Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività (Decreto liberalizzazioni) - D.L. 1/2012 - A.C. 5025 - Schede di lettura (Articoli da 41 a 98) - Tomo II
Riferimenti:
AC N. 5025/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 606
Data: 06/03/2012
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
AS N. 3110/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività

(Decreto liberalizzazioni)

D.L. 1/2012 – A.C. 5025

Schede di lettura
(Articoli da 41 a 98)

 

 

 

 

 

 

n. 606

Tomo II

 

 

6 marzo 2012

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative alle Attività delle istituzioni dell’Unione europea e alle Procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

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File: D12001s2.doc

 


INDICE

(Tomo I)

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1-3 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)3

§      Articolo 1, comma 4 (Adeguamento da parte degli enti territoriali alle regole di liberalizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3)10

§      Articolo 1, commi 4-bis e 4-ter (Proroga dei termini per comuni, province, regioni e Stato per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di libera iniziativa economica ed apertura esercizi commerciali)15

§      Articolo 1, comma 5 (Attività escluse)18

§      Articolo 2 (Tribunale delle imprese)22

§      Articolo 3 (Società a responsabilità limitata semplificata)30

§      Articolo 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche)34

§      Articolo 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)36

§      Articolo 5-bis (Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)40

§      Articolo 5-ter (“Rating” di legalità delle imprese)43

§      Articolo 6 (Norme per rendere efficace l’azione di classe)45

§      Articolo 7 (Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)50

§      Articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio)54

§      Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)58

§      Articolo 9-bis (Società tra professionisti)67

§      Articolo 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)71

§      Articolo 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria)74

§      Articolo 12 (Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)87

§      Articolo 13 (Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)92

§      Articolo 14 (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)97

§      Articolo 15 (Disposizioni in materia di separazione proprietaria)102

§      Articolo 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)105

§      Articolo 17 (Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)108

§      Articolo 18 (Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)119

§      Articolo 19 (Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)121

§      Articolo 20 (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)125

§      Articolo 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)129

§      Articolo 22 (Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas)134

§      Articolo 23 (Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)137

§      Articolo 24 (Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)140

§      Articolo 24-bis (Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell’AEEG)149

§      Articolo 24-ter (Gare concessioni idroelettriche)151

§      Articolo 25, comma 1 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)153

§      Articolo 25, comma 2 (Assoggettamento delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali al patto di stabilità interno)174

§      Articolo 25, comma 3 (Partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas)177

§      Articolo 25, commi 4 e 5 (Servizio di gestione dei rifiuti e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)181

§      Articolo 25, commi 6 e 7 (Obblighi di informazione dei concessionari ed affidatari di SPL)185

§      Articolo 26 (Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)187

§      Articolo 27 (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base)191

§      Articolo 27-bis (Nullità di clausole nei contratti bancari)198

§      Articolo 27-ter (Cancellazione delle ipoteche perenti)200

§      Articolo 27-quater (Organi delle fondazioni bancarie)202

§      Articolo 27-quinquies (Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento)204

§      Articolo 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo)206

§      Articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto)209

§      Articolo 30 (Repressione delle frodi)212

§      Articolo 31 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)215

§      Articolo 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)220

§      Articolo 33 (Sanzioni per frodi assicurative nelle false attestazioni di invalidità o di danni alle cose derivanti da incidenti stradali)227

§      Articolo 34 (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)229

§      Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli)233

§      Articolo 34-ter (Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli)235

§      Articolo 35, commi 1-5 (Misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali)237

§      Articolo 35, comma 6 (Trattamento economico dei dirigenti delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)245

§      Articolo 35, comma 7 (Procedure di adozione dell’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale)248

§      Articolo 35, commi 8-13 (Disposizioni in materia di tesoreria unica)250

§      Articolo 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti)259

§      Articolo 37 (Misure per il trasporto ferroviario)277

§      Articolo 38 (Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)283

§      Articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)285

§      Articolo 40 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)293

§      Articolo 40-bis (Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi)301

 

 

 

INDICE

(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 41 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto- project bond)305

§      Articolo 42 (Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)311

§      Articolo 43 (Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)318

§      Articolo 44 (Contratto di disponibilità)324

§      Articolo 45 (Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)332

§      Articolo 46 (Disposizioni attuative del dialogo competitivo)336

§      Articolo 47 (Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)339

§      Articolo 48 (Norme in materia di dragaggi)342

§      Articolo 49 (Utilizzo terre e rocce da scavo)357

§      Articolo 50 (Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)361

§      Articolo 51 (Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)367

§      Articolo 52 (Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti)369

§      Articolo 53, commi 1-3 (Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)374

§      Articolo 53, commi 4 e 5 (Gallerie stradali e autostradali)376

§      Articolo 53, comma 5-bis (Semplificazione procedure di realizzazione di opere infrastrutturali)378

§      Articolo 54 (Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)380

§      Articolo 55 (Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)385

§      Articolo 55-bis (Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio  economico e sociale)390

§      Articolo 56 (Norma nel settore edilizio)394

§      Articolo 57 (Ripristino IVA per housing sociale)398

§      Articolo 58 (Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)402

§      Articolo 59 (Extra gettito IVA per le società di progetto per opere portuali)405

§      Articolo 59-bis (Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)409

§      Articolo 59-ter (Semplificazione nella navigazione da diporto)417

§      Articolo 60 (Regime doganale delle unità da diporto)423

§      Articolo 60-bis (Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)426

§      Articolo 61 (Anticipo recupero accise per autotrasportatori)431

§      Articolo 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale)436

§      Articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)439

§      Articolo 63 (Attivazione nuovi «contratti di filiera»)447

§      Articolo 64 (Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)450

§      Articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)453

§      Articolo 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli )456

§      Articolo 67 (convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)466

§      Articolo 67-bis (Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)470

§      Articolo 67-ter (Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)473

§      Articolo 68 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici)475

§      Articolo 69 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)478

§      Articolo 70 (Aiuti deminimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)480

§      Articolo 71 (Oggetto e ambito di applicazione)484

§      Articolo 72 (Definizioni)494

§      Articolo 73 (Autorità nazionale di vigilanza)496

§      Articolo 74 (Reti aeroportuali)498

§      Articolo 75 (Non discriminazione)500

§      Articolo 76 (Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)501

§      Articolo 77 (Trasparenza)504

§      Articolo 78 (Norme di qualità)507

§      Articolo 79 (Differenziazione dei servizi)508

§      Articolo 80 (Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)510

§      Articolo 81 (Aeroporti militari aperti al traffico civile)512

§      Articolo 82 (Clausola di invarianza finanziaria)513

§      Articolo 83 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)514

§      Articolo 84 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)516

§      Articolo 85 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 - Sperimentazioni cliniche multicentriche sull'uomo di medicinali per uso clinico)519

§      Articolo 86 (Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)522

§      Articolo 87 (Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)526

§      Articolo 88 (Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)528

§      Articolo 89 (Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09)532

§      Articolo 90 (Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)535

§      Articolo 91 (Modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d’infrazione n. 2010/4141)539

§      Articolo 91-bis (Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili non commerciali)544

§      Articolo 92 (Tutela procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale)551

§      Articolo 93 (Preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell’imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)555

§      Articolo 94 (Domanda di sgravio dei diritti doganali)558

§      Articolo 95 (Modifiche alla unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie)560

§      Articolo 96 (Residenza OICR)565

§      Articolo 97 (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)568

§      Articolo 97-bis (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)579

§      Articolo 98 (Entrata in vigore)580

Gli adempimenti previsti dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo modificato dal Senato (A.C. 5025)581

 

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 41
(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto- project bond)

 


1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157. – (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto). - 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 156 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

2. All'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «crediti dei finanziatori del concessionario» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 41 reca modifiche alla disciplina riguardante l’emissione di obbligazioni e titoli di debito volti alla realizzazione di specifici progetti infrastrutturali, di cui all’articolo 157 del Codice dei contratti, allo scopo di agevolare l’effettivo utilizzo di tali strumenti.

 

Descrizione analitica

L’articolo 41, comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, attraverso la sostituzione dell’art. 157 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti Codice), contempla la possibilità, per le società di progetto di cui all’art. 156[1] e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 15-ter, dello stesso Codice[2], di emettere obbligazioni e titoli di debito al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 ed all’art. 2484 del Codice civile[3], ma a condizione che vengano sottoscritte da investitori qualificati come definiti dal regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58/1998.

 

Si ricorda che la previgente formulazione dell’art. 157 già prevedeva che le società di progetto potessero emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412 del Codice civile, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, purché garantite pro-quota mediante ipoteca. Inoltre, nella disciplina dell’art. 157 venivano contemplate le obbligazioni e non i titoli di debito.

Secondo alcuni autori[4] si trattava di una condizione – peraltro ripresa da un’analoga previsione contenuta nello stesso art. 2412 del Codice civile – che se da un lato mirava a circondare di adeguate garanzie emissioni obbligazionarie di entità significativamente superiore ai mezzi propri della società, dall’altro, costituiva un’oggettiva limitazione alla possibilità per le società di progetto di approvvigionarsi sul mercato di capitali.

 

Le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati, definiti come tali ai sensi del regolamento di attuazione del d.lgs. n. 58/1998, che sostanzialmente ricomprendono le banche, le società di gestione del risparmio, le Sicav, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le fondazioni bancarie.

 

Si ricorda che il Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, è stato adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e che gli investitori qualificati sono elencati all'art. 34-ter, comma 1[5].

 

La recente dottrina[6] ha indicato quale ratio della norma l’eliminazione di un onere gravoso e spesso difficilmente attuabile come la prestazione di una garanzia ipotecaria, ponendo come unica forma di cautela che il prestito obbligazionario non sia aperto a tutti ma solo a quei soggetti che, proprio per la loro veste di investitori professionali, si ritiene siano di per sé in grado di valutare il grado di rischio derivante dalla sottoscrizione di obbligazioni emesse in deroga ai limiti previsti dal Codice civile. Di conseguenza le obbligazioni devono essere nominative e non possono essere trasferite a soggetti diversi dagli investitori qualificati. In sostanza la garanzia imposta dal legislatore si sposterebbe dal livello oggettivo (dazione di beni in garanzia) a quello soggettivo (profilo dei soggetti che acquistano le obbligazioni). Il fine ultimo è evidentemente quello di facilitare l’accesso della società di progetto a forme di finanziamento reperite sul mercato, così da agevolare il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell’opera.

 

Da ultimo il comma 1 prevede, in relazioni ai titoli emessi ai sensi del presente articolo, che non vengano applicati gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del Codice civile.

 

Si ricorda che l’art. 2413 del Codice civile riguarda i casi di riduzione del capitale da parte della società che ha emesso obbligazioni e l’art. 2414-bis riguarda la costituzione delle garanzie. Gli articoli da 2415 a 2420 fanno riferimento alle deliberazioni dell’assemblea degli azionisti, ai casi di impugnazione delle stesse deliberazioni, al rappresentante comune degli obbligazionisti con i relativi obblighi e poteri, alle azioni individuali degli obbligazionisti ed alle modalità per il sorteggio delle obbligazioni.

 

Il comma 2 del nuovoarticolo 157 del Codiceprevede poi che i titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

 

Il comma 3 dell’articolo 157 del Codiceammette che tali obbligazioni e titoli di debito possano essere garantiti, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

La relazione illustrativa all’A.S. 3110 sottolinea come tale forma di garanzia è volta ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie sul mercato da parte della società di progetto anche prima dell’erogazione dei flussi di cassa conseguenti alla gestione dell’opera. In tal modo si mira a far sì che la società di progetto possa contare su tali risorse già nella fase iniziale di realizzazione dell’opera. La relazione tecnica all’emendamento del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia al Senato precisa che, in sede di adozione del decreto ministeriale, si dovranno prevedere specifiche modalità per la prestazione di garanzia da parte di fondazioni a partecipazione pubblica volte a tutelare l’assenza di oneri per la finanza pubblica.

 

Nel corso delle audizioni informali svolte al Senato[7] è stato valutato positivamente l’intervento del sistema finanziario, delle fondazioni e dei fondi privati al fine di consentire ai soggetti privati impegnati nella realizzazione di opere pubbliche di finanziarsi sul mercato, specie nella fase di avvio dell’opera.

 

Il comma 4 dell’articolo 157, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che le norme introdotte dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche:

§      alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs. n. 164/2000[8];

Si ricorda che l’articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000 reca la definizione di rete nazionale di gasdotti e di rete di trasporto regionale. L’articolo 11 riguarda l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, che è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Il maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale è Stogit, società di Snam con 8 giacimenti attivi.

§      alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale[9] dell’energia elettrica;

§      a quelle titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 159/2007[10].

 

Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento, con una novella all’art. 158, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, relativamente alla risoluzione del rapporto di concessione prevede che le somme rimborsate al concessionario vengano destinate prioritariamente, oltre che al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario, anche ai titolari di titoli di cui all’art. 157 del medesimo Codice limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

 

Il comma 3 dispone, infine, in merito all’applicabilità delle norme recate dal nuovo articolo 157 anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Il 19 ottobre la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte[11] destinate a favorire il completamento delle reti transeuropee di trasporto, energia e telecomunicazioni. Esse si collocano nell'ambito delle azioni previste nel prossimo quadro finanziario 2014-2020, attraverso il nuovo “meccanismo per collegare l'Europa”, con il quale l’UE intende promuovere il finanziamento di determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020.

Il piano di investimenti propone uno stanziamento di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, che sarà preceduto, nel periodo 2012-2013 da un progetto pilota per l’introduzione dei Project Bond[12], prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti attraverso i quali si intende mobilitare finanziamenti supplementari da parte di investitori privati. La Commissione calcola che nella fase pilota – che dovrebbe concentrarsi su 5-10 progetti particolarmente avanzati - l'effetto combinato dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE e di quelli della BEI, pari a 230 milioni di euro, dovrebbe liberare investimenti per un valore di 4,6 miliardi di euro.


 

Articolo 42
(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore
per le infrastrutture strategiche)

 


1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma

8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.».

 


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 42 novella l’articolo 175 del Codice dei contratti in materia di finanza di progetto introducendo il diritto di prelazione a favore del promotore per le infrastrutture strategiche.

 

Descrizione analitica

L’articolo 42, con la sostituzione del comma 14 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 163/2006(Codice dei contratti pubblici), introduce il diritto di prelazione a favore del promotore nell’ambito del project financing per le infrastrutture strategiche.

La relazione illustrativa (A.S. 3110) precisa che con le recenti modifiche alla disciplina della finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche il promotore “non gode di nessuna prerogativa particolare rispetto al successivo eventuale affidamento della concessione, elemento che rende poco appetibile tale tipo di procedura”. Al fine di attrarre capitali privati nella realizzazione delle infrastrutture strategiche si prevede di introdurre il diritto di prelazione a favore del promotore, analogamente a quanto previsto per le opere ordinarie dall’art. 153, comma 19, del Codice, a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 70/2011[13].

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 175, che disciplina appunto la finanza di progetto per le opere strategiche, è stato completamente riformulato a opera dell’art. 41, commi 5-bis e 5-ter del decreto legge 201/2011. Nell’ambito di tale riformulazione è stata introdotta una disciplina ad hoc per regolamentare l’iniziativa dei privati volta a promuovere iniziative di project financing per le opere strategiche alle quali veniva, invece, applicata la procedura della finanza di progetto per i lavori pubblici o di pubblica utilità finanziabili in tutto o in parte con capitali privati prevista dall’art. 153 del Codice. Nello specifico il comma 14dell’art. 175- che ora viene nuovamente modificato dall’articolo in esame - prevede l’ulteriore facoltà, sempre per i soggetti di cui all'art. 153, comma 20, di presentare al soggetto aggiudicatore, oltre che studi di fattibilità, anche proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel PIS, non presenti nella lista di cui al comma 1. Confrontando tali norme con il testo previgente del comma 2 dell’art. 175 si nota come la disciplina in esso recata, che consentiva ai soggetti in questione la facoltà di presentare sia studi di fattibilità che proposte di interventi, sia stata suddivisa in due differenti discipline contenute rispettivamente nei commi 13 e 14. Il comma 14 introduce, inoltre, per la presentazione delle proposte, una disciplina analoga a quella prevista dal comma 19 dell’art. 153, come modificato dal decreto legge n. 70/2011 per la presentazione di proposte di lavori non presenti nella programmazione triennale[14]. L’unica differenza rispetto alla procedura prevista dal citato comma 19 dell’art. 153 risiede nel fatto che non viene contemplato il diritto di prelazione per il promotore.

Si segnala che la Commissione europea, con riferimento alle disposizioni riguardanti la normativa sul project financing contenute nel previgente articolo 154 del Codice, aveva formulato rilievi con riguardo alla parte in cui si prevedeva un diritto di prelazione in favore del promotore, il quale nella procedura negoziata poteva adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall’amministrazione e risultare, pertanto, aggiudicatario della concessione. Nonostante l’abrogazione del diritto di prelazione del promotore disposta con il decreto legislativo n. 113 del 2007 la Commissione europea, con decisione del 30 gennaio 2008, ha messo in mora la Repubblica italiana per incompleta trasposizione del Codice dei contratti sottolineando la permanenza di una indebita posizione di vantaggio del promotore rilevando che, “nel corso della procedura di attribuzione della concessione, il promotore non è su un piede di parità con gli altri operatori potenzialmente interessati, in quanto ha il vantaggio di partecipare ad una procedura negoziata (fase della procedura di attribuzione) nella quale deve confrontarsi unicamente con i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nella gara precedente (fase 1), indetta sulla base della sua proposta”. Successivamente la Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza del 21 febbraio 2008 di decisione del ricorso della Commissione contro lo Stato Italiano per inadempimento, ritenendo però irricevibili le osservazioni della Commissione sulle norme nazionali di disciplina del promotore in quanto la Commissione, “nell’ambito di questa censura, non indica quali di queste Direttive e/o disposizioni del Trattato la Repubblica Italiana avrebbe precisamente violato commettendo asseritamente una violazione del principio di parità di trattamento”.

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 152/2008 (cd. terzo correttivo), rispondendo anche alle istanze provenienti dalla dottrina e dagli operatori, è stata realizzata una nuova profonda modifica della disciplina del project financing, che ha interessato - in particolare - la procedura di affidamento del contratto di concessione di lavori ad iniziativa privata.

L’impianto normativo delineato dal testo vigente, da ultimo modificato dalla lettera q) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2001, prevede:

a)  due iter procedurali (opzionali per la stazione appaltante), che hanno sostituito l’unico iter in precedenza esistente, consistenti in:

1)  una gara unica semplificata sullo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice (art. 153, commi 1-14);

2)  una doppia gara nella quale la prima fase è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuirgli un diritto di prelazione nella fase successiva, mentre la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore (art. 153, comma 15);

b)  una procedura per i casi di inerzia della P.A., vale a dire di mancata pubblicazione del bando entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare (art. 153, commi 16 e 18), con diritto di prelazione in alcuni casi;

c)  un’ulteriore procedura (prevista dal comma 19, riscritto dalla citata lettera q) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011) che prevede la presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta (che include il progetto preliminare) relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità “non programmati” . Una volta approvato il progetto preliminare contenuto nella proposta, questo è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore e può esercitare il diritto di prelazione. Il comma 19-bis prevede che la proposta di cui al comma 19 possa riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

 

Al comma 4 dell’articolo 175 del Codice, come novellato dalla disposizione in esame, viene previsto, all’ottavo periodo, che se il proponente apporta le modifiche richieste, in fase di approvazione del progetto, da parte del CIPE, assume la denominazione di promotore e la proposta:

§      viene inserita nella lista delle infrastrutture di cui al comma 1 dell’articolo 175;

Si tratta della lista delle infrastrutture inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure di finanza di progetto.

§      è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione di cui è data evidenza nel bando di gara.

 

Si segnala, a livello terminologico, la modifica nel modo in cui è definito il soggetto che presenta la proposta, il “proponente”, che assume la denominazione di “promotore”, solo laddove apporta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. E’ il soggetto aggiudicatore che ha facoltà di chiedere al proponente di apportare le suddette modifiche, e solo dopo che le medesime vengono apportate, la proposta può essere inserita nella lista di infrastrutture del PIS.

Le altre novelle al comma 14 dell’art. 175 (si veda il testo a fronte allegato) non rappresentano vere e proprie modifiche, bensì operano dei meri rinvii ad identiche disposizioni contenute nell’art. 153, ai fini di un “alleggerimento” dello stesso comma 14.


 

Testo vigente comma 14 dell’art. 175 (Finanza di progetto)

Nuovo comma 14 dell’art. 175
(Finanza di progetto)

 

 

Comma 14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo.

Comma 14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo.

Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma.

Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al sesto periodo del presente comma.

La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l’indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento.

Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.

 

La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all’articolo 75, e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui all’articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.

La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.

Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure.

Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure.

La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l’istruttoria ai sensi dell’articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario.

La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario.

Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.

Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.

Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l’affidamento di una concessione ai sensi dell’articolo 177, cui partecipa il promotore.

Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara.

Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all’articolo 75.

Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 8.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8.

Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario.

 

 

Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

 

Si rammentano infine, i rilievi formulati dall’AVCP audita presso la 10ª Commissione del Senato[15] durante l’iter di conversione del decreto legge in esame. Secondo l’AVCP la modifica apportata all’art. 175 del Codice volta ad incentivare la presentazione di proposta da parte dei privati al di fuori della programmazione anche per le opere strategiche, attribuendo al privato un diritto di prelazione sulla aggiudicazione della concessione (modifica già apportata lo scorso anno all’art. 153, comma 19, per le opere ordinarie), potrebbe nuovamente sollevare questioni di legittimità a livello comunitario, attribuendo al soggetto che, autonomamente, ha formulato la proposta un vantaggio rispetto agli altri operatori economici. In sostanza, mentre nella procedura a doppia gara prevista dall’art. 153 c’è una gara per l’attribuzione del diritto di prelazione, in questo caso l’attribuzione del diritto di prelazione deriva solo dalla presentazione della proposta presa in considerazione dal soggetto aggiudicatore. Peraltro mentre da una parte l’attribuzione del diritto di prelazione potrebbe attrarre i privati, dall’altra può scoraggiare la concorrenza nella fase di gara. L’Autorità richiama, inoltre, l’attenzione sull’opportunità, in considerazione dell’introduzione di nuove forme di partenariato pubblico privato, che sia prevista una disposizione che agevoli, almeno per le opere di interesse strategico, la scelta per l’amministrazione dello strumento di PPP più conveniente.

 


 

Articolo 43
(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

 


1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.

3. Se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, il concessionario può prevedere che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativi contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante il sistema della finanza di progetto, c.d. project financing, di cui all’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.

 

Descrizione analitica

L’articolo 43, al comma 1, prevede che, per realizzare le strutture necessarie per superare l’emergenza del sovraffollamento delle carceri, si debba ricorre prioritariamente alla finanza di progetto di cui all’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Tale indicazione di priorità fa salve peraltro le previsioni in materia di permuta, nonché la necessità di analizzare la convenienza economica dello strumento e di verificare l’assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica in relazione alla copertura finanziaria dell’eventuale corrispettivo da riconoscere al concessionario, come definito al comma 2.

 

Secondo la recente dottrina[16] le disposizioni in tema di project financing per l’edilizia carceraria recate dal decreto in esame non disegnano una disciplina organica e completa, limitandosi piuttosto a dettare alcuni principi di carattere generale. Tali principi generali dovranno comunque ricevere ulteriore specificazione in un provvedimento attuativo che viene individuato in un successivo decreto interministeriale.

 

Con decreto interministeriale - del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) - verranno quindi disciplinate le modalità attuative delle nuove disposizioni, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

La relazione illustrativa (A.S. 3110) motiva tale scelta di ricorso al capitale privato con la difficoltà di reperire risorse pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie.

 

In relazione alla finanza di progetto, c.d. project financing, si ricorda, in estrema sintesi, che rappresenta un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato e che l’attuale disciplina è contenuta nell’art. 153 del citato D.Lgs. 163/2006. L’impianto normativo delineato dal testo vigente da ultimo modificato dalla lett. q) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2001, prevede le seguenti procedure:

-        due iter procedurali (opzionali per la stazione appaltante), che hanno sostituito l’unico iter in precedenza esistente, consistenti in:

1) una gara unica semplificata sullo studio di fattibilità predisposto dalla P.A. (art. 153, commi 1-14), ove non è contemplato il diritto di prelazione del promotore;

2) una doppia gara nella quale la prima fase è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuirgli un diritto di prelazione nella fase successiva, mentre la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore (art. 153, comma 15);

3) una procedura, ad iniziativa privata, per i casi di inerzia della P.A., vale a dire di mancata pubblicazione del bando entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare (art. 153, commi 16 e 18), con diritto di prelazione in alcuni casi;

4) un’ulteriore procedura, anch’essa di iniziativa privata (prevista dal comma 19, riscritto dalla citata lett. q) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011), che prevede la presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta (che include il progetto preliminare) relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità “non programmati”[17]. Una volta approvato il progetto preliminare contenuto nella proposta, questo è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore e può esercitare il diritto di prelazione. Il comma 19-bis prevede che la proposta di cui al comma 19 possa riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'art. 160-bis.

 

Giova, inoltra, rammentare, in tema di realizzazione di infrastrutture carcerarie che il comma 3 dell’art. 44-bis del decreto legge n. 207/2008, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, ha, tra l’altro, affidato al capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche necessarie. Il comma 4 ha poi demandato ad appositi DPCM l’individuazione delle opere da realizzare da inserire – ai sensi del successivo comma 5 –nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443/2001 (legge obiettivo). Inoltre viene previsto che per la loro realizzazione si applichi quanto previsto dal capo IV del titolo III della parte II del Codice dei contratti pubblici, ovvero le disposizioni relative alle infrastrutture strategiche. Successivamente il Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 ha deliberato un Piano straordinario penitenziario, cd. Piano carceri, finalizzato alla costruzione di alcuni nuovi istituti penitenziari che è stato quindi inserito tra le opere della legge obiettivo (nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 e al DEF 2012-2014)[18].

Da ultimo l’art. 27, commi da 9 a 17, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha introdotto ulteriori misure per contrastare l’emergenza legata al sovraffollamento degli istituti penitenziari, tra esse: la possibilità di affidare a società partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente (comma 11); gli immobili realizzati con tali procedure sono quindi oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo una serie di procedure indicate nello stesso comma 13.

 

Viene quindi previsto al comma 2, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, che l’amministrazione aggiudicatrice riconosca al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura carceraria e dei servizi connessi, con esplicita esclusione della custodia, le cui modalità dovranno essere stabilite nel momento dell'approvazione del progetto, ma da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura.

Rimane a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell’opera.

Viene, infine, previsto che la durata della concessione non debba superare i venti anni.

 

Su tali disposizioni la stessa fonte dottrinale citata[19] ha rilevato che, mentre da un lato sembra che la tariffa possa riguardare sia l’insieme delle prestazioni relative alla gestione in senso proprio dell’infrastruttura, quali la manutenzione, che i servizi di natura complementare (ad es. il servizio mensa, lavanderia ecc.), dall’altro non appare invece chiaro se la tariffa possa riguardare la stessa messa a disposizione dell’infrastruttura, ad es. prevedendo il pagamento al concessionario di un certo canone per ogni posto destinato a un detenuto. È infatti vero che dai servizi oggetto di tariffazione la norma esclude esplicitamente la custodia, ma questa appare cosa diversa dalla semplice messa a disposizione della postazione destinata al detenuto. D’altro canto, consentire che la tariffa possa coprire anche tale messa a disposizione faciliterebbe enormemente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, che altrimenti potrebbe risultare non agevole. In merito, inoltre all’alea economico-finanziaria della costruzione e gestione dell’opera che grava sul concessionario sembra presupporre che qualunque incremento dei costi in entrambe le fasi debba far capo esclusivamente al concessionario per tutta la durata della concessione.

 

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che qualora il concessionario non sia una società integralmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il concessionario “può prevedere” che le fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici o con fini non lucrativi contribuiscano alla realizzazione delle infrastrutture con il finanziamento di almeno il 20% del costo dell’investimento. Tale previsione, nel testo originario del decreto legge, non è formulata in termini di facoltà in capo al concessionario.

 

Si segnala che, nel corso delle audizioni informali svolte al Senato durante l’iter di conversione del decreto legge in esame[20], l’AVCP, con specifico riferimento all’articolo in esame che ha previsto l’utilizzo, in via prioritaria, della finanza di progetto per la realizzazione delle infrastrutture carcerarie, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di una appropriata applicazione dell’istituto, che deve tenere conto della decisione Eurostat del 11 febbraio 2004 concernente la qualifica degli asset legati ai partenariati pubblico – privati classificabili come attivi pubblici, e pertanto non registrabili nel bilancio delle amministrazioni pubbliche (off balance), quando vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Questo può considerarsi avvenuto qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: il partner privato si assume il rischio di costruzione; il partner privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti: quello di disponibilità e quello di domanda.

 

Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri,siricorda, infine, che con il comma 1 del citato art. 44-bis del decreto legge n. 207/2008 sono stati attribuiti, al capo del DAP, fino al 31 dicembre 2011, i poteri commissariali previsti dall’art. 20 del decreto legge n. 185/2008.

Successivamente, per il protrarsi del sovraffollamento, il Consiglio dei ministri ha dichiarando, con DPCM 13 gennaio 2010, lo stato di emergenza nazionale prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012 con il DPCM 23 dicembre 2011.

Con l’art. 17-ter del decreto legge n. 195/2009 sono state poi introdotte ulteriori disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari. In particolare il comma 1 ha incaricato il Commissario straordinario per l’emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (individuato nella persona del capo del DAP dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861/2010) di provvedere, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche . Le misure straordinarie per il settore carcerario sono state individuate dal Governo con l'adozione, nel gennaio 2010, del Piano straordinario penitenziario (cd. Piano carceri), gestito dallo stesso Commissario, e che risultava basato su quattro filoni di intervento (cd. quattro pilastri): i primi due prevedono interventi di edilizia penitenziaria volti da un lato, a realizzare padiglioni detentivi in ampliamento delle strutture esistenti, dall’altro alla realizzazione di nuovi istituti.

Per l’attuazione, “anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti”, l’art. 2, comma 219, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) ha stanziato complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’art. 18, comma 1, lett. b)), del decreto legge n. 185/2008. Inoltre, il Commissario può avvalersi di 100 milioni di euro di fondi della Cassa delle Ammende, che finanzia programmi di reinserimento in favore dei detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi e alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Sempre l'Ordinanza di nomina del Commissario assegna al Piano 40 milioni di euro delle risorse finanziarie del Bilancio 2010 del Ministero della Giustizia per l'edilizia penitenziaria. Inoltre alle finalità del Piano carceri sono stati destinati 35 milioni di euro del Programma triennale 2010-2012 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Infine è previsto l'utilizzo, anche in compartecipazione, di eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale e di fondi locali, comunque assegnati alle finalità di edilizia penitenziaria, anche per far fronte a peculiari esigenze locali.

L’art. 4 del decreto legge n. 211/2011 ha inoltre autorizzato, al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l’anno 2011, la spesa di 57,3 milioni di euro per le esigenze connesse all’adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, facendo fronte alla spesa mediante utilizzo della quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’IRPEF.

Successivamente con l’art. 17 del decreto legge n. 216/2011 è stata disposta la proroga di un anno (cioè fino al 31 dicembre 2012) della gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia carceraria, finora attribuita al capo del DAP del Ministero della giustizia dal citato decreto legge n. 207/2008 e l’ha attribuita - dal 1° gennaio 2012 - ad un nuovo commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge n. 185/2008. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3995 del 13 gennaio 2012 ha disposto la nomina del Prefetto Angelo Sinesio a Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

 

 


 

Articolo 44
(Contratto di disponibilità)

 


1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

«15-bis.1. Il “contratto di disponibilità” è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.»;

     b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il contratto di disponibilità,»;

     c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilità»;

     d) dopo l'articolo 160-bis, è inserito il seguente:

«Art. 160-ter (Contratto di disponibilità). 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

     a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

     b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

     c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche, nel quale il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione delle stesse opere.

 

Descrizione analitica

L’articolo 44 introduce nel D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) una nuova tipologia di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche.

In sintesi, come riferisce la relazione illustrativa (A.S. 3110), tale contratto consiste nell’affidamento ad un soggetto privato, che può essere anche un contraente generale, a proprio rischio e spese, della costruzione e messa a disposizione del committente pubblico di un’opera privata per l’esercizio di un pubblico servizio.

Con il comma 1, lett. a), b) e c) viene curato l’inquadramento sistematico del nuovo istituto all’interno del Codice:

§      la definizione del contratto di disponibilità viene, infatti, collocata nell’art. 3, immediatamente dopo il comma 15-bis come nuovo comma 15-bis.1;

§      viene quindi inserito tra i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) sempre nell’art. 3, comma 15-ter;

§      il nome della rubrica in cui è posto all’interno del Capo III, Parte II, Titolo III viene integrato come segue: «della locazione finanziaria per i lavori e del contratto di disponibilità».

 

 

Si ricorda l’art. 3, comma 15-ter, del Codice reca la definizione dei «contratti di partenariato pubblico privato» ovvero di quei contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di PPP, la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di PPP l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi.

Secondo le prime valutazioni dottrinali[21] il contratto di disponibilità rappresenta la forma più matura dei contratti di PPP, in relazione al metodo di affidamento, alla distribuzione dei rischi, alla disciplina delle garanzie ed alle forme di monitoraggio. Si rileva che il contratto di disponibilità sembra sia stato elaborato facendo soprattutto riferimento ai contenuti delle decisioni Eurostat per porre il valore dell’investimento fuori dal bilancio pubblico. L’affidatario del contratto non solo dovrà, a suo rischio, progettare, finanziare e realizzare l’opera destinata all’esercizio di un pubblico servizio, ma anche garantire alla PA committente la costante fruibilità, la perfetta manutenzione e la risoluzione degli eventuali vizi anche sopravvenuti, la c.d. gestione tecnica.

 

Secondo la nuova definizione recata dal comma 1, lett. a), in tale contratto sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Per «messa a disposizione» la norma intende l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. La disponibilità dell'opera è retribuibile con tre forme diverse (si veda il comma 1 del nuovo art. 160-ter), che vanno dal semplice “canone di disponibilità” al riconoscimento di un contributo in corso d'opera, sino alla corresponsione di un prezzo di trasferimento.

 

Con l’introduzione di tale nuovo strumento contrattuale si intende, come sottolinea la relazione illustrativa (A.S. 3110), incentivare l’apporto di capitale privato in considerazione del fatto che viene ad ampliarsi il ventaglio degli strumenti di PPP attualmente previsti dal Codice. Pertanto, con tale nuova procedura potranno essere realizzati da parte dei privati edifici da destinare, per un periodo di tempo predefinito, all’utilizzo pubblico.

 

Sempre secondo le prime valutazioni su tale nuova fattispecie contrattuale[22] la prima connotazione che differenzia il contratto di disponibilità dalla concessione e dalla locazione finanziaria è che l’opera realizzata dall’affidatario del contratto sia privata. Tale scelta risulta decisiva in quanto consente alla PA di non correre alcun rischio per la realizzazione e il mantenimento dell’opera, favorendo, nel contempo, la finanziabilità dell’operazione per la possibilità degli istituti di credito di apporre un eventuale titolo ipotecario. La titolarità privata dell’immobile si riflette poi nella tipologia delle opere cui il contratto si adatta, escludendosi perciò tutte le opere demaniali o da realizzarsi sul demanio (stradale, cimiteriale, portuale, penitenziario, ecc.) notoriamente incompatibili con regimi privatistici. Nello specifico l’uso appropriato dovrebbe riguardare la realizzazione di immobili per uffici pubblici, complessi direzionali, spazi espositivi, edilizia economica e popolare.

 

Il comma 1 lett. d), con un nuovo art. 160-ter del Codice, introduce quindi la disciplina del contratto di disponibilità immediatamente dopo l’art. 160-bis relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche.


I corrispettivi destinati all’affidatario privato

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 160-ter viene previsto che l'affidatario del contratto di disponibilità venga retribuito con tre diversi corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a)  un canone di disponibilità, da versare soltanto all’effettiva disponibilità dell'opera che sarà pieno qualora la possibilità di fruizione sia completa, mentre verrà decurtato o annullato in caso di impossibilità di uso parziale o totale dell’opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del successivo comma 3;

b)  l'eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c)  un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lett. b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

 

In dottrina[23] lo strumento del canone di disponibilità in mano alla PA rappresenta la migliore garanzia pubblica per poter disporre di un bene immobile in perfetta efficienza per tempi così prolungati. Inoltre, la corresponsione da parte della PA di un prezzo o contributo pubblico a stato avanzamento lavori non snatura il contratto, ma incontra il limite invalicabile del 50% del valore dell’opera per rispettare uno degli indici segnalati da Eurostat al fine di decontabilizzare l’investimento privato dal bilancio pubblico e potrà essere erogato solo quando la PA intenda acquisire la proprietà al termine del contratto.

 

Gli adempimenti in capo all’affidatario privato

Il comma 2 pone in capo all'affidatario il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché, ai sensi del comma 5, anche la redazione del progetto definitivo, esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera che l'affidatario stesso può introdurre ai fini di una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti.

E’ sempre l’affidatario che dovrà approvare Il progetto definitivo, esecutivo e le varianti in corso d'opera, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, a terze autorità competenti. Sono, infine, a suo carico anche il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti.

L’assunzione di tali rischi da parte dell’affidatario rappresenta un’altra specificità del contratto di disponibilità, in quanto tradizionalmente tali rischi sono, invece, a carico della stazione appaltante (nei contratti di appalto, nelle concessione e nella locazione finanziaria di opere pubbliche).

 

La dottrina[24] evidenzia come ancor più significativa di questa tendenza a condensare nuovi rischi in capo al privato è la sua responsabilità per la mancata o ritardata approvazione della progettazione e delle varianti da parte di terze autorità competenti. Ciò significa che l’integrale iter approvativi della progettazione è nella sfera di controllo del privato che dovrà curarne la tempistica, sollecitando tutte le autorità pubbliche che sono tenute a rilasciare pareri, nulla osta e autorizzazioni. La ratio dell’assunzione di tali rischi in capo all’affidatario risiede nel fatto che l’opera e la progettazione sono di sua proprietà e, pertanto, solo a lui potrà essere riferita nel prosieguo la responsabilità di totale o parziale indisponibilità, eliminando ogni possibile concorso di colpa del committente pubblico.

 

La procedura di gara

Il comma 3 disciplina la procedura di gara, prevedendo che:

§      la pubblicazione del bando debba avvenire con le procedure ordinarie previste dall’art. 66 o dall'art. 122 secondo l'importo del contratto (sopra o sotto soglia), ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al successivo comma 6;

Si osserva che tale disposizione differenzia l’operazione di affidamento del contratto di disponibilità da quello di locazione finanziaria, disciplinata all’art. 166-bis, ove la PA pone, invece, a base di gara un progetto di livello almeno preliminare.

§      le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale corredate dalla garanzia prevista dall’art. 75 (pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente);

§      il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 (ossia una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale);

§      dalla data di inizio della messa a disposizioneè dovuta, da parte dell'affidatario, una cauzione a garanzia delle penali per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 113 e la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

§      l’amministrazione aggiudicatricevaluta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83;

§         il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, per la valutazione comparativa tra le diverse offerte;

§         gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

 

Il comma 4 rinvia,in relazione ai requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici, alle disposizioni del Codice.

 

Si osserva che il regime di qualificazione dei concorrenti segue, pertanto, le regole ordinarie per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari previste nel Titolo I, Capo II, del Codice dagli artt. 34 e seguenti. Si ricorda, inoltre, che il comma 7 dell’articolo in esame estende l’applicabilità del contratto di disponibilità anche ai lavori relativi alle infrastrutture strategiche per i quali, se affidati a contraente generale, è previsto, invece, un sistema apposito di qualificazione dall’art. 186, comma 1, del Codice.

 

Il controllo della stazione appaltante

Il comma 6, modificato nel corso dell’iter al Senato, conferma che l’attività di collaudo è posta in capo alla stazione appaltante al fine di:

§      verificare la realizzazione dell'opera;

§      accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, potendo proporre, anziché prescrivere come prevedeva il testo originario del decreto legge, all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti, ovvero la riduzione del canone di disponibilità, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali.

Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità, superato il quale il contratto si intende risolto.

L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

 

Viene sottolineato in dottrina[25] come il comma 6 permetta il cd. allineamento degli interessi, prevedendo il collaudo funzionale da parte della PA cui è condizionato l’inizio del pagamento del canone di disponibilità all’affidatario del contratto. L’impegno ad una corretta esecuzione dell’opera secondo i dettati prestazionali è collegato alla prospettiva di rientrare del proprio investimento solo quando l’opera destinata all’esercizio di un pubblico servizio sia stata realizzata (e funzionante) a regola d’arte. In questo caso, con tale norma, la PA viene a dotarsi di un ampio potere di intervento per imporre modifiche, varianti o rifacimenti qualora non siano state rispettate le prescrizioni funzionali e tecniche del capitolato prestazionale o norme vincolanti. Appare, invece, incerta l’utilità per i finanziatori dell’individuazione di un livello di riduzione del canone oltre il quale il contratto è da intendersi risolto, in quanto, in tali operazioni, generalmente, gli automatismi risultano dannosi. Si suggerisce, invece, di ricorrere a forme intermedie che consentano ai finanziatori di correggere quelli che potrebbero essere degli inadempimenti temporanei.

 

L’applicabilità alle infrastrutture strategiche

Da ultimo il comma 7 estende l’applicabilità delle disposizioni del contratto di disponibilità anche ai lavori relativi alle infrastrutture strategiche. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le specifiche procedure previste agli artt. 165 e seguenti del Codice.

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Si veda il paragrafo “Attività delle istituzioni dell’Unione europea” relativo all’articolo 25, comma 1.

 


 

Articolo 45
(Documentazione a corredo del PEF
per le opere di interesse strategico)

 


1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi:

     a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servita dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;

     b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

     c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

     d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

     e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 45 integra la documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF) ai fini di un più rapido finanziamento da parte del CIPE delle infrastrutture strategiche.

Descrizione analitica

L’articolo 45, comma 1, prevede che, al fine di accelerare l'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per le opere strategiche di cui all'art. 4, comma 134, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), il PEF che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse dovrà essere integrato da una serie di dati, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 140 dell’art. 4 della citata legge n. 350 che prevede che le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere siano determinate sulla base del PEF.

La relazione illustrativa (A.S. 3110) evidenzia che la finalità di tale disposizione è quella di “ridurre la durata della procedura di assegnazione delle risorse da parte del CIPE attraverso l’eliminazione dei tempi necessari ad acquisire tutti gli elementi necessari per l’istruttoria, consentendo un più rapido avvio della fase realizzativi dell’intervento”.

 

Come è stato sottolineato nel corso di alcune audizioni svoltesi presso la 10ª Commissione del Senato[26] viene auspicata una più accurata redazione dei contratti e dei relativi allegati, in particolare, il PEF, anche ricorrendo a strumenti quali linee-guida e standard contrattuali. E’ stato, altresì[27] ritenuto necessario che si chiarisca che l’adozione di tale procedura non obblighi a riapprovare i progetti già approvati; in tal senso, è stato suggerito di inserire, nel primo comma, un riferimento esplicito ai progetti delle infrastrutture di interesse strategico non ancora approvati”.

 

In merito ai riferimenti normativi recati dal comma 1, si ricorda che il comma 134 dell’art. 4 della legge n. 350/2003 prevede che per le infrastrutture strategiche della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da un’analisi costi-benefìci e da un piano economico-finanziario (PEF) che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna quindi le risorse finanziarie nella misura prevista dal PEF così come approvato insieme al progetto preliminare.

Il comma 140 prevede, tra l’altro, che il CIPE approvi lo schema tipo di PEF. Lo schema tipo di PEF è stato quindi approvato con la delibera CIPE n. 11/2004[28]nella quale vengono forniti sia uno schema tipo di PEF sintetico, sia uno schema tipo di PEF analitico.

 

Il comma 1 dispone quindi che il PEF debba quindi essere integrato con gli elementi di seguito indicati, e precisamente:

a)  nella parte generale[29], oltre al bacino di utenza, dovranno essere indicate le stime di domanda servita dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;

b)  il costo complessivo dell'investimento deve comprendere, oltre al contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, anche l’eventuale quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c)  l'erogazione prevista deve dare conto dell’utilizzo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto coerentemente con il cronoprogramma di attività e le erogazioni annuali devono indicare distintamente le quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

d)  le indicazioni relative ai ricavi devono essere integrati con quelle sui costi, distinti a loro volta in: costi di costruzione, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla sicurezza, alla legislazione ambientale, per la manutenzione ordinaria articolati per il periodo utile dell’infrastruttura e costi fideiussori. In ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario va effettuato applicando le variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

e)  se i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti sono costituiti in S.p.A., dovrà essere riportato anche:

§      l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura;

§      per le infrastrutture a rete, l’impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti. Tale impatto dovrà, inoltre, essere rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

 

Occorre ricordare che l’obiettivo del PEF è la verifica dell’equilibrio economico e finanziario di un investimento e, per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, il PEF, oltre ad essere un documento necessario per decidere sulla fattibilità economico-finanziaria dell’intervento, costituisce un elaborato di natura contrattuale in quanto definisce i rapporti concessori tra parte pubblica e soggetto privato. Generalmente il PEF è suddiviso in una parte descrittiva ed una parte numerica. La parte descrittiva assume la funzione di dimostrare l’attendibilità dei dati che stanno all’origine dei calcoli riportati nella parte numerica ed è articolata sostanzialmente secondo tre analisi: “analisi del mercato” per una stima realistica degli obiettivi di erogazione dei servizi e dei ricavi attesi; “analisi dei costi” per raggiungere gli obiettivi di erogazione del servizio individuati; “analisi delle risorse finanziarie” per coprire i costi di investimento/gestione e per consentire il rimborso del capitale (di debito e/o di rischio) investito nella realizzazione. La parte numerica è costituita oltre che dai documenti classici individuati dal codice civile e dalla prassi contabile, quali il conto economico e lo stato patrimoniale, dal prospetto finanziario e dall’analisi di bilancio ove si mettono a confronto alcuni indici di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria[30]. Per quanto concerne la parte numerica, nella determinazione n. 1/2009, l’AVCP[31] suggerisce di applicare le modalità di predisposizione contenute nella guida “Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici[32] elaborata dai nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

 

Il comma 2 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di introdurre eventuali modifiche ed integrazioni all'elenco dei dati previsti dal comma 1.

 

Al riguardo, si osserva che demandare ad un atto di natura regolamentare l’integrazione di disposizioni legislative di rango primario non corrisponde ad un coerente utilizzo delle fonti.

Potrebbe essere inoltre opportuno, considerando i nuovi dati da riportare nel PEF, un aggiornamento, da parte del CIPE, dello schema tipo di PEF approvato con la citata delibera CIPE n. 11/2004.


 

Articolo 46
(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)

 

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo».

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 46 rinvia al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina riguardante il dialogo competitivodi cui all’articolo 58 del medesimo Codice.

 

Descrizione analitica

L’articolo 46, inserendo il comma 18-bis all’art. 58 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), rinvia al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) la definizione di ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo, istituto introdotto nel Codice in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE. La relazione illustrativa (A.S. 3110) precisa che, al fine di agevolare l’utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, si prevede di integrare la disciplina in materia attraverso un “rinvio dinamico” al regolamento di attuazione.

 

Considerata la generica formulazione della norma, non appare chiaro se le “ulteriori modalità attuative” si tradurranno in una specificazione delle disposizioni regolamentari esistenti in materia di dialogo competitivo o in una loro integrazione.

 

Il dialogo competitivo è un istituto previsto per appalti particolarmente complessi - qualora la stazione appaltante si trovi di fronte ad un appalto di cui non sia in grado di definire i mezzi tecnici per la sua esecuzione o non sappia impostare giuridicamente o finanziariamente il progetto - introdotto nel Codice dei contratti pubblici in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2004/18/CE. Il dialogo competitivo, secondo la definizione di cui al comma 39 dell’articolo 3 del Codice, si sostanzia, pertanto, in una procedura con la quale l’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati con l’obiettivo di valutare soluzioni tecniche, giuridiche e finanziarie che soddisfino le esigenze della stazione appaltante. L’art. 58 reca quindi disposizioni attuative del dialogo competitivo prevedendo una netta separazione tra la fase del dialogo, in cui avviene una vera e propria messa a punto, anche per fasi successive, della soluzione o delle soluzioni ritenute idonee dall'amministrazione, e la successiva fase in cui l'amministrazione riceve e valuta le offerte. Se l'amministrazione, “per ridurre il numero delle soluzioni da discutere”, sceglie di svolgere la procedura in più fasi successive, è tenuta ad applicare i criteri di aggiudicazione previsti nel bando di gara. Il dialogo può anche durare molto dal momento che è previsto che prosegua finché l'amministrazione non sia in grado di individuare, “se del caso dopo averle confrontate” la o le soluzioni che essa ritiene idonee e soddisfacenti. Solo dopo parte la fase di offerta, nel corso della quale le offerte possono anche successivamente essere precisate, chiarite e perfezionate. Successivamente si apre la fase della scelta della migliore offerta. In questo caso la scelta avviene con l’unico criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Una volta individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, si prevede ancora la possibilità per la stazione appaltante di chiedere al migliore offerente di precisare alcuni aspetti dell'offerta e di confermare gli impegni che derivano dall'offerta presentata. È infine prevista la facoltà per l'amministrazione di stabilire premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo. Ulteriori previsioni sul dialogo competitivo sono anche inserite negli artt. 62 e 153, comma 16, lett. a), nell’ambito della procedura di project financing,e nell’art. 220 del Codice.

Da ultimo il Regolamento di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 207/2010, reca alcune disposizioni di dettaglio relative al dialogo competitivo agli artt. 113 e 114. In merito alle citate norme del Regolamento, la dottrina[33], con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 113 che prevedono che il bando di gara possa indicare specifiche modalità operative con le quali la stazione appaltante intende dialogare con ciascun concorrente, ha rilevato che tali disposizioni anche se volte a specificare preventivamente il comportamento dell’ente appaltante, potrebbero essere in parziale contraddizione con le caratteristiche tipiche di questa fase del dialogo competitivo in cui le stesse modalità di confronto possono definirsi in corso di procedura. E’ stata, inoltre, rilevata[34] la necessità di chiarire l’ambito applicativo del dialogo competitivo, ovvero precisare se esso può essere finalizzato all’affidamento non solo di un appalto di lavori ma anche di una concessione di lavori pubblici o servizi. E’ da ritenere pacificamente ammessa la possibilità di utilizzare il dialogo competitivo per l’affidamento degli appalti nei settori speciali, deponendo in tal senso chiaramente l’art. 220 del Codice che indica tra le procedure che gli enti committenti operanti in tali settori possono adottare per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi non solo le procedure aperte, ristrette o negoziate, ma anche il dialogo competitivo.

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Si veda il paragrafo “Attività delle istituzioni dell’Unione europea” relativo all’articolo 25, comma 1.

 


 

Articolo 47
(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)

 


1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

     - due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

     - un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

     - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.»

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

 


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento con opere d’arte, introducendo percentuali decrescenti al crescere dell’importo dei lavori.

 

Descrizione analitica

L’articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento mediante opere d’arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell’importo dei lavori secondo la suddivisione in scaglioni progressivi, in luogo della percentuale fissa del 2%.

 

Si ricorda che la legge n. 717/1949 è nota come «legge del 2%», in quanto rende obbligatorio, per tutta l'edilizia pubblica di nuova realizzazione, destinare all’abbellimento di tali edifici con opere d'arte una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista nel progetto, indipendentemente dall’importo dei lavori.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 23 marzo 2006, ha predisposto le linee guida per l'applicazione di tale legge.

 

Il comma 1, lett. a), con la sostituzione del primo comma dell’art. 1 della citata legge n. 717, prevede, quindi, che le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedono all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, destinino al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota percentuale della spesa totale prevista nel progetto, determinata in misura decrescente rispetto all’importo dei lavoristessi:

§      due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiori a cinque milioni di euro;

§      un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

§      0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) motiva tale modifica con il fatto che la percentuale fissa del 2% da destinare ad opere d’arte prevista dalla norma previgente appariva incoerente con le finalità della legge stessa di favorire la produzione artistica soprattutto per lavori di importo rilevante e in un periodo come l’attuale ove la carenza di risorse economiche rende difficile persino il completamento delle opere programmate.

 

Il comma 1, lett. b), attraverso la sostituzione delsecondo comma, sancisce la totale esenzione di tale destinazione di somme per tutti gli edifici che comportino un investimento inferiore a un milione di euro, nonché per gli edifici destinati a uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, qualunque sia l’importo della relativa spesa.

Si ricorda che il secondo comma dell’articolo 1, nel testo previgente, prevedeva che i progetti relativi agli edifici cui si riferiva la legge dovessero contenere l'indicazione di massima delle opere d'arte e il computo del relativo importo.

Il quarto comma dell’art. 1 della legge n. 717 prevede che sono escluse dall’obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 1 miliardo di lire (circa 500 mila euro).

 

Al riguardo, si segnala che, ove fosse confermato l’intendimento di sopprimere il secondo comma dell’articolo 1 del testo previgente, la novella in esame andrebbe opportunamente riferita anche al quarto comma, al fine di evitare la coesistenza di due disposizioni di analogo contenuto.

 

Il comma 2 riguarda l’applicabilità della nuova norma, limitandola agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non sia stato ancora pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

 


 

Articolo 48
(Norme in materia di dragaggi)

 

 


1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

 

«Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di dragaggio) 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

     a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;

     b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

     c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6;

     d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l’iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione nell’analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

 


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 48, comma 1, modificato dal Senato, modifica la normativa in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-bis a 11-sexies dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994, che vengono conseguentemente abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

Descrizione analitica

L'articolo in esame riscrive, al comma 1, l’articolata disciplina in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-bis a 11-sexies dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale).

I dragaggi di cui si tratta riguardano prevalentemente i siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale (SIN), ma vi sono anche disposizioni per i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale (queste ultime sono concentrate nel comma 8 dell'articolo 5-bis aggiunto alla legge n. 84 del 1994 dal comma in esame).

Si ricorda, in proposito, che la disciplina, ora soppressa, recata dai citati commi da 11-bis a 11-sexies dell’art. 5 della L. 84/1994 era stata introdotta dai commi 996-997 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) e, in attuazione di questa, è stato emanato il D.M. ambiente 7 novembre 2008.

In estrema sintesi la disciplina citata consente di fatto che i materiali derivanti dal dragaggio non siano qualificabili come rifiuti. Per effetto di questa disciplina “tali sedimenti, a determinate condizioni (prima fra tutte la non pericolosità), sono materiali che possono essere dragati e poi utilizzati (per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili) oppure collocati in strutture di contenimento. … La ratio della legge e del regolamento è ravvisabile nella volontà di rendere compatibili le operazioni di dragaggio con gli interventi di bonifica; la legge prevede, infatti, che le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica e in modo tale da evitare che ad essa arrechi pregiudizio (art. 5 comma 11-bis L. n. 84/1994; cfr. anche l’art. 3 comma 1 del D.M. 7 novembre 2008). Si ricorda inoltre che questa particolare disciplina (consegue) l’effetto di semplificare i dragaggi portuali e … rimuovere ciò che eventualmente ostacola gli interventi di ristrutturazione e ampliamento dei porti stessi”[35].

Per quanto riguarda i siti di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 252 dispone che l'individuazione dei SIN avvenga mediante decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, ed elenca una serie di principi e criteri direttivi cui attenersi, mentre il comma 3 affida la procedura di bonifica dei SIN alla competenza del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive. Attualmente sul territorio nazionale sono stati individuati 57 siti di interesse nazionale (SIN)[36].

Relativamente alla disciplina recata dall’articolo in esame si fa notare che analoghe disposizioni sono recate dal testo unificato proposto dal comitato ristretto dell’8a Commissione del Senato per i disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403[37].

Fermo restando che, come già in passato, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica, il comma 1 dell’articolo 5-bis, introdotto dall'articolo in esame, reca alcune novità nelle procedure per la presentazione del progetto di dragaggio. Tale progetto:

§      potrà essere presentato anche dal concessionario dell'area demaniale interessata e dunque non soltanto dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente;

§      sarà indirizzato non solo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), come prevedeva la formulazione previgente, ma anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);

Nel nuovo testo rimangono invariate, rispetto al comma 11-bis, le funzioni che il MIT espleta dopo avere ricevuto il progetto. Invece, per quanto concerne il decreto di approvazione definitiva da parte del MATTM:

§      viene inserito un passaggio intermedio, per cui tale decreto potrà essere emanato previo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale circa l'assoggettabilità o meno del progetto alla VIA;

La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale è stata istituita dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (articolo 9) e disciplinata, oltre che dal medesimo decreto, anche dall’art. 8 del D.Lgs. 152/2006.

Si fa notare che la norma non precisa se il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sia vincolante o no, oltre che obbligatorio;

§      deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

Il comma in esame conferma il richiamo, già contemplato dall’abrogato comma 11-bis, ai commi 6 e 7 dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006, relativamente agli effetti del decreto di autorizzazione definitiva adottato dal MATTM. Si nota tuttavia che nel testo previgente il richiamo al comma 7 operava limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto di bonifica.

Si ricorda che il comma 6 dell’art. 252 del Codice prevede che “L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, mentre ai sensi del comma 7 “se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione”.

 

Quanto evidenziato è facilmente riscontrabile dall’analisi del seguente testo a fronte:

 

Testo previgente dell’articolo 5,
comma 11-bis, L. 84/94

Articolo 5-bis, comma 1, L. 84/94 nel testo modificato dal D.L. 1/2012

 

 

Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale,

le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.

Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale,

Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,

 

le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.

Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale,

 

ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3,

è presentato dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente,

 

al Ministero delle infrastrutture,

 

è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire

 

 

 

 

entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.

Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

 

 

I commi 2, 3 (modificati durante l’esame al Senato) ed il comma 4 dell’art. 5-bis ripropongono, integrandole in maniera consistente (come appare evidente dal seguente testo a fronte), le disposizioni procedurali recate dagli abrogati commi 11-ter e 11-quater, e volte a disciplinare la destinazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e le condizioni da rispettare per gli impieghi indicati, nonché le condizioni alle quali deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area.

Rispetto al testo previgente la nuova disciplina prevista dal comma 2 prevede 4 distinte tipologie di impiego dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio, contro le due fattispecie contemplate dai commi 11-ter e 11-quater. Alle condizioni contemplate, tali materiali possono:

a)   essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping[38], nel rispetto delle modalità previste dal decreto interministeriale previsto al successivo comma 6.

Il comma in esame ripropone in buona parte le condizioni dettate dal comma 11-ter ma allarga i possibili utilizzi includendo anche il miglioramento dello stato dei fondali attraverso attività di capping;

b)   essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6;

c)   essere destinati a refluimento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino lo stesso sistema di impermeabilizzazione previsto dal testo previgente del comma 11-quater, ma con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6;

Tale disposizione viene integrata dal comma 4 che disciplina il caso (ignorato dalla normativa previgente) di materiali destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza. In tal caso viene previsto, per tali materiali, un documento di accompagnamento obbligatorio contenente le indicazioni previste dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/200 per il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti. La norma prevede altresì che i trasporti saranno effettuati per mezzo di navi e di galleggianti idonei e che le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concorderanno un sistema di controllo che garantisca una costante vigilanza.

Relativamente al contenuto informativo minimo richiesto dall’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, si ricorda che esso contempla “a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

d)   qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal MATTM per ciascun SIN, consentire la restituzione dell'area interessata agli usi legittimi, previo parere favorevole della Conferenza dei servizi.

Si fa altresì notare che il primo periodo del comma 2 definisce in maniera precisa l’ambito di applicazione della norma, che riguarda i materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di aree portuali e marino-costiere poste nei SIN o di ogni loro singola frazione granulometrica separata fisicamente.

Tale previsione sembra destinata a sostituire quanto previsto dal comma 11-bis abrogato che limitava l’ambito di applicazione della normativa ai SIN il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale.

 

Testo previgente dell’articolo 5,
co. 11-ter e 11-quater, L. 84/94

Articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, L. 84/94 come risultante dalle modifiche apportate
dal D.L. 1/2012

 

 

11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio,

 

 

 

 

 

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

 

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi,

che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11- bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili,per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della Regione territorialmente interessata;

 

 

b) qualora presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella l dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla Tabella di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente,

all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

c) qualora risultino

non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento

 

 

all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento

 

Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m.

 

che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 – 9 m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6;

 

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti (dovrebbero essere quelli di cui al comma 2) sono certificati dalle Amministrazioni titolari delle opere medesime.

Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

 

Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5, degli Allegati della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei ''Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati'' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente.

I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, con testualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

 

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Le disposizioni previste dal testo previgente del comma 11-quater circa l’attivazione della procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata, in relazione alla destinazione d’uso, qualora al termine delle attività di refluimento si abbia il superamento dei livelli di inquinamento limite fissati dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, vengono confermate dal comma 3 dell’art. 5-bis. Tale comma tuttavia reca ulteriori disposizioni destinate a disciplinare il caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite: in tal caso la norma prevede l’adozione di misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente.

Il comma 5 sostanzialmente riproduce le disposizioni previgenti recate dagli abrogati commi 11-quinquies e 11-sexies relativamente alle analisi da effettuare prima del dragaggio al fine di valutare l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto nei commi precedenti, nonché i depositi temporanei. Inoltre, si ribadisce l'intangibilità delle speciali disposizioni concernenti la salvaguardia della laguna di Venezia. Quanto enunciato trova riscontro nel seguente testo a fronte:

 

Testo previgente dell’art. 5, co. 11-quinquies e 11-sexies, L. 84/94

Articolo 5-bis, comma 5, L. 84/94
come risultante dalle modifiche apportate
dal D.L. 1/2012

 

 

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

 

 

 

Il comma 6, integrato nel corso dell’esame al Senato, prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (emanato dal MATTM di concerto con il MIT) per la definizione delle modalità e delle norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego.

Nel corso dell’esame al Senato è stata meglio disciplinata la procedura per l’emanazione prevedendo:

§      il parere della Conferenza Stato-Regioni;

§      un termine per l’emanazione, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

 

Un’ulteriore modifica apportata al Senato ha riguardato la specificazione dell’ambito applicativo del decreto interministeriale, che dovrà riguardare i dragaggi dei materiali di aree portuali e marino-costiere poste nei SIN, al fine di renderlo coerente con quello previsto dal primo periodo del comma 2.

 

Il comma 7 dell'articolo 5-bis, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, demanda la disciplina del procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale per i porti di categoria II, classe III, alla regione, che garantisce la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

Il Piano Regolatore Portuale (PRP) è uno strumento di pianificazione delle aree portuali, nato con la stessa legge n. 84 del 1994, articolo 5. Si applica nei porti di categoria II, classi I, II e III, ad esclusione dei porti turistici e da diporto. Il Piano Regolatore Portuale delimita l'ambito di un porto e il suo assetto complessivo, individuando le caratteristiche e la destinazione funzionale delle sue molteplici aree. Le sue previsioni non possono essere in conflitto con gi strumenti urbanistici vigenti. L'attuale ripartizione dei porti marittimi nazionali in categorie e classi è stata effettuata dall'articolo 4 della legge n. 84 del 1994. La categoria prima comprende i porti o le specifiche aree portuali finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; la categoria seconda, invece, è articolata in tre classi, in base alla rilevanza attribuita allo scalo. Nella categoria II, Classe III, pertanto, rientrano i porti ritenuti di minore importanza.

 

Il comma 8 interessa i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in SIN. Essi possono essere immersi in mare con autorizzazione dell’autorità competente (il testo iniziale del decreto-legge fa invece riferimento al MATTM) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda in proposito che il comma 2 dell’art. 109 prevede l’autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi sia rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

 

Il medesimo comma prevede che i suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'art. 21 della L. 179/2002.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 179 del 2002, la regione è l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio del procedimento, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede la conseguente abrogazione dei commi da 11-bis a 11-sexies dell'art. 5 della L. 84/1994, in quanto la disciplina in essi recata è stata riscritta dal comma 1.

 

 


 

Articolo 49
(Utilizzo terre e rocce da scavo)

 


1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186».

1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 49 prevede una nuova regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo con l’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa (A.S. 3110) di eliminare i costi del relativo smaltimento come rifiuti, laddove le stesse possano essere reintegrate nella costruzione, e demanda ad un D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

Descrizione analitica

L'articolo 49, modificato nel corso dell’esame al Senato, demanda, al comma 1, la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un D.M. dell’ambiente, di concerto con il MIT, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Il testo originario del decreto-legge prevede un termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) indica quale finalità della disposizione quella di "eliminare i costi per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo come rifiuti, laddove esse possano essere reimpiegate nella costruzione, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell'ambiente".

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che il decreto di cui al comma 1 stabilisca le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambientale).

 

Conseguentemente, il comma 1-ter, con una novella all’art. 39, comma 4 del D.Lgs. n. 205/2010, prevede che dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 1 sia abrogato l'art. 186 del Codice ambientale recante la disciplina delle terre e rocce da scavo.

 

L’attuale formulazione dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 205/2010 prevede, invece, che l’art. 186 del Codice sia abrogato a decorrere dell’entrata in vigore del D.M. di cui al comma 2 dell’art. 184-bis sui sottoprodotti. Tale comma 2 demanda ad un D.M. ambiente (a tutt’oggi non emanato) l’adozione - in conformità alla disciplina comunitaria - di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti (vedi infra).

 

Il comma 1-quater reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Le terre e rocce da scavo

Si rammenta preliminarmente che la disciplina delle terre e rocce da scavo, contenuta nell’art. 186 del Codice, ha subito numerosi interventi legislativi negli ultimi anni resisi necessari anche a seguito dell’apertura di procedure di infrazione comunitaria per una trasposizione non corretta della disciplina comunitaria in tema di rifiuti. Tra tali modifiche si ricorda, nella XV legislatura, il comma 23 dell’art. 2 del d.lgs. n. 4/2008 (c.d. secondo correttivo), che ha riscritto l’articolo citato e nuovamente, nella XVI legislatura, il comma 10-sexies, lett. b), l'art. 20 del D.L. n. 185/2008, l'art. 8-ter del D.L. n. 208/2008 e, da ultimo, l’art. 14 del D.Lgs. n. 205/2010 con cui è stata recepita la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Il D.Lgs. n. 205/2010 ha provveduto a delineare una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo per effetto: della modifica al comma 3, lett. b), dell’art. 184, della riscrittura dell’art. 185 e dell’abrogazione dell’art. 186 prevista dall’art. 34, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 250, a decorrere dell’entrata in vigore del D.M. di cui al comma 2 dell’art. 184-bis sui sottoprodotti, a tutt’oggi non emanato, con cui dovranno essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Una delle principali novità conseguente a tali modifiche risiede nella qualificazione di “sottoprodotto” (e non di rifiuto) espressamente attribuita alle terre e rocce da scavo. Infatti, le condizioni per l’utilizzo di tali materiali al di fuori della disciplina sui rifiuti, poste dal comma 1 dell’art. 186, ricalcano, nella sostanza, quelle dettate per i sottoprodotti dall’art. 184-bis (previsione e certezza dell’utilizzo, assenza di trasformazioni preliminari, ecc.), anche se vengono aggiunte ulteriori condizioni (quali ad es. quella recata dalla lett. e) del comma 1, secondo cui deve essere accertato che tali terre e rocce non provengano da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, o come quella della lett. g) in base alla quale la certezza del loro integrale utilizzo deve essere dimostrata).

Un’altra importante modifica rispetto alla disciplina previgente concerne l’esclusione, dal novero dei sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo contaminate “durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione”. L’attuale formulazione dell’art. 186, comma 1, prevede, infatti, una serie di condizioni affinché le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possano essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e cioè:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Inoltre le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni sopra citate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti (comma 5).

Infine sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre (comma 7-ter).

 

I sottoprodotti

In relazione, invece, ai sottoprodotti, si ricorda che l’art. 184-bis del Codice, introdotto dall’art. 12 del citato D.Lgs. n. 205/2010, reca una nuova disciplina definitoria dei sottoprodotti, attraverso l’individuazione dei criteri generali applicabili ad ogni caso specifico per la riconduzione di una sostanza o materiale alla nozione di sottoprodotto. A tal fine il comma 1 detta le seguenti condizioni che una sostanza od oggetto deve soddisfare per essere un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Codice:

a)  la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b)  è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c)  la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d)  l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute.

Come già detto sopra, il successivo comma 2 demanda ad un D.M. ambiente (a tutt’oggi non emanato) l’adozione, sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,in conformità alla disciplina comunitaria, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Dalla data di entrata in vigore del citato D.M. sarà abrogato (ai sensi del comma 4 dell’art. 39 del D.Lgs. 205/2010 che ora viene sostituito con il comma 1-ter dell’articolo in esame) l’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 che reca la disciplina delle terre e rocce da scavo.

Si segnala, infine, che l’art. 3 del decreto-legge n. 2/2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (in corso di esame alla Camera), introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 185, comma 1, lett. b) e c), e 4 del Codice ambientale, volta a chiarire che i materiali di riporto c.d. storici sono esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti. Viene, inoltre, precisato qualora il D.M. previsto dall’art. 49 in esame non venga emanato entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 2/2012, le matrici materiali di riporto saranno considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 184-bis del Codice ambientale.

 


 

Articolo 50
(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

 


1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) all'articolo 143:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità»;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto»;

     a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.»;

     b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro».

 


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 50 introduce alcune modifiche in materia di concessioni di opere pubbliche relative alla cessione di immobili, ai contenuti dei bandi e degli allegati ed ai requisiti richiesti all’eventuale subentrante nel caso di risoluzione del rapporto concessorio, soprattutto, in tale ultima fattispecie, al fine di garantire l’effettivo completamento dell’opera in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori.

Descrizione analitica

L’articolo 50 è stato modificato durante l’esame al Senato ove sono state introdotte ulteriori disposizioni con la lettera 0a).

 

Il comma 1, lett. 0a), aggiunge alcune disposizioni ai commi 5 e 7 dell’art. 143 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) relativi alle caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici.

La prima modifica riguarda il comma 5 relativo alla cessione di immobili nell’affidamento delle concessioni di opere pubbliche, precisando che qualora la gara venga indetta ai sensi dell'art. 153, ovvero ricorrendo alla finanza di progetto, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà definire le modalità di utilizzazione o di valorizzazione dei beni immobili nell'ambito dello studio di fattibilità, anziché in occasione dell’approvazione dei progetti.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 153, comma 1, del Codice prevede, nel caso di finanza di progetto, che le amministrazioni aggiudicatrici pongano a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti, mentre nelle concessioni tradizionali le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 97.

 

Si rammenta, inoltre, che il comma 5 dell’art. 143 del Codice è stato recentemente modificato dall’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’utilizzo della cessione di immobili nell’affidamento delle concessioni di opere pubbliche. Rispetto al testo previgente, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati prevedendo tale cessione nel piano economico-finanziario e nella convenzione, dopo aver valutato la convenienza economica dell’operazione e purché l’utilizzo o la valorizzazione degli immobili sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Si prevede che la decisione di ricorrere a tale strumento possa avvenire anche al di fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici. La norma prevede, inoltre, che le modalità di utilizzazione e di valorizzazione dei beni immobili sono definite in occasione dell’approvazione dei progetti ai sensi dell’art. 97 e costituiscono un presupposto determinante nel raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.


 

Art. 143, comma 5,
D.Lgs. n. 163/2006

Art. 143, comma 5, come novellato
dal D.L. 1/2012

 

 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97, posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità.

(omissis)

(omissis)

7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo

7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

 

 

La seconda modifica aggiunge un periodo finale al comma 7 dell’art. 143in cui viene previsto che le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento degli istituti finanziatori nel progetto.

 

Il comma 1, lett. a), con l’inserimento di nuovo comma 3-bis all’art. 144 del Codice, prevede che i bandi e gli allegati relativi alle concessioni di lavori pubblici, inclusi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario (PEF), siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera.

 

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 144, ove sono definite le procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici, prevede che i bandi contengano: gli elementi indicati nel codice; le informazioni di cui all’allegato IX B; ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’art. 77, par. 2, della direttiva 2004/18.

 

In merito a tale disposizione, è stato segnalato[39] che in realtà non appare chiara la reale portata precettiva. La bancabilità dell’opera è infatti diretta conseguenza del piano economico-finanziario (PEF) i cui elementi fondamentali derivano dalle caratteristiche intrinseche dell’intervento, e in particolare dalle fasi di realizzazione e di successiva gestione. In questo senso la possibilità di assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera non può certo essere ricondotta alla formulazione del bando e dei relativi allegati, che si limitano a rappresentare la situazione di fatto esistente.

 

Il comma 1, lett. b), riguarda la modifica di una delle condizioni previste per il subentro di altro soggetto nel caso di risoluzione del rapporto concessorio disciplinato dall’art. 159 del Codice.

L’art. 159, prevede, infatti, per evitare la risoluzione della concessione, che gli enti finanziatori del progetto possano designare un soggetto subentrante all’originario concessionario che deve essere accettato dall’ente concedente, purché abbia determinate caratteristiche che vengono ora modificate dal comma in esame.

Mentre nella precedente formulazione era previsto che il nuovo concessionario dovesse avere caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dall’originario concessionario al momento dell’affidamento della concessione, nella nuova formulazione la corrispondenza delle caratteristiche del nuovo concessionario viene definita non più con riferimento a quelle possedute dal vecchio concessionario, ma a quelle previste nel bando di gara a suo tempo emanato o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata. Inoltre, le caratteristiche del nuovo concessionario andranno comunque definite avuto riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro.

 

Testo previgente dell’art. 159, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006

Art. 159, comma 1, come novellato
dal D.L. 1/2012

 

 

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

1. Identico

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e dallo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;

 

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) sottolinea come tale modifica sia volta ad assicurare piena operatività alla previsione in forza della quale in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Nello specifico la coincidenza di caratteristiche richieste al subentrante rispetto al concessionario originario pone, sempre secondo la relazione, un limite troppo stringente che rischia di risultare non adeguato alle reali necessità del progetto[40].

 

Secondo l’AVCP, sulla base della documentazione depositato nel corso delle audizioni informali svolte al Senato[41], tale modifica non sembrerebbe sufficiente a garantire il coinvolgimento dei finanziatorisul lato del concorrente per le opere ordinarie: si potrebbe, invece, valutare l’opportunità di estendere alle opere ordinarie quanto previsto all’art. 175 del Codice per le infrastrutture strategiche circa il previo coinvolgimento dei finanziatori nel PEF da presentare a corredo dell’offerta, apportando una modifica all’art. 153, comma 9, del Codice.

Si segnala, inoltre, che la Confindustria[42] ha valutato positivamente le modifiche introdotte nell’articolo 50 del decreto-legge in quanto la documentazione dei bandi di gara risulterebbe maggiormente affidabile e verrebbe garantita l’individuazione del soggetto subentrante per l’effettivo completamento dell’opera.

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Si veda il paragrafo “Attività delle istituzioni dell’Unione europea” relativo all’articolo 25, comma 1.

 


 

Articolo 51
(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)

 

1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 51 eleva dal 40 al 50% la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi.La norma verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Descrizione analitica

L’articolo 51, al comma 1, con una novella all’art. 253, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), eleva dal 40 al 50% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi.Il comma dispone altresì che i concessionari agiscono a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi.

 

Si rammenta che il comma 25 dell’art. 253 del Codice era stato sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 29, del decreto legge n. 207/2008, che ha introdotto importanti innovazioni nell’ambito delle concessioni autostradali, al fine di prevedere che i concessionari agissero a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che doveva essere non inferiore al 40% per le convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002.

 

Il comma 2 dispone che la norma si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) precisa che tale modifica è volta a favorire la concorrenza nell’affidamento dei lavori da parte dei concessionari autostradali e che il periodo transitorio è necessario al fine di evitare il blocco degli investimenti già avviate dai concessionari autostradali.

 

Da ultimo si ricorda che, nel corso delle audizioni informali svolte al Senato, è stata valutata positivamente la disposizione in commento in quanto mira a ridurre la quota di lavori eseguibili direttamente dal concessionario o da società collegate [43]. Alcuni operatori hanno tuttavia, proposto di elevare quantomeno al 60% la quota di lavori che i concessionari sono tenuti ad affidare a terzi anticipandone l’applicazione al 2012 al fine di garantire maggiore concorrenzialità [44].

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Si veda il paragrafo “Attività delle istituzioni dell’Unione europea” relativo all’articolo 25, comma 1.

 

 


 

Articolo 52
(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti)

 


1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;

     b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità»;

     c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno».

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «Il progetto è redatto,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 52 reca alcune modifiche al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed al relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010, volte a semplificare la redazione e velocizzare l’approvazione dei progettiprevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare e definitiva).

 

Descrizione analitica

L’articolo 52, comma 1, lett. a), con un periodo aggiuntivo al comma 2 dell’art. 93, concernente i livelli di progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori, considera un progetto adeguatamente sviluppato anche in mancanza di uno dei primi due livelli della progettazione, ma nel rispetto di determinate condizioni.

Pertanto si consente di omettere uno dei primi due livelli della progettazione (preliminare o definitiva) purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso e garantisca i requisiti previsti dal comma 1, alle lettere a), b) e c), ossia:

a)        la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b)        la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c)        il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Conseguentemente, nel rispetto di tali prescrizioni, non è più necessario provvedere alla redazione di tutti e tre i livelli di progettazione: preliminare, definitiva, esecutiva.

Si ricorda, infatti, che il comma 1 dell’art. 93 articola la progettazione in materia di lavori pubblici secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare i seguenti requisiti: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

 

Testo previgente dell’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006

Art. 93, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 come novellato dal D.L. 1/2012

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

 

 

In coerenza con la prima modifica, il comma 1, lett. b), con l’introduzione di un nuovo comma 1-bis all’art. 97 del Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono sottoporre all’approvazione progetti con un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. Infine la dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, anziché del progetto definitivo, come prevede l’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. sugli espropri).

 

Ai sensi del citato art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, tra l’altro,

a)  quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b)  in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

Da ultimo si ricorda che il vigente comma 1 dell’art. 97 del Codice prevede che l’approvazione dei progetti venga effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, in particolare quelle sulla conferenza di servizi, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) precisa che entrambe le modifiche sono finalizzate ad una velocizzazione dei procedimenti di approvazione dei progetti, unificando, ove possibile, alcune fasi progettuali e consentendo, in tal modo, di ottenere in un’unica soluzione approvazioni che, richiedendo livelli progettuali diversi, dovrebbero altrimenti essere acquisite in tempi differiti.

 

Il comma 1, lett. c), con una novella l’art. 128, comma 6, del Codice relativo alla programmazione dei lavori pubblici, subordina l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale:

§      per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, almeno alla previa approvazione di uno studio di fattibilità;

§      per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi del citato art. 93.

Si ricorda che il medesimo comma 6 dell’articolo 128, ai fini dell’inclusione nell’elenco annuale, fa salvi i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi e i lavori di cui all'art. 153 realizzati in project financing per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

 

 

Art. 128, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006

Art. 128, comma 6, come novellato
dal D.L. in esame

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità

 

Si ricorda che l’art. 128 prevede che la programmazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, e che l’inclusione degli interventi nei citati programmi avvenga secondo le modalità indicate nello stesso articolo, tra le quali rientrano anche quelle indicate nel novellato comma 6.

 

Il comma 2 reca una norma di coordinamento dell’art. 15 del Regolamento di attuazione del Codice, D.P.R. n. 201/2010, con la nuova formulazione dell’art. 93, comma 2, del Codice sui livelli di progettazione, introdotta dall’articolo in esame (al comma 1, lett. a)).

 

 

Art. 15, comma 2, del D.P.R. 207/2010

Art. 15, comma 2, come novellato
dal D.L. in esame

 

 

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

2. Il progetto è redatto, redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

 

 

Pur rilevando che il D.P.R. 207 del 2010 è stato modificato da recenti decreti-legge (ad esempio il D.L. 70/2011), si osserva che la modifica di un atto regolamentare, mediante disposizioni aventi forza di legge, non appare corrispondere ad un utilizzo coerente delle fonti.

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Si veda il paragrafo “Attività delle istituzioni dell’Unione europea” relativo all’articolo 25, comma 1.


 

Articolo 53, commi 1-3
(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale
delle infrastrutture ferroviarie)

 

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

3. Soppresso.

 

 

Sintesi ed effetti

I commi 1 e 2 dell’articolo 53 recano norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità. Il comma 3, soppresso nel corso dell’esame presso il Senato, interveniva sulla disciplina relativa alla modifica, da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, degli standard e delle norme di sicurezza nazionali.

 

Descrizione analitica

Il comma 1 dispone che la progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche.

Limita inoltre l’utilizzo delle specifiche tecniche previste per l’alta capacità esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

Si ricorda che una linea ferroviaria ad alta capacità è quella sulla quale è possibile una frequenza di passaggi di treni superiore rispetto a una linea convenzionale.

 

Il comma 2 esclude che possano essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato soppresso il comma 3, il quale prevedeva che le modifiche apportate dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali devono essere accompagnate da:

§      una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dagli obiettivi minimi di sicurezza (CST);

§      una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

 

L’efficacia delle modifiche era poi subordinata all’individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.


 

Articolo 53, commi 4 e 5
(Gallerie stradali e autostradali)

 

4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;

     b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».

 

 

Sintesi ed effetti

Il comma 4 esclude l’applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti (c.d. overdesign), rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’UE, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti. Il comma 5 novella il D.Lgs. 264/2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali.

 

Descrizione analitica

Il comma 4 esclude l’applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti (c.d. overdesign) rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea:

§      alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali;

§      agli adeguamenti di quelle esistenti.

 

Il comma 5 novella gli articoli 4, comma 5, e 11, comma 1, del D.Lgs. 264/2000 (recante “Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”) precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali.

La relazione illustrativa(A.S. 3110) sottolinea infatti che il collaudo è di competenza della stazione appaltante.

Si ricorda che la Commissione permanente per le gallerie, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 264/2000, svolge le funzioni di autorità amministrativa per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale ed è istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Relativamente alla competenza sui collaudi si ricordano gli articoli 120 e 141 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in particolare il comma 2-bis dell’art. 120 ove si legge, con riferimento ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture, che l'affidamento dell'incarico di collaudo è “attività propria delle stazioni appaltanti”.

 

 

 


 

Articolo 53, comma 5-bis
(Semplificazione procedure di realizzazione di opere infrastrutturali)

 

5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000».

 

 

Sintesi ed effetti

Il comma 5-bis, modifica la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione da parte dell’ente locale dell’utilizzo di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno e relative al potenziamento di infrastrutture, stabilendo che tale obbligo sorge a fronte di una richiesta dell’ente erogante il finanziamento e che la mancata osservanza del termine stabilito per la presentazione del rendiconto non determina l’obbligo di restituzione del contributo.

 

Descrizione analitica

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato modifica il comma 1-ter dell’articolo 5 del decreto legge n. 138/2011, aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, siano versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato e che l'ente destinatario del finanziamento sia tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse.

Attraverso la sostituzione dell’ultimo periodo del citato comma 1-ter , il comma in esame specifica – al fine della ulteriore semplificazione delle procedure di realizzazione delle opere infrastrutturali effettuate attraverso l’utilizzo delle suddette disponibilità – che:

a)  l’obbligo di rendicontazione delle modalità di utilizzo delle predette risorse destinate a opere infrastrutturali ricorre a richiesta dell’ente erogante;

b)  non si applica l’articolo 158, comma 3 del TUEL, in base al quale la mancata osservanza del termine stabilito per la presentazione del rendiconto di opere relative a contributi straordinari determina l’obbligo di restituzione del contributo.

L’attuale formulazione del secondo periodo del comma 1-ter dell’articolo 5 del D.L. n. 138/2011 prevede un generale obbligo per l'ente destinatario del finanziamento di rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse.

Il comma 3 dell’articolo 158 del TUEL[45] - relativo all’obbligo di rendiconto da parte degli enti locali circa l’utilizzo dei contributi straordinari ad essi assegnati da amministrazioni pubbliche, da presentarsi entro 60 giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo[46] - stabilisce che il termine predetto è perentorio e che la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

 


 

Articolo 54
(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

 


1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.».


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni di scopo”, vale a dire finalizzate al finanziamento di specifiche opere pubbliche, mediante la costituzione di un patrimonio destinato formato da beni immobili disponibili di proprietà dell’ente, con l’obiettivo di consentire ai predetti enti l’accesso ad un canale di finanziamento più vantaggioso rispetto ad altre forme di finanziamento.

 

Descrizione analitica

L'articolo 54 aggiunge un comma all'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che disciplina l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.

 

L’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali è consentita ai sensi dell’articolo 205 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

Si ricorda che l’articolo 35 della legge n. 724 del 1994 reca la disciplina delle emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali. In particolare, ai sensi del comma 1, le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente.

Con D.M. 5 luglio 1996, n. 420 è stato approvato il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, con particolare riferimento alle caratteristiche dei titoli obbligazionari, ai criteri e alle procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio, nonché all'ammontare delle commissioni di collocamento degli intermediari autorizzati e ai criteri di quotazione sul mercato secondario.

Tale disciplina è stata notevolmente integrata dall’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) che, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di consentire la vigilanza sugli andamenti della finanza pubblica, ha conferito al Ministero dell’economia e delle finanze una funzione generale di coordinamento con riferimento all’accesso al mercato dei capitali degli enti territoriali. In sostanza, la disciplina consente a regioni, province, comuni e unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e isolane nonché consorzi tra enti territoriali di deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati in via esclusiva al finanziamento degli investimenti. È esplicitamente previsto il divieto di finanziare spese di parte corrente.

Le norma ha ricevuto attuazione con il decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno 1° dicembre 2003, n. 389, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali.

Ulteriori precisazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze mediante la circolare 27 maggio 2004. In particolare, la circolare ha chiarito che sono sottoposte all’applicazione delle norme del regolamento soltanto le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 febbraio 2004).

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 35, l'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a)  che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie;

b)  che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione.

Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti (comma 3).

 

Il nuovo comma 1-bis, aggiunto dalla norma in commento, autorizza gli enti locali a ad attivare prestiti obbligazionari di scopo”, vale a dire finalizzati al finanziamento di singole (specifiche) opere pubbliche.

Gli enti locali interessati sono:

§      comuni, le province, città metropolitane;

§      nonché unioni di comuni, comunità montane e i consorzi tra enti locali; per queste tre categorie si richiede la previa autorizzazione di ciascun partecipante.

Il finanziamento deve essere:

§      legato alla realizzazione di singole (specifiche) opere pubbliche;

§      garantito da un apposito patrimonio formato da immobili disponibili di proprietà degli enti locali, per un valore almeno doppio dell'emissione obbligazionaria. Sul patrimonio possono soddisfarsi solo gli obbligazionisti, essendo escluse azioni da parte di qualsiasi altro creditore.

Le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio saranno definite con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. Il termine per l'emanazione è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del comma 1-bis in esame ( vale a dire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge).

 

In sostanza l’articolo in esame viene a delineare una ulteriore tipologia di prestito obbligazionario, che si aggiunge a quelle già previste dall’articolo 35 della citata legge n. 724/1994, ed al quale si applicano comunque le regole e le procedure previste da tale articolo. Sembra possibile ipotizzare che il prestito obbligazionario in esame, presentando rispetto agli altri prestiti una soglia di garanzia più elevata (mediante la securitization offerta dal patrimonio dedicato), possa in teoria consentire, per l’ente territoriale interessato, un minor premio di rischio sui rendimenti offerti per i titoli obbligazionari.

 

In ordine alla disposizione che esclude azioni satisfattorie sul patrimonio dedicato al finanziamento dell’opera pubblica, la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.S. 3110) evidenzia come la disposizione si ispiri alla riforma del diritto commerciale, che ha portato all’emanazione degli articoli dal 2447-bis al 2447-decies del c.c., e dà alle società di capitali la facoltà di costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

Ai sensi dell’articolo 2447-ter c.c., infatti, la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato deve indicare, tra l’altro, l’affare al quale è destinato il patrimonio, i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio, il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. Decorsi i termini per eventuali opposizioni alla deliberazione societaria istitutiva del patrimonio destinato all’affare ed alla successiva iscrizione nel registro delle imprese, i creditori della società anteriori alla iscrizione della deliberazione medesima non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato(articolo 2447-quinquies).

Gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi (articolo 2447-sexies). La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche i casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare (articolo 2447-nonies)

Ai sensi dell’articolo 2447-decies, il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

 

Va segnalato che nell’ordinamento disposizioni tese ad escludere beni di proprietà pubblica dalle ordinarie azioni di tutela dei diritti di terzi sono state recentemente introdotte nella disciplina dei ripiani dei disavanzi sanitari, ad iniziare dall’articolo 2, comma 89 della legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), il cui contenuto è stato poi riproposto (con limitate modifiche) con l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, da ultimo, con l’articolo 1, comma 51 della legge finanziaria 2011 (L. n. 220/2010). Tale ultima norma, in particolare, pone il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2012 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate . Esso dispone altresì che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sui pagamenti che le regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate trasferiscono alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, se effettuati prima dell’entrata prima del 31 maggio 2010, non producono effetti da tale data e fino al 31 dicembre 2012. Gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri possono disporre, per finalità istituzionali, delle somme che gli sono state trasferite durante il periodo sopra indicato.

 

Va osservato come l’articolo 54 in esame appare vincolare il patrimonio a garanzia delle obbligazioni – incidendo specularmene su eventuali diritti di terzi – in misura più consistente sia rispetto alla disciplina civilistica (nella quale è consentito un procedimento oppositivo dei creditori in riferimento alla iscrizione della delibera di destinazione del patrimonio), sia rispetto alla normativa finora intervenuta nel settore sanitario, che circoscrive in prefissati periodi temporali l’esclusione di azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie da parte di terzi. La norma in esame, infatti, per come formulata, appare avere efficacia per tutto il periodo di vigenza delle obbligazioni emesse.

Non risulta inoltre precisato se l’inammissibilità di azioni da parte dei creditori (diversi dai portatori dei titoli emessi) operi o meno anche nei confronti di azioni eventualmente in corso sui beni inclusi nel patrimonio al momento di destinazione del patrimonio stesso a garanzia del prestito obbligazionario.

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Si veda il paragrafo “Attività delle istituzioni dell’Unione europea” relativo all’articolo 41.

 


 

Articolo 55
(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

 


1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo».

1-bis. Per le attività di cui al numero 80 dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 254, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172, è inserito il seguente: «Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche sfavorevoli la società ANAS è autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure di esternalizzazione.

 


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 55 prevede che nella procedura relativa all’aggiudicazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo. Esso reca, inoltre, disposizioni relative alla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie, nonché misure che consentono l'assunzione di personale da parte del MIT per la vigilanza delle dighe e, da parte della società ANAS, per lo svolgimento di compiti attinenti alla sicurezza stradale.

 

Descrizione analitica

L’articolo 55, con una novella all’art. 177, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), prevede che per l’affidamento delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo.

 

Si ricorda che il testo previgente del comma 2 dell’art. 177 del Codice prevedeva che per l'affidamento delle concessioni venisse posto a base di gara solo il progetto preliminare.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) sottolinea come l’estensione tiene conto del maggior livello di dettaglio del progetto definitivo, anche ai fini della bancabilità dell’opera.

 

Durante l’esame al Senato sono stati inseriti alcuni commi aggiuntivi recanti disposizioni in merito alla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie e norme che permettono l'assunzione, da parte del MIT, di personale per la vigilanza e il controllo delle dighe nonché l'utilizzo, da parte della società ANAS, di personale da adibire a funzioni attinenti alla sicurezza stradale.

 

Con il comma 1-bis viene previsto che per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, ovvero per le “Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m. e ferroviarie superiori a 2.000 m.”, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal D.Lgs. n. 264/2006 per le gallerie della rete stradale e dal D.M. del 28 ottobre 2005[47] per le gallerie ferroviarie.

 

Si ricorda che con il DPR n. 151/2011 è stato approvato il nuovo Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, in attuazione del disposto dell’art. 49, comma 4-quater, del D.L. 78/2010[48]. Esso individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Rientrano nel campo di applicazione del DPR tutte le attività elencate nell’Allegato I, tra le quali anche quelle indicate al n. 80 dal comma in esame.

Il D.Lgs. n. 264/2006 recante “Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea” cui fa riferimento il comma in esame, prevede verifiche funzionali delle gallerie attraverso ispezioni periodiche da parte di personale con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una galleria non deve superare i sei anni (artt. 11 e 12).

Da ultimo il D.M. 28 ottobre 2005 reca norme relative alla sicurezza delle gallerie ferroviarie al fine di prevenire incidenti derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi, prevedendo anche per esse ispezioni periodiche a carico del gestore della infrastruttura. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria è stabilito dal Gestore dell'infrastruttura e comunque non deve superare i tre anni (art. 12).

 

Il comma 1-ter autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, ad assumere a tempo indeterminato 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni, stanziando a tale scopo la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Per la copertura di tali oneri verrà parzialmente utilizzata la quota delle entrate previste, per il 2013, dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge n. 262/2006, con corrispondente riduzione della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano dighe (RID). Conseguentemente viene novellato il citato comma 172.

 

La relazione tecnica all’emendamento del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia al Senato sottolinea come tale disposizione è motivata dalla straordinaria urgenza di garantire un sistema di controlli sulla sicurezza delle 540 grandi dighe del territorio nazionale ai fini della tutela della pubblica incolumità, consentendo il potenziamento della struttura del MIT preposta alla vigilanza e al controllo delle grandi dighe, attualmente compromessa da gravissime carenze di personale. Inoltre, per la copertura degli oneri si farà ricorso ai contributi a carico dei concessionari e dei gestori che vengono quantificati, per l’anno 2011, in 16 milioni di euro, una parte dei quali sarà destinata alla copertura del previsto 1,5 milione di euro annuo per l’assunzione di personale.

 

Per quanto riguarda l’art. 2, comma 172, del decreto legge n. 262/2006 esso prevede che per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID[49] le spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato. In attuazione del successivo comma 173, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).

Da ultimo occorre anche ricordare che una serie di articolate misure volte a migliorare la sicurezza delle grandi dighe sono state introdotte dall’art. 43, commi 7-15, del decreto legge n. 201/2011 (c.d. salva Italia).

Per quanto riguarda, invece, la normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, si fa presente che in deroga all’art. 9 del D.L. 78/2010 che prevede una serie di limiti, la relazione al maxiemendamento precisa che le assunzioni previste dovranno essere disposte mediante concorsi e secondo le procedure del D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

 

Il comma 1-quater, fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dall'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010, autorizza la società ANAS S.p.A. per le esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche sfavorevoli, ad utilizzare personale da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in deroga al comma 28 del citato art. 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate all'acquisizione di medesimi servizi attraverso procedure di esternalizzazione.

 

La relazione tecnica all’emendamento del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia al Senato sottolinea che tale disposizione interviene sui limiti assunzionali a tempo determinato dell’ANAS che, nell’ultimo anno, avendo dovuto utilizzare solo il 50% del personale in questione in applicazione delle restrizioni disposte dall’art. 9, comma 28, del citato decreto legge n. 78/2010, ha registrato un conseguente aggravio di costi avendo dovuto esternalizzare tali attività.

In merito alla problematica in materia di personale relativa all’entrata in vigore del citato decreto legge n. 78/2010 si è espressa anche la Corte dei Conti sulle attività dell’ANAS nella Relazione al Parlamento del 31 marzo 2011 (DOC XV, n. 286)[50]. La Corte ha auspicato una deroga alle politiche restrittive in materia di assunzione del personale a favore della società ANAS proprio in relazione al fatto che è compito della stessa società provvedere alla sicurezza dell’utenza nelle sedi stradali ed autostradali nazionali.

 

Si ricorda che l’art. 9 del citato decreto legge n. 78/2010 reca disposizioni volte al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, bloccando per gli anni 2011, 2012 e 2013, i trattamenti economici individuali previsti dai rispettivi ordinamenti al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'indennità di vacanza contrattuale. In particolare il comma 28 prevede la limitazione delle spese per il personale “precario” nelle P.A. attraverso la riduzione del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, della spesa delle P.A..

Per quanto riguarda l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, esso dispone che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade (Codice della strada) debbano essere svolte previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

 


 

Articolo 55-bis
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio
 economico e sociale)

 

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è abrogato.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 55-bis consente alle amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.) per le attività economiche, finanziarie e tecniche occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese.

 

Descrizione analitica

Il comma 1 dell’articolo 55-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, consente alle amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.) per leattività economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici – occorrenti ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento agli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale, finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante finanza di progetto.

 

Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 166/2002[51], che, in modo analogo a quanto previsto nel comma 1, consente alle amministrazioni centrali - ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese - di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A., la società riorganizzata e ora denominata Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

 

L’“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa“ S.p.A, è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

Relativamente all’Agenzia (ex Sviluppo Italia) si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri.

In particolare – per ciò che qui riguarda - il comma 462 dell’articolo 1 della predetta legge finanziaria, operando una modifica al citato articolo 8 della legge n. 166/2002, ha limitato alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A. per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.

In merito al citato art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) si ricorda che esso reca la disciplina relativa alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, prevedendo i casi nei quali le amministrazioni stesse possono affidare all’esterno la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione stessa.

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88[52], risulta essere in sostanza la nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)[53]. Con il D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), all’articolo 18, il FAS è stato ripartito in tre Fondi settoriali, al fine di favorire la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana:

-        Fondo infrastrutture;

-        Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale;

-        Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Conseguentemente le residuali risorse del Fondo sono destinate agli interventi delle Amministrazioni regionali.

Da ultimo, in relazione alla finanza di progetto, cd. project financing, si ricorda, in estrema sintesi, che rappresenta un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato e che l’attuale disciplina è contenuta nell’art. 153 del citato D.Lgs. 163/2006. L’impianto normativo delineato dal testo vigente[54], da ultimo modificato dalla lett. q) del co. 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2001, prevede le seguenti procedure:

-        due iter procedurali (opzionali per la stazione appaltante), che hanno sostituito l’unico iter in precedenza esistente, consistenti in:

1 - una gara unica semplificata sullo studio di fattibilità predisposto dalla P.A. (art. 153, co. 1-14), ove non è contemplato il diritto di prelazione del promotore;

2 - una doppia gara nella quale la prima fase è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuirgli un diritto di prelazione nella fase successiva; mentre la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del promotore (art. 153, co. 15);

-        una procedura, ad iniziativa privata, per i casi di inerzia della P.A., vale a dire di mancata pubblicazione del bando entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare (art. 153, commi 16 e 18), con diritto di prelazione in alcuni casi;

-        un’ulteriore procedura, anch’essa di iniziativa privata (prevista dal co. 19, riscritto dalla citata lett. q) del co. 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011), che prevede la presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta (che include il progetto preliminare) relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità “non programmati”[55]. Una volta approvato il progetto preliminare contenuto nella proposta, questo è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore e può esercitare il diritto di prelazione. Il comma 19-bis prevede che la proposta di cui al co. 19 possa riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'art. 160-bis.

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

In linea con la dichiarazione in materia di crescita e occupazione approvata dal Consiglio europeo del 30 gennaio, con lettere inviate al Presidente del Consiglio italiano e ai Capi di governo di altri sette Stati membri (Spagna, Grecia, Slovacchia, Lituania, Portogallo, Lettonia e Irlanda), il Presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, ha inteso avviare una più stretta collaborazione con gli Stati membri particolarmente colpiti dalla disoccupazione giovanile, in vista della presentazione, nell’ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, dei piani nazionali di riforma.

La Commissione propone in particolare agli Stati membri coinvolti di nominare una persona di contatto nazionale con cui avviare la costituzione di “action team composti, a livello tecnico, da rappresentanti delle autorità nazionali competenti per i fondi strutturali, l’occupazione e l’istruzione, nonché da rappresentanti delle parti sociali. Per quanto riguarda la Commissione è prevista una formazione analoga, con funzionari delle Direzioni generali Occupazione e affari sociali, Politica regionale e Istruzione e cultura, guidati dal Segretario generale.

 

Scopo della collaborazione sarà individuare gli elementi di un piano sull’occupazione giovanile da includere nel programma nazionale di riforma nonché rendere più efficaci le misure nazionali di sostegno alle PMI. Strumenti essenziali per raggiungere tali obiettivi dovrebbero essere il riorientamento dei fondi strutturali, già assegnati agli Stati membri e non spesi, verso le priorità individuate nella recente comunicazione della Commissione europea relativa all’iniziativa “Opportunità per i giovani” (secondo la Commissione, per l’Italia si tratterebbe di circa 8 miliardi di euro, di cui 3,6 miliardi a titolo del Fondo sociale europeo), e una maggiore rapidità delle procedure di accesso ai finanziamenti.

 


 

Articolo 56
(Norma nel settore edilizio)

 


1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili».


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 56 consente ai comuni di ridurre fino allo 0,38 per cento l’aliquota di base dell’IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. Il comma 1-bis, inserito al Senato, reca alcune deroghe alle disposizioni in materia di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, consentendo in specifici casi di permutare beni utilizzati dalla PA a titolo di locazione.

 

Descrizione analitica

L'articolo 56 introduce anzitutto (comma 1) una nuova ipotesi di riduzione facoltativa, da parte dei comuni, dell’aliquota dell’imposta municipale propria – IMU.

Nel dettaglio, il comma 1 consente ai comuni di ridurre fino allo 0,38 per cento l’aliquota di base dell’imposta, con riferimento agli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. Detta riduzione deve essere comunque limitata ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'intervento in esame - come riportato nella relazione illustrativa all’A.S. 3110 - mirerebbe ad introdurre una previsione fiscale di favore, anche se per un periodo limitato di tre anni, verso il settore delle costruzioni attualmente in grave crisi.

 

Viene a tale scopo aggiunto il comma 9-bis all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 6 dicembre 2011[56], che reca la vigente disciplina in materia di imposta municipale propria (IMU).

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’IMU, istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Il comma 1 ha previsto un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell’IMU in tutti i comuni del territorio nazionale (secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili, nonché secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13). L’applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015. Il presupposto dell’IMU consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (comma 2). Il comma 3 dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992); il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina invece secondo quanto previsto nei successivi commi 4 e 5. Il comma 6 fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento. È data facoltà ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Le norme prevedono ipotesi di aliquota ridotta ex lege: in particolare, l’aliquota è ridotta (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali); è altresì ridotta (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con facoltà dei comuni di ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Ai sensi del comma 9 i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi:

-        immobili non produttivi di reddito fondiario;

-        immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

-        immobili locati.

 

Si ricorda che l’articolo 91-bis del provvedimento in commento, inserito durante l’esame al Senato, reca disposizioni sull’applicabilità dell’esenzione IMU per gli immobili di enti non commerciali in cui sono svolte specifiche attività. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

 

Il comma 1-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, integra le disposizioni (recate dall’articolo 6, comma 6-terdel D. L.. n. 138 del 2011[57]) che attribuiscono all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni, ovvero immobili appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e ritenuti inadeguati.

 

Nel dettaglio, per effetto delle modifiche in commento – che aggiungono un periodo alla fine del richiamato comma 6-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 138 del 2011 - ove la permuta sia effettuata in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno essere ceduti anche immobili “già in uso governativo”.

La formulazione letterale della norme prevede che in tale ipotesi essi “verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione” fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta, mentre il restante 25 per cento della permuta dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.

Dal tenore letterale sembra evincersi che essa, a specifiche condizioni, intenda consentire l’effettuazione di permute di immobili non liberi, ovvero che continuerebbero ad essere utilizzati dallo Stato in regime di locazione anche dopo la cessione. In tale ipotesi, l’operazione potrebbe avere ad oggetto immobili “non liberi” al massimo per il 75 per cento dell’ammontare, mentre il restante 25 per cento dovrebbe concernere immobili liberi.

 

Nell’ambito di tale finalità, non risulta tuttavia chiaro, nelle aree di particolare disagio, il contenuto dell’espressione “e con significativo apporto occupazionale”, atteso che il vigente comma 6-ter (cfr. infra) reca un riferimento ad un diverso – e più chiaro – elemento, costituito dalle “aree a più elevato disagio occupazionale”.

Si segnala poi che, oltre all’uso improprio, in un testo legislativo, del modo condizionale (laddove si fa riferimento ad immobili che “verrebbero pertanto utilizzati”), che non appare funzionale al contenuto precettivo della norma, il comma in esame, non ponendo alcun termine finale al regime di locazione, lascia intendere che la stessa si possa protrarre indefinitamente, con evidenti riflessi sui costi dell’operazione.

 

A mente del richiamato comma 6-ter, al fine di razionalizzare la spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio deve procedere ad operazioni di permuta di beni, non più utilizzati e disponibili, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati.

Le operazioni di permuta debbono essere effettuate:

-        senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

-        dando priorità alle aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo;

-        escludendo tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85[58], in materia di c.d. federalismo demaniale

 

La norma fa salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), concernente le operazioni di dismissione immobiliaredella difesa, i cui proventi sono destinati, in parte, a garantire la copertura finanziaria del rifinanziamento di 500 milioni di euro autorizzato per l’anno 2010 in favore del comune di Roma, per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento, predisposto dal Commissario straordinario del Governo ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.

L'ultimo periodo del comma in esame prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, di comunicare all'Agenzia del demanio:

-        l'ammontare dei fondi statali stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili, al fine di valutare i possibili recuperi di spesa derivanti dalle operazioni di permuta;

-        gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.

 


 

Articolo 57
(Ripristino IVA per housing sociale)

 


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»

     b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente:

 

«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;»

     all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole «dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»;

     c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) è sostituito dal seguente:

«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 ».

 


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 57, al fine di ridurre gli oneri per le imprese edili estendendo il beneficio della compensazione dell’IVA, reca una serie di modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; al medesimo fine, si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

 

Descrizione analitica

L'articolo 57 reca una serie di modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame novella il numero 8 dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, il quale elenca le operazioni esenti da IVA.

Per effetto della modifica apportata sono esenti da IVA le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 - ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora:

§      effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento (lettera b) del numero 8-ter));

§      effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni (lettera c) del numero 8-ter));

§      per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Rispetto alla normativa previgente, vengono pertanto assoggettate ad IVA le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Si ricorda che il citato D.M. 22 aprile 2008, emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, definisce all'articolo 1 come «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Rientrano nella predetta definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

La lettera b) novella il numero 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Per effetto della modifica apportata sono pertanto escluse dall’esenzione da IVA:

§      le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (come definiti all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;

§      le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali.

 

Come si legge nella relazione illustrativa all’A.S. 3110, le norme in esame sono dirette ad estendere il beneficio della compensazione dell'IVA relativa alla cessione e alla locazione degli immobili per uso abitativo anche ai soggetti che operano nel settore del c.d. "housing sociale", dal momento che dette operazioni non sono, in base alla normativa previgente, imponibili IVA e pertanto non consentono di portare a compensazione l’IVA a credito relativa agli immobili.

La stessa lettera b) (ma sembrerebbe più corretto prevedere una lettera separata) provvede quindi a novellare il terzo comma dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972.

L'articolo 36 disciplina l'applicazione dell'IVA nei confronti dei soggetti che esercitano più attività. Il terzo comma prevede in particolare che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività.

La possibilità di adottare una contabilità separata, a seguito della modifica introdotta, si applica anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

Pertanto, per effetto della novella apportata dal testo in esame, la possibilità di adottare una contabilità separata viene estesa anche alle operazioni di cessione di fabbricati abitativi in esenzione IVA.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, l'opzione per la separazione (che è già applicata per la gestione relativa alle locazioni in esenzione) viene ampliata per facilitare la gestione delle operazioni di cessione in esenzione.

La lettera c) infine novella il n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento.

Per effetto della modifica apportata al n. 127-duodevicies sono pertanto soggetti all'aliquota del 10 per cento le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal citato D.M. 22 aprile 2008..

Con un emendamento approvato al Senato, è stato chiarito che la norma si riferisce alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

Come evidenziato anche nella relazione tecnica, si tratta di un intervento chiarificatore, che peraltro ripristina sul punto la versione precedente all’emanazione del provvedimento.


 

Articolo 58
(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

 


1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 58 semplifica le procedure per l’approvazione degli accordi di programma relativi all’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (c.d. "Piano casa").

 

Descrizione analitica

L’articolo 58 reca alcune semplificazioni alle procedure relative all’approvazione degli accordi di programma relativi all’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (c.d. "Piano casa").

 

Nello specifico, il comma 1, con una novella all’art. 11, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, relativo alle procedure di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano casa, prevede che l'intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono approvati gli accordi di programma.

Viene inoltre previsto che siano parimenti approvati con decreto del MIT:

§      le rimodulazioni degli interventi indicati negli accordi;

§      tutti gli atti aggiuntivi finalizzati all'utilizzo di nuove economie o di nuove risorse finanziarie resesi disponibili, in questo caso con 'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze(MEF).

 

Si ricorda che recentemente, con le stesse finalità semplificatorie, anche l’art. 45, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011 è intervenuto a modificare l’art. 11, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, prevedendo che gli accordi di programma previsti vengano approvati con decreto del MIT, in luogo del previsto D.P.C.M., previa delibera CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa. Esso prevede, inoltre, che decorsi 90 giorni in caso di mancata acquisizione della prevista intesa, essi potranno essere comunque approvati.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) sottolinea come il nuovo iter procedurale, eliminando duplicazioni approvative mediante l’approvazione di un unico passaggio, contribuisca ad un avvio più sollecito degli interventi innescando, peraltro, ricadute positive sia sull’economia che sull’occupazione.

 

Conseguentemente il comma 2 apporta la stessa modifica testuale anche al comma 2 dell’art. 4 del DPCM 16 luglio 2009 con cui è stato approvato il Piano casa e che riguarda l’elaborazione degli accordi di programma.

 

Il DPCM 16 luglio 2009, con cui è stato approvato il Piano casa, ha precisato, infatti, all’art. 4, comma 2, le modalità di elaborazione di tali accordi di programma da approvare con le modalità indicate dal citato decreto legge n. 112/2008.

Si rammenta, inoltre, in merito all’attuazione di tali disposizioni, che il CIPE, con la delibera n. 16 del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole sugli schemi di accordi di programma tra il MIT e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Trento e che il MIT, in data 15 ottobre 2011, ha sottoscritto i 15 accordi di programma con le 14 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento. Tali accordi attiveranno investimenti pubblici e privati per oltre 2 miliardi e 700 mila euro per realizzare 15.200 alloggi da destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito, a giovani coppie, anziani, studenti fuorisede, sfrattati non per morosità, immigrati regolari a basso reddito residenti da 10 anni in Italia. Da ultimo con il D.M. 19 dicembre 2011[59]è stato effettuato il riparto delle risorse del Piano casa, pari a circa 116 milioni di euro[60], destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), c), d) ed e) dello stesso Piano allegato al DPCM 16 luglio 2009 mediante sottoscrizione, tra il MIT e le regioni, degli accordi di programma di cui all'art. 4 dello stesso DPCM.

 

Si osserva che la disposizione novella una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato e che pertanto non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti.

 

Il comma 3 stabilisce che alle procedure degli accordi di programma previsti per il Piano casa si applichi la tempistica introdotta dall'art. 41, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201/2011 per l’approvazione delle delibere CIPE relative ai progetti di opere pubbliche.

 

Si ricorda che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il citato comma 4 dell’art. 41, del decreto legge n. 201/2011, prevede che le delibere del CIPE relative ai progetti di opere pubbliche vengano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma che dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui è assunta la delibera. Qualora, per criticità procedurali, non sia possibile rispettare tale termine, il MIT è tenuto a riferire al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni. Il comma 5 introduce, infine, una riduzione dei tempi - pari ad un terzo – previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 20/1994, per la registrazione da parte delle Corte dei Conti delle delibere del CIPE relative alle opere strategiche sottoposte al controllo preventivo della Corte.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 20/1994, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi

 


 

Articolo 59
(Extra gettito IVA per le società di progetto per opere portuali)

 


1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione Europea,» sono inserite le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25 % dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento»;

     b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

     a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

     b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell’intero sistema portuale, secondo le modalità di cui al comma 2-quater.

2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.».


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 59 novella l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18, anche una percentuale del 25% del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

 

Descrizione analitica

L'articolo 59 novella l'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18 , anche una percentuale del 25% del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

 

Più in dettaglio, l'articolo in esame reca una serie di modifiche all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Successivamente il decreto legge n. 201 del 2011[61] ha integrato il comma 1 dell’articolo 18, inserendo all’ambito di applicazione della norma il riferimento a nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana, e di sviluppo e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti ai porti nazionali appartenenti alla rete transeuropea di trasporto essenziale (Core Ten-T Network); le menzionate agevolazioni fiscali sono state altresì estese anche alla realizzazione di infrastrutture stradali e di infrastrutture stradali e autostradali di carattere regionale.

 

Si ricorda che le agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 18 si applicano ad infrastrutture le cui procedure siano state avviate, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2012). L’agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite.

L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo.

In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto:

-        possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione;

-        si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA (recati dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA) e di risorse proprie del bilancio UE.

Tra le misure previste dal citato articolo 18 è compresa la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l’ammontare del canone annuo di concessione previsto dall’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nonché l’integrazione della misura del canone annuo prevista dall’articolo 19, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

 

L’agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali.

Ai sensi dell’articolo 156 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La ragione che sta alla base dell’introduzione della società di progetto è l’esigenza della separazione del rischio correlato al progetto con l’isolamento (c.d. ring fence) dei relativi flussi di cassa, che costituiscono la principale o esclusiva garanzia di rimborso per i finanziatori. In sostanza, si tutela da una parte il concessionario, consentendogli di circoscrivere il rischio del progetto ad una società con una propria autonomia patrimoniale e, dall’altra, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera mediante uno strumento snello che permette la valorizzazione delle risorse di tutti i soggetti coinvolti. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

 

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, al fine di inserire, tra le misure agevolative già previste in favore delle società di progetto, anche il 25% dell'incremento del gettito IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. Tale agevolazione, limitata alle grandi infrastrutture portuali, è prevista per un periodo non superiore ai 15 anni.

 

La norma in esame, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa (A.S. 3110), consentirebbe di dare avvio anche nei porti ad opere infrastrutturali facendo ricorso a capitali privati, sostituendo il contributo pubblico anche con parte del maggior gettito IVA generato dall’infrastruttura.

 

La lettera b) dell'articolo in esame inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

In particolare il comma 2-bis individua le modalità per la determinazione, per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura, dell'incremento del gettito IVA su cui calcolare la quota del 25% sopra menzionata.

Il maggior gettito IVA è pertanto così determinato:

§      per i progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno;

§      per i progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Ai sensi del successivo comma 2-ter – modificato dal Senato - gli incrementi di gettito IVA in oggetto, registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell’andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità definite dal successivo comma 2-quater.

 

Infine il comma 2-quater prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - siano stabilite:

§      le modalità per l'accertamento, il calcolo e la determinazione dell’incremento di gettito sopra evidenziato;

§      le modalità di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto;

§      ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.

 


 

Articolo 59-bis
(
Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
)

 


1. L'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«Art. 153. – (Finanza di progetto). – 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

     a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

     b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

     a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

     b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

     c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

     d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

     e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

     a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

     b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

     c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

     d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

     e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

     f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:

     a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

     b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

     c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai princìpi previsti dal presente articolo».


Sintesi ed effetti

L’articolo 59-bis, introdotto dal Senato,estende alle strutture dedicate alla nautica da diporto le previsioni del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) relative alle procedure per la finanza di progetto.

 

Descrizione analitica

Durante l’esame presso il Senato è statointrodotto un articolo aggiuntivo dopo l’art. 59, il quale sostituisce interamente l’articolo 153 del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) relativo alla finanza di progetto. Il nuovo articolo 153 riproduce il contenuto del precedente testo, rispetto al quale sono apportate solo alcune modificazioni dirette ad estenderne l’applicabilità alle strutture dedicate alla nautica da diporto.

 

In particolare, si prevede che:

§      le amministrazioni possano fare ricorso alle procedure di finanza di progetto alche con riferimento alle strutture dedicate alla nautica da diporto inserite negli strumenti di programmazione, ivi inclusi i Piani dei porti;

§      per quanto concerne specificamente le strutture per la nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sia svolta anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione;

§      la pubblicazione del bando esaurisca gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima;

§      il progetto preliminare debba:

-       definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;

-       contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;

-       essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, n. 10/09, n. 11/09 e,n. 12/09 con i quali sono stati approvati i modelli, e i relativi software di supporto alla compilazione delle domanda per richiedere il rilascio di una concessione demaniale, ovvero l'eventuale contestuale anticipata occupazione, ovvero la destinazione, da parte di altre pubbliche amministrazioni, di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, ovvero il rinnovo della concessione demaniale, ovvero, infine, le variazioni al contenuto di una concessione;

§      l’amministrazione possa chiedere modifiche al progetto presentato anche al fine del rilascio di concessioni demaniali marittime;

§      il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avvenga sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato;

§      gli operatori economici possano presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, anche con riferimento alle struttura dedicate alla nautica da diporto, proposte per la realizzazione in di lavori non presenti nella programmazione triennale, ovvero negli strumenti di programmazione. Nel caso delle strutture per la nautica, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. Il progetto deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, n. 11/09 e n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima citati.

§      ai sensi dell’articolo 4 del codice, relativo alle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome,le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino la propria normativa ai principi previsti dal codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto;

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che la finanza di progetto, c.d. project financing, rappresenta un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato. In Italia, la prima disciplina generale e compiuta di operazioni di finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche è stata disciplinata dalla legge 415/1998 (c.d. Merloni-ter) che ha introdotto gli artt. da 37-bis al 37-nonies nella legge 109/1994. Con successivi interventi il legislatore ha, da un lato, ampliato la portata dell’istituto, dall’altro, modificato le disposizioni relative all’iter procedurale con l’obiettivo di semplificarne lo svolgimento e di incentivare la presentazione di proposte da parte di promotori privati. L’attuale disciplina è contenuta nell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)[62].

L’impianto normativo delineato dal testo vigente, da ultimo modificato dalla lettera q) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2001, prevede:

a)  due iter procedurali (opzionali per la stazione appaltante), che hanno sostituito l’unico iter in precedenza esistente, consistenti in:

1)  una gara unica semplificata sullo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice (art. 153, commi 1-14);

2) una doppia gara nella quale la prima fase è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuirgli un diritto di prelazione nella fase successiva, mentre la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore (art. 153, comma 15);

b)  una procedura per i casi di inerzia della P.A., vale a dire di mancata pubblicazione del bando entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare (art. 153, commi 16 e 18), con diritto di prelazione in alcuni casi;

c)  un’ulteriore procedura (prevista dal comma 19, riscritto dalla citata lettera q) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011) che prevede la presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta (che include il progetto preliminare) relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità “non programmati”. Una volta approvato il progetto preliminare contenuto nella proposta, questo è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore e può esercitare il diritto di prelazione. Il comma 19-bis prevede che la proposta di cui al comma 19 possa riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

 

 

Sempre con riferimento alla finanza di progetto si ricorda l’art. 43 del decreto legge in esame contiene disposizioni finalizzate ad estenderne l’applicazione a i progetti di edilizia carceraria.

 


 

Articolo 59-ter
(
Semplificazione nella navigazione da diporto)

 


1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis. – (Noleggio occasionale). – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 59-ter, introdotto al Senato, inserisce nel Codice della nautica da diporto, con finalità di incentivazione del turismo nautico, una norma sul noleggio occasionale, che permette al titolare di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare in forma occasionale e con modalità semplificate attività di noleggio, senza che questa possa essere qualificata come attività commerciale.

I proventi derivanti dalla suddetta attività, purché non superino i 30.000 euro annui, possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%.

 

Descrizione analitica

L’articolo aggiuntivo 59-ter, introdotto al Senato,inserisce nel Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171 del 2005), un nuovo articolo 49-bis, che istituisce l’attività di noleggio occasionale.

In base alla nuova norma, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale e senza che possa essere qualificato come uso commerciale, evidentemente ai fini fiscali, attività di noleggio della predetta unità.

Si ricorda che la normativa vigente (art. 47 del Codice) prevede solo l’ordinario noleggio di unità da diporto come il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma, questa richiama espressamente le sole imbarcazioni e navi da diporto definite nell’art. 3, comma 1 del Codice della nautica da diporto.

 

Si tratta quindi solamente delle seguenti:

§      le imbarcazionida diporto, cioè le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (misurate secondo le norme armonizzate);

§      le navi da diporto, definite dal codice come le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (sempre misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666).

 

Sono pertanto escluse dalla nuova disciplina della norma in commento le altre tipologie di costruzioni destinate alla navigazione da diporto che sono contemplate nell’art. 3, comma 1 del codice e precisamente i natantida diporto (unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri) e le generiche unità da diporto (costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinate alla navigazione da diporto). Sono altresì esclusi, in base al fatto che sono equiparati (art. 39, co. 5), ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto, i motoscafi ad uso privato.

 

La norma in commento dispone altresì che il comando e la condotta dell’imbarcazione possano essere assunti dal titolare -o dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale - con il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Solo nel caso di noleggio di navi da diporto la norma in esame prevede che il conduttore sia provvisto del titolo professionale, cioè della patente per nave da diporto, come peraltro previsto dall’art. 39, comma 2 del Codice della nautica da diporto per il comando delle unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri.

Non appare pertanto del tutto chiaro pertanto il riferimento al “solo” requisito della patente nautica, atteso che per le imbarcazioni fino a 24 metri non sempre è richiesto il possesso di tale patente.

A tale proposito si ricorda infatti che la patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, in base all’art. 39, comma 1 del Codice, è obbligatoria nei soli seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

a)  per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

b)  per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

Negli altri casi, e precisamente per le unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri che navighino entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali sia installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate è sufficiente aver compiuto diciotto anni di età per le imbarcazioni, quindi non vi è l’ obbligo di patente:

 

 

Nel caso in cui venga utilizzato personale diverso, le relative prestazioni lavorative vengono qualificate come prestazioni occasionali di tipo accessorio, di cui all’articolo 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[63], con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 dello stesso D.Lgs. 276/2003.

 

Ai sensi dell’articolo 70, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 276/2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

-        di lavori domestici (lettera a));

-        di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lettera b));

-        dell'insegnamento privato supplementare (lettera c));

-        di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (lettera d));

-        di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (lettera e));

-        di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro (lettera f));

-        dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c, (lettera g));

-        della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lettera h));

-        di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati (lettera h-bis));

-        di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (lettera h-ter)).

Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, nel caso in cui non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Infine, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

Il secondo periodo del richiamato comma 1 ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2010 (termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 216/2011), che per prestazioni di lavoro accessorio si intendano anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Il successivo comma 1-bis ha disposto, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 216/2011), che prestazioni di lavoro accessorio possano essere svolte, in tutti i settori produttivi, anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, a condizione che:

-        si rispetti un limite massimo degli emolumenti ricevuti, pari a 3.000 euro per anno solare[64];

-        che tali prestazioni siano comunque compatibili con quanto disposto dall’articolo 19, comma 10, del D.L. 185/2008[65], il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

 

Circa le modalità di effettuazione del noleggio, la disposizione prevede esclusivamente la previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all’agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’INPS ed all’INAIL nel caso di impiego di personale di cui all’ultimo periodo del precedente comma 2.

Più specificamente, la mancata comunicazione all’INAIL o all’INPS comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12[66].

L’articolo 3 del D.L. 12/2002 individua le sanzioni amministrative e civili previste in caso di impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo (da parte del datore di lavoro privato), escludendo dai soggetti passibili di sanzioni i datori di lavoro domestico.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, quindi, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. E’ prevista altresì una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato. Difatti, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente impiegato per un periodo lavorativo successivo. Per quanto attiene, infine, l’entità della sanzioni civili applicate, è stato disposto che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente è aumentato del 50%.

 

Il comma 5 istituisce un regime fiscale agevolato opzionale per i proventi derivanti dal noleggio occasionale; essi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del venti per cento, purché tali proventi non superino i 30.000 euro annui;

 

Si ricorda che i proventi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nonché i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o quelli derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientrano nella categoria di “redditi diversi” a fini IRPEF (articolo 67, comma 1 del TUIR), ove non costituiscano redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in qualità di lavoro dipendente. In rapporto alle predette attività, il reddito imponibile (articolo 71, comma 2 del TUIR) è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito medesimo.

 

Nel dettaglio, si accede a tale regime agevolato a condizione che:

§      il percipiente ne faccia richiesta. Si tratta infatti di un regime opzionale;

§      i proventi derivino dall’attività di noleggio occasionale, come descritta al comma 1 del presente articolo. Tale noleggio deve essere esercitato dunque da persona fisica (titolare o utilizzatore) ed avere ad oggetto imbarcazioni e navi da diporto (cfr. commento al comma 1);

§      i proventi non siano superiori a 30.000 euro annui;

§      il contribuente effettui l’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, pena l’impossibilità di fruire del regime agevolato o, se ne fruisce già, la decadenza dallo stesso.

 

L’opzione per l’imposta sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spese sostenute in relazione all’attività di noleggio.

Per quanto concerne il versamento dell’imposta, esso si effettua al medesimo termine fissato per il versamento del saldo IRPEF; di conseguenza l’acconto IRPEF verrà calcolato senza tenere conto delle disposizioni così introdotte.

Si rimanda all’ordinaria disciplina delle imposte sui redditi per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dell’imposta sostitutiva.

Si demanda infine a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei predetti proventi, nonché la fissazione delle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva e delle altre disposizioni di attuazione.


 

Articolo 60
(Regime doganale delle unità da diporto)

 


1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 750 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 760 del codice medesimo. Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore »

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «o extraeuropei».


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 60, al comma 1, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Il comma 2amplia alle unità da diporto svolgenti attività commerciali e di un paese extraeuropeo l’obbligo di presentare all’autorità marittima un’apposita dichiarazione.

 

Descrizione analitica

L'articolo 60, con una novella all'articolo 36 del Testo unico doganale (D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43) consente alle navi da diporto extracomunitarie di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame modifica il quarto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Per effetto della novella apportata si prevede che:

§      le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 750 del codice della navigazione;

§      le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 760 del codice medesimo

 

Il testo in esame esclude pertanto le navi da diporto costruite all'estero o provenienti da bandiera estera dall'obbligo di iscrizione nelle matricole o nei registri per la destinazione al consumo nel territorio doganale.

 

Il Senato ha aggiunto al comma 1 una disposizione chiarificatrice, in base alla quale le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori del territorio doganale su semplice dichiarazione, rispettivamente, di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell’armatore.

 

Il comma 2 interviene con una novella al comma 3 dell'articolo 2 (dedicato all'uso commerciale delle unità da diporto) del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171). Si tratta della norma che considera le unità da diporto utilizzate a fini commerciali quando:

§      sono oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

§      sono utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

§      sono utilizzate da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

 

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto viene annotata (in base al comma 2 dell’art. 3) nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

 

Il comma 2 dell’articolo 60 del decreto-legge in esame interviene ampliando alle unità da diporto svolgenti attività commerciali e battenti bandiera di un paese extraeuropeo l’obbligo, già previsto per le unità battenti bandiera di uno dei paesi dell’Unione europea, di presentare all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa,nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.

La modifica, come evidenziato dalla Relazione illustrativa (A.S. 3110) al disegno di legge di conversione del decreto-legge, è connessa a quella apportata dal comma 1 all'articolo 36 del Testo unico doganale che, escludendo dalla relativa disciplina le sole navi da diporto, consentirebbe il solo “diporto puro”, ossia quello esercitato per scopi non commerciali. Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo per finalità commerciali di navi da diporto battenti bandiera extracomunitaria, è prevista l'estensione alle navi battenti bandiera extracomunitaria delle procedure già stabilite per le navi non iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria.

 


 

Articolo 60-bis
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)

 


1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 1o maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»;

     c) al comma 4, le parole: «, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse;

     d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione»;

     e) al comma 7, al primo periodo la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio»;

     f) il comma 8 è abrogato;

     g) al comma 9, le parole: «da 2 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 7».

 


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 60-bis, introdotto dal Senato, dispone modifiche alla normativa recata dall’articolo 16, commi da 2 a 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, volte a semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, prevedendo la definizione di un importo su base annuale, anziché calcolato per giorno sulla base dello stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche. Siprevede l’esenzione dal pagamento della tassa per il primo annodalla prima immatricolazione.

 

Descrizione analitica

L'articolo 60-bis, introdotto dal Senato, dispone una serie di modifiche alle disposizioni - recate dall’articolo 16, commi da 2 a 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 - con cui è stata introdottauna tassa sulle unità da diporto[67].

 

Il comma 2 nel testo vigente prevede, a decorrere dal 1° maggio 2012, il pagamento della tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.

La tassa di stazionamento viene calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

 

 

Euro a giorno

Lunghezza scafo

5

da 10,01 a 12 metri

8

da 12,01 a 14 metri

10

da 14,01 a 17 metri

30

da 17,01 a 24 metri

90

da 24,01 a 34 metri

207

da 34,01 a 44 metri

372

da 44,01 a 54 metri

521

da 54,01 a 64 metri

703

superiore a 64 metri

 

 

L’articolo 60-bis, al comma 1, lettera a), modifica il comma 2 dell'articolo 16 citato, non facendo più riferimento alla decorrenza dal 1° maggio 2012, ma indicando genericamente il “1° maggio di ogni anno” e stabilendo per le unità da diporto il pagamento di una tassa annuale – in luogo di una tassa giornaliera di stazionamento - nelle seguenti misure:

 

euro

lunghezza dello scafo

800

da 10,01 metri a 12 metri

1.160

da 12,01 metri a 14 metri

1.740

da 14,01 a 17 metri

2.600

da 17,01 a 20 metri

4.400

20,01 a 24 metri

7.800

24,01 a 34 metri

12.500

34,01 a 44 metri

16.000

44,01 a 54 metri

21.500

54,01 a 64 metri

25.000

superiore a 64 metri

 

 

Rispetto al testo vigente si fa riferimento ad una tassa annuale, indipendentemente dal fatto che “stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati”, come indicato nel testo vigente.

 

Viene quindi novellato il comma 3 dell'articolo 16 citato al fine di specificare che la riduzione della tassa al 50% prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

Il richiamato comma 3 prevede la riduzione al 50% anche per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia.

 

Viene altresì soppressa la disposizione contenuta al comma 4 dell'articolo 16 che esenta dalla tassa giornaliera le unità che si trovino in un’area di rimessaggio per i giorni di permanenza in tale area, in quanto la tassa ha ora valenza annuale.

Il comma 4 prevede l’esclusione dal pagamento della tassa per le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio e i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti.

 

Con la modifica al comma 5-bis dell'articolo 16 vengono esentate dalla tassa anche le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Al medesimo comma 5-bis siprevede inoltre, al fine di sviluppare la nautica da diporto, la non applicazione della tassa alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.

 

Il comma 5-bis prevede l’esclusione dalla tassa per le nuove unità da diporto con targa “prova” che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore ovvero a quelle usate (cioè non nuove) che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto.

 

Vengono inoltre apportate modifiche al comma 7 dell'articolo 16, specificando che:

§      la tassa si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o a cui sia attribuibile il possesso di unità da diporto;

§      la tassa non si applica invece:

-      ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;

-      alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

 

Il comma 7 assoggetta al pagamento della tassa di stazionamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di stazionamento affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 60-bis abroga il comma 8 dell'articolo 16, che prevede l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa da parte del comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane (o all’impianto di distribuzione di carburante), per l’annotazione nei registri ed i controlli a posteriori al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante.

Viene infine disposta una modifica formale al comma 9.

 


 

Articolo 61
(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

 


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;

2) al comma 6, le parole «dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo»;

     b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui è sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».

2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 30 le parole «sulla benzina senza piombo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo»

     b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

«30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»

 


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 61 consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

 

Descrizione analitica

L'articolo 61, attraverso una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo altresì la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre, novellando l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

 

Al riguardo si osserva che appare non conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria, quale un decreto-legge.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame reca una serie di novelle al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

 

Si ricorda al riguardo che il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ha previsto, a decorrere dal 16 gennaio 1999, una riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l’attività di autotrasporto merci pari agli incrementi dell’aliquota di accise sul gasolio per autotrazione. Il credito derivante da tale riduzione può essere utilizzato dal beneficiario (purché di importo non inferiore ad 25 euro) in compensazione ovvero riconosciuto mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento (articolo 1, comma 1).

 

La lettera a), punto 1), del comma 1 in esame modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, prevedendo che per ottenere il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 1, gli esercenti attività di autotrasporto merci nazionali e comunitari devono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

 

Viene pertanto anticipata la data di presentazione della richiesta di rimborso, che, in base al testo previgente, era fissata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.

 

Viene di conseguenza modificato lettera a), punto 2), del comma 1 anche il comma 6 dello stesso articolo 3, allo scopo di adeguare il contenuto del prospetto da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1.

 

La lettera b), del comma 1 modifica l'articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 277 del 2000, al fine di consentire la fruizione del credito in compensazione da parte degli esercenti attività di autotrasporto merci tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui é sorto (anziché entro l'anno solare in cui è sorto, come stabilito dalla normativa previgente).

 

Secondo la Relazione illustrativa (A.S. 3110), la modifica in oggetto sembrerebbe opportuna sia per equiparare la normativa italiana alla disciplina vigente in altri Paesi europei, sia per limitare l’esposizione finanziaria che gli aumenti delle accise comportano in attesa del rimborso (che attualmente non avviene prima di un anno), a cui vanno aggiunte le difficoltà di cassa che caratterizzerebbero le imprese di autotrasporto.

 

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, non si applichi il limite annuale di 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai crediti di imposta riconosciuti agli esercenti le attività di trasporto merci con le modalità e con gli effetti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

 

Si ricorda che il comma 53 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.

 

Il successivo comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1: essa viene individuata nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che viene pertanto ridotta di 26,4 milioni di euro.

 

Si ricorda che l'articolo 33, comma 10, della legge di stabilità 2012 ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

 

Il comma 4 prevede anzitutto che, in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante deve essere sempre rimborsato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 (limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 .

 

Si ricorda che i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, sono, rispettivamente:

-        gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate che utilizzano gasolio per autotrazione;

-        gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, e gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 

Il rimborso del maggior onere deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

 

Tale disposizione prevede che il maggior onere sia rimborsato, anche mediante la compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

 

Il comma 4 in esame provvede altresì a novellare l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 4 modifica il comma 30 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011, al fine di prevedere che l'aumento dell'aliquota dell'accisa disposta dallo stesso comma in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro, si applica, tra le altre, alla benzina con piombo (anziché alla benzina senza piombo, come stabilito dal testo previgente).

 

Con la successiva lettera b) vengono invece aggiunti all'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 i commi 30-bis e 30-ter.

 

Ai sensi del comma 30-bis, all'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane di cui al comma 30, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Tale disposizione prevede che l'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione é limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

 

Con il successivo comma 30-ter si dispone che il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane (comma 30) sia rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 (limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452.

 

Si ricorda che l'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, prevede che il maggior onere sia rimborsato, anche mediante la compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, sono, rispettivamente:

-        gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate che utilizzano gasolio per autotrazione;

-        gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, e gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 


 

Articolo 61-bis
(Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale)

 


1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

4. La società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo.

 


 

 

Sintesi ed effetti

In nuovo articolo 61-bis, introdotto al Senato, ripristina laspesa di 1 milione di euro l’anno per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto di UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.

 

Descrizione analitica

L’articolo 61-bis, introdotto al Senato, reca norme in tema di autotrasporto e di piattaforme logistiche.

 

In particolare il comma 1 ripristina i fondi di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), ma in misura e con destinazione in parte diversa.

Si tratta dei fondi che erano stati destinati, nella misura di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, al completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti, finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale e la cui previsione di spesa era stata poi eliminata dall’allegato al decreto-legge n. 93 del 2008 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”.

La spesa viene ora ripristinata, dal comma 1 dell’art. 61-bis, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, ma con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero infrastrutture e trasporti.

Si rammenta che il Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, elaborato dalla Consulta generale per l’autotrasporto, prevede una serie di interventi volti a perseguire una strategia di lungo periodo, finalizzata a ridurre i costi rilevanti derivanti dall'inefficienza complessiva del settore della logistica. Il Piano si articola in una serie di interventi, normativi e amministrativi, che incidono su tutte le modalità di trasporto. Fra i numerosi settori di intervento rientrano le piattaforme logistiche, il sistema portuale, i collegamenti intermodali, il sistema degli incentivi (Ferrobonus, Ecobonus). i Sistemi intelligenti di trasporto. Le infrastrutture dedicate all’intermodalità sono costituite dagli interporti e dai centri intermodali. Gli interporti sono definiti dalla normativa vigente come un complesso organico di strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande comunicazione.

La società UIRNet, società per azioni degli Interporti, è stata costituita in data 9 settembre 2005: per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti) e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello.

Si ricorda che tra i soci di UIRNet S.p.A. vi sono le società italiane degli interporti, alcune società operanti nei settori trasporti e telecomunicazioni quali Telespazio S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A, Telecom Italia S.p.A. Selex Elsag S.p.A, Fondazione Slala, nonché associazioni di categoria e sindacali del settore. UIRNet S.p.A ha stipulato le seguenti convenzioni con il Ministero dei Trasporti:

-        il 28 dicembre 2006 una convenzione per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema per la interconnessione degli interporti attraverso una piattaforma hardware e software localizzata, aperta e modulare, in grado di integrare fornitori di servizi e contenuti orientati alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci, con l'obiettivo di fornire vari servizi attraverso l'interazione dei vari attori coinvolti;

-        il 20 dicembre 2007 una convenzione per le attività nell'ambito della Sicurezza, per l'acquisizione e l'approntamento di sistemi adatti a produrre nelle strutture logistiche interportuali di primo livello un miglioramento complessivo della sicurezza del trasporto merci, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed alla organizzazione aziendale.

 

Il comma 4 dell’art. 61-bis identifica inoltre UIRNet S.p.A. come soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma logistica nazionale, così come definita nel D.M. infrastrutture 18T del 20 giugno 2005.

Il 20 novembre 2009 Telecom Italia S.p.A. si è aggiudicata l’affidamento in concessione dei servizi di connettività per l’utilizzo delle funzioni della Piattaforma Logistica Nazionale.

La Piattaforma viene poi estesa, dalla norma in commento, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet S.p.A. per disciplinare l’utilizzo dei predetti fondi.

 

Per quanto riguarda la copertura finanziaria i commi 2 e 3 dispongono che si provveda mediante corrispondente riduzione del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 62
(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione
di prodotti agricoli e agroalimentari)

 


1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

     a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

     b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

     c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

     d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

     e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

     a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

     b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

     c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

     d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 62 disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio. La nuova disciplina è volta a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare.

 

Descrizione analitica

Vengono disciplinati i contratti conclusi tra i diversi operatori delle filiera agroalimentare che abbiano per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio.

La nuova disciplina può anche essere correlata alla crisi economica in corso, con conseguente calo dei consumi, che ha già prodotto la segnalazione di pratiche commerciali sleali.

L’intervento ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’efficienza nei rapporti di filiera, eliminare i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare maggiormente gli operatori, migliorare la gestione finanziaria dei rapporti. Gli strumenti individuati sono: una maggiore trasparenza dei rapporti all’interno della filiera, l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari, il divieto di comportamenti sleali, la revisione dei termini di pagamento per le cessioni di prodotti.

 

Il comma 1 introduce l'obbligo della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari, sotto pena di nullità che può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. La nullità peraltro non è solo conseguente al mancato rispetto della forma, ma anche della mancata indicazione di uno dei seguenti elementi richiesti dal legislatore: durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna, modalità di pagamento.

Il primo comma richiede anche che i contratti siano informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Il mancato rispetto di tali principi tuttavia non sembra comportare la nullità del contratto, ma solo l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 5.

In materia negoziale esiste un generale principio di libertà delle forme, in forza del quale il consenso delle parti può essere manifestato con qualsiasi mezzo in grado di essere apprezzato, da un punto di vista sociale (come un accordo), salve le ipotesi tassative che, prescrivendo "sotto pena di nullità" una forma vincolata, costituiscono altrettante eccezioni a tale principio, insuscettibili di applicazione analogica.

L’articolo 1325 del codice civile afferma infatti che i requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

L’articolo 1350 del codice civile, nell’elencare gli atti che devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità, contempla una serie di contratti (tipicamente quelli che trasferiscono diritti reali su beni immobili) e poi, con disposizione di chiusura, richiama “gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.

Quando il codice richiede la forma scritta, il contratto può essere fatto con atto pubblico o con una scrittura privata.

Se la forma scritta è richiesta ad substantiam, cioè obbligatoriamente per dare piena sostanza ad un atto, il mancato rispetto della forma prescritta comporta nullità del contratto concluso[68].

Il contratto nullo non produce effetti giuridici. La dichiarazione di nullità da parte del giudice opera retroattivamente (ex tunc) cancellando l'atto nullo e tutti i suoi effetti.

La nullità è:

-        imprescrittibile, ovvero l’azione di nullità può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse, senza limiti di tempo;

-        insanabile, ovvero neanche il successivo accordo delle parti può salvare gli effetti del contratto nullo. Peraltro, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso se sussistono i requisiti di sostanza e forma e se le parti hanno interesse al mantenimento del vincolo così ridimensionato (si parla di conversione del contratto nullo);

-        rilevabile d'ufficio dal giudice.

Per quanto riguarda l’oggetto del contratto, il codice si limita ad affermare (art. 1346) che questo deve essere possibile, lecito (cioè non contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume), determinato o determinabile. Se l’oggetto non rispetta questi requisiti, il contratto è nullo.

 

Il comma 2 individua un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici, relazioni nelle quali sono compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui al comma 1, vengono ritenute ope legis sleali.

Si ricorda che un generale dovere di correttezza nei rapporti tra debitore e creditore è affermato anche dall’articolo 1175 del codice civile. Nel codice il significato normativo del principio di correttezza coincide, sostanzialmente, con quello della buona fede in senso oggettivo (art. 1375), anche se la regola di correttezza ha una portata più ampia, con riferimento alla generalità dei rapporti obbligatori e non solo a quelli derivanti da contratto.

 

Analiticamente, le cinque tipologie di condotta sleale, vietata dal legislatore, sono le seguenti:

§      l'imposizione anche indiretta di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché di condizioni extracontrattuali e retroattive;

In merito si rileva l’opportunità che venga chiarita la portata della locuzione “condizioni extracontrattuali”.

§      l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

§      il vincolo che subordina la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

§      il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

§      l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

In primo luogo si evidenzia che la disposizione non stabilisce espressamente quale sia la conseguenza sul piano civilistico della violazione dei suddetti divieti; pertanto, spetterà alla giurisprudenza chiarire l’applicabilità degli istituti del codice civile con riguardo alla nullità e all’annullabilità del contratto. Occorre inoltre valutare il rapporto tra il comma 2 e il successivo comma 10, che disciplina la sola azione di risarcimento danni.

Inoltre, la formulazione delle condotte vietate potrà determinare una valutazione casistica particolarmente complessa da parte dell’interprete, in primo luogo il giudice. Occorre altresì tenere conto del fatto che la disposizione riguarda tutte le operazioni commerciali tra operatori economici, di cui la filiera agricola è solo una parte.

E’ altresì da valutare se l’estensione delle fattispecie non possa comportare una significativa compressione dell’autonomia privata, oltre che un effetto inflattivo del contenzioso.

 

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca la individuazione dei termini legali per i pagamenti nelle transazioni commerciali di cui al primo comma, e quantifica il tasso degli interessi dovuti per il ritardato pagamento. I termini per il versamento del corrispettivo sono di trenta giorni nella cessione di prodotti alimentari deteriorabili, e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti: il termine, nel testo presentato dal Governo, decorreva dalla consegna, o dal ritiro, dei prodotti o delle relative fatture; a seguito della modifica approvata dal Senato, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Decorso il termine si applicano dal giorno successivo gli interessi, il cui saggio è inderogabilmente maggiorato di due punti percentuali.

Il D.Lgs. n. 231/2002[69], in attuazione della direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedeva con il comma 3 dell’articolo 4 (abrogato dal comma 11 dell’articolo in commento) che, nei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo dovesse essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi. Dal giorno successivo alla scadenza del termine sarebbero decorsi gli interessi con il saggio di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso provvedimento (mutuato da operazioni di rifinanziamento della BCE, con la maggiorazione di 7 punti percentuali), maggiorato di ulteriori due punti percentuali[70].

Si evidenzia che la disposizione si limita a prevedere espressamente una maggiorazione del saggio di interesse di “ulteriori due punti percentuali”, senza richiamare espressamente il saggio d’interesse cui applicare detta maggiorazione (indicato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002). Peraltro, il decreto legislativo n. 231/2002 si applica ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), e dunque presumibilmente anche ai contratti della filiera agricola.

 

Strettamente connesso è il comma 4 che stabilisce quali siano gli alimenti deteriorabili, la cui individuazione era stata fatta con il D.M. del 13/05/2003, abrogato dal successivo comma 11 dell’articolo in esame.

Le norme in commento estendono in primo luogo la tutela a tutte le transazioni commerciali aventi per oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari, anche a quelli non deteriorabili precedentemente esclusi; lo scopo è quello di evitare, come riferito nella relazione di presentazione del provvedimento, discriminazioni tra operatori dello stesso comparto - particolarmente colpiti dai reiterati ritardi di pagamento – appartenenti ad una filiera che conta la presenza delle PMI accanto alla grande distribuzione.

Le disposizioni operano anche una revisione degli alimenti deteriorabili, da ricollegarsi alla imminente entrata in vigore di nuove norme comunitarie, che porteranno alla sostituzione del quadro normativo interno costituito dal D.lgs. n. 231 e dal decreto di attuazione del 2003.

 

I commi 5-7 definiscono il quadro sanzionatorio da applicare al mancato rispetto di quanto statuito con i primi tre commi:

§      la mancanza della forma contrattuale scritta e il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal comma 1 (v. sopra) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 a 20 mila euro) che deve essere commisurata al valore dei beni oggetto della cessione;

§      la messa in atto delle pratiche vietate, considerate dal comma 2 sleali, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa fra 516 e 3 mila euro), che deve essere commisurata all’entità del beneficio ricevuto dal soggetto inadempiente;

§      al mancato rispetto dei termini di pagamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa fra 500 a 500 mila euro), che va messa in rapporto con l’entità del fatturato, della ricorrenza, e della misura del ritardo.

 

L’organo vigilante cui compete anche la irrogazione delle sanzioni - ai sensi del comma 8 – è l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato -AGCM, che può anche avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza ma con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. In tema di accertamento delle violazioni alle disposizioni dei primi tre commi, che può essere fatto sia su segnalazione di chiunque vi abbia interesse che d’ufficio, restano i poteri attribuiti alla polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689/1981 di modifica del sistema penale.

 

La destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni è stabilita con il comma 9, che ne prevede l’utilizzo per iniziative in materia agroalimentare. In particolare gli introiti debbono essere versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: in parte al dicastero dell’Economia, che gestisce il Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCM (per finanziare iniziative di informazione, o l’attività di ricerca, studio e analisi nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive); ed in parte nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole,.

 

Il comma 10 infine fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU[71] e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o, secondo una specifica introdotta dal Senato, comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

La disposizione richiama le norme del codice di procedura civile che disciplinano i procedimenti cautelari, ovvero la procedura da applicare agli atti volti a richiedere al giudice appositi provvedimenti idonei a evitare che, prima del processo o durante il suo svolgimento, vengano meno le condizioni o i beni necessari per il fruttuoso esercizio dell'azione di cognizione o di esecuzione (ad es. vendita dei beni del debitore per sottrarli a una futura esecuzione in caso di condanna) oppure venga meno il diritto stesso da far valere in giudizio. Il giudizio cautelare è per sua natura sempre necessariamente collegato a un altro giudizio nei cui confronti assume carattere strumentale. Esso può venir proposto a condizione che sussistano sia la probabile esistenza del diritto che si fa valere nel processo principale, sia un effettivo pericolo che la soddisfazione di tale diritto venga compromessa dai tempi necessari per il normale svolgimento del processo.

 

Il comma 11 dispone l’abrogazione delle disposizione, ormai in contrasto con la nuova disciplina recata dal comma 3 dell’articolo in commento, di regolazione della decorrenza degli interessi moratori: i commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il D.M. 13 maggio 2003 di Individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai fini dell'applicazione del termine di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 231.

 

Il Senato ha introdotto un comma 11-bis che differisce l’applicazione dell’intero articolo 62, che esplicherà i suoi effetti decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

Il comma aggiuntivo ritiene anche necessaria l’adozione di un decreto del Mipaaf, con il concerto del Ministro dello sviluppo economico, che definisca le modalità applicative dell’articolo esaminato: il provvedimento deve essere emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

 


 

Articolo 63
(Attivazione nuovi «contratti di filiera»)

 


1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008.

2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 63 autorizza l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie rientranti dei prestiti agevolati erogati per conto del MIPAAF.

 

Descrizione analitica

L’articolo in esame provvede a rendere disponibili risorse finanziarie aggiuntive per attivare nuovi contratti di filiera nel settore agroalimentare.

Più in particolare si autorizza l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie disponibili in ragione del rientro dei prestiti agevolati erogati per conto del MIPAAF.

Secondo la relazione illustrativa (A.S. 3110) la norma consentirà l’attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare quantificabile in 250-300 milioni di euro.

Resta fermo l’obbligo in capo all’ISA, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2012, di versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, di 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2013 e di 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2014, ai fini del raggiungimento degli obblighi di risparmio previsti per il Dicastero agricolo.

La relazione tecnica specifica che la norma non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, l’Istituto non è infatti compreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato.

 

L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) è una società che opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, ed è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

L’art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall’art. 1 delle legge 3 febbraio 2011, n.4, ha previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, possa promuovere, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

Con l’art. 1, commi 354-361, della legge n.311 del 2004 (legge finanziaria 2005), è stato istituito il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 2007 sono stati definiti i requisiti, le condizioni e le altre modalità per le richieste dei finanziamenti agevolati di cui alla legge finanziaria 2005 finalizzati all’attivazione dei contratti di filiera e di distretto in campo agricolo nonché agli interventi di riordino fondiario. Per quanto riguarda le spese ammissibili, il decreto precisa che il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le seguenti tipologie di investimento: investimenti nelle aziende agricole; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; investimenti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali; investimenti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; investimenti nel settore delle agro energie. Viene, poi, previsto che, per i contratti di filiera e di distretto, le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo in conto capitale non può superare il 25% degli investimenti ammissibili. Ai fini della concessione delle agevolazioni deve inoltre sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso dalle banche, di pari durata e di importo superiore o uguale a quello del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. L'importo del finanziamento agevolato non deve essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile.

Nella relazione illustrativa (A.S. 3110) viene ricordato che allo stato è disponibile uno stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) mentre risulta necessario reperire la copertura per le risorse in conto capitale, inizialmente recate dal FAS e poi confluite nel Fondo strategico per il Paese. Sempre secondo i dati riportati nella relazione illustrativa, sono previsti rientri all’ISA di circa 7 milioni di euro all’anno, in un periodo compreso tra il 2014-2020.

 


 

Articolo 64
(Attuazione della Decisione della Commissione Europea
C(2011) 2929)

 


1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole «la propria attività», sono aggiunte le seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 64 prevede che ISMEA potrà erogare finanziamenti agevolati a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011. L’obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione in particolare dei Programmi di sviluppo rurale.

 

Descrizione analitica

L’articolo in esame apporta talune modifiche alla normativa riguardante gli interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole prevedendo che l’ISMEA potrà intervenire anche mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011. Un successivo decreto del Dicastero agricolo specificherà i criteri ei le modalità di erogazione dei finanziamenti.

L’obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie, in particolare quelli dei Programmi di sviluppo rurale.

 

L’art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole) ha previsto che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi dalle banche e che, al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole, l’istituto possa concedere garanzia diretta alle stesse banche a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari. Il comma 4, oggetto di modifica, ha previsto che esso potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale. L’articolo in esame, come già detto, aggiunge come ulteriore intervento i finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Il comma 5-ter, sul quale interviene il comma 3, prevede che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'ISMEA è autorizzato ad esercitare la propria attività attraverso propria società di capitali dedicata. Il comma 3 specifica che la natura di tale attività interessa l’assunzione di rischio per garanzie.

La decisione della Commissione europea richiamata ha considerato compatibile con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea il metodo di calcolo dell’ESL (equivalente sovvenzione lordo) connesso a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio fondo credito. Si tratta, quindi, di prestiti a tassi ridotti; l’erogazione dei finanziamenti non avviene direttamente ad opera del Fondo ma attraverso il ricorso a banche intermediarie. A ciascun beneficiario è rilasciato un finanziamento in parte a carico del Fondo, in parte a carico della banca. La quota di partecipazione del fondo non può superare il 50% ed è rilasciata con un tasso di interesse ridotto, o a tasso zero, mentre la quota bancaria è rilasciata a condizioni di mercato. Il Fondo si avvale degli istituti bancari per l’erogazione della propria quota di partecipazione.

 

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa (A.S. 3110), il Fondo concorrerà al finanziamento delle operazioni proposte nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013, secondo quanto stabilito nello schema di accordo-tipo tra il MIPAAF, l’ISMEA, e le singole regioni che ha acquisto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 21 dicembre 2011. Viene, inoltre specificato che le risorse del Fondo dovranno servire anche per ridurre il rischio disimpegno a carico dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, rischio che il Ministro dell’Agricoltura, nell’audizione del 29 febbraio u.s. presso la XIII Commissione della Camera, ha dichiarato possibile, ribadendo l’intenzione del Dicastero Agricolo di utilizzare, anche a tal fine, il Fondo credito in esame.

La relazione tecnica afferma che nell’attuale formulazione la norma non presenta effetti negativi, non essendo l’ISMEA ricompresa tra gli enti e gli organismi della pubblica amministrazione.

 

Gli strumenti a disposizione delle imprese agricole per l'accesso al credito, sono stati l'argomento di un workshop organizzato il 29 febbraio u.s. dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da Ismea e dall'Unioncamere. In ordine al nuovo strumento finanziario del fondo credito, il direttore generale dell'Ismea ha sottolineato come il fondo punti a mettere a disposizione del settore privato e delle banche, i fondi pubblici, cercando di immettere liquidità per gli investimenti nel settore agricolo. La possibilità di affiancare risorse pubbliche a quelle private ha lo scopo, non solo di disporre un ulteriore apporto di liquidità, ma anche di offrire la garanzia dello Stato sulle quote che le banche erogheranno. L’ente finanziatore può essere lo Stato o la regione. E’ stato, inoltre, chiarito dal presidente dell’ISMEA che il fondo e' stato pensato per far funzionare meglio le misure degli investimenti per lo sviluppo rurale consentendo alle regioni di far convogliare le risorse comunitarie che in molti casi vanno incontro al rischio disimpegno. Questo strumento dovrebbe consentire a chi ne fa richiesta di spuntare sul mercato le condizioni più favorevoli, in quanto il tasso di interesse che il beneficiario otterrà sarà la media ponderata del tasso pubblico, mentre il tasso praticato dall'istituto di credito sarà pari al tasso di mercato.

 


 

Articolo 65
(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

 


1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei princìpi della normativa dell'Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.

5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

 


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 65, sostituito dal Senato, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l’accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili.

 

Descrizione analitica

L'articolo 65, sostituito nel corso dell’esame al Senato, esclude dagli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 28/2011 gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole (comma 1).

La relazione illustrativa (A.S. 3110) sottolinea la rapida diffusione, in anni recenti, degli impianti fotovoltaici a terra, con sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, che ha determinato impatti rilevanti sul mercato degli affitti e sull’assetto paesaggistico-territoriale. Il D.Lgs. 28/2011 contiene già alcune restrizioni per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, ma, secondo la relazione, non sufficienti a dare adeguata risposta al problema.

Il successivo comma 2 salvaguarda, tuttavia

§      gli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare;

§      gli impianti in procinto di essere realizzati, a condizione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l’area in cui ricadano sia stata classificata agricola, sia stato conseguito il titolo abilitativo e l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni.

A condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni, il comma 2 fa inoltre salvo il regime transitorio previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28/2011, ove si stabilisce che le limitazioni per l'ottenimento degli incentivi non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata del decreto legislativo stesso o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011.

Si ricorda che il decreto legislativo 28/2011 ha recepito la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico. Esso prevede la definizione di un nuovo sistema di incentivi per le fonti rinnovabili. In particolare, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’articolo 10 prevede, al comma 4, alcune condizioni per l'accesso agli incentivi statali:

a)  la potenza nominale di ciascun impianto non deve essere superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b)  non deve essere destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Tali condizioni non si applicano:

-        ai terreni abbandonati da almeno cinque anni (comma 5);

-        agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto (29 marzo 2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 29 marzo 2012 (comma 6).]

Il comma 3 dispone che l'AEEG assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

Il comma 4 provvede all’abrogazione dei citati commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n.28/2011, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.

Il comma 5 precisa che la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003[72] (ove si prevede, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto), deve intendersi riferita esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

 

 

 


 

Articolo 66
(Dismissione di terreni demaniali agricoli )

 


1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione o locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 66 modifica la normativasull’alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali, introducendo, con una correzione apportato dal Senato, in alternativa alla vendita, la possibilità di disporre la locazione dei terreni.

 

Descrizione analitica

L'articolo 66 introduce una nuova normativa - in sostituzione di quella dettata dall'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183[73] che aveva evidenziato problemi applicativi - in materia di alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali. A seguito delle modifiche apportate dal Senato in alternativa alla vendita si potrà disporre la locazione dei terreni.

Come si legge nella Relazione illustrativa (A.S. 3110), l’articolo 7 della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), che aveva introdotto la disciplina relativa alla procedura per la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, avrebbe fatto emergere immediatamente problemi legati alle modalità di esecuzione delle disposizioni (con il rischio di mancato raggiungimento delle finalità della norma), nonché il rischio di speculazioni legato alla durata troppo breve del vincolo di destinazione d’uso; da qui discenderebbe il carattere d’urgenza della disposizione in esame, che abroga l’articolo 7 citato e ne modifica i contenuti introducendo, tra l'altro, un vincolo di destinazione ad uso agricolo ventennale.

 

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che l’individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare sia effettuata entro il 30 giugno di ogni anno (anziché entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, secondo il citato articolo 7), con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile.

Sono, invece, espressamente esclusi dall’ambito applicativo di tali disposizioni gli immobili statali non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi delle norme sul federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010) ai fini della loro attribuzione ad enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale.

In estrema sintesi, si ricorda il decreto legislativo sul federalismo demaniale ha disposto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi; l’individuazione in particolare avviene secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale" (articolo 2, comma 4 del D.Lgs. n. 85/2010). Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito DPCM, dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

Ai decreti di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico previste dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (c.d. “prima cartolarizzazione immobiliare”). Pertanto i decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

L'alienazione o locazione viene effettuata:

§      mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro (il precedente valore limite era di 400.000 euro, e in luogo della procedura negoziata era previsto il ricorso alla trattativa privata);

§      mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato in base ai valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327[74].

Il decreto non regolamentare d’individuazione dei terreni deve stabilire anche le modalità d’attuazione dell’articolo 66 in commento (così l’ultimo periodo del primo comma, non presente nell’abrogato articolo 7).

 

Il comma 2 introduce una disposizione (anch’essa non presente nell'articolo 7 della legge n. 183 del 2011) che prevede la possibilità per i beni di cui al comma precedente di formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441[75]..

 

Le operazioni di cui all’art. 4 della legge 441/98 sono quelle di ricomposizione fondiaria mediante acquisto o ampliamento di aziende con l’assistenza finanziaria dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (allora Cassa per la formazione della proprietà contadina, ora assorbita dall’Ismea).

I soggetti cui debbono andare prioritariamente i finanziamenti sono:

-        giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

-        giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

-        giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote.

Costituiscono motivo di preferenza:

-        il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, al fine di garantire l'efficienza aziendale;

-        la presentazione di un piano di miglioramento aziendale;

-        la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

 

Nelle procedure di alienazione o locazione dei terreni, per favorire l’inserimento di giovani nel mondo agricolo, il comma 3 attribuisce un diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dal D.Lgs. n. 185 del 2000[76].

Si segnala che la normativa citata non contiene una definizione di “giovane imprenditore agricolo”, per la quale va invece fatto rinvio all’articolo 4-bis del D.Lgs. 228/2001, che dispone che ai fini dell'applicazione della normativa statale sia considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

La redazione delle nuove norme non contempla più le disposizioni che prevedevano che, nel caso in cui - nei cinque anni successivi alla vendita - si fosse verificato un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica, si dovesse riconoscere allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Le diposizioni di attuazione erano demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

I commi 4 e 5 individuano, con norme non presenti nel precedente articolo 7 della legge 183, le agevolazioni ed i benefici di cui possono godere le operazioni di vendita.

Ai sensi del comma 4 ai contratti di alienazione in parola si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[77].

 

Si tratta, in estrema sintesi, delle agevolazioni applicabili ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento; ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso in base alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001, qualora gli acquirenti (nell'atto o con dichiarazione separata) si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

Per effetto del suddetto rinvio, in relazione a tali trasferimenti gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto ed è disposta l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere (ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di zone montane, richiamato dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 228 del 2001).

 

Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede che ai contratti di affitto stipulati a mente dell’articolo in esame siano applicate specifiche agevolazioni e, in particolare:

§      la già commentata riduzione degli onorari notarili ad un sesto e l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere (ai sensi del già richiamato articolo 5-bis del D.Lgs. n. 228 del 2001);

§      la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali ed agrari su terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della legge n. 441 del 1998[78], come novellato dal successivo comma 4-ter.

 

Il comma 4-ter, anch’esso introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, novella appunto il richiamato comma 3 dell’articolo 14.

Nella sua formulazione vigente, tale norma in sostanza prevede la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali e agrari per i periodi di imposta durante i quali i relativi terreni vengono concessi in affitto, per usi agricoli, a giovani che non hanno compiuto quaranta anni di età e che possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero che acquisiscano tali qualifiche entro un anno dalla data di stipula del contratto di affitto e sempreché la durata del contratto stesso sia almeno pari a cinque anni.

In particolare, per il predetto periodo di tempo non si applicano le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari disposte ex lege (e, in particolare: dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[79]).

 

Per effetto delle modifiche operate dal comma in esame:

§      le novellate disposizioni sulla mancata rivalutazione operano a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, e cioè dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame;

§      viene specificato che, alla scadenza del contratto, il conduttore ha un diritto di precedenza (sembrerebbe a tal fine opportuno l’utilizzo del termine “prelazione”);

§      sono modificati i requisiti per l’accesso al regime agevolativo, che spetta ai giovani sotto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (e non più di imprenditore agricolo a titolo principale) anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, si specifica che la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;

§      infine, viene allungato da uno a due anni dalla stipula del contratto di affitto il periodo utile per l’acquisizione delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

 

Ai giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati è peraltro consentito l'accesso ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (comma 5).

 

Il D.Lgs. n. 185/2000[80] è intervenuto a riordinare l’intera normativa in materia di agevolazioni all’imprenditorialità giovanile, novellando la disciplina dei nuovi incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, nonché del prestito d’onore[81].

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi, per investimenti ed entro i massimali fissati dall’Unione europea, contributi a fondo perduto e mutui agevolati di durata non superiore a 15 anni compreso il preammortamento; contributi a fondo perduto in conto gestione, ancora nei limiti fissati dall'Unione europea; assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative (art. 3 del D.Lgs. 185).

Per quanto riguarda in particolare la nuova imprenditorialità in agricoltura, i soggetti beneficiari, individuati dal comma 1 dell’art. 9, sono i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell’azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative relative alla produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura (art. 10). Come già detto, è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo che abbia una età non superiore a 40 anni (art. 4-bis del D.Lgs. n. 228/2001[82]), mentre negli altri settori di attività previsti dal D.Lgs. n. 185/2000 è richiesta una età compresa fra i 18 e 35 anni.

 

Quando i soggetti beneficiari assumano la forma societaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

-        l’amministratore deve essere un giovane imprenditore agricolo;

-        la maggioranza assoluta numerica dei componenti la società deve essere costituita da giovani compresi fra 18 e 39 anni d’età;

-        la maggioranza assoluta delle quote deve essere detenuta da giovani di età compresa fra 18 e 39 anni.

L’articolo 23 del D.Lgs. n. 185 affida a Sviluppo Italia S.p.A. il compito di provvedere alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate. La società Sviluppo Italia è, dunque, l’ente autorizzato a stipulare i contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure agevolative.

Il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo I del D.lgs. 185, adottato con il D.M. n. 250/04[83], per quanto riguarda gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori. rimanda con l’articolo 8 all’art. 8 del regolamento comunitario n. 1257/99[84] ormai sostituito dal reg. n. 1698/2005, che con l’articolo 22 reca la nuova disciplina per i giovani.

Va infine rammentato che le agevolazioni possono essere concesse al settore agricolo senza delimitazioni territoriali (così la modifica introdotta al decreto n. 185 con il D.L. n. 162/2008).

 

Il comma 6 dispone che per i terreni ricadenti all’interno di aree protette l’Agenzia del Demanio acquisisca preventivamente l’assenso alla vendita o, per effetto delle modifiche operate dal Senato, all’affitto da parte del enti gestori.

 

Il comma 7 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui al primo comma, all’alienazione o locazione dei beni agricoli e a vocazione agricola di cui siano proprietari, compresi quelli che siano stati loro attribuiti dallo Stato in base al D.Lgs. n. 85 del 2010, con il compito di garantirne la massima valorizzazione funzionale.

Tanto per le alienazioni che per le cessioni in locazione, le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dell’Agenzia del Demanio che, in caso di vendita provvederà al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti e documentati.

Per gli enti territoriali, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa, il Senato ha introdotto un vincolo: più del 50% dei beni assegnati deve essere riservato ai giovani (che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età).

 

Il comma 8, come già anticipato, pone un vincolo di destinazione per i terreni alienati o locati in base all’articolo in esame, prevedendo che a tali terreni non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano decorsi di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

 

Il comma 9 destina le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione in parola - al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte - alla riduzione del debito pubblico.

Con disposizioni nuove rispetto al precedente articolo 7 della legge 183 abrogato viene aggiunto l’obbligo, posto a carico degli enti territoriali, di destinare le risorse di loro pertinenza alla riduzione del proprio debito e - in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente - al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 

Infine il comma 10 provvede ad abrogare l'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la cui disciplina viene integralmente sostituita dall'articolo in esame.

Il Senato ha integrato il comma 10 disponendo anche l’abrogazione dell’articolo 4-quinquies del D.L. n. 78/2009, di disciplina dell’affitto a giovani di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Nell’ambito del pacchetto sulla riforma della politica agricola comune (PAC), presentato dalla Commissione europea il 12 ottobre 2011:

§      la proposta di regolamento sui pagamenti diretti (COM(2011)625), prevede pagamenti specifici per i giovani agricoltori, che sono definiti come agricoltori che non hanno compiuto 40 anni, i quali si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che si sono già insediati in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima domanda di fruizione del regime di pagamento di base;

§      la proposta di regolamento sullo sviluppo rurale (COM(2011)627) dispone la facoltà per gli Stati membri di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, in particolare per quanto riguarda i giovani agricoltori. Tali programmi possono riguardare: l’aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale, il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, gli investimenti in attività extra-agricole, ecc.

 


 

Articolo 67
(convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)

 


1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Convenzioni).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

     a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

     b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

     c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;

     d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;

     e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

     f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai princìpi della legislazione vigente in materia;

     g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.

2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 67 opera, da un lato, una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni tra MIPAAF e associazioni o consorzi del settore, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori, dall’altro, destina al finanziamento delle stesse le risorse residue del Fondo per il credito peschereccio. La misura è volta a potenziare le capacità produttive e generatrici di reddito dell’impresa ittica.

 

Descrizione analitica

L’articolo 67 sostituisce integralmente l’articolo 5 del decreto legislativo n.226 del 2001 (orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura) che disciplina la stipula di convenzioni tra il Dicastero Agricolo e le associazioni di categoria della pesca.

 

Le modifiche riguardano:

§      i soggetti titolari del potere di stipula: nel testo previgente il decreto-legge si faceva riferimento, oltre che al Ministero delle politiche agricole, alle regioni, per le parti di loro competenza, e veniva previsto che per le attività di interesse ambientale, venisse sentito il Ministero dell’ambiente. Sul versante dei soggetti privati, il previgente testo faceva riferimento alle associazioni nazionali di categoriale e ai centri di servizi da esse istituiti. Il testo attuale, come già modificato dall’articolo in esame, richiama l’esclusiva competenza del Mipaf e fa riferimento, oltre alle Associazioni nazionali di categoria, ai Consorzi dalle stesse istituiti;

§      vengono aggiunte ulteriori attività che possono essere oggetto delle convenzioni. Quelle già previste, che risultano confermate con qualche aggiustamento, fanno riferimento alla promozione delle attività produttive nell’ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l’utilizzo di tecnologie ecosostenibili, alla tutela e promozione delle tradizioni alimentari locali, all’attuazione dei sistemi di controllo e tracciabilità e alla riduzione dei tempi procedurali. Vengono quindi aggiunte le seguenti ulteriori attività: la promozione di azioni finalizzate alla tutela dell’ambiente marino, le agevolazioni per l’accesso al credito per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e l’assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi;

§      viene soppresso, in quanto non ripetuto nella nuova formulazione dell’articolo 5, il comma 2, secondo il quale i criteri generali relativi alla promozione delle vocazioni produttive dovevano essere definiti dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida predisposte dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l’ambiente;

§      vengono, invece, aggiunti due nuovi commi. Il primo, sostitutivo del precedente comma 2, prevede che le convenzioni sono finanziate sulle risorse ancora disponibili del Fondo centrale per il credito peschereccio, che seppure soppresso in seguito all’abrogazione della legge istitutiva, mantiene una sua configurazione come gestione stralcio ai fini del rientro dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi. Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato, specifica le modalità contabili per la riassegnazione delle risorse del Fondo ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Mipaaf.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3110) specifica che l’intervento normativo opera una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori quali l’assistenza tecnica e l’agevolazione al credito. Tutto ciò nella consapevolezza della crisi profonda che il settore attraversa e della necessità che occorre potenziare le capacità produttive e generatrici di reddito dell’impresa ittica.

 

Il Fondo per il credito peschereccio è stato istituito dall’art. 10 della L. 17 febbraio 1982, n. 41, prevedendo che esso, organizzato come amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, potesse concedere mutui a tasso agevolato per le iniziative relative alla: costruzione od all’acquisto di navi; costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca; costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre e di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione dei prodotti della pesca nazionale; costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi.

L’art. 93, comma 8, della L. finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002, n.289) ha ricondotto al bilancio dello Stato tutte le gestioni fuori bilancio escluse quelle specificamente individuate per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. Per il Dicastero agricolo, la suddetta individuazione è stata effettuata con DPCM 4.6.2003 con il quale è stato previsto che le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione riguardano il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura ed il Fondo centrale per il credito peschereccio, con esclusione della quota parte di contribuzione di cui agli interventi previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

L’articolo 23 del decreto legislativo 154/2004 ha infine interamente abrogato la legge 41/1982 istitutiva dello stesso Fondo. Pertanto, non potranno più essere concessi nuovi mutui ma potranno essere utilizzate le risorse derivanti dal rientro dei prestiti già erogati. Le risorse saranno utilizzate per il rilancio e lo sviluppo del comparto in linea con le finalità della politica comune della pesca.

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato il “pacchetto pesca”, così articolato:

§      comunicazione sulla riforma della PCP (COM(2011)417);

§      proposta di regolamento sulla riforma della PCP (COM(2011)425);

§      proposta di regolamento sull’organizzazione comune dei mercati della pesca e dell’acquacoltura (COM(2011)416);

§      comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424);

§      relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP (COM(2011)418).

 

Il pacchetto di documenti viene esaminato secondo la procedura legislativa ordinaria. La riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013.

 

Il 2 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)804) che prevede un nuovo meccanismo di finanziamento per la pesca e la politica marittima, in linea con il nuovo quadro pluriennale finanziario: è istituito il Fondo per le politiche UE in materia di affari marittimi e pesca per il periodo 2014-2020 (FEAMP) che sostituirà l'attuale Fondo europeo per la pesca (FEP) e vari altri strumenti e avrà una dotazione complessiva di 6,5 miliardi di euro per l’intero periodo.

 

 


 

Articolo 67-bis
(
Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)

 


1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 67-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l’accertamento sull'avvenuto pagamento presso l’INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. La norma, quindi, introduce tempi certi per l’accertamento in modo da velocizzare la procedura di dismissione.

 

Descrizione analitica

L’articolo 67-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina inerente alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione, di cui all’articolo 15 della L. 26 luglio 1984, n. 413.

 

L’articolo 15 della L. 26 luglio 1984, n. 413[85] ha disposto, in particolare, che le autorità marittime possano autorizzare la dismissione di bandiera, per vendita della nave a stranieri o per demolizione, a condizione di aver accertato presso l’INPS l’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave[86] o l'avvenuta costituzione in favore dello stesso Istituto di un deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, nella misura e con le modalità determinate dall'INPS.

Il successivo articolo 17 dispone l’obbligo, per gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, di comunicare all'INPS le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto. Lo stesso articolo stabilisce altresì l’obbligo, da parte della cancelleria del competente Ufficio giudiziario, di avvisare l’INPS per la tutela dei crediti qualora si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave per provvedimento giudiziale avverso.

 

Merita ricordare, inoltre, che l’articolo 1, comma 5, del D.L. 23 maggio 2010, n. 40[87], finalizzato ad introdurre misure di contrasto alle frodi internazionali, ha esteso all’IPSEMA[88] e all’Agenzia delle entrate l’applicazione della disciplina - di cui agli articoli 15 e 17 della L. 413/1984, e l’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione – già vigente in favore dell’INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme da parte degli enti creditizi sopra richiamati.

Il comma 5, quindi, ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle autorità marittime, alla dismissione di bandiera (cioè il trasferimento e la cancellazione dai registri) per la vendita della nave a soggetti stranieri, ovvero per la sua demolizione, alla preventiva verifica del pagamento dei richiamati crediti contributivi, assistiti da privilegi sui beni, vantati dall’INPS, dall’IPSEMA e dall’Agenzia delle entrate.

L’ultimo periodo del medesimo comma, infine, interviene in materia di diritto di prelazione sui crediti privilegiati di cui all’articolo 2778[89] del codice civile. In particolare, si stabilisce che i crediti vantati dall’IPSEMA per premi dovuti dai contribuenti, attualmente iscritti all’ottavo posto per un ammontare pari al 50% del credito stesso, devono essere inclusi, per l’intero ammontare, al primo posto nell’ordine dei crediti aventi privilegio generale o speciale su beni mobili.

 

In particolare, il comma 1 dispone che il richiamato accertamento sull'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta.

 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si valuti l’opportunità di prevedere tale modifica come novella del richiamato articolo 15 della legge n. 413 del 1984.

 

Allo stesso tempo, ai sensi del successivo comma 2 le disposizioni del richiamato articolo 15 della L. 413 non trovano comunque applicazione in caso di demolizione dell'imbarcazione, con trasferimento della licenza di pesca a un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.

In tal caso, viene stabilito l’obbligo, al momento del passaggio di proprietà, del trasferimento degli specifici privilegi, di cui all’articolo 552 del codice della navigazione, dall’imbarcazione demolita all’imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.

 

Tale articolo stabilisce sono da considerarsi privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

-        le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;

-        i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio;

-        i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;

-        le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;

-        le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;

-        i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.

 

Si ricorda, infine, che analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 16 dell’A.C. 2236 (on. Oliverio ed altri), recanti interventi straordinari per il settore ittico, attualmente all’esame della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

Articolo 67-ter
(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)

 

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate»;

     b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 67-ter,introdotto al Senato, attribuisce di fatto funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca, ed ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate.

 

Descrizione analitica

L’articolo 67-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene, aggiungendo un comma 2-bis all’articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sulla disciplina dell’assolvimento degli obblighi in materia di lavoro all’interno dei gruppi di imprese, relativamente alle cooperative di imprese di pesca ed ai loro consorzi.

 

L’articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[90],ha dato facoltà ai gruppi di impresa di delegare l’assolvimento degli obblighi in materia di lavoro alla società capogruppo. In sostanza i gruppi di impresa, costituiti da società controllante e da società controllate, compresi i gruppi di dimensioni comunitarie[91], possono delegare alla società capogruppo l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, pur mantenendo ferma la titolarità dei contratti in capo alle singole società del gruppo. Le società del gruppo, in quanto datori di lavoro, conservano comunque la titolarità e quindi la relativa responsabilità delle obbligazioni contrattuali e legislative. Inoltre la società capogruppo, che già poteva trasmettere per conto delle altre società la dichiarazione dei sostituti d'imposta, viene investita della completa gestione e amministrazione del personale delle altre società del gruppo.

Per quanto concerne i consorzi, il comma 2 dello stesso articolo 31 ha specificato che i consorzi di società cooperative possono svolgere gli obblighi connessi con il rapporto di lavoro per conto dei soggetti consorziati o delegarne l’esecuzione ad una società consorziata. Viene inoltre precisato che i servizi devono essere organizzati tramite i consulenti del lavoro.

Infine, le richiamate disposizioni non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

 

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 31 del D.Lgs. 276/2003, aggiunto dall’articolo in esame, introduce la possibilità, per le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese, di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro di cui all’articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12[92], per conto delle imprese associate, attribuendo di fatto alle stesse funzioni di consulente del lavoro (o delle categorie equiparate ai sensi della stessa legge) all’interno del gruppo.

 

Si consideri che l’articolo 1, comma 1, della L. 12/1979 prescrive che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, qualora non siano curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, devono essere assolti unicamente da soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, ovvero negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti richiamati.

 


 

Articolo 68
(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

 

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;

     b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 68 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. La diversa distribuzione degli oneri definisce positivamente la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516, aperta per violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

 

Descrizione analitica

L'articolo in esame - novellando l'art. 1, comma 409, della L. 23 dicembre 2005, n. 266[93] , e successive modificazioni - riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura).

La novella di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute per l’introduzione, nella banca dati del Repertorio dei dispositivi medici, di informazioni relative a un nuovo dispositivo medico o per le modifiche di informazioni relative a dispositivi già inclusi nella banca dati.

La soppressione della tariffa è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516 (attualmente allo stadio di parere motivato); in particolare, la Commissione europea ha emesso un parere motivato, in cui sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici[94] .

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla lettera a) dello stesso comma 1 incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici. Tale contributo è commisurato alle spese sostenute dalle suddette imprese nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie e ai farmacisti (al netto delle spese per il personale addetto, nonché di quelle per le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, purché tali attività siano svolte in coerenza con i programmi regionali ovvero siano accreditate nei programmi di educazione continua in medicina). Sulla base di calcolo così determinata si applica nella disciplina finora vigente, ai fini della determinazione del contributo, un'aliquota pari al 5 per cento; la novella di cui alla lettera a) in esame eleva tale misura a 5,5 punti percentuali.

Si ricorda che il contributo deve essere versato dalle imprese, in conto entrate del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno (entro il medesimo termine le imprese devono dichiarare, mediante autocertificazione, l'ammontare delle spese summenzionate sostenute nell'anno precedente). I relativi proventi sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute e destinati al miglioramento ed al potenziamento delle attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del summenzionato repertorio generale, all'attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, all'effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, all'istituzione di registri di patologie che richiedano l'impiego di dispositivi medici, nonché alla stipulazione di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore.

 

Procedure di contenzioso

Il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4516) per violazione della normativa comunitaria sui dispositivi medici (in particolare della direttiva 93/42/CEE e della direttiva 90/385/CEE).

Secondo la Commissione europea la tariffa di 100 euro – fissata dall’articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 - richiesta ai soggetti produttori o distributori di dispositivi medici per la loro registrazione nella banca dati del repertorio generale dei dispositivi medici violerebbe le norme comunitarie in materia di libera circolazione. La disposizione prevista dall’articolo 68, sopprimendo tale tariffa, intende sanare la citata procedura di infrazione.

 


 

Articolo 69
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento
del prestatore di servizi)

 

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 69 elimina il termine temporale minimo di 30 giorni entro il quale il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, che intende eseguire per la prima volta le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, e sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

La norma è finalizzata a facilitare la prestazione di servizi in ambito comunitario.

 

Descrizione analitica

L'articolo 69 modifica l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206[95]. Tale disposizione prevede che il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, il quale per la prima volta intende eseguire le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

La novella qui introdotta abroga il termine temporale di 30 giorni, salvo casi di urgenza, entro il quale il prestatore di servizi è tenuto a fornire tale dichiarazione, prevedendo che questa venga fatta in anticipo.

 

La modifica si rende necessaria in quanto con la procedura di infrazione n. 2010/2143, attualmente allo stadio di messa in mora, la Commissione europea ha rilevato il non corretto recepimento, da parte dell'Italia, dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale articolo prevede che la normativa di uno Stato membro possa richiedere che il prestatore di servizi transfrontaliero presenti anticipatamente la dichiarazione, ma non fissa alcun termine temporale tassativo per tale adempimento. Il termine di 30 giorni previsto dal testo originario dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 206/2007 si configurerebbe quindi, secondo le argomentazioni della Commissione, quale onere non previsto dalla legislazione comunitaria posto in capo al prestatore di servizi per l'accesso al mercato italiano.

Si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata, in base alla rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai diversi ministeri, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come disciplinato dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 206/2007.

 


 

Articolo 70
(Aiuti deminimis a favore di piccole e medie imprese
in particolari aree
)

 


1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili.


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 70, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che la dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di zone franche urbane da individuare nell’ambito dei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, sia destinata al finanziamento di aiuti de minimis a favore delle piccole e micro-imprese operanti nelle medesime aree geografiche.

 

Descrizione analitica

Il comma 1 modifica la finalizzazione della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39[96], n. 77, originariamente destinato a finanziare, nell’ambito dei territori della provincia dell’Aquila colpiti dagli eventi sismici del 2009, zone franche urbane.

 

A queste aree, da individuare da parte del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, erano stati destinati gli incentivi previsti per le zone franche ai sensi delle disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006[97]. Per il finanziamento delle zone franche urbane così individuate nella regione Abruzzo veniva istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro, da considerare come tetto massimo di spesa.

 

Ai sensi del comma in esame, la dotazione del suddetto Fondo viene ora destinata al finanziamento degli aiuti de minimis[98] a favore delle piccole e micro imprese - come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 – che:

a)   siano localizzate nelle aree dei territori abruzzesi di cui al citato articolo 10, comma 1-bis;

b)   risultino già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 della citata raccomandazione, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 

Rispetto al testo vigente del decreto-legge, le modifiche apportate nel corso dell’esame in Senato hanno circoscritto l’ambito di operatività della norma – che riguarderebbe ora le piccole e micro imprese e non anche le medie, già esistenti o che si costituiranno entro la fine del 2014 -, nonché precisato la “tipologia di agevolazioni” di cui tali imprese potranno beneficiare.

Si tratta, in particolare, delle agevolazioni previste alle lettere da a) a d) del citato articolo 1, comma 341, della legge finanziaria del 2007(n.296/06), ai sensi delle quali le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire:

 

a)   dell’esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana (103);

b)   dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c)   dell’esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ora imposta municipale) a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d)   esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana[99].

 

Il comma 2, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, demanda ad un decreto interministeriale - da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - la determinazione di condizioni, limiti e modalità di applicazione delle suddette agevolazioni, entro il vincolo delle risorse finanziarie disponibili.


 

Articolo 71
(Oggetto e ambito di applicazione)

 


1. Il presente Capo stabilisce i princìpi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.

3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei piani di sviluppo aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

 


 

 

Sintesi ed effetti

Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE.

In particolare l’articolo 71 stabilisce che la nuova normativa si applica agli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, con eccezione dei diritti per i servizi di navigazione aerea, di assistenza a terra e di assistenza alle persone con disabilità. Istituisce inoltre l’Autorità nazionale di vigilanza.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, disciplina la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.

 

Descrizione analitica

Il Capo II del Titolo III del decreto-legge in esame recepisce la direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

 

La direttiva 2009/12/CE

La direttiva 2009/12/CE rappresenta l’ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell’ambito del percorso volto a garantire l’effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri (art. 1).

Il provvedimento stabilisce, dunque, criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione (art. 3), la trasparenza (art. 7) e la consultazione delle compagnie aeree (art. 6) qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro (art. 11).

 

In sintesi, l’approvazione delle direttiva sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai costi della sicurezza aerea in Europa, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione.

Premesso che la copertura dei costi inerenti alla sicurezza dell'aviazione è regolamentata a livello nazionale, è opportuno segnalare come, da una parte, le informazioni fornite ai passeggeri su tali costi possano molto spesso apparire inadeguate, dall’altra, le compagnie aeree non siano consultate sistematicamente in tutti gli aeroporti dell'UE in ordine a tale problematica. Questa condizione impedisce che si crei un'autentica parità di condizioni tra gli aeroporti e le compagnie aeree, parità che, a giudizio degli operatori del settore, risulta fondamentale nella situazione particolarmente critica in cui versa l'intero settore dell'aviazione.

La Commissione ha più volte segnalato come, per garantire una concorrenza leale e non distorta fra compagnie aeree e fra aeroporti, sia essenziale fissare diritti per le misure di sicurezza che siano non discriminatori e strettamente aderenti ai costi.

Per le motivazioni anzidette la Commissione europea ha proposto, nell’ambito della direttiva 2009/12, i seguenti principi comuni per la riscossione dei diritti connessi alle misure di sicurezza negli aeroporti della Comunità:

-        non discriminazione: i diritti per le misure di sicurezza non devono creare discriminazioni fra i passeggeri del trasporto aereo o fra le compagnie aeree;

-        consultazione: le compagnie aeree devono essere consultate sui diritti per le misure di sicurezza obbligatoriamente e periodicamente (almeno una volta all'anno). Prima di prendere una decisione, gli aeroporti devono tener conto dei pareri delle compagnie aeree e, se non viene raggiunto un accordo, devono giustificare le loro decisioni;

-        trasparenza: la trasparenza deve essere garantita a tre livelli distinti:

a)       a livello degli aeroporti. Le compagnie aeree devono ricevere informazioni dagli aeroporti sugli elementi che servono da base per determinare l'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza (ad esempio, servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti riscossi, metodo di calcolo e investimenti previsti);

b)      a livello delle compagnie aeree. Per consentire agli aeroporti di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i loro investimenti futuri e adeguare al meglio le loro infrastrutture di sicurezza, occorre che le compagnie aeree mettano a disposizione in tempo utile, ad esempio, tutte le loro previsioni di traffico;

c)       a livello degli Stati membri. È importante assicurare la trasparenza con riguardo all'impatto economico delle misure di sicurezza nazionali più severe rispetto ai requisiti dell'UE;

-        aderenza ai costi: i diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza e devono tener conto degli aiuti e delle sovvenzioni erogati dalle autorità per garantire la sicurezza, del costo del finanziamento delle infrastrutture e dei costi delle installazioni e delle operazioni di sicurezza;

-        autorità di vigilanza indipendente e risoluzione di controversie: in ciascuno Stato membro deve essere istituita un'autorità indipendente atta ad assicurare la corretta applicazione delle misure nonché una procedura per la risoluzione delle controversie fra gli aeroporti e gli utenti.

 

La direttiva, come detto, riguarda tutti gli scali comunitari con un traffico annuale superiore a 5 milioni di movimenti passeggeri e ciascun aeroporto con il maggior traffico di ogni Stato membro, allo scopo di regolamentare i principali aspetti delle tasse aeroportuali e le modalità con cui queste ultime vengono fissate, secondo i principi della non discriminazione e della trasparenza.

Gli utenti che pagano il gestore aeroportuale per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi, dovranno essere trattati tutti allo stesso modo con il diritto di essere consultati (almeno una volta all’anno) ed informati sulle questioni che riguardano lo scalo (si pensi, ad esempio, alla messa in opera di nuovi progetti di infrastruttura). In tal senso, per quanto possibile, i ritocchi alle tariffe e le modifiche fatte al sistema dovranno essere frutto dell’accordo tra gestore aeroportuale ed utenti. Questo traguardo potrà essere raggiunto sia attraverso un’informazione precoce del gestore rispetto ai cambiamenti da effettuare (minimo 4 mesi prima dell’entrata in vigore), sia con consultazioni sulle eventuali modifiche proposte. Inoltre, gli utenti dell’aeroporto dovranno avere periodicamente dal gestore aeroportuale informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali; mentre dal canto loro gli utenti dovranno fornire, per tempo, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo ed i loro particolari suggerimenti e richieste.

A dirimere tutte le eventuali contestazioni sarà chiamata un’autorità di vigilanza nazionale indipendente, istituita da ciascun Stato membro, che avrà anche il compito di far sì che le misure adottate per conformarsi alla direttiva siano corrette. Ciascuno di questi organismi, secondo quanto disposto dall’art. 11, dovrà godere della massima indipendenza di giudizio senza alcuna correlazione, né a livello giuridico, né funzionale, con qualsiasi gestore aeroportuale e compagnia aerea; un’autonomia garantita dal fatto che ogni autorità potrà essere finanziato con apposite tasse a carico degli utenti dell’aeroporto e dei gestori aeroportuali.

La direttiva puntualizza poi, all’art. 9, che gli Stati membri dovranno promuovere dei negoziati tra gestore aeroportuale e rappresentanti o associazioni degli utenti dell’aeroporto, per concludere un accordo sulla qualità dei servizi forniti dal gestore aeroportuale. Sarà comunque possibile per il gestoreoffrire trattamenti personalizzati, variando la qualità e l’estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti. In tal caso l’importo dei diritti aeroportuali potrà subire variazioni in funzione, appunto, della personalizzazione dei servizi offerti.

Infine, tra le altre regole fissate dalla direttiva, è previsto che i Paesi comunitari avranno facoltà di autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad adottare un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente per l’intera rete o per gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza.

 

Il termine ultimo per recepire la direttiva (pubblicata nella G.U.C.E. del 14 marzo 2009) è il 15 marzo 2011.

 

La legge 4 giugno 2010, n. 96, legge comunitaria 2009, ha delegato il Governo all’attuazione della direttiva 2009/12/CE, dettando, all’articolo 39, specifici principi e criteri direttivi. Il provvedimento di attuazione doveva essere emanato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 96/2010, ovvero entro il 10 luglio 2011.

Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (atto n. 380) è stato presentato alle Commissioni parlamentari l’8 luglio 2011 e le Commissioni hanno espresso il prescritto parere, ma il decreto legislativo non è stato emanato.

Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2011/608) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/12/CE.

 

Quadro normativo

I diritti aeroportuali, disciplinati dalla legge n. 324/1976[100], sono il diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, e il diritto per l’imbarco passeggeri. La riscossione di tali diritti, posti a carico delle compagnie aeree, consente alle società di gestione degli aeroporti il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, che le società stesse mettono a disposizione delle compagnie.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993,[101] modificato dall’articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005,[102] la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento:

§      il tasso di inflazione programmato;

§      l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale;

§      la remunerazione del capitale investito;

§      gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

 

Successivamente l’articolo 21-bis del D.L. 248/2007 ha stabilito che i decreti di cui all’articolo 10 della legge n. 537/1993 avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2008, termine poi prorogato al 31 dicembre 2012,[103] e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

Il Governo, nelle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge che disponevano la proroga del termine per l’adozione dei decreti di cui all’articolo 10 della legge n. 537/1993, ha evidenziato che il ritardo nell’adozione dei decreti stessi è motivato dalla complessità dell’iter necessario per la loro emanazione, la quale richiede il preventivo completamento del procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali.

Si ricorda che, in attuazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-bis del D.L. n. 248/2007, sono stati emanati:

§      il D.M. 21 luglio 2008,[104] che ha aggiornato i diritti aeroportuali per l’anno 2008;

§      il D.M. 24 novembre 2009,[105] che ha aggiornato i diritti aeroportuali per l’anno 2009;

§      il D.M. 4 ottobre 2010,[106] che ha aggiornato i diritti aeroportuali per l’anno 2010.

 

Si segnala poi l’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009,[107] il quale, al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, e nella ipotesi in cui gli investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, autorizza l’ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi ed a obiettivi di efficienza, ovvero a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l’intera durata del rapporto.

Il contratto di programma - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

 

Si ricorda infine che l’articolo 22, comma 2, D.L. n. 5/2012,[108] in corso di conversione, fa salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma[109] con le società di gestione aeroportuale, attualmente in corso, nonostante l’entrata in vigore del Capo in esame, che modifica la normativa in materia di diritti aeroportuali. Tali procedure dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012. La norma fa inoltre salva la durata dei suddetti contratti, determinata in relazione ai modelli tariffari adottati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 22 conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l’applicazione della normativa introdotta dagli articoli del presente Capo a partire dalla scadenza di detti contratti.


Scheda di lettura

Il comma 1 dell’articolo 71 dichiara che le norme del presente Capo stabiliscono i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

Il legislatore nazionale dispone l’applicazione della normativa sui diritti aeroportuali a tutti gli aeroporti nazionali, mentre la direttiva si applica solo agli scali comunitari con un traffico annuale superiore a 5 milioni di movimenti passeggeri e a ciascun aeroporto con il maggior traffico di ogni Stato membro.

 

Il comma 2 istituisce l’Autorità nazionale di vigilanza, la quale svolge compiti di regolazione economica e di vigilanza in relazione all’applicazione dei principi di cui all’articolo 80, mediante l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 250/1997[110].

 

Ai sensi del sopra menzionato articolo 11, comma 2, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila sull’attività dell’ENAC, con particolare riferimento a:

-        emanazione delle direttive generali per la programmazione dell'attività dell'ENAC;

-        fissazione degli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

-        approvazione delle proposte di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;

-        vigilanza sull’attività dell’ENAC in ordine alla corrispondenza della stessa ai fini pubblico-istituzionali e alla sua attuazione con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma;

-        scioglimento degli organi di amministrazione e nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ENAC in caso di accertamento di gravi e reiterate violazioni.

 

L’Autorità di vigilanza è l’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge in esame (si veda in particolare il comma 2, n. 6-bis, del citato articolo 37).

 

L’Autorità approva i modelli di tariffazione, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 3). Tali modelli devono essere orientati:

§      ai costi delle infrastrutture e dei servizi;

§      a obiettivi di efficienza;

§      all’incentivazione degli investimenti, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, correlati anche a:

-       innovazione tecnologica,

-       sicurezza dello scalo,

-       qualità dei servizi.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato inserito il comma aggiuntivo 3-bis, secondo il quale sono infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009, compresi quelli inseriti nell’ambito dei contratti di programma o convenzione unica.

Gli aeroporti di cui al citato articolo 17, comma 34-bis, sono:

sistemi aeroportuali nazionali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui (aeroporti di Roma e Milano);

sistemi aeroportuali aventi strutture con sedimi in regioni diverse (sistema aeroportuale del Garda, del quale fanno parte gli aeroporti di Brescia e Verona).

Per l’adeguamento delle infrastrutture di tali aeroporti, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia.

Per l’approvazione e l’esecuzione dei suddetti interventi infrastrutturali e dei Piani di Sviluppo Aeroportuale[111] le società di gestione aeroportuali si avvalgono delle procedure approvative disciplinate da:

§      Parte II, Titolo III, Capo IV (articoli da 161 a 194), rubricato “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi”, del D.Lgs. n. 163/2006;[112]

§      legge n. 449/1985,[113] la quale reca finanziamenti per gli aeroporti di Roma e Milano e, per quanto riguarda le procedure di approvazione delle opere, rinvia alla legge n. 1/1978,[114] che però risulta in larga parte abrogata.

 

Il comma 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 73, trasmetta annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.

 

Il comma 5, che recepisce l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, stabilisce che le disposizioni del Capo in esame non si applicano:

§      ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006;

§      ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A al D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18[115];

§      ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006.

 

Procedure di contenzioso

La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione (n. 2011/0608), attualmente allo stadio di parere motivato, per mancato recepimento della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Il termine di recepimento per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è scaduto il 15 marzo 2011.

 


 

Articolo 72
(Definizioni)

 


1. Ai fini dei presente Capo si intende per:

     a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

     b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

     c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;

     d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

     e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 72 definisce alcune espressioni utilizzate nel Capo in esame.

 

Descrizione analitica

L’articolo 72 contiene la definizione delle seguenti espressioni utilizzate nel Capo in esame:

a)    aeroporto: terreno predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, inclusi gli annessi impianti per le esigenze di traffico, il servizio degli aeromobili e l’assistenza ai servizi aerei commerciali;

b)    gestore aeroportuale: soggetto al quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e controllare le attività degli operatori;

c)    utente dell'aeroporto: soggetto che trasporta per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto;

d)    diritti aeroportuali: prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto a fronte dell’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore aeroportuale, connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci. Rispetto al testo della direttiva la norma ricomprende nella definizione anche i corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e)    rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti gestiti dallo stesso gestore e designato come tale dallo Stato membro.


 

Articolo 73
(Autorità nazionale di vigilanza)

 

1. Nelle more dell'operatività dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 73, interamente sostituito nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che, in attesa della costituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali siano svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Descrizione analitica

L’articolo 73, interamente sostituito durante l’esame presso il Senato, stabilisce che, in attesa della costituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La modifica introdotta dal Senato è diretta a coordinare la norma in commento con le modifiche apportate dal Senato stesso articolo 36 del presente decreto-legge, il quale attribuisce le funzioni di autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali all’Autorità di regolazione per i trasporti. Il collegio della nuova Autorità dovrà essere costituito entro il 31 maggio 2012 e, nelle more dell’entrata in operativa dell’Autorità, le funzioni e le competenze ad essa attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti.

 

Si segnala che il testo originario dell’articolo 73 attribuiva transitoriamente le funzioni di Autorità di regolazione a un’istituenda “Direzione diritti aeroportuali” nell’ambito dell’ENAC. Le spese per il funzionamento della direzione erano poste a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali.

 

 


 

Articolo 74
(Reti aeroportuali)

 


1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.

2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i princìpi di cui al successivo articolo 80, comma 1.

3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 74 disciplina il procedimento per l’individuazione delle reti aeroportuali, per le quali l’Autorità di vigilanza può autorizzare l’applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente.

 

Descrizione analitica

L’articolo 74, comma 1, prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Unificata, siano individuate le reti aeroportuali presenti in Italia.

L’Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente all’intera rete, fermo restando il rispetto dei principi di cui al successivo articolo 80 (comma 2).

La stessa Autorità può inoltre autorizzare il gestore ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano. Tale facoltà è subordinata alle seguenti condizioni (comma 3):

§      rispetto della normativa comunitaria;

§      informazione della Commissione europea, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze;

§      rispetto, da parte di ciascun aeroporto, degli obblighi di trasparenza di cui al successivo articolo 77.

 


 

Articolo 75
(Non discriminazione)

 

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai princìpi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 75 prescrive che l’applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto.

 

Descrizione analitica

L’applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto. Fermo questo principio, è comunque consentita una modulazione dei diritti aeroportuali giustificata da motivi di interesse pubblico e generale, compresi quelli ambientali, utilizzando criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Rispetto alla direttiva, la norma in esame richiede anche che la modulazione abbia un impatto economico neutro per il gestore.

 

 


 

Articolo 76
(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)

 


1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai princìpi di cui all'articolo 80, comma 1.

2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1 e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione.

3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.

5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 76 disciplina il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali da parte dell’Autorità di vigilanza.

Descrizione analitica

Il comma 1 dell’articolo 76 stabilisce che l’Autorità di vigilanza predisponga specifici modelli tariffari calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato nell’aeroporto, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti rispondano ai principi di cui al comma 1 del successivo articolo 80.

Nella predisposizione dei modelli tariffari, l’Autorità dovrà rispettare i principi ed i criteri di cui all’articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005.[116]

 

Il citato art. 11-nonies, che novella l’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993,[117] stabilisce che la misura dei diritti aeroportuali sia fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento:

-        il tasso di inflazione programmato;

-        l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale;

-        la remunerazione del capitale investito;

-        gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

 

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che il gestore individui un modello tariffario tra quelli proposti dall’Autorità e determini, sulla base di questo e previa consultazione degli utenti, l’ammontare dei diritti aeroportuali. L’applicazione del modello tariffario ed il livello dei diritti aeroportuali sono poi sottoposti all’Autorità di vigilanza, che li verifica ed approva entro 40 giorni, valutandone anche la coerenza con gli obblighi di concessione.

L’emendamento approvato dal Senato (già considerato nel commento di cui sopra) prevede che:

-        il gestore, oltre a individuare il modello tariffario, determini l’ammontare dei diritti aeroportuali;

-        l’Autorità di vigilanza, oltre a verificare il modello e l’ammontare dei diritti, li approvi entro 40 giorni.

 

Il comma 3 istituisce una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica dell’utenza aeroportuale, almeno una volta all’anno, seguendo la stessa procedura.

 

Il comma 4 consente all’Autorità di vigilanza di richiedere motivatamente lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate. In particolare essa può disporre che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali, che incidono sulla determinazione della misura tariffaria e che siano stati approvati dalla Direzione centrale infrastrutture aeroporti dell’ENAC.

 

Il comma 5 demanda all’Autorità di vigilanza la pubblicazione di una relazione annuale sull’attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, tutte le informazioni, con particolare riferimento a quelle sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

 

Per quanto riguarda gli aeroporti con soglia di traffico annuo non superiore al milione di movimenti passeggeri, il comma 6 stabilisce che l’Autorità individui modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti aeroportuali, correlati al criterio dell’effettivo valore dei beni fruiti dall’utenza. I suddetti modelli dovranno essere predisposti entro sessanta giorni dall’avvio dell’attività dell’Autorità.

 

 

 


 

Articolo 77
(Trasparenza)

 


1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:

     a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

     b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;

     c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;

     d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

     e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;

     f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;

     g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;

     h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

     i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:

     a) le previsioni del traffico;

     b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

     c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

     d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.


Sintesi ed effetti

L’articolo 77 elenca le informazioni che devono essere fornite dal gestore agli utenti (commi 1-2) e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore (comma 3) in occasione delle consultazioni di cui al precedente articolo 76.

Descrizione analitica

Ogni qual volta si procede alle consultazioni, i gestori aeroportuali devono fornire a ciascun utente, o ai loro rappresentanti, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali (comma 1).

 

Il comma 2 stabilisce che, salva la possibilità per l’Autorità di vigilanza di richiedere integrazioni, il gestore deve fornire le seguenti informazioni:

a)    elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti, a fronte dei diritti aeroportuali riscossi;

b)    metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali, comprendente i metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;

c)    sistemi di tariffazione, i quali devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;

d)    struttura dei costi relativi alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e)    introiti dei diritti e costo dei servizi forniti in cambio;

f)      finanziamenti erogati da autorità pubbliche per le infrastrutture e i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;

g)    previsioni sulla situazione dell’aeroporto relativamente a diritti, evoluzione del traffico e investimenti previsti;

h)    utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

i)      risultati attesi dai grandi investimenti proposti in relazione ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

 

Rispetto all’articolo 7 della direttiva si segnala che quest’ultima al punto b) non fa riferimento ai metodi di tariffazione pluriennale e che la previsione di cui al punto c) è presente solo nella norma in esame.

 

Gli utenti dell’aeroporto a loro volta comunicano al gestore aeroportuale informazioni riguardati (comma 3):

a)   le previsioni del traffico;

b)   le previsioni relative alla composizione e all’utilizzo della propria flotta aerea;

c)   le proprie esigenze;

d)   i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

 

Il comma 4 stabilisce che le informazioni fornite ai sensi dell’articolo in esame debbano essere trattate come informazioni riservate ed economicamente sensibili. Nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa devono inoltre essere applicati i relativi regolamenti.

 

 

 


 

Articolo 78
(Norme di qualità)

 


1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

 


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di accordi tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

 

Descrizione analitica

Il comma 1 stabilisce che l’Autorità di vigilanza adotti le misure necessarie per consentire la stipula, tra gestore aeroportuale e utenti, o loro rappresentanti, di un accordo sul livello di servizio, specificamente riferito alla qualità dei servizi prestati dal gestore, nel rispetto degli impegni assunti da quest’ultimo con la convenzione di concessione.

L’accordo individua il livello di servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale, in relazione ai diritti aeroportuali ricossi (comma 2). I negoziati per la stipula dell’accordo possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76 (comma 3).


 

Articolo 79
(Differenziazione dei servizi)

 


1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 79 consente ai gestori degli aeroporti, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, di fornire servizi differenziati agli utenti, differenziando l’ammontare dei diritti aeroportuali.

 

Descrizione analitica

Ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, il gestore può variare qualità e estensione di particolari servizi, terminali o parti di terminali degli aeroporti, per fornire servizi personalizzati ovvero terminali o parti di terminali specializzati.

In relazione alle suddette variazioni, ai relativi costi ed a qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria, può essere differenziato anche l'ammontare dei diritti aeroportuali (comma 2).

Qualora, a causa dei vincoli di capacità dell’aeroporto, non sia possibile soddisfare le richieste di tutti gli utenti che desiderano accedere ai servizi personalizzati, il comma 3 stabilisce che l’individuazione degli utenti aventi diritto all’accesso sia effettuata in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

 

 


 

Articolo 80
(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)

 


1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti princìpi di:

     a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

     b) consultazione degli utenti aeroportuali;

     c) non discriminazione;

     d) orientamento, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei princìpi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 80 elenca i principi da applicare per la determinazione dei diritti aeroportuali per le infrastrutture e i servizi offerti in regime di esclusiva. Disciplina inoltre le funzioni di vigilanza dell’Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti aeroportuali predisposte dai gestori degli aeroporti.

 

Descrizione analitica

L’articolo 80 concerne le gestioni aeroportuali dove le infrastrutture e i servizi sono offerti in regime di esclusiva, ove, quindi, non vi sono alternative per gli utenti che utilizzano le infrastrutture o richiedono i servizi.

 

Il comma 1, elenca i principi che devono essere applicati nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali per l’utilizzodelle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva. I principi sono:

a)   correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza e ragionevolezza;

b)   consultazione degli utenti aeroportuali;

c)   non discriminazione;

d)   orientamento alla media europea dei diritti aeroportuali relativi a scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

L’Autorità di vigilanza controlla l’applicazione dei principi.

 

I commi da 2 a 6 disciplinano le funzioni di vigilanza dell’Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti aeroportuali predisposte dai gestori degli aeroporti.

L’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito (comma 2).

Durante il periodo di sospensione di cui al comma 2 l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime (comma 3).

L'Autorità di vigilanza informa per iscritto il gestore aeroportuale delle violazioni contestategli e gli assegna un termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti (comma 4).

Il comma 5 stabilisce che il gestore aeroportuale, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, può presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza. Questa, qualora valuti che siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

Nel caso in cui i trenta giorni, assegnati al gestore ai sensi del comma 4, siano decorsi inutilmente l’Autorità di vigilanza adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali (comma 6).

 


 

Articolo 81
(Aeroporti militari aperti al traffico civile)

 

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 81 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forni dall’Aeronautica militare.

 

Descrizione analitica

L’articolo 81 stabilisce che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, la determinazione dei diritti aeroportuali viene effettuata tendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall’Aeronautica militare. Questa stipula un’apposita convenzione con il gestore, nella quale sono definiti le infrastrutture e i servizi forniti e sono individuate le modalità per il ristoro dei costi.

 


 

Articolo 82
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 82 reca la clausola d’invarianza finanziaria.

 

Descrizione analitica

L’articolo 82 stabilisce che dalle disposizioni del Capo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti che gli sono stati attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 83
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

 

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 83 abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto.

La norma favorisce il commercio dei medicinali generici.

 

Descrizione analitica

L’articolo 83 dispone l’abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 68 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale.

 

La Commissione europea, infatti, ha aperto la procedura di infrazione n. 2010/4188 in tema di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medicinali, giudicando negativamente la norma citata che, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE, impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto.

 

Procedure di contenzioso

Con la soppressione del comma 1-bis dell’articolo 68 del Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 30/2005, n.30, si intende sanare la procedura di infrazione n. 2010/4188, avviata contro l’Italia dalla Commissione europea, con lettera di messa in mora del 15 marzo 2011, per essere venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario sui medicinali per uso umano.

Secondo la Commissione infatti la citata disposizione del Codice della proprietà industriale, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 10 della direttiva, impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione del principio attivo in questione. In tal caso, secondo la normativa italiana, la richiesta di autorizzazione può essere presentata soltanto a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto. Al contrario, la Commissione ritiene che – secondo il diritto dell’UE - lo status brevettuale del prodotto medicinale di riferimento non sia un requisito da tenere in considerazione per la presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio.

 


 

Articolo 84
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2009, n. 107)

 


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2, le parole «provenienti o dirette all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea».

     b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»;

     c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole «Aliquota per traffico di cabotaggio» sono sostituite dalle seguenti: «Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario».


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

 

Descrizione analitica

L'articolo 84 modifica il Regolamento di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107), circa l’applicazione della tassa di ancoraggio e prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

 

Si rileva peraltro che non è conforme ai principi di qualità della legislazione apportare modifiche testuali ad un regolamento attraverso una fonte normativa di rango primario (quale un decreto-legge).

 

Si ricorda che la disciplina delle tasse e diritti marittimi è stata delegificata dalla legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006, art. 1, co. 989) che ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di per rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi semplificando e accorpando le tasse e le procedure di riscossione, accorpando la tassa e la sovrattassa di ancoraggio e attribuendole alle Autorità portuali.

La norma in esame viene definita "necessaria ed urgente" dalla Relazione illustrativa (A.S. 3110), in quanto diretta a risolvere la procedura d’infrazione n. 2008/4387, attualmente allo stadio di parere motivato, con la quale la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di rendere conforme al diritto europeo l’intera normativa in materia di tasse portuali che gravano sul trasporto marittimo di cabotaggio, sia in arrivo che in partenza da porti italiani, come fissate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009.

 

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 dell’art. 84 novella l'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 107 del 2009, che prevede, nell’ambito della tassa di ancoraggio, l’estensione del pagamento della tassa (che si paga sulle tonnellate di stazza netta della nave), anche sulle tonnellate di merci presenti in coperta ovvero nelle sovrastrutture. Con la modifica in esame si specifica l’ambito soggettivo di applicazione della tassa di ancoraggio alle navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate di sola provenienza o destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea, anziché a tutte le navi provenienti o dirette all'estero, come stabilito dal testo previgente.

 

Si ricorda che in base all’art. 1 del Regolamento, sono assoggettate al pagamento di una tassa di ancoraggio, per ogni tonnellata di stazza netta, le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati. Il gettito delle tasse e dei diritti marittimi è attribuito alle autorità portuali.

 

La lettera b) del comma 1 interviene in materia di tassa portuale, aggiungendo un comma 3-bis all'articolo 2 del Regolamento di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Si ricorda che la tassa portuale è dovuta nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonché negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1 (strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati), sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote previste in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico.

 

Con il comma 3-bis viene pertanto stabilito che i trasporti fra porti nazionali e quelli fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione sia della tassa di ancoraggio sia della tassa portuale.

 

La lettera c), infine, a fini di coordinamento modifica l'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009 contenente la tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale, indicando nell'intestazione della stessa tabella il riferimento all'aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario.

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le modifiche recate dall'articolo in esame avrebbero in un certo senso carattere meramente "formale" in quanto espliciterebbero sul piano legislativo una prassi interpretativa e applicativa già in atto da tempo.

 

Procedure di contenzioso

La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione (n. 2008/4387), attualmente allo stadio di parere motivato, per la violazione del norme previste dal regolamento (CEE) N. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

In particolare, la Commissione rileva che la normativa italiana si traduce in tasse portuali maggiorate sui traffici internazionali, con ripercussioni sui costi per il consumatore. La Commissione chiede quindi all'Italia di rendere conforme al diritto europeo l’intera normativa in materia di tasse portuali che gravano sul trasporto marittimo di cabotaggio, sia in arrivo che in partenza da porti italiani, garantendo che le tasse richieste per le navi dirette o provenienti da porti non italiani non siano superiori a quelle applicate alle navi dirette o provenienti da porti italiani.

 


 

Articolo 85
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 - Sperimentazioni cliniche multicentriche sull'uomo di medicinali per uso clinico)

 


1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico» è inserita la seguente: «coordinatore»;

     b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comitato etico» è inserita la seguente: «coordinatore»;

     c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento»;

     d) al comma 3, le parole da «I comitati etici dei centri partecipanti» a «protocollo» sono soppresse;

     e) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «comitato» è inserita la seguente: «coordinatore»;

     f) al comma 4, dopo le parole «comitato etico» è inserita la seguente: «coordinatore».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 85 modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono risolvere la procedura d’infrazione 2010/4212, semplificando la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni e adeguandola alla normativa comunitaria sul parere unico.

 

Descrizione analitica

Il presente articolo modifica la disciplina della procedura relativa alle sperimentazioni cliniche multicentriche di medicinali per uso clinico[118].

Si ricorda che la sperimentazione clinica multicentrica[119] è effettuata - in base ad un unico protocollo - in più di un centro e, di conseguenza, viene eseguita da più sperimentatori. I centri in cui si svolge la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia oppure in altri Stati dell'Unione europea e/o in Paesi terzi.

La procedura per le sperimentazioni multicentriche contempla[120] un parere unico da parte del comitato etico[121] della struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatore coordinatore per l'Italia - comitato che è denominato dalla novella di cui al presente articolo comitato etico coordinatore -. Il parere favorevole espresso da tale comitato può essere soltanto accettato o rifiutato nel suo complesso (in maniera adeguatamente motivata) da parte dei comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione. In sede di tale valutazione, secondo la disciplina finora vigente, questi ultimi comitati avevano competenza nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo; la novella di cui al presente articolo circoscrive invece l'ambito della valutazione alla fattibilità locale della sperimentazione - fermo restando che il parere favorevole del comitato etico coordinatore può essere soltanto accettato o rifiutato nel suo complesso.

Si ricorda che i comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione possono anche: comunicare osservazioni al comitato etico coordinatore prima dell'espressione del parere da parte di quest'ultimo; definire modifiche[122] alla formulazione del consenso informato, limitatamente ai soggetti in sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare all'accettazione di tali modifiche la partecipazione alla sperimentazione. In merito alla disciplina generale, si ricorda che il promotore della sperimentazione può iniziare la sperimentazione clinica dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico competente e qualora le autorità competenti non gli abbiano comunicato obiezioni motivate[123].

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto (A.S. 3110) osserva che la novella di cui al presente articolo è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria 2010/4212 (la quale è attualmente allo stadio di costituzione in mora); in particolare, la Commissione europea lamenta l’ambiguità della formulazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 211/2003 da cui discende una scorretta applicazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 (direttiva sulla sperimentazione clinica) in materia di parere unico.

 

Procedure di contenzioso

La disposizione in esame mira a chiudere la procedura di infrazione n. 2010/4212, avviata contro l’Italia dalla Commissione europea con lettera di messa in mora del 6 aprile 2011, per non aver dato compiuta attuazione alla direttiva 2011/20/CE in materia di buona pratica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

In particolare, ai fini della semplificazione e velocizzazione delle procedure, l’articolo 7 della direttiva prevede che, nel caso di sperimentazioni cliniche effettuate da più comitati etici, per lo Stato membro sia sufficiente acquisire un unico parere. Secondo la Commissione, in contrasto con tale disposizione, la formulazione ambigua dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 211/2003 - con cui l’Italia ha recepito la citata direttiva – ha dato luogo ad una proliferazione di interpretazioni diverse a livello nazionale, impedendo o rendendo difficoltosa l’acquisizione di un unico parere entro il termine di 60 giorni fissato dalla direttiva.

 


 

Articolo 86
(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)

 


1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l’affidamento diretto a Poste italiane S.p.A., tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti di competenza, e stabilisce che allo scadere dell’attuale convenzione il Ministero affidi l’espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

 

Descrizione analitica

L’articolo 86, comma 1, sopprime il secondo periodo dell’articolo 4, comma 171, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350 del 2003), che disponeva che sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane S.p.A., fossero definiti i termini, i diritti e corrispettivi, le modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza, relativi alla gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza , prevista dal primo periodo dello stesso comma 171.

La norma intende fare fronte alla procedura di infrazione comunitaria 2011/4079, con la quale la Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, quando invece le regole europee richiedono la gara pubblica.

Si ricorda che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione del 29 luglio 2008 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro delle attività produttive, aveva svolto osservazioni in ordine alle problematiche concorrenziali conseguenti all’affidamento diretto ex lege, a Poste Italiane S.p.A., dei servizi di gestione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche. In data 22 marzo 2004 è stata infatti stipulata la Convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti, successivamente approvata dai Ministri di Infrastrutture e Trasporti ed Economia e Finanze con Decreto del 3 maggio 2004. La gestione di tali pagamenti è stata quindi affidata in esclusiva all’operatore postale che opera facendo ricorso in via prevalente, se non esclusiva, alla propria rete. L’Autorità effettua alcune considerazioni sia in merito all’affidamento diretto a Poste del servizio di informatizzazione dei pagamenti, sia in relazione all’attuale stato di attuazione della convenzione in rapporto agli originali obiettivi della legge 350/2003. Quanto al primo punto, l’Autorità ricorda di avere già più volte segnalato come le procedure di evidenza pubblica debbano essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato. Il ricorso all’affidamento diretto deve essere quindi eccezionale: al fine di garantire all’utente il raggiungimento di obiettivi di efficienza al minor prezzo possibile, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo. Nel caso di specie, in particolare, deve aggiungersi che attualmente Poste Italiane riveste una posizione peculiare in quanto, da un lato, risulta concessionaria del servizio postale universale e, dall’altro, in virtù di detta concessione, è titolare di una rete distributiva capillare non paragonabile a quella di altri operatori e utilizzata per il collocamento di vari prodotti/servizi del settore bancario, finanziario e assicurativo. Al fine di assicurare l’assenza di effetti distorsivi della concorrenza nel settore dei sistemi di pagamento, l’Autorità ritiene auspicabile che venga stimolato e garantito lo sviluppo di un reale contesto competitivo attraverso l’ampliamento degli strumenti e delle reti utilizzabili per effettuare i pagamenti connessi alle pratiche automobilistiche, così evitando, da un lato, vantaggi competitivi non replicabili da parte degli altri operatori del settore bancario/finanziario rispetto a Poste Italiane, dall’altro una limitazione dei servizi per l’utenza con commissioni – o parti di esse - non esito del confronto concorrenziale sul mercato ma determinate in base a convenzioni bilaterali.

 

Il successivo comma 2 stabilisce quindi che l’attuale convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi che è stata stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 ed approvata con D.M. 4 maggio 2004, termini con il decorso del periodo di nove anni, previsto dall’articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

Il comma 3 prevede che poi che alla scadenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affidi l’espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un’analisi del mercato e dovrà trasmettere una relazione contenente gli esiti di tale verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso tale termine, il parere, se non reso, si intenderà espresso in senso favorevole.

 

Il comma 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettui, entro il 30 settembre 2012, un’indagine di mercato volta a verificare l’interesse degli operatori economici all’esecuzione del servizio tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l’espletamento dello stesso.

 

Il comma 5 dispone che le attività necessarie per l’indagine di mercato siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Procedure di contenzioso

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2011/4079) nella quale si contesta all’Italia di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, invece di procedere a una gara pubblica.

In particolare, la Commissione fa riferimento alla convenzione del 22 aprile 2004, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato in via esclusiva e senza alcuna messa in concorrenza preliminare a Poste italiane – per una durata di nove anni, rinnovabili per altri cinque - il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 171 della legge 350/2003.

A tal riguardo la Commissione osserva che, in mancanza di una normativa dettagliata di diritto secondario, l’affidamento delle concessioni di servizi deve comunque avvenire nel rispetto di quanto stabilito dai Trattati in materia di libertà di stabilimento, e di libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE (artt. 49 e 56 TFUE). Facendo inoltre riferimento alla giurisprudenza della Corte, la Commissione non ritiene interpretabile tale affidamento diretto come assegnato a una struttura “interna” all’autorità pubblica concedente (in house providing), dal momento che Poste italiane si remunera con il prezzo derivante dalla gestione del servizio e, pertanto, se ne assume il rischio relativo.


 

Articolo 87
(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia
dei consulenti in materia di brevetti)

 


1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.».

2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero.

La norma liberalizza la professione di consulente in proprietà industriale nell’ambito dell’U.E.

 

Descrizione analitica

L’articolo 87 novella il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, introducendo due modifiche. In particolare, l'articolo 201 del Codice stabilisce che nelle procedure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può essere conferito mandato ad essere rappresentati soltanto agli iscritti nell'albo dei consulenti in proprietà industriale ovvero ad avvocati iscritti nel proprio albo. Lo stesso articolo stabilisce, peraltro, che nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato in relazione a tali procedimenti.

Il comma 1 del presente articolo, aggiunge un nuovo comma 4-bis all'articolo 201 del Codice, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti.

 

Il successivo comma 2, modificando il comma 3 dell'articolo 203, stabilisce che i suddetti prestatori transfrontalieri di servizi di consulenza in materia di proprietà industriale, che intendono esercitare l’attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo, devono intendersi automaticamente iscritti all'albo a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero. Le modalità di invio e i contenuti di tale dichiarazione sono disciplinati dall'articolo 10 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Si ricorda che tale articolo è stato, a sua volta, modificato, nella parte in cui prevedeva un termine temporale per l'invio della dichiarazione, dall'articolo 69 del presente decreto-legge, alla cui scheda si rinvia. Il comma 2 in commento specifica, inoltre, che "l’iscrizione rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale".

 

Si ricorda che l'articolo 202 del Codice della proprietà industriale prevede l'albo i cui iscritti costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale. La stessa disposizione attribuisce al Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico), tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, le funzioni di vigilanza sull'esercizio della professione. Il D.Lgs. n. 206/2007, sopra richiamato, che attua la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone l'obbligo di dichiarazione anticipata del prestatore di servizi transfrontaliero e, all'articolo 13, prevede una procedura di iscrizione automatica agli albi, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione al competente Ordine o Collegio professionale. Questo provvede ad un’iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.


 

Articolo 88
(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)

 


1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, nonché alle società il cui capitale sociale» fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 88 - al fine di superare una discriminazione a sfavore di tutte le imprese private -dispone che alle società prevalentemente pubbliche fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, di servizi di smaltimento e depurazione, si applichi l’ordinario (limitato) regime di deducibilità degli interessi passivi, in luogo del previgente regime agevolato di deducibilità illimitata delle componenti negative.

 

Descrizione analitica

L'articolo 88,modificando l'articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dispone l’applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi (dunque con i limiti previsti dalle norme vigenti) anche nei confronti delle società prevalentemente pubbliche fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione, in luogo del previgente regime agevolato di deducibilità illimitata delle componenti negative.

Più in dettaglio, il comma 1 novella il comma 5 dell'articolo 96 del TUIR, eliminando dal novero dei soggetti cui non si applica l’ordinario regime di deducibilità degli interessi passivi (articolo 96, commi da 1 a 4 del TUIR) le società aventi capitale sociale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

 

Dall’esercizio 2008, il richiamato articolo 96 del TUIR (per effetto delle modifiche apportate dell’articolo 1, comma 33, lettera i) della legge finanziaria 2008, legge n. 244/2007) prevede un limite alla deducibilità IRES degli interessi passivi per le società di capitali. Se infatti gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l’eventuale eccedenza è deducibile nel solo limite del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione.

Il comma 2 dell’articolo 96 definisce “risultato operativo lordo” l’ammontare dato dalla differenza tra valore e costi della produzione come risultano dal conto economico d’esercizio (le norme specificano nel dettaglio quali voci sono inserite o escluse in detto computo). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

 

Il modificato comma 5 reca il novero dei soggetti cui non si applica il predetto regime di deducibilità: tra di essi vi sono anzitutto le banche e gli altri soggetti finanziari, le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Tali soggetti possono dedurre i componenti negativi nel limite del 96 per cento, ai sensi del successivo comma 5-bis.

Sono escluse dal regime ordinario anche alcune società operanti nel settore dei lavori pubblici, ovvero le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria di lavori pubblici (ai sensi dell’articolo 96 del D.P.R. n. 554/1996[124]) , le società di progetto, le società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti. Queste, di conseguenza, possono dedurre illimitatamente gli oneri e gli interessi passivi.

 

Come anticipato supra, per effetto delle disposizioni in commento le società prevalentemente pubbliche (il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici) che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, sono escluse dal novero del comma 5 e riportate entro gli ordinari limiti di cui al già illustrato comma 1.

 

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa (A.S. 3110), la norma in esame sarebbe necessaria ed urgente in quanto diretta a superare le criticità evidenziate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino del 15 ottobre 2008, n. 34), che aveva segnalato come il limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori citati determinasse il verificarsi di una “ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private" operanti negli stessi settori, tale da "ridurre la capacita competitiva delle imprese private", nonché della Commissione europea.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sostenuto che nel caso della costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti per lo smaltimento e la depurazione, la limitazione del beneficio dell’esenzione dalla deducibilità parziale degli interessi passivi alle sole società il cui capitate sia sottoscritto prevalentemente da enti pubblici introduce una differenziazione del costo del capitale di debito a seconda che la società, che si sia indebitata per costruire o gestire impianti per la fornitura di energia ed altri servizi, sia o meno prevalentemente di proprietà pubblica.

L'Autorità ritiene che tale differenziazione rappresenti un’ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti nella costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua., energia e teleriscaldamento, nonché di impianti, per lo smaltimento e la depurazione, in concorrenza attuale e potenziale con società il cui capitale sociale sia detenuto prevalentemente da uno o più Comuni o altri enti locali.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente decorra dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga al principio di irretroattività sancito dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212[125], norma concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.

 

Si ricorda che l'articolo 3 del richiamato Statuto dei diritti del contribuente prevede che, salva l'ipotesi di norme interpretative, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo: relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

Il comma 3 destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame - - stimate in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2013 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 - alla riduzione del debito pubblico, nel dettaglio al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato - istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico –è disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” e dalle relative disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. n. 397/2003. In base a queste ultime (art. 48), le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato in circolazione o nel rimborso di titoli di Stato in scadenza, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società in cui il Tesoro è unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre (art. 45, D.Lgs. n. 396/2003) sono individuate in:

a)    titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)    proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni di immobili statali confluiti in fondi immobiliari[126];

c)    gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)    eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)    proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)      proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato[127], per essere poi trasferiti ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (capitolo 9565 dell’UPB 26.2) ed essere infine accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

 

Il comma 4 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.


 

Articolo 89
(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09)

 

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.

2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 89 prevede cheil pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09, inerente al mancato recupero integrale degli aiuti di Stato concessi illegittimamente in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro), sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.

 

Descrizione analitica

L’articolo 89 prevede il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia in base alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, concernente la causa C-496/09. Tale pagamento, secondo quanto riportato nella sentenza, insieme alle eventuali altre penalità inflitte dalle istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, viene posto a carico sulle risorse recuperate dall’INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Con la sentenza n. C-496/09 l'Italia è stata condannata per il mancato recupero integrale - secondo i termini e le modalità indicati dalla Commissione europea - degli aiuti di Stato concessi illegittimamente (alla stregua dell'ordinamento comunitario) in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro. Si rimanda al paragrafo che segue.

 

Procedure di contenzioso

Con la sentenza del 17 novembre 2011, C-496/09 - avviata nei confronti dell’Italia il 18 luglio 2007 per mancato recupero di interventi a favore dell’occupazione -la Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti volti a dare esecuzione alla sentenza 1° aprile 2004, causa C. 99/02 (Commissione/Italia). Tale ultima sentenza aveva ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE.

La disciplina italiana - già contestata nel 1999 dalla Commissione europea e nel 2004 dichiarata dalla Corte di giustizia incompatibile con le norme europee in materia di concorrenza – concerneva la possibilità di erogare sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro concernenti lavoratori con età inferiore ai ventinove anni.

 

La sentenza del 17 novembre 2011, C-496/09 ricorda che, alla luce degli obiettivi del procedimento previsto dall’art. 228, par. 2 TCE, la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel quadro di tale articolo, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria. Per quanto riguarda la penalità, la sentenza sottolinea che essa deve essere da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. L’imposizione di una somma forfettaria deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento accertato sia al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 TCE.

In tale quadro la sentenza ha condannato l'Italia a versare alla Commissione europea - oltre che una somma forfettaria di 30 milioni di euro - una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base di 30 milioni di euro per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla precedente sentenza del 2004.

 

 


 

Articolo 90
(Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio
verso le nuove imprese)

 


1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse;

     b) al comma 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente «b) avere sede operativa in Italia;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente «c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;»;

     c) al comma 5:

1) dopo la parola «modalità» sono inserite le seguenti «attuative e»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.».

1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «ai sensi del precedente articolo 1» sono inserite le seguenti: «o erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,».


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 90 - mediante modifiche all'articolo 31 del decreto legge n. 98/2011 in materia di fondi di venture capital (FVC) - favorisce l’afflusso di capitale di rischio verso le imprese italiane. Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre estesa ai crediti erogati dalle società finanziarie la disciplina che riconosce ai crediti derivanti dai finanziamenti concessi dal Foncooper il privilegio sugli immobili, sugli impianti e sui macchinari della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

 

Descrizione analitica

L’articolo 90 opera alcune modifiche all'articolo 31 del decreto-legge n. 98/2011 in materia di fondi di venture capital (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese. Le società destinatarie dei fondi devono quindi avere sede operativa in Italia e le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

 

Più in dettaglio, per favorire l’accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento (obiettivo individuato dal comma 1), l'articolo 31 del decreto legge n. 98/2011 esenta da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di venture capital.

 

Si ricorda che il venture capital è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di early stage (seed financing o start up financing).

 

Al riguardo, la lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR individua come redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d’impresa la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato UE (comma 6).

 

Il comma 2 dell'articolo 31 citato individuava i fondi di venture capital ai fini dell'accesso al beneficio suddetto. Si tratta di fondi comuni di investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (seed financing); costituzione (start-up financing); avvio dell’attività (early-stage financing); sviluppo del prodotto (expansion financing).

 

La novella al comma 2 dell’articolo 31 elimina il requisito per cui tali fondi debbano essere tra quelli armonizzati UE.

 

A seguito delle modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 31, che specifica invece ulteriori caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC, vengono meno i seguenti requisiti:

§      che le società debbano avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l’Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;

§      che esse debbano essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta, ma si richiede invece che le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

 

Permangono invece invariati i seguenti requisiti:

-        non essere quotate;

-        essere soggette all’imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale;

-        esercire attività di impresa da non più di 36 mesi;

-        avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del FVC).

 

Il comma 5 dell'articolo 31, infine, rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, al fine di stabilire, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.

La novella aggiunge che anche le modalità attuative debbono essere disciplinate dal decreto e che le quote di investimento oggetto delle misure devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.

 

Si rileva che all'articolo 2 comma 3 dell'allegato 1 alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, nella categoria delle PMI, definisce anche la microimpresa ("un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro"), in riferimento alla quale la linea di politica legislativa assolutamente dominante è quella della piena equiparazione - quanto a benefici - alle piccole e medie imprese, che vengono citate nel comma in esame.

 

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma volto ad estendere anche ai crediti erogati dalle società finanziarie la disciplina - prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 - che attualmente riconosce, ai soli crediti derivanti dai finanziamenti concessi dal fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper), il privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

 

Si ricorda che la legge n. 49 del 1985 istituisce, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper. Il Foncooper è utilizzato per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato per l'attuazione di progetti finalizzati all’aumento della produttività e/o dell’occupazione mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa.

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Il 7 dicembre 2011 la Commissione ha presentato un piano d’azione inteso a migliorare l’accesso delle PMI europee ai mercati dei capitali e a mantenere costante il flusso di credito nei loro confronti attraverso una strategia che prevede un maggiore sostegno finanziario da parte del bilancio dell'UE e della BEI (COM(2011)870).

Inoltre, una proposta di regolamento (COM(2011)860) intende definire una nuova disciplina per la commercializzazione di fondi designati come "fondi di capitale di rischio europei", che dovrebbe consentire a tali organismi finanziari di incrementare le proprie dimensioni e, di conseguenza, la quantità di capitali da mettere a disposizione delle singole PMI, soprattutto nelle fasi di start-up. Oltre a tali misure, il 5 dicembre la Commissione e la BEI hanno lanciato un nuovo meccanismo di garanzia (SME risk-sharing instrument (RSI), inteso ad accrescere le possibilità per le banche di finanziare le PMI innovative.

La gestione di RSI è affidata al Fondo europeo per gli investimenti - la controllata del Gruppo BEI specializzata nella fornitura di capitale di rischio a favore delle micro, piccole e medie imprese europee – al fine di incoraggiare le banche a fornire prestiti alle PMI innovative grazie alla stipula di garanzie individuali con il FEI.

La previsione è di coinvolgere circa 10 istituti di credito e 500 beneficiari per un volume complessivo di prestiti che superi 1,2 miliardi di euro.

 

La proposta di regolamento verrà esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). L’esame del PE è previsto per la seduta del 3 luglio 2012.

 


 

Articolo 91
(Modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d’infrazione n. 2010/4141)

 


1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai princìpi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 91 prevede - al fine di superare una procedura d’infrazione comunitaria - la possibilità che sia applicata la sospensione degli effetti del realizzo (c.d. “exit tax”) nei confronti delle imprese che trasferiscano la residenza in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla disciplina europea di armonizzazione.

 

Descrizione analitica

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame inserisce i commi 2-quater e 2-quinquies all'articolo 166 del decreto del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), norma che disciplina gli effetti tributari del trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali.

 

Il richiamato articolo 166 prevede (comma 1) che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, ove comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, sia considerato come realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a meno che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate al valore normale le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

L'”exit tax” consente dunque allo Stato di partenza di tassare le plusvalenze latenti all'atto del trasferimento all'estero della residenza fiscale di un'impresa (o dei suoi componenti aziendali).

 

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica, la richiamata disciplina presenta finalità antielusive in quanto volta ad evitare che il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero al fine di "esportare" reddito imponibile verso Stati a minore tassazione.

La Commissione Europea ha tuttavia aperto una procedura di infrazione n. 2010/4141 nei confronti della Repubblica italiana in merito al regime fiscale previsto dall'articolo 166 del TUIR, in relazione al trasferimento di residenza d’impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

 

Al riguardo la Commissione è del parere che "l'Italia sia venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 49 del TFUE e dell'art. 31 dell'Accordo SEE in quanto le plusvalenze latenti sono incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell'UE o SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro stato membro dell'UE o SEE, mentre le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse nella detta base imponibile".

 

L’introdotto comma 2-quater prevede pertanto che i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati UE o SEE inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (c.d. paesi white list, ovvero paesi coi quali vi è un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale), con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE[128], possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto, in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

 

La direttiva 2010/24/UE disciplina le modalità di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, sia nazionali che dell’Unione Europea.

Essa concerne infatti il recupero:

a)  della totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;

b)  delle restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

c)  dei contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La direttiva si applica a:

a)  penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l’effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;

b)  tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;

c)  interessi e spese relativi ai crediti per i quali può essere chiesta l’assistenza reciproca.

La direttiva disciplina poi le procedure di recupero e di risoluzione di eventuali controversie concernenti il credito, la procedura di recupero, la notifica o il titolo che consente l'esecuzione (articolo 14); infine, a tutela del principio di assistenza reciproca e per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse per il recupero dei crediti, lo Stato adito è posto nelle condizioni di poter recuperare le spese sostenute presso il debitore (articolo 20). Il termine di recepimento è stato fissato al 31 dicembre 2011 (articolo 28).

 

La legge comunitaria 2010 (articolo 8 della legge n. 217 del 2011) delega il Governo ad adottare, entro il 17 maggio 2012 (quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE.

 

In sostanza, la norma in esame consente ai soggetti interessati, nell'ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale, di richiedere un regime sospensivo degli effetti realizzati purché:

§      la residenza sia stabilita sul territorio di Stati UE o SEE c.d. white list;

§      detti Stati abbiano stipulato con l'Italia un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE.

 

Per la sospensione il comma 2-quater rimanda ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

 

Si evidenzia, al riguardo, che con tale sentenza, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che:

-        una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’articolo 49 TFUE (concernente il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento) al fine di mettere in discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede;

-        l’art.49 TFUE deve essere interpretato nel senso che:

1)       esso non preclude a uno Stato membro l’introduzione di una normativa ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti, relative agli elementi patrimoniali di una società, è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;

2)       preclude invece allo Stato membro di imporre per legge ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.

 

Il successivo comma 2-quinquies dell’articolo 166 affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l'adozione delle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di determinazione delle imposte e le modalità di versamento.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone l'applicazione delle novelle apportate all'articolo 166 del TUIR dal comma precedente ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

Il comma 3, infine, prevede l'emanazione del decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.


 

Articolo 91-bis
(Norme sull’esenzione dell’imposta comunale
sugli immobili non commerciali)

 


1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalità non commerciali».

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1o gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1o gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 91-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede che, dal 2013, l’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali.

In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale.

Descrizione analitica

L'articolo 91-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato,interviene in materia tassazione degli immobili degli enti non commerciali:

 

Le disposizioni in commento modificano la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili – ICI, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992. Occorre ricordare però che l’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 ha anticipato al biennio 2012-2014 l’applicazione “sperimentale” dell’imposta municipale propria (IMU, che sostituisce il prelievo IRPEF sugli immobili non locati e l’ICI), imposta istituita dal decreto legislativo sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23[129]), secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13.

In particolare, il comma 13 del citato articolo 13 mantiene ferme, anche nella fase dell’applicazione sperimentale dell’IMU, le disposizioni recate dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Tale ultimo articolo richiama, per quanto concerne la disciplina delle esenzioni, l’articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, modificato dalle disposizioni in commento.

In sostanza, dunque, le disposizioni in commento dispiegano effetti anche in relazione all’applicazione dell’imposta municipale propria, con la decorrenza e con le modalità di seguito indicate.

 

 

L’IMU sperimentale

 

L’articolo 13 del D.L. 201 del 2012, ai commi da 1 a 14,anticipa al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

In particolare, si prevede un periodo di applicazione sperimentale dell’imposta, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13. L’applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

Presupposto dell’IMU sperimentale è il possesso di immobili – fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Base imponibile (comma 3 dell’articolo 13) è il valore dell'immobile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di ICI.

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina, in particolare:

-        per i fabbricati iscritti in catasto (comma 4 dell’articolo 13) applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, specifici moltiplicatori (più elevati rispetto a quanto previsto dalla disciplina ICI e dalle relative norme di attuazione);

-        per i terreni agricoli (successivo comma 5), applicando all'ammontare del reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 130; esso è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

-        per fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili, viene richiamata la disciplina ICI.

L’aliquota di base IMU (comma 6 dell’articolo 13) è pari allo 0,76 per cento.

E’ data facoltà ai comuni di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

Inoltre (comma 9) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi:

-        immobili non produttivi di reddito fondiario;

-        immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

-        immobili locati.

Tra le ipotesi di aliquota ridotta ex lege, si ricorda:

-        la riduzione (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. In relazione alla “prima casa”spetta inoltre (comma 10) una detrazione pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base;

-        la riduzione (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Si ricorda inoltre che l'articolo 56 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti) consente ai comuni di ridurre fino allo 0,38 per cento l’aliquota di base dell’IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale, nella formulazione vigente, esenta da imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ove essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Per effetto delle modifiche operate dalle norme in commento, si specifica che tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate (dal 2013, come sembra desumibile dal successivo comma 2) ad IMU sperimentale.

 

Il comma 2 reca disposizioni relative agli immobili con utilizzazione mista.

Per gli immobili frazionabili, l’esenzione opera sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, qualora essa sia identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall’articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262[130].

Le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013; a partire da tale data la frazione di immobile non esente sarà assoggettata a imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.

Si rammenta che le suddette norme del D.L. 262/2006, dispongono che tali immobili devono essere dichiarati in catasto entro nove mesi. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno all’accatastamento e all’applicazione delle relative sanzioni. Si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio la determinazione delle relative modalità tecniche e operative. Decorso inutilmente il termine di nove mesi (a mente dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) i comuni richiederanno ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento catastale.

 

Il comma 3 disciplina invece l'ipotesi in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma predente (ad esempio, per gli immobili non frazionabili ovvero in tutti i casi non sia possibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non): in tal caso dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione.

Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in esame.

 

Con una disposizione di chiusura (comma 4), viene abrogato l'articolo 7, comma 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005[131], che recava un’interpretazione dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 di segno opposto alle norme introdotte dal comma 1 dell’articolo in esame, ovvero disponeva l’applicabilità dell’esenzione alle attività non aventi esclusivamente natura commerciale.

La relazione tecnica che accompagna l’emendamento del Governo che ha introdotto tale disposizione precisa che l’intervento normativo non pregiudica comunque gli attuali accertamenti in corso e l’irrogazione di eventuali sanzioni, ove se ne ravvisino gli estremi.

 

Procedure di contenzioso

Il 12 ottobre 2010 la Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per verificare la compatibilità con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato:

§      dell’esenzionedall’ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili usati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di culto per fini specifici,

§      dell'articolo 149, quarto comma, del TUIR, che consente agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali (in particolare, per gli enti ecclesiastici, la possibilità di optare per il regime forfetario applicabile agli enti non commerciali).

 

L’indagine in esame è stata aperta dalla Commissione europea a seguito di denunce presentate da privati in relazione alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/ DF del 26 gennaio 2009 volta a chiarire il campo d'applicazione dell'esenzione dall'ICI per gli enti non commerciali.

Una prima analisi preliminare sulla disciplina italiana in materia era stata avviata dalla Commissione europea nel maggio 2006, facendo seguito alle denunce presentate da alcuni privati che aveva ad oggetto anche la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli enti elencati all'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (in relazione alla quale la Commissione ha già deciso che sussiste un aiuto di Stato illegittimo)

Dopo un articolato scambio di note informative con il Governo e con i soggetti denuncianti, nel dicembre 2008 i servizi della Commissione avevano comunicato con lettera ai denuncianti di ritenere di non dover procedere all’apertura di un’indagine approfondita per quanto riguarda l’esenzione ICI.

Avendo i denuncianti reiterato nel giugno 2009 e nel gennaio 2010 la richiesta di avviare un’indagine formale, i servizi della Commissione avevano ribadito con lettera del 15 febbraio 2010 l'assenza di motivi per procedere.

Il 26 aprile 2010 due denuncianti hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la lettera della Commissione del 15 febbraio 2010 (cause T-192/10, Ferracci contro Commissione e T-193/10, Scuola Elementare Montessori contro Commissione).

 

Nella decisione che apre l’indagine approfondita la Commissione ritiene, in particolare, di non poter escludere allo stato, anche alla luce dei criteri soggettivi ed oggettivi definiti nella richiamata circolare, che l’esenzione ICI concessa agli enti non commerciali sia configurabile quale aiuto di Stato in quanto:

 

1)  dell’esenzione potrebbero beneficiarne delle imprese come definite ai sensi della disciplina UE della concorrenza.

La Commissione ricorda al riguardo che secondo una giurisprudenza costante, "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento". Analogamente, il fatto che un’entità non persegua scopi di lucro non è un criterio determinante per stabilire se si tratti o meno di un’impresa.

 

In particolare, ad avviso della Commissione gli enti non commerciali potrebbero svolgere, in certi casi, attività economiche, trovandosi nella stessa situazione giuridica e fattuale di qualsiasi altra società che eserciti un'attività economica.

La Commissione ricorda di aver ricevuto dai denuncianti informazioni riguardanti presunte prestazioni, da parte degli enti ecclesiastici, di servizi sanitari o ricettivi, che sono in concorrenza con servizi analoghi offerti da altri operatori economici.

 

2)  l’esenzione dall’ICI, riducendo gli oneri generalmente inclusi nei costi operativi di imprese in possesso di immobili in Italia, sembrerebbe concedere agli enti interessati un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali pur svolgendo attività economiche analoghe (c.d. selettività dell’aiuto di Stato).

Nel corso dell’indagine approfondita la Commissione intende pertanto valutare e stabilire:

-        se i vantaggi apportati dalla esenzione ICI in questione derogano rispetto al sistema ordinario di tassazione, operando una differenziazione fra operatori economici che, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga.

-        se tale vantaggio risulti dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui rientra e se potrebbe essere giustificata dalla natura o dalla logica di tale sistema.

 

3)  alcuni dei settori che beneficiano dell'esenzione dall'ICI, come quelli relativi all'offerta di servizi ricettivi e sanitari, sono aperti alla concorrenza e agli scambi all’interno dell’Unione europea. L’agevolazione potrebbe pertanto alterare gli scambi tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

 

La decisione in esame invitava l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della decisione stessa e a sospendere l’erogazione delle agevolazioni oggetto dell’indagine, riservandosi in caso contrario di imporne il recupero presso i beneficiari.

 

La decisione in esame ricorda che, in base alle precedenti richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione, il Governo italiano aveva già giustificato l'esenzione dall'ICI di cui all'articolo 7, co. 1, lettera i), sostenendo che

a) di norma, l'uso non commerciale di immobili è esente da imposizione, mentre l'uso commerciale è tassato interamente.

b) sarebbe in linea con la logica del sistema fiscale italiano un trattamento differenziato fra le attività a fini di lucro, da un lato, e le attività di carattere sociale, come quelle assistenziali, caritatevoli e religiose, dall'altro.

c) il regime fiscale più favorevole riservato alla categoria di immobili di cui all'articolo 7, co. 1, lettera i) della legge n. 504/92 riguarderebbe un ampio numero di fabbricati, identificati in base a criteri oggettivi, secondo principi di utilità sociale e beneficio sociale.

 

Con specifico riguardo alle attività di enti ecclesiastici, la Commissione ricorda che il Governo italiano ha precisato che un ente ecclesiastico che svolga un'attività economica, né marginale né direttamente legata alle attività di culto, deve essere trattato come qualunque altro operatore economico che eserciti la stessa attività e che gli enti ecclesiastici sono soggetti a controlli amministrativi da parte delle autorità competenti, come qualsiasi altro ente e contribuente.

 

L’indagine formale deve concludersi entro 18 mesi (e, pertanto, entro aprile 2012), decorsi i quali la Commissione europea. ove ritenesse che l’agevolazione ICI si configuri quale aiuto non compatibile con il mercato interno, potrebbe adottare una decisione che imporrebbe all’Italia di sopprimere o modificare l’agevolazione stessa nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformasse a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato potrebbe adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.


 

Articolo 92
(Tutela procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale)

 


1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.».

2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.».

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 92 predispone una tutela procedimentale per l'operatore doganale nel caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale.

 

Descrizione analitica

L'articolo 92, modificando l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374[132], assicura una tutela procedimentale per l'operatore doganale nel caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale. A tal fine viene nel dettaglio prevedendo un termine di 30 giorni dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale per comunicare osservazioni e richieste all'Ufficio doganale; dispone inoltre l’adeguamento dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) alla nuova disciplina.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame inserisce un nuovo comma 4-bis all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 11 disciplina l’istituto della revisione dell'accertamento doganale. In sintesi, l'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento può invitare gli operatori con raccomandata - indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni - a comparire di mezzo di rappresentante ovvero a fornire entro lo stesso termine notizie e documenti inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali.

I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.

Quando dalla revisione emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

 

Aggiungendo un comma 4-bis all’articolo 11 si prevede che, dopo la notifica all'operatore (qualora la revisione sia eseguita in ufficio) ovvero dopo il rilascio di copia del verbale delle operazioni di accertamento compiute (nel caso di effettuazione di accessi/ispezioni/verifiche), che deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di irregolarità, inesattezze o errori riscontrati nel corso del controllo, l'operatore dispone del termine di 30 giorni per comunicare osservazioni e richieste, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di rettifica dell'accertamento.

Viene in sostanza prevista una fase di contraddittorio dell'operatore doganale prima dell'adozione del provvedimento di rettifica da parte dell'Ufficio.

 

Il comma 2 novella il comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212[133], che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, al fine di specificare che agli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali si applicano le procedure del novellato articolo 11, come modificato dal comma 1.

 

Il comma 7 del richiamato articolo 12 stabilisce che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

 

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

Procedure di contenzioso

Con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte di giustizia dell’UE ha condannato l'Italia per non aver osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e per aver versato tardivamente tali risorse, venendo meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del 29 maggio 1989, n. 1552, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del 22 maggio 2000, n. 1150, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

La normativa italiana censurata (decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374) regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze, la medesima Amministrazione proceda a rettifica, con comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". Su questo punto la legge prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 giorni per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, la legge italiana non consente al fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, la legge n. 212/2000 prevede anche (art. 12) che - ove la rettifica preveda un accesso nel locali di esercizio dell'attività soggetta ai dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 giorni per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto.

In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni.

 

 


 

Articolo 93
(Preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell’imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)

 

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».

 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sull’IVA prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. L’intento della norma è quello di sanare la procedura d’infrazione europea in relazione alla preclusione del predetto diritto di rivalsa e ripristinare il meccanismo di neutralità dell’IVA.

 

Descrizione analitica

L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) prevedendo per il contribuente - a seguito del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o della maggiore imposta (e delle relative sanzioni e interessi) - il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi; in tale ipotesi, il cessionario o il committente potranno esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di corresponsione dell'imposta.

 

Più in dettaglio, l'articolo in esame novella il settimo comma dell'articolo 60 del D.P.R. n. 633/1972, dedicato al pagamento delle imposte accertate e, come si legge nella relazione al disegno di legge, è volto a sanare la procedura di infrazione 2011/4081 (vedi infra). Per effetto di tale nuova disposizione viene pertanto attribuito al contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committentise viene garantita l’integrità del gettito IVA, vale a dire, solo a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In caso di pagamento, il cessionario o il committente possono esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata corrisposta l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

 

Il testo previgente del comma 7 citato negava invece espressamente al contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, in deroga all’obbligo di rivalsa dell’IVA che, ai sensi dell’articolo 18 del medesimo D.P.R. 633/1972, il cedente/prestatore deve esercitare nei confronti del cessionario/committente.

 

Si segnala altresì che, come specificato dalla relazione tecnica, la norma in esame - consentendo al cedente o prestatore di addebitare in via di rivalsa al cessionario o committente l'imposta pagata a seguito dell'accertamento e facendo ricadere l'onere finanziario a carico del cessionario o committente che avrà contestualmente diritto ad esercitare la relativa detrazione subordinatamente all'avvenuto pagamento dell'IVA al cedente o prestatore - dovrebbe ripristinare a regime il meccanismo di neutralità dell'IVA secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia europea.

Procedure di contenzioso

Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, per violazione del diritto comunitario (procedura d’infrazione n. 2011/4081).

La Commissione ha sollevato dubbi sulla compatibilità del comma 7 dell’articolo 60 del D.P.R. 633/72 con il diritto UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, in particolare perché stabilisce che il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

 


 

Articolo 94
(Domanda di sgravio dei diritti doganali)

 

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 94 è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale, anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza.

 

Descrizione analitica

L'articolo 94 è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza, ai sensi degli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993[134].

 

Gli articoli 871 e 873 del regolamento n. 2454/93 - che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario di cui al regolamento n. 2913/92 - conferiscono alla Commissione europea un potere decisionale nel caso in cui le autorità competenti ritengano che ricorrano le condizioni affinché non si proceda alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario.

L’articolo 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993 prevede che, ove la domanda di rimborso o di sgravio sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare, risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato, lo Stato membro da cui dipende l’autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui ai successivi agli articoli da 906 a 909, a specifiche condizioni.

 

La disposizione in commento contiene altresì una clausola di invarianza finanziaria, diretta ad evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame.

 

 


 

Articolo 95
(Modifiche alla unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie)

 


1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 7, alinea, le parole: «, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse;

     b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»;

     c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

     d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: «18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.

 


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 95 modifica l’art. 2 del D.L. 138/2011 in tema di l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche: viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20 per cento; viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list; viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list; viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

 

Descrizione analitica

L'articolo 95 modifica in più parti l'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con il quale è stata disposta l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di tassazione delle rendite finanziarie.

In particolare la lettera a) del comma 1 novella il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sopprimendo il richiamo ivi contenuto ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. Tali redditi pertanto non sono più esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al precedente comma 6 che ha unificato la tassazione delle rendite finanziarie all'aliquota del 20 per cento.

 

Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, la correzione apportata dalla norma in esame - così come quella recata dalla successiva lettera b) - sarebbe di natura formale volta ad evitare dubbi interpretativi sulla corretta applicazione dell'aliquota del 20 per cento.

 

Si ricorda in estrema sintesi che i commi da 6 a 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

I commi 7 ed 8 recano in particolare una serie di fattispecie di esclusione dall'ambito di applicazione della riforma. Il comma 7 esclude dall'applicazione dell'aliquota del 20 per cento introdotta dal comma 6 le fattispecie ivi indicate nelle seguenti ipotesi:

a)  obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 in materia di agevolazioni tributarie ed equiparati;

b)  obbligazioni emesse da altri Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR;

c)  titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 2011;

d)  piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

 

Il comma 8 individua ulteriori ipotesi di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti attività finanziarie:

a)  gli interessi di cui all’articolo 26-quater, comma 8-bis, del DPR n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

b)  gli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del medesimo DPR n. 600 del 1973;

c)  il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005.

 

Con tre decreti del 13 dicembre 2011 (G.U. 292 del 16 dicembre 2011), il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la disciplina attuativa della riforma dei redditi di natura finanziaria operata con il citato D.L. 138/2011. In particolare, i decreti disciplinano:

-        lo svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico;

-        la determinazione della quota dei proventi e di redditi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici derivanti - rispettivamente - dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (tale quota si considera riferibile in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita nei titoli medesimi rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali; i proventi così determinati sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare) e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (tali proventi sono assunti al netto del 37,50 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli; sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito nei titoli medesimi; la percentuale è rilevata con cadenza annuale sulla base dei rendiconti di periodo approvati);

-        le modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti di cui all'art. 2, commi da 29 a 32, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 in modo che la nuova aliquota del 20 per cento incida solo sulle plusvalenze che matureranno successivamente al 31 dicembre 2011; in caso di esercizio dell'opzione, i contribuenti assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valor di acquisto, il valore delle predette attività finanziarie alla data del 31 dicembre 2011, determinato secondo i criteri definiti nel decreto stesso.

 

Da ultimo, l’articolo 29, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 (c.d. proroga termini) ha definito alcune decorrenze relative alla predetta aliquota unica sugli strumenti finanziari.

 

 

La lettera b) novella il comma 8 dell'articolo 2, inserendo anche gli utili derivanti da fondi pensione esteri tra le fattispecie cui non si applica l'aliquota unificata del 20 per cento.

 

Si segnala che, se come si evince dalla relazione illustrativa all’A.S. 3110 e dalla relazione tecnica, con la modifica in esame si intende fare riferimento ai fondi pensione esteri, il corretto riferimento normativo sembrerebbe al secondo periodo (anziché al terzo) del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

 

Per effetto della modifica apportata, pertanto, sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list continua ad applicarsi l’aliquota ridotta all’11 per cento (in luogo della aliquota unificata del 20 per cento).

 

Si ricorda al riguardo che la disposizione concernente la tassazione con aliquota ridotta dei fondi esteri è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 88 del 2009 a seguito della procedura di infrazione n. 2004/4094. La norma, pertanto, come segnalato dalla relazione tecnica, avrebbe sostanzialmente valore interpretativo.

 

La lettera c) novella il comma 13, lettera a), numero 3, dell'articolo 2.

 

Si ricorda che il comma 13 citato, alla lettera a) ha modificato l'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale; il numero 3 in particolare ne ha modificato il comma 3-bis, sia al fine di aggiornare il riferimento all'aliquota applicata (20 per cento in luogo del 12,50 per cento), sia per sopprimere (in quanto non più attuale) il riferimento ivi contenuto alla maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e gli altri proventi dei titoli sottostanti, nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi..

 

Per effetto della modifica introdotta si prevede che i soggetti che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) (ossia i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute) e g-ter) (i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento, ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (ossia con l'aliquota del 12,50 per cento prevista per i titoli pubblici italiani o ad essi equiparati e per i titoli pubblici emessi dagli Stati c.d. white list).

 

Viene in sostanza stabilito che per i proventi dei pronti contro termine sui titoli pubblici, su quelli ad essi equiparati e sui titoli emessi dagli Stati c.d. white list va applicata l'aliquota del 12,50 per cento (cioè la stessa aliquota cui sono assoggettati gli interessi e gli altri proventi su tali titoli).

 

Infine la lettera d) del comma 1 aggiunge il comma 18-bis all'articolo 2, al fine di abrogare il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 .

Per effetto della modifica così introdotta viene pertanto soppressa la previsione secondo cui su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

 

 

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, la norma in esame avrebbe carattere procedurale o di maggiore chiarificazione.

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate dal comma 1, quantificate in 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Ad esse si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dalle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica (ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge in esame).


 

Articolo 96
(Residenza OICR)

 


1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato:

     a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita. «c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato»;

     b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e»;

     c) il comma 5-quinquies è così sostituito: «5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».


 

 

Sintesi ed effetti

L'articolo 96 reca una serie di novelle all'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

 

Descrizione analitica

L'articolo 96 reca una serie di novelle all'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 73 del TUIR, dedicato ai soggetti passivi IRES.

Anzitutto la lettera a) sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 citato aggiungendo, tra i soggetti all'imposta sul reddito delle società, gli OICR residenti nel territorio dello Stato.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le SICAV.

Il fondo comune di investimento è il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; è suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

 

La lettera b) novella il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR stabilendo il regime della residenza nel territorio dello Stato per gli OICR istituiti in Italia.

 

La lettera c) infine sostituisce il comma 5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR stabilendo, in sostanza, l’esenzione dal regime IRES per gli OICR il cui fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

 

Si ricorda che, ai sensi della normativa previgente, gli OICR con sede in Italia non erano in ogni caso soggetti alle imposte sui redditi.

 

Più in dettaglio, ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR come novellato dal testo in esame, i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Il comma 5-quinquies prevede altresì che le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo (secondo il testo previgente erano a titolo di imposta).

Esso prevede, ancora, la non applicazione delle ritenute sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari (previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), sui redditi di capitale (commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26), anche derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies del predetto decreto) nonché sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77).

 

Rispetto al testo previgente, è stato pertanto aggiunto il riferimento al comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma precedente sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti che intervengono nella loro riscossione.

 

Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, la norma recata dall'articolo in esame eliminerebbe i dubbi circa l'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, mantenendo il sostanziale regime fiscale vigente.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha introdotto (commi da 6 a 12), a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

 


 

Articolo 97
(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

 


1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 – (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro).

1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

     a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

     b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

     c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.

4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.

 

6. Al “Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC” presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

     - ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

     - effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;

     - effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;

     - formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il “Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC” e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificati e integrati dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, così come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.

13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.»

     b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità).

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.

5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.

6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e dall'articolo 8 del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8-ter. (Segreto d'ufficio).

1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 152 è sostituito dal seguente:

«152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

     b) il comma 153 è sostituito dal seguente:

«153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.».

     c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

«153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.».

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 97 modifica la normativa vigente in materia di controllo di autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote e monete in euro, in conseguenza della revisione della normativa europea sulla materia. Esso interviene in particolare sulle modalità di trasmissione alla Banca d’Italia ed all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle banconote o monete false o non idonee alla circolazione, disciplina le competenze di tali organi, nonché del Ministero dell’economia e delle finanze, in ordine ai controlli sui gestori del contante e sulle apparecchiature dagli stessi utilizzate, regolamenta la trasmissione di dati ed informazioni sul ritiro delle banconote e monete in questione ed, infine, reca misure sanzionatorie.

 

Descrizione analitica

L'articolo 97 reca modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350[135], nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[136], resesi necessarie a seguito della revisione della normativa europea in materia di controllo di autenticità ed idoneità delle banconote e delle monete in euro. Le modifiche apportate sono finalizzate a disciplinare le modalità di trasmissione di banconote e monete in euro sospette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d’Italia e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); viene disciplinata tra l'altro anche la competenza della Banca d’Italia (cui, unitamente al MEF e nell’ambito delle rispettive competenze sono anche affidati poteri sanzionatori) e del Centro nazionale di analisi delle monete (Coin National Analysis Centre - CNAC) istituito presso l’IPZS - rispettivamente con riguardo a banconote e monete – per quanto concerne i controlli sui gestori del contante e i test sulle apparecchiature utilizzate dagli stessi per il trattamento di banconote e monete. Viene altresì conferita esclusivamente al Ministero dell’Economia e Finanze l'individuazione delle modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete.

 

Più in dettaglio, il comma 1, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, prevede una serie di modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

La disciplina europea di cui si rende necessaria l'attuazione è la seguente:

§      Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

§      Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo;

§      Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

 

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa (A.S. 3110), il Regolamento (CE) n. 44/2009 ha apportato significative modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’Euro contro la falsificazione, elevando gli standard qualitativi del framework di controllo sull’autenticità dell’euro e prevedendo, tra l’altro, che tutti gli operatori istituzionali che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete hanno l’obbligo di assicurarsi della loro autenticità e idoneità, all’atto della reimmissione in circolazione.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 44/2009, la Banca Centrale Europea ha elaborato la Decisione BCE/2010/14 e il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato il Regolamento (UE) n. 1210/2010 - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - con i quali vengono ridefinite e delineate le modalità relative ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote e monete denominate in Euro ed al loro ricircolo.

La revisione della normativa europea comporta, secondo la Relazione, la necessità di procedere - con ogni possibile urgenza stante l’immediata cogenza della medesima normativa - ad adeguare anche quella nazionale costituita, a livello primario, dall’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e dai commi 151, 152 e 153 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

La Relazione evidenzia altresì che la modifica normativa in esame, oltre che concordata con la Banca d’Italia, è stata altresì sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea, rilasciato con esito positivo il 18 novembre 2011[137].

 

Per le finalità sopra menzionate la lettera a) del comma 1 provvede a sostituire l’articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001.

Si ricorda che l'articolo 8 citato nel testo previgente stabiliva che le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

 

Il nuovo articolo 8, dedicato alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro, prevede al comma 1, che siano i gestori del contante:

§      ad assicurarsi dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione;

§      a provvedere affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

 

Il comma 2 individua come gestori del contante:

a)   le banche;

b)   le Poste Italiane S.p.A., nei limiti della loro attività di pagamento;

c)   gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento;

d)   gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute, nonché i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

Il comma 3 individua la disciplina europea di riferimento per le verifiche su banconote e monete in euro:

§      per le banconote, la Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010;

§      per le monete metalliche, il Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n.1210/2010.

 

Il comma 4 disciplina il ritiro dalla circolazione di banconote e monete metalliche ricevute dai gestori del contante sulle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false, che devono essere trasmesse senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'IPZS. I gestori medesimi ritirano dalla circolazione anche le banconote e le monete metalliche da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità. In tal caso ne corrispondono il controvalore al portatore e le trasmettono, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'IPZS (comma 5). Peraltro, per quanto concerne le monete metalliche deliberatamente alterate queste non possono essere rimborsate.

Il comma 6 individua compiti e funzioni del Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, tra cui:

§      ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e

di quelle non adatte alla circolazione;

§      effettuazione dei test sulle apparecchiature per il trattamento delle monete

metalliche in euro e effettuazione di controlli annuali;

§      formazione del personale.

Il comma 7 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, anche avvalendosi della Guardia di Finanza sulla base di appositi protocolli d'intesa. La Guardia di Finanza esegue gli accertamenti richiesti con i poteri attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, con le risorse previste a legislazione vigente.

È prevista la stipula di ulteriori protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività delle varie autorità competenti, in primis il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e il CNAC (comma 8); spetta invece alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze emanare le relative disposizioni attuative in materia, rispettivamente, di banconote e monete metalliche (comma 9).

Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia introdotte dalla disciplina europea e nazionale è prevista (comma 10) l'applicazione, da parte della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 nei confronti dei gestori del contante. Inoltre qualora, ai sensi del comma 11, nel corso di un'ispezione la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni vigenti, deve richiedere al gestore del contante di adottare misure correttive potendo altresì vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati sino a che non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata. Le violazioni da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza (comma 12); per le violazioni da parte di gestori del contante diversi dai precedenti è invece prevista l'informativa all'autorità di controllo competente per l'adozione delle misure e delle sanzioni previste (comma 13).Gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza delle disposizioni recate dall’articolo in esame dovranno essere pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia (comma 14).

La lettera b) del comma 1 aggiunge gli articoli 8-bis e 8-teral decreto-legge n. 350/2001.

L'articolo 8-bis, recante disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, attribuisce alla Banca d'Italia la custodia delle banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità' competente. Per tale custodia viene escluso qualsiasi compenso nei confronti della Banca medesima (comm1 e 5).

Nei casi previsti la Banca d'Italia trasmette le banconote alle altre Banche centrali nazionali, alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni competenti (comma 2), informandone tuttavia preventivamente l'autorità' giudiziaria quando le verifiche cui la trasmissione e' finalizzata possano determinare la distruzione di tutte le banconote (comma 3); in tali ipotesi, peraltro, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità' giudiziaria (comma 4).

Le stesse competenze esercitate dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità sono esercitate dall'IPZS quando si tratta di monete metalliche (comma 6). Infine si demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia l'emanazione delle necessarie disposizioni applicative e di coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale (comma 7).

L'articolo 8-ter disciplina il segreto d'ufficio. Esso prevede che le notizie e i dati in possesso delle autorità pubbliche sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può tuttavia essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni siano necessarie per indagini o procedimenti su violazioni sanzionate penalmente.

 

Il comma 2 dell'articolo 97 in esame modifica l'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

In particolare viene novellato il comma 152 dell'articolo 2 citato, attribuendo ai gestori del contante l'onere di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa (A.S. 3110), il testo previgente del comma 152 avrebbe suscitato le perplessità della Banca d’Italia riguardo ai compiti ad essa spettanti in materia: infatti, essendo la gestione della modalità di invio di dati e informazioni sui casi di sospetta falsità a cura sia del Ministero dell’economia e delle finanze che della Banca d’Italia, l'Istituto si sarebbe trovato a dover regolamentare un’attività non di propria competenza, dovendosi occupare unicamente della modalità di trasmissione delle banconote sospette di falsità e non anche della trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero. La novella in esame rimedierebbe a tale problematica, conferendo unicamente al Ministero dell’economia e finanze la disciplina delle modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni in materia.

Viene altresì novellato il comma 153 dell'articolo 2 del D.L. 262/2006, prevedendo, nel caso di violazioni a quanto previsto dal comma precedente, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000 nei confronti del gestore del contante, la cui applicazione viene attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

La lettera c), infine, aggiunge all'articolo 2 citato il comma 153-bis, al fine di disciplinare la fase transitoria sino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al precedente comma 152.

Il comma 3 dell’articolo 97 in commento reca da ultimo la clausola di invarianza finanziaria, che prevede l'attuazione della disposizione in esame da parte delle amministrazioni competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un programma di azione (programma "Pericle 2020") in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (COM(2011)913).

L’obiettivo generale del programma consiste nel sostenere e integrare le misure adottate dagli Stati membri per proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, assistendo così le competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione, anche con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Il programma, in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, avrà una dotazione finanziaria di 7,7 milioni di euro. Gli organismi ammissibili al finanziamento dell'Unione nel quadro del programma sono le autorità nazionali competenti degli Stati membri.

 

La proposta di regolamento verrà esaminata dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).

 

 


 

Articolo 97-bis
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

 

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.

 

 

Sintesi ed effetti

L’articolo 97-bis assicura la trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per canoni di locazione immobiliare, attraverso l’obbligo di pubblicazione delle pertinenti informazioni sui rispettivi siti istituzionali.

 

Descrizione analitica

L’articolo 97-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, impone agli enti territoriali di pubblicare suipropri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.

 

Tale previsione è finalizzata a favorire la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali.


 

Articolo 98
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Descrizione analitica

L’articolo 98 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge in esame, dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 24 gennaio 2012.

Il decreto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 19 - del 24 gennaio 2012 (Suppl. Ordinario n. 18)

 


 

Gli adempimenti previsti
dal D.L. 24 gennaio 2012, n 1,
nel testo modificato dal Senato
(A.C. 5025)

 


Gli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dal senato (A.C. 5025)

 

 

Disposizione

Oggetto

Numero Ministri proponenti e concertanti

Tipo
adempimento

Procedure aggravate[138]

Termine

Eventuali modifiche apportate dal Senato

Art. 1, c. 3

Individuazione delle attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione e disciplina dei requisiti per l’esercizio delle attività economiche e i termini e modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione

Governo

Regolamento di delegificazione

Si (previa approvazione delle Camere di una relazione del Governo e parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 1, c. 4

Comunicazione degli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dall’art. 1

2

Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministro dell’economia e delle finanze

no

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 2, c. 5, primo periodo

Determinazione della quota di risorse destinate alle assunzioni di personale di magistratura, di avvocati e procuratori dello Stato

3

DPCM

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 3, c. 1

Individuazione del modello standard di atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata

3

Decreto ministeriale

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 3, c. 2

Individuazione dello statuto standard della società semplificata a responsabilità limitata e dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci

3

Decreto ministeriale

No

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 5, c. 1, capoverso 5

Procedura istruttoria per clausole vessatorie

no

Regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 5-ter

Elaborazione di rating di legalità

2

Delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 8, c. 2

Diritti degli utenti

no

Delibere delle Autorità indipendenti di regolazione e di ogni altro ente pubblico anche territoriale

no

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 9, c. 2, primo periodo

Definizione dei parametri per il compenso del professionista

1

Decreto ministeriale

no

120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

Il Senato ha introdotto il termine per l’adozione del decreto

Art. 9, c. 2, secondo periodo

Definizione di parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe

2

Decreto ministeriale

No

120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

Il Senato ha introdotto il termine per l’adozione del decreto e specificato che esso “deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali”

Art. 11, c. 11, ultimo periodo

Attuazione di norme

2

Decreto ministeriale

no

no

Adempimento soppresso dal Senato

Art. 11. c. 12

Definizione dei livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico

1

Decreto ministeriale

Si (intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani)

no

Adempimento soppresso dal Senato

Art. 11. c. 12

Definizione delle modalità di confezionamento dei farmaci

no

Delibera dell’Agenzia italiana per il farmaco

no

31 dicembre 2012

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art,. 12, c.2

Distribuzione nei distretti e nei singoli comuni di 500 posti di notaio

1

Decreto ministeriale

no

120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 14, c. 1

Assegnazione delle capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili

1

Decreto ministeriale

no

 

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 14, c. 4

Definizione dei criteri per la cessione alle imprese di stoccaggio del volume di gas reso disponibile

1

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 15, c. 1 e 2

 

Disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità cui si conforma SNAM spa per adottare il modello di separazione proprietaria

3

DPCM

Si (sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

31 maggio 2012

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 16, c. 1

Definizione delle modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una loro quota per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi

2

Decreto ministeriale

no

6 mesi dall’entrata in vigore del decreto

Il Senato ha soppresso il riferimento all’intesa in sede di Conferenza unificata e fa decorrere il termine per l’adozione del decreto dall’entrata in vigore del decreto-legge e non più della legge di conversione

Art. 17, c. 2, capoverso 13

Definizione delle modalità per il riscatto degli impianti di distribuzione di carburanti da parte dei gestori

1

Decreto ministeriale

No

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 17, c. 4, lettera b), capoverso 10

Procedure competitive per aree autostradali in concessione

no

Definizione di schemi da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 17, c. 5-quater

Definizione dei principi generali per l’attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano

1

Decreto ministeriale

Si (sentita la Conferenza unificata)

3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 17, c. 5-sexies

Individuazione di criteri e modalità per l’erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano e individuazione di criteri e modalità dell’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multiprodotto

2

Decreto ministeriale

no

3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 17, c. 11

Adozione di misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo n, 164/2000 siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione del metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti

Autorità per l’energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione

Provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas

no

90 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 19, c. 1

Definizione della nuova metodologia di calcolo del prezzo medio dei carburanti del lunedì

1

Decreto ministeriale

No

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 19, c. 2

Attuazione dell’art. 15, c. 5 del decreto legislativo n. 206/2005

1

Decreti ministeriali

No

6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 19, c. 4

Modifiche ai decreti di cui al c. 2

1

Decreto ministeriale

Si (sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 20, c. 1

Determinazione dell’entità dei contributi di cui all’art. 28, c. 1 del decreto-legge n. 98/2011

1

Decreto ministeriale

no

30 giugno 2012

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 21, c. 1

Indirizzi e modifica della disciplina attuativa delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 10 del decreto-legge n. 185/2008

1

Atto di indirizzo

Si (sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

120 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Il Senato ha delimitato il potere di intervento del Ministro dello sviluppo economico ai settori di sua competenza

Art. 24, c. 5, secondo periodo

Individuazione di attività connesse e conseguenti a legislazione vigente

1

Decreto ministeriale

no

60 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Adempimento soppresso dal Senato

Art. 24, c. 5, terzo periodo

Definizione delle modalità per la destinazione a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti delle entrate derivanti dal corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale

1

Definizione di modalità attuative

Si (su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 24, c. 6

Definizione dei tempi e delle modalità tecniche di conferimento di rifiuti radioattivi

2

Decreto ministeriale

Si (anche avvalendosi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 25, c. 1, lettera a)

Organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio

Regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Atto amministrativo

no

30 giugno 2012

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 25, c. 1, lettera A), capoverso 2, lettera a)

Definizione delle modalità per l’assoggettamento delle aziende speciali al patto di stabilità interno

3

Decreto ministeriale

Si (sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali)

30 ottobre 2012

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 27, c. 1, lettera b), capoverso 9

Definizione di regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alla transazioni effettuate mediante carte di pagamento

no

 

no

1 giugno 2012

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 27, c. 1, lettera c), capoverso 10

Definizione di regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alla transazioni effettuate mediante carte di pagamento in caso di mancata definizione ai sensi del c. 9

2

Decreto ministeriale

Si (sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 28, c. 2

Definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita, condizione per l’erogazione di un mutuo o di un credito al consumo

ISVAP

Provvedimento ISVAP (non definito)

no

30 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 29, c. 1-bis

Definizione del criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie

ISVAP

Provvedimento ISVAP (non definito)

no

Periodicità annuale

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 30, c. 1

Modello di relazione che le imprese di assicurazione devono trasmettere annualmente al’ISVAP per la repressione delle frodi

ISVAP

Provvedimento ISVAP (non definito)

No

Tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 31, c. 1

Definizione delle modalità per la progressiva de materializzazione dei contrassegni prevedendone la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici

2

Regolamento

Si (sentito l’ISVAP ed avvalendosi dell’Istituto poligrafico zecca dello Stato)

6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

Il Senato ha soppresso l’inciso “o integrazione” e prevede la collaborazione dell’Istituto poligrafico zecca dello Stato

Art. 31, c. 2

Elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

1

Elenco periodico

no

Periodicità non specificata

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 31, c. 3, ultimo periodo

Definizione delle caratteristiche dei sistemi di rilevamento a distanza ed attuazione della disposizione in tema di violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile

2

Decreto ministeriale

Si (sentiti l’ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali; per l’attuazione si prevedono anche protocolli di intesa con i comuni)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 32, c. 1, terzo periodo

Individuazione di dispositivi equivalenti alla scatola nera

2

Decreto ministeriale

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 32, c. 1-bis

Definizione delle modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti dalle scatole nere o dai dispositivi equivalenti e modalità per assicurarne l’interoperabilità in caso di sottoscrizione di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installarli

1

Regolamento ISVAP

Si (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali)

90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 32, c. 1-ter

Definizione dello standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dalle scatole nere o meccanismi equivalenti

1

Decreto ministeriale

Si (sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali)

90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art.32, c. 3

Definizione delle procedure di organizzazione e di funzionamento, delle modalità e delle condizioni di accesso alle banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri

2

Regolamento ISVAP

Si (sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali)

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 34, c. 3-bis

Predisposizione di un modello standard di modalità operative per l’applicazione di disposizioni contenute nel c. 1

no

Provvedimento ISVAP (non definito)

no

4 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 35, c. 1, lettera c)

Definizione delle modalità per i pagamenti tramite assegnazione di titoli di Stato

1

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 35, c. 2

Accertamento dell’ammontare dei crediti relativi a consumi intermedi

1

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 35, c. 9

Individuazione di investimenti finanziari

1

Decreto ministeriale

no

30 aprile 2012

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 36, c. 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo

Individuazione della sede dell’Autorità di regolazione dei trasporti

1

DPCM

no

30 aprile 2012

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 36, c. 1, lettera f), capoverso 6-bis

Riduzione del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi

1

Provvedimento di cui non è specificata la natura

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

ARt. 37, c. 1

Definizione degli ambiti del servizio pubblico ferroviario e delle modalità di finanziamento

1

Determinazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti

Si (sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le regioni e gli enti locali interessati)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 38, c. 1

Previsione delle pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A)

no

Determinazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti

Si (sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)

no

Il Senato ha aggiunto il riferimento all’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

Art. 39, c. 3

Individuazione dei criteri minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari

1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Si (parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 40, c. 4

Modifiche al regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi (INA)

2

Decreto ministeriale

no

180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 41, c. 3

Definizione delle modalità per la garanzia di obbligazioni e titoli di debito da parte di fondazioni e fondi privati

2

Decreto ministeriale

no

No

Il Senato ha aggiunto il riferimento ai titoli di debito

Art. 41, c. 4

Definizione di modalità applicative

2

Decreto ministeriale

No

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 43, c. 1

Definizione di condizioni, modalità e limiti del ricorso alla finanza di progetto per fronteggiare il sovraffollamento delle carceri

3

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 45, c. 2

Eventuali modifiche o integrazioni al piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazioni di risorse da parte del CIPE

2

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 48, c. 1, capoverso 6

Definizione delle modalità e delle norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell’eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale

2

Decreto ministeriale

Si (sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)

45 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

Il Senato ha modificato l’oggetto del decreto, introduce il riferimento alla Conferenza e il termine per la sua adozione

Art. 49, c. 1

Regolamentazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo e definizione delle condizione alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ex art. 184-bis del decreto-legislativo n. 152/2006

2

Decreto ministeriale

no

60 giorni dalla data di conversione del decreto

Il Senato ha introdotto il comma 1-bis che modifica il termine per l’adozione del decreto e ne amplia l’oggetto

Art. 54, c.1

Definizione delle modalità di costituzione e di gestione del patrimonio per la realizzazione di singole opere pubbliche degli enti locali

2

Regolamento

no

6 mesi dall’entrata in vigore del decreto

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 58, c. 1, secondo periodo

Eventuale rimodulazione degli interventi contenuti negli accordi di programma

1

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 58, c. 1, terzo periodo

Definizione di eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma

2

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 58, c. 2, secondo periodo

Eventuale rimodulazione degli interventi contenuti negli accordi di programma

1

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 58, c. 2, terzo periodo

Definizione di eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma

2

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 59, c. 1, capoverso 2-quater

Definizione delle modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell’incremento del gettito IVA

2

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento soppresso dal Senato

Art. 59-ter, c. 1, capoverso 4

Attuazione di norme

3

Decreto ministeriale

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 59-ter, c. 5, quinto periodo

Definizione delle modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti dall’attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto

no

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

No

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 62, c. 9

Riassegnazione e ripartizione degli introiti derivanti dall’irrogazione di sanzioni

1

Decreto ministeriale

no

No

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 62, c. 11-bis

Definizione delle modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 62

2

Decreto ministeriale

no

3 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 63, c. 2

Definizione delle modalità di messa a disposizione di finanziamenti agevolati

1

Decreto ministeriale

no

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 64, c. 2

Definizione di criteri e modalità di erogazione di finanziamenti

2

Decreto non regolamentare

no

30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 66, c. 1

Individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali

2

Decreto non regolamentare a cadenza annuale

Si (anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati)

Entro il 30 giugno di ogni anno

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 67, c. 2-bis, primo periodo

Riassegnazione delle risorse prelevate dal Fondo centrale per il credito peschereccio

2

Decreto ministeriale

no

no

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 70, c. 2

Determinazione delle condizioni, modalità e dei limiti di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 70

2

Decreto ministeriale

no

30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 73, c. 5 e 6

Definizione della misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura, della corresponsione degli importi all’ENAC e della riduzione del contributo dello Stato al funzionamento dell’ENAC

2

Decreto ministeriale

Si (previa istruttoria dell’ENAC)

no

Adempimento soppresso dal Senato

Art. 74, c. 1

Designazione delle reti aeroportuali sul territorio nazionale

2

Decreto ministeriale

Si (parere della Conferenza Unificata)

no

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 86, c. 4

Verifica dell’interesse degli operatori economici all’esecuzione del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione

1

Indagine di mercato

No

30 settembre 2012

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 91, c. 1, capoverso 2-quinquies

Attuazione di norme

1

Decreto non regolamentare

no

60 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Adempimento non modificato dal Senato

Art. 91-bis, c. 3

Definizione delle modalità e delle procedure relative alla dichiarazione di uso non commerciale dell’immobile e degli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale

1

Decreto ministeriale (riferimento espresso all’art. 17, c. 3 della l. 400/1988)

no

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

Nuovo adempimento, non previsto nella versione originaria

Art. 97, c. 1, lettera b), capoverso 7

Attuazione di norme e coordinamento con le norme vigenti in materia penale e processuale penale

2

Decreto ministeriale

Si (sentita la banca d’Italia)

No

Adempimento non modificato dal Senato


 



[1]    Ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del Codice il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione di costituire una società di progetto in forma di s.p.a. o s.r.l. anche consortile.

[2]    L’art. 3, comma 15-ter del D.lgs. n. 163/2006 definisce i «contratti di partenariato pubblico privato» quei contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano tra i contratti di partenariato pubblico privato (PPP) la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste, nonché l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, co. 1-bis del decreto-legge 248/2007, alle operazioni di PPP si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

[3]    L’art. 2412 del Codice civile prevede che la società possa emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, mentre l’art. 2483 dispone che, se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso è l'atto costitutivo che attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti.

[4]    R. Mangani “Rilancio dei project bond, Pf per l’edilizia carceraria e nuove regole per il subentro” in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[5]    Il testo del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato, è consultabile al seguente link :

      http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/regemit.htm#Art._34-ter

[6]    R. Mangani “Rilancio dei project bond, Pf per l’edilizia carceraria e nuove regole per il subentro” in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[7]    Si veda la documentazione depositata da Confindustria nella seduta n. 48 del 2 febbraio 2012 e dalla Banca d’Italia nella seduta n. 45 del 1° febbraio 2012 e disponibile ai seguenti link http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_02%20-%20Confindustria.pdf ehttp://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_01%20-%20Banca%20Italia.pdf

[8]    “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”.

[9]    Il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è lo strumento di pianificazione predisposto annualmente da Terna sulla base dell’andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda di energia elettrica da soddisfare, della necessità di potenziamento della rete, delle richieste di connessione di nuovi impianti di generazione alla rete. Nel documento sono riportati tutti gli interventi da avviare o in fase di ultimazione, nonché quelli già inseriti nel precedente Programma ma non ancora realizzati. L’ultimo Piano è disponibile al link

http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=dBsoVKFo2KM%3d&tabid=5069&mid=24684.

[10]   Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[11]    Si tratta, in particolare di:

-        proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)665);

-        proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)650);

-        proposta di regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (COM(2011)657)

-        proposta di regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga le decisione n. 1364/2006/CE (COM(2011)658);

-        comunicazione della Commissione: "Un pacchetto per le infrastrutture europee integrate" (COM(2011)676).

[12]    Comunicazione della Commissione europea “Una fase pilota per l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti” (COM(2011)665).

[13]   Per ulteriori approfondimenti relativi alle modifiche del quadro normativo nazionale in materia di project financing e le varie fasi procedurali previste dall’art. 153 del Codice dei contratti pubblici si veda il dossier del Servizio Studi predisposto per l’esame del decreto legge n. 70/2011, consultabile al seguente link http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D11070.htm

[14]    La lettera q), n. 2), del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011 ha novellato l’art. 153 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, sostituendo i commi 19-20 con tre nuovi commi 19, 19-bis e 20. La formulazione previgente dei commi 19-20 dell’art. 153 del Codice prevedeva la possibilità per i soggetti privati di presentare all’amministrazione, anche al di fuori della programmazione, proposte consistenti in uno studio di fattibilità per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. In luogo di tale procedura la citata lettera q) ha inserito una procedura del tutto nuova, che va ad arricchire ulteriormente il panorama delle diverse procedure alternative previste in materia di project financing dall’art. 153. Per un commento più approfondito delle citate disposizioni , nonché per una ricostruzione della normativa sul project financing vigente prima dell’emanazione del decreto legge 70/2011 si veda il dossier progetti di legge, n. 486 del 20/05/2011 (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D11070.htm).

[15]   Audizione dell’AVCP nella seduta n. 48 del 2 febbraio 2012 consultabile al seguente link http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_02%20-%20Avcp.pdf.

[16]   R. Mangani, “Rilancio dei project bond, Pf per l’edilizia carceraria e nuove regole per il subentro”, in: Edilizia e territorio n. 5/2012.

[17]   Cioè, così recita la norma, non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 o negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

[18]   Per lo stato di attuazione del Piano si veda l’apposita scheda nell’ambito del 6° Rapporto sull’attuazione della legge obiettivo al seguente link:

      http://xvi.camera.it/temiap/2011scheda%5B184%5D.pdf.

[19]   R. Mangani, “Rilancio dei project bond, Pf per l’edilizia carceraria e nuove regole per il subentro”, in: Edilizia e territorio n. 5/2012.

[20]   Per il testo dell’audizione si può consultare il seguente link:

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_02%20-%20Avcp.pdf.

[21]   M. Ricchi “Con il contratto di disponibilità il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione”, in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[22]   M. Ricchi “Con il contratto di disponibilità il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione”, in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[23]   M. Ricchi “Con il contratto di disponibilità il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione”, in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[24] M. Ricchi “Con il contratto di disponibilità il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione”, in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[25]   M. Ricchi “Con il contratto di disponibilità il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione”, in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[26]   Audizione della Banca d’Italia nella seduta n. 45 del 1 febbraio 2012 consultabile al seguente link:

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_01%20-%20Banca%20Italia.pdf .

[27]   Seduta n. 48 del 2 febbraio 2012 consultabile al seguente link:

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_02%20-%20Confindustria.pdf.

[28]   G.U. 30 settembre 2004, n. 230.

[29]   La parte generale dovrebbe essere riferita alla parte I dell’allegato alla delibera CIPE n. 11/2004 ove sono indicate, per lo schema sintetico di PEF, le informazioni generali sul progetto.

[30]   R.Gatti, “Il Piano economico e finanziario nel codice dei contratti”, in: Appalti & Contratti n.8/2011.

[31]    Per il testo si veda il seguente link:

      http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3665

[32]    La guida elaborata dai NUVV è consultabile al seguente indirizzo internet:

      http://www.docup.toscana.it/service/analisi_fattibilita/files/guidafatt.pdf.

[33]    R. Mangani, “Il confronto fra Pa e imprese definisce l’oggetto del contratto. Possibile precisare le offerte”, in: Edilizia e territorio n. 44/2011.

[34]    R. Mangani, “Procedura ammessa solo per gli appalti complessi. Necessaria la motivazione”, in: Edilizia e territorio n. 44/2011.

[35]   F. Peres, Il dragaggio dei sedimenti nella legge n. 84/1994 e nel d.m. 7 novembre 2008(www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1378).

Dello stesso autore si veda anche La normativa in materia di sedimenti:

(www.commissariodelegatolagunafvg.it/public/document/Udine_Settembre2010_Pres_Peres.pdf), relazione tenuta nel corso del convegno del 13 settembre 2010 su “Fanghi di dragaggio e attività produttive oggi”.

[36]   L’elenco dettagliato dei siti e delle disposizioni di legge che li hanno individuati è stato recentemente riportato nella Relazione sull’attività svolta nell’anno 2009 dalla Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente, disponibile all’indirizzo internet http://minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/bonifiche/Relazione_2009.doc.

[37]   http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=518328&idoggetto=615097.

[38]   “Copertura dei sedimenti contaminanti con materiali inerti (capping tradizionale) o reattivi (capping reattivo)” (L. Bonomo, http://2008.remtechexpo.com/atti/pdf/08-bonomo.pdf). Sui vantaggi del capping nell’ambito delle operazioni di dragaggio si veda AA.VV., Sistemi di contenimento e trattamento di sedimenti (www.assoreca.it/documentazione/category/10-remtech-expo-2009-23-09-2009?download=47%3Aremtech-09-sedimenti-slide-mariotti).

[39]   R. Mangani “Rilancio dei project bond, Pf per l’edilizia carceraria e nuove regole per il subentro” in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012.

[40]   Si veda quanto rilevato da R. Mangani “Rilancio dei project bond, Pf per l’edilizia carceraria e nuove regole per il subentro” in Edilizia e territorio n. 5 del 6 febbraio 2012 secondo cui tale modifica trova il suo fondamento nel fatto che le caratteristiche tecniche e finanziarie del soggetto subentrante possono legittimamente essere di livello inferiore a quelle previste originariamente, purché siano congrue con ciò che resta da fare per completare l’attuazione dell’intervento.

[41]   Seduta n. 48 del 2 febbraio 2012 consultabile al seguente link :

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_02%20-%20Avcp.pdf .

[42]   Seduta n. 48 del 2 febbraio 2012 consultabile al seguente link:

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_02%20-%20Confindustria.pdf.

[43]   Si veda la documentazione depositata da Confindustria nella seduta n. 48 del 2 febbraio 2012 e disponibile al seguente link:

      http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_02%20-%20Confindustria.pdf

[44]   Si veda la documentazione depositata dall’ANCE nella seduta n. 53 dell’8 febbraio 2012 e disponibile al seguente link:

      http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_08%20-%20ANCE.pdf

[45]    D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

[46]    In particolare, l’articolo 158, comma 1, dispone che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il comma 2 prevede che il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. Ai sensi del comma 4, ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari, l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

[47]   Pubblicato sulla G.U. 8 aprile 2006, n. 83.

[48]   Il citato comma 4-quater, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle PMI (piccole e medie imprese).

[49]   Si ricorda che il RID è stato soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del citato decreto legge n. 262/2006 e che le relative funzioni sono state trasferite al MIT. Con il D.P.R. n. 211/2008 di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

[50]    Si veda il capitolo 3.10 alle pagg. 65 e 66 al seguente indirizzo internet:

      http://xvi.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/286/pdfel.htm

[51]    Legge 1 agosto 2002 n. 166, recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

[52]    Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[53]    L’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un Fondo di carattere generale (FAS). Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Le risorse del Fondo sono ripartite dal CIPE.

[54]    Per ulteriori approfondimenti relativi alle modifiche del quadro normativo nazionale in materia di project financing si veda il dossier del Servizio Studi predisposto per l’esame del D.L. 70/2011, consultabile al seguente link http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D11070.htm.

[55]    Così recita la norma, non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 o negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

[56]   Recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[57]   D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

[58]    Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[59]   Pubblicato sulla G.U. n. 41 del 18 febbraio 2012.

[60]   Le Regioni alle quali va la maggior parte delle risorse sono la Lombardia (16 milioni 861mila euro), la Campania (12 milioni 662mila euro), il Lazio (11 milioni 864mila euro) e il Piemonte (10 milioni 100mila euro).

[61]    Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

[62]   Per ulteriori approfondimenti relativi alle modifiche del quadro normativo nazionale in materia di project financing si veda il dossier del Servizio Studi predisposto per l’esame del decreto legge n. 70/2011, consultabile al seguente link:

      http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D11070.htm

[63]   “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[64]   Limite minore rispetto al limite di 5.000 euro per anno solare stabilito ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali, vedi supra.

[65]   Nella disposizione citata si avverte che, in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

[66]   “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare”.

[67]    Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a)   unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b)  nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

c)   imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);

d)   natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri (R.I.D. – Registro imbarcazioni da diporto) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[68]   L’articolo 1418 del codice civile dispone infatti, in generale, che il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 (v. sopra).

[69]   Peraltro va aggiunto che la direttiva n. 35 del 2000 è stata abrogata dalla dir. 2011/7/UE che si applicherà a decorrere dal 16 marzo 2013. Tale direttiva introduce con l’articolo 2 una definizione armonizzata per l’intera area comunitaria degli interessi di mora, degli interessi legali di mora, e del tasso di riferimento.

[70]   Tale articolo 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 - ricalcando la direttiva 2000/35/CE, art. 3, lett. d) del primo comma - stabilisce che tali interessi di mora siano determinati sulla base del “tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio in vigore il primo giorno lavorativo del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.

      In merito va precisato che la nuova dir. 2011/7/UE, che si applica dal 16 marzo 2013, dispone con l’articolo 2 per gli interessi legali una maggiorazione di almeno otto punti del tasso di riferimento, applicato dalla BCE.

[71]   Il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU), composto dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato istituito con L. 30 luglio 1998, n 281, confluita nel D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo).

[72]   Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

[73]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

[74]   Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

[75]   Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

[76]   Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[77]   Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[78]   L. 15 dicembre 1998 n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

[79]   L’articolo 31, comma 1, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, ha disposto la rivalutazione dei redditi dominicali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento; l’articolo 3, comma 50 ha rivalutato i predetti redditi dell'80 per cento e del 70 per cento e disponendo l’applicazione di tale incremento sull'importo posto a base della rivalutazione operata dal richiamato articolo 31.

[80]   D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 , Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[81]   Tali incentivi erano in precedenza regolati dal decreto -legge n. 26 del 1995 e, per il prestito d’onore, dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

[82]   Introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 99/2004.

[83]   D.M. 16-7-2004 n. 250 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185”.

[84]   Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti”, ora sostituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

[85]   “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.

[86]    Tali crediti sono assistiti da privilegio sulla nave e sulle sue pertinenze, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio, ai sensi dell’articolo 552 del codice della navigazione.

[87]   “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

[88]   Si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010 ha soppresso l’IPSEMA, con contestuale passaggio di funzioni, compiti e personale all’INAIL.

[89]   Il richiamato articolo 2778 stabilisce l’ordine con il quale si debba provvedere al recupero di crediti sui quali esiste un diritto di privilegio sui beni mobili. In particolare, sono individuati:

-     al numero “1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753”;

-     al numero “8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo”.

[90]   “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[91]    Ai sensi della direttiva 94/45/CE rientrano in tale novero i gruppi che abbiano: almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri; due (o più) imprese aventi sede in diversi Stati membri; almeno un'impresa del gruppo che impieghi 150 o più lavoratori in uno Stato membro ed un'altra impresa del medesimo gruppo che assolva lo stesso requisito in un diverso Stato membro;

[92]   “Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”.

[93]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[94]   Norme di cui all'art. 4 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, e successive modificazioni, e all'art. 4 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni.

[95]   Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

[96]    Recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009.

[97]    L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall’articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo. Si ricorda, inoltre, che già l’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , come modificato dalla relativa legge di conversione, aveva previsto che le risorse previste per le zone franche urbane fossero utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi fosse coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

[98]    Si ricorda che gli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti de minimis), sono quegli aiuti che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi. Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell’aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 – richiamato nel comma in esame - ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro. L’art. 1 del citato Regolamento precisa che la disciplina degli aiuti “de minimis” non riguarda, tra l’altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l’industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all’esportazione, nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l’articolo 2 del citato Regolamento CE n. 1998 prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

[99]  Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana (106) (107).

 

[100]  Legge 5 maggio 1976, n. 324, recante “Nuove norme in materia di diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile”.

[101]  Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[102]  D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 238.

[103]  Si veda l’articolo 11, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

[104]  Pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008.

[105]  Pubblicato sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2009.

[106]  Pubblicato sulla G.U. n. 289 del 11 dicembre 2010.

[107]  D.L. 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L’articolo 17, comma 34-bis, è stato successivamente modificato dall’articolo 47, comma 3-bis, del D.L. D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[108]  D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

[109]  I contratti di programma sono stipulati tra l'Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e le società di gestione aeroportuali e disciplinano il profilo tariffario, la realizzazione del piano degli investimenti e il rispetto degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale relativi all’aeroporto per il quale il contratto è stipulato.

[110]  D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, recante “Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)”.

[111]  I Piani di Sviluppo Aeroportuale sono disciplinati dall’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 251/1995, per l'esecuzione di lavori aeroportuali finanziati dallo Stato. Tali Piani comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. La loro approvazione comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

[112]  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

[113]  Legge 22 agosto 1985, n. 449, recante “Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano”.

[114]  Legge L. 3 gennaio 1978, n. 1, recante “Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”.

[115]  Il D.Lgs. n. 18/1999 reca attuazione della direttiva 96/67/CE, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

[116]  D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 238.

[117]  Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[118]La disciplina sulle sperimentazioni cliniche sull'uomo di medicinali per uso clinico è recata dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico).

[119] In base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. n. 211/2003.

[120]Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 211/2003.

[121]Riguardo alla nozione di comitato etico, cfr. l'art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 211/2003.

[122]Nell'àmbito della valutazione summenzionata del parere favorevole del comitato etico coordinatore.

[123]Cfr. l'art. 7, comma 1, ultimo periodo, e l'art. 9 del D.Lgs. n. 211, e successive modificazioni.

[124]Con Risoluzione 268/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero non si estende ai consorzi operanti nel settore dei lavori pubblici, in quanto l’elencazione è tassativa.

[125]  Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

[126]  Ai sensi dell’articolo 3, commi da 86 a 119 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[127]  Si tratta in particolare del capitolo 3330 (UPB 2.2.1) dello stato di previsione dell'entrata. Il Fondo di ammortamento è amministrato dal Ministro dell’economia, coadiuvato da un Comitato consultivo composto dal Direttore generale del Tesoro, con funzioni di presidente, dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia del demanio (art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 396/2003).

[128]  Direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

[129]L’applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

[130]Recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

[131]Recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248

[132] Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

[133]  Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

[134]  Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

[135]  Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.

[136]  Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[137]  Parere della BCE in materia di protezione contro la falsificazione e di conservazione della qualità del contante in circolazione (CON/2011/94).

[138]  Si intendono le previsioni di procedure più complesse rispetto a quelle ordinarie, quali disciplinate dall’articolo 17, commi 1, 2, 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i quali stabiliscono le seguenti procedure:

-     comma 1: regolamenti di attuazione e di esecuzione: deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta; registrazione della Corte dei conti;

-     comma 2: regolamenti di delegificazione: deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; registrazione della Corte dei conti;

-     comma 3: regolamenti ministeriali ed interministeriali: comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; registrazione della Corte dei conti.