Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||||||
Titolo: | Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza - A.C. 2008-A/R - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 113 Progressivo: 3 | ||||||||
Data: | 14/03/2011 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
14 marzo 2011 |
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n. 113/3 |
Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenzaA.C. 2008-A/R ed abb.Elementi per l'esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2008-A/R |
Titolo |
Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza |
Data approvazione in Commissione |
9 marzo 2011 |
Il provvedimento in esame (2008 ed abb.) torna all’esame dell’Assemblea dopo che quest’ultima, il 7 ottobre 2009, ne aveva deliberato il rinvio in commissione.
Le commissioni riunite I e XII, nella seduta del 15 febbraio scorso, hanno avviato il nuovo esame, in sede referente, del testo unificato predisposto dalle relatrici, che ha subito alcune modifiche con l’approvazione di emendamenti. Nella seduta del 9 marzo l’esame in sede referente si è concluso con la votazione del mandato alle relatrici.
Qui di seguito si procederà ad una sintetica illustrazione del contenuto del disegno di legge come risultante a seguito delle modifiche approvate in commissione.
Il provvedimento si compone di 7 articoli.
L’articolo 1 istituisce, al
fine di assicurare l’attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore
età, l’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza
vincoli di subordinazione gerarchica, in conformità alle previsioni delle
convenzioni internazionali, delle norme comunitarie, costituzionali e
legislative. L’articolo 2 disciplina
le modalità di nomina dell’Autorità
garante, organo monocratico, scelta,
tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. L’autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Vengono poi disciplinate le cause di incompatibilità e la
determinazione dell’indennità di carica
spettante all’Autorità. L’articolo 3 attribuisce al Garante una serie di funzioni di promozione, collaborazione,
garanzia, nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell’attuazione delle convenzioni internazionali e delle
normativa europea e nazionale vigente, la collaborazione all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle
persone minore di età e a quella di organizzazioni ed istituti di tutela
dei loro diritti, la verifica della
garanzia ai minori di pari opportunità nell’attuazione del diritto alla
salute e nell’accesso all’istruzione, la
formulazione di osservazioni e proposte circa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza,
la segnalazione alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni di situazioni di disagio di
minori, la gestione di forme di collaborazione con i garanti regionali. Essa,
inoltre, può esprimere pareri sui
disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuove le opportune sinergie con
L’articolo
L’articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114 o altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti. Spetta ad una determinazione dell’Autorità garante medesima la definizione dei modi di presentazione delle segnalazioni e dei reclami che assicurino la semplicità delle forme di accesso.
L’articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.
L’iter del provvedimento è stato piuttosto complesso e caratterizzato da una serie di passaggi procedurali.
Nel febbraio 2009 le commissioni riunite I e XII hanno avviato, in sede referente, l’esame dei diversi progetti di legge in materia (A.C. 127 ed abb.).
Nel mese di marzo dello stesso anno le commissioni hanno adottato come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 2008), apportando poi ad esso alcune modifiche per effetto dell’approvazione di emendamenti. Nella seduta del 23 settembre 2009, le Commissioni riunite I e XII concludevano l’esame in sede referente, del disegno di legge, con la votazione del mandato al relatore.
L’esame in Assemblea, iniziato il 29 settembre 2009 con la discussione del provvedimento, e proseguito il 6 e il 7 ottobre con la votazione dell’articolo 1, si è tuttavia arrestato in tale sede con la richiesta di rinvio in Commissione, avanzata dal Presidente della I Commissione, nella seduta del 7 ottobre 2009. Oltre a motivazioni di copertura finanziaria del provvedimento, sono state sollevate nel dibattito, dai diversi schieramenti, perplessità sull’effettiva indipendenza gerarchica e funzionale del Garante, qualificato, nel nuovo testo, attualmente all’esame dell’Aula, “Autorità garante”.
Come sopra già ricordato, le commissioni riunite I e XII, nella seduta del 15 febbraio scorso, hanno avviato il nuovo esame, in sede referente, del testo unificato predisposto dalle relatrici, che ha subito alcune modifiche con l’approvazione di emendamenti. Nella seduta del 9 marzo l’esame in sede referente si è concluso con la votazione del mandato alle relatrici.
Quanto ai pareri espressi dalle commissioni competenti in sede consultiva, va ricordato che
In merito le relatrici hanno ritenuto che le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni II e III non rechino contributi utili al miglioramento del testo.
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1Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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File: AS0064d.doc