Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - Schema di D.Lgs. n. 182 - (art. 15, L. 88/2009) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 182/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 164
Data: 01/02/2010
Descrittori:
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA   DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
VINO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

 

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Schema di D.Lgs. n. 182

(art. 15, L. 88/2009)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 164

 

 

 

1 febbraio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Ag0119.doc


INDICE

Introduzione

§      La legge delega. 1

§      Il quadro normativo comunitario: la nuova OCM vino. 2

§      Il contenuto della nuova OCM vino. 2

Schema di Decreto legislativo n. 164

Capo I – Norme generali - Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali (artt. 1-6)7

§      Le definizioni di denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP).7

§      La classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  9

§      Ambiti territoriali11

§      Coesistenza di una o più DO o IG nell’ambito del medesimo territorio. 13

§      Specificazioni, menzioni, vitigni e annata e di produzione. 13

Capo II - Protezione comunitaria - Procedura di riconoscimento - Requisiti fondamentali e gestione delle DOP e IGP (artt. 7-9)27

Capo III - Disciplinari di produzione gestione superfici vitate (artt. 10-12)36

§      I disciplinari di produzione. 36

§      Lo Schedario vinicolo. 38

Capo IV - Controllo delle DOP e delle IGP (artt. 13-15)49

§      Il sistema dei controlli49

§      Le modalità di rivendicazione, riclassificazioni e declassamenti e analisi chimico-fisica ed organolettica. 51

Capo V – Istituzione del comitato nazionale vini DOP e IGP (art. 16)66

§      Il Comitato nazionale vini DOP e IGP.. 66

Capo VI - Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette (art. 17)73

Capo VII - disposizioni sulla designazione, presentazione e protezione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica (artt. 18-20)87

Capo VIII - Concorsi Enologici (art. 21)95

Capo IX - Disposizioni sanzionatorie (artt. 22-30)96

Capo X - Disposizioni transitorie, particolari e abrogazione norme preesistenti (artt. 31-32)112

Documentazione allegata

§      Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (artt. 118-bis-118-novovicies)117

§      Reg. (CE) 14 luglio 2009, n. 607/2009 Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli130

 

 


Introduzione

 

La legge delega

L’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008) interviene in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo conferendo al Governo una delega per l’attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008.

In particolare il comma 1 stabilisce il termine per l'emanazione delle norme attuative (contenute in uno o più decreti legislativi) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e la modalità concertata tra i Ministri per le politiche europee, le politiche agricole e la giustizia, previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Esse dovranno assicurare la piena integrazione fra la normativa nazionale e quella dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM).

Lo schema di decreto in esame, presentato alle Camere per l’espressione del parere ed assegnato alle competenti commissioni in data 14 gennaio 2010, è emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). In particolare il comma 1 stabilisce il termine per l'emanazione delle norme attuative (contenute in uno o più decreti legislativi) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il termine per l’esercizio della delega viene dunque a scadere il 22 gennaio 2010. Tuttavia, in base al richiamo da parte dell’articolo 15 citato delle procedure previste all’articolo 1 della legge n. 88/09, qualora il termine per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti scada nei trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente, come nel caso in esame (la scadenza è il 23 febbraio 2010) è previsto che il termine per l’esercizio della delega sia prorogato di novanta giorni. Pertanto, la delega dovrebbe essere esercitata entro il 23 aprile 2010. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

I princìpi ed i criteri direttivi cui attenersi nell’attuazione della delega consistono: nella conservazione e nella promozione dell'elevata qualità e riconoscibilità dei vini con marchio DOC e IGP (lettera a)); nella nuova definizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei suddetti vini (lettera b)); nella garanzia di trasparenza del settore vitivinicolo tramite adozione di adeguati strumenti di contrasto della contraffazione, dell'usurpazione e dell'imitazione (lettera c)); nell'ottimizzazione del coordinamento amministrativo tra Ministero delle politiche agricole e le regioni, in particolare per quanto attiene ai problemi gestioni dei vini a denominazione di origine o indicazione geografica protetta (lettera d)); nella semplificazione delle procedure a carico dei produttori (lettera e)) e nella revisione del sistema di controllo e di quello sanzionatorio al fine di garantire efficacia e applicabilità (lettera f)).

Il quadro normativo comunitario: la nuova OCM vino

La OCM Vino è stata oggetto di riforma con il regolamento CE n.479/2008 del Consiglio. Sino al 31 luglio 2009, la OCM vino è stata disciplinata in modo separato dalla OCM Unica per il settore agricolo, di cui al regolamento del Consiglio n.1234/2007. Per ragioni di semplificazione legislativa, la OCM vino - come riformata nell'anno 2008 - è confluita nella OCM Unica. Con il successivo regolamento CE n.491/2009 del Consiglio infatti il contenuto del citato regolamento CE 479/2008 del Consiglio è stato traslato all'interno del regolamento CE n.1234/2007 sulla OCM Unica.

Di conseguenza, dal 31 luglio 2009 il regolamento n.479/2008 del Consiglio cessa di avere efficacia, restando in vigore solo il regolamento CE sulla OCM Unica (Reg. CE n 1234 del 2007): da tale data, quest'ultimo rappresenta dunque anche il regolamento di base per il settore vitivinicolo.

 

Norme di attuazione per la nuova OCM Vino:

I riferimenti - fatti dai regolamenti attuativi della Commissione al regolamento "base" n.479/2008 del Consiglio - vanno ora attribuiti alle corrispondenti norme introdotte nel regolamento n.1234/2007 del Consiglio sulla OCM Unica. Si ricordano al riguardo i principali regolamenti applicativi della OCM vino:

Regolamento CE n.555/2008 della Commissione, concernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo;

Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione, concernente lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Regolamento CE n.606/2009 della Commissione, relativo alle categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.

Regolamento CE n.607/2009 della Commissione, concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Il contenuto della nuova OCM vino

La struttura della nuova OCM si basa su di un’articolazione che suddivide le disposizioni su quattro grandi aree di intervento:

§      le misure di supporto, al cui interno ricadono due tipologie di interventi del tutto nuovi: i programmi nazionali di sostegno (envelope) e il trasferimento di risorse dalle misure di mercato (I° pilastro) a vantaggio di quelle dello sviluppo rurale (II° pilastro);

§      le misure cosiddette regolatorie, che contemplano le disposizioni in materia di pratiche enologiche, di designazione di origine e di indicazioni geografiche, di etichettatura, di costituzione e funzionamento delle organizzazioni dei produttori e di filiera;

§      le norme che regolano i rapporti commerciali con i paesi terzi;

§      le misure per la gestione del potenziale di produzione, al cui interno vengono riprese le misure relative alla regolarizzazione degli impianti illegittimi, viene regolato il regime transitorio dei diritti di impianto, in vista della loro abolizione fissata al 2015, vengono dettate misure innovative per la gestione del regime di sostegno all’espianto delle superfici vitate.

 

Gli obiettivi principali che la riforma si prefigge sono:

§      rafforzare la competitività dei produttori, sostenere la reputazione dei vini di qualità, riconquistare i vecchi mercati e conquistarne dei nuovi;

§      stabilire un regime vitivinicolo costituito da regole chiare, semplici, ed efficaci, che consentano di porre in equilibrio domanda e offerta;

§      istituire un regime che preservi le migliori tradizioni produttive, che rafforzi il tessuto sociale delle zone rurali, che garantisca il rispetto dell’ambiente.

 

Per raggiungere tali obiettivi sono state adottate nel Reg. 479/2008, successivamente confluito nel Reg. Ce 1234/07, una serie di misure, delle quali si dà brevemente conto.

 

Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione.

La distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata nel corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda. Gli Stati membri avranno la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti

 

Impiego di zucchero per l'arricchimento

La pratica dello zuccheraggio continuerà ad essere autorizzata, con una riduzione dei livelli massimi di arricchimento; parallelamente, l’aiuto per l’utilizzazione dei mosti potrà essere versato nella forma attuale per quattro anni, dopo di che la spesa corrispondente potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.

 

Regime di estirpazione

I viticoltori che desidereranno abbandonare l'attività nel settore, potranno accedere ad un programma di estirpazione, del tutto volontario, beneficiando di uno specifico premio. Nel primo anno il premio sarà superiore per incoraggiare un’adesione rapida al nuovo regime, e decrescerà progressivamente nell'arco del quinquennio previsto. Per evitare problemi sociali e ambientali, gli Stati membri potranno prevedere restrizioni alla possibilità di procedere all'estirpazione, in particolare, limitandola nelle zone di montagna, in forte pendenza e nelle regioni sensibili, sotto il profilo ambientale; inoltre, l'estirpazione dovrà cessare non appena la superficie espiantata raggiungerà il 10% della superficie vitata totale del paese. La superficie totale da estirpare sarà di circa 175.000 ettari. La dotazione finanziaria riservata a tale regime scenderà da 430 milioni di euro nel primo anno a 59 milioni di euro nel quinto e ultimo anno. Il premio medio passerà da 7,174 EUR/ha il primo anno a 2,938 EUR/ha il quinto anno.

 

Pagamento unico per azienda

Tutte le superfici vitate saranno ammesse a beneficiare di aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico; anche quelle estirpate saranno automaticamente ammesse a tale pagamento.

 

Cessazione delle restrizioni agli impianti

E’ prevista l’abolizione dei diritti di impianto entro la fine del 2015, con possibilità di mantenimento a livello nazionale sino al 2018.

 

Pratiche enologiche

La competenza ad approvare nuove pratiche enologiche o a modificare le pratiche esistenti viene trasferita dal Consiglio alla Commissione; la Commissione dovrebbe valutare le pratiche enologiche ammesse dall'OIV e inserirle quindi nell'elenco delle pratiche enologiche ammesse dall'UE. L'Unione europea autorizzerà le pratiche ammesse a livello internazionale per la vinificazione di vini da esportare nei rispettivi paesi di destinazione. Saranno mantenuti il divieto di importazione di mosti da usare per la vinificazione e del taglio di vini europei con vini importati.

 

Migliori norme di etichettatura

Il concetto di vino di qualità nell'Unione europea si baserà sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in regioni determinate). I vini a indicazione geografica si suddivideranno in vini a indicazione geografica protetta e in vini a denominazione di origine protetta; per la prima volta ai vini europei senza indicazione geografica verrà consentito di indicare in etichetta il vitigno e l'annata. La Commissione ritiene che in questo modo i vini europei monovitigno dovrebbero riuscire a sostenere la concorrenza dei prodotti dei paesi terzi.

 

Dotazioni finanziarie nazionali

Le dotazioni finanziarie nazionali consentiranno agli Stati membri di adattare le misure alla loro situazione particolare. Le misure possibili includono la promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione/riconversione dei vigneti, gli investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione, il sostegno alla vendemmia verde, nuove misure di gestione delle crisi e il semplice sostegno disaccoppiato.

 

Misure di sviluppo rurale

Una parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo rurale e riservata alle regioni vitivinicole. Tali misure possono includere l'insediamento di giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di valore culturale, nonché forme di prepensionamento.

 


Schema di Decreto legislativo n. 182

 

Capo I – Norme generali - Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali (artt. 1-6)

Le definizioni di denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP).

Rispetto alla disciplina vigente di cui alla legge 164 del 1992, il primo elemento innovativo è l’uniformazione della classificazione dei prodotti vitivinicoli di qualità a quella degli altri prodotti di qualità, in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari .

 

La classificazione dei vini nella normativa comunitaria (Reg. CE 1234 del 2007 e Reg. n. 607 del 2009)

Secondo la nuova OCM vino il vino prodotto nell’Unione Europea è così classificato:

-        Vino senza denominazione d’origine: vino; vino con indicazione di vitigno e annata

-        Vino con denominazione d’origine: vino DOP e vino IGP.

L’indicazione della classificazione prevista dalla normativa precedente (IGT, DOC, DOCG) è permessa nell’etichettatura dei prodotti IGP e DOP.

Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti vitivinicoli, per indicare:

-        che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale;

-        il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione

 

La definizione di denominazione di origine protetta (DOP), ricalca quella prevista dalla normativa vigente, ossia il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato. Riprendendo il principio per cui il concetto di vino di qualità si fonda tra l’altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all’origine geografica del vino, e in coerenza con la normativa comunitaria, l’articolo 1 in commento fa riferimento alla connessione essenziale o esclusiva tra la qualità e le caratteristiche del vino e l'ambiente naturale ed ai fattori umani.

 

Si ricorda che l’art. 118-ter del citato Reg. CE 1234/07 intende per “denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto vinicolo, conforme ai seguenti requisiti:

-        la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

-        le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

-        la sua produzione avviene in detta zona geografica;

-        è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

 

Il comma 1 dell’articolo 1, specifica altresì che alcuni termini usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine, alle condizioni previste dall’articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1234/2007, e cioè se designano un vino; si riferiscono a un nome geografico; soddisfano i requisiti in base ai quali i vini possono essere designati come a “denominazione di origine” in base alla normativa comunitaria; sono sottoposti alla procedura prevista per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

 

E’ altresì specificata la definizione di indicazione geografica protetta (IGP) dei vini quale il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Rispetto alla disciplina vigente viene inserito il riferimento, contenuto nella disciplina comunitaria, alla necessità che il prodotto possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.

 

Si ricorda che l’art. 118-ter del citato Reg. CE 1234/07 intende per “indicazione geografica”, l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

-        possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

-        le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica;

-        la sua produzione avviene in detta zona geografica;

-        è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

 

E’ confermato il divieto, già contenuto nella legge 164/92 per le"bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati, di utilizzare nella designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. E’ però specificato che tale divieto non si applica alle bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l’aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica ai sensi della normativa vigente.

 

Al riguardo la normativa comunitaria di riferimento è il Reg. (CE) 15-1-2008 n. 110/2008 che, agli articoli 15 e ss. reca un’articolata disciplina della protezione delle protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

 

L’articolo 2 sancisce il principio, già contenuto nella normativa vigente di cui alla legge 164/92, in base al quale le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, rinviando alla normativa comunitaria per la determinazione delle situazioni eccezionali che possono consentire tale riconoscimento al singolo produttore.

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Il Reg. (CE) 14-7-2009 n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli stabilisce i casi in cui un singolo produttore può richiedere il riconoscimento di una denominazione di origine o indicazione geografica se è dimostrato che:

a) è l'unico produttore nella zona geografica delimitata e

b) la zona geografica delimitata oggetto della domanda, se è circondata da zone a denominazione di origine o indicazione geografica, possiede caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone delimitate circostanti, oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ottenuti nelle zone delimitate circostanti.

 

Il principio di tutela dei consumatori è alla base del divieto di impiego del nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e delle altre menzioni tradizionali riservate per designare prodotti alternativi o similari in modo tale da ingenerare confusione nella individuazione dei prodotti.

La classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Uno dei temi più rilevanti della riforma dell’OCM del mercato vitivinicolo, prevista dal Reg. (CE) n. 479/2008, è quello dell’istituzione di un quadro omogeneo a livello comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, riconducibile alla normativa comunitaria per i prodotti agricoli e alimentari, cioè alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) . Nei consideranda del regolamento si legge infatti che “per permettere l’istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l’indicazione di qualità di tali prodotti (vini di qualità), si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.”

Come è noto la precedente normativa a livello comunitario suddivideva i vini tra vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini da tavola; nell’ambito di questi ultimi era prevista un’ulteriore possibile distinzione tra vini da tavola senza indicazione geografica e vini da tavola con indicazione geografica. Nel modello disegnato dal regolamento n. 1493/1999, i vini di qualità erano appunto i VQPRD e ad essi era dedicata una disciplina (il Titolo VI del regolamento), ben distinta da quella assegnata ai vini da tavola, quand’anche questi ultimi fossero ammessi a beneficiare di un’indicazione geografica ai sensi dell’art. 51 del regolamento del 1999 e dell’art.28 del regolamento della Commissione n. 753/2002 ). Con la nuova OCM (artt. 27 ss.), i vini DOP e IGP partecipano invece ad un’unica categoria disciplinare, pur con talune differenze tra loro, con la conseguenza che l’ambito dei vini di qualità si estende a comprendere gli IGP, cioè vini che, come i vecchi IGT, possono essere ottenuti anche con uve provenienti per l’85% e non esclusivamente da un certo territorio (peraltro escludendo anche la possibilità, che il regolamento n. 1493/99 assegnava agli SM, di adottare norme più rigorose per gli IGT).

La Legge 164/1992 inserita nell’ambito della suddetta classificazione, prevede due tipologie di vini VQPRD, i vini DOC e quelli a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG), e una tipologia di vini da tavola con indicazione geografica, i vini IGT, Indicazione Geografica Tipica. La filosofia ispiratrice della legge è stata quella della definizione di una “piramide della qualità” con vini di pregio via via crescente per denominazioni di ordine superiore (da IGT a DOC a DOCG). Le basi per la costruzione di questa piramide sono la possibilità di coesistenza sullo stesso territorio (e per gli stessi vitigni) di più denominazioni, e le scelte vendemmiali e di cantina permesse ai produttori, cioè la possibilità di scegliere sia al momento della vendemmia che al momento della commercializzazione del prodotto in quale categoria iscrivere i propri vini, in modo da assicurare una coerenza tra qualità del prodotto e livello della denominazione. L’appartenenza dei vini DOC e DOCG alla classe dei VQPRD comporta delle differenze normative rispetto agli IGT, in particolare relativamente ai contenuti dei disciplinari e ai relativi controlli in termini di analisi fisico-chimiche ed organolettiche.

 

L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in commento non abolisce le menzioni specifiche tradizionali italiane che, con le relative sigle, possono essere indicate in etichettatura da sole o anche congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

E’ pertanto stabilito che le denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e di origine controllata (DOC) sono, in base alla riforma, classificazioni dei prodotti vitivinicoli italiani a denominazione di origine protetta (DOP).

Le indicazioni geografiche tipiche (IGT) sono comprese tra le indicazioni geografiche protette. Nella definizione di IGP occorre tenere presente la disciplina comunitaria che ha introdotto, con la riforma della OCM, un elemento innovativo di particolare significato consistente nell’obbligo per gli Stati membri di prevedere per i corrispondenti vini IG (IGT italiani) la delimitazione della zona di vinificazione delle uve. Al riguardo il Reg. Ce n. 607/09 prevede una deroga transitoria, che consente l’elaborazione dei vini IGP al di fuori della zona delimitata fino 31 dicembre 2012.

Particolari disposizioni sono previste per le menzioni suddette anche in lingua tedesca, francese e slovena per i territori a bilinguismo o dove la minoranza linguistica è tutelata per legge.

Ambiti territoriali

Per quanto attiene agli ambiti territoriali delle zone di produzione delle denominazioni di origine l’articolo 4 dello schema riprende quanto previsto dalla legge 164/92 sotto il profilo della possibilità di comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. Viene eliminato, rispetto alla legge 164/1992 la necessità che i vini del territorio adiacente siano prodotti e commercializzati da almeno un decennio.

Per quanto attiene alle sottozone, ovvero zone espressamente delimitate all’interno dei territori di produzione delle denominazioni di origine, la disciplina prevista ricalca nella sostanza quella della legge 164/92.

La disciplina dell’ambito territoriale dei vini ad indicazione geografica tipica riprende in parte la disciplina vigente

La legge 164/92, all’articolo 4 comma 3, prevede però che la zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

 

Le deroghe al requisito della produzione nella zona geografica delimitata nella normativa comunitaria

L’articolo 6 del Reg. CE n. 607 del 2009 prevede che In deroga al requisito della produzione nella zona geografica di origine e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure

b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

Purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga al medesimo principio della produzione nella zona geografica di origine e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986.

 

L’articolo 4 disciplina inoltre:

§      la possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC.

§      la possibilità per le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome e la possibilità di essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale

§      la possibilità di essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.

 

L’articolo 4prevede infine una norma a carattere generale sul riconoscimento della denominazione di origine controllata.

Tale denominazione è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell’area interessata.

Si osserva che il comma 7 dell’articolo 4 reca una norma identica a quella contenuta nell’articolo 8, comma 2, nel quale sembrerebbe più propriamente collocata. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di eliminare tale duplicazione.

Coesistenza di una o più DO o IG nell’ambito del medesimo territorio

L’articolo 5 conferma la possibilità prevista nella legge 164 della coesistenza nell’ambito di un medesimo territorio viticolo di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche. Non è vi è più menzione però, delle condizioni attualmente previste per tale coesistenza.

L’articolo 7, comma 3 della legge 164 del 1992, consente la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

 

Specifica regolazione trovano anche il divieto di impiegare il nome della denominazione di origine come IGT e viceversa. Rispetto al medesimo divieto contenuto nella normativa vigente , lo schema di decreto fa salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, che siano riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.

E’ infine regolata l’ipotesi di coesistenza nell’ambito di una DOC di vini DOCG e di vini DOC purché i vini DOCG abbiano determinate caratteristiche.

Specificazioni, menzioni, vitigni e annata e di produzione

L’articolo 6 contiene alcune definizioni di menzioni di uso consolidato nel settore vitivinicolo, modificando in parte la normativa vigente.

In particolare nessuna modifica è apportata alla specificazione “classico” che è riservata ai vini non spumanti DOCG o DOC della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione.

Per quanto attiene alla menzione “riserva” lo schema di decreto apporta delle modifiche alla vigente disciplina prevedendo in modo dettagliato, e non più rinviando ai disciplinari di produzione, il periodo di invecchiamento necessario ai fini dell’acquisizione della menzione da parte dei vini DOC e DOCG. Specifiche norme sono previste anche per l’attribuzione della menzione “riserva” agli spumanti e al caso di taglio di vini con annate diverse.

 

Si ricorda che secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 10-7-2009 n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni. All’articolo 7 è specificato che per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto. Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:

a) il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;

b) il vino senza denominazione di origine o senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.

Non si considera taglio:

a) l'arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) la dolcificazione

 

La disciplina vigente viene altresì integrata con l’introduzione della menzione “superiore”, nonché delle menzioni “passito” o “vino passito” e “vino passito liquoroso”.

Si ricorda che la legge 20-2-2006 n. 82 Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, all’articolo 1 reca la definizione di «vino passito» o «passito» stabilendo che per esso si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L'appassimento può essere realizzato mediante uno o più procedimenti e tecniche, anche con l'ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito si applica ai vini da uve stramature, nonché ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), per i quali è prevista tale tipologia nei singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere ottenuti da uve di tutte le varietà autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine. La menzione «vino passito liquoroso» o «passito liquoroso» è riservata ai vini liquorosi ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia. La menzione «vino passito» o «passito», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, sostituisce la denominazione «vino da uve stramature» e può essere accompagnata in etichetta dalla menzione «vendemmia tardiva». La menzione «passito» o «vino passito» può inoltre essere sostituita in etichetta dalle menzioni tradizionali «Vin santo», «vino santo», «vinsanto» esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni;

 

Per quanto attiene alla menzione “superiore” essa viene legata al parametro della resa per ettaro delle uve.

Per quanto riguarda l’attribuzione della menzione “superiore” agli spumanti andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se le condizioni previste alle lettere a) e b) siano aggiuntive ovvero alternative al parametro della resa delle uve per ettaro

 

La disciplina della menzione di “novello”, così come quella di “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale ricalca la disciplina vigente.

Una significativa innovazione attiene invece all’obbligo per i vini DOC e DOCG, , ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

E’ infine prevista una norma a carattere generale in base alla quale le suddette specificazioni, menzioni e indicazioni, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell’ambito dei quali possono essere regolamentate ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi.

 

 

 

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

 

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

capo i
Norme generali - Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali

 

 

 

Articolo 1
(Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)

Articolo 1
(Denominazione di origine e indicazione geografica tipica)

1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viti­cola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratte­ristiche sono connesse essenzialmente o esclu­sivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1234/2007.

1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola partico­larmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono con­nesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

Articolo 4
(Ambiti territoriali)

1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corri­spondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizza­to per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifi­che attribuibili a tale zona.

2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "be­vande di fantasia provenienti dall'uva", qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fer­mentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designa­zione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevan­de spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l’aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.

4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «be­vande di fantasia provenienti dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

Articolo 25
(Vini frizzanti)

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non pos­sono utilizzare nella loro designazione e presen­tazione nomi geografici o nomi di vitigni.

 

2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro desi­gnazione e presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.

 

3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.

 

4. Alle procedure per l'utilizzo o per il ricono­scimento dei nomi geografici e di altre menzioni ag­giuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.

 

5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geo­grafico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: «IGT», «DOC», «DOCG» confor­memente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

 

 

 

Articolo 26
(Vini liquorosi)

 

1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi da VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o già riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette ti­pologie siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive deno­minazioni.

 

2. È altresì consentito regolamentare o ricono­scere autonomamente le suddette tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.

 

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, è in ogni caso obbligatorio, in sede di desi­gnazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

 

segue L. 164/1992

Articolo 2
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Articolo 2
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previ­ste dalla vigente normativa comunitaria.

1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche di cui all'ar­ticolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordi­namento. In casi eccezionali, tenuto conto delle spe­cifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geo­grafica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tra­dizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, con­fusione nella individuazione dei prodotti.

2. Il nome geografico, che costituisce la deno­minazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere im­piegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 nè, comunque, essere im­piegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

 

 

Articolo 3
(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Articolo 3
(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

b) denominazioni di origine controllata (DOC).

b) denominazioni di origine controllata (DOC);

 

c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

Cfr. il successivo comma 3 dello schema

 

2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.

2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per de­signare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunità economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

Le menzioni “Kontrollierte Ursprungsbe­zeichnung” e “Kontrollierte und garantierte Ursprun­gsbezeichnung” possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG pro­dotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

 

Le menzioni “Appellation d'origine contrôlée” e “Appellation d'origine contrôlée et garantie” possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Regione Valle d’Aosta, di bilinguismo francese.

 

Le menzioni “kontrolirano poreklo» e “kontrolirano in garantirano poreklo” possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

 

3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geo­grafiche tipiche (IGT).

L’indicazione geografica tipica costituisce la men­zione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Co­munità Europea.

Cfr. lett. c) del precedente comma 1

La menzione "Vin de pays" può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione "Landwein" per i vini IGT pro­dotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione “deželna oznaka” per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in con­formità alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landweine» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in eti­chettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

 

 

segue L. 164/1992

Articolo 4
(Ambiti territoriali)

Articolo 4
(Ambiti territoriali)

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio in­dicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

2. All'atto del riconoscimento della deno­minazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono com­prendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le me­desime tecniche colturali, purché i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano u­guali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denomi­nate sottozone, che devono avere peculiarità am­bientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geo­grafico o amministrativo, devono essere aspre­samente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.

3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tra­dizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purché vengano associate alla relativa denomi-nazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o con­giuntamente alla DOC principale.

 

 

 

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per con­traddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comun­que indicativo della zona, in conformità della norma­tiva italiana e della UE sui vini IGP.

Articolo 7
(Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione)

1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utiliz­zate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

 

2. Con decreti del Ministro dell’agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all’articolo 17.

4. La possibilità di utilizzare nomi geografici corri­spondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produ­zione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato sepa­ratamente. Tale possibilità non è ammessa nei disci­plinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.

7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente defini­te o sottozone, localizzati all’interno della zona di pro­duzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le pro­duzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condi-zione che sia espressamente prevista una lista positi­va nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Mini­stro dell’agricoltura e delle foreste.

5. Le zone espressamente delimitate e le sotto­zone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’art. 8, com­ma 2, e possono essere promosse a DOCG sepa­ratamente o congiuntamente alla DOC principale.

 

 

6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora aspre­samente previsto negli specifici disciplinari di produzione.

Articolo 8

4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle fore­ste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati riven­dicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappre­sentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell’area interessata.

 

 

 

Articolo 5
(Coesistenza di una o più DO o IG nell’ambito del medesimo territorio)

segue L. 164/1992

Articolo 7

 

1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell’avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all’articolo 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

 

 

 

2. E' consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E’ altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.

Articolo 6
(Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine)

1. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

 

Articolo 7

6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

 

 

3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome della denomi­nazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemen­to geografico, siano parzialmente corrispondenti.

Articolo 24
(Impiego delle denominazioni geografiche)

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di impiegare la denomi­nazione stessa come indicazione geografica tipica.

4. In zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

 

 

a. siano regolamentati da disciplinari di pro­duzione più restrittivi;

 

b. riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

2. È consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi DOCG o DOC purché i vini DOCG:

a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC individuata con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'articolo 15; le sottozone devono es­sere delimitate e regolamentate da disciplinari di pro­duzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o meto­dologia di elaborazione;

c) ovvero riportino congiuntamente o dis­giuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.

 

 

Articolo 6
(Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione)

Articolo 5
(Specificazioni e menzioni)

1. La specificazione “classico” è riservata ai vini non spumanti DOCG o DOC della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una rego­lamentazione autonoma anche nell'ambito della stes­sa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con Decreto intermi­nisteriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.

1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autono­ma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all’albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.

2. La menzione "riserva" è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a:

due anni per i vini rossi;

un anno per i vini bianchi;

un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);

due anni per i vini spumanti ottenuti con rifermen­tazione naturale in bottiglia.

2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal discipli­nare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

In caso di taglio tra vini di annata diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione “riserva” è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchia­mento previsto dal relativo disciplinare di produzione.

 

3. La menzione “superiore” è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento:

 

a) un titolo alcolometrico minimo potenziale natu­rale delle uve superiore di almeno 0,5° vol.;

 

b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol..

 

La menzione “superiore” non può essere abbina­ta alla menzione novello.

 

4. La menzione “novello” è attribuita alle cate­gorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comuni­taria vigente.

3. La menzione «novello» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.

 

4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modi­ficati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezio­ne per la specificazione «classico», ai fini dell'appli­cazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evo­luzione del settore.

 

L. 20 febbraio 2006 n. 82

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

 

Articolo 1
(Definizioni)

5. Le menzioni “passito” o “vino passito”, “vino passito liquoroso” sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i “vini da uve stramature” e “vini da uve passite”, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassi­mento naturale o in ambiente condizionato.

1. Ad integrazione delle definizioni previste dal­l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:

a) per «vino passito» o «passito» si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L'appas­simento può essere realizzato mediante uno o più procedimenti e tecniche, anche con l'ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchi­mento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito si applica ai vini da uve stramature, nonché ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), per i quali è prevista tale tipologia nei singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere ottenuti da uve di tutte le varietà autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine. La menzione «vino passito liquoroso» o «passito liquoroso» è riservata ai vini liquorosi ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia. La menzione «vino passito» o «pas­sito», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Com­missione, del 29 aprile 2002, e successive modifi­cazioni, sostituisce la denominazione «vino da uve stramature» e può essere accompagnata in etichetta dalla menzione «vendemmia tardiva». La menzione «passito» o «vino passito» può inoltre essere so­stituita in etichetta dalle menzioni tradizionali «Vin santo», «vino santo», «vinsanto» esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni;

 

 

6. La menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

segue L. 164/1992

Articolo 6

3. La menzione «vigna» seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve previ­sta all'articolo 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

 

7. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichet­tatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.

8. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

9. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell’ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori con­dizioni di utilizzazione, nonché parametri maggior­mente restrittivi rispetto a quanto indicato nei precedenti commi.

Articolo 4

4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono am­messe deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purché previste dal disci­plinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.


Capo II - Protezione comunitaria - Procedura di riconoscimento - Requisiti fondamentali e gestione delle DOP e IGP (artt. 7-9)

La procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche innova significativamente la vigente disciplina, prevista dalla legge 164 del 1992.

Tale disciplina prevede che il riconoscimento sia sottoposto ad un particolare regime che prevede, contestualmente all'approvazione del disciplinare di produzione, l’adozione di uno specifico decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere conforme del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sentite le regioni interessate.

 

Per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni della legge n. 164, ed in particolare di quelle più strettamente connesse con le modalità e i tempi del procedimento per il riconoscimento di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche tipiche, che la legge stessa demandava ad uno specifico decreto, la mancata adozione di tale atto ha comportato che per lungo tempo si sia continuato ad applicare il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, che costituiva la normativa sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini prima della riforma attuata dalla legge n. 164. Poiché, tuttavia, in base a tali norme il procedimento risultava piuttosto complesso e lungo, con la L. n. 537/1993, "Interventi correttivi di finanza pubblica", si è demandato il Governo ad adottare un regolamento che dettasse misure di semplificazione del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine; tale regolamento è stato approvato con il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348. Nel procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine un ruolo fondamentale è attribuito ai Consorzi volontari di tutela (vedi infra)

 

L’ articolo 7 dello schema in esame, in accordo con la disciplina comunitaria, che è peraltro esplicitamente richiamata, prevede che il riconoscimento della protezione avvenga a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni.

Va sottolineato che la procedura per il riconoscimento viene così ad essere uniformata, con alcune differenze legate alla specificità del prodotto vinicolo, a quella prevista dalla normativa comunitaria per tutti i prodotti DOP e IGP diversi da quelli vitivinicoli (Reg. CE 510/2006)..

 

In particolare la procedura comunitaria richiamata è quella prevista dagli articoli 118-quater e seguenti del Regolamento CE n. 1234/07 (regolamento unico OCM) e dal Regolamento attuativo CE n.607/2009.

L’articolo 118-quater disciplina dettagliatamente il contenuto delle domande di protezione, nonché il contenuto del disciplinare di produzione, quale strumento che permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. L’ articolo 118 quinquies disciplina i casi di domande di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo; L’articolo 118 sexies stabilisce che i soggetti cui è consentita la facoltà di inoltrare la domanda per ottenere la protezione comunitaria sono qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, singoli produttori. E’ inoltre specificato che i produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

L’articolo 118 septies detta la disciplina relativa alla procedura nazionale preliminare che deve garantire “l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata”. Sono inoltre previsti gli adempimenti a carico dello Stato membro che ritenga che le condizioni per il riconoscimento siano applicabili. E’ peraltro previsto l’obbligo entro il 1° agosto 2009, per gli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta disciplina.; L’articolo 118 octies regola la procedura di esame da parte della Commissione e l’ articolo 118 nonies detta la disciplina per la procedura di opposizione attribuendo ad ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, la facoltà di opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. L’articolo 118 decies regola le modalità di decisione sulla protezione. L’articolo 118 undecies prevede un’analitica disciplina degli omonimi finalizzata ad assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore. L’articolo 118 duodecies specifica che i nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche, intendendo per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.

La disciplina descritta deve necessariamente essere integrata con le disposizioni del Reg. (CE) 14-7-2009 n. 607/2009, recante modalità di applicazione per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Tale regolamento contiene infatti la disciplina applicativa relativa alla domanda di protezione (artt.2-8), alla procedura di esame da parte della commissione (artt. 9-12) alla procedura di opposizione (artt. 13-16).

 

L’articolo 8 disciplina i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vincolando il passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC ad un elemento temporale nonché all’elemento del quorum prestabilito di produttori che decidono di effettuare la scelta.

In particolare il riconoscimento della DOCG - che in base alla disciplina vigente è riservato ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio – secondo quanto previsto dal provvedimento in esame è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC:

§      da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita;

§      e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione.

 

Il riconoscimento della DOC è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT:

§      da almeno cinque anni

§      e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell’area interessata.

I vini non provenienti dalle predette zone possono essere riconosciuti esclusivamente previo parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP Una particolare disciplina è prevista per la possibilità che zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome.

 

Il riconoscimento della IGP è riservata ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che:

§      la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio.

 

 

L’articolo 9 disciplina la cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, stabilendo la cancellazione quando le superfici vitate non siano rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi.

Sono stabiliti inoltre nel dettaglio i casi in cui il MIpaaf richiede la cancellazione della protezione, secondo la disciplina comunitaria richiamata.

 

L’articolo 118 novodecies del Reg. (CE) 22-10-2007 n. 1234/2007 stabilisce che per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Le disposizioni applicative per le procedure di cancellazione sono contenute negli artt. 21-23 del Regolamento CE n. 607 del 2009 più volte citato.

 

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

capo ii
Protezione comunitaria - Procedura di riconoscimento - Requisiti fondamentali e gestione delle Dop e Igp

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

Articolo 7
(Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Articolo 8
(Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche Approvazione dei disciplinari di produzione)

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all’ac­coglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal Reg. CE n. 1234/07 e dal Reg. CE applicativo n. 607/2009.

3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimi­tazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei rela­tivi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentite le regioni interessate.

2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agri­cole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, pre­vedere disposizioni di carattere transitorio.

 

Articolo 12

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da ema­nare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denomina­zioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle in­dicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggio­ranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

Articolo 8
(Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Articolo 8

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già ri-conosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le carat­teristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che rap-presentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo ido­nea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro ricono­scimento.

1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di par-ticolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto del­l'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valoriz­zazione commerciale a livello nazionale ed interna­zionale.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni. e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comi­tato di cui all’Art. 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che rappresentino almeno il cin­quantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.

2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei rela­tivi disciplinari di produzione.

3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservata ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della su­perficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio.

 

 

4. Il riconoscimento di una DOCG deve preve­dere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

Articolo 8

5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più re­strittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni.

5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva ri-spetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.

 

 

 

 

6. L’uso delle DOCG, DOC ed IGT non è consen­tito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asia­tiche. Per i vini ad IGT è consentito l’uso delle varietà in osservazione.

7. L'uso delle DOCG e delle DOC non è consen-tito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i racco-mandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi inter­specifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche.

 

8. È altresì vietato su tutto il territorio italiano im­piegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.

 

9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geo­grafiche tipiche decadono quando il relativo vino è ad­dizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è am­messa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

 

Articolo 7

9. Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all’articolo 17, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l’uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l’uso della relativa IGT diviene definitivo.

 

 

Articolo 9
(Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Articolo 9
(Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte.

1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche può essere revocato:

a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118-novodecies del Reg. Ce 1234/07 il Ministero delle politiche agri­cole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denomi­nazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20% per le DOC, al 10% per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.

b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'articolo 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denomi­nazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;

c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in ordine ai para­metri previsti, per più del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è autorizzato a promuovere i con­trolli da effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio.

3. Nei casi previsti dal punto 2, lo Stato membro potrà presentare alla Commissione Europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 28 del reg. CE n. 607/09 e in conformità alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all’articolo 7, comma 2.

3. I terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denomina­zione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.

 

2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verifichino una o più delle condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro del­l'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.

 

4. In caso di produttori responsabili di frodi riguar­danti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto può disporre la sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indica­zioni geografiche tipiche, con la conseguente cancel­lazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottigliatori di cui all'articolo 11. In casi di particolare gravità, il giudice può, d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conse­guente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.


Capo III - Disciplinari di produzione gestione superfici vitate (artt. 10-12)

I disciplinari di produzione

L’articolo 10 disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuando prima di tutto gli elementi obbligatori quali:

§      il nome;

§      la delimitazione della zona di produzione;

§      la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche;

§      la resa massima di uva e di vino ad ettaro;

Con riferimento a tale punto si segnala che il parere della Conferenza Stato-Regioni suggerisce l’aggiunta della precisazione in base alla quale in assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare sia data facoltà alle Regioni di definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse.

§      l’indicazione della varietà di uve;

§      le forme di allevamento, potatura e il divieto di pratiche di forzatura;

§      le condizioni di produzione e le caratteristiche dell’ambiente.

 

Si segnala che il parere della Conferenza Stato-Regioni, reso sul provvedimento in esame, suggerisce di inserire tra gli elementi obbligatori del disciplinare anche gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi della normativa comunitaria, ossia gli elementi che evidenziano il legame secondo cui il prodotto è a denominazione di origine quando la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; oppure, nel caso dell’indicazione geografica possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

 

Si ricorda che l’articolo 118-quater del Reg. CE 1234/2007 nel dettare la disciplina della domanda di protezione specifica il contenuto minimo del disciplinare di produzione, definito quale strumento che permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

Il contenuto minimo del disciplinare è articolato nei seguenti elementi:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino (dei vini):

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g) gli elementi che evidenziano il legame secondo cui il prodotto è a denominazione di origine quando la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; oppure, nel caso dell’indicazione geografica possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione comunitaria o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;

i) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

 

Sono inoltre specificati gli elementi facoltativi del disciplinare quali l’irrigazione di soccorso; le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata; il periodo minimo di invecchiamento; l’imbottigliamento in zona delimitata; le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti.

Per quanto riguarda la previsione dell’imbottigliamento in zona delimitata l’articolo 10 (comma 3) specifica le condizioni alle quali essa può essere effettuata, richiamando sullo specifico punto la normativa comunitaria.

 

Si segnala che il D.M. 31 luglio 2003 Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G disciplina attualmente tale materia.

L’articolo 8 del Reg. 607/2009 prevede che qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il condizionamento all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità alle condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.

 

L’articolo 11, in ordine alla modifica dei disciplinari, rinvia alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e al decreto del Mipaaf che dovrà definire la procedura interna per il riconoscimento.

 

Articolo 118 octodecies del Reg. CE 1234/07 disciplina nel dettaglio la facoltà e la procedura di modifica del disciplinare. L’articolo 20 del Reg. CE 607/09 contiene le modalità applicative di tale disciplina.

Lo Schedario vinicolo

L’articolo 12, in attuazione del principio espresso nella legge delega in merito alla semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori introduce l’unificazione dei due strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti DO- elenco vigne IGT) con l’unico strumento dello Schedario viticolo gestito dalle Regioni nell’ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

I dati dello schedario devono essere resi disponibili per gli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela in riferimento alle singole denominazioni di competenza. La semplificazione sostanziale risiede nell’unica iscrizione nello Schedario viticolo da parte dei produttori che non dovranno più effettuare duplici richieste per l’iscrizione e le variazioni.

 

Si ricorda che secondo la normativa vigente, in particolare l’articolo 15 della legge n.164 del 1992, per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

 

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo iii
Disciplinari di produzione gestione superfici vitate

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

Articolo 10
(Disciplinari di produzione)

Articolo 10
(Disciplinari di produzione)

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, devono essere stabiliti:

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:      omissis

7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti:    omissis

a) la denominazione di origine o indicazione geografica;

[co.1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, ]

a) la denominazione di origine;

[co. 7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT…]

a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

 

b) la delimitazione della zona di produzione;

comma 1

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione com­posta da membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni com­petenti;

comma 7[

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;

 

c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

comma 1

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organo­lettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

 

comma 7

d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;

g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;

 

d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente.

Fatte salve disposizioni più restrittive, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all’ela­borazione. L’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zucche­rino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti è aumentativa di tale resa.

E’ consentito un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’art. 14, comma 3. Superata la percentuale del 20%, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denomi­nazione di origine. Le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela di cui all’art. 17 e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20% le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata;

comma 1

c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quin­quennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un do­cumentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispett­orato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Sulla proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

comma 7

e) la resa massima di uva per ettaro;

h) la resa uva-vino;

e) l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima del 1% da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all’interno del vigneto;

comma 1

[f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

comma 7

a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d’impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determi­nazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all’incidenza percentuale delle fallanze;

 

 

g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine, l’esposizione.

comma 1

f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni racco­mandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

 

comma 1

g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

comma 7

i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

 

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:

Articolo 10

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

a) l’irrigazione di soccorso;

 

b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica deli­mitata o in una zona situata nella unità ammini­strativa o in un’unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell’area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) il periodo minimo di invecchiamento, in reci­pienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;

Articolo 10

[1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:]

h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

d) l’imbottigliamento in zona delimitata;

i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

e) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.

 

 

 

 

3. La previsione dell’eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lett. d), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, alle seguenti condizioni:

a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinifica zio-ne e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali dero­ghe di cui al comma 2, lett. b);

b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa ri­chiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66% della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio;

c) in caso di presentazione di domanda di mo­difica del disciplinare intesa ad inserire la delimita­zione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve esse­re avallata da un numero di produttori che rappre­sentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell’ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono otte­nere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a con­dizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comi­tato nazionale vini DOP e IGP – allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio del­l’imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica in questione;

d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) .

4. Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denomi­nazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.

D.M. 31 luglio 2003

Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G

Articolo 1

1. Il presente decreto individua le modalità ed i requisiti che consentono la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.), di seguito anche indicati in modo unitario con «denominazione di origine» o «D.O.», di cui alla previsione dell'art. 10, comma 1, lettera i) della legge n. 164 del 1992.

Articolo 2

1. I disciplinari di produzione delle denominazioni di origine dei vini per le quali saranno presentate o sono state presentate dai soggetti legittimati di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e decreto del Presi­dente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, istanze di riconoscimento e per le quali non è ancora inter­venuto il provvedimento ministeriale di riconosci­mento, possono prevedere che la zona di imbotti­gliamento sia coincidente con quelle di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse, a condizione che detti soggetti dimostrino una rappresentatività percentuale della produzione dei vigneti interessati alla denominazione di origine per almeno il 66%.

Articolo 3

1. Per le D.O., per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato già emanato il provvedimento di riconoscimento, si osservano le seguenti disposizioni:

a) per le D.O. per le quali è già prevista la delimi­tazione della zona di imbottigliamento restano valide le disposizioni già vigenti: nell'applicazione di esse si fa riferimento alla prassi seguita sino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per le D.O. per le quali è consentito imbotti­gliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che sia inoltrata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. apposita istanza rappresentativa di almeno il 66% della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessiva­mente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli im­bottigliatori di cui all'art. 11 della legge n. 164 del 1992, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 4

1. Nel caso che nel disciplinare di produzione si introduca la delimitazione della zona di imbotti­gliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata di produzione o di vinificazione per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle D.O. e I.G.T. allegando idonea documentazione atta a compro­varne l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni.

 

segue L. 164/1992

Articolo 11
(Albo degli imbottigliatori)

 

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.

 

 

Articolo 11
(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP)

Articolo 10

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007, dal Reg. CE n. 607/2009 e dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2.

3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disci­plinare, nonché su proposta della regione com­petente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

a) da una perizia giurata redatta da esperti parti­colarmente competenti in materia o da un documen­tato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolo­metrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione compe­tente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiet­tività e la validità della richiesta;

b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assen­za di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degusta­zione competente per territorio di cui all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richie­sti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

d) dal parere della regione interessata.

5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte da mem­bri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effet­tuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

 

 

Articolo 14
(Denuncia delle superfici vitate)

 

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.

 

2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla leg­ge 7 agosto 1986, n. 462.

 

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabi­lisce con proprio decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.

 

4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'a­gricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

 

 

Articolo 12
(Schedario viticolo)

Articolo 15
(Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)

1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente dichiarati a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica nor-mativa comunitaria e nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 è gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità concordate nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agri­colo costituito ai sensi del DPR n. 503/99, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Si­stema Informativo Agricolo Nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimen­tari e forestali 11 marzo 2008. Le Regioni e le Provin­ce autonome rendono disponibili i dati dello scheda­rio nel sistema SIAN agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela rico­nosciuti ai sensi dell’art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di ori­gine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere de­nunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

 

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adot­tare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri la verifica dell’ido­neità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscri­zione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonché per la gestione dei dati contenuti nello sche­dario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto è stabilito l‘adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella me­desima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'ar­ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato.

 

 

 


Capo IV - Controllo delle DOP e delle IGP (artt. 13-15)

Il sistema dei controlli

Un aspetto profondamente innovativo della disciplina introdotta dallo schema in esame è costituito dal sistema dei controlli. In coerenza con quanto previsto dalla disciplina comunitaria espressamente richiamata e in analogia con quanto previsto per i prodotti DOP e IGP agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli, l’attività di controllo, articolata in una serie di fasi dettagliatamente regolate, viene affidata ad un unico soggetto terzo, individuato dai produttori della DO e della IG tra i soggetti autorizzati dal Mipaaf e che dovrà rispondere ai requisiti delle norme comunitarie ed internazionali.

 

La disciplina comunitaria richiamata è essenzialmente quella contenuta negli articolo 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. 1234/07.

Secondo quanto previsto dall’articolo 118 sexdecies, gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per il controllo secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. L’articolo 118 septdecies specifica che per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata

a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 118 sexdecies oppure

b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento che disciplina i casi di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali.

Gli organismi di certificazione devono essere conformi alla norma europea EN 45011° alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

L’autorità o le autorità suddette quando verificano il rispetto del disciplinare, devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

 

In particolare l’articolo 13 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.

L’attività di controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentito il gruppo tecnico di valutazione, del quale è disciplinata la composizione mista ministeriale e di rappresentanti delle Regioni.

E’ prevista una disciplina dettagliata delle autorizzazioni che devono essere conformi alla norma europea 45011; dei casi di sospensione o revoca delle autorizzazioni; delle modalità di richiesta da parte delle strutture di controllo che intendano accreditarsi. Tali strutture saranno poi inserite in un elenco presso il Mipaaf.

Si specificano inoltre le modalità e la tempistica della scelta della struttura di controllo.

E’ inoltre ribadito il principio per cui le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ma ciascuna produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura.

La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.

Sono disciplinati nel dettaglio gli adempimenti di notifica sia delle strutture di controllo, sia dei soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata.

Apposite norme disciplinano inoltre la gestione dei dati relativi all’attività di controllo che devono essere inseriti nel SIAN.

Si segnala infine che nel parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni è suggerito di inserire che per quanto di competenza della PA per lo svolgimento delle attività di controllo si provvede con le risorse disponibili.

 

Si ricorda che la normativa prevista ricalca quella contenuta nell’art. 53 della legge n. 128/98 (legge comunitaria 1995-1997)[1], successivamente integrata da numerosi decreti ministeriali per il controllo sui prodotti agroalimentari DOP e IGP diversi dai prodotti vinicoli. In base a tale disposizione ’autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di controllo è il Ministero delle risorse agricole e forestali, che agisce di concerto con le regioni; al ministero compete poi la designazione delle autorità pubbliche deputate ai controlli, nonché la concessione dell’autorizzazione a quelle private.

Il sistema di controllo delineato consente ad una stessa struttura di controllo, privata o pubblica, di svolgere la propria attività per una o più produzioni tutelate; ogni produzione riconosciuta, tuttavia, deve essere assoggettata al controllo di un unico organismo.

Il Ministero agisce attraverso le seguenti due strutture: la Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroalimentari Nazionali[2], che fondamentalmente si occupa della registrazione dei prodotti e dell’autorizzazione/designazione degli organismi di controllo, e l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi[3] che coordina l’attività di vigilanza svolta dai consorzi di tutela o dagli altri organismi privati riconosciuti, o organismo pubblici designati. L’articolo 53 definisce, altresì, i requisiti cui debbono rispondere gli organismi privati di controllo, prevedendo che per ottenere l’autorizzazione questi debbano, in particolare, assicurare una disponibilità di personale qualificato (in relazione al prodotto specifico) e garantire i mezzi per lo svolgimento dell’attività.

Tutta la procedura autorizzatoria, dalla produzione documentale alla sua valutazione, è diretta ad accertare[4]:

-        la conformità del soggetto alla norma EN 45011;

-        la presenza di garanzie sufficienti sulla sua obiettività e imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore controllato;

-        la disponibilità di persone e mezzi adeguati.

Si segnala, infine, che il Ministro delle politiche agricole e forestali ha istituito il comitato tecnico per la valutazione della rispondenza dei soggetti deputati al controllo ai requisiti richiesti dalle disposizione comunitarie, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle condizioni stabilite dalle citate norme EN 45011[5].

Le modalità di rivendicazione, riclassificazioni e declassamenti e analisi chimico-fisica ed organolettica

Per quanto riguarda le modalità di rivendicazione delle produzioni lo schema in esame persegue obiettivi di semplificazione degli adempimenti burocratici a vantaggio dei produttori, in coerenza con quanto previsto dalla norma di delega e prevede un’unica denuncia annuale contestuale per tutti i produttori vitivinicoli, al SIAN che rende disponibili i dati secondo le prescritte modalità. Le disposizioni relative alle riclassificazioni e ai declassamenti riprendono sostanzialmente la normativa vigente dettata dalla legge n. 164 del 1992 (articolo 14).

 

Apposita disciplina è prevista (articolo 15) in relazione all’obbligatorietà ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di un’analisi chimico - fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari.Per i parametri dell’esame si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dai disciplinari di produzione.

L’articolo 26 del Reg. 607/09 richiamato, specifica che gli esami analitici e organolettici consistono in:

a) un'analisi del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i) in base ad un'analisi chimica e fisica:

- il titolo alcolometrico totale ed effettivo;

- gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);

- l'acidità totale;

- l'acidità volatile;

- l'anidride solforosa totale;

ii) in base ad un'analisi complementare:

- l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);

- ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare di produzione delle denominazione di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;

b) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.

 

Gli elementi maggiormente innovativi, rispetto alla disciplina vigente sono la previsione dell’obbligo dell’esame analitico anche per la rivendicazione dei vini IGT e l’affidamento della gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione non è più alle Camere di commercio ma alle strutture di controllo autorizzate in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.

Come precisato nella Relazione illustrativa del provvedimento le Camere di Commercio tuttavia possono conservare tale ruolo di gestione degli esami di cui trattasi qualora autorizzate come Organismo di controllo per le specifiche DOP e IGP alle condizioni di cui alle predette norme comunitarie ed internazionali EN 45011.

 

Per il restol’articolo 15 del provvedimento in esame riprende in parte quanto previsto dalla legge n. 164/1992 e dallo specifico decreto ministeriale 25 luglio 2003.

Al riguardo è previsto il rinvio ad uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, al fine di stabilire le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici ed organolettici per ciascun vino a DOCG o a DOC, per l’espletamento degli esami analitici per i vini IGT, per le operazioni di prelievo dei campioni, per il funzionamento delle commissioni di degustazione, nonché per stabilire i costi e le modalità di pagamento a carico dei produttori, anche per l’operato delle Commissioni di appello.


 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo IV
Controllo delle Dop e delle Igp

 

 

L. 24 aprile 1998 n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)

Articolo 13
(Controlli e vigilanza)

Articolo 53
(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità)

1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole ali­mentari e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L’attività di controllo di cui ai citati articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito parite­ticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, e da altrettanti rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il gruppo è presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale competente del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle auto­rità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevede­re la valutazione della conformità alla norma europea EN 45011.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organi­smi di controllo privati devono preventivamente pre­vedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avval­gano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

 

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono ri­lasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facol­tà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011.

 

4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successiva-mente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indica­zioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato "Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo”.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denomi­nato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazio­ne geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

 

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

8. La scelta della struttura di controllo è effet­tuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestua­lmente alla presentazione dell’istanza di riconosci­mento della denominazione di origine o dell’indicazio­ne geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di Consorzi la scelta è effet­tuata dai produttori, singoli o associati che rappre­sentino almeno il 51% della produzione controllata.

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridi­camente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai sog­getti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che inten­dono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, indivi­duando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comuni­cando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geo­grafiche ricadono le produzioni, segnalano al Mini­stero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geogra­fiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pub­bliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regola­mento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di orga­nismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provve­dimenti amministrativi necessari in caso di inadem­pienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1234/2007 o della previ­gente normativa nazionale. Ogni produzione rico­nosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altro soggetto iscritto all’elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coor­dinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

11. Al fine dell’emanazione del decreto di autoriz­zazione al controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma 10 trasmettono al Ministero:

 

a) il piano di controllo;

 

b) il tariffario;

 

c) l’elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula;

 

d) l’elenco dei membri del Comitato di certifi­cazione con i relativi curricula.

 

12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tutti i soggetti parte­cipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viti­colo di cui all’art. 12, dovranno notificarsi all’autorità pubblica designata o all’organismo di controllo priva­to autorizzato, sottoponendosi volontariamente al si­stema di controllo. La struttura di controllo terrà un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.

 

13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell’Ispet­torato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province auto­nome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

14. La gestione delle richieste, all’Istituto Poli­grafico e Zecca dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all’articolo 19 per le produzioni DOCG e DOC è attribuita al Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

 

15. Gli Enti competenti alla tenuta ed alla ge­stione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell’applicazione dell’attività di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le relative DO o IG, so­no tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratui­to, in formato elettronico.

 

16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all’attività di controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per quanto di compe­tenza, alle Regioni o Province autonome, agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 17.

 

17. Con decreto del Ministro delle Politiche Agri­cole Alimentari e Forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono deter­minate le modalità di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all’art. 3.”

 

18. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

segue L. 164/1992

Articolo 14
(Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti)

Articolo 16
(Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola)

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiara­zione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produ­zione prevista dal Reg. CE n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle Regioni o Province autonome ed agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 17 in riferimento alle singole denomi­nazioni di competenza.

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di ven­demmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, conte­stualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comu­ne competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esat­tezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al com­ma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle fore­ste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazio­nale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

 

2. Con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presen­tazione della dichiarazione di cui al comma 1.

Articolo. 16

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica con­cernente le denunce o le dichiarazioni di cui al com­ma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disci­plina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.

D.M. 28 dicembre 2006

Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonchè sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.

 

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:

 

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;

 

b) determinare la produzione massima classi­ficabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle propo­ste delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei pre­detti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

 

c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la pro­duzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disci­plinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

 

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comita­to nazionale di cui all'articolo 17, al termine del perio­do vendemmiale di ogni anno.

 

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

 

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

 

 

 

3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta ven­demmiale. Tale scelta può riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disci­plinari di produzione.

Articolo 7

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell’avente diritto venga operata annualmente, secondo le pre­scrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scel­ta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all’articolo 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

4. Nel caso sia stata operata la scelta vendem­miale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), non può comun­que superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.

4. E’ consentito per i mosti e per i vini atti a dive­nire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classi­ficazione più elevato a quelli inferiori. E’ inoltre con­sentito il passaggio sia da una DOCG ad un’altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:

a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;

b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;

c) la resa massima di produzione di quest’ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

5. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 4 del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all’ente di controllo autorizzato.

5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest’ultima sia ter­ritorialmente più estesa rispetto a quella di prove­nienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamen­tazione dell’Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all’ufficio dell’Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agri­coltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.

6. Il prodotto già certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all’Organismo di controllo autorizzato indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato Organismo un certificato di analisi chimica ed organolettica rilasciato da un laboratorio autorizzato attestante la presenza di di­fetti che rendano necessario il declassamento dell’intera partita. Il prodotto ottenuto dal declas­samento può essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.

 

7. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto otte­nuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certi­ficazione acquisita salvo la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all’art. 15.

Articolo 7

8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all’uso della denominazione di origine per il prodotto otte­nuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

9. Le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la re­sa massima di uva e/o di vino per ettaro per conse­guire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto og­getto di riduzione. Le Regioni possono altresì con­sentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia gia­cente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

 

10. Le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in at­tuazione delle decisioni adottate dai Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regola­mentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

 

11. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei con­trolli e delle disposizioni di cui al presente articolo, ri­lascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto.

 

 

segue L. 164/1992

Articolo 15
(Analisi chimico-fisica e organolettica)

Articolo 13
(Analisi chimico-fisica ed esame organolettico)

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro desi­gnazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico - fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità per 180 giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.

1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive deno­minazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame orga­nolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.

2. L’esame analitico, previsto anche per la riven­dicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla compe­tente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3. L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio e comunque indi­cate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la lim­pidezza, l’odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.

l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da pre­sentare alla suddetta camera di commercio, da ap­posite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, arti­gianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.

 

3. Le commissioni di cui al comma 2 devono esse­re composte da tecnici ed esperti degustatori in rap-presentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

4. Presso il Comitato di cui all’articolo 16 sono istituite le Commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revi­sione delle risultanze degli esami organolettici effet­tuati dalle commissioni di cui al comma 3.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste isti­tuisce con proprio decreto, presso il Comitato nazio­nale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

 

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le proce­dure e le modalità per:

a) l’espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;

b) l’espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT, nonché per le operazioni di prelievo dei campioni. In particolare, con tale decreto ministeriale verranno stabilite le mo­dalità per la determinazione dell’analisi comple­mentare dell’anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

6. I costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l’ope­rato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l’ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

 

 

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occor­renti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possa­no verificarsi all'estero .

 

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le dispo­sizioni vigenti in materia.

 

 


Capo V – Istituzione del comitato nazionale vini DOP e IGP
(art. 16)

Il Comitato nazionale vini DOP e IGP

Il Capo V, composto del solo articolo 16, è dedicato ad una significativa ridefinizione del “Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini” ridenominato “Comitato nazionale vini DOP e IGP”, che secondo quanto specificamente previsto dai principi e criteri direttivi della norma di delega (art. 15, lett. a) ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.

Il Comitato è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma, rispetto a quello attuale previsto dalla L. 164/1992, è ridimensionato sia nel numero di componenti (da 40 a 18) sia sotto il profilo della sua connotazione interprofessionale, in coerenza con il suo nuovo ruolo, consultivo e propositivo e non più decisionale, nella procedura nazionale di riconoscimento che avviene a livello Comunitario.

Come si è visto nell’esame della procedura di riconoscimento sulla base dalla L.164/1992 Ministero è tenuto a conformarsi al parere vincolante del comitato nell’emanare i relativi decreti di riconoscimento delle DO e IGT.

Va sottolineato altresì, sotto il profilo della composizione che nell’istituendo Comitato il numero dei componenti in rappresentanza delle regioni e Province autonome è stato ridotto da 6 a 1.

Tale riduzione è giustificata, nella relazione illustrativa del provvedimento in esame ma per il fatto che per le Regioni rivestono un autonomo ruolo rilevante nell’ambito della preliminare procedura nazionale di riconoscimento e modifica dei disciplinari DOP e IGP.

 

Il Comitato ha funzioni consultive secondo quanto previsto dalla disciplina introdotta con il decreto legislativo in esame nonché su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo; nonché collabora con i competenti Organi statali e regionali per l'osservanza dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.

Sotto il profilo della formulazione del testo il riferimento corretto, all’articolo 16, comma 6, dovrebbe essere al “presente decreto legislativo” e non alla “presente legge”.

 

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo v
 Istituzione del comitato nazionale vini Dop e Igp

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

Articolo 16
(Comitato nazionale vini DOP ed IGP)

Articolo 17
(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)

1. Il Comitato nazionale vini DOP ed IGP è organo del Ministero delle politiche agricole alimen­tari e forestali. Ha competenza consultiva e propo­sitiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , è sostituito dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agri­coltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;

c) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualità di coordinatore delle regioni e delle province autonome;

d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

e) un membro designato dall'Associazione eno­logi enotecnici italiani;

f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;

g) tre membri designati dalle organizzazioni sin­dacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;

h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e coo­perative agricole;

i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

j) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.

Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della Regione interessata, nonché un rappresentante del Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell’articolo 17 senza diritto di voto .

In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.

3. Il Comitato è composto da una sezione interpro­fessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero del­l'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione:

a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) sei membri designati dalla Conferenza per­manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro­vince autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in rappre­sentanza delle regioni e delle province autonome;

f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, arti­gianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

g) un membro scelto fra tre designati dall'Acca­demia della vite e del vino;

h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

i) due membri scelti fra quattro designati dall'Asso­ciazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, arti­gianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all’articolo 20;

m) un membro scelto fra tre designati dalla Fede­razione nazionale dei consorzi volontari di cui all'arti­colo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle orga­nizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggior­mente rappresentative a livello nazionale;

q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

r) due membri in rappresentanza delle cantine so­ciali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quatt­ro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

t) un membro scelto fra tre designati dalle organiz­zazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

6. [Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una denominazione di origine ovvero ad una indica­zione geografica tipica, partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata] abrogato dall’art. 5 DPR 348/1994.

 

 

 

Articolo 18
(Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale)

 

1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è retta da un funzio­nario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

 

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzio­namento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

 

 

 

3. Il Presidente ed i componenti del Comitato du­rano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

Articolo 17

7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

4. Il Comitato:

8. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

 

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geo­grafiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

b) collabora con i competenti Organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei di­sciplinari di produzione relativi ai prodotti con deno-minazione di origine o con indicazione geografica.

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei di­sciplinari di produzione relativi ai prodotti con denomi­nazione di origine o con indicazione geografica tipica;

 

d) promuove iniziative in materia di studi e pro­paganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazio­nali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle de­nominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commis­sioni di degustazione di cui all'articolo 13, comma 2;

i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla compo­sizione e alle rese dei vigneti, nonché alla compo­sizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami orga­nolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

5. Le funzioni di segreteria tecnica e ammi­nistrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.

Cfr. il precedente comma 3 dell’art. 17. L.164

 

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denomi­nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del Presidente e dei componenti del Comitato.

7. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l’adempimento dei suoi compiti isti­tuzionali, sono poste a carico dell’apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 

 

 

 

11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istitu­zionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agri­coltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presi­dente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

 

 


Capo VI - Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette (art. 17)

L’articolo 17 detta la nuova disciplina dei consorzi di tutela, integrando i principi contenuti nella legge n. 164 del 1992 con quanto previsto per i consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP (art. 53 della legge n. 128 del 1998) nel quadro comunitario di armonizzazione della disciplina di tali prodotti con quelli vitivinicoli.

 

La disciplina vigente (art. 19 della legge n. 164/1992) prevede che i Consorzi abbiano compiti di tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine; essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni e compiti consultivi nei confronti delle regioni e delle Camere di commercio. Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 154/1992, inoltre, l’attività dei Consorzi si svolge tra l’altro, a livello tecnico, “per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti produttori e le norme dei disciplinari di produzione”.

Il D.M. 29 maggio 2001, “Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate(V.Q.P.R.D.)” ha poi consentito ai Consorzi già incaricati della vigilanza sulle rispettive denominazioni ai sensi dell’art. 19 della legge n. 164/1992 di richiedere al Ministero agricolo un apposito incarico a svolgere anche le funzioni di controllo “su tutte le fasi di produzione dell’uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C. G., anche al fine di garantire la tracciabilità”.

Lo schema del piano dei controlli da effettuare ai sensi del D.M. 29 maggio 2001 è stato successivamente approvato con il D.M. 21 marzo 2002. Il D.M. 29 maggio 2001 è stato peraltro abrogato e sostituito dal D.M. 29 marzo 2007

Il D.M. 29 marzo 2007, che reca le nuove disposizioni sul controllo della produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

La nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 marzo 2007 si pone espressamente (art. 1) come normativa transitoria, valida “nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli e della revisione della legge n. 164/1992”.

Il ruolo dei Consorzi di tutela appare ulteriormente valorizzato, in quanto gli stessi sono considerati in via generale come soggetti idonei a svolgere le attività di controllo, salva le necessità di una autorizzazione che il MIPAAF rilascia, acquisito il parere della regione ed esaminati il piano dei controlli e quello tariffario; si prevede inoltre che i Consorzi possano svolgere l’attività di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l‘incarico di vigilanza, purché proposti alla regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera vitivinicola regionale effettivamente rappresentativa della denominazione interessata.

Il sistema prevede due tipologie di attività strettamente collegate tra di loro e conseguenti: la prima riguarda i pareri di conformità sulle denunce di produzione delle uve, sulle richieste di certificazione di idoneità e sulle comunicazioni di imbottigliamento; la seconda riguarda controlli ispettivi presso le aziende produttrici, di trasformazione, di imbottigliamento e di confezionamento, che riguardano ogni anno un campione pari ad almeno il 15 per cento della produzione. Controlli fatti sia in vigna - sulle condizioni agronomiche e sulla resa potenziale ad ettaro - sia in cantina sulle pratiche produttive previste dal disciplinare, sia ancora nello stabilimento di imbottigliamento. Attualmente i consorzi autorizzati dal Ministero a esercitare il compito di controllo sono 40, in rappresentanza di 91 denominazioni

 

La disciplina recata dall’articolo 17 è volta a valorizzare e riqualificare le funzioni dei consorzi, alla luce del nuovo sistema di controlli che, in coerenza con il quadro comunitario esclude esplicitamente la possibilità per gli stessi di effettuare l’attività di controllo, in quanto privi del requisito della terzietà che come si è visto deve caratterizzare tale attività.

I Consorzi di tutela, possono essere costituiti e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta. In tale ottica sono specificate, in stretta analogia con quanto previsto dall’articolo 53 della legge n. 128 del 1998 per i consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP, le funzioni di essi che sono consultive, propositive, volte alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine; di collaborazione, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, etc; nonché funzioni nei confronti dei soli associati di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, e azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio.

 

Anche per i consorzi di tutela va fatto richiamo all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Legge comunitaria 1995-97) e ai successivi decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali in materia.

L’articolo 53, che ha recato la disciplina in tema di controlli e vigilanza sulle denominazioni protette, ai commi 15 e ss. ha definito le linee generali per la costituzione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP, ai quali ha assegnato le seguenti funzioni[6]:

-        tutela, promozione e valorizzazione del prodotto, nonché informazione dei consumatori;

-        cura generale degli interessi della denominazione;

-        possibilità di avanzare proposte di disciplina regolamentare e funzioni consultive sul prodotto;

-        possibilità di definire programmi diretti al miglioramento qualitativo del prodotto, sia in termini di sicurezza igienico-sanitaria che di caratteristiche organolettiche;

-        possibilità di collaborare nell’attività di vigilanza contro gli abusi, la concorrenza sleale, le contraffazioni, l’uso improprio della denominazione. Tali funzioni debbono essere esercitate nel rispetto delle apposite direttive ministeriali; agli agenti vigilatori dipendenti dei consorzi può quindi essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

-        i consorzi detengono gli eventuali marchi collettivi che identificano il prodotto, utilizzati come segni distintivi delle produzioni che gli organismi di controllo attestino essere conformi al disciplinare.

Nel definire i requisiti per il riconoscimento dei consorzi[7] è stata posta attenzione particolare alla rappresentatività dei consorzi, che debbono includere almeno i due terzi della produzione oggetto della medesima DOP e debbono essere rappresentativi dei diversi soggetti appartenenti alla filiera produttiva.

 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento, l’articolo in esame prevede che esso sia attribuito da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in relazione a determinate condizioni, prima tra le quali la rappresentatività di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni;

Ad una maggiore rappresentatività, di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata, nella compagine sociale del Consorzio corrisponde l’attribuzione di funzioni ulteriori e più rilevanti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, tra le quali la agire, in tutte le sedi giudiziarie ed ammi-nistrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP.

Specifica rilevanza nel quadro delle funzioni dei consorzi, assume l’attività di vigilanza, esplicitamente distinta dalle attività di controllo e svolta sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Tale attività è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP.

In maniera analoga a quanto previsto per i consorzi di tutela degli altri prodotti DOP e IGP diversi da quelli vitivinicoli, è prevista la figura dell’agente vigilatore incaricato dai Consorzi, cui può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge.

Per i Consorzi attualmente costituiti ed operativi in base alla disciplina vigente possono continuare a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni Ministeriali, ma sono obbligati ad adeguare i propri statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale cui è demandata l’individuazione delle ulteriori disposizioni necessarie a consentire ai consorzi stessi di svolgere le proprie attività.

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo vi
Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette

L. 24 aprile 1998 n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997

 

 

Articolo 17
(Consorzi di tutela)

Articolo 53

 

 

1. Per ciascuna Denominazione di Origine Pro­tetta o Indicazione Geografica Protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di infor­mazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

 

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svol­gono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto inte­ressato, nonché collaborativi nell’applicazione della presente legge;

a) possono avanzare proposte di disciplina regola­mentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di pro­posta, di studio, di valutazione economico-congiun­turale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finaliz­zate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

 

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso im­proprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del com­mercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca (66).

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

 

2. E’ consentita la costituzione di Consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

segue L. 164/1992, art. 19

2. È consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni geo­grafiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il riconoscimento di cui al precedente comma 1 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costi­tuiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali, in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:

a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni;

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e consenta l’ammissione, sen­za discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) siano retti da statuti che consentano l'am­missione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

 

d) non gestiscano né direttamente né indiret­tamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

 

4. Il Consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, la rappresentatività nella compagine sociale del Con­sorzio di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni.

segue L. 128/98, art. 53

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

D.M. 12 aprile 2000

Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)

D.M. 12 aprile 2000

Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)

Il Consorzio così autorizzato, nell’interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:

a) definire, previa consultazione dei rappre­sentanti di categoria della denominazione interessa­ta, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

cfr. nell’art. 53 della L. 128/98, la lett. c) del com­ma 15, in base alla quale i consorzi “possono pro­muovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;”

 

D.Lgs. 173/1998

Art. 11.

(Accordi del sistema agroalimentare)

[1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, […] sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; [...]

Articolo abrogato dall’art. 16 del D.Lgs. 102/2005

b) organizzare e coordinare le attività delle cate­gorie interessate alla produzione e alla commer­cializzazione della DOP o IGP;

 

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed ammi­nistrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;

 

 

d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salva­guardia della denominazione da espletare prevalent­ emente alla fase del commercio.

Le attività di cui alla lettera d) del presente comma sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

segue L. 128/1998, art. 53

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informa­zione del consumatore e di cura generale degli inte­ressi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

L’attività di vigilanza di cui alla lettera d) del presente comma è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai Consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente ed i Consorzi possono richiedere al Mini­stero il rilascio degli appositi tesserini di ricono­scimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedi­mento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di auto­controllo sulle produzioni. Il Consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell’espletamento di tali attività per la denominazione di competenza.

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso impro­prio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commer­cio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

I costi derivanti dalle attività di cui al presente comma sono a carico di tutti i soci del Consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di con­trollo, anche se non aderenti al Consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 

5. I Consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dal MIPAAF.

D.L. 162/2008, art. 2

2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei “produttori ed utilizzatori”, al mo­mento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.

 

6. Il Consorzio riconosciuto ai sensi del prece­dente comma 4 può proporre l’inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela per l’esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interes­sati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al Consorzio.

7. E’ fatta salva la possibilità per i Consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto.

segue L. 128/1998, art. 53

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che iden­tificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

 

 

9. I Consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle competenze loro assegnate ai sensi della legge n. 164 del 1992 e DM n. 256 del 1997 devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al com­ma 8, continuando nelle more a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni Ministeriali.

segue L. 128/1998, art. 53

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

 

segue L. 164/1992 art. 19

 

3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

 

Articolo 20
(Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche)

 

1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, de­tentrice di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasfor­mazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

 

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle ine­renti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'at­tività dei consigli interprofessionali.

 

3. Il consiglio interprofessionale è istituzio­nalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

 

4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1.

 

5. È consentita la costituzione di un unico consi­glio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

 

Articolo 21
(Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali)

 

1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'ar­ticolo 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche compe­tenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

 

2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge:

 

a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produt­tori e le norme dei disciplinari di produzione;

 

b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 17, comma 9, d'intesa con le regioni.

 

3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 è altresì conferito il compito:

 

a) di collaborare con le regioni nei compiti loro as­segnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

 

b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

 

4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Mini­stero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irrego­larità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indica­zioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costi­tuiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordi­namento vigente.

 

5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

 

6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi vo­lontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esa­me del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività indicate nel presente articolo.


Capo VII - disposizioni sulla designazione, presentazione e protezione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica (artt. 18-20)

L’articolo 18 si limita a richiamare, in materia di designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli la normativa comunitaria direttamente applicabile, nonché le disposizioni nazionali attuative.

 

La normativa comunitaria cui si fa riferimento nel testo in materia di etichettatura e presentazione è contenuta essenzialmente nel Reg. CE n. 1234/07, artt 118 quatervicies e seguenti, nonché nel regolamento n. 607/09 di applicazione. La normativa in questione dopo aver dettato le relative definizioni, reca una serie di disposizioni dettagliate in merito alle indicazioni obbligatorie e a quelle facoltative da riportare in etichetta. Sostanzialmente per il comparto dei vini DOP/IGP (ex VQPRD e IGT) non si segnalano modifiche rilevanti, se non la possibilità di apporre, in etichetta, i loghi comunitari della DOP/IGP ed altre precisazioni relative al campo visivo per migliorare la leggibilità e quindi la tutela del consumatore. Situazione diversa, invece, si presenta per vini senza denominazione di origine (ex vini da tavola) che potranno, facoltativamente, indicare in etichetta annata di produzione e/o varietà delle uve utilizzate (in questo secondo caso si chiameranno Vini varietali), sebbene a precise condizioni fissate dalla normativa comunitaria e nazionale. Le indicazioni obbligatorie per i vini DOP e IGP sono le seguenti:

-        Nome del prodotto seguito dall’espressione “Denominazione di origine protetta” o “Indicazione geografica protetta” o, in sostituzione, dalla menzione tradizionale DOC/DOCG/IGT.

-        Titolo alcolometrico volumico.

-        Origine e provenienza

-        Riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio e indirizzo).

-        Tenore zuccherino (solo per gli spumanti).

-        Indicazione relativa alla presenza di allergeni

-        Lotto.

-        Indicazione della quantità.

 

Le indicazioni facoltative sono:

-        Categoria merceologica ( vino, vino spumante, ecc.).

-        Riferimenti (nome o marchio commerciale più indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore,

-        ecc.).

-        Utilizzo di termini quali abbazia, castello, rocca, ecc. riferiti all’azienda agricola ma solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell’area menzionata.

-        Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (

-        Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata.

-        Varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l’85% delle varietà utilizzate.

-        Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).

-        Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (es. superiore, novello, ecc.).

-        Simboli comunitari della DOP/IGP

-        Riferimenti al metodo di produzione ( fermentato in botte, ecc.).

-        Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se almeno l’85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone.

 

L’articolo 19 richiama la normativa comunitaria e nazionale vigente relativa ai recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.

Disposizioni particolari sono stabilite per tipi particolari di chiusura.

Una specifica disciplina, che riprende peraltro quella vigente recata dalla legge n. 164 del 1992, è prevista per l’immissione al consumo dei vini DOCG che devono essere muniti di un contrassegno stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Per i vini DOC in alternativa al contrassegno possono utilizzare il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli

 

L’articolo 20 riprende in gran parte la normativa vigente in materia di impiego delle denominazioni geografiche, aggiornandola con i relativi riferimenti alla normativa comunitaria.

Per quanto concerne l’utilizzo delle DOP e IGP, solo a seguito della relativo riconoscimento si riprende quanto già sancito all’articolo 24 della L. 164/1992.

La disciplina concernente le dimensioni dei caratteri riferiti a denominazioni di origine o indicazioni geografiche, contenuti in veritieri nomi o nell’indirizzo dell’imbottigliatore riprende la vigente disciplina dettata dalla legge n. 164 del 1992, in coerenza con quanto previsto nella normativa comunitaria.

 

Ai sensi del Reg. CE 607/2009, art. 56, par. 6, se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono decidere se tale nome o indirizzo sia indicato sull'etichetta:

a) in caratteri le cui dimensioni non superano la metà dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi, oppure

b) per mezzo di un codice.

 

Si prevede infatti che nei casi nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

 

La disciplina della relazione con i marchi commerciali adegua la normativa vigente alla normativa comunitaria la quale ammette a certe condizioni la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP.

 

La normativa comunitaria di riferimento è contenuta nell’art. 118 terdecies del Reg. CE 1234/07 e nell’art. 41 del Reg. Ce 607/09 che prevede in particolare che un marchio che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale. In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente. Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino.

 

Una particolare disciplina innovativa è prevista in relazione alle condizioni per l’indicazione delle DOP e IGP dei vini nei prodotti trasformati, ivi compreso nell’ambito degli ingredienti. Tale facoltà è legata all’autorizzazione da parte del Consorzio di tutela della denominazione protetta ovvero, in mancanza del consorzio, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’autorizzazione non è necessaria qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.


 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo vii
disposizioni sulla designazione, presentazione e protezione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

Articolo 18
(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP)

Articolo 22
(Designazione e presentazione dei vini)

 

1. Per la designazione, presentazione e prote­zione delle denominazioni di origine e delle indi­cazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono diret­tamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disci­plina con proprio decreto, in conformità alla normativa della CEE, le modalità di designazione e presenta­zione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacità non supe­riore a cinque litri.

 

 

Articolo 19
(Recipienti e contrassegno per i vini DOP)

Articolo 23
(Recipienti dei vini e contrassegno di Stato)

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.

2. La chiusura con tappo “a fungo”, trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo dero­ghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. Sono altresì fatte salve le deroghe previste dall’art. 69, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009 e dalla normativa nazionale per consentire l’uso del tappo “a fungo” per altri prodotti.

2. La tappatura «a fungo» e a «gabbietta» è riser­vata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differen­ziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale con­trassegno, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.

4. Il contrassegno di cui al comma 3 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, è consentito l’utilizzo del lotto – ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell’economia e delle Finanze e le Regioni e Province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono sta­bilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il con­trollo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Articolo 20
(Impiego delle denominazioni geografiche)

Articolo 24
(Impiego delle denominazioni geografiche)

1. Dalla data di iscrizione nel “Registro comuni­tario delle DOP e IGP”, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di rico­noscimento, le denominazioni di origine e le indica­zioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressa­mente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ai sensi del Reg. CE 607/2009, art. 56, non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbotti­gliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come pre­visto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decre-to, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di indicazioni geo­grafiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di dif­ferenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su eti­chette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di ven­dita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

 

7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini del­l'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualo­ra non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espres­samente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

 

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. È comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

6. E’ consentito l’utilizzo nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento in prodotti composti elaborati o trasformati ad una denominazione di origine protetta o ad una indicazione geografica protetta quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della deno­minazione protetta riconosciuto ai sensi dell’art. 17 del presente decreto. In mancanza del ricono­scimento del Consorzio di tutela la predetta autoriz­zazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

7. Non è necessaria l’autorizzazione di cui al pre­cedente comma qualora il riferimento ad una denomi­nazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

 


Capo VIII - Concorsi Enologici (art. 21)

Il Capo VIII, composto del solo articolo 21 contiene la disciplina dei concorsi enologici riprendendo quanto previsto dalla legge 164/1992.

L’unico elemento innovativo riguarda la possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche sprovvisti di riconoscimento DOP e IGP.

 

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo viii
Concorsi Enologici

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

Articolo 21
(Concorsi enologici)

Articolo 27
(Concorsi enologici)

1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geo­grafici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbia­no superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di Con­corso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, oppor­tunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concor­so, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Le disposizioni per la disciplina del ricono­scimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la compo­sizione delle commissioni di degustazione, del rego­lamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attri­buite, sono stabilite con apposito decreto del Mini­stero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi del­l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del ricono­scimento degli organismi di cui al comma 1, della par­tecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

 

 


Capo IX - Disposizioni sanzionatorie (artt. 22-30)

Le norme che recano le disposizioni sanzionatorie, di cui al Capo IX artt. 22-30, rivedono profondamente il sistema delineato con la legge n. 164 intervenendo in modo più puntuale sui comportamenti illeciti in modo da dare attuazione ai principi della delega (art. 15, co. 1, lett. f)) che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che “afflittivo” si riveli anche “proporzionato”.

Le norme dello schema in esame in ogni caso si sostituiscono alla disciplina recata dal D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260[8] che con due articoli, in applicazione delle disposizioni comunitarie sulla OCM vino, ha definito le sanzioni per le violazioni in materia di vinificazione e distillazione nonché di potenziale vitivinicolo, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie[9], ha recato ulteriori disposizioni di sanzionamento della violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini (Capo VI, artt. 33-35 e Capo VIII art. 37-39), prevedendo anche pene accessorie quali la chiusura degli stabilimenti (Capo IX artt. 40-42), e l’adozione della diffida per le infrazioni di minore entità (Capo X art. 43).

Merita aggiungere che le disposizioni transitorie e particolari (comma 7 dell’articolo 31 dello schema) recano una norma che rende obbligatoria l’applicazione dell’intero Capo IX anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

 

Con l’articolo 22 dello schema in esame sono sanzionate fondamentalmente le inadempienze del coltivatore tenuto a trasmettere talune informazioni entro determinati termini.

 

L’articolo 23 definisce un articolato sistema di sanzionamento delle infrazioni relative alla designazione e presentazione dei prodotti, in parte già contenuto nella legge n.164. In merito va anche rammentato il comma 8 del D.lgs. 260/2000[10] che con disposizione assai ampia reca la quantificazione dell’ammenda da applicare a qualunque infrazione delle specifiche disposizioni sulla designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti, recate dal del reg. (CE) 1493/1999 sulla OCM vino[11].

 

Il primo comma dell’articolo 22 quantifica la sanzione per la produzione, vendita, esposizione per vendita o distribuzione per il consumo di vini non rispondenti ai requisiti stabiliti nei disciplinari di produzione.

La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata se il prodotto irregolare è superiore 100 ettolitri, e ad essa in tal caso si accompagna la pena accessoria della diffusione della notizia mediante pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi della regione, dei quali – precisa la norma – uno quotidiano ed uno tecnico. Peraltro tale pena accessoria era prevista dall’articolo 31 della legge 164 per tutte le violazioni degli articoli 28-30 della legge.

Il comma 2 sanziona la produzione, la vendita o la messa in vendita delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione protetta provenienti da vigneti non rispondenti ai prescritti requisiti, mentre il comma 3 sanziona la mancata modifica nello schedario viticolo della rivendicazione di vigneti che abbiano perso i requisiti per produrre uve designate con le denominazioni protette.

I commi 4-6 quantificano le sanzioni che si debbono applicare alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione nella ipotesi che si dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, che la dichiarazione non venga resa entro i termini stabiliti, che dalla dichiarazione si desumano irregolarità relativamente ai vini e prodotti a monte non solo dei vini a denominazione protetta (Do o IG), ma anche dei vini generici. Nelle ipotesi ultime menzionate non si applicano le disposizioni aventi carattere sanzionatorio previste in generale per il settore vitivinicolo con il D.lgs. 260/2000 e la L. 82/06: quando le irregolarità desunte dalle dichiarazioni riguardano i vini o i prodotti a monte si applicano infatti le sanzioni di cui al comma 3 sui vigneti e 4 sui quantitativi.

Merita segnalare che in tal modo si è ritenuto di ricondurre, seppure parzialmente, anche la produzione dei vini generi meritevole della stessa tutela prevista per le produzioni di maggior pregio.

Peraltro le irregolarità sanzionabili ai sensi dei commi 2-6 sono in gran parte innovative e rientrano tra quelle dirette a meglio garantire non solo il produttore ma anche il consumatore.

 

L’articolo 23 che regola la designazione e presentazione del prodotto riserva i commi 1 e 2 alle sanzioni relative agli speciali contrassegni che debbono essere apposti sulle bottiglie di confezionamento sia dei vini DOCG (art. 19 co. 3 dello schema in esame) che dei vini DOC (successivo comma 4) allo scopo di impedire l’estrazione del contenuto senza l’inattivazione del contrassegno stesso.

Il primo comma prevede sanzioni a carico di chi contraffà o altera il contrassegno nonché di chi detiene, cede o usa i contrassegni alterati; il secondo comma sanziona la immissione al consumo delle bottiglie prive di contrassegno.

I commi 3 e 4 prevedono sanzioni a carico di chiunque apponga sul prodotto - ma anche sugli imballaggi, sugli involucri o sui documenti ufficiali (mancava una precedente norma che recasse una precisazione in tal senso) – espressioni o segni suscettibili di trarre in inganno l’acquirente. Le diposizioni sono poste a particolare tutela delle denominazioni, dei segni distintivi e dei marchi delle produzioni protette, che non possono in alcun modo neanche essere evocati attraverso l’utilizzo di espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo, o altre equivalenti.

L’uso dei nomi geografici utilizzati dalle DOP e dalle IGP è di norma precluso, a partire dalla iscrizione delle denominazioni protette che li utilizzano nell’apposito registro, alle altre produzioni. L’articolo 20 con i commi 3 e 4 stabilisce tuttavia quando tale uso sia consentito – nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali oppure indirizzi - ed a quali condizioni. Al di fuori delle ipotesi previste da tali commi, l’uso tanto di una D.O quanto di una I.G per indicare la ditta, la ragione sociale o anche solo in associazione con termini come “cantina”, “fattoria” o altri simili è sanzionata dal comma 5 dell’articolo 23 in esame.

Anche il comma 6 sanziona le indicazioni false o ingannevoli apposte su confezioni, imballaggi, pubblicità o documenti relativi ai prodotti; oggetto della tutela in tal caso sono la provenienza, l’origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto.

Il comma 7 infine, con disposizione che per la sua ampiezza e genericità si configura come norma di salvaguardia “di ultima istanza”, determina l’ammenda da applicare a “chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera natura dei prodotti”.

Il comma 8 reca una norma di salvaguardia per il commerciante che ponga in vendita il prodotto nella confezione originale, e purché lo stesso non abbia concorso alla violazione. In tale ipotesi allo stesso non si applicano le sanzioni previste dai precedenti commi dello stesso articolo 23.

Il comma 9 infine sanziona le nuove fattispecie previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 20 che disciplinano la menzione di una D.O. o di una I.G. nei prodotti composti, elaborati o trasformati. Il riferimento in un prodotto composto alle predette menzioni (nelle etichette, nella presentazione o nella pubblicità) è consentito previa autorizzazione da parte del Consorzio di tutela, o in assenza del consorzio da parte del MIPAAF; l’autorizzazione non è richiesta se il riferimento è riconducibile ad un prodotto indicato fra gli ingredienti.

In merito può essere segnalato che disposizioni dello stesso tenore sono previste per i prodotti agro-alimentari protetti, disciplinati dal D.lgs. 297/2004 che reca norme analoghe all’art. 1, primo comma, lett. c).

 

 

Gli articoli 24 e 25 prevedono un sistema di sanzioni volte a rafforzare le procedure di controllo, definendo le pene a carico dei soggetti sottoposti ai piani di controllo e quelle da comminare alle strutture deputate ai controlli. Le norme, che hanno il carattere di novella nei confronti della legislazione vitivinicola, ricalcano le disposizioni scritte agli articoli 3 e 4 del D.lgs. 297/2004 che si applicano alle DOP e IGP agroalimentari.

 

I primi due commi dell’articolo 24 quantificano la sanzione amministrativa pecuniaria da porre a carico di qualunque soggetto nei confronti del quale venga accertata una non conformità classificata grave da parte di una struttura di controllo autorizzata, nell’espletamento dei controlli eseguiti secondo il piano approvato con il provvedimento autorizzatorio.

E’ peraltro previsto che la sanzione si applichi in assenza di ricorso o dopo che sia intervenuta una decisione definitiva di rigetto del ricorso presentato, e solo se la fattispecie non sia sanzionabile con altra norma contenuta nello stesso Capo IX (il D.lgs. 297/04 non prevede disposizioni analoghe).

Il comma 3 definisce una procedura volta in primo luogo a consentire l’espletamento dei controlli da parte degli incaricati: in presenza di comportamenti diretti a non consentire, intralciare o ostacolare le operazioni di verifica il Dipartimento dell’ICQ deve formulare una intimazione ad adempiere, il mancato rispetto della quale entro il termine di 15 giorni porta all’applicazione della sanzione.

Il successivo comma 5 dispone inoltre la sospensione, con provvedimento amministrativo, del diritto di utilizzare la denominazione protetta fino a che non sia rimossa la causa che ha provocato l’applicazione dell’ammenda (per le denominazioni protette agroalimentari tale sanzione si applica a tutti gli illeciti connessi con i piani di controllo).

Il comma 4 pone a carico del soggetto che non abbia effettuato il pagamento dovuto al soggetto incaricato dei controlli, non solo il versamento delle somme dovute maggiorate degli interessi legali, ma anche del versamento – a titolo di sanzione – del versamento di una somma pari al doppio dell’obbligo accertato.

La disciplina puntuale dell’attività di controllo è fondamentalmente recata da norme di rango secondario, le più importanti delle quali sono contenute nel D.M. n. 256/1997[12] che ha stabilito le condizioni alle quali i consorzi di tutela possono svolgere la propria attività; il D.M. 29/3/2007[13] e D.M. 31/7/2009 che, rispettivamente per le D.O. e per le I.G., stabiliscono le modalità di realizzazione dei controlli e gli adempimenti posti a carico dei diversi soggetti; il decreto 13/7/2009[14] che ha da ultimo approvato il nuovo schema di piano dei controlli, aggiornando nel contempo le tariffe il cui versamento è a carico degli utilizzatori delle denominazioni.

Le disposizioni sul controllo delle D.O. (DM 29/3/07) richiedono che l’attività di controllo sia effettuata nel rispetto dello schema di piano del MIPAAF e che i costi relativi ai controlli siano a carico i tutti i soggetti della filiera produttiva (art. 2). Quanto ai soggetti idonei all’attività, l’art. 3 enumera oltre ai Consorzi di tutela incaricati della vigilanza o autorizzati alla realizzazione dei controlli, anche le associazioni di consorzi, gli enti pubblici designati e gli organismi privati muniti della necessaria autorizzazione.

Per le I.G. (DM 31/7/2000, art. 2) la struttura deputata ai controlli è, limitatamente alla campagna viticola 2009/2010, l’ICQ che deve svolgerli secondo le modalità stabilite all’art. 3 dello stesso decreto.

Con l’articolo 25 sono quantificate le sanzioni che possono essere comminate agli organismi deputati al controllo:

§      il primo comma ipotizza gli illeciti relativamente al mancato adempimento degli obblighi e prescrizioni impartiti dall’autorità pubblica, che includono il mancato rispetto del piano di controllo; oppure la messa in opera di attività incompatibili con il mantenimento dell’autorizzazione. In tale ipotesi il MIPAAF può anche esercitare il diritto di revocare o sospendere l’autorizzazione (così l’art. 53 della l. 128/98, comma 4);

§      il comma 2 prevede una ammenda di maggiore importo per i comportamenti che discrimino tra i diversi soggetti (immessi o da immettere nel sistema di controllo), oppure ostacolino l’accesso al sistema di nuovi soggetti.

 

Gli articoli 26 e 27 sono riservati ai soli consorzi di tutela: per tutelarne il diritto all’uso esclusivo della denominazione protetta ed il diritto di esprimere preventivamente il proprio consenso a che un soggetto privato non immesso nel sistema di controllo possa esercitare attività rientranti fra quelle attribuite al consorzio stesso; e per sanzionare le inadempienze del consorzio analogamente a quanto previsto in generale, con il precedente articolo 25, per le strutture di controllo.

Anche la disciplina recata dagli articoli 26 e 27 reca un sistema di sanzioni nuovo che tuttavia è stato mutuato da quello esposto negli articoli 5 e 6 del D.lgs. 297/2004 per le DOP e IGP agroalimentari.

 

L’organizzazione dei concorsi enologici già disciplinata con l’articolo 27 della legge 164/92, e ora regolata dall’articolo 21 dello schema[15], era priva della tutela di un sistema di sanzionamento che prevedesse una ammenda a carico dei soggetti organizzatori privi dell’autorizzazione richiesta. A tale mancanza viene ovviato con l’articolo 28 che fa riferimento ai concorsi per le DOP, IGP e spumanti di qualità.

 

Con l’articolo 29 la competenza ad accertare le violazione e ad irrogare le sanzioni previste dallo schema di decreto è attribuita al Dipartimento del MIPAAF Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQ), al quale saranno anche annualmente attribuiti i proventi derivanti da tale attività, che sono per tale via destinati a rafforzare le potenzialità operative della struttura ministeriale di controllo.

 

L’Ispettorato Centrale repressione frodi (ICRF), che ha cambiato la propria denominazione in “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (L. n. 296/06, Finanziaria 2007, art. 1 comma 1047), è stato istituito con l’art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282[16], e si qualifica come l’organo tecnico dello Stato, preposto alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale.

L’Ispettorato opera anche in concorso con altri organi di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali il Comando Carabinieri per la Sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, il Comando Carabinieri Politiche Agricole (art. 6 della legge 7 agosto 1986 n. 462).

Nella sua attività di controllo, che comporta lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, l’Ispettorato svolge verifiche e accertamenti diretti a salvaguardare laqualità merceologica e la genuinità delle produzioni, diretti ai seguenti specifici profili:

-       tutelare i consumatori per i differenti aspetti connessi alla sicurezza alimentare;

-       salvaguardare i produttori e il mercato, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, contrastando tutti quei comportamenti che danno origine a fenomeni di concorrenza sleale;

-       predisporre programmi straordinari di controllo sia volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale fra gli operatori colpiti da crisi di mercato, sia destinati ad affiancare l’attività di controllo sui prodotti ortofrutticoli assegnata all’Agecontrol[17];

-       svolgere un’azione di vigilanza sulle produzioni di qualità, anche in collaborazione con i Consorzi di tutela autorizzati;

-       vigilare sugli organismi, tanto pubblici che privati, che espletano attività di controllo sulle produzioni agroalimentari di qualità registrata, ovvero sui prodotti cui è stata riconosciuta la qualifica di Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG). Peraltro è proprio in funzione dell’assegnazione di tali nuovi compiti, che gli sono stati attribuiti dal menzionato comma 1047 della legge finanziaria 2007, che l’Ispettorato ha mutato la propria denominazione.

 

Con l’articolo 30 sono dettate le norme di raccordo tra il sistema sanzionatorio dell’intero Capo IX e le disposizioni recate dal D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526” e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, che definiscono un sistema di sanzioni da applicare alle violazioni commesse dagli operatori del settore vitivinicolo.

Le norme in commento attribuiscono carattere di specialità alla disciplina definita nel presente Capo IX diretta allo specifico settore produttivo dei vini di qualità, la cui applicazione pertanto deve prevalere sulle norme di carattere generale che regolano le medesime fattispecie contenute nei menzionati D.Lgs. n. 260 e legge n. 82.

 

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo Ix
Disposizioni sanzionatorie

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

Articolo 22
(Produzione)

Articolo 28
(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comun­que distribuisce per il consumo vini con denomina­zioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura “denominazioni protette” o “denomi­nazioni di origine”, che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l’importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi nella Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dal­l'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denomi­nazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denomi­nazione d’origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, è soggetto alla sanzione am­ministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.

 

3. Chiunque non provvede a modificare l’idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d’origine o l’indicazione geografica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro mille.

 

 

Articolo 29
(Omissioni di denunce e falsità)

 

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, è punito con la san­zione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivi­nicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro cinquemila. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l’importo della predetta sanzione ammi­nistrativa pecuniaria è raddoppiato.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremila. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supe­ra i 10 giorni lavorativi, si applica la sanzione ammini­strativa pecuniaria da euro duecento ad euro mille. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i 30 giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro millecinquecento.

6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarità con­cernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d’origine e/o a indicazione geo­grafica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente pro­dotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.

 

 

Articolo 23
(Designazione e presentazione)

segue art. 28

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui al­l’articolo 19, commi 3 e 4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centomila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pe­cuniaria da euro milleseicento ad euro novemilacinquecento.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la deno­minazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

4. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell’articolo 20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini "cantina", "fattoria" e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria» o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

 

Articolo 30
(Violazioni in materia di etichettatura)

1. Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indica­zioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

 

7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

 

 

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la violazione.

segue art. 28

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in ven­dita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

9. Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art. 20 del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

 

 

Articolo 31
(Sanzioni accessorie)

1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del pro­dotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabili­mento, cantina o magazzino di deposito.

Articolo 24
(Piano dei controlli)

 

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedi­mento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

 

2. La sanzione di cui al comma precedente non si applica quando per la fattispecie è già prevista san­zione ai sensi di altra norma contenuta nel presente Capo.

 

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l’effettuazione dell’attività di controllo, ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro mille.

 

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di con­trollo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell’Ufficio periferico territorialmente competente del Dipar­timento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione atte­stante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

 

5. Per l’illecito previsto al comma 3, oltre alla san­zione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la deno­minazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

 

 

 

Articolo 25
(Inadempienze della struttura di controllo)

 

1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

 

2. La struttura di cui al comma precedente che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso, e' sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila ad euro sessantamila.

 

 

 

Articolo 26
(Tutela dei Consorzi incaricati)

 

1. L'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di una organiz­zazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimen­tari e forestali, è sottoposto alla sanzione ammini­strativa pecuniaria di euro ventimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

 

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela medesimo ovvero del Mipaaf in assenza di Consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimila.

 

 

 

Articolo 27
(Inadempienze dei Consorzi di tutela)

 

1. Al Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottem­peri – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione am­ministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

 

2. Il Consorzio che, nell'espletamento delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

 

a) discriminare tra i soggetti associati apparte­nenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;

 

b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio,

 

è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila ad euro sessantamila.

 

 

 

Articolo 28
(Concorsi enologici)

 

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell’autorizzazione mini­steriale indicata dal comma 1 dell’articolo 21 e successive disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro ventimila.

 

 

 

Articolo 29
(Competenza)

 

1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente decreto è attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

 

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal presente decreto è effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato sul Capo 17, capitolo 3373 dello stato di previsione dell’entrata del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

3. Al fine del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373 saranno annualmente fatti transitare su apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

 

 

 

Articolo 30

 

1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d’origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

 

 

 


Capo X - Disposizioni transitorie, particolari e abrogazione norme preesistenti (artt. 31-32)

Il Capo X contiene le disposizioni transitorie nonché l’abrogazione espressa di alcune norme vigenti, tra cui la legge 164 del 1992. Sono inoltre esplicitamente abrogati alcuni regolamenti applicativi di essa. Per quanto riguarda tutti gli altri decreti attuativi non esplicitamente abrogati, un’apposita disposizione transitoria (art. 31, comma 1) ne conferma l’applicabilità, se non in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo o con la normativa comunitaria, fino all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nei numerosi decreti ministeriali da emanare ai sensi del decreto legislativo stesso.

 

 

Schema D.Lgs. n. 182
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Normativa di riferimento

 

 

Capo X
Disposizioni transitorie, particolari e abrogazione norme preesistenti

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

Articolo 31
(Disposizioni transitorie e particolari)

 

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da ema­nare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.

 

2. Il Comitato di cui all’articolo 16 del presente decreto esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il Comitato nominato ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 164 del 1992.

 

3. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d) del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.

 

4. Con il decreto di cui all’articolo 12, comma 3, sono stabilite le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli Albi dei vigneti DO e degli Elenchi delle vigne IGT di cui all’articolo 15 della legge n. 164 del 1992 e successive norme applicative, nonché i criteri e le modalità per l’allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale.

 

5. Le disposizioni di all’art. 17, comma 4, lettera a) si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15 della legge n. 526 del 1999.

 

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione dell’art. 17, comma 4, lett. a) ai Consorzi di Tutela incaricati ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.

 

7. Le disposizioni di cui al Capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

Articolo 32
(Norme abrogate)

Articolo 32
(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 31, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, pubblicato nella GU n. 188 del 15.07.1963, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

b) la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26.2.1992 - Supplemento Ordinario, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

c) il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella GU n. 132 dell’8.6.1994, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d’origine vini;

d) l’art. 1, comma 1, lett. a) e l’art. 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13.3.2006 - Supplemento Ordinario, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e 24 maggio 1967, n. 506 .

2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, discipli­nano la produzione, la designazione e la commercia­lizzazione di vini di cui alla presente legge.

3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato attribuire una indica­zione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

 


 

 

 

 

 


Documentazione allegata

 


Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007
Regolamento del Consiglio
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
(artt. 118-bis-118-novovicies)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 23 novembre 2007.

(3) Vedi, per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 491/2008, il regolamento (CE) n. 543/2008, il regolamento (CE) n. 566/2008, il regolamento (CE) n. 589/2008, il regolamento (CE) n. 617/2008, il regolamento (CE) n. 657/2008, il regolamento (CE) n. 709/2008, il regolamento (CE) n. 720/2008, il regolamento (CE) n. 760/2008, il regolamento (CE) n. 867/2008, il regolamento (CE) n. 288/2009, il regolamento (CE) n. 388/2009, il regolamento (CE) n. 571/2009, il regolamento (CE) n. 670/2009, il regolamento (CE) n. 1187/2009 e il regolamento (UE) n. 1272/2009.

 

Sezione I bis (183)

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

 

Articolo 118 bis
Ambito di applicazione

1. Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato XI ter, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi:

i) dei consumatori; e

ii) dei produttori;

b) sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati; e

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

--------------------------------------------------

(183) Sezione (articolo 118 bis) inserita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Sottosezione I (184)

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Articolo 118 ter
Definizioni

1. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) “denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b) “indicazione geografica”, l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i), a iv); e

d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione.

--------------------------------------------------

(184) Sottosezione (articolo 118 ter) inserita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 quater (185)
Contenuto delle domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l’indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino (dei vini):

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punto i);

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione comunitaria o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;

i) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

--------------------------------------------------

(185) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 quinquies (186)
Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 118 quater, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

--------------------------------------------------

(186) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 sexies (187)
Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

--------------------------------------------------

(187) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 septies (188)
Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 118 ter, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i) il nome e l’indirizzo del richiedente;

ii) il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d);

iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; e

iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1° agosto 2009.

7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione.

--------------------------------------------------

(188) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 octies (189)
Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5.

In caso contrario, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide di respingere la domanda.

--------------------------------------------------

(189) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 nonies (190)
Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 118 octies, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

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(190) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 decies (191)
Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

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(191) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 undecies (192)
Omonimi

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.

Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un’indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nella Comunità in virtù della normativa comunitaria relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

3. Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, il nome di una varietà di uve da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 118 ter lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e viceversa.

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(192) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 duodecies (193)
Motivi di rigetto della protezione

1. I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

Ai fini della presente sottosezione, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;

b) della pertinente legislazione comunitaria o nazionale.

2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

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(193) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 terdecies (194)
Relazione con i marchi commerciali

1. Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XI ter, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l’articolo 118 duodecies, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario .

In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

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(194) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 quaterdecies (195)
Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

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(195) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 quindecies (196)
Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

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(196) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 sexdecies (197)
Designazione dell’autorità di controllo competente

1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

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(197) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 septdecies (198)
Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:

a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 118 sexdecies, paragrafo 1; oppure

b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure

b) uno o più organismi di certificazione.

3. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011° alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4. L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

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(198) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 octodecies (199)
Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 118 sexies può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 118 septies a 118 decies. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 118 octies, paragrafo 2, e dall’articolo 118 nonies e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 118 octies, paragrafo 3.

3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.

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(199) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 novodecies (200)
Cancellazione

Secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 118 septies a 118 decies si applicano mutatis mutandis.

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(200) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 vicies (201)
Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 118 quindecies del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a) i fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1;

b) le decisioni nazionali di approvazione.

3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies.

4. L’articolo 118 novodecies non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter.

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(201) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 unvicies (202)
Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

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(202) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Sottosezione II (203)

Menzioni tradizionali

Articolo 118 duovicies
Definizioni

1. Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, per indicare:

a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale;

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

2. Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

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(203) Sottosezione (articoli da 118 duovicies a 118 tervicies) inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 tervicies (204)
Protezione

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nella Comunità.

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(204) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Sezione I ter (205)

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Articolo 118 quatervicies
Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) “etichettatura”, i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b) “presentazione”, qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

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(205) Sezione (articoli da 118 quatervicies a 118 novovicies) inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 quinvicies (206)
Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 89/104/CEE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare , la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati si applicano all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati.

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(206) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 sexvicies (207)
Indicazioni obbligatorie

1. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato XI ter, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato XI ter;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”; e

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l’indicazione della provenienza;

e) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati; e

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a);

b) se, in circostanze eccezionali che la Commissione stabilisce, sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.

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(207) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

 

Articolo 118 septvicies (208)
Indicazioni facoltative

1. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) l’annata;

b) il nome di una o più varietà di uve da vino;

c) per i vini diversi da quelli di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b);

e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2. Fatto salvo l’articolo 118 undecies, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;

ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uve da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c) le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

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(208) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 octovicies (209)
Lingue

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 118 sexvicies e 118 septvicies, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità.

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(209) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

 

Articolo 118 novovicies (210)
Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

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(210) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

(omissis)

 


Reg. (CE) 14 luglio 2009, n. 607/2009
Regolamento della Commissione
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 31 luglio 2009.

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (a colare gli articoli 52, 56, 63 e 126, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il titolo III, capo IV, del regolamento (CE) n. 479/2008 reca le regole generali per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di determinati prodotti vitivinicoli.

(2) Per garantire che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate a livello comunitario soddisfino le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 è opportuno che le relative domande siano esaminate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati nell'ambito di una procedura di opposizione nazionale preliminare. È opportuno eseguire controlli successivi per accertarsi che le domande soddisfino le condizioni previste dal presente regolamento, che l'approccio sia uniforme tra gli Stati membri e che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non ledano parti terze. È pertanto necessario fissare le modalità di applicazione relative alle procedure di domanda, esame, opposizione e cancellazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di determinati prodotti vitivinicoli.

(3) Occorre definire le condizioni alle quali le persone fisiche o giuridiche possono presentare domanda di registrazione. È necessario riservare un'attenzione particolare alla delimitazione della zona, tenendo conto della zona di produzione e delle caratteristiche del prodotto. Occorre garantire che ogni produttore stabilito nella zona geografica delimitata possa utilizzare la denominazione registrata purché siano soddisfatte le condizioni previste dal disciplinare di produzione. È altresì necessario che la delimitazione della zona sia dettagliata, precisa e non ambigua, in modo da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni sono eseguite all'interno della zona geografica delimitata.

(4) È opportuno fissare norme specifiche per la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

(5) La restrizione obbligatoria ad una data zona geografica delle operazioni di imballaggio dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine o a indicazione geografica o delle operazioni connesse alla presentazione del prodotto costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, simili restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. È necessario che ogni restrizione sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.

(6) È opportuno adottare disposizioni in merito alla condizione della produzione all'interno della zona delimitata. Al riguardo vige nella Comunità un numero limitato di deroghe.

(7) È necessario anche definire gli elementi che evidenziano il legame con le caratteristiche della zona geografica e la loro incidenza sul prodotto finito.

(8) La registrazione nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe fornire informazioni anche per gli operatori commerciali e i consumatori. Per garantirne l'accessibilità al pubblico è opportuno che tale registrazione sia elettronica.

(9) Per preservare le particolari caratteristiche dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e per armonizzare la legislazione degli Stati membri in modo da garantire pari condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, è opportuno stabilire un quadro normativo comunitario che disciplina i controlli su questi vini, al quale devono conformarsi le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri. Tali controlli dovrebbero permettere una migliore tracciabilità dei prodotti; occorre specificare gli aspetti che devono essere contemplati da tali controlli. Per prevenire distorsioni di concorrenza è necessario che i controlli siano eseguiti costantemente da organismi indipendenti.

(10) Per garantire la coerenza nell'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 è opportuno predisporre i moduli per le domande, le opposizioni, le modifiche e le cancellazioni.

(11) Il titolo III, capo V, del regolamento (CE) n. 479/2008 reca le regole generali per l'uso di menzioni tradizionali protette per determinati prodotti vitivinicoli.

(12) L'impiego, la regolamentazione e la protezione di talune menzioni (diverse dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche) che servono a designare i prodotti vitivinicoli costituiscono una prassi consolidata nella Comunità. Tali menzioni tradizionali evocano nella mente dei consumatori un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino oppure un evento legato alla storia del vino. Per garantire pari condizioni di concorrenza ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, occorre definire un quadro comune per la definizione, il riconoscimento e la protezione di tali menzioni tradizionali.

(13) Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che l'impiego di menzioni tradizionali sui prodotti dei paesi terzi sia subordinato alla condizione che tali prodotti soddisfino condizioni identiche o equivalenti a quelle imposte ai prodotti comunitari dagli Stati membri. Inoltre, poiché in molti paesi terzi non esiste lo stesso livello di centralizzazione normativa dell'ordinamento comunitario, è opportuno stabilire alcuni requisiti per le«organizzazioni professionali rappresentative» dei paesi terzi in modo da assicurare che esse offrano le stesse garanzie di quelle previste dalle norme comunitarie.

(14) Il titolo III, capo VI, del regolamento (CE) n. 479/2008 reca le regole generali per l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

(15) La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati , recano alcune disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti alimentari. Tali disposizioni si applicano anche ai prodotti vitivinicoli, salvo esplicita esclusione precisata da dette direttive.

(16) Il regolamento (CE) n. 479/2008 ha armonizzato l'etichettatura per tutti i prodotti vitivinicoli e consente l'impiego di termini diversi da quelli espressamente disciplinati dalla normativa comunitaria, a condizione che siano esatti.

(17) A norma del regolamento (CE) n. 479/2008 occorre fissare condizioni per l'impiego di determinati termini che si riferiscono, tra l'altro, alla provenienza, all'imbottigliatore, al produttore e all'importatore. Per alcuni di questi termini sono necessarie norme comunitarie intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tali norme devono, in generale, fondarsi sulle disposizioni vigenti. Per altri termini è opportuno che ogni Stato membro definisca le norme - compatibili con il diritto comunitario - applicabili ai vini prodotti nel suo territorio in modo che possano essere adottate a un livello quanto più vicino possibile ai produttori. Deve tuttavia essere garantita la trasparenza di siffatte norme.

(18) Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare determinate informazioni obbligatorie nel medesimo campo visivo sul recipiente, fissare limiti di tolleranza per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo e prendere in considerazione le specificità dei prodotti.

(19) Le norme vigenti sull'uso, nell'etichettatura, di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare si sono dimostrate utili e vanno quindi mantenute.

(20) Le indicazioni che si riferiscono alla produzione biologica dell'uva sono disciplinate esclusivamente dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici , e si applicano a tutti i prodotti vitivinicoli.

(21) È necessario continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 479/2008, per evitare anzitutto qualsiasi rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con le capsule e, in secondo luogo, qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo provenienti da tali capsule.

(22) Ai fini della tracciabilità dei prodotti e della trasparenza è opportuno adottare nuove disposizioni relative all'indicazione della provenienza.

(23) L'impiego di indicazioni relative alle varietà di vite e all'annata per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica richiede specifiche modalità di applicazione.

(24) L'utilizzazione di taluni tipi di bottiglie per determinati prodotti costituisce una prassi consolidata da molti anni nella Comunità e nei paesi terzi. Tali bottiglie possono evocare, nella mente dei consumatori, determinate caratteristiche o un'origine precisa dei prodotti in quanto sono utilizzate da molto tempo. Tali tipi di bottiglie devono pertanto essere riservati ai vini di cui trattasi.

(25) Le regole applicabili in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi e presenti sul mercato comunitario devono anch'esse essere armonizzate per quanto possibile con l'approccio adottato per i prodotti vitivinicoli comunitari, onde evitare ogni confusione per i consumatori e ogni forma di concorrenza sleale per i produttori. Occorre tuttavia tener conto delle diverse condizioni di produzione e tradizioni vinicole, nonché delle legislazioni dei paesi terzi.

(26) Tenendo conto delle differenze tra i prodotti disciplinati dal presente regolamento e i loro mercati, nonché delle aspettative dei consumatori, è necessario differenziare le norme a seconda dei prodotti, in particolare per quanto riguarda alcune indicazioni facoltative utilizzate per i vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta che recano tuttavia il nome del vitigno e l'annata, purché siano conformi a una certificazione (i cosiddetti «vini varietali»). Pertanto, per distinguere all'interno della categoria dei vini senza DOP/IGP quelli che rientrano nella sottocategoria dei vini varietali da quelli che non beneficiano di tale apertura, è opportuno prevedere disposizioni specifiche per l'impiego di indicazioni facoltative, applicabili da un lato ai vini a DOP e IGP e dall'altro ai vini senza DOP e IGP tenendo conto del fatto che in quest'ultima categoria rientrano anche i «vini varietali».

(27) Per evitare oneri non necessari a carico degli operatori, è opportuno adottare misure per agevolare la transizione dalla normativa vitivinicola precedentemente in vigore (in particolare il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo a quella prevista dal presente regolamento. Per permettere agli operatori economici stabiliti nella Comunità e nei paesi terzi di conformarsi alle norme in materia di etichettatura, è opportuno concedere un periodo transitorio. Per questo motivo occorre adottare disposizioni che consentano, per un periodo transitorio, di continuare a commercializzare i prodotti etichettati conformemente alle norme previgenti.

(28) A causa del carico amministrativo alcuni Stati membri non sono in grado di adottare entro il 1° agosto 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008. Per evitare che questo termine arrechi pregiudizio agli operatori economici e alle autorità competenti è opportuno concedere un periodo transitorio e adottare disposizioni transitorie.

(29) Le disposizioni del presente regolamento devono fare salve le regole specifiche che potrebbero essere negoziate nell'ambito di accordi conclusi con i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato.

(30) È necessario che le nuove modalità di applicazione del titolo III, capi IV, V e VI, del regolamento (CE) n. 479/2008 sostituiscano le vigenti disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli .

(31) L'articolo 128 del regolamento (CE) n. 479/2008 abroga la normativa vigente del Consiglio nel settore vitivinicolo, inclusa quella relativa agli aspetti disciplinati dal presente regolamento. Per evitare difficoltà a livello commerciale, permettere una transizione armoniosa per gli operatori economici e dare agli Stati membri un periodo ragionevole per adottare una serie di modalità di applicazione, è necessario fissare determinati periodi transitori.

(32) È opportuno che le modalità di applicazione previste dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data di applicazione delle disposizioni del titolo III, capi IV, V e VI, del regolamento (CE) n. 479/2008.

(33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda:

a) le disposizioni di cui al capo IV del medesimo titolo, relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo, relative alle menzioni tradizionali dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) le disposizioni di cui al capo VI del medesimo titolo, relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

 

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE 1

DOMANDA DI PROTEZIONE

Articolo 2
Richiedente

1. Un singolo produttore può essere un richiedente ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 se è dimostrato che:

a) è l'unico produttore nella zona geografica delimitata e

b) la zona geografica delimitata oggetto della domanda, se è circondata da zone a denominazione di origine o indicazione geografica, possiede caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone delimitate circostanti, oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ottenuti nelle zone delimitate circostanti.

2. Uno Stato membro o un paese terzo, o le rispettive autorità competenti, non possono essere un richiedente ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 3
Domanda di protezione

La domanda di protezione è costituita dai documenti previsti agli articoli 35 o 36 del regolamento (CE) n. 479/2008 e da una copia elettronica del disciplinare di produzione e del documento unico.

La domanda di protezione e il documento unico sono redatti in conformità ai moduli figuranti rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

 

Articolo 4
Nome

1. Il nome di cui si chiede la protezione è registrato esclusivamente nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il prodotto di cui trattasi nella zona geografica delimitata.

2. Il nome è registrato nell'ortografia originale.

 

Articolo 5
Delimitazione della zona geografica

La zona è delimitata in modo dettagliato, preciso e senza ambiguità.

 

Articolo 6
Produzione nella zona geografica delimitata

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo, per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

2. Per i prodotti a indicazione geografica protetta, la percentuale di uva, al massimo del 15%, che in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008 può provenire da fuori della zona geografica delimitata, deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui si trova la zona geografica delimitata.

3. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008, si applica l'allegato III, sezione B, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione relativo alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni.

4. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure

b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986.

 

Articolo 7
Legame

1. Gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 spiegano in che misura le caratteristiche della zona geografica limitata incidono sul prodotto finito.
Se le domande riguardano categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ogni categoria di prodotti considerati.

2. Nel caso di una denominazione di origine, il disciplinare di produzione contiene:

a) informazioni sulla zona geografica, in particolare sui fattori naturali e antropici, rilevanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico;

c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

3. Nel caso di una indicazione geografica, il disciplinare di produzione contiene:

a) informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità, notorietà o su altre caratteristiche specifiche del prodotto attribuibili all'origine geografica;

c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

4. Il disciplinare di un'indicazione geografica precisa se l'indicazione si basa su una specifica qualità o notorietà oppure su altre caratteristiche del prodotto legate alla sua origine geografica.

 

Articolo 8
Condizionamento nella zona geografica delimitata

Qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il condizionamento all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.

 

SEZIONE 2

PROCEDURA DI ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Articolo 9
Ricevimento della domanda

1. Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d'ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda.
Agli Stati membri o alle autorità dei paesi terzi o al richiedente stabilito in un paese terzo è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il nome da registrare;

c) il numero di pagine ricevute e

d) la data di ricevimento della domanda.

 

Articolo 10
Presentazione di una domanda transfrontaliera

1. In caso di richiesta transfrontaliera relativa a un nome che designa una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune da una o più associazioni di produttori che rappresentano tale zona.

2. Se la domanda riguarda solo Stati membri, è espletata la procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 in tutti gli Stati membri interessati.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, la domanda transfrontaliera è presentata alla Commissione da un solo Stato membro a nome degli altri Stati membri, insieme all'autorizzazione ricevuta da ciascuno di questi Stati membri ad agire in nome e per conto loro.

3. Una domanda transfrontaliera che riguarda solo paesi terzi è presentata alla Commissione da una sola associazione richiedente a nome delle altre oppure da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:

a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e

c) un'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri paesi terzi interessati.

4. Se una domanda transfrontaliera coinvolge almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 è espletata in tutti gli Stati membri interessati. La domanda è presentata alla Commissione da uno solo degli Stati membri o dei paesi terzi oppure da una sola delle associazioni richiedenti dei paesi terzi e comprende:

a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e

c) un'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri Stati membri o paesi terzi interessati.

5. Gli Stati membri, i paesi terzi o le associazioni di produttori stabilite in paesi terzi che presentano alla Commissione una domanda transfrontaliera ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo diventano il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.

 

Articolo 11
Ammissibilità

1. Per determinare se la domanda di protezione sia ammissibile, la Commissione verifica se la domanda di registrazione figurante nell'allegato I è stata compilata ed è corredata dei documenti giustificativi.

2. Le domande di registrazione ritenute ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.
Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono presentati contemporaneamente alla domanda di registrazione, o mancano documenti, la Commissione ne informa il richiedente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

 

Articolo 12
Esame delle condizioni di validità

1. Se una domanda ammissibile di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi dei motivi del rigetto e fissa un termine per il ritiro o la modifica della domanda oppure per la presentazione di osservazioni.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel territorio del paese terzo non pongono rimedio entro il termine agli ostacoli che impediscono la registrazione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

 

SEZIONE 3

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Articolo 13
Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere

Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, se una domanda transfrontaliera riguarda solo Stati membri o almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura di opposizione è espletata in tutti gli Stati membri interessati.

 

Articolo 14
Presentazione di opposizioni nell'ambito della procedura comunitaria

1. Le opposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono redatte in conformità al modulo riportato nell'allegato III del presente regolamento. L'opposizione è presentata alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d'ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono il ricorso in opposizione.
All'opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento del ricorso.

 

Articolo 15
Ammissibilità nell'ambito della procedura comunitaria

1. Per determinare se un'opposizione sia ammissibile, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica se la stessa indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell'opposizione e se sono rispettati i termini per il suo ricevimento.

2. L'opposizione basata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione, della registrazione o dell'uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. Le opposizioni debitamente motivate contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.
Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l'opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l'opposizione in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Le opposizioni ritenute ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

 

 

 

Articolo 16
Esame di un'opposizione nell'ambito della procedura comunitaria

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo l'opposizione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data della comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all'opponente.
Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo oppure l'opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull'opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di una o più di tali opposizioni è probabile che la domanda di registrazione non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.
In caso di rigetto di una domanda, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

 

SEZIONE 4

PROTEZIONE

Articolo 17
Decisione sulla protezione

1. La Commissione decide di conferire la protezione alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche richieste per le domande di protezione di denominazioni di origine o indicazioni geografiche che non siano state respinte in applicazione degli articoli 11, 12, 16 e 28.

2. Le decisioni sul conferimento della protezione adottate a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 18
Registro

1. La Commissione tiene aggiornato il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: «il registro»).

2. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.
Per le denominazioni registrate in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione di quelli previsti alla lettera f).

3. La Commissione iscrive i seguenti dati nel registro:

a) il nome registrato del prodotto o dei prodotti;

b) la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;

c) il nome del paese o dei paesi di origine;

d) la data di registrazione;

e) il riferimento all'atto col quale il nome è stato registrato;

f) il riferimento al documento unico.

 

Articolo 19
Protezione

1. La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica vale a decorrere dalla data di iscrizione nel registro.

2. In caso di uso illegale di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le autorità competenti degli Stati membri adottano, di propria iniziativa, a norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure a richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l'uso illegale e impedire la commercializzazione o l'esportazione dei prodotti di cui trattasi.

3. La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

 

SEZIONE 5

MODIFICHE E CANCELLAZIONI

Articolo 20
Modifiche del disciplinare o del documento unico

1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 479/2008 con riferimento ad una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta, è redatta in conformità con l'allegato IV del presente regolamento.

2. Per determinare se la domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sia ammissibile, la Commissione verifica che siano state trasmesse le informazioni previste all'articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda completa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 479/2008 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento.

4. Una modifica è considerata minore se:

a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) non modifica il legame;

c) non include una modifica del nome o di una parte del nome del prodotto;

d) lascia invariata la delimitazione della zona geografica;

e) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

5. Se la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.

6. La Commissione, se decide di accettare una modifica del disciplinare di produzione che riguarda o comprende una modifica delle informazioni iscritte nel registro, procede alla cancellazione dei dati originali dal registro e iscrive i dati nuovi con efficacia dalla data di decorrenza della relativa decisione.

 

Articolo 21
Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Le richieste di cancellazione a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono redatte in conformità al modulo di cui all'allegato V del presente regolamento. Le richieste di cancellazione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d'ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la richiesta di cancellazione.
All'autore della richiesta di cancellazione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

 

Articolo 22
Ammissibilità

1. Per determinare l'ammissibilità di una richiesta di cancellazione, a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica che la richiesta medesima:

a) indichi l'interesse legittimo, i motivi e la giustificazione della richiesta da parte del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell'autore della richiesta, che correda la richiesta di cancellazione.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all'autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la denominazione di origine o l'indicazione geografica oggetto della cancellazione.

 

Articolo 23
Esame delle richieste di cancellazione

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai produttori interessati stabiliti in tale paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto periodo di due mesi sono comunicate, se del caso, all'autore della richiesta di cancellazione.
Nel corso dell'esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. A tal fine valuta se il rispetto del disciplinare di un prodotto vitivinicolo oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito, in particolare se le condizioni previste dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 479/2008 non sono più soddisfatte o non possano più esserlo nell'immediato futuro.
La decisione di cancellazione è comunicata all'autore della richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una denominazione di origine o un'indicazione geografica non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.
In caso di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e i richiedenti interessati ne sono debitamente informati.

5. La Commissione cancella il nome dal registro non appena la cancellazione acquista efficacia.

 

SEZIONE 6

CONTROLLI

Articolo 24
Dichiarazione degli operatori

Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono dichiarati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 25
Verifica annuale

1. La verifica annuale effettuata dall'autorità di controllo competente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 consiste in:

a) un esame organolettico e analitico dei prodotti a denominazione di origine;

b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti a indicazione geografica e

c) una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione.

La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure

b) mediante controlli a campione, oppure

c) mediante controlli sistematici.

Nel caso dei controlli casuali gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.

Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell'intera zona geografica delimitata e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

Il controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.

2. Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi, dimostrano che i prodotti analizzati rispondono alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare di produzione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica e possono essere effettuati in qualsiasi fase del processo di produzione, compresa la fase del condizionamento, o anche successivamente. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall'operatore.

3. Ai fini del controllo della conformità al disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l'autorità di controllo ispeziona:

a) i locali degli operatori, per accertarsi che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare di produzione e

b) i prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione, inclusa la fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione redatto in anticipo dall'autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza, comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto.

4. La verifica annuale garantisce che il prodotto non possa fregiarsi di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:

a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta i valori limite e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;

b) le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte, in conformità alle procedure di cui al paragrafo 3.

5. I prodotti che non rispettano le condizioni previste nel presente articolo possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.

6. Per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un'autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati dalle medesime denominazioni o indicazioni.

7. Se la verifica annuale è effettuata nella fase del condizionamento del prodotto nel territorio di uno Stato membro che non è lo Stato membro di produzione, si applica l'articolo 84 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione .

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano ai vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica conformi ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 26
Esami analitici e organolettici

Gli esami analitici e organolettici di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consistono in:

a) un'analisi del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i) in base ad un'analisi chimica e fisica:

- il titolo alcolometrico totale ed effettivo;

- gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);

- l'acidità totale;

- l'acidità volatile;

- l'anidride solforosa totale;

ii) in base ad un'analisi complementare:

- l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);

- ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare di produzione delle denominazione di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;

b) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.

 

Articolo 27
Controlli sui prodotti originari di paesi terzi

Per i vini di un paese terzo che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle autorità competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli aspetti coperti dal controllo, insieme alla prova che il vino soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.

 

SEZIONE 7

CONVERSIONE IN UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Articolo 28
Domanda

1. Le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o un richiedente stabilito in un paese terzo possono chiedere la conversione di una denominazione di origine protetta in un'indicazione geografica protetta se non è più possibile o non può più essere assicurata la conformità di una denominazione di origine protetta al relativo disciplinare di produzione.
La domanda di conversione da presentare alla Commissione è redatta in conformità al modulo figurante nell'allegato VI del presente regolamento. Le domande di conversione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione.

2. Se una domanda di conversione di una denominazione di origine in un'indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo dei motivi del rifiuto e li invita a ritirare o a modificare la domanda oppure a presentare osservazioni entro due mesi.

3. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo non pongono rimedio entro il periodo di due mesi agli ostacoli che impediscono la conversione in un'indicazione geografica la Commissione respinge la domanda.

4. La Commissione adotta una decisione di rigetto della conversione in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Non si applicano l'articolo 40 né l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

SEZIONE 1

DOMANDA

Articolo 29
Richiedenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono presentare alla Commissione una domanda di protezione di menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per «organizzazioni professionali rappresentative» si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano in una o più zone viticole a denominazione di origine o indicazione geografica e che raggruppano almeno due terzi dei produttori della(e) zona(e) a denominazione di origine o indicazione geografica nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale(i) zona(e). Un'organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i vini che produce.

 

Articolo 30
Domanda di protezione

1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è conforme al modulo figurante nell'allegato VII ed è accompagnata da una copia delle norme che disciplinano l'uso della relativa menzione.

2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo sono comunicati anche gli estremi dell'organizzazione professionale rappresentativa. L'elenco di queste informazioni, inclusi se del caso i dati pertinenti relativi ai membri dell'organizzazione professionale rappresentativa, figura nell'allegato XI.

 

Articolo 31
Lingua

1. La menzione da proteggere è espressa:

a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure

b) nella lingua di tale menzione usata in commercio.

La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. La menzione è registrata nell'ortografia originale.

 

Articolo 32
Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi

1. L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica degli stessi paesi terzi.

2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nell'allegato XII che figurano nell'etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

 

SEZIONE 2

PROCEDURA DI ESAME

Articolo 33
Presentazione della domanda

La Commissione appone la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda. Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data e la menzione tradizionale sono rese pubbliche con i mezzi adeguati.

Al richiedente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la menzione tradizionale;

c) il numero di documenti ricevuti e

d) la data di ricevimento.

 

Articolo 34
Ammissibilità

La Commissione verifica che il modulo di domanda sia compilato in tutti i suoi elementi e che la domanda sia corredata della documentazione necessaria prevista all'articolo 30.

Se il modulo di domanda è incompleto e la documentazione è assente o incompleta la Commissione ne informa il richiedente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata al richiedente.

 

Articolo 35
Condizioni di validità

1. Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se:

a) la menzione risponde alla definizione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle condizioni di cui all'articolo 31 del presente regolamento;

b) la menzione è costituita esclusivamente da:

i) un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio della Comunità, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure

ii) un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) la menzione:

i) non è generica;

ii) è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure

iii) è soggetta a condizioni d'impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:

a) una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera a), del presente regolamento,

b) una durata di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera b), del presente regolamento.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per«generica» la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nella Comunità.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 36
Motivi di rigetto

1. Se una domanda di menzione tradizionale non risponde alla definizione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 né alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine di due mesi dalla data di tale comunicazione per il ritiro o la modifica della domanda o la presentazione di osservazioni.
La Commissione adotta una decisione in merito alla protezione in base alle informazioni di cui dispone.

2. La Commissione respinge la domanda qualora il richiedente non ponga rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 1. La Commissione adotta una decisione di rigetto della menzione tradizionale in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata al richiedente.

 

SEZIONE 3

PROCEDURE DI OPPOSIZIONE

Articolo 37
Presentazione di un ricorso in opposizione

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 33, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione.

2. Il ricorso in opposizione è redatto in conformità al modulo riportato nell'allegato VIII ed è presentato alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione del ricorso in opposizione alla Commissione è la data alla quale è protocollato nel registro della corrispondenza della Commissione.

3. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d'ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono il ricorso in opposizione.
All'opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento del ricorso.

 

Articolo 38
Ammissibilità

1. Per determinare se un'opposizione sia ammissibile, la Commissione verifica se il ricorso in opposizione indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell'opposizione e se è rispettato il termine per il suo ricevimento da parte della Commissione previsto all'articolo 37, primo comma.

2. Se l'opposizione si basa sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, il ricorso in opposizione è accompagnato dalla prova della presentazione, della registrazione o dell'uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. I ricorsi in opposizione debitamente motivati contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.
Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l'opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge il ricorso in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

5. I ricorsi in opposizione ritenuti ammissibili sono comunicati alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

 

Articolo 39
Esame di un'opposizione

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo la richiesta di opposizione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all'opponente.
Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo o l'opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull'opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 41, paragrafo 3, oppure all'articolo 42. La decisione di rigetto è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di uno o più ricorsi in opposizioni è probabile che la domanda di riconoscimento non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.
In caso di rigetto del ricorso le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

 

SEZIONE 4

PROTEZIONE

Articolo 40
Protezione generale

1. Se la domanda soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in applicazione degli articoli 38 e 39, la menzione tradizionale è elencata nell'allegato XII del presente regolamento.

2. Le menzioni tradizionali elencate nell'allegato XII sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo»,«metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;

c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

 

Articolo 41
Relazione con i marchi commerciali

1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 è respinta se la domanda di registrazione del marchio non riguarda un vino che ha diritto all'uso di tale menzione tradizionale ed è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della menzione tradizionale alla Commissione e se tale menzione ottiene successivamente la protezione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio .

2. Un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale.
In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

3. Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino.

 

Articolo 42
Omonimi

1. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.
Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.
L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già registrata nell'allegato XII, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009, parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta o di un nome di varietà di uve da vino o di suoi sinonimi elencati nell'allegato XV.

 

Articolo 43
Rispetto della protezione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 479/2008, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per far cessare la commercializzazione dei prodotti, inclusa l'esportazione.

 

SEZIONE 5

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

Articolo 44
Motivi della cancellazione

Una menzione tradizionale è cancellata se non risponde più alla definizione stabilita all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e non rispetta più le condizioni previste agli articoli 31, 35, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 3, o all'articolo 42.

 

Articolo 45
Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Uno Stato membro, un paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata utilizzando il modulo figurante nell'allegato IX. Le richieste di cancellazione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d'ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la richiesta di cancellazione.
All'autore della richiesta di cancellazione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento della domanda.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

 

Articolo 46
Ammissibilità

1. Per determinare se sia ammissibile, la Commissione verifica che la richiesta di cancellazione:

a) indichi l'interesse legittimo del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell'autore della richiesta che spieghi l'interesse legittimo, i motivi e le giustificazioni del richiedente.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità allo Stato membro o del paese terzo o all'autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la menzione tradizionale oggetto della cancellazione.

 

Articolo 47
Esame delle richieste di cancellazione

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all'autore della richiesta di cancellazione.
Nel corso dell'esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine stabilito, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se continuano ad essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 44.
La decisione di cancellazione è comunicata all'autore della relativa richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una menzione tradizionale non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.
In caso di cancellazione di una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione ne sono debitamente informati.

5. La Commissione sopprime la menzione dall'elenco dell'allegato XII non appena la cancellazione acquista efficacia.

 

 

 

SEZIONE 6

MENZIONI TRADIZIONALI PROTETTE ESISTENTI

Articolo 48
Menzioni tradizionali protette esistenti

Le menzioni tradizionali protette in virtù degli articoli 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento purché:

a) anteriormente al 1° maggio 2009 sia stato presentato alla Commissione un riepilogo della definizione o delle condizioni d'uso;

b) gli Stati membri o i paesi terzi non abbiano cessato di proteggere alcune menzioni tradizionali.

 

CAPO IV

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

Articolo 49
Norma comune a tutte le indicazioni figuranti in etichetta

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, l'etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: «i prodotti»), può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste all'articolo 58 e da quelle disciplinate dall'articolo 59, paragrafo 1 e dall'articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento, purché soddisfino i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

 

SEZIONE 1

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Articolo 50
Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 e quelle elencate all'articolo 59 del medesimo regolamento figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.
Tuttavia, le indicazioni obbligatorie del numero di lotto e quelle di cui all'articolo 51 e all'articolo 56, paragrafo 4, del presente regolamento possono figurare fuori del campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie.

2. Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 e quelle applicabili in virtù degli atti citati all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

 

Articolo 51
Applicazione di determinate regole orizzontali

1. Se uno o più degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008, detti ingredienti devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola «contiene». Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti»,«sulfiti» o «anidride solforosa».

2. L'obbligo di etichettatura di cui al paragrafo 1 può comprendere l'uso del pittogramma figurante nell'allegato X del presente regolamento.

 

 

Articolo 52
Commercializzazione ed esportazione

1. I prodotti con un'etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella Comunità né esportati.

2. In deroga ai capi V e VI del regolamento (CE) n. 479/2008, per i prodotti destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare che nell'etichettatura di determinati vini destinati all'esportazione figurino indicazioni non conformi alle norme di etichettatura previste dalla normativa comunitaria ove tali indicazioni siano previste dalla normativa del paese terzo interessato. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali della Comunità.

 

Articolo 53
Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

Il dispositivo di chiusura dei prodotti di cui all'articolo 49 non può essere rivestito con una capsula o una lamina contenenti piombo.

 

Articolo 54
Titolo alcolometrico effettivo

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.

Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo«% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc».

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5% vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8% vol al titolo determinato dall'analisi.

2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.

 

Articolo 55
Indicazione della provenienza

1. L'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 è realizzata come segue:

a) per i vini di cui all'allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:

i) i termini «vino di (…)» oppure «prodotto in (…)», oppure«prodotto di (…)», o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per i vini transfrontalieri prodotti con determinate varietà di uve da vino ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, può figurare solo il nome di uno o più Stati membri o del paese terzo o di paesi terzi;

ii) i termini «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea» nel caso di una miscela di vini originari di diversi Stati membri, oppure

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, i termini «miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea» o «miscela di vini di …» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;

iii) i termini «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «vino ottenuto in (…) da uve vendemmiate in …», completato dal nome degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro a partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure

per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, il termini «vino ottenuto in (…) da uve vendemmiate in (…)», con il nome dei paesi terzi di cui trattasi;

b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:

i) i termini «vino di (…)» oppure «prodotto in (…)», oppure«prodotto di (…)», oppure «sekt di (…)», o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

ii) i termini «prodotto in (…)», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui avviene la seconda fermentazione;

c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini «vino di (…)» oppure «prodotto in (…)», oppure «prodotto di (…)», o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette transfrontaliere è indicato solo il nome di uno o più Stati membri o paesi terzi.

Il presente paragrafo fa salvi gli articoli 56 e 67.

2. L'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione, del mosto concentrato o del vino nuovo ancora in fermentazione è realizzata come segue:

a) «mosto di (…)» oppure «mosto prodotto in (…)» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o di un territorio che fa parte dello Stato membro in cui il prodotto è ottenuto;

b) «miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea» se si tratta di un taglio di prodotti elaborati in due o più Stati membri;

c) «mosto ottenuto a (…) da uve raccolte in (…)» per il mosto di uve che non è stato elaborato nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.

3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.

 

Articolo 56
Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo si intende per:

a) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;

b) «imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;

c) «produttore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;

d) «importatore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ;

e) «venditore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

f) «indirizzo», il nome del comune e dello Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

2. Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:

a) dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato da (…)», oppure

b) da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta avviene:

i) nell'azienda del produttore, oppure

ii) nei locali di un'associazione di produttori, oppure

iii) in un'impresa situata nella zona geografica delimitata oppure nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di (…)» o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato da (…) per conto di (…)».

Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro.

Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «confezionatore» e«confezionato da» sostituiscono rispettivamente i termini «imbottigliatore» e «imbottigliato da», salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

3. Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore è completato dai termini «produttore» o «prodotto da» e «venditore» o «venduto da» o da termini equivalenti. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria l'indicazione del produttore.

4. Il nome e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini «importatore» o «importato da (…)».

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.
Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.

6. Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:

a) in caratteri le cui dimensioni non superano la metà dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi, oppure

b) per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti elaborati sul loro territorio.

 

Articolo 57
Indicazione dell'azienda

1. I termini elencati nell'allegato XIII con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a condizione che:

a) il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda;

b) la vinificazione sia interamente effettuata nell'azienda;

c) gli Stati membri disciplinino l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Solo se l'azienda lo autorizza il suo nome può essere usato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto.

 

Articolo 58
Indicazione del tenore di zucchero

1. I termini elencati nell'allegato XIV, parte A, del presente regolamento, che indicano il tenore di zucchero, figurano sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti, espresso in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio) giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XIV, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato XIV, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

 

Articolo 59
Deroghe

In conformità all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, i termini «denominazione di origine protetta» possono essere omessi per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette, a condizione che questa possibilità sia disciplinata nell'ambito della legislazione dello Stato membro o delle norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative:

 

a) Cipro:

[Testo in lingua cipriota] (Commandaria);

b) Grecia:

[Testo in lingua greca] (Samos);

c) Spagna:

Cava,

 

Jerez, Xérès o Sherry,

 

Manzanilla;

d) Francia:

Champagne;

e) Italia:

Asti,

 

Marsala,

 

Franciacorta;

f) Portogallo:

Madeira o Madère,

 

Port o Porto.

 

Articolo 60
Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

1. I termini «vino spumante gassificato» e «vino frizzante gassificato» di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini «ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica», salvo se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.
I termini «ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica» sono indicati anche in caso di applicazione del disposto dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».

 

SEZIONE 2

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Articolo 61
Annata

1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, sulle etichette dei prodotti ai sensi dell'articolo 49 può figurare l'annata a condizione che almeno l'85% delle uve usate per elaborarli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:

a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i prodotti ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l'annata da indicare nell'etichetta dei vini è l'anno civile precedente.

3. Anche i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 63.

 

Articolo 62
Nome della varietà di uve da vino

1. I nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento, possono figurare sulle etichette dei prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) del presente articolo.

a) Per i vini prodotti nella Comunità europea, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi sono quelli indicati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi delle varietà di uve del vino o i loro sinonimi sono quelli figuranti nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

b) Per i vini originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nei paesi terzi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi figurano in almeno una delle liste seguenti:

i) dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

ii) dell'Unione per la protezione delle selezioni vegetali (UPOV);

iii) dell'Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche (IPGRI).

c) Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recanti un'indicazione geografica di un paese terzo, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché:

i) qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l'85% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi

- i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

- i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008;

ii) qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi

- i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

- i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

Nel caso di cui al punto ii), le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

d) Per i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e lettera c), e di cui all'articolo 63.

2. Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi dei vitigni utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» e «pinot gris» e i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo «pinot».

3. In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore.

4. I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo.

 

Articolo 63
Norme specifiche sulle varietà di uve da vino e sull'annata dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti o le autorità responsabili di procedere alla certificazione prevista dall'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio .

2. Provvedono alla certificazione del vino, in ogni fase della produzione, compresa la fase del condizionamento:

a) l'autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1, o

b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

L'autorità o le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Gli organismi di certificazione di cui al primo comma, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

3. La procedura di certificazione di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 garantisce, mediante una documentazione amministrativa probante, la veridicità della o delle varietà di uve da vino e dell'annata riportate sull'etichetta del vino.
Inoltre, gli Stati membri produttori possono decidere di effettuare:

a) un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati;

b) un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno.

La procedura di certificazione è realizzata dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro di produzione.

La certificazione è effettuata:

a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure

b) mediante controlli a campione, oppure

c) mediante controlli sistematici.

I controlli casuali si basano su un piano di controllo prestabilito dall'autorità, che copre le varie fasi della produzione. Il piano di controllo è noto agli operatori. Gli Stati membri selezionano a caso il numero minimo di operatori da sottoporre a controllo.

Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell'intero territorio nazionale e corrispondano al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

I controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.

4. Con riferimento al disposto dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri produttori si accertano che i produttori dei vini ivi indicati siano produttori riconosciuti dallo Stato membro di produzione.

5. Per quanto riguarda il controllo, compresa la tracciabilità, gli Stati membri produttori provvedono a che siano applicati il titolo V del regolamento (CE) n. 555/2008 e il regolamento (CE) n. 606/2009.

6. Per i vini transfrontalieri di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati.

7. Per i vini prodotti in conformità all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono decidere di usare il termine «vino varietale» completato dal nome:

a) dello Stato membro o degli Stati membri;

b) del vitigno o dei vitigni.

Per i vini senza denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta o senza indicazione geografica prodotti in paesi terzi, che recano sull'etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino o l'annata, i paesi terzi possono decidere di utilizzare il termine «vino varietale» completato dal nome o dai nomi del paese terzo o dei paesi terzi interessati.

L'articolo 55 del presente regolamento non si applica qualora sia indicato il nome dello Stato membro o degli Stati membri oppure del paese terzo o dei paesi terzi.

8. I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai prodotti ottenuti da uve vendemmiate a partire dal 2009.

 

Articolo 64
Indicazione del tenore di zucchero

1. Salvo diversa disposizione prevista all'articolo 58 del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato XIV, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XIV, parte B, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato XIV, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

4. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008, purché gli Stati membri o i paesi terzi disciplinino le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero.

 

Articolo 65
Indicazione dei simboli comunitari

1. I simboli comunitari di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 possono figurare sulle etichette dei vini conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione . In deroga all'articolo 59, le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» e «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» all'interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell'allegato succitato.

2. I simboli o le indicazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008, qualora figurino sull'etichetta del prodotto, sono accompagnati dalla corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

 

Articolo 66
Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione, in particolare quelle stabilite ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le indicazioni elencate nell'allegato XVI sono i soli termini che possono essere usati per designare un vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato XVI per tali vini.
L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.
Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.

3. L'espressione «fermentato in bottiglia» può essere usata solo per designare i vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o i vini spumanti di qualità a condizione che:

a) il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b) la durata del processo di elaborazione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;

c) la durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée) e della permanenza della partita sulle fecce sia di almeno novanta giorni e

d) il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

4. Le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo classico tradizionale» possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:

a) sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

b) sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée),

c) sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. L'espressione «Crémant» può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:

a) le uve siano vendemmiate a mano;

b) il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;

c) il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;

d) il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;

e) il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4 e

f) fatto salvo l'articolo 67, il termine «Crémant» sia indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1° marzo 1986.

6. I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio .

 

Articolo 67
Nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica

1. Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 e fermi restando gli articoli 55 e 56 del presente regolamento, il nome di un'unità geografica e i riferimenti a una zona geografica possono figurare soltanto sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o indicazione geografica di un paese terzo.

2. Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85% delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Il rimanente 15% dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.
Gli Stati membri possono decidere, per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002, che contengono o sono costituiti dal nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e dei riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, di non applicare le condizioni di cui al primo comma, terza e quarta frase.

3. Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e un riferimento alla zona geografica sono costituiti dal nome di:

a) una località o un gruppo di località;

b) un comune o una frazione;

c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

d) una zona amministrativa.

 

SEZIONE 3

NORME RELATIVE A DETERMINATI TIPI DI BOTTIGLIA E A DETERMINATI DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI STABILITE DALLO STATO MEMBRO PRODUTTORE

Articolo 68
Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

Per figurare nell'elenco di determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato XVII, la bottiglia di un tipo determinato risponde ai seguenti requisiti:

a) è stata utilizzata esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un determinato vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e

b) l'uso evoca al consumatore un vino di una particolare denominazione di origine o indicazione geografica.

Nell'allegato XVII figurano le condizioni che disciplinano l'uso di specifici tipi di bottiglia riconosciuti.

 

Articolo 69
Norme sulla presentazione di determinati prodotti

1. Solo i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti del tipo aromatico sono commercializzati ed esportati in bottiglie di vetro di tipo «sciampagnotte» munite di un dispositivo di chiusura:

a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia,

b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.

2. Gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui al paragrafo 1 si applichi:

a) ai prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e

i) elencati nell'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008,

ii) elencati nei punti 7, 8 e 9 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008,

iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio , oppure

iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2% vol;

b) a prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

 

Articolo 70
Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

1. Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 61, 62 e da 64 a 67 mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.

2. Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni previste dall'articolo 64 e dall'articolo 66.

3. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 59, paragrafo 1, e nell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini prodotti sul loro territorio.

4. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini imbottigliati sul loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71
Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999

1. La Commissione appone sui documenti ricevuti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, relativi ad una denominazione di origine o ad un'indicazione geografica di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la data di ricezione e il numero del fascicolo.
Allo Stato membro è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di documenti ricevuti e

c) la data di ricevimento dei documenti.

La data di presentazione alla Commissione è la data alla quale i documenti sono protocollati nel registro della corrispondenza della Commissione.

2. La Commissione adotta una decisione in merito alla cancellazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

 

Articolo 72
Etichettatura temporanea

1. In deroga all'articolo 65 del presente regolamento, i vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

2. Se la Commissione decide di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

 

Articolo 73
Disposizioni transitorie

1. Ai nomi dei vini riconosciuti dagli Stati membri in quanto denominazione di origine o indicazione geografica entro il 1° agosto 2009, che non sono stati pubblicati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, o dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002, si applica la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Ogni modifica del disciplinare che riguardi nomi di vini protetti in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, o nomi di vini non protetti in applicazione della medesima disposizione, presentata allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, è soggetta alla procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 purché entro il31 dicembre 2011 sia comunicata alla Commissione una decisione di approvazione dello Stato membro e un fascicolo tecnico conforme alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

3. Gli Stati membri che non hanno presentato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 entro il 1° agosto 2009 sono tenuti a farlo entro il 1° agosto 2010. Nel frattempo, negli Stati membri interessati si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 9, 10, 11 e 12 in quanto procedura nazionale preliminare ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008.

4. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1° agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

Articolo 74
Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1607/2000 e (CE) n. 753/2002 sono abrogati.

 

Articolo 75
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

 

(omissis)

 


 



[1]     L’articolo in questione è stato successivamente interamente sostituito ad opera dell’articolo 14 della successiva legge 21 dicembre 1999, n. 526 Comunitaria 1999, a sua volta modificata dall’art. 125, co. 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001.

[2]     A seguito della riorganizzazione ministeriale, ora Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari.

[3]     Sulla base del decreto del Ministero per le politiche agricole del 3 novembre 1995, nonché del successivo provvedimento datato 24 giugno 1997

[4]     In merito è intervenuto il D.M. 29/5/98 (G.U. n. 162/98) per la Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni di origine protette.

[5]     D.M. 25/5/1998, G.U. n. 178/98.

[6]    Per la costituzione dei consorzi è richiamato l’art. 2602 c.c. che stabilisce che:

      Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

      Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali

[7]     Sul tema vedasi il comma 17 del citato art. 53, ed i decreti ministeriali nn. 61413 e 61414, entrambi del 12 aprile 2000 e pubblicati nella G.U. n. 97/2000.

[8]    “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526”.

[9]    “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”.

[10]   D.Lgs. 10-08-2000, n. 260 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526”.

[11]   Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo sulla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti. Le violazioni sanzionate dal menzionato comma 8 sono quelle commesse ai sensi degli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493.

[12]   D.M. 4 giugno 1997, n. 256 “Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini”.

[13]   D.M. 29 marzo 2007 “Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)”.

[14]   Decr. 13-7-2007 “Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD)”.

[15]   Le norme di dettaglio sono state approvate con il D.M. 8 marzo 1994, n. 335 “Regolamento concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica”.

[16]    Recante Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 agosto 1986, n. 462.

[17]    Art. 1, comma 4-bis, decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, Interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71.