Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Programma di A/R SMD n. 14/2009 relativo all'acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto (APR) - (ex art. 1, legge n. 436/1988)
Riferimenti:
SCH.DEC 116/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 102
Data: 29/09/2009
Descrittori:
AEREI MILITARI   CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Organi della Camera: IV-Difesa
Altri riferimenti:
L N. 436 DEL 04-OTT-88     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Programma di A/R SMD n. 14/2009 relativo all’acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto (APR)

(ex art. 1, legge n. 436/1988)

 

 

 

 

 

 

 

n. 102

 

 

 

29 settembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0160.doc

 

INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Contenuto  7

Normativa di riferimento

§      Regolamento della Camera dei deputati (art. 143)15

§      L. 4 ottobre 1988, n. 436 Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa  16

Attività parlamentare

Camera dei deputati

§      IV Commissione (Difesa)23

§      Sede consultiva su Atti del Governo

Seduta del 6 febbraio 2008  23

Seduta del 12 febbraio 2008  27

Pubblicistica

§      F. Palmas, Pianeta UAV: mercato, attori e macchine, in: Rivista militare n. 2, marzo/aprile 2009  33

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

1.  La procedura per l'acquisto dei nuovi sistemi d'arma finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio

In merito alle procedure previste dalla normativa vigente in tema di sistemi d’arma, si ricorda che la legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa", è intervenuta con lo scopo di razionalizzare le attività volte all'ammodernamento, al riordinamento ed alla conservazione in efficienza dei mezzi delle Forze armate. Il provvedimento ha infatti inteso semplificare e rendere trasparenti le procedure negoziali relative alla gran parte degli approvvigionamenti centrali del Ministero della difesa, adeguandone la disciplina alle disposizioni sulle procedure contrattuali dello Stato introdotte dalla legge 17 novembre 1986, n. 770, in materia di programmi di ricerca per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia.

In particolare, l'articolo 1 della legge 436/88 dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:

a)    con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria,

b)    con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che in alcune circostanze indicate dalla legge stessa, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.

Per quanto riguarda il completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, i relativi piani di spesa basati sui fondi ordinari di bilancio devono essere sottoposti, in apposito allegato, dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro della difesa, inoltre, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.

Sempre a norma dell'articolo 1 della legge n. 436/88, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo deve trasmettere al Parlamento relazioni illustrative sulla spesa complessiva prevista per il personale militare e sullo stato d’attuazione dei programmi relativi alle infrastrutture NATO, agli impianti tecnici e logistici, ai mezzi e materiali di commissariato, alle infrastrutture militari, all'ammodernamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, all'acquisizione di beni mobili e immobili, ai servizi per l'Arma dei carabinieri ed alla ricerca scientifica.

In base all'articolo 6 della legge n. 436/88, inoltre, le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere un parere sui regolamenti che disciplinano l'attività delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e sui capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della difesa, approvati dal Ministro della difesa.

 

2. Programma dell’indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale.

Nella seduta del 15 ottobre 2008 la Commissione difesa della Camera dei deputati ha deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della citata legge 4 ottobre 1988, n. 436[1].

In particolare, nel programma dell’indagine conoscitiva la Commissione difesa, dopo aver posto in risalto la rilevanza economica e strategica degli investimenti concernenti i programmi di armamento e, più in generale, i mezzi destinati alla difesa nazionale, ha sottolineato come negli ultimi anni “i programmi di armamento sono stati oggetto di numerosi interventi di rifinanziamento e di definanziamento, attraverso provvedimenti omnibus di iniziativa governativa, di cui è stato difficile valutare, in sede parlamentare, l'effettiva ratio e i reali effetti, in mancanza di una visione complessiva e dinamica dell'intero settore”.

Da qui l’esigenza, osserva sempre la Commissione, “di ricondurre alla sede parlamentare questo flusso di informazioni e di fare il punto sull'acquisizione dei citati programmi, anche in considerazione del fatto che, negli ultimi venti anni, ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 436 ad oggi, il settore della difesa” e, soprattutto quello degli armamenti, ha subìto trasformazioni epocali conseguenti, in particolare, al diverso contesto strategico, al mutato quadro internazionale e dell'evoluzione della disciplina comunitaria.

Tali fattori hanno, in particolare, contribuito, da un lato, ad una progressiva proiezione delle Forze armate dei vari Paesi membri dell’Unione europea al di fuori dei confini nazionali per effetto della partecipazione a missioni internazionali di mantenimento o di ristabilimento della pace e, dall’altro lato, alla conseguente realizzazione di programmi di armamento in collaborazione tra vari Paesi e alla creazione di più stretti rapporti societari soprattutto tra le imprese europee.

In questo contesto si collocano, tra l’altro, le due proposte di direttiva presentate dalla Commissione europea il 5 dicembre 2007, richiamate nel citato programma dell’indagine conoscitiva, concernenti, rispettivamente, la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (COM (2007) 765) e il coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza (COM (2007) 766). La prima proposta si propone l'obiettivo «di ridurre gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno delle merci e dei servizi (prodotti) destinati alla difesa e le distorsioni della concorrenza che ne risultano»; la seconda, invece, si prefigge l'introduzione “di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sensibili in materia di sicurezza e di difesa” colmando le lacune della normativa in vigore, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, che ha stabilito che il ricorso a deroghe al diritto comunitario, ivi compresa quella prevista dal citato articolo 296 del trattato, deve essere limitato ad ipotesi eccezionali e chiaramente definite.

Ciò premesso, gli obiettivi dell’indagine conoscitiva indicati nel relativo programma consistono nell’acquisire informazioni :

Ø                  sui procedimenti amministrativi che conducono alla definizione dei singoli programmi, con particolare riferimento alle procedure adottate per assicurare coerenza tra singoli programmi e strategia di difesa, anche alla luce del quadro euro-atlantico, sugli organismi coinvolti nei processi decisionali, ai criteri adottati per la scelta del contraente e per la relativa remunerazione;

Ø                  sulle procedure seguite dai principali Paesi europei in relazione all'acquisizione dei predetti programmi nonché sulla possibilità di coordinare gli impegni finanziari dei Paesi UE, non solo in funzione dell'adozione di strategie e di strumenti comuni di difesa, ma anche in vista degli effetti positivi che conseguirebbero dalla razionalizzazione e riqualificazione della spesa dei Paesi stessi;

Ø                  sui profili finanziari afferenti ai citati programmi, con particolare riguardo all'ammontare complessivo delle risorse attualmente destinate alla loro realizzazione, alle modalità attraverso le quali avviene la relativa programmazione finanziaria, ai criteri seguiti per l'allocazione degli stanziamenti tra i diversi stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, all'eventuale incidenza delle recenti decisioni EUROSTAT sulla programmazione finanziaria dei programmi in corso, nonché sulle risorse investite dai principali Paesi dell'Unione europea e della NATO;

Ø                  sulle caratteristiche dei programmi di armamento in corso, verificando, in particolare, quanta parte di questi ultimi sia qualificata dual use, quali siano le principali imprese che risultano assegnatarie dei programmi stessi e la distribuzione territoriale dei relativi impianti di produzione;

Ø                  sui possibili effetti dell'evoluzione della disciplina comunitaria sulle future acquisizioni dei menzionati programmi.

 

L’indagine dovrà, infine, valutare l'efficacia dell'attuale sistema di controllo parlamentare, anche alla luce dell'esperienza maturata nei principali Paesi europei, esaminando, in particolare, la possibilità di prevedere nuove forme di controllo, verificando quanti programmi in corso sono stati assoggettati al parere parlamentare e quali sono stati i criteri adottati per distinguere, nell'ambito dei programmi di armamento, quelli concernenti il mantenimento delle dotazioni e il ripianamento delle scorte.

 

 

 

 


 

Contenuto

Il Ministro della difesa con lettera in data 18 settembre 2009 ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma di A/R SMD n. 14/2009, relativo all’acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto (APR). La richiesta è stata quindi deferita, in data 18 settembre 2009 alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 21 ottobre 2009.

Il programma

Il programma in esame è finalizzato all'acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di tipo Predator B, dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico.

 

Per quanto riguarda la finalità operativa, il programma in esame si propone di:

 

Ø      adeguare la capacità operativa di sorveglianza dello spazio multidimensionale della zona delle operazioni, il quale è finalizzato ad assicurare la cornice di sicurezza delle forze di superficie nazionali ed alleate operanti in missioni fuori area;

 

Ø      ottimizzare e migliorare le capacità di osservazione e ricognizione attuate con gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) già disponibili;

 

Ø      ridurre le tempistiche di intervento nell’area di interesse;

 

Ø      incrementare le capacità di intervento sul territorio nazionale in occasione di calamità naturali;

 

Ø      ottimizzare i servizi di osservazione in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

 

Si fa presente che tale programma non prevede l’acquisizione di materiale di armamento, limitando l’acquisizione relativamente al carico utile ai sensori di osservazione e ai sistemi di telecomunicazione.

Si ricorda altresì che i sistemi di addestramento ed i materiali di sostegno logistico correlati alla presente acquisizione sono in gran parte già disponibili, in quanto già ottenuti con analoghi sistemi di ricognizione e sorveglianza acquisiti, sia per la sperimentazione iniziale e sia per l’impiego operativo che viene svolto attualmente.

Infine si fa presente che il programma in esame si sostanzia nel completamento e nell’adeguamento del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007 relativo all’acquisizione di 4 aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di tipo Predator B, in merito al quale nel 2008 la Commissione difesa della Camera dei deputati espresse un parere favorevole.

I velivoli APR del tipo Predator erano già stati utilizzati, sin dal 14 gennaio 2005, nell’ambito della missione “Antica Babilonia” in Iraq, per effettuare missioni di ricognizione, scorta e sorveglianza; inoltre, dal giugno 2007, due aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di tipo Predator sono già operativi nel teatro afghano, nell’ambito della missione ISAF, per il pattugliamento ed il controllo della zona di Herat.

Secondo quanto riportato nella nota illustrativa allegata al programma in esame, il Ministero della difesa, avendo recepito l’esigenza di rafforzamento delle capacità di sorveglianza finalizzate ad assicurare una più efficace cornice di sicurezza alle forze di superficie operanti nel teatro afgano e non potendo con l’attuale dispositivo di APR assicurare la disponibilità di assetti per un’ulteriore residuale esigenza (come ad esempio la nascita di un secondo teatro o la presenza di situazioni contingenti a carattere nazionale), ritiene improcrastinabile l’acquisizione di due ulteriori aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di tipo Predator Bper l’immissione in teatro, finalizzati ad incrementare la citata cornice di sicurezza. Il soddisfacimento di tale esigenza permetterà di riacquisire un dispositivo bilanciato, finalizzato allo svolgimento dei compiti minimi per la protezione delle forze schierate, a seguito della necessità di fronteggiare il sempre più crescente livello di minaccia nei confronti delle forze ISAF, minaccia derivante vieppiù da tipiche azioni di guerriglia, quali ad esempio la posa di IED (Improvised Explosive Device) di particolare potenza e, quindi, ad elevata letalità, e/o la realizzazione di attacchi terroristici mirati.

Quindi, alla luce sia dell’attuale elevato livello di letalità della minaccia e sia per la sostanziale imprevedibilità della medesima, assume notevole rilevanza la possibilità di incrementare la capacità di ricognizione attraverso un aumento del numero di orbite effettuate dagli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), le quali sono direttamente proporzionali alle correlate porzioni di territorio da sorvegliare. Conseguentemente, in tale contesto, al fine di  prevenire atti ostili, si evidenzia la necessità di acquisire due ulteriori velivoli della classe Predator B, i quali sono altresì in grado di conferire, in particolar modo alle forze presenti nel teatro afgano, una maggiore situational awareness (ossia una condizione preliminare necessaria di consapevolezza per qualsiasi forma di governance anche al fine di avere pieno controllo del contesto operativo e di conoscenza dello spazio che si deve governare) attraverso la capacità di sorveglianza.

Quindi, per le ragioni sopra evidenziate l’acquisizione di due ulteriori velivoli ATR PredatorB risulterebbe essere, anche in base al rapporto costo / efficacia,  la soluzione più idonea per completare il dispositivo di sorveglianza e controllo, dimostratosi di fondamentale importanza, in dotazione alle Forze armate italiane impegnate all’estero ed in particolare in Afghanistan.

 

Come precisato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, in relazione al sistema di telecomunicazioni e guida del velivolo, si fa presente che il sistema di telecomunicazioni garantisce in tempo reale, attraverso un apposito collegamento, il comando e il controllo proveniente dalla stazione di terra al velivolo e viceversa, nonché il flusso video e i dati telemetrici. Inoltre, i terminali di collegamento dei dati possono operare in linea di vista (con frequenze SHFSuper High Frequency”, da 3 GHz a 30 GHz) e/o attraverso l’uso di un satellite.

In riferimento all’interoperabilità, si ricorda che le stazioni di controllo a terra e tutti i sistemi di telecomunicazioni e guida del velivolo in acquisizione saranno in grado di gestire tutti gli APR attualmente in servizio.

 

Caratteristiche principali degli APR del tipo Predator B.

 

Lunghezza

10,8 m.

Apertura alare

20,1 m.

Peso massimo al decollo

4.500 Kg circa, con possibilità di trasportare circa 1.700 kg di carburante internamente e sino a 1.200 kg di carichi esterni subalari (con 6 punti d’attacco)

Carichi esterni

1.364 Kg.

Velocità massima

Oltre 400 Km/h

Quota massima

Oltre 14 000 metri

Autonomia

Oltre 30 ore

Propulsione

Motore Honeywell TPE 331-10T turboprop

Potenza 900 HP

Elica a tre pale

Sensori

Sono del tipo Elettro-Ottico ed Infrarosso, dotato anche di laser, per operazioni in qualsiasi condizione di luminosità.

Il velivolo è altresì dotato di SAR (Synthetic Aperture Radar - Radar ad apertura sintetica) che è efficace con qualsiasi condizione meteorologica, il quale è un sistema di telerilevamento radar coerente, attivo e a microonde.

 

 

La durata prevista del programma, come riferisce la scheda illustrativa, è annuale, con avvio e termine nell’esercizio finanziario 2009.

Il costo del programma è stimato complessivamente in circa 21 milioni di euro e graverà sui capitoli di investimento del bilancio del Ministero della Difesa.

Il programma non prevede una cooperazione internazionale e il settore industriale italiano interessato al programma è quella aeronautico.

 

 

La normativa sugli aeromobili a pilotaggio remoto

La legge 14 luglio 2004, n. 178, recante disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di aeromobile a pilotaggio remoto (APR), e ha dettato una prima disciplina volta a permettere la navigazione aerea e la gestione amministrativa di questo nuovo tipo di velivoli militari. Precedentemente, infatti, nonostante l’ICAO[2] avesse assimilato in via di principio questi velivoli agli aeromobili, mancava una normativa nazionale ed internazionale che ne disciplinasse l’impiego. Le norme nazionali contenute nel codice della navigazione del 1942 e nel regolamento della navigazione aerea del 1925 risultavano infatti inadeguate a regolare, anche in via analogica, l’impiego di tali sistemi.

 

Gli APR (o UAV)[3] sono stati introdotti nella tecnologia militare da alcuni anni, in particolare negli Stati Uniti. Essi consentono, in primo luogo, di effettuare ricognizioni in ambienti ostili e ad alto rischio, senza che venga messa repentaglio la vita di un pilota. L’assenza del pilota permette poi di costruire un velivolo molto più piccolo, capace di manovre aeree molto più impegnative, tali da essere difficilmente sopportate da un essere umano. Le ridotte dimensioni lo rendono inoltre di più difficile individuazione da parte del nemico. L’evoluzione della tecnologia ha consentito lo sviluppo di sistemi di pilotaggio remoto più evoluti, e quindi ha recato impulso alla produzione e sviluppo di velivoli UAV. La riflessione teorica sullo sviluppo di questi sistemi si sta orientando su una evoluzione volta a rendere possibile, in futuro, il pilotaggio remoto da parte di altri aeromobili, prevedendo altresì il contemporaneo pilotaggio di piccole flottiglie di UAV. Quanto alle immagini restituite dagli UAV, si sta studiando la possibilità di integrare le informazioni fornite dal velivolo direttamente nei sistemi di comando e controllo delle forze impegnate sul campo. Un ulteriore sviluppo oggetto della ricerca è costituito dalla ipotesi di dotare questi velivoli di armamenti (cosiddetti UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicles).

 

La legge ha reso possibile alle Forze armate l’utilizzo di APR in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale, in mancanza di normativa nazionale e internazionale che ne disciplini l'impiego e in attesa della sua emanazione. L’articolo 1 definisce l’APR come un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

L’articolo 2 ne autorizza l’impiego da parte delle Forze armate, nei limiti fissati da un documento tecnico-operativo successivamente sottoscritto (nel dicembre 2004) dall’Aeronautica militare, in collaborazione con la Direzione generale armamenti aeronautici, e dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). L’articolo 3 detta norme per l’identificazione dei velivoli e per l’individuazione del regime amministrativo e di volo applicabile. L’articolo 4 reca la norma di entrata in vigore.


SIWEB

Attività parlamentare


Camera dei deputati

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007, relativo all'acquisizione di 4 aeromobili a pilotaggio remoto (APR-PREDATOR B), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico.

Atto n. 208.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni CREMA (SocRad-RnP), relatore, prima di passare all'esame del provvedimento in oggetto, ritiene opportuno fare brevi cenni di carattere generale sul sistema APR in esame.

In particolare, osserva che i velivoli in via di acquisizione si vanno ad aggiungere ai cinque Predator nella versione A, acquistati dall'Aeronautica militare nel 2004: lo scopo è quello di mantenere e migliorare la capacità di osservazione e ricognizione avviate con i velivoli APR già operativi, implementare le caratteristiche del sistema, operare anche ad altissima quota (sopra i 14.000 metri) ed in condizioni meteo sfavorevoli, incrementare le capacità di protezione delle Forze rischierate nelle aree di crisi.

La tipologia di velivolo risponde alle nuove esigenze strategiche dettate dal sempre più frequente utilizzo dello strumento militare nelle missioni internazionali. I velivoli a pilotaggio remoto consentono infatti lo svolgimento di missioni di sorveglianza e di ricognizione, anche di lungo periodo ed in ampie aree, con la possibilità di penetrare inoltre in territori ostili senza mettere in pericolo un equipaggio di bordo. L'aeromobile può essere altresì adattato a scopi civili, per la possibilità di tenere sotto controllo vaste aree territoriali: può quindi concorrere alle attività di ricerca e soccorso in caso di calamità naturale, a compiti di sorveglianza delle frontiere e di controllo ambientale, fino al supporto delle forze di polizia.

Inoltre, rileva che non è prevista l'acquisizione di materiale di armamento, bensì l'impiego di sensori di osservazione e di sistemi di comunicazione, per consentire l'utilizzo dei velivoli come ricognitori.

Dal punto di vista tecnico, il sistema a pilotaggio remoto è costituito da quattro componenti principali: il velivolo, il carico utile (in questo caso i sensori elettronici), la stazione di controllo a terra (per la guida ed il controllo del volo e la ricezione delle immagini), i sistemi di comunicazione (dal cui utilizzo - «a vista» o «via satellite» - dipende la portata utile del collegamento tra il velivolo e la stazione di terra). Per quanto riguarda i sistemi di addestramento ed i materiali di sostegno logistico, la gran parte di essi sono già disponibili in quanto acquistati per la versione A del Predator.

Ricorda che i primi Predator sono stati consegnati all'Aeronautica militare nel dicembre 2004 e sono stati utilizzati, a partire dal 14 gennaio 2005, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, per effettuare missioni di ricognizione, scorta e sorveglianza. Dal giugno 2007, due velivoli Predator sono operativi nel teatro afghano, nell'ambito della missione ISAF, per il pattugliamento ed il controllo della zona di Herat.

Proprio in relazione all'utilizzo del Predator A, nella scorsa legislatura il Governo ha presentato un disegno di legge (C. 4414), recante disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto, volto ad introdurre nell'ordinamento la definizione di questo nuovo velivolo e a consentirne e regolarne la navigazione, la detenzione e l'uso. Il disegno è poi divenuto legge (14 luglio 2004, n. 178). L'iniziativa legislativa si era resa necessaria in seguito all'acquisto, da parte dell'Aeronautica militare, di cinque velivoli Predator A, ed alla constatata inadeguatezza delle norme contenute nel codice della navigazione del 1942, nonché nel regolamento della navigazione aerea del 1925.

La legge n. 178 del 2004 ha consentito pertanto alle Forze armate l'utilizzo di APR in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale, in mancanza di normativa nazionale e internazionale che ne disciplini l'impiego e in attesa della sua emanazione. Ricorda che nell'ambito dell'esame di tale provvedimento, il relativo dossier «progetti di legge n. 529» del 2 dicembre 2003 del Servizio Studi della Camera dei deputati, aveva rilevato che il programma di acquisto dei cinque velivoli a pilotaggio remoto non risultava essere mai pervenuto alla Commissione difesa per l'espressione del parere previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

La medesima osservazione era stata poi ripresa durante l'esame del provvedimento presso la IV Commissione.

Quanto al programma al nostro odierno esame, esso è finalizzato all'acquisto di quattro aeromobili a pilotaggio remoto (APR) del tipo Predator B, con annessi i sensori, i sistemi di controllo e comunicazione e il necessario supporto logistico. Il programma si svolgerà in quattro anni e in un'unica fase, con previsione d'inizio nel 2008 e termine nel 2011: il relativo costo è stimato complessivamente in 80 milioni di euro, suddivisi in quattro esercizi finanziari a partire dal 2008.

Il programma non prevede alcuna cooperazione internazionale e non sono coinvolti settori industriali nazionali. Il programma è realizzato dalla industria aeronautica statunitense GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems Inc.), che detiene la System Design Responsabilità del sistema.

In conclusione, valutate positivamente le caratteristiche tecniche del programma in esame, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto, fermo restando che le questioni di carattere generale ancora aperte, relative alla procedura che il Governo è tenuto a seguire, ai sensi della legge n. 436 del 1988, per sottoporre all'esame parlamentare gli atti concernenti l'acquisto dei nuovi sistemi d'arma, potranno essere più utilmente affrontate in altra sede.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI osserva che lo strumento militare deve disporre, innanzitutto, di capacità a valenza interforze di sorveglianza, comando e controllo per la pianificazione e la gestione delle operazioni, a tutela degli interessi vitali e strategici del Paese.

La capacità di sorveglianza e ricognizione (termine tecnico C4ISTAR), definita come Comando di controllo, comunicazione, computer applications, intelligence, sorveglianza, acquisizione obiettivi e ricognizione) a supporto della pianificazione, direzione e controllo dello strumento militare nelle sue tre dimensioni è la prima di tali capacità. Il suo conseguimento richiede l'acquisizione di adeguati assetti e piattaforme che siano in grado di soddisfare le diverse esigenze operative.

La capacità dei sistemi Unmanned assume una particolare rilevanza anche in considerazione delle esperienze maturate nelle operazioni internazionali condotte negli ultimi anni. Gli assetti APR - Aeromobile Pilotaggio Remoto - (classe Medium Altitude Endurance-MAE), quali il Predator, hanno già dimostrato in campo operativo, durante il loro impiego nelle operazioni in Afghanistan (ove hanno concorso alla individuazione della località ove erano tenuti prigionieri i funzionari del SISMI) ed in ambito nazionale (incontro dei vertici Italia Russia a Bari nel marzo 2007) di poter fare la differenza assicurando di incrementare in maniera sostanziale il livello di sicurezza generale del personale impiegato sul terreno.

Il sistema Predator B rappresenta una versione ammodernata, ottimizzata e potenziata del Predator A già in servizio. La versione B assicura prestazioni migliori soprattutto in termini di: quota operativa (oltre 15.000 metri) con innegabili vantaggi per la separazione dal traffico civile, affidabilità complessiva (equivalente a quella di un aeromobile convenzionale) nonché prestazioni a livello di sensori e di sistemi di rilevamento ed osservazione notevolmente superiori (per esempio al doppio della quota la risoluzione delle immagini rimane invariata). Inoltre l'impiego di tale mezzo potrebbe essere esteso anche nel campo della prevenzione incendi, ove è già stato impiegato con successo negli USA (incendi della zona di Los Angeles).

L'acquisizione del Predator B consentirà la salvaguardia e l'ottimizzazione degli investimenti già effettuati dalla Difesa in tale settore, potendo utilizzare la medesima architettura di supporto a terra per la guida e la gestione delle immagini, oltre a beneficiare dell'esperienza maturata dal personale con l'impiego del Predator A (non saranno pertanto necessari ulteriori corsi di «riconversione» del personale, ma solo specifici stage di aggiornamento tecnico).

Giuseppe COSSIGA (FI) esprime l'auspicio che il Governo possa, nelle prossime sedute, chiarire per quale ragione all'atto dell'acquisizione dei Predator A non fu richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. In proposito, rammenta che tale parere deve essere necessariamente richiesto ai sensi della legge n. 436 del 1988, in ordine all'acquisizione di tutti i mezzi attinenti alla difesa nazionale.

Inoltre, ritiene che, nel corso dell'attività conoscitiva che sarà svolta dalla Commissione, dovrà essere chiarito in che senso l'installazione di materiale di armamento a bordo dei velivoli possa essere esclusa.

Infine, nel prendere atto delle assicurazioni del Governo al riguardo, rileva, tuttavia, come la decisione di non acquisire materiale di armamento, possa essere dovuta non tanto alla volontà di non installarlo sui nuovi velivoli, quanto piuttosto al fatto che tale materiale sia già presente negli arsenali.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI ribadisce che il Governo non intende dotare i velivoli in oggetto di alcun sistema di armamento.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.


 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

La seduta comincia alle 13.10.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007, relativo all'acquisizione di 4 aeromobili a pilotaggio remoto (APR-PREDATOR B), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico.

(Atto n. 208).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 febbraio scorso.

Roberta PINOTTI, presidente, ricorda che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto luogo l'audizione informale del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Brigata Aerea, Gabriele Salvestroni in ordine al programma in oggetto.

Giovanni CREMA (SocRad-RnP), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), volta a recepire, in premessa, quanto emerso nel corso della  discussione in Commissione nonché dell'audizione informale del generale Gabriele Salvestroni.

Giuseppe COSSIGA (FI) prende atto che il Governo, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario Forcieri e ripreso nella proposta di parere del relatore, non intende dotare di sistemi di armamento gli aeromobili in discorso. Al riguardo, ritiene che non vi siano ragioni tecniche che giustificano tale decisione. Ritenendo comunque che la posizione espressa dal Governo non precluda, per il futuro, l'assunzione di determinazioni di segno diverso, senza che ciò comporti necessariamente una nuova valutazione in sede parlamentare, annuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Roberta PINOTTI, presidente, fa notare che nella proposta di parere del relatore vi è una semplice presa d'atto della posizione assunta dal Governo.

Giovanni CREMA (SocRad-RnP), relatore, nel replicare alle osservazioni del deputato collega Cossiga, rileva che anche il generale Salvestroni, nel corso dell'audizione informale svolta in data odierna, ha dichiarato che l'Aeronautica non intende dotare gli aeromobili di cui trattasi di sistemi di armamento. Un'eventuale futura decisione in tal senso comporterebbe peraltro un notevole incremento di spesa e una nuova valutazione da parte del Governo e, pertanto, del Parlamento.

Elettra DEIANA (RC-SE) precisa innanzitutto che l'aeromobile Predator B si distingue dalla versione A, già in dotazione all'Aeronautica, soprattutto in ragione della capacità di impiego in operazioni belliche. Mentre infatti il Predator A è essenzialmente un velivolo da ricognizione, il Predator B è un velivolo multimissione, sul quale possono essere installati missili superficie-aria (come quelli utilizzati in Afghanistan contro militanti di al-Qaeda e contro i talebani, nonché, probabilmente, in Israele contro militanti palestinesi) e missili aria-aria. Si tratta pertanto di un velivolo da guerra - come è emerso nel corso dell'audizione del stesso generale Salvestroni - che viene dato in dotazione alle Forze armate, sebbene l'attuale Governo e l'Aeronautica ne escludano l'impiego per finalità belliche. L'acquisto del velivolo, inoltre, si inserisce nell'ambito di un sistema di acquisti che sfugge totalmente al controllo del Parlamento. Per queste ragioni, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Francesco BOSI (UDC), replicando ai rilievi svolti della deputata Deiana, osserva che l'acquisto degli aeromobili Predator B è volto essenzialmente a salvaguardare l'incolumità del personale militare. Rileva peraltro che, naturalmente, le posizioni espresse dal sottosegretario Forcieri non possono che impegnare il Governo attuale. Annuncia pertanto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, pur precisando che sarebbe stato preferibile esplicitare, in premessa, che il Governo non intende «allo stato» dotare di sistemi di armamento gli aeromobili relativi al programma pluriennale in oggetto.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, replicando alle osservazioni del deputato Cossiga, precisa che il velivolo in questione viene acquistato esclusivamente per scopi di ricognizione e sorveglianza. Tale velivolo presenta il vantaggio, rispetto al Predator A, di poter operare ad altissima quota, senza pertanto interferire con il traffico civile e non potrà essere comunque destinato ad altri scopi senza una nuova richiesta di parere parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.30.




ALLEGATO

Programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007, relativo all'acquisizione di 4 aeromobili a pilotaggio remoto (APR-PREDATOR B), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico (Atto n. 208).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007, relativo all'acquisizione di quattro aeromobili a pilotaggio remoto (APR-PREDATOR B), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico;

premesso che l'obiettivo strategico degli aeromobili a pilotaggio remoto è quello di consentire lo svolgimento di missioni sorveglianza e di ricognizione, anche di lungo periodo, ed in ampie aree sia a scopi militari sia a fini civili, senza compromettere l'incolumità del personale, in quanto si tratta di velivoli privi di equipaggio a bordo;

considerato che i nuovi aeromobili (APR-PREDATOR B) dovrebbero aggiungersi ai cinque PREDATOR A - acquistati dall'Aeronautica militare nell'anno 2004 - per mantenere e migliorare la capacità di osservazione e ricognizione del sistema, permettendo di operare anche ad altissima quota e in condizioni meteo sfavorevoli;

rilevato incidentalmente che:

il programma di acquisto dei cinque PREDATOR A non è stato trasmesso alla Commissione per il parere prescritto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436;

la Commissione, già in occasione dell'espressione del parere sul programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2006, relativo all'acquisizione di 249 veicoli blindati da combattimento VBC 8x8 (Atto n. 35), aveva lamentato la mancata trasmissione per il parere parlamentare sul programma pluriennale,avviato nell'anno 2004, relativo all'acquisizione del sistema controcarro di terza generazione di tipo «spike»;

rammentato che la mancata trasmissione per il parere parlamentare dei programmi d'arma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, rende i successivi atti amministrativi eventualmente adottati, concernenti i programmi medesimi, non coerenti con prescrizioni di legge;

preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario per la difesa, secondo cui il Governo non intende dotare di sistemi di armamento gli aeromobili relativi al programma pluriennale in oggetto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


 

 

 




[1]    Il programma completo dell’indagine conoscitiva è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 15 ottobre 2008 della Commissione difesa. In data 18 novembre 2008, con l’audizione del Ministro della Difesa, è iniziato il ciclo di audizioni previsto nel citato programma che contempla, inoltre, le audizioni del Ministro dello sviluppo economico, del Capo di Stato Maggiore della difesa (audizione svolta il 10 dicembre 2008) , dei vertici militari e amministrativi (con particolare riferimento a quelli aventi competenza diretta in materia di armamenti), dei rappresentanti delle principali imprese assegnatarie dei programmi in corso, dei rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio e la Difesa (audizione svolta il 27 gennaio 2009), dei rappresentanti dell'European Defence Agency (EDA), dei rappresentanti dell'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement (OCCAR), dei rappresentanti dell'ISTAT, dei membri italiani della Sottocomissione difesa e della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei rappresentanti di istituti di ricerca ed esperti in discipline giuridiche e scientifiche (L’audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) ha avuto luogo il 13 gennaio 2009).

[2]    L’ICAO, International Civil Aviation Organization, istituto specializzato dell’ONU, è l’organizzazione internazionale deputata a definire la normativa tecnica in materia di aviazione civile; gli “annessi ICAO”, cioè gli allegati alla Convenzione Internazionale per l’aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 , adottati, a norma della Convenzione stessa, dalla stessa ICAO, definiscono infatti gli standard internazionali e le pratiche raccomandate necessari ad assicurare il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell’organizzazione relativi agli aeromobili, agli aerodromi, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, onde garantire al trasporto aereo la massima standardizzazione normativa a livello mondiale, e, in definitiva, una maggiore sicurezza del trasporto aereo.

Numerosi annessi ICAO sono stati recepiti con regolamenti ed atti amministrativi, nonché con deliberazioni dell’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile). La possibilità del recepimento in via amministrativa, anche tramite regolamenti tecnici dell’ENAC, è stata stabilita in via generale da ultimo con l’articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

[3]    Nella letteratura internazionale questi velivoli sono generalmente individuati con l’acronimo inglese UAV: Unmanned Aerial Vehicles.