Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Codice della normativa statale sul turismo - Schema di D.Lgs. n. 327 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
SCH.DEC 327/XVI     
Serie: Nota breve - Commissione per la semplificazione    Numero: 21
Data: 09/02/2011
Organi della Camera: Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione

Casella di testo: Commissione parlamentare per la semplificazione
NOTA BREVE
 

 

 

 

 

 

 

 


Camera dei deputati

 

 

Senato della Repubblica

 

 

n. 21 – 9 febbraio 2011

Codice della normativa statale sul turismo

Schema di D.Lgs. n. 327

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

Numero dello schema

327

Titolo

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio

Norma di autorizzazione

Legge 28 novembre 2005, n. 246 (Art. 14) e legge 4 giugno 2010, n. 96 (art. 1, co. 3)

Numero di articoli

4 articoli e 2 allegati

Date:

 

Presentazione

21 gennaio 2011

Assegnazione

31 gennaio 2011

termine per l’espressione del parere

2 marzo 2011

Commissione competente per il parere

Commissione parlamentare per la semplificazione

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo contiene due distinti interventi normativi. Il primo reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005), mentre l’altro intervento attiene all’attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Solamente la parte relativa al Codice della normativa statale sul turismo è assegnata alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18, della legge n. 246/2005 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 59/1997.

Il menzionato articolo 14 della legge n. 246/2005 ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente:

-    il comma 14 del citato art. 14 ha previsto l’adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010.

Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, emanato in attuazione di tale delega, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2009; esso fa salvi circa 2.400 atti normativi di rango primario anteriori al 1°gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Il decreto legislativo è stato preceduto da altri due interventi legislativi che, agendo in maniera speculare rispetto al meccanismo taglia-leggi ed utilizzando anche il lavoro di ricognizione effettuato a quel fine, abrogano espressamente circa 32.000 atti normativi, anche successivi al 1970. Si tratta dell’art. 24 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e del successivo decreto-legge 200/2008, convertito dalla legge 9/2009;

- il comma 15 del medesimo articolo dispone che i decreti legislativi di cui al comma 14 possano provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge n. 59/1997, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Grazie alla modifica del comma 18, introdotta dall'articolo 13 della legge n. 15/2009, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi contenenti disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive), entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 179/2009.

Tale facoltà si affianca a quella di cui al comma 15 e nasce dall'impossibilità di raggiungere l'obiettivo di riassetto “generale" delle normative statali nei tempi ristretti previsti dal medesimo comma 15.

Sul punto si è recentemente pronunciato con un parere (n. 5136 del 2009) il Consiglio di Stato che, sull'interpretazione dei commi 14, 15, 18 e 18-bis, ha stabilito che "l'ampiezza della autorizzazione legislativa è tale da indurre a ritenere che l'opera di riassetto possa, per la prima volta ed ove non effettuata in precedenza, essere realizzata anche nel biennio indicato dal nuovo testo del comma 18".

Sempre il Consiglio di Stato, nel predetto parere, ha posto in rilievo che i criteri direttivi di cui al comma 18 dell'art. 14 - da seguire nella fase di riassetto e semplificazione delle materie - sono identificabili negli ampi criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59/1997. Tali ampi criteri consentono, quindi, non solo di abrogare dal nostro ordinamento norme desuete, ma anche di apportare significative innovazioni nella stesura dei codici, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione del quadro giuridico nazionale e di armonizzarla con la disciplina internazionale e dell’Unione europea.

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo è composto da 4 articoli e da 2 Allegati. L'Allegato 1 (la cui approvazione è prevista dall’art. 1) reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'Allegato 2 (la cui approvazione è prevista dall’art. 2) reca l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Inoltre, l'art. 3 elenca le disposizioni abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'art. 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ci soffermiamo di seguito sul contenuto della parte assegnata alla Commissione parlamentare per la semplificazione, cioè sul Codice della normativa statale sul turismo (Allegato I).

Il Codice si compone di 70 articoli.

Il Titolo I (artt. 1-5) dichiara la finalità di operare il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle disposizioni statali vigenti sul turismo. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il settore del turismo, strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale. Inoltre, sono dettati principi in materia di turismo accessibile, viene ripresa e aggiornata la definizione di impresa turistica, vengono disciplinate le imprese turistiche senza scopo di lucro.

Il Titolo II (artt. 6-10) disciplina le professioni e la formazione nel settore turistico. Per quanto riguarda le professioni turistiche, il testo si sofferma in particolare sulle guide turistiche, sui maestri di sci e sulle guide alpine. Con riferimento alla formazione, si prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati.

Il Titolo III (artt. 11-20) riguarda le strutture turistiche ricettive, suddivise in alberghiere-paralberghiere, extralberghiere, all'aperto e di mero supporto. La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela dei turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive.

Il Titolo IV (artt. 21-24) reca la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Oltre a prevedere la definizione delle agenzie di viaggio e turismo, si ribadisce l’obbligo per tali agenzie di stipulare congrue polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti, si prevede la possibilità di uniformare sul territorio nazionale i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie, si provvede alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per l’apertura di agenzie di viaggi e turismo.

Il Titolo V (artt. 25-33) consente di promuovere dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine dell'Italia e rielabora la disciplina dei sistemi turistici locali (Capo I), incentiva iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano (Capo II), disciplina il turismo sociale dei buoni-vacanza (Capo III), rinvia alle norme vigenti in materia di turismo termale e di agriturismo e agevola ed incentiva il turismo con animali al seguito (Capo IV).

Il Titolo VI (artt. 34-54) stabilisce la disciplina dei pacchetti turistici con riferimento alla forma e agli elementi dei relativi contratti di vendita, all’informazione del turista, alla cessione del contratto, alla revisione del prezzo, alle modifiche delle condizioni contrattuali, ai diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio, al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, al risarcimento per danni alla persona derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano il pacchetto turistico, al risarcimento per danni diversi da quelli alla persona, al danno da vacanza rovinata, al diritto di surrogazione dell’organizzatore o dell’intermediario, alla stipula, per l'organizzatore ed il venditore, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile (Capo I). Il Titolo VI inoltre reca modifiche alla disciplina delle locazioni di interesse turistico e alberghiere e delle locazioni di alloggi con finalità turistica (Capo II).

Il Titolo VII (artt. 55-70) chiarisce le funzioni dello Stato in materia di turismo, disciplinando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la Conferenza nazionale del turismo, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, il Comitato permanente di promozione italiana del turismo (Capo I). Inoltre, viene introdotta una nuova normativa finalizzata ad implementare e premiare le eccellenze turistiche nei settori enogastronomici ed alberghiero (Capo II) e viene rielaborata, rendendola attuale, la disciplina della Carta dei Servizi, il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza (Capo III).

Tipologia del provvedimento

Come già segnalato nel paragrafo relativo ai presupposti normativi, lo schema in esame dà attuazione a due distinte disposizioni di delega: quella al riassetto normativo, di cui all’articolo 14 della legge n. 246/2005, e quella per l’attuazione della direttiva 2008/122/CE.

La Commissione parlamentare per la semplificazione è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla parte relativa al riassetto.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo contiene una serie di disposizioni tese ad aggiornare il quadro normativo all'evoluzione registratasi nella materia del turismo, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e della recente giurisprudenza costituzionale, al fine di armonizzare la normativa con la disciplina internazionale e dell'Unione europea.

L’opera di riassetto e semplificazione è volta a:

§       assicurare la ripartizione degli interventi pubblici  per settori omogenei e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di turismo, così da garantire una disciplina segnata da coerenza giuridica, logica e sistematica;

§       adeguare la normativa vigente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale nonché da quello dell'Unione europea;

§       riordinare l'attuale assetto pubblico dell'organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e utenti dei servizi turistici e degli operatori del settore;

§       garantire un'azione di revisione normativa ispirata al canone della semplificazione amministrativa, così da agevolare e sostenere le relative attività imprenditoriali, valorizzando la funzione turistica e tutelando i correlati interessi pubblici e privati. Tra l’altro, il provvedimento in esame recepisce la recente disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese turistiche e porre fine a distorsioni della concorrenza dovute alla diversità delle discipline regionali in materia.

 

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere, si sofferma sui rilievi formulati dalle Regioni e richiamati nel parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 18 novembre 2010. Le Regioni, in un documento allegato al parere, rilevano profili di illegittimità costituzionale sia per eccesso di delega (a loro avviso, l’articolo 14 della legge n. 246/2005 non consentirebbe un intervento normativo di tale ampiezza), sia per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Il Consiglio di Stato conclude invece per la congruità dello schema rispetto alle disposizioni di delega, effettuando anche un’ampia ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle competenze legislative relative al settore del turismo. Il Consiglio di Stato formula però talune osservazioni e condizioni, con particolare riguardo (per quanto attiene al profilo del coordinamento con la legislazione vigente) agli articoli 2, 19 e 24. Nello specifico, l’Alto Consesso:

§       giudica “improprio” l’articolo 2, “non potendosi con norma statale ordinaria codificare i contenuti della giurisprudenza della Corte costituzionale, e superfluo atteso che il contenuto dell’articolo appare mera recezione della giurisprudenza della Corte costituzionale; tale giurisprudenza, che interpreta e specifica il contenuto delle norme costituzionali in materia di competenza legislativa statale, non ha – ovviamente – bisogno di recezione alcuna in norme statali ordinarie. Si suggerisce quindi la soppressione della norma”; 

§       con riferimento all’art. 19, recante semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture ricettive, rileva che la disposizione in oggetto crea “un modello ulteriore e specifico di segnalazione di inizio attività in materia di strutture turistico ricettive, che non appare del tutto in linea con la disciplina di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e, sovrapponendosi ad esso, finisce con il contrastare con le dichiarate finalità di semplificazione della normativa”;

§       formula una condizione volta a riscrivere l’articolo 24 in maniera più rigorosa per quanto attiene il richiamo del citato art. 19 della legge n. 241 del 1990 e della legislazione regionale.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 20 richiama l’articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008 ed il “relativo regolamento attuativo”: si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Formulazione del testo

Dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato si segnalano, in particolare, quelli relativi agli articoli 3 e 7:

§       con riferimento all’articolo 3, che reca principi in materia di turismo accessibile, l’Alto Consesso osserva che esso appare “vago e generico, essendo stata la Convenzione sui diritti della persone con disabilità recepita con legge n. 18 del 2009, e non disponendo il comma 2 alcun concreto precetto al di là della “promozione della fattiva collaborazione”. La norma, per non apparire declamatoria, dovrebbe specificare i concreti strumenti e la tempistica della collaborazione ed assicurare strumenti di effettiva tutela dei diritti delle persone disabili nei casi in cui la Convenzione non sia stata rispettata”;

§       con riguardo alla disciplina delle professioni turistiche, suggerisce la soppressione dell’articolo 7, ritenendo tale norma superflua e suscettibile di dubbi interpretativi laddove contrappone i principi di liberalizzazione all’esigenza di garantire idonei requisiti di professionalità.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 21, comma 8 fa riferimento “alla presente legge” anziché “al presente decreto”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: OR0284.doc