Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale - Schema di D.Lgs. n. 513 (artt. 2, co. 3 e 7, e 24, L. 42/2009)
Riferimenti:
SCH.DEC 513/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 456
Data: 28/11/2012
Descrittori:
AREE METROPOLITANE   L 2009 0042
ROMA, ROMA - Prov, LAZIO   STRUTTURA COSTITUTIVA COMUNALE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 42 DEL 05-MAG-09   L N. 42 DEL 05-MAG-09
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale

Schema di D.Lgs. n. 513

(artt. 2, co. 3 e 7, e 24, L. 42/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 456

 

 

 

28 novembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 470

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0598.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Oggetto del provvedimento)3

§      Articolo 1, comma 2 (Patto di stabilità interno da applicare a Roma capitale)6

§      Articolo 1, comma 3 (Abrogazione del comma 3 dell’articolo 12 in tema di erogazione diretta a Roma capitale di talune risorse statali)9

§      Articolo 2 (Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)11

§      Profili finanziari dello schema di decreto. 16

Riferimenti normativi

§      L. 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (art. 24)19

§      D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156, Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. 21

§      D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.25

Allegati

§      Ricorso per legittimità costituzionale 24 luglio 2012, della Regione Lazio. 35

§      Avvocatura dello Stato, comunicazione n. 7 del 2012. 41

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 1
(Oggetto del provvedimento)

 

Il presente decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009. n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.

 

 

Il comma 1 enuncia l’oggetto del decreto legislativo, costituito dalla introduzione di disposizioni integrative e correttive al precedente decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ha dettato ulteriori disposizioni (rispetto a quelle già recate dal primo decreto legislativo su Roma capitale, n. 156 del 2010) su Roma capitale.

Con riguardo agli aspetti procedurali, il provvedimento viene presentato ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge delega 5 maggio 2009, n.42[1], nel quale si dispone che entro tre anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega[2] possono essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi degli stessi nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.

Per quanto concerne i contenuti dello schema di decreto, come per i due precedenti provvedimenti anche le disposizioni in esso contenute sono disposte ai sensi dell’articolo 24 commi 3 e 5, della legge delega.

 

Va rammentato che l’articolo 24 della legge n. 42 del 2009 ha previsto, nelle more dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale. In particolare, si è previsto un nuovo ente territoriale, denominato “Roma capitale”, il cui ordinamento è in parte direttamente introdotto dall’articolo 24 medesimo (commi 2-4); in parte è rimesso ad uno o più decreti legislativi del Governo (commi 5-7) ed in parte è definito mediante richiamo ad altre leggi, vigenti o da adottare (commi 8-10). Le disposizioni recate dall’articolo 24 hanno carattere transitorio o, per meglio dire, costituiscono una “normativa-ponte” in vista dell’attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge n. 42 del 2009, sarà determinata con apposito decreto legislativo. A decorrere da allora, le disposizioni recate dall’articolo 24 non perderanno efficacia ma andranno, per così dire, a regime, intendendosi riferite alla città metropolitana di Roma capitale[3].

 

Il primo decreto legislativo, n. 156/2010

In attuazione di tale delega è stato adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega. Il provvedimento provvede pertanto ad individuare gli organi di governo di Roma Capitale: l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco, nonché, in ossequio a quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 24, procede a disciplinare lo status degli amministratori di del nuovo ente.

Il secondo decreto legislativo, n. 61/2012.

Per completare la disciplina di Roma capitale è stato successivamente emanato il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che completa il quadro ordinamentale del nuovo ente, procedendo al conferimento delle funzioni amministrative già previsto nell’articolo 24 di delega, concernenti principalmente le materie del concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, dello sviluppo economico e sociale riferito in particolare ai settori produttivo e turistico, dell’organizzazione dei servizi urbani, della protezione civile. A Roma capitale sono poi conferite le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio della stessa ma appartenenti allo Stato. L’ente medesimo concorre infine, in concorso con il Mibac e la regione Lazio, anche in tema di politiche ed attività di tutela, pianificazione, valorizzazione e vigilanza sui beni paesaggistici. Ulteriori conferimenti concernono le funzioni in materia di turismo, nel cui ambito Roma capitale potrà avvalersi anche degli uffici statali per la promozione turistica all’estero, e di fiere, nonché di protezione civile, con l’attribuzione delle funzioni amministrative inerenti l’emanazione di specifiche ordinanze.

Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali connessi al ruolo di capitale della Repubblica, il nuovo ente dovrà seguire, per l’utilizzo delle risorse finanziarie ad essa spettanti, il metodo della programmazione pluriennale, mediante una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti, da approvarsi da parte del CIPE. Con riguardo al personale, l’ente potrà disciplinare con propri regolamenti l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ivi incluso quello di polizia locale; inoltre, in ragione dell’acquisizione delle nuove funzioni potrà altresì provvedere alla definizione della dotazione organica, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale degli enti locali.

Per gli aspetti finanziari, infine, dovrà determinarsi con apposito D.P.C.M., entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il maggior onere derivante per Roma capitale dall’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto anche conto dei benefici economici che ne derivano in termini di entrate. La legge di stabilità provvede alla eventuale compensazione degli effetti finanziari connessi a tale onere.


 

Articolo 1, comma 2
(Patto di stabilità interno da applicare a Roma capitale)

 

2. AI comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

 

 

La norma in esame riguarda le modalità con cui vengono determinati gli obiettivi del patto di stabilità per Roma capitale.

In particolare, essa aggiunge una ulteriore flessibilità a quella già prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012.

Il citato articolo 12, prevede infatti, una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 12 prevede che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

 

La norma in esame inserisce un ulteriore periodo alla fine del citato comma 1, al fine di consentire a Roma capitale di definire le modalità e la misura del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche nell'ambito del patto territoriale c.d. integrato, vale a dire nell'ambito del patto che la regione Lazio e gli enti locali del proprio territorio potranno concordare con lo Stato a decorrere dall’anno 2013, secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2011.

 

La legge di stabilità 2012 disciplina all'articolo 32 il patto di stabilità per le regioni e le province autonome. Il comma 17 introduce per ciascuna regione, la possibilità, a decorrere dal 2013, di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e di quelli degli enti locali del proprio territorio.

Le regioni possono concordare le predette modalità di raggiungimento degli obiettivi singolarmente con lo Stato, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali[4] e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le modalità che vengono così definite devono essere conformi a “criteri europei”[5] per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto.

Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi concordati, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito[6].

Per le modalità di attuazione di questo "patto regionale integrato", il comma 17 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi, d’intesa con la Conferenza Unificata, entro il 30 novembre 2012. Il decreto – che non è stato emanato[7] - dovrà stabilire, inoltre, le modalità e le condizioni per l’eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

A tale proposito si ricorda che la regione Lazio è sottoposta al piano di rientro dal deficit sanitario per il triennio 2007-2009, siglato il 28 febbraio 2007[8].

 

Si ricorda, infine, che la previsione in base alla quale il comune di Roma è tenuto a concordare direttamente con il Ministro dell’economia e finanze, per ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è stata introdotta a partire dal 2011 dall’articolo 1, comma 112, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), proprio in considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica, in attesa della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativamente al nuovo ordinamento di Roma Capitale[9].

Tale modalità è stata poi confermata dall’articolo 31, comma 22, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nell’ambito della nuova disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valida a decorrere dal 2012.

In particolare, la norma citata prevede che il comune di Roma, in attesa della compiuta attuazione del nuovo ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 42/2009, è tenuto a concordare con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Posto che il nuovo ordinamento di Roma Capitale, di cui all'articolo 24 della legge n. 42/2009, è da considerarsi ormai attuato con l’emanazione del decreto legislativo n. 61 del 2012, si valuti l’opportunità di abrogare le disposizioni in tema di patto concordato tra il comune di Roma e il Ministero dell’economia e finanze di cui all’articolo 1, comma 112, della legge n. 220/2010 e all’articolo 31, comma 22, della legge n. 183/2011, che recano disposizioni di carattere transitorio di tenore analogo all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2012 qui novellato.

 

In merito ai contenuti del patto concordato tra lo Stato e il comune di Roma, si ricorda, infine, che il comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 61/2012 reca alcune specificazioni in merito alle modalità di computo del saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, prevedendo che siano escluse dal saldo:

§       le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le relative spese relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega n. 42 e del decreto legislativo n. 61 attuativo;

§       le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica e di quelle inerenti gli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 3, della legge delega n. 42 (concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata; organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità; protezione civile; ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione).

Per l’esclusione di tali spese dal patto, è tuttavia necessario che venga previamente individuata, nella legge di stabilità, la copertura degli eventuali effetti finanziari che derivano dall’esclusione.


 

Articolo 1, comma 3
(Abrogazione del comma 3 dell’articolo 12 in tema di erogazione diretta a Roma capitale di talune risorse statali)

 

3. Il comma 3 dell’articolo 12, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è abrogato"

 

 

Il comma 3 in esame abroga la disposizione che prevedeva l'erogazione diretta a Roma capitale delle risorse c.d. aggiuntive destinate dallo Stato ad interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

 

Tale disposizione è costituita dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, che prevede l’erogazione diretta a Roma capitale delle risorse destinate dallo Stato a finanziare gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (c.d. risorse aggiuntive e interventi speciali) ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[10].

In base alla disposizione costituzionale citata, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Per quanto concerne il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio, si ricorda che il citato articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, reca una serie di disposizioni volte a favorire la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni nella materie diverse dalla sanità e a realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali.

 

Avverso la disposizione recata dal comma 3 del citato articolo 12 – disposizione abrogata dalla norma in esame - la Regione Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale innanzi la Corte costituzionale[11]. La Regione lamenta la lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e denuncia la violazione del principio che lo Stato può allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa con esclusione del normale esercizio delle funzioni[12].


 

Articolo 2
(Disposizioni in materia di patrocinio
della gestione commissariale di Roma Capitale)

 

1. La gestione commissariale di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si avvale senza oneri, delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano salvi gli effetti dell’attività processuale svolta dall’Avvocatura dello Stato.

 

 

L’articolo 2 reca disposizioni in merito alla gestione commissariale di Roma Capitale, istituita ai sensi dell’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, precisando che essa si avvale delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L’articolo fa peraltro salvi gli effetti dell’attività processuale svolta dall’Avvocatura dello Stato.

 

Come precisato nella Relazione illustrativa, la norma è volta a stabilire che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il patrocinio della gestione commissariale del comune di Roma passa in capo all’Avvocatura comunale in sostituzione di quello finora svolto dalla Avvocatura dello Stato, con riferimento ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ciò in quanto, essendo il Commissario straordinario un organo di Governo nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, lo stesso è patrocinato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

 

Si segnala che la possibilità per la gestione commissariale di avvalersi delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte era peraltro già stata sollecitata dal Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma che aveva richiesto apposito parere all’Avvocatura dello Stato.

Il parere è stato reso dal Comitato Consultivo dell’Avvocatura dello Stato nel corso della seduta del 5 dicembre 2011, con nota n. 394854 del 7 dicembre 2011. In esso si sottolinea, anche in considerazione della assenza di una puntuale ed espressa disciplina sul tema, che “l’eccezionalità, del tutto particolare, della disciplina della Gestione prevista dall’art. 78 D.L. 112/2008” sembra escludere che la gestione commissariale possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e che pertanto, tale gestione debba avvalersi dell’Avvocatura comunale.

 

 

L’Avvocatura dello Stato, istituita con il regio decreto n. 1611 del 1933, è l’organo cui spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali delle Amministrazioni dello Stato (anche se organizzate ad ordinamento autonomo), degli organi costituzionali, delle Autorità amministrative indipendenti e delle regioni a statuto speciale.

L’Avvocatura può, inoltre, assumere a determinate condizioni, il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non statali, delle organizzazioni internazionali, degli Stati esteri, nonché dei dipendenti chiamati in giudizio per fatti e cause di servizio.

Dal punto di vista organizzativo sul territorio nazionale, gli uffici dell’Avvocatura – dipendenti dal Presidente del Consiglio ed al cui vertice è l’Avvocato Generale dello Stato – sono organizzati sul territorio attraverso una struttura centrale, l’Avvocatura Generale, con sede a Roma, e 25 articolazioni periferiche, le Avvocature Distrettuali, dislocate in tutti capoluoghi di Regione o in ogni caso nelle città sedi di Corte d’Appello.

 

L’Avvocatura capitolina

L’articolo 26 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma prevede che l’Avvocatura capitolina sia articolata in 11 settori per gruppi omogenei di materie; è, inoltre, prevista una apposita unità per la gestione dei procedimenti amministrativi di supporto all’attività legale.

All'Avvocatura capitolina spetta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla professione forense, la tutela di Roma Capitale in tutte le sedi di giustizia e in sede stragiudiziale. All'Avvocatura spetta, altresì, l’attività di consulenza giuridico-legale in favore dell’Amministrazione.

II Sindaco nomina il Capo dell'Avvocatura, di norma, tra gli avvocati dirigenti cassazionisti interni all'Amministrazione.

Sono quindi definiti i compiti del Capo dell'Avvocatura:

a.  assicura il complessivo buon andamento dell‘Avvocatura capitolina e ne risponde al Sindaco o all’Assessore preposto all'Avvocatura ove nominato;

b.  definisce le materie relative ai settori in cui si articola l'Avvocatura capitolina, sulla base dell’omogeneità delle stesse e della congrua ripartizione dei pesi e delle responsabilità tra i settori;

c.  attribuisce gli incarichi di responsabilità dei settori, sulla base di criteri connessi alla qualificazione e all’esperienza professionale; secondo i medesimi criteri assegna gli avvocati ai settori;

d.  affida ai settori le cause e i pareri da trattare, in ragione delle materie di competenza e, sentito il responsabile del settore, in relazione a specifici casi, può incaricare avvocati appartenenti a settori funzionalmente diversi, al fine di garantire l’efficacia dell‘azione legale e la congrua ripartizione dei pesi e delle responsabilità;

e.  può, sentito il responsabile del settore, affidare incarichi professionali ad avvocati del libero foro;

f.   in caso di gravi ritardi, negligenze o omissioni nella trattazione di cause o pareri assegnati, può avocare a sé o affidare l’incarico ad altro avvocato;

g.  svolge, altresì, ogni ulteriore funzione attribuita dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai responsabili apicali delle strutture.

l responsabili dei settori costituiscono il consiglio dell'Avvocatura, convocato e presieduto dal Capo dell'Avvocatura. Il consiglio dell'Avvocatura assicura la necessaria coerenza di indirizzi, in relazione all’attività consultiva e alla tutela giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione.

Gli avvocati assegnati ad un settore curano, per le materie di competenza, la tutela dell'Amministrazione nelle sedi di giustizia e in sede stragiudiziale, nonché, l’attività di consulenza giuridico – legale; i pareri sono sottoscritti dall’avvocato che li ha resi e dal responsabile del settore, fatte salve le competenze del Capo dell'Avvocatura.

Gli avvocati, nell’esercizio delle funzioni proprie della professione forense, non sono ordinati gerarchicamente.

 

 

La gestione commissariale del comune di Roma

Si ricorda che l’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario ed approvato con D.P.C.M. il 5 dicembre 2008.

A tal fine, il Commissario straordinario del Governo è stato parificato all’organo straordinario di liquidazione, che è l’organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario. Va sottolineato, che ai sensi del comma 5 dell’art. 78, è esclusa la possibilità di procedere alla deliberazione di dissesto durante il regime commissariale.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 78, la gestione commissariale del comune ha assunto, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, rimanendo, pertanto, nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e degli anni successivi sono invece attribuite alla gestione corrente di competenza degli organi istituzionali dell’ente.

Con il D.L. n. 2/2010 (art. 4, comma 8-bis) si è provveduto a modificare l’art. 78 del D.L. n. 112/2008 al fine di evitare che il Commissario straordinario dovesse necessariamente essere il Sindaco del Comune stesso e disponendo la nomina, con D.P.C.M., di un nuovo Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro. Sul punto è inoltre intervenuto il D.L. n. 138/2011[13] (articolo 1, comma 26-quater), che ha precisato che il Commissario straordinario non può essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale.

Successivamente, con il D.L. n. 78/2010 (articolo 14, comma 13-bis)è stato disposto che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il nuovo piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili.

L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma è stato effettuato con il Documento predisposto dal nuovo Commissario straordinario del Governo concernente l'accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010 ed approvato con il D.M. 4 agosto 2010.

A seguito di successive modifiche apportate alla suesposta normativa con il D.L. n. 225/2010 (articolo 2, comma 7), il nuovo Commissario straordinario di Governo è stato ulteriormente autorizzato ad accertare, con propri provvedimenti, le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie della gestione commissariale, rispetto alla rilevazione già certificata nel documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78/2010, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, approvato con effetti decorrenti dalla data del 29 dicembre 2010.

Da ultimo, il D.Lgs. n. 61/2012 (art. 13, comma 1), ha disposto che il Commissario straordinario debba inviare annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare, fermo restando l’obbligo di trasmettere annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

 

Per ciò che riguarda le condizioni in presenza delle quali il Commissario straordinario può procedere alla estinzione dei debiti, esse sono state riformulate dal D.L. n. 138/2011 (articolo 1, comma 27, che ha novellato l’articolo 14, comma 17 del D.L. n. 78/2010[14]) e sono: l’avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013, con la quale deve essere dato espressamente atto dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché uno specifico motivato giudizio sull’adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell’organo di revisione, nell’ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione.

Inoltre, il D.L. n. 138/2011 (articolo 1, commi 26, 26-bis) consente di procedere alla liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Roma inseriti nel piano di rientro, con determina dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale; nonché di affidare a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro, con apposita convenzione.

 

Per quanto concerne il finanziamento del piano di rientro, negli anni 2008-2010, è stato assegnato al Commissario straordinariodel Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro annui[15].

A decorrere dal 2011, il D.L. n. 78/2010 (art. 14, comma 14) ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l’istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero, ovvero l’incremento dell’addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%.

 

Il comma 13-ter dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010 dispone che la gestione commissariale abbia termine con l’esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria. Alle residuali attività di carattere meramente esecutivo e adempimentale vi provvederanno, invece, gli uffici di Roma Capitale.


Profili finanziari dello schema di decreto

La relazione tecnica, riassumendo il contenuto delle disposizioni, sottolinea che esse sono volte sostanzialmente a:

§       salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma capitale e Governo, introdotta dal D.Lgs. n. 61/2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all’art. 31, comma 17, della legge n. 183/2011;

§       eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 68/2011;

§       prevedere disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale.

In merito ai profili finanziari la relazione afferma che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale neutralità è altresì garantita dal dettato dell’art. 28 della L. 42/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che siano forniti chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:

§       con riferimento al comma 3 dell’articolo 1 - che sopprime la disposizione che prevedeva l’attribuzione diretta a Roma capitale delle risorse erariali - andrebbe chiarito se la diversa modalità di attribuzione delle predette risorse, direttamente a Roma capitale o indirettamente per tramite della regione Lazio, possa produrre riflessi sull’applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno delle due amministrazioni citate. In particolare si ricorda che per la regione vigono vincoli solo sul lato della spesa. Risulta quindi rilevante se l’ammontare della spesa regionale soggetta a vincolo includa o meno l’ammontare dei trasferimenti spettanti a Roma capitale.

Peraltro, per il triennio 2012-2014, i vincoli del patto di stabilità interno sono definiti dalla legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), e non dovrebbero pertanto scontare gli effetti della transitoria vigenza del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 61/2012;

§       con riferimento alla modifica proposta dalla Conferenza unificata - che prevede che, in via transitoria, Roma capitale possa adottare una rimodulazione del programma di interventi finanziati ai sensi della legge n. 396/1990, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione definitiva – andrebbe chiarito se la predetta rimodulazione possa determinare una diversa tempistica di spesa rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, considerato che non è prevista una esplicita clausola di invarianza finanziaria.

 




[1]     Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione.

[2]     Il decreto legislativo n.61 del 2012, oggetto dell’intervento modificativo operato con il presente provvedimento, è stato pubblicato nella G.U. del 18 maggio 2012, ed è pertanto entrato in vigore il 2 giugno del medesimo anno.

[3]     Più specificamente, il comma 3 dell’articolo 24 dispone l’attribuzione a Roma capitale, oltre che di quelle attualmente spettanti al comune di Roma, delle seguenti ulteriori funzioni amministrative:

§       concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali (lettera a)); sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico (lettera b)); sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera c)); edilizia pubblica e privata (lettera d)); organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera e)); protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio (lettera f)); ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 118, comma secondo, Cost. (lettera g)).

Il comma 4 attribuisce, poi, la disciplina dell’esercizio delle sopra elencate funzioni amministrative ad appositi regolamenti adottati dal consiglio comunale di Roma che, divenuto organo del nuovo ente territoriale, assumerà la denominazione di Assemblea capitolina. I commi da 5 a 7 delegano ad uno o più decreti legislativi, da adottarsi ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge n. 42/2009, la disciplina dell’ordinamento transitorio di Roma capitale. L’esercizio della delega, ai sensi del comma 5, deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale in base al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento all’ente delle risorse umane e dei mezzi necessari ; assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie, parametrate sulle nuove funzioni amministrative attribuite, nonché sulle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, ferme restando le norme di legge sul finanziamento dei comuni ; attribuzione al nuovo ente di un patrimonio commisurato alle funzioni ed alle competenze allo stesso attribuite.

[4]     Organismo istituzionale di consultazione tra regioni ed enti locali, disciplinato dallo statuto regionale ai sensi dell’art. 123, 4° comma, della Costituzione; nella Regione Lazio, il Consiglio delle autonomie locali è istituito dall'art. 66 dello statuto (Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1). La legge regionale 26 febbraio 2007 n. 1 ne disciplina composizione, funzioni e organizzazione.

[5]     La nozione di “criteri europei”, non ulteriormente specificata, richiama implicitamente i criteri di contabilità economica definiti in sede comunitaria, sulla cui base sono costruiti gli aggregati contabili soggetti ai parametri del Patto di stabilità e crescita.

[6]     Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente.

L'applicazione della disciplina relativa al patto integrato è monitorata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

[7]     Il decreto non è stato emanato. Gli studi e le analisi fatti dalla Ragioneria Generale dello Stato al fine di individuare il cosiddetto 'saldo europeo' nonché la base del calcolo – che dovrà comunque essere al netto della sanità - non hanno trovato l'accordo delle parti interessate. Non sarà quindi possibile attuare il patto regionalizzato nel 2013.

[8]     L'attuale Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro è il Presidente pro-tempore della Regione Renata Polverini.

[9]     Si ricorda, in tale contesto, che proprio in relazione alla specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica, nei due anni precedenti (2009 e 2010) il Comune è stato di fatto escluso all’applicazione del Patto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dall’articolo 18, comma 4-quater, del D.L. n. 185/2008.

[10]    Recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[11]    Ricorso n. 106 del 24 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 36 del 12 settembre 2012.

[12]    Nel ricorso la regione Lazio sostiene infatti che le risorse aggiuntive, poiché destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni nella materie diverse dalla sanità (come recita l'articolo 13 del D.Lgs. n. 68/2011, richiamato dal censurato comma 3) devono essere allocate all'ente legislativamente titolare delle funzioni di cui al richiamato articolo 13. E' sempre la regione, inoltre, titolare della competenza in materia di "programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio".

[13]    D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[14]    L’articolo 14, comma 17, del D.L. n. 78/2010 - come modificato dall’articolo 2, comma 9, lettera e) del D.L. n. 225/2010 (c.d. milleproroghe) - condizionava la possibilità di procedere all’estinzione dei debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale alla verifica positiva da parte del Ministero dell’interno circa l’adeguatezza e l’attuazione delle misure messe in atto dal comune per il reperimento delle risorse occorrenti alla copertura degli oneri di attuazione del piano di rientro nonché di quelle necessarie per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del comune.

[15]    Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008.

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

Anche per l’anno 2010, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha pertanto attribuito al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro.