Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC 133 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
Riferimenti:
SCH.DEC 133/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 127
Data: 19/11/2009
Descrittori:
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento concernente norme sul riordino

degli istituti tecnici

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 133)

 

 

 

 

 

N. 127 – 19 novembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

133

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Norme sul riordino degli istituti tecnici

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e articolo 64, comma 4 del decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Aprea

Gruppo

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla VII Commissione (Cultura)

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 26 novembre 2009)

 

Alla V Commissione bilancio.

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

(termine per l’esame: 11 novembre 2009)

 

 

 

 

 


INDICE

 

Articoli 1-9. 4

Riordino degli istituti tecnici4



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca il regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008.

Il D.L. 112/2008, articolo 64, comma 4, stabilisce che con uno o più regolamenti si provveda ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi a specifici criteri, tra i quali la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali. 

Il comma successivo comma 6 stabilisce che dall'attuazione di una serie di norme, tra cui anche il predetto comma 4, debbano derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto legge afferma che detti obiettivi dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6.

Il predetto “Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico”[1] ha indicato gli interventi da attuare al fine di conseguire i risparmi indicati dal DL 112/2008. Tali interventi riguardano, in generale, il ridimensionamento degli organici del settore nonché la riorganizzazione delle sedi scolastiche.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme analizzate dalla relazione tecnica nonché quelle suscettibili di determinare effetti finanziari.


 

 

RISPARMI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA*

 

(euro)

 

2010

2011

2012

Intervento su prime e seconde classi

Docenti laureati

42.989.667

156.800.081

201.362.810

ITP (insegnanti diplomati tecnico-pratici)

5.460.731

16.647.573

20.046.495

Intervento su terze e quarte classi

Docenti laureati

24.233.939

73.977.868

63.670.469

ITP

22.485.962

68.641.895

59.077.961

TOTALE

95.170.299

316.067.417

344.157.735

*I  risparmi indicati derivano dalla previsione di riduzioni orarie nei primi quattro anni del ciclo di studi.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI  1-9

Riordino degli istituti tecnici

Le norme:

·    stabiliscono che la riorganizzazione degli istituti tecnici sia avviata a partire dalle classi prime e seconde funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011 e che nel medesimo anno le terze e quarte classi proseguano secondo i piani di studio previgenti,  sulla base di un orario effettivo di 32 ore settimanali (articolo 1, comma 2).

       Attualmente l’orario medio settimanale è di circa 36 ore;

·    delineano i percorsi formativi dei due settori dell’istruzione tecnica, ovvero quello economico, articolato in due indirizzi e quello tecnologico articolato in nove indirizzi, come descritti negli allegati B e C del provvedimento in esame (articoli 3 e 4, commi 1 e 2);

·    stabiliscono che gli istituti tecnici per il settore tecnologico siano dotati di un ufficio tecnico per i cui posti si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al provvedimento in esame (articolo 4, comma 3);

·    disciplinano il riordino dei percorsi degli istituti tecnici fissando, tra l’altro, l’orario complessivo annuale in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (articolo 5, commi 1 e 2);

·    dispongono che gli istituti tecnici costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa (articolo 5, comma 3, lett. b));

·    stabiliscono che gli istituti tecnici costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti (articolo 5, comma 3, lett. c));

·    prevedono la facoltà per gli istituti tecnici di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica (articolo 5, comma 3, lett. d));

·    specificano che le commissioni di esame, costituite per le prove di valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato, possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento (articolo 6, comma 3);

·    dispongono che i percorsi degli istituti tecnici siano oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che si avvale del Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 7).

Del Comitato suddetto fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell’università e della ricerca, nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall’UPI, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della gioventù. Il Comitato medesimo si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell’Istituto per la promozione industriale (IPI). Ai componenti del Comitato, che assume le funzioni del Comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore[2], che viene soppresso contestualmente alla costituzione del nuovo, non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti;

·    disciplinano il passaggio al nuovo ordinamento, indicando le modalità di avvio e le misure nazionali di accompagnamento per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico e l’informazione degli studenti e delle famiglie (articolo 8, comma 4);

·    prevedono che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’art. 4, comma 3 siano copertiti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza con personale appartenente a classe di concorso in esubero (articolo 8, comma 5);

·    stabiliscono che all’attuazione del provvedimento in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 9, comma 2).

 

La relazione tecnica fa preliminarmente presente che il numero complessivo di alunni iscritti nell’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Di conseguenza, la relazione presuppone che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, negli anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulterà in leggero calo. Peraltro, a fini prudenziali, la relazione stima come costante la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nonché la percentuale di alunni che scelgono di iscriversi agli istituti tecnici.

Situazione attuale

La relazione tecnica espone tre tabelle che indicano gli orari settimanali medi propri di ciascuna classe funzionante nell’anno scolastico 2008-2009. La prima di queste tabelle indica gli orari medi di insegnamento forniti da docenti laureati, la seconda indica quelli garantiti da insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), mentre la terza espone il numero di classi funzionanti nell’anno scolastico 2008-2009 classificate, però, in funzione degli indirizzi che verranno attivati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Organizzazione oraria dei nuovi percorsi e computo dei risparmi.

In merito all’organizzazione oraria dei nuovi percorsi, la relazione tecnica afferma che i medesimi sono riferiti a due ampi settori: economico e tecnologico. All’interno di questi si individuano 11 indirizzi strutturati su un orario annuo complessivo di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 33 settimane componenti l’anno scolastico.

La relazione specifica che, al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione a 32 ore settimanali complessive degli orari d’insegnamento, che avrà luogo a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime e seconde, per interessare, a regime, tutti e cinque gli anni di corso nell’anno scolastico 2013/2014.

Per la determinazione degli effetti sul numero dei posti del personale docente e sulla spesa della riconduzione a 32 ore settimanali di insegnamento di tutti gli indirizzi, la relazione effettua quindi una stima del numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato. Tale stima viene basata su un numero di classi per l’anno scolastico 2008/2009 pari a 40.307 e sulla riduzione di 2.392 classi, in applicazione  dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”[3]. La relazione precisa quindi che, tenuto conto che nell’anno scolastico 2008/2009 le classi degli istituti tecnici sono pari al 34% di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota, pari al 34%, della diminuzione di 2.392 classi è riferibile agli istituti tecnici e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa dovute ai nuovi ordinamenti.

A fronte di quanto sopra esposto, la relazione tecnica stima così il nuovo numero delle classi:

Classi

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012 e seguenti

 

Classi a fattori costanti

40.307

40.307

40.307

(a)

Classi che si accorperanno

1.283

1.841

2.392

(b)

Di cui degli istituti tecnici

436

626

813

(c) =0,34x(b)

Classi degli istituti tecnici

39.871

39.681

39.494

(d)=(a)-(c)

 

La relazione provvede quindi a determinare il numero di classi che funzioneranno secondo il nuovo ordinamento esponendo i dati relativi al numero delle classi che saranno interessate dalla riforma per ciascuno degli anni scolastici ricompresi nel quinquennio 2010-2014.

La relazione prosegue affermando che nel quinquennio suddetto si verificherà una riduzione di ore di insegnamento, per ciascuna delle classi funzionanti presso gli istituti tecnici statali il cui orario sia stato ricondotto alle 32 ore settimanali, pari alla differenza tra l’orario attualmente in essere presso dette classi e le ore settimanali di lezione previste col nuovo ordinamento. I risparmi correlati alla riduzione di ore di insegnamento vengono differenziati a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati ovvero ad ore in meno di ITP (insegnante tecnico-pratico).

Il totale delle ore ridotte per ciascun anno scolastico è il seguente:

 

Riduzione ore

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Docenti laureati

- 70,351

- 93,106

- 118,183

- 150,026

ITP

- 9,624

- 9,870

- 12,739

- 12,619

 

La suddetta riduzione di ore di insegnamento, porterà ad una diminuzione complessiva dei posti che viene così esposta dalla relazione tecnica:

 

 

Riduzione posti di insegnamento

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014 e seguenti

Docenti laureati

- 3.908

- 5.173

- 6.566

- 8.335

Posti ITP

- 535

- 548

- 708

- 701

TOTALE

- 4.443

- 5.721

- 7.274

- 9.036

Di cui passano al liceo

- 1.947

- 2.852

- 3.707

- 4.466

 

La relazione effettua quindi un’analisi degli effetti finanziari limitata all’intervallo temporale previsto dall’art. 4 del d.l. 112/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012. A tal fine prende in considerazione lo stipendio iniziale (al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP) di un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009, con riferimento al primo biennio economico 2006-2007, che è pari a euro 33.001.28 annui e quello di un insegnante tecnico-pratico, pari ad euro 30.620,92.

La relazione quantifica quindi la seguente minore spesa di personale:

Minore spesa (euro)

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Docenti laureati

-

128.969.002

170.715.621

216.686.404

ITP

-

16.382.192

16.780.264

21.679.611

TOTALE

-

145.351.194

187.495.885

238.366.015

In ragione di anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64

 

2009

2010

2011

2012

Docenti laureati

-

42.989.667

156.800.081

201.362.810

ITP

-

5.460.731

16.647.573

20.046.495

TOTALE

-

48.450.398

173.447.654

221.409.305

 

La relazione precisa che nell’anno scolastico 2010/2011, le classi terze e quarte che continueranno a funzionare sulla base degli ordinamenti in vigore nel corrente anno scolastico, avranno orari ricondotti a 1.056 ore di lezione annue per 33 settimane, corrispondenti a 32 ore di lezione settimanali. Tale riduzione si riferirà alle classi quarte e quinte nell’anno 2011/2012 e quinte nell’anno 2012/2013.

 

 

Stima quindi la seguente minore necessità di ore d’insegnamento:

Riduzione ore per docenti laureati

2010/2011

2011/2012

2012/2013

- 39.660

- 41.740

- 20.703

 

A tale minor fabbisogno di ore d’insegnamento corrisponde una riduzione dei posti, sia di docenti laureati che di insegnanti ITP in compresenza. Tale riduzione viene così riassunta:

 

Riduzione posti

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Docenti laureati

- 2.203

- 2.319

- 1.150

-

Docenti ITP

- 2.203

- 2.319

- 1.150

-

 

Secondo la metodologia di calcolo sviluppata in precedenza per l’analisi dei risparmi correlati alla riduzione oraria per le prime classi interessate dalla riforma, la minore spesa di personale conseguente alla suddetta riduzione degli orari settimanali è la seguente:

Minore spesa:

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Docenti laureati

-

72.701.819

76.529.968

37.951.472

Docenti ITP

-

67.457.886

71.009.913

35.214.058

totale

-

140.159.705

147.539.881

73.165.530

In ragione di anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64

 

2009

2010

2011

2012

Docenti laureati

-

24.233.939

73.977.868

63.670.469

Docenti ITP

-

22.485.962

68.641.895

59.077.961

totale

-

46.719.901

142.619.763

122.748.430

 

Con riferimento alle attività ed agli insegnamenti facoltativi, la relazione specifica che l’onere relativo all’eventuale attivazione da parte delle scuole dell’insegnamento facoltativo di una seconda lingua comunitaria graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività aggiuntive di insegnamento frontale inserite nel progetto dell’offerta formativa, ovvero sulle risorse di cui al fondo dell’istituzione scolastica oppure sui fondi resi disponibili a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell’offerta formativa). In alternativa, detto insegnamento potrà essere erogato all’interno della quota del 20% di flessibilità relativa al curricolo locale.

In merito agli uffici tecnici di cui all’art. 4, comma 3, la relazione afferma che il provvedimento in esame si limita a ridefinire compiti e modalità di funzionamento di strutture già esistenti nell’anno scolastico in corso e che, pertanto, per detti uffici non si verificherà alcun incremento del fabbisogno di personale. Specifica, inoltre, che la previsione di cui all’art. 8, comma 5, dell’utilizzo in via prioritaria di personale soprannumerario verrà applicata unicamente per la sostituzione dei docenti incaricati degli uffici tecnici che cessino dal servizio, trattasi di docenti ITP soprannumerari ulteriori rispetto a quelli per i quali è già stato previsto il riassorbimento.

La relazione sottolinea, quindi, che le ore dedicate dai docenti alle attività dei dipartimenti di cui all’art. 5, comma 3, lett. b),  rientrano nelle ore annuali di attività collegiali e che, conseguentemente, la loro istituzione è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

In merito al Comitato scientifico (art. 5, comma 3, lett. c)), i cui componenti non sono remunerati, la relazione afferma che l’ordinamento per i componenti del consiglio d’istituto già ne prevede la partecipazione a titolo gratuito e che, pertanto, la costituzione dei Comitati medesimi è a titolo non oneroso per la finanza pubblica. Si aggiunge che al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione.

Quanto al Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale di cui all’art. 7, comma 1, la relazione afferma che non comporterà oneri per il bilancio pubblico, non essendo previsti compensi per i componenti del medesimo, similmente a quanto già avviene per il Comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui viene disposta la soppressione all’art. 7, comma 2.

Infine, la relazione esclude oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica a fronte di tutte le attività formative e di aggiornamento che saranno necessarie a seguito dell’entrata in vigore del regolamento dell’istruzione tecnica nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini di istruzione e che saranno inserite in un complessivo piano di formazione i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti.

Da ultimo, la relazione fornisce il seguente prospetto riassuntivo della riduzione nel fabbisogno di posti.

Riduzione complessiva dei posti

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014 e seguenti

Docenti laureati

6.111

7.492

7.716

8.335

ITP

2.738

2.867

1.858

701

Totale

8.849

10.359

9.574

9.036

di cui per → licei

1.947

2.852

3.707

4.466

 

Al riguardo,  considerato che le norme in esame contribuiscono a dare attuazione al piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, si rileva preliminarmente l’opportunità che il Governo fornisca un quadro dei risparmi già conseguiti mediante gli interventi a tutt’oggi predisposti, di quelli che verranno conseguiti con l’entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della scuola secondaria superiore e la misura dei  risparmi ancora eventualmente da conseguire mediante ulteriori interventi.

Tali chiarimenti si rendono necessari anche in considerazione del fatto che i risparmi previsti dal DL 112/2008 erano stati scontati a decorrere dall’esercizio 2009, mentre gli effetti ascritti al provvedimento in esame decorrono dal 2010.

Appare, inoltre, necessario che il Governo fornisca chiarimenti con riguardo ai seguenti profili problematici:

·     in primo luogo, si rileva che i dati e le ipotesi poste a base delle quantificazioni indicate nella RT fanno riferimento a consistenze numeriche riferite all’anno scolastico 2008-2009. Essendo ormai iniziato l’anno scolastico 2009-2010 andrebbero forniti dati più aggiornati, ovvero andrebbe confermata la validità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni della relazione tecnica;

·     con riferimento alla tabella riassuntiva delle riduzioni del fabbisogno di personale recate dal provvedimento in esame e a quelle allegate agli altri provvedimenti di riordino dell’istruzione secondaria superiore attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, il Governo dovrebbe chiarire se il numero dei posti ridotti corrisponda ad un effettivo ridimensionamento delle dotazioni organiche ovvero ad un’ipotesi di massima. Affinché i risparmi correlati a tali riduzioni possano considerarsi effettivi, occorre infatti che:

1.      il numero dei posti non attualmente ricoperti da insegnanti di ruolo o coperti da personale in procinto di cessare da servizio sia almeno pari al numero dei posti da ridurre.

Tale assunto potrebbe rivelarsi realistico considerato che gli organici di fatto sono in parte coperti da personale assunto a tempo determinato e che annualmente raggiungono l’età della pensione alcune decine di migliaia di docenti;

2.      non si proceda ad immissione in ruolo di personale in misura tale da vanificare, almeno nel breve periodo, i programmi di riduzione del personale[4].

La ristrutturazione dei percorsi formativi appare suscettibile di determinare una redistribuzione delle ore di insegnamento tra le singole materie. La relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo a tale profilo che potrebbe comportare - a meno di non procedere ad una complessa riconversione del personale - la necessità di nuove assunzioni, anche a tempo determinato, per alcune materie e, viceversa, posizioni soprannumerarie di docenti di ruolo per altre materie, il cui orario dovesse risultare complessivamente ridotto, sull’intero territorio nazionale, rispetto all’ordinamento attuale;

 

·     In merito ai Comitati scientifici[5], si osserva che la loro costituzione presso ciascuna delle istituzioni scolastiche esistenti, di numero significativo[6], appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali somme a titolo di rimborso. La RT, facendo riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio, pone tali spese a carico degli “stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione”. Non sono, tuttavia, forniti elementi per una quantificazione di tali spese né indicazioni riguardo alle risorse con cui farvi fronte e, in particolare, non è precisato se si tratti di stanziamenti di bilancio già preordinati alle medesime finalità.

In particolare, non sono indicati né il numero massimo dei membri di detti Comitati, né il numero presumibile delle riunioni da tenersi in ciascun anno, né l’importo medio da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio.

·     La relazione tecnica non fa menzione, inoltre, delle ulteriori forme di rimborso che potrebbero essere dovute, quali il vitto e l’alloggio, dal momento che possono essere nominati membri dei Comitati anche persone non facenti parte dell’istituzione scolastica, quali esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

             Sarebbe inoltre opportuno che venisse specificato se con l’espressione “Amministrazione” si intenda il Ministero dell’Istruzione, ovvero l’Amministrazione scolastica.

Analoghe osservazioni, concernenti gli oneri per rimborsi spese, può essere formulata anche in merito al  Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale. Si rileva, infatti, che lo stesso, assumendo le funzioni del Comitato di cui all’art. 69 della legge 144/1999, potrebbe, in assenza di esplicita esclusione in tal senso, essere costituito da numero di componenti maggiore rispetto a quelli del Comitato che viene contestualmente soppresso.

·     Non è chiaro quali siano, attualmente, le risorse destinate ad attività formative e di aggiornamento che, secondo la relazione tecnica, dovranno essere utilizzate a seguito dell’entrata in vigore del regolamento per il piano formativo da realizzare. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare se gli stanziamenti risultino capienti rispetto allo svolgimento di attività di formazione che, presumibilmente, avranno anche carattere straordinario e saranno destinate ad un numero considerevole di persone.

Si consideri, inoltre, che la norma prevede anche lo svolgimento di attività di informazione nei confronti dei giovani e delle famiglie riguardo alla scelta dell’indirizzo degli studi superiori da intraprendere.  

·     Si rileva, altresì, l’esigenza di chiarimenti in merito ai profili di carattere logistico connessi alla riorganizzazione delle sedi, con particolare riferimento alla necessità di eventuali interventi su edifici scolastici.

Si ricorda che nella nota[7] dell’UPI, allegata al parere reso dalla Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame[8], le Province (soggetti competenti in materia di dimensionamento e programmazione dell’offerta formativa del territorio e destinati, pertanto, ad assicurare le condizioni strutturali per l’adeguamento del sistema) hanno evidenziato l’inevitabile impatto economico, derivante dalle difficoltà di garantire una compiuta operatività del nuovo assetto e la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

·     Andrebbe infine confermato che la partecipazione alle Commissioni d’esame di esperti (prevista  dall’art. 6, comma 3, per le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato) possa essere assicurata con modalità tali da non comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che per quanto riguarda l’articolo 5, comma 3, le clausole di invarianza previste dalle lettere b) e c) dovrebbero essere riformulate al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa.

Si osserva inoltre che, ai sensi della lettera c), ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Nel rinviare alle osservazioni sopra formulate con riferimento ai profili di quantificazione, si osserva che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera c). Appare pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all’eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico-scientifico si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Per quanto attiene all’articolo 7, comma 1, si osserva che anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui al presente articolo la relazione tecnica precisa che agli stessi sono rimborsate le spese di viaggio. Si ribadiscono pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all’articolo 5.

 

 Infine, con riferimento all’articolo 9, comma 2, si ricorda che la norma dispone che all’attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sotto il profilo formale,si rileva l’opportunità di riformulare la norma prevedendo che all’attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 



[1] Doc n. 036 - L'art. 17, comma 25, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Detti pareri sono stati espressi dalla VII Commissione della Camera in data 27.11.08 e dalla VII Commissione del Senato in data 3.12.2008.

[2] Di cui all’art. 69 della legge n. 144/1999.

[3] DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

[4] Tale perplessità trova conferma anche nella nota 58989 del Ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si fa riferimento alla persistenza di “criticità connesse agli effetti finanziari nel medio periodo conseguenti al verificarsi di situazioni di esubero di personale”.

[5] Di cui all’art. 5, comma 2, lett. c).

[6] La pubblicazione “Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale, Situazione di Organico di Diritto, Anno scolastico 2009/2010”, edita sul sito del Ministero della pubblica istruzione a cura del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi,  indica un numero di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado pari a 3.258. Solo parte di dette istituzioni sono istituti tecnici, tuttavia si rammenta che la costituzione di detti Comitati è prevista anche dagli altri schemi di decreto di riordino della scuola secondaria superiore.

 

[7] Note dell’Unione delle Province italiane di analogo contenuto a quello in riferimento sono state allegate anche agli schemi di decreto riferiti al riordino dei Licei (DOC n. 132) e al riordino degli Istituti Professionali (Doc. n. 134).

[8] Ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL n. 112/2008.