Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 503) Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 59/2011 e al D.Lgs. 286/2005, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE concernenti la patente di guida
Riferimenti:
SCH.DEC 503/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 458
Data: 27/09/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DL 2005 0286
DL 2011 0059   PATENTE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 59/2011 e

al D. Lgs. 286/2005, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE concernenti la patente di guida

 

(Schema di decreto legislativo n. 503)

 

 

 

 

 

N. 458 – 27 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

503

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 1, commi 3 e 5, della legge n. 88 del 2009

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla IX Commissione

 

ai sensi

 

(termine per l’esame: 20 ottobre 2012)

 

 

 

alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 30 settembre 2012)

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-25. 3

Disposizioni in materia di patente di guida.. 3



PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni modificative e correttive  del D. Lgs. 59/2011, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, e del D. Lgs.  286/2008, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE concernenti la patente di guida.

L’articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) ha delegato il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive comunitarie elencate in apposito allegato (allegato B), fra cui la direttiva 2006/126/CE, sopra richiamata. Tali integrazioni devono essere adottate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo oggetto di modifica (nel caso in esame, il D. Lgs. 59/2011).

La relazione tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame afferma che la Commissione UE ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2011/94/UE entro la prevista data del 30 giugno 2012. È stata così avviata la procedura di infrazione 2012/0285.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. La RT esclude che dal provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

L’articolo 25 del provvedimento contiene, inoltre, una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-25

Disposizioni in materia di patente di guida

Le norme modificano la legislazione vigente[1] come segue:

         viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 (che si accompagna alla sospensione della patente) nelle ipotesi di guida con patente diversa, di categoria inferiore rispetto a quella richiesta (articolo 2);

         viene modificato l’articolo 125 del Codice della strada (CdS) distinguendo, ai fini della commissione di violazioni, la guida nell'inosservanza di codici UE o nazionali (riportati sulla patente) afferenti al veicolo ovvero nell’inosservanza di quelli relativi al conducente. In quest’ultimo caso la norma rinvia alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 1, del CdS (articolo 4).

Tale ultimo riferimento non risulta chiaro, considerato che l’articolo 173, comma 1, del CdS prevede che il titolare di patente di guida al quale sia stato prescritto l’uso delle lenti o di determinati apparecchi abbia l'obbligo di usarli durante la guida;

         viene ridotta[2] la sanzione pecuniaria per i trasgressori dei limiti di massa complessiva dei veicoli che possono essere guidati da soggetti, detentori di patenti C e CE, che abbaino superato i 65 anni di età (articolo 5);

         viene introdotta la possibilità, per il prefetto, di disporre la revisione della patente di guida nei riguardi di un soggetto a cui siano state applicate misure amministrative in quanto detentore di sostanze stupefacenti per uso personale (articolo 6);

         viene previsto che, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano incrementate le tariffe applicabili alle seguenti operazioni in materia di motorizzazione[3]: esami per conducenti di veicoli a motore e duplicati;  certificazioni inerenti ai veicoli e ai conducenti. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed è riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del D. Lgs. 59/2011, come modificato dal provvedimento in esame (articolo 11);

         vengono modificate alcune caratteristiche fisiche del modello UE della patente di guida (articolo 12 e allegato I);

         viene estesa la platea dei soggetti ai quali non è più richiesta la carta di qualificazione iniziale del conducente per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto professionale e viene soppressa la sanzione pecuniaria[4] per chi guida autoveicoli essendo munito della patente ma non della predetta carta di qualificazione (articoli 14, 15 e 16).

In base al successivo articolo 21, infatti, quest’ultima viene sostituita dal cosiddetto codice unionale armonizzato, che deve essere apposto sulla patente per comprovare che il conducente abbia conseguito la qualificazione iniziale;

         viene modificato l’articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo al codice comunitario (“codice unionale”) che deve essere apposto sulla patente per comprovare che  il conducente ha conseguito la carta di qualificazione iniziale. In particolare, la carta di qualificazione del conducente in formato cartaceo viene sostituita con l’apposizione del codice unionale armonizzato 95 sulla patente di guida italiana. L’obbligo della carta viene invece confermato per i soli titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. Per determinati soggetti (conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti da imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia) la carta di qualificazione è rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l’impresa. Per il trasporto di persone, viene richiesto un certificato rilasciato dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità sul territorio nazionale a condizione di reciprocità  (articolo 21);

         viene disposto che, a decorrere dal 19 gennaio 2013, in sede di rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, già rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, nonché in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento, si procede all'emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, è apposto il codice unionale "'95" e la data di scadenza dell' abilitazione stessa (articolo 24);

Dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 25).

 

La relazione tecnica conferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese né minori entrate, né nuovi organi amministrativi o nuovi compiti per le amministrazioni.

 

In merito all'articolo 6 (possibilità, per il prefetto, di disporre la revisione dei requisiti psico-fisici del titolare di patente di guida a cui siano state applicate misure amministrative per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale), la RT afferma che nessun costo è a carico dell'amministrazione, essendo le spese relative alle visite mediche presso le commissioni mediche locali poste integralmente a carico dell'utente.

 

Per quanto riguarda l'articolo 21, la RT fornisce i seguenti dati ed elementi volti a chiarire[5] se l'apposizione del codice unionale 95 sulla patente di guida, in luogo del rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC) formato card, possa o meno determinare minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

Attuale procedura di stampa della carta di qualificazione del conducente (CQC)

La RT precisa che attualmente le patenti di guida e le carte di qualificazione sono stampate presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. A tal fine sono presenti presso gli stessi uffici circa 400 apparati di stampa che, unitamente al relativo materiale di consumo (nel quale non è da ricomprendersi il supporto card della patente di guida o della CQC), determinano sul bilancio dell'Amministrazione una spesa di 3 milioni di euro annui. A tale importo va ad aggiungersi il costo delle risorse umane utilizzate nel processo di stampa, stimabile, in media per ciascun UMC, in:

         1,3 unità di fascia A - operaio - stipendio lordo €/anno 22.000;

         0,6 unità di fascia B -impiegato - stipendio lordo €/anno 28.000;

         0.3 unità di fascia C -funzionario - stipendio lordo €/anno 33.000.

Peraltro la legge 120/2010, disciplinando[6] le procedure di rinnovo di validità della patente (anche per corrispondere alla richiesta avanzata dai competenti organi comunitari di dismettere la stampa di fustelle autoadesive incompatibili con il formato card della patente armonizzata), ha previsto che in occasione del rinnovo si proceda alla stampa di un duplicato della patente di guida aggiornato nella validità. Il relativo decreto attuativo è in itinere. A decorrere dalla data di applicazione delle relative disposizioni, pertanto, non sarà più possibile procedere alla stampa delle patenti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) e, pertanto, i 400 apparati di stampa con il relativo materiale di consumo configurerebbero una dotazione strumentale dal costo di gestione, manutenzione e consumo eccedente rispetto al prodotto che realizzerebbero (le sole carte di qualificazione CQC).

Contenimento dei costi

La RT afferma che quanto previsto dall'articolo 21 (Certificazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica con il solo codice 95 da apporre sulla patente di guida) permetterà di ridurre la dotazione degli apparati di stampa da 400 a circa 40 unità: infatti, nel caso in cui detto articolo entrasse un vigore, la necessità di carte di qualificazione CQC formato card residuerebbe solo per gli autotrasportatori professionali titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE (dall'aprile 2007 al luglio 2012, ne sono state rilasciate in tutto 92.396). Conseguentemente le spese per apparati di stampa e relativo materiale di consumo si abbatterebbero del 90%, con un risparmio di 2,7 milioni di euro. Pertanto i fondi da assegnare agli UMC per la gestione degli apparati e per il materiale di consumo potrebbero ridursi da 3 milioni di euro a 300 mila euro. A tali minori costi andrebbe sommato il proporzionale risparmio in termini di personale applicato al processo di stampa.

 

 

 

Attuali flussi di primo rilascio e di rinnovo di validità della carta di qualificazione CQC

La RT afferma che l'obbligo di possedere la CQC[7] è diventato cogente nel territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo  dal 10 settembre 2008 con riferimento al trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 con riferimento al trasporto di cose. La normativa vigente prevede due distinti procedimenti per conseguire la CQC:

1.      per mera esibizione documentale di un titolo abilitativo al trasporto professionale;

2.      per frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento di un esame negli altri casi.

Le previsioni della normativa vigente hanno comportato il rilascio di un cospicuo numero di CQC per mera esibizione documentale, in favore quindi di chi già esercitava l'attività professionale di autotrasporto sulla base del titolo abilitativo richiesto dalla precedente normativa.

La scadenza di validità della patente di guida non è necessariamente sincrona con quella della CQC, anzi di regola è asincrona, pertanto il titolare di entrambi i documenti di abilitazione: de iure condito, rinnova ora la patente, ora la CQC, corrispondendo in entrambi i casi i diritti e le tariffe previste; de iure condendo, richiederà un duplicato della patente di guida, recante il codice 95, sia in occasione della scadenza di validità della stessa, sia in occasione della scadenza di validità della abilitazione al trasporto professionale posseduta o, se del caso, di ciascuna di esse (cose o persone), anche in tal caso corrispondendo diritti e tariffe.

 

Minori entrate

La RT afferma che, per ottenere il rilascio di una carta di qualificazione del conducente (CQC), i soggetti interessati devono attualmente provvedere al versamento dei seguenti diritti e tariffe:

         euro 14,62 a titolo di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda;

         euro 14,62  a titolo di assolvimento dell'imposta di bollo relativa al rilascio del documento;

         euro 15,00 come tariffa di motorizzazione se la CQC è conseguita per esame, ovvero euro 9,00 se la CQC è rilasciata per mera esibizione documentale.

Per procedere al rinnovo di validità ciascun conducente deve attualmente provvedere al versamento dei seguenti diritti e tariffe:

         euro 14.62 a titolo di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda;

         euro 14.62 a titolo di assolvimento dell'imposta di bollo relativa al rilascio del duplicato del documento aggiornato nella validità;

         euro 9,00 come tariffa di motorizzazione per il rinnovo.

A decorrere dal 2007 si è provveduto ad un massivo rilascio di CQC in favore dei conducenti già titolari di abilitazione alla guida come autotrasportatori professionali (più di 1,5 milioni di cui solo 92.396 in favore di titolari di patente extra comunitaria). Dal 2010, assorbita quasi del tutto la domanda di CQC per mera esibizione documentale ed avviatisi i primi corsi di qualificazione iniziale con relativi esami, sono state rilasciate mediamente 2.383 CQC all’anno.

Secondo la RT, tale ultimo dato è poco rappresentativo della domanda di primo rilascio CQC che si avrà nel medio/lungo periodo, poiché sconta la saturazione dell'offerta di lavoro quale autotrasportatore professionale da parte di coloro che sono transitati dal vecchio al nuovo regime senza dover sostenere esami[8]. I medesimi effetti si avranno con riferimento alle domande di rinnovo di validità delle CQC poiché il milione e mezzo di CQC rilasciate per mera documentazione verrà contestualmente a scadere tra la data del 9 settembre 2013 (per il trasporto di persone) e quella del 9 settembre 2014 (per il trasporto di cose). Quelle rilasciate a seguito di esame, invece, scadranno di validità dopo cinque anni dalla data del conseguimento, distribuendo così più uniformemente la domanda di rinnovi annui nel medio/lungo periodo.

Alla luce di quanto esposto, la RT evidenzia la difficoltà di una stima reale del flusso di domanda di rilascio o di rinnovo della CQC che possa rappresentare un trend di medio periodo. Ritiene, tuttavia, che esso possa attestarsi sui valori medi propri del regime previgente, pari a circa 14.000 primi rilasci all’anno per CQC persone[9] e più di 34.000 primi rilasci all’anno per CQC cose[10]. Pertanto, se ogni primo rilascio di patente formato card nel regime attuale introita all'erario 44,24 euro lordi, tale importo - moltiplicato per circa 48.000 primi rilasci annui tra CQC per trasporto persone e quelle per il trasporto di cose - comporterebbe minori entrate pari a 2.123.520 euro annui: tale importo resta comunque inferiore al risparmio stimato in termini di minori costi per apparati di stampa e relativo materiale di consumo (2.700.000 di euro), ai quali vanno comunque sommati i risparmi in termini di minore impiego di risorse umane.

Con riferimento ai rinnovi di validità delle CQC effettuati mediante il rilascio di un duplicato della patente di guida (nel quale sarebbe annotata - a mezzo dell’apposizione del codice 95 - la scadenza di validità dell'abilitazione professionale per il trasporto di persone e/o di cose), poiché la scadenza dell’abilitazione è di regola asincrona rispetto alla scadenza di validità della patente di guida, nulla dovrebbe variare in termini di entrate per l'erario: infatti, sia nel regime vigente (stampa di un duplicato di CQC formato card) sia nel regime che deriverebbe dall'entrata in vigore dell'articolo 21 in esame l'utente dovrebbe corrispondere due tariffe di bollo pari a euro 14,62 ciascuna ed un diritto di motorizzazione pari a 9,00 euro.

Pertanto quanto rappresentato porta a concludere, secondo la RT, che la modifica di cui all'articolo 21 in esame garantirà l'invarianza dei costi, poiché l'ammontare delle minori entrate previste sarà minore di quello del contenimento dei costi.

 

Con riferimento all'articolo 24, che dispone l'emissione di un duplicato della patente sia in sede di rinnovo della carta di qualificazione del conducente sia in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento, la RT ricorda che tali operazioni, cd. di motorizzazione, sono già espletate attualmente ed i relativi costi sono coperti dalle vigenti tariffe[11].

Al riguardo, con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall’articolo 21 (qualificazione iniziale e formazione periodica da certificare mediante codice da apporre sulla patente di guida), si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa la compensatività complessiva dei flussi finanziari. Andrebbe peraltro acquisita una conferma circa l’allineamento temporale fra le minori entrate stimate dalla relazione tecnica (riduzione degli introiti connessi al rilascio delle attuali carte di qualificazione) e i risparmi indicati dalla medesima RT (spese per apparati di stampa, per materiali di consumo e per il personale applicato al processo di stampa).

Tali risparmi, infatti, sembrerebbero riguardare soltanto parzialmente voci di spesa che possono essere ridotte con decorrenza immediata, tenuto conto che il personale attualmente adibito alle funzioni di stampa rimarrebbe presumibilmente in servizio e considerato, altresì, che almeno una quota dei risparmi provenienti dalle minori dotazioni strumentali sembrerebbe connessa alle spese di acquisto o di ammortamento degli apparati di stampa. Pertanto, mentre tali risparmi si verificheranno, presumibilmente, con tempi differiti rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina in esame, i minori introiti stimati dalla relazione tecnica presentano, invece, una tempistica più ravvicinata.

Ai fini della verifica della predetta compensatività, appare comunque opportuno acquisire una stima del maggior gettito che si prevede di introitare con l’aumento delle tariffe di motorizzazione previsto dall’articolo 11.

Infatti tale articolo prevede – fra l’altro – un incremento delle tariffe per l’emissione di duplicati; questi ultimi, in base agli articoli 21 e 24 del testo in esame, dovrebbero essere utilizzati anche per il rinnovo delle patenti alla scadenza delle certificazioni di qualificazione dei conducenti.

Nulla da osservare con riferimento alle modifiche della disciplina sanzionatoria riguardanti la qualificazione iniziale dei conducenti e la massa consentita per la guida di determinati autoveicoli, nel presupposto che le riduzioni dell’ambito di applicazione e dell’entità delle ammende non incida in misura apprezzabile sul relativo gettito.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo all’articolo 11, si rileva - da un punto di vista formale - che il riferimento ad apposito “capitolo/articolo” di entrata del bilancio dello Stato – ove affluisce il maggior gettito derivante dall’incremento delle tariffe – appare ridondante. Il Governo dovrebbe quindi valutare l’opportunità di fare riferimento, nella formulazione del testo dell’articolo 11, alla semplice unità contabile del “capitolo”.

 

 



[1] Le norme modificano e integrano il D. Lgs. 59/201l in materia di patenti di guida. Intervengono, inoltre, sul D. Lgs. 286/2005 , come successivamente modificato dal D. Lgs. 2l4/2008. Viene recepita, infine, la direttiva 2011/94/UE che ha modificato l'allegato della direttiva 2006/126/CE, introdotta dal citato D. Lgs. 59/2011.

[2] Si passa da importi variabili (minimo e massimo della sanzione) di 2.257-9.032 euro a importi variabili di 1.000-4.000 euro.

[3]  Punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 10 dicembre 1986, n. 870.

[4] Da euro 143 a euro 573.

[5] Al fine di corrispondere alla richiesta della Ragioneria Generale dello Stato formulata con nota prot. n. 61555 del 23 luglio 2012.

[6] All’articolo 21.

[7] Introdotta nell'ordinamento comunitario con la direttiva 2003/59/CE e recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 286/2005.

[8] Secondo al RT, l’esiguità di tale dato, relativo alla domanda di formazione utile all'esercizio dell'attività professionale di autotrasportatore, si evince con chiarezza se si confronta lo stesso con la media annua di richiesta delle patenti di categoria C per uso professionale (più di 34.000 annue) e di certificati di abilitazione professionale (CAP) di tipo KD (circa 14.000 annui) che, nella normativa previgente, erano richiesti rispettivamente per il per trasporto cose e per quello di persone.

[9] Media stimata con riferimento agli anni dal 2003 al 2008, ultima data di rilascio del certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KD.

[10] Media stimata con riferimento agli anni dal 2003 al 2009, data a decorrere dalla quale la patente C non era da sola più idonea ad abilitare all'esercizio della professione di autotrasportatore.

[11] Tabella 3, punto 2, della legge n. 870/1986.