Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: LS Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri 1/2012
Serie: LS Legislazione Straniera    Numero: 1    Progressivo: 2012
Data: 21/01/2013
Descrittori:
LEGGI   STATI ESTERI

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

LEGISLAZIONE STRANIERA

 

 

 

 

 

 

 

LS

 

 

 

Rassegna dell’attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno XXIII n. 1

 

GENNAIO - FEBBRAIO 2012

 


 

 

 

Servizio responsabile:

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ISSN 1591-4143


 

 

 

 

 

        

         "LS - Legislazione Straniera” è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

 

 

 

 


Sommario

 

AVVERTENZA.. 5

 

 

Politiche istituzionali 7

Francia. 9

amministrazione territoriale / collettività territoriali 9

Loi n. 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (J.O. del 1° marzo 2012) 9

Francia. 10

commemorazioni nazionali 10

Loi n. 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France  10

Francia. 11

magistratura.. 11

Loi organique n. 2012-208 du 13 février 2012 relative au statut de la magistrature (J.O. del 14 febbraio 2012) 11

Francia. 12

Presidente della repubblica - elezione. 12

Loi organique n. 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle. 12

 

 

Politiche economiche. 15

Francia. 17

trasporti fluviali 17

Loi n. 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France (J.O. del 25 gennaio 2012) 17

Germania. 18

mercato finanziario. 18

Zweites Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Zweites Finanzmarktstabilisierungsgesetz – 2. FMStG), vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 206) - Seconda legge di attuazione di un pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato finanziario. 18

Spagna. 20

banche. 20

Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (BOE núm. 30) 20

Spagna. 22

enti locali - fornitori 22

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE núm. 48) 22

 

 

Politiche sociali 25

 

Francia. 27

sport. 27

Loi n. 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (J.O. del 2 febbraio 2012) 27

Germania. 28

consumatori - tutela.. 28

Gesetz zur Änderung des EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes und zur Änderung des Unterlassungsklagengesetzes, vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 146) - Modifica della Legge di esecuzione della normativa comunitaria per la tutela dei consumatori e della Legge sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 28

Germania. 30

piante - coltivazione. 30

Gesetz zur Neuordnung des Pflanzenschutzrechtes, vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148) – Legge di riordinamento della normativa sulla protezione dei vegetali 30

Germania. 32

rifiuti - eliminazione. 32

Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) – Legge di riforma della normativa sull’economia del riciclo e sui rifiuti 32

Spagna. 34

lavoro / occupazione. 34

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 36) 34

 

Indice delle voci 37

 


 

 

AVVERTENZA

 

 

 

 

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2012.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all’interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Nel bimestre in esame il Parlamento del Regno Unito non ha approvato alcun provvedimento legislativo.


 

 

 

 

 

Politiche istituzionali

 

 

 


 

Francia

Legge


amministrazione territoriale / collettività territoriali

 

Loi n. 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (J.O. del 1° marzo 2012)

(http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025417680)

 

La legge n. 2012-281 introduce alcuni miglioramenti alla legge di riforma delle collettività territoriali (in particolare modifica gli artt. 60 e 61 della Legge n. 2010-1563) con l’obiettivo di dare soluzione a talune difficoltà emerse nell’attuazione della riforma soprattutto relative agli “schemi dipartimentali di cooperazione intercomunale” (schémas départementaux de coopération intercomunale-SDCI). La nuova legge fissa il termine per l’adozione degli “schemi” al 15 marzo 2012 (art. 1). Nei dipartimenti che non abbiano adottato lo SDCI i prefetti possono, con arrêté preso prima del 31 dicembre 2012, definire ogni progetto di perimetro di un ente pubblico di cooperazione intercomunale (EPCI) a fiscalità propria, previo parere della commissione dipartimentale di cooperazione intercomunale (CDCI), la quale dispone di tre mesi, a partire dal giorno in cui le viene richiesto il parere, per pronunciarsi. In mancanza di delibera entro tale termine, il parere viene ritenuto favorevole.

Inoltre, in mancanza di uno “SDCI” adottato, i prefetti possono proporre, sempre con arrêté preso prima del 31 dicembre 2012, previo parere della CDCI da pronunciarsi entro tre mesi: lo scioglimento di ogni sindacato di comuni o sindacato misto previsti dall’art. L5711-1 del Code général des collectivités territoriales (CGCT); la modifica del perimetro di qualsiasi sindacato di comuni o sindacato misto previsti dall’art. L5711-1 del Code général des collectivités territoriales (CGCT); la fusione di più sindacati di comuni e di sindacati misti previsti dal citato art. L5711-1.

A proposito degli enti pubblici di cooperazione intercomunale, le nuove disposizioni rinviano l’applicazione delle nuove regole di determinazione del numero e della ripartizione dei delegati in seno all’assemblea degli EPCI a fiscalità propria al prossimo rinnovamento generale dei consigli municipali (art. 4).

Il testo legislativo contiene anche diverse deroghe all’obiettivo di riduzione del numero di sindacati intercomunali, come nel caso di fusione tra due comunità di natura differente e nei settori delle scuole elementari e pre-elementari, dell’accoglienza della prima infanzia e dell’azione sociale. È previsto che, in taluni settori, il presidente dell’EPCI al quale siano stati trasferiti poteri di polizia possa rinunciarvi se uno o più sindaci dei comuni interessati si siano opposti al trasferimento; nel campo della «gestione dei rifiuti domestici» inoltre, i sindaci possono ottenere di mantenere al comune i poteri di polizia presentando opposizione al presidente del gruppo di collettività territoriali, in caso di trasferimento di tali poteri al presidente di un gruppo di collettività territoriali diverso da un EPCI.


 

Francia

Legge


commemorazioni nazionali

 

Loi n. 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12703C8356B3A4538FC019D62EBEBFDA.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000025413468&dateTexte=20121010)

 

Il provvedimento, che si compone di tre articoli, stabilisce che la giornata dell’11 novembre, tradizionalmente dedicata alla “commemorazione della vittoria e della pace”, in ricordo dell’armistizio dell’11 novembre 1918, che segna per la Francia la fine della Prima guerra mondiale, diventi una ricorrenza per rendere omaggio a “tutti i morti per la Francia”.

La giornata di commemorazione dell’11 novembre era stata riconosciuta come una delle “feste nazionali” della Francia con la loi du 24 octobre 1922 fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire et de la paix.

Come si legge nello «studio d’impatto» relativo al provvedimento elaborato dal Governo, l’obiettivo della legge del 2012 è di elevare la portata simbolica della giornata di commemorazione dell’11 novembre, ricordando accanto ai soldati francesi morti durante la «Grande guerra», anche i militari e i civili francesi che perdono oggi la vita nelle «operazioni estere» in cui sono impegnati, volte a garantire la sicurezza internazionale ed il ristabilimento della pace.

Nello studio d’impatto è in particolare indicato che, nel corso del 2011, sono stati impegnati circa 10.000 soldati francesi in «operazioni estere» in Africa, Asia ed Europa e che negli ultimi vent’anni sono morti più di 300 soldati francesi in tali contesti. Il provvedimento, su sollecitazione di diverse associazioni rappresentative di militari francesi, intende dunque introdurre uno strumento per rendere loro omaggio e per ricordare in futuro tutti i francesi che potranno perdere la vita in teatri di guerra.

L’art. 1 della legge dispone che l’omaggio «a tutti i morti per la Francia» non sostituisce altre giornate di commemorazione nazionale.

L’art. 2 della legge dispone inoltre che, per i defunti francesi cui è riconosciuto nell’atto di decesso la menzione «morto per la Francia», nelle condizioni definite dall’art. L488 del Codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime di guerra, è prevista un’ulteriore disposizione per preservarne il ricordo: il loro nome deve essere infatti obbligatoriamente iscritto nel monumento ai caduti del loro comune di nascita o presso cui hanno avuto l’ultimo domicilio, o presso una stele funeraria ad essi dedicata.

 

 


 

Francia

Legge


magistratura

 

Loi organique n. 2012-208 du 13 février 2012 relative au statut de la magistrature (J.O. del 14 febbraio 2012)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025362089&dateTexte=&categorieLien=id)

 

La legge organica del 13 febbraio 2012 ha modificato alcuni aspetti dello Statuto della magistratura (Ordonnance n. 58-1270 du 22 décembre 1958 - Testo in vigore). La legge applica ai magistrati dell’ordine giudiziario il nuovo calendario relativo all’innalzamento del limite di età pensionabile e detta disposizioni relative ai c.d. magistrats placés (magistrati di secondo grado, incardinati presso una corte d’appello e destinati a rimpiazzare magistrati assenti per motivi di congedo o di stage, all’interim di posti vacanti del proprio grado o al rafforzamento temporaneo degli effettivi di una giurisdizione); il testo legislativo si occupa inoltre delle modalità con le quali sono coperti i posti vacanti di consigliere o avvocato generale presso la Corte di Cassazione e della “mobilità” prevista dallo Statuto.

Per quanto riguarda l’elevamento dell’età pensionabile, la legge organica stabilisce l’aumento per generazione del limite d’età dei magistrati (art. 1). Il limite di età, a fini pensionistici, per i nati prima del 1° gennaio 1955 è attualmente il seguente:

nati prima del 1° luglio 1951: 65 anni;

nati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951: 65 anni e 4 mesi;

nati nel 1952: 65 anni e 9 mesi;

nati nel 1953: 66 anni e 2 mesi;

nati nel 1954: 66 anni e 7 mesi.

Per quanto riguarda i magistrats placés, dopo due anni di esercizio nelle loro funzioni, la “priorità di destinazione” non potrà più riguardare le funzioni di primo vice-presidente aggiunto, di procuratore della Repubblica aggiunto o di primo vice-procuratore della Repubblica dei tribunaux de grande instance (art. 2). Per quanto concerne le condizioni di nomina dei posti vacanti di consigliere o avvocato generale presso la Corte di Cassazione, la proporzione dei posti vacanti riservati agli ex consiglieri e avvocati generali referendari passa da “uno su quattro” a “uno su sei” (art. 3).

La legge organica si occupa anche di perfezionare il meccanismo, introdotto nello Statuto della magistratura nel 2007, relativo all’eventuale sospensione dall’incarico e al ricorso da parte del Ministro della Giustizia al Comité medical national per l’accertamento dell’incompatibilità dello stato di salute di un magistrato con il proseguimento delle sue funzioni, ai fini della concessione di un congedo per malattia (art. 4).

La legge infine ridefinisce la c.d. ”mobilità per statuto” al fine di permettere ai magistrati di effettuarla presso giurisdizioni amministrative, finanziarie o internazionali, fissandone la durata complessiva in due anni e riconoscendo l’assimilazione dei servizi resi in “mobilità” ai servizi effettivi resi nel corpo giudiziario (art. 5).


 

Francia

Legge


Presidente della repubblica - elezione

 

Loi organique n. 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025413460&fastPos=1&fastReqId=272931903&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte)

 

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi legislativi volti a promuovere un contenimento della spesa statale, in linea con il programma di riequilibrio delle finanze pubbliche annunciato dal Primo ministro François Fillon il 7 novembre 2011. Nel programma è prevista una generale diminuzione dei rimborsi per le spese elettorali dei partiti politici. Per le elezioni legislative la riduzione dei rimborsi è stata disposta dalla legge finanziaria per il 2012 (loi n. 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012).

Con riferimento alle elezioni presidenziali la riduzione dei rimborsi è stata introdotta dalla legge organica in esame, che reca modifiche alla loi n. 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.L’articolo unico della legge organica n. 2012-272 stabilisce in particolare, con la modifica dell’art. 3, comma 3, sez.V, della legge n. 62-1292, una riduzione del “rimborso forfettario” delle spese per la campagna elettorale presidenziale. L’ammontare del rimborso varia in base al numero dei voti ottenuti da un candidato al primo turno di elezioni.

Per ciascun candidato alla Presidenza della Repubblica è previsto un rimborso pari al 4,75% del massimale previsto per le spese relative alla campagna elettorale (le montant du plafond des dépenses de campagne). Prima dell’intervento riformatore il rimborso era pari al 5% del massimale sopra menzionato.

Per i candidati che hanno ottenuto più del 5% del totale dei voti espressi al primo turno delle elezioni presidenziali, il rimborso è pari al 47,5% del massimale previsto per le spese relative alla campagna elettorale. Prima dell’intervento riformatore il rimborso era pari al 50% del massimale sopra menzionato.

È inoltre stabilito che il rimborso per ciascun candidato non possa in ogni caso superare l’ammontare delle spese effettive sostenute e comunicate nella dichiarazione da questi presentata in merito (le compte de campagne) presso la “Commissione nazionale dei conti della campagna elettorale e dei finanziamenti politici” (Commission nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques - CNCFP).

Il provvedimento reca anche una modifica riguardante il termine entro il quale il candidato deve presentare il resoconto delle spese elettorali sostenute. È infatti disposto che il candidato deve fare pervenire il compte de campagne presso la CNCFP entro le ore 18.00 dell’undicesimo venerdì successivo al primo turno di scrutinio, mentre prima dell’approvazione della legge la consegna doveva avvenire entro il decimo venerdì successivo a tale turno di elezione.

Si precisa che la CNCFP è un’autorità amministrativa indipendente, composta da tre membri del Consiglio di Stato, tre magistrati della Corte di Cassazione, tre membri della Corte dei conti - nominati su proposta dei presidenti degli organi di appartenenza per un periodo di tre anni - con il compito di effettuare un controllo sulle spese elettorali.

Si sottolinea inoltre che l’art. 3 della legge n.62-1292 stabilisce anche il massimale delle spese elettorali (plafond des dépenses électorales) per le elezioni presidenziali in base al quale è calcolato il rimborso forfettario statale. Per un candidato che si presenta al primo turno di elezioni tale limite è di 13,7 milioni di euro. Per ciascuno dei candidati che si presentano al secondo turno di elezioni tale limite di spesa è di 18,3 milioni di euro.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche economiche

 

 

 


 

Francia

Legge


trasporti fluviali

 

Loi n. 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France (J.O. del 25 gennaio 2012)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025195344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge n. 2012-77 costituisce una tappa importante nel rilancio del trasporto fluviale previsto dal Grenelle per l’ambiente. Il settore pubblico fluviale riunisce circa 18.000 chilometri di vie d’acqua (fiumi, corsi d’acqua, canali), dei quali 8.500 navigabili. Tuttavia la Francia, pur disponendo della più lunga rete navigabile d’Europa, rimane uno dei paesi europei che ricorre meno al trasporto fluviale, soprattutto per le merci.

A vent’anni dall’affidamento della gestione della rete fluviale da parte dello Stato all’ente pubblico Voies navigables de France – VNF (si segnala il sito internet VNF), la riforma approvata ha l’obiettivo di modernizzare l’organizzazione del servizio pubblico del trasporto fluviale al fine di raggiungere uno degli obiettivi fissati dal Grenelle per la parte del trasporto merci diversa dalle modalità stradale e aerea: rafforzare il trasporto modale verso la modalità fluviale in modo da far evolvere la parte combinata del trasporto “ferroviario più fluviale” dal 14 al 25 per cento dei trasporti complessivi entro il 2022.

La riforma, frutto di una larga concertazione con le organizzazioni sindacali, è imperniata sul raggruppamento, dal 1° gennaio 2013, in un unico ente amministrativo, l’Agence nationale des Voies navigables de France (VNF), di tutti i 400 agenti di diritto privato e dei 4.400 dipendenti pubblici che lavorano attualmente all’utilizzazione, la manutenzione e lo sviluppo delle vie navigabili francesi.

Il testo legislativo, che modifica il Code des transports e il Code général de la propriété des personnes publiques, precisa i compiti dell’Agenzia sia in materia di gestione idraulica che di valorizzazione del settore pubblico fluviale e della conservazione del patrimonio. La nuova Agence nationale, ente pubblico amministrativo statale, ha infatti compiti rafforzati rispetto alla precedente Voies navigables de France in materia di gestione idraulica e capacità nuove per la valorizzazione del patrimonio pubblico fluviale ad essa affidato e per procurare nuove risorse all’ente di nuova creazione.

La legge crea infine una interprofessionalità nel settore fluviale per rimediare all’assenza di un’organizzazione rappresentativa di tutte le attività in questo campo (battellieri, guardiani delle chiuse, mediatori fluviali, etc.) ponendo le basi per un futuro sviluppo coordinato della filiera fluviale francese. Da rilevare infine che la tappa raggiunta con l’approvazione della riforma dell’organizzazione del trasporto fluviale è concomitante all’attuazione tra il 2010 e il 2013 di un grande programma di investimenti di 840 milioni di euro destinati alla modernizzazione della rete delle grandi vie (con portata di più di 1000 tonnellate d’acqua) mentre è già in corso la realizzazione del canale Senna-Nord Europa il cui costo stimato si aggira intorno ai 4 miliardi di euro.


 

Germania

Legge


mercato finanziario


Zweites Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Zweites Finanzmarktstabilisierungsgesetz – 2. FMStG), vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 206) - Seconda legge di attuazione di un pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato finanziario

(http://www.buzer.de/gesetz/10088/index.htm)

 

La prima legge di stabilizzazione del mercato finanziario, che risale al 17 ottobre 2008, aveva reso possibile l’adozione di alcune misure volte alla stabilizzazione del mercato finanziario colpito dalla grave crisi dell’autunno 2008. Tali misure miravano in primo luogo ad assicurare la solvibilità di istituti finanziari con sede in Germania e ad evitare una generale paralisi del credito. Fu quindi istituito, originariamente con scadenza al 31 dicembre 2009, un fondo di salvataggio (Finanzmarktstabilisierungsfonds) presso il nuovo istituto di stabilizzazione del mercato finanziario (Finanzmarktstabilisierungsanstalt - FMSA), un ente di diritto pubblico con sede nella Deutsche Bundesbank, ma organizzato in modo separato da quest’ultima. Il fondo, costituito da un volume di 100 miliardi di euro, è destinato ad erogare crediti per la ricapitalizzazione di istituti finanziari ed è inoltre autorizzato a prestare garanzie, fino ad un ammontare complessivo di 400 miliardi di euro, per i titoli di credito e le obbligazioni delle società “agevolate” (istituti di credito e società finanziarie; imprese di assicurazione e fondi pensione; società di investimento di capitali).

Con una successiva legge del 9 dicembre 2010 è stato istituito anche un apposito fondo per la ristrutturazione degli istituti di credito (Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute), in virtù del quale le banche cadute in difficoltà possono essere risanate oppure liquidate con una procedura regolamentata, senza provocare maggiori rischi per la stabilità del mercato finanziario. Si tratta però di uno strumento adatto ad un intervento tempestivo in caso di concreto pericolo per un singolo istituto finanziario, che non può essere utilizzato come misura preventiva per garantire la stabilità finanziaria anche in caso di una crisi sistemica. Partendo da tale presupposto, con la nuova legge è stata decisa la riapertura del fondo di stabilizzazione finanziaria con la precisazione di alcune condizioni di base. Sulla base degli attuali sviluppi sul mercato dei capitali viene ampliato il c.d. modello di “società di scopo” (Zweckgesellschaftsmodell), con l’assunzione di garanzie per i titoli depositati presso tali società, in modo che possa applicarsi non solo, come accadeva prima della nuova legge, ai titoli strutturati. Sono state inoltre riviste e migliorate le condizioni per il ricorso alle misure di stabilizzazione.

In via complementare la nuova disciplina prevede anche un rafforzamento degli strumenti di vigilanza e di controllo sul sistema bancario che fanno capo alla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l’autorità federale per la supervisione del settore finanziario istituita nel 2002 come organizzazione a carattere indipendente soggetta alla stretta vigilanza tecnica e legale del Ministero federale delle finanze. Le nuove disposizioni sono contenute, nello specifico, nell’art. 2 della legge, recante modifiche alla normativa sul sistema creditizio (Kreditwesengesetz).

Per quanto riguarda la precisazione delle condizioni di base connesse alla riapertura del Fondo di stabilità del mercato finanziario, il nuovo art. 3c del Finanzmarktstabilisierungsgesetz disciplina in modo dettagliato la posizione giuridica dei membri del comitato direttivo del Fondo di stabilizzazione, nominati dal Presidente federale su proposta del Governo federale di regola per un periodo di tre anni, prorogabili a cinque. I membri del comitato direttivo, che possono essere nominati più volte, prestano giuramento dinanzi al Ministro federale delle finanze, impegnandosi a tutelare la Legge fondamentale e tutte le leggi vigenti nel territorio nazionale e ad adempiere ai propri diritti di ufficio in modo coscienzioso. Senza il consenso del Ministero federale delle finanze essi non possono svolgere nessun altro incarico retribuito, né esercitare un’attività commerciale o professionale o assumere la direzione di un’impresa, né appartenere ad un organo di vigilanza o di amministrazione di una società pubblica o privata oppure ad un Governo o ad un organo legislativo federale o regionale. Risulta poi rafforzata la vigilanza tecnica e legale esercitata dal Ministero federale delle finanze sull’istituto di stabilizzazione del mercato finanziario.

Nel corso dell’iter parlamentare che ha portato all’approvazione della legge, la Commissione bilancio del Bundestag ha approfondito i principali aspetti del provvedimento con un’audizione pubblica, tenutasi il 23 gennaio 2012, alla quale hanno partecipato alcuni docenti universtari e diversi rappresentanti ed esperti del settore, come la vicepresidente della Deutsche Bundesbank e il direttore esecutivo della BaFin. Ponendo l’accento sul carattere preventivo delle misure introdotte dalle nuove disposizioni con scadenza il 31 dicembre 2012, la Commissione bilancio ha elaborato una serie di modifiche al testo originariamente proposto dai gruppi di maggioranza, finalizzate ad evitare distorsioni della concorrenza con le misure adottate nell’ambito del Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario e, nel contempo, a rafforzare la partecipazione del Bundestag nell’esecuzione della legge e i diritti e gli obblighi di informazione degli organi degli istituti finanziari sostenuti da tali misure nei confronti del comitato parlamentare di cui all’art. 10a della legge di stabilizzazione del mercato finanziario. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, l’art. 10a stabilisce che il Bundestag elegge, per la durata di una legislatura, un comitato (Gremium zum Finanzmarktstabilisierungsfonds) costituito da nove deputati della Commissione bilancio. Tale comitato è continuamente informato dal Ministero federale delle finanze in merito a tutte le questioni che riguardano il Fondo ed è autorizzato a convocare i membri degli organi direttivi (Lenkungsasusschuss e Leitungsausschuss) del Fondo, nonché i rappresentanti degli organi di una società finanziaria agevolata da una misura del Fondo. Le ultime modifiche introdotte specificano che i rappresentanti di tali organi hanno il diritto e l’obbligo di fornire informazioni al comitato parlamentare. Quest’ultimo, che si riunisce in segreto, discute inoltre sulle questioni fondamentali e strategiche e sugli sviluppi a lungo termine della politica relativa al mercato finanziario.

 

 


 

Spagna

Decreto legge


banche


Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (BOE núm. 30)

(http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1674.pdf)

 

Il decreto legge in oggetto mira a migliorare la fiducia e la credibilità dell’insieme del settore finanziario promuovendo il suo risanamento e consolidamento, in modo che possa ritrovare la sua funzione principale, che è quella di fornire alle imprese e alle famiglie il credito necessario per favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

Il titolo I contiene le misure relative al risanamento del settore finanziario. Si tratta, in sostanza, di articolare nuovi requisiti di provviste e di capitali aggiuntivi, mirati esclusivamente alla copertura del deterioramento dei bilanci bancari causati dalle attività legate al settore immobiliare. In tal modo, è necessario un miglioramento del trattamento prudenziale del rischio di credito che potrebbe ancora pesare sui bilanci del settore finanziario spagnolo, cercando di dissipare le incertezze che ostacolano la loro normalizzazione e il recupero della funzione di canalizzazione di risparmio per l’economia reale.

Il fulcro del risanamento dei bilanci si articola intorno a un nuovo schema di copertura per tutti i finanziamenti e le attività ricevuti a titolo di liquidazione del debito relativi al settore immobiliare. Si richiede anche un nuovo requisito di capitale aggiuntivo di alta qualità (capitale principale), sulle stesse basi di copertura di attività dubbie o derivanti dal finanziamento di suoli per la promozione immobiliare.

Viene inoltre stabilito un meccanismo flessibile per gli enti che richiedono modifiche organizzative di carattere strutturale per adempiere agli obblighi derivanti dai nuovi requisiti di legge. Gli enti creditizi che effettuano processi di integrazione nel corso dell’esercizio 2012 avranno un ulteriore periodo di dodici mesi per conformarsi ai nuovi requisiti. Per gli enti creditizi che possono beneficiare del regime previsto, è necessario che il processo di integrazione soddisfi alcuni requisiti. Tali esigenze hanno lo scopo di assicurare che il processo di integrazione abbia un volume minimo significativo, che comprendano impegni e obiettivi come misure per migliorare il governo d’impresa (gobierno corporativo) degli enti, l’aumento del credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese o la collocazione sul mercato del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti.

Il titolo II apporta alcuni aggiustamenti al regio decreto legge 9/2009, sulla ristrutturazione bancaria e il rafforzamento delle risorse degli enti creditizi, per agevolare il ruolo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) nel nuovo contesto normativo. Per quanto riguarda l’art. 9 del regio decreto legge 9/2009, sugli strumenti per il rafforzamento delle risorse degli enti creditizi, il nuovo decreto legge apporta alcune modifiche o aggiornamenti. Esso limita il canale del sostegno finanziario del FROB per l’acquisizione di azioni, se non per i processi competitivi di disinvestimento, che può essere accompagnato da altri strumenti di supporto. Viene ridotto anche il periodo di disinvestimento da cinque a tre anni. In relazione all’articolo 10 del regio decreto legge 9/2009, la principale modifica introdotta è l’estensione degli strumenti del FROB per includere obbligazioni convertibili in azioni.

Il titolo III prevede la modifica del regio decreto legge 11/2010, sugli organi di governo e altri aspetti del regime giuridico delle Casse di risparmio (Cajas de Ahorros). Innanzitutto si semplifica la struttura organizzativa e di funzionamento delle Casse di risparmio che operano in forma indiretta; pertanto, gli organi sociali sono ridotti all’Assemblea generale e al Consiglio di amministrazione, essendo facoltativa la Commissione di controllo. Allo stesso modo, il numero dei membri degli organi sociali e la frequenza delle riunioni saranno determinati dallo statuto della Cassa di risparmio in relazione alla dimensione economica e all’attività dell’ente, in modo che si produca un adattamento della struttura organizzativa delle Casse di risparmio alla nuova realtà.

Inoltre, si stabilisce un limite alla disponibilità degli utili realizzati dalle Casse di risparmio in modo che, nel rispetto della normativa sulle risorse proprie, le Casse di risparmio di esercizio indiretto non possono destinare più del 10% degli utili di libera disponibilità a spese diverse da quelle per opere di beneficenza. Questo non pregiudica la destinazione di percentuali più elevate necessarie per far fronte alle spese essenziali di funzionamento degli enti. Si introducono inoltre disposizioni volte a semplificare il funzionamento, la periodicità e la forma di convocazione delle Assemblee generali.

In materia di semplificazione del funzionamento delle Casse di risparmio di esercizio indiretto, le si esclude espressamente dal rispetto degli obblighi relativi al servizio clienti che, in ogni caso, devono essere soddisfatti dall’ente creditizio attraverso cui operano. Il Banco di Spagna può anche regolare o rinunciare al rispetto degli obblighi in materia di controllo interno e gestione di rischio di cui alla legge 13/1985 e dei relativi regolamenti di attuazione.

Viene inoltre disciplinata l’ipotesi in cui le Casse riducano la loro partecipazione in modo da non superare il 25% dei diritti di voto, in tal caso esse devono rinunciare all’autorizzazione ad operare come enti creditizi. Nei casi di perdita di controllo o di partecipazione ridotta al di sotto del limite prescritto, le Casse di risparmio perdono la condizione di enti creditizi e si trasformano in fondazioni di carattere speciale.

Il titolo IV contiene il regime applicabile alle retribuzioni degli amministratori e dei dirigenti degli istituti di credito che hanno bisogno o richiesto il sostegno del FROB. Tale regime parte dalla distinzione tra gli enti partecipati maggioritariamente dal FROB e quelli che sono solo assistiti dal Fondo, prevedendo regole più severe nel primo caso. Tali norme completano il quadro normativo costituito dalle raccomandazioni del Financial Stability Board (FSB) e della Commissione europea, dalla direttiva 2010/76/UE, per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, e dalle norme che hanno incorporato tale direttiva nel diritto spagnolo.

È infine introdotto un trattamento speciale e più flessibile per gli enti creditizi che dispongono di azioni privilegiate in circolazione o strumenti di debito obbligatoriamente convertibili emessi prima dell’entrata in vigore del decreto legge. Essi possono richiedere di differire il pagamento del compenso previsto, a causa dell’assenza di utili o riserve distribuibili o l’esistenza di un deficit di risorse proprie.


 

Spagna

Decreto legge


enti locali - fornitori


Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE núm. 48)

(http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2722.pdf)

 

La grave crisi economica ha portato a un forte calo dell’attività economica e di conseguenza a una consistente diminuzione del gettito fiscale da parte degli enti locali. Questo è fonte di ritardi nel pagamento degli obblighi da essi assunti con i fornitori, con conseguente impatto negativo sulla liquidità delle imprese. Inoltre, le restrizioni nell’accesso al credito unitamente a tali problemi di pagamento rendono difficile il finanziamento delle imprese e la loro competitività.

Per porre rimedio a tale situazione erano già stati adottati il regio decreto legge 5/2009, recante misure straordinarie ed urgenti per facilitare agli enti locali il risanamento dei debiti pendenti con imprese e lavoratori autonomi, e il regio decreto legge 8/2011, recante misure a sostegno dei debitori ipotecari, di controllo della spesa pubblica e cancellazione di debiti nei confronti di imprese e lavoratori autonomi contratti dagli enti locali, di promozione dell’attività imprenditoriale e impulso della ristrutturazione e di semplificazione amministrativa. In primo luogo era stata realizzata una speciale operazione di indebitamento e una linea di garanzia dell’Istituto di credito ufficiale (Instituto de Crédito Oficial) per il risanamento dei debiti degli enti locali e quindi una linea di credito per la cancellazione del debito degli enti locali con imprese e lavoratori autonomi. Tuttavia la scarsa efficacia di tali misure e la grave situazione di mancanza di liquidità hanno indotto il Governo ad intervenire con ulteriori misure urgenti contenute nel decreto legge in oggetto.

A tale scopo, si imposta il necessario avvio, con l’accordo della Commissione delegata del Governo per gli affari economici (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos), di un meccanismo flessibile per il pagamento e la cancellazione dei debiti verso i fornitori degli enti locali e il loro finanziamento, fornendo liquidità alle imprese e sostegno finanziario agli enti locali per far fronte al pagamento a lungo termine dei loro debiti, integrato da adeguate condizioni finanziarie e fiscali.

Di questo meccanismo possono beneficiare i fornitori che hanno obbligazioni pendenti con gli enti locali o qualsiasi loro organismo od ente dipendente. Tali obbligazioni devono altresì essere: scadute, liquide ed esigibili; anteriori al 1° gennaio 2012 e che siano contratti rientranti nel campo di applicazione della legge sui contratti del settore pubblico, di cui al regio decreto legislativo 3/2011.

Dal momento che il buon funzionamento del meccanismo richiede un’informazione finanziaria affidabile sono stabiliti alcuni obblighi di informazione a carico degli enti locali e il procedimento per il loro assolvimento, che iniziano mediante un atto di invio di informazioni, certificato dagli enti locali al Ministero delle finanze e della pubblica amministrazione (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), che permette di identificare il volume effettivo del debito con i fornitori. A partire da questo momento, gli enti locali possono soddisfare i loro debiti o ricorrere ad un’operazione finanziaria.

Tale meccanismo di finanziamento comporta un’operazione di indebitamento a lungo termine e l’obbligo da parte degli enti locali di approvare un piano di adeguamento, che deve rispondere ad alcuni criteri di base, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell’operazione. Il piano di adeguamento deve essere valutato favorevolmente dal Ministero delle finanze e della pubblica amministrazione affinché sia autorizzata la concertazione dell’operazione di indebitamento.

La realizzazione delle condizioni del meccanismo di finanziamento è decisa mediante un accordo della Commissione delegata del Governo per gli affari economici da adottare immediatamente.

Pertanto i primi due articoli del decreto legge disciplinano l’oggetto e il campo di applicazione del meccanismo, definendo, sia positivamente sia negativamente, le obbligazioni pendenti di pagamento che possono accedere al meccanismo finanziario.

Gli articoli 3-6 del decreto legge dispongono gli obblighi informativi a carico degli enti locali, mediante le corrispondenti certificazioni. Si riconosce inoltre la facoltà di consultare le informazioni inviate da parte dei fornitori e si introduce l’obbligo per gli enti locali di rilasciare certificazioni individuali su richiesta dei fornitori per far valere i propri diritti di riscossione. La violazione degli obblighi informativi da parte dei funzionari competenti è configurata come “infrazione molto grave”.

L’art. 7 stabilisce il contenuto del piano di adeguamento che gli enti locali devono obbligatoriamente approvare per concertare l’operazione di indebitamento a lungo termine e beneficiare del meccanismo di finanziamento previsto dal decreto legge. Tale piano deve essere valutato dal Ministero delle finanze e della pubblica amministrazione e costituisce il riferimento essenziale per l’elaborazione dei bilanci generali degli enti locali negli esercizi corrispondenti al periodo di ammortamento dell’operazione di indebitamento.

Gli artt. 8-10 sviluppano le linee generali del meccanismo di finanziamento, che si concretizzano mediante accordo della Commissione delegata del Governo per gli affari economici, disciplinando inoltre gli effetti estintivi del pagamento delle obbligazioni in circolazione.

Gli artt. 11 e 12 prevedono la garanzia della partecipazione degli enti locali nei tributi statali e la delega espressa per consentire la compensazione dei debiti attraverso le ritenute applicabili ai trasferimenti delle risorse finanziarie.

Il meccanismo di finanziamento previsto dal decreto legge è escluso dal campo di applicazione della disposizione aggiuntiva unica della legge generale di stabilità finanziaria, di cui al regio decreto legislativo 2/2007 (che prevede che lo Stato non è responsabile né subentra agli impegni delle Comunità autonome, degli enti locali e degli enti associati o dipendenti, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico).

Nelle disposizioni finali del decreto legge si autorizza il Ministro delle finanze e della pubblica amministrazione all’approvazione sia di un modello di domanda delle certificazioni individuali, sia di un modello dei piani di adeguamento.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche sociali

 


 

Francia

Legge


sport

 

Loi n. 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (J.O. del 2 febbraio 2012)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025269948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge n. 2012-158, voluta da molto tempo dal movimento sportivo francese, riforma il Code du Sport, affrontando i temi quali il rispetto dei valori e dello sviluppo dello sport, la formazione e i diritti degli sportivi, così come la protezione della salute degli sportivi. Obiettivo principale della legge è dare maggiore spazio allo sport nelle scuole e promuovere i valori di etica e di educazione civile che si ritrovano in tutte le attività sportive, soprattutto negli sport collettivi.

La legge affida alle federazioni sportive e alle leghe professionistiche l’elaborazione di una carta etica che regoli il loro sport all’interno di un processo rispettoso dell’etica, dello sviluppo sostenibile e dei valori della società francese (art. 1).

Le federazioni sportive dovranno anche adottare regolamenti che condizionino al rispetto di comportamenti virtuosi e dell’etica la partecipazione a competizioni sportive (art. 2).

Il testo legislativo rafforza il controllo contabile e finanziario dei club sportivi (art. 3) e le regole d’incompatibilità applicabili ai dirigenti e proprietari di club (art. 4).

La capacità delle federazioni e delle leghe a regolare l’attività è rafforzata dalla possibilità legale di determinare un tetto alle commissioni degli agenti sportivi (art. 6).

Nuove sanzioni sono previste, in particolare, nel caso della rivendita illecita di biglietti ad una manifestazione sportiva (art. 5) e, in materia di lotta contro la frode legata alle scommesse online, è previsto il nuovo reato penale di “manipolazione di competizione sportiva”, passibile fino a cinque anni di reclusione (art. 9).

Diverse disposizioni sono dedicate alla protezione della salute degli sportivi e alla lotta antidoping. In particolare, viene imposto agli sportivi di dichiarare la loro qualità di atleti in occasione di qualsiasi consulto medico che dia luogo a prescrizione per evitare l’assunzione di medicinali di reazione in caso di controllo antidoping (art. 15) e, nei casi in cui lo stato di salute dell’atleta in preparazione sportiva richieda l’assunzione di determinate sostanze “positive”, dovrà essere richiesta espressamente all’Agence française de lutte contre le dopage l’autorizzazione per l’uso a fini terapeutici.

La legge interviene inoltre a modernizzare la disciplina dei club professionistici in modo tale che essi possano optare per regimi di diritto comune (società a responsabilità limitata, in accomandita, società per azioni semplificata) nella maggior parte delle situazioni giuridiche attualmente esistenti.

Infine, tra le altre disposizioni della legge dedicate alla formazione degli sportivi, si segnala l’estensione ai giovani dei centri di formazione dei club professionistici dei percorsi di studio adattati previsti per gli sportivi di alto livello (art. 12).


 

Germania

Legge


consumatori - tutela

 

Gesetz zur Änderung des EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes und zur Änderung des Unterlassungsklagengesetzes, vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 146) - Modifica della Legge di esecuzione della normativa comunitaria per la tutela dei consumatori e della Legge sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

(http://www.goinform.de/recht/gesetzbl/bgbl_1/b1_2012/b1120146.pdf)

 

Nel 2009 il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) è stato modificato con l’articolo 3 della Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. In particolare, l’articolo 13 della direttiva 2002/58/CE, riguardante le comunicazioni indesiderate, così come modificato dall’art. 2, comma 7, della direttiva 2009/136/CE, stabilisce che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso. Per l’espletamento dei nuovi compiti gli Stati membri hanno l’obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, di nominare un’autorità nazionale competente in materia. In Germania, la nomina dell’Ufficio federale per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare (Bundesamt für Verbraucherschutz und LebensmittelsicherheitBVL) è avvenuta attraverso il Regolamento che integra e modifica la normativa federale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 1° settembre 2010 (Verordnung zur Ergänzung und Anpassung bundesrechtlicher Regelungen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004).

A questo punto, il legislatore tedesco ha ritenuto opportuno modificare la Legge di esecuzione della normativa comunitaria per la tutela dei consumatori (EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes - VSchDG), adottata nel dicembre 2006 per consentire l’applicazione del Regolamento (CE) n. 2006/2004, introducendo le nuove e ampliate competenze dell’Ufficio federale per la tutela dei consumatori e ridefinendo le sfere di competenza delle autorità pubbliche operanti in tale settore.

La Legge di modifica della Legge di esecuzione della normativa comunitaria per la tutela dei consumatori e della Legge sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori del 6 febbraio 2012 trasferisce, quindi, all’Ufficio federale per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare la competenza riguardante l’imposizione di sanzioni per infrazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 2006/2004.

La legge di riforma, inoltre, amplia e ridefinisce anche le competenze dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht -BaFin), ai sensi del § 2, numero 2, del VSchDG, e delle autorità statali, ai sensi del § 2, numero 4, del VSchDG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Germania

Legge


piante - coltivazione



Gesetz zur Neuordnung des Pflanzenschutzrechtes, vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148) – Legge di riordinamento della normativa sulla protezione dei vegetali

(http://www.edrucksachen.de/pdf/bgbl112s0148.pdf)

 

La nuova disciplina sulla protezione delle piante coltivate rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento giuridico tedesco, del c.d. pacchetto comunitario del 2009 finalizzato all’armonizzazione della normativa relativa a tale settore - con particolare riferimento all’impiego e alla commercializzazione dei pesticidi - nei paesi membri dell’Unione europea. Si tratta, nello specifico, del recepimento della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi, e dell’adeguamento alle disposizioni contenute nel regolamento 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e nel regolamento 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi.

Nella parte dedicata alle disposizioni di carattere generale, la nuova legge enuncia come scopo quello di proteggere le piante, in particolare quelle coltivate, e i prodotti vegetali dagli organismi nocivi e da danni non parassitari. La nuova disciplina mira inoltre ad evitare e prevenire i pericoli per l’uomo, gli animali e la natura che possono derivare dall’utilizzo di prodotti fitosanitari o dall’applicazione di altre misure di protezione delle piante.

In analogia con le definizioni contenute nella normativa comunitaria, anche la legge tedesca intende per “vegetali” piante vive e parti vive di piante, compresi frutti freschi, ortaggi e sementi, e per “prodotti vegetali” i prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la macinazione, l’essiccamento o la spremitura.

Per quanto concerne più specificamente l’esecuzione di misure di protezione dei vegetali, il § 3 della legge è improntato al rispetto dei principi generali di difesa integrata (integrierter Pflanzenschutz) enunciati nell’Allegato III della direttiva 2009/128/CE. Il Ministero federale per l’alimentazione, l’agricoltura e la tutela dei consumatori è autorizzato ad emanare, d’intesa con il Ministero federale dell’ambiente e previo consenso del Bundesrat, un regolamento legislativo in cui siano stabilite eventuali eccezioni ai divieti imposti dalle misure di protezione, purché vengano preservati gli ecosistemi esistenti.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 della citata direttiva 2009/128/CE, è previsto che il Governo federale adotti un piano d’azione nazionale per l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari.

Tale piano è elaborato con la cooperazione dei Länder e la partecipazione di associazioni che si occupano di vegetali e prodotti vegetali, di tutela dei consumatori e di protezione delle acque, della natura e dell’ambiente. Nel piano d’azione sono definiti obiettivi quantitativi, misure e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo di pesticidi sulla salute dell’uomo e degli animali e sull’ambiente. Il piano è sottoposto a verifica e revisione da parte del Governo federale almeno ogni cinque anni. All’elaborazione del piano d’azione collaborano anche l’Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) e l’Istituto Julius Kühn nell’ambito delle loro rispettive competenze, nonché l’Istituto federale per la valutazione del rischio (Bundesinstitut für Risikobewertung) per le questioni relative alla salute dell’uomo e degli animali, e l’Ufficio federale dell’ambiente (Umweltbundesamt) per le questioni attinenti alla natura. Le autorità federali citate cooperano anche nell’attuazione del piano d’azione nazionale sulla base dei compiti di carattere amministrativo stabiliti dalla nuova legge di protezione dei vegetali.

Al fine di attestare la formazione e la competenza dei distributori, dei consulenti e degli utilizzatori professionali di pesticidi, l’autorità competente rilascia su richiesta un apposito certificato (Sachkundenachweis). Il richiedente deve risultare affidabile e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze professionali e abilità pratiche che lo rendano in grado di utilizzare i prodotti fitosanitari in modo conforme alle prescrizioni di legge. Nell’arco di tre anni dal primo rilascio del certificato occorre partecipare ad attività formative di aggiornamento e perfezionamento riconosciute dalle autorità competenti. Tali attività devono essere comprovate, su richiesta, pena la revoca del certificato da parte delle autorità. Non è invece richiesta alcuna certificazione per l’impiego di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori non professionali.

Il § 13 della legge stabilisce in modo dettagliato una serie di limitazioni all’utilizzo di prodotti fitosanitari, ribadendo la priorità degli obiettivi perseguiti dalla legge stessa (protezione della salute umana e animale e tutela della natura e dell’ambiente).

In ottemperanza al quadro normativo comunitario, per essere immessi sul mercato, i prodotti fitosanitari (Pflanzenschutzmittel) devono essere sottoposti ad una procedura di autorizzazione (Zulassungsverfahren) che assicuri un elevato livello di protezione e abbia quindi come obiettivo prioritario quello di tutelare la salute umana e animale e l’ambiente. Le relative disposizioni nazionali sono contenute nella sezione 6 della nuova disciplina.

La sezione 8 regolamenta in modo specifico il c.d. commercio parallelo (Parallelhandel); la norma generale stabilisce che un prodotto fitosanitario autorizzato in un altro Stato membro e la cui composizione corrisponde a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato in Germania, può essere immesso sul mercato tedesco solo previa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare ai sensi dell’art. 52 del citato regolamento comunitario 1107/2009.

La nuova legge sulla protezione dei vegetali contiene anche una serie di norme a carattere sanzionatorio, che prevedono in caso di infrazione ammende fino a 10.000 e 50.000 euro e pene detentive (fino a tre o cinque anni) o pecuniarie per chi, ad esempio, diffonde un organismo nocivo. Particolari disposizioni, che rinviano ad un apposito regolamento adottato dal Ministero federale per l’alimentazione, l’agricoltura e la tutela dei consumatori e ad altri analoghi regolamenti dei Länder, sono infine stabilite dal § 71 per la lotta contro la filossera della vite (Reblaus).


 

Germania

Legge


rifiuti - eliminazione


 

Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) – Legge di riforma della normativa sull’economia del riciclo e sui rifiuti

(http://www.neubrandenburg.ihk.de/fileadmin/user_upload/Innovation_und_Umwelt/Umwelt/KrWAbfG_2012.pdf)

 

La legge per lo sviluppo dell’economia del riciclo e per una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente - Legge sul riciclaggio) (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) costituisce la principale legge federale tedesca sulla normativa sui rifiuti.

La legge attuale è stata da ultimo riformata attraverso la Legge di riforma della normativa sull’economia del riciclo e sui rifiuti (Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts), del 24 febbraio 2012, che modifica la precedente normativa in materia (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) del 27 settembre 1994, ed attua la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

Obiettivo della Legge di riforma è di attuare una gestione dell’economia del riciclo economicamente e ecologicamente più efficace. A tale fine, la legge rafforza le misure per la prevenzione della produzione di rifiuti promuovendo il riciclaggio e getta le basi di un radicale miglioramento della gestione e della produttività delle risorse. La legge mantiene la struttura della precedente normativa sui rifiuti e, contemporaneamente, attua nel diritto federale, una ad una, le norme comunitarie. Infine, per garantire un’adeguata applicazione della normativa sui rifiuti la legge fissa i principi necessari per un più efficace controllo sul ciclo economico dei rifiuti e, nello stesso tempo, per l’abbattimento della burocrazia.

L’area di maggiore regolamentazione della nuova legge è l’articolo 1 che introduce la Legge per la promozione dell’economia del riciclo e per la garanzia della gestione sostenibile dei rifiuti. Gli altri articoli della legge apportano modifiche alla Legge federale sulle immissioni (Bundes- Immissionsschutzgesetz) (art. 2), alla Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) (art. 3) e, conseguentemente, ad altre leggi del settore (art. 5).

La Legge sul riciclaggio è suddivisa in 9 parti e quattro allegati: regole generali; principi e obblighi dei produttori e detentori dei rifiuti nonché delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti; responsabilità della gestione del prodotto; responsabilità della pianificazione; smaltimento dei rifiuti; monitoraggio; impianti di gestione dei rifiuti; organizzazione dell’economia del riciclo; agevolazioni per le imprese; disposizioni finali. Allegato 1: operazioni di smaltimento; allegato 2: operazioni di recupero; allegato 3: criteri per determinare lo stato della tecnica; allegato 4: esempi di misure di prevenzione dei rifiuti, in base al § 33.

In base al § 1 del KrWG, i principali obiettivi della legge sono: promuovere l’economia del riciclo per proteggere le risorse naturali e garantire una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente; ridurre notevolmente la produzione di rifiuti al fine di combattere lo stato di emergenza dello smaltimento e preservare le risorse naturali attraverso il riciclaggio delle scorie residuali; stabilire misure coerenti di prevenzione e valorizzazione dei rifiuti prima della loro produzione, in modo da eliminare, in modo duraturo e compatibile con il bene comune, i rifiuti non valorizzati. Di conseguenza, ai sensi del § 6, comma 1, della Legge, è stabilita la seguente gerarchia discendente degli obiettivi da raggiungere nell’ambito della politica ambientale: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (in particolare, recupero e riempimento energetico), eliminazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Spagna

Decreto legge


lavoro / occupazione


Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 36)

(http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf)

 

La gravissima crisi economica che attanaglia la Spagna dal 2008 si è concretizzata, nell’ambito del mercato del lavoro, in una massiccia distruzione di posti di impiego, che ha fatto salire a 5.273.600 il numero dei lavoratori disoccupati, pari al 22,85% della popolazione attiva.

Davanti a tali cifre impietose, il governo spagnolo ha dovuto prendere atto, come evidenziato nella esposizione dei motivi che precede il testo degli articoli del decreto, delle carenze e della insostenibilità del modello lavorativo esistente.

La presente riforma intende quindi proporre un nuovo modello per il mercato del lavoro e per le relazioni industriali, ispirato al principio della flexicurity (flexiseguridad in spagnolo), già sperimentato in alcuni paesi dell’Europa del Nord (Danimarca, Svezia, Olanda). Tale modello tende, in particolare, alla ricerca di un punto di equilibrio tra flessibilità esterna e interna all’impresa, tra contrattazione a tempo indefinito e a tempo determinato, tra mobilità interna e meccanismi per la risoluzione del contratto di lavoro, tra tutele operanti a livello contrattuale e nel mercato del lavoro, ed altro ancora.

Il presente decreto legge ha tradotto tale modello in quattro ordini di misure specifiche, corrispondenti ai quattro capitoli principali in cui è suddiviso il testo del decreto, seguiti da un quinto capitolo con norme riguardanti il processo del lavoro e da numerose disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali In particolare:

- favorire l’occupazione dei lavoratori, riformando gli aspetti relativi all’intermediazione lavorativa e alla formazione professionale;

 - sostenere la contrattazione a tempo indeterminato ed altre forme di lavoro, con particolare attenzione all’occupazione dei giovani e da parte delle piccole e medie imprese;

- incentivare la flessibilità interna all’impresa come misura alternativa al licenziamento;

- promuovere l’efficienza del mercato del lavoro, adottando misure riguardanti le modalità di rescissione dei contratti di lavoro, al fine di ridurre il dualismo tra lavoratori protetti e lavoratori precari.

In dettaglio, il capitolo I, dal titolo “Misure per favorire l’occupabilità dei lavoratori”, estende le competenze delle Agenzie di lavoro interinale, autorizzandole ad operare anche come agenzie private di collocamento; riconosce il diritto alla formazione professionale come diritto individuale del lavoratore, creando appositi registri presso i servizi pubblici di collocamento, nei quali annotare le attività formative svolte dal lavoratore; modifica il “contratto per la formazione e l’apprendistato”, rendendolo più accessibile per i giovani disoccupati e più vantaggioso per le aziende che lo adottano.

Il capitolo II, denominato “Impulso alla contrattazione a tempo indefinito e altre misure per favorire la creazione di impiego”, crea un nuovo tipo di contratto a tempo indeterminato, denominato “contratto di lavoro a tempo indefinito di aiuto agli imprenditori” (contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores), destinato alle aziende con meno di 50 lavoratori, con diversi incentivi di carattere fiscale e contributivo per le aziende, soprattutto in caso di assunzione di giovani con meno di 30 anni o di disoccupati di lunga durata con più di 45 anni; consente la realizzazione di ore straordinarie ai lavoratori a tempo parziale, finora preclusa; regolamenta per la prima volta il telelavoro (trabajo a distancia) come modalità di impiego specifica, diversa dal tradizionale “lavoro a domicilio”, in quanto basata sull’uso intensivo delle nuove tecnologie.

Il capitolo III, contenente “Misure per favorire la flessibilità interna nelle imprese come alternativa alla distruzione dell’impiego”, semplifica, in primo luogo, il sistema di classificazione professionale, eliminando la rigidità delle divisioni per “categorie” professionali, a favore della classificazione più generale per “gruppi” professionali, al fine di favorire la mobilità funzionale dei lavoratori; semplifica, inoltre, la distinzione tra modifiche alle condizioni di lavoro di carattere individuale o di carattere collettivo e facilita la sospensione del contratto di lavoro e la riduzione della giornata lavorativa, al fine di evitare i licenziamenti, nei casi in cui sussistano cause economiche, tecniche, organizzative o produttive, determinanti una diminuzione della domanda; introduce una riforma del sistema della negoziazione collettiva, dando prevalenza ai contratti aziendali rispetto a quelli collettivi nazionali, regionali, provinciali o settoriali, consentendo il procedimento del “distacco” (descuelgue) dell’impresa dal contratto collettivo, quando si verifichino cause economiche, tecniche, organizzative o produttive che lo rendono necessario.

Il capitolo IV, infine, contenente “Misure per favorire l’efficienza del mercato del lavoro e ridurre il dualismo lavorativo”, adotta una serie di disposizioni riguardanti la risoluzione

del contratto lavorativo, al fine di limitare il ricorso, da parte delle imprese, al cosiddetto “licenziamento espresso” (despido exprés) su base individuale, che si è rivelato sia traumatico per i lavoratori sia diseconomico per le imprese, che sovente finiscono per sostenere spese superiori, dovute al contenzioso che ne risulta, rispetto ai risparmi che intendevano ottenere. La strategia adottata dal governo spagnolo è stata quella di riformare la normativa in materia di licenziamento collettivo per ragioni economiche, che è lo strumento più corretto e veritiero da adottare nella congiuntura economica attuale, eliminando, da un lato, l’obbligo per le imprese di richiedere l’autorizzazione amministrativa per poter procedere ai licenziamenti collettivi, ma confermando dall’altro lato, a garanzia dei lavoratori, l’obbligo di negoziato con i loro rappresentanti per un periodo di 30 giorni e, soprattutto, specificando che la nozione di “diminuzione persistente del livello delle entrate o delle vendite”, attestata dall’impresa, deve intendersi come avvenuta “per tre trimestri consecutivi”.

Il decreto legge 3/2012 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta dell’8 marzo 2012, con 197 voti favorevoli e 142 contrari, ma nella medesima seduta è stato anche deliberato, quasi all’unanimità, di avviarne l’esame come “disegno di legge”, al fine di introdurre modifiche successive al testo del decreto vigente.