Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Commissioni bancarie D.L. 29/2012 - A.C. 5178-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
DL N. 29 DEL 24-MAR-12   AC N. 5178/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 631
Data: 10/05/2012
Organi della Camera: VI-Finanze

 

10 maggio 2012

 

n. 631/0

Commissioni bancarie

D.L. 29/2012 - A.C. 5178-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5178-A

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti Integrazioni al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla L. 31 luglio 1997, n. 249

Data approvazione in Commissione

10 maggio 2012

 

 

 


Sintesi ed effetti

Il decreto-legge n. 29 del 2012 recependo quanto indicato dall'ordine del giorno n. 9/5025/202 Fluvi, accettato dal Governo, è volto – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.S. 3221) – a completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni): in particolare, la nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché loro utilizzo nel caso di sconfinamenti, viene limitata alle sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ai sensi dell’articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB).Inoltre, si introduce e disciplina il nuovo "Osservatorio sull'erogazione del credito” da parte delle banche alla clientela, con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale, nel medesimo intento di promuovere l'accesso al credito, che connota l'articolo novellato.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state invece soppresse le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 2, integrative del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a chiarire che gli effetti previdenziali derivanti dalla misura diretta a fissare un limite massimo per gli emolumenti retributivi nel pubblico impiego, operano, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del DPCM che fissa il trattamento onnicomprensivo, con riguardo ai soggetti che alla data del 22 dicembre scorso abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altro trattamento pensionistico e percepiscano un trattamento imponibile superiore alla soglia prevista, purché continuino, fino al momento dell'accesso al pensionamento, a svolgere le funzioni che ricoprivano alla data citata del 22 dicembre.

 

Sono infine modificati i criteri di composizione e di nomina dei commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Contenuto

L’articolo 1, comma 1, lettera a),modifica il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge n.1 del 2012, al fine di precisare che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche per la concessione di linee di credito, nonché in caso di sconfinamenti, riguarda le sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ai sensi dell’articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB). Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato inoltre che le disposizione attuative del CICR sono adottate al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono stati infattiaggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, i quali determinano alcuni aspetti della delibera del CICR. In particolare è stato precisato (comma 1-quater) che la delibera è adottata al fine di rendere i costi delle commissioni trasparenti e immediatamente comparabili. Pertanto essa deve tener conto di tali finalità.

Con riferimento alla commissione omnicomprensiva per i contratti di apertura di credito (affidamento: art.117-bis, comma 1), il comma 1-bis precisa che il suo ammontare deve essere determinato in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo peri conti correnti. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 117-bis, comma 1, tale commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Con riferimento alla commissione di istruttoria veloce (sconfinamenti: art. 117-bis, comma 2), il comma 1-ter dispone che essa non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore a sette giorni consecutivi.

Il comma 1-quinquies, anch’esso introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche all’articolo 5-ter del D.L. n. 1 del 2012, in tema di rating di legalità delle imprese. Si prevede, in sostanza, che il rating di legalità sia attribuito, su istanza di parte, alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.

I criteri e le modalità operative con cui si procede all’elaborazione e all’attribuzione del rating sono demandati ad un regolamento dell’Antitrust da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Entro lo stesso termine si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico per definire le modalità con cui tener conto del rating di legalità in sede di concessione di finanziamenti pubblici, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Si prevede, infine, che gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.

 

L'articolo 1, comma 1, lettera b),aggiunge all’articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies) con cui viene disciplinata la costituzione e l’attività dell’Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

In particolare, i commi 1-ter e 1-quater individuano le competenze dell'Osservatorio, il quale:

§       monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, in particolare alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili; può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;

§       elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute;

§       analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito;

§       formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati;

§       promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Il comma 1-quinquies, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, prevede che il Prefetto può attivare l’Arbitro bancario finanziario attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Il Prefetto, dopo un’informativa sul merito dell’istanza, invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il Prefetto può effettuare la relativa segnalazione all’ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sui criteri di composizione e di nomina dei commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), i cui membri dovranno essere rinnovati nel corso del corrente mese di maggio. La modifica prevede che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggano due (anziché quattro) commissari ciascuno e che pertanto ciascun senatore e ciascun deputato esprimail voto indicando un solo nominativo.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Il provvedimento non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato per la legislazione, nel proprio parere, espresso nella seduta del 9 maggio 2012, ha formulato una condizione ed una osservazione relative alla formulazione del testo e due osservazioni riguardanti il coordinamento con la legislazione vigente, con specifico riguardo, tra l’altro, alla necessità di integrare la novella alla legge n. 249 del 1997, in materia di elezione dei componenti del consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Le Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, IX Trasporti, X Attività Produttive e XI Lavoro si sono espresse, in linea generale, favorevolmente sul provvedimento in oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

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File: D12029_0.doc