Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Procedura per il riconoscimento degli incentivi a favore delle fonti rinnovabili e assimilate Schema di Regolamento n. 162 (art. 2, co. 137, L. n. 244/2007) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 162/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 143
Data: 11/12/2009
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 244 DEL 24-DIC-07     

 

11 dicembre 2009

 

n. 143/0

 

Procedura per il riconoscimento degli incentivi
a favore delle fonti rinnovabili e assimilate

Schema di Regolamento n. 162
(art. 2, co. 137, L. n. 244/2007)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

 

Numero dello schema di regolamento

162

Titolo

Condizioni e modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi pubblici di competenza statale in attuazione dell’articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ministro competente

Ministro dello sviluppo economico

Norma di riferimento

L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, co. 137

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione

3 dicembre 2009

assegnazione

4 dicembre 2009

termine per l’espressione del parere

24 dicembre 2009

termine per l’esercizio del regolamento

31 dicembre 2009

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Rilievi di altre Commissioni

-

 

 

 


Contenuto

Lo schema di regolamento ministeriale in esame disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi statali a favore delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate in attuazione dell’art. 1, commi 1117 e 1118, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Lo schema consta di sei articoli.

 

L’articolo 1 circoscrive l’ambito di applicazione del regolamento in esame agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate autorizzati entro il 31 dicembre 2006 (cioè prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007).

 

L’articolo 2 reca le definizioni di “impianto autorizzato entro il 31 dicembre 2006”, “impianto di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione entro il 31 dicembre 2006”, “impianto realizzato ed operativo” (o “impianto entrato in esercizio”), “parte organica dei rifiuti”.

Per “impianto autorizzato entro il 31 dicembre 2006” si intende l’impianto per il quale, alla medesima data, il responsabile abbia ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio (ovvero, nei casi in cui tali atti non siano richiesti, il permesso di costruire).

Per “impianto di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione entro il 31 dicembre 2006” si intende l’impianto per il quale il responsabile possa dimostrare il rispetto di almeno due delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle aree di localizzazione dell’impianto; b) accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica del gestore competente; c) indizione di gare di appalto o stipula di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto; d) stipula di contratti di finanziamento dell’iniziativa.

Per “impianto realizzato ed operativo” o “impianto entrato in esercizio” si intende l’impianto per cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale.

Infine, la “parte organica dei rifiuti” è la parte biodegradabile dei rifiuti.

 

L’articolo 3, confermando sostanzialmente quanto già previsto dall’art. 1, comma 1117, secondo periodo, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 2, comma 136, della L. 244/2007 (cfr. infra, il par. “Legge di autorizzazione”), dispone che sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi statali di cui alle medesime disposizioni, senza distinzione tra parte organica (cioè biodegradabile) e inorganica dei rifiuti, concessi ad impianti:

§       autorizzati e dei quali sia stata avviata in concreto la realizzazione entro il 31 dicembre 2006.

§       operativi al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge 244/2007, che ha introdotto il requisito).

 

L’articolo 4 disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento in deroga del diritto ai finanziamenti e agli incentivi statali a specifici impianti, in attuazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 1118, della L. 296/2006, e dell’art. 2, comma 137, della L. 244/2007 (cfr. infra, il par. “Legge di autorizzazione”). L’articolo in esame stabilisce che tali finanziamenti e incentivi, che comprendono anche le convenzioni CIP6, sono concessi agli impianti autorizzati entro il 31 dicembre 2006 che non rientrino nelle fattispecie contemplate al precedente articolo 3 (non essendone stata avviata la realizzazione al 31 dicembre 2006 o non essendo operativi al 1° gennaio 2008). Per effetto del citato comma 137, art. 2, L. 244/2007, i finanziamenti e gli incentivi sono confermati solo per la parte organica dei rifiuti.

 

L’articolo 5 disciplina la procedura di concessionedei finanziamenti e degli incentivi in questione prevedendo, al comma 1, che l’istanza per l’ottenimento dei medesimi sia presenta al GSE (Gestore dei servizi elettrici) spa, corredata dalla documentazione che attesti il rispetto delle condizioni dettate dai precedenti articolo 3 e 4, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento in esame, pena la decadenza dal diritto agli stessi finanziamenti ed incentivi.

Il GSE, entro i successivi 90 giorni, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una relazione con gli esiti dell’istruttoria effettuata per accertare il rispetto delle condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4; quindi, dopo la verifica da parte del Ministero, comunica gli esiti di tale istruttoria agli interessati (comma 2).

Entro i 30 giorni successivi il GSE stipula gli atti necessari per erogare gli incentivi spettanti ai richiedenti per i quali l’istruttoria ha avuto esito positivo (comma 3).

 

Infine, ai sensi dell’articolo 6, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema è allegata solamente la relazione illustrativa. Non è invece allegato il parere del Consiglio di Stato.

 

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

 

Legge di autorizzazione

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), intervenuta per rendere la normativa nazionale in materia maggiormente aderente alla direttiva comunitaria 2001/77/CE, ha previsto che i finanziamenti e gli incentivi pubblici per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili vengano destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili così come definite dalla direttiva stessa[1], escludendo dall’incentivazione le fonti “assimilate”. Difatti, i commi 1117 e 1120 dell’articolo 1, hanno escluso la possibilità di rilasciare certificati verdi ai rifiuti e ai combustibili da rifiuti, prevedendo in particolare (primo periodo del comma 1117) che dal 1° gennaio 2007 i finanziamenti e gli incentivi statali a favore delle fonti energetiche rinnovabili siano concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (come definite dalla normativa comunitaria), facendo tuttaviasalvi (secondo periodo del comma 1117) i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui fosse stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge finanziaria (cioè entro il 31 dicembre 2006), ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) è successivamente intervenuta (comma 136 dell’art. 2) con una norma correttiva della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1117, della legge finanziaria dell’anno precedente, che, come ricordato, aveva fatti salvi gli incentivi agli impianti alimentati da fonti assimilate (con particolare riferimento agli impianti CIP6). Proponendosi di impedire l’utilizzo di gran parte dei finanziamenti destinati a promuovere le fonti rinnovabili da parte di impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, la finanziaria 2008 ha provveduto a restringere il campo di applicazione dell’eccezione di cui al secondo periodo del comma 1117 ai “soli impianti già realizzati ed operativi”, allo scopo di dare piena attuazione alla direttiva sulle fonti rinnovabili (2001/77/CE) e di assicurare coerenza piena con il diritto comunitario. Risulterebbero dunque esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o in collaudo.

Inoltre, una procedura per il riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi è stata disciplinata dal comma 1118 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che (così come modificato dal comma 154 dell'art. 2 della finanziaria 2008) ha demandato a successivi regolamenti adottati con decreti del Ministro dello sviluppo economico:

§       in primo luogo, appunto, la definizione delle condizioni e delle modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti (alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili) già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (1° gennaio 2007) e non ancora entrati in esercizio;

§       in secondo luogo, la ridefinizione dell'entità e della durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della medesima legge,

al fine di ridurre gli oneri che incidono sui prezzi dell'energia elettrica ed eliminare benefici economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

Va inoltre considerato che l’art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), come modificato, da ultimo, dall’art. 9 del DL 172/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 210/2008), prevede che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 della legge n. 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio (cfr. supra) deve:

§       essere destinata in via prioritaria agli impianti in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008;

§       riguardare esclusivamente la parte organica dei rifiuti;

§       essere completata dal Ministro dello sviluppo economico, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009.

Peraltro lo stesso comma 137 fa comunque salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (cd. incentivi CIP6) per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata (con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri) prima dell’entrata in vigore della medesima legge (cioè prima del 1° gennaio 2007).

 

Procedura di emanazione

Ai sensi del combinato disposto del comma 1118, art. 1, L. 296/2006 e del comma 137, art. 2, L. 244/2007, il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante il regolamento in esame deve essere adottato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

Si osserva che lo schema in esame non appare conforme alle norme attuate (commi 1117 e 1118 della L. 296/2006), con riferimento agli impianti di cui sia stata avviata la realizzazione entro il 31 dicembre 2006 nonché operativi al 1° gennaio 2008, ai sensi del combinato disposto del comma 1117, secondo periodo, L. 296/2006, e art. 2, comma 136, L. 244/2007. In particolare, tale difformità si riscontra all’art. 5 dello schema, nella parte in cui, anche per i predetti impianti, condiziona la conferma degli incentivi alla presentazione di un’apposita istanza, a pena decadenza, e all’esito positivo del procedimento che da tale istanza prende avvio.

Si ricorda che, invece, il succitato combinato disposto fa salvi gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, per gli impianti già realizzati ed operativi, mentre con riferimento agli impianti autorizzati ma non ancora operativi il comma 1118 della L. 296/2006 dispone che con regolamento ministeriale siano definite le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi. Peraltro, lo stesso comma 1118 prevede sì l’adozione di un regolamento ministeriale anche con riferimento agli impianti già realizzati ed operativi, ma per disciplinare una questione diversa dal riconoscimento in deroga degli incentivi e, in particolare, la ridefinizione dell'entità e della durata dei sostegni alle fonti energetiche assimilate utilizzate da tali impianti (questione di cui lo schema di regolamento in esame non si occupa).

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

A seguito dell’esito positivo della procedura di cui all’articolo 5, da avviare con apposita istanza a pena di decadenza dal diritto agli incentivi:

§       i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti assimilate autorizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione entro il 31 dicembre 2006 nonché operativi al 1° gennaio 2008, otterranno la conferma degli incentivi già attualmente fruiti;

§       i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti assimilate autorizzati entro il 31 dicembre 2006 ma privi degli altri requisiti di cui sopra, otterranno in deroga gli incentivi ma solamente con riferimento alla parte organica dei rifiuti.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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File: AP0092_0.doc



[1]  Ai sensi dell’art. 2 della direttiva sono definite "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Inoltre lo stesso art. 2 dispone che per “biomassa” debba intendersi “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”: ne conseguirebbe l’impossibilità di concedere gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili per la parte non biodegradabile dei rifiuti.