Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||||
Titolo: | Disposizioni in materia di impianti sportivi - AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 332 | ||||||
Data: | 17/05/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
17 maggio 2010 |
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n. 332/0 |
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Disposizioni in materia di impianti sportiviAA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero dei progetti di legge |
A.C. 2800 |
A.C. 1255 |
A.C. 1881 |
A.C. 2251 |
A.C. 2394 |
Titolo |
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale |
Disposizioni in materia di impianti sportivi |
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi |
Disposizioni per promuovere lo sport attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi |
Norme per la promozione dell'attività sportiva attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Si |
No |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
10 |
5 |
9 |
3 |
3 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
13 ottobre 2009 |
5 giugno 2008 |
7 novembre 2008 |
27 febbraio 2009 |
22 aprile 2009 |
assegnazione |
15 ottobre 2009 |
19 novembre 2008 |
5 febbraio 2009 |
25 marzo 2009 |
23 giugno 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
VII (Cultura) |
VII (Cultura) |
VII (Cultura) |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V, VI, VIII, X, Commissione per le questioni regionali |
I, II, V, VIII, Commissione per le questioni regionali |
I, II, V, VI, VIII, X, Commissione per le questioni regionali |
I, V, VI, VIII, Commissione per le questioni regionali |
I, V, VI, VIII, Commissione per le questioni regionali |
Delle cinque proposte di legge abbinate, l’A.C. 2800 risulta dall’approvazione al Senato in un testo unificato dei disegni di legge A.S. 1193, 1361 e 1437.
Al termine di una serie di audizioni, il Comitato ristretto costituito presso la 7ª Commissione dell’altro ramo del Parlamento ha convenuto di adottare, per il prosieguo dell’esame, un testo unificato relativo agli impianti di grandi dimensioni. La scelta – dettata dall’esigenza di dare priorità alle strutture da utilizzare per le competizioni di rilievo internazionale, anche in vista della candidatura dell’Italia agli Europei di calcio del 2016 – è stata quella di distinguere le questioni afferenti ai due diversi ambiti (sport professionistico e sport dilettantistico) emerse nel corso dell’esame parlamentare.
Parallelamente all’adozione del testo
unificato,
Le proposte di legge presentate alla Camera, tutte precedenti alla determinazione cui è giunto il Senato, presentano contenuti in parte differenti, nonché alcune disposizioni ulteriori. In particolare, l’A.C. 1881 presenta numerosi punti di contatto con l’A.C. 2800, mentre il contenuto degli A.C. 2251 e 2394 – simili tra loro – appare più distante, così come quello dell’A.C. 1255. Di seguito si procede ad una esposizione per argomenti, più ampiamente trattata nel dossier n. 332/1.
Finalità (art. 1 di tutte le pdl): l’A.C. 2800 individua le finalità nel favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti in cui si sono disputati eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività, attraverso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative e mediante un Piano triennale di intervento straordinario, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di violenza e migliorare l’immagine dello sport in Italia. A tal fine, le opere sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Le pdl presentate alla Camera finalizzano, invece, la realizzazione di nuovi impianti, o la ristrutturazione di quelli esistenti, alla diffusione della pratica sportiva, pur richiamando tutte la sicurezza e l’idoneità degli impianti.
Definizioni (art. 2, pdl2800 e 1881; art. 1, pdl 2251 e 2394):l’A.C. 2800 qualifica stadio l’impianto sportivo dotato di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 al coperto, destinato allo svolgimento dell’evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo anche di aree correlate e di altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione e commercio. Essa non reca una definizione di “impianto sportivo”, pur indicato nel titolo; l’A.C.1881, invece, qualifica tale una struttura destinata all’esercizio delle attività agonistiche da parte di società sportive professionistiche. Gli A.C. 2251 e 2394 qualificano “impianti sportivi” i centri sportivi (pubblici e privati) polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative.
Per “complesso multifunzionale” l’A.C. 2800 – e in modo pressoché analogo l’A.C. 1881 – intende l’insieme di più impianti sportivi, incluso lo stadio, collegati tra loro da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali.
L’A.C. 2800 definisce soggetto proponente la società sportiva professionistica o dilettantistica, o una società di capitali da questa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, e i soggetti pubblici e privati che hanno stipulato un accordo con la società per la cessione alla stessa del complesso o del solo stadio, o per il conferimento del diritto d’uso. L’A.C. 1881 include nella definizione, oltre che la società sportiva, anche – qualora risultino fruitori dell’impianto – l’ente sportivo, la federazione sportiva e il CONI.
Piano di intervento straordinario (art. 3, pdl 2800 e 1881; art. 1, pdl 1255):
l’A.C. 2800 prevede che esso è definito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario da questi delegato, a
seguito della pianificazione dei
progetti d’intesa con i Ministeri competenti, sentiti i rappresentati dell'ANCI
e del CONI, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Il Piano deve tenere
conto anche delle istanze presentate dai soggetti proponenti
relativamente a lavori di costruzione di nuove strutture o di ristrutturazione
e adeguamento di quelle esistenti, nonché di quelle riguardanti la
realizzazione di complessi già in corso. E’ prevista la concessione di contributi
per l’abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti,
per i quali viene istituito un Fondo presso
Realizzazione di nuove strutture (artt. 4 e 5, pdl 2800 e 1881; artt. 2, altre pdl):l’A.C. 2800prevede che la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture - supportata da uno studio di fattibilità - avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti. Entro 60 giorni dalla presentazione dello studio, il sindaco promuove un accordo di programma. Qualora esso comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dalla giunta comunale. E’ fatta salva l’applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Alla conferenza convocata per raggiungere l’accordo e alla stipula del medesimo si applica, anche quanto agli effetti del dissenso, la disciplina prevista dalla L. 241/1990 (artt. 14-14-quinquies). All’attuazione dell’accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento.Se l'area individuata è di proprietà del comune, questi può cedere essa (o il relativo diritto di superficie), a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta.
L’A.C. 1881 prevede che l’accordo stipulato tra comune e soggetto proponente per la localizzazione delle areepuò prevedere la costituzione di una società di capitali avente ad oggetto la gestione dell’impianto mentre non prevede, ad esempio, la cessione dell’area.
Il contenuto essenziale dei progetti è disciplinato in maniera pressoché simile dalle varie pdl. In particolare, le pdl 1255, 2251 e 2394 lo riferiscono anche ai progetti di ristrutturazione.
Ristrutturazione e privatizzazione delle strutture esistenti (art. 6, pdl 2800 e 1881): l’A.C. 2800 prevede la facoltà per i comuni di cedere, previo inserimento nel patrimonio disponibile, la proprietàdegli impiantiesistenti, incluse le aree e le strutture funzionali e pertinenziali (o il relativo diritto di superficie), a titolo oneroso, alle società sportive che ne abbiano l’uso prevalente, attraverso affidamento diretto. Nell’atto di cessione, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull’area interessata. Se le opere di ristrutturazione sono conformi alle previste destinazioni d'uso e sono avviate entro 5 anni, possono essere realizzate previa denuncia di inizio attività. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire o in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l’ampliamento dell’area, è previsto il ricorso allo studio di fattibilità e all’accordo di programma. Di contenutopressoché analogo la disciplina recata dall’A.C. 1881.
Misure per favorire nuove costruzioni o ristrutturazioni (art. 7, pdl 2800, art. 5 pdl 1881; art. 3, pdl 2251 e 2394):l’A.C. 2800 disciplina l’accesso alle agevolazioni erogate dall’Istituto per il credito sportivo e ai contributi erogati dalle regioni e dagli enti locali. Disposizioni assimilabilinelle altre pdl.
Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi (art. 8, pdl 2800): riguardano le percentuali dei proventi collettivi da destinare alla mutualità generale ed al sostegno di categorie calcistiche inferiori, nonché il computo della quota di introiti delle squadre calcistiche di serie A da ridistribuire all’interno della categoria nella fase transitoria.
Agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici degli impianti sportivi (art. 8, pdl 1881): i comuni possono esentare per almeno 10 anni le superfici degli impianti sportivi nuovi o ristrutturati da ICI, TARSU e oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione; le imprese utilizzatrici di spazi o servizi funzionali all’attività espletata dagli impianti possono detrarre dalle imposte sui redditi i costi.
Misure di sicurezza preventiva da parte delle società sportive (art. 3, pdl 1255): le società sportive professionistiche devono redigere un documento annuale sull’impatto sociale delle manifestazioni sportive, che deve essere approvato dall’autorità di pubblica sicurezza. Il servizio d’ordine all’interno degli stadi è svolto da steward delle società sportive, mentre le Forze di polizia controllano l’area esterna, salvo casi estremi.
Responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori (art. 4, pdl 1255): le società devono risarcire i danni causati dai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive. Qualora un sostenitore condannato sia insolvente, la società paga una somma pari all’ammontare dell’ammenda o della multa.
Tutte le pdl sono corredate di relazione illustrativa.
La
pdl 2800 - alla quale si fa riferimento in quanto approvata dal Senato -
prevede un Piano straordinario di intervento, nonché alcune deroghe alla
normativa vigente. Prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo presso
L’art. 117, terzo comma, Cost. ha inserito l’ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente.
Con
sentenza n. 424/2004,
Rileva, inoltre, la materia, anch’essa concorrente, “governo del territorio”.
Al
riguardo, con sentenza 340/2009,
Alla luce della sentenza 340/2009, occorre valutare la validità del richiamo all’art. 58, c. 2, del D.L. 112/2008, contenuto nell’art. 4, c. 4, della pdl 2800, e chiarire se lo stesso riguarda esclusivamente la procedura di cessione dei beni (come sembrerebbe sulla base della lettera della disposizione), o se incide anche sulla natura e sulla condizione giuridica del bene comunale sul quale realizzare il nuovo stadio, determinandone la classificazione come bene appartenente al patrimonio disponibile del comune (anche alla luce di quanto previsto dall’art. 6 per gli impianti già esistenti).
Ai
sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., i comuni, le province e le città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
La base giuridica per l’intervento dell’UE in materia di sport è stata posta solo con il Trattato di Lisbona. In precedenza, infatti, lo sport era considerato, in linea di principio, alla stregua di ogni altra attività economica e sociale e, in particolare, era soggetto alle regole di concorrenza e a quelle in materia di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei lavoratori. Ora,l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), ex art.149 del TCE, stabilisce che l’azione dell’UE è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani.
La pdl 1255, art. 1, c. 4, prevede un piano strategico di ristrutturazione, d’intesa fra autorità statali ed enti locali. Nella dizione “enti locali”, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 267/2000, non rientrano le regioni cui, invece, spetta l’elaborazione dei programmi di impiantistica sportiva, salvo quanto esplicitato dalla Corte costituzionale nella sentenza 424/2004.
L’art. 3, c. 1, delle pdl 2800 e 1881 prevedono che il Piano triennale sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o, nella pdl 2800, del Ministro o Sottosegretario delegato). L’art. 3, c. 6, della pdl 2800 prevede, inoltre, che con regolamento, ai sensi dell’art. 17, c. 3, della L. 400/1988, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione del Piano.
Pdl 1255: l’art. 1, c. 3, reca una possibilità già ammessa dall’art. 90, c. 25, della L. 289/2002 (i comuni che non intendono gestire direttamente gli impianti possono concederne la gestione ad altri). Al c. 4, il riferimento corretto è al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (e non più alla L. 3 gennaio 1978, n. 1). All’art. 3, sembrerebbe opportuno un coordinamento delle disposizioni relative agli steward con l’art. 2-ter del D.L. 8/2007 e il DM 8 agosto 2007, e successive modificazioni. In particolare, occorre chiarire se la figura dello steward debba essere utilizzata esclusivamente negli stadi: a questa soluzione sembrerebbe far pensare il secondo periodo del c. 3, mentre il c. 1 fa riferimento in via generale alle manifestazioni sportive organizzate dalle società sportive professionistiche (così anche il c. 4, che fa riferimento agli impianti sportivi e alle manifestazioni sportive). Occorrerebbe inoltre chiarire, alla luce della normativa vigente, se sia previsto un uso degli steward che prescinde dalla capienza dello stadio.
Pdl 2800 e 1881: sembrerebbe opportuno chiarire meglio il raccordo del Piano straordinario previsto dall’art. 3 con il programma straordinario per l’impiantistica sportiva di cui all’art. 11 del D.L. 8/2007.
La 7a Commissione del Senato sta esaminando due progetti di legge (A.S. 1813 e 645) sugli impianti di minori dimensioni.
Gli articoli delle pdl 2251 e 2394 non sono corredati di rubriche come, invece, suggerisce la circolare 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.
Pdl 2800: all’art. 1, c. 1, si valuti l’opportunità di chiarire la finalità della
locuzione “in cui si sono disputati gli eventi sportivi”; all’art. 2, c. 1, lett. d), è necessario
inserire le parole “e successive modificazioni” anche dopo le parole “legge 23
marzo 1991, n.
Inoltre:
l’art. 3, c. 3, stabilisce che il
contributo di cui all’art. 28, c. 4, del D.L. 159/2007 confluisce nel fondo
istituito presso
Pdl 1881: all’art. 2, c. 1, lett. e), la data del DM citato è 18 (e non 10) gennaio.
Pdl 1255: all’art. 3, c. 1 e 2, potrebbe essere opportuno indicare in modo univoco i compiti attribuiti all’autorità di pubblica sicurezza in relazione al documento annuale: infatti, da un lato si fa riferimento a un contraddittorio, dall’altro a un giudizio e, infine, a una specifica approvazione. Sarebbe opportuno anche indicare i criteri per l’identificazione dell’autorità di pubblica sicurezza competente ad approvare il documento annuale. All’art. 4, c. 1, per evitare dubbi interpretativi, si valuti l’opportunità di chiarire meglio la natura della responsabilità prevista, specificando, in particolare, se trattasi di una forma di responsabilità esclusiva, solidale o sussidiaria della società con eventuale diritto di regresso nei confronti dell’autore materiale del danneggiamento. Il c. 2 non precisa in relazione a quali fatti illeciti è previsto l’obbligo per le società sportive di provvedere al pagamento della pena pecuniaria. Potrebbe essere opportuno precisare che la sentenza deve essere pronunciata non solo nei confronti dei soggetti indicati al c. 1, ma anche in relazione ai medesimi fatti contemplati da tale comma, ovvero quelli causati in occasione di manifestazioni sportive.
Dipartimento Cultura ( 3255 - *st_cultura@camera.it
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di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
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File: CU0157a.doc