Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2010 - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2936/XVI   AC N. 2936-A/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 246    Progressivo: 5
Data: 05/02/2010
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 191 DEL 23-DIC-09     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2010

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 246/5

 

 

5 febbraio 2010


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - dossier n. 5

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

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File: ID0012.doc

 


INDICE

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1790), il testo nelle varie fasi dell’iter e il testo della legge n. 191/2009. 1

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)11

§      Articolo 2, commi 1-4 (Disposizioni contabili in materia previdenziale)16

§      Articolo 2, comma 5 (Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)21

§      Articolo 2, commi 6-8 (Acconto IRPEF per l’anno 2009)23

§      Articolo 2, comma 9 (Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)27

§      Articolo 2, commi 10-11 (Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)30

§      Articolo 2, comma 12 (Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)36

§      Articolo 2, commi 13-20 (Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)39

§      Articolo 2, comma 21 (Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)48

§      Articolo 2, comma 22 (Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)53

§      Articolo 2, comma 23 (Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”)55

§      Articolo 2, comma 23-bis (Contributi a comuni e province per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti)59

§      Articolo 2, comma 24 (Certificazione maggior gettito ICI derivante dalle misure di incremento della base imponibile)61

§      Articolo 2, comma 25 (Collegi universitari)65

§      Articolo 2, comma 26 (Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)68

§      Articolo 2, commi 27, 32-36 (Difesa servizi S.p.A.)70

§      Articolo 2, commi 28-31 (Uso dei marchi delle Forze armate)76

§      Articolo 2, commi 37-38 (Confidi)79

§      Articolo 2, comma 39 (Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)82

§      Articolo 2, comma 40 (Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)85

§      Articolo 2, comma 41 (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)89

§      Articolo 2, comma 42 (Modifiche al patto di stabilità interno per l’anno 2010  per i Comuni abruzzesi terremotati)91

§      Articolo 2, comma 43 (Stanziamenti per il personale appartenente al comparto sicurezza-difesa)95

§      Articolo 2, comma 44 (Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo)97

§      Articolo 2, comma 45 (Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)100

§      Articolo 2, comma 46 (Diffusione di defibrillatori)104

§      Articolo 2, comma 47 (Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa)105

§      Articolo 2, comma 48 (Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio)107

§      Articolo 2, comma 49 (Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)110

§      Articolo 2, comma 50 (Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)113

§      Articolo 2, comma 51 (Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)116

§      Articolo 2, comma 52 (Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)118

§      Articolo 2, comma 53 (Rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli)122

§      Articolo 2, comma 54 (Aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori)126

§      Articolo 2, comma 55 (Interventi a favore del settore agricolo)131

§      Articolo 2, comma 56 (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009)133

§      Articolo 2, comma 57 (Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata)135

§      Articolo 2, comma 58 (Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria)137

§      Articolo 2, comma 59 (Contributo orfani vittime terrorismo e stragi)139

§      Articolo 2, comma 60 (Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili)142

§      Articolo 2, comma 61 (Contributi all’editoria)144

§      Articolo 2, comma 62 (Erogazioni dei contributi all’editoria)146

§      Articolo 2, comma 63 (Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali)148

§      Articolo 2, comma 64 (Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa)151

§      Articolo 2, comma 65 (Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008)154

§      Articolo 2, commi 66-67 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)156

§      Articolo 2, comma 68 (Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)160

§      Articolo 2, commi 69-70 (Edilizia sanitaria)165

§      Articolo 2, commi 71-74 (Personale del Servizio Sanitario Nazionale)169

§      Articolo 2, commi 75-91 (Disavanzi sanitari regionali)173

§      Articolo 2, commi 92-97 (Inadempimenti diversi dai disavanzi sanitari)184

§      Articolo 2, comma 98 (Anticipazione di liquidità alle regioni con piani di rientro)187

§      Articolo 2, comma 99 (Interpretazione autentica art. 13 D.L. 39/2009)189

§      Articolo 2, comma 100 (Proroga degli accreditamenti provvisori)191

§      Articolo 2, comma 101 (Carta elettronica)193

§      Articolo 2, comma 102 (Fondo per le non autosufficienze)195

§      Articolo 2, commi 103-104 (Fondo per le politiche sociali)196

§      Articolo 2, comma 105 (Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR)198

§      Articolo 2, commi 106-125 (Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige)202

§      Articolo 2, comma 126 (Destinazione delle somme derivanti dal TFR e dalla revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili)226

§      Articolo 2, commi 127-128 (Rimborso minori entrate ICI)228

§      Articolo 2, comma 129 (Riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia)232

§      Articolo 2, comma 130 (Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto)236

§      Articolo 2, comma 131 (Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali)238

§      Articolo 2, commi 132-133 (Contribuzione figurativa integrativa a favore di lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito)241

§      Articolo 2, commi 134-135 (Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali)243

§      Articolo 2, commi 136-140 (Ammortizzatori sociali in deroga)245

§      Articolo 2, comma 141 (Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali in materia di sostegno al reddito)253

§      Articolo 2, commi 142-143 (Somministrazione di lavoro)256

§      Articolo 2, commi 144-147 (Inserimento lavorativo di persone svantaggiate)262

§      Articolo 2, commi 148-149 (Lavoro accessorio)267

§      Articolo 2, comma 150 (Trattamento di disoccupazione speciale per i lavoratori edili)271

§      Articolo 2, comma 151 (incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito)273

§      Articolo 2, comma 152 (Modifiche al Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale)275

§      Articolo 2, comma 153 (Interpretazione autentica in materia di salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli)278

§      Articolo 2, commi 154-155 (Apprendistato)280

§      Articolo 2, commi 156-157 (Detassazione dei contratti di produttività)282

§      Articolo 2, comma 158 (Riduzione del fondo sociale per l’occupazione)286

§      Articolo 2, comma 159 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)288

§      Articolo 2, comma 160 (Copertura oneri commi 120-147)290

§      Articolo 2, commi 161-182 (Banca del Mezzogiorno S.p.a.)291

§      Articolo 2, commi 183-188 (Riduzione dei contributi di base a comuni e province e del numero dei consiglieri e assessori)305

§      Articolo 2, commi 189-194 (Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa)317

§      Articolo 2, commi 195-196 (Contributo al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti)325

§      Articolo 2, comma 197 (Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)331

§      Articolo 2, comma 198 (Sospensione di adempimenti tributari e contributivi per le popolazioni terremotate dell’Abruzzo)334

§      Articolo 2, comma 199 (Copertura degli oneri recati dai commi 197 e 198 dell’articolo 2)338

§      Articolo 2, commi 200-201 (Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali)340

§      Articolo 2, comma 202 (Concessioni autostradali)348

§      Articolo 2, commi 203-205 (Stretto di Messina)350

§      Articolo 2, commi 206-210 (Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco)353

§      Articolo 2, comma 211 (Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico)356

§      Articolo 2, commi 212-215 (Spese di giustizia)358

§      Articolo 2, commi 216-218 (Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)362

§      Articolo 2, comma 219 (Edilizia carceraria)366

§      Articolo 2, comma 220 (Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia)369

§      Articolo 2, comma 221 (Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria)371

§      Articolo 2, commi 222 e 224 (Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche)372

§      Articolo 2, comma 223 (Alienazione immobili dello Stato)381

§      Articolo 2, commi 225-227 (Accordi quadro CONSIP)385

§      Articolo 2, comma 228 (Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L’Aquila)390

§      Articolo 2, commi 229-230 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)394

§      Articolo 2, comma 231 (Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali)398

§      Articolo 2, commi 232-234 (Progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T)401

§      Articolo 2, comma 235 (Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)404

§      Articolo 2, comma 236 (Credito d’imposta per spese di ricerca)408

§      Articolo 2, comma 237-238 (Emittenti radiotelevisive locali)411

§      Articolo 2, comma 239 (Messa in sicurezza degli edifici scolastici)415

§      Articolo 2, comma 240 (Piani straordinari per il rischio idrogeologico)417

§      Articolo 2, comma 241 (Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti)420

§      Articolo 2, commi 242-243 (Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici)426

§      Articolo 2, comma 244 (Fondi speciali - Tabelle A e B)427

§      Articolo 2, comma 245 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)434

§      Articolo 2, comma 246 (Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)449

§      Articolo 2, comma 247 (Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)462

§      Articolo 2, commi 248-249 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)466

§      Articolo 2, comma 250 (Destinazione delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia)471

§      Articolo 2, comma 251 (Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009)482

§      Articolo 2, comma 252 (Copertura degli oneri correnti)484

§      Articolo 2, comma 253 (Entrata in vigore)487

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1790),
il testo nelle varie fasi dell’iter e
il testo della legge n. 191/2009


 

Titolo

A.S.
1790

A.S.
1790-A

A.C.
2936

A.C.
2936-A

Legge n. 191/2009

Risultati differenziali

1

1

1

1

1

Disposizioni contabili in materia previdenziale

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

Contribuzione e trattamenti pensio­nistici per gli operai agricoli

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

Acconto IRPEF per l’anno 2009

 

 

 

2,
co. 5 bis – 5 quater

2, co. 6-8

Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 9

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

2,
co. 7-8

2,
co. 7-8

2,
co. 7-8

2,
co. 7-8

2,
co. 10-11

Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante

 

2, co. 8-bis

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 12

Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego

2,
co. 9-16

2,
co. 9-16

2,
co. 10-17

2,
co. 10-17

2,
co. 13-20

Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia

2,
co. 17

2,
co. 17

2,
co. 18

2,
co. 18

2,
co. 21

Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

2,
co. 18

2,
co. 18

2
 co. 19

2,
co. 19

2,
co. 22

Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”

 

2,
co. 18-bis

2,
co. 20

2,
co. 20

2,
co. 23

Trasferimenti erariali ai comuni

 

 

 

2,
co 20-bis

2,
co 24

Collegi universitari

 

2,
co. 18-ter

2,
co. 21

2,
 co. 21

2,
co. 25

Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo

 

2,
co. 18-quater

2, co. 22

2, co. 22

2, co. 26

Difesa servizi S.p.A

 

2,
co.18-quinquies - 18-decies

2,
co. 23, 28-32

2,
co. 23, 28-32

2,
co. 27, 32-36

Uso dei marchi delle Forze armate

 

 

2,
co. 24-27

2,
co. 24-27

2,
co. 28-31

Finanziamento in favore dei consorzi di confidi

 

2,
co. 18-undecies

2, co. 33

2, co. 33

2, co. 37

Risorse dei Confidi per rilancio produttivo (alluvione nov. 1994)

 

 

 

2,
co. 33 bis

2, co. 38

Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa

 

2,
co. 18-duodecies

2, co. 34

2, co. 34

2, co. 39

Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica

 

2,
co. 18-terdecies

2, co. 35

2, co. 35

2, co. 40

Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

 

2, co. 18-quaterdecies

2, co. 36

2, co. 36

2, co. 41

Modifiche al patto di stabilità interno per i Comuni abruzzesi terremotati

 

 

2, co. 37

2, co. 37

2, co. 42

Stanziamenti per il personale appartenente al comparto sicurezza-difesa

 

 

2, co. 38

2, co. 38

2, co. 43

Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo

 

 

2, co. 39

2, co. 39

2, co. 44

Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia

 

 

2, co. 40

2, co. 40

2, co. 45

Diffusione di defibrillatori

 

 

2, co. 41

2, co. 41

2, co. 46

Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa

 

 

2, co. 42

2, co. 42

2, co. 47

Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio

 

 

2, co. 43

2, co. 43

2, co. 48

Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli

 

 

2, co. 44

2, co. 44

2, co. 49

Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile

 

 

2, co. 45

2, co. 45

2, co. 50

Eventi atmosferici 6 giugno 2009

 

 

2, co. 46

2, co. 46

2, co. 51

Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia

 

 

2, co. 47

2, co. 47

2, co. 52

Riordino fondiario

 

 

2, co. 48

soppresso

 

Rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli

 

 

 

2, co. 48

2, co. 53

Aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori

 

 

 

2,
co. 48-bis

2, co. 54

Interventi a favore del settore agricolo

 

 

 

2,
co. 48-ter

2, co. 55

Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009

 

 

 

2,
co. 48-quater

2, co. 56

Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata

 

 

2, co. 49

2, co. 49

2, co. 57

Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria

 

 

2, co. 50

2, co. 50

2, co. 58

Contributo orfani vittime terrorismo e stragi

 

 

2, co. 51

2, co. 51

2, co. 59

Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili

 

 

2, co. 52

2, co. 52

2, co. 60

Contributi all’editoria

 

 

2, co. 53

2, co. 53

2, co. 61

Erogazioni dei contributi all’editoria

 

 

 

2,
co. 53-bis

2, co. 62

Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali

 

 

 

2,
co. 53-ter

2, co. 63

Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa

 

 

2, co. 54

2, co. 54

2, co. 64

Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008

 

 

2, co. 55

2, co. 55

2, co. 65

Patto per la salute

 

 

 

2,
co. 56-90

2,
co. 66-100

Carta elettronica

 

 

 

2, co. 91

2, co. 101

Fondo per le non autosufficienze

 

 

 

2, co. 92

2, co. 102

Fondo per le politiche sociali

 

 

 

2,
co. 93-94

2,
co. 103-104

Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR

 

 

 

2, co. 95

2, co. 105

Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino Alto Adige

 

 

 

2,
co. 96-115

2,
co. 106-125

Destinazione entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili

 

 

 

2, co. 116

2, co. 126

Rimborso minori entrate ICI

 

 

 

2,
co 117-118

2,
co. 127-128

Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale

 

 

 

2, co. 119

2, co. 129

Ammortizzatori sociali

 

 

 

2,
co. 120-150

2,
co. 130-160

Banca del Mezzogiorno S.p.A.

 

 

 

2,
co. 151-172

2,
co. 161-182

Riduzione dei contributi di base a comuni e province e del numero dei consiglieri e assessori

 

 

 

2,
co. 173-178

2,
co. 183-188

Fondi comuni di investimento immobiliare della Difesa

 

 

 

2,
co. 179-184

2,
co. 189-194

Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti

 

 

 

2,
co. 185-186

2,
co. 195-196

Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato

 

 

 

2,
co. 187

2, co. 197

Riscossione tributi e contributi Abruzzo

 

 

 

2,
co. 188-189

2,
co. 198-199

Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali

 

 

 

2,
co. 190-191

2,
co. 200-201

Concessioni autostradali

 

 

 

2, co. 192

2, co. 202

Stretto di Messina

 

 

 

2,
co. 193-195

2,
co. 203-205

Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco

 

 

 

2,
co. 196-200

2,
co. 206-210

Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico

 

 

 

2, co. 201

2, co. 211

Spese di giustizia e modifiche al codice penale per la pubblicazione di sentenze

 

 

 

2,
co. 202-208 e 211

2,
co. 212-218 e 221

Edilizia carceraria

 

 

 

2, co. 209

2, co. 219

Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia

 

 

 

2, co. 210

2, co. 220

Fabbisogni allocativi delle amministrazioni dello Stato

 

 

 

2, co. 212

2, co. 222

Alienazione immobili di proprietà dello Stato e versamento al Fondo scudo

 

 

 

2,
co. 213-214

2,
co. 223-224

Accordi quadro CONSIP

 

 

 

2,
co. 215-217

2,
co. 225-227

Imposta sostitutiva per locazione di immobili nella provincia de L’Aquila

 

 

 

2, co. 218

2, co. 228

Rivalutazione terreni e partecipa­zioni

 

 

 

2,
co. 219-220

2,
co. 229-230

Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali

 

 

 

2, co. 221

2, co. 231

Progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T

 

 

 

2,
co. 222-224

2,
co. 232-234

Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

 

 

 

2, co. 225

2, co. 235

Credito di imposta per spese di ricerca

 

 

 

2, co. 226

2, co. 236

Emittenti radiotelevisive locali

 

 

 

2,
co. 227-228

2,
co. 237-238

Messa in sicurezza degli edifici scolastici

 

 

 

2, co. 229

2, co. 239

Piani straordinari per il rischio idrogeologico

 

 

 

2, co. 230

2, co. 240

Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti

 

 

 

2, co. 231

2, co. 241

Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici

 

 

 

2
co. 232-233

2,
co. 242-243

Tabelle A e B

 

3, co. 1

3, co. 1

2, co. 234

2, co. 244

Tabella C

 

3, co. 2

3, co. 2

2, co. 235

2, co. 245

Tabella D

 

3, co. 3

3, co. 3

2, co. 236

2, co. 246

Tabella E

 

3, co. 4

3, co. 4

2, co. 237

2, co. 247

Tabella F

 

3, co. 5-6

3, co. 5-6

2,
co. 238-239

2,
co. 248-249

Riassegnazione di entrate

 

3, co. 7

3, co. 7

2, co. 240

2, co. 250

Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009

 

 

 

2, co. 241

2, co. 251

Copertura della legge finanziaria

 

 

3, co. 8

2, co. 242

2, co. 252

Entrata in vigore

 

3, co. 8

3, co. 9

2, co. 243

2, co. 253

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Risultati differenziali)

 


1. Per l’anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell’anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.


 

Saldi obiettivo e a legislazione vigente (commi 1-3)

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2010 (comma 1) e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2010, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 63 miliardi, al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie, nella stessa misura quindi indicata dalla Nota di aggiornamento del DPEF.

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (62,4 miliardi) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della finanziaria medesima[1]. La differenza (600 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle leggi finanziarie precedenti si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2010 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 286 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria, pari a 280,7 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

 

Per il biennio successivo[2], il comma 2 fissa il livello massimo del SNF del bilancio a legislazione vigente in misura pari a 54,3 miliardi per il 2011 e a 41,4 miliardi per il 2012, al netto di 3.520 milioni per regolazioni debitorie in ciascun anno.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria pari, rispettivamente, a 53,9 miliardi nel 2011 e a 41 miliardi nel 2012.

I valori relativi al saldo programmatico, coincidenti con quelli indicati nella Nota di aggiornamento sono fissati, rispettivamente, in 49 miliardi e a 38 miliardi.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 253 miliardi nel 2011 e 250 miliardi nel 2012 in base alla legislazione vigente (251,8 miliardi e 247,4 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la finanziaria). Tali valori si riducono a 248 miliardi e a 247 miliardi nel bilancio programmatico.

Come specificato dal comma 3, i livelli massimi del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie (commi 1 e 2)

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dall’effettivo pagamento[3].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[4].

 

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge finanziaria e nel bilancio, esse risultano così determinate (in competenza e in cassa) nel triennio:

 

 

Regolazioni contabili e debitorie

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

Entrate

32.696

32.610

32.957

-        Rimborsi IVA

32.696

32.610

32.957

Spesa corrente

36.326

36.130

36.477

-        Rimborsi IVA

32.696

32.610

32.957

-        Debiti pregressi Poligrafico dello Stato

110

0

0

-        Rimborso imposte dirette pregresse

3.520

3.520

3.520

Spesa in conto capitale

0

0

0

 

 

 

 

Totale spesa BLV

36.326

36.130

36.477

Tabella C – legge finanziaria: Integrazione FSN per minori entrate IRAP 2003

1.054

0

0

Totale spesa BLV integrato LF

37.380

36.130

36.477

 

 

 

 

Differenza regolazioni spesa -entrate

4.684

3.520

3.520

Fonte: legge finanziaria 2010

 

Profili finanziari (commi 1-3)

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

Destinazione delle maggiori disponibilità (comma 4)

La norma individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel prossimo esercizio rispetto alle previsioni del DPEF 2010-2013. In particolare, tali risorse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Analoghe disposizioni alla norma in esame sono contenute nelle precedenti finanziarie come, ad esempio, quelle per il 2007 ed il 2008. La prima, fatti salvi gli obiettivi dei saldi come definiti dal DPEF, destinava le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione, ove permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed equità sociale, con priorità per i soggetti incapienti o appartenenti alle fasce di reddito più basse. Veniva in ogni caso fatta salva la necessità di utilizzare tali maggiori risorse per assicurare la copertura di interventi urgenti e imprevisti a fronte di calamità naturali ovvero di esigenze di tutela della sicurezza del Paese. Anche la finanziaria 2008 stabiliva una destinazione delle maggiori entrate tributarie, di carattere permanente, senza fare tuttavia riferimento alla parte di esse derivanti dalla lotta all’evasione. In particolare prevedeva che, una volta accertate in sede di assestamento di bilancio, affluissero ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia finalizzato alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l’incremento della misura di detrazione IRPEF. Venivano inoltre fatte salve le necessità derivanti da calamità naturali o da esigenze di sicurezza nazionale.

La norma contenuta nella finanziaria 2009 presentava, infine, una formulazione che viene ripresa testualmente dalla norma in esame.

Profili finanziari (articolo 1, comma 4)

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la norma, nel destinare le maggiori disponibilità ad interventi di riduzione della pressione fiscale, non richiede il carattere permanente del maggior gettito o della riduzione di spesa. L’utilizzo di tali risorse dovrebbe, pertanto, intendersi finalizzato esclusivamente a misure di carattere temporaneo e con effetti nel solo esercizio 2010 ove non si intenda pregiudicare il raggiungimento dei valori dei saldi, come indicati dal DPEF e dalla successiva Nota di aggiornamento, negli anni successivi al primo.

E’ stata inoltre sottolineata l’opportunità che l’ utilizzo di tali maggiori risorse faccia seguito ad un atto formale di accertamento delle stesse (ad esempio, la legge di assestamento del bilancio), che dovrebbe intervenire quanto meno nella seconda metà dell’ anno, in un momento, cioè, in cui sia possibile formulare una previsione più attendibile degli andamenti di finanza pubblica per l’intero esercizio.

Non sono state formulate osservazioni circa il mancato richiamo alle esigenze finanziarie derivanti da calamità naturali o da esigenze di sicurezza nazionale in quanto, in base alla formulazione della norma, le eventuali maggiori risorse da destinare ad agevolazioni sembrano intendersi al netto delle occorrenze derivanti da tali necessità.

Su tali punti è stato richiesto l’avviso del Governo.

 


 

Articolo 2, commi 1-4
(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

 


1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l’esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l’esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l’anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[5], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2010, pari complessivamente a 378,81 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 303,76 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)   nella misura di 75,05 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2010 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS –considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) –in 18.121,52 milioni di euro (per l’anno 2009 l’importo dovuto era pari a 17.817,76 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali– considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.477,88 milioni di euro (nel 2009 l’importo dovuto era pari a 4.402,83 milioni).

 

Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 - la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi[6], di cui all'articolo 14 della L. 241/1990.

 

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), pari a complessivi 18.121,52 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:

§      836,97 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

§       2,72 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

63,06 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Infine, il comma 4 prevede l’utilizzo di specifiche risorse ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[7], valutati in 204,09 milioni di euro per il 2008 ed in 200 milioni di euro per il 2009.

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

§      per un importo complessivo di 244,09 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2008 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a));

§       per un importo complessivo di 160 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b)).

 

Profili finanziari (commi 1-3)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

378,8

378,8

378,8

0

0

0

0

0

0

Minori spese correnti

378,8

378,8

378,8

0

0

0

0

0

0

Pertanto, le norme determinano un effetto nullo sui saldi.

 

La relazione tecnica afferma che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2009[8] sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2010-2013, nella misura dell’3,2 per cento per il 2009 e del 0,9 per cento per il 2010 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.

 

Profili finanziari (comma 4)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina alcun effetto di onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, costituendo, di fatto, una regolazione di effetti contabili.

In particolare, da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’INPS e non utilizzate; dall’altro, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, pari a 204,09 milioni di euro per il 2008 e 200 milioni di euro per il 2009, la norma prevede di utilizzare:

-    per un importo di 244,09 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2008, trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;

-    per un importo di 160 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare:

(milioni di euro)

Descrizione

Importi

Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, della legge n. 448/1998)

70.000.000

Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità (legge n. 53/2000)

20.000.000

Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati (art. 8 della legge n. 451/1994)

70.000.000

TOTALE

160.000.000

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che, come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di regolazioni contabili all’interno del bilancio INPS e che fanno riferimento ad occorrenze già sostenute e scontate nei saldi.

 

 


 

Articolo 2, comma 5
(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)

 

5. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell’articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

 

 

Il comma 5 reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardante i criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma chiarisce che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

 

La retribuzione convenzionale è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni provincia, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi per le diverse qualifiche di operaio agricolo. L’ultimo provvedimento in tal senso è stato adottato con il Decreto Direttoriale 9 luglio 2007, recente “Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007”. Inoltre l’INPS, con circolare n. 31 del 2 febbraio 2007, ha fornito le direttive operative ai fini della rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2006, per la determinazione delle medie salariali”.

Merita ricordare, infine, che il richiamato articolo 3, comma 3, della legge 457/1972[9], è stato già in passato oggetto di una un'interpretazione autentica[10]. In quel caso, il chiarimento faceva riferimento alla retribuzione convenzionale come base di calcolo per le sole prestazioni previdenziali temporanee (mentre in questo caso la base di computo riguarda sia la contribuzione pensionistica che i trattamenti pensionistici).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma la disposizione è volta ad evitare che, a causa di recenti sentenze della Corte di Cassazione, si determini una maggiore spesa pensionistica di rilevante entità, non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

In particolare, la maggiore spesa è stata valutata dall’INPS, sulla base di dati amministrativi, in circa 3 miliardi di euro nel primo anno, tenendo conto della spesa per arretrati e interessi legali, e circa 270 milioni di euro negli esercizi successivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata rilevata l’opportunità che il Governo fornisse – per finalità conoscitive - ulteriori chiarimenti sui dati che sono alla base della quantificazione del maggiore onere.

 


 

Articolo 2, commi 6-8
(Acconto IRPEF per l’anno 2009)

 


6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell’importo corrispondente a venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

8. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.


 

 

I commi da6a 8disciplinano, con riferimento alla riduzione dell’acconto IRPEF 2009 introdotto dal decreto-legge n. 168/2009[11], le modalità per il recupero dell’eccedenza dell’imposta versata dai soggetti che - non avendo rideterminato l’importo dovuto – hanno effettuato un maggiore versamento sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 168.

Le norme in esame ripropongono il testo delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 entrato in vigore il 24 novembre 2009 e decaduto in quanto non convertito in legge entro il termine di decadenza (23 gennaio 2010). Non viene invece riprodotto il comma 1 del medesimo articolo 1, recante la riduzione della misura dell’acconto IRPEF dovuto per il 2009, in quanto riferito ad un termine già scaduto (30 novembre 2009); gli effetti prodotti da tale norma sono fatti salvi – nonostante la mancata conversione del DL n. 168/09 - dal comma 251 della legge finanziaria in commento alla cui scheda si rinvia.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168/2009 ha disposto, in deroga alla disciplina generale, il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009. In sostanza, tale comma, ha ridotto dal 99% al 79% la misura della percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto entro la suddetta data.

 

La disciplina tributaria vigente stabilisce che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta in corso alla predetta data.

Tenuto conto che sui redditi di lavoro dipendente e di pensione il sostituto d’imposta opera la ritenuta fiscale corrispondente alle imposte dovute dal percipiente, la riduzione dell’acconto IRPEF interessa le persone fisiche che determinano, in autoliquidazione, un saldo di imposta a debito in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2008. In altre parole, rientrano nell’ambito di applicazione gli imprenditori, i professionisti e i soci di società di persone mentre i lavoratori dipendenti e pensionati possono beneficiare del differimento solo se possessori di ulteriori redditi.

La determinazione dell’acconto è generalmente effettuata dai contribuenti in base al “metodo storico” che consiste nell’applicazione di una percentuale, fissata dalla legge, all’imposta dovuta nell’anno precedente. Tuttavia, qualora il contribuente preveda di realizzare nell’anno corrente un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può scegliere di applicare il “metodo previsionale” e ridurre la misura dell’acconto da versare sulla base dell’effettivo reddito stimato.

La determinazione della misura dell’acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall’articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata, da ultimo, elevata al 99% dell’imposta relativa all’anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004). In ogni caso, l’acconto non è dovuto se l’IRPEF relativa all’anno precedente è inferiore a 51,65 euro.

Le modalità di versamento dell’acconto dell’IRPEF sono disciplinate dall’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 ai sensi del quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta:

-    in un’unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d’imposta di riferimento) se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

-    in due rate se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

 

Ai sensi del comma 6 – che, come ricordato, riproduce il testo dell’articolo 1, comma 2, D.L. n. 168/2009 - in favore dei soggetti che, alla data del 24 novembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 168/2009) hanno effettuato il versamento dell’acconto sulla base della normativa previgente è riconosciuto un credito per l’eccedenza d’imposta versata a titolo di acconto IRPEF.

Il predetto credito può essere recuperato dai contribuenti attraverso lo strumento della compensazione, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In sostanza, al momento del primo pagamento utile di altre imposte, tributi o contributi il contribuente può effettuare il versamento di quanto dovuto al netto del credito vantato a titolo di eccedenza di acconto IRPEF.

 

I commi 7e 8 – che, come ricordato, riproducono i commi 3 e 4 del D.L. n. 168/2009 - disciplinano le modalità applicative da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (modello 730) attraverso il sostituto d’imposta o un CAF (quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti o i pensionati) e che hanno autorizzato il proprio sostituto d’imposta a versare, per loro conto, l’acconto IRPEF dovuto trattenendolo dagli emolumenti corrisposti nel mese di novembre.

 

In questa ipotesi, i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’ammontare dell’acconto che il dipendente o pensionato deve versare sulla base della nuova percentuale e procedere alla trattenuta e al versamento del minore acconto così rideterminato.

Qualora l’emolumento del mese di novembre sia già stato elaborato e siano già stati effettuati i versamenti dell’acconto da parte del sostituto d’imposta, quest’ultimo è tenuto a restituire nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute rispetto all’acconto dovuto dal dipendente o pensionato.

Per quanto concerne, invece, il recupero delle maggiori somme versate all’Erario, il sostituto d’imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo dai successivi versamenti dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997[12].

Profili finanziari

La relazione tecnica, allegata all’emendamento che ha introdotto le disposizioni nel corso dell’esame presso la Camera, non considera la norme.

Come si è detto, l’articolo 2, comma 251, della legge finanziaria in esame fa salvi gli effetti prodotti dal decreto legge n. 168 del 2009. Il medesimo comma incrementa per l’anno 2010 la dotazione del fondo previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 di 3.716 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, per tale anno, dagli effetti dell’articolo 1 del decreto legge n. 168 del 2009.

La quantificazione delle maggiori entrate IRPEF versate a saldo di quanto dovuto per il periodo d’imposta 2009, per effetto dei minori versamenti in acconto effettuati nel 2009, è ricavabile dalla relazione tecnica allegata al citato decreto legge n. 168 del 2009 (A.C. 2975).

La quantificazione contenuta in tale relazione tecnica prevede l’integrale recupero nel corso del 2010 del minore acconto IRPEF versato nel 2009 per effetto della riduzione di venti punti della percentuale legale di acconto. La stima si basa sui dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24. Da tali dati risulta che il gettito del primo acconto è stato pari a 7,68 miliardi di euro. Il gettito del secondo o unico acconto è stimato, sulla base di una metodologia consolidata, in 10,3 miliardi, mentre, l’acconto versato nel 2008 da parte dei sostituti d’imposta (Modello 730), sempre in base ai dati dei modelli F24, risulta pari a 417 milioni di euro. Tali dati consentono di quantificare il minore gettito sulla base del seguente calcolo: (7,68+10,3+0,417)*(79%/99%-1) = - 3.716 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni in quanto la stima del minore gettito a titolo di acconto per il 2009, pari a 3.716 milioni di euro, corrispondente al maggior gettito a titolo di saldo per il solo anno 2010, desumibile dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 168 del 2009, appare corretta sulla base dei dati forniti dalla stessa relazione tecnica nonché di una metodologia di calcolo consolidata, già utilizzata in precedenti misure di analogo tenore.

 


 

Articolo 2, comma 9
(Fabbisogno finanziario delle università
e degli enti pubblici di ricerca)

 

9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 9 dispone che per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca. Come chiarito dalla relazione illustrativa al disegno di legge, la finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012.

Quindi, anche per ciascun anno del nuovo triennio, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (comma 637) e al 4% per gli enti pubblici di ricerca (comma 638)[13]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

Il comma 637 demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

Il comma 640 conferma, per il triennio 2007-2009, l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché dei pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.

 

Per completezza di informazione in merito alle disposizioni della legge finanziaria inerenti la spesa per le università, si ricorda che l’Elenco 1 della legge, disciplinando l’utilizzazione delle entrate derivanti dal c.d. “scudo fiscale”, inserisce tra le finalizzazioni 400 milioni di euro per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università (si veda la scheda di lettura relativa all’art. 2, comma 250)[14].

Sempre per completezza, si ricorda che l’art. 2, commi 122 e 123, dispongono in ordine ai costi del finanziamento della libera Università degli studi di Bolzano e dell’Università degli studi di Trento (si vedano le relative schede).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, venendo meno il limite di incremento della spesa previsto per il triennio 2007-2009, determinare un livello di fabbisogno non coerente con l’ipotesi assunta con i tendenziali e con gli obiettivi programmatici.

Precisa, inoltre, che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.973,6 milioni di euro per il settore universitario e 1.422,9 milioni di euro per gli enti pubblici di ricerca.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, considerato che la disposizione appare confermativa dell’andamento di crescita delle spese in questione previsto per il triennio 2007-2009 dall’art. 1, commi 637 e 638 della legge 296/2006 e nel presupposto, sul quale è stata richiesta una conferma da parte del Governo, che le previsioni di spesa contenute nei tendenziali siano state determinate conformemente al dettato della norma in esame.

Con riferimento all’estensione dei vincoli finanziari al triennio 2010-2012, è stato chiesto di chiarire se la norma in esame sia volta a mantenere gli andamenti di spesa entro i limiti programmati a fronte di valori tendenziali più elevati. Infine, a fini conoscitivi, sono stati richiesti al Governo dati relativi al rispetto, nel triennio 2007-2009, del limite che viene prorogato dalla norma in esame.

 


 

Articolo 2, commi 10-11
(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

 


10. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

11. All’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».


 

 

I commi 10 e 11, modificando rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), intervengono sulla disciplina fiscale relativa alle spese di ristrutturazione edilizia prevedendo:

§      la proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF;

§      la trasformazione da regime transitorio a regime definitivo dell’aliquota IVA agevolata al 10%.

 

Le modifiche al comma 17 della legge finanziaria 2008 recate dal comma 10 in esame interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:

a)   spese di ristrutturazione edilizia[15], di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2012[16];

b)   spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[17] eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e il termineentro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013[18].

 

Le modifiche al comma 18 della legge finanziaria 2008 recate dal comma 11, invece, prevedono l'applicazione a regime dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000)[19].

Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

-        interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

-        interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

-        interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

-        interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

Si ricorda che sino alla legge finanziaria 2009 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta era rinnovata di anno in anno e prevista solo transitoriamente, in considerazione dei termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea. Con l'approvazione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con la quale è stato modificato l'allegato III alla direttiva IVA 2006/112/CE - contenente un elenco di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta - sono stati inseriti anche i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie, tra quelli a cui è applicabile l'aliquota ridotta.

A differenza di quanto previsto in passato, quindi, l'attuale normativa comunitaria consente agli Stati membri di introdurre a regime l'aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore edile.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate correnti

 

 

406,5

 

 

406,5

 

 

406,5

 

La relazione tecnica, ai fini dell’esposizione delle elaborazioni effettuate, ricorda brevemente che le norme prevedono la proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, il cui termine attuale è fissato al 31 dicembre 2011, nonché la riduzione del 10 per cento dell’aliquota IVA, la cui vigenza è estesa anche agli anni successivi al 2012. Ricorda, altresì che la legislazione vigente, oggetto della proroga, prevede una detrazione del 36 per cento delle spese di recupero edilizio, per un ammontare complessivo per immobile di 48.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali. I contribuenti di età non inferiore ad 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Inoltre, le norme prorogano per l’anno 2012 la detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, relativamente agli acquisti effettuati da privati entro il 30 giugno 2013 di immobili ceduti dall’impresa che ha ristrutturato l’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2012.

La relazione stima, quindi, separatamente gli effetti derivanti dalla proroga delle singole agevolazioni. Pertanto:

a)     Perdita di gettito per la proroga della detraibilità delle spese di ristrutturazione Tale minore gettito è stimato in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008, dai quali emerge una spesa per ristrutturazioni pari a circa 6.000 milioni di euro, di cui il 36 per cento, pari a 2.160 milioni di euro, è detraibile ai fini IRPEF. Per il calcolo del rateo annuo di detrazione si è ipotizzato, in base ai medesimi dati delle dichiarazioni, che il 2 per cento della spesa sia di pertinenza di soggetti ultrasettantacinquenni, i quali possono detrarre la spesa in cinque anni, anziché in dieci. La quota annualmente detraibile è pertanto pari a 220 milioni di euro, di cui 8,3 attribuibili a soggetti con più di 75 anni (2.160*0,02/5) e 211,7 al resto dei contribuenti (2.160*0,98/10).

b)     Incremento di gettito per effetto incentivante della disposizione. La relazione afferma che, in base ad uno studio condotto sugli effetti indotti della detrazione in esame nel periodo 1998-2006, è emerso che l’incentivo ha prodotto un incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro, corrispondenti a 1.045 milioni di euro al netto dell’IVA al 10 per cento. Applicando a tale ultimo ammontare l’aliquota IVA del 10 per cento ed un’aliquota IRPEF/IRES/IRAP del 30 per cento ( somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26 per cento ed IRAP del 4 per cento), si stima un’emersione di gettito per il 2012 di circa 104 milioni di euro a titolo di IVA e di 314 milioni di euro a titolo di imposte dirette ed IRAP.

c)    Perdita di gettito IVA per riduzione dell’aliquota dal 20 al 10 per cento. La base imponibile IVA è stimata considerando l’ammontare delle spese che danno diritto alla detrazione, pari a 6.000 milioni di euro, incrementato del 15 per cento per tenere conto delle spese extra plafond, per un importo complessivamente pari a 6.900 milioni di euro. A tale importo è necessario sottrarre l’ammontare della spesa indotta per effetto dell’agevolazione, pari a 1.150 milioni di euro, spesa che in assenza dell’agevolazione non si sarebbe realizzata. La perdita di gettito per il 2012 è stimata pertanto in 523 milioni di euro ((6.900 – 1.150)/1,10*10%). Per gli anni successivi si ipotizza, in via prudenziale, che l’ammontare delle spese per ristrutturazioni rimanga costante, determinando la stessa perdita di gettito annua.

I risultati delle quantificazioni descritte sono riassunti, per competenza e per cassa, nella tavola seguente.

(milioni di euro)

COMPETENZA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-220

-220

-220

IRPEF/IRE/IRAP
effetto incentivo

 

 

314

 

 

IVA effetto incentivo

 

 

104

 

 

IVA riduzione aliquota

 

 

-523

-523

-523

Totale competenza

 

 

-324

-743

-743

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-33

-325

-220

IRPEF/IRE/IRAP effetto incentivo

 

 

47

267

 

IVA effetto incentivo

 

 

104

 

 

IVA riduzione aliquota

 

 

-523

-523

-523

Totale cassa

 

 

-405

-608,5

-743

 

d)    Perdita di gettito per la proroga dell’incentivo fiscale per la vendita di immobili ristrutturati. In base all’elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, la relazione stima un ammontare di spese per l’acquisto degli immobili ristrutturati pari a 229 milioni di euro. Estrapolando tale dato al 2012 si ottiene un ammontare pari a circa 275 milioni di euro. Applicando a tale dato la percentuale di detraibilità del 36 per cento, si perviene ad un ammontare di spesa complessiva da portare in detrazione di 99 milioni di euro. Considerando che gli ultrasettantacinquenni possono detrarre tali spese in 5 anni, gli ultraottantenni in 3 o 5 anni e tutti gli altri acquirenti in dieci anni ed ipotizzando che i soggetti con età superiore a 75 anni costituiscano il 2 per cento dei soggetti interessati, si determina una perdita di gettito annua a titolo di IRPEF di 10,1 milioni di euro. Di tale ammontare, 0,4 milioni di euro sono attribuibili a soggetti di età superiore a 75 anni (99*0,02/5) e 9,7 al resto dei contribuenti (99*0,98/10). In termini di cassa, ipotizzando una contrazione del 15 per cento in sede di versamento in acconto di novembre 2012, si determinano i seguenti effetti di perdita di gettito.

(milioni di euro)

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-1,5

-16,2

-10,1

 

Nella Nota tecnica di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, il Governo ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla metodologia di quantificazione utilizzata. In particolare, è stato precisato che, con riferimento alla base imponibile delle maggiori imposte dirette indotte, si è utilizzato l’intero incremento del fatturato. Ciò in quanto degli eventuali effetti derivanti da un aumento dei costi si è tenuto conto applicando prudenzialmente un’aliquota complessiva IRPEF/IRES pari al 26 per cento, in presenza di un’aliquota legale IRES del 27,5 per cento e di un’aliquota marginale media IRPEF, risultante da elaborazioni condotte con il modello di microsimulazione IRPEF, non inferiore al 34 per cento.

In merito alle modalità di calcolo per cassa delle maggiori imposte dirette indotte, che comporta l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2012 ed una conseguente ripresa di gettito a partire da tale anno, la Nota ha precisato che tale criterio si inquadra in una metodologia già consolidata e condivisa che è stata adottata nelle quantificazioni riguardanti le precedenti proroghe della medesima agevolazione.

Con riferimento all’utilizzo di elaborazioni desunte dalle dichiarazioni presentate nel 2005 per la quantificazione degli effetti della detrazione delle spese per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, la Nota ha, infine, precisato che tale scelta è stata motivata da criteri di prudenzialità. Infatti, i più recenti dati provvisori desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 indicano una diminuzione di tali spese. Si è pertanto ritenuto, al fine di evitare possibili rischi di sottostima della perdita di gettito, che il dato basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2005 risultasse più idoneo a rappresentare il possibile scenario delle spese in esame per il 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il recupero di gettito ascritto alla maggiore domanda indotta dalla disposizione sulle agevolazioni in materia di ristrutturazione di immobili, è stata evidenziata, come già in occasione di precedenti provvedimenti di proroga, la difficoltà insita nell’individuare una metodologia condivisa, in grado di quantificare in modo corretto ed esaustivo il risultato netto di tali effetti indiretti. E’ stato, di conseguenza, rilevato come risponda a criteri di scarsa prudenzialità ascrivere all’operare di meccanismi indotti cospicui effetti di ripresa di gettito, a compensazione dell’onere diretto prodotto dalle agevolazioni.

Nel caso in esame si è segnalato, inoltre, che si tratta di un’agevolazione fiscale più volte prorogata. Ciò ha comportato che gli elementi ed i dati quantitativi addotti a giustificazione della considerazione, nel calcolo, di effetti di mercato indotti derivanti dalla norma, siano stati periodicamente riproposti nelle relazioni tecniche, indipendentemente dalle diverse fasi congiunturali - riguardanti l’intero sistema macroeconomico e, più in particolare, il settore delle ristrutturazioni edilizie - nelle quali si collocavano temporalmente le diverse proroghe.

Si è rilevato, infatti, che l’importo incrementale di investimenti in ristrutturazioni, viene stimato dalla relazione tecnica in esame – analogamente alle relazioni tecniche riferite alle norme di proroga intervenute negli ultimi anni - sulla base di dati riferiti al periodo 1998-2006; pertanto, tale quantificazione appare prescindere sia dalle effettive dinamiche congiunturali che hanno interessato il settore delle ristrutturazioni edilizie negli anni più recenti, sia dalle previsioni circa l’andamento di tale settore nei prossimi anni.

E’ stata, pertanto, prospettata l’esigenza di verificare se, sulla base di dati più recenti relativi all’utilizzo dell’agevolazione, i predetti criteri di quantificazione degli investimenti indotti possano essere eventualmente aggiornati.

 


 

Articolo 2, comma 12
(Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)

 


12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’atti­vità di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’e­conomia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

b) all’articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 28».


 

 

Il comma 12 modifica il D.Lgs. 114/1998[20], in tema di applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante.

Anzitutto, si interviene sul comma 2-bis dell’articolo 28 del D.Lgs 114 prevedendo che le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possano stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività relativa al commercio sulle aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma, inoltre, consente forme di collaborazione per il compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità di tale documentazione da parte dei comuni, assieme alle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Infine, si precisa che tale autorizzazione all’esercizio viene rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo, nonché alle imprese individuali.

 

Con la modifica del successivo articolo 29 del D.Lgs. 114/1998 viene inserito ilcomma 4-bis il quale prevede la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

 

Si ricorda che il previdente comma 2-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, introdotto dal comma 1 dell’articolo 11-bis del D.L. 78/2009[21], aveva previsto che l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione, previa esibizione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva. Tuttavia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, aveva rilevato che la suddetta condizione è invasiva delle competenze delle regioni (alle quali è demandata, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di commercio) e che, di conseguenza, la disposizione medesima poteva essere considerata solo una norma di indirizzo per le regioni.

 

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. La sua validità è mensile, mentre per il settore degli appalti privati[22] la validità è trimestrale, ai sensi dell’articolo 39-septies, del D.L. 273/2005[23].

Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. 494/1996, laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili sulla base di una apposita convenzione stipulata con i predetti istituti.

In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento[24], e successivamente per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitari[25] anche per la realizzazione di investimenti[26].

L’articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha poi generalizzato l’applicazione del Documento unico di regolarità contributiva a settori e situazioni ulteriori. In particolare, si è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite per il DURC le modalità di rilascio, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

Il provvedimento è stato adottato con il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”, nel quale vengono indicati come soggetti obbligati al possesso del documento:

-        i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale previsti nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

-        i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame parlamentare.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.

 


 

Articolo 2, commi 13-20
(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)

 


13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle ammini­strazioni pubbliche, con particolare riferimento all’individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrat­tazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l’anno 2010, 370 milioni di euro per l’anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l’anno 2010, 201 milioni di euro per l’anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e del­l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l’obbligo contabile disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l’anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.

20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.


 

 

I commi da13 a 20 recano stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare:

§      si dispongono stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, alla luce delle recenti disposizioni sul nuovo assetto contrattuale della P.A., introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[27] (commi 13-15);

In proposito, si ricorda che i commi da 27 a 31 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 avevano stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In tali commi si erano disposti ulteriori stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziate, per lo stesso biennio contrattuale, dall’articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Più specificamente, il comma 27 aveva disposto che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, fosse pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Analogamente, il successivo comma 28 aveva disposto per lo stesso periodo uno stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

§      si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 16);

Si ricorda che già il comma 146 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ed il comma 30 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 avevano previsto che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 fossero comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 2, comma 428[28], della legge finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università[29]. Infine, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

§      si ribadisce l’applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso (comma 17);

§      si prevede l’utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento, con specifiche clausole di salvaguardia per il settore della scuola (comma 18);

§      si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 e destinate alle finalità di cui ai commi 13-20 (comma 19);

§      infine, si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale individuata nel comma 13 (comma 20).

 

In particolare, il comma 13, nell’ambito della definizione del nuovo assetto contrattuale della P.A. stabilito dal D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all’individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione, nonché alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, e tenendo anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale “contrattualizzato” per il triennio 2010-2012, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).

Le risorse sono quantificate complessivamente in 215 milioni di euro per il 2010, 370 milioni di euro per il 2011 e 585 milioni di euro per il 2012.

 

Il richiamato D.Lgs. 150/2009, operando una parziale rilegificazione della materia, interviene sulla contrattazione collettiva, sulla valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, sulla valorizzazione del merito, sulla promozione delle pari opportunità, sulla dirigenza pubblica e sulla responsabilità disciplinare. In particolare, nell’ambito del generale riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, l’articolo 54, comma 3, prevede la coincidenza tra vigenza giuridica ed economica del contratto, prevedendo una durata triennale ed eliminando dunque la dicotomia tra il quadriennio giuridico ed il biennio economico caratteristica dei contratti pubblici. Il successivo articolo 63, inoltre, stabilisce la cadenza triennale degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro anche per i dipendenti di diritto pubblico. Inoltre, l’articolo 54 prevede la costituzione di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Sono previste apposite aree all’interno della dirigenza per la dirigenza del ruolo sanitario e per i professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X qualifica funzionale. Nell’ambito dei comparti di competenza possono essere costituite specifiche sezioni contrattuali

 

Analogamente, il successivo comma 14 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il triennio 2010-2012 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001) è pari complessivamente a 135 milioni di euro per il 2010, 201 milioni di euro per il 2011, e 307 milioni di euro a decorrere dal 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[30].

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

 

Il comma 15, recando disposizioni identiche a quelle di cui all’articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 13 e 14, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il triennio 2010-2012 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Il comma 16 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, sempre per il triennio 2010-2012, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

 

Lo stesso comma 16, inoltre, dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

Il successivo comma 17 specifica che, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 16, continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica.

Tale obbligo è previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 203/2005[31], convertito dalla L. 248/2005, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.

 

In aggiunta alle risorse previste dai commi 13-16, il comma 18, primo periodo, prevede l’utilizzo, da parte delle amministrazioni, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, commi 33 e 34, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati del consuntivo 2009.

 

I commi 33 e 34 hanno avuto lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L. 112/2008.

In particolare, il comma 33 ha disposto una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all’attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l’effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti. Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all’applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

Il successivo comma 34 ha previsto che, ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 112/2008.

 

Il secondo periodo del comma 18 prevede che per il comparto scuola resti ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del D.L. 112/2008.

 

Il richiamato articolo 64 ha individuato una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie di spesa da questi discendenti a partire dall’esercizio finanziario 2009; riserva, inoltre, il 30 per cento dei risparmi all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola (commi 1-9). La disposizione, infine, (commi 4-bis e 4-ter) consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni e sospende l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S).

 

Il comma 19 istituisce un apposito fondo,nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 e destinate alle finalità di cui ai commi 13-20 dell'articolo in esame.

 

Il comma 20, infine, rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale di cui al precedente comma 13.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce in primo luogo che gli oneri per il personale statale sono stati determinati in misura convenzionale, in coerenza con le somme già scontate nei tendenziali di spesa valutati a legislazione vigente.

Da tale affermazione della relazione tecnica si evince che gli oneri corrispondono, approssimativamente, all’indennità di vacanza contrattuale. Si rammenta, infatti, che il DPEF 2010-2013 afferma che nel quadro tendenziale “…le retribuzioni sono state valutate incorporando gli effetti connessi ... (alla) … concessione della sola indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010[32]”.

Gli incrementi retributivi riconosciuti ai dirigenti del comparto sicurezza-difesa sono, invece, superiori in quanto questi ultimi godono di un adeguamento annuale correlato agli incrementi retributivi percepiti da restante personale appartenente al pubblico impiego.

Gli incrementi retributivi spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato non sono considerati dalla norma in quanto derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico. Gli stessi sono stati pertanto inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

 

La relazione tecnica indica anche l’onere - determinato, analogamente al settore statale, in coerenza con i tendenziali di spesa - derivante dai rinnovi contrattuali che grava sulle amministrazioni del settore pubblico non statale, non esplicitato in norma. Esso ammonta 343 milioni di euro per il 2010, a 516 milioni di euro per il 2011, e a 788 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Nella relazione tecnica il Governo indica i dati di riferimento utilizzati per la quantificazione degli oneri. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente[33] (al 31.12.2007) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del triennio. La relazione assume che le unità di personale in servizio nelle amministrazioni del settore statale siano 1.982.914 mentre quelle delle amministrazioni del settore non statale siano 1.547.615. Le retribuzioni annue lorde medie utilizzate per effettuare i conteggi non sono indicate, sebbene la relazione affermi che i parametri considerati includono gli aumenti che saranno riconosciuti per il biennio 2008-2009 dai contratti in corso di definizione.

L’entità delle risorse disponibili è riepilogata nel prospetto che segue.

 

(milioni di euro)

Comparto

2010

2011

2012

Personale statale contrattualizzato

215

370

585

Personale statale non contrattualizzato

135

201

307

Totale Stato

350

571

892

Personale pubblico non statale

343

516

788

Totale generale

693

1.087

1.680

 

Nel corso dell’esame al Senato al disegno di legge finanziaria, si è ravvisata[34] l’opportunità che fossero forniti gli elementi informativi idonei a consentire una verifica del procedimento di quantificazione adottato. A tal proposito la Ragioneria generale dello Stato ha fornito, in una nota di risposta[35], un prospetto riepilogativo che indica la consistenza del personale considerata dalla relazione tecnica e riferito ai singoli comparti di contrattazione collettiva nazionale. La stessa nota ha precisato che la maggior spesa, correlata con la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, è stata conteggiata partendo dai minimi retributivi contrattuali. La stima dei minimi è stata effettuata analizzando le relazione tecniche allegate ai contratti collettivi nazionali ed ai provvedimenti negoziali vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge finanziaria. Tali minimi sono stati aggiornati con gli incrementi previsti per la tornata contrattuale 2008/2009 qualora non sia stato ancora sottoscritto il rinnovo del CCNL.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che il comma 20 stabilisce che in una fase successiva si provvederà a stanziare ulteriori risorse destinate ai rinnovi contrattuali, si è osservato che la disposizione sembra porre a carico del Governo il compito di reperire risorse aggiuntive da destinare alle retribuzioni pubbliche. A tal riguardo non risulta chiaro se la norma abbia carattere essenzialmente programmatico ovvero ponga un vincolo a carico dell’Esecutivo.

 


 

Articolo 2, comma 21
(
Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

 

21. Per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l’ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell’anno 2010 e per l’importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

 

 

La norma in esame istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione e attribuisce alla stessa 200 milioni di euro nell’anno 2010, a titolo di acconto dell’intero ammontare che verrà determinato.

La norma intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009; sentenza con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 - e delle successive norme che ne hanno prorogato le disposizioni – che determinavano in quota fissa per gli anni dal 2008 al 2011, le entrate tributarie spettanti alla regione riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Porre un limite all’ammontare annuo di tali spettanze è illegittimo – sostiene la Corte - in quanto contrasta con le norme statutarie, che nel determinare le quote di tributi erariali spettanti alla regione non pongono limite alcuno.

La determinazione dell’ammontare di quelle somme – poiché incide in una materia disciplinata da norme statutarie - non può che avvenire in accordo con la regione. La norma in esame dispone perciò la costituzione di un tavolo paritetico quale sede istituzionale del confronto.

 

L’articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (L. Cost. n. 1/1963) elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Questa disposizione è stata poi integrata dall’articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanza regionale, che dispone sulle modalità di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione.

Secondo quanto dispone il comma 4 del medesimo articolo, fra le entrate regionali di cui all’art. 49 Statuto, punto 1) - i sei decimi dell’IRPEF - sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La decorrenza della disposizione è fissata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, nell’ambito della quale si provvederà alla regolazione finanziaria tra lo Stato e la Regione.

La disposizione della norma di attuazione dà seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007. Con riguardo alle questioni finanziarie viene rilevata – tra l’altro - la necessità di verificare e risolvere anomalie nell’attuale andamento del gettito, tra cui quella riguardante l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente sono infatti attribuiti alla regione i 6/10 del gettito IRPEF solo con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e non anche ai redditi da quiescenza (comma 7 dell’articolo 3 del Protocollo).

 

La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007 art. 2, comma 5) aveva provveduto alla regolazione finanziaria Stato-Regione in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’inclusione delle ritenute sui redditi da pensione. Per gli esercizi 2008 e 2009 aveva stabilito un regime transitorio in cui il gettito spettante alla regione veniva determinato in quota fissa: rispettivamente 20 e 30 milioni di euro. L’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, aveva poi prorogato il regime transitorio – determinazione in quota fissa del gettito spettante alla regione - anche per l’anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Contestualmente aveva abrogato la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con contestuale attribuzione di funzioni.

Conseguentemente, sulla base della normativa descritta, dal 2011 alla regione sarebbero state assegnate risorse dinamiche, a titolo di compartecipazione all’IRPEF, senza che a ciò corrispondesse l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato.

Il regime transitorio era stato infine prorogato per l'anno 2011 dall’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 che aveva attribuito al Friuli-Venezia Giulia, anche per quell’anno, la medesima quota fissa di 30 milioni di euro, in luogo della compartecipazione dinamica spettante a regime[36].

 

Su ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni che pongono un limite all’ammontare annuo delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione ancorché riscosse fuori dal territorio regionale, in quanto in contrasto con le norme statutarie che, al contrario, non pongono limite alcuno. In particolare sono dichiarate illegittime le seguenti disposizioni: articolo 2, comma 5, primo periodo, della Legge 244/2007, relativo agli esercizi 2008 e 2009; l’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007 che proroga il regime transitorio al 2010 e l’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 che reca la proroga per il 2011[37].

Le norme statutarie prese a parametro sono gli articoli 48 e 49 dello statuto recanti l’ordinamento finanziario della regione. Il primo sancisce l’autonomia finanziaria, il secondo - come accennato sopra - elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Accanto – e al pari – delle norme statutarie quali parametri di costituzionalità, la Corte - proseguendo una costante giurisprudenza - considera anche le norme di attuazione dello statuto speciale, nel caso specifico, il citato articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 137/2007, che include fra le entrate regionali costituite dai sei decimi dell’IRPEF - e nella stessa misura - le ritenute sui redditi da pensione.

Si ricorda che le norme di attuazione dello statuto speciale – adottate ora con Decreto legislativo - sono fonte legislativa che si forma al di fuori del circuito parlamentare e che ha come caratteristica principale una fase di consultazione–concertazione affidata ad una Commissione paritetica Stato-Regione. Per la regione Friuli-Venezia Giulia così dispone l’articolo 65 dello statuto speciale.

Con riguardo alle modalità di modifica dell’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 63, quinto comma dello statuto speciale è sempre richiesto il parere della regione – la norma citata recita “sentita la Regione”. Non è quindi escluso l’impiego della legge ordinaria – utilizzata del resto nelle precedenti modifiche statutarie per la parte finanziaria[38], è però necessaria l’intesa con la regione.

A tale scopo la norma in esame istituisce il tavolo paritetico, quale sede ‘istituzionale’ del confronto per la determinazione dell’ammontare delle entrate spettanti alla regione in ragione dell’inclusione nei 6/10 dell’IRPEF delle ritenute sui redditi da pensione; ammontare che la regione stima attualmente intorno ai 125 milioni di euro annui[39].

La norma specifica infine che l’ammontare delle somme spettanti alla regione che verrà concordato in sede di tavolo paritetico, sarà corrisposto alla regione a decorrere dal 2010. In attesa di quella determinazione, alla regione viene corrisposto un acconto di 200 milioni di euro.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Al Senato, in risposta ad una richiesta di chiarimenti emersa nel corso dell’esame[40], è stato chiarito che nel capitolo 2797 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[41] è iscritto l’importo di 200 mln per il 2010, sostitutivo della somma di 30 mln di euro (iscritta in attuazione del regime transitorio, nel capitolo 2799[42] ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legge n. 248 del 2007) che deve essere cancellata a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono stati richiesti alcuni chiarimenti.

In primo luogo è stato segnalato che la norma in esame, nel definire una procedura volta a dare attuazione alla citata sentenza della Corte costituzionale, non dispone in merito alle risorse a valere sulle quali dovrà avvenire tale attuazione, né con riferimento agli esercizi pregressi, né a quelli futuri, limitandosi a prevedere uno stanziamento per il solo esercizio 2010 “a titolo di acconto”. A tale proposito:

-        con riferimento agli esercizi pregressi, è stato chiesto di precisare quale sia l’importo spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 ai sensi della normativa attuativa dello statuto della regione[43] - importo limitato, rispettivamente, a 20 e 30 mln di euro dalle disposizioni della legge finanziaria per il 2008[44], oggetto della pronuncia della Corte costituzionale - e quali siano le risorse a valere sulle quali potrà essere corrisposto il saldo delle somme dovute, per tali annualità, dallo Stato alla regione;

-        con riferimento agli esercizi futuri, è stato chiesto di chiarire se, analogamente a quanto previsto inizialmente dalla legge finanziaria per il 2008[45], la procedura di carattere concertativo di attuazione della sentenza, prevista dal comma in esame, potrà eventualmente disporre l’attribuzione alla regione di funzioni attualmente di competenza statale, il cui esercizio sia, almeno in parte, compensativo delle maggiori risorse spettanti alla regione. In ogni caso si è segnalato che, eccezion fatta per l’importo di 200 mln da corrispondere a titolo di acconto per il 2010, nel bilancio a legislazione vigente non sembrano appostate le risorse necessarie a far fronte ai maggiori stanziamenti dovuti alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della sopra descritta normativa vigente[46], per la parte non compensabile mediante un eventuale trasferimento di funzioni. Andrebbero quindi indicate le risorse con cui far fronte all’attuazione della sentenza.

 

Un ulteriore chiarimento è stato richiesto in merito agli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica attribuiti allo stanziamento di 200 mln previsto nel bilancio a legislazione vigente. E’ stato, in particolare, chiesto se, con riferimento alla predetta maggiore spesa, sia stato previsto un impatto, oltre che ai fini del SNF, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto. Tale imputazione di effetti ai fini di tutti i saldi risulterebbe opportuna in quanto la vigenza di vincoli del patto di stabilità interno sul lato della spesa non impedisce alla regione di individuare forme di utilizzo delle maggiori risorse disponibili[47].

 


 

Articolo 2, comma 22
(Assunzione di personale nelle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)

 

22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 22 proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni previste all’articolo 3, commi da 116 a 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

 

In primo luogo, il comma 116, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le CCIAA possono procedere alle assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario. In particolare, tali assunzioni possono avvenire:

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti inferiore a 35, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti compreso tra 36 e 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti superiore a 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Nel successivo comma 117 l’indice di equilibrio economico finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri disciplinati al D.M. 8 febbraio 2006[48].

Nel decreto ministeriale qui citato la possibilità di assunzione del personale presso le CCIAA viene limitata ad una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente per le camere di commercio che presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41, mentre per quelle con indice superiore a 41 la possibilità di assunzione scende a una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio precedente.

Inoltre, nel provvedimento ministeriale gli indicatori di equilibrio economico-finanziario sono determinati dal rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, e dal rapporto tra le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993[49]. La somma dei due indici predetti determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario.

Per l'Unioncamere, nel decreto si considera quale indicatore di equilibrio economico-finanziario l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

 

Infine, il comma 118 prevede l’adozione, per le assunzioni a tempo indeterminato dell’Unioncamere, del limite previsto dalla lettera a) del comma 116 (70% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che il comma in esame estende per un ulteriore triennio il vincolo a suo tempo introdotto con la disciplina limitativa delle assunzioni a tempo indeterminato per le Camere di commercio (articolo 3, commi 116-118, della legge 244/2007). Si ricorda in proposito che, con riferimento a tali norme, non erano stati contabilizzati effetti di risparmio nell’allegato 7, mentre la relazione tecnica affermava comunque che le disposizioni erano strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio (enti che rientrano nel settore della pubblica amministrazione).

 


 

Articolo 2, comma 23
(Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”)

 

23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

 

 

Il comma 23 dell’articolo 2 proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico e delle comunità montane, già disposti per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), come modificato dalle leggi finanziarie successive[50], a valere sulle risorse del Fondo ordinario.

La norma prevede peraltro la riduzione degli stanziamenti complessivamente disposti dalla citata norma (188 milioni di euro), nell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati[51].

 

I contributi di cui al comma 703 sono i seguenti:

a)   contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrases­santacinquenne, che il comma 703 prevedeva nell’importo complessivo di 45 milioni di euro.

Il beneficio, corrispondente all’incremento del 30% del contributo ordinario, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente ultrases­santacinquenne sia superiore al 25% della popolazione residente complessiva. La norma dispone che non meno del 50 per cento di tale contributo deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. Qualora l’importo complessivamente stabilito per tale finalità dovesse rivelarsi insufficiente, il contributo spettante a ciascun ente deve intendersi proporzionalmente ridotto;

b)   contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, che il comma 703 prevedeva nell’importo complessivo di 81 milioni di euro.

Il beneficio, corrispondente all’incremento del contributo ordinario, in misura pari al 30%, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni risulti superiore al 4,5% della popolazione complessiva. Anche in questo caso, almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza dell’importo complessivo, il contributo viene proporzionalmente ridotto;

c)   contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, previsto dal comma 703 fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per finalità di investimento;

d)   contributo in favore alle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane, che il comma 703 fissava in misura pari a 20 milioni di euro.

 

A seguito della riduzione degli stanziamenti di 10 milioni di euro annui, l’importo complessivamente assegnato a ciascun tipo di contributo dovrà essere rideterminato.

La norma prevede a tal fine che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia, si provveda alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare dei vari contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Profili finanziari

Si ricorda che in occasione dell’introduzione del citato comma 703 della legge finanziaria per il 2007, venne specificato che gli stanziamenti disposti dalla norma non si configuravano come aggiuntivi per il comparto dei comuni, ma come una specifica finalizzazione delle somme già previste nel Fondo ordinario. Conseguentemente i maggiori trasferimenti per i piccoli comuni si sarebbero tradotti in minori trasferimenti senza vincolo di destinazione per la generalità dei comuni.

La norma in questione era inoltre corredata di una misura compensativa degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, a valere sulla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, dovuta al fatto che la norme citate, trasferendo risorse da enti soggetti al patto di stabilità interno (all’epoca consistente in vincoli solo sul lato della spesa) ad enti esclusi dal patto, avrebbe aumentato le possibilità di spesa dei comuni rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali[52]. Ne conseguiva la necessità di reperire una forma di compensazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti alla disposizione di proroga introdotta dal Senato, mentre quantifica nel modo seguente l’effetto derivante della riduzione di 10 mln degli stanziamenti, disposta per effetto dell’esame svolto dalla Camera dei deputati:

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento introduttivo della riduzione di 10 mln degli stanziamenti, afferma che dalla proroga per il triennio 2010-2012 degli interventi in materia di finanza locale, di cui all’articolo 1, comma 703 della L. 296/2006, derivano riduzioni di trasferimenti erariali per complessivi 10 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.

Tali risorse sono utilizzate ai fini della copertura del previsto aumento di 10 milioni per il triennio 2010-2012 della Tabella A, Ministero dell’interno, da destinare alla realizzazione di iniziative di sostegno dei comuni di montagna.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla disposizione di proroga introdotta dal Senato, è stato chiesto al Governo di confermare che, anche in questo caso, gli stanziamenti disposti dalla norma non si configurino come aggiuntivi per il comparto dei comuni, ma come una specifica destinazione in favore dei piccoli comuni di somme già previste nel Fondo ordinario.

E’ stato inoltre chiesto di chiarire se l’assenza di effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, a differenza di quanto valutato in occasione della legge finanziaria per il 2007, derivi dalla circostanza che le previsioni tendenziali già scontino l’integrale utilizzo del Fondo ordinario, anche in assenza della proroga in oggetto. In tal caso le suddette previsioni sembrerebbero seguire il criterio di politiche invariate piuttosto che quello della legislazione vigente.

Non sono state formulate osservazioni in merito alla quantificazione degli effetti derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di 10 mln di euro annui, introdotta dalla Camera dei deputati.

 


 

Articolo 2, comma 23-bis
(Contributi a comuni e province per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti)

 


23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di am­ministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012 (*).

 

 

----------------------------------

(*)  Comma aggiunto dall’art. 4, co. 4, del D.L. n. 2/2010.


 

 

Il comma 23-bis dell’articolo 2 è stato introdotto dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, attualmente all’esame della Camera.

 

Il comma è diretto ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

 

A tal fine, il comma prevede l’attribuzione, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di contributi fino a 30 milioni di euro, in favore di comuni e province che ne facciano richiesta per far fronte a indennizzi, corrisposti dagli enti locali in aggiunta al debito residuo, a seguito di estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2010-2012.

I contributi sono corrisposti agli enti a fronte di indennizzi strettamente correlati alle suddette estinzioni anticipate e sulla base di una certificazione da presentare secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze.

Il comma 5 dell’articolo 2 del D.L. n. 2/2010 dispone che il suddetto decreto sia adottato sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

I contributi, disposti per un ammontare massimo di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all’articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504/1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.

 

Va ricordato che una disposizione di analogo tenore era stata introdotta, con riferimento al triennio 2007-2009, dall’articolo 11 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (legge n. 222/2007), a seguito dell’abolizione, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 699), della norma che prevedeva la possibilità per gli enti locali di presentare piani quinquennali di riduzione del rapporto debito/PIL al fine di estinguere anticipatamente i prestiti contratti con la Cassa deposti e prestiti senza oneri diversi dal rimborso delle quote residue di capitale.

La relazione tecnica allegata al citato decreto-legge evidenziava come la valutazione dell’onere massimo per il triennio 2007-2009, pari a 90 milioni di euro, fosse stata effettuata considerando l’ammontare degli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2005 degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno pari a 5,5 miliardi di euro (1 miliardo riferito alle province e 4,5 miliardi ai comuni) e ritenendo che la quota libera dell’avanzo di amministrazione da destinare all’estinzione del debito per passività finanziarie si attestasse a circa il 60 per cento per i comuni e al 30 per cento per le province. Considerati i costi dell’estinzione anticipata dei mutui (intorno al 3 per cento), la relazione tecnica valutava in 90 milioni di euro l’onere complessivo derivante dall’incentivo previsto dall’articolo 11 del D.L. n. 159/2007.

 


 

Articolo 2, comma 24
(Certificazione maggior gettito ICI derivante dalle misure di incremento della base imponibile)

 


24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009 dell’imposta comunale sugli immobili, derivante dall’applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno.


 

 

Il comma 24 dell’articolo 2 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni.

Nel dettaglio, la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato deve avvenire perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

La certificazione relativa al maggiore gettito ICI è richiesta al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai singoli comuni per l’anno 2009.

 

Va segnalato che la norma riproduce il contenuto del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168[53], che alla data del 23 gennaio 2010 risulta decaduto per mancata conversione in legge nei termini previsti. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto decreto-legge sono peraltro fatti salvi dal successivo comma 251 dell’articolo 2 della legge in esame.

 

Si ricorda che il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262[54] ha recato misure concernenti l’aggiornamento della banca dati catastale, dirette ad incrementare la base imponibile ICI, attraverso:

a)  la modifica (art. 2, commi da 33 a 38) dei criteri per la qualificazione di “fabbricati rurali”[55];

b)  la rivalutazione (art. 2, commi da 40 a 45)del 40% delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali senza fini di lucro, prigioni, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, cappelle, oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per depositi di derrate) e la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).

 

Come conseguenza dell’aumento di gettito atteso dalle suddette modifiche al tributo, è stata parallelamente disposta la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni. In particolare, in base all’articolo 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006, i trasferimenti erariali ai comuni sono stati ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 262/2006.

L’Agenzia del territorio aveva stimato il maggior gettito ICI atteso dalle suddette disposizioni attorno ai 609 milioni di euro per il 2007, 783 milioni per il 2008 e 819 milioni a decorrere dal 2009. Tale è stata quindi la riduzione dei trasferimenti erariali a partire dal 2007.

La ripartizione della predetta riduzione tra i singoli comuni, dapprima calcolata, in via provvisoria, in misura proporzionale alla maggior base imponibile comunicata per singolo ente dall’Agenzia del territorio, è stata successivamente rideterminata in base alle certificazioni fornite dai singoli comuni, secondo le modalità definite con D.M. economia 17 marzo 2008.

La riduzione dei trasferimenti erariali operata a partire dal 2007 è risultata tuttavia molto superiore all’effettivo maggior gettito generato dalle operazioni di riclassificazione della base imponibile degli immobili, in particolare di quelli rurali, disposte dal D.L. n. 262.

Rispetto alle stime indicate, le certificazioni fornite dai singoli comuni a marzo 2008 hanno evidenziato un aumento del gettito ICI derivante dalla disposizioni di cui al D.L. n. 262/2006 di gran lunga inferiore, pari a circa 74 milioni di euro nel 2007. I dati certificati dai singoli comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008 sono stati considerati validi anche per l’anno 2008, ai sensi del D.L. n. 154/2008, articolo 2, commi 1-5[56].

L’entità del gettito certificato ha comportato pertanto l’esigenza di procedere ad un ristoro dei trasferimenti erariali, a partire dal 2007. L’importo dei contributi da rimborsare ai comuni, per ciascun anno, è iscritto in sede di assestamento del bilancio dello Stato dell’anno successivo.

Per il 2007, rispetto alla riduzione dei trasferimenti ordinari di 609 milioni di euro, si è proceduto alla restituzione di oltre 530 milioni di euro sul Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) in sede di assestamento del bilancio 2008.

Per l’anno 2008, rispetto al taglio dei trasferimenti di 783 milioni di euro, il rimborso ai comuni dei mancati introiti ICI è stato quantificato in 709 milioni di euro, iscritto sul Fondo ordinario in sede di assestamento del bilancio per il 2009.

Per l’anno 2009, in correlazione ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 262/2006, il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell’interno) ha subito una riduzione di complessivi 819,4 milioni di euro, ripartita proporzionalmente a ciascun ente.

Secondo le informazioni fornite nella Relazione tecnica al D.L. n. 168/2009, in sede di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, lo stanziamento del Fondo ordinario è stato reintegrato della somma di 745 milioni di euro, ai fini del ristoro ai comuni del taglio preventivamente operato in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006.

 

Va ricordato che la disposizione in commento non riproduce il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 168 del 2009 ai sensi del quale, in attesa delle certificazioni da presentare entro il 31 marzo 2010 – in base alle quali verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per il 2009 - il Ministero dell’interno viene autorizzato a ripartire, già in corso d’anno, le somme attualmente disponibili per il rimborso nel bilancio dello Stato per il 2009.

A tal fine, la norma ha previsto la corresponsione a ogni singolo comune, a titolo di acconto, fatti salvi eventuali conguagli, di un contributo pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno (vale a dire, l’80% di quanto già restituito per il 2007).

Il comma 251 dell’articolo 2 del provvedimento in esame (per il quale si veda la relativa scheda di lettura) fa tuttavia salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge 168/2009.

Sembra dunque evincersi che la norma relativa alle anticipazioni non sia stata riprodotta in quanto recante disposizioni destinate, per propria natura, a dispiegare i propri effetti entro il 31 dicembre 2009.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica. Peraltro, trattandosi di disposizioni già contenute nel primo comma dell’articolo 2 del DL n. 168/2009, può farsi riferimento alla relazione tecnica allegata a tale provvedimento, la quale afferma che la certificazione in oggetto, per la quale viene individuato un termine perentorio nel 31 marzo 2010, si rende necessaria al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai comuni per l'anno 2009.

Con riferimento al comma 2 della citata disposizione - che ha autorizzato, per il 2009, l’erogazione dell’80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno - la predetta relazione tecnica evidenzia inoltre l’assenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato, in ragione del fatto che l'assestamento per il 2009 ha provveduto ad una integrazione di 745 mln, per il ristoro dovuto ai comuni per il taglio di trasferimenti operato in eccesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur in considerazione del carattere meramente procedurale della disposizione in esame, peraltro rilevante al fine di consentire al Ministero dell'interno di rimodulare i trasferimenti erariali spettanti ai comuni per il 2009, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di determinazione quantitativa dell'importo stanziato in assestamento per le finalità di cui al secondo comma dell’articolo 2 del citato DL n. 168/2009, connesse al contenuto della norma in esame.

Infine, è stato chiesto di chiarire se nelle previsioni tendenziali risulti scontato l’effetto conseguente alla necessità di reintegro permanente dei trasferimenti rispetto ai tagli operati dall’art. 2, commi 39 e 46, del D.L. 262/1996, compresa la necessità di corrispondere agli enti locali le somme relative alle annualità pregresse non ancora interamente corrisposte.

 


 

Articolo 2, comma 25
(Collegi universitari)

 

25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l’anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

 

 

Il comma 25 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

 

A seguito di tale previsione normativa, lo stanziamento destinato dalla legge di bilancio 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192) ai collegi universitari legalmente riconosciuti – allocato sul capitolo 1696 dello stato di previsione del MIUR (Programma 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Macroaggregato 2.1.2 - Interventi) – risulta complessivamente pari a 27,4 milioni di euro, pari a 5,3 milioni di euro in più rispetto al bilancio assestato 2009[57].

 

Si ricorda che i collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 14 e gestiscono complessivamente 45 residenze in 14 città[58]. Sono istituzioni private che esercitano funzioni di interesse pubblico, contribuendo ad ampliare l'offerta formativa universitaria. Le attività sono prevalentemente svolte nell'ambito di strutture a carattere residenziale, nelle quali sono anche assicurati servizi tesi a facilitare il raggiungimento del titolo di studio universitario nei tempi previsti e a favorire la crescita libera e responsabile della persona. Essi garantiscono, inoltre, sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, ampliando in tal modo le possibilità di accesso agli studi superiori. I collegi realizzano attività didattiche, scientifiche, di orientamento e di tutorato e, sulla base di un'apposita intesa con la Conferenza permanente dei rettori (CRUI), stipulano convenzioni con le Università per il riconoscimento di alcune attività didattiche, alle quali vengono riconosciuti crediti accademici. Un apposito organismo, la Conferenza dei Collegi universitari (C.C.U.), provvede al coordinamento dei vari istituti.

 

Il fondamento giuridico del riconoscimento dei collegi è costituito dall’art. 191 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che stabiliva che “le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. In altri termini, la vigilanza del Ministero veniva prevista proprio in virtù delle finalità istituzionali dei collegi universitari.

In seguito, l'art. 25, c. 3, della L. 390 del 1991[59], ha disposto testualmente che “restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” (nel frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione).

 

La legge n. 338 del 2000[60] ha, poi, inserito i collegi universitari legalmente riconosciuti tra i soggetti destinatari di interventi di cofinanziamento statale per la realizzazione di strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio universitario.

Il D.M. 9 maggio 2001, volto a definire i criteri di riparto del contributo ai collegi universitari, nelle sue premesse riconosce l'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte di tali istituzioni. A ulteriore conferma del valore formativo dei collegi universitari legalmente riconosciuti, il 15 maggio 2002 è stato firmato il protocollo d'intesa tra la CRUI e la C.C.U., per il riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze acquisite dagli studenti anche all'esterno degli Atenei e, in particolare, di alcune delle attività formative offerte dai Collegi, ritenute qualificate e idonee a soddisfare le crescenti e differenziate esigenze degli studenti universitari[61].


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento complessivo.

 

 


 

Articolo 2, comma 26
(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)

 

26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comun­que dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall’articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

 

 

Il comma 26dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro - prevista dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131[62] per le parti in causa - e di ogni altra imposta, per i seguenti soggetti:

§      vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;

§      i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice.

 

L'articolo 57 del D.P.R. n. 131/1986 enumera altresì le parti in causa tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro per alcune categorie di atti (tra gli altri, i contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri, di cui al primo comma dell’articolo 57).

 

Si segnala che il riferimento ad "ogni altra imposta" potrebbe non risultare chiaro; benché, in considerazione della materia cui fa riferimento il comma in esame, possa ipotizzarsi che essa sia circoscritta agli obblighi previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia[63], la genericità della dizione in questione potrebbe dar luogo a problematiche in sede applicativa.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità che il Governo fornisse i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, al fine di verificare l’effetto di minore entrata iscritto alla norma ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò anche la fine di precisare l’ambito applicativo dell’esenzione in esame.

 


 

Articolo 2, commi 27, 32-36
(Difesa servizi S.p.A.)

 


27. Ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

(omissis)

32. La società di cui al comma 27, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l’espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Ammini­strazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima. L’oggetto sociale, riguardante l’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l’espletamento, per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

33. La società di cui al comma 27, nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili

34. Lo statuto disciplina il funziona­mento interno della società di cui al comma 27. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell’organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i compo­nenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell’approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l’esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l’obbligo dell’esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

35. Gli utili netti della società di cui al comma 27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle sociètà previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell’applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.


 

 

I commi 27 e da 32 a 36 dell'articolo 2 recano la costituzione di una società per azioni denominata "Difesa Servizi S.p.A.", con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma. Le attività affidate a "Difesa Servizi S.p.A.", indicate dal comma 27, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985

 

L’articolo 7, comma unico (Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad esempio mostre o visite di alte personalità straniere.

 

Sempre ai sensi del comma 27, inoltre, alla società “Difesa servizi Spa” saranno anche affidate, attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari. Viene tuttavia esclusa da tale ambito di attività l’alienazione degli immobili medesimi. Tali attività di valorizzazione e di gestione potranno essere svolte anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

 

Inoltre (comma 32), la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.

 

In base all’articolo 33 del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163 del 2006) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi e consorziandosi.

 

In tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999) e successive modificazioni (comma 33).

 

Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).

 

Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro (comma 27). Il comma 34 impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente) nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in borsa o al mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

Dall'insieme delle previsioni esposte fin qui, consegue che "Difesa Servizi Spa", oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società in house, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, e chiamata a svolgere funzioni proprie dell’amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.

La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di nuovo, comma 32). Il comma 35 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. La società così istituita potrebbe sciogliersi solo per legge (comma 35).

Il comma 36 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capitale

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comma 27

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che le norme costituiscono una società per azioni avente ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore della difesa per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nonché con il compito di valorizzare parte del complesso di beni e servizi legati alle attività affidate alla stessa amministrazione (commi 27 e 32), è stata preliminarmente rilevata, stante l’adozione di un modello di società in house, la necessità di definire i rapporti con le altre strutture dello Stato già operanti nel settore. A tale riguardo, si è fatto riferimento sia ai plessi organizzativi operativi all’interno dello stesso dicastero della difesa sia alle società pubbliche o a partecipazione pubblica già preposte a tali funzioni, quale ad esempio Consip s.p.a. E’ stato, inoltre, chiesto di chiarire, anche al fine di valutare i relativi, eventuali effetti in termini di indebitamento netto, se la società Difesa servizi possa o meno essere inserita - in base ai parametri individuati in sede europea - nell’ambito del comparto rilevante per la costruzione del conto economico della pubblica amministrazione.

 

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[64] delle norme di cui ai commi 27-36[65], il rappresentate del Governo ha precisato che l'istituzione della società Difesa servizi è finalizzata alla regolamentazione, attraverso un sistema informatizzato e trasparente, delle procedure per acquisto di forniture di interesse specifico per l'amministrazione della difesa, rispetto alle quali la Consip non sarebbe idonea. Lo stesso ha ritenuto di escludere in linea di principio che l'istituendo organismo possa occuparsi anche di acquisti di armamenti, tenuto conto delle peculiarità che attengono a tale specifico settore, e ha sottolineato i vantaggi derivanti dalla possibilità di rendere redditivi eventuali beni in disuso, tenuto conto delle rigidità delle vigenti regole di contabilità pubblica. Il rappresentate del Governo ha quindi affermato che la società Difesa servizi svolgerà la funzione di centrale di committenza nella prospettiva di conseguire cospicui risparmi di spesa nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi.

 

E’ stata, inoltre, rilevata la necessità di acquisire elementi d’informazione in merito alle modalità attraverso le quali la società potrà produrre il reddito necessario a garantire il proprio funzionamento, nonché l’operatività del proprio assetto organizzativo. E’ stata evidenziata l’opportunità di tale chiarimento con particolare riguardo al trattamento economico - e ai connessi oneri - dei componenti degli organi direttivi[66] e del personale dipendente di Difesa servizi. Il chiarimento sarebbe stato, altresì, utile con specifico riferimento alla fase di start up durante la quale alcuni oneri finanziari dovranno essere immediatamente sostenuti senza che agli stessi si possa far fronte con eventuali utili di gestione.

Posto, inoltre, quanto previsto dalla norma di cui al comma 35, in base alla quale si prevede che gli utili netti della società siano destinati a riserva – ovvero ad altra finalità previa autorizzazione del Ministero vigilante – è stato chiesto di chiarire se questa specifica destinazione di poste attive connesse anche ad attività, attualmente svolte da altri soggetti facenti capo alla pubblica amministrazione, possa incidere in termini di minori entrate sul bilancio dello Stato. E’ stata altresì rilevata la particolare utilità della valutazione di tale aspetto anche in considerazione di un’eventuale estensione del predetto modello di gestione ad altre amministrazioni dello Stato.

Per quanto concerne, infine, la possibilità per la società di utilizzare personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale (comma 36), sono stati chiesti chiarimenti in merito alla portata letterale della norma. A tale riguardo, infatti, la stessa utilizza il termine di “avvalimento” del suddetto personale, laddove l’art.23-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato dalla stessa in materia di mobilità tra pubblico e privato[67], al comma 7, disciplina “l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti.

Nel caso di avvalimento, infatti, l’onere retributivo complessivo resterebbe a carico dell’amministrazione d’origine, mentre nel caso di assegnazione temporanea di cui alla norma citata, il suddetto onere – da determinare con il protocollo d’intesa – graverebbe sui soggetti destinatari[68].

In ogni modo è stato, altresì, chiesto al Governo di fornire chiarimenti in merito all’impatto determinabile sull’assetto organico del Ministero della difesa – nonché sul livello di efficienza dello stesso – da parte della norma in esame.

In relazione, infine, all’affidamento a Difesa servizi di compiti di valorizzazione e gestione di beni immobili militari (comma 27), è stato chiesto al Governo di confermare che tale attribuzione non incida su programmi di valorizzazione previsti da precedenti norme alle quali siano stati eventualmente ascritti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 2, commi 28-31
(Uso dei marchi delle Forze armate)

 


28. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.


 

 

Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 31 del disegno di legge concernono l’utilizzo del marchio delle forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

 

Nello specifico, il comma 28 sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza. all’utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

L’individuazione delle specifiche denominazioni e degli specifici stemmi, emblemi e segni distintivi cui si fa riferimento è rimessa ai regolamenti governativi da emanare ai sensi del successivo comma 31 (v. infra).

 

Si prevede inoltre che il Ministero della difesa, avvalendosi della società “Difesa Servizi S.p.A.”e la Guardia di finanza “avvalendosi dell’apposita società” possano consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi degli emblemi e dei segni distintivi attraverso i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cu al decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione che, tra le altre cose, prevede che a tali contratti si applichino i principi del Trattato CE.

 

Si segnala inoltre che il richiamo ai principi del Trattato CE dovrebbe intendersi come riferito in particolare agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi).

 

Il comma 28 prevede anche l’applicazione degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Si prevede quindi, ai sensi dell’articolo 124 del codice, che con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possano essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti la violazione del diritto e l’ordine del ritiro definitivo dal commercio delle cose medesime, nonché ai sensi dell’articolo 125 il risarcimento del danno (comprensivo del lucro cessante) e la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. E’ infine prevista, ai sensi dell’articolo 126, la possibilità di pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale in uno o più giornali, a spese del soccombente.

 

Il comma 29 prevede inoltre, in caso di fabbricazione, vendita, esposizione, utilizzo a fini di profitto delle denominazioni, degli emblemi e dei marchi la sanzione della multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il comma 30 esclude dalla sanzionabilità i collezionisti e gli amatori che operano per finalità personali e non lucrative.

 

Il comma 31 rimette infine ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti.

In base all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, commi 37-38
(Confidi)

 


37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produt­tivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell’occu­pazione, nell’ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizza­zione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 37 del presente articolo.


 

 

I commi 37 e 38recano disposizioni in materia di confidi.

 

In particolare, il comma 37 dell’articolo 2 in esame destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

Il richiamato articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 aveva stabilito, in generale, che la garanzia del fondo ivi previsto poteva essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

L’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del sopra citato Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché altre risorse.

Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

 

Tuttavia, alcune recenti disposizioni hanno ancora riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies, l'articolo 7-septies e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

 

La destinazione di una quota di 10 milioni di euro nell'ambito delle risorse del fondo agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione viene effettuata con le finalità:

di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione;

di potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione.

 

La disposizione demanda quindi ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di stabilire le modalità di attuazione.

 

Il comma 38 autorizza i Confidi ad utilizzare, per gli interventi di sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, ove risultino ancora nelle rispettive disponibilità, i fondi derivanti dal decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691[69], che ha recato misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità naturali nella prima decade del mese di novembre 1994.

In assenza di un preciso riferimento normativo da parte della disposizione in commento, i fondi cui si riferisce la norma in commento sembrano essere quelli individuati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1del D.L. n. 691 del 1994, ovvero i fondi, costituiti o incrementati dai Confidi, finalizzati al rilascio di garanzie volte a sostituire, in tutto o in parte, le garanzie reali a favore delle imprese industriali, commerciali e di servizi comprese quelle turistiche e alberghiere, nonché delle imprese artigiane, aventi sede nelle zone colpite dagli eventi calamitosi[70] .

L’articolo 2-bis del D.L. 691/1994 ha attribuito, in favore dei Confidi che hanno costituito o incrementato i suddetti fondi – separati dai fondi rischi ordinari -, la possibilità di usufruire di un finanziamento agevolato da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), nel limite complessivo di spesa di 50 miliardi (circa 25 milioni di euro) per l’anno 1995, pari a nove volte l’ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi, a determinate condizioni fissate dal medesimo articolo 2-bis.

In sostanza, il comma in esame consente di mutare la destinazione dei suddetti fondi – originariamente costituiti per il rilascio di garanzie a favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 1994 -, ove ancora disponibili, finalizzandoli alla tutela occupazionale e al rilancio produttivo.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si è ritenuto di formulare osservazioni in quanto la disposizione appare finalizzata esclusivamente a porre un vincolo di destinazione ad una quota delle risorse del fondo di garanzia.

 


 

Articolo 2, comma 39
(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

 


39. All’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l’accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l’accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».


 

 

Il comma 39 dell'articolo 2 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008[71].

Il suddetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 112/2008 stabiliva che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La complessiva dotazione del Fondo suddetto è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Lo stesso comma 3-bis ha demandato ad apposito decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo.

 

Il comma modifica anche la denominazione e la finalità del fondo, che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa, nonché le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo, prevedendo che tale decreto debba:

§      essere concertato non solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, come già previsto attualmente, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

§      adottato di intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[72];

§      rispettare i vincoli di finanza pubblica e le competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.

 

Si ricorda che con la sentenza 118/2006la Corte costituzionale ha - tra l'altro - dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 111, della legge finanziaria 2005 – il cui contenuto era simile al comma 3-bis dell’art. 13 del D.L. 112/2008 - che "allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione" istituiva "presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private". La norma proseguiva disponendo che, "con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma".

La Corte ha osservato che la disposizione impugnata non trovava la sua fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost. Pertanto, poiché si verteva in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, doveva ritenersi sussistente la competenza della Regione.

Richiamando precedenti sentenze, la Corte ha ribadito che, nelle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non è consentita l’istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell’ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati. Diversamente, attraverso l’imposizione di precisi vincoli di destinazione nell’utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i criteri e limiti che presiedono all’attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di chiarire se la trasformazione della natura del Fondo sia compatibile con le disponibilità autorizzate dal decreto-legge n. 112/2008 in relazione alla originaria funzione di garanzia. Infatti, la destinazione del Fondo alla nuova finalità di accesso al credito potrebbe determinare effetti di accelerazione della spesa, con riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 112/2008 ascriveva alla norma sul Fondo di garanzia i seguenti effetti di maggiore spesa:

- sul saldo netto da finanziare, 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

- sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, 2 milioni di euro per il 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

E’ stata rilevata, infine, anche l’opportunità di chiarire a quali vincoli di finanza pubblica debba fare riferimento il DM applicativo della disposizione.

 


 

Articolo 2, comma 40
(Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)

 

40. Per l’anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 40 proroga per l'anno 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 – recate all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche – con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale, l'assegnazione adalcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 153 della legge finanziaria 2007 – così come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[73] - ha demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanzel'individuazione delle province cui assegnare, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la riscossione diretta dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) in deroga alle ordinarie modalità di riscossione, disciplinate all’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988[74] (l’articolo 6, come si vedrà infra, disciplina l’addizionale in commento).

Tale assegnazione diretta può essere applicata alle province in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

§      province confinanti con quelle di Trento e Bolzano;

§      province confinanti con la Confederazione elvetica;

§      province nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica “F”, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412[75].

 

Le disposizioni assegnano priorità alle province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con D. M. 20 dicembre 2007, ha assegnato le risorse relative all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica relative all’anno 2006 alle seguenti province e con la seguente ripartizione:

-        complessivi 3.996.794 euro alle province di Belluno e Sondrio, in quanto aventi due dei requisiti previsti dalla legge;

-        complessivi 4.003.206 euro alle province di Brescia, Como, Varese, Verbania, Vercelli, Verona e Vicenza, in quanto aventi uno dei requisiti richiesti dalla legge.

 

La norma in commento proroga tali disposizioni per l’anno 2010 assegnando, all’uopo, risorse per un ammontare pari a 8 milioni di euro (capitolo 1333 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, come risultante dalla I nota di variazione al disegno di legge di bilancio).

 

L’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La materia è stata recentemente ridisciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[76]. L’articolo 5 ha in particolare sostituito l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica.

La nuova disciplina riproduce peraltro sostanzialmente le disposizioni previgenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica è prevista di euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Per quanto riguarda invece le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, queste sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.

In base all’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

§       Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno[77] non superiore a 600;

§       Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

§       Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

§       Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

§       Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

§       Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

8

0

0

8

0

0

8

0

0

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

Si ricorda che al comma 153 della L. 296/2006, che ha assegnato alle province la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica nel limite di spesa di 5 milioni annui per il triennio 2007-2009, erano stati inizialmente ascritti effetti di maggiori spese per il saldo netto da finanziare ed effetti di maggiori entrate ai fini degli altri saldi.

Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato aveva osservato che la misura non sembrava idonea a produrre effetti positivi per il complesso della PA, non determinandosi una variazione in aumento del tributo dovuto dai contribuenti, ma solo uno spostamento della sua attribuzione dallo Stato alle province.

In occasione della successiva modifica - intervenuta con l’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 81/2007 – con la quale è stato aumentato il limite di spesa a 8 milioni annui per il triennio 2007-2009, gli effetti finanziari sono stati, invece, evidenziati correttamente come maggiori spese per i tre saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato segnalato che alla norma sono stati correttamente attribuiti effetti finanziari sui tre saldi di finanza pubblica.

Infatti, la norma attribuisce alle province un gettito precedentemente di spettanza erariale determinando una spesa a carico del bilancio dello Stato che si riflette sui tre saldi di finanza pubblica. Nello specifico, si verifica un onere per il bilancio dello Stato.

Poiché per il comparto enti locali (nel caso in esame, province) l’effetto finanziario è neutrale (maggiore entrata a cui corrisponde una maggiore spesa di pari importo), l’onere rilevante ai fini dei saldi di bilancio (8 milioni di euro nel 2010) viene correttamente considerato come onere anche per il comparto pubblica amministrazione (non verificandosi, nell’ambito di tale comparto, alcun effetto compensativo).

 


 

Articolo 2, comma 41
(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)

 

41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l’alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

 

 

Il comma 41 dell'articolo 2 in esame dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.

 

Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

 

Al riguardo, si ricorda che in base all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario).

Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

 

Una proroga del suddetto termine annuale era già stata inizialmente prevista dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[78] a favore di tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento. Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni dalla data di contestazione dell’inosservanza del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.

Successivamente l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[79], ha previsto un secondo differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale dovevano essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario, qualora il superamento di tale limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la disposizione non appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 2, comma 42
(Modifiche al patto di stabilità interno per l’anno 2010
per i Comuni abruzzesi terremotati)

 


42. Per i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l’anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell’aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.


 

 

Il comma 42 dell’articolo 2 reca alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2010 in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009, come individuati dall’articolo 1 del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009)[80].

 

In particolare, la norma prevede, in favore di tali comuni, l’esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo per le aree sottoutilizzate per la ricostruzione e il sostegno delle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto D.L. n. 39/2009.

La norma prevedeva un importo complessivo compresotra i 2 e 4 miliardi, da ripartire in quote annuali, da reperirsi a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. In data 26 giugno 2009, il CIPE ha quantificato l’importo in 3.955 milioni. Non risulta ancora definita dal CIPE la ripartizione annuale.

 

Le modalità di attuazione della norma in esame saranno definite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

In merito alla norma in esame va considerato che già il D.L. n. 39/2009, all’articolo 6, comma 1, ha disposto una deroga al Patto di stabilità interno in favore dei comuni colpiti dal sisma, prevedendo l’esclusione dal Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010 delle spese effettuate per fronteggiare gli eccezionali eventi sismicisostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni coinvolti nel sisma, come individuati dall’articolo 1 del decreto-legge (lettera o)).

Per la provincia di L’Aquila e per i suddetti comuni, è prevista l’esclusione dal Patto anche delleentrate acquisite, allo stesso titolo, da altri enti o soggetti pubblici o privati (lettera p))[81].

 

Va peraltro sottolineato, al riguardo, che le spese per calamità naturali risultano già escluse in via generale dal computo del saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011.

In particolare, l’articolo 77-bis,commi 7-bis e 7-ter[82], del D.L. n. 112/2008 prevede l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

Profili finanziari

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lettera o) del DL n. 39/2009, con riferimento ai comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, esclude dal patto di stabilità interno per il 2009 e il 2010, sia le spese per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, che le entrate acquisite allo stesso scopo da altri enti o soggetti pubblici o privati. Con riferimento alla citata disposizione non erano stati quantificati effetti sui saldi di finanza pubblica nel presupposto che gli enti in questione non avrebbero utilizzato proprie disponibilità per far fronte alle maggiori spese, bensì le risorse messe a disposizione dal citato decreto 39.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capitale

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comuni Abruzzo deroga patto stabilità

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione FAS
spendibilità

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata in primo luogo sottolineata la necessità di acquisire un chiarimento sul coordinamento della norma in esame con quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera o) del DL n. 39/2006, nonché con l’articolo 77-bis, comma 7-bis del DL n. 78/2008. In particolare, analogamente a quanto osservato nella parte descrittiva della scheda, è stato chiesto di chiarire se le tipologie di spesa considerate dalla norma in esame debbano ritenersi aggiuntive rispetto a quelle già escluse dal patto di stabilità interno ai sensi delle citate disposizioni, o se, al contrario, queste ultime debbano intendersi superate dalla norma in esame per la parte riferibile ai soli comuni e all’esercizio 2010.

Si è comunque osservato che non è chiara la ragione della ripartizione temporale sull’intero triennio 2010-2012, operata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, della maggiore spesa di 15 mln. La norma prevede infatti che la deroga al patto di stabilità interno sia limitata ai pagamenti eseguiti dai comuni nel solo esercizio 2010. La formulazione letterale della norma non sembra pertanto idonea a consentire che la deroga al patto si estenda agli esercizi successivi, qualora in tali esercizi dovessero incidere per cassa i pagamenti relativi ai maggiori impegni assunti nel 2010 per le spese di investimento in questione.

Si è osservato inoltre che, mentre l’elencazione delle spese ammesse al beneficio della deroga sembrerebbe potenzialmente comprendere, oltre alle voci di natura capitale, anche partite di natura corrente (nelle quali potrebbero rientrare gli “interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell’aprile 2009”), tale eventualità sembrerebbe esclusa dalla limitazione della deroga al solo lato dei pagamenti, con esclusione di quello degli impegni.

Si ricorda in proposito che il criterio di competenza mista prevede che, ai fini dell’applicazione del vincolo, per la spesa in conto capitale rilevino i soli pagamenti, mentre per la spesa di natura corrente rilevino i soli impegni.

 


 

Articolo 2, comma 43
(Stanziamenti per il personale appartenente
al comparto sicurezza-difesa)

 

43. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

 

 

Il comma 43 stanzia, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), ulteriori 100 milioni di euro, a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa (di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[83]).

 

Nell’ambito più generale dell’articolo 2, commi da 27 a 31, della L. 203/2008, i quali hanno disposto ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, il comma 28 aveva previsto che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), fosse pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 144 ha stabilito che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Si ricorda infine che il decreto legislativo n. 195 del 1995 reca i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si deve pertanto ritenere che l’espressione “comparto sicurezza-difesa” venga a coincidere con l’ambito di applicazione di tale provvedimento, definito dall’articolo 1, vale a dire il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari (per i quali si continuano ad applicare le disposizioni in materia di dirigenza di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993) ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

100

100

100

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Si ricorda che - analogamente alla prassi adottata per le spese di personale - il minor effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento è determinato dal calcolo degli effetti indotti. In pratica l’onere lordo determinato dal pagamento di somme a titolo di retribuzioni è ridotto (nettizzato) di quanto affluisce nuovamente alle casse dello Stato a titolo di imposte e contributi dovuti sulle retribuzioni stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare considerato che l’onere è configurato quale limite di spesa.

 

 


 

Articolo 2, comma 44
(Finanziamento a CNR ed Enea per progetti
di sviluppo produttivo)

 


44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l’incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall’ENEA, secondo le specifiche compe­tenze, in materia di tecnologie avanzate per l’efficienza energetica, tutela ambien­tale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2010, 15 milioni di euro per l’anno 2011 e 20 milioni di euro per l’anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA.


 

 

Il comma 44 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l’esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati.

In particolare, si prevede che i progetti, coordinati dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.

La disposizione in commento interessa le regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge 646/1950[84], che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno: esso menziona regioni, province e comuni in gran parte, ma non del tutto, coincidenti con quelli indicati dalla disposizione in commento; cita, infatti, anche l’Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale.

Rispetto all’articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni delle provincia di Viterbo. Sarebbe stato, pertanto, opportuno chiarire la citazione dell’art. 3 della L. 646/1950.

 

Con riguardo ai due enti di ricerca destinatari dei finanziamenti, si ricorda quanto segue.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca, con obiettivi di eccellenza, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze in ambito nazionale e internazionale. Le attività e l’organizzazione dell’ente sono disciplinate dal decreto legislativo 127/2003[85].

Il CNR, unitamente agli altri enti di ricerca, riceve un contributo annuo dallo Stato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 204/1998[86]. Lo stanziamento è allocato sul Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca dello stato di previsione del Ministero ed è iscritto sul capitolo 7236 (U.P.B. 3.3.6 – investimenti); l’importo è determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è poi ripartito tra i singoli enti con decreto ministeriale, previo parere parlamentare. Oltre a tale entrata, il CNR può avvalersi di contributi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del medesimo D.Lgs. 204/1998; di assegnazioni delle pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; di finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti (art. 17 D.Lgs. 127/2003).

 

L’art. 37 della legge n. 99/2009[87] ha recentemente istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che opera – mantenendone la sigla (ENEA) - al posto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, conseguentemente soppresso, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.

L’Agenzia ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile e svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Quest’ultimo viene soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge), al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale.

Le funzioni e l’organizzazione dell’Agenzia ENEA sono determinate con apposito decreto interministeriale che ne concluderà il processo di definizione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese capitali

15

15

20

15

15

20

15

15

20

 

La relazione tecnica afferma che la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è suscettibile di determinare aggravi finanziari maggiori rispetto alle previsioni, in quanto la spesa autorizzata è limitata dall’entità dello stanziamento, avente natura di tetto di spesa. Più in particolare si attribuiscono al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 15 mln di euro per gli anni 2010 e 2011 e 20 mln di euro per il 2012 per l’incentivazione di progetti diretti allo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.

Si segnala che la RT fa riferimento al testo iniziale dell’emendamento con cui la norma è stata introdotta. Tale testo prevedeva il medesimo stanziamento riferito solo al CNR. Successivamente in fase di approvazione dei subemendamenti, l’autorizzazione di spesa è stata riferita – senza modificare l’entità della somma né la sua ripartizione temporale- anche all’ENEA.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che, come affermato dalla RT, l’onere relativo agli incentivi per la ricerca risulta limitato all’entità dello stanziamento, che ha quindi natura di tetto di spesa.

 


 

Articolo 2, comma 45
(
Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)

 

45. All’articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l’anno 2010».

 

 

Il comma 45 in esamemodifica l’articolo 2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca una disposizione che autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità[88].

 

La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010.

Si ricorda che, con riferimento alla copertura degli oneri per l’attuazione della predetta rinegoziazione dei mutui da parte dell’Agenzia ex Sviluppo Italia, il comma 190 dell’art. 2, della citata legge per il 2008 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

La società per azioni “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa“, istituita il 26 gennaio 1999[89] con il nome di Sviluppo Italia, presenta un capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’Agenzia ha il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Tra i più recenti interventi normativi che riguardano l’Agenzia ex Sviluppo Italia si ricorda la legge finanziaria per il 2007 (commi 460-464, articolo 1, legge n. 296 del 2006) che, oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri[90]. In particolare, il comma 461, art. 1, della predetta legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’adozione, entro marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico

Il comma 462, art. 1, della predetta L.F. 2007 ha limitato alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.

 

Il citato comma 188, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 prevede che la rinegoziazioneconsista nellarideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione[91]. La norma dispone una clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi dovuti all’allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. I costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985[92].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

Rinegoziazione mutui

1

0,0

0,0

1

0,0

0,0

1

0,0

0,0

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma determina un onere di 1 milione di euro per l’anno 2010.

Si ricorda che con riferimento all’originaria autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007 (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, finalizzati alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004), l’allegato 7 indicava, oltre ad effetti di maggiore spesa corrente per pari importo (1 milione di euro per ciascun esercizio del triennio), anche un effetto di incremento della spesa in conto capitale pari a 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2008-2010, scontato esclusivamente sul fabbisogno (sotto la voce “minori rientri da mutui – tesoreria”).

Pertanto, in relazione all’articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007, l’effetto complessivo di maggiore spesa (corrente e conto capitale) sui tre saldi risultava essere il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

1

1

1

11

11

11

1

1

1

 

Il Servizio Bilancio della Camera aveva richiesto chiarimenti in ordine a tale impatto finanziario, in quanto non appariva chiaro:

-          quale fosse l’esatta destinazione della spesa annuale di 1 milione di euro;

-          per quale motivo le maggiori spese in conto capitale indicate nell’allegato 7 producessero i loro effetti esclusivamente sul fabbisogno.

Si ricorda infine che la medesima autorizzazione di spesa (articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007) è stata successivamente ridotta, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, dall’articolo 5, comma 1, del DL 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie).

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera è stato rilevato che la disposizione in esame appare finalizzata ad ampliare il numero dei mutui rinegoziabili con l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e ad incrementare la relativa spesa per il solo anno 2010. Poiché tuttavia tale autorizzazione di spesa è stata definanziata dall’articolo 5, comma 1, del DL 93/2008, ne discende che in base al testo in esame (che integra l’articolo 2, comma 188, della legge 244/2007, ma non modifica né il testo né gli effetti finanziari dei successivi commi 189 e 190) la spesa complessivamente autorizzata per l’accesso al beneficio della rinegoziazione risulterà – per l’anno 2010 – pari a 1 milione di euro.

In proposito è stato rilevato che le relazioni tecniche riferite sia al testo originario dell’articolo 2, comma 188, della legge 244/2007 sia al nuovo testo, derivante dall’integrazione in esame, non hanno fornito gli elementi posti alla base della quantificazione (con particolare riferimento allo stock dei mutui ammissibili alla rinegoziazione e alla misura di riduzione delle rate di restituzione).

Ciò premesso, al fine di meglio precisare gli effetti finanziari della disposizione, è stato richiesto di chiarire quanto segue:

-        se gli effetti finanziari della comma 188, come integrato dalla disposizione in esame, possano risultare coerenti rispetto alla previsione di un limite di spesa.
Il comma 188, infatti, non riguarda l’accesso a mutui agevolati, ma la ricontrattazione di mutui già stipulati: il che potrebbe indurre aspettative di parità di trattamento fra i diversi soggetti che intendessero aderire – a parità di condizioni - alla rinegoziazione e potrebbe, di conseguenza, rendere difficilmente applicabile un limite di spesa;

-        se tali effetti finanziari siano limitati ad un aumento della spesa corrente o risulti comunque scontato nei tendenziali anche un incremento della spesa in conto capitale per minori rientri da mutui, come a suo tempo indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo della legge 244/2007 (commi 188-190).

 


 

Articolo 2, comma 46
(Diffusione di defibrillatori)

 


46. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.


 

 

Il comma 46 autorizza la spesadi 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.

Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto entro il limite di spesa sopra indicato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

4

2

2

4

2

2

4

2

2

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è suscettibile di determinare aggravi finanziari maggiori rispetto alle previsioni in quanto limitata all’entità dello stanziamento avente natura di tetto di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni dal momento che la spesa per la diffusione dei defibrillatori è limitata all’entità dello stanziamento previsto.


 

Articolo 2, comma 47
(Estensione alla Guardia di finanza delle attività
negoziali della Difesa)

 


47. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammoderna­mento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all’articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del princìpio di economicità.


 

 

Il comma 47 estende alla Guardia di finanza la facoltà, in origine concessa dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 568 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa[93], nei medesimi termini previsti dalla citata legge finanziaria 2006.

 

L’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha autorizzato, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185[94] a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Il successivo comma 569 ha demandato a un decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina di condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. Tale decreto è stato emanato in data 29 dicembre 2006; esso tra l’altro indica le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nonché per l’individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare. In particolare, l’articolo 7 del DM prevede l’applicazione, agli atti negoziali disciplinati dal medesimo provvedimento ed alle relative reciproche obbligazioni, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché materia di lavori pubblici.

La norma in commento demanda – con formulazione analoga al citato articolo 1, comma 569 della legge finanziaria 2006 - a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla è stato osservato nel presupposto che la stipula delle convenzioni e dei contratti avvenga nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell’economia.

 


 

Articolo 2, comma 48
(Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione
dello sviluppo del territorio)

 

48. Per l’anno 2010 al fondo di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.

 

 

Il comma 48 riserva una quota di 100 milioni di euro per il2010 in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dal comma 3-quater, dell’articolo 13, del D.L. n. 112 del 2008, finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza.

La riserva è a valere sulle risorse che affluiscono ad una apposita contabilità speciale (istituita dal comma 8 dell’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, concernente il c.d.”scudo fiscale”) dalla quale vengono trasferite al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, di cui all’articolo 2, comma 250 del provvedimento medesimo (cfr .scheda di lettura relativa).

 

L’articolo 13, comma 3-quater ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 (cap. 7536/u.p.b.14.1.6/Economia).

La dotazione per il 2009 è stata poi incrementata attraverso due interventi legislativi:

-        l'articolo 7 del decreto-legge n. 5 del 2009[95] il quale, al comma 1-ter, ha disposto la riassegnazione al Fondo di quota parte delle somme provenienti dalle misure di lotta l’evasione fiscale - di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262/2006 ­- pari a 25.050.000 euro, e contestualmente al comma 1-sexies, ha ridotto il suddetto incremento di 10 milioni [96];

-        l’articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99[97], che ha stanziato ulteriori 30 milioni per il 2009.

A seguito di tali interventi normativi, il Fondo è stato dunque complessivamente dotato di 105.050.000 euro per il 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011.

La norma istitutiva del Fondo destina le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari è previsto si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Con risoluzione parlamentare approvata in data 22 dicembre 2009 dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati (Risoluzione n. 8-00059 Gioacchino Alfano ed altri) il Governo è stato impegnato a destinare quota parte del Fondo - pari a circa 66,2 milioni di euro per il 2009, 18,9 milioni per il 2010 e 18,9 milioni per il 2011- agli enti indicati in allegato alla risoluzione.

Infine, il decreto legge n. 194 del 2009[98], all’articolo 1, comma 22, ha disposto la conservazione in bilancio per l’anno 2010 delle somme del Fondo per il 2008[99] disponibili al 31 dicembre 2009.

La relazione tecnica al decreto legge n. 194/2009 indica le suddette somme quali residui di stanziamento e le quantifica in 43 milioni di euro.

Pertanto, considerando anche l’incremento della dotazione per il 2010 del Fondo in oggetto determinato dall’articolo 2, comma 48 in esame, residuano da assegnare circa 38,9 milioni afferenti all’esercizio finanziario 2009, 111,1 milioni per il 2010 e 11,1 milioni per il 2011[100].

 

Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005)[101], le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Gli stanziamenti previsti dalla citata legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse per gli anni dal 2004 al 2008.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di una mera riserva di risorse - a valere sulle disponibilità di cui al successivo comma 250- in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio.

Si ricorda che al comma 3-quater dell’art. 13 del decreto-legge n. 112/2008, che ha istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - con dotazione di 60 mln per l'anno 2009 e 30 mln per ciascuno degli anni 2010 e 2011 – sono stati ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Maggiori spese conto capitale

60

30

30

20

40

60

20

40

60

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato e modificata presso la Camera dei deputati, non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata evidenziata l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo circa l’ impatto sui saldi di finanza pubblica dell’utilizzo delle risorse in questione, con particolare riguardo agli effetti che si producono negli esercizi successivi al primo. E’ stato infatti rilevato che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non sono registrati gli effetti dell’utilizzo previsto dal comma in esame, trattandosi di una mera riserva di somme, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 250.

Poiché l’utilizzo previsto dalla norma in esame è suscettibile di determinare spese che si protraggono negli esercizi successivi al 2010, è stata evidenziata la necessità di verificare la sussistenza o meno, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., di un eventuale disallineamento temporale rispetto al momento della registrazione contabile delle risorse in questione.

Nel caso in esame, utilizzando gli stessi criteri di modulazione della spesa per cassa applicati in occasione dell’esame del D.L. 112/2008, l’attribuzione dell’importo di 100 mln nel 2010 al Fondo per l’ambiente, potrebbe determinare un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento nella misura di circa 1/3 nel primo anno di iscrizione, con proiezione della somma residua negli esercizi successivi.

 


 

Articolo 2, comma 49
(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)

 

49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l’anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

 

 

Il comma 49 proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[102], e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235[103].

A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

 

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9 della L. 67/1988, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricoledi zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 24 dicembre 1993, n. 537[104], ha stabilito una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[105], e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;

-        nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984[106], per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

 

Successivamente, l’articolo 01 del D.L. 2/2006, introducendo disposizioni varie relative alla previdenza agricola, al comma 2 ha disposto, dal 1° gennaio 2006 e per il triennio 2006-2008, l’aumento delle richiamate agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

In sostanza, il comma 2 ha reso più vantaggiose le agevolazioni sopra descritte per il triennio 2006-2008, stabilendo che:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% attualmente dovuta);

-        nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante “Disposizioni generali sui Fondi strutturali”, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% (pertanto la quota da versare sarà del 32%, notevolmente più bassa rispetto al 60% attualmente previsto).

 

Da ultimo, l’articolo 1-ter del D.L. 171/2008 ha disposto l’applicazione, fino al 31 dicembre 2009, delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 67/1988 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure - più favorevoli - stabilite dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

120

0

0

120

0

0

120

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi, dal momento che la valutazione dell’onere risulta coerente con i dati forniti dal Governo in occasione dell’approvazione del decreto-legge n. 171/2008.

In tale occasione, infatti, l’onere riferibile al periodo di proroga gennaio-marzo 2009 era stato quantificato in 51,5 milioni di euro. A tale ammontare, pertanto, corrisponde un onere mensile pari a 17 milioni di euro circa[107].

 


 

Articolo 2, comma 50
(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

 

50. All’articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

 

 

Il comma 50modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 247/2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l’accesso a finanziamenti agevolati.

L’articolo 1, comma 72, della legge 247 del 2007[108] ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della gioventù), il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, al fine di favorire i soggetti di età inferiore a 35 anni nell’accesso a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.

Si ricorda che la norma, originariamente introdotta dalla legge 247/2007, è stata successivamente modificata dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera c) del D.L. 185/2008[109], che ha innalzato a 35 anni il precedente limite di età di 25 anni (29 se laureati) e istituito un unico Fondo in luogo dei tre già previsti[110], eliminando altresì ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi.

 

La norma in esame abroga poi il comma 74, dell’articolo 1, della legge 247/2007, il quale rimetteva a un decreto interministeriale (del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72.

Anche su questo punto vi era stato l’intervento dell’articolo 19-bis del D.L. 185/2008, il quale aveva modificato la procedura per l’adozione della normativa di attuazione, con la previsione dell’emanazione di un D.P.C.M., entro lo stesso termine di centottanta giorni disposto dalla norma vigente, in luogo di un decreto interministeriale.

Merita peraltro evidenziare che il D.P.C.M. attuativo non risulta fin qui adottato.

 

Al riguardo va ricordato che, secondo l’articolo 1, comma 14, lettera a), del D.L. 85/2008[111], sono attribuitealla Presidenza del Consiglio dei ministrile funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e più specificatamente quelle in tema:

-        quelle tema di competenza statale in materia di coordinamento dellepolitiche per le giovani generazioni;

-        quelle già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1, commi da 72 a 74, della legge 247/2007, sopra esposte;

-        in materia di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse utilizzate sono già previste al legislazione vigente per le finalità di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che non appaiono chiare le disponibilità del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

Per quanto riguarda gli esercizi precedenti, i conti finanziari della Presidenza del Consiglio espongono i seguenti dati:

-    per il 2008, il conto finanziario indica la disponibilità di 150 milioni di euro. Tale somma è iscritta nel capitolo 892 e la relativa spesa è stata autorizzata per il solo esercizio 2008 (dalla legge n. 247/2007). L’intera somma risulta peraltro non essere stata spesa ed essere, quindi, andata in economia[112];

-    per il 2009, pur non essendo state disposte ulteriori autorizzazioni di spesa destinate all’alimentazione del Fondo, nel conto della Presidenza del Consiglio risultano essere appostati in competenza 149,789 milioni di euro, quali accantonamenti per l’istituzione del Fondo[113].

E’ stata pertanto rilevata la necessità di acquisire un chiarimento sulle disponibilità residue dell’esercizio 2009 e sulla effettiva possibilità di utilizzo delle medesime nel 2010.

 


 

Articolo 2, comma 51
(Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)

 

51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2010.

 

 

Il comma 51 integra con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile istituito con l’art. 6 del decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.

A seguito di tali eventi è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2010 con DPCM del 26 giugno 2009.

La dichiarazione dello stato d’emergenza era stata richiesta dai presidenti delle due regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con note dell’11 e del 12 giugno 2009.

Al riguardo, nella seduta dell’Assemblea del 17 giugno 2009, è stato discussa un’interrogazione a risposta immediata – n. 3-00557 – in cui veniva chiesto al governo quali iniziative intendesse assumere a favore dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti dall’ondata di maltempo, con particolare riferimento al territorio di Riese Pio X (TV). Durante il dibattito veniva auspicato, in riferimento ai danni subìti nel comune di Riese e in particolare nella frazione di Vallà ove si trovavano 200 sfollati, che venisse ripristinato un fondo apposito da parte della Protezione civile. Recentemente, nella seduta del 3 novembre scorso, anche presso la VIII Commissione (Ambiente), sono state discusse due interrogazioni nn. 5-01887 e 5-01898 relative alle iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d’aria del giugno 2009. Al riguardo, il sottosegretario Bertolaso, nel rispondere alle due interrogazioni, ha auspicato che siano previste adeguate risorse nella prossima legge finanziaria e ha precisato, a fronte della quantificazione dei danni trasmessa dalla Regione Veneto per le province di Padova e Treviso, pari a 33,7 milioni di euro, che il Dipartimento della protezione civile aveva già richiesto al Dicastero dell'economia e delle finanze di disporre il trasferimento nel Fondo di protezione civile di congrue risorse economiche per porre in essere gli interventi da attuare per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

Si segnala, che il Governo ha accolto, nella seduta del 23 giugno 2009, in occasione della conversione in legge del D.L. 39/2009 l'ordine del giorno n. 9/2468/26, volto ad assicurare i finanziamenti necessari per far fronte ai danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 22 maggio al 6 giugno nelle province di Treviso, Vicenza, Pordenone ed Udine ed in particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X.

 

Si ricorda, infine, che nella tabella C gli stanziamenti relativi al reintegro del Fondo di protezione civile (Economia e finanze, cap. 7446/P) ammontano a 168,8 milioni di euro per il 2010 e 129,1 milioni di euro per ciascuno gli anni seguenti.

 

Il citato decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, all'art. 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

Infine, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo 303/1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese capitali

10,0

0

0

10,0

0

0

10,0

0

0

 

 

La relazione tecnicanulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 


 

Articolo 2, comma 52
(Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)

 


52. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.

2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prela­zione all’acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attua­zione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del terri­torio dell’Agenzia del demanio, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle disposi­zioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del diret­tore centrale dell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell’Agen­zia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbliga­torio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».


 

 

La disposizione novella l’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.

 

In base all’articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965 i beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il successivo articolo 2-decies disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati. In particolare, la destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale del Governo in cui si trovano i beni (o ha sede l’azienda), dietro relativa proposta (non vincolante) del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima; vanno sentite le amministrazioni interessate di cui all’articolo 2-undecies della legge 575 eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta dell’Agenzia del demanio o dal decorso del termine sopraindicato, prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Il successivo articolo 2-undecies detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi. In particolare, I beni immobili sono:

a)       mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse (salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);

b)       trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi ;

c)       trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.

 

La lettera a) inserisce tre commi aggiuntivi volti a prevedere che:

§      siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall’articolo 2-decies (comma 2-bis);

§      il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia possa costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei suddetti beni (comma 2-ter);

§      gli enti locali ove sono ubicati i suddetti beni possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. La disposizione rimette a un regolamento governativo la disciplina esecutiva di questa previsione consentendo comunque, anche nelle more dell’adozione del regolamento, che si proceda alla vendita ai sensi dei comma 4 (v. infra) (comma 2-quater).

 

La lettera b) modifica l’attuale comma 4, relativo alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, prevedendo che alle medesime, come anche alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. La disposizione conferma la possibilità di affidamento all’amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni.

La novella aggiunge, inoltre, una disposizione in base alla quale il dirigente del competente ufficio dell’agenzia del demanio deve chiedere al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti comunque riconducibili alla criminalità organizzata.

 

La lettera c), infine, attraverso l’aggiunta del comma 5-bis, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all’entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l’afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione:

§      per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

§      per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

 

Si ricorda che in base a quanto disposto dal decreto-legge “milleproroghe” (decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009), spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determinare ogni anno la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali:

-        minimo un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

-        almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

-        il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato.

Profili finanziari

Si segnala che la legislazione vigente, mentre prevede la destinazione a finalità di spesa[114] del ricavato derivante dalla cessione dei beni mobili e aziendali di provenienza mafiosa e dal recupero dei crediti, non prevede un’analoga destinazione con riferimento ai beni immobili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono stati richiesti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti contabili, connessi alla destinazione a finalità di spesa delle somme derivanti dalla procedura di dismissione dei beni immobili di provenienza mafiosa, prevista dalla norma in esame:

a)      si è segnalato che non appare chiaro se la norma sia in grado di assicurare che le entrate derivanti dal processo di dismissione degli immobili e le spese effettuate, a valere sulle predette risorse, abbiano un profilo temporale conforme, in modo da compensarsi nell’ambito di ciascun esercizio. In caso contrario potrebbero derivarne disallineamenti, con effetti positivi sui saldi negli esercizi in cui si verificano gli incassi ed effetti negativi non compensati negli esercizi sui quali incidono le spese;

b)      si è segnalato inoltre che la norma non precisa le destinazioni di spesa del ricavato della cessione dei beni in questione. Qualora dette destinazioni non dovessero presentare caratteri tali da far qualificare la relativa spesa come “una tantum” secondo i criteri europei, ai fini dei saldi strutturali le entrate in esame non costituirebbero una valida forma di compensazione; ciò in quanto il ricavato della vendita dei beni in questione, al pari delle entrate da dismissioni immobiliari, in base ai criteri europei, andrebbe classificato come entrata “una tantum”.

 


 

Articolo 2, comma 53
(Rafforzamento delle attività del fondo di garanzia
nazionale e dei confidi agricoli)

 

53. Per l’anno 2010 è consentito l’accesso al fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l’accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

 

 

Il comma 53 consente l’accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266[115]) anche all’ulteriore scopo di favorire l’accesso al credito con finalità di investimento e di consolidamento della passività, attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, per un limite massimo di risorse pari a 20 milioni di euro.

 

L’articolo 15 della legge n. 266 del 1997 si riferisce al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A - per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a) legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, l’articolo 15 prevedeva che la garanzia del fondo ivi previsto potesse concedersi alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario – TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993) e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

 

L’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state conferite le risorse, tra l’altro, anche del suddetto Fondo di garanzia per l’assicurazione dei crediti concessi alle PMI, la cui norma (citato articolo 15 della legge n. 266 del 1997) è stata abrogata.

Il Fondo per la finanza d’impresa opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria[116].

 

Ciononostante, vi sono stati interventi normativi successivi alla legge finanziaria 2007 che si sono riferiti al Fondo disciplinato dall’articolo 15 della legge 266/1997.

 

Anche il comma 53 in commento rinvia al suddetto Fondo, specificandone la destinazione delle risorse come rifinanziate dall’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[117]: ai sensi dell’articolo 11 ilFondo è stato infatti dotato, nel limite massimo di 450 milioni di euro, delle risorse derivanti dalle revoche, totali o parziali, delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (ai sensi dell’articolo 2, comma 554 della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria 2009).

La Relazione illustrativa del D.L. n. 185 del 2008 ha evidenziato la necessità del rifinanziamento del fondo previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), cui è demandata la definizione delle modalità di funzionamento del citato Fondo per la finanza d’impresa.

 

Si ricorda tuttavia che successive disposizioni (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies, l'articolo 7-septies e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) hanno nuovamente riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Si segnala che lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nel disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.C. 2937) al capitolo 7450 Fondo per la finanza d'impresa, in cui come si è detto è confluito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, reca lo stanziamento di 280,5 milioni. Lo stanziamento tiene conto di quanto disposto dal citato DL 5/09, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, agli articoli 7-quinquies, comma 8 e 8, comma 1.

Il citato comma 8ha incrementola dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (confluito nel Fondo per la finanza d’impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007, L. 296/2006) di 200 milioni di euro per il 2010, mentre il comma 1 dell’art. 8, relativo alla copertura finanziaria di autorizzazioni di spesa destinate al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici (art. 1, commi 1-5), prevede in aggiunta, sempre per l’anno 2010, 80,5 milioni di euro.

In mancanza di precisi riferimenti normativi all’interno del comma in esame, il Fondo di garanzia nazionale cui si riferisce sembra coincidere col fondo di cui all’articolo 62 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415[118]. Esso, istituito dall’articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1[119] a tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo a tutela degli investitori. La sua disciplina è contenuta nel D.M. 18 giugno 1998 n. 238, che lo definisce “Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse”.

 

I “confidi” (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003[120]), nella forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, precipuamente al fine di agevolare le imprese nell’accesso al credito – a breve e a lungo termine – solitamente destinato a finanziare lo sviluppo di attività economica o produttiva. Da ultimo, la legge finanziaria 2008 (articolo 1, commi 124 e 127 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha autorizzato i Confidi, sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

L’attività di garanzia collettiva dei fidi (ai sensi del citato articolo 13 del D.L. n. 269 del 2003) si svolge mediante l'utilizzazione di risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Le disposizioni recano inoltre i limiti inferiori del fondo consortile e del capitale sociale, la disciplina delle quote di partecipazione di ciascuna impresa e dell'ammontare minimo del patrimonio netto.

 

Si ricorda che anche i precedenti commi 37 e 38 hanno introdotto norme in materia di confidi; si rimanda alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, comma 54
(Aiuti per il pagamento delle polizze assicurative
contratte dagli agricoltori)

 


54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solida­rietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 

Il comma 54, interviene in materia di aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie.

In particolare, è disposto l’incremento a 120 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse finanziarie che l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 prevede - in attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 - al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante.

L’intervento, che incrementa i 70 milioni attualmente previsti dall’articolo 11 citato fino a 120 milioni, è attuato tramite una rimodulazione delle risorse che lo stesso decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ripartisce tra i diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria.

 

Il D.M. 29-7-2009 reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Tale Regolamento stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime. In particolare le finalizzazioni del sostegno specifico agli agricoltori sono le seguenti:

a)  per

i)         specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente,

ii)       il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,

iii)      il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,

iv)      il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,

v)        specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;

b)  per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale, o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;

c)  in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;

d)  sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

e)  per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali.

Il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissionedel 22 luglio 2009, citato nel testo del comma 48-bis in commento, reca modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009. In particolare l’articolo 3, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri garantiscono la coerenza tra: a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno; b) le varie misure di sostegno specifico; c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

Si segnala che il regolamento citato è stato abrogato dall'art. 52, paragrafo 1, Regolamento 29 ottobre 2009, n. 1120/2009 a decorrere dal 9 dicembre 2009.

Il D.M. 29.7.2009 in attuazione delle disposizioni comunitarie ripartisce le risorse tra i diversi settori suscettibili del sostegno specifico. In particolare l’articolo 11 stabilisce che una somma di 70 milioni di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

 

La rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto ministeriale è effettuata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma in esame dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i 20 milioni di euro attivabili nel contesto comunitario dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

 

Per quanto attiene ai 20 milioni di euro attivabili nell’OCM vino si specifica che essi sono destinati all’AGEA, riservati alla nuova Misura “Assicurazione del raccolto” inserita dall’Italia nel proprio Piano Nazionale di Sostegno del settore del vino, trasmesso alla Comunità il 30/6/2009 e redatto sulla base della nuova OCM vitivinicola di cui al reg. CE 479/08 (ora rifuso nel reg. 1234/07). Tale importo è evidentemente riservato alle polizze sottoscritte da viticoltori e sarà erogato in base all’art. 103-unvicies del reg. 1234/2007 (ex art. 14 del reg. 479/08) e art. 16 del regolamento di attuazione n. 555/2008.

 

E’ infinespecificato che, per garantire il pagamento dei saldi contributivi del Fondo di solidarietà Nazionale-incentivi assicurativi, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Si ricorda che con il D.Lgs. 102/2004[121], che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo di solidarietà nazionale ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministerro delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve ora essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 della UPB 1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), possono annualmente essere rifinanziate in tab D della legge finanziaria; il dicastero dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap 7411 della UPB 6.1.7. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori (ancora interviene il citato comma 84) sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che viene annualmente – in parte - determinato in tabella C.

Il cap. 7439 anche per il 2010, così come per l’esercizio 2009, non reca alcuna autorizzazione di spesa; per il 2008 invece la tab. D della finanziaria aveva assegnato al Fondo 220 meuro, ai quali si erano aggiunti i 66 meuro di cui all’art. 1.bis del D.L. n. 171/08.

 

Si segnala inoltre che in Tabella D parte dello stanziamento attribuito al Fondo rotativo per le politiche comunitarie, è trasferito sul cap. 7439 della UPB 1.5.6 intestato al Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi di cui alla tabella 12 dello stato di previsione del MIPAAF.

In particolare le risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 183/87 che vengono riservate alle assicurazioni dei rischi in agricoltura sono pari a 75,2 milioni per il 2010 e 40 milioni sia per il 2011 che per il 2012. Di tali importi 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si configurano come rifinanziamento del Fondo di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 102/04, art. 15, comma 2; le restanti risorse pari a 23,3 milioni per ciascun anno del triennio considerato restano iscritti nel Fondo rotativo a titolo di cofinanziamento nazionale degli aiuti di provenienza comunitaria.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

0

0

0

20

0

0

20

0

0

 

La relazione tecnica riferisce che, al fine della proroga per l’anno 2010 del programma triennale della pesca e dell’acquacoltura a valere sulle risorse residue di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge n. 296/2006, viene previsto il mantenimento in bilancio, al termine dell’esercizio corrente, di somme da utilizzare nell’esercizio successivo. Dalla suddetta modifica del termine di conservazione dei residui, in deroga alla vigente disciplina contabile, conseguono effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente in quanto le risorse non utilizzate risultano già considerate nei tendenziali di spesa dell’anno di competenza. La relazione tecnica valuta tali effetti in 20 milioni di euro.

Si ricorda che, relativamente a tale effetti, l’emendamento che ha introdotto la norma[122], ha trovato compensazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, c. 1, del D.L. 5/2009.

Inoltre, la relazione tecnica faceva riferimento anche alla variazione compensativa all’interno della tabella D, con riduzione delle risorse già destinate in aumento del Fondo per l’attuazione per le politiche comunitarie, per 51,9 milioni per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e corrispondente incremento del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il rifinanziamento del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura, premesso che si tratta di risorse stanziate nel 2009, è stato chiesto di indicare l’entità delle stesse al fine di verificare l’effetto ascritto alla norma sull’indebitamento netto e sul fabbisogno.

 


 

Articolo 2, comma 55
(Interventi a favore del settore agricolo)

 

55. Per le necessità del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

Il comma 55, per la finalità generale di ovviare alle necessità del settore agricolo, demanda al CIPE l’individuazione dei programmi da sostenere in tale settore e la relativa destinazione di 100 milioni di euro.

La copertura finanziaria è individuata a valere sulla quota del Fondo aree sottoutilizzate che l’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi) destina al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Per quanto riguarda il Fondo infrastrutture, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, dall’art. 6-quinquies del DL 112/2008 (L.133/2008) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. L’art. 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, cd. decreto anticrisi ha assegnato al Fondo infrastrutture una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Più precisamente ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) citato il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

Per quanto concerne la dotazione del Fondo infrastrutture, con delibera 18 dicembre 2008, n. 112, il CIPE ha assegnato al Fondo 7,356 miliardi. Con una ulteriore delibera 6 marzo 2009, n. 3 sono stati assegnati al Fondo altri 5 miliardi per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di cui 1 miliardo destinato alla messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni all’edilizia carceraria.

Relativamente alle disponibilità finanziarie del Fondo, si segnala che, a settembre 2009, circa 3,7 miliardi risultano già utilizzati a copertura finanziaria di oneri recati da provvedimenti approvati nel corso del 2008 (finanziamento Ferrovie dello Stato e Trenitalia, privatizzazione Tirrenia). Inoltre, si ricorda che il decreto-legge 39/2009 (terremoto Abruzzo) prevede, all’articolo 14, comma 1, che il CIPE assegni una quota di risorse del Fondo infrastrutture, pari a 408,5 milioni, da ripartire in quote annuali, al finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Con delibera n. 47 del 26 giugno 2009, il CIPE ha destinato 226,4 milioni in favore della regione Abruzzo per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica connessi agli eventi sismici a valere sui 1.000 milioni destinati a tali interventi ai sensi della delibera n. 3 del 2009. Infine, il D.L. n. 78 del 2009 (articolo 4, comma 4-quater) ha posto a carico del Fondo infrastrutture il contributo complessivo in conto impianti di 1,3 miliardi di euro a favore della società Stretto di Messina Spa, le cui quote annuali saranno determinate dal CIPE con successiva delibera.

Le risorse del Fondo infrastrutture sono state, inoltre, destinate da numerose delibere del CIPE a singoli interventi infrastrutturali.

Profili finanziari

(v. sopra comma 54)

 


 

Articolo 2, comma 56
(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009)

 


56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio dell’Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l’anno 2010 è prorogato il Programma di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 56, proroga per l’anno 2010, ai fini dell’attuazione degli obblighi inerenti al Fondo europeo della pesca, il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

La copertura è a valere sulle risorse residue relative all’attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 1084 della legge 296/2006).

 

Il D.Lgs. 26-5-2004 n. 154, all’articolo 5 dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro[123], propone al CIPE il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura». Il Programma viene approvato dal CIPE entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza del triennio, ed entro i successivi 3 mesi le regioni possono adottare o aggiornare i rispettivi programmi regionali. Tra i principali obiettivi del programma rientrano la durabilità delle risorse ittiche, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo delle opportunità occupazionali (anche incentivando la multifunzionalità), la promozione della cooperazione e dell’asso­ciazionismo. Il Programma definisce, in particolare, la ripartizione degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi nazionali in materia di pesca e acquacoltura.

Il primo programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura è stato approvato con il Decreto ministeriale 3 agosto 2007.

Il quadro normativo comunitario di riferimento per il settore della pesca è complesso e in corso di significativi cambiamenti. In particolare si ricorda che il Regolamento (CE) 27-7-2006 n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, ne stabilisce gli obiettivi e gli assi prioritari e ne definisce le competenze e il quadro finanziario. Esso stabilisce inoltre le modalità per la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo del FEP. Il nuovo Fondo prevede un aiuto finanziario per agevolare l'applicazione dell'ultima riforma della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le necessarie ristrutturazioni correlate all'evoluzione del settore. Il Regolamento (CE) 20-11-2009 n. 13669/2009 del Consiglio istituisce invece un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si ricorda che la legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all’articolo 1, comma 1084 dispone che per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Profili finanziari

(v. sopra comma 54)


 

Articolo 2, comma 57
(Contributi alla produzione di prodotti tipici
a stagionatura prolungata)

 


57. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2010 per il ricono­scimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comu­nitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.


 

 

Il comma 57 in commento reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione per i prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.

Le produzioni primarie che hanno ottenuto la registrazione della propria denominazione e la conseguente tutela nell’area comunitaria, e che hanno la necessità di sostenere una maturazione prolungata, quindi particolarmente onerosa, rientrano nella categoria dei formaggi e dei prodotti a base di carne.

Fra i primi vanno menzionati il parmigiano reggiano (stagionatura minima 12 mesi) e il grana padano (minimo 9 mesi), ma possono rientrare nella categoria talune varietà a stagionatura prolungata come il pecorino romano da grattugiare (almeno 8 mesi), quello sardo maturo (che può arrivare a 12 mesi) o il Montasio vecchio (almeno 12 mesi).

I derivati dalla lavorazione delle carni includono sicuramente i numerosi prosciutti DOP (che richiedono tempi non inferiore agli 8 mesi, ma i cui tempi di lavorazione totale non sono mai inferiori all’anno) oltre al Culatello di Zibello (almeno 10 mesi di maturazione).

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità d’attuazione delle norme in commento.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

10

0

0

10

0

0

10

0

0

 

La relazione tecnica, relativa alla norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, si limita a ribadire che viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale “tetto di spesa” da destinare al riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti stagionati.

 

In meri