Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (DOC 292) Disposizioni in materia di federalismo fiscale
Riferimenti:
SCH.DEC 292/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 264
Data: 01/02/2011
Descrittori:
FEDERALISMO   FINANZA LOCALE
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI   SISTEMA TRIBUTARIO
Organi della Camera: Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni
 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

 

(Schema di decreto legislativo n. 292 – Nuova proposta di parere

presentata dal Relatore on. La Loggia il 27.1.2011)

 

 

 

 

 

N. 264 – 1° febbraio 2011

 

 


 

 

 

 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Devoluzione ai comuni della fiscalità generale. 3

ARTICOLO 2. 19

Cedolare secca sugli affitti19

ARTICOLO 2-bis. 26

Imposta di soggiorno.. 26

ARTICOLO 2-ter.. 27

Addizionale comunale IRPEF. 27

ARTICOLO 2-quater.. 28

Imposta di scopo.. 28

ARTICOLI 4 e 5. 29

Imposta municipale propria.. 29

ARTICOLO 6. 35

Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare. 35

ARTICOLO 7. 37

Imposta municipale secondaria.. 37

ARTICOLO 7-ter.. 38

Misure in materia di finanza pubblica.. 38

Appendice.. 41

 

 

 


PREMESSA

 

Lo schema di decreto in esame, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nel testo originario, risulta corredato di relazione tecnica. Con riferimento a tale testo e all’analisi della relativa relazione tecnica, si rinvia al precedente Dossier n. 260 del 22 novembre 2010.

In data 20 gennaio 2011 è stata presentata una proposta di parere del Relatore presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che reca modifiche ed integrazioni al testo originario. Su tali modifiche è pervenuta, in data 25 gennaio 2011, una nuova relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato con un’unica condizione riguardante la riformulazione dell’articolo 1, comma 6, secondo il testo allegato alla relazione medesima. Con riferimento a tale testo e all’analisi della relativa relazione tecnica, si rinvia alla precedente nota di verifica n. 261 del 25 gennaio 2011.

In data 27 gennaio 2011 è stata presentata una nuova proposta di parere del Relatore presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che reca modifiche ed integrazioni rispetto sia al testo originario che alla precedente proposta di parere. Su tali modifiche è pervenuta, in data 27 gennaio 2011, una nuova relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato

Nella presente Nota si dà conto delle norme dello schema di decreto, nel testo proposto dal relatore in data 27 gennaio 2011 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale: in particolare, sono esaminate le disposizioni considerate dalla relazione tecnica da ultimo presentata, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

In appendice alla presente Nota è riportata una rappresentazione schematica dell’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni nel periodo transitorio (2011-2013) e, a decorrere dal 2014; quale emerge dal provvedimento e dalla relazione tecnica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1

Devoluzione ai comuni della fiscalità generale

Le norme, nel testo in esame, apportano modifiche rispetto sia al testo originario, che al precedente parere del Relatore. Di seguito si dà conto sinteticamente del complesso delle modifiche apportate rilevanti sotto il profilo finanziario, riportando con carattere evidenziato quelle attribuibili al parere del Relatore del 27 gennaio 2011. Tali modifiche riguardano:

¨      i tributi devoluti. Rispetto al testo originario - che attribuiva ai comuni l’intero gettito dei tributi indicati al comma 1, lettere da a) e g)[1], salvo riservare allo Stato una compartecipazione a tale gettito complessivo, determinata in modo da attribuire ai comuni risorse tributarie non eccedenti l’importo dei trasferimenti soppressi - il testo attuale, al pari di quello della proposta di parere del 20 gennaio 2011, prevede che ai comuni sia attribuito:

§      il gettito integrale di soli due delle voci di prelievo indicate al comma 1, quello relativo all’IRPEF sui redditi fondiari, di cui alla lettera c), e quello relativo alle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione di immobili, di cui alla lettera d);

§     una percentuale del gettito dei restanti tributi indicatori al comma 1, fissata nella seguente misura:

-         con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f) nel 30% del gettito;

-         con riferimento alla cedolare secca sugli affitti, di cui alla lettera g), nel 21,7% del gettito per il 2011 e nel 21,6% del gettito a decorrere dal 2012, ai sensi del successivo comma 6 nel testo del Relatore del 27 gennaio[2];

§     una compartecipazione del 2% al gettito IRPEF, non prevista nel testo originario (comma 3).

Le percentuali di attribuzione di gettito sopra descritte sono riassunte nella seguente tabella:

 

 

Testo originario

Proposta di parere 19/01

Proposta di parere 27/01

Tributi di cui al comma 1, lettere c), d)

100%

100%

100%

Tributi di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f)

100%

30%

30%

Cedolare secca sugli affitti di cui al comma 1, lettere g) e al comma 6

100%

Da stabilirsi in modo da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica.

21,7% per il 2011

21,6% dal 2012

Compartecipazione IRPEF (comma 3)

Non prevista

2%

2%

Compartecipazione erariale ai tributi attribuiti agli enti locali

Da stabilirsi in modo da assicurare la neutralità del provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica, rivedibile in base alla determinazione dei fabbisogni standard.

Non prevista

Non prevista

Un’altra modifica riguarda lo slittamento al 2012 della decorrenza dell’attribuzione allo Stato del gettito dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica[3], più correttamente riformulato nel testo del Relatore del 27 gennaio in termini di cessazione dell’applicazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica con corrispondente aumento dell’aliquota erariale. Il citato testo del Relatore limita inoltre l’ambito di applicazione di questa disposizione alle sole regioni a statuto ordinario (comma 4-bis);

¨      la dimensione e la durata del fondo sperimentale di riequilibrio.E’ prevista una riduzione, rispetto al testo originario, dell’ammontare di risorse affluenti al fondo. Ai sensi del comma 2, vi affluiscono infatti i medesimi tributi precedentemente previsti (indicati al comma 1), ma con un gettito ridotto (30% per i tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f),  e 21, 6% per la cedolare secca sugli affitti, di cui alla lettera g) . Come reso esplicito dalla nuova formulazione della norma, contenuta nel testo del Relatore del 27 gennaio, non affluisce al Fondo il gettito della compartecipazione IRPEF, introdotta a compensazione della riduzione delle percentuali di attribuzione dei gettiti di cui al comma 1, che viene invece devoluto al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell’anno cui si riferisce la compartecipazione stessa (comma 3).

E’ inoltre specificato che ai fini della determinazione del Fondo sperimentale non deve tenersi conto delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria (comma 5).

Con riferimento alla durata del fondo, essa viene ridotta da 5 a 3 anni (comma 2);

¨      i criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio.E’ soppressa la previsione relativa all’articolazione del fondo in due parti, una alimentata con i tributi diretti e una con i tributi indiretti. Pur restando il criterio di riparto complessivo del fondo demandato all’accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali[4], sono introdotti, nel testo del Relatore del 27 gennaio, due specifici criteri di riparto (comma 5):

§     sino al 2013, è previsto che una quota pari al 30% del fondo[5] sia ripartito tra i Comuni in base al numero dei residenti;

§     per i piccoli comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali[6], nonché per le isole monocomune, è prevista l’attribuzione di una quota non inferiore al 20% della dotazione del Fondo al netto della quota del 30% spettante, in base al punto precedente, su base capitarla (ovvero il 14% della totale dotazione del Fondo[7]).

E’ soppressa inoltre la previsione che disponeva che si tenesse conto, in sede di riparto del fondo, dei risultati della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario;

¨      la riduzione dei trasferimenti erariali. E’ previsto che la riduzione dei trasferimenti sia pari al gettito che confluisce al fondo sperimentale, nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IRPEF, al netto di quello dell’addizionale sull’energia elettrica. Il testo del Relatore del 27 gennaio prevede inoltre che, per il 2011 e il 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti, possa essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. La predetta quota di gettito può essere successivamente incrementata nel caso di individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione (comma 6);

¨      variazioni dinamiche dei gettiti attribuiti. Il testo del Relatore del 27 gennaio prevede (al comma 6-bis) che le variazioni annuali del gettito attribuito ai comuni non determinino la  modifica delle aliquote e delle quote di attribuzione dei gettiti indicate nell’articolo in esame. Queste ultime, peraltro, al pari della compartecipazione al 30% sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari prevista a decorrere dal 2014 (cfr. l’art. 3, comma 2), possono essere modificate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti può essere incrementata sino al 100%, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di compartecipazione sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui al citato articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di compartecipazione all’IRPEF. Non è riproposta la disposizione, contenuta nel testo originario del provvedimento, che prevedeva la possibilità di variare le aliquote di compartecipazione ai gettiti in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard.

Tale disposizione era originariamente riferita alla quota di compartecipazione erariale ai gettiti comunali ed è venuta meno con la soppressione di tale compartecipazione. Non sembra pertanto più prevista la possibilità di variare le risorse attribuite ai comuni in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard;

¨      le misure di incentivazione dei comuni all’attività di accertamento tributario. E’ in proposito previsto che la quota del 50% di attribuzione ai comuni del maggior gettito dei tributi erariali ottenuto a seguito dell’intervento dei comuni nell’attività di accertamento si applichi anche, in via provvisoria, in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, fatta salva la definizione con decreto ministeriale delle modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. E’ inoltre disposta la quadruplicazione, a decorrere dal primo aprile 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi  ed è previsto che il 75 per cento dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data sia devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interessato (commi 7 e 7-ter);

¨      l’interscambio informativo. E’ previsto che sia assicurato l’interscambio dei dati relativi all’effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas (comma 7-bis).

 

La relazione tecnica riferita al testo in esame, al pari di quella riferita al testo del Relatore del 19 gennaio, non si limita alla valutazione delle modifiche proposte rispetto al testo originario del provvedimento, ma fornisce gli effetti finanziari dell’intero provvedimento, sia per la rilevanza delle modifiche proposte, sia per la disponibilità di nuove informazioni e di dati più aggiornati che rendono opportuno un aggiornamento delle precedenti stime. In particolare sono ora disponibili i dati definitivi 2009 degli atti del registro, nonché le stime del quadro macroeconomico della decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, più aggiornate rispetto a quelle (RUEF) considerate nella precedente relazione tecnica.

Nel sintentizzare, in premessa, le principali modifiche normative apportate dal testo del Relatore del 27 gennaio, la relazione evidenzia in particolare che viene limitato ai comuni delle regioni a statuto ordinario l’ambito di applicazione dell’articolo 1, riguardante la devoluzione della fiscalità immobiliare.

Con riferimento al quadro complessivo delle nuove risorse a favore dei comuni e di quelle sostituite, viene fornito il seguente prospetto riepilogativo:

 

(mln di euro)

 

2011

2012

Minori risorse per comuni RSO (*)

 

 

Trasferimenti fiscalizzati (come da relazione tecnica precedente)

11.243

10.388

attribuzione all'erario dell'addizionale comunale accisa energia elettrica

 

614

Totale 

11.243

11.002

 

 

 

Entrate a favore dei comuni RSO (*)

 

 

30% del gettito delle imposte sui trasferimenti – art. 1, c.1, lettere a), b), e) e f)

1.329

1.354

gettito imposte bollo e registro contratti di locazione - art. 1, c.1, lettera d)

708

711

gettito IRPEF redditi fondiari - art. 1, c.1, lettera c)

5.790

5.167

quota (21,7% per il 2011 e 21,6% per il 2012) del gettito della cedolare secca - art. 1, c.1, lettera g)  (v. RT art.2)

527

746

2% - IRPEF - nuova compartecipazione – art. 1, c.3

2.889

3.024

Totale

11.243

11.002

(*) Le relazioni tecniche riferite ai testi precedenti operavano le quantificazioni con riferimento all’intero territorio nazionale, comprensivo delle RSS.

 

Con riferimento all’articolo 1, in esame, la relazione tecnica riepiloga, in primo luogo, il contenuto delle disposizioni relative ai tributi oggetto di devoluzione al comma 1, con l’indicazione dei corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato[8], ricordando che il relativo gettito, a differenza di quello della compartecipazione all’IRPEF di cui al comma 3, affluirà al Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale[9].

Per la quantificazione dei gettiti devoluti, la relazione afferma che si è proceduto, per le imposte indirette e per i tributi speciali catastali, elaborando i dati contenuti:

-         negli atti soggetti a registrazione;

-         nelle deleghe di versamento[10] dell'anno 2008 e 2009, con l'ausilio dei corrispondenti codici tributo;

-         nell'archivio statistico dell'Agenzia del Territorio, estraendo i dati relativi alle volture e procedendo alla distribuzione territoriale del gettito in base all'ubicazione dell'immobile, con la distinzione del gettito complessivo tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

Per l’Irpef il gettito è stato calcolato con riferimento alla base imponibile dei redditi fondiari (esclusi i redditi agrari), con successiva distribuzione regionale in base alla ubicazione territoriale dell'immobile, applicando le aliquote del dichiarante.

La tabella seguente evidenzia i gettiti definitivi (anni 2008 e 2009) e stimati (2010, 2011 e 2012) relativi ai tributi citati:

 

(milioni di euro)

 

Dati definitivi

Previsioni

Voci di entrata

2008

2009

2010

2011

2012

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (parte cap. 1201 e parte cap, 1205)

3.342

2.774

2.817

2.853

2.910

RSO

2.990

2.469

2.507

2.536

2.587

RSS

352

305

310

317

323

b) imposte ipotecaria e catastale (parte cap. 1210 e parte cap. 1243) escluse quelle relative agli atti soggetti a IVA

2.256

1.931

1.946

1.972

2.011

RSO

2.026

1.734

1.747

1.771

1.806

RSS

230

197

199

201

205

c) imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in relazione ai redditi fondiari (parte cap. 1023) (**)

8.572

8.678

8.782

6.528

5.825

RSO

7.606

7.697

7.790

5.790

5.167

RSS

966

981

992

738

658

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili (parte cap. 1201 e parte cap. 1205) (***)

1.120

1.160

1.178

796

799

RSO

997

1.032

1.048

708

711

RSS

123

128

130

88

88

e) tributi speciali catastali (cap. 2054 solo quota riferita ai trasferimenti immobiliari)

27

25

26

26

26

RSO

22

21

22

22

22

RSS

5

4

4

4

4

f) tasse ipotecarie (parte cap. 1400 relativa ai trasferimenti immobiliari)[11]

118

109

110

112

114

RSO

103

95

96

97

99

RSS

15

14

14

14

15

g) cedolare secca sugli affitti (****)

 

 

 

2.715

3.860

RSO

 

 

 

2.427

3.451

RSS

 

 

 

288

409

TOTALE

(*) 15.435

(*)

14.677

(*)

14.859

15.002

15.545

RSO

13744

13048

13210

13.351

13.843

RSS

1691

1629

1649

1.651

1.702

(*) La relazione tecnica riporta il totale limitatamente agli esercizi 2011 e 2012; per completezza si è operata la somma anche per i restanti esercizi.

(**) Le stime relative al 2011 e al 2012 si differenziano per importi contenuti da quelle della relazione tecnica riferita al testo del Relatore dal 20 gennaio, presumibilmente in relazione al diverso grado di adesione alla cedolare secca, conseguente alla variazione delle aliquote, che si riflette sul gettito dell’IRPEF sui redditi immobiliari dei soggetti che non optano per la cedolare secca.

(***) La stima del gettito dell’imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi a immobili risulta per il 2011 sensibilmente più contenuta di quella operata dalla relazione tecnica riferita al testo del 20 gennaio, in considerazione dell’anticipo a tale esercizio della sostituzione di tali tributi con la cedolare secca, disposto dal testo in esame.

(****) La variazione della stima del gettito della cedolare secca, rispetto alla relazione tecnica riferita al testo del 20 gennaio, risente della modifica disposta nelle aliquote.

 

Con riferimento ai gettiti spettanti ai comuni, la relazione tecnica riporta la seguente tabella:

 

(milioni di euro)

Entrate a favore dei comuni RSO (*)

2011

2012

30% del gettito delle imposte sui trasferimenti – lettere a), b), e) e f)

1.329

1.354

gettito imposte bollo e registro contratti di locazione - lettera d)

708

711

Gettito IRPEF redditi fondiari - lettera c)

5.790

5.167

Quota (21,7% per il 2011 e 21,6% per il 2012) del gettito della cedolare secca -  lettera g) (v. RT art.2)

527

746

2% - IRPEF - nuova compartecipazione

2.889

3.024

T O T A L E  (A)

11.243

11.002

 

 

 

Trasferimenti fiscalizzati  (B)

11.243

10.388

attribuzione all'erario dell'addizionale comunale accisa energia elettrica  ( C )

 

614

Effetto netto (B)+ ( C ) – (A)

0

0

(*) Le relazioni tecniche riferite ai testi precedenti operavano le quantificazioni con riferimento all’intero territorio nazionale, comprensivo delle RSS.

 

Le proiezioni del gettito dei tributi interessati dalla norma sono state rideterminate partendo dai dati di consuntivo dell'ultima annualità disponibile (2009), considerando la corrispondente variazione nel bilancio di assestamento 2010 e applicando quindi gli indici del quadro macroeconomico sottostante le stime della Decisione di finanza pubblica del 29 settembre 2010 per la determinazione delle quote di gettito 2011 e 2012.

Per l'Irpef è stato applicato il coefficiente di rivalutazione dei canoni di locazione in base ai dati Istat per l'anno 2009 (+0,7%) e il deflatore Pil per gli anni considerati. Per i redditi di natura catastale non è stato applicato alcun coefficiente di variazione. Sui maggiori imponibili in base al modello di microsimulazione Irpef sono stati calcolati gli effetti di gettito.

 

(milioni di euro)

 

Quote specif. gettito

Quote specif. Gettito

Consuntivo

Previs. Assestate

Stime DFP

Stime DFP

 

2008

2009

2009

2010

2011

2012

a) Registro e di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986 (quota specifica accertata per 2008 e 2009; gettito riscosso competenza e previsioni gettito intero cap 1201 e 1205, netto ruoli)

3.342

2.774

10.440

10.601

10.739

10.953

Var %

 

-17%

 

1,54%

1,3%

1,99%

b) ipotecaria e catastale (quota specifica accertata per 2008 e 2009; previsione intero gettito cap. 1210 e cap. 1243, netto ruoli)

2.556

1.931

3.025

3.049

3.089

3.151

Var %

 

-13,65%

 

0,79%

1,31%

2,01%

e) Tributi speciali catastali (cap. 2054)

27

25

239

240

243

248

Var %

 

-4,02%

 

0,42%

1,3%

2%

f) tassa ipotecaria (cap. 1400 parte)

118

109

176

178

180

184

Var %

 

-8,81%

 

1.2%

1,3%

2%

 

 

 

 

 

 

 

Pil reale DFP

 

 

-5%

1,2%

1,3%

2%

Deflatore Pil DFP

 

 

2,1%

1%

1,8%

1,9%

Addiz. Comunale consumi energia elettrica

707

715

 

722

733

748

Accisa sui consumi energia elettrica (cap 1411)

 

 

 

1.345

1.362

1.389

Var %

 

1,13%

 

-3,1%

1,3%

2%

Consumi finali delle famiglie (reali) DFP

 

-1,8%

 

0,5%

0,8%

1,7%

 

Con riferimento ai tributi speciali catastali, la quota di gettito devoluta[12] concerne solo la parte di entrate riferite alle volture catastali connesse ad atti giudiziari e ad atti di successione, per complessivi 26,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 25 milioni di euro per l'anno 2009, sulla base dei dati estratti dall'archivio statistico dell'Agenzia del Territorio.

La relazione precisa in proposito che, per effetto della disposizione approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 9, comma 33), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Fondo di previdenza di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dal 2011, non è più correlato al gettito relativo ai predetti tributi speciali.

La citata previsione normativa del decreto-legge n. 78/2010 secondo cui, a decorrere da tale annualità, l'autorizzazione di spesa del citato Fondo non può essere comunque superiore alla dotazione prevista per l'anno 2010, come integrata dal medesimo comma 33, fa cessare la correlazione con gli introiti dei tributi in esame che, in base alla previgente normativa, affluivano al detto Fondo nella misura del 30 per cento.

 

Ai fini della stima della compartecipazione IRPEF la relazione chiarisce che sono stati presi a base i pertinenti articoli del capitolo 1023 dell’entrata del  bilancio dello Stato, ossia tutti quelli rientranti nell’ambito dell’unità previsionale di base relativa al gettito derivante dall’attività ordinaria di gestione.

 

Con riferimento al comma 6, riguardante la quota di gettito della cedolare secca sulle locazioni devoluta ai comuni, la relazione tecnica si limita a riprodurre il testo integrale della disposizione.

Con riferimento al comma 7, che attribuisce ai comuni il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto ed eleva dal 33 al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni che partecipano all’attività di accertamento, la relazione afferma che, considerato il maggior vantaggio che la disposizione riconosce ai comuni, si può ritenere ragionevolmente che la norma produca sia un rafforzamento degli effetti rispetto alla previgente normativa (art. 18 del DL 78/2010), sia una spinta verso nuovi accertamenti. La norma in esame, quindi, è suscettibile di determinare un miglioramento dei saldi di bilancio allo stato non quantificabile. Con riferimento al comma 7-ter, riguardante l’aumento delle sanzioni, la relazione evidenzia un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica in quanto la norma determina una variazione in aumento sul versante entrate, a titolo di sanzioni, pari al quadruplo della misura attualmente prevista; un aumento della spesa per la prevista devoluzione al comune solo del 75 per cento dell'importo acquisito. In sostanza viene devoluto l'importo corrispondente all'aumento, senza quindi oneri aggiuntivi per l'erario.

In merito ai trasferimenti la relazione evidenzia che si confermano le quantificazioni contenute nella originaria relazione tecnica. Viene infatti riportato il dato precedentemente stimato con riferimento alla somma dei trasferimenti di tipo A e B[13], limitatamente al solo comparto delle regioni a statuto ordinario[14] e al netto del taglio operato dall’art. 14 del DL n. 78/2010.

(milioni di euro)

 

2011

2012

Trasferimenti fiscalizzati

11.243

10.388

 

 

Gli effetti finanziari complessivi stimati per lo Stato ed i comuni delle regioni a statuto ordinario, sono evidenziati nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

 

Comuni

Stato

Comuni

Stato

quote entrate devolute e compartecipazioni (RSO)

 

 

 

 

a) quota del 30 per cento dell’imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’art. 1 della tariffa, parte prima allegata al dpr 26 aprile 1986, n. 131 (parte cap. 1201 e parte cap. 1205)

762

-762

775

-775

b) 30 per cento delle imposte ipotecaria e catastale escluse quelle relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto che restano allo Stato, ai sensi del comma 4, lettera a) (quota parte dei capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato nn. 1210 e 1243);

531

-531

542

-542

c) imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in relazione ai redditi fondiari (parte cap. 1023) - senza redditi agrari - 

5.790

-5.790

5.167

-5.167

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili (parte cap. 1201 e parte cap. 1205) -

708

-708

711

-711

e) quota 30 per cento tributi speciali catastali (parte cap. 2054)

7

-7

7

-7

f) quota 30 per cento tasse ipotecarie (parte cap. 1400)

29

-29

30

-30

g) quota (21,7% per il 2011 e 21,6% per il 2012) gettito cedolare secca sugli affitti

527

-527

746

-746

Totale fondo sperimentale di riequilibrio (A)

8.354

-8.354

7.978

-7.978

nuova compartecipazione Irpef (2%) (B)

2.889

-2.889

3.024

-3.024

totale                                          C= (A)+(B)

11.243

-11.243

11.002

-11.002

Art. 1, comma 4 - Gettito che resta o è attribuito allo Stato

 

 

 

 

addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con legge 27 gennaio 1989, n. 20;                    (D)

 

 

-614

614

Trasferimenti da ridurre  ( E )

-11.243

11.243

-10.388

10.388

differenza (C) + (D) + (E)

0

0

0

0

 

 

Al riguardo, con riferimento alle principali modifiche normative apportate e alle relative quantificazioni operate dalla relazione tecnica, si osserva quanto segue.

In via preliminare si rileva che la relazione tecnica reca il quadro riassuntivo degli effetti finanziari del nuovo testo con riferimento al periodo transitorio. La R.T. non espone invece il quadro riferito al periodo che decorre dal 2014.

In merito ai dati riportati nel prospetto riepilogativo contenuto nella relazione tecnica, si osserva in primo luogo che, tra le voci di entrata di cui attualmente usufruiscono i comuni e che dovranno essere compensate col gettito dei tributi devoluti e delle compartecipazioni, non è computato il gettito delle addizionali IRPEF sui redditi da locazioni immobiliari, per la quota relativa alle opzioni dei contribuenti in favore della  cedolare secca. Pur essendo tale gettito correttamente considerato ai fini della determinazione dell’aliquota della cedolare, del medesimo gettito non sembra tenersi  conto in sede di determinazione della quota di compartecipazione comunale: quest’ultima infatti appare determinata sulla base dell’esigenza di compensare esclusivamente i trasferimenti oggetto di soppressione e l’addizionale all’accisa sui consumi di energia elettrica devoluta al bilancio dello Stato. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

Analoga osservazione va riferita alla quota dell’addizionale IRPEF sui redditi riferiti ad immobili non locati, destinata ad essere compensata nell’ambito dell’imposta municipale propria.

Infine, con riferimento alle addizionali regionali all’IRPEF  relative ai redditi sopraindicati (redditi da locazione immobiliare soggetti a cedolare secca e redditi derivanti da immobili non locati), andrebbe chiarito con quali ulteriori strumenti si provvederà alla compensazione di tali importi in favore delle regioni.

Dinamica dei gettiti attribuiti.

Il comma 6-bis, di nuova introduzione, prevede che la dinamica del gettito dei tributi attribuiti, sia essa positiva o negativa, non possa dare origine a variazioni nelle aliquote di devoluzione o compartecipazione dei gettiti dei tributi disciplinati dall’articolo in esame.

Tale disposizione sembra peraltro applicabile a decorrere dal 2013, in quanto per il 2011 e il 2012 sussiste, ai sensi del comma 6, la possibilità di variare l’aliquota della compartecipazione alla cedolare secca in base ai risultati del monitoraggio, in modo da assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi. Su tale implicito termine di decorrenza della disposizione prevista al comma 6-bis appare opportuna una conferma.

Al riguardo si segnala che la neutralità finanziaria della disposizione appare assicurata nell’ipotesi che la dinamica del gettito dei tributi attribuiti risulti conforme a quella che avrebbero registrato, sulla base degli andamenti tendenziali, i trasferimenti soppressi.

 Considerato l’andamento stazionario, registrato  nell’ultimo decennio, dai trasferimenti[15], a fronte di una dinamica potenzialmente crescente, sia pur in misura contenuta, del gettito dei principali tributi oggetto di parziale attribuzione ai comuni, si segnala che, qualora gli andamenti tendenziali incorporino la proiezione di tali divergenti dinamiche, il provvedimento in esame risulterebbe potenzialmente suscettibile di sottrarre al bilancio dello Stato, per devolverlo ai comuni, il differenziale tra la dinamica dei trasferimenti e quella del gettito dei tributi attribuiti.

Si segnala inoltre che, come evidenziato nella parte descrittiva della scheda, il testo in esame non ripropone la disposizione, contenuta nel testo originario del provvedimento, che prevedeva la possibilità di variare le aliquote di compartecipazione ai gettiti in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard[16]. Non sembra pertanto più prevista la possibilità di ridurre le risorse attribuite ai comuni in relazione agli eventuali risparmi di spesa conseguenti alla determinazione dei fabbisogni standard, venendo pertanto meno la possibilità che tale determinazione produca riflessi positivi sul bilancio dello Stato.

Compartecipazione all’Irpef

In merito alla quantificazione del gettito relativo alla compartecipazione in esame, la relazione tecnica si limita ad affermare che sono stati considerati i pertinenti articoli del capitolo 1023 dell’entrata del  bilancio dello Stato, ossia tutti quelli rientranti nell’ambito dell’UPB relativa all’attività ordinaria di gestione. Si osserva in proposito che:

a)     la norma, al pari della relazione tecnica, non chiarisce a quale anno debba far riferimento la base di calcolo cui commisurare la compartecipazione al gettito spettante in ciascun esercizio ai comuni[17]. Non è inoltre chiarito se, qualora la base di calcolo sia da riferire ad esercizi pregressi, si debbano operare rettifiche in relazione alle variazioni di gettito attese in conseguenza della riforma in atto. Andrebbe chiarito in particolare se si sia tenuto conto nella stima della flessione che registrerà il gettito dell’IRPEF erariale a seguito dell’entrata in vigore della cedolare secca (nonché a seguito dell’attribuzione ai comuni dell’IRPEF sui redditi fondiari, cfr. infra). In caso contrario l’importo stimato a titolo di compartecipazione IRPEF potrebbe subire, dopo i primi esercizi di applicazione, una flessione a decorrere dall’esercizio nel quale la base di calcolo della compartecipazione presa a riferimento sarà il 2011, esercizio di entrata in vigore della cedolare secca[18];

b)     andrebbe inoltre chiarito se la compartecipazione in questione vada calcolata sul gettito IRPEF di spettanza erariale, al netto quindi dell’IRPEF sui redditi fondiari attribuita ai comuni ai sensi del comma 1, lettera c), ovvero di altre eventuali quote di gettito attribuite ad altri comparti di enti territoriali, ai sensi di ulteriori provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale[19]. La mancata esclusione di tali voci del gettito IRPEF, comunque spettanti integralmente ai comuni, o ad altri comparti di enti territoriali, dalla base di calcolo della compartecipazione IRPEF, sembrerebbe infatti determinare una doppia attribuzione agli enti locali di una parte del medesimo gettito;

c)      andrebbe infine chiarito come la compartecipazione in esame, destinata ad essere trasformata in addizionale, si coordini con le altre compartecipazioni ed addizionali previste nell’ambito della riforma in favore di altri comparti di enti territoriali[20], al fine di assicurare la coerenza complessiva del tributo, sia sotto il profilo della sua neutralità per i saldi di finanza pubblica[21], sia sotto il profilo dell’invarianza del suo grado di progressività. 

Riduzione dei trasferimenti

Il comma 6 prevede che la riduzione dei trasferimenti sia pari al gettito che confluisce al fondo sperimentale, nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IRPEF, al netto di quello dell’addizionale sull’energia elettrica. Andrebbe chiarito a cosa si riferisca l’espressione “nonché al gettito devoluto ai comuni”, dal momento che la stessa relazione tecnica, nella tabella conclusiva, riferita agli effetti dell’articolo in esame, indica, nell’ambito delle entrate devolute e delle compartecipazioni, solo le risorse che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio (indicato con la lettera A nella tabella) e la compartecipazione del 2% all’IRPEF (lettera B).

Quota del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante ai piccoli comuni.

Si segnala che, in base al dettato della norma, appaiono restare esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione che assegna una quota del Fondo sperimentale ai piccoli comuni che esercitano  funzioni fondamentali in forma associata ai sensi dell’art. 14, commi 28 e segg., del DL 78/2010,  i comuni, appartenenti a comunità montane di popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, i quali esercitino le funzioni fondamentali in forma associata pure in assenza di uno specifico obbligo normativo. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Aggiornamento delle quantificazioni precedentemente operate.

In merito alla revisione delle precedenti stime, dovuta alla disponibilità di dati più aggiornati, si segnala in particolare che la relazione tecnica riferita al testo del 20 gennaio opera una riduzione della stima di gettito dell’imposta di registro, pari su base annua, a decorrere dal 2009, a circa mezzo miliardo[22]. Ulteriori informazioni in merito ai fattori alla base della riduzione del gettito riscontrata a consuntivo nel 2009 (2.774 mln), con una flessione del 17% rispetto al 2008 (3.342 mld), risulterebbero utili per comprendere le ragioni per cui tale flessione sia ritenuta di carattere permanente dalla relazione tecnica.

In merito alle norme non modificate o alle parti della relazione tecnica che richiamano le quantificazioni precedentemente operate, si rinvia alle osservazioni già formulate nel dossier relativo al testo originario del provvedimento[23]. Di seguito si richiamano brevemente quelle che non risultano assorbite dalle modifiche normative operate o da modifiche nei criteri di quantificazione adottati dalla relazione tecnica.

Si fa riferimento in particolare alle osservazioni riguardanti:

-          il carattere apparentemente formale della devoluzione dei tributi, il cui gettito affluisce quasi interamente[24] ad un fondo da ripartire secondo criteri solo parzialmente correlati alla territorialità dei tributi;

-          la mancata distinzione, nell’ambito del fondo sperimentale di riequilibrio, delle risorse destinate a finanziare le funzioni fondamentali e non fondamentali dei comuni, soggette, secondo la legge delega, a diversi criteri di perequazione. Non è chiaro in particolare se si adotti la ripartizione in due quote, rispettivamente dell’80 e del 20 per cento, indicate in via transitoria dalla stessa legge delega;

-          l’apparente assenza del necessario fondamento normativo ai fini del computo, nell’ambito della quantificazione dei trasferimenti oggetto di soppressione da parte della relazione tecnica, dei tagli operati dal DL 78/2010;

-          l’apparente assenza di coordinamento, sotto il profilo degli effetti finanziari, della disposizione riguardante l’attribuzione ai comuni del maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati, con quanto già previsto dalla normativa vigente[25], i cui effetti sul bilancio dello Stato risultano scontati negli andamenti tendenziali;

-          la considerazione, nell’ambito della quantificazione dei trasferimenti oggetto di soppressione, anche di quelli di “tipo B” , di carattere permanente ma privi del criterio della generalità, in relazione ai quali la relazione Copaff evidenziava l’esigenza di particolare cautela, in quanto la relativa soppressione avrebbe determinato l’esigenza di una perequazione puntuale. Si segnala in proposito che nello schema di decreto legislativo relativo al sistema di finanziamento delle regioni e delle province[26], la relazione tecnica segue un diverso orientamento, quantificando unicamente i trasferimenti di “tipo A”, dotati sia del criterio della permanenza che della generalità.

 

 

ARTICOLO 2

Cedolare secca sugli affitti

Le norme, nel testo risultante dalle ulteriori modifiche proposte dal Relatore, confermano, a decorrere dal 2011, la possibilità per il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari locate ad uso abitativo e le relative pertinenze, di optare per il regime di tassazione sostitutiva del reddito da locazione. Il regime di tassazione opzionale si applica nella forma di cedolare secca e sostituisce dal 2011 l’imposta sul reddito delle persone fisiche, le relative addizionali nonché le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione. La cedolare sostituisce, inoltre, le imposte di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

Nel precedente testo risultante dalle modifiche proposte dal Relatore il 20 gennaio 2011, la cedolare secca sostituiva l’imposta di registro sui contratti di locazione a decorrere dal 2011, per i contratti a canone  concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, ed a decorrere dal 2012, per tutti gli altri contratti di locazione ad uso abitativo. Non era, inoltre, previsto che la cedolare secca sostituisse l’imposta di bollo anche sugli atti di risoluzione del contratto.

L’aliquota della cedolare secca si applica al canone di locazione annuo pattuito dalle parti nella misura del 21 per cento. Per i contratti stipulati a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa, l’aliquota è ridotta al 19 per cento.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente[27], il canone risultante dal contratto, ove superiore al reddito medio ordinario determinato mediante applicazione delle tariffe d’estimo, è assoggettato ad IRPEF, previa riduzione forfetaria del 15 per cento (25 per cento per le unità immobiliari abitative situate a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano). Per le locazioni a canone concordato di immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa è prevista una ulteriore deduzione del 30 per cento[28], che porta al 40,5 per cento la deduzione complessiva applicata a tali canoni[29].

Si ricorda, altresì, che nello schema di decreto iniziale l’aliquota della cedolare secca era prevista nella misura unica del 20 per cento. Nel precedente testo risultante dalle modifiche proposte dal Relatore l’aliquota della cedolare secca era prevista nella misura del 20 per cento, per i contratti di affitto a canone concordato, e nella misura del 23 per cento per i contratti a canone libero.

 

Rispetto al precedente testo risultante dalle modifiche proposte dal relatore si segnalano, inoltre, le seguenti modifiche:

·        è previsto, al comma 11, che, nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca sia sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, incluso l’aggiornamento in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione per la cedolare secca non ha efficacia se il locatore non abbia provveduto a darne preventiva comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata  con la quale dichiara la  rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.  Le disposizioni di cui al comma 11 sono definite come inderogabili;

·        è espunta la disposizione che prevedeva, dal 2011, l’iscrizione nell’anno successivo, in apposito fondo, di una quota del gettito riscosso a titolo di cedolare secca, in misura non superiore a 400 milioni. Tali risorse erano destinate con DPCM, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, con particolare riguardo al numero di figli a carico.

 

La relazione tecnica, riferita al testo risultante dalle ulteriori modifiche proposte dal Relatore, precisa che per stimare gli effetti dell’introduzione della cedolare secca sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi 2009 (periodo d’imposta 2008), dai quali risulta un ammontare imponibile di redditi da locazione, estrapolato all’anno 2011, di circa 22.600 milioni di euro, che sconta l’applicazione delle deduzioni attualmente vigenti.

In base alla banca dati immobiliare integrata 2008 ed ai dati contenuti nella pubblicazione “Gli immobili in Italia”[30] si stima che la quota di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze riferibile a locatori non esercenti attività di impresa, arti o professioni, sia pari al 55 per cento del totale. Applicando tale percentuale ai redditi da locazione relativi ad immobili locati con contratti diversi da quelli a canone concordato, si stima un ammontare di canoni di locazione, al netto delle deduzioni forfetarie vigenti, di circa 12.023 milioni di euro, cui corrisponde un ammontare al lordo delle deduzioni pari a 14.144 milioni di euro.

Considerando, invece, per intero i redditi da locazione derivanti da contratti a canone concordato, si stima il relativo ammontare di canoni di locazione al netto delle deduzioni forfetarie vigenti pari a 740 milioni, cui corrisponde un ammontare al lordo delle deduzioni di circa 1.244 milioni di euro.

Per valutare gli effetti delle disposizioni in relazione al regime di opzionalità della cedolare secca ed alla rilevanza dei redditi di locazione ai fini della determinazione delle detrazioni e deduzioni IRPEF, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni estrapolati al 2011, ipotizzando che il nuovo regime sia scelto esclusivamente dai contribuenti che realizzino un vantaggio fiscale. In base a tali elaborazioni si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza per il 2011 di 3.098 milioni, cui si aggiunge una perdita di gettito a titolo di addizionali regionale e comunale, rispettivamente di circa 142 milioni di euro e 47 milioni di euro.

La perdita di gettito a titolo di imposta di registro e di bollo afferente agli immobili locati a canone concordato è stimata in 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Per le medesime imposte relative alle altre tipologie di contratti la perdita di gettito è stimata pari a 258 milioni di euro annui dal 2011.

Per quanto riguarda la stima relativa all’imposta di registro dovuta in caso di risoluzione del contratto di locazione, sulla base dei versamenti di F23 ed F24 sul codice tributo 113T  (imposta di registro per risoluzioni di contratti di locazione e affitti) si stima una perdita di gettito annua di circa 12 milioni di euro.    

La relazione tecnica ipotizza, inoltre, che, per effetto del vantaggio fiscale derivante dall’applicazione della cedolare secca e del forte inasprimento delle sanzioni, recato dai commi 5, 8 e 9 dell’articolo in esame, per i casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi da locazione, si determini annualmente, a partire dal 2011, un crescente fenomeno di emersione di base imponibile relativa a locazioni non dichiarate riguardanti immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione. Tale effetto è stimato nella misura del 15 per cento nel 2011, del 25 per cento nel 2012 e del 35 per cento nei due anni successivi. Dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009 risulta che il reddito derivante da immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione è pari a 2.468 milioni di euro, cui corrisponde un ammontare di rendita catastale di circa 1.851 milioni di euro[31].

La variazione di utilizzo dei predetti immobili, per effetto dell’emersione, determina, pertanto, un’ulteriore perdita di gettito IRPEF, valutabile, scontando un’aliquota marginale media del 32 per cento, in 118 milioni di euro (2.468*15%*32%) per il 2011, 197 milioni di euro (2.468*25%*32%) nel 2012 ed in 276 milioni di euro annui (2.468*35%*32%) dal 2013.

Dalle elaborazioni descritte dalla relazione tecnica sono pertanto individuabili complessivamente i seguenti effetti di perdita di gettito, per competenza, conseguenti all’introduzione della cedolare secca:

 

 

 

 

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie

2011

2012

2013

2014

Irpef unità locate

3.098

3.098

3.098

3.098

Irpef emersione unità non locate

118

197

276

276

Totale perdita Irpef

3.216

3.295

3.374

3.374

Addizionale Reg. unità locate

142

142

142

142

Addizionale Reg. unità non locate

4

7

10

10

Totale perdita Addizionale Reg.

146

149

152

152

Addizionale com. unità locate

47

47

47

47

Addizionale com. inità non locate

1

2

3

3

Totale perdita Addizionale com.

48

49

50

50

Registro/bollo canone concordato

7

7

7

7

Registro/bollo altri contratti

258

258

258

258

Registro in caso di risoluzione

12

12

12

12

Totale

3.687

3.770

3.853

3.853

 

Con riguardo al recupero di gettito di competenza annua conseguente all’applicazione della cedolare secca ai redditi da locazione, cui non sono applicate le deduzioni attualmente vigenti, la relazione stima una ripresa di gettito complessiva per competenza di 3.194 milioni nel 2011, 3.558 milioni nel 2012, e di 3.923 milioni dal 2013.

Tale gettito è comprensivo:

·        degli effetti dell’applicazione della cedolare ai canoni degli immobili che risultano locati, i cui proprietari abbiano esercitato l’opzione, pari a 2.646 milioni, di cui 71 derivanti da contratti a canone concordato e 2.575 derivanti da contratti a canone libero;

·        degli effetti dell’emersione dei redditi da locazione attualmente non dichiarati, stimati utilizzando il rapporto tra reddito medio da locazione delle abitazioni e la rispettiva rendita catastale che, in base ai dati della citata pubblicazione “Gli immobili in Italia” risulta essere pari ad otto. In base a tale dato la relazione tecnica stima un ammontare totale di base imponibile dovuta all’emersione pari a 2.614 milioni di euro nel 2011, 4.356 milioni di euro nel 2012 e 6.099 milioni di euro annui dal 2013. Per i contratti a canone concordato (aliquota al 19 per cento) il maggior gettito è stimato pari a 15 milioni nel 2011, 24 milioni nel 2012 ed a 34 milioni annui dal 2013. Per i restanti contratti (aliquota al 21 per cento) la stima di gettito si cifra  in 533 milioni nel 2011, 888 milioni nel 2012 e 1.2433 milioni annui dal 2013.  

Pertanto gli effetti netti complessivi in termini di gettito per competenza derivanti dall’introduzione della cedolare secca sono così stimabili:

 

 

 

 

(milioni di euro)

Effetti in termini di competenza

2011

2012

2013

2014

Minori entrate

3.687

3.770

3.853

3.853

Maggiori entrate (cedolare)

3.194

3.558

3.923

3.923

Effetto netto

-493

-212

70

70

 

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa, la relazione tecnica assume le seguenti ipotesi riguardanti le percentuali di acconto:

§       75% ai fini IRPEF. Per il 2011 è stata indicata prudenzialmente una perdita di gettito conseguente alla riduzione dei versamenti in acconto in applicazione del metodo previsionale, ipotizzando che tale modalità di calcolo dell’acconto sia applicata, in alternativa al metodo storico, dalla totalità dei soggetti interessati;

§       30% ai fini dell’addizionale comunale;

§       85% nel 2011 e 95% per gli anni successivi, ai fini della cedolare secca, come previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.

 

In base a tali ipotesi, la relazione stima i seguenti effetti complessivi di cassa.

(milioni di euro)

 Effetti in termini di cassa

2011

2012

2013

2014

Minori entrate Irpef

2.412

3.276

3.355

3.374

Minori entrate Addizionale reg.

 

146

149

152

Minori entrate Addizionale com.

 

62

49

50

Minori entrate registro/bollo canone concord.

7

7

7

7

Minori entrate registro/bollo altri contratti

258

258

258

258

Minori entrate registro/bollo su risoluzioni

12

12

12

12

Maggiori entrate cedolare secca

2.715

3.860

3.905

3.923

Effetto netto

26

98

75

70

 

Al riguardo si osserva che, dall’analisi degli elementi conoscitivi disponibili, emergono alcuni aspetti sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti finalizzati ad una migliore comprensione delle metodologie e delle ipotesi utilizzate.

In particolare:

·         una parte non trascurabile del gettito per competenza della cedolare secca risulta ascritta al fenomeno dell’emersione di base imponibile. Tale effetto riguarda le locazioni non dichiarate relative ad immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione ed è stimato anche dalla relazione tecnica in esame nella misura del 15 per cento nel primo anno, del 25 per cento nel secondo e del 35 per cento a decorrere dal terzo anno. Tali percentuali di emersione sono le stesse ipotizzate nelle precedenti  relazioni tecniche allegate, rispettivamente, allo schema di decreto originario ed al testo risultante dalle modifiche proposte dal Relatore il 20 gennaio scorso, nonostante risultino differenziate, nei tre testi, le misure dell’aliquota sostitutiva e, quindi, le soglie di convenienza dell’opzione.  Il testo in esame, in particolare, a fronte di una riduzione delle aliquote rispetto al precedente testo, prevede, in caso di opzione, l’inderogabile rinuncia da parte del locatore ad esercitare la possibilità di richiedere incrementi del canone di locazione, compresi quelli annuali di parziale adeguamento all’inflazione. L’introduzione di tale clausola potrebbe comportare, a parità di aliquota, una minore convenienza ad esercitare l’opzione e, quindi,  una minore convenienza ad emergere. In merito alla portata quantitativa di tale effetto, che incide sulla dinamica del gettito dell’imposta sostitutiva, occorre precisare che la medesima non sembra al momento rilevante, in relazione ad una certa stazionarietà del mercato immobiliare.

In base agli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti l’andamento dei prezzi al consumo, gli affitti mostrano una variazione tendenziale nel 2010 dell’1,7 per cento;

·         andrebbero chiarite le modalità di calcolo degli ammontari della base imponibile complessiva della cedolare secca dovuta all’emersione, forniti dalla relazione tecnica. Tali importi, pari a 2.614 milioni di euro nel primo anno di applicazione, 4.356 milioni di euro nel secondo ed a 6.099 milioni di euro annui a decorrere dal terzo, risultano essere annualmente superiori a quelli che si otterrebbero applicando all’ammontare della rendita catastale degli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, pari a 1.851 milioni di euro, le percentuali di emersione annue ipotizzate dalla relazione tecnica, nonché il rapporto tra reddito da locazione e rendita catastale (pari ad 8).  Come già evidenziato con riferimento alla relazione tecnica depositata il 25/1/2011, tali differenziali positivi appaiono determinare in ciascun anno una sovrastima del gettito della cedolare secca ascrivibile all’emersione nella misura di circa il 18 per cento del relativo gettito dell’imposta;

·         nell’esame delle stime l’effetto di ripresa di gettito per il 2011 e per il 2012, pari rispettivamente a 29 ed a 98 milioni, appare condizionato dalle ipotesi adottate dalla relazione tecnica circa le modalità di versamento delle imposte interessate. Si segnala, in proposito, che le stime per competenza riferite a tali anni espongono una perdita di gettito, rispettivamente, di 493 e di 212 milioni di euro.

In particolare, l’ipotesi adottata per la stima della perdita di gettito IRPEF per cassa prefigura che l’intera platea di contribuenti interessati adotti, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, il metodo di calcolo previsionale, presumendo che l’imposta complessivamente dovuta per tale anno sia inferiore al debito d’imposta dell’anno precedente. In base a quanto già affermato in sede di esame dello schema di decreto originario, si rileva che l’adozione di tale ipotesi in forma integrale andrebbe verificata anche alla luce del severo regime sanzionatorio previsto nei confronti dei contribuenti, nell’ipotesi di versamenti in acconto in misura insufficiente. Qualora le scelte dei contribuenti non dovessero riflettere integralmente il predetto criterio, potrebbe non essere realizzata la sostanziale neutralità finanziaria delle misure in esame.

Si segnala, infine, che la relazione tecnica sembra quantificare la perdita di gettito nei casi di risoluzione del rapporto di locazione in riferimento all’imposta di registro dovuta (codice tributo 113T), mentre la norma di cui al comma 2 fa riferimento all’imposta di bollo.

 

ARTICOLO 2-bis

Imposta di soggiorno

La norma, introdotta nel testo del Relatore del 20 gennaio, è stata oggetto, nel testo riformulato dal Relatore il 27 gennaio, di alcune modifiche, di seguito riportate con carattere evidenziato. Essa prevede che i comuni capoluogo di provincia, nonché le Unioni dei comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possano istituire una imposta di soggiorno, di misura variabile fino a 5 euro per notte di soggiorno[32], a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo[33]. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei ben i culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (comma 1).

La disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno è stabilita con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, mentre i Comuni, con proprio regolamento[34], hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo (comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al testo del 20 gennaio e non modificata con riferimento al testo in esame, dopo aver richiamato il contenuto della disposizione, non le attribuisce effetti finanziari in quanto istitutiva di un tributo di carattere facoltativo.

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo della quantificazione degli effetti finanziari.

 

 

ARTICOLO 2-ter

Addizionale comunale IRPEF

Le norme, introdotte dalle ulteriori modifiche proposte dal Relatore nella seduta del 27 gennaio, prevedono che con DPCM, da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione della facoltà riconosciuta ai comuni di istituire l’addizionale comunale IRPEF, ovvero di aumentarla nel caso in cui sia già stata istituita.

Nel caso di mancata emanazione del predetto DPCM nel termine indicato, possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito l’addizionale ovvero i comuni che l’hanno istituita con aliquota inferiore allo 0,4 per cento. Per tali comuni il limite massimo dell’aliquota dell’addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque l’addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.

Le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi delle norme in esame per l’anno 2011 non rilevano ai fini del versamento dell’acconto previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto legislativo n. 360 del 1998[35]

 

La relazione tecnica riferita al testo risultante dalle ulteriori modifiche proposte dal Relatore  non ascrive alle disposizioni alcun effetto finanziario.

 

Al riguardo, si rileva che l’articolo in esame consente ai comuni di istituire o incrementare l’addizionale IRPEF; tuttavia la relazione tecnica riferita all’art. 2, riguardante la cedolare secca, e agli articoli 4 e 5, relativi all’imposta municipale propria, nell’indicare il gettito delle addizionali che sarà sostituito da tali imposte, non sembra considerare anche i predetti possibili incrementi dell’addizionale.

In proposito appaiono quindi necessari chiarimenti, con particolare riferimento all’imposta municipale propria e ai criteri di determinazione della relativa aliquota. Infatti, qualora nella determinazione dell’aliquota di equilibrio dello 0,76 per cento si sia tenuto conto esclusivamente degli importi delle addizionali attualmente già istituite, la sostituzione delle stesse con la nuova imposta, prevista a decorrere dal 2014, potrebbe non compensare gli incrementi che saranno eventualmente disposti ai sensi della norma in esame. Il recupero di tali risorse risulterebbe quindi  affidato esclusivamente  all’esercizio della facoltà di incremento, fino ad un massimo dello 0,3 per cento, dell’aliquota di equilibrio.

 

ARTICOLO 2-quater

Imposta di scopo

La norma, introdotta nel testo del Relatore del 27 gennaio, prevede la revisione, da adottarsi con DPCM, dell’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l’individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nella predetta legge [36];

b) l’aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell’imposta[37];

c) la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare[38].

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di restituzione[39] nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

 

La relazione tecnica, richiamando il contenuto delle disposizioni, non attribuisce alle stesse effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 4 e 5

Imposta municipale propria

Le norme, nel testo derivante dalle ulteriori modifiche proposte dal Relatore, confermano, a decorrere dal 2014, l’istituzione dell’imposta municipale propria[40], che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati  e l’imposta comunale sugli immobili. Pertanto, l’imposta municipale propria conserva, rispetto allo schema di decreto iniziale, quale presupposto impositivo il solo possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

L’imposta ha come base imponibile il valore dell’immobile determinato ai fini ICI.

L’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota percentuale stabilita nel testo in esame nella misura dello 0,76 per cento.

Si ricorda che, nel testo risultante dalle modifiche formulate dal Relatore del 20 gennaio 2011, la fissazione dell’aliquota era demandata alla legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica. Nello schema di decreto iniziale era prevista, invece, la fissazione dell’aliquota con DPCM da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

La predetta aliquota può essere modificata con DPCM, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze  d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica.   

Nel caso in cui l’immobile sia locato, è confermata l’applicazione dell’aliquota nella misura della metà (articolo 4, comma 6).

I comuni possono, tuttavia, adottare con deliberazione del consiglio comunale un’aliquota ridotta fino alla metà nel caso in cui l’imposta abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero posseduti da soggetti passivi IRES. Nell’ambito di tale facoltà i Comuni possono stabilire che l’aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili ( articolo 4, comma 7).

Resta ferma per i comuni la possibilità di variare in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali l’aliquota di base, fissata inizialmente allo 0,76 per cento. E’ confermata, inoltre, la possibilità per i comuni di variare l’ aliquota applicata in misura dimezzata di cui al comma 6 dell’articolo 4, di 0,2 punti percentuali.

Il versamento dell’imposta dovuta ai comuni per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 16 giugno ed il 16 dicembre, anziché in quattro rate di pari importo, di scadenza trimestrale, come era previsto sia nello schema di decreto iniziale, sia nel testo proposto il 20 gennaio scorso. 

Restano confermate le modalità di corresponsione dell’imposta in base a quanto previsto dal Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, cioè mediante versamento unitario con compensazione, con la precisazione che tali modalità non debbano determinare oneri a carico dei comuni (articolo 5, comma 4).

Risulta parimenti confermata, rispetto allo schema di decreto originario, l’estensione delle tipologie di immobili che godono dell’esenzione dall’imposta (articolo 5, comma 8).

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame, fornisce una tavola, di seguito riprodotta, nella quale sono indicati i dati di gettito delle imposte che, a decorrere dal 2014, saranno sostituite dall’imposta municipale propria.

In merito a tali dati la relazione precisa quanto segue:

§         il gettito IRPEF e delle relative addizionali è stato stimato attraverso il modello di microsimulazione utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2009 (anno d’imposta 2008). Complessivamente il gettito dell’IRPEF e delle addizionali interessato è pari a 1.650 milioni di euro;

§         per il gettito ICI è stato assunto il valore riportato dall’ISTAT nei Conti economici aggregati delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2008.

 

(milioni di euro)

Imposte sostituite dall’imposta municipale propria sul possesso

Gettito stimato

Irpef sui redditi fondiari relativi ad immobili non locati

1.545

Addizionale regionale IRPEF

79

Addizionale comunale IRPEF

26

ICI

9.920

TOTALE

11.570

 

La relazione afferma, inoltre, che la base imponibile dell’imposta municipale sul possesso, che in base al disposto normativo è pari al valore degli immobili determinato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992[41], è stata ricostruita puntualmente per ciascun contribuente (persona fisica e persona non fisica) attraverso l’elaborazione dei dati disponibili presso le seguenti fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria:

·        banca dati del Catasto edilizio urbano e del catasto terreni;

·        le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009[42] (periodo d’imposta 2008) e le Certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente (CUD). Tale banca dati è stata utilizzata con riferimento alle informazioni presenti ne quadri “Reddito da fabbricati”, contenenti i dati sulle modalità di utilizzo degli immobili, nonché le rendite degli stessi;

·        banca dati dei versamenti dell’ICI.

La relazione tecnica fornisce, quindi, una dettagliata illustrazione delle informazioni utilizzate dalle diverse fonti.

In particolare:

A) Il Catasto edilizio urbano e il Catasto terreni

La banca dati del Catasto Edilizio Urbano e del catasto Terreni gestita dall’Agenzia del Territorio contiene l’inventario dei beni immobili edificati (unità immobiliari urbane) sull’intero territorio nazionale, e in particolare:

·          i dati identificativi costituiti dai riferimenti (comune, foglio e particella) che individuano univocamente il fabbricato sulla cartografia catastale, nonché dal subalterno che individua la singola unità all’interno del fabbricato;

·          l’ubicazione costituita dall’indirizzo, il civico, interno e piano;

·          la categoria che individua la destinazione d’uso del fabbricato in relazione alle caratteristiche costruttive, la consistenza che rappresenta le dimensioni, la rendita utilizzata come base imponile dell’imposizione immobiliare;

·          la planimetria descrittiva della geometria dell’unità;

·          i soggetti titolari di diritti reali corredati dai relativi titoli e quote di possesso.

Per i fabbricati, le unità immobiliari oggetto di analisi e rilevate sull’intero territorio nazionale risultano pari a circa 58 milioni. I soggetti intestatari in Catasto risultano circa 31,4 milioni, di cui 654.486 sono persone non fisiche.

Per i terreni sono stati utilizzati i dati del Catasto terreno e si è ricostruita la base imponibile depurandola di tutti quei terreni situati in Comuni ove è prevista sulla base dell’attuale normativa l’esenzione parziale o totale.

B) Le dichiarazioni dei redditi

La banca dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009 per i redditi 2008 è stata utilizzata in particolare con riferimento alle informazioni presenti nei quadri “Reddito da fabbricati” (quadro RB), contenente i dati sulla modalità di utilizzo degli immobili, nonché le rendite degli stessi. Le elaborazioni sul “Reddito da fabbricati” riguardano i seguenti modelli di dichiarazione:

·          Unico Persone fisiche

·          Modello 730

·          Unico Società di Persone

·          Unico Enti non Commerciali

·          Unico Società di Capitali.

In particolare i primi quattro modelli contengono il quadro RB (B per il modello 730) per la liquidazione del reddito da fabbricati e dell’imposta dovuta. Per ciascun immobile, sono estratti i dati identificativi del contribuente e quelli di dettaglio del singolo fabbricato (rendita catastale, utilizzo, giorni di possesso, percentuale di possesso, canone di locazione per gli immobili locati al netto della deduzione forfetaria del 15%, comune di ubicazione dell’immobile, valore imponibile fiscale ai fini Irpef, ICI dovuta per il 2008).

Sono stati oggetto di elaborazione:

·          20 milioni di contribuenti con redditi da fabbricato dichiarati;

·          14 milioni di persone fisiche rilevate da CUD;

·          2 milioni di persone non fisiche tra società di capitali, società di persone ed enti non commerciali non soggetti alla compilazione del quadro RB.

C) I versamenti ICI

A partire dall’anno di imposta 2007, il Dipartimento delle Finanze ha acquisito, sulla base del decreto interdirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2008, le informazioni relative alle riscossioni ICI. L’invio richiesto ai Comuni ed agli agenti della riscossione dall’anno di imposta 2007 ha consentito di acquisire  informazioni sul gettito dell’ ICI (fabbricati, terreni e aree fabbricabili). I versamenti pervenuti sono stati poi integrati con le riscossioni avvenute tramite delega F24 già presenti nel sistema informativo del Dipartimento delle Finanze. Nel bollettino di versamento il contribuente riporta:

·          il codice fiscale

·          il Comune in cui sono situati gli immobili

·          la modalità del pagamento, ovvero acconto, saldo o unica soluzione

·          il numero di immobili

·          l’anno di riferimento del versamento

·          l’importo complessivo versato al Comune

·          l’importo versato per causale del pagamento distintamente per abitazione principale, terreni, aree fabbricabili o per altri fabbricati.

Sono stati oggetto di elaborazione oltre 15 milioni di contribuenti con versamenti ICI relativi all’anno d’imposta 2007 e oltre 12,6 milioni di contribuenti con versamenti relativi all’anno d’imposta 2008.

 

Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica il procedimento di ricostruzione della base imponibile ICI è stato condotto in termini analitici e ha seguito le seguenti fasi:

1.      ricostruzione base imponibile ‘potenziale’ ICI dei fabbricati applicando i coefficienti differenziati per categoria catastale e la rivalutazione dell’1,05% prevista dalla legge per i fabbricati delle persone fisiche e delle persone non fisiche;

2.      ricostruzione base imponibile ICI dei terreni depurando tale base da quella presente nei comuni esenti o parzialmente esenti;

3.      ricostruzione della base imponibile delle aree fabbricabili applicando al gettito risultante per questa categoria dai versamenti ICI un’aliquota media effettiva in linea con quella calcolata puntualmente per il segmento terreni e fabbricati;

4.      correzione/aggiustamento della base imponibile ‘potenziale’ ICI per tener conto di possibili incongruenze nella base dati catastali.

 

Sulla base di tale metodologia è stata stimata la base imponibile dell’imposta municipale sul possesso in circa 1.669 miliardi di euro. Considerando, prudenzialmente, sia un ulteriore abbattimento della base imponibile per alcune esenzioni previste dall’articolo 5, comma 8, non stimabili in modo puntuale, sia la ripartizione della stessa base imponibile tra quella soggetta ad aliquota ordinaria e quella soggetta ad aliquota ridotta, ai sensi del comma 6, ed applicando l’aliquota del 7,6 per mille, la stima di gettito complessivo esposta nella relazione tecnica si cifra in  circa 11,57 miliardi di euro.

La relazione conclude, pertanto, affermando che l’introduzione dell’imposta municipale sul possesso risulta neutrale in termini di gettito.

 

 

 

Al riguardo, si rileva che il procedimento di ricostruzione della base imponibile dell’imposta municipale propria, ai fini della determinazione dell’aliquota di equilibrio dell’imposta, descritto dalla relazione tecnica, è condotto in termini puntuali in riferimento a ciascun contribuente. Tale analiticità, non corredata, nella relazione tecnica, di dati aggregati riguardanti le singole fasi del procedimento, non rende agevole una verifica tecnica della quantificazione stessa.

Si sottolinea, in proposito, che lo stesso disposto normativo (articolo 4, comma 5) prevede la possibilità di modificare l’aliquota inizialmente fissata dal decreto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica ed a seguito di ulteriori analisi.

Si segnala altresì che la relazione tecnica non fornisce indicazioni di carattere quantitativo circa la misura in termini di abbattimento della base imponibile complessiva, come ricostruita in base alle elaborazioni effettuate, ascrivibili ad alcune delle esenzioni di cui all’articolo 5, comma 8, né fornisce informazioni circa la distribuzione della stessa base imponibile in relazione all’applicazione dell’aliquota in misura intera ovvero in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 6. In base ai dati della relazione tecnica, si rileva che la considerazione di tali fattori determina una riduzione complessiva del gettito dell’imposta municipale, rispetto a quello che si sarebbe determinato applicando alla base imponibile (1.669 miliardi) l’aliquota intera (0,76 per cento), di circa 1,1 miliardi[43]. Andrebbero quindi esplicitati i parametri in base ai quali si perviene alla quantificazione di tale minore gettito, imputabile alle agevolazioni.

Si ribadisce, inoltre, che, nella valutazione del gettito dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute sui redditi fondiari dei fabbricati non locati, ai fini dell’individuazione dell’ammontare di gettito da compensare mediante l’introduzione dell’imposta municipale propria, dovrebbe tenersi conto, a decorrere dal 2014, dell’effetto di graduale emersione indotto, a decorrere dal 2011, dall’introduzione della cedolare secca ed, in particolare, del più severo regime sanzionatorio. Il gettito sui redditi fondiari degli immobili ad uso abitativo oggetto di emersione non dovrebbe essere incluso nella perdita di gettito che si determina per effetto della sostituzione con l’imposta municipale propria, in quanto tali immobili nel 2014 dovrebbero risultare locati.

Infine, in merito ai criteri di determinazione dell’aliquota di equilibrio, si richiamano le osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2-ter, riguardante lo sblocco delle addizionali IRPEF.

 

ARTICOLO 6

Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare

Le norme non sono state oggetto di ulteriori sostanziali modifiche rispetto al testo proposto il 20 gennaio 2011, salvo che per un mero coordinamento normativo riguardante la nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle imposte di registro.

Si ricorda che le norme sostituiscono integralmente il contenuto dell’articolo 6 dello schema di decreto iniziale, riguardante l’applicazione dell’imposta municipale propria nell’ipotesi di trasferimento di immobili, ora espunta dal testo.

In particolare, le norme modificano l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, di cui al DPR n. 131 del 1986, relativamente agli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti  traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi”.

 

E’ prevista l’applicazione di un’aliquota del 2 per cento, anziché del 3 per cento, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ove ricorrano le condizioni per l’agevolazione della prima abitazione (nota II-bis all’Articolo 1 della tariffa, parte prima). Per i trasferimenti di tutte le altre tipologie di immobili si applica l’aliquota del 9 per cento. In ogni caso, l’importo minimo da versare non può essere inferiore a 1.000 euro.

Gli atti assoggettati all’imposta di registro in base alle nuove tariffe sono esenti dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Tutte le agevolazioni e le esenzioni fiscali, anche se previste da leggi speciali, relative agli atti traslativi in questione sono soppresse.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

La relazione tecnica, riferita al testo risultante dalle ulteriori modifiche proposte dal Relatore non considera l’articolo in quanto non modificato rispetto al precedente testo.

Per completezza espositiva si riporta di seguito quanto illustrato nella relazione tecnica al precedente testo.

Tale relazione precisa che, ai fini della stima, sono stati elaborati i dati contenuti sia negli atti soggetti a registrazione, sia nelle deleghe di versamento F23 e F24, per l’anno 2008. I relativi dati di gettito sono riportati nella tavola che segue, per tipologia di imposta e per negozio giuridico.

 

 

 

(euro)

Distribuzione del gettito delle imposte

Gettito

Totale

Imposta di registro

 

 

Trasferimenti prima casa

561.413.993

 

Trasferimenti altri immobili

2.464.078.558

 

 

 

3.025.492.551

Imposta ipotecaria

 

 

Trasferimenti prima casa

62.560.049

 

Trasferimenti altri immobili

842.415.492

 

 

 

904.975.541

Imposta catastale

 

 

Trasferimenti prima casa

59.459.407

 

Trasferimenti altri immobili

392.401.801

 

 

 

451.861.208

Imposta di bollo

 

 

Trasferimenti prima casa

75.783.282

 

Trasferimenti altri immobili

98.364.587

 

 

 

174.147.869

TOTALE

 

4.556.477.169

 

Il gettito totale delle imposte attualmente applicate risulta, pertanto, di circa 4.556 milioni di euro.

Al fine di stimare il gettito rinvenibile applicando il nuovo regime introdotto dalle norme in esame, sono stati utilizzati gli stessi imponibili risultanti dagli atti di trasferimento registrati. A tali imponibili, distinti per atti di trasferimento di prima casa e per atti di trasferimento di altri immobili, sono state applicate le rispettive aliquote d’imposta, considerando il vincolo di un’imposta minima non inferiore a 1.000 euro.

In base a tale analisi, riportata nella tavola che segue, la relazione tecnica conclude che il nuovo regime determina una sostanziale invarianza di gettito rispetto alla normativa vigente.

 

 (euro)

 

Base imponibile

Aliquota*

Gettito

Trasferimenti prima casa

18.814.474.121

2%

467.628.937

Trasferimenti altri immobili

43.387.635.678

9%

4.089.018.818

Totale

62.202.109.799

 

4.556.647.755

Gettito a legislazione vigente

 

 

4.556.477.169

DIFFERENZA

 

 

170.586

* Si considera un’imposta minima di 1.000 euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 7

Imposta municipale secondaria

Le norme, nel testo proposto dal Relatore il 20 gennaio,  non modificato il 27 gennaio, introducono le seguenti principali modifiche rispetto al testo originario:

- la soppressione del carattere facoltativo dell’imposta (a tal proposito risulta modificata anche la rubrica) e della previsione in proposito di una consultazione referendaria;

- la soppressione del riferimento all’esclusione degli immobili ad uso abitativo[44];

- i tributi sostituiti dall’imposta municipale secondaria, dal cui elenco viene espunta l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Tale ultimo tributo è in ogni caso abolito a decorrere dall’introduzione dell’imposta municipale secondaria;

- la facoltà dei comuni di disporre esenzioni e agevolazioni, in merito alla quale è previsto che siano formulate in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale. E’ inoltre prevista la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori modalità applicative del tributo.

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame,  evidenzia che l’imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall’anno 2014, con deliberazione del Consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. L’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall’introduzione del tributo in esame.

Dalle elaborazioni dei dati dei rendiconti 2008 dei comuni[45] risultano i seguenti gettiti  relativi ai principali prelievi che verranno sostituiti dall’imposta municipale secondaria:

 

 

(mln di euro)

Entrate comunali

Gettito 2008

TOSAP

216,9

CPSAP

344,5

Imposta comunale sulla pubblicità

338,4

Diritti sulle pubbliche affissioni

69,7

Considerando anche gli altri prelievi, si può stimare un ammontare complessivo di entrate comunali sostituite dall’imposta municipale secondaria di circa 1.000 mln di euro.

La relazione non ascrive variazioni di gettito all’articolo in esame, nella ragionevole ipotesi che i comuni istituiranno l’imposta municipale secondaria in modo da garantire un ammontare di entrate pari a quelle sostituite.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento sulla modifica apportata alla norma in esame con riferimento all’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: tale voce, infatti, pur essendo espunta dall’elenco dei tributi sostituiti dall’imposta municipale secondaria, è comunque soppressa. Non è chiaro se tale formulazione implichi che nella determinazione delle basi imponibili e delle aliquote del nuovo tributo non debba tenersi conto della necessità di compensare anche il relativo gettito. In tale caso la disposizione non apparirebbe neutrale sotto il profilo finanziario.

Andrebbe inoltre chiarito se i tributi soppressi presentano modalità di versamento omogenee: in caso di difformità potrebbero infatti riscontrarsi difficoltà nell’individuare una modalità unica di versamento per il nuovo tributo, che risulti compensativa, anche in termini di cassa, dei gettiti soppressi.

 

 

ARTICOLO 7-ter

Misure in materia di finanza pubblica

La norma, introdotta nel testo proposto dal Relatore il 20 gennaio e non modificata il 27 gennaio, ribadisce, al comma 1, il principio generale secondo il quale l’autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti dal Paese con il patto di stabilità e crescita.

È inoltre previsto, al comma 2, che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorra alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame, non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che non è chiaro se l’obbligo di integrale finanziamento delle ulteriori funzioni attribuite ai comuni, laddove non si sia provveduto al contestuale finanziamento e trasferimento, si riferisca unicamente al futuro, o sia applicabile anche ai trasferimenti di funzioni avvenute in passato senza un adeguato trasferimento di risorse. In tale ultimo caso la norma risulterebbe suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato.


 

 

 

 

 

 

Appendice

 

 

 

Rappresentazione dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni nel periodo transitorio (2011-2013)
e a decorrere dal 2014

 

 

 


Periodo trasitorio 2011-2013

Casella di testo: STATO
 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Casella di testo: Trasferimenti soppressiCasella di testo: Compartecipazioni IRPEF 2%
Criterio di
territorialità

Casella di testo: Dal 2012 addiz. energia elettricaCasella di testo: Fondo sperimentale di riequilibrio
Dal 2011

DURATA MAX 3 ANNI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +

Casella di testo: +
Casella di testo: + Casella di testo: =
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casella di testo: COMUNI

 

 



DAL 2014 (*)

Casella di testo: STATO
 


STATO

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 


Casella di testo: Riordino imposta registro
su trasferimenti immobiliari
Casella di testo: IMU
principale
Casella di testo: 2%
salvo riduzione compen¬sativa per aumento com¬partecipazione alla cedo¬lare secca su affitti. Previ¬sta in ogni caso sostitu¬zione con addizionale IRPEF
Casella di testo: 21,6%
quota soggetta a incremento fino al 100% con riduzione compensa¬tiva alla compartecipa¬zione all’imposta di regi¬stro sui trasferimenti .e, eventual¬mente,  della comparteci¬pazione IRPEF
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Casella di testo: 100%
 


Casella di testo: 30%
Quota soggetta a riduzione in caso di aumento compartecipazione cedolare secca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Casella di testo: ICI
Casella di testo: Addizionale comunale IRPEF su redditi fondiari immobili non locati
 

 

 

 


Casella di testo: I criteri di attribuzione saranno stabiliti in sede di disciplina del fondo.perequativo

 

 

 

 

 


(*) Resta confermata la soppressione dei trasferimenti e dell’addizionale comunale sull’energia elettrica

Casella di testo: COMUNI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Di seguito i tributi menzionati:

 a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, lettera a);

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti.

[2] Nel precedente parere la percentuale di devoluzione dei gettito della cedolare secca sugli affitti era lasciata indeterminata.

[3] Di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511.

[4]  E’ in proposito previsto che, in caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell’anno precedente, il decreto di riparto possa essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del provvedimento, il termine per l’accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.

[5] Nel testo del Relatore del 20 gennaio si faceva riferimento al gettito dei tributi attribuiti nella misura del 30%, indicati al comma 1-bis, che fa a sua volta riferimento ai tributi di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f).

[6] Ai sensi dell’articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Tale disposizione stabilisce che le funzioni fondamentali dei comuni siano obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Tale limite di popolazione è ridotto a 3.000 abitanti in caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane.

[7]  20%(Fondo – 30%Fondo) = 14%Fondo

[8] a) Imposta di registro e imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devolute al 30% (quota parte  dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato nn. 1201 e 1205);

b) imposte ipotecaria e catastale, con l'esclusione di quelle dovute sugli atti soggetti ad IVA di cui al comma 4, lettera a), devolute al 30%  (quota parte dei capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato nn. 1210 e 1243);

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario, devoluta integralmente (quota parte del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 1023);

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, devoluta integralmente (quota parte dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato nn. 1201 e 1205);

e) tributi speciali catastali, devoluti al 30%  (quota parte del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 2054);

f) tasse ipotecarie, devolute al 30%  (quota parte del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 1400);

g) quota di gettito della cedolare secca sugli affitti da stabilirsi, ai sensi del comma 6, dell'art. 1 (di nuova istituzione).

[9]  Fino alla data di attivazione del fondo perequativo, previsto dall’articolo 13 della legge 42/2009. La disciplina di tale fondo non è oggetto del presente provvedimento.

[10] Mod. F23 e F24.

[11] Limitati scostamenti, dell’ordine di 1 o 2 mln del valore complessivo, rispetto alla somma dei valori relativi alle RSS e alle RSO, sono presumibilmente da attribuirsi all’effetto degli arrotondamenti.

[12] Contabilizzata sul capitolo 2054 dell'entrata del bilancio dello Stato.

[13]  I trasferimenti di tipo A sono quelli che rispettano sia il criterio della generalità di attribuzione, che della permanenza nel tempo. I trasferimenti di tipo B rispettano invece solo il criterio della permanenza.

[14] Nella relazione tecnica riferita al testo originario si riportava anche il dato relativo alle regioni a statuto speciale.

[15] Al netto dell’incremento dei trasferimenti derivante dal rimborso dell’ICI sulla prima casa e del rimborso degli arretrati relativi all’ICI rurale.

[16] Come sopra ricordato, tale disposizione era originariamente riferita alla quota di compartecipazione erariale ai gettiti comunali ed è venuta meno con la soppressione di tale compartecipazione.

[17] E’ presumibile infatti che la base di calcolo vada commisurata al gettito conseguito in esercizi pregressi, dei quali si dispone dei dati di consuntivo.

[18] Qualora l’esercizio preso a base di riferimento per il calcolo della compartecipazione fosse il secondo esercizio antecedente a quello in corso (in quanto è l’esercizio di cui si dispone dei dati di consuntivo), la flessione del gettito IRPEF del 2011, derivante dall’entrata in vigore della cedolare secca, si rifletterebbe in una flessione della compartecipazione IRPEF del 2% nel 2013, esercizio successivo al biennio per il quale la norma di cui al comma 6 prevede la possibilità di rivedere le percentuali di attribuzione della cedolare secca a fini compensativi di eventuali scostamenti riscontrati in sede di monitoraggio rispetto alle stime.

[19] Cfr. lo schema di decreto relativo al comparto delle regioni (Doc n. 317).

[20] Cfr. lo schema di decreto relativo al comparto delle regioni (Doc n. 317)

[21] Una riduzione della componente IRPEF erariale, compensata da un aumento delle addizionali spettanti alle amministrazioni locali potrebbe determinare una riduzione del gettito complessivo  nel caso di aumento del numero dei soggetti con un debito IRPEF erariale inferiore al minimo al di sotto del quale non è dovuto alcun versamento (12 euro). Tali soggetti non sarebbero infatti tenuti nemmeno al versamento delle addizionali locali.

[22]  In particolare, per il 2009 la precedente stima di 3.234 mln viene ridotta a 2.774 mln.

[23] Cfr. il citato Dossier n. 260 del 22 novembre 2010.

[24] Eccezion fatta per la compartecipazione IRPEF, non prevista nel testo iniziale.

[25] Articolo 19, commi da 1 a 16, del decreto legge n. 78 del 2010.

[26] Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[27] Articolo 37 del TUIR.

[28] Articolo 8 della legge n. 431 del 1998.

[29] 15%+(30%*85%) = 40,5%.

[30] Dipartimento delle finanze ed Agenzia del Territorio, Anno 2010.

[31] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 41 del TUIR, se le unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, sono tenute a propria disposizione, il reddito calcolato in base alle tariffe d’estimo, è aumentato di un terzo. Pertanto: 1.851 + (1.851/3) = 2.468.

[32] Nel testo precedente era fissato un importo minimo di 0,5 euro.

[33] Nel testo precedente si prevedeva in proporzione alla classificazione delle predette strutture.

[34] Da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

[35] Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[36] Cfr. il comma 149 del citato articolo 1,

[37]  Attualmente fissata in cinque anni dal comma 147 del citato ar. 1.

[38] Attualmente è previsto che tale finanziamento sia solo parziale.

[39] Previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

[40] Non è più prevista l’istituzione con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente.

[41]

[42] Unico Persone fisiche, Modello 730, Unico Società di persone, Unico Enti non commerciali, Unico Società di capitali.

[43] L’applicazione dell’aliquota intera dello 0,76 per cento alla complessiva base imponibile (1.669 miliardi), darebbe infatti luogo ad un gettito di circa 12,7 miliardi contro gli 11,6 miliardi quantificati dalla R.T.

[44] Tale soppressione sembra volta ad eliminare un riferimento incongruo in quanto il presupposto del tributo non appare comunque riferibile agli immobili ad uso abitativo o ai loro proprietari. Tale presupposto è infatti l’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e il soggetto passivo del tributo è il soggetto che effettua l’occupazione.

[45] Fonte: Direzione centrale della finanza locale – Ministero dell’interno.