Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania D.L. 107/2008 - A.C. 1303 - scheda di sintesi | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 13 | ||||||
Data: | 17/06/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||||
Altri riferimenti: |
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Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in CampaniaD.L. 107/2008 - A.C. 1303Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 1303 |
Numero del decreto-legge |
107 |
Titolo del decreto-legge |
Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
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testo originario |
6 |
Date: |
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emanazione |
17 giugno 2008 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
17 giugno 2008 |
assegnazione |
17 giugno 2008 |
scadenza |
17 agosto 2008 |
Commissione competente |
VIII Commissione (ambiente) |
Pareri previsti |
I, II, IV, V, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il decreto-legge in esame interviene nel corso dell’iter parlamentare del decreto-legge n. 90 del 2008 (recante misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione Campania), già all’esame dell’Assemblea, con l’obiettivo, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, di integrare le disposizioni in esso contenute per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
In particolare, l’articolo 1, allo scopo di favorire “il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti” - ed escludendo espressamente l’assunzione da parte delle province dei crediti e dei debiti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge - attribuisce alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamentodei rifiuti individuati dall’art. 6 del DL n. 90 del 2008 (vale a dire Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e il termovalorizzatore di Acerra); si ricorda che questi ultimi – ai sensi del medesimo articolo 6 del DL n. 90 – saranno sottoposti a valutazione ai fini di una eventuale conversione in impianti per il compostaggio di qualità nonché – secondo il testo modificato in Commissione e ora all’esame dell’Aula – per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità.
Si segnala che la disposizione anticipa i contenuti della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008[1] che, con una modifica all’articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4[2], ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, le aree sulle quali insistono gli impianti sono state espropriate dal Commissario straordinario che ne risulta proprietario; conseguentemente anche gli impianti sono da ritenersi acquisiti alla mano pubblica.
Nelle more del predetto affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le province si avvalgono delle risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione degli impianti. E’ inoltre previsto che il Sottosegretario richieda, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009 (data prevista dal DL n. 90 del 2008 per la fine dello stato di emergenza) l’impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti.
Il comma 4 ribadisce l’obbligo per le società già affidatarie di completare il termovalorizzatore di Acerra.
Si ricorda, in proposito, che
l’art. 1, comma 1, del citato DL n.
Secondo quanto riportato dalla
stampa[3],
Il comma 5 attribuisce al Presidente della regione Campania il compito di aggiornare il piano regionale di gestione dei rifiuti, già predisposto, in attuazione dell’art. 9 del DL n. 61/2007, da un gruppo di lavoro formato da personale del Commissariato, da esperti e dal CONAI, e approvato il 28 dicembre 2007[4].
Ai sensi del comma 6, gli oneri relativi alla gestione degli impianti sono coperti a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall’utilizzo delle Forze armate si provvede a valere sul Fondo istituito dall’art. 17 del DL n. 90 del 2008.
L’articolo 2 autorizza (al comma 1) le seguenti attività presso gli impianti di CDR e presso il termovalorizzatore di Acerra, nelle more dell’espletamento delle procedure di valutazione previste dall’art. 6 del DL n. 90/2008:
§ trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all’esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso e ferme le deroghe disposte dall’art. 18 del citato decreto-legge, la disciplina prevista per i rifiuti aventi i seguenti codici:
Codice CER[5] |
Descrizione |
19.05.01 |
parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
19.12.02 |
metalli ferrosi |
19.12.12 |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose |
Relativamente ai codici CER richiamati dal comma in esame, si osserva che non appare chiaro il motivo per cui viene richiamato il codice riguardante i metalli ferrosi.
§ stoccaggio e trasferenza dei rifiuti stessi.
Il comma 2dispone che, ferme restando le deroghe previste dall’art. 18 del DL n. 90/2008, e in deroga alle disposizioni dell’Allegato D[6] del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dagli allegati B e C[7] della parte IV del codice ambientale.
In
proposito occorrerebbe chiarire se negli impianti di cui al comma 1 è incluso
Acerra; in tal caso andrebbe specificato che “i rifiuti comunque provenienti
dagli impianti di cui al comma
Relativamente al richiamo all’Allegato D del codice ambientale, occorrerebbe specificare che trattasi di allegato alla parte IV del codice stesso, come fatto per gli allegati B e C.
Occorrerebbe inoltre chiarire la portata della deroga alle disposizioni di cui all’Allegato D in relazione alla normativa europea di settore.
Lo stesso comma 2 dispone quindi che, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall’art. 184 del codice ambientale, ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01).
L’articolo 3 stabilisce il principio in base al quale i militari delle Forze armate impegnati nelle operazioni di vigilanza e protezione dellearee di interesse strategico nazionale destinate alla raccolta e al trasporto dei rifiuti nella Regione Campania[8], agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
Al riguardo, il medesimo articolo 3, specifica che i citati militari possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
Ove nel corso delle citate operazioni sia comunque necessario esercitare tali poteri di polizia giudiziaria, i militari delle Forze armate impegnati nelle operazioni di vigilanza e controllo sono tenuti ad accompagnare le persone sottoposte ad identificazione presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.
In relazione alla disposizione in esame si segnala che il conferimento delle funzioni di “agenti di pubblica sicurezza” ai militari delle Forze armate impiegati in operazione di controllo del territorio nazionale è stato previsto, in passato, dai seguenti provvedimenti:
Ø dal decreto legge n. 349 del 1992, recante talune misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (c.d. “operazione vespri siciliani”);
Ø dal decreto legge n. 521 del 1994, relativamente alle province della Calabria, ai territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, e alle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera;
Ø dal decreto legge n. 554 del 1996, concernente talune disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana;
Ø dalla legge n. 128 del 2001 recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, adottata successivamente agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001.
L’articolo 4 stabilisce che il Capo Dipartimento della protezione civile svolge le funzioni di Sottosegretariodi Stato senza percepire ulteriori compensi e modifica conseguentemente l’articolo 1 del DL n. 90 del 2008.
Il comma 3, con una modifica al comma 2 dell’art. 2 del DL n. 90 del 2008, autorizza il Sottosegretario ad adottare misure compensative di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondi istituito dall’articolo 17 del predetto decreto-legge.
Si segnala che l’articolo 11 del DL n. 90 del 2008 stanzia 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la promozione – da parte del Ministero dell’ambiente, sentito il Sottosegretario, diaccordi con soggetti pubblici e privati al fine di realizzareiniziative dicompensazione ambientale.
Occorrerebbe chiarire la portata della
disposizione di cui al comma
L’articolo 5 definisce le modalità con le quali si procede al rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato.
L’articolo 6reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione.
Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.
La materia è stata disciplinata da numerosi decreti-legge; da ultimo si segnalano il DL 9 ottobre 2006, n. 263 e il DL 11 maggio 2007, n. 61. Si segnala che il decreto-legge in esame interviene nel corso dell’iter parlamentare del decreto-legge 90 del 2008 (recante misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione Campania), già all’esame dell’Assemblea.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il decreto-legge integra le disposizioni del DL n. 90 del 2008 per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
Il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato. Rilevano inoltre le materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del medesimo comma 2 dell’art. 117; “protezione civile” e “governo del territorio” assegnate dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.
In linea generale, le disposizioni contenute nel decreto-legge riguardano in modo omogeneo la materia della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
Il 6 maggio 2008
Nel quadro del sesto programma d’azione per
l’ambiente, il 21 dicembre 2005
Si segnala che è all’esame dell’Assemblea il decreto-legge n. 90 del 2008 (recante misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione Campania).
[1] Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".
[2] Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
[3] Il Sole 24 ore, 13 giugno 2008, Impregilo a Bertolaso: «Ecco perché lasciamo».
[5] Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
[6] Tale allegato reca l’elenco dei codici CER, cioè “Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002)”.
[7] Tali allegati elencano, appunto, le operazioni di smaltimento e recupero.
[8] Ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge n. 90 del 2008.