Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Schema di decreto correttivo del Codice dell'ordinamento militare D.Lgs. n. 500 del 2012 - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 444 | ||||
Data: | 24/09/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Camera dei deputati
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Senato della Repubblica
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n. 444/0 24 settembre 2012 |
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Schema di
decreto correttivo del
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Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 500 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Norma di delega |
Articolo 14, comma 18, legge n. 246 del 2005. |
Numero di articoli |
11 |
Date: |
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presentazione |
5 settembre 2012 |
assegnazione |
7 settembre 2012 |
termine per l’espressione del parere |
7 ottobre 2012 |
termine per l’esercizio della delega |
8 ottobre 2012 (salvo eventuale proroga di novanta giorni per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, ai sensi del comma 22 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005). |
Commissione competente |
Commissione parlamentare per la semplificazione |
Rilievi e Osservazioni di altre Commissioni |
Commissioni difesa della Camera (rilievi) e del Senato (osservazioni) |
Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 11 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (di seguito denominato Codice).
Per un esame più analitico del testo e per il testo coordinato del d.lgs. n.66 del 2010 si rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi della Camera (n.444) e del Senato (386).
Come precisato nella relazione illustrativa trasmessa dal Governo ed allegata allo schema di decreto unitamente al parere reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 5 luglio 2012, il provvedimento in esame reca “interventi risultanti necessari per integrare, riassettare o correggere le disposizioni recate dal Codice dell’ordinamento militare”, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, ed entrato in vigore il 9 ottobre 2010. Le modifiche proposte sono necessarie per:
Ø eliminare residuali imperfezioni testuali;
Ø completare il riassetto delle fonti previgenti;
Ø recepire il cosiddetto jus superveniens, riferito a disposizioni di rango primario introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice (12 marzo 2010).
Il provvedimento in esame fa seguito al precedente decreto legislativo n. 20 del 2012 (schema di decreto n. 404 del 2011), con il quale si è attuato un primo intervento correttivo sulle disposizioni recate dal codice dell’ordinamento militare resosi anch’esso necessario al fine eliminare errori materiali occorsi nella fase di redazione del codice, ovvero recepire le disposizioni primarie introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri”.
Sullo
schema di decreto n. 404 del 2011
Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Al provvedimento è, altresì, allegato il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 5 luglio 2012.
Lo schema di decreto legislativo correttivo n. 500 del 2012 è stato adottato in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 con il quale si è prevista la possibilità di adottare disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive) dei decreti legislativi “di semplificazione” adottati ai sensi del comma 14 del citato articolo 14 della legge n. 28 del 2005, tra i quali rientra per l’appunto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (codice dell’ordinamento militare).
In particolare, il potere correttivo delegato dalle citate disposizioni ed esercitato attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, può esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 del citato articolo 14 della legge 246 del 2005 che a sua volta richiama l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
In relazione ai richiamati principi di delega si segnala che l’articolo 8 dello schema di decreto modifica la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2085, concernente la disciplina delle sanzioni penali poste a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti alle disposizioni contenute nel titolo II del libro IX del Codice (disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale).
Nello specifico la disposizione in esame:
Ø sopprime la condotta descritta alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2085 (“autorizza o ammette alla dispensa”) in quanto, come precisato dal Governo, fattispecie identica alla condotta descritta alla precedente lettera d) (“autorizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva;
Ø introduce una nuova fattispecie di reato consistente nell’autorizzare o ammettere ritardi o rinvii.
In relazione all’introduzione della richiamata fattispecie penale, si osserva che la medesima non risulta contemplata dalla originaria normativa riassettata nel Codice (articolo 144 del decreto legislativo n. 237 del 1964).
Al riguardo, si osserva, infatti, che la disciplina relativa
ai “Ritardi e rinvii della prestazione del servizio alle armi” era
originariamente contenuta nel Capo VIII del decreto legislativo n. 237 del
1964, non richiamato dall’articolo
Appare, pertanto, opportuno valutare la compatibilità della modifica in esame con i richiamati criteri di delega.
Si segnala, inoltre, che ai fini dell’adeguamento del
decreto legislativo n. 66 del
Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti disposizioni dello schema di decreto:
Ø lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di decreto in esame volto ad introdurre nel Codice il nuovo articolo 92-bis cernente “iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani” (Mini naya).
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1 L’articolo 144 del decreto legislativo n. 237 del 1964 disponeva che:”Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato o consentito passaggio dalla leva di mare alla leva di terra o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto, ovvero autorizzato od ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito con le pene previste dall'art. 323 del codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge”.
Al riguardo, si segnala, infatti, che il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legge D.L. 95/2012 (Spending review) ha ridotto di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja".
Su tale materia, è altresì, intervenuto il disegno di legge di
assestamento per l’anno
Ø lettera p) del comma 1 dell’articolo 1, concernente le scuole militari.
Al riguardo, si segnala, che la normativa relativa alle scuole militari è stata recentemente novellata dal decreto legge oggetto D.L. 95/2012 (Spending review). In particolare, il comma 2 dell’articolo 11 del richiamato decreto legge prevede l’adozione di uno o più regolamenti finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, da adottare su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Tali regolamenti dovranno attenersi ai principi e ai criteri direttivi che il comma 1 del medesimo articolo 11 detta in relazione al riordino delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà.
Appare, pertanto, opportuno verificare la compatibilità della modifica proposta dalla lettera p) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di decreto in esame - e, più in generale, la normativa sulle scuole militari dettata dal Codice -, con i principi e criteri direttivi previsti per i richiamati regolamenti dei delegificazione di cui all’articolo 11 del D.L. 95/2012.
Ø
lettera g) del comma 1 dell’articolo
Anche la materia relativa alla dismissione degli immobili del Ministero della difesa è stata recentemente novellata dall’articolo 23-ter, comma 8-quater del D.L. 95/2012 (Spending review).
La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera d) che attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
Il coordinamento con la normativa vigente è realizzato attraverso il metodo della novellazione.
In relazione alla disposizione di cui alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 1, concernente le scuole militari si ricorda che il disegno di legge governativo A.S. 3271 (Delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale), attualmente all'esame della Commissione difesa del Senato, prevede interventi di revisione, in senso riduttivo, dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa, con particolare riferimento allo strumento militare.
È prevista in particolare la ridefinizione delle strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi.
L’articolo 4, comma 1, lettera m) dello schema di decreto novella il comma 4 dell’articolo 788 del Codice al fine di prevedere, attraverso il rinvio agli articoli 2050 e 2052 del Codice, che la ferma volontaria triennale per il completamento degli studi presso le scuole militari rilevi:
1) come titolo nei concorsi pubblici;
2) come periodo utile ai fini dell’inquadramento economico e previdenziale.
In relazione alla formulazione della disposizione, nella parte in cui prevede che la ferma volontaria triennale venga valutata ai fini dell’inquadramento economico e previdenziale, si osserva che tale disposizione sembrerebbe recare nuovi oneri senza una contestuale copertura economica.
Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe, inoltre, valutata l’opportunità di specificare la decorrenza della disposizione ed in particolare se la medesima sia limitata ai futuri diplomati presso le scuole militari, ovvero trovi applicazione anche nei confronti di coloro che in passato hanno contratto la ferma volontaria triennale per il completamento degli studi presso le scuole militari.
La lettera uu) dell’articolo 4modifica l’articolo 1369, comma 1 (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo) per precisare che ai fini del beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, non rileva l’eventuale sanzione disciplinare del richiamo.
Al riguardo, si osserva che la modifica proposta dallo schema di decreto legislativo in esame appare conforme alle osservazioni espresse a livello parlamentare e dal Consiglio di Stato in occasione dell’esame del primo schema di decreto di decreto correttivo n. 20. Nel valutare la proposta di modifica dell’articolo 1359 del Codice, tesa a puntualizzare la natura meramente verbale del richiamo, i citati organi avevano rilevato la necessità di coordinare tale novella con le altre disposizioni del Codice che, nel presupposto dell’annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno disponevano:
Ø la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell’applicazione della misura disciplinare del rimprovero (art. 1360, comma 1);
Ø la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare:
In relazione a queste osservazioni, si segnala che lo schema di decreto in esame:
1. elimina la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare;
2. non interviene sulla normativa vigente in materia di rimprovero. Resta, infatti, immutata la disposizione del Codice sulla rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell’applicazione della sanzione del rimprovero.
In relazione alla disposizione in esame si segnala che il Consiglio di Stato, pur rilevando positivamente la modifica proposta dalla disposizione in esame ha ribadito le considerazioni già formulate nel precedente parere n. 2602 del 2011 osservando, anche in questa occasione, che la sanzione del richiamo non può rilevare ai fini della inflizione della sanzione del rimprovero occorrendo a tal fine una riformulazione anche del comma 1, dell’articolo 1360 del Codice.
Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento Difesa
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Servizio Studi del Senato Della Repubblica- Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa |
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I dossier
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File: di0568_0.doc