. Ogni delegato deve essere un aderente individuale del Partito Laburista del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista così come descritto nelle norme di adesione.
2. I delegati delle sezioni devono risiedere all'interno della sezione che li ha nominati. I delegati delle organizzazioni affiliate devono essere aderenti in buona fede oppure funzionari permanenti della organizzazione che li ha nominati.
3. Nessun individuo dovrà fungere delegato per più di un'organizzazione/unità del partito.
4. I delegati devono risiedere oppure essere registrati come elettori all'interno della circoscrizione.
5. I parlamentari devono essere nominati in qualità di delegati al Comitato Generale nella circoscrizione che essi rappresentano, a condizione che adempiano appieno ai criteri suesposti. Essi non possono essere eletti o prestare la propria opera all'interno del Comitato Esecutivo, oppure detenere qualunque carica all'interno di tali Collegi Elettorali del Partito Laburista. I parlamentari avranno il diritto di ricevere notifica e di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato Generale del Collegio Elettorale del Partito Laburista che rappresentano e riferire in merito al loro lavoro.
6. Il periodo in cui un delegato resta in carica dovrà iniziare con l'apertura della assemblea annuale del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista a seguito della loro nomina oppure la data della loro nomina laddove avvenisse dopo l'assemblea annuale. A meno che non venga interrotto per dimissioni, decesso o per qualunque altra ragione da parte dell'organizzazione affiliata o unità del partito che li ha nominati, il periodo in cui un delegato è in carica dovrà estendersi fino alla conclusione della assemblea annuale successiva al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, ma essi non avranno facoltà di parteciparvi se non in qualità di membri del Comitato Esecutivo del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista per rappresentare le proprie relazioni nel corso di tale assemblea, ma non per votare a meno che non vengano rinominati in qualità di delegati per il relativo anno. Tutti i delegati idonei ai sensi delle presenti condizioni possono essere rinominati. Sarà compito del segretario del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista invitare le organizzazioni affiliate e le unità del partito a eleggere i propri delegati prima e in tempo utile per essere convocati all'assemblea annuale; a sostegno di ciò, il Comitato Esecutivo può fissare una scadenza ragionevole per la nomina dei delegati per tale assemblea.
Articolo IX
Funzionari
1. I funzionari del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, il Comitato Esecutivo, i funzionari operativi e due revisori verranno eletti nel corso dell'assemblea annuale del Comitato Generale, e resteranno in carica finché non sono sostituiti o rieletti. I funzionari, i revisori, i funzionari operativi, e i membri del Comitato Esecutivo devono essere delegati debitamente nominati al Comitato Generale.
2. I funzionari del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista sono: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, funzionario femminile, funzionario giovanile/studentesco e funzionario delle minoranze etniche e funzionario femminile e almeno altri tre ulteriori funzionari a pieno titolo del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista dovranno essere donne. Il gruppo di funzionari dovrà fornire una guida strategica per lo sviluppo del partito all'interno della circoscrizione, assieme al candidato parlamentare potenziale (si veda articolo XIV seguente) che, quando supportati dal Comitato Esecutivo nazionale, avranno il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato Generale e delle sezioni del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista per riferire in merito al proprio lavoro.
3. Inoltre è possibile nominare funzionari operativi, incluso un coordinatore della campagna, un funzionario addetto all'istruzione e alla formazione, un funzionario informatico, un funzionario per le disabilità, un ufficiale di collegamento con i sindacati, e un funzionario addetto alla raccolta di fondi, che possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza potere di voto. L'agente per il candidato parlamentare può anch’esso partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza potere di voto.
4. Il Comitato Esecutivo è composto dai funzionari e dagli aderenti su base proporzionale rispetto all'intera adesione così come deciso dal presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, ai sensi dell'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale. Laddove sia stato siglato un accordo di circoscrizione dal presente Collegio Elettorale del Partito Laburista e da un'organizzazione affiliata al partito a livello nazionale e approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale, l'organizzazione affiliata in questione potrà nominare un membro del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista al Comitato Esecutivo al fine di rappresentare i loro interessi: tale membro è un membro d'ufficio con poteri di voto sia del Comitato Esecutivo e sia del Comitato Generale. Il Comitato Esecutivo dovrà comprendere {inserire qui la struttura così come approvata dal NEC}.
5. Il Comitato Esecutivo dovrà riunirsi conformemente ai propri obblighi e è responsabile della revisione dell'implementazione del piano d'azione di sviluppo e della supervisione dell'attività delle sezioni e delle altre unità del partito all'interno della circoscrizione. Il Comitato Esecutivo dovrà inoltre svolgere l'attività di routine del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista per assicurare che il Comitato Generale dedichi il proprio tempo alla discussione di obiettivi politici di partito per la circoscrizione.
6. Il tesoriere è responsabile di assicurare che il Collegio Elettorale del Partito Laburista faccia fronte alle proprie responsabilità legali e finanziarie ai sensi del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 in relazione alla rendicontazione sulle donazioni, la tenuta della contabilità e, ove possibile, la revisione della contabilità, e dovrà essere il tesoriere registrato dell'unità contabile, così come notificato dalla direzione generale del partito alla commissione elettorale.
7. Il Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà inoltre nominare uno dei suoi funzionari - che dovrà essere, a meno che non vi siano circostanze eccezionali, il presidente del Collegio Elettorale del Partito Laburista - alla carica di vice tesoriere dell'unità contabile, così come notificato dalla direzione generale del partito alla commissione elettorale.
8. Il segretario del Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà dare immediata notifica alla direzione generale del partito laddove ci fossero le dimissioni o la sostituzione del tesoriere o di vice tesoriere, in maniera tale che il partito possa far fronte alle proprie responsabilità di legge e informare la commissione elettorale in merito a tali cambiamenti.
Articolo X
Assemblee del Comitato Generale
1. Assemblee ordinarie
A. L'assemblea annuale del Comitato Generale dovrà tenersi il {} di ogni anno oppure, nel caso in cui tale assemblea non si tenesse in quel mese per qualsivoglia ragione, successivamente e non appena possibile.
B. Le quote di affiliazione dovute al partito per l'anno precedente conclusosi al 31 dicembre devono essere state versate al partito 35 giorni prima della data dell'assemblea annuale.
C. Sarà necessario convocare l'assemblea annuale con un preavviso di ventotto giorni a tutte le organizzazioni affiliate e alle unità del partito aventi diritto a nominare i delegati al Comitato Generale del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista.
D. Sarà necessario dare un preavviso di sette giorni ai delegati per partecipare all’assemblea annuale.
2. Assemblee straordinarie
A. Le assemblee straordinarie del Comitato Generale possono essere convocate a discrezione del Comitato Esecutivo, e dovranno essere convocate tramite la richiesta scritta di almeno un terzo delle organizzazioni affiliate e delle unità del partito aventi diritto di inviare i delegati al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista.
B. Sarà necessario dare ai delegati un preavviso di sette giorni dalla assemblea straordinaria, ad eccezione per i casi di emergenza, quando è possibile affrontare soltanto questioni di immediata importanza.
3. Le assemblee ordinarie del Comitato Generale dovranno tenersi secondo gli intervalli previsti nel regolamento del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, oppure secondo quanto deciso tramite una risoluzione del Comitato Generale.
4. Sarà necessario dare ai delegati un preavviso di sette giorni dalle assemblee del Comitato Generale.
5. Una convocazione di una assemblea annuale, straordinaria oppure ordinaria del Comitato Generale dovrà indicare per quanto possibile le questioni che in essa verranno dibattute.
6. Qualunque notifica che dovrà essere data ai sensi del presente statuto dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere consegnata via posta o a mano all'ultimo indirizzo notificato per iscritto al segretario del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista. Le notifiche da inviare alle organizzazioni affiliate e alle unità del partito dovranno essere indirizzate al loro Segretario Generale.
7. Adesione e finanziamento
A. A seguito di qualunque assemblea nel corso della quale vengono accettati nuovi aderenti, il segretario alle adesioni dovrà presentare dietro richiesta un elenco di tali aderenti alla direzione generale o regionale del partito.
B. A seguito di qualunque assemblea annuale del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, il segretario dovrà inviare una copia del rapporto annuale della circoscrizione corredato dei dettagli contabili della circoscrizione e della sezione del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, assieme a qualunque altra informazione che possa essere richiesta dal Comitato Esecutivo Nazionale nel formato indicato dalla direzione generale, e conformemente alle responsabilità legali e finanziarie del Collegio Elettorale del Partito Laburista ai sensi del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000.
Articolo XI
Il Congresso del Partito
1. Ai sensi delle condizioni previste nelle norme per il congresso del partito e le norme costituzionali del partito, il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista può nominare per ogni congresso del partito convocato ai sensi dell'articolo VI delle norme nazionali del partito, un delegato per i primi 749 aderenti ammissibile, o parte di essi, ed un ulteriore delegatolo per ulteriori 250 aderenti ammissibili, o parte di essi. I membri ammissibili dovranno conformarsi alla definizione dell’Articolo VII.2.A precedente.
2. Al momento di nominare i propri delegati, il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà cercare di aumentare la rappresentanza femminile al congresso, assicurando che su due delegati almeno uno sia una donna; nel caso in cui venisse nominato un solo delegato, ad anni alterni esso dovrà essere una donna.
3. Nei casi in cui l'adesione delle donne all'interno del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista ammonti a 400 o più unità, è possibile nominare un ulteriore delegato donna.
4. Nei casi in cui l'adesione dei giovani laburisti all'interno del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista ammonti a 100 o più unità, è possibile nominare un ulteriore delegato con età inferiore a 23 anni.
5. Il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista può nominare un delegato in aggiunta a quanti di sua spettanza laddove uno dei suoi delegati nominati sia il tesoriere nazionale, un membro del Comitato Esecutivo nazionale, un membro del Comitato per la Pianificazione del Congresso, oppure un membro del Comitato Costituzionale Nazionale che dovrà essere rieletto in quell'anno.
Articolo XII
Compiti del Comitato Generale
1. Le disposizioni generali della costituzione, dello statuto e del regolamento del Partito Laburista troveranno applicazione al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista, e il Comitato Generale ha il compito di agire nell'ambito di tali disposizioni.
2. Il Comitato Generale è responsabile per la determinazione degli obiettivi per il partito all'interno della circoscrizione tramite il dibattito politico e la discussione politica, la determinazione di obiettivi di sviluppo dell'organizzazione del partito e della campagna elettorale all'interno dell'area, e la promozione di legami con la comunità più ampia.
3. Il Comitato Generale del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista ha il compito di assicurare che almeno il 50% dei loro delegati all'interno di altri organi del partito (dove si ha titolarità a più di un delegato) dovranno essere donne.
4. Il presente collegio Elettorale del Partito Laburista e le unità del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista non dovranno siglare alcuna affiliazione o dare sostegno, sia esso finanziario o di altro genere, a qualsiasi partito politico o organizzazione che il congresso del partito o il Comitato Esecutivo Nazionale abbiano dichiarato inammissibile all'affiliazione al partito in conformità alle decisioni del congresso. E né tanto meno essi dovranno dare alcun sostegno agli individui inammissibili all’adesione al partito.
5. Il presente Comitato Esecutivo Nazionale dovrà cooperare con il Comitato Esecutivo Nazionale del partito nella conduzione di una elezione di tutti gli aderenti individuali ammissibili per la selezione dei candidati parlamentari, l'elezione del leader e del vice leader del Partito Laburista, il tesoriere nazionale e i revisori, e le sezioni della comunità o esecutivo nazionale e del Comitato Costituzionale Nazionale. Le votazioni dovranno essere condotte conformemente alle linee guida indicate dal Comitato Esecutivo Nazionale e ai sensi delle disposizioni delle norme procedurali previste nel capitolo 4 dalle norme nazionali.
6. Nel caso in cui il presente collegio Elettorale del Partito Laburista venisse sciolto o cessasse di esistere per qualsivoglia ragione, i suoi beni (dopo aver saldato eventuali debiti) verranno trasferiti al Comitato Esecutivo Nazionale del partito.
7. Il presente collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà cooperare appieno con il Comitato Esecutivo Nazionale in relazione ai suoi obblighi legali finanziari ai sensi del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. Laddove il presente Collegio Elettorale del Partito Laburista non cooperasse col partito nazionale per quanto attiene ai propri obblighi ai sensi della legge, il Comitato Esecutivo Nazionale non esiterà ad adottare azioni disciplinari nei confronti degli aderenti individuali e/o sospendere il presente collegio Elettorale del Partito Laburista.
Articolo XIII
Disciplinare
Sarà compito del Comitato Generale del presente Collegio Elettorale del Partito Laburista adottare misure necessarie per attuare la costituzione, il regolamento interno, e lo statuto del Partito Laburista all'interno della presente circoscrizione, e di salvaguardare il programma, la politica, i principi del partito all'interno della presente circoscrizione. Il presente collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà adottare le azioni che ritiene necessarie per tali fini, conformemente alle disposizioni previste nelle norme disciplinari, contenute nel Capitolo 6 delle norme nazionali.
Articolo XIV
Candidati parlamentari
Il candidato parlamentare del Partito Laburista per la presente circoscrizione dovrà essere selezionato conformemente alle norme per la selezione dei candidati parlamentari previste nel capitolo 5 delle norme nazionali e nelle linee guida per la selezione allegate al presente documento, assieme a qualsiasi altra normativa adottata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo XV
Candidati del governo locale
I candidati del governo locale sono selezionati conformemente alle norme per la selezione dei candidati del governo locale previste nel capitolo 5 delle norme nazionali e nelle linee guida per la selezione allegate al presente documento, unitamente a qualunque altra normativa approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo XVI
Emendamento allo statuto
Il presente statuto, o qualunque sua parte, può essere emendato, modificato oppure integrato per mezzo di una risoluzione adottata dall'assemblea annuale del Comitato Generale, tramite il voto di due terzi dei delegati presenti, soggetta dell'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, articolo VII.3 precedente. Le disposizioni delle norme procedurali per le assemblee del partito troveranno applicazione al presente Collegio Elettorale del Partito Laburista con le integrazioni e le modifiche che possono essere approvate dal Segretario Generale scozzese, dal Segretario Generale gallese, oppure dal direttore regionale del partito per conto del Comitato Esecutivo Nazionale.
Capitolo 7a. Emendamenti alle norme del collegio elettorale del Partito laburista nei casi in cui i confini della circoscrizione della contea e del distretto siano contigui
Articolo II
Scopi e valori
Aggiungere un nuovo comma:
II.3 Assicurare la costituzione di un gruppo laburista nel consiglio conformemente al regolamento interno per i gruppi laburisti esposto nel capitolo 13 delle norme nazionali del partito.
Articolo VII
Gestione
Aggiungere alla fine del comma VII.1:
(e) assieme al leader e al segretario del gruppo laburista che sono membri d'ufficio del Comitato Generale con poteri di voto.
Articolo IX
Funzionari
Aggiungere dopo “funzionari” nella riga 2 del comma IX.4:
il leader ed il segretario del gruppo Laburista,
Articolo XII
Compiti del Comitato Generale
Aggiungere un nuovo comma:
XII.8 della politica in programma elettorale per le elezioni {autorità locale} dovranno essere determinati dal Comitato Generale del presente partito in consultazione con il gruppo laburista.
Capitolo 8. Norme per le sezioni
Articolo I
Nome
La { } del { } Collegio Elettorale del Partito Laburista (la presente sezione).
Articolo II
Obiettivi
1. Gli obiettivi della presente sezione dovranno essere quelli di fornire l'opportunità a tutti i membri di partecipare alle attività del Partito Laburista; mantenere il necessario sistema per le elezioni, avviare la propaganda e le altre attività previa approvazione del Comitato Esecutivo del Collegio Elettorale del Partito Laburista e in linea con il suo piano d'azione per lo sviluppo così come esso è stato concordato.
2. La sezione dovrà coprire l'area decisa dal Collegio Elettorale del Partito Laburista e approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale conformemente al capitolo VII Articolo VI.1 precedente delle norme del Collegio Elettorale del Partito Laburista.
Articolo III
Adesione
1. L’adesione includerà soltanto quegli aderenti individuali del Partito Laburista che siano registrati come elettori all'interno dell'area coperta dalla presente sezione ed eccezionalmente quegli aderenti individuali che non sono ammissibili alla registrazione al voto ma che risiedono all'interno dell'area.
2. Le condizioni di adesione, il metodo di iscrizione ed il livello di contribuzione pagabile dagli aderenti individuali in tale sezione dovranno essere quelli previsti nelle norme di adesione del Partito Laburista (capitolo 2).
3. Una parte dei contributi degli aderenti potrà essere destinata alla presente sezione così come deciso dal Comitato Generale del Collegio Elettorale del Partito Laburista, oppure dal Comitato Esecutivo laddove tale autorità sia stata conferita dal Comitato Generale.
Articolo IV
Funzionari e Comitato Esecutivo
1. I funzionari della presente sezione dovranno essere il presidente, il vicepresidente, il segretario, e il tesoriere. Almeno due dei funzionari dovranno essere donna. La sezione dovrà nominare due revisori e due funzionari operativi.
2. L'esecutivo della sezione dovrà essere composto dai funzionari e, ove richiesto, non più di altri quattro membri.
3. Le elezioni per queste cariche dovranno avvenire nel corso dell'assemblea annuale.
Articolo V
Assemblee
1. L'assemblea annuale del Comitato Generale dovrà tenersi il {} di ogni anno oppure, nel caso in cui tale assemblea non si tenesse in quel mese per qualsivoglia ragione, successivamente e non appena possibile.
2. Sarà necessario convocare l'assemblea annuale con un preavviso di quattordici giorni al Collegio Elettorale del Partito Laburista e a tutti gli aderenti individuali della presente sezione.
3. La presente sezione dovrà raccogliere fondi per supportare le attività facenti parte degli obiettivi della presente sezione. L'esercizio finanziario della presente sezione dovrà concludersi al 31 dicembre di ogni anno. Una copia del bilancio sottoposto a revisione e del rapporto annuale della sezione dovrà essere invidiato al Collegio Elettorale del Partito Laburista prima dell'assemblea generale annuale.
4. I delegati del Comitato Generale del Collegio Elettorale del Partito Laburista dovranno essere eletti in occasione dell'assemblea annuale, ma possono essere modificati così come si rivelasse necessario nel corso delle assemblee ordinarie successive. Una percentuale minima del 50% di donne dovrà far parte di tali delegati eletti. A meno che non venga deciso altrimenti, il periodo in cui è in carica un delegato del Comitato Generale eletto dall'assemblea annuale dovrà iniziare nel corso dell'assemblea generale annuale del Collegio Elettorale del Partito Laburista.
5. Laddove vi siano tre o più membri con età inferiore a 23 anni, la presente sezione potrà nominare uno di essi come un ulteriore delegato dei giovani laburisti all'interno del comitato generale dei Collegi Elettorali del Partito Laburista.
6. Le assemblee ordinarie dovranno essere convocate sulla base degli intervalli e con la notifica indicati nel regolamento interno, oppure come deciso di volta in volta dalla presente sezione. Le assemblee straordinarie possono essere convocate a discrezione dell'esecutivo della sezione oppure dietro richiesta scritta del 20% degli aderenti.
7. La notifica delle assemblee ordinarie e straordinarie dovrà essere inviata a tutti gli aderenti con almeno sette giorni di anticipo.
Articolo VI
Candidati del governo locale
I candidati del governo locale sono selezionati conformemente alle norme per la selezione dei candidati del governo locale previste nel capitolo 5 delle norme nazionali e nelle linee guida per la selezione allegate al presente documento, unitamente a qualunque altra norma approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale (Capitolo 5).
Articolo VII
Varie
1. Le disposizioni generali della costituzione e dello statuto del Partito Laburista troveranno applicazione nel caso della presente sezione.
2. La presente sezione non dovrà siglare alcuna affiliazione o dare sostegno, sia esso finanziario o di altro genere, a qualsiasi partito politico o organizzazione dichiarata inammissibile all'affiliazione al partito da parte del congresso annuale del partito o da parte del Comitato Esecutivo nazionale.
3. Sarà compito della presente sezione adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare la costituzione, il programma, e i principi del Partito Laburista all'interno della sua area. Qualunque decisione adottata ai sensi del presente articolo proponente l'espulsione o l'esclusione di qualsivoglia individuo dalla adesione dovrà avvenire sotto forma di raccomandazione al Collegio Elettorale del Partito Laburista che dovrà decidere sulla materia conformemente alle procedure disciplinari previste nelle norme nazionali del Partito Laburista (Capitolo 6).
4. A scanso di equivoci, il piano finanziario del Partito Laburista riconosce i beni della presente sezione come beni del { } Collegio Elettorale del Partito Laburista, di cui rappresentano una parte costituente. Sarà compito della presente sezione cooperare con il Collegio Elettorale del Partito Laburista in merito agli obblighi del Collegio Elettorale del Partito Laburista ai sensi del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. Laddove la presente sezione non cooperasse con il Collegio Elettorale del Partito Laburista, il Comitato Esecutivo Nazionale non esiterà ad adottare azioni disciplinari nei confronti degli aderenti individuali e/o sospendere la presente sezione. I funzionari della sezione faranno ogni sforzo possibile per consentire che qualunque titolo legale alla locazione o proprietà attualmente detenute dalla Sezione venga trasferito al Labour Party Nominees Limited affinché le detenga in qualità di amministratore fiduciario per il relativo Collegio Elettorale del Partito Laburista conformemente alle condizioni standard di amministrazione fiduciaria di volta in volta approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale.
5. La presente sezione non ha il potere di siglare transazioni legate alla proprietà oppure di impiegare personale.
6. Nel caso in cui il presente collegio Elettorale del Partito Laburista venisse sciolto o cessasse di esistere per qualsivoglia ragione, i suoi beni (dopo aver saldato eventuali debiti) verranno trasferiti al Collegio Elettorale del Partito Laburista.
7. La presente sezione potrà adottare il regolamento interno e potrà introdurre i cambiamenti nelle norme procedurali e nel presente statuto così come concordato dal Collegio Elettorale del Partito Laburista e dal Segretario Generale scozzese, il Segretario Generale gallese, o il direttore regionale del partito. Tali cambiamenti non dovranno contravvenire allo spirito o l'intenzione delle norme accettate dal congresso del partito o dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Capitolo 9. Norme dei consigli regionali e della unità del partito europee
1. Le norme relative ai consigli regionali inglesi e agli esecutivi scozzese e gallese, incluse le norme procedurali per le assemblee e per l'elezione dei membri del consiglio o dell'esecutivo, il comitato per il regolamento interno e i revisori, sono determinate dal consiglio regionale/esecutivo scozzese o gallese e approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Le copie delle norme e del regolamento interno approvati per ognuno dei consigli regionali in Inghilterra e per i partiti laburisti scozzese e gallese sono disponibili dal relativo direttore regionale o Segretario Generale elencati nella sezione informativa del capitolo 16. Tali norme non possono essere in conflitto con le norme approvate dal congresso. Laddove vi fossero questioni non trattate dalle norme procedurali approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale, è necessario fare riferimento alle relative linee guida nazionali (quali quelle relative al congresso previste nel capitolo 3).
3. Il consiglio regionale/esecutivo scozzese o gallese assumeranno il ruolo di Collegio Elettorale Europeo del Partito Laburista e organizzeranno almeno un forum europeo l'anno conformemente alle linee guida procedurali emesse dal Comitato Esecutivo Nazionale.
4. Il consiglio regionale/esecutivo scozzese o gallese presenteranno appelli nei confronti del ritiro del capogruppo da parte di un gruppo laburista, ed appelli contro l'esclusione dei candidati del governo locale dal panel. L'esecutivo del consiglio regionale/esecutivo scozzese o gallese contribuiranno al mantenimento di un panel d’appello che potrà comprendere gli aderenti che non siano membri eletti del consiglio regionale/esecutivo scozzese o gallese.
5. Laddove vi siano comitati femminili regionali/scozzese/gallese oppure sezioni regionali dei membri BAME, il consiglio regionale, l'esecutivo scozzese o gallese sono responsabili per la supervisione della loro attività, e per la definizione delle loro norme e regolamento interno, che dovranno essere approvati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Capitolo 10. Norme per i forum femminili
Articolo I
Nome
Forum femminili del Collegio Elettorale del Partito Laburista
Articolo II
Obiettivi e valori
1. Nazionale
A. Gli obiettivi e i valori del Partito Laburista così come indicato nel Capitolo 1 Articolo IV delle norme costituzionali nazionali troveranno applicazione al presente forum femminile.
2. Circoscrizione
A. Gli obiettivi del presente forum femminile sono i seguenti:
i. Incoraggiare e supportare le aderenti femminili a svolgere un ruolo attivo in tutte le attività del partito, soprattutto tramite la promozione della formazione, della creazione di reti, e del mentoring, incoraggiando le donne a concorrere per le cariche elettive.
ii. Costruire legami con le donne della comunità, tramite i contatti con le organizzazioni e le singole donne, le riunioni, le campagne e l'attività congiunta.
iii. Incoraggiare le donne a unirsi al partito e assicurare l'ingresso di nuove aderenti donne.
iv. Assicurare che le voci delle donne vengano ascoltate all'interno del partito, tramite il controllo del coinvolgimento delle donne nelle attività, e la comunicazione delle preoccupazioni delle donne al partito e ai decisori politici.
v. Lavorare congiuntamente con le donne laburiste nelle circoscrizioni vicine per la realizzazione degli obiettivi indicati precedentemente.
Articolo III
Adesione
1. L'adesione al forum femminile dovrà essere composta da tutte le aderenti individuali donne del Collegio Elettorale del Partito Laburista. Il funzionario femminile dovrà ricevere i riferimenti delle aderenti donne della circoscrizione dal segretario della circoscrizione. Tutte le aderenti femminili dovranno ricevere almeno una volta l'anno una comunicazione scritta in merito all'attività del funzionario e del forum femminile.
Articolo IV
Gestione
1. Il funzionario femminile dovrà essere responsabile per il coordinamento di un forum femminile all'interno della circoscrizione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione. Tale funzionario è d'ufficio la presidente/coordinatrice di questo gruppo.
2. Il funzionario femminile e i forum dovranno redigere un piano annuale ed un programma delle attività. Tale programma è concordato dal GC/EC della circoscrizione. Il piano verrà redatto tenendo a mente:
A. Gli obiettivi dell'organizzazione femminile locale
B. i particolari interessi e necessità delle donne locali, così come identificati tramite i sondaggi con le aderenti
C. le linee guida e priorità divulgate di volta in volta dalla direzione generale del partito oppure, a seconda dei casi, dall'ufficio scozzese, gallese o regionale.
3. Il forum femminile può nominare altri funzionari che contribuiranno alla realizzazione del suo lavoro.
4. Il funzionario femminile dovrà definire gli obiettivi per l'anno, e tali obiettivi possono essere monitorati e rivisti per aiutare la pianificazione degli anni futuri.
5. Il forum femminile dovrà essere registrato presso il direttore regionale di riferimento (oppure Segretario Generale in Scozia e Galles), e riregistrato su base annua.
Articolo V
Assemblee
1. Un'assemblea del forum femminile è ritenuta in possesso dei requisiti formali laddove tutte le aderenti della circoscrizione abbiano ricevuto una notifica per iscritto quattordici giorni prima della riunione, con l'indicazione delle questioni da dibattere, e laddove almeno dieci aderenti donne ammissibili partecipino a tale assemblea.
2. Nel corso di un'assemblea formale il forum femminile potrà, ove lo desiderasse, presentare candidature al Collegio Elettorale del Partito Laburista per le cariche aperte a candidatura dalle sezioni (ad es. funzionari Collegi Elettorali del Partito Laburista, candidati al parlamento e al parlamento europeo, membri del Comitato Esecutivo Nazionale, forum politico nazionale, etc.) ed eleggere le due legate al comitato federale di circoscrizione. Una assemblea formale potrà anche concordare le mozioni da inviare al Comitato Generale.
3. Il forum femminile potrà tenere qualunque riunione informale che ritenga adeguata per la realizzazione dei propri obiettivi.
Articolo VI
Attività
1. Il forum femminile dovrà indicare le priorità delle attività aventi l'obiettivo di supportare le aderenti del partito a svolgere un ruolo attivo nelle attività del partito - in particolare, formazione, mentoring, e creazione di reti tra donne per incoraggiarle a:
A. Detenere una carica all'interno del partito (ad es. in qualità di presidente della sezione o della circoscrizione, funzionario alla educazione politica, etc.)
B. concorrere alla carica di consigliere, parlamentare, europarlamentare, ed altre forme di rappresentante eletto per il partito.
C. essere coinvolte nella comunità, ad es. in qualità di membri del consiglio scolastico, nei comitati delle realizzazioni locali, in qualità di magistrati, mentre dei consigli per la salute della comunità, etc.
D. prendere parte a tutte le forme di attività del partito - in particolare campagne, attività di reclutamento, comitati del partito, assemblee e forum politici.
2. Il forum femminile dovrà anche cercare di costruire legami con le donne all'interno della comunità tramite, ad esempio:
A. Creazione di relazioni con organizzazioni, come ad esempio le organizzazioni di volontariato femminile, gruppi di locali, sindacati, ed altre organizzazioni in cui le donne sono attive, tramite scambi di informazione, contatti personali, riunioni congiunte, eventi e campagne.
B. Lavorare con il partito e con i consiglieri laburisti e i parlamentari per offrire consulenza alle donne della comunità in merito alle loro opinioni e preoccupazioni, utilizzando riunioni di consultazione, forum politici, sondaggi, campagne di ascolto ed altre tecniche.
C. Campagne mirate e attività di reclutamento con le donne, incluse le campagne su questioni di particolare interesse per le donne, come ad esempio la salute delle donne, la cura dei figli, e la violenza contro le donne.
3. Il forum femminile dovrà cercare di assicurare che le voci delle donne vengano ascoltate all'interno del partito, tramite le attività precedentemente descritte e tramite, ad esempio:
A. La comunicazione delle opinioni delle donne sulla politica ai forum politici locali e nazionali e al Comitato Generale della circoscrizione.
B. Incoraggiare le donne a svolgere un ruolo attivo all'interno questi organismi e di altri, monitorando il coinvolgimento attivo delle donne e lavorando con il resto del partito per sviluppare accordi che massimizzino tale coinvolgimento.
C. Portare qualunque problema concernente il coinvolgimento delle donne, incluso tramite una definizione delle quote, all'attenzione del segretario della circoscrizione, agli altri funzionari, o alla direzione regionale del partito.
D. Organizzare forum politici locali per le donne.
Articolo VII
Risorse economiche
1. I fondi del forum femminile dovranno essere composti da donazioni, raccolte, profitti delle vendite, e proventi dalle attività intraprese dal forum. Nel caso di scioglimento del forum femminile, i suoi beni apparterranno al Collegio Elettorale del Partito Laburista.
2. Il Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà, sulla base di un accordo, mettere le risorse a disposizione del forum femminile, per consentirgli di operare in maniera efficace. Il piano finanziario del Partito Laburista riconosce i beni e le transazioni finanziarie del presente forum femminile come i beni e le transazioni finanziarie del Collegio Elettorale del Partito Laburista, di cui fa parte. Sarà compito del presente forum femminile cooperare con il Collegio Elettorale del Partito Laburista, ed in particolare con il tesoriere del Collegio Elettorale del Partito Laburista, in relazione agli obblighi del Collegio Elettorale del Partito Laburista ai sensi del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. Laddove il presente forum non cooperasse con il Collegio Elettorale del Partito Laburista, il Comitato Esecutivo Nazionale adotterà le azioni disciplinari adeguate contro i singoli aderenti, sospenderà il presente forum femminile, o entrambi.
Articolo VIII
Disposizioni generali
8. Le disposizioni generali della costituzione e dello statuto del Partito Laburista troveranno applicazione nel caso del forum femminile.
9. Il forum femminile non dovrà siglare alcuna affiliazione o dare sostegno, sia esso finanziario o di altro genere, a qualsiasi partito politico o organizzazione dichiarata inammissibile all'affiliazione al partito da parte del congresso annuale del partito o da parte del Comitato Esecutivo nazionale.
10. Il presente forum femminile non ha il potere di siglare transazioni legate alla proprietà oppure di impiegare personale.
11. Il presente forum femminile dovrà adottare il regolamento interno e le norme procedurali concordate dal direttore regionale di riferimento.
Articolo IX
Modifica delle norme
Qualunque modifica o integrazione delle presenti norme potrà avvenire soltanto ad opera dell'assemblea generale annuale del forum femminile del Collegio Elettorale del Partito Laburista, che dovranno tuttavia essere presentate al direttore regionale per riceverne l'approvazione prima della loro attuazione. Tali cambiamenti non dovranno contravvenire allo spirito o l'intenzione delle norme accettate dal congresso del partito o dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Capitolo 11. Norme per i giovani laburisti
Articolo I
Nome
Giovani laburisti
Articolo II
Obiettivi e valori
1. Aiutare i giovani aderenti del Partito Laburista a svolgere un ruolo attivo all'interno del Partito Laburista.
2. Formare ed educare politicamente i giovani aderenti del Partito Laburista.
3. Aiutare i giovani aderenti al Partito Laburista ad organizzare attività sociali.
4. Cambiare la cultura, soprattutto la cultura dell'incontro, del Partito Laburista a livello di sezioni e circoscrizione, e realizzare attività più sociali a qualsiasi livello.
5. Fornire consulenza al Partito Laburista su questioni che riguardano in maniera particolare i giovani in Gran Bretagna e questioni che riguardano i giovani aderenti al partito.
6. Reclutare e coinvolgere molti più giovani all'interno del Partito Laburista.
7. Realizzare campagne contro tutte le forme di discriminazione e pregiudizio, soprattutto quelle basate sulla razza, colore, sulla religione, sulla disabilità, sul genere e sull'orientamento sessuale.
8. Convincere molti più giovani a votare laburista in tutte le elezioni.
9. Invertire la tendenza del numero decrescente di giovani registrati al voto.
10. Massimizzare il numero di voti postali provenienti dai giovani.
11. Mantenere buone relazioni con le organizzazioni giovanili di partiti collegati e con l'unione internazionale di giovani socialisti e con l'organizzazione europea dei giovani socialisti.
Articolo III
Adesione
Tutti gli aderenti individuali del Partito Laburista in età compresa tra i 15 e 26 anni compiuti dovranno essere automaticamente membri dei giovani laburisti.
Articolo IV
Struttura
1. Sarà istituito un comitato nazionale ed un Comitato Esecutivo per assicurare l'amministrazione ed organizzazione efficaci di giovani laburisti.
2. Gli aderenti ai giovani laburisti possono istituire gruppi locali di giovani laburisti in tutta l'Inghilterra, la Scozia e il Galles.
3. I giovani laburisti dovranno assicurare ad ogni livello una stretta cooperazione e collegamento con gli studenti laburisti e i giovani membri del sindacato.
Articolo V
Comitati regionali
1. Il direttore regionale (oppure Segretario Generale in Scozia e Galles) potrà convocare un comitato regionale o scozzese o gallese per assistere nel coordinamento e nelle attività dei gruppi di giovani laburisti all'interno della loro area. Laddove tali comitati regionali, scozzese e delle rese esistano già, dovranno produrre relazioni su base regolare in merito alla loro attività e i loro progressi al comitato nazionale dei giovani laburisti e alle comunità giovanile dell'esecutivo nazionale.
Capitolo 11. Gruppi dei giovani laburisti
Articolo I
Nome
Giovani Laburisti
Articolo II
Obiettivi e valori
1. Aiutare i giovani aderenti del Partito Laburista a svolgere un ruolo attivo all'interno del Partito Laburista.
2. Organizzare attività sociali locali per i giovani aderenti del Partito Laburista e per i giovani all'interno della comunità.
3. Formare ed educare politicamente i giovani aderenti del Partito Laburista.
4. Cambiare la cultura, soprattutto la cultura dell'incontro, del Partito Laburista a livello di sezioni e circoscrizione, e realizzare attività più sociali.
5. Convincere molti più giovani a votare laburista in tutte le elezioni.
6. Reclutare e coinvolgere molti più giovani all'interno del Partito Laburista.
7. Realizzare campagne contro tutte le forme di discriminazione e pregiudizio, soprattutto quelle basate sulla razza, colore, sulla religione, sulla disabilità, sul genere e sull'orientamento sessuale.
8. Invertire la tendenza del numero decrescente di giovani registrati al voto.
9. Massimizzare il numero di voti postali provenienti dai giovani.
Articolo III
Adesione
Tutti gli aderenti individuali del Partito Laburista in età compresa tra i 15 e 26 anni compiuti, che vivono all'interno dei confini geografici del gruppo di giovani laburisti, dovranno essere automaticamente membri del gruppo.
Articolo IV
Creazione di un gruppo
1. Gli aderenti al Partito di giovani laburisti possono istituire un gruppo di giovani laburisti presentando domanda al direttore regionale (o Segretario Generale di Scozia o Galles), fornendo informazioni dettagliate per quanto concerne i limiti geografici - le sezioni o circoscrizioni del Partito Laburista - del gruppo. Gli aderenti contatteranno altresì il segretario/i Collegi Elettorali del Partito Laburista comunicando l'intenzione di istituire un gruppo locale. Gli aderenti dovranno altresì notificare l'ufficio di giovani laburisti presso la direzione generale del Partito Laburista in merito l'intenzione di istituire un gruppo locale.
2. Il direttore regionale o il Segretario Generale possono poi concordare l'istituzione e registrazione di tale gruppo.
3. Un gruppo di giovani laburisti è considerato come gruppo in buona fede nel momento in cui il direttore regionale (o Segretario Generale) informa la direzione generale del Partito Laburista in merito alla registrazione di un gruppo locale.
Articolo V
Confini geografici
1. I confini geografici dei gruppi di giovani laburisti dovranno essere definiti dal direttore regionale (oppure dal Segretario Generale scozzese o gallese).
2. Il direttore regionale (oppure Segretario Generale scozzese o gallese) avranno l'autorità di modificare i confini geografici di un gruppo di giovani laburisti.
3. Il gruppo di giovani laburisti dovrà dare notifica alla direzione generale del Partito Laburista in merito ai confini geografici oppure a qualunque variazione dei loro confini geografici.
Articolo VI
Assemblee
1. I gruppi di giovani laburisti dovranno evitare qualunque tipo di burocrazia nel corso della loro assemblee. Verranno registrate ufficialmente soltanto le attività pianificate, la divisione dei compiti responsabilità tra gli aderenti al gruppo, oppure un programma di azione.
2. Discussioni sull'educazione politica, relatori, campagne ed elezioni, e attività sociali dovranno essere i principali punti all'ordine del giorno nelle riunioni con qualunque altro tra gli obiettivi e gli scoppi dei giovani laburisti.
3. Le linee guida su come tenere le assemblee del gruppo di giovani laburisti possono essere emesse di volta in volta dal comitato nazionale dei giovani laburisti.
4. Tutti gli aderenti individuali del Partito Laburista in età compresa tra 15 e 26 anni compiuti (identificati come tali all'interno del sistema di adesione nazionale) e che vivono nell'area coperta dal gruppo di giovani laburisti, dovranno essere invitati alle assemblee del gruppo.
5. L'ufficio di giovani laburisti presso la direzione generale del Partito Laburista dovrà essere informato in merito a qualunque riunione in cui si intende eleggere funzionari del gruppo di giovani laburisti con un preavviso scritto di almeno sette giorni.
Articolo VII
Funzionari
1. Un'assemblea annuale del gruppo di giovani laburisti dovrà essere organizzata e al suo interno bisognerà eleggere un presidente, il segretario, un funzionario per le adesioni e le campagne, ed un funzionario femminile. Essi costituiranno il gruppo formale dei funzionari. Altri funzionari operativi possono essere nominati nel corso dell'assemblea annuale. I nomi e indirizzi dei funzionari del gruppo di giovani laburisti e qualunque cambiamento successivo dovranno essere notificati alla direzione generale del Partito Laburista.
Articolo VIII
Risorse economiche
1. Il gruppo di giovani laburisti può raccogliere e spendere i propri fondi nel caso in cui tale spesa serva per promuovere gli obiettivi di giovani laburisti così come definito nel presente statuto e dal Comitato Esecutivo nazionale. Il segretario del gruppo di giovani laburisti è responsabile per le finanze del gruppo.
2. Il gruppo dei giovani laburisti dovrà presentare la propria contabilità al direttore regionale, oppure al Segretario Generale scozzese o gallese, oppure dietro richiesta all’ufficio giovani laburisti presso la direzione generale del partito.
3. È possibile siglare un accordo tra il gruppo di giovani laburisti e i Collegi Elettorali del Partito Laburista affinché una parte delle iscrizioni dei giovani membri del Partito Laburista venga versata al gruppo.
4. In caso di scioglimento di un gruppo di giovani laburisti, tutti i fondi e le proprietà dovranno appartenere al comitato nazionale di giovani laburisti.
5. Il piano finanziario del Partito Laburista riconosce i beni e le transazioni finanziarie del presente gruppo di giovani laburisti come beni e transazioni finanziarie della regione o nazione del Partito Laburista in cui esso viene realizzato. Sarà compito del presente gruppo di giovani laburisti cooperare con l'ufficio nazionale o regionale in relazione ai suoi obblighi ai sensi del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. Laddove il presente gruppo di giovani laburisti non cooperasse con l'ufficio regionale o nazionale, il Comitato Esecutivo Nazionale adotterà le adeguate azioni disciplinari nei confronti dei singoli aderenti, sospenderà il presente gruppo di giovani laburisti, oppure entrambi.
Articolo IX
Relazione con i partiti della circoscrizione
1. I gruppi di giovani laburisti dovranno mantenere buone relazioni con i Collegi Elettorali del Partito Laburista all'interno dei loro confini geografici. In particolare, il gruppo dei giovani laburisti dovrà informare i Collegi Elettorali del Partito Laburista all'interno del loro confine geografico in merito a campagne, attività o eventi che si stanno svolgendo, organizzando, oppure a cui stanno contribuendo. I gruppi di giovani laburisti dovranno altresì ricevere la cooperazione, l'incoraggiamento e l'assistenza delle sezioni e dei Collegi Elettorali del Partito Laburista e dei loro funzionari.
Articolo X
Relazioni generali
1. Il gruppo di giovani laburisti dovrà istituire legami con i giovani rappresentanti sindacali locali e con altri gruppi in cui fini e obiettivi siano compatibili con quelli del Partito Laburista, così come deciso dal Comitato Esecutivo nazionale del Partito Laburista. La decisione del Comitato Esecutivo Nazionale in tali questioni è irrevocabile e vincolante.
2. I gruppi di giovani laburisti dovranno inviare relazioni almeno trimestrali sulle loro attività e su qualunque problema e difficoltà che stiano attraversando all'interno del comitato nazionale di giovani laburisti tramite l'ufficio di giovani laburisti presso la direzione generale del Partito Laburista.
Articolo XI
Scioglimento
1. Il direttore regionale (oppure Segretario Generale scozzese o gallese) ha l'autorità di sciogliere, ricostituire o modificare i confini geografici dei gruppi di giovani laburisti.
2. Un aderente ai giovani laburisti il cui gruppo viene sciolto o ricostituito da un direttore regionale o Segretario Generale potrà appellarsi contro tale decisione presso il Comitato Esecutivo nazionale giovanile. La decisione del Comitato Esecutivo Nazionale è irrevocabile e vincolante.
Capitolo 11B. Comitato nazionale dei giovani laburisti
Articolo I
Obiettivi e Valori
1. Consigliare in Comitato Esecutivo Nazionale in merito all’amministrazione e organizzazione dei Giovani Laburisti; fornire consulenza in merito a tutte le questioni inerenti i giovani; fornire consulenza in merito a qualsivoglia questione dietro richiesta del Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Stabilire rapporti con le organizzazioni giovanili britanniche il cui fine ed attività non siano incompatibili con l’adesione al Partito Laburista.
3. Mantenere legami con i movimenti socialisti giovanili esteri tramite l’affiliazione all’Unione Internazionale dei Giovani Socialisti e con l’Organizzazione Europea dei Giovani Socialisti.
4. Presentare un rapporto annuale sulla propria attività in occasione di qualsiasi conferenza nazionale dei Giovani Laburisti
5. Ricevere rapporti dai gruppi di Giovani Laburisti e fornire assistenza ai gruppi dei Giovani Laburisti in maniera tale che essi possano operare in maniera efficace ed efficiente.
6. Organizzare gruppi regionali di persone che possano aiutare, assistere e fornire informazioni ai gruppi locali dei Giovani Laburisti.
7. Organizzare gruppi di giovani aderenti per aiutare a tenere elezioni suppletive ed altre campagne, ed aiutare ad organizzare i gruppi regionali di reclutamento di giovani aderenti.
Articolo II
Adesione
1. Il Comitato nazionale dei Giovani Laburisti dovrà comprendere:
A. UN rappresentante di ogni regione del Partito Laburista inglese, e del Partito Laburista scozzese e gallese.
B. CINQUE rappresentanti dei sindacati affiliati al Partito Laburista
C. TRE rappresentanti degli Studenti Laburisti
D. UN rappresentante dei Giovani Fabiani
E. Il rappresentante dei giovani aderenti presso il Comitato Esecutivo Nazionale
F. I rappresentanti dei giovani aderenti presso il Forum Politico Nazionale; un funzionario nazionale del Partito Laburista, nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale, dovrà fungere da segretario permanente e membro d’ufficio del Comitato nazionale
Articolo III
Esecutivo
1. Il Comitato nazionale dovrà eleggere un esecutivo che comprenda:
A. Presidente
B. Vice Presidente
C. Funzionario femminile
D. Funzionario per le adesioni e le campagne
E. Vice Segretario.
2. Il Segretario permanente ed il rappresentante dei giovani aderenti presso il Comitato Esecutivo Nazionale dovranno essere anche membri dell’esecutivo. Inoltre, il Comitato nazionale dovrà, ove lo desideri, nominare altri due membri dell’esecutivo. Tutti i membri dell’esecutivo dovranno anche essere membri del Comitato nazionale, a meno che tale requisito non venga derogato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo IV
Assemblee
1. Il Comitato nazionale dei Giovani Laburisti si incontrerà almeno una volta a trimestre. L’esecutivo dei Giovani Laburisti si incontrerà con la frequenza ritenuta necessaria. Il segretario permanente dovrà convocare tutte le riunioni del Comitato nazionale e del Comitato Esecutivo. Si dovrà tenere un’assemblea annuale del Comitato nazionale per eleggere i funzionari e l’esecutivo dei Giovani Laburisti.
Articolo V
Risorse economiche
1. Il Comitato nazionale può raccogliere e spendere i propri fondi, nella misura in cui tali spese siano volte al raggiungimento degli obiettivi dei Giovani Laburisti definiti nel presente statuto e, di volta in volta, dal Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista. Il segretario permanente del Comitato nazionale dovrà fungere da tesoriere del Comitato nazionale. Il Comitato nazionale dovrà presentare ogni anno la propria contabilità al Comitato Giovanile del Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo VI
Congresso
1. Il congresso dei Giovani Laburisti si terrà di volta in volta sulla base di quanto stabilito dal Comitato Esecutivo Nazionale ai sensi delle norme approvate dal congresso del partito.
Capitolo 12. Norme relative ai comitati del governo locale
N.B.: Queste norme trovano applicazione a tutti i Comitati del Governo Locale (in Inghilterra, Scozia e Galles) che operano a livelli di governo locale eletto direttamente, superiori a quelli del consiglio di circoscrizione e di comunità. Laddove vi siano gruppi laburisti nei consiglio di circoscrizione e di comunità, essi dovrebbero avere una relazione simile alle rappresentanze e/o Collegi Elettorali del Partito Laburista presenti nell’area così come indicato nel presente statuto. Laddove siano in atto accordi formali, essi devono essere approvati dal Collegio Elettorale del Partito Laburista in questione con l’approvazione del relativo direttore regionale (Segretario Generale in Scozia e Galles) per conto del Comitato Esecutivo Nazionale del Partito.
Articolo I
Nome
Comitato del governo locale del Partito Laburista della circoscrizione/distretto/ contea scozzese o gallese.
Articolo II
Obiettivi
1. Coordinare le attività dei Collegi Elettorali del Partito Laburista e delle rappresentanze all'interno dell'area al fine di garantire i risultati dei rappresentanti laburisti nella circoscrizione/ distretto/ circoscrizione della contea/consiglio della contea (“il consiglio”).
2. Intraprendere, in cooperazione con i Collegi Elettorali del Partito Laburista all'interno dell'area, attività di propaganda, educative e di altro genere collegate al governo locale.
3. Formulare un programma elettorale e compilare un panel di candidati conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dello statuto nazionale del partito.
4. Assicurare la creazione di un gruppo laburista sul consiglio, conformemente alle norme per tali gruppi contenute nel capitolo 13 dello statuto del partito.
5. I comitati del governo locale di contea in Inghilterra dovranno istituire un apparato al fine di fornire un collegamento tra il gruppo laburista del consiglio di contea ed altri gruppi laburisti dell'autorità locale all'interno dell'area di attività del consiglio di contea.
Articolo III
Gestione
1. La gestione del presente comitato del governo locale è nelle mani di un comitato di gestione composto da delegati nominati da:
A. [Solo le Contee dell’Inghilterra centrale:]
i. I Collegi Elettorali del Partito Laburista, { } delegati ognuno, che dovranno comprendere i rappresentanti dei sindacati e, ove necessario, altre organizzazioni affiliate a tale circoscrizione. I delegati dovranno essere nominati dal Comitato Generale del Collegio Elettorale del Partito Laburista con una percentuale di quote del 50% per le donne.
ii. Due delegati nominati dal forum delle donne in ogni circoscrizione interessata.
iii. Due delegati nominati dal partito cooperativo.
B. [I distretti in Inghilterra e le circoscrizioni unitarie/ di contea in Scozia, di terra e Galles]
i. Organizzazioni approvate dal Comitato Esecutivo nazionale. Fatta eccezione per l'accordo specifico del Comitato Esecutivo nazionale, i delegati da eleggere tramite i Collegi Elettorali del Partito Laburista interessate, inclusi i rappresentanti delle rappresentanze ed altre organizzazioni rappresentate all'interno dei comitati generali dei Collegi Elettorali del Partito Laburista. Laddove esista un consiglio del partito cooperativo per l'area interessata e supporti candidati alle elezioni locali, esso ha facoltà di nominare due delegati al comitato di gestione. I delegati dovranno essere registrati in qualità di elettori nell'area del governo locale interessato, e dovrà essere garantita una quota del 50% della rappresentanza femminile.
ii. Laddove un distretto rappresenti soltanto una parte di una circoscrizione, il comitato di gestione può essere composto da delegati nominati al Comitato Generale dei Collegi Elettorali del Partito Laburista registrati in qualità di elettori nell'area coperta dalla comitato del governo locale; altrimenti, la base di rappresentanza approvata dal Comitato Esecutivo nazionale dovrà essere la seguente: {inserire}.
C. [Soltanto i comitati del governo locale della circoscrizione di Londra:]
i. I Collegi Elettorali del Partito Laburista interessati, in maniera proporzionale rispetto all’elettorato della circoscrizione delle loro aree ed inclusi i rappresentanti dell'unità del partito e delle realizzazioni affiliate rappresentate nei loro comitati generali. Ogni delegazione dovrà comprendere il presidente e il segretario di qualunque Collegio Elettorale del Partito Laburista interessato (che è d'ufficio senza potere di voto laddove non fossero registrati in qualità di elettori nella circoscrizione). I delegati dovranno essere registrati come elettori nel governo locale dell'area interessata, e dovrà essere garantita una quota del 50% della rappresentanza femminile.
ii. La base di rappresentanza così come approvata dal Comitato Esecutivo nazionale dovrà essere la seguente: {inserire}.
D. I delegati devono essere iscritti individuali del Partito Laburista.
2. Il leader e il Segretario Generale del gruppo dei laburisti del consiglio dovranno essere membri d'ufficio del comitato di gestione con potere di voto.
3. Gli organizzatori accreditati del partito all'interno dell'area dovranno essere membri d'ufficio del comitato di gestione senza poteri di voto, a meno che non vengano nominati come delegati accreditati.
Articolo IV
Funzionari e Comitato Esecutivo
1. I funzionari e il Comitato Esecutivo dovranno essere eletti nel corso dell'assemblea annuale del comitato di gestione.
2. I funzionari dovranno essere composti da un presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Almeno due dei funzionari dovranno essere donne.
3. Il Comitato Esecutivo è composto dai funzionari, il leader e il segretario del gruppo laburista al consiglio e { } membri eletti su una base che dovrà essere approvata dal Comitato Esecutivo nazionale. Gli utilizzatori accreditati del partito all'interno dell'area possono partecipare alle assemblee del Comitato Esecutivo senza poteri di voto.
4. I funzionari e i membri del Comitato Esecutivo devono essere delegati debitamente nominati presso il comitato di gestione.
Articolo V
Assemblee
1. L'assemblea annuale dovrà tenersi nel {mese} di ogni anno, e laddove tale riunione non si tenesse, non appena possibile subito dopo.
2. Il comitato di gestione dovrà tenere almeno { } e non oltre { } assemblee ogni anno.
3. Il Comitato Esecutivo dovrà riunirsi conformemente alle procedure stabilite.
4. Le assemblee dovranno essere condotte in maniera amichevole, in maniera tale da massimizzare la partecipazione dei delegati e dei consiglieri, che dovranno essere incoraggiati a partecipare {altri osservatori non possono partecipare alle sessioni del comitato del governo locale}. Le persone aventi diritto a partecipare non possono essere escluse dalla sala dell'assemblea per alcuna ragione. Le molestie o l'intimidazione dei membri sulla base del genere, della sessualità, della disabilità o della razza sono inaccettabili.
Articolo VI
Risorse economiche
1. Le spese amministrative del presente comitato del governo locale dovranno essere corrisposte tramite i contributi sottoscritti dai Collegi Elettorali del Partito Laburista in proporzioni concordate.
2. I Collegi Elettorali del Partito Laburista dovranno essere responsabili per le spese sostenute nel far fronte alle elezioni ed elezioni suppletive all'interno della loro area. Esse dovranno altresì far fronte ad una percentuale proporzionale di qualunque spesa che i Collegi Elettorali del Partito Laburista concordino di sostenere dal presente comitato del governo locale nel partecipare a tali elezioni.
3. Nel caso in cui un comitato del governo locale copra soltanto una parte della circoscrizione, le spese amministrative ed elettorali possono in alternativa essere corrisposte dalle rappresentanze all'interno dell'area in questione.
Articolo VII
Indicazioni generali
1. La politica e il programma elettorale per le elezioni dovranno essere vicini di dal presente comitato per il governo locale in consultazione con i rappresentanti del gruppo laburista del consiglio.
2. Il Comitato Esecutivo del presente comitato per il governo locale dovrà cercare di concorrere in tutti i seggi di ogni area elettorale in consultazione con il Collegio Elettorale del Partito Laburista interessato.
Articolo VIII
Candidati
1. I candidati alle elezioni dovranno essere selezionati conformemente alle norme per la selezione dei candidati al governo locale previste nel capitolo 5 delle norme nazionali del partito, e nelle linee guida per la selezione allegate al presente documento, unitamente a qualunque altra norma approvata dal Comitato Esecutivo nazionale del partito.
2. In caso di elezioni suppletive, il Comitato Esecutivo dovrà confrontarsi con i comitati esecutivi dei Collegi Elettorali del Partito Laburista e le sezioni in questione, al fine di assicurare che un candidato venga eletto per quanto possibile facendo riferimento alla procedura indicata precedentemente. In caso di emergenza, bisognerà adottare qualunque misura ritenuta necessaria per affronta la situazione ed assicurare che il posto vacante sia coperto dal partito.
Articolo IX
Relazioni con il gruppo dei laburisti
1. Ai fini del mantenimento dei contatti tra il gruppo e il comitato del governo locale, non oltre sei i rappresentanti di quest'ultimo (“osservatori”) possono partecipare alle riunioni del gruppo con il diritto di prendere la parola su tutte le questioni (capitolo 13 articolo IX e capitolo 13 articolo XIII delle norme del gruppo) ma non proporre o appoggiare mozioni o emendamenti o votare. Laddove un gruppo laburista abbia meno di 16 membri, il numero degli osservatori del gruppo non dovrà superare un terzo delle adesioni del gruppo.
2. Tutti i membri del gruppo laburista possono partecipare alle riunioni del comitato di gestione. Il leader del gruppo e il presidente del comitato o portavoce parteciperanno per riferire e consultarsi con il comitato per il governo locale in merito all'attività del gruppo o del loro comitato di consiglio.
Articolo X
Varie
1. Le disposizioni generali della costituzione e dello statuto del partito troveranno applicazione al presente comitato del governo locale.
2. Laddove il presente comitato del governo locale fosse un'unità contabile del partito in relazione al Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, dovrà cooperare appieno in relazione ai propri obblighi legali e finanziari. Laddove il presente comitato del governo locale non fosse un'unità contabile del partito in relazione al Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, esso dovrà collegarsi e cooperare con l'ufficio regionale per assicurare che i Collegi Elettorali del Partito Laburista che abbiano un interesse geografico nel comitato del governo locale siano in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari e legali. Laddove il presente comitato per il governo locale non cooperasse con il partito nazionale in relazione ai suoi obblighi ai sensi della legge, il Comitato Esecutivo nazionale del partito non esiterà ad adottare le azioni disciplinari necessarie contro gli aderenti individuali e/o sospendere il presente comitato per il governo locale.
3. Qualunque integrazione o proposta di cambiamento al presente statuto per i comitati del governo locale è soggetta all'approvazione del Comitato Esecutivo nazionale.
4. Il Comitato Esecutivo nazionale ha l'autorità di determinare in che modo il presente statuto dovrà essere applicato in particolari circostanze, e fare gli adeguamenti necessari per la soddisfare i livelli nuovi o diversi del governo locale man mano che essi si verifichino.
Capitolo 13. Norme per i gruppi laburisti del governo locale sulle autorità principali
Articolo I
Norme generali e disposizioni per i gruppi laburisti sulle autorità locali
N.B.: queste norme trovano applicazione a tutti i gruppi laburisti del governo locale in Inghilterra, Scozia, e Galles, che operano a livelli di governo locale eletto direttamente, superiori a quelli del consiglio di circoscrizione e di comunità. Laddove vi siano gruppi laburisti del consiglio di circoscrizione di comunità, essi dovrebbero avere una relazione simile alle rappresentanze e/o Collegi Elettorali del Partito Laburista presenti nell'area così come un gruppo laburista con un comitato del governo locale. Laddove siano in atto accordi formali, essi devono essere approvati dal Collegio Elettorale del Partito Laburista in questione con l'approvazione del relativo direttore regionale (Segretario Generale in Scozia e Galles) per conto del Comitato Esecutivo nazionale del partito. Le norme seguenti trovano applicazione a tutti i gruppi laburisti. Tuttavia, riconoscendo che diverse forme di governance possono essere attuate in diverse autorità locali, il regolamento interno e la direzione per i gruppi laburisti sulle autorità locali variano in conformità. I gruppi laburisti dovranno adottare il regolamento interno approvato di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale, conformemente agli accordi di governo locale. I gruppi laburisti dovranno agire conformemente alla direzione emessa di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale in applicazione del presente statuto.
Articolo II
Obiettivi e valori
1. Gruppi laburisti
A. Lavorare in maniera costruttiva nella loro autorità locale al fine di conseguire miglioramenti reali e sostenibili nel benessere economico, sociale e ambientale delle comunità e delle persone locali che essi rappresentano.
i. I gruppi laburisti dovranno lottare per le misure che assicureranno comunità più forti e più sicure alle persone locali, un'alta qualità della vita e servizi efficaci ed efficienti, e che portino alla leadership della comunità.
B. Operare in qualunque momento come gruppo in maniera efficace e amichevole.
i. I gruppi laburisti dovranno condurre la propria attività in maniera amichevole, in modo da massimizzare la partecipazione di tutti i membri e facilitare il dibattito su politiche fondamentali e questioni politiche. La partecipazione alle riunioni del gruppo da parte di tutti gli aderenti è importante per assicurare che tutti i punti di vista vengano ascoltati e per consentire una discussione interna completa. Il contenuto delle discussioni interne non deve essere divulgato al di fuori del partito, e le dispute interne che diventino oggetto di pubblico dominio sono soggette ad azioni disciplinari.
C. Assicurare che ogni aderente al gruppo abbia la possibilità di offrire il proprio contributo.
i. Tutti gli aderenti ed i membri di collegamento dovranno essere in grado di accedere alla sala e di partecipare alle riunioni del gruppo (a meno che essi non siano stati sospesi dal capogruppo). Le molestie o l'intimidazione dei membri sulla base del genere, della sessualità, della disabilità o della razza rappresentano un comportamento inaccettabile e sono soggetti ad azioni disciplinari.
D. Impegnarsi con il partito locale e con la comunità più ampia
i. I gruppi laburisti dovranno impegnarsi ed incoraggiare un dibattito attivo e costruttivo, così come lo sviluppo di politiche con i membri locali del partito su questioni inerenti il governo locale. I gruppi laburisti devono essere aperti e attivi all'interno delle loro comunità locali, lavorare in partnership con i gruppi della comunità, le associazioni di proprietari ed i residenti, i gruppi di imprenditori, i sindacati, e tutti gli altri interessi, e supportare meccanismi di consultazione all'interno della propria autorità locale.
2. Aderenti individuali dei gruppi laburisti e osservatori del gruppo.
A. Mantenere i più alti standard di probità e integrità.
i. Il Partito Laburista richiede ai propri rappresentanti di mantenere i più alti standard di probità e integrità, ed essi dovranno essere guidati all'interno di tali standard dalle opinioni provenienti dal Comitato Esecutivo nazionale.
ii. L'onere della responsabilità per il mantenimento di tali standard spetta ai consiglieri individuali e all'osservatore del gruppo. Nello specifico, è responsabilità del capogruppo del gruppo stabilire una serie di interessi nella forma indicata dal Comitato Esecutivo nazionale, indicando in dettaglio per ogni membro del gruppo ed osservatore del gruppo il proprio lavoro, interessi finanziari nelle società, adesione a sindacati ed altre società o organizzazioni.
iii. I consiglieri e gli aderenti laburisti devono in qualsiasi momento evitare non soltanto azioni sbagliate ma anche la percezione delle azioni sbagliate. Di conseguenza, laddove vi sia qualunque incertezza in merito all'adeguatezza della dichiarazione di interessi, i consiglieri e gli aderenti laburisti dovranno adottare la linea d'azione più aperta e dichiarare un interesse o rivelare tutte le circostanze chiedendo consiglio ove ciò si riveli necessario.
iv. Le disposizioni di legge relative alla dichiarazione di interessi personali pregiudiziali troverà applicazione in tutte le riunioni del gruppo e alle riunioni di una parte o dell'intero gruppo laburista. I consiglieri e gli osservatori del gruppo devono adottare le azioni necessarie in tutte le riunioni in relazione a qualunque interesse (ad esempio un individuo con un interesse pregiudizievole nel punto in discussione deve dichiarare tale interesse e lasciare la riunione mentre tale punto è in discussione).
B. Rispettare appieno l'ambito etico.
i. I membri del gruppo laburista devono firmare e rispettare qualunque codice etico concordato di volta in volta da autorità locali. Tutti gli aderenti devono firmare il codice locale entro due mesi dalla sua adozione, oppure cesseranno di essere membri del consiglio. Gli aderenti al gruppo laburista devono firmare qualunque altro requisito legale concernente l'accettazione della carica. Gli aderenti devono riferire qualunque azione sbagliata di altri aderenti al capogruppo del gruppo e al Consiglio per gli standard per l’Inghilterra, l’Ombudsman del governo locale in Galles, oppure la commissione per gli standard in Scozia; il comitato locale per gli standard e il capogruppo del gruppo dovranno immediatamente prendere in considerazione le azioni adeguate laddove un consigliere laburista venisse deferito dinanzi ad un organismo per il rispetto degli standard.
ii. Il capogruppo del gruppo dovrà essere sospeso con effetto immediato nel momento in cui ci fossero rilevazioni nei confronti di un aderente, e è necessario avviare un'indagine per decidere in merito alla sanzione interna adeguata.
C. Accettare le norme e il regolamento interno del gruppo laburista.
i. I membri del gruppo laburista devono registrarsi in quanto membri del gruppo laburista ai sensi delle disposizioni delle norme sul governo locale del 1990. Il mancato adempimento a tale norma entro quattordici giorni dalla richiesta scritta da parte di un altro funzionario del gruppo porterà automaticamente tale persona al di fuori del gruppo, considerandola inammissibile alla sua permanenza in qualità di aderente al partito (ai sensi delle disposizioni del capitolo 6 A.2 delle norme disciplinari del partito).
ii. Gli aderenti al gruppo laburista dovranno concordare per iscritto di rispettare le norme e il regolamento interno del gruppo laburista, così come concordato nel corso dell'assemblea annuale del gruppo. Le disposizioni generali della costituzione e dello statuto del partito dovranno applicazione nel caso di questo gruppo.
D. Cercare il più possibile di essere consiglieri efficienti ed influenti.
i. Il Partito Laburista si aspetta che i suoi consiglieri abbiano almeno un minimo di competenze nello svolgimento dei propri compiti pubblici, e interverrà laddove una gestione politica porti ad una carenza del servizio pubblico e ad una carenza della performance dell'autorità, e laddove vi sia una carenza di impegno mostrato dai membri principali nelle attività di miglioramento.
ii. I membri del gruppo laburista dovranno impegnarsi per un certo ho numero minimo di compiti ed attività in qualità di consiglieri, così come indicato nelle linee guida emesse di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale. Ciò comprenderà la partecipazione alle riunioni del consiglio ed altre riunioni di cui si è iscritti, le partecipazioni alle riunioni consultive nella circoscrizione elettorale, e comunicazioni regolari con i residenti locali.
iii. I membri del gruppo laburista avranno la responsabilità di cogliere le opportunità di formazione e sviluppo che possano essere fornite dal consiglio o dal gruppo o dal partito, al fine di svolgere al meglio le proprie attività in qualità di consiglieri efficienti ed influenti. Tramite i loro compiti ed attività all'interno della comunità, gli aderenti al gruppo laburista dovranno cercare di promuovere le politiche del Partito Laburista, e rappresentare e dare potere alle persone e alle comunità, ed agire in maniera tale da non gettare discredito sul partito.
Articolo III
Adesione al gruppo
1. Gli aderenti al gruppo laburista devono essere iscritti individuali del Partito Laburista e aver versato il contributo, oltre ad essere stati eletti ed essere ammissibili alla adesione dell'autorità locale.
2. Gli aderenti al gruppo laburista devono essere iscritti individuali dell'associazione nazionale di consiglieri laburisti del partito, e aver pagato il contributo annuale così come previsto dallo statuto del partito. Il contributo all'associazione dei consiglieri laburisti dovrà essere versato tramite un contributo del gruppo, e pagato tramite un metodo di pagamento continuo dai fondi del gruppo, e la detrazione dovrà essere quella notificata al partito dal tesoriere o segretario del gruppo entro il 30 settembre di ogni anno e presa nel novembre di ogni anno.
3. Gli aderenti al gruppo laburista che non dovessero mantenere la propria adesione ai sensi del punto 1.02 precedenti conformemente allo statuto del partito e all'associazione dei consiglieri laburisti dovranno essere sospesi automaticamente dalla adesione del gruppo laburista e dalla carica o rappresentanza del gruppo laburista finché la loro adesione al partito non venga ripristinata.
4. Gli aderenti al gruppo laburista dovranno versare un contributo annuo al gruppo laburista per coprire la propria adesione all'associazione dei consiglieri laburisti, all'amministrazione del gruppo, comunicazioni ed altre attività, il cui importo e budget devono essere concordati da parte del gruppo e versati entro 30 giorni da tale accordo. Ai sensi della mozione da concordare, gli aderenti al gruppo laburista dovranno dare al loro consiglio l'autorità richiesta per il pagamento dei loro importi dovuti tramite il sistema di libro paga del consiglio laddove il consiglio abbia tale struttura.
5. Al fine del mantenimento del contatto tra il gruppo laburista e il comitato del governo locale del partito, possono partecipare alle riunioni del gruppo non più di sei rappresentanti di quest'ultimo (“osservatori del gruppo”); laddove un gruppo laburista abbia meno di sedici membri, il numero degli osservatori del gruppo non dovrà superare un terzo dell’adesione al gruppo. Gli osservatori hanno il diritto di prendere la parola su questioni portate all'attenzione del gruppo (ai sensi dell'articolo II.1.B.i precedente) ma non possono proporre o supportare mozioni o emendamenti o votare. Laddove un gruppo laburista abbia meno di sedici membri, il gruppo potrà decidere di non nominare un esecutivo del gruppo. Gli osservatori del gruppo avranno accesso a tutte le informazioni prese in esame dal gruppo conformemente alle disposizioni di legge o di altro genere imposte sul consiglio e sui singoli consiglieri.
6. Gli organizzatori del partito accreditati all'interno dell'area dovranno essere membri d'ufficio del gruppo senza potere di voto, a meno che ciò non sia ammissibile ai sensi del punto 1 precedente.
7. La partecipazione alle riunioni del gruppo è ristretta ai membri del partito indicati nel presente statuto, fatta eccezione per i casi in cui ci sia un invito speciale da parte del gruppo.
8. Tutti coloro che frequenteranno le riunioni del gruppo laburista dovranno rispettare i requisiti di comportamento etico previsti nell’articolo II.1.B.
Articolo IV
Assemblee del gruppo
1. Le assemblee ordinarie del gruppo laburista si terranno in una data concordata tra la pubblicazione dell'ordine del giorno del consiglio e la riunione del consiglio, e nelle date che verranno concordate nel corso dell'assemblea annuale.
2. L'assemblea annuale del gruppo per l'elezione di funzionari ed altre nomine dovrà essere tenuta nella data/date da determinare, prima dell'assemblea annuale obbligatoria del consiglio.
3. I gruppi di oltre 10 iscritti dovranno tenere le proprie assemblee annuali in due parti: da una parte per eleggere funzionari del gruppo, e nella seconda parte per fare le nomine per l'ufficio civico, leadership del consiglio, le cariche dell'esecutivo e dello scrutinio, presidente e il vice presidenti dei comitati, e destinare gli aderenti ai comitati. Tutti i gruppi dovranno seguire le direttive del Comitato Esecutivo nazionale sulle buone prassi nello svolgimento delle assemblee annuali del gruppo (si veda il Toolkit AGM).
Articolo V
Funzionari del gruppo
1. Il gruppo laburista dovrà nominare funzionari del gruppo nel corso dell'assemblea annuale, conformemente al regolamento interno del gruppo, ed in maniera tale che vengano garantite le pari opportunità e si incoraggino i gruppi sottorappresentati a farsi avanti. Come minimo, l'equilibrio tra generi nel gruppo di funzionari rifletterà l’equilibrio tra generi del gruppo laburista nel suo insieme. Qualunque scostamento da ciò richiederà il consenso del vostro direttore regionale.
Articolo VI
Esecutivo del gruppo
1. Laddove il gruppo laburista scelga di nominare l’esecutivo del gruppo, il gruppo dovrà farlo in occasione della sua assemblea annuale, conformemente al regolamento interno del gruppo, ed in maniera tale che vengano garantite le pari opportunità e si incoraggino i gruppi sottorappresentati a farsi avanti. Come minimo, l'equilibrio tra generi nel gruppo di funzionari rifletterà l’equilibrio tra generi del gruppo laburista nel suo insieme. Qualunque scostamento da ciò richiederà il consenso del vostro direttore regionale.
Articolo VII
Posti vacanti temporanei
1. I posti vacanti temporanei tra i funzionari del gruppo oppure nell'esecutivo dovranno essere riempiti nel corso di una assemblea ordinaria o di altro genere del gruppo. Sarà necessario fornire debita notifica dell’elezione.
Articolo VIII
Determinazione della politica e dell'azione del gruppo
1. La strategia per la campagna elettorale del governo locale dovrà essere definita dal partito locale, generalmente dal comitato del governo locale conformemente alle condizioni della sua costituzione così come approvate dal Comitato Esecutivo nazionale. Il gruppo dovrà cooperare e partecipare alla formulazione della politica elettorale (inclusa la strategia ed il manifesto) nella maniera prevista nello statuto del comitato del governo locale del partito.
2. Il regolamento del gruppo laburista dovrà specificare le questioni sulle quali il gruppo ha la responsabilità di prendere decisioni. Il gruppo e il partito locale dovranno utilizzare un programma di discussione politica e di sviluppo nel corso dell'anno, in cui sono discussi i progressi e l’implementazione della politica e di qualunque nuovo sviluppo emerso dopo la redazione del manifesto elettorale. La forma di tale programma dovrà essere concordata congiuntamente dal gruppo laburista e dal partito locale, conformemente al loro statuto e al loro regolamento interno.
3. La politica del gruppo laburista dovrà essere determinata dall'assemblea del gruppo dietro raccomandazione dell'esecutivo o in altra maniera. In casi di emergenza, dove si richiede un'azione tramite mozione, tale azione può essere adottata dall'esecutivo che dovrà riferire la sua azione in occasione della riunione successiva del gruppo al fine di riceverne approvazione. In casi di urgenza ancora maggiore, che non consentono alcun rinvio, il leader del gruppo (o in assenza del leader, un vice), in consultazione ove possibile con altri funzionari, ha il potere di agire; tale azione dovrà essere riferita all'assemblea successiva del gruppo oppure dell'esecutivo del gruppo al fine di riceverne l'approvazione.
Articolo IX
Selezione delle candidature per le cariche civiche, la leadership del consiglio ed altre nomine del consiglio
1. La selezione delle candidature per le cariche civiche, la leadership del consiglio, la presidenza e la vice presidenza di qualunque comitato e la destinazione degli aderenti ai comitati dovrà avvenire conformemente al regolamento interno del gruppo, e in maniera tale da assicurare le pari opportunità e incoraggiare i gruppi sottorappresentati a farsi avanti. Il Partito Laburista si aspetta che l’esecutivo laburista rifletta il più possibile le diversità dell'area rappresentata dall'autorità locale, e di discutere qualsiasi impossibilità a fare ciò con il direttore regionale. Laddove fosse necessaria una votazione per la candidatura, essa dovrà avvenire a scrutinio segreto. Il comitato del governo locale di riferimento del partito ha il diritto e l'opportunità di presentare alcuni nomi ai fini della loro possibile presa in considerazione, ma la candidatura formale e la selezione avverranno così come specificato nel regolamento interno del gruppo.
Articolo X
Accordi con altri partiti
1. Nei casi in cui nessun partito abbia una maggioranza assoluta nel consiglio, il gruppo dovrà operare ai sensi delle direttive emesse di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale. I gruppi laburisti di non dovranno siglare accordi con altri partiti, per stabilire il controllo politico della gestione dell’autorità locale, che non siano conformi alle opzioni approvate dal Comitato Esecutivo nazionale, e senza la previa approvazione del Comitato Esecutivo nazionale. I gruppi e gli aderenti devono ritirarsi da accordi multipartitici dietro disposizione dell'ufficio regionale, a seguito di discussione con il Comitato Esecutivo nazionale del partito.
Articolo XI
Azioni da parte degli aderenti individuali
1. Le azioni da parte degli aderenti individuali del gruppo laburista dovranno conformarsi al regolamento interno del gruppo. Il Partito Laburista riconosce che gli aderenti individuali, al fine di compiere i loro compiti di rappresentanza, possono senza previa consultazione, prendere la parola e porre domande nel corso delle riunioni del consiglio per conto dei loro gli elettori o di altri interessi della comunità. Laddove la tendenza di tali interventi fosse in probabile conflitto con la politica del gruppo, gli aderenti individuali avranno la responsabilità di assicurare che verrà consultato il responsabile del gruppo.
2. Gli aderenti individuali del gruppo sono vincolanti dalla politica e dai valori del Partito Laburista, e dovrebbero essere impegnati a tenere un comportamento amichevole. Essi non dovrebbero emettere pubblicazioni o mantenere siti Web, oppure parlare con la stampa in una maniera che si opponga alla politica del partito oppure attacchi altri membri del loro gruppo o membri di gruppi confinanti o altre autorità.
3. Laddove insorgano questioni di coscienza (per esempio religione, temperanza), gli aderenti individuali del gruppo possono astenersi dalla votazione a condizione che sollevino la questione nel corso di una riunione del gruppo al fine di valutare i sentimenti del gruppo.
4. Nelle questioni in cui il consiglio o i suoi comitati o sottocomitati agiscano in una funzione quasi giudiziale (ad esempio licenze ed autorizzazioni di pub, teatri e cinema, oppure la possibilità di pianificare le richieste) oppure nel processo di scrutinio, ogni aderente dovrà dire il proprio giudizio sulla base dell'evidenza, e non sulla base di quanto indicato dal capogruppo. Tuttavia, l'aderente dovrà considerare l'adesione al Partito Laburista e cercare di agire mantenendo la politica e i valori del Partito Laburista.
5. Le richieste del governo locale moderno richiedono che il partito prenda in considerazione la competenza e la performance dei propri consiglieri, soprattutto coloro che sono in una posizione di leadership, e potrà adottare azioni tramite il Panel Consultivo del Governo Locale del Comitato Esecutivo Nazionale per intervenire ed assicurare un'efficace gestione e leadership politica, oltre ad un impegno per il miglioramento dell’agenda.
Articolo XII
Gruppi nei comitati
1. Il regolamento del gruppo dovrà specificare in che modo il presente statuto potrà essere applicabile ai gruppi laburisti, e ai loro aderenti, comitati e sotto comitati del consiglio, inclusi gli aderenti cooptati.
Articolo XIII
Violazione della norma
1. L'accettazione del presente statuto (così come approvato dal Comitato Esecutivo nazionale) è una condizione di adesione del gruppo laburista nel consiglio.
2. Nei casi in cui ci fosse una presunzione di violazione della norma da parte di un consigliere laburista, è necessario adottare azioni conformemente alle linee guida fornite di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale. Il capogruppo è responsabile per l'implementazione di tali linee guida a livello locale.
3. Nel caso in cui, a seguito di indagini iniziali, il capogruppo del gruppo rilevasse una grave violazione della norma, è possibile ritirare tale ordine di partito per un dato periodo di tempo fino ad un massimo di sei mesi oppure per un periodo indefinito; tale azione verrà avviata dal capogruppo che dovrà:
A. Riferire ai funzionari del gruppo e al comitato del governo locale del partito, che dovrà assicurare che non vi sia alcuna discussione del partito sull'azione proposta al di fuori della procedura prevista della presente norma finché tale procedura non sia stata completata.
B. Convocare una riunione congiunta del gruppo laburista e dell'esecutivo del comitato del governo locale del partito in cui tale questione dovrà essere risolta con il presidente del gruppo laburista, anche con raccolta di prove per iscritto da parte dell’imputato e, se necessario, dei testimoni.
4. Ove il Comitato Esecutivo Nazionale decidesse che vi siano circostanze straordinarie, il Panel per la risoluzione delle controversie delle Comitato Esecutivo Nazionale ha la responsabilità di avviare le procedure relative ad una violazione di tali norme, alleggerendo in questo modo il gruppo laburista e il Comitato Esecutivo del governo locale da tali poteri.
5. Ritiro del capogruppo
A. Una decisione in merito al ritiro del capogruppo ha effetto immediato ma è soggetta all’appello entro quattordici giorni dinanzi all’organo di appello del Comitato Esecutivo regionale, che ascolterà l'appello entro quattordici giorni e la cui decisione è irrevocabile.
B. Nel caso in cui un panel del Comitato Esecutivo nazionale abbia deciso di ritirare il capogruppo, è possibile presentare un appello al Segretario Generale del Partito Laburista entro quattordici giorni. L'appello verrà esaminato da un panel di non meno di tre membri provenienti dal Comitato Costituzionale Nazionale, che ascolterà l’appello entro 28 giorni, e la cui decisione è irrevocabile.
6. Qualunque aderente al gruppo il cui capogruppo è stato ritirato dovrà essere informato al momento di tale ritiro in merito al diritto di appello. Una volta che tale procedura di appello abbia sostenuto una decisione di ritirare il capogruppo senza limiti di tempo, il membro in questione è inammissibile ad essere o venire nominato in qualità di candidato laburista o come pubblico rappresentante a qualunque livello. Un aderente il cui capogruppo si sia ritirato deve rimanere registrato in qualità di membro del gruppo laburista conformemente all’articolo II.2.C precedente.
7. Qualunque aderente a cui sia stato ritirato il capogruppo senza alcun limite temporale potrà, dopo sei mesi, chiedere la riammissione al gruppo laburista. In tali casi, il gruppo laburista è responsabile del ripristino del capogruppo. Nel caso in cui il capogruppo sia stato ritirato dal Comitato Esecutivo nazionale, la richieste del ripristino del capogruppo dopo sei mesi dovrà essere presentata al Comitato Esecutivo nazionale.
8. Nel caso in cui si presume che un aderente al gruppo laburista abbia violato qualunque elemento inerente l'ambito etico obbligatorio, il primo capogruppo dovrà seguire l’orientamento definito di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale nel determinare quale eventuale azione deve essere adottata dal gruppo laburista.
Articolo XIV
Rendicontazione e consultazione del partito
1. I membri del gruppo laburista hanno facoltà e vengono incoraggiati a partecipare alle riunioni del comitato del governo locale del partito. Il regolamento interno del gruppo dovrà indicare in che modo la leadership del consiglio e del gruppo dovrà riferire e consultare il partito locale di riferimento su base regolare; il leader ed il segretario del gruppo laburista sono membri d'ufficio del comitato del governo locale e del suo Comitato Esecutivo per attività di rendicontazione e di collegamento. Il partito si aspetta che la leadership del gruppo fornisca un numero minimo di rapporti e tenga un certo numero di consultazioni politiche nel corso dell'anno, al fine di tenere il partito informato in merito questioni relative al bilancio e ai servizi, oltre ad ulteriori aree politiche.
2. Le disposizioni per la consultazione tra il partito e i gruppo previste nel presente statuto, e il regolamento interno, rappresentano gli accordi minimi richiesti. I partiti e i gruppi sono incoraggiati a garantire il maggior livello possibile di cooperazione e di consultazione su tutte le questioni relative al governo locale della loro area.
Articolo XV
regolamento interno del gruppo
1. I gruppi laburisti, in consultazione con l'unità del governo locale del partito, dovranno adottare e seguire le norme e il regolamento interno emessi di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale, conformemente agli accordi di gestione politica in vigore all'interno della loro autorità locale. Il detto regolamento interno potrà essere modificato di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale.
2. Qualunque integrazione o proposta di variazione alle norme e al regolamento interno del gruppo laburista è soggetta alla previa approvazione del Comitato Esecutivo nazionale.
Articolo XVI
Conformità al PPERA
1. I gruppi laburisti sono associazioni aderenti ai fini del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (PPERA). Essi non formano parte dell'organizzazione centrale del partito o qualunque sua unità contabile, incluso il comitato di governo locale. Gli aderenti al gruppo dovranno assicurare di essere conformi ai propri obblighi individuali, e che il gruppo rispetti i propri obblighi collettivi ai sensi del PPERA, in particolare in relazione alla spesa politica e alla rendicontazione sulle donazioni. Di aderenti al gruppo dovranno cooperare con i funzionari di altre unità del partito per consentire loro di adempiere ai propri obblighi ai sensi del PPERA, in particolare in relazione ai trasferimenti finanziari tra il gruppo e/o di aderenti al gruppo e le altre unità. Laddove il gruppo o qualunque suo aderente non cooperasse con una qualsiasi unità del partito in relazione ai propri obblighi PPERA, il Comitato Esecutivo nazionale adotterà le azioni disciplinari adeguate nei confronti degli aderenti individuali, sospenderà il gruppo, o entrambe le opzioni.
Articolo XVII
Varie
1. I gruppi laburisti all'interno di organi congiunti, comitati, organi regionali e associazioni del governo locale dovranno adottare le norme e il regolamento interno in consultazione con l'unità del governo locale del partito e con la previa approvazione del Comitato Esecutivo nazionale.
2. Le norme contenute nel capitolo 13 sono requisiti minimi per l'attività dei gruppi laburisti e per il comportamento dei consiglieri laburisti. È necessario tenere in debita considerazione le risorse per lo sviluppo degli aderenti e le linee guida approvate dal Comitato Esecutivo nazionale, così come i pareri che possono essere promulgati di volta in volta dal Comitato Esecutivo nazionale.
3. Modelli del regolamento interno per i gruppi laburisti
A. Il Comitato Esecutivo nazionale ha approvato una serie di modelli di regolamento interno per i gruppi laburisti, che contengono le diverse serie di regole precedentemente indicate nelle sezioni da 13B a 13F. Il regolamento interno è disponibile tramite diversi canali:
i. Sulle pagine ALC del sito web del Partito Laburista
ii. contattando unità del governo locale presso la direzione generale del Partito Laburista, telefono 020 7783 1356, oppure via e-mail all’indirizzo councillors@new.labour.org.uk
iii. contattando l'unità di conformità presso la direzione generale del Partito Laburista, telefono 020 7783 1498, oppure via e-mail all’indirizzo councillors@new.labour.org.uk
iv. il regolamento è anche contenuto all'interno del Toolkit AGM del gruppo laburista, rilasciato ogni anno alle segreterie del gruppo.
Capitolo 14. Norme per il Forum per le Minoranze Etniche
Articolo I
Nome
Forum per le Minoranze Etniche del Collegio Elettorale del Partito Laburista.
Articolo II
Obiettivi e valori
1. Nazionale
A. Gli obiettivi e i valori del Partito Laburista così come indicato nel Capitolo I Articolo IV dello statuto nazionale troveranno applicazioni nel caso del presente forum per le minoranze etniche.
2. Circoscrizione
A. Gli obiettivi del presente forum per le minoranze etniche sono:
i. Incoraggiare e supportare gli aderenti appartenenti a minoranze etniche nere e asiatiche a svolgere un ruolo attivo in tutte le attività del partito, soprattutto tramite la facilitazione della formazione, la creazione di reti e il mentoring, e incoraggiando i membri delle minoranze etniche a concorrere per le cariche elettive.
ii. Costruire legami con gli elettori delle minoranze etniche all'interno della comunità, tramite i contatti con le organizzazioni della comunità e i singoli elettori, consultazione, campagne, e attività congiunte.
iii. Incoraggiare elettori delle minoranze etniche ad unirsi al partito e assicurare che nuovi membri appartenenti a minoranze etniche siano benaccetti.
iv. Assicurare che le voci degli aderenti delle minoranze etniche vengano ascoltati all'interno del partito, tramite il monitoraggio del coinvolgimento delle minoranze etniche nelle attività, e riferendo le preoccupazioni delle minoranze etniche al partito e ai decisori politici.
v. Lavorare congiuntamente con gli aderenti alle minoranze etniche dei laburisti nelle circoscrizioni confinanti per il conseguimento degli obiettivi precedentemente esposti.
Articolo III
Adesione
1.L'adesione del forum delle minoranze etniche consisterà degli aderenti individuali delle minoranze etniche all'interno del Collegio Elettorale del partito. Il funzionario addetto alle minoranze tecniche dovrà ricevere dal segretario della sezione informazioni dettagliate in merito agli aderenti delle minoranze etniche presenti nelle circoscrizioni. Tutti gli aderenti delle minoranze etniche riceveranno comunicazioni almeno una volta all'anno in merito alle attività del funzionario e/o del forum per le minoranze etniche.
Articolo IV
Gestione
1. Il funzionario per le minoranze etniche è responsabile per il coordinamento di un forum per le minoranze etniche all'interno della circoscrizione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione. Tale funzionario è d'ufficio il presidente/ coordinatore di questo gruppo.
2. Il funzionario e il forum per le minoranze etniche dovranno redigere un piano annuale ed un programma delle attività. Tale programma è concordato dal GC/EC della sezione. Il piano verrà redatto tenendo a mente:
A. Gli obiettivi del forum locale per le minoranze etniche
B. i particolari i interessi e necessità degli aderenti locali appartenenti a minoranze etniche, così come identificati tramite i sondaggi realizzati intervistando gli aderenti appartenenti a minoranze etniche.
C. le linee guida e priorità divulgate di volta in volta dalla direzione generale del partito oppure, a seconda dei casi, dall'ufficio scozzese, gallese o regionale.
3. Il forum per le minoranze etniche può nominare altri funzionari che contribuiscano allo svolgimento del proprio lavoro.
4. Il funzionario per le minoranze etniche dovrà definire gli obiettivi per l'anno, e tali obiettivi possono essere monitorati e rivisti per la pianificazione degli anni futuri.
5. Il forum per le minoranze etniche dovrà essere registrato presso il direttore regionale di riferimento (oppure Segretario Generale in Scozia e Galles), e riregistrato su base annua.
Articolo V
Assemblee
4. Un'assemblea del forum per le minoranze etniche è ritenuta in possesso dei requisiti formali laddove tutti gli aderenti al forum per le minoranze etniche della circoscrizione abbiano ricevuto una notifica per iscritto quattordici giorni prima della riunione, con l'indicazione delle questioni da dibattere, e laddove almeno dieci aderenti appartenenti a minoranze etniche ammissibili partecipino a tale assemblea.
5. Nel corso di un'assemblea formale il forum per le minoranze etniche potrà, ove lo desiderasse, presentare candidature al Collegio Elettorale del Partito Laburista per le cariche aperte a candidatura dalle sezioni (ad es. funzionari Collegi Elettorali del Partito Laburista, candidati al parlamento e al parlamento europeo, membri del Comitato Esecutivo Nazionale, forum politico nazionale, etc.) ed eleggere due delegati al comitato federale di circoscrizione. Una assemblea formale potrà anche concordare le mozioni da inviare al Comitato Generale.
6. Il forum per le minoranze etniche potrà tenere qualunque riunione informale che ritenga adeguata per la realizzazione dei propri obiettivi.
Articolo VI
Attività
4. Il forum per le minoranze etniche dovrà indicare le priorità delle attività aventi l'obiettivo di supportare gli aderenti del partito appartenenti a minoranze etniche a svolgere un ruolo attivo nelle attività del partito - in particolare, formazione, mentoring, e creazione di reti tra aderenti alle minoranze etniche per incoraggiarli a:
A. Detenere una carica elettiva all'interno del partito (ad es. in qualità di presidente della sezione o della circoscrizione, funzionario alla educazione politica, etc.)
B. concorrere alla carica di consigliere, parlamentare, europarlamentare, ed altre forme di rappresentante eletto per il partito.
C. essere coinvolti nella comunità, ad es. in qualità di membri del consiglio scolastico, nei comitati delle realizzazioni locali, in qualità di magistrati, mentre dei consigli per la salute della comunità, etc.
D. prendere parte a tutte le forme di attività del partito - in particolare campagne, attività di reclutamento, comitati del partito, assemblee e forum politici.
5. Il forum per le minoranze etniche dovrà anche cercare di costruire legami con gli elettori appartenenti a minoranze etniche all'interno della comunità tramite, ad esempio:
A. Creazione di relazioni con organizzazioni, come ad esempio le organizzazioni di volontariato per le minoranze etniche, gruppi di proprietari, sindacati, ed altre organizzazioni in cui gli elettori appartenenti a minoranze etniche sono attivi, tramite scambi di informazione, contatti personali, riunioni congiunte, eventi e campagne.
B. Lavorare con il partito e con i consiglieri laburisti e i parlamentari per offrire consulenza agli elettori appartenenti alle minoranze etniche della comunità in merito alle loro opinioni e preoccupazioni, utilizzando riunioni di consultazione, forum politici, i sondaggi, campagne di ascolto ed altre tecniche.
C. Campagne mirate e attività di reclutamento con gli elettori appartenenti a minoranze etniche, incluse le campagne su questioni di particolare interesse per gli elettori appartenenti a minoranze etniche.
D. Il forum per le minoranze etniche dovrà cercare di assicurare che le voci degli aderenti appartenenti a minoranze etniche vengano ascoltate all'interno del partito, tramite le attività precedentemente descritte e tramite, ad esempio:
i. La comunicazione delle opinioni sulla politica degli aderenti appartenenti a minoranze etniche ai forum politici locali e nazionali e al Comitato Generale della circoscrizione.
ii. Incoraggiare gli aderenti alle minoranze etniche a svolgere un ruolo attivo all'interno questi organismi e di altri, monitorando il coinvolgimento attivo degli aderenti alle minoranze etniche e lavorando con il resto del partito per sviluppare accordi che massimizzino tale coinvolgimento.
iii. Portare qualunque problema concernente il coinvolgimento degli aderenti alle minoranze etniche all'attenzione del segretario della circoscrizione, agli altri funzionari, o alla direzione regionale del partito.
iv. Organizzare forum politici locali per gli aderenti alle minoranze etniche e per i membri della comunità.
Articolo VII
Risorse economiche
3. I fondi del forum per le minoranze etniche dovranno essere composti da donazioni, raccolte, profitti delle vendite, e proventi dalle attività intraprese dal forum. Nel caso di scioglimento del forum per le minoranze etniche, i suoi beni apparterranno al Collegio Elettorale del Partito Laburista. Il Collegio Elettorale del Partito Laburista dovrà, sulla base di un accordo, mettere le risorse a disposizione del forum per le minoranze etniche, per consentirgli di operare in maniera efficace. Il piano finanziario del Partito Laburista riconosce i beni e le transazioni finanziarie del presente forum per le minoranze etniche come beni e transazioni finanziarie del Collegio Elettorale del Partito Laburista, di cui è parte. Sarà compito del presente forum per le minoranze etniche cooperare con il Collegio Elettorale del Partito Laburista, ed in particolare con il tesoriere del Collegio Elettorale del Partito Laburista, in relazione agli obblighi del Collegio Elettorale del Partito Laburista ai sensi del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. Laddove il presente forum per le minoranze etniche non cooperasse con il Collegio Elettorale del Partito Laburista, il Comitato Esecutivo Nazionale adotterà le azioni disciplinari adeguate contro i singoli aderenti, sospenderà il presente forum per le minoranze etniche, o entrambe le opzioni.
Articolo VIII
Disposizioni generali
1. Le disposizioni generali della costituzione e dello statuto del Partito Laburista troveranno applicazione nel caso del forum per le minoranze etniche.
2. Il forum per le minoranze etniche non dovrà siglare alcuna affiliazione o dare sostegno, sia esso finanziario o di altro genere, a qualsiasi partito politico o organizzazione dichiarata inammissibile all'affiliazione al partito da parte del congresso annuale del partito o da parte del Comitato Esecutivo nazionale.
3. Il presente forum per le minoranze etniche non ha il potere di siglare transazioni legate alla proprietà oppure di impiegare personale.
4. Il presente forum per le minoranze etniche dovrà adottare il regolamento interno e le norme procedurali concordate dal direttore regionale di riferimento.
Articolo IX
Modifica delle norme
Qualunque modifica o integrazione delle presenti norme potrà avvenire soltanto ad opera dell'assemblea generale annuale del forum per le minoranze etniche del Collegio Elettorale del Partito Laburista; eventuali modifiche o integrazioni dovranno tuttavia essere presentate al direttore regionale per riceverne l'approvazione prima della loro attuazione. Tali cambiamenti non dovranno contravvenire allo spirito o l'intenzione delle norme accettate dal congresso del partito o dal Comitato Esecutivo Nazionale.
SEZIONE D. NORME PROCEDURALI
Capitolo 15. Modello di norme procedurali
A. Modello di regolamento interno per le unità del partito
1. Le presenti norme procedurali sono sviluppate per fornire un ambito per riunioni ben ordinate del partito. Le unità del partito intendono adottare il regolamento interno locale per rifletterne il metodo specifico di attività; tuttavia, gli accordi locali non devono configgere con le disposizioni delle presenti norme che hanno la piena autorità del Comitato Esecutivo nazionale e formano parte integrante dello statuto.
2. All'interno del presente statuto, l'alternativa “A” riguarda le unità del partito che hanno una struttura delegata (ad esempio Collegio Elettorale del Partito Laburista, comitati del governo locale); l'alternativa “B” riguarda le riunioni degli aderenti individuali (rappresentanze, forum femminili, giovani laburisti).
B. Assemblee generali annuali
1. L'assemblea generale annuale del {presente organo} si terrà ogni anno nel mese di { }.
2. [Alternativa A:] Una notifica formale dell'assemblea annuale dovrà essere inviata dal segretario a tutte le unità del partito e alle organizzazioni aventi diritto ad essere rappresentate almeno 28 giorni prima dell'assemblea. Una notifica indicante in dettaglio gli affari da disbrigare nel corso dell'assemblea annuale dovrà essere inviata a tutti i delegati debitamente nominati almeno sette giorni prima dell'assemblea.
[Alternativa B:] Una notifica formale dell'assemblea annuale dovrà essere inviata dal segretario a tutti gli aderenti al partito aventi diritto a partecipare all'assemblea almeno quattordici giorni prima dell'assemblea.
C. Assemblee ordinarie
1. Le assemblee ordinarie dovranno tenersi conformemente alla base regolare seguente {}. Non si terranno assemblee per affrontare le attività ordinarie nel corso del periodo della campagna elettorale nazionale.
2. Una notifica formale di tutte le riunioni dovrà essere inviata dal segretario a tutti coloro che hanno facoltà di partecipare alla assemblea almeno sette giorni prima della stessa. Tale notifica dovrà per quanto possibile contenere una indicazione delle attività da trattare nel corso dell'assemblea.
3. Sarà necessario tenere un elenco delle presenze, e coloro che partecipano all'assemblea potrebbero dover esibire una credenziale e/o tessera di adesione per ottenere l'ingresso nella sala riunioni.
D. Orario dell'assemblea
1. Le assemblee inizieranno alle { }. Le riunioni non possono avere luogo laddove non si sia raggiunto il quorum entro trenta minuti dall’orario indicato; in casi particolari, gli aderenti presenti possono concordare di disbrigare questioni urgenti che sono soggette a notifica da parte dell’assemblea ordinaria successiva. Le assemblee dovranno concludersi entro due ore dall'orario d’inizio, fatta eccezione per particolari assemblee che possono essere prolungate per un tempo definito con il sostegno di due terzi degli aderenti presenti.
E. Quorum
1. Il quorum per le assemblee del (questo organismo) è pari al 25% del totale degli aderenti aventi diritto di voto presenti {oppure un numero fisso da concordare con l'ufficio regionale del partito}.
2. Gli atti e le risoluzioni di qualunque assemblea regolare non sono ritenuti non validi soltanto per la mancata notifica dell'assemblea, oppure la mancata ricezione di tale notifica da parte di una persona avente facoltà di partecipare.
F. Diritto di partecipazione
1. [Alternativa A:] Tutti i delegati devono essere aderenti individuali approvati del Partito Laburista residenti o registrati come elettori all'interno dell'area coperta dalla presente unità del partito. I delegati le cui generalità sono state debitamente notificate delle loro organizzazioni al segretario della presente unità del partito avranno facoltà di partecipare alle assemblee e di votare. Soltanto i delegati debitamente nominati ed eletti possono partecipare e votare nelle riunioni del Comitato Esecutivo.
[Alternativa B:] Tutti gli aderenti devono essere aderenti individuali del Partito Laburista residenti o elettori registrati all'interno dell'area coperta dalla presente unità del partito. Soltanto quegli aderenti la cui approvazione da parte del Collegio Elettorale del Partito Laburista è stata comunicata al segretario avranno facoltà partecipare alle assemblee e di votare. Altri aderenti, compresi i dirigenti provvisori, possono partecipare ma non possono votare. Soltanto i delegati debitamente nominati ed eletti possono partecipare e votare nelle riunioni del Comitato Esecutivo.
[Entrambe:] Nel caso in cui l'assemblea annuale o straordinaria non si dovesse tenere per qualsivoglia regione oppure venisse chiusa senza trattare tutti i punti all'ordine del giorno, tale assemblea dovrà essere riconvocata al fine di trattare tutte le questioni lasciate in sospeso. Soltanto coloro ammissibili a partecipare all'assemblea così come convocata la prima volta, sia che si sia tenuta o meno, avranno diritto di partecipare a qualunque ulteriore assemblea nuovamente convocata.
G. Presidente
1. Il presidente eletto del presente organismo dovrà presiedere tutte le riunioni, fatta eccezione per i casi previsti nello statuto dell'unità del partito.
2. In assenza del presidente, spetterà al vice presidente presiedere; in assenza di entrambi, il segretario o un altro funzionario dovranno chiedere presenti di eleggere un membro affinché svolga la funzione di presidente dell'assemblea; laddove il titolare della carica arrivasse una volta che un aderente è stato eletto a presiedere le riunioni, egli potrà rivendicare, ove lo desideri, il diritto di presiedere l’assemblea non appena finito di trattare il punto corrente.
3. Nel corso dell’assemblea annuale, il presidente dovrà presiedere finché non viene eletto un suo successore, fatta eccezione per i casi in cui il presidente non sia un delegato all’assemblea debitamente nominato; nel qual caso l’elezione del presidente dovrà essere considerato il primo punto all'ordine del giorno. Il nuovo presidente dovrà rilevare la conduzione dell'assemblea e procedere alle elezioni di altri funzionari e continuare la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
H. Attività del partito
1. La funzione primaria delle assemblee del partito è quella di fornire ai delegati e agli aderenti l'opportunità di partecipare all'attività del partito tramite i contatti sociali, il dibattito politico, e la discussione politica. Inoltre è possibile fissare di obiettivi del partito in relazione alla campagna, lo sviluppo dell'organizzazione del partito, e la promozione di legami con individui ed organismi benevoli all'interno della comunità più ampia.
2. L'ordine del giorno delle riunioni del partito dovrà essere redatto per dare priorità all'approvazione e alla presentazione di nuovi membri e/o delegati, alla discussione di risoluzioni, a questioni politiche di partito, ed altre questioni di interesse dei membri del partito, oltre che la ricezione di relazioni da parte dei rappresentanti pubblici.
3. Le candidature per i delegati e i rappresentanti agli altri organi dovrebbero essere cercate il più possibile tra gli aderenti al partito. Ove possibile, qualunque posto vacante dovrà essere proposto a tutti gli aderenti del partito, e qualunque aderente che abbia espresso la propria volontà ad accettare una candidatura dovrà essere preso in considerazione per qualunque carica, a meno che non venga dichiarato altrimenti nello statuto.
4. L'attività del partito, in generale, dovrà avere la precedenza rispetto alle assemblee del presente organismo. Per quanto possibile, i funzionari e/o comitati esecutivi dovranno affrontare questioni di routine quali la corrispondenza, la finanza, e le relazioni degli altri organismi del partito oppure funzionari operativi, a condizione che l'assemblea generale abbia l'opportunità di mettere in discussione, emendare e/o ratificare qualunque raccomandazione espressa.
I. Notifica di mozione
1. [Alternativa A:] Le mozioni originali per l'assemblea generale del presente organismo sono accettate soltanto dalle unità del partito e dalle organizzazioni aventi facoltà di nominare delegati, e dovranno essere ricevute dal segretario per iscritto non meno di quattordici giorni prima dell'assemblea alla quale fanno riferimento.
[Alternativa B:] Le mozioni originali per l'assemblea generale del presente l'idealismo sono accettate soltanto dai membri aventi facoltà a partecipare alla riunione, e dovranno essere ricevute dal segretario per iscritto non meno di quattordici giorni prima dell'assemblea per la quale vengono emesse.
[Entrambe:] Le mozioni da discutere dovranno essere messe a disposizione di coloro che hanno facoltà di partecipare all'assemblea, fatta eccezione per Le mozioni di emergenza che devono essere inviate per iscritto al segretario non appena la natura dell'emergenza lo consente, prima dell'inizio dell'assemblea. Le questioni di emergenza possono essere accettate dalla maggioranza dell'assemblea dietro raccomandazione del presidente che dovrà interpretare il termine “emergenza” in buona fede.
J. Discussione della mozione
1. Nessuna mozione verrà discussa dall'assemblea finché non sia stata espressa e appoggiata. Nel caso in cui una mozione sia stata presentata dall'unità o da un’organizzazione del partito, essa deve essere presentata da un delegato dell'unità organizzazione del partito.
2. I relatori dovranno rivolgersi al presidente e possono prendere la parola soltanto una volta su ognuna delle mozioni, fatta eccezione per i casi in cui vi sia il permesso del presidente che consenta al presentatore di una mozione o di un emendamento di rispondere alla discussione senza introdurre una nuova questione da dibattere; tale replica dovrà chiudere la discussione. A nessun relatore verranno consentiti più di cinque minuti, a meno che l'assemblea non concordi di volerlo ascoltare ulteriormente per un periodo di tempo definito.
3. Gli emendamenti a qualunque mozione possono essere presentati e appoggiati dal pubblico dell'assemblea, ma dovranno essere consegnati al segretario per iscritto. Gli emendamenti dovranno essere presentati in ordine, e è necessario esaurire un emendamento prima di presentarne un altro. Se un emendamento viene approvato, la risoluzione emendata diventa una mozione cui è possibile presentare ulteriori emendamenti.
K. Mozioni procedurali
1. Una mozione successiva non potrà essere ascoltata finché non siano stati ascoltati il presentatore ed il sostenitore di una mozione. Qualunque mozione che debba essere messa al voto, aggiornata, oppure oggetto di non fiducia da parte del presidente, dovrà essere presentata, appoggiata e messa al voto senza discussione; dopo tale voto, il presidente non accetterà una ulteriore mozione procedurale per un periodo di 20 minuti.
L. Mozione per rescindere la risoluzione
1. Nessuna mozione per rescindere una risoluzione del presente organismo è valida entro tre mesi dalla data in cui le risoluzione è stata presentata. La notifica di una mozione annullata dovrà essere fornita per iscritto e messa a disposizione di coloro che hanno diritto a partecipare all'assemblea in linea con la norma H precedente.
M. Voto sulle mozioni
1. La votazione dovrà avvenire per alzata di mano, fatta eccezione per i casi in cui la costituzione del partito non preveda uno scrutinio segreto oppure nei casi in cui il presente organismo non decida altrimenti. Nel caso in cui ci fosse una parità di voti su qualunque questione decisa per alzata di mano, il presidente potrà esprimere un volto decisivo a condizione che non abbia utilizzato un volto ordinario. Laddove il presidente non intenda esprimere un volto decisivo, la mozione non è approvata.
N. Votazioni a scrutinio segreto
1. L'elezione di funzionari e/o rappresentanti del presente organismo dovrà avvenire tramite scrutinio segreto oppure tramite voto preferenziale. L’elezione dei membri del Comitato Esecutivo o di ampie delegazioni può avvenire tramite votazione a scrutinio segreto utilizzando un voto multiplo nei casi in cui i membri non possano esprimere più voti rispetto al numero di posizioni da riempire. Qualunque quota femminile prevista nella costituzione del partito e che trovi applicazione nel presente organismo dovrà essere inserita negli accordi per la votazione a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto dovranno avere luogo in assemblee per la selezione dei candidati e laddove altrimenti previsto nella costituzione del partito, oppure nei casi in cui ciò venga richiesto da qualunque membro sostenuto da almeno altri due.
3. In caso di spareggio su una votazione a scrutinio segreto, il presidente non potrà esprimere un voto decisivo. Ove possibile, la votazione verrà ripetuta e, in caso di continua parità, è possibile effettuare un sorteggio. In caso di votazione preferenziale, la parità verrà interrotta definendo quale candidato aveva il numero maggiore di primi voti di preferenza o che per primo ha avuto un vantaggio.
O. Decisione del presidente
1. Qualunque violazione o discussione del regolamento interno può essere sollevata da un membro che presenti una mozione d’ordine. La decisione del presidente su qualunque punto derivante dallo statuto o dal regolamento interno è irrevocabile a meno che non venga messa in discussione da non meno di quattro aderenti; tale contestazione è presentata all’assemblea senza alcuna discussione e verrà approvata con il sostegno di due terzi dei membri presenti.
P. Varie
1. Le assemblee e gli eventi del partito dovranno essere condotti in maniera amichevole e ordinata al fine di massimizzare la partecipazione dei membri. Nessun membro potrà vedersi precludere la partecipazione laddove non riesca ad accedere al luogo dell’assemblea per qualsivoglia ragione. Le molestie o l'intimidazione dei membri sono inaccettabili, così come lo è qualunque forma di discriminazione sulla base del genere, della sessualità, della disabilità o della razza. Non è consentito fumare in qualunque assemblea del Partito Laburista.
2. Qualunque membro che agisca in maniera insubordinata e disturbatrice, contravvenendo al regolamento interno, può essere allontanato dall’assemblea per intervento del presidente. Il presidente presenterà una mozione all’assemblea, che per essere adottata necessiterà del sostegno di oltre due terzi dei presenti e votanti. Qualunque aderente che sia stato allontanato da due riunioni nel corso di un periodo di 12 mesi è, con l’approvazione del relativo Direttore Regionale, inammissibile a partecipare a riunioni del presente organismo per i successivi 12 mesi.
3. La presente unità del partito accetta il principio delle quote minime per le donne a tutti i livelli di rappresentanza all’interno del partito, e adotterà misure per assicurare che il 50% di qualunque delegazione è composto da donne e, laddove sia nominato soltanto un delegato, una donna deterrà tale carica ad anni alterni.
4. Le disposizioni generali della costituzione e dello statuto del Partito Laburista troveranno applicazione nel caso della presente organizzazione. Non è possibile effettuare alcuna variazione allo statuto e al regolamento interno della presente organizzazione, fatta eccezione per un’assemblea annuale o straordinaria convocata a tal fine e approvata con il sostegno dei due terzi dei membri presenti. Nessuna variazione ha efficacia finché essa non abbia ricevuto l’approvazione del funzionario di riferimento del Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista.
PARTITO POPOLARE
|
STATUTO
TITOLO PRELIMINARE
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito, regime giuridico, denominazione e domicilio.
1. Il Partito popolare è un partito politico di ambito nazionale, costituito in virtù dell’articolo 6 della Costituzione spagnola, ed è disciplinato dalle disposizioni della Legge organica 6/2002, del 27 giugno, sui partiti politici, dalle altre disposizioni di diritto vigenti, dal presente statuto e dai regolamenti applicativi.
2. Il Partito popolare tiene registri contabili dettagliati che permettano di conoscere in ogni momento la sua situazione finanziaria e patrimoniale, come pure l’adempimento degli obblighi previsti nella Legge organica 3/1987, del 2 luglio, sul finanziamento dei partiti politici.
3. Le sigle del Partito popolare sono PP e il suo logo è integrato con le parole “Partito popolare”, racchiuse in un simbolo che rappresenta un gabbiano dalle ali spiegate. Ogni modifica del logo può essere apportata con il consenso della Giunta direttiva nazionale, e ratificata nel successivo Congresso nazionale, e senza che per questo sia necessario cambiare il presente statuto.
Le rimanenti specifiche tecniche, come pure la sua forma abbreviata, sono stabilite nel manuale di identità corporativa che è approvato dal Comitato esecutivo nazionale e ratificato nella successiva Giunta direttiva nazionale.
Nel riprodurre il logo del Partito, le organizzazioni territoriali possono usare, oltre a quella spagnola, qualsiasi lingua riconosciuta dai rispettivi statuti delle comunità autonome.
4. La sede nazionale del Partito è stabilita al numero 13 di via Genova a Madrid e può essere trasferita con il consenso della Giunta direttiva nazionale, senza che per questo sia necessario modificare il presente statuto.
Le sedi delle diverse organizzazioni territoriali sono stabilite nei luoghi concordati dagli organi di governo delle stesse. Il loro trasferimento deve essere notificato agli organi gerarchicamente superiori e agli iscritti di tale ambito territoriale.
Articolo 2
Ideologia.
Il Partito popolare si definisce come una formazione politica di centro riformista, al servizio degli interessi generali della Spagna, individuando la persona come asse della propria azione politica e il progresso sociale come uno dei suoi obiettivi. Con chiara vocazione europea e ispirandosi ai valori di libertà, democrazia, tolleranza e umanesimo cristiano di tradizione occidentale, esso difende la dignità dell’essere umano, come pure i diritti e le libertà che gli sono propri; propugna la democrazia e lo Stato di diritto come base della convivenza pluralista in un regime di libertà; promuove, nell’ambito di un’economia di mercato, la solidarietà territoriale, la modernizzazione e la coesione sociale, come pure le pari opportunità e il protagonismo della società, attraverso la partecipazione dei cittadini nella vita politica; sostiene una comunità internazionale basata sulla pace e sul rispetto universale dei diritti umani.
I congressi nazionali, mediante le corrispondenti rappresentanze politiche, attuano i principi del Partito, i quali ispirano i suoi programmi elettorali e di governo, e vincolano l’attuazione dei suoi organi e iscritti.
Articolo 3
Impegno politico.
Il Partito popolare vuole distinguere la sua azione generale mediante un rinnovato impegno per il diritto alla vita, l’integrazione e il rispetto delle minoranze, come pure la difesa e solidarietà con le vittime della violenza in tutte le sue manifestazioni, oltre alla protezione dell’ambiente.
Il Partito popolare intraprende le sue attività attraverso le organizzazioni politiche europee, latinoamericane e internazionali delle quali fa parte, e in particolare il Partito popolare Europeo e l’Internazionale democratica di centro. L’impegno politico del Partito popolare si esprime così con la vocazione aperta e globale che esigono nel secolo XXI le grandi sfide della nostra società.
TITOLO PRIMO
GLI ISCRITTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NEL PARTITO E IL REGIME DISCIPLINARE
Capitolo primo
Gli iscritti, i loro diritti e doveri
Articolo 4
Gli iscritti.
1. Possono iscriversi al Partito popolare tutti gli spagnoli maggiorenni, indipendentemente dal loro paese di residenza, come pure gli stranieri che risiedano legalmente in Spagna, con le limitazioni stabilite dalla legislazione vigente.
L’iscrizione al Partito popolare è incompatibile con l’iscrizione ad un altro partito politico spagnolo.
Per gli iscritti che non abbiano la cittadinanza spagnola e che risiedano legalmente in Spagna, non è necessario che rinuncino, eventualmente, alla militanza nelle organizzazioni politiche dei loro paesi di origine, purché esse siano affini all’ideologia del Partito popolare. In questi casi, la militanza in un altro partito deve essere comunicata al Partito popolare al momento della domanda di iscrizione, allegando tale affinità ideologica.
Gli iscritti residenti all’estero possono appartenere ad organizzazioni politiche dei loro paesi di residenza affini all’ideologia del Partito popolare, dovendo anche questa circostanza essere comunicata al momento dell’iscrizione insieme all’affinità ideologica.
2. Gli iscritti al Partito popolare possono essere militanti o simpatizzanti.
3. La domanda di iscrizione è effettuata in forma scritta, secondo il modello approvato dal Comitato esecutivo nazionale, garantita dalla firma di due militanti, esprimendo inoltre, nel caso dei militanti, la quota da corrispondere, preferibilmente mediante domiciliazione bancaria. Parimenti, le organizzazioni territoriali delle Comunità autonome che abbiano una propria lingua dispongono di formulari per la domanda di iscrizione nelle due lingue ufficiali. Il modulo della domanda di iscrizione per gli spagnoli residenti all’estero include il domicilio anagrafico.
La domanda deve essere presentata dinanzi al Comitato esecutivo provinciale, insulare, regionale nel caso delle comunità autonome con una sola provincia, locali o di distretto o dinanzi alla giunta direttiva locale o distrettuale del luogo nel quale il richiedente risiede o è registrato all’anagrafe. La domanda presentata dinanzi alla giunta direttiva locale o distrettuale deve essere trasmessa direttamente, nel termine massimo di dieci giorni, al Comitato esecutivo provinciale. Il richiedente può comprendere la domanda di cambio di residenza o distretto di iscrizione, che è decisa contemporaneamente dal Comitato esecutivo competente.
Il Comitato esecutivo provinciale, insulare o regionale nel caso delle comunità autonome con una sola provincia, previa domanda dell’interessato, può autorizzare la presentazione della domanda di iscrizione in luogo diverso da quello di residenza, come pure le modifiche alla giunta locale o di distretto effettuate successivamente all’acquisizione della condizione di iscritto.
Una copia della domanda di iscrizione deve essere a disposizione degli interessati in tutte le sedi del Partito, come pure sul sito.
Sul portale pp.es è pubblicato un modulo di domanda provvisoria di iscrizione, attraverso il quale qualsiasi interessato può esprimere la propria volontà di iscriversi, inserendo le proprie generalità, numero di documento nazionale di identità, residenza, telefono e indirizzo di posta elettronica. Tale domanda è trasmessa alla sede provinciale o insulare competente al proprio luogo di residenza che, attraverso il segretario provinciale, o persona che egli deleghi, convoca l’interessato affinché formalizzi la sua domanda di iscrizione.
I nuovi iscritti hanno a loro disposizione in tutte le sedi del Partito una copia dello statuto nazionale e dei regolamenti del Partito che li riguardano per ambito territoriale. A tale scopo, la segreteria generale del Partito, nei rispettivi ambiti territoriali, deve trasmettere una copia aggiornata dello statuto e dei regolamenti a tutte le giunte locali e di distretto dopo ogni Congresso.
4. Il Comitato esecutivo provinciale, insulare o regionale nel caso delle comunità autonome con una sola provincia decide, nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda di iscrizione, circa l’accoglimento o il diniego dell’ammissibilità. Se viene respinta la domanda di iscrizione, si deve comunicare questa decisione al richiedente nei dieci giorni successivi alla data della decisione, che deve essere motivata, disponendo il richiedente di un termine di quindici giorni per proporre ricorso dinanzi al Comitato esecutivo regionale, il quale decide in via definitiva nella sua successiva seduta ordinaria. Lo stesso diritto può essere esercitato dal richiedente nel caso in cui il Comitato esecutivo provinciale o insulare non decida nei termini previsti nel regolamento di iscrizione.
5. La piena condizione di simpatizzante si acquisisce alla data nella quale la propria iscrizione risulti nel registro nazionale del Partito. Per acquisire la piena condizione di militante è necessario, inoltre, che sia stata versata la prima quota. Il Segretario generale del Partito rilascia la tessera che dimostri la condizione di militante o simpatizzante. Questa tessera è inviata, nel termine massimo di 60 giorni dall’iscrizione nel registro nazionale del Partito, alle sedi provinciali, insulari o delle comunità autonome nel caso di comunità autonome con una sola provincia, le quali convocano l’iscritto per consegnarli personalmente la tessera.
Il segretario generale del Partito a livello provinciale o insulare trasmette una copia aggiornata delle nuove iscrizioni alla segreteria generale autonoma del Partito e alle giunte locali e di distretto.
In caso di perdita, furto o deterioro, ogni iscritto può richiedere, per mezzo di una domanda indirizzata al Segretario generale, l’invio di una nuova tessera che dimostri la propria condizione di iscritto.
6. La Segreteria generale conserva e aggiorna i registri e gli archivi di iscrizione con la massima riserva e discrezione, in conformità con quanto previsto dalla Legge organica 15/1999, del 13 dicembre, di tutela dei dati di natura personale.
Affinché si esegua una revisione dei registri e degli archivi conservati da un’organizzazione territoriale, è necessaria la richiesta presentata da un minimo di 10 a un massimo di 100 militanti della stessa, secondo quanto stabilito dalla Legge organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla tutela dei dati personali.
Gli organi superiori del Partito hanno accesso in ogni momento ai registri e archivi degli organi inferiori.
7. Coloro che richiedano la propria iscrizione al Partito popolare e abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, possono farlo attraverso Nuove Generazioni, se lo desiderano. A tal fine, la stampa dell’iscrizione al Partito popolare contiene una casella specifica nella quale si farà menzione della possibilità di iscriversi a Nuove Generazioni.
Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, la Segreteria generale fornisce a Nuove Generazioni, mensilmente, una relazione sui nuovi iscritti al Partito popolare di età compresa tra i 18 e i 28 anni che non abbiano chiesto contemporaneamente la propria iscrizione a Nuove Generazioni.
8. Nello sviluppo del presente articolo, la Giunta direttiva nazionale approva il regolamento nazionale di iscrizione, nell’anno successivo all’approvazione del presente statuto.
Articolo 5
Le domande di iscrizione.
La domanda di iscrizione implica:
1. L’accettazione dei principi che costituiscono il fondamento del pensiero politico del Partito popolare e i suoi programmi di governo.
2. L’impegno ad adempiere alle disposizioni dello statuto e ai regolamenti del Partito.
3. L’accettazione dell’obbligo di lealtà nei confronti del Partito e dei suoi dirigenti, l’osservanza delle direttive concordate con i propri organi e l’accettazione della totale discrezione e riserva per quel che riguarda le sue attività e i suoi documenti.
4. L’impegno a tenere un comportamento onesto nella vita pubblica, che rifletta l’immagine del Partito.
Articolo 6
Diritti dei militanti.
Tutti i militanti che sono puntuali nel pagamento delle loro quote hanno gli stessi diritti; tra gli altri, i seguenti:
a) partecipare attivamente all’elaborazione e adozione delle risoluzioni e dei programmi del Partito, mediante la libera espressione e difesa delle proprie opinioni nell’esercizio del dibattito interno, attraverso i processi stabiliti dallo statuto e dal regolamento;
b) eleggere ed essere eletti delegati atti ad assistere con diritto di parola e di voto i Congressi del Partito;
c) potersi proporre come candidato agli organi di governo del Partito;
d) ricevere la formazione e l’assistenza tecnica adeguata per il migliore sviluppo della propria condizione di militante e dei compiti politici che gli siano assegnati.
e) controllare l’azione politica del Partito e dei suoi rappresentanti nelle istituzioni pubbliche, canalizzando i propri criteri e le proprie valutazioni attraverso gli organi interni;
f) essere informati sulle attività del Partito;
g) essere selezionati trai candidati che il Partito presenti nei vari processi elettorali, in funzione dei requisiti di capacità richiesti per gli stessi;
h) chiedere l’intervento del Partito nelle manifestazioni pubbliche conseguenti alla propria attività politica, quando queste siano nocive per il diritto al proprio onore o alla propria immagine;
i) ricevere informazioni, con la periodicità concordata, sulle decisioni adottate dal Partito nei propri organi collegiali e sulle politiche elaborate nelle diverse istituzioni pubbliche.
Articolo 7
Doveri dei militanti.
1. Tutti i militanti hanno uguali doveri; tra gli altri, i seguenti:
a) rispettare pubblicamente e privatamente l’onore e l’immagine del Partito, dei suoi organi e di tutti i suoi iscritti;
b) osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e le altre regole che costituiscano l’ordinamento interno del Partito, le istruzioni e direttive emesse dai suoi organi di governo e gruppi istituzionali, e adeguare la propria attività politica ai principi, obiettivi e programmi del Partito popolare;
c) assistere alle convocazioni che, a carattere personale o generale, effettui il Partito, e assumere e adempiere con diligenza e responsabilità alle funzioni e attività che gli siano assegnate;
d) mantenere il segreto sulle deliberazioni ed, eventualmente, sulle risoluzioni concordate degli organi di governo e gruppi istituzionali ai quali si appartenga e osservare i criteri di comportamento necessari per il rispetto del principio di democrazia interna;
e) restituire al Partito la rappresentanza istituzionale espressa in suo nome, quando si rinunci volontariamente, quando si cessi di far parte dei suoi gruppi istituzionali, quando ciò sia richiesto come conseguenza di una sanzione disciplinare definitiva dettata dagli organi competenti e, inoltre, in qualsiasi dei casi contemplati dallo statuto;
f) compiere una dichiarazione notarile su beni e attività al momento di accedere a qualsiasi carica di rappresentanza istituzionale o si sia ad essa designati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta direttiva nazionale, e depositarla presso la Sottocommissione del Comitato nazionale per i diritti e le garanzie prevista dall’articolo 50 del presente statuto; il Segretario di detto Comitato è responsabile della conservazione e tutela delle suddette dichiarazioni notarili di beni e attività;
g) partecipare ai processi elettorali come ispettori o rappresentanti del Partito quando ciò sia richiesto;
h) collaborare attivamente nelle campagne elettorali;
i) diffondere i principi ideologici e il progetto politico del PP;
j) versare con la periodicità prescritta le quote corrispondenti. La Giunta direttiva nazionale, su proposta del Segretario generale, fisserà nell’ultimo trimestre di ogni anno una quota orientativa per la successiva annualità.
2. Per accedere a cariche pubbliche o a incarichi direttivi nel Partito, i militanti dovranno rispettare i seguenti criteri:
a) in linea generale, non si può svolgere più di un incarico territoriale come presidente o segretario generale nel Partito, né aggiungere a questo più di un incarico di rappresentanza istituzionale, locale, delle comunità autonome o a livello nazionale.
Sono considerati compatibili, per la loro stessa natura costituzionale, lo svolgimento di incarichi in:
enti locali e provinciali.
parlamenti e governi delle autonomie locali.
Parlamento e Governo della Nazione.
b) La condizione di Senatore è compatibile con la carica di presidente o segretario generale e altre cariche negli enti locali o provinciali, o nei parlamenti e governi delle comunità autonome, ma non è compatibile con queste ultime due contemporaneamente.
I regolamenti dei Gruppi parlamentari recepiscono ed attuano quanto disposto nel presente articolo. In nessun caso possono cumularsi due cariche direttive nei Gruppi parlamentari degli ambiti suddetti.
La condizione di Deputato al Congresso o al Parlamento europeo è incompatibile con lo svolgimento delle cariche di presidente o segretario generale insulare, provinciale o delle comunità autonome del Partito e con quella di sindaco, presidente di delegazione provinciale, consiglio o municipio insulare.
3. Il Comitato esecutivo nazionale, direttamente o mediante la Commissione delegata creata nel proprio ambito, sorveglierà sull’applicazione del regime di incompatibilità disposto dal presente articolo, e risolverà le questioni che possono sorgere autorizzando le eventuali eccezioni che gli interessi generali del Partito, in casi straordinari, possano richiedere.
Articolo 8
I simpatizzanti
1. Sono simpatizzanti le persone che liberamente e volontariamente, per affinità ideologica, decidono di collaborare, sostenere e partecipare al progetto politico del Partito popolare.
I simpatizzanti possono partecipare in tutti gli atti pubblici convocati dal Partito popolare, ricevere formazione politica, essere informati circa le attività del Partito, partecipare alle campagne elettorali, essere ispettori e rappresentanti legali, far parte delle commissioni di studio ed essere selezionati tra i candidati che il Partito presenti nei diversi processi elettorali, in funzione dei requisiti di capacità richiesti per gli stessi.
2. I simpatizzanti hanno l’obbligo di rispettare l’immagine del Partito popolare, dei suoi organi e di tutti i suoi iscritti, come pure di osservare lo statuto, i regolamenti e le altre norme che costituiscano ordinamento interno del Partito popolare.
Articolo 9
Perdita della condizione di iscritto.
1. La condizione di iscritto del Partito popolare cessa automaticamente per decesso, rinuncia espressa dell’interessato, oppure per una delle seguenti cause:
a) per dichiarazione o comportamento che dimostri la mancata osservanza dell’ordinamento costituzionale o dello statuto della comunità autonoma;
b) per iscrizione o promozione dell’iscrizione ad altro partito o associazione politica, o per presentarsi, senza la dovuta autorizzazione, in liste di candidati diverse da quelle del Partito popolare, in qualsiasi processo elettorale.
c) per la realizzazione di atti di propaganda o la richiesta di voti a favore di un’altra formazione politica, altro raggruppamento elettorale o dei propri candidati, quando il Partito popolare partecipi alle stesse elezioni.
d) per il mancato pagamento della quota di militante o del contributo che debba apportare l’iscritto per un incarico pubblico, quando tali situazioni si protraggano per oltre 12 mesi.
e) per manifestazione pubblica di diversità grave con l’ideologia, i principi o gli obiettivi del Partito, mediante atti di propaganda, riunioni pubbliche o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione scritto o audiovisivo o che in ogni modo pubblicizzi il fatto;
f) perché si è passati a far parte di un altro gruppo istituzionale o di carattere rappresentativo diverso dal Partito popolare, di qualsiasi livello territoriale;
g) perché è sopraggiunta una sentenza definitiva di condanna emessa in un processo penale per la commissione di un qualsiasi reato doloso;
h) per perdita della residenza legale in Spagna, nel caso di militanti che non abbiano cittadinanza spagnola;
2. La dichiarazione della perdita automatica della condizione di iscritto è pronunciata con motivazione dal Comitato esecutivo nazionale, delle comunità autonome, provinciale o insulare, con l’immediata notifica scritta della risoluzione.
La persona può presentare ricorso nel termine di quindici giorni lavorativi dinanzi al Comitato regionale per i diritti e le garanzie competente per ambito territoriale, presentando o proponendo le prove che ritenga opportune. Il ricorso presentato è deciso, con motivazione, nel termine di un mese. Contro tale risoluzione si può presentare un appello nel termine di quindici giorni dinanzi al Comitato nazionale per i diritti e le garanzie, che decide in merito nel termine di tre mesi.
Quando la cessazione dell’iscrizione sia dichiarata dal Comitato esecutivo nazionale, il ricorso deve presentarsi nello stesso termine dinanzi al Comitato nazionale dei Diritti e delle Garanzie, che decide nel merito. In questo caso, il termine per decidere è di sei mesi.
3. Fino alla decisione sui suddetti ricorsi, l’interessato resterà automaticamente sospeso per quel che riguarda la militanza e le funzioni e inabilitato dallo svolgimento di qualsiasi carica nel Partito o in sua rappresentanza, situazione che cesserà quando si decida il suo ricorso in qualsiasi senso.
4. In ogni caso, la dichiarazione di cessazione o perdita automatica della condizione di iscritto è comunicata al Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie per conoscenza ed esso lo notificherà al Dipartimento centrale degli archivi del Partito, come pure all’interessato.
5.- Nel caso di perdita della condizione di iscritto per mancato pagamento delle quote alle quali si riferisce il comma 1.d) di questo articolo, il Comitato esecutivo che chieda la cessazione deve notificare in modo adeguato all’iscritto la propria volontà di adottare tale risoluzione concordata, con almeno quindici giorni di preavviso, assegnando quel termine per:
· mettersi in regola con il pagamento delle quote;
· richiedere in modo giustificato l’esenzione temporanea del proprio obbligo;
· manifestare, qualora non si ricopra un pubblico incarico, la propria volontà di passare alla condizione di simpatizzante.
Trascorso il termine concesso, il Comitato esecutivo adotterà la risoluzione corrispondente, con immediata notifica all’iscritto.
Capitolo secondo
Regime disciplinare
Sezione Prima:
Le infrazioni disciplinari
Articolo 10
Definizione e classi.
1. Il regime disciplinare del Partito popolare ha l’obiettivo di regolamentare le infrazioni di carattere disciplinare che si commettano, disponendo il procedimento e decidendo i relativi processi sottostando alle disposizioni del presente Titolo e dei regolamenti.
2. Sono considerate infrazioni disciplinari le azioni od omissioni volontarie commesse da qualsiasi iscritto al Partito popolare che siano previste nel presente statuto.
3. Le infrazioni disciplinari possono essere molto gravi, gravi e lievi.
Articolo 11
Infrazioni molto gravi.
1.- Commette infrazione molto grave chi incorre in uno dei seguenti comportamenti:
a) attentare contro qualsiasi diritto o dovere fondamentale degli iscritti riconosciuti nella Costituzione,
b) incorrere in qualsiasi forma di corruzione nel esercizio di cariche pubbliche,
c) disobbedire alle istruzioni o alle direttive emanate dagli organi di governo e rappresentanza del Partito, come pure dei gruppi istituzionali dello stesso,
d) eseguire manifestazioni o rendere dichiarazioni in modo pubblico, incitando all’inosservanza o discredito delle decisioni pronunciate e democraticamente adottate dagli organi di governo e rappresentanza del Partito o dei gruppi istituzionali dello stesso,
e) manipolare o attentare in qualsiasi modo contro la libera decisione degli organi di grado inferiore,
f) creare o spingere alla creazione di correnti d’opinione organizzate in seno al Partito, come pure partecipare alle stesse,
g) esercitare cariche pubbliche con modalità contrarie ai principi e programmi del Partito o al regime di incompatibilità stabilito nell’articolo 7,2 del presente statuto,
h) rivelare a terzi qualsiasi accordo, risoluzione o decisione del Partito o dei suoi Gruppi Istituzionali quando sia stato deciso di mantenere il segreto o riserva sugli stessi,
g) il diniego reiterato, senza causa giustificata, a partecipare come ispettore o rappresentante o a collaborare attivamente nelle campagne elettorali, quando ciò sia richiesto.
2. Commettono inoltre infrazione molto grave:
a) coloro che, appartenendo ad un gruppo istituzionale del Partito, si avvalgono di fuoriusciti di altri partiti per costituire, mantenere o cambiare maggioranze di governo nelle istituzioni pubbliche,
b) coloro che siano stati sanzionati in un solo provvedimento disciplinare per due o più infrazioni gravi,
c) coloro che commettono un’infrazione grave essendo stati sanciti con sentenza definitiva nei due anni che precedono un’altra infrazione grave,
d) coloro che, anticipandosi ai processi elettorali interni, istituiscano o partecipino in gruppi organizzati che nuocciano gli interessi o l’immagine del Partito, con la pubblicità o notorietà delle loro azioni.
3. Le infrazioni molto gravi sono sanzionate nei termini seguenti:
a) sospensione della militanza per un periodo di tempo tra i quattro e i sei anni,
b) inabilitazione a ricoprire cariche in seno al Partito o in rappresentanza dello stesso per lo stesso periodo di tempo,
c) espulsione dal Partito.
Le sanzioni previste nei precedenti commi a) e b) non si escludono reciprocamente.
Articolo 12
Infrazioni gravi.
1. Commettono infrazione grave coloro che incorrono in uno dei seguenti comportamenti:
a) diffondere, con qualsiasi mezzo, notizie che discreditino o squalifichino il Partito o qualsiasi dei suoi organi di governo di rappresentanza, o gruppi istituzionali,
b) compiere dichiarazioni e manifestazioni pubbliche in nome del Partito che compromettano politicamente lo stesso senza contare con l’autorizzazione espressa del presidente del Comitato esecutivo competente nei suoi vari ambiti,
c) rinunciare alle funzioni assegnate dal Partito, o abbandonare in modo manifesto le stesse nei periodi elettorali,
d) impersonare o attribuirsi cariche o funzioni di ogni genere o natura quando queste non spettino alla persona,
e) manifestare pubblicamente, in modo orale o scritto, nei mezzi di comunicazione scredito, disprezzo o squalifica di qualsiasi iscritto al Partito,
f) non assistere per sei mesi alle riunioni convocate dagli organi di Partito, salvo per causa debitamente dimostrata, quando si sia stati previamente citati a tale scopo e sia stata comunicata la possibile infrazione,
g) prendere impegni o accordi di carattere politico con altre formazioni politiche o persone fisiche o giuridiche senza contare con la previa autorizzazione espressa degli organi gerarchicamente superiori del Partito o dei gruppi istituzionali, nei rispettivi ambiti di ognuno degli stessi,
h) aver ricevuto una sanzione applicata mediante decisione definitiva nei due anni precedenti per aver commesso due o più infrazioni lievi,
i) disobbedire alle istruzioni o direttive degli organi di governo e di rappresentanza del Partito, o dei gruppi istituzionali dello stesso, quando tale comportamento non costituisca un’infrazione molto grave.
l) non osservare le disposizioni stabilite sull’elezione dei delegati.
2. Le infrazioni gravi sono sanzionate nei termini seguenti:
a) sospensione della militanza per un periodo da uno a quattro anni,
b) inabilitazione allo svolgimento di cariche in seno al Partito o in rappresentanza dello stesso per uguale periodo di tempo.
Tali sanzioni non si escludono reciprocamente.
Articolo 13:
Infrazioni lievi.
1.- Commette infrazione lieve chi incorra in uno dei seguenti comportamenti:
a) agire con negligenza nell’esercizio delle funzioni assegnate dal Partito,
b) non partecipare, in modo reiterato e opportunamente dimostrato, alle riunioni del Partito alle quali sia convocato, senza causa che lo giustifichi, quando tale comportamento non implichi infrazione grave ai sensi del comma 1.f) dell’articolo precedente,
c) rifiutarsi di collaborare alle attività per le quali tale collaborazione sia richiesta, senza una causa sufficiente che motivi tale rifiuto,
d) alterare l’ordine in qualsiasi riunione del Partito o disattendere le indicazioni che siano adottate nella stessa concernenti il comportamento da tenersi in tale riunione e con ogni altro iscritto presente alla riunione,
e) recare discredito o manifestare disprezzo mediante qualsiasi manifestazione orale o scritta nei confronti di altro un iscritto, quando tale comportamento non costituisca un’infrazione più grave.
2. Le infrazioni lievi sono sanzionate nei seguenti termini:
a) sospensione della militanza per un periodo compreso tra un mese e un anno,
b) inabilitazione a svolgere cariche nel seno del Partito o in rappresentanza dello stesso per uguale periodo di tempo.,
c) avvertimento verbale o scritto.
Le sanzioni previste nei precedenti commi a) e b) non si escludono reciprocamente.
Articolo 14
La graduazione delle sanzioni e la prescrizione.
1.- Le sanzioni previste nei precedenti articoli possono essere oggetto di graduazione tenendo conto della gravità delle infrazioni, come pure delle circostanze in cui si verificano, le quali sono apprezzate dagli istruttori e dai comitati dei diritti e delle garanzie nei loro rispettivi ambiti, nell’osservanza del principio di proporzionalità.
2.- Le infrazioni cadono in prescrizione:
a) dopo cinque anni, quelle molto gravi;
b) dopo tre anni, quelle gravi;
c) dopo tre mesi, quelle lievi.
3.- I termini decorrono dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Il termine di prescrizione si interrompe quando ha inizio l’opportuno provvedimento disciplinare contro il presunto colpevole.
Articolo 15
La restituzione di diritti alle persone sanzionate.
1.- Gli iscritti che abbiano ricevuto una sanzione recuperano automaticamente i loro pieni diritti come iscritti una volta decorso il termine della sanzione.
2.- Quando la sanzione sia stata di espulsione, possono chiedere di entrare nuovamente nel Partito, dopo sei anni dall’applicazione della sanzione.
A tal fine, gli iscritti di cui sopra dovranno farne espressa richiesta al Comitato esecutivo provinciale competente, che la trasmette, dopo aver emesso un parere, al comitato regionale dei diritti e delle garanzie, per un successivo parere. Nel termine di un mese dall’emissione di questo ultimo parere, il Comitato esecutivo provinciale competente decide nel merito.
Qualora sorgano divergenze tra i due organi, decide la giunta direttiva regionale.
3.- Eccezionalmente, il termine di sei anni può essere ridotto, quando sussistano circostanze particolari che lo rendano opportuno, secondo il parere del Comitato esecutivo provinciale o insulare e purché esista un parere favorevole del comitato regionale dei diritti e delle garanzie.
Sezione Seconda:
Il procedimento sanzionatorio
Articolo 16
Il procedimento disciplinare, l’iter e le misure cautelative.
1. Il procedimento disciplinare si basa sui principi dell’udienza concessa all’interessato, dell’imputazione, del contraddittorio e della difesa. Inizia su istanza dei seguenti organi del Partito nei loro rispettivi ambiti:
- il presidente e i comitati esecutivi,
- il presidente dei comitati elettorali,
- il presidente dei comitati dei diritti e delle garanzie,
- il Presidente nazionale e il Comitato esecutivo nazionale di Nuove Generazioni, solo per gli iscritti a questa organizzazione.
2. Quando si debba emettere un provvedimento disciplinare, il Comitato per i diritti e le garanzie designerà, tra i suoi membri laureati in legge, un istruttore che eseguirà il procedimento nella forma stabilita dalle norme.
Esaminati i precedenti, esso propone di archiviare il provvedimento o formula le opportune imputazioni, con l’elenco, eventualmente, delle prove da presentare, dandone notifica all’interessato affinché risponda nel termine di quindici giorni, allegando e proponendo le prove che reputi opportune.
Trascorso detto termine, l’Istruttore predisporrà il necessario per l’assunzione delle prove proposte. La decisione di respingere qualsiasi prova proposta o espletata deve essere motivata. Una volta assunte le prove, l’Istruttore propone di archiviare il provvedimento o la sanzione che reputi opportuno imporre, rimettendo gli atti al comitato dei diritti e delle garanzie competente affinché decida.
3. L’istruttore che avvii il processo relativo al provvedimento disciplinare non può successivamente partecipare alle delibere e votazioni relative alle ordinanze o risoluzioni che debba adottare il comitato dei diritti e delle garanzie competente per decidere sul provvedimento disciplinare.
4. Tutte le ordinanze e le risoluzioni dei comitati dei diritti e garanzie dovranno essere motivate, con espresso riferimento agli antecedenti di fatto e fondamenti di diritto sui quali si basano.
5. Il termine per completare l’iter dei provvedimenti disciplinari non può superare i due mesi dal loro inizio, sebbene per circostanze eccezionali può essere prorogato di un altro mese, mediante risoluzione motivata dell’istruttore, che deve essere approvata dal comitato dei diritti e delle garanzie competente. Trascorsi questi termini senza l’espressa pronuncia di un’ordinanza o una risoluzione, l’avvio del provvedimento non produrrà l’effetto di interrompere la prescrizione prevista nell’articolo 14.2 del presente statuto.
6.- Sarà causa di sospensione automatica delle funzioni e della militanza la condanna definitiva in un procedimento penale, pronunciata nei confronti di chi ha commesso un reato doloso. Tale sospensione automatica non pregiudicherà il risultato del successivo provvedimento disciplinare.
Sono considerate misure cautelative la sospensione provvisoria delle funzioni e quella relativa alla militanza degli iscritti. Saranno applicate le seguenti disposizioni:
a) quando l’infrazione sia stata presumibilmente commessa da chi ricopra una carica di responsabilità nel Partito o ricopra una carica pubblica e l’infrazione possa qualificarsi come molto grave o grave, i comitati regionali dei diritti e delle garanzie, per decisione propria o su petizione del Comitato esecutivo regionale, provinciale o insulare, possono concedere la sospensione provvisoria delle funzioni,
b) la sospensione cautelativa della militanza deve essere proposta in forma motivata dal comitato regionale dei diritti e delle garanzie al Comitato nazionale che, nella prima seduta che si tenga, decide nel merito, trattandosi dell‘unico organo competente per adottare tale decisione,
c) fermo restando quanto sopra, per motivi d’urgenza il Presidente e il Segretario del Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie possono concedere la sospensione provvisoria della militanza dell’imputato, che tuttavia deve essere ratificata dal Comitato nazionale nella sua prima riunione,
d) la sospensione provvisoria delle funzioni e della militanza deve essere sempre adottata a maggioranza assoluta dal Comitato dei diritti e delle garanzie competente,
e) fermo restando quanto disposto nei commi precedenti, i comitati per i diritti e le garanzie possono d’ufficio, o su istanza dell’istruttore, adottare altre misure cautelative considerate pertinenti e proporzionate all’infrazione commessa, purché vi sia una risoluzione concordata motivata.
La sospensione delle funzioni e della militanza, come pure qualsiasi altra misura cautelativa da adottare, non pregiudicheranno il risultato del provvedimento disciplinare.
7.Quando si abbia conoscenza dell’esistenza di fatti o comportamenti eseguiti da iscritti nell’esercizio di una carica pubblica, che possano essere eticamente riprovevoli o che possano compromettere l’onore o l’immagine del Partito, si procederà, nell’ambito corrispondente, a designare un istruttore che aprirà un procedimento informativo, allo scopo di elaborare una sua proposta che trasmette agli organi competenti.
Capitolo terzo
La partecipazione dei cittadini nel Partito
Articolo 17:
Gli uffici del Parlamentare, i forum, i portali nella rete e i servizi di assistenza al cittadino.
1. Ogni cittadino può partecipare alla vita del Partito attraverso gli uffici del Parlamentare, i forum del Partito, i portali della rete e i servizi di assistenza al cittadino.
2. I membri dei diversi gruppi parlamentari del Partito nel Parlamento, nei parlamenti delle comunità autonome e nel Parlamento europeo istituiscono un ufficio del Parlamentare in ogni sede provinciale o insulare, il quale, sotto la direzione di un coordinatore designato dal Comitato esecutivo regionale tra i Parlamentari, risponde alle domande, consultazioni o suggerimenti formulati dai cittadini, in forma individuale o collettiva, ai parlamentari del Partito e ad altre cariche elettive.
Gli uffici del Parlamentare possono contare sulla presenza fisica e periodica dei Parlamentari eletti. A tal fine, è fissato un orario di ricevimento dei cittadini, al quale deve essere data periodica pubblicità. Fermo restando quanto sopra, quando sia consigliato da motivi organizzativi o territoriali, sono fissati orari di ricevimento dei cittadini nelle diverse sedi locali o di distretto.
Inoltre, gli uffici del Parlamentare prestano un servizio di assistenza ai cittadini attraverso la pagina web del partito nella loro circoscrizione, nella quale deve chiaramente risultare l’ufficio del Parlamentare virtuale, menzionando l’indirizzo di posta dello stesso, come pure quello individuale dei parlamentari che lo formano, insieme ai suoi orari di ricevimento.
3. I forum sono uno strumento di partecipazione attiva, costituiti come punto di incontro di idee e opinioni, dove tutti i cittadini possono accedere e partecipare. Attraverso gli stessi, il Partito popolare intende trasferire alla società le sue proposte e posizioni e raccoglierne suggerimenti o inquietudini che contribuiscano a migliorare le decisioni da adottare.
In ognuno dei livelli territoriali, la realizzazione dei forum ha luogo con riunioni, previa convocazione pubblica, o attraverso il web.
Per l’organizzazione dei forum, ogni Comitato esecutivo designerà un coordinatore, il quale elaborerà le conclusioni che il titolare dell’organo competente in ragione della materia trattata presenterà dinanzi al suddetto Comitato esecutivo.
4. Il portale globale pp.es è concepito come strumento di informazione e interlocuzione di base del Partito popolare verso i cittadini.
Tutte le organizzazioni regionali, provinciali e insulari devono avere un portale web la cui immagine e struttura sono adattate a quelle prescritte nel portale pp.es.
In ogni caso, i portali web dovranno contenere uno spazio dedicato ai forum, e un altro dedicato all’ufficio del Parlamentare.
5. Gli organi direttivi dei diversi ambiti territoriali si adoperano affinché in tutte le sedi aperte al pubblico sia attivo un servizio di attenzione al cittadino, che è, nelle sedi provinciali e insulari, necessario e complementare rispetto all’ufficio del Parlamentare.
E’ demandata ai servizi di assistenza al cittadino nelle sedi del Partito la ricezione di suggerimenti, iniziative e proposte da trasmettere ai corrispondenti organi del Partito popolare allo scopo di procedere, eventualmente, alla loro corrispondente valutazione politica e istituzionale.
6.- In ogni caso, il Partito si occupa con la maggiore celerità di seguire e rispondere alle domande, iniziative, pareri o suggerimenti che si presentino attraverso i suddetti strumenti allo scopo di contribuire ad arricchire l’attività politica del Partito.
Il Partito popolare mantiene una fluida comunicazione con il complesso delle associazioni civiche.
TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA GENERALE DEL PARTITO
Capitolo Primo
Disposizioni generali
Articolo 18:
Principi di organizzazione interna.
L’organizzazione e la struttura generale del Partito popolare sono configurate in base ai seguenti principi fondamentali:
a) la concezione del Partito come strumento al servizio della società e dei cittadini,
b) la promozione di canali per il dibattito in seno al Partito, come espressione della sua democrazia interna,
c) la partecipazione, in un sistema di pari opportunità, di tutti e ciascuno degli iscritti, come asse fondamentale della composizione del Partito,
d) l’accettazione dei principi di solidarietà, lealtà e rispetto reciproco tra i membri del Partito,
e) l’impegno etico a adempiere i doveri degli iscritti previsti nel presente statuto, come pure l’obbligo dell’organizzazione di rispettare e tutelare i diritti degli scritti,
f) la definizione del concetto di disciplina come impegno etico e assunzione della responsabilità personale dell’iscritto,
g) il contatto permanente con i cittadini e con le organizzazioni settoriali che li rappresentano,
h) l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione come canale preferenziale di comunicazione interna e con i cittadini,
i) l’attenzione alla popolazione giovanile attraverso Nuove Generazioni.
Sezione Prima:
Principi e fondamenti dell’organizzazione territoriale
Articolo 19
Principi dell’organizzazione territoriale.
1. Il Partito popolare proietta la sua azione politica sull’intero ambito nazionale mediante un’organizzazione divisa in regioni e decentralizzata negli organi territoriali che le formano, ai quali si riconosce piena autonomia e capacità di organizzazione autonoma per l’esercizio delle proprie competenze da statuto, fatti salvi i necessari principi di organizzazione che ne assicurino l’unità, il coordinamento ed efficacia, in conformità con quanto stabilito nell’articolo 23.
2. Il Partito orienta e sviluppa la sua organizzazione dal riferimento espresso all’elemento politico delle autonomie come fattore determinante della sua articolazione interna.
In ogni comunità autonoma, il Partito popolare aggiunge la denominazione della comunità alla propria.
3. Il Partito popolare, attraverso le sue strutture territoriali, garantirà la propria presenza permanente in tutti i municipi mediante la creazione e il potenziamento delle giunte locali.
Gli organi del Partito.
1. L’organizzazione del Partito è necessariamente strutturata a livello nazionale, regionale, provinciale, insulare o locale.
A tal fine, il Partito popolare nelle città autonome di Ceuta e Melilla è considerato come un’organizzazione a livello regionale.
2. Nel caso delle altre comunità autonome con una sola provincia, i comitati esecutivi provinciali, insulari o regionali possono costituire giunte locali.
3. L’organizzazione del Partito si adatta alla dimensione insulare, essendo l’isola considerata come livello organizzativo necessario, in conformità con quanto stabilito dai regolamenti organizzativi.
4. L’organizzazione regionale si sviluppa quando, secondo le giunte direttive della competente comunità autonoma, esistono le condizioni che permettano di raggiungere una maggiore efficacia delle azioni del Partito, una migliore integrazione delle organizzazioni locali al proprio livello e una più chiara identificazione pubblica del competente livello territoriale. La struttura organizzativa della regione è funzionale e si basa sempre sul coordinamento delle giunte locali corrispondenti, che non la sostituiscono.
5. Nei municipi il cui numero di abitanti o iscritti lo richieda, possono costituirsi giunte di distretto con il consenso del competente Comitato esecutivo provinciale, insulare o regionale, nel caso delle altre comunità autonome con una sola provincia.
6. Il governo delle organizzazioni territoriali del Partito si realizza mediante organi collegiali e organi monocratici, i cui membri hanno la condizione di militanti. Sono organi collegiali a livello nazionale, delle autonomie, provinciale e insulare: i Congressi, le giunte direttive e i comitati esecutivi. Sono organi monocratici necessari negli stessi ambiti: il presidente e il segretario generale.
Le risoluzioni concordate degli organi collegiali sono adottate dalla maggioranza semplice dei presenti, salvo nei casi di maggioranza qualificata richiesta dallo statuto. L’esercizio del diritto di voto è inderogabile.
Gli organi collegiali del Partito possono riunirsi in qualsiasi luogo del territorio rappresentato dagli stessi, quando l’hanno concordato.
7. La Convenzione nazionale si costituisce come organo consultivo del Partito tra i Congressi.
8. Gli organi specializzati del Partito sono i comitati elettorali, i comitati dei diritti e delle garanzie e il Comitato delle comunità autonome.
9. Su proposta del loro presidente, i comitati esecutivi possono istituire commissioni di studio come organi di lavoro e di analisi per la formulazione di proposte da sottoporre agli organi direttivi del Partito. Le commissioni di studio sono aperte alla partecipazione sociale e alla collaborazione di esperti.
Articolo 21
Regolamenti organizzativi.
Le diverse organizzazioni territoriali del Partito stabiliscono nei loro rispettivi regolamenti organizzativi il regime di funzionamento interno di ognuna di esse, stabilendo inoltre i meccanismi di coordinamento e studio che reputino opportuni ai fini della maggior efficacia delle stesse. In ogni caso, tali regolamenti non possono modificare o sopprimere le competenze che il presente statuto attribuisca a ognuno degli organi del Partito, e a tal fine sono esaminati dal Comitato esecutivo competente a livello superiore, dovendo il Comitato esecutivo nazionale decidere le eventuali questioni controverse.
Articolo 22
Organizzazione amministrativa del Partito.
1. Gli uffici del Partito sono organi di gestione, la cui finalità primaria si esplica nell’applicazione pratica delle risoluzioni concordate adottate dagli organi di governo del Partito, in conformità con le direttive di esecuzione emesse dagli stessi. Essi sono istituiti a livello nazionale, regionale, provinciale e insulare, e sono formati dal segretario generale e, secondo il caso, dai vicesegretari generali, i coordinatori, i segretari e dal personale di carattere tecnico assegnato a compiti burocratici nell’organizzazione del Partito, così come determinati dai corrispondenti regolamenti interni. Inoltre, farà parte degli uffici centrali un rappresentante di Nuove Generazioni designato dagli stessi.
2. I direttori e segretari tecnici costituiscono personale di carattere tecnico assegnato a compiti burocratici nell’organizzazione del Partito. La loro nomina e la cessazione delle loro funzioni spettano al segretario generale dell’organizzazione territoriale interessata, e dipendono direttamente dall’Ufficio centrale nazionale, che fisserà il loro regime di incompatibilità. I direttori e segretari tecnici eserciteranno le funzioni loro assegnate dal segretario generale e dall’organo territoriale al quale rispondono.
3. Il personale al quale fa riferimento il paragrafo precedente non può essere compreso nelle liste elettorali del Partito, salvo in casi eccezionali, con l’autorizzazione espressa del Comitato esecutivo nazionale.
Sezione Seconda
L’Organizzazione delle comunità autonome
Articolo 23
Fondamenti organizzativi delle comunità autonome.
1. In conformità con quanto disposto negli articoli 19 e 20 dello statuto, in ogni comunità autonoma e nelle città autonome di Ceuta e Melilla, il Partito viene denominato: “Partito popolare di...” (segue il nome della comunità autonoma).
2. La struttura e funzionamento del Partito sono articolati a livello locale, come nucleo di base della partecipazione dell’iscritto, fino ad arrivare a quello insulare, provinciale e delle comunità autonome, ferma restando l’autonomia di ogni livello territoriale per adeguarsi alle sue peculiarità e alla numero di iscritti.
3. L’organizzazione regionale si basa sui principi: di rappresentanza territoriale, autonomia e adattamento alla propria individualità regionale, compatibili con il rafforzamento dell’unità e identità del Partito in ambito nazionale; di coordinamento e di accettazione delle linee politiche generali emesse dalla Giunta direttiva nazionale.
4. Il presidente delle comunità autonome è il massimo organo monocratico del Partito nella regione, del quale egli ne esprime il governo e la rappresentanza.
5. Fermo restando quanto disposto nello statuto, i regolamenti in materia di organizzazione regionale disciplineranno la convocazione e la celebrazione dei congressi, il funzionamento della giunta direttiva e i comitati esecutivi, e ogni peculiarità applicabile alla regione. Sono previsti regolamenti di organizzazione provinciale o insulare, come pure regolamenti di regime interno per disciplinare il funzionamento degli organi collegiali.
Sezione Terza
Le organizzazioni del Partito all’estero
Articolo 24
Fondamenti dell’organizzazione del Partito all’estero.
1. Gli iscritti residenti all’estero possono costituire organizzazioni del Partito nel paese di residenza, in conformità con il presente statuto, e le stesse adotteranno la denominazione di Partito popolare di Spagna in … (segue il nome dello Stato).
2. La struttura e il funzionamento del Partito all’estero si adatterà alle peculiarità e al numero degli iscritti di ogni paese, in conformità con le decisioni che a tal fine sono adottate dal Comitato esecutivo nazionale.
3. Le organizzazioni del Partito all’estero possono costituire organi di coordinamento, previa approvazione del Comitato esecutivo nazionale.
4. Il Segretario generale del Partito, dopo aver sentito le organizzazioni del Partito all’estero, presenterà al Comitato esecutivo nazionale una sua proposta per la nomina di due rappresentanti che parteciperanno allo stesso come membri onorifici. In ogni caso, tali rappresentanti dovranno essere presidenti del Partito popolare nel loro paese.
5. Faranno parte della Giunta direttiva nazionale i presidenti dei comitati esecutivi formalmente costituiti in conformità con quanto stabilito nel presente statuto dalle organizzazioni del Partito all’estero.
Capitolo secondo
I congressi del partito
Articolo 25
I congressi.
Il congresso è l’organo supremo del Partito. I congressi di natura ordinaria o straordinaria, a seconda se si celebrano al termine del mandato temporale o anticipatamente.
Articolo 26
I congressi ordinari.
1.- I congressi ordinari del Partito, qualunque sia il loro livello territoriale di competenza, si celebrano ogni tre anni con l’osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) la convocazione del congresso spetta alla giunta direttiva dell’organizzazione territoriale per la quale sia competente il congresso. In ogni caso, tra la data di convocazione e quella di celebrazione devono trascorrere almeno due mesi per il Congresso nazionale, 45 giorni per il congresso regionale o provinciale e un mese per gli altri congressi di livello territoriale inferiore. Nell’ordinanza di convocazione deve essere indicata la data e il luogo di celebrazione del congresso, come pure il titolo delle questioni da includere nel dibattito e il riferimento alla persona o alle persone, organo di governo o commissione del Partito incaricati della loro presentazione e difesa;
b) le giunte direttive approvano il regolamento e l’orario del congresso e delegano ad una Commissione creata a tal fine tutte le attività organizzative necessarie per il suo sviluppo. Il congresso resta validamente costituito nell’ora, data e luogo della sua convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
2. La convocazione dei congressi regionali, provinciali o insulari deve effettuarsi nei quattro mesi successivi alla celebrazione del Congresso nazionale, salvo quando il Comitato esecutivo nazionale eventualmente disponga il contrario, a causa di interessi generali del Partito. La convocazione dei congressi ordinari a livello locale deve effettuarsi con la stessa frequenza di quella del Congresso nazionale ordinario.
3. La convocazione dei congressi regionali, provinciali o insulari da parte delle giunte direttive corrispondenti non deve considerarsi definitiva fino alla sua ratifica da parte del Comitato esecutivo nazionale del Partito.
Articolo 27
I congressi straordinari.
1. La celebrazione del congresso straordinario deve essere richiesto previo dibattito, deve essere stabilito nell’ordine del giorno della giunta direttiva competente e la risoluzione finale di convocazione deve essere adottata dalla maggioranza dei due terzi dei membri della stessa. Nei congressi straordinari non è obbligatorio il dibattito sulle questioni trattate. Il termine minimo che deve intercorrere tra la data della convocazione e quella di celebrazione è di un mese e mezzo per il Congresso nazionale, un mese per il congresso istituito a livello regionale, provinciale o insulare e quindici giorni per i congressi di livello territoriale inferiore.
2. Il Congresso nazionale straordinario può essere convocato, in casi di eccezionale urgenza, con soli trenta giorni di preavviso, e nella convocazione deve menzionarsi il motivo della convocazione e le cause che giustificano l’urgenza.
3. La vigenza degli organi e delle risoluzioni concordate emesse nei congressi straordinari è la stessa di quella stabilita per i congressi ordinari.
Articolo 28
I delegati.
1. I congressi di Partito, a qualsiasi livello territoriale, sono costituiti dai seguenti delegati:
a) onorifici: ricoprono tale qualifica tutti i membri della giunta direttiva che effettui la convocazione del congresso e i membri della sua commissione organizzatrice; in questo ultimo caso in numero non superiore a 10, qualora soddisfino i requisiti richiesti a tale scopo;
b) eletti: ricopre tale qualifica un numero di delegati almeno quattro volte superiore a quello degli onorifici; questi sono assegnati dalla giunta direttiva o, eventualmente, dalla commissione organizzatrice, alle organizzazioni territoriali che devono partecipare al congresso, tenuto conto dei livelli di militanza per un minimo del 75% e della percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni immediatamente precedenti per un massimo del 25%.
Indipendentemente dai criteri indicati nel paragrafo precedente, la giunta direttiva che effettua la convocazione può assegnare un numero minimo fisso e uguale di delegati ad ognuna delle organizzazioni territoriali che la compongono, fino a un massimo del 20% del numero totale di delegati che partecipano al congresso, d’accordo con quanto stabilito. I restanti delegati sono assegnati secondo la formula stabilita nel paragrafo precedente.
2. Nei congressi del Partito, Nuove Generazioni ha un numero di rappresentanti proporzionale al numero degli iscritti che vi partecipano e che sono eletti nelle sue assemblee, purché tale organizzazione sia stata applicata nel corrispondente livello territoriale.
3. L’elezione di delegati avviene mediante una lista aperta, e il collegio considerato è quello distrettuale, locale, regionale, insulare o provinciale, secondo quanto stabilito in ogni caso dalla giunta direttiva che effettua la convocazione.
4. Possono essere invitati a partecipare al congresso le personalità spagnole o straniere che appartengano a partiti affini al Partito popolare, che possono rivolgersi verbalmente al Congresso.
5. Oossono altresì essere invitati i rappresentanti di enti, organizzazioni e associazioni di diversi settori e livelli territoriali.
Articolo 29
Competenze dei congressi.
1. I congressi del Partito, in relazione al proprio livello territoriale di competenza, hanno le seguenti facoltà:
a) approvare o eventualmente censurare gli atti elaborati nel precedente congresso ordinario dal Comitato esecutivo e dalla corrispondente giunta direttiva,
b) approvare o modificare le norme disciplinari e organizzative del proprio livello territoriale, non essendo possibile modificare l’insieme delle norme di livello superiore,
c) esaminare la contabilità del Partito relativa all’organizzazione territoriale rispetto alla quale è competente il congresso, approvando o censurando tale contabilità,
d) elaborare le norme politiche fondamentali per la direzione del Partito nel suo specifico ambito territoriale,
e) instaurare un dibattito sui documenti che arricchiscano il pensiero politico del Partito popolare, definiscano la sua offerta elettorale o influenzino la strategia e gestione del Partito, e adottarli.
2. Il Congresso nazionale detiene, inoltre, facoltà esclusive per:
a) ratificare le unioni, coalizioni o federazioni con altri partiti che siano state approvate dalla Giunta direttiva nazionale,
b) valutare il parere del Presidente del Comitato nazionale dei diritti e delle Garanzie e le sanzioni di espulsione pronunciate o ratificate da tale organo e dai rispettivi comitati regionali,
c) sciogliere il Partito o deciderne la confluenza con un altro partito. In entrambi i casi è necessario che il Congresso nazionale sia stato espressamente convocato a tal fine e che la risoluzione finale sia adottata dalla maggioranza dei due terzi dei delegati, con la nomina di una Commissione liquidatrice che cancellerà i registri corrispondenti e destinerà il patrimonio risultante alla nuova formazione politica nella quale confluirà il Partito o a un’istituzione benefica,
d) decidere le eventuali riforme che possano influire sulla durata dei mandati delle cariche pubbliche.
3. Il regolamento del Congresso al quale si riferisce l’articolo 26.1.b) regolerà la sua costituzione, la forma delle sue deliberazioni, la modalità seguita per trattare le questioni e il procedimento di adozione delle risoluzioni concordate, e deve essere approvato dalla commissione all’inizio delle sue sessioni.
Articolo 30
Democrazia interna e procedimento elettorale.
1. Diritto di voto di tutti i militanti:
a) tutti i militanti del Partito popolare hanno il diritto di eleggere il Presidente nazionale e i presidenti delle comunità autonome locali, provinciali e insulari del Partito mediante il suffragio universale libero, equo e segreto, d’accordo con il sistema stabilito nel presente statuto,
b) posono essere candidati alla carica di Presidente nazionale o di organi territoriali del Partito tutti i militanti che non siano in mora per quanto riguarda il pagamento delle loro quote.
2. Processo di elezione di delegati in liste aperte.
L’elezione del Presidente nazionale e dei presidenti a livello provinciale, insulare e delle comunità autonome del PP avverrà mediante delegati eletti in liste aperte, e nell’osservanza delle seguenti norme:
a) i candidati alla presidenza dovranno presentare la propria candidatura alla commissione organizzatrice competente fino a 15 giorni dopo la convocazione del congresso.
b) per essere designati come candidati alla Presidenza nazionale è necessario il sostegno di almeno 100 militanti. Per essere designati candidati alla presidenza a livello provinciale, insulare e delle comunità autonome, si chiede il sostegno di un numero inferiore di quello stabilito per il Presidente nazionale e stabilito dal regolamento quadro dei congressi,
c) nel caso in cui si presentino due o più candidature, la Commissione organizzatrice sceglie i candidati che si presentino nel termine massimo di una settimana, convocando le primarie entro un termine massimo di 21 giorni.,
d) La commissione organizzatrice garantisce pari opportunità a tutti i candidati, assicura la neutralità organizzativa del Partito e vigila sulla trasparenza dell’intero processo,
e) ogni candidato può presentare i propri delegati nei corrispondenti collegi elettorali fino a 48 ore prima del giorno della votazione. Può inoltre presentarsi come delegato qualsiasi militante, anche se non risponde ad alcun candidato. I delegati onorifici dispongono dello stesso termine per vincolarsi a qualsiasi dei candidati selezionati,
f) nessun delegato può sostenere due o più candidature in alcun processo elettorale interno,
g) sono eletti i delegati che ottengano il numero maggiore di voti, nell’ambito del numero assegnato ad ogni collegio.
h) viene proclamato candidato nel congresso del partito chi abbia ottenuto il sostegno di almeno il 20% dei delegati.
3.- L’elezione del Presidente e degli organi di direzione nei congressi del Partito.
I congressi nazionali, regionali, provinciali e insulari del partito culminano nel procedimento di elezione del presidente e di coloro i quali devono svolgere attività direttive, nell’osservanza delle seguenti norme:
a) i candidati proclamati presentano al plenum del Congresso competente il loro programma e il proprio staff che li accompagna per ricoprire le cariche direttive.
b) I congressi eleggono inoltre, insieme ai candidati, le persone che li assisteranno nello svolgimento di funzioni direttive, mediante il sistema di voto maggioritario con turno unico, in conformità con i seguenti criteri:
· il Congresso nazionale elegge in una lista il Presidente e i 35 membri del Comitato esecutivo nazionale, così come i 30 membri della Giunta direttiva nazionale,
· i congressi regionali, provinciali o insulari, eleggeranno, rispettivamente in una lista il presidente e i 22 membri del Comitato esecutivo,
· i congressi delle altre organizzazioni territoriali eleggeranno in una lista il proprio presidente e Comitato esecutivo in conformità con le norme contenute nel corrispondente regolamento organizzativo regionale, provinciale o insulare dal quale dipenderanno.
· nelle liste può figurare come presidente esclusivamente chi otterrà nel congresso, la condizione di candidato, in conformità con quanto stabilito in precedenza.
4. Il candidato del Partito popolare alla Presidenza del Governo.
Il Presidente nazionale del Partito popolare, eletto dal Congresso, è il candidato del Partito alla Presidenza del Governo. Nei casi di dimissioni, decesso o incapacità del Presidente nazionale, la Giunta direttiva nazionale, su proposta del Comitato esecutivo nazionale, designa il candidato del Partito popolare alla Presidenza del Governo quando non si sia potuto celebrare un Congresso straordinario.
Capitolo Terzo
Gli organi di governo del Partito tra i congressi
Sezione Prima
Le giunte direttive
Articolo 31
Regime delle giunte direttive.
1.- Le giunte direttive sono il massimo organo di direzione del Partito tra Congressi.
2.- Le giunte direttive si riuniscono almeno una volta ogni quattro mesi. In via straordinaria, possono riunirsi se convocate del loro Presidente, su propria iniziativa o con il consenso del Comitato Esecutivo, oppure su domanda di tre quinti dei loro membri.
3.- La convocazione delle giunte direttive deve effettuarsi per iscritto, includendo l’ordine del giorno, con cinque giorni di anticipo, salvo in casi di urgenza.
Articolo 32
Competenze delle giunte direttive.
1. Le giunte direttive, nel proprio ambito territoriale di competenza, eserciteranno le seguenti facoltà:
a) promuovere l’osservanza di programmi, accordi e direttive emanati dai congressi del Partito e controllare la gestione del corrispondente Comitato esecutivo,
b) ricevere rapporti e progetti relativi all’organizzazione, alla strategia e ai programmi del Partito, che sono oggetto di dibattito, e formulare alle cariche superiori dello stesso le domande che reputino opportune,
c) vegliare sull’osservanza dello statuto e degli altri precetti che costituiscano l’ordinamento interno del Partito, e approvare la normativa regolamentare della rispettiva organizzazione territoriale,
d) valutare le modifiche apportate dai loro comitati esecutivi agli organi di gestione, coordinamento e studio del Partito, come pure le nomine effettuate, in ogni caso, dal presidente o dal segretario generale,
e) convocare i congressi del Partito,
f) nominare o revocare i membri del comitato dei diritti e delle garanzie, quando si tratti di un’organizzazione territoriale alla quale per statuto spetti la disposizione di tale organo.
2.- Oltre alle competenze previste nel paragrafo precedente, la Giunta direttiva nazionale ha l’esclusiva facoltà di approvare le unioni, federazioni e coalizioni con altri partiti, e quella di designare, nei casi previsti dall’articolo 30.4, il candidato del Partito popolare alla Presidenza del Governo della Nazione.
3.- La Giunta direttiva nazionale può delegare ad una carica direttiva del Partito, con il consenso della maggioranza assoluta dei suoi membri, alcune delle sue competenze, specificando nella risoluzione l’oggetto e la durata della delega.
Articolo 33
Composizione delle Giunte direttive.
1.- La composizione delle giunte direttive del Partito è stabilita in relazione al proprio ambito territoriale di competenza in conformità con i seguenti criteri:
a) La Giunta direttiva nazionale è formata da:
- i membri del Comitato esecutivo nazionale,
- trenta membri eletti dal Congresso nazionale,
- i deputati, senatori e parlamentari europei,
- i presidenti delle comunità autonome, province e isole,
- i presidenti e i portavoce delle assemblee legislative delle comunità e città autonome,
- i presidenti di collegi, consigli e municipi insulari e i sindaci dei capoluoghi di provincia, dei capoluoghi delle comunità autonome e dei municipi con più di cinquanta mila abitanti registrati,
- il Segretario generale di Nuove Generazioni e i suoi presidenti autonomi, come pure quindici membri eletti dal Comitato esecutivo nazionale di Nuove Generazioni,
- i ministri del governo,
- i commissari europei,
- i segretari delle comunità autonome.
- i presidenti dei comitati esecutivi delle organizzazioni del Partito all’estero.
b) Le giunte direttive regionali, fatto salvo di quanto previsto dalle norme dei propri regolamenti, sono formate da:
- i membri del Comitato esecutivo regionale,
- i presidenti e segretari provinciali e insulari,
- i parlamentari delle comunità autonome,
- i parlamentari nazionali di ogni provincia della Comunità,
- i presidenti di collegi, consigli e municipi insulari e i sindaci dei capoluoghi di provincia e dei municipi con più di cinquanta mila abitanti registrati,
- il presidente e il segretario di Nuove Generazioni negli enti locali, più quindici membri eletti dal Comitato esecutivo regionale di Nuove Generazioni.
c) Le giunte direttive provinciali, fatto salvo di quanto previsto dalle norme dei propri regolamenti, sono formate da:
- I membri del Comitato esecutivo provinciale,
- I presidenti dei comitati locali,
- I parlamentari nazionali della provincia,
- I parlamentari degli enti locali della provincia,
- I deputati provinciali,
- Il sindaco del capoluogo della provincia e dei municipi con più di cinquantamila abitanti registrati,
- il presidente e il segretario provinciale di Nuove Generazioni, più quindici membri eletti da tale organizzazione.
d) Le giunte direttive insulari e quelle delle altre organizzazioni del Partito sono formate come disposto dai loro rispettivi regolamenti.
2. I segretari del comitato elettorale e del comitato dei diritti e delle garanzie sono membri onorifici delle giunte direttive, nel corrispondente ambito territoriale.
3. Le giunte direttive regionali stabiliscono l’integrazione, sia di esse sia delle giunte direttive provinciali, di altri sindaci, in conformità con i criteri demografici e le peculiarità di ogni provincia o isola.
4.- Il Presidente del Partito può invitare qualsiasi iscritto ad assistere alla Giunta direttiva o a presentare alla stessa i rapporti che gli siano richiesti. Parimenti, egli può nominare un segretario verbalizzante, che parteciperà alle sessioni senza diritto di parola né di voto.
5.- Il presidente può, inoltre, invitare ad assistere, senza diritto di parola né di voto, alle riunioni della giunta del livello territoriale competente, i segretari tecnici dei Gruppi parlamentari, come pure i direttori, quando siano iscritti al Partito.
Sezione Seconda
I comitati esecutivi
Articolo 34
Regime e composizione dei comitati esecutivi.
1. I comitati esecutivi sono l’organo di governo e amministrazione del Partito tra i congressi, nei suoi diversi livelli territoriali.
2. Il Comitato esecutivo nazionale è formato da:
- il Presidente nazionale,
- il Segretario generale ed eventualmente i Vicesegretari generali,
- trentacinque membri eletti dal Congresso,
- i portavoce nel Congresso dei Deputati, nel Senato e nel Parlamento europeo,
- i presidenti delle comunità e città autonome,
- fino a cinque membri designati dal Presidente nazionale, nei termini disposti dall’Articolo 41,1,j) del presente statuto,
- il presidente del Comitato elettorale nazionale e quello del Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie,
- il Presidente nazionale e il Segretario generale di Nuove Generazioni,
- i presidenti delle diramazioni locali del Partito,
- i coordinatori e i segretari, nell’esercizio delle loro cariche e quando non siano membri,
- i presidenti e segretari generali delle organizzazioni internazionali delle quali sia membro il Partito popolare, purché si trovino iscritti allo stesso e sempre che non ne siano già membri,
- due rappresentanti delle organizzazioni del Partito all’estero, ai sensi dell’articolo 24,
- Il Tesoriere nazionale.
3. I presidenti del comitato elettorale e di quello dei diritti e delle garanzie sono membri onorifici del Comitato esecutivo, nel loro ambito corrispondente.
4. a) I comitati esecutivi regionali, provinciali o insulari, fatto salvo quanto previsto nelle norme dei loro regolamenti, sono formati da:
- il presidente,
- il segretario generale,
- i presidenti provinciali,
- i 22 membri eletti dal congresso a livello regionale, provinciale o insulare,
- i portavoce nel Parlamento delle comunità autonome, come pure i presidenti o, eventualmente, i portavoce delle circoscrizioni provinciali e dei municipi o consigli insulari, nell’ambito rispettivo,
- il presidente e il segretario a livello provinciale, insulare o delle comunità autonome, di Nuove Generazioni.
b) I regolamenti organizzativi a livello regionale, provinciale o insulare, stabilscono la forma partecipativa nei comitati esecutivi regionali, provinciali o insulari dei portavoce del Partito nelle circoscrizioni provinciali, municipi, Consells e distretti del capoluogo di provincia, dei parlamentari nazionali della provincia, come pure la forma e la partecipazione nei comitati esecutivi locali dei portavoce municipali.
5. Il Comitato esecutivo nazionale, come pure quelli istituiti a livello regionale, provinciale o insulare, si riuniscono in forma ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del loro Presidente, e in forma straordinaria quando lo richiedano tre quinti dei loro membri. Quanto disposto per la convocazione straordinaria va applicato anche ai comitati esecutivi delle altre organizzazioni territoriali che si riuniscono in forma ordinaria con la periodicità stabilita dal loro Regolamento organizzativo.
6. Le convocazioni dei comitati esecutivi devono effettuarsi in forma scritta, con la menzione dell’ordine del giorno e con almeno settantadue ore di preavviso, salvo in casi di urgenza.
7. Il presidente dichiara validamente costituito il Comitato esecutivo quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri, con la possibilità di nominare un Segretario verbalizzante che assisterà alle sessioni senza diritto di parola né di voto.
Articolo 35
Competenze dei comitati esecutivi.
1. I comitati esecutivi, nell’ambito territoriale di loro competenza, esercitano le seguenti facoltà:
a) disporre, coordinare e controllare tutte le attività del Partito e adottare le misure necessarie per l’osservanza degli accordi e delle direttive emanati dai congressi e dalle giunte direttive della propria organizzazione territoriale,
b) elaborare e adottare i rapporti e le proposte da sottoporre al corrispondente congresso o giunta direttiva,
c) definire la strategia generale del Partito e le sue dichiarazioni politiche e programmatiche e stabilire le linee guida per l’azione politica dei vari gruppi istituzionali, approvare i loro regolamenti e nominare o rimuovere dall’incarico i portavoce e chi ricopre cariche direttive,
d) nominare i segretari generali, i vicesegretari generali, i coordinatori, i segretari, i presidenti dei comitati dei diritti e delle garanzie e dei comitati elettorali, il tesoriere, e approvare le modifiche, soppressioni o ristrutturazioni che modifichino l’organizzazione e il funzionamento interno,
e) nominare commissioni che regolino transitoriamente alcune delle organizzazioni territoriali che dipendono da esse, purché ricorrano gravi circostanze che lo rendano opportuno. Allo stesso modo può regolare alcune di queste organizzazioni attraverso le persone che designi, In entrambi i casi la transitorietà della situazione non può superare i sei mesi. Trascorso tale periodo si convocano elezioni nei due mesi successivi,
f) ricevere le dimissioni delle persone che svolgano funzioni in cariche di governo e provvedere alla loro sostituzione,
g) risolvere i conflitti tra i diversi enti territoriali compresi nella loro organizzazione,
h) richiedere l’apertura di provvedimenti disciplinari al Comitato dei Diritti e delle Garanzie,
i) convocare le sessioni di qualsiasi organo di partito da essi dipendente, menzionando nell’ordine del giorno il motivo della convocazione,
j) elaborare e approvare il budget ordinario e altri bilanci di natura elettorale o straordinaria, come pure estensioni o modifiche che li riguardino. Parimenti, approvare tutte le attività che producano entrate per il Partito,
k) elaborare i programmi d’attività preelettorale ed elettorale e delegare, se lo ritiene opportuno, ad una commissione istituita a questo scopo l’esercizio delle competenze d’organizzazione ed esecuzione della campagna elettorale,
l) revocare l’iscrizione al Partito di chi sia incorso in alcuni dei comportamenti previsti nell’articolo 9 del presente statuto, in conformità con il regime di competenze stabilito nel comma 2 di detto articolo,
m) eleggere tra i suoi membri la persona che deve dirigere il Partito in caso di dimissioni o decesso del Presidente, elevando tale proposta alla corrispondente giunta direttiva,
n) autorizzare e approvare gli atti politici, giuridici e di gestione delle cariche mojocratiche del Partito,
o) autorizzare la celebrazione di congressi assembleari nell’ambito delle organizzazioni territoriali ad essi subordinate,
p) nominare le persone che dovranno svolgere la rappresentanza del Partito nelle diverse istituzioni, corporazioni, società, imprese pubbliche, ecc,
q) sentito il parere del Comitato esecutivo provinciale, spetta al Comitato esecutivo regionale del proprio ambito territoriale autorizzare e approvare, in seguito alle elezioni municipali, qualsiasi mozione di censura che si debba compiere.
2. Il Comitato esecutivo nazionale può costituire commissioni delegate per eseguire attività o studi specifici.
Articolo 36
Organizzazione interna dei comitati esecutivi.
1. I comitati esecutivi hanno una struttura interna derivante dall’attribuzione di responsabilità specifiche di coordinamento e gestione a tutti o qualcuno dei loro membri, tenuto conto delle necessità politiche e materiali del Partito.
2. Gli altri comitati esecutivi hanno la struttura interna stabilita dai regolamenti organizzativi del proprio ambito territoriale, in modo tale che le proprie aree di competenza corrispondono in ogni momento a quelle stabilite per il Comitato esecutivo nazionale.
Sezione Terza
Organi consultivi
Articolo 37
Le convenzioni del Partito
1. La Convenzione nazionale è un organo di partito con funzioni di consulenza. La cui convocazione spetta al Presidente nazionale, e che valuterà ogni anno le politiche che si dovranno portare avanti e terrà dibattiti sulle risoluzioni proposte dal Comitato esecutivo o dalla Giunta direttiva. La Convenzione nazionale può offrire orientamenti, suggerimenti e realizzare bilanci relativi alle politiche del partito.
Non è necessaria la convocazione della Convenzione nazionale del Partito negli anni in cui si celebri il Congresso nazionale.
La Convenzione nazionale è formata dai seguenti militanti:
· i membri della Giunta direttiva nazionale,
· i parlamentari delle comunità autonome,
· i membri dei consigli di governo delle comunità autonome,
· i presidenti o, eventualmente, i portavoce delle circoscrizioni provinciali, municipi o consigli insulari,
· i sindaci o, eventualmente, i portavoce dei comuni con oltre 15.000 abitanti. Nelle province con un solo comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti, hanno la stessa rappresentanza quelli che superano i 10.000 abitanti,
· i militanti che, nel numero stabilito dal Comitato esecutivo nazionale, si designino nelle rispettive giunte direttive regionali, provinciali o insulari, in conformità con quanto stabilito nel regolamento della Giunta direttiva nazionale,
· i segretari degli enti locali e i presidenti provinciali di Nuove Generazioni.
2. Le organizzazioni del Partito in tutti gli ambiti territoriali possono celebrare Convenzioni, in conformità con quanto stabilito nel regolamento della Giunta direttiva nazionale, per informare gli iscritti circa la gestione del partito, sia delle attività del governo o dell’opposizione, sia del livello di adempimento del programma elettorale con il quale hanno concorso alle elezioni.
Articolo 38:
Il Consiglio degli spagnoli residenti all’estero.
Il Consiglio degli spagnoli residenti all’estero è organo consultivo del Partito popolare che si occupa di definire le linee di attuazione del Partito popolare per quanto si riferisce ai rapporti con gli iscritti che risiedano al di fuori della Spagna e, in generale, con i cittadini spagnoli che risiedano all’estero, proponendo le iniziative politiche relative all’emigrazione e coordinando e incentivando le attività elettorali all’estero.
Il Consiglio degli spagnoli residenti all’estero è formato dal Presidente nazionale del Partito popolare, il Segretario generale, i presidenti dei comitati esecutivi del Partito all’estero e tutte le persone designate dal Presidente nazionale.
Sezione Quarta:
La Presidenza
Articolo 39
Il Presidente fondatore.
Il Presidente fondatore del Partito popolare, D. Manuel Fraga Iribarne, svolge funzioni di rappresentanza; presiede, quando vi assista, la riunione degli organi collegiali; è membro del Comitato esecutivo nazionale; esercita le funzioni che gli sono delegate dal Presidente o dal Comitato esecutivo.
Articolo 40
I presidenti onorifici.
1. Su proposta del Presidente nazionale, il Congresso nazionale, riunito nella sessione plenaria, può nominare presidenti onorifici coloro i quali, su incarico della Presidenza nazionale del Partito, hanno contribuito in forma determinante al rafforzamento del nostro progetto politico.
2. I presidenti onorifici sono membri onorifici del Comitato esecutivo nazionale ed esercitano le funzioni ad essi delegate dal Presidente nazionale.
Articolo 41
Il Presidente nazionale.
1. Il Presidente è il massimo responsabile del Partito in ognuno dei suoi ambiti territoriali, rispetto ai quali esercita le seguenti facoltà:
a) esercitare la rappresentanza politica e giuridica del Partito e presiedere la Giunta direttiva e il Comitato esecutivo, nelle cui sessioni disporrà del voto decisivo in caso di parità,
b) adottare le misure opportune per l’adempimento e lo sviluppo delle risoluzioni emanate del Congresso, dagli organi di governo della propria organizzazione territoriale o di quelli di competenza normativa superiore,
c) proporre al Comitato esecutivo le nomine del Segretario generale, dei Vicesegretari generali, dei Coordinatori, dei Segretari e del Tesoriere,
d) Proporre al Comitato esecutivo la nomina del Presidente e dei membri del Comitato elettorale e del Presidente del Comitato dei diritti e delle garanzie, come pure dei due membri dello stesso che parteciperanno alla Sottocommissione prevista nell’articolo 48,3,
e) coordinare l’azione politica del Partito e autorizzare obbligatoriamente ogni dichiarazione si renda in nome del Partito popolare o che possa produrre effetti su di esso o lo impegni a livello politico,
f) procedere direttamente all’adozione dei provvedimenti disciplinari cautelativi, sospendendo provvisoriamente l’iscritto da tutte le cariche che ricopra nel Partito,
g) delegare al Segretario generale le proprie funzioni, in caso di malattia o di assenza dal territorio nazionale,
h) sottoporre al Comitato esecutivo la sua proposta di distribuzione delle competenze tra le aree di attività, come pure di modifica, soppressione o ristrutturazione,
i) nominare fino a cinque membri del Comitato esecutivo nel caso di personalità di rilievo che siano entrate a far parte del Partito dopo la celebrazione dell’ultimo Congresso o di militanti che per motivi particolari sia opportuno far partecipare a tale organo,
j) proporre al Comitato esecutivo il rilevamento delle cariche e delle funzioni di qualsiasi membro, come pure la sua sostituzione con altro membro di tale Comitato,
k) designare le persone che debbano entrare a far parte del Comitato esecutivo per dimissioni o decesso di loro membri,
l) delegare alcune delle loro competenze al Segretario generale o ad un altro membro del Comitato esecutivo nazionale,
m) proporre alla Giunta direttiva nazionale la creazione di sommissioni di studio del Partito e le persone che debbano presiederle, che dovranno in ogni caso essere iscritte al Partito.
2. In caso di urgente necessità il Presidente nazionale può assumere le competenze degli organi collegiali che reputi necessarie e adeguate per risolvere l’emergenza in questione, con carattere temporaneo fino alla riunione del Comitato esecutivo o della Giunta direttiva nazionale, ai quali renderà conto ai fini del loro controllo ed eventuale ratifica delle misure adottate.
Sezione Quinta
La segreteria generale
Articolo 42
Il Segretario generale.
1.- Il Segretario generale del Partito è nominato dal Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, tra i membri eletti per far parte di questo organo dal Congresso del Partito.
2. Spetta al Segretario generale del Partito:
a) l’esecuzione, sotto la direzione del Presidente, degli accordi, delle direttive e delle decisioni adottate dal Comitato esecutivo e dalla Giunta direttiva, delle cui riunioni redigerà un verbale, che è custodito nel registro corrispondente; egli può essere assistito in questa funzione da un segretario verbalizzante che assisterà alle riunioni senza diritto di parola né di voto,
b) il coordinamento, attraverso i Vicesegretari generali e i Coordinatori, delle aree di attività del Partito,
c) la direzione di tutti i servizi del Partito e la gestione del suo personale,
d) l’adozione delle misure necessarie a garantire un’idonea informazione agli iscritti, la comunicazione tra questi e la loro partecipazione attiva nella vita interna del Partito,
e) ferme restando le competenze proprie dei presidenti o portavoce dei Gruppi parlamentari, seguire l’applicazione dei programmi elettorali,
f) canalizzare l’informazione relativa all’attività del Governo ai vari livelli settoriali o territoriali del Partito.
3. Al Segretario generale spetta la supplenza ordinaria del Presidente del Partito. A sua volta, le funzioni e competenze del Segretario generale possono essere delegate, in via temporanea o permanente, ai Vicesegretari generali.
Articolo 43:
Organizzazione interna.
1. Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, è competente per l’approvazione dell’organizzazione interna della Direzione nazionale del Partito, che disporrà di vicesegretari generali, coordinatori e segretari.
2. I vicesegretari generali, i coordinatori e i segretari dirigono e coordinano l’attuazione e lo sviluppo delle aree di attività a loro assegnate dal Comitato esecutivo nazionale e vigileranno sull’efficacia dei servizi assegnati a tali aree.
3. La modifica, soppressione o ristrutturazione di cariche dell’organico create ai sensi del primo comma del presente articolo sono di competenza del Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente.
4. I titolari delle cariche dell’organico create ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta del suo Presidente.
Articolo 44
Il Comitato di direzione.
1. Sotto la direzione del Presidente, il Comitato di direzione è l’organo di gestione e coordinamento delle attività ordinarie del Partito, nell’ambito delle direttive del Comitato esecutivo nazionale.
2. Il Comitato di direzione è formato da:
- Il Presidente.
- Il Segretario generale.
- I vicesegretari generali.
- I portavoce del Congresso dei Deputati, del Senato e del Parlamento europeo.
Alle sue riunioni possono essere periodicamente invitati i presidenti dei governi degli enti locali che appartengano al Partito popolare.
Parimenti, possono essere convocati i coordinatori, i segretari, il Presidente di Nuove Generazioni e qualsiasi altra persona reputi opportuno convocare il Presidente Nazionale.
3) Il Comitato di direzione esercita le seguenti funzioni, in base alle direttive del Comitato esecutivo nazionale:
a) eseguire le risoluzioni concordate del Comitato esecutivo nazionale,
b) adempiere alle direttive del Presidente e del Segretario generale,
c) promuovere l’attività politica del Partito e la sua organizzazione regionale e provinciale,
d) sviluppare le attività di gestione e di coordinamento di aree, dipartimenti e organizzazioni territoriali del Partito,
e) vegliare sull’adeguato sviluppo delle attività del Partito,
f) sottoporre proposte al Comitato esecutivo nazionale o alla Giunta direttiva nazionale,
g) coordinare le aree del Partito con i Gruppi parlamentari.
4) Il Comitato di direzione è presieduto dal Presidente del Partito o, eventualmente, dal Segretario generale, e generalmente si riunisce con periodicità settimanale.
5) I regolamenti organizzativi regionali stabiliscono la composizione dei Comitati di direzione regionali e provinciali, prevedendo i meccanismi o gli organi di coordinamento tra questo e le altre cariche della struttura territoriale competente.
Articolo 45
Il Tesoriere.
Il Tesoriere è nominato nella forma prevista negli Articoli 35.1.d) e 41.1.c) del presente statuto e adempie alle funzioni che gli spettano per legge e quelle assegnate dal Comitato esecutivo.
Capitolo Quarto
Gli organi specializzati
Sezione Prima:
I comitati elettorali
Articolo 46:
Regime dei comitati elettorali.
1. I comitati elettorali sono gli organi competenti per tutte le questioni relative alla realizzazione delle liste di candidati. Sono istituiti a livello nazionale, regionale, provinciale, insulare e locale. Saranno formati da un presidente, un segretario e sei membri nominati dal competente Comitato esecutivo, come pure da un membro di Nuove Generazioni designato dal Comitato esecutivo di questa organizzazione.
2. I comitati elettorali del Partito approvano o modificano le proposte di candidature che sono loro proposte, sebbene in questo ultimo caso devono esprimere un parere sui motivi che hanno consigliato di decidere in tal senso, che dovranno sottoporre al comitato elettorale la cui proposta viene modificata.
3. La condizione di membro dei comitati elettorali, salvo i loro presidenti e segretari, è incompatibile con l’inclusione nelle liste elettorali redatte o approvate dagli stessi, salvo quando si rinunci espressamente all’inclusione in tali liste nei due giorni lavorativi seguenti alla convocazione delle corrispondenti elezioni.
4. I comitati elettorali possono chiedere dei pareri alle cariche direttive del Partito, secondo quanto reputino opportuno. Parimenti possono promuovere la partecipazione dei diversi organi territoriali del Partito nell’elaborazione delle diverse candidature, come pure la successiva designazione delle cariche pubbliche negli ambiti delle loro rispettive competenze.
5. Negli arcipelagi ogni isola ha, inoltre, un comitato elettorale che disporrà delle stesse competenze attribuite ai comitati elettorali provinciali.
6. I comitati elettorali designano un rappresentante legale del candidato nella sua corrispondente circoscrizione.
7. Per l’elaborazione delle candidature dei diversi processi elettorali i comitati elettorali tengono conto dei seguenti criteri:
a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto,
b) il merito, la capacità, la valorizzazione delle attività realizzate e l’adempimento degli obblighi previsti dallo statuto, quando si siano precedentemente svolti compiti istituzionali,
c) le raccomandazioni o i requisiti necessari per il funzionamento del Partito e dei gruppi istituzionali.
Articolo 47
Competenze di ogni Comitato Elettorale.
1.- Il Comitato elettorale nazionale elabora e approva la candidatura del Partito al Parlamento Europeo, approva le candidature da presentare alle elezioni legislative e delle comunità autonome e in quelle municipali dei capoluoghi di provincia, designa i candidati alla presidenza dei governi delle comunità autonome, la presidenza dei collegi e municipi dei capoluoghi di provincia, come pure la ratifica dei candidati a senatori alle comunità autonome designati dai comitati elettorali regionali. Potrà delegare le proprie competenze nei Comitati regionali, con la conformità del Presidente Nazionale.
2.- Il comitato elettorale regionale elabora e propone le candidature all’organo legislativo della comunità autonoma, designa i candidati a Senatore in rappresentanza delle comunità e approva tutte le candidature municipali delle località con oltre 20.000 abitanti.
3.- Il comitato elettorale provinciale elabora e propone i candidati alle elezioni legislative e i candidati municipali del capoluogo di provincia; inoltre approva tutte le candidature municipali delle località con meno di 20.000 abitanti.
4.- Il Comitato elettorale locale elabora e propone la candidatura municipale.
5.- Negli arcipelaghi si osserva quanto stabilito nei loro regolamenti regionali in ordine alle competenze dei comitati elettorali insulari, fermo restando quanto disposto nell’articolo 46.5.
Sezione Seconda:
I comitati dei diritti e delle garanzie
Articolo 48
Regime e composizione.
1. I comitati dei diritti e delle garanzie sono organi incaricati di garantire l’esercizio dei diritti degli iscritti, istruire e risolvere i procedimenti disciplinari che si eseguano nell’ordinamento interno nei confronti di iscritti del Partito e applicare, eventualmente, il regime di sanzioni derivante dal presente statuto. Sono costituiti con competenza nazionale e regionale.
2. Con tali obiettivi si costituiscono i comitati dei diritti e delle garanzie come organi collegiali e specializzati, che sono formati da un presidente, un segretario e dieci membri, nominati dalla competente giunta direttiva, dovendo includere tra i suoi membri almeno sei laureati in giurisprudenza. Quando il Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie esamini una questione riguardante un membro di Nuove Generazioni, tale Comitato comprenderà anche un rappresentante di questa organizzazione.
3. In seno al Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie è istituita una Sottocommissione che, con carattere permanente, vigilerà in modo particolare sull’osservanza delle norme e patti ai quali dovranno le cariche pubbliche del Partito dovranno adeguare i loro comportamenti. La presidenza e la segreteria spetteranno a chi svolge tali funzioni nel Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie. Essa è inoltre composta da due membri, nominati dal Comitato esecutivo nazionale su proposta del Presidente nazionale tra i membri del Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie.
Articolo 49
Competenze.
1. Il Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie esercita la competenza generica su tutti gli iscritti senza alcuna eccezione e quella esclusiva sui deputati del Congresso, i senatori e parlamentari europei o chiunque appartenga ad un qualsiasi organo nazionale del Partito. La competenza del Comitato nazionale è irrinunciabile e non delegabile, e è sempre implicita in base alle circostanze speciali considerate, nel cui caso il comitato regionale si asterrà dall’esaminare la questione di cui trattasi e trasmette tutti gli atti al Comitato nazionale.
2. I comitati regionali dei diritti e delle garanzie esercitano la competenza per quel che riguarda l’istruzione e la risoluzione di qualsiasi provvedimento, incluso quelli la cui sanzione può comportare l’espulsione dal Partito.
3. Qualora nell’istruzione di un provvedimento che comporta una sanzione sia imputato uno degli iscritti di cui si fa espressa menzione nel 1 comma del presente articolo, il comitato regionale deve rinunciare a favore del Comitato nazionale e rimettere il provvedimento allo stesso, anche quando siano imputati altri iscritti che non ricoprano la carica di deputato, senatore, parlamentare europeo o membro di un organo nazionale del Partito.
4. Il Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie decide in seconda istanza sui ricorsi presentati contro le risoluzioni dei comitati regionali dei diritti e delle garanzie in materia disciplinare, come conseguenza delle impugnazioni presentate in qualsiasi congresso locale, provinciale, insulare o regionale del Partito.
5. Quando un iscritto consideri che i diritti che gli sono riconosciuti dal presente statuto siano stati violati da decisioni o azioni degli organi del Partito o da un altro iscritto, può chiedere la tutela del comitato regionale dei diritti e delle garanzie, che decide nel merito entro un termine massimo di quattro mesi e contro la sua risoluzione si può ricorrere dinanzi al Comitato nazionale entro 15 giorni lavorativi.
6. Contro le ordinanze o risoluzioni dei comitati regionali dei diritti e delle garanzie si può ricorrere al Comitato nazionale nel termine di quindici giorni dalla sua notifica e con le formalità stabilite dal regolamento.
7. Il Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie è l’unico organo competente per interpretare dello statuto nazionale.
Articolo 50
Competenze e funzionamento della Sottocommissione del Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie.
La Sottocommissione del Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie prevista nell’articolo 48.3 è retta dalle seguenti norme di competenza e funzionamento:
1. E’ competente sull’intero territorio nazionale per:
a) garantire l’osservanza della normativa sulle dichiarazioni di beni e attività che devono prestare le cariche pubbliche del Partito, ai sensi dell’articolo 7.1.f) del presente statuto,
b) redigere il progetto di dichiarazione di beni e attività delle cariche pubbliche del Partito, che deve sottoporre all’approvazione della Giunta direttiva nazionale,
c) vigilare sull’adempimento degli impegni che, per garantire il rispetto al programma elettorale, assumano volontariamente i candidati e le cariche pubbliche del Partito,
d) custodire le dichiarazioni e i documenti che esprimono gli impegni precedentemente menzionati.
2) La Sottocommissione propone al Comitato esecutivo nazionale l’approvazione delle sue norme di funzionamento, che in ogni caso devono prevedere la possibilità di consultazioni dirette con i militanti interessati; quando dai fatti esaminati si possa dedurre la presunta responsabilità sanzionabile, la Sottocommissione sottoporrà la questione al Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie per l’avvio del provvedimento corrispondente.
Articolo 51
Il Difensore dell’iscritto.
Il Difensore dell’iscritto è un canale di comunicazione tra gli iscritti e gli organi di governo e direzione del Partito popolare, al quale gli iscritti possono rivolgersi per presentare opinioni, reclami e suggerimenti.
Il Difensore dell’iscritto è nominato dal Comitato esecutivo nazionale tra i membri del Comitato nazionale dei diritti e delle garanzie.
Da parte loro, i comitati esecutivi regionali possono designare difensori delle comunità locali, che eseguiranno la propria attività in forma coordinata con il Difensore dell’iscritto nel rispettivo ambito territoriale.
Le conclusioni dei loro atti daranno luogo ad un parere semestrale che è trasmesso al Segretario generale e al Presidente della rispettiva organizzazione territoriale.
Sezione Terza:
Il Comitato delle comunità autonome
Articolo 52
Il Comitato delle comunità autonome.
1. Il Comitato delle comunità autonome è costituito come organo specializzato e di consulenza per il Partito popolare competente per analizzare, coordinare e orientare le politiche del Partito in relazione allo sviluppo dello Stato delle autonomie e il rafforzamento della solidarietà interterritoriale.
Il Comitato delle comunità autonome è formato dal Presidente nazionale del Partito popolare, il Segretario generale, i presidenti delle autonomie locali del Partito e dai presidenti delle comunità autonome governate dal Partito popolare e delle città autonome.
Il Presidente stabilisce quali persone possono eventualmente assistere alle riunioni del Comitato.
Parimenti, il Comitato delle comunità autonome è convocato per assistere al Comitato di direzione del Partito, e il Presidente nazionale decide la periodicità di tali convocazioni.
2. Il Comitato delle comunità autonome esercita le seguenti funzioni:
a) analizzare le iniziative congiunte che incidano sulle competenze delle comunità autonome,
b) elaborare e proporre al Comitato esecutivo nazionale, affinché le approvi, le linee fondamentali dell’azione politica nelle comunità autonome,
c) promuovere la cooperazione tra le comunità autonome per il conseguimento degli obiettivi e interessi comuni, rispettando la lealtà istituzionale verso lo Stato.
3. In seguito ad una risoluzione congiunta del Comitato delle comunità autonome possono essere istituite commissioni specializzate di carattere temporaneo o permanente, allo scopo di coordinare e regolare la posizione del Partito popolare in una materia specifica che riguardi le comunità autonome e che richieda la determinazione di un approccio comune.
Queste commissioni specializzate sono presiedute dal Segretario generale o da una persona da lui delegata, oppure da un rappresentante designato, in funzione della materia, dai presidenti delle comunità autonome.
Il Presidente nazionale può inoltre chiamare a far parte delle commissioni altre persone interessate alla materia.
TITOLO TERZO
I GRUPPI ISTITUZIONALI
Articolo 53
Regime, funzionamento e competenze.
1. L’azione politica del Partito nelle diverse istituzioni a livello nazionale, provinciale, insulare, locale e delle comunità autonome si svolge attraverso i gruppi istituzionali del Partito popolare, formati da tutti i candidati eletti nelle liste elettorali dello stesso.
2. I gruppi istituzionali non accettano di includere persone che al momento delle elezioni fanno parte delle liste di un’altra formazione politica.
3. Per lo svolgimento delle loro attività, i gruppi istituzionali del Partito popolare si attengono alle indicazioni impartite dagli organi di governo del Partito. Lo stesso criterio di dipendenza si applica anche ai membri dei gruppi iscritti al Partito popolare, quando in una determinata istituzione il Partito preveda un regime di coalizione con altre forze politiche.
4. L’organizzazione e la struttura direttiva dei vari gruppi istituzionali devono sottostare alle disposizioni del corrispondente regolamento, elaborato da ogni gruppo all’inizio di ogni legislatura e trasmesso nel termine di due mesi al Comitato esecutivo del Partito per la sua approvazione definitiva.
5. Il Presidente del Partito presiede i gruppi parlamentari del Congresso, del Senato e del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dai loro rispettivi regolamenti. Il portavoce del gruppo parlamentare nel Congresso dei Deputati coordina le attività di tali gruppi parlamentari, come pure le relazioni dei gruppi con la rappresentanza dei vari collettivi sociali e dirigerà le attività di consulenza.
6. I gruppi si riuniscono ogni volta che siano convocati dal Presidente del Partito o dagli organi direttivi del Gruppo o quando lo richiedano due terzi dei membri dello stesso.
7.- Gli organi direttivi dei vari gruppi propongono al Comitato esecutivo del Partito lo stanziamento delle risorse materiali necessarie per il loro funzionamento e la nomina o la cessazione dell’incarico dei loro assessori e funzionari.
8. L’Unione interparlamentare popolare coordina le reciproche attività dei gruppi parlamentari delle comunità autonome, e quelle con i rispettivi del Congresso, Senato e il Parlamento europeo.
9.- L’Unione intercomunale popolare coordina le cariche comunali o insulari elette del Partito popolare. La sua struttura e le sue funzioni sono disciplinate da un regolamento approvato dalla Giunta direttiva nazionale.
10.- Il Comitato dei portavoce parlamentari, composto da tutti i portavoce dei gruppi parlamentari delle autonomie locali e del Congresso, Senato e Parlamento Europeo, è l’organo di gestione e coordinamento delle attività ordinarie dell’Unione interparlamentare popolare e decide le linee di attuazione congiunta nei vari Parlamenti, utilizzando a tal fine la Rete Interparlamentare popolare come strumento di comunicazione giornaliero. Il suo funzionamento è regolato dal regolamento dell’Unione interparlamentare popolare.
11. Il Comitato di sindaci e portavoce comunali stabilisce le linee di attuazione congiunta nei vari municipi, in esecuzione dei programmi elettorali municipali. Su composizione e funzionamento è regolato nel regolamento dell’Unione intercomunale Popolare.
12. I membri dei gruppi istituzionali sono obbligati a rendere conto periodicamente delle loro attività e del lavoro eseguito nell’adempimento delle loro funzioni nella giunta direttiva dell’organizzazione territoriale alla quale appartengono. Lo stesso faranno, con periodicità perlomeno annuale, nei confronti degli iscritti, nella forma stabilita dal loro rispettivo Comitato esecutivo.
TITOLO QUARTO
IL REGIME PATRIMONIALE ED ECONOMICO DEL PARTITO
Articolo 54
Regime patrimoniale.
1. Il Partito popolare ha la piena capacità giuridica e di agire. Il patrimonio è costituito dall’insieme dei beni e dei diritti che gli appartengono o che può acquisire e dei quali può disporre o che può alienare a qualsiasi titolo.
2. Le risorse del Partito sono costituite dalle quote di tutti gli iscritti e dai contributi volontari degli stessi; dai contributi economici delle cariche pubbliche nella percentuale stabilita dal Comitato esecutivo nazionale; dalle sovvenzioni ufficiali erogate dallo Stato al Partito e a tutti i gruppi istituzionali; dai profitti del proprio patrimonio, dal prodotto generato dalle attività organizzate e dalle donazioni, eredità o legati che riceva.
3. L’importo minimo delle quote che dovranno corrispondere tutti gli iscritti è indicato dal Comitato esecutivo nazionale che decide inoltre un sistema di partecipazione delle organizzazioni territoriali alle risorse ed entrate del Partito, al fine di stabilire una distribuzione solidaria ed equa delle stesse.
4. Lo 0,7 per cento delle quote dei militanti del PP è destinato ad aiutare le attività delle organizzazioni non governative della cooperazione allo sviluppo. L’adempimento della presente disposizione, secondo gli opportuni accordi adottati dal Comitato esecutivo nazionale per canalizzare la destinazione di tali aiuti spetta all’Ufficio centrale del Partito
Articolo 55
Budget ed esercizio economico.
1. Gli esercizi economici di tutte le organizzazioni territoriali hanno la durata dell’anno solare e si chiudono al 31 dicembre con l’approvazione del Presidente, l’autorizzazione del Segretario e l’intervento del responsabile competente in materia finanziaria.
2. Il budget annuale di ogni organizzazione territoriale deve essere approvato dal Comitato esecutivo della stessa nei primi quarantacinque giorni lavorativi del nuovo esercizio. Quando durante un esercizio sono indette le elezioni, è predisposto anche un budget speciale che comprenderà la previsione delle uscite e delle entrate necessarie per far partecipare il Partito a tali elezioni.
TITOLO QUINTO
LE NUOVE GENERAZIONI DEL PARTITO POPOLARE
Articolo 56
Carattere, iscrizione e regime.
1. Nuove Generazioni è un’organizzazione costituita in seno al Partito popolare, con propri organi eletti, per promuovere la piena partecipazione dei giovani nella vita interna del Partito e contribuire al pieno sviluppo del art. 48 della Costituzione spagnola.
2. Può iscriversi a Nuove Generazioni del Partito popolare qualsiasi giovane di età superiore ai 16 anni e inferiore ai 28 che non appartenga a un altro partito politico.
Gli iscritti a Nuove Generazioni sono iscritti anche al Partito popolare a partire dal momento in cui raggiungano la maggiore età, acquisendo in quel momento gli stessi diritti e doveri degli altri iscritti al Partito, in conformità con quanto stabilito nel Titolo primo del presente statuto.
3.- Nuove Generazioni elabora il proprio statuto e i suoi regolamenti adeguandosi, in ogni caso, ai principi politici e ai criteri organizzativi contenuti nel presente testo e contando, per la realizzazione dei loro obiettivi, con il sostegno dei mezzi materiali specifici apportati da ognuna delle organizzazioni territoriali del Partito.
DISPOSIZIONI ADDIZIONALI
Prima
La Giunta direttiva nazionale è autorizzata, su proposta del Comitato esecutivo nazionale, ad approvare il testo modificato dello statuto nel quale si raccolgano le modifiche sistematiche, terminologiche o di enumerazione di articoli, richieste dagli emendamenti approvati nel XVI Congresso.
Seconda
La Giunta direttiva nazionale è autorizzata ad approvare i regolamenti necessari per lo sviluppo del presente statuto.
Terza
Nuove Generazioni manterrà la sua attuale disciplina, come pure il proprio livello di presenza negli organi collegiali e nei processi elettorali del Partito.
La Giunta direttiva nazionale di Nuove Generazioni è autorizzata ad introdurre nel proprio statuto le modifiche necessarie per il coordinamento dello stesso con quanto stabilito nel presente statuto.
Il Congresso di Nuove Generazioni approverà il proprio statuto, che deve essere ratificato dalla Giunta direttiva nazionale del Partito.
Quarta
Sarà interamente ratificato il Patto di collaborazione politica e istituzionale, di carattere stabile e permanente, sottoscritto tra il Partito popolare e l’Unione del popolo navarro nel 1991. Di conseguenza, e in conformità con quanto disposto nel suddetto patto, un rappresentante dell’UPN, nominato dal proprio Comitato esecutivo, farà parte del Comitato esecutivo nazionale del Partito popolare.
Parimenti, un rappresentante dell’UPN è convocato presso il Comitato delle comunità autonome previsto nell’articolo 52 del presente statuto.
Quinta
Fatte salve le altre disposizioni contenute nell’articolo 30 in materia di elezione del Presidente e degli organi direttivi del Partito, nei Congressi provinciali e Insulari due o più candidati proclamati possono proporre congiuntamente un candidato concordato tra i delegati al rispettivo Congresso.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il procedimento previsto nell’articolo 30 è applicato dal momento dell’approvazione del presente statuto nazionale e, di conseguenza, non riguarda i congressi che siano stati convocati prima dell’approvazione dello stesso.
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell’assemblea plenaria del XVI Congresso nazionale del Partito popolare.
Le organizzazioni territoriali devono adattare i propri regolamenti alle disposizioni del presente statuto nel termine massimo di sei mesi.
PARTITO SOCIALISTA OPERAIO SPAGNOLO
|
STATUTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo I. Principi organizzativi comuni
Articolo 1.
Il Partito è denominato Partito socialista operaio spagnolo, PSOE, e i suoi simboli sono l’incudine, il calamaio, la penna e il libro, il pugno e la rosa, un cubo rosso con le sigle PSOE il cui interno è di colore bianco e un cubo rosso con il pugno e la rosa il cui interno è di colore bianco.
Articolo 2.
Il Partito socialista operaio spagnolo è un’organizzazione politica della classe lavoratrice e degli uomini e donne che lottano contro ogni genere di sfruttamento, aspirando a trasformare la società per convertirla in una società libera, equa, solidale e pacifica, che lotta per il progresso dei popoli. I suoi obiettivi e programmi sono stabiliti nella sua dichiarazione di principi e nelle risoluzioni dei suoi congressi.
Articolo 3.
L’organizzazione del Partito si ispira ai seguenti principi.
1. La democrazia come forma di partecipazione e corresponsabilità dei militanti, uomini e donne, nella vita del Partito.
2. Il rispetto della libertà di coscienza e della libertà d’espressione all’interno del Partito, da parte di ogni militante. E’ garantita la totale libertà nel dibattito interno, sia individuale per ogni iscritto, sia attraverso le diverse correnti d’opinione, formate dall’insieme degli iscritti con gli stessi criteri e opinioni, che potranno esprimersi attraverso i diversi ambiti dell’organizzazione e i canali previsti nel presente statuto. Non è consentita la formazione di tendenze organizzate.
3. L’adempimento delle decisioni adottate dagli organi competenti del Partito.
4. La concezione federale dell’organizzazione, intesa come integrazione delle collettività che la compongono e basata sull’autonomia dei suoi organi nell’ambito delle competenze che le spettano in virtù dello Statuto.
5. L’unità del Partito si basa essenzialmente sull’unità del pensiero fondamentale contenuto nel Programma principale, nelle risoluzioni dei congressi e nell’unità d’azione dei suoi militanti nei confronti della società.
6. Tra il Programma principale e l’azione media, si ritrova l’ampio campo dei programmi transitori e settoriali, come pure la definizione delle strategie e tattiche per realizzarli. Tutto ciò è esaminato in modo permanente ed è oggetto di dibattito all’interno dell’organizzazione, attraverso i canali stabiliti dallo statuto.
7. Agli organi che rappresentano l’intera organizzazione spetta emettere, ad ogni livello, nell’ambito delle loro rispettive competenze, le risoluzioni che stabiliscono la posizione del PSOE, come pure stabilire le direttive da eseguire ed istituire gli organi esecutivi, da attuare con il sostegno e la collaborazione di tutti i militanti.
Articolo 4.
Le correnti di opinione sono costituite esclusivamente a livello federale.
La corrente d’opinione si considera formata dall’insieme degli iscritti e associati che partecipano agli stessi criteri politici, nel rispetto dello Statuto, del Programma e delle decisioni degli organi di governo del PSOE, realizzando la propria attività all’interno del Partito.
Il Comitato federale autorizzerà la costituzione di nuove correnti d’opinione su proposta della Commissione esecutiva federale (CEF).
La richiesta presentata alla Commissione esecutiva federale dovrà essere motivata e sostenuta da almeno il 5% dei militanti appartenenti ad un minimo di 5 federazioni regionali o nazionali.
Le correnti d’opinione devono portare le proprie attività a conoscenza degli organi esecutivi del rispettivo ambito, in particolar modo la documentazione risultante dalla loro riflessione e dal loro lavoro, affinché l’organizzazione le possa esaminare.
Le riunioni dovranno realizzarsi nei locali del Partito. Gli iscritti e associati che parteciperanno alle attività di una corrente d’opinione dovranno vegliare affinché non trascendano all’esterno dell’organizzazione espressioni contrarie alle risoluzioni dei Congressi e a quelle degli altri organi di direzione.
Capitolo II. Procedimento di elezione degli organi di partito
Articolo 5.
Gli organi di rappresentanza sono eletti in conformità con i seguenti criteri:
5.1. Elezione degli organi esecutivi
a. Le commissioni esecutive municipali e distrettuali sono elette mediante il sistema di voto maggioritario.
b. Le commissioni esecutive provinciali, insulari, regionali o nazionali e federali sono elette con il sistema seguente:
- elezione del segretario generale: mediante voto individuale, diretto e segreto di tutti i delegati del congresso del rispettivo livello territoriale. Le candidature presentate alla segreteria generale devono contare con il sostegno del 20 per cento dei delegati al rispettivo congresso, ma nessuna candidatura potrà ricevere il sostegno di più del 30 per cento dei delegati in questione,
- elezione della commissione esecutiva del livello territoriale corrispondente: mediante il sistema maggioritario su proposta del segretario generale eletto.
5.2. Elezione di delegati, partecipanti e comitati
I delegati ai congressi, i partecipanti alle conferenze e i membri dei comitati municipali, provinciali, insulari, regionali o nazionali e federali sono eletti in liste complete, chiuse e bloccate. I membri dei rispettivi organi esecutivi non potranno assistere ai diversi congressi come delegati.
Qualora esistano due liste, la minoranza che ottenga come minimo il 20 per cento dei voti validi per i candidati otterrà la rappresentanza proporzionale al loro numero. In ogni caso, la lista che otterrà la maggioranza ha diritto alla metà più uno dei delegati da nominare. Qualora esistano più di due liste e nessuna ottenga la maggioranza, quella che ottiene un numero maggiore di voti ha diritto ad una rappresentanza della metà più uno delle cariche da eleggere, dovendo il resto essere ripartito proporzionalmente tra gli altri candidati che abbiano superato il 20 per cento.
TITOLO I. ISCRITTI
Capitolo I. Iscritti
Articolo 6.
Possono acquisire la condizione di iscritti del Partito socialista operaio spagnolo i cittadini, uomini e donne, di età superiore ai diciotto anni, quando manifestano la volontà di collaborare e partecipare alle attività del Partito.
La condizione di iscritto, come pure di militante o simpatizzante, si acquisisce mediante l’inscrizione nel registro corrispondente.
Capitolo II. Militanti
Articolo 7.
1. I militanti hanno i seguenti diritti:
a) il diritto di ricevere dall’organizzazione la formazione politica o tecnica che permetta la migliore forma di collaborazione nella lotta per il socialismo e per il buon risultato dei compiti assegnati all’organizzazione,
b) il diritto di ricevere, attraverso i canali organici, informazioni sulle decisioni adottate dagli organi del Partito ai diversi livelli e, in generale, su tutte le questioni che producano effetti sulla vita interna del Partito, la sua proiezione esterna e la sua attività istituzionale,
c) il diritto a far parte dei gruppi socialisti da formare o che esistano e alla libera espressione di idee o iniziative al loro interno,
d) il diritto alla discussione e alla critica sulle posizioni politiche proprie e altrui, mediante la libera espressione verbale o scritta e la loro libera comunicazione all’interno del Partito,
e) Il diritto a realizzare manifestazioni pubbliche, come pure ad esprimere giudizi di valore ed opinioni, in forma libera, leale e responsabile, nel limite del rispetto per la dignità delle persone, oltre che delle risoluzioni e degli accordi democraticamente adottati dagli organi del Partito, nel quadro delle competenze che siano loro attribuite dallo statuto,
f) il diritto ad essere candidati ed elettori in ogni eventuale processo elettorale interno ed esterno, senza alcun veto o limite che presupponga una discriminazione o un vantaggio, salvo le limitazioni indicate nel presente statuto dovute alla durata della militanza o ad incompatibilità. Per esercitare tale diritto è necessario aver versato puntualmente le quote,
g) il diritto al controllo politico sui propri eletti e responsabili, basato sull’informazione veritiera, la libera espressione, il rispetto delle persone e l’osservanza del luogo e dei tempi stabiliti nei regolamenti,
h) il diritto a ricevere la tutela esterna dal proprio Partito dinanzi ad aggressioni ingiuste, e interna, mediante azioni imparziali ed eque degli organi competenti,
i) il diritto ad utilizzare risorse materiali e umane dell’organizzazione per l’adempimento dei propri obblighi e l’esercizio dei propri diritti, con la previa autorizzazione della relativa domanda da parte degli organi esecutivi,
j) il diritto ad approfittare delle occasioni che si presentino di occupare posti di lavoro remunerati all’interno dell’organizzazione, che eviterà di designare liberamente i propri collaboratori, funzionari o impiegati, salvo per incarichi di stretta fiducia. Parimenti, si ha diritto ad essere eletti come membri di giurie per qualifiche o esami, al livello corrispondente, e ad essere informati circa le convocazioni che si effettueranno a tal fine,
k) il Partito si pronuncia a favore della democrazia paritetica tra uomini e donne e, di conseguenza, adotta il sistema di rappresentanza per cui nessuno dei due sessi ha meno del 40% né più del 60% di rappresentanti in ogni organo direttivo, di controllo o esecutivo del Partito, includendo la direzione e i portavoce delle commissioni e incarichi la cui nomina spetti ai gruppi socialisti nelle istituzioni. Questa proporzione è applicabile alla composizione delle liste elettorali, per quel che riguarda sia la formazione della lista sia l’insieme delle cariche alle quali si preveda di essere eletti, Saranno invalidate o comunque non sono confermate dagli organi competenti le liste che non osserveranno le disposizioni del presente comma. Ogni eccezione a questa norma dovrà essere autorizzata dall’organo competente, previo parere motivato,
l) il diritto di partecipare ad un’organizzazione settoriale e ad essere ciber-militante nei termini stabiliti dai regolamenti.
2. I militanti hanno i seguenti doveri:
a) il senso di responsabilità nel lavoro e negli ambiti nei quali svolgono la loro attività,
b) la difesa degli interessi generali dell’organizzazione, la dichiarazione di principi, programmi, risoluzioni e statuto approvati dai loro congressi, come pure le ordinanze legittimamente emanate dai loro organi di direzione, con la precisazione che i militanti non potranno appartenere ad un’altra organizzazione politica,
c) la solidarietà materiale e morale con gli altri militanti dell’organizzazione, il rispetto per le loro opinioni e posizioni, le persone che la comprendono e la doverosa collaborazione senza discriminazione per ragioni di diversa concezione politica,
d) osservare lo statuto, i regolamenti e le altre norme interne, come pure adempiere le risoluzioni, direttive e istruzioni prescritte dagli organi del Partito nell’esercizio delle loro competenze,
e) eseguire le attività politiche, sociali e sindacali concrete per le quali si fa riferimento alla commissione esecutiva municipale o distrettuale, con la collaborazione dei compagni facenti parte del gruppo che esegue la stessa attività,
f) adattare le loro conoscenze e i loro contributi come richiesto da ogni organo e istituzione del Partito,
g) trasmettere, attraverso i canali organici stabiliti, qualsiasi informazione si possieda relativa ai compiti dell’organizzazione,
h) presenziare attivamente ogni atto della vita organica e politica per il quale si riceva una convocazione dall’organizzazione,
i) accettare i compiti di rappresentanza politica che democraticamente siano loro richiesti o per i quali essi siano esecutivamente designati, secondo il caso e salvo circostanze particolari o una giusta causa,
j) il militante del Partito che trasferisca la propria residenza da una zona facente capo ad un raggruppamento a una zona diversa, appartenente ad un altro raggruppamento, dovrà chiedere a questo secondo raggruppamento il trasferimento, che è riconosciuto automaticamente a chi possiede tutti i necessari diritti,
k) la collaborazione economica attraverso il pagamento di una quota mediante domiciliazione bancaria.
l) essere ispettori o rappresentanti nei vari processi elettorali.
Articolo 8.
I militanti in mora da oltre sei mesi nel pagamento delle loro quote, perdono la condizione di militanti comportante il pagamento delle quote e, previa notifica scritta della situazione nella quale si trovano, acquisiscono la condizione di simpatizzanti fino a quando non versano le quote che devono, salvo quando si giustifichi il mancato pagamento perché è intervenuto uno sciopero, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore che abbia impedito il pagamento delle stesse.
Capitolo III. Simpatizzanti
Articolo 9.
1. I simpatizzanti hanno i seguenti diritti:
a) il diritto di ricevere dall’organizzazione la formazione politica o tecnica che permetta loro di collaborare nel modo migliore alla lotta per il socialismo e alla riuscita dell’organizzazione nei compiti ad essa assegnati;
b) il diritto di ricevere, attraverso dei canali organici, informazioni sulle decisioni adottate dagli organi del Partito ai vari livelli e, in generale, su tutte le questioni che riguardino la proiezione esterna e l’attività istituzionale del Partito;
c) il diritto di eseguire manifestazioni pubbliche ed esprimere giudizi di valore ed opinioni, in forma libera, leale e responsabile, nei limiti del rispetto per la dignità delle persone, nonché delle risoluzioni e degli accordi democraticamente adottati dagli organi di Partito, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dagli statuti;
d) il diritto di partecipare a un’organizzazione settoriale ed essere cibermilitanti nei termini stabiliti dai regolamenti;
e) il diritto a partecipare alle primarie, secondo quanto stabilito nelle norme che disciplinano le stesse, a condizione di appartenere al partito da almeno 6 mesi.
2. I simpatizzanti hanno i seguenti doveri:
a) avere senso di responsabilità nel lavoro e negli ambiti nei quali svolgano le proprie attività;
b) difendere gli interessi generale dell’organizzazione, la dichiarazione di principi, i programmi, le risoluzioni e lo statuto approvati dai congressi, come pure le ordinanze legittimamente emanate dagli organi direttivi, con la condizione di non appartenere ad un’altra organizzazione politica;
c) osservare le risoluzioni dettate dagli organi competenti nell’ambito della propria attività regolamentare e con le necessarie formalità;
d) adattare le proprie conoscenze e i propri contributi come richiesto da ogni organo e istituzione del Partito;
e) partecipare attivamente ad ogni attività della vita organica e politica per il quale si riceva una convocazione dall’organizzazione;
f) essere ispettori o rappresentanti nei vari processi elettorali.
3. Perde la condizione di simpatizzante chi esegue attività contrarie ad ordinanze, risoluzioni ed atti adottati e implementati dal Partito, come pure per l’inadempimento dei doveri stabiliti.
Articolo 10.
Gli iscritti e associati al Partito devono far parte di un movimento sociale. Quando fanno parte di un sindacato, questo è preferibilmente l’Unione generale dei lavoratori. Nella loro attività, dovranno applicare e difendere la strategia del Partito, che è decisa in ogni caso dagli organi competenti dello stesso.
Articolo 11.
L’iscritto o associato che mantenga una cattiva condotta a livello civico o etico, oppure non osservi il programma o le ordinanze o risoluzioni del Partito, o che esprima pubblicamente le proprie opinioni in termini irresponsabili o con slealtà nei confronti del Partito o dei suoi iscritti e associati, oppure compia atti di indisciplina, ingiurie o calunnie nei confronti di qualsiasi associato, o violi in qualunque modo gli obblighi stabiliti dal presente statuto per tutti gli iscritti o associati al Partito, è sanzionato, una volta conclusi i procedimenti previsti dai regolamenti e mediante una decisione degli organi competenti, con misure che possono giungere fino all’espulsione, in applicazione delle norme interne vigenti.
Articolo 12.
Gli iscritti e associati al Partito non possono prestare il proprio sostegno o partecipare a manifestazioni, atti o altre iniziative politiche promosse da altre organizzazioni espressamente proibite dagli organi del Partito o la cui convocazione sia in contraddizione con le risoluzioni del Comitato federale e/o i congressi del Partito.
TITOLO II. ASSOCIAZIONI E COLLETTIVI
Articolo 13.
Accordi di collaborazione con associazioni e collettivi.
1. Il PSOE può sottoscrivere accordi di collaborazione con associazioni culturali, professionali, ricreative, di rivendicazione sociale, cooperative, centri di studio, organizzazioni tecniche e centri di dibattito o simili che realizzano la propria attività all’interno di movimenti sociali (ecologisti, pacifisti, ecc.); di movimenti cittadini (associazioni di vicini, consumatori, ecc.); del mondo della cultura, ricerca teorica, ideologica e l’Università; delle rivendicazioni sociali (terza età, giovani, ecc.); purché né i loro statuti né i loro obiettivi siano in contrasto con i principi ideologici e le risoluzioni dei congressi del PSOE.
2. La collaborazione è formalizzata mediante un accordo sottoscritto con la commissione esecutiva competente nell’ambito nel quale operano, in cui sono specificati i diritti e doveri delle organizzazioni che collaborano, potendo anche essere prevista la partecipazione al Congresso, al Comitato federale e ai comitati regionali o nazionali.
3. Nella prima riunione utile del comitato federale, nazionale, regionale o provinciale competente, esso deve pronunciarsi sull’accordo di collaborazione approvandolo a maggioranza. In ogni caso, si può ricorrere all’organo immediatamente superiore, il quale deve parimenti decidere a maggioranza.
TITOLO III. STRUTTURA GENERALE DEL PARTITO
Capitolo I. Struttura generale del partito
Articolo 14.
Il PSOE è un’organizzazione politica di carattere federale, costituita da raggruppamenti distrettuali, municipali, insulari e/o provinciali e strutturata in partiti o federazioni nazionali o regionali.
Articolo 15.
Ogni partito o federazione nazionale o regionale decide la propria denominazione, che deve essere necessariamente accompagnata dalle sigle PSOE.
Articolo 16.
La denominazione, l’organizzazione e lo statuto di ogni partito o federazione regionale o nazionale devono essere ratificati dal comitato federale entro al massimo sei mesi dalla loro presentazione.
Articolo 17.
Sono organi del partito o della federazione nazionale o regionale il congresso regionale o nazionale, il consiglio (o comitato) regionale o nazionale e la commissione esecutiva nazionale o regionale.
Articolo 18.
Quando un atto degli organi del Partito appaia contrario a quanto stabilito nel presente statuto oppure alle risoluzioni del Comitato federale o della Commissione esecutiva federale, esso puòà essere sospeso e dichiarato privo di effetti mediante una decisione della Commissione esecutiva federale. Quest’ultima, quando lo reputi opportuno in relazione alla situazione organica o politica di un determinato ambito del Partito, può adottare le misure che considera necessarie allo scopo di ripristinare la normalità. Le norme regolatrici della struttura e del funzionamento generale del Partito regolano le circostanze e le procedure da applicare in questi casi.
Capitolo II. Raggruppamenti
Articolo 19
1. I raggruppamenti sono responsabili dell’adempimento degli obblighi dei militanti, come pure della loro partecipazione alle attività del Partito.
2. Gli organi dei raggruppamenti distrettuali e municipali sono l’assemblea e la commissione esecutiva municipale o distrettuale, secondo il caso.
3. Gli organi del raggruppamento municipale con raggruppamenti distrettuali sono la commissione esecutiva municipale, il comitato municipale e l’assemblea dei delegati.
4. La commissione esecutiva distrettuale e municipale, che è l’organo esecutivo del raggruppamento, è eletta dall’assemblea e presenta le proprie relazioni alla stessa in assemblee ordinarie convocate a tal fine ogni sei mesi, mentre la gestione e pianificazione delle sue attività sono votate annualmente.
5. Nel caso di raggruppamenti municipali con raggruppamenti distrettuali, la commissione esecutiva municipale è eletta dall’assemblea di delegati e informerà il comitato municipale circa le sue attività.
Articolo 20
1. La struttura municipale del PSOE è composta come segue:
a) un raggruppamento municipale in tutti i comuni nei quali esista una struttura organica del Partito;
b) nelle località dove esistono raggruppamenti distrettuali, questi fanno parte del raggruppamento municipale.
2. Previo accordo favorevole della Commissione esecutiva federale, nel comune in cui si costituiscono i distretti, in base alla Legge in materia di enti locali, la commissione esecutiva regionale può creare dei raggruppamenti distrettuali, la cui competenza dovrà coincidere con almeno uno di essi o con un quartiere di recente creazione.
3. La Commissione esecutiva federale, previa proposta della rispettiva commissione esecutiva regionale o nazionale, può autorizzare una struttura municipale del PSOE che provveda alle necessità dei comuni con distretti minori, parrocchie, sobborghi rurali, enti locali minori dipendenti o quartieri creati recentemente.
Articolo 21.
I raggruppamenti municipali e distrettuali sono costituiti in raggruppamenti provinciali o insulari, secondo quanto disposto dallo statuto dei loro rispettivi partiti o federazioni nazionali o regionali.
La missione del raggruppamento provinciale o insulare consiste nello sviluppo della politica generale del Partito al livello corrispondente, come pure nella realizzazione di iniziative necessarie ad affrontare le questioni da risolvere, d’accordo con le direttive generali degli organi superiori.
Articolo 22.
Gli spagnoli che risiedono fuori delle nostre frontiere possono, ferma restando la loro militanza nei partiti fratelli dell’Internazionale socialista e previa autorizzazione della Commissione esecutiva, iscriversi al PSOE ed istituire un raggruppamento nel proprio luogo di residenza. I raggruppamenti del PSOE all’estero sono disciplinati da norme proprie, che sono approvate dal Comitato federale. Ai militanti del PSOE all’estero è garantita una rappresentanza nel Congresso federale e nel Comitato federale. Il regolamento federale dei congressi stabilisce le modalità di partecipazione al Congresso federale dei militanti all’estero, con uguali diritti e doveri.
Capitolo III. Organizzazioni settoriali
Articolo 23.
Il Partito socialista operaio spagnolo ha le seguenti sei organizzazioni settoriali: organizzazione settoriale dell’istruzione, Organizzazione settoriale dell’ambiente, Organizzazione settoriale della partecipazione cittadina, Organizzazione settoriale della sanità, Organizzazione settoriale della società dell’informazione e Organizzazione settoriale di imprenditori, economia sociale e lavoratori autonomi.
Articolo 24.
Le organizzazioni settoriali sono strutture che prevedono la partecipazione diretta degli iscritti e associati del Partito socialista operaio spagnolo alle attività di informazione, dibattito e proposte in relazione a materie proprie del loro ambito d’attuazione.
Le organizzazioni settoriali possono presentare analisi e proposte rivolte agli organi di direzione del Partito della propria area e possono contribuire con propri adeguamenti all’elaborazione dei programmi politici ed elettorali del Partito.
Articolo 25.
Le organizzazioni settoriali sono create in ambito federale, regionale o nazionale, provinciale e insulare. Gli ambiti della competenza di base nelle quali si eserciterà la partecipazione diretta degli iscritti e associati sono quelli provinciali e insulari. L’ambito nazionale, regionale e federale hanno fondamentalmente carattere di coordinamento, consulenza e sostegno dei livelli inferiori.
Articolo 26.
La struttura delle organizzazioni settoriali nei diversi ambiti territoriali è formata da: l’assemblea plenaria, il comitato coordinatore e il coordinatore.
L’organo sovrano delle organizzazioni settoriali è l’assemblea plenaria, che nelle province e isole è composta da tutti gli iscritti e associati registrati. I membri delle assemblee plenarie nazionali o regionali sono eletti nelle assemblee plenarie provinciali e insulari, d’accordo con i principi di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
I membri dell’assemblea plenaria federale sono eletti dalle assemblee plenarie nazionali o regionali, d’accordo con i principi di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
Ogni assemblea plenaria settoriale sceglie, d’accordo con la procedura indicata, il proprio comitato coordinatore e il proprio coordinatore, che è portavoce degli organi esecutivi e di delibera del Partito.
Articolo 27.
Le organizzazioni settoriali tengono conferenze periodiche, nelle quali dibattono testi, comunicazioni e proposte che, se richiesto dalle circostanze, presentano ai vari gradi esecutivi o di delibera del proprio livello territoriale. È loro riconosciuta l’appartenenza, con diritto di parola e di voto, ai comitati e congressi, secondo quanto stabilito nel regolamento o nelle norme che disciplinano il funzionamento di questi organi, con la precisazione che i loro delegati non possono partecipare all’elezione e al controllo degli organi esecutivi e di rappresentanza del Partito.
Articolo 28.
Le organizzazioni settoriali istituite hanno diritto di rappresentanza negli organi di decisione e controllo del Partito con diritto di parola e di voto. Le organizzazioni settoriali sono rappresentate nei congressi del Partito del relativo ambito territoriale. La rappresentanza è proporzionale al numero degli iscritti e associati del relativo ambito territoriale. La CEF può autorizzare, con carattere sperimentale, la trasformazione di un’organizzazione settoriale in raggruppamento con diritti interni equivalenti a quelli di raggruppamenti Territoriali.
Articolo 29.
Le organizzazioni settoriali, per quel che riguarda tutte le questioni attinenti alla situazione di iscrizione dei loro membri e ai processi organici, dipendono dalle segreterie dell’organizzazione e mantengono una relazione funzionale con le segreterie alle quali spettino questioni settoriali o tematiche.
TITOLO IV. ORGANI FEDERALI DI PARTITO
Capitolo I. Congresso federale
Articolo 30.
1. Il Congresso federale è l’organo sovrano del Partito, ed ha le seguenti principali funzioni:
a) definisce i principi e delinea i programmi del Partito, stabilisce la linea politica dello stesso e indica la sua strategia;
b) instaura dibattiti e giudica la gestione della Commissione esecutiva federale, del Comitato federale e della Commissione federale dell’Etica e delle Garanzie;
c) elegge la Commissione esecutiva federale, la Commissione federale per l’etica e le garanzie e 46 membri del Comitato federale.
2. Il Congresso federale è formato da:
a) le delegazioni elette nei congressi, provinciali e insulari;
b). la delegazione delle Gioventù socialiste della Spagna eletta nel rispettivo congresso dell’organizzazione;
c) una delegazione di ognuna delle organizzazioni settoriali, con diritto di parola e di voto, nei termini di cui l’articolo 27.
2.1 Il numero di delegati è stabilito dal Comitato federale, e oscillerà tra i 500 e i 2.000.
2.2 L’assemblea plenaria dei delegati di ogni raggruppamento provinciale o insulare può decidere la composizione di una sola delegazione congresso proveniente dalla Federazione nazionale o regionale, ma la maggioranza dei delegati o dei raggruppamenti di tale federazione non può imporre questa decisione ai raggruppamenti che abbiano scelto di non farne parte.
3. È presente una rappresentanza, con diritto di parola ma non di voto, delle correnti di opinione e delle collettività associate al PSOE, con un numero di delegati che è fissato dal Comitato federale in funzione del numero di persone che fanno parte di tali collettività, fatti salvi gli eventuali diritti a partecipare con il voto delle collettività con le quali si siano presi accordi in tal senso nel documento d’associazione.
4. Il Congresso si riunisce in via ordinaria tra il terzo e quarto anno dalla celebrazione del precedente Congresso ordinario.
Articolo 31.
L’elezione della Presidenza del Congresso e il voto su risoluzioni, dettami e ordinanze, come pure sulla gestione della Commissione esecutiva federale, il Comitato federale e la Commissione federale per l’etica e le garanzie si esegue mediante il voto individuale e pubblico dei delegati.
La Commissione esecutiva federale è eletta mediante il seguente sistema:
- elezione del Segretario generale, mediante voto individuale, diretto e segreto dell’intera delegazione del Congresso. Essa avverrà previa presentazione delle diverse candidature alla Commissione elettorale, con i requisiti stabiliti dall’articolo 5.1 del presente statuto;
- elezione della Commissione esecutiva federale proposta dal Segretario generale eletto, alla Commissione elettorale, mediante voto individuale, diretto e segreto di tutti i delegati.
L’elezione del Comitato federale e Commissione federale per l’etica e le garanzie avverrà mediante il voto individuale e segreto dei delegati, previa presentazione delle candidature alla Commissione elettorale, in liste complete, chiuse e bloccate.
L’elezione dei membri del Comitato federale che spetti al Congresso federale avverrà mediante liste complete, chiuse e bloccate, in conformità con il sistema stabilito.
Tutti i delegati hanno diritto di parola e di voto nel dibattito sulle questioni trattate.
Qualsiasi emendamento che non sia stato accolto nella proposta, ma che abbia ricevuto almeno il 20 per cento dei voti espressi nella rispettiva Commissione, può essere sostenuto nelle sessioni plenarie.
Articolo 32.
Il Congresso federale del Partito è convocato dal Comitato federale, il quale stabilisce la data e il luogo della riunione con almeno 60 giorni di anticipo. Una proposta di ordine del giorno provvisorio e una proposta-quadro elaborate dal Comitato federale sono inviate insieme alle memorie di gestione del Comitato federale, della Commissione esecutiva federale e della Commissione federale per l’etica e le garanzie a tutti i raggruppamenti.
Le federazioni provinciali o, in loro mancanza, i raggruppamenti insulari, hanno un termine massimo di 30 giorni per formulare suggerimenti relativi all’ordine del giorno, presentare proposte, emendamenti parziali o proposte alternative su materie di ogni genere, incluse o meno nella proposta-quadro, purché esse ottengano almeno il 20 per cento di sostegno nel rispettivo Congresso.
Quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso, il Comitato federale, attraverso la Commissione Esecutiva, invia a tutti i raggruppamenti provinciali e insulari e ai delegati eletti per il Congresso federale, una memoria con tutti gli emendamenti e le proposte che sono stati ricevuti.
Sia le risoluzioni del Congresso federale sia il risultato delle convention o dei congressi sulla politica settoriale sono redatti dalla Direzione federale del Partito, che è responsabile del loro invio a tutti i raggruppamenti.
Articolo 33.
Quando circostanze particolari rendano opportuna la convocazione di un Congresso federale straordinario o quando ciò sia necessario per trattare un argomento specifico, non occorrerà aspettare i termini stabiliti nel precedente articolo. Il Congresso federale straordinario può essere convocato dal Comitato federale o dalla Commissione esecutiva e è convocato obbligatoriamente quando lo richieda la metà più uno dei militanti; l’organo convocante stabilisce la data e il luogo della riunione, come pure i punti dell’ordine del giorno. Il Congresso federale straordinario può adottare soltanto risoluzioni sulle materie previste nell’ordine del giorno per il quale è stato convocato.
Capitolo II. Comitato federale
Articolo 34.
Il Comitato federale è costituito da:
a) membri onorifici: Commissione esecutiva federale, Segretari generali dei partiti nazionali, regionali e federali all’estero o struttura analoga, come pure i coordinatori delle organizzazioni settoriali in ambito federale.
- La rappresentanza delle JSE, composta dal loro Segretario generale e altri cinque membri.
- Il Presidente del Gruppo parlamentare Socialista delle Cortes
- Il Portavoce del Gruppo parlamentare Socialista nel Senato
- Il Presidente della delegazione Socialista spagnola nel Parlamento europeo
- Il Presidente della FEMP [Federazione spagnola dei comuni e delle province], purché rivesta la condizione di militante del PSOE. In sua mancanza, il membro del PSOE che rivesta la carica di maggiore rilevanza nella Commissione esecutiva della FEMP.
b) membri da eleggere: 46 membri del Comitato federale sono eletti dal Congresso federale, mentre i restanti membri, il cui numero è determinato in funzione del numero di militanti, sono eletti dai congressi regionali o nazionali.
Un rappresentante di ogni partito o federazione nazionale, quando quest’ultima sia uniprovinciale, e tre rappresentanti quando abbia più di una provincia, oltre ad un rappresentante aggiuntivo per ogni 3.000 militanti o per ogni frazione superiore a 1.500. In ogni caso, il numero di rappresentanti eletti in funzione del numero di militanti non è inferiore al numero di province.
Un rappresentante di ogni Federazione all’estero o struttura analoga, più un rappresentante ulteriore per ogni 2.300 militanti o frazione superiore ai 1.200 militanti.
Questa scala di rappresentanza rimarrà invariata fino al prossimo Congresso federale. Ogni membro del Comitato federale può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea che l’ha eletto. I membri del Comitato federale sono obbligati a tenere informati puntualmente gli organi di direzione politica di tale Organizzazione, in conformità con quanto stabilito dallo statuto dell’organizzazione che essi rappresentano. Così come possono essere chiamati dal Comitato corrispondente a informare il congresso o l’assemblea provinciale.
Gli ex-segretari generali e i presidenti delle autonomie del PSOE possono presenziare le riunioni del Comitato federale.
Possono assistere i rappresentanti dei collettivi o degli enti associati al PSOE, in conformità con gli impegni previsti nel documento di associazione.
Articolo 35.
Il Comitato federale ha le seguenti competenze:
a) definire la politica del Partito tra i congressi, tenuto conto delle risoluzioni del Congresso federale;
b) esaminare la gestione della Commissione esecutiva federale;
c) richiamare, se le circostanze lo richiedono, alla sua responsabilità politica la Commissione esecutiva federale, mediante la presentazione di una mozione di censura, appoggiata da almeno il 20 percento dei suoi membri e approvata, affinché abbia efficacia, dalla maggioranza assoluta dei membri del Comitato federale;
d) elaborare e approvare il programma elettorale a livello statale;
e) seguire l’attività del governo nazionale e dello sviluppo legislativo;
f) garantire che le modalità di gestione degli incarichi pubblici siano adeguate alla modalità di gestione socialista;
g) stabilire le linee fondamentali della politica elettorale del Partito, d’accordo con le risoluzioni dei suoi congressi e coordinare e ratificare i programmi elettorali di ogni federazione nazionale con il programma federale;
h) ratificare le proposte dei candidati e le liste elettorali che gli sono sottoposte, previa direttiva della Commissione per le liste federali, eletta dal Comitato federale nella sua prima riunione successiva al Congresso e che ha carattere permanente, per tutti i processi elettorali, fino al Congresso successivo;
i) determinare la politica delle alleanze del Partito e dirimere le divergenze tra le federazioni e la CEF in questa materia;
j) approvare, su proposta della CEF, le norme di carattere regolamentare previste nello statuto federale come pure, eventualmente, le altre norme necessarie per lo sviluppo e l’applicazione degli stessi;
k) ratificare lo statuto dei Partiti o delle federazioni regionali o nazionali e provinciali;
l) approvare, quando le circostanze lo richiedano, le conclusioni delle giornate o seminari convocati per sviluppare la linea politica del Partito. Le conclusioni approvate avranno carattere vincolante;
m) esaminare le relazioni della Commissione federale per l’etica e le garanzie e giudicare le questioni disciplinari che gli siano assegnate dallo statuto;
n) elaborare un suo regolamento di funzionamento;
ñ) coprire gli incarichi vacanti che si producano nella Commissione esecutiva federale e nella Commissione federale per l’etica e le garanzie; Quando gli incarichi vacanti nella Commissione esecutiva federale riguardino la Segreteria generale, o la metà più uno dei suoi membri, il Comitato federale dovrà convocare un Congresso straordinario per l’elezione di una nuova Commissione esecutiva federale;
o) approvare i budget del Partito;
p) fissare le quote speciali per le alte cariche e simili, come pure le quote straordinarie, e riesaminare annualmente le quote minime per militante che riceverà la Commissione esecutiva federale;
q) designare il candidato a Presidente del Governo;
r) ricevere le opportune relazioni dalla Commissione federale per l’etica e le garanzie;
s) approvare la costituzione delle correnti di opinione
t) decidere sulle domande di eccezione al regime di incompatibilità
u) convocare elezioni primarie e approvare l’anagrafe elettorale, su proposta della CEF;
v) convocare il Congresso federale;
w) promuovere e convocare conferenze su questioni di politica generale o settoriale.
Articolo 36.
Il Comitato federale si riunisce almeno due volte all’anno, e viene convocato dalla Commissione esecutiva federale. Nell’ultimo Comitato federale di ogni anno, la Commissione esecutiva rende conto della gestione durante tale anno. Il Comitato federale può essere convocato con carattere straordinario quando la Commissione esecutiva lo giudichi opportuno o lo richiedano almeno un terzo dei suoi integranti.
Le sessioni ordinarie dovranno essere convocate con almeno venti giorni naturali di anticipo. Le sessioni straordinarie sono convocate con l’urgenza richiesta dal caso, e le ordinanze sono valide purché siano state notificate con la convocazione, per iscritto, a tutti i suoi membri e si ottenga un quorum minimo di due terzi dei suoi componenti.
Quando risultino incarichi vacanti tra i membri del CF, i comitati nazionali o regionali corrispondenti procederanno ad un’elezione, salvo nel caso dei 46 membri eletti dal Congresso federale, i cui incarichi vacanti sono ricoperti dal Comitato federale su proposta della CEF.
I membri del Comitato federale resteranno in carica fino alla loro sostituzione, rispettivamente, dai nuovi membri eletti dal Congresso federale o dai congressi delle federazioni nazionali o regionali.
Capitolo III. Commissione esecutiva federale
Articolo 37.
La CEF esegue, nell’ambito dello Stato, la politica definita dagli organi direttivi del Partito, il Congresso federale e il Comitato federale, e a tale scopo adotta le risoluzioni che considera necessarie, purché siano conformi con le direttive emanate dagli stessi.
Articolo 38.
La CEF è l’organo incaricato d’applicare e dirigere la politica del Partito. In particolare, sono competenze della CEF:
a) l’organizzazione e la vita interna del Partito;
b) le relazioni internazionali e l’organizzazione, quando le circostanze lo richiedano, di una rete internazionale di rappresentanze;
c) i rapporti con altri gruppi politici e sociali spagnoli;
d) ogni questione che derivi della gestione e dall’amministrazione del Partito, come pure l’acquisizione, amministrazione, la trasmissione e l’imposizione di oneri sui beni del Partito;
e) eseguire le attività necessarie sotto ogni aspetto per l’adempimento delle finalità del Partito a livello statale;
f) seguire, da un’ottica politica, l’attività del Governo nazionale e dello sviluppo legislativo;
g) seguire l’attuazione dei rappresentanti del Partito nelle funzioni pubbliche, interpretando e valutando l’adeguamento delle loro attività all’adempimento degli obiettivi stabiliti;
h) risolvere i conflitti che sorgano in seno al Partito. In tal caso si procederà al ricorso dinanzi alla Commissione federale per l’etica e le garanzie;
i) configurare i metodi per assicurare il coordinamento dei diversi progetti politici del Partito in tutti gli ambiti, analizzando e definendo previamente le priorità politiche;
j) sostenere lo sviluppo dell’azione politica del governo socialista e contribuire a divulgarlo all’opinione pubblica;
k) approvare il progetto dei budget del Partito, sia di quelli ordinari sia di quelli straordinari per le campagne elettorali a livello statale, affinché siano approvati dal Comitato federale;
l) proporre al Comitato federale il candidato a Presidente del Governo;
m) proporre al Gruppo parlamentare i compagni che faranno parte dell’ufficio di presidenza del Congresso e del Senato, come pure di quelli che faranno parte della Direzione del Gruppo parlamentare;
n) convocare le conferenze settoriali che ritenga opportuno e coordinare attraverso le varie segreterie l’attività settoriale del Partito;
ñ) designare il direttore de “Il Socialista”;
o) ricavare dagli organi territoriali del Partito l’informazione economica, contabile e finanziaria che reputi necessaria, come pure intervenire nei loro conti se le circostanze lo richiedono.
Articolo 39.
La CEF si riunisce con la frequenza che deciderà essa stessa. Le decisioni della Commissione esecutiva sono adottate a maggioranza semplice dai membri presenti. Perché le decisioni adottate siano valide si richiede che tutti i membri siano stati informati della riunione: è richiesto il quorum della maggioranza semplice. La CEF può costituire al suo interno delle commissioni per affari specifici, alle quali delegherà la facoltà di decidere sulle stesse. A tal fine stabilisce le norme di regolamento che reputa opportune.
Articolo 40.
La Commissione esecutiva federale è eletta direttamente a maggioranza semplice dei voti rappresentati nel congresso ed è formata da:
- Presidente
- Segretario generale
- Vicesegretario generale
- segreteria dell’organizzazione
- segreteria dell’area delle relazioni istituzionali e politica delle autonomie
- segreteria dell’area della politica internazionale e cooperazione
- segreteria dell’area delle idee e dei programmi
- segreteria dell’area delle città e della politica municipale
- segreteria dell’area dell’educazione e della cultura
- segreteria della politica economica e dell’occupazione
- segreteria dell’area delle politiche per l’uguaglianza
- segreteria dell’area dell’ambiente e dello sviluppo rurale
- segreteria dell’area del benessere sociale
- segreteria dell’innovazione e delle nuove tecnologie
- segreteria dell’area dei movimenti sociali e dei rapporti con le ong
- segreterie esecutive:
- ordinamento del territorio e dell’abitazione
- diritti di cittadinanza e libertà
- conciliazione del lavoro
- cultura
- integrazione e convivenza
- 12 membri
Parteciperanno alle riunioni della CEF i Portavoce dei Gruppi Socialisti nel Congresso e il Senato e il Presidente della Delegazione Socialista spagnola nel Parlamento europeo. Inoltre, parteciperà alle riunioni della CEF il Coordinatore generale del Consiglio Territoriale.
Le segreterie esecutive sono assegnate ad una segreteria di area e avranno le funzioni specifiche determinate dalla CEF. La CEF può agire come assemblea plenaria o permanente, in funzione di quanto stabilisce il suo regolamento interno. Nella sua prima riunione, la CEF nominerà il Direttore generale, incaricato di dirigere le strutture di sostegno funzionale, la gestione patrimoniale, la gestione delle risorse umane e la formulazione della contabilità del Partito, con le opportune procure. Risponde alla CEF e, su richiesta della stessa, può partecipare alle sue riunioni e attività.
Articolo 41.
a. La CEF ha una responsabilità di tipo collegiale, ma questo non esime i suoi membri dalla responsabilità nello svolgimento delle proprie funzioni.
b. Le delibere della Commissione esecutiva federale sono riservate. Dal verbale di ogni riunione risano i voti specifici espressi in merito alle decisioni adottate.
c. Ad ogni componente della CEF sono assegnate le attività concrete di una delle segreterie. Il CF approverà il regolamento interno della CEF su proposta della stessa.
Articolo 42.
Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale del Partito. Presiede e modera le riunioni della CEF e ogni atto ufficiale che questa organizzi. Il Segretario generale coordina la politica e strategia del Partito. E’ il portavoce qualificato della CEF. Ha la rappresentanza politica del Partito. Coordina le attività della CEF.
Il Vicesegretario generale collabora con il Segretario generale in tutte le sue mansioni, in particolare per quel che riguarda il coordinamento delle attività delle Segreterie, e lo sostituisce in caso d’assenza. Le segreterie svolgono le funzioni disposte nel regolamento interno e sono responsabili delle stesse dinanzi al Comitato federale e al Congresso.
Articolo 43.
I membri della CEF, salvo il Presidente, il Segretario generale, il Vicesegretario generale e il Segretario esecutivo, devono preferibilmente dedicarsi alle attività della stessa.
Articolo 44.
Gli incarichi vacanti della Commissione esecutiva federale sono ricoperti mediante l’elezione da parte del Comitato federale su proposta del Segretario generale.
Articolo 45.
La Commissione esecutiva federale segue l’iscrizione al Partito, compone e distribuisce le tessere da distribuire in tutto il Partito e dichiarerà l’esclusione dei militanti che siano in mora da più di sei mesi nel pagamento delle quote.
Articolo 46.
La Commissione esecutiva federale può designare delegati federali, che agiranno in nome della stessa nelle funzioni che la Commissione assegni loro, nello svolgimento delle quali dipenderanno dal corrispondente Segretario. I delegati federali possono partecipare alla Commissione esecutiva federale, allo scopo di presentarvi le proprie relazioni.
Capitolo IV. Consiglio territoriale
Articolo 47.
Il Consiglio territoriale è un organo federale al quale spetta di presentare pareri e valutare le politiche del Partito che riguardino la coesione territoriale, i rapporti tra le comunità autonome e tra le stesse e lo Stato.
Articolo 48.
Il Consiglio territoriale è convocato dal Segretario generale della CEF. Il Consiglio è composto dal Segretario generale della CEF, il Vicesegretario generale, il Segretario dell’organizzazione, il responsabile della politica delle autonomie, i segretari generali di tutte le federazioni nazionali o regionali e il Segretario generale delle JSE, i presidenti delle autonomie del PSOE, il portavoce del Gruppo Socialista nel Senato e il presidente della FEMP [Federazione spagnola dei comuni e delle province], purché questi rivesta la condizione di membro del Partito oppure, in sua mancanza, il membro del PSOE che ricopra l’incarico di maggiore rilevanza nella Commissione esecutiva della FEMP. Essi eleggeranno un Coordinatore generale tra membri del Consiglio. Possono essere convocati alle riunioni i responsabili d’area della CEF e i responsabili pubblici, quando si intenda trattare questioni che li riguardano per materia.
Capitolo V. Commissione federale delle liste
Articolo 49.
1. La Commissione federale delle liste (CFL) è composta dai membri della CEF designati dalla stessa e dai membri eletti dal Comitato federale, i quali dovranno costituire la maggioranza. Sulle questioni che riguardano le rispettive circoscrizioni, sono sentiti previamente la segreteria generale regionale e/o nazionale, la segreteria generale di ogni CEP o insulare e la Segreteria generale delle JSE. Nel caso in cui la CFL lo reputi opportuno, essa può citare il segretario generale del raggruppamento municipale.
2. La Commissione federale delle liste esprime un parere prima dell’approvazione definitiva da parte del Comitato federale sui candidati e sulle candidature da presentare alle diverse competizioni elettorali.
3. La Commissione federale delle Liste, quando sia opportuno per le circostanze politiche o sia richiesto dall’interesse generale del Partito, può sospendere la celebrazione delle primarie in determinati ambiti territoriali, dopo che le stesse siano state convocate dal Comitato federale e previa informazione o richiesta delle commissioni esecutive nazionali o regionali.
Capitolo VI. Commissione federale per l’etica e le garanzie
Sezione 1ª.
Commissione federale per l’etica e le garanzie.
Articolo 50.
La Commissione federale per l’etica e le garanzie è formata da un Presidente, il segretario e 5 membri eletti nel Congresso federale del Partito.
La condizione di membro della Commissione federale per l’etica e le garanzie è incompatibile quella di membro della Commissione esecutiva federale o regionale. La Commissione federale per l’etica e le garanzie ha libertà, autorità e indipendenza, per l’esercizio delle sue funzioni, e si esprime attraverso risoluzioni, avvertenze o raccomandazioni. Le sue decisioni non ammettono alcun ricorso. I militanti che considerino violato o danneggiato qualcuno dei propri diritti disposti nello statuto, possono chiedere tutela dinanzi alla Commissione federale per l’etica e le garanzie, direttamente quando l’organo al quale si attribuisce il danno è la Commissione esecutiva federale, e in seconda istanza quando la tutela non sia concessa dalla Commissione esecutiva federale qualora si denuncino presunti danni commessi da altri organi del Partito.
A livello regionale, possono costituirsi solo commissioni per l’etica.
Articolo 51.
Le competenze della Commissione federale per l’etica e le garanzie sono:
1. garantire i diritti riconosciuti dallo statuto del Partito ai militanti, individualmente e collettivamente, decidendo in merito ai ricorsi previsti dai regolamenti;
2. informare il Comitato federale sui conflitti che siano sorti tra militanti, militanti e organi del Partito oppure tra gli organi del Partito;
3. emettere pareri non vincolanti su richiesta dei diversi organi collegiali del Partito;
4. vigilare sulla procedura delle elezioni primarie;
5. supervisionare la situazione patrimoniale degli iscritti al partito socialista e le attività economiche degli eletti e dei candidati, eseguendone il controllo;
6. vigilare sull’adempimento delle norme relative all’incompatibilità degli eletti iscritti al partito socialista;
7. garantire l’adempimento della politica di protezione dei dati, risolvendo le possibili contingenze derivate dalla normativa in questa materia.
Sezione 2ª
Provvedimenti disciplinari
Articolo 52.
I provvedimenti disciplinari. Le commissioni esecutive municipali o distrettuali e, in via sussidiaria, le commissioni esecutive provinciali e insulari sono competenti per giudicare sui provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di militanti, d’ufficio o su richiesta motivate di una parte, in virtù di quanto previsto nel regolamento federale degli Iscritti. I provvedimenti che sanzionano comportamenti che costituiscono un inadempimento lieve, sono decisi dalle commissioni esecutive nazionali o regionali, avverso le cui risoluzioni si può proporre ricorso dinanzi alla Commissione federale per l’etica e le garanzie.
In caso di provvedimento disciplinare per inadempimento grave o molto grave, le commissioni esecutive che promuovono il provvedimento lo rimetteranno alla Commissione esecutiva federale, la quale dovrà decidere. Avverso le risoluzioni emesse dalla Commissione esecutiva federale si può proporre ricorso unico dinanzi alla Commissione federale per l’etica e le garanzie. Le impugnazioni attinenti alla vita interna del Partito sono risolte dalla CEF.
Articolo 53.
1. E’ prevista l’espulsione provvisoria dal Partito, da parte dalla Commissione esecutiva federale per propria iniziativa o su istanza delle commissioni esecutive regionali, provinciali e insulari, quando si riscontrino i seguenti comportamenti:
a) se l’iscritto o associato si dimette dai gruppi socialisti nelle varie istituzioni;
b) se un iscritto o associato viene incluso nella lista elettorale di un altro partito;
c) se si sottoscrive o si sostiene una mozione di censura proposta da un altro partito o coalizione di propria iniziativa, contro sindaci o altre cariche elette nelle liste del PSOE;
d) se si sottoscrive o si sostiene una mozione di censura contro un accordo espressamente adottato dagli organi direttivi del Partito;
e) se si agisce contro accordi espressamente adottati dagli organi direttivi del Partito;
f) se si producono casi di attività gravemente irregolari che a giudizio della CEF meritino una tale misura.
2. In questi casi, viene avviata la procedura per emanare il corrispondente provvedimento disciplinare.
Sezione 3ª
Dichiarazione di beni e attività
Articolo 54.
Tutti i candidati nelle liste del Partito devono presentare la dichiarazione dei beni e delle attività, prima che l’organo competente in ogni ambito approvi la lista in via definitiva. L’inadempimento dell’obbligo di rendere tale dichiarazione può determinare l’esclusione di quel candidato dalla lista. I candidati eletti e le cariche pubbliche designate sono obbligati a presentare una loro dichiarazione al termine del mandato, quando cessi l’incarico per il quale sono stati nominati.
I membri delle commissioni esecutive federali, regionali o nazionali, provinciali e insulari devono presentare una dichiarazione dei beni e delle attività alle loro rispettive segreterie dell’organizzazione.
Articolo 55.
La Commissione può in ogni momento rivolgersi a chi occupa cariche pubbliche affinché adeguino l’informazione complementare sulla propria situazione patrimoniale o l’attività economica che li riguardi. L’inadempimento dell’obbligo di adeguare i dati richiesti o di collaborare con la Commissione costituisce un’infrazione disciplinare e comporta, quando sia accertata, la sospensione temporanea dalla militanza della persona interessata.
Articolo 56.
Chiunque ricopra cariche pubbliche nel Partito e sia militante dello stesso può ricorrere alla Commissione federale per l’etica e le garanzie quando sia oggetto di diffamazione o di informazioni tendenziose sul proprio patrimonio o sulle proprie attività, affinché la Commissione assuma la difesa della sua integrità e onestà.
Capitolo VII. Contabilita’ del partito
Articolo 57.
Ogni anno si effettua una revisione esterna dei conti del Partito, al fine di controllare la tenuta e l’amministrazione degli stessi. Quando lo consideri necessario, la CEF può far eseguire revisioni esterne dei conti ai vari livelli del Partito.
Capitolo VIII. Iscrizione e registri
Articolo 58.
La segreteria dell’organizzazione è incaricata di supervisionare e aggiornare il registro degli iscritti al Partito. Essa predispone e conserva il registro generale degli iscritti.
Le sue funzioni sono di comunicare agli organi competenti, nei termini stabiliti nel nostro statuto, la composizione dei registri nei processi elettorali e di vegliare sulla stretta osservanza di quanto stipulato nel nostro statuto per tutto quel che riguarda i processi di iscrizione, cessazione dell’iscrizione e trasferimenti.
Capitolo IX. Conferenze
Articolo 59.
1. Il Partito socialista operaio spagnolo celebra, almeno una volta nel periodo che intercorre tra i congressi, conferenze incentrate su questioni politiche e settoriali di particolare rilevanza, con uno specifico ordine del giorno, alle quali partecipno, con diritto di parola e di voto, gli iscritti in rappresentanza degli ambiti organici, territoriali e settoriali del Partito.
2. Il Comitato federale è l’organo che convoca le conferenze, su iniziativa propria o su proposta della Commissione esecutiva federale. Nella convocazione, esso stabilisce il numero dei partecipanti, la loro distribuzione territoriale e l’oggetto della conferenza.
3. Le norme applicabili per la realizzazione delle conferenze sono stabilite nella stessa convocazione e, in forma suppletoria, si applicherà il regolamento dei congressi.
TITOLO V. AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO DEL PARTITO
Capitolo I. Le procure
Articolo 60.
La CEF è incaricata di predisporre le procure necessarie per il corretto funzionamento e la gestione amministrativa e finanziaria del Partito.
Articolo 61.
Tali procure dovranno indicare in dettaglio le facoltà da attribuire, in modo da permettere un adeguato funzionamento ordinario, stabilendo concretamente gli aspetti relativi ad ogni genere di indebitamento finanziario, attraverso crediti ipotecari, di tesoreria, ecc., come pure la realizzazione di fideiussioni garantite dalle sovvenzioni ai gruppi parlamentari delle autonomie.
Articolo 62.
Le facoltà attribuite tramite tali procure sono automaticamente revocate in seguito alla celebrazione del congresso corrispondente, quando si dovranno concedere nuove funzioni.
Capitolo II. Il patrimonio del partito
Articolo 63.
Allo scopo di stabilire un adeguato controllo amministrativo del patrimonio, la cui titolarità spetta al Partito, è un requisito imprescindibile, per la formalizzazione delle operazioni di acquisto, vendita, pignoramento o ipoteca dei beni, il previo accordo espresso della CEF, mediante una specifica procura per ogni attività concreta.
Capitolo III. Elaborazione dei budget
Articolo 64.
La CEF è competente per l’approvazione del progetto di budget del Partito, che è sottoposto, opportunamente dettagliato, al Comitato federale affinché sia definitivamente approvato.
La CEF approva i budget per le elezioni (budget delle campagne), quando gli stessi interessino il livello statale.
Capitolo IV. Finanziamento, uscite e contabilità delle federazioni del partito
Articolo 65.
La CEF detta le norme di adempimento obbligatorio in materia amministrativa, finanziaria e contabile ai vari livelli del Partito, informando sulle stesse il Comitato federale.
Articolo 66.
La CEF può emettere pareri e decisioni non vincolanti su aspetti concreti dei conti del Partito nel suo insieme o della contabilità di qualsiasi organo in concreto. Parimenti si possono richiedere revisioni esterne, quando lo si reputi necessario per una conoscenza dettagliata dei conti in questione.
Articolo 67.
La CEF, quando richiesto dalle circostanze, può eseguire interventi nei conti di ogni organo del Partito, fatte salve le responsabilità nelle quali possano essere incorsi alcuni suoi responsabili.
Capitolo V. Quote
Articolo 68.
La quota d’iscrizione è fissata annualmente dal Comitato federale su proposta della CEF.
I raggruppamenti municipali e distrettuali, con l’accordo della loro assemblea e con l’autorizzazione della Commissione esecutiva federale, possono devolvere una parte della quota dei militanti, ad essi corrispondenti, ai compagni in pensione che, a causa delle loro particolari condizioni economiche, lo richiedano in forma ragionata, motivata e giustificata.
Articolo 69.
La CEF può proporre quote straordinarie che sono approvate dal Comitato federale.
Articolo 70.
La CEF proporrà al Comitato federale, che dovrà approvarle, la quota speciale per gli incarichi di rappresentanza del Partito o incarichi simili, come pure la norma per fissarne l’entità e i meccanismi di revisione della stessa.
TITOLO VI. PROCEDURE ELETTORALI
Articolo 71.
La composizione delle liste dei candidati alle elezioni legislative, locali, degli enti autonomi e delle varie cariche pubbliche che rappresentano il PSOE nelle istituzioni, si basa sui seguenti principi:
- l’uguaglianza di tutti gli iscritti per l’accesso a cariche pubbliche dipendenti del Partito;
- la rappresentatività e proiezione sociale dei candidati;
- il principio del merito, che garantisca la selezione dei compagni più capaci;
- il rinnovamento periodico e graduale delle funzioni pubbliche, evitando l’accumulo di cariche organiche e istituzionali;
- l’adempimento del principio di democrazia paritaria.
Le Commissioni delle liste devono avere a disposizione un’ampia quantità di informazioni sul percorso personale, professionale e politico dei candidati e stabiliscono meccanismi di valutazione obiettiva dei meriti.
Articolo 72.
Gli iscritti al PSOE non possono ricoprire contemporaneamente più di un incarico istituzionale ad elezione diretta. A tale proposito non si terrà conto degli altri incarichi inerenti a quello principale o che derivino dallo stesso.
Articolo 73.
Il regolamento di selezione delle cariche pubbliche disciplina le seguenti questioni:
1) il processo per la selezione dei candidati alle elezioni legislative, come pure di quelli degli enti autonomi e locali;
2) la competenza degli organi del Partito nell’elaborazione delle candidature;
3) l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni per le garanzie elettorali che vigilano su tali processi.
TITOLO VII. GRUPPO PARLAMENTARE FEDERALE DEL PSOE
Articolo 74.
Il Gruppo parlamentare federale del PSOE, che è il sostegno parlamentare permanente del Governo quando questo è presieduto dal PSOE, deve illustrare in modo adeguato e profondo alla società le riforme operate dalle istituzioni amministrate dai socialisti.
Il Gruppo parlamentare federale socialista presenta al Comitato federale una relazione annuale sull’attività eseguita.
Le precedenti disposizioni si applicano (in conformità con il loro adeguamento specifico) a tutti i gruppi socialisti istituzionali (Parlamento, comunità autonome, collegi, consigli insulari, municipi e coordinamenti locali).partecipa le riunioni della CEF con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Articolo 75.
I membri del Gruppo parlamentare federale del PSOE sono tenuti a rispettare la dichiarazione di principi e le risoluzioni approvate dal Congresso federale del Partito. Inoltre, nell’esercizio delle loro funzioni, essi applicheranno le risoluzioni e le direttive espressamente adottate dagli organi direttivi del Partito.
Nei casi in cui non esista una direttiva o risoluzione degli organi direttivi del Partito, la disciplina parlamentare è fondata sul rispetto delle direttive discusse e adottate dalla maggioranza all’interno del Gruppo parlamentare.
Articolo 76.
Tutti i membri del Gruppo parlamentare accettano di presentare le proprie dimissioni al Presidente del Parlamento se, una volta eletti, sono espulsi dal PSOE per qualsiasi circostanza.
Articolo 77.
In ogni caso, i membri del Gruppo parlamentare federale devono sottostare all’unità d’azione e di disciplina nel voto. In caso contrario, il Gruppo parlamentare e la Commissione esecutiva federale possono denunciare il loro comportamento al Comitato federale. Quando il Comitato federale consideri grave il comportamento di un membro del Gruppo, il Comitato stesso ha la facoltà di procedere all’espulsione del membro dal Gruppo parlamentare, avviando la pratica corrispondente, che è gestita dalla Commissione federale per l’etica e le garanzie, la quale deciderà quali risoluzioni adottare.
Articolo 78.
Le retribuzioni economiche e stipendi da corrispondere ai membri del Gruppo parlamentare sono depositati automaticamente nel conto corrente designato a tal fine dalla Commissione esecutiva federale. Il Comitato federale fissa le retribuzioni economiche spettanti al Gruppo.
Articolo 79.
Ai fini dell’organico, i membri del Gruppo parlamentare federale continuano ad essere vincolati alle loro unità organiche, anche quando dipendono esclusivamente dal Comitato federale o, in sua mancanza, dalla Commissione esecutiva federale, per quel che riguarda le loro attività parlamentari.
Articolo 80.
I parlamentari che non sono iscritti al PSOE, ma che intendono iscriversi al Gruppo parlamentare federale del PSOE, possono farlo purché accettino di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 75 e 77 del presente statuto, previa proposta del Segretario generale del Gruppo socialista che abbia ottenuto l’approvazione della Commissione esecutiva federale. Essi non possono mai rappresentare il rispettivo Gruppo socialista.
Articolo 81.
I Gruppi socialisti eleggono tra i propri membri una Commissione permanente costituita da una presidenza, una segreteria generale e una segreteria aggiunta, come pure le altre cariche previste dal loro regolamento interno. La Commissione esecutiva federale propone i candidati per svolgere tali incarichi.
TITOLO VIII. GRUPPI PARLAMENTARI DELLE COMUNITA’ AUTONOME E GRUPPI SOCIALISTI NEGLI ENTI LOCALI
Articolo 82.
I gruppi parlamentari delle comunità autonome e i gruppi socialisti degli enti locali, i quali dipendono dai corrispondenti organi direttivi per tutte le questioni specifiche del proprio ambito territoriale, tengono conto delle direttive e dei programmi in materia politica degli stessi che li riguardano, e sono tenuti alla loro osservanza.
Essi devono inoltre osservare i principi stabiliti nel titolo precedente per il Gruppo parlamentare federale del PSOE.
Articolo 83.
In ogni circoscrizione provinciale - o, quando manchi, regionale - è creato un gabinetto Parlamentare dei rapporti con la società, formato da parlamentari europei, nazionali e delle comunità autonome, in collaborazione con le corrispondenti segreterie dei rapporti con la società e i loro gruppi e commissioni settoriali, allo scopo di potenziare il dialogo sociale e il collegamento tra i parlamentari e movimenti sociali e cittadini della propria circoscrizione.
Articolo 84.
I partiti nazionali o regionali devono realizzare il progetto socialista adeguandolo alle circostanze specifiche del proprio ambito di competenza. Essi dirigono l’azione politica in piena autonomia, nell’ambito delle competenze che sono loro attribuite dallo statuto, nel quadro generale del programma socialista.
Per i programmi elettorali nazionali o regionali, come pure per la politica delle alleanze e dello sviluppo legislativo, deve essere sentita la Commissione esecutiva federale e, se sorgono divergenze, il contenzioso è sottoposto al Comitato federale.
Inoltre, essi informano gli organi federali sulle candidature alle presidenze e ai governi delle comunità autonome, prima delle relative designazioni.
Essi coordinano l’attività parlamentare e le iniziative legislative attraverso l’ufficio per il coordinamento delle autonomie.
TITOLO IX. GIOVENTU’ SOCIALISTE DELLA SPAGNA
Articolo 85.
Le JSE sono costituite nell’ambito dell’organizzazione giovanile del PSOE, per cui sia i loro organi direttivi sia i loro militanti hanno l’obbligo di accettare e osservare il programma e le risoluzioni del Congresso, come pure le direttive del Comitato federale e della Commissione esecutiva federale.
Il limite di età per far parte delle Gioventù socialiste è di 25 anni e l’età limite per militarvi è di 30 anni.
Articolo 86.
I militanti delle Gioventù socialiste che militino allo stesso tempo nel PSOE hanno tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto.
Le commissioni esecutive municipali o distrettuali incoraggiano l’integrazione alle Gioventù socialiste degli iscritti e associati minori di 25 anni.
Articolo 87.
Le organizzazioni di base delle JSE sono autonome, il che concretamente si traduce nella possibilità di celebrare propri congressi ed eleggere gli organi direttivi ad ogni livello, sebbene le risoluzioni delle JSE devono essere approvate dagli organi di direzione del PSOE, per evitare contraddizioni.
Le JSE sono rappresentate negli organi esecutivi del PSOE dal Segretario generale dell’ambito corrispondente, con diritto di parola e voto. La partecipazione delle JSE, con diritto di parola e di voto nei congressi e nelle conferenze del Partito a livello nazionale o regionale, distrettuale, provinciale o insulare, è stabilito in base al suo censimento regolarizzato, secondo la procedura stabilita per il censimento del Partito sotto la supervisione della Segreteria dell’organizzazione del PSOE, utilizzando lo stesso calcolo che viene applicato nel resto del Partito. Le segreterie dell’organizzazione del PSOE e delle JSE emettono l’opportuno certificato in ogni ambito territoriale. In tutti i casi, la rappresentanza delle JSE include tra il 2% e il 5% dei rappresentanti nei suddetti congressi o conferenze. La rappresentanza delle JSE nei congressi e nelle conferenze a livello federale è pari al 2% del totale dei delegati.
Esclusivamente ai fini della partecipazione delle Gioventù socialiste di Spagna nei congressi e nelle Conferenze del Partito in ogni ambito, il registro dei militanti delle JSE, tenuto dal Dipartimento federale per le iscrizioni e il censimento (DFAC), deve essere incluso in quello del PSOE e sottoposto agli stessi criteri di controllo.
La Segreteria dell’organizzazione della Commissione esecutiva federale decide in ultima istanza, con un’udienza previa, le discrepanze sulle decisioni della Commissione esecutiva federale delle JSE riguardanti la rappresentanza di queste nei congressi e nelle Conferenze del PSOE a tutti i livelli.
Articolo 88.
Le JSE, in forma coordinata con il PSOE, devono elaborare la politica socialista per la gioventù. A tal fine, è creata una Commissione della gioventù, co-presieduta dai segretari generali di entrambe le organizzazioni e formata da altri quattro membri delle rispettive commissioni esecutive federali. La Commissione della gioventù seguirà in modo particolare i programmi elettorali del PSOE.
TITOLO X. “IL SOCIALISTA”
Articolo 89.
Il Partito socialista operaio spagnolo ha come organo di espressione “Il Socialista”, sulla cui testata dovrà apparire la dicitura “Fondato da Pablo Iglesias”. La sua periodicità è fissata dalla Commissione esecutiva federale.
Articolo 90.
La direzione e l’amministrazione de “Il Socialista” sono di responsabilità diretta della CEF del Partito, e la stessa Commissione esecutiva federale ne designa il direttore.
DISPOSIZIONI ADDIZIONALI
Disposizione addizionale prima.
L’articolazione organica dei partiti politici sorti dai processi di unità socialista è regolata dalle disposizioni contenute nelle rispettive ordinanze approvate dal Congresso corrispondente.
Disposizione addizionale seconda.
I comitati regionali o nazionali convocano i rispettivi congressi regionali, che dovranno aver luogo dopo la celebrazione del Congresso federale, entro un termine inferiore ai 60 giorni. A tal fine non è compreso il mese d’agosto.
Disposizione addizionale terza.
L’eccezione al principio stabilito nell’articolo 72 del presente statuto si applica su proposta della Commissione esecutiva federale o degli organi corrispondenti ad ogni livello territoriale, ed è ratificata dal Comitato federale.
Disposizione addizionale quarta.
Non possono essere modificate le quote disposte nel presente statuto e nella sua normativa attuativa per la partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni settoriali e delle JSE nei diversi ambiti territoriali.
Disposizione addizionale quinta.
La stessa persona non può occupare un incarico organico esecutivo per più di tre mandati consecutivi.
Disposizione addizionale sesta.
I militanti, oltre alle incompatibilità specifiche tra incarichi e funzioni stabilite nel presente statuto, non possono svolgere contemporaneamente più di due incarichi organici esecutivi, salvo nel caso in cui essi siano inerenti alla carica o funzione principale o derivino dalla stessa.
Disposizione addizionale settima.
Ai fini di tutti i processi con elezioni interne (congressi, conferenze, primarie e l’elaborazione delle liste elettorali nazionali, delle comunità autonome e municipali), il censimento federale utilizzato chiude lo stesso giorno in cui gli organi sovrani corrispondenti convocano tali processi elettorali. Si può consultare il registro del censimento nei raggruppamenti municipali o, quando le circostanze lo richiedono, nei raggruppamenti distrettuali corrispondenti.
Disposizione addizionale ottava.
Nelle federazioni dove siano istituiti raggruppamenti distrettuali, i congressi nazionali o regionali si possono istituire organi di coordinamento della politica distrettuale. La composizione e l’elezione di tali strutture è stabilita dai corrispondenti regolamenti.
Disposizione addizionale nona.
La CEF stabilisce le norme necessarie per l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del presente statuto.
Disposizione addizionale decima.
La CEF, attraverso lo sviluppo regolamentare del presente statuto, stabilisce le disposizioni necessarie per disciplinare la figura del cibermilitante.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Disposizione transitoria prima.
L’avvio dei raggruppamenti municipali di cui agli articoli 19.3 20.1.b) è effettuato dalla Commissione esecutiva federale, previa relazione della direzione nazionale, regionale o provinciale del Partito, trascorsi sei mesi dalla conclusione delle elezioni delle nuove commissioni esecutive distrettuali che formano tali raggruppamenti municipali.
Disposizione Transitoria Seconda.
Nei territori nei quali si svolgeranno competizioni elettorali delle autonomie entro 18 mesi dalla celebrazione del presente Congresso, la creazione di raggruppamenti provinciali si realizzerà dopo lo svolgimento di tali elezioni.
L’avvio del processo di creazione dei menzionati raggruppamenti provinciali e della ristrutturazione della struttura distrettuale è realizzato dagli organi nazionali o regionali che svolgeranno un’attività coordinata con gli organi federali.
DISPOSIZIONI FINALI
Disposizione finale prima.
Il presente statuto è stato modificato dalle risoluzioni del 37º Congresso federale del PSOE celebrato a Madrid i giorni 4, 5 e 6 luglio 2008.
Disposizione finale seconda.
I regolamenti.
Il presente statuto è attuato attraverso le seguenti norme e regolamenti:
- regolamento del Comitato federale;
- regolamento di funzionamento della Commissione esecutiva federale;
- regolamento federale di congressi;
- norme regolatrici della struttura e funzionamento generale del Partito;
- regolamento degli iscritti e associati;
- norme regolatrici delle cariche pubbliche;
- regolamento delle assemblee;
- regolamento degli organi federali di controllo.
PARTITO DEMOCRATICO
|
STATUTO
Con le modifiche approvate dalla Commissione nazionale democratica nel 2007
Preambolo
Noi, democratici degli Stati Uniti d'America, uniti per uno scopo comune, ribadiamo il nostro comune impegno sui principî che hanno storicamente costituito la base del nostro partito. Consapevoli che la vitalità delle istituzioni politiche di un Paese rappresenta il fondamento della sua forza, riconosciamo che un partito politico che vuole guidare il paese deve saper ascoltare coloro che sono guidati, che un partito che chiede la fiducia dei cittadini deve dimostrare di aver fiducia in loro e che un partito che si rivolge al meglio del paese deve dar corpo al meglio del patrimonio e delle tradizioni del paese.
Quanto chiediamo per la nostra nazione, noi auspichiamo per tutti i popoli: libertà per i singoli nel contesto di una società giusta, libertà politica nell'ambito di una significativa partecipazione per tutti i cittadini. Nei limiti della Costituzione degli Stati Uniti, consapevoli che un partito deve saper dare risposte per ricevere responsabilità, ci impegniamo ad agire in modo onesto ed aperto e a condurre la cosa pubblica nel modo piú degno per una società di uomini liberi.
Sottomessi a Dio, a questi fini e sulla scorta di questi principî, adottiamo il presente statuto del Partito democratico degli Stati Uniti d'America.
Articolo 1
Il Partito democratico degli Stati Uniti d'America
Il Partito democratico degli Stati Uniti d'America:
1. Esprime i candidati democratici alle cariche di Presidente e Vice presidente degli Stati Uniti e li sostiene nel processo elettorale.
2. Adotta e promuove gli indirizzi politici.
3. Sostiene le organizzazioni statali e locali del partito nell'elezione dei propri candidati e nell'educazione degli elettori.
4. Stabilisce norme e procedure tali da permettere a tutti gli iscritti al partito piene, uguali e tempestive opportunità di partecipazione alle decisioni concernenti la scelta dei candidati, la formulazione degli indirizzi politici e la condotta delle altre questioni relative al partito, senza distinzioni di sesso, razza, età (purché in età di voto), colore, credo, origine nazionale, religione, livello economico, orientamento sessuale, identità etnica e disabilità fisica e altresí tali da promuovere eque prassi elettorali ed una giusta composizione delle vertenze. Pertanto, nella redazione del calendario delle attività del Partito democratico, si terrà conto dell'eventuale presenza di consistenti gruppi di minoranze religiose, in modo da non impedirne la partecipazione.
5. Raccoglie e spende i fondi necessari per il buon funzionamento del Partito democratico.
6. Collabora con i Democratici che rivestono cariche pubbliche, in modo da raggiungere gli obiettivi del Partito.
7 Incoraggia e sostiene codici di condotta politica che comprendano indirizzi etici pratici per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni federali, statali e locali, per garantire che essi mantengano costantemente una condotta consona all'ufficio che rivestono, non utilizzino tale ufficio per ricavarne privilegi e beneficî personali e si astengano dall'esercitare funzioni pubbliche quando la loro indipendenza di giudizio sia compromessa da interessi o doveri personali.
Articolo 2
Congresso nazionale
1. Il Partito democratico si riunisce in Congresso nazionale ogni anno in cui è indetta l'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America.
2. Il Congresso nazionale è l'autorità suprema del Partito democratico, ai sensi del presente statuto. Esso stabilisce quali organizzazioni – statali o di altra natura – del Partito hanno titolo a partecipare alla gestione nazionale del Partito, ivi compresi congressi, conferenze e commissioni. I regolamenti delle organizzazioni statali del Partito e le leggi statali sull'elezione dei delegati al Congresso nazionale hanno valore nella misura in cui non contravvengano al presente statuto e ad altre disposizioni adottate ai sensi del presente statuto, comprese le risoluzioni o altre iniziative del Congresso nazionale. In tali casi di conflitto con le leggi di uno Stato, la relativa organizzazione statale del Partito intraprende azioni positive dimostrabili per rendere conformi tali leggi e per mettere in atto le misure eventualmente richieste dal Congresso nazionale o dal comitato nazionale democratico.
3. Il Congresso nazionale seleziona il candidato alla carica di Presidente degli Stati Uniti, il candidato alla carica di Vice presidente degli Stati Uniti, adotta una piattaforma e prende ogni altra iniziativa che esso ritenga opportuna.
4. Il Congresso nazionale è composto da un egual numero di delegati uomini e donne, selezionati attraverso un processo che:
(a) assicuri a tutti gli elettori democratici piene, tempestive ed uguali opportunità di partecipare, ove necessario prevedendo a tal fine programmi di azione positiva;
(b) assicuri che le delegazioni rispecchino fedelmente la varietà delle preferenze espresse dai partecipanti al processo di selezione del candidato alla presidenza;
(c) escluda l'attribuzione su base maggioritaria dell'intero blocco dei delegati di uno Stato;
(d) non impedisca la partecipazione per mancato pagamento di costi o quote d'iscrizione;
(e) permetta la partecipazione in buona fede di tutti gli elettori democratici e, se ritenuto opportuno da una direzione statale del partito negli interessi del partito in tale Stato, anche degli elettori non iscritti né affiliati ad alcun partito;
(f) fatta eccezione per i soggetti di cui al successivo comma 5(b) del presente articolo, s'inizi con l'anno solare del congresso, purché non si impedisca alle commissioni delle organizzazioni statali del partito, adeguatamente variegate al proprio interno e selezionate in modo trasparente ed elette non anteriormente alla data delle precedenti elezioni presidenziali, di selezionare parte delle proprie delegazioni statali – ai sensi delle norme di cui al presente statuto, al Regolamento e al Regolamento per la selezione dei delegati – secondo quanto specificamente autorizzato dalla commissione nazionale democratica nella convocazione del congresso.
(g) impedisca la partecipazione di delegati non collegati o non vincolati, fatti salvi i delegati o i supplenti che esprimono una preferenza non impegnativa, i quali possono essere eletti a livello distrettuale, nel cui caso se tale preferenza supera la soglia richiesta per i delegati o supplenti in rappresentanza di un intero Stato o assimilati, tali delegati o supplenti sono assegnati alla preferenza non impegnativa, come se si trattasse di una preferenza per un candidato presidenziale.
(h) fatto salvo quanto altrimenti stabilito dal presente articolo,
(i) permetta a tutti i membri della commissione nazionale democratica di partecipare in qualità di delegati non collegati,
(ii) permetta ad ogni Stato, territorio o comunità di scegliere un numero di delegati indipendenti pari ad un delegato per ogni quattro voti detenuti da tale entità alla commissione nazionale democratica, ai sensi dell'articolo 3.2.(a) e (b) dello Statuto,
(iii) permetta la partecipazione dei seguenti delegati non collegati:
1) il Presidente e il Vice Presidente degli Stati Uniti d'America, se democratici;
2) i parlamentari democratici del Senato e della Camera dei rappresentanti;
3) i governatori democratici;
4) gli ex presidenti e vice presidenti democratici degli Stati Uniti d'America;
5) gli ex capigruppo di maggioranza e minoranza democratici del Senato;
6) gli ex presidenti e capigruppo di minoranza democratici della Camera dei rappresentanti;
7) gli ex presidenti della Commissione nazionale democratica;
8) tali delegati non possono essere sostituiti da supplenti e partecipano in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera (b) del presente comma 4.
5. Il numero di deleganti votanti da assegnare a ciascuno Stato è stabilito ai sensi del Regolamento, sulla base della seguente formula:
(a) pesando in modo uguale la popolazione, misurabile come numero di elettori presidenziali assegnati allo Stato, e il voto democratico alle elezioni presidenziali;
(b) prevedendo elettori presidenziali aggiuntivi che possano essere stati specificatamente designati dalla Commissione nazionale democratica nell’appello alla Convenzione, come da condizioni ivi contenute, nell’intento di incentivare la posticipazione dell’evento che costituisce la prima determinante fase del processo di candidatura per l’elezione presidenziale in un momento successivo nell’anno della Convenzione rispetto al periodo in cui sarebbe previsto l’evento in mancanza di tale incentivo;
(c) prevedendo eventualmente ulteriori delegati per accogliere i democratici che rivestono cariche elettive, quali specificamente indicati dalla Commissione nazionale democratica nella convocazione delle elezioni, ai sensi delle disposizioni del precedente comma 4;
(d) prevedendo eventualmente ulteriori delegati per accogliere i democratici che rivestono cariche elettive, quali specificamente indicati dalla Commissione nazionale democratica nella convocazione delle elezioni, ai sensi delle disposizioni del precedente comma 4.
Articolo 3
Commissione nazionale democratica
1. La Commissione nazionale democratica è responsabile della gestione ordinaria del Partito democratico nel periodo fra due congressi, ai sensi delle disposizioni del presente statuto e delle risoluzioni o altre iniziative del Congresso nazionale. Tale responsabilità comprende:
(a) la convocazione del Congresso nazionale;
(b) la conduzione della campagna presidenziale del partito;
(c) la determinazione dei candidati alle cariche di Presidente e Vice Presidente degli Stati Uniti;
(d) la formulazione e diffusione della politica del partito;
(e) l'elezione o la nomina – ed eventualmente la sostituzione –, alla Commissione nazionale democratica, di un presidente, cinque vice presidenti – tre dei quali di sesso opposto a quello del presidente ma comunque comprendenti il presidente dell'Associazione dei segretari statali del Partito democratico e il vice presidente per l'Iscrizione e partecipazione degli elettori –, un tesoriere, un segretario, un responsabile finanziario nazionale ed altri dirigenti a riempimento delle cariche vacanti;
(f) ogni altra iniziativa necessaria od opportuna al fine di dar corso alle disposizioni del presente statuto e agli obiettivi del Partito democratico.
2. La Commissione nazionale democratica è composta da:
(a) il presidente e il dirigente di sesso opposto piú alto in grado di ciascuna organizzazione statale ufficiale del Partito democratico;
(b) ulteriori duecento membri ripartiti fra gli Stati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2.5(a) del presente statuto, coerentemente con l'obiettivo della piena partecipazione di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 8 del presente statuto, con un minimo di due ulteriori membri per ciascuno Stato;
(c) Due membri aggiuntivi, un uomo e una donna membri della commissione nazionale in rappresentanza di ciascuno dei distretti di Guam, delle Isole Vergini e di Samoa;
(d) il presidente dell'Associazione dei governatori democratici e due ulteriori governatori, di cui, nella misura del possibile, almeno uno di sesso opposto al presidente, nominato dall'Associazione stessa;
(e) il capogruppo democratico al Senato degli Stati Uniti, il capogruppo democratico alla Camera dei rappresentanti e un ulteriore membro di ciascun organo, nella misura del possibile di sesso opposto al proprio capogruppo e da questi nominato;
(f) il presidente, i cinque vice presidenti, il responsabile finanziario nazionale, il tesoriere e il segretario della Commissione nazionale democratica stessa;
(g) il presidente della Conferenza nazionale dei sindaci democratici e due ulteriori sindaci, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dalla conferenza stessa;
(h) il presidente dei Giovani democratici d'America e due ulteriori membri, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto ogni due anni dall'organizzazione stessa riunita a congresso;
(i) il presidente dell'Associazione dei consiglieri democratici di contea e due ulteriori amministratori di contea, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dall' associazione stessa;
(j) il presidente della Commissione per le campagne elettorali alle assemblee legislative e due ulteriori parlamentari statali, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dalla commissione stessa;
(k) il presidente della Conferenza nazionale dei consiglieri municipali democratici e due ulteriori consiglieri, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dalla conferenza stessa;
(l) la presidente della Federazione nazionale delle donne democratiche e due ulteriori membri scelti dalla federazione stessa;
(m) il presidente dell'Associazione universitaria democratica d'America e il vice presidente, di sesso opposto, quali annualmente eletti dall'associazione stessa;
(n) il presidente dell'Associazione nazionale dei tesorieri statali democratici e il vice presidente, di sesso opposto, quali scelti dall'associazione stessa;
(o) il presidente dell'Associazione nazionale dei vice governatori democratici e il vice presidente, di sesso opposto, quali scelti dall'associazione stessa;
(p) il presidente dell'Associazione nazionale dei segretari di Stato democratici e il vice presidente, di sesso opposto, quali scelti dall'associazione stessa;
(q) il presidente dell'Associazione nazionale procuratori generali democratici ed un ulteriore procuratore generale, di sesso opposto al presidente, scelto dall'associazione stessa;
(r) il presidente del Comitato nazionale democratico per il coordinamento etnico, che non sia già membro della Commissione nazionale democratica ed un ulteriore membro, di sesso opposto, scelto dal comitato stesso;
(s) il presidente del Consiglio nazionale democratico di coordinamento, che non sia già membro della Commissione nazionale democratica, ed un ulteriore membro, di sesso opposto, scelto dal consiglio stesso;
(t) ulteriori membri ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto. Dai suindicati membri della Commissione nazionale democratica può essere aggiunto un numero massimo di membri pari a settantacinque.
3. I membri della Commissione nazionale democratica assegnati agli Stati e quelli di cui al successivo articolo 11 che non sono altrimenti membri in virtú di incarichi di partito sono selezionati da ciascuna organizzazione statale del Partito democratico in virtú delle norme di partecipazione stabilite nel Regolamento del Partito democratico e con mandati che decorrono dall'aggiornamento di un congresso fino all'aggiornamento del congresso successivo. Tali membri sono selezionati nell'anno solare in cui è indetto il Congresso nazionale con procedure che garantiscono il pieno, tempestivo ed uguale diritto alla partecipazione. I posti vacanti vengono ricoperti dalle organizzazioni statali del partito, ai sensi del Regolamento. I membri della Commissione nazionale democratica in rappresentanza di ciascuno Stato sono ripartiti per quanto possibile in egual misura fra uomini e donne. Chi detiene un incarico pubblico o di partito è membro di diritto della Commissione nazionale democratica per la durata di tale incarico. I membri della Commissione nazionale democratica aggiunti da altri membri restano in carica per tutto il periodo del mandato del presidente della commissione e dell'elezione del presidente successivo – cui partecipano –, fino alla scelta dei loro successori. I membri della Commissione nazionale democratica in virtú di incarichi nelle organizzazioni statali del partito sono selezionati dalle rispettive organizzazioni ai sensi delle norme di partecipazione stabilite nel Regolamento.
4. Il Regolamento può disciplinare la destituzione per giusta causa dei membri della Commissione nazionale democratica, a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti in commissione. Può altresí imporre – ai fini della continuazione del mandato – che i membri della commissione risiedano continuativamente nell'area che rappresentano e che sostengano con azioni positive i candidati democratici alla presidenza e vicepresidenza degli Stati Uniti. Per Regolamento, è possibile richiedere un livello minimo di partecipazione alle sedute della Commissione nazionale democratica. Il Regolamento può disporre che un membro della Commissione nazionale democratica che sia stato assente per tre volte consecutive alle sedute della commissione sia considerato dimesso dall'incarico a seguito di contravvenzione all'obbligo di presenza minima.
5. La Commissione nazionale democratica si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente, dal Comitato esecutivo della Commissione nazionale democratica o con richiesta scritta di almeno un quarto dei membri della Commissione nazionale democratica.
Articolo 4
Comitato esecutivo
1. È istituito il Comitato esecutivo della Commissione nazionale democratica, responsabile del funzionamento del Partito democratico a sensi del presente statuto, del Congresso nazionale e della Commissione nazionale democratica.
2. Il Comitato esecutivo è eletto dai membri della Commissione nazionale democratica, da cui dipende. Dimensioni, composizione e durata del mandato sono determinati dalla Commissione nazionale democratica, fatto salvo che il numero dei componenti eletti dai congressi regionali dei membri della Commissione nazionale democratica sia di almeno ventiquattro unità inferiore a quello dei componenti selezionati altrimenti.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce non meno di quattro volte l'anno. Le sedute sono convocate dal presidente o per richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi componenti. Il Comitato esecutivo mantiene un verbale pubblico delle proprie riunioni.
Articolo 5
Presidente nazionale
1. Il Presidente nazionale del Partito democratico attua i programmi e le politiche del Congresso nazionale e della Commissione nazionale democratica.
2. Il Presidente nazionale, i cinque vice presidenti, il responsabile finanziario nazionale, il tesoriere e il segretario sono eletti
(a) in una seduta della Commissione nazionale democratica successiva alle elezioni presidenziali e precedente il primo giorno del successivo mese di marzo;
(b) quando uno di tali uffici rimanga scoperto. Il Presidente nazionale è eletto ed eventualmente destituito con un voto a maggioranza della Commissione nazionale democratica e resta in carica fino alla successiva elezione.
3. Il Presidente nazionale presiede le sedute della Commissione nazionale democratica e del Comitato esecutivo. In caso di vacanza nell'ufficio di Presidente nazionale, presiedono la seduta il vice presidente designato a norma dell'articolo 2.12(b) del Regolamento, o il piú alto in grado fra i membri della Commissione nazionale democratica presenti alla seduta.
4. Il Presidente nazionale riveste tale incarico a tempo pieno e riceve il compenso concordato con la Commissione nazionale democratica. Nella condotta degli affari e nella gestione delle procedure della Commissione nazionale democratica, soprattutto nella fase relativa alla preparazione e gestione del processo di selezione del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, il Presidente nazionale esercita le proprie funzioni in modo imparziale ed equanime fra i candidati e le campagne. Il Presidente nazionale garantisce l'imparzialità e l'equanimità del personale al servizio della Commissione nazionale democratica durante il processo di selezione del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti.
Articolo 6
Conferenza del partito
Il Partito democratico, ove ritenuto opportuno, si riunisce in conferenza nazionale di partito nel periodo di tempo che intercorre fra due congressi nazionali. La Commissione nazionale democratica stabilisce la natura, gli argomenti, la composizione, il tempo e il luogo della conferenza.
Articolo 7
Organizzazioni finanziarie nazionali
1. La Commissione nazionale democratica istituisce delle organizzazioni finanziarie nazionali con responsabilità generale sulle finanze del Partito democratico. Tali Organizzazioni raccolgono finanziamenti a sostegno delle attività del Partito democratico e forniscono assistenza e consulenza alle organizzazioni statali del partito e ai candidati statali in materia di raccolta di finanziamenti ai loro fini.
2. Il responsabile finanziario nazionale è eletto o approvato dalla Commissione nazionale democratica.
Articolo 8
Piena partecipazione
1. Il Partito democratico degli Stati Uniti è aperto a chiunque desideri pubblicamente sostenerlo.
2. Nella condotta degli affari del Partito democratico sono proibite discriminazioni in base a sesso, razza, età (purché in età di voto), colore, credo, origine nazionale, religione, livello economico, orientamento sessuale, identità etnica e disabilità fisica, affinché il Partito democratico sia a tutti i livelli un partito aperto.
3. Ai fini di incoraggiare la piena partecipazione di tutti i democratici, con particolare attenzione ai gruppi di minoranza, negri, amerindi, asiatici, ispanici, donne e giovani, nel processo di selezione dei delegati ed in tutti gli affari di partito, come definito nel Regolamento, il Partito democratico – sia a livello nazionale sia statale – adotta ed applica un programma positivo di interventi per garantire – per quanto possibile – una rappresentanza di tali gruppi corrispondente alla loro presenza nell'elettorato democratico. In tale programma vengono fissati obiettivi e scadenze specifici per raggiungere tale scopo.
4. Il Partito democratico, ovvero le sue articolazioni statali, non raggiunge tale obiettivo, né direttamente né indirettamente, imponendo quote obbligatorie a qualsivoglia livello del processo di selezione dei delegati o ad altri aspetti della vita del partito, come definito nel Regolamento; tuttavia, la rappresentanza per quanto possibile dei gruppi di minoranza, negri, amerindi, asiatici, ispanici, donne e giovani, quale indicata dalla loro presenza nell'elettorato democratico, ai sensi di questo articolo, non è considerata quota.
5. In caso di contestazioni in merito alla composizione di una delegazione statale, si tiene conto dell'applicazione dei programmi approvati di azioni positive e della composizione della delegazione. Se un'organizzazione statale del partito ha adottato ed applicato in modo verificabile un programma di azioni positive approvato, non possono essere portate contestazioni contro tale organizzazione sulla sola base della composizione della delegazione o dei risultati delle primarie.
6. Fatte salve le disposizioni del precedente comma 5, non costituisce violazione un'equa distribuzione fra uomini e donne degli incarichi in delegazioni e commissioni.
Articolo 9
Disposizioni generali
1. Per Partito democratico si intende il Partito democratico degli Stati Uniti d'America.
2. Il Regolamento disciplina la situazione degli Stati in cui, nelle elezioni utilizzate nelle formule di distribuzione, non comparivano nelle schede elettorali né il candidato presidenziale democratico né i delegati ad esso collegati.
3. Ai fini del presente statuto, il Distretto di Columbia è considerato uno Stato con il giusto numero di distretti congressuali.
4. Ai fini del presente statuto, Porto Rico è considerato uno Stato con il giusto numero di distretti congressuali.
5. Le organizzazioni ufficiali del Partito democratico nelle aree non titolate a votare nelle elezioni presidenziali hanno facoltà di eleggere un numero di delegati con diritto di voto, quale indicato nella convocazione del congresso emanata dalla Commissione nazionale democratica.
6. Guam, le Isole Vergini e le Samoa Americane dispongono ciascuna di un voto alla Commissione nazionale democratica, diviso fra presidente, membro della Commissione nazionale democratica piú alto in grado di sesso opposto, commissario nazionale e commissaria nazionale, fatte salve diverse disposizioni del Regolamento. I democratici all'estero dispongono di due voti alla Commissione nazionale democratica, divisi fra presidente, commissario piú alto in grado di sesso opposto, tre commissari nazionali e tre commissarie nazionali, fatte salve diverse disposizioni del Regolamento.
7. Il Regolamento disciplina le organizzazioni regionali del Partito.
8. Al fine di garantire che il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti sia selezionato con una procedura giusta ed equa, la Commissione nazionale democratica ha facoltà di adottare le strategie che ritiene opportune in ordine alla definizione dei tempi del processo di selezione del candidato presidenziale e collabora con le organizzazioni statali del Partito per conseguire gli obiettivi di tali strategie.
9. La Commissione nazionale democratica redige e pubblica un codice di condotta nella campagna elettorale, alla cui osservanza sono chiamati tutti i candidati democratici.
10. Il Partito democratico non richiede ad un delegato al congresso o ad una conferenza di esprimere un voto contrario alla propria preferenza espressa.
11. Il voto per procura non è permesso al Congresso nazionale. Il Regolamento stabilisce in quali altre occasioni sia ammissibile.
12. Tutte le sedute della Commissione nazionale democratica, del Comitato esecutivo e delle altre commissioni ufficiali del partito sono aperte al pubblico e le votazioni non avvengono a scrutinio segreto.
13. La Commissione nazionale democratica prepara e pubblica una relazione annuale sulla gestione finanziaria del Partito.
14. In carenza di altre disposizioni, tutte le riunioni del Partito democratico sono disciplinate dall'attuale versione del Regolamento Robert.
15. Il testo dello Statuto e del Regolamento, ovvero parti degli stessi, sono messi a disposizione in altre lingue, ove ragionevolmente necessario.
16. La Commissione nazionale democratica, il Comitato esecutivo, i comitati centrali delle organizzazioni statali del Partito, tutti i congressi nazionali ufficiali del Partito, i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale di partito sono composti da donne e uomini in egual misura. Le organizzazioni statali del Partito intraprendono azioni positive verificabili per modificare le leggi in modo da renderle conformi con la presente disposizione, ove siano in contrasto con essa.
17. Principî del Partito democratico
Noi democratici siamo il piú vecchio partito politico d'America e il piú giovane di spirito. Tali rimarremo, felici di assumerci le responsabilità di governo. Piú di una volta, in quasi due secoli, il Partito democratico ha fatto funzionare lo stato: per costruire e difendere la nazione, incoraggiare il commercio, istruire i giovani, promuovere le pari opportunità, far progredire la scienza e l'industria, sostenere gli artisti e le lettere, risanare la terra, sviluppare e conservare le nostre risorse umane e naturali, conservare e valorizzare il nostro ambiente edificato, alleviare la povertà, esplorare lo spazio. Abbiamo conseguito obiettivi difficili e vitali.
Pur riconoscendo la limitatezza dell'operato dello Stato, consideriamo la democrazia una forza positiva ed una fonte di speranza.
Al cuore del nostro partito c'è una convinzione fondamentale, che gli Americani debbano non solo essere liberi, ma anche vivere in una società giusta.
Crediamo che lo Stato abbia la responsabilità di aiutarci a raggiungere questa società giusta:
- una società in cui gli anziani e i disabili possano condurre una vita dignitosa e dove la previdenza sociale resti un impegno incrollabile;
- una società in cui tutti possano trovare lavoro in un'economia in crescita;
- una società in cui a ciascuno sia garantito senza discussioni il diritto di iscriversi al sindacato che preferisce e a negoziare contratti di lavoro collettivi per avere salari e condizioni di lavoro decenti;
- una società in cui le tasse siano calcolate sulla capacità di pagarle;
- una società in cui i pari diritti di uomini e donne siano garantiti nella Costituzione;
- una società in cui i diritti civili delle minoranze siano pienamente garantiti e dove a nessuno sia negata la prospettiva di una vita migliore;
- una società in cui sia condannata ogni discriminazione pubblica o privata per motivi di razza, sesso, età, colore, credo, origine nazionale, religione, identità etnica, orientamento sessuale, status economico, persuasione filosofica o disabilità fisica ed in cui le istituzioni si impegnino attivamente per porre fine a mezzo di legge alla discriminazione;
- una società in cui si riconosca che il rafforzamento della famiglia e la tutela dell'infanzia sono essenziali per la salute della nazione;
- una società in cui una buona istruzione, un'adeguata alimentazione, un'assistenza medica di qualità, una casa a prezzi accessibili, strade sicure ed un ambiente sano siano possibili per ogni cittadino;
- una società in cui la vita dei piccoli agricoltori sia stabile come i valori che essi instillano nel carattere americano;
- una società in cui una forte difesa nazionale rappresenti un impegno comune, in cui la promozione dei diritti umani sia un valore fondamentale della nostra politica estera e dove questo futuro venga garantito fermando la corsa alle armi nucleari.
Questo è il nostro scopo e la nostra promessa.
Articolo 10
Modifiche e regolamenti
1. È possibile apportare modifiche al presente statuto con voto a maggioranza di tutti i delegati al Congresso nazionale, confermato da una successiva ratifica con voto a maggioranza dei membri della Commissione nazionale democratica. È altresí possibile apportare modifiche al presente statuto con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri della Commissione nazionale democratica, previo preavviso di trenta giorni e notifica delle modifiche proposte a tutti i membri della commissione e previa diffusione a mezzo della stampa nazionale. È infine possibile apportare modifiche al presente statuto con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri di una conferenza del Partito democratico convocata all'uopo ai sensi del presente statuto.
2. Il Regolamento del Partito democratico è adottato per disciplinare il governo delle attività del Partito nelle materie non previste dal presente statuto. È possibile apportare modifiche al Regolamento con voto a maggioranza
a) del Congresso nazionale o
b) della Commissione nazionale democratica, previo preavviso di trenta giorni delle proposte di integrazione o modifica del regolamento a tutti i membri della commissione nazionale.
A meno che non sia adottata nella forma di modifica del presente statuto o in eventuali altre forme di volta in volta indicate, una risoluzione relativa alla gestione del Partito adottata dal Congresso nazionale è considerata un articolo del Regolamento.
3. Un organo ufficiale del Partito democratico istituito ai sensi del presente statuto stabilisce e conduce le proprie attività ai sensi di un proprio regolamento scritto conforme al presente statuto, al Regolamento e alle altre disposizioni adottate ai sensi del presente statuto, ivi comprese risoluzioni ed altre decisioni del Congresso nazionale. La Commissione nazionale democratica conserva copia di tali altri regolamenti e li rende disponibili a richiesta.
4. Ogni organizzazione ufficiale del Partito democratico stabilisce e conduce le proprie attività ai sensi di un regolamento scritto. Copie di tali regolamenti ed eventuali modifiche sono inviate alla Commissione nazionale democratica entro trenta giorni dall'approvazione.
Dichiarazione di adozione
1. Il Partito democratico degli Stati Uniti d'America, riunito in conferenza sull'organizzazione e le politiche di Partito ai sensi della risoluzione approvata dal Congresso nazionale democratico del 1972 e della convocazione della presente conferenza, approva, ai fini del governo del Partito, lo Statuto qui allegato.
REGOLAMENTO
approvato ai sensi dello Statuto del Partito democratico degli Stati Uniti
Articolo 1
Congresso nazionale democratico
1. Il Congresso nazionale è l'autorità suprema del Partito democratico, ai sensi dello Statuto.
2. Il Congresso nazionale adotta un regolamento permanente per il proprio funzionamento all'inizio di ogni congresso e, fino al momento dell'approvazione di tale regolamento, il congresso e le relative attività sono disciplinati dal regolamento provvisorio allegato alla convocazione del Congresso nazionale.
3. La convocazione indica la ripartizione dei delegati al Congresso nazionale ai sensi dello Statuto.
Articolo 2
Commissione nazionale democratica
1. Funzioni
La Commissione nazionale democratica è responsabile della gestione ordinaria del Partito democratico nel periodo che intercorre fra due congressi, ai sensi delle disposizioni dello Statuto e delle risoluzioni o di altre iniziative ufficiali del Congresso nazionale. Tale responsabilità comprende, in modo non esclusivo:
(a) la convocazione del Congresso nazionale;
(b) la conduzione della campagna presidenziale del partito;
(c) l'individuazione dei candidati alle cariche di Presidente e Vice presidente degli Stati Uniti;
(d) l'assistenza alle organizzazioni statali e locali del Partito democratico nell'elezione dei candidati e nella formazione dei loro elettori;
(e) la formulazione e la diffusione della politica del partito, promovendo programmi per lo studio sistematico delle tematiche politiche attraverso la partecipazione dei membri della Commissione nazionale democratica e progetti specifici per conto del presidente della Commissione nazionale democratica;
(f) l'elezione o la nomina di un presidente, cinque vice presidenti – tre dei quali di sesso opposto a quello del presidente ma comunque comprendenti il presidente dell'Associazione dei segretari statali del Partito democratico e il vice presidente per l'Iscrizione e partecipazione degli elettori –, un tesoriere, un segretario, un responsabile finanziario nazionale ed altri dirigenti quali determinati dalla commissione ovvero fino al completamento delle cariche vacanti;
(g) la scelta e la gestione della sede nazionale del partito;
(h) la promozione delle attività di partito ad ogni livello, fra cui:
(i) promozione dell'attuazione di tutte le decisioni del partito;
(ii) rispetto degli impegni programmatici e di altro tipo assunti dal Partito;
(iii) creazione e mantenimento di un adeguato sistema di ricerca politica;
(iv) preparazione, distribuzione e comunicazione delle informazioni di partito ai propri membri e a tutti i cittadini;
(v) elaborazione e mantenimento di un programma di pubbliche relazioni per il partito e
(vi) elaborazione di un programma per il coordinamento delle commissioni, organizzazioni, gruppi, membri e titolari di cariche del partito;
(i) l'ideazione ed esecuzione delle modalità di finanziamento del partito;
(j) qualsiasi altra iniziativa necessaria ed opportuna ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e di altre iniziative ufficiali volte a raggiungere gli obiettivi del partito e del congresso; e
(k) l'approvazione del bilancio della Commissione nazionale democratica.
2. Composizione.
Sono membri della Commissione nazionale democratica:
(a) il presidente e il dirigente di sesso opposto piú alto in grado di ciascuna organizzazione statale ufficiale del Partito democratico, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;
(b) ulteriori duecento membri ripartiti fra gli Stati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2.5(a) dello Statuto, coerentemente con l'obiettivo della piena partecipazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 dello Statuto, con un minimo di due ulteriori membri per ciascuno Stato;
(c) due membri aggiuntivi, un uomo e una donna membri della commissione nazionale in rappresentanza di ciascuno dei distretti di Guam, delle Isole Vergini e di Samoa;
(d) il presidente dell'Associazione dei governatori democratici e due ulteriori governatori, di cui, nella misura del possibile, almeno uno di sesso opposto al presidente, nominato dall'Associazione stessa;
(e) il capogruppo democratico al Senato degli Stati Uniti, il capogruppo democratico alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e un ulteriore membro di ciascun organo, nella misura del possibile di sesso opposto a quello del capogruppo e da questi nominato;
(f) il presidente, i cinque vice presidenti, il responsabile finanziario nazionale, il tesoriere e il segretario della Commissione nazionale democratica stessa;
(g) il presidente della Conferenza nazionale dei sindaci democratici e due ulteriori sindaci, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dalla conferenza stessa;
(h) il presidente dei Giovani democratici d'America e due ulteriori membri, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto ogni due anni dall'organizzazione stessa riunita a congresso;
(i) la presidente della Federazione nazionale delle donne democratiche e due ulteriori membri scelti dalla federazione stessa;
(j) il presidente dell'Associazione dei consiglieri democratici di contea e due ulteriori amministratori di contea, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dall' associazione stessa;
(k) il presidente della Commissione per le campagne elettorali alle assemblee legislative e due ulteriori parlamentari statali, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dalla commissione stessa;
(l) il presidente della Conferenza nazionale dei consiglieri municipali democratici e due ulteriori consiglieri, almeno uno dei quali di sesso opposto al presidente, scelto dalla conferenza stessa;
(m) ulteriori membri ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 dello Statuto;
(n) il presidente dell'Associazione universitaria democratica d'America e il vice presidente, di sesso opposto, quali annualmente eletti dall'associazione stessa;
(o) il presidente dell'Associazione nazionale dei tesorieri statali democratici e il vice presidente, di sesso opposto, quali scelti dall'associazione stessa;
(p) il presidente dell'Associazione nazionale dei vice governatori democratici e il vice presidente, di sesso opposto, quali scelti dall'associazione stessa;
(q) il presidente dell'Associazione nazionale dei segretari di Stato democratici e il vice presidente, di sesso opposto, quali scelti dall'associazione stessa;
(r) il presidente dell'Associazione nazionale procuratori generali democratici ed un ulteriore procuratore generale, di sesso opposto al presidente, scelto dall'associazione stessa;
(s) il presidente del Comitato nazionale democratico per il coordinamento etnico, che non sia già membro della Commissione nazionale democratica ed un ulteriore membro, di sesso opposto, scelto dal comitato stesso;
(t) il presidente del Consiglio nazionale democratico di coordinamento, che non sia già membro della Commissione nazionale democratica, ed un ulteriore membro, di sesso opposto, scelto dal consiglio stesso;
(u) i suindicati membri della Commissione nazionale democratica possono aggiungere un numero massimo di settantacinque membri.
3. Selezione dei membri
(a) I membri della Commissione nazionale democratica assegnati agli Stati ai sensi del comma 2 del presente articolo e quelli di cui all'articolo 9 dello Statuto che non sono altrimenti membri in virtú di incarichi di partito sono selezionati da ciascuna organizzazione statale o territoriale del Partito democratico in virtú delle norme di partecipazione di cui al successivo comma 11 del presente articolo, con procedure che garantiscono piene, tempestive ed uguali opportunità di partecipazione. Le modalità di selezione di tali membri è dettagliatamente descritta nel regolamento di ciascuna organizzazione statale o territoriale del Partito ed avviene ai sensi di almeno uno dei seguenti metodi:
(i) una seduta pubblica, convocata nell'anno solare del congresso tramite pubblico avviso e autorizzata ad eleggere i membri della commissione nazionale, dei delegati al Congresso nazionale dello Stato o del territorio;
(ii) primarie statali o territoriali nell'anno solare del congresso;
(iii) una seduta pubblica, durante l'anno solare del congresso e convocata tramite pubblico avviso, delle commissioni statali o territoriali;
(iv) seduta pubblica autorizzato a selezionare i membri della commissione nazionale, durante l'anno solare del congresso e convocata tramite pubblico avviso, del congresso statale, o
(v) eventuale altro metodo adottato da un'organizzazione statale o territoriale del Partito ed approvato dalla Commissione nazionale democratica.
(b) Una selezione condotta in base ad una qualsiasi delle modalità suindicate è considerata rispondente ai requisiti di piena, tempestiva ed uguale opportunità di partecipazione, se l'organo di selezione è stato istituito ai sensi delle leggi e dello Statuto e il suo regolamento è stato approvato dalla Commissione nazionale democratica.
(c) I membri di diritto della Commissione nazionale democratica a seguito di incarico di partito sono scelti da ciascuna organizzazione statale del Partito ai sensi delle norme di partecipazione di cui al successivo comma 11 del presente articolo.
(d) Se il numero dei membri assegnati ad uno Stato o ad un territorio ai sensi del comma 2(b) del presente articolo o dell'articolo 9 dello Statuto è pari, tale numero è equamente ripartito fra uomini e donne. Se tale numero è dispari, la differenza fra uomini e donne non può essere maggiore di uno.
(e) I membri della Commissione nazionale democratica assegnati ai sensi del comma 2(q) del presente articolo sono eletti dai componenti, previa comunicazione delle candidature a mezzo posta almeno sette giorni prima dell'elezione.
4. Certificazione e criteri di eleggibilità dei membri
(a) I membri della Commissione nazionale democratica di cui al comma 2 del presente articolo sono certificati presso la Commissione nazionale democratica dai seguenti organi:
(i) l'autorità statale o territoriale del Partito, per i membri autorizzati ai sensi delle lettere (a) e (b) del comma 2 del presente articolo;
(ii) il presidente dell'Associazione dei governatori democratici, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (c) del comma 2 del presente articolo;
(iii) il capogruppo democratico al Senato degli Stati Uniti e il capogruppo democratico alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (d) del comma 2 del presente articolo;
(iv) il presidente della Conferenza nazionale dei sindaci democratici, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (f) del comma 2 del presente articolo;
(v) il presidente dei Giovani democratici d'America, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (g) del comma 2 del presente articolo;
(vi) la presidente della Federazione nazionale delle donne democratiche, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (h) del comma 2 del presente articolo;
(vii) il presidente dell'Associazione dei consiglieri democratici di contea, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (i) del comma 2 del presente articolo;
(viii) il presidente della Commissione per le campagne elettorali alle assemblee legislative, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (j) del comma 2 del presente articolo;
(ix) il presidente della Conferenza nazionale dei consiglieri municipali democratici, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (k) del comma 2 del presente articolo;
(x) il presidente dell'Associazione universitaria democratica d'America, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (m) del comma 2 del presente articolo;
(xi) il presidente dell'Associazione nazionale dei tesorieri statali democratici, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (n) del comma 2 del presente articolo;
(xii) il presidente dell'Associazione nazionale dei vice governatori democratici, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (o) del comma 2 del presente articolo;
(xiii) il presidente dell'Associazione nazionale dei segretari di Stato democratici, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (p) del comma 2 del presente articolo;
(xiv) il presidente dell'Associazione nazionale procuratori generali democratici, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (q) del comma 2 del presente articolo;
(xv) il presidente del Comitato nazionale democratico per il coordinamento etnico, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (r) del comma 2 del presente articolo;
(xvi) il presidente del Consiglio nazionale democratico di coordinamento, per i membri autorizzati ai sensi della lettera (s) del comma 2 del presente articolo;
(xvii) il presidente della Commissione nazionale democratica, per i membri non altrimenti autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo;
(b) è ineleggibile a tale carica chi non risiede, per i fini elettorali, nell'area che rappresenta;
(c) il soggetto controinteressato non partecipa alle votazioni sulla contestazione delle proprie credenziali;
(d) le dispute riguardanti la composizione o la contestazione delle credenziali dei membri della commissione sono discusse e decise dalla commissione nazionale ai sensi del comma 10(b) dell'articolo 2 del presente Regolamento.
5. Dimissioni o destituzione dei membri
(a) Un membro della Commissione nazionale democratica ha facoltà di rassegnare per iscritto le proprie dimissioni, con effetto immediato, al presidente della Commissione nazionale democratica.
(b) Previo avviso, audizione dell'interessato e giusta causa quale determinata dalla commissione nazionale, la commissione nazionale ha facoltà di destituire un proprio membro con voto a maggioranza di due terzi della commissione stessa.
(c) Costituisce giusta causa di destituzione la mancata dichiarazione di sostegno, entro trenta giorni dall'aggiornamento del Congresso nazionale, ai candidati democratici alla presidenza e vice presidenza.
6. Sostituzione dei membri.
I membri dimissionari o destituiti sono sostituiti con le seguenti modalità:
(a) dall'organizzazione statale o territoriale del Partito in seduta pubblica, regolarmente convocata con indicazione dell'ordine del giorno, per i delegati assegnati agli Stati e ai territori ai sensi del comma 2(b) del presente articolo e dell'articolo 9 dello Statuto.
(b) dal successore ai sensi del precedente comma 3(b) del presente articolo, in caso di dimissioni o destituzione di un presidente di delegazione statale o del commissario piú alto in grado di sesso opposto;
(c) dalla commissione nazionale, per i membri nazionali;
(d) dall'organizzazione responsabile della scelta del delegato, ovvero dall'organo deputato alla gestione ordinaria di tale organizzazione se la successiva assemblea generale dell'organizzazione è prevista oltre un anno dopo l'evento che dà origine alla vacanza, per i commissari in rappresentanza delle seguenti organizzazioni: Associazione dei governatori democratici, Conferenza dei sindaci democratici, capigruppo di Camera e Senato, Giovani democratici d'America, Associazione dei consiglieri democratici di contea, Commissione per le campagne elettorali alle assemblee legislative, Federazione nazionale delle donne democratiche, Conferenza nazionale dei consiglieri municipali democratici e Associazione universitaria democratica d'America.
7. Sedute
(a) La commissione nazionale è convocata dal presidente quanto prima, successivamente all'aggiornamento del Congresso nazionale. Essa è autorizzata ad organizzarsi con i membri già scelti, compresi gli eventuali membri provvisori ai sensi del successivo comma 10(b)(iv) del presente articolo, titolati a partecipare sin dalla prima seduta della commissione. Essi scelgono quei componenti del Comitato esecutivo scelti dai caucus regionali, che siedono con i componenti di diritto fino alla successiva seduta ordinaria della Commissione nazionale democratica.
(b) Ogni anno sono convocate dal presidente almeno due sedute della commissione nazionale previa comunicazione ai membri, a meno che la commissione stessa decida altrimenti con un voto a maggioranza dei propri membri.
(c) È facoltà del presidente della commissione nazionale convocare sedute straordinarie della commissione, previa approvazione del Comitato esecutivo e ragionevole comunicazione ai membri, nell'ambito delle quali possono essere assunte soltanto le iniziative indicate nell'avviso di convocazione. Fatte salve tali disposizioni, è facoltà del presidente della commissione nazionale convocare una seduta straordinaria della commissione ai fini del completamento del binomio presidenziale, stabilendo la data ai sensi del successivo comma 8(d) del presente regolamento.
(d) Non oltre trenta giorni prima di ciascuna seduta ordinaria e al piú presto possibile prima di ciascuna seduta straordinaria della Commissione nazionale democratica, il segretario della commissione invia comunicazione scritta della data, ora, luogo e ordine del giorno provvisorio della seduta a tutti i membri della commissione.
(e) Previe richieste scritte di almeno il venticinque percento dei membri della commissione nazionale inviate al presidente della commissione entro un periodo di trenta giorni, il presidente della commissione invia la convocazione della commissione nazionale entro quindici giorni dalla ricezione di tale richiesta. La seduta è fissata per una data compresa fra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla data di convocazione.
8. Presenza, quorum e votazioni
(a) I membri della commissione nazionale ai sensi delle disposizioni del precedente comma 2 che risultino assenti a tre sedute consecutive della commissione sono considerati dimissionari e sostituiti ai sensi delle disposizioni del precedente comma 6. Eventuali presenze per delega non sono rilevanti ai fini della rilevazione delle presenze.
(b) Si considera raggiunto il numero legale quando è presente, personalmente o per delega, la maggioranza dei membri della commissione, con il quaranta percento almeno dei membri presente personalmente. Ai fini della votazione per il completamento del binomio presidenziale, sono esclusi dal calcolo del numero legale i membri presenti per delega.
(c) Nelle seguenti sedute. si considera raggiunto il numero legale se è presente il quaranta percento dei membri personalmente o per delega, ovvero se sono presenti personalmente almeno cinquanta membri – quale sia il valore piú basso fra i due:
(i) le commissioni permanenti sulle credenziali, le risoluzioni, i regolamenti;
(ii) i caucus regionali orientale, meridionale, medioccidentale ed occidentale;
(iii) i convegni degli ispanici, dei negri, delle donne, delle isole americane dell'Asia-Pacifico, americano delle omosessuali e degli omosessuali;
(iv) altre commissioni permanenti e speciali istituite ai sensi del successivo comma 10(e) del presente articolo.
(d) Salvo quanto altrimenti previsto nello Statuto o nel presente regolamento, la Commissione nazionale democratica delibera a maggioranza dei presenti e votanti personalmente o per delega.
(i) Alla commissione nazionale possono essere eletti, con sistema maggioritario e a maggioranza dei membri votanti personalmente o per delega, fino a settantacinque ulteriori membri nazionali della commissione nazionale da parte degli altri membri della commissione ai sensi dell'articolo 3.2 dello Statuto e fino a undici componenti nazionali del Comitato esecutivo da parte della commissione nazionale ai sensi del successivo articolo 3.2 del presente regolamento.
(ii) Il venticinque percento dei membri della Commissione nazionale democratica presenti e votanti può richiedere una votazione per appello nominale.
(e) Ogni membro della commissione nazionale ha diritto ad un voto in qualsiasi votazione. Guam, le Isole Vergini e le Samoa Americane hanno diritto ad un voto ciascuno. Tale voto è diviso fra presidente, membro della Commissione nazionale democratica piú alto in grado di sesso opposto, commissario nazionale e commissaria nazionale, che siano presenti e votanti. I Democratici all'estero dispongono di due voti alla Commissione nazionale democratica, divisi fra presidente, commissario piú alto in grado di sesso opposto, tre commissari nazionali e tre commissarie nazionali.
(f) La votazione per completare il binomio presidenziale si svolge conformemente alle procedure adottate dalla commissione regolamento del partito e della commissione nazionale ed approvate dalla Commissione nazionale democratica.
(g) È ammesso il voto per delega. Le deleghe possono essere generali o limitate, vincolate o no. Sono redatte per iscritto e trasferibili ove specificato. Non è concesso ai membri della Commissione nazionale democratica di detenere o esercitare piú di una delega alla volta, fermo restando che la votazione per delega non è ammessa per il completamento del binomio presidenziale.
(h) Il presidente della commissione nazionale può avvalersi del mezzo postale per inviare questioni all'esame dei membri e per le relative votazioni, fermo restando che, a seguito di richiesta del venti percento del totale dei membri, la questione viene rinviata alla prima seduta utile della commissione nazionale.
9. Caucus regionali.
Sono istituiti quattro caucus regionali dei membri della Commissione nazionale democratica, articolati come segue:
Orientale: Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Isole Vergini, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Porto Rico, Rhode Island, Vermont, Democratici all'estero (½ voto);
Meridionale: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nord Carolina, Sud Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Virginia Occidentale, Democratici all'estero (½ voto);
Medioccidentale: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nord Dakota, Ohio, Oklahoma, Sud Dakota, Wisconsin, Democratici all'estero (½ voto);
Occidentale:Alaska, Arizona, California, Colorado, Guam, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Nuovo Messico, Oregon, Samoa Americane, Utah, Washington, Wyoming, Democratici all'estero (½ voto).
10. Commissioni
(a) Oltre alle commissioni di cui allo Statuto o al presente regolamento, sono istituite le seguenti commissioni della Commissione nazionale democratica:
(i) commissione credenziali;
(ii) commissione risoluzioni;
(iii) commissione regolamento del partito e della Commissione nazionale democratica.
(b)
(i) La commissione credenziali riceve ed esamina tutte le contestazioni relative alle credenziali dei membri della Commissione nazionale democratica.
(ii) Le contestazioni delle credenziali di un membro della Commissione nazionale democratica possono essere presentate da un democratico dello Stato o del territorio del membro contestato o da un qualsiasi membro della Commissione nazionale democratica e sono inviate a mezzo raccomandata con avviso di ritorno entro 30 giorni dalla nomina del membro contestato.
(iii) La commissione determina la validità delle credenziali degli eletti alla commissione nazionale e decide sulle contestazioni in merito. Essa fornisce alle parti una ragionevole opportunità di essere ascoltate ed ha facoltà di autorizzare la presentazione di atti e deposizioni orali. Riferisce alla commissione nazionale.
(iv) Ove possibile, la commissione nazionale inserisce le contestazioni al primo punto dell'ordine del giorno, alla cui discussione partecipano provvisoriamente i membri contestati, in modo che detti membri possano eventualmente partecipare alle discussioni sui successivi punti all'ordine del giorno della commissione nazionale.
(c)
(i) La commissione risoluzioni riceve ed esamina tutte le risoluzioni presentate da un membro della Commissione nazionale democratica su questioni politiche di cui si propone l'adozione da parte della commissione nazionale, riferisce per iscritto con relazione contenente il testo di ciascuna risoluzione di cui essa propone l'adozione e rende conto delle risoluzioni di cui non propone l'adozione;
(ii) Le risoluzioni sono presentate al segretario della Commissione nazionale democratica almeno ventuno giorni prima della seduta della commissione nazionale ed inviate ai membri della commissione nazionale almeno quindici giorni prima di tale seduta, fatta salva la facoltà per il Comitato esecutivo di presentare risoluzioni urgenti alla commissione nazionale in deroga a tali termini.
(d)
(i) La commissione regolamento del partito e della Commissione nazionale democratica riceve ed esamina tutte le proposte di adozione e gli emendamenti al regolamento del partito e della Commissione nazionale democratica e allo Statuto del Partito democratico degli Stati Uniti d'America.
(ii) La commissione regolamento del partito e della Commissione nazionale democratica riceve le proposte di emendamento allo Statuto del Partito democratico degli Stati Uniti d'America inviate non meno di sessanta giorni prima di una seduta ordinaria della Commissione nazionale democratica, fatta salva la facoltà del Comitato esecutivo di approvare una presentazione diretta delle proposte di emendamento allo Statuto per esigenze di urgenza ai sensi dello Statuto.
(iii) Le proposte di emendamento allo Statuto e di adozione di un regolamento della Commissione nazionale democratica sono presentate alla commissione regolamento almeno trenta giorni prima della seduta della commissione nazionale. Il segretario della commissione nazionale invia le proposte ai membri entro lo stesso termine. Il membro della Commissione nazionale democratica che presenta un emendamento al regolamento del partito ne invia copia a tutti i membri della commissione entro i termini previsti dal presente regolamento ovvero ne richiede l'invio al segretario in tempo ampiamente utile perché esso ne possa dare diffusione.
(iv) È facoltà del Comitato esecutivo assegnare all'esame della commissione regolamento il regolamento provvisorio del Congresso nazionale da inserire nella convocazione del congresso, ovvero adottare le raccomandazioni della commissione regolamento quale regolamento provvisorio del congresso.
(v) La commissione regolamento esamina costantemente il regolamento del partito, della commissione nazionale e lo Statuto e presenta periodicamente suggerimenti di modifica, integrazione o altro, al momento della presentazione dell'ordine del giorno ai membri della commissione nazionale.
(vi) La relazione della commissione regolamento è redatta in forma scritta, contiene il testo integrale delle iniziative che essa propone e rende conto delle proposte di cui essa non raccomanda l'adozione.
(e) È facoltà della commissione nazionale istituire le commissioni permanenti o speciali che essa ritiene opportune.
(f) Fatte salve le disposizioni dello Statuto e del presente regolamento, i membri di tutte le commissioni in cui è articolata la commissione nazionale sono nominati dal presidente della Commissione nazionale democratica, di concerto con il Comitato esecutivo e previa ratifica della Commissione nazionale democratica stessa, per tutta la durata del mandato del presidente. I membri della Commissione nazionale democratica sono avvisati a mezzo posta dell'imminenza di tali nomine almeno sette giorni prima della data della votazione di ratifica.
(g) Un membro della Commissione nazionale democratica che sia stato assente per tre volte consecutive alle sedute della commissione contravviene all'obbligo di presenza minima ed è considerato automaticamente dimesso dall'incarico. Le disposizioni del comma 8(e) del presente articolo si applicano alle commissioni della commissione nazionale, fermo restando che la presenza per delega non costituisce assolvimento dell'obbligo di presenza minima. I registri di presenza delle commissioni in cui è articolata la Commissione nazionale democratica sono comunicati annualmente al Comitato esecutivo.
(h) A tutte le questioni assegnate ad un consiglio, commissione speciale, commissione permanente, conferenza o altra articolazione viene immediatamente dato seguito, fornendone comunicazione all'organo che ne ha disposto l'assegnazione.
11. Partecipazione alle attività del partito
(a) Il Partito democratico degli Stati Uniti d'America è aperto a tutti coloro che desiderano sostenere il partito ed essere conosciuti come democratici. La partecipazione agli affari del partito democratico è aperta, in conformità con le norme anti-discriminatorie e di azioni positive di cui allo Statuto del Partito democratico degli Stati Uniti.
(b)
(i) Le organizzazioni del partito al livello nazionale, statale e locale intraprendono programmi di azioni positive volte a incoraggiare la piena partecipazione di tutti i democratici a tutte le attività di partito. Per tutte le attività si intendono tutte le attività di tutte le organizzazioni ufficiali del Partito, dal livello piú piccolo a quello nazionale. Tali attività comprendono, anche se non in modo esclusivo, i processi di selezione dei delegati al congresso democratico nazionale; di nomina o selezione dei funzionari di partito; di formulazione delle politiche, piattaforme e regolamenti di partito; i programmi di iscrizione dei cittadini alle liste elettorali, divulgazione e pubbliche relazioni. Tali programmi possono essere sviluppati e sostenuti in collaborazione con la Commissione nazionale democratica.
(ii) Le organizzazioni nazionali e statali svolgono i programmi volti a facilitare ed aumentare la partecipazione dei cittadini con reddito medio-basso. Tali programmi prevedono disposizioni e risorse atte a raggiungere e coinvolgere i cittadini, contrastando i fattori economici che ne compromettono la partecipazione e la rappresentanza.
(iii) Le organizzazioni statali e nazionale del partito assumono azioni positive per sviluppare ed applicare adeguati programmi di istruzione, aggiornamento, finanziamento ed apertura rivolti ai democratici di reddito medio-basso ed applicano i regolamenti del Partito sulla base di una interpretazione che permetta di aumentare la partecipazione dei cittadini di reddito medio-basso. Sono rigorosamente applicate le disposizioni anti-discriminatorie della precedente lettera (a) del presente comma e del comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto.
(c)
(i) Ogni organizzazione statale e nazionale del partito richiede ad ogni unità del partito responsabile dell'organizzazione di attività di pubblicare efficacemente ed in modo tempestivo data, ora e luogo delle attività e i nomi dei responsabili.
(ii) Di tali eventi, è data pubblicità prima dello svolgimento ai sensi delle disposizioni del presente comma. Tale pubblicità può assumere la forma di convocazioni a norma di legge, annunci pubblicitari a pagamento, notizie giornalistiche, posta diretta, annunci radiotelevisivi o qualunque altro modo volto ad informare i democratici dell'imminenza dell'evento e purché i costi della pubblicità a pagamento non vengano imputati alle organizzazioni statali, territoriali o di contea del partito.
(iii) In caso di contestazione, sono assolte da ogni responsabilità ai sensi del presente comma le organizzazioni statali e territoriali che forniscano prova dell'avvenuta pubblicità dell'evento da parte dell'unità del partito interessata.
(d) Se una articolazione di contea o locale dell'organizzazione statale o territoriale del partito non rispetta le precedenti disposizioni del presente comma, è facoltà dell'organizzazione statale o territoriale del partito fissare data, ora e luogo degli eventi a livello locale e darne pubblicità con le modalità di cui al presente articolo.
(e) Ogni organizzazione statale o territoriale ha facoltà di istituire le strutture e procedure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente comma, ivi comprese le procedure di esame delle denunce di inosservanza presentate contro qualsiasi unità del processo politico, inclusa quella statale.
(f) Le denunce di inosservanza a carico di un'organizzazione statale o territoriale del partito sono esaminate dalla Commissione nazionale democratica, sempreché il denunciante sia residente nella zona di competenza dell'organizzazione in questione e che esso abbia esaurito tutte le procedure di riparazione contemplate dall'organizzazione statale o territoriale del partito.
12. Doveri e responsabilità del presidente
(a) Il presidente è il dirigente piú alto in grado della Commissione nazionale democratica ed esercita i poteri a lui delegati dalla Commissione nazionale democratica e dal Comitato esecutivo della Commissione nazionale democratica nello svolgimento delle attività ordinarie della commissione.
(b) Alla seduta della Commissione nazionale democratica successiva alla sua elezione, il presidente designa un vice presidente, che assume le funzioni di presidente in caso di incapacità o vacanza del presidente fino all'elezione di un nuovo presidente alla successiva seduta ordinaria plenaria della Commissione nazionale democratica.
Articolo 3
Comitato esecutivo
1. Poteri e responsabilità.
Il Comitato esecutivo della Commissione nazionale democratica è responsabile della condotta degli affari del Partito democratico nel periodo che intercorre fra due sedute plenarie della Commissione nazionale democratica. Tale responsabilità comprende, in modo non esclusivo:
(a) l'autorità per conto della Commissione nazionale democratica fra due sedute della stessa;
(b) la presentazione del bilancio alla Commissione nazionale democratica;
(c) la presentazione dei propri atti alla Commissione nazionale democratica.
2. Composizione.
Il Comitato esecutivo è composto da:
(a) i presidenti dei convegni nazionali della Commissione nazionale democratica che siano membri della Commissione nazionale democratica;
(b) quattro componenti eletti ogni anno dai caucus regionali della Commissione nazionale democratica, equamente ripartiti fra uomini e donne, che siano membri della Commissione nazionale democratica;
(c) il presidente, i cinque vice presidenti, il tesoriere e il segretario della Commissione nazionale democratica;
(d) il responsabile finanziario nazionale;
(e) il presidente dell'Associazione nazionale dei governatori democratici o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(f) il capogruppo democratico al Senato degli Stati Uniti o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica, e il capogruppo democratico alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(g) il presidente della Conferenza nazionale dei sindaci democratici o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(h) il presidente della Commissione per le campagne elettorali alle assemblee legislative o un soggetto da lui designato fra i membri di tale organo, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(i) il presidente dell'Associazione dei consiglieri democratici di contea o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(j) il presidente della Conferenza nazionale dei consiglieri municipali democratici o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(k) il presidente dei Giovani democratici d'America o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(l) tre ulteriori membri dell'Associazione dei presidenti delle organizzazioni di partito statali, scelti dall'associazione stessa;
(m) la presidente della Federazione nazionale delle donne democratiche o un soggetto da lei designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(n) i presidenti dei Convegni degli ispanici, dei negri, delle donne, delle isole americane dell'Asia-Pacifico, americano delle omosessuali e degli omosessuali o un soggetto [al singolare nell'originale inglese, N.d.T.] da lui o lei designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(o) la presidente del Convegno delle donne della Commissione nazionale democratica, o un soggetto da lei designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(p) il presidente dell'Associazione universitaria democratica d'America o un soggetto da lui designato, che sia membro della Commissione nazionale democratica;
(q) undici membri in rappresentanza di interi Stati, eletti dalla Commissione nazionale democratica, equamente ripartiti fra uomini e donne, che siano membri della Commissione nazionale democratica;
(r) i presidenti delle commissioni credenziali, risoluzioni e regolamento del partito e della Commissione nazionale democratica;
(s) i soggetti designati ai sensi del presente comma non possono essere già componenti del Comitato esecutivo e debbono essere membri dell'organizzazione o dell'elettorato che rappresentano.
3. Elezione dei componenti.
(a) I componenti del Comitato esecutivo in rappresentanza dei caucus regionali e dei collegi elettorali ai sensi delle lettere (b), (n) e (o) del precedente comma 2 sono eletti:
(i) alla seconda seduta della Commissione nazionale democratica successiva all'elezione presidenziale o
(ii) in caso di vacanza.
(b) I componenti del Comitato esecutivo eletti in rappresentanza di interi Stati ai sensi della lettera (q) del precedente comma 2 sono eletti
(i) alla seconda seduta della Commissione nazionale democratica successiva all'elezione presidenziale o
(ii) in caso di vacanza.
(iii) Fatte salve le precedenti disposizioni, la comunicazione di tali candidature è inviata a mezzo posta ai membri della Commissione nazionale democratica almeno sette giorni prima dell'elezione.
(c) I componenti del Comitato esecutivo restano in carica fino all'elezione dei propri successori. In caso di dimissioni, il successore è scelto dall'autorità di provenienza del componente dimissionario e resta in carica per la parte rimanente del mandato.
4. Sedute.
Il Comitato esecutivo si riunisce non meno di quattro volte l'anno. Le sedute sono convocate dal presidente o per richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti. Il Comitato esecutivo mantiene un verbale pubblico delle proprie riunioni.
5. Presenza, quorum e votazioni
(a) I componenti del Comitato esecutivo ai sensi delle disposizioni del comma 2 del presente articolo che risultino assenti a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo della Commissione nazionale democratica sono considerati dimissionari e sostituiti dall'autorità di provenienza. Eventuali presenze per delega non sono rilevanti ai fini della rilevazione delle presenze.
(b) Fatte salve le disposizioni della precedente lettera, al Comitato esecutivo si applicano le disposizioni del comma 8 dell'articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 4
Organizzazioni finanziarie nazionali
1. Doveri e poteri. Le organizzazioni finanziarie nazionali del Partito democratico sono responsabili in via generale delle finanze del Partito ai fini della raccolta di finanziamenti a sostegno delle attività del Partito democratico e dell'erogazione di assistenza e consulenza alle organizzazioni statali del partito e ai candidati statali in materia di raccolta di finanziamenti ai loro fini. Il responsabile finanziario nazionale e il tesoriere forniscono consulenza al Presidente nazionale del Partito democratico e al Comitato esecutivo della Commissione nazionale democratica, in ordine alle questioni finanziarie del Partito democratico.
Articolo 5
Emendamenti
È possibile apportare modifiche al regolamento con voto a maggioranza
a) del Congresso nazionale o
b) della Commissione nazionale democratica, previo preavviso di trenta giorni delle proposte di integrazione o modifica del regolamento a tutti i membri della commissione nazionale. A meno che non sia adottata nella forma di modifica dello Statuto o in eventuali altre forme di volta in volta indicate, una risoluzione relativa al governo del Partito adottata dal Congresso nazionale è considerata parte integrante del regolamento.
PARTITO REPUBBLICANO
|
STATUTO
Preambolo
Si stabilisce che il Partito repubblicano è il partito dalle porte aperte. Il nostro è il partito della libertà, dell’uguaglianza, delle opportunità per tutti, che non concede favoritismi per nessuno.
Il presente statuto ha la finalità e lo scopo di consentire a tutti gli elettori la massima partecipazione ad ogni livello alle attività del Partito repubblicano, incoraggiandoli in tal senso, e di garantire che il Partito repubblicano sia aperto e accessibile a tutti gli americani.
Si stabilisce inoltre che i seguenti articoli fanno parte dello Statuto del Partito repubblicano, che comprende le norme sull’elezione e la gestione del Comitato nazionale repubblicano fino al successivo Congresso nazionale, le norme di assegnazione di delegati e delegati sostituti ai rispettivi stati nel successivo Congresso nazionale, come pure le norme che regolano l’elezione di tali delegati e delegati sostituti e le modalità di decisione delle controversie, oltre alle norme sulle attività del presente Congresso nazionale.
Il Comitato nazionale repubblicano
Articolo 1
Organizzazione del Comitato nazionale repubblicano
(a) Il Comitato nazionale repubblicano ha la gestione generale del Partito repubblicano, sulla base delle disposizioni adottate dal Congresso nazionale repubblicano. I membri del Comitato nazionale repubblicano includono un (1) membro di sesso maschile del Comitato nazionale e un (1) membro di sesso femminile del Comitato nazionale, e il presidente del Partito repubblicano di ogni stato .
(b) Ai fini di questa e di altre disposizioni, i termini “stato” o “stati” includono le Samoe Americane, il Distretto di Columbia, Guam, Isole Mariana del Nord, Porto Rico, e le Isole Vergini, salvo per quel che riguarda l’Articolo 13 e salvo in un contesto nel quale l’utilizzo dei termini "stato" o "stati" renda chiaramente inadeguata la suddetta inclusione.
Articolo 2
Modalità di elezione del membro di sesso maschile e del membro di sesso femminile del Comitato nazionale
(a) Quando lo statuto adottato dal Partito repubblicano di uno stato stabilisca una modalità di elezione del membro di sesso maschile e del membro di sesso femminile del Comitato nazionale, la loro elezione avviene secondo tali modalità.
(b) Quando lo statuto adottato dal Partito repubblicano di uno stato non stabilisca una modalità di elezione del membro di sesso maschile e del membro di sesso femminile del Comitato nazionale, mentre le leggi dello stato stabiliscono una simile modalità di elezione, essi sono eletti in conformità con le disposizioni delle leggi dello stato .
(c) Quando né lo statuto adottato dal Partito repubblicano di uno stato né le leggi di uno stato stabiliscono la modalità di elezione del membro di sesso maschile e del membro di sesso femminile del Comitato nazionale, essi sono eletti dalla delegazione del Congresso nazionale di tale stato.
(d) Ad ogni congresso sono chiamati i delegati presenti di ogni stato , i quali riferiranno, per mezzo del presidente della delegazione, i nomi dei membri del comitato nazionale, la cui elezione è confermata dal Congresso nazionale se altrimenti conforme con il presente statuto.
Articolo 3
Termini dell’incarico
(a) I membri di sesso maschile e quelli di sesso femminile del Comitato nazionale ricoprono l’incarico dalla conclusione del Congresso nazionale fino alla conclusione del successivo Congresso nazionale, e fino a quando i loro successori sono stati eletti e confermati. Ai fini dell’ordine gerarchico, i membri neo-eletti del comitato sono confermati in funzione della data della loro singola elezione.
(b) Il presidente in carica e regolarmente eletto del Partito repubblicano di ogni stato è un membro del Comitato nazionale repubblicano in carica durante lo svolgimento del proprio mandato.
Articolo 4
Incarichi vacanti di membri e funzionari
(a) L’elezione dei membri nominati in sostituzione dei seggi vacanti nel Comitato nazionale repubblicano è confermata da quest’ultimo al momento dell’elezione da parte del Partito repubblicano dello stato nel quale si crea il seggio vacante.
(b) Il Comitato nazionale repubblicano ha la facoltà di dichiarare vacante il seggio del membro che si rifiuti di sostenere la nomina del partito Repubblicano alla presidenza o vicepresidenza degli Stati Uniti.
(c) In caso di morte, rinuncia, interdizione o incapacità di un funzionario del Comitato nazionale repubblicano o membro di una commissione del Comitato nazionale repubblicano, tale incarico è occupato dalla stessa carica e con le stesse modalità previste nello Statuto per l’elezione di tale funzionario o funzionari o membri del comitato in prima istanza. Nel caso di un incarico vacante per la carica di segretario o tesoriere del Comitato nazionale repubblicano, il Presidente designa un segretario o tesoriere ad interim fino alla successiva seduta del Comitato nazionale repubblicano, quando si deve svolgere l’elezione volta ad occupare il posto vacante.
(d) In caso di morte, rinuncia, interdizione o incapacità di un membro del Comitato nazionale repubblicano, l’incarico vacante è occupato come previsto dallo statuto adottato dal Partito repubblicano dello stato . In mancanza di un simile statuto, la sostituzione dei seggi vacanti avviene con il voto di maggioranza del comitato Repubblicano dello stato .
Articolo 5
Funzionari del Comitato nazionale repubblicano
(a) Sono funzionari del Comitato nazionale repubblicano:
(1) Un presidente e un presidente aggiunto di sesso opposto, eletti dai membri del Comitato nazionale repubblicano. Salvo se diversamente disposto dalla maggioranza dei membri del Comitato nazionale repubblicano presenti e votanti, il presidente e il presidente aggiunto sono dipendenti a tempo pieno e stipendiati del Comitato nazionale repubblicano. Il presidente è il capo esecutivo del Comitato nazionale repubblicano. Il presidente e il presidente aggiunto possono essere rimossi dall’incarico solo mediante il voto dei due terzi (2/3) dell’intero Comitato nazionale repubblicano.
(2) Otto (8) vice presidenti, che sono eletti in caucus regionali dai membri del Comitato nazionale repubblicano delle quattro (4) regioni e sono residenti del rispettivo stato e membri del Comitato nazionale repubblicano delle rispettive regioni. L’elezione ha luogo a gennaio di ogni anno di numero dispari. L’elezione dei vice presidenti non richiede una conferma da parte del Comitato nazionale repubblicano. Gli otto (8) vice presidenti, includendo un (1) uomo e una (1) donna da ognuna delle seguenti quattro (4) aree:
(i) Associazione degli Stati Occidentali: Alaska, Samoe Americane, Arizona, California, Colorado, Guam, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Nuovo Messico, Isole Mariana del Nord, Oregon, Utah, Washington e Wyoming;
(ii) Associazione degli Stati del Midwest: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Nord, Ohio, Dakota del Sud e Wisconsin;
(iii) Associazione degli Stati del Nordest: Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Porto Rico, Rhode Island, Vermont e le Isole Vergini;
(iv) Associazione degli Stati del Sud: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina del Nord, Oklahoma, Carolina del Sud, Tennessee, Texas, Virginia, e West Virginia.
(3) Il Comitato nazionale repubblicano elegge un segretario, un tesoriere e ogni altro funzionario che il Comitato nazionale repubblicano ritenga necessario.
(b) Il presidente, presidente aggiunto e gli altri funzionari sono eletti a gennaio di ogni anno di numero dispari. Ogni funzionario, salvo i vice presidenti, è nominato dall’assemblea e, per poter essere candidato alla nomina, deve ottenere almeno la maggioranza dei voti dei membri del Comitato Nazionale Repubblicano in ognuno dei tre (3) stati. Non è prevista l’istituzione di una commissione per la nomina.
(c) Il presidente nomina un consigliere generale per il Comitato nazionale repubblicano, che svolgerà l’incarico di consigliere nelle commissioni e sottocommissioni del Comitato nazionale repubblicano, e un presidente della Commissione Finanziaria Repubblicana, entrambi i quali sono confermati dal Comitato nazionale repubblicano e sono sottoposti alle direttive del presidente. Né il consigliere generale, né il presidente della Commissione Finanziaria Repubblicana devono necessariamente essere membri del Comitato nazionale repubblicano. In caso di morte, rinuncia, interdizione o incapacità del presidente del Comitato nazionale repubblicano, il consigliere generale per il Comitato nazionale repubblicano e il presidente della Commissione Finanziaria Repubblicana continuano il proprio incarico fino al momento in cui l’incarico vacante alla presidenza è occupato in conformità con l’Articolo 4(c) e il suo successore è nominato dal nuovo presidente del Comitato nazionale repubblicano e confermato dal Comitato nazionale repubblicano.
Articolo 6
Comitato esecutivo del Comitato nazionale repubblicano
(a) Il Comitato esecutivo del Comitato nazionale repubblicano è formato da ventotto (28) funzionari e membri del Comitato nazionale repubblicano: il presidente, il presidente aggiunto, i vice presidenti, il segretario, il tesoriere, il consigliere generale, il presidente della Commissione Finanziaria Repubblicano, il presidente della Commissione Permanente sullo Statuto, il presidente della Commissione Permanente per il Budget, il presidente della Commissione Repubblicana di stato per la Consulenza presidenziale, tre (3) membri nominati dal presidente, e otto (8) membri aggiuntivi che consistono in un (1) uomo e una (1) donna eletti da ognuno del quattro (4) caucus regionali a gennaio di ogni anno dispari. In caso di morte, rinuncia, interdizione o incapacità del presidente del Comitato nazionale repubblicano, ogni membro del Comitato Esecutivo nominato dal presidente del Comitato nazionale repubblicano continua a ricoprire l’incarico fino al momento in cui il seggio vacante alla presidenza è occupato in conformità con l’Articolo 4(c) e il successore del membro è nominato dal nuovo presidente del Comitato nazionale repubblicano.
(b) Il Comitato esecutivo può svolgere tutte le funzioni esecutive e amministrative disposte dal Comitato nazionale repubblicano nei periodi che intercorrono tra le riunioni del Comitato nazionale repubblicano, salvo le seguenti:
(1) elezione di funzionari del Comitato nazionale repubblicano;
(2) conferma dell’elezione di membri del Comitato nazionale repubblicano;
(3) convocazione e designazione della data e del luogo in cui si tiene il Congresso nazionale;
(4) sostituzione dell’incarico vacante del candidato Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, o del candidato Repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti.
(c) Il Comitato esecutivo si riunirà su convocazione del presidente e tali riunioni si tengono almeno due volte all’anno. Inoltre, su richiesta scritta del venticinque percento (25%) minimo dei membri del Comitato esecutivo, il presidente, entro dieci (10) giorni da quando ha ricevuto tale richiesta, convocherà una riunione del Comitato esecutivo che si terrà in una città designata dal presidente. La data di tale riunione è fissata tra i dieci (10) e i venti (20) giorni successivi alla data di convocazione. I verbali di tutte le riunioni del Comitato esecutivo sono distribuiti appena possibile a tutti i membri del Comitato nazionale repubblicano.
(d) Questo comitato può riunirsi e svolgere attività mediante conferenze telefoniche, dandone 24 ore di preavviso.
Articolo 7
Disposizioni dello Statuto
(a) L’attuale edizione autorizzata delle Robert's Rules of Order: Newly Revised (“Robert’s Rules of Order”) regolerà tutte le sedute del Comitato nazionale repubblicano e delle sue commissioni nella misura in cui tali norme siano applicabili e non contravvengano al presente statuto.
(b) Tutte le sedute del Comitato nazionale repubblicano e quelle delle sue commissioni si svolgono a porte aperte, salvo quando le Robert's Rules of Order dispongano diversamente.
(c) Ogni membro del Comitato nazionale repubblicano può redigere una procura scritta e autenticata a favore di un elettore dello stesso stato che sia eleggibile e dichiaratamente Repubblicano, che ha validità per una (1) seduta e può includere tutte le commissioni del Comitato nazionale repubblicano e ogni altra assemblea che il membro beneficiario della procura abbia il diritto di presenziare, tra quelle che si tengono congiuntamente alla seduta del Comitato nazionale repubblicano. Ogni membro di una commissione del Comitato nazionale repubblicano può redigere una procura scritta e autenticata a favore di un elettore dello stesso stato, che sia eleggibile e dichiaratamente Repubblicano, o di un membro della delegazione dello stato del membro presso il Comitato nazionale repubblicano. Le procure che consentono di partecipare alle sedute del Comitato nazionale repubblicano sono depositate presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano. Le procure che consentono di prendere parte in una commissione del Comitato nazionale repubblicano sono depositate presso il presidente del rispettivo comitato. Nel caso di una commissione del Comitato nazionale repubblicano i cui membri siano eletti a livello regionale, quei membri della commissione che siano stati eletti dalla propria regione possono redigere una procura scritta a autenticata a favore di un membro del caucus regionale – al quale partecipino i membri del Comitato nazionale repubblicano -, con l’approvazione dei vice presidenti dei caucus regionali; i membri che siano stati nominati dal presidente possono redigere una procura scritta a autenticata a favore di un membro del Comitato nazionale repubblicano, con l’approvazione del presidente del Comitato nazionale repubblicano.
(d) Nessuna votazione (salvo le elezioni ad una carica che siano adeguatamente disciplinate in conformità con le disposizioni delle Robert's Rules of Order) è eseguita a ballottaggio segreto nelle sedute del Comitato nazionale repubblicano o di una sua commissione.
(e) All’inizio di ogni seduta delle assemblee elencate nel presente statuto, comprese le riunioni di tutte le sottocommissioni, si fà una preghiera e si formulerà una dichiarazione di lealtà, immediatamente dopo la chiamata all’ordine del presidente.
(f) Ai fini del presente statuto, salvo quando sia diversamente stabilito, il termine “posta” sta a significare il servizio postale degli Stati Uniti, la posta elettronica o un servizio privato di consegna della posta.
Articolo 8
Sedute del Comitato nazionale repubblicano
(a) Il Comitato nazionale repubblicano si riunirà almeno due volte all’anno. L’ordine del giorno provvisorio di ogni seduta è inviato per posta ai membri almeno dieci (10) giorni prima della seduta. I verbali, comprese le risoluzioni e le mozioni, sono inviati per posta a tutti i membri del Comitato nazionale repubblicano entro i trenta (30) giorni successivi al termine della seduta.
(b) La prima seduta del Comitato nazionale repubblicano ha luogo entro cinque (5) giorni dal termine del Congresso nazionale. Tale seduta e tutte le altre sedute del Comitato nazionale repubblicano avranno luogo in seguito alla convocazione del presidente o, in caso di seggio vacante alla presidenza, alla convocazione del presidente aggiunto o, in caso di seggio vacante alla presidenza e alla presidenza aggiunta, alla convocazione del vice presidente più anziano tra i membri del Comitato nazionale repubblicano; con la precisazione, tuttavia, che tale convocazione dovrà essere emessa almeno dieci (10) giorni prima della data dell’eventuale seduta, salvo quando uno dei propositi della seduta del Comitato nazionale repubblicano sia quello di occupare un incarico vacante di candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti o di candidato Repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti, nel quale caso sono richiesti solo cinque (5) giorni per notificare lo scopo, la data e il luogo di tale seduta. Su richiesta scritta di sedici (16) o più membri del Comitato nazionale repubblicano, che rappresentino almeno sedici (16) stati, presentata congiuntamente o separatamente dal presidente, nella quale si chieda la convocazione di una seduta del Comitato nazionale repubblicano, il presidente è tenuto, entro dieci (10) giorni dal ricevimento di tale richiesta, ad emettere una convocazione per una seduta del Comitato nazionale repubblicano, che si terrà in una città stabilita dal presidente, purché tale seduta si tenga da venti (20) a dieci (10) giorni prima della data di convocazione.
Articolo 9
Assegnazione degli incarichi vacanti
(a) Per mezzo del presente statuto, il Comitato nazionale repubblicano è autorizzato e ha il diritto di assegnare ogni incarico vacante che possa prodursi, per motivo di morte, rinuncia, o altro motivo, alla carica di candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti o di candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti, in conformità con la nomina effettuata dal Congresso nazionale; oppure, il Comitato nazionale repubblicano può convocare nuovamente il Congresso nazionale allo scopo di assegnare i suddetti incarichi vacanti.
(b) Nella votazione ai sensi del presente articolo, i membri del Comitato nazionale repubblicano che rappresentino uno stato possono esprimere lo stesso numero di voti che tale stato avrebbe potuto esprimere al Congresso nazionale.
(c) Nel caso in cui i membri del Comitato nazionale repubblicano di uno stato non si trovino d’accordo sull’espressione dei voti ai sensi del presente articolo, i voti di tale stato, compresi quelli da esprimere in frazioni, sono divisi equamente tra i membri del Comitato nazionale repubblicano presenti o che votino per procura.
(d) Il candidato può essere designato ai fini dell’assegnazione dei suddetti incarichi vacanti solo qualora non gli sia attribuita la maggioranza dei voti che si possono esprimere nell’elezione.
Articolo 10
Commissioni del Comitato nazionale repubblicano
(a) Saranno istituite le seguenti commissioni:
(1) E’ istituita una Commissione permanente sullo Statuto del Comitato nazionale repubblicano, formata da un (1) membro del Comitato nazionale repubblicano proveniente da ogni stato , che ha lo scopo riesaminare e proporre raccomandazioni che riguardino lo Statuto del Partito repubblicano. I membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti da ogni stato si riuniscono in un caucus e, a maggioranza dei voti designano al loro interno, entro gli otto (8) mesi successivi al Congresso nazionale, i delegati che svolgono funzioni in tale commissione. Qualora i membri del Comitato nazionale repubblicano di uno stato non abbiano presentato entro questo termine al presidente dello stesso Comitato i nominativi dei delegati che devono svolgere funzioni nella Commissione permanente sullo Statuto, il presidente di tale Comitato nomina, tra i membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti da ognuno dei suddetti stati, un (1) membro che svolgerà funzioni nella Commissione permanente sullo Statuto. Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente della Commissione permanente sullo Statuto, e ogni altro funzionario che tale Commissione ritiene necessaria.
(2) E’ istituita una Commissione permanente sulle risoluzioni, formata da due (2) membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti da ognuna delle quattro (4) regioni menzionate nell’Articolo 5, eletti dai membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti da ognuna delle suddette regioni, e un presidente nominato dal presidente del Comitato nazionale repubblicano tra i membri del Comitato nazionale repubblicano.
(i) La Commissione permanente sulle Risoluzioni esamina tutte le risoluzioni presentate da ogni membro ai fini dell’adozione da parte del Comitato nazionale repubblicano almeno trenta (30) giorni prima di ogni seduta regolarmente convocata del Comitato nazionale repubblicano o almeno dieci (10) giorni prima di una seduta a convocazione speciale. Questa Commissione riferisce al Comitato nazionale repubblicano ogni risoluzione ed eventuali emendamenti, per il vaglio del Comitato. Le risoluzioni che non siano adottate da questa Commissione sono riferite al Comitato nazionale repubblicano, esclusivamente a titolo informativo.
(ii) La Commissione per le risoluzioni trasmette senza emendamenti, ai fini dell’esame da parte del Comitato nazionale repubblicano, ogni risoluzione presentata per iscritto e appoggiata da almeno un (1) membro del Comitato nazionale repubblicano da ognuno di dieci (10) Stati, che sia emessa e presentata al Presidente della Commissione per le Risoluzioni almeno trenta (30) giorni prima di ogni seduta regolarmente convocata del Comitato nazionale repubblicano o almeno dieci (10) giorni prima di una seduta a convocazione speciale. Nel caso di una risoluzione “in memoria”, presentata in seguito al decesso della persona che viene così ricordata, la Commissione permanente sulle risoluzioni può non tener conto del requisito dei trenta (30) giorni.
(3) Il Comitato nazionale repubblicano istituisce una Commissione permanente per il budget – come pure le sottocommissioni della stessa che ritenga necessarie - alla quale può delegare il compito di elaborare un budget e rivedere le entrate e le uscite del Comitato nazionale repubblicano. La Commissione permanente per il budget è formata da sette (7) membri del Comitato nazionale repubblicano, tre (3) dei quali sono nominati dal presidente del Comitato nazionale repubblicano per lo svolgimento di funzioni in base alle direttive del presidente e un (1) membro eletto in ognuno dei quattro (4) caucus regionali, nel mese di gennaio di ogni anno di numero dispari (come disposto nell’articolo 5(a)(2)); i seguenti funzionari sono membri d’ufficio della Commissione permanente per il budget: il presidente, il presidente aggiunto e il tesoriere del Comitato nazionale repubblicano, come pure il presidente della Commissione Finanziaria Repubblicana. Nel designare tali incarichi, il presidente del Comitato nazionale repubblicano si adopera per garantire che la Commissione permanente per il budget includa un numero uguale di uomini e di donne. Il presidente del Comitato nazionale repubblicano designa il presidente della Commissione per il budget tra i membri di tale Comitato.
(i) Il budget annuale è approvato nella prima seduta del Comitato nazionale repubblicano. Il budget proposto, ragionevolmente dettagliato, è inviato a tutti i membri del Comitato nazionale repubblicano almeno dieci (10) giorni prima di tale seduta.
(ii) In caso di morte, rinuncia, interdizione o incapacità del presidente del Comitato nazionale repubblicano, ognuno dei membri della Commissione permanente per il budget nominati dal presidente del Comitato nazionale repubblicano continuerà a ricoprire l’incarico fino al momento in cui l’incarico vacante alla presidenza è attribuito in conformità con l’Articolo 4(c) e il nuovo presidente del Comitato nazionale repubblicano abbia nominato il successore del membro in questione.
(4) E’ istituita una Commissione nella sede del Congresso nazionale repubblicano, formata da due (2) membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti da ognuna delle quattro (4) regioni menzionate nell’articolo 5, eletti dai membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti da ognuna di tali regioni, e un presidente nominato dal presidente del Comitato nazionale repubblicano tra i membri o funzionari del Comitato nazionale repubblicano. Tale commissione ha il compito di cercare possibili sedi per il successivo Congresso nazionale e di raccomandare delle sedi al Comitato nazionale repubblicano, che ne sceglierà una. Tale commissione è designata al più tardi entro i due (2) anni successivi all’elezione presidenziale. Ognuna delle quattro (4) regioni elegge un sostituto che sia membro del Comitato nazionale repubblicano di tale regione, il quale svolge le funzioni spettanti al membro eletto dalla regione, quando questi non sia in grado di agire per morte, rinuncia, incapacità o conflitto creato dalla presentazione di una proposta da parte dello stato dal quale proviene il membro. Nessun membro di questa Commissione può rappresentare uno stato che abbia presentato una proposta per la sede per Congresso nazionale.
(5) E’ istituita una Commissione per gli accordi preparatori, che programma e gestisce il successivo Congresso nazionale. Il presidente e il presidente aggiunto del Comitato nazionale repubblicano sono membri della Commissione per gli accordi preparatori e il presidente del Comitato nazionale repubblicano nomina almeno un (1) membro del Comitato nazionale repubblicano proveniente da ogni stato alla Commissione per gli accordi preparatori. I presidenti della Commissione per gli accordi preparatori e delle sue sottocommissioni sono nominati dal presidente del Comitato nazionale repubblicano, di cui seguono le direttive, tra i membri della Commissione per gli accordi preparatori e, come ogni altro funzionario eletto dalla Commissione per gli accordi preparatori, sono membri del Comitato esecutivo della Commissione per gli accordi preparatori. Il presidente della Commissione permanente sullo Statuto e il presidente della Commissione sulle controversie sono anche membri della Commissione per gli accordi preparatori.
(6) E’ istituita una Commissione per le convocazioni, formata da un presidente e almeno sette (7) membri del Comitato nazionale repubblicano, che sono nominati dal presidente del Comitato nazionale repubblicano. Tale commissione assiste il Comitato nazionale repubblicano per quanto riguarda la convocazione del successivo Congresso nazionale, in conformità con l’Articolo 12. Tale commissione è nominata dopo la designazione della Commissione permanente sullo Statuto e di quella per gli Accordi Preparatori.
(7) E’ istituita una Commissione sulle controversie, formata da due (2) membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti da ognuna delle quattro (4) regioni menzionate nell’articolo 5, eletti da membri del Comitato nazionale repubblicano di ognuno di queste regioni, e un presidente nominato dal presidente del Comitato nazionale repubblicano tra i membri o funzionari del Comitato nazionale repubblicano. Questa commissione esegue le funzioni relative alla risoluzione di controversie di cui dall’articolo 23. Questa commissione è eletta dopo l’istituzione della Commissione permanente sullo Statuto e di quella per gli accordi preparatori.
(8) Ogni membro del Comitato nazionale repubblicano è membro di almeno una (1) delle suddette commissioni, salvo quando sia stato eletto al Comitato nazionale repubblicano nei sei (6) mesi precedenti il Congresso nazionale.
(9) I verbali di tali commissioni sono distribuiti appena possibile a tutti i membri del Comitato nazionale repubblicano e i verbali definitivi sono consegnati a tutti i membri del Comitato nazionale repubblicano dopo che sono stati rispettivamente approvati da ogni commissione. Ognuna di queste commissioni si può riunire e svolgere le proprie attività mediante una conferenza telefonica, dandone ventiquattro (24) ore di preavviso.
(b) Il Comitato nazionale repubblicano istituisce una Commissione finanziaria repubblicana e ogni sua sottocommissione ritenuta necessaria, alle quali può delegare la funzione di elaborare e attuare un ampio piano per la raccolta di fondi. Il presidente della Commissione finanziaria repubblicano è nominato in conformità con le disposizioni dell’Articolo 5(c).
(c) Il presidente del Comitato nazionale repubblicano può designare ogni altra commissione e qualsiasi assistente ritenga necessario, con l’approvazione del Comitato nazionale repubblicano. Ognuna delle suddette commissioni da istituire comprenderà un presidente e i suoi membri sono uomini e donne in pari numero.
(d) E’ istituita una Commissione temporanea per rivedere il calendario delle elezioni, la selezione, l'assegnazione o la costituzione del vincolo nei confronti di delegati e delegati sostituti al congresso repubblicano del 2012, ai sensi dell'articolo n. 15 (b) del presente statuto. Il Comitato di selezione dei delegati temporanei è composto da quindici (15) membri, che comprendono un (1) membro del Comitato nazionale repubblicano di ciascuna delle quattro (4) regioni di cui all’Articolo. 5, eletti dai membri del Comitato nazionale repubblicano di ogni regione nella sessione invernale del Comitato nazionale repubblicano del 2009. Inoltre, il presidente del Comitato nazionale repubblicano nomina altri tre (3) membri del Comitato nazionale repubblicano e sei (6) repubblicani che non siano membri del Comitato nazionale repubblicano. Il presidente e il consigliere generale del Comitato nazionale repubblicano costituiranno membri d’ufficio in caso di votazione. Il presidente del Comitato nazionale repubblicano convoca il Comitato di selezione dei delegati temporanei appena possibile, successivamente alla sessione invernale del Comitato nazionale repubblicano del 2009. Il comitato di selezione dei delegati temporanei formula tutte le raccomandazioni che ritiene adeguate da aggiungere all’Articolo 15 (b) del presente statuto, a condizione che tali aggiunte siano conformi alle disposizioni dell’Articolo 15 (b) adottato dal Congresso nazionale repubblicano del 2008, sul quale il Comitato nazionale repubblicano deve votare senza emendamenti nella sessione invernale del Comitato nazionale repubblicano e che richiede il voto dei due terzi (2/3). Ogni azione adottata è eseguita sessanta (60) giorni dopo l’approvazione. Il Comitato di selezione dei delegati temporanei è sciolto dopo la sessione estiva del Comitato nazionale repubblicano del 2010.
Articolo 11
Sostegno ai candidati
(a) Il Comitato nazionale repubblicano non può, senza il consenso scritto di tutti i membri del Comitato nazionale repubblicano provenienti dallo stato interessato, sostenere economicamente o mediante aiuti in natura un candidato a qualsiasi carica pubblica o di partito, che non sia il candidato nominato dal Partito repubblicano o un candidato senza oppositori alle primarie repubblicane, dopo la scadenza per la presentazione delle candidature per la carica. Negli Stati la cui legge statale preveda primarie non partisan che consentono la partecipazione di candidati repubblicani, ma le cui elezioni politiche potrebbero non includere un candidato repubblicano, il candidato appoggiato dal congresso promosso e regolato dal Partito repubblicano dello stato è riconosciuto dal Comitato nazionale repubblicano quale candidato repubblicano.
(b) Non è osservata alcuna disposizione delle diramazioni statali del partito né legge statale che consenta a chi abbia partecipato o partecipi alla selezione di un candidato di un partito diverso dal Partito repubblicano - tra cui il ricorso a primarie che comprendano diversi partiti o ballottaggi dello stesso tipo - di partecipare alla selezione di un candidato del Partito repubblicano per quelle elezioni politiche. Il Comitato nazionale repubblicano non riconoscerà alcun candidato nominato in violazione del presente articolo quale candidato del Partito repubblicano per quello stato.
Convocazione del successivo Congresso nazionale
Articolo 12
Convocazione del Congresso successivo
Il Comitato nazionale repubblicano convocherà per il successivo Congresso nazionale i candidati nominati alla presidenza degli Stati Uniti e vicepresidenza degli Stati Uniti anteriormente al 1° gennaio dell’anno del Congresso nazionale. Le modalità della convocazione da parte del Comitato nazionale repubblicano sono conformi al presente statuto. La convocazione includerà il testo dello statuto relativo alla convocazione e gli atti del Congresso nazionale, oltre al conteggio ufficiale dei delegati per ogni stato , tenuto conto anche delle sanzioni previste dall’articolo 16.
Articolo 13
Membri del Congresso
In conformità con le disposizioni dell’articolo 16, sono membri del successivo Congresso nazionale:
(a) I delegati.
(1) Dieci (10) delegati con funzioni di rappresentanza provenienti da ognuno dei cinquanta (50) stati.
(2) Il membro di sesso maschile del comitato nazionale, il membro di sesso femminile del comitato nazionale e il presidente del Partito repubblicano di ogni stato e le Samoe Americane, il Distretto di Columbia, Guam, le Isole Mariana del Nord, Porto Rico, e le Isole Vergini.
(3) Tre (3) delegati distrettuali dei rappresentanti di ogni stato per ogni Rappresentante presso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
4) Sei (6) delegati con funzioni di rappresentanza dalle Samoa Americane, sedici (16) delegati con funzioni di rappresentanza dal Distretto di Columbia, sei (6) delegati con funzioni di rappresentanza da Guam, sei (6) delegati con funzioni di rappresentanza dalle Isole Mariana del Nord, venti (20) delegati con funzioni di rappresentanza da Porto Rico, e sei (6) delegati con funzioni di rappresentanza dalle Isole Vergini; tenendo presente, tuttavia, che se Porto Rico è diventato uno stato prima del successivo Congresso nazionale, il numero di delegati provenienti da Porto Rico sono calcolati in conformità con la formula impiegata per gli altri stati.
(5) Da ogni stato che ha assegnato i propri voti elettorali, o la maggioranza degli stessi, al candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti alle ultime elezioni: quattro e mezzo (4 1/2) delegati con funzioni di rappresentanza più un numero di delegati con funzioni di rappresentanza pari al sessanta (60%) percento del numero dei voti assegnati alle elezioni di quello stato ; sempre che, tuttavia, che se Porto Rico è diventato uno stato prima del successivo Congresso nazionale, si presumerà che esso avrebbe assegnato i propri voti alle elezioni, o la maggioranza degli stessi, al candidato repubblicano all’ultima elezione. (Nel computo del numero di delegati con funzioni di rappresentanza, quando la somma del quattro e mezzo (4 1/2) più il sessanta (60%) percento costituisca una frazione, si aumenterà il loro numero al successivo numero intero.) Inoltre, è assegnato un (1) delegato complessivo ad uno stato per ognuno dei seguenti funzionari pubblici eletti da tale stato durante l’anno dell’ultima elezione presidenziale o di ogni successiva elezione indetta prima del 1° gennaio dell’anno del successivo Congresso nazionale:
(i) Un governatore repubblicano, purché non si conceda allo stato complessivamente più di un (1) delegato aggiuntivo;
(ii) Membri del Partito repubblicano che costituiscano almeno la metà (1/2) dei Rappresentanti di uno stato nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti; purché non si conceda allo stato complessivamente più di un (1) delegato aggiuntivo;
(iii) Membri del Partito repubblicano che costituiscano la maggioranza dei membri di ogni Camera del Parlamento di uno stato , quando tale camera sia regolata e presieduta (nel caso in cui il funzionario che presiede sia eletto dalla camera) da Repubblicani; purché non si conceda allo stato complessivamente più di un (1) delegato aggiuntivo.
(iv) Membri del Partito repubblicano che costituiscano la maggioranza di ognuna delle camere del parlamento di uno stato , quando tali camere siano presiedute (nel caso in cui il funzionario che presiede sia eletto dalla Camera) da un Repubblicano; purché non si conceda allo stato complessivamente più di un (1) delegato aggiuntivo.
(6) Inoltre, è concesso un (1) delegato con funzioni di rappresentanza ad ogni stato per ognuno dei Senatori repubblicani degli Stati Uniti eletti da tale stato nei sei (6) anni che precedono il 1° gennaio dell’anno del successivo Congresso nazionale; purché complessivamente non siano concessi allo stato più di due (2) delegati aggiuntivi.
(7) Inoltre, quando il Distretto di Columbia abbia assegnato i propri voti alle elezioni, o ad una sua maggioranza, al candidato Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti nell’ultima elezione presidenziale: quattro e mezzo (4 1/2) delegati con funzioni di rappresentanza più il numero di delegati con funzioni di rappresentanza pari al trenta percento (30%) dei sedici (16) delegati con funzioni di rappresentanza assegnati al Distretto di Columbia. Nel computo del numero di delegati con funzioni di rappresentanza, quando la somma del quattro e mezzo (4 1/2) più il trenta percento (30%) costituisca una frazione, il loro numero salirà al successivo numero intero.
(b) Delegati sostituti.
Un (1) delegato sostituto per ogni delegato al Congresso nazionale, salvo quando nessun delegato sostituto sia stato selezionato come membro del Comitato nazionale repubblicano.
(c) Ogni una diramazione statale del partito può fissare la data delle elezioni primarie, caucus, congressi, o assemblee volte a votare per un candidato presidenziale e/o eleggere, scegliere, assegnare o vincolare delegati al Congresso nazionale, in conformità con le disposizioni sulla programmazione di cui all’Articolo 15. Nella misura in cui lo statuto di una diramazione statale del Partito repubblicano sia in conflitto con le proprie leggi statali per quanto attiene a questo articolo, prevalgono le disposizioni del presente articolo e lo statuto della diramazione statale del Partito repubblicano. Nella misura in cui le disposizioni dello statuto non siano conformi alle disposizioni dell’Articolo 15, prevalgono per ogni finalità le disposizioni del presente articolo.
Articolo 14
Partecipazione
(a) Gli Stati, in collaborazione con il Comitato nazionale repubblicano, predispongono il materiale che servirà ad istruire sui metodi per eleggere, selezionare, assegnare o vincolare i delegati, rendendolo disponibile per la distribuzione.
(b) La partecipazione alle primarie, caucus, assemblee o congressi dei repubblicani volti a eleggere, selezionare, assegnare o vincolare i delegati e i delegati sostituti per la contea, il distretto, lo stato, o il Congresso nazionale non è in alcun modo sminuita per motivi di sesso, razza, religione, colore, età, o paese di origine. Il Comitato nazionale repubblicano e il comitato repubblicano di uno stato o comitato governativo dello stato intraprendono azioni tendenti a conseguire la massima partecipazione da parte di uomini e donne, giovani, minoranze e associazioni per la conservazione del patrimonio culturale, cittadini anziani ed altri cittadini nel processo per eleggere, selezionare, assegnare o vincolare i delegati.
(c) Salvo quando sia altrimenti disposto dalle leggi dello stato nel quale avviene l’elezione, negli Stati dove delegati e delegati sostituti sono eletti con il sistema del congresso o con un sistema misto di congresso e primarie, la circoscrizione, il distretto, il municipio o le assemblee di contea sono a porte aperte e tutti i cittadini qualificati sono incoraggiati a parteciparvi.
(d) Ogni stato si adopera affinché la propria delegazione al Congresso nazionale repubblicano comprenda una rappresentanza paritaria di uomini e donne.
(e) Le disposizioni del presente statuto non intendono costituire il fondamento di una forma qualsiasi di sistema di quote.
Articolo 15
Modi per eleggere, selezionare, assegnare o vincolare delegati e delegati sostituti
(a) Ordine di precedenza
Uno dei seguenti modi è adottato per eleggere, selezionare, assegnare o vincolare delegati con funzioni di rappresentanza e i loro delegati sostituti, come pure i delegati provenienti dai distretti congressuali e i loro delegati sostituti al Congresso nazionale:
(1) In conformità con ogni statuto applicabile del Partito repubblicano di uno stato , nella misura in cui esso non sia in disaccordo con il presente statuto;
(2) qualora non sia disposto dallo statuto applicabile del Partito repubblicano di uno stato , in conformità con qualsiasi legge applicabile di uno stato , purché essa non sia in disaccordo con il presente statuto;
(3) Mediante una combinazione dei metodi disposti nei commi (a)(1) o (a)(2) del presente articolo;
(4) qualora non sia disposto da una legge statale o dallo statuto di un partito, come disposto nel comma (d) del presente articolo.
(b) Termini temporali
Non può tenersi alcuna primaria presidenziale, caucus, congresso o altra assemblea per eleggere, selezionare, assegnare o vincolare un candidato presidenziale e/o di scegliere delegati o delegati sostituti al Congresso nazionale, anteriormente al primo martedì del mese di febbraio dell’anno del Congresso nazionale. Salvo per quanto riguarda New Hampshire e Carolina del Sud, che possono avviare i loro processi il terzo martedì di gennaio dell’anno in cui si tiene il Congresso nazionale, o in ogni momento successivo.
(c) Generale.
Rispetto ad ogni elezione di delegati o delegati sostituti al Congresso nazionale, si applicano le seguenti disposizioni:
(1) Soltanto uno dei modi seguenti è impiegato per eleggere, selezionare, assegnare o vincolare delegati e delegati sostituti al Congresso nazionale:
(i) mediante elezioni primarie;
(ii) mediante congressi statali e a livello di distretto congressuale;
(iii) con ogni metodo che sia stato usato per eleggere, selezionare, assegnare o vincolare delegati e delegati sostituti di quello stato all’ultimo Congresso nazionale repubblicano, quando sia conforme al presente statuto;
(iv) come previsto dall’articolo 13 (a)(2) del presente statuto.
(2) Solo chi ha la facoltà di votare e risulti repubblicano in quanto iscritto nei registri pubblici in conformità con la legge dello stato o, quando gli elettori non siano registrati dal partito, in virtù dello statuto del partito repubblicano di uno stato , può partecipare ad un’elezione primaria tenuta allo scopo di eleggere delegati o delegati sostituti al Congresso nazionale o in qualsiasi caucus, assemblea, o congresso repubblicano che si tenga allo scopo di scegliere i delegati di contee, distretti, o congressi a livello statale, e soltanto i suddetti elettori titolari del diritto e qualificati sono eletti quali delegati di contee, distretti e congressi a livello statale; sempre che, tuttavia, oltre a tali qualifiche, lo statuto applicabile del Partito repubblicano di uno stato prescriva qualifiche aggiuntive conformi alla legge, le quali qualifiche aggiuntive sono adottate anteriormente al 1° ottobre dell’anno che precede quello del Congresso nazionale e pubblicate in almeno un (1) quotidiano di diffusione generale in tutto lo stato, pubblicazione che deve avvenire almeno novanta (90) giorni prima che diventino effettive tali qualifiche.
(3) Non si applicano le leggi statali che consentono alla persona di partecipare ad elezioni primarie per scegliere delegati e processi alternativi per la selezione di delegati che permettano a quella persona, in occasione delle stesse primarie, di partecipare alla scelta di candidati di qualsiasi altro partito per un altro incarico elettivo. In questo caso, i delegati e delegati sostituti al Congresso nazionale sono scelti in conformità con lo statuto di una diramazione statale del partito, purché esso sia conforme con lo Statuto del Partito repubblicano; sempre che, tuttavia, il processo di elezione o selezione disposto dallo statuto di una diramazione statale del partito preveda la partecipazione nella suddetta procedura per la selezione dei delegati soltanto di persone che abbiano diritto a votare che siano considerate Repubblicane in conformità con la legge dello stato o lo statuto di una diramazione statale del Partito repubblicano.
(4) Nelle giurisdizioni in cui la legge non consente la rappresentanza repubblicana nel consiglio dei giudici o ispettori delle elezioni primarie, i delegati e delegati sostituti sono eletti come disposto nel comma (a)(1) o (a)(4) del presente articolo.
(5) Nell’elezione o selezione di delegati e delegati sostituti al Congresso nazionale, non si osservano leggi statali che condizionino, limitino o impediscano a qualsiasi cittadino degli Stati Uniti, eleggibile ai sensi della Costituzione degli Stati Uniti di assumere la carica di Presidente degli Stati Uniti o di Vice Presidente degli Stati Uniti, il diritto o la facoltà di essere candidato ad essere nominato Presidente degli Stati Uniti o Vice Presidente degli Stati Uniti ai sensi della suddetta legge statale o che autorizzi l’elezione di un numero di delegati o delegati sostituti di uno stato al Congresso nazionale che differisca da quello stabilito nel presente statuto.
(6) I sostituti delegati sono eletti al Congresso nazionale per ogni unità di rappresentanza di numero uguale al numero di delegati in esso eletti e sono scelti allo stesso modo e allo stesso tempo dei delegati e ai sensi dello stesso statuto; con la precisazione che, tuttavia, se la legge di uno stato dispone un altro metodo per la selezione dei delegati sostituti, essi possano essere selezionati in conformità con le disposizioni della legge dello stato nel quale avviene l’elezione, fermo restando che nessun sostituto è scelto come membro del Comitato nazionale repubblicano.
7) I processi autorizzati o attuati da una diramazione statale del Partito repubblicano per la selezione di delegati e delegati sostituti o per vincolare la preferenza presidenziale di tali delegati possono avvalersi di ogni mezzo attuabile, a discrezione esclusivamente della diramazione statale del Partito repubblicano, volto a incoraggiare il personale attivo dell’esercito a esercitare il proprio diritto al voto.
(8) I delegati e i delegati sostituti con funzioni di rappresentanza nel Congresso nazionale con l’incarico di delegati e delegati sostituti sono residenti dei loro rispettivi stati, ed elettori qualificati negli stessi. Tutti i delegati e delegati sostituti con funzioni di rappresentanza sono eletti nei vari stati; con la limitazione, tuttavia, che tale metodo di elezione può variare in un determinato stato esclusivamente nella misura in cui questo sia necessario per evitare il conflitto con la legge dello stato applicabile alla selezione di delegati al congresso, quando tale variazione nella assegnazione e nel metodo di elezione di delegati e delegati sostituti con funzioni di rappresentanza sia quella applicata al momento dell’elezione di delegati e delegati sostituti provenienti da quello stato al Congresso Nazionale Repubblicano del 1988.
(9) I delegati e delegati sostituti al Congresso nazionale che rappresentano i distretti congressuali sono residenti di tali distretti, nei quali sono elettori qualificati, rispettivamente quando vengono eletti e quando ricoprono le cariche di delegati e delegati sostituti. Tre (3) delegati e tre (3) delegati sostituti assegnati a rappresentare un distretto congressuale dei vari stati sono eletti nello stesso distretto congressuale; con la precisazione, tuttavia, che il suddetto numero di delegati e delegati sostituti assegnati a rappresentare il distretto congressuale di uno stato , dal quale sono eletti, possa essere ridotto o aumentato esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario ad evitare un conflitto con la legge dello stato applicabile alla selezione di delegati al Congresso nazionale, quando la suddetta variazione nella assegnazione sia quella applicata al momento dell’elezione di delegati e delegati sostituti provenienti da quello stato al Congresso Nazionale Repubblicano del 1988.
(10) Ai delegati o sostituti delegati al Congresso nazionale non è chiesto il pagamento di una tassa o un’imposta che ecceda quella disposta dalla legge dello stato nel quale avviene la sua elezione, come condizione per svolgere la funzione di delegato o delegato sostituto al Congresso nazionale.
(11) Non è previsto che i delegati siano automaticamente assegnati al Congresso nazionale che svolgono funzioni in virtù della loro posizione nel partito o la carica elettiva, salvo quanto disposto nell’Articolo 13 (a)(2).
(12) I delegati o delegati sostituti non possono essere eletti, selezionati, assegnati o vincolati in conformità con una disposizione del Partito repubblicano dello stato o legge statale che cambi materialmente la modalità di elezione, selezione, assegnazione o vincolo di delegati o delegati sostituti o la data nella quale la diramazione statale del partito dovrà indire primarie presidenziali, caucus, congressi, o assemblee volti a votare per un candidato presidenziale e/o selezionare i delegati al Congresso nazionale, quando tali cambiamenti siano stati adottati o attuati dopo il primo martedì di settembre dell’anno precedente quello del Congresso nazionale. Quando la diramazione statale del partito non possa certificare la modalità e la data nella quale si tengono primarie presidenziali, caucus, congressi o assemblee volti a votare per un candidato presidenziale e/o selezionare i delegati al Congresso nazionale in vigore in quello stato alla data e nel modo previsto dal comma (e) del presente articolo, lo svolgimento di primarie presidenziali, caucus, congressi, o assemblee volti a votare per un candidato presidenziale e/o scegliere i delegati al Congresso nazionale avviene con le stesse modalità e nella stessa data del Congresso nazionale immediatamente precedente. Qualora non sia possibile indire elezioni primarie presidenziali, caucus, congressi, o assemblee volti a votare per un candidato presidenziale e/o eleggere, selezionare, assegnare o vincolare i delegati al Congresso nazionale nella stessa data in cui venivano indetti in occasione del Congresso nazionale immediatamente precedente, i delegati o delegati sostituti sono eletti o selezionati in assemblee congressuali distrettuali o statali in conformità con il comma (d) del presente articolo.
(d) Congressi.
Laddove la legge dello stato consenta o lo statuto del Partito repubblicano di uno stato richieda che l’elezione di delegati e delegati sostituti avvenga in un congresso o non vi sia una legge statale o statuto del Partito repubblicano applicabile, i delegati e delegati sostituti al Congresso nazionale sono eletti in assemblee congressuali distrettuali o congressi statali in conformità con le seguenti disposizioni:
(1) Le assemblee congressuali distrettuali o congressi statali sono convocati dal comitato statale repubblicano.
(2) I delegati alle assemblee congressuali distrettuali possono essere eletti in caucus distrettuali, assemblee, convention o congressi di contea in cui voteranno soltanto elettori eleggibili in tali caucus distrettuali, assemblee, convention o congressi di contea.
(3) Gli avvisi di convocazione di ogni caucus, assemblea, o congresso sono pubblicati in un quotidiano o quotidiani di diffusione generale nella contea, distretto, o stato, a seconda del caso, almeno quindici (l5) giorni prima della data di tale caucus, assemblea, o congresso.
(4) I delegati non sono ritenuti eleggibili a partecipare a un’assemblea congressuale distrettuale o congresso statale, il cui scopo sia l’elezione di delegati al Congresso nazionale, eletti anteriormente alla data di emissione della convocazione del suddetto Congresso nazionale.
(5) Le assemblee congressuali di distretto o i congressi sono formati da delegati che abbiano diritto al voto e che siano considerati Repubblicani in conformità con la legge di uno stato o statuto di partito. I congressi statali sono formati da delegati con diritto al voto e che siano considerati Repubblicani in conformità con la legge dello stato o statuto di partito nei rispettivi distretti da essi rappresentati nei suddetti congressi statali. Tali delegati sono distribuiti dalla diramazione statale del Partito repubblicano in contee, circoscrizioni e città dello stato o del distretto, tenuto conto degli abitanti o del voto repubblicano.
(6) Non sono previste procure per i congressi distrettuali o statali (escludendo le assemblee dei comitati repubblicani di uno stato ) tenuti allo scopo di selezionare i delegati al Congresso nazionale. Se nei suddetti congressi di selezione sono selezionati delegati sostituti, in assenza del delegato voteranno esclusivamente i sostituti delegati.
(e) Autenticazione e deposito dei comitato statali.
(1) Entro il 1° ottobre dell’anno precedente quello del Congresso nazionale i comitati statali repubblicani adottano le regole, procedure, politiche e materiali per l’istruzione (predisposti in conformità con l’articolo 14(a)) che regolino l’elezione, la selezione, l’assegnazione o il vincolo di delegati e delegati sostituti al Congresso nazionale, per le riunioni dell’anno successivo, e autenticano e depositano, presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano, copie autenticate degli stessi, come pure di tutti i regolamenti che regolino la selezione dei suddetti delegati e delegati sostituti.
(2) Il Comitato nazionale repubblicano dispensa la diramazione statale del Partito dall’osservanza di talune disposizioni del presente articolo quando questa non possa adempiere con la scadenza del 1° ottobre fissata nel comma (e)(1) del presente articolo e non possa tenere primarie presidenziale, caucus, congressi o assemblee propri allo scopo di votare per un candidato presidenziale e/o eleggere, selezionare, assegnare o vincolare i delegati al Congresso nazionale come previsto per il Congresso nazionale immediatamente precedente o eleggere, selezionare, assegnare o vincolare delegati o delegati sostituti in assemblee congressuali distrettuali o congressi statali in conformità con il comma (d) del presente articolo, e il Comitato nazionale repubblicano stabilisca che si conceda la suddetta eccezione nel supremo interesse del Partito repubblicano.
Articolo 16
Applicazione di norme
(a) Qualora uno stato o la diramazione statale del Partito violi lo Statuto del Partito repubblicano in relazione ai termini temporali del processo di elezione o selezione che risulta nell’elezione di delegati o delegati sostituti al successivo Congresso nazionale, con il risultato che il delegato di quello stato al Congresso nazionale è vincolato, in virtù dello Statuto o di una disposizione, a votare per un candidato presidenziale selezionato o eletto prima del primo giorno in cui quello stato ha ricevuto l’autorizzazione, in virtù dell’Articolo 15 (b), a votare per un candidato presidenziale e/o eleggere, selezionare, assegnare o vincolare delegati o delegati sostituti al Congresso nazionale, il numero di delegati di quello stato da assegnare al Congresso nazionale è ridotto del cinquanta percento (50%), e il numero dei corrispondenti delegati è anch’esso ridotto. Quando la somma rappresenti una frazione, essa è arrotondata al successivo numero intero, purché tale arrotondamento non impedisca ad uno stato di avere almeno due (2) delegati o sostituti delegati al Congresso nazionale.
(b) Quando una violazione sia stata commessa anteriormente alla convocazione del Congresso nazionale, il presidente del Comitato nazionale repubblicano comunica l’avvenuta violazione allo stato che l’ha commessa e informa lo stato circa il numero di delegati e delegati sostituti dei quali è privato. Tale numero ridotto di delegati e delegati sostituti è riportato nella convocazione al Congresso nazionale, e è riferito al segretario di stato o al funzionario responsabile dell’elezione dello stato che ha commesso la violazione e al presidente di ognuna delle diramazioni statali del partito. Il suddetto numero ridotto è l’unico numero riconosciuto per la delegazione ufficiale dello stato al Congresso nazionale.
(c) Quando una violazione sia stata commessa posteriormente all’emissione della convocazione del Congresso nazionale, il presidente del Comitato nazionale repubblicano comunica l’avvenuta violazione allo stato che l’ha commessa e informerà lo stato circa il numero di delegati e delegati sostituti dei quali è privato. Tale numero ridotto di delegati e delegati sostituti è riportato nella convocazione al Congresso nazionale, ed è riferito al segretario di stato o al funzionario responsabile dell’elezione dello stato che ha commesso la violazione e al presidente di ognuna delle diramazioni statali del partito. Il suddetto numero ridotto è l’unico numero riconosciuto per la delegazione ufficiale dello stato al Congresso nazionale.
(d) Quando il presidente del Comitato nazionale repubblicano non intraprenda azioni in seguito ad una violazione del Regolamento del Partito repubblicano sul modo di eleggere, selezionare, assegnare o vincolare delegati o delegati sostituti al Congresso nazionale, tre (3) membri della Commissione permanente nazionale repubblicana sullo Statuto, i quali ritengano che sia stata commessa una violazione, possono presentare un rapporto nei confronti di uno stato o di una diramazione statale del Partito repubblicano.
(1) Il rapporto presentato nei confronti di uno stato o di una diramazione statale del Partito repubblicano da tre (3) membri della Commissione permanente sullo Statuto è redatto per iscritto e specifica i motivi per i quali i membri considerano che lo stato o la diramazione statale del Partito repubblicano abbia commesso una violazione. Il rapporto è sottoscritto e datato da ognuno dei membri della Commissione sullo Statuto che lo presenta, ed è depositato presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano. Il segretario del Comitato nazionale repubblicano deve, entro venti (20) giorni dal ricevimento, trasmettere il suddetto rapporto a tutti i membri del Comitato nazionale repubblicano.
(2) La Commissione permanente sullo Statuto si riunisce in seguito alla convocazione del presidente della Commissione e vota per decidere se uno stato o una diramazione statale del partito abbia commesso la violazione. Quando la maggioranza della Commissione permanente sullo Statuto voti a favore dell’avvenuta violazione, lo stato o la diramazione statale del Partito repubblicano è soggetto alle sanzioni menzionate nel comma (a) del presente articolo.
(e) Quando si stabilisce che uno stato o una diramazione statale del Partito repubblicano partito ha commesso una violazione:
(1) Non è consentito ad alcun membro del Comitato nazionale repubblicano dello stato che ha commesso la violazione di svolgere funzioni in qualità di delegato o sostituto delegato al Congresso nazionale.
(2) Una volta che i membri del Comitato nazionale repubblicano siano stati esclusi dalla delegazione al Congresso nazionale dello stato che si è reso colpevole, la diramazione statale del Partito repubblicano stabilisce quali dei restanti delegati (e corrispondenti delegati sostituti) dello stato avranno il diritto di formare parte della delegazione ristretta al Congresso nazionale.
(3) Oltre alle sanzioni previste nei commi (e)(1) e (2) del presente articolo, la Commissione permanente sul Regolamento può imporre ulteriori sanzioni riguardanti la località in cui si trova l’albergo dello stato colpevole della violazione in occasione del Congresso nazionale, i benefici riservati agli ospiti e gli accessi VIP al Congresso nazionale, come pure i posti a sedere nella sala del Congresso nazionale.
(f) Lo stato o la diramazione statale del Partito repubblicano non può presentare appello contro un rapporto in cui si dichiari che ha commesso una violazione o contro una sanzione imposta ai sensi del presente articolo.
Articolo 17
Incarichi vacanti nella delegazione statale
(a) Laddove lo statuto adottato dal Partito repubblicano di uno stato fornisca un metodo per sostituire gli incarichi vacanti nella propria delegazione al Congresso nazionale, si procederà alla loro sostituzione in conformità con tale metodo.
(b) Laddove lo statuto adottato dalla diramazione statale del Partito repubblicano di uno stato non fornisca un metodo per sostituire gli incarichi vacanti nella propria delegazione al Congresso nazionale, e quando le leggi dello stato invece forniscano un simile metodo di sostituzione, si procede alla loro sostituzione in conformità con il metodo previsto dalle leggi dello stato .
(c) Laddove né lo statuto adottato dalla diramazione statale del Partito repubblicano di uno stato né le leggi dello stato forniscano un metodo per sostituire gli incarichi vacanti nella propria delegazione al Congresso nazionale, la diramazione statale del Partito repubblicano si deve adoperare per eleggere le persone che occuperanno gli incarichi vacanti nella delegazione con le stesse modalità impiegate al momento dell’elezione originaria dei delegati o deve sostituirli ricorrendo alla votazione del Partito repubblicano dello stato o, quando il Comitato esecutivo non ha sostituito l’incarico vacante entro i dieci (10) giorni che precedono il congresso, mediante la votazione della delegazione dello stato. Il presente articolo non si applica ai delegati assegnati allo stato ai sensi dell’articolo 13(a)(2).
Articolo 18
Delegati in eccesso e delegati sostituti
(a) Il numero di persone elette o selezionate dallo stato per lo svolgimento delle funzioni di delegati e delegati sostituti non dovrà eccedere il numero effettivo di delegati e delegati sostituti per esso previsto nella convocazione al Congresso nazionale, tenuto conto anche delle sanzioni previste dall’Articolo 16. Nessuna singola rappresentanza può eleggere delegati o sostituti delegati che siano autorizzati ad assegnare un voto frazionato.
(b) Quando il numero di delegati autorizzati e comunicati da uno stato al segretario del Comitato nazionale repubblicano sia superiore a quello previsto dalle disposizioni dell’articolo 19, si deve ritenere sorta una controversia e il segretario ne dà avviso ai vari richiedenti interessati e presenterà tutte le credenziali e le richieste al plenario del Comitato nazionale repubblicano, che deve decidere circa quali dei richiedenti interessati sono inclusi nell’elenco provvisorio delle presenze al Congresso nazionale.
Articolo 19
Certificazione dei delegati eletti o selezionati
(a) Tutti i delegati e delegati sostituti sono eletti al massimo nei trentacinque (35) giorni precedenti alla data dell’assemblea del Congresso nazionale, salvo quando le leggi dello stato nel quale avviene l’elezione dispongano diversamente.
(b) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, l’elezione dei delegati e delegati sostituti è certificata:
(1) Ogni volta che siano eletti dal congresso, dal presidente e dal segretario di tale congresso o dal presidente e dal segretario del comitato Repubblicano di uno stato ed è trasmessa al segretario del Comitato nazionale repubblicano;
(2) Ogni volta che siano eletti alle primarie, da una giunta esaminatrice o da un funzionario istituito o designato da una legge dello stato nel quale avviene l’elezione, allo scopo di vagliare i risultati ed emettere certificati di elezione relativi a delegati o delegati sostituti ai congressi nazionali di partiti politici, nel qual caso tutti i certificati sono inoltrati dai delegati e delegati sostituti regolarmente eletti secondo le modalità previste nel presente statuto;
(3) Ogni volta che siano eletti dal comitato repubblicano di uno stato, dal presidente e dal segretario del comitato repubblicano di uno stato, nel qual caso sono inoltrati al segretario del Comitato nazionale repubblicano.
(c) Entro un termine non superiore ai trenta (30) giorni precedenti la data stabilita per l’assemblea del Congresso nazionale, sono depositate le credenziali di ogni delegato e sostituto delegato presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano, affinché il segretario predisponga l’elenco provvisorio delle presenze al Congresso nazionale, salvo quando l’elezione dei delegati o delegati sostituti, realizzata in conformità con le leggi dello stato, avvenga in termini temporali tali da rendere impossibile il deposito delle credenziali nei termini suddetti.
Articolo 20
Controversie: risoluzione da parte degli Stati
Ogni controversia che sorga in qualsiasi stato sull’elezione di delegati distrettuali nell’ambito di congressi distrettuali è risolta dai congressi dello stato stesso oppure, quando il congresso dello stato non si riunisca prima del Congresso nazionale, dal comitato dello stato interessato. Al Comitato nazionale repubblicano dovranno presentarsi esclusivamente controversie riguardanti delegati eletti con funzioni di rappresentanza; con la precisazione che, tuttavia, quando la controversia riguardante un delegato distrettuale derivi da un’azione irregolare o illecita del comitato o del congresso dello stato, il Comitato nazionale repubblicano eserciterà la competenza sulla controversia e deciderà sulla stessa ai sensi delle procedure previste dagli articoli 22 e 23 dello Statuto.
Articolo 21
Elenco provvisorio delle presenze
(a) I nominativi dei delegati e delegati sostituti menzionati nei certificati elettorali emessi dai funzionari designati dall’articolo 19 sono inclusi dal Comitato nazionale repubblicano nell’elenco provvisorio delle presenze al Congresso nazionale.
(b) Non hanno diritto al voto nel Congresso nazionale o in qualsiasi assemblea le persone incluse nell’elenco provvisorio delle presenze al Congresso nazionale, il cui diritto a farvi parte in qualità di delegati o delegati sostituti sia stato contestato, fino alla decisione definitiva del Congresso nazionale - mediante votazione - sulla controversia riguardante tale persona, allorché alla persona è riconosciuto in modo permanente il diritto a farvi parte; fermo restando, tuttavia, che a tale persona può essere concesso il diritto al voto suddetto, salvo nelle questioni attinenti alle credenziali della persona stessa, mediante il voto a favore della maggioranza dei membri del Comitato nazionale repubblicano o della Commissione sulle Credenziali.
Articolo 22
Deposito delle controversie
(a) Le comunicazioni relative alle controversie contengono i motivi della controversia e sono depositate, entro il termine massimo di trenta (30) giorni precedenti la data fissata per l’assemblea del Congresso nazionale, presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano, e sono simultaneamente trasmesse, mediante posta raccomandata, alla persona o alle persone che vengono contestate, salvo qualora l’elezione dei delegati o delegati sostituti, realizzata in conformità con le leggi dello stato, avvenga in termini temporali tali da rendere impossibile il deposito delle controversie nei termini suddetti.
(b) Le comunicazioni relative alle controversie possono essere depositate soltanto da chi risieda nello stato di cui è contestata la delegazione, quando abbia il diritto a partecipare ad ogni livello al processo di selezione dei delegati di quello stato.
(c) Sono considerate soltanto le controversie depositate entro i termini previsti dal presente statuto.
(d) Ai fini degli articoli dello statuto relativi alle controversie ed alle credenziali, con il termine “parte” si fa riferimento alla persona o alle persone che avranno depositato la notifica di una controversia in conformità con il presente articolo 22, e la persona o persone il cui diritto a far parte quali delegati o sostituti delegati sia oggetto della notifica relativa alla controversia.
Articolo 23
Procedura da seguire per le controversie
(a) La Commissione sulle controversie può adottare norme di procedura, conformi con il presente statuto, che disciplinano la spedita risoluzione di controversie in sede di Commissione sulle controversie. Quando un termine fissato ai sensi del presente articolo cade di domenica o in occasione di una festività riconosciuta dalla legge, il suddetto termine è esteso al giorno seguente.
(b) Entro il termine massimo di ventidue (22) giorni precedenti la convocazione del Congresso nazionale (o, qualora l’elezione di delegati o delegati, eseguita in conformità con la legge statale applicabile, avvenga in termini temporali tali da rendere impossibile l’adempimento della presente disposizione, entro i cinque (5) giorni successivi a tale elezione), ognuna delle parti deposita, presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano, almeno tre (3) copie stampate o dattiloscritte della dichiarazione sulla posizione assunta a sostegno della richiesta del partito di partecipare in qualità di delegati o delegati sostituti al Congresso nazionale, insieme ad affidavit o altre dimostrazioni che si intendano presentare. Il segretario del Comitato nazionale repubblicano, quando riceve la dichiarazione sulla presa di posizione del partito, ne trasmette una copia al partito oppositore. Le dichiarazioni sulla presa di posizione incominciano con un riassunto di non oltre mille (1.000) parole, contenente un sommario sulla propria posizione e una dichiarazione specifica dei punti che ne costituiscono il fondamento.
(c) La Commissione sulle Controversie fissa prontamente una seduta sull’argomento; decide quali sono le questioni da esaminare, giuridiche o di fatto, o riguardanti entrambi gli ambiti; decide in merito alle proprie raccomandazioni per la risoluzione di tali questioni; infine sottopone tali questioni e le proprie raccomandazioni al Comitato nazionale repubblicano, che decide in merito. Le questioni in tal modo presentate dalla Commissione sulle controversie sono le uniche questioni che il Comitato nazionale repubblicano esamina e rispetto alle quali deve prendere una decisione, salvo quando il Comitato nazionale repubblicano, a maggioranza dei voti, ne includa altre o le modifichi. Quando, per qualsiasi motivo, la Commissione sulle controversie non definisca le questioni giuridiche o di fatto, il Comitato nazionale repubblicano decide su quali questioni della controversia si deve giudicare, e l’udienza si limita all’esame di tali questioni, salvo se il Comitato nazionale repubblicano dovesse decidere altrimenti, a maggioranza dei voti.
(d) La Commissione sulle controversie redige un rapporto su ognuna delle controversie depositate, che contenga i motivi della controversia; lo statuto e articolo che eventualmente disciplina la controversia; infine, le ragioni di ognuna delle parti. Tale rapporto si conclude con una dichiarazione circa le questioni che compongono la controversia, sia di fatto che giuridiche, e una dichiarazione nella quale si raccomanda alla Commissione sulle controversie come risolvere le suddette questioni, ed è sottoscritto dal presidente o da un suo delegato. Nel caso in cui la Commissione sulle controversie rediga il suddetto rapporto nel quale si definiscono le questioni giuridiche e di fatto, una copia della dichiarazione contenente tali questioni è trasmessa alla persona designata dalle parti al momento del deposito della controversia per ricevere tale dichiarazione, che si deve trovare nella città dove ha sede il Congresso; inoltre, una copia della stessa è notificata dal presidente della Commissione sulle controversie alle parti nel modo più celere a disposizione, che permetta di fornire una ricevuta di ritorno scritta, e che eventualmente preveda la consegna da un giorno all’altro.
(e) Le parti avranno otto (8) giorni di tempo per depositare le proprie osservazioni scritte contestando la dichiarazione sulle questioni di fatto o giuridiche, o di entrambi i tipi, redatta dalla Commissione sulle controversie, salvo quando al Comitato nazionale repubblicano si chiede di decidere prima sulla controversia, nel qual caso tali obiezioni sono presentate dinanzi all’assemblea dell’intero comitato. Quando le parti risiedano nelle Samoa Americane, Guam, Alaska, Hawaii, Porto Rico, o le Isole Vergini, esse avranno dieci (10) giorni di tempo per depositare le obiezioni scritte. Le obiezioni dovranno contenere ogni dichiarazione aggiuntiva circa questioni di fatto o giuridiche, o di entrambi i tipi, che la parte che contesta ritiene essere questioni rilevanti e necessarie ai fini della decisione della controversia.
(f) Quando al Comitato nazionale repubblicano si chiede di intervenire su una controversia che possa sorgere, anche i membri della Commissione sulle Credenziali sono notificati circa il luogo e il tempo in cui ha si realizzerà tale assemblea e avranno il diritto di presenziare tutte le udienze sulle controversie, senza tuttavia poter partecipare al dibattito o al voto.
Articolo 24
Commissione del Congresso sulle credenziali
(a) Quando il Congresso nazionale si è riunito, il segretario del Comitato nazionale repubblicano trasmette alla Commissione sulle credenziali tutte le credenziali e gli altri documenti che devono essere trasmessi ai sensi dell’articolo 19(c).
(b) Può proporre appello dinanzi alla Commissione sulle credenziali, nei confronti di ogni decisione del Comitato nazionale repubblicano su qualsiasi controversia, soltanto chi è parte nella controversia per essere interessato nella procedura eseguita in conformità con gli articoli 22 e 23; sempre che, tuttavia, la notifica del suddetto appello sia depositata presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano entro le ventiquattro (24) ore successive alla decisione, che tale notifica menzioni i motivi dell’appello e che solo i motivi così specificati siano oggetto dell’udienza di appello dinanzi alla Commissione sulle credenziali. La Commissione sulle credenziali non considera altre prove se non quelle considerate dal Comitato nazionale repubblicano, salvo che essa decida in altro modo, a maggioranza dei voti dei propri membri presenti.
(c) La Commissione sulle credenziali del Congresso nazionale non può considerare alcuna questione che riguardi la condizione di uno o più delegati o delegati sostituti né nessuna controversia che ne possa sorgere. Tutte le controversie dovranno prima essere presentate dinanzi alla Commissione sulle controversie del Comitato nazionale repubblicano o all’intero Comitato nazionale repubblicano nel modo previsto dall’articolo 18(b).
(d) Non sono incluse nell’ordine del giorno dinanzi alla Commissione sulle credenziali mozioni riguardanti delegati o delegati sostituti provenienti da più di uno (1) stato o territorio.
Atti del Congresso nazionale
Disposizioni temporanee
Articolo 25
Ordine del giorno
Il Congresso procederà con l’ordine del giorno predisposto e stampato dal Comitato nazionale repubblicano.
Articolo 26
Rapporti della Commissione
(a) Il rapporto della Commissione sulle credenziali è trattato prima che si intervenga sul rapporto della Commissione sulle disposizioni e l’ordine del giorno; il rapporto della Commissione sulle disposizioni e l’ordine del giorno è trattato prima che si intervenga sul rapporto della Commissione per le risoluzioni; infine, il rapporto della Commissione per le risoluzioni è trattato prima che si intervenga sugli atti del Congresso relativi alla nomina dei candidati alla presidenza e vicepresidenza degli Stati Uniti. Il rapporto della Commissione per l’organizzazione permanente del Congresso è trattato in ogni momento successivo alla trattazione del rapporto della Commissione sulle credenziali del Congresso, ma prima che siano nominati i candidati seguendo l’ordine predisposto dal Comitato nazionale repubblicano.
(b) Si considereranno letti i rapporti delle commissioni elencate nell’articolo 26(a) quando sono messi a disposizione dei delegati, prima che si proceda alla loro considerazione.
Articolo 27
Definizione di "stati”
Quando sono utilizzati nel presente statuto, i termini "stato" o "stati" includono le Samoe Americane, il Distretto di Columbia, Guam, Isole Mariana del Nord, Porto Rico, e le Isole Vergini, salvo per quel che riguarda l’articolo 13 e salvo in un contesto nel quale l’utilizzo dei termini "stato" o "stati" renda chiaramente inadeguata la suddetta inclusione.
Articolo 28
Ammissione alla sala del Congresso
(a) Soltanto i membri delle varie delegazioni, i funzionari del congresso, i membri del Comitato nazionale repubblicano e i governatori repubblicani in carica, i senatori repubblicani in carica e i membri repubblicani in carica nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sono ammessi all’area della sala del congresso riservata ai delegati.
(b) La stampa e il personale che compone l’organico sono ammessi all’area riservata o alle aree riservate della sala che sono autorizzati ad accedere.
(c) Il presidente del Comitato nazionale repubblicano garantirà che gli accessi al congresso per gli ospiti siano distribuiti in modo equo. Ognuno dei delegati e sostituti delegati al congresso riceverà almeno un accesso per gli ospiti per ogni seduta del congresso.
(d) Ad ogni stato, attraverso i propri membri del Comitato nazionale repubblicano, sono assegnati accessi aggiuntivi per gli ospiti pari al trentatre percento (33%) del totale del numero dei membri che siano delegati e sostituti delegati di quello stato, arrotondato al numero intero successivo.
Articolo 29
Votazione
(a) A ciascun delegato al Congresso è attribuito un (1) voto, che può essere assegnato da un sostituto delegato in assenza del delegato; inoltre, la persona che ricopra più di uno (1) dei seguenti incarichi: membro di sesso maschile del comitato nazionale, membro di sesso femminile del comitato nazionale, o presidente di uno stato , non ha diritto a più di un (1) seggio da delegato né a più di un (1) voto.
(b) In assenza di delegati con funzione di rappresentanza o di delegati provenienti da un distretto congressuale, si chiamano le presenze di delegati sostituti dello stato o del distretto seguendo l’ordine nel quale i nominativi sono scritti nell’elenco delle presenze nel congresso, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge che regola lo stato o il distretto che elegge il delegato assente, o quanto diversamente disposto dal congresso statale o distrettuale, o dal comitato repubblicano di uno stato o dal comitato di disciplina, o dalla delegazione al momento della certificazione, nel qual caso i delegati sostituti dello stato o del distretto voteranno nell’ordine stabilito in conformità con quanto detto, come disposto nella certificazione della delegazione. Il modello di certificato fornito dal Comitato nazionale repubblicano può indicare l’ordine in cui dovrà avvenire la votazione dei delegati sostituti.
Articolo 30
Disposizioni dello Statuto
Lo Statuto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti costituirà lo statuto del Congresso, con la precisazione che l’attuale edizione autorizzata delle Robert's Rules of Order: Newly Revised (“Robert's Rules of Order"), costituirà lo statuto delle commissioni e sottocommissioni del congresso, nella misura in cui essi siano applicabili e conformi con le disposizioni in esso contenute; con la precisazione, tuttavia, che il Congresso può adottare il proprio statuto riguardante la lettura dei rapporti e delle risoluzioni del comitato.
Articolo 31
Lunghezza del dibattito
I delegati non possono prendere la parola più di una volta e comunque per non oltre cinque (5) minuti sulla stessa questione, salvo con autorizzazione del congresso, ad eccezione della presentazione del nominativo di un candidato nominato alla presidenza alla vicepresidenza degli Stati Uniti.
Articolo 32
Sospensione di disposizioni
L’ordine del giorno può sempre comprendere una mozione per sospendere lo statuto, purché essa sia presentata dalla maggioranza dei delegati provenienti da qualsiasi stato e sostenuta dalla maggioranza dei delegati provenienti separatamente da altri cinque (5) o più stati.
Articolo 33
Risoluzioni sul programma
Ogni proposta di risoluzione sul programma è presentata per iscritto alla Commissione per le risoluzioni senza darne lettura e senza un dibattito.
Articolo 34
Rapporto di minoranze; Emendamenti
(a) Le risoluzioni o emendamenti relativi al rapporto della Commissione per le risoluzioni o della Commissione sulle disposizioni e l’ordine del giorno non sono riferite all’esterno o incluse nei rapporti di queste commissioni, né sono altrimenti oggetto di lettura o di dibattito dinanzi al Congresso, salvo quando essi siano stati presentati al presidente, vice presidente, o segretario di tale comitato o al segretario del congresso per iscritto entro il termine massimo di un’ora da quando tale commissione ha votato in merito ai propri rapporti in seno al congresso, dovendo essere gli stessi accompagnati da una mozione dalla quale risulti il sostegno a favore espresso per iscritto di almeno il venticinque percento (25%) dei membri della commissione in questione.
(b) Gli emendamenti relativi ad un rapporto della Commissione sulle credenziali che riguardi delegati o delegati sostituti provenienti da più di uno (1) stato non costituiscono disposizioni dello statuto.
Articolo 35
Mozione che è oggetto di dibattito
E’ inclusa nell’ordine del giorno la proposta di emendamento di un provvedimento pendente e tale mozione, quando adottata, non segue nel suo iter quello della misura originaria, né influenzerà quest’ultima.
Articolo 36
Questione precedente
Quando la questione precedente sia proposta dalla maggioranza dei delegati provenienti da ciascuno stato, e la proposta sia anche appoggiata dalla maggioranza dei delegati provenienti da altri due (2) o più stati separatamente, quando inoltre la convocazione sia appoggiata dalla maggioranza dei delegati al congresso, la questione è trattata e decisa in conformità con lo Statuto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti in casi analoghi.
Articolo 37
Elenco delle presenze
(a) Per quel che riguarda tutti gli argomenti trattati dal Congresso che richiedano la convocazione mediante la chiamata delle presenze, gli Stati sono chiamati in ordine alfabetico.
(b) Nel ballottaggio, il voto di ogni stato è annunciato dal presidente della delegazione dello stato, o una persona che sia stata designata dallo stesso; inoltre, quando i voti di uno stato siano divisi, il presidente annuncia il numero di voti per ogni candidato, oppure quelli a favore o contro qualsiasi proposta; tuttavia, quando un delegato sollevi un’eccezione relativa alla correttezza di questo annuncio pronunciato dal presidente della delegazione, il presidente del congresso ordina che siano chiamate le presenze dei membri di tale delegazione, e il risultato è verbalizzato in conformità con il voto dei vari delegati di tale delegazione.
(c) Nel ballottaggio, quando sono chiamate a passare le delegazioni, a conclusione della chiamata delle presenze tutte le delegazioni passate sono chiamate nell’ordine anteriormente stabilito. A nessuna delegazione è consentito di modificare il proprio voto fino a quando sia concessa una seconda possibilità di voto a tutte le delegazioni che sono passate.
(d) Salvo in occasione della chiamata delle presenze per la nomina alla presidenza degli Stati Uniti e Vice Presidente degli Stati Uniti, o quando la maggioranza di delegati di quindici (15) o più stati separatamente abbiano richiesto che i presenti siano convocati mediante chiamata orale, il presidente del congresso può ordine che il ballottaggio su qualsiasi argomento trattato nel Congresso richieda la convocazione mediante chiamata delle presenze sia realizzata per mezzo di uno strumento elettronico, telefonico o informatico che mostri simultaneamente i voti al congresso. I presidenti delle delegazioni registreranno e conteggeranno i voti della delegazione su fogli di calcolo ufficiali delle presenze, forniti dal segretario del congresso, che mostrino i voti individuali dei delegati, e depositeranno tali fogli di calcolo presso il segretario del congresso non oltre trenta (30) minuti dopo il termine della votazione per chiamata delle presenze.
Articolo 38
Principio dell’unità
I delegati o sostituti delegati non sono vincolati da qualsiasi tentativo eseguito da uno stato o distretto congressuale per imporre il principio dell’unità.
Articolo 39
Voto dei presenti
Quando la maggioranza dei delegati di sei (6) stati richiede separatamente la votazione per chiamata dei presenti, nella stessa gli Stati seguono l’ordine anteriormente stabilito.
Articolo 40
Nomine
(a) In ogni caso, nel presentare le nomine alla presidenza e vicepresidenza degli Stati Uniti e nel realizzare la relativa votazione, le presenze degli Stati sono chiamate separatamente; sempre che, tuttavia, quando vi sia soltanto un candidato nominato alla vicepresidenza degli Stati Uniti che abbia dimostrato il sostegno richiesto dal comma (b) del presente articolo, la mozione per la nomina relativa a tale incarico per acclamazione segue l’ordine stabilito e non è richiesta la chiamata dei presenti per quanto riguarda tale carica.
(b) Ogni candidato nominato alla presidenza e vicepresidenza degli Stati Uniti dimostra il sostegno della maggioranza dei delegati provenienti da ognuno di cinque (5) o più stati, separatamente, che precedono la presentazione del candidato nominato.
(c) La durata totale del discorso di nomina e dei discorsi di appoggio riguardanti qualsiasi candidato nominato alla presidenza o alla vicepresidenza degli Stati Uniti non è superiore ai quindici (15) minuti.
(d) Quando al termine della convocazione mediante elenco delle presenze, il candidato nominato alla presidenza o vicepresidenza degli Stati Uniti abbia ricevuto la maggioranza dei voti che possono essere assegnati nel Congresso, il presidente del congresso dichiara che il candidato è stato nominato.
(e) Quando a nessun candidato sia stata assegnata tale maggioranza, il presidente del Congresso ordina che siano richiamate le presenze degli Stati e ripete la convocazione dei presenti fino a quando il candidato ha ricevuto la maggioranza dei voti che possono essere assegnati nel Congresso.
Articolo 41
Commissioni del Congresso
(a) Saranno istituite quattro (4) commissioni del Congresso, la Commissione sulle risoluzioni, sulle credenziali, sulle disposizioni e l’ordine del giorno, e sull’organizzazione permanente del congresso, ognuna delle quali ha un presidente e un presidente aggiunto nominati dal presidente del Comitato nazionale repubblicano, che dichiarano istituita ogni commissione quando sia stata depositata la notifica dell’elezione del cinquanta percento (50%) almeno dei suoi membri, in conformità con la disposizione che segue. I delegati eletti o selezionati al congresso da ogni stato, appena si conclude l’elezione o la selezione di tutti i delegati, eleggono, in seno alla delegazione, un presidente di delegazione e i loro membri nella Commissione sulle risoluzioni, sulle credenziali, sulle disposizioni e l’ordine del giorno e sull’organizzazione permanente del Congresso, che includeranno un (1) uomo e un (1) donna per ogni commissione, e depositeranno la notifica relativa alla selezione presso il segretario del Comitato nazionale repubblicano, ai sensi dell’Articolo 19 (c); con la precisazione, tuttavia, che nessun delegato può svolgere incarichi in più di una (1) commissione del congresso. I delegati sostituti non possono svolgere funzioni quali presidenti di delegazione o quali membri delle commissioni del congresso, salvo quando il numero dei delegati presenti al Congresso sia inferiore al numero degli incarichi della commissione che devono essere occupati, nel qual caso i sostituti delegati possono ricoprire tali incarichi, fermo restando che nessun delegato sostituto può svolgere le proprie funzioni in più di una commissione.
(b) Le Commissioni e sottocommissioni possono fissare limiti temporali per trattare una qualunque questione mediante la semplice maggioranza dei voti; con la precisazione, tuttavia, che sono in ogni caso concessi almeno venti (20) minuti, equamente divisi tra chi propone e chi si oppone a ogni questione, su qualsiasi mozione, ordine, o appello che sia oggetto di dibattito.
(c) Su richiesta del venti percento (20%) dei membri di una commissione o sottocommissione del congresso, le votazioni sono verbalizzate nel modo disposta dal presente statuto, e nessuna votazione delle commissioni o sottocommissioni del congresso è eseguita a ballottaggio segreto.
(d) Entro il termine massimo di venticinque (25) giorni prima del Congresso nazionale, ai membri della Commissione sulle disposizioni e l’ordine del giorno, come pure ai membri del Comitato nazionale repubblicano, è fornita una copia dello Statuto vigente del Partito repubblicano, insieme a tutte le modifiche dello statuto raccomandate e approvate a quella data dalla Commissione permanente sullo Statuto del Comitato nazionale repubblicano a partire dal precedente Congresso nazionale. Ogni modifica è prontamente notificata. Al documento è allegata una lettera che dichiari che tutte le disposizioni proposte sono ancora soggette a modifiche, prima dell’assemblea della Commissione sulle disposizioni e l’ordine del giorno. Dopo la trasmissione di queste informazioni, ulteriori raccomandazioni riguardanti modifiche allo Statuto del Partito repubblicano, approvate dal Comitato nazionale repubblicano, sono trasmesse, appena possibile, ai membri della Commissione sulle disposizioni e l’ordine del giorno.
(e) Entro il termine massimo di 25 giorni prima del Congresso nazionale, a tutti i membri di ogni commissione del Congresso è consegnato l’elenco aggiornato degli altri membri dello stesso comitato, con informazioni complete che permettano di contattarli.
Articolo 42
Disposizioni Temporanee
Nel successivo Congresso nazionale e nelle sue commissioni e sottocommissioni, gli articoli da 25 a 42 sono considerati disposizioni temporanee.
[1] Per la SPD lo Statuto (Organisationsstatut - OrgStatut) è affiancato da tre regolamenti: il Regolamento elettorale (Wahlordnung - WO), il Regolamento di garanzia (Schiedsordnung) e il Regolamento finanziario (Finanzordnung). La CDU oltre allo Statuto (Statut) ha un Regolamento riguardante le finanze e le contribuzioni (Finanz- und Beitragsordnung - FBO), un Regolamento giudiziario (Parteigerichtsordnung - PGO), un Regolamento interno (Geschäftsordnung der CDU - GO-CDU) e un Regolamento per le Commissioni tecniche federali (Ordnung für die Bundesfachausschüsse der CDU - BFAO).
[2] La sezione A contiene semplicemente le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto nel 2007; modifiche ed integrazioni di cui il testo tradotto tiene naturalmente conto. La sezione D reca gli indirizzi delle sedi del partito e un glossario. La sezione F consiste in sei appendici che disciplinano in dettaglio alcune procedure interne.