Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei Schema di Regolamento n. 132 (art. 17, co. 2, L. 400/1988 e art. 64, co. 4, D.L. 112/2008) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 119 | ||||
Data: | 03/11/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Altri riferimenti: |
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3 ottobre 2009 |
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n. 119/0 |
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Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei liceiSchema
di Regolamento n. 132
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Numero dello schema di regolamento |
132 |
Titolo |
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei |
Ministro competente |
Istruzione, università e ricerca |
Norma di riferimento |
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 2 e D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, co. 4 |
Numero di articoli |
16 |
Date: |
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presentazione |
23 ottobre 2009 |
assegnazione |
27 ottobre 2009 |
termine per l’espressione del parere |
26 novembre 2009 |
Commissione competente |
VII Commissione Cultura |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione Bilancio |
Lo schema di regolamento si compone di 16 articoli e 10 allegati, che ne formano parte integrante[1].
Esso procede al riordino dei licei, collocandosi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, nel solco dei precedenti interventi normativi e concentrandosi su 4 passaggi: riconferma dell’identità dei licei all’interno del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione[2] di cui all’art. 1 del d.lgs. 226/2005[3]; acquisizione, da parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita dei settori disciplinari; superamento della frammentarietà dei corsi di studio, con delimitazione del quadro orario e rafforzamentodello studio dellamatematica e della lingua straniera; maggiori spazi di autonomia per le scuole.
Per il perseguimento degli obiettivi indicati, lo schema di regolamento presenta una serie di novità che si applicheranno, con alcune eccezioni, a partire dalle prime e seconde classi funzionanti nell’a. s. 2010-2011 (v. infra).
L’art. 1, nel definire l’oggetto del regolamento, precisa che i licei sono disciplinatidal d.lgs. 226/2005, e dall’art. 64, c. 3, del DL 112/2008.
Con riferimento al profilo dell’identità, l’art. 2 evidenzia che i licei devono fornire allo studente strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro. In esito ai percorsi liceali si prevede il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale già delineato dall’all. A del medesimo d.lgs. 226/2005 - che configura un obiettivo unitario finale sia per l’istruzione scolastica che per l’istruzione e formazione professionale - nonché di quello, specifico, delineato dall’all. A dello schema in esame. Vengono poi confermate alcune caratteristiche dei licei già delineate dal citato d.lgs: durata quinquennale; articolazione in due bienni (il primo dei quali finalizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico[4]) ed un anno terminale; possibili intese con le istituzioni di formazione post secondaria per approfondimenti culturali da espletare nell’ultimo anno, anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro[5].
L’art. 3 prevede l’articolazione del sistema in 6 licei: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane (già previsti dal d.lgs. 226/2005), rinviando agli all. daB a G per i piani di studio.
Nell’ordinamento vigente, vi sono i licei, classico, scientifico, artistico e socio-psico pedagogico[6]. Come evidenzia la relazione illustrativa, il liceo linguistico fa parte del sistema delle scuole non statali. La stessa relazione dà conto, inoltre, delle numerose e varie iniziative sperimentali.
Gli artt. da
Il liceo artistico si suddivide – dal secondo biennio – in 3 indirizzi (arti figurative; architettura, design, ambiente; audiovisivo, multimedia, scenografia), caratterizzati da attività di laboratorio. Inoltre, i licei in questione possono stipulare intese con le regioni per potenziare l’offerta formativa al fine di corrispondere alle esigenze del territorio[7]. Il liceo musicale e coreutico si articola nelle relative 2 sezioni; i licei scientifico e delle scienze umane possono articolarsi in una o più sezioni, rispettivamente, a opzione scientifico-tecnologica ed economico-sociale; nei licei linguistici è previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel secondo biennio, di due discipline non linguistiche.
L’orario annuale delle attività è fissato, in linea di massima, in 891 ore per il I biennio e 990 per il II biennio e per l’ultimo anno, corrispondenti, rispettivamente, a 27 e 30 ore settimanali.
Fanno eccezione il liceo classico (31 ore negli ultimi 3 anni); il liceo artistico (34 ore nel I biennio e 35 negli altri anni); il liceo musicale e coreutico (32 ore in ciascuna annualità).
Con riferimento all’articolazione ed all’orario dei 6 licei, la relazione illustrativa evidenzia che sono stati ricondotti ad un numero contenuto di percorsi i 396 indirizzi sperimentali ed i 51 progetti assistiti dal MIUR funzionanti nell’a.s. 2007/2008 e che si è uniformato l’orario annuale dei diversi percorsi, con l’eccezione dei due licei caratterizzati da attività di laboratorio e del liceo classico, al fine di rafforzare, in quest’ultimo caso, la preparazione matematico linguistica.
L’art. 10, disciplinando ulteriormente lo svolgimento delle attività didattiche, evidenzia che l’orario annuale – comprensivo della quota riservata alle regioni, alle scuole e all’insegnamento della religione cattolica – si articola in insegnamenti obbligatori ed insegnamenti previsti dal POF[8], quali approfondimenti o integrazioni delle discipline obbligatorie, ovvero materie facoltative (di cui all’all. H). Per questi ultimi, si prevede il ricorso ad un contingente di organico da assegnare annualmente alle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli obiettivi di risparmio fissati dall’art. 64 del DL 112/2008 e previa verifica, effettuata da MEF e MIUR, della sussistenza di economie aggiuntive, e/o al personale disponibile in base agli accordi di rete[9]. Per le discipline facoltative si prevede, inoltre, la possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti, individuati sulla base di criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico, e si precisa che la relativa valutazione concorre alla valutazione complessiva degli studenti.
Per il II biennio, si stabilisce, quindi, un ampliamento della quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali: essa viene fissata ad un massimo del 30%, fermo restando un massimo del 20% per il I biennio e per il V anno: in ogni caso, l’orario previsto dal piano di studio di ogni disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nei cinque anni[10].
Viene, inoltre, prevista, limitatamente al V anno e nei limiti dell’organico assegnato, l’attivazione generalizzata dell’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL[11]), e si precisa che gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione si sviluppano nelle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto.
Ulteriori novità organizzative riguardano la costituzione di:
- dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
- un comitato scientifico, con composizione paritetica di docenti ed esperti, con funzioni di proposta per l’organizzazione degli spazi di autonomia[12].
L’art. 11 concerne la valutazione degli studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo aspetto, si richiama l’applicazione delle norme vigenti che sonostate recentemente coordinate con il DPR 122/2009[13].
Il titolo finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato (da sostenere ai sensi delle norme vigenti[14]) assume la dizione di “Diploma liceale”, reca indicazione della tipologia di liceo e dell’eventuale indirizzo, e dà accesso all’istruzione post-secondaria (universitaria e non).
L’art. 12 prescrive il costante monitoraggio e la valutazione dei percorsi e degli apprendimenti. A tal fine, è prevista l’istituzione del Comitato nazionale per l’istruzione liceale,con il compito di formulare proposte al Ministro. I risultati di apprendimento sono periodicamente valutati dall’INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione.
L’art. 13 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. A partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell’a. s. 2010-2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo, ivi comprese le sperimentazioni, confluiscono nei nuovi licei, secondo la tabella di corrispondenza di cui all’all. I[15]. Fanno eccezione le sezioni degli istituti d’arte che prevedono l’esame di licenza di maestro d’arte, e le sperimentazioni musicali e coreutiche,per le quali la confluenza si realizza a partire dalle sole prime classi funzionanti nell’a.s. 2010-2011.
La relazione tecnica evidenzia che si arriverà ad applicare il riordino a regime su tutti e 5 gli anni di corso nell’a.s. 2013/2014[16] e motiva la scelta effettuata con la necessità di una adeguata riorganizzazione.
Per la corrispondenza tra i vecchi e i nuovi titoli di studio si fa riferimento alla tabella di cui all’all. L. Si prevede, peraltro, che le scuole possano presentare agli uffici scolastici regionali eventuali proposte alternative in relazione alla specificità dei percorsi sperimentali.
Vengono poi dettate disposizioni particolari per
l’istituzione, l’organizzazione, l’eventuale incremento delle sezioni musicali e coreutiche che, in
sede di prima applicazione, sono costituite nel numero di 40 e
L’istituzione di sezioni di liceo musicale, o di liceo musicale e coreutico, è subordinata alla disponibilità di docenti per l’insegnamento dello strumento, assicurata attraverso convenzioni con i conservatori di musica, le regioni e gli enti locali, eventuali risorse di organico delle singole scuole, o presenza, nelle graduatorie ad esaurimento, di personale fornito di diploma di conservatorio. Per l’istituzione di sezioni di liceo coreutico è, invece, prevista una convenzione con l’Accademia nazionale di danza o istituzioni accreditate. Per l’insegnamento di strumento musicale si possono utilizzare docenti a tempo indeterminato di educazione musicale nella scuola secondaria di I grado, purché abilitati nella classe A077[17].
Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da azioni per l’aggiornamento del personale della scuola e per informare studenti e famiglie.
Si ricorda che, con nota 10873 del26/10/2009, il termine per le iscrizioni per l’a.s. 2010/2011 è stato fissato al 27/2/2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle novità.
L’art. 14 salvaguarda l’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevede che le disposizioni del regolamento si applicano alle scuole con insegnamento in lingua slovena (nelle quali, peraltro, l’orario complessivo annuale dei singoli percorsi viene elevato).
L’art. 15 abroga alcuni articoli del d.lgs. 226/2005 ed i corrispondenti allegati. In particolare: gli artt. 2, 3 e 12 (finalità, attività didattiche, organizzazione dei licei); 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, che delineano i singoli percorsi; 23, 25, 26 (insegnamento di alcune discipline nel primo ciclo dell’istruzione ai fini del raccordo con il secondo); 27, concernente passaggio al nuovo ordinamento, con esclusione dei commi 2, 7 e 9[18] .
L’art. 16, infine, stabilisce l’invarianza degli oneri finanziari.
Allo schema di regolamento sonoallegati: la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l’analisi tecnico-normativa; l’analisi dell’impatto della regolamentazione; alcune note interne al Governo; una prima valutazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione[19]. Non sono allegati il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo si riserva la trasmissione non appena acquisiti.
Si ricorda che con lettera inviata al Presidente del Consiglio il 12 febbraio 1998, i Presidenti delle Camere esprimevano l’esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere avesse completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato.
Di recente, lo stesso invito è stato espresso dal Comitato per la legislazione, in sede di parere su progetti di legge (cfr. sedute del 2/10/2008 e del 14/10/2009).
Lo schema di regolamento è emanato sulla base dell’art. 64, c. 4, del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008.
L’art. 64 citato ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici:
- ridefinizione degli ordinamenti scolastici;
- revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- dimensionamento della rete scolastica.
Il piano costituisce, ai sensi dell’art. 64 citato, il
presupposto per l’emanazione di regolamenti
di delegificazione, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita
Si ricorda che l’art. 17, c. 25, del DL 78/2009, convertito dalla L. 102/2009, ha stabilito che il termine di cui all’art. 64, c. 4, del DL 112/2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti.
Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
La disciplina dell’istruzione non rientra tra le materie in cui l’UE ha competenza normativa. Ai sensi dell’art. 149 del Trattato, infatti, l’attività dell’Unione si espleta nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Le azioni sono, tra l’altro, volte a favorire la mobilità di studenti e insegnanti.
In questo quadro, l’art. 10, comma 1, lett. a) dello schema di regolamento prevede che i risultati dell’apprendimento si uniformino alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
L’EQF è volta a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari paesi. L’elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostandosi così l’attenzione dagli input dell’apprendimento – quale, ad es., la durata degli studi – ai risultati finali dell’apprendimento stesso.
L’art. 3, c. 3, rinvia ad un regolamento di delegificazione la riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo.
L’art. 10, c. 6, affida ad un decreto del MIUR la definizione dei criteri per l’accertamento della competenza linguistica dei docenti ai fini dell’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica.
L’art. 12, c. 1, prevede che con decreto del MIUR sia istituito il Comitato nazionale per l’istruzione liceale, composto da un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e da rappresentanti delle scuole, dell’università e del mondo della cultura. Il c. 2 affida ad un decreto del MIUR, emanato previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni parlamentari (ai sensi dell’art. 8 del DPR 275/1999) l’aggiornamento del profilo degli studenti in uscita dal percorso liceale e degli obiettivi di apprendimento.
L’art. 13, c. 7, dispone che con decreto MIUR-MEF di natura non regolamentare possono essere costituite sezioni aggiuntive dei licei musicali e coreutici. Il c. 10 prevede cheun DM definisca le modalità per la stipula di una convenzione con l’Accademia di danza o altre istituzioni accreditate al fine di istituire sezioni del liceo coreutico. Il c. 11 rinvia a decreti MIUR-MEF di natura non regolamentare la definizione di:
o indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento;
o articolazione delle cattedre di ciascuno dei sei percorsi liceali in relazione alle classi di concorso dei docenti;
o indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali.
La quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali è attualmente disciplinata dai DM 28/12/2005 e 13/6/2006, n. 47, che sembrerebbero implicitamente abrogati dallo schema in esame.
All’art. 2, c. 3, sembrerebbe che il riferimento corretto sia all’art. 13, c. 11, lett. a), e non all’art. 13, c. 9, lett. a).
All’art. 10, c. 6, si valuti l’opportunità di utilizzare l’espressione “diploma di laurea conseguito in uno Stato dell’Unione europea” invece che “titolo di laurea comunitario”.
All’art. 11, c.
1, sembrerebbe opportuno sostituire le parole “dal regolamento emanato ai
sensi dell’art. 3, comma 5, del medesimo decreto legge” con le parole “e dal
DPR 22 giugno 2009, n.
All’art. 12, c. 2, sembrerebbe che il riferimento corretto sia alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all’art. 13, c. 11, lett. a) (e non c. 10). Occorrerebbe, peraltro, chiarire il raccordo tra l’art. 12, c. 2, e l’art. 13, c. 11, lett. a), che fanno riferimento allo stesso oggetto, prevedendo, però, due procedure attuative diverse.
All’art. 13, c.
5, si valuti l’opportunità di chiarire gli eventuali termini per la
presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale
formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza
di cui all’all. L. Al c. 9, il
riferimento corretto sembrerebbe “legge 20 maggio 1982, n.
Al c. 10, si
valuti l’opportunità di esplicitare a chi fa capo l’emanazione del DM previsto.
Al c. 6, il riferimento corretto è
“decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
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20http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_it.pdf
21 Nel parere del 9/10/2009, il CNPI evidenzia l’assenza di riferimenti all’adozione del regolamento previsto dall’art. 7, c. 1, lett. b), della L. 53/2003, in materia di determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici, anche ai fini dei passaggi all’interno dei percorsi del sistema nazionale di istruzione e con quello dell’istruzione e formazione professionale, e viceversa.
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( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it |
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: CU0162a.doc
[1] Essi definiscono: il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso (All. A); i piani di studio dei licei e dei relativi indirizzi (All. B–G); gli insegnamenti attivabili sulla base del POF per l’approfondimento o l’integrazione delle discipline obbligatorie (All. H); la tabella di confluenza degli attuali percorsi liceali, compresi quelli sperimentali, nel nuovo ordinamento (All. I); la tabella di corrispondenza tra gli attuali ed i nuovi titoli studio (All. L).
[2] Il D.L. 7/2007, modificando l’impianto del secondo ciclo delineato dalla L. 53/2003 e dal d.lgs. 226/2005 - articolato nel sistema dell’istruzione, costituito dai licei, e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, di competenza regionale - ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali. Il d.lgs. 226/2005 sostituiva tali percorsi con due indirizzi liceali (economico e tecnologico). L‘avvio della riforma, inizialmente previsto per l’anno scolastico 2007-2008, è stato più volte prorogato e da ultimo fissato a partire dall’a.s. 2010-2011 (art. 37, c. 1, del DL 207/2008).
[3] Quest’ultimo prevede la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale, e viceversa.
[4] Quest’ultimo è stato fissato in 10 anni dall’art. 1, c. 622, della L. finanziaria 2007, e può espletarsi sia all’interno del percorso scolastico che del sistema dell’istruzione e formazione professionale. Il d.lgs. 226/2005 ha, quindi, stabilito che, assolto l’obbligo di istruzione, nel secondo ciclo si realizza il diritto dovere all’istruzione e formazione di cui al d.lgs.76/2005. Infine, il Regolamento 22 agosto 2007, n.139 ha definito l'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.
[5] Di cui al d.lgs. 77/2005.
[6] Ministero della Pubblica istruzione - I percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado statale tra corsi di ordinamento, sperimentazioni e autonomia. Marzo 2007.
[7] Il CNPI nel parere del 9/10/2009 segnala l’opportunità che in presenza di istituti d’arte particolarmente legati alle tradizioni culturali del territorio sia possibile una loro confluenza nell’istruzione professionale.
[8] Il Piano dell’offerta formativa esplicita la progettazione curricolare extracurricolare ed organizzativa che le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia (definita dal DPR 275/1999).
[9] L’art. 7, c. 3, del DPR 275/1999 stabilisce che l'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo.
[10] Ai sensi dei DM 28/12/2005 e 13/6/2006, n. 47, la quota dei curriculi rimessa all’autonomia delle scuole è pari al 20%.
[11] Content and Language Integrated Learning, già previsto nel d.lgs.226/2005 (art.10).
[12] Su tali organismi, il CNPI esprime alcune perplessità.
[13] Emanato ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DL 137/2008.
[14] L. 425/1997, come modificata dalla L. 1/2007.
[15] Il CNPI evidenzia che la confluenza delle seconde classi dal prossimo a.s. nega il diritto alla continuità educativa.
[16] Fatta eccezione per le classi degli ex istituti d’arte (a.s. 2014/15).
[17] Si richiama
l’art. 15 della L. 270/1982 (anche se nel testo si indica
[18] I c. 2 e 7 riguardano l’istruzione e formazione di competenza regionale; il c. 9 prevede l’emanazione di un DM (16.4.2009) per definire l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli arruolati e dai sottufficiali al termine dei corsi di formazione, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, in attuazione dell’art. 52 della L. 212/1983 (recante norme su carriera dei sottufficiali).
[19] Il parere è stato espresso dal CNPI il 9/10/2009: http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/cnpi_riforma_licei.pdf.
[20] Alla data di stampa, il parere non è disponibile. Fonti di stampa riferiscono parere negativo a maggioranza delle regioni.