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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 369) Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale | ||
Serie: | Note di verifica Numero: 308 | ||
Data: | 29/06/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 369) |
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N. 308 – 29 giugno 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
Estremi del provvedimento
Atto n.:
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369
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Natura dell’atto:
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica |
Titolo breve:
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Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale
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Riferimento normativo:
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Art. 20 della legge n. 59 del 1997 e art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010
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Relatore:
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Tortoli
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Gruppo: |
PdL |
Relazione tecnica: |
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Assegnazione
Alla
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(termine per l’esame:
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame:
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INDICE
Adempimenti amministrativi in materia ambientale. 3
PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca un regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali) e dell’articolo 49, comma 4-quater, del DL 78/2010.
L’articolo 49, comma 4-quater, del DL 78/2010 autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
- proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- eliminazione di atti, provvedimenti, adempimenti amministrativi e procedure non necessari per la tutela degli interessi pubblici;
- estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati;
- informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
- soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
- coordinamento delle attività di controllo e proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
Si ricorda altresì che all’articolo 49, comma 4-quater, non sono stati ascritti effetti finanziari.
Lo schema di DPR, composto di 6 articoli ed integrato da due allegati, è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Adempimenti amministrativi in materia ambientale
Le norme, recanti un regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, dispongono che:
Ÿ la disciplina in esame si applichi alle micro, piccole e medie imprese[1] (articolo 1);
Ÿ siano assimilate alle acque reflue domestiche le tipologie di acque che soddisfano i requisiti di cui alle tabelle dell’Allegato A, relativi ai criteri di assimilazione (tabella 1) e alle attività che generano acque reflue assimilate (Tabella 2) (articolo 2);
Ÿ ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, il titolare dello scarico presenti una dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di avvenute modificazioni rispetto ai presupposti dell’autorizzazione già concessa. Tale modalità semplificata di rinnovo non si applica agli scarichi inerenti sostanze pericolose[2]. Vengono altresì escluse dalla presentazione della documentazione relativa all’impatto acustico talune categorie di attività, di cui alla Tabella B del provvedimento in esame; per altre attività, le cui emissioni sonore non superino i limiti definiti a livello comunale, la documentazione può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articoli 3 e 4);
Ÿ in materia ambientale le imprese facciano riferimento esclusivamente per via telematica allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio (articolo 5);
Ÿ il Ministro dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, nonché il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongano forme di monitoraggio sull’attuazione del regolamento in esame, provvedendo in tal senso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 6).
La relazione tecnica afferma quanto segue:
Ÿ con riferimento all’articolo 1, nulla aggiunge al contenuto delle norme;
Ÿ
per quanto attiene all’articolo 2,
Ÿ per quanto riguarda l’articolo 3, la RT afferma che le norme sono prive di effetti onerosi per la finanza pubblica in quanto dettano disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi al rinnovo delle autorizzazioni delle acque reflue industriali, laddove non si siano verificate modificazioni rispetto alle autorizzazioni già concesse;
Ÿ
con riferimento all’articolo 4,
Ÿ per quanto attiene all’articolo 5, la RT afferma che la disposizione non ha alcun effetto finanziario in quanto le attività ivi previste ricadono sui soggetti imprenditoriali interessati e comunque rappresentano un adempimento che – coerentemente con gli obiettivi assunti in sede comunitaria – dovrebbe determinare un abbattimento degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese;
Ÿ
riguardo all’articolo 6,
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare circa le modifiche al regime di smaltimento delle acque reflue, come introdotte dagli articoli 2 e 3, nel presupposto, su cui appare utile una conferma, che le stesse siano compatibili con l’ordinamento comunitario in materia.
Con riferimento alle disposizioni, di cui all’articolo 5, che prevedono in materia ambientale la competenza esclusiva dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per le istanze e la documentazione presentate dalle imprese, appare utile acquisire elementi circa lo stato di implementazione del SUAP sul territorio nazionale e, quindi, circa l’applicabilità delle disposizioni in esame in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.
Appare opportuno, infine, acquisire conferma dal Governo riguardo alla compatibilità degli interventi di monitoraggio, previsti dall’articolo 6, rispetto all’obbligo di invarianza finanziaria prescritto dalla medesima norma. A tal fine sembrerebbe utile disporre di elementi informativi in ordine alla tipologia di attività di controllo che si intende porre in essere, nonché in ordine alle risorse che potrebbero essere utilizzate per dare corso ai necessari adempimenti.
In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che l’articolo 6, comma 2, prevede che alle attività di monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 1, le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, appare opportuno integrare la formulazione della suddetta disposizione, prevedendo, conformemente a quanto affermato nella relazione tecnica, che quanto sopra previsto avvenga, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.