Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia A.C. 4834 e 5148 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 636 | ||
Data: | 10/05/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
10 maggio 2012 |
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n. 636/0 |
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Modifica dell'articolo
13 dello Statuto speciale
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Numero del progetto di legge costituzionale |
A.C. 4834 |
A.c. 5148 |
Titolo |
Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) |
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 |
Iniziativa |
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia |
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia |
Iter al Senato |
No |
Si (A.S. 3057) |
Numero di articoli |
2 |
2 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
7 dicembre 2011 |
19 aprile 2012 |
assegnazione |
22 dicembre 2011 |
26 aprile 2012 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le proposte di legge costituzionale A.C. 4834 e 5148, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, provvedono negli stessi termini a ridurre il numero dei consiglieri regionali della regione Friuli-Venezia Giulia.
Nel dicembre 2011 il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha presentato due identiche proposte di legge volte a ridurre il numero dei consiglieri regionali, una alla Camera (A.C. 4834) e una al Senato (A.S. 3057). Quest’ultima è stata approvata, senza modifiche, dall’altro ramo del Parlamento il 18 aprile 2012 e trasmessa alla Camera (A.C. 5148).
Come si legge nella relazione illustrativa, la proposta è finalizzata ad una maggiore efficienza del sistema e fa parte di un progetto di “cambiamento del principio della partecipazione democratica alla vita pubblica ed istituzionale”.
La pdl consta di due articoli.
L’articolo 1 novella l’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia (L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1) apportandovi due modifiche.
In primo luogo, pur mantenendo il meccanismo vigente di determinazione dei consiglieri regionali non in misura fissa, bensì in base alla popolazione, viene adottato però un nuovo rapporto: un consigliere regionale ogni 25.000 abitanti, in luogo di uno ogni 20.000 previsto dalla legge vigente (art. 13, 2° co., L. Cost. 1/1963). Inalterata la clausola di assegnazione di un consigliere per frazione superiore a 10.000 abitanti.
L’A.S. 2963, esaminato al Senato congiuntamente alla proposta in esame, prevedeva la determinazione del numero dei consiglieri regionali in misura fissa pari a 48.
In secondo luogo, viene sostituita la fonte statistica recante i dati demografici relativi alla popolazione, ai fini della determinazione dei consiglieri regionali: attualmente la fonte è costituita dall’ultimo censimento generale della popolazione (effettuato ogni 10 anni), che verrebbe sostituito, secondo la proposta in esame, dall’ultima rilevazione annuale ufficiale dell’ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Attualmente il consiglio regionale è composto da 59 membri, quale risultato del rapporto di un consigliere per 20.000 abitanti della regione (complessivamente 1.183.764 abitanti, ai sensi del DPCM 2 aprile 2003 che determina la popolazione legale della Repubblica in base al censimento generale della popolazione).
Con i nuovi criteri introdotti dall’articolo in esame (un consigliere per 25.000 abitanti) il consiglio risulterebbe composto da 49 membri prendendo come base i dati contenuti nel Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2010 (che riporta i risultati dall’ultima rilevazione annuale ufficiale dell’ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente: popolazione della regione Friuli-Venezia Giulia 1.235.808). Se si utilizzassero i dati del censimenti generale applicati al nuovo criterio i consiglieri sarebbero 47.
Il criterio di determinazione della popolazione ai fini del procedimento elettorale basato sul censimento generale della popolazione è attualmente utilizzato per tutte le elezioni. Per le elezioni politiche, tale criterio è stabilito in Costituzione, laddove si prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) è effettuato in proporzione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione (artt. 56 e 57 Cost.). Anche nel caso dell’elezione dei membri del Parlamento europeo, l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (L. 18/1979, art. 2). Analoga disposizione si rinviene nella legge elettorale regionale (L. 108/1968, art. 2).
Si osserva, pertanto, che la modifica in esame
introdurrebbe una differenzazione dei criteri di calcolo della popolazione, ai
fini della determinazione dell’elettorato passivo, tra le elezioni regionali in
Friuli-Venezia Giulia e le elezioni politiche, europee e regionali nelle altre
regioni (anche a statuto speciale, come
Il censimento generale della popolazione è effettuato dall’ISTAT ogni 10 anni. L’ultimo censimento risale al 2001. Sono in corso di completamento le rilevazioni relative al censimento 2011. Il regolamento di esecuzione del censimento 2001 (DPR 276/2001, art. 3), prescrive che la popolazione residente censita è considerata popolazione legale e, come di consueto, le risultanze del censimento sono recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM 2 aprile 2003), ai fini, appunto, di provvedere a dichiarare popolazione legale le popolazione censita.
La proposta in esame intende sostituire il censimento generale, con la rilevazione annuale ufficiale dell’ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente.
Il riferimento è alla rilevazione annuale effettuata dall’ISTAT in base ai dati forniti dai comuni.
L’ISTAT effettua periodicamente rilevazioni statistiche sulla popolazione italiana basate sui dati forniti dagli uffici anagrafici dei comuni.
Ai sensi dell’art. 48 del regolamento anagrafico (DPR 223/1989) le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuati dall'ufficiale di anagrafe (sindaco) in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’ISTAT. Tutte le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche sono riportate in un apposito registro (in formato cartaceo o elettronico). Mensilmente gli uffici anagrafici effettuano un riepilogo dei dati che l’ISTAT utilizza per la rilevazione mensile e, a fine anno, per la rilevazione annuale della popolazione residente denominata "Movimento e calcolo della popolazione residente" (che è l’intestazione del modello Istat P.2 che i comuni compilano a fine anno). I dati vengono pubblicati sul sito dell’ISTAT, dove è possibile scaricare i dati relativi a ciascun comune; l’ultima pubblicazione riguarda l’anno 2010: Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2010 (http://demo.istat.it/index.html).
Si osserva che si tratta di dati pubblicati dall’ISTAT sul proprio sito e andrebbero specificate le procedure nonché i termini della loro trasmissione agli organi regionali. Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di prevederne anche la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della regione a fini di conoscibilità.
Mentre, dunque, il censimento generale è basato sulla comunicazione diretta dei dati dei residenti all’ISTAT tramite i questionari distribuiti capillarmente nel territorio, le rilevazioni periodiche dell’ISTAT si basano su tutt’altra metodologia, in quanto la fonte è rappresentata dagli uffici anagrafici comunali.
Si tratta, pertanto, di rilevazioni che possono essere soggette a margini di errore maggiori rispetto a quelle del censimento.
Inoltre, come accennato, manca ai dati forniti dall’ISTAT l’asseverazione giuridica della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del DPCM che determina la popolazione legale sulla base del censimento generale della popolazione.
In proposito, può essere utile richiamare la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali fa fede il DPCM di pubblicazione e non i risultati dello stesso, più o meno provvisori, pubblicati dall’ISTAT (Con. Stato, V sez., 861/1994).
Secondo il giudice amministrativo, nella decisione sopra citata, “il riferimento ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale […] va inteso nel senso che il legislatore si è riferito non a dati fattuali, più o meno ufficiosamente resi pubblici dall'ISTAT, bensì a quelli derivanti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, preso atto delle risultanze del censimento, accerta sotto il profilo giuridico (v. anche l'art. 2, secondo comma, del regolamento adottato con D.P.R. 23 luglio 1991 n. 254) la sussistenza della circostanza considerata rilevante dalla legge. Tale atto ha un indubbio carattere autoritativo (anche se ha natura accertativa e costitutiva) e può essere impugnato da chi vi abbia interesse (ad esempio, per travisamento delle circostanze emerse), tenuto conto del fatto che la determinazione della popolazione legale dei Comuni incide sulla portata applicativa di molte leggi (riguardanti ad esempio anche la materia urbanistica, l'organizzazione burocratica degli enti locali, ecc). Al contrario, nessuna legge (neppure il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 222 [rectius 322], emanato sulla base della delega legislativa contenuta nell'art. 24 della L. 23 agosto 1988 n. 400) ha attribuito all'ISTAT il potere di determinare, con proprio atto, quale sia la popolazione legale residente nei Comuni: avverso la divulgazione dei dati da esso forniti, neanche potrebbe essere proposta una contestazione in sede giurisdizionale (non costituendo la divulgazione dei dati alcuna espressione di un potere amministrativo). […] D'altra parte, il legislatore ha inteso riferirsi a un dato che per sua natura deve essere oggettivamente accertato, e per il quale deve sussistere il massimo grado di certezza: tale grado è con evidenza fornito dalla adozione dell'atto formale, cui segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
L’articolo 2 dispone in ordine all’entrata in vigore della riduzione operata dall’articolo 1, la cui applicazione è prevista a decorrere dalla prima legislatura consiliare successiva alla data di entrata in vigore della legge. Si ricorda che la scadenza naturale della legislatura è prevista per il 2013.
La pdl A.C. 4834 è corredata della sola relazione illustrativa, identica a quella dell’A.S. 3057.
Le proposte di legge costituzionale intervengono a modificare lo Statuto regionale, approvato con legge costituzionale.
L’art. 116 Cost. prevede che le regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale. Tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo (giunta e consiglio).
Per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale (in Sardegna l'iniziativa appartiene altresì a ventimila elettori).
Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Si ricorda inoltre che le modificazioni approvate non sono comunque sottoponibili a referendum.
Dispongono in tal senso ed in maniera analoga le norme
contenute negli statuti: per la regione Friuli-Venezia Giulia l'articolo 63
della L.cost. 1/1963; per
Come accennato sopra, la legge elettorale regionale determina il numero di seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione elettorale in misura proporzionale alla popolazione residente nella circoscrizione, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale (L.R. 17/2007, art. 21, co. 4).
Contestualmente alla pdl in commento
Inoltre, si segnala che è in corso di esame presso
Normativa vigente |
A.C.4834 e 5148 |
L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 |
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Art. 13 |
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Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
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1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. |
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento. |
2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall’ultima rilevazione ufficiale dell’ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. |
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