Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania DL 94/2011 - AC 4480 - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 4480/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 510    Progressivo: 1
Data: 18/07/2011
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 94 DEL 01-LUG-11     

 

18 luglio 2011

 

n. 510/1

Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania

A.C. 4480

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

4480

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania

Data approvazione in Commissione

13 luglio 2011

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, il cui testo non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente, è volto a stabilire, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, le misure necessarie a superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania.

In particolare, il comma 1 dell’art. 1, in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, consente - sino al 31 dicembre 2011 – lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania.

Si ricorda che l’acronimo STIR sta per “Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti”.

Lo stesso comma precisa che tale smaltimento potrà avvenire in deroga:

§         al divieto di smaltimento extraregionale disposto, per i rifiuti urbani, dall’art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

§         alle procedure di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 196/2010.

Si ricorda in proposito che l’art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

L’art. 1, comma 7, del D.L. 196/2010 ha poi previsto - fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal D.L. 90/2008, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione – che il Governo promuova, nell'ambito di una seduta nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

In attuazione della citata disposizione la Regione Campania, nel dicembre 2010, ha approvato accordi con le Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, per il conferimento nelle discariche delle citate Regioni, di rifiuti provenienti dagli STIR campani.

Ai fini dello smaltimento è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.

Si fa notare che i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania, oggetto della disposizione recata dal comma in esame, sono assimilati ai rifiuti urbani e quindi, come tali, soggetti al divieto di smaltimento extraregionale, divieto che (come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 23 gennaio 2009) si applica solo ai rifiuti urbani e non anche a quelli speciali [1] .

Relativamente all’assimilazione citata, si ricorda che essa (come ha avuto modo di ribadire il T.A.R. del Lazio nella sentenza n. 4915 del 31 maggio 2011[2]) risulta sia dalla normativa emergenziale recata dal D.L. 90/2008 e dall’art. 4-novies del D.L. 97/2008, sia da quella di carattere generale recata dall’art. 184 (relativo alla classificazione dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente). 

Si ricorda che l’art. 6-ter, comma 2, del D.L. 90/2008, ha previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani non differenziati (aventi codice CER 20.03.01), ai fini delle successive fasi di gestione, dei rifiuti trattati dagli impianti STIR.

Tale disposizione è stata ribadita dall’art. 4-novies del D.L. 97/2008, che ha disposto che “i rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi di gestione nell’ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01”.

Il comma 3 dell’art. 1 reca una disposizione collegata a quella recata dal comma 1. Tale comma prescrive, infatti, che in attuazione del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti extraregionali consentiti dal comma 1 abbiano come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.

Si ricorda che l’art. 16 della direttiva 2008/98/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 205/2010 (con cui è stata profondamente modificata la parte IV del D.Lgs. 152/2006), detta i principi di autosufficienza e prossimità. In particolare il paragrafo 3 stabilisce che la rete di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica deve permettere lo smaltimento o il recupero “in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”. Il successivo paragrafo 4 però stabilisce che “i principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno”.

L’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal citato D.Lgs. 205/2010, ha trasfuso i citati principi nella normativa nazionale (peraltro, riprendendo il contenuto del previgente articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006) sancendo che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”.

Il comma 2 dell’art. 1 integra il disposto del secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n.196 del 2010 al fine di introdurre ulteriori compiti e funzioni in capo al Commissario straordinario che, nominato dal Presidente della Regione Campania per un periodo massimo di 12 mesi, ha il compito di provvedere all’individuazione di “ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico”.

Si ricorda che con il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 64 del 23 marzo 2011[3] il viceprefetto Annunziato Vardè è stato nominato, per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 6 aprile 2011, Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, ai fini dell’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli.

Ai sensi del comma 2 in esame, al citato Commissario regionale spetta non solo individuare siti da destinare a discarica, ma anche provvedere alla conseguente attivazione delle medesime ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti. Un’ulteriore novella dispone che il Commissario provveda ai compiti affidatigli dalla norma, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nonché operando con i poteri di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. La modifica proposta, pertanto, come segnalato anche dalla relazione illustrativa, fa salvo l’utilizzo per l’aggiudicazione della procedura di cui all’articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008 disciplinava i poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania. I richiamati commi 1, 2 e 3 consentivano, in particolare, al Sottosegretario di Stato (per le finalità indicate nei medesimi commi) di:

§         provvedere - anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario -, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica;

§         utilizzare le procedure di cui all'art. 43 del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti;

Si segnala, in proposito, che l’art. 43 (recante la disciplina della cd. acquisizione sanante) del D.P.R. 327/2001 (testo unico sugli espropri),  è stato giudicato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 4-8 ottobre 2010, n. 293 [4] e che l’articolo 34 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, introduce l’articolo 42-bis, nell’ambito del citato D.P.R. n. 327, che reca una nuova disciplina della materia dell’utilizzazione senza titolo di un bene a scopi di interesse pubblico.

§         porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale;

§         disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge.

 

Si ricorda che lo stato di emergenza relativo allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è formalmente cessato il 31 dicembre 2009, data fino alla quale – ai sensi del D.L. 90/2008 – la gestione dell’emergenza è stata affidata al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, nella persona dell’allora Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso. Con il D.L. 195/2009 è stata introdotta una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania nonché per consentire il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

L’art. 2 reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione ambiente ha svolto audizioni informali del presidente della Regione Campania, del presidente della Provincia di Napoli, del presidente della Provincia di Caserta, di rappresentanti dell´Azienda Servizi Igiene Ambientale di Napoli (ASIA), nonché di rappresentanti del comune di Napoli.  

Le questioni trattate nel corso dell’esame in Commissione hanno riguardato, tra le altre, la possibilità di definire criteri per lo smaltimento extraregionale dei rifiuti, la possibilità di conferire ad altri soggetti i compiti attributi al Commissario regionale per le discariche, nonché più in generale la criticità della situazione nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania.

Nel corso dell’esame in sede referente la Commissione non ha apportato modifiche al testo del decreto.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni I, V, XII e XIV hanno espresso parere favorevole. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con un’osservazione.

Il Comitato per la legislazione ha segnalato l’opportunità di verificare il richiamo al comma 2 dell’art. 2 del decreto-legge n. 90 del 2008 – contenuto nell’articolo 1, comma 2, del decreto in esame – nella parte in cui rinvia all’utilizzo delle procedure di cui all’art. 43 del D.P.R, 327/2001, alla luce della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

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File: D11094b.doc



[1]  Il testo della sentenza è disponibile sul sito della Corte, all’indirizzo internet www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do?anno=2009&numero=10&operazione=ricerca.

[2] L’esecutività di tale sentenza è stata sospesa da un’ordinanza del Consiglio di Stato, depositata nella giornata odierna.  Per il Consiglio di Stato, secondo quanto si apprende da notizie di stampa, “pur nei limiti della cognizione sommaria caratteristica della presente fase cautelare appaiono prevalenti le ragioni di favorire lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tritovagliatura» e «appare altresì da riconsiderare l'interpretazione data dal primo giudice in ordine alla caratterizzazione di rifiuti speciali e alla libera contrattazione di cui alle norme costituzionali e comunitarie”, rinviando il giudizio di merito al 6 dicembre 2011. Il testo integrale della sentenza del T.A.R. del Lazio è disponibile all’indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2011/201101872/Provvedimenti/201104915_01.XML.

[3] Pubblicato nel B.U.R. Campania n. 20 del 28 Marzo 2011, disponibile all’indirizzo internet www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=23914&ATTACH_ID=28589.

[4]www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do?anno=2010&numero=293&operazione=ricerca