Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 - A.C. 1994 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1994/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 127
Data: 25/02/2009
Descrittori:
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE   SPORT PROFESSIONALE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge
 


25 febbraio 2009

 

n. 127/0

Candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019

A.C. 1994

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1994

Titolo

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione alla Camera

9 dicembre 2008

assegnazione

19 gennaio 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), III (Affari esteri) e V (Bilancio)

 

 


Contenuto

La proposta di legge in commento, composta di due articoli, riguarda la candidatura dell’Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019[1].

 

In particolare, l’articolo 1, al comma 1, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere per promuovere la candidatura dell’Italia all’organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019 dinanzi ai compenti organi della Federazione internazionale rugby.

 

La Federazione Italiana Rugby (FIR), come tutte le federazioni sportive, è una associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche. Ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 dello Statuto, la FIR ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del rugby e di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici, nonché quello di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale.

Nel luglio 2008 la FIR ha comunicato di aver inviato all'International Rugby Board (IRB), ossia l’organismo internazionale che definisce le regole del rugby, regola i rapporti tra le federazioni nazionali e organizza i principali tornei del mondo, richiesta di candidatura quale Paese ospitante per le edizioni 2015 e 2019 della Rugby World Cup.

Secondo quanto si apprende da un comunicato della federazione internazionale, le edizioni 2015 e 2019 della Rugby World Cup verranno contestualmente assegnate in una speciale seduta del Council dell’IRB, fissata per il 28 luglio 2009.

 

La proposta di legge prevede che la garanzia dello Stato è concessa nel limite di 80 milioni di lire sterline per la candidatura ai campionati mondiali del 2015 e di 100 milioni di lire sterline per quella relativa ai campionati mondiali del 2019.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la prevista garanzia probabilmente non necessiterà di essere attivata, in quanto la Federazione italiana rugby dovrebbe essere in condizione di far fronte agli impegni finanziari con gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti. In particolare, si sottolinea che l’edizione 2015 potrebbe essere collegata all’Expo Milano 2015.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 11, c. 5-bis, del già citato D.L. n. 185/2008 stabilisce che, per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Il comma 2 prevede che la garanzia dello Stato sia inserita nell’allegato allo stato di previsione del MEF.

 

L’art. 13 della legge di contabilità generale dello Stato (l. 5 agosto 1978, n. 468), infatti, prevede che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (ora MEF) siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

La norma prevede, altresì, che alla copertura finanziaria dei relativi eventuali oneri derivanti dalla concessione della suddetta garanzia statale si provveda attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della già citata legge n. 468 del 1978.

 

La citata disposizione prevede l’emanazione di appositi decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio - o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate - con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

La dotazione del Fondo di riserva, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è annualmente determinata, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

Per l’esercizio 2009, l’articolo 2, comma 7, della legge di bilancio (l. n. 244/2008) stabilisce la dotazione finanziaria del Fondo in 779 milioni di euro (U.P.B. 25.2.3, cap. 3000, del programma “Fondi di riserva e speciali” nell’ambito della missione ”Fondi da ripartire”).

 

Da ultimo, la norma specifica che le risorse prelevate dal predetto Fondo di riserva sono imputate nell’ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine. Tra questi vi è il capitolo 7407 “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” - iscritto nella U.P.B. 8.1.7 del programma “Incentivi alle imprese”, nell’ambito della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” del Ministero dell’economia e delle finanze - che nella legge di bilancio per il 2009 presenta una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro.

 

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Si ricorda che, di regola, gli atti normativi entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (c.d. vacatio legis). Una deroga è possibile solo se, come nel caso in esame, l’atto dispone diversamente.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento normativo si rende necessario in quanto il provvedimento autorizza la concessione di garanzia da parte dello Stato, con eventuale onere finanziario, a sostegno della candidatura dell’Italia quale sede per la Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’intervento normativo in esame è ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) (sistema contabile dello Stato). Pertanto, non si pongono questioni di compatibilità con le competenze legislative delle regioni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Non si ravvisano problemi di coordinamento con la normativa vigente.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non sono attualmente all’esame del Parlamento progetti di legge riguardanti la medesima materia.

Formulazione del testo

All’art. 1, comma 2, per un evidente errore di stampa, appare necessario sostituire le parole “è inserita” con le parole “7, secondo”.

 


 



[1]Nell’ambito dell’esame dell’AC 1972 (Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - c.d. decreto anti-crisi – convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) era stato presentato un emendamento con identico contenuto dell’articolo 1 della pdl in oggetto (11.01. Fava, De Angelis), poi ritirato durante l’esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni di merito.