Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Formazione iniziale degli insegnanti - Schema di Decreto n. 535 (art. 2, comma 416, L. 244/2007; art. 17, comma 3, L. 400/1988) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 535/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 473
Data: 04/02/2013
Descrittori:
FORMAZIONE PROFESSIONALE   INSEGNANTI
L 1988 0400   L 2007 0244
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

4 febbraio 2013

 

n. 473/0

 

 

Formazione iniziale degli insegnanti

Schema di Decreto n. 535
(art. 2, comma 416, L. 244/2007;
art. 17, comma 3, L. 400/1988)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

535

Titolo

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Norma di riferimento

L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 416;

L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

23 gennaio 2013

assegnazione

24 gennaio 2013

termine per l’espressione del parere

10 marzo 2013

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Presupposti normativi

L’art. 2, co. 416, della L. 244/2007 ha previsto che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti, nonché le procedure di reclutamento.

Per il regolamento in questione è stato previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.

Su questa base è stato adottato il DM 249/2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado[1], nonché – nelle more della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione – le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In particolare, il DM ha previsto che l’accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e previo superamento di una prova.

In base alla relazione illustrativa dello schema di DM (Atto n. 205), l’intervento ha inteso contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative.

In particolare, il percorso per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria consiste in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Dal II anno è previsto un tirocinio di 600 ore. Il percorso si conclude con la discussione di tesi e relazione finale, che costituiscono esame con valore abilitante (artt. 3 e 6 DM 249/2010).

Il percorso per insegnare nella scuola secondaria di I e II grado si articola in un corso di laurea magistrale - o, per l’insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello - e in un tirocinio formativo attivo (TFA), al quale accedono, previo superamento di una prova e valutazione dei titoli, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale[2]. Esso si conclude con la stesura di una relazione e con un esame finale con valore abilitante (artt. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, DM 249/2010).

La prova per l’accesso al TFA mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione e si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ogni tipologia di percorso, è predisposto dal MIUR e consiste in 60 domande a risposta chiusa, volte anche a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Accede alla prova scritta chi consegue una votazione almeno pari a 21/30. La prova scritta, predisposta dalle università e dalle istituzioni AFAM, è costituita da domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento per ogni classe di concorso. Il punteggio necessario per l’accesso alla prova orale è sempre 21/30. La prova orale - che, nel caso di classi di abilitazione riferite al settore AFAM può essere sostituita da una prova pratica - è valutata in ventesimi ed è superata se si consegue un punteggio pari almeno a 15/20. Tale superamento è condizione imprescindibile per l’accesso al TFA. La graduatoria degli ammessi allo stesso è formata sommando ai punteggi conseguiti dai candidati nelle 3 prove il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli, in base ai criteri indicati (art. 15 DM 249/2010).

La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è conseguita esclusivamente presso le università a conclusione di un corso di formazione di durata almeno annuale, a numero programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi diversamente per i differenti gradi di istruzione. Possono partecipare gli insegnanti abilitati (art. 13 DM 249/2010)[3].

Contenuto

Lo schema di DM è composto da 4 articoli.

Ad esso sono allegati, in particolare, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa (ATN), l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 4.7.2012, del Consiglio universitario nazionale del 12.9.2012, del Consiglio nazionale degli studenti universitari del 28.9.2012, del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale del 15.10.2012, del Consiglio di Stato del 10.1.2013 (nonché la richiesta di chiarimenti avanzata al MIUR a seguito dell’adunanza del 6.12.2012), le note relative al concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 7.1.2013, e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 10.1.2013.

 

Lo schema modifica gli articoli 5, 11 e 15 del DM 249/2010.

Le principali modifiche riguardano il meccanismo per la determinazione del numero dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi formativi e la previsione di percorsi abilitanti speciali per i docenti non abilitati che hanno prestato servizio per almeno tre anni.

La lettera di trasmissione alla Presidenza della Camera fa presente che le disposizioni dello schema devono trovare attuazione già nell’a.a. 2012/2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento dei percorsi formativi speciali e di quelli ordinari.

Nel testo dello schema, invece, non vi è alcun riferimento alla data entro la quale attivare i percorsi formativi speciali.

 

Il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio n. 11700/2012, ha chiesto chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni recate dallo schema con le disposizioni in materia di utilizzo del personale in esubero recate dall’art. 14, co. 17-21, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).

Le norme citate hanno previsto che ai docenti a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risultano in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui prestano servizio, è assegnato, per la durata dell’a.s., un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, fra cui quello dei posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche in assenza della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o nella specifica classe di concorso.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiesto al MIUR in che misura il personale in esubero concorra con i docenti che conseguono l’abilitazione tramite i percorsi formativi speciali alla copertura annuale dei posti disponibili e se, nel caso in cui ai docenti in esubero sia data preferenza, il MIUR abbia tenuto conto di ciò ai fini della programmazione dell’accesso ai percorsi.

Nel parere n. 109/2013, il Consiglio di Stato ha preso atto della priorità (comunicata dal MIUR) di assegnazione dei posti vacanti e disponibili ai docenti in esubero rispetto ai docenti che conseguiranno l’abilitazione a seguito dei percorsi formativi speciali[4] [5].

 

L’art. 1 esplicita l’oggetto del regolamento.

 

L’art. 2 reca le modifiche all’art. 5 del DM 249/2010, concernente la programmazione degli accessi ai percorsi formativi per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Come emerge dalla relazione illustrativa, le modifiche sono finalizzate a considerare, ai fini della determinazione del numero di posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi formativi, non solo i posti di docenza vacanti in organico, ma anche i posti di fatto disponibili, in quanto i titolari sono comandati o distaccati ovvero temporaneamente assenti, con conseguente copertura degli stessi posti attraverso contratti di supplenza a tempo determinato, conferiti in misura consistente a docenti privi di abilitazione inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto[6].

Al riguardo si ricorda, infatti, che l’art. 5 vigente stabilisce che il numero complessivo di posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell’art. 39 della L. 449/1997[7], previo parere del MEF e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Tale numero è maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione (il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali) e tenendo conto dell’offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM.

 

Con riferimento alle sole modifiche sostanziali, l’art. 2 dello schema di DM propone ora che per la determinazione del fabbisogno di personale docente “abilitato” nelle “scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale si tiene conto, per le scuole statali, oltre che della programmazione regionale degli organici, anche del contingente di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti nell’a.s. precedente.

Rimane ferma la maggiorazione nel limite del 30% del numero dei posti individuati sulla base del fabbisogno per le scuole statali, ma la stessa è ora riferita non più solo alle esigenze del sistema nazionale di istruzione (e, dunque, specificamente, a quelle delle scuole statali e delle scuole paritarie) ma, anche, alle esigenze dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza delle regioni.

Rimane, altresì, ferma la previsione di tener conto dell’offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM al fine – come evidenzia la relazione illustrativa – di non trovarsi in situazioni organizzative non sostenibili.

 

Si ricorda che i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 sono di competenza regionale. Ai sensi dell’art. 19 dello stesso d.lgs., peraltro, le regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che gli stessi siano in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Dunque, se – come si evince dal secondo “considerato” della premessa dello schema di DM, oltre che dal contenuto del co. 1, lett. b), dell’articolo in commento – l’obiettivo è quello di fare riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nel co. 1, lett. a), è necessario sostituire le parole “nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale” con le parole “nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e nei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale”.

 

L’art. 3 inserisce il comma 5-bis nell’art. 11 del DM 249/2010, concernente i tutor, ovvero i docenti e i dirigenti, in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui si avvalgono le università per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione è stata introdotta a seguito dei rilievi mossi dal MEF nella fase interlocutoria.

La nuova disposizione stabilisce che la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, derogando, se necessario, ai parametri di assegnazione definiti, ai sensi dell’art. 11, co. 5, del DM 249/2010, con decreto interministeriale.

Il DM 8 novembre 2011[8] – emanato in attuazione dell’art. 11, co. 5, del DM 249/2010, che ha demandato a un decreto MIUR-MEF la definizione della disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali (in qualità di tutor coordinatori e di tutor organizzatori)[9] e la loro ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM – ha stabilito, in particolare, che nella determinazione degli stessi contingenti è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti e la presenza di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti (art. 1, co. 3 e 4).

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, co. 5, DM 249/2010, lo svolgimento dell’incarico tutoriale – che ha durata massima di quattro anni, è prorogabile solo per un ulteriore anno e non è consecutivamente rinnovabile – comporta per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, rispettivamente, un esonero parziale o totale dall’insegnamento.

 

Per completezza, si ricorda che il 29 gennaio 2013, nel corso dell’esame al Senato dello schema di regolamento, la 7^ Commissione ha manifestato alcune perplessità circa la possibilità di mantenere l’invarianza della spesa nella determinazione dei contingenti dei tutor, dal momento che il conferimento degli incarichi tutorali richiede l’individuazione di supplenti.

In risposta, il rappresentante del Governo, ricordando che i candidati devono corrispondere un contributo di iscrizione ai corsi, ha assicurato l’impegno del MIUR a conseguire adeguate forme di compensazione, eventualmente stabilendo con la CRUI un tetto massimo di contribuzione.

La Commissione ha quindi conferito mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni, invitando, tra l’altro, il Governo a fare in modo di evitare aggravi a carico dei tirocinanti.

 

L’art. 4 reca le modifiche all’art. 15 del DM 249/2010, che già riguarda, fra l’altro, categorie di soggetti per le quali si era ravvisata la necessità di prevedere una disciplina transitoria[10].

In particolare, con l’inserimento nell’art. 15 del DM dei commi da 1-bis a 1-sexies, nonché del co. 16-bis (art. 3, co. 1, lettere c) e i)), si dispone che, fino all’a.a. 2014-2015, le università e le istituzioni AFAM sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al DM 137/2007 (ossia, Conservatori e Istituti musicali pareggiati), purché sedi di Dipartimenti di didattica della musica, e di cui al DM 82/2004 (ossia, Accademie di belle arti)[11] istituiscono percorsi formativi abilitanti speciali per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché percorsi formativi abilitanti – anch’essi, quindi, di fatto, speciali – per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, ai quali si partecipa senza prova di accesso.

I nuovi percorsi sono destinati agli insegnanti non di ruolo i quali –  in possesso di determinati requisiti (v. infra), ma sprovvisti di qualsiasi abilitazione – abbiano maturato, dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio in scuole statali, in scuole paritarie, ovvero nei centri di formazione professionale (per questi ultimi, con le specifiche in seguito illustrate).

 

La relazione illustrativa evidenzia che il requisito di almeno 3 anni di servizio per l’accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali “è in linea con il parametro di riferimento utilizzato dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE[12], al fine di considerare l’esperienza lavorativa come equivalente al titolo di formazione o di qualificazione professionale richiesto negli ordinamenti interni per l’esercizio delle professioni”[13].

Inoltre, la stessa relazione fa presente che la previsione di iscrizione ai percorsi formativi speciali senza superamento di prove di accesso è determinata dal fatto che gli aspiranti, attraverso il servizio prestato, hanno già dato prova di possedere la competenza disciplinare che la stessa prova deve accertare.

A sua volta, la premessa dello schema in esame ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso il 18.1.2010 sullo schema del DM 249/2010, aveva già rappresentato la necessità di tener conto, nella fase di passaggio al nuovo regime, dell’esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti; ricorda, altresì, che lo stesso consesso, nel parere reso l’8.3.2010, pur avendo rimesso la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all’amministrazione, aveva ritenuto non del tutto persuasive le argomentazioni del MIUR circa l’impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al TFA da parte di chi fosse in possesso di un’anzianità di servizio minima[14].

 

In particolare, per accedere ai percorsi formativi abilitanti speciali per l’insegnamento nella scuola secondaria – definiti dalla tabella 11-bis, introdotta dall’art. 4, co. 2, dello schema (v. infra) –, ai quali possono partecipare anche gli insegnanti tecnico-pratici, è necessario il possesso dei requisiti indicati al co. 1 dell’art. 15 del DM 249/2010. Peraltro, la norma richiamata – che stabilisce, per i soggetti indicati, la possibilità di conseguire l’abilitazione mediante il compimento del solo TFA[15] – viene anch’essa modificata dallo schema in esame (art. 3, co. 1, lettere a) e b)). Pertanto, la platea dei destinatari è costituita da:

§   i possessori dei requisiti previsti dal DM 22/2005, nonché – con la specifica ora introdotta – dal DM 39/1998[16] per l’accesso alle SSIS;

§   i possessori di una laurea magistrale che, secondo l’all. 2 del DM 26 luglio 2007[17], sia corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il DM 22/2005;

§   coloro che, “alla data di entrata in vigore del DM 249/2010” e – con la specifica introdotta ora – “fino all’attivazione dei percorsi formativi” per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e dei percorsi formativi per l’insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche nei medesimi ordini e gradi di scuola – risultano iscritti a uno dei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei titoli di cui ai due punti precedenti.

Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che la modifica –suggerita dal CUN – prevede la possibilità di conseguire l’abilitazione mediante il compimento del solo TFA sino all’attivazione dei percorsi delle lauree magistrali. La medesima relazione sottolinea, altresì, le difficoltà derivanti dalla mancata attivazione delle lauree magistrali e dei diplomi accademici di secondo livello validi ai fini dell’abilitazione nelle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, nonché dalla mancata conclusione dell’iter volto alla revisione delle classi di concorso[18].

In proposito, sembrerebbe necessario chiarire se il riferimento temporale utile per l’iscrizione sia comunque la data di entrata in vigore del DM 249/2010, ovvero - come si potrebbe intuire - l’arco temporale compreso tra quella data e la data di avvio dei nuovi percorsi. In tale secondo caso, la locuzione “alla” deve essere sostituita con la locuzione “dalla”;

§   per le classi di concorso A029 e A030, i possessori di diploma ISEF già valido per l’insegnamento di educazione fisica (rispettivamente, nella scuola secondaria di II grado e nella scuola secondaria di I grado).

 

Per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, si dispone ora che i soggetti in possesso dei requisiti (di servizio) ante indicati accedono – come già detto, senza prova preliminare – ai percorsi di cui all’art. 15, co. 16, del DM 249/2010, finalizzati esclusivamente al conseguimento della relativa abilitazione e destinati ai diplomati con titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del DM 10 marzo 1997.

Al riguardo si segnala che il co. 16-bis, nel rinviare ai requisiti previsti dal co. 1-ter, dovrebbe specificare che si tratta solo del requisito di servizio triennale e non anche dei requisiti previsti al co. 1 dell’art. 15, citati nello stesso co. 1-ter ma, evidentemente, riferibili solo ai soggetti che aspirano all’insegnamento nella scuola secondaria.

 

Il DM 10 marzo 1997[19] – emanato in attuazione dell’art. 3, co. 8, della L. 341/1990, che ha previsto l’istituzione di uno specifico corso di laurea in due indirizzi per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare – ha disposto la soppressione, dall’a.s. 1998-99, dei corsi di studio triennali e quadriennali, rispettivamente, della scuola magistrale e dell’istituto magistrale, e la soppressione, dall’a.s. 2002-2003, dei corsi annuali integrativi dell’istituto magistrale. Inoltre, all’art. 2 ha stabilito che i titoli di studio dei corsi indicati (nonché dei corsi quinquennali sperimentali), iniziati entro l’a.s. 1997-1998 o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna[20] e ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare[21].

 

Le caratteristiche delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola materna di cui all’art. 15, co. 16, del DM 249/201 (e delle relative prove di accesso) sono state definite con DM 11 novembre 2011[22].

In particolare, il DM prevede l’attivazione di due distinti percorsi, ciascuno dei quali prevede il conseguimento di 60 CFU, da acquisire in non meno di otto mesi. I percorsi si concludono con un esame finale, per accedere al quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti. L’esame finale, che ha valore abilitante per il rispettivo grado di scuola, consiste nella redazione e discussione di un elaborato originale. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento. Un risultato inferiore a 60/100 comporta il non conseguimento dell’abilitazione.

 

Con riferimento al requisito dell’esperienza professionale, lo schema dispone che:

§   per il computo del periodo richiesto, è considerato come anno intero il servizio prestato per ogni a.s. nella stessa classe di concorso o tipologia di posto per almeno 180 giorni, ovvero quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Al riguardo, viene richiamato l’art. 11, co. 14, della L. 124/1999 che, interpretando l’art. 489 del d.lgs. 297/1994 – in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera – ha disposto che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero nelle due ipotesi sopra ricordate;

§   è ritenuto valido anche il servizio prestato come docente di sostegno;

§   il servizio svolto nei corsi dei centri di formazione professionale è valutabile solo se si tratta di servizio riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009;

§   è possibile cumulare i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o per lo stesso posto, nelle scuole statali, in quelle paritarie e nei centri di formazione professionale;

§   per i soggetti che hanno periodi di servizio utili in più di una classe di concorso, l’accesso ai percorsi speciali è consentito per una sola classe (è prevista l’opzione da parte dell’interessato), fermo restando che gli stessi possono acquisire ulteriori abilitazioni attraverso i percorsi ordinari;

§   con riferimento ai percorsi per l’abilitazione per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia si possono cumulare con quelli prestati nella scuola primaria; inoltre, il candidato deve optare per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.

 

La frequenza dei percorsi speciali non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli, inclusi i percorsi formativi finalizzati all’insegnamento previsti dallo stesso DM 249/2010.

 

Nel gruppo di commi sopra indicati si prevede, infine, che, al fine di assicurare l’offerta formativa relativa ai percorsi abilitanti speciali, le università, ovvero le istituzioni AFAM, possono istituire ed attivare, ai sensi dell’art. 4, co. 5, del DM 249/2010, strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo.

Si prevede, altresì, che gli stessi soggetti, in caso di impossibilità o di difficoltà ad attivare i percorsi formativi “relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento”, possono stipulare convenzioni con le scuole e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori.

Sembrerebbe opportuno chiarire se quest’ultima previsione riguardi solo l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali, ovvero l’attivazione di tutti i percorsi formativi per il conseguimento dell’abilitazione.

La relazione illustrativa chiarisce che in tal modo si intende assicurare l’offerta formativa anche nei casi in cui nella regione in cui il candidato presta servizio non siano stati attivati i percorsi relativi alla classe di concorso o all’ambito disciplinare prescelti o nei casi in cui gli atenei o le istituzioni AFAM non siano in grado di assicurare comunque l’offerta formativa.

 

Si prevede, infine, che con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui emanazione non è indicato un termine) sono emanate le disposizioni organizzative per l’accesso ai percorsi abilitanti speciali.

La relazione illustrativa precisa che la norma – inserita a seguito di un’osservazione formulata dal CUN – si riferisce ad un successivo decreto direttoriale.

 

La tab. 11-bisda aggiungere, in base all’art. 4, co. 2, dello schema, alle 11 tabelle già allegate al DM 249/2010 – definisce i contenuti dei percorsi speciali finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti necessari per accedere all’esame finale e la sua struttura, i requisiti per conseguire l’abilitazione, la composizione della commissione di abilitazione.

In particolare, i percorsi formativi prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi (universitari o accademici), di cui si stabilisce una rimodulazione rispetto a quanto previsto dalla tabella 11 allegata al DM 249/2010, considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio, “in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all’articolo 15, commi 3 e 4”.

Il riferimento corretto sembrerebbe essere all’art. 15, comma 1-ter.

 

In particolare, la tab. 11-bis evidenzia che i crediti formativi sono indirizzati al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali.

Al riguardo si fa riferimento, oltre che ai DPR 87, 88 e 89 del 2010, relativi al secondo ciclo, anche al DPR 89 del 2009, relativo al primo ciclo.

Sembrerebbe opportuno un chiarimento su tale ultimo richiamo.

Ulteriori finalità ivi richiamate, quali l’acquisizione di competenze digitali e di competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sono le medesime già indicate, in linea generale, come facenti parte integrante dei percorsi formativi dall’art. 3, co. 4, del DM 249/2010, il quale, peraltro, fa riferimento anche all’acquisizione delle competenze di lingua inglese.

 

In base al quadro dei crediti formativi di cui la tab. 11-bis è corredata, i CFU sono attribuiti in corrispondenza delle seguenti attività formative: Didattica generale e didattica speciale (15 CFU); Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso (18 CFU); Laboratori di tecnologie didattiche (3 CFU). Ai crediti formativi indicati si aggiungono 5 CFU relativi all’elaborato finale[23].

Con riferimento all’esame finale, la nuova tabella prevede che esso consiste nella redazione e discussione di un elaborato originale. Nel corso dell’esame il candidato deve dimostrare, altresì, piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle altre competenze indicate dalla tabella, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che l’esame finale con valore abilitante è rimodulato al fine di consentire anche la verifica della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento che, a differenza dei percorsi ordinari, non è valutata attraverso la prova di accesso.

 

Ulteriori modifiche all’art. 15 del DM 249/2010 riguardano i commi da 3 a 7 (art. 4, co. 1, lett. d), e), f), g) e h)).

 

Con riferimento al co. 3 dell’art. 15 del DM 249/2010, si stabilisce ora che i titoli di studio dei soggetti di cui alle lett. a) e c) del comma 1 (ossia, sostanzialmente, dei soggetti che li abbiano già conseguiti alla data di entrata in vigore dello stesso DM) mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Per i titoli di studio dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 (ossia, sostanzialmente, quelli conseguiti dopo l’entrata in vigore del DM 249/2010) – che, in base alla norma vigente, consentono anch’essi l’iscrizione nella terza fascia – si stabilisce ora, invece, che essi sono integrati dal compimento del TFA e costituiscono titolo di accesso al concorso.

Se ne dedurrebbe, dunque, che tale ultima categoria di soggetti non può più iscriversi nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò sembrerebbe confermato dall’AIR che sottolinea che l’intervento normativo è volto, oltre che a ridurre il ricorso a personale non abilitato, ad eliminare progressivamente la suddetta terza fascia.

Inoltre, la previsione vigente in base alla quale le tab. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del DM 249/2010, unitamente al compimento del TFA, sostituiscono, per tutti gli altri soggetti diversi da quelli di cui al co. 1 dell’art. 15 e per le relative classi di concorso, i titoli previsti dal DM 39/1998 – e dalle sue successive modifiche – è sostituita con la previsione che ciò avverrà, per tutti i soggetti interessati, a decorrere dall’istituzione dei relativi percorsi.

 

Con riguardo al co. 4 dell’art. 15 del DM 249/2010, relativo alla programmazione degli accessi diretti al TFA da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal co. 1 del medesimo articolo, le modifiche introdotte mirano a rinviare alla disciplina generale del novellato art. 5 (e non solo, dunque, a quella recata dal co. 1 dello stesso art. 5).

 

Le modifiche ai co. 5, 6 e 7 dell’art. 15 del DM 249/2010 riguardano la prova di accesso al TFA, che – come già detto – si articola in un test preliminare, una prova scritta e una prova orale. In particolare, in base alle modifiche, si prevede che i programmi delle prove da sostenere e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento.

 

Infine, con un’ulteriore modifica (art. 4, co. 1, lett. j)), aggiungendo il co. 27-bis all’art. 15 del DM 249/2010, si precisa che l’abilitazione conseguita al termine dei percorsi formativi previsti dall’intero DM 249/2010 non consente l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Essa dà diritto esclusivamente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto (v. ante) per la specifica classe di concorso o per il relativo ambito disciplinare24, nonché alla partecipazione alle procedure di reclutamento disciplinate dal d.lgs. 297/1994.

La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di una norma di salvaguardia.

Al riguardo, si valuti se sia effettivamente necessario richiamare (solo) l’art. 402 del d.lgs. 297/1994 e non, invece, gli artt. 399 e seguenti dello stesso d.lgs.

 

 

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24   Gli ambiti disciplinari sono stati definiti con DM 354/1998.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]     Con riferimento al reclutamento dei docenti, la relazione illustrativa dello schema di DM (Atto n. 205) evidenziava che si sarebbe provveduto con successivo provvedimento.

[2]     Ai sensi dell’art. 10 del DM 249/2010, il TFA è un “corso di preparazione all’insegnamento”. Esso sostituisce il percorso effettuato, fino all’a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS).

[3]      criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi in questione sono stati definiti con il DM 30 settembre 2011, pubblicato nella G.U. 2 aprile 2012, n. 78.

[4]     Per completezza, si ricorda che, nel corso della discussione presso la 7^ Commissione del Senato, il relatore ha evidenziato che il Ministero ha chiarito, altresì, che la determinazione del fabbisogno è successiva rispetto all’assegnazione dei docenti in esubero (seduta del 29 gennaio 2013: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=697909 ).

[5]     Quanto all’osservazione contenuta nello stesso parere (relativa all’art. 4, co. 1, lett. j)), la stessa appare superata poiché, nel testo trasmesso alle Camere, non vi è disallineamento fra lo schema e la relazione illustrativa.

[6]     L’art. 4 della L. 124/1999 ha disposto che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (ossia, delle supplenze relative cattedre e posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'a.s.) si utilizzano le graduatorie permanenti (ora, ad esaurimento – v. infra), mentre per il conferimento delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.

La disciplina per la predisposizione di tali, ultime, graduatorie è recata dall’art. 5 del DM 131/2007, che ha apportato modifiche ed integrazioni al DM 201/2000. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l’istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine. La I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la III Fascia comprende gli aspiranti semplicemente laureati, purché forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

[7]      L’art. 39 della L. 449/1997 ha posto in capo agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche il dovere di una programmazione triennale delle assunzioni, con previsione di autorizzazione delle stesse. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisce preliminarmente le priorità da soddisfare e, entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.

[8]     Pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2012.

[9]     In base al disposto dell’art. 11 del DM 249/2010, i tutor organizzatori hanno, in particolare, il compito di organizzare e gestire i rapporti tra le università, le scuole e i relativi dirigenti scolastici, di coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole, e di assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio. Ai tutor coordinatori è affidato, in particolare, il compito di assegnare gli studenti alle diverse classi e scuole, nonché di supervisionare e valutare le attività del tirocinio e seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe. Ad essi si affiancano i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli studenti e di accompagnarli e monitorarne l'inserimento in classe.

[10]    La relazione illustrativa dell’allora schema di DM evidenziava che diverse categorie di soggetti, sulla base dei titoli già acquisiti, godevano della legittima aspettativa di entrare nel nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento, senza dover ricominciare il percorso formativo, ma accedendo direttamente al TFA.

[11]    Le specifiche relative alle istituzioni AFAM sono state richieste dal CNAM in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, co. 1, del DM 8 novembre 2011, relativo al Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico di cui al DM 137/2007 e al DM 82/2004. In particolare, il CNAM ha evidenziato che la sostenibilità didattica e scientifica dei corsi può essere garantita solo dalla presenza nelle sedi che esprimono la disponibilità all’attivazione dei TFA, delle scuole di Didattica della musica e di didattica dell’Arte.

[12]    Si tratta delle direttive, attuate con il d.lgs. 206/2007, relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, richiamate nella premessa dello schema.

[13]    Ad esempio, l’art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. 206/2007, nel recare la definizione di “titolo di formazione” quale “diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità”, stabilisce anche che “Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo”.

[14]    Sull’interlocuzione fra il MIUR e il Consiglio di Stato si veda, più approfonditamente, dossier del Servizio Studi n. 184 del 3 maggio 2010. Si ricorda anche che il 13 marzo 2012 il Governo aveva accolto, alla Camera, l’ordine del giorno 9/4940-A/98, che, come riformulato nel corso della seduta, impegnava il Governo “a valutare l'opportunità di intervenire sulle modalità di accesso al tirocinio, relativamente alla posizione dei docenti, considerati non abilitati de iure”.

[15]    Le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di TFA per i soggetti di cui all'art. 15, co. 1, lett. a), b) e c) del DM 249/2010 sono state definite con DM 11 novembre 2011 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-11112011.aspx).

[16]    Le classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria sono state individuate dal DM n. 39/1998, che ha fissato in numero di 100 le classi di concorso a cattedre (Tab. A), in numero di 52 le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (Tab. C) e in numero di 22 le classi di concorso a posti di insegnamento d’arte applicata (Tab. D). Il DM ha, altresì, fissato, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi e gli insegnamenti compresi nella medesima classe di concorso, specificando, peraltro, se si tratta di insegnamenti impartiti in istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado. Con il DM n. 22/2005, e relativo All. A (http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dm22_05.shtml), sono state definite – distintamente per ciascuna delle classi di cui al DM 39/1998 – le classi di lauree specialistiche (LS), i requisiti minimi e i titoli aggiuntivi, necessari ai fini dell’ammissione alle prove di accesso alle SSIS e per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie, e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non previsti in precedenza.

[17]    Linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio (http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6484Decret.htm).

[18]    In applicazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008, il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il 12 giugno 2009 uno schema di regolamento di revisione delle classi di concorso, non pervenuto alle Camere.

[20]    Di cui all’art. 9, co. 2, della L. 444/1968.

[21]    Di cui agli artt. 399 e seguenti del d.lgs. 297/1994.

[23]   L’art. 10 del DM 249/2010 dispone che il TFA, che ha durata annuale, comprende 4 diversi gruppi di attività, a ciascuno dei quali, in base alla tab. 11, corrispondono determinati CFU: a) insegnamenti di scienze dell’educazione (18 CFU); b) insegnamenti di didattiche disciplinari e c) laboratori pedagogico-didattici (18 CFU complessivi); d) tirocinio a scuola di 475 ore (19 CFU). In particolare, almeno 75 ore (3 CFU) del tirocinio devono essere dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità. Ai CFU indicati si aggiungono 5 CFU relativi alla relazione finale, per un totale di 60 CFU.