Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni D.L. 21/2012 ' A.C. 5052 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5052/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 614
Data: 21/03/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 21 DEL 15-MAR-12     

 

21 marzo 2012

 

n. 614/0

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

D.L. 21/2012 - A.C. 5052

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5052

Numero del decreto-legge

21/2012

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Numero di articoli

5

Date:

 

emanazione

15 marzo 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

15 marzo 2012

assegnazione

15 marzo 2012

scadenza

14 maggio 2012

Commissione competente

V Bilancio, VI Finanze

Pareri previsti

Commissioni I, II, III, IV, IX, X,e XIV (art. 73, co. 1-bis) e Commissione parlamentare per le questioni regionali e Comitato per la legislazione (art. 96-bis, co. 1)

 

 


Sintesi ed effetti

Il provvedimento in esame si colloca nell’ambito di alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d’interesse nazionale, attraverso l’introduzione di poteri speciali di governance societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.

In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della c.d. golden share, riformulando le condizioni e l’ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

 

Il decreto-legge ridefinisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni.

Rispetto all’assetto previgente, che si riferiva specificamente all’esercizio dei poteri speciali da parte dell’azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici - tra i quali il D.L. n. 332/94 indicava espressamente la difesa, i trasporti, le telecomunicazione e le fonti di energia -, i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).

Contenuto

L’articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall’esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.

 

La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell’ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l’esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

 

In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni:

§       individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali;

§       concreto esercizio dei poteri speciali;

§       individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L’esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsiall'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Sono puntualmente disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione.

I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale - in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali – dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.

 

L’articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con disposizioni simili a quelle previste dall’articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni:

§      individuazione degli asset strategici nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1);

§       esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6);

§       individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9).

I poteri speciali esercitabili nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilitàdi far valere il veto dell’esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all’UE in società che detengono attivi “strategici” e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.

Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista dall’articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza.

 

L'articolo 3 L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento.

Si segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.

E’ quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. L'abrogazione ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi ella nuova disciplina. Gli amministratori senza diritto di voto nominati ai sensi della vigente disciplina e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.

Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei D.P.C.M. di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994[1], nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.

Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.

E’ infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.

 

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). Il disegno di legge reca la dichiarazione di esclusione dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto rientra nella categorie di atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato (art. 8, comma 1, lettera b), DPCM 11 settembre 2008, n. 170).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in titolo sostituisce la disciplina dei poteri speciali recata dall’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La necessità e l'urgenza di intervenire viene motivata nelle premesse del decreto-legge con l’esigenza di modificare la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255 – allo stadio di decisione di ricorso ex articolo 258 TFUE – in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La decisione di deferimento alla Corte, presa il 24 novembre scorso, è stata sospesa, in considerazione dell'insediamento del nuovo Governo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame investe alcuni ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato: esso è infatti riconducibile alle materie rapporti con l’Unione Europea (Cost., art. 117, comma 2, lett. a)), difesa e sicurezza dello Stato (Cost., art. 117, comma 2, lett. d)).

Rilevano inoltre le materie energia, comunicazione e grandi reti di trasporto, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione.

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’intervento sembra inserirsi nel solco delle limitazioni alla libertà d’iniziativa economica privata consentite al comma secondo dell’articolo 41 Cost., che preveda che essa non possa svolgersi – tra l’altro – in modo da recare danno alla sicurezza.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il contenuto del provvedimento appare omogeneo in quanto volto a regolare i poteri speciali esercitabili dall’esecutivo in società che operano nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La normativa italiana sulla golden share è stata oggetto di ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, previsto dalla disciplina generale.

A tal proposito, la Commissione riconosceva che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato.

In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'articolo 56 del TCE la Corte ricorda che i poteri di intervento di uno Stato membro come i poteri di opposizione le cui condizioni di esercizio sono determinate dai criteri in esame, non subordinati ad alcuna condizione ad eccezione di un riferimento alla tutela degli interessi nazionali formulato in modo generico e senza che vengano precisate le circostanze specifiche e obiettive in cui tali poteri verranno esercitati, costituiscono un grave pregiudizio alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenza 4 giugno 2002, causa C-483/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4781, punti 50 e 51).

Infine, in relazione alla violazione dell'articolo 43 del TCE, la Corte statuisca che il decreto del 2004 non contiene precisazioni sulle circostanze concrete in cui può essere esercitato il potere di veto e i criteri da esso fissati non sono dunque fondati su condizioni oggettive e controllabili.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia dell’UE contro l’Italia in quanto ritiene che alcune disposizioni della normativa italiana che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, siano incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) riguardanti rispettivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento.

Il ricorso non risulta ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell’impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell’UE, rimandando pertanto l’effettiva presentazione del ricorso alla Corte.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il decreto-legge rinvia ad atti di normazione secondaria (DPCM) le seguenti funzioni:

§       individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (articolo 1) e degli asset strategici nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (articolo 2) in rapporto ai quali potranno essere attivati i poteri speciali;

§       concreto esercizio dei poteri speciali medesimi;

§       individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Coordinamento con la normativa vigente

All’articolo 3, mentre il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti previsti dal’articolo 1, comma 1 e dall’articolo 2, comma 1, i commi 3 e 4 dispongono la cessazione dell’efficacia di altre disposizioni, che non vengono quindi formalmente abrogate.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è stata presentata ed assegnata alla V Commissione Bilancio la proposta di legge n. 4733 (Polledri ed altri) recante Disposizioni in materia di acquisto di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale operanti in settori strategici.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – *st_finanze@camera.it

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File: D12021_0.doc



[1]   D.P.C.M. 28 settembre 1999 recante Disposizioni per l'attuazione di poteri speciali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in tema di privatizzazione della Finmeccanica S.p.a.

D.P.C.M. 23 marzo 2006 recante Individuazione di SNAM RETE GAS S.P.A., quale società nel cui statuto introdurre i poteri speciali

D.M. 17 settembre 1999 recante Individuazione del contenuto della clausola statutaria, da inserire negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed ENEL Distribuzione S.p.a., che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità dei poteri speciali ai sensi dell'art. 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in L. 30 luglio 1994, n. 474

D.M. 17 settembre 2004 recante Individuazione del contenuto della clausola da inserire nello statuto di ENEL S.p.a., che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità dei poteri speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 1994, n. 474