Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado Schema di Decreto n. 205 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
SCH.DEC 205/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 184
Data: 03/05/2010
Descrittori:
FORMAZIONE PROFESSIONALE   INSEGNANTI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 244 DEL 24-DIC-07     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

Schema di Decreto n. 205

(art. 2, co. 416, L. 244/2007)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 184

 

 

 

3 maggio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: CU0238.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Art. 1 (Oggetto del regolamento)3

§      Art. 2 (Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)9

§      Art. 3 (Percorsi formativi)11

§      Art. 4 (Corsi di laurea magistrale)21

§      Art. 5 (Programmazione degli accessi)23

§      Art. 6 (Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)27

§      Art. 7 (Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)31

§      Art. 8 (Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)35

§      Art. 9 (Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e secondo grado)37

§      Art. 10 (Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado)43

§      Art. 11 (Docenti tutor)49

§      Art. 12 (Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate)53

§      Art. 13 (Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)55

§      Art. 14 (Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)59

§      Art. 15 (Disposizioni transitorie)61

§      Art. 16 (Norma finanziaria)71

Normativa di riferimento

§      L. 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (artt. 3, co. 2 e 8; 4, co. 2 e 2-bis)75

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 14, co. 2 e 3)77

§      Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro. D.M. 10 marzo 1997. Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della L. 19 novembre 1990, n. 341.79

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (artt. 39, 51, co.6)82

§      Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. D.M. 26 maggio 1998. Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria  90

§      L. 3 agosto 1998, n. 315. Interventi finanziari per l'università e la ricerca (art. 1, co. 4 e 5)99

§      D.L. 28 agosto 2000, n. 240, conv. con mod., L. 27 ottobre 2000, n. 306. Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (art. 1, co. 6-ter)100

§      Ministro della pubblica istruzione. D.M. 15 marzo 2001. Utilizzo del personale docente della scuola presso le università (L. 3 agosto 1998, n. 315, art. 1)102

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Decreto Ministeriale 7 ottobre 2004 prot. n. 82/2004. Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti111

§      Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  116

§      L. 4 novembre 2005, n. 230. Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (art. 1, co. 14)126

§      Ministro dell’università e della ricerca. D.M. 26 luglio 2007. Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale) (allegato 2)127

§      Ministro dell’università e della ricerca. D.M. 28 settembre 2007. Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale  136

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 416)147

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. L. 25 giugno 2008, n. 147. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 64)148

§      D.L. 1 settembre 2008, n. 137, conv. con mod. L. 30 ottobre 2008, n. 169. Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (art. 6)154

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. D.M. 26 marzo 2009, n. 37. Scuola Secondaria di I grado - Decreto concernente la ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché la composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado  155

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Oggetto del regolamento)

Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400 del 1988[1], disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Esso dà seguito alle previsioni dell’art. 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244 del 2007), nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all’emanazione del regolamento volto alla razionalizzazione e all’accorpamento delle classi di concorso (previsto dall’art. 64, comma 4, lett. a), del D.L. 112 del 2008[2]).

L’articolo esplicita che il regolamento si pone in coerenza con le previsioni del piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali nel sistema scolastico, adottato sulla base del già citato art. 64 del D.L. 112 del 2008.

 

L’art. 2, comma 416, della L. 244/2007, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni sulla base dei posti vacanti e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, ha previsto che con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti, nonché le procedure di reclutamento, attraverso concorsi ordinari con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando il regime di autorizzazione delle assunzioni (su questo aspetto si veda infra, commento art. 5).

Per il regolamento in questione, per il quale non è indicato un termine di adozione, si è prescritto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.

 

Inoltre, il comma 416 ha fatto salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)[3] ed ha abrogato:

·         l’art. 5 della legge 53/2003[4], concernente la formazione iniziale dei docenti. Tale articolo, inoltre, attribuiva all’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria il valore di esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, nonché di titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento. La previsione è stata poi ripristinata dall’art. 6 del D.L. 137/2008[5];

·         il D.lgs. 227/2005[6], emanato in attuazione del citato art. 5, che:

o        prevedeva l’accesso alla docenza attraverso concorsi per titoli ed esami banditi con cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione del fabbisogno:

o        affidava la formazione degli insegnanti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello a numero programmato (istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica), stabilendo che con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fossero individuate le classi di tali corsi di laurea;

o        stabiliva che la laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguissero previa valutazione positiva di un tirocinio e precisava che essi abilitavano all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di abilitazione da individuare con decretodel Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Per effetto delle abrogazioni sopra menzionate, e in attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, comma 416, della legge finanziaria 2008, la formazione iniziale dei docenti è rimasta disciplinata dalla legge 341/1990[7] (artt. 3, comma 2, e 4, comma 2) e dai relativi provvedimenti di attuazione (si veda, infra, commento art. 3).

 

Per quanto concerne l’art. 64 del D.L. 112/2008, si ricorda che esso ha previsto, al comma 3, l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici:

o        ridefinizione degli ordinamenti scolastici;

o        revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

o         dimensionamento della rete scolastica.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 64 citato, il piano costituisce il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata[8]. I regolamenti possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti.

Tra i criteri enunciati per l’emanazione dei regolamenti figura la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti (lett.a))[9].

 

Con riferimento al reclutamento dei docenti, la relazione illustrativa evidenzia che alla disciplina della relativa attività procedurale si provvederà con successivo provvedimento: infatti, anche se i due aspetti sono logicamente collegati - in quanto la formazione del docente è funzionale al suo reclutamento -, essi hanno un’urgenza differente. La sospensione delle procedure di accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (si veda infra, commento art. 3), impone la necessità di offrire in tempi brevi un adeguato percorso per la formazione degli insegnanti; la revisione delle procedure di reclutamento esige, al contrario, una tempistica diversa, atteso che i docenti che seguiranno i nuovi percorsi concluderanno il loro ciclo formativo in cinque o sei anni, a seconda dei percorsi.

La relazione rileva, inoltre, che nell’immediato non vi è alcuna possibilità di avviare nuove procedure di reclutamento, posto che ad oggi il Ministero è obbligato ad attingere previamente dalle graduatorie ad esaurimento, che sono ben lungi dall’essere esaurite. Sempre la relazione ricorda, infine, che la materia del reclutamento è oggetto di apposite iniziative parlamentari (Proposta di legge Aprea A.C. 953 e abb.).

Si tratta di un ragionamento condiviso dal Consiglio di Stato che, nel parere interlocutorio reso il 2 febbraio 2010, evidenzia come non appare censurabile la scelta di regolare la formazione dei docenti e non anche il loro reclutamento, poichè la scissione temporale dei due interventi non è impedita dalla formulazione dell’art. 2, comma 416, della L. 244 del 2007. “La norma, infatti, indica la fonte e la possibilità di adozione di un unico regolamento, non anche l’obbligo, né la necessità che l’adozione dei provvedimenti sia contestuale”.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’esigenza di ridisegnare la formazione iniziale degli insegnanti è legata alla constatazione, emersa dalle ricerche di organismi nazionali e internazionali, delle difficoltà della scuola italiana, che viene collocata “in posizioni molto basse soprattutto per quanto riguarda il livello degli apprendimenti linguistici, nell’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e, in generale, delle conoscenze disciplinari”. Le difficoltà, rileva la relazione, sono riconducibili ai contenuti e alla modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.

Sempre la relazione sottolinea che l’obiettivo è quello di contemperare l’esigenza di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni: pertanto, si è ritenuto di procedere ad interventi normativi limitati, senza apportare modifiche al DM 270 del 2004, che reca norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.

L’intervento proposto parte, poi, da due premesse:

-             la prima è quella che occorre un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari, risultato che si può conseguire solo nel contesto di una laurea magistrale, che comporti anche attività di laboratorio;

-             la seconda è che la formazione dell’insegnante deve sviluppare capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative, affinché egli sia capace di orientarsi a seconda delle diverse fasce di età degli studenti e possa operare al meglio sia per la migliore gestione delle relazioni interpersonali a scuola, sia per l’individuazione delle modalità educative adatte a promuovere il successo scolastico.

Le due esigenze devono essere contemperate in modo equilibrato, superando l’attuale penalizzazione subita dalla componente disciplinare.

 

Infine, la formazione degli insegnanti deve contemplare anche un rapporto diretto con la scuola, che consista non solo in periodi osservativi, ma anche in esperienze attive di insegnamento.

 


Art. 2
(Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)

La formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente, e le competenze che essa consente di acquisire costituiscono il fondamento della unitarietà della stessa funzione docente.

In particolare, come si è già visto nel commento relativo all’art. 1, durante il periodo di formazione iniziale i docenti devono acquisire competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali idonee a far raggiungere agli studenti i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento.

Durante il periodo di formazione, i docenti devono anche acquisire le competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia scolastica.

 

Le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche sono recate dal DPR 275 del 1999, che viene richiamato nel testo dell’articolo 2.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DPR, essa è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. In particolare, essa si articola in autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e trova una delle sue principali espressioni nella redazione annuale di un Piano dell’offerta formativa, che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

 


Art. 3
(Percorsi formativi)

Per consentire una migliore comprensione delle novità derivanti dall’art. 3 e dagli articoli seguenti, si reputa preliminarmente utile riepilogare il quadro normativo relativo ai percorsi formativi per l’accesso all’insegnamento.

 

Attualmente, la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria è disciplinata dall’art. 3, comma 2, della L. 341 del 1990, che prevede che alla medesima sia dedicato uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Ai sensi della medesima disposizione, il diploma di laurea costituisce titolo necessario ai fini dell’ammissione ai concorsi per i due ordini di scuola (ma si veda ante, commento art. 1, per le novità derivanti dall’art. 5 della L. 53/2003 e dall’art. 6 del D.L. 137/2008).

Per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado l’art. 4, comma 2, della medesima legge, prevede, invece, una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, di durata non inferiore a due anni, cui si accede successivamente alla laurea. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie (sul punto si veda, però, infra).

 

I criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria sono stati dettati con DM 26 maggio 1998.

Disposizioni applicabili ai due percorsi sono stabilite dall’art. 2 del DM indicato. Esso prevede che gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici, in conformità con i criteri indicati, e definisce negli allegati i contenuti minimi qualificanti dei due percorsi, che afferiscono a quattro aree (comuni ai due percorsi, con le dovute differenze sostanziali): Area 1 – Formazione per la funzione docente; Area 2 – Contenuti dell’insegnamento primario/Contenuti formativi degli indirizzi; Area 3 – Laboratorio; Area 4 – Tirocinio.

Prevede, altresì, che il corso di laurea e la scuola possono essere attivati sulla base di intese fra due o più università e che le università attivano forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca, accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche. Prevede, infine, ulteriori forme di utilizzo, sia nel corso di laurea che nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche.

Stabilisce, inoltre, che le attività didattiche – che per ogni semestre impegnano fra le 250 e le 300 ore - comprendono il laboratorio e il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti relativi alla scuola.

Sono previste prove di valutazione in numero non superiore a 3 per semestre. Per l’esame finale, si veda infra.

 

I criteri specifici relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria sono recati dall’art. 3 del DM.

Esso stabilisce che il corso di laurea ha la durata di quattro anni, afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione, e si articola in un biennio comune e in due indirizzi. La scelta dell’indirizzo è compiuto al termine del secondo anno accademico. Il tirocinio è attivato dal primo anno.

I crediti formativi, fermo restando quanto sopra indicato per il tirocinio e il laboratorio, devono essere ripartiti nel modo seguente:

- almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola elementare e almeno il 25 per cento nell’indirizzo per la scuola materna riguarda attività didattiche relative all’Area 1 (Formazione per la funzione docente);

- almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola elementare e almeno il 25 per cento nell’indirizzo per la scuola materna riguarda attività didattiche relative all’Area 2 (Contenuti dell’insegnamento);

- almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente.

Il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un’attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle Aree 1 e 2. Inoltre, se definito nell’ambito dell’indirizzo per la scuola elementare, prevede il conseguimento di un più ampio numero di crediti relativi all’Area 2, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

E’ garantita la mobilità degli studenti da e per il corso di laurea. In particolare, chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell’altro indirizzo integrando la formazione. Chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura accademica rilevante per l’insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di 4 semestri.

Infine, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni disabili (sul punto si veda, più approfonditamente, infra, commento art. 13).

 

I criteri relativi alla scuola di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie - sulla cui sospensione si veda infra - sono recati dall’art. 4 del DM.

La scuola ha durata biennale ed è articolata in indirizzi, comprensivo, ognuno, di una pluralità di classi di abilitazione, determinate con decreto ministeriale.

L’accesso ai diversi indirizzi, disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, secondo criteri di massima indicati nell’Allegato D del DM[10], è subordinato al possesso di un diploma di laurea che dia accesso ad una delle classi di abilitazione, ovvero di un diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ovvero di un titolo universitario conseguito in un paese dell’Unione europea che dia accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

Si prevede, ferma restando la percentuale del 20 e del 25 per cento dei crediti da attribuire, rispettivamente, ad attività di laboratorio e tirocinio, che almeno il 20 per cento dei crediti complessivi afferisca ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi, dell’area della formazione per la funzione docente (Area 1) ed un altro 20 per cento dei crediti afferisca ad attività inerenti i contenuti formativi degli indirizzi (Area 2).

Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale, tenendo conto del percorso formativo compiuto nell'università o nelle istituzioni di alta formazione artistico musicale (che può comportare un credito massimo di due semestri), nonché delle esperienze di insegnamento, che possono comportare l’abbreviazione del tirocinio nella misura massima della metà.

Il piano di studio definisce curricoli integrati ed eventualmente prolungati per chi intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni, ovvero attività formative ulteriori qualora il percorso dello specializzando risulti carente in discipline rilevanti ai fini della classe di abilitazione, e disciplina lo svolgimento del tirocinio scolastico in istituti scolastici di diversa tipologia.

Percorsi abbreviati sono, infine, previsti per chi sia già in possesso di un’abilitazione oppure per chi sia in possesso, oltre che della laurea necessaria per l’accesso alla scuola, anche di quella in scienze della formazione primaria.

Come nel caso della laurea in scienze della formazione, sono previste attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (sul punto si veda, più approfonditamente, infra, commento art. 13).

Ai sensi del DM che si sta illustrando, l’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione aveva valore di esame di Stato, abilitava all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari attinenti ai diplomi di laurea posseduti dagli specializzandi e costituiva titolo di ammissione ai concorsi.

Successivamente, l’art. 1, comma 6-ter, del D.L. 240/2000[11] ha conferito a tale esame il valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento (di cui all’art. 401 del D.lgs. 297/1994, ora trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’art. 1, comma 605, lett. c), della legge 296/2006).

I contenuti di tale esame sono stati pertanto ridefiniti con decreto interministeriale 4 giugno 2001, n.268[12], che lo ha articolato in una prova scritta e in un colloquio.

La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella progettazione di un percorso didattico, relativo ad un argomento scelto del candidato da una terna estratta a sorte. Il colloquio consiste nella discussione di una relazione concernente le attività di tirocinio e di laboratorio svolte nel biennio di formazione e nell’illustrazione, corredata da ulteriori elementi, dello schema di progettazione realizzato nel corso della prova scritta.

Il voto finale di abilitazione, in ottantesimi, è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove d'esame e dal curriculum, inteso comeesito delle prove di valutazione superate durante il corso di specializzazione[13]. Per conseguire l’abilitazione occorre ottenere almeno 56 punti.

Al candidato che non superi le prove di esame è consentita la partecipazione a successive sessioni di esame - entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso – con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente.

Per ciascuno degli indirizzi del corso di specializzazione sono costituite commissioni giudicatrici degli esami finali, composte da un presidente e almeno quattro componenti, nominate con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Esse sono presiedute da un docente universitario, scelto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale[14], e ne fanno parte almeno due insegnanti di ruolo da almeno sette anni, titolari di materie dell'area disciplinare cui si riferisce l'esame, e altrettanti docenti universitari. I docenti scolastici sono scelti dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle scuole di specializzazione; uno di essi è il docente che, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha direttamente seguito il tirocinio e la stesura della conseguente relazione. I docenti universitari sono designati dal direttore della scuola tra i docenti della medesima, su proposta del consiglio della scuola.

 

Il medesimo DM n. 268/2001 ha anche disciplinato, all’art. 10, le commissioni giudicatrici degli esami di ammissione alle scuole, consistenti in prove di cultura generale determinate con decreto ministeriale.

Anche in tal caso è prevista una commissione per ciascun indirizzo, presieduta da un Presidente e con almeno quattro componenti, e nominata con provvedimento del direttore della scuola. Le differenze rispetto alla Commissione che segue gli esami finali è costituita dal fatto che il Presidente è scelto dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa e che i docenti di scuola secondaria sono scelti dal medesimo direttore tra una rosa di cinque nominativi designati dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle scuole di specializzazione.

 

L’accesso alle SSIS è stato sospeso, a partire dall’anno accademico 2008/2009 (coincidente con l’avvio del X ciclo delle medesime scuole), dall’art. 64, comma 4-ter, del D.L. 112/2008, proprio in attesa del perfezionamento delle procedure di revisione delle classi di concorso dei docenti e dei parametri per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA.

Tale disposizione si è collegata, peraltro, agli interventi legislativi già citati (si veda ante, commento art. 1) che, da un lato, hanno trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, dall’altro hanno previsto la ridefinizione delle procedure per l’accesso alla docenza. Dal combinato disposto delle disposizioni conseguiva, infatti, una situazione di incertezza sulle prospettive di inserimento in graduatoria e di accesso alla docenza da parte di nuovi specializzandi[15].

 

Si ricorda, infine, che con la finalità di dare soluzione al problema degli insegnanti precari sprovvisti di abilitazione è stato previsto il conseguimento di quest’ultima, ovvero del titolo di specializzazione per il sostegno, attraverso corsi universitari speciali di durata annuale; in questa sedesi fa riferimento in particolare, per l’ampiezza della platea dei destinatari, all’art. 2 del D.L. n. 97 del 2004[16].

Esso ha previsto che, nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del D.lgs. attuativo dell’art. 5 della legge 53/2003 (si veda ante, commento art. 1), le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituissero corsi abilitanti speciali di durata annuale, con esame finale avente valore di esame di Stato, utili per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

 

 

Si passa ora all’illustrazione dell’art. 3 dello schema di regolamento.

 

I percorsi formativi per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono articolati in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, che comprende un tirocinio a partire dal secondo anno. Rispetto alla situazione attuale, quindi, all’interno del corso di laurea non ci saranno più due distinti indirizzi, relativi ai due ordini di scuola.

Il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico è previsto in deroga a quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del DM 270 del 2004, che stabilisce che la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni, mentre la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che, tenendo conto delle riflessioni e degli studi condotti sull’attuale laurea quadriennale nelle facoltà di Scienze della formazione e delle specificità educative degli insegnanti, appare difficile dare un senso ad un percorso articolato in un triennio e in un successivo biennio.

 

Sull’attivazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico appare utile fare riferimento all’art. 6, comma 3, del DM 270/2004, che indirettamente reca una disciplina in materia. La disposizione citata prevede, infatti, la possibilità di ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per i corsi regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per i medesimi, titoli universitari di primo livello, ovvero per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Su tale base, sono stati istituiti:

-        un corso di laurea magistrale in giurisprudenza (con DM 25 novembre 2005; classe LMG/01);

-        corsi di laurea magistrale a ciclo unico regolati da direttive comunitarie che non prevedono titoli di primo livello[17], e cioè:

-    farmacia e farmacia industriale: LM - 13;

-    medicina e chirurgia: LM - 14;

-    medicina veterinaria: LM - 42;

-    odontoiatria e protesi dentaria: LM - 46;

-    architettura e ingegneria edile-architettura: LM – 4.

 

Merita, peraltro, segnalare che un corso di laurea a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, è stato previsto per la formazione del restauratore di beni culturali dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 26 maggio 2009, n. 87[18]; quest’ultimo ha rinviato ad appositoprovvedimento, risultante dal concerto dei due ministri, la definizione della classe della laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore, indicandone obiettivi formativi qualificanti ed attività formative indispensabili.

Il 13 aprile 2010, intervenendo in sede di risposta all’interrogazione 5-02469[19], il sottosegretario di Stato all’istruzione, all’università e alla ricerca ha evidenziato che “la procedura per la definizione del Decreto …. riguardante la laurea magistrale a ciclo unico, abilitante per il restauro, che ha come fonte normativa l'articolo 9 (rectius: 29), comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e l'articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 87/2009, è al momento in fase conclusiva[20]”.

 

I percorsi formativi per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado si articolano in un corso di laurea magistrale (biennale) – ovvero, nel caso di percorsi finalizzati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche nel corso di diploma accademico di secondo livello (su quest’ultimo si veda infra, commento art. 9) - e in un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

Essi possono prevedere periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche accreditate (si veda infra, commento art. 12).

La relazione illustrativa chiarisce, al riguardo, che per questi percorsi formativi si è ritenuto di concentrare la fase di rapporto diretto con la scuola nel periodo finale per dar modo allo studente, in una prima fase, di concentrarsi sugli aspetti disciplinari e sulle tematiche pedagogiche generali, così da rendere poi proficue le esperienze concrete. Evidenzia, inoltre, che la componente disciplinare avrà un peso maggiore nella prima fase e quella pedagogico-didattica nella seconda fare, per evitare che si affronti il modo di insegnare una materia prima di conoscere i contenuti della stessa materia.

Costituisce parte integrante di tutti i percorsi formativi l’acquisizione di specifiche competenze linguistiche e digitali.

Per il primo profilo, si stabilisce l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, la cui valutazione o certificazione costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione.

 

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue- CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea) e formalizzato, tra l’altro, nella Raccomandazione R (98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in data 17.3.1998[21].

Il CEFR si articola in sei livelli di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), costituenti i parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale.

In particolare:

o        il livello B2 - Livello post-intermedio prevede la comprensione dei concetti principali di testi complessi anche specialistici; la capacità di interagire con i parlanti nativi e di produrre testi chiari e dettagliati su un'ampia gamma di argomenti;

o        il livello C1 - Livello avanzato (richiesto dall’art. 14 dello schema in esame per l’accesso ai corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera) prevede la comprensione di testi lunghi e complessi; la capacità di esprimersi con  scioltezza utilizzando la lingua in modo efficace per scopi sociali, professionali ed accademici; la capacità di produrre testi chiari e ben costruiti su argomenti complessi.

 

Per il secondo profilo, si richiede l’acquisizione delle competenze digitali previste dallaraccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (utilizzo di linguaggi multimediali per comunicare le conoscenze e utilizzo di contenuti digitali). Si specifica che i contenuti digitali devono essere sviluppati in modo da garantire la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali.

 

La competenza digitalefigura tra le otto competenze chiave individuate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006[22], adottata per indicare le competenze/abilità necessarie nella società basata sulla conoscenza.

Il documento specifica che la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nell’uso del computer per reperire, valutare, archiviare e scambiare informazioni.

Tra le conoscenze/abilità essenziali legate a tale competenza figurano le  applicazioni informatiche (come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni) ma anche la consapevolezza dei rischi di internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete), delle problematiche legate all’affidabilità delle informazioni disponibili, dei principi giuridici ed etici connessi all’uso interattivo delle TSI.

 

Con riguardo ai bisogni educativi speciali, si ricorda che la L. n. 4/2004[23]stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona, in particolare della persona disabile, ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. L’art. 5 prevede, quindi, che le relative disposizioni si applicano anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il regolamento attuativo della legge citata[24] ha demandato ad un decreto interministeriale l’individuazione delle specifiche regole tecniche che disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all’articolo 5 sopra richiamato. Il decreto, intervenuto il 30 aprile 2008, ha definito, in particolare, le linee guida editoriali da adottare per i libri di testo ed i criteri per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili (allegati A e B)[25].

Si ricorda, infine, che l’art. 15 del D.L. 112/2008, per potenziare la fruibilità di testi e strumenti didattici a costi sostenuti, ha prescritto il graduale passaggio (da completare entro l’a.s. 2011/2012) a libri di testo disponibili nella rete internet, facendo comunque salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.


Art. 4
(Corsi di laurea magistrale)

L’articolo 4 reca disposizioni applicabili a tutte e due le tipologie di corsi di laurea magistrale indicati nell’art. 3, ossia al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, e al corso di laurea magistrale (biennale) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Si dispone, anzitutto, che i corsi di laurea magistrale in questione, in considerazione del loro carattere professionalizzante, sono istituiti dalle università anche in deroga al numero minimo di crediti previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del DM 270 del 2004.

 

Il concetto di crediti formativi universitari (CFU) è stato definito dal DM 270/2004 (art. 1, comma 1, lett. l), e art. 5) anche al fine di consentire una maggiore mobilità internazionale degli studenti.

I CFU misurano la quantità di lavoro di apprendimento richiesta allo studente, comprensiva dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti; per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

L’art. 10, commi 2 e 4, del DM prevede che con decreti ministeriali si determini, per ogni classe di corso di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici delle singole università devono riservare ad ogni attività formativa di base e ad ogni attività formativa caratterizzante. Deve essere rispettato il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi - dei quali non più del 40 per cento riservato alle attività formative caratterizzanti -, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire per quale ragione sia necessario prevedere una specifica deroga al numero minimo di crediti di cui all’art. 10, commi 2 e 4, del DM 270 del 2004, dal momento che i due commi fanno già salvi i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali.

Si segnala, inoltre, che nella relazione illustrativa vi è il riferimento anche ad una deroga ai requisiti minimi in termini di strutture didattiche e scientifiche che non trova riscontro nel testo, presumibilmente a seguito del recepimento delle indicazioni del Consiglio universitario nazionale.

 

Le ulteriori disposizioni recate dall’art. 4 sono volte a consentire sinergie e ottimizzazione nell’uso delle risorse, riprendendo e puntualizzando indicazioni presenti nell’art. 2, comma 4, del già citato DM 26 maggio 1998 (si veda ante, commento art. 3).

Si dispone, quindi, che i corsi di laurea possono essere istituiti con il concorso di più facoltà dello stesso ateneo, o di atenei diversi – in tal caso sulla base di specifica convenzione – ovvero in convenzione fra facoltà universitarie e istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Le convenzioni devono essere sottoscritte dal rettore di ogni università che partecipa all’istituzione del corso e devono indicare, oltre che la facoltà sede del corso stesso, l’apporto di ciascun ateneo in termini di docenti, strutture didattiche e scientifiche, laboratori, risorse finanziarie.

Infine, si prevede che le università possono prevedere strutture di servizi comuni ai diversi corsi di laurea e che è vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti dalle facoltà e dalle università interessate.

 

La relazione illustrativa chiarisce che l’affidamento dell’istituzione dei corsi e della relativa gestione alle università e la possibilità di dar corso a lauree magistrali interuniversitariepurché esse non richiedano la costituzione di organi di gestione indipendenti e separati, costituiscono accorgimenti volti a prevenire il riformarsi di situazioni di cristallizzazione di strutture fisse e di gruppi di persone che riassorbono tutta l’attività formativa, isolandosi rispetto alla realtà universitaria e a quella scolastica, riscontrata durante l’esperienza delle S.S.I.S.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire se le disposizioni recate dal comma 3 sui contenuti delle convenzioni siano applicabili anche alle convenzioni stipulate fra università ed AFAM, in tal caso esplicitandolo.

 

 


Art. 5
(Programmazione degli accessi)

L’accesso ai percorsi formativi indicati nell’art. 3, nonché l’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili (trattata nell’art. 13 dello schema di regolamento) è a numero programmato, definito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui adozione non viene indicato un termine) e deliberato ai sensi dell’art. 39 della L. 449 del 1997, previo parere del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Il numero dei posti annualmente disponibili è determinato:

·         sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docentenelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione (il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 62 del 2000[26], è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali);

·         tenendo conto dell’offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso (anche in tal caso non è indicato un termine).

 

Nel parere reso il 26 giugno 2009 il CUN ha evidenziato la necessità di mantenere un controllo della qualità, mediante la previsione di prove di accesso identiche, per ciascuna laurea magistrale, sul territorio nazionale.

 

Si ricorda, preliminarmente, che la programmazione nazionale degli accessi ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario è stata disposta dall’art. 1 della L. n. 264 del 1999[27]. La programmazione annuale avviene sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, effettuata in relazione ai parametri indicati[28], tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. Modalità e contenuti delle prove di ammissione sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica[29].

Per l’anno accademico 2009/2010, con DM 1 luglio 2009 il numero dei posti per le immatricolazioni a scienze della formazione è stato fissato in 4.806 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia (di cui all’art. 39, comma 5, del d.lgs. 286/1998) e in 155 per gli studenti non comunitari residenti all’estero.

 

Per quanto concerne la programmazione del fabbisogno di personale, si ricorda che l’articolo 39 della legge n. 449/1997 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha posto in capo agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche il dovere di una programmazione triennale delle assunzioni, con previsione di autorizzazione delle stesse. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisce preliminarmente le priorità da soddisfare e, entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente[30].

Con specifico riferimento alle dotazioni organiche della scuola, le circolari annualmente emanate dal MIUR richiamano il confronto con le regioni e gli enti locali. Ad esempio, la circolare 37 del 13 aprile 2010[31], relativa alle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2010-2011 (in via di perfezionamento), evidenzia che “gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, per essere questi titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche dei rispettivi territori, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio

 

Alla luce della ricognizione normativa, che affida la programmazione al Consiglio dei ministri, si valuti l’opportunità di fare riferimento alla “programmazione triennale” del fabbisogno di personale ai sensi delle disposizioni vigenti, precisando che la programmazione stessa tiene conto delle esigenze rilevate su base regionale, e non alla “programmazione regionale”.

Occorre, inoltre, valutare se l’intenzione sia effettivamente quella di attribuire al Consiglio dei ministri la deliberazione sul numero di posti per l’accesso ai percorsi di formazione degli insegnanti (aspetto per il quale il comma 1 prevede l’intervento di un decreto MIUR). Ci si soffermi, quindi, al comma 2, sulle parole “ed è” poiché, forse, quanto segue lo si voleva riferire al meccanismo di programmazione del fabbisogno di personale.

 


Art. 6
(Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (LM 85-bis) è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR.

 

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 341 del 1990, ai due indirizzi del corso di laurea (si veda ante, commento art. 3 dello schema di regolamento) contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

In attuazione, l’art. 3, comma 3, del già citato DM 26 maggio 1998 stabilisce che il corso di laurea afferisce, di norma, alle facoltà di scienze della formazione. Prevede, inoltre, che l’università – o le università, nel caso di attivazione del corso d’intesa fra distinti atenei – possono attivare il corso anche nell’ambito di un coordinamento interfacoltà. Ribadisce, infine, che per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell’ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

 

Per essere ammessi, è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo[32]. Ciò, in deroga a quanto dispone l’art. 6, comma 2, del DM n. 270 del 2004, ai sensi del quale per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale.

 

La struttura del corso di laurea è recata dalla tab. 1 allegata allo schema di decreto.

 

Definendo gli obiettivi formativi qualificanti, la tabella 1 precisa che i laureati nella classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all’età e alla cultura di appartenenza degli allievi. E’ pertanto necessario che le conoscenze disciplinari acquisite siano sin dall’inizio strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico, aiutando anche l’integrazione dei bambini con bisogni speciali.

In coerenza con tali obiettivi, il corso prevede laboratori pedagogico didattici e attività di tirocinio diretto e indiretto, una parte del quale svolto nella scuola dell’infanzia.

Nell’insegnamento delle discipline occorre tener conto dei due ordini di scuole cui il corso abilita. Pertanto, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria.

Alle attività formative di base - psicopedagogiche e metodologico-didattiche – sono assegnati 78 crediti. Alle attività formative caratterizzanti sono assegnati complessivamente 166 crediti (dei quali, 135 per l’Area 1- I saperi della scuola e 31 per l’Area 2 – Insegnamenti per l’accoglienza di studenti disabili). I restanti 56 crediti sono assegnati ad altre attività (in particolare, 8 riguardano attività a scelta dello studente, 24 attività di tirocinio, 3 il laboratorio di tecnologie didattiche, 10 i laboratori di lingua inglese, 2 la prova di idoneità per il conseguimento del livello di conoscenza dell’inglese B2, 9 le attività formative per la prova finale).

 

Si segnala che a pagina 2 della tabella 1 si prevede che “i laureati della classe conseguono l’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria” (e non anche “per la scuola dell’infanzia, come, invece, in coerenza con il testo dello schema di regolamento, è scritto a pag. 4 della stessa tabella).

 

Il tirocinio, che deve essere svolto a partire dal secondo anno di corso, è pari a 600 ore, corrispondenti, come si è già visto, a 24 crediti formativi: le relative attività devono svolgersi con modalità che assicurino un aumento progressivo del numero dei crediti formativi nel corso degli anni.

 

Nel parere reso il 26 giugno 2009 il CUN invita a precisare che le 600 ore includono attività di preparazione e studio individuale e ad indicare la percentuale minima.

 

Attualmente, come si è già visto nel commento relativo all’art. 3, l’art. 2, comma 5, del DM 26 maggio 1998 stabilisce che alle attività di tirocinio, comprese le fasi di progettazione e verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea in scienze della formazione primaria.

 

Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale del tirocinio che costituiscono esame avente anche valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Con riferimento alla Commissione, si dispone che essa sia integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale.

 

Attualmente, l’art. 2, comma 8, del DM 26 maggio 1998 prevede che l’esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Ai sensi del comma 6, lett. e), i regolamenti didattici possono disporre che la relazione sia integrata da una tesi. In tal caso, nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

Si ricorda, inoltre, che la validità abilitante all’insegnamento del corso di laurea in scienze della formazione, inizialmente disposta dall’art. 5, c. 3, della legge 53/2003, e successivamente abrogata per effetto dell’articolo 2, comma 416, della legge 244/2007 (l. finanziaria per il 2008), è stata nuovamente prevista dall’art. 6 del D.L. 137 del 2008, che ha disposto che esso sia comprensivo delle attività di tirocinio svolte.

Per quanto concerne la Commissione, sempre il comma 8 dell’art. 2 del DM 26 maggio 1998 stabilisce che della commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche che hanno collaborato alle attività del corso di laurea.

 

A fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, sembrerebbe opportuno inserire un riferimento all’art. 2, comma 8, del DM 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, sembrerebbe opportuno inserire un riferimento all’art. 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura.

 


Art. 7
(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)

Dopo aver ricordato quanto già indicato nell’art. 3 in ordine al percorso formativo per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado (conseguimento della laurea magistrale e svolgimento del successivo tirocinio formativo attivo), e quanto indicato nell’art. 5 relativamente all’accesso a numero programmato e con prova preliminare, l’art. 7 stabilisce che il percorso si conclude con l’esame con valore abilitante (poi disciplinato nell’art. 10).

 

I requisiti per sostenere la prova di accesso ai corsi di laurea magistrale, nonché la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale, sono stabiliti, con riferimento a 6 delle 8 classi di abilitazione di cui al DM 29 marzo 2009, n. 37, dalle tabelle da 2 a 7 allegate allo schema di decreto.

Sotto il primo profilo, esse definiscono, in particolare, il numero minimo di crediti che occorre aver acquisito nel corso di laurea con riferimento ai settori scientifico disciplinari indicati.

Sotto il secondo profilo, vengono istituite due nuove classi di laurea magistrale, ossia LM 95 – Scienze matematiche, fisiche e naturali ed LM 96 –Tecnologia[33], e si determina la ripartizione dei crediti che occorre aver acquisito durante il corso di laurea magistrale.

 

Si ricorda che le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresi i relativi titoli di accesso, sono state ridefinite, in coerenza con i nuovi piani di studio della medesima scuola, con il DM 26 marzo 2009, n. 37.

Il DM prevede (all. 1) 8 nuove classi di abilitazione[34], entrate in vigore dall’anno scolastico 2009/2010, che derivano dalla trasformazione delle classi di concorso a cattedre relativamente alla scuola secondaria di primo grado di cui alla Tab. A del DM n. 39 del 1998.

 

Sulla base delle tabelle da 2 a 7, si determina la seguente corrispondenza fra le attuali classi di abilitazione e le classi delle lauree magistrali che determinano l’accesso al tirocinio:

 

Classe di abilitazione

Classe di laurea magistrale

A043 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

LM 14 – Filologia moderna

A045 – Lingua inglese e seconda lingua straniera

LM 37 – Lingua straniera

A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

LM 95 – Scienze matematiche, fisiche e naturali (NUOVA)

A030 – Scienze motorie e sportive

LM 67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

LM 68 – Scienze e tecniche dello sport

A032 – Musica

LM 45 – Musicologia e beni musicali

A033 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

LM 96 – Tecnologia (NUOVA)

 

 

Nel comma 2 non appare corretto il riferimento a “ciascuna classe di abilitazione”, poiché le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento, complessivamente, a 6 delle 8 classi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 (non riguardano, infatti, le classi 28/A –Arte e immagine e 77/A –Strumento musicale, considerate dall’art. 9 dello schema di decreto).

Come rileva anche il CUN, potrebbe, inoltre, essere opportuno omogeneizzare formalmente le tabelle per favorirne la comprensione.

 

Il comma 3 dispone, infine, sull’accesso al tirocinio formativo attivo in soprannumero per alcune categorie.

In particolare, si dispone che le università ammettono al tirocinio formativo attivo, in soprannumero, coloro che, avendo i requisiti indicati nelle tabelle da 2 a 7 dello schema di decreto, e previo superamento della prova orale disciplinata dall’art. 15, comma 8:

·         hanno conseguito il dottorato di ricerca;

·         hanno svolto per almeno 2 anni, anche se non consecutivi, attività di ricerca scientifica a tempo determinato, ai sensi dell’art. 51, c. 6, della L. 449 del 1997, o dell’art. 1, c. 14, della L. 230 del 2005[35].

In entrambi i casi, l’esperienza deve riguardare i contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. I soggetti in questione possono frequentare il tirocinio senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione di appartenenza, e anche senza preventiva autorizzazione della stessa, a meno che ciò non sia richiesto dai rispettivi obblighi contrattuali.

 

Sul punto, il CUN, nel parere reso il 26 giugno 2009, evidenzia la necessità di programmare la quota degli accessi riservata ai dottori di ricerca e ritiene che il riconoscimento non debba essere esteso ad altre figure. Invece, il CNPI, nel parere reso il 22 giugno, ha suggerito di prevedere la possibilità di accesso in soprannumero per le categorie indicate solo nella fase transitoria.

 


Art. 8
(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)

Anche in questo caso, dopo aver ricordato quanto già indicato nell’art. 3 in ordine al percorso formativo per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (conseguimento della laurea magistrale e svolgimento del successivo tirocinio formativo attivo), e quanto indicato nell’art. 5 relativamente all’accesso a numero programmato e con prova preliminare, si stabilisce che il percorso si conclude con l’esame con valore abilitante (poi disciplinato nell’art. 10).

 

A differenza di quanto visto per la scuola secondaria di primo grado, in questo caso si rimette ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’adozione delle tabelle recanti i requisiti per sostenere la prova di accesso ai corsi di laurea magistrale, nonché la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale.

Ciò, in relazione alle modifiche ordinamentali derivanti dall’art. 64, comma 4, del D.L. 112 del 2008 (la relazione illustrativa fa specifico riferimento alla revisione delle classi di concorso, adempimento previsto dalla lett. a) del comma 4 indicato) e dal d.lgs. 226 del 2005[36].

 

Anche in tal caso, infine, le università dispongono l’ammissione in soprannumero dei soggetti indicati nell’art. 7, comma 3, con le medesime modalità (si veda ante).

 


Art. 9
(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e secondo grado)

Il percorso formativo per l’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e secondo grado è identico, mutatis mutandis, a quello visto per i restanti ambiti formativi.

In tal caso, ovviamente, si richiede il conseguimento del diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico. Resta fermo che l’accesso al corso è a numero programmato e con prova di accesso, che dopo il conseguimento del diploma si svolge un anno di tirocinio formativo attivo e che l’esame ha valore abilitante.

 

La legge n. 508 del 1999[37] ha riordinato il settore delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, attribuendo a queste istituzioni una autonomia paragonabile a quella universitaria. In particolare, esse costituiscono il sistema dell’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nei confronti del quale il Ministro esercita poteri di programmazione, indirizzo e controllo.

Le AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, e rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

L’art. 2, comma 7, della legge ha affidato a regolamenti di delegificazione la disciplina, fra gli altri, di procedure, tempi e modi per lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore (lett. g), e la definizione dei criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi e per gli ordinamenti didattici e la programmazione degli accessi (lett. h).

L’art. 4, comma 2, come modificato dall’art. 6 del D.L. 212 del 2002, ha, poi, stabilito che fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica[38], compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio (si veda infra).

In attuazione di tali disposizioni sono intervenuti prima il DPR n. 132 del 2003[39] e, poi, il DPR n. 212 del 2005.

Quest’ultimo ha declinato gli obiettivi formativi dei corsi finalizzati al conseguimento di ciascuno dei titoli di studio sopra indicati e ha disciplinato, all’art. 5, l’ordinamento didattico generale. In particolare, per quanto riguarda i corsi di primo livello, ha stabilito che in prima applicazione gli stessi siano istituiti nelle scuole individuate nella tabella A allegata[40].

Per quanto concerne i corsi di secondo livello[41], ha stabilito che, fino all’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, lett. h), della L. 508 del 1999, essi siano attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica, fra l’altro, gli obiettivi formativi, sentito il CNAM (si veda infra).

L’art. 9 del regolamento ha, quindi, affidato ad un decreto del Ministro, sentito il CNAM, l’individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi[42].

Successivamente, l’art. 3-quinquies del D.L. 180 del 2008[43] ha previsto che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 9 del DPR n. 212 del 2005siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali le Istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare[44].

Con riferimento ai corsi accademici biennali di secondo livello, si ricorda che il DM n. 82 del 2004[45], adottato in attuazione dell’art. 1, comma 3-bis, del già citato D.L. n. 97 del 2004[46], ha stabilito l’istituzione presso le Accademie di belle arti, a decorrere dall’anno accademico 2004- 2005, dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico nelle classi:

-          7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria;

-          18A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica;

-          21A – Discipline pittoriche;

-          22 A – Discipline plastiche;

-          25A – Disegno e storia dell’arte;

-          28A – Educazione artistica.

 

Le Accademie individuano il numero massimo degli iscritti in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali.

L’esame per l’accesso consiste in una prova scritta, predisposta da ogni Accademia, e in un colloquio. La prova scritta consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla, dei quali venti si riferiscono all’indirizzo e trenta alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione.

Sono ammessi ai corsi, per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati nelle due prove e nella valutazione dei titoli .

I corsi sono articolati in semestri e si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1600. Gli studenti sono obbligati a frequentare almeno l’80% di tutte le attività formative previste per le classi di abilitazione cui sono iscritti.

Al termine del corso di studio, dopo un esame di Stato, è rilasciato il diploma di secondo livello che abilita all’insegnamento per le classi corrispondenti.

 

In seguito, con DM. 28 settembre 2007[47] si è proceduto alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della musica mediante l'istituzione di un corso accademico biennale di secondo livello ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante, e si è attivato un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento, sempre con valore abilitante. Ciò, a decorrere dall’anno accademico 2007/2008.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi non può superare le 35 unità per anno accademico. L'esame per l'accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio. L’ammissione è riservata a quanti risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli (art. 3, commi 7, 10, 12 e 14).

Le attività didattiche sono articolate in discipline d'insegnamento (suddivise in discipline di base, caratterizzanti e integrative, analogamente a quanto previsto nei  percorsi universitari), laboratori e tirocinio.

L’orario complessivo non è inferiore a 1.200 ore per corso e ne comprende almeno 120 di tirocinio. E’ prescritta la frequenza di almeno l'80% di ogni attività formativa.

L'esame finale, avente valore di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi. Inoltre, per l'abilitazione nella classe di concorso di educazione musicale, è prevista l’elaborazione di un progetto didattico educativo; per la classe di concorso in strumento musicale sono previste una prova con lo strumento ed una di concertazione di musica di insieme.

In esito ai corsi è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento, rispettivamente, dell'educazione musicale (classe di concorso A31/A32) e dello strumento musicale (classe di concorso A77) nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso.

 

I corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado sono stabiliti, con riferimento alle corrispondenti classi di abilitazione (A-032 Musica[48], A-077 Strumento musicale, A028 Arte e immagine) dalle tabelle da 8 a 10 allegate allo schema di decreto.

Queste ultime, in realtà, disciplinano anche – come già visto per le classi di abilitazione considerate nell’art. 7 – i requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello. Essi sono così indicati:

·         classe A077: conseguimento del diploma accademico di primo livello relativo alla classe di strumento;

·         classe A028: conseguimento di un diploma accademico di primo livello;

·         classe A032: conseguimento del diploma accademico di primo livello in Didattica della musica e dello strumento, ovvero di un diploma accademico di primo livello con almeno 21 crediti formativi nei settori artistico-disciplinari dell’area di Didattica della musica.

 

Nel testo dell’art. 9, comma 2, appare quindi necessario fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello. Inoltre, si valuti l’opportunità di aggiungere, dopo la parola “ciascuna” la parola “corrispondente”.

 

Sulla base delle tabelle da 8 a 10, si determina la seguente corrispondenza fra le classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e i diplomi accademici di secondo livello che determinano l’accesso al tirocinio:

 

Classe di abilitazione

Diploma accademico di secondo livello

A032 - Musica

Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica, secondo le indicazioni recate dalla tab. 8

A077 - Strumento

Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di strumento, secondo le indicazioni recate dalla tab. 9

A028- Arte e immagine

Diploma accademico di secondo livello strutturato secondo le indicazioni recate dalla tabella 10

 

Invece, come già visto all’art. 8 e per le medesime ragioni, le tabelle relative alla scuola secondaria di secondo grado saranno adottate con successivo decreto di natura non regolamentare del MIUR.

 

Anche in tal caso, si valuti se nel testo del comma 3 non si debba fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e se, prima delle parole “classi di abilitazione”, non sia opportuno inserire l’aggettivo “corrispondenti”.

 

L’ultimo comma dell’articolo ha contenuti misti. Si dispone, infatti, che:

·         per l’utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni recate dall’art. 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle Istituzioni AFAM;

·        in tali Istituzioni, le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono esercitate dai consigli accademici;

·         per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione dei crediti, si applica quanto previsto per il tirocinio a seguito di corsi di laurea magistrale dalla Tabella 11 allegata allo schema di decreto.

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DPR 132 del 2003, il consiglio accademico delle Istituzioni AFAM determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca e ne assicura il monitoraggio ed il controllo; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; delibera il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti; esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti, nonché ogni altra funzione non espressamente demandata al consiglio di amministrazione.

 


Art. 10
(Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado)

Il tirocinio formativo attivo è qualificato quale “corso di preparazione all’insegnamento”. Esso sostituisce il percorso effettuato, fino all’anno accademico 2007-2008, nelle scuole di specializzazione di cui all’art. 4, comma 2, della L. 341 del 1990.

La relazione illustrativa evidenzia che il tirocinio “è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum” (si ricorda che negli artt. 7, comma 3, e 8, comma 3, dello schema di decreto si considerano situazioni di ammissione in soprannumero). 

 

Sembrerebbe opportuno esplicitare nel testo dello schema di decreto il criterio che presiede all’accesso al tirocinio formativo attivo.

 

Il tirocinio ha durata annuale e alla sua conclusione, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento, che:

·         per la scuola secondaria di primo grado è in una delle classi di abilitazione previste dal già citato DM n. 39 del 2007 (si veda ante, commento art. 7);

·         per la scuola secondaria di secondo grado, fino all’adozione del regolamento di riordino delle classi di concorso, è in una delle classi di abilitazione previste dal DM 30 gennaio 1998, n. 39 e dal DM 9 febbraio 2005, n. 22 (complessivamente, nel numero di 100).

 

Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà universitaria o presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che ne rappresentano la sede amministrativa. Inoltre, può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa o di diverse università, nonché in collaborazione fra facoltà universitarie e Istituzioni AFAM.

 

Esso comprende quattro gruppi di attività, che corrispondono a 60 crediti formativi[49], ripartiti sulla base della tabella 11 allegata allo schema, (sulla quale, peraltro, interviene, con una disposizione di carattere transitorio, l’art. 15, comma 20). Si tratta dei seguenti gruppi:

·         insegnamenti di scienze dell’educazione (ai quali sono attribuiti 18 CFU, di cui 6 di pedagogia speciale per i bisogni speciali);

·         un tirocinio di 475 ore presso le istituzioni scolastiche, sotto la guida di un tutor, in collaborazione con il docente universitario o delle Istituzioni AFAM. Il percorso di tirocinio è progettato di concerto fra le istituzioni scolastiche e il consiglio di corso di tirocinio (mentre la gestione delle attività è affidata solo a quest’ultimo organo: si veda infra)e comprende una fase di osservazione e una fase di insegnamento attivo. Il tirocinio dà diritto a 19 CFU;

·         insegnamenti di didattiche disciplinari, anche in contesti laboratoriali, integrando approccio disciplinare e approccio didattico;

·         laboratori pedagogico-didattici, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio (ai quali, unitamente agli insegnamenti di didattiche disciplinari, sono attribuiti 18 CFU).

Gli ulteriori 5 CFU sono previsti per la tesi e la relazione finali.

 

Come si è già visto nella scheda relativa all’art. 3, nelle scuole di specializzazione i crediti formativi previsti per il laboratorio, per le attività didattiche attinenti la formazione dei docenti (Area 1) e per quelle attinenti i contenuti formativi (Area 2), sono stati pari, per ciascun settore, al 20% dei crediti complessivi, mentre quelli relativi al tirocinio sono stati pari al 25%.

 

Nel parere reso il 26 giugno 2009 il CUN evidenzia che il tirocinio formativo attivo, per le sue specifiche caratteristiche, deve prevedere l’obbligo di frequenza.

 

La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo, come sopra anticipato, è affidata al consiglio del corso di tirocinio. In particolare, esso cura l’integrazione fra i quattro gruppi di attività, organizza i laboratori e stabilisce le modalità di collaborazione fra i tutor, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle Istituzioni AFAM.

Questo organo nelle università è composto:

·         dai docenti e dai ricercatori che hanno incarichi didattici;

·         da due rappresentanti dei tutor coordinatori;

·         da due dirigenti scolastici designati dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini;

·         da un rappresentante degli studenti tirocinanti.

Il Presidente è eletto fra la componente dei docenti, dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta. Quindi, il mandato può durare complessivamente 6 anni.

Nel caso delle Istituzioni AFAM, l’unica variazione sostanziale è riferita alla assenza, naturalmente, di ricercatori.

 

Si segnala, sia alla lettera a) che alla lettera b), la presenza di un refuso (“ed” invece che “e”).

 

Il tirocinio formativo attivo si conclude con la stesura di una relazione che non deve consistere solo nella illustrazione delle attività svolte, ma deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe, le conoscenze psico-pedagogiche e le competenze didattico-disciplinari e, in particolar modo, laboratoriali.

Il tirocinante svolge, quindi, l’esame di abilitazione all’insegnamento che consiste:

·         nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio, valutabile fino ad un massimo di 30 punti;

·         nell’esposizione orale di un percorso didattico su un argomento scelto dalla commissione[50], valutabile fino ad un massimo di 30 punti;

·         nella discussione della relazione finale - per la quale il relatore è il docente universitario o delle Istituzioni AFAM che ha svolto attività nel corso, mentre il correlatore è il tutor – valutabile fino ad un massimo di 10 punti.

L’esame è superato con il conseguimento di una votazione almeno pari a 50/70. La Commissione (per la cui composizione si veda infra) aggiunge al punteggio risultante dai tre passaggi sopra indicati il punteggio risultante dalla media ponderata[51]dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti durante l’anno di tirocinio, fino ad un massimo di 30 punti.

Il punteggio complessivo, espresso, quindi, in centesimi, costituisce il voto di abilitazione all’insegnamento edà luogo al rilascio del relativo diploma.

 

Con riferimento al punteggio risultante dalla media ponderata sopra indicata, si ricorda che il criterio si ritrova nei regolamenti didattici di alcuni atenei. Ciò, perché l’art. 11 del D.M. n. 270 del 2004 ha demandato ai regolamenti didattici di ateneo la disciplina degli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, quali, tra gli altri, la definizione delle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, stabilendo unicamente che questa deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

Con riferimento al voto attribuito all’esame finale dei corsi di studio, ad esempio, presso l’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” la Commissione di laurea è fornita, per ciascuno studente, di uno “statino di laurea” sul quale è riportata una media di partenza utile per le valutazioni dei docenti. Nel caso delle lauree del nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M. 270/04) sullo statino di laurea è riportata la media ponderata degli esami sostenuti, calcolata moltiplicando ogni voto per il numero di crediti dell'esame corrispondente. I valori così ottenuti vengono sommati e alla fine divisi per il numero complessivo di crediti maturati[52].

 

Degli esami di profitto durante l’anno di tirocinio si parla solo al comma 9, ai fini del calcolo del punteggio complessivo. Si valuti l’opportunità di fornire qualche specifica, anche in considerazione del fatto che una forma di valutazione è prevista anche dall’art. 11, comma 2, lett. c).

Inoltre, con riferimento all’utilizzo della media ponderata, si valuti l’opportunità di esplicitare che i pesi da utilizzare per la ponderazione sono costituiti dai crediti formativi.

 

La Commissione esaminatrice, nominata dalla autorità accademica competente, nelle università è composta da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Nelle AFAM, la composizione è la medesima, con la presenza, ovviamente, di docenti di tali Istituzioni.

La Commissione è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà o dall’istituzione AFAM di riferimento.Agli oneri di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del MIUR.

 

Nelle scuole di specializzazione, le Commissioni esaminatrici sono state nominate con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale (si veda ante, scheda art. 3).

 

La relazione illustrativa evidenzia che si è inteso stabilire un rapporto quanto più ampio e dinamicamente variato fra università e strutture scolastiche, sempre quale accorgimento per evitare il riformarsi di situazioni di cristallizzazione di strutture fisse riscontrata durante l’esperienza delle S.S.I.S.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire quale sia l’autorità accademica competente a nominare la Commissione e chiarire a chi spetti designare il presidente nel caso di corsi interfacoltà o in collaborazione fra facoltà e istituzioni AFAM.

 


Art. 11
(Docenti tutor)

L’art. 11 disciplina le funzioni e le modalità di selezione delle diverse figure di tutor che partecipano alle attività di tirocinio.

Per tutti i percorsi formativi si prevedono tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Inoltre, nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono presenti anche tutor organizzatori.

Si evidenzia, preliminarmente, che su questo articolo il Consiglio di Stato ha chiesto al MIUR, nel parere interlocutorio del 2 febbraio 2010, un chiarimento, rilevando, in particolare, una contraddizione fra il comma 3, che stabilisce che i tutor dei tirocinanti sono designati dai dirigenti scolastici e il comma 5, che affida lo svolgimento delle selezioni, anche per questa figura di tutor, alle facoltà.

Nella nota di chiarimento inviata al Consiglio di Stato il 23 febbraio 2010, il MIUR rileva che nel comma 5, primo periodo, verrà eliminato il riferimento al comma 3. Il Consiglio di Stato prende atto di tale impegno nel parere del 19 marzo 2010, n. 1061.

Il testo inviato alle Camere non comprende la modifica.

 

I tutor sono docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

 

Si ricorda che la possibilità di utilizzare, nel corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche è prevista dall’art. 2, comma 4, del DM 26 maggio 1998 e, a livello legislativo, dall’art. 1, comma 4, della L. 315 del 1998[53].

Quest’ultimo ha rimesso a decreti del Ministro della pubblica istruzione la determinazione delle modalità di utilizzazione di detto personale, fissando un limite di spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, e ha affidato agli atenei l’adozione, con proprie disposizioni, di procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati da una commissione ministeriali di esperti[54], nonché la disciplina delle modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.

Il comma 5 del medesimo art. 1 ha, inoltre, previsto, per le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure del comma 4, nel limite del contingente di 200 unità indicato dall’art. 456, comma 13, del d.lgs. 297 del 1994[55].

In attuazione di tali disposizioni è intervenuto il DM 15 marzo 2001 (recante in allegato i criteri generali per la valutazione comparativa degli aspiranti). In relazione all’art. 1, comma 4, della L. 315/1998, il DM ha previsto l’utilizzazione del personale docente in posizione di semiesonero e fissato la durata dell’utilizzazione in un biennio, rinnovabile a domanda per un ulteriore biennio, salva decisione contraria degli organi preposti al corso di laurea o alla scuola di specializzazione. Il provvedimento ha affidato, inoltre, agli stessi organi accademici la definizione delle attività richieste ai docenti ed ha escluso una ulteriore utilizzazione dello stesso docente se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

Per i docenti e i dirigenti scolastici considerati dall’art. 1, comma 5, della L. 315/1998, ossia per quelli della scuola elementare da utilizzare nel corso di laurea in scienze della formazione, il DM dispone che le utilizzazioni, a tempo pieno, hanno la durata di un quadriennio. Anche in tal caso, una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

 

Nei fatti, da ultimo, con DM n. 66 del 16 luglio 2009[56], facendo seguito a precedenti analoghi interventi, in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente, si è disposta la ulteriore proroga, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo che con decorrenza 1° settembre 2009 sarebbe dovuto cessare dall’utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001[57].

 

Rispetto alla situazione normativa vigente, sembra, quindi, anzitutto, che lo schema di decreto dia maggior spazio ai dirigenti scolastici, che vengono considerati senza più la limitazione prevista dall’art. 1, comma 5, della L. 315 del 1998 (che, come si è visto, fa riferimento solo ai dirigenti della scuola elementare da utilizzare nei corsi di scienze della formazione).

 

I tutor coordinatori hanno compiti di:

·         orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando i tirocinanti alle diverse scuole e classi e formalizzando il progetto di tirocinio di ogni studente (ma, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, si veda il comma 4, lettera c));

·         provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;

·         supervisionare e valutare le attività di tirocinio;

·         seguire le relazioni finali per l’aspetto relativo alle attività svolte in classe (che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, è uno degli aspetti che il tirocinante deve integrare).

 

Sembrerebbe opportuno chiarire il raccordo della valutazione delle attività di tirocinio (comma 2, lett. c)) con gli esami di profitto menzionati all’art. 10, comma 9.

 

I tutor dei tirocinanti orientano gli studenti sugli aspetti organizzativi e didattici della scuola e delle attività che si svolgono in classe, e ne monitorano l’inserimento in classe e la gestione degli insegnamenti.

Essi sono designati dai dirigenti scolastici delle scuole accreditate (si veda commento art. 12), tra i docenti di ruolo in servizio che ne abbiano fatto domanda.

 

Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria - nei quali, si ricorda, il tirocinio si avvia a partire dal secondo anno di corso - operano anche i tutor organizzatori.

Ad essi è affidato il compito di:

·         organizzare e gestire i rapporti fra le università e le istituzioni scolastiche;

·         gestire le attività amministrative (distacchi dei tutor coordinatori, rapporto con le scuole e con l’Ufficio scolastico regionale, rapporto con gli studenti);

·         coordinare la distribuzione degli studenti nelle scuole;

·         assegnare ai tutor coordinatori, ogni anno, il contingente di studenti da seguire.

Sembrerebbe, quindi, dedursi che nel corso di laurea magistrale a ciclo unico la distribuzione degli studenti nelle scuole è effettuata dai tutor organizzatori, e non dai tutor coordinatori (v. comma 2, lett. a).

I contingenti del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni di tutor coordinatore e di tutor organizzatore (in questo commento si tiene già conto dell’impegno assunto dal MIUR di espungere dal comma 5, primo periodo, il riferimento al comma 3 e, quindi, ai tutor dei tirocinanti) sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per la cui adozione non viene indicato un termine), nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di 50 miliardi di lire annui (ora, € 25.822.845,95) disposta dall’art. 1, comma 4, della L. n. 315 del 1998 (si veda ante).

Il DM definisce anche la loro ripartizione fra le facoltà o le Istituzioni AFAM e i relativi criteri di selezione.

Su tali basi, le facoltà indicono e svolgono le selezioni e affidano l’incarico, che:

·         ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un anno, per un totale, quindi, di cinque anni;

·         è soggetto a conferma annuale. Annualmente il consiglio di facoltà valuta se il tutor debba essere confermato o revocato sulla base di come egli ha condotto gli studenti, gestito i rapporti con le scuole, con gli insegnanti e con l’istituzione universitaria, gestito i casi a rischio. Ai fini della conferma possono essere utilizzati anche i risultati di eventuali questionari di valutazione dell’esperienza svolta, che il consiglio di facoltà può predisporre per i tirocinanti;

·         comporta un esonero parziale dall’insegnamento per i tutor coordinatori e un esonero totale per i tutor organizzatori.

I tutor organizzatori e i tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.

 

In considerazione del fatto che il comma 5, nel testo finale, non farà più riferimento ai tutor dei tirocinanti, sembra necessario definire la durata del relativo incarico. Al comma 7, lett. c), inoltre, si valuti se non sia necessario citare anche le Istituzioni AFAM.

 


Art. 12
(Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate)

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le Istituzioni AFAM stipulano convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione accreditate. L’art. 15, comma 21, definisce, peraltro, una disciplina transitoria (si veda infra).

La relazione illustrativa precisa che il periodo di tirocinio può essere altresì svolto nei Centri per l’istruzione per gli adulti.

 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 2 dello schema di regolamento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri per l’istruzione degli adulti (Atto n. 194, al momento in corso di esame parlamentare), i Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, si valuti l’opportunità di introdurre l’esplicito riferimento agli stessi anche nel testo del decreto in commento.

 

I criteri per l’accreditamento saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui adozione non viene indicato un termine).

Ogni Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate, per ciascuna evidenziando, in particolare:

·         gli insegnanti disponibili a svolgere il ruolo di tutor, con il curriculum vitae;

·         il piano di realizzazione e di inserimento nelle attività della scuola delle attività di tirocinio;

·         le eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

·         l’esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi e la presenza di laboratori attrezzati;

·         l’eventuale partecipazione alle rilevazioni nazionali o internazionali degli apprendimenti.

Inoltre, ogni Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle convenzioni e sulla persistenza delle condizioni previste per l’inserimento nell’elenco. Se la convenzione non viene rispettata, o se vengono meno le condizioni, l’istituzione scolastica interessata è espunta dall’elenco.

 

Alla luce del compito di controllo attribuito all’Ufficio scolastico regionale, sembrerebbe necessario chiarire se ad esso compete anche l’accreditamento.

 


Art. 13
(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

L’art. 13 detta una disciplina transitoria per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione[58]. Sull’argomento interviene, peraltro, sempre con disposizione di carattere transitorio, l’art. 15, comma 23 (si veda infra).

La specializzazione si consegue esclusivamente presso le università, attraverso la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, cui possono accedere gli insegnanti abilitati. I corsi, come già indicato nell’art. 3, sono a numero programmato e richiedono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

Le caratteristiche dei corsi sono definite nel regolamento di ateneo sulla base di criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia (non è indicato il tipo di atto che il Ministro adotterà, né il termine di adozione).

Essi, comunque, devono:

·         prevedere l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi (quindi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM 270 del 2004 devono durare almeno un anno);

·         comprendere almeno 300 ore di tirocinio;

·         articolarsi distintamente per i diversi ordini di scuola (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado).

 

Per lo svolgimento di tali corsi, in relazione a specifici insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, le università possono avvalersi di personale con specifica e documentata esperienza nel campo delle didattiche speciali.

 

A conclusione del corso si sostiene un esame finale che comporta, se superato, il conseguimento del diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il possesso del diploma consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

 

La figura dell’insegnante “di sostegno” è stata introdotta nella scuola italiana (allora, nella scuola dell’obbligo) con la L. 517 del 1977 (art. 7)[59] e costituisce uno dei cardini dell’integrazione scolastica ai sensi della legge quadro sull’handicap (artt.12-16 L.104 del 1992[60]), confluita, per tali profili, nel D.lgs. 297 del 1994[61].

In particolare, l’art. 14, commi 2 e 3, della L. 104 del 1992 ha previsto che nei piani di studio del corso di laurea in scienze della formazione primaria e in quelli delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie sono presenti discipline facoltative attinenti all’integrazione degli alunni handicappati. Per il diploma di specializzazione ha, altresì, stabilito che in esso deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari costituisce, invece, titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se sono stati sostenuti gli esami relativi.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo 14 ha stabilito che l'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione e dei corsi di laurea può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli.

A sua volta, l’art. 325 del D.lgs. 297 del 1994 ha previsto che il personale docente in servizio presso classi che accolgono alunni portatori di handicap deve essere in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione[62]. Il medesimo articolo ha affidato l’approvazione dei programmi a un  decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilendo che al corso sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

I programmi del corso sono stati definiti più volte[63].

L’Ordinanza ministeriale 6 maggio 1996[64],specificando che si trattava di una disciplina transitoria in attesa del riordino delle scuole di specializzazione universitarie (di cui all’art. 9 della L. 341/1990), ha previsto, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, l'organizzazione di corsi di specializzazione,precisando i criteri per l'ammissione e la valutazione dei corsisti, nonché i requisiti e le procedure per il riconoscimento dei corsi organizzati da enti non statali[65].

Parallelamente, in attuazione dell’art. 14, commi 2 e 3, della L. 104 del 1992, sono state introdotte discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni con handicap negli ordinamenti didattici del corso di laurea in scienze della formazione primaria e della scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie.

Nell'ambito del corso di laurea in scienze della formazione primaria sono state previste, oltre alle attività relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap indicate tra i contenuti minimi qualificanti del corso, specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, al fine di consentire il conseguimento di un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno (art. 3, comma 6, DM 26 maggio 1998).

Nell’ambito della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, analogo monte ore di attività didattiche aggiuntive consentiva di acquisire un diploma di specializzazione che abilitava all'attività didattica di sostegno (art. 4, comma 6, DM 26 maggio 1998).

L’orientamento ad espletare la formazione iniziale degli insegnanti di sostegno nell'ambito del conseguimento della laurea o del titolo di specializzazione rilasciato dalle SSIS è stata confermata dal DM 20 febbraio 2002[66] che ha autorizzato queste ultime ad organizzare, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, attività formative (per un totale di 800 ore) riservate a docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico. Il medesimo DM ha stabilito che le disposizioni avessero efficacia a decorrere dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 e, comunque, non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche. Ha, altresì, previsto che il numero di posti riservati per l'accesso ai corsi fosse definito annualmente dal MIUR, sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e dell'offerta potenziale comunicata dalle Università[67], e che gli Atenei potessero ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste.

 

Merita, peraltro, segnalare che:

- alcune disposizioni hanno previsto, nell’ambito di procedure di riqualificazione e riconversione dei docenti in esubero, l'istituzione di corsi intensivi finalizzati, tra l’altro, al conseguimento del titolo prescritto per svolgere attività di sostegno (si citano, a titolo di esempio, l’art. 1, comma 75, della legge 662/1996[68]; l’art. 1, comma 609, della legge finanziaria 2007; l’art. 2, comma 411, lett. d), della legge finanziaria 2008);

- alcuni provvedimenti, con la finalità di dare soluzione al problema degli insegnanti precari sprovvisti di abilitazione, hanno autorizzato il conseguimento di quest’ultima, ovvero il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, ai docenti titolari di un’abilitazione, attraverso corsi universitari speciali di durata annuale (si cita, a titolo di esempio, l’art. 2 del D.L. 97/2004 - si veda ante, commento art. 3 -, ai sensi del quale sono stati avviati i corsi citati, per quanto qui interessa, dal DM n. 21 del 9.2.2005).

 

Con riguardo alla collocazione nelle graduatorie per l’insegnamento, da ultimo il Decreto Ministeriale n. 42 del 2009[69] ha previsto, analogamente ai precedenti, la compilazione di appositi elenchi degli aspiranti forniti di titolo di specializzazione per il sostegno, distinti per gli insegnamenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi distinti per aree disciplinari (art. 6). Il medesimo decreto specifica le modalità di valutazione del servizio prestato su posti di sostegno.

 


Art. 14
(Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)

L’art. 14 disciplina l’istituzione presso le università di corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL -Content and Language Integrated Learning)ai quali possono partecipare gli insegnanti in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado che siano in possesso di competenze certificate nella lingua straniera almeno di livello C1 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue (si veda ante, commento art. 3).

 

I corsi sono disciplinati nel regolamento didattico di ateneo e, come nel caso dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi e comprendono almeno 300 ore di tirocinio.

A conclusione del corso, però, il partecipante che supera con esito favorevole l’esame finale non consegue un diploma di specializzazione, ma un certificato che attesta le competenze acquisite[70].

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, emanerà un decreto (per tale emanazione non viene indicato un termine) recante criteri cui le università dovranno uniformarsi al fine di garantire l’omogeneità dei corsi.

 

Si ricorda che l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nel V anno dei percorsi liceali è stato previsto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. 226 del 2005.

E’ stato, poi, confermato dall’art. 10 dello schema di decreto per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).

 


Art. 15
(Disposizioni transitorie)

L’art. 15 contempla una serie di situazioni per le quali si rende necessario prevedere una disciplina transitoria, in alcuni casi fino all’anno accademico 2012-2013, in altri fino all’anno accademico 2011-2012.

La relazione illustrativa precisa che si tratta delle diverse categorie di soggetti che, sulla base dei titoli già acquisiti, godono della legittima aspettativa di entrare nel nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento, senza dover ricominciare il percorso formativo, ma accedendo direttamente al tirocinio formativo attivo.

Sempre la relazione evidenzia che l’intenzione del Ministero è quella di favorire l’attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l’avvio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è previsto per l’anno accademico 2010-2011.

 

Sembrerebbe opportuno indicare esplicitamente nel regolamento l’anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando per le diverse situazioni.

 

Ai sensi dei commi 1 e 2, fino all’anno accademico 2012-2013 (e, nel caso del secondo grado, comunque fino alla revisione delle classi di concorso) conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, previo svolgimento del tirocinio formativo attivo di cui all’art. 10:

·         coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto MIUR 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle SSIS[71];

·        coloro che sono in possesso di una laurea magistrale che, secondo l’all. 2 (e non l’allegato 3, come indicato) del DM 26 luglio 2007[72], sia corrispondente (per il primo grado)/equiparata (per il secondo grado) ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il DM 22 febbraio 2005.

 

Occorrerebbe chiarire se abbia una ragione sostanziale l’utilizzo dei differenti termini “corrispondente” ed “equiparato” a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

 

I commi da 3 a 11 riguardano il tirocinio formativo attivo per le situazioni indicate nei commi 1 e 2.

Gli accessi al medesimo tirocinio sono a numero programmato, indicato nel decreto annualmente adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 5.

 

Le università e le Istituzioni AFAM che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la prova di accesso, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie che sono oggetto di insegnamento della classe di abilitazione.

La prova si articola:

·         in un test,identico in tutto il territorio nazionale per ogni tipo di percorso, che comporta l’attribuzione di un massimo di 60 punti. Esso è predisposto dal MIUR, si svolge nella data fissata dal MIUR, dura 3 ore, e consiste in 60 domande a risposta multipla (4 possibili risposte), comprese domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta errata o omessa vale 0 punti;

·         in una prova orale, organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea, che comporta l’attribuzione di un massimo di 20 punti. Per essere ammesso alla prova orale, il candidato deve aver riportato almeno 42/60 nel test, mentre la stessa prova orale è superata se si conseguono almeno 15/20. Nel comma 8 sono indicate una serie di specifiche per lo svolgimento della prova relativa ad alcune classi di abilitazione.

In particolare, si prevede che:

·         nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;

·         nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua straniera;

·         nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento dell’italiano, è prevista una prova di analisi di testi;

·         infine, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore AFAM la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

 

Poiché il criterio di valutazione dei test prevede l’attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, il comma 7 potrebbe essere semplificato eliminando le parole “rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero”.

 

Al punteggio derivante dalla somma del punteggio conseguito nel test e del punteggio conseguito nella prova orale, sono sommati fino ad ulteriori 20 punti, riservati ai titoli di studio e alle pubblicazioni. Si perviene così alla graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi. In particolare:

·         alla valutazione del percorso di studi e della media degli esami sostenuti durante il percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello sono riservati fino a 4 punti;

·         al voto della tesi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello sono riservati fino a 4 punti;

·         ad altri titoli di studio correlati ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, che abbiano avuto una durata almeno pari ad un anno, comportando l’attribuzione di 60 crediti formativi, sono riservati fino a 4 punti;

·         ad altri titoli e pubblicazioni sono riservati fino ad 8 punti.

 

Con riferimento alla valutazione del percorso di studi previsto dalla lettera a) del comma 10, sembrerebbe opportuno chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per il quale, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari. In ogni caso, si valuti l’opportunità di chiarire i criteri di valutazione.

Si valuti, altresì, l’opportunità di disporre in merito alla composizione della Commissione esaminatrice.

 

Il comma 12 riguarda l’ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo dei dottori di ricerca e dei soggetti che hanno svolto per almeno 2 anni, anche se non consecutivi, attività di ricerca scientifica a tempo determinato (di cui agli artt. 7, comma 3, e 8, comma 3), prevedendo che essi siano ammessi ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 15. Si ricorda che tali soggetti sono ammessi al tirocinio previo superamento della sola prova orale.

 

Nel parere espresso il 26 giugno 2009 il CUN osserva che la disposizione, già prevista nell’art. 8, comma 3, non ha carattere transitorio.

 

Ulteriori disposizioni transitorie sono recate dai commi da 13 a 15.

 

Il comma 13 prevede che fino all’anno accademico 2011-2012 sono ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo i soggetti che hanno i requisiti già indicati ai commi 1 e 2, nonché i soggetti che hanno un diploma ISEF già valido per l’insegnamento di educazione fisica o il diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per l’insegnamento nella scuola secondaria, che non sono in possesso di abilitazione ma hanno svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento.

Anche tali soggetti devono sostenere la prova di accesso prima illustrata.

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei 19 crediti formativi previsti per lo svolgimento di attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche (art. 10, comma 3, lett. b), dello schema) e 9 dei complessivi 18 CFU per le didattiche disciplinari e per i laboratori pedagogico-didattici (art. 10, comma 3, lett. c) e d)).

Qualora la loro attività di insegnamento è in corso, le convenzioni disciplinate all’art. 12 sono stipulate con le relative istituzioni scolastiche anche se non sono accreditate, per consentire che il tirocinio si svolga senza interrompere l’attività. Si evidenzia che una disciplina transitoria di carattere generale circa la stipula di convenzioni con istituzioni scolastiche non accreditate è recata dal successivo comma 21 (si veda infra).

 

Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio del 2 febbraio 2010, aveva invitato il MIUR ad approfondire la questione – sollevata nel parere del CNPI – relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell’accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici.

Nella nota di chiarimenti inviata al Consiglio di Stato il 23 febbraio 2010, il MIUR evidenzia che si è fatto carico del rilievo prevedendo l’ammissione in soprannumero al TFA, fino all’anno accademico 2011/2012, di quanti abbiano maturato 360 giorni di servizio, e richiama l’attenzione sul fatto che già si è prevista la considerazione, in termini di CFU, del servizio prestato. Rileva, d’altro canto, che non appare possibile prevedere un’ammissione diretta al TFA, dal momento che già nella vigenza del sistema precedente, fondato sulle SSIS, il servizio prestato non era sufficiente per l’ammissione alle stesse, essendo necessario il possesso del diploma di laurea e il superamento della prova di accesso. “Introdurre anche solo in riferimento alla fase transitoria una disciplina diversa (e meno rigorosa) rispetto a quella preesistente avrebbe significato porre in essere una evidente disparità di trattamento nei confronti di chi, nel corso degli anni, ha conseguito l’abilitazione attraverso il percorso delle SSIS superando la relativa prova di accesso e creare le premesse per il verificarsi di una situazione opposta rispetto all’obiettivo in funzione del quale il legislatore ha previsto l’emanazione del regolamento de quo”. Rileva, inoltre, che diversamente si determinerebbe un aumento di docenti abilitati di gran lunga superiore rispetto al numero di posti vacanti e disponibili e renderebbe impossibile la tendenziale regolarità delle assunzioni e l’eliminazione delle cause di formazione del precariato. Infine, ricorda che i percorsi di formazione iniziale devono essere disegnati e organizzati sulla base delle risorse disponibili e che, poiché il tirocinio è l’ultima fase di un percorso che punta all’accrescimento della qualificazione professionale, l’ammissione non può avvenire senza alcuna previa verifica del possesso di una solida base teorica.

Nel parere espresso il 19 marzo 2010, il Consiglio di Stato prende atto delle scelte effettuate, in quanto la questione attiene al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all’amministrazione in sede regolamentare, pur osservando che le argomentazioni del Ministero non appaiono del tutto persuasive. Infatti, sotto il primo profilo, ossia l’accesso alle SSIS previo superamento della prova selettiva, il Consiglio di Stato rileva che il mancato superamento di tale prova non precludeva l’accesso alle stesse Scuole, potendo la stessa essere ripetuta negli anni successivi. Evidenzia, inoltre, che sotto il profilo formale non sembra sussistere un nesso fra l’ammissione automatica e l’incremento delle cause di formazione del precariato. Quanto al riferimento alle risorse disponibili, osserva che non è stata offerta una verifica tecnica circa il rapporto fra le risorse necessarie per lo svolgimento dei corsi di tirocinio ad ammissione “aperta” e quelle disponibili presso le università. Infine, rileva che l’acquisizione di una solida base teorica non sembra che possa essere dimostrata esclusivamente dalla prova di accesso, potendo essere verificata in sede di valutazione finale del tirocinio svolto.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se, nell’ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del comma 13, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti.

 

Il comma 14 prevede che fino all’anno accademico 2011-2012 le facoltà presso le quali è attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento della relativa abilitazione da parte dei diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del DM 10 marzo 1997 e che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di servizio.

 

Il DM 10 marzo 1997 è stato emanato in attuazione dell’art. 3, comma 8, della L. 341 del 1990, che ha stabilito che con decreto ministeriale fossero determinati i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, basato sull’istituzione di uno specifico corso di laurea in due indirizzi per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare.

Il DM ha quindi disposto la soppressione, dall’anno scolastico 1998-99, dei corsi di studio triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell’istituto magistrale, e la soppressione, dall’anno scolastico 2002-2003, dei corsi annuali integrativi dell’istituto magistrale.

All’art. 2, il DM ha stabilito che i titoli di studio dei corsi indicati (nonché dei corsi quinquennali sperimentali), iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna[73] e ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare[74].

 

Anche tali soggetti devono sostenere la prova di accesso prima illustrata. 

Il percorso deve durare un anno (infatti, si prevede il conseguimento di 60 crediti formativi) e si conclude con un esame avente valore abilitante (al pari dell’esame conclusivo disciplinato, a regime, dall’art. 6).

L’esame consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale che deve coordinare l’esperienza pregressa con le competenze acquisite.

La Commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso - uno dei quali svolge le funzioni di relatore - e da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale.

 

Una ulteriore fattispecie è contemplata dal comma 15, che stabilisce che fino all’anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle SSIS e hanno poi sospeso la frequenza sono ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

 

Il comma 16 riguarda, invece, i docenti e i dirigenti distaccati presso le facoltà in cui nell’anno accademico 2008-2009 si sono svolti i corsi di laurea in scienze della formazione. Essi, a domanda, possono essere confermati nell’incarico fino al completamento dei corsi.

 

Si ricorda che il DM 66 del 2009 (si veda ante, commento art. 11) ha disposto la proroga dell’utilizzazione di tale personale per l’anno accademico 2009/2010.

 

Il comma 17 stabilisce che i soggetti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.

 

Il comma 18 riguarda i diplomi accademici di secondo livello conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto, ai sensi del DM 82 del 7 ottobre 2004 e del DM 137 del 28 settembre 2007 (si veda ante, commento art. 9) . Essi conservano la loro validità per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

Il comma 19, primo periodo,stabilisce che coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto sono iscritti ai corsi di diploma di secondo livello già illustrati in riferimento al comma 18, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione, conseguendo il titolo finale che abilita all’insegnamento per le classi di concorso o di abilitazione per cui sono stati ammessi. Il secondo periodo prevede che successivamente, e fino all’anno accademico 2012-2013, l’abilitazione si consegue attraverso il compimento dell’anno di tirocinio formativo attivo.

 

Appare necessario chiarire il secondo periodo del comma 19, con riferimento alla locuzione “Successivamente, e fino all’anno accademico 2012-2013”. Non è infatti chiaro se esso intenda riferirsi sempre a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto sono già iscritti ai corsi (cioè, a coloro che sono esplicitamente citati nel primo periodo), ovvero a quanti si iscrivano ai medesimi corsi – che, a differenza delle S.S.I.S., sono attivi - nelle more dell’attivazione del percorso di cui all’art. 9.

 

Il comma 20 integra transitoriamente, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i settori scientifico disciplinari di scienze dell’educazione indicati nella tabella 11 dello schema di decreto.

In particolare, stabilisce che fino all’adozione dei decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzati a definire i requisiti per accedere al corso di laurea magistrale e la laurea magistrale che consente l’accesso al tirocinio annuale per la scuola secondaria di secondo grado, nonché, limitatamente agli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche, anche per la scuola secondaria di primo grado (art. 8, comma 2, e art. 9, comma 3), i settori indicati nella tabella 11 (M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale) sono integrati dai settori M-PED/01 (corrispondente a Pedagogia generale e sociale) ed M-PED/02 (corrispondente a Storia della Pedogogia[75]).

Il comma 21 prevede che fino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate (di cui all’art. 12) le convenzioni per lo svolgimento dei tirocini sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali. A questi ultimi compete la vigilanza sulle attività di tirocinio.

 

Il comma 22 prevede che i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all’abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici[76] saranno definiti con decreto di natura non regolamentare del MIUR, adottato dopo l’entrata in vigore dei regolamenti concernenti il riordino delle classi di concorso e la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola[77].

Su tale comma il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio del 2 febbraio 2010, rilevando la natura normativa del decreto, ha suggerito l’eliminazione dell’aggettivo “non”[78].

Nella nota di chiarimenti inviata al Consiglio di Stato il 23 febbraio 2010, il MIUR annuncia che nella versione finale sarà eliminato il predicato “non regolamentare”.

 

Il comma 23 prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con decreto (per la cui adozione non viene indicato un termine) le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili da parte degli insegnanti che hanno titolo per l’inserimento nelle graduatorie di istituto.

 

La disciplina per la predisposizione delle graduatorie di circolo e di istituto è attualmente recata dall’art. 5 del DM 131/2007[79], che ha apportato modifiche ed integrazioni al DM 201/2000.

Il dirigente scolastico (artt. 5-7), sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento:

·         delle supplenze annuali e temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

·         delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l’istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine[80].

 

Con DM 28 maggio 2009, n. 56, sono state impartite istruzioni per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto da utilizzare negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

 

Il comma 24, infine, riguarda la formazione degli insegnanti delle scuole della Val D’Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, e delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina, prevedendo l’intervento di un decreto (per il quale non viene indicato un termine) del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, con riferimento alle particolari situazioni linguistiche, e nel rispetto degli accordi con le università e i centri di ricerca di altri Stati, è adottato previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano e con la Val D’Aosta.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di paesi stranieri, anche sulla base di apposite convenzioni.

 


Art. 16
(Norma finanziaria)

Preliminarmente si evidenzia che il commento di questo articolo non prende a riferimento il testo presente nello schema trasmesso – sul quale il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio del 2 febbraio 2010, ha chiesto al MIUR chiarimenti – ma il testo riformulato comunicato dal MIUR al Consiglio di Stato il 23 febbraio 2010, che si ritiene qui opportuno riportare:

 

I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca”.

 

Il testo inviato al parere del Consiglio di Stato (e ancora presente nello schema trasmesso alle Camere) prevedeva che i corsi di formazione iniziale degli insegnanti fossero organizzati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti e affidava ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione della misura delle stesse tasse. Precisava, infine, che dai corsi non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rispetto a tale formulazione il Consiglio di Stato ha individuato un possibile conflitto con il principio di legalità di cui all’art. 23 della Costituzione, che riguarda tutte le prestazioni patrimoniali imposte (e, quindi, anche i contributi), che sarebbe compromesso non solo in mancanza di una base formale del potere impositivo, ma anche in assenza della fissazione in norme di legge dei criteri fondamentali cui lo stesso deve ispirarsi.

Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha invitato il MIUR a fornire chiarimenti, indicando la fonte primaria della norma regolamentare recata dall’art. 16 dello schema.

Inoltre, il supremo consesso ha evidenziato che l’attribuzione al MIUR della competenza a fissare la misura delle tasse può risultare lesiva dell’autonomia universitaria e andrebbe con essa coordinata.

Nella nota di risposta del 23 febbraio 2010 il MIUR ha ricordato che attualmente i corsi di formazione degli insegnanti sono coperti, in parte, con le somme erogate nell’ambito della programmazione annuale predisposta ai sensi del DPR 13 gennaio 1998, n, 25, consolidata nei bilanci degli atenei nel Fondo di finanziamento ordinario, e, in parte, con gli introiti derivanti dalla contribuzione a carico degli iscritti ai corsi. Ha, altresì, evidenziato che per quel che riguarda la contribuzione studentesca il DPR 25 luglio 1997, n. 306 ha stabilito un importo fisso della tassa di iscrizione, da rivalutare secondo l’inflazione, nonché contributi variabili, determinati autonomamente dagli atenei, con un limite complessivo all’ammontare degli stessi contributi pari al 20% del FFO.

 


Normativa di riferimento

 


L. 19 novembre 1990, n. 341.
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
(artt. 3, co. 2 e 8; 4, co. 2 e 2-bis)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.

(omissis)

Art. 3.

Diploma di laurea.

(omissis)

Comma 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. [I concorsi hanno funzione abilitante] (3). Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili (4).

(omissis)

Comma 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio (9).

 

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(3)  Periodo soppresso dall'art. 5, L. 28 marzo 2003, n. 53. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 5.

(4) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 1° settembre 2008, n. 137.

(9)  Vedi, anche, l'art. 17, commi da 95 a 97, L. 15 maggio 1997, n. 127. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 10 marzo 1997.

(omissis)


Art. 4.

Diploma di specializzazione.

(omissis)

Comma 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie (10).

Comma 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8 (11).

 

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(10)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 2000, n. 240.

(11)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 315.

 

 


L. 5 febbraio 1992, n. 104.
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(art. 14, co. 2 e 3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 8 luglio 2002, n. 62; Informativa 9 dicembre 2002, n. 33;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 marzo 1996, n. 62; Circ. 31 ottobre 1996, n. 211; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 4 agosto 1997, n. 182; Circ. 1 ottobre 1997, n. 199; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 18 febbraio 1999, n. 37; Circ. 17 luglio 2000, n. 133; Circ. 10 luglio 2001, n. 138; Msg. 18 dicembre 2002, n. 945; Circ. 11 luglio 2003, n. 128; Circ. 3 febbraio 2004, n. 20; Msg. 22 marzo 2004, n. 8236; Msg. 10 novembre 2004, n. 36370; Msg. 24 marzo 2005, n. 13032;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38; Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580; Circ. 24 novembre 1997, n. 136228; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;

- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44; Circ. 23 febbraio 1998, n. 7370;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98; Circ. 23 agosto 1999, n. 67/99;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 5 aprile 2002, n. 18/2002;

- Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 9 aprile 2002, n. 113/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 284/E;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Lett.Circ. 6 luglio 2001, n. 98; Circ. 20 luglio 2001, n. 125; Circ. 6 settembre 2001, n. 3326; Nota 30 novembre 2001, n. 3390;

- Ministero della giustizia: Circ. 12 novembre 1999; Circ. 3 novembre 2000, n. 681617;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 18 giugno 1996, n. 235; Circ. 2 luglio 1996, n. 327; Circ. 2 luglio 1996, n. 308; Circ. 30 luglio 1996, n. 8728; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1997, n. 163; Circ. 17 marzo 1997, n. 2454; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 12 dicembre 1997, n. 782; Circ. 9 marzo 1998, n. 124; Circ. 31 marzo 1998, n. 161; Circ. 23 aprile 1998, n. 193; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 30 ottobre 2000, n. 245; Circ. 20 ottobre 2000, n. 235; Circ. 27 novembre 2000, n. 264; Circ. 24 aprile 2001, n. 10496/DM;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 13 settembre 1999, n. 1585; Circ. 29 settembre 1999, n. 1701;

- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 3 aprile 1998, n. 942; Circ. 30 luglio 1998, n. 2090/S/MLP/3624;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15; Circ. 5 novembre 1996, n. 137; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 9 aprile 1997, n. 101;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 luglio 1999, n. 6; Nota 8 marzo 2005, n. 208/05;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 117; Circ. 8 febbraio 1996, n. 818; Circ. 12 febbraio 1996, n. 1240; Circ. 23 febbraio 1996, n. 1786; Circ. 28 febbraio 1996, n. 1093; Circ. 11 marzo 1996, n. 854; Circ. 11 marzo 1996, n. 795; Circ. 25 marzo 1996, n. 898; Circ. 25 marzo 1996, n. 1348; Circ. 25 marzo 1996, n. 1356; Circ. 25 marzo 1996, n. 2369; Circ. 29 marzo 1996, n. 1927; Circ. 1 aprile 1996, n. 1991;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 25 gennaio 1996, n. 283; Circ. 11 settembre 1998, n. 494.

(omissis)

Art. 14.

Modalità di attuazione dell'integrazione.

(omissis)

Comma 2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 . Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

Comma 3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990 .

(omissis)

 

 


Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro.
D.M. 10 marzo 1997.
Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della L. 19 novembre 1990, n. 341.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1997, n. 175.

(2) Emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

e

IL MINISTRO DEL TESORO

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3, il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea i due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola a e della scuola elementare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare: l'art. 191, commi 4 e 6, nel quale è fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai fini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea; l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'art. 402, comma 1, lettere a) e b), nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari ai fini della ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279, nei quali è contenuta la disciplina delle sperimentazioni e innovazioni di ordinamenti e strutture e della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, comma 2, che prevede per le insegnanti della scuola materna statale una abilitazione specifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 341, è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

Ritenuta la necessità di ottemperare a quanto previsto dal comma 8, dell'art. 3, della citata legge n. 341, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, sono determinati i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio;

Considerato che a seguito della introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette, scuole, i titoli di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali;

Ritenuta altresì, la necessità di procedere contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato art. 3, comma 8, della legge n. 341 e in conseguenza della cessazione della validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio - alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

1. Dall'anno scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

2. Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994 .

3. Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo art. 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297 , potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, istituiti a norma dell'art. 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 .

 

Art. 2.

 

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968 , nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 .

2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.

4. Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

 

Art. 3.

 

1. In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'art. 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 . Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli.

 

 


L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(artt. 39, 51, co.6)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

(omissis)

Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

 

Art. 39.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (156). Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (157). Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (158). Nell'àmbito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999 (159). Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 (160).

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno (161).

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie (162).

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali (163).

3-ter. [Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative] (164).

4. Nell'àmbito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in àmbito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (165).

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 , due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in àmbito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. ... (166).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione (167).

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998 (168).

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale (169). Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale (170).

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (171).

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale (172).

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 (173).

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite (174).

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi (175).

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo (176).

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo (177).

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non è opponibile il segreto d'ufficio (178).

 

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(156)  I criteri ed i parametri di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.P.C.M. 4 marzo 1998.

(157)  Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'ultimo periodo per effetto dell'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(158)  Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(159)  Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(160)  Periodo aggiunto dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(161)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(162)  Comma prima modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In attuazione di quanto previsto nel presente comma, vedi il D.P.R. 30 agosto 2000, il D.P.R. 30 marzo 2001, il D.P.R. 15 marzo 2006, il D.P.R. 12 dicembre 2006, il D.P.R. 29 dicembre 2007 e il D.P.R. 3 dicembre 2008.

(163)  Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(164)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, poi così modificato dall'art. 33, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e, infine, abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 66, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il D.P.R. 18 aprile 2005 e il D.P.R. 14 gennaio 2009.

(165)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 255.

(166)  Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(167)  Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(168)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(169)  Periodo così sostituito dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(170)  L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(171)  L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 120.

(172)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:

a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.

d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.

e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.

f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(173)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(174)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(175)  Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, con la decorrenza indicata nell'art. 11 della stessa legge e poi dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(176)  Periodo aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(177)  Vedi, anche, l'art. 31, comma 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(178)  Vedi, anche, gli artt. 45 e 49, L. 17 maggio 1999, n. 144 e l'art. 3, commi da 53 a 56, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 301, l'art. 1, comma 11, L. 10 agosto 2000, n. 246, l'art. 119, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 5, L. 29 dicembre 2000, n. 400, l'art. 2, L. 21 dicembre 2001, n. 442, il comma 4 dell'art. 19 e l'art. 21, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 79 e il comma 572 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

Art. 51.

Università e ricerca.

(omissis)

Comma 6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nonché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (219). I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma (220) (221).

(omissis)

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(219)  Vedi il D.M. 11 febbraio 1998.

(220) Comma così modificato dal comma 1053 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(221)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-9 luglio 2002, n. 331 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 


Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
D.M. 26 maggio 1998.
Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1998, n. 153.

(2) Emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante: «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto 21 luglio 1997, n. 245, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento»;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in data 30 aprile 1998;

Visti i pareri delle commissioni parlamentari della Camera e del Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998;

Vista la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (3);

b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (4);

c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;

d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;

e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;

f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;

g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.

 

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(3)  Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(4)  Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

 

 

Art. 2.

Disposizioni generali.

1. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto.

2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle università relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o più università. In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attività didattiche, le università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (5), convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalità di cui al presente decreto le università attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (6).

5. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

6. Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici:

a) disciplinano le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto 21 luglio 1997, n. 245 (7), del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

7. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

9. Nella organizzazione delle attività del corso di laurea e della scuola le università tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

 

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(5)  Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(6)  Riportata alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(7)  Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

 

 

Art. 3.

Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'art 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'università, ovvero le università d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 1 dell'allegato B);

b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 2 dell'allegato B;

c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);

d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell'allegato B. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2 dell'allegato B, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

5. È garantita, nei limiti di cui al presente comma e mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al comma 4:

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (8). Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

 

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(8)  Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

 

 

Art. 4.

Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario.

1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato C;

b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C;

c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b) riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (9). Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

 

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(9)  Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

 

 

Art. 5.

Norme particolari.

1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di Paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'art. 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (10).

 

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(10)  Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

Art. 6.

Norme di attuazione.

1. Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato A il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione è consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato A

 

OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO

DI LAUREA E DELLA SCUOLA

 

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'autoorientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi; come pure all'integrazione con altre aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

 

 

Allegato B

 

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI

DEL CORSO DI LAUREA

 

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap.

Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario: comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

Area 3 - Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f).

Area 4 - Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

 

 

Allegato C

 

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI

DELLA SCUOLA

 

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

Area 2 - Contenuti formativi degli indirizzi: comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

Area 3 - Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f), con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).

Area 4 - Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

 

 

Allegato D

 

ISTITUZIONE DEGLI INDIRIZZI

NELLA SCUOLA

 

Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione, come previsti all'art. 4, comma 4, ha valore sull'intero territorio nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Peraltro, il regolamento didattico di struttura della singola università potrà accorpare alcuni tra gli indirizzi ivi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni collocate in indirizzi distinti.

Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni:

a) occorre evitare alle università un eccesso di complicazioni organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni si prevedono scuole inter-universitarie con indirizzi attivati presso università diverse;

b) è necessario che un laureato che può avere accesso a diverse abilitazioni trovi, il più possibile, nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse; ciò rende più agevole la definizione, da parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.

La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoché identici. Infatti, la impostazione di indirizzi «larghi» comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi classi della secondaria superiore con classi di scuola media.

Una università non deve necessariamente attivare tutti gli indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente all'interno degli indirizzi attivati un ateneo non deve necessariamente offrire tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione; ciò vale in particolare nei casi in cui la disponibilità dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua.

In ogni caso, deve essere prevista la possibilità di piani di studio «a cavallo» tra due indirizzi. Ciò sia perché determinate classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perché esistono classi che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di più di un indirizzo.

 

 


 

L. 3 agosto 1998, n. 315.
Interventi finanziari per l'università e la ricerca
(art. 1, co. 4 e 5)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 1998, n. 202.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero della pubblica istruzione:Circ. Circ. 8 ottobre 1999, n. 234; Circ. 20 ottobre 1999, n. 248; 1 dicembre 1998, n. 891; Circ. 4 dicembre 1998, n. 475; Circ. 21 aprile 2000, n. 130.

 

 

Art. 1

(omissis)

Comma 4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica (4).

Comma 5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6 (5).

(omissis)

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 15 marzo 2001.

(5)  Vedi, anche, il D.M. 2 dicembre 1998 e l'art. 3-quater, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


D.L. 28 agosto 2000, n. 240, conv. con mod., L. 27 ottobre 2000, n. 306.
Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001
(art. 1, co. 6-ter)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2000, n. 202, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 ottobre 2000, n. 306 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2000, n. 253), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 18 ottobre 2001, n. 152;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 30 agosto 2000, n. 205; Circ. 30 agosto 2000, n. 206; Nota 30 agosto 2000, n. 10320; Circ. 8 settembre 2000, n. D1/7439; Circ. 18 settembre 2000, n. 215; Circ. 27 settembre 2000, n. 220; Circ. 20 ottobre 2000, n. 237; Nota 21 novembre 2000, n. 0462; Nota 5 dicembre 2000, n. D7/3581; Circ. 21 dicembre 2000, n. 287; Nota 4 gennaio 2001, n. D13/3; Circ. 23 marzo 2001, n. 53;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 30 agosto 2000, n. 10320.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, e di quelle dei concorsi per titoli ed esami non saranno tutte concluse entro il 31 agosto 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di personale della scuola e per la piena attuazione della autonomia scolastica, al fine di assicurare la regolare funzionalità delle istituzioni scolastiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. 

Disposizioni relative al personale della scuola.

(omissis)

Comma 6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis (8).

(omissis)

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2001, n. 268.

 

 


Ministro della pubblica istruzione.
D.M. 15 marzo 2001.
Utilizzo del personale docente della scuola presso le università (L. 3 agosto 1998, n. 315, art. 1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2001, n. 194.

(2) Emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di «Interventi finanziari per l'università e la ricerca», che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'àmbito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

Visto altresì l'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo art. 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;

Visti i criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Vista la nota della Direzione generale dell'istruzione elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale è stata comunicata la disponibilità di posti di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge n. 1213/1967;

Vista la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il presidente della commissione del MURST-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni;

 

Decreta:

 


Art. 1.  

 

Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unità complessive.

La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione è effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, nonché il numero degli allievi iscritti.

 

Art. 2.  

 

L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

In relazione alla prevista possibilità di rinnovo dell'incarico, nei bandi di concorso dovrà essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso sarà assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni già in corso.

 

Art. 3.  

Per consentire la disponibilità presso i corsi di laurea e le scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attività aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il bando di concorso emanato dagli atenei dovrà contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due unità, da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.

 

Art. 4.  

 

Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le università degli studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.

Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del 1° settembre 2001 e del 1° settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.

Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai direttori degli uffici scolastici regionali interessati e alla Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e ufficio VII, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi (3).

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le università degli studi per i corsi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sona tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.

Per i posti del personale docente e dirigente per il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvederà secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilità del corrispondente personale.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Con Comunicato pubblicati nella Gazz. Uff. 22 agosto 2001 è stato disposto che, a rettifica di errore materiale contenuto nel presente comma, si precisa - per quanto riguarda l'utilizzazione a tempo pieno del personale docente e dirigente della scuola elementare presso le Università, con funzioni di supervisione di tirocinio - che le relative graduatorie concorsuali dovranno essere comunicate dalle Università ai direttori degli uffici scolastici regionali interessati e alla direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici, sulla base del numero dei posti previsti nella tabella C allegata al presente decreto.

 

Art. 5.  

 

Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del presente decreto, il bando di cui all'art. 1 può essere sostituito dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti.

Per quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni del decreto ministeriale 2 dicembre 1998 prot. n. 33733/BL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999, che sono integralmente confermate.

 

Allegato

 

Tabella A

CORSI DI LAUREA

 

Regione

Sede

Contingente biennio 2001/2003

PIEMONTE

TORINO

34

LOMBARDIA

MILANO - Università Cattolica «Sacro Cuore»

63

 

MILANO - II° Università di Milano

43

VENETO

PADOVA

43

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA (Consorzio)

40

LIGURIA

GENOVA

19

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

68

TOSCANA

FIRENZE

29

UMBRIA

PERUGIA

20

MARCHE

MACERATA

25

 

URBINO

25

LAZIO

ROMA - Terza Università di Roma

23

 

ROMA - Libera Università «Maria S.S. Assunta» (LUMSA)

26

ABRUZZO

L'AQUILA

25

MOLISE

CAMPOBASSO

11

CAMPANIA

NAPOLI - Istituto Orsola Benincasa (Consorzio)

57

 

SALERNO

59

PUGLIA

BARI

52

BASILICATA

POTENZA

17

CALABRIA

COSENZA

30

SICILIA

PALERMO

62

SARDEGNA

CAGLIARI

29

TOTALE

 

800

N.B. - I contingenti risultanti dalla somma della Tabella A con la Tabella C sono integralmente utilizzabili, da parte di ogni sede, se il numero degli allievi iscritti raggiunge la cifra prevista.

 

Qualora tale numero risulti inferiore sono utilizzabili gli 8 posti che costituiscono la quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo di 21 allievi o frazione.

 

 

Tabella B

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

 

Regione

Sede

Contingente biennio 2001/2003

PIEMONTE

TORINO (Scuola Interuniversitaria)

51

LOMBARDIA

PAVIA (Sede amministrativa di consorzio)

133

 

MILANO Università Cattolica «Sacro Cuore»

41

VENETO

VENEZIA (Scuola Interuniversitaria)

103

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA (Sede amministrativa di consorzio)

46

LIGURIA

GENOVA Università degli Studi

31

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA (Sede amministrativa di consorzio)

94

TOSCANA

PISA (Scuola interuniversitaria)

53

UMBRIA

PERUGIA Università degli Studi

31

MARCHE

MACERATA Università degli Studi

41

LAZIO

ROMA TRE (Scuola interuniversitaria)

60

ABRUZZO

CHIETI (Scuola interuniversitaria)

44

MOLISE

CAMPOBASSO Università degli Studi

23

CAMPANIA

NAPOLI Università Federico II (Scuola interuniversitaria)

132

PUGLIA

BARI (Scuola interuniversitaria)

85

BASILICATA

POTENZA Università degli Studi

28

CALABRIA

COSENZA Università degli Studi

35

SICILIA

Consorzio Interuniversitario

122

SARDEGNA

Consorzio Interuniversitario

47

TOTALE

 

1200

N.B. - Il contingente è integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede, se il numero di allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i 15 posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di 17 allievi o frazione.

 

 

Tabella C

CORSI DI LAUREA

 

 

 

 

Regione

Sede

Contingernte

 

 

2001-2002

2002-2003

 

 

Docenti

Dir. scol.

Docenti

Dir. scol.

 

 

 

 

 

 

PIEMONTE

TORINO

2

 

1

 

LOMBARDIA

MILANO - Università Cattolica «Sacro Cuore»

2

 

1

 

 

MILANO - II Università di Milano

2

1

1

 

VENETO

PADOVA

2

 

1

1

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA (consorzio)

2

 

1

1

LIGURIA

GENOVA

1

 

1

 

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

3

1

1

 

TOSCANA

FIRENZE

2

 

1

 

UMBRIA

PERUGIA

1

 

 

 

MARCHE

MACERATA

1

 

1

 

 

URBINO

1

 

1

 

LAZIO

ROMA - III Università di Roma

3

1

1

 

 

ROMA - Libera Università «Maria S.S.

1

 

 

 

 

Assunta» (LUMSA)

 

 

 

 

ABRUZZO

L'AQUILA

1

 

1

 

MOLISE

CAMPOBASSO

 

 

 

 

CAMPANIA

NAPOLI - Istituto Suor Orsola Benincasa

 

 

 

 

 

(Consorzio)

2

 

1

 

 

SALERNO

2

 

1

 

PUGLIA

BARI

2

 

1

1

BASILICATA

POTENZA

1

 

 

 

CALABRIA

COSENZA

1

 

1

 

SICILIA

PALERMO

2

 

1

1

SARDEGNA

CAGLIARI

1

 

1

 

TOTALE

 

35

3

18

4

N.B. - Le assegnazioni disposte dalla presente Tabella C si aggiungono a quelle attualmente in corso già previste dal decreto del 2 dicembre 1998.

 

 

Allegato

 

Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le Università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attività didattiche nell'àmbito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315).

 

Premessa.

 

Per il corso di laurea, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso.

Per la scuola di specializzazione, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.

La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.

 

 

 

 

A. Condizioni di ammissione:

 

1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;

2. avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:

a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;

b) aver ricoperto funzioni di «supervisore» in precedenti anni accademici;

c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;

d) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;

e) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca;

f) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non già considerato in b).

 

B. Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100):

 

La commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:

a) attività documentate di cui al punto A.2 che precede (*);

b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione (**);

c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap) (**);

d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.

e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le università ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti).

 

(*) Le attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (dirigenti scolastici, responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori elementi per la valutazione di tali attività.

(**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore.

 

C. Esame (60- 70 punti su 100):

 

a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);

b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30 - 35 punti).

 

N.B. - Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle università, dei presenti criteri, la commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che possano risultare opportune.

 

 


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Decreto Ministeriale 7 ottobre 2004 prot. n. 82/2004.
Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti

 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

 

VISTO l'art.1, comma 3 bis della legge 4 giugno 2004, n.143 con il quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art.401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi accademici di 2° livello, a conclusione di corsi di indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante;

VISTO il D.M. 18 maggio 2004 che definisce, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264;

VISTO il D.M. 15 settembre 2004 che stabilisce le date delle prove di ammissione relative all'indirizzo di Arte e disegno per la classe di concorso 61A, e relativamente all'indirizzo di Musica e Spettacolo, alle classi A31 e A32 ;

CONSIDERATO che è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art.5 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VALUTATA l'opportunità di istituire presso le Accademie di Belle Arti un corso ad indirizzo didattico il cui esame finale avrà valore di esame di stato abilitante;

SENTITO il parere del CNAM, espresso nell'adunanza del 9 settembre 2004;

 

DECRETA

 

Art.1

 

1. Sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, i corsi biennali  di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti classi:

7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria

18 A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica

21 A - Discipline pittoriche

22 A - Discipline plastiche

25 A - Disegno e storia dell'arte

28 A - Educazione artistica

Il relativo ordinamento è definito nell'allegata tabella.

 

Art.2

Disposizioni generali

1. I corsi di secondo livello di cui all'allegata tabella, disciplinano l'organizzazione didattica per le classi di concorso 07A, 18A, 21A, 22A, 25A, 28A.

2. E' obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo sviluppo, delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria nei settori artistico-visivi.

3. Le Accademie di Belle Arti possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei predetti corsi, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

4. Le Accademie interessate individuano il numero massimo degli iscritti in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico-strumentali.

5. Il Ministero, tenuto conto del numero massimo programmato da ciascuna Accademia, ripartisce il contingente di posti disponibili sul territorio nazionale per ciascuna classe di concorso, determinato sulla base delle esigenze programmate dal sistema scolastico.

6. Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10.

7. Le discipline relative all'area pedagogica sono svolte in collaborazione con le Università, per assicurare l'apporto delle specifiche competenze.

 

Art.3

Titolo rilasciato

1. Al termine del corso di studio, e dopo un esame di Stato è rilasciato un diploma di secondo livello che abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti.

2. L'esame finale, avente valore di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi originale, redatta dal candidato, al quale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l'esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in sessantesimi ed è dato dal voto di ammissione sommato al voto dell'esame finale.

3. Il diploma conseguito costituisce, ai sensi della vigente normativa, titolo di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria.

 

Art.4

Durata degli studi e ammissione ai corsi abilitanti

1. I corsi ad indirizzo didattico di cui all'art.1, hanno durata biennale e sono articolati in semestri. Le attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari sono articolate in insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio pratico guidato, finalizzate all'acquisizione di conoscenze specifiche per l'esercizio della funzione docente. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.600. L'impegno complessivo richiesto allo studente comprensivo delle attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti, distribuiti tra le varie attività entro i limiti stabiliti dal presente decreto. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l’80% di tutte le attività formative previste per le classi di abilitazione cui sono iscritti.

2. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi le lauree e i diplomi che danno accesso alle classi di abilitazione comprese nell'indirizzo di cui all'art.1, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previsti per l'accesso stesso dalla vigente normativa in materia. Costituiscono altresì titolo di ammissione i titoli universitari e accademici conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

3. Ai fini dell'ammissione le Accademie di Belle Arti predispongono appositi bandi di selezione, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascuna classe di abilitazione e le relative procedure.

4. L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna accademia, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascuna classe, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Il candidato può richiedere l'ammissione ad una o più classi di abilitazione.

5. Qualora vi siano candidati che risultino in posizione utile per l'ammissione in più graduatorie, è ammessa la possibilità di iscriversi, oltre che alla classe prescelta come prima indicazione, anche alle altre classi per le quali siano state superate le relative prove di ammissione, a condizione che il conseguente incremento degli impegni da assolvere risulti compatibile con gli obblighi di frequenza.

6. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998 n.270 che verranno pubblicizzati nelle sedi di esame, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto del corso, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

7. Per lo svolgimento della prova scritta, di cui al comma 4, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei  venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

8. La suddetta prova  si svolge presso le sedi delle Accademie di Belle Arti statali, secondo il seguente calendario:

Indirizzo "Arte e disegno" – 16 novembre 2004

9. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti :

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

§ dottorato di ricerca 3 punti;

§ seconda laurea 2 punti;

§ diploma di scuola di specializzazione 2 punti;

§ altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio)

b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), del D.M. 3 novembre 1999, n.509, prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

§ voto di laurea fino a 90/110  0 punti;

§ voto di laurea da 91 a 100/110  2 punti;

§ voto di laurea da 101 a 105/110  4 punti;

§ voto di laurea da 106 a 107/110  5 punti;

§ voto di laurea di 108/110  6 punti;

§ voto di laurea di 109/110  7 punti;

§ voto di laurea di 110/110  8 punti;

§ voto di laurea di 110 e lode/110  10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

§ voto medio minore o uguale a 21  0 punti;

§ voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24  1 punto;

§ voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27  2 punti;

§ voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5  4 punti;

§ voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28  6 punti;

§ voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5  7 punti;

§ voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29  8 punti;

§ voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5  9 punti;

§ voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30  10 punti;

d) voto di diploma delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli Istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

§  voto di diploma fino al 90/110  0 punti;

§ voto di diploma da 91 a 100/110  2 punti;

§ voto di diploma da 101 a 105/110  4 punti;

§ voto di diploma da 106 a 107/110  5 punti;

§ voto di diploma di 108/110  6 punti;

§ voto di diploma di 109/110  7 punti;

§ voto di diploma di 110/110  8 punti;

§ voto di diploma di 110 e lode/110  10 punti;

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

§ voto medio minore o uguale a 21  0 punti;

§ voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24  1 punto;

§ voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27  2 punti;

§ voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5  4 punti;

§ voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28  6 punti;

§ voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5  7 punti;

§ voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29  8 punti;

§ voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5  9 punti;

§ voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30  10 punti;

f) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad una massimo di 10 punti:

§ voto medio minore o uguale a 6,99/10  0 punti;

§ voto medio tra 7 e 7,99/10  2 punti;

§ voto medio tra 8 e 8,99/10  4 punti;

§ voto medio tra 9 e 9,99/10  8 punti;

§ voto medio 10/10  10 punti.

10. La seconda prova, i cui contenuti sono definiti nel bando, consiste in un colloquio e in un elaborato grafico su un tema proposto dalla commissione. E' valutata dalla commissione in trentesimi.

11. Vengono ammessi ai corsi, per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

 

 

Art. 5

 

1. Le commissioni giudicatrici sono composte dal docente cui è affidata la responsabilità di coordinamento del biennio, in qualità di presidente, da due docenti del corso, di cui uno delle discipline delle aree artistiche e l’altro dell’area pedagogica, da un docente dell’istruzione scolastica di discipline della classe di riferimento designato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale e da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

 

Art. 6

 

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici, i responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove e gli obblighi dei candidati.

 

(Si omettono gli allegati)

 

Roma, 7 ottobre 2004

Prot. n. 82/2004

IL MINISTRO 

 


Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.

(2)  Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 2005 sulla definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

(3) Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; il D.M. 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; il D.M. 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per àmbito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

 

Art. 2.

Finalità.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

 

 

Art. 3.

Titoli e corsi di studio.

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri (4).

 

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(4)  Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 1, L. 4 novembre 2005, n. 230.

 

Art. 4.

Classi di corsi di studio.

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative (5).

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

 

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(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le classi di lauree universitarie, il D.M. 16 marzo 2007, per le classi di laurea magistrale, il D.M. 16 marzo 2007, per le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, il D.M. 19 febbraio 2009 e, per le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il D.M. 8 gennaio 2009.

 

Art. 5.

Crediti formativi universitari.

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

 

Art. 6.

Requisiti di ammissione ai corsi di studio.

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

 

Art. 7.

Conseguimento dei titoli di studio.

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

 

 

Art. 8.

Durata dei corsi di studio.

1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

 

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi di studio.

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale (6).

 

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(6) Vedi, anche, il D.M. 26 luglio 2007.

 

Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi.

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

 

Art. 11.

Regolamenti didattici di ateneo.

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

 

Art. 12.

Regolamenti didattici dei corsi di studio.

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

 

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente decreto sostituisce il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

 

 


L. 4 novembre 2005, n. 230.
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
(art. 1, co. 14)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258.

 

Art. 1

(omissis)

Comma 14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma (6).

(omissis)

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(6) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, come modificato dalla relativa legge di conversione. I criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica integrativa presso le università sono stati definiti con D.M. 16 settembre 2009.

 

 


Ministro dell’università e della ricerca.
D.M. 26 luglio 2007.
Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)
(allegato 2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 2007, n. 246, S.O.

(2) Emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.

 

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

 

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed in particolare l'art. 1, comma 8;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'art. 6, comma 6;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 9, commi 2 e 3, concernente i criteri per l'attivazione dei corsi di studio universitari e l'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa;

Visti il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonchè il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003, di Bergen del 20 maggio 2005 e di Londra del 18 maggio 2007, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;

Tenuto conto dei documenti (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 10/05 e doc. 19/05) del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e in particolare l'art. 2, comma 138, recante disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Visti i decreti ministeriali del 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le nuove classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di definire apposite linee guida per consentire agli Atenei di avviare le procedure per la revisione e per la istituzione dei nuovi corsi di studio in attuazione dei predetti decreti ministeriali del 16 marzo 2007, in stretta aderenza agli obiettivi di razionalizzazione e di complessiva riqualificazione dell'offerta formativa delle università;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di accompagnare il predetto processo di revisione degli ordinamenti didattici attraverso l'utilizzo di appositi criteri e requisiti di idoneità delle strutture, ivi compresa la docenza universitaria, al fine di assicurare una maggiore qualità dell'offerta didattica in sintonia con gli impegni sottoscritti nella Dichiarazione di Bologna e nei predetti Comunicati di Praga, Berlino, Bergen e Londra;

Considerato inoltre che le università di nuova istituzione, ancorchè positivamente valutate dal Comitato, non possono disporre, nella fase di avvio, della docenza di ruolo necessaria per l'attivazione dei corsi di studio;

Ritenuto altresì di dover tenere conto dell'impegno didattico nelle università non statali di docenti di ruolo incardinati in altre università;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2007/2009;

 

Decreta:

(omissis)

Allegato 2

 

Corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M. n. 270/2004 e Classi di laurea relative al D.M. n. 509/1999

 

CLASSI DI LAUREA D.M. N. 270/2004

CLASSI DI LAUREA D.M. N. 509/1999

L-1 Beni culturali

13 Scienze dei beni culturali

L-2 Biotecnologie

1 Biotecnologie

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

L-4 Disegno industriale

42 Disegno industriale

L-5 Filosofia

29 Filosofia

L-6 Geografia

30 Scienze geografiche

L-7 Ingegneria civile e ambientale

8 Ingegneria civile e ambientale

L-8 Ingegneria dell'informazione

9 Ingegneria dell'informazione

L-9 Ingegneria industriale

10 Ingegneria industriale

L-10 Lettere

5 Lettere

L-11 Lingue e culture moderne

11 Lingue e culture moderne

L-12 Mediazione linguistica

3 Scienze della mediazione linguistica.

L-13 Scienze biologiche

12 Scienze biologiche

L-14 Scienze dei servizi giuridici

2 Scienze dei servizi giuridici

L-15 Scienze del turismo

39 Scienze del turismo

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

18 Scienze dell'amministrazione

L-17 Scienze dell'architettura

4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

18 Scienze dell'educazione e della formazione

L-20 Scienze della comunicazione

14 Scienze della comunicazione

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive

33 Scienze delle attività motorie e sportive

L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia

4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

L-24 Scienze e tecniche psicologiche

34 Scienze e tecniche psicologiche

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

L-27 Scienze e tecnologie chimiche

21 Scienze e tecnologie chimiche

L-28 Scienze e tecnologie della navigazione

22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche

24 Scienze e tecnologie farmaceutiche

L-30 Scienze e tecnologie fisiche

25 Scienze e tecnologie fisiche

L-31 Scienze e tecnologie informatiche

26 Scienze e tecnologie informatiche

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

L-33 Scienze economiche

28 Scienze economiche

L-34 Scienze geologiche

16 Scienze della Terra

L-35 Scienze matematiche

32 Scienze matematiche

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali

L-39 Servizio sociale

6 Scienze del servizio sociale

L-40 Sociologia

36 Scienze sociologiche

L-41 Statistica

37 Scienze statistiche

L-42 Storia

38 Scienze storiche

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro del beni culturali

41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

 

SNT/01 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione

 

SNT/03 Professioni sanitarie tecniche

 

SNT/04 Professioni sanitarie della prevenzione

 

DS1 Scienze della difesa e della sicurezza

 

DS1 Scienze della difesa e della sicurezza

 


Corrispondenza tra Classi di laurea magistrale relative al D.M. n. 270/2004 e Classi di laurea specialistica relative al D.M. n. 509/1999

 

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE D.M. n. 270/2004

CLASSI DI LAUREA SPECIALISTICA D.M. n. 509/1999

LM-1 Antropologia culturale ed etnologia

1/S Antropologia culturale ed etnologia

LM-2 Archeologia

2/S Archeologia

LM-3 Architettura del paesaggio

3/S Architettura del paesaggio

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-5 Archivistica e biblioteconomia

5/S Archivistica e biblioteconomia

LM-6 Biologia

6/S Biologia

LM-7 Biologie agrarie

7/S Biotecnologie agrarie

LM-8 Biotecnologie industriali

8/S Biotecnologie industriali

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali

10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali

LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali

12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico

LM-12 Design

103/S Teorie e metodi del disegno industriale

LM-13 Farmacia e farmacia industriale

14/S Farmacia e farmacia industriale

LM-14 Filologia moderna

16/S Filologia moderna

 

40/S Lingua e cultura italiana

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità

15/S Filologia e letterature dell'antichità

LM-16 Finanza

19/S Finanza

LM-17 Fisica

20/S Fisica

LM-18 Informatica

23/S Informatica

LM-19 Informazione e sistemi editoriali

13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

26/S Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

27/S Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile

28/S Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

 

LM-25 Ingegneria dell'automazione

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

 

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-29 Ingegneria elettronica

32/S Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

33/S Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

34/S Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica

35/S Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

36/S Ingegneria meccanica

LM-34 Ingegneria navale

37/S Ingegneria navale

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia

41/S Lingue e letterature afroasiatlche

LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane

42/S Lingue e letterature moderne euroamericane

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione

43/S Lingue straniere per la comunicazione Internazionale

LM-39 Linguistica

44/S Linguistica

LM-40 Matematica

45/S Matematica

LM-41 Medicina e chirurgia

46/S Medicina e chirurgia

LM-42 Medicina veterinaria

47/S Medicina veterinaria

LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche

24/S Informatica per le discipline umanistiche

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

LM-45 Musicologia e beni culturali

51/S Musicologia e beni musicali

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

52/S Odontoiatria e protesi dentaria

LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici

55/S Progettazione e gestione dei sistemi turistici

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi

56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

LM-51 Psicologia

58/S Psicologia

LM-52 Relazioni internazionali

60/S Relazioni internazionali

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

61/S Scienza e ingegneria dei materiali

LM-54 Scienze chimiche

62/S Scienze chimiche

LM-55 Scienze cognitive

63/S Scienze cognitive

LM-56 Scienze dell'economia

64/S Scienze dell'economia

LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua

65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua

LM-58 Scienze dell'universo

66/S Scienze dell'universo

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale

 

59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa

LM-60 Scienze della natura

68/S Scienze della natura

LM-61 Scienze della nutrizione umana

69/S Scienze della nutrizione umana

LM-62 Scienze della politica

70/S Scienze della politica

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-64 Scienze delle religioni

72/S Scienze delle religioni

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale

73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

LM-66 Sicurezza informatica

 

LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

LM-68 Scienze e tecniche dello sport

75/S Scienze e tecnica dello sport

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione (80/M)

80/S Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

86/S Scienze geologiche

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura

83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura

LM-77 Scienze economico-aziendali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-78 Scienze filosofiche

17/S Filosofia e storia della scienza

 

18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica

 

96/S Storia della filosofia

LM-79 Scienze geofisiche

85/S Scienze geofisiche

LM-80 Scienze geografiche

21/S Geografia

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-82 Scienze statistiche

48/S Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi

 

90/S Statistica demografica e sociale

 

92/S Statistica per la ricerca sperimentale

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie

91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale

LM-84 Scienze storiche

93/S Storia antica

 

94/S Storia contemporanea

 

97/S Storia medievale

 

98/S Storia moderna

LM-85 Scienze pedagogiche

87/S Scienze pedagogiche

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali Scienze e tecnologie agrozootecniche

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali 89/S Sociologia

LM-89 Storia dell'arte

95/S Storia dell'arte

LM-90 Studi europei

99/S Studi europei

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione

LM-92 Teorie della comunicazione

101/S Teoria della comunicazione

LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education

 

LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato

39/S Interpretariato di conferenza

 

104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica

LMG/01 Giurisprudenza

31 Scienze Giuridiche

 

22/S Giurisprudenza

 

102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica

 

SNT/01/S Scienze infermieristiche e ostetriche

 

SNT/02/S Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

 

SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie tecniche

 

SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

 

DSS Scienze della difesa e della sicurezza

 

DSS Scienze della difesa e della sicurezza


Ministro dell’università e della ricerca.
D.M. 28 settembre 2007.
Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 242.

(2) Emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.

 

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

 

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonchè alla frequenza degli studenti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, ed in particolare l'art. 6, comma 2, il quale, fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della musica valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole e per l'ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

Visto il decreto ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004 con il quale, fermo restando l'ordinamento curriculare, sono state apportate alcune modifiche all'ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di organizzare un percorso formativo in quattro semestri, solo per gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di Conservatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

Considerato che sono ancora in corso di definizione i decreti attuativi del suddetto regolamento;

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della musica mediante l'istituzione di un corso biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante;

Ritenuto altresì, di attivare un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento, sempre con valore abilitante, per corrispondere alle urgenti esigenze di formazione degli insegnanti segnalate dal Ministero della pubblica istruzione;

Visti i pareri del CNAM, espressi nelle adunanze dell'11-12 luglio 2007 e del 6-7 settembre 2007;

 

Decreta:

 

 

Art. 1.

Istituzione dei corsi.

1. A decorrere dall'anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della musica, i corsi modificati ai sensi del decreto ministeriale n. 109/2004, nonchè i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77).

2. La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, è trasmessa al Ministero per la relativa approvazione.

 

Art. 2.

Durata e organizzazione dei corsi.

1. I corsi di cui all'art. 1, comma 1, hanno durata biennale.

Le attività didattiche, articolate in discipline d'insegnamento, laboratori e attività di tirocinio pratico-guidato, sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze specifiche per l'esercizio della funzione docente e per le altre finalità previste dai corsi.

2. L'articolazione disciplinare e l'assegnazione dei crediti tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A e B. Ciascun Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali.

3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120 ore). L'impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici, per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l'80% di ogni attività formativa.

 

Art. 3.

Ammissione ai corsi.

1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè i diplomi accademici di primo livello.

Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico-disciplinare L-ART/07.

Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in un Paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello validato con decreto ministeriale n. 39 del 12 marzo 2007 e con decreto ministeriale n. 88 del 29 maggio 2007. Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto (3).

3. Limitatamente all'anno accademico 2007-2008, per la classe di concorso A 77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato trecentosessanta giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77, di cui almeno centottanta giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio.

4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è effettuato da una apposita commissione nominata dal direttore dell'istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di didattica della musica.

5. Le modalità di verifica dei requisiti, nonchè le modalità di ammissione, sono attuate dall'Istituzione prescelta. A tal fine, gli interessati presentano apposita istanza alla predetta istituzione. Relativamente ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti è effettuata dalle direzioni scolastiche regionali, che trasmetteranno alle istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti.

6. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, le istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure.

7. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico. La ripartizione numerica per ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico.

8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le istituzioni possono consorziarsi tra loro e con le università, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

9. Le istituzioni nelle quali non sia presente il corso ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre istituzioni nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale.

10. L'esame per l'accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle prove.

I candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame.

11. Con decreto del Direttore generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è fissato a livello nazionale - il calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A 31/A 32 ) e di didattica dello strumento (A 77).

12. In sede di ammissione ciascuna commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai seguenti criteri:

cento punti complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali riservati alle prove di cui al comma 10 e quaranta punti per la valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo l'allegata tabella C che costituisce anche parte integrante del presente decreto.

13. La commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi è presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della musica per l'abilitazione nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della musica, un docente della scuola di Strumento e un docente di discipline integrative per l'abilitazione nella classe di concorso A 77.

14. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa l'iscrizione a più di un corso.

 

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(3) Ad integrazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 gennaio 2008.

 

Art. 4.

Titolo rilasciato.

1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici.

2. All'esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio.

3. Al fine dell'acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento è prevista una verifica o esame, effettuata da un'apposita commissione nominata dal Direttore al cui esito viene attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Detta commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato è composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso.

In caso di non superamento dell'esame lo studente può essere ammesso a sostenere la medesima prova in una successiva sessione di esame.

4. L'esame finale avente valore di esame di Stato, consiste:

per l'abilitazione nella classe di concorso A 31/A 32:

a) nella discussione di una tesi metodologica-didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;

b) nell'elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una terna proposta dalla commissione. Il candidato avrà a disposizione 48 ore di tempo, senza clausura, per l'elaborazione del progetto che verrà, poi, illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la commissione;

per l'abilitazione nella classe di concorso A 77:

a) nella discussione di una tesi metodologica-didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;

b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima.

5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l'esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all'esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell'esame finale.

 

Art. 5.

Commissione giudicatrice per gli esami finali.

1. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono composte dal Direttore dell'istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell'insegnamento argomento di tesi del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Art. 6.

Norme transitorie.

1. È garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonchè al decreto ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004. È, altresì, riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederà, anche, al riconoscimento dei crediti relativi al percorso già svolto.

2. I diplomi di Didattica della musica, conseguiti al termine dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della musica ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del decreto ministeriale n. 109/2004 sono equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all'art. 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/A 32.

3. In prima applicazione, nelle more dell'emanazione della normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni scolastiche regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4. A partire dall'anno accademico 2007-2008, non sono più ammesse iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente ordinamento, nonchè ai corsi modificati dal decreto ministeriale n. 109/2004.

 

Art. 7.

Norme finali.

1. I bandi di concorso predisposti dalle istituzioni prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, nonchè le modalità per lo svolgimento delle prove.

 

 

Tabella A

 

BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A031 E A032).

 

Attività formative di base (area comune)

12 CFA

Pedagogia generale

 

Psicologia generale e dell'età evolutiva

 

Didattica generale

 

Legislazione e organizzazione scolastica

 

Attività formative di base (area musicale)

35 CFA

Pedagogia musicale (1)

 

Psicologia musicale (1)

 

Elementi di composizione e analisi per la Didattica della musica (2)

 

Tecniche di arrangiamento e trascrizione (2)

 

Direzione e concertazione di coro per didattica della musica (3)

 

Elementi di tecnica vocale (3)

 

Storia della musica per Didattica della musica (4)

 

Metodologia d'indagine storico-musicale (4)

 

Elementi di semiologia musicale (4)

 

Elementi di sociologia musicale (4)

 

Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica (5)

 

Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (5)

 

Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte (5)

 

Attività formative caratterizzanti

40 CFA

Metodologia dell'educazione musicale (1)

 

Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale) (2)

 

Didattica della composizione (per l'educazione musicale) (2)

 

Repertorio corale (3)

 

Didattica del canto corale (3)

 

Didattica dell'ascolto (4)

 

Didattica della storia della musica (4)

 

Pratiche di musiche d'insieme

 

Antropologia della musica

 

Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea

 

Attività formative integrative

12 CFA

Informatica musicale

 

Improvvisazione vocale

 

Improvvisazione allo strumento (*)

 

Storia delle musiche d'uso

 

Storia della musica jazz

 

Tecniche dell'organizzazione

 

Tecniche della comunicazione

 

Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità

 

Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

 

Prassi esecutive e repertori di musica etnica

 

Composizione per la popular music

 

Lingua straniera

3 CFA

Tirocinio

12 CFA

Tesi finale

6 CFA

 

 

Tabella B

 

BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI STRUMENTO (A77)

 

Attività formative di base (area comune)

12 CFA

Pedagogia generale

 

Psicologia generale e dell'età evolutiva

 

Didattica generale

 

Legislazione e organizzazione scolastica

 

Attività formative di base (area musicale)

35 CFA

Pedagogia musicale (1)

 

Psicologia musicale (1)

 

Metodologia generale dell'insegnamento strumentale

 

Elementi di composizione e analisi per la Didattica della musica (2)

 

Tecniche di arrangiamento e trascrizione (2)

 

Direzione e concertazione di coro per didattica della musica (3)

 

Elementi di tecnica vocale (3)

 

Storia della musica per Didattica della musica (4)

 

Metodologia d'indagine storico-musicale (4)

 

Elementi di semiologia musicale (4)

 

Elementi di sociologia musicale (4)

 

Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica (5)

 

Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte (5)

 

Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (5)

 

Attività formative caratterizzanti

40 CFA

Didattica dell'improvvisazione (per la didattica strumentale)

 

Didattica della composizione (per la didattica strumentale)

 

Repertorio per ensembles strumentali (*)

 

Metodologia dell'insegnamento strumentale (*)

 

Prassi esecutive e repertori (*)

 

Musica da camera

 

Tecniche corporee funzionali

 

Attività formative integrative

12 CFA

Informatica musicale

 

Improvvisazione vocale

 

Improvvisazione allo strumento (*)

 

Storia delle musiche d'uso

 

Storia della musica jazz

 

Tecniche dell'organizzazione

 

Tecniche della comunicazione

 

Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità

 

Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

 

Prassi esecutive e repertori di musica etnica

 

Composizione per la popular music

 

Lingua straniera

3 CFA

Tirocinio

12 CFA

Tesi finale

6 CFA

 

Note:

 

1. Le discipline relative alle «Attività formative di base-area comune» costituiscono l'area pedagogico-professionale. Esse possono essere attivate dalle singole Istituzioni in convenzione con l'Università.

2. L'assegnazione dei crediti alle singole attività formative dell'area comune e dell'area caratterizzante è determinata dal Consiglio accademico sulla base di un progetto che salvaguardi comunque la pariteticità fra le diverse discipline.

3. Ai corsi relativi alle discipline delle attività formative di base (area comune e area musicale) e delle attività formative integrative possono partecipare congiuntamente gli studenti delle classi A031 e A032 e della classe A077.

4. Le Istituzioni sono tenute ad attivare almeno il 60% delle attività integrative elencate. Lo studente, nella predisposizione del piano degli studi personale, dovrà indicare una quota di 10 crediti riferita ad un gruppo di discipline a propria scelta, di cui la metà (5 crediti) deve essere individuata nell'àmbito delle attività integrative attivate dall'Istituzione e l'altra metà può riferirsi ad attività formative non presenti nell'elenco.

5. Le discipline contrassegnate dai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 sono riferite, rispettivamente, a quelle del vecchio ordinamento della scuola di Didattica della musica:

(1) Pedagogia musicale per Didattica della musica;

(2) Elementi di composizione per Didattica della musica;

(3) Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica;

(4) Storia della musica per Didattica della musica;

(5) Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica;

docenti delle altre discipline vengono individuati, in autonomia, dai Consigli accademici delle singole Istituzioni, su proposta dei Dipartimenti.

(*) Il settore disciplinare è determinato dallo strumento suonato dallo studente.

 

 

 

 

Tabella C

 

BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLE CLASSI DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A031, A032) E DI STRUMENTO (A077)

 

Valutazione dei titoli per le ammissioni

I titoli valutabili ed i punteggi attribuibili per l'ammissione al biennio di secondo livello per la formazione dei docenti sono i seguenti:

 

a) voto del diploma di conservatorio o dei diplomi accademici di primo e di secondo livello (si può utilizzare un unico titolo) rilasciato dai Conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

Votazione

Punti

 

da 6 a 6,99 (o da 66 a 76)

0

 

da 7 a 7,99 (o da 77 a 87)

2

 

da 8 a 8,99 (o da 88 a 98)

4

 

da 9 a 9,99 (o da 99 a 109)

6

 

di 10 (o di 110)

8

 

10 con lode (o 110 e lode)

10

 

 

b) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma di cui al punto a), fino ad un massimo di 10 punti:

Votazione

Punti

 

da 6 a 6,99 (o da 18 a 20)

0

 

da 7 a 7,99 (o da 21 a 23)

2

 

da 8 a 8,99 (o da 24 a 26)

4

 

da 9 a 9,99 (o da 27 a 29)

6

 

media di 10 (o di 30)

8

 

10 con lode (o 30 e lode)

10

 

 

c) altri titoli di studio e di ricerca fino a un massimo di 10 punti:

Tipologia del titolo

Punti

 

Ulteriore diploma di Conservatorio oltre a quello prescritto per l'ammissione

3

 

Laurea (o ulteriore diploma di conservatorio con maturità)

3

 

Dottorato di ricerca

3

 

Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia di S. Cecilia

3

 

Diploma di perfezionamento o master

2

 

d) titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti:

0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni per insegnamento sulle cattedre della classe di concorso per la quale si chiede l'ammissione.

 

 


L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(art. 2, co. 416)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

(omissis)

Articolo 2, comma 416

Regolamento ministeriale per la definizione di nuove procedure di reclutamento dei docenti.

2. 416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

(omissis)

 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. L. 25 giugno 2008, n. 147.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(art. 64)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

 

Art. 64. 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (231)

1.  Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili (243). (231)

2.  Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (244).

3.  Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (239) (240) (245). (238)

4.  Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a.  razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti (247);

b.  ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali (248);

c.  revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi (249);

d.  rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (250); (232)

e.  revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi (241) (251);

f.  ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa (252);

f-bis.  definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa; (233) (237)

f-ter.  nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (242) (246). (233) (237)

4-bis.  Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’ articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo». (234)

4-ter.  Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. (234)

4-quater.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009. (236)

4-quinquies.  Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali. (236)

4-sexies.  In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. (236)

5.  I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6.  Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7.  Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9.  Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

 

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(231) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(232) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(233) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(234) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(235) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 4 dicembre 2008, n. 189).

(236) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

(237) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2009, n. 200, pubblicata nella G.U. Prima Serie Speciale, 8 luglio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(238) L'art. 17, comma 25, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha interpretato il presente comma nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso.

(239) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.

(240) Vedi, anche, il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89.

(241) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119.

(242) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 e il comma 25 dell’art. 17, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(243) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(244) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(245) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(246) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(247) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(248) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(249) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(250) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(251) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(252) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(omissis)

 

 


D.L. 1 settembre 2008, n. 137, conv. con mod. L. 30 ottobre 2008, n. 169.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
(art. 6)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 2008, n. 204.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 6. 

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1.  L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto. (18)

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169.

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
D.M. 26 marzo 2009, n. 37.
Scuola Secondaria di I grado - Decreto concernente la ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché la composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado


 

 



[1]    L’art. 17, comma 3, della L. 400 del 1988 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Quando vi sia la competenza di più ministri, sono adottati regolamenti interministeriali.

[2]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 6 agosto 2008, n. 133.

[3]    Quest’ultimo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (all’epoca aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime, per il biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati, nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

[4]     Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[5]    D.L. 1 settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 30 ottobre 2008, n. 169.

[6]     D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[7]     Legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

[8]   Con riguardo alla tempistica, l’art. 17, comma 25, del D.L. 78/2008, convertito, con modificazioni dalla L.102/2008, ha specificato che il termine per l’adozione dei regolamenti previsti dall’art. 64 del D.L. 112/2008, fissato, come già segnalato, in 12 mesi dall’entrata in vigore del medesimo D.L. e scaduto, quindi, il 25 giugno 2009, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

[9]   Lo schema di regolamento relativo alle classi di concorso è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 12 giugno 2009. Si ricorda, in proposito, che esse sono state individuate nel numero di 100 dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39,Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Con il DM n. 22 del 9 febbraio 2005 e relativo Allegato A, ad integrazione del DM n, 39 del 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non previsti in precedenza. Da ultimo, con DM 26 marzo 2009, n. 37, sono state ridefinite le classi di abilitazione relativamente alla scuola secondaria di primo grado in coerenza con i piani di studio del primo ciclo dell’istruzione, di cui al D.lgs. 59/2004.

 

[10]   Quest’ultimo suggerisce di contenere il numero degli indirizzi, anche per motivi organizzativi, e di far convergere in un unico indirizzo vari curriculi di abilitazione, ferma restando la possibilità di diversificare i relativi piani di studio.

[11]   D.L. 28 agosto 2000, n. 240, Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 27 ottobre 2000, n. 306.

[12]   Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali.

[13]   Alle prove d'esame sono attribuiti un massimo di 40 punti, così suddivisi: 20 punti per la discussione della relazione sulle attività di tirocinio e di laboratorio svolte nel biennio e 20 per l’illustrazione del progetto didattico. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi. Al curriculum viene attribuito un punteggio espresso in quarantesimi in base all'esito delle prove di valutazione superate durante il corso di specializzazione.

[14]   La selezione avviene su una terna di nominativi designati dal direttore della scuola di specializzazione, su proposta del consiglio della medesima.

[15]   Si ricorda che l’art. 5-bis del già citato D.L. 137 del 2008 ha consentito l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. Analoga possibilità è stata prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale nelle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

[16]   D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 4 giugno 2004, n. 143.

[17]   Si veda premessa DM 16 marzo 2007, Determinazione delle classi di laurea magistrale.

[18]   Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla laurea magistrale.

[19]http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=../bollet/201004/0413/HTML/07/frame.htm

[20]   L’art. 29, comma 9, del Codice, prevede che “l'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione”.

[21]https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=530647&SecMode=1&DocId=459522&Usage=2

 

[22]   Le altre sette sono: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità;  consapevolezza ed espressione culturale.

[23]   Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

[24]   D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75.

[25]  In base al DM, per strumenti didattici e formativi si intendono programmi informatici e documenti in formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento. In tale definizione sono compresi i libri di testo; per software didattico si intendono i programmi applicativi informatici finalizzati a supportare gli apprendimenti. Sono tali, ad esempio, i programmi basati sull’alternanza spiegazione – verifica (tutoriali), quelli basati sullo schema domanda-risposta-verifica (eserciziari), gli ambienti di simulazione, i giochi educativi, i corsi interattivi di lingua straniera.

 

[26]   L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.

[27]   Ai sensi del medesimo articolo, sono, inoltre, programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario e di primo livello concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;ai corsi di formazione specialistica dei medici;alle scuole di specializzazione per le professioni legali; ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

[28]   Si tratta dei seguenti parametri: posti nelle aule; attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; personale docente e tecnico; servizi di assistenza e tutorato; numero di tirocini applicabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche; modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie; possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate; utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

[29]   Con DM 18 giugno 2009 (GU 4 luglio 2009, n. 153) sono stati definiti modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2009-2010. In particolare, per l’accesso ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, l’art. 5 dispone che la prova di ammissione verte su ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, su argomenti – indicati in apposito allegato - di cultura linguistica e ragionamento logico; cultura pedagogico-didattica; cultura letteraria, storico-sociale e geografica;   cultura matematico-scientifica. Invece, l’ultimo DM relativo alle modalità di partecipazione e ai contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario è quello relativo all’a.a. 2007-2008 (DM 12 luglio 2007, GU 27 luglio 2007, n. 173) poiché, come si è visto, l’art. 64, comma 4-ter, del D.L. 112 del 2008 ha poi sospeso le procedure per l’accesso alle medesime Scuole.

[30]  Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le richieste di autorizzazione ad assumeredevono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.

[31]  http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/di_organici10.pdf

 

[32]   Le regole per l’accesso alle università di coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero valide per il triennio 2008-2011, stabilite dal MIUR d’intesa con il MAE e con il Ministero dell’interno, sono state dettate con Nota Prot. 1291 del 16 maggio 2008. http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/testo_delle_norme.pdf

 

[33]   Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 270 del 2004, l’istituzione delle classi di corsi di studio sono adottate con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. Con lo stesso procedimento possono essere apportate modifiche.

[34]   28/A Arte e immagine; 30/A Scienze motorie e sportive; 32/A Musica; 33/A Tecnologia; 43/A Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado; 45/A lingua inglese e seconda lingua straniera; 59/A Matematica, scienze nella scuola secondaria di I grado; 77/A Strumento musicale. L’all. 2 del DM indica la corrispondenza fra le classi di concorso e le abilitazioni di cui al DM 39 del 1998 e le nuove classi di abilitazione.

[35]   L’art. 51, comma 6, della L. 449/1997 consente ad una serie di soggetti (università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, enti pubblici e di istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM n. 593 del 1993, ENEA, ASI, Corpo forestale dello Stato) di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previo espletamento di procedure di valutazione e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Tali assegni, che possono essere attribuiti a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum idoneo, hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Gli assegni– nonché i contratti che, ai sensi della medesima disposizione, possono essere stipulati per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca - non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti che conferiscono gli incarichi.

      L’art. 1, comma 14, della L. 230/2005 prevede che le università, previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o con studiosi di elevata qualificazione scientifica. I contratti hanno durata massima triennale e sono rinnovabili per una durata complessiva di sei anni.

[36] D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[37]   L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[38]   Le scuole di didattica della musica (disciplinate dai DM 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994) hanno la durata di 4 anni. L’accesso, per titoli ed esami, è consentito unicamente a candidati in possesso di un diploma di Conservatorio, di un diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso un Conservatorio, ovvero a candidati ammessi al 9° anno di una scuola decennale del Conservatorio. La prova degli esami di diploma prevede, tra l’altro, l’accertamento delle capacità psico-pedagogiche-didattiche riferite all’insegnamento dell’educazione al suono e dell’educazione musicale nella scuola primaria e secondaria.

[39]   D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[40]   Il diploma accademico di primo livello è conseguito al termine di un corso di diploma che comporta l’acquisizione di almeno 180 crediti, ed è finalizzato ad assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

[41] Il diploma accademico di secondo livello è conseguito al termine del corso di diploma che comporta l’acquisizione di ulteriori 120 crediti , finalizzato ad una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

[42]  In attuazione di tali disposizioni, sono intervenuti i Decreti ministeriali n. 141/2006, 142/2006, 143/2006, 146/2006 che hanno proceduto alla Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi paradigmatici, rispettivamente, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e dell' Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

Successivamente, sono intervenuti i Decreti ministeriali 22 gennaio 2008, n. 482 e n. 483, che hanno definito, rispettivamente, i nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, e il Decreto ministeriale 29 luglio 2008 prot. n. 23/2008, che ha definito i nuovi ordinamenti didattici dell’Accademia nazionale di Danza.

[43]   D.L. 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertitoin legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[44]Quanto al primo obiettivo, sono finora intervenuti il DM 3 luglio 2009, n. 89 per le Accademie di Belle Arti, il DM 3 luglio 2009, n. 90, per i Conservatori di musica, il SM 30 settembre 2009, n. 125, per l' Accademia Nazionale di Danza, il DM 30 settembre 2009, n. 126, per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, il DM 30 settembre 2009, n. 127, per gli istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Quanto al secondo obiettivo, con riferimento, per ora, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello, sono intervenuti il DM 30 settembre 2009, n. 123, per le Accademie di Belle Arti, il DM 30 settembre 2009, n. 124, per i Conservatori di Musica (per questi ultimi, inoltre, il 5 marzo 2010 il MIUR ha emanato le Linee guida per la formulazione del regolamento didattico dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni musicali AFAM), il DM 3 febbraio 2010, n. 17, per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, il DM 3 febbraio 2010, n. 22, per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

[45]   http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4439Formaz.htm

[46]   L’art. 1, comma 3 bis, del D.L. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. 143/2004, ha previsto che costituisse titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie (allora) permanenti per l’insegnamento il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi ad indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.

[47]   http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6577ATTIVA.htm Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale.

[48]    La classe A032 è considerata anche nella tabella 6 con riferimento alla laurea magistrale.

[49]   Il Consiglio nazionale degli studenti universitari, nel parere reso il 26 giugno 2009, sottolinea la necessità che per ogni CFU sia stabilito il rapporto in ore fra didattica prestata dal tirocinante in aula e ore dedicate alla preparazione delle lezioni e allo studio invididuale. Anche il CUN, nel parere reso il 26 giugno 2009, invita a precisare quale frazione minima delle ore di tirocinio deve essere riservata allo studio individuale, rilevando che essa non dovrebbe essere inferiore al 40%.

[50]   Sia il CUN che il Consiglio nazionale degli studenti universitari invitano a precisare che il tema deve essere comunicato al candidato con un preavviso.

[51]   La media aritmetica ponderata è una media in cui i singoli valori, prima di essere sommati, vengono moltiplicati per le frequenze o i pesi con cui si presentano. La somma che si ottiene viene divisa per la somma delle frequenze o dei pesi.

http://www.istat.it/servizi/studenti/binariodie/CorsoExcel/main.htm

[52]  http://www.unibo.it/Portale/Studenti/procedure/laurea/default.htm

      Analogamente, nel glossario del sito dell’Università di Milano, alla voce “Media ponderata” si legge: “La media ponderata in trentesimi si calcola sommando tra loro i coefficienti dei singoli esami - ottenuti moltiplicando il voto conseguito nell'esame per il numero di crediti assegnati all'insegnamento - e dividendo la somma così ottenuta per il numero di crediti complessivi previsti dal corso di laurea (con esclusione dei crediti delle prove di idoneità e dell’elaborato finale). La media ponderata in centodecimi - che serve per il calcolo del voto di partenza all'esame di laurea - si ottiene moltiplicando la media ponderata in trentesimi per 110 e dividendo il risultato per 30”. http://www.cosp.unimi.it/faq/1765.htm#c1812

 

[53]   L. 3 agosto 1998, n. 315, Interventi finanziari per l'università e la ricerca.

[54]   Si tratta della Commissione prevista dall’art. 4, comma 5, della L. 9 maggio 1989, n. 168.

[55]   D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’art. 456 richiamato fa riferimento alla L. 1213/1967 (Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria) che consentiva l’assegnazione didocenti e dirigenti per varie finalità (alcune delle quali caducate da successive disposizioni). Si citano, a titolo di esempio, esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso patronati ed istituti magistrali, tutte svolte in dipendenza dal Ministero della pubblica istruzione, nonché attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

[56]   http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/967f45f0-a9b5-45d1-96f1-2f20f723b22a/dm66_09.pdf.

[57]Già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell’art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.

[58]   Nel parere reso il 22 giugno 2009, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha invitato ad approfondire la scelta di introdurre specifiche classi di abilitazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili.

[59]   L. 4 agosto 1977, n. 517, Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

[60]   L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[61]   D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (Titolo VII “Norme Comuni”, Capo IV “Alunni in particolari condizioni”,artt. 312-325).

[62]   In precedenza, un titolo di specializzazione era comunque prescritto per l’insegnamento nelle scuole speciali che accoglievano portatori di handicap (D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, Norme in materia di scuole aventi particolari finalità ).

[63]   Dopo una prima definizione con i D.M. 24 aprile 1986 e 14 giugno 1988, i programmi sono stati rivisitati con D.M. 27 giugno 1995, n. 226, anche in relazione alla necessità di un adeguamento alla L. 104 /1992.

[64]   OM 6 maggio 1996, Istituzione e organizzazione dei corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap (GU n. 130 del 5-6-1996 – S.O. n.92).

[65]   La competenza in materia di riconoscimento veniva assegnata ai Provveditori agli studi ai quali spettavano anche adempimenti relativi ai corsi statali.

[66]   http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dm20_02_02.shtml.

In precedenza, il DM 24 novembre 1998, n. 460 aveva consentito agli atenei l’attivazione di corsi biennali di specializzazione per attività di sostegno, anche in convenzione con enti privati, fino all’anno accademico 2001-2002 (art. 6).

[67]   Con decreto MIUR 26 maggio 2005 è stato determinato in 3115 il numero dei posti disponibili per l’anno accademico 2005/2006 (l’ultimo anno accademico nel quale potevano essere avviati i corsi di cui al DM 20 febbraio 2002).

[68]    Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[69]   DM 8 aprile 2009, n. 42, Modalità per l’Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011.

 

[70]   Al riguardo il CUN, nel parere reso il 26 giugno 2009, ha osservato che non è chiara la spendibilità del titolo.

[71]   Si ricorda che con il D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 e relativo Allegato A, ad integrazione del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento, non previsti in precedenza.        

[72]   http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm022_05.htm

Attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo 2007, concernenti l’individuazione delle classi di laurea e di laurea magistrale. Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio.

[73]   Di cui all’art. 9, comma 2, della L. 444 del 1968.

[74]   Di cui agli artt. 399 e seguenti del d.lgs. 297 del 1994.

[75]   http://www.miur.it/UserFiles/115.htm

[76]   Con l’art. 1 del D.lgs. 7 maggio 1948, n. 1277 (recante revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico di istituti e scuole di istruzione tecnica) è stata attribuita la qualifica di insegnanti tecnico-pratici al personale tecnico operante presso istituti di istruzione tecnica (capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio e assistenti); ai medesimi è stato, inoltre, riconosciuto lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei docenti, entro i limiti prescritti dal medesimo D.lgs.

[77]   Si ricorda che la Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione è stata definita con il DPR 20 marzo 2009, n. 89. I regolamenti per la revisione dell’assetto di licei, istituti tecnici e istituti professionali sono stati emanati dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, ma non risultano ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

[78]   Il Consiglio di Stato rileva anche che “in generale, indipendentemente dalla natura non normativa dei decreti, appare preferibile eliminare il predicato ‘non regolamentare’ dal testo, trattandosi di precisazione inappropriata, specie in una fonte di rango secondario”.

[79]   D.M. 13 giugno 2007 n. 131, Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[80]  La I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; questi ultimi hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla precedenza  nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti; la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la III Fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.