Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Attuazione di obblighi comunitari - D.L. 135/2009 ' A.C. 2897 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 2897/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 241
Data: 09/11/2009
Descrittori:
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA   DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Attuazione di obblighi comunitari

D.L. 135/2009 – A.C. 2897

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

n. 241/0

 

 

 

9 novembre 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Istituzioni

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D09135_0.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Sintesi del contenuto  5

 

 


Scheda di sintesi

 


 

Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2897

Numero del decreto-legge

D.L. 135/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Iter al Senato

Sì (A.S. 1784)

Numero di articoli

 

§       testo originario

§       testo approvato dal Senato

20

32

Date

 

§       emanazione

25 settembre 2009

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 settembre 2009

§       approvazione del Senato

4 novembre 2009

§       assegnazione

9 novembre 2009

§       scadenza

24 novembre 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V Commissione (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali; Comitato per la legislazione

 

 


Sintesi del contenuto

 

L’articolo 1 apporta alcune modifiche al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea in merito ad un possibile restringimento del campo di applicazione della direttiva.

Nello specifico, la norma introduce due diverse modalità di consegna da parte delle imprese di autoriparazione dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli: direttamente ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali; avvalendosi, negli altri casi, di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

Viene inoltre disposto l’obbligo, per il produttore dei componenti del veicolo, di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale.

 

L’articolo 2, comma 1, modifica le norme relative all’organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari, di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 188/2003. Il comma stabilisce l’indipendenza dell’organismo da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, prevede l’assegnazione di risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati, e attribuisce all’organismo stesso specifici poteri sanzionatori.

Il comma 2 prevede l’attribuzione al personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie del trattamento giuridico ed economico spettante all’Agenzia nazionale per la sicurezza nel volo.

Il comma 2-bis, modificando l’art. 4-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, sopprime il divieto di partecipare a medesime procedure di gara, in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio, per le imprese cui le autorità competenti abbiano aggiudicato direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia.

 

L’articolo 3 reca una serie di modifiche al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, volte ad abrogare quelle norme che prevedono l’esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo (art. 34, comma 2) in quanto, non permettendo alle imprese di dimostrare che le offerte non sono collegate tra di loro, contrastano con i principi del diritto comunitario ribaditi con la recente sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009, causa C-538/07.

 

L’articolo 3-bis, dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza (comma 1) e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di portoGuardia costiera (comma 2), attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili relative ai contributi per sviluppo dell’industria aeronautica ad alta tecnologiadisposti dall’articolo 1, comma 884, della legge finanziaria per il 2007 (comma 3).

 

L’articolo 3-ter, introduce alcune modifiche al comma 289 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall’altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario (comma 1).

Il comma 2 fa salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.

 

L’articolo 3-quater, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell’ambiente, fa venir meno la pertinente disciplina di cui alla legge finanziaria 2008 rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari di applicazione della direttiva 2005/32/CE, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa.

 

Si segnala che la direttiva 2005/32/CE, cui fa riferimento l’articolo 3-quater, è stata abrogata dall'articolo 24 della direttiva 2009/125/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 2009, n. L 285) che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 novembre 2010.

La nuova direttiva, che sostituisce la dir. 2005/32 e successive modifiche, non apporta sostanziali modifiche ma piuttosto provvede ad estenderne il campo di applicazione a tutti i prodotti connessi all’energia e non più solo a quelli che la consumano (materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti).

 

L’articolo 3-quinquies reca alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo.

A tal fine, è affidato al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. E’ altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. white list).

 

L’articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l’immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento.

I successivi commi 3, 3-bis, 4 e 5 prevedono invece l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l’innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un’accelerazione e snellimento delle procedure previste dal D.Lgs. 59/2005 per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il comma 5-bis modifica il comma 11 dell’articolo 30 della legge 99/2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007.

 

L’articolo 4-bis riscrive il comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 al fine di integrare le disposizioni per l’elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l’attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell’Italia (n. 2005/2015).

 

Tra i compiti attribuiti alla regione vi è anche la predisposizione dello studio per la valutazione di incidenza (VINCA) del piano sull’habitat naturale previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 357/1997. Poiché la regione, ai sensi del citato DPR 357/1997, deve valutare lo studio per la valutazione di incidenza nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, occorrerebbe chiarire quale ente è competente a effettuare nella fattispecie in esame la valutazione, posto che in tal caso  lo studio è redatto dalla stessa regione.

 

L’articolo 5 prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l’obbligo - da espletarsi entro il 31 dicembre 2009 - di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006. Il comma 2 introduce per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE analoghiobblighi di comunicazione in merito ai dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.

 

L’articolo 5-bis reca al comma 1 una serie di modifiche alla Parte sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) al fine, dichiarato nello stesso comma, di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale. La lettera d) del comma 1 nonché il comma 2 novellano l’art. 317 del Codice e l’art. 2 del D.L. 208/2008 al fine di convogliare le somme riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale nel fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009 (convertito dalla legge 33/2009) per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili.

 

L'articolo 6 è inteso a operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

 

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, risponde all'esigenza di porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell’ambito delle reti di trasporto del gas naturale, riscontrate dalla Commissione europea, che ha evidenziato come tali carenze costituiscano un ostacolo all’uso e alla commercializzazione di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma impiegati in campo industriale. Inoltre l’articolo reca disposizioni necessarie a rendere conformi alle norme di metrologia legale i sistemi di misura utilizzati dai clienti finali industriali del sistema del gas naturale.

Il comma 2-bis invece prevede che il termine di cui all’art. 27, commi 18 e 19, della legge 99/2009, concernente il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import, decorra dal 2012 anziché dal 2011.

 

L'articolo 8 autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo 112.

 

L’articolo 8-bis, vincola a favore del Centro nazionale trapianti, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, le risorse del fondo per la realizzazione di interventi nel settore sanitario (D.L. 78/2009, art. 22, co. 2). La norma prevede altresì che le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani.

 

L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria.

 

L’articolo 10, al fine di sanare la procedura d'infrazione n. 2008/4421 in materia di assicurazioni, elimina l’obbligo delle imprese assicurative degli Stati membri di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia ai fini del pagamento dell'imposta sui premi relativi ai contratti conclusi.

 

L’articolo 11 interviene apportando modifiche alla disciplina dell’IVA con particolare riferimento ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Relativamente ai suddetti soggetti:

§      è esclusa la nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di IVA (articolo 17 D.P.R. n. 633/1972);

§      non è più ammessa la procedura di richiesta di rimborso dell’IVA per gli acquisti effettuati in Italia (articolo 38-ter D.P.R. n. 633/1972).

In altre parole, l’intervento normativo è diretto ad attrarre nell'ambito dell'operatività della stabile organizzazione le operazioni IVA effettuate in Italia dalla "casa madre" non residente.

 

L'articolo 12 è finalizzato a evitare il prosieguo della procedura d'infrazione 2008/4524, nella quale la Commissione europea ha affermato come, a suo avviso, imponendo alle società per azioni che desiderano, conformemente alla legislazione in vigore, optare per il regime fiscale relativo alle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ) la condizione di residenza in Italia, la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 43 e 48 del Trattato CE e 31 dell'Accordo SEE, in materia di libertà di stabilimento. A tal fine si provvede a inserire, dopo il comma 141 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, un nuovo comma 141-bis, che, in generale, estende il regime SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere.

 

L'articolo 13 intende sanare l'infrazione sollevata dalla Commissione europea nel giugno 2007 nei confronti dell'Italia, ritenuta responsabile di applicare un regime fiscale discriminatorio in materia di oli lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri. L'articolo reca varie modifiche alle disposizioni fiscali, sopprimendo la riduzione del 50% sull'aliquota al consumo per gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati, sottoponendo ad accisa i prodotti energetici ottenuti dal processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti, prevedendo per gli oli lubrificanti una riduzione dell’aliquota dagli attuali 842,00 euro a 750,00 euro per mille chilogrammi. Inoltre modifica la normativa relativa ai compiti del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (COOU).

 

L’articolo 14, soppresso nel corso dell’esame al Senato, tentava di porre rimedio al disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi, conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero, per la parte qualificabile come reddito di capitale, e il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia.

 

L’articolo 15 modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il comma 1, modificato in più punti dal Senato, novella l’art. 23-bis del D.L. 112/2008. La nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull’affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l’affidamento a società “miste”, purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40%; introduce un silenzio assenso sul parere che l’Antitrust è chiamato a dare sulle ipotesi “straordinarie” di affidamento in house (vale a dire senza gara), per il quale non sono previste interruzioni in relazione ad eventuali attività interlocutorie; detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo.

Il parere dell’Antitrust è obbligatorio (deve essere richiesto) ma potrebbe essere ritenuto non vincolante (l’ente locale potrebbe procedere in difformità).

Il comma 1-bis consente la prosecuzione, oltre il termine del 31 dicembre 2010, dei contratti di trasporto pubblico locale su gomma, non affidati tramite gara, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Il comma 1-ter, stabilisce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

Il comma 2, elimina – mediante la soppressione del quarto periodo dell’articolo 9-bis, comma 6, del D.L. 39/2009 -  la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti “in house”.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l’applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 2-ter, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Il comma 2-quater, differisce il termine (fissato in 120 giorni dall’art. 8-sexies del D.L. 208/2008) entro il quale deve essere fissato l’importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Tale termine è ora spostato a 210 giorni.

 

L’articolo 16 reca disposizioni a tutela del made in Italy. In particolare, i commi 1-4 introducono una regolamentazione dell’uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l’uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione. Invece i commi 5-8 sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani, a tal fine provvedendo a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell’art. 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004) - come da ultimo novellato dall’art. 17, comma 4, della legge 99/2009 - in modo da specificare la condotta sanzionata e da qualificare la violazione come illecito amministrativo. Il comma 8-bis reca delle modifiche all’art. 1 del D.Lgs. n. 297/04, sulle produzioni DOP e IGP, consentendo, a seguito di autorizzazione del Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari approvate dal Dicastero agricolo, l’immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio in precedenza apposto.

 

L’articolo 17 autorizza, al fine di far fronte all'obbligo comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1166/2008, la spesa di € 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale agricolo.

 

L’articolo 17-bis integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca.

 

L'articolo 18 introduce nuove disposizioni in merito alle trattenute, ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva secondo le modalità attualmente previste dall’art. 5 del D.L. n. 49/03 sul prelievo supplementare in tema di quote latte.

 

L’articolo 19 interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società ex-municipalizzate risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate.

Una prima modifica interessa l’ammontare delle imposte da recuperare indicate negli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate; in particolare, si dispone che ai fini della determinazione della base imponibile non rilevano le plusvalenze realizzate nelle operazioni di trasformazione.

Una seconda modifica è diretta a ridurre i termini per l’effettuazione del pagamento da parte delle società ex municipalizzate; in particolare, viene ridotto da 30 a 15 il numero dei giorni decorrenti dalla data dell’avvenuta notifica entro i quali la società che riceve l’avviso di accertamento deve procedere al pagamento.

Il secondo comma l’articolo 19 reca norme di natura finanziaria disponendo che le entrate siano parzialmente (128,58 milioni per il 2010) destinate in favore dell’ISTAT per l’esecuzione del sesto Censimento generale dell’agricoltura. La restante quota sarà riversata ad apposita contabilità speciale di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (scudo fiscale) e finalizzata all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti.

 

L’articolo 19-bis, comma 1, in relazione all’attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, dispone che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame; per i dati dei rendiconti degli anni 2009, 2010 e 2011, il termine è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. I dati devono essere trasmessi secondo uno schema allegato.

Il comma 2 dispone in merito alle informazioni che gli enti locali (province, comuni o unioni di comuni e comunità montane) devono presentare nell’ambito delle certificazioni concernenti il rendiconto, prevedendo a decorrere dall’esercizio 2008 e fino a tutto il 2011, che vengano altresì certificati i dati relativi al ricalcolo delle spese per funzioni e alle esternalizzazioni dei servizi.

Il comma 3 modifica il terzo periodo, del comma 6, dell’articolo 2 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, prevedendo che la relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali sia trasmessa alle Camere entro il termine del 30 giugno 2010, anziché in allegato al primo schema di decreto legislativo (21 maggio 2010).

Si segnala che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono state inserite, rispettivamente, all’articolo 15, comma 4, e all’articolo 2, comma 6, lettera d), della proposta di legge “Legge di contabilità e finanza pubblica”, nel testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera (A.C. 2555-A).

 

L’articolo 19-ter determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100% del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar. Dispone, altresì, la cessione gratuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino.

Proroga, inoltre, le convenzioni del gruppo Tirrenia con lo Stato sino al 30 settembre 2010, data entro cui si prevede il completamento del processo di privatizzazione previa pubblicazione, entro il 31 dicembre 2009, del relativo bando di gara.

Stabilisce, infine, la prosecuzione degli investimenti, per un importo pari a 184,94 milioni di euro, per un periodo fino ad otto anni per Tirrenia e fino a 12 anni per le società regionali Siremar, Caremar, Saremar e Toremar.

 

L’articolo 19-quater modifica l’articolo 47 della legge n. 428 del 1990 (legge comunitaria per il 1990), in materia di trasferimento d’azienda. La disposizione è volta, in particolare, a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 giugno 2009, stabilendo che in caso di accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del Codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

 

L'articolo 20 introduce una norma transitoria in relazione alla disciplina della compatibilità tra leattività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie.

 

L’articolo 20-bis proroga sino al termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della privacy. Sulla base della novella apportata dalla disposizione al codice della privacy, attraverso l’iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l’impiego del telefono per finalità commerciali.

Occorre valutare la compatibilità della proroga disposta dall’articolo in esame  con la normativa comunitaria sulla protezione dei dati (in particolare con la direttiva 2002/58/CE).

 

L’articolo 20-ter modifica la legge 1185/1967, Norme sui passaporti, al fine di dare attuazione al regolamento (CE) 444/2009. La norma dispone che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall’età, prevedendo tuttavia che, per tutti i minori di età inferiore ai quattordici anni, l’uso del documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l’indicazione dell’affidamento. Contestualmente, in conformità del principio “una persona – un passaporto” viene eliminata la possibilità dell’iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti di viaggio sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali, disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o inferiore a dodici mesi.