Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Formazione iniziale degli insegnanti - Schema di Decreto n. 535 (art. 2, comma 416, L. 244/2007; art. 17, comma 3, L. 400/1988) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 473 | ||||
Data: | 04/02/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
4 febbraio 2013 |
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n. 473/0 |
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Formazione iniziale degli insegnantiSchema di Decreto n. 535
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Numero dello
schema di decreto |
535 |
Titolo |
Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado |
Ministro
competente |
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
Norma di
riferimento |
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 416; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3 |
Numero di
articoli |
4 |
Date: |
|
presentazione |
23 gennaio 2013 |
assegnazione |
24 gennaio 2013 |
termine per
l’espressione del parere |
10 marzo 2013 |
Commissione
competente |
VII (Cultura) |
Rilievi di
altre Commissioni |
V (Bilancio) |
L’art. 2, co. 416, della L. 244/2007 ha previsto che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti, nonché le procedure di reclutamento.
Per il regolamento in questione è stato previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.
Su questa base è stato adottato il DM 249/2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado[1], nonché – nelle more della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione – le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In particolare, il DM ha previsto che l’accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e previo superamento di una prova.
In base alla relazione illustrativa dello schema di DM (Atto n. 205), l’intervento ha inteso contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative.
In particolare, il percorso
per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria consiste in
un corso di laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione
secondaria di II grado. Dal II anno è previsto un tirocinio di 600 ore. Il
percorso si conclude con la discussione di tesi e relazione finale, che
costituiscono esame con valore
abilitante (artt. 3 e 6 DM 249/2010).
Il percorso per
insegnare nella scuola secondaria di I e II grado si articola in un corso di laurea magistrale - o, per
l’insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di
diploma accademico di II livello - e in un tirocinio
formativo attivo (TFA), al quale
accedono, previo superamento di una prova e valutazione dei titoli, coloro che
hanno conseguito la laurea magistrale[2]. Esso si
conclude con la stesura di una relazione e con un esame finale con valore abilitante (artt. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, DM 249/2010).
La prova per
l’accesso al TFA mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle
materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione e si articola in
un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di
contenuto identico sul territorio nazionale per ogni tipologia di percorso, è
predisposto dal MIUR e consiste in 60
domande a risposta chiusa, volte anche a
verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Accede alla
prova scritta chi consegue una votazione almeno pari a 21/30. La prova scritta,
predisposta dalle università e dalle istituzioni AFAM, è costituita da domande
a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento per ogni
classe di concorso. Il punteggio necessario per l’accesso alla prova orale è
sempre 21/30. La prova orale - che, nel caso di classi di abilitazione riferite
al settore AFAM può essere sostituita da una prova pratica - è valutata in
ventesimi ed è superata se si consegue un punteggio pari almeno a 15/20. Tale superamento è condizione imprescindibile
per l’accesso al TFA. La graduatoria
degli ammessi allo stesso è formata sommando
ai punteggi conseguiti dai candidati nelle
3 prove il punteggio ottenuto dalla
valutazione dei titoli, in base ai
criteri indicati (art. 15 DM 249/2010).
La specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è
conseguita esclusivamente presso le università a conclusione di un corso di formazione di durata almeno annuale, a numero programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi diversamente per i differenti
gradi di istruzione. Possono partecipare gli insegnanti abilitati (art. 13 DM
249/2010)[3].
Lo schema di DM è composto da 4 articoli.
Ad esso sono allegati, in particolare, la relazione
illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa (ATN),
l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), i pareri del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione del 4.7.2012, del Consiglio universitario
nazionale del 12.9.2012, del Consiglio nazionale degli studenti universitari
del 28.9.2012, del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e
musicale del 15.10.2012, del Consiglio di Stato del 10.1.2013 (nonché la
richiesta di chiarimenti avanzata al MIUR a seguito dell’adunanza del 6.12.2012),
le note relative al concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del 7.1.2013, e del Ministro dell’economia e delle finanze,
del 10.1.2013.
Lo schema modifica gli articoli 5, 11 e 15 del DM 249/2010.
Le principali modifiche riguardano il
meccanismo per la determinazione del numero dei posti annualmente disponibili
per l’accesso ai percorsi formativi e la previsione di percorsi abilitanti
speciali per i docenti non abilitati che
hanno prestato servizio per almeno tre anni.
La lettera di trasmissione alla Presidenza
della Camera fa presente che le disposizioni dello schema devono trovare
attuazione già nell’a.a. 2012/2013, al fine di consentire il contestuale
svolgimento dei percorsi formativi speciali e di quelli ordinari.
Nel testo dello schema, invece, non vi è
alcun riferimento alla data entro la quale attivare i percorsi formativi
speciali.
Il Consiglio
di Stato, nel parere interlocutorio n. 11700/2012, ha chiesto chiarimenti
sul coordinamento delle disposizioni recate dallo schema con le disposizioni in
materia di utilizzo del personale in esubero recate dall’art. 14, co. 17-21,
del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).
Le norme citate hanno
previsto che ai docenti a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di
mobilità e di assegnazione dei posti, risultano in esubero nella propria classe
di concorso nella provincia in cui prestano servizio, è assegnato, per la durata
dell’a.s., un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a
tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, fra cui quello dei posti
rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche in assenza della relativa
abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché in possesso di titolo di
studio valido per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione
o nella specifica classe di concorso.
In particolare, il Consiglio di Stato ha
chiesto al MIUR in che misura il personale in esubero concorra con i docenti
che conseguono l’abilitazione tramite i percorsi formativi speciali alla
copertura annuale dei posti disponibili e se, nel caso in cui ai docenti in
esubero sia data preferenza, il MIUR abbia tenuto conto di ciò ai fini della
programmazione dell’accesso ai percorsi.
Nel parere n. 109/2013, il Consiglio di
Stato ha preso atto della priorità (comunicata dal MIUR) di assegnazione dei
posti vacanti e disponibili ai docenti in esubero rispetto ai docenti che
conseguiranno l’abilitazione a seguito dei percorsi formativi speciali[4] [5].
L’art.
1 esplicita l’oggetto del
regolamento.
L’art.
2 reca le modifiche all’art. 5 del DM 249/2010, concernente la programmazione
degli accessi ai percorsi formativi per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria, e nella
scuola secondaria di primo e secondo grado, e dei percorsi formativi per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità.
Come emerge dalla relazione illustrativa, le
modifiche sono finalizzate a considerare, ai fini della determinazione del
numero di posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi formativi, non solo i posti di docenza vacanti in
organico, ma anche i posti di fatto disponibili, in quanto i titolari sono comandati
o distaccati ovvero temporaneamente assenti, con conseguente copertura degli
stessi posti attraverso contratti di supplenza a tempo determinato, conferiti
in misura consistente a docenti privi di
abilitazione inseriti nella terza fascia
delle graduatorie di istituto[6].
Al riguardo si ricorda,
infatti, che l’art. 5 vigente stabilisce che il numero complessivo di posti
annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base
della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle
scuole statali, deliberato ai sensi dell’art. 39 della L. 449/1997[7], previo parere del MEF e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione. Tale numero è maggiorato nel
limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di
istruzione (il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, è
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali)
e tenendo conto dell’offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM.
Con riferimento alle sole modifiche
sostanziali, l’art. 2 dello schema di DM propone ora che per la determinazione
del fabbisogno di personale docente “abilitato”
nelle “scuole del sistema nazionale di
istruzione e formazione professionale”
si tiene conto, per le scuole statali, oltre che della programmazione
regionale degli organici, anche del contingente
di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti
nell’a.s. precedente.
Rimane ferma la maggiorazione nel limite del 30% del numero dei posti individuati
sulla base del fabbisogno per le scuole statali, ma la stessa è ora riferita non più solo alle esigenze del
sistema nazionale di istruzione (e, dunque, specificamente, a quelle delle
scuole statali e delle scuole paritarie) ma, anche, alle esigenze dei percorsi
di istruzione e formazione professionale, di competenza delle regioni.
Rimane, altresì, ferma la previsione di tener
conto dell’offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM al fine –
come evidenzia la relazione illustrativa – di non trovarsi in situazioni
organizzative non sostenibili.
Si ricorda che i percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 sono
di competenza regionale. Ai sensi dell’art. 19 dello stesso d.lgs., peraltro, le
regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che gli
stessi siano in possesso di abilitazione all'insegnamento.
Dunque, se – come si evince dal secondo “considerato” della premessa dello
schema di DM, oltre che dal contenuto del co. 1, lett. b), dell’articolo in
commento – l’obiettivo è quello di fare
riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai percorsi di
istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nel co. 1, lett.
a), è necessario sostituire le parole “nelle scuole del sistema nazionale di
istruzione e formazione professionale” con le parole “nelle scuole del sistema
nazionale di istruzione e nei percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale”.
L’art.
3 inserisce il comma 5-bis nell’art. 11 del DM 249/2010, concernente i tutor, ovvero i docenti e i dirigenti,
in servizio nelle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione, di cui si avvalgono le università per lo
svolgimento delle attività di tirocinio.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione è stata introdotta
a seguito dei rilievi mossi dal MEF nella fase interlocutoria.
La nuova disposizione stabilisce che la determinazione
dei contingenti dei tutor coordinatori
e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, derogando, se necessario, ai parametri di assegnazione definiti, ai
sensi dell’art. 11, co. 5, del DM 249/2010, con decreto interministeriale.
Il DM 8 novembre 2011[8] – emanato in attuazione dell’art. 11, co. 5, del DM 249/2010, che ha
demandato a un decreto MIUR-MEF la definizione della disciplina per la
determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo
svolgimento dei compiti tutoriali (in qualità di tutor coordinatori e di tutor
organizzatori)[9] e la loro ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM – ha stabilito,
in particolare, che nella determinazione degli stessi contingenti è assicurata
la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti e la presenza di un tutor
organizzatore ogni 150 corsisti (art. 1, co. 3 e 4).
Al riguardo si ricorda che,
ai sensi dell’art. 11, co. 5, DM 249/2010, lo svolgimento
dell’incarico tutoriale – che ha durata massima di quattro anni, è prorogabile
solo per un ulteriore anno e non è consecutivamente rinnovabile – comporta per
i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, rispettivamente, un esonero parziale o totale dall’insegnamento.
Per completezza, si ricorda
che il 29 gennaio 2013, nel corso dell’esame al Senato dello schema di regolamento, la 7^ Commissione ha manifestato
alcune perplessità circa la possibilità di mantenere l’invarianza della spesa
nella determinazione dei contingenti dei tutor,
dal momento che il conferimento degli incarichi tutorali richiede
l’individuazione di supplenti.
In risposta, il
rappresentante del Governo,
ricordando che i candidati devono corrispondere un contributo di iscrizione ai
corsi, ha assicurato l’impegno del MIUR a conseguire adeguate forme di
compensazione, eventualmente stabilendo con
L’art.
4 reca le modifiche all’art. 15 del DM 249/2010, che già riguarda, fra l’altro, categorie di
soggetti per le quali si era ravvisata la necessità di prevedere una
disciplina transitoria[10].
In particolare, con l’inserimento nell’art.
15 del DM dei commi da 1-bis a 1-sexies, nonché del co. 16-bis (art. 3, co. 1, lettere c) e
i)), si dispone che, fino all’a.a.
2014-2015, le università e le istituzioni AFAM sedi dei corsi biennali di
secondo livello a indirizzo didattico di cui al DM 137/2007 (ossia,
Conservatori e Istituti musicali pareggiati), purché sedi di Dipartimenti di
didattica della musica, e di cui al DM 82/2004 (ossia, Accademie di belle arti)[11]
istituiscono percorsi formativi
abilitanti speciali per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e
di secondo grado, nonché percorsi formativi
abilitanti – anch’essi, quindi, di fatto, speciali – per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria,
ai quali si partecipa senza prova
di accesso.
I nuovi percorsi sono destinati agli insegnanti non di ruolo i quali – in possesso di determinati requisiti (v. infra), ma sprovvisti di qualsiasi abilitazione – abbiano maturato, dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012
incluso, almeno 3 anni di servizio in
scuole statali, in scuole paritarie, ovvero nei centri di formazione professionale
(per questi ultimi, con le specifiche in seguito illustrate).
La relazione illustrativa evidenzia che il requisito di almeno 3 anni di servizio per l’accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali “è in
linea con il parametro di riferimento utilizzato dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e
2006/100/CE[12], al fine di considerare l’esperienza lavorativa come equivalente al
titolo di formazione o di qualificazione professionale richiesto negli
ordinamenti interni per l’esercizio delle professioni”[13].
Inoltre, la stessa relazione
fa presente che la previsione di iscrizione ai percorsi formativi speciali senza superamento di prove di accesso è
determinata dal fatto che gli aspiranti, attraverso il servizio prestato, hanno
già dato prova di possedere la competenza disciplinare che la stessa prova deve
accertare.
A sua volta, la premessa dello schema in esame ricorda
che il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso il 18.1.2010 sullo
schema del DM 249/2010, aveva già rappresentato la necessità di tener conto,
nella fase di passaggio al nuovo regime, dell’esperienza professionale maturata
dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare
presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti; ricorda,
altresì, che lo stesso consesso, nel parere reso l’8.3.2010, pur avendo rimesso
la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante
all’amministrazione, aveva ritenuto non del tutto persuasive le argomentazioni
del MIUR circa l’impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso
automatico al TFA da parte di chi fosse in possesso di un’anzianità di servizio
minima[14].
In particolare, per accedere ai percorsi formativi abilitanti speciali per
l’insegnamento nella scuola secondaria – definiti dalla tabella 11-bis, introdotta dall’art. 4, co. 2,
dello schema (v. infra) –, ai quali possono
partecipare anche gli insegnanti
tecnico-pratici, è necessario il possesso dei requisiti indicati al co. 1 dell’art. 15 del DM 249/2010. Peraltro, la norma richiamata – che stabilisce,
per i soggetti indicati, la possibilità di conseguire l’abilitazione mediante
il compimento del solo TFA[15] –
viene anch’essa modificata dallo
schema in esame (art. 3, co. 1, lettere a)
e b)). Pertanto, la platea dei destinatari è costituita da:
§
i
possessori dei requisiti previsti
dal DM 22/2005, nonché – con la specifica ora introdotta – dal DM 39/1998[16] per l’accesso alle SSIS;
§
i
possessori di una laurea magistrale
che, secondo l’all. 2 del DM 26 luglio 2007[17], sia
corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il DM
22/2005;
§
coloro
che, “alla data di entrata in vigore del DM 249/2010” e – con la specifica
introdotta ora – “fino all’attivazione dei percorsi formativi” per l’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado e dei percorsi formativi per l’insegnamento di
discipline artistiche, musicali e coreutiche nei medesimi ordini e gradi di
scuola – risultano iscritti a uno dei corsi universitari finalizzati al conseguimento
dei titoli di cui ai due punti precedenti.
Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che la
modifica –suggerita dal CUN – prevede la possibilità di conseguire
l’abilitazione mediante il compimento del solo TFA sino all’attivazione dei
percorsi delle lauree magistrali. La medesima relazione sottolinea, altresì, le
difficoltà derivanti dalla mancata attivazione delle lauree magistrali e dei
diplomi accademici di secondo livello validi ai fini dell’abilitazione nelle
classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, nonché dalla
mancata conclusione dell’iter volto alla revisione delle classi di concorso[18].
In
proposito, sembrerebbe necessario chiarire se il riferimento temporale utile
per l’iscrizione sia comunque la data di entrata in vigore del DM 249/2010,
ovvero - come si potrebbe intuire - l’arco temporale compreso tra quella data e
la data di avvio dei nuovi percorsi. In tale secondo caso, la locuzione “alla”
deve essere sostituita con la locuzione “dalla”;
§
per le
classi di concorso A029 e A030, i possessori di diploma ISEF già valido per l’insegnamento di educazione fisica
(rispettivamente, nella scuola secondaria di II grado e nella scuola secondaria
di I grado).
Per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, si dispone ora che i soggetti in possesso dei requisiti (di servizio) ante indicati accedono – come già detto, senza prova preliminare – ai percorsi di cui all’art. 15, co. 16, del DM 249/2010, finalizzati esclusivamente al conseguimento della relativa abilitazione e destinati ai diplomati con titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del DM 10 marzo 1997.
Al riguardo si segnala che il co. 16-bis, nel rinviare ai requisiti
previsti dal co. 1-ter, dovrebbe specificare che si tratta solo del requisito
di servizio triennale e non anche dei requisiti previsti al co. 1 dell’art. 15,
citati nello stesso co. 1-ter ma, evidentemente, riferibili solo ai soggetti
che aspirano all’insegnamento nella scuola secondaria.
Il DM 10 marzo
1997[19] – emanato in
attuazione dell’art. 3, co. 8, della L. 341/1990, che ha previsto l’istituzione
di uno specifico corso di laurea in due indirizzi per la formazione degli
insegnanti della scuola materna e della scuola elementare – ha disposto la
soppressione, dall’a.s. 1998-99, dei corsi di studio triennali e quadriennali,
rispettivamente, della scuola magistrale e dell’istituto magistrale, e la
soppressione, dall’a.s. 2002-2003, dei corsi annuali integrativi dell’istituto
magistrale. Inoltre, all’art.
Le caratteristiche delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per
la scuola dell’infanzia e per la scuola materna di cui all’art. 15, co. 16, del
DM 249/201 (e delle relative prove di accesso) sono state definite con DM 11 novembre 2011[22].
In particolare, il DM prevede l’attivazione di due distinti percorsi, ciascuno dei
quali prevede il conseguimento di 60 CFU,
da acquisire in non meno di otto mesi. I percorsi si concludono con un esame finale, per accedere al quale i
candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni
riferite agli insegnamenti. L’esame finale, che ha valore abilitante per il rispettivo grado di scuola, consiste nella
redazione e discussione di un elaborato originale. Il punteggio complessivo,
espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento. Un risultato
inferiore a 60/100 comporta il non conseguimento dell’abilitazione.
Con riferimento al requisito dell’esperienza professionale, lo schema dispone
che:
§
per il computo del periodo richiesto, è
considerato come anno intero il servizio prestato per ogni a.s. nella stessa classe di concorso o tipologia
di posto per almeno 180 giorni,
ovvero quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale.
Al riguardo, viene
richiamato l’art. 11, co. 14, della L. 124/1999 che, interpretando l’art. 489
del d.lgs. 297/1994 – in materia di riconoscimento del servizio agli effetti
della carriera – ha disposto che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a
decorrere dall'a.s. 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero nelle
due ipotesi sopra ricordate;
§
è
ritenuto valido anche il servizio
prestato come docente di sostegno;
§
il
servizio svolto nei corsi dei centri di
formazione professionale è valutabile solo
se si tratta di servizio riconducibile a insegnamenti compresi in classi di
concorso e prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a
decorrere dall’a.s. 2008/2009;
§
è possibile
cumulare i servizi prestati, nello
stesso anno e per la stessa classe di concorso o per lo stesso posto, nelle
scuole statali, in quelle paritarie e nei centri di formazione professionale;
§
per i
soggetti che hanno periodi di servizio
utili in più di una classe di concorso, l’accesso ai percorsi speciali è
consentito per una sola classe (è
prevista l’opzione da parte dell’interessato), fermo restando che gli stessi
possono acquisire ulteriori abilitazioni attraverso i percorsi ordinari;
§
con
riferimento ai percorsi per l’abilitazione per la scuola dell’infanzia ovvero
primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia si possono cumulare con quelli prestati nella
scuola primaria; inoltre, il candidato deve optare per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per
quello relativo alla scuola primaria.
La frequenza dei percorsi speciali non è compatibile con la frequenza di corsi
universitari che si concludano con il rilascio di titoli, inclusi i
percorsi formativi finalizzati all’insegnamento previsti dallo stesso DM
249/2010.
Nel gruppo di commi sopra indicati si
prevede, infine, che, al fine di assicurare l’offerta formativa relativa ai
percorsi abilitanti speciali, le università, ovvero le istituzioni AFAM,
possono istituire ed attivare, ai sensi dell’art. 4, co. 5, del DM 249/2010, strutture di servizi comuni o centri
interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale
che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo.
Si prevede, altresì, che gli stessi
soggetti, in caso di impossibilità o di difficoltà ad attivare i percorsi
formativi “relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento”,
possono stipulare convenzioni con le
scuole e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici
superiori.
Sembrerebbe opportuno chiarire
se quest’ultima previsione riguardi solo l’attivazione dei percorsi abilitanti
speciali, ovvero l’attivazione di tutti i percorsi
formativi per il conseguimento dell’abilitazione.
La relazione illustrativa chiarisce che in tal modo si intende
assicurare l’offerta formativa anche nei casi in cui nella regione in cui il
candidato presta servizio non siano stati
attivati i percorsi relativi alla classe di concorso o all’ambito disciplinare
prescelti o nei casi in cui gli atenei o le istituzioni AFAM non siano in grado
di assicurare comunque l’offerta formativa.
Si prevede, infine, che con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (per la
cui emanazione non è indicato un termine) sono emanate le disposizioni organizzative per
l’accesso ai percorsi abilitanti speciali.
La relazione illustrativa precisa che la norma – inserita a seguito di
un’osservazione formulata dal CUN – si riferisce ad un successivo decreto direttoriale.
La tab.
11-bis – da aggiungere, in base
all’art. 4, co. 2, dello schema, alle
11 tabelle già allegate al DM 249/2010 – definisce i contenuti dei percorsi
speciali finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i
requisiti necessari per accedere all’esame finale e la sua struttura, i
requisiti per conseguire l’abilitazione, la composizione della commissione di
abilitazione.
In particolare, i percorsi formativi prevedono
il conseguimento di 41 crediti formativi
(universitari o accademici), di cui si stabilisce una rimodulazione rispetto a
quanto previsto dalla tabella 11 allegata al DM 249/2010, considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al
tirocinio, “in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui
all’articolo 15, commi 3 e
Il riferimento corretto
sembrerebbe essere all’art. 15, comma 1-ter.
In particolare, la tab. 11-bis evidenzia che i crediti formativi sono
indirizzati al consolidamento della
conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di
concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali.
Al riguardo si fa riferimento, oltre che ai
DPR 87, 88 e 89 del 2010, relativi al secondo ciclo, anche al DPR 89 del 2009,
relativo al primo ciclo.
Sembrerebbe opportuno un
chiarimento su tale ultimo richiamo.
Ulteriori finalità ivi richiamate, quali l’acquisizione
di competenze digitali e di competenze didattiche atte a favorire l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità, sono le medesime già indicate, in linea
generale, come facenti parte integrante dei percorsi formativi dall’art. 3, co.
4, del DM 249/2010, il quale, peraltro, fa riferimento anche all’acquisizione
delle competenze di lingua inglese.
In base al quadro dei crediti formativi di cui la tab. 11-bis è corredata, i CFU sono attribuiti in corrispondenza delle
seguenti attività formative: Didattica generale e didattica speciale (15 CFU); Didattica
delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso (18 CFU); Laboratori
di tecnologie didattiche (3 CFU). Ai crediti formativi indicati si
aggiungono 5 CFU relativi all’elaborato finale[23].
Con riferimento all’esame finale, la nuova
tabella prevede che esso consiste nella redazione e discussione di un elaborato originale. Nel corso
dell’esame il candidato deve dimostrare, altresì, piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il
possesso delle altre competenze indicate dalla tabella, anche con riferimento
alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato
inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione.
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che
l’esame finale con valore abilitante è rimodulato al fine di consentire anche
la verifica della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento che, a
differenza dei percorsi ordinari, non è valutata attraverso la prova di
accesso.
Ulteriori modifiche all’art. 15 del DM
249/2010 riguardano i commi da
Con riferimento al co. 3 dell’art. 15 del
DM 249/2010, si stabilisce ora che i titoli di studio dei soggetti di cui alle
lett. a) e c) del comma 1 (ossia,
sostanzialmente, dei soggetti che li abbiano già conseguiti alla data di
entrata in vigore dello stesso DM) mantengono la loro validità ai fini
dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Per i titoli
di studio dei soggetti di cui alla lett. b)
del comma 1 (ossia, sostanzialmente, quelli conseguiti dopo l’entrata in vigore
del DM 249/2010) – che, in base alla norma vigente, consentono anch’essi
l’iscrizione nella terza fascia – si stabilisce ora, invece, che essi sono
integrati dal compimento del TFA e costituiscono titolo di accesso al concorso.
Se ne dedurrebbe, dunque, che tale ultima
categoria di soggetti non può più iscriversi nella terza fascia delle
graduatorie di istituto.
Ciò sembrerebbe confermato dall’AIR che
sottolinea che l’intervento normativo è volto, oltre che a ridurre il ricorso a
personale non abilitato, ad eliminare progressivamente la suddetta terza
fascia.
Inoltre, la previsione vigente in base alla
quale le tab. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del DM 249/2010, unitamente al
compimento del TFA, sostituiscono, per tutti gli altri soggetti diversi da
quelli di cui al co. 1 dell’art. 15 e per le relative classi di concorso, i titoli
previsti dal DM 39/1998 – e dalle sue successive modifiche – è sostituita con
la previsione che ciò avverrà, per tutti i soggetti interessati, a decorrere
dall’istituzione dei relativi percorsi.
Con riguardo al co. 4 dell’art. 15 del DM 249/2010, relativo alla programmazione degli accessi
diretti al TFA da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal co.
1 del medesimo articolo, le modifiche introdotte mirano a rinviare alla disciplina generale del novellato art.
5 (e non solo, dunque, a quella recata dal co. 1 dello stesso art. 5).
Le modifiche ai co. 5, 6 e 7 dell’art. 15
del DM 249/2010 riguardano la prova di accesso al TFA, che – come già detto – si
articola in un test preliminare, una prova scritta e una prova orale. In
particolare, in base alle modifiche, si prevede che i programmi delle prove da
sostenere e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti
annualmente con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento.
Infine, con un’ulteriore modifica (art. 4, co. 1, lett. j)), aggiungendo il co. 27-bis
all’art. 15 del DM 249/2010, si
precisa che l’abilitazione conseguita al termine dei percorsi formativi previsti
dall’intero DM 249/2010 non consente l’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento. Essa dà diritto esclusivamente all’inserimento nella II fascia
delle graduatorie di istituto (v. ante)
per la specifica classe di concorso o per il relativo ambito disciplinare24,
nonché alla partecipazione alle procedure di reclutamento disciplinate dal
d.lgs. 297/1994.
La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di una norma di
salvaguardia.
Al riguardo, si valuti se sia effettivamente necessario richiamare
(solo) l’art. 402 del d.lgs. 297/1994 e non, invece, gli artt. 399 e seguenti
dello stesso d.lgs.
_______________________________________
24 Gli ambiti disciplinari sono stati definiti con DM
354/1998.
Servizio Studi – Dipartimento Cultura |
( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: CU0513a.doc
[1] Con
riferimento al reclutamento dei docenti, la relazione illustrativa dello schema
di DM (Atto n. 205) evidenziava che si sarebbe provveduto con successivo
provvedimento.
[2] Ai sensi
dell’art. 10 del DM 249/2010, il TFA è un “corso di preparazione
all’insegnamento”. Esso sostituisce il percorso effettuato, fino all’a.a.
2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS).
[3] criteri e le modalità per lo svolgimento dei
corsi in questione sono stati definiti con il DM 30 settembre 2011, pubblicato nella G.U. 2
aprile 2012, n. 78.
[4] Per completezza, si ricorda che, nel corso della discussione
presso la 7^ Commissione del Senato, il relatore ha evidenziato che il
Ministero ha chiarito, altresì, che la determinazione del fabbisogno è
successiva rispetto all’assegnazione dei docenti in esubero (seduta del 29
gennaio 2013: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=697909
).
[5] Quanto
all’osservazione contenuta nello stesso parere (relativa all’art. 4, co. 1,
lett. j)), la stessa appare superata
poiché, nel testo trasmesso alle Camere, non vi è disallineamento fra lo schema
e la relazione illustrativa.
[6] L’art. 4
della L. 124/1999 ha disposto che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche (ossia, delle supplenze relative cattedre e posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'a.s.) si utilizzano le graduatorie permanenti (ora, ad
esaurimento – v. infra), mentre per
il conferimento delle supplenze
temporanee si utilizzano le graduatorie
di circolo o di istituto.
La disciplina per la predisposizione di tali, ultime,
graduatorie è recata dall’art. 5 del DM 131/2007, che ha apportato modifiche ed
integrazioni al DM 201/2000. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita
presso l’istituto una graduatoria,
distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine.
[7] L’art. 39
della L. 449/1997 ha posto in capo agli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche il dovere di una programmazione triennale delle assunzioni, con
previsione di autorizzazione delle stesse. Il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisce preliminarmente
le priorità da soddisfare e, entro il primo semestre di ciascun anno, determina
il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di
riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
[8] Pubblicato nella G.U. n. 117
del 21 maggio 2012.
[9] In base al
disposto dell’art. 11 del DM 249/2010, i tutor organizzatori hanno, in
particolare, il compito di organizzare e gestire i rapporti tra le università, le
scuole e i relativi dirigenti scolastici, di coordinare la distribuzione degli
studenti nelle diverse scuole, e di assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da
seguire nel percorso di tirocinio. Ai tutor coordinatori è affidato, in
particolare, il compito di assegnare gli studenti alle diverse classi e scuole,
nonché di supervisionare e valutare le attività del tirocinio e seguire le
relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe. Ad essi si
affiancano i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli
studenti e di accompagnarli e monitorarne l'inserimento in classe.
[10] La relazione
illustrativa dell’allora schema di DM evidenziava che diverse categorie di
soggetti, sulla base dei titoli già acquisiti, godevano della legittima
aspettativa di entrare nel nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento,
senza dover ricominciare il percorso formativo, ma accedendo direttamente al
TFA.
[11] Le specifiche
relative alle istituzioni AFAM sono state richieste dal CNAM in coerenza con
quanto previsto dall’art. 2, co. 1, del DM 8 novembre 2011, relativo al
Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico di cui al DM
137/2007 e al DM 82/2004. In particolare, il CNAM ha evidenziato che la sostenibilità
didattica e scientifica dei corsi può essere garantita solo dalla presenza
nelle sedi che esprimono la disponibilità all’attivazione dei TFA, delle scuole
di Didattica della musica e di didattica dell’Arte.
[12] Si tratta
delle direttive, attuate con il d.lgs. 206/2007, relative al riconoscimento
delle qualifiche professionali, richiamate nella premessa dello schema.
[13] Ad esempio,
l’art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs.
206/2007, nel recare la definizione di “titolo di formazione” quale “diplomi,
certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo
abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una
formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della
Comunità”, stabilisce anche che “Hanno eguale valore i titoli di formazione
rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato,
nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno
tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo,
certificata dal medesimo”.
[14] Sull’interlocuzione
fra il MIUR e il Consiglio di Stato si veda, più approfonditamente, dossier del
Servizio Studi n. 184 del 3 maggio 2010. Si ricorda anche che il 13 marzo 2012
il Governo aveva accolto, alla Camera, l’ordine del giorno 9/4940-A/98, che,
come riformulato nel corso della seduta, impegnava il Governo “a valutare
l'opportunità di intervenire sulle modalità di accesso al tirocinio,
relativamente alla posizione dei docenti, considerati non abilitati de iure”.
[15] Le modalità di
svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di TFA per
i soggetti di cui all'art. 15, co. 1, lett. a), b) e c) del DM 249/2010 sono
state definite con DM 11 novembre 2011 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-11112011.aspx).
[16] Le classi di
concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria sono state individuate dal DM n. 39/1998, che ha fissato in numero
di 100 le classi di concorso a cattedre (Tab. A), in numero di 52 le classi di
concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (Tab. C) e in numero di 22 le
classi di concorso a posti di insegnamento d’arte applicata (Tab. D). Il DM ha,
altresì, fissato, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio validi
per l’ammissione ai concorsi e gli insegnamenti compresi nella medesima classe
di concorso, specificando, peraltro, se si tratta di insegnamenti impartiti in
istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado. Con il DM n. 22/2005, e relativo All. A (http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dm22_05.shtml),
sono state definite – distintamente per ciascuna delle classi di cui al DM
39/1998 – le classi di lauree
specialistiche (LS), i requisiti
minimi e i titoli aggiuntivi, necessari ai fini dell’ammissione alle prove di
accesso alle SSIS e per il reclutamento del personale docente a tempo
determinato nelle scuole secondarie, e sono
stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non
previsti in precedenza.
[17] Linee guida
per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio
(http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6484Decret.htm).
[18] In applicazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008, il
Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il 12 giugno 2009 uno schema
di regolamento di revisione delle classi di concorso, non pervenuto alle
Camere.
[20] Di cui
all’art. 9, co. 2, della L. 444/1968.
[21] Di cui agli
artt. 399 e seguenti del d.lgs. 297/1994.
[23] L’art. 10 del DM 249/2010 dispone che il TFA, che ha durata annuale, comprende 4 diversi gruppi di attività, a ciascuno dei quali, in base alla tab. 11, corrispondono determinati CFU: a) insegnamenti di scienze dell’educazione (18 CFU); b) insegnamenti di didattiche disciplinari e c) laboratori pedagogico-didattici (18 CFU complessivi); d) tirocinio a scuola di 475 ore (19 CFU). In particolare, almeno 75 ore (3 CFU) del tirocinio devono essere dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità. Ai CFU indicati si aggiungono 5 CFU relativi alla relazione finale, per un totale di 60 CFU.