Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Schede di lettura (Articoli 1-14) - Tomo I | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 567 Progressivo: 1 | ||
Data: | 29/11/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Progetti di legge |
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Le leggi |
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)
Legge 12 novembre 2011, n. 183 |
Schede di lettura |
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n. 567/1 |
Tomo I |
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29 novembre 2011 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier il: |
Servizio Bilancio dello Stato Andamenti di finanza pubblica - Dossier n. 21 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it |
§ Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. § Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato. |
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L’analisi relativa ai profili finanziari del presente Dossier è stata condotta utilizzando: § la Nota tecnico-illustrativa, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) riferiti al testo originario; § la Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato predisposta in data 2 novembre 2011 e trasmessa al Senato nel corso dell’esame in prima lettura; § le relazioni tecniche allegate ad alcuni degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato (emm. 3.1000, 4.0.1000, 5.1000, 4.2000); § la relazione tecnica, l’allegato 3 aggiornati (alla luce delle modifiche approvate dal Senato) e trasmessi alla Camera al passaggio del testo fra i due rami del Parlamento. |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: ID0022bs1.doc |
INDICE
(Tomo I)
Schede di lettura
§ Articolo 1 (Risultati differenziali)..................................................................... 3
§ Articolo 2 (Gestioni previdenziali)................................................................. 10
§ Articolo 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)......................... 18
§ Articolo 4, comma 1 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri). 32
§ Articolo 4, commi 2 e 3 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero) 35
§ Articolo 4, comma 4 (Contributo al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste)...................................................................................................... 37
§ Articolo 4, comma 5 (Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)....................................................................................................... 39
§ Articolo 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f) (Misure sul trattamento economico del personale all’estero)41
§ Articolo 4, comma 6, lettera e) (Definanziamento sportelli unici all’estero). 48
§ Articolo 4, commi 7 e 8 (Riduzione spese vitto Carabinieri e Guardia di finanza)50
§ Articolo 4, comma 9 (Riduzione contributo assistenza sanitaria cittadini di Campione d’Italia) 52
§ Articolo 4, commi 10-16 (Disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)54
§ Articolo 4, commi 17 e 18 (Riduzione contributi all’Unione italiana ciechi).. 63
§ Articolo 4, comma 19 (Riduzione contributo Fondo di rotazione vittime reati mafiosi, estorsioni e usura)........................................................................................................... 66
§ Articolo 4, comma 20 (Riduzione somme da trasferire alle R.S.S. e P.A. per assistenza cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS)................................................ 69
§ Articolo 4, comma 21 (Soppressione trattamento economico accessorio personale Direzione investigativa antimafia (DIA))....................................................................... 72
§ Articolo 4, comma 22 (Recupero risorse Progetto TETRA)........................ 76
§ Articolo 4, comma 23 (Fondo consumi intermedi Ministero della Difesa)... 78
§ Articolo 4, comma 24 (Viceprefetti).............................................................. 79
§ Articolo 4, comma 25 (Carriera del personale direttivo e dirigente dei VV.FF.) 81
§ Articolo 4, comma 26 (Allineamento stipendiale segretari comunali).......... 83
§ Articolo 4, commi 27-29 (Copertura rimborsi agli autotrasportatori per incrementi accisa sui carburanti).................................................................................................... 85
§ Articolo 4, commi 30-33 (Riduzione compensi CAF, sostituti di imposta).. 88
§ Articolo 4, commi 34 e 35 (Rideterminazione dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale) 93
§ Articolo 4, commi 36 e 37 (Garante del contribuente: da organo collegiale a organo monocratico)94
§ Articolo 4, comma 38 (Riduzione spese di funzionamento Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)............................................................................................................ 97
§ Articolo 4, commi 39 e 40 (Componenti Commissioni tributarie).............. 100
§ Articolo 4, comma 41 (Tasse aeroportuali)................................................ 104
§ Articolo 4, comma 42 (Liquidazione spese processuali a favore delle PA)108
§ Articolo 4, comma 43 (Risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti comunitari).......................................................................... 110
§ Articolo 4, comma 44 (Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici)112
§ Articolo 4, comma 45 (Concorsi di dirigenti pubblici)................................. 114
§ Articolo 4, comma 46 (Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti da amministrazioni statali) 116
§ Articolo 4, comma 47 (Potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria) 117
§ Articolo 4, commi 48 e 49 (Personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti)............................................................................................... 119
§ Articolo 4, comma 50 (Finanziamento del servizio postale universale).... 122
§ Articolo 4, comma 51 (Riduzione autorizzazioni legislative di spesa)....... 127
§ Articolo 4, commi 52 e 53 (Istituto per lo Sviluppo agroalimentare).......... 129
§ Articolo 4, comma 54 (Riduzioni di spesa per personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato)132
§ Articolo 4, comma 55 (Riduzione sgravi contributi nel settore della pesca)134
§ Articolo 4, commi 56 e 57 (Riduzione oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto).................................................................................... 136
§ Articolo 4, comma 58 (Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE))139
§ Articolo 4, comma 59 (Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)142
§ Articolo 4, comma 60 (Sicurezza stradale)................................................ 145
§ Articolo 4, comma 61 (Ferrovia a gestione commissariale governativa).. 147
§ Articolo 4, comma 62 (Riduzione del fondo per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)............................................................................. 149
§ Articolo 4, comma 63 (Riduzione dei finanziamenti per l’informatizzazione dei servizi marittimi)152
§ Articolo 4, comma 64 (Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS))154
§ Articolo 4, commi 65 e 66 (Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza) 156
§ Articolo 4, comma 67 (Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)..................................................................... 159
§ Articolo 4, comma 68 (Riduzione di personale scolastico fuori ruoloper compiti connessi con l'autonomia scolastica)............................................................................... 160
§ Articolo 4, commi 69 e 70 (Riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi)............................................................................................ 163
§ Articolo 4, commi 71, 73-77, 79 e 80 (Istituzioni e personale AFAM)....... 167
§ Articolo 4, comma 72 (Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali) 177
§ Articolo 4, comma 78 (Congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca)179
§ Articolo 4, comma 81 (Accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado).......................................................................................... 182
§ Articolo 4, comma 82 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)............................... 184
§ Articolo 4, comma 83 (Risorse al settore scolastico)................................ 188
§ Articolo 4, commi 84 e 85 (Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero per i beni e le attività culturali)...................................................................................................... 191
§ Articolo 4, commi 86 e 87 (Riduzione spese Ministero della salute)......... 193
§ Articolo 4, commi 88-93 (Assistenza sanitaria al personale navigante).... 195
§ Articolo 4, commi 94 e 95 (Transito di volontari in ferma prefissata tra le Forze armate) 201
§ Articolo 4, comma 96 (Trasferimento di ufficiali e sottufficiali presso le P.A.)204
§ Articolo 4, comma 97 (Indennità di trasferimento)..................................... 207
§ Articolo 4, comma 98 (Vitto e alloggio per il personale in missione in Italia)210
§ Articolo 4, commi 99 e 100 (Settore aeronautico)..................................... 212
§ Articolo 4, comma 101 (Riduzione risorse per copertura oneri per mutui delle regioni nell’edilizia sanitaria)..................................................................................................... 216
§ Articolo 4, comma 102 (Personale Camere di commercio)...................... 218
§ Articolo 4, comma 103, lettere a) e b) (Personale enti locali e Camere di commercio)220
§ Articolo 5 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).................. 224
§ Articolo 6 (Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)228
§ Articolo 7 (Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli).......... 238
§ Articolo 8 (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali). 242
§ Articolo 9 (Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)246
§ Articolo 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)262
§ Articolo 11 (Programmazione della ricerca e premialità)........................... 271
§ Articolo 12 (Fondo nuovi nati)..................................................................... 273
§ Articolo 13, commi 1-4 (Semplificazione dei pagamenti)........................... 275
§ Articolo 13, comma 5 (Semplificazioni degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa)............................................................................................... 280
§ Articolo 14, commi 1-6 (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini) 282
§ Articolo 14, comma 7 (Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) 286
§ Articolo 14, commi 8-11 (Semplificazioni a favore delle imprese)............. 290
§ Articolo 14, commi 12-15 (Società di capitali: responsabilità per reato e sindaco unico) 294
§ Articolo 14, comma 16 (Trasporti eccezionali).......................................... 297
INDICE
(Tomo II)
Schede di lettura
§ Articolo 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).......................................................................................... 301
§ Articolo 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)310
§ Articolo 17 (Semplificazione procedimento distretti turistici)..................... 317
§ Articolo 18 (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione).. 319
§ Articolo 19 (Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda) 324
§ Articolo 20 (Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.)............................... 329
§ Articolo 21 (Finanziamento opere portuali)................................................. 331
§ Articolo 22, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di apprendistato).......... 334
§ Articolo 22, comma 3 (Contratto di inserimento per le lavoratrici)............ 343
§ Articolo 22, comma 4 (Contratti di lavoro a tempo parziale)...................... 346
§ Articolo 22, comma 5 (Telelavoro)............................................................. 348
§ Articolo 22, comma 6 (Incentivi fiscali e contributivi)................................. 353
§ Articolo 22, commi 7 e 8 (Deduzione IRAP contratti di produttività – Attuazione credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)....................................................... 356
§ Articolo 22, comma 9 (Lavoratori dello spettacolo)................................... 359
§ Articolo 23 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)..................... 361
§ Articolo 24 (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)365
§ Articolo 25 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)372
§ Articolo 26 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello).............................................................. 377
§ Articolo 27 (Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)..................................................................... 379
§ Articolo 28 (Modifiche in materia di spese di giustizia).............................. 381
§ Articolo 29 (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (c.d. “mini naja”)............ 384
§ Articolo 30 (Patto di stabilità interno).......................................................... 388
§ Articolo 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali)................................. 397
§ Articolo 32 (Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)418
§ Articolo 33, comma 1 (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)439
§ Articolo 33, commi 2 e 3 (Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS))444
§ Articolo 33, comma 4 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)448
§ Articolo 33, comma 5 (Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione di contributi pluriennali).................................................................................................. 450
§ Articolo 33, comma 6 (Versamento di risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta)................................................................................................... 452
§ Articolo 33, commi 7-9 (Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga a differimento acconto IRPEF 2011)............................................................. 454
§ Articolo 33, comma 10 (Sostegno all’autotrasporto).................................. 460
§ Articolo 33, comma 11 (5 per mille anche nel 2012)................................. 462
§ Articolo 33, commi 12 e 14 (Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità).............................................................................. 466
§ Articolo 33, comma 13 (Agevolazioni fiscali comparto sicurezza)............ 472
§ Articolo 33, comma 15 (Finanziamenti per le università)........................... 475
§ Articolo 33, comma 16 (Scuole non statali)............................................... 478
§ Articolo 33, comma 17 (Università non statali).......................................... 482
§ Articolo 33, comma 18 (Missioni internazionali di pace)............................ 485
§ Articolo 33, comma 19 (Impiego Forze Armate con compiti di sicurezza)487
§ Articolo 33, comma 20 (Fondo sociale per occupazione e formazione)... 490
§ Articolo 33, commi 21-26 (Ammortizzatori sociali).................................... 492
§ Articolo 33, comma 27 (Fondo prestiti d’onore e borse di studio)............. 506
§ Articolo 33, commi 28-30 (Ripresa della riscossione dei tributi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma)......................................................................................................... 509
§ Articolo 33, comma 31 (Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane) 517
§ Articolo 33, comma 32 (Policlinici universitari gestiti da Università non statali) 520
§ Articolo 33, comma 33 (Finanziamento Ospedale Bambino Gesù).......... 522
§ Articolo 33, comma 34 (Riduzione del Fondo interventi urgenti e indifferibili)523
§ Articolo 33, comma 35 (Contributi associazioni non vedenti).................... 525
§ Articolo 33, comma 36 (Esclusione di alcune spese del comune di Barletta dal Patto di stabilità) 527
§ Articolo 33, comma 37 (Sanzioni Patto di stabilità - EXPO Milano 2015). 529
§ Articolo 33, comma 38 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale) 531
§ Articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) 533
§ Articolo 35, comma 1 (Tabelle A e B)........................................................ 541
§ Articolo 35, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente Tabella C)548
§ Articolo 35, comma 3 (Tabella D – Riduzione autorizzazioni di spesa di parte corrente) 561
§ Articolo 35, commi 4 e 5 (Tabella E).......................................................... 563
§ Articolo 36 (Entrata in vigore)..................................................................... 580
1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2012 e per i due anni successivi, 2013 e 2014, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).
Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti. Qualora tale differenza sia positiva, il saldo di bilancio è denominato saldo netto da impiegare.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.
Per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è pari a 2,2 miliardi, al netto di 9.761 milioni per regolazioni contabili e debitorie, come indicato nella Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza (DEF).
Tale limite è superiore (1,6 miliardi) al valore effettivo del saldo indicato dalla legge di bilancio per il 2012 (legge n. 184 del 2011), quale risultante dal bilancio a legislazione vigente integrato dalla legge di stabilità medesima[1]. La differenza rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2012 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.
Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello indicato dalla legge di bilancio per il 2012, pari a 250,5 miliardi.
Per il biennio successivo, è previsto un valore positivo del saldo di bilancio dello Stato: il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in 16,9 miliardi per il 2013 e a 38 miliardi per il 2014, al netto di 3.150 milioni per regolazioni debitorie in ciascuno dei due anni, in misura quindi pari ai valori del saldo del bilancio programmatico indicato nella Nota di aggiornamento.
Tali livelli “minimi” si situano al di sotto dei valori risultanti dalla legge di bilancio per il 2012 (legge n. 184 del 2011) pari, rispettivamente, a 17,4 miliardi nel 2013 e a 38,3 miliardi nel 2014.
Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi nel 2013 e 180 miliardi nel 2014 (177,3 miliardi e 162,6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nella legge di bilancio per il 2012).
Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.
Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese (v. ad esempio i rimborsi IVA), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria (v. ad esempio il ripiano sospesi di Tesoreria verso gli Enti locali). Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria che vengono regolate in esercizi successivi: l’operazione incide sull’indebitamento e sul fabbisogno (e quindi sul debito) nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui esso si fa carico della sua regolazione.
Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento.
Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[2].
Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nei disegni di legge di stabilità e di bilancio, esse sono così determinate nel triennio:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (competenza - milioni di euro) |
|||
|
2012 |
2013 |
2014 |
Ddl di bilancio |
|
|
|
Entrate |
29.535 |
29.535 |
29.535 |
Rimborsi IVA |
29.535 |
29.535 |
29.535 |
Spesa corrente |
35.286 |
32.685 |
32.685 |
· Rimborsi IVA |
29.535 |
29.535 |
29.535 |
· Sospesi di Tesoreria verso Enti locali e altre voci di spesa sospesi |
2.601 |
0 |
0 |
· Rimborso imposte dirette pregresse |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
Spesa in conto capitale |
760 |
0 |
0 |
Sospesi di Tesoreria verso Enti locali e altre voci di spesa |
760 |
0 |
0 |
Totale spesa BLV |
36.046 |
32.685 |
32.685 |
Ddl di stabilità |
|
|
|
Tabella C: saldo IRAP |
3.250 |
|
|
Totale spesa legge di bilancio |
39.296 |
32.685 |
32.685 |
Differenza Entrate-Spese |
9.761 |
3.150 |
3.150 |
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo ascrive complessivamente alla legge di stabilità i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
Legge di stabilità - Articolato |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno-Indebitamento |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Minori entrate |
789,3 |
984,6 |
474,6 |
166,6 |
856,9 |
1.045,1 |
590,1 |
422,1 |
Maggiori entrate |
856,9 |
881,2 |
356,6 |
110,6 |
856,9 |
1.190,2 |
407,6 |
428,6 |
Totale entrate |
67,6 |
-103,4 |
-118,0 |
-56,0 |
0,0 |
145,1 |
-182,5 |
6,5 |
Minori Spese |
0,0 |
6.023,9 |
1.339,5 |
1.275,8 |
1,0 |
4.910,2 |
550,3 |
609,5 |
Maggiori spese |
67,6 |
6.378,6 |
1.190,0 |
1.238,3 |
1,0 |
4.741,4 |
308,2 |
417,9 |
Totale spese |
67,6 |
354,7 |
-149,5 |
-37,5 |
0,0 |
-168,8 |
-242,1 |
-191,6 |
Totale oneri |
856,9 |
7.363,2 |
1.664,6 |
1.404,9 |
857,9 |
5.786,5 |
898,3 |
840,0 |
Totale coperture |
856,9 |
6.905,1 |
1.696,1 |
1.386,4 |
857,9 |
6.100,4 |
957,9 |
1.038,1 |
Totale articolato * |
0,0 |
458,1 |
-31,5 |
18,5 |
0,0 |
-313,9 |
-59,6 |
-198,1 |
Legge di stabilità - Tabelle |
|
|
||||||
Tab A (spesa corrente) |
0,0 |
-7,7 |
-72,6 |
-72,6 |
0,0 |
-7,7 |
-72,6 |
-72,6 |
Tab B MEF (spesa conto capitale) |
|
|
-25,0 |
500,0 |
|
|
-25,0 |
175,0 |
Tab C (spesa corrente) |
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
Tab. D (spesa corrente) |
|
-22,0 |
-12,0 |
-12,0 |
|
-11,0 |
-6,0 |
-6,0 |
Tab. E (spesa conto capitale) |
|
315,0 |
1.400,0 |
7.000,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Tab C (regolazione contabile) |
|
3.250,0 |
|
|
|
|
|
|
Totale tabelle netto regol. contabili* |
0,0 |
295,3 |
1.290,4 |
7.415,4 |
0,0 |
-3,7 |
-98,6 |
101,4 |
Totale Articolato + Tabelle * |
0,0 |
753,4 |
1.258,9 |
7.433,9 |
0,0 |
-317,6 |
-158,2 |
-96,7 |
* il segno "-" indica un miglioramento del saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
DPCM 28 settembre2011 |
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Maggiori entrate |
|
353 |
78 |
76 |
|
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|
Minori spese |
|
10.347 |
4.922 |
4.924 |
|
|
|
|
Effetti migliorativi della manovra DL 98/11 - DL 138/11 sul saldo delle operazioni finali * |
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-10.700 |
-5.000 |
-5.000 |
|
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|
* il segno "-" indica un miglioramento del saldo |
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La Nota tecnico- illustrativa del testo iniziale del disegno di legge rilevava che il provvedimento tiene conto dello scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e degli obiettivi programmatici in esso indicati, e precisava che le disposizioni in essa contenute non incidevano sul valore complessivo del fabbisogno e dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche.
Tali considerazioni risultano confermate dal prospetto riepilogativo riferito al testo definitivo[3], che evidenzia un effetto migliorativo dei suddetti saldi (318 milioni nel 2012, 158 milioni nel 2013 e 97 milioni nel 2014.)
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica della Legge di stabilità (LEGGE 183/2011) |
||||||||
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
TOTALE ARTICOLATO |
458,1 |
-31,5 |
18,5 |
-313,9 |
-59,6 |
-198,1 |
-313,9 |
-59,6 |
-198,1 |
TOTALE TABELLE (al netto regolazioni debitorie e contabili) |
295,3 |
1.290,4 |
7415,4 |
-3,7 |
-98,6 |
101,4 |
-3,7 |
-98,6 |
101,4 |
TOTALE LEGGE 183/2011 |
753,4 |
1.258,9 |
7433,9 |
-317,6 |
-158,2 |
-96.7 |
-317,6 |
-158,2 |
-96.7 |
Il segno “-“ indica un miglioramento dei saldi
Come già sottolineato nella Nota, le modifiche alla legislazione vigente proposte dalla legge di stabilità, riconducibili sia alla rimodulazione degli stanziamenti indicati nella parte tabellare che alle disposizioni contenute nel testo, determinano complessivamente un peggioramento del saldo di bilancio pari a 753 milioni nel 2012, 1.259 milioni nel 2013 e 7.434 milioni nel 2014.
Tali variazioni risultano più che compensate nel 2012 e nel 2013 dai minori oneri (rispettivamente 10,7 miliardi e 5 miliardi nei due anni) derivanti dalla ridefinizione degli stanziamenti dei Ministeri, disposta dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame in attuazione di quanto previsto dai D.L. n. 98 e n. 138 del 2011 e dal D.P.C.M. 23 settembre 2011 (cfr infra). Nel 2014, invece, i suddetti risparmi (5 miliardi) non sono sufficienti a compensare i maggiori oneri, e si determina pertanto un minor avanzo per circa 2,4 miliardi.
Come evidenziato nell’allegato 4 riferito al testo finale della legge di stabilità[4], il saldo del bilancio legislazione vigente come integrato dalle disposizioni recate dalla legge di stabilità, ivi incluse le riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri, risulta pari a circa -1,6 miliardi nel 2012, +17,4 miliardi nel 2013 e +38,3 miliardi nel 2014. Tali valori rispettano, pertanto, i limiti massimi del SNF per il 2012 e il limite minimo da impiegare per il 2013 e il 2014 indicati dalla Nota di aggiornamento del DEF e confermati dall’articolo 1.
Come sottolineato nella Nota, le suddette riduzioni di spesa e maggiori entrate delle amministrazioni centrali[5] esplicano effetti solo in termini di SNF, essendo quelli su fabbisogno e indebitamento già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF.
Rinviando alle schede di lettura relative ai singoli articoli per quanto concerne gli effetti derivanti da norme contenute nell’articolato, con riferimento alle Tabelle si rileva che, complessivamente, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare, per circa 295 milioni nel 2012, 1,3 miliardi nel 2013 e 7,4 miliardi nel 2014.
In particolare, si segnala il rifinanziamento della quota nazionale del Fondo di Rotazione per le Politiche Comunitarie - Accordo Interistituzionale U.E. del maggio 2006 (5,5 miliardi nel 2014), degli investimenti previsti nell’ambito degli interventi del Consorzio European Fighter Aircraft – EFA (1,1 miliardi nel 2013 e 1,2 miliardi nel 2014), nonché dei programmi FREMM e VBM (complessivi 300 milioni annui). Tali misure, iscritte nella Tabella E, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge e nella Nota tecnica, non comportano effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle amministrazioni pubbliche, in quanto derivanti da obblighi internazionali e pertanto già considerati nei tendenziali a legislazione vigente.
Si segnala, infine, l’effetto, in termini di solo SNF (3.250 milioni), della voce iscritta in Tabella C relativa alla regolazione debitoria tra Stato e regioni dei minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente registrati negli esercizi pregressi rispetto a quelli stimati destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, rinviando alle schede di lettura relative ai singoli articoli per le questioni ad essi attinenti, con riferimento alle tabelle non sono state formulate osservazioni circa le maggiori spese di parte capitale relative al rifinanziamento del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie (tabella E), computate solo sul SNF, atteso che trattasi di obblighi internazionali e che gli importi autorizzati sono in linea con quanto previsto negli esercizi precedenti.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al rifinanziamento nel 2013 e nel 2014 dei programmi EFA (rispettivamente, 1,1 e 1,2 miliardi) (tabella E). E’ stato tuttavia osservato che, a fronte di tale rifinanziamento, l’articolo 4, comma 100, dispone, su proposta del Ministero interessato, una riduzione degli stanziamenti per il 2012 di 100 milioni rispetto a un importo a legislazione vigente pari a 1.100 milioni: sul punto la relazione tecnica precisa che tale riduzione “comporta lo spostamento del profilo dei pagamenti con il differimento delle somme dovute. Prudenzialmente, non sono previsti effetti in termini di indebitamento netto”. Al riguardo, è stata richiesta una conferma da parte del Governo che la riduzione dello stanziamento nel 2012 fosse compatibile con il flusso di pagamenti concordato in sede internazionale. Si è rilevato, inoltre, come la suddetta riduzione non configurasse un risparmio di spesa permanente, ma un semplice rinvio della stessa a carico dei successivi esercizi.
In proposito, nel corso dell’esame presso il Senato in prima lettura, il Governo ha affermato che eventuali effetti negativi derivanti dal differimento degli impegni potranno essere riassorbiti nell'ambito del complessivo rifinanziamento dell'iniziativa previsto dalla tabella E a decorrere dal 2013.
Non sono state formulate osservazioni, infine, riguardo al computo sul solo SNF della regolazione iscritta in Tabella C relativa al saldo IRAP: in termini di indebitamento, infatti, gli effetti si sono manifestati negli esercizi nei quali le regioni hanno effettuato la spesa sanitaria al cui finanziamento è finalizzato il gettito di tale imposta, mentre gli effetti sul fabbisogno di cassa si sono manifestati in relazione alle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 796, lett. d) della legge 296/2006.
Articolo 2
(Gestioni previdenziali)
1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
4. È istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: « legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.
L’articolo 2 reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS (commi 1-3), introducendo contestualmente un’apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all’INPDAP, in analogia con quanto previsto per l’INPS (commi 4-5).
In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[6], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.
Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2012, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 833,08 milioni di euro, sono determinati:
a) nella misura di 668,02 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);
b) nella misura di 165,06 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);
c) nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un analogo trasferimento, ai sensi del successivo comma 4, lettera a) (vedi infra), in misura complessivamente pari a 2176 milioni di euro per il 2012, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dall’INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.c) dell’Allegato 2).
Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2012, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:
§ per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, – in 19.224,21 milioni di euro (per l’anno 2011 l’importo dovuto era pari a 18.556,19 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):
- 2,88 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));
- 66,90 milioni sono dovuti per l’ENPALS (lettera b))
- 741,30 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c).
§ per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 4.750,34 milioni di euro (nel 2011 l’importo dovuto era pari a 4.585,28 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).
Infine, il comma 3, lettera a), prevede l’utilizzo di specifiche risorse, individuate anche esse dall’Allegato 2, nell’ambito della Missione 024 (– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Missione 012 – Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi), ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[7], valutati in 538 milioni di euro per il 2010.
Nell’Allegato 2 sono inoltre indicati gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla precedente lettera a), delle somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2010 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie pari a 522 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 16 milioni di euro (comma 3, lettera b)).
Il successivo comma 4 (come riportato anche nella relazione illustrativa al provvedimento – A.S. 2968), al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.
In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.
Sono a carico della Gestione richiamata:
§ una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (comma 4, lettera a));
§ tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge (comma 4, lettera b)).
Ai sensi del successivo comma 5, infine, inserendo alcuni periodi all’articolo 2, comma 3, della L. 335/1995, si ripristina, secondo quanto evidenziato anche nella relazione illustrativa (A.S. 2968), l’apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici a favore della richiamata Gestione, originariamente previsto dalla stessa L. 335. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata Gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.
Per esigenze di coordinamento legislativo, contestualmente viene in parte abrogato l’articolo 2, comma 499, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).
Si ricorda che il richiamato comma 499, al fine di realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell’ambito del bilancio unitario dell’INPDAP (previsto dall’articolo 69, comma 14, della L. 388/2000)[8], e al fine di permettere la corretta applicazione dell’articolo 35 della L. 448/1998 (in materia di anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS e all’INPDAP), ha soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della L. 335/1995 che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabiliva appunto un apporto dello Stato a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
Profili finanziari (Art. 2, commi 1 e 2)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Minori spese correnti |
833,1 |
833,1 |
833,1 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
833,1 |
833,1 |
833,1 |
|
|
|
|
|
|
Pertanto, sulla base di quanto risulta dalla precedente tabella, l’effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica è nullo.
La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1 e 2,afferma che l’importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, nonché la somma trasferita al medesimo ente a titolo di concorso dello Stato all’onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984, vengono incrementati annualmente in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale. Conseguentemente, applicando tale meccanismo si ottiene per l’anno 2012 un incremento pari a 833,08 milioni di euro, di cui 668,02 milioni di euro sulla base della legge n. 88/1989 e i restanti 165,06 milioni di euro sulla base della legge n. 222/1984 (pensioni di invalidità).
Tali somme sono da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, al netto del trasferimento della somma di 741,30 milioni di euro attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, nonché delle somme attribuite al fondo minatori (2,88 milioni di euro) e all’Enpals (66,90 milioni di euro).
L’effetto di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica risulta essere compensato dal miglioramento di pari misura dei saldi delle gestioni previdenziali che determina una riduzione delle esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle gestioni medesime.
In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulati rilievi dal momento che la spesa è limitata all’entità dello stanziamento ed è determinata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Profili finanziari (Art. 2, comma 3)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, precisa che la norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’Inps (2010), volta ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’Istituto. Essa non determina effetti di onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni, in quanto: da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’Inps e non utilizzate; dall’altro, i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del conto della PA.
In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione invalidi civili (pari a 538 milioni di euro per il 2010), la norma prevede di utilizzare:
§ per un importo di 522 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2009 dell’Ente, trasferite a tale Gestione in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;
§ per un importo di 16 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri dell’Ente stesso.
In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.
Profili finanziari (Art. 2, commi 4 e 5)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni sono volte a riordinare trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, e, pertanto, non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, il riordino dei trasferimenti a carico dello Stato è realizzato attraverso l’istituzione nel bilancio dell’INPDAP di un’apposita Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS), in analogia con quanto previsto per l’INPS. In tale gestione confluiscono le somme, rappresentative di quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate dall’INPDAP, da porre a carico dello Stato, pari a 2.176 milioni di euro per il 2012.
Si tratta, in particolare, delle seguenti somme:
§ benefici per il servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo (8.470.000 euro nel 2012)[9]: il beneficio consiste nell’aumento del computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato nelle residenze disagiate, che viene incrementato di sei dodicesimi con riferimento alle sedi definite disagiate e di nove dodicesimi con riferimento alle sedi definite come particolarmente disagiate;
§ benefici combattentistici (344.000.000 euro nel 2012)[10]: si tratta dell’aumento del servizio utile a pensione pari, rispettivamente a 7 anni, per gli ex combattenti, e a 10 anni, per gli invalidi di guerra. Tali aumenti riguardavano i pensionamenti previsti a tutto il 31 dicembre 1979. Il relativo onere, recuperato per gli enti iscritti alle casse pensioni degli enti locali, non è mai stato recuperato a valere sulle pensioni erogate agli statali[11];
§ benefici al personale militare (1.649.000.000 euro nel 2012): si tratta di benefici riconosciuti ai militari e rivisti dal D.P.R. n. 1092/1973 all’articolo 19 (servizio a bordo di navi militari, servizio addetti alle macchine, con maggiorazione di 1/3 del servizio), all’articolo 20 (servizio in volo, con maggiorazione di 1/3), all’articolo 21 (servizio di confine, con maggiorazione di 1/2), all’articolo 22 (servizio in stabilimenti di pena militari, con maggiorazione di 1/5), all’articolo 23 (servizio in sedi disagiate, con maggiorazione di 1/2), all’articolo 24 (servizio scolastico all’estero, con maggiorazione di 1/2), all’articolo 25 (lavori insalubri e nei polverifici, con maggiorazione di 1/4)), all’articolo 31 (navigazione mercantile, con maggiorazione di 1/4), all’articolo 50 (servizio apparati RT e RTF, con maggiorazione di 1/3); nonché dalla legge n. 187/1976, articolo 17 (impiego operativo di campagna, con maggiorazione di 1/5) dalla legge n. 284/1977, articolo 3 (servizio di istituto, con maggiorazione di 1/5), dalla legge n. 78/1983, articolo 18 (imbarco su mezzi di superficie o su sommergibili, controllo dello spazio aereo, con beneficio economico sullo stipendio pensionabile) e dal decreto legislativo n. 149/1997 (personale ENAV, con maggiorazione di 1/3 per controllori di traffico aereo e di 1/5 per esperti di assistenza al volo);
§ benefici ai dipendenti di autorità portuali (6.006.000 euro nel 2012)[12]: si tratta del pensionamento anticipato per i dipendenti delle autorità portuali, con il beneficio di una maggiorazione di 8 anni di anzianità figurativa;
§ pensionamenti anticipati (168.534.000 euro nel 2012)[13]: si tratta dell’aumento del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni, per il personale femminile che alla data del pensionamento poteva fare valere un’anzianità inferiore a 20 anni.
In conseguenza della costituzione della GIAS, vengono istituite nel bilancio INPDAP apposite evidenze contabili, riferite alle diverse gestioni previdenziali. La norma stabilisce, inoltre, l’adeguamento della quota parte in esame, da effettuarsi annualmente con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, incrementato di un punto percentuale.
Infine, il comma 5, nell’ottica della revisione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPDAP, dispone il ripristino dell’apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai fini della stabilità della gestione pensionistica dei dipendenti statali. Tale disposizione, prevista originariamente dalla legge n. 335/1995, era stata abrogata dalla legge n. 244/2007, che aveva previsto un sistema di anticipazioni a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica precisa che l’ammontare dell’apporto in questione terrà conto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla gestione dei dipendenti statali previsti a legislazione vigente e a seguito della disposizione in esame.
In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.
Articolo 3
(Riduzioni delle
spese rimodulabili dei Ministeri)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
L’articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge, come modificato nel corso dell’iter al Senato (cfr. infra) in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[14], come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[15], secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011.
Si ricorda che i commi da 1 a 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98/2011 hanno recato disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.
In particolare, il comma 2 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, in misura pari ai seguenti importi individuati in un apposito allegato al decreto (Allegato C):
§ in termini di saldo netto, in 1.500 milioni di euro nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni di euro a partire dal 2014;
§ in termini di indebitamento netto, in 1.000 milioni nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni a partire dal 2014.
Secondo l’Allegato C del decreto legge n. 98/2011, gli importi delle riduzioni erano così ripartite tra i Ministeri:
Riduzioni di spesa dei Ministeri – Decreto legge n. 98/2011
(milioni di euro)
|
saldo netto da finanziare |
indebitamento netto |
||||
MINISTERI |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 e ss. |
Economia e finanze |
711,7 |
735,2 |
1.390,1 |
409,2 |
735,2 |
1.390,1 |
Sviluppo economico |
95,3 |
1.880,2 |
1.963,4 |
47,6 |
1.880,2 |
1.963,4 |
Lavoro e politiche sociali |
22,2 |
22,9 |
42,7 |
14,3 |
22,9 |
42,7 |
Giustizia |
54,5 |
66,7 |
124,4 |
41,8 |
66,7 |
124,4 |
Affari esteri |
42,6 |
49,0 |
91,3 |
29,7 |
49,0 |
91,3 |
Istruzione, università e ricerca |
30,0 |
33,7 |
62,9 |
25,9 |
33,7 |
62,9 |
Interno |
113,0 |
141,6 |
263,8 |
96,7 |
141,6 |
263,8 |
Ambiente e tutela territorio e mare |
25,7 |
30,8 |
57,5 |
13,1 |
30,8 |
57,5 |
Infrastrutture e trasporti |
46,0 |
55,4 |
103,2 |
26,4 |
55,4 |
103,2 |
Difesa |
299,6 |
413,5 |
769,1 |
249,4 |
413,5 |
769,1 |
Politiche agricole alimentari e forestali |
33,1 |
40,5 |
74,6 |
22,1 |
40,5 |
74,6 |
Beni e attività culturali |
12,5 |
14,9 |
27,8 |
11,7 |
14,9 |
27,8 |
Salute |
13,7 |
15,7 |
29,3 |
12,1 |
15,7 |
29,3 |
TOTALE |
1.500 |
3.500 |
5.000 |
1.000 |
3.500 |
5.000 |
Gli importi complessivi delle riduzioni indicate nell’apposito allegato C al D.L. n. 98/2011 sono stati successivamente incrementati dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011, fino ad un importo complessivo di risparmi, in termini di indebitamento netto, pari a 7 miliardi nel 2012, di 6 miliardi nel 2013 e di 5 miliardi di euro a decorrere dal 2014.
La norma affidava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 25 settembre 2011, il compito di indicare gli importi complessivi dei tagli in termini di saldo netto da finanziare, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati dal D.L. n. 138/2011, nonché la ripartizione delle effettive riduzioni di spesa tra i vari Ministeri[16].
In attuazione della citata normativa, con il D.P.C.M. 28 settembre 2011 la riduzione complessiva della spesa in termini di saldo netto da finanziare è stata ripartita tra i Ministeri nella seguente misura:
(milioni di euro)
Ministeri |
Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Economia e finanze |
3.437,3 |
1.077,8 |
1.420,9 |
2.118,3 |
1.278,3 |
1.264,2 |
Sviluppo economico |
3.891,9 |
2.617,4 |
1.881,2 |
2.325,1 |
3.154,9 |
2.014,9 |
Lavoro e politiche sociali |
107,2 |
33,5 |
46,6 |
64,7 |
34,6 |
38,4 |
Giustizia |
273,3 |
101,6 |
132,1 |
196,3 |
126,8 |
140,5 |
Affari esteri |
206,0 |
71,8 |
93,4 |
135,8 |
81,7 |
90,6 |
Istruzione, università e ricerca |
145,0 |
49,5 |
64,3 |
114,2 |
68,2 |
75,5 |
Interno |
550,8 |
208,5 |
270,9 |
424,3 |
276,8 |
306,6 |
Ambiente, tutela territorio e mare |
124,1 |
45,2 |
58,8 |
63,5 |
41,0 |
45,6 |
Infrastrutture e trasporti |
222,2 |
81,2 |
109,0 |
134,3 |
83,2 |
95,1 |
Difesa |
1.446,9 |
606,2 |
786,1 |
1.213,3 |
721,1 |
796,4 |
Politiche agricole |
168,8 |
62,6 |
81,4 |
107,7 |
69,3 |
76,8 |
Beni e attività culturali |
60,3 |
21,8 |
28,4 |
49,5 |
31,1 |
26,8 |
Salute |
66,1 |
23,0 |
29,9 |
53,0 |
32,9 |
28,7 |
TOTALE |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
7.000 |
6.000 |
5.000 |
Al fine di superare le criticità derivanti dall’utilizzo della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l’articolo 10 del D.L. n. 98 ha previsto che siano i Ministeri stessi a proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dai provvedimenti di manovra.
Secondo il meccanismo introdotto dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, commi 3-5) spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014.
Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.
Con la circolare del Ministerodell’economia e finanza 13 luglio 2011, n. 23, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011. In particolare, è previsto che i Ministri competenti propongano - in un apposito ed unico documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 12 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest’ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.
Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati. L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009.
Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, in termini di indebitamento netto, si prevede che:
§ il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;
§ ed eventualmente sia disposta, con la legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.
Con la legge di stabilità per il 2012 si provvede all’attuazione delle suddette misure, indicando agli articoli 3 e 4 le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali – sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili[17] - secondo gli importi quantificati dal suddetto D.P.C.M. del 28 settembre 2011, sulla base delle proposte di interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.
L'articolo 3, in particolare, provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato alla legge stessa. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.
Si segnala che, qualora, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non siano stati considerati adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, l’allegato 1 è stato integrato con gli ulteriori interventi correttivi, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, come evidenziato nella relazione tecnica.
Si riporta qui di seguito l'ammontare delle riduzioni complessive delle spese rimodulabili dei Ministeri previste dall'elenco 1 allegato all’articolo 3.
Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero da elenco 1
(migliaia di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
|
Economia e finanze |
3.029.998 |
2.454.066 |
712.692 |
400.710 |
956.998 |
674.095 |
Sviluppo economico |
3.782.381 |
3.729.675 |
2.607.861 |
2.554.420 |
1.871.639 |
1.813.017 |
Lavoro e polit. sociali |
47.242 |
45.050 |
23.531 |
21.378 |
27.110 |
24.958 |
Giustizia |
273.280 |
7.232 |
101.571 |
1.561 |
132.105 |
3.697 |
Affari esteri |
144.604 |
103.594 |
61.059 |
41.442 |
82.640 |
56.386 |
Istruzione, università e ricerca |
131.100 |
32.856 |
16.476 |
26 |
16.511 |
26 |
Interno |
242.806 |
41.086 |
81.914 |
26.814 |
109.997 |
26.225 |
Ambiente, tutela territorio e mare |
124.118 |
113.562 |
45.210 |
44.692 |
58.800 |
51.649 |
Infrastrutture e trasporti |
191.213 |
93.797 |
63.170 |
31.429 |
92.906 |
44.385 |
Difesa |
1.446.873 |
1.446.873 |
606.154 |
0 |
786.122 |
0 |
Politiche agricole |
126.374 |
120.445 |
47.364 |
41.714 |
66.229 |
60.479 |
Beni e attività culturali |
0 |
0 |
11.812 |
6.224 |
28.379 |
14.948 |
Salute |
66.100 |
66.100 |
22.999 |
22.999 |
29.912 |
29.912 |
Totale |
9.606.088 |
8.254.335 |
4.401.811 |
3.193.407 |
4.259.348 |
2.799.778 |
Nel successivo articolo 4 (cui si rinvia) sono contenute le disposizioni sostanziali finalizzate alla riduzione degli stanziamenti di spesa dei vari Ministeri relativi alle spese non rimodulabili.
Nella tabella che segue – esposta nella relazione tecnica aggiornata con gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato, depositata l’11 novembre 2011 – sono riportati gli effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, sulle spese dei Ministeri, distinte tra riduzioni relative alle spese rimodulabili di cui all’articolo 3 (il cui dettaglio per missioni e programmi è evidenziato nell’elenco 1 allegato alla presente legge), riduzioni relative alle spese non rimodulabili disposte dall’articolo 4, riduzioni lineari degli accantonamenti (ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 98) nonché ulteriori misure di riduzione della spesa (ad es. relative al fondo ISPE).
La tabella evidenzia il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti richiesti in termini di saldo netto dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011, nonché la complessiva realizzazione degli obiettivi in termini di indebitamento netto.
Per i singoli Ministeri, invece, avendo le amministrazioni proposto tagli selettivi della spesa, le valutazioni in termini di indebitamento netto possono risultare parzialmente diverse rispetto agli obiettivi individuati con il DPCM, che aveva invece ipotizzato riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa rimodulabili, fermo restando il totale complessivo dei risparmi individuati.
Gli effetti correttivi in termini di indebitamento netto relativi a ciascun Ministero risultano inoltre aggiornati - rispetto ai dati riportati nella relazione tecnica al disegno di legge iniziale (A.S. 2968) – a seguito di un esame più approfondito delle misure proposte dalle Amministrazioni, rispetto a quello effettuato al momento della presentazione del disegno di legge di stabilità.
Si ricorda, infine, che in sede di esame del provvedimento al Senato, fermo restando l’importo complessivo dei risparmi attesi in termini di indebitamento netto ai sensi del D.L. n. 138/2011 (di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2011), sono state apportate alcune modifiche relative al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Come evidenziato nella RT, quelle relative al Ministero dell’ambiente sono state dirette ad accogliere le proposte di riduzione delle spese rimodulabili da fattore legislativo del Ministero medesimo pervenute dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità.
Per quanto riguarda, invece, il Ministero dell’economia e delle finanze, le modifiche sono consistite in una riallocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco 1 e l'articolo 4, ed in particolare, in minori riduzioni di spese rimodulabili compensate da maggiori riduzioni di spese non rimodulabili, che hanno richiesto peraltro l'introduzione di specifici interventi normativi, che sono stati inseriti nell'articolo 4 della legge di stabilità (cfr. i commi 50 e 51).
Analisi delle riduzioni complessive delle spese dei Ministeri
(milioni di euro)
|
SALDO NETTO DA FINANZIARE |
INDEBITAMENTO NETTO |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Economia e finanze |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
3.437 |
1.078 |
1.421 |
2.118 |
1.278 |
1.264 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
3.437 |
1.078 |
1.421 |
2.468 |
1.284 |
1.311 |
Elenco 1 (art. 3) |
3.030 |
713 |
957 |
2.128 |
956 |
847 |
- rimodulabili |
2.053 |
241 |
564 |
1.458 |
316 |
587 |
- accantonamenti |
977 |
471 |
393 |
670 |
640 |
260 |
Versamento entrata (art. 4) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Non rimodulabili (art. 4) |
315 |
315 |
414 |
248 |
278 |
414 |
Ulteriori misure FISPE |
42 |
- |
- |
42 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Sviluppo economico |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
3.892 |
2.617 |
1.881 |
2.325 |
3.155 |
2.015 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
3.892 |
2.617 |
1.881 |
2.125 |
3.055 |
2.065 |
Elenco 1 (art. 3) |
3.782 |
2.608 |
1.872 |
2.115 |
3.045 |
2.055 |
- rimodulabili |
432 |
74 |
69 |
163 |
174 |
179 |
- riduzioni FAS in tab. E |
3.351 |
2.534 |
1.803 |
1.952 |
2.871 |
1.876 |
Non rimodulabili (art. 4) |
110 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Lavoro |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
107 |
34 |
44 |
65 |
35 |
38 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
107 |
34 |
44 |
102 |
33 |
48 |
Elenco 1 (art. 3) |
47 |
24 |
27 |
42 |
23 |
27 |
- rimodulabili |
47 |
24 |
27 |
42 |
23 |
27 |
Non rimodulabili (art. 4) |
60 |
10 |
17 |
60 |
10 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
Giustizia |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
273 |
102 |
132 |
196 |
127 |
141 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
273 |
102 |
132 |
196 |
127 |
141 |
Elenco 1 (art. 3) |
273 |
102 |
132 |
196 |
127 |
141 |
- rimodulabili |
273 |
102 |
132 |
196 |
127 |
141 |
Non rimodulabili (art. 4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Affari Esteri |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
206 |
72 |
93 |
136 |
82 |
91 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
206 |
72 |
93 |
160 |
74 |
89 |
Elenco 1 (art. 3) |
145 |
61 |
83 |
124 |
68 |
83 |
- rimodulabili |
145 |
61 |
83 |
124 |
68 |
83 |
Non rimodulabili (art. 4) |
61 |
11 |
11 |
36 |
6 |
6 |
Istruzione, università, ricerca |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
145 |
50 |
64 |
114 |
68 |
76 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
145 |
50 |
64 |
144 |
120 |
98 |
Elenco 1 (art. 3) |
131 |
17 |
17 |
104 |
17 |
9 |
- rimodulabili |
131 |
17 |
17 |
104 |
17 |
9 |
Non rimodulabili (art. 4) |
14 |
33 |
48 |
40 |
103 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
Interno |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
551 |
209 |
271 |
424 |
277 |
307 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
551 |
209 |
271 |
423 |
184 |
234 |
Elenco 1 (art. 3) |
243 |
82 |
110 |
181 |
91 |
124 |
- rimodulabili |
243 |
82 |
110 |
181 |
91 |
124 |
Non rimodulabili (art. 4) |
143 |
71 |
105 |
77 |
37 |
54 |
Versamento entrata (art. 4) |
150 |
- |
- |
150 |
- |
- |
Ulteriori misure (FISPE e fondi Difesa) |
15 |
56 |
56 |
15 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
Ambiente e tutela del territorio e del mare |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
124 |
45 |
59 |
64 |
41 |
46 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
124 |
45 |
59 |
66 |
32 |
41 |
Elenco 1 (art. 3) |
124 |
45 |
59 |
66 |
32 |
41 |
- rimodulabili |
124 |
45 |
59 |
66 |
32 |
41 |
Non rimodulabili (art. 4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Infrastrutture e trasporti |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
222 |
81 |
109 |
134 |
83 |
95 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
222 |
81 |
109 |
126 |
78 |
108 |
Elenco 1 (art. 3) |
191 |
63 |
93 |
112 |
62 |
90 |
- rimodulabili |
191 |
63 |
93 |
112 |
62 |
90 |
Non rimodulabili (art. 4) |
31 |
18 |
16 |
15 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
Difesa |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
1.447 |
606 |
786 |
1.213 |
721 |
796 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
1.447 |
606 |
786 |
950 |
900 |
725 |
Elenco 1 (art. 3) |
1.447 |
606 |
786 |
950 |
900 |
725 |
- rimodulabili |
1.447 |
606 |
786 |
950 |
900 |
725 |
Non rimodulabili (art. 4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Politiche agricole |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
169 |
63 |
81 |
108 |
69 |
77 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
169 |
63 |
81 |
167 |
63 |
81 |
Elenco 1 (art. 3) |
126 |
47 |
66 |
126 |
47 |
66 |
- rimodulabili |
126 |
47 |
66 |
126 |
47 |
66 |
Versamento entrata (art. 4) |
32 |
9 |
9 |
32 |
9 |
9 |
Non rimodulabili (art. 4) |
10 |
6 |
6 |
10 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Beni e attività culturali |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
60 |
22 |
28 |
50 |
31 |
27 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
60 |
22 |
28 |
30 |
31 |
46 |
Elenco 1 (art. 3) |
- |
12 |
28 |
- |
22 |
26 |
- rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- accantonamenti |
- |
12 |
28 |
- |
22 |
26 |
Versamento entrata (art. 4) |
60 |
10 |
- |
30 |
9 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Salute |
|
|
|
|
|
|
Risparmi da D.P.C.M. |
66 |
23 |
30 |
53 |
33 |
29 |
Risparmi da R.T. ddl stabilità |
66 |
23 |
30 |
54 |
32 |
29 |
Elenco 1 (art. 3) |
66 |
23 |
30 |
54 |
32 |
29 |
- rimodulabili |
66 |
23 |
30 |
54 |
32 |
29 |
Non rimodulabili (art. 4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE RISPARMI |
|
|
|
|
|
|
da D.P.C.M. |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
7.000 |
6.000 |
5.000 |
da R.T. ddl stabilità |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
7.012 |
6.012 |
5.015 |
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente riferiti agli articoli 3 e 4.
In calce al prospetto, con riferimento alla voce “D.P.C.M. 28 settembre 2011 – effetti migliorativi della manovra D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011 sul saldo delle operazioni finali”, vengono indicati i seguenti effetti[18]:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
DPCM 28-11-2011 tagli Ministeri |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori entrate |
353 |
78 |
76 |
|
|
|
|
|
|
Minori spese |
10.347 |
4.922 |
4.924 |
|
|
|
|
|
|
Totale
effetti migliorativi sui saldi della manovra |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Come precisato dalla Nota tecnico-illustrativa del disegno di legge di stabilità 2012, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle Amministrazioni centrali esplicano effetti solo in termini di SNF, in quanto quelli su fabbisogno e indebitamento sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF.
La relazione tecnica rileva che le norme sono dirette a dare attuazione alle misure di contenimento della spesa dei Ministeri recate dai decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011, secondo l’articolazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011. Tale D.P.C.M. ha aggiornato i dati contenuti nella Tabella C allegata al D.L. 98, indicando le complessive riduzioni necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.
Il D.L. 98/2011 ha disposto, all’articolo 10, una riduzione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato tale da assicurare effetti in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento in misura pari agli importi indicati nell’allegato C. Tale allegato, che riporta la riduzione degli stanziamenti di ciascun Ministero, evidenzia un effetto di risparmio complessivo in termini di SNF pari a 1,5 miliardi nel 2012, 3,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014; in termini di indebitamento, il risparmio è quantificato in 1 miliardo nel 2012, 2,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014. L’allegato 3 al ddl di conversione riporta tali effetti sui saldi, ascrivendoli a “minori spese in conto corrente e in conto capitale”.
Tali misure sono state rafforzate in occasione del D.L. 138/2011, che ha disposto un incremento dei tagli per 6 miliardi nel 2012 e 2,5 miliardi nel 2013, includendo in essi anche gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate in precedenza esclusi. In particolare, l’articolo 1, comma 1, ha disposto che i risparmi indicati nell’allegato C al D.L. 98, alla voce “indebitamento netto”, riga “totale”, siano incrementati degli importi suddetti, rinviando ad un apposito D.P.C.M. la ripartizione tra i Ministeri e l’indicazione dei corrispondenti importi nella voce “saldo netto da finanziare”. L’allegato 3 al ddl di conversione riporta tali misure come “minori spese in conto corrente e in conto capitale”, ed attribuisce loro il medesimo effetto sul SNF e sull’indebitamento.
Il D.P.C.M. 28 settembre 2011 ha, infine rideterminato gli importi delle riduzioni relative ai singoli Ministeri, fissandoli in complessivi 10,7 miliardi nel 2012 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014 in termini di SNF. In termini di indebitamento, le riduzioni sono pari a 7 miliardi nel 2012, 6 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014.
La RT reca la tabella (cfr supra) riepilogativa degli effetti sul SNF e sull’indebitamento delle riduzioni di spesa dei Ministeri, distinti tra proposte di riduzione relative alle spese rimodulabili di cui all’articolo 3 (il cui dettaglio per missioni e programmi è evidenziato nell’elenco 1 allegato alla legge in esame), alle spese non rimodulabili, alla riduzione lineare degli accantonamenti (ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 98), nonché ad ulteriori misure di riduzione della spesa (fondo ISPE).
La RT rileva come la tabella evidenzi il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti richiesti in termini di SNF, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto. Avendo le amministrazioni proposto tagli selettivi della spesa, le valutazioni in termini di indebitamento netto per ciascun Ministero possono, tuttavia, risultare parzialmente diverse rispetto agli obiettivi individuati con il D.P.C.M., che aveva invece ipotizzato riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa rimodulabili. A fronte di una diversa composizione delle riduzioni delle singole voci di spesa, resta comunque fermo il totale complessivo dei risparmi individuati.
La RT precisa al riguardo che, rispetto alla tabella contenuta nella relazione riferita al testo iniziale del provvedimento, quella sopra riportata riflette non solo le modifiche intervenute in sede di iter parlamentare, ma anche gli esiti di un esame più approfondito degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle variazioni proposte dai Ministeri, che ha portato, in alcuni casi, ad una diversa quantificazione degli stessi, senza tuttavia incidere sul raggiungimento dell’obiettivo complessivo.
Riguardo alle modifiche all’elenco 1 introdotte durante l’esame parlamentare, la RT precisa che quelle riferite al Ministero dell’ambiente sono dirette ad accogliere le proposte formulate dal Ministero pervenute dopo la presentazione della legge di stabilità. Dalle variazioni proposte non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed è confermato l’obiettivo di riduzione per ciascun anno del triennio[19].
Con riferimento al Ministero dell’economia, la RT precisa che per alcune missioni di spesa si sono rese necessarie modifiche di carattere tecnico per tenere conto che alcune riduzioni richiedono l’introduzione di interventi normativi da inserire all’articolo 4 (cfr. commi 50 e 51). La RT precisa al riguardo che si tratta di una “mera riallocazione” delle riduzioni di spesa tra l’elenco 1 e l’articolo 4, e che pertanto da essa non derivano effetti sui saldi.
Sempre con riferimento alle riduzioni di spesa dello stato di previsione del MEF contenute nell’elenco 1, la relazione segnala la variazione compensativa tra la missione Comunicazioni, programma Sostegno all’editoria, di cui si propone un minore taglio e il corrispondente aumento di quello relativo alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare e alla missione Politiche economico-finanziarie, programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta, come riportato nel prospetto seguente:
(migliaia di euro)
Elenco 1 - variazioni compensative MEF |
SNF |
Indebitamento |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Cap. 2183/MEF -nuovo importo della riduzione -precedente importo della riduzione -differenza da coprire |
50.269.932 69.820.659 -19.550.727 |
41.802.002 58.059.526 -16.257.524 |
33.220.550 46.140.569 -12.920.019 |
50.269.932 69.820.659 -19.550.727 |
41.802.002 58.059.526 -16.257.524 |
33.220.550 46.140.569 -12.920.019 |
Capitolo 2175/MEF |
19.550.727 |
|
|
19.550.727 |
|
|
Capitolo 3565/MEF |
|
16.257.524 |
12.920.019 |
|
16.257.524 |
12.920.019 |
In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che non appare chiaro a quale strumento debba essere ascritto l’effetto complessivo di riduzione di spesa nella misura prevista dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011: la nota introduttiva al disegno di legge di bilancio sembrerebbe rimettere tale effetto alla legge di stabilità, tuttavia esso non sembra espressamente imputato all’articolato del provvedimento in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) né, per la parte relativa ai minori oneri correnti, nel prospetto di copertura allegato al provvedimento medesimo.
Il complesso delle riduzioni, sostanzialmente allineate con quanto indicato dal citato D.P.C.M., presenta in termini di SNF un profilo diverso da quello risultante dagli allegati 3 ai disegni di legge di conversione dei decreti legge n. 98 e 138. Si evidenzia, infatti, un taglio più elevato nel 2012, a fronte di una riduzione più contenuta nel 2013. La differenza tra quanto previsto dalla manovra correttiva e quanto risulta dalla legge di stabilità sembra dovuto alla diversa composizione delle voci indicate dalle Amministrazioni per operare i tagli richiesti al fine di garantire l’obiettivo in termini di indebitamento netto.
|
tagli Ministeri |
|||||
|
SNF |
Indebitamento |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
DL n. 98 - 138/2011 |
7.500 |
6.000 |
5000 |
7.000 |
6.000 |
5.000 |
DPCM 28 settembre 2011 |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
7.000 |
6.000 |
5.000 |
RT legge
stabilità 183/2011 |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
7.013 |
6.011 |
5.012 |
E’ stato poi rilevato come, in assenza di un’indicazione puntuale degli stanziamenti di spesa rimodulabile oggetto dei tagli, non sia possibile una verifica degli stessi e dei rispettivi effetti in termini di SNF e di indebitamento. In particolare, come evidenziato nella Nota tecnico-illustrativa e nell’allegato 4 al disegno di legge stabilità, i tagli sono composti per circa il 66 per cento da riduzioni di spesa in conto capitale nel 2012 e nel 2013, percentuale che si riduce al 60 per cento nel 2014. A fronte di tale composizione, tuttavia, viene scontato nella RT un elevato tasso di realizzazione in termini di indebitamento netto. In particolare si ricordano la riduzione del FAS e delle spese del Ministero della Difesa, che scontano una realizzazione di circa il 65 per cento già il primo anno.
Sono stati, altresì, richiesti chiarimenti circa gli effetti sui saldi della riduzione di alcuni stanziamenti, ed in particolare di quelli relativi al rimborso dei crediti di imposta e dei versamenti IRAP. Con riferimento a questi ultimi non è chiaro, infatti, in quale misura la riduzione degli stanziamenti, proposta da alcuni Ministeri[20] in relazione al contenimento della spesa per il personale, si rifletta sui saldi del complesso delle amministrazioni pubbliche. Trattandosi, infatti, di entrate di competenza regionale destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, eventuali riduzioni rispetto al gettito previsto andrebbero comunque compensate con maggiori trasferimenti da parte dello Stato.
Con riferimento alla riduzione degli stanziamenti del MEF destinati a restituzioni e rimborsi di imposta, non risulta chiaro se si tratti di effettive economie di spesa, non scontate nei tendenziali a legislazione vigente, o di un semplice rinvio ad esercizi successivi di somme comunque dovute.
Articolo 4, comma 1
(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)
1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
Il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce che con le disposizioni contenute nei successivi commi vengono ridotti gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili. Tale disposizione si affianca pertanto a quella dell'articolo 3, con cui è stata prevista la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili.
Gli articoli 3 e 4 propongono le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[21], come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[22], secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Gli interventi correttivi sono articolati distinguendo le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili. Le spese rimodulabili sono ridotte mediante rinvio ad apposito elenco ai sensi dell'articolo 3; per la riduzione delle spese non rimodulabili invece sono necessarie disposizioni normative di natura sostanziale che modificano le determinanti della spesa stessa e che vengono introdotte con l'articolo 4.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009[23], concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:
§ le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
§ le spese per interessi passivi;
§ le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;
§ le spese per ammortamento di mutui;
§ le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:
§ nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.
Il prospetto riepilogativo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente riferiti agli articoli 3 e 4.
In calce al prospetto riepilogativo, con riferimento alla voce “D.P.C.M. 28 settembre 2011 – effetti migliorativi della manovra D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011 sul saldo delle operazioni finali”, vengono indicati effetti complessivi di miglioramento, riferiti al solo saldo netto da finanziare, nella misura di 10,7 miliardi per il 2012 e 5 miliardi annui nel 2013 e nel 2014.
La relazione tecnica afferma che le norme di cui agli articoli 3 e 4 prevedono le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti legge nn. 98 e 138 del 2011, secondo l’articolazione stabilita dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011. Tale decreto ha aggiornato i dati contenuti nell’apposito allegato al D.L. 98/2011 indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati.
Più specificamente, con l’articolo 4 sono dettate disposizioni che concorrono al raggiungimento dei predetti obiettivi di riduzione di spesa, con riguardo alle spese non rimodulabili. Gli effetti di miglioramento dei saldi sono conseguiti attraverso la rideterminazione dei meccanismi che sottendono alla spesa non rimodulabile, con conseguente riduzione delle risorse iscritte nei relativi stanziamenti, ovvero prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Ulteriori disposizioni di contenimento, rafforzative degli interventi volti al raggiungimento dei suddetti obiettivi, determinano, in base alla RT, effetti indiretti sui saldi che prudenzialmente non vengono esplicitati.
In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato (analogamente a quanto già rilevato in relazione all’art. 3) che i decreti legge nn. 98 e 138 del 2011 hanno definito obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le norme hanno disposto altresì che le corrispondenti riduzioni della spesa in termini di saldo netto da finanziare dovessero essere definite in misura tale da garantire, tenendo conto dei coefficienti di realizzazione della spesa, il conseguimento dei predetti obiettivi espressi in termini di fabbisogno e di indebitamento.
I prospetti riepilogativi degli effetti finanziari dei due decreti legge hanno comunque indicato effetti di miglioramento anche sul saldo netto da finanziare nella misura complessiva di 7 miliardi per il 2012, 6 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014, ossia in misura pari agli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.
Con il D.P.C.M. 28 settembre 2011 gli obiettivi riferiti a tali saldi sono stati ripartiti tra i vari Ministeri e sono stati altresì stabiliti i corrispondenti importi riferiti al saldo netto da finanziare. Per quest’ultimo, l’importo complessivo delle riduzioni è stato fissato nella misura di 10,7 miliardi per il 2012, 5 miliardi per il 2013 e 5 miliardi per il 2014.
Si rileva tuttavia che il bilancio a legislazione vigente per l’anno finanziario 2012 non recepisce gli effetti sul saldo netto della manovra di riduzione della spesa dei Ministeri né nella misura indicata nei prospetti indicati ai due decreti-legge né nella misura rideterminata dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011. La relazione introduttiva al disegno di legge di bilancio (S. 2969) evidenzia che il provvedimento, predisposto secondo il criterio della legislazione vigente, include gli effetti finanziari del D.L. 98 e del D.L. 138, “con esclusione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, pari a 10.700 milioni nel 2012 e 5.000 milioni in ciascuno degli anni 2013-2014, da realizzare attraverso la legge di stabilità”.
Al riguardo si osserva che non appare chiaro a quale strumento debba essere ascritto l’effetto complessivo di riduzione di spesa nella misura prevista dal citato D.P.C.M. Infatti la nota introduttiva al disegno di legge di bilancio sembrerebbe rimettere tale effetto alla legge di stabilità; tuttavia detti effetti non sembrano espressamente imputati all’articolato del provvedimento in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) né, per la parte relativa ai minori oneri correnti, nel prospetto di copertura allegato al provvedimento medesimo. In proposito è stato richiesto un chiarimento.
È stato richiesto, inoltre, di esplicitare i parametri utilizzati per determinare l’entità delle riduzioni, in termini di saldo netto da finanziare, necessarie a conseguire gli obiettivi già scontati ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento. Tali riduzioni risultano indicate nelle parti della relazione tecnica riferite alle singole disposizioni dell’articolo 4, che non precisano tuttavia i criteri utilizzati per definire tale rapporto.
Articolo 4, commi 2 e 3
(Personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali all'estero)
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.
Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 3 a 6 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.
Il comma 3 dispone, a decorrere dal 2012, una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. n. 215 del 1967[24] riguardante il personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. L'importo della riduzione è determinato nella misura di 1,23 milioni di euro.
Come esplicitato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica (A.S. 2968), la riduzione di 1,23 milioni opera sul capitolo di spesa 2503 – piano di gestione 1 (Assegni di sede del personale della scuola) che nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 reca uno stanziamento di 61,54 milioni di euro: conseguentemente la dotazione iscritta nel bilancio 2012 risulta pari a 60,31 milioni.
Profili finanziari (Art. 4, comma 3)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che il comma 3 concorre agli obiettivi di risparmio fissati dal D.P.C.M. 28 settembre 2011 per il Ministero degli affari esteri. La norma determina un risparmio di 1,23 milioni di euro a decorrere dal 2012, disponendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. 215/1967, iscritta nel capitolo 2503 “Assegni di sede al personale delle Istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all’estero” del Ministero degli affari esteri. Tale riduzione è stata conseguita mediante il congelamento di 29 posti di personale scolastico.
In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la norma dispone la riduzione di un’autorizzazione di spesa non determinata nel quantum dal D.P.R. n. 215/1967 e non determinabile sulla base di parametri (quali una dotazione organica) desumibili dal medesimo D.P.R.. Il congelamento dei posti potrà quindi risultare effettivo solo in costanza dei conseguenti comportamenti da parte dell’amministrazione interessata.
Tale ipotesi sembrerebbe confermata dalle risposte fornite dalla Ragioneria generale dello Stato ai rilievi formulati nel corso dell’esame al Senato.
In particolare, presso il Senato è stato osservato che i risparmi potrebbero avere natura non permanente, trattandosi di congelamento e non di riduzione dei posti presso istituti di cultura all'estero. Il dispositivo, dunque, non sembra determinare normativamente una formale riduzione dei posti necessari a regime: pertanto appare concreto il rischio che, in un momento successivo al triennio 2012/2014, si verifichi uno "scongelamento" dei medesimi posti, con conseguente anche parziale vanificazione dei risparmi oggi cifrati invece in via permanente.
A tale proposito la RGS ha segnalato che, a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi, è stato assicurato da parte del Ministero degli affari esteri che, anche per gli anni successivi al 2014, non sarà operato alcun "scongelamento" dei posti del personale scolastico interessato.
E’ stato altresì rilevato che, qualora i posti soppressi riguardino istituzioni scolastiche riferibili alla pubblica amministrazione, occorrerebbe verificare se dette istituzioni possano conservare la piena funzionalità amministrativa e garantire, contestualmente, il pieno conseguimento dei risparmi attesi: infatti il taglio permanente dell’organico di fatto potrebbe determinare difficoltà nel perseguire i fini istituzionali senza sopperire in altro modo, e a valere su altri fondi, ai servizi venuti a mancare.
Articolo 4, comma 4
(Contributo al Centro internazionale per
l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste)
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 2012 venga ridotta di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 288 del 2000, che reca la concessione di un contributo al Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB), a suo tempo rifinanziata dal comma 566 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005.
Il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB) fornisce un ambiente scientifico e didattico di altissimo livello e conduce ricerche innovative nelle scienze della vita a beneficio dei paesi in via di sviluppo. Il Centro – che fa parte del sistema delle Nazioni Unite - rafforza la capacità di ricerca dei suoi membri attraverso programmi di formazione e di finanziamento e servizi di consulenza, e rappresenta un approccio globale alla promozione delle biotecnologie a livello internazionale. Il Centro, specializzato nella ricerca e formazione superiore nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie, ha sedi a Trieste, Nuova Delhi e Città del Capo. membri dell’ICGEB. L'ICGEB è inoltre parte del sistema delle Nazioni Unite.
Con la legge 15 marzo 1986 n. 103[25], l’Italia ha provveduto a ratificare l’Atto costitutivo dell’ICGEB, assumendosi l’onere di erogare, annualmente, un contributo ordinario allora valutato in 6.765 milioni di lire, e successivamente integrato dall’art. 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 288, nella misura di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002. Successivamente, il predetto contributo è stato integrato dapprima di 15.000 euro dalla legge finanziaria 2004, e poi di 2 milioni di euro annui sulla base degli incrementi di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 566, allegato 1) a favore, tra l’altro, della legge n. 288/2000.
Gli indicati contributi sono stati poi assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, il quale reca nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 uno stanziamento di 12,37 milioni di euro. Conseguentemente la dotazione iscritta nel bilancio 2012 risulta pari a 10,37 milioni.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce di 2 milioni di euro a decorrere dal 2012 il finanziamento annuale in favore del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, attualmente pari a 12.369.961 euro. Il risparmio è ottenuto riducendo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 288/2000, la quale a sua volta integra il finanziamento al Centro disposto dall’articolo 4 della legge 103/1986. Tale ultima legge reca la ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del relativo protocollo, adottato nella riunione dei plenipotenziari del 4 aprile 1984 a Vienna.
In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che il finanziamento del Centro di ingegneria genetica scaturisce da accordi internazionali ratificati dall’Italia. Peraltro, in risposta ad una osservazione avanzata nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha precisato[26] che la parte di finanziamenti che viene ridotta non attiene alla quota di contributo obbligatorio ai sensi delle rispettive disposizioni istitutive, ma alle quote successivamente aggiunte, comunque volontarie o sulle quali il Governo italiano può in ogni caso operare una riduzione unilaterale. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare alla luce di quanto emerso nel corso dell’esame presso il Senato.
Articolo 4, comma 5
(Finanziamento italiano della Politica estera e
di sicurezza comune dell'Unione europea)
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
Il comma 5 dispone la riduzione per l’anno 2012 di 12,39 milioni di euro a carico dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 299 del 1998[27].
Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 nello stato di previsione del Ministero Affari Esteri, al capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea)risulta uno stanziamento a regime di 18.894.000 euro.
Conseguentemente la dotazione iscritta in bilancio per il 2012 risulta pari a 6,5 milioni.
Si può qui ricordare in via di estrema sintesi che dal 1° gennaio 2003 l’UE ha avviato venticinque operazioni PESD (sia civili che militari) nei Balcani, nel Caucaso, in Medio Oriente, in Africa ed in Asia. Le operazioni in corso attualmente sono: EU Somalia training mission, EUNAVFOR Somalia, Eujust lex Iraq, EUSEC e Eupol RD Congo, EULEX Kosovo, Eupol Afghanistan, Althea e EUPM per la Bosnia Erzegovina, EUMM Georgia, Eubam Rafah, EUPOL COPPS Territori Palestinesi, Eufor Libia, Missione di frontiera per il confine tra Moldova e Ucraina.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce di 12.394.000 euro milioni di euro per il 2012 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 299/1998, destinata al finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea (PESC). Tale riduzione trova fondamento nella circostanza che, relativamente all’anno 2011, a fronte di un finanziamento di 18,9 milioni, è stata finora effettuata la spesa di 3,2 milioni ed allo stato attuale si prevede una spesa complessiva entro fine anno di circa 6,4 milioni di euro. Pertanto, anche in considerazione delle ridotte iniziative PESC dell’UE rispetto al passato, nel contesto dell’attuale scenario politico internazionale e della congiuntura economica, si prevede di poter limitare la spesa a 6,5 milioni di euro per il 2012.
In merito ai profili di quantificazione, stato rilevato che il finanziamento italiano della PESC deriva all'applicazione di una norma contenuta nel trattato sull'Unione europea. E’ stato quindi richiesto di chiarire se il contributo dovuto dall’Italia risulti fissato da detti accordi in misura tale da consentire la rideterminazione in riduzione prevista dalla norma in esame.
E’ stato rilevato, inoltre, che la relazione tecnica sembra affermare che la riduzione dell’autorizzazione di spesa sia commisurata all’entità delle somme che non sarebbero state comunque utilizzate nel 2012. Sul punto non risulta evidente se le riduzioni di spesa indicate dalla RT siano riconducibili a situazioni di fatto già determinatesi e tali da condurre comunque alla realizzazione di risparmi rispetto alle spese iscritte nei tendenziali, oppure se siano la conseguenza di comportamenti amministrativi da porre in essere per ottenere i predetti risparmi. Nella prima ipotesi, tali riduzioni corrisponderebbero ad economie di spesa che si sarebbero comunque realizzate a fine esercizio.
Articolo 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f)
(Misure sul trattamento economico del personale all’estero)
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;
b) l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
c) l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.
Il comma 6 stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico, anche accessorio, del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri - nonché di altre amministrazioni - in servizio all'estero, attualmente disciplinato dalla parte terza del D.P.R. n. 18 del 1967[28].
I risparmi complessivi derivanti dal comma 6sono quantificati dalla relazione tecnica in 46,14 milioni (cfr infra).
In particolare la lettera a) stabilisce che per l'anno 2012 venga aumentato dal 15 al 20 per cento dell’indennità personale il canone dovuto per le residenze di servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del ricordato D.P.R. n. 18 del 1967, dai funzionari con qualifica di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari di Consolati generali e dai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, siano accreditati con titolo e rango di ambasciatore presso la medesima Missione diplomatica (come previsto dall’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 258 del 2007[29] che ha disposto l'accorpamento in una “missione diplomatica unificata” delle rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera, in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto europeo).
La lettera b) dispone in primo luogo, per l'anno prossimo, la riduzione al 15% delle indennità di sistemazione spettanti al personale degli Affari esteri, ovvero a personale docente che assume un incarico in una sede all’estero - purché provenienti da altra sede estera - quali previste rispettivamente dall’art. 175 del già richiamato D.P.R. n. 18/1967 e dall’art. 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Con riferimento al solo personale dell’Amministrazione degli Affari esteri che fruisca di residenze di servizio, inoltre, l’art. 175 citato prevede che la riduzione dell’indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dello Stato, pari al 40%, salga al 50%, ai sensi dell’articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
L'art. 175 del D.P.R. n. 18/1967 in particolare stabilisce che l’indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione, è fissata, nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, nella misura di una mensilità dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. L’art. 661 del D.Lgs. 297/1994, d’altra parte, prevede un’indennità di sistemazione pari ad una mensilità dell’assegno personale per il posto di destinazione.
L’art. 177 del medesimo provvedimento riconosce ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai familiari a carico al personale domestico impiegato alle loro dipendenze, il diritto ad un alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe.
Alla lettera c) si riduce al 20%, per l'anno 2012, l'indennità di richiamo in Italia dal servizio all'estero, corrisposta in base all’art. 176 del citato D.P.R. n. 18/1967 al personale richiamato in Italia per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
Si ricorda che, in base all'art. 176 del citato D.P.R., l'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50%, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera.
La norma contenuta nella lettera d) riduce di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, agli assegni per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, recata dagli articoli 171 e 171-bis del D.P.R. n. 18 del 1967 nonché dall’articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni. La rideterminazione delle risorse avviene con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando comunque - come risulta dalla relazione illustrativa (A.S. 2968) – “la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità”.
Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967.
Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967.
Per quanto riguarda l'indennità di servizio all'estero di cui al successivo art. 171, la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62[30], ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del Ministro degli esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).
L'assegno per oneri di rappresentanza, di cui al 171-bis spetta ai capi delle rappresentanze diplomatiche - nonché ai capi degli Uffici consolari di I categoria; agli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa; ai primi commissari amministrativi, ai commissari amministrativi ed ai commissari amministrativi aggiunti; ai direttori degli istituti di cultura; al personale dell'area della promozione culturale che presso gli Istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, agli esperti impiegati negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari - quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio.
L'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
La norma di cui alla lettera f) fissa una limitazione alle spedizioni di effetti del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri e delle istituzioni scolastiche all’estero in occasione dei trasferimenti, nelle more di un’organica revisione della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, tramite regolamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.
In particolare, si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all’estero (anche per il personale di cui all’art. 666 del D.Lgs. 297/1994).
Viene inoltre abrogata la norma, di cui all’art. 199, settimo comma, secondo periodo, del più volte richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva ai dipendenti dell’Amministrazione degli Affari esteri, in occasione del trasferimento da una ad altra sede all’estero, il diritto ad effettuare, a carico del Ministero, la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.
La relazione tecnica riferisce che il dispositivo prevede la riduzione di diverse tipologie di spesa connesse al servizio all’estero del personale del Ministero degli affari esteri, nonché di altro personale della pubblica amministrazione. I risparmi realizzati da dette riduzioni di spesa ammontano complessivamente a 46.147.957 euro per il 2012 ed a 7.500.000 euro per il 2013 ed il 2014.
Il dettaglio dei risparmi generati dalle singole norme è riepilogato nella tabella che segue.
Comma 6 |
Materia |
2012 |
2013 e 2014 |
Residenze di servizio |
255.006 |
0 |
|
b) |
Indennità di sistemazione |
1.995.733 |
0 |
c) |
Indennità di richiamo |
2.400.000 |
0 |
d) |
Indennità di servizio all’estero e assegno per oneri di rappresentanza |
27.313.157 |
0 |
e) |
Definanziamento sportelli unici |
13.794.061 |
7.500.000 |
f) |
Spedizione delle masserizie per trasferimenti |
390.000 |
0 |
Totale |
|
46.147.957 |
7.500.000 |
Con riferimento alle lettere a) (canone per le residenze di servizio all’estero), b) (riduzione dell’indennità di sistemazione), c) (riduzione dell’indennità di richiamo) ed f) (spedizione delle masserizie per trasferimento), la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
Con riferimento alle norme recate dalle lettera d), che dispongono la riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per gli oneri di rappresentanza, la relazione tecnica afferma che le stesse si sostanziano nella richiesta in un ulteriore sforzo al Ministero degli affari esteri con riguardo alla gestione delle sedi diplomatiche. Al fine di generare le economie richieste, sarà necessario non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. L’esatta configurazione degli interventi sarà demandata ad un successivo decreto ministeriale.
La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la lettera e) dispone il definanziamento, totale per il 2012 e parziale a decorrere dal 2013, della spesa autorizzata dalla legge 56/2005, che era destinata a sopperire alle esigenze legate all’attivazione degli sportelli unici all’estero nell’ambito delle misure finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese.
In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di acquisire gli elementi posti alla base delle stime di risparmio proposte.
In merito alla conseguibilità dei risparmi connessi alla riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per gli oneri di rappresentanza - previsto dalla lettera d) del comma in esame - è stato rilevato che la realizzazione di detti risparmi è subordinata all’emanazione di apposito decreto ministeriale. Tale D.M. potrebbe anche disporre, come precisato dalla relazione tecnica, di non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. Ad oggi, quindi, non risultano ancora note le concrete modalità attuative volte ad ottenere i predetti risparmi.
Con riferimento ad alcune tipologie di spesa, quali, ad esempio, l’indennità di sistemazione, è stato osservato che non risulta evidente se la temporanea riduzione degli stanziamenti possa indurre l’amministrazione a differire l’adozione di provvedimenti amministrativi all’anno successivo, con il conseguente effetto di ridurre la spesa sostenuta per il 2012 a scapito di un incremento degli esborsi nell’anno successivo.
Osservazioni sostanzialmente analoghe sono state avanzate nel corso dell’esame al Senato in prima lettura. Con riferimento a tali osservazioni, la Ragioneria generale dello Stato ha riferito che il Ministero degli affari esteri ha assicurato la conseguibilità dei risparmi ipotizzati, attraverso un’adeguata gestione amministrativa dell’insieme del personale da destinare al servizio all’estero.
Con riferimento al definanziamento della norma sugli sportelli unici all’estero di cui alla lettera e), è stato rilevato che la minore spesa di 13.794.061 euro corrisponde a quella prevista dall’articolo 1, comma 11, della legge 56/2005, per il pagamento della retribuzione spettante ai responsabili degli sportelli unici per le imprese costituiti all’estero per il sostegno delle imprese italiane e del made in Italy. Ne consegue che il totale definanziamento per il 2012 di tale voce di spesa potrebbe determinare la sospensione per tale anno dell’attività degli sportelli ovvero potrebbe implicare che le attività ivi svolte siano demandate ad altro personale. In questa ipotesi andrebbe esclusa l’insorgenza di ulteriori oneri per le prestazioni aggiuntive rese.
Articolo 4, comma 6, lettera e)
(Definanziamento sportelli unici all’estero)
e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
La norma in oggetto prevede, per il 2012, la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56[31], e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.
Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all’art. 1 la costituzione di sportelli unici all’estero – i cosiddetti Sportelli Italia – a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.
L’istituzione degli sportelli – una trentina circa – rientra nell’ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all’estero per l’internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.
Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, e per l’innovazione e le tecnologie. E’ richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alla autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.
Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate in loco da enti pubblici e privati.
Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione. Si precisa altresì che tali funzionidovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito.
L’attività degli sportelli sarà svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia, nonché con le sedi regionali dell’ICE.
Si segnala al riguardo, tuttavia, che l’art. 14, commi da 17 a 27, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[32], dispongono la soppressione dell’Istituto nazionale del commercio estero, disciplinano il passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e, infine, abrogano la relativa legge di riforma dell’ICE.
E’ prevista, inoltre, la partecipazione all’attività di organismi operanti nel settore, quali: l’ICE (104 unità operative all’estero secondo la relazione illustrativa – A.S. 2968), l’ENIT (25 uffici esteri) e le Camere di commercio italiane all’estero (68), enti ed istituzioni nazionali, nonché altri soggetti operanti nel campo della internazionalizzazione, oltre ad enti nazionali e regionali operanti in loco, compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici, in modo da coordinare tutti i soggetti del ”sistema Italia” all’estero.
Dal punto di vista dell’inquadramento, si prevede infine l’inserimento dei responsabili dello sportello nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.
Profili finanziari
Per i profili finanziari si veda l’art. 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f).
Articolo 4, commi 7 e 8
(Riduzione spese vitto Carabinieri e Guardia
di finanza)
7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
Il comma 7 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 8 a 26 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’Interno, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.
Il comma 8, relativamente all’anno finanziario 2012, riduce - di 1 milione di euro per ciascuna voce - lo stanziamento per le spese di vitto del personale dell'Arma dei Carabinieri fuori sede e del personale della Guardia di Finanza, impiegati per servizio di ordine pubblico.
Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento (A.S. 2968), la riduzione si giustifica il quanto l'andamento storico della spesa evidenzia una ricorrente sovrastima nella correlativa posta previsionale di bilancio dei capitoli 2551 e 2552.
Profili finanziari (Art. 4, comma 8)
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a ridurre per il 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico. La RT specifica che tale riduzione è disposta tenuto conto che l’andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese effettivamente sostenute alla fine di ogni anno per i capitoli 2551 e 2552, relativi alle spese in argomento, anche a seguito di una razionalizzazione e revisione delle procedure di spesa. La proposta normativa, conclude la RT, comporta pertanto un risparmio effettivo di spesa di 2 milioni di euro per il 2012.
In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto di chiarire se la riduzione di spesa in esame determini economie che si sarebbero comunque realizzate a fine esercizio, ovvero risulti suscettibile di produrre effetti ulteriori di contenimento della spesa, con corrispondenti risultati positivi sui saldi di cassa a consuntivo. Il chiarimento appare necessario considerato che - secondo la relazione tecnica - l’andamento storico della spesa registrata negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto a quanto effettivamente sostenuto alla chiusura di ogni esercizio.
Articolo 4, comma 9
(Riduzione contributo assistenza sanitaria
cittadini di Campione d’Italia)
9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro».
Il comma 9, riformulato nel corso dell’esame parlamentare, riduce da due ad un milione di euro, a decorrere dal 2012, il contributo statale annuale ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione[33].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce da 2 ad 1 milione di euro, a decorrere dal 2012, lo stanziamento destinato alla contribuzione annuale da parte dello Stato ai costi di assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione d’Italia (cap. 1331/2 del C.D.R. 2).
Tale riduzione – afferma la RT - è valutata nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i positivi effetti sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell’ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell’interno di cui all’elenco 1 allegato all’articolo 3.
La relazione tecnica afferma, inoltre, che il testo contiene una modifica finalizzata ad evitare dubbi interpretativi nell’applicazione della norma. La modifica non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata all’emendamento con cui la norma è stata introdotta[34] afferma che la formulazione originaria della norma avrebbe potuto determinare l’insorgenza di richieste di integrazione da parte del comune di Campione d’Italia, per gli anni 2009-2011.
In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti e della riformulazione del testo effettuata in sede di esame al Senato.
Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato è stato chiesto di valutare se la riduzione della previsione di spesa in riferimento, lasciando di fatto inalterato il criterio di determinazione dell'onere e, soprattutto, il previsto gravame a carico del comune di Campione d'Italia, non determinasse, in particolare, una violazione dell'articolo 19 della legge di contabilità, in cui si stabilisce che qualora una nuova norma determini effetti di maggiore spesa a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, la medesima debba indicare, altresì, le risorse attraverso cui gli enti possano farvi fronte. La richiesta di chiarimenti è stata formulata soprattutto alla luce del fatto che l'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 7/2005, oggetto di modifica da parte della norma in esame, stabilisce espressamente che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravino sul bilancio del relativo comune.
Sul punto, il Governo ha chiarito che la disposizione, nel ridurre l'assegnazione al comune di Campione d'Italia a decorrere dal 2012, ha ribadito che per gli anni dal 2005 al 2011 l'assegnazione è di 2 milioni di euro. Il Ministero dell'interno, nel rappresentare che negli anni 2009, 2010 e 2011 è stata prevista, nell'ambito delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche la riduzione della citata assegnazione, ha segnalato che la formulazione del comma 9, riferita al testo originario del provvedimento in esame, avrebbe esposto il Ministero ad una richiesta di integrazione da parte del comune di Campione d'Italia, per i suddetti anni dal 2009 al 2011. Sulla base di tale presupposto, il Governo ha, pertanto, anticipato l’intenzione di procedere ad una modifica del testo del suddetto comma 9, nei termini riferiti al testo in esame.
Articolo 4, commi 10-16
(Disposizioni relative al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.
11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla seguente:
«a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».
12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».
13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.
15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.
16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 2011-2013,» sono soppresse.
I commi 10-16 (nonché il comma 25, allacui scheda si rinvia) recano disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Riduzione spesa personale volontario VV.FF.
Il comma 10, con riferimento alla spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, riduce i relativi stanziamenti in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012.
La suddetta diminuzione concerne una posta di bilancio che nel 2011 ammontava complessivamente a 143,9 milioni (inclusi gli incrementi conseguenti al contratto collettivo nazionale di lavoro), traducendosi in una riduzione per lo più dei richiami di personale volontario per turni di lavoro di venti giorni. La riduzione è prevista con riferimento a 26.800 richiami nel 2012 (rispetto a un totale di 65.000 richiami nel 2011) e 14.000 richiami dal 2013.
Richiamo personale volontario VV.FF.
Il comma 11 novella il decreto legislativo n. 139 del 2006[35] che reca la disciplina generale del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo che il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario in caso di particolari necessità delle strutture nazionali e periferiche del Corpo, avvenga previa motivazione, da parte dell'autorità competente, circa la sussistenza di tali necessità.
Il comma 12 novella il decreto legislativo n. 368 del 2001[36] escludendo dall'ambito di sua applicazione i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco e ribadendo quanto già sancito dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ossia che tali richiami non costituiscano rapporto di impiego alcuno con la Pubblica amministrazione.
La ratio delle novelle sembrerebbe tesa a fugare il rischio di eventuali oneri risarcitori derivanti da contenzioso[37].
Programmazione triennale arruolamenti personale volontario VV.FF.
Il comma 13 incide sulla disciplina del reclutamento del personale volontario (materia ad oggi trattata dal D.P.R. n. 76 del 2004[38]), prevedendo una determinazione triennale del contingente massimo dei reclutamenti a domanda, e che "in prima applicazione" si "tenga conto" del personale volontario già iscritto (o che comunque abbia già presentato domanda di iscrizione) negli appositi elenchi.
La disposizione intende contingentare le iscrizioni del personale volontario determinando un conseguente blocco dei corsi di formazione da cui ulteriori risparmi di spesa, seppur non previamente quantificabili.
Oneri idoneità psicofisica e attitudinale a carico del personale volontario VV.FF.
Il comma 14 pone a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.
Procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto dei VV.FF.
Il comma 15 estende a tutto il 2013 l'esclusione di prove scritte, nelle procedure concorsuali interne di accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto.
Si ricorda l’art. 10 del D.L. n. 70/2011, al comma 8, prevede che la copertura dei posti disponibili nell’organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto avvenga esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal D.Lgs. n. 271/2005. Il successivo comma 9 prevede l’applicazione delle citate procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo squadra (1310 unità, secondo la relazione illustrativa – A.S. 2968) e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo reparto (627 unità secondo la relazione illustrativa), compresi i posti derivanti dall’avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell’unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo. Le procedure in esame devono in ogni caso assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra, qualifica che, sempre secondo la relazione illustrativa, registra le maggiori criticità.
In altri termini, le suddette promozioni (sino allo spirare del 2013) si conseguono esclusivamente con la procedura (ossia concorso per titoli e superamento di un corso di formazione professionale) che il decreto legislativo n. 217 del 2005[39] prevedeva solo per una parte dei posti disponibili (il 60 per cento), disponendo per il restante 40 per cento lo svolgimento altresì di un esame scritto tecnico-pratico.
Il venir meno dell'esame scritto determina risparmi di spesa (tenuto conto del numero delle tornate concorsuali, sette, e del numero dei candidati, 14.000), complessivamente stimabili in 1,8 milioni di euro.
Durata corsi di formazione personale VV.FF.
Il comma 16 prevede il dimezzamento permanente, e non già limitato al triennio 2011-2013, della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).
La minore durata dei corsi (la quale diventerebbe così analoga a quella della formazione ante-decreto legislativo n. 217 del 2005) importa minori spese, stimate, dalla relazione tecnica, in 0,8 milioni di euro (cfr infra).
Profili finanziari (Art. 4, comma 10)
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che per provvedere alla retribuzione fissa ed accessoria dei vigili del fuoco volontari, il Centro di responsabilità “Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile” dispone, nell’anno 2011, di complessivi euro 143.963.944 (comprensivi degli oneri previdenziali ed IRAP a carico del datore di lavoro), di cui euro 3.851.988 derivanti dal finanziamento degli aumenti contrattuali previsti dal D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 (“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009”).
Tali risorse consentono la remunerazione di 1.300.000 giornate di lavoro del personale richiamato per turni di 20 giorni (c.d. personale “discontinuo”), oltre ad un numero di 43.200 giorni per il personale richiamato ad ore.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 139/2006, il personale volontario percepisce, per il periodo lavorato, il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. I relativi istituti retributivi retribuiti sono:
§ la voce stipendiale;
§ l’indennità di rischio;
§ le indennità di turno, notturna e festiva;
§ il compenso per il lavoro straordinario eventualmente svolto per l’attività di soccorso.
Il comma 10, determinando una riduzione di spesa pari a euro 57.448.387 per il 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dal 2013, dà luogo ad una contrazione dei richiami del suddetto personale (per turni di lavoro di 20 giorni), quantificati in 26.800 richiami in meno per l’anno 2012 e in 14.000 in meno dal 2013. Nel prospetto che segue, tratto dalla RT, vengono quantificati i risparmi di spesa conseguenti all’intervento normativo proposto.
(euro)
Anno 2011 - risorse finanziarie |
|
1802 (stanz. in lordo + oneri Stato INPS) |
131.076.482 |
1822 (stanz. iniziale IRAP) |
9.035.474 |
Totale stanziamenti 2011 |
140.111.956 |
integrazione CCNL 2008 -09 |
3.851.988 |
Totale risorse 2011: |
143.963.944 |
(euro)
Anno 2011-impiego personale |
N. richiami (20 giorni) |
Numero giorni |
Richiami 20 gg. discontinui |
65.000 |
1.300.000 |
Volontari ad ore (rapportati a richiami di 20 gg.) |
2.160 |
43.200 |
Totale: |
67.160 |
1.343.200 |
Triennio 2012 - 2014 - risparmi di spesa
(euro)
Esercizio |
Richiamati |
Rid. richiami |
Spesa annua |
Risparmi |
% |
2012 |
40.360 |
-26.800 |
86.515.557 |
57.448.387 |
-39,90 % |
2013 |
53.160 |
-14.000 |
113.953.592 |
30.010.352 |
-20,85% |
2014 |
53.160 |
-14.000 |
113.953.592 |
30.010.352 |
-20,85% |
Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato è stato osservato che la RT, nel caso in esame, indica solo i dati concernenti il numero dei destinatari, ma non anche il loro costo unitario.
È stato pertanto richiesto il dettaglio degli oneri previsti a legislazione vigente in corrispondenza agli istituti retributivi contemplati per ciascun richiamo, in ragione oraria e la certificazione tra la riduzione di spesa per ciascuna delle annualità del biennio 2012/2013 e i minori richiami in servizio previsti conseguentemente nei medesimi anni.
Il Governo ha chiarito che il costo unitario della retribuzione erogata al personale volontario per il richiamo in servizio di giorni 20 si compone dei seguenti istituti retributivi:
RETRIBUZIONE FISSA
(euro)
Retribuzione stipendiale (vigile del fuoco): 18.268,45 euro annui Importo considerato (20 gg. + rateo 13 mensilità) |
1.141,78 |
Indennità di vacanza contrattuale (vigile del fuoco): 11,42 euro mensili. Importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità) |
8,57 |
Indennità di rischio (vigile del fuoco): 423,52 euro mensili Importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità) |
317,64 |
Oneri stato su retribuzione fissa: onere previdenziale INPS (22,28%) lRAP (8,5%) |
293,60 124,78 |
Assegno per nucleo familiare: 160 euro mensili Beneficio previsto per il 50% del personale, importo considerato (20gg.) |
53,33 |
RETRIBUZIONE ACCESSORIA
(euro)
Indennità di turno (3 euro a turno), importo considerato (20 gg.) |
30,00 |
Indennità di festiva (1,032 euro orari) importo considerato (20 gg.) |
26,86 |
Indennità notturna (2,065 euro orari) importo considerato (20 gg.) |
45,45 |
Lavoro straordinario (vigile del fuoco: tariffa diurna euro 13,17; tariffa notturna euro 13,74) importo considerato (2 ore): |
26,91 |
Oneri stato su retribuzione accessoria: onere previdenziale INPS (22,28%) lRAP (8,5%) |
34,79 13,27 |
Il costo complessivo unitario della retribuzione (fissa+accessoria) è pari, pertanto, ad euro 2.143,88.
Il Governo ha, quindi chiarito che, considerato il predetto costo unitario, il valore complessivo della riduzione di spesa è frutto della mera moltiplicazione tra il costo unitario ed il numero della riduzione dei richiami, secondo quanto riportato nella seguente tabella
Costo unitario per singolo richiamo |
euro 2.143 |
Minori richiami per l'anno 2012 |
n. 26.800 |
Minori richiami per gli anni 2013 e 2014 |
n. 14.000 |
Minore spesa per l'anno 2012 |
euro 57.448.387 |
Minore spesa per gli anni 2013 e 2014 |
euro 30.010.352 |
In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti in sede di esame al Senato.
Profili finanziari (Art. 4, commi 11-14)
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allenorme.
La relazione tecnica afferma che gli interventi di cui ai commi da 11 a 14 non hanno riflessi diretti sulla dimensione degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario in parola. Tuttavia essi comporteranno significativi e continuativi effetti economici positivi in termini di minori spese.
In particolare, le disposizioni dei commi 11 e 12 (obbligo di motivare i richiami in servizio del personale volontario; esclusione del rapporto di impiego per i medesimi richiami in servizio) operano un chiarimento sulla disciplina applicata ai richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: pertanto esse determineranno minori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso.
A mero titolo esemplificativo, la RT evidenzia che l’Amministrazione è già risultata soccombente in un contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Savona.
Le minori spese derivanti da tali precisazioni applicative potranno essere determinate soltanto a consuntivo.
Tale ultima considerazione è stata confermata dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato. Infatti, per quanto attiene le disposizioni sulla disciplina dei richiami, il Governo ha chiarito che, se da un lato le norme in questione (commi 11 e 12) sono collegate, dal punto di vista dell'impatto economico, con le disposizioni del precedente comma 10, dall’altro per gli eventuali minori oneri scaturenti dal contenzioso non è possibile effettuare una stima puntuale (per cui gli stessi saranno determinati a consuntivo).
In relazione al comma 13 (contingentamento delle iscrizioni all’albo dei vigili volontari), la RT afferma che tale misura si associa con il conseguente blocco dei corsi di formazione. Anche in tal caso, si determineranno minori spese quantificabili a consuntivo.
Analoga considerazione vale per il comma 14 (attribuzione agli interessati, e non più all’amministrazione, degli oneri per gli accertamenti di idoneità), per il quale la RT afferma che gli effetti di risparmio potranno essere determinati soltanto a consuntivo.
In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.
Profili finanziari (Art. 4, comma 15)
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la norma determinerà un risparmio complessivo stimato in circa 1,5 milioni di euro.
Tale risparmio è stato valutato nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili. I relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati negli effetti complessivi derivanti dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell’interno (di cui all’articolo 3, elenco 1).
La quantificazione è stata effettuata considerando le spese per l’espletamento di 7 prove scritte (3 concorsi per capo squadra e 4 concorsi per capo reparto), con un numero di 14.000 candidati partecipanti ai concorsi. Restano confermati solo gli oneri (euro 40.000) relativi ai compensi per le commissioni esaminatrici.
Nelle seguenti tabelle riepilogative viene evidenziato il calcolo degli oneri necessari per l’espletamento di ogni singola prova scritta, distinta per capo squadra e capo reparto, in funzione del diverso numero di candidati previsti sulla base delle proiezioni del numero dei posti disponibili. Le tabelle non tengono conto di ulteriori risparmi valutabili a consuntivo, in conseguenza di una più rapida copertura delle carenze organiche dei predetti ruoli che l’Amministrazione potrebbe realizzare con un più limitato ricorso al raddoppio dei turni e a al relativo straordinario per il personale impegnato in sostituzione dei candidati nei rispettivi comandi provinciali.
(euro)
Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo squadra (40%)* |
|||||||
Concorso |
Stima n. candidati |
Affitto tavoli e sedie |
Viaggio candidati |
Vitto candidati |
Compenso Comm. e personale di vigilanza |
Viaggio, vitto e alloggio personale di vigilanza |
Totale |
Capo squadra 40% (da tenersi in sedi decentrate) |
14.000 |
51.000 |
168.000 |
84.000 |
10.000 |
18.000 |
331.000 |
*In assenza di precisazioni circa il significato della quota percentuale indicata dalla tabella (40%), si può presumere che il restante 60% delle prove avvenga in sedi non decentrate e quindi senza oneri per l’amministrazione.
(euro)
Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo reparto (40%)* |
|||||||
Concorso |
Stima n. candidati |
Affitto tavoli e sedie |
Viaggio candidati |
Vitto candidati |
Compenso Comm. e personale di vigilanza |
Viaggio, vitto e alloggio personale di vigilanza |
Totale |
Capo reparto 40% (da tenersi in sedi decentrate) |
6.000 |
22.000 |
72.000 |
36.000 |
5.500 |
12.000 |
147.500 |
*In assenza di precisazioni circa il significato della quota percentuale indicata dalla tabella (40%), si può presumere che il restante 60% delle prove avvenga in sedi non decentrate e quindi senza oneri per l’amministrazione.
(euro)
Riepilogo delle previsioni di spesa) |
||||
Concorso |
Concorsi a Capo squadra e capo reparto |
|||
Stima numero candidati |
Spesa |
Numero procedure |
Spesa complessiva |
|
Capo squadra |
14.000 |
331.000 |
3 |
993.000 |
Capo reparto |
6.000 |
147.000 |
4 |
588.000 |